RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio

4.11.2021 - (COM(2021)0113 – C9-0095/2021 – 2021/0058(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Gabriel Mato


Procedura : 2021/0058(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0312/2021
Testi presentati :
A9-0312/2021
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio

(COM(2021)0113 – C9-0095/2021 – 2021/0058(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0113),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0095/2021),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0312/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/4731bis, il mandato dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) consiste, tra l'altro, nell'assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi e nel contribuire all'attuazione uniforme del coordinamento operativo delle attività di controllo esercitate dagli Stati membri per l'attuazione di programmi di controllo e di ispezione specifici, di programmi di controllo relativi alla pesca INN e di programmi di controllo e di ispezione internazionali. L'EFCA, su richiesta della Commissione, assiste inoltre l'Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte l'Unione, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento. È pertanto opportuno che l'EFCA sia l'organismo incaricato di ricevere dagli Stati membri le informazioni riguardanti il controllo e le ispezioni, nonché la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), quali i rapporti di ispezione e le notifiche del regime di osservazione a fini di controllo, e di trasmetterle al segretariato della IOTC.

 

_________________

 

1bis Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le risoluzioni future della IOTC recanti modifica o integrazione di quelle oggetto del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti la modifica delle disposizioni concernenti l'elenco delle informazioni per peschereccio per l'elenco dei pescherecci in attività che praticano la pesca di tonnidi e pesce spada, la percentuale di copertura di osservazione e di campionamento per la pesca artigianale, le condizioni di nolo, la percentuale di ispezioni per gli sbarchi in porto, i termini per le comunicazioni e gli allegati da 1 a 6 del presente regolamento, che riguardano i requisiti della IOTC in materia di dichiarazione delle catture, le misure di mitigazione relative agli uccelli, i requisiti per la raccolta di dati, per i dispositivi di concentrazione del pesce e per il nolo, nonché i riferimenti alle misure di conservazione e di gestione della IOTC concernenti la dichiarazione di trasbordo, i principi di progettazione e utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD ‑ Fish Aggregating Device) inerenti alla riduzione del rischio di impigliamento e alla trasmissione delle informazioni relative a tali dispositivi, la progettazione di FAD non impiglianti e biodegradabili, la procedura di designazione del porto della IOTC, le procedure di manipolazione di Mobulidae, gli orientamenti in materia di manipolazione e le misure di mitigazione in favore delle tartarughe marine catturate da taluni attrezzi da pesca, la marcatura e l'identificazione dei pescherecci, i documenti di segnalazione INN, i documenti del programma statistico per il tonno obeso, le notifiche di ingresso nello Stato di approdo, le norme minime per le procedure di ispezione dello Stato di approdo, i moduli di segnalazione delle infrazioni e i modelli di dichiarazione relativi alle misure per le catture e la pesca.

(7) Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le risoluzioni future della IOTC recanti modifica o integrazione di quelle oggetto del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti la modifica delle disposizioni concernenti l'elenco delle informazioni per peschereccio per l'elenco dei pescherecci in attività che praticano la pesca di tonnidi e pesce spada, la percentuale di copertura di osservazione e di campionamento per la pesca artigianale, le condizioni di nolo, la percentuale di ispezioni per gli sbarchi in porto, i termini per le comunicazioni e gli allegati da 1 a 6 bis del presente regolamento, che riguardano i requisiti della IOTC in materia di dichiarazione delle catture, le misure di mitigazione relative agli uccelli, i requisiti per la raccolta di dati, per i dispositivi di concentrazione del pesce e per il nolo, nonché i riferimenti alle misure di conservazione e di gestione della IOTC concernenti la dichiarazione di trasbordo, i principi di progettazione e utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD ‑ Fish Aggregating Device) inerenti alla riduzione del rischio di impigliamento e alla trasmissione delle informazioni relative a tali dispositivi, la progettazione di FAD non impiglianti e biodegradabili, la procedura di designazione del porto della IOTC, le procedure di manipolazione di Mobulidae, gli orientamenti in materia di manipolazione e le misure di mitigazione in favore delle tartarughe marine catturate da taluni attrezzi da pesca, la marcatura e l'identificazione dei pescherecci, i documenti di segnalazione INN, i documenti del programma statistico per il tonno obeso, le notifiche di ingresso nello Stato di approdo, le norme minime per le procedure di ispezione dello Stato di approdo, i moduli di segnalazione delle infrazioni e i modelli di dichiarazione relativi alle misure per le catture e la pesca.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "CMM": misura di conservazione e di gestione in vigore adottata dalla IOTC a norma dell'articolo V, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo, modificate periodicamente17;

(6) "CMM": misura di conservazione e di gestione in vigore adottata dalla IOTC a norma dell'articolo V, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo e vincolante per l'Unione in conformità dell'accordo17;

__________________

__________________

17 https://www.iotc.org/cmms

17 https://www.iotc.org/cmms

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "dichiarazione di trasbordo della IOTC": il documento di cui all'allegato III della CMM 19/06;

(12) "dichiarazione di trasbordo della IOTC": il documento di cui all'allegato 6 bis, punto 1, del presente regolamento;

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) "applicazione e-PSM": applicazione web progettata e sviluppata per facilitare e assistere le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti della IOTC nell'attuazione delle risoluzioni della IOTC relative alle misure di competenza dello Stato di approdo;

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 15 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) "FAO": l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 15 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater) "pesca INN": le attività descritte nel Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dalla FAO;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione detengono a bordo e sbarcano tutte le catture di tonnidi tropicali (tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato), ad eccezione dei casi in cui il comandante del peschereccio stabilisce che:

1. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione detengono a bordo e sbarcano tutte le catture di tonnidi tropicali (tonno obeso (Thunnus obesus), tonno albacora (Thunnus albacares) e tonnetto striato (Katsuwonus pelamis)), ad eccezione dei casi in cui il comandante del peschereccio stabilisce che:

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai fini del presente articolo le specie non bersaglio comprendono le specie di tonnidi non bersaglio, la cometa, la lampuga, il pesce balestra oceanico maculato, gli istioforidi, il maccarello striato e il barracuda.

4. Ai fini del presente articolo le specie non bersaglio comprendono le specie di tonnidi non bersaglio, la cometa (Elagatis bipinnulata), la lampuga (Coryphaena hippurus), il pesce balestra oceanico maculato (famiglia delle Balistidae), gli istioforidi (famiglie Xyphiidae e Istiophoridae), il maccarello striato (Acanthocybium solandri) e il barracuda (famiglia delle Sphyraenidae).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se osservano boe di raccolta dati danneggiate o comunque inutilizzabili, i pescherecci dell'Unione comunicano al rispettivo Stato membro di bandiera, insieme ai dettagli dell'osservazione, l'ubicazione della boa ed eventuali informazioni identificative visibili su di essa. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali comunicazioni e le informazioni sull'ubicazione delle proprie boe di raccolta dati dislocate nella zona conformemente all'articolo 51, paragrafo 5.

5. Se osservano boe di raccolta dati danneggiate o comunque inutilizzabili, i pescherecci dell'Unione comunicano al rispettivo Stato membro di bandiera, insieme ai dettagli dell'osservazione, l'ubicazione della boa ed eventuali informazioni identificative visibili su di essa. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con copia all'EFCA, tali comunicazioni e le informazioni sull'ubicazione delle proprie boe di raccolta dati dislocate nella zona conformemente all'articolo 51, paragrafo 5.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di marlin striato, marlin nero, marlin azzurro o pesce vela del Pacifico con una lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 60 cm. Se catturano tali pesci, li rilasciano immediatamente in mare.

1. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di marlin striato (Tetrapturus audax), marlin nero (Makaira indica), marlin azzurro (Makaira nigricans) o pesce vela del Pacifico (Istiophorus platypterus) con una lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 60 cm. Se catturano tali pesci, li rilasciano immediatamente in mare.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri sono incoraggiati a intraprendere ricerche scientifiche sulla verdesca che forniscano informazioni sulle principali caratteristiche biologiche, ecologiche e comportamentali, sul ciclo di vita, sulle migrazioni, sulla sopravvivenza post-rilascio e sugli orientamenti per il rilascio in condizioni di sicurezza e l'identificazione delle zone di crescita, nonché sul miglioramento delle pratiche di pesca. Tali informazioni sono incluse nelle relazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 6.

4. Gli Stati membri sono incoraggiati a intraprendere ricerche scientifiche sulla verdesca che forniscano informazioni sulle principali caratteristiche biologiche, ecologiche e comportamentali, sul ciclo di vita, sulle migrazioni, sulla sopravvivenza post-rilascio e sugli orientamenti per il rilascio in condizioni di sicurezza e l'identificazione delle zone di crescita, nonché sul miglioramento delle pratiche di pesca. Tali informazioni sono incluse nelle relazioni trasmesse alla Commissione, con copia all'EFCA, a norma dell'articolo 51, paragrafo 6.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pescherecci, le navi ausiliarie e le navi d'appoggio dell'Unione non utilizzano aeromobili o velivoli senza pilota come attrezzature ausiliarie per la pesca. Qualsiasi operazione di pesca effettuata nella zona con l'ausilio di aeromobili o di velivoli senza pilota è comunicata immediatamente allo Stato membro di bandiera e alla Commissione. La Commissione ne informa il segretariato della IOTC senza indugio.

1. I pescherecci, le navi ausiliarie e le navi d'appoggio dell'Unione non utilizzano aeromobili o velivoli senza pilota come attrezzature ausiliarie per la pesca. Qualsiasi operazione di pesca effettuata nella zona con l'ausilio di aeromobili o di velivoli senza pilota è comunicata immediatamente allo Stato membro di bandiera e all'EFCA, con copia alla Commissione. L'EFCA ne informa il segretariato della IOTC senza indugio.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione registrano separatamente le attività di pesca associate ai FAD derivanti e quelle associate ai FAD ancorati, avvalendosi dei dati specifici di cui all'allegato 2. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione ai sensi dell'articolo 51.

1. I pescherecci dell'Unione registrano separatamente le attività di pesca associate ai FAD derivanti e quelle associate ai FAD ancorati, avvalendosi dei dati specifici di cui all'allegato 2. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione, con copia all'EFCA, ai sensi dell'articolo 51.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione sono trasmesse per tutti i FAD attivi informazioni giornaliere che comprendono la data, l'identificazione della boa strumentale, il peschereccio associato e la posizione giornaliera e che vengono compilate con cadenza mensile e presentate entro il termine di almeno 60 giorni ma non oltre il termine di 90 giorni. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.

2. All'EFCA, con copia alla Commissione, sono trasmesse per tutti i FAD attivi informazioni giornaliere che comprendono la data, l'identificazione della boa strumentale, il peschereccio associato e la posizione giornaliera e che vengono compilate con cadenza mensile e presentate entro il termine di almeno 60 giorni ma non oltre il termine di 90 giorni. L'EFCA inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) si basano sui principi di cui all'allegato V della CMM 19/02 per ridurre l'impigliamento degli squali, delle tartarughe marine o di altre specie.

(d) si basano sui principi di cui all'allegato indicato nell'allegato 6 bis, punto 2), del presente regolamento per ridurre l'impigliamento degli squali, delle tartarughe marine o di altre specie.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. A norma dell'articolo 51, paragrafo 5, al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dei piani di gestione dei FAD, che comprende il riesame dei piani di gestione presentati inizialmente e dell'applicazione dei principi di cui all'allegato V della CMM 19/02. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della IOTC non più tardi di 60 giorni prima della riunione annuale della IOTC.

4. A norma dell'articolo 51, paragrafo 5, al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con copia all'EFCA, una relazione sullo stato di avanzamento dei piani di gestione dei FAD, che comprende il riesame dei piani di gestione presentati inizialmente e dell'applicazione dei principi di cui all'allegato indicato nell'allegato 6 bis, punto 2), del presente regolamento. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della IOTC non più tardi di 60 giorni prima della riunione annuale della IOTC.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

I pescherecci dell'Unione utilizzano per la costruzione dei FAD modelli e materiali non impiglianti come indicato nell'allegato V della CMM 19/02.

I pescherecci dell'Unione utilizzano per la costruzione dei FAD modelli e materiali non impiglianti come indicato nell'allegato di cui all'allegato 6 bis, punto 2), del presente regolamento.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

I pescherecci dell'Unione si adoperano per utilizzare FAD biodegradabili conformemente agli orientamenti in allegato in vista della transizione verso l'uso di FAD biodegradabili, ad eccezione dei materiali utilizzati per le boe strumentali, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri si adoperano per effettuare prove utilizzando materiali biodegradabili onde agevolare la transizione verso l'uso esclusivo di materiali biodegradabili per la costruzione di FAD derivanti da parte delle loro flotte.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutte le operazioni di trasbordo di specie regolamentate dalla IOTC avvengono in porti designati a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o al paragrafo 5 della CMM 16/11.

1. Tutte le operazioni di trasbordo di specie regolamentate dalla IOTC avvengono in porti designati a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o in conformità delle disposizioni di cui all'allegato 6 bis, punto 3), del presente regolamento.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella loro relazione gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati su tutte le catture di squali, compresi tutti i dati storici disponibili, le stime e lo stato dei rigetti (morti o vivi) e la frequenza delle taglie degli squali catturati dai rispettivi pescherecci a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

4. Nella loro relazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, con copia all'EFCA, i dati su tutte le catture di squali, compresi tutti i dati storici disponibili, le stime e lo stato dei rigetti (morti o vivi) e la frequenza delle taglie degli squali catturati dai rispettivi pescherecci a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono né mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di squali alalunga.

1. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono né mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se possibile gli Stati membri e la Commissione si adoperano per svolgere ricerche sugli squali alalunga prelevati nella zona al fine di individuare potenziali zone per la crescita.

3. Se possibile gli Stati membri e la Commissione si adoperano per svolgere ricerche sugli squali alalunga prelevati nella zona al fine di individuare potenziali zone per la crescita come pure l'impatto dei cambiamenti climatici sulla loro abbondanza.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il presente articolo non si applica alla pesca artigianale praticata esclusivamente nella rispettiva zona economica esclusiva (ZEE) a fini di consumo locale.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione non calano intenzionalmente alcun tipo di attrezzo intorno a un esemplare di Mobulidae se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala.

1. I pescherecci dell'Unione non calano intenzionalmente alcun tipo di attrezzo intorno a un esemplare di Mobulidae (specie del genere Mobula) se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto possibile i pescherecci dell'Unione rilasciano prontamente, vivi e indenni, gli esemplari di Mobulidae catturati involontariamente non appena sono individuati all'interno della rete, all'amo o sul ponte, in modo da arrecare il minor danno possibile agli esemplari catturati, e adottano tutte le misure ragionevoli per applicare le procedure di manipolazione di cui all'allegato I della CMM 19/03, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio.

3. Per quanto possibile i pescherecci dell'Unione rilasciano prontamente, vivi e indenni, gli esemplari di Mobulidae catturati involontariamente non appena sono individuati all'interno della rete, all'amo o sul ponte, in modo da arrecare il minor danno possibile agli esemplari catturati, e adottano tutte le misure ragionevoli per applicare le procedure di manipolazione di cui all'allegato 6 bis, punto 4), del presente regolamento, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. In deroga al paragrafo 2, qualora nell'ambito di operazioni di pesca artigianale vengano catturati involontariamente esemplari di Mobulidae, il peschereccio comunica le informazioni sulla cattura accidentale alle autorità pubbliche responsabili o ad altre autorità competenti presso il punto di sbarco. Gli esemplari di Mobulidae catturati accidentalmente possono essere utilizzati solo a fini di consumo locale. La presente deroga scade il 1° gennaio 2022.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietato calare intenzionalmente reti a circuizione intorno a uno squalo balena nella zona, se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala.

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietato calare intenzionalmente reti a circuizione intorno a uno squalo balena (Rhincodon typus) nella zona, se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) segnalano l'accaduto all'autorità competente dello Stato di bandiera, fornendo le informazioni seguenti:

(b) segnalano l'accaduto allo Stato membro di bandiera del peschereccio, fornendo le informazioni seguenti:

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), tramite i giornali di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 compreso lo stato al momento del rilascio (vivo o morto) o, in caso di presenza a bordo di un osservatore, tramite i programmi di osservazione, e le inviano alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafi 1 e 5.

3. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), tramite i giornali di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 compreso lo stato al momento del rilascio (vivo o morto) o, in caso di presenza a bordo di un osservatore, tramite i programmi di osservazione, e le inviano alla Commissione, con copia all'EFCA, a norma dell'articolo 51, paragrafi 1 e 5.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i pescherecci con palangari trasportano taglialenze e slamatori al fine di agevolare l'adeguata manipolazione e il rapido rilascio delle tartarughe marine catturate o impigliate, adottando tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza conformemente agli orientamenti in materia di manipolazione della IOTC;18

(a) i pescherecci con palangari trasportano taglialenze e slamatori al fine di agevolare l'adeguata manipolazione e il rapido rilascio delle tartarughe marine (specie delle famiglie Cheloniidae e Dermochelyidae) catturate o impigliate, adottando tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza conformemente agli orientamenti della IOTC di cui all'allegato 6 bis, punto 5), del presente regolamento;

__________________

 

18 https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2018/11/IOTC_turtles_for_web.pdf

 

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dell'Unione utilizzano tecniche adeguate di mitigazione, identificazione, manipolazione e liberazione dall'amo e tengono a bordo tutta l'attrezzatura necessaria per il rilascio delle tartarughe marine, adottando tutte le misure ragionevoli conformemente agli orientamenti in materia di manipolazione di cui alle schede di identificazione delle tartarughe marine previste negli orientamenti in materia di manipolazione della IOTC di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dell'Unione utilizzano tecniche adeguate di mitigazione, identificazione, manipolazione e liberazione dall'amo e tengono a bordo tutta l'attrezzatura necessaria per il rilascio delle tartarughe marine, adottando tutte le misure ragionevoli conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera a).

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri riferiscono in merito all'attuazione degli orientamenti della FAO per ridurre la mortalità della tartaruga marina nell'ambito delle operazioni di pesca19.

4. Gli Stati membri riferiscono in merito all'attuazione degli orientamenti della FAO di cui all'allegato 6 bis, punto 6), del presente regolamento.

__________________

 

19 http://www.fao.org/publications/card/en/c/525d1262-f0ae-5270-bd6e-ac4ab03bbaf9/

 

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati sulle interazioni dei rispettivi pescherecci con le tartarughe marine, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1. I dati comprendono il livello del giornale di pesca o della copertura di osservazione e una stima della mortalità totale delle tartarughe marine catturate accidentalmente nelle loro attività di pesca.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con copia all'EFCA, tutti i dati sulle interazioni dei rispettivi pescherecci con le tartarughe marine, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1. I dati comprendono il livello del giornale di pesca o della copertura di osservazione e una stima della mortalità totale delle tartarughe marine catturate accidentalmente nelle loro attività di pesca.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. I pescherecci dell'Unione registrano nel giornale di pesca tutti gli incidenti che coinvolgono tartarughe marine durante le operazioni di pesca, compreso lo stato al momento del rilascio (morte o vive), conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi comunicano tali incidenti ai rispettivi Stati membri di bandiera indicando, ove possibile, la specie, il luogo della cattura, le condizioni, le azioni intraprese a bordo e il luogo di rilascio. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

6. I pescherecci dell'Unione registrano nel giornale di pesca tutti gli incidenti che coinvolgono tartarughe marine durante le operazioni di pesca, compreso lo stato al momento del rilascio (morte o vive), conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi comunicano tali incidenti ai rispettivi Stati membri di bandiera indicando, ove possibile, la specie, il luogo della cattura, le condizioni, le azioni intraprese a bordo e il luogo di rilascio. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione, con copia all'EFCA, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. I pescherecci dell'Unione si adoperano per adottare FAD progettati allo scopo di ridurre l'incidenza di impigliamento delle tartarughe marine conformemente alle norme internazionali.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pescherecci dell'Unione utilizzano misure di mitigazione per ridurre i livelli delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone di pesca, stagioni e attività di pesca:

1. I pescherecci dell'Unione utilizzano misure di mitigazione per ridurre i livelli delle catture accessorie di uccelli marini (specie degli ordini Procellariiformi, Pelecaniformi, Charadriiformi, Gaviiformi e Podicipediformi) in tutte le zone di pesca, stagioni e attività di pesca:

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione registrano i dati sulle catture accessorie accidentali di uccelli marini per specie, in particolare attraverso il programma di osservazione regionale di cui all'articolo 30, e li comunicano alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1. Nella misura del possibile, gli osservatori scattano fotografie degli uccelli marini catturati dai pescherecci dell'Unione e le inviano agli esperti nazionali di uccelli marini o al segretariato della IOTC per conferma dell'identificazione.

2. I pescherecci dell'Unione registrano i dati sulle catture accessorie accidentali di uccelli marini per specie, in particolare attraverso il programma di osservazione regionale di cui all'articolo 30, e li comunicano alla Commissione, con copia all'EFCA, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1. Nella misura del possibile, gli osservatori scattano fotografie degli uccelli marini catturati dai pescherecci dell'Unione e le inviano agli esperti nazionali di uccelli marini o al segretariato della IOTC per conferma dell'identificazione.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di attuazione del programma di osservazione regionale di cui all'articolo 30, conformemente all'articolo 51, paragrafo 5.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'EFCA le modalità di attuazione del programma di osservazione regionale di cui all'articolo 30, conformemente all'articolo 51, paragrafo 5.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i documenti tenuti a bordo e le eventuali successive modifiche siano rilasciati e certificati dall'autorità competente e contrassegnati in modo da poter essere facilmente identificati con norme generalmente accettate, quali le specifiche standard della FAO relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci.20

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i documenti tenuti a bordo e le eventuali successive modifiche siano rilasciati e certificati dall'autorità competente e contrassegnati in modo da poter essere facilmente identificati con norme internazionali generalmente accettate.

__________________

 

20 http://www.fao.org/3/a-i7783e.pdf

 

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, i quali sono autorizzati ad operare nella zona. Tale elenco comprende per ciascun peschereccio le informazioni seguenti:

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con copia all'EFCA, l'elenco dei pescherecci conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, i quali sono autorizzati ad operare nella zona. Tale elenco comprende per ciascun peschereccio le informazioni seguenti:

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri notificano prontamente alla Commissione eventuali aggiunte, cancellazioni o modifiche del registro IOTC. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC.

4. Gli Stati membri notificano prontamente alla Commissione, con copia all'EFCA, eventuali aggiunte, cancellazioni o modifiche del registro IOTC. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione a norma dell'articolo 24 sono trasmesse in formato elettronico a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2017/2403.

Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e all'EFCA a norma dell'articolo 24 sono trasmesse in formato elettronico a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2017/2403.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione un modello aggiornato dell'autorizzazione ufficiale di pesca al di fuori delle giurisdizioni nazionali e aggiornano tali informazioni ogniqualvolta esse cambiano. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC. Il modello contiene le informazioni seguenti:

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, con copia all'EFCA, un modello aggiornato dell'autorizzazione ufficiale di pesca al di fuori delle giurisdizioni nazionali e aggiornano tali informazioni ogniqualvolta esse cambiano. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC. Il modello contiene le informazioni seguenti:

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esito del riesame delle azioni e delle misure adottate a norma paragrafo 1, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, con copia all'EFCA, l'esito del riesame delle azioni e delle misure adottate a norma paragrafo 1, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri che rilasciano licenze ai loro pescherecci autorizzati comunicano ogni anno alla Commissione tutte le misure adottate conformemente all'allegato I della CMM 05/07, utilizzando il formato di cui all'allegato II della CMM 05/07 e conformemente all'articolo 51 del presente regolamento.

3. Gli Stati membri che rilasciano licenze ai loro pescherecci autorizzati comunicano ogni anno alla Commissione, con copia all'EFCA, tutte le misure adottate conformemente all'allegato di cui all'allegato 6 bis, punto 7), del presente regolamento, utilizzando il formato di cui all'allegato di cui all'allegato 6 bis, punto 8), del presente regolamento e conformemente all'articolo 51 del presente regolamento.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione fattuale che indichi l'esistenza di ragionevoli motivi di sospettare che pescherecci non iscritti nel registro IOTC effettuano attività di pesca o di trasbordo di specie regolamentate dalla IOTC nella zona. La Commissione ne informa immediatamente il segretariato della IOTC.

3. Gli Stati membri comunicano all'EFCA, con copia alla Commissione, ogni informazione fattuale che indichi l'esistenza di ragionevoli motivi di sospettare che pescherecci non iscritti nel registro IOTC effettuano attività di pesca o di trasbordo di specie regolamentate dalla IOTC nella zona. L'EFCA ne informa immediatamente il segretariato della IOTC.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca dei tonnidi e del pesce spada nella zona presentano alla Commissione entro il 1° febbraio di ogni anno, utilizzando l'apposito modello di relazione IOTC, l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno operato nella zona nel corso dell'anno precedente:

1. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca dei tonnidi e del pesce spada nella zona presentano alla Commissione, con copia all'EFCA, entro il 1° febbraio di ogni anno, utilizzando l'apposito modello di relazione IOTC, l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno operato nella zona nel corso dell'anno precedente:

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno albacora nella zona presentano alla Commissione entro il 1° febbraio di ogni anno, utilizzando l'apposito modello di relazione IOTC, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera che hanno praticato la pesca del tonno albacora nella zona nel corso dell'anno precedente.

Motivazione

In occasione della riunione annuale della IOTC di quest'anno è stata adottata una misura per il tonno albacora, aggiungendo un obbligo di comunicazione per l'Unione/le PCC che non è contenuto nella proposta della Commissione. In assenza di obiezioni, la misura sarà pubblicata dalla IOTC dopo 120 giorni dall'adozione e dovrebbe entrare in vigore.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC anteriormente al 15 febbraio di ogni anno.

2. La Commissione inoltra tali informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis al segretariato della IOTC anteriormente al 15 febbraio di ogni anno.

Motivazione

L'aggiunta è in linea con l'emendamento al paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'osservatore trasmette un rapporto allo Stato membro di bandiera entro 30 giorni dal completamento di ogni bordata. Il rapporto è redatto per zone di 1º di latitudine per 1° di longitudine. Gli Stati membri inviano ciascun rapporto alla Commissione entro 140 giorni dal ricevimento, ma provvedono affinché i rapporti dell'osservatore a bordo della flotta di pescherecci con palangari siano inviati continuativamente nel corso dell'anno. La Commissione inoltra i rapporti al segretariato della IOTC entro 10 giorni.

2. L'osservatore trasmette un rapporto allo Stato membro di bandiera entro 30 giorni dal completamento di ogni bordata. Il rapporto è redatto per zone di 1º di latitudine per 1° di longitudine. Gli Stati membri inviano ciascun rapporto all'EFCA, con copia alla Commissione, entro 140 giorni dal ricevimento, ma provvedono affinché i rapporti dell'osservatore a bordo della flotta di pescherecci con palangari siano inviati continuativamente nel corso dell'anno. L'EFCA inoltra i rapporti al segretariato della IOTC entro 10 giorni.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) provvedono affinché il peschereccio fornisca all'osservatore, durante il periodo di permanenza a bordo, vitto e alloggio adeguati, a condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, ove possibile;

(c) provvedono affinché il peschereccio fornisca all'osservatore, durante il periodo di permanenza a bordo, vitto e alloggio adeguati, a condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali a bordo, ove possibile;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di pescherecci monitorati e la copertura conseguita per tipo di attrezzo, a norma dell'articolo 51, paragrafo 6.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, con copia all'EFCA, il numero di pescherecci monitorati e la copertura conseguita per tipo di attrezzo, a norma dell'articolo 51, paragrafo 6.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se uno Stato membro sospetta che uno o più dispositivi di controllo installati a bordo del peschereccio di un altro Stato membro di bandiera o di un'altra PCC non soddisfino le condizioni operative prescritte o siano stati manomessi, ne informa immediatamente la Commissione, che inoltra la comunicazione al segretariato della IOTC e allo Stato di bandiera del peschereccio.

2. Se uno Stato membro sospetta che uno o più dispositivi di controllo installati a bordo del peschereccio di un altro Stato membro di bandiera o di un'altra PCC non soddisfino le condizioni operative prescritte o siano stati manomessi, ne informa immediatamente l'EFCA, con copia alla Commissione. L'EFCA inoltra la comunicazione al segretariato della IOTC e allo Stato di bandiera del peschereccio.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la durata delle attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo non supera, cumulativamente, 12 mesi per anno civile;

(b) la durata delle attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo non supera 12 mesi per anno civile;

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, effettuate in virtù del contratto di nolo sono imputate al contingente o alle possibilità di pesca della PCC noleggiatrice. La copertura di osservazione a bordo di tali pescherecci noleggiati è imputata al tasso di copertura della PCC noleggiatrice per le sue attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo;

(g) tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, effettuate in virtù del contratto di nolo sono imputate al contingente o alle possibilità di pesca della PCC noleggiatrice. La copertura di osservazione a bordo di tali pescherecci noleggiati è imputata al tasso di copertura della PCC noleggiatrice per le sue attività di pesca nel periodo del contratto di nolo;

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) i pescherecci noleggiati dispongono di una licenza di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco IOTC delle navi INN;

(k) i pescherecci noleggiati dispongono di una licenza di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco IOTC delle navi INN, nell'elenco comunitario delle navi INN o in qualsiasi altro elenco delle navi INN di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca;

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione ogni peschereccio da identificare come noleggiato a norma del presente articolo senza indugio e al più tardi 50 ore prima dell'inizio delle attività di pesca nell'ambito di un contratto di nolo, inviando senza indugio per via elettronica le seguenti informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato:

1. Lo Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione, con copia all'EFCA, ogni peschereccio da identificare come noleggiato a norma del presente articolo senza indugio entro 15 giorni e al più tardi 72 ore prima dell'inizio delle attività di pesca nell'ambito di un contratto di nolo, inviando senza indugio per via elettronica le seguenti informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato:

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione ogni peschereccio da identificare come noleggiato a norma del presente articolo senza indugio e al più tardi 50 ore prima dell'inizio delle attività di pesca nell'ambito di un contratto di nolo, inviando per via elettronica le informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato di cui al paragrafo 1.

2. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione, con copia all'EFCA, ogni peschereccio da identificare come noleggiato a norma del presente articolo senza indugio entro 17 giorni e al più tardi 96 ore prima dell'inizio delle attività di pesca nell'ambito di un contratto di nolo, inviando per via elettronica le informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato di cui al paragrafo 1.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 informano immediatamente la Commissione dell'inizio, della sospensione, della ripresa e della conclusione delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo.

4. Gli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 informano immediatamente la Commissione, con copia all'EFCA, dell'inizio, della sospensione, della ripresa e della conclusione delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri che noleggiano pescherecci comunicano alla Commissione entro il 10 febbraio di ogni anno i dettagli dei contratti di nolo conclusi nell'anno civile precedente, comprese le informazioni sulle catture effettuate e sullo sforzo di pesca messo in atto dai pescherecci noleggiati nonché il livello di copertura di osservazione realizzato sui pescherecci noleggiati a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera j). La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Gli Stati membri che noleggiano pescherecci comunicano alla Commissione, con copia all'EFCA, entro il 10 febbraio di ogni anno i dettagli dei contratti di nolo conclusi nell'anno civile precedente, comprese le informazioni sulle catture effettuate e sullo sforzo di pesca messo in atto dai pescherecci noleggiati nonché il livello di copertura di osservazione realizzato sui pescherecci noleggiati a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera j). La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 28 febbraio di ogni anno.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se una nave o un aeromobile di uno Stato membro avvista pescherecci di cui si ha il sospetto o la conferma che siano privi di nazionalità e che potrebbero essere impegnati nella pesca nelle acque d'altura della zona, tale Stato membro comunica l'avvistamento alla Commissione, che inoltra immediatamente l'informazione al segretariato della IOTC.

Se una nave o un aeromobile di uno Stato membro avvista pescherecci di cui si ha il sospetto o la conferma che siano privi di nazionalità e che potrebbero essere impegnati nella pesca nelle acque d'altura della zona, tale Stato membro comunica l'avvistamento all'EFCA, con copia alla Commissione. L'EFCA inoltra immediatamente l'informazione al segretariato della IOTC.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 38 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda le grandi tonniere con palangari battenti bandiera di comodo, gli Stati membri:

Per quanto riguarda le grandi tonniere con palangari battenti bandiera di comodo (BDC), gli Stati membri:

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 38 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) informano la popolazione in merito alle attività di pesca praticate dalle tonniere con palangari battenti bandiera di comodo, che riducono l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione della IOTC, e la esortano a non acquistare pesce catturato da tali pescherecci;

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati relativi a un determinato anno in forma aggregata nelle loro relazioni annuali a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, con copia all'EFCA, tutti i dati relativi a un determinato anno in forma aggregata nelle loro relazioni annuali a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutto il tonno obeso importato nel territorio di uno Stato membro è accompagnato da un documento statistico per il tonno obeso della IOTC come previsto nell'allegato I, appendice 1, della CMM 01/06 o da un certificato di riesportazione del tonno obeso della IOTC conforme ai requisiti di cui all'allegato I, appendice 2, della CMM 01/06.

1. Tutto il tonno obeso importato nel territorio di uno Stato membro è accompagnato da un documento statistico per il tonno obeso della IOTC come previsto nell'appendice dell'allegato di cui all'allegato 6 bis, punto 9), del presente regolamento o da un certificato di riesportazione del tonno obeso della IOTC come previsto nell'appendice dell'allegato di cui all'allegato 6 bis, punto 10), del presente regolamento.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I documenti di cui al paragrafo 1 sono convalidati secondo il formato di cui all'allegato I, appendice 4, della CMM 01/06, come segue:

3. I documenti di cui al paragrafo 1 sono convalidati secondo il formato di cui all'allegato indicato nell'allegato 6 bis, punto 11), del presente regolamento, conformemente ai principi seguenti:

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il 15 marzo di ogni anno (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente) ed entro il 15 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso) gli Stati membri che importano tonno obeso comunicano alla Commissione i dati raccolti nell'ambito del programma di documentazione statistica per il tonno obeso, utilizzando il formato di cui all'allegato I, appendice 3, della CMM 01/06. La Commissione esamina le informazioni e le inoltra al segretariato della IOTC rispettivamente entro il 1° aprile ed entro il 1° ottobre.

4. Entro il 15 marzo di ogni anno (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente) ed entro il 15 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso) gli Stati membri che importano tonno obeso comunicano alla Commissione, con copia all'EFCA, i dati raccolti nell'ambito del programma di documentazione statistica per il tonno obeso, utilizzando il formato di cui all'allegato indicato nell'allegato 6 bis, punto 12), del presente regolamento. La Commissione esamina le informazioni e le inoltra al segretariato della IOTC rispettivamente entro il 1° aprile ed entro il 1° ottobre.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Appena ricevono i dati sulle importazioni di cui al paragrafo 4, gli Stati membri che esportano tonno obeso li esaminano e comunicano annualmente alla Commissione l'esito di tale esame a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.

5. Appena ricevono i dati sulle importazioni di cui al paragrafo 4, gli Stati membri che esportano tonno obeso li esaminano e comunicano annualmente alla Commissione, con copia all'EFCA, l'esito di tale esame a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto designati e dei porti designati almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima che le modifiche prendano effetto.

2. Gli Stati membri comunicano all'EFCA, con copia alla Commissione, eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto designati e dei porti designati almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. L'EFCA inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima che le modifiche prendano effetto.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preventiva è effettuata almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto.

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preventiva è effettuata almeno 24 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto o immediatamente dopo la fine delle operazioni di pesca, se la distanza temporale dal porto è inferiore a 24 ore.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le informazioni che devono essere comunicate dai comandanti dei pescherecci di paesi terzi o dai loro rappresentanti sono quelle richieste a norma dell'allegato I della CMM 16/11 e sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato a norma del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 se il peschereccio del paese terzo detiene a bordo prodotti della pesca regolamentati dalla IOTC.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le informazioni che devono essere comunicate dai comandanti dei pescherecci di paesi terzi o dai loro rappresentanti sono quelle richieste a norma dell'allegato di cui all'allegato 6 bis, punto 13), del presente regolamento e sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato a norma del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 se il peschereccio del paese terzo detiene a bordo prodotti della pesca regolamentati dalla IOTC.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La notifica preventiva di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono essere trasmesse per via elettronica mediante l'applicazione e-PSM.21

3. La notifica preventiva di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono essere trasmesse mediante e-PSM.

__________________

 

21 https://www.iotc.org/compliance/port-state-measures

 

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell'articolo 42 del presente regolamento, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare al peschereccio di un paese terzo l'ingresso e l'utilizzo dei suoi porti. Se a un peschereccio di un paese terzo è stato negato l'ingresso, lo Stato membro di approdo ne informa lo Stato di bandiera del peschereccio e la Commissione, che trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della IOTC. Gli Stati membri di approdo negano l'ingresso ai pescherecci che figurano nell'elenco delle navi INN della IOTC.

1. Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell'articolo 42 del presente regolamento, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare al peschereccio di un paese terzo l'ingresso e l'utilizzo dei suoi porti. Se a un peschereccio di un paese terzo è stato negato l'ingresso, lo Stato membro di approdo ne informa lo Stato di bandiera del peschereccio e l'EFCA, con copia alla Commissione. L'EFCA trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della IOTC. Gli Stati membri di approdo negano l'ingresso ai pescherecci che figurano nell'elenco delle navi INN della IOTC, nell'elenco comunitario delle navi INN o in qualsiasi altro elenco delle navi INN di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro il 15 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro di approdo presenta alla Commissione l'elenco dei pescherecci non battenti bandiera dello Stato membro di approdo che hanno sbarcato nei suoi porti tonnidi e specie affini catturati nella zona nell'anno civile precedente. Tali informazioni sono inserite nell'apposito modello di relazione della IOTC e specificano la composizione delle catture in base al peso e alle specie sbarcate. La Commissione esamina le suddette relazioni e le inoltra senza indugio al segretariato della IOTC entro il 30 giugno di ogni anno.

5. Entro il 15 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro di approdo presenta all'EFCA, con copia alla Commissione, l'elenco dei pescherecci non battenti bandiera dello Stato membro di approdo che hanno sbarcato nei suoi porti tonnidi e specie affini catturati nella zona nell'anno civile precedente. Tali informazioni sono inserite nell'apposito modello di relazione della IOTC e specificano la composizione delle catture in base al peso e alle specie sbarcate. L'EFCA esamina le suddette relazioni e le inoltra senza indugio al segretariato della IOTC entro il 30 giugno di ogni anno, con copia alla Commissione.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Come norma minima gli Stati membri di approdo provvedono affinché i loro ispettori svolgano i compiti di cui all'allegato II della CMM 16/11. Quando effettuano le ispezioni nei loro porti, gli Stati membri di approdo chiedono al comandante della nave di fornire agli ispettori tutta l'assistenza e le informazioni necessarie e di presentare il materiale e i documenti pertinenti eventualmente richiesti, o copie autenticate degli stessi.

3. Come norma minima gli Stati membri di approdo provvedono affinché i loro ispettori svolgano i compiti di cui all'allegato indicato nell'allegato 6 bis, punto 14), del presente regolamento. Quando effettuano le ispezioni nei loro porti, gli Stati membri di approdo chiedono al comandante della nave di fornire agli ispettori tutta l'assistenza e le informazioni necessarie e di presentare il materiale e i documenti pertinenti eventualmente richiesti, o copie autenticate degli stessi.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nel rapporto scritto sull'esito di ciascuna ispezione ciascuno Stato membro di approdo include almeno le informazioni di cui all'allegato III della CMM 16/11. Entro tre giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione, lo Stato membro di approdo trasmette una copia del rapporto di ispezione e, su richiesta, un originale o una copia certificata dello stesso al comandante della nave ispezionata, allo Stato di bandiera e alla Commissione, che inoltra il rapporto al segretariato della IOTC.

4. Nel rapporto scritto sull'esito di ciascuna ispezione ciascuno Stato membro di approdo include almeno le informazioni di cui all'allegato indicato nell'allegato 6 bis, punto 15), del presente regolamento. Entro tre giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione, lo Stato membro di approdo trasmette una copia del rapporto di ispezione e, su richiesta, un originale o una copia certificata dello stesso al comandante della nave ispezionata, allo Stato di bandiera, all'EFCA e alla Commissione. L'EFCA inoltra il rapporto al segretariato della IOTC.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri di approdo presentano alla Commissione l'elenco dei pescherecci non battenti bandiera dello Stato membro di approdo che hanno sbarcato nei loro porti tonnidi e specie affini catturati nella zona IOTC nell'anno civile precedente. Tali informazioni specificano la composizione delle catture in base al peso e alle specie sbarcate. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 1° luglio di ogni anno.

5. Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri di approdo presentano all'EFCA, con copia alla Commissione, l'elenco dei pescherecci non battenti bandiera dello Stato membro di approdo che hanno sbarcato nei loro porti tonnidi e specie affini catturati nella zona IOTC nell'anno civile precedente. Tali informazioni specificano la composizione delle catture in base al peso e alle specie sbarcate. L'EFCA inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 1° luglio di ogni anno.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione alla Commissione non appena possibile, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi. La Commissione inoltra senza indugio tale rapporto al segretariato della IOTC e al punto di contatto della PCC di bandiera.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione all'EFCA, con copia alla Commissione, non appena possibile, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi. L'EFCA inoltra senza indugio tale rapporto al segretariato della IOTC e al punto di contatto della PCC di bandiera.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri di approdo notificano tempestivamente le misure adottate in caso di infrazione all'autorità competente della PCC di bandiera e alla Commissione, che inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.

3. Gli Stati membri di approdo notificano tempestivamente le misure adottate in caso di infrazione all'autorità competente della PCC di bandiera e all'EFCA, con copia alla Commissione. L'EFCA inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 40 giorni prima della riunione annuale della IOTC, utilizzando il modulo di cui all'allegato I della CMM 18/03, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte di qualsiasi peschereccio, delle misure di conservazione e di gestione della IOTC nella zona nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della IOTC almeno 30 giorni prima della riunione annuale.

1. Gli Stati membri trasmettono all'EFCA, con copia alla Commissione, almeno 40 giorni prima della riunione annuale della IOTC, utilizzando il modulo di cui all'allegato indicato nell'allegato 6 bis, punto 16), del presente regolamento, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte di qualsiasi peschereccio, delle misure di conservazione e di gestione della IOTC nella zona nel corso degli ultimi due anni. L'EFCA esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della IOTC almeno 30 giorni prima della riunione annuale.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, se riceve da una PCC o dal segretariato della IOTC informazioni indicanti presunte attività di pesca INN da parte di un peschereccio dell'Unione, le trasmette senza indugio allo Stato membro interessato.

1. L'EFCA, se riceve da una PCC o dal segretariato della IOTC informazioni indicanti presunte attività di pesca INN da parte di un peschereccio dell'Unione, le trasmette senza indugio allo Stato membro interessato, con copia alla Commissione.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quest'ultimo comunica alla Commissione, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della IOTC, l'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alle presunte inosservanze dei pescherecci battenti la sua bandiera e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima della riunione annuale.

2. Quest'ultimo comunica all'EFCA, con copia alla Commissione, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della IOTC, l'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alle presunte inosservanze dei pescherecci battenti la sua bandiera e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. L'EFCA inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima della riunione annuale.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se la Commissione riceve dal segretariato della IOTC la notifica ufficiale dell'inserimento di un peschereccio dell'Unione nella proposta di elenco delle navi INN della IOTC, la inoltra allo Stato membro di bandiera interessato insieme agli elementi di prova e alle altre informazioni documentate trasmesse dal segretariato della IOTC.

1. Se l'EFCA riceve dal segretariato della IOTC la notifica ufficiale dell'inserimento di un peschereccio dell'Unione nella proposta di elenco delle navi INN della IOTC, la inoltra allo Stato membro di bandiera interessato, con copia alla Commissione, insieme agli elementi di prova e alle altre informazioni documentate trasmesse dal segretariato della IOTC.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo Stato membro interessato presenta osservazioni al più tardi 30 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità della IOTC. La Commissione esamina e inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità.

2. Lo Stato membro interessato presenta osservazioni al più tardi 30 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità della IOTC. L'EFCA esamina e inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC, con copia alla Commissione, almeno 15 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera interessato:

3. Una volta ricevuta la notifica dall'EFCA, le autorità dello Stato membro di bandiera interessato:

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di impedire che un peschereccio dell'Unione figurante nella proposta di elenco delle navi INN di cui all'articolo 49 sia inserito nell'elenco provvisorio delle navi INN della IOTC, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:

1. Al fine di impedire che un peschereccio dell'Unione figurante nella proposta di elenco delle navi INN di cui all'articolo 49 sia inserito nell'elenco provvisorio delle navi INN della IOTC, lo Stato membro di bandiera trasmette all'EFCA le informazioni seguenti:

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 che il peschereccio ha svolto le attività di pesca in conformità della CMM;

 che il peschereccio ha svolto le attività di pesca in conformità della CMM; o

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC.

2. L'EFCA inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC, con copia alla Commissione.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per l'anno civile precedente e utilizzando la tabella di cui all'allegato II della CMM 18/07, le informazioni relative agli elementi seguenti:

1. Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con copia all'EFCA, per l'anno civile precedente e utilizzando la tabella di cui all'allegato indicato nell'allegato 6 bis, punto 17), del presente regolamento, le informazioni relative agli elementi seguenti:

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) le catture nulle, da comunicare utilizzando la tabella di cui all'allegato II della CMM 18/07.

(f) le catture nulle, da comunicare utilizzando la tabella di cui all'allegato indicato nell'allegato 6 bis, punto 17), del presente regolamento.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, per tipo di nave e in riferimento ai dati provvisori e definitivi, sono trasmesse alla Commissione alle date seguenti:

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, per tipo di nave e in riferimento ai dati provvisori e definitivi, sono trasmesse alla Commissione, con copia all'EFCA, alle date seguenti:

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC, le informazioni relative all'anno civile precedente, comprendenti le informazioni sulle azioni intraprese per attuare i loro obblighi di comunicazione per tutte le attività di pesca regolamentate dalla IOTC, comprese le catture di specie di squali associate a tali attività di pesca, in particolare le misure adottate per migliorare la raccolta dei dati sulle catture dirette e accidentali. La Commissione raccoglie le informazioni in una relazione di attuazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con copia all'EFCA, 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC, le informazioni relative all'anno civile precedente, comprendenti le informazioni sulle azioni intraprese per attuare i loro obblighi di comunicazione per tutte le attività di pesca regolamentate dalla IOTC, comprese le catture di specie di squali associate a tali attività di pesca, in particolare le misure adottate per migliorare la raccolta dei dati sulle catture dirette e accidentali. La Commissione raccoglie le informazioni in una relazione di attuazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC, con copia all'EFCA.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 6 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri di bandiera trasmettono annualmente alla Commissione, al più tardi 45 giorni prima della sessione del comitato scientifico della IOTC, alla data comunicata dalla Commissione, una relazione scientifica nazionale contenente i punti seguenti:

6. Gli Stati membri di bandiera trasmettono annualmente alla Commissione, con copia all'EFCA, al più tardi 45 giorni prima della sessione del comitato scientifico della IOTC, alla data comunicata dalla Commissione, una relazione scientifica nazionale contenente i punti seguenti:

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. La relazione di cui al paragrafo 6 è redatta secondo il modello prescritto dal comitato scientifico della IOTC. La Commissione invia agli Stati membri di bandiera il modello richiesto. La Commissione analizza le informazioni contenute nella relazione e le raccoglie in una relazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC.

7. La relazione di cui al paragrafo 6 è redatta secondo il modello prescritto dal comitato scientifico della IOTC. La Commissione invia agli Stati membri di bandiera il modello richiesto. La Commissione analizza le informazioni contenute nella relazione e le raccoglie in una relazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC, con copia all'EFCA.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 52 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tutti i dati personali raccolti, trasferiti e conservati nell'ambito del presente regolamento sono conformi al regolamento (UE) 2016/6791bis.

 

_________________

 

1bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. La Commissione adotta, entro... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] un atto delegato conformemente all'articolo 54 che integra il regolamento con le disposizioni e gli allegati delle misure di cui all'allegato 6 bis del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 per modificare successivamente tale atto delegato.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le modifiche o le integrazioni alle vigenti risoluzioni della IOTC che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle risoluzioni della IOTC, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 al fine di modificare:

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 54, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dalla IOTC che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) gli allegati da 1 a 6;

(g) gli allegati da 1 a 6 bis;

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) i riferimenti agli atti internazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 12, all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 3 e 5, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafi 1, 3 e 4, all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, all'articolo 45, paragrafi 3 e 4, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1, e all'articolo 51, paragrafo 1, lettera f).

soppresso

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è rigorosamente limitata all'attuazione nel diritto dell'Unione delle modifiche e/o delle integrazioni alle risoluzioni della IOTC in questione.

2. Qualsiasi modifica adottata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è rigorosamente limitata all'attuazione nel diritto dell'Unione delle modifiche o delle sostituzioni delle corrispondenti risoluzioni della IOTC vincolanti per l'Unione.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Allegato 1 – paragrafo 2 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se si tratta di una cala: specificare se la cala è stata positiva, nulla, buona; tipo di banco (libero o associato a un FAD). Se associato a un FAD, specificare il tipo (ad esempio tronco o altro oggetto naturale, FAD derivante, FAD ancorato ecc.). Riferimento alla CMM 18/08:

Se si tratta di una cala: specificare se la cala è stata positiva, nulla, buona; tipo di banco (libero o associato a un FAD). Se associato a un FAD, specificare il tipo (ad esempio tronco o altro oggetto naturale, FAD derivante, FAD ancorato ecc.).

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Allegato VI – comma 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

La PCC noleggiatrice comunica alla IOTC tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, e le altre informazioni richieste dalla IOTC in base al sistema di notifica delle navi noleggiate precisato nella parte IV della CMM 19/07.

La PCC noleggiatrice comunica alla IOTC tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, e le altre informazioni richieste dalla IOTC in base al sistema di notifica delle navi noleggiate precisato all'articolo 36 del presente regolamento.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Allegato VI bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO 6 bis

 

(1) Allegato III della CMM 19/06, di cui all'articolo 3, punto 12);

 

(2) allegato V della CMM 19/02, di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10;

 

(3) paragrafo 5 della CMM 16/11, di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

 

(4) allegato I della CMM 19/03, di cui all'articolo 18, paragrafo 3;

 

(5) orientamenti per la manipolazione delle tartarughe figuranti nelle schede di identificazione delle tartarughe marine della IOTC, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a);

 

(6) orientamenti della FAO per ridurre la mortalità della tartaruga marina nell'ambito delle operazioni di pesca, di cui all'articolo 21, paragrafo 4;

 

(7) allegato I della CMM 05/07, di cui all'articolo 27, paragrafo 3;

 

(8) allegato II della CMM 05/07, di cui all'articolo 27, paragrafo 3;

 

(9) allegato I della CMM 03/03, di cui all'articolo 40, paragrafo 1;

 

(10) allegato II della CMM 03/03, di cui all'articolo 40, paragrafo 1;

 

(11) allegato IV della CMM 03/03, di cui all'articolo 40, paragrafo 3;

 

(12) allegato III della CMM 03/03, di cui all'articolo 40, paragrafo 4;

 

(13) allegato I della CMM 16/11, di cui all'articolo 42, paragrafo 2;

 

(14) allegato II della CMM 16/11, di cui all'articolo 45, paragrafo 3;

 

(15) allegato III della CMM 16/11, di cui all'articolo 45, paragrafo 4;

 

(16) allegato I della CMM 18/03, di cui all'articolo 47, paragrafo 1;

 

(17) allegato II della CMM 18/07, di cui all'articolo 51, paragrafo 1, parte introduttiva e lettera f);

 

(18) parte IV della CMM 19/07, di cui all'allegato 6.

 


MOTIVAZIONE

Contesto della proposta

 

La Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse costituite da tonnidi e specie affini nell'Oceano Indiano. La IOTC adotta misure annuali di conservazione e di gestione (CMM) mediante risoluzioni che sono vincolanti per le parti contraenti, compresa l'UE (che è parte contraente dal 1995).

 

Contenuto della proposta

 

La proposta punta a recepire le misure adottate dalla IOTC a partire dal 2008 e modificate (in alcuni casi) nel corso delle sue riunioni annuali. L'UE è tenuta ad assicurare che tali misure, in quanto obblighi internazionali, siano rispettate non appena entrano in vigore.

 

La proposta mira anche a istituire un meccanismo per il recepimento e l'attuazione di tali misure in futuro. Essa delega poteri alla Commissione affinché possa provvedere alle modifiche delle misure della IOTC e garantire che i pescherecci dell'UE siano posti su un piano di parità con quelli delle altre parti contraenti. Tra gli esempi di tali misure si contano le misure di mitigazione per le tartarughe marine catturate con taluni attrezzi da pesca, i requisiti in materia di informazioni sui pescherecci che praticano la pesca di tonnidi e pesce spada, la copertura minima di osservazione e di campionamento per alcune attività di pesca, le condizioni di nolo, le informazioni minime sugli accordi intergovernativi e sui pescherecci battenti bandiera straniera, nonché i termini per la presentazione delle relazioni.

 

La proposta è così strutturata:

 

­ il capo I, oltre a comprendere le disposizioni generali sull'oggetto, sull'ambito di applicazione e sugli obiettivi del regolamento, contiene anche le definizioni. Il regolamento si applica ai pescherecci dell'UE che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo IOTC;

 

­ il capo II riguarda le misure di conservazione e di gestione, comprese le disposizioni relative alla pesca dei tonnidi tropicali (ad esempio il tonno albacora e il tonno obeso) e della verdesca, all'utilizzo e alla progettazione di dispositivi di concentrazione del pesce, al divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati e al trasbordo in porto;

 

­ il capo III stabilisce misure volte a proteggere talune specie marine (gli elasmobranchi, tra cui squali e razze) e a garantire la conservazione di cetacei, tartarughe marine e uccelli marini. Esse comprendono la trasmissione di dati, gli obblighi inerenti al rilascio e le misure di mitigazione;

 

­ il capo IV contiene disposizioni riguardanti le misure di controllo, le autorizzazioni di pesca, il programma di osservazione regionale e i requisiti relativi ai registri dei pescherecci, alla comunicazione, a un sistema di controllo dei pescherecci, alle norme di gestione dei pescherecci e alla marcatura e al nolo dei pescherecci;

 

­ il capo V tratta i controlli dei dati relativi alle catture e allo sforzo e stabilisce gli obblighi che riguardano gli accordi di accesso, gli obblighi di rendicontazione nell'ambito del programma sui dati statistici e gli obblighi relativi al programma di documentazione sul tonno obeso;

 

­ il capo VI concerne le misure di competenza dello Stato di approdo e le ispezioni, e stabilisce disposizioni relative all'esecuzione, alle infrazioni e alla pesca INN;

 

­ il capo VII contiene le disposizioni finali, in particolare su aspetti quali la presentazione delle relazioni, la riservatezza delle relazioni e dei messaggi elettronici, la procedura di presentazione delle modifiche, i poteri delegati e le modifiche della normativa UE vigente.

 

Parere del relatore

 

Il relatore ritiene che le risoluzioni delle ORGP debbano essere recepite in maniera rigorosa, al fine di garantire parità di condizioni a tutti gli operatori. Assicurare a tutti condizioni identiche, promuovendo nel contempo l'applicazione delle rigorose norme di sostenibilità dell'UE alle flotte straniere attraverso l'azione dell'UE in seno alle ORGP e ad altri consessi internazionali, è fondamentale per i nostri operatori e per migliorare la governance internazionale degli oceani. Il relatore presenta di conseguenza emendamenti pertinenti. In tale contesto, il relatore propone in particolare di reintrodurre disposizioni specifiche riguardanti la pesca artigianale dell'UE, quali adottate dalla IOTC.

 

La Commissione non include nella sua proposta nessuno dei pertinenti allegati della IOTC. Il relatore non è convinto dell'approccio adottato dalla Commissione, che consiste nel fare riferimento ai pertinenti allegati nella normativa proposta, mantenendo tuttavia tali allegati "al di fuori" del processo legislativo e lasciandoli pubblicati solo in francese e in inglese sul sito web della IOTC. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte ribadito che un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dell'UE esige che un atto non sia opponibile nei confronti di individui prima che essi abbiano la possibilità di prenderne conoscenza mediante regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (si veda ad esempio la sentenza del 12 luglio 2012, AS Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450, punto 33, e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, ai fini della certezza del diritto, gli operatori interessati devono poter conoscere esattamente la portata degli obblighi prescritti nei loro confronti, il che può essere garantito esclusivamente dalla regolare pubblicazione degli atti nella lingua ufficiale degli operatori destinatari (si veda la sentenza dell'11 dicembre 2007, Skoma-Lux, C-161/06, EU:C:2007:773, punto 38, e la giurisprudenza ivi citata). Gli allegati sono effettivamente pertinenti per gli operatori, in quanto stabiliscono ad esempio le informazioni da includere nelle dichiarazioni di cattura e le istruzioni per la compilazione delle stesse. Pertanto il relatore, senza modificare il contenuto effettivo degli allegati, propone una soluzione affinché i pertinenti allegati della IOTC costituiscano parte integrante della normativa dell'UE.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e modifica dei regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio

Riferimenti

COM(2021)0113 – C9-0095/2021 – 2021/0058(COD)

Presentazione della proposta al PE

11.3.2021

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

PECH

24.3.2021

 

 

 

Relatori

 Nomina

Gabriel Mato

16.4.2021

 

 

 

Esame in commissione

19.4.2021

12.7.2021

 

 

Approvazione

28.10.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

1

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Emma Wiesner, Theodoros Zagorakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Valentino Grant

Deposito

4.11.2021

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

20

+

ECR

Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen

PPE

François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Emma Wiesner

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

The Left

João Pimenta Lopes

 

1

-

The Left

Anja Hazekamp

 

7

0

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2021
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