RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL

10.12.2021 - (COM(2021)0327 – C9-0257/2021 – 2021/0161(NLE)) - *

Commissione per i bilanci
Relatori: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer


Procedura : 2021/0161(NLE)
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Ciclo del documento :  
A9-0347/2021
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A9-0347/2021
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL

(COM(2021)0327 – C9-0257/2021 – 2021/0161(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0327),

 visti l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0257/2021),

 visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[1],

 vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom[2], e in particolare l'articolo 10,

 visto il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo[3],

 visto il parere n. 2/2021 della Corte dei conti europea, del 22 settembre 2021, sulla proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL (COM(2021) 327 final del 25 giugno 2021, 2021/0161 (NLE))[4],

 vista la sua risoluzione legislativa del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa propria, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo[5],

 visto l'articolo 82 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per i bilanci (A9‑0347/2021),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Anche se il regolamento (UE, Euratom) n. 609/201411 del Consiglio ha fornito un'ancora solida e stabile per i meccanismi di finanziamento dell'Unione, le disposizioni in materia di messa a disposizione delle risorse proprie devono essere migliorate al fine di aumentare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure per la risoluzione delle controversie.

1. Anche se il regolamento (UE, Euratom) n. 609/201411 del Consiglio ha fornito un'ancora solida e stabile per i meccanismi di finanziamento dell'Unione, talune disposizioni in materia di messa a disposizione delle risorse proprie devono essere migliorate al fine di aumentare la prevedibilità per gli Stati membri.

__________________

__________________

11 Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

11 Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Al fine di garantire la proporzionalità del sistema mantenendo nel contempo l'effetto deterrente, il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 limita la maggiorazione degli interessi al di sopra del tasso di base a 16 punti percentuali. Tale "massimale" di 16 punti percentuali è applicabile solo a tutti i casi di cui si è avuta conoscenza dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio. Di conseguenza i casi di cui si aveva già conoscenza prima dell'entrata in vigore del regolamento 2016/804, in cui sono in gioco interessi particolarmente elevati, non possono beneficiare di tale limite a prescindere dal fatto che l'importo degli interessi sia già stato notificato agli Stati membri. In tali casi gli Stati membri sono ancora tenuti a pagare importi a titolo di interessi non proporzionali all'importo del capitale dovuto. Al fine di chiarire e semplificare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, la limitazione della maggiorazione a 16 punti percentuali dovrebbe essere applicata a tutti gli importi a titolo di interessi non notificati allo Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

soppresso

__________________

 

12 Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 85).

 

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. In caso di disaccordo tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali, è opportuno formalizzare e introdurre nel regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 una procedura di riesame per migliorare la trasparenza e chiarire i diritti della difesa degli Stati membri. È inoltre opportuno introdurre disposizioni che rispecchino la prassi attuale del pagamento con riserva, che apre la possibilità di avviare un'azione per arricchimento senza causa nei confronti della Commissione a norma dell'articolo 268 TFUE e dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE.

soppresso

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (EU, Euratom) n. 609/2014

Articolo 10 ter – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

soppresso

"7. Se lo Stato membro e la Commissione non riescono ad accordarsi su rettifiche particolari delle risorse proprie basate sull'IVA di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione a norma dell'articolo 13 ter.";

 

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (EU, Euratom) n. 609/2014

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 16 punti percentuali.  La limitazione della maggiorazione a 16 punti percentuali si applica a tutti i casi per i quali l'importo degli interessi non sia stato comunicato a uno Stato membro prima del... [inserire la data - la data di entrata in vigore del presente regolamento (di modifica)]. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.";

 

Motivazione

Una modifica della metodologia di calcolo degli interessi di mora potrebbe comportare una minor propensione degli Stati membri a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a mettere tempestivamente a disposizione risorse proprie. Il buon funzionamento del sistema delle risorse proprie potrebbe essere compromesso. A sua volta, procedure di messa a disposizione troppo lunghe potrebbero essere sfruttate da alcuni per motivare il rifiuto di introdurre nuove risorse proprie.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c

Regolamento (EU, Euratom) n. 609/2014

Articolo 13 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

soppresso

"5. Se lo Stato membro e la Commissione non riescono ad accordarsi sui motivi di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione a norma dell'articolo 13 ter.";

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 7

Regolamento (EU, Euratom) n. 609/2014

Articolo 13 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 ter

soppresso

Procedura di riesame

 

1. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, o in merito ad altri importi di risorse proprie tradizionali dovuti al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione entro tre mesi dal ricevimento della stessa. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 7, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione entro due mesi dal ricevimento della stessa. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 7, tale richiesta fornisce i motivi del riesame richiesto e comprende i documenti giustificativi. La richiesta e la conseguente procedura non modificano l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione risorse proprie quando sono dovute al bilancio dell'Unione.

 

2. La Commissione comunica allo Stato membro entro sei mesi, a decorrere dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 1, le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta. Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste. Lo Stato membro in questione dispone di tre mesi per fornire le informazioni complementari. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 7, la Commissione comunica allo Stato membro le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.

 

3. Se lo Stato membro non è in grado di fornire ulteriori informazioni pertinenti ai fini della procedura di riesame, può chiedere alla Commissione di rispondere sulla base delle informazioni disponibili. In tal caso il termine di sei mesi decorre dalla data di ricezione della richiesta.

 

4. Qualora uno Stato membro presenti un ricorso di annullamento contro una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, e se la Commissione non ha ancora risposto nell'ambito della procedura di riesame relativa alla stessa rettifica dell'IVA, la Commissione sospende la procedura di riesame in attesa della sentenza definitiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.".

 

Motivazione

La procedura di riesame rischierebbe di comportare un'inversione dell'"onere della prova" per quanto riguarda l'esattezza dei calcoli e la fornitura dei dati. Il processo di messa a disposizione potrebbe essere indebolito e prolungato. Il numero di cause portate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea potrebbe moltiplicarsi. La disposizione relativa al riesame rapido potrebbe quindi comportare una proliferazione delle richieste di riesame e interruzioni e perturbazioni del "meccanismo" della messa a disposizione. Graverebbe sulle capacità amministrative e richiederebbe ulteriore personale a livello nazionale e nella Commissione.


MOTIVAZIONE

Il regolamento sulla messa a disposizione (Making Available Regulation, di seguito "MAR") è uno dei regolamenti di esecuzione che, insieme alla decisione sulle risorse proprie[6], costituisce il quadro giuridico del sistema delle risorse proprie dell'UE. Detto regolamento stabilisce le procedure e le scadenze per la messa a disposizione della Commissione delle diverse categorie di risorse proprie. Il Consiglio ha adottato nuove norme di messa a disposizione per la nuova risorsa propria basata sulla plastica (il cosiddetto MAR2) e la risorsa propria basata sull'IVA all'inizio dell'anno, mentre la presente proposta di regolamento modificativo introdurrebbe alcune modifiche al cosiddetto MAR1, rilevanti innanzitutto per la gestione operativa delle risorse proprie tradizionali. La Commissione ha presentato la proposta in esame su insistenza di alcuni Stati membri che auspicano l'introduzione di alcune modifiche delle norme di base per la messa a disposizione delle risorse proprie.

 

Nelle precedenti procedure di consultazione legislativa, il Parlamento europeo, sulla base delle relazioni della commissione per i bilanci, ha raccolto ampie maggioranze a sostegno di risoluzioni legislative in cui si sottolineava la necessità di mantenere il principio di leale cooperazione in materia di prelievo, riscossione e messa a disposizione delle risorse proprie e una nozione collettiva di responsabilità per la difesa degli interessi finanziari dell'Unione. Il Parlamento ha difeso costantemente l'effetto deterrente dell'elevato livello degli interessi di mora e la possibilità per i servizi della Commissione di reagire rapidamente nei casi di controversie, poiché ciò si è rivelato determinante per l'affidabile funzionamento del sistema, compresa la gestione della tesoreria e del flusso di cassa. 

 

In tale contesto, i correlatori propongono il seguente approccio al regolamento modificativo:

Alcuni degli aggiornamenti tecnici e delle modifiche riguardanti la tempistica di taluni adeguamenti o l'uso facoltativo di un conto centrale appaiono giustificabili per motivi di efficienza procedurale e di migliore prevedibilità per gli Stati membri e possono essere sostenuti. Tuttavia, sono proposte in particolare due modifiche che rischierebbero di compromettere le procedure, in precedenza ben funzionanti, e la divisione istituzionale dei compiti.

 

1. Le modifiche apportate alla metodologia di calcolo degli interessi di mora potrebbero compromettere la propensione a mettere a disposizione tutti gli importi dovuti senza inutili ritardi, anche a scapito di tutti gli altri Stati membri. La riduzione del massimale al 16 % potrebbe costituire il primo passo di un processo dinamico che indebolirebbe ulteriormente l'effetto disciplinante di interessi di mora proibitivi per le autorità nazionali. 

 

2. La procedura di riesame proposta nel testo della Commissione costituirebbe, così com'è, una modifica relativamente minore. Tuttavia, dato l'orientamento attuale del gruppo "Risorse proprie", è prevedibile che il Consiglio utilizzi tali disposizioni come "appiglio" per modificare ulteriormente il testo della Commissione al fine di rafforzare i diritti alla difesa giuridica degli Stati membri a scapito delle attuali prerogative dei servizi della Commissione.

 

I correlatori giudicano l'introduzione di una disposizione sul riesame superflua e potenzialmente controproducente. In primo luogo, la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[7] conferma che gli Stati membri hanno già accesso al ricorso legale anche in caso di pagamenti con riserva. In secondo luogo, tale nuovo meccanismo potrebbe consentire agli Stati membri di contestare indebitamente determinate responsabilità, o addirittura incoraggiarli a farlo. Ciò si tradurrebbe in un elevato onere burocratico e giuridico, e potrebbe rendere addirittura necessarie decisioni formali della Commissione adottate dal Collegio in risposta a casi molteplici e di gravità relativamente minore di controversie giuridiche in materia di risorse proprie tradizionali. Tale tendenza graverebbe in modo eccessivo sulle capacità amministrative disponibili nelle istituzioni e introdurrebbe un elemento di polarizzazione politica nel "meccanismo" della messa a disposizione. 

 

I correlatori propongono pertanto di sopprimere i paragrafi, i considerando e i riferimenti pertinenti al fine di evitare un deterioramento delle norme di attuazione delle risorse proprie. In vista della futura introduzione di nuove risorse proprie, è particolarmente importante mantenere la stabilità di norme di base che incentivino chiaramente gli Stati membri a svolgere con diligenza il loro ruolo di prelievo e riscossione delle risorse proprie per conto dell'Unione.

 

Si osserva che lo spirito di mettere in dubbio il primato del diritto dell'UE sulle "competenze" nazionali rischia di interferire anche nell'attuazione del sistema delle risorse proprie. Le nostre modifiche invierebbero alla Commissione e agli Stati membri in sede di Consiglio il segnale che ci attendiamo da loro una cooperazione leale e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

 

In generale, i correlatori ritengono che una profonda riforma del sistema delle risorse proprie attraverso l'introduzione di nuove risorse proprie rimanga di fondamentale importanza per il futuro dell'UE e per il completamento del piano di ripresa Next Generation EU, in quanto forniranno risorse per il rimborso del debito. I correlatori sottolineano che le norme di esecuzione sono parte integrante del sistema delle risorse proprie e dovrebbero essere solide e al tempo stesso aperte e flessibili così da comprendere anche risorse proprie aggiuntive con caratteristiche diverse nel prossimo futuro. In tale contesto, i correlatori ricordano l'importanza dell'accordo interistituzionale, compresa la tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie. La tabella di marcia contempla le varie fasi dell'introduzione di nuove risorse proprie, ma anche le modalità di cooperazione tra le istituzioni, compreso un dialogo regolare, e i principi che dovrebbero orientare la riforma del sistema, come il principio di leale cooperazione.

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL

Riferimenti

COM(2021)0327 – C9-0257/2021 – 2021/0161(NLE)

Consultazione / Richiesta di approvazione

6.7.2021

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

BUDG

8.7.2021

 

 

 

Relatori

 Nomina

José Manuel Fernandes

14.7.2021

Valérie Hayer

14.7.2021

 

 

Esame in commissione

9.11.2021

 

 

 

Approvazione

9.12.2021

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jonás Fernández, Mario Furore, Henrike Hahn

Deposito

10.12.2021

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

34

+

NI

Andor Deli, Mario Furore

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Henrike Hahn

 

4

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2021
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