RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020
22.2.2022 - (COM(2020)0798 – C9‑0400/2020 – (2020/0353(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice per parere: Simona Bonafè
Relatori per parere (*):
Patrizia Toia, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Antonius Manders, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020
(COM(2020)0798 – C9‑0400/2020 – (2020/0353(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2020)0798),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0400/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... ,
– visto il parere del Comitato delle regioni del ... ,
– visto il parere della Corte di giustizia del ...,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9‑0031/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada con trazione a batteria, rendendo questo mercato sempre più strategico a livello mondiale. Il progresso scientifico e tecnico nel settore della tecnologia delle batterie continuerà a essere significativo. In considerazione dell'importanza strategica delle batterie e per fornire certezza giuridica a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, è necessario stabilire norme sui parametri di sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni relative alle stesse. È necessario creare un quadro normativo armonizzato per gestire l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell'Unione. |
(2) Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada e i mezzi di trasporto leggeri con trazione a batteria, rendendo questo mercato sempre più strategico a livello mondiale. Il progresso scientifico e tecnico nel settore della tecnologia delle batterie continuerà a essere significativo. In considerazione dell'importanza strategica delle batterie e per fornire certezza giuridica a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, è necessario stabilire norme sui parametri di sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni relative alle stesse da fornire ai consumatori e agli operatori economici. È necessario creare un quadro normativo armonizzato per gestire l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell'Unione. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) È altresì necessario aggiornare la legislazione dell'Unione sulla gestione dei rifiuti di batterie e adottare misure volte a tutelare dell'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, diminuendo l'impatto dell'uso delle risorse e migliorando l'efficienza delle risorse. Queste misure sono cruciali per la transizione verso un'economia circolare e climaticamente neutra e un ambiente privo di sostanze tossiche così come per la competitività e l'autonomia strategica dell'Unione a lungo termine. Possono creare importanti opportunità economiche aumentando le sinergie tra l'economia circolare e le politiche in materia di energia, clima, trasporti, industria e ricerca, proteggendo l'ambiente e riducendo le emissioni di gas serra. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Tale regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di batterie e accumulatori immessi sul mercato o messi in servizio all'interno dell'Unione, sia da soli che incorporati in apparecchi o altrimenti forniti con apparecchi elettrici ed elettronici e veicoli. Il regolamento dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia specificamente progettata per un prodotto o sia di uso generale, e a prescindere dal fatto che sia incorporata in un prodotto o sia fornita insieme al prodotto in cui deve essere usata o separatamente da esso. |
(10) Tale regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di batterie e accumulatori immessi sul mercato o messi in servizio all'interno dell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti nell'Unione o importati, sia da soli che incorporati in apparecchi o altrimenti forniti con apparecchi elettrici ed elettronici e veicoli. Il regolamento dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia specificamente progettata per un prodotto o sia di uso generale, e a prescindere dal fatto che sia incorporata in un prodotto o sia fornita insieme al prodotto in cui deve essere usata o separatamente da esso. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nel quadro dell'ampio ambito di applicazione del regolamento è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da un lato, e pile industriali e batterie per autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle batterie. Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle pile industriali, rappresentano una parte significativa del mercato, attualmente in crescita per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici in una nuova categoria di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria che non sia né una batteria portatile, né una batteria per autoveicoli, né una batteria per veicoli elettrici dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici sono considerate batterie industriali. Inoltre, per far sì che tutte le batterie usate nei mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini, siano classificate come batterie portatili, è necessario chiarire la definizione di batteria portatile e introdurre un limite di peso per tali batterie. |
(12) Nel quadro dell'ampio ambito di applicazione del regolamento è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da un lato, e pile industriali e batterie per autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle batterie e la loro diffusione sul mercato. Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle pile industriali, rappresentano una parte significativa del mercato, attualmente in crescita per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici in una nuova categoria di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. Le batterie usate per la trazione di mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici, non erano classificate in modo chiaro come batterie a norma della direttiva 2006/66/CE e, alla luce del loro uso crescente nella mobilità urbana sostenibile, costituiscono una parte significativa del mercato. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione di mezzi di trasporto leggeri in una nuova categoria di batterie, vale a dire quella delle batterie per mezzi di trasporto leggeri. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria che non sia né una batteria portatile, né una batteria per autoveicoli, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per veicoli elettrici dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici sono considerate batterie industriali. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Le batterie dovrebbero essere progettate e fabbricate in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza e ridurne al minimo l'impronta ambientale. È opportuno stabilire prescrizioni specifiche per la sostenibilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh, in quanto tali batterie rappresentano il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni. |
(13) Le batterie dovrebbero essere progettate e fabbricate in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza e ridurne al minimo l'impronta ambientale. È opportuno stabilire prescrizioni specifiche per la sostenibilità delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici, in quanto tali batterie rappresentano il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) L'uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e ridurre la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Pertanto, oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio8, è opportuno stabilire restrizioni per il mercurio e il cadmio in alcuni tipi di batterie. Le batterie usate nei veicoli che beneficiano di un'esenzione a norma dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 dovrebbero essere escluse dal divieto di contenere cadmio. |
(15) L'uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e ridurre la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Pertanto, oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio8, è opportuno stabilire restrizioni per il mercurio, il cadmio e il piombo in alcuni tipi di batterie. Le batterie usate nei veicoli che beneficiano di un'esenzione a norma dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 dovrebbero essere escluse dal divieto di contenere cadmio. La Commissione, coadiuvata dall'Agenzia, dovrebbe effettuare una valutazione olistica e sistemica delle sostanze pericolose contenute nelle batterie. Tale valutazione dovrebbe, in particolare, concentrarsi sui componenti chimici presenti in grandi quantità nelle batterie sul mercato, sulle composizioni chimiche in evoluzione ed emergenti e sulla disponibilità di alternative adeguate alle batterie industriali e per autoveicoli al piombo-acido e alle batterie industriali al nichel cadmio. |
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8 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). |
8 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). |
9 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34). |
9 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34). |
Motivazione
Sarebbe altresì opportuno limitare l'uso del piombo ed effettuare una revisione sistematica delle sostanze pericolose contenute nelle batterie.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) È opportuno che la procedura per l'adozione di nuove restrizioni e la modifica delle restrizioni esistenti delle sostanze pericolose nelle batterie sia completamente allineata al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per garantire l'efficacia del processo decisionale, del coordinamento e della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("l'Agenzia") dovrebbe svolgere compiti specifici inerenti alla valutazione dei rischi posti dalle sostanze in fase di fabbricazione e uso delle batterie e dei rischi che potrebbero insorgere al termine del ciclo di vita delle batterie, nonché alla valutazione degli elementi socioeconomici e analisi delle alternative, conformemente agli orientamenti pertinenti dell'Agenzia stessa. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia dovrebbero agevolare lo svolgimento di taluni compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento. |
(17) È opportuno che la procedura per l'adozione di nuove restrizioni e la modifica delle restrizioni esistenti delle sostanze pericolose nelle batterie sia completamente allineata al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per garantire l'efficacia del processo decisionale, del coordinamento e della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento, è opportuno assicurare una cooperazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni di buona qualità tra gli Stati membri, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("l'Agenzia"), la Commissione e i portatori di interessi. Gli Stati membri o l'Agenzia dovrebbero svolgere compiti specifici inerenti alla valutazione dei rischi posti dalle sostanze in fase di fabbricazione e uso delle batterie e dei rischi che potrebbero insorgere al termine del ciclo di vita delle batterie, nonché alla valutazione degli elementi socioeconomici e analisi delle alternative, conformemente agli orientamenti pertinenti dell'Agenzia stessa. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia dovrebbero agevolare lo svolgimento di taluni compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) Al fine di garantire che il presente regolamento sia coerente con qualsiasi futura modifica delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 o con altre future normative dell'Unione relative ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario modificare l'articolo 6, l'articolo 71 o l'allegato I del presente regolamento o tutte queste disposizioni. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a un'eventuale modifica di tali disposizioni. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio, ma per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un'impronta di carbonio contenuta. Secondo le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili10, i cambiamenti climatici sono la seconda categoria di impatto connessa alle batterie in ordine di importanza dopo l'uso di minerali e metalli. La documentazione tecnica per le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh immesse sul mercato dell'Unione dovrebbe pertanto essere corredata di una dichiarazione di impronta di carbonio, che dovrebbe essere specifica, se necessario, al lotto di fabbricazione. Le batterie sono fabbricate in lotti, in quantità specifiche ed entro determinati limiti temporali. L'armonizzazione delle norme tecniche per il calcolo dell'impronta di carbonio di tutte le batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh immesse sul mercato dell'Unione costituisce un presupposto per introdurre l'obbligo di inserire nella relativa documentazione tecnica una dichiarazione di impronta di carbonio e per stabilire in un secondo momento classi di prestazione per l'impronta di carbonio, che consentiranno l'individuazione delle batterie che presentano un'impronta di carbonio complessiva più contenuta. Le sole prescrizioni di informazione ed etichettatura sull'impronta di carbonio delle batterie non produrranno presumibilmente il cambiamento comportamentale necessario a garantire il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di decarbonizzare i settori della mobilità e dello stoccaggio dell'energia, in linea con gli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici11. Saranno pertanto introdotte soglie massime di carbonio dopo un'apposita valutazione d'impatto volta a determinarne i valori. Nel proporre il livello della soglia massima dell'impronta di carbonio la Commissione terrà conto, tra le altre cose, della distribuzione relativa dei valori dell'impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell'Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica entro il 2050. Per favorire la trasparenza riguardo all'impronta di carbonio delle batterie e riorientare il mercato dell'Unione verso batterie a minori emissioni di carbonio, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotte, è giustificato un aumento graduale e cumulativo delle prescrizioni relative all'impronta di carbonio. Per effetto di tali prescrizioni le emissioni di carbonio evitate durante il ciclo di vita delle batterie contribuiranno all'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre consentire l'adozione di altre politiche a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio incentivi o criteri in materia di appalti pubblici verdi, che promuovano la produzione di batterie con un minore impatto ambientale. |
(18) Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio, ma per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un'impronta di carbonio contenuta. Secondo le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili10, le emissioni di gas a effetto serra che acuiscono i cambiamenti climatici sono la seconda categoria di impatto connessa alle batterie in ordine di importanza dopo l'estrazione e l'uso di minerali e metalli. La documentazione tecnica per le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell'Unione dovrebbe pertanto essere corredata di una dichiarazione di impronta di carbonio. L'armonizzazione delle norme tecniche per il calcolo dell'impronta di carbonio di tutte le batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell'Unione costituisce un presupposto per introdurre l'obbligo di inserire nella relativa documentazione tecnica una dichiarazione di impronta di carbonio e per stabilire in un secondo momento classi di prestazione per l'impronta di carbonio, che consentiranno l'individuazione delle batterie che presentano un'impronta di carbonio complessiva più contenuta. Le sole prescrizioni di informazione ed etichettatura sull'impronta di carbonio delle batterie non produrranno presumibilmente il cambiamento comportamentale necessario a garantire il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di decarbonizzare i settori della mobilità e dello stoccaggio dell'energia, in linea con gli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici11.Saranno pertanto introdotte soglie massime di carbonio dopo un'apposita valutazione d'impatto volta a determinarne i valori. Nel proporre il livello della soglia massima dell'impronta di carbonio la Commissione terrà conto, tra le altre cose, della distribuzione relativa dei valori dell'impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell'Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Per favorire la trasparenza riguardo all'impronta di carbonio delle batterie e riorientare il mercato dell'Unione verso batterie a minori emissioni di carbonio, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotte, è giustificato un aumento graduale e cumulativo delle prescrizioni relative all'impronta di carbonio. Per effetto di tali prescrizioni le emissioni di carbonio evitate durante il ciclo di vita delle batterie contribuiranno agli obiettivi climatici dell'Unione, in particolare a quello di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre consentire l'adozione di altre politiche a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio incentivi o criteri in materia di appalti pubblici verdi, che promuovano la produzione di batterie con un minore impatto ambientale. |
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10 "Product Environmental Footprint - Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications" https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf. |
10 "Product Environmental Footprint - Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications" https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf. |
11 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, disponibile all'indirizzo https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf. |
11 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, disponibile all'indirizzo https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) Le soglie massime dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita dovrebbero essere adeguate alle esigenze future e cambiare progressivamente in linea con i migliori processi di fabbricazione e di produzione disponibili. Pertanto, nell'adottare un atto delegato che determina la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita, la Commissione europea deve tenere conto dei migliori processi di fabbricazione e di produzione disponibili e garantire che i criteri tecnici selezionati siano coerenti con l'obiettivo del presente regolamento di garantire che le batterie immesse sul mercato dell'Unione garantiscano un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Varie sostanze contenute nelle batterie, come il cobalto, il piombo, il litio o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione, e alcune sono considerate materie prime critiche dalla Commissione. Si tratta di un settore in cui l'Europa deve rafforzare la propria autonomia strategica e aumentare la propria resilienza nell'eventualità di interruzioni dell'approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell'efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di queste materie prime, contribuirà a raggiungere tale obiettivo. |
(19) Varie sostanze contenute nelle batterie, come il cobalto, il piombo, il litio o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione, e alcune sono considerate materie prime critiche dalla Commissione. In linea con la strategia industriale dell'Unione, l'Europa deve rafforzare la propria autonomia strategica, anche agevolando gli investimenti negli stabilimenti che produrranno batterie su larga scala, e aumentare la propria resilienza nell'eventualità di interruzioni dell'approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell'efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di queste materie prime, contribuirà a raggiungere tale obiettivo. Sostituire le materie prime di difficile reperibilità con materiali alternativi più ampiamente disponibili, comprese materie prime rinnovabili, contribuirebbe anche a migliorare la produzione di batterie e l'autonomia strategica dell'Unione. È quindi fondamentale che l'Unione e gli Stati membri sostengano le iniziative di ricerca e sviluppo pertinenti. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Al fine di tener conto del rischio connesso all'approvvigionamento di cobalto, piombo, litio e nichel e per valutare la disponibilità di questi materiali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli obiettivi relativi alla quota minima di cobalto, piombo, litio o nichel riciclato presente nei materiali attivi delle batterie. |
(21) Al fine di tener conto del rischio connesso all'approvvigionamento di cobalto, piombo, litio e nichel e per valutare la disponibilità di questi materiali, e alla luce dei progressi tecnici e scientifici, la Commissione dovrebbe valutare se sia opportuno rivedere gli obiettivi relativi alla quota minima di cobalto, piombo, litio o nichel riciclato presente nei materiali attivi delle batterie e, se del caso, presentare una proposta legislativa in tal senso. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Al fine di tenere conto dei cambiamenti delle tecnologie per le batterie aventi un'incidenza sui tipi di materiali che possono essere recuperati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per completare il presente regolamento inserendo ulteriori materie prime e i relativi obiettivi nell'elenco delle quote minime di contenuto riciclato presente nei materiali attivi delle batterie. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle norme relative al calcolo e alla verifica, per modello e lotto di batterie per stabilimento di fabbricazione, della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie e degli obblighi di informazione per la documentazione tecnica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. |
(22) Al fine di garantire condizioni uniformi in tutta l'Unione relativamente alla dichiarazione sui materiali recuperati, che deve essere fornita mediante un formato armonizzato, e alla documentazione tecnica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il formato e la documentazione tecnica per la dichiarazione sui materiali recuperati. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Le batterie immesse sul mercato dell'Unione dovrebbero essere durevoli e altamente efficienti. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale, per le batterie industriali ricaricabili e per le batterie per veicoli elettrici. Per quanto concerne le batterie per veicoli elettrici, il gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente sta sviluppando requisiti di durabilità, motivo per cui il presente regolamento non fissa ulteriori prescrizioni al riguardo. D'altro canto, nel settore delle batterie per lo stoccaggio dell'energia, i metodi di misurazione esistenti per la prova delle prestazioni e della durabilità non sono considerati sufficientemente precisi e rappresentativi da consentire l'introduzione di prescrizioni minime. L'introduzione di prescrizioni minime relative alle prestazioni e alla durabilità di tali batterie dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione di norme armonizzate o specifiche comuni adeguate. |
(23) Le batterie immesse sul mercato dell'Unione dovrebbero essere durevoli e altamente efficienti. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili, per le batterie industriali, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per veicoli elettrici. Per quanto concerne le batterie per veicoli elettrici, il gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente sta sviluppando requisiti di durabilità, motivo per cui il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le sue conclusioni. D'altro canto, nel settore delle batterie per lo stoccaggio dell'energia, i metodi di misurazione esistenti per la prova delle prestazioni e della durabilità non sono considerati sufficientemente precisi e rappresentativi da consentire l'introduzione di prescrizioni minime. L'introduzione di prescrizioni minime relative alle prestazioni e alla durabilità di tali batterie dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione di norme armonizzate o specifiche comuni adeguate. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Al fine di ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e alla fissazione dei valori minimi di tali parametri per le batterie portatili di uso generale e per le batterie industriali ricaricabili. |
(24) Al fine di ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e alla fissazione dei valori minimi di tali parametri per le batterie portatili, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali ricaricabili. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) Al fine di garantire che le norme dell'Unione in materia di prestazione elettrochimica e durabilità delle batterie per veicoli elettrici siano coerenti con le specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente e alla luce del progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e dei valori minimi di tali parametri per le batterie per veicoli elettrici. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Alcune batterie non ricaricabili di uso generale possono implicare un uso inefficiente di risorse ed energia. È opportuno stabilire prescrizioni oggettive sulle prestazioni e la durabilità di tali batterie al fine di garantire che sul mercato siano immesse meno batterie portatili non ricaricabili di uso generale a basse prestazioni, in particolare se una valutazione del ciclo di vita indica che l'uso alternativo di batterie ricaricabili comporterebbe nel complesso benefici ambientali. |
(25) Alcune batterie non ricaricabili di uso generale possono implicare un uso inefficiente di risorse ed energia. Tuttavia, per alcuni dispositivi vengono ancora utilizzate batterie non ricaricabili. È opportuno stabilire prescrizioni oggettive sulle prestazioni e la durabilità di tali batterie al fine di garantire che sul mercato siano immesse meno batterie portatili non ricaricabili di uso generale a basse prestazioni. La Commissione dovrebbe valutare, per quanto riguarda specifici gruppi di prodotti che utilizzano batterie non ricaricabili, sulla base di una valutazione del ciclo di vita, se l'uso alternativo di batterie ricaricabili comporterebbe nel complesso benefici ambientali e quindi se l'uso di batterie portatili non ricaricabili di uso generale dovrebbe essere gradualmente eliminato. Dovrebbe inoltre essere possibile integrare le prescrizioni del presente regolamento con quelle stabilite dalle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 per determinati prodotti alimentati a batterie. |
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1 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Al fine di garantire che le batterie portatili incorporate negli apparecchi, una volta divenute rifiuti, siano oggetto di una raccolta differenziata, di un trattamento e di un riciclaggio di alta qualità adeguati, è necessario stabilire disposizioni che ne assicurino la rimovibilità e la sostituibilità in tali apparecchi. Le batterie usate dovrebbero essere sostituibili in modo da prolungare la durata di vita prevista degli apparecchi di cui fanno parte. Le disposizioni generali del presente regolamento possono essere integrate da prescrizioni per determinati prodotti alimentati a batterie a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12. Qualora altre norme dell'Unione impongano, per motivi di sicurezza, prescrizioni più specifiche riguardanti la rimozione delle batterie dai prodotti (ad esempio dai giocattoli), è opportuno che si applichino tali norme specifiche. |
(26) Al fine di garantire che le batterie portatili incorporate negli apparecchi, una volta divenute rifiuti, siano oggetto di una raccolta differenziata, di un trattamento e di un riciclaggio di alta qualità adeguati, è necessario stabilire disposizioni che ne assicurino la rimovibilità e la sostituibilità in tali apparecchi. Si dovrebbero anche stabilire norme per le batterie usate nei mezzi di trasporto leggeri. Le batterie usate dovrebbero essere sostituibili in modo da prolungare la durata di vita prevista degli apparecchi di cui fanno parte. Le disposizioni generali del presente regolamento possono essere integrate da prescrizioni per determinati prodotti alimentati a batterie a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora altre norme dell'Unione impongano, per motivi di sicurezza, prescrizioni più specifiche riguardanti la rimozione delle batterie dai prodotti (ad esempio dai giocattoli), è opportuno che si applichino tali norme specifiche. È opportuno altresì stabilire disposizioni per garantire che le batterie industriali, le batterie per automobili e le batterie per veicoli elettrici possano essere rimosse e sostituite, tenendo conto della loro diversa natura e dei loro specifici requisiti di sicurezza. |
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12 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 bis) Le batterie per autoveicoli, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali dovrebbero essere rimovibili e sostituibili da operatori indipendenti qualificati. Dovrebbero essere stabilite disposizioni per garantire che tali batterie possano essere rimosse, sostituite e smontate. È importante che la sicurezza di tali batterie durante la riparazione possa essere valutata sulla base di prove non distruttive adattate ad esse. Al fine di facilitare la riparazione di batterie per autoveicoli, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per completare il presente regolamento stabilendo criteri di rimovibilità, sostituibilità e smontaggio di batterie per autoveicoli, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali. Per poter valutare la sicurezza di tali batterie durante la riparazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di appropriati metodi di prova non distruttivi. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 ter) Per ridurre ulteriormente i rifiuti, è opportuno promuovere l'interoperabilità delle batterie, dei connettori e dei caricatori fra le varie tipologie di prodotti nell'ambito della legislazione che attua la progettazione ecocompatibile specifica per prodotto e nella prossima iniziativa sui prodotti sostenibili. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 quater) L'interoperabilità dei caricatori all'interno di categorie specifiche di batterie potrebbe contribuire alla riduzione dei rifiuti e dei costi non necessari a vantaggio dei consumatori e di altri utilizzatori finali. Dovrebbe quindi essere possibile ricaricare le batterie per veicoli elettrici e mezzi di trasporto leggeri e le batterie ricaricabili incorporate in categorie specifiche di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzando caricabatteria comuni che consentano l'interoperabilità all'interno di ciascuna categoria di batterie. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere disposizioni che impongono alla Commissione di valutare il modo migliore per introdurre norme armonizzate per i caricabatteria comuni applicabili entro il 1° gennaio 2026 per tali categorie di batterie. Tale valutazione dovrebbe essere corredata di una proposta legislativa, se del caso. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) L'affidabilità delle batterie è fondamentale per il funzionamento e la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. Le batterie dovrebbero pertanto essere progettate e fabbricate in modo da garantire sicurezza di funzionamento e d'uso. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, che attualmente non sono disciplinati da altre norme dell'Unione. È pertanto opportuno stabilire i parametri da considerare nelle prove di sicurezza di tali sistemi. |
(27) L'affidabilità delle batterie è fondamentale per il funzionamento e la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. Le batterie dovrebbero pertanto essere progettate e fabbricate in modo da garantire sicurezza di funzionamento e d'uso per non arrecare danni a persone o proprietà o all'ambiente. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per le batterie inserite in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, che attualmente non sono disciplinate da altre norme dell'Unione. È pertanto opportuno stabilire i parametri da considerare nelle prove di sicurezza di tali batterie e integrare detti parametri con le norme CEN, CENELEC e IEC applicabili. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) È opportuno che le batterie siano etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse, sulle loro principali caratteristiche e sui relativi rifiuti, per consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui le acquistano e le smaltiscono e per permettere ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di batterie. Le batterie dovrebbero essere dotate di un'etichetta recante tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, tra cui la capacità e il contenuto di alcune sostanze pericolose. Per garantirne la disponibilità nel tempo tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR. |
(28) È opportuno che le batterie siano etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse, sulle loro principali caratteristiche e sui relativi rifiuti, per consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui le acquistano e le smaltiscono e per permettere ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di batterie. Le batterie dovrebbero essere dotate di un'etichetta recante tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, tra cui la capacità, le caratteristiche di produzione e il contenuto di alcune sostanze pericolose. Per garantirne la disponibilità nel tempo, tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR, che dovrebbero rispettare le linee guida della norma ISO/IEC 18004. Il codice QR stampato o inciso su tutte le batterie dovrebbe dare accesso al passaporto di prodotto della batteria. Le etichette e i codici QR dovrebbero esseri accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
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1 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70). |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) Le informazioni sulle prestazioni delle batterie sono essenziali per garantire che gli utilizzatori finali, in quanto consumatori, siano informati in modo corretto e tempestivo e in particolare che dispongano di una base comune per confrontare diverse batterie prima dell'acquisto. È opportuno pertanto che le batterie portatili di uso generale e le batterie per autoveicoli siano dotate di un'etichetta recante le informazioni sulla durata media minima durante l'uso in applicazioni specifiche. Ciò è importante anche per fornire all'utilizzatore finale orientamenti per uno smaltimento appropriato dei rifiuti di batterie. |
(29) Le informazioni sulle prestazioni delle batterie sono essenziali per garantire che gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, siano informati in modo corretto e tempestivo e in particolare che dispongano di una base comune per confrontare diverse batterie prima dell'acquisto. È opportuno pertanto che le batterie portatili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli siano dotate di un'etichetta recante le informazioni sulla durata media minima durante l'uso in applicazioni specifiche e sulla durata di vita prevista. Ciò è importante anche per fornire all'utilizzatore finale orientamenti per uno smaltimento appropriato dei rifiuti di batterie. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh dovrebbero contenere un sistema di gestione in grado di memorizzare dati, così che l'utilizzatore finale o i terzi che agiscono per suo conto possano determinare in qualsiasi momento lo stato di salute e la durata di vita prevista della batteria. Ai fini del cambio di destinazione o della rifabbricazione delle batterie, l'accesso al sistema di gestione della batteria dovrebbe essere fornito in qualsiasi momento alla persona che ha acquistato la batteria o ai terzi che agiscono per suo conto, così che possano valutare il valore residuo della batteria, facilitarne il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione e mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti, definiti dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio13, che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi unitamente alla normativa dell'Unione sull'omologazione dei veicoli, comprese le specifiche tecniche sull'accesso ai dati nei veicoli elettrici che potrebbero scaturire dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente. |
(30) Le batterie all'interno dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, le batterie dei mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici contengono un sistema di gestione in grado di memorizzare dati. Tale sistema di gestione della batteria dovrebbe includere informazioni sullo stato di salute, la sicurezza e la durata di vita prevista della batteria in modo tale che l'utilizzatore finale o i terzi che agiscono per suo conto possano determinare tali aspetti in qualsiasi momento. Al fine di facilitare il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione delle batterie, l'accesso ai dati di sola lettura del sistema di gestione della batteria dovrebbe essere fornito in qualsiasi momento alla persona che ha acquistato la batteria o ai terzi che agiscono per suo conto, così che possano valutare il valore residuo della batteria, facilitarne la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, la preparazione al cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione e mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti, definiti dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio13, che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche, ivi incluse le caratteristiche necessarie a consentire il funzionamento dei servizi veicolo-rete Al fine di facilitarne la diffusione e l'utilizzo nell'Unione, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per mezzi di trasporto leggeri dovrebbero mettere a disposizione in tempo reale i dati di bordo del veicolo e di sola lettura relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria. Il sistema di gestione delle batterie per veicoli elettrici dovrebbe anche disporre di una funzione di comunicazione in modo da consentire funzioni di ricarica intelligente come la ricarica veicolo-rete, veicolo-carico, veicolo-veicolo, veicolo-batteria esterna e veicolo-edificio. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi unitamente alla normativa dell'Unione sull'omologazione dei veicoli, comprese le specifiche tecniche sull'accesso ai dati nei veicoli elettrici che potrebbero scaturire dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente. Le specifiche tecniche basate sui regolamenti tecnici globali dell'UNECE (UNECE GTR), una volta applicabili nell'ambito del diritto dell'Unione, dovrebbero essere considerate un punto di riferimento per i dati relativi ai parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie da includere nel sistema di gestione delle batterie. |
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13 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125). |
13 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125). |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Diverse prescrizioni specifiche per prodotto di cui al presente regolamento, tra cui quelle relative a prestazioni, durabilità, cambio di destinazione e sicurezza, dovrebbero essere misurate utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto. Al fine di garantire che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodi e norme dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dell'uso reale delle batterie e della gamma di comportamenti del consumatore medio, ed essere solidi per scoraggiare l'elusione intenzionale e non intenzionale. Una volta che il riferimento alla norma è stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è stabilita la presunzione di conformità alle prescrizioni specifiche per prodotto adottate sulla base del presente regolamento, a condizione che i risultati dei metodi in questione dimostrino il raggiungimento dei valori minimi stabiliti per tali prescrizioni sostanziali. In assenza di norme pubblicate al momento dell'applicazione delle prescrizioni specifiche per prodotto, la Commissione dovrebbe adottare specifiche comuni mediante atti di esecuzione e la conformità a tali specifiche dovrebbe dar luogo anche alla presunzione di conformità. Qualora, in una fase successiva, si rilevino lacune nelle specifiche comuni, la Commissione dovrebbe modificarle o abrogarle mediante un atto di esecuzione. |
(31) Diverse prescrizioni specifiche per prodotto di cui al presente regolamento, tra cui quelle relative a prestazioni, durabilità, cambio di destinazione e sicurezza, dovrebbero essere misurate utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, anche a livello di norme e metodologie di calcolo. Al fine di garantire che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodi e norme dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dell'uso reale delle batterie e della gamma di comportamenti del consumatore medio, ed essere solidi per scoraggiare l'elusione intenzionale e non intenzionale. Una volta che il riferimento alla norma è stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è stabilita la presunzione di conformità alle prescrizioni specifiche per prodotto adottate sulla base del presente regolamento, a condizione che i risultati dei metodi in questione dimostrino il raggiungimento dei valori minimi stabiliti per tali prescrizioni sostanziali. Per evitare il duplicarsi di norme, massimizzare l'efficienza e includere le migliori competenze e le conoscenze più all'avanguardia, la Commissione dovrebbe mirare a chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma, laddove tale norma mancasse. In assenza di norme pubblicate al momento dell'applicazione delle prescrizioni specifiche per prodotto o in caso di risposta insoddisfacente da parte dell'organizzazione europea di normazione competente, la Commissione dovrebbe adottare, in casi eccezionali e giustificati e previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, specifiche comuni mediante atti di esecuzione e la conformità a tali specifiche dovrebbe dar luogo anche alla presunzione di conformità. Qualora, in una fase successiva, si rilevino lacune nelle specifiche comuni, la Commissione dovrebbe modificarle o abrogarle mediante un atto di esecuzione. |
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14 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12). |
14 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12). |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(31 bis) Una partecipazione attiva al lavoro dei comitati internazionali di normazione costituisce un importante presupposto strategico per l'immissione sul mercato delle tecnologie future. In alcuni casi, la partecipazione dell'Unione a tali comitati è stata scarsa. Pertanto, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere attivamente il lavoro delle imprese europee in seno a tali comitati internazionali di normazione. Prima di considerare l'adozione di norme attraverso il diritto derivato, la Commissione dovrebbe valutare attentamente il lavoro svolto a livello internazionale. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(31 ter) La Commissione dovrebbe garantire che ci sia coerenza in relazione alle norme armonizzate e alle specifiche comuni previste dal presente regolamento, nonché nel riesame del regolamento (UE) n. 1025/2012. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, per adattarsi alle nuove tecnologie e per garantire la resilienza in caso di crisi globali, come la pandemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile fornire online, sotto forma di un'unica dichiarazione di conformità UE, informazioni sulla conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili alle batterie. |
(32) Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, per adattarsi alle nuove tecnologie e per garantire la resilienza in caso di crisi globali, come la pandemia di COVID-19, potrebbero essere fornite online, sotto forma di un'unica dichiarazione di conformità UE, informazioni sulla conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili alle batterie. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) I moduli scelti non prendono tuttavia in considerazione alcuni aspetti specifici delle batterie ed è pertanto necessario adeguarli per la procedura di valutazione della conformità. Al fine di tenere conto della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura stabilite nel presente regolamento e al fine di garantire la conformità delle batterie immesse sul mercato agli obblighi di legge, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle procedure di valutazione della conformità mediante l'aggiunta di fasi di verifica o la modifica del modulo di valutazione, sulla base degli sviluppi sul mercato o nella catena del valore delle batterie. |
(35) I moduli scelti non prendono tuttavia in considerazione alcuni aspetti specifici delle batterie ed è pertanto necessario adeguarli per la procedura di valutazione della conformità. Al fine di tenere conto della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazioni stabilite nel presente regolamento e al fine di garantire la conformità delle batterie immesse sul mercato agli obblighi di legge, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle procedure di valutazione della conformità mediante l'aggiunta di fasi di verifica o la modifica del modulo di valutazione, sulla base degli sviluppi sul mercato o nella catena del valore delle batterie. Sono necessarie solide procedure di valutazione della conformità per garantire la conformità agli obblighi in materia di sostenibilità e agli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena del valore contenuti nel presente regolamento. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Data la novità e la complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura delle batterie e al fine di garantire un livello di qualità uniforme nell'esecuzione della valutazione della conformità delle batterie, è necessario stabilire prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale rispetto alla sua attività. Alle autorità di notifica dovrebbe inoltre essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità. |
(38) Data la novità e la complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, prestazioni, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie e al fine di garantire un livello di qualità uniforme nell'esecuzione della valutazione della conformità delle batterie, è necessario stabilire prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale rispetto alla sua attività e disponga di un numero sufficiente di membri del personale competenti a livello tecnico per svolgere i suoi compiti. Alle autorità di notifica dovrebbe inoltre essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di concorrenza leale e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per svolgere attività di valutazione della conformità. Tali prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come presupposto per il mantenimento della competenza dell'organismo notificato. Per garantire la propria autonomia, l'organismo notificato e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti a mantenere l'indipendenza dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società controllanti e affiliate. L'organismo notificato dovrebbe essere tenuto a documentare la propria indipendenza e a fornire la documentazione all'autorità di notifica. |
(39) È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di concorrenza leale e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per svolgere attività di valutazione della conformità. Tali prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come presupposto per il mantenimento della competenza dell'organismo notificato. Per garantire la propria autonomia, l'organismo notificato e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti a mantenere l'indipendenza dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società controllanti e affiliate. L'organismo notificato dovrebbe essere tenuto a documentare la propria indipendenza e a fornire la documentazione all'autorità di notifica. Dovrebbe anche essere previsto l'obbligo di rotazione del personale e di adeguati periodi di incompatibilità. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 42
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare batterie messe a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per richiedere all'autorità di notifica l'adozione di misure correttive qualora un organismo notificato non rispetti o non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento. |
(42) Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare batterie messe a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri, alla Commissione, agli operatori economici e ai portatori di interessi pertinenti la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. La Commissione, durante le procedure di indagine, dovrebbe chiedere la consulenza di un impianto di prova dell'Unione designato a norma del regolamento (UE) 2019/1020. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per richiedere all'autorità di notifica l'adozione di misure correttive qualora un organismo notificato non rispetti o non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 43
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione della conformità, la certificazione e, in ultima analisi, l'accesso al mercato e in considerazione della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura delle batterie, è fondamentale che gli organismi notificati abbiano accesso continuo a tutte le apparecchiature e a tutti gli impianti di prova necessari e che applichino le procedure senza creare oneri inutili per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è necessario che gli organismi notificati applichino in modo coerente le procedure di valutazione della conformità. |
(43) Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione della conformità, la certificazione e, in ultima analisi, l'accesso al mercato e in considerazione della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie, è fondamentale che gli organismi notificati abbiano accesso continuo a tutte le apparecchiature e a tutti gli impianti di prova necessari e che applichino le procedure senza creare oneri inutili per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è necessario che gli organismi notificati applichino in modo coerente le procedure di valutazione della conformità. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 51
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(51) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti, oltre all'indirizzo postale, l'indirizzo di un sito web. |
(51) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti il numero di telefono, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di un sito web. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 52
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) È necessario garantire che le batterie provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione, siano esse importate come batterie a sé stanti o incorporate in prodotti, rispettino le prescrizioni del presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che impongano agli importatori di accertarsi che le batterie da essi immesse sul mercato e messe in servizio siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e che la marcatura CE sulle batterie e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione. |
(52) È necessario garantire che le batterie provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione, siano esse importate come batterie a sé stanti o incorporate in prodotti, rispettino le prescrizioni del presente regolamento e il pertinente diritto applicabile dell'Unione e in particolare che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie. È opportuno prestare particolare attenzione per garantire la solidità e l'indipendenza dei controlli effettuati da terzi sulle prescrizioni del presente regolamento relative al processo di produzione delle batterie. È pertanto opportuno garantire la piena conformità agli obblighi in materia di dichiarazione dell'impronta di carbonio, contenuto riciclato, i diritti umani e dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che impongano agli importatori di accertarsi che le batterie da essi immesse sul mercato e messe in servizio siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e che la marcatura CE sulle batterie e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione. Tali autorità, in particolare quando effettuano controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione da paesi terzi, dovrebbero garantire l'applicazione coerente del diritto dell'Unione attraverso un livello efficace e uniforme di controllo, in conformità del regolamento (UE) 2019/1020. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 53
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(53) All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una batteria, l'importatore dovrebbe indicare sulla stessa il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni della batteria non lo permettano. Queste comprendono i casi in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il nome e l'indirizzo sulla batteria o in cui la batteria è troppo piccola per potervi apporre tali informazioni. |
(53) All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una batteria, l'importatore dovrebbe indicare sulla stessa il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni della batteria non lo permettano perché la batteria è troppo piccola per potervi apporre tali informazioni. Dovrebbero inoltre essere previste eccezioni nei casi in cui l'importatore dovesse aprire l'imballaggio per apporre il nome e gli altri recapiti. In tali casi eccezionali, l'importatore dovrebbe fornire tali informazioni in un documento di accompagnamento della batteria o in un altro modo immediatamente accessibile. Ove sia presente un imballaggio, questo dovrebbe essere usato per indicare le informazioni in questione. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 56
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(56) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulla batteria in questione. |
(56) I distributori, gli importatori e i fornitori di servizi di logistica, compresi i mercati, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulla batteria in questione. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 57
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(57) Garantire la rintracciabilità di una batteria in tutta la catena di approvvigionamento contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha immesso sul mercato, messo a disposizione sul mercato o messo in servizio batterie non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate aventi per oggetto batterie. |
(57) Garantire la rintracciabilità di una batteria in tutta la catena di approvvigionamento contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza e offre trasparenza ai consumatori. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha immesso sul mercato, messo a disposizione sul mercato o messo in servizio batterie non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate aventi per oggetto batterie, anche in formato elettronico. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 59
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(59) Solo pochi paesi forniscono tali materiali e, in alcuni casi, i bassi standard di governance possono aggravare le criticità ambientali e sociali. L'estrazione e la raffinazione del cobalto e del nichel sono legate a una vasta gamma di problematiche sociali e ambientali, tra cui i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. Benché gli impatti sociali e ambientali della grafite naturale siano meno rilevanti, la sua estrazione è caratterizzata da un'elevata percentuale di operazioni artigianali e su piccola scala che si svolgono per lo più in contesti informali e che possono avere conseguenze gravi per la salute e l'ambiente, ad esempio la mancata chiusura regolare e il mancato risanamento delle miniere, con la conseguente distruzione degli ecosistemi e dei suoli. Per quanto riguarda il litio è previsto un aumento dell'uso nella fabbricazione di batterie, che eserciterà probabilmente un'ulteriore pressione sulle operazioni di estrazione e di raffinazione; sarebbe pertanto opportuno includere questo materiale nell'ambito di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Il forte incremento previsto della domanda di batterie nell'Unione non dovrebbe contribuire a un aumento dei rischi ambientali e sociali. |
(59) Solo pochi paesi forniscono tali materiali e, in alcuni casi, i bassi standard di governance possono aggravare le criticità ambientali e sociali. L'estrazione e la raffinazione del cobalto, del rame, del nichel, del ferro e della bauxite sono legate a una vasta gamma di problematiche sociali e ambientali, tra cui i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. Benché gli impatti sociali e ambientali della grafite naturale siano meno rilevanti, la sua estrazione è caratterizzata da un'elevata percentuale di operazioni artigianali e su piccola scala che si svolgono per lo più in contesti informali e che possono avere conseguenze gravi per la salute e l'ambiente, ad esempio la mancata chiusura regolare e il mancato risanamento delle miniere, con la conseguente distruzione degli ecosistemi e dei suoli. Per quanto riguarda il litio è previsto un aumento dell'uso nella fabbricazione di batterie, che eserciterà probabilmente un'ulteriore pressione sulle operazioni di estrazione e di raffinazione; sarebbe pertanto opportuno includere questo materiale nell'ambito di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie. Il forte incremento previsto della domanda di batterie nell'Unione non dovrebbe contribuire a un aumento dei rischi ambientali e sociali all'estero. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 60
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(60) Alcune delle materie prime in questione, come cobalto, litio e grafite naturale, sono considerate materie prime critiche per l'Unione17 e il loro approvvigionamento sostenibile è necessario affinché l'ecosistema delle batterie nell'UE funzioni in modo adeguato. |
(60) Alcune delle materie prime in questione, come bauxite, cobalto, litio e grafite naturale, sono considerate materie prime critiche per l'Unione17 e il loro approvvigionamento sostenibile è necessario affinché l'ecosistema delle batterie nell'UE funzioni in modo adeguato. |
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17 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità" (COM(2020) 474 final). |
17 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità" (COM(2020) 474 final). |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 62
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(62) Nell'Unione gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza per taluni minerali e metalli sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Tale regolamento non riguarda tuttavia i minerali e i materiali usati nella produzione di batterie. |
(62) I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali prevedono che gli operatori economici esercitino il dovere di diligenza come mezzo per ottemperare alla loro responsabilità d'impresa relativa ai diritti umani e all'ambiente. Nell'Unione gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza per taluni minerali e metalli sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Tale regolamento non riguarda tuttavia i minerali e i materiali usati nella produzione di batterie. |
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18 Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1). "Ten Principles of the United Nations Global Compact", disponibile all'indirizzo |
18 Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1). "Ten Principles of the United Nations Global Compact", disponibile all'indirizzo |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 63
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(63) Pertanto, alla luce della crescita esponenziale della domanda di batterie prevista nell'UE, è opportuno che l'operatore economico che immette una batteria sul mercato dell'UE stabilisca una strategia in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. È quindi opportuno fissare prescrizioni volte ad affrontare i rischi sociali e ambientali inerenti all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di determinate materie prime ai fini della fabbricazione di batterie. |
(63) La responsabilità di rispettare i diritti umani, i diritti sociali, la salute umana e l'ambiente dovrebbe applicarsi a tutte le operazioni di fabbricazione e agli altri rapporti commerciali ad esse connessi di un operatore economico lungo tutta la catena del valore. Pertanto, alla luce della crescita esponenziale della domanda di batterie prevista nell'UE e dei rischi particolari posti dall'estrazione, dalla lavorazione e dal commercio di talune materie prime, sostanze chimiche e materie prime secondarie usate nella fabbricazione delle batterie, è opportuno fissare alcune prescrizioni per il processo relativo al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie volte ad affrontare i rischi sociali e ambientali inerenti all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di determinate materie prime, sostanze chimiche e materie prime secondarie ai fini della fabbricazione di batterie, del trattamento dei rifiuti di batterie e del processo di fabbricazione stessa nonché di tutti gli altri rapporti commerciali connessi. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 64
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(64) L'attuazione di una strategia relativa al dovere di diligenza basata sul rischio dovrebbe fondarsi sui principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale nel quadro dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite19, degli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti20, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL21 e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese22, che sottendono un'intesa comune tra i governi e le parti interessate, e dovrebbe essere adattata al contesto e alle circostanze specifiche di ciascun operatore economico. Per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali usate nella produzione di batterie, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio23 (in appresso "linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza") rappresentano gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito. |
(64) L'attuazione di un processo relativo al dovere di diligenza basato sul rischio dovrebbe fondarsi sulle norme e sui principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale nel quadro dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite19, degli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti20, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL21, delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese22, che sottendono un'intesa comune tra i governi e le parti interessate, e dovrebbe essere adattata al contesto e alle circostanze specifiche di ciascun operatore economico. Per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali provenienti da zone ad alto rischio e usate nella produzione di batterie, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio23 (in appresso "linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza") rappresentano una norma riconosciuta a livello internazionale che affronta i rischi specifici di gravi violazioni dei diritti umani legate all'approvvigionamento e al commercio di determinate materie prime in situazioni di conflitto e gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito. |
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19 "Ten Principles of the United Nations Global Compact", disponibile all'indirizzo https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles |
19 "The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights", disponibile all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf |
20 UNEP, "Guidelines for social life cycle assessment of products", disponibile all'indirizzo https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf |
20 UNEP, "Guidelines for social life cycle assessment of products", disponibile all'indirizzo https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf |
21"Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy", disponibile all'indirizzo https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf |
21"OECD Guidelines for Multinational Enterprises", disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ |
22 OCSE (2018), "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct", disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf |
22 OCSE (2018), "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct", disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf |
23 OCSE (2016), "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition", OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en |
23 OCSE (2016), "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition", OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 65
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(65) Secondo le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza24, il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e la loro estraneità ai conflitti25. Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali al fine di prevenire o mitigare gli impatti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Un'impresa può valutare il rischio posto dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l'esercizio del dovere di diligenza alla portata delle attività dell'impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento. |
(65) Secondo le norme e i principi delle Nazioni Unite, dell'OIL e dell'OCSE, il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente e la loro estraneità ai conflitti25. Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare, prevenire, cessare, mitigare e considerare gli impatti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Gli operatori economici dovrebbero condurre una consultazione informata, efficace e significativa con le comunità interessate. Un'impresa può valutare il rischio posto dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione, che possono includere la richiesta di informazioni aggiuntive, la negoziazione al fine di porre rimedio alla situazione, la sospensione o l'interruzione dell'impegno con i fornitori, in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l'esercizio del dovere di diligenza alla portata delle attività dell'impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento. Gli obblighi relativi al dovere di diligenza della catena del valore delle batterie dovrebbero applicarsi a tutti gli operatori economici che immettono batterie sul mercato europeo, comprese le piattaforme online. |
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24Pagina 15 delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. |
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25 OCSE (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises", OCSE, Parigi; OCSE (2006), "OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones", OCSE, Parigi; "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011). |
25 OCSE (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises", OCSE, Parigi; OCSE (2006), "OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones", OCSE, Parigi; "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011). |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 65 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(65 bis) Sebbene i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza del settore privato possano supportare gli operatori economici nel loro dovere di diligenza, sugli operatori economici dovrebbe incombere la responsabilità individuale di adempimento agli obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore delle batterie definiti dal presente regolamento. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 65 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(65 ter) Gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza tecnica specifica agli operatori economici, in particolare alle piccole e medie imprese, affinché essi rispettino le prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 66
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(66) È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Queste dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulla vita sociale, in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull'ambiente, in particolare l'uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'inquinamento atmosferico e la biodiversità, compresa la vita della comunità, dall'altro. |
(66) È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie, che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Queste dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulla vita sociale, in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull'ambiente, in particolare l'uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici e la biodiversità, compresa la vita della comunità, dall'altro. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 67
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(67) Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dei diritti umani, compresa la salute umana, la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani26. È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza includano informazioni su come l'operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nel suo assetto d'impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro27 elencate nell'allegato I della dichiarazione tripartita dell'OIL. |
(67) Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie dovrebbero affrontare i rischi nella catena di del valore delle batterie che interessano la protezione dei diritti umani, compresi la salute umana, i diritti dei popoli indigeni, la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani47. È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie includano informazioni su come l'operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nel suo assetto d'impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro27 elencate nell'allegato I della dichiarazione tripartita dell'OIL. |
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26Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità. |
47Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo, la convenzione sui diritti delle persone con disabilità e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. |
27 Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: 1. convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); 4. convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); 6. convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 7. convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111). |
27Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: 1. convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); 4. convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); 6. convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 7. convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111). |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 68
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(68) Per quanto riguarda le categorie di rischio ambientale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dell'ambiente naturale e della diversità biologica in linea con la convenzione sulla diversità biologica28, prendendo in considerazione anche le comunità locali e la protezione e lo sviluppo di tali comunità. |
(68) Per quanto riguarda le categorie di rischio ambientale, le strategie relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie dovrebbero affrontare i rischi nella catena del valore delle batterie che interessano la protezione dell'ambiente naturale e della diversità biologica in linea con la convenzione sulla diversità biologica28, prendendo in considerazione anche le comunità locali e la protezione e lo sviluppo di tali comunità. Esse dovrebbero inoltre affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici, in linea con l'accordo di Parigi e con il suo obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali, nonché con i rischi ambientali definiti in altre convenzioni internazionali in materia di ambiente. |
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28 Secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/convention/text/ e in particolare dalla decisione COP VIII/28 "Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment", disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042. |
28 Secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/convention/text/ e in particolare dalla decisione COP VIII/28 "Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment", disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 69
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(69) Gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento relativi all'identificazione e all'attenuazione dei rischi ambientali e sociali associati alle materie prime impiegate nella fabbricazione delle batterie dovrebbero contribuire all'attuazione della risoluzione UNEP 19 sulla gestione delle risorse minerarie, che riconosce l'importante contributo del settore minerario al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. |
(69) Gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie relativi all'identificazione e all'attenuazione dei rischi ambientali e sociali associati alle materie prime impiegate nella fabbricazione delle batterie dovrebbero contribuire all'attuazione della risoluzione UNEP 19 sulla gestione delle risorse minerarie, che riconosce l'importante contributo del settore minerario al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 69 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(69 bis) Anche laddove sia stata esercitata la dovuta diligenza potrebbe verificarsi un danno. Gli operatori economici dovrebbero porre attivamente rimedio a detto danno, singolarmente o in collaborazione con altri attori. Tali operatori dovrebbero essere responsabili dell'eventuale impatto negativo che essi stessi o le entità da essi controllate, o che sono in grado di controllare, hanno causato o contribuito a causare. Le persone che subiscono un impatto negativo dovrebbero avere diritto a rimedi e dovrebbero poter avere accesso alla giustizia. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 70
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) Altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbero applicarsi nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura e lo stesso effetto che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. |
(70) Altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono prescrizioni relative al dovere di diligenza dovrebbero applicarsi, per garantire parità di condizioni, sia alle società dell'Unione che alle società stabilite al di fuori dell'Unione che intendono immettere batterie sul mercato dell'Unione, nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura e lo stesso effetto che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 71
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(71) A fini di adeguamento agli sviluppi nella catena del valore delle batterie, comprese le variazioni dell'entità e della natura dei rischi ambientali e sociali, e al progresso tecnico e scientifico sul fronte delle batterie e della loro composizione chimica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di materie prime e categorie di rischio e delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. |
(71) A fini di adeguamento agli sviluppi nella catena del valore delle batterie, comprese le variazioni dell'entità e della natura dei rischi ambientali e sociali, e al progresso tecnico e scientifico sul fronte delle batterie e della loro composizione chimica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di materie prime e categorie di rischio e delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 71 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(71 bis) Nell'ipotesi in cui sia adottata una futura legislazione dell'Unione che stabilisca norme generali per il governo societario sostenibile e la dovuta diligenza, la Commissione dovrebbe valutare se tale nuova normativa dell'Unione richieda una modifica dell'articolo 39, paragrafi da 2 a 5, o dell'allegato X, o di entrambi. È opportuno delegare di conseguenza alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica di tali prescrizioni. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 72
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(72) Sono necessarie norme armonizzate per la gestione dei rifiuti onde garantire che i produttori e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri al momento di adempiere la responsabilità estesa del produttore per le batterie. Per conseguire un livello elevato di recupero dei materiali occorre potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantire che tutte le batterie raccolte siano riciclate attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune. Dalla valutazione della direttiva 2006/66/CE è emerso che una delle sue carenze è lo scarso livello di dettaglio delle disposizioni, che si traduce in un'attuazione non omogenea e comporta notevoli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali. Norme più dettagliate e armonizzate dovrebbero pertanto evitare distorsioni del mercato per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie, garantire un'attuazione omogenea delle prescrizioni in tutta l'Unione, assicurare un'ulteriore armonizzazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dagli operatori economici e favorire i mercati delle materie prime secondarie. |
(72) Sono necessarie norme armonizzate per la gestione dei rifiuti onde garantire che i produttori e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri al momento di adempiere la responsabilità estesa del produttore per le batterie e onde garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente nell'intera Unione. La responsabilità estesa del produttore può contribuire a ridurre l'uso complessivo delle risorse, in particolare riducendo la produzione di rifiuti di batterie e gli effetti negativi legati alla gestione dei rifiuti di batterie. Per conseguire un livello elevato di recupero dei materiali occorre potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantire che tutte le batterie raccolte siano riciclate attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune. Dalla valutazione della direttiva 2006/66/CE è emerso che una delle sue carenze è lo scarso livello di dettaglio delle disposizioni, che si traduce in un'attuazione non omogenea e comporta notevoli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali. Norme più dettagliate e armonizzate dovrebbero pertanto evitare distorsioni del mercato per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie, garantire un'attuazione omogenea delle prescrizioni in tutta l'Unione, assicurare un'ulteriore armonizzazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dagli operatori economici e favorire i mercati delle materie prime secondarie. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 73
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(73) Il presente regolamento si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29, che dovrebbero essere adattati per tenere conto della situazione specifica delle batterie. Affinché la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, è importante che sia effettuata in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute nello Stato membro e in prossimità dell'utilizzatore finale. Inoltre i rifiuti di batterie possono essere raccolti sia insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che insieme ai veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio30 e della direttiva 2000/53/CE. Sebbene l'attuale regolamento stabilisca norme specifiche per le batterie, è necessario un approccio coerente e complementare che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di mettere efficacemente in atto la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, è opportuno imporre obblighi allo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta. |
(73) Il presente regolamento si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, che dovrebbero essere adattati per tenere conto della natura specifica dei rifiuti di batterie. Affinché la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, è importante che sia effettuata in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute nello Stato membro e in prossimità dell'utilizzatore finale. I rifiuti di batterie dovrebbero essere raccolti separatamente dagli altri flussi di rifiuti, quali metalli, carta e cartone, vetro, plastica, legno, tessuti e rifiuti organici. Inoltre i rifiuti di batterie possono essere raccolti sia insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che insieme ai veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2000/53/CE. Sebbene l'attuale regolamento stabilisca norme specifiche per le batterie, è necessario un approccio coerente e complementare che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di mettere efficacemente in atto la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, è opportuno imporre obblighi allo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta. |
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29 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). |
29 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). |
30 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38). |
30 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38). |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 76
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(76) I produttori dovrebbero assumere la responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie nella fase finale del ciclo di vita. Dovrebbero pertanto sostenere i costi legati alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio di tutte le batterie raccolte, alla comunicazione di informazioni sulle batterie e sui rifiuti di batterie e alla fornitura agli utilizzatori finali e ai gestori di rifiuti di informazioni sulle batterie e sul riutilizzo e la gestione adeguati dei rifiuti di batterie. Gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione e che documentino la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Ove necessario, al fine di evitare distorsioni del mercato interno e garantire condizioni uniformi per la modulazione dei contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. |
(76) I produttori dovrebbero assumere la responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie nella fase finale del ciclo di vita. Essa dovrebbe consistere in una serie di norme atte a definire specifici obblighi di carattere operativo e finanziario per i fabbricanti di prodotti in relazione ai quali la responsabilità del produttore è estesa alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo. Dovrebbero pertanto sostenere almeno i costi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, compresi i costi legati all'organizzazione della raccolta differenziata, alla preparazione per il cambio di destinazione e la rifabbricazione, al trattamento, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti di batterie, alla comunicazione di informazioni sulle batterie e sui rifiuti di batterie e alle campagne di sensibilizzazione volte a incoraggiare gli utilizzatori finali a smaltire i rifiuti di batterie in maniera idonea. Gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi a tutte le forme di fornitura, comprese la vendita a distanza e la vendita online. I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione e che documentino la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Ove necessario, al fine di evitare distorsioni del mercato interno e garantire condizioni uniformi per la modulazione dei contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(76 bis) L'introduzione di prescrizioni in materia di responsabilità del produttore dovrebbe contribuire a ridurre i costi e migliorare le prestazioni, nonché garantire condizioni di parità, anche per le piccole e medie imprese e le imprese di commercio elettronico, ed evitare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Tali prescrizioni dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a rispettare le disposizioni in materia di sostenibilità in fase di progettazione. Dette prescrizioni dovrebbero, in generale, migliorare la governance e la trasparenza dei regimi di responsabilità estesa del produttore e ridurre la possibilità che emergano conflitti di interesse fra le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e i gestori di rifiuti da esse incaricati. Le prescrizioni dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi ed esistenti. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 77
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(77) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare in modo esaustivo la responsabilità estesa del produttore per le batterie e pertanto è opportuno che alle batterie non si applichino le norme sui regimi di responsabilità estesa del produttore stabilite dalla direttiva 2008/98/CE. |
(77) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare in modo esaustivo la responsabilità estesa del produttore per le batterie e pertanto dovrebbe essere considerato uno strumento complementare alle norme sui regimi di responsabilità estesa del produttore stabilite dalla direttiva 2008/98/CE, che dovrebbero intendersi come prescrizioni minime. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 78
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(78) Al fine di garantire un riciclaggio di alta qualità nelle catene di approvvigionamento delle batterie, aumentare la diffusione di materie prime secondarie di qualità e proteggere l'ambiente, un livello elevato di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di batterie dovrebbe essere la norma. La raccolta dei rifiuti di batterie è un passo fondamentale per chiudere il cerchio dei materiali di valore contenuti nelle batterie attraverso il riciclaggio e per mantenere la catena del valore delle batterie all'interno dell'Unione, facilitando così l'accesso ai materiali recuperati che possono essere usati per la fabbricazione di nuovi prodotti. |
(78) Al fine di garantire un riciclaggio di alta qualità nelle catene del valore delle batterie, aumentare la diffusione di materie prime secondarie di qualità e proteggere l'ambiente, un livello elevato di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di batterie dovrebbe essere la norma. La raccolta dei rifiuti di batterie è un passo fondamentale per chiudere il cerchio dei materiali di valore contenuti nelle batterie attraverso il riciclaggio e per mantenere la catena del valore delle batterie all'interno dell'Unione e stimolare l'autonomia strategica di quest'ultima nel settore, facilitando l'accesso ai materiali recuperati che possono essere usati per la fabbricazione di nuovi prodotti. I piani nazionali di gestione dei rifiuti dovrebbero contenere misure idonee in relazione alla raccolta, al trattamento, alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione e al riciclaggio dei rifiuti di batterie. I piani di gestione dei rifiuti degli Stati membri dovrebbero pertanto essere aggiornati sulla base delle disposizioni stabilite nel presente regolamento. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 79
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(79) I produttori di batterie dovrebbero essere responsabili del finanziamento e dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie. A tal fine dovrebbero istituire una rete di raccolta che copra l'intero territorio degli Stati membri, che sia vicina all'utilizzatore finale e che non si concentri solo sulle batterie e sulle aree redditizie da questo punto di vista. La rete di raccolta dovrebbe coinvolgere tutti i distributori, gli impianti di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso, le discariche per i rifiuti domestici e altri soggetti che agiscono di propria iniziativa, come le autorità pubbliche e le scuole. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 232, dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, per determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti. |
(79) I produttori di batterie dovrebbero essere responsabili del finanziamento oppure del finanziamento e dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie. A tal fine dovrebbero istituire una rete di ritiro e raccolta che copra l'intero territorio degli Stati membri, che sia vicina all'utilizzatore finale e che non si concentri solo sulle batterie e sulle aree redditizie da questo punto di vista. La rete di raccolta dovrebbe coinvolgere tutti i distributori, gli impianti di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso, le discariche per i rifiuti domestici e altri soggetti che agiscono di propria iniziativa, come le autorità pubbliche e le scuole. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 232, dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, per determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti. |
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32 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). |
32 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 81
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(81) Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, che di conseguenza non vengono trattati in modo ecocompatibile, è opportuno continuare ad applicare e incrementare progressivamente l'obiettivo di raccolta per le pile portatili stabilito dalla direttiva 2006/66/CE. Il presente regolamento dispone che tra le batterie portatili rientrino anche le batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri. Poiché l'attuale aumento delle vendite di questo tipo di batterie rende difficile calcolare la quantità immessa sul mercato e raccolta a fine vita, esse dovrebbero essere escluse dal tasso corrente di raccolta per le batterie portatili. L'esclusione sarà rivista insieme all'obiettivo di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, tenendo eventualmente conto anche dei cambiamenti della metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili. La Commissione preparerà una relazione a sostegno di tali revisioni. |
(81) Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, che di conseguenza non vengono trattati in modo ecocompatibile, è opportuno continuare ad applicare e incrementare progressivamente l'obiettivo di raccolta per le pile portatili stabilito dalla direttiva 2006/66/CE. Al fine di massimizzare la raccolta e ridurre i rischi per la sicurezza, è opportuno valutare la fattibilità e i potenziali benefici dell'istituzione di un sistema di restituzione dei depositi a livello di Unione per le batterie, in particolare per le batterie portatili di uso generale. I sistemi nazionali di restituzione su cauzione non dovrebbero impedire l'adozione di sistemi armonizzati a livello di Unione. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(82 bis) Al fine di aggiornare la metodologia per il calcolo e la verifica dell'obiettivo di raccolta dei rifiuti di batterie leggeri al fine di rispecchiare la quantità disponibile per la raccolta, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È fondamentale che la nuova metodologia mantenga o aumenti il livello di ambizione ambientale per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di batterie rispetto alla metodologia esistente. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 82 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(82 ter) La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'opportunità d'introdurre una metodologia per il calcolo del tasso di raccolta differenziata che permetta di determinare la quantità di rifiuti di batterie che possono essere raccolti. È fondamentale che la nuova metodologia mantenga o aumenti il livello di ambizione ambientale per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di batterie rispetto alla metodologia esistente. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 84
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(84) Alla luce della gerarchia dei rifiuti istituita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, che dà priorità alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 1999/31/CE33, le batterie raccolte non dovrebbero essere incenerite o smaltite in discarica. |
(84) Alla luce della gerarchia dei rifiuti istituita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, che dà priorità alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 1999/31/CE54, le batterie raccolte non dovrebbero essere sottoposte a operazioni di termovalorizzazione o di smaltimento. |
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33 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). |
33Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 87
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(87) Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento e il riciclaggio al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione solo se la spedizione dei rifiuti di batterie è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio37 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione38 e se le attività di trattamento e riciclaggio soddisfano le prescrizioni applicabili a questo tipo di rifiuti in base alla classificazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, come modificata39. Tale decisione, come modificata, dovrebbe essere rivista per tenere conto di tutte le composizioni chimiche delle batterie. Qualora il trattamento o riciclaggio avvenga al di fuori dell'Unione, l'operatore per conto del quale è effettuato dovrebbe essere tenuto a riferire all'autorità competente del proprio Stato membro e a dimostrare che il trattamento ha luogo in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento affinché esso sia conteggiato ai fini delle efficienze e degli obiettivi di riciclaggio. Al fine di stabilire le prescrizioni in materia di equivalenza del trattamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti. |
(87) Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio destinazione e il riciclaggio al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione solo se la spedizione dei rifiuti di batterie è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione e se le attività di trattamento e riciclaggio soddisfano le prescrizioni applicabili a questo tipo di rifiuti in base alla classificazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, come modificata. Tale decisione, come modificata, dovrebbe essere rivista per tenere conto di tutte le sostanze chimiche delle batterie, compresa l'aggiunta di codici per i rifiuti di batterie agli ioni di litio, al fine di agevolare una corretta cernita e comunicazione dei rifiuti di batterie agli ioni di litio. Qualora il trattamento o riciclaggio avvenga al di fuori dell'Unione, affinché esso sia conteggiato ai fini delle efficienze e degli obiettivi di riciclaggio, l'operatore per conto del quale è effettuato dovrebbe essere tenuto a riferire all'autorità competente del proprio Stato membro e a dimostrare, con prove documentali approvate dall'autorità competente del paese di destinazione, che il trattamento ha luogo in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento e alle prescrizioni pertinenti di altra legislazione dell'Unione in materia ambientale e di tutela della salute in vigore. Al fine di stabilire le prescrizioni in materia di equivalenza del trattamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti. |
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37 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1). |
37 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1). |
38 Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6). |
38 Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6). |
39 Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). |
39Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 87 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(87 bis) Nel caso in cui i rifiuti di batterie siano esportati dall'Unione per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero fare un uso efficace dei poteri di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 per richiedere prove documentali al fine di accertare la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter collaborare con altri attori pertinenti, come le autorità competenti del paese di destinazione, organi terzi di verifica indipendenti o organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituite nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, che possano svolgere controlli fisici e di altro tipo sugli impianti dei paesi terzi. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 88
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(88) Le batterie industriali e per veicoli elettrici che non sono più adatte allo scopo iniziale per il quale sono state prodotte possono essere utilizzate per uno scopo diverso come batterie fisse per lo stoccaggio di energia. Sta emergendo un mercato per la seconda vita delle batterie industriali e per veicoli elettrici usate e, al fine di sostenere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, è quindi opportuno definire norme specifiche per consentire un cambio di destinazione responsabile delle batterie usate, tenendo conto del principio di precauzione e garantendo la sicurezza d'uso per gli utilizzatori finali. Tutte le batterie usate dovrebbero essere sottoposte a una valutazione dello stato di salute e della capacità disponibile per accertarne l'idoneità all'uso per scopi diversi da quelli originali. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla valutazione dello stato di salute delle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. |
(88) Le batterie che non sono più adatte allo scopo iniziale per il quale sono state prodotte possono essere utilizzate per uno scopo diverso come batterie fisse per lo stoccaggio di energia. Sta emergendo un mercato per la seconda vita delle batterie usate e, al fine di sostenere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, è quindi opportuno definire norme specifiche per consentire un cambio di destinazione responsabile delle batterie usate, tenendo conto del principio di precauzione e garantendo la sicurezza d'uso per gli utilizzatori finali. Tutte le batterie usate dovrebbero essere sottoposte a una valutazione dello stato di salute e della capacità disponibile per accertarne l'idoneità all'uso per scopi diversi da quelli originali. Le batterie risultanti idonee per usi diversi rispetto allo scopo originale dovrebbero essere idealmente sottoposte a un cambio di destinazione. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla valutazione dello stato di salute delle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 89
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(89) I produttori e i distributori dovrebbero contribuire attivamente a informare gli utilizzatori finali della necessità di raccolta differenziata delle batterie, della disponibilità di regimi di raccolta e del ruolo che gli utilizzatori finali stessi svolgono nel garantire una gestione ambientale ottimale dei rifiuti di batterie. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sulle batterie dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti pubblicitari e campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sulle batterie che consentano di accedere elettronicamente a siti web. |
(89) I produttori e i distributori, inclusi i mercati online, dovrebbero contribuire attivamente a informare gli utilizzatori finali della necessità di raccolta differenziata delle batterie, della disponibilità di regimi di raccolta e del ruolo che gli utilizzatori finali stessi svolgono nel garantire una gestione ambientale ottimale dei rifiuti di batterie, in particolare spiegando come flussi di rifiuti più sicuri e più puliti potrebbero contribuire alla riduzione delle esportazioni di rifiuti verso paesi terzi e a circuiti chiusi dei materiali all'interno dell'Unione. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sulle batterie dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti pubblicitari e campagne sui social media, e/o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sulle batterie in maniera accessibile e comprensibile che consentano di accedere elettronicamente a siti web. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 90
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(90) Per consentire la verifica del rispetto e dell'efficacia degli obblighi di raccolta e trattamento delle batterie, è necessario che gli operatori interessati riferiscano in merito alle autorità competenti. I produttori di batterie e gli altri gestori di rifiuti che raccolgono batterie dovrebbero comunicare per ogni anno civile, se del caso, i dati sulle batterie vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per quanto riguarda il trattamento e il riciclaggio, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere a carico rispettivamente dei gestori di rifiuti e dei riciclatori. |
(90) Per consentire la verifica del rispetto e dell'efficacia degli obblighi di raccolta e trattamento delle batterie, è necessario che gli operatori interessati riferiscano in merito alle autorità competenti. I produttori di batterie e gli altri gestori di rifiuti che raccolgono batterie dovrebbero comunicare per ogni anno civile, se del caso, i dati sulle batterie vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per quanto riguarda il trattamento e il riciclaggio, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere a carico rispettivamente dei gestori di rifiuti e dei riciclatori. I gestori di rifiuti che effettuano operazioni di trattamento in conformità del presente regolamento dovrebbero essere oggetto di una procedura di selezione da parte dei produttori delle batterie pertinenti o delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità dei produttori che agiscono per loro conto, conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 95
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(95) Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio41 stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e la protezione dei beni e dell'ambiente, è opportuno che detto regolamento si applichi alle batterie oggetto del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1020. |
(95) Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio41 stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e la protezione dei beni e dell'ambiente, è opportuno che detto regolamento si applichi alle batterie oggetto del presente regolamento, comprese le batterie prodotte al di fuori dell'UE e che entrano nel mercato dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1020. |
__________________ |
__________________ |
41 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1). |
41 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1). |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 97
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(97) È opportuno istituire una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione nei confronti di batterie che presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce nei confronti di tali batterie. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti che determinino se le misure nazionali nei confronti di batterie non conformi siano giustificate o meno. |
(97) È opportuno istituire una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione nei confronti di batterie che presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce nei confronti di tali batterie. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti che determinino rapidamente se le misure nazionali nei confronti di batterie non conformi siano giustificate o meno. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 98
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(98) È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di richiedere agli operatori economici di adottare misure correttive se constatano che una batteria non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento o che l'operatore economico ha violato le norme relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato della batteria, o alla sostenibilità, alla sicurezza e all'etichettatura, o al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. |
(98) È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di richiedere agli operatori economici di adottare misure correttive se constatano che una batteria non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento o che l'operatore economico ha violato le norme relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato della batteria, o alla sostenibilità, alla sicurezza, all'etichettatura e all'informazione, o al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 98 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(98 bis) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle prove in tutta l'Unione nel quadro della vigilanza del mercato stabilita dal regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda le batterie, nonché di fornire pareri tecnici e scientifici indipendenti nel corso delle valutazioni effettuate in merito alle batterie che presentano rischi, la Commissione dovrebbe designare un impianto di prova dell'Unione. Inoltre, l'osservanza del quadro legislativo dell'Unione in materia di batterie istituito dal presente regolamento dovrebbe essere promossa anche a livello nazionale. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 98 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(98 ter) La libera circolazione delle merci nell'Unione è spesso ostacolata da barriere poste a livello nazionale che impediscono la piena realizzazione del mercato interno e riducono le opportunità commerciali e di crescita delle imprese, in particolare le PMI, che rappresentano la spina dorsale dell'economia dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avvalersi pienamente della possibilità di concludere accordi tra di loro per consentire procedure arbitrali al fine di risolvere rapidamente le controversie relative all'accesso al mercato interno delle batterie. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 99
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(99) Gli appalti pubblici costituiscono un settore importante per ridurre gli impatti delle attività umane sull'ambiente e incoraggiare la transizione del mercato verso prodotti più sostenibili. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici, definite nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio42 e nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, e gli enti aggiudicatori, definiti nella direttiva 2014/25/UE, tengano conto degli impatti ambientali negli appalti pubblici riguardanti batterie o prodotti contenenti batterie, al fine di promuovere e stimolare il mercato per la mobilità e lo stoccaggio dell'energia puliti e a basso consumo energetico e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia. |
(99) Gli appalti pubblici costituiscono un settore importante per ridurre gli impatti delle attività umane sull'ambiente e incoraggiare la transizione del mercato verso prodotti più sostenibili. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici, definite nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e gli enti aggiudicatori, definiti nella direttiva 2014/25/UE, tengano conto degli impatti ambientali negli appalti pubblici riguardanti batterie o prodotti contenenti batterie e garantiscano l'effettivo rispetto dei requisiti sociali e ambientali da parte degli operatori economici, al fine di promuovere e stimolare il mercato per la mobilità e lo stoccaggio dell'energia puliti e a basso consumo energetico e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia. Inoltre, un migliore accesso delle PMI agli appalti pubblici nel settore delle batterie e l'incoraggiamento di più parti interessate locali e dell'Unione a parteciparvi contribuirebbero in modo significativo al raggiungimento di tali obiettivi. |
__________________ |
__________________ |
42 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). |
42 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). |
43 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). |
43 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 105
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(105) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali o dell'ambiente, motivi di urgenza imperativi, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino il fondamento delle misure nazionali adottate nei confronti di batterie che, pur essendo conformi al presente regolamento, presentano un rischio. |
(105) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali o dell'ambiente, motivi di urgenza imperativi, è opportuno che la Commissione adotti senza indugio atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino il fondamento delle misure nazionali adottate nei confronti di batterie che, pur essendo conformi al presente regolamento, presentano un rischio. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 106
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(106) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(106) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elaborazione di criteri od orientamenti armonizzati relativi alle sanzioni al risarcimento di danni causati a singoli. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 109 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(109 bis) È importante tenere conto degli impatti ambientali, sociali ed economici nell'attuazione del presente regolamento. Inoltre, al fine di garantire parità di condizioni, è importante che, nell'attuazione del presente regolamento, tutte le tecnologie disponibili pertinenti siano ugualmente prese in considerazione, a condizione che esse permettano la piena conformità delle batterie ai requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento. Inoltre, non dovrebbero essere imposti oneri amministrativi eccessivi agli operatori economici, in particolare alle PMI. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 110
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(110) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che le batterie immesse sul mercato soddisfino prescrizioni in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'esigenza di armonizzazione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
(110) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno e assicurare che le batterie immesse sul mercato, nonché le operazioni legate ai rifiuti di batterie, soddisfino prescrizioni in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'esigenza di armonizzazione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie, nonché prescrizioni per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie. |
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale, sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Inoltre, il presente regolamento stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo la produzione di rifiuti di batterie e gli effetti negativi della produzione e della gestione di tali batterie, nonché limitando gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il regolamento si applica a tutte le batterie, vale a dire quelle portatili, industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dai materiali di cui sono composte, dall'uso o dalla finalità. Esso si applica anche alle batterie incorporate in altri prodotti o ad essi aggiunte. |
2. Il regolamento si applica a tutte le batterie, vale a dire quelle portatili, industriali, per mezzi di trasporto leggeri, per autoveicoli e per veicoli elettrici, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dai materiali di cui sono composte, dall'uso o dalla finalità. Esso si applica anche alle batterie incorporate in altri prodotti o ad essi aggiunte. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) apparecchiature specificamente destinate a garantire la sicurezza degli impianti nucleari di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio1 bis. |
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__________________ |
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1 bis Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18). |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. A eccezione del capo VII, il presente regolamento non si applica alle batterie che il produttore può provare siano state prodotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "batteria": la fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi di batteria non ricaricabili o ricaricabili o gruppi di essi; |
(1) "batteria": la fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi di batteria non ricaricabili o ricaricabili o gruppi di essi, come i pacchi batterie e i moduli di batteria; |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) "batteria con stoccaggio interno": la batteria senza dispositivi esterni collegati per lo stoccaggio di energia; |
soppresso |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – trattino 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— non è progettata a fini industriali; e |
— non è progettata esclusivamente per usi industriali; e |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – trattino 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— non è né batteria per veicoli elettrici né batteria per autoveicoli; |
— non è né batteria per mezzi di trasporto leggeri né batteria per veicoli elettrici né batteria per autoveicoli; |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) "batteria portatile di uso generale": la batteria portatile con i seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3); "mezzi di trasporto leggeri": |
(8) "batteria portatile di uso generale": la batteria portatile con i seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pile a bottone D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3); |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) "mezzi di trasporto leggeri": i veicoli con motore elettrico inferiore a 750 watt, nei quali i viaggiatori sono seduti quando il veicolo si muove e che possono essere alimentati esclusivamente dal motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana; |
(9) "batteria per mezzi di trasporto leggeri": batteria installata in veicoli che possono essere alimentati esclusivamente dal motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, compresi i veicoli omologati appartenenti alle categorie di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e con un peso inferiore a 25 kg; |
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____________ |
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1 bis Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52). |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) "batteria per autoveicoli": la batteria utilizzata solo per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione di un autoveicolo; |
(10) "batteria per autoveicoli": la batteria utilizzata principalmente per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione, o per altre funzioni di supporto, di un autoveicolo e di macchine mobili non stradali; |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) "batteria industriale": la batteria progettata a uso industriale e qualsiasi altra batteria, escluse quelle portatili, per veicoli elettrici e per autoveicoli; |
(11) "batteria industriale": la batteria progettata esclusivamente a uso industriale e qualsiasi altra batteria, comprese le batterie dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia, escluse le batterie portatili, per mezzi di trasporto leggeri, per veicoli elettrici e per autoveicoli; |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) "batteria per veicoli elettrici": la batteria specificamente progettata per fornire trazione ai veicoli ibridi ed elettrici per il trasporto su strada; |
(12) "batteria per veicoli elettrici": la batteria specificamente progettata per fornire energia per la trazione di un veicolo di categoria L di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 e con un peso superiore a 25 kg, o di un veicolo delle categorie M, N od O di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis; |
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__________________ |
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1 bis Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1). |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) "sistema fisso di stoccaggio dell'energia a batteria": la batteria industriale ricaricabile con stoccaggio interno specificamente progettata per stoccare ed erogare energia elettrica nella rete, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata; |
(13) "batteria all'interno di un sistema fisso di stoccaggio dell'energia": la batteria industriale ricaricabile specificamente progettata per stoccare ed erogare energia elettrica quando è collegata a una rete elettrica, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata; |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) "codice QR": il codice a barre a matrice che permette il collegamento alle informazioni relative al modello di batteria; |
(21) "codice QR": il codice a matrice leggibile meccanicamente che permette il collegamento alle informazioni richieste dal presente regolamento; |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) "sistema di gestione delle batterie": il dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria, che gestisce e conserva i dati sui parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII e che comunica con il veicolo o l'apparecchio in cui è incorporata la batteria; |
(22) "sistema di gestione delle batterie": il dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria al fine di influenzarne la sicurezza, le prestazioni e la durata di servizio, che gestisce e conserva i dati sui parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII e che comunica con il veicolo o l'apparecchio in cui è incorporata la batteria; |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 bis) "preparazione per il cambio di destinazione": le operazioni attraverso cui un rifiuto di batteria o parti di esso sono preparati in modo da poter essere utilizzati per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata; |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 ter) "rifabbricazione": qualsivoglia operazione di smontaggio, ripristino e sostituzione di componenti di pacchi batterie, moduli di batteria e/o elementi di batteria usati per riportare una batteria a un livello di prestazioni e di qualità equivalente a quello di una batteria nuova, per la finalità originaria o una finalità diversa; |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore": la persona giuridica che organizza finanziariamente o operativamente l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori; |
(38) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore": la persona giuridica che organizza finanziariamente o finanziariamente e operativamente l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori; |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) "rifiuti di batterie": le batterie che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE; |
(39) "rifiuti di batterie": una batteria o un elemento di batteria che rientra nella definizione di rifiuti a norma dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE; |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) "riutilizzo": il riutilizzo diretto totale o parziale della batteria per la finalità originaria per la quale era stata progettata; |
(40) "riutilizzo": il riutilizzo diretto totale o parziale della batteria che non costituisce un rifiuto per la stessa finalità per la quale era stata progettata; |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 41 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) "sostanza pericolosa": qualsiasi sostanza che corrisponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio46: |
(Non concerne la versione italiana) |
__________________ |
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46 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1). |
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 41 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; |
soppressa |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 41 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; |
soppressa |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 41 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) classe di pericolo 4.1; |
soppressa |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 41 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) classe di pericolo 5.1; |
soppressa |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) "dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento": gli obblighi dell'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale ricaricabile o una batteria per veicoli elettrici, in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione del rischio, alle verifiche da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare e affrontare i rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime necessarie per la fabbricazione di batterie; |
(36) "dovere di diligenza nella catena del valore delle batterie": gli obblighi dell'operatore economico che immette sul mercato una batteria, per quanto riguarda le categorie di rischio sociale e ambientale, in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione del rischio, alle verifiche da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare, prevenire e affrontare i rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime, dei prodotti chimici e delle materie prime secondarie necessari per la fabbricazione di batterie e il trattamento di rifiuti di batterie, collegati alle operazioni di fabbricazione e ad altri rapporti d'affari correlati; |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 36 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 bis) "rapporti d'affari": le relazioni tra un'impresa e le sue affiliate nonché le relazioni commerciali di un'impresa lungo l'intera catena del valore, compresi i fornitori e i subappaltatori, che sono direttamente legate alle attività commerciali, ai prodotti o ai servizi dell'impresa; |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 36 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 ter) "zone ad alto rischio": zone in cui la governance e la sicurezza sono deboli o inesistenti, come gli Stati falliti, o zone in cui si riscontrano violazioni diffuse e sistematiche del diritto internazionale, comprese violazioni dei diritti umani; |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento per motivi connessi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie alla gestione dei rifiuti di batterie oggetto del presente regolamento. |
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento per motivi connessi alle prescrizioni in materia di sostenibilità sociale e ambientale, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie alla gestione dei rifiuti di batterie oggetto del presente regolamento. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l'esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messe in vendita finché non saranno state rese conformi. |
2. In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l'esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e che non possono essere messe in vendita né essere messe a disposizione sul mercato finché non saranno state rese conformi. Durante le dimostrazioni, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate per garantire la sicurezza delle persone. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie |
Prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, informazione e dovere di diligenza applicabili alle batterie |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) le prescrizioni per l'esercizio del dovere di diligenza di cui all'articolo 39. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Alle batterie per veicoli elettrici e per autoveicoli immesse sul mercato in sostituzione di batterie difettose si applicano le stesse prescrizioni applicate alle batterie sostituite conformemente al principio della "riparazione allo stato originale". |
Motivazione
Le batterie per veicoli elettrici e per autoveicoli (ad esempio, LiFePO) fanno parte dell'omologazione di un tipo di veicolo. Le modifiche apportate alle batterie rilevanti ai fini dell'omologazione devono essere notificate all'autorità di omologazione e richiedono una nuova omologazione del modello di veicolo in questione. Per ridurre tale sforzo al minimo, dovrebbe essere possibile effettuare riparazioni allo stato originale. Inoltre, al fine di rispettare l'obbligo di legge di fornire pezzi di ricambio al cliente fino a 10 anni (o più) dal termine della produzione, è urgente poter effettuare riparazioni allo stato originale.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III, le batterie non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. |
2. Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III e dall'articolo 39, le batterie non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ciascuno Stato membro designa inoltre un punto di contatto tra le autorità competenti di cui al primo comma ai fini della comunicazione con la Commissione a norma del paragrafo 3. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Entro [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti. |
3. Entro [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nominativo e il recapito del punto di contatto designato in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche del nominativo e del recapito del punto di contatto. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Entro sei mesi da qualsiasi modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o dall'entrata in vigore di futuri atti legislativi dell'Unione relativi ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione valuta se tale modifica o futuro atto legislativo dell'Unione richieda una modifica del presente articolo o dell'allegato I del presente regolamento, o di entrambi, e adotta, se del caso, un atto delegato conformemente all'articolo 73 del presente regolamento per modificare di conseguenza le disposizioni in questione. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, riesamina sistematicamente le sostanze pericolose presenti nelle batterie per identificare i rischi potenziali per la salute umana o l'ambiente. Tale valutazione tiene conto della misura in cui l'uso di una sostanza pericolosa è necessario per la salute e la sicurezza o è essenziale per il funzionamento della società, nonché della disponibilità di alternative adeguate dal punto di vista ambientale e sanitario. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di adottare misure appropriate, compresa l'adozione di atti delegati di cui al secondo paragrafo. |
Motivazione
La restrizione delle sostanze dovrebbe essere allineata alla strategia in materia di sostanze chimiche, in particolare al concetto di uso essenziale.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali ricaricabili |
Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie industriali |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate da una documentazione tecnica che contiene, per ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione, una dichiarazione d'impronta di carbonio redatta conformemente all'atto delegato di cui al secondo comma e contenente almeno le seguenti informazioni: |
1. Le batterie per veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali sono accompagnate da una documentazione tecnica che contiene, per ciascun modello e ciascuno stabilimento di fabbricazione, una dichiarazione d'impronta di carbonio redatta conformemente all'atto delegato di cui al secondo comma e contenente almeno le seguenti informazioni: |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) informazioni sulle materie prime utilizzate, compresa la quota di contenuto rinnovabile; |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) l'impronta di carbonio totale della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente; |
(d) l'impronta di carbonio totale della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente e l'impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell'energia totale fornita dal sistema a batteria durante la sua vita utile prevista; |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'obbligo di dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma si applica a partire dal 1º luglio 2024 alle batterie per veicoli elettrici e alle batterie industriali ricaricabili. |
L'obbligo di dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma si applica a partire dal 1º luglio 2024 alle batterie per veicoli elettrici, alle batterie per mezzi di trasporto leggeri e alle batterie industriali. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 1º luglio 2023, la Commissione adotta: |
Entro il 1º gennaio 2023, la Commissione adotta: |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per calcolare l'impronta di carbonio totale della batteria di cui alla lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all'allegato II; |
(a) un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia di calcolo e verifica dell'impronta di carbonio totale della batteria di cui alla lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all'allegato II; |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare le prescrizioni in materia di informazione di cui al primo comma. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare le prescrizioni in materia di informazione di cui al primo comma alla luce dei progressi scientifici e tecnici. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e con una capacità superiore a 2 kWh recano un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio in cui rientra la batteria. |
Le batterie per veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali recano un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica l'impronta di carbonio della batteria di cui al paragrafo 1, lettera d, e la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio in cui rientra la batteria. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le prescrizioni riguardanti la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2026 per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili. |
Le prescrizioni riguardanti la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal luglio 2025 per le batterie per veicoli elettrici, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 4 – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione adotta: |
Entro il 1º gennaio 2024, la Commissione adotta: |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate, per ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione, da una documentazione tecnica che dimostri che il valore dichiarato dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita è inferiore alla soglia massima stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del terzo comma. |
Le batterie per veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali con energia nominale superiore a 2 kWh sono accompagnate, per ciascun modello dello stabilimento di fabbricazione, da una documentazione tecnica che dimostri che il valore dichiarato dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita è inferiore alla soglia massima stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del terzo comma. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La prescrizione relativa alla soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal 1º luglio 2027 per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili. |
La prescrizione relativa alla soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2027 per le batterie per veicoli elettrici, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali con energia nominale superiore a 2 kWh. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 1º luglio 2026, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato la Commissione tiene conto degli elementi essenziali pertinenti di cui all'allegato II. |
Entro il 1º luglio 2025, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato la Commissione tiene conto degli elementi essenziali pertinenti di cui all'allegato II. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'introduzione di una soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie di cui al paragrafo 2. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma sulla base dei più recenti dati disponibili comunicati in conformità del paragrafo 1. L'introduzione di una soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie di cui al paragrafo 2. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione valuta la fattibilità di estendere le prescrizioni di cui al presente articolo alle batterie portatili e la prescrizione di cui al paragrafo 3 alle batterie per veicoli elettrici, alle batterie per mezzi di trasporto leggeri e alle batterie industriali con energia nominale inferiore a 2 kWh. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Contenuto riciclato nelle batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli |
Contenuto riciclato nelle batterie portatili, per mezzi di trasporto leggeri, industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione. |
A decorrere dal 1º luglio 2025 le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello di batterie dello stabilimento di fabbricazione. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie di cui al primo comma e che stabilisce il formato della documentazione tecnica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. |
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta: |
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(a) un atto delegato in conformità dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie di cui al primo comma. |
|
(b) un atto di esecuzione che stabilisce il formato e la documentazione tecnica per la dichiarazione relativa ai materiali recuperati. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A decorrere dal 1º gennaio 2030 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione: |
2. A decorrere dal 1º gennaio 2030 le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello di batterie dello stabilimento di fabbricazione: |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. A decorrere dal 1º gennaio 2035 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione: |
3. A decorrere dal 1º gennaio 2035 le batterie portatili, ad eccezione di quelle di uso generale, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello dello stabilimento di fabbricazione: |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ove giustificato e opportuno a motivo della disponibilità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti o della sua mancanza, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 dicembre 2027, un atto delegato a norma dell'articolo 73 per modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3. |
4. In seguito alla definizione della metodologia di cui al paragrafo 1 ed entro il 31 dicembre 2027, la Commissione valuta se, a causa della disponibilità esistente e prevista per il 2030 e il 2035 di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti, o della sua mancanza, e alla luce del progresso tecnico e scientifico, sia opportuno rivedere gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3. La Commissione valuta inoltre in che misura tali obiettivi sono conseguiti attraverso i rifiuti pre-consumo o post-consumo e se sia opportuno limitare il conseguimento degli obiettivi ai soli rifiuti post-consumo. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, ove appropriato, proposte legislative. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Ove giustificato dai cambiamenti delle tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per integrare il presente regolamento aggiungendo ulteriori materie prime e obiettivi negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 3. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale |
Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie portatili di uso generale soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2. |
1. A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie portatili soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili di uso generale devono raggiungere. |
Entro il 1° luglio 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili, comprese le batterie portatili di uso generale, devono raggiungere. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici. |
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i valori minimi e aggiungere ulteriori parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati. |
Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita e aumentare l'efficienza a livello di risorse delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla sicurezza e sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative. |
3. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita e valide alternative per gli utilizzatori finali. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative relative all'eliminazione graduale e alla fissazione di requisiti in materia di progettazione ecocompatibile, o entrambe, se vantaggiose per l'ambiente. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici |
Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali, delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A. |
A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro il 1° gennaio 2026 le informazioni sulle prestazioni e sulla durabilità delle batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici di cui al paragrafo 1 sono disponibili nella parte accessibile al pubblico del sistema di scambio elettronico delle informazioni quale istituito all'articolo 64 e all'allegato XIII. Le informazioni sulle prestazioni e sulla durabilità d i tali batterie sono messe a disposizione dei consumatori prima dell'acquisto del veicolo. |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità per le batterie dei veicoli elettrici di cui all'allegato IV alla luce dei progressi tecnici e scientifici. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità per le batterie dei veicoli elettrici di cui all'allegato IV entro 6 mesi dall'adozione delle specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente, al fine di garantire la coerenza dei parametri di cui all'allegato IV e delle specifiche tecniche dell'UNECE. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A decorrere dal 1º gennaio 2026 le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh soddisfano i valori minimi stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A. |
2. A decorrere dal 1º gennaio 2026 le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici soddisfano i valori minimi per il tipo specifico di batteria stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A. |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh devono raggiungere. |
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali devono raggiungere. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati. |
Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali, delle batterie dei veicoli elettrici e delle batterie dei mezzi di trasporto leggeri e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare i valori minimi parametri di prestazione elettrochimica e di durabilità di cui all'allegato IV, alla luce del progresso tecnico e scientifico, per garantire sinergie con i valori minimi che possono derivare dai lavori del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente ed evitare inutili sovrapposizioni. La modifica dei valori minimi delle prestazioni elettrochimiche e della durabilità non deve comportare un calo delle prestazioni e della durabilità delle batterie per veicoli elettrici. |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili |
Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le batterie portatili incorporate negli apparecchi sono facilmente rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti per tutta la durata di vita dell'apparecchio, se le batterie hanno una durata di vita inferiore a quella dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio. |
Entro il 1° gennaio 2024, le batterie portatili incorporate negli apparecchi e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono progettate in modo tale da poter essere rimosse in modo facile e sicuro con strumenti di base e comunemente disponibili e senza provocare danni all'apparecchio o alle batterie. Le batterie portatili sono rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti per tutta la durata di vita dell'apparecchio, se le batterie hanno una durata di vita inferiore a quella dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio. Le celle di batteria per i mezzi di trasporto leggeri sono rimovibili e sostituibili da operatori indipendenti. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La batteria è facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall'apparecchio, può essere sostituita da una batteria simile, senza compromettere il funzionamento o le prestazioni dell'apparecchio. |
La batteria è facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall'apparecchio o dal mezzo di trasporto leggero, può essere sostituita da una batteria compatibile senza compromettere il funzionamento, le prestazioni o la sicurezza dell'apparecchio o del mezzo di trasporto leggero. |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le batterie portatili e le batterie per mezzi di trasporto leggeri sono disponibili come pezzi di ricambio dell'apparecchiatura che alimentano per utilizzatori finali e operatori indipendenti per un minimo di 10 anni a partire dall'immissione sul mercato dell'ultimo articolo del modello, con un prezzo ragionevole e non discriminatorio. |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'operatore economico interessato fornisce istruzioni chiare e dettagliate per la rimozione e la sostituzione al momento dell'acquisto dell'apparecchio e le rende permanentemente disponibili online sul proprio sito web in modo facilmente comprensibile per gli utenti finali, compresi i consumatori, per la durata di vita prevista del prodotto. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Il software non è utilizzato per pregiudicare la sostituzione delle batterie portatili o delle batterie per mezzi leggeri di trasporto o dei loro componenti essenziali con un'altra batteria o altri componenti essenziali compatibili. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra l'apparecchio e la batteria portatile per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati; o |
(a) è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra l'apparecchio e la batteria portatile per motivi di sicurezza e il fabbricante è in grado di dimostrare che non sono disponibili alternative sul mercato; |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra l'apparecchio e la batteria portatile per motivi medici o di integrità dei dati e il fabbricante è in grado di dimostrare che non sono disponibili alternative sul mercato; |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il funzionamento della batteria è possibile solo se questa è integrata nella struttura dell'apparecchio. |
(b) il funzionamento della batteria è possibile solo se questa è integrata nella struttura dell'apparecchio e il fabbricante è in grado di dimostrare che non sono disponibili alternative sul mercato. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al momento dell'acquisto dell'apparecchio, l'operatore economico interessato informa gli utilizzatori finali, in modo chiaro e comprensibile, anche attraverso l'etichettatura, in merito ai casi in cui si applica la deroga di cui al primo comma. Le informazioni fornite indicano la durata di vita prevista della batteria. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |