RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013
21.3.2022 - (COM(2021)0278 – C9‑0349/2021 – 2021/0140(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice per parere: Sara Skyttedal
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013
(COM(2021)0278 – C9‑0349/2021 – 2021/0140(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0278),
– visto l'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0349/2021),
– visti i contributi presentati dal Senato della Repubblica ceca, dal Parlamento spagnolo, dal Parlamento portoghese e dal Senato rumeno sul progetto di atto legislativo,
– visto l'articolo 82 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0054/2022),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale acquis comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l'assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme facilitano la libera circolazione e garantiscono un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali. |
(1) Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale acquis comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l'assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme garantiscono la libera circolazione nonché un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l'acquis di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio Schengen. |
(4) È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l'acquis di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali, al fine di assicurare il buon funzionamento dello spazio Schengen, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza controlli alle frontiere interne. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe conseguire tali obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell'applicazione dell'acquis di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano affrontate prontamente e gettare le basi per un dialogo sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione inter pares del sistema. Occorre inoltre un coinvolgimento più stretto del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1053/2013 e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(5) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe conseguire tali obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell'applicazione dell'acquis di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano affrontate prontamente e gettare le basi per un autentico dialogo politico tra gli Stati membri sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione inter pares del sistema. Occorre inoltre un coinvolgimento più stretto del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1053/2013 e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio può riguardare tutti i settori dell'acquis di Schengen – presenti e futuri – ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento dello spazio Schengen. |
(6) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe riguardare tutti i settori dell'acquis di Schengen – presenti e futuri – ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe coprire sia l’efficacia dei controlli di frontiera alle frontiere esterne, sia l’assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento di uno spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) È opportuno tener conto in tutte valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l'acquis di Schengen, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui siano coinvolti o interessati dall'attuazione dell'acquis di Schengen quando cooperano con gli Stati membri. Allo stesso modo, dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell'Unione nell'attuazione dell'acquis di Schengen, il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'acquis di Schengen. La verifica di tali attività dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità attribuite alla Commissione e agli organi direttivi degli organi e organismi interessati dai loro regolamenti istitutivi e le rispettive procedure di valutazione e monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell'Unione, la Commissione dovrebbe informarne i rispettivi organi direttivi. |
(7) È opportuno tener conto in tutte valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l'acquis di Schengen nonché del loro rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui siano coinvolti o interessati dall'attuazione dell'acquis di Schengen quando cooperano con gli Stati membri. Allo stesso modo, dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell'Unione nell'attuazione dell'acquis di Schengen, il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'acquis di Schengen. La verifica di tali attività dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità attribuite alla Commissione e agli organi direttivi degli organi e organismi interessati dai loro regolamenti istitutivi e le rispettive procedure di valutazione e monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell'Unione, la Commissione dovrebbe includere tale aspetto nella relazione di valutazione e coinvolgere i rispettivi organi direttivi. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell'Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l'orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, occorre anche intensificare le sinergie con i meccanismi e le piattaforme gestiti dalle agenzie dell'UE e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) o la supervisione, a opera dalla Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'implementazione dei sistemi informatici del settore, e i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità. |
(9) La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell'Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Tale valutazione delle vulnerabilità dovrebbe confluire nel programma di valutazione annuale, garantendo in tal modo una conoscenza situazionale aggiornata. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l'orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, occorre anche intensificare le sinergie con i meccanismi e le piattaforme gestiti dalle agenzie dell'UE e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) o la supervisione, a opera dalla Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'implementazione dei sistemi informatici del settore, e i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione delle prescrizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere destinate misure supplementari al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un'adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione delle valutazioni. Inoltre nella programmazione, progettazione e attuazione delle valutazioni dovrebbero essere presi in considerazione gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi per iniziativa di meccanismi di monitoraggio indipendenti o terzi, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali. |
(10) Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione delle prescrizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere destinate misure supplementari al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un'adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione delle valutazioni. In particolare, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dovrebbe elaborare parametri di riferimento specifici, da includere nel questionario standard, rispetto ai quali possa essere valutato il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre nella programmazione, progettazione e attuazione delle valutazioni dovrebbero essere presi in considerazione gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi per iniziativa di meccanismi di monitoraggio indipendenti o terzi, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili in modo da accrescere l'efficienza e la capacità di adattamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e da razionalizzare l'uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell'Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Dovrebbe aumentare gradualmente la percentuale di visite senza preavviso e di valutazioni tematiche per garantire un uso più equilibrato degli strumenti disponibili. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore e della natura dell'attività di valutazione e monitoraggio, il meccanismo dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri, la valutazione interamente o parzialmente da remoto e la valutazione combinata di diversi settori. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe tendere all'elaborazione di relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni generali nell'applicazione dell'acquis di Schengen. |
(12) Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili in modo da accrescere l'efficienza e la capacità di adattamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e da razionalizzare l'uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell'Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Dovrebbe aumentare gradualmente la percentuale di visite senza preavviso e di valutazioni tematiche per garantire un uso più equilibrato degli strumenti disponibili. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore e della natura dell'attività di valutazione e monitoraggio, il meccanismo dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri, la valutazione interamente o parzialmente da remoto in qualità di metodo di valutazione complementare alle visite in presenza e la valutazione combinata di diversi settori. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe tendere all'elaborazione di relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni generali nell'applicazione dell'acquis di Schengen. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate con maggiore frequenza per un'analisi comparativa delle pratiche degli Stati membri. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori o le pratiche degli Stati membri che affrontano sfide analoghe. |
(13) Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate con maggiore frequenza per un'analisi comparativa delle pratiche degli Stati membri. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori o politiche e pratiche analoghe in tutti gli Stati membri. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le visite senza preavviso, essendo uno degli strumenti più efficaci per verificare le pratiche degli Stati membri, dovrebbero svolgersi, a seconda dello scopo, senza notifica preliminare allo Stato membro interessato o solo con notifica preliminare breve. Le visite senza preavviso senza notifica preliminare dovrebbero svolgersi a fini di "indagine", per verificare cioè il rispetto degli obblighi previsti dall'acquis di Schengen, anche in risposta a indicazioni dell'insorgere di problemi sistemici che potrebbero avere ripercussioni significative sul funzionamento dello spazio Schengen, o a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare a presunte violazioni gravi dei diritti fondamentali alle frontiere esterne. In simili casi notificare la visita in via preliminare impedirebbe di conseguirne gli obiettivi. Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi con notifica preliminare di 24 ore se lo scopo principale è effettuare un controllo a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte dello Stato membro. |
(14) Le visite senza preavviso, essendo uno degli strumenti più efficaci per verificare le pratiche degli Stati membri, dovrebbero svolgersi senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi a fini di "indagine", per verificare cioè il rispetto degli obblighi previsti dall'acquis di Schengen, anche in risposta a indicazioni dell'insorgere di problemi sistemici che potrebbero avere ripercussioni negative sul funzionamento dello spazio Schengen o portare a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare a presunte violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Gli Stati membri dovrebbero ricevere al massimo 24 ore di preavviso prima di una visita con breve preavviso, che rappresenta uno strumento complementare. Le visite con breve preavviso dovrebbero avere luogo soltanto laddove il principale scopo della visita sia quello di effettuare un controllo a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte di uno Stato membro. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) La programmazione delle attività previste dal presente regolamento nei programmi di valutazione pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell'acquis di Schengen nel tempo. In caso di forza maggiore è opportuno adeguare i programmi, d'intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe indicare i settori prioritari specifici da sottoporre a valutazioni periodiche. Questo metodo dovrebbe permettere maggiore flessibilità, una migliore definizione delle priorità e un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L'estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe consentire di monitorare di più, con più attenzione e in modo più mirato gli Stati membri senza ridurre il livello di controllo. |
(15) La programmazione delle attività previste dal presente regolamento nei programmi di valutazione pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell'acquis di Schengen nel tempo. In caso di forza maggiore è opportuno adeguare i programmi, d'intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe indicare i settori prioritari specifici da sottoporre a valutazioni periodiche. Questo metodo dovrebbe permettere maggiore flessibilità, maggiore adattabilità sulla base di informazioni aggiornate raccolte dalle varie analisi, al fine di creare un quadro situazionale migliore sul funzionamento dello spazio Schengen, una migliore definizione delle priorità nonché un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L'estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe consentire di monitorare di più, con più attenzione e in modo più mirato gli Stati membri senza ridurre il livello di controllo. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Le attività di valutazione e monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Detti rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica. Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe istituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e monitoraggio. |
(16) Le attività di valutazione e monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri e da osservatori dell'Unione. Detti rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica, e aver ricevuto un'opportuna formazione. Laddove le attività di un organo od organismo dell'Unione coinvolto nell'attuazione dell'acquis di Schengen siano valutate insieme alle autorità di uno Stato membro, gli osservatori dell'Unione non dovrebbero avere alcun conflitto di interesse, onde garantire l'integrità delle relazioni di valutazione elaborate dalle squadre a seguito di una valutazione. Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe istituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e monitoraggio. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e sintetiche. Esse dovrebbero concentrarsi sulle carenze che hanno ripercussioni significative e mettere in evidenza i settori in cui potrebbero essere apportati miglioramenti notevoli. I risultati di minore entità non dovrebbero figurare nelle relazioni. Al termine dell'attività di valutazione la squadra dovrebbe comunque comunicarne i risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l'attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri. |
(19) Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e fornire un resoconto delle carenze individuate e mettere in evidenza i settori in cui dovrebbero essere apportati miglioramenti. Al termine dell'attività di valutazione la squadra dovrebbe comunicarne i risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l'attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze riscontrate (comprese le violazioni dei diritti fondamentali) ed essere adottate in un unico atto dalla Commissione mediante atti di esecuzione con procedura d'esame a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/201136. Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre accelerare la pubblicazione delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di affrontare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d'esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all'adozione delle raccomandazioni. |
(20) Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze riscontrate (comprese le violazioni dei diritti fondamentali) ed essere adottate in un unico atto dalla Commissione mediante atti di esecuzione con procedura d'esame a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/201136 e senza inutili ritardi. In particolare andrebbe prestata attenzione a individuare le violazioni dei diritti fondamentali e a porvi rimedio. Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre accelerare la pubblicazione delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di affrontare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d'esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all'adozione delle raccomandazioni. |
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36 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
36 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresenta una grave carenza, non appena ne è informato lo Stato membro valutato dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, mobilitando se necessario tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più stretto durante l'intero processo. A tale riguardo, quando una valutazione rileva una grave carenza la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio e il Parlamento europeo e organizzare una nuova visita "per grave carenza" entro un anno dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Consiglio. |
(22) Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresenta una grave carenza, non appena ne è informato lo Stato membro valutato dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, mobilitando se necessario tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più stretto durante l'intero processo. A tale riguardo, quando una valutazione rileva una grave carenza la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio e il Parlamento europeo e riferire in merito agli eventuali procedimenti di infrazione in corso o che saranno avviati nei confronti dello Stato membro valutato. La Commissione dovrebbe inoltre organizzare una nuova visita "per grave carenza" entro 180 giorni dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Considerato il grave impatto che una grave carenza potrebbe avere sullo spazio Schengen, la Commissione dovrebbe avviare senza indugio una procedura di infrazione a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di ovviare alle carenze individuate. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) L'individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari, che potrebbero variare in funzione del settore, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all'efficace attuazione dell'acquis di Schengen e da diverse combinazioni di fattori. Dovrebbe comunque essere considerata grave una carenza che si ritiene metta a rischio, o possa a breve termine mettere a rischio, il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne, o abbia una notevole incidenza negativa sui diritti delle persone. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio37. |
(23) L'individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari, che potrebbero variare in funzione del settore, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all'efficace attuazione dell'acquis di Schengen e da diverse combinazioni di fattori. Dovrebbe comunque essere considerata grave una carenza che si ritiene metta a rischio, o possa a breve termine mettere a rischio, il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne o incidere negativamente sui diritti fondamentali o abbia una notevole incidenza negativa sui diritti delle persone. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio37. |
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37 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1). |
37 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1). |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) È essenziale e auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni a livello politico per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'attuazione dell'acquis di Schengen, mettere di fronte alle loro responsabilità gli Stati membri che violano in modo persistente le norme comuni e aumentare la pressione sugli stessi affinché correggano le carenze riscontrate. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l'altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell'anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni, che farebbe parte della relazione sullo "Stato di Schengen". Il Parlamento europeo è incoraggiato ad adottare risoluzioni e il Consiglio dovrebbe adottare conclusioni per aumentare la pressione sugli Stati membri che non compiono progressi sufficienti. Il "forum Schengen", in quanto teatro per eccellenza del dibattito ad alto livello su Schengen tra rappresentanti del Parlamento europeo, degli Stati membri e della Commissione, dovrebbe fornire una piattaforma di discussione informale per migliorare l'attuazione dell'acquis di Schengen. |
(26) È essenziale e auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni a livello politico per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'attuazione dell'acquis di Schengen, mettere di fronte alle loro responsabilità gli Stati membri che violano in modo persistente le norme comuni e aumentare la pressione sugli stessi affinché correggano le carenze riscontrate. Entrambe le istituzioni dovrebbero essere pienamente ed equamente informate di tutti gli sviluppi riguardanti l'attuazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l'altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell'anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni, che farebbe parte della relazione sullo "Stato di Schengen". Il Parlamento europeo è incoraggiato ad adottare risoluzioni e il Consiglio dovrebbe adottare conclusioni per aumentare la pressione sugli Stati membri che non compiono progressi sufficienti. Il "forum Schengen", in quanto teatro per eccellenza del dibattito ad alto livello su Schengen tra rappresentanti del Parlamento europeo, degli Stati membri e della Commissione, dovrebbe fornire una piattaforma di discussione informale per migliorare l'attuazione dell'acquis di Schengen. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere determinato conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione38. Lo Stato membro valutato dovrebbe tuttavia conservare la possibilità di chiedere la classificazione della relazione, in tutto o in parte, conformemente alle norme di sicurezza applicabili. |
(28) Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere determinato conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione38. Lo Stato membro valutato dovrebbe tuttavia, in casi eccezionali, conservare la possibilità di chiedere la classificazione della relazione, in tutto o in parte, conformemente alle norme di sicurezza applicabili. |
__________________ |
__________________ |
38 Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53). |
38 Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53). |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell'articolo 70, ultima frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottolineato all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione. Inoltre, qualora la Commissione presenti una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno39, deve consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo. |
(29) Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell'articolo 70, ultima frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottolineato all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione entro 14 giorni dalla conclusione della procedura di valutazione. Inoltre, qualora la Commissione presenti una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno39, deve consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo. |
__________________ |
__________________ |
39 Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35). |
39 Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35). |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino efficacemente l'acquis di Schengen, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. |
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino efficacemente l'acquis di Schengen, al fine di assicurare il buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le valutazioni possono coprire tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e tengono conto del funzionamento delle autorità che applicano detto acquis. |
3. Le valutazioni possono coprire qualsiasi aspetto dell'acquis di Schengen, compresa l'effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d'accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d'informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l'assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne. Tutte le valutazioni includono tra gli aspetti trattati una valutazione del rispetto dei diritti fondamentali. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) "valutazione senza preavviso": una valutazione non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali, intesa a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori; |
(d) "valutazione senza preavviso": una valutazione effettuata senza alcuna notifica preliminare e non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali, intesa a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori; |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(fa) "visita con breve preavviso": una visita effettuata con un preavviso massimo di 24 ore e allo scopo di effettuare una valutazione a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte di uno Stato membro; |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(i) "grave carenza": una o più carenze che riguardano l'applicazione efficace di elementi fondamentali dell'acquis di Schengen e che, singolarmente o in combinazione, hanno o rischiano di avere nel tempo ripercussioni negative significative sui diritti delle persone o sul funzionamento dello spazio Schengen; |
(i) "grave carenza": una o più carenze che riguardano l'applicazione efficace dell'acquis di Schengen o di una sua parte, compreso il rispetto della Carta, e che, singolarmente o in combinazione, hanno o rischiano di avere ripercussioni negative sulla libertà di circolazione, sui diritti delle persone o sul funzionamento dello spazio Schengen; |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) "squadra": un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che svolgono attività di valutazione e monitoraggio. |
(k) "squadra": un gruppo di esperti designati dagli Stati membri, di rappresentanti della Commissione e di osservatori designati da istituzioni, organi o organismi competenti dell'Unione che svolgono attività di valutazione e monitoraggio. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera k bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k bis) "osservatore dell'Unione": una persona designata da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, che partecipa a un'attività di valutazione o di monitoraggio. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l'efficace attuazione del presente regolamento. |
3. Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l'efficace attuazione del presente regolamento, garantendo nel contempo che il Parlamento europeo sia pienamente informato di tutti gli sviluppi sostanziali. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Essi garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare dando loro la possibilità di rivolgersi direttamente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti cui è stato chiesto di accedere, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni, anche classificati. |
Essi garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare dando loro la possibilità di rivolgersi direttamente e individualmente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti cui è stato chiesto di accedere, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni, anche classificati. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti e dell'osservatore di cui all'articolo 16, paragrafo 2, che partecipano alle visite. |
Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti e dagli osservatori di cui all'articolo 16, paragrafo 2, nonché dagli osservatori dell'Unione che partecipano alle visite. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) valutazioni effettuate con breve preavviso; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) per valutare le pratiche alle frontiere interne; |
(a) per valutare le pratiche alle frontiere interne, in particolare quando i controlli alle frontiere interne sono in atto da più di 180 giorni, e nei luoghi in cui vi sono prove di violazioni dei diritti umani; |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) quando viene a conoscenza di problemi emergenti o sistemici che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio Schengen; |
(b) quando viene a conoscenza di problemi emergenti o esistenti che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio Schengen, comprese le circostanze che potrebbero dar luogo a minacce interne per la sicurezza; |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'acquis di Schengen, anche con presunte gravi violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne. |
(c) quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'acquis di Schengen, in particolare con presunte gravi violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori o pratiche di Stati membri che affrontano sfide analoghe. |
3. La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori o politiche e pratiche analoghe in vari Stati membri. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le attività di valutazione e monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere effettuate tramite visite con o senza preavviso, questionari o altri metodi da remoto. |
Le attività di valutazione e monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere effettuate tramite visite con preavviso, con breve preavviso o senza preavviso, questionari o altri metodi da remoto. Tali metodi sono utilizzati soltanto qualora le visite di persona non siano ritenute necessarie. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può concludere accordi con organi e organismi dell'Unione per facilitare la cooperazione. |
La Commissione può concludere accordi con organi e organismi dell'Unione per facilitare la cooperazione e invitare un membro degli organi o organismi dell'Unione a partecipare alle squadre che svolgono attività di valutazione e monitoraggio, ove pertinente. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione e agli Stati membri un'analisi dei rischi in vista del programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13 del presente regolamento. |
1. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione e agli Stati membri delle analisi dei rischi in vista del programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13 del presente regolamento. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione integrata delle frontiere e contiene raccomandazioni per le visite senza preavviso dell'anno successivo, indipendentemente dall'ordine degli Stati membri da valutare ogni anno stabilito nel programma di valutazione pluriennale a norma dell'articolo 12. |
Le analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 comprendono tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, includono una sezione relativa ai diritti fondamentali e contengono raccomandazioni per le visite senza preavviso o con breve preavviso dell'anno successivo, indipendentemente dall'ordine degli Stati membri da valutare ogni anno stabilito nel programma di valutazione pluriennale a norma dell'articolo 12. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali raccomandazioni possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno 10 specifici valichi di frontiera, siti specifici rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE47, e altre informazioni utili. |
Tali raccomandazioni possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno 10 specifici valichi di frontiera, siti specifici rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE47, e altre informazioni utili. |
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La Commissione trasmette senza ritardo le analisi dei rischi al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896. |
__________________ |
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47 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
47 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali |
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Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio1bis, entro il 31 agosto di ogni anno l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali presenta alla Commissione le conclusioni della sua valutazione globale dei diritti fondamentali in relazione all'attuazione dell'acquis di Schengen, affinché la Commissione possa disporre di tali conclusioni in sede di elaborazione del programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13. |
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__________________ |
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1 bis Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1). |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e monitoraggio degli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti e altri meccanismi nazionali di controllo della qualità, nel preparare le attività di valutazione e monitoraggio, per acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento dello spazio Schengen ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti. |
1. La Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e monitoraggio degli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti e altri meccanismi nazionali di controllo della qualità, nel preparare le attività di valutazione e monitoraggio e nell'accertare la necessità di effettuare valutazioni senza preavviso o con breve preavviso, per acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento dello spazio Schengen ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le informazioni sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell'Unione interessati. |
Le informazioni sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell'Unione interessati. La condivisione delle informazioni di cui sopra è finalizzata a garantire una migliore conoscenza situazionale e una risposta operativa rafforzata da parte dei suddetti organi e organismi dell'Unione interessati. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel programmare e attuare le attività di valutazione e monitoraggio, la Commissione tiene conto delle informazioni trasmesse da terzi, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali. |
Nel programmare e attuare le attività di valutazione e monitoraggio, e in particolare nell'accertare la necessità di effettuare valutazioni senza preavviso conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, la Commissione tiene conto delle informazioni e delle raccomandazioni trasmesse da terzi interessati, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali, quali ad esempio le istituzioni e gli organi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. Qualora la valutazione confermi le carenze evidenziate da terzi nelle informazioni da essi fornite, gli Stati membri hanno la possibilità di formulare osservazioni. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica e almeno a una valutazione senza preavviso o a una valutazione tematica. |
In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica e almeno a una valutazione senza preavviso o con breve preavviso, nonché a una o più valutazioni tematiche. La Commissione organizza valutazioni senza preavviso a norma dell'articolo 4 ogniqualvolta si verificano le circostanze previste da tale articolo. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il programma di valutazione pluriennale indica i settori prioritari specifici che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni. |
3. Il programma di valutazione pluriennale indica, conformemente all'articolo 4, gli aspetti dell'acquis di Schengen che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Esso stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4. L'ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d'azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione in merito alle pratiche degli Stati membri. |
Esso stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, come pure delle istituzioni, degli organi e degli organismi competenti dell'Unione che svolgono funzioni correlate all'attuazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri interessati, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4. L'ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d'azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione in merito alle pratiche degli Stati membri. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7. |
Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7. La Commissione, in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, include nel questionario parametri di riferimento specifici rispetto ai quali le squadre di valutazione valutano il rispetto dei diritti fondamentali. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione mette le risposte a disposizione degli altri Stati membri. |
La Commissione mette le risposte a disposizione degli altri Stati membri, del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organi e organismi dell'Unione, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen. |
1. Gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organi e organismi dell'Unione, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen. Il completamento di tale formazione è obbligatorio per tutti gli esperti che partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o monitoraggio a norma dell'articolo 18. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A fini di formazione ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un "osservatore" di uno Stato membro o della Commissione. |
2. A fini di formazione ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un osservatore di uno Stato membro, della Commissione o di un organo o organismo dell'Unione coinvolto nell'attuazione dell'acquis di Schengen. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende i settori prioritari specifici definiti nel programma di valutazione pluriennale. |
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende gli aspetti dell'acquis di Schengen da trattare conformemente al programma di valutazione pluriennale. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Parallelamente all'elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano almeno un esperto qualificato per ciascun settore specifico stabilito nel programma di valutazione pluriennale affinché partecipi al gruppo di esperti dell'anno successivo. |
2. Parallelamente all'elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano almeno un esperto qualificato per ciascun aspetto dell'acquis di Schengen da valutare conformemente al programma di valutazione pluriennale affinché partecipi al gruppo di esperti dell'anno successivo. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
11. La Commissione tiene aggiornato l'elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro. |
11. La Commissione tiene aggiornato l'elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell'attività di valutazione o monitoraggio. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti. |
1. La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell'attività di valutazione o monitoraggio. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti. Tutti i membri della squadra, ad eccezione degli osservatori o degli osservatori dell'Unione, hanno ricevuto la formazione adeguata di cui all'articolo 16, paragrafo 1. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano. |
Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano. Inoltre, se nell'ambito della valutazione di uno Stato membro sono valutate le attività di un organo o di un organismo dell'Unione presente nello Stato membro in questione, nessun esperto o osservatore di tale organo o organismo dell'Unione partecipa alla valutazione. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In caso di visite senza preavviso la Commissione trasmette gli inviti al più tardi due settimane prima dell'inizio previsto della visita. Gli esperti rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell'invito, d'intesa con le autorità che li hanno designati. |
4. In caso di visite senza preavviso o con breve preavviso, la Commissione trasmette gli inviti al più tardi due settimane prima dell'inizio previsto della visita. Gli esperti rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell'invito, d'intesa con le autorità che li hanno designati. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. La Commissione invita altresì il Parlamento europeo a inviare un rappresentante per assistere alle nuove visite in qualità di osservatore dell'Unione. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell'inizio previsto dell'attività di valutazione o monitoraggio, o almeno una settimana in caso di visite senza preavviso, invita senza ritardo tutti gli Stati membri a nominare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti. |
8. La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell'inizio previsto dell'attività di valutazione o monitoraggio, o almeno 7 giorni in caso di visite senza preavviso o con breve preavviso, invita senza ritardo tutti gli Stati membri a nominare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l'esperto principale dello Stato membro. L'esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra. |
La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l'esperto principale dello Stato membro. L'esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra. La Commissione designa un esperto responsabile degli elementi relativi ai diritti fondamentali della visita o della valutazione. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato. |
2. Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato. La Commissione trasmette il programma dettagliato al parlamento nazionale competente. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le visite senza preavviso hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. In via eccezionale la Commissione può informare lo Stato membro interessato almeno 24 ore prima della visita senza preavviso, quando lo scopo principale di quest'ultima è una verifica a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen. |
Le visite senza preavviso hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso. Nei casi in cui gli Stati membri sono informati, la Commissione può consultare il calendario e il programma dettagliato con lo Stato membro interessato. |
soppresso |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può stabilire e aggiornare linee guida per lo svolgimento delle visite senza preavviso. |
5. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può stabilire e aggiornare linee guida per lo svolgimento delle visite senza preavviso o con breve preavviso e può consultare gli Stati membri. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può stabilire linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio mediante questionari o altri metodi da remoto. |
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può stabilire linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio mediante questionari o altri metodi da remoto, come metodi complementari. I metodi da remoto sono utilizzati soltanto qualora le visite di persona non siano ritenute necessarie. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione trasmette la relazione di valutazione ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio. |
La Commissione trasmette la relazione di valutazione ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio entro 14 giorni dall'adozione della relazione. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La relazione di valutazione contiene raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi ad affrontare le carenze e gli ambiti da migliorare riscontrati durante la valutazione e dà un'indicazione delle priorità per metterli in atto. La relazione di valutazione può fissare termini per l'attuazione delle raccomandazioni. Se la valutazione individua una grave carenza, si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23. |
5. La relazione di valutazione contiene raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi ad affrontare le carenze e gli ambiti da migliorare riscontrati durante la valutazione e dà un'indicazione delle priorità per metterli in atto. La relazione di valutazione fissa inoltre termini per l'attuazione delle raccomandazioni. Se la valutazione individua una grave carenza, si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro quattro settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle sue osservazioni. Le osservazioni dello Stato membro valutato possono figurare nel progetto di relazione di valutazione. |
6. La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro quattro settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle sue osservazioni. Le osservazioni dello Stato membro valutato figurano integralmente nella relazione di valutazione. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Qualora il progetto di relazione di valutazione includa conclusioni relative alle attività di un organo o di un organismo dell'Unione coinvolto nell'attuazione dell'acquis di Schengen, si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui al paragrafo 6. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter. Le relazioni di valutazione di cui al presente articolo e all'articolo 23 del presente regolamento contribuiscono alla valutazione dell'efficace applicazione e attuazione della Carta conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e al suo allegato III. |
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__________________ |
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1 bis Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159). |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, formula osservazioni sull'adeguatezza del piano d'azione e, entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo, informa lo Stato membro valutato delle sue osservazioni. Il Consiglio può invitare gli Stati membri a formulare osservazioni sul piano d'azione. |
La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, formula osservazioni sull'adeguatezza del piano d'azione e, entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo, informa lo Stato membro valutato delle sue osservazioni. Il Consiglio invita gli altri Stati membri a formulare osservazioni sul piano d'azione nel quadro del dialogo politico rafforzato. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione ogni sei mesi dall'adozione della relazione di valutazione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione può richiedere allo Stato membro valutato di riferire con una frequenza diversa. |
3. Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione ogni sei mesi dall'adozione della relazione di valutazione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione può richiedere allo Stato membro valutato di riferire con una frequenza diversa. Se, trascorsi 24 mesi dall'adozione della relazione di valutazione, la Commissione non ritiene che siano state adeguatamente seguite tutte le raccomandazioni e che sia stato pienamente attuato il piano d'azione, il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono la loro posizione al riguardo mediante una decisione motivata. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio almeno due volte l'anno dello stato di attuazione dei piani d'azione. La Commissione comunica in particolare le sue osservazioni sull'adeguatezza dei piani d'azione di cui al paragrafo 2, l'esito delle nuove visite e delle visite di verifica e se ha constatato una notevole mancanza di progressi nell'attuazione di un piano d'azione. |
La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e i parlamenti nazionali interessati almeno due volte l'anno dello stato di attuazione dei piani d'azione. La Commissione comunica in particolare le sue osservazioni sull'adeguatezza dei piani d'azione di cui al paragrafo 2, l'esito delle nuove visite e delle visite di verifica e se ha constatato una notevole mancanza di progressi nell'attuazione di un piano d'azione. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato. La Commissione informa anche il Consiglio e il Parlamento europeo. |
Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato. La Commissione informa immediatamente anche il Consiglio, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali della grave carenza individuata e degli eventuali provvedimenti correttivi già adottati dallo Stato membro valutato. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il Consiglio adotta le raccomandazioni entro due settimane dal ricevimento della proposta. |
5. Il Consiglio adotta le raccomandazioni entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Consiglio fissa termini per l'attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione. |
Il Consiglio discute con urgenza della questione e fissa termini ravvicinati per l'attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d'azione entro un mese dall'adozione delle raccomandazioni. La Commissione trasmette tale piano d'azione al Parlamento europeo. |
Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d'azione entro tre settimane dall'adozione delle raccomandazioni. La Commissione trasmette tale piano d'azione al Parlamento europeo senza ritardo. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7 – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro un anno dalla data dell'attività di valutazione. |
7. Per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro 180 giorni dalla data dell'attività di valutazione. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Il Consiglio esprime la sua posizione in merito alla relazione. |
8. Il Consiglio esprime la sua posizione in merito alla relazione di valutazione e può invitare la Commissione a presentare una proposta recante raccomandazioni per provvedimenti correttivi tesi ad affrontare le carenze gravi e persistenti identificate nella relazione di nuova visita. Qualora la Commissione presenti una siffatta proposta, si applicano i paragrafi 6 e 7. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. Se, dopo una nuova visita, uno Stato membro non attua in modo soddisfacente un piano d'azione a seguito di una valutazione che ha individuato una carenza grave, la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti di tale Stato membro a norma del TFUE se ritiene che tale Stato membro non abbia ottemperato a un obbligo. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Se ritiene che la grave carenza costituisca una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne, o una violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro. |
10. Se ritiene che la grave carenza costituisca una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne, o una violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro, informandoli altresì in merito ai procedimenti di infrazione in corso o che saranno avviati nei confronti dello Stato membro valutato. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo status di classificazione delle relazioni è determinato conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. Esse possono anche essere classificate "EU RESTRICTED/RESTREINT UE" su richiesta debitamente motivata dello Stato membro valutato. |
2. Lo status di classificazione delle relazioni è determinato conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. In casi eccezionali, parti delle relazioni di valutazione possono anche essere classificate "EU RESTRICTED/RESTREINT UE" su richiesta debitamente motivata dello Stato membro valutato. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità alle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7. |
3. Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità alle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali e ai pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione procede al riesame del funzionamento del presente regolamento e riferisce al Consiglio entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale adottato in virtù del presente regolamento. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo. |
La Commissione procede al riesame del funzionamento del presente regolamento e riferisce al Consiglio entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale adottato in virtù del presente regolamento. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo senza ritardo. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 30 bis |
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Revisione |
|
Qualsiasi futura proposta della Commissione volta a modificare il meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen sarà basata sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Istituzione e funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e abrogazione del regolamento (UE) n. 1053/2013 |
|||
Riferimenti |
COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS) |
|||
Consultazione del PE |
30.8.2021 |
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 13.9.2021 |
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
BUDG 13.9.2021 |
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
BUDG 21.6.2021 |
|
|
|
Relatori Nomina |
Sara Skyttedal 11.10.2021 |
|
|
|
Esame in commissione |
13.1.2022 |
16.3.2022 |
|
|
Approvazione |
16.3.2022 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
50 13 4 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Hélène Laporte, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Bartosz Arłukowicz, Delara Burkhardt, Jan-Christoph Oetjen, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov |
|||
Deposito |
21.3.2022 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
50 |
+ |
NI |
Laura Ferrara, Martin Sonneborn |
PPE |
Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos |
Renew |
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom |
S&D |
Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik |
13 |
- |
ECR |
Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska |
ID |
Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Hélène Laporte, Annalisa Tardino |
NI |
Milan Uhrík |
4 |
0 |
The Left |
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti