RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

6.4.2022 - (COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Martin Hojsík


Procedura : 2021/0340(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

(COM(2021)0656 – C9‑0396/2021 – 2021/0340(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0656),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0396/2021),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021[1],

 previa consultazione del Comitato delle regioni,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9‑0092/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

 


Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (di seguito, il "pentaclorofenolo") nell'allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.

(2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (di seguito, il "pentaclorofenolo") nell'allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati negli allegati e indicando anche i rispettivi limiti di concentrazione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio23 dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione24, con un valore per l'allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l'allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (CE) n. 850/2004 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, ma il pentaclorofenolo è stato involontariamente omesso da tale regolamento. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi il pentaclorofenolo.

(3) Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio23 dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione24, con un valore per l'allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l'allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (CE) n. 850/2004 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, ma il pentaclorofenolo è stato involontariamente omesso da tale regolamento. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi ora il pentaclorofenolo.

_________________

_________________

23 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

23 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

24 Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6).

24 Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6).

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere (ad eccezione di quest'ultimo, che non figura nell'allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l'elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifeniletere dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell'allegato V di tale regolamento.

(4) Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere (ad eccezione di quest'ultimo, che non figura nell'allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite in base al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l'elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifeniletere dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell'allegato V di tale regolamento.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati sono stati proposti dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (POPRC) ai fini dell'inclusione nell'elenco dell'allegato A della convenzione senza deroghe specifiche5 bis dopo aver completato la valutazione del profilo di rischio e della gestione del rischio per tali sostanze. La decisione di includere il PFHxS, i suoi sali e i composti a esso correlati dovrebbe essere presa in occasione della COP-10 della convenzione di Stoccolma, inizialmente prevista per luglio 2021 e ora prevista per giugno 2022 a seguito dell'evoluzione negativa della pandemia di COVID-19 in molti paesi europei. In relazione agli obiettivi della convenzione, è pertanto appropriato, sulla base dell'attuale valutazione d'impatto5 ter e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, modificare fin d'ora gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione. Ai fini della coerenza, la Commissione dovrebbe riflettere tali modifiche agli allegati IV e V in altri allegati del regolamento (UE) 2019/1021.

 

_________________________________________

 

5 bis POPRC-15/1.

5 ter SWD(2021) 300 final.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero raggiungere l'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell'obiettivo politico più ampio di realizzare un'economia climaticamente neutra e circolare, sancito dal Green Deal europeo26.

(6) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero basarsi sul principio di precauzione sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e mirare a eliminare, ove possibile, il rilascio dei POP nell'ambiente, al fine di raggiungere l'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell'obiettivo politico più ampio di realizzare l'ambizione in materia di inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sviluppare cicli di materiali non tossici in cui le sostanze vietate non dovrebbero essere reintrodotte nel mercato dell'UE attraverso attività di riciclaggio e realizzare un'economia circolare, sancito dal Green Deal europeo26.

__________________

__________________

26 COM(2019) 640 final

26 COM(2019) 640 final

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) I limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero essere coerenti e contribuire all'attuazione della comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche", che propone una serie completa di azioni per affrontare l'uso delle sostanze per- e polifluoro alchiliche e la contaminazione che ne deriva.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Per prevenire la miscelazione di rifiuti contaminati con altri rifiuti o materiali e per garantire una migliore tracciabilità e un trattamento efficace dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, è necessario evitare incoerenze tra le disposizioni relative ai rifiuti che contengono inquinanti organici persistenti originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, ora abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, e quelle stabilite in seguito. La Commissione dovrebbe pertanto valutare se sia opportuno riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione specificati nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 debbano essere classificati come pericolosi e presentare, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza la direttiva 2009/98/CE o la decisione n. 2014/955/UE, o entrambe;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

"La Commissione valuta se sia opportuno modificare la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti o la decisione 2014/955/UE1a della Commissione, o entrambe, per riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 devono essere classificati come pericolosi e, se del caso, sulla base di tale valutazione ed entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legislazione, presentare una proposta legislativa per modificare di conseguenza la direttiva o la decisione, o entrambe.

 

_________________

 

1 bis Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera a – tabella

Regolamento (UE) 2019/1021

Allegato IV – tabella

Testo della Commissione

"Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati

335-67-1 e altri

206-397-9 e altri

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA e suoi sali),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(Composti correlati al PFOA)"

Emendamento

Pentaclorofenolo (PCP), suoi sali ed esteri

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati

335-67-1 e altri

206-397-9 e altri

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA e suoi sali),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(somma dei composti correlati al PFOA)"

Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati

355-46-4 e altri

355-46-4 e altri

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS e suoi sali),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(Composti correlati al PFHxS)"

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera b – tabella

Regolamento (UE) 2019/1021

Allegato IV – tabella

Testo della Commissione

"Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Emendamento

"Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera c – tabella

Regolamento (UE) 2019/1021

Allegato IV – tabella

Testo della Commissione

"Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O

40088-47-9 e altri

254-787-2 e altri

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere:

Pentabromodifeniletere C12H5Br5O

32534-81-9 e altri

251-084-2 e altri

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

36483-60-0 e altri

253-058-6 e altri

Eptabromodifeniletere C12H3Br7O

68928-80-3 e altri

273-031-2 e altri

Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) vC12Br10O

1163-19-5 e altri

214-604-9 e altri

 

 

 

a) fino a [OP: inserire la data corrispondente al giorno antecedente alla data di cui al punto seguente], 500 mg/kg

 

 

 

b) a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], 200 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell'allegato I, quarta colonna, punto 2 per le sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere."

Emendamento

“Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O

40088-47-9 e altri

254-787-2 e altri

"Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere C12H6Br4O, pentabromodifeniletere C12H5Br5O, esabromodifeniletere C12H4Br6O, eptabromodifeniletere C12H3Br7O e decabromodifeniletere C12Br10O:

Pentabromodifeniletere C12H5Br5O

32534-81-9 e altri

251-084-2 e altri

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

36483-60
e altri

253-058-6 e altri

Eptabromodifeniletere C12H3Br7O

68928-80-3 e altri

273-031-2 e altri

Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) C12Br10O

1163-19-5 e altri

214-604-9 e altri

 

 

 

a) fino a [OP: inserire la data corrispondente al giorno antecedente alla data di cui al punto seguente], 200 mg/kg

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso e conformemente ai trattati, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore entro il [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

 

 

b) soppresso

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera d – tabella

Regolamento (UE) 2019/1021

Allegato IV – tabella

Testo della Commissione

"Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB)

 

 

5 µg/kg (2)

________________

(2) Il limite è calcolato come la somma di PCDD, PCDF e dl-PCB in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) di cui alla parte 2, terzo comma, della tabella dell'allegato V."

Emendamento

"Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2) Il limite è calcolato come la somma di PCDD, PCDF e dl-PCB in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) di cui alla parte 2, terzo comma, della tabella dell'allegato V."

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – lettera e – tabella

Regolamento (UE) 2019/1021

Allegato IV – tabella

Testo della Commissione

“Esabromociclododecano(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Emendamento

“Esabromociclododecano(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

a) fino a [OP: inserire la data corrispondente al giorno antecedente alla data di cui al punto seguente], 200 mg/kg

 

 

 

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso e conformemente ai trattati, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore a 100 mg / kg entro [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – lettera a – punto iv (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1021

Allegato V – parte 2 – tabella

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati: 50 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFHxS).


 

MOTIVAZIONE

La Commissione europea ha proposto di rivedere gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 (regolamento POP) per garantirne l'allineamento con gli obblighi internazionali, in particolare con la convenzione di Stoccolma, il cui obiettivo principale è proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti, tenendo presente l'approccio precauzionale (articolo 1). Poiché i POP rientrano tra le sostanze chimiche più pericolose al mondo e sono legati a impatti irreversibili sulla salute pubblica e sull'ambiente, la convenzione di Stoccolma impone alle parti di vietare e/o adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie per eliminare sia la produzione e l'uso delle sostanze chimiche elencate nell'allegato A, sia la loro importazione ed esportazione. 

 

I limiti che il relatore propone per i rispettivi allegati IV (riguardanti la gestione dei rifiuti contenenti POP) non solo porteranno a una migliore attuazione degli obblighi internazionali dell'UE, ma garantiranno anche un migliore allineamento tra il regolamento POP e gli obiettivi del Green Deal dell'Unione, in particolare l'obiettivo di un ambiente privo di sostanze tossiche e di un'economia realmente circolare. Inoltre, le sue proposte si basano su posizioni chiare del Parlamento europeo, che in passato ha ripetutamente sottolineato la necessità di garantire un'adeguata protezione della salute e dell'ambiente dalle sostanze tossiche, nonché sulla convenzione di Basilea, volta a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi derivanti dalla produzione, dalla gestione, dai movimenti transfrontalieri e dallo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altro tipo.

 

1. La posizione a lungo termine del Parlamento europeo in merito alla questione della contaminazione da sostanze chimiche tossiche, compresi i POP:

 

 Nella sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (2014/2208 (INI)), in cui si afferma che "il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose";

 Nella sua posizione del 13 settembre 2018 sulle possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, (P8_TA(2018)0353), in cui si dichiara che per sostanze preoccupanti si intendono quelle che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento REACH quali sostanze estremamente preoccupanti, le sostanze vietate ai sensi della Convenzione di Stoccolma (inquinanti organici persistenti – POP), le sostanze specifiche soggette a restrizioni negli articoli di cui all'allegato XVII del regolamento REACH nonché determinate sostanze disciplinate dalla normativa specifica per settore e/o relativa ai prodotti;

 Nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (P9_TA(2020)0005), ha sottolineato "l'importanza di sviluppare cicli di materiali non tossici", ha chiesto di intensificare "la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti" e ha invitato la Commissione a "prendere in considerazione misure volte ad affrontare i prodotti importati contenenti sostanze o componenti che sono vietati nell'UE". Ha inoltre affermato esplicitamente che le sostanze vietate "non dovrebbero essere reintrodotte nel mercato dell'UE per quanto riguarda i prodotti di consumo attraverso attività di riciclaggio";

 Nella sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (P9_TA(2020)0201) ha sottolineato l'importanza di "sviluppare cicli di materiali non tossici" e ha affermato che "i prodotti fabbricati da materiali grezzi e quelli fabbricati da materiali riciclati devono soddisfare gli stessi parametri chimici", ha inoltre ribadito che, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti definita alla direttiva quadro sui rifiuti, "la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e che, di conseguenza, il riciclaggio non dovrebbe giustificare il perpetuarsi dell'impiego di sostanze ereditate pericolose". Ha inoltre ribadito che "la questione dei prodotti contenenti sostanze ereditate preoccupanti andrebbe affrontata ricorrendo a un efficiente sistema di tracciamento e di smaltimento";

 Da ultimo, ma non meno importante, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077 (INI)) ha affermato che, per la transizione verso un'economia realmente circolare e un mercato unico sostenibile, è importante garantire cicli di materiali puliti, non tossici e riparativi e promuovere flussi di raccolta dei materiali, un riutilizzo e un riciclaggio di elevata qualità al fine di mantenere il massimo valore dei materiali. Infine, ha chiesto "azioni rapide per attuare la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, verso un ambiente privo di sostanze tossiche".

 

2. Affrontare le preoccupazioni relative alle ripercussioni sulla salute pubblica e sull'ambiente e alla contaminazione dell'economia circolare da parte dei POP

 

Poiché persistono nell'ambiente e sono bioaccumulabili, i POP rappresentano una minaccia per l'ambiente e per la salute umana in tutto il mondo. Se rilasciati, questi inquinanti vengono trasportati oltre i confini internazionali lontano dalle loro fonti e addirittura si accumulano in regioni in cui non sono mai stati utilizzati o prodotti. L'adozione di limiti elevati comporta la contaminazione dei processi di riciclaggio da parte dei POP, che rientrano nell'economia invece di essere smaltiti. Il relatore propone pertanto di rafforzare ulteriormente le soglie della Commissione negli allegati IV e V. Ciò è realizzato rispettando i limiti di quello che può essere attuato realisticamente alla luce dei dati esistenti e delle possibilità di gestione dei rifiuti.

 

Per quanto riguarda la somma dei PBDE, il relatore propone un limite di 200 mg/kg, con un'ulteriore limitazione a 100 nell'arco di 5 anni. Per quanto riguarda le SCCP, il relatore propone una limitazione a 420 mg/kg, in quanto tale limite non comporterà strozzature della capacità di smaltimento e recupero nell'UE. Per quanto riguarda l'HBCDD il relatore propone 200 mg/kg, con un'ulteriore limitazione a 100 dopo 5 anni. Da ultimo, ma non meno importante, per i PCDD/PCDF e dl-PCB propone un valore medio di 0,003 mg di TEQ/kg, che tiene conto delle potenziali ripercussioni sulle famiglie e sui comuni.

 

Inoltre, il relatore include nell'allegato IV le soglie per l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati, in quanto anche la Commissione riconosce nella sua valutazione d'impatto relativa a tale revisione che il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno includerli a breve, dal momento che saranno inseriti nella convenzione di Stoccolma nel 2022, a seguito della raccomandazione del comitato di esame dei POP del 2019. Il relatore ritiene che l'inclusione del PFHxS conferirà all'UE un chiaro mandato negoziale prima della riunione delle parti, ma consentirà anche di salvaguardare le capacità amministrative dei colegislatori. La soglia è fissata in linea con la soglia ridotta per il PFOA, i suoi sali e i composti ad esso correlati, in modo da rispecchiare l'impegno assunto nell'ambito della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità di ridurre la contaminazione da PFAS. 

 

Da ultimo, ma non meno importante, il relatore include l'impegno ad affrontare l'incoerenza tra la decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2019/1021 (regolamento POP) per quanto riguarda i limiti di concentrazione in base ai quali un rifiuto è da considerare un rifiuto contenente POP o i limiti al di sopra dei quali un rifiuto è da considerare pericoloso.

 

Il relatore ritiene che la sua proposta contribuirà a eliminare il rischio di esportare sostanze chimiche pericolose attraverso i rifiuti dell'Unione nei paesi in via di sviluppo, come indicato nella riunione regionale africana che ha preceduto le riunioni delle conferenze delle parti alle convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma (18-20 marzo 2019, Nairobi), che hanno sostenuto con forza l'adozione dei livelli più rigorosi di POP per le definizioni dei livelli bassi di inquinanti organici persistenti nell'ambito degli orientamenti tecnici della convenzione di Basilea.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

Riferimenti

COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.10.2021

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

10.11.2021

 

 

 

Relatori

 Nomina

Martin Hojsík

15.12.2021

 

 

 

Esame in commissione

3.3.2022

 

 

 

Approvazione

31.3.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

66

9

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mathilde Androuët, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Nicolás González Casares, Dan-Ştefan Motreanu, Manuela Ripa, Tomislav Sokol

Deposito

6.4.2022

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

66

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Tomislav Sokol, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

 

9

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Sylvia Limmer

 

10

0

ID

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Silvia Sardone

The Left

Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 27 aprile 2022
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