RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
27.4.2022 - (COM(2021)0547 – C9‑0366/2021 – 2021/0291(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Alex Agius Saliba
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
(COM(2021)0547 – C9‑0366/2021 – 2021/0291(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0547),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0366/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021[1],
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0129/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 è garantire il corretto funzionamento del mercato interno. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, uno dei requisiti essenziali che le apparecchiature radio devono soddisfare è quello di interagire con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati. A tal proposito il considerando 12 della direttiva 2014/53/UE stabilisce che l'interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori quali i caricabatteria semplifica l'uso delle apparecchiature radio e riduce i rifiuti e i costi inutili. |
(1) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 è garantire il corretto funzionamento del mercato interno. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, uno dei requisiti essenziali che le apparecchiature radio devono soddisfare è quello di interagire con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati. A tal proposito il considerando 12 della direttiva 2014/53/UE stabilisce che l'interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori quali i caricabatteria semplifica l'uso delle apparecchiature radio e riduce i rifiuti e i costi inutili e indica che è necessario sviluppare un caricabatteria standardizzato per particolari categorie o classi di apparecchiature radio a vantaggio, in particolare, dei consumatori e di altri utilizzatori finali. |
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11 Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62). |
11 Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62). |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2) Dal 2009 sono stati compiuti sforzi a livello dell'Unione per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe. Le recenti iniziative volontarie non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione di ridurre i rifiuti elettronici, garantire la convenienza dei consumatori ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica. |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Il Parlamento europeo ha chiesto ripetutamente l'introduzione di un caricabatteria standardizzato e, nel gennaio 2020, ha adottato una risoluzione su un caricabatteria standardizzato per le apparecchiature radio mobili, sottolineando l'urgente necessità di un intervento normativo dell'UE relativo a un caricabatteria standardizzato per telefoni cellulari e altre apparecchiature radio di piccole e medie dimensioni per ridurre i rifiuti elettronici, responsabilizzare i consumatori affinché effettuino scelte sostenibili e consentire loro di partecipare pienamente a un mercato interno efficiente e funzionante. Tale risoluzione pone altresì in evidenza l'importanza della ricerca e dell'innovazione in tale ambito volte a migliorare le tecnologie esistenti e a svilupparne nuove, e sottolinea la necessità di un controllo regolare del quadro legislativo relativo a un caricabatteria standardizzato, al fine di tenere conto del progresso tecnico. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) La Commissione ha completato uno studio di valutazione d'impatto, che ha dimostrato che il mercato interno non sta sfruttando appieno il suo potenziale, in quanto la persistente frammentazione del mercato delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di telefoni cellulari e altre apparecchiature radio analoghe comporta una mancanza di convenienza per i consumatori e un aumento dei rifiuti elettronici. |
(5) La Commissione ha completato uno studio di valutazione d'impatto, che ha confermato che il mercato interno non sta sfruttando appieno il suo potenziale, in quanto la persistente frammentazione del mercato delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di telefoni cellulari e altre apparecchiature radio analoghe comporta una mancanza di convenienza per i consumatori e un aumento dei rifiuti elettronici. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) L'interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori come i caricabatteria è ostacolata dal fatto che esistono diverse interfacce di ricarica per determinate categorie o classi di apparecchiature radio che sono ricaricate con cavo quali telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili per videogiochi e altoparlanti portatili. Esistono inoltre diversi tipi di protocolli di comunicazione per la ricarica rapida per i quali non sempre è garantito un livello minimo di prestazioni. Di conseguenza è necessaria un'azione dell'Unione per promuovere un livello comune di interoperabilità e la fornitura agli utenti finali di informazioni relative alle caratteristiche di ricarica delle apparecchiature radio. È pertanto necessario introdurre nella direttiva 2014/53/UE requisiti adeguati per quanto riguarda i protocolli di comunicazione per la ricarica e l'interfaccia di ricarica (ossia la presa di ricarica) di determinate categorie o classi di apparecchiature radio, nonché le informazioni da fornire agli utenti finali in merito alle caratteristiche di ricarica di tali categorie o classi di apparecchiature radio. |
(6) L'interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori come i caricabatteria è ostacolata dal fatto che esistono diverse interfacce di ricarica per differenti categorie o classi di apparecchiature radio di piccole e medie dimensioni che sono ricaricate con cavo. Esistono inoltre diversi tipi di protocolli di comunicazione per la ricarica rapida per i quali non sempre è garantito un livello minimo di prestazioni. Di conseguenza è necessaria un'azione dell'Unione per promuovere un livello comune di interoperabilità, una funzionalità standardizzata di ricarica rapida e la fornitura agli utenti finali di informazioni relative alla potenza erogata e alle caratteristiche di ricarica delle apparecchiature radio, in modo che siano adeguatamente informati. È pertanto necessario introdurre nella direttiva 2014/53/UE requisiti adeguati per quanto riguarda i protocolli di comunicazione per la ricarica e l'interfaccia di ricarica (ossia la presa di ricarica) di determinate categorie o classi di apparecchiature radio, funzionanti con una potenza massima erogata fino a 100 watt, nonché le informazioni da fornire agli utenti finali in merito alle caratteristiche di ricarica di tali categorie o classi di apparecchiature radio, ad esempio le informazioni sulla gamma di potenza minima e massima o le velocità di ricarica, tra cui indicazioni in merito a quale tipo di caricabatteria funziona meglio con determinate categorie o classi di apparecchiature radio, in modo che gli utenti finali possano facilmente comprendere quali caricabatteria possono utilizzare con quale apparecchiatura radio. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) L'assenza di armonizzazione in questo settore può portare a sostanziali differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o le prassi degli Stati membri sull'interoperabilità dei telefoni cellulari e di categorie o classi analoghe di apparecchiature radio con i relativi dispositivi di ricarica e sulla fornitura di apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica. |
(7) L'assenza di armonizzazione in questo settore può portare a sostanziali differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o le prassi degli Stati membri sull'interoperabilità di categorie e classi di apparecchiature radio di piccole e medie dimensioni con i relativi dispositivi di ricarica e sulla fornitura di apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Le dimensioni del mercato interno dei telefoni cellulari e di categorie o classi analoghe di apparecchiature radio ricaricabili, la proliferazione di diversi tipi di dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio e il significativo commercio transfrontaliero di tali prodotti richiedono un'azione legislativa più incisiva a livello dell'Unione piuttosto che misure volontarie o nazionali, al fine di conseguire il buon funzionamento del mercato interno. |
(8) Le dimensioni del mercato interno dei telefoni cellulari e di altre categorie o classi di apparecchiature radio ricaribabili di piccole e medie dimensioni, la proliferazione di diversi tipi di dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio, la mancanza di interoperabilità e gli scarsi requisiti in materia di sicurezza, i costi degli adattatori per connettori proprietari, la durata insufficiente dei caricabatteria, dei cavi e delle porte, i tempi di ricarica imprevedibili, i caricabatteria difettosi o smarriti per taluni dispositivi elettronici e il significativo commercio transfrontaliero di tali prodotti richiedono un'azione legislativa più incisiva a livello dell'Unione, al fine di conseguire il buon funzionamento del mercato interno, una migliore protezione dei consumatori e dell'ambiente, e garantire un approccio flessibile e adeguato alle esigenze future, che non impedisca lo sviluppo delle nuove soluzioni di ricarica e non porti a un effetto di lock-in tecnologico. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) È pertanto necessario armonizzare l'interfaccia di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili con cavo. È inoltre necessario fornire la base per l'adeguamento a qualsiasi progresso tecnologico futuro introducendo un'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica in relazione alle apparecchiature radio che possono essere caricate con mezzi diversi dal cavo, compresa la ricarica mediante onde radio (ricarica senza fili). Tale armonizzazione dovrebbe ridurre i rifiuti ambientali, garantire la convenienza dei consumatori ed evitare la frammentazione del mercato tra le diverse interfacce di ricarica e i diversi protocolli di comunicazione per la ricarica, nonché tra le iniziative a livello nazionale che potrebbero creare ostacoli agli scambi nel mercato interno. |
(9) È pertanto necessario armonizzare l'interfaccia di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili con cavo e funzionanti con una potenza erogata massima di 100 watt. La Commissione dovrebbe valutare periodicamente tutte le categorie o classi di apparecchiature radio in grado di essere dotate della presa USB tipo C e armonizzare l'interfaccia di ricarica e i protocolli di comunicazione di ricarica ogniqualvolta ciò non riduca in modo sproporzionato le capacità tecniche del dispositivo e sia tecnicamente fattibile. È inoltre necessario fornire la base per l'adeguamento a qualsiasi progresso tecnologico futuro e scientifico, o alla convenienza dei consumatori e agli sviluppi ambientali introducendo un'armonizzazione e un'interoperabilità minima standardizzata delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica in relazione alle apparecchiature radio che possono essere caricate con mezzi diversi dal cavo, compresa la ricarica mediante onde radio (ricarica senza fili) entro il 31 dicembre 2026. A tal fine, la Commissione dovrebbe valutare e confrontare efficacemente l'efficienza delle diverse tecnologie di ricarica senza fili e garantire l'interoperabilità dell'interfaccia di ricarica e dei protocolli di ricarica rapida per la ricarica senza fili. Tale armonizzazione dovrebbe garantire che la tecnologia che utilizza mezzi diversi dalla ricarica con cavo non sia meno efficiente dal punto di vista energetico e sicura e che sia interoperabile e in grado di caricare rapidamente diverse categorie o classi di apparecchiature radio di piccole e medie dimensioni. Tale approccio dovrebbe contribuire a ridurre i rifiuti ambientali, garantire la convenienza dei consumatori ed evitare l'effetto "lock-in" con soluzioni di ricarica proprietarie e la frammentazione del mercato tra le diverse interfacce di ricarica e i diversi protocolli di comunicazione per la ricarica, nonché tra le iniziative a livello nazionale che potrebbero creare ostacoli agli scambi nel mercato interno. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10) Tale armonizzazione sarebbe tuttavia incompleta se non fosse accompagnata da requisiti relativi alla vendita combinata di apparecchiature radio e dei relativi caricabatteria e alle informazioni da fornire agli utenti finali. Una frammentazione degli approcci tra gli Stati membri per quanto riguarda la commercializzazione delle categorie o delle classi di apparecchiature radio interessate e dei relativi dispositivi di ricarica ostacolerebbe il commercio transfrontaliero di tali prodotti, ad esempio obbligando gli operatori economici a riconfezionare i loro prodotti a seconda dello Stato membro in cui devono essere forniti. Ciò comporterebbe a sua volta maggiori disagi per i consumatori e genererebbe rifiuti elettronici inutili, annullando così i benefici derivanti dall'armonizzazione dell'interfaccia di ricarica e del protocollo di comunicazione per la ricarica. È pertanto necessario imporre requisiti affinché gli utenti finali non siano obbligati ad acquistare un nuovo dispositivo di ricarica ogni volta che acquistano un nuovo telefono cellulare o un'apparecchiatura radio analoga. Per garantire l'efficacia di tali requisiti, gli utenti finali dovrebbero ricevere le informazioni necessarie riguardanti le caratteristiche di ricarica al momento dell'acquisto di un telefono cellulare o di un'apparecchiatura radio analoga. |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) La tecnologia USB tipo C è già comune a molte categorie o classi di apparecchiature radio in quanto consente ricarica e trasferimento dati di elevata qualità. La presa di ricarica USB tipo C, se combinata con il protocollo di comunicazione per la ricarica USB Power Delivery, è in grado di fornire fino a 100 W di potenza e lascia quindi un ampio margine per l'ulteriore sviluppo di soluzioni di ricarica rapida, consentendo nel contempo al mercato di soddisfare le esigenze dei telefoni di fascia bassa che non necessitano di ricarica rapida. I telefoni cellulari e le apparecchiature radio analoghe che supportano una ricarica rapida possono integrare le caratteristiche USB Power Delivery descritte nella norma EN IEC 62680-1-2:2020 "Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - Parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB". |
(12) La tecnologia USB tipo C è già comune a molte categorie o classi di apparecchiature radio in quanto consente ricarica e trasferimento dati di elevata qualità. La presa di ricarica USB tipo C, se combinata con il protocollo di comunicazione per la ricarica USB Power Delivery, è in grado di fornire fino a 100 W di potenza e lascia quindi un ampio margine per l'ulteriore sviluppo di soluzioni di ricarica rapida, consentendo nel contempo al mercato di soddisfare le esigenze delle apparecchiature radio di fascia bassa che non necessitano di ricarica rapida. Le apparecchiature radio che supportano una ricarica rapida possono integrare le caratteristiche USB Power Delivery descritte nella norma EN IEC 62680-1-2:2021 "Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - Parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB". |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Per quanto riguarda la ricarica con mezzi diversi dal cavo, è possibile che in futuro siano sviluppate soluzioni divergenti che potrebbero avere ripercussioni negative sull'interoperabilità, sulla convenienza dei consumatori e sull'ambiente. Sebbene sia prematuro in questa fase imporre requisiti specifici a tali soluzioni, la Commissione dovrebbe poter intervenire per armonizzarle in futuro, qualora si osservasse una frammentazione del mercato interno. |
(13) Le ultime tendenze tecnologiche riflettono il passaggio dalla ricarica con cavo a quella con mezzi diversi, come ad esempio le diverse tecnologie di ricarica senza fili, che comporta diversi vantaggi potenziali per i consumatori e l'ambiente. Molti telefoni cellulari e altre categorie o classi di apparecchiature radio di piccole e medie dimensioni utilizzano già diversi metodi di ricarica senza fili. Per quanto riguarda l'aumento dell'utilizzo e della quota di mercato della ricarica senza fili, è possibile che in futuro siano sviluppate soluzioni divergenti che potrebbero avere ripercussioni negative sull'interoperabilità, sulla convenienza dei consumatori e sull'ambiente. Sebbene possa essere prematuro in questa fase imporre requisiti specifici a tali soluzioni, la Commissione dovrebbe intervenire per armonizzare nel prossimo futuro i requisiti in materia di interoperabilità, al fine di evitare un impatto negativo sull'interoperabilità, la convenienza dei consumatori e l'ambiente. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) La Commissione dovrebbe poter adottare, sulla base del grado di progresso scientifico e tecnologico e tenendo conto degli obiettivi di convenienza dei consumatori e delle esigenze ambientali, le soluzioni tecniche più appropriate. Le norme tecniche pertinenti che soddisfano gli obiettivi della presente direttiva e che sono state elaborate a livello europeo o internazionale dovrebbero essere utilizzate principalmente per la scelta di tali soluzioni tecniche. In casi eccezionali in cui è necessario introdurre, aggiungere o modificare una specifica tecnica esistente in assenza di norme europee o internazionali accessibili al pubblico, la Commissione dovrebbe poter stabilire tali specifiche tecniche, a condizione che siano state elaborate in linea con il regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea. La Commissione dovrebbe inoltre coinvolgere pienamente il suo gruppo di esperti sulle apparecchiature radio durante l'intero processo di adattamento e armonizzazione. |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 ter) Al fine di garantire la coerenza tra la presente direttiva e le altre pertinenti disposizioni relative alle apparecchiature radio, è importante chiarire che la direttiva si applica a tutti gli utenti finali, compresi i consumatori, pertanto la definizione di "utenti finali" utilizzata nella presente direttiva dovrebbe essere "qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utente finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali". |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16) L'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE prevede che le informazioni siano incluse nelle istruzioni per l'uso e pertanto in tale articolo dovrebbero essere inseriti requisiti di informazione supplementari. I dettagli dei nuovi requisiti dovrebbero essere specificati nel nuovo allegato della direttiva 2014/53/UE. Tali requisiti di informazione consentirebbero ai consumatori di scegliere l'alimentatore esterno più appropriato necessario per ricaricare le loro apparecchiature radio. Dovrebbe essere possibile adattare tali requisiti in futuro per tener conto di eventuali modifiche dei requisiti di etichettatura per gli alimentatori esterni, che possono essere introdotti a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14. |
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14 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). |
14 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Alcune delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE dovrebbero essere fornite anche mediante un'etichetta dedicata con informazioni sulle capacità di carica e i ricaricabatteria compatibili, i cui dettagli saranno specificati nel nuovo allegato della direttiva 2014/53/UE. L'etichetta dovrebbe comprendere elementi visivi in grado di informare facilmente gli utenti finali in merito alla potenza minima e massima necessaria per caricare l'apparecchiatura radio alla velocità massima di ricarica. Tali informazioni dovrebbero inoltre essere incluse nelle istruzioni per l'uso e la sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio. L'etichetta dovrebbe essere collocata in posizione preminente sul prodotto o sulla sua confezione per tutte le forme di fornitura, comprese le vendite online. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 ter) La crescente tendenza a possedere più dispositivi unitamente ai cicli di vita brevi per alcune apparecchiature radio e l'assenza di una chiara etichettatura hanno provocato negli ultimi anni una serie di problemi per i consumatori, quali l'impossibilità di ricaricare determinati dispositivi, l'inaccessibilità a ricariche compatibili, confusione e questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti. Pertanto l'obbligo di offrire ai consumatori la possibilità di fare una scelta informata relativa all'acquisto o meno di un nuovo set di ricarica insieme a un nuovo prodotto porteranno benefici sia ai consumatori che all'ambiente. La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di istituire una legenda colorata di facile utilizzo con l'etichetta per semplificare il processo di abbinamento delle apparecchiature radio ai dispositivi di ricarica più efficienti nell'ambito della loro classe o categoria di potenza, al fine di conseguire la migliore compatibilità e migliorare l'esperienza di ricarica. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Gli articoli 40, 43 e 44 della direttiva 2014/53/UE dovrebbero essere modificati per adeguare i riferimenti alle nuove disposizioni introdotte dalla presente direttiva. |
(18) Gli articoli 40, 43 e 44 della direttiva 2014/53/UE dovrebbero essere modificati per adeguare i riferimenti alle nuove disposizioni introdotte dalla presente direttiva e per garantire che le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongano degli strumenti procedurali per applicare efficacemente i nuovi requisiti inseriti negli articoli 3 e 3 bis e nell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE evitando interpretazioni divergenti. Durante i primi cinque anni di applicazione della presente direttiva, è essenziale che l'Unione finanzi le campagne di vigilanza del mercato degli Stati membri e dell'Unione e le attività associate relative alle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4. È fondamentale che gli Stati membri conducano attività di vigilanza del mercato in merito agli obblighi di informazione che spettano agli operatori economici, in particolare all'inizio dell'applicabilità delle nuove norme. Il potenziale aumento della quota di mercato di caricabatteria di qualità scadente potrebbe avere un effetto dannoso sulla durata di vita dei dispositivi, sulla soddisfazione e la sicurezza dei consumatori e sull'impatto ambientale globale della presente direttiva. È pertanto importante che gli Stati membri garantiscano finanziamenti e risorse specifici anche alle loro autorità competenti incaricate di svolgere la vigilanza del mercato, tenendo conto del fatto che attualmente sul mercato sono disponibili molti caricabatteria non sicuri e svolgendo forti attività di vigilanza del mercato in merito alla sicurezza dei caricabatteria. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Al fine di affrontare eventuali sviluppi futuri delle tecnologie di ricarica e di garantire la minima interoperabilità comune tra le apparecchiature radio e i dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare le categorie o le classi di apparecchiature radio e le specifiche relative alle interfacce di ricarica e ai protocolli di comunicazione per la ricarica, nonché i dettagli sulle informazioni relative alla ricarica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201615. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(19) Al fine di affrontare eventuali sviluppi futuri delle tecnologie di ricarica, come l'emergere di nuove categorie o classi di apparecchiature radio, l'aumento della tensione di alimentazione o delle tecnologie di ricarica, e di garantire la minima interoperabilità comune tra le apparecchiature radio e i dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio e le tecnologie senza fili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare le categorie o le classi di apparecchiature radio o i requisiti di potenza e le specifiche relative alle interfacce di ricarica e ai protocolli di comunicazione per la ricarica per ciascuna di esse, nonché i dettagli aggiuntivi e futuri sui requisiti in materia di informazioni, elementi grafici ed etichette relativi alla ricarica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201615. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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15 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
15 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) al paragrafo 3, primo comma, lettera a), la frase comprensiva di virgola ", in particolare con caricabatteria standardizzati" è sostituita dalla frase "diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al paragrafo 4 del presente articolo"; |
a) al paragrafo 3, primo comma, lettera a), la frase comprensiva di virgola ", in particolare con caricabatteria standardizzati" è sostituita dalla frase "diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al paragrafo 4 del presente articolo"; |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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a bis) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere da a) a i). |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 che integrano la direttiva specificando a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere da a) a i). |
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Per quanto riguarda il primo comma, lettera a), e le apparecchiature radio ricaricabili che possono essere ricaricate con cavo ma non con la presa USB tipo C e non rientrano in nessuna delle categorie o classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 che modificano l'allegato I bis individuando le specifiche tecniche appropriate, comprese norme armonizzate, per nuove categorie o classi di apparecchiature radio al fine di garantire l'interoperabilità minima tra tali apparecchiature radio e accessori quali le prese di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica. |
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La Commissione può adottare gli atti delegati a norma del secondo comma entro il 31 dicembre 2028, al fine di garantirne l'applicazione dal 1° gennaio 2030. Se la Commissione non adotta un atto delegato entro il 31 dicembre 2028, riferisce e motiva la propria decisione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alla ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio. |
Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate con cavo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis alla luce del progresso tecnico e di garantire l'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica mediante: |
Per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate con cavo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis, parte I, alla luce del progresso scientifico e tecnologico, della convenienza per i consumatori e degli sviluppi concernenti l'ambiente e di garantire l'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica mediante: |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di categorie o classi di apparecchiature radio; |
a) la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di categorie o classi di apparecchiature radio o di requisiti di potenza; |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di specifiche tecniche, compresi riferimenti e descrizioni, in relazione alla presa o alle prese di ricarica e al protocollo o ai protocolli di comunicazione per la ricarica, per ciascuna categoria o classe di apparecchiature radio interessata. |
b) la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di specifiche tecniche, compresi riferimenti e descrizioni, in relazione alla presa o alle prese di ricarica, ai requisiti di potenza e al protocollo o ai protocolli di comunicazione per la ricarica, per ciascuna categoria o classe di apparecchiature radio interessata. |
|
La Commissione valuta periodicamente le categorie o le classi di apparecchiature radio in grado di essere ricaricate con cavo e di essere dotate di una presa USB tipo C che non sono incluse nell'allegato I bis, parte I per garantire l'inclusione entro il 31 dicembre 2026 di tutte queste categorie o classi, ogniqualvolta che ciò non riduca in modo sproporzionato le capacità tecniche del dispositivo e sia tecnicamente fattibile, al fine di ottimizzare i benefici ambientali e la convenienza per i consumatori. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate con mezzi diversi dal cavo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis alla luce del progresso tecnico e di garantire l'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i loro dispositivi di ricarica mediante: |
Per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate con mezzi diversi dal cavo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 entro il 31 dicembre 2026 al fine di modificare l'allegato I bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico, della convenienza per i consumatori e degli sviluppi concernenti l'ambiente e di garantire l'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i loro dispositivi di ricarica mediante: |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di specifiche tecniche, compresi riferimenti e descrizioni, in relazione all'interfaccia o alle interfacce di ricarica e al protocollo o ai protocolli di comunicazione per la ricarica, per ciascuna categoria o classe di apparecchiature radio interessata."; |
b) l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di specifiche tecniche, compresi riferimenti e descrizioni, in relazione all'interfaccia o alle interfacce di ricarica e al protocollo o ai protocolli di comunicazione per la ricarica, per ciascuna categoria o classe di apparecchiature radio interessata."; |
|
Ai fini della lettera b), la Commissione effettua una valutazione delle tecnologie di ricarica senza fili per valutare e confrontare efficacemente l'efficienza delle diverse tecnologie e gli sviluppi del mercato prima dell'adozione dell'atto delegato onde garantire l'interoperabilità minima tra le apparecchiature radio e i loro dispositivi di ricarica che utilizzano mezzi diversi dalla ricarica con cavo, sono in grado di caricare rapidamente diverse categorie o classi di apparecchiature radio e sono efficienti sotto il profilo energetico e sicure. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel preparare gli atti delegati di cui al terzo comma del presente paragrafo per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate con mezzi diversi dalla ricarica con cavo, la Commissione tiene conto delle specifiche tecniche basate sulle pertinenti norme europee o internazionali disponibili. |
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Qualora tali norme europee o internazionali non esistano o la Commissione accerti, sulla base di una valutazione tecnica, che esse non soddisfano gli obiettivi di ridurre i rifiuti ambientali, garantire la convenienza per i consumatori e l'interoperabilità tra le diverse interfacce di ricarica e i diversi protocolli di comunicazione per la ricarica ed evitare la frammentazione del mercato, la Commissione può stabilire in tali atti delegati specifiche tecniche che rispondano meglio a tali obiettivi. |
|
Tali specifiche tecniche sono elaborate in linea con i criteri di apertura, consenso e trasparenza e soddisfano i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al presente articolo e, se del caso, modifica tali atti delegati alla luce del progresso scientifico e tecnologico, della convenienza per i consumatori e degli sviluppi concernenti l'ambiente. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 bis – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Possibilità per gli utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica |
Possibilità per i consumatori e altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 3 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se un operatore economico offre agli utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, insieme a un dispositivo di ricarica, all'utente finale è offerta anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.; |
1. Se un operatore economico offre ai consumatori e ad altri utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, insieme a un dispositivo di ricarica, ai consumatori e ad altri utenti finali è offerta anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica e cavi. |
|
Entro ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto della possibilità di acquistare apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica e cavi. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva al fine di introdurre l'obbligo di separazione. |
|
2. Gli operatori economici che mettono a disposizione dei consumatori e di altri utenti finali le apparecchiature radio garantiscono che le apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, siano accompagnate da un elemento grafico comprensibile, accessibile e facilmente leggibile che indica se insieme all'apparecchiatura radio è offerto o meno un dispositivo di ricarica, conformemente ai requisiti di cui all'allegato I bis, parte III. L'elemento grafico è posto in posizione preminente sull'imballaggio per l'utente finale ed è chiaramente visibile all'utente finale prima dell'acquisto, anche nei casi in cui l'acquisto venga effettuato online. In assenza di imballaggio, l'etichetta è applicata sull'apparecchiatura radio. Gli elementi visivi sono quindi presentati in forma grafica e permettono agli utenti finali, compresi quelli con disabilità, di determinare prima dell'acquisto del prodotto se un dispositivo di ricarica è incluso o meno con l'apparecchiatura radio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis, parte III, introducendo, modificando, aggiungendo o eliminando dettagli dell'elemento grafico in relazione a eventuali futuri requisiti di etichettatura per alimentatori esterni o cavi di ricarica o in relazione alle modifiche della parte I di tale allegato. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – parte introduttiva
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 10 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) all'articolo 10, paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente: |
(3) all'articolo 10, paragrafo 8, sono aggiunti i commi seguenti: |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, sono accompagnate da informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica e al dispositivo di ricarica, come descritto nell'allegato I bis, parte II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis, parte II, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione a tali informazioni o alle modalità di indicazione di tali informazioni.; |
I fabbricanti garantiscono che le apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, siano accompagnate anche da informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica e al dispositivo di ricarica, come descritto nell'allegato I bis, parte II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis, parte II, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione a tali informazioni o alle modalità di indicazione di tali informazioni. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 10 – paragrafo 10 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I fabbricanti garantiscono che le apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, siano accompagnate da un'etichetta comprensibile, accessibile e facilmente leggibile che fornisce informazioni sulle capacità di ricarica dell'apparecchiatura radio specifica come definito dell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta è posta in posizione preminente sull'imballaggio per l'utente finale ed è chiaramente visibile all'utente finale prima dell'acquisto, anche nei casi in cui l'acquisto venga effettuato online. In assenza di imballaggio, l'etichetta è applicata sull'apparecchiatura radio. L'etichetta è inoltre presente sulle istruzioni per l'uso che accompagnano l'apparecchiatura radio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis, parte IV, introducendo, modificando, aggiungendo o eliminando dettagli dell'etichetta in relazione a eventuali futuri requisiti di etichettatura per alimentatori esterni o cavi di ricarica o in relazione alle modifiche della parti I e II di tale allegato. La Commissione prende inoltre in considerazione l'introduzione di una legenda di facile utilizzo che distingua le diverse categorie di potenza dei dispositivi di ricarica. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Uno Stato membro può, all'interno del suo territorio, stabilire che le istruzioni e le informazioni di sicurezza e, se del caso, l'elemento grafico e l'etichetta devono essere scritti in una o più lingue facilmente comprensibili per i consumatori e altri utenti finali, come stabilito da tale Stato membro. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis) all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente: |
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"2 bis. Se incaricato dal fabbricante di mettere le apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e di altri utenti finali, un rappresentante autorizzato garantisce che: |
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a) le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, mostrino e siano munite dell'etichetta e corredate delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 8; e |
|
b) l'etichetta figuri in una posizione ben visibile sull'imballaggio dell'utente finale quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori o di altri utenti finali. |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuova)
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter) all'articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: |
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"Gli importatori, nel mettere le apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e di altri utenti finali garantiscono che le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, mostrino e siano munite dell'etichetta e corredate delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 8. Gli importatori garantiscono che l'etichetta figuri in una posizione ben visibile sull'imballaggio dell'utente finale quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori o di altri utenti finali." |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater) all'articolo 13, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: |
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"I distributori, nel mettere le apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e di altri utenti finali garantiscono che le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, mostrino e siano munite dell'etichetta e corredate delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 8. I distributori garantiscono che l'etichetta figuri in una posizione ben visibile sull'imballaggio dell'utente finale quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori o di altri utenti finali." |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente: |
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"b bis) Quando esercitano la vigilanza del mercato delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, le pertinenti autorità verificano gli obblighi di informazione degli operatori economici sulle capacità di ricarica di cui all'articolo 10, paragrafo 8." |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-a bis) dopo la lettera f) è inserita la lettera seguente: |
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f bis) l'elemento grafico di cui all'articolo 3 bis o l'etichetta di cui all'articolo 10, paragrafo 8, comma xxx, all'articolo 11, paragrafo xxx, all'articolo 12, paragrafo xxx, e all'articolo 13, paragrafo xxx, non è stato elaborato correttamente;" |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera - a ter (nuova)
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-a ter) dopo la lettera f) è inserita la lettera seguente: |
|
f ter) l'elemento grafico di cui all'articolo 3 bis o l'etichetta di cui all'articolo 10, paragrafo 8, comma xxx, all'articolo 11, paragrafo xxx, all'articolo 12, paragrafo xxx, e all'articolo 13, paragrafo xxx, non accompagna l'apparecchiatura radio in questione;" |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera - a quater (nuova)
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-a quater) dopo la lettera f) è inserita la lettera seguente: |
|
f quater) l'elemento grafico di cui all'articolo 3 bis o l'etichetta di cui all'articolo 10, paragrafo 8, comma xxx, all'articolo 11, paragrafo xxx, all'articolo 12, paragrafo xxx, e all'articolo 13, paragrafo xxx, non figura correttamente;" |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) alla lettera h), le parole "delle informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura radio" sono sostituite dalle parole "delle informazioni"; |
a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: |
|
"h) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 8, commi 1, 2 e 3, le informazioni sulla dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 10, paragrafo 9, o le informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, paragrafo 10, non accompagnano l'apparecchiatura radio;" |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 44 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto riguarda gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 8, terzo comma, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]"; |
Per quanto riguarda gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 8, terzo, quarto e quinto comma, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva]"; |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 44 – paragrafi 3 e 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) ai paragrafi 3 e 5, la frase "all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2" è sostituita dalla frase "all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 8, terzo comma"; |
b) ai paragrafi 3 e 5, la frase "all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2" è sostituita dalla frase "all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 8, terzo, quarto e quinto comma"; |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2014/53/UE
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis) all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente: |
|
"2 bis. La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva in relazione alle nuove tecnologie di ricarica e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni. Tale relazione tratta in particolare: |
|
a) dell'applicazione dell'articolo 3 bis e dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 4, e dei progressi compiuti nell'elaborazione delle pertinenti norme europee e delle specifiche tecniche necessarie per garantire che le apparecchiature radio portatili siano interoperabili con le tecnologie di ricarica senza fili; |
|
b) di qualsiasi sviluppo tecnologico che possa influire sulle specifiche tecniche definite nella parte I dell'allegato I bis sui prodotti contemplati, come la velocità di ricarica, i requisiti di potenza, l'efficienza energetica o l'emergere di nuove norme o tecnologie. |
|
Se del caso e qualora vi sia una necessità tecnica, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta di modifica della presente direttiva o di un atto delegato conformemente all'articolo (aggiungere il rispettivo articolo). |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di adozione della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la fine del periodo di recepimento di cui al comma precedente]. |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [nove mesi dopo la fine del periodo di recepimento di cui al comma precedente]. |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2014/53/UE
Allegato I bis – parte I– punto -1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1. Categorie o classi di apparecchiature radio funzionanti con una potenza erogata massima di 100 W che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva: |
|
- telefoni cellulari portatili, |
|
- tablet, lettori elettronici, laptop, |
|
- fotocamere digitali, |
|
- cuffie, auricolari, |
|
- console portatili per videogiochi, tastiere, mouse, schermi, stampanti, |
|
- altoparlanti portatili, dispositivi di navigazione portatili, radio digitali, |
|
- smartwatch, dispositivi indossabili per monitorare la salute, dispositivi di assistenza personale, attrezzature sportive e di illuminazione, |
|
- giocattoli elettronici. |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2014/53/UE
Allegato I bis – parte I – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I telefoni cellulari, i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le console portatili per videogiochi e gli altoparlanti portatili, nella misura in cui possono essere ricaricati con cavo: |
1. Le categorie o classi di apparecchiature radio portatili elencate al punto -1 del presente allegato, nella misura in cui possono essere ricaricati con cavo: |
a) devono essere dotati di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3:2021 "Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - Parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo CTM", che dovrebbe rimanere accessibile e operativa in ogni momento; |
a) devono essere dotati di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3:2021 "Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - Parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo CTM", che dovrebbe rimanere accessibile e operativa in ogni momento; |
|
Gli smartwatch, i dispositivi indossabili per monitorare la salute, i dispositivi di assistenza personale, le attrezzature sportive e di illuminazione sono esentati da questa disposizione quando le dimensioni ridotte non consentono al prodotto di essere dotato di una presa USB tipo C; |
b) nel caso di una potenza di ricarica inferiore a 60 watt, devono poter essere ricaricati con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2021 "Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - Parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo CTM". |
b) nel caso di una potenza di ricarica inferiore a 60 watt, devono poter essere ricaricati con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2021 "Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - Parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo CTM". |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2014/53/UE
Allegato I bis – parte I – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I telefoni cellulari, i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le console portatili per videogiochi e gli altoparlanti portatili, nella misura in cui possono essere ricaricati con cavo e con tensione superiore a 5 volt o corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, devono: |
2. Le categorie o classi di apparecchiature radio portatili elencate al punto -1 del presente allegato, nella misura in cui possono essere ricaricati con cavo e con tensione di 5 volt o superiore o corrente di 3 ampère o superiore o potenza di 15 watt o superiore, devono: |
a) integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2:2021 "Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - Parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB"; |
a) integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2:2021 "Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - Parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB"; |
b) garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery di cui alla lettera a). |
b) garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery di cui alla lettera a) a prescindere dal fabbricante del dispositivo di ricarica. |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2014/53/UE
Allegato I bis – parte II
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel caso di apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, le seguenti informazioni devono essere indicate in forma stampata sull'imballaggio o, in assenza di imballaggio, su un'etichetta che accompagna l'apparecchiatura radio, a condizione che l'etichetta sia visibile: |
Nel caso di apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, le seguenti informazioni devono essere indicate in forma stampata sull'imballaggio o, in assenza di imballaggio, su un'etichetta applicata all'apparecchiatura radio, nelle istruzioni e nei requisiti di sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio, a condizione che l'etichetta sia visibile: |
a) una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza massima richiesta per caricare l'apparecchiatura radio espressa in Watt, mediante l'apposizione del testo: "La potenza minima fornita dal caricabatteria deve essere pari o superiore a [xx] Watt". Il numero di Watt dovrebbe esprimere la potenza massima richiesta dall'apparecchiatura radio; |
a) una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza minima e massima richiesta per caricare l'apparecchiatura radio alla massima velocità di ricarica espressa in Watt, mediante l'apposizione del testo: "La potenza fornita dal caricabatteria deve essere compresa tra un minimo di [xx] Watt e un massimo di [xx] Watt per raggiungere la massima velocità di ricarica". Il numero di Watt esprime, rispettivamente, la potenza minima e massima richieste dall'apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica; |
b) una descrizione delle specifiche relative alle capacità di ricarica dell'apparecchiatura radio, nella misura in cui può essere ricaricata con cavo e con tensione superiore a 5 volt o corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt, compresa l'indicazione che l'apparecchiatura radio supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l'apposizione del testo "Ricarica rapida USB PD" e l'indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l'apposizione del relativo nome in formato di testo. |
b) una descrizione delle specifiche relative alle capacità di ricarica dell'apparecchiatura radio, nella misura in cui può essere ricaricata con cavo e con tensione di 5 volt o superiore o corrente di 3 ampere o superiore o potenza di 15 watt o superiore, compresa l'indicazione che l'apparecchiatura radio supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l'apposizione del testo "Ricarica rapida USB PD" e l'indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l'apposizione del relativo nome in formato di testo. |
Le informazioni devono essere redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. |
Le informazioni devono essere fornite e visualizzate anche online nel caso delle vendite a distanza. Le informazioni devono essere redatte in una lingua e in un formato facilmente comprensibili per gli utenti finali, incluse le persone con disabilità, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e devono essere chiare, esatte, comprensibili e intelligibili." Tali informazioni sono anche messe a disposizione attraverso codici QR o altre soluzioni elettroniche. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2014/53/UE
Allegato I bis – parte II bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Elemento grafico che indica se un dispositivo di ricarica è offerto insieme all'apparecchiatura radio. |
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Il dispositivo di ricarica (dispositivo di alimentazione esterna) offerto con l'apparecchiatura radio deve essere indicato riportando il seguente elemento grafico: |
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Il dispositivo di ricarica (dispositivo di alimentazione esterna) non offerto con l'apparecchiatura radio deve essere indicato riportando il seguente elemento grafico: |
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L'elemento grafico ha lo stesso colore e dimensioni e rispetta le proporzioni indicate nei disegni di cui sopra. L'elemento grafico è inoltre presente nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura radio specifica. L'elemento grafico è messo a disposizione anche mediante codici QR o altre soluzioni elettroniche. |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Allegato
Direttiva 2014/53/UE
Allegato I bis – parte II ter
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Contenuto e formato dell'etichetta che fornisce informazioni sulle capacità di ricarica delle apparecchiature radio |
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L'etichetta deve essere riportata nel seguente formato: |
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Le lettere "XX" sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza minima richiesta dall'apparecchiatura radio. Le lettere "YY" sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza massima richiesta dall'apparecchiatura radio. Se ritenuto necessario, si può fornire una cifra tra parentesi che indichi la corrente. La dicitura "USB PD" è spostata se l'apparecchiatura radio supporta tale protocollo di comunicazione per la ricarica. |
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L'etichetta ha lo stesso colore e dimensioni e rispetta le proporzioni indicate nei disegni di cui sopra. L'etichetta è inoltre presente nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura radio specifica. L'etichetta è messa a disposizione anche mediante codici QR o altre soluzioni elettroniche. |
MOTIVAZIONE
Un unico caricabatteria per telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici andrebbe a vantaggio di tutti: dell'ambiente, dei consumatori e delle imprese. Da oltre un decennio il Parlamento europeo e la sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori chiedono alla Commissione europea di agire e proporre un caricabatteria universale per telefoni cellulari e dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni, come tablet, lettori di libri elettronici, fotocamere intelligenti ed elettronica indossabile.
Attualmente, una pletora di dispositivi di ricarica, la mancanza di interoperabilità e la scarsa sicurezza, i costi degli adattatori per i connettori proprietari, i costi dei prodotti incorporati per i caricabatteria confezionati con il prodotto, la mancanza di informazioni corrette su quale caricabatteria utilizzare con quale dispositivo che porta a confusione, la durata insufficiente dei caricabatteria, dei cavi e delle porte, i tempi di ricarica imprevedibili e i caricabatterie guasti o smarriti per alcuni dispositivi elettronici rappresentano costi inutili e disagi per i consumatori.
Al di là dei disagi dei consumatori, si tratta di un problema anche per il nostro pianeta e gli obiettivi ambientali, con mezzo miliardo di caricabatteria spediti per dispositivi portatili in Europa ogni anno che generano da 11 000 a 13 000 tonnellate di rifiuti elettronici. Scegliere la soluzione sostenibile di avere una porta di ricarica universale USB di tipo C, come proposto dalla Commissione, permetterà quindi di risparmiare migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici all'anno, di aiutare direttamente l'ambiente, di contribuire ulteriormente al riutilizzo dei vecchi apparecchi elettronici, di risparmiare denaro e di ridurre i costi inutili per i consumatori.
Inoltre gli accordi volontari tra gli attori dell'industria hanno avuto successo solo fino a un certo punto. Anche se hanno consentito di passare da 30 connettori diversi a 3, non hanno fornito una soluzione di ricarica unica. Ad oggi non esistono impegni volontari o requisiti vincolanti per i caricabatteria standardizzati o le interfacce di ricarica dei telefoni cellulari o altri dispositivi portatili analoghi.
Pertanto il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione europea relativa al caricabatteria standardizzato per modificare la direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE), in quanto prende in considerazione e include molti dei suggerimenti che il Parlamento europeo ha proposto in passato. Nella sua relazione, il relatore mira a fornire raccomandazioni per la commissione IMCO del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione relativa a un caricabatteria standardizzato per garantire il massimo livello possibile di interoperabilità e riduzione dei rifiuti per i consumatori e l'ambiente.
Sulla base della sua valutazione e delle sue osservazioni, il relatore conclude che è necessario ampliare l'ambito di applicazione della proposta per includere altre categorie o classi di apparecchiature radio portatili di piccole e medie dimensioni, introdurre requisiti minimi per la ricarica senza fili, garantire un'efficace separazione delle vendite dei caricabatteria, migliorare l'informazione dei consumatori, migliorare l'armonizzazione della tecnologia di ricarica rapida, rafforzare le disposizioni di vigilanza del mercato e abbreviare il periodo che precede l'entrata in vigore dei requisiti.
1. Ampliare l'ambito di applicazione dei dispositivi elettronici coperti
La proposta della Commissione limita l'ambito di applicazione dell'iniziativa a telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili per videogiochi e altoparlanti portatili. Sebbene tali prodotti siano molto rilevanti, il relatore ritiene che una serie di prodotti aggiuntivi che dovrebbero essere coperti dagli stessi requisiti siano attualmente esclusi dall'ambito di applicazione. A tal fine, il relatore suggerisce di aggiungere altri prodotti nell'allegato I bis, parte I, quali lettori elettronici, laptop a bassa potenza, tastiere, mouse, auricolari, orologi intelligenti e giocattoli elettronici.
Inoltre il relatore suggerisce che la Commissione continui a lavorare su una soluzione per altre apparecchiature radio ricaricabili che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I bis, parte I, e, nella misura in cui sono in grado di essere ricaricate con cavo, devono funzionare anche con caricabatteria standard entro il 1° gennaio 2030.
2. Requisiti di potenza per ricaricare le apparecchiature radio
Il relatore ritiene inoltre che si debba adottare un altro approccio, riferendosi in generale ai requisiti di potenza per ricaricare le apparecchiature radio. A tal fine, suggerisce che l'elenco comprenda categorie o classi di apparecchiature radio portatili di piccole e medie dimensioni funzionanti con una potenza massima di o inferiore a 100 W, dando inoltre il potere alla Commissione di modificare e cambiare i requisiti di potenza in funzione dei possibili progressi scientifici e tecnologici e degli sviluppi concernenti i consumatori e l'ambiente in futuro. In questo modo, altri prodotti potrebbero essere facilmente aggiunti all'elenco.
3. Armonizzazione e soluzioni tecniche per la ricarica senza fili
Come indicato dalla Commissione, anche i sistemi di ricarica senza fili dovrebbero essere presi in considerazione, dato che già molti smartphone utilizzano lo standard Qi per la ricarica. Pertanto è essenziale evitare qualsiasi frammentazione futura in questo settore o rischi di effetto "lock-in" con soluzioni di ricarica proprietarie per caricabatteria senza fili, che metterebbero in discussione il raggiungimento degli obiettivi e gli sviluppi dell'iniziativa per i caricabatteria standardizzati. La Commissione dovrebbe quindi agire per armonizzare le soluzioni di ricarica senza fili e, entro il 31 dicembre 2025, incorporare le soluzioni tecniche più appropriate o le norme tecniche pertinenti.
4. Miglioramento delle informazioni sulla vendita separata dei caricabatteria
Gli obiettivi della presente direttiva sarebbero incompleti se i caricabatteria per telefoni cellulari fossero sistematicamente venduti con ogni dispositivo elettronico e se gli utenti finali non avessero la possibilità di acquistare solo il dispositivo. A tal fine, le apparecchiature radio dovrebbero essere abitualmente vendute agli utenti finali senza dispositivi di ricarica e, se richiesto dagli utenti finali, essi potrebbero essere venduti insieme alle apparecchiature radio. Tali misure dovrebbero essere combinate con rigorosi requisiti di informazione obbligatoria da fornire agli utenti finali attraverso l'imballaggio, le etichette e gli elementi grafici prima della vendita del prodotto.
I nuovi requisiti di informazione miglioreranno la comprensione da parte dei consumatori delle differenze tra i caricabatteria disponibili sul mercato. Miglioreranno inoltre la conoscenza dell'impatto ambientale negativo dei caricabatteria inutili da parte dei consumatori e assicureranno che questi ultimi siano informati del tipo di caricabatteria raccomandato e delle modalità per ricaricare in modo sicuro il loro dispositivo determinando l'alimentatore esterno più appropriato necessario per ricaricare la loro apparecchiatura radio.
5. Protezioni dai prodotti non conformi e dal mancato rispetto dei nuovi obblighi di informazione
La relazione introduce anche disposizioni per garantire una forte attività di vigilanza del mercato, come l'introduzione di protezioni dai prodotti non conformi e dal mancato rispetto dei nuovi obblighi di informazione.
6. Clausola di revisione sulle prossime tecnologie di ricarica
Il relatore concorda sul fatto che, alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici, è necessario continuare a valutare e monitorare le disposizioni della presente direttiva e in particolare gli eventuali sviluppi futuri delle tecnologie senza fili, i requisiti di potenza e lo sviluppo di nuovi prodotti, nonché i requisiti di separazione delle vendite e di informazione. A tal fine, suggerisce che la Commissione monitori ed esamini l'applicazione della presente direttiva in relazione alle nuove tecnologie di ricarica e ne riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. Entrata in vigore anticipata
Infine, il relatore ritiene che, dopo aver atteso questa iniziativa per oltre dieci anni, il calendario proposto per l'entrata in vigore dei requisiti non sia giustificato. È urgente agire per ridurre l'impatto ambientale degli alimentatori e prevenire la potenziale confusione dei consumatori nel passaggio all'interoperabilità dei caricabatteria. A tal fine, la relazione suggerisce di abbreviare i periodi proposti.
Il relatore si è adoperato per consultare le parti interessate nel modo più ampio e trasparente possibile al fine di assicurare che la relazione affronti i problemi reali e limiti le conseguenze indesiderate non necessarie.
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nella preparazione della relazione il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità:
Entità |
ANEC – Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori nella standardizzazione |
ECOS – Coalizione ambientale sulle norme |
Xiaomi Corporation |
Mobile & Wireless Forum (MWF) |
Apple |
Samsung |
ITI – Consiglio per l'industria delle tecnologie dell'informazione |
EPTA - EUROPEAN POWER TOOL ASSOCIATION (Associazione europea dei fabbricanti di utensili elettrici) |
CEN e CENELEC |
Infineon |
APPLiA — Home Appliance Europe |
DIGITALEUROPE |
DG Crescita, Commissione europea |
Presidenza del Consiglio slovena |
Presidenza del Consiglio francese |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Modifica della direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio |
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Riferimenti |
COM(2021)0547 – C9-0366/2021 – 2021/0291(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
17.9.2021 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 4.10.2021 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ITRE 4.10.2021 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 6.10.2021 |
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Relatori Nomina |
Alex Agius Saliba 11.10.2021 |
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Esame in commissione |
1.12.2021 |
7.2.2022 |
28.3.2022 |
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Approvazione |
20.4.2022 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Geoffroy Didier, Edina Tóth, Kosma Złotowski |
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Deposito |
27.4.2022 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
ECR |
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski |
ID |
Hynek Blaško, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle |
NI |
Edina Tóth |
PPE |
Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann |
Renew |
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo |
S&D |
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose |
The Left |
Kateřina Konečná, Anne‑Sophie Pelletier |
Verts/ALE |
Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak |
2 |
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ECR |
Eugen Jurzyca |
PPE |
Arba Kokalari |
0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).