RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima

20.5.2022 - (COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatori: David Casa, Esther de Lange
Relatrice per parere (*):
Margarida Marques, commissione per i bilanci
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima

(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0568),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0324/2021),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2021[1],

 visto il parere del Comitato delle regioni del ...[2],

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale,

 vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0157/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


 

Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'Unione e gli Stati membri sono parti dell'accordo di Parigi firmato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ("accordo di Parigi")28 ed entrato in vigore nel novembre 2016. In virtù dell'accordo l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a limitare l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(1) L'Unione e gli Stati membri sono parti dell'accordo di Parigi firmato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ("accordo di Parigi")28 ed entrato in vigore nel novembre 2016. In virtù dell'accordo l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a limitare l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Con l'adozione del patto di Glasgow per il clima, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 al fine di colmare il divario di ambizione, in linea con i risultati del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Ciò dovrebbe essere realizzato in maniera equa e in modo da rispettare il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

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28 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

28 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nella comunicazione sul Green Deal europeo29 la Commissione illustra una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società sostenibile, più giusta e più prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. La Commissione propone inoltre di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e di proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Infine, secondo la Commissione questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.

(2) Nella comunicazione sul Green Deal europeo29 la Commissione illustra una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società sostenibile, equa, più giusta e più prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che al più tardi nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. La Commissione propone inoltre di ripristinare, proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e di proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Infine, secondo la Commissione questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.

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29 COM (2019) 640 final.

29 COM (2019) 640 final.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio30 sancisce per legge l'obiettivo intermedio di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Tale regolamento stabilisce l'impegno vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni. Entro il 2030 l'Unione dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra, al netto degli assorbimenti di tali emissioni, di almeno il 55 % rispetto al livello del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a conseguire tale obiettivo intermedio.

(3) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio30 sancisce per legge l'obiettivo intermedio di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Tale regolamento stabilisce l'impegno vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni. Entro il 2030 l'Unione dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra, al netto degli assorbimenti di tali emissioni, di almeno il 55 % rispetto al livello del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a conseguire tale obiettivo intermedio.

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30 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

30 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Con la dichiarazione di Porto dell'8 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito l'impegno ad adoperarsi per un'Europa sociale e la determinazione a continuare ad approfondire l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello dell'UE e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(6) Il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali1 bis sottolinea la necessità di rafforzare i diritti sociali e la dimensione sociale europea in tutte le politiche dell'Unione, come sancito dai trattati, in particolare dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dall'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Con la dichiarazione di Porto dell'8 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito l'impegno ad adoperarsi per un'Europa sociale che garantisca una transizione giusta e la determinazione a continuare ad approfondire l'attuazione concreta del pilastro europeo dei diritti sociali a livello dell'UE e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

 

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1 bis Approvato dal Consiglio europeo il 24 e 25 giugno 2021.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Il Fondo dovrebbe sostenere unicamente le attività e i destinatari che rispettano il diritto dell'Unione e il diritto nazionale applicabile in materia di diritti sociali e del lavoro per quanto riguarda, tra l'altro, i salari e le condizioni di lavoro, inclusi i contratti collettivi, e che promuovono posti di lavoro sostenibili e di qualità.

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Al fine di concretare gli impegni presi sulla neutralità climatica, la legislazione dell'Unione su clima ed energia è stata riesaminata e modificata per accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(7) Al fine di concretare gli impegni presi sulla neutralità climatica, la legislazione dell'Unione su clima ed energia è stata riesaminata e modificata per accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Una transizione giusta basata sui principi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e del pilastro europeo dei diritti sociali implica l'eliminazione della povertà energetica e di mobilità in tutta l'Unione. A tal fine, un nuovo Fondo sociale per il clima dovrebbe contribuire a proteggere e ad emancipare le famiglie più vulnerabili. Occorre prestare particolare attenzione a garantire che tali famiglie beneficino effettivamente dell'attuazione di vari strumenti di finanziamento, in particolare gli strumenti a disposizione degli Stati membri e che includono il Fondo di coesione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le entrate attualmente generate dall'EU ETS. I fondi a disposizione degli Stati membri dovrebbero essere utilizzati per investire nella ristrutturazione degli edifici, nella creazione di posti di lavoro verdi di qualità e sicuri come pure nello sviluppo delle competenze necessarie adeguate per la transizione verde e digitale, la decarbonizzazione del settore dei trasporti e un maggiore accesso alla mobilità dolce, pubblica e condivisa.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare, qualsiasi estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinato ad altre misure, l'estensione dovrebbe contribuire all'eliminazione della povertà energetica e di mobilità a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro di qualità e di investimenti sostenibili, in maniera pienamente coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo. La Commissione dovrebbe raccogliere dati sull'impatto sociale delle misure di accompagnamento e sul modo in cui esse incidono sui diversi Stati membri, sulle diverse regioni e sui diversi gruppi vulnerabili, al fine di garantire un approccio preventivo per ridurre le diseguaglianze nell'accesso all'energia e alla mobilità sostenibili e a prezzi accessibili. È opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi più svantaggiati e alle famiglie in condizioni di povertà energetica e di mobilità, affinché essi beneficino dell'attuazione di tali strumenti di finanziamento e nessuno sia lasciato indietro.

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31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori.

(9) Per finanziare investimenti sufficienti, stabili ed equi servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, anche in considerazione della guerra di aggressione della Russia, tenendo conto della dipendenza degli Stati membri da combustibili fossili importati.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) I prezzi elevati del gas fossile, che determinano picchi estremi di prezzo in alcuni Stati membri nella stagione di riscaldamento 2021/2022, aggravati dalla dipendenza dalle importazioni e dalle tensioni geopolitiche, hanno evidenziato ancora una volta la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di gas fossile per le sue industrie e famiglie, la quale è percepita in particolare dalle famiglie più povere. Gli investimenti a favore delle misure di efficienza energetica, nonché i sistemi di riscaldamento basati sulle energie rinnovabili, comprese le pompe di calore elettriche, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e la partecipazione a comunità di energia rinnovabile, sono quindi il metodo più efficace in termini di costi per ridurre la dipendenza dalle importazioni e le emissioni, aumentando nel contempo la resilienza dell'Unione. Sono necessari regimi di finanziamento di terzi, in particolare per le famiglie più povere, per garantire la conformità a tali principi.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Poiché la transizione verso un'Europa più pulita avrà un impatto economico e sociale difficile da valutare ex ante, può essere necessario ricorrere a ulteriori investimenti e, quindi, a risorse finanziarie per realizzare l'impegno verso la neutralità climatica, preservando al contempo la coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) I costi trasferiti dai fornitori di combustibili ai consumatori finali possono variare a seconda dell'impresa, della regione o dello Stato membro. La Commissione dovrebbe pertanto raccogliere dati sulla quota dei costi assorbita dai fornitori di combustibili e sulla quota dei costi trasferita ai consumatori finali e dovrebbe comunicare annualmente le proprie conclusioni al Parlamento europeo.

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 9 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quinquies) Nel settore dell'edilizia, una riforma olistica della struttura edilizia porterebbe a una minore domanda di energia, che terrebbe conto in modo più efficiente delle persone a rischio di esclusione, vale a dire coloro che soffrono maggiormente di povertà energetica nell'Unione. Contrasterebbe inoltre la tendenza delle famiglie a spostarsi tra zone rurali, periurbane, urbane e scarsamente popolate, evitando loro di incorrere potenzialmente in un aumento dei prezzi delle abitazioni e prevenendo la conseguente emissione di gas a effetto serra a causa del maggiore utilizzo dei trasporti privati.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

(10) Si prevede che la transizione verso la neutralità climatica, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, colpirà in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni, in particolare le zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o per le regioni e i territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate, non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata per far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

(11) Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata come risorsa propria per finanziare il bilancio dell'Unione sotto forma di entrate generali, conformemente all'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante del 16 dicembre 20201 bis (l'"accordo interistituzionale") che definisce una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, fornendo così al bilancio dell'Unione i mezzi per contribuire a far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno. In base all'accordo interistituzionale è prevista l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie entro il 1° gennaio 2023. Le risorse proprie verdi sono mezzi per allineare il bilancio dell'Unione alle priorità politiche dell'Unione, fornendo così un valore aggiunto dell'Unione, e dovrebbero essere utilizzate per contribuire agli obiettivi di integrazione delle questioni climatiche, al rimborso dei debiti di Next Generation EU e alla resilienza del bilancio dell'Unione per quanto riguarda il suo funzionamento come strumento per gli investimenti e le garanzie.

 

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1 bis Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Possono essere inoltre necessarie ulteriori misure fiscali e di stimolo al fine di sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, le piccole imprese vulnerabili o gli utenti vulnerabili dei trasporti.

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali come il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE32 il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, possono fornire soluzioni durature.

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non hanno accesso ai servizi energetici essenziali che sono il presupposto di un tenore di vita dignitoso e della salute, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nell'ambito della politica sociale esistente e di altre politiche pertinenti, spesso a causa del fatto che la spesa energetica rappresenta una quota elevata del loro reddito disponibile dovuto a fattori concomitanti, in particolare un basso reddito, costi dell'energia elevati e scarsa efficienza energetica delle abitazioni. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE32 il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Nonostante l'importanza del fatto che tale sfida sia stata riconosciuta a livello dell'Unione per oltre un decennio attraverso varie iniziative, normative e orientamenti, non esiste ancora una definizione standard di povertà energetica a livello dell'Unione e solo un terzo degli Stati membri ha introdotto una definizione di povertà energetica a livello nazionale. Di conseguenza, non sono attualmente disponibili dati trasparenti e comparabili sulla povertà energetica nell'Unione, il che limita la possibilità di monitorare e di valutare efficacemente il livello di povertà energetica. È dunque opportuno stabilire una definizione a livello di Unione per affrontare efficacemente la povertà energetica e misurare i progressi negli Stati membri. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto", l'introduzione di fonti energetiche rinnovabili supplementari, anche attraverso progetti guidati dalle comunità, nonché misure di informazione e di sensibilizzazione mirate alle famiglie e in particolare le ristrutturazioni energetiche che contribuiscono ai requisiti di ristrutturazione stabiliti dalla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), possono fornire soluzioni durature.

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32 Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

32 Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per quanto riguarda il settore edilizio, una ristrutturazione olistica degli edifici, basata su azioni volte a migliorare l'efficienza energetica puntando su tutti gli elementi che compongono un edificio, comporterebbe una riduzione del consumo energetico per ogni famiglia, si concretizzerebbe in un risparmio economico e, di conseguenza, costituirebbe uno strumento per combattere la povertà energetica. La futura revisione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio getterà le basi per il raggiungimento di questi obiettivi e dovrebbe pertanto essere presa in considerazione nell'attuazione del Fondo.

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Occorre prestare particolare attenzione ai locatari nel mercato degli affitti privati. Tra questi locatari figurano anche famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica o famiglie a rischio di povertà energetica, comprese quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo rilevante dell'impatto sui prezzi dell'aumento dei costi di riscaldamento o dei prezzi di affitto più elevati a seguito di una ristrutturazione, ma non sono in condizioni di ristrutturare l'edificio che occupano. Nell'ambito dei loro piani sociali per il clima, gli Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare, di concerto con i proprietari degli immobili, il settore privato e le autorità locali competenti nonché le organizzazioni della società civile, misure e investimenti specifici di edilizia abitativa sociale verde ed efficienti sotto il profilo energetico, per sostenere i locatari vulnerabili sul mercato degli affitti privati, ad esempio prendendo in considerazione regimi nazionali o regimi di buoni destinati ai locatari del settore degli affitti privati, per attuare misure di ristrutturazione e contribuire agli obiettivi climatici dell'Unione. Nell'ambito della rendicontazione biennale e della valutazione delle misure e degli investimenti attuati dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe valutarne l'impatto e l'efficacia nel sostegno ai locatari vulnerabili nel mercato degli affitti privati. In assenza di risultati positivi, tale valutazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da un'iniziativa della Commissione, di concerto con gli Stati membri, i rappresentanti del mercato degli affitti privati nonché le autorità locali competenti e le organizzazioni della società civile, per affrontare la situazione dei locatari vulnerabili nel mercato degli affitti privati.

 

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) La povertà di mobilità non riceve la dovuta attenzione e non ne esistono definizioni chiare a livello dell'Unione o nazionale. Tuttavia, si tratta di un problema che sta diventando sempre più urgente da affrontare a causa dei requisiti sempre più stringenti di eliminazione graduale dei veicoli con motore a combustione, dei prezzi elevati del carburante e dell'elevata dipendenza dalla disponibilità, dall'accessibilità e dai costi dei trasporti per recarsi al lavoro o per le esigenze di mobilità quotidiana per coloro che vivono in aree rurali, insulari, periferiche, montane e remote e in regioni o territori meno accessibili, comprese le aree periurbane e le regioni ultraperiferiche.

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale della transizione verso la neutralità climatica, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni efficienti e a prezzi accessibili.

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Poiché le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti necessiteranno di un sostegno addizionale per la transizione verde, occorre prestare a tutti gli Stati membri un'assistenza finanziaria sufficiente e proporzionata.

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero contribuire all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, garantendo nel contempo che nessuno sia lasciato indietro, e dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero, di concerto con le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile, identificare e mappare le famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica o di mobilità, le microimprese e gli utenti vulnerabili dei trasporti da includere come beneficiari per le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. Gli Stati membri dovrebbero fornire un'analisi dettagliata, condotta di concerto con le amministrazioni locali e regionali, le parti sociali e la società civile, sulle principali cause della povertà energetica e di mobilità nei rispettivi territori. I piani dovrebbero altresì fissare obiettivi e traguardi per ridurre il numero di persone in condizioni di povertà energetica e di mobilità, le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà di mobilità nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili integrata da un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine. Tali piani dovrebbero inoltre garantire che si tenga conto delle azioni che sono già state attuate a livello nazionale.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) I lavoratori dei settori dell'edilizia e delle ristrutturazioni sono particolarmente a rischio di esposizione all'amianto. Pertanto, sono necessari requisiti che impongano il controllo obbligatorio e la registrazione della presenza di amianto nonché la rimozione dello stesso e di altre sostanze pericolose prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. Le ristrutturazioni energetiche dovrebbero essere l'occasione per rimuovere in sicurezza l'amianto dagli edifici.

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter) I piani trasmessi dagli Stati membri dovrebbero includere misure atte a fornire il supporto informativo, lo sviluppo di capacità e la formazione necessari ad attuare le misure e gli investimenti intesi a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie a una maggiore efficienza energetica degli edifici e a un maggiore accesso alle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici e garantire un migliore accesso a una mobilità e a servizi di trasporto sostenibili, tra cui l'infrastruttura necessaria e la diffusione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Tali piani dovrebbero anche affrontare il problema della mancanza della forza lavoro necessaria per tutte le fasi della transizione verde, segnatamente per quanto riguarda i posti di lavoro legati alla ristrutturazione degli edifici e all'integrazione di energia da fonti rinnovabili, nonché il lavoro tra pari e il lavoro a livello di collettività locali per fronteggiare la povertà energetica e di mobilità.

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

(15) Gli Stati membri, di concerto in misura significativa con le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, delle parti economiche e sociali e delle pertinenti organizzazioni della società civile, della ricerca e dell'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili nonché all'espansione dei progetti sviluppati dalle autorità locali e regionali, dalle parti sociali e dagli attori socio-economici.

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) I piani dovrebbero essere concepiti in modo globale, evitando al tempo stesso oneri amministrativi eccessivi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti, in fase di progettazione e di attuazione dei piani come descritto, a essere esaustivi evitando nel contempo inutili complessità.

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale della transizione verso la neutralità climatica, incluso l'impatto sociale derivante dalla fissazione del prezzo del carbonio.

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente ai più vulnerabili contribuirebbe a rendere giusta la transizione. Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe riguardare unicamente l'impatto diretto dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non i costi di energia elettrica o di riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo.

(17) Il sostegno diretto al reddito, se combinato con misure di investimento strutturali durature destinate agli stessi beneficiari, contribuirà al conseguimento degli obiettivi del Fondo. In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente alle famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica o di mobilità contribuirebbe a ridurre i costi legati all'energia e alla mobilità e sosterrebbe la transizione giusta in attesa che vengano realizzati investimenti più strutturali. Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà di mobilità. Il sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitato fino al 40 % del costo totale stimato di ciascun piano per il periodo 2024-2027 e dovrebbe essere fissato per il periodo 2028-2032 in conformità con una valutazione specifica per paese effettuata dalla Commissione dell'efficienza, del valore aggiunto, delle pertinenza e del livello di sostegno diretto al reddito necessario alla luce dei progressi e degli effetti della realizzazione di investimenti e misure strutturali, nella prospettiva di eliminare gradualmente tale sostegno entro la fine del 2032

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Le famiglie vulnerabili, gli utenti vulnerabili dei trasporti e le microimprese vulnerabili dovrebbero ricevere informazioni in merito all'esistenza del Fondo e ai mezzi per beneficiare del sostegno a titolo del Fondo. Pertanto, dovrebbero essere fornite informazioni e opportunità di istruzione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili in merito a misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter) Il Fondo dovrebbe essere coerente con l'obbligo dell'Unione a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e non dovrebbe sostenere misure o investimenti che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale.

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui il 30 % di tutte le spese nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione intende presentare nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi, degli impegni del pilastro europeo dei diritti sociali e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui almeno il 30 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e della spesa a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del QFP agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente i criteri di vaglio tecnico definiti dalla Commissione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione ha presentato nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.

__________________

__________________

33 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

33 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

34 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

34 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le donne sono particolarmente colpite dalla fissazione del prezzo del carbonio, in quanto rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

(19) Le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà energetica e dalla povertà di mobilità, in particolare le madri sole, che rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali, così come le donne sole, le donne con disabilità o le donne anziane che vivono da sole. Inoltre, le donne presentano modelli di mobilità diversi e più complessi. Le famiglie monoparentali con figli a carico presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché i diritti all'accessibilità delle persone con disabilità, siano sostenuti e promossi durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini possono aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi del presente regolamento attraverso un approccio dal basso verso l'alto avviato dai cittadini, dal momento che tali comunità responsabilizzano e coinvolgono i consumatori e consentono a determinati gruppi di clienti civili, residenti in aree urbane o rurali, zone insulari, montane, remote e meno accessibili o in regioni o territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate, di partecipare a progetti di efficienza energetica, sostengono il ricorso delle famiglie alle energie rinnovabili e allo stesso tempo contribuiscono alla lotta alla povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero quindi promuovere il ruolo delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini e considerarle beneficiarie ammissibili del Fondo.

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio35. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

(20) Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio35 e al codice europeo di condotta sul partenariato di cui al regolamento (UE) n. 240/201435bis. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

__________________

__________________

35 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

35 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

 

35 bis Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) L'attuazione delle misure incluse nei piani dipenderà da un livello adeguato di forza lavoro, compresi artigiani, esperti di tecnologie verdi altamente qualificati, scienziati applicati e innovatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto integrare tali piani facendo ricorso ad altre azioni e programmi dell'Unione al fine di prevedere la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori per creare migliori opportunità per artigiani specializzati ed esperti altamente qualificati, in particolare per quanto concerne i lavori relativi alla ristrutturazione degli edifici, all'isolamento e all'installazione di pompe di calore e alla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi, come la diffusione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici.

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]36, del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali37, del Fondo sociale europeo Plus (ESF+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio38, dei piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio39 e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio40. Ai fini dell'efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

(21) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]36, del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali37, del Fondo sociale europeo Plus (ESF+)38, del Fondo per la modernizzazione, dei programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058, dei piani per la ripresa e la resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241, dei piani per una transizione giusta39 e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio40. Ai fini dell'efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

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__________________

36 [aggiungere rif.]

36 [aggiungere rif.]

37 Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

37 Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

38 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).

38 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).

39 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

39 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

40 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

40 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) È fondamentale garantire la coerenza del Fondo sia con i piani nazionali per l'energia e il clima sia con i programmi della politica di coesione che presentano priorità analoghe, onde evitare sovrapposizioni o duplicazioni degli interventi. Sono inoltre necessari un coordinamento efficace e una programmazione strategica negli Stati membri tra il Fondo, la politica di coesione 2021-2027 e altri fondi dell'Unione, quali soprattutto il Fondo per la transizione giusta e il Fondo sociale europeo Plus.

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) È opportuno che l'Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. I pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto in modo efficiente delle circostanze e priorità nazionali e di semplificare i finanziamenti, facilitandone l'integrazione con altri programmi di spesa nazionali e garantendo nel contempo l'impatto e l'integrità della spesa dell'UE.

(22) È opportuno che l'Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari sufficienti e proporzionati a ciascuno Stato membro, tenendo conto delle rispettive condizioni geografiche e demografiche, affiancati da un'assistenza tecnica per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. È opportuno prestare particolare attenzione alle sfide specifiche e uniche delle regioni o dei territori rurali, insulari, periferici, montani, remoti e meno accessibili, che devono far fronte a un impatto socioeconomico amplificato della transizione climatica. Al fine di garantire l'efficacia delle misure e degli investimenti per tali regioni, è opportuno stabilire una dotazione finanziaria minima specifica per le regioni interessate. Al fine di garantire l'uso più efficiente dei fondi dell'Unione, i pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani, dovrebbero essere conformi ai costi indicati per il conseguimento di tali traguardi e obiettivi intermedi e dovrebbero garantire di non prolungare la dipendenza dai combustibili fossili e di evitare la dipendenza dal carbonio. Ciò consentirebbe di tenere conto in modo efficiente delle circostanze e priorità nazionali e di semplificare i finanziamenti, facilitandone l'integrazione con altri programmi di spesa nazionali e garantendo nel contempo l'impatto e l'integrità della spesa dell'UE.

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Il principio dell'unità di bilancio dell'Unione, in base al quale tutte le voci di entrata e di spesa dell'Unione sono indicate nel bilancio, è un requisito del trattato a norma dell'articolo 310, paragrafo 1, TFUE. Il Fondo deve pertanto essere pienamente integrato nel bilancio dell'Unione al fine, tra l'altro, di rispettare il metodo comunitario, rispettare la responsabilità, la vigilanza e il controllo democratici parlamentari, garantire la prevedibilità dei finanziamenti e della programmazione pluriennale e salvaguardare la trasparenza delle decisioni di bilancio adottate a livello dell'Unione.

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

(23) La dotazione finanziaria del Fondo è definita in base a una valutazione dell'importo stimato generato destinando al bilancio dell'Unione il 25 % dei proventi attesi connessi al trasporto commerciale, all'edilizia commerciale e agli altri combustibili di cui al capo IV bis [direttiva ETS] nel primo periodo. Tale importo dovrebbe essere integrato dai proventi derivanti dai 150 milioni di quote messe all'asta a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Ipotizzando un prezzo del carbonio di 35 EUR per tonnellata, in un periodo di tre anni sarebbero disponibili altri 5,25 miliardi di euro. Insieme alla dotazione finanziaria, l'importo disponibile ammonterebbe a 16,39 miliardi di euro per tale periodo. Sarebbe necessaria una proposta della Commissione per stabilire l'importo per il Fondo sociale per il clima per il secondo periodo 2028-2032, alla luce dei negoziati sul prossimo QFP e dell'eventuale inclusione dei settori dell'edilizia privata e del trasporto privato su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE entro il 1º gennaio 2029, conformemente all'articolo [XX] della direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza, il Fondo potrebbe raggiungere i 72 miliardi di euro per l'intero periodo [data di entrata in vigore]-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi una quota significativa dei costi totali dei propri piani, corrispondente ad almeno il 60 % per il sostegno temporaneo diretto al reddito e ad almeno il 50 % per le misure strutturali e gli investimenti mirati. A titolo di deroga, dovrebbe essere possibile limitare al 40 % la quota di cofinanziamento nazionale per le misure strutturali e gli investimenti mirati per gli Stati membri che sono ammissibili a un'integrazione dal Fondo per la modernizzazione. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE. Il finanziamento del Fondo non dovrebbe andare a scapito di altri programmi e politiche dell'Unione.

__________________

__________________

41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Nel caso di un prezzo del carbonio più elevato, dovrebbero essere messe a disposizione del Fondo dotazioni supplementari in modo da garantire che gli stanziamenti disponibili per il Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione aumentino in linea con il prezzo del carbonio, al fine di sostenere ulteriormente le famiglie e gli utenti dei trasporti vulnerabili nella transizione verso la neutralità climatica. Tali rafforzamenti annuali dovrebbero essere iscritti nel QFP mediante un adeguamento automatico del massimale della rubrica 3 e del massimale dei pagamenti alla fluttuazione del prezzo del carbonio, il cui meccanismo deve essere stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, ai sensi dell'articolo 312 TFUE.

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il Fondo dovrebbe sostenere le misure che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione. Il Fondo non dovrebbe, salvo casi debitamente giustificati, sostituire le spese nazionali correnti.

(24) Il Fondo dovrebbe sostenere le misure che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione. Il Fondo non dovrebbe sostituire le spese nazionali correnti.

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del Fondo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

(25) Per garantire un'assegnazione efficiente, trasparente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi, agli strumenti e ai fondi dell'Unione, nazionali e, se del caso, regionali in corso, evitando però che per la stessa spesa il Fondo sostituisca altri programmi, investimenti e fondi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento nonché a promuovere l'elaborazione di politiche basate sui dati e l'innovazione sociale in collaborazione con le parti sociali e gli enti pubblici e privati. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Al fine di garantire che il sostegno nell'ambito dei piani possa essere attuato efficacemente sin dai primi anni a partire dal ... [data di entrata in vigore del Fondo sociale per il clima], la Commissione dovrebbe poter versare a titolo di prefinanziamento un importo fino al 13 % del contributo finanziario degli Stati membri, previa richiesta da parte dello Stato membro da presentare congiuntamente al piano sociale per il clima.

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Ai fini della trasparenza delle regole di monitoraggio e valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione degli indicatori comuni per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione dei piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27) Al fine di agevolare la preparazione dei piani sociali per il clima e di garantire la trasparenza delle regole di monitoraggio e valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione del modello in base al quale gli Stati membri devono redigere i loro piani sociali per il clima e degli indicatori comuni per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione dei piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nel codice europeo di condotta sul partenariato. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) L'attuazione del Fondo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci dei casi di frode, frode fiscale, evasione fiscale, corruzione e conflitto di interessi.

(28) L'attuazione del Fondo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto e la prevenzione e il perseguimento efficaci dei casi di frode, frode fiscale, evasione fiscale, corruzione e conflitto di interessi.

Emendamento  47

 

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) L'integrazione del Fondo nel bilancio dell'Unione fornisce forti garanzie per quanto riguarda la sua esecuzione, data la protezione offerta sia dalla legislazione finanziaria dell'Unione che dalle norme settoriali e finanziarie applicabili in caso di irregolarità o gravi carenze nei sistemi di gestione e controllo, nonché dalle misure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri. La Commissione dovrebbe prevedere, a tal fine, un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e il recupero degli importi indebitamente versati o non correttamente utilizzati e dovrebbe adottare le misure necessarie, che potrebbero comprendere tra l'altro una sospensione dei pagamenti, la cessazione dell'impegno giuridico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, il divieto di contrarre tali impegni giuridici o la sospensione dell'erogazione delle rate.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

 

1 ter Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Ai fini di una sana gestione finanziaria, nel rispetto della natura del Fondo basata sulla prestazione, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione a misure sostenute dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Gli Stati membri devono garantire che tale sostegno sia rilasciato nel rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili. In particolare, dovrebbero assicurare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione e conflitto di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione. Laddove il piano non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal Fondo, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione e al recupero degli importi pagati nonché alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario rispetti il diritto degli Stati membri di presentare le proprie osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.

(29) Ai fini di una sana gestione finanziaria, nel rispetto della natura del Fondo basata sulla prestazione, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione a misure sostenute dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Gli Stati membri devono garantire che tale sostegno sia rilasciato nel rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili. In particolare, dovrebbero assicurare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione e conflitto di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione. Laddove il piano non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal Fondo, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria. In caso di risoluzione di un accordo relativo al sostegno finanziario o alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria, tali importi dovrebbero essere assegnati proporzionalmente agli altri Stati membri. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione e al recupero degli importi pagati nonché alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario rispetti il diritto degli Stati membri di presentare le proprie osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.

 

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) Tutti gli Stati membri che beneficiano del Fondo sociale per il clima hanno l'obbligo di rispettare i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 TUE. Il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto inderogabile dell'osservanza dei principi di sana gestione finanziaria sanciti all'articolo 317 TFUE. La Commissione dovrebbe garantire l'efficace attuazione delle norme orizzontali per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Qualora sia accertato che le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro pregiudicano o rischiano gravemente di pregiudicare in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del Fondo sociale per il clima o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie, che possono comprendere, tra l'altro, la sospensione dei pagamenti, la revoca dell'impegno giuridico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, il divieto di assumere tali impegni giuridici, nonché la sospensione dell'erogazione delle rate. In tali casi, la Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire che i beneficiari previsti del Fondo non subiscano ripercussioni e continuino ad avere accesso all'assistenza dell'Unione, se necessario garantendone l'erogazione per mezzo di autorità locali e regionali, organizzazioni non governative o altri soggetti con comprovata capacità di garantire la sana gestione finanziaria del Fondo.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

 

1 ter Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbero essere garantiti durante tutte le fasi di preparazione, valutazione, attuazione e monitoraggio dei progetti ammissibili nell'ambito del Fondo. Il Fondo dovrebbe contribuire a eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, come stabilito dall'articolo 2 TUE, dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali (nelle zone isolate e rurali).

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica, dovuto anche alla fissazione del prezzo del carbonio, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini in condizioni di povertà di mobilità, prestando particolare attenzione agli abitanti delle zone rurali, insulari, periferiche, montane, isolate e meno accessibili o delle regioni e dei territori meno sviluppati, comprese le zone periurbane meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le zone ad alta intensità di carbonio con elevata disoccupazione.

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica che non lasci indietro nessuno, in particolare affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, in particolare quelli in condizioni di povertà energetica o di povertà di mobilità, mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresi l'integrazione e lo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso a una mobilità e a trasporti efficienti e a prezzi accessibili conformemente all'articolo 6, con l'obiettivo di eliminare gradualmente i combustibili fossili, di eliminare la dipendenza dagli stessi e di evitare la dipendenza dal carbonio.

Emendamento  53

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di ristrutturazione edilizia connessi all'energia, compreso l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili;

(1) "ristrutturazione edilizia": qualsiasi tipo di ristrutturazione edilizia connesso all'energia e le misure di sicurezza che l'accompagnano, anche contribuendo ai requisiti in materia di ristrutturazione di cui alla direttiva .../... [sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) [2021/0426(COD)] volti a ridurre il consumo energetico degli edifici, compresi: l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre; la ventilazione passiva; l'installazione di pompe di calore e di sistemi di raffrescamento; la sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura; l'ammodernamento degli impianti elettrici e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili, di sistemi di recupero del calore o la connessione a sistemi vicini che utilizzano energia e stoccaggio da fonti rinnovabili;

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "povertà energetica": la povertà energetica definita all'articolo 2, punto [(49)], della direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio50;

(2) "povertà energetica": la povertà che colpisce le famiglie situate nei decili di reddito più bassi, comprese quelle a reddito medio-basso con una quota significativa del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, anche a causa di alloggi di scarsa qualità, di arretrati sulle bollette dovuti a difficoltà finanziarie o di accesso limitato ai servizi energetici essenziali e a prezzi accessibili che sostengono un tenore di vita dignitoso e la salute, compresi riscaldamento, raffreddamento e illuminazione adeguati ed energia sufficiente per alimentare gli apparecchi;

__________________

 

50 [Direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C […] del […], pag. […]).] [Proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica].

 

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) "povertà di mobilità": la povertà che colpisce le famiglie situate nei decili di reddito più bassi, comprese quelle a reddito medio-basso con una quota significativa del reddito disponibile destinata alle spese per la mobilità o con accesso limitato a modi di trasporto pubblici o alternativi a prezzi accessibili necessari per soddisfare i bisogni socioeconomici essenziali, con particolare attenzione alle famiglie nelle zone rurali, insulari, periferiche, montane, remote e meno accessibili o nelle regioni o territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche, a causa di uno dei seguenti fattori o di una combinazione degli stessi che dipendono da caratteristiche nazionali o locali: basso reddito, spese elevate per il carburante, eliminazione graduale delle automobili con motore a combustione interna, costi elevati o mancanza di modi di trasporto pubblici o alternativi accessibili o disponibili;

Emendamento  56

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni o a rischio di povertà energetica o le famiglie situate nei decili di reddito più bassi, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica, anche per via della fissazione del prezzo del carbonio, e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra dovute all'edilizia e al trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, nel contesto di una transizione giusta verso la neutralità climatica che non lasci indietro nessuno, e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano o per migliorare i veicoli stradali su cui fanno affidamento nello svolgimento dell'attività;

Emendamento  58

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, in particolare nelle zone rurali e remote.

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso situate nei decili di reddito più bassi, che sono a rischio di povertà di mobilità e risentono in modo significativo dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica, anche per via della fissazione del prezzo del carbonio.

Emendamento  59

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo, previa approfondita consultazione delle autorità locali e regionali, delle parti economiche e sociali e delle pertinenti organizzazioni della società civile. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte alla povertà energetica e di mobilità, in particolare all'impatto della transizione verso la neutralità climatica, compreso l'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica e della sostenibilità del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

Emendamento  60

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

2. Il piano può includere misure nazionali o, se del caso, regionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dalla transizione verso la neutralità climatica, compresa la fissazione del prezzo del carbonio.

Emendamento  61

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il piano comprende progetti nazionali volti a:

3. Il piano comprende progetti nazionali, regionali o locali volti a:

Emendamento  62

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a) finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e alle relative misure di sicurezza, laddove opportuno in combinato con i miglioramenti in linea con gli standard di sicurezza antincendio e antisismici, e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 6;

Emendamento  63

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti, anche orientando le misure e gli investimenti verso un trasferimento modale dalla mobilità privata a quella pubblica, condivisa e attiva, conformemente all'articolo 6.

Emendamento  64

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) informazioni quantitative dettagliate sulla povertà energetica e della mobilità riguardanti quanto segue:

 

i)  la definizione, in termini esatti, della povertà energetica e della mobilità applicata a livello nazionale, sulla base delle definizioni di cui all'articolo 2;

 

ii)  una mappatura del numero di famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti individuati all'inizio del piano, sulla base delle definizioni di cui all'articolo 2 per individuare i potenziali beneficiari del piano;

 

iii)  traguardi e obiettivi nazionali per ridurre il numero di famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti per tutta la durata del piano;

Emendamento  65

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) misure concrete e investimenti conformemente all'articolo 3 per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

a) misure concrete e investimenti conformemente agli articoli 3 e 6 per affrontare gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

Emendamento  66

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) la coerenza e il rafforzamento reciproco delle misure di accompagnamento per ridurre gli effetti di cui alla lettera c);

Emendamento  67

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale, tenendo conto di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti e rurali;

c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica e della mobilità, sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese e sugli utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale, tenendo conto delle specificità nazionali e di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori rurali, insulari, periferici, montagnosi, remoti e le aree meno accessibili o le regioni e i territori meno sviluppati, comprese le aree (peri-)urbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche che richiedono particolare attenzione e sostegno per la transizione verso la neutralità climatica;

Emendamento  68

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e della mobilità e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento; nonché una giustificazione del modo in cui tali misure integrano le attività esistenti degli Stati membri a tal fine;

Emendamento  69

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro ogni relazione biennale intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima a norma dell'articolo 23 ed entro il 31 luglio 2032;

Emendamento  70

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) un calendario indicativo, se del caso, per il sostegno ai veicoli a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d);

Emendamento  71

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) in che modo le misure e gli investimenti, se del caso, promuovono posti di lavoro sostenibili e di qualità;

Emendamento  72

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 della Commissione54 sulla povertà energetica;

i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato da intraprendere in stretta consultazione con le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile, in conformità con la normativa e le prassi nazionali, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 della Commissione54 sulla povertà energetica;

__________________

__________________

54 GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

54 GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

Emendamento  73

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

j) per la preparazione, laddove disponibile, e l'attuazione del piano, un sommario del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi, nonché dei loro ruoli specifici per l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio;

Emendamento  74

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis) la percentuale del Fondo accantonata per i progetti locali sulla transizione climatica guidati dalla comunità.

Emendamento  75

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro... [inserire data: tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], un atto delegato a norma dell'articolo 25 per integrare il presente regolamento definendo un modello in base al quale gli Stati membri devono preparare il loro piano sociale per il clima.

Emendamento  76

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'erogazione del sostegno è subordinata al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione e riguardano in particolare:

2. L'erogazione del sostegno è effettuata sulla base dei costi indicati per il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani a norma dell'articolo 6. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e riguardano in particolare:

Emendamento  77

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la ristrutturazione edilizia;

b) ristrutturazione edilizia, anche contribuendo al rispetto dei requisiti in materia di ristrutturazione stabiliti nella direttiva.../... [sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) [2021/0426 (COD)]];

Emendamento  78

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;

c) la mobilità e i trasporti a norma dell'articolo 6;

Emendamento  79

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, con l'obiettivo di eliminare gradualmente e non prolungare la dipendenza dai combustibili fossili ed evitare la dipendenza dal carbonio, in relazione alle misure e agli investimenti di cui all'articolo 6;

Emendamento  80

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali e remote.

e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, ossia famiglie in condizioni o a rischio di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali, insulari, periferiche, montane, remote e meno accessibili o nelle regioni o territori meno sviluppati, comprese le zone periurbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche che richiederanno particolare attenzione e sostegno per la transizione verso la neutralità climatica;

Emendamento  81

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) il contributo, se del caso, a posti di lavoro sostenibili e di qualità.

Emendamento  82

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il Fondo sostiene solo misure e investimenti conformi al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

3. Il Fondo sostiene solo misure e investimenti conformi ai criteri tecnici stabiliti nel quadro del regolamento (UE) 2020/8521bis, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 di tale regolamento.

 

I destinatari del Fondo rispettano il diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di diritti sociali e del lavoro.

 

__________________

 

1bis Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Emendamento  83

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili e delle famiglie vulnerabili che sono utenti dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Il sostegno diminuisce nel tempo ed è limitato all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito, compresa la riduzione delle tasse e dei costi dell'elettricità, quale misura transitoria nei confronti delle famiglie vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti colpiti dalla povertà dell'energia o della mobilità, per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Tale sostegno rappresenta un supporto intermedio a tali famiglie vulnerabili, che diminuisce nel tempo, subordinatamente all'attuazione di misure strutturali o di investimenti con un impatto duraturo per far uscire efficacemente tali beneficiari dalla povertà energetica e dalla mobilità. Tale sostegno è limitato a un massimo del 40 % del costo totale stimato di ciascun piano per il periodo 2024-2027, ed è fissato per il periodo 2028-2032 conformemente alla valutazione della Commissione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, nella prospettiva di eliminarlo gradualmente entro la fine del 2032.

Emendamento  84

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti con impatto duraturo nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

Emendamento  85

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, anche in forma di sostegno finanziario o d'incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

a) sostenere ristrutturazioni edilizie di qualità, efficienti sotto il profilo dei costi e dell'energia, in particolare per contribuire al rispetto dei requisiti in materia di ristrutturazione stabiliti nella direttiva.../... [sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) [2021/0426 (COD)] e per coloro che occupano edifici con le prestazioni peggiori, con particolare attenzione agli inquilini e agli alloggi sociali, anche sotto forma di sostegno finanziario o incentivi fiscali quali la deducibilità dei costi di ristrutturazione dal canone di locazione o il sostegno specifico per la ristrutturazione di alloggi sociali, al fine di agevolare l'accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi accessibili a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

Emendamento  86

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) garantire l'accesso ad alloggi a prezzi abbordabili ed efficienti sotto il profilo energetico, anche fornendone un numero sufficiente, compresi gli alloggi sociali;

Emendamento  87

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione compresa, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici e all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili a fini di risparmio energetico;

b) contribuire alla decarbonizzazione efficiente in termini di costi, compresa l'elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento e cottura negli edifici, garantendo l'accesso a sistemi economicamente accessibili ed efficienti sotto il profilo energetico, nonché l'integrazione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso le comunità energetiche dei cittadini e la condivisione dell'energia tra pari, per alimentare qualsiasi domanda residua, impianti elettrici interni intelligenti o coprire i costi di connessione alle reti intelligenti e qualsiasi altra misura che contribuisca in modo inequivocabile ai fini del risparmio energetico e della connessione alle reti di teleriscaldamento, quali buoni, sovvenzioni o prestiti a tasso zero per investire in prodotti e servizi volti ad aumentare la prestazione energetica degli edifici o a integrare fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

Emendamento  88

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) fornire informazioni, educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili su misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi e sul sostegno disponibile per la ristrutturazione degli edifici e l'efficienza energetica, nonché per la mobilità e le alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili, anche attraverso audit energetici degli edifici, consultazioni energetiche su misura o servizi di gestione della mobilità su misura;

Emendamento  89

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

c) sostenere gli enti pubblici e privati, anche i fornitori di alloggi sociali, in particolare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione sicure e energeticamente efficienti, sicure e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo, incluse le soluzioni di reti intelligenti;

Emendamento  90

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno;

d) fornire sostegno finanziario o incentivi fiscali per migliorare l'accesso ai veicoli a emissioni zero, mantenendo nel contempo la neutralità tecnologica, e alle biciclette, anche incentivando l'accesso e l'ulteriore sviluppo del mercato dei veicoli di seconda mano a zero emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento per il sostegno all'acquisto di veicoli a zero emissioni; il sostegno è limitato ai veicoli disponibili al loro prezzo medio di mercato, o al di sotto di esso, in uno Stato membro in un determinato anno; le misure a sostegno dei veicoli a basse emissioni sono prese in considerazione principalmente solo nei casi in cui l'accesso alla mobilità a zero emissioni non è ancora fattibile, in particolare per le zone rurali, remote e meno accessibili. Gli Stati membri prevedono un calendario per la graduale riduzione del sostegno, conformemente ai criteri tecnici stabiliti dalla Commissione a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione;

Emendamento  91

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa;

e) incentivare l'uso di trasporti pubblici a basse e a zero emissioni a prezzi abbordabili e accessibili, nonché sostenere gli enti pubblici e privati, comprese le cooperative, nello sviluppo e nella fornitura di una mobilità sostenibile su richiesta, di servizi di mobilità condivisa e di opzioni di mobilità attiva attraenti, in particolare nelle zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili, nelle regioni o nei territori meno sviluppati, comprese le zone periurbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche;

Emendamento  92

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri promuovono, se del caso, posti di lavoro sostenibili e di qualità nell'attuazione delle misure e degli investimenti in conformità del paragrafo 2.

Emendamento  93

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Entro il 31 luglio 2023 la Commissione fornisce orientamenti su misure e investimenti efficaci in termini di costi nel contesto del paragrafo 2. Entro il 31 luglio 2026 e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta l'efficacia in termini di costi delle misure e degli investimenti attuati dagli Stati membri nell'ambito dei loro piani sulla base della relazione biennale intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima ai sensi dell'articolo 23. La Commissione riferisce sulle migliori pratiche e adegua di conseguenza gli orientamenti.

Emendamento  94

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo non sostiene e i costi totali stimati dei piani non includono misure di sostegno diretto al reddito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, per le famiglie che già beneficiano:

1. Il Fondo non sostituisce le misure sotto forma di sostegno diretto al reddito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, nella misura in cui esse sono addizionali e complementari rispetto al sostegno fornito per le famiglie che già beneficiano:

Emendamento  95

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) dell'intervento pubblico nel livello dei prezzi dei combustibili di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE;

a) dell'intervento pubblico nel livello dei prezzi dei combustibili utilizzati per la combustione nel riscaldamento e nel raffreddamento degli edifici o nel trasporto su strada;

Emendamento  96

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se nel piano lo Stato membro interessato dimostra che gli interventi pubblici di cui al paragrafo 1 non compensano completamente l'aumento di prezzo risultante dall'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, il sostegno diretto al reddito può essere incluso nei costi totali stimati limitatamente all'aumento di prezzo non interamente compensato.

2. Se nel piano lo Stato membro interessato dimostra che gli interventi pubblici di cui al paragrafo 1 non compensano completamente l'aumento di prezzo, il sostegno diretto al reddito può essere incluso nei costi totali stimati limitatamente all'aumento di prezzo non interamente compensato.

Emendamento  97

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati, escludendo rigorosamente gli intermediari finanziari, e che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti in condizione di povertà energetica o della mobilità, se detti enti attuano misure e investimenti a loro nome e di cui in ultima istanza fruiscono tali famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, a condizione che tali enti rispettino le tutele sociali e ambientali di cui all'articolo 5.

Emendamento  98

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti.

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti. Detti enti devono rispettare i requisiti in materia di visibilità di cui all'articolo 22 bis.

 

La Commissione pubblica orientamenti in materia di garanzie e principi minimi, promuovendo le migliori prassi.

Emendamento  99

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2025-2027 ammonta a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo [data di entrata in vigore]-2027 ammonta ad almeno 11 140 000 000 EUR a prezzi correnti. Il Fondo è integrato dalle entrate derivanti dalla vendita all'asta di 150 milioni di quote conformemente all'articolo 30 quinquies, paragrafo 3, della [direttiva ETS] [importo indicativo 5 250 000 000] per tale periodo. Tale finanziamento è attuato in conformità del presente regolamento.

Emendamento  100

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è di 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE.

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è stabilita a seguito della revisione del presente regolamento, subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE della valutazione e, se del caso e se le condizioni sono soddisfatte, di un riesame mirato a norma dell'[articolo 30 bis, paragrafo 1 bis,] della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento  101

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Sono messe a disposizione dotazioni aggiuntive subordinatamente all'adeguamento tecnico specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio di cui all'articolo 4 ter del ... [Regolamento (UE, Euratom) 2020/20931 bis del Consiglio come modificato] al fine di garantire che gli stanziamenti disponibili per il Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione aumentino con il prezzo del carbonio. La proroga dell'adeguamento tecnico specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio è valutata nel contesto dei negoziati del quadro finanziario pluriennale applicabile.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

Emendamento  102

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. A norma dell'[articolo 30 quinquies, paragrafo 5,] della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri utilizzano i proventi delle quote messe all'asta a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE in primo luogo per il cofinanziamento nazionale dei loro piani e, riguardo alle eventuali entrate rimanenti, per misure e investimenti sociali per il clima a norma dell'articolo 6 del presente regolamento, ad eccezione delle entrate stabilite come risorse proprie a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritte nel bilancio dell'Unione come entrate generali.

Emendamento  103

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Sfide specifiche a cui devono far fronte gli Stati membri insulari, le isole e le regioni ultraperiferiche

 

In fase di preparazione dei rispettivi piani sociali per il clima a norma dell'articolo 3, gli Stati membri tengono particolarmente conto della situazione degli Stati membri insulari, delle isole e delle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri insulari, le isole e le regioni ultraperiferiche si trovano a far fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dalla transizione verde verso la neutralità climatica e dall'azzeramento delle emissioni nette, tenendo conto delle loro esigenze specifiche e degli impatti sociali. A detti territori è assegnato un importo minimo adeguato di fondi, corredato della relativa giustificazione, tenendo conto delle sfide particolari cui essi si trovano a far fronte.

Emendamento  104

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito del Fondo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti sostenuti nell'ambito del Fondo possono essere sostenuti da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

1. Il sostegno del Fondo è aggiuntivo e utilizzato in sinergia, complementarità, coerenza e congruità con il sostegno fornito dai fondi, programmi e strumenti dell'Unione, nazionali e, se del caso, regionali, in particolare dal Fondo per la modernizzazione, dal programma InvestEU, dallo strumento di supporto tecnico, dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e dai fondi contemplati dal regolamento (UE) 2021/1060. Misure e investimenti sostenuti nell'ambito del Fondo possono essere sostenuti da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Emendamento  105

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II.

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1 bis, la dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II.

Emendamento  106

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ciascuno Stato membro può richiedere fino alla sua dotazione finanziaria massima per attuare il proprio piano e fino alla quota massima della sua dotazione aggiuntiva messa a disposizione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, come specificato nell'allegato II e sulla base della metodologia di calcolo di cui all'allegato I.

Emendamento  107

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Prefinanziamento

 

1.  Fatta salva l'adozione da parte della Commissione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, quando uno Stato membro richiede il prefinanziamento contestualmente alla presentazione del piano, la Commissione effettua un versamento di prefinanziamento di importo massimo pari al 13 % del contributo finanziario di cui all'articolo [ ] del presente regolamento. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione effettua, nella misura del possibile, il pagamento corrispondente entro due mesi dalla conclusione, da parte della Commissione, dell'impegno giuridico individuale di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

 

2.  Nei casi di prefinanziamento in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, i contributi finanziari di cui all'articolo [ ] sono adeguati in maniera proporzionale.

Emendamento  108

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, gli Stati membri contribuiscono almeno per il 60 % dei costi totali stimati delle misure e degli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nei loro piani. Il contributo degli Stati membri con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite a prezzi di mercato inferiori al 65 % della media dell'Unione nel periodo dal 2016 al 2018 è limitato a un massimo del 40 % dei costi totali stimati delle misure e degli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nei loro piani.

Emendamento  109

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per il contributo nazionale ai costi totali stimati dei loro piani gli Stati membri utilizzano, tra l'altro, i proventi generati dalla vendita all'asta delle loro quote conformemente al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

2. Per il contributo nazionale ai costi totali stimati dei loro piani gli Stati membri utilizzano, in primo luogo, gli eventuali proventi generati dalla vendita all'asta delle loro quote conformemente al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento  110

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

i) se il piano rappresenta una risposta adeguata ed efficace all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti dei trasporti vulnerabili nello Stato membro interessato dall'impatto della transizione verso la neutralità climatica, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica e della mobilità, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

Emendamento  111

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto i bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) se il piano è stato elaborato con una consultazione significativa, degli enti locali e regionali, delle parti economiche e sociali e delle pertinenti organizzazioni della società civile, conformemente ai principi del codice di condotta europeo sui partenariati istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;

Emendamento  112

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) se il piano è in grado di assicurare che nessuna misura o investimento nel piano arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

ii) se il piano è in grado di assicurare che le misure e gli investimenti inclusi nel piano non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

Emendamento  113

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis) se i destinatari del Fondo rispettano il diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di diritti sociali e del lavoro;

Emendamento  114

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

iii) se il piano contiene misure innovative ed esistenti, così come investimenti efficaci in soluzioni che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano rivolgendosi agli impatti sociali e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 e 2050 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

Emendamento  115

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sull'obiettivo dell'Unione per il 2030, sulla neutralità climatica e sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e della mobilità;

Emendamento  116

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro interessato sono internamente coerenti e favoriscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coerenza con altri strumenti e programmi dell'Unione;

Emendamento  117

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter) se il piano contribuisce, se del caso, alla creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità.

Emendamento  118

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'ambiente e l'occupazione;

i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'ambiente e sulla società, tenendo altresì conto delle specificità nazionali che possono incidere sui costi previsti nel piano;

Emendamento  119

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

In base alla valutazione di cui all'articolo 15, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione entro sei mesi dalla data di presentazione del piano stesso in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.

In base alla valutazione di cui all'articolo 15, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione entro tre mesi dalla data di presentazione del piano stesso in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento  120

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la dotazione finanziaria dell'Unione assegnata conformemente all'articolo 13, da erogare a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi individuati in relazione all'attuazione del piano, che è soggetta, nel periodo 2028-2032, alla disponibilità degli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nell'ambito dei massimali annuali del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 TFUE;

b) la dotazione finanziaria dell'Unione assegnata conformemente agli articoli 13 e 13 bis, da erogare sotto forma di prefinanziamento e a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi individuati in relazione all'attuazione del piano, che è soggetta, nel periodo 2028-2032, alla disponibilità degli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nell'ambito dei massimali annuali del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 TFUE;

Emendamento  121

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Uno Stato membro può avviare le misure di attuazione e gli investimenti previsti nel suo piano a decorrere dal ... [inserire la data di entrata in applicazione del presente regolamento], prima che la Commissione adotti una decisione positiva ai sensi del paragrafo 1. Ciò non pregiudica l'esito della valutazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15 né il suo potere di approvare o respingere il piano. La dotazione finanziaria dell'Unione per tali misure e investimenti in corso rimane subordinata all'approvazione del piano mediante decisione della Commissione e al conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi da parte di tale Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano, la sua decisione di cui al paragrafo 1 include anche, se del caso, tali misure e investimenti in corso e tiene conto del fatto che sono già in fase di attuazione.

Emendamento  122

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può, a seguito di una reale consultazione dei pertinenti portatori di interesse in conformità dei principi del codice europeo di condotta sul partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

Emendamento  123

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Qualora siano messe a disposizione dotazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica mirata del suo piano per:

 

a)  aumentare il numero di beneficiari o i costi sostenuti da una misura o da un investimento figurante nel suo piano;

 

b)  aumentare le misure o gli investimenti a norma dell'articolo 6.

Emendamento  124

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, adotta, entro tre mesi dalla presentazione ufficiale del piano modificato da parte dello Stato membro, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione.

3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, adotta, entro tre mesi dalla presentazione ufficiale del piano modificato da parte dello Stato membro, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione. Se un piano è modificato come previsto al paragrafo 1 bis, lettera a), tale periodo è ridotto a sei settimane.

Emendamento  125

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica, anche mediante fissazione del prezzo del carbonio. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento  126

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2025-2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] fino al 2027.

Emendamento  127

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi intermedi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 16 non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte della dotazione finanziaria è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi intermedi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 16 non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte della dotazione finanziaria è sospeso. L'importo della dotazione finanziaria sospesa è in linea con i costi delle misure per le quali i traguardi e gli obiettivi intermedi non sono stati conseguiti in misura soddisfacente. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

Emendamento  128

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Qualora la Commissione stabilisca che lo Stato membro interessato ai sensi del presente articolo non ha messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva .../.../ CE [(COD)2021/0211] per quanto riguarda il capo IV bis, il pagamento della dotazione finanziaria è sospeso. La sospensione è revocata solo se lo Stato membro interessato ha messo in vigore tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

Emendamento  129

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Se entro il termine di 12 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all'articolo 18 non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 18 e disimpegna l'importo della dotazione finanziaria. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 18 dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.

7. Se entro il termine di 12 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all'articolo 18 non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 18 e disimpegna l'importo della dotazione finanziaria. Qualsiasi eventuale prefinanziamento a norma dell'articolo [13 bis] è recuperato integralmente. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 18 dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti. Gli eventuali importi disimpegnati sono assegnati proporzionalmente agli altri Stati membri.

Emendamento  130

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

1. Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, rispettano i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, compreso lo Stato di diritto. Essi adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

Emendamento  131

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nell'attuazione del Fondo, la Commissione adotta tutte le misure adeguate ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 per garantire la protezione dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri. A tal fine, la Commissione prevede un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e provvede al recupero degli importi indebitamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Emendamento  132

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Qualora sia accertato che le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro pregiudicano o rischiano gravemente di pregiudicare la sana gestione finanziaria del Fondo o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione adotta le misure appropriate in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 che possono comprendere, tra l'altro, la sospensione dei pagamenti alle autorità nazionali interessate. In tali casi, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che i beneficiari finali previsti del Fondo continuino ad avere accesso all'assistenza dell'Unione e assicura l'erogazione tramite le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative o altri enti con una comprovata capacità di garantire la sana gestione finanziaria del Fondo.

Emendamento  133

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il Fondo per la modernizzazione, il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

Emendamento  134

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, locale e regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

Emendamento  135

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.

c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, locale e regionale, compresi i pertinenti portatori di interessi conformemente ai principi del codice europeo di condotta sul partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.

Emendamento  136

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

soppresso

Emendamento  137

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 bis

 

Visibilità del finanziamento dell'Unione

 

1.  Ciascuno Stato membro garantisce:

 

a)  la visibilità per gli enti intermediari e i beneficiari finali del sostegno dell'Unione in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dal Fondo, anche esibendo l'emblema dell'Unione; nonché

 

b)  la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dal Fondo mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

 

2.  Gli Stati membri riconoscono e, ove applicabile, assicurano che gli enti intermediari riconoscano il sostegno del Fondo e la provenienza di tale finanziamento:

 

a)  garantendo la visibilità del finanziamento dell'Unione ai beneficiari finali e al pubblico, anche esibendo l'emblema dell'Unione e un'adeguata dichiarazione di finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea – Fondo sociale per il clima" su documenti e materiale di comunicazione relativi all'attuazione delle operazioni destinate ai beneficiari finali o al pubblico;

 

b)  fornendo, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; nonché

 

c)  comunicando per le operazioni che coinvolgono strumenti finanziari, anche per il sostegno diretto temporaneo al reddito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, l'importo del sostegno del Fondo ai beneficiari finali.

 

3.  Qualora uno Stato membro non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 e qualora non siano state attuate azioni correttive, la Commissione applica misure, tenendo conto del principio di proporzionalità, che annullano fino al 5 % annuo del sostegno del Fondo allo Stato membro interessato.

Emendamento  138

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro interessato riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 e conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. Nella relazione intermedia gli Stati membri interessati riportano:

1. Ciascuno Stato membro interessato riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 e conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e in reale consultazione con i pertinenti portatori di interesse conformemente ai principi del codice europeo di condotta sul partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. Nella relazione intermedia gli Stati membri interessati riportano:

Emendamento  139

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) informazioni quantitative dettagliate sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica;

a) informazioni quantitative dettagliate sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica e di povertà di mobilità, in particolare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, e gli utenti vulnerabili dei trasporti;

Emendamento  140

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) informazioni dettagliate sull'applicazione della definizione di povertà energetica e di mobilità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e paragrafo 2 bis, sulla base di criteri concreti e misurabili;

Emendamento  141

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) se pertinente, informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;

b) informazioni sui progressi verso gli obiettivi e i traguardi indicativi nazionali nel ridurre il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica e di povertà di mobilità, in particolare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti.

Emendamento  142

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) informazioni dettagliate sui risultati delle misure e degli investimenti del piano;

c) informazioni dettagliate sui risultati delle misure e degli investimenti del piano, in particolare per quanto concerne la riduzione delle emissioni raggiunta e il numero di persone che beneficiano delle misure del piano;

Emendamento  143

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) una spiegazione del modo in cui le misure del piano dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all'integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 delle Nazioni Unite e, ove pertinente, la strategia nazionale per la parità di genere;

Emendamento  144

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) informazioni dettagliate sulla quota e la destinazione del sostegno diretto al reddito del piano;

Emendamento  145

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5 in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE;

f) nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5 in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni della direttiva 2003/087/CE;

Emendamento  146

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione monitora la quota dei costi relativi alla restituzione delle quote ai sensi del capo IV bis della direttiva .../.../CE[(COD)2021/0211] assorbita dai fornitori di carburante e trasferita ai consumatori finali. La Commissione riferisce annualmente le sue conclusioni al Parlamento.

Emendamento  147

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del Fondo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del Fondo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, compreso il modello in base al quale gli Stati membri devono comunicare. La Commissione adotta tali atti delegati entro ... [3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento  148

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

 

Trasparenza

 

1.  La Commissione trasmette i piani presentati dagli Stati membri e le decisioni, quali rese pubbliche dalla Commissione, simultaneamente e a parità di condizioni al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo.

 

2.  Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario, nel rispetto di disposizioni di riservatezza.

 

3.  La Commissione fornisce alle commissioni competenti del Parlamento europeo una panoramica delle sue conclusioni preliminari relative al conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani presentati dagli Stati membri.

 

4.  Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a fornire informazioni sullo stato di avanzamento della valutazione dei piani da parte della Commissione.

Emendamento  149

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 ter

 

Dialogo sociale per il clima

 

1.  Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare due volte l'anno la Commissione a discutere le seguenti questioni:

 

a)  i piani presentati dagli Stati membri;

 

b)  la valutazione da parte della Commissione dei piani presentati dagli Stati membri;

 

c)  lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi dei piani presentati dagli Stati membri;

 

d)  le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi;

 

e)  qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione alla commissione competente del Parlamento europeo in relazione all'attuazione del Fondo.

 

2.  Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

 

3.  La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sociale per il clima, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo.

Emendamento  150

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo.

1. Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo fino a tale data, tenendo conto in particolare dei risultati delle prime relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 23.

Emendamento  151

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Per ciascun anno di attività del fondo, la Commissione fornisce una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riduzione della CO2 derivante dagli investimenti nell'efficienza energetica degli edifici e nell'integrazione di energia da fonti rinnovabili, nonché dagli investimenti effettuati per garantire un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

Emendamento  152

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale. Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio63. Essa valuta inoltre se la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.

3. La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 esamina, in particolare:

 

a)  la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale;

 

b)  paese per paese, i progressi e gli effetti dell'attuazione degli investimenti e delle misure strutturali e l'uso del sostegno diretto al reddito alla luce del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani e della conseguente necessità e del livello richiesto di sostegno diretto al reddito in tale contesto, conformemente alle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per il periodo 2028-2032;

 

c)  l'applicazione delle definizioni di povertà energetica e di mobilità comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 bis bis, e l'eventuale necessità di un approccio più dettagliato in futuro e, se del caso, di presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio;

 

Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni in applicazione della direttiva 2003/87/CE e delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio63. Essa valuta inoltre se la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti. Nell'ambito della relazione di valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina altresì la proroga dell'adeguamento tecnico specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio di cui all'articolo 9 nel contesto dei negoziati del successivo quadro finanziario pluriennale.

__________________

__________________

63 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

63 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento  153

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, e all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

Emendamento  154

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di poteri di cui all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, e all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  155

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dalla data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) [aaaa/nnn]del Parlamento europeo e del Consiglio64 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

soppresso

__________________

 

64 [Direttiva (UE) aaaa/nnn del Parlamento europeo e del Consiglio…. (GU …..).] [Modifica della direttiva 2003/87/CE]

 

Emendamento  156

 

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % del valore dell'UE-27, non può essere inferiore alla quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori di cui al [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] per la media del periodo 2016-2018. Gli degli Stati membri con un RNL pro capite superiore al valore dell'UE-27 sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma di tutti i sia pari al 100 %.

Per tutti gli Stati membri, gli αi non possono essere inferiori allo 0,07 % della somma delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % del valore dell'UE-27, gli αi non possono essere inferiori alla quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori di cui al [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] per la media del periodo 2016-2018. Gli αi degli Stati membri con un RNL pro capite superiore al valore dell'UE-27 sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma di tutti gli αi sia pari al 100 %.

Emendamento  157

 

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

 

Emendamento

Le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 9, paragrafo 1 bis, sono assegnate agli Stati membri sulla base della ripartizione seguente.

Dotazione finanziaria massima per Stato membro dell'UE

Stato membro

Quota come % del totale

TOTALE

[data di entrata in vigore]-2032

(in EUR, a prezzi correnti)

Importo per il periodo

[data di entrata in vigore]-2027

(in EUR, a prezzi correnti)

 

Importo per il periodo

2028– 2032

(in EUR, a prezzi correnti)

 

Belgio

2,56

[1 844 737 639]

[605 544 073]

[1 239 193 566]

Bulgaria

3,85

[2 778 104 958]

[911 926 420]

[1 866 178 538]

Cechia

2,40

[1 735 707 679]

[569 754 460]

[1 165 953 219]

Danimarca

0,50

[361 244 536]

[118 580 270]

[242 664 266]

Germania

8,19

[5 910 983 488]

[1 940 308 984]

[3 970 674 504]

Estonia

0,29

[207 004 992]

[67 950 392]

[139 054 600]

Irlanda

1,02

[737 392 966]

[242 052 816]

[495 340 150]

Grecia

5,52

[3 986 664 037]

[1 308 641 796]

[2 678 022 241]

Spagna

10,53

[7 599 982 898]

[2 494 731 228]

[5 105 251 670]

Francia

11,20

[8 087 962 701]

[2 654 912 964]

[5 433 049 737]

Croazia

1,94

[1 403 864 753]

[460 825 411]

[943 039 343]

Italia

10,81

[7 806 923 117]

[2 562 660 358]

[5 244 262 759]

Cipro

0,20

[145 738 994]

[47 839 531]

[97 899 463]

Lettonia

0,71

[515 361 901]

[169 170 042]

[346 191 859]

Lituania

1,02

[738 205 618]

[242 319 573]

[495 886 046]

Lussemburgo

0,10

[73 476 421]

[24 118 991]

[49 357 430]

Ungheria

4,33

[3 129 860 199]

[1 027 391 783]

[2 102 468 416]

Malta

0,01

[5 112 942]

[1 678 348]

[3 434 594]

Paesi Bassi

1,11

[800 832 270]

[262 877 075]

[537 955 195]

Austria

0,89

[643 517 259]

[211 237 660]

[432 279 599]

Polonia

17,61

[12 714 118 688]

[4 173 471 093]

[8 540 647 595]

Portogallo

1,88

[1 359 497 281]

[446 261 573]

[913 235 708]

Romania

9,26

[6 682 901 998]

[2 193 694 977]

[4 489 207 021]

Slovenia

0,55

[397 623 987]

[130 522 001]

[267 101 985]

Slovacchia

2,36

[1 701 161 680]

[558 414 568]

[1 142 747 112]

Finlandia

0,54

[386 966 933]

[127 023 772]

[259 943 161]

Svezia

0,62

[445 050 067]

[146 089 842]

[298 960 225]

EU27

100 %

[72 200 000 000]

[23 700 000 000]

[48 500 000 000]

 


MOTIVAZIONE

A. Contesto

 

Il regolamento sul Fondo sociale per il clima fa parte degli sforzi più ampi della Commissione nell'ambito del Green Deal europeo per ridurre le emissioni di gas serra nell'Unione europea del 55 % nel 2030 rispetto ai livelli del 1990 e per garantire che ogni cittadino europeo sia in grado di compiere tale transizione energetica. Tale Fondo è collegato alla proposta della Commissione che istituisce un nuovo sistema europeo di scambio di quote di emissione[3] (ETS2) per coprire le emissioni degli edifici e dei trasporti su strada in due modi:

 

 le entrate derivanti dal nuovo EU ETS sono utilizzate per finanziare il fondo e cofinanziare le misure del Fondo sociale per il clima intraprese dagli Stati membri;

 il Fondo sostiene i cittadini, le famiglie e le imprese vulnerabili che sono colpiti in modo sproporzionato dal nuovo sistema EU ETS.

 

La ragione di essere del Fondo è quindi sostenere i cittadini, le famiglie e le imprese vulnerabili, nonché gli utenti vulnerabili dei trasporti nel compiere la transizione climatica e diventare più sostenibili nei loro consumi, attraverso misure concrete.

Sono previsti due tipi di misure: in primo luogo, investimenti concreti volti alla decarbonizzazione del settore dei trasporti su strada e dell'edilizia; in secondo luogo, reddito diretto temporaneo/sostegno sociale che funge da rete di sicurezza per coloro che non dispongono di alternative adeguate e a prezzi accessibili a basse emissioni che saranno maggiormente colpiti dall'aumento del prezzo del carbonio.

 

Oltre ad essere un fondo per il clima, il Fondo sociale per il clima ha una dimensione sociale fondamentale. Questi due aspetti operano in sinergia per contribuire a rendere socialmente più equa la transizione verde dell'UE. Affrontando le enormi sfide dei cambiamenti climatici, il Fondo sociale per il clima è dunque uno strumento importante per evitare di danneggiare in modo sproporzionato i cittadini a basso e medio reddito a rischio di povertà energetica e dei trasporti, sostenendo così gli sforzi dell'UE per trasformarsi in un'economia più verde attraverso una transizione che 'non lascia indietro nessuno'[4].

 

B. Obiettivo e ambito di applicazione

 

La Commissione stima che le famiglie spenderanno tra 0,7 e 0,8 punti percentuali in più per le bollette energetiche, come indicato nella valutazione d'impatto della Commissione sul pacchetto "Pronti per il 55 %"[5]. Quelle con un reddito più basso, che già spendono una quota superiore alla media per l'energia, saranno le più colpite dall'inclusione del trasporto su strada e delle famiglie nel nuovo sistema EU ETS. Il Fondo sociale per il clima è pertanto rivolto a cittadini, famiglie, microimprese e PMI vulnerabili, anche a rischio di povertà energetica e dei trasporti. In assenza di definizioni rilevanti a livello di Unione, la proposta dei relatori cerca di stabilire una definizione dell'UE di povertà energetica e introduce una definizione di povertà dei trasporti, che include le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, le PMI vulnerabili e gli utenti dei trasporti che dispongono di poche alternative adeguate e a prezzi accessibili ai combustibili fossili, o che non ne dispongono affatto, nei settori dell'edilizia e dei trasporti. Per garantire che i finanziamenti raggiungano i più bisognosi, gli Stati membri sono tenuti a riferire regolarmente sullo stato della povertà energetica e dei trasporti e su come le misure incluse nei loro piani sociali per il clima contribuiscono ad affrontare tale sfida. Inoltre, il sostegno del Fondo per l'acquisto di un veicolo elettrico dovrebbe essere limitato ai veicoli di fascia base o media, anche nell'ottica di un rapido sviluppo del mercato dei veicoli elettrici di seconda mano.

 

I relatori ritengono che gli intermediari finanziari, come le banche, le società di consulenza e le agenzie di consulenza sul clima non dovrebbero essere i principali beneficiari del Fondo sociale per il clima. Le PMI vulnerabili, invece, vengono aggiunte all'elenco dei beneficiari ammissibili.

 

C. Piani sociali per il clima

 

Ai sensi del regolamento, gli Stati membri hanno la responsabilità di assegnare il Fondo sociale per il clima in base alle esigenze specifiche delle regioni e delle comunità. Gli Stati membri sono tenuti a redigere piani sociali per il clima e presentarli alla Commissione, nel contesto degli impegni assunti nei piani nazionali per l'energia e il clima esistenti, che dovrebbero essere aggiornati per ciascuno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento Governance").[6]

 

I relatori propongono di individuare, monitorare e misurare in modo molto più adeguato i piani e le misure ammissibili, al fine di garantire il massimo valore aggiunto e rapporto costi/benefici nel sostenere le famiglie a diventare più sostenibili, contribuendo nel contempo alla riduzione generale dei gas a effetto serra.

Per stimolare gli Stati membri a concentrarsi sulle misure con il massimo valore aggiunto e rapporto costi/benefici, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti dettagliati prima dell'inizio dei piani sulle misure e sugli investimenti che probabilmente produrranno i massimi benefici, dovrebbe monitorare l'impatto dei piani degli Stati membri su base regolare e aggiornare i suoi orientamenti in base alle migliori pratiche. Inoltre, i relatori ritengono essenziale coinvolgere fin dall'inizio le parti sociali e le autorità regionali per garantire che i piani abbiano un ampio sostegno e siano in sintonia con la realtà locale. Infine, ci si aspetta che gli Stati membri stabiliscano obiettivi concreti e si impegnino a rispettare un calendario rigoroso di attuazione con relazioni, con il contributo delle parti sociali sui progressi verso gli obiettivi nazionali e gli obiettivi per ridurre la povertà energetica e dei trasporti.

 

Per quanto riguarda le misure e gli investimenti ammissibili, i relatori riconoscono che in alcuni casi un reddito diretto temporaneo può essere vantaggioso per fornire un sostegno transitorio a breve termine fino a quando le misure strutturali e gli investimenti non entreranno in vigore e dimostreranno il loro pieno impatto, ma propongono che tali misure non superino il 25 % dei costi totali stimati del piano e siano circoscritte a un periodo transitorio di tre anni, per evitare di sottrarre risorse a misure e investimenti più sostenibili e duraturi. Gli investimenti e le misure strutturali dovrebbero stimolare le ristrutturazioni attraverso buoni, fornire sostegno finanziario e fiscale, fornire istruzione, sviluppare un mercato di seconda mano per i veicoli elettrici. Tali misure dovrebbero beneficiare anche le famiglie che già oggi ricevono una forma di sostegno, ad esempio attraverso le tariffe energetiche sociali, poiché si tratta di quelle famiglie che potrebbero aver più bisogno di sostegno.

 

Per garantire un'ondata di ristrutturazioni di successo e l'introduzione di una mobilità a emissioni zero, è altresì essenziale garantire una forza lavoro formata per eseguire la quantità in rapido aumento di ristrutturazioni edilizie e l'installazione delle infrastrutture per carburanti alternativi necessarie. Pertanto, i relatori propongono di includere questo tipo di formazione e riqualificazione mirate nei piani con un limite massimo per garantire che non sostituisca altri obiettivi fondamentali del Fondo e sempre in coordinamento con i più ampi programmi di formazione e riqualificazione degli Stati membri nell'ambito del Fondo per la transizione giusta e del Fondo sociale europeo Plus.

 

Infine, i relatori sostengono il principio secondo cui il sostegno del Fondo deve rispettare pienamente il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.[7]

 

D. Visibilità e condizionalità

 

Il Parlamento attribuisce grande importanza all'accesso allo Stato di diritto e alla visibilità dei fondi dell'Unione per i beneficiari finali. I relatori sottolineano il legame tra il Fondo sociale per il clima e lo Stato di diritto, in linea con il meccanismo europeo dello Stato di diritto.

 

Un ulteriore criterio che i due relatori vogliono aggiungere è l'impegno di neutralità climatica degli Stati membri. L'impegno per la neutralità climatica entro il 2050 e l'accesso al Fondo dovrebbero avanzare di pari passo.

 

Infine, va notato che l'Unione Europea ha istituito il Fondo sociale per il clima per sostenere i cittadini europei. La comprensione da parte del pubblico delle finanze dell'Unione è fondamentale per la trasparenza e il sostegno popolare alla transizione energetica. Pertanto, i relatori propongono di rafforzare l'obbligo per gli Stati membri e gli intermediari di informare i beneficiari finali del Fondo sociale per il clima in merito ai finanziamenti dell'Unione coinvolti.

 

E. Bilancio

 

Sebbene l'obbligo di acquistare quote di emissione riguardi formalmente le entità regolamentate proposte, si prevede che (parte di) tali costi venga trasferita al consumatore finale. Eventuali entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" alle famiglie e alle PMI dovrebbero inoltre favorirle, in particolare quelle che si trovano in una posizione vulnerabile a rischio di povertà energetica e dei trasporti, fornendo temporaneamente un sostegno al reddito o agevolando l'adozione di un consumo più sostenibile. Il Fondo dovrebbe pertanto corrispondere e reagire agli effetti reali sui prezzi risultanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga". I relatori propongono pertanto che la dotazione finanziaria del Fondo sia fissata almeno a 72 200 000 000 EUR, come proposto dalla Commissione, e che tutte le entrate dell'UE derivanti dal nuovo sistema di scambio di quote di emissione siano destinate al Fondo sociale per il clima. Quando i prezzi del carbonio aumenteranno, dovrebbe aumentare anche il Fondo, per far fronte in modo proporzionale agli impatti sulle famiglie, sulle microimprese, sulle PMI e sugli utenti dei trasporti vulnerabili. Tenendo conto del fatto che le misure strutturali e gli investimenti richiedono tempo per essere attuati e mostrare i loro effetti, si propone che l'attuazione sia anticipata di un anno, dal 2025 al 2024, per avviare il prima possibile i cicli di investimento per permettere alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili, alle PMI vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti di beneficiare del Fondo il più rapidamente possibile.

 

In linea con tale principio e per evitare un assorbimento dei fondi lento, i relatori propongono di mettere a disposizione degli Stati membri una quota di prefinanziamento pari a un massimo del 13 %, fatti salvi i requisiti del regolamento. Inoltre, per sfruttare al meglio il Fondo sociale per il clima, il sostegno derivante dal Fondo dovrebbe integrare il più possibile e operare in sinergia con altri programmi, strumenti e fondi dell'Unione e nazionali, senza tuttavia sostituire la spesa nazionale esistente.

 

F. Ripartizione agli Stati membri e cofinanziamento

 

La ripartizione proporzionale agli Stati membri si basa su un indicatore che dovrebbe garantire un'equa ripartizione fra tutti gli Stati membri e si basa su criteri oggettivi che tengono conto, in egual misura, degli effetti previsti sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili, sulle PMI vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. L'indicatore considera le persone a rischio di povertà (AROPE) che vivono in aree rurali. Tali famiglie AROPE sono in arretrato per le bollette e le emissioni di anidride carbonica delle famiglie sono calcolate su una media di tre anni. Sono previsti ulteriori adeguamenti per gli Stati membri a basso reddito.

 

Il sostegno del Fondo dovrebbe essere mirato a misure e investimenti con il massimo rapporto costi-benefici e valore aggiunto in termini di sostegno alle famiglie affinché siano più sostenibili nei loro consumi. Pertanto, i relatori propongono regole di cofinanziamento differenziate per riflettere una preferenza per investimenti duraturi che promuovono la decarbonizzazione e l'efficienza energetica.  Per le misure di reddito temporaneo diretto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri finanzieranno almeno il 60 %. Per gli investimenti che hanno un effetto più strutturale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri cofinanzieranno in generale almeno il 50 %, come proposto dalla Commissione, ma i relatori suggeriscono di ridurre questo requisito di cofinanziamento nazionale al 40 % per Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiori al 65 % della media dell'Unione nel periodo 2016-2018. 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI (20.4.2022)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima

(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))

Relatrice per parere(*): Margarida Marques

(*) Commissione associata – articolo 57 del regolamento

 

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri e potrebbero comportare un aumento dei prezzi dei combustibili fossili, colpendo in particolare i cittadini più vulnerabili, mentre è in corso la decarbonizzazione dell'economia. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti. È opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi più svantaggiati e alle famiglie in condizioni di povertà in termini di energia e mobilità, affinché beneficino dell'attuazione di tali strumenti di finanziamento e nessuno sia lasciato indietro.

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31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori.

(9) Per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti a carico delle famiglie, e i costi del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori, tenendo anche conto della dipendenza degli Stati membri dai combustibili fossili importati alla luce della guerra di aggressione russa.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata per far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

(11) Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata come risorsa propria per finanziare il bilancio dell'Unione sotto forma di entrate generali, conformemente all'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante del 16 dicembre 20201 bis che definisce una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, fornendo così al bilancio dell'Unione i mezzi per contribuire a far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno. In base a tale accordo è prevista l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie entro il 1° gennaio 2023. Le risorse proprie verdi sono mezzi per allineare il bilancio dell'Unione alle priorità politiche dell'Unione, fornendo così un valore aggiunto dell'UE, e dovrebbero essere utilizzate per contribuire agli obiettivi di integrazione delle questioni climatiche, al rimborso dei debiti di Next Generation EU e alla resilienza del bilancio dell'Unione per quanto riguarda il suo funzionamento come strumento per gli investimenti e le garanzie.

 

__________________

 

1 bis Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada, che è concepito per facilitare la transizione verde. Il Fondo dovrebbe promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, contribuendo al contempo a eradicare la povertà negli ambiti dell'energia e della mobilità, e dovrebbe basarsi sugli esistenti meccanismi di solidarietà e climatici integrandoli. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

(15) Gli Stati membri, se del caso di concerto con i pertinenti portatori di interessi, comprese le autorità regionali e le parti sociali, conformemente al loro quadro giuridico nazionale, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani adattati e mirati alle loro circostanze locali, regionali e nazionali, come le rispettive politiche in vigore nei settori corrispondenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti, rispettando nel contempo le competenze degli enti locali o regionali, anche per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili. I piani sociali per il clima dovrebbero includere una sintesi del processo di consultazione condotto con le autorità locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, comprese quelle che rappresentano i giovani, e altri portatori di interessi nazionali.

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada, che è concepito per facilitare la transizione verde ma che potrebbe portare a prezzi più elevati per l'energia ottenuta da combustibili fossili.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui il 30 % di tutte le spese nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione intende presentare nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui almeno il 30 % dell'intero bilancio dell'Unione e del totale delle spese dello strumento dell'Unione europea per la ripresa nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire all'ambizione di fornire il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale a obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione intende presentare nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.

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33 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

33 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

34 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

34 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le donne sono particolarmente colpite dalla fissazione del prezzo del carbonio, in quanto rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

(19) Le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla fissazione del prezzo del carbonio e dalla povertà in termini di energia e mobilità. Ad esempio, le donne sono il genitore nell'85 % delle famiglie monoparentali e le famiglie monoparentali, insieme ad altri gruppi vulnerabili, presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile e di povertà in termini di energia e mobilità. È opportuno che l'uguaglianza di genere nonché i diritti e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera preparazione, attuazione e monitoraggio dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Il principio dell'unità di bilancio, in base al quale tutte le voci di entrata e di spesa dell'Unione sono indicate nel bilancio, è un requisito previsto dall'articolo 310, paragrafo 1, TFUE. Il Fondo deve pertanto essere pienamente integrato nel bilancio dell'Unione al fine, tra l'altro, di rispettare il metodo comunitario, rispettare la responsabilità, la vigilanza e il controllo democratici parlamentari, garantire la prevedibilità dei finanziamenti e della programmazione pluriennale e salvaguardare la trasparenza delle decisioni di bilancio adottate a livello dell'Unione.

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo è stata definita in base a una valutazione dell'importo stimato generato destinando al bilancio dell'Unione il 25% dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. I proventi del bilancio dell'Unione devono rispettare il principio di universalità a norma dell'articolo 7 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. La dotazione finanziaria del Fondo per il periodo 2025-2032 dovrebbe ammontare a 72,2 miliardi di EUR. Poiché gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano, il Fondo dovrebbe mobilitare almeno 144,4 miliardi di EUR per una transizione socialmente equa, sulla base di una valutazione preliminare dell'onere aggiuntivo per le famiglie vulnerabili, le microimprese e gli utenti dei trasporti. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE. Il finanziamento del Fondo non dovrebbe andare a scapito di altri programmi e politiche dell'Unione.

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41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Nel caso di un prezzo del carbonio più alto, che creerebbe un onere aggiuntivo per le famiglie vulnerabili, le micro-imprese e gli utenti dei trasporti, dovrebbero essere messi a disposizione del Fondo ulteriori stanziamenti onde garantire che l'impatto degli aumenti del prezzo del carbonio sui più vulnerabili sia adeguatamente ed equamente mitigato, al fine, a sua volta, di sostenere ulteriormente le famiglie vulnerabili e gli utenti dei trasporti nell'adattamento a una transizione verde equa verso la neutralità climatica, che comporti una graduale eliminazione della dipendenza dai combustibili fossili. Tali rafforzamenti annuali dovrebbero essere iscritti nel quadro finanziario pluriennale mediante un adeguamento automatico del massimale della rubrica 3 e del massimale dei pagamenti alla fluttuazione del prezzo del carbonio, il cui meccanismo deve essere stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/20931 bis del Consiglio, ai sensi dell'articolo 312 TFUE.

 

____________________

 

1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del Fondo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

(25) Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, il Fondo dovrebbe essere incluso nel bilancio dell'Unione e le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, anche per quanto riguarda l'azione per il clima e le politiche sociali, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del Fondo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) L'attuazione del Fondo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci dei casi di frode, frode fiscale, evasione fiscale, corruzione e conflitto di interessi.

(28) L'attuazione del Fondo dovrebbe essere effettuata in linea con i principi di unità, universalità e sana gestione finanziaria, che comprendono la prevenzione e il perseguimento efficaci dei casi di frode, frode fiscale, evasione fiscale, corruzione e conflitto di interessi.

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) L'integrazione del Fondo nel bilancio dell'Unione fornisce forti garanzie per quanto riguarda la sua esecuzione, data la protezione offerta sia dalla legislazione finanziaria dell'Unione che dalle norme settoriali e finanziarie applicabili in caso di irregolarità o gravi carenze nei sistemi di gestione e controllo, nonché dalle misure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri. La Commissione dovrebbe prevedere, a tal fine, un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e il recupero degli importi indebitamente versati o non correttamente utilizzati e dovrebbe adottare le misure necessarie, che potrebbero comprendere tra l'altro una sospensione dei pagamenti, la cessazione dell'impegno giuridico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, il divieto di contrarre tali impegni giuridici o la sospensione dell'erogazione delle rate.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

 

1 ter Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbero essere garantiti durante tutte le fasi di preparazione, valutazione, attuazione e monitoraggio dei progetti ammissibili nell'ambito del Fondo. Il Fondo dovrebbe contribuire a eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, come stabilito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali (nelle zone isolate e rurali).

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente della transizione verde, segnatamente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali (nelle zone isolate e rurali).

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire a una transizione equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali sulle famiglie, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, che è concepita per facilitare la transizione verde. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere la transizione verso la neutralità climatica delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni, eliminando così gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili.

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, in particolare nelle zone rurali e remote.

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici.

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Ciascuno Stato membro consulta, conformemente al proprio quadro giuridico nazionale, le autorità locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, comprese quelle che rappresentano i giovani, e altri portatori di interessi sul proprio progetto di piano prima di presentare il piano alla Commissione.

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

(j) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti. Detti enti rispettano i requisiti in materia di visibilità di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Sono messe a disposizione dotazioni aggiuntive subordinatamente all'adeguamento tecnico specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio di cui all'articolo 4 ter del ... [Regolamento (UE, Euratom) 2020/20931 bis del Consiglio quale modificato] al fine di garantire che gli stanziamenti disponibili per il Fondo nel bilancio dell'Unione aumentino con il prezzo del carbonio.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è di 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE.

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è di 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE. La proroga dell'adeguamento tecnico specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio è valutata nel contesto dei negoziati del quadro finanziario pluriennale applicabile.

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II.

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1 bis, la dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II.

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per attuare il piano ciascuno Stato membro può presentare richiesta fino alla propria dotazione finanziaria massima.

2. Nel 2025, per attuare il piano ciascuno Stato membro può presentare richiesta fino alla propria dotazione finanziaria massima.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Negli anni 2026 e 2027, ciascuno Stato membro può richiedere fino alla sua dotazione finanziaria massima per attuare il proprio piano e fino alla quota massima della sua dotazione aggiuntiva messa a disposizione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, come specificato nell'allegato II e sulla base della metodologia di calcolo di cui all'allegato I.

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) se la consultazione per il progetto di piano è stata condotta in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3 bis.

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, o qualora lo Stato membro decida di proporre una modifica del proprio piano per conseguire meglio gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Qualora siano messe a disposizione dotazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica mirata del suo piano per:

 

(a)  aumentare il numero di beneficiari o i costi sostenuti da una misura o da un investimento figurante nel suo piano;

 

(b)  aumentare le misure o gli investimenti a norma dell'articolo 6.

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, se uno Stato membro presenta una modifica del proprio piano a norma del paragrafo 1 bis, lettera a), la Commissione non valuta i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b) e lettera c), punto ii).

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, adotta, entro tre mesi dalla presentazione ufficiale del piano modificato da parte dello Stato membro, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione.

3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, adotta, entro tre mesi dalla presentazione ufficiale del piano modificato da parte dello Stato membro, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione. Se un piano è modificato come previsto al paragrafo 1 bis, lettera a), tale periodo è ridotto a sei settimane.

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se la valutazione del piano modificato è negativa, la Commissione respinge la richiesta entro il termine di cui al paragrafo 3, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di tre mesi dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

4. Se la valutazione del piano modificato è negativa, la Commissione respinge la richiesta entro i termini di cui al paragrafo 3, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di tre mesi dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2025-2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo fino al 2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi intermedi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 16 non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte della dotazione finanziaria è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi intermedi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 16 non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte della dotazione finanziaria è sospeso. L'importo sospeso è in linea con i costi delle misure per le quali i traguardi e gli obiettivi intermedi non sono stati conseguiti in misura soddisfacente. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

1. Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, rispettano i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, compreso lo Stato di diritto. Essi adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Entro il 1° luglio 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione preliminare di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo. In tale valutazione preliminare la Commissione esamina la proroga dell'adeguamento tecnico specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio di cui all'articolo 9 nel contesto dei negoziati del successivo quadro finanziario pluriennale.

 

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 9, paragrafo 1 bis, sono assegnate agli Stati membri sulla base della ripartizione seguente.


 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un Fondo sociale per il clima

Riferimenti

COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD)

Commissioni competenti per il merito

 Annuncio in Aula

EMPL

13.9.2021

ENVI

13.9.2021

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

BUDG

13.9.2021

Commissioni associate - annuncio in aula

11.11.2021

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Margarida Marques

25.10.2021

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte

 Annuncio in Aula

 

 

11.11.2021

Esame in commissione

28.2.2022

 

 

 

Approvazione

20.4.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

3

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Petros Kokkalis, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

32

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Andor Deli, Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

5

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (29.4.2022)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima

(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))

Relatrice per parere: Henrike Hahn

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) La natura profonda e acuta dell'emergenza climatica e ambientale in corso ha un effetto più sproporzionato sui gruppi più vulnerabili, comprese le famiglie economicamente svantaggiate, a basso reddito, le donne, i gruppi discriminati, le persone con disabilità, gli anziani o i bambini, anche se questi gruppi hanno spesso la minore capacità di reagire alle incidenze del cambiamento climatico. È necessario un nuovo Fondo sociale europeo per il clima al fine di proteggere le famiglie e le comunità più vulnerabili e dare loro gli strumenti allo scopo di contribuire a debellare la povertà energetica e la povertà dei trasporti in tutta Europa e garantire la piena partecipazione ai vantaggi sociali della transizione ecologica, creando uno scenario vantaggioso per tutti, per le persone e il pianeta. In particolare, dal Fondo dovrebbero trarre direttamente vantaggio le persone vulnerabili e le microimprese e, ove giustificato, le piccole imprese vulnerabili in condizioni di povertà energetica e in materia di mobilità, che potrebbero essere colpite dalla prevista inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai settori dell'edilizia e del trasporto stradale nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE.

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare, se l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 è intesa a imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai settori in oggetto, l'impennata dei prezzi dei carburanti, se non accompagnata da misure adeguate, rischia di avere un impatto distributivo regressivo e di produrre disagi sociali, a causa della bassa elasticità sia nel settore dei trasporti che in quello dell'edilizia, soprattutto tra le famiglie a basso reddito colpite dalla povertà energetica e dalla povertà in materia di mobilità.

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31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori.

(9) Inoltre, per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori. I costi trasferiti dai fornitori di combustibili ai consumatori finali possono variare a seconda dell'impresa, della regione o dello Stato membro. La Commissione dovrebbe pertanto raccogliere dati sulla quota dei costi assorbita dai fornitori di combustibili e sulla quota dei costi trasferita ai consumatori finali e dovrebbe comunicare annualmente le proprie conclusioni al Parlamento europeo.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

(10) L'aumento e le fluttuazioni mondiali del prezzo dei combustibili fossili colpiscono in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese e piccole imprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni, tra cui quelle nelle zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili, non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili. Un'azione ambiziosa per il clima consentirebbe all'Unione altresì di attenuare l'incidenza del rincaro dei prezzi energetici.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata per far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

(11) I proventi previsti generati nel bilancio dell'Unione dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata per far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Possono essere inoltre necessarie ulteriori misure fiscali e di stimolo al fine di sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, le piccole imprese vulnerabili o gli utenti vulnerabili dei trasporti.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali come il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE32 il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, possono fornire soluzioni durature.

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali come il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento o l'illuminazione. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2020 a livello dell'UE l'8,2 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa32. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. L'assenza di una definizione di povertà energetica a livello dell'Unione determina serie di dati non comparabili. L'introduzione di una definizione comune a livello dell'Unione consentirà di affrontare efficacemente la povertà energetica, misurare i progressi e, di conseguenza, orientare meglio le azioni strategiche. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto non rappresentano una vera soluzione per far uscire le famiglie dalla povertà energetica e, al contrario, possono anche avere l'effetto di intrappolare ulteriormente le persone nella povertà energetica e dei trasporti. Soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni edilizie profonde e graduali, lo sviluppo di comunità energetiche e di fonti rinnovabili, anche attraverso progetti guidati dagli attori locali, nonché misure di informazione e di sensibilizzazione mirate alle famiglie, possono fornire soluzioni durature e contrastare efficacemente la povertà energetica. Inoltre, è opportuno prestare particolare attenzione alla situazione dei proprietari di case e appartamenti che vivono in condizioni di povertà energetica e di quelli che rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica a causa dell'aumento dei prezzi, in particolare le donne sole e i proprietari anziani nelle zone rurali e i proprietari di grandi edifici residenziali in cattive condizioni. Le famiglie vulnerabili dovrebbero ricevere un sostegno agli investimenti ben prima dell'effettivo rincaro dei costi energetici e dovrebbero pertanto disporre di tempo sufficiente per adattarsi.

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32 Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

32 Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

(13)È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") per fornire agli Stati membri le risorse a sostegno delle famiglie e individui in condizioni di povertà energetica e in materia di mobilità, nonché delle microimprese e, ove giustificato, delle piccole imprese vulnerabili, come pure per mitigare l'impatto sociale dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada su tali individui e imprese, se del caso, mediante azioni mirate che contribuiscono alla transizione verde. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante misure e investimenti con un effetto duraturo e, se del caso, mediante sostegno diretto alla spesa, volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, in particolare per coloro che vivono negli edifici con le prestazioni peggiori e negli alloggi popolari, a grazie a un maggiore accesso alle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, compresa l'installazione di sistemi a energia rinnovabile, nonché grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni. È auspicabile prestare particolare attenzione alle zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o alle regioni o ai territori meno sviluppati, comprese le zone (peri)urbane meno sviluppate, allorché si tratta di finanziare misure e investimenti a sostegno dei cittadini e delle microimprese, in quanto particolarmente vulnerabili alle variazioni dei prezzi dell'energia e dei trasporti.

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e, se debitamente giustificato dal contesto nazionale, alle piccole imprese vulnerabili nonché agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà in materia di mobilità nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) I piani trasmessi agli Stati membri dovrebbero includere misure atte a fornire il supporto informativo, lo sviluppo di capacità e la formazione necessari ad attuare le misure e gli investimenti intesi a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie a una maggiore efficienza energetica degli edifici, a un maggiore accesso alle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici e alla garanzia di un migliore accesso a una mobilità e a servizi di trasporto sostenibili, tra cui le infrastrutture necessarie e la diffusione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Tali piani dovrebbero anche affrontare il problema della mancanza della forza lavoro necessaria per tutte le fasi della transizione verde, segnatamente per quanto riguarda i posti di lavoro legati alla ristrutturazione degli edifici e all'integrazione di energia da fonti rinnovabili, nonché il lavoro tra pari e il lavoro a livello di collettività locali per fronteggiare la povertà energetica e la povertà in materia di mobilità.

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

(15) Gli Stati membri, di concerto con le parti economiche e sociali, con le autorità regionali e locali e con le organizzazioni della società civile, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a preparare, elaborare e attuare i piani tramite la partecipazione significativa e inclusiva di tutti i portatori di interessi del caso, tra cui le organizzazioni non governativi e gli organismi che promuovono i diritti ambientali, l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere, i diritti dei giovani e la non discriminazione, conformemente al codice europeo di condotta sul partenariato, e a presentare tali piani a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Il rispetto dei diritti umani e fondamentali e l'osservanza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, delle Convenzioni dell'ILO e della Carta internazionale dei diritti dell'uomo dovrebbero essere garantiti nell'intero processo di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del Fondo. È altresì auspicabile che il Fondo garantisca l'integrazione della dimensione di genere in tutte le misure e gli investimenti finanziati e rispetti il principio di non discriminazione per motivi di genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale nell'intero processo di preparazione e attuazione e garantiscono, se del caso, l'accessibilità alle persone con disabilità. Inoltre, il Fondo non dovrebbe sostenere attività escluse dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056 né finanziare le imprese che non rispettano le condizioni di lavoro applicabili e gli obblighi dei datori di lavoro derivanti dal diritto del lavoro o dai contratti collettivi in vigore.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e, se debitamente giustificato dal contesto nazionale, alle piccole imprese vulnerabili nonché  agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. È importante stabilire una definizione di famiglie vulnerabili che tenga conto di un'ampia serie di variabili inerenti alle condizioni economiche, sociali e geografiche. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente ai più vulnerabili contribuirebbe a rendere giusta la transizione. Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe riguardare unicamente l'impatto diretto dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non i costi di energia elettrica o di riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo.

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto alla spesa delle famiglie destinato specificamente ai più vulnerabili contribuirebbe alla transizione giusta. Il sostegno non dovrebbe superare il 30 % della spesa totale dei piani nazionali e dovrebbe essere inteso come misura complementare e transitoria che accompagna gli investimenti a lungo termine per affrontare il problema della povertà energetica e dei trasporti e potrebbe essere visto come un mezzo per consentire alle famiglie vulnerabili di soddisfare le loro necessità socioeconomiche essenziali. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe essere destinato unicamente alle famiglie vulnerabili suscettibili di essere colpite in modo sproporzionato dall'impatto diretto dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non i costi di energia elettrica o di riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva.

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui il 30 % di tutte le spese nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione intende presentare nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi, del pilastro europeo dei diritti sociali e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui almeno il 30 % di tutte le spese nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio34 nonché ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e contribuiranno agli obiettivi ambientali ivi stabiliti. La Commissione intende presentare nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.

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33 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

33 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

34 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

34 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le donne sono particolarmente colpite dalla fissazione del prezzo del carbonio, in quanto rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

(19) Le donne sono particolarmente colpite dalla povertà energetica e dalla povertà in materia di mobilità, soprattutto le madri sole, in quanto rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali, così come le donne sole o le anziane che vivono da sole. Le famiglie monoparentali con figli a carico presentano un rischio particolarmente elevato di povertà energetica. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano garantite e promosse durante l'intera progettazione, preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio35. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

(20) Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio35. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare i rispettivi piani e, se del caso, l'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, prima delle date previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, affinché i piani possano essere attuati quanto prima. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

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35 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

35 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

(23) La dotazione finanziaria del Fondo è stata definita in base a una valutazione dell'importo stimato generato destinando al bilancio dell'Unione il gettito atteso dalle quote messe all'asta a norma della direttiva 2003/87/CE (em 160), tra cui il 50 % dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. I proventi del bilancio dell'Unione devono rispettare il principio di universalità a norma dell'articolo 7 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. La dotazione finanziaria del Fondo per il periodo 2024-2032 dovrebbe ammontare quanto meno a 90,2 miliardi di EUR. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare una quota significativa pari al 50 % dei costi totali del proprio piano. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutte le entrate attese dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ai sensi della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati. Il finanziamento del Fondo non dovrebbe andare a scapito di altri programmi e politiche dell'Unione.

__________________

__________________

41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Nel caso di un prezzo del carbonio più elevato, che creerebbe un ulteriore onere per le famiglie, le microimprese e gli utenti dei trasporti vulnerabili, dovrebbero essere previste dotazioni aggiuntive per il Fondo onde garantire che sia opportunamente ed equamente attenuata l'incidenza del rincaro del prezzo del carbonio sui soggetti più vulnerabili.

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il Fondo dovrebbe sostenere le misure che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione. Il Fondo non dovrebbe, salvo casi debitamente giustificati, sostituire le spese nazionali correnti.

(24) Il Fondo dovrebbe sostenere le misure che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione e non dovrebbe sostituirsi ai finanziamenti nazionali per i programmi sociali. Il Fondo non dovrebbe, salvo casi debitamente giustificati, sostituire le spese nazionali correnti.

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) Al fine di individuare ulteriori misure per garantire un'equa ridistribuzione degli oneri e dei benefici della tariffazione del carbonio tra la popolazione dell'Unione, è opportuno che la Commissione presenti senza indugio al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione basata su un'analisi costi-benefici che potrebbe essere corredata, se del caso, da una proposta legislativa, allo scopo di valutare la necessità e la fattibilità dell'introduzione di un dividendo climatico sotto forma di rimborso diretto pro capite di eventuali proventi supplementari generati dalla fissazione del prezzo del carbonio e stimare il modo in cui tale dividendo climatico avvantaggerebbe gli individui e i gruppi più vulnerabili in condizioni di povertà energetica e di povertà in materia di mobilità. È auspicabile tenere conto di tale relazione nel contesto della revisione del Fondo sociale per il clima.

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Al fine di garantire che il sostegno nell'ambito del Fondo possa essere attuato efficacemente sin dai primi anni dell'entrata in vigore di quest'ultimo, dovrebbe essere possibile versare un importo che va fino al 13 % del contributo finanziario degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento.

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) L'attuazione del Fondo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci dei casi di frode, frode fiscale, evasione fiscale, corruzione e conflitto di interessi.

(28) L'attuazione del Fondo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la tutela del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto, la prevenzione e il perseguimento efficaci dei casi di frode, frode fiscale, evasione fiscale, corruzione e conflitto di interessi.

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo fornisce sostegno agli Stati membri per il finanziamento delle misure e degli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima ("i piani").

Il Fondo fornisce sostegno agli Stati membri per il finanziamento parziale delle misure e degli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima ("i piani").

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali (nelle zone isolate e rurali).

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a diretto beneficio delle famiglie, delle microimprese e, ove giustificato, delle microimprese vulnerabili e degli utenti dei trasporti vulnerabili, in particolare delle famiglie in condizioni di povertà energetica e delle persone in condizioni di povertà di mobilità, con particolare attenzione alle famiglie che vivono in edifici con le prestazioni peggiori o in alloggi sociali, nonché alle persone che vivono in zone rurali, insulari, montane e remote, con accesso scarso o nullo ai servizi di base o ai trasporti pubblici, che rischiano di risentire particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada.

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

L'obiettivo generale del Fondo è accelerare una transizione socialmente equa e verde verso un'economia circolare, sostenibile, non tossica, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sulle energie rinnovabili, resiliente e competitiva e verso il benessere per tutte le persone al più tardi entro il 2050, affrontando gli impatti sociali dell'aumento dei prezzi dell'energia e, in particolare della prevista inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, in linea con gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi, del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, senza lasciare indietro nessuno.

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e, ove giustificato, le piccole imprese vulnerabili e le persone vulnerabili in condizioni di povertà energetica e di mobilità, limitando il più possibile gli impatti sociali della transizione. Tale sostegno è garantito principalmente mediante misure e investimenti mirati volti ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, a migliorare l'accesso alle fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento, a trovare soluzioni di mobilità sostenibile e offrire trasporti a prezzi accessibili, a sostenere la riqualificazione o il miglioramento delle competenze e, se necessario, mediante un sostegno diretto alla spesa conformemente al principio di sussidiarietà.

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In linea con tali obiettivi, il Fondo non fornisce alcun sostegno a misure e investimenti che potrebbero prolungare la dipendenza dai combustibili fossili o portare a essere vincolati al carbonio (carbon lock-in), ostacolando o ritardando nel contempo l'impiego di fonti energetiche sostenibili alternative.

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) "ristrutturazione edilizia profonda": ristrutturazione profonda quale definita all'[articolo 2, paragrafo 19, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (EPBD)];

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "povertà energetica": la povertà energetica definita all'articolo 2, punto [(49)], della direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio50;

(2) "povertà energetica": l'impossibilità per una famiglia, dovuta all'inaccessibilità economica e alla mancanza di accesso a servizi energetici adeguati, economici, affidabili, di qualità, sicuri e rispettosi dell'ambiente e a un livello adeguato di approvvigionamento energetico, di mantenere un tenore di vita e di salute dignitoso, comprendente un adeguato livello di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi elettrici, tenuto conto del rispettivo contesto nazionale, regionale o locale, della politica sociale vigente e di altre politiche pertinenti; la povertà energetica può essere causata da uno o dalla combinazione dei seguenti fattori: basso reddito, spese elevate per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni, e colpisce le famiglie nei decili di reddito più bassi i cui costi energetici superano il doppio del rapporto mediano tra i costi energetici e il reddito disponibile dopo la deduzione dei costi abitativi;

__________________

__________________

50 [Direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C […] del […], pag. […]).] [Proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica].

50 [Direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C […] del […], pag. […]).] [Proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica].

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o di mobilità o le famiglie nei tre decili di reddito più bassi, che subiscono in modo sproporzionato l'impatto degli aumenti dei prezzi dell'energia e che probabilmente saranno le più colpite dalla prevista inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno accesso a fonti di energia sostenibili e a prezzi abbordabili e ai mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano, o ai mezzi per accedere a modi di trasporto alternativi necessari per il loro benessere economico o sociale;

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o un bilancio inferiore a 2 000 000 EUR che risentono negativamente dell'impatto sui prezzi dell'energia nel contesto nazionale pertinente e che probabilmente saranno maggiormente colpite dall'inclusione prevista dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano o la disponibilità, o i mezzi per accedervi, di modi di trasporto alternativi su cui devono fare affidamento nel corso dell'attività;

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) "piccole imprese vulnerabili": piccole imprese con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo o un bilancio inferiore a 10 000 000 EUR che risentono negativamente dell'impatto sui prezzi dell'energia nel contesto nazionale pertinente e che probabilmente saranno maggiormente colpite dall'inclusione prevista dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano o la disponibilità, o i mezzi per accedervi, di modi di trasporto alternativi su cui devono fare affidamento nel corso dell'attività;

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, in particolare nelle zone rurali e remote.

(13) "povertà di mobilità": l'impossibilità di una famiglia di accedere ai modi di trasporto necessari per soddisfare i bisogni socioeconomici essenziali in un determinato contesto, che può essere causata da uno dei seguenti fattori o dalla combinazione degli stessi, in funzione delle specificità nazionali e locali: basso reddito, spese elevate per il carburante e/o costi elevati di trasporto, mancanza di disponibilità di alternative di mobilità e loro accessibilità e ubicazione, distanze percorse e pratiche di trasporto, in particolare nelle zone rurali, insulari, montane, remote e nelle zone meno accessibili o nelle regioni o territori meno sviluppati, comprese le aree (peri-)urbane meno sviluppate, nonché l'impatto della transizione verso la neutralità climatica;

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) "edifici con le prestazioni peggiori": gli edifici al di sotto della classe di prestazione energetica E, quali definiti all'[articolo 2, paragrafo 17, della direttiva rifusa EPBD];

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo al fine di massimizzare le sinergie e le complementarità tra i due piani. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per sostenere efficacemente le famiglie vulnerabili colpite dalla povertà energetica, le microimprese vulnerabili e le persone vulnerabili in condizioni di povertà di mobilità, nonché le piccole imprese vulnerabili, ove debitamente giustificato tenendo conto del contesto nazionale, che potrebbero essere maggiormente colpite dall'impatto della prevista inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, al fine di aumentare l'efficienza energetica dei loro edifici e l'accesso a prezzi accessibili al riscaldamento e al raffreddamento alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché per migliorare l'accesso a servizi di mobilità sostenibili e integrati, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione.

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al fine di agevolare la preparazione del piano, la Commissione pubblica orientamenti, compreso un modello.

 

Nell'elaborare i loro piani, gli Stati membri, conformemente al principio di partenariato e di governance multilivello, consultano tutti i portatori di interessi pertinenti, comprese le autorità regionali e locali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni della società civile, conformemente al principio di partenariato di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060.

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

2. Il piano può includere misure nazionali o subnazionali che forniscono un sostegno diretto alle famiglie colpite dalla povertà energetica e alle persone in condizioni di povertà di mobilità, con particolare attenzione alle donne e alle persone che vivono in zone remote e meno accessibili, per ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi dei carburanti derivante dalla prevista inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, fornendo un accesso facilitato a soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e a servizi di mobilità.

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il piano comprende progetti nazionali volti a:

3. Il piano comprende progetti nazionali, regionali o locali volti a:

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti rinnovabili;

(a) finanziare misure e investimenti con un effetto duraturo dando la priorità alle misure relative alla domanda e applicando il principio dell'efficienza energetica al primo posto, al fine di procedere a una ristrutturazione edilizia profonda e a una ristrutturazione edilizia per tappe, se del caso, nonché investimenti volti all'integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e altre misure finalizzate a prevenire il vincolo del carbonio (carbon lock-in);

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

(b) finanziare misure e investimenti con un impatto duraturo per aumentare l'accesso e la diffusione di servizi di mobilità sostenibile e condivisa e di trasporto pubblico, in particolare nelle regioni insulari, periferiche, remote e rurali.

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) misure concrete e investimenti conformemente all'articolo 3 per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

(a) misure concrete e investimenti, comprese riforme delle politiche, conformemente agli articoli 3 e 6 per contrastare la povertà energetica e di mobilità e per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro presentate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) misure di accompagnamento concrete necessarie per realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c), nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o private;

(b) misure di accompagnamento concrete necessarie per realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c), nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o private, che possono comprendere, se del caso;

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto i (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i) misure volte a sostenere e a garantire il rispetto di requisiti minimi di rendimento energetico da parte dei proprietari di un bene immobile, sia che vi abitino sia che lo diano in locazione;

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii) misure volte a garantire che le ristrutturazioni edilizie non si traducano in sfratti o sfratti indiretti attraverso aumenti degli affitti delle persone vulnerabili, compresa la subordinazione di qualsiasi sostegno finanziario o incentivo fiscale a specifiche garanzie giuridiche per i locatari;

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii) misure volte ad affrontare il problema della frammentazione degli incentivi tra proprietari di abitazioni e inquilini;

Emendamento  47

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv) investimenti volti a sviluppare e ad ampliare le piste ciclabili, le infrastrutture di trasporto pubblico e i servizi di mobilità integrata, nonché l'infrastruttura tecnologica digitale al fine di migliorare l'accessibilità e la connettività delle zone rurali, insulari e remote;

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto v (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v) investimenti a sostegno del ripristino e dell'efficienza energetica [A1] degli edifici abbandonati, ove necessario, per migliorare l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili per le famiglie in condizioni di povertà energetica.

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale, tenendo conto di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti e rurali;

(c) la stima dell'incidenza della povertà energetica e di mobilità e dei probabili effetti di un aumento dei prezzi dei combustibili sulle famiglie e sulle imprese, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica, nonché delle persone in condizioni di povertà di mobilità e delle microimprese vulnerabili e, ove debitamente giustificato tenendo conto del contesto nazionale, delle piccole imprese vulnerabili; tali effetti devono essere analizzati con dati disaggregati per genere e informazioni sensibili agli aspetti di genere, un livello sufficiente di disaggregazione regionale, tenendo conto di elementi quali l'accesso ad alloggi dignitosi, adeguati, a prezzi accessibili, ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti, insulari, periferici e rurali o le regioni meno accessibili; tali impatti sono altresì esaminati in maniera continua, se del caso, tenendo conto del fatto che una famiglia può diventare vulnerabile in un determinato momento e per varie ragioni socioeconomiche;

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) una valutazione dell'impatto di genere e una spiegazione di come le misure e gli investimenti contenuti nel piano tengano conto degli obiettivi di contribuire all'uguaglianza di genere, alle pari opportunità per tutti e all'integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 delle Nazioni Unite e, ove disponibile, con la strategia nazionale per la parità di genere;

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

(d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili e la loro motivazione di come si prevede che le misure del piano contribuiscano a eliminare la povertà energetica e di mobilità e a eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili per il riscaldamento e il raffrescamento, nonché per i trasporti;

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

(e) i traguardi e gli obiettivi intermedi specifici e un calendario dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare alla fine di ogni quadro finanziario pluriennale, vale a dire rispettivamente entro il 31 dicembre 2027 ed entro il 31 luglio 2035;

Emendamento  53

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che nessun investimento o misura inclusi nel piano arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852; la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici mirati all'ambito di applicazione del Fondo a tal fine; non è richiesta alcuna spiegazione per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(h) una spiegazione del modo in cui il piano promuove un'occupazione di elevata qualità e condizioni di lavoro dignitose e garantisce che nessun investimento o misura inclusi nel piano arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852; la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici mirati all'ambito di applicazione del Fondo a tal fine; non è richiesta alcuna spiegazione per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis) se del caso, le misure da adottare per evitare oneri burocratici a carico delle famiglie beneficiarie del sostegno del Fondo;

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 della Commissione54 sulla povertà energetica;

(i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato e delle autorità locali e regionali interessate, compreso il coinvolgimento nel processo e la consultazione delle parti economiche e sociali e della società civile, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi indicatori specifici e quantificabili per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 della Commissione54 sulla povertà energetica;

__________________

__________________

54 GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

54 GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

Emendamento  56

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

(j) per la preparazione e l'attuazione del piano, una descrizione dettagliata del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi, nonché dei loro ruoli specifici per l'attuazione e il monitoraggio;

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del Fondo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione.

(k) una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e assicurare lo Stato di diritto nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del Fondo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione.

Emendamento  58

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro il 31 luglio 2023 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri su come individuare i gruppi vulnerabili di cui al paragrafo 1, lettera c), e specifica gli indicatori pertinenti per monitorare la povertà energetica e di mobilità.

Emendamento  59

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel preparare i piani gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito del meccanismo ELENA istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio58.

3. La Commissione istituisce una piattaforma per promuovere attivamente lo scambio di buone pratiche tra le parti interessate all'attuazione del Fondo, nonché per fornire orientamenti che consentano e incoraggino lo sviluppo delle capacità delle parti interessate a partecipare allo sviluppo e all'attuazione del Fondo. Gli Stati membri e i portatori di interessi coinvolti nella preparazione dei piani possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito del meccanismo ELENA istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio58.

__________________

__________________

58 Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

58 Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

Emendamento  60

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il rispetto dei diritti umani e fondamentali e l'osservanza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, delle Convenzioni dell'ILO e della Carta internazionale dei diritti dell'uomo sono garantiti nell'intero processo di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del Fondo.

 

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo rispettano il principio della non discriminazione e della parità di genere e affrontano la povertà energetica e la precarietà legata alla mobilità da una prospettiva sensibile agli aspetti di genere.

 

Tutti i beneficiari del Fondo rispettano le condizioni di cui al presente paragrafo prima di ricevere qualsiasi forma di sostegno finanziario.

Emendamento  61

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'erogazione del sostegno è subordinata al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione e riguardano in particolare:

2. L'erogazione del sostegno è subordinata al completo conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi e riguardano in particolare:

Emendamento  62

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la ristrutturazione edilizia;

(b) la ristrutturazione edilizia profonda e la ristrutturazione degli edifici per fasi nell'ambito di una pianificazione a lungo termine;

Emendamento  63

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) lo sviluppo e l'utilizzo di fonti rinnovabili, comprese le comunità energetiche di riscaldamento e raffrescamento;

Emendamento  64

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;

(c) la mobilità sostenibile e i servizi integrati di trasporto a zero e a basse emissioni;

Emendamento  65

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) i servizi di mobilità digitale nelle zone remote, insulari e rurali;

Emendamento  66

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

(d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra relative a misure e investimenti ai sensi dell'articolo 6;

Emendamento  67

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali e remote.

(e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone insulari, periferiche, rurali e remote, disaggregati per genere.

Emendamento  68

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il Fondo sostiene solo misure e investimenti conformi al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

3. Il Fondo sostiene misure e investimenti conformi al principio "l'efficienza energetica al primo posto" di cui all'articolo 3 della direttiva (2022/XX/UE) [la direttiva Efficienza energetica], al pilastro europeo dei diritti sociali e al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Emendamento  69

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il Fondo non sostiene misure e investimenti esclusi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056.

Emendamento  70

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Il Fondo non sostiene le imprese che non rispettano le condizioni di lavoro applicabili e gli obblighi dei datori di lavoro derivanti dal diritto del lavoro o dai contratti collettivi pertinenti.

Emendamento  71

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili e delle famiglie vulnerabili che sono utenti dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Il sostegno diminuisce nel tempo ed è limitato all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto alla spesa limitato alle famiglie vulnerabili colpite dalla povertà energetica e alle persone in condizioni di povertà di mobilità, per migliorare l'accesso a soluzioni di efficienza energetica pulita a prezzi accessibili e alla mobilità e ai trasporti pubblici sostenibili e a prezzi accessibili. Il sostegno diminuisce nel tempo con il completamento di soluzioni a lungo termine, ad esempio le ristrutturazioni edilizie profonde e per fasi. Il sostegno diretto al reddito è limitato all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada.

 

Il sostegno alla spesa delle famiglie contempla le seguenti misure:

 

(a) il sostegno diretto al reddito temporaneo e mirato, anche attraverso pagamenti forfettari o una riduzione mirata delle imposte e dei prelievi, subordinato a misure aggiuntive e a investimenti con impatti duraturi sulla riduzione della povertà energetica e di mobilità;

 

(b) il sostegno diretto per l'acquisto di prodotti e servizi per aumentare la prestazione energetica degli edifici e affrontare direttamente la povertà energetica e di mobilità, rispettando al contempo il principio dell'efficienza energetica al primo posto, come ad esempio apparecchi e attrezzature ad alta efficienza energetica, come pure ristrutturazioni edilizie nell'ambito dei piani di ristrutturazione profonda a lungo termine degli edifici, in particolare attraverso la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto;

 

(c) la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, nonché a servizi di mobilità condivisa sostenibili e flessibili.

Emendamento  72

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ammissibilità a tale sostegno è rivolta alle persone che si trovano in condizioni di povertà energetica e di mobilità, con particolare attenzione alle donne e ai gruppi di donne vulnerabili, come le donne sole, le madri sole e le donne anziane a basso reddito. Il sostegno alle donne è pari a un importo che rappresenta almeno il 60 % dell'importo totale stanziato per il sostegno diretto.

 

Il sostegno diretto alla spesa delle famiglie non supera il 30 % dei costi totali stimati del piano.

Emendamento  73

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti a lungo termine con un impatto duraturo seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano a beneficio delle famiglie, delle microimprese vulnerabili e, se del caso delle piccole imprese vulnerabili o delle persone che si trovano in condizioni di povertà energetica o di mobilità e intendano:

Emendamento  74

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, anche in forma di sostegno finanziario o d'incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

(a) sostenere la ristrutturazione edilizia profonda e la ristrutturazione edilizia per fasi, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, in abitazioni private o in alloggi popolari, anche in forma di sostegno finanziario o d'incentivi fiscali;

Emendamento  75

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione compresa, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici e all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili a fini di risparmio energetico;

(b) contribuire alla realizzazione di un patrimonio edilizio climaticamente neutro, elettrificazione compresa, dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento negli edifici come pure per la cottura, e sostenere gli impianti di produzione e distribuzione  dell'energia da fonti rinnovabili in loco e nelle vicinanze, inclusi il sostegno alle comunità di energia rinnovabile e la condivisione energetica peer-to-peer, per alimentare l'eventuale domanda residua e contribuire al conseguimento del risparmio energetico;

Emendamento  76

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) prestare alle famiglie consulenze in ambito energetico mirate e informazioni accessibili e a prezzi contenuti su misure e investimenti efficaci in termini di costi per migliorare il risparmio energetico, come pure informazioni su alternative di mobilità sostenibile e a prezzi accessibili, al fine di far fronte agli ostacoli non monetari, quali gli ostacoli amministrativi e la carenza di informazioni, che possono impedire i miglioramenti dell'efficienza energetica degli edifici o limitare l'accesso a servizi di mobilità sostenibili e a prezzi accessibili;

Emendamento  77

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

(c) sostenere gli enti pubblici e privati, in particolare le comunità locali di energia rinnovabile e le imprese che operano nel settore dell'edilizia sociale, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

Emendamento  78

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno;

(d) migliorare l'accesso a veicoli e in particolare a biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per il parcheggio e la ricarica; le misure a sostegno della mobilità a basse emissioni sono prese in considerazione principalmente solo quando l'accesso alla mobilità a zero emissioni non è fattibile, in particolare per le zone rurali, periferiche e meno accessibili, e prevedono un calendario di riduzione progressiva del sostegno, tenendo conto dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione; ciononostante, il sostegno è destinato principalmente all'acquisto di veicoli a zero emissioni come le biciclette e le biciclette elettriche;

Emendamento  79

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa;

(e) promuovere una mobilità sostenibile a zero emissioni e migliorare l'accesso a trasporti pubblici e alla mobilità su richiesta accessibili e a prezzi contenuti e ai servizi di mobilità condivisa, specialmente nelle zone rurali, insulari, periferiche, montane, remote e meno accessibili, incluse le regioni ultraperiferiche, o nelle regioni e nei territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate;

Emendamento  80

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) promuovere la connettività digitale e soluzioni tecnologiche adeguate per migliorare l'accesso ai servizi di mobilità per le zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili;

Emendamento  81

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter) sostenere lo sviluppo delle capacità come pure la formazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione delle persone in condizioni di povertà energetica o di mobilità per i posti di lavoro in settori connessi alla transizione verde, in particolare i posti di lavoro che contribuiscono direttamente agli obiettivi del Fondo, in particolare attraverso iniziative di lavoro peer-to-peer e di comunità.

Emendamento  82

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il sostegno alle piccole imprese vulnerabili è prestato principalmente attraverso prestiti a tasso zero o a tassi vantaggiosi per finanziare investimenti a lungo termine con un impatto duraturo intesi a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; possono essere prese in considerazione altre forme di sostegno finanziario, se opportuno e giustificato, a condizione che il sostegno necessario alle famiglie vulnerabili che si trovano in condizioni di povertà energetica e di mobilità non risulti compromesso.

Emendamento  83

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo non sostiene e i costi totali stimati dei piani non includono misure di sostegno diretto al reddito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, per le famiglie che già beneficiano:

1. Il Fondo non sostituisce e i costi totali stimati dei piani includono solamente misure di sostegno diretto al reddito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, nella misura in cui esse sono addizionali e complementari rispetto al sostegno fornito per le famiglie che già beneficiano:

Emendamento  84

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2025-2027 ammonta a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2024-2027 ammonta ad almeno 41 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento  85

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Dotazioni aggiuntive sono messe a disposizione subordinatamente all'adeguamento tecnico specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio attraverso un "adeguamento al rialzo" di cui all'articolo 4 ter del ... [regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio1, come modificato], di modo da garantire che gli stanziamenti disponibili per il Fondo nel bilancio dell'Unione aumentino in considerazione dell'aumento del prezzo del carbonio.

 

________________

 

1 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

Emendamento  86

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è di 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE.

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2035 è determinata nel contesto dell'accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale ed è almeno di 48 500 000 000 EUR.

Emendamento  87

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle azioni ammissibili.

3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle azioni ammissibili.

Emendamento  88

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito del Fondo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti sostenuti nell'ambito del Fondo possono essere sostenuti da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

1. Il sostegno nell'ambito del Fondo si aggiunge al sostegno attualmente fornito nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti sostenuti nell'ambito del Fondo possono essere sostenuti da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, nazionali e, se del caso, regionali a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Emendamento  89

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il sostegno nell'ambito del Fondo è utilizzato in sinergia, complementarità, coerenza e uniformità con altri fondi, programmi e strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale, in particolare il Fondo per la modernizzazione istituito dalla direttiva 2003/87/CE, il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi contemplati dal regolamento (UE) 2021/1060.

Emendamento  90

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno del Fondo si aggiunge alle spese di bilancio correnti a livello nazionale senza sostituirle.

2. Il sostegno del Fondo si aggiunge alle spese di bilancio a livello nazionale senza sostituirle.

Emendamento  91

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nel caso in cui al Fondo siano assegnate risorse addizionali, lo Stato membro può aumentare gli importi destinati alle misure e agli investimenti specifici programmati nell'ambito del piano sociale per il clima in proporzione all'aumento del bilancio del Fondo.

Emendamento  92

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II.

1. La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II. Occorre garantire che tutti gli Stati membri possano partecipare pienamente e in maniera adeguata ai programmi del Fondo fin dal loro inizio, in funzione delle loro particolari condizioni economiche e sociali.

Emendamento  93

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Prefinanziamento

 

1. Fatta salva l'adozione da parte della Commissione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, quando uno Stato membro richiede il prefinanziamento contestualmente alla presentazione del piano, la Commissione effettua un versamento di prefinanziamento per un importo massimo pari al 13 % del contributo finanziario. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua il pagamento corrispondente entro, nella misura del possibile, due mesi dall'adozione, da parte della Commissione, dell'impegno giuridico di cui all'articolo 18.

 

2. Nei casi di prefinanziamento in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, i contributi finanziari sono adeguati in maniera proporzionale.

Emendamento  94

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. A titolo di deroga, il contributo degli Stati membri che forniscono un finanziamento per le misure o il sostegno diretto al reddito in una regione con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiori al 75 % della media dell'Unione nel periodo dal 2016 al 2018 è limitato a un massimo del 40 % dei costi totali stimati delle misure e degli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nei loro piani.

Emendamento  95

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie e le microimprese o le piccole imprese che sono probabilmente colpite dall'impatto dell'aumento dei prezzi dei combustibili nello Stato membro interessato a causa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica e di mobilità, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

Emendamento  96

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) se il piano è stato preparato e sviluppato attraverso la partecipazione effettiva di tutte le parti sociali pertinenti e delle parti interessate in conformità del principio di partenariato di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060;

Emendamento  97

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter) se il piano contiene un'analisi dell'impatto di genere e una spiegazione di come le misure e gli investimenti contenuti nel piano dovrebbero affrontare la dimensione di genere della povertà energetica e di mobilità e contribuire all'integrazione dell'uguaglianza di genere; in caso di misure che forniscono alle donne un sostegno diretto alla spesa delle famiglie, se tali misure sono pari a un importo che rappresenta almeno il 60 % della dotazione nazionale totale per il sostegno diretto alla spesa;

Emendamento  98

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii quater) se il piano è in grado di assicurare che nessuna misura o investimento inclusi nel piano apporti benefici alle imprese che non rispettano le condizioni di lavoro applicabili derivanti dal diritto del lavoro e dai contratti collettivi nazionali pertinenti;

Emendamento  99

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii quinquies) se il piano rispetta le condizionalità e le esclusioni stabilite all'articolo 5, paragrafi 3 bis e 3 ter;

Emendamento  100

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo e sostenibile sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

Emendamento  101

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato, calendario e traguardi e obiettivi intermedi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano;

ii) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato, coinvolgimento di tutti i portatori di interessi pertinenti, calendario e traguardi e obiettivi intermedi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano;

Emendamento  102

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'ambiente e l'occupazione;

i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'ambiente e sul piano socioeconomico;

Emendamento  103

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) Per quanto riguarda la coerenza la Commissione valuta se misure e investimenti nel piano rappresentano azioni coerenti.

(d) Per quanto riguarda la coerenza la Commissione tiene conto, se del caso, dei criteri seguenti:

Emendamento  104

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d – punto i (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i) se il piano contiene misure e investimenti che rappresentano azioni coerenti;

Emendamento  105

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii) in che modo le misure e gli investimenti inclusi nel piano interagiscono con altre politiche e programmi di finanziamento e realizzano le sinergie e la coerenza con gli obiettivi dell'UE per il 2030 e gli obiettivi politici dell'Unione per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Emendamento  106

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tale decisione è resa pubblica.

Emendamento  107

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato può, a seguito della consultazione delle parti sociali e delle autorità a livello regionale, presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

Emendamento  108

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, adotta, entro tre mesi dalla presentazione ufficiale del piano modificato da parte dello Stato membro, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione.

3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, adotta, entro tre mesi dalla presentazione ufficiale del piano modificato da parte dello Stato membro, una decisione resa pubblica che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione.

Emendamento  109

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e dell'obiettivo generale di contribuire ad eliminare la povertà energetica e di mobilità, rispettando nel contempo gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento  110

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2025-2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2024-2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento  111

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

1. Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

Emendamento  112

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nell'attuazione del Fondo, la Commissione adotta tutte le misure adeguate ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 per garantire la protezione dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo in caso di violazione del principio dello Stato di diritto negli Stati membri. A tal fine, la Commissione prevede un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e provvede al recupero degli importi indebitamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Emendamento  113

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il Fondo per la modernizzazione istituito dalla direttiva 2003/87/CE, il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

Emendamento  114

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti in qualsiasi momento al fine di garantirne la visibilità e la tracciabilità, in particolare quando trattano con i beneficiari e promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Emendamento  115

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure quali il rinvio dell'assegnazione dei fondi.

Emendamento  116

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione sorveglia l'attuazione del Fondo e misura il raggiungimento degli obiettivi. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del Fondo.

2. La Commissione sorveglia l'attuazione del Fondo su base annuale e misura il raggiungimento degli obiettivi. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del Fondo.

Emendamento  117

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo.

1. Entro il 31 luglio 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo.

Emendamento  118

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sul contributo del Fondo al conseguimento degli obiettivi climatici e sociali dell'Unione per il 2030.

Emendamento  119

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex-post indipendente.

2. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sull'uso del Fondo tra il 2024 e il 2032.

Emendamento  120

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto.

5. La relazione di valutazione contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto.

Emendamento  121

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dalla data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) [aaaa/nnn]del Parlamento europeo e del Consiglio64 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Esso si applica a decorrere dal 2024.

__________________

__________________

64 [Direttiva (UE) aaaa/nnn del Parlamento europeo e del Consiglio…. (GU …..).] [Modifica della direttiva 2003/87/CE]

64 [Direttiva (UE) aaaa/nnn del Parlamento europeo e del Consiglio…. (GU …..).] [Modifica della direttiva 2003/87/CE]

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Fondo sociale per il clima

Riferimenti

COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD)

Commissioni competenti per il merito

 Annuncio in Aula

EMPL

13.9.2021

ENVI

13.9.2021

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

ECON

13.9.2021

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Henrike Hahn

16.9.2021

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte

 Annuncio in Aula

 

 

11.11.2021

Esame in commissione

28.2.2022

 

 

 

Approvazione

28.4.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

11

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Claude Gruffat, Enikő Győri, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicolaus Fest, Henrike Hahn, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Mick Wallace

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Carlo Calenda, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

11

-

ECR

Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

ID

Gunnar Beck, Nicolaus Fest

NI

Enikő Győri, Lefteris Nikolaou-Alavanos

Renew

Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal

 

5

0

ID

France Jamet, Marco Zanni

S&D

Csaba Molnár

Verts/ALE

Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (21.4.2022)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima

(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))

Relatrice per parere: Beata Szydło

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Sulla base della strategia del Green Deal europeo e di una valutazione d'impatto, la comunicazione della Commissione dal titolo "Il piano per l'obiettivo climatico 2030" ha proposto di innalzare in modo responsabile il livello di ambizione dell'Unione e ha presentato un piano globale per portare l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 a una riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 %. L'obiettivo rafforzato dell'Unione per il 2030 è in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi firmato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di mantenere l'aumento della temperatura a livello mondiale ben al di sotto dei 2 °C e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 °C.

Nella riunione del dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030. Il 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito tali conclusioni e ha invitato la Commissione a presentare il suo pacchetto legislativo unitamente a un esame dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri. La neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 e la riduzione intermedia netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 sono entrambe sancite dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ("la normativa europea sul clima").

Al fine di attuare la normativa europea sul clima e le conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione ha riesaminato la legislazione vigente in materia di clima ed energia e propone il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" (Fit for 55).

Le maggiori ambizioni dell'UE in materia di clima richiedono maggiori contributi da parte di tutti i settori dell'economia. Questo cambiamento comporterà inevitabilmente aumenti dei prezzi che interesseranno le famiglie, gli utenti dei trasporti e le microimprese. Le famiglie, gli utenti dei trasporti e le microimprese vulnerabili saranno colpiti in modo particolare e sproporzionato con un impatto che probabilmente varierà da uno Stato membro all'altro in funzione del reddito medio e di altre circostanze nei singoli Stati membri. Il Fondo sociale per il clima è istituito per alleviare tale impatto mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi a ridurre nel medio e lungo termine la dipendenza dai combustibili fossili attraverso una maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento negli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e la concessione di un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

L'aumento dei prezzi dell'energia e le ripercussioni economiche e sociali della pandemia di COVID-19 evidenziano l'importanza della lotta contro la povertà energetica, una lotta in cui il Fondo sociale per il clima può svolgere un ruolo importante. Molti europei incontrano già difficoltà a causa dell'aumento delle bollette energetiche, che assorbono gran parte del reddito delle famiglie. Le elevate ambizioni climatiche pongono nuove sfide in questa lotta, sfide che varieranno notevolmente all'interno dell'UE per via dei diversi percorsi di partenza e delle diverse scelte politiche dei singoli Stati membri. Per la relatrice è importante che questi diversi punti di partenza e percorsi di trasformazione degli Stati membri siano presi in considerazione nel Fondo sociale per il clima.

La relatrice ritiene che una trasformazione climatica che tenga conto delle esigenze di tutti i cittadini debba essere equa e non debba contribuire al deterioramento delle condizioni economiche per le regioni o i gruppi sociali più vulnerabili. Inoltre, la trasformazione non può essere realizzata con successo senza un adeguato sostegno sociale.

La relatrice si adopererà pertanto per trovare soluzioni che non vadano a scapito dei paesi e delle regioni più poveri e dei gruppi sociali più vulnerabili.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare qualsiasi modifica dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Unitamente a misure dirette, ciò dovrebbe migliorare a medio e a lungo termine l'accesso all'edilizia sostenibile, efficiente e di qualità nonché alla mobilità a zero e a basse emissioni, contribuire all'eliminazione della povertà energetica e dei trasporti e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti di qualità.

__________________

__________________

31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori.

(9) Per finanziare investimenti sufficienti, stabili ed equi servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada e dell'infrastruttura di ricarica a carico degli utenti dei trasporti. Un'indicizzazione annuale dovrebbe aumentare il volume del Fondo nel tempo in modo da garantire continui investimenti.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, le PMI vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti, aggravando quindi le disuguaglianze, e che in alcune regioni – in particolare nelle zone rurali, periferiche e isolate, nelle regioni o nei territori meno sviluppati, in quelli che presentano gravi svantaggi e in quelli in declino demografico – non hanno accesso a soluzioni alternative, interconnesse ed efficienti di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata per far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

(11) Una parte dei proventi generati attraverso le modifiche dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata per far fronte all'impatto sociale ed economico derivante dalla transizione dettata dalla politica per la neutralità climatica, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno. Per garantire la massima efficacia, dovrebbe essere possibile combinare il Fondo con altre fonti di finanziamento dell'UE, segnatamente il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali come il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE32 il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, possono fornire soluzioni durature.

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non hanno accesso ai servizi energetici essenziali a sostegno di un tenore di vita dignitoso e della salute, compresa un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti. Tale mancanza di accesso può essere dovuta a un insufficiente livello di reddito o a prezzi elevati dell'energia ed essere eventualmente aggravata dalla presenza di un'abitazione inefficiente dal punto di vista energetico. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE32 il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e le misure di sensibilizzazione mirate alle famiglie possono fornire soluzioni durature e contrastare efficacemente la povertà energetica.

__________________

__________________

32 Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

32 Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale della transizione verso la neutralità climatica, della fissazione del prezzo del carbonio e dell'aumento dei prezzi dell'energia nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili, sulle PMI vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresi l'integrazione e lo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili, delle PMI vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili, alle PMI vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni e nell'infrastruttura di ricarica. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali e locali e con le organizzazioni della società civile, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili, alle PMI vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dalla transizione verso la neutralità climatica.

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente ai più vulnerabili contribuirebbe a rendere giusta la transizione. Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe riguardare unicamente l'impatto diretto dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non i costi di energia elettrica o di riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo.

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente ai più vulnerabili dovrebbe essere necessario nell'ambito di una transizione giusta. Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna gli investimenti a lungo termine nelle ristrutturazioni edilizie profonde e profonde per fasi, nonché nella mobilità sostenibile e a prezzi accessibili, che ricevono il sostegno del Fondo, quale parte di una strategia olistica e a lungo termine volta a contrastare efficacemente la povertà energetica e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo.

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione si dovrebbe tenere conto della presenza di prodotti contenenti amianto negli edifici, rimuovere tali prodotti ed evitare che gli edifici rilascino amianto nell'ambiente quando sono migliorati ai fini dell'efficienza energetica.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui il 30 % di tutte le spese nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione intende presentare nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui il 30 % di tutte le spese nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". Le misure intese a sostituire impianti di riscaldamento vecchi e inefficienti, prestando particolare attenzione a sostenere le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili, dovrebbero altresì essere considerate prive di un impatto significativo su tali obiettivi e conformi al suddetto principio.

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33 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

33 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

34 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

34 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le donne sono particolarmente colpite dalla fissazione del prezzo del carbonio, in quanto rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

(19) Le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà negli ambiti dell'energia e della mobilità, tra l'altro a causa delle disuguaglianze in materia di occupazione, retribuzioni e pensioni. Le donne rappresentano inoltre l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali e le famiglie numerose presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera progettazione, preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio35. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

(20) Gli Stati membri dovrebbero preparare i rispettivi piani in stretta collaborazione con gli attori regionali e locali, le parti economiche e sociali e tutti i portatori di interessi e i rappresentanti della società civile, nel rispetto del codice europeo di condotta sul partenariato, e presentare tali piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio35. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

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35 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

35 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]36, del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali37, del Fondo sociale europeo Plus (ESF+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio38, dei piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio39 e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio40. Ai fini dell'efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

(21) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]36, del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali37, del Fondo sociale europeo Plus (ESF+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio38, dei piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio39 e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio40. Ai fini dell'efficienza amministrativa, evitando tuttavia l'aggiunta di qualsiasi onere amministrativo supplementare, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

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36 [aggiungere rif.]

36 [aggiungere rif.]

37 Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

37 Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

38 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).

38 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).

39 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

39 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

40 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

40 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) È opportuno che l'Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. I pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto in modo efficiente delle circostanze e priorità nazionali e di semplificare i finanziamenti, facilitandone l'integrazione con altri programmi di spesa nazionali e garantendo nel contempo l'impatto e l'integrità della spesa dell'UE.

(22) È opportuno che l'Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari e assistenza tecnica per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. I pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto in modo efficiente delle circostanze e priorità nazionali e di semplificare i finanziamenti, facilitandone l'integrazione con altri programmi di spesa nazionali e garantendo nel contempo l'impatto e l'integrità della spesa dell'UE. Per garantire che le famiglie vulnerabili, le PMI vulnerabili e le microimprese vulnerabili possano ricevere quanto prima il sostegno del Fondo, i piani dovrebbero essere effettivamente attuati dall'entrata in vigore del Fondo e, di conseguenza, la Commissione dovrebbe prefinanziare un importo fino al 15 % del contributo finanziario degli Stati membri.

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall'attuazione delle modifiche dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 40 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

__________________

__________________

41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali (nelle zone isolate e rurali).

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzati a beneficio diretto delle famiglie, delle microimprese, delle PMI e degli utenti dei trasporti, inclusi quelli che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica, ivi compresa la fissazione del prezzo del carbonio, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, le persone che vivono in zone periferiche e isolate, in regioni o in territori meno sviluppati, che presentano gravi svantaggi e in declino demografico e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali; le condizioni per il sostegno del Fondo non impongono alcun onere burocratico o costo aggiuntivo alle famiglie e agli inquilini degli edifici in affitto.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica che non lasci indietro nessuno affrontando gli impatti sociali di tale transizione e contribuendo alla riduzione socialmente equa delle emissioni nei settori del trasporto e dell'edilizia. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, le PMI vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione e lo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni efficienti e a prezzi accessibili, mantenendo nel contempo la neutralità tecnologica.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di ristrutturazione edilizia connessi all'energia, compreso l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili;

(1) "ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di ristrutturazione edilizia connessi all'energia, compreso l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura, l'ammodernamento degli impianti elettrici e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili, come pure il relativo stoccaggio, inclusi tutti i tipi di lavori di ristrutturazione connessi alla sicurezza intrapresi allo stesso tempo, ad esempio protezione sismica, sicurezza elettrica, rilevamento di fumo e gestione dei fumi;

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) "ristrutturazione edilizia profonda": ristrutturazione profonda quale definita all'[articolo 2, punto 19, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione), COM(2021)0558 final (EPBD)];

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) "efficienza energetica al primo posto": il principio dell'efficienza energetica al primo posto definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999;

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione1 bis;

 

__________________

 

1 bis Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "utenti dei trasporti": le famiglie o microimprese che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;

(10) "utenti dei trasporti": le famiglie, microimprese o PMI che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'aumento dei prezzi dell'energia;

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica, che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano e che necessitano di sostegno per passare a opzioni di trasporto più sostenibili;

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) "piccole e medie imprese vulnerabili" o "PMI vulnerabili": le piccole e medie imprese che risentono in modo significativo dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano o per migliorare i veicoli stradali su cui fanno affidamento per la loro attività;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, in particolare nelle zone rurali e remote.

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, in particolare nelle zone rurali e remote.

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo, previa, se del caso, consultazione delle autorità regionali e locali come pure delle organizzazioni della società civile che collaborano con la popolazione in situazione di vulnerabilità, e previa applicazione del principio del partenariato. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all'impatto della transizione verso la neutralità climatica sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili, sulle PMI vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica e dell'efficienza del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I piani tengono nella massima considerazione il principio "l'efficienza energetica al primo posto". Gli Stati membri tengono conto della raccomandazione e degli orientamenti recentemente pubblicati sull'attuazione del suddetto principio1 bis, in cui si specifica in che modo le decisioni in materia di politiche, pianificazione e investimenti possano ridurre il consumo di energia in una serie di settori chiave, tra cui l'energia e il trasporto.

 

__________________

 

1 bis Raccomandazione della Commissione C(2021)7014 final del 28 settembre 2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica. Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

2. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto, temporaneo e controllato al reddito per ridurre l'impatto della transizione verso la neutralità climatica e dell'aumento dei prezzi dell'energia e/o l'impatto che la fissazione del prezzo delle emissioni avrà sull'energia elettrica, sul riscaldamento e sui trasporti, fornendo rapidamente, nel contempo, una soluzione a lungo termine per ridurre il costo dell'energia e dei trasporti mediante la ristrutturazione e altre misure nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento, senza costi aggiuntivi per il beneficiario finale.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti rinnovabili;

(a) finanziare misure e investimenti per migliorare la prestazione energetica e aumentare l'efficienza energetica degli edifici nonché garantirne la sicurezza, attraverso l'attuazione di misure attive e passive di miglioramento dell'efficienza energetica, effettuare ispezioni sulla sicurezza elettrica, antisismica e antincendio e rinnovare i dispositivi al riguardo, procedere a ristrutturazioni edilizie e all'installazione di impianti in loco e nelle vicinanze per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili per rispondere al fabbisogno energetico residuo, anche a fini di riscaldamento e raffrescamento;

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) fornire sostegno finanziario e tecnico alle comunità di energia rinnovabile e ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone urbane e rurali, compresi i sistemi energetici di proprietà locale nonché le modalità per attivare e sviluppare capacità a livello locale introdotte mediante progetti dei cittadini;

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter) finanziare misure volte a far fronte agli ostacoli di natura non monetaria che si frappongono al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e alla diffusione delle energie rinnovabili, nonché agli ostacoli in termini di accesso alla mobilità sostenibile e ai servizi di trasporto pubblico, al fine di contrastare la povertà energetica e dei trasporti. Tali misure possono comprendere consultazioni energetiche e servizi di consulenza, anche a livello di comunità;

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

(b) finanziare misure e investimenti con un effetto duraturo per aumentare la diffusione e l'uso di servizi di mobilità e di trasporto a zero e a basse emissioni, in particolare nelle zone rurali, periferiche e isolate, nelle regioni o nei territori meno sviluppati, in quelli che presentano gravi svantaggi e in quelli in declino demografico, compresi il sostegno all'informazione, lo sviluppo di capacità e la formazione necessari per attuare tali misure e investimenti, nel rispetto della neutralità tecnologica;

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I piani sono resi pubblici e accessibili.

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) misure concrete e investimenti conformemente all'articolo 3 per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

(a) misure concrete e investimenti conformemente all'articolo 3 e all'articolo 6 al fine di contrastare la povertà energetica e dei trasporti per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) misure di accompagnamento concrete necessarie per realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c), nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o private;

(b) misure di accompagnamento concrete che risultano necessarie per realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c), nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o private;

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) misure volte a promuovere il rispetto di norme minime di prestazione energetica da parte dei proprietari e dei locatori, anche mediante garanzie di salvaguardia sociale;

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale, tenendo conto di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti e rurali;

(c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica e dei trasporti, sulle microimprese, sulle PMI e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili, delle PMI vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello adeguato di disaggregazione regionale e con dati disaggregati in base al genere, tenendo conto delle specificità nazionali e di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti e rurali;

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

(d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano, quali le misure di ristrutturazione e gli investimenti volti a sviluppare e ampliare le infrastrutture di trasporto pubblico e l'infrastruttura tecnologica digitale, riducano la povertà energetica e dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese, delle PMI e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

(e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti per ridurre il numero di famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e PMI vulnerabili e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) l'importo stimato del finanziamento anticipato necessario per avviare le misure;

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis) le disposizioni per evitare oneri burocratici a carico delle famiglie beneficiarie del sostegno del Fondo;

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono la strategia di comunicazione dettagliata che impiegheranno per raggiungere le persone in condizioni o a rischio di povertà energetica e/o dei trasporti e per comunicare con tali persone. Gli Stati membri forniscono informazioni ai beneficiari finali sull'ammissibilità e sulle modalità di accesso ai finanziamenti e prendono disposizioni in merito all'assistenza e all'orientamento personale.

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I piani sono coerenti con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituiti dal regolamento (UE) 2021/1057, nell'ambito dei rispettivi programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/105855, nell'ambito dei piani di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio56, nell'ambito delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine in applicazione della direttiva 2010/31/UE e nell'ambito dei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999. I piani sono complementari ai piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio57.

2. I piani sono coerenti con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituiti dal regolamento (UE) 2021/1057, nell'ambito dei rispettivi programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/105855, nell'ambito dei piani di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio56, nell'ambito delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine in applicazione della direttiva 2010/31/UE e nell'ambito dei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999. I piani sono complementari ai piani territoriali per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio57 e pertanto tutti i suddetti strumenti finanziari accrescono la sinergia delle misure, prevenendo ed evitando nel contempo qualsiasi possibilità di duplicazione dei finanziamenti.

__________________

__________________

55 Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

55 Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

56 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

56 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

57 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

57 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

Emendamento  47

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la ristrutturazione edilizia;

(b) la ristrutturazione edilizia con una notevole riduzione dei costi energetici;

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;

(c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni, rispettando nel contempo la neutralità tecnologica;

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali e remote.

(e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e dei trasporti, delle microimprese vulnerabili, delle PMI vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali e remote, con dati disaggregati in base al genere;

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) i miglioramenti in termini di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di edifici con impianti elettrici non sicuri, una maggiore diffusione dei dispositivi di rilevamento di fumo e della relativa gestione, della protezione antisismica e dei sistemi di estinzione automatica degli incendi;

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter) le imprese che beneficiano del Fondo sociale per il clima sono tenute al rispetto delle condizioni di lavoro applicabili e degli obblighi dei datori di lavoro derivanti dal diritto del lavoro e/o dai contratti collettivi.

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili e delle famiglie vulnerabili che sono utenti dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Il sostegno diminuisce nel tempo ed è limitato all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili e delle famiglie vulnerabili che sono utenti dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Il sostegno diminuisce nel tempo. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento  53

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

2. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati dei piani i costi delle seguenti misure e dei seguenti investimenti a lungo termine con effetti duraturi, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili, delle PMI vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, anche in forma di sostegno finanziario o d'incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

(a) sostenere la ristrutturazione edilizia, ad esempio ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni profonde per fasi, per quanto riguarda gli alloggi sociali e le zone degradate, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, laddove tale sostegno comprende un sostegno finanziario o incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione, garantendo nel contempo che i costi della ristrutturazione non abbiano un impatto sulle famiglie, in particolare sui locatari;

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) promuovere mediante un sostegno finanziario o incentivi fiscali la proprietà di alloggi con un buon punteggio energetico;

Emendamento  56

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione compresa, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici e all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili a fini di risparmio energetico;

(b) contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione compresa, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento, alimentazione degli apparecchi e cottura negli edifici e all'integrazione e allo stoccaggio dell'energia a fini di risparmio energetico, come indicato nella direttiva [sulla prestazione energetica nell'edilizia];

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

(c) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti, sicure e a prezzi accessibili, comprese quelle che utilizzano materiali da costruzione sostenibili e innovativi pienamente in linea con il principio dell'economia circolare, e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

Emendamento  58

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) fornire informazioni mirate, il supporto, lo sviluppo di capacità e la formazione necessari per attuare soluzioni di ristrutturazione energicamente efficienti e garantire l'accesso a servizi di trasporto e mobilità a zero e a basse emissioni;

Emendamento  59

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) sostenere l'inclusione di adeguate misure di salvaguardia nelle ristrutturazioni edilizie, specialmente per gli inquilini più vulnerabili, anche sotto forma di assistenza tecnica e sostegno finanziario;

Emendamento  60

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno;

(d) fornire accesso a veicoli a zero e a basse emissioni, a biciclette e ad altri mezzi di trasporto, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni, è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno affiancato dall'attuazione di soluzioni di lungo termine che non comportano alcun costo aggiuntivo per le famiglie beneficiarie;

Emendamento  61

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) fornire sostegno alle PMI e alle microimprese vulnerabili in occasione del rinnovo del loro parco veicoli, in particolare mediante una consulenza personalizzata sui possibili veicoli alternativi e un'assistenza mirata per l'acquisto di nuovi veicoli a zero o a basse emissioni;

Emendamento  62

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa;

(e) accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa, inclusa la mobilità sociale condivisa;

Emendamento  63

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di servizi di mobilità e trasporto a zero e a basse emissioni a prezzi abbordabili e nell'adozione di soluzioni di mobilità attiva interessanti per le zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o per le regioni o i territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate.

(f) promuovere la connettività digitale e soluzioni tecnologiche per sostenere le persone e gli enti pubblici e privati nel mantenimento, nello sviluppo e nella fornitura di servizi di mobilità e trasporto efficienti a zero e a basse emissioni a prezzi abbordabili e nell'adozione di soluzioni di mobilità attiva interessanti per le zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o per le regioni o i territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) promuovere la connettività digitale e soluzioni tecnologiche per sostenere nell'accesso ai servizi di base o ai trasporti pubblici le persone colpite dalla povertà dei trasporti nelle zone rurali, insulari, montuose, remote e meno accessibili;

Emendamento  65

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter) sostenere le misure relative alla sostituzione di impianti di riscaldamento vecchi e inefficienti, prestando particolare attenzione a sostenere le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili.

Emendamento  66

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se nel piano lo Stato membro interessato dimostra che gli interventi pubblici di cui al paragrafo 1 non compensano completamente l'aumento di prezzo risultante dall'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, il sostegno diretto al reddito può essere incluso nei costi totali stimati limitatamente all'aumento di prezzo non interamente compensato.

soppresso

Emendamento  67

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti

Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese, alle PMI e agli utenti dei trasporti

Emendamento  68

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati e senza scopo di lucro che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili, PMI vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

Emendamento  69

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti.

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese, alle PMI e agli utenti dei trasporti.

Emendamento  70

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2025-2027 ammonta a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo a partire dal 2024, al più tardi, fino al 2027 ammonta almeno a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento  71

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è di 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE.

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è di almeno 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE.

Emendamento  72

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 e dei programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058 l'attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo, se del caso tenendo conto delle sinergie con tali fondi dell'Unione e conformemente agli obiettivi del Fondo. Gli Stati membri dichiarano nei piani l'intenzione di affidare detti incarichi a dette autorità.

2. Gli Stati membri sono liberi di scegliere, in funzione della loro struttura nazionale, a quali autorità affidare l'attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo in questione. Se lo desiderano, gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 e dei programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058 l'attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo, se del caso tenendo conto delle sinergie con tali fondi dell'Unione e conformemente agli obiettivi del Fondo. Gli Stati membri dichiarano nei piani l'intenzione di affidare detti incarichi a dette autorità.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati del piano i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano e le misure pertinenti stabilite nel piano sono conformi al presente regolamento.

3. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati del piano i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano e le misure pertinenti stabilite nel piano sono conformi al presente regolamento. Inoltre, se necessario, lo Stato membro può proporre ulteriori misure di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l'efficacia delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessari per la gestione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Emendamento  74

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ove richiesto da uno Stato membro al momento della presentazione dei suoi piani sociali per il clima, la Commissione effettua l'erogazione del prefinanziamento per un importo pari fino al 15 % del contributo finanziario. Nella misura del possibile la Commissione effettua il pagamento corrispondente entro due mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'impegno giuridico di cui all'articolo 18. Ciò garantirà che le famiglie vulnerabili, le PMI vulnerabili e le microimprese vulnerabili possano ricevere il sostegno del Fondo il prima possibile.

Emendamento  75

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri contribuiscono almeno al 50 % dei costi totali stimati dei loro piani.

1. Gli Stati membri contribuiscono almeno al 40 % dei costi totali stimati dei loro piani.

Emendamento  76

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, le PMI vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa degli effetti della transizione verso la neutralità climatica, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

iii) se il piano prevede misure e investimenti innovativi e già esistenti, incluse soluzioni digitali per affrontare l'impatto sociale della transizione verde e, in particolare, conseguire gli obiettivi 2030 e 2050 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

Emendamento  78

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, le PMI vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

Emendamento  79

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato, calendario e traguardi e obiettivi intermedi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano;

ii) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato, incluso il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi pertinenti secondo il principio del partenariato, calendario e traguardi e obiettivi intermedi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano;

Emendamento  80

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) se le misure proposte sono sufficientemente efficaci a livello nazionale e non comportano alcun onere amministrativo aggiuntivo;

Emendamento  81

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

Emendamento  82

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione valuta il piano modificato conformemente all'articolo 15.

2. La Commissione valuta il piano modificato conformemente all'articolo 15 e fornisce orientamenti sulle misure e sugli investimenti più efficienti previsti all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento  83

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

5. Entro il 15 marzo 2027, ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in vista del conseguimento dell'obiettivo di eliminare la povertà energetica e la povertà dei trasporti, rispettando nel contempo gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento  84

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2025-2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo dal 2024, al più tardi, al 2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento  85

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2. Gli Stati membri provvedono a che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscano la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Emendamento  86

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5 in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE;

(f) nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5, in considerazione degli effetti diretti reali sulla povertà energetica e dei trasporti nell'Unione;

Emendamento  87

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale. Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio63. Essa valuta inoltre se la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.

3. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale. Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio63. Essa valuta inoltre se la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.

__________________

__________________

63 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

63 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un Fondo sociale per il clima

Riferimenti

COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD)

Commissioni competenti per il merito

 Annuncio in Aula

EMPL

13.9.2021

ENVI

13.9.2021

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

ITRE

13.9.2021

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Beata Szydło

1.10.2021

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte

 Annuncio in Aula

 

 

11.11.2021

Esame in commissione

2.2.2022

 

 

 

Approvazione

20.4.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

57

9

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Pina Picierno, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Cornelia Ernst, Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Nora Mebarek, Jutta Paulus, Ernő Schaller-Baross, Susana Solís Pérez

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

57

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

ID

Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

NI

András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Ernő Schaller-Baross

PPE

Pascal Arimont, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Pernille Weiss

Renew

Nicola Danti

S&D

Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Nora Mebarek, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Pina Picierno, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa

 

9

-

ECR

Robert Roos, Jessica Stegrud

ID

Georg Mayer

Renew

Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias

 

10

0

ID

Markus Buchheit

PPE

Henna Virkkunen

Renew

Nicola Beer, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (2.5.2022)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima

(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))

Relatrice per parere: Leila Chaibi

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo che si è data l'Unione europea, e cioè conseguire la neutralità climatica entro il 2050, è fondamentale per evitare le conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici. Tuttavia, i mezzi proposti dalla Commissione per raggiungere tale obiettivo sollevano alcune questioni, specialmente in termini di equità sociale ed efficacia ambientale.

Per quanto riguarda la mobilità, le spese legate ai trasporti sono per lo più inflessibili per le famiglie e le micro imprese vulnerabili. Pertanto, un incremento del prezzo del carburante, conseguenza diretta dell'inclusione del trasporto su strada nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS dell'UE), avrà quale effetto principale quello di ridurre il potere di acquisto delle famiglie, senza consentire un vero trasferimento modale verso mezzi di trasporto decarbonizzati o una riduzione delle distanze percorse. 

Al contempo l'esaurimento delle risorse, siano esse per i combustibili fossili o le materie prime, le interruzioni nella catena di fornitura mondiale dovute alla disorganizzazione generata dalla pandemia di COVID-19, la volatilità dei prezzi e le tensioni geopolitiche comportano, inevitabilmente, un aumento dei costi della transizione verso un'economia decarbonizzata per le famiglie e le imprese.

È pertanto necessario sostenere le famiglie e le imprese più vulnerabili, così che la necessaria transizione ecologica sia socialmente giusta e che, inoltre non gravi sul bilancio delle famiglie e delle microimprese. Questo è il significato della creazione del Fondo sociale per il clima. Se l'azione climatica deve essere coerente e socialmente giusta, è dunque necessario abbandonare l'estensione del sistema ETS dell'UE al trasporto su strada e agli edifici. Allo stesso tempo, la creazione e l'attuazione del Fondo sociale per il clima devono essere garantiti da finanziamenti che non dipendano dall'inclusione del trasporto stradale e degli edifici nel sistema di scambio di quote di emissioni: le entrate dell'attuale sistema di scambio di quote di emissioni o le nuove risorse proprie possono fungere da fonti di finanziamento.

Il Fondo sociale per il clima potrà pertanto rappresentare una formidabile opportunità per accompagnare gli Stati membri nella messa a punto delle misure necessarie per intraprendere un'autentica decarbonizzazione dei trasporti. A tal fine, il bilancio del Fondo sociale per il clima dovrà essere all'altezza degli investimenti necessari e offrire una flessibilità che consenta di realizzare detti investimenti in anticipo, ossia prima che i costi della transizione possano gravare sulle capacità d'investimento.

Se l'accento deve evidentemente essere posto sulle misure strutturali che consentono di ridurre drasticamente la nostra dipendenza dalle forme di mobilità alimentate con combustibile fossile, è comunque necessario pervenire a un punto di equilibrio affinché, nelle zone in cui l'introduzione di alternative efficienti non è realizzabile nel breve termine, le famiglie e le microimprese vulnerabili possano continuare a potersi spostare per soddisfare le loro esigenze socioeconomiche fondamentali.

Al fine di identificare le carenze e rispondere ai diversi problemi che si pongono, è opportuno introdurre nella legislazione dell'Unione una definizione della precarietà legata alla mobilità, come si è già fatto per la precarietà energetica. Inoltre, è necessario tenere conto delle disuguaglianze che già interessano le donne e le caratteristiche specifiche dei loro spostamenti. 

Infine, occorre dare priorità allo sviluppo dei trasporti pubblici, principale leva della decarbonizzazione dei trasporti, in particolare nelle zone periferiche e rurali, dove l'offerta e i collegamenti di trasporto non soddisfano le esigenze della popolazione e delle imprese. Allo stesso tempo, è necessario promuovere la mobilità attiva, in particolare gli spostamenti in bicicletta. 

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. I costi della transizione e la maggiore volatilità dei prezzi dell'energia e delle materie prime, che sono una conseguenza degli adeguamenti imposti dalla transizione e dall'esaurimento delle risorse, rendono necessario assicurare la compensazione sociale e le risorse necessarie per affrontare la transizione ecologica e proteggere le famiglie, le microimprese e le piccole imprese più vulnerabili, mantenendo al contempo un elevato livello di investimenti di qualità per garantire la riuscita della transizione ecologica.

__________________

 

31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

 

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori.

(9) Tuttavia, per finanziare tali investimenti servono risorse sufficienti, stabili ed eque per tutta la durata del Fondo sociale per il clima.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili colpirà verosimilmente in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese e le piccole imprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, che spendono già una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti, esacerbando ulteriormente le disuguaglianze preesistenti nelle regioni e nei territori rurali, periferici, remoti, ultraperiferici, insulari, montani, scarsamente abitati o meno sviluppati, comprese le zone periurbane.

 

La maggior parte di queste famiglie, microimprese e piccole imprese non ha accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto interconnesse, efficienti e a prezzi abbordabili. Inoltre, esse dipendono spesso dai combustibili fossili, senza avere la capacità finanziaria di investire in mezzi di trasporto decarbonizzati e alternative a basse emissioni di carbonio, con conseguenti scarse capacità di adattamento alle conseguenze della transizione verde. Un'azione ambiziosa per il clima aiuterebbe l'Unione a ridurre la propria dipendenza dai combustibili fossili. Il Fondo sociale per il clima opera come un'integrazione a dette misure per sostenere gli Stati membri e contribuisce a fornire soluzioni strutturali sostenibili per sradicare la povertà energetica e di mobilità nell'Unione.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere utilizzata per far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

(11) Dovrebbe quindi essere istituito un Fondo sociale per il clima a livello di UE, unitamente a piani sociali per il clima degli Stati membri, al fine di garantire una transizione verde inclusiva e giusta che non lascia indietro nessuno.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali come il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE32 il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, possono fornire soluzioni durature.

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica e di mobilità. L'energia è essenziale e l'accesso a servizi energetici a prezzi accessibili è un diritto sociale fondamentale ed è indispensabile per l'inclusione sociale. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali alla base di un tenore di vita e di una salute dignitosi, compresi riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi in misura adeguata. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE32 il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito forniscono un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto possono fornire soluzioni durature soltanto misure strutturali mirate e investimenti diretti a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili, in particolare le ristrutturazioni energetiche sostenibili, l'attuazione di soluzioni di mobilità sostenibile e intelligente che siano sicure, efficienti, a prezzi abbordabili e accessibili per tutti gli utenti, incluse le persone affette da disabilità o con ridotta mobilità.

__________________

__________________

32 Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

32 Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) La povertà di mobilità è stata trascurata e non esistono definizioni chiare a livello di Unione. Tuttavia, il problema deve essere affrontato con crescente urgenza come conseguenza della necessaria decarbonizzazione dei trasporti, dei prezzi elevati dei carburanti o dell'elevata dipendenza dalla disponibilità, dall'accessibilità e dai costi dei trasporti per le esigenze di mobilità quotidiana, in particolare nelle regioni rurali e remote e in altre aree svantaggiate. Dovrebbe pertanto essere elaborata, a livello di Unione, una definizione generale, al fine di individuare in maniera mirata pratiche di sostegno e di monitoraggio. La povertà di mobilità può determinare l'esclusione sociale legata ai trasporti.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili attraverso una maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e garantendo un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

(13) L'Unione e i suoi Stati membri non saranno in grado di conseguire i propri obiettivi climatici e ambientali senza affrontare adeguatamente la povertà energetica e di mobilità. Attualmente, malgrado i dati raccolti sulla povertà energetica, a livello di Unione non vi sono ancora definizioni standard né di povertà energetica, né di povertà di mobilità. Non sono, di conseguenza, disponibili dati trasparenti e comparabili sulla povertà di mobilità né dati sufficienti sulla povertà energetica nell'Unione, il che preclude ogni possibilità di monitorare efficacemente e valutare i progressi compiuti a livello nazionale. È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale della transizione verde sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese e piccole imprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Il Fondo dovrebbe promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, riducendo nel contempo il rischio di povertà energetica e di mobilità durante la transizione. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante misure attagliate e mirate e investimenti a effetto duraturo volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili: i) una maggiore efficienza energetica dell'edilizia e l'accesso alle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti sostenibili, rinnovabili, decarbonizzate e a zero emissioni; ii) garantire l'accesso a e la promozione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni a prezzi abbordabili a famiglie vulnerabili, micro e piccole imprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, includendo:

 

 trasporti pubblici migliori (qualità, frequenza e rete);

 

 mobilità privata a zero e a basse emissioni di carbonio;

 

 soluzioni interessanti e sicure di mobilità attiva;

 

 servizi di mobilità sostenibili e condivisi a zero emissioni;

 

 rinnovo della flotta;

 

 sviluppo dell'infrastruttura di ricarica e rifornimento;

 

 altri servizi di mobilità multi-modale combinata.

 

Occorre dedicare un'attenzione particolare a coloro che vivono in zone rurali, remote e altre aree svantaggiate per le quali il sostegno alla mobilità privata a zero e basse emissioni è spesso particolarmente rilevante a causa della mancanza di alternative efficienti.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) L'accesso a un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente inclusivi e di qualità per tutti è essenziale per garantire che la forza lavoro disponga delle competenze necessarie per realizzare la transizione verde. Pertanto gli aspetti della transizione equa dovrebbero essere integrati nello sviluppo e nell'attuazione di strategie nazionali in materia di competenze, in linea con l'agenda per le competenze per l'Europa e la nuova strategia industriale aggiornata dell'UE1bis. Anche i partenariati per le competenze nell'ambito del patto per le competenze costituiranno uno strumento importante. La realizzazione di previsioni e analisi aggiornate del mercato del lavoro e del fabbisogno di competenze, anche a livello regionale, settoriale e occupazionale, consente di individuare e prevedere il pertinente fabbisogno di competenze trasversali e di competenze specifiche di ciascuna occupazione, anche come base per adeguare i programmi di studio al fine di soddisfare il fabbisogno di competenze per la transizione verde. LIFP dovrebbe trasmettere ai giovani e agli adulti, in particolare alle donne, le competenze necessarie per gestire la transizione verde1 ter. Gli apprendistati e i tirocini retribuiti, con solide componenti di formazione, in particolare per i giovani, contribuiscono alle transizioni nel mercato del lavoro, segnatamente verso attività che favoriscono il conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali, e sono utili per i settori che devono far fronte a una particolare carenza di competenze. È opportuno promuovere una maggiore partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento delle competenze e di riqualificazione, anche consentendo ai singoli di accedere a una formazione adeguata alle loro esigenze e attraverso brevi corsi di qualità sulle competenze per la transizione verde, sulla base dell'approccio europeo alle microcredenziali, che faciliterà anche la valorizzazione e il riconoscimento dei risultati di tali corsi.

 

_________________

 

1 bis Comunicazione della Commissione "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa", COM(2021) 350 final.

 

1 ter Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) È necessario sostenere l'accesso a occupazioni di qualità, in particolare attraverso un'assistenza personalizzata nella ricerca di un impiego e corsi di apprendimento flessibili e modulari che, se del caso, si concentrino anche sulle competenze verdi e digitali; devono essere presi in considerazione programmi di occupazione ben concepiti, mirati e vincolati a scadenze precise che preparino, attraverso la formazione, i beneficiari, in particolare le persone in situazioni di vulnerabilità, affinché possano continuare a partecipare al mercato del lavoro.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 13 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater) La creazione di posti di lavoro è fondamentale nell'ambito del presente regolamento, in particolare nei territori più colpiti dalla transizione verde, laddove opportuno. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero agevolare l'accesso ai finanziamenti e al mercato da parte delle micro, delle piccole e delle medie imprese nell'ottica di promuovere la competitività, l'innovazione e l'occupazione in tutto il mercato unico, compresi i settori di rilevanza strategica nei contesti nazionali e locali.

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire i seguenti obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle micro e piccole imprese, e agli utenti vulnerabili dei trasporti risorse sufficienti per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici e nell'accesso a veicoli a zero e a basse emissioni e a servizi di mobilità integrati, comprese soluzioni interessanti e sicure di mobilità attiva. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà di mobilità nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di eliminazione graduale della dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, la società civile e le parti economiche e sociali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare ad affrontare la povertà energetica e di mobilità, in particolare nel caso di famiglie vulnerabili, di micro e piccole imprese vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti, è fondamentale per una transizione giusta e inclusiva verso la neutralità climatica.

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente ai più vulnerabili contribuirebbe a rendere giusta la transizione. Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe riguardare unicamente l'impatto diretto dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non i costi di energia elettrica o di riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo.

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto, temporaneo, destinato specificamente a chi si trova in condizioni di povertà energetica e di mobilità può contribuire a ridurre i costi di energia e mobilità in attesa che vengano attuati investimenti più strutturali. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà di mobilità. Cionondimeno, il sostegno potrebbe essere inteso come una soluzione che consenta alle persone più vulnerabili di effettuare gli spostamenti necessari a soddisfare le loro esigenze socioeconomiche fondamentali. L'ammissibilità del sostegno diretto dovrebbe essere conciliata con la graduale introduzione delle direttive e dei regolamenti pertinenti che vanno a incidere su soggetti vulnerabili nell'ambito del pacchetto Pronti per il 55 %, e dovrebbero essere mirate per persone in condizioni di povertà energetica e di mobilità. Tale sostegno dovrebbe essere erogato senza eccessivi oneri di carattere amministrativo per i destinatari.

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Il Fondo dovrebbe essere conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli obblighi assunti dall'Unione in forza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed essere in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui il 30 % di tutte le spese nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione intende presentare nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui almeno il 30 % dell'intero bilancio dell'Unione e delle spese nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa dovrebbe essere destinato al sostegno degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 7,5 % della spesa annuale prevista dal QFP agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione intende presentare nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.

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33 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

33 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

34 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

34 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le donne sono particolarmente colpite dalla fissazione del prezzo del carbonio, in quanto rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

(19) Le donne non sono colpite in modo sproporzionato solo dai cambiamenti climatici, ma anche dai costi della transizione verde, a causa dei divari in materia di occupazione, reddito, retribuzioni e pensioni, e di conseguenza sono più a rischio di essere colpite dalla povertà energetica e di mobilità. Inoltre, rappresentano l'85% delle famiglie monoparentali, che presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. Le donne hanno modelli di mobilità diversi e più complessi di quelli degli uomini e usano il trasporto pubblico più frequentemente. Sono pertanto più interessate dalla sicurezza, dalla frequenza, dall'accessibilità economica e dalla qualità del trasporto pubblico1 bis. Poiché i trasporti sono un fattore suscettibile di aumentare direttamente povertà ed esclusione sociale, è opportuno che l'uguaglianza di genere nonché i diritti e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità e mobilità ridotta, siano tenuti in considerazione e promossi durante l'intera preparazione, attuazione e monitoraggio dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

 

__________________

 

1 bis Studio IPOL su "Women and transport (Donne e trasporti)", disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/IPOL_STU(2021)701004

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) L'attuazione delle misure incluse nei piani dipenderà da un livello adeguato di forza lavoro. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero integrare i piani avvalendosi di altre azioni e programmi pertinenti dell'Unione per agevolare la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori al fine di creare migliori opportunità, in particolare nei lavori legati alla ristrutturazione edilizia, alla produzione di veicoli a zero e basse emissioni, nonché all'installazione di infrastrutture per carburanti alternativi.

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

(23) La dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a risorse stabili e sufficienti in linea con i finanziamenti necessari per ridurre il consumo di combustibili fossili e le dipendenze da essi, e ridurre l'impatto sociale della transizione verde. La Corte dei Conti europea1 bis stima che saranno necessari, per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2030, 736 miliardi di EUR nel settore dei trasporti, inclusi 31,4 miliardi di EUR annuali di spese pubbliche 1 ter 1 quater per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030. La dotazione finanziaria prevista dovrebbe essere negoziata nel quadro del bilancio UE e l'assegnazione delle risorse dovrebbe essere negoziata tra il Parlamento europeo e il Consiglio tenendo in considerazione l'evoluzione dei costi della transizione e delle risorse disponibili. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano. Questa percentuale può essere adattata prendendo in considerazione i loro diversi punti di partenza e livelli di reddito come PIL pro capite con riferimento agli anni fino al 2022, per tenere conto di circostanze eccezionali.

__________________

__________________

41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

1 bis L'azione dell'UE in materia di energia e cambiamenti climatici, 2017, Corte dei Conti europea, https://op.europa.eu/webpub/eca/lr-energy-and-climate/it/

 

1 ter Covid-19 recovery: investment opportunities in deep renovation in Europe, maggio 2020 (Ripresa dalla COVID-19: opportunità di investimento nella ristrutturazione profonda in Europa), Buildings Performance Institute Europe, https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2020/05/Recovery-investments-in-deep-renovation_BPIE_2020.pdf

 

1 quater "Financing the Social Climate Fund" (Finanziamento del Fondo sociale per il clima), febbraio 2022, WW.

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Al fine di favorire investimenti in attrezzature e beni che consentano un migliore adattamento ai costi della transizione e di garantire che il sostegno nell'ambito dei piani possa essere attuato efficacemente sin dai primi anni a partire dall'entrata in vigore del Fondo sociale per il clima, dovrebbe essere possibile versare un importo fino al 13 % del contributo finanziario degli Stati membri in forma di prefinanziamento da parte della Commissione.

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzati a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali (nelle zone isolate e rurali).

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzati a diretto beneficio delle famiglie vulnerabili, delle micro e piccole imprese vulnerabili e degli utenti dei trasporti che risentono particolarmente dei costi della transizione verso la neutralità climatica, delle evoluzioni dei prezzi dell'energia e dell'impatto del sistema di scambio delle quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e di mobilità, gli utenti con scarse capacità di adattamento alle conseguenze della transizione verde e i cittadini senza trasporti pubblici o con ridotta disponibilità di servizi di mobilità alternativi alle autovetture individuali, in particolare nelle zone isolate e rurali comprese le isole e le regioni ultraperiferiche.

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire a una transizione giusta, equa e inclusiva verso l'obiettivo di neutralità climatica fissato nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento UE 2021/1119 ("normativa europea sul clima") in linea con gli impegni dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi, e lo sviluppo sostenibile e un benessere diffuso per tutti prevenendo e limitando per quanto possibile gli impatti sociali dei costi della transizione. L'obiettivo specifico del Fondo è contribuire a ridurre la povertà energetica e di mobilità in tutta l'Unione, sostenere le famiglie vulnerabili, le micro e piccole imprese vulnerabili e gli utenti dei trasporti vulnerabili attraverso un sostegno diretto temporaneo al reddito e tramite misure e investimenti volti ad accrescere l'efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresi l'integrazione e lo stoccaggio dell'energia da fonti di energia sostenibili, rinnovabili, decarbonizzate e a zero emissioni, e d'altra parte il consolidamento e il miglioramento dell'accesso alla mobilità e ai trasporti efficienti e a prezzi abbordabili a zero e a basse emissioni, soprattutto per la mobilità privata nelle aree remote dove manca un'alternativa efficiente, promuovendo l'uso del trasporto pubblico accessibile e a prezzi abbordabili e aumentando la qualità e la frequenza dei suoi servizi, nonché incentivando i servizi di mobilità integrata e il rinnovo del parco macchine per il trasporto urbano pulito.

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di ristrutturazione edilizia connessi all'energia, compreso l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili;

(1) "ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di misure per accrescere l'efficienza energetica negli edifici, compreso l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, la decarbonizzazione della sostituzione degli apparecchi di riscaldamento e raffrescamento, la sostituzione degli apparecchi di cottura e di illuminazione con apparecchi più efficienti e l'installazione della produzione in loco e dello stoccaggio di energia da fonti sostenibili, rinnovabilia zero e basse emissioni di carbonio, tenendo in considerazione le esigenze delle persone con disabilità;

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "povertà energetica": la povertà energetica definita all'articolo 2, punto [(49)], della direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio50;

(2) "povertà energetica": l'incapacità di una famiglia di soddisfare il proprio fabbisogno di approvvigionamento energetico di base e l'impossibilità di accedere ai servizi energetici essenziali in modo da garantire livelli di base di comfort e salute e un tenore di vita dignitoso, compresi riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi in misura adeguata;

__________________

 

50 [Direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C […] del […], pag. […]).] [Proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica].

 

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) "povertà di mobilità": la situazione di una famiglia con un limitato accesso a servizi di mobilità e di trasporto disponibili a prezzi abbordabili e che non può permettersi i trasporti necessari per raggiungere i servizi essenziali nonché per soddisfare esigenze socio-economiche fondamentali, in base a circostanze a livello nazionale, regionale e locale, e che può essere causata da uno o più dei seguenti fattori: basso reddito, spese elevate per il carburante, mancanza di servizi di trasporto pubblico di qualità e ad alta frequenza o a prezzi accessibili, mancanza o disponibilità limitata di soluzioni di mobilità alternativa e attiva e loro accessibilità e ubicazione, con particolare attenzione alle famiglie nelle zone rurali, remote e altre aree svantaggiate;

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) "piccola impresa": l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "utenti dei trasporti": le famiglie o microimprese che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;

(10) "utenti dei trasporti": le famiglie o micro e piccole imprese che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie che soffrono o rischiano di soffrire di povertà energetica e di mobilità o le famiglie, anche quelle a reddito medio e basso, il cui benessere socio-economico risente in modo significativo dell'aumentata volatilità dei prezzi dell'energia e delle materie prime e delle misure adottate a livello di Unione e nazionale per portare avanti la transizione verde nell'ottica di raggiungere la neutralità climatica;

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(12) "micro e piccole imprese vulnerabili": micro e piccole imprese che risentono in modo significativo della transizione verso la neutralità climatica e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano o per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni;

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, in particolare nelle zone rurali e remote.

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio e basso, che soffrono o rischiano di soffrire di povertà di mobilità; occorre dedicare una particolare attenzione agli utenti del trasporto nelle zone rurali, remote e altre zone svantaggiate.

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

1. Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). Il piano è coerente e ottimizza le sinergie con l'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano dovrebbe contenere una serie coerente di misure e investimenti per far fronte al costo della transizione verso la neutralità climatica per le famiglie vulnerabili, le micro e piccole imprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica e dell'efficienzadel riscaldamento, del raffrescamento e dell'accesso a una mobilità sostenibile e intelligente, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

2. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili.

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In conformità del principio "non arrecare un danno significativo", tale sostegno diretto non deve favorire il mantenimento di un tipo di mobilità dipendente dalle energie fossili né sovvenzionare indirettamente tali energie fossili. Tuttavia, se inquadrate e iscritte in una visione a lungo termine finalizzata alla decarbonizzazione dei modi di trasporto, esse possono temporaneamente consentire alle famiglie vulnerabili, per le quali non sono disponibili opzioni alternative di trasporto decarbonizzato, di soddisfare le loro esigenze socioeconomiche fondamentali.

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il piano comprende progetti nazionali volti a:

3. Il piano comprende progetti nazionali, regionali e locali volti a:

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a) finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione, oltre allo stoccaggio di energia da fonti sostenibili, rinnovabili, a zero e basse emissioni;

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni, promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico accessibili, efficienti e a prezzi abbordabili e migliorare la qualità e intensificare la frequenza dei servizi, in particolare nelle zone rurali, promuovere tutti gli aspetti dei servizi di mobilità condivisa, nonché incentivare il rinnovo del parco macchine per il trasporto urbano pulito e le infrastrutture che supportano la mobilità attiva, come le piste ciclabili.

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Le autorità locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, comprese quelle che rappresentano i giovani, e altri portatori di interessi rilevanti sono consultati sul progetto di piano in conformità al quadro giuridico nazionale prima che detto piano sia presentato alla Commissione.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) misure di accompagnamento concrete necessarie per realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c), nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o private;

b) misure di accompagnamento concrete e riforme delle politiche necessarie per attuare e realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c);

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) (c) nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o private;

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale, tenendo conto di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti e rurali;

c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica e di mobilità, sulle micro e piccole imprese e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle micro e piccole imprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale e con dati disaggregati per genere, tenendo conto di elementi quali specificità nazionali e l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base, nonché la loro accessibilità economica, frequenza e qualità, e individuando le zone più colpite, in particolare le aree rurali, remote e altre aree svantaggiate; tali impatti devono inoltre essere analizzati e valutati regolarmente tenendo conto del fatto che una famiglia può divenire vulnerabile in un qualsiasi momento particolare e per diverse ragioni di carattere socio-economico;

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) una valutazione dell'impatto di genere e una spiegazione di come le misure e gli investimenti contenuti nel piano tengano conto degli obiettivi di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti;

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come le misure forniscano un necessario sollievo proporzionato e immediato alle famiglie e alle micro e piccole imprese in condizioni di povertà energetica e di mobilità quale parte di una strategia olistica per fare uscire efficacemente dette micro e piccole imprese e famiglie dalla povertà di mobilità mediante investimenti più strutturali nel breve e medio termine, in particolare, con il superamento graduale della dipendenza dai combustibili fossili;

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

e) i traguardi e gli obiettivi intermedi specifici previsti per ridurre il numero di famiglie vulnerabili e di micro e piccole imprese vulnerabili e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare alla fine di ogni quadro finanziario pluriennale, ovvero rispettivamente entro il 31 dicembre 2027 ed entro il 31 luglio 2035;

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/156354 della Commissione sulla povertà energetica;

i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro e delle autorità locali e regionali interessate, compreso il coinvolgimento delle parti sociali ed economiche e della società civile nel processo, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/156354 della Commissione54 sulla povertà energetica; la Commissione elabora, entro il 31 luglio 2023, indicatori per il monitoraggio della povertà di mobilità. I dati connessi a tali indicatori sono regolarmente raccolti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea e la Commissione crea l'Osservatorio sulla povertà dei trasporti;

__________________

__________________

54 GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

54 GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

j) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo), condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro il 31 luglio 2023, la Commissione fornirà agli Stati membri degli orientamenti su come adeguarsi alle disposizioni del presente articolo.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel preparare i piani gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito del meccanismo ELENA istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio58.

3. La Commissione istituisce una piattaforma per promuovere attivamente lo scambio di buone pratiche tra tutte le parti interessate e le comunità interessate dall'attuazione del Fondo, nonché per fornire orientamenti che consentano e incoraggino lo sviluppo delle capacità delle parti interessate a partecipare allo sviluppo e all'attuazione del Fondo. Gli Stati membri e i portatori di interessi coinvolti nella preparazione dei piani possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito del meccanismo ELENA istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio58.

_________________

_________________

58 Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

58 Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'erogazione del sostegno è subordinata al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione e riguardano in particolare:

2. L'erogazione del sostegno è subordinata al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione e riguardano in particolare:

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;

c) la mobilità a zero e a basse emissioni, tenendo conto dell'impronta di carbonio dei veicoli durante il loro intero ciclo di vita, la mobilità attiva, i servizi di mobilità su richiesta e i trasporti pubblici;

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra relative a misure e investimenti ai sensi dell'articolo 6;

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali e remote.

e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e di mobilità, delle micro e piccole imprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, disaggregati per genere, in particolare nelle zone rurali, remote e in altre aree svantaggiate.

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il Fondo sociale per il clima non sostiene misure e investimenti esclusi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056.

Emendamento  53

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili e delle famiglie vulnerabili che sono utenti dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Il sostegno diminuisce nel tempo ed è limitato all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto al reddito, come la riduzione di tasse e imposte, come misura transitoria, per le famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica e di mobilità, per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti e di altri costi della transizione verso una mobilità intelligente e sostenibile. Tale sostegno diminuisce nel tempo ed è accompagnato da riforme delle politiche e investimenti più strutturali con impatti duraturi. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle micro e piccole imprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, anche in forma di sostegno finanziario o d'incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

a) sostenere la ristrutturazione edilizia, dando priorità agli alloggi sociali e alle zone svantaggiate, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, anche in forma di sostegno finanziario o d'incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

Emendamento  56

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione compresa, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici e all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili a fini di risparmio energetico;

b) contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione compresa, alla digitalizzazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento negli edifici, nonché degli apparecchi di cottura, e all'integrazione e allo stoccaggio dell'energia da fonti sostenibili, rinnovabili, a basse e a zero emissioni, a fini di risparmio energetico, quali voucher, sussidi o prestiti a tasso zero e a tasso agevolato per investire in prodotti e servizi al fine di aumentare la prestazione energetica degli edifici o integrare le fonti energetiche sostenibili, rinnovabili e a zero e basse emissioni negli edifici;

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno;

d) fornire investimenti volti ad accelerare il trasferimento modale verso soluzioni di mobilità sostenibile e multi-modale, quali sostegno finanziario o incentivi fiscali per l'accesso ai veicoli a zero e basse emissioni, favorendo lo sviluppo di un mercato di veicoli di seconda mano a zero e basse emissioni; sostenere la creazione e lo sviluppo di servizi di mobilità integrata, nonché la fornitura di applicazioni digitali e iniziative non digitali che possano connettere gli utenti per facilitare la mobilità condivisa;

Emendamento  58

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa;

e) aiutare gli operatori del trasporto pubblico e promuovere l'utilizzo di un trasporto pubblico accessibile e a prezzi abbordabili, oltre ad aumentare la qualità dei suoi servizi in termini di tempi, frequenza e puntualità, in particolare nelle zone rurali e nelle aree abitate principalmente da famiglie vulnerabili, concedendo preferibilmente la gratuità o tariffe sociali di accesso ai trasporti pubblici, promuovendo la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa, incentivando il rinnovo del parco macchine per il trasporto urbano pulito e prestando particolare attenzione alle zone che si trovano ad affrontare criticità dal punto di vista demografico o dell'accessibilità come le zone spopolate;

Emendamento  59

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di servizi di mobilità e trasporto a zero e a basse emissioni a prezzi abbordabili e nell'adozione di soluzioni di mobilità attiva interessanti per le zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o per le regioni o i territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate.

f) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di servizi di mobilità a zero e a basse emissioni e di trasporto pubblico efficienti e a prezzi accessibili e nell'adozione di soluzioni di mobilità attiva interessanti, accessibili e sicure, come un sostegno finanziario che copre l'acquisto e il leasing di biciclette e le relative infrastrutture, per le zone rurali, remote e altre aree svantaggiate.

Emendamento  60

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) fornire alle famiglie in condizioni di povertà di mobilità informazioni mirate, consigli personalizzati, sviluppo delle capacità, sostegno alla formazione e informazioni sulle alternative di mobilità sostenibile e accessibile.

Emendamento  61

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo non sostiene e i costi totali stimati dei piani non includono misure di sostegno diretto al reddito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, per le famiglie che già beneficiano:

1. Il Fondo non sostiene e i costi totali stimati dei piani non includono misure di sostegno diretto al reddito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, nella misura in cui queste siano aggiuntive e complementari al sostegno fornito per le famiglie che già beneficiano:

Emendamento  62

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) dell'intervento pubblico nel livello dei prezzi dei combustibili di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE;

soppresso

Emendamento  63

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se nel piano lo Stato membro interessato dimostra che gli interventi pubblici di cui al paragrafo 1 non compensano completamente l'aumento di prezzo risultante dall'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, il sostegno diretto al reddito può essere incluso nei costi totali stimati limitatamente all'aumento di prezzo non interamente compensato.

2. Se nel piano lo Stato membro interessato dimostra che gli interventi pubblici di cui al paragrafo 1 non compensano completamente i costi della transizione verso la neutralità climatica, il sostegno diretto al reddito può essere incluso nei costi totali stimati limitatamente all'aumento di prezzo non interamente compensato.

Emendamento  64

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti

Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle micro e piccole imprese e agli utenti dei trasporti

Emendamento  65

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, micro e piccole imprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, micro e piccole imprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

Emendamento  66

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti.

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle micro e piccole imprese e agli utenti dei trasporti.

Emendamento  67

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2025-2027 ammonta a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del Fondo nel periodo 2023-2027 ammonta a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti. Tuttavia, l'importo definitivo sarà negoziato nel quadro del bilancio dell'UE, dopo una valutazione approfondita e aggiornata dei costi della transizione e delle risorse disponibili.

Emendamento  68

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è di 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE.

2. La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2034 è di 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti. Tuttavia, l'importo definitivo sarà determinato durante le negoziazioni del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati del piano i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano e le misure pertinenti stabilite nel piano sono conformi al presente regolamento.

3. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati del piano i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano e le misure pertinenti stabilite nel piano sono conformi al presente regolamento. Inoltre, se necessario, lo Stato membro può proporre ulteriori misure di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l'efficacia delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per la gestione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Emendamento  70

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito del Fondo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti sostenuti nell'ambito del Fondo possono essere sostenuti da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

1. Il sostegno nell'ambito del Fondo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, nazionali e, se del caso, regionali. Misure e investimenti sostenuti nell'ambito del Fondo possono essere sostenuti da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Emendamento  71

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il sostegno del Fondo è utilizzato in sinergia, complementarità, coerenza e congruità con altri fondi, programmi e strumenti a livello dell'Unione, nazionali e, se del caso, regionali, in particolare il Fondo per la modernizzazione istituito dalla direttiva 2003/87/CE, il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi contemplati dal regolamento (UE) 2021/1060.

Emendamento  72

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II.

1. La dotazione finanziaria minima e massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II ed è adeguata, così da consentire un'azione significativa da parte di ciascuno Stato membro e da portare a risultati tangibili per i cittadini in tutta l'Unione europea.

Emendamento  73

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Prefinanziamento

 

1. Fatta salva l'adozione da parte della Commissione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, quando uno Stato membro richiede il prefinanziamento contestualmente alla presentazione del piano, la Commissione effettua un versamento di prefinanziamento di importo massimo pari al 13 % del contributo finanziario. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione effettua, nella misura del possibile, il pagamento corrispondente entro due mesi dall'adozione, da parte della Commissione, dell'impegno giuridico di cui all'articolo 18.

 

2. Nei casi di prefinanziamento a norma del paragrafo 1, i contributi finanziari sono adeguati in maniera proporzionale.

Emendamento  74

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri contribuiscono almeno al 50 % dei costi totali stimati dei loro piani.

1. Il contributo degli Stati membri del 50 % può essere adattato previa accurata valutazione dell'impatto che prenda in considerazione i loro diversi punti di partenza e livelli reddituali come PIL pro capite con riferimento agli anni fino al 2022, per tenere conto di circostanze eccezionali.

Emendamento  75

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per il contributo nazionale ai costi totali stimati dei loro piani gli Stati membri utilizzano, tra l'altro, i proventi generati dalla vendita all'asta delle loro quote conformemente al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

soppresso

Emendamento  76

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

i) se il piano rappresenta una risposta adeguata ed efficace all'impatto sociale dei costi della transizione e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le micro e piccole imprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro in questione, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica e di mobilità, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

Emendamento  77

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

iii) se il piano prevede misure e investimenti volti ad affrontare gli impatti sociali che contribuiscono alla transizione verde e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 e 2050 dell'Unione per il clima e l'energia, i traguardi 2030 della strategia per la mobilità e gli impegni per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali;

Emendamento  78

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) se le parti sociali e i portatori di interessi sono stati coinvolti e i piani sono stati sviluppati attraverso un adeguato processo di consultazione in conformità al Codice di condotta europeo sul partenariato (regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione) e all'articolo 3 paragrafo 3 bis (nuovo);

Emendamento  79

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter) se il piano contiene un'analisi dell'impatto di genere e una spiegazione di come le misure e gli investimenti dovrebbero affrontare la dimensione di genere della povertà energetica e di mobilità.

Emendamento  80

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, sulle micro e piccole imprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e di mobilità;

Emendamento  81

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) se le misure e gli investimenti sono accompagnati da misure complementari necessarie per affrontare efficacemente la povertà energetica e la povertà di mobilità.

Emendamento  82

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa dei costi diretti reali della transizione verso la neutralità climatica, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

Emendamento  83

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione dell'obiettivo di ridurre la povertà energetica e di mobilità, mitigando al contempo i costi della transizione e rispettando gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento  84

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2025-2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2023-2027.

Emendamento  85

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'impegno giuridico specifico per il periodo 2028-2032 è concluso subordinatamente alla disponibilità degli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 TFUE.

2. L'impegno giuridico specifico per il periodo 2028-2034 è concluso subordinatamente alla disponibilità degli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 TFUE.

Emendamento  86

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.

3. Gli impegni di bilancio possono basarsi su impegni globali.

Emendamento  87

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Se entro il termine di 12 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all'articolo 18 non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 18 e disimpegna l'importo della dotazione finanziaria. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 18 dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.

7. Se entro il termine di 12 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all'articolo 18 non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 18 e disimpegna l'importo della dotazione finanziaria. Qualsiasi eventuale prefinanziamento a norma dell'articolo 13 bis è recuperato integralmente. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 18 dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.

Emendamento  88

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

in funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il Fondo per la modernizzazione, il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

Emendamento  89

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) informazioni quantitative dettagliate sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica;

a) informazioni quantitative dettagliate e dati disaggregati sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica e di mobilità e cambiamenti rispetto all'ultima relazione utilizzando la definizione impiegata nel loro piano;

Emendamento  90

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) se pertinente, informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;

b) se pertinente, informazioni dettagliate sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica e di mobilità;

Emendamento  91

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) informazioni dettagliate sui risultati delle misure e degli investimenti del piano;

c) informazioni dettagliate sui risultati delle misure e degli investimenti del piano, in particolare per quanto riguarda la potenziale riduzione delle emissioni e il numero di persone che beneficiano delle misure;

Emendamento  92

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5 in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE;

f) nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5 in considerazione dei costi della transizione;

Emendamento  93

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e sul funzionamento del Fondo.

1. Entro il 1° luglio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione preliminare sull'attuazione e sul funzionamento del Fondo.

Emendamento  94

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro il 1° luglio 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e sul funzionamento del Fondo.

Emendamento  95

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex-post indipendente.

2. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex-post indipendente dell'uso del Fondo nel periodo 2023-2034.

Emendamento  96

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale. Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio63. Essa valuta inoltre se la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.

3. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale. Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto potenziale delle misure adottate a livello di Unione e nazionale per portare avanti la trasformazione verde per raggiungere la neutralità climatica, nonché l'impatto delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio63 e il progresso nell'attuazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali. Essa esamina inoltre in che misura la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente con riguardo alla possibile evoluzione dei costi della transizione e ad altre considerazioni pertinenti quali l'evoluzione dei prezzi dell'energia e delle materie prime necessarie alla transizione ecologica.

__________________

__________________

63 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

63 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento  97

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto.

5. La relazione di valutazione contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto.

Emendamento  98

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dalla data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio64 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Esso si applica a decorrere dal 2023.

__________________

__________________

64 [Direttiva (UE) aaaa/nnn del Parlamento europeo e del Consiglio…. (GU …..).] [Modifica della 2003/87/CE]

64 [Direttiva (UE) aaaa/nnn del Parlamento europeo e del Consiglio…. (GU …..).] [Modifica della 2003/87/CE]

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Fondo sociale per il clima

Riferimenti

COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

EMPL

13.9.2021

ENVI

13.9.2021

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

TRAN

13.9.2021

Relatrice per parere

 Nomina

Leila Chaibi

29.10.2021

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte

 Annuncio in Aula

 

11.11.2021

Esame in commissione

7.2.2022

 

 

 

Approvazione

28.4.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Leila Chaibi, Clare Daly, Pär Holmgren

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

44

+

ECR

Carlo Fidanza, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

1

-

ECR

Peter Lundgren

 

3

0

PPE

Henna Virkkunen

Renew

Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astensioni

 

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE (27.4.2022)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima

(COM(2021)0568 – C9‑0324/2021 – 2021/0206(COD))

Relatore per parere: Tom Berendsen

 

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

visto l'articolo 174 TFUE,

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico, oltre a quello proveniente da altri settori che producono gas a effetto serra, a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure per rendere questo Fondo sociale per il clima sostenibile nel tempo, e le proposte risultanti dai negoziati sulla futura revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, l'inclusione dovrebbe ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine, in particolare per coloro che vivono negli edifici con le prestazioni peggiori e negli alloggi popolari, aumentare la sostenibilità energetica degli edifici riducendo la loro domanda di energia e quindi le loro emissioni di gas a effetto serra e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

__________________

__________________

31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

31 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

 

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori.

(9) Per finanziare tali investimenti servono risorse sufficienti e stabili. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, dell'isolamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle autorità locali e regionali, delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori. È necessario evitare misure esclusivamente reattive, pertanto il Fondo dovrebbe iniziare a operare prima che le famiglie e i trasporti vengano inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (ETS), in modo che vi sia il tempo di preparare gli utenti dei trasporti e le famiglie più vulnerabili e di ridurre al minimo la necessità di pagamenti diretti a sostegno del reddito. A tal fine, è auspicabile che le misure a sostegno dell'efficienza energetica e volte al miglioramento della qualità dell'aria intraprese dagli Stati membri siano allineate allo scopo di ridurre al minimo l'impatto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

 

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Nel settore dell'edilizia, una riforma olistica della struttura edilizia porterebbe a una minore domanda di energia, che terrebbe conto in modo più efficiente delle persone a rischio di esclusione, vale a dire coloro che soffrono maggiormente di povertà energetica nell'UE. Contrasterebbe inoltre la tendenza delle famiglie a spostarsi tra zone rurali, periurbane, urbane e scarsamente popolate, evitando loro di incorrere potenzialmente in un aumento dei prezzi delle abitazioni e prevenendo la conseguente emissione di gas a effetto serra a causa del maggiore utilizzo dei trasporti privati.

 

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Poiché la transizione verso un'Europa più pulita avrà un impatto economico e sociale difficile da valutare ex ante, può essere necessario ricorrere a ulteriori investimenti e, quindi, a risorse finanziarie per realizzare l'impegno verso la neutralità climatica, preservando al contempo la coesione economica, sociale e territoriale.

 

 

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili, dell'energia e dei trasporti può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, gli utenti vulnerabili dei trasporti e le microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili e, in casi debitamente giustificati, le piccole imprese vulnerabili, che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti, esacerbando ulteriormente le disparità regionali, e che in alcune regioni, comprese le zone rurali, insulari, montane, periferiche, remote, scarsamente popolate e meno accessibili, incluse le regioni meno sviluppate e le aree periurbane nonché quelle che presentano gravi svantaggi demografici e quelle in declino demografico, non hanno accesso a soluzioni alternative di energia, mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e in soluzioni di energia a zero o a basse emissioni. Un'azione ambiziosa per il clima consentirebbe all'Unione di ridurre il suo tasso di dipendenza di oltre il 60 % dalle importazioni di combustibili fossili1 bis e di proteggere quindi i cittadini dell'UE dal rapido aumento dei prezzi dell'energia fossile.

 

__________________

 

1 bis Eurostat, 2021: tasso di dipendenza energetica dell'UE nel 2019: 60,7 %.

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) È quindi essenziale identificare e concentrarsi su questo settore della popolazione in modo completo, per garantire che l'assistenza del Fondo sociale per il clima sia rapida, efficace e ben mirata. Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria una definizione di persone/quartieri a rischio di esclusione sociale che consenta di identificare più accuratamente le microaree meno sviluppate (rurali e urbane) comprese nelle aree più sviluppate, il che rende la creazione di questo Fondo sociale per il clima indispensabile per la lotta alle disuguaglianze sociali che possono verificarsi a causa dell'attuazione di varie misure in materia di clima.

 

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali come il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE32 il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, possono fornire soluzioni durature.

(12) Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. L'energia e l'accesso ai servizi energetici a prezzi accessibili sono essenziali e costituiscono un diritto sociale fondamentale e indispensabile per l'inclusione sociale. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere a un livello adeguato di fabbisogno energetico essenziale tale da garantire livelli base di comfort e salute come il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento. Le famiglie in condizioni di povertà energetica non hanno accesso ai servizi essenziali che sono alla base di un tenore di vita e di salute dignitoso, compresi un riscaldamento, un raffrescamento, un'illuminazione, trasporti e mobilità adeguati e l'energia per alimentare gli elettrodomestici, dovuto a fattori concomitanti, come una percentuale elevata della spesa energetica sul reddito disponibile, costi dell'energia elevati e scarsa efficienza energetica delle abitazioni. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa1. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione e sta esacerbando ulteriormente le disuguaglianze sociali e le disparità regionali. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto non rappresentano una vera soluzione per far uscire le famiglie dalla povertà energetica. Solo misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche volte ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, possono fornire soluzioni durature e combattere efficacemente la povertà energetica.

__________________

__________________

32 Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

32Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

 

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per quanto riguarda il settore edilizio, una ristrutturazione olistica degli edifici, basata su azioni volte a migliorare l'efficienza energetica puntando su tutti gli elementi che compongono un edificio, comporterebbe una riduzione del consumo di energia per ogni famiglia, si concretizzerebbe in un risparmio economico e, di conseguenza, costituirebbe uno strumento per combattere la povertà energetica. La futura revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia getterà le basi per il raggiungimento di questi obiettivi e dovrebbe pertanto essere presa in considerazione nell'attuazione del Fondo sociale per il clima.

 

 

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) La povertà dei trasporti rappresenta una sfida altrettanto preoccupante per l'Unione. I prezzi al consumo per l'esercizio dei mezzi di trasporto privati e per i servizi di trasporto sono aumentati a un ritmo più veloce tra il 2005 e il 2018 rispetto al tasso generale di inflazione dei prezzi al consumo1 bis. Oggi è ancor più urgente affrontare tale problema, soprattutto alla luce dei prezzi elevati dei carburanti, dei biglietti e di altre spese legate alla mobilità, nonché della scarsa disponibilità di trasporti pubblici a prezzi accessibili di altre soluzioni di trasporto a zero o basse emissioni, unitamente alla forte dipendenza dai trasporti pubblici per recarsi al lavoro o per le esigenze quotidiane di mobilità, in particolare per quanti vivono nelle zone rurali, insulari, montane, periferiche, remote o meno accessibili, o per le regioni o i territori meno sviluppati, ivi comprese le zone periurbane meno sviluppate. A questo proposito, le amministrazioni locali e regionali saranno le parti interessate chiave per garantire, in particolare, l'accessibilità e la sostenibilità del trasporto pubblico.

 

__________________

 

1 bis  Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 9.12.2020 che accompagna la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, SWD(2020) 331 final, paragrafo 900.

 

 

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) L'Unione e i suoi Stati membri non saranno in grado di conseguire adeguatamente i loro obiettivi economici, sociali e climatici senza affrontare la povertà energetica e la povertà dei trasporti. Nonostante il problema sia stato riconosciuto a livello dell'UE per oltre un decennio attraverso varie iniziative, normative e orientamenti, non esiste una definizione standard di povertà energetica e dei trasporti. Solo un terzo degli Stati membri ha introdotto una definizione nazionale di povertà energetica. Di conseguenza, non sono disponibili dati trasparenti e comparabili sulla povertà energetica e dei trasporti nell'Unione. Sarebbe pertanto opportuno stabilire una definizione di povertà energetica e dei trasporti a livello di Unione al fine di affrontare efficacemente tali forme di povertà e misurare i progressi negli Stati membri.

 

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies) Occorre prestare particolare attenzione ai locatari vulnerabili nel mercato degli affitti privati e degli alloggi sociali, dato che tra questi figurano anche famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica o famiglie, comprese quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo rilevante dell'impatto sui prezzi dell'aumento dei costi di riscaldamento o dei prezzi di affitto più elevati a seguito di una ristrutturazione, ma non sono in grado di rinnovare l'edificio che occupano. Nell'ambito dei loro piani sociali per il clima, gli Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare, in consultazione con i proprietari e con il settore privato, ove opportuno, progetti di edilizia sociale verdi ed efficienti sotto il profilo energetico, nonché misure e investimenti specifici per sostenere gli inquilini vulnerabili sul mercato privato degli affitti, ad esempio prendendo in considerazione il diritto di rinnovare, a condizione che queste misure e investimenti contribuiscano anche al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione. Nell'ambito della relazione biennale e della valutazione delle misure e degli investimenti attuati dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe valutarne l'impatto e l'efficacia per sostenere gli inquilini vulnerabili del mercato degli affitti privati e dell'edilizia sociale.

 

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, le microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili e, in casi debitamente giustificati, le piccole imprese vulnerabili. Questi gruppi sono particolarmente vulnerabili all'aumento dei prezzi dell'energia e dei trasporti dovuto alla fissazione del prezzo del carbonio. Si dovrebbe intervenire non solo, in misura limitata, mediante un sostegno temporaneo al reddito, ma principalmente attraverso misure e investimenti con impatti duraturi volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, degli utenti vulnerabili dei trasporti, delle microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili e, in casi debitamente giustificati, le piccole imprese vulnerabili, alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni. In tal modo, il Fondo contribuisce ad affrontare la povertà energetica e dei trasporti e a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità climatica.

 

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"), elaborato in consultazione con le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi pertinenti. Tali piani dovrebbero identificare e mappare gruppi vulnerabili in situazione di povertà energetica e di povertà dei trasporti, fornire un'analisi dettagliata, condotta di concerto con le amministrazioni locali e regionali, le parti sociali e la società civile, sulle principali cause della povertà energetica e della povertà dei trasporti nei rispettivi territori, e fissare obiettivi per l'eliminazione progressiva ed efficace della povertà energetica e della povertà dei trasporti. I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, agli utenti vulnerabili dei trasporti, alle microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili e, in casi debitamente giustificati, le piccole imprese vulnerabili, le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli, nei trasporti pubblici e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili, dell'energia e dei trasporti sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre e abbandonare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

 

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni della società civile, in particolare quelle che lavorano con i soggetti vulnerabili, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, delle parti economiche e sociali e della società civile, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili e all'espansione dei progetti sviluppati dalle autorità locali e regionali e dalle parti sociali.

 

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) I piani dovrebbero essere concepiti in modo globale, evitando al tempo stesso oneri amministrativi eccessivi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti, in fase di progettazione e di attuazione dei piani come descritto, a essere esaustivi evitando nel contempo inutili complessità.

 

 

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, agli utenti vulnerabili dei trasporti, alle microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili e, in casi debitamente giustificati, alle piccole imprese vulnerabili, è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.

 

 

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente ai più vulnerabili contribuirebbe a rendere giusta la transizione. Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe riguardare unicamente l'impatto diretto dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non i costi di energia elettrica o di riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo.

(17) Sebbene le misure strutturali e gli investimenti mirati intesi ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili abbiano un impatto a lungo termine sulla riduzione dei costi e delle emissioni e dovrebbero, pertanto, avere la priorità e in attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente ai più vulnerabili contribuirebbe a rendere giusta la transizione. Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea e transitoria che accompagna misure atte a decarbonizzare i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe riguardare unicamente l'impatto diretto dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non i costi di energia elettrica o di riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva. Tale sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitato al 25 % della spesa totale dei piani, con la possibilità di aumentare ulteriormente tale percentuale sulla base di una richiesta debitamente giustificata del rispettivo Stato membro, e dovrebbe essere limitato nel tempo. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere destinata alle persone che si trovano in condizioni di povertà energetica e dei trasporti, prestando particolare attenzione ai gruppi particolarmente vulnerabili o svantaggiati, come gli anziani, gli inquilini e le donne. Il sostegno fornito nell'ambito del Fondo dovrebbe essere coerente e complementare rispetto ai programmi, agli strumenti e ai fondi dell'Unione, nazionali, regionali e locali in corso.

 

 

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) I prezzi elevati del gas fossile, che determinano picchi estremi di prezzi in alcuni Stati membri nella stagione di riscaldamento 2021/2022, aggravati dalla dipendenza dalle importazioni e dalle tensioni geopolitiche, hanno evidenziato ancora una volta la dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas fossile per le sue industrie e famiglie, particolarmente percepita dai più vulnerabili. Gli investimenti a favore delle misure di efficienza energetica, nonché i sistemi di riscaldamento basati sulle energie rinnovabili, comprese le pompe di calore elettriche, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e la partecipazione a comunità di energia rinnovabile, sono quindi un metodo molto efficace in termini di costi per ridurre la dipendenza dalle importazioni e le emissioni, aumentando nel contempo la resilienza dell'UE. Nei gruppi socialmente vulnerabili, segnatamente nel gruppo delle famiglie più povere, sono necessari regimi di finanziamento espliciti per garantire la conformità ai suddetti principi.

 

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le donne sono particolarmente colpite dalla fissazione del prezzo del carbonio, in quanto rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

(19) Le donne sono colpite in modo sproporzionato dalle conseguenze dei cambiamenti climatici1 bis, dalla povertà energetica e dei trasporti e sono particolarmente colpite dalla fissazione del prezzo del carbonio. Esse rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali e sono sovrarappresentate come locatari. Le famiglie monoparentali e le famiglie numerose presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. La partecipazione delle donne alla transizione energetica è limitata, in quanto non sempre possono permettersi investimenti nell'efficienza energetica per ridurre il loro consumo energetico e hanno un accesso limitato ai programmi di adeguamento all'efficienza energetica1 ter. È opportuno che l'uguaglianza di genere, le pari opportunità per tutti, la lotta alla discriminazione e alla povertà e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera progettazione, preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

 

__________________

 

1 bis EIGE, "Area K – Women and the environment: climate change is gendered" (Area K – Le donne e l'ambiente: i cambiamenti climatici hanno una dimensione di genere), 5 marzo 2020, disponibile all'indirizzo: https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-policy-brief-area-k-women-and-environment Briefing dell'EPRS, "La piattaforma d'azione di Pechino:

 

1 ter Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, Feenstra, M., Clancy, J., Women, gender equality and the energy transition in the EU (Donne, parità di genere e transizione energetica nell'UE), Ufficio delle pubblicazioni, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2861/989050

 

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini possono aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi del presente regolamento attraverso un approccio dal basso verso l'alto avviato dai cittadini, dal momento che tali comunità responsabilizzano e coinvolgono i consumatori e consentono a determinati gruppi di utenti domestici, residenti in aree urbane o rurali, zone insulari, montuose, remote e meno accessibili o in regioni o territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate, di partecipare a progetti di efficienza energetica, sostenere il ricorso delle famiglie alle energie rinnovabili e allo stesso tempo contribuire alla lotta alla povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero quindi promuovere il ruolo delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini e considerarle beneficiarie ammissibili del Fondo.

 

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio35. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

(20) Gli Stati membri dovrebbero preparare i rispettivi piani dopo aver consultato le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altre parti interessate, e dovrebbero presentare tali piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio35. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

__________________

__________________

35 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

35 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

 

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) L'attuazione delle misure incluse nei piani dipenderà da un livello adeguato di forza lavoro, compresi artigiani, esperti di tecnologie verdi altamente qualificati, scienziati applicati e innovatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto integrare tali piani facendo ricorso ad altre azioni e programmi dell'Unione al fine di prevedere la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori per creare migliori opportunità per artigiani specializzati ed esperti altamente qualificati, in particolare per quanto concerne i lavori relativi alla ristrutturazione degli edifici, all'isolamento e all'installazione di pompe di calore e alla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi, come la realizzazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

 

 

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]36, del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali37, del Fondo sociale europeo Plus (ESF+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio38, dei piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio39 e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio40. Ai fini dell'efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

(21) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]36, del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali37, della politica di coesione dell'UE in generale e in particolare del Fondo sociale europeo Plus (ESF+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio38, del Fondo di modernizzazione istituito dalla direttiva 2003/87/CE, dei piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio39, del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituto dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio40. Ai fini dell'efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

__________________

__________________

36 [aggiungere rif.]

36 [aggiungere rif.]

37 Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

37 Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

38 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).

38 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).

39 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

39 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

40 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

40 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

 

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) È fondamentale garantire la coerenza del Fondo sia con i piani nazionali per l'energia e il clima sia con i programmi della politica di coesione che presentano priorità analoghe, onde evitare sovrapposizioni o duplicazioni degli interventi. Si evidenzia inoltre la necessità di un coordinamento efficace e di una programmazione strategica negli Stati membri tra il Fondo, la politica di coesione 2021-2027 e altri fondi UE, quali soprattutto il Fondo per la transizione giusta e il Fondo Sociale Europeo plus.

 

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, il bilancio del Fondo dovrebbe essere eseguito in regime di gestione concorrente dagli Stati membri al livello territoriale appropriato e dalla Commissione. Nel fare ciò, la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e a garantire la visibilità dell'azione dell'Unione.

 

 

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi una quota significativa dei costi totali del proprio piano, corrispondente almeno al 50 %. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE. Il sostegno fornito nell'ambito del Fondo dovrebbe essere coerente e complementare rispetto ai programmi, agli strumenti e ai fondi dell'Unione, nazionali, regionali e locali in corso.

__________________

__________________

41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

41 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

 

 

 

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del Fondo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

(25) Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del Fondo e di altri programmi, strumenti e fondi dell'Unione, nazionali e regionali. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

 

 

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Per garantire che il sostegno nell'ambito del piano possa essere efficacemente attuato già a partire dai primi anni successivi all'entrata in vigore del Fondo sociale per il clima, gli Stati membri, su richiesta presentata insieme al piano sociale per il clima, possono ricevere un importo fino al 13 % della loro dotazione finanziaria sotto forma di prefinanziamento entro due mesi dall'assunzione da parte della Commissione degli impegni giuridici.

 

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Considerando 25 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'imporre norme superflue che comportino oneri amministrativi eccessivi per i beneficiari. La Commissione dovrebbe pertanto essere obbligata a presentare proposte che affrontino tali tipi di oneri.

 

 

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Ai fini della trasparenza delle regole di monitoraggio e valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione degli indicatori comuni per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione dei piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27) Ai fini della trasparenza delle regole di monitoraggio e valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione di un modello in base al quale gli Stati membri prepareranno i rispettivi piani sociali per il clima e degli indicatori comuni per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione dei piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

 

 

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) Tutti gli Stati membri che beneficiano del Fondo sociale per il clima hanno l'obbligo di rispettare i valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. Il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione dovrebbe garantire l'attuazione effettiva delle norme orizzontali per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora sia accertato che le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro pregiudicano o rischiano gravemente di pregiudicare in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del Fondo sociale per il clima o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie, che possono comprendere, tra l'altro, la sospensione dei pagamenti, la cessazione dell'impegno giuridico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, il divieto di assumere tali impegni giuridici o la sospensione dell'erogazione delle rate. Quando la Commissione decide, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, in merito al rimborso, alla riduzione o alla risoluzione dell'impegno giuridico o della dotazione finanziaria, tali importi dovrebbero essere assegnati proporzionalmente a tutti gli altri Stati membri.

 

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Considerando 29 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 ter) Il Fondo dovrebbe essere coerente con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il suo rispetto dovrebbe essere garantito in tutte le fasi della preparazione, della valutazione, dell'attuazione e del monitoraggio dei progetti ammissibili nell'ambito del Fondo.

 

 

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali (nelle zone isolate e rurali).

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie vulnerabili, degli utenti vulnerabili dei trasporti, delle microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili, e, in casi debitamente giustificati dai rispettivi Stati membri, delle piccole imprese vulnerabili, che risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini in condizioni di povertà dei trasporti, soprattutto nelle zone rurali, insulari, montane e remote, comprese le zone periurbane. Le condizioni per il sostegno del Fondo non impongono alcun onere burocratico o costo aggiuntivo a carico dei beneficiari, in particolare delle famiglie vulnerabili e dei locatari.

 

 

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica entro il 2050, in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi, affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, gli utenti vulnerabili dei trasporti, le microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili, e, in casi debitamente giustificati dagli Stati membri, le piccole imprese vulnerabili, mediante, in misura limitata, un sostegno diretto temporaneo al reddito e principalmente mediante misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresi l'integrazione e lo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

 

 

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di ristrutturazione edilizia connessi all'energia, compreso l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili;

(1) "ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di ristrutturazione edilizia connessi all'energia e alla sicurezza basati su un approccio globale alla prestazione energetica, compreso, in particolare, l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, ventilazione, sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, isolamento, raffrescamento e cottura, l'ammodernamento degli impianti elettrici e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili e il relativo stoccaggio;

 

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "povertà energetica": la povertà energetica definita all'articolo 2, punto [(49)], della direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio50;

(2) "povertà energetica": l'impossibilità per una famiglia di accedere, a prezzi abbordabili, ai servizi energetici essenziali necessari al mantenimento di un tenore di vita e di salute dignitoso, comprendente un adeguato livello di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi elettrici, dovuta alla concomitanza di reddito basso, costi dell'energia elevati e scarsa efficienza energetica delle abitazioni, tenuto conto del rispettivo contesto nazionale, regionale o locale, della politica sociale vigente e di altre politiche pertinenti;

__________________

 

50 [Direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C […] del […], pag. […]).] [Proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica].

 

 

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) "povertà dei trasporti": l'impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi essenziali di mobilità necessari per soddisfare i bisogni socioeconomici fondamentali e la partecipazione alla società, dovuta alla concomitanza di spese elevate per il carburante e i titoli di trasporto o altre spese legate alla mobilità in relazione al reddito disponibile della famiglia e a un'offerta limitata di modi di trasporto pubblici o alternativi a prezzi accessibili, tenuto conto del rispettivo contesto nazionale, regionale o locale, della politica sociale vigente e di altre politiche pertinenti;

 

 

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) "comunità energetica dei cittadini": la comunità energetica dei cittadini quale definita all'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

__________________

 

1 bis Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) "comunità di energia rinnovabile": la comunità di energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 16, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

__________________

 

1 bis Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

 

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) "lavoratori autonomi vulnerabili": le persone fisiche che lavorano nella propria impresa, studio professionale o azienda agricola a scopo di lucro, che non impiegano altre persone fisiche e che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

 

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) "piccole imprese vulnerabili": piccole imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

 

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, in particolare nelle zone rurali e remote.

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, che si trovano in condizioni di povertà dei trasporti o che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, in particolare quelli che vivono nelle zone rurali e remote.

 

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) "misura di accompagnamento": un'iniziativa progettata in aggiunta alle misure e agli investimenti proposti ai sensi dell'articolo 3, come l'assistenza tecnica e l'assistenza amministrativa per la pianificazione e l'attuazione delle misure e degli investimenti proposti o qualsiasi altra misura necessaria per attuare il piano per mitigare l'impatto sociale dell'azione per il clima;

 

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) "misura di adattamento": un'azione volta a ridurre la vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici;

 

 

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo, previa consultazione delle autorità locali e regionali, delle parti economiche e sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri pertinenti portatori di interessi, conformemente al quadro giuridico nazionale. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti a livello nazionale, regionale o locale per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sugli utenti vulnerabili dei trasporti, sulle microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili, e, in casi debitamente giustificati dagli Stati membri, sulle microimprese vulnerabili, ai fini dell'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento, della mobilità e dei trasporti, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

 

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il piano comprende progetti nazionali volti a:

3. Il piano comprende progetti o programmi nazionali, regionali o locali volti a:

 

 

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti rinnovabili;

(a) finanziare misure e investimenti per migliorare l'efficienza energetica, l'accessibilità, la spazialità e il funzionamento generale degli edifici e garantirne la sicurezza, attraverso l'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica attive e passive, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili nonché il relativo stoccaggio, il risanamento di edifici abbandonati il supporto informativo, lo sviluppo di capacità e la formazione necessari per attuare tali misure e investimenti;

 

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

(b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni, compresi il supporto informativo, lo sviluppo di capacità e la formazione necessari ad attuare tali misure e investimenti.

 

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Consultazioni pubbliche in vista della preparazione dei piani sociali per il clima

 

1.  Gli Stati membri garantiscono che almeno i seguenti partner siano stati consultati nel processo di preparazione dei piani sociali per il clima:

 

a)  le autorità locali e regionali e altre autorità pubbliche;

 

b)  le parti economiche e sociali;

 

c)  gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e gli organismi incaricati di promuove l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;

 

d)  le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso;

 

e)  le imprese e le piccole e medie imprese, incluse le microimprese;

 

f)  individui e famiglie in condizioni di povertà energetica e dei trasporti.

 

Il coinvolgimento di questi gruppi nelle decisioni che influiscono sulle loro vite è fondamentale per promuovere una più ampia accettazione sociale e una transizione giusta.

 

2.  La sintesi del processo di consultazione da includere nel piano sociale per il clima a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento dovrebbe fornire informazioni sui risultati di ciascuna consultazione pubblica e sulle questioni affrontate, sui gruppi consultati, sulle raccomandazioni formulate e sulle misure che lo Stato membro intende adottare in risposta. Gli Stati membri rendono pubblico tale sommario.

 

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) informazioni quantitative dettagliate sul numero di famiglie vulnerabili, di utenti vulnerabili dei trasporti, di microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili e, in casi debitamente giustificati dal rispettivo Stato membro, di piccole imprese vulnerabili identificate all'inizio del piano, sulla base delle definizioni di cui all'articolo 2;

 

 

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a bis) obiettivi e traguardi nazionali per ridurre il numero di famiglie vulnerabili, di utenti vulnerabili dei trasporti, di microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili e, in casi debitamente giustificati dal rispettivo Stato membro, di piccole imprese vulnerabili per tutta la durata del piano;

 

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) misure concrete e investimenti conformemente all'articolo 3 per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

(a) misure concrete e investimenti conformemente all'articolo 3 per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro e delle sue regioni;

 

 

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti;  tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale, tenendo conto di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti e rurali;

(c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica e dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, degli utenti vulnerabili dei trasporti, delle microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili, e, in casi debitamente giustificati dal rispettivo Stato membro, delle piccole imprese vulnerabili;  tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale e con dati disaggregati per genere, tenendo conto di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici, ai servizi di base e ad alloggi dignitosi e a prezzi accessibili, nonché delle caratteristiche e delle esigenze particolari di alcuni gruppi vulnerabili o svantaggiati, come gli anziani, i locatari e le donne, e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti, ultraperiferici e rurali, comprese le aree periurbane;

 

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) se individuate, informazioni sulle difficoltà in materia di forza lavoro connesse all'attuazione delle misure di cui alla lettera a), comprese le stime delle carenze di forza lavoro e le misure necessarie per alleviare le difficoltà;

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

(e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro la data di pubblicazione di ciascuna relazione biennale sui progressi compiuti ai sensi dell'articolo 23 ed entro il 31 luglio 2032;

 

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 della Commissione54 sulla povertà energetica;

(i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato da intraprendere in stretta consultazione con le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altre parti interessate, in conformità con il quadro giuridico nazionale, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 della Commissione54 sulla povertà energetica;

__________________

__________________

54 GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

54 GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

 

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

(j) per la preparazione e il monitoraggio, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

 

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis) la quota del fondo stanziata per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), l'uso pianificato e le disposizioni per incoraggiare e realizzare lo sviluppo locale di tipo partecipativo come definito e dettagliato nel capitolo 2 [RDC], nonché le modalità di coinvolgimento e sviluppo di capacità a livello locale e territoriale per impegnarsi nella transizione.

 

Emendamento  60

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un atto delegato a norma dell'articolo 25 per integrare il presente regolamento al fine di definire un modello in base al quale gli Stati membri prepareranno il loro piano sociale per il clima.

 

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel preparare i piani gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito del meccanismo ELENA istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio58.

3. La Commissione istituisce una piattaforma per promuovere attivamente lo scambio di buone pratiche tra tutti i portatori di interessi e le comunità interessate dall'attuazione del Fondo, nonché per fornire orientamenti che consentano e incoraggino lo sviluppo delle capacità dei portatori di interessi a partecipare allo sviluppo e all'attuazione del Fondo. Gli Stati membri e i portatori di interessi coinvolti nella preparazione dei piani possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito del meccanismo ELENA istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio58.

_________________

_________________

58 Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

58 Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

 

 

Emendamento  62

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. In fase di progettazione e di attuazione dei piani, gli Stati membri devono essere esaurienti evitando nel contempo qualsiasi complessità non necessaria.

 

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) la produzione di energia da fonti rinnovabili in loco o nell'ambito di una cooperativa energetica o di un progetto di comunità di energia;

 

Emendamento  64

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;

(c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni, compresi i trasporti pubblici e i servizi di mobilità integrata;

 

Emendamento  65

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali e remote.

(e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e dei trasporti, di utenti vulnerabili dei trasporti, microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili, e, in casi debitamente giustificati dal rispettivo Stato membro, piccole imprese vulnerabili, anche nelle zone remote e rurali, nelle zone periurbane, montane e scarsamente popolate, nonché nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche;

 

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) Assistenza tecnica per gli Stati membri: azioni necessarie per un'efficace gestione dei fondi e per l'attuazione del piano e per funzioni quali programmazione (piano e progetti, investimenti e altre misure), formazione, gestione, monitoraggio, valutazione, visibilità e comunicazione. L'assistenza tecnica può essere inclusa nel costo dell'investimento o della misura proposta o in un'iniziativa separata nell'ambito del piano. L'assistenza tecnica per la formulazione del piano è ammissibile a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Emendamento  67

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili e delle famiglie vulnerabili che sono utenti dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Il sostegno diminuisce nel tempo ed è limitato all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

1. Sebbene le misure strutturali e gli investimenti mirati intesi ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili abbiano un impatto a lungo termine sulla riduzione dei costi e delle emissioni e dovrebbero, pertanto, essere prioritari, gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo come misura transitoria al reddito delle famiglie vulnerabili che affrontano una situazione di povertà dell'energia e dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Tale sostegno diretto al reddito diminuisce nel tempo ed è limitato all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada. Tale sostegno diretto al reddito non supera il 25 % dei costi totali stimati dei piani, con la possibilità di un ulteriore aumento di tale percentuale sulla base di una richiesta debitamente giustificata del rispettivo Stato membro. Il sostegno fornito nell'ambito del Fondo dovrebbe essere coerente e complementare rispetto ai programmi, agli strumenti e ai fondi dell'Unione, nazionali, regionali e locali in corso.

 

Emendamento  68

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, degli utenti dei trasporti vulnerabili, delle microimprese vulnerabili, inclusi i lavoratori autonomi vulnerabili e, in casi giustificati dal rispettivo Stato membro, delle piccole imprese vulnerabili e intendano:

 

Emendamento  69

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, anche in forma di sostegno finanziario o d'incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

(a) sostenere la ristrutturazione edilizia, dando priorità alle zone svantaggiate, in particolare per il raggiungimento dei requisiti di ristrutturazione stabiliti dalla direttiva 2021/0426 che modifica la direttiva 2010/31/UE, e per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, con un'attenzione particolare ai locatari, anche in forma di sostegno finanziario o d'incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione, e sostenere la ristrutturazione dell'edilizia sociale;

Emendamento  70

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione compresa, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici e all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili a fini di risparmio energetico;

(b) contribuire alla decarbonizzazione, compresa l'elettrificazione efficiente dal punto di vista energetico, dei sistemi di riscaldamento, isolamento, raffrescamento e cottura negli edifici e sostenere gli impianti di produzione, distribuzione, conservazione e integrazione in loco e nelle vicinanze dell'energia da fonti rinnovabili a fini di risparmio energetico, nonché di connessione alle rete di teleriscaldamento, quali voucher, sussidi o prestiti a tasso zero e a tasso agevolato per investire in prodotti e servizi al fine di aumentare la prestazione energetica degli edifici o integrare le fonti di energia rinnovabile negli edifici;

 

Emendamento  71

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

(c) sostenere gli enti pubblici e privati, in particolare quelli impegnati nella collaborazione pubblico-privato, le amministrazioni regionali e locali, così come i fornitori di alloggi sociali, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

 

Emendamento  72

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) supporto nell'inserimento di adeguate misure di sicurezza nelle ristrutturazioni edilizie;

 

Emendamento  73

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno;

(d) fornire sostegno finanziario o incentivi fiscali per migliorare l'accesso, e accelerare il passaggio modale a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento, nonché per l'acquisto di veicoli a basse e a zero emissioni, adottando nel contempo misure adeguate per evitare abusi per quanto riguarda le vendite di seconda mano al di fuori dell'Unione; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno; per quanto concerne il sostegno all'acquisto di veicoli a emissioni zero e a basse emissioni, quest'ultimo è limitato ai veicoli che rientrano nel 50 % più basso della fascia di prezzo di mercato per tali veicoli in uno Stato membro in un determinato anno;

 

Emendamento  74

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa;

(e) fornire supporto allo sviluppo e incentivare l'uso del trasporto pubblico, anche accordando la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa e integrata, anche nelle zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o nelle regioni o nei territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate;

 

Emendamento  75

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di servizi di mobilità e trasporto a zero e a basse emissioni a prezzi abbordabili e nell'adozione di soluzioni di mobilità attiva interessanti per le zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o per le regioni o i territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate.

(f) sostenere gli enti pubblici e privati, in particolare le autorità regionali e locali, nello sviluppo e nella fornitura di servizi di mobilità e trasporto a zero e a basse emissioni a prezzi abbordabili e nell'adozione di soluzioni di mobilità attiva, anche attraverso infrastrutture di rifornimento e ricarica nonché infrastrutture per le biciclette, interessanti per le zone rurali, insulari, montane, remote, scarsamente popolate e meno accessibili o per le regioni o i territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate nonché nelle regioni ultra-periferiche.

 

Emendamento  76

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) sostenere lo sviluppo delle capacità e la formazione delle persone in condizioni di povertà energetica o dei trasporti al fine di impegnarsi in iniziative di lavoro tra pari e di comunità volte a contrastare la povertà energetica e dei trasporti;

 

Emendamento  77

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter) sostenere le iniziative delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini per partecipare a progetti che promuovono l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili da parte delle famiglie, compresi quelli che agevolano i sistemi energetici di proprietà locale e rafforzano le capacità a livello locale.

 

Emendamento  78

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito agli enti pubblici, in particolare alle autorità locali e regionali, agli enti privati e alle comunità energetiche rinnovabili o dei cittadini diversi dalle famiglie vulnerabili, agli utenti vulnerabili dei trasporti, alle microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili, e, in casi debitamente giustificati dal rispettivo Stato membro, alle piccole imprese vulnerabili, se tali soggetti attuano misure e investimenti a vantaggio, in ultima istanza, delle famiglie vulnerabili, degli utenti vulnerabili dei trasporti, delle microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili, e, in casi debitamente giustificati dal rispettivo Stato membro, delle piccole imprese vulnerabili.

 

Emendamento  79

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2025-2027 ammonta a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 2027 ammonta a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento  80

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio59.

Il Fondo è attuato dagli Stati membri e dalla Commissione in regime di gestione concorrente, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046, incluso in particolare l'articolo 63, e (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri preparano e attuano i programmi al livello territoriale appropriato, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario. Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e garantiscano l'uso legittimo e ammissibile del fondo.

__________________

__________________

59 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

59 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

 

Emendamento  81

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Prefinanziamento

 

Fatta salva l'adozione da parte della Commissione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, richiesto da uno Stato membro contestualmente alla presentazione del suo piano climatico, la Commissione effettua un versamento di prefinanziamento di importo massimo pari al 13 % del contributo finanziario. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046 (regolamento finanziario), la Commissione effettua il pagamento corrispondente entro due mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'impegno giuridico di cui all'articolo 18.

 

Emendamento  82

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

i) se il piano rappresenta una risposta adeguata all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, gli utenti vulnerabili dei trasporti, le microimprese vulnerabili, inclusi i lavoratori autonomi vulnerabili e, nei casi debitamente giustificato dal rispettivo Stato membro, le piccole imprese vulnerabili, nello Stato membro interessato a causa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica e dei trasporti, tenendo debitamente conto dell'impatto delle misure del piano sulla dimensione di genere della povertà energetica e dei trasporti, nonché delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

 

Emendamento  83

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

iii) se il piano prevede misure e investimenti che, contribuendo e mitigando l'impatto sociale della transizione verde e contribuiscono, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 e 2050 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

 

Emendamento  84

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) se durante la preparazione è stato garantito un coinvolgimento significativo delle autorità locali e regionali, delle parti sociali ed economiche, delle organizzazioni della società civile, dei giovani e di altri attori pertinenti e se tale coinvolgimento è previsto durante l'attuazione e il monitoraggio;

 

 

Emendamento  85

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e dei trasporti, utenti vulnerabili dei trasporti, microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili, e, nei casi in cui nello Stato membro interessato esistano piccole imprese, e se il piano tiene debitamente conto delle specificità regionali, in particolare delle regioni meno sviluppate;

 

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare il termine per la valutazione e l'approvazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.

 

 

 

Emendamento  87

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In base alla valutazione di cui all'articolo 15, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione entro sei mesi dalla data di presentazione del piano stesso in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.

1. In base alla valutazione di cui all'articolo 15, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione entro quattro mesi dalla data di presentazione del piano stesso in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare il termine per l'approvazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.

 

Emendamento  88

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato, previa consultazione delle autorità locali e regionali, delle parti economiche e sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri pertinenti portatori di interessi, può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

Emendamento  89

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE al fine di affrontare la povertà energetica e dei trasporti. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

 

Emendamento  90

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2025-2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento  91

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

1. Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

 

Emendamento  92

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il Fondo di modernizzazione istituito dalla direttiva 2003/87/CE, il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

 

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

(a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

 

 

Emendamento  94

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 bis

 

Visibilità del finanziamento dell'Unione

 

1. Ciascuno Stato membro garantisce:

 

(a)  la visibilità per gli enti intermediari e i beneficiari finali del sostegno dell'Unione in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dal Fondo;

 

(b)  la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dal Fondo mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

 

2.  Gli Stati membri riconoscono e, ove applicabile, assicurano che gli enti intermediari riconoscano il sostegno del Fondo e la provenienza di tali fondi:

 

(a)  garantendo la visibilità del finanziamento dell'Unione ai beneficiari finali e al pubblico, anche esibendo l'emblema dell'Unione e un'adeguata dichiarazione di finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea – Fondo sociale per il clima" su documenti e materiale di comunicazione relativi all'attuazione delle operazioni destinate ai beneficiari finali o al pubblico;

 

(b)  fornendo, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

 

(c)  esibendo, per le operazioni che coinvolgono investimenti fisici o attrezzature, targhe o cartelloni durevoli ben visibili ai beneficiari finali e al pubblico, che presentino l'emblema dell'Unione, non appena ha inizio l'attuazione fisica di tali operazioni o è installata l'attrezzatura acquistata;

 

(d)  comunicando per le operazioni che coinvolgono strumenti finanziari, anche per il sostegno diretto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, l'importo del sostegno del Fondo ai beneficiari finali.

 

3.  Qualora uno Stato membro non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 e qualora non siano state attuate azioni correttive, la Commissione applica misure, tenendo conto del principio di proporzionalità, che annullano fino al 5 % annuo del sostegno del Fondo allo Stato membro interessato.

Emendamento  95

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro interessato riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 e conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. Nella relazione intermedia gli Stati membri interessati riportano:

1. Ciascuno Stato membro interessato, e in consultazione con le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, conformemente al quadro giuridico nazionale, riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 e conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. Nella relazione intermedia gli Stati membri interessati riportano:

 

Emendamento  96

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) informazioni quantitative dettagliate sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica;

(a) informazioni quantitative dettagliate e dati disaggregati sul numero di famiglie vulnerabili, utenti vulnerabili dei trasporti, microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili e, in casi debitamente giustificati dal rispettivo Stato membro, piccole imprese vulnerabili quali definite all'articolo 2, nonché modifiche di tale numero rispetto all'ultima relazione precedente;

 

Emendamento  97

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) se pertinente, informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;

(b) informazioni sui progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi nazionali volti a ridurre il numero di famiglie vulnerabili, utenti vulnerabili dei trasporti, microimprese vulnerabili, compresi i lavoratori autonomi vulnerabili, e, nei casi debitamente protetti dal rispettivo Stato membro, piccole imprese vulnerabili;

 

Emendamento  98

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche al presente regolamento per quanto concerne la semplificazione normativa. La Commissione e le autorità competenti si adeguano continuamente alle procedure amministrative delle migliori pratiche e adottano tutte le misure necessarie per semplificare l'applicazione del presente regolamento, riducendo al minimo gli oneri amministrativi.

 

Emendamento  99

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, e all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un Fondo sociale per il clima

Riferimenti

COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD)

Commissioni competenti per il merito

 Annuncio in Aula

EMPL

13.9.2021

ENVI

13.9.2021

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

REGI

13.9.2021

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Tom Berendsen

6.9.2021

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte

 Annuncio in Aula

 

 

11.11.2021

Esame in commissione

10.2.2022

15.3.2022

 

 

Approvazione

21.4.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

5

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Matteo Adinolfi, François Alfonsi, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Rosanna Conte, Rosa D'Amato, Christian Doleschal, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Ondřej Knotek, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Nora Mebarek, Martina Michels, Alin Mituța, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Valdemar Tomaševski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Álvaro Amaro, Josianne Cutajar, Mónica Silvana González, Stelios Kympouropoulos, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Yana Toom

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

ID

Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Alessandro Panza

NI

Chiara Gemma

PPE

Álvaro Amaro, Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Christian Doleschal, Mircea‑Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Dan‑Ştefan Motreanu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

Renew

Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Josianne Cutajar, Mónica Silvana González, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

The Left

Younous Omarjee

 

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

ID

Joachim Kuhs

 

7

0

ID

André Rougé

The Left

Martina Michels

Verts/ALE

François Alfonsi, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione del Fondo sociale per il clima

Riferimenti

COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.7.2021

 

 

 

Commissioni competenti per il merito

 Annuncio in Aula

EMPL

13.9.2021

ENVI

13.9.2021

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

BUDG

13.9.2021

ECON

13.9.2021

ITRE

13.9.2021

IMCO

13.9.2021

 

TRAN

13.9.2021

REGI

13.9.2021

FEMM

13.9.2021

 

Pareri non espressi

 Decisione

IMCO

1.9.2021

FEMM

6.9.2021

 

 

Commissioni associate

 Annuncio in Aula

BUDG

11.11.2021

 

 

 

Relatori

 Nomina

David Casa

29.11.2021

Esther de Lange

29.11.2021

 

 

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte

 Annuncio in Aula

 

 

11.11.2021

Esame in commissione

10.2.2022

16.3.2022

 

 

Approvazione

18.5.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

107

16

15

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Atidzhe Alieva-Veli, Mathilde Androuët, Nikos Androulakis, Marc Angel, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Delara Burkhardt, Jordi Cañas, Pascal Canfin, David Casa, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Ilan De Basso, Esther de Lange, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Malte Gallée, Helmut Geuking, Catherine Griset, Elisabetta Gualmini, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Alicia Homs Ginel, Jan Huitema, Yannick Jadot, France Jamet, Adam Jarubas, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Peter Liese, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Sara Matthieu, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Stanislav Polčák, Nicola Procaccini, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Luisa Regimenti, Guido Reil, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Daniela Rondinelli, Rob Rooken, Silvia Sardone, Mounir Satouri, Christine Schneider, Monica Semedo, Günther Sidl, Michal Šimečka, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Maria Walsh, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Manuel Bompard, Lina Gálvez Muñoz, Ondřej Knotek, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Samira Rafaela, Idoia Villanueva Ruiz

Deposito

23.5.2022

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

107

+

NI

Athanasios Konstantinou, Daniela Rondinelli

PPE

Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Traian Băsescu, David Casa, Nathalie Colin‑Oesterlé, Christian Doleschal, Jarosław Duda, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Adam Jarubas, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann, Peter Liese, Norbert Lins, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Stanislav Polčák, Dennis Radtke, Luisa Regimenti, Christine Schneider, Maria Spyraki, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Pernille Weiss, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva‑Veli, Sylvie Brunet, Pascal Canfin, Jordi Cañas, Martin Hojsík, Ondřej Knotek, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir, Marie‑Pierre Vedrenne, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Nicolae Ştefănuță, Michal Šimečka

S&D

Nikos Androulakis, Marc Angel, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Ilan De Basso, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Cyrus Engerer, Elisabetta Gualmini, Jytte Guteland, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, César Luena, Javi López, Alessandra Moretti, Manuel Pizarro, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Kira Marie Peter‑Hansen, Mounir Satouri

 

16

-

ECR

Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, France Jamet, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Guido Reil

NI

Ádám Kósa, Edina Tóth

PPE

Marian‑Jean Marinescu

The Left

Sandra Pereira

 

15

0

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

ID

Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Silvia Sardone, Stefania Zambelli

Renew

Jan Huitema, Linea Søgaard‑Lidell

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2022
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