RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

24.5.2022 - (COM(2021)0555 – C9‑0321/2021 – 2021/0200(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Jessica Polfjärd


Procedura : 2021/0200(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

(COM(2021)0555 – C9‑0321/2021 – 2021/0200(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0555),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0321/2021),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021[1],

 visto il parere del Comitato delle regioni del xxx[2],

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i trasporti e il turismo,

 vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9‑0163/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, facendosi guidare, tra l'altro, dai principi di equità e delle responsabilità comuni, ma differenziate, e dalle rispettive capacità. Con l'adozione dell'accordo sul clima di Glasgow nel novembre 2021, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) La necessità di azioni volte a ridurre le emissioni sta diventando sempre più urgente, come afferma il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nelle sue ultime relazioni del 7 agosto 2021, dal titolo "Climate Change 2021: The Physical Science Basis" (Cambiamento climatico 2021: basi fisico-scientifiche), e del 28 febbraio 2022, dal titolo "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability" (Cambiamento climatico 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità). L'IPCC ha dichiarato, con altissimo grado di certezza, che il cambiamento climatico costituisce una minaccia per il benessere dell'uomo e la salute del pianeta e che ogni ulteriore ritardo nell'azione globale preventiva concertata farà perdere l'opportunità fugace di assicurare un futuro vivibile e sostenibile per tutti. L'IPCC fornisce nuove stime delle possibilità di superare il livello di riscaldamento globale di 1,5° C nei prossimi decenni e considera che, a meno che non si realizzino riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas a effetto serra, l'obiettivo di limitare il riscaldamento a circa 1,5° C o addirittura 2° C sarà al di fuori di ogni portata. L'Unione dovrebbe pertanto affrontare questa urgenza intensificando i propri sforzi e affermandosi come leader internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il Green Deal europeo31 combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce donne e uomini in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

(3) Il Green Deal europeo31 costituisce un punto di partenza per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio31 bis. Esso combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050 e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce tutti i generi in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità, le persone a rischio di povertà energetica o di trasporto e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Inoltre, la transizione incide in modo diverso sugli Stati membri e le regioni. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

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31 Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

31 Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

 

31 bis Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Per essere socialmente accettabile, l'ambizione climatica proposta dal presente regolamento dovrebbe essere accompagnata da un'ambizione sociale equivalente. L'aumento del livello di ambizione implica cambiamenti sostanziali nei settori interessati, che sono suscettibili di avere ripercussioni sul piano sociale e occupazionale. Gli obiettivi rivisti di riduzione delle emissioni devono essere accompagnati da misure finanziarie e politiche sufficienti a garantirne il conseguimento in modo socialmente equo. Le misure possono comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di valutazioni d'impatto sull'occupazione che analizzino l'impatto sugli impieghi e sulle condizioni di lavoro a livello sia nazionale che regionale, nonché l'assegnazione di risorse nazionali e dell'Unione per finanziare misure di adattamento sociale e la creazione di posti di lavoro di qualità, la parità di genere, l'apprendimento permanente, la formazione professionale e la protezione sociale e per garantire una contrattazione collettiva efficace. È anche importante una tempestiva consultazione e l'effettiva partecipazione delle parti sociali nazionali nei settori di cui all'articolo 2 per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle misure nazionali di esecuzione del presente regolamento.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) La transizione verso un'economia dell'Unione compatibile con l'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 potrebbe inoltre avere un impatto particolare su determinati settori economici, in particolare sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese vulnerabili di tali settori. Nell'attuare il presente regolamento, è importante che gli Stati membri creino un contesto favorevole alla transizione di tali imprese verso pratiche che comportino emissioni di gas a effetto serra decrescenti e che gradualmente le azzerino.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Forum globale sull'ambiente dell'OCSE hanno concluso che i cambiamenti ambientali hanno un impatto specifico di genere. I ruoli differenziati per genere si manifestano anche nella differente vulnerabilità di tutti i generi agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acuiscono le disparità di genere.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio32 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio32 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Esso stabilisce inoltre che, nell'attuazione dell'obiettivo, occorre assegnare priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziare gli assorbimenti dai pozzi naturali. Gli assorbimenti netti contribuiscono all'obiettivo del 2030 per soli 225 milioni di tonnellate di equivalente CO2, mentre il resto dell'obiettivo dovrà essere conseguito mediante la riduzione diretta delle emissioni.

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32 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(5) Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione stabiliti a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi33 adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

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33 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

33 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Quantunque lo scambio di quote di emissioni verrà applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio34. 

(7) Quantunque lo scambio di quote di emissioni potrà essere applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Tuttavia, le emissioni di alcuni settori negli anni passati sono aumentate o sono rimaste invariate.

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34 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

34 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a questo sforzo in uno spirito di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in modo da preservare la competitività dell'Unione e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche circostanze nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni, compreso quello degli Stati membri insulari e delle isole, nonché degli sforzi compiuti.

(9) Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a questo sforzo in uno spirito di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in modo da preservare la competitività dell'Unione e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle riduzioni di emissioni già ottenute e delle specifiche circostanze nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni, compreso quello degli Stati membri insulari e delle isole, nonché degli sforzi compiuti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Oltre il 2030, è necessario che l'Unione e ogni Stato membro conseguano l'obiettivo della neutralità climatica a livello di Unione entro il 2050, con l'intento di conseguire emissioni negative a partire da quel momento. Il regolamento (UE) 2018/842 dovrebbe garantire che tutti gli Stati membri siano indirizzati su traiettorie di emissioni e adottino politiche concrete a lungo termine che conducano al conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere, nel 2030, il -40 % rispetto ai livelli del 2005.

(10) Per conseguire l'obiettivo assunto dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 %, tutti i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere, nel 2030, il -40 % rispetto ai livelli del 2005.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe ricorrere alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente.

(11) A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ricorre alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. La distribuzione degli obiettivi degli Stati membri non è tuttavia convergente, cosa che dovrebbe essere presa in considerazione al momento di valutare in che modo gli obiettivi nazionali contribuiscono all'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 in modo equo ed efficace sotto il profilo dei costi. La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 su una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano ha evidenziato che il metano è un potente gas a effetto serra, secondo solo al biossido di carbonio nel suo contributo complessivo ai cambiamenti climatici. A livello molecolare, il metano è più potente dell'anidride carbonica. Sebbene il metano rimanga nell'atmosfera per un periodo più breve rispetto all'anidride carbonica, il suo effetto sul clima è significativo. Nel settembre 2021, l'Unione e gli Stati Uniti hanno annunciato il Global Methane Pledge, al quale hanno aderito più di 100 paesi in totale. I firmatari dell'iniziativa mirano a conseguire entro il 2030 l'obiettivo collettivo di una riduzione delle emissioni globali di metano di almeno il 30 % rispetto ai livelli del 2020 e a migliorare le norme di comunicazione. Le emissioni di metano, protossido di azoto e i cosiddetti gas F rappresentano congiuntamente quasi il 20 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Alla luce di tali impegni e del breve ciclo di vita di molti di tali gas a effetto serra, è opportuno stabilire uno o più obiettivi dell'Unione per tutte le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO2 in tutti i settori.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. A causa di queste incertezze, è opportuno riesaminare i dati sulle emissioni nel 2025 e, se necessario, adeguare le assegnazioni annuali di emissioni.

(13) Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, puntando a garantire un rilancio ecologico che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. È opportuno mantenere un percorso normativo delle emissioni stabile, prevedibile e ambizioso per tutto il decennio in corso, al fine di garantire sia le necessarie riduzioni delle emissioni che la sicurezza della pianificazione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È pertanto opportuno aggiornare nel 2025 le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030. Occorre basarsi sul riesame completo dei dati degli inventari nazionali, effettuato dalla Commissione allo scopo di determinare la media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023.

soppresso

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Conformemente al regolamento (UE) 2021/1119, è opportuno conferire priorità alla riduzione delle emissioni dirette, che dovrà essere integrata da maggiori assorbimenti di CO2 al fine di raggiungere la neutralità climatica. Il regolamento (UE) 2021/1119 riconosce che i pozzi di assorbimento del carbonio comprendono soluzioni sia naturali, sia tecnologiche. Il ruolo delle soluzioni tecnologiche nell'assorbimento del carbonio è stato trattato anche in diverse relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, in particolare nel contributo del gruppo di lavoro III alla sesta relazione di valutazione. È importante istituire un regime dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio stoccati in modo sicuro e permanente mediante soluzioni tecnologiche, che offra chiarezza agli Stati membri e ai gestori del mercato al fine di aumentare tali assorbimenti. Quando tale sistema di certificazione sarà entrato in vigore, sarà possibile effettuare un'analisi della contabilizzazione di tali assorbimenti a norma della legislazione dell'Unione, anche per stabilire se la contabilizzazione di tali assorbimenti incida sulle emissioni disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Tali assorbimenti sono aggiuntivi e non compensano la necessaria riduzione delle emissioni prevista conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Recital 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, la cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea può essere presa in considerazione per alcuni Stati membri ai fini della loro conformità a norma dello stesso regolamento. Data la particolare struttura dell'economia maltese, il suo obiettivo di riduzione nazionale basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi; è pertanto opportuno aumentare l'accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l'obiettivo dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni per il 2030.

(15) Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, la cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea può essere presa in considerazione per alcuni Stati membri ai fini della loro conformità a norma dello stesso regolamento. Data la particolare struttura dell'economia maltese, il suo obiettivo di riduzione nazionale basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi; è pertanto opportuno aumentare l'accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l'obiettivo dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni per il 2030. Gli Stati membri che hanno diritto a tale flessibilità, ma che non se ne sono avvalsi nel 2019 ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, dovrebbero avere la possibilità di rivedere tale decisione per tenere conto dei nuovi obiettivi nazionali di riduzione recentemente proposti. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre essere autorizzati a rivedere più spesso le loro percentuali comunicate.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Al fine di garantire e incentivare il rispetto da parte degli Stati membri dei loro contributi minimi per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 modificato, le azioni correttive dovrebbero essere rafforzate e vincolate maggiormente ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Se uno Stato membro supera le proprie assegnazioni annuali di emissioni per due anni consecutivi, tale Stato membro dovrebbe rivedere il piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato in conformità del regolamento (UE) 2018/1999, offrendo al pubblico la possibilità di partecipare al processo.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter) L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la "convenzione di Aarhus")1 bis. Il controllo pubblico e l'accesso alla giustizia sono elementi fondamentali dei valori democratici dell'Unione e strumenti per salvaguardare lo Stato di diritto. Nella comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo "Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri", la Commissione ha riconosciuto che l'accesso alla giustizia non è garantito in tutti gli Stati membri e ha invitato il Consiglio e il Parlamento europeo a introdurre disposizioni esplicite di accesso alla giustizia nella legislazione settoriale. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che garantisca l'accesso del pubblico alla giustizia per le azioni di attuazione del regolamento (UE) 2018/842 quale modificato.

 

__________________

 

1 bis GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 16 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quater) Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2018/842 quale modificato e da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2021/1119, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero avvalersi delle più recenti informazioni scientifiche nell'attuazione delle politiche. È pertanto opportuno, ove del caso, tenere in considerazione in tutto il regolamento (UE) 2018/842 quale modificato il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La fissazione di obiettivi più ambiziosi tramite il regolamento (UE) 2018/841 ridurrà la capacità degli Stati membri di generare assorbimenti netti che possono essere usati per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, la ripartizione dell'uso della flessibilità LULUCF su due periodi di tempo distinti limiterà ulteriormente la disponibilità di assorbimenti netti da utilizzare ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire i loro obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842, mentre alcuni Stati membri, gli stessi o altri, potrebbero generare assorbimenti netti che non possono essere utilizzati per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2018/842. A condizione che gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 siano raggiunti, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del contributo degli assorbimenti netti, è opportuno creare un nuovo meccanismo volontario, sotto forma di una riserva supplementare, che aiuti gli Stati membri che vi aderiscono ad adempiere ai loro obblighi.

soppresso

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Dati la dimensione a lungo termine di un'efficace protezione del clima stabilita dal regolamento (UE) 2021/1119 e l'impegno dell'Unione verso gli obiettivi dell'accordo di Parigi, la chiarezza sui percorsi di riduzione individuali a lungo termine degli Stati membri oltre il 2030 consentirebbe una pianificazione politica più accurata. È pertanto opportuno includere un processo che definisca per ciascuno Stato membro percorsi nazionali di riduzione per il conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013"

"Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 e oltre come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013"

Motivazione

Il titolo dovrebbe comunicare chiaramente che il regolamento in esame non copre solo il periodo fino al 2030 ma va oltre.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1) all'articolo 1, "'30 %" è sostituito da "40 %";

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

 

"Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di ridurre al 2030 le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Contribuisce all'obiettivo a lungo termine di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 al più tardi, con l'obiettivo di raggiungere in seguito emissioni negative. Contribuisce di conseguenza al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi e getta le basi per la definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo successivo al 2030 nei settori di cui all'articolo 2 del presente regolamento.";

(32018R0842)

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 2 – paragrafo1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis) all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis.  Ai fini del presente regolamento, solo i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis possono essere considerati a emissioni zero. Se la quota di biocarburanti e di bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, che è prodotta da colture alimentari o foraggere è superiore alla quota massima stabilita dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001, tali carburanti e liquidi non si considerano a emissioni zero ai fini del presente regolamento. Entro il gennaio 2024 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa al fine di modificare le norme relative agli obblighi di determinazione e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dal regolamento (UE) 2018/1999 conformemente al presente articolo.";

 

_________

 

1 bis. Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Motivazione

Per unità di energia, gli impianti che bruciano biomassa emettono più biossido di carbonio dei loro equivalenti a combustibile fossile. Con la somma delle emissioni dirette e indirette, alcuni biocarburanti comportano maggiori emissioni di anidride carbonica delle loro controparti fossili. Tali tecnologie non dovrebbero pertanto essere classificate a zero emissioni.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3)  all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

3)  all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.  Fatte salve le flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenendo conto di eventuali deduzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra:

"2.  Fatte salve le flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenendo conto di eventuali deduzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra:

a)  non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

a)  non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

b) non superino, negli anni 2023, 2024 e 2025, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento;

b) non superino, negli anni dal 2023 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare sulla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

c) non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2024 dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse dallo Stato Membro a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento.

soppresso

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione, previa stretta consultazione con gli Stati membri, che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2.

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

Per gli anni dal 2023 al 2030 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

Per gli anni dal 2026 al 2030, essa determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.";

soppresso

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)  all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"5 bis. Le azioni intraprese per limitare le emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono attuate in linea con una transizione equa e giusta per tutti. La Commissione adotta orientamenti comuni che individuano metodi per sostenere gli Stati membri nell'attuazione di tale transizione equa e giusta per tutti."

 

 

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 4 bis

 

Contributo minimo di riduzione delle emissioni di gas serra diverse dal CO2 per il 2030

 

1.  Entro il luglio 2023 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che stabilisce uno o più obiettivi a livello dell'Unione per la riduzione delle emissioni diverse dal CO2 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 2030. L'obiettivo o gli obiettivi sono allineati alle riduzioni delle emissioni stimate necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1 del presente regolamento e l'obiettivo di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119 e sono proposti previa stretta consultazione del comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici.

 

2.  Entro il 31 luglio 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le riduzioni delle emissioni diverse dal CO2 a livello dell'Unione previste e attuate a norma delle pertinenti leggi e politiche dell'Unione e nazionali, compresi i piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e i piani strategici della politica agricola comune a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Se la Commissione presenta una proposta legislativa a norma del paragrafo 1 e valuta improbabile che le riduzioni delle emissioni diverse dal CO2 raggiungano l'obiettivo o gli obiettivi di cui al suddetto paragrafo, la Commissione formula raccomandazioni per ulteriori misure di mitigazione e gli Stati membri adottano le misure appropriate.

 

3.  Se la Commissione conclude, nella relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo o nella sua valutazione annuale a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, che l'Unione non sta compiendo progressi sufficienti verso il conseguimento del contributo minimo di emissioni per quanto riguarda le emissioni diverse dal CO2 a norma dell'articolo 1 del presente regolamento, la Commissione, se del caso, presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio, che possono includere obiettivi settoriali o misure settoriali specifiche, o entrambi, a tal fine."

 

___________

 

1bis Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 – paragrafi 1 e 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quater) all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

1. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

soppresso

 

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quinquies) all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) per l'anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni; e

a) per l'anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2025, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a un livello pari al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni; e

(32018R0842)

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 sexies) all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b)  per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 30 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.

b) per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2024, riportare agli anni successivi, fino al 2025, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 10 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.

 

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 septies (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 septies) all'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

 

"b bis)  per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 10 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno."

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 octies (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 octies) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.  Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

4.  Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2025.

 

Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità per raggiungere la conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

 

Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali misure adottate a norma del presente paragrafo, compreso il prezzo di trasferimento per tonnellata di CO2 equivalente.

(32018R0842)

 

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 nonies) all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri possono usare i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo.

Gli Stati membri usano i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile. Uno Stato membro che trasferisce le assegnazioni annuali di emissioni a un altro Stato membro pubblica il registro del trasferimento e rende pubblico il compenso ricevuto per tali assegnazioni.

(32018R0842)

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 decies (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 decies) all'articolo 6, paragrafo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri che figurano nell'allegato II possono decidere di rivedere al ribasso la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.

Gli Stati membri che figurano nell'allegato II possono decidere di rivedere la loro decisione di notifica entro il 2023 e di rivedere al ribasso la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.

(32018R0842)

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Articolo 8

Articolo 8

Misure correttive

Misure correttive

1.  Se, nella valutazione annuale a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013, tenuto conto dell'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l'adempimento degli obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d'azione correttivo che comprende:

1.  Se, nella valutazione annuale a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, tenuto conto dell'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l'adempimento degli obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d'azione correttivo che comprende:

 

-a)  una spiegazione dettagliata dei motivi per cui lo Stato membro non sta compiendo progressi sufficienti verso l'adempimento dei propri obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;

 

-a ter)  l'importo totale dei finanziamenti dell'Unione che lo Stato membro ha ricevuto per spese e investimenti in materia di clima e transizione verde, il modo in cui l'uso di tali fondi ha contribuito all'adempimento dei suoi obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, e il modo in cui intende utilizzare tali finanziamenti al fine di adempiere a tali obblighi;

a)  gli interventi supplementari predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell'azione dell'Unione;

a)  gli interventi supplementari predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell'azione dell'Unione;

b)  un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.

b)  un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali; laddove uno Stato membro ha istituito un organo nazionale di consulenza sul clima, esso chiede il parere di tale organo per individuare le azioni necessarie;

 

b bis)  una dichiarazione della quantità di ulteriori riduzioni delle emissioni che, secondo le stime dello Stato membro, saranno conseguite mediante tali politiche e il metodo utilizzato per stimare tali ulteriori riduzioni delle emissioni;

 

b ter)  in che modo il piano d'azione correttivo rafforzerà il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro adottato a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

 

1 bis.  Se uno Stato membro supera la sua assegnazione annuale di emissioni per due o più anni consecutivi, esso procede a un riesame del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima e della sua strategia nazionale a lungo termine a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Lo Stato membro completa tale riesame entro sei mesi. La Commissione formula raccomandazioni che indicano come è opportuno procedere per rivedere il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e la strategia nazionale a lungo termine, o entrambi. Lo Stato membro notifica i piani riveduti alla Commissione unitamente a una dichiarazione che illustra in che modo le revisioni proposte porranno rimedio alla non conformità rispetto alle sue assegnazioni annuali di emissioni e, se del caso, in che modo ha dato seguito alle raccomandazioni della Commissione. Se il piano nazionale integrato per l'energia e il clima o la strategia nazionale a lungo termine rimangono sostanzialmente invariati, lo Stato membro pubblica una motivazione che ne illustra le ragioni.

2.  Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d'azione correttivi.

2.  Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 assistono la Commissione nelle attività di valutazione di eventuali piani d'azione correttivi.

3.  La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d'azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d'azione correttivo.

3.  La Commissione formula un parere sulla solidità dei piani d'azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e rivede il proprio piano d'azione correttivo. Se lo Stato membro interessato non dà seguito alla raccomandazione o a una parte considerevole di essa, tale Stato membro fornisce alla Commissione una giustificazione.

 

3 bis.  I piani d'azione correttivi e i pareri della Commissione, nonché le risposte e le giustificazioni trasmesse dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 3, sono accessibili al pubblico.

 

3 ter.  In sede di aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri fanno riferimento ai rispettivi piani d'azione correttivi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e agli eventuali pareri emessi dalla Commissione a norma del presente articolo, ove opportuno.

(32018R0842)

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.

2.  Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.

(32018R0842)

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 11 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) è inserito l'articolo seguente:

soppresso

Articolo 11 bis

 

Riserva supplementare

 

1. È istituita una riserva supplementare nel registro dell'Unione se, entro il 2030, l'Unione avrà ridotto le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio**, e tenendo conto del limite massimo del contributo degli assorbimenti netti.

 

2.  Gli Stati membri che decidono di non contribuire né beneficiare della riserva supplementare notificano la loro decisione alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

3.  La riserva supplementare consiste negli assorbimenti netti che gli Stati membri partecipanti hanno generato nel periodo 2026-2030, eccedentari rispetto ai rispettivi obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/841, al netto di entrambi i seguenti elementi:

 

a) qualunque flessibilità utilizzata a norma degli articoli da 11 a 13 ter del regolamento (UE) 2018/841;

 

b) le quantità prese in considerazione ai fini della conformità a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.

 

4.  Nel caso in cui venga costituita una riserva supplementare a norma del paragrafo 1, uno Stato membro partecipante può beneficiarne se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030;

 

b) lo Stato membro abbia esaurito le flessibilità a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3;

 

c) lo Stato membro abbia fatto massimo uso degli assorbimenti netti a norma dell'articolo 7, anche se tale quantità non raggiunge il livello fissato nell'allegato III; nonché

 

d) esso non abbia effettuato trasferimenti netti ad altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5.

 

5.  Se uno Stato membro soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4, riceve dalla riserva supplementare una quantità aggiuntiva fino a concorrenza della sua carenza, da utilizzare per la conformità a norma dell'articolo 9.

 

Se la quantità collettiva risultante, che dev'essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 4 del presente articolo, supera la quantità assegnata alla riserva supplementare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la quantità che dev'essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.

 

_________

 

** Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

 

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 –  punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 15

 

Testo in vigore

Emendamento

 

7 bis) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Articolo 15

Articolo 15

Riesame

Riesame

1.  Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell'economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.

“1.  Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell'economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119.

2.  La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l'equilibro tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all'obiettivo complessivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l'equilibro tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione e agli obiettivi climatici intermedi dell'Unione a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (UE) n. 2021/1119 e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.

Tali relazioni tengono conto delle strategie elaborate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 al fine di contribuire alla formulazione di una strategia a lungo termine dell'Unione.

Tali relazioni tengono conto delle strategie elaborate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2018/1999 al fine di contribuire alla formulazione di una strategia a lungo termine dell'Unione.";

(32018R0842)

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 5 –  punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 15 bis

 

Allineamento all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e degli Stati membri

 

1.  Con l'adozione dell'atto legislativo che stabilisce il traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra:

 

a)  l'adeguatezza degli attuali obiettivi nazionali di cui all'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda il loro contributo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1119 in modo efficace sul piano dei costi e giusto;

 

b)  un percorso di riduzione per ciascuno Stato membro delle emissioni di gas a effetto serra contemplato dal presente regolamento che sia compatibile con l'obiettivo della neutralità climatica per ciascuno Stato membro al più tardi entro il 2050.

 

2.  Entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta proposte volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra per i settori contemplati dal presente regolamento. Tali proposte garantiscono una distribuzione equa ed efficace sotto il profilo dei costi degli sforzi di riduzione in tutta l'Unione sulla base dei percorsi di riduzione di cui al paragrafo 1, lettera b)."

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 1 –  punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 15 ter (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

7 quater) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 15 ter

 

Accesso alla giustizia

 

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, il pubblico interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, comprese le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti e omissioni:

 

a)  che non rispettano gli obblighi giuridici derivanti dagli articoli da 4 a 8 del presente regolamento; o

 

b)  che sono soggetti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999.

 

Ai fini del presente paragrafo, un atto o un'omissione che non rispetta gli obblighi giuridici derivanti dall'articolo 4 o dall'articolo 8 comprende un atto o un'omissione in relazione a una politica o a una misura adottata ai fini dell'attuazione di tali obblighi, qualora tale politica o misura non apporti un contributo sufficiente a tale attuazione.

 

2.  Si ritiene che il pubblico interessato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 qualora:

 

a)  vanti un interesse sufficiente; o

 

b)  faccia valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

 

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente, compatibilmente con l'obiettivo di offrire ai membri del pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia e in conformità della convenzione di Aarhus. A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del presente paragrafo.

 

3.  I paragrafi 1 e 2 non escludono la possibilità di poter esperire un ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

 

4.  Gli Stati membri provvedono a mettere facilmente a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale."

(32018R0842)

 

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 16 bis

 

Parere scientifico sui settori di cui al regolamento sulla condivisione degli sforzi e alla normativa europea sul clima

 

In linea con il mandato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1119, il comitato consultivo scientifico europeo per i cambiamenti climatici è invitato, di propria iniziativa, a fornire pareri scientifici e a pubblicare relazioni sulle traiettorie del regolamento sulla condivisione degli sforzi e della normativa europea sul clima, sui livelli annuali di emissione e sulle flessibilità, nonché sulla loro coerenza con gli obiettivi climatici, in particolare al fine di informare qualsiasi successiva revisione del regolamento sulla condivisione degli sforzi e della normativa europea sul clima. La Commissione tiene debitamente conto del parere del comitato consultivo o fornisce una giustificazione pubblica dei motivi per cui non lo tiene in considerazione."

 


 

MOTIVAZIONE

Lotta ai cambiamenti climatici con più ambizione

 

Nel 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2021/1119, la normativa europea sul clima. Tale iniziativa storica impegna l'UE a ridurre le emissioni del 55 % entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. A seguito di tale accordo, è necessario aggiornare l'architettura della politica in materia di clima dell'UE.

Il regolamento sulla condivisione degli sforzi è un pilastro di tale architettura e attualmente disciplina circa il 60 % delle emissioni all'interno dell'Unione. Nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", la Commissione europea ha proposto di modificare il regolamento sulla condivisione degli sforzi al fine di allineare il suo contributo agli obiettivi della normativa europea sul clima.

Attualmente il regolamento sulla condivisione degli sforzi tratta tutte le emissioni di gas a effetto serra non soggette né al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) né al regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (regolamento LULUCF). Ciò significa che attualmente rientrano nel suo ambito di applicazione le emissioni dirette di gas a effetto serra prodotte da una serie di settori fondamentali: dai trasporti (fatta eccezione per l'aviazione e i trasporti marittimi non interni), dagli edifici, dall'agricoltura, dagli impianti industriali, nonché i gas non soggetti all'applicazione dell'EU ETS e i rifiuti, così come le emissioni non legate alla combustione derivanti dall'uso di energia e prodotti. Include tanto le emissioni di CO2 quanto una quota significativa di emissioni diverse dalla CO2.

La proposta della Commissione ha come obiettivo generale il riesame del regolamento sulla condivisione degli sforzi in maniera da fare sì che contribuisca all'ambizione volta a conseguire quanto meno una riduzione netta pari al 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, in modo efficiente in termini di costi e coerente, tenendo conto allo stesso tempo della necessità di una transizione giusta e della necessità che tutti i settori contribuiscano agli sforzi dell'UE a favore del clima. L'obiettivo è seguire una traiettoria graduale ed equilibrata verso la neutralità climatica entro il 2050.

Ciò richiede un'azione più progressiva nei settori contemplati dal regolamento sulla condivisione degli sforzi. La proposta aggiorna gli obiettivi nazionali in linea con una riduzione entro il 2030 a livello UE pari al 40 % nei settori del regolamento sulla condivisione degli sforzi rispetto al 2005. Gli Stati membri contribuiscono a tale riduzione complessiva con obiettivi compresi in un intervallo dal -10 % al -50 %. Tali obiettivi nazionali si basano principalmente sul PIL pro capite.

Maggiore azione per il clima in Europa.

 

La relatrice sostiene la proposta della Commissione di aggiornare gli obiettivi del regolamento sulla condivisione degli sforzi in linea con l'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'UE entro il 2030 in tutti i settori dell'economia. Tuttavia, la relatrice ritiene fermamente che gli obiettivi climatici dell'UE possono essere raggiunti solo con un quadro legislativo più solido che esorti tutti gli Stati membri ad agire.

 

La relatrice ha pertanto adottato diverse misure per rafforzare la proposta della Commissione al fine di adattarla non solo agli obiettivi dell'UE per il 2030, ma anche all'obiettivo generale della neutralità climatica entro il 2050.

 

Tutti gli Stati membri devono contribuire alle nuove ambizioni in materia di clima dell'UE.

 

Gli attuali obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi non richiedono a tutti gli Stati membri di ridurre le proprie emissioni. La nuova proposta della Commissione prevede un cambiamento: tutti gli Stati membri sono chiamati ad agire. Tale richiesta è avanzata e attesa da tempo dal Parlamento europeo.

 

La relatrice sostiene tali revisioni, pur rilevando che permane una notevole discrepanza tra gli obiettivi nazionali degli Stati membri. È pertanto necessario rafforzare la convergenza tra gli sforzi degli Stati membri relativamente agli obiettivi stabiliti. A tal fine, la relatrice ha reso gli obiettivi nazionali il più rigorosi possibile al fine di garantire che tutti gli Stati membri perseguano sufficienti sforzi di decarbonizzazione.

 

Garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi del 2030.

 

È di vitale importanza mantenere l'integrità dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi e garantirne l'effettivo conseguimento da parte degli Stati membri.

 

La relatrice ha pertanto eliminato o limitato diverse potenziali lacune nel regolamento. Ciò include restrizioni alla capacità degli Stati membri di "prendere in prestito" quote di emissione dal loro futuro bilancio delle emissioni, nonché alla capacità degli Stati membri di scambiare quote. La relatrice ha altresì introdotto l'obbligo di destinare all'azione per il clima tutti i proventi di uno Stato membro derivanti dallo scambio di quote di emissione nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi, un passaggio fondamentale per garantire un'attenzione semplificata all'azione per il clima in tutto il regolamento.

 

Inoltre, la relatrice ha abrogato la proposta di introdurre una riserva di sicurezza aggiuntiva composta da assorbimenti generati dagli Stati membri in eccesso rispetto ai loro obiettivi di cui al regolamento LULUCF. Ciò garantirà anche misure di decarbonizzazione in tutti i settori contemplati dal regolamento.

 

Rendere gli obiettivi nazionali idonei alla neutralità climatica entro il 2050.

 

Il regolamento stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni per gli Stati membri entro il 2030. È tuttavia auspicabile stabilire un chiaro collegamento tra il regolamento sulla condivisione degli sforzi e l'obiettivo della neutralità climatica sancito dalla normativa sul clima. Il Parlamento europeo ha già preso una posizione chiara sul fatto che gli obiettivi della normativa sul clima dovrebbero essere conseguiti da ogni singolo Stato membro. La relatrice ha pertanto creato un chiaro collegamento tra il regolamento sulla condivisione degli sforzi e la normativa sul clima al fine di codificare alcune misure che gli Stati membri devono adottare dopo il 2030 e avviare l'UE verso la neutralità climatica entro il 2050.

 

Permettere agli Stati membri di conseguire i propri obiettivi nel modo più adatto a loro.

 

L'UE è diversificata e gli Stati membri hanno caratteristiche distinte e diverse composizioni economiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre di una certa flessibilità per conseguire i propri obiettivi climatici nel modo più adatto a loro. Con la nuova proposta legislativa, gli Stati membri godono di una certa flessibilità per ridurre le emissioni nei settori in cui è più conveniente.

 

La relatrice ritiene che tali proposte combinate rafforzeranno il regolamento sulla condivisione degli sforzi, promuoveranno misure di decarbonizzazione in tutta l'Unione e metteranno le politiche dell'UE sulla buona strada per affrontare la sfida climatica con un'ambizione unita.


PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (29.4.2022)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

(COM(2021)0555 – C9‑0321/2021 – 2021/0200(COD))

Relatore per parere: Angel Dzhambazki

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione per la revisione del regolamento sulla condivisione degli sforzi

 

Con la normativa europea sul clima, l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e a diventare il primo gruppo di nazioni al mondo climaticamente neutre entro il 2050. Nell'estate 2020, la Commissione ha proposto il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", aggiornando l'attuale quadro della politica climatica dell'UE, al fine di raggiungere le ulteriori riduzioni delle emissioni che tale ambizione comporta.

 

Il regolamento sulla condivisione degli sforzi svolge un ruolo fondamentale in tale quadro politico, poiché contempla le emissioni generate da settori quali i trasporti (ma non l'aviazione e i trasporti marittimi non interni), gli edifici, l'agricoltura, la gestione dei rifiuti e varie altre fonti non coperte dall'attuale sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE, così come le emissioni non legate alla combustione derivanti dall'uso di energia e prodotti. Il regolamento sulla condivisione degli sforzi copre circa il 60 % delle emissioni totali di gas serra dell'UE. Per il periodo 2021-2030, l'attuale regolamento sulla condivisione degli sforzi emanato nel 2018 stabilisce un obiettivo collettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'UE nel suo complesso pari a -30 % rispetto ai livelli del 2005. Gli Stati membri condividono lo sforzo di riduzione delle emissioni in tutta l'UE attraverso obiettivi di riduzione nazionali vincolanti che sono determinati principalmente sulla base del PIL pro capite.

 

Al fine di allineare il regolamento sulla condivisione degli sforzi alle maggiori ambizioni climatiche per il 2030, la Commissione propone di aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni a livello UE a -40 % entro il 2030, con obiettivi nazionali corrispondenti compresi fra il -10 % e il -50 % al di sotto dei livelli del 2005. Secondo la proposta, gli Stati membri mantengono alcune flessibilità per realizzare gli sforzi di riduzione richiesti di anno in anno. Inoltre, i settori del trasporto su strada e degli edifici continuano a rientrare nel regolamento sulla condivisione degli sforzi, mentre la Commissione, in un'iniziativa separata, ha proposto di includere tali settori anche in un nuovo ETS a livello UE.

 

Valutazione della proposta da parte del relatore

 

Il relatore riconosce che il pacchetto "Pronti per il 55 %" si prefigge livelli di ambizione più elevati per ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra dell'UE e raggiungere la neutralità climatica entro i prossimi tre decenni. Si rammarica tuttavia che le iniziative proposte manchino di un'analisi approfondita per affrontare onestamente gli impatti negativi di una transizione affrettata (essenzialmente ineguagliata altrove nel mondo) sulla competitività dell'economia e sull'occupazione negli Stati membri. Questo vale in particolare per la mobilità, dove rimane ancora incerto se le soluzioni alternative a basse o a zero emissioni e l'energia per alimentarle saranno disponibili in modo abbastanza ampio e rapido da garantire una mobilità a prezzi ragionevoli per i cittadini e le imprese, che è alla base del funzionamento delle nostre società. L'UE, nell'ambito della sua politica climatica ed energetica, deve quindi adoperarsi al meglio per garantire che il necessario passaggio a tecnologie e infrastrutture di combustibili alternativi, compresa l'energia elettrica e i combustibili a idrogeno, proceda di pari passo con le sue ambizioni climatiche. Nel diventare più sostenibile nel breve e nel lungo periodo, il settore dei trasporti dipende da condizioni normative che sostengano fortemente le tecnologie innovative e i relativi investimenti.

 

Il relatore avverte che il costo aggiuntivo per i cittadini e le famiglie che prevedibilmente deriverà dalla proposta di includere il trasporto su strada e gli edifici nell'ETS, e più indirettamente dall'accresciuta ambizione del regolamento sulla condivisione degli sforzi, acuirà gli effetti dell'attuale inflazione dei prezzi dell'energia, aggravando ulteriormente la povertà energetica e dei trasporti già esistente. È quindi necessario valutare meccanismi di sostegno più permanenti nel contesto del Fondo sociale per il clima proposto dalla Commissione.

 

 

Il relatore è favorevole alla proposta di mantenere i settori del trasporto su strada (e degli edifici) nel campo di applicazione del regolamento sulla condivisione degli sforzi, in quanto gli Stati membri si trovano nella posizione migliore per adottare misure normative adeguate – proporzionate alla loro situazione specifica e alle esigenze di mobilità e abitative dei loro cittadini – al fine di raggiungere le riduzioni di emissioni previste in tutti i settori. Il relatore sostiene inoltre la proposta di mantenere le flessibilità per gli Stati membri affinché possano ridurre le loro emissioni e rispettare efficacemente i loro obblighi di riduzione.

 

Ritiene importante fornire agli Stati membri e ai portatori di interessi nei settori coinvolti un percorso prevedibile e stabile per le riduzioni delle emissioni richieste, il che rappresenta un prerequisito per promuovere gli investimenti e l'innovazione in soluzioni rispettose del clima. Le traiettorie specifiche per le emissioni assegnate per paese dovrebbero quindi essere fissate solo una volta all'inizio del periodo 2021-2030. Poiché una giusta ed equa distribuzione degli sforzi tra e all'interno degli Stati membri è fondamentale per raggiungere l'obiettivo a livello UE, la Commissione dovrebbe analizzare gli aspetti di efficacia in termini di costi e di equità al di là del PIL pro capite, e tenerli in considerazione nel determinare le traiettorie nazionali. Infine, in vista di una possibile inclusione del trasporto su strada nell'ETS, il relatore sottolinea la necessità che tutte le norme a livello UE nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi e dell'ETS siano oggetto di riesame, evitando un possibile eccesso di regolamentazione. A tal proposito, la Commissione dovrebbe riferire in modo più esaustivo sulle effettive riduzioni delle emissioni a livello settoriale, ad esempio nelle relazioni sui progressi compiuti di cui al regolamento sulla governance per l'energia e il clima.

 

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle responsabilità comuni, ma differenziate, e delle rispettive capacità delle nazioni.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale, il Parlamento europeo ha esortato la Commissione ad adottare misure immediate e ambiziose per limitare il riscaldamento globale a 1,5 ºC ed evitare una massiccia perdita di biodiversità, anche affrontando le incoerenze delle attuali politiche dell'Unione rispetto all'emergenza climatica e ambientale e garantendo che tutte le future proposte legislative e di bilancio pertinenti siano pienamente in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5 ºC e non contribuiscano alla perdita di biodiversità.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il Green Deal europeo31 combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce donne e uomini in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

(3) Il Green Deal europeo31 combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini. La transizione incide sugli Stati membri, sulle regioni, sui settori economici e sui cittadini in modo diverso e dipende dalla loro situazione specifica. Ad esempio, colpisce donne e uomini in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati. È pertanto essenziale garantire che il Green Deal europeo sia attuato in modo da promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e che la transizione sia giusta e inclusiva, prestando la dovuta attenzione ai gruppi svantaggiati come gli anziani, le persone con disabilità, le persone che soffrono di povertà energetica o dei trasporti, le microimprese, le piccole e medie imprese vulnerabili e le persone appartenenti a minoranze. In particolare, occorre garantire l'assenza di perturbazioni nei settori critici che soddisfano i bisogni fondamentali dell'economia e della società, come la mobilità.

__________________

__________________

31 Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

31 Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il settore dei trasporti dell'Unione è essenziale per lo sviluppo economico e sociale dell'Unione e per garantire l'accessibilità territoriale e l'interconnessione di tutte le regioni dell'Unione. Allo stesso tempo, la decarbonizzazione del settore è cruciale affinché l'Unione consegua il suo obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 e l'obiettivo a lungo termine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'Unione deve quindi rendere la sostenibilità dei trasporti una realtà, garantendo al contempo il funzionamento del mercato interno e la competitività dell'Unione in tutto il mondo, evitando perturbazioni e salvaguardando gli standard sociali. Gli sforzi devono concentrarsi in particolare sulla promozione di un settore dei trasporti resiliente e adeguato alle esigenze future al momento di conseguire gli obiettivi climatici degli Stati membri fissati per il 2030, come stabilito dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto utilizzare tutti i fondi dell'Unione disponibili per accompagnare l'industria dei trasporti nella sua decarbonizzazione, tenendo conto del fatto che attualmente la transizione a basse emissioni di carbonio in diversi modi di trasporto rimane tecnologicamente difficile e pone sfide in termini di efficienza e competitività. Per le prossime tappe verso la decarbonizzazione dei settori dei trasporti occorre rispettare il principio della neutralità tecnologica.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Occorre tenere conto degli effetti sociali ed economici della transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio. Il principio della decarbonizzazione deve andare di pari passo con l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, garantendo che nessuno e nessuna regione siano lasciati indietro.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio32 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio32 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050 al più tardi. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

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32 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Il settore dei trasporti, in quanto centrale nel cambiamento verso la sostenibilità, deve rimanere nel regolamento (UE) 2018/842 a prescindere da qualsiasi futuro sviluppo del sistema per lo scambio di quote di emissioni. Al contempo, qualsiasi ulteriore soluzione futura orientata al mercato non dovrebbe mai ostacolare altre misure legislative supplementari a livello nazionale o di Unione volte a ridurre ulteriormente le emissioni prodotte dai trasporti.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Considerando il ruolo critico dell'intero settore dei trasporti, compreso il trasporto su strada, ferroviario, per vie navigabili interne, marittimo e aereo, per il funzionamento delle nostre società, ci si aspetta che il settore svolga un ruolo significativo nel raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dalla normativa europea sul clima.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) L'idrogeno può essere utilizzato come materia prima o fonte di energie nei processi industriali e chimici nonché nel trasporto aereo e marittimo, decarbonizzando settori in cui l'elettrificazione diretta non è tecnologicamente possibile o competitiva, e viene utilizzato per lo stoccaggio di energia per bilanciare il sistema energetico, ove necessario, svolgendo così un ruolo significativo nell'integrazione del sistema energetico.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) Occorre sviluppare sia l'idrogeno a basse emissioni di carbonio che l'idrogeno rinnovabile nel mercato europeo dell'energia, tenendo conto delle loro diverse esigenze in termini di infrastrutture e investimenti, dando la priorità a investimenti che aumentino la produzione rinnovabile abbastanza velocemente per raggiungere gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione per il 2030 e il 2050, e sfruttando l'idrogeno a basse emissioni di carbonio come tecnologia ponte nel breve periodo. La Commissione dovrebbe quindi valutare la quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio necessaria ai fini della decarbonizzazione fintantoché il solo idrogeno rinnovabile non possa subentrare in tale ruolo, in quali casi e per quanto tempo. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero ridurre gli ostacoli normativi ed economici al fine di promuovere una rapida diffusione dell'idrogeno rinnovabile sul mercato.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 5 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quinquies) Nell'ambito del quadro in materia di tassonomia dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, la Commissione ha proposto un progetto di norme per classificare il gas naturale e l'energia nucleare come verdi nel contesto degli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici. Tale classificazione sarebbe di grandissimo aiuto al settore dei trasporti per ridurre la sua impronta di carbonio e raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e del pacchetto "Pronti per il 55 %". Ciò è particolarmente importante considerando i possibili divieti sulla produzione di veicoli con motori a combustione interna dopo il 2030, dato che i veicoli a zero emissioni dipendono fortemente dall'energia elettrica per la ricarica e che solo l'energia nucleare sicura e affidabile sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno dei veicoli a zero emissioni.

 

 

_______________

 

1bisRegolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 5 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 sexies) Il quadro dell'UE in materia di tassonomia istituito dal regolamento (UE) 2020/852 fornisce alle aziende, agli investitori e ai decisori politici definizioni appropriate delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. Ciò può creare sicurezza per gli investitori, proteggere gli investitori privati dal greenwashing, aiutare le aziende a diventare più rispettose del clima, attenuare la frammentazione del mercato e aiutare a spostare gli investimenti dove sono più necessari.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Quantunque lo scambio di quote di emissioni verrà applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

(7) È mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Al fine di ridurre gli oneri normativi, è opportuno che la Commissione riesamini debitamente il quadro legislativo in materia di riduzione delle emissioni, in particolare in settori quali i trasporti, che sono soggetti a normative e strumenti di fissazione dei prezzi diversi, e, se necessario, proponga adeguamenti per evitare un eventuale eccesso di regolamentazione.

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__________________

34 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

34 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

 

(Ambito di applicazione dell'ESR)

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Tenendo conto dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli sforzi e gli obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere adeguati alla realtà specifica delle regioni ultraperiferiche, caratterizzate strutturalmente da lontananza, insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti.

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere, nel 2030, il -40 % rispetto ai livelli del 2005.

(10) Per conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 %, gli Stati membri per i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere collettivamente l’obiettivo unionale, nel 2030, del -40 % rispetto ai livelli del 2005.

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Al fine di garantire una riduzione equa ed efficace sotto il profilo dei costi delle emissioni di gas a effetto serra nei settori che rientrano sia nel regolamento (UE) 2018/842 che nella direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri dovrebbero poter bilanciare le riduzioni conseguite in tali settori nell'ambito di tali strumenti. Ove gli Stati membri per un determinato anno abbiamo ridotto le loro emissioni in quei settori più che proporzionalmente rispetto a quanto stabilito nel regolamento (UE) 2018/842, è giusto che tali Stati membri possano offrire una compensazione a detti settori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità, in tali casi, di concedere nei suddetti settori una quantità limitata di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, garantendo al contempo che i rispettivi vantaggi economici siano trasferiti ai cittadini e alle imprese. La Commissione dovrebbe, pertanto, definire parametri di riferimento settoriali annuali per quei settori in relazione ai quali potrebbero essere misurate le emissioni di gas a effetto serra riesaminate degli Stati membri prodotte dai settori in questione. Tale parametro di riferimento settoriale annuale per le emissioni non dovrebbe essere inteso come obiettivo settoriale minimo, ma piuttosto come soglia per consentire la flessibilità con la direttiva 2003/87/CE.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) È opportuno che gli sforzi di riduzione degli Stati membri continuino a basarsi sul principio di solidarietà tra Stati membri e sulla esigenza di una crescita economica sostenibile nell'Unione, tenendo conto del PIL relativo pro capite degli Stati membri. Le assegnazioni annuali di emissioni per gli Stati membri dovrebbero essere fissate di conseguenza, in linea con i principi di equità e di efficacia in termini di costi, considerando, tra l'altro, la capacità economica e il relativo potenziale e costo di riduzione delle emissioni.

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. A causa di queste incertezze, è opportuno riesaminare i dati sulle emissioni nel 2025 e, se necessario, adeguare le assegnazioni annuali di emissioni.

(13) Nuove minacce, come la guerra russa in Ucraina e la pandemia di COVID-19 stanno avendo un impatto sull’Unione e i suoi Stati membri e il loro livello di emissioni in misura diversa e per durate che non è possibile quantificare pienamente. Inoltre, queste crisi possono avere il potenziale di influenzare il modo in cui gli Stati membri possono ridurre i loro livelli di emissioni. A causa di queste incertezze, è opportuno che il regolamento (UE) 2018/842 fornisca agli Stati membri e ai settori traiettorie prevedibili per le riduzioni richieste delle emissioni fino al 2030. Ove necessario, in relazione a situazioni strategiche di emergenza o di crisi, dovrebbero tuttavia rimanere possibili adeguamenti temporanei delle assegnazioni annuali di emissioni, a condizione che siano rispettati gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni fissati per il 2030 e si tenga debitamente conto delle flessibilità previste dal regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, qualora uno Stato membro superi le proprie assegnazioni annuali, ciò dovrebbe comportare soltanto una procedura correttiva in conformità del presente regolamento.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato l'importanza strategica del settore dei trasporti. L'attuazione delle corsie verdi, che ha reso possibili catene di approvvigionamento sicure per i servizi sanitari e di emergenza, per l'approvvigionamento alimentare essenziale e per i prodotti farmaceutici, ha rappresentato una buona pratica, che in futuro dovrebbe avere la precedenza sulla riduzione delle emissioni in tempi di crisi.

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È pertanto opportuno aggiornare nel 2025 le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030. Occorre basarsi sul riesame completo dei dati degli inventari nazionali, effettuato dalla Commissione allo scopo di determinare la media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023.

soppresso

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Considerando l'introduzione nel regolamento (UE) 2018/841 a partire dal 2026 di un regime di conformità rafforzato, è opportuno abolire la deduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate da ciascuno Stato membro nel periodo dal 2026 al 2030 nel settore del suolo che risultano superiori ai suoi assorbimenti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 9, paragrafo 2.

(17) Le disposizioni del regolamento 2018/842 in materia di conformità dovrebbero essere rafforzate al fine, da un lato, di dissuadere i paesi dal superare le loro assegnazioni di emissioni, anche con sanzioni finanziarie, e, dall'altro, di aumentare la trasparenza e l'efficacia delle misure correttive.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La fissazione di obiettivi più ambiziosi tramite il regolamento (UE) 2018/841 ridurrà la capacità degli Stati membri di generare assorbimenti netti che possono essere usati per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, la ripartizione dell'uso della flessibilità LULUCF su due periodi di tempo distinti limiterà ulteriormente la disponibilità di assorbimenti netti da utilizzare ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire i loro obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842, mentre alcuni Stati membri, gli stessi o altri, potrebbero generare assorbimenti netti che non possono essere utilizzati per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2018/842. A condizione che gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 siano raggiunti, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del contributo degli assorbimenti netti, è opportuno creare un nuovo meccanismo volontario, sotto forma di una riserva supplementare, che aiuti gli Stati membri che vi aderiscono ad adempiere ai loro obblighi.

soppresso

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Alcuni Stati membri affronteranno sfide impegnative per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2018/842. È pertanto fondamentale assicurare la flessibilità, come pure i prestiti e i trasferimenti. Al fine di valutare i progressi degli Stati membri nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/842 e per garantire la trasparenza, le valutazioni dei progressi nell'ambito del regolamento (UE) 2018/1999 dovrebbero concentrarsi e riferire in particolare sulle riduzioni delle emissioni del settore del trasporto, indicando le emissioni annuali effettive nel settore insieme alle quantità corrispondenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842. Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare alcuna forma di introduzione di contributi minimi settoriali in quanto ciò potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi e non è di alcuna utilità a tal fine.

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) La Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (UE) 2018/842, entro sei mesi da ciascun bilancio globale concordato ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi. Nell'elaborare la relazione, la Commissione cerca di tenere conto, se del caso, del parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito dal regolamento (UE) 2021/1119, di professionisti di organi indipendenti e, se disponibili, di organi consultivi nazionali in materia climatica.

 

 

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

3) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.  Fatte salve le flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenendo conto di eventuali deduzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra:

"2.  Fatte salve le flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenendo conto di eventuali deduzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra:

a)  non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

a)  non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell'allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;

b) non superino, negli anni 2023, 2024 e 2025, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento;

b) non superino, negli anni dal 2023 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento;

c) non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2024 dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse dallo Stato Membro a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento.

 

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2.

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2.

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

Per gli anni dal 2023 al 2030, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base della traiettoria lineare che inizia nel 2022 all'assegnazione annuale di emissioni di tale Stato membro per quell'anno, come stabilito a norma del secondo comma, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento.

Per gli anni dal 2026 al 2030, essa determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.

 

 

Nello stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro ai sensi del presente paragrafo, la Commissione assicura che l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento sia raggiunto in modo equo ed efficiente in termini di costi in tutti gli Stati membri, tenendo conto delle flessibilità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

 

Per i settori contemplati dal presente regolamento e dalla direttiva 2003/87/CE, nel determinare le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030, la Commissione specifica altresì per ogni Stato membro la quota delle assegnazioni annuali di emissioni corrispondente alle emissioni dei settori di tali settori ("parametro di riferimento annuale per le emissioni settoriali")."

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

 

"4 bis.  Iniziando immediatamente dal... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri, monitora costantemente il rischio che gli Stati membri superino le loro assegnazioni annuali di emissioni a causa della necessità di emissioni più elevate in relazione a misure volte ad affrontare situazioni strategiche di emergenza o di crisi, ad esempio per attenuare i rischi di approvvigionamento energetico e di combustibile, garantire la ripresa o fornire assistenza umanitaria.

 

 

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, ove concluda che le assegnazioni annuali di emissioni di uno Stato membro potrebbero o non possono essere soddisfatte per i motivi di cui al comma 1 del presente paragrafo, la Commissione può adeguare temporaneamente le assegnazioni annuali di emissioni di tale Stato membro mediante un atto di esecuzione, che copra le emissioni più elevate in funzione della necessità, tenendo debitamente conto dell'uso degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 5 e della riserva di sicurezza di cui all'articolo 11."

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter)  all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"5 bis.  Nel riferire sulla sua valutazione annuale a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione stabilisce le emissioni disciplinate dal presente regolamento e in particolare indica le assegnazioni annuali di emissioni e le emissioni annuali del settore dei trasporti. La relazione tiene inoltre conto della circostanze nazionali ed elenca le misure nazionali adottate ai fini della riduzione delle emissioni mettendo in evidenza il valore aggiunto dell'UE."

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quater) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Articolo 5

Articolo 5

Flessibilità attraverso prestiti, operazioni bancarie e trasferimenti

Flessibilità attraverso prestiti, operazioni bancarie e trasferimenti

1.  Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.

1.  Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

2.  Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.

 

3.  Uno Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla propria assegnazione annuale per quell’anno, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all’articolo 6, può:

3.  Uno Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla propria assegnazione annuale per quell’anno, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all’articolo 6, può:

a)  per l'anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni; e

a)  per l'anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni; e

b)  per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 30 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.

b)  per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 30 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.

4.  Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

4.  Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

5.  Uno Stato membro le cui emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla sua assegnazione annuale per l’anno in questione può trasferire ad altri Stati membri tale parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all’articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

5.  Uno Stato membro le cui emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla sua assegnazione annuale per l’anno in questione può trasferire ad altri Stati membri tale parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all’articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

6.  Gli Stati membri possono usare i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici nell’Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo.

6.  Gli Stati membri usano i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 per affrontare i cambiamenti climatici e la povertà energetica e dei trasporti nell'Unione in relazione ai settori di cui all'articolo 2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche.

7.  Qualsiasi trasferimento di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitata la doppia contabilizzazione e garantita la tracciabilità.

7.  Qualsiasi trasferimento di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitata la doppia contabilizzazione e garantita la tracciabilità.

8.  Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti a essi rilasciati a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 del presente regolamento senza limiti quantitativi di alcun tipo, purché sia evitata la doppia contabilizzazione.

8.  Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti a essi rilasciati a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 del presente regolamento senza limiti quantitativi di alcun tipo, purché sia evitata la doppia contabilizzazione.

 

8 bis.  Uno Stato membro, le cui emissioni riesaminate di gas a effetto serra dai settori contemplati dal presente regolamento e dalla direttiva 2003/87/CE per un determinato anno nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030 sono inferiori al parametro di riferimento della sua assegnazione annuale per l'anno in questione, può concedere un'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS a entità regolamentate ai sensi della direttiva 2003/87/CE nei 24 mesi successivi all'anno in questione. Il quantitativo dell'assegnazione a titolo gratuito è limitato alla differenza tra il parametro di riferimento delle emissioni annuali settoriali e le emissioni riesaminate di gas a effetto serra prodotte dai settori in questione. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il quantitativo dell'assegnazione a titolo gratuito che intende utilizzare. Tale quantitativo è cancellato dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro.";

Regolamento (UE) 2018/842

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Articolo 8

Articolo 8

Misure correttive

Misure correttive

1.  Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende:

1.  Se, nella valutazione annuale effettuata ogni due anni a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 2018/1999, tenuto conto dell'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l'adempimento degli obblighi a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d'azione correttivo che comprende:

 

-a)  un'analisi approfondita della situazione nello Stato membro, compresa una valutazione socioeconomica per valutare la capacità di riduzione delle emissioni dello Stato membro;

a)  gli interventi supplementari predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell’azione dell’Unione;

a)  gli interventi supplementari predisposti al fine di adempiere gli obblighi specifici a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell'azione dell'Unione, garantendo nel contempo che le misure siano sostenibili sotto i profili, sociale, economico e ambientale;

b)  un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.

b)  un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.

2.  Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi.

2.  Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi.

3.  La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo.

3.  La Commissione formula un parere sulla solidità dei piani d'azione correttivi presentati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene pienamente in considerazione il parere della Commissione e rivede di conseguenza il proprio piano d'azione correttivo. Se lo Stato membro interessato non dà seguito a una raccomandazione o a una parte sostanziale della stessa, ne espone una spiegazione.

 

I piani d'azione correttivi, così come eventuali revisioni, e i pareri della Commissione di cui all'ultimo comma sono accessibili al pubblico.

Regolamento (UE) 2018/842

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.";

2. Se uno Stato membro supera la sua quota annuale di emissioni in due o più anni consecutivi, procede a un riesame del proprio piano nazionale per l'energia e il clima e della propria strategia nazionale a lungo termine. Tale riesame è ultimato entro 12 mesi. La Commissione può formulare raccomandazioni che individuino le modalità di revisione del piano nazionale per l'energia e il clima e della strategia nazionale a lungo termine dello Stato membro. Lo Stato membro notifica il piano riveduto alla Commissione unitamente a una dichiarazione che illustri in che modo le revisioni proposte porranno rimedio al mancato rispetto delle assegnazioni annuali di emissioni nazionali e in che modo esse rispondono alle raccomandazioni della Commissione, se del caso. Se il piano nazionale per l'energia e il clima o la strategia nazionale a lungo termine rimangono sostanzialmente invariati, la Commissione avvia, se del caso, una procedura di infrazione.

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 15

 

Testo in vigore

Emendamento

 

7 bis) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Articolo 15

Articolo 15

Riesame

Riesame

1.  Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell’economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi.

1.  Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell'economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con un'attenzione particolare all’evoluzione del settore dei trasporti, dei costi e benefici delle misure corrispondenti per i diversi settori dell'economia e i cittadini, tra cui tutta la pertinente normativa climatica, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, riducendo nel contempo al minimo l’onere normativo ed evitando una eccessiva regolamentazione.

2.  La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l’equilibro tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all’obiettivo complessivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.

2.  La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l'equilibro tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa il contributo del presente regolamento all'obiettivo complessivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione o alla necessità di ritirare le politiche e le misure esistenti in caso di eccesso di regolamentazione di settori specifici, segnatamente i settori del trasporto stradale e marittimo nel presente regolamento, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, e può eventualmente formulare proposte.

Regolamento (UE) 2018/842

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Modifica del regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi

Riferimenti

COM(2021)0555 – C9-0321/2021 – 2021/0200(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

13.9.2021

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

TRAN

13.9.2021

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Angel Dzhambazki

10.11.2021

Esame in commissione

7.2.2022

 

 

 

Approvazione

28.4.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

8

12

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Leila Chaibi, Clare Daly, Pär Holmgren

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

ECR

Carlo Fidanza, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova

PPE

Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

István Ujhelyi

 

8

-

NI

Mario Furore

The Left

Leila Chaibi, Clare Daly, Elena Kountoura

Verts/ALE

Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Tilly Metz

 

12

0

ECR

Peter Lundgren

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

S&D

Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Petar Vitanov

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE (21.3.2022)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

(COM(2021)0555 – C9-0321/2021 – 2021/0200(COD))

Relatore per parere: Vlad-Marius Botoş

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di Parigi sottolinea l'assoluta necessità di agire per combattere i cambiamenti climatici e ridurne le conseguenze drammatiche per la vita sulla terra e il futuro dell'umanità. L'Unione europea si impegna a dare l'esempio e ad adeguarsi a un approccio rispettoso dell'ambiente in tutti i settori dell'economia e in tutti gli Stati membri e le regioni.

 

Le politiche di coesione dovranno tenere conto del fatto che ogni regione deve adoperarsi per raggiungere gli obiettivi europei e contribuire al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, mirando nel contempo allo sviluppo regionale. Le strategie devono essere adattate e nei programmi di coesione occorre dare priorità alle soluzioni volte a raggiungere tali obiettivi, in particolare nelle regioni ove predomina un'economia altamente inquinante.

 

La protezione dell'ambiente e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra devono figurare tra gli obiettivi principali di tutte le strategie di sviluppo a tutti i livelli. Le regioni hanno bisogno di sostegno e assistenza tecnica per raggiungere i loro obiettivi ambientali in tutti i settori inquinanti, dai settori dell'industria e dei trasporti ai settori domestico e sociale. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sarà possibile solo con l'aiuto e l'impegno di tutta la società, compresi gli inquinatori in ambito domestico.

 

Gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale devono essere realistici, realizzabili e sostenuti da dati accurati. L'inventario nazionale dei dati deve essere corroborato dai dati raccolti a livello europeo e internazionale da diversi organismi e agenzie scientifici. Ciò contribuirà a migliorare le misurazioni, in particolare per le zone transfrontaliere, al fine di definire obiettivi e percorsi realistici per le strategie di sviluppo e di coesione a livello regionale, tenendo conto delle specificità di tutte le regioni, come pure per gli sforzi volti a ridurre la povertà energetica e la necessità di non lasciare indietro nessuno.

 

Le ambizioni in materia di clima devono andare di pari passo con le politiche di coesione e con lo sviluppo sociale ed economico di tutte le regioni dell'Unione europea, comprese le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il Green Deal europeo31 combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce donne e uomini in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

(3) Il Green Deal europeo31 combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, tecnologicamente neutrale e competitiva, basata sulla ricerca e sull'innovazione, nonché su posti di lavoro verdi, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini di tutte le regioni dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce donne e uomini in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità, le persone e le famiglie a basso reddito e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. La transizione mette inoltre le regioni alla prova in modi diversi. Occorre pertanto assicurare che tale transizione sia giusta e inclusiva e tenga conto delle regioni, delle industrie e dei settori nazionali che dovranno affrontare le sfide maggiori, e che non lasci indietro nessuno. È opportuno tenere conto dei diversi punti di partenza degli Stati membri, delle regioni e delle città e delle loro diverse capacità di risposta, al fine di responsabilizzare le autorità locali e regionali e fornire loro fondi e capacità amministrative adeguati per conseguire la neutralità climatica attraverso un approccio inclusivo che rispetti i principi stabiliti nell'iniziativa "Green Deal a livello locale" del Comitato delle regioni.

_________________

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31 Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

31 Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio32 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio32 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, garantendo nel contempo che siano mantenute la competitività e la neutralità tecnologica dell'economia dell'Unione. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, tenendo conto delle diverse posizioni di partenza negli Stati membri e nelle regioni, nonché del principio in base al quale nessuno dovrebbe essere lasciato indietro nella transizione. Tale regolamento stabilisce inoltre l'obbligo per la Commissione di elaborare una proposta legislativa, se del caso, per introdurre ulteriori obiettivi intermedi per il 2040, al fine di garantire una riduzione rapida e irreversibile delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del tempo, in modo da raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e conseguire successivamente emissioni negative.

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32 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi33 adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(5) Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi33 adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come pure le strategie di sviluppo a livello nazionale, regionale e locale, tenendo conto dell'importanza dell'efficienza, dell'autonomia e dell'indipendenza energetiche nazionali, nonché delle conseguenze sociali della transizione. A tal fine, è importante coinvolgere attori privati e pubblici a livello regionale e locale al fine di garantire l'efficacia e l'accettabilità delle misure necessarie. Occorre tenere conto dell'energia sostenibile prodotta localmente, come pure dell'efficienza energetica che produce effetti positivi sull'economia regionale.

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33 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

33 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'attuale obiettivo dell'Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2 del regolamento. Il regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.

(6) Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'attuale obiettivo dell'Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2 del regolamento. Il regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi. A tal fine, è opportuno garantire un'adeguata flessibilità agli Stati membri nella scelta dei mezzi e dei metodi per conseguire tale obiettivo. In sede di programmazione dei fondi della politica di coesione, è opportuno tenere in considerazione le strategie di sviluppo aggiornate volte a rafforzare le capacità degli Stati membri in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, contribuendo così a una migliore convergenza dei loro obiettivi già nel periodo di programmazione in corso.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Quantunque lo scambio di quote di emissioni verrà applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

(7) Quantunque lo scambio di quote di emissioni verrà applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio34, corroborate dai dati disponibili a livello dell'Unione e internazionale, per cui è imperativo che per il controllo di conformità si tenga conto dei più recenti dati disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, fornendo un quadro realistico della situazione.

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34 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

34 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nella sua comunicazione del 17 settembre 202035 la Commissione ha indicato che il più ambizioso obiettivo globale per il 2030 può essere raggiunto solo con il contributo di tutti i settori.

(8) Nella sua comunicazione del 17 settembre 202035 la Commissione ha indicato che il più ambizioso obiettivo globale per il 2030 può essere raggiunto solo con il contributo di tutti i settori. Occorre, tuttavia, tenere in considerazione l'aspetto sociale della transizione, garantendo che vengano mantenuti o creati posti di lavoro verdi, anche attraverso la ricerca e l'innovazione, e che il conseguimento degli obiettivi globali non porti alla povertà energetica, che colpisce più duramente i soggetti economicamente più deboli.

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35 COM(2020) 562 final.

35 COM(2020) 562 final.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a questo sforzo in uno spirito di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in modo da preservare la competitività dell'Unione e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche circostanze nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni, compreso quello degli Stati membri insulari e delle isole, nonché degli sforzi compiuti.

(9) Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che l'obiettivo per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall'Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a questo sforzo in uno spirito di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in modo da preservare la competitività economica dell'Unione, anche in termini di industria e di agricoltura, e tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche circostanze nazionali, delle caratteristiche geografiche e delle condizioni naturali, nonché del potenziale di riduzione delle emissioni, compreso quello degli Stati membri insulari, delle isole e delle regioni remote, nonché degli sforzi compiuti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere, nel 2030, il -40 % rispetto ai livelli del 2005.

(10) Per conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni fino a raggiungere, nel 2030, almeno il -40 % rispetto ai livelli del 2005. È importante, nel contempo, mantenere la competitività industriale attraverso l'attuazione di tecnologie innovative e climaticamente neutre.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe ricorrere alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente.

(11) A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro, tenendo debitamente conto dell'aspetto sociale e dell'impatto sociale che potrebbe derivare dalle conseguenze delle misure di riduzione delle emissioni. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe ricorrere alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo e assicurare la coesione sociale e lo sviluppo all'interno di ciascun paese, nonché a livello dell'Unione. La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Anche le strategie di sviluppo a livello nazionale, regionale e locale devono essere adattate al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo e nell'accordo di Parigi, in modo da includere obiettivi chiari e misurabili che tengano conto delle specificità delle regioni e delle esigenze di sviluppo e che mirino a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutte le regioni, non solo per contribuire al conseguimento degli obiettivi, ma anche per migliorare la qualità dell'ambiente in tutta l'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Sarà pertanto necessario fissare, a decorrere dall'anno di adozione del presente regolamento, nuovi limiti nazionali vincolanti, espressi in assegnazioni annuali di emissioni, che portino progressivamente all'obiettivo di ciascuno Stato membro per il 2030, mantenendo nel contempo in vigore i limiti annuali stabiliti per gli anni precedenti come sancito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione36.

(12) Sarà pertanto necessario fissare, a decorrere dall'anno di adozione del presente regolamento, nuovi limiti nazionali vincolanti, espressi in assegnazioni annuali di emissioni, che portino progressivamente all'obiettivo di ciascuno Stato membro per il 2030 concedendo flessibilità agli Stati membri riguardo alla modalità per raggiungere tale limite, mantenendo nel contempo in vigore i limiti annuali stabiliti per gli anni precedenti come sancito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione36.

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36 Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).

36 Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Al fine di garantire che l'onere amministrativo a carico di entrambi i paesi e dell'economia sia ridotto al minimo e che gli obiettivi per il 2030 siano effettivamente conseguiti in ciascuno Stato membro, è opportuno definire un approccio armonizzato non vincolante a livello dell'Unione per tutti gli Stati membri o formulare una proposta da parte della Commissione per potenziali misure di attuazione di base e, se del caso, fornire il supporto tecnico necessario per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. A causa di queste incertezze, è opportuno riesaminare i dati sulle emissioni nel 2025 e, se necessario, adeguare le assegnazioni annuali di emissioni.

(13) Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. A causa di queste incertezze, potrebbe essere opportuno riesaminare i dati sulle emissioni e, se necessario, adeguare le assegnazioni annuali di emissioni in modo realistico e socialmente responsabile e tenendo conto dei dati più recenti. Ciò non dovrebbe compromettere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Qualora sia necessario un adeguamento, gli Stati membri dovrebbero adattare di conseguenza le proprie strategie di sviluppo a tutti i livelli, tenendo conto delle specificità e delle esigenze di sviluppo di ogni regione, nonché adeguare la programmazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei. La Commissione dovrebbe valutare gli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e garantire assistenza tecnica nella definizione di obiettivi misurabili, nella revisione delle strategie di sviluppo e nella definizione del percorso ottimale per conseguire tali obiettivi, ove necessario, in particolare per le regioni con industrie altamente inquinanti, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È pertanto opportuno aggiornare nel 2025 le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030. Occorre basarsi sul riesame completo dei dati degli inventari nazionali, effettuato dalla Commissione allo scopo di determinare la media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023.

(14) Nella misura in cui i dati degli Stati membri si discostassero notevolmente dal limite definito da una traiettoria lineare, potrebbe essere opportuno aggiornare nel 2025 le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030. Occorre basarsi sul riesame completo dei dati degli inventari nazionali corroborati dai dati disponibili a livello dell'Unione e internazionale, effettuato dalla Commissione allo scopo di determinare la media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La fissazione di obiettivi più ambiziosi tramite il regolamento (UE) 2018/841 ridurrà la capacità degli Stati membri di generare assorbimenti netti che possono essere usati per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, la ripartizione dell'uso della flessibilità LULUCF su due periodi di tempo distinti limiterà ulteriormente la disponibilità di assorbimenti netti da utilizzare ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire i loro obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842, mentre alcuni Stati membri, gli stessi o altri, potrebbero generare assorbimenti netti che non possono essere utilizzati per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2018/842. A condizione che gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 siano raggiunti, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del contributo degli assorbimenti netti, è opportuno creare un nuovo meccanismo volontario, sotto forma di una riserva supplementare, che aiuti gli Stati membri che vi aderiscono ad adempiere ai loro obblighi.

(18) La fissazione di obiettivi più ambiziosi, ma realistici, tramite il regolamento (UE) 2018/841 ridurrà la capacità degli Stati membri di generare assorbimenti netti che possono essere usati per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, la ripartizione dell'uso della flessibilità LULUCF su due periodi di tempo distinti limiterà ulteriormente la disponibilità di assorbimenti netti da utilizzare ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire i loro obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842, mentre alcuni Stati membri, gli stessi o altri, potrebbero generare assorbimenti netti che non possono essere utilizzati per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2018/842. A condizione che gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 siano raggiunti, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del contributo degli assorbimenti netti, è opportuno creare un nuovo meccanismo volontario, sotto forma di una riserva supplementare, che aiuti gli Stati membri che vi aderiscono ad adempiere ai loro obblighi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Per far sì che l'obiettivo di 1,5 °C dell'accordo di Parigi rimanga raggiungibile è necessario lo sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia, compresa l'agricoltura, come indicato nella visione strategica a lungo termine della Commissione per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra1bis. Gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie a lungo termine per onorare gli impegni assunti in virtù dell'accordo di Parigi, nonché per conseguire le riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. La Commissione dovrebbe avvalersi di tali strategie, così come di altri piani e relazioni presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999, per stabilire e monitorare il conseguimento collettivo, a livello dell'Unione, degli obiettivi settoriali previsti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1) all'articolo 1, "'30 %" è sostituito da "40 %";

1) all'articolo 1, "30 %" è sostituito da "almeno 40 %";

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) non superino, negli anni 2023, 2024 e 2025, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento;

b) non superino, negli anni dal 2023 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per quell'anno, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2024 dalla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse dallo Stato Membro a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999, e termina nel 2030 al limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2005 e 2016-2018, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 e corroborati dai dati disponibili a livello dell'Unione e internazionale, e indica il valore corrispondente delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro utilizzato per determinare le assegnazioni.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma e dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

Per gli anni dal 2023 al 2030 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma e corroborato dai dati disponibili a livello dell'Unione e internazionale, nonché dei valori rivisti dei dati dell'inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al secondo comma.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per gli anni dal 2026 al 2030, essa determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell'inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.";

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora uno Stato membro abbia superato le assegnazioni annuali di emissioni per tre anni, la Commissione assicura assistenza tecnica nella definizione degli obiettivi e dei traguardi misurabili per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'adeguamento delle strategie di sviluppo e nella definizione di percorsi per conseguire tali obiettivi, in particolare per le regioni con industrie e settori nazionali altamente inquinanti, garantendo che la transizione sia giusta e inclusiva, riduca la povertà energetica e non lasci indietro nessuno.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

3. La Commissione formula un parere, accessibile al pubblico, sulla solidità dei piani d'azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e rivede di conseguenza il proprio piano d'azione correttivo. Se lo Stato membro interessato non dà seguito a una raccomandazione o a una parte sostanziale della stessa, ne espone le motivazioni e le rende pubbliche.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se uno Stato membro supera la propria quota annuale di emissioni per due anni consecutivi, procede a un riesame del proprio piano nazionale per l'energia e il clima e della propria strategia nazionale a lungo termine. Tale riesame è ultimato entro 12 mesi. Lo Stato membro notifica il piano riveduto alla Commissione, unitamente a una dichiarazione che illustra in che modo le revisioni proposte porranno rimedio alla non conformità rispetto alle quote nazionali annuali di emissioni. Se il piano nazionale per l'energia e il clima o la strategia nazionale a lungo termine rimangono sostanzialmente invariati, lo Stato membro pubblica una motivazione che ne illustra le ragioni.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 11 bis – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) lo Stato membro abbia attuato le strategie di sviluppo adeguate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 bis.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Modifica del regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi

Riferimenti

COM(2021)0555 – C9-0321/2021 – 2021/0200(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

13.9.2021

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

REGI

13.9.2021

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Vlad-Marius Botoş

27.9.2021

Esame in commissione

6.12.2021

 

 

 

Approvazione

15.3.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

7

11

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Matteo Adinolfi, François Alfonsi, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoş, Rosanna Conte, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Christian Doleschal, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Martina Michels, Alin Mituța, Dan-Ştefan Motreanu, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Marcos Ros Sempere, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Valdemar Tomaševski, Monika Vana

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mathilde Androuët, Daniel Buda

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

23

+

NI

Chiara Gemma

Renew

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Marcos Ros Sempere

The Left

Martina Michels, Younous Omarjee

Verts/ALE

François Alfonsi, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

7

-

ECR

Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski

ID

Matteo Adinolfi, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André Rougé

 

11

0

PPE

Pascal Arimont, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Dan‑Ştefan Motreanu, Andrey Novakov

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (24.3.2022)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

(COM(2021)0555 – C9‑0321/2021 – 2021/0200(COD))

Relatore per parere: Norbert Lins

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto – Pacchetto Pronti per il 55 %

 

Nel luglio 2021 la Commissione europea ha presentato il proprio pacchetto sulla realizzazione del Green Deal europeo. Il pacchetto Pronti per il 55 %, il più grande insieme di misure climatiche nella storia dell'UE, mira a rivedere diversi atti legislativi al fine di conseguire il nuovo obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni nette almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Il pacchetto proposto prevede una riduzione delle emissioni almeno del 52,8 % e almeno 310 Mt di assorbimenti netti da parte dei pozzi di assorbimento del carbonio entro il 2030. Per essere coerente con le attuali conoscenze scientifiche, tale obiettivo deve essere più ambizioso e corredato di misure concrete.

 

L'IPCC dà l'allarme da anni: se un riscaldamento globale di 1,5 °C è già preoccupante, un riscaldamento globale di 2 °C sarebbe catastrofico. L'attuale riscaldamento di 1,2 °C ha già provocato catastrofi naturali, spostamenti di popolazioni, perdite di raccolti e perdita di biodiversità nell'Unione e non solo. Anche l'esito dell'ultima conferenza delle parti dell'UNFCCC, la COP26, è molto chiaro: alla luce degli attuali contributi determinati a livello nazionale, le emissioni globali sono destinate ad aumentare fino al 2030 e oltre, mentre dovrebbero essere ridotte almeno del 45 % rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030, se si intende limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. In particolare dopo la COP26, è chiaro che l'Unione europea è tenuta ad accelerare la riduzione delle proprie emissioni in questo decennio e a mostrare maggiore ambizione nella lotta all'emergenza climatica.

 

Occorre dare priorità a un'azione precoce attraverso una traiettoria ambiziosa. La stragrande maggioranza degli studi scientifici, che riflettono il consenso globale, compresa la più recente relazione dell'IPCC[3], evidenzia che il decennio 2020-2030 è decisivo per contrastare la crisi climatica e della biodiversità.

 

Condivisione degli sforzi nel pacchetto Pronti per il 55 %

 

Nell'ambito del pacchetto, il regolamento Condivisione degli sforzi stabilisce obiettivi e monitora gli sforzi degli Stati membri volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE. Il regolamento Condivisione degli sforzi, che copre il 60 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE, è una delle pietre angolari della politica climatica dell'Unione e deve conseguire riduzioni sostanziali delle emissioni. Questa revisione offre l'opportunità di allineare gli obiettivi dell'UE e degli Stati membri all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, colmando nel contempo le lacune che attualmente compromettono l'efficacia della normativa.

 

Mantenere gli sforzi dei settori del regolamento Condivisione degli sforzi in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici

 

Il regolamento Condivisione degli sforzi stabilisce obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per gli Stati membri, che coprono diversi settori, compreso il settore agricolo. La proposta della Commissione mantiene inalterato l'ambito di applicazione del regolamento Condivisione degli sforzi e innalza l'obiettivo generale di riduzione delle emissioni dell'UE dal 30 % al 40 % rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. Gli Stati membri rimangono responsabili del conseguimento della riduzione delle emissioni in tutti i settori del regolamento Condivisione degli sforzi.

 

Benché tale revisione sia apprezzabile, il livello di ambizione previsto nel regolamento Condivisione degli sforzi riveduto è ancora lontano dall'essere allineato all'obiettivo dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, per conseguire il quale sarebbe complessivamente necessaria una riduzione delle emissioni almeno del 55 % rispetto ai livelli del 2005 nei settori coperti dal suddetto regolamento.

 

L'aumento delle ambizioni deve andare di pari passo con l'incentivazione dei settori che finora non hanno conseguito alcuna riduzione sostanziale delle emissioni, come l'agricoltura, che tra il 2005 e il 2018 ha contribuito solo all'1 % dello sforzo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dalla condivisione degli sforzi, pur continuando a essere la terza principale fonte più di emissioni[4]. Gli Stati membri hanno spesso scelto di concentrare i loro sforzi di riduzione in altri settori, ma ora anche l'agricoltura deve contribuire in modo sostanziale alla lotta contro i cambiamenti climatici.  È necessario cogliere l'opportunità di elaborare contributi settoriali minimi a livello dell'UE, in modo da poter ripartire equamente gli oneri e far sì che tutti i settori svolgano il ruolo ad essi assegnato.

 

Avviare il regolamento Condivisione degli sforzi sulla strada della neutralità dell'UE entro il 2050

 

Nell'ambito dell'attuale regolamento, agli Stati membri sono state concesse diverse flessibilità per poter raggiungere i loro obiettivi generali di condivisione degli sforzi. Tali flessibilità hanno dimostrato di compromettere l'obiettivo generale del regolamento, rallentando gli sforzi compiuti da tutti gli Stati membri per decarbonizzare i settori oggetto dello stesso, in particolare il settore agricolo. Ampliare tali flessibilità comprometterebbe ulteriormente l'azione dell'UE per il clima. In particolare, la proposta di utilizzare maggiori assorbimenti netti nel settore LULUCF per compensare la mancata riduzione delle emissioni nei settori del regolamento Condivisione degli sforzi è contraria al principio di garantire che tutti i settori contribuiscano all'obiettivo climatico sancito dalla normativa europea sul clima. Gli assorbimenti da parte dei pozzi di assorbimento del carbonio devono aumentare parallelamente alla drastica riduzione delle emissioni dai combustibili fossili.

 

Per garantire prevedibilità e affidabilità a tutti gli attori economici, comprese le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, e per assicurare una riduzione rapida e irreversibile delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del tempo, nell'ottica di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e conseguire successivamente emissioni negative, la Commissione europea deve stabilire obiettivi per il periodo successivo al 2030. Entro la fine del 2025, tenuto conto del bilancio dei gas a effetto serra previsto dalla normativa europea sul clima e del parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, la Commissione dovrebbe presentare una proposta relativa agli obiettivi dell'UE e degli Stati membri riguardanti i settori del regolamento Condivisione degli sforzi nonché ai contributi settoriali minimi a livello dell'UE per il periodo successivo al 2030. Tali obiettivi dovrebbero essere quinquennali, in modo da allinearsi ai calendari comuni concordati durante la COP26, rispettare pienamente gli impegni dell'UE in materia di clima e conseguire l'obiettivo della neutralità climatica attualmente previsto dalla normativa europea sul clima.

 

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il Green Deal europeo31 combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, la transizione colpisce donne e uomini in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

(3) Il Green Deal europeo31 combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche, efficaci ed eque volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, il che rappresenta una sfida importante, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare in modo graduale e responsabile l'Unione in una società equa e prospera, basata sulla ricerca e sull'innovazione nonché su posti di lavoro verdi, con un'economia destinata a essere moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, e in cui l'economia e il benessere delle persone siano dissociati dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, il Green Deal europeo stabilisce la necessità di garantire una transizione efficace ed equa, di offrire agli investitori prevedibilità e di garantire l'irreversibilità del processo di transizione. La transizione ha un impatto diverso sui vari Stati membri e le varie regioni, soprattutto in funzione delle caratteristiche fisiche geografiche e delle caratteristiche naturali. Colpisce donne e uomini in modo diverso e ha conseguenze specifiche su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità, le persone a rischio di povertà energetica e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, basata su obiettivi realistici e su una distribuzione equa ed equilibrata degli sforzi tra gli Stati membri, e che non lasci indietro nessuno. Per quanto concerne il settore agricolo, occorre riconoscere l'importanza della convergenza esterna nella PAC in quanto gli Stati membri beneficiano di livelli diversi di pagamenti a titolo della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio31bis, e ciò incide sulla posizione economica dei loro agricoltori e sulla capacità di prendere parte agli sforzi necessari per offrire il loro contributo conformemente al presente regolamento.

__________________

__________________

31 Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 0640 final dell'11 dicembre 2019.

31 Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 0640 final dell'11 dicembre 2019.

 

31bis Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio32 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio32 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Il regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Tale regolamento stabilisce inoltre l'obbligo per la Commissione di elaborare una proposta legislativa, se del caso, per introdurre ulteriori obiettivi intermedi, al fine di garantire una riduzione rapida e irreversibile delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del tempo, in modo da raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050. Il regolamento garantisce che anche i settori non coperti dall'ETS contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della normativa sul clima, tenendo conto dei diversi punti di partenza degli Stati membri, dell'aspetto sociale della transizione, delle valutazioni degli effetti distributivi e della loro incidenza sulla competitività specifica per settore. Il regolamento getta inoltre le basi per la definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo successivo al 2030 nei settori di cui all'articolo 2 del regolamento, nonché dei contributi minimi degli Stati membri al conseguimento di tali obiettivi dell'Unione per il periodo successivo al 2030.

__________________

__________________

32 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

32 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi33 adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(5) Al fine di attuare tali impegni nonché i contributi dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi33 adottato nell'ambito della convenzione UNFCCC, è opportuno adeguare il quadro normativo dell'Unione per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e anche oltre tale data. In particolare, dovrebbe garantire un equilibrio tra, da un lato, la necessità di conseguire gli ambiziosi obiettivi in materia di clima e, dall'altro, assicurare un livello ottimale di distribuzione degli sforzi tra i settori negli Stati membri per adeguarsi agli obiettivi, in modo da garantire la convergenza tra le regioni. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi, la neutralità climatica entro il 2050 deve essere raggiunta in modo tale da garantire un'adeguata produzione alimentare a lungo termine, garantire una transizione giusta, non minacciare la sicurezza alimentare e tenere conto degli sforzi già compiuti dal settore agricolo.

__________________

__________________

33 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

33 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Quantunque lo scambio di quote di emissioni verrà applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti stradali e marittimi e dagli edifici, sarà mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

(7) È mantenuto l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 e lo scambio di quote di emissioni dovrebbe essere accompagnato da misure nazionali di riduzione delle emissioni, in modo da attenuare gli effetti negativi della fissazione del prezzo del carbonio sui consumatori vulnerabili. Il regolamento (UE) 2018/842 continuerà pertanto ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio34, ed è fondamentale che, per verificare la conformità, siano presi in considerazione i dati più recenti disponibili a livello nazionale, unionale e internazionale, in modo da fornire un quadro realistico della situazione effettiva.

__________________

__________________

34 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

34 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) In fase di attuazione del presente regolamento occorre tenere conto dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riconosce la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche dovuta alla loro lontananza dalle regioni continentali, all'insularità, alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili e alla dipendenza economica da pochi prodotti, una combinazione che limita fortemente il loro sviluppo e genera notevoli costi aggiuntivi in molti settori, soprattutto per i trasporti. Gli sforzi in atto e gli obiettivi fissati a livello dell'Unione per la riduzione dei gas a effetto serra devono essere adattati a questa difficile situazione, trovando un equilibrio tra gli obiettivi ambientali e gli elevati costi sociali che gravano su queste regioni.

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe ricorrere alla stessa metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente.

(11) A tal fine, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, tenendo debitamente conto delle conseguenze sociali che potrebbero derivare dalle dinamiche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, deve essere rivisto, affinché ciascuno Stato membro sia in grado di fare la propria parte nell'affrontare questa sfida transnazionale. La revisione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe rispettare il principio del "non lasciare indietro nessuno" ed evitare di spostare l'onere della responsabilità sugli Stati membri che devono far fronte alle maggiori sfide legate alla trasformazione. Sarebbe opportuno ricorrere agli stessi elementi della metodologia utilizzata in occasione dell'adozione iniziale del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. La riduzione della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 deve quindi essere determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate del 2005 contemplate dal presente regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione solo successivamente. Dato che gli Stati membri devono raggiungere tali obiettivi con misure nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere concessa una certa flessibilità nella scelta dei mezzi per conseguirli.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Sarà pertanto necessario fissare, a decorrere dall'anno di adozione del presente regolamento, nuovi limiti nazionali vincolanti, espressi in assegnazioni annuali di emissioni, che portino progressivamente all'obiettivo di ciascuno Stato membro per il 2030, mantenendo nel contempo in vigore i limiti annuali stabiliti per gli anni precedenti come sancito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione36.

(12) Sarà pertanto necessario fissare, a decorrere dall'anno di adozione del presente regolamento e in linea con il pertinente studio di impatto ambientale, nuovi limiti nazionali vincolanti, espressi in assegnazioni annuali di emissioni, che portino progressivamente all'obiettivo di ciascuno Stato membro per il 2030, mantenendo nel contempo in vigore i limiti annuali stabiliti per gli anni precedenti come sancito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/ 2126 della Commissione36 e tenendo conto del rapporto costi-benefici specifico per ciascuna regione.

__________________

__________________

36 Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).

36 Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. A causa di queste incertezze, è opportuno riesaminare i dati sulle emissioni nel 2025 e, se necessario, adeguare le assegnazioni annuali di emissioni.

(13) Non è ancora possibile quantificare pienamente l'entità delle ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione e sul suo livello di emissioni. Ciononostante, l'Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto, che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni. Occorre fare in modo che gli obiettivi del presente regolamento non determinino una delocalizzazione della produzione alimentare al di fuori dell'Unione e che i settori interessati continuino a essere competitivi a livello internazionale. A causa di queste incertezze, è opportuno riesaminare i dati sulle emissioni nel 2025 e, se necessario, adeguare le assegnazioni annuali di emissioni.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, la cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea può essere presa in considerazione per alcuni Stati membri ai fini della loro conformità a norma dello stesso regolamento. Data la particolare struttura dell'economia maltese, il suo obiettivo di riduzione nazionale basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi; è pertanto opportuno aumentare l'accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l'obiettivo dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni per il 2030.

(15) Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, la cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea può essere presa in considerazione per alcuni Stati membri ai fini della loro conformità a norma dello stesso regolamento. Data la particolare struttura dell'economia maltese, il suo obiettivo di riduzione nazionale basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficace in termini di costi; è pertanto opportuno aumentare l'accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l'obiettivo dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni per il 2030. Gli Stati membri che hanno diritto a tale flessibilità, ma che non se ne sono avvalsi nel 2019, dovrebbero avere la possibilità di rivedere tale decisione per tenere conto dei nuovi obiettivi nazionali di riduzione. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre essere autorizzati a rivedere in modo più mirato le loro percentuali comunicate.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Oltre alla flessibilità citata, è possibile prendere in considerazione una quantità limitata di assorbimenti netti e di emissioni nette risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura ("LULUCF") ai fini della conformità degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 ("flessibilità LULUCF"). Al fine di garantire che siano dispiegati sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, è opportuno limitare l'uso della flessibilità LULUCF suddividendolo su due periodi di tempo distinti, per ciascuno dei quali è imposto un limite corrispondente alla metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/842. È inoltre opportuno allineare il titolo dell'allegato III alla modifica del regolamento (UE) 2018/841 effettuata tramite il regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 202037. Di conseguenza, non è più necessario che il regolamento (UE) 2018/842 fornisca la base giuridica in virtù della quale la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per modificare il titolo del suo allegato III. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

(16) Oltre alla flessibilità citata, tenuto conto della stretta relazione tra il settore agricolo e quello forestale, all'atto di stabilire un nuovo quadro politico e giuridico per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione, è possibile prendere in considerazione una quantità limitata di assorbimenti netti e di emissioni nette risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura ("LULUCF") ai fini della conformità degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 ("flessibilità LULUCF"). Al fine di garantire che siano dispiegati sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, è opportuno limitare l'uso della flessibilità LULUCF suddividendolo su due periodi di tempo distinti, per ciascuno dei quali è imposto un limite corrispondente alla metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/842. È inoltre opportuno allineare il titolo dell'allegato III alla modifica del regolamento (UE) 2018/841 effettuata tramite il regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 202037. Di conseguenza, non è più necessario che il regolamento (UE) 2018/842 fornisca la base giuridica in virtù della quale la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per modificare il titolo del suo allegato III. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

__________________

__________________

37 Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21).

37 Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21).

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero assegnare dotazioni finanziarie specifiche per incentivare gli agricoltori a ridurre le emissioni, nonché prevedere investimenti a favore di infrastrutture per le tecnologie di decarbonizzazione, anche per aziende agricole di piccole e medie dimensioni. L'Unione e le autorità nazionali dovrebbero collaborare strettamente con tutti i portatori di interessi al fine di predisporre un contesto favorevole e meccanismi essenziali di sostegno finanziario per la transizione verso la neutralità carbonica, in modo che il settore possa contribuire pienamente all'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter) Strumenti come la già approvata disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia ("disciplina CEEAG") sono fondamentali per garantire che il settore agricolo partecipi a pieno titolo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione, pur mantenendo la produzione alimentare a prezzi accessibili. La Commissione dovrebbe, all'occorrenza, assicurare l'introduzione nella disciplina di nuovi sottosettori, come quelli interessati dal sistema di scambio delle quote di emissioni o inclusi nell'elenco di rilocalizzazione del CO2.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La fissazione di obiettivi più ambiziosi tramite il regolamento (UE) 2018/841 ridurrà la capacità degli Stati membri di generare assorbimenti netti che possono essere usati per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, la ripartizione dell'uso della flessibilità LULUCF su due periodi di tempo distinti limiterà ulteriormente la disponibilità di assorbimenti netti da utilizzare ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire i loro obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842, mentre alcuni Stati membri, gli stessi o altri, potrebbero generare assorbimenti netti che non possono essere utilizzati per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2018/842. A condizione che gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 siano raggiunti, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del contributo degli assorbimenti netti, è opportuno creare un nuovo meccanismo volontario, sotto forma di una riserva supplementare, che aiuti gli Stati membri che vi aderiscono ad adempiere ai loro obblighi.

(18) La fissazione di obiettivi più ambiziosi tramite il regolamento (UE) 2018/841 ridurrà la capacità degli Stati membri di generare assorbimenti netti che possono essere usati per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/842. Inoltre, la ripartizione dell'uso della flessibilità LULUCF su due periodi di tempo distinti limiterà ulteriormente la disponibilità di assorbimenti netti da utilizzare ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842. Di conseguenza, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nel conseguire i loro obiettivi a norma del regolamento (UE) 2018/842, mentre alcuni Stati membri, gli stessi o altri, potrebbero generare assorbimenti netti che non possono essere utilizzati per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2018/842. A condizione che gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119 siano raggiunti, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del contributo degli assorbimenti netti, è opportuno creare un nuovo meccanismo volontario, sotto forma di una riserva supplementare, che aiuti gli Stati membri che vi aderiscono ad adempiere ai loro obblighi nel modo più efficiente in termini di costi.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Alcuni Stati membri dovranno affrontare sfide impegnative per conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento. È pertanto fondamentale assicurare la flessibilità, l'anticipazione e la trasferibilità. L'introduzione di contributi minimi per settore non metterebbe soltanto a rischio gli obiettivi, bensì impedirebbe il loro conseguimento.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) Nel fissare gli obiettivi del presente regolamento, occorre tenere conto del fatto che negli Stati membri esistono condizioni di partenza disomogenee sia tra i diversi settori che al loro interno. Il conseguimento degli obiettivi di riduzione non dovrebbe compromettere la capacità del settore agricolo di garantire la sicurezza alimentare in Europa e nel mondo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 18 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quater) La Commissione è invitata a definire una tabella di marcia per fissare gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dopo il 2030 in determinati settori. La Commissione è inoltre invitata a esaminare modalità per integrare il settore agricolo e i settori LULUCF dopo il 2030. Prima dell'adozione di qualsiasi misura legislativa, occorre condurre una valutazione dell'impatto normativo.

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1) all'articolo 1, "'30 %" è sostituito da "40 %";

soppresso

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Articolo 1

Oggetto

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di ridurre al 2030 le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2 del presente regolamento e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.

1. Il presente regolamento contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e dell'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come stabilito all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119 ("normativa europea sul clima").

 

Nel fissare gli obiettivi di riduzione lineare, la Commissione è invitata a tenere conto della necessità di allineare gradualmente la ripartizione degli oneri tra gli Stati membri. L'obiettivo per il 2050 è la neutralità climatica di tutti gli Stati membri. È quindi importante evitare di creare grandi divari tra gli Stati membri. Nel determinare la ripartizione degli oneri, va tenuto conto in misura crescente dell'efficacia in termini di costi e dell'equità, oltre al PIL pro capite, anche dopo il 2030.

 

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di ridurre entro il 2030 le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN#d1e508-26-1)

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis) è inserito il seguente articolo 3 bis:

 

"Articolo 3 bis

 

La classificazione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i carburanti da biomassa è disciplinata dalla direttiva (UE) 2018/2001."

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2, tenendo conto dell'efficienza in termini di costi e della proporzionalità.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis) l'articolo 5, paragrafo 4 è così modificato:

4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 10 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del presente paragrafo e del prezzo di trasferimento per tonnellata di CO2 equivalente.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN#d1e636-26-1)

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2025 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all'allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2025 non superi il 75 % della quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all'allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

aa) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all'allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

aa) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 non superi il 75 % della quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all'allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

 

aa bis) la quantità cumulativa complessiva considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2030 non superi la quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all'allegato III del presente regolamento per tale Stato membro.

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d'azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d'azione correttivo.

3. La Commissione formula un parere sulla solidità dei piani d'azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e rivede di conseguenza il proprio piano d'azione correttivo. Se lo Stato membro interessato non dà seguito a una raccomandazione o a una parte sostanziale della stessa, ne espone le motivazioni e le rende pubbliche.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN#d1e636-26-1)

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2018/842

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.

2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell'articolo 12 del medesimo regolamento, l'amministratore centrale deduce dall'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti. Se uno Stato membro supera le proprie assegnazioni annuali di emissioni per due anni consecutivi, è tenuto a esporne le motivazioni alla Commissione in una relazione e a spiegare come intende rivedere la propria strategia nazionale a lungo termine.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Modifica del regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi

Riferimenti

COM(2021)0555 – C9-0321/2021 – 2021/0200(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

13.9.2021

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

AGRI

13.9.2021

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Norbert Lins

23.3.2022

Relatore(trice) per parere sostituito(a)

Pär Holmgren

Esame in commissione

25.1.2022

 

 

 

Approvazione

22.3.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

14

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Norbert Lins, Colm Markey, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pär Holmgren, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alin Mituța, Christine Schneider

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

30

+

ID

Ivan David

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Cristina Maestre Martín De Almagro, Juozas Olekas, Marc Tarabella

 

14

-

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Gilles Lebreton, Julie Lechanteux

S&D

Maria Noichl

The Left

Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

NI

Dino Giarrusso

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica del regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi

Riferimenti

COM(2021)0555 – C9-0321/2021 – 2021/0200(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.7.2021

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

13.9.2021

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

BUDG

13.9.2021

ITRE

13.9.2021

TRAN

13.9.2021

REGI

13.9.2021

 

AGRI

13.9.2021

 

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

BUDG

31.8.2021

ITRE

15.9.2021

 

 

Relatori

 Nomina

Jessica Polfjärd

17.9.2021

 

 

 

Esame in commissione

27.9.2021

10.2.2022

 

 

Approvazione

17.5.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

61

20

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mathilde Androuët, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michael Bloss, Manuel Bompard, Milan Brglez, Stelios Kympouropoulos, Manuela Ripa, Christel Schaldemose, Vincenzo Sofo, Idoia Villanueva Ruiz

Deposito

24.5.2022

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

61

+

NI

Ivan Vilibor Sinčić

PPE

Hildegard Bentele,Alexander Bernhuber,Nathalie Colin‑Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Stelios Kympouropoulos, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Luisa Regimenti, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss, Esther de Lange

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Linea Søgaard‑Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Nicolae Ştefănuță

S&D

Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Michael Bloss, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

 

20

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Vincenzo Sofo, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Silvia Sardone

NI

Edina Tóth

PPE

Traian Băsescu, Marian‑Jean Marinescu

 

6

0

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2022
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