RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
24.6.2022 - (COM(2021)0346 – C9‑0245/2021 – 2021/0170(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice per parere: Dita Charanzová
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2021)0346 – C9‑0245/2021 – 2021/0170(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0346),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0245/2021),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021[1],
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 40 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione giuridica,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0191/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Nonostante l'evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza di specifici prodotti o specifiche categorie di prodotti è impossibile nella pratica adottare una legislazione dell'Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Pertanto vi è ancora la necessità di un quadro legislativo a carattere orizzontale che colmi le lacune esistenti e assicuri la protezione dei consumatori non altrimenti garantita, in particolare al fine di ottenere un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 del trattato. |
(6) Nonostante l'evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza di specifici prodotti o specifiche categorie di prodotti è impossibile nella pratica adottare una legislazione dell'Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Pertanto vi è la necessità di un quadro legislativo, dotato di una base ampia e a carattere orizzontale, che colmi le lacune esistenti e integri in tal modo le disposizioni contenute nella normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione esistente o futura e assicuri la protezione dei consumatori non altrimenti garantita da tale normativa, in particolare al fine di ottenere un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 del trattato. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Anche se alcune disposizioni, ad esempio quelle riguardanti la maggioranza degli obblighi degli operatori economici, non dovrebbero applicarsi ai prodotti che sono contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione in quanto già disciplinati da tale normativa, talune altre disposizioni dovrebbero invece applicarsi al fine di integrare quest'ultima. In particolare l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate dovrebbero essere applicabili ai prodotti di consumo contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione quando taluni tipi di rischio non sono contemplati da detta normativa. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli obblighi dei mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di incidenti, il diritto di informazione dei consumatori nonché i richiami dei prodotti di consumo dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione qualora non esistano, nell'ambito di detta normativa, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo. Analogamente il sistema RAPEX è già utilizzato ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione, come stabilito all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio25; pertanto le disposizioni del presente regolamento che disciplinano il Safety Gate e il suo funzionamento dovrebbero essere applicabili alla normativa di armonizzazione dell'Unione. |
(8) Anche se alcune disposizioni, ad esempio quelle riguardanti la maggioranza degli obblighi degli operatori economici, non dovrebbero applicarsi ai prodotti che sono contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione in quanto già disciplinati da tale normativa, talune altre disposizioni dovrebbero invece applicarsi al fine di integrare quest'ultima. In particolare l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate dovrebbero essere applicabili ai prodotti di consumo contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione quando taluni tipi di rischio non sono contemplati da detta normativa. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli obblighi dei mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di incidenti, il diritto di informazione e di rimedio dei consumatori nonché i richiami dei prodotti di consumo dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione nella misura in cui non esistano, nell'ambito di detta normativa, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo. Analogamente il sistema RAPEX è già utilizzato ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione, come stabilito all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio25; pertanto le disposizioni del presente regolamento che disciplinano il Safety Gate e il suo funzionamento dovrebbero essere applicabili alla normativa di armonizzazione dell'Unione. |
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25 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1). |
25 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1). |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Le disposizioni del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, che stabiliscono le regole relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, sono già direttamente applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento, il quale non intende modificarle. La stabilità di tali disposizioni è particolarmente importante in quanto le autorità incaricate di tali controlli (che in quasi tutti gli Stati membri sono le autorità doganali) li effettuano sulla base dell'analisi dei rischi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice doganale dell'Unione), della legislazione di esecuzione e dei corrispondenti orientamenti. Tale approccio basato sul rischio è fondamentale per i controlli doganali, dati gli ingenti volumi di merci in entrata e in uscita dal territorio doganale, e determina l'applicazione di misure di controllo concrete in funzione delle priorità individuate. Il fatto che il regolamento non modifichi in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, facendo direttamente riferimento all'approccio basato sul rischio stabilito nella normativa doganale, significa concretamente che le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione (comprese le autorità doganali) dovrebbero limitare i loro controlli ai prodotti a più alto rischio, in base alla probabilità e all'impatto del rischio, garantendo in tal modo l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte e preservando la propria capacità di effettuare tali controlli. |
(9) Le disposizioni del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, che stabiliscono le regole relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, sono già direttamente applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento. Le autorità incaricate di tali controlli dovrebbero effettuarli sulla base dell'analisi dei rischi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell'Unione), della legislazione di esecuzione e dei corrispondenti orientamenti. Il presente regolamento pertanto non modifica in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 e il modo in cui le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione si organizzano e svolgono le proprie attività. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) Il quadro giuridico per la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, di cui al regolamento (UE) 2019/1020, e il quadro giuridico per la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere il più possibile coerenti. È pertanto necessario, per quanto riguarda le attività di vigilanza del mercato, gli obblighi, i poteri, le misure e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, allineare queste due serie di disposizioni. A tal fine gli articoli da 10 a 16, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero essere applicabili anche ai prodotti contemplati dal presente regolamento. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Il principio di precauzione è fondamentale per garantire la sicurezza dei prodotti e dei consumatori e dovrebbe pertanto essere preso in debita considerazione da tutti i soggetti pertinenti nell'applicazione del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Considerata inoltre l'accezione ampia attribuita al concetto di salute26, nell'applicazione del presente regolamento si dovrebbe tenere conto del rischio ambientale di un prodotto nella misura in cui esso può determinare, in ultima analisi, un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. |
soppresso |
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26 Agenzia europea dell'ambiente, Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe, relazione AEA n. 21/2019, 8 settembre 2020. |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) I requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai prodotti di seconda mano o ai prodotti riparati, ricondizionati o riciclati, reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza, quali ad esempio oggetti di antiquariato o prodotti che sono presentati come prodotti da riparare o da ricondizionare. |
(16) I requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai prodotti di seconda mano o ai prodotti riparati, ricondizionati o riciclati, reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza, quali ad esempio oggetti di antiquariato o prodotti che sono esplicitamente presentati come prodotti da riparare o da ricondizionare, o che sono messi a disposizione come articoli da collezione di interesse storico. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) I servizi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, per assicurare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante una prestazione di servizi, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita. |
(18) I servizi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, per assicurare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante una prestazione di servizi, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano, quando sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto di un servizio di trasporto, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Le nuove tecnologie determinano anche nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o modificano il modo in cui i rischi esistenti potrebbero concretizzarsi, ad esempio un prodotto potrebbe subire un attacco informatico o altro intervento esterno che ne modifichi le caratteristiche. |
(20) Le nuove tecnologie potrebbero determinare anche nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o modificare il modo in cui i rischi esistenti potrebbero concretizzarsi, ad esempio un prodotto potrebbe subire un attacco informatico o altro intervento esterno che ne modifichi le caratteristiche. Le nuove tecnologie, come ad esempio attraverso aggiornamenti di software, possono modificare in maniera sostanziale il prodotto originario, che potrebbe a quel punto essere sottoposto a una nuova valutazione del rischio qualora tale modifica sostanziale abbia un impatto sulla sicurezza del prodotto. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Tale definizione avvalora la constatazione che lo sviluppo di nuove tecnologie potrebbe comportare nuovi rischi per la salute dei consumatori, ad esempio rischi psicologici, rischi per lo sviluppo, soprattutto nel caso dei bambini, rischi psichici, depressione, perdita di sonno o alterazione della funzione cerebrale. |
(21) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Specifici rischi di cibersicurezza che incidono sulla sicurezza dei consumatori nonché su protocolli e certificazioni possono essere affrontati dalla normativa settoriale. Tuttavia è opportuno garantire, in presenza di lacune nella normativa settoriale, che gli operatori economici pertinenti e le autorità nazionali prendano in considerazione i rischi legati alle nuove tecnologie rispettivamente al momento della progettazione dei prodotti e della loro valutazione, al fine di assicurare che le modifiche apportate ai prodotti non ne compromettano la sicurezza. |
(22) Specifici rischi di cibersicurezza che incidono sulla sicurezza dei consumatori nonché su protocolli e certificazioni possono essere affrontati dalla normativa settoriale. Tuttavia è opportuno garantire che, in casi eccezionali in cui non è possibile applicare la normativa settoriale, gli operatori economici pertinenti e le autorità nazionali prendano in considerazione i rischi legati alle nuove tecnologie rispettivamente al momento della progettazione dei prodotti e della loro valutazione, al fine di assicurare che le modifiche apportate ai prodotti non ne compromettano la sicurezza. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) La sicurezza dei prodotti dovrebbe essere valutata alla luce di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e la presentazione dei prodotti, nonché le esigenze e i rischi specifici delle categorie di consumatori che probabilmente li utilizzeranno, in particolare i bambini, gli anziani e le persone con disabilità. Pertanto, laddove siano necessarie informazioni specifiche per rendere i prodotti sicuri per una determinata categoria di persone, la valutazione della sicurezza dei prodotti dovrebbe tenere anche conto della presenza di tali informazioni e della loro accessibilità. La sicurezza dei prodotti dovrebbe essere valutata tenendo conto che il prodotto deve essere sicuro durante tutta la sua vita utile. |
(23) La sicurezza dei prodotti dovrebbe essere valutata alla luce di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche, quali le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche, e la presentazione dei prodotti, nonché le esigenze e i rischi specifici, che possono includere anche il rischio ambientale nella misura in cui esso rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, per le categorie di consumatori che probabilmente li utilizzeranno, in particolare i bambini, gli anziani e le persone con disabilità. Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei rischi per la salute posti dai prodotti digitali connessi, anche per quanto riguarda la salute mentale, in particolare per i consumatori vulnerabili quali i minori. Pertanto, nel valutare la sicurezza dei prodotti digitali connessi che possono avere un impatto sui minori, i produttori dovrebbero assicurarsi che i prodotti che mettono a disposizione sul mercato soddisfino le più rigorose norme in materia di protezione, sicurezza e riservatezza sin dalla progettazione nell'interesse dei minori. Inoltre, laddove siano necessarie informazioni specifiche per rendere i prodotti sicuri per una determinata categoria di persone, la valutazione della sicurezza dei prodotti dovrebbe tenere anche conto della presenza di tali informazioni e della loro accessibilità. La sicurezza di tutti i prodotti dovrebbe essere valutata tenendo conto che il prodotto deve essere sicuro durante tutta la sua vita utile. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Gli operatori economici dovrebbero essere soggetti a obblighi in materia di sicurezza dei prodotti, in base al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare opportune misure per garantire che tutti i prodotti da loro messi a disposizione sul mercato siano sicuri e conformi al presente regolamento. Occorre prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. |
(24) Gli operatori economici dovrebbero essere soggetti a obblighi proporzionati in materia di sicurezza dei prodotti, in base al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, garantendo nel contempo un funzionamento efficiente del mercato interno. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare opportune misure per garantire che tutti i prodotti da loro messi a disposizione sul mercato siano sicuri e conformi al presente regolamento. Occorre prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Al fine di controbilanciare gli oneri amministrativi, gli strumenti digitali di informazione per i consumatori dovrebbero essere autorizzati a fornire informazioni in modo sostenibile e accessibile nel tempo. In questo contesto, è importante garantire che le informazioni di contatto di tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione siano facilmente accessibili ai consumatori e alle autorità di vigilanza del mercato e che i prodotti siano accompagnati dalla relativa documentazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite dagli operatori economici anche in forma digitale attraverso soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) Affinché gli operatori economici che sono PMI e microimprese siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi imposti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire loro orientamenti pratici e su misura, come ad esempio un canale diretto per comunicare con gli esperti in caso di domande, tenendo conto della necessità di semplificare e limitare gli oneri amministrativi. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Anche la vendita a distanza, compresa la vendita online, dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La vendita online si è diffusa in maniera costante e uniforme, determinando la comparsa di nuovi modelli commerciali e nuovi operatori di mercato quali i mercati online. |
(25) Anche la vendita a distanza, compresa la vendita online, dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La vendita online si è diffusa in maniera costante e uniforme, determinando la comparsa di nuovi modelli commerciali, nuove sfide relative alla sicurezza del prodotto e nuovi operatori di mercato quali i mercati online. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 bis) Nel caso di un prodotto offerto per la vendita a distanza, il prodotto dovrebbe essere considerato messo a disposizione sul mercato se l'offerta per la vendita è rivolta ai consumatori nell'Unione. Conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di diritto privato internazionale, è opportuno effettuare un'analisi caso per caso per stabilire se un'offerta è rivolta ai consumatori nell'Unione. Un'offerta per la vendita dovrebbe considerarsi rivolta ai consumatori nell'Unione se l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Per le analisi caso per caso, occorre prendere in considerazione i fattori pertinenti, quali le aree geografiche verso le quali è possibile effettuare la spedizione, le lingue disponibili utilizzate per l'offerta o l'ordine o i mezzi di pagamento. In caso di vendite online, il mero fatto che il sito web degli operatori economici o degli intermediari sia accessibile nello Stato membro in cui il consumatore è domiciliato è insufficiente. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) I mercati online svolgono un ruolo cruciale nella catena di fornitura, consentendo agli operatori economici di raggiungere un numero indefinito di consumatori, e dunque anche nel sistema di sicurezza dei prodotti. |
(26) I mercati online svolgono un ruolo cruciale nella catena di fornitura, consentendo agli operatori economici di raggiungere un numero indefinito di consumatori, e dunque anche nel sistema di sicurezza dei prodotti. I mercati online, a seconda del loro modello commerciale e del loro ruolo e coinvolgimento in una catena di fornitura, potrebbero anche essere considerati come fabbricanti, importatori, distributori, fornitori di servizi di logistica o rappresentanti autorizzati e, in tal caso, dovrebbero essere soggetti agli obblighi e alle responsabilità di legge applicabili a tali attori come definiti dal presente regolamento o dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. Ad esempio, se un mercato online si presenta come fabbricante, apponendo il proprio nome, marchio commerciale o altro marchio distintivo sul prodotto, ovvero lo ricondiziona, oppure se la sua attività inficia le proprietà di sicurezza del prodotto, tale mercato online dovrebbe essere considerato alla stregua di un fabbricante e dovrebbe essere dunque soggetto agli obblighi a quest'ultimo applicabili. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) L'impegno per la sicurezza dei prodotti, firmato nel 2018 e da allora sottoscritto da vari mercati, prevede una serie di impegni volontari in materia di sicurezza dei prodotti. Esso ha dimostrato il suo fondamento logico nel miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi venduti online. Ciononostante il suo carattere di volontarietà e la partecipazione volontaria di un numero limitato di mercati online ne riducono l'efficacia e non possono garantire parità di condizioni. |
(28) L'impegno per la sicurezza dei prodotti, firmato nel 2018 e da allora sottoscritto da vari mercati, prevede una serie di impegni volontari in materia di sicurezza dei prodotti con l'obiettivo di migliorare la protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi venduti online. Ciononostante il suo carattere di volontarietà e la partecipazione volontaria di un numero limitato di mercati online hanno evidenziato una mancanza di progressi riguardo ad alcuni degli impegni volontari sulla sicurezza dei prodotti, che ne riduce l'efficacia in termini di protezione del consumatore, e non possono garantire parità di condizioni. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(28 bis) Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire disposizioni che incoraggino i mercati online a concludere protocolli d'intesa volontari con le autorità di vigilanza del mercato o le organizzazioni che rappresentano i consumatori e ad assumersi impegni volontari in relazione ai prodotti venduti online in aggiunta agli obblighi legali stabiliti nel diritto dell'Unione. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(30 bis) I mercati online dovrebbero designare un unico punto di contatto per i consumatori, che funga da sportello unico per le comunicazioni dei consumatori su questioni di sicurezza dei prodotti, che possono poi essere reindirizzate all'effettiva unità di servizio di un mercato online. Ciò non dovrebbe prevenire la messa a disposizione di ulteriori punti di contatto per servizi specifici a favore dei consumatori. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Gli obblighi imposti dal presente regolamento ai mercati online non dovrebbero tradursi in un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o conservate o di accertamento attivo di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, quali la vendita online di prodotti pericolosi. Tuttavia al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting ai sensi della "direttiva sul commercio elettronico" e della [legge sui servizi digitali] i mercati online dovrebbero rimuovere prontamente dalle loro interfacce online i contenuti che si riferiscono a prodotti pericolosi, non appena vengano effettivamente a conoscenza o, nel caso di richieste di risarcimento, diventino consapevoli dei contenuti illegali, in particolare nei casi in cui siano stati informati di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto rilevare l'illegalità in questione. I mercati online dovrebbero trattare le notifiche riguardanti contenuti che si riferiscono a prodotti non sicuri, ricevute conformemente all'[articolo 14] del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali], entro i termini supplementari stabiliti dal presente regolamento. |
(32) Gli obblighi imposti dal presente regolamento ai mercati online non dovrebbero tradursi in un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o conservate o di accertamento attivo di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, quali la vendita online di prodotti pericolosi. Tuttavia al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting ai sensi della "direttiva sul commercio elettronico" e della [legge sui servizi digitali] i mercati online dovrebbero rimuovere prontamente dalle loro interfacce online i contenuti che si riferiscono a prodotti pericolosi, non appena vengano effettivamente a conoscenza o, nel caso di richieste di risarcimento, diventino consapevoli dei contenuti illegali, in particolare nei casi in cui siano stati informati di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto rilevare l'illegalità in questione. I mercati online dovrebbero trattare le notifiche riguardanti contenuti che si riferiscono a prodotti non sicuri, ricevute conformemente all'[articolo 14] del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali], entro i termini supplementari stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, i mercati online sono fortemente incoraggiati a verificare i prodotti utilizzando il Safety Gate prima di inserirli sul proprio sito web. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 conferisce alle autorità di vigilanza del mercato il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, di imporre la rimozione da un'interfaccia online dei contenuti relativi ai prodotti correlati o di ordinare la visualizzazione esplicita di un'avvertenza per gli utenti finali che accedono all'interfaccia online. I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero applicarsi anche al presente regolamento. Per garantire un'efficace vigilanza del mercato a norma del presente regolamento ed evitare la presenza di prodotti pericolosi sul mercato dell'Unione, tale potere dovrebbe applicarsi in tutti i casi necessari e proporzionati ed anche per i prodotti che presentano un rischio non grave. È essenziale che i mercati online si conformino urgentemente a tali ordini. Pertanto il presente regolamento introduce termini vincolanti a tale riguardo, fatta salva la possibilità che l'ordine stesso stabilisca un termine più breve. Tale potere dovrebbe essere esercitato conformemente all'[articolo 8] della legge sui servizi digitali. |
(33) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 conferisce alle autorità di vigilanza del mercato il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, di imporre la rimozione da un'interfaccia online dei contenuti relativi ai prodotti correlati o di ordinare la visualizzazione esplicita di un'avvertenza per gli utenti finali che accedono all'interfaccia online. I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero applicarsi anche al presente regolamento. Per garantire un'efficace vigilanza del mercato a norma del presente regolamento ed evitare la presenza di prodotti pericolosi sul mercato dell'Unione, tale potere dovrebbe applicarsi in tutti i casi necessari e proporzionati ed anche per i prodotti che presentano un rischio non grave. È essenziale che i mercati online si conformino urgentemente a tali ordini. Pertanto il presente regolamento introduce termini vincolanti a tale riguardo. Tale potere dovrebbe essere esercitato conformemente all'[articolo 8] della legge sui servizi digitali. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Anche qualora le informazioni provenienti dal Safety Gate non contengano un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) esatto e, all'occorrenza, informazioni supplementari che consentano di individuare i contenuti illegali in questione, i mercati online dovrebbero comunque tenere conto delle informazioni trasmesse, quali gli identificatori di prodotto, ove disponibili, nonché di altre informazioni sulla tracciabilità, nell'ambito di eventuali misure adottate dai mercati online di propria iniziativa con l'obiettivo di individuare, identificare, rimuovere o disabilitare l'accesso a prodotti pericolosi offerti sul rispettivo mercato, se del caso. |
(34) Anche qualora le informazioni provenienti dal Safety Gate non contengano un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) esatto e, all'occorrenza, informazioni supplementari che consentano di individuare i contenuti illegali in questione, i mercati online dovrebbero comunque tenere conto delle informazioni trasmesse, quali gli identificatori di prodotto, ove disponibili, nonché di altre informazioni sulla tracciabilità, nell'ambito di eventuali misure adottate dai mercati online di propria iniziativa con l'obiettivo di individuare, identificare, rimuovere o disabilitare l'accesso a prodotti pericolosi offerti sul rispettivo mercato, se del caso. Tuttavia, il Safety Gate dovrebbe essere modernizzato e aggiornato al fine di rendere più facile per i mercati online individuare i prodotti non sicuri e, a tal fine, dovrebbe essere possibile attuare le disposizioni sulla rimozione dei contenuti illegali che si riferiscono a prodotti pericolosi dai mercati online attraverso un sistema di notifica dell'Unione progettato e sviluppato nell'ambito del Safety Gate. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Ai fini dell'[articolo 19] del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali] e con riferimento alla sicurezza dei prodotti venduti online, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe riconoscere in particolare alle organizzazioni e alle associazioni di consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori, su loro richiesta, la qualifica di segnalatore attendibile, a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto articolo. |
(35) Ai fini dell'[articolo 19] del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali] e con riferimento alla sicurezza dei prodotti venduti online, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe riconoscere in particolare alle organizzazioni e alle associazioni di consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori e agli altri pertinenti portatori di interessi, su loro richiesta, la qualifica di segnalatore attendibile, a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto articolo. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) La tracciabilità dei prodotti è fondamentale per un'efficace vigilanza del mercato dei prodotti pericolosi e per l'adozione di misure correttive. Inoltre i consumatori dovrebbero beneficiare della stessa protezione nei confronti dei prodotti pericolosi tanto sui canali di vendita offline quanto su quelli online, anche in caso di acquisti effettuati su mercati online. Sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali] concernenti la tracciabilità degli operatori commerciali, i mercati online non dovrebbero consentire la pubblicazione di annunci sulle loro piattaforme a meno che l'operatore commerciale non abbia fornito tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità del prodotto indicate nel presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero essere visualizzate unitamente all'annuncio del prodotto, affinché i consumatori possano usufruire delle medesime informazioni rese disponibili online e offline. Tuttavia il mercato online non dovrebbe avere la responsabilità di verificare la completezza, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni, in quanto spetta sempre all'operatore commerciale l'obbligo di garantire la tracciabilità dei prodotti. |
(36) La tracciabilità dei prodotti è fondamentale per un'efficace vigilanza del mercato dei prodotti pericolosi e per l'adozione di misure correttive. Inoltre i consumatori dovrebbero beneficiare della stessa protezione nei confronti dei prodotti pericolosi tanto sui canali di vendita offline quanto su quelli online, anche in caso di acquisti effettuati su mercati online. Sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali] concernenti la tracciabilità degli operatori commerciali, i mercati online non dovrebbero consentire la pubblicazione di annunci sulle loro piattaforme a meno che l'operatore commerciale non abbia fornito tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità del prodotto indicate nel presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero essere visualizzate unitamente all'annuncio del prodotto, affinché i consumatori possano usufruire delle medesime informazioni rese disponibili online e offline. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Inoltre è importante che i mercati online operino in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato, con le autorità di contrasto e con gli operatori economici pertinenti per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 impone ai prestatori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato in relazione ai prodotti contemplati da detto regolamento e tale obbligo dovrebbe pertanto essere esteso a tutti i prodotti di consumo. Ad esempio le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online al fine di individuare prodotti pericolosi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i mercati online dovrebbero concedere l'accesso alle proprie interfacce. Inoltre ai fini della sicurezza dei prodotti le autorità di vigilanza del mercato potrebbero anche avere la necessità di estrarre dati dalle interfacce dei mercati online (data scraping). |
(37) Inoltre è importante che i mercati online operino in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato, con le autorità di contrasto e con gli operatori economici pertinenti per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 impone ai prestatori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato in relazione ai prodotti contemplati da detto regolamento e tale obbligo dovrebbe pertanto essere esteso a tutti i prodotti di consumo. Ad esempio le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online al fine di individuare prodotti pericolosi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i mercati online dovrebbero concedere l'accesso alle proprie interfacce. Inoltre ai soli fini della sicurezza dei prodotti le autorità di vigilanza del mercato e altre autorità pertinenti, su richiesta specifica, potrebbero anche avere la necessità di estrarre dati dalle interfacce dei mercati online (data scraping). |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(39 bis) Il principio di precauzione è fondamentale per garantire la sicurezza dei prodotti e dei consumatori e dovrebbe pertanto essere preso in debita considerazione in maniera proporzionata dalle autorità di vigilanza del mercato nell'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Posti di fronte alla scelta tra più misure correttive gli operatori economici o le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero privilegiare l'azione più sostenibile che determina il minor impatto ambientale, ad esempio la riparazione del prodotto, a condizione che tale soluzione non determini un minor livello di sicurezza. |
(40) Posti di fronte alla scelta tra più misure correttive gli operatori economici o le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero privilegiare l'azione più sostenibile che determina il minor impatto ambientale, ad esempio la riparazione del prodotto, a condizione che tale soluzione non determini un minor livello di sicurezza e non incida su diritti dei consumatori previsti da altre normative pertinenti dell'Unione. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 43
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Al momento di mettere determinati prodotti a disposizione sul mercato, gli operatori economici dovrebbero fornire, nell'ambito dell'offerta pertinente, informazioni minime sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei prodotti. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di informazione stabiliti dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio31, ad esempio per quanto riguarda la fornitura di informazioni sulle caratteristiche principali dei beni, nella misura adeguata al supporto e ai beni. |
soppresso |
__________________ |
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31 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti pericolosi, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti pericolosi, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti dovrebbero pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. Tali requisiti di tracciabilità potrebbero essere resi più rigorosi per talune tipologie di prodotti. I fabbricanti dovrebbero inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti che contenga le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. |
(44) Garantire l'identificazione del prodotto e informazioni sul fabbricante del prodotto e altri operatori economici pertinenti lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e, ove del caso, ad adottare misure correttive efficaci e proporzionate contro i prodotti pericolosi, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e le informazioni sul fabbricante e sugli altri operatori economici pertinenti garantiscono che i consumatori, comprese le persone con disabilità, e le autorità di vigilanza del mercato ottengano informazioni accurate sui prodotti pericolosi, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti dovrebbero pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore e di altri operatori economici pertinenti. Tali requisiti potrebbero essere resi più rigorosi per talune tipologie di prodotti, suscettibili di presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, mediante un sistema di raccolta e conservazione dei dati che consenta, oltre all'identificazione del prodotto, l'identificazione dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di informazione stabiliti dalla direttiva 2011/83/UE1 bis del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esempio per quanto riguarda la fornitura di informazioni sulle caratteristiche principali dei beni, nella misura adeguata al supporto e ai beni. |
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_______________ |
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1 bis Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 bis) I fabbricanti dovrebbero inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti che contenga le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. La quantità di informazioni da fornire dovrebbe essere proporzionata alla complessità del prodotto e ai possibili rischi. In particolare, i fabbricanti dovrebbero fornire una descrizione generale del prodotto e delle sue proprietà essenziali pertinenti per la valutazione della sua sicurezza. Nel caso di prodotti complessi o che presentano rischi più elevati, le informazioni da fornire potrebbero richiedere una descrizione più estesa del prodotto, compresa un'analisi dei possibili rischi e dei mezzi tecnici adottati per attenuarli o eliminarli. In questi casi, se il prodotto è conforme alle norme europee o ad altri elementi applicati per soddisfare il requisito generale di sicurezza, è necessario indicare anche l'elenco di tali elementi. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 45
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) Il quadro giuridico per la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, di cui al regolamento (UE) 2019/1020, e il quadro giuridico per la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere il più possibile coerenti. È pertanto necessario, per quanto riguarda le attività di vigilanza del mercato, gli obblighi, i poteri, le misure e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, colmare il divario tra queste due serie di disposizioni. A tal fine gli articoli da 10 a 16, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero essere applicabili anche ai prodotti contemplati dal presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(47 bis) Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero condurre regolarmente verifiche sui prodotti acquistati sotto un'identità di copertura, in particolare sui prodotti resi disponibili sui mercati online e sui prodotti che sono notificati più frequentemente sul Safety Gate. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 48
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(48) È opportuno istituire uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione riguardo all'attuazione del presente regolamento, sulla base di indicatori di risultato che consentano di misurare e confrontare l'efficacia degli Stati membri nell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti. |
(48) È opportuno istituire uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione riguardo all'applicazione del presente regolamento, sulla base di indicatori di risultato che consentano di misurare l'efficacia della normativa dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 49
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(49) Dovrebbe avere luogo uno scambio efficace, rapido ed accurato di informazioni riguardanti i prodotti pericolosi. |
(49) Dovrebbe avere luogo uno scambio efficace, rapido ed accurato di informazioni riguardanti i prodotti pericolosi per garantire che siano adottate opportune misure in relazione a tali prodotti e per proteggere pienamente i consumatori. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(50) Il sistema d'informazione rapida dell'Unione (RAPEX) ha dimostrato la sua efficacia ed efficienza. Esso consente di adottare misure correttive in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. È tuttavia opportuno sostituire la denominazione abbreviata RAPEX, attualmente in uso, con "Safety Gate" per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori. Il Safety Gate comprende un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti, un portale web destinato a informare il pubblico (portale Safety Gate) e un'interfaccia tramite la quale le imprese possono adempiere l'obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi (Safety Business Gateway). |
(50) Il sistema d'informazione rapida dell'Unione (RAPEX) dovrebbe essere modernizzato per consentire l'adozione di misure correttive più efficienti in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. È tuttavia opportuno sostituire la denominazione abbreviata RAPEX, attualmente in uso, con "Safety Gate" per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori. Il Safety Gate comprende un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti, un portale web destinato a informare il pubblico (portale Safety Gate) e un'interfaccia tramite la quale le imprese possono adempiere l'obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi (Safety Business Gateway). Inoltre, la Commissione dovrebbe sviluppare un'interfaccia interoperabile per consentire ai mercati online di collegare le loro interfacce con il Safety Gate in modo semplice, rapido e affidabile. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 52
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) A norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità degli Stati membri sono tenute a notificare le misure adottate nei confronti di prodotti contemplati da detto regolamento che presentano un rischio non grave attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui nello stesso articolo, mentre le misure correttive adottate nei confronti di prodotti contemplati dal presente regolamento che presentano un rischio non grave dovrebbero essere notificate nel Safety Gate. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni relative ai rischi che i prodotti presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori. È opportuno per i consumatori e le imprese che tutte le informazioni riguardanti le misure correttive adottate nei confronti di prodotti che presentano un rischio siano contenute nel Safety Gate, affinché le informazioni pertinenti sui prodotti pericolosi siano messe a disposizione del pubblico attraverso il portale Safety Gate. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a notificare nel Safety Gate tutte le misure correttive riguardanti prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. |
(52) A norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità degli Stati membri sono tenute a notificare le misure adottate nei confronti di prodotti contemplati da detto regolamento che presentano un rischio non grave attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui nello stesso articolo, mentre le misure correttive adottate nei confronti di prodotti contemplati dal presente regolamento che presentano un rischio non grave dovrebbero essere notificate nel Safety Gate. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni relative ai rischi che i prodotti presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori. È opportuno per i consumatori e le imprese che tutte le informazioni riguardanti le misure correttive adottate nei confronti di prodotti che presentano un rischio siano contenute nel Safety Gate, affinché le informazioni pertinenti sui prodotti pericolosi siano messe a disposizione del pubblico attraverso il portale Safety Gate. È importante che tutte queste informazioni siano disponibili nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza del consumatore e che siano formulate in un linguaggio chiaro e comprensibile. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a notificare nel Safety Gate tutte le misure correttive riguardanti prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. La banca dati e il sito web del Safety Gate dovrebbero essere accessibili alle persone con disabilità. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 54
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(54) La Commissione dovrebbe mantenere e sviluppare ulteriormente il portale web Safety Business Gateway, affinché gli operatori economici possano adempiere l'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori riguardo ai prodotti pericolosi che sono stati immessi o messi a disposizione sul mercato. Tale strumento dovrebbe inoltre consentire agli operatori economici di informare le autorità di vigilanza del mercato in merito a incidenti causati dai prodotti che essi hanno immesso o messo a disposizione sul mercato. Lo strumento dovrebbe consentire uno scambio di informazioni rapido ed efficiente tra gli operatori economici e le autorità nazionali e agevolare la comunicazione di informazioni ai consumatori da parte degli operatori economici. |
(54) La Commissione dovrebbe mantenere e sviluppare ulteriormente il portale web Safety Business Gateway, affinché gli operatori economici possano adempiere l'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori riguardo ai prodotti pericolosi che sono stati messi a disposizione sul mercato. Tale strumento dovrebbe inoltre consentire agli operatori economici di informare le autorità di vigilanza del mercato in merito a incidenti causati dai prodotti che essi hanno messo a disposizione sul mercato. Gli operatori economici dovrebbero mirare a indagare sui reclami e le informazioni sugli incidenti ricevuti dai consumatori nel più breve tempo possibile al fine di garantire un puntuale ed efficiente scambio di informazioni con le autorità nazionali e agevolare la comunicazione di informazioni ai consumatori da parte degli operatori economici. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 55
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(55) In alcuni casi potrebbe accadere che un rischio grave debba essere trattato a livello dell'Unione se non è possibile contenerlo in misura soddisfacente attraverso le misure adottate dallo Stato membro in questione o mediante altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di nuovi rischi emergenti o di rischi che hanno un impatto sui consumatori vulnerabili. Per tale ragione la Commissione può adottare misure di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere adattate alla gravità e all'urgenza della situazione. È inoltre necessario prevedere un meccanismo adeguato tramite il quale la Commissione possa adottare misure provvisorie immediatamente applicabili. |
(55) In alcuni casi potrebbe accadere che un rischio grave debba essere trattato a livello dell'Unione se non è possibile contenerlo in misura soddisfacente attraverso le misure adottate dallo Stato membro in questione o mediante altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di nuovi rischi emergenti o di rischi che hanno un impatto sui consumatori vulnerabili. Per tale ragione la Commissione può adottare misure di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri o parti interessate pertinenti. Tali misure dovrebbero essere adattate alla gravità e all'urgenza della situazione. È inoltre necessario prevedere un meccanismo adeguato tramite il quale la Commissione possa adottare misure provvisorie immediatamente applicabili. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 56
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(56) La determinazione del rischio riguardante un prodotto e del suo livello si basa su una valutazione del rischio effettuata dai soggetti pertinenti. Nell'eseguire la valutazione del rischio gli Stati membri potrebbero ottenere risultati diversi per quanto riguarda la presenza del rischio o il suo livello. Ciò potrebbe compromettere il corretto funzionamento del mercato unico e la parità di condizioni per i consumatori e per gli operatori economici. Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fare ricorso, su base volontaria, a un meccanismo arbitrale attraverso il quale la Commissione possa fornire un parere sulla questione controversa. |
(56) La determinazione del rischio riguardante un prodotto e del suo livello si basa su una valutazione del rischio effettuata dai soggetti pertinenti. Nell'eseguire la valutazione del rischio gli Stati membri potrebbero ottenere risultati diversi per quanto riguarda la presenza del rischio o il suo livello. Ciò potrebbe compromettere il corretto funzionamento del mercato unico e la parità di condizioni per i consumatori e per gli operatori economici. Occorre pertanto istituire un meccanismo arbitrale attraverso il quale la Commissione possa fornire un parere sulla questione controversa. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 56 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(56 bis) La Commissione dovrebbe redigere una relazione periodica sull'applicazione del meccanismo arbitrale per le valutazioni del rischio, che dovrebbe essere presentata alla rete per la sicurezza dei consumatori. Tale relazione dovrebbe identificare i principali criteri applicati dagli Stati membri per la valutazione del rischio e il loro impatto sul mercato interno e sulle condizioni di parità in termini di tutela dei consumatori, con l'obiettivo di consentire agli Stati membri e alla Commissione di armonizzare gli approcci e i criteri per la valutazione del rischio. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 57
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(57) La rete per la sicurezza dei consumatori rafforza la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti. In particolare essa agevola le attività di scambio di informazioni, l'organizzazione di attività di vigilanza del mercato congiunte, nonché lo scambio di competenze e di migliori pratiche. La rete per la sicurezza dei consumatori dovrebbe essere debitamente rappresentata e partecipare alle attività di coordinamento e cooperazione della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2019/1020 ogni qual volta sia necessario coordinare le attività che rientrano nell'ambito di applicazione di entrambi i regolamenti al fine di garantirne l'efficacia. |
(57) La rete per la sicurezza dei consumatori rafforza la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti. In particolare essa agevola le attività di scambio di informazioni, l'organizzazione di attività di vigilanza del mercato congiunte, nonché lo scambio di competenze e di migliori pratiche. Essa dovrebbe altresì contribuire all'armonizzazione delle metodologie per la raccolta di dati sulla sicurezza dei prodotti, nonché accrescere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione regionali, settoriali, nazionali e dell'Unione relativi alla sicurezza dei prodotti. La rete per la sicurezza dei consumatori dovrebbe essere debitamente rappresentata e partecipare alle attività di coordinamento e cooperazione della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2019/1020 ogni qual volta sia necessario coordinare le attività che rientrano nell'ambito di applicazione di entrambi i regolamenti al fine di garantirne l'efficacia. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 58
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(58) Le autorità di vigilanza del mercato potrebbero svolgere attività di vigilanza del mercato congiunte con altre autorità o organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali, al fine di promuovere la sicurezza dei prodotti e di individuare i prodotti pericolosi, compresi quelli che sono offerti in vendita online. A tale riguardo le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione, a seconda dei casi, dovrebbero garantire che la scelta dei prodotti e dei produttori nonché le attività svolte non creino una situazione suscettibile di falsare la concorrenza o di pregiudicare l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti. |
(58) Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero svolgere attività di vigilanza del mercato congiunte con altre autorità o organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali, al fine di promuovere la sicurezza dei prodotti e di individuare i prodotti pericolosi, compresi quelli che sono offerti in vendita online. A tale riguardo le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione, a seconda dei casi, dovrebbero garantire che la scelta dei prodotti e dei produttori nonché le attività svolte non creino situazioni suscettibili di falsare la concorrenza o di pregiudicare l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 59
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(59) Le azioni di controllo coordinate e simultanee ("indagini a tappeto"), che sono intraprese con l'obiettivo specifico di controllare l'osservanza delle norme, possono migliorare ulteriormente la sicurezza dei prodotti. In particolare dovrebbero essere condotte indagini a tappeto laddove le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altri elementi indichino che talune categorie di prodotti spesso presentano un rischio grave. |
(59) Le azioni di controllo coordinate e simultanee ("indagini a tappeto"), che sono intraprese con l'obiettivo specifico di controllare l'osservanza delle norme, possono migliorare ulteriormente la sicurezza dei prodotti e dovrebbero pertanto essere effettuate a cadenza periodica, per individuare le violazioni online e offline del presente regolamento. In particolare dovrebbero essere condotte indagini a tappeto laddove le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altri elementi indichino che talune categorie di prodotti spesso presentano un rischio grave. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 60
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(60) L'interfaccia pubblica del Safety Gate, ossia il portale Safety Gate, consente al pubblico in generale, compreso ai consumatori, agli operatori economici e ai mercati online, di essere informati in merito alle misure correttive adottate nei confronti di prodotti pericolosi presenti nel mercato dell'Unione. In una sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori hanno la possibilità di segnalare alla Commissione la presenza sul mercato di prodotti che presentano un rischio per la loro salute e sicurezza. Se del caso la Commissione dovrebbe dare opportunamente seguito a tali segnalazioni, in particolare trasmettendo le informazioni ricevute alle autorità nazionali interessate. |
(60) L'interfaccia pubblica del Safety Gate, ossia il portale Safety Gate, consente al pubblico in generale, compreso ai consumatori, agli operatori economici e ai mercati online, di essere informati in merito alle misure correttive adottate nei confronti di prodotti pericolosi presenti nel mercato dell'Unione. In una sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori hanno la possibilità di segnalare alla Commissione la presenza sul mercato di prodotti che presentano un rischio per la loro salute e sicurezza. Se del caso la Commissione dovrebbe dare opportunamente seguito a tali segnalazioni, in particolare trasmettendo le informazioni ricevute alle autorità nazionali interessate. La banca dati e il sito web del Safety Gate dovrebbero essere facilmente accessibili alle persone con disabilità. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 61
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(61) Nel mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dei prodotti è opportuno tutelare il segreto professionale, di cui all'articolo 339 del trattato, in modo compatibile con la necessità di garantire l'efficacia delle attività di vigilanza del mercato e delle misure di tutela. |
(61) Come regola generale, è opportuno garantire l'accesso del pubblico alle informazioni relative alla sicurezza dei prodotti in possesso delle autorità. Tuttavia, nel mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dei prodotti è opportuno tutelare il segreto professionale, di cui all'articolo 339 del trattato, in modo compatibile con la necessità di garantire l'efficacia delle attività di vigilanza del mercato e delle misure di tutela. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 62
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(62) Qualora un prodotto già venduto ai consumatori si riveli pericoloso, potrebbe rendersi necessario il suo richiamo al fine di proteggere i consumatori dell'Unione. I consumatori potrebbero non essere consapevoli di possedere un prodotto richiamato. Per aumentare l'efficacia dei richiami è dunque importante migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori in questione. Il contatto diretto costituisce il metodo più efficace per aumentare la consapevolezza dei consumatori in merito ai richiami e per incoraggiarli a reagire. È inoltre il canale di comunicazione preferito da tutti i gruppi di consumatori. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, è importante informarli in modo rapido e affidabile. Gli operatori economici dovrebbero pertanto utilizzare i dati dei clienti di cui dispongono per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi di sicurezza riguardanti i prodotti acquistati. È dunque necessario introdurre un obbligo giuridico che imponga agli operatori economici di utilizzare i dati dei clienti già in loro possesso per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi di sicurezza. A tale riguardo gli operatori economici provvederanno a includere la possibilità di contattare direttamente i clienti in caso di richiami o di avvisi di sicurezza che li riguardano nei programmi di fidelizzazione della clientela e nei sistemi di registrazione dei prodotti attraverso i quali i clienti sono invitati a comunicare al fabbricante, su base volontaria, dopo l'acquisto di un prodotto, alcune informazioni quali il loro nome, le loro informazioni di contatto, il modello o il numero di serie del prodotto. |
(62) Qualora un prodotto già venduto ai consumatori si riveli pericoloso, potrebbe rendersi necessario il suo richiamo al fine di proteggere i consumatori dell'Unione. I consumatori potrebbero non essere consapevoli di possedere un prodotto richiamato. Per aumentare l'efficacia dei richiami è dunque importante migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori in questione. Il contatto diretto costituisce il metodo più efficace per aumentare la consapevolezza dei consumatori in merito ai richiami e per incoraggiarli a reagire. È inoltre il canale di comunicazione preferito da tutti i gruppi di consumatori. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, è importante informarli in modo rapido e affidabile. Gli operatori economici e, ove del caso, i mercati online dovrebbero pertanto utilizzare i dati dei clienti di cui dispongono per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi di sicurezza riguardanti i prodotti acquistati. È dunque necessario introdurre un obbligo giuridico che imponga agli operatori economici e ai mercati online di utilizzare i dati dei clienti già in loro possesso per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi di sicurezza. A tale riguardo gli operatori economici, compresi i mercati online, provvederanno a includere la possibilità di contattare direttamente i clienti in caso di richiami o di avvisi di sicurezza che li riguardano nei programmi di fidelizzazione della clientela e nei sistemi di registrazione dei prodotti attraverso i quali i clienti sono invitati a comunicare al fabbricante, su base volontaria, dopo l'acquisto di un prodotto, alcune informazioni quali il loro nome, le loro informazioni di contatto, il modello o il numero di serie del prodotto. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 64 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(64 bis) La Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti per le autorità di vigilanza del mercato per garantire un'applicazione più uniforme per quanto riguarda i richiami. Gli Stati membri dovrebbero anche assicurarsi che le autorità dispongano di competenze e risorse sufficienti per tutte le loro attività di applicazione. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 65
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(65) Per agevolare l'applicazione efficace e coerente dell'obbligo generale di sicurezza di cui al presente regolamento è importante far uso di norme europee per taluni prodotti e rischi in modo che un prodotto conforme alle norme europee, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, possa essere considerato conforme a tale obbligo. |
(65) Per agevolare l'applicazione efficace e coerente dell'obbligo generale di sicurezza di cui al presente regolamento è importante far uso di norme europee per taluni prodotti e rischi. Le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati conformemente alla direttiva 2001/95/CE dovrebbero essere considerate norme europee di sicurezza dei prodotti e dovrebbero conferire la presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento. Le richieste di normazione emesse dalla Commissione conformemente alla direttiva 2001/95/CE dovrebbero essere considerate richieste di normazione emesse a norma del presente regolamento. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 66 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(66 bis) I prodotti potrebbero presentare diversi rischi per diversi generi e le attività di normazione dovrebbero tenerne conto per evitare discrepanze nella sicurezza e, quindi, un divario di genere nei livelli di sicurezza. La dichiarazione della Commissione economica per l'Europa (UNECE) relativa alle norme attente alla dimensione di genere (Gender Responsive Standards Declaration) delinea diverse azioni che gli organismi di normazione nazionali e le organizzazioni di normazione dovrebbero includere nei rispettivi piani d'azione per le norme attente alla dimensione di genere e la normazione, così da pervenire a norme equilibrate dal punto di vista del genere, rappresentative e inclusive. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 69
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(69) Le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati conformemente alla direttiva 2001/95/CE dovrebbero continuare a conferire la presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento. Le richieste di normazione emesse dalla Commissione conformemente alla direttiva 2001/95/CE dovrebbero essere considerate richieste di normazione emesse a norma del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 70
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) L'Unione dovrebbe poter collaborare e scambiare informazioni in materia di sicurezza dei prodotti con le autorità di regolamentazione di paesi terzi o con organizzazioni internazionali nel quadro di accordi conclusi tra la Commissione e paesi terzi o organizzazioni internazionali. La cooperazione e lo scambio di informazioni dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. |
(70) L'Unione dovrebbe poter collaborare e scambiare informazioni in materia di sicurezza dei prodotti con le autorità di regolamentazione di paesi terzi o con organizzazioni internazionali nel quadro di accordi conclusi tra la Commissione e paesi terzi o organizzazioni internazionali, anche con lo scopo di prevenire la circolazione di prodotti pericolosi nel mercato dell'Unione. La cooperazione e lo scambio di informazioni dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 71
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(71) Per potere avere un effetto dissuasivo rilevante per gli operatori economici e i mercati online al fine di impedire l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi, le sanzioni dovrebbero essere adeguate al tipo di violazione, al possibile vantaggio per l'operatore economico o per il mercato online nonché al tipo e alla gravità del danno subito dal consumatore. Inoltre un livello di sanzioni omogeneo è importante per garantire parità di condizioni, evitando che gli operatori economici o i mercati online concentrino le proprie attività in territori in cui il livello delle sanzioni è più basso. |
(71) Per potere avere un effetto dissuasivo rilevante per gli operatori economici e, ove del caso, i mercati online al fine di impedire l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi, le sanzioni dovrebbero essere adeguate al tipo di violazione, al possibile vantaggio per l'operatore economico o per il mercato online nonché al tipo e alla gravità del danno subito dal consumatore. Inoltre un livello di sanzioni omogeneo è importante per garantire parità di condizioni, evitando che gli operatori economici o i mercati online concentrino le proprie attività in territori in cui il livello delle sanzioni è più basso. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 72
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(72) L'imposizione delle sanzioni dovrebbe tenere in debito conto la natura, la gravità e la durata della violazione in questione. Essa dovrebbe essere proporzionata e conforme al diritto nazionale e al diritto dell'Unione, compresi le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali. |
(72) L'imposizione delle sanzioni dovrebbe tenere in debito conto la natura, la gravità e la durata della violazione in questione. Essa dovrebbe essere efficace, proporzionata e dissuasiva e conforme al diritto nazionale e al diritto dell'Unione, compresi le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 74
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(74) Al fine di garantire una maggiore coerenza, dovrebbe essere incluso un elenco dei tipi di violazione sanzionabili. |
soppresso |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 75
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(75) L'effetto dissuasivo delle sanzioni dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni riguardanti le sanzioni imposte dagli Stati membri. Tali sanzioni, qualora siano irrogate nei confronti di persone fisiche o includano dati personali, potranno essere pubblicate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati di cui ai regolamenti (UE) 2016/67934 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio35. La relazione annuale sulle sanzioni imposte dagli Stati membri dovrebbe contribuire a garantire parità di condizioni e impedire la reiterazione delle violazioni. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe avere luogo. Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati soltanto in circostanze eccezionali giustificate dalla gravità della violazione, ad esempio quando è imposta una sanzione nei confronti di un operatore economico il cui nome identifica una persona fisica e che ha ripetutamente violato l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti. |
(75) L'effetto dissuasivo delle sanzioni dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni riguardanti le sanzioni imposte dagli Stati membri. La relazione annuale sulle sanzioni imposte dagli Stati membri dovrebbe contribuire a garantire parità di condizioni e impedire la reiterazione delle violazioni. |
__________________ |
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34 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
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35 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 78
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(78) Al fine di mantenere un livello elevato di salute e di sicurezza dei consumatori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'individuazione e alla tracciabilità di prodotti che presentano un potenziale rischio grave per la salute e la sicurezza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201637. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(78) Al fine di mantenere un livello elevato di salute e di sicurezza dei consumatori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'individuazione dei prodotti, delle categorie o dei gruppi di prodotti per i quali i controlli dovrebbero essere effettuati dalla persona responsabile stabilita nell'Unione, e all'individuazione e alla tracciabilità di prodotti che presentano un potenziale rischio grave per la salute e la sicurezza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201637. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
__________________ |
__________________ |
37 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
37 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 80
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(80) Qualsiasi trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità con i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Qualora i consumatori segnalino un prodotto nel Safety Gate, saranno conservati solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo la codifica di tali dati. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero conservare il registro dei reclami dei consumatori unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento. Fabbricanti e importatori, quando sono persone fisiche, dovrebbero divulgare i propri nominativi per garantire che il consumatore sia in grado di identificare il prodotto ai fini della tracciabilità. |
(80) Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679, al regolamento (UE) 2018/1725 e alla direttiva 2002/58/CE, a seconda dei casi. Qualora i consumatori segnalino un prodotto nel Safety Gate, saranno conservati solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo la codifica di tali dati. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero conservare il registro dei reclami dei consumatori unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento. Fabbricanti e importatori, quando sono persone fisiche, dovrebbero divulgare i propri nominativi per garantire che il consumatore sia in grado di identificare il prodotto ai fini della tracciabilità. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Oggetto |
Oggetto e finalità |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato. |
L'obiettivo del presente regolamento consiste nel migliorare il funzionamento del mercato interno e mantenere un livello elevato di salute, sicurezza e tutela dei consumatori stabilendo norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento si applica ai prodotti definiti all'articolo 3, punto 1, immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano nell'ambito della normativa dell'Unione disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. |
Il presente regolamento si applica ai prodotti definiti all'articolo 3, punto 1, messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano nell'ambito della normativa dell'Unione disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio; |
(g) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano quando tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi di trasporto nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi; |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Esso non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a disposizione sul mercato in quanto tali. |
3. Il presente regolamento si applica ai prodotti messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Esso non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a disposizione sul mercato in quanto tali. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il presente regolamento si applica tenendo conto del principio di precauzione. |
soppresso |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. "prodotto": qualsiasi articolo interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato; |
1. "prodotto": qualsiasi articolo interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o che probabilmente, in condizioni ragionevolmente prevedibili, sarà utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato; |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso o abuso, compresa la durata effettiva dell'uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l'uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori; |
2. "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell'uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l'uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori; |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. "rappresentante autorizzato": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
14. "mercato online": un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un software, compreso un sito web, una parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un commerciante o per suo conto, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri commercianti o consumatori per la vendita di prodotti coperti dal presente regolamento; |
14. "mercato online": un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che offre ai consumatori l'accesso ai prodotti degli operatori commerciali e che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con tali operatori commerciali per la vendita di prodotti coperti dal presente regolamento; |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
15. "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto di un operatore economico, e che serve per fornire agli utilizzatori finali l'accesso ai prodotti dell'operatore economico; |
15. "interfaccia online": qualsiasi software, compreso un sito web o parti di esso, o un'applicazione, incluse le applicazioni mobili; |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 bis. "contratto a distanza": un contratto a distanza quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE; |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
23. "richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione del consumatore; |
23. "richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utente finale; |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
25 bis. "oggetti d'antiquariato": prodotti, come oggetti da collezione e opere d'arte, in relazione ai quali i consumatori non possono ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l'offerta è destinata ai consumatori dell'Unione. Un'offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri. |
1. I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l'offerta è rivolta ai consumatori dell'Unione. Un'offerta di vendita è da considerarsi rivolta ai consumatori dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per determinare se un'offerta è rivolta ai consumatori dell'Unione, si tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi: |
soppresso |
(a) l'uso di una lingua o di una valuta ufficiale degli Stati membri; |
|
(b) un nome di dominio registrato in uno degli Stati membri; |
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(c) le aree geografiche in cui i prodotti possono essere spediti. |
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione solo prodotti sicuri. |
1. Gli operatori economici mettono a disposizione sul mercato dell'Unione solo prodotti sicuri. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto |
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1. Nel valutare se un prodotto sia sicuro si prendono in considerazione in particolare i seguenti aspetti: |
|
(a) le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l'assemblaggio e, se del caso, per l'installazione, per l'uso e per la manutenzione; |
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(b) l'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzo del primo con i secondi, inclusa l'interconnessione dei prodotti tra loro; |
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(c) l'effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzo di altri prodotti con tale prodotto, compreso l'effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o completare il funzionamento di un altro prodotto che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza di tale altro prodotto; |
|
(d) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l'etichettatura relativa all'età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso sicuro e la sua eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; |
|
(e) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché il diverso impatto che un prodotto può avere sulla salute e la sicurezza dei diversi generi; |
|
(f) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli; |
|
(g) il fatto che, sebbene non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato ad esserlo, il prodotto è probabilmente utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio e le sue caratteristiche a un oggetto o un prodotto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi; |
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(h) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione; |
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(i) le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive di un prodotto, laddove tali funzionalità hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto. |
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2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o la disponibilità di altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Presunzione di sicurezza |
Presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) se è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio coperti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1025/2012; |
(a) se è conforme alle norme europee di sicurezza dei prodotti pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio coperti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) in assenza di norme europee di cui alla lettera a), per quanto riguarda i rischi coperti dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla legislazione dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, se è conforme a tali requisiti nazionali. |
(b) in assenza di norme europee di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio coperti dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla legislazione dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, i quali requisiti sono conformi ai trattati, e segnatamente gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se è conforme a tali requisiti nazionali. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza necessari a garantire che i prodotti conformi alle norme europee soddisfino l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza necessari a garantire che i prodotti conformi alle norme europee di sicurezza dei prodotti soddisfino l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Tuttavia la presunzione di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di prendere provvedimenti ai sensi del presente regolamento qualora sia dimostrato che, nonostante tale conformità, il prodotto è pericoloso. |
3. Tuttavia la presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di prendere tutte le opportune misure ai sensi del presente regolamento qualora sia dimostrato che, nonostante tale conformità, il prodotto è pericoloso. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto |
Ulteriori elementi della valutazione della sicurezza del prodotto |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se la presunzione di sicurezza di cui all'articolo 5 non si applica, nel valutare se un prodotto è sicuro sono presi in considerazione in particolare gli aspetti seguenti: |
soppresso |
(a) le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l'assemblaggio e, se del caso, per l'installazione e per la manutenzione; |
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(b) l'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzo del primo con i secondi, inclusa l'interconnessione dei prodotti tra loro; |
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(c) l'effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, compreso l'effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o completare il funzionamento di un altro prodotto che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza di tale altro prodotto; |
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(d) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, le eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso sicuro e la sua eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; |
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(e) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità; |
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(f) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche; |
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(g) il fatto che, sebbene non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato ad esserlo, il prodotto assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio e le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi; |
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(h) le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto; |
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(i) le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive di un prodotto. |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o la disponibilità di altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro. |
soppresso |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ai fini del paragrafo 1 per valutare se un prodotto sia sicuro si prendono in considerazione, quando disponibili, gli elementi seguenti: |
3. Ai fini dell'articolo 5 bis e quando non si applica la presunzione di sicurezza di cui all'articolo 6, per valutare se un prodotto sia sicuro si prendono in considerazione, quando disponibili, gli elementi seguenti: |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I fabbricanti indagano sui reclami ricevuti che riguardano i prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che sono stati identificati come pericolosi dal denunciante e tengono un registro di tali reclami e dei richiami dei prodotti. |
soppresso |
I fabbricanti mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione, quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del loro sito web, che consentano ai consumatori di presentare reclami e segnalare qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con il prodotto. |
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Nel registro dei reclami saranno archiviati solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul reclamo relativo a un presunto prodotto pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo dell'indagine e non più di cinque anni dopo la loro codifica. |
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I fabbricanti tengono informati i distributori, gli importatori e i mercati online della catena di fornitura interessata su qualsiasi problema di sicurezza che hanno identificato. |
soppresso |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
I fabbricanti redigono la documentazione tecnica del prodotto. La documentazione tecnica contiene, se del caso: |
Prima di immettere un prodotto sul mercato, i fabbricanti redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue proprietà essenziali pertinenti per la valutazione della sua sicurezza. |
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Se ritenuto opportuno in relazione ai rischi presentati da un prodotto, la documentazione tecnica di cui al primo comma contiene inoltre: |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) una descrizione generale del prodotto e delle sue proprietà essenziali pertinenti per la valutazione della sicurezza del prodotto; |
soppresso |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) l'elenco delle norme europee di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o gli altri elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, applicati per soddisfare l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. |
(c) l'elenco delle norme europee di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o gli altri elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 7, applicati per soddisfare l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se una delle norme europee, dei requisiti di salute e sicurezza o degli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, è stata applicata solo in parte, le parti che sono state applicate devono essere identificate. |
Se una delle norme europee, dei requisiti di salute e sicurezza o degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o all'articolo 7, è stata applicata solo in parte, le parti che sono state applicate devono essere identificate. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, e la mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. |
5. I fabbricanti garantiscono che la documentazione tecnica di cui al paragrafo 4 sia aggiornata. Essi la conservano per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. I fabbricanti garantiscono che siano attuate le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto di contatto in cui il fabbricante può essere contattato. |
7. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e il sito Internet o l'indirizzo elettronico ai quali possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto di contatto in cui il fabbricante può essere contattato. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. I fabbricanti garantiscono che siano attuate le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. |
soppresso |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia sicuro, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. |
10. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia sicuro, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere il prodotto effettivamente conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Se il prodotto rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, i fabbricanti li avvertono immediatamente conformemente all'articolo 33 e, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e a qualsiasi misura correttiva già adottata e, se disponibile, alla quantità per Stato membro dei prodotti ancora in circolazione sul mercato. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
11. I fabbricanti, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, avvertono immediatamente i consumatori del rischio per la loro salute e sicurezza rappresentato da un prodotto che fabbricano e ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e qualsiasi misura correttiva già adottata. |
soppresso |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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11 bis. I fabbricanti informano i distributori, gli importatori e, se del caso, i responsabili, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online della catena di fornitura interessata in merito a qualsiasi problema di sicurezza che hanno identificato. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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11 ter. I fabbricanti mettono a disposizione canali di comunicazione, quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità, che consentano ai consumatori di presentare reclami riguardanti i prodotti che i fabbricanti hanno messo a disposizione sul mercato e ai fabbricanti di essere informati di qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con tali prodotti. |
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I fabbricanti indagano sui reclami e sulle informazioni sugli incidenti ricevuti che riguardano i prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che sono stati identificati come pericolosi dal denunciante, e tengono un registro interno di tali reclami e dei richiami dei prodotti. |
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Nel registro dei reclami saranno archiviati solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul reclamo relativo a un presunto prodotto pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo dell'indagine e in ogni caso non più di cinque anni dopo la loro codifica. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti: |
Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Su richiesta, fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti: |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se ha motivo di credere che un prodotto in questione presenti un rischio, informare il fabbricante; |
(b) se ha motivo di credere che un prodotto in questione non sia sicuro, informare il fabbricante; |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato. |
(c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare efficacemente i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7, non immette il prodotto sul mercato finché esso non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, l'importatore ne informa il fabbricante e si assicura che le autorità di vigilanza del mercato ne siano informate. |
2. L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7, non immette il prodotto sul mercato finché esso non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, l'importatore ne informa il fabbricante e si assicura che le autorità di vigilanza del mercato ne siano informate senza indebito ritardo. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Essi si assicurano che le informazioni che figurano sull'etichetta fornita dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette. |
3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e il sito Internet o l'indirizzo elettronico ai quali possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Essi si assicurano che le informazioni che figurano sull'etichetta fornita dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli importatori garantiscono che i canali di comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, siano a disposizione dei consumatori per presentare reclami e comunicare qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con il prodotto. Se tali canali non sono disponibili, l'importatore provvede a crearne. |
Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 11 ter, primo comma, siano a disposizione del pubblico e consentano la presentazione di reclami e la comunicazione di qualsiasi incidente o problema di sicurezza che i consumatori abbiano riscontrato con il prodotto, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità. Se tali canali non sono disponibili, l'importatore provvede a crearne. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli importatori indagano sui reclami relativi ai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e li archiviano insieme ai richiami di prodotti nel registro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, o nel proprio registro. Gli importatori tengono informati il fabbricante e i distributori dell'indagine svolta e dei relativi risultati. |
6. Gli importatori indagano sui reclami e sulle informazioni sugli incidenti relativi ai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato che sono stati identificati come pericolosi dal denunciante, e li archiviano insieme ai richiami di prodotti nel registro di cui all'articolo 8, paragrafo 11 ter, secondo comma, e nel proprio registro interno. Gli importatori tengono informati il fabbricante, i distributori e, se del caso, i responsabili, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia sicuro, informano immediatamente il fabbricante e si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Se tali misure non sono state adottate, le adotta l'importatore. Gli importatori si assicurano che, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, i consumatori siano avvertiti immediatamente ed efficacemente del rischio, se del caso, e che siano informate immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e a qualsiasi misura correttiva già adottata. |
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia sicuro, informano immediatamente il fabbricante e si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere il prodotto effettivamente conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Se tali misure non sono state adottate, le adotta l'importatore. Se il prodotto rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, gli importatori si assicurano che essi siano avvertiti immediatamente conformemente all'articolo 33 e che siano informate immediatamente, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e a qualsiasi misura correttiva già adottata e, se disponibile, alla quantità per Stato membro dei prodotti ancora in circolazione sul mercato. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Gli importatori conservano la documentazione tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, per un periodo di 10 anni dalla data in cui hanno immesso il prodotto sul mercato, e la mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. |
9. Gli importatori tengono la copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dalla data in cui hanno immesso il prodotto sul mercato e garantiscono che i documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, lettere a) e b), se del caso, possano essere messi a disposizione di tali autorità, su richiesta. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto non sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2, non mettono il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto non è sicuro, il distributore ne informa immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e si accerta che, attraverso il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, siano informate le autorità di vigilanza del mercato. |
3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto non sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2, non mettono il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto non è sicuro, il distributore ne informa immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e si accerta che, attraverso il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, siano informate le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8 e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto non è sicuro, i distributori informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e si assicurano che, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, siano informate le autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza e a qualsiasi misura correttiva già adottata. |
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8 e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere il prodotto effettivamente conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto non è sicuro, i distributori informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e si assicurano che, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, siano informate le autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza e a qualsiasi misura correttiva già adottata. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Una persona fisica o giuridica è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8, se la persona fisica o giuridica in questione immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) le modifiche non sono state apportate dal consumatore per il proprio uso. |
(c) le modifiche non sono state apportate dal consumatore per il proprio uso o sono eseguite su richiesta specifica del consumatore sulle caratteristiche essenziali di sicurezza del prodotto. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli operatori economici si assicurano che la misura correttiva intrapresa sia efficace per eliminare o mitigare i rischi. Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di presentare relazioni periodiche sui progressi e decidere se o quando la misura correttiva può essere considerata completata. |
soppresso |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Oltre ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 effettua periodicamente prove a campione su prodotti messi a disposizione sul mercato scelti in maniera casuale. Se i prodotti messi a disposizione sul mercato sono stati oggetto di una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 effettua, almeno una volta all'anno e per l'intera durata della decisione, prove a campione rappresentative sui prodotti messi a disposizione sul mercato scelti sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario o di qualsiasi persona qualificata designata dallo Stato membro in cui è situato l'operatore economico. |
2. Oltre ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, per i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti stabiliti da un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 3, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 effettua periodicamente controlli su prodotti messi a disposizione sul mercato scelti in maniera casuale. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Entro ... [sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 41 al fine di integrare il presente regolamento determinando l'elenco dei prodotti, delle categorie o dei gruppi di prodotti ai quali si applicano gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. |
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 41 al fine di modificare l'elenco dei prodotti, delle categorie o dei gruppi di prodotti di cui al primo comma del presente articolo. |
|
Nel preparare gli atti delegati di cui al primo e al secondo comma, la Commissione tiene conto del rischio potenziale per la salute e la sicurezza dei consumatori causato dai prodotti in questione, sulla base delle informazioni contenute nel Safety Gate, relative in particolare ai prodotti più frequentemente elencati, e di altre prove pertinenti. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale ed elettronico dell'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. |
3. Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale e il sito web o l'indirizzo elettronico dell'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri mettono a punto procedure volte a fornire agli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, le informazioni relative all'attuazione del presente regolamento. |
Gli Stati membri mettono a punto procedure volte a fornire agli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, le informazioni relative all'attuazione del presente regolamento e delle regole nazionali di sicurezza dei prodotti applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento. A tale fine, si applica l'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2019/515. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione adotta orientamenti specifici per gli operatori economici, in particolare per quelli che si qualificano come PMI, comprese le microimprese, su come adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento. In particolare, essi mirano a semplificare e limitare l'onere amministrativo per le imprese più piccole, garantendo al contempo un'applicazione efficace e coerente, conformemente all'obiettivo generale di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per alcuni prodotti, categorie o gruppi di prodotti suscettibili di presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, sulla base degli incidenti registrati nel Safety Business Gateway, delle statistiche del Safety Gate, dei risultati delle attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti e di altri indicatori o prove pertinenti, la Commissione può richiedere agli operatori economici che immettono e mettono a disposizione tali prodotti sul mercato di stabilire o aderire a un sistema di tracciabilità. |
1. Per alcuni prodotti, categorie o gruppi di prodotti suscettibili di presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, sulla base degli incidenti registrati nel Safety Business Gateway, delle statistiche del Safety Gate, dei risultati delle attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti e di altri indicatori o prove pertinenti, e dopo aver consultato la rete per la sicurezza dei consumatori di cui all'articolo 28, gruppi di esperti e portatori di interessi pertinenti, la Commissione può stabilire un sistema di tracciabilità al quale aderiscono gli operatori economici che mettono a disposizione tali prodotti sul mercato. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell'archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono l'identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura, nonché nelle modalità di visualizzazione e di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento. |
2. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell'archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono l'identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura, nonché nelle modalità di visualizzazione e di autorizzazione al pubblico di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) le modalità di visualizzazione e di accesso ai dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 2. |
(c) le modalità di visualizzazione e di autorizzazione al pubblico di accesso ai dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 2. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) della compatibilità con i sistemi di tracciabilità disponibili a livello internazionale o dell'Unione. |
(b) della compatibilità e dell'interoperabilità con altri sistemi di tracciabilità dei prodotti già stabiliti a livello internazionale o dell'Unione. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale o elettronico al quale può essere contattato; |
(a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale e il sito web o l'indirizzo elettronico al quale può essere contattato; |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; |
(b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo, e il sito web o l'indirizzo elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto; |
(c) immagini e altre informazioni che permettono l'identificazione del prodotto, compreso il tipo, e qualsiasi altro identificatore del prodotto; |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori. |
(d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o accompagnarlo conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti o problemi di sicurezza relativi ai prodotti |
Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il fabbricante garantisce che, attraverso il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, un incidente causato da un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato sia notificato alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente entro due giorni lavorativi dal momento in cui egli ne è venuto a conoscenza. La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note. Il fabbricante notifica alle autorità competenti, su richiesta, qualsiasi altra informazione pertinente. |
1. Il fabbricante garantisce che, attraverso il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, un incidente causato direttamente da un prodotto messo a disposizione sul mercato sia notificato alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10, o in seguito ai risultati dell'indagine di cui all'articolo 8, paragrafo 11 ter, a seconda dei casi. La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note. Il fabbricante notifica alle autorità competenti, su richiesta, qualsiasi altra informazione pertinente. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli importatori e i distributori che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato informano il fabbricante, che può incaricare l'importatore o uno dei distributori di procedere alla notifica. |
2. Gli importatori e i distributori che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato informano immediatamente il fabbricante, che può procedere alla notifica conformemente al paragrafo 1 o incaricare l'importatore o uno dei distributori di procedere a tale notifica. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Obblighi informativi in formato elettronico |
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Fatti salvi l'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 15, paragrafo 3, gli operatori economici hanno la possibilità di fornire le informazioni in formato digitale mediante soluzioni elettroniche, quali ad esempio un QR o un codice a matrice non rimovibile, ben visibile sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sulla sua confezione o in un documento che accompagna il prodotto. Tali informazioni devono essere redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è reso disponibile, e in formati accessibili alle persone con disabilità. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
I mercati online stabiliscono un unico punto di contatto che consente la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in relazione alle questioni di sicurezza dei prodotti, in particolare per gli ordini riguardanti le offerte di prodotti pericolosi. |
Fatti salvi gli obblighi generali previsti dall'[articolo 10 del regolamento (UE) [.../...]] relativo al mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, i mercati online designano un unico punto di contatto che consente una rapida comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e con le altre autorità competenti in relazione alle questioni di sicurezza dei prodotti, in particolare per gli ordini riguardanti le offerte di prodotti pericolosi. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
I mercati online si registrano sul portale Safety Gate e indicano le informazioni relative al loro punto di contatto unico. |
I mercati online si registrano facilmente sul portale Safety Gate e indicano le informazioni relative al loro punto di contatto unico. |
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I mercati online si avvalgono dello sportello unico designato ai sensi dell'[articolo 10 bis del regolamento (UE) [.../...]] relativo al mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, per consentire ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con loro. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti coperti dal presente regolamento, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto pericoloso, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini contengono le motivazioni e specificano uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni aggiuntive che consentono di identificare il contenuto illegale in questione. Essi possono essere trasmessi attraverso il portale Safety Gate. |
2. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti coperti dal presente regolamento, il potere di impartire ordini, conformemente alle condizioni di cui [all'articolo 8, paragrafo 2], del regolamento [DSA.../...] a mercati online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto pericoloso, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. |
I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini emessi in conformità con il presente paragrafo. Essi agiscono al ricevimento dell'ordine emesso senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi nello Stato membro in cui opera il mercato online dal ricevimento dell'ordine. Essi informano l'autorità di vigilanza del mercato che ha emesso l'ordine del seguito che a questo è stato dato utilizzando i contatti dell'autorità stessa pubblicati nel Safety Gate. |
I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini emessi in conformità con il presente paragrafo. Essi agiscono tempestivamente al ricevimento dell'ordine emesso. Se le informazioni fornite dalle autorità di vigilanza del mercato sono sufficientemente precise da consentire l'immediata identificazione e localizzazione del contenuto illegale riguardante un prodotto pericoloso, i mercati online agiscono entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell'ordine. Se i mercati online devono eseguire ricerche aggiuntive per identificare il prodotto, essi agiscono entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Essi informano l'autorità di vigilanza del mercato che ha emesso l'ordine del seguito che a questo è stato dato utilizzando i contatti dell'autorità stessa pubblicati nel Safety Gate. A tal fine, le autorità di vigilanza del mercato autorizzano la comunicazione via e-mail o mediante altri mezzi elettronici. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I mercati online informano, ove possibile, l'operatore economico interessato della decisione di rimuovere o disabilitare l'accesso al contenuto illegale. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli ordini impartiti ai sensi del paragrafo 2 possono richiedere, durante il periodo indicato nell'ordine, che il fornitore di mercato online rimuova dalla sua interfaccia online tutti i contenuti illegali identici che si riferiscono al prodotto pericoloso in questione, che ne disabiliti l'accesso o che mostri un avvertimento esplicito agli utenti finali, a condizione che la ricerca dei contenuti in questione sia limitata alle informazioni identificate nell'ordine e non richieda al fornitore di effettuare una valutazione indipendente di tali contenuti, e che possa essere effettuata da strumenti di ricerca automatica affidabili e proporzionati. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. Nel caso in cui un fornitore di mercati online rifiuti di consentire a un operatore commerciale di utilizzare il suo servizio ai sensi dei paragrafi 2 ter, l'operatore commerciale interessato ha il diritto di presentare un reclamo come previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150 e [dagli articoli 17 del ... regolamento DSA]. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quinquies. Dopo aver autorizzato l'offerta del prodotto o del servizio da parte dell'operatore commerciale, i mercati online devono compiere sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale se i prodotti offerti sono stati identificati come prodotti pericolosi in qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, in particolare il portale Safety Gate. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I mercati online tengono conto delle informazioni periodiche sui prodotti pericolosi notificate dalle autorità di vigilanza del mercato in linea con l'articolo 24, ricevute attraverso il portale Safety Gate, al fine di applicare le loro misure volontarie volte a rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l'accesso al contenuto illegale che si riferisce a prodotti pericolosi offerti sul loro mercato, se del caso. Essi informano l'autorità che ha effettuato la notifica al Safety Gate di qualsiasi azione intrapresa utilizzando i contatti dell'autorità di vigilanza del mercato pubblicati nel Safety Gate. |
3. I mercati online tengono conto delle informazioni periodiche sui prodotti pericolosi notificate dalle autorità di vigilanza del mercato in linea con l'articolo 24, ricevute attraverso il portale Safety Gate, al fine di applicare le loro misure volontarie volte a rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l'accesso al contenuto illegale che si riferisce a prodotti pericolosi offerti sul loro mercato, se del caso, anche utilizzando l'interfaccia interoperabile con il Safety Gate sviluppata in conformità all'articolo 23. Essi informano l'autorità che ha effettuato la notifica al Safety Gate di qualsiasi azione intrapresa utilizzando i contatti dell'autorità di vigilanza del mercato pubblicati nel Safety Gate. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I mercati online danno una risposta adeguata senza indebito ritardo, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi nello Stato membro in cui il mercato online opera, alle comunicazioni relative a questioni di sicurezza dei prodotti e a prodotti pericolosi ricevute a norma dell'[articolo 14] del regolamento (UE) [.../...] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. |
4. I mercati online processano senza indebito ritardo, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi, le comunicazioni relative a questioni di sicurezza dei prodotti riguardanti il prodotto offerto in vendita online attraverso i propri servizi, ricevute a norma dell'[articolo 14] del regolamento (UE) [.../...] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini degli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) [.../...] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, i mercati online concepiscono e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire ai commercianti di fornire le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori nell'elenco dei prodotti: |
Ai fini degli obblighi di cui all'[articolo 24, lettera c, del regolamento (UE) [.../...]] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, i mercati online concepiscono e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire ai commercianti che si avvalgono dei loro servizi di rispettare il presente regolamento. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. I mercati online garantiscono che le seguenti informazioni fornite dagli operatori commerciali per ciascun prodotto offerto siano visualizzate in modo chiaro e visibile o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori nell'elenco dei prodotti: |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale o elettronico al quale può essere contattato; |
(a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale e il sito web o l'indirizzo elettronico ai quali il fabbricante può essere contattato; |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera b
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; |
(b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo, e il sito web o l'indirizzo elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto; |
(c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo, e qualsiasi altro identificatore del prodotto; |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
I mercati online cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e con gli operatori economici pertinenti al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi. Tale cooperazione comprende, in particolare: |
I mercati online cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e con gli operatori economici pertinenti al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi. |
|
In particolare, i mercati online devono: |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – lettera a
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) cooperare per garantire l'efficacia dei richiami dei prodotti, anche astenendosi dal porre ostacoli ai richiami dei prodotti; |
(a) cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e con gli operatori economici pertinenti per garantire l'efficacia dei richiami dei prodotti, anche astenendosi dal porre ostacoli ai richiami dei prodotti e informando i consumatori, anche pubblicando l'avviso di richiamo sulla loro interfaccia; |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) informare gli operatori economici delle informazioni comunicate dai consumatori attraverso il punto di contatto singolo di cui al paragrafo 1 bis su incidenti o questioni di sicurezza riguardanti il prodotto offerto in vendita online da tali operatori economici attraverso i loro servizi; |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – lettera a ter (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a ter) notificare tempestivamente, attraverso il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, qualsiasi incidente di cui siano effettivamente a conoscenza che comporti un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore causato da un prodotto messo a disposizione sul proprio mercato e informarne il fabbricante. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) informare le autorità di vigilanza del mercato di qualsiasi azione intrapresa; |
(b) informare le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto in questione è stato reso disponibile in merito ai prodotti non sicuri offerti sulla loro interfaccia attraverso il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, di qualsiasi azione intrapresa; |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) cooperare con le autorità di contrasto a livello nazionale e dell'Unione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, attraverso uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle offerte che sono state rimosse sulla base del presente articolo dai mercati online; |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) permettere l'accesso alle loro interfacce da parte degli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato per identificare i prodotti pericolosi; |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) collaborare per identificare, per quanto possibile, la catena di approvvigionamento dei prodotti pericolosi, rispondendo alle richieste di dati qualora le informazioni pertinenti non siano disponibili al pubblico; |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – lettera e
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, se i mercati online o i venditori online hanno messo in atto ostacoli tecnici all'estrazione di dati dalle loro interfacce online ("data scraping"), consentire il recupero di tali dati a fini di sicurezza dei prodotti in base ai parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del mercato richiedenti. |
(e) su richiesta specifica delle autorità di vigilanza del mercato o altre autorità competenti, se i mercati online o i venditori online hanno messo in atto ostacoli tecnici all'estrazione di dati dalle loro interfacce online ("data scraping"), consentire il recupero di tali dati esclusivamente a fini di sicurezza dei prodotti in base ai parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del mercato richiedenti. |
|
Ai fini delle lettere d) ed e) del secondo comma del presente paragrafo, si applica l'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/1020. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 20 bis |
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Memorandum di intesa |
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1. Le autorità di vigilanza del mercato possono promuovere protocolli d'intesa volontari con i mercati online e le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici e i consumatori per assumere impegni volontari in relazione ai prodotti messi in vendita online attraverso i loro servizi con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei prodotti. |
|
2. Tale impegno volontario assunto nell'ambito dei protocolli d'intesa non pregiudica gli obblighi dei mercati online previsti dal presente regolamento e da altre normative pertinenti dell'Unione. |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1. Le autorità di vigilanza del mercato applicano il presente regolamento tenendo debitamente conto del principio di precauzione in maniera proporzionata. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le autorità di vigilanza del mercato possono istituire regimi incentrati sul controllo dei processi interni per la sicurezza dei prodotti introdotti dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 13. |
4. Le autorità di vigilanza del mercato, dopo aver consultato la rete per la sicurezza dei consumatori di cui all'articolo 28, possono istituire regimi incentrati sul controllo dei processi interni per la sicurezza dei prodotti introdotti dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 13. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Le autorità di vigilanza del mercato conducono regolarmente verifiche su campioni di prodotti, categorie o gruppi di prodotti acquisiti sotto un'identità di copertura. |
|
Le attività di cui al primo comma sono svolte in particolare sui prodotti e sulle categorie o gruppi di prodotti messi a disposizione sui mercati online e sui prodotti e sulle categorie o gruppi di prodotti più frequentemente notificati nel Safety Gate. |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi misura che sia stata adottata dalle autorità competenti e che limiti l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne disponga il ritiro dal mercato o il richiamo possa essere impugnata dinanzi alle giurisdizioni competenti. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Attuazione |
Presentazione di relazioni |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, una volta all'anno, i dati relativi all'attuazione del presente regolamento. |
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, una volta all'anno, i dati relativi all'applicazione del presente regolamento. |
|
La Commissione redige una relazione di sintesi e la mette a disposizione del pubblico. |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, determina gli indicatori di risultato in base ai quali gli Stati membri devono comunicare tali dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, determina gli indicatori di risultato in base ai quali gli Stati membri devono comunicare tali dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 42, paragrafo 2. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Capo VI – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
VI Sistema di allarme rapido Safety Gate |
VI Safety Gate |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Safety Gate |
Sistema di allarme rapido Safety Gate |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione sviluppa ulteriormente e mantiene un sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sulle misure correttive riguardanti i prodotti pericolosi ("Safety Gate"). |
1. La Commissione sviluppa ulteriormente e modernizza il sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sulle misure correttive riguardanti i prodotti pericolosi ("Safety Gate") e ne migliora l'efficienza. |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 23 – articolo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Entro ... [la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione sviluppa un'interfaccia interoperabile che consenta ai mercati online di collegare le proprie interfacce al Safety Gate di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano l'attuazione dell'interfaccia interoperabile sul Safety Gate ai sensi del paragrafo 1 bis, in particolare riguardo all'accesso al sistema e al suo funzionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Al ricevimento di una notifica, la Commissione verifica se essa è conforme al presente articolo e ai requisiti relativi al funzionamento del Safety Gate definiti dalla Commissione sulla base del paragrafo 7 e la trasmette agli altri Stati membri se i requisiti sono soddisfatti. |
3. Al ricevimento di una notifica, la Commissione verifica se essa è conforme al presente articolo e ai requisiti relativi al funzionamento del Safety Gate definiti dalla Commissione sulla base del paragrafo 7 e la trasmette senza indebito ritardo agli altri Stati membri se i requisiti sono soddisfatti. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se uno Stato membro notifica le misure correttive adottate in relazione a prodotti che presentano un rischio grave, gli altri Stati membri notificano nel Safety Gate le misure e le azioni adottate successivamente in relazione agli stessi prodotti e qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, entro due giorni lavorativi dall'adozione delle misure o azioni. |
5. Se uno Stato membro notifica le misure correttive adottate in relazione a prodotti che presentano un rischio grave, gli altri Stati membri notificano nel Safety Gate le misure e le azioni adottate successivamente in relazione agli stessi prodotti e qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi dall'adozione delle misure o azioni. |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se la Commissione identifica prodotti che possono presentare un rischio grave e per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso una notifica nel Safety Gate, ne informa gli Stati membri. Gli Stati membri effettuano le opportune verifiche e, se adottano misure, le notificano nel Safety Gate a norma del paragrafo 1. |
6. Se la Commissione identifica, anche sulla base delle informazioni ricevute dai consumatori o dalle organizzazioni che rappresentano i consumatori, prodotti che possono presentare un rischio grave e per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso una notifica nel Safety Gate, ne informa gli Stati membri e gli operatori economici interessati, a seconda dei casi. Gli Stati membri effettuano le opportune verifiche e, se adottano misure, le notificano nel Safety Gate a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione sviluppa un'interfaccia tra il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e il Safety Gate, al fine di evitare il doppio inserimento di dati e consentire l'attivazione di una bozza di notifica del Safety Gate da tale sistema di informazione e comunicazione. |
7. La Commissione implementa l'interfaccia di cui all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 tra il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e il Safety Gate per consentire l'attivazione di una bozza di notifica del Safety Gate da tale sistema di informazione e comunicazione, al fine di evitare il doppio inserimento di dati. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano l'attuazione del presente articolo, e in particolare l'accesso al sistema, il funzionamento del sistema, le informazioni da inserire nel sistema, i requisiti che le notifiche devono soddisfare e i criteri per valutare il livello di rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 41, al fine di integrare il presente regolamento specificando l'attuazione del presente articolo, e in particolare: |
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(a) l'accesso al sistema; |
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(b) il funzionamento del sistema; |
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(c) le informazioni da inserire nel sistema; |
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(d) i requisiti che le notifiche devono soddisfare; |
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(e) i criteri per valutare il livello di rischio. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. Entro ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta una relazione sul funzionamento del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, del Safety Gate di cui al presente regolamento e sull'attuazione dell'interfaccia tra i due sistemi, comprese le informazioni sulle rispettive funzionalità e sullo sviluppo di nuove, i calendari, il bilancio e il numero di personale dedicato, alla luce degli obiettivi perseguiti da tali sistemi. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione gestisce un portale web che consente agli operatori economici di fornire alle autorità di vigilanza del mercato e ai consumatori le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 11, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 19. |
1. La Commissione gestisce un portale web ("il Safety Business Gateway") che consente agli operatori economici di fornire in modo semplice alle autorità di vigilanza del mercato e ai consumatori le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 10, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 19. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali misure possono comprendere misure che vietano, sospendono o limitano l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti o che stabiliscono condizioni speciali per la loro commercializzazione, al fine di garantire un elevato livello di protezione della sicurezza dei consumatori. |
Tali misure possono comprendere misure che vietano, sospendono o limitano la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti o che stabiliscono condizioni speciali per la loro valutazione di conformità per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, se del caso, e per la loro commercializzazione, al fine di garantire un elevato livello di protezione della sicurezza dei consumatori. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'esportazione dall'Unione di un prodotto la cui immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione è stata vietata in base ad una misura adottata in conformità al paragrafo 1 o 3 è vietata, a meno che la misura non la consenta espressamente. |
4. L'esportazione dall'Unione di un prodotto la cui messa a disposizione sul mercato dell'Unione è stata vietata in base ad una misura adottata in conformità al paragrafo 1 o 3 è vietata, a meno che la misura non la consenta espressamente. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta motivata di esaminare la necessità di adottare una misura di cui al paragrafo 1 o 3. |
5. Ogni Stato membro o qualsiasi parte interessata pertinente può presentare alla Commissione una richiesta motivata di esaminare la necessità di adottare una misura di cui al paragrafo 1 o 3. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se le autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri giungono a una conclusione diversa in termini di identificazione o livello del rischio sulla base della propria indagine e valutazione del rischio, gli Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione lo svolgimento di un arbitrato. In tal caso, la Commissione invita tutti gli Stati membri ad esprimere una raccomandazione. |
2. Se le autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri giungono a una conclusione diversa in termini di identificazione o livello del rischio sulla base della propria indagine e valutazione del rischio, la Commissione avvia un processo di arbitrato. A tal fine, la Commissione invita tutti gli Stati membri ad esprimere una raccomandazione. |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione elabora una relazione periodica sulle decisioni del meccanismo arbitrale, che è presentata alla rete per la sicurezza dei consumatori di cui all'articolo 28. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La rete per la sicurezza dei consumatori intendere essere una piattaforma per la coordinazione e la cooperazione strutturate tra le autorità degli Stati membri e la Commissione al fine di migliorare la sicurezza dei prodotti nell'Unione. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'obiettivo di tale rete per la sicurezza dei consumatori è, in particolare, quello di facilitare: |
L'obiettivo della rete per la sicurezza dei consumatori è, in particolare, quello di: |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) lo scambio di informazioni sulle valutazioni dei rischi, sui prodotti pericolosi, su metodi di prova e sui loro risultati, sugli sviluppi scientifici recenti e su altri aspetti che interessano le attività di controllo; |
(a) favorire lo scambio regolare di informazioni sulle valutazioni dei rischi, sui prodotti pericolosi, su metodi di prova e sui loro risultati, sulle norme, sulle metodologie di raccolta dei dati, sull'interoperabilità dei sistemi di informazione e comunicazione, sugli sviluppi scientifici recenti e sull'uso di nuove tecnologie, nonché su altri aspetti che interessano le attività di controllo; |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova; |
(b) concordare l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell'ambito dell'e-commerce; |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) lo scambio di esperienze e buone prassi e la collaborazione nelle attività di formazione; |
(c) promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi e la collaborazione nelle attività di formazione; |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera d
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il miglioramento della cooperazione a livello dell'UE in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi; |
(d) migliorare la cooperazione a livello dell'Unione in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi; |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) una maggiore cooperazione tra gli Stati membri sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per facilitare le attività di cui all'articolo 30. |
(e) facilitare una maggiore cooperazione strutturata tra gli Stati membri sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per coordinare e facilitare le attività di cui agli articoli 29 e 30. |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La rete per la sicurezza dei consumatori coordina la sua azione con le altre attività esistenti dell'Unione. |
4. La rete per la sicurezza dei consumatori coordina la sua azione con le altre attività esistenti dell'Unione e, se del caso, collabora e scambia informazioni con altre reti, gruppi e organismi dell'Unione. |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La rete per la sicurezza dei consumatori adotta il proprio programma di lavoro biennale che, tra l'altro, stabilisce le priorità nell'Unione per la sicurezza dei prodotti contemplati dal presente regolamento. |
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La rete per la sicurezza dei consumatori si riunisce ad intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro. |
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La rete per la sicurezza dei consumatori può invitare esperti e altre terze parti, comprese le organizzazioni che rappresentano i consumatori, a partecipare alle sue riunioni. |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La rete per la sicurezza dei consumatori è debitamente rappresentata e partecipa alle attività della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 e contribuisce alle sue attività in materia di sicurezza dei prodotti per garantire un adeguato coordinamento delle attività di vigilanza del mercato in settori armonizzati e non armonizzati. |
5. La rete per la sicurezza dei consumatori è debitamente rappresentata e partecipa regolarmente alle attività della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 e contribuisce alle sue attività in materia di sicurezza dei prodotti per garantire un adeguato coordinamento delle attività di vigilanza del mercato in settori armonizzati e non armonizzati. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel quadro delle attività di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), le autorità di vigilanza del mercato possono concordare con altre autorità competenti o con organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o i consumatori lo svolgimento di attività volte a garantire la sicurezza e la protezione della salute dei consumatori in merito a categorie specifiche di prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, in particolare le categorie di prodotti che spesso presentano un rischio grave. |
1. Nel quadro delle attività di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), le autorità di vigilanza del mercato possono concordare con altre autorità competenti o con organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o i consumatori lo svolgimento di attività volte a garantire la sicurezza e la protezione della salute dei consumatori in merito a categorie specifiche di prodotti messi a disposizione sul mercato, in particolare le categorie di prodotti che spesso presentano un rischio grave. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità di vigilanza del mercato possono decidere di condurre simultaneamente azioni di controllo coordinate ("indagini a tappeto") di particolari categorie di prodotti per verificarne la conformità con il presente regolamento o per individuare infrazioni. |
1. Le autorità di vigilanza del mercato conducono regolarmente e simultaneamente azioni di controllo coordinate ("indagini a tappeto") di particolari categorie di prodotti per verificarne la conformità con il presente regolamento o per individuare infrazioni. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Salvo diverso accordo tra le autorità di vigilanza del mercato interessate, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione. Il coordinatore dell'indagine a tappeto può, se del caso, rendere disponibili al pubblico i risultati aggregati. |
2. Salvo diverso accordo tra le autorità di vigilanza del mercato interessate, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione. Il coordinatore dell'indagine a tappeto, se del caso, rende disponibili al pubblico i risultati aggregati. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La tutela del segreto professionale non deve impedire la trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri delle informazioni pertinenti al fine di poter garantire l'efficacia delle attività di controllo e vigilanza del mercato. Le autorità destinatarie delle informazioni coperte dal segreto professionale garantiscono la tutela di quest'ultimo. |
3. La tutela del segreto professionale non deve impedire la trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione delle informazioni pertinenti al fine di poter garantire l'efficacia delle attività di controllo e vigilanza del mercato. Le autorità destinatarie delle informazioni coperte dal segreto professionale garantiscono la tutela di quest'ultimo. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri danno ai consumatori e agli altri interessati l'opportunità di sporgere reclami presso le autorità competenti con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e vigilanza, e che tali reclami siano oggetto di un seguito adeguato. |
4. Gli Stati membri danno ai consumatori e agli altri interessati l'opportunità di sporgere reclami presso le autorità competenti con riguardo alla sicurezza dei prodotti, e che tali reclami siano oggetto di un seguito adeguato. L'autorità cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante se intende procedere con un'indagine e, nel caso in cui avvii un'indagine, in merito allo stato di avanzamento della procedura e alle decisioni prese. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Il portale di cui al paragrafo 1 è dotato di un'interfaccia intuitiva per gli utenti e le informazioni fornite devono essere facilmente accessibili al pubblico in generale, comprese le persone con disabilità. |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In una sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori hanno la possibilità di segnalare alla Commissione prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. La Commissione prende in debita considerazione le informazioni ricevute e assicura un seguito, se del caso. |
2. In una sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori o le altre parti interessate hanno la possibilità di segnalare alla Commissione prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. La Commissione prende in debita considerazione le informazioni ricevute e, dopo averne verificato l'accuratezza, assicura un seguito e informa i consumatori e le altre parti interessate della sua decisione. |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Informazioni dagli operatori economici ai consumatori |
Informazioni dagli operatori economici e mercati online ai consumatori |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel caso di un richiamo o se alcune informazioni devono essere portate all'attenzione dei consumatori per garantire l'uso sicuro di un prodotto ("avviso di sicurezza"), gli operatori economici, conformemente ai loro rispettivi obblighi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, informano direttamente tutti i consumatori interessati che riescono ad identificare. Gli operatori economici che raccolgono i dati personali dei loro clienti devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi di sicurezza. |
1. Nel caso di un richiamo o se alcune informazioni devono essere portate all'attenzione dei consumatori per garantire l'uso sicuro di un prodotto ("avviso di sicurezza"), gli operatori economici, e, se del caso, i mercati online, conformemente ai loro rispettivi obblighi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 20, informano direttamente e senza indebito ritardo tutti i consumatori interessati che riescono ad identificare. Gli operatori economici e i mercati online, ove del caso, che raccolgono i dati personali dei loro clienti devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi di sicurezza. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se gli operatori economici dispongono di sistemi di registrazione dei prodotti o di programmi di fidelizzazione dei clienti per scopi diversi dall'invio di informazioni sulla sicurezza ai loro clienti, essi offrono la possibilità ai loro clienti di fornire dati di contatto separati solo per scopi di sicurezza. I dati personali raccolti a tale scopo sono limitati al minimo necessario e possono essere utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o avviso di sicurezza. |
2. Se gli operatori economici e i mercati online dispongono di sistemi di registrazione dei prodotti o di programmi di fidelizzazione dei clienti per scopi diversi dall'invio di informazioni sulla sicurezza ai loro clienti, essi offrono la possibilità ai loro clienti di fornire dati di contatto separati solo per scopi di sicurezza. I dati personali raccolti a tale scopo sono limitati al minimo necessario e sono utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o avviso di sicurezza. |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati direttamente, gli operatori economici, in conformità con le loro rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo o di sicurezza attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile, compresi, se disponibili: il sito web dell'azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso, annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunicazione. Le informazioni devono essere accessibili ai consumatori con disabilità. |
4. Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati conformemente al paragrafo 1, gli operatori economici e i mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo o di sicurezza attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile, compresi, se disponibili: il sito web dell'azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso, annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunicazione. Le informazioni devono essere accessibili ai consumatori con disabilità. Al fine di sostenere la diffusione delle informazioni, sono informate anche le organizzazioni dei consumatori. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) fotografia, nome e marca del prodotto; |
i) fotografia o illustrazione, nome e marca del prodotto; |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce il modello di avviso di richiamo, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 42, paragrafo 2. |
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce il modello, anche in formati accessibili, di avviso di richiamo, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 42, paragrafo 2. |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) rimborso del valore del prodotto richiamato. |
(c) rimborso del prezzo di acquisto iniziale del prodotto richiamato. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Ove nessun operatore economico offra un rimedio al consumatore, quest'ultimo ha diritto a presentare un reclamo all'autorità competente in conformità dell'articolo 31, paragrafo 4. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione può cooperare, anche attraverso lo scambio di informazioni, con paesi terzi o organizzazioni internazionali nel campo di applicazione del presente regolamento, ad esempio per: |
1. Al fine di migliorare il livello generale di sicurezza dei prodotti di consumo messi a disposizione sul mercato dell'Unione e di garantire parità di condizioni a livello internazionale, la Commissione può cooperare, anche mediante lo scambio di informazioni, con le autorità di regolamentazione di paesi terzi o organizzazioni internazionali nel campo di applicazione del presente regolamento. Qualsiasi tipo di cooperazione è basato sul principio di reciprocità, include disposizioni sulla riservatezza corrispondenti a quelle applicabili nell'Unione e garantisce che qualsiasi scambio di informazioni sia conforme al diritto dell'Unione applicabile. La cooperazione o lo scambio di informazioni possono riguardare, tra l'altro, gli aspetti seguenti: |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) attività di contrasto e misure relative alla sicurezza, compresa la vigilanza del mercato; |
(a) attività di esecuzione e misure relative alla sicurezza, anche al fine di impedire la circolazione di prodotti pericolosi, compresa la vigilanza del mercato; |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, allo scopo di migliorare la sicurezza dei prodotti; |
(d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, allo scopo di migliorare la sicurezza dei prodotti e sviluppare priorità e approcci comuni a livello internazionale; |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e bis) utilizzo di nuove tecnologie per migliorare la sicurezza dei prodotti e aumentare la tracciabilità nella catena di fornitura; |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera g
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) scambio di funzionari. |
(g) scambio di funzionari e programmi di formazione. |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera f
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) attività svolte nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi nonché promozione e valorizzazione delle politiche e dei sistemi dell'Unione in materia di vigilanza del mercato presso le parti interessate a livello dell'Unione e internazionale. |
(f) attività svolte nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi nonché promozione e valorizzazione delle politiche e dei sistemi dell'Unione in materia di vigilanza del mercato presso le parti interessate a livello dell'Unione e internazionale, comprese le attività svolte dalle organizzazioni che rappresentano i consumatori per migliorare l'informazione dei consumatori. |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I tipi di violazioni da parte degli operatori economici o dei mercati online, se del caso, soggetti a sanzioni sono i seguenti: |
soppresso |
(a) la violazione dell'obbligo generale di sicurezza dei prodotti; |
|
(b) la mancata comunicazione tempestiva all'autorità in merito a un prodotto pericoloso immesso sul mercato; |
|
(c) il mancato rispetto di qualsiasi decisione, ordine, misura provvisoria, impegno dell'operatore economico o altra misura adottata ai sensi del presente regolamento; |
|
(d) il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità e informazione degli operatori economici di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 18 e 19; |
|
(e) la comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta delle autorità di vigilanza del mercato; |
|
(f) la mancata comunicazione delle informazioni richieste entro il termine richiesto; |
|
(g) il rifiuto di sottoporsi alle ispezioni; |
|
(h) la mancata fornitura dei documenti o dei prodotti richiesti durante le ispezioni; |
|
(i) la falsificazione dei risultati delle prove. |
|
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono anche imporre sanzioni pecuniarie periodiche per costringere gli operatori economici o i mercati online, se del caso: |
Gli Stati membri possono anche imporre sanzioni pecuniarie periodiche per costringere gli operatori economici o i mercati online, se del caso, porre fine a violazioni gravi e ripetute del presente regolamento. |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) a porre fine a una violazione delle disposizioni del presente regolamento; |
soppresso |
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) a conformarsi a una decisione che ordina una misura correttiva; |
soppresso |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) a fornire informazioni complete e corrette; |
soppresso |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) a sottoporsi a un'ispezione; |
soppresso |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera e
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) a consentire alle autorità di vigilanza del mercato di eseguire il data scraping delle interfacce online. |
soppresso |
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 6
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri informano la Commissione del tipo e dell'entità delle sanzioni imposte a norma del presente regolamento, identificano le violazioni effettive allo stesso e indicano l'identità degli operatori economici o dei mercati online cui sono state imposte sanzioni. |
6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri informano la Commissione del tipo e dell'entità delle sanzioni imposte a norma del presente regolamento e identificano le violazioni effettive allo stesso. |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione elabora e pubblica ogni anno una relazione di sintesi sulle sanzioni imposte dagli Stati membri. |
7. La Commissione redige e pubblica ogni anno una relazione di sintesi con dati aggregati sulle sanzioni applicate dagli Stati membri. |
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 8
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Le informazioni di cui al paragrafo 6 non sono pubblicate nella relazione di cui al paragrafo 7 in una delle circostanze seguenti: |
soppresso |
(a) qualora occorra garantire la riservatezza dell'indagine o di un procedimento giudiziario nazionale; |
|
(b) qualora la pubblicazione possa causare un danno sproporzionato all'operatore economico o al mercato online; |
|
(c) qualora sia interessata una persona fisica, a meno che la pubblicazione di dati personali sia giustificata da circostanze eccezionali, tra cui la gravità della violazione. |
|
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [inserire la data - la data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 3 bis, e all'articolo 17, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [inserire la data - la data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 3 bis, e all'articolo 17, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201647. |
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro, ricorre ad altri gruppi di esperti pertinenti e consulta portatori di interessi pertinenti nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201647. |
__________________ |
__________________ |
47 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
47 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 bis, e dell'articolo 17, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Valutazione |
Valutazione e riesame |
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro [inserire la data - cinque anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione valuta in particolare se il presente regolamento ha raggiunto l'obiettivo di migliorare la protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi, tenendo conto al contempo del suo impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI. |
1. Entro ... [inserire la data - cinque anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione valuta se il presente regolamento, e in particolare gli articoli 17, 20 e 23, ha raggiunto l'obiettivo di migliorare la protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi, tenendo conto al contempo delle sfide poste dalle nuove tecnologie e del suo impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI. |
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro il ... [inserire la data che cade cinque anni dopo la data di applicazione], la Commissione elabora una relazione di valutazione sull'attuazione dell'articolo 15. Tale relazione valuta in particolare la portata, gli effetti, i costi e i benefici del suddetto articolo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Entro ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta le modalità di attuazione delle disposizioni sulla rimozione dei contenuti illeciti dai mercati online di cui all'articolo 20, paragrafo 2 ter, mediante un sistema di notifica dell'Unione progettato e sviluppato nell'ambito del Safety Gate. La valutazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. |
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato: |
1. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato: |
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All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: |
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"(e) "norma generale europea di sicurezza dei prodotti": una norma europea adottata sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione a sostegno del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [il presente regolamento];"; |
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1
Regolamento (UE) n. 1025/2012
Articolo 10 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"7. Se una norma europea elaborata a sostegno del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio48 [presente regolamento] soddisfa l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5 di detto regolamento e i requisiti specifici di sicurezza di cui all'[articolo [6] di detto regolamento], la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale norma europea sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea". |
"7. Se una norma europea di sicurezza dei prodotti soddisfa l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5 di detto regolamento e i requisiti specifici di sicurezza di cui all'[articolo [6, paragrafo 2] di detto regolamento], la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale norma europea sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea". |
__________________ |
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48 Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU...)" |
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Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2
Regolamento (UE) n. 1025/2012
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
"1. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una norma armonizzata o una norma europea elaborata a sostegno del regolamento (UE) .../... [presente regolamento] non soddisfi completamente i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione o in tale regolamento, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione, laddove esista, o del comitato istituito dal regolamento (UE) .../... [presente regolamento], o dopo altre forme di consultazione di esperti settoriali, decide: |
"1. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una norma armonizzata o una norma europea di sicurezza dei prodotti non soddisfi completamente i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione o in tale regolamento, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione, laddove esista, o del comitato istituito dal regolamento (UE) .../... [presente regolamento], o dopo altre forme di consultazione di esperti settoriali, decide: |
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2
Regolamento (UE) n. 1025/2012
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata o alla norma europea in questione elaborata a sostegno del regolamento (UE) .../... [presente regolamento] sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
(a) di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata o alla norma europea di sicurezza dei prodotti in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2
Regolamento (UE) n. 1025/2012
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata o alla norma europea in questione elaborata a sostegno del regolamento (UE) .../... [presente regolamento] nella o dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea"; |
(b) di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata o alla norma europea di sicurezza dei prodotti in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea." |
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2Regolamento (UE) n. 1025/2012
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme armonizzate e alle norme europee elaborate a sostegno del regolamento (UE) .../... [presente regolamento] che sono state oggetto della decisione di cui al paragrafo 1. |
2. La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme armonizzate e alle norme europee di sicurezza dei prodotti che sono state oggetto della decisione di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2Regolamento (UE) n. 1025/2012
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione informa l'organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate o delle norme europee in questione elaborate a sostegno del regolamento (UE) .../... [presente regolamento]". |
3. La Commissione informa l'organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate o delle norme europee di sicurezza dei prodotti in questione". |
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 44 bis |
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Modifiche della direttiva 2020/1828/UE |
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L'allegato 8, punto 8, della direttiva 2020/1828/UE è sostituito dal seguente: |
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"8) Regolamento (UE) [.../...] relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.". |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 47 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Esso si applica a decorrere da [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. |
Esso si applica a decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. |
MOTIVAZIONE
Osservazioni generali
Il 30 giugno 2021 la Commissione ha adottato una proposta di nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti in sostituzione dell'attuale direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP).
In generale, la relatrice accoglie con favore la proposta, poiché è necessario un quadro legislativo aggiornato e più efficace per garantire la sicurezza di tutti i prodotti che circolano nel mercato unico.
L'attuale direttiva risale al 2001 e le sue principali disposizioni sono state integrate nel corso degli anni da numerosi altri atti e decisioni legislativi, creando così un quadro giuridico molto complesso e talvolta incerto, soprattutto per gli operatori economici.
È quindi fondamentale rendere questa "rete di sicurezza" più chiara, più efficace e adeguata alle esigenze future.
Nella stesura del progetto di relazione, la relatrice ha studiato il lavoro svolto in precedenza sulla revisione della direttiva e le diverse posizioni pubbliche di molte parti interessate, come operatori economici, autorità e consumatori. Su tale base, la relatrice propone le seguenti aggiunte e modifiche alla proposta della Commissione.
Chiarimenti sulle definizioni e maggiore proporzionalità degli obblighi per gli operatori economici
La relatrice accoglie con favore l'ambizione principale della proposta di semplificare le norme esistenti, aggiornarle e renderle più coerenti.
Occorre sostenere l'obiettivo di un'estensione generalizzata anche ai prodotti non armonizzati delle norme e delle attività di vigilanza del mercato già in essere per i prodotti armonizzati: questo approccio potrebbe facilitare il compito alle autorità competenti e consentire risparmi reali sui costi per le imprese e tutti gli operatori economici coinvolti.
Tuttavia, la relatrice ha introdotto alcuni chiarimenti necessari su definizioni importanti come quelle di "prodotto" e "prodotto sicuro", al fine di dare maggiore certezza alle autorità e agli operatori economici. Le definizioni riviste dovrebbero evitare un'applicazione eterogenea e l'insorgenza di contenziosi giudiziari.
Inoltre, il capo II sui requisiti di sicurezza è stato ristrutturato per chiarire meglio tutte le fasi che portano alla valutazione della sicurezza da parte dell'operatore economico interessato e alla presunzione di sicurezza.
Sebbene la relatrice concordi sull'elenco aggiornato degli obblighi per gli operatori economici, è necessario adottare un approccio proporzionato nei confronti dei piccoli produttori e settori produttivi a basso rischio. Questa è la ragione principale alla base dell'inserimento di alcune modifiche all'elenco degli obblighi, come ad esempio le previsioni per i produttori in tema di documentazione tecnica e reclami ricevuti (articolo 8).
Nuove tecnologie e sicurezza dei prodotti
Uno dei principali obiettivi di revisione della DSGP è la volontà di affrontare meglio le nuove sfide legate alle nuove tecnologie e garantire la sicurezza dei prodotti online.
È estremamente necessario adeguare l'attuale direttiva sulla sicurezza dei prodotti ai prodotti connessi, oltre che l'elenco aggiornato dei criteri per valutarne la sicurezza. La relatrice accoglie in generale con favore il collegamento già stabilito da questa proposta con il futuro quadro legislativo sull'intelligenza artificiale e sui prodotti connessi e valuterà ulteriormente la questione.
È inoltre fondamentale sfruttare appieno le soluzioni digitali per modernizzare e rendere più efficace l'attuale sistema di vigilanza del mercato, al fine di aumentare il livello generale di sicurezza nell'Unione. In questa prospettiva, gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di fornire alcune importanti informazioni in formato digitale (quali documentazione tecnica, istruzioni e informazioni sulla sicurezza): in questo modo migliorerà la trasparenza e di conseguenza la sicurezza dei prodotti, riducendo al contempo la burocrazia per gli operatori economici. A questo scopo è stato introdotto un nuovo articolo specifico (articolo 19 bis).
Prodotti venduti direttamente online da paesi terzi
Nel nostro mercato unico non dovrebbero essere presenti prodotti non sicuri venduti direttamente online da paesi terzi, o con qualsiasi altra provenienza. Tuttavia è fondamentale trovare un modo pragmatico e proporzionato per affrontare le nuove sfide poste specificamente dai prodotti venduti direttamente online da paesi terzi. Occorre prestare attenzione a non imporre un onere sproporzionato agli operatori economici, con l'unico effetto di fermare la crescita del commercio elettronico e di chiudere il mercato dell'UE agli operatori di paesi terzi. Allo stesso tempo, occorre anche affrontare concretamente questi rischi e compiere ogni sforzo per garantire che nel nostro mercato unico entrino solo prodotti sicuri. L'estensione del cosiddetto "responsabile", prevista dall'articolo 15 della proposta, dovrebbe essere limitata alle sole categorie di prodotti per le quali l'evidenza suggerisce la necessità di prevedere tale disposizione. Questo avviene già per i prodotti armonizzati, e il nuovo regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti dovrebbe seguire questo approccio basato sul rischio.
Mercati online
La relatrice concorda sulla necessità di affrontare le nuove sfide derivanti dal commercio elettronico e di colmare in questa proposta le lacune della normativa precedente. Una serie aggiornata e mirata di norme per i mercati online aumenterà la sicurezza, proteggerà meglio i consumatori e favorirà la realizzazione di condizioni di parità tra i settori online e offline, preservando la competitività dei nostri operatori economici, soprattutto quelli di minori dimensioni.
Inoltre, la relatrice è profondamente convinta che la nuova proposta sia pienamente compatibile con la legge sui servizi digitali. Il regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti dovrebbe fungere da lex specialis focalizzata specificamente sulle questioni di sicurezza dei prodotti, come proposto dalla Commissione europea. Alla luce di ciò, l'articolo 20 della presente proposta presenta già un elenco completo di obblighi per i mercati online, con un'attenzione specifica alla sicurezza dei prodotti.
Al fine di aumentare l'efficacia del regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti, al testo originale della proposta sono stati aggiunti ulteriori obblighi mirati ai mercati online, ispirandosi alle migliori pratiche e alle iniziative volontarie già in atto. Ciò contribuirà a informare meglio i consumatori, soprattutto sulle azioni intraprese nei confronti dei prodotti pericolosi e sui possibili rimedi. Inoltre, è stato rafforzato lo scambio di informazioni tra piattaforme, operatori commerciali e autorità di vigilanza del mercato.
La relatrice incoraggia inoltre l'assunzione di ulteriori impegni volontari da parte dei mercati online sotto forma di "protocolli d'intesa" per la definizione di ulteriori azioni concrete tese a rafforzare la sicurezza dei prodotti. Esse includeranno misure finalizzate a prevenire la ricomparsa di prodotti pericolosi online, sfruttare il possibile uso di nuove tecnologie per una migliore vigilanza del mercato e investimenti nella formazione per gli operatori commerciali online.
Laddove la Commissione rilevi rischi sistematici per la sicurezza su piattaforme online di dimensioni molto grandi, può imporre la conclusione di tali "protocolli d'intesa" come misure di mitigazione.
Scambio di informazioni e notifiche
Il corretto funzionamento dello scambio di informazioni è fondamentale per garantire un'efficace vigilanza del mercato. Sono accolte con favore le disposizioni aggiornate sul Safety Gate; se da una parte gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il Safety Gate e le altre banche dati esistenti come l'ICSMS per notificare tutte le azioni pertinenti intraprese, dall'altra dovrebbe essere migliorato il coordinamento tra gli strumenti esistenti ed evitata l'immissione di dati multipli. Lo scambio di informazioni e notifiche dovrebbe essere incoraggiato semplificando le procedure.
Rete per la sicurezza dei consumatori e cooperazione internazionale
La relatrice ritiene fondamentale rafforzare la cooperazione esistente tra le autorità nazionali e la Commissione; per questo motivo l'articolo proposto sulla "Rete per la sicurezza dei consumatori" è stato ulteriormente sviluppato per aggiungere nuove aree di cooperazione e chiarire gli obiettivi.
Allo stesso modo, è stato ulteriormente precisato l'articolo sulla cooperazione internazionale con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi, concentrandosi in particolare sulla prevenzione della circolazione di prodotti pericolosi, sull'uso delle nuove tecnologie e sullo scambio su questioni regolamentari per garantire parità di condizioni.
Richiami e diritto ai rimedi
La relatrice accoglie con favore il miglioramento del quadro dei richiami a vantaggio dei consumatori. I richiami devono essere più efficaci, i rimedi dovrebbero essere soddisfacenti e tempestivi e i consumatori dovrebbero essere informati meglio. In particolare, si propone di chiarire che il valore del prodotto richiamato è calcolato sulla base del prezzo di acquisto iniziale.
Sanzioni ed entrata in vigore
La relatrice accoglie con favore le principali disposizioni in materia di sanzioni. Tuttavia, sono state apportate modifiche alla proposta originale per tenere maggiormente conto sia della natura che della gravità dell'infrazione.
Infine, il nuovo regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile al fine di aumentare la sicurezza complessiva nell'Unione europea. Tuttavia, il tempo necessario previsto per l'applicazione delle nuove disposizioni è troppo breve alla luce delle importanti modifiche introdotte dalla proposta. Si propone pertanto di prorogare la data di applicazione del regolamento da 6 a 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA (18.3.2022)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2021)0346 – C9‑0245/2021 – 2021/0170(COD))
Relatore per parere: René Repasi
BREVE MOTIVAZIONE
I. Introduzione
La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) è entrata in vigore nel 2001. Benché costituisca uno dei cardini della legislazione che garantisce la sicurezza di tutti i prodotti non alimentari offerti ai consumatori sul mercato dell'UE, tale direttiva è tuttavia diventata obsoleta ed è necessario procedere a una sua revisione per garantire la sicurezza dei consumatori europei. La revisione della legislazione in materia di sicurezza generale dei prodotti deve tenere conto di tre tendenze fondamentali: in primo luogo, la digitalizzazione e l'interconnessione dei prodotti, che stanno creando nuove sfide in termini di sicurezza; in secondo luogo, il cambiamento del comportamento dei consumatori nell'acquisto dei prodotti; in terzo luogo, i cambiamenti avvenuti nelle catene di approvvigionamento e nei canali di distribuzione prima che il prodotto raggiunga il consumatore.
La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione europea, dal momento che essa offre basi chiare da cui avviare il dibattito su come affrontare le citate sfide per la sicurezza dei consumatori e dei prodotti. Tuttavia, dal punto di vista della relatrice, la proposta omette di affrontare taluni argomenti e ambiti. La relatrice intende pertanto rafforzare il testo della proposta legislativa e contribuire alla discussione su come il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti dovrebbe affrontare dette sfide. Le idee principali sono garantire la sicurezza dei consumatori e creare condizioni di parità per le imprese in tutto il mercato unico per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi in materia di sicurezza dei prodotti.
II. Aspetti principali del progetto di parere
Garantire che il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti funga da "rete di sicurezza" generale
L'attuale DSGP funge da rete di sicurezza nei casi in cui si manifestano lacune nel quadro europeo per la sicurezza dei prodotti. La proposta riguardante il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti risulta meno ambiziosa a tale riguardo. Essa stabilisce requisiti di sicurezza e valutazioni del rischio per tutti i prodotti per i quali non esiste una specifica legislazione dell'Unione. Allo stesso tempo, funge da rete di sicurezza in caso di revisione della legislazione armonizzata. La relatrice presenta proposte volte a rafforzare la funzione di "rete di sicurezza" del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti e a garantire un quadro legislativo dotato di una base ampia per assicurare la sicurezza di tutti i prodotti sul mercato unico, in particolare nel caso in cui non esista una legislazione di armonizzazione.
Prodotti moderni
La DSGP è stata portata a termine in un'epoca in cui i prodotti dotati di intelligenza artificiale integrata e l'Internet delle cose erano rari. Tali cambiamenti mettono in discussione l'attuale definizione dei prodotti e comportano nuovi rischi o modificano il modo in cui i rischi esistenti potrebbero concretizzarsi, un aspetto che dovrebbe riflettersi nella normativa ed essere debitamente preso in considerazione. Alla luce del carattere generale di requisito di sicurezza del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, illustrato in precedenza, la relatrice propone di aggiungere ai criteri di valutazione della sicurezza elementi atti a valutare la conformità dei prodotti che dispongono di IA integrata, che sono interconnessi o che contengono software, affinché la regolamentazione di questi prodotti moderni nel quadro di sicurezza dei prodotti dell'UE non presenti lacune e i consumatori dispongano delle necessarie salvaguardie a tutela della loro sicurezza. La relatrice suggerisce inoltre che i prodotti che hanno subito una modifica sostanziale nel corso della loro vita utile dovrebbero essere sottoposti a una nuova valutazione del rischio.
Garantire la sicurezza dei consumatori sui mercati online
Dal 2001 i consumatori fanno sempre più acquisti online, dove non possono provare fisicamente i prodotti. L'emergere dei mercati online, la possibilità di concludere acquisti sulle piattaforme dei social media e le migliori opportunità di ricevere spedizioni direttamente dai paesi terzi hanno determinato nuove sfide per la sicurezza dei prodotti e dei consumatori. Le importazioni dirette, in particolare, hanno portato all'aumento di prodotti non armonizzati e non sicuri sul mercato europeo. Per porre rimedio a questa situazione, la relatrice propone, tra le altre, molteplici modifiche alla proposta iniziale, chiedendo obblighi chiari per i fornitori di mercati online e gli operatori economici e commercianti online. La disponibilità di prodotti pericolosi sul mercato costituisce un elemento importante in tema di sicurezza dei consumatori. Pertanto, i mercati online saranno tenuti a controllare e verificare le informazioni fornite dai commercianti, quali informazioni di contatto o informazioni sui produttori e dettagli sulla sicurezza dei prodotti, scongiurando in tal modo che ai consumatori siano rese disponibili informazioni false o incomplete ed evitando la vendita di prodotti pericolosi. Per salvaguardare i consumatori nell'ambiente online è necessario adottare misure concrete per garantire che non siano offerti prodotti pericolosi, che sia tramite una risposta rapida a un ordine emesso da un'autorità di vigilanza del mercato a seguito di una notifica presentata conformemente al sistema di notifica e azione della direttiva sui servizi digitali o attraverso obblighi volti a evitare che i prodotti pericolosi, una volta rimossi, siano nuovamente messi a disposizione dei consumatori.
Tali norme garantiranno un giusto equilibrio fra i diversi attori della catena di approvvigionamento, consolidando al contempo la fiducia dei consumatori e tutelandone la sicurezza. Solamente prodotti sicuri possono incoraggiare i consumatori a effettuare acquisti online e offline sul mercato unico. In quanto tale, la sicurezza dei prodotti è un elemento centrale per garantire il buon funzionamento del mercato unico e il benessere dei consumatori.
III. Conclusione
Le modifiche alla proposta della Commissione avanzate dalla relatrice costituiscono un primo passo in vista di ulteriori riflessioni e modifiche nel corso del processo legislativo del Parlamento.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Scopo del presente strumento è contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 169 del trattato. In particolare esso dovrebbe essere volto a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori e il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori. |
(4) Scopo del presente strumento è contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 169 del trattato. In particolare esso dovrebbe essere volto a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori, offrire un livello elevato di protezione dei consumatori, anche attraverso la tutela del diritto all'informazione dei consumatori, e migliorare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Il presente regolamento ristabilisce l'equilibrio tra la garanzia di un elevato livello di protezione dei consumatori, da un lato, e il miglioramento del funzionamento del mercato interno, dall'altro, in un clima di competitività e concorrenza leale, senza imporre oneri amministrativi e finanziari superflui alle imprese europee. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il presente regolamento dovrebbe mirare alla protezione dei consumatori e della loro sicurezza, che costituisce uno dei principi fondamentali del quadro giuridico dell'UE, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I prodotti pericolosi possono avere conseguenze assai negative sui consumatori e sui cittadini. Tutti i consumatori, compresi i più vulnerabili, quali i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, hanno diritto a prodotti sicuri. I consumatori dovrebbero poter disporre di mezzi sufficienti per esercitare tali diritti e gli Stati membri dovrebbero avere a disposizione strumenti e misure adeguati per applicare il presente regolamento. |
(5) Il presente regolamento dovrebbe mirare alla protezione dei consumatori e della loro sicurezza, che costituisce uno dei principi fondamentali del quadro giuridico dell'UE, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I prodotti pericolosi non alimentari possono avere conseguenze assai negative sui consumatori e sui cittadini. Tutti i consumatori, compresi i più vulnerabili, quali i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, hanno diritto a prodotti sicuri. I consumatori dovrebbero poter disporre di mezzi sufficienti per esercitare tali diritti e gli Stati membri dovrebbero avere a disposizione strumenti e misure adeguati per applicare il presente regolamento. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) I bambini sono particolarmente esposti a rischi connessi ai prodotti. Nel 2020 ben il 29 % di tutti i prodotti notificati come pericolosi nel sistema Safety Gate era costituito da giocattoli o prodotti per l'infanzia. Per questo motivo servono solidi requisiti di sicurezza per le norme sui prodotti destinati ai bambini. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Nonostante l'evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza di specifici prodotti o specifiche categorie di prodotti è impossibile nella pratica adottare una legislazione dell'Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Pertanto vi è ancora la necessità di un quadro legislativo a carattere orizzontale che colmi le lacune esistenti e assicuri la protezione dei consumatori non altrimenti garantita, in particolare al fine di ottenere un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 del trattato. |
(6) Nonostante l'evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza di specifici prodotti o specifiche categorie di prodotti è impossibile nella pratica adottare una legislazione dell'Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Pertanto vi è ancora la necessità di un ampio quadro legislativo a carattere orizzontale che colmi le lacune esistenti nella normativa specifica vigente e assicuri un elevato grado di protezione dei consumatori non altrimenti garantita, in particolare al fine di ottenere un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 del trattato. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Anche se alcune disposizioni, ad esempio quelle riguardanti la maggioranza degli obblighi degli operatori economici, non dovrebbero applicarsi ai prodotti che sono contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione in quanto già disciplinati da tale normativa, talune altre disposizioni dovrebbero invece applicarsi al fine di integrare quest'ultima. In particolare l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate dovrebbero essere applicabili ai prodotti di consumo contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione quando taluni tipi di rischio non sono contemplati da detta normativa. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli obblighi dei mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di incidenti, il diritto di informazione dei consumatori nonché i richiami dei prodotti di consumo dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione qualora non esistano, nell'ambito di detta normativa, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo. Analogamente il sistema RAPEX è già utilizzato ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione, come stabilito all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio25; pertanto le disposizioni del presente regolamento che disciplinano il Safety Gate e il suo funzionamento dovrebbero essere applicabili alla normativa di armonizzazione dell'Unione. |
(8) Anche se alcune disposizioni, ad esempio quelle riguardanti la maggioranza degli obblighi degli operatori economici, non dovrebbero applicarsi ai prodotti che sono contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione in quanto già disciplinati da tale normativa, talune altre disposizioni dovrebbero invece applicarsi al fine di integrare quest'ultima. In particolare l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate dovrebbero essere applicabili ai prodotti di consumo contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione quando taluni tipi di rischio non sono espressamente e opportunamente disciplinati da detta normativa. Nel valutare ciò, dovrebbero essere presi in considerazione gli aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto di cui all'articolo 7. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli obblighi dei mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di incidenti, il diritto di informazione dei consumatori nonché i richiami dei prodotti di consumo dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione qualora non esistano, nell'ambito di detta normativa, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo. Analogamente il sistema RAPEX è già utilizzato ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione, come stabilito all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio25; pertanto le disposizioni del presente regolamento che disciplinano il Safety Gate e il suo funzionamento dovrebbero essere applicabili alla normativa di armonizzazione dell'Unione. |
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25 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1). |
25 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1). |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Le disposizioni del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, che stabiliscono le regole relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, sono già direttamente applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento, il quale non intende modificarle. La stabilità di tali disposizioni è particolarmente importante in quanto le autorità incaricate di tali controlli (che in quasi tutti gli Stati membri sono le autorità doganali) li effettuano sulla base dell'analisi dei rischi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice doganale dell'Unione), della legislazione di esecuzione e dei corrispondenti orientamenti. Tale approccio basato sul rischio è fondamentale per i controlli doganali, dati gli ingenti volumi di merci in entrata e in uscita dal territorio doganale, e determina l'applicazione di misure di controllo concrete in funzione delle priorità individuate. Il fatto che il regolamento non modifichi in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, facendo direttamente riferimento all'approccio basato sul rischio stabilito nella normativa doganale, significa concretamente che le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione (comprese le autorità doganali) dovrebbero limitare i loro controlli ai prodotti a più alto rischio, in base alla probabilità e all'impatto del rischio, garantendo in tal modo l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte e preservando la propria capacità di effettuare tali controlli. |
(9) Le disposizioni del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, che stabiliscono le regole relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, sono già direttamente applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento, il quale non intende modificarle. La stabilità di tali disposizioni è particolarmente importante in quanto le autorità incaricate di tali controlli (che in quasi tutti gli Stati membri sono le autorità doganali) li effettuano sulla base dell'analisi dei rischi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice doganale dell'Unione), della legislazione di esecuzione e dei corrispondenti orientamenti. Tale approccio basato sul rischio è fondamentale per i controlli doganali, dati gli ingenti volumi di merci in entrata e in uscita dal territorio doganale, e determina l'applicazione di misure di controllo concrete in funzione delle priorità individuate. Il fatto che il regolamento non modifichi in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, facendo direttamente riferimento all'approccio basato sul rischio stabilito nella normativa doganale, significa concretamente che le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione (comprese le autorità doganali) dovrebbero limitare i loro controlli ai prodotti a più alto rischio, in base alla probabilità e all'impatto del rischio, garantendo in tal modo l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte e preservando la propria capacità di effettuare tali controlli. Visto l'aumento del numero di prodotti importati, soprattutto in ragione del crescente ricorso al commercio online, la cooperazione tra autorità di vigilanza del mercato e autorità doganali è essenziale per evitare l'ingresso di prodotti non sicuri nel mercato unico. Pertanto, occorrono maggiori risorse finanziarie e umane per tali autorità preposte ai controlli, affinché possano garantire la sicurezza dei consumatori e svolgere adeguatamente i loro compiti. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Considerata inoltre l'accezione ampia attribuita al concetto di salute26, nell'applicazione del presente regolamento si dovrebbe tenere conto del rischio ambientale di un prodotto nella misura in cui esso può determinare, in ultima analisi, un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. |
(11) Considerata inoltre l'accezione ampia attribuita al concetto di salute26, nell'applicazione del presente regolamento si dovrebbe tenere conto del rischio ambientale e dei pericoli per la sicurezza, come la resistenza fisica o meccanica, l'infiammabilità, le proprietà chimiche, elettriche o biologiche, l'igiene e la radioattività, di un prodotto nella misura in cui esso può determinare, in ultima analisi, un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. |
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26 Agenzia europea dell'ambiente, Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe, relazione AEA n. 21/2019, 8 settembre 2020. |
26 Agenzia europea dell'ambiente, Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe, relazione AEA n. 21/2019, 8 settembre 2020. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) La legislazione dell'Unione relativa agli alimenti, ai mangimi e ai settori collegati istituisce un regime specifico che garantisce la sicurezza dei prodotti ivi contemplati. Pertanto tali prodotti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti nella misura in cui possono presentare rischi non contemplati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio27 o da altra legislazione specifica relativa ai prodotti alimentari che contempli esclusivamente il rischio chimico e biologico connesso ai prodotti alimentari. |
(13) La legislazione dell'Unione relativa agli alimenti, ai mangimi e ai settori collegati istituisce un regime specifico che garantisce la sicurezza dei prodotti ivi contemplati. Pertanto tali prodotti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. La disciplina dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti rientra nel regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti per quanto riguarda i rischi che non sono già contemplati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio27 o da altra legislazione specifica relativa ai prodotti alimentari che contempli esclusivamente il rischio chimico e biologico connesso ai prodotti alimentari. |
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27 Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4). |
27 Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4). |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) I requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai prodotti di seconda mano o ai prodotti riparati, ricondizionati o riciclati, reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza, quali ad esempio oggetti di antiquariato o prodotti che sono presentati come prodotti da riparare o da ricondizionare. |
(16) I requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai prodotti di seconda mano o ai prodotti riparati, ricondizionati o riciclati, reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza, quali ad esempio oggetti di antiquariato o prodotti che sono presentati come prodotti da riparare o da ricondizionare. Le attività tra i consumatori non soddisfano il requisito di attività commerciale e dovrebbero pertanto essere escluse dal regolamento in esame. Ciò non incide sugli obblighi dei mercati online di cui all'articolo 20 del presente regolamento. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Le nuove tecnologie determinano anche nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o modificano il modo in cui i rischi esistenti potrebbero concretizzarsi, ad esempio un prodotto potrebbe subire un attacco informatico o altro intervento esterno che ne modifichi le caratteristiche. |
(20) Le nuove tecnologie potrebbero anche determinare nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o modificare il modo in cui i rischi esistenti potrebbero concretizzarsi, ad esempio un prodotto potrebbe subire un attacco informatico o altro intervento esterno che ne modifichi le caratteristiche o il funzionamento o che provochi errori di software nei programmi. Le nuove tecnologie, come ad esempio attraverso aggiornamenti di software, possono modificare in maniera sostanziale il prodotto originario, che potrebbe a quel punto essere sottoposto a una nuova valutazione del rischio. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Tale definizione avvalora la constatazione che lo sviluppo di nuove tecnologie potrebbe comportare nuovi rischi per la salute dei consumatori, ad esempio rischi psicologici, rischi per lo sviluppo, soprattutto nel caso dei bambini, rischi psichici, depressione, perdita di sonno o alterazione della funzione cerebrale. |
(21) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Tale definizione avvalora la constatazione che lo sviluppo di nuove tecnologie potrebbe comportare nuovi rischi per la salute dei consumatori, ad esempio rischi psicologici, rischi per lo sviluppo, soprattutto nel caso dei bambini, rischi psichici, depressione, perdita di sonno o alterazione della funzione cerebrale. Pertanto, se del caso, è necessario includere tali aspetti nelle valutazioni della sicurezza effettuate dal fabbricante e dalle autorità di vigilanza del mercato, in particolare al fine di valutare l'evoluzione del rischio relativo ai prodotti connessi. I prodotti che presentano un rischio elevato per la salute mentale dei minori dovrebbero riportare un avviso che includa raccomandazioni scientifiche sul tempo di utilizzo e sui rischi corsi qualora si ignorino tali raccomandazioni. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) I prodotti tangibili e intangibili, sia sotto forma di software incorporato [preinstallato o installato successivamente] che di software indipendente, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda il software, è opportuno tenere debitamente conto dei diversi livelli di obblighi stabiliti nel presente regolamento nei confronti delle grandi e piccole imprese che sviluppano software, ma anche nei confronti degli sviluppatori del cosiddetto software gratuito. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Gli operatori economici dovrebbero essere soggetti a obblighi in materia di sicurezza dei prodotti, in base al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare opportune misure per garantire che tutti i prodotti da loro messi a disposizione sul mercato siano sicuri e conformi al presente regolamento. Occorre prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. |
(24) Gli operatori economici dovrebbero essere soggetti a obblighi proporzionati in materia di sicurezza dei prodotti, in base al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, garantendo nel contempo un funzionamento efficiente del mercato interno. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare opportune misure per garantire che tutti i prodotti da loro messi a disposizione sul mercato siano sicuri e conformi al presente regolamento. Occorre prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Per controbilanciare gli oneri amministrativi, è auspicabile autorizzare l'uso di strumenti digitali di informazione per i consumatori onde garantire una modalità di informazione sostenibile. Tuttavia, su richiesta del consumatore, le informazioni pertinenti dovrebbero anche essere fornite gratuitamente in formato cartaceo. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) Affinché gli operatori economici che sono PMI e microimprese siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi imposti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire loro orientamenti pratici e su misura, come ad esempio un canale diretto per comunicare con gli esperti qualora abbiano domande. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) I mercati online svolgono un ruolo cruciale nella catena di fornitura, consentendo agli operatori economici di raggiungere un numero indefinito di consumatori, e dunque anche nel sistema di sicurezza dei prodotti. |
(26) I mercati online svolgono un ruolo cruciale nella catena di fornitura, consentendo agli operatori economici di raggiungere un numero indefinito di consumatori, e dunque anche nel sistema di sicurezza dei prodotti. È opportuno imporre loro chiari obblighi in ordine alla sicurezza dei prodotti e dei consumatori, anche nei casi in cui gli altri attori economici della catena di approvvigionamento omettono di intervenire. I mercati online sono servizi che consentono agli operatori economici di mettere i propri prodotti a disposizione dei consumatori o che agevolano tale operazione. Ai fini della sicurezza dei prodotti resi disponibili sul mercato, i mercati online non dovrebbero essere considerati solo piattaforme che agevolano in maniera diretta la vendita dei prodotti. I mercati online potrebbero essere considerati anche operatori economici, qualora svolgano il ruolo di fabbricanti, importatori, distributori o fornitori di servizi di logistica del rispettivo prodotto. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Dato l'importante ruolo svolto dai mercati online nell'intermediazione tra operatori commerciali e consumatori nella vendita di prodotti, tali soggetti dovrebbero avere maggiori responsabilità nel combattere la vendita online di prodotti pericolosi. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29 fornisce il quadro generale per il commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento […/…] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE30 disciplina le competenze e responsabilità dei prestatori di servizi intermediari online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti non sicuri. Detto regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell'Unione sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza dei prodotti. Pertanto, sulla base del quadro giuridico orizzontale fornito da tale regolamento, è opportuno introdurre requisiti specifici essenziali per combattere con efficacia la vendita online di prodotti pericolosi, in linea con l'articolo [1, paragrafo 5, lettera h),] del regolamento suddetto. |
(27) Dato l'importante ruolo svolto dai mercati online nell'intermediazione tra operatori commerciali e consumatori nella vendita o la promozione di prodotti, a tali soggetti dovrebbero incombere maggiori obblighi nel combattere la vendita online di prodotti pericolosi. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29 fornisce il quadro generale per il commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento […/…] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE30 disciplina gli obblighi dei prestatori di servizi intermediari online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti non sicuri. Detto regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell'Unione sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza dei prodotti. Pertanto, sulla base del quadro giuridico orizzontale fornito da tale regolamento, è opportuno introdurre requisiti specifici essenziali per combattere con efficacia la vendita online di prodotti pericolosi, in linea con l'articolo [1, paragrafo 5, lettera h),] del regolamento suddetto. L'articolo 20 del presente regolamento si applica come lex specialis lasciando impregiudicate le norme della legge sui servizi digitali al fine di combattere con efficacia la vendita online di prodotti pericolosi. |
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29 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pagg. 1–16). |
29 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pagg. 1–16). |
30 Regolamento […/…] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. |
30 Regolamento […/…] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) L'impegno per la sicurezza dei prodotti, firmato nel 2018 e da allora sottoscritto da vari mercati, prevede una serie di impegni volontari in materia di sicurezza dei prodotti. Esso ha dimostrato il suo fondamento logico nel miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi venduti online. Ciononostante il suo carattere di volontarietà e la partecipazione volontaria di un numero limitato di mercati online ne riducono l'efficacia e non possono garantire parità di condizioni. |
(28) L'impegno per la sicurezza dei prodotti, firmato nel 2018 e da allora sottoscritto da vari mercati, prevede una serie di impegni volontari in materia di sicurezza dei prodotti. Essendosi dimostrato insufficiente, non è stato possibile finora, con l'impegno in questione, conseguire l'obiettivo della protezione dei consumatori dai prodotti pericolosi venduti online. Il suo carattere di volontarietà e la partecipazione volontaria di un numero limitato di mercati online ne riducono l'efficacia e non possono garantire parità di condizioni. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) I mercati online dovrebbero agire con la dovuta attenzione in relazione ai contenuti ospitati nelle loro interfacce online che riguardano la sicurezza dei prodotti, conformemente agli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento. È pertanto opportuno stabilire, per tutti i mercati online, obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione ai contenuti ospitati nelle loro interfacce online che riguardano la sicurezza dei prodotti. |
(29) I mercati online dovrebbero agire con la dovuta attenzione in relazione ai contenuti ospitati nelle loro interfacce online che riguardano la sicurezza dei prodotti, conformemente agli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento. È pertanto opportuno stabilire, per tutti i mercati online, obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione ai contenuti ospitati nelle loro interfacce online che riguardano la sicurezza dei prodotti. Ciò implica quanto meno che siano tenuti a controllare e cancellare dai listini i prodotti che sono stati segnalati nel portale Safety Gate o dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato e ad adoperarsi al massimo per garantire che non ricompaiano in offerta per i consumatori e non siano messi a disposizione sul mercato. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'osservanza efficace e tempestiva degli ordini emessi dalle autorità pubbliche, il trattamento delle notifiche di altri soggetti terzi e la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, nell'ambito delle misure correttive, i mercati online dovrebbero predisporre un meccanismo interno per la gestione delle questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti. |
(31) Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'osservanza efficace e tempestiva degli ordini emessi dalle autorità pubbliche, il trattamento delle notifiche di altri soggetti terzi e la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, nell'ambito delle misure correttive, i mercati online dovrebbero predisporre un meccanismo interno per la gestione delle questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti. L'interfaccia dei mercati online, inoltre, dovrebbe consentire ai consumatori di notificare facilmente i problemi di sicurezza dei prodotti e di farsi illustrare, in maniera comprensibile e accessibile, i propri diritti nei confronti dell'operatore responsabile. I mercati online potrebbero condividere tali notifiche con le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Gli obblighi imposti dal presente regolamento ai mercati online non dovrebbero tradursi in un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o conservate o di accertamento attivo di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, quali la vendita online di prodotti pericolosi. Tuttavia al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting ai sensi della "direttiva sul commercio elettronico" e della [legge sui servizi digitali] i mercati online dovrebbero rimuovere prontamente dalle loro interfacce online i contenuti che si riferiscono a prodotti pericolosi, non appena vengano effettivamente a conoscenza o, nel caso di richieste di risarcimento, diventino consapevoli dei contenuti illegali, in particolare nei casi in cui siano stati informati di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto rilevare l'illegalità in questione. I mercati online dovrebbero trattare le notifiche riguardanti contenuti che si riferiscono a prodotti non sicuri, ricevute conformemente all'[articolo 14] del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali], entro i termini supplementari stabiliti dal presente regolamento. |
(32) Gli obblighi imposti dal presente regolamento ai mercati online non dovrebbero tradursi in un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o conservate o di accertamento attivo di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, quali la vendita online di prodotti pericolosi. Tuttavia, i mercati online dovrebbero essere tenuti a rispettare obblighi specifici relativi all'efficace prevenzione della vendita online di prodotti pericolosi. Detti obblighi comprendono quello di rimuovere prontamente dalle loro interfacce online i prodotti pericolosi, non appena vengano effettivamente a conoscenza o, nel caso di richieste di risarcimento, diventino consapevoli dei contenuti illegali, in particolare nei casi in cui siano stati informati di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto rilevare l'illegalità in questione, al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting ai sensi della "direttiva sul commercio elettronico" e della [legge sui servizi digitali]. I mercati online dovrebbero trattare le notifiche riguardanti contenuti che si riferiscono a prodotti non sicuri, ricevute conformemente all'[articolo 14] del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali], entro i termini supplementari stabiliti dal presente regolamento. I mercati online dovrebbero dimostrare di adoperarsi al massimo per evitare che prodotti identici, precedentemente segnalati dalle autorità di vigilanza del mercato come non sicuri, possano riapparire sui loro siti web, in virtù del principio generale dell'assenza di obblighi di monitoraggio e degli obblighi stabiliti nella legge sui servizi digitali. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Anche qualora le informazioni provenienti dal Safety Gate non contengano un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) esatto e, all'occorrenza, informazioni supplementari che consentano di individuare i contenuti illegali in questione, i mercati online dovrebbero comunque tenere conto delle informazioni trasmesse, quali gli identificatori di prodotto, ove disponibili, nonché di altre informazioni sulla tracciabilità, nell'ambito di eventuali misure adottate dai mercati online di propria iniziativa con l'obiettivo di individuare, identificare, rimuovere o disabilitare l'accesso a prodotti pericolosi offerti sul rispettivo mercato, se del caso. |
(34) Il Safety Gate dovrebbe essere modernizzato e aggiornato per consentire agli operatori economici e ai mercati online di individuare più agevolmente i prodotti non sicuri. Le informazioni provenienti dal Safety Gate dovrebbero contenere un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) esatto e, all'occorrenza, informazioni supplementari che consentano di individuare i prodotti non sicuri. Inoltre, i mercati online dovrebbero comunque tenere conto delle informazioni trasmesse, come gli identificatori dei prodotti, ove disponibili, e delle altre informazioni di tracciabilità, nel contesto delle misure adottate dai mercati online di propria iniziativa al fine di rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l'accesso ai prodotti pericolosi offerti sul loro mercato, se del caso. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Ai fini dell'[articolo 19] del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali] e con riferimento alla sicurezza dei prodotti venduti online, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe riconoscere in particolare alle organizzazioni e alle associazioni di consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori, su loro richiesta, la qualifica di segnalatore attendibile, a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto articolo. |
(35) Ai fini dell'[articolo 19] del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali] e con riferimento alla sicurezza dei prodotti venduti online, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe garantire, se del caso, la cooperazione con le organizzazioni e le associazioni di consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori in relazione alla sicurezza dei prodotti e altri soggetti interessati del caso. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) La tracciabilità dei prodotti è fondamentale per un'efficace vigilanza del mercato dei prodotti pericolosi e per l'adozione di misure correttive. Inoltre i consumatori dovrebbero beneficiare della stessa protezione nei confronti dei prodotti pericolosi tanto sui canali di vendita offline quanto su quelli online, anche in caso di acquisti effettuati su mercati online. Sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali] concernenti la tracciabilità degli operatori commerciali, i mercati online non dovrebbero consentire la pubblicazione di annunci sulle loro piattaforme a meno che l'operatore commerciale non abbia fornito tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità del prodotto indicate nel presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero essere visualizzate unitamente all'annuncio del prodotto, affinché i consumatori possano usufruire delle medesime informazioni rese disponibili online e offline. Tuttavia il mercato online non dovrebbe avere la responsabilità di verificare la completezza, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni, in quanto spetta sempre all'operatore commerciale l'obbligo di garantire la tracciabilità dei prodotti. |
(36) La tracciabilità dei prodotti è fondamentale per un'efficace vigilanza del mercato dei prodotti pericolosi e per l'adozione di misure correttive. Inoltre i consumatori dovrebbero beneficiare della stessa protezione nei confronti dei prodotti pericolosi tanto sui canali di vendita offline quanto su quelli online, anche in caso di acquisti effettuati su mercati online. Sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) …/… [la legge sui servizi digitali] concernenti la tracciabilità degli operatori commerciali e dei prodotti, i mercati online non dovrebbero consentire la pubblicazione di annunci sulle loro piattaforme a meno che l'operatore commerciale non abbia fornito tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità del prodotto indicate nel presente regolamento. I mercati online dovrebbero inoltre verificare la completezza e l'affidabilità di dette informazioni indicate nel presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero essere visualizzate in maniera comprensibile e accessibile unitamente all'annuncio del prodotto, affinché i consumatori possano usufruire delle medesime informazioni rese disponibili online e offline. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Inoltre è importante che i mercati online operino in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato, con le autorità di contrasto e con gli operatori economici pertinenti per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 impone ai prestatori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato in relazione ai prodotti contemplati da detto regolamento e tale obbligo dovrebbe pertanto essere esteso a tutti i prodotti di consumo. Ad esempio le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online al fine di individuare prodotti pericolosi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i mercati online dovrebbero concedere l'accesso alle proprie interfacce. Inoltre ai fini della sicurezza dei prodotti le autorità di vigilanza del mercato potrebbero anche avere la necessità di estrarre dati dalle interfacce dei mercati online (data scraping). |
(37) Inoltre è importante che i mercati online operino in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato, con le autorità di contrasto e con gli operatori economici pertinenti per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 impone ai prestatori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato in relazione ai prodotti contemplati da detto regolamento e tale obbligo dovrebbe pertanto essere esteso a tutti i prodotti di consumo. Ad esempio le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online al fine di individuare prodotti pericolosi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i mercati online dovrebbero concedere l'accesso alle proprie interfacce. Inoltre ai fini della sicurezza dei prodotti, se le autorità di vigilanza del mercato non riescono a recuperare i dati richiesti dall'operatore economico che è il principale responsabile, potrebbero anche avere la necessità di estrarre dati dalle interfacce dei mercati online (data scraping) sulla base di una richiesta mirata. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Posti di fronte alla scelta tra più misure correttive gli operatori economici o le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero privilegiare l'azione più sostenibile che determina il minor impatto ambientale, ad esempio la riparazione del prodotto, a condizione che tale soluzione non determini un minor livello di sicurezza. |
(40) Posti di fronte alla scelta tra più misure correttive gli operatori economici o le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero privilegiare l'azione più sostenibile che determina il minor impatto ambientale, ad esempio la riparazione del prodotto, a condizione che tale soluzione non determini un minor livello di sicurezza e non incida su altri diritti e interessi dei consumatori. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti pericolosi, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti pericolosi, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti dovrebbero pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. Tali requisiti di tracciabilità potrebbero essere resi più rigorosi per talune tipologie di prodotti. I fabbricanti dovrebbero inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti che contenga le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. |
(44) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e, se del caso, ad adottare misure correttive efficaci e proporzionate contro i prodotti pericolosi, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti pericolosi, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti dovrebbero pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. Tali requisiti di tracciabilità potrebbero essere resi più rigorosi per talune tipologie di prodotti che possono presentare un rischio grave. I fabbricanti dovrebbero inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti che contenga le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(47 bis) Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero effettuare periodicamente acquisti in incognito (mystery shopping), almeno una volta all'anno, anche sui mercati online e in particolare di prodotti che sono stati segnalati maggiormente attraverso il Safety Gate. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(50) Il sistema d'informazione rapida dell'Unione (RAPEX) ha dimostrato la sua efficacia ed efficienza. Esso consente di adottare misure correttive in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. È tuttavia opportuno sostituire la denominazione abbreviata RAPEX, attualmente in uso, con "Safety Gate" per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori. Il Safety Gate comprende un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti, un portale web destinato a informare il pubblico (portale Safety Gate) e un'interfaccia tramite la quale le imprese possono adempiere l'obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi (Safety Business Gateway). |
(50) Il sistema d'informazione rapida dell'Unione (RAPEX) deve essere aggiornato e modernizzato per consentire l'adozione di misure correttive più efficienti in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. È tuttavia opportuno sostituire la denominazione abbreviata RAPEX, attualmente in uso, con "Safety Gate" per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori. Il Safety Gate comprende un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti, un portale web destinato a informare il pubblico (portale Safety Gate) e un'interfaccia tramite la quale le imprese possono adempiere l'obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi (Safety Business Gateway). Deve inoltre fornire un'interfaccia interoperabile per consentire ai mercati online di verificare in modo semplice e affidabile i prodotti presenti nel loro sito web sulla base dei prodotti elencati nel Safety Gate. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 51
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(51) Gli Stati membri dovrebbero notificare nel Safety Gate le misure correttive obbligatorie e volontarie atte a prevenire, limitare o imporre condizioni specifiche per l'eventuale commercializzazione di un prodotto in ragione di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori oppure, nel caso dei prodotti contemplati dal regolamento (UE) 2019/1020, anche per altri interessi pubblici pertinenti degli utilizzatori finali. |
(51) Gli Stati membri dovrebbero notificare nel Safety Gate le misure correttive obbligatorie e volontarie atte a prevenire, limitare o imporre condizioni specifiche per l'eventuale commercializzazione di un prodotto in ragione di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori oppure, nel caso dei prodotti contemplati dal regolamento (UE) 2019/1020, anche per altri interessi pubblici pertinenti degli utilizzatori finali. Per informare altre parti interessate riguardo alle origini di incidenti precedenti, le notifiche nel Safety Gate dovrebbero spiegare come si è verificato un rischio grave e includere, ove possibile, informazioni più dettagliate, come il codice EAN (codice europeo dell'articolo). |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 52
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) A norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità degli Stati membri sono tenute a notificare le misure adottate nei confronti di prodotti contemplati da detto regolamento che presentano un rischio non grave attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui nello stesso articolo, mentre le misure correttive adottate nei confronti di prodotti contemplati dal presente regolamento che presentano un rischio non grave dovrebbero essere notificate nel Safety Gate. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni relative ai rischi che i prodotti presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori. È opportuno per i consumatori e le imprese che tutte le informazioni riguardanti le misure correttive adottate nei confronti di prodotti che presentano un rischio siano contenute nel Safety Gate, affinché le informazioni pertinenti sui prodotti pericolosi siano messe a disposizione del pubblico attraverso il portale Safety Gate. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a notificare nel Safety Gate tutte le misure correttive riguardanti prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. |
(52) A norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità degli Stati membri sono tenute a notificare le misure adottate nei confronti di prodotti contemplati da detto regolamento che presentano un rischio non grave attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui nello stesso articolo, mentre le misure correttive adottate nei confronti di prodotti contemplati dal presente regolamento che presentano un rischio non grave dovrebbero essere notificate nel Safety Gate. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni relative ai rischi che i prodotti presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori. È opportuno per i consumatori e le imprese che tutte le informazioni riguardanti le misure correttive adottate nei confronti di prodotti che presentano un rischio siano contenute nel Safety Gate, affinché le informazioni pertinenti sui prodotti pericolosi siano messe a disposizione del pubblico attraverso il portale Safety Gate. È importante che tutte queste informazioni siano disponibili nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese di residenza del consumatore e che siano formulate in un linguaggio chiaro e comprensibile. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a notificare nel Safety Gate tutte le misure correttive riguardanti prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. La banca dati e il sito web del Safety Gate dovrebbero essere accessibili alle persone con disabilità. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 58
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(58) Le autorità di vigilanza del mercato potrebbero svolgere attività di vigilanza del mercato congiunte con altre autorità o organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali, al fine di promuovere la sicurezza dei prodotti e di individuare i prodotti pericolosi, compresi quelli che sono offerti in vendita online. A tale riguardo le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione, a seconda dei casi, dovrebbero garantire che la scelta dei prodotti e dei produttori nonché le attività svolte non creino una situazione suscettibile di falsare la concorrenza o di pregiudicare l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti. |
(58) Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero svolgere attività di vigilanza del mercato congiunte con altre autorità o organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali, al fine di promuovere la sicurezza dei prodotti e di individuare i prodotti pericolosi, compresi quelli che sono offerti in vendita online. A tale riguardo le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione, a seconda dei casi, dovrebbero garantire che la scelta dei prodotti e dei produttori nonché le attività svolte non creino situazioni suscettibili di falsare la concorrenza o di pregiudicare l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 59
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(59) Le azioni di controllo coordinate e simultanee ("indagini a tappeto"), che sono intraprese con l'obiettivo specifico di controllare l'osservanza delle norme, possono migliorare ulteriormente la sicurezza dei prodotti. In particolare dovrebbero essere condotte indagini a tappeto laddove le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altri elementi indichino che talune categorie di prodotti spesso presentano un rischio grave. |
(59) Le azioni di controllo coordinate e simultanee ("indagini a tappeto"), che sono intraprese con l'obiettivo specifico di controllare l'osservanza delle norme, possono migliorare ulteriormente la sicurezza dei prodotti e dovrebbero pertanto essere effettuate a cadenza periodica, per individuare le violazioni online e offline del presente regolamento. Inoltre, dovrebbero essere condotte indagini a tappeto laddove le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altri elementi indichino che talune categorie di prodotti spesso presentano un rischio grave. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 62
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(62) Qualora un prodotto già venduto ai consumatori si riveli pericoloso, potrebbe rendersi necessario il suo richiamo al fine di proteggere i consumatori dell'Unione. I consumatori potrebbero non essere consapevoli di possedere un prodotto richiamato. Per aumentare l'efficacia dei richiami è dunque importante migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori in questione. Il contatto diretto costituisce il metodo più efficace per aumentare la consapevolezza dei consumatori in merito ai richiami e per incoraggiarli a reagire. È inoltre il canale di comunicazione preferito da tutti i gruppi di consumatori. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, è importante informarli in modo rapido e affidabile. Gli operatori economici dovrebbero pertanto utilizzare i dati dei clienti di cui dispongono per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi di sicurezza riguardanti i prodotti acquistati. È dunque necessario introdurre un obbligo giuridico che imponga agli operatori economici di utilizzare i dati dei clienti già in loro possesso per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi di sicurezza. A tale riguardo gli operatori economici provvederanno a includere la possibilità di contattare direttamente i clienti in caso di richiami o di avvisi di sicurezza che li riguardano nei programmi di fidelizzazione della clientela e nei sistemi di registrazione dei prodotti attraverso i quali i clienti sono invitati a comunicare al fabbricante, su base volontaria, dopo l'acquisto di un prodotto, alcune informazioni quali il loro nome, le loro informazioni di contatto, il modello o il numero di serie del prodotto. |
(62) Qualora un prodotto già venduto ai consumatori si riveli pericoloso, potrebbe rendersi necessario il suo richiamo al fine di proteggere i consumatori dell'Unione. I consumatori potrebbero non essere consapevoli di possedere un prodotto richiamato. Per aumentare l'efficacia dei richiami è dunque importante migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori in questione. Il contatto diretto costituisce il metodo più efficace per aumentare la consapevolezza dei consumatori in merito ai richiami e per incoraggiarli a reagire. È inoltre il canale di comunicazione preferito da tutti i gruppi di consumatori. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, è importante informarli in modo rapido e affidabile. Gli operatori economici dovrebbero pertanto utilizzare i dati dei clienti di cui dispongono per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi di sicurezza riguardanti i prodotti acquistati. È dunque necessario introdurre un obbligo giuridico che imponga agli operatori economici di utilizzare i dati dei clienti già in loro possesso che siano necessari a informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi di sicurezza. A tale riguardo gli operatori economici provvederanno a includere la possibilità di contattare direttamente i clienti in caso di richiami o di avvisi di sicurezza che li riguardano nei programmi di fidelizzazione della clientela e nei sistemi di registrazione dei prodotti attraverso i quali i clienti sono invitati a comunicare al fabbricante, su base volontaria, dopo l'acquisto di un prodotto, alcune informazioni quali il loro nome, le loro informazioni di contatto, il modello o il numero di serie del prodotto. Sebbene gli operatori economici siano i principali responsabili dell'esecuzione dei richiami, i mercati online dovrebbero quantomeno fornire informazioni agli operatori economici e alle autorità di vigilanza del mercato e prestare assistenza nella comunicazione ai consumatori. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 64 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(64 bis) La Commissione pubblica orientamenti per le autorità di vigilanza del mercato per garantire un'applicazione più uniforme e la certezza giuridica nell'informazione per quanto riguarda le notifiche di richiamo e le rispettive richieste da parte delle autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero anche assicurarsi che le autorità dispongano di competenze e risorse sufficienti a garantire un'efficace applicazione. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 71
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(71) Per potere avere un effetto dissuasivo rilevante per gli operatori economici e i mercati online al fine di impedire l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi, le sanzioni dovrebbero essere adeguate al tipo di violazione, al possibile vantaggio per l'operatore economico o per il mercato online nonché al tipo e alla gravità del danno subito dal consumatore. Inoltre un livello di sanzioni omogeneo è importante per garantire parità di condizioni, evitando che gli operatori economici o i mercati online concentrino le proprie attività in territori in cui il livello delle sanzioni è più basso. |
(71) Per potere avere un effetto dissuasivo rilevante per gli operatori economici al fine di impedire l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi, le sanzioni dovrebbero essere adeguate al tipo di violazione, al possibile vantaggio per l'operatore economico nonché al tipo e alla gravità del danno subito dal consumatore. Inoltre un livello di sanzioni omogeneo è importante per garantire parità di condizioni, evitando che gli operatori economici concentrino le proprie attività in territori in cui il livello delle sanzioni è più basso. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 80
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(80) Qualsiasi trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità con i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Qualora i consumatori segnalino un prodotto nel Safety Gate, saranno conservati solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo la codifica di tali dati. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero conservare il registro dei reclami dei consumatori unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento. Fabbricanti e importatori, quando sono persone fisiche, dovrebbero divulgare i propri nominativi per garantire che il consumatore sia in grado di identificare il prodotto ai fini della tracciabilità. |
(80) Qualsiasi trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità con i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 nonché con la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Qualora i consumatori segnalino un prodotto nel Safety Gate, saranno conservati solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo la codifica di tali dati. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero conservare il registro dei reclami dei consumatori unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento. Fabbricanti e importatori, quando sono persone fisiche, dovrebbero divulgare i propri nominativi per garantire che il consumatore sia in grado di identificare il prodotto ai fini della tracciabilità. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Oggetto |
Oggetto e finalità |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato. |
Il presente regolamento è finalizzato a garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano sicuri per la salute e la sicurezza dei consumatori. Il presente regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se i prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa dell'Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti. |
Se i prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa dell'Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti che rappresentano in tal modo una minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il capo II non si applica per quanto riguarda i rischi o le categorie di rischi contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione; |
(a) il capo II non si applica per quanto riguarda i rischi o le categorie di rischi sufficientemente contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio; |
(g) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano, che non sono guidate dal consumatore ma sono gestite da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio e che hanno lo scopo di trasportare i consumatori da un luogo a un altro; |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il presente regolamento si applica tenendo conto del principio di precauzione. |
soppresso |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. "prodotto": qualsiasi articolo interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato; |
1. "prodotto": qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, come ad esempio software o prodotti con software integrato, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato; |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
23. "richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione del consumatore; |
23. "richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che è già stato messo a disposizione degli utenti finali; |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Presunzione di sicurezza |
Presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) in assenza di norme europee di cui alla lettera a), per quanto riguarda i rischi coperti dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla legislazione dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, se è conforme a tali requisiti nazionali. |
(b) in assenza di norme europee di cui alla lettera a), per quanto riguarda i rischi coperti dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla legislazione dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, se è conforme alle norme nazionali stabilite in conformità del diritto dell'Unione. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza necessari a garantire che i prodotti conformi alle norme europee soddisfino l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza necessari a garantire che i prodotti conformi alle norme europee soddisfino l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Tuttavia la presunzione di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di prendere provvedimenti ai sensi del presente regolamento qualora sia dimostrato che, nonostante tale conformità, il prodotto è pericoloso. |
3. Tuttavia la presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di prendere provvedimenti ai sensi del presente regolamento qualora sia dimostrato che, nonostante tale conformità, il prodotto è pericoloso. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se la presunzione di sicurezza di cui all'articolo 5 non si applica, nel valutare se un prodotto è sicuro sono presi in considerazione in particolare gli aspetti seguenti: |
1. Se la presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 6 non si applica, nel valutare se un prodotto è sicuro sono presi in considerazione in particolare gli aspetti seguenti: |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l'assemblaggio e, se del caso, per l'installazione e per la manutenzione; |
(a) le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione e i suoi componenti chimici, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l'assemblaggio e, se del caso, per l'installazione, per l'uso, per la manutenzione, per il riciclaggio e per la riparazione; |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) l'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzo del primo con i secondi, inclusa l'interconnessione dei prodotti tra loro; |
(b) l'effetto del prodotto su altri prodotti e sui suoi utilizzatori, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzo del primo con i secondi, incluse le opzioni di interconnessione tra i prodotti nonché l'eventuale perdita di interconnessione; |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) la connettività di un prodotto, comprese le opportune caratteristiche di sicurezza necessarie per affrontare i problemi di connessione e disconnessione; |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) le opportune garanzie per far fronte ai dati errati come pure al problema dell'attendibilità dei dati che potrebbero inficiare la sicurezza del prodotto; |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità; |
(e) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili come i bambini, compresa l'etichettatura per età dei prodotti riguardo alla loro idoneità e liceità per i bambini, e gli anziani e le persone con disabilità, tenendo conto nel contempo della vulnerabilità imputabile a determinati rischi del prodotto; |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche; |
(f) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente; |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto; |
(h) le adeguate caratteristiche di cibersicurezza che riguardano l'intero ciclo di vita del prodotto necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto; |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(i) le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive di un prodotto. |
(i) le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive di un prodotto; |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(i bis) i pericoli fisici, meccanici, elettrici, igienici, di infiammabilità e di radioattività che il prodotto può presentare per la salute e la sicurezza dei consumatori; |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(i ter) i rischi per la salute mentale posti dai prodotti connessi, compresi i loro effetti cumulativi e a lungo termine sulla salute. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, in particolare quelli concepiti per sostenere la legislazione dell'Unione; |
(d) i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, se concepiti per sostenere la legislazione dell'Unione; |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I fabbricanti indagano sui reclami ricevuti che riguardano i prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che sono stati identificati come pericolosi dal denunciante e tengono un registro di tali reclami e dei richiami dei prodotti. |
2. I fabbricanti indagano sui reclami ricevuti che riguardano i prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che sono stati identificati come pericolosi dal denunciante e tengono un registro pubblico dei richiami dei prodotti. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
I fabbricanti mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione, quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del loro sito web, che consentano ai consumatori di presentare reclami e segnalare qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con il prodotto. |
I fabbricanti mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione, quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del loro sito web, come un servizio clienti, che consentano ai consumatori di presentare reclami in maniera semplice e accessibile e di segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con il prodotto. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I fabbricanti tengono informati i distributori, gli importatori e i mercati online della catena di fornitura interessata su qualsiasi problema di sicurezza che hanno identificato. |
3. I fabbricanti informano senza indebito ritardo i distributori, gli importatori, i mercati online e i fornitori di servizi di logistica della catena di fornitura interessata di qualsiasi problema di sicurezza che hanno identificato. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica del prodotto. La documentazione tecnica contiene, se del caso: |
4. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica del prodotto prima della sua immissione sul mercato. La documentazione tecnica contiene almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue proprietà essenziali pertinenti per la valutazione della sicurezza del prodotto. Se ritenuto opportuno in relazione ai rischi presentati da un prodotto, la documentazione tecnica contiene inoltre: |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) una descrizione generale del prodotto e delle sue proprietà essenziali pertinenti per la valutazione della sicurezza del prodotto; |
soppresso |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) l'elenco delle norme europee di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o gli altri elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, applicati per soddisfare l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. |
(c) l'elenco delle norme europee di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o gli altri elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, applicati per soddisfare l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5; |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) se del caso, il codice europeo dell'articolo. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se una delle norme europee, dei requisiti di salute e sicurezza o degli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, è stata applicata solo in parte, le parti che sono state applicate devono essere identificate. |
Se una delle norme europee, dei requisiti di salute e sicurezza o degli elementi di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, è stata applicata solo in parte, le parti che sono state applicate devono essere identificate. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, e la mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. |
5. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica aggiornata per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato, e la mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l'identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. |
6. I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l'identificazione e che sia facilmente visibile, leggibile e comprensibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull'imballaggio o su un documento digitale di accompagnamento del prodotto. Su richiesta del consumatore, tali informazioni devono essere rese disponibili in formato cartaceo e gratuitamente. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto di contatto in cui il fabbricante può essere contattato. |
7. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto di contatto e un numero di telefono a cui il fabbricante può essere contattato. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. I fabbricanti garantiscono che siano attuate le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. |
9. I fabbricanti garantiscono che siano attuate le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5 e rispetti gli articoli 6 e 7. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 bis. I fabbricanti garantiscono il funzionamento sicuro e ininterrotto dei prodotti connessi per tutta la loro durata di vita prevista. A tal fine, essi forniscono garanzie specifiche per prevenire il rischio di caricamento di software o di altre alterazioni digitali che possano compromettere la sicurezza dei prodotti. |
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Per i prodotti digitali connessi che possono avere un impatto sui bambini, i fabbricanti effettuano una valutazione del rischio per i bambini garantendo che i loro prodotti soddisfano le più rigorose norme in materia di sicurezza, protezione e tutela della vita privata fin dalla progettazione. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
11. I fabbricanti, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, avvertono immediatamente i consumatori del rischio per la loro salute e sicurezza rappresentato da un prodotto che fabbricano e ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e qualsiasi misura correttiva già adottata. |
11. I fabbricanti avvertono immediatamente i consumatori del rischio per la loro salute e sicurezza rappresentato da un prodotto che fabbricano conformemente all'articolo 33. I consumatori sono avvertiti immediatamente con informazioni chiare e mirate almeno nelle lingue ufficiali del loro paese di residenza, anche, ma non esclusivamente, attraverso il ricorso a strumenti digitali. Inoltre, i fabbricanti, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui un prodotto pericoloso è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e qualsiasi misura correttiva già adottata. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se ha motivo di credere che un prodotto in questione presenti un rischio, informare il fabbricante; |
(b) se ha motivo di credere che un prodotto in questione presenti un rischio, informare il fabbricante e, se necessario, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica e segnalare il prodotto tramite il Safety Business Gateway senza indebito ritardo; |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5, e che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7. |
1. Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5, e che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4, 6, 7 e 8. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7, non immette il prodotto sul mercato finché esso non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, l'importatore ne informa il fabbricante e si assicura che le autorità di vigilanza del mercato ne siano informate. |
2. L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7, non immette il prodotto sul mercato finché esso non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato senza indebito ritardo. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli importatori indagano sui reclami relativi ai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e li archiviano insieme ai richiami di prodotti nel registro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, o nel proprio registro. Gli importatori tengono informati il fabbricante e i distributori dell'indagine svolta e dei relativi risultati. |
6. Gli importatori indagano sui reclami relativi ai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e archiviano i richiami di prodotti nel registro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, e nel proprio registro. Gli importatori tengono informati il fabbricante e i distributori dell'indagine svolta e dei relativi risultati. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli importatori cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e il fabbricante per garantire che un prodotto sia sicuro. |
7. Gli importatori cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante e, se necessario, altri operatori economici pertinenti per garantire che un prodotto sia sicuro. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia sicuro, informano immediatamente il fabbricante e si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Se tali misure non sono state adottate, le adotta l'importatore. Gli importatori si assicurano che, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, i consumatori siano avvertiti immediatamente ed efficacemente del rischio, se del caso, e che siano informate immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e a qualsiasi misura correttiva già adottata. |
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia sicuro, informano immediatamente il fabbricante e si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Se tali misure non sono state adottate, le adotta l'importatore. Gli importatori, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, avvertono immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e a qualsiasi misura correttiva già adottata. Inoltre, essi avvertono i consumatori conformemente all'articolo 33. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Gli importatori conservano la documentazione tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, per un periodo di 10 anni dalla data in cui hanno immesso il prodotto sul mercato, e la mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. |
9. Gli importatori conservano la documentazione tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, per un periodo di 10 anni dalla data in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, e la mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi. |
1. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto non sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2, non mettono il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto non è sicuro, il distributore ne informa immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e si accerta che, attraverso il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, siano informate le autorità di vigilanza del mercato. |
3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto non sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2, non mettono il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto non è sicuro, il distributore ne informa immediatamente il fabbricante e l'importatore, a seconda dei casi, e si accerta che, attraverso il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, siano informate le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8 e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto non è sicuro, i distributori informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e si assicurano che, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, siano informate le autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza e a qualsiasi misura correttiva già adottata. |
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 5, all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8 e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto non è sicuro, i distributori informano immediatamente il fabbricante e l'importatore, a seconda dei casi, e avvertono immediatamente, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, le autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi al rischio per la salute e la sicurezza e a qualsiasi misura correttiva già adottata. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Se un prodotto ha subito una modifica sostanziale ai sensi del presente articolo, esso potrebbe essere sottoposto a una nuova valutazione della sicurezza conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli operatori economici si assicurano di disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano loro di rispettare l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. |
Gli operatori economici si assicurano di disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano loro di rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento, compreso l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5. Tali processi interni comprendono almeno programmi di registrazione e indagine degli incidenti, un processo di verifica della conformità e la valutazione del rischio. Se del caso, essi sono sottoposti a un audit indipendente. Gli operatori economici mettono a disposizione del pubblico una sintesi della relazione di audit in questione. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato all'adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati da prodotti messi a disposizione sul mercato da tali operatori. |
1. Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e, se del caso, con altre autorità all'adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati da prodotti messi a disposizione sul mercato da tali operatori. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli operatori economici si assicurano che la misura correttiva intrapresa sia efficace per eliminare o mitigare i rischi. Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di presentare relazioni periodiche sui progressi e decidere se o quando la misura correttiva può essere considerata completata. |
5. Gli operatori economici si assicurano che la misura correttiva intrapresa sia efficace per eliminare o mitigare i rischi, al fine di rendere il prodotto sicuro ai sensi degli articoli 5, 6 e 7. Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di presentare relazioni periodiche sui progressi e decidere se o quando la misura correttiva può essere considerata completata. |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020 si applica anche ai prodotti oggetto del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alla "normativa di armonizzazione dell'Unione" di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono relativi al "regolamento [...]". |
1. Gli operatori economici sono stabiliti nell'Unione o hanno una persona responsabile nell'Unione al fine di immettere sul mercato un prodotto oggetto del presente regolamento, e pertanto l'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020 applicabile ai prodotti armonizzati si applica anche ai prodotti oggetto del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alla "normativa di armonizzazione dell'Unione" di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono relativi al "regolamento [...]". |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Oltre ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 effettua periodicamente prove a campione su prodotti messi a disposizione sul mercato scelti in maniera casuale. Se i prodotti messi a disposizione sul mercato sono stati oggetto di una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 effettua, almeno una volta all'anno e per l'intera durata della decisione, prove a campione rappresentative sui prodotti messi a disposizione sul mercato scelti sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario o di qualsiasi persona qualificata designata dallo Stato membro in cui è situato l'operatore economico. |
2. Oltre ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 effettua periodicamente prove a campione sulle categorie di prodotti più frequentemente segnalati sul Safety Gate che ha messo a disposizione sul mercato. Tali prodotti sono scelti in maniera casuale e includono i prodotti il cui volume di vendita è importante rispetto al volume di vendita medio dei prodotti della stessa categoria. Se i prodotti messi a disposizione sul mercato sono stati oggetto di una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 effettua, almeno una volta all'anno e per l'intera durata della decisione, prove a campione rappresentative sui prodotti messi a disposizione sul mercato scelti sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario o di qualsiasi persona qualificata designata dallo Stato membro in cui è situato l'operatore economico. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale ed elettronico dell'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. |
3. Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale ed elettronico e il numero di telefono dell'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Piccole e medie imprese e microimprese |
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1. Affinché gli operatori economici che sono PMI e microimprese siano in grado di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente regolamento, la Commissione fornisce loro orientamenti pratici e consigli personalizzati, comprese semplificazioni pratiche dei nuovi obblighi, ove possibile, al fine di limitare i loro oneri amministrativi. Al tempo stesso è concesso un sostegno finanziario. |
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2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 41 per garantire il sostegno alle PMI e alle microimprese di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per alcuni prodotti, categorie o gruppi di prodotti suscettibili di presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, sulla base degli incidenti registrati nel Safety Business Gateway, delle statistiche del Safety Gate, dei risultati delle attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti e di altri indicatori o prove pertinenti, la Commissione può richiedere agli operatori economici che immettono e mettono a disposizione tali prodotti sul mercato di stabilire o aderire a un sistema di tracciabilità. |
1. Per alcuni prodotti, categorie o gruppi di prodotti suscettibili di presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, sulla base degli incidenti registrati nel Safety Business Gateway, delle statistiche del Safety Gate, dei risultati delle attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti e di altri indicatori o prove pertinenti, la Commissione richiede agli operatori economici che immettono e mettono a disposizione tali prodotti sul mercato di stabilire o aderire a un sistema di tracciabilità o di richiede valutazioni di conformità effettuate da terzi indipendenti. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell'archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono l'identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura, nonché nelle modalità di visualizzazione e di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento. |
2. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell'archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono l'identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura, nonché nelle modalità di visualizzazione e di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Le modalità di visualizzazione garantiscono la tracciabilità mettendo a disposizione informazioni chiare, leggibili e comprensibili. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 41 al fine di integrare il presente regolamento attraverso: |
3. In collaborazione con le parti interessate pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 41 al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento attraverso: |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) la specificazione della durata di conservazione dei dati che gli operatori economici raccolgono e conservano mediante il sistema di tracciabilità di cui al paragrafo 2. La durata e le modalità di conservazione devono garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale o elettronico al quale può essere contattato; |
(a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale o elettronico e il numero di telefono ai quali può essere contattato; |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 18 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto; |
(c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo, e qualsiasi altro identificatore del prodotto; |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il fabbricante garantisce che, attraverso il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25, un incidente causato da un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato sia notificato alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente entro due giorni lavorativi dal momento in cui egli ne è venuto a conoscenza. La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note. Il fabbricante notifica alle autorità competenti, su richiesta, qualsiasi altra informazione pertinente. |
1. Il fabbricante notifica attraverso il Safety Business Gateway di cui all'articolo 25 un incidente che comporta un rischio grave o un danno effettivo per la salute o sicurezza di un consumatore causato da un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, senza indebito ritardo al più tardi dal momento in cui egli ne è venuto a conoscenza. La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note. Il fabbricante notifica alle autorità competenti, su richiesta, qualsiasi altra informazione pertinente. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli importatori e i distributori che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato informano il fabbricante, che può incaricare l'importatore o uno dei distributori di procedere alla notifica. |
2. Gli importatori e i distributori che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato notificano tale informazione tramite il Safety Business Gateway senza indebito ritardo dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza e informano senza indugio il fabbricante. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I mercati online stabiliscono un unico punto di contatto che consente la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in relazione alle questioni di sicurezza dei prodotti, in particolare per gli ordini riguardanti le offerte di prodotti pericolosi. |
1. I mercati online stabiliscono un unico punto di contatto al fine di garantire una comunicazione rapida e diretta con le autorità competenti degli Stati membri, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali in relazione alle questioni di sicurezza dei prodotti, in particolare per gli ordini riguardanti le offerte di prodotti pericolosi. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
I mercati online si registrano sul portale Safety Gate e indicano le informazioni relative al loro punto di contatto unico. |
I mercati online si registrano sul portale Safety Gate e indicano le informazioni relative al loro punto di contatto unico. |
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Tali informazioni includono il nome, l'indirizzo elettronico e postale e il numero di telefono del punto di contatto unico. I mercati online garantiscono che le informazioni relative al loro punto di contatto siano aggiornate e, se necessario, aggiornano senza indugio le informazioni. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti coperti dal presente regolamento, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto pericoloso, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini contengono le motivazioni e specificano uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni aggiuntive che consentono di identificare il contenuto illegale in questione. Essi possono essere trasmessi attraverso il portale Safety Gate. |
2. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti coperti dal presente regolamento, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto pericoloso, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini contengono motivazioni chiare e specificano uno o più URL esatti e, se necessario, le informazioni aggiuntive disponibili che consentono di identificare il prodotto pericoloso in questione. Essi possono essere trasmessi attraverso il portale Safety Gate. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini emessi in conformità con il presente paragrafo. Essi agiscono al ricevimento dell'ordine emesso senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi nello Stato membro in cui opera il mercato online dal ricevimento dell'ordine. Essi informano l'autorità di vigilanza del mercato che ha emesso l'ordine del seguito che a questo è stato dato utilizzando i contatti dell'autorità stessa pubblicati nel Safety Gate. |
I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini emessi in conformità con il presente paragrafo. Essi agiscono al ricevimento dell'ordine emesso senza indebito ritardo. Se le informazioni fornite dalle autorità di vigilanza del mercato contengono dettagli sufficienti per identificare immediatamente il prodotto pericoloso, i mercati online agiscono entro un giorno lavorativo. Se i mercati online devono eseguire ricerche aggiuntive per identificare il prodotto, essi agiscono entro due giorni lavorativi nello Stato membro in cui opera il mercato online dal ricevimento dell'ordine. Essi informano l'autorità di vigilanza del mercato che ha emesso l'ordine del seguito che a questo è stato dato utilizzando i contatti dell'autorità stessa pubblicati nel Safety Gate. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I mercati online tengono conto delle informazioni periodiche sui prodotti pericolosi notificate dalle autorità di vigilanza del mercato in linea con l'articolo 24, ricevute attraverso il portale Safety Gate, al fine di applicare le loro misure volontarie volte a rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l'accesso al contenuto illegale che si riferisce a prodotti pericolosi offerti sul loro mercato, se del caso. Essi informano l'autorità che ha effettuato la notifica al Safety Gate di qualsiasi azione intrapresa utilizzando i contatti dell'autorità di vigilanza del mercato pubblicati nel Safety Gate. |
soppresso |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I mercati online danno una risposta adeguata senza indebito ritardo, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi nello Stato membro in cui il mercato online opera, alle comunicazioni relative a questioni di sicurezza dei prodotti e a prodotti pericolosi ricevute a norma dell'[articolo 14] del regolamento (UE) [.../...] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. |
4. I mercati online danno una risposta adeguata senza indebito ritardo, e in ogni caso entro due giorni lavorativi nello Stato membro in cui il mercato online opera, alle comunicazioni relative a questioni di sicurezza dei prodotti e a prodotti pericolosi ricevute a norma dell'[articolo 14] del regolamento (UE) [.../...] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ai fini degli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) [.../...] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, i mercati online concepiscono e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire ai commercianti di fornire le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori nell'elenco dei prodotti: |
5. Ai fini degli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) [.../...] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, i mercati online concepiscono e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire ai commercianti che si avvalgono dei loro servizi di rispettare il presente regolamento. I mercati online provvedono affinché i commercianti forniscano le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili e comprensibili ai consumatori sul mercato mediante l'interfaccia online: |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale o elettronico al quale può essere contattato; |
(a) il nome, la denominazione commerciale registrata e/o il marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale o elettronico e il numero di telefono ai quali il fabbricante può essere contattato; |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; |
(b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento; |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto; |
(c) le informazioni necessarie per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto; |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori. |
(d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che è apposta sul prodotto o lo accompagna conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a. I mercati online garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 5 fornite dal commerciante siano complete prima di autorizzare che i prodotti siano messi a disposizione sul mercato attraverso le loro interfacce online. |
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b. All'atto del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5 e fino alla conclusione del rapporto contrattuale con il commerciante, il mercato online si adopera al meglio per verificare le informazioni fornite dal commerciante avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'utente commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. |
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c. Qualora il mercato online ottenga indicazioni sufficienti o abbia motivo di credere che le informazioni di cui al paragrafo 5 sono inesatte o non corrette, chiede al commerciante di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano immediatamente esatte e complete per poter offrire il prodotto sulla sua interfaccia. Qualora il commerciante non corregga o non completi tali informazioni, il mercato online sospende temporaneamente la prestazione del suo servizio al commerciante in relazione all'offerta di prodotti ai consumatori fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta. |
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I mercati online segnalano i commercianti in questione alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione europea tramite il Business Safety Gateway. |
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d. I mercati online effettuano periodicamente controlli visivi e prove a campione su prodotti scelti in maniera casuale, tenendo conto di relazioni, banche dati e valutazioni precedenti e dei possibili rischi e danni per i consumatori. |
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e. I mercati online stabiliscono una connessione al Safety Gate, ad esempio tramite un'interfaccia di programmazione, che permetta loro di confrontare in modo rapido ed efficace i prodotti o le categorie di prodotti offerti sul loro mercato se hanno motivo di credere che i prodotti siano pericolosi. Se in tale processo è individuato un prodotto che è stato precedentemente ritenuto pericoloso, il mercato online informa il commerciante e cancella tempestivamente il contenuto. Inoltre, il mercato online istituisce una banca dati interna dei prodotti pericolosi che sono stati precedentemente rimossi e si adopera al meglio per evitare la ricomparsa di tali prodotti sulla sua interfaccia online. Il mercato online informa l'autorità competente di emissione in merito a qualsiasi azione di seguito che intenda intraprendere a tale riguardo. |
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L'applicazione del presente paragrafo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza ed è soggetta a una verifica umana. |
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f. I mercati online che sono stati informati di un incidente che comporta un rischio grave o un danno effettivo per la salute o la sicurezza di un consumatore causato da un prodotto messo a disposizione sul loro mercato lo notificano senza indebito ritardo al Safety Business Gateway e ne informano il fabbricante. |
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g. I mercati online garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 5 siano facilmente accessibili e comprensibili per i consumatori dalle loro interfacce online. L'interfaccia online dei mercati online permette inoltre ai consumatori di comprendere i loro diritti in caso di problemi relativi alla sicurezza dei prodotti. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) cooperare per garantire l'efficacia dei richiami dei prodotti, anche astenendosi dal porre ostacoli ai richiami dei prodotti; |
(a) cooperare per garantire l'efficacia dei richiami dei prodotti, anche astenendosi dal porre ostacoli ai richiami dei prodotti e pubblicando l'avviso di richiamo sul loro sito web; |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) permettere l'accesso alle loro interfacce da parte degli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato per identificare i prodotti pericolosi; |
(d) permettere l'accesso alle loro interfacce da parte degli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato per identificare i prodotti pericolosi, rispettando nel contempo le informazioni commerciali sensibili; |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Le autorità di vigilanza del mercato applicano il presente regolamento tenendo debitamente conto del principio di precauzione in maniera proporzionata. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Le autorità di vigilanza del mercato eseguono periodicamente acquisti in incognito (mystery shopping), anche sui mercati online, al fine di verificare in particolare la sicurezza delle categorie di prodotti più frequentemente segnalate sul Safety Gate. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 22 bis |
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Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi misura che sia stata adottata dalle autorità competenti e che limiti l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne disponga il ritiro dal mercato o il richiamo possa essere impugnata dinanzi alle giurisdizioni competenti. |
Motivazione
Reintroduzione di una disposizione della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione sviluppa ulteriormente e mantiene un sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sulle misure correttive riguardanti i prodotti pericolosi ("Safety Gate"). |
1. La Commissione sviluppa ulteriormente e modernizza il sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sulle misure correttive riguardanti i prodotti pericolosi ("Safety Gate"), oltre a migliorarne l'efficienza, in particolare fornendo un'interfaccia interoperabile che permetta ai mercati online di collegare il loro sito web al Safety Gate, affinché possano verificare in modo semplice, rapido e affidabile i prodotti e le categorie di prodotti. |
Motivazione
Il Rapex (Safety Gate) esistente deve essere aggiornato. Se si chiede ai mercati online di assumersi maggiori responsabilità, occorre garantire che siano effettivamente in grado di fare quello che viene chiesto loro. Solo se il Safety Gate fornisce informazioni rapide, affidabili e precise riguardo a un prodotto pericoloso, è possibile chiedere ai mercati online di utilizzare tale sistema prima di mettere il prodotto online.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I consumatori hanno accesso al Safety Gate alle condizioni di cui all'articolo 32. Essi hanno accesso alle informazioni relative ai prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute e a una sezione distinta del portale che permette loro di segnalare alla Commissione i prodotti che presentano un rischio per la loro salute. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. La Commissione prepara un elenco distinto dei fabbricanti e dei commercianti i cui prodotti sono stati notificati e considerati non sicuri nel Safety Gate per più di tre volte e dei fabbricanti che sono stati cancellati dai mercati online in seguito a violazioni reiterate. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. Gli operatori economici sono informati, senza indebito ritardo, della decisione di includere il loro prodotto nel Safety Gate. Se un operatore economico ritiene che il suo prodotto sia stato erroneamente incluso nel Safety Gate, dovrebbe poter presentare osservazioni alla pertinente autorità di vigilanza del mercato. La procedura di richiamo non è interrotta fino a quando non sia stata determinata la legittimità del reclamo dell'operatore economico. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 ter. La Commissione pubblica orientamenti per le autorità di vigilanza del mercato per garantire un'applicazione più uniforme e la certezza giuridica nell'informazione per quanto riguarda le notifiche di richiamo e le rispettive richieste da parte delle autorità competenti. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione gestisce un portale web che consente agli operatori economici di fornire alle autorità di vigilanza del mercato e ai consumatori le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 11, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 19. |
1. La Commissione gestisce un portale web facilmente accessibile che consente agli operatori economici di fornire alle autorità di vigilanza del mercato e ai consumatori le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 11, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 10, paragrafo 8, all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 19, che sono accessibili ai consumatori con disabilità. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se viene a conoscenza di un prodotto o di una categoria specifica o di un gruppo di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri, mediante atti di esecuzione adeguati alla gravità e all'urgenza della situazione se, allo stesso tempo: |
1. Se viene a conoscenza di un prodotto o di una categoria specifica o di un gruppo di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri, mediante atti di esecuzione adeguati alla gravità e all'urgenza della situazione se: |
Motivazione
L'applicazione di criteri cumulativi limiterebbe eccessivamente la capacità della Commissione di adottare misure.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il rischio può essere eliminato efficacemente soltanto con l'adozione di provvedimenti adeguati applicabili a livello dell'Unione al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno. |
(c) il rischio può essere eliminato efficacemente soltanto con l'adozione di provvedimenti adeguati e proporzionati applicabili a livello dell'Unione al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) lo scambio di informazioni sulle valutazioni dei rischi, sui prodotti pericolosi, su metodi di prova e sui loro risultati, sugli sviluppi scientifici recenti e su altri aspetti che interessano le attività di controllo; |
(a) lo scambio di informazioni sulle valutazioni dei rischi, sui prodotti pericolosi, su metodi di prova e sui loro risultati, sugli sviluppi scientifici recenti e su altri aspetti che interessano le attività di controllo, come ad esempio la considerazione delle norme europee che conferiscono una presunzione di conformità al presente regolamento; |
Motivazione
È importante mantenere informate le autorità competenti degli Stati membri in merito alla normazione nell'ambito della sicurezza dei prodotti.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità di vigilanza del mercato possono decidere di condurre simultaneamente azioni di controllo coordinate ("indagini a tappeto") di particolari categorie di prodotti per verificarne la conformità con il presente regolamento o per individuare infrazioni. |
1. Le autorità di vigilanza del mercato conducono simultaneamente azioni di controllo coordinate ("indagini a tappeto") periodiche, almeno una volta all'anno, in cui verificano la conformità con il presente regolamento o individuano infrazioni online e offline di quest'ultimo. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le informazioni di cui dispongono le autorità degli Stati membri o la Commissione, relative alle misure applicate ai prodotti che presentano rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, sono in generale rese accessibili al pubblico secondo le esigenze di trasparenza, fatte salve le limitazioni necessarie alle attività di controllo e di indagine. In particolare, il pubblico ha accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura dei rischi e sulle misure adottate. Tali informazioni sono fornite in formati accessibili alle persone con disabilità. |
1. Le informazioni di cui dispongono le autorità degli Stati membri o la Commissione, relative alle misure applicate ai prodotti che presentano rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, o le informazioni ritenute pertinenti ai fini della tutela degli interessi degli utilizzatori finali sono rese accessibili al pubblico secondo le esigenze di trasparenza, fatte salve le limitazioni necessarie alle attività di controllo e di indagine. In particolare, il pubblico ha accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura dei rischi e sulle misure adottate. Tali informazioni sono fornite in formati accessibili alle persone con disabilità. |
Motivazione
Le informazioni riguardanti le misure relative ai prodotti o alla sicurezza dei prodotti dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utilizzatori finali.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri danno ai consumatori e agli altri interessati l'opportunità di sporgere reclami presso le autorità competenti con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e vigilanza, e che tali reclami siano oggetto di un seguito adeguato. |
4. Gli Stati membri danno ai consumatori o alle organizzazioni che li rappresentano e agli altri interessati l'opportunità di sporgere reclami presso le autorità competenti con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e vigilanza, e che tali reclami siano oggetto di un seguito adeguato. L'autorità cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante in merito allo stato di avanzamento della procedura e alla decisione presa. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, e dell'articolo 19, la Commissione mantiene un portale Safety Gate che fornisce al pubblico il libero accesso a informazioni selezionate notificate a norma dell'articolo 24. |
1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, e dell'articolo 19, la Commissione mantiene un portale Safety Gate che fornisce al pubblico il libero accesso a informazioni selezionate notificate a norma dell'articolo 24. La Commissione garantisce che tale sito web sia facilmente accessibile al pubblico. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel caso di un richiamo o se alcune informazioni devono essere portate all'attenzione dei consumatori per garantire l'uso sicuro di un prodotto ("avviso di sicurezza"), gli operatori economici, conformemente ai loro rispettivi obblighi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, informano direttamente tutti i consumatori interessati che riescono ad identificare. Gli operatori economici che raccolgono i dati personali dei loro clienti devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi di sicurezza. |
1. Nel caso di un richiamo o se alcune informazioni devono essere portate all'attenzione degli utilizzatori finali per garantire l'uso sicuro di un prodotto ("avviso di sicurezza"), gli operatori economici, conformemente ai loro rispettivi obblighi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, informano direttamente tutti i consumatori interessati che riescono ad identificare. Gli operatori economici che raccolgono i dati personali dei loro clienti devono utilizzare tali informazioni necessarie per richiami e avvisi di sicurezza. Tenendo debitamente conto della protezione dei dati, i mercati online aiutano gli operatori economici nel caso in cui abbiano venduto il prodotto in questione sul loro mercato a ottenere i dati specifici dei clienti necessari per eseguire un richiamo efficace. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se gli operatori economici dispongono di sistemi di registrazione dei prodotti o di programmi di fidelizzazione dei clienti per scopi diversi dall'invio di informazioni sulla sicurezza ai loro clienti, essi offrono la possibilità ai loro clienti di fornire dati di contatto separati solo per scopi di sicurezza. I dati personali raccolti a tale scopo sono limitati al minimo necessario e possono essere utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o avviso di sicurezza. |
2. Se gli operatori economici dispongono di sistemi di registrazione dei prodotti o di programmi di fidelizzazione dei clienti per scopi diversi dall'invio di informazioni sulla sicurezza ai loro clienti, essi offrono la possibilità ai loro clienti di fornire dati di contatto separati solo per scopi di sicurezza. I dati personali raccolti a tale scopo sono limitati al minimo necessario e sono utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o avviso di sicurezza. |
Motivazione
I dati personali forniti per i sistemi di registrazione dei prodotti dovrebbero essere utilizzati solo ai fini dei richiami.
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati direttamente, gli operatori economici, in conformità con le loro rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo o di sicurezza attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile, compresi, se disponibili: il sito web dell'azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso, annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunicazione. Le informazioni devono essere accessibili ai consumatori con disabilità. |
4. Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati direttamente, neppure con l'aiuto dei mercati online conformemente al paragrafo 1, gli operatori economici, in conformità con le loro rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo o di sicurezza attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile, compresi, se disponibili: il sito web dell'azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso, annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunicazione. Le informazioni devono essere accessibili ai consumatori con disabilità. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) una descrizione chiara del pericolo associato al prodotto richiamato, evitando qualsiasi elemento che possa ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori, compresi termini ed espressioni come "volontario", "precauzionale", "discrezionale", "in situazioni rare/specifiche", e indicando che non sono stati segnalati incidenti; |
(c) una descrizione chiara del pericolo associato al prodotto richiamato, priva di qualsiasi elemento che possa ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori, compresi termini ed espressioni come "volontario", "precauzionale", "discrezionale", "in situazioni rare/specifiche", e indicando che non sono stati segnalati incidenti; |
Motivazione
I consumatori potrebbero essere tratti in inganno e pertanto tali elementi fuorvianti dovrebbero non solo essere evitati, ma non essere utilizzati affatto.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatta salva la direttiva (UE) 2019/771, in caso di richiamo, l'operatore economico responsabile del richiamo offre al consumatore un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo. Tale rimedio consiste in almeno uno dei seguenti: |
1. Fatta salva la direttiva (UE) 2019/771, in caso di richiamo, l'operatore economico responsabile del richiamo offre al consumatore un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo. Affinché le merci siano rese conformi al presente regolamento, il consumatore può scegliere uno dei seguenti rimedi: |
Motivazione
I consumatori dovrebbero poter scegliere tra i rimedi disponibili, come accade in altre normative dell'UE in materia di tutela dei consumatori.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La riparazione, lo smaltimento o la distruzione del prodotto da parte dei consumatori sono considerati rimedi efficaci solo se possono essere eseguiti facilmente e in sicurezza dal consumatore. In questi casi, l'operatore economico responsabile del richiamo fornirà ai consumatori le istruzioni necessarie e/o, in caso di auto-riparazione, parti di ricambio gratuite o aggiornamenti del software. |
2. La riparazione, lo smaltimento o la distruzione del prodotto da parte dei consumatori sono considerati rimedi efficaci solo se possono essere eseguiti facilmente e in sicurezza dal consumatore. In questi casi, l'operatore economico responsabile del richiamo fornirà ai consumatori le istruzioni necessarie e/o, in caso di auto-riparazione, parti di ricambio gratuite o aggiornamenti del software comprensivi dell'indicazione dei possibili rischi e delle relative conseguenze. |
Motivazione
I consumatori dovrebbero essere adeguatamente informati quando effettuano riparazioni autonomamente.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il diritto al rimedio di cui al presente articolo non pregiudica la direttiva 85/374/CEE. |
Motivazione
Questa aggiunta chiarisce che, anche se i consumatori beneficiano di un rimedio per un prodotto richiamato in conformità del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, ciò non pregiudica il loro diritto di chiedere un indennizzo a norma della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità e informazione degli operatori economici di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 18 e 19; |
(d) il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità e informazione degli operatori economici di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19 e 20; |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. qualora le sanzioni coprano solo un importo ridotto. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro [inserire la data - cinque anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione valuta in particolare se il presente regolamento ha raggiunto l'obiettivo di migliorare la protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi, tenendo conto al contempo del suo impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI. |
1. Entro [inserire la data - cinque anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione valuta in particolare se il presente regolamento ha raggiunto l'obiettivo di migliorare la protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi, in particolare per quanto concerne il miglioramento della tracciabilità, il livello e il funzionamento della vigilanza del mercato, l'opera di normazione, il funzionamento del Safety Gate e le sfide poste dalle nuove tecnologie e dai mercati online. |
Motivazione
La valutazione dovrebbe comprendere nello specifico alcuni degli aspetti più rilevanti per la sicurezza dei consumatori.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Riferimenti |
COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 13.9.2021 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 13.9.2021 |
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Relatore per parere Nomina |
René Repasi 2.2.2022 |
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Relatrice per parere precedente |
Evelyne Gebhardt |
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Esame in commissione |
28.10.2021 |
1.12.2021 |
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Approvazione |
15.3.2022 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Patrick Breyer, Daniel Buda, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, René Repasi, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
21 |
+ |
PPE |
Pascal Arimont, Daniel Buda, Geoffroy Didier, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos |
S&D |
René Repasi, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Lara Wolters, Tiemo Wölken |
Renew |
Ilana Cicurel, Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara |
ID |
Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton |
Verts/ALE |
Patrick Breyer, Marie Toussaint |
ECR |
Raffaele Stancanelli |
0 |
- |
|
|
1 |
0 |
ID |
Gunnar Beck, |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Riferimenti |
COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
1.7.2021 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 13.9.2021 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
INTA 13.9.2021 |
ENVI 13.9.2021 |
ITRE 13.9.2021 |
JURI 13.9.2021 |
Pareri non espressi Decisione |
INTA 14.7.2021 |
ENVI 6.9.2021 |
ITRE 14.7.2021 |
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Relatrice Nomina |
Dita Charanzová 15.7.2021 |
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Esame in commissione |
27.9.2021 |
10.1.2022 |
28.2.2022 |
21.4.2022 |
Approvazione |
16.6.2022 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
41 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Beata Mazurek, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Geoffroy Didier, Malte Gallée, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Tsvetelina Penkova, Antonio Maria Rinaldi, Marc Tarabella, Kosma Złotowski |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Nicola Beer, Rosanna Conte, Vlad Gheorghe, Ondřej Kovařík |
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Deposito |
24.6.2022 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
41 |
+ |
ECR |
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Kosma Złotowski |
ID |
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi |
PPE |
Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann |
RENEW |
Nicola Beer, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Sandro Gozi, Ondřej Kovařík, Karen Melchior, Róża Thun und Hohenstein |
S&D |
Brando Benifei, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Tarabella |
VERTS/ALE |
Anna Cavazzini, Malte Gallée, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak |
1 |
- |
VERTS/ALE |
Marcel Kolaja |
2 |
0 |
THE LEFT |
Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU C xxx del xx.xx.xxxx, pag. x.