RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo
19.7.2022 - (COM(2021)0347 – C9‑0244/2021 – 2021/0171(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Kateřina Konečná
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo
(COM(2021)0347 – C9‑0244/2021 – 2021/0171(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0347),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0244/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 ottobre 2021[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9‑0212/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Il credito offerto ai consumatori è cambiato e si è diversificato notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi prodotti di credito, in particolare nell'ambiente on-line, e il loro impiego continua a svilupparsi. Questo ha dato luogo a incertezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2008/48/CE a tali nuovi prodotti. |
(7) Il credito offerto ai consumatori è cambiato e si è diversificato notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi prodotti di credito, in particolare nell'ambiente on-line, e il loro impiego continua a svilupparsi. Questo ha dato luogo a incertezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2008/48/CE a tali nuovi prodotti. Pratiche quali la vendita di crediti di modesta entità e i contratti di locazione a lungo termine hanno registrato negli ultimi anni una crescita senza precedenti, che in alcuni casi ha portato a pratiche commerciali sleali e, di conseguenza, i consumatori hanno dovuto far fronte a un deterioramento della loro situazione finanziaria, o addirittura a un debito problematico. Ciò avrebbe potuto essere evitato se siffatte pratiche fossero state regolamentate in modo più efficace e se le informazioni contrattuali fossero state fornite in modo più trasparente, completo e tempestivo. |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) A norma dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un quadro giuridico per il credito al consumo più trasparente ed efficiente dovrebbe aumentare la fiducia dei consumatori e facilitare lo sviluppo delle attività transfrontaliere. |
(9) A norma dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un quadro giuridico per il credito al consumo più trasparente ed efficiente dovrebbe aumentare la fiducia dei consumatori e il welfare, e facilitare lo sviluppo delle attività transfrontaliere. |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Una serie di Stati membri ha applicato la direttiva 2008/48/CE in settori non rientranti nel suo ambito di applicazione per rafforzare il livello di protezione dei consumatori. In effetti, parecchi contratti di credito non rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva possono arrecare pregiudizio ai consumatori, compresi i prestiti a breve termine ad alto costo, il cui ammontare è generalmente inferiore alla soglia minima di 200 EUR fissata dalla direttiva 2008/48/CE. In tale contesto, e allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di facilitare il mercato transfrontaliero del credito al consumo, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe contemplare alcuni contratti esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 2008/48/CE, come i contratti di credito ai consumatori al di sotto dell'importo di 200 EUR. Analogamente, per garantire una maggiore trasparenza e una migliore protezione dei consumatori, e di conseguenza una maggiore fiducia da parte di questi, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva altri prodotti potenzialmente pregiudizievoli a causa dei costi elevati che comportano o delle spese onerose in caso di mancati pagamenti. In tale misura, non dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva: i contratti di leasing, i contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese; i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, compresi i sistemi "Compra ora, paghi dopo", ossia i nuovi strumenti finanziari digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, e i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Dovrebbero inoltre essere inclusi nell'ambito d'applicazione della presente direttiva tutti i contratti di credito fino a 100 000 EUR. La soglia superiore dei contratti di credito ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere innalzata per tenere conto dell'indicizzazione ai fini di un adeguamento agli effetti dell'inflazione dal 2008 e per gli anni a venire. |
(15) Una serie di Stati membri ha applicato la direttiva 2008/48/CE in settori non rientranti nel suo ambito di applicazione per rafforzare il livello di protezione dei consumatori. In effetti, parecchi contratti di credito non rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva possono arrecare pregiudizio ai consumatori, compresi i prestiti a breve termine ad alto costo, il cui ammontare è generalmente inferiore alla soglia minima di 200 EUR fissata dalla direttiva 2008/48/CE. In tale contesto, e allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di facilitare il mercato transfrontaliero del credito al consumo, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe contemplare alcuni contratti esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 2008/48/CE, come i contratti di credito ai consumatori al di sotto dell'importo di 200 EUR. Analogamente, per garantire una maggiore trasparenza e una migliore protezione dei consumatori, e di conseguenza una maggiore fiducia da parte di questi, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, pur sottoposti a una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità onde evitare oneri amministrativi indebiti, altri prodotti potenzialmente pregiudizievoli a causa dei costi elevati che comportano o delle spese onerose in caso di mancati pagamenti. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle carte di debito differito fornite da un ente creditizio o da un istituto di pagamento e collegate a un conto di pagamento, con un importo mensile massimo autorizzato da rimborsare entro un mese senza interessi e con spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento, a condizione che siano concesse ai consumatori solo dopo aver valutato la loro capacità di rimborso conformemente alla presente direttiva e dopo aver garantito che il consumatore abbia ricevuto le informazioni precontrattuali previste dalla stessa. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contratti di leasing che non prevedono l'obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto. Non dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva: i contratti di credito nella forma di concessione di scoperto o sconfinamento da rimborsarsi entro un mese; i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, compresi i sistemi "Compra ora, paghi dopo", ossia i nuovi strumenti finanziari digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, e i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Tuttavia, per i contratti di credito con un importo totale del credito inferiore a 200 EUR, o che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, o in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile, gli Stati membri dovrebbero poter escludere l'applicazione di talune disposizioni della presente direttiva relative agli obblighi di informazione e al rimborso anticipato. Dovrebbero inoltre essere inclusi nell'ambito d'applicazione della presente direttiva tutti i contratti di credito fino a 100 000 EUR. La soglia superiore dei contratti di credito ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere innalzata per tenere conto dell'indicizzazione ai fini di un adeguamento agli effetti dell'inflazione dal 2008 e per gli anni a venire. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) I prodotti finanziari che incoraggiano le transizioni verde e digitale sono attualmente limitati in tutta l'Unione. Al fine di aumentare la spesa dei consumatori che promuove tali transizioni, i creditori dovrebbero essere incoraggiati a offrire, come parte dei loro portafogli, prodotti di credito al consumo a costi contenuti e sostenibili dal punto di vista ambientale, e a sviluppare le politiche corrispondenti. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 ter) Le situazioni economiche degli Stati membri variano in modo sostanziale, all'interno e all'esterno della zona euro, ragion per cui alle autorità nazionali dovrebbe essere consentito di includere i contratti di credito che comportano un importo totale del credito fino a 150 000 EUR nell'ambito di applicazione della presente direttiva se necessario per conseguire gli obiettivi della stessa, compresa la protezione dei consumatori. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il crowdfunding (finanziamento collettivo) si sta affermando sempre più come forma di finanza disponibile per i consumatori, solitamente per spese o investimenti modesti. Il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio26 esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di crowdfunding, anche quelli che facilitano la concessione di crediti, forniti ai consumatori quali definiti nella direttiva 2008/48/CE. In tale contesto, la presente direttiva è volta a integrare il regolamento (UE) 2020/1503 ponendo rimedio a tale esclusione, apportando chiarezza del diritto sul regime giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding nel caso in cui un consumatore chieda di contrarre un credito attraverso un fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding. |
(16) Il crowdfunding (finanziamento collettivo) si sta affermando sempre più come forma di finanza disponibile per i consumatori, solitamente per spese o investimenti modesti. Il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio26 esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di crowdfunding, anche quelli che facilitano la concessione di crediti, forniti ai consumatori quali definiti nella direttiva 2008/48/CE. In tale contesto, la presente direttiva è volta a integrare il regolamento (UE) 2020/1503 ponendo rimedio a tale esclusione, apportando chiarezza del diritto sul regime giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding nel caso in cui un consumatore chieda di contrarre un credito attraverso un fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding diverso da quelli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1503. |
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26 Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1129 e della direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1). |
26 Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1129 e della direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1). |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) Al momento dell'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 bis) È opportuno che la presente direttiva non pregiudichi il regolamento (UE) 2016/679, che dovrebbe applicarsi a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da creditori e intermediari del credito rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) È opportuno evitare di discriminare i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi ragione di cui all'articolo 21 della Carta in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding nell'Unione. |
(26) È opportuno evitare di discriminare i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi ragione di cui all'articolo 21 della Carta in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding nell'Unione. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe, tuttavia, essere interpretata come un obbligo per un creditore, un intermediario del credito o un fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding di prestare servizi negli Stati membri in cui non svolge la sua attività. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) È opportuno stabilire disposizioni specifiche sulla pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding e su alcune informazioni di base da fornire ai consumatori per metterli in grado, in particolare, di paragonare le varie offerte. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata mediante un esempio rappresentativo. Le informazioni di base dovrebbero figurare in primo piano e in evidenza, in modo chiaro e in un formato che richiami l'attenzione. Dovrebbero essere chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili. Le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso civetta con interessi più bassi per i mesi iniziali del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding, dovrebbero essere chiaramente identificate come tali. I consumatori dovrebbero vedere tutte le informazioni essenziali con un'occhiata, anche quando le consultano sullo schermo di un telefono mobile. Il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore e, ove applicabile, dell'intermediario del credito e del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero inoltre essere comunicati al consumatore, per consentirgli di contattarli in modo rapido ed efficace. Dovrebbe essere indicato un massimale qualora non sia possibile fornire l'importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione, in particolare quando un contratto di credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all'importo. Il massimale dovrebbe indicare il limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del consumatore. In casi specifici e giustificati, affinché il consumatore comprenda meglio le informazioni comunicate con la pubblicità dei contratti di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding quando il supporto usato non ne consente la visualizzazione, come nel caso della pubblicità radiofonica, la quantità di informazioni fornite potrebbe essere ridotta. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di disciplinare gli obblighi di informazione nella legislazione nazionale riguardo agli annunci pubblicitari dei contratti di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding che non contengono informazioni sul costo del credito. |
(29) È opportuno stabilire disposizioni specifiche sulla pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding e su alcune informazioni di base da fornire ai consumatori per metterli in grado, in particolare, di paragonare le varie offerte. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata mediante un esempio rappresentativo. Le informazioni di base dovrebbero figurare in primo piano e in evidenza, in modo chiaro e in un formato che richiami l'attenzione. Dovrebbero essere chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili e i canali digitali. Le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso civetta con interessi più bassi per i mesi iniziali del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding, dovrebbero essere chiaramente identificate come tali. I consumatori dovrebbero vedere tutte le informazioni essenziali con un'occhiata quando le consultano sullo schermo di un telefono mobile e poter accedere a ulteriori informazioni cliccando o sfogliando. Il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore e, ove applicabile, dell'intermediario del credito e del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero inoltre essere comunicati al consumatore, per consentirgli di contattarli in modo rapido ed efficace. Dovrebbe essere indicato un massimale qualora non sia possibile fornire l'importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione, in particolare quando un contratto di credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all'importo. Il massimale dovrebbe indicare il limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del consumatore. In casi specifici e giustificati, affinché il consumatore comprenda meglio le informazioni comunicate con la pubblicità dei contratti di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding quando il supporto usato non ne consente la visualizzazione, come nel caso della pubblicità radiofonica, la quantità di informazioni fornite potrebbe essere ridotta. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di disciplinare gli obblighi di informazione nella legislazione nazionale riguardo agli annunci pubblicitari dei contratti di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding che non contengono informazioni sul costo del credito. Al fine di ridurre i casi di vendita impropria di credito al consumo a consumatori che non sono in grado di permetterselo, e di promuovere la concessione sostenibile di prestiti, la pubblicità del credito dovrebbe contenere, in tutti i casi, un'avvertenza chiara e posta graficamente in evidenza che indichi che prendere in prestito denaro costa denaro. La pubblicità non dovrebbe incitare i consumatori eccessivamente indebitati a cercare crediti, né specificare che altri contratti di credito hanno poca o nessuna influenza sulla valutazione di una richiesta di credito, né suggerire che il successo o la realizzazione sociale si possono acquisire ottenendo crediti. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 bis) È opportuno fornire ai consumatori informazioni di base per metterli in grado, in particolare, di paragonare le diverse offerte. Dette informazioni dovrebbero essere fornite in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata. Le informazioni di base dovrebbero figurare in primo piano e in evidenza, e in un formato che richiami l'attenzione. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Affinché possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che i consumatori ricevano informazioni adeguate, da poter esaminare con attenzione nel momento e nella situazione più opportuni, almeno un giorno prima della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, comprese informazioni circa le condizioni e il costo del credito e i loro obblighi, insieme ad un'adeguata spiegazione. Tali norme dovrebbero far salva la direttiva 93/13/CEE del Consiglio29. |
(30) Affinché possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che i consumatori ricevano informazioni precontrattuali adeguate, da poter esaminare con attenzione nel momento e nella situazione più opportuni, a tempo debito e in ogni caso prima della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, comprese informazioni circa le condizioni e il costo del credito e i loro obblighi, insieme ad un'adeguata spiegazione. Tali norme dovrebbero far salva la direttiva 93/13/CEE del Consiglio29. |
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29 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). |
29 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Le informazioni precontrattuali dovrebbero essere fornite tramite il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". Per aiutare i consumatori a comprendere e a paragonare le offerte, un modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori", che riassume gli elementi fondamentali del credito, dovrebbe essere fornito oltre al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", grazie al quale i consumatori dovrebbero vedere con un'occhiata tutte le informazioni essenziali, anche sullo schermo di un telefono mobile. Le informazioni dovrebbero essere chiare, chiaramente leggibili e adattate ai limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili. Dovrebbero comparire in modo adeguato e idoneo sui vari canali, per garantire che ogni consumatore vi abbia accesso su una base di uguaglianza e in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio30. |
(31) Le informazioni precontrattuali dovrebbero essere fornite tramite il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". Per aiutare i consumatori a comprendere e a paragonare le offerte, all'inizio del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", grazie al quale i consumatori dovrebbero vedere con un'occhiata tutte le informazioni essenziali, anche sullo schermo di un telefono mobile, dovrebbero figurare tutti gli elementi fondamentali del credito. Le informazioni dovrebbero essere chiare, chiaramente leggibili e adattate ai limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili. Dovrebbero comparire in modo adeguato e idoneo sui vari canali, per garantire che ogni consumatore vi abbia accesso su una base di uguaglianza e in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio30. A tal fine, il formato e la presentazione delle informazioni dovrebbero essere standardizzati a livello dell'Unione mediante l'adozione di atti delegati. |
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30 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70). |
30 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70). |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta l'Unione. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito o di servizio di credito tramite crowdfunding considerato e, eventualmente, alle merci acquistate. Nel determinare l'esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding in uno specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla frequenza dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro metodo di calcolo usuale per il credito al consumo in questione. Nel caso in cui le informazioni precontrattuali siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore, e ove applicabile, l'intermediario del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero ricordare al consumatore, un giorno dopo la conclusione del contratto di credito, la possibilità di recedere dal contratto stesso. |
(32) Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta l'Unione. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito o di servizio di credito tramite crowdfunding considerato e, eventualmente, alle merci acquistate. Nel determinare l'esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding in uno specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla frequenza dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro metodo di calcolo usuale per il credito al consumo in questione. Nel caso in cui le informazioni precontrattuali siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore, e ove applicabile, l'intermediario del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero ricordare al consumatore, da uno a sette giorni dopo la conclusione del contratto di credito, la possibilità di recedere dal contratto stesso. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito o quali servizi di credito tramite crowdfunding, tra quelli proposti, siano i più adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che i creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding assicurino tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, fornendo spiegazioni adeguate sulle informazioni rilevanti, incluse in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti, in modo personalizzato affinché il consumatore possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale. |
(39) Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito o quali servizi di credito tramite crowdfunding, tra quelli proposti, siano i più adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che i creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding assicurino tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, fornendo spiegazioni adeguate sulle informazioni rilevanti in modo facilmente comprensibile prima della firma del contratto, incluse in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti, in modo personalizzato affinché il consumatore possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Come evidenziato nella proposta della Commissione di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale)31 i sistemi di intelligenza artificiale (IA) possono essere facilmente impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a livello transfrontaliero, e possono circolare in tutta l'Unione. In tale contesto i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero essere autorizzati a personalizzare il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei consumatori che permettono loro di valutare il potere d'acquisto dei singoli consumatori. I consumatori dovrebbero pertanto essere chiaramente informati quando il prezzo che è loro offerto è personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti nel loro processo decisionale di acquisto. |
(40) Come evidenziato nella proposta della Commissione di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale)31 i sistemi di intelligenza artificiale (IA) possono essere facilmente impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a livello transfrontaliero, e possono circolare in tutta l'Unione. In tale contesto i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero essere autorizzati a personalizzare il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati. I consumatori dovrebbero pertanto essere chiaramente informati quando il prezzo che è loro offerto è personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti nel loro processo decisionale di acquisto. I creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero altresì informare i consumatori che ricevono l'offerta in merito alle fonti di dati utilizzate per la personalizzazione dell'offerta stessa. |
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31 COM/2021/206 final. |
31 COM/2021/206 final. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding non possano essere offerti separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di una concessione di scoperto. Sebbene, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding debbano poter imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore. Questo non dovrebbe pregiudicare le condizioni di credito stabilite dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che la polizza di tale assicuratore offra un livello di garanzia equivalente a quella della polizza proposta dal creditore o dai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di standardizzare, in tutto o in parte, la copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale confronto. |
(41) Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding non possano essere offerti separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di una concessione di scoperto. Sebbene, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding debbano poter imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore. Questo non dovrebbe pregiudicare le condizioni di credito stabilite dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che la polizza di tale assicuratore offra un livello di garanzia equivalente a quella della polizza proposta dal creditore o dai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di standardizzare, in tutto o in parte, la copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale confronto. I creditori non dovrebbero ricorrere a pratiche di commercializzazione aggregata che di fatto eliminino la possibilità di scelta per i consumatori e portino a una commercializzazione abbinata vietata, ad esempio a causa di condizioni contrattuali sproporzionate al momento di acquistare il prestito o il prodotto accessorio separatamente. Se necessario, i consumatori dovrebbero disporre di almeno tre giorni per paragonare le offerte assicurative senza che l'offerta sia modificata. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) Le vendite di prodotti di credito non sollecitate dai consumatori possono in alcuni casi essere associate a pratiche dannose per il consumatore. A tale riguardo la vendita non sollecitata di prodotti di credito dovrebbe essere vietata, compresi l'invio ai consumatori di carte di credito pre-approvate non richieste, o l'aumento unilaterale di uno scoperto o del limite della carta di credito del consumatore. |
(44) Le vendite di prodotti di credito non sollecitate dai consumatori possono in alcuni casi essere associate a pratiche dannose per il consumatore. A tale riguardo, fatta salva la possibilità per il creditore di fare pubblicità, la vendita non sollecitata di prodotti di credito dovrebbe essere vietata, compresi l'invio ai consumatori di carte di credito pre-approvate non richieste, o l'aumento unilaterale di uno scoperto, di uno sconfinamento o del limite della carta di credito del consumatore. Il divieto di vendite non sollecitate di prodotti di credito non dovrebbe, tuttavia, applicarsi ai crediti offerti presso un punto vendita per finanziare l'acquisto di merci o servizi. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 45
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento da parte dei creditori e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionarlo. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. I consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali. |
(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure dovrebbero includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento da parte dei creditori e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionarlo. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente e in modo proporzionato il merito creditizio dei consumatori. A tal fine, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. I consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali. |
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32 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
32 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 46
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(46) È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito o di un contratto di servizi di credito tramite crowdfunding. Tale valutazione del merito di credito dovrebbe avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito ad altri criteri e ai metodi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito. |
(46) È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito o di un contratto di servizi di credito tramite crowdfunding. Tale valutazione del merito di credito dovrebbe essere proporzionata e avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito. Una valutazione positiva, effettuata conformemente agli obblighi di cui nella presente direttiva, non dovrebbe essere intesa quale diritto del consumatore di ottenere il credito o quale dovere del creditore di erogarlo. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito ad altri criteri e ai metodi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(46 bis) Il creditore dovrebbe tenere conto in misura ragionevole delle spese impegnate e di altre spese non discrezionali del consumatore, quali gli obblighi che gli incombono, compresa un'adeguata giustificazione e valutazione delle sue spese di sostentamento, della sua famiglia e di eventi futuri che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di credito proposto, come una riduzione del reddito o, se del caso, un aumento del tasso debitore od oscillazioni negative del tasso di cambio o dilazioni di pagamento di capitale o interessi. In caso di tassi variabili, il tasso massimo possibile non dovrebbe essere superiore al limite massimo applicabile al tasso annuo effettivo globale. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) La valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese. Le Linee guida dell'Autorità bancaria europea sull'origine e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) indicano quali categorie di dati possano essere utilizzate per il trattamento dei dati personali ai fini della valutazione del merito creditizio, compresi i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Nell'effettuare tale valutazione non dovrebbero essere usati i dati personali trovati sulle piattaforme dei media sociali, o i dati sanitari, compresi quelli relativi ai tumori. Per facilitare la valutazione, i consumatori dovrebbero fornire informazioni sulla loro situazione economico-finanziaria. In linea di principio, il credito dovrebbe essere erogato al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione. Tuttavia, qualora tale valutazione dovesse dare esito negativo, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding può eccezionalmente concedere il credito in circostanze specifiche e giustificate, come nel caso di una relazione commerciale di lunga data con il consumatore, o in caso di prestiti per finanziare spese sanitarie eccezionali, prestiti destinati agli studenti e prestiti per consumatori con disabilità. In tali casi, nel decidere se concedere o meno il credito al consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe tenere conto dell'importo e della finalità del credito e della probabilità che gli obblighi derivanti dall'accordo siano rispettati. |
(47) La valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese. Le Linee guida dell'Autorità bancaria europea sull'origine e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) indicano quali categorie di dati possano essere utilizzate per il trattamento dei dati personali ai fini della valutazione del merito creditizio, compresi i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Nell'effettuare tale valutazione non dovrebbero essere usati i dati personali trovati sulle piattaforme dei media sociali, o i dati sanitari, compresi quelli relativi ai tumori. Gli Stati membri dovrebbero garantire il diritto all'oblio a tutti i pazienti dell'Unione a partire da 10 anni dopo la fine del loro trattamento, e a partire da cinque anni dopo la fine del trattamento ai pazienti la cui diagnosi sia stata fatta prima dei 18 anni, e dovrebbero assicurare a tutte le persone che sono guarite da malattie trasmissibili e non trasmissibili pertinenti la parità di accesso a prodotti o servizi finanziari quali assicurazioni e prestiti. Per facilitare la valutazione, i consumatori dovrebbero fornire informazioni sulla loro situazione economico-finanziaria. In linea di principio, il credito dovrebbe essere erogato al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che in circostanze eccezionali, specifiche e ben giustificate il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding può eccezionalmente concedere il credito, come in caso di prestiti per finanziare spese sanitarie eccezionali e urgentemente necessarie, prestiti destinati agli studenti e prestiti per consumatori con disabilità. In tali casi, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe informare il consumatore del fatto che, a causa dell'esito negativo di una valutazione del merito creditizio, lo stesso può essere esposto a difficoltà in merito al rimborso del credito. Gli Stati membri dovrebbero garantire, tuttavia, che in questi casi eccezionali i consumatori siano ugualmente protetti dalle difficoltà finanziarie. Inoltre, nel decidere se concedere o meno il credito al consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe tenere conto dell'importo e della finalità del credito e della probabilità che gli obblighi derivanti dall'accordo siano rispettati. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(47 bis) La Banca centrale europea (BCE) vigila sulle situazioni in cui il credito è offerto dopo una valutazione negativa del merito creditizio. La messa a disposizione di tale credito dovrebbe rimanere possibile, ma solo in circostanze eccezionali, specifiche e debitamente giustificate. La vigilanza della BCE comprende un processo di arbitrato e il monitoraggio mediante processi di controllo regolamentare interni ed esterni. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 47 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(47 ter) Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe tenere conto della natura, della durata, del valore, della complessità e dei rischi del credito per il consumatore quando elabora gli orientamenti che specificano in che modo e sulla base di quali dati i creditori e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding effettuano la valutazione del merito creditizio. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 47 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(47 quater) In caso di credito o servizi di credito tramite crowdfunding a durata indeterminata, la rilevanza della valutazione iniziale del merito creditizio dovrebbe essere valutata periodicamente dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding. Tuttavia, i creditori e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding non dovrebbero imporre ai consumatori di fornire informazioni o documenti, a condizione che i consumatori adempiano ai loro obblighi contrattuali. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 48
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(48) Ai sensi della proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), è opportuno classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito di credito o l'affidabilità creditizia delle persone fisiche come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. Data l'alta posta in gioco, ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Il consumatore dovrebbe inoltre avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi, fra l'altro, le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e di contestare la valutazione del merito creditizio e la decisione. |
(48) Ai sensi della proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), è opportuno classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito di credito o l'affidabilità creditizia delle persone fisiche come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. Data l'alta posta in gioco, ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Fatto salvo il regolamento generale sulla protezione dei dati, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa della valutazione effettuata, delle categorie di dati prese in considerazione e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi, fra l'altro, le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e di contestare la valutazione del merito creditizio e la decisione dopo aver debitamente ricevuto le informazioni sulla procedura da seguire. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 49
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(49) Al fine di valutare lo status di merito creditizio di un consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe anche consultare le banche dati relative ai crediti. Le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, il loro accesso alle banche dati private o pubbliche relative ai crediti riguardanti i consumatori di uno Stato membro nel quale essi non siano stabiliti dovrebbe avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i creditori o per i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding stabiliti in tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso transfrontaliero alle banche dati private o pubbliche conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Per rafforzare la reciprocità, le banche dati relative ai crediti dovrebbero almeno contenere informazioni sugli arretrati di pagamento dei consumatori, ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale. |
(49) Al fine di valutare lo status di merito creditizio di un consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe anche consultare le banche dati relative ai crediti. Le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, il loro accesso alle banche dati private o pubbliche relative ai crediti riguardanti i consumatori di uno Stato membro nel quale essi non siano stabiliti dovrebbe avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i creditori o per i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding stabiliti in tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'accesso transfrontaliero alle banche dati private o pubbliche, ma solo a quelle che rispettano appieno il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Per rafforzare la reciprocità, le banche dati relative ai crediti dovrebbero almeno contenere informazioni sugli arretrati di pagamento dei consumatori e informazioni sul corretto rimborso degli obblighi passati, ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale. Al fine di valutare il merito creditizio dei consumatori con poca o nessuna storia creditizia, le banche dati relative ai crediti dovrebbero includere anche informazioni provenienti da diversi settori dell'economia al di là del settore del credito tradizionale, ad esempio dagli erogatori di prestiti non bancari, dai fornitori di servizi di telecomunicazione e dai fornitori di servizi di utilità generale. |
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33 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
33 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 50
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(50) Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca dati relativa ai crediti, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe comunicarlo al consumatore indicando quali informazioni sulla sua persona contiene la banca dati consultata. |
(50) Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca dati relativa ai crediti, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe comunicarlo al consumatore indicando quali informazioni relative al consumatore contiene la banca dati consultata. Le informazioni contenute nelle banche dati relative ai crediti dovrebbero essere aggiornate e precise. I consumatori dovrebbero essere informati dell'inserimento di nuovi dati negativi che li riguardano in tali banche dati ed è opportuno disporre di procedure che consentano ai consumatori di contestare il contenuto delle banche dati relative ai crediti e i risultati delle ricerche nelle banche dati. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(54 bis) Le concessioni di scoperto e lo sconfinamento sono forme sempre più comuni di credito al consumo. Pertanto, è necessario regolamentare tali prodotti finanziari al fine di aumentare il livello di protezione dei consumatori ed evitare l'indebitamento eccessivo. Esiste il pericolo che i consumatori siano messi in una posizione estremamente difficile qualora i creditori decidano di chiedere un rimborso immediato. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire i diritti dei consumatori in relazione alle concessioni di scoperto e allo sconfinamento. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 55
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(55) In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore dovrebbe comunicare senza indugio al consumatore informazioni in merito, compresi l'importo interessato, il tasso debitore ed eventuali penali, spese o interessi di mora applicabili. In caso di sconfinamento regolare, il creditore dovrebbe offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, per aiutarlo a individuare alternative meno dispendiose, o dovrebbe reindirizzare il consumatore verso servizi di consulenza sul debito. |
(55) In caso di sconfinamento che si protragga per oltre un mese, il creditore dovrebbe comunicare senza indugio al consumatore informazioni in merito, compresi l'importo interessato, il tasso debitore ed eventuali penali, spese o interessi di mora applicabili. In caso di sconfinamento regolare, il creditore dovrebbe offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, per aiutarlo a individuare alternative meno dispendiose, o dovrebbe reindirizzare il consumatore verso servizi di consulenza sul debito. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 57
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(57) Quando un consumatore recede da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding in virtù del quale ha ricevuto merci, in particolare da un acquisto a rate o da un contratto di locazione o di leasing che prevede un obbligo di acquisto, la presente direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci o ogni altra questione correlata. |
(57) Quando un consumatore recede da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding in virtù del quale ha ricevuto merci, in particolare da un acquisto a rate, la presente direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci o ogni altra questione correlata. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 62
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(62) Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. Come stabilito dalla Corte di giustizia dell'UE nella sentenza Lexitor34, il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. In caso di rimborso anticipato il creditore dovrebbe poter aver diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità competenti dovrebbe essere agevolato. Pertanto, considerato che il credito al consumo, data la sua durata ed il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di finanziamento a lungo termine, il massimale dell'indennizzo dovrebbe essere fissato mediante un tasso forfettario. Questo approccio rispecchia la specifica natura dei crediti ai consumatori e non dovrebbe pregiudicare l'approccio verso altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo termine quali i prestiti ipotecari a tasso fisso. |
(62) Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. Come stabilito dalla Corte di giustizia dell'UE nella sentenza Lexitor34, il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, ad eccezione dei costi iniziali che si esauriscono pienamente al momento della concessione del prestito e che corrispondono a servizi effettivamente forniti al consumatore. I costi iniziali dovrebbero essere adeguatamente individuati e dichiarati nel contratto di credito. In caso di rimborso anticipato il creditore dovrebbe poter aver diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità competenti dovrebbe essere agevolato. Pertanto, considerato che il credito al consumo, data la sua durata ed il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di finanziamento a lungo termine, il massimale dell'indennizzo dovrebbe essere fissato mediante un tasso forfettario. Questo approccio rispecchia la specifica natura dei crediti ai consumatori e non dovrebbe pregiudicare l'approccio verso altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo termine quali i prestiti ipotecari a tasso fisso. |
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34 Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, ECLI:EU:C:2019:702. |
34 Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, ECLI:EU:C:2019:702. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 65 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(65 bis) Per compensare l'impatto che l'assenza di armonizzazione dei quadri giuridici in tutta l'Unione esercita sugli operatori economici, la Commissione dovrebbe rendere disponibili, in forma concisa e chiara, i quadri giuridici degli Stati membri, compresi i limiti fissi. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 69
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(69) Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori relativamente all'accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito ai consumatori. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tenendo conto del quadro delle competenze finanziarie elaborato dall'Unione insieme all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che contraggono per la prima volta un credito al consumo, in particolare per quanto riguarda gli strumenti digitali. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria. La Commissione potrebbe pubblicare tali esempi di migliori pratiche in coordinamento con relazioni analoghe elaborate in vista di altri atti legislativi dell'Unione. |
(69) Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori relativamente all'accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito ai consumatori, nonché alla gestione del bilancio generale. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tenendo conto del quadro delle competenze finanziarie elaborato dall'Unione insieme all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che contraggono per la prima volta un credito al consumo, in particolare per quanto riguarda gli strumenti digitali. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria. La Commissione potrebbe pubblicare tali esempi di migliori pratiche in coordinamento con relazioni analoghe elaborate in vista di altri atti legislativi dell'Unione. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 69 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(69 bis) I creditori devono svolgere un ruolo nel prevenire l'eccessivo indebitamento attraverso l'individuazione tempestiva e il sostegno dei consumatori che incontrano difficoltà finanziarie. Per tale motivo i creditori dovrebbero attuare procedure e politiche per l'individuazione e il monitoraggio di tali consumatori. |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 70
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) Considerate le conseguenze significative dei procedimenti esecutivi per i creditori, i consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce, e predisporre le misure necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengano conto, fra gli altri elementi, delle circostanze individuali del consumatore, dei suoi interessi e diritti, della sua capacità di rimborsare il credito e dei suoi bisogni ragionevoli in termini di spese di sostentamento, e che limitino i costi incombenti al consumatore in caso di inadempienza. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento al creditore di beni oggetto di un contratto di credito collegato o dei proventi della vendita di tali beni è sufficiente a rimborsare il credito. |
(70) Considerate le conseguenze significative dei procedimenti esecutivi per i creditori, i consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce, e predisporre le misure necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengano conto, fra gli altri elementi, delle circostanze individuali del consumatore, dei suoi interessi e diritti, della sua capacità di rimborsare il credito e dei suoi bisogni ragionevoli in termini di spese di sostentamento, e che limitino i costi incombenti al consumatore in caso di inadempienza. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento al creditore di beni oggetto di un contratto di credito collegato o dei proventi della vendita di tali beni è sufficiente a rimborsare il credito. Al fine di scambiare le migliori pratiche, è pertanto necessario prevedere che la Commissione monitori l'attuazione dei servizi di consulenza sul debito negli Stati membri e riferisca in merito. |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 71
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(71) Le misure di tolleranza possono includere il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito o la modifica delle condizioni precedenti del contratto di credito. Una tale modifica può includere, tra l'altro: l'estensione della durata del contratto di credito; il cambiamento della tipologia del contratto di credito; il differimento del pagamento integrale o parziale delle rate da rimborsare per un determinato periodo; la modifica del tasso di interesse; l'offerta di una sospensione dei pagamenti; rimborsi parziali; la conversione di valuta; e la remissione parziale e il consolidamento del debito. |
(71) Le misure di tolleranza possono includere il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito o la modifica delle condizioni precedenti del contratto di credito. Una tale modifica può includere, tra l'altro: l'estensione della durata del contratto di credito; il cambiamento della tipologia del contratto di credito; il differimento del pagamento integrale o parziale delle rate da rimborsare per un determinato periodo; la riduzione del tasso di interesse; l'offerta di una sospensione dei pagamenti; rimborsi parziali; la conversione di valuta; e la remissione parziale e il consolidamento del debito. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 72
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(72) I consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti possono beneficiare di un aiuto specializzato per gestire i propri debiti. Lo scopo dei servizi di consulenza sul debito è quello di aiutare i consumatori che incontrano problemi finanziari e guidarli nel rimborsare, per quanto possibile, i debiti in essere, mantenendo un tenore di vita decoroso e preservando la dignità. Tale assistenza personalizzata e indipendente, fornita da operatori professionali che non sono creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding o gestori di crediti, può includere consulenza legale, gestione del denaro e del debito come pure assistenza sociale e psicologica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sul debito forniti da operatori professionali indipendenti siano resi disponibili, in modo diretto o indiretto, ai consumatori, e che, ove possibile, i consumatori che incontrano difficoltà nel rimborsare i propri debiti siano indirizzati verso i servizi di consulenza sul debito prima che vengano avviati procedimenti esecutivi. Gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre requisiti specifici per tali servizi. |
(72) I consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti possono beneficiare di un aiuto specializzato per gestire i propri debiti. Lo scopo dei servizi di consulenza sul debito è quello di aiutare i consumatori che incontrano problemi finanziari e guidarli nel rimborsare, per quanto possibile, i debiti in essere, mantenendo un tenore di vita decoroso e preservando la dignità. Tale assistenza personalizzata e indipendente, fornita da operatori professionali che non sono creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding o gestori di crediti, può includere consulenza legale, gestione del denaro e del debito come pure assistenza sociale e psicologica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sul debito forniti da operatori professionali indipendenti siano resi disponibili, in modo diretto o indiretto e a titolo gratuito, ai consumatori, e che, ove possibile, i consumatori che incontrano difficoltà nel rimborsare i propri debiti siano indirizzati verso i servizi di consulenza sul debito prima che vengano avviati procedimenti esecutivi. Gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre requisiti specifici per tali servizi. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 78
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(78) I consumatori dovrebbero avere accesso a procedure alternative adeguate ed efficaci di risoluzione delle controversie sorte in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. L'accesso è già garantito dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio35 per quanto riguarda le controversie contrattuali. Tuttavia, è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie anche in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in relazione agli obblighi di informazione precontrattuale, ai servizi di consulenza e alla valutazione del merito creditizio nonché alle informazioni fornite dagli intermediari del credito che sono remunerati dai creditori e che non hanno quindi alcun rapporto contrattuale con i consumatori. Tali procedure alternative di risoluzione delle controversie e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE. |
(78) I consumatori dovrebbero avere accesso a procedure alternative adeguate, tempestive ed efficaci di risoluzione delle controversie sorte in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. L'accesso è già garantito dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio35 per quanto riguarda le controversie contrattuali. Tuttavia, è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie anche in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in relazione agli obblighi di informazione precontrattuale, ai servizi di consulenza e alla valutazione del merito creditizio nonché alle informazioni fornite dagli intermediari del credito che sono remunerati dai creditori e che non hanno quindi alcun rapporto contrattuale con i consumatori. Tali procedure alternative di risoluzione delle controversie e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE. |
__________________ |
__________________ |
35 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63). |
35 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63). |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 79 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(79 bis) È opportuno raccogliere dati sul tasso di inadempimenti in merito ai crediti al consumo affinché la Commissione possa monitorare la qualità dei prodotti di credito al consumo offerti nei mercati nazionali. Per facilitare il confronto, tale raccolta di dati dovrebbe basarsi su un modello comune introdotto dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 80
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(80) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni per contrastare le violazioni delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l'attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(80) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni per contrastare le violazioni delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l'attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive al fine di conseguire appieno i suoi obiettivi. Tuttavia, oltre alle sanzioni comportamentali, è opportuno prevedere la possibilità di imporre sanzioni sistematiche quale misura di ultima istanza qualora l'inosservanza ripetuta determini perturbazioni al mercato del credito al consumo, creando condizioni commerciali sleali nel mercato. |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 81
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(81) Le attuali norme nazionali in materia di sanzioni sono molto diverse nell'Unione. In particolare, non tutti gli Stati membri garantiscono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio36, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come un elemento per tali violazioni. Per garantire che le sanzioni pecuniarie abbiano un effetto deterrente, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale la sanzione pecuniaria massima per tali infrazioni a un livello pari almeno al 4 % del fatturato annuo del creditore, dell'intermediario del credito o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding nello Stato membro interessato o negli Stati membri interessati. In taluni casi tali professionisti possono anche essere un gruppo di imprese. |
(81) Le attuali norme nazionali in materia di sanzioni sono molto diverse nell'Unione. In particolare, non tutti gli Stati membri garantiscono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni. Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni, comprese infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio36, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come un elemento per tali violazioni. Per garantire che le sanzioni pecuniarie abbiano un effetto deterrente, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale la sanzione pecuniaria massima per tali infrazioni a un livello pari almeno al 6 % del fatturato annuo del creditore, dell'intermediario del credito o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding nello Stato membro interessato o negli Stati membri interessati. In taluni casi tali professionisti possono anche essere un gruppo di imprese. |
__________________ |
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36 Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1). |
36 Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1). |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 81 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(81 bis) Le attuali norme nazionali in materia di mezzi di ricorso per i consumatori sono molto diverse nell'Unione. Non tutti gli Stati membri forniscono ai consumatori mezzi di ricorso proporzionati ed efficaci, compreso il risarcimento dei danni subiti dal consumatore. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che ai consumatori siano concessi mezzi di ricorso proporzionati ed efficaci qualora il creditore, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding non si sia conformato alla presente direttiva e abbia causato danni ai consumatori. |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Considerando 86 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(86 bis) Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che i costi di tale recepimento non siano sostenuti dai consumatori né trasferiti ai medesimi. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Considerando 86 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(86 ter) A causa della tendenza universale della digitalizzazione e dell'emergere di nuovi fornitori di servizi nel mercato del credito al consumo, la Commissione dovrebbe monitorare attivamente la situazione sul mercato e proporre la revisione della presente direttiva qualora si affermino nuove forme di attori la cui attività commerciale non è disciplinata dalla presente direttiva. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 10, da 12 a 23, 26, 27 e 28, da 30 a 33, 37 e da 39 e 50 si applicano anche ai servizi di credito tramite crowdfunding che non siano forniti da un creditore o da un intermediario del credito. |
Gli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 10, da 12 a 23, da 26 a 33, 35, 36 e 37 e da 39 e 50 si applicano anche ai servizi di credito tramite crowdfunding che non siano forniti da un creditore o da un intermediario del credito. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali o da un diritto connesso ai beni immobili residenziali; |
(a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali, ad esempio il diritto di ritenzione, o da un diritto connesso ai beni immobili residenziali; |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f bis) contratti di credito relativi a contratti di leasing che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto di leasing stesso né di altri contratti distinti; |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(j bis) dilazioni di pagamento offerte senza che sia previsto il pagamento di interessi o altre spese e che devono essere versate entro 45 giorni dalla consegna della merce o del servizio; |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(j ter) carte di debito differito fornite da un ente creditizio o da un istituto di pagamento e collegate a un conto di pagamento, con un importo mensile massimo autorizzato da rimborsare entro un mese senza interessi e con spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento, a condizione che tali carte siano concesse ai consumatori solo dopo aver valutato la loro capacità di rimborso conformemente all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, e dopo aver garantito che il consumatore abbia ricevuto le informazioni precontrattuali previste dall'articolo 10, paragrafo 4. |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(j quater) contratti di credito concessi senza interessi e altre spese, tra cui penali, finalizzati all'acquisto di un'apparecchiatura terminale quale definita all'articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 2008/63/CE della Commissione, se del caso per l'uso di servizi di comunicazione elettronica concessi da un operatore la cui attività principale non è la prestazione di servizi finanziari. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva si applichi anche ai contratti di credito che comportano un importo totale del credito fino a 150 000 EUR. |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli 1, 2, e 3, l'articolo 25, e gli articoli da 41 a 50. |
4. Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli 1, 2, 3, 18, 19, 25, 29, 35, 36, 39 e 40, e gli articoli da 41 a 50. |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, e 3, gli articoli 7 e 8, l'articolo 11, l'articolo 19, l'articolo 20, l'articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a h) e l), l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 23, l'articolo 25 e gli articoli da 28 a 51 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri, e che soddisfi tutte le seguenti condizioni: |
Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, e 3, gli articoli 7 e 8, l'articolo 11, l'articolo 19, l'articolo 20, l'articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a h) e l), l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 23, l'articolo 25 e gli articoli da 28 a 50 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri, e che soddisfi tutte le seguenti condizioni: |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Gli Stati membri possono stabilire che l'articolo 8, paragrafo 2, lettere d), e ed f), l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 29 non si applicano ai seguenti contratti di credito: |
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(a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR; |
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(b) contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese; |
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(c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; |
(1) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività professionale o commerciale; |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale; |
(2) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un credito nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale o imprenditoriale; |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) «servizio accessorio»: un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito; |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 ter) «credito di modesta entità»: un contratto di credito per un importo totale di credito fino a 200 EUR; |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; |
(11) «supporto durevole»: qualsiasi strumento, incluse versioni di documenti cartacee, interoperabili, portabili e digitali leggibili meccanicamente, che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) «informazioni precontrattuali»: le informazioni di cui il consumatore ha bisogno per poter raffrontare le varie offerte di credito e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding; |
(13) «informazioni precontrattuali»: le informazioni di cui il consumatore ha bisogno per poter raffrontare e comprendere le varie offerte di credito e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding; |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) il creditore o il fornitore di servizi tramite crowdfunding promuove la vendita di beni o servizi, il fornitore di beni o servizi utilizza i servizi del creditore o del fornitore di servizi tramite crowdfunding in relazione alla conclusione o alla preparazione del contratto per la fornitura di specifici beni o la prestazione di servizi specifici oppure il contratto di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding sono esplicitamente specificati nel contratto per la fornitura di specifici beni o la prestazione di servizi specifici; |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) «rimborso anticipato»: l'adempimento integrale o parziale degli obblighi del consumatore derivanti da un contratto di credito o da servizi di credito tramite crowdfunding; |
(22) «rimborso anticipato»: l'adempimento integrale o parziale degli obblighi del consumatore derivanti da un contratto di credito o da servizi di credito tramite crowdfunding prima della data del pagamento finale convenuta nel contratto di credito; |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) «servizio di consulenza sul debito»: assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti a consumatori che incontrano o possono incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. |
(25) «servizio di consulenza sul debito»: assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non siano creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding o di servizi di credito quali definiti all'articolo 3, punto 8, della direttiva (UE) 2021/2167, a consumatori che incontrano o possono incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari; |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 bis) «diritto all'oblio»: le persone sopravvissute a malattie trasmissibili e non trasmissibili pertinenti, come il cancro, non sono tenute a dichiarare la propria diagnosi a partire da 10 anni dopo la fine del trattamento e a decorrere da cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti la cui diagnosi è stata effettuata prima dei 18 anni di età, e non possono più essere trattate in modo diverso dalle persone che non hanno avuto tale diagnosi al momento di richiedere e accedere a prodotti o servizi finanziari quali assicurazioni e prestiti. |
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A tal fine, gli Stati membri definiscono i propri elenchi delle pertinenti malattie trasmissibili e non trasmissibili, con il sostegno di esperti medici, scientifici e statistici e previa consultazione di tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni dei pazienti e le agenzie competenti dell'Unione (EMA, ECDC) in relazione alle quali si applica il "diritto all'oblio", impegnandosi a rivedere periodicamente tali elenchi. Gli Stati membri adottano altresì misure per informare i consumatori dell'esistenza di tale diritto; |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 25 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 ter) «pagamento differito»: la dilazione del pagamento di una fattura con la quale il professionista concede al consumatore tempo supplementare per pagare la fattura, senza interessi o ulteriori oneri, comprese le penali, come concordato tra le parti, secondo quanto indicato nella fattura del fornitore o come stabilito dalla legge, ed entro 45 giorni dall'emissione della fattura; |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 25 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 quater) «difficoltà finanziaria»: una situazione in cui si trova una persona fisica a seguito di due mancati rimborsi. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che, ove ai consumatori siano fornite informazioni conformemente alla presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori. |
Gli Stati membri dispongono che, ove ai consumatori siano fornite in modo tempestivo informazioni conformemente alla presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori, a prescindere dal mezzo impiegato per fornirle. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il rifiuto di fornire servizi in uno Stato membro in cui il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding non svolge l'attività non è considerato una discriminazione. |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Prodotti di credito al consumo a sostegno della transizione digitale e verde |
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1. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati membri incoraggiano i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding a sviluppare e offrire prodotti di credito al consumatore a sostegno della transizione digitale e verde. |
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2. Entro il ... [data di trasposizione + 12 mesi], l'ABE presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione di valutazione dei tipi di misure, strumenti e iniziative attuati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Pubblicità e marketing dei contratti di credito e dei servizi di credito tramite crowdfunding |
Pubblicità e marketing dei contratti di credito e dei servizi di credito tramite crowdfunding |
Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e marketing sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito. |
Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e marketing sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo totale di un credito oppure, se del caso, circa l'importo totale dovuto dal consumatore. |
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Se del caso, il regolamento (UE) xxx/2022 (legge sui servizi digitali) si applica ai creditori o ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo. |
Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding contenga le informazioni di base di cui al presente articolo. |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Questo obbligo non si applica nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale nella pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding che non indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma. |
soppresso |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il tasso debitore, fisso o variabile, o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore; |
(a) se del caso, il tasso debitore, fisso o variabile, o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore; |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il tasso annuo effettivo globale; |
(c) se del caso, il tasso annuo effettivo globale; |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f bis) un'avvertenza posta graficamente in evidenza e chiaramente visibile per sensibilizzare i consumatori sui costi dei prestiti, usando le parole "Attenzione: prendere in prestito denaro costa denaro"; |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In tutti gli altri casi, le informazioni elencate al primo comma, lettere (c) ed (f bis), devono essere presentate in modo ben visibile e in un formato più grande rispetto a tutte le altre informazioni. |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni di base non consenta la visualizzazione chiara delle informazioni, il consumatore deve essere in grado di accedere a ulteriori informazioni facendo clic o scorrendo la pagina. Per le forme digitali di pubblicità, tali informazioni sono incluse in una pagina web direttamente collegata a tali messaggi pubblicitari e l'accesso a un'offerta di credito è possibile solo dopo che il consumatore ha ricevuto tutte le informazioni supplementari che devono figurare nella pubblicità. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo al modello e al formato delle informazioni di base di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo [XY]. In ogni caso, tali atti di esecuzione non ampliano l'elenco delle informazioni di base da fornire a norma del presente articolo. |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Gli Stati membri vietano la pubblicità dei prodotti di credito al consumo che: |
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(a) incita i consumatori sovraindebitati ad accedere al credito; |
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(b) specifica che i contratti di credito in essere o il credito registrato nelle banche dati hanno poca o nessuna influenza sulla valutazione di una domanda di credito; |
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(c) suggerisce che il successo o la riuscita sociale possano essere ottenuti ottenendo credito; |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quinquies. Gli Stati membri possono vietare la pubblicità dei prodotti di credito al consumo che: |
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(a) mette in evidenza la facilità o la rapidità con cui è possibile ottenere il credito; |
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(b) afferma che una promozione è subordinata all'accettazione del credito; |
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(c) offre "periodi di grazia" superiori a tre mesi per il rimborso delle rate di credito. |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding rendano disponibili in qualsiasi momento ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. |
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding rendano disponibili in qualsiasi momento ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, su supporto cartaceo o su qualunque altro supporto durevole scelto dal consumatore. |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore almeno un giorno prima che questi sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
Gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali, chiare e comprensibili, necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore a tempo debito e, in ogni caso, prima che questi sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, anche nel caso in cui siano utilizzati mezzi di comunicazione a distanza. |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding inviino al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, un promemoria per ricordare la possibilità di recedere dal contratto di credito o dai servizi di credito tramite crowdfunding e la procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 26. Il promemoria è inviato al consumatore al più tardi un giorno dopo la conclusione del contratto di credito, del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o l'accettazione dell'offerta di credito |
Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding inviino al consumatore, su supporto cartaceo o su qualunque altro supporto durevole scelto dal consumatore, un promemoria per ricordare la possibilità di recedere dal contratto di credito o dai servizi di credito tramite crowdfunding e la procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 26. Il promemoria è inviato al consumatore tra un giorno e sette giorni dopo la conclusione del contratto di credito, del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o l'accettazione dell'offerta di credito |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole mediante il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato I. Tutte le informazioni fornite nel modulo hanno la stessa evidenza grafica. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". |
2. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 sono fornite su supporto cartaceo o su qualunque altro supporto durevole scelto dal consumatore mediante il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato I. Tutte le informazioni fornite nel modulo hanno la stessa evidenza grafica. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera n
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento; |
(n) un avvertimento e spiegazioni riguardo alle conseguenze giuridiche e finanziarie dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento, compresi i relativi costi; |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera n bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(n bis) un avvertimento e spiegazioni relativi alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza degli altri impegni legati allo specifico contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding. |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera p
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(p) l'esistenza del diritto di recesso; |
(p) l'esistenza del diritto di recesso e la sua durata; |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera s
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(s) il diritto del consumatore, di cui al paragrafo 8, a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con il consumatore; |
(s) il diritto del consumatore, di cui al paragrafo 8, a ricevere gratuitamente in qualsiasi momento, su richiesta, copia su un supporto durevole della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con il consumatore; |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera v bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(v bis) un piano di rimborso completo contenente tutti i pagamenti e i rimborsi per tutta la durata del contratto, compresi i pagamenti e i rimborsi per eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding che sono venduti contestualmente, in base ai quali il pagamento e i rimborsi, nel caso in cui in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, si basa su ragionevoli variazioni al rialzo del tasso di prestito; |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Contemporaneamente al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscono al consumatore il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" riportato nell'allegato II, contenente le seguenti informazioni precontrattuali: |
4. Il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" fornisce al consumatore le seguenti informazioni precontrattuali all'inizio del modulo, nettamente distinte dal resto delle informazioni precontrattuali fornite nel medesimo modulo: |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi; |
(c) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi; nel caso dei crediti con un tasso debitore variabile, una simulazione dell'impatto sul costo del credito di ragionevoli variazioni al rialzo del tasso debitore; |
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) i costi in caso di ritardi di pagamento. |
(f) un avvertimento e spiegazioni riguardo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento, compresi i relativi costi; |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f bis) le informazioni sul diritto di recesso; |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f ter) le informazioni in merito al rimborso anticipato di cui all'articolo 29; |
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le informazioni riportate sulla prima pagina del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" non devono essere duplicate nel resto del modulo. |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" e nel modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" sono coerenti. Sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali. |
Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" sono coerenti. Sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali tenendo conto dell'interoperabilità. |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45, per integrare la presente direttiva per quanto riguarda il formato e la presentazione del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". |
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" o al modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori". |
Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al consumatore è chiaramente leggibile ed è fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". |
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. In deroga al paragrafo 3, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 3, lettere c), d), e), f) e i), del presente articolo, il tasso annuo effettivo globale, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare. |
soppresso |
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Se il contratto è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al presente articolo, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscono al consumatore il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" e il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
soppresso |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. In ogni caso, se il contratto è stato concluso su richiesta del consumatore avvalendosi di un mezzo di comunicazione a distanza, il contratto e qualsiasi altro documento fornito congiuntamente saranno sempre offerti al consumatore in una forma che consenta la lettura automatica e la valutazione giuridica, allo scopo di verificarne la conformità con la presente direttiva, come pure con le normative dell'Unione in materia di clausole contrattuali abusive e di protezione dei dati personali. |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, oltre al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" e al modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con il consumatore. |
8. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, oltre al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con il consumatore. La presentazione dell'offerta di credito obbliga il creditore e, se del caso, l'intermediario di credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, a mantenere le sue condizioni per un minimo di 14 giorni dalla data di ricevimento da parte del consumatore. |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 5 o 6, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, in deroga al paragrafo 2 di tale articolo, sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole mediante il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato III. Tutte le informazioni fornite nel modulo hanno la stessa evidenza grafica. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee relative al credito ai consumatori". |
1. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 5 o 6, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, in deroga al paragrafo 2 di tale articolo, sono fornite su supporto cartaceo o su qualunque altro supporto durevole scelto dal consumatore mediante il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato III. Tali informazioni sono chiare e comprensibili. Tutte le informazioni fornite nel modulo hanno la stessa evidenza grafica. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee relative al credito ai consumatori". |
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k bis) un avvertimento e spiegazioni riguardo alle conseguenze giuridiche e finanziarie dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento, compresi i relativi costi; |
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k ter) un avvertimento e spiegazioni relativi alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza degli altri impegni legati allo specifico contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding; |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(o bis) un piano di rimborso completo contenente tutti i pagamenti e i rimborsi per tutta la durata del contratto, compresi i pagamenti e i rimborsi per eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding che sono venduti contestualmente, in base ai quali i pagamenti e i rimborsi, nel caso in cui in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, devono basarsi su ragionevoli variazioni verso l'alto del tasso di prestito; |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Contemporaneamente al modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" riportato nell'allegato II. |
soppresso |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" e nel modulo "Prospetto di base relativo al credito ai consumatori" sono coerenti. Sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali. |
4. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" sono coerenti. Sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali tenendo conto dell'interoperabilità. Le seguenti informazioni precontrattuali, nettamente distinte dal resto delle informazioni precontrattuali fornite nel medesimo modulo, sono fornite al consumatore all'inizio del modulo: |
|
(a) l'importo totale del credito; |
|
(b) la durata del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding; |
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(c) il tasso debitore e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale; le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una loro eventuale variazione; |
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(d) il tasso annuo effettivo globale, illustrato mediante esempi rappresentativi che devono fare riferimento a tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; |
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(e) un avvertimento e spiegazioni riguardo alle conseguenze giuridiche e finanziarie dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento, compresi i relativi costi; |
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(f) il diritto a effettuare il rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo. |
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(g) le informazioni sul diritto di recesso; |
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(h) le informazioni in merito al rimborso anticipato di cui all'articolo 29. |
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Le informazioni riportate sulla prima pagina del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" non devono essere duplicate nel resto del modulo. |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In deroga al paragrafo 2, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere da c) a f) e l), del presente articolo. |
soppresso |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre alle "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" e al "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. |
6. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre alle "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 7
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al presente articolo, il creditore fornisce al consumatore il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" e il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. |
7. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al presente articolo, il creditore fornisce al consumatore il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito o sui servizi di credito tramite crowdfunding ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che il consumatore possa valutare se il contratto di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Le spiegazioni comprendono i seguenti elementi: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito o sui servizi di credito tramite crowdfunding ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che il consumatore possa valutare se il contratto di credito o i servizi di credito tramite crowdfunding e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Dette spiegazioni sono fornite prima della conclusione del contratto di credito e a titolo gratuito. Le spiegazioni comprendono i seguenti elementi: |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) le informazioni di cui agli articoli 10, 11 e 38; |
(a) le informazioni di cui agli articoli 10, 11 e 38, con particolare attenzione alla spiegazione delle conseguenze legali e finanziarie che possano derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali; |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri possono disporre che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding indichino in quale forma e quando tali spiegazioni sono state fornite al consumatore. |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono adattare gli obblighi di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le modalità e la portata delle spiegazioni, agli elementi seguenti: |
2. Gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, adattare gli obblighi di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le modalità e la portata delle spiegazioni, agli elementi seguenti: |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il destinatario del credito offerto; |
soppresso |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding informino i consumatori quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sulla profilazione o su altri tipi di trattamento automatizzato di dati personali. |
Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri dispongono che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding informino i consumatori in maniera chiara e inequivocabile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali o desunti. |
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Gli Stati membri dispongono che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding comunichino al consumatore che riceve l'offerta le fonti utilizzate per la personalizzazione dell'offerta. |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Capo III – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
PRATICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE ABBINATA E AGGREGATA, CONTRATTO PER SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI DI CONSULENZA E VENDITA NON SOLLECITATA DI PRODOTTI DI CREDITO |
PRATICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE ABBINATA E AGGREGATA, CONTRATTO PER SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI DI CONSULENZA, VENDITA NON SOLLECITATA DI PRODOTTI DI CREDITO E PROTEZIONE SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLE INTERFACCE ONLINE |
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire pratiche di commercializzazione abbinata qualora il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding possa dimostrare all'autorità competente che i prodotti o le categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili, comportano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato. |
soppresso |
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori o ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, senza modificare le condizioni dell'offerta di credito per il consumatore. |
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori o ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, senza modificare le condizioni dell'offerta di credito per il consumatore. In tali circostanze, nella polizza assicurativa si evita l'imposizione di condizioni restrittive ogniqualvolta siano soddisfatti presupposti specifici relativi a patologie preesistenti. Gli Stati membri garantiscono il rispetto del diritto all'oblio e la parità di accesso alle polizze assicurative per le persone affette da pertinenti malattie trasmissibili e non trasmissibili. |
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Gli Stati membri stabiliscono che, laddove abbia bisogno di più tempo per confrontare le offerte assicurative prima di acquistare una polizza di assicurazione, al consumatore siano concessi almeno sette giorni per il confronto senza che l'offerta venga modificata. |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il consenso del consumatore all'acquisto di servizi accessori deve essere dato tramite un'azione positiva inequivocabile con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso al contenuto e alla sostanza associati alle caselle. |
2. Il consenso del consumatore all'acquisto di servizi accessori deve essere dato tramite un'azione positiva inequivocabile e chiara con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso al contenuto e alla sostanza associati alle caselle. |
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il silenzio o l'inattività non si configurano come consenso alla conclusione di un accordo ai sensi del presente articolo. |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito e il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding indichino esplicitamente al consumatore se gli vengono prestati o possono essergli prestati servizi di consulenza. |
1. Gli Stati membri garantiscono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito e il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding indichino esplicitamente al consumatore se gli vengono prestati o possono essergli prestati servizi di consulenza. |
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding nella loro gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di prodotti uno o più contratti di credito o servizi di credito tramite crowdfunding adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore; |
(c) prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding nella loro gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di prodotti uno o più contratti di credito o servizi di credito tramite crowdfunding adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore; gli intermediari senza vincolo di mandato prendono in considerazione a tal fine un numero sufficientemente ampio di contratti di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding disponibili sul mercato e formulano la raccomandazione su tale base; |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) agiscano nel migliore interesse del consumatore; |
(d) agiscano nel migliore interesse del consumatore, al fine di ridurre al minimo gli inadempimenti e le morosità, informandoli delle circostanze e delle esigenze del consumatore e raccomandando contratti di credito idonei; |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono vietare l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili quando i servizi di consulenza sono commercializzati e forniti ai consumatori dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito o dai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. |
Gli Stati membri vietano l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili quando i servizi di consulenza sono commercializzati e forniti ai consumatori dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito o dai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il secondo comma, lettera b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato. |
soppresso |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da fornitori di servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non operano su base commerciale; |
(c) i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da fornitori di servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non operano su base commerciale ma che rispettano i criteri professionali per fornire servizi di consulenza stabiliti dagli Stati membri; |
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri vietano ogni vendita di prodotti di credito ai consumatori senza previa richiesta ed esplicito consenso di questi. |
Fatta salva la possibilità per creditori, intermediari del credito e fornitori di servizi di crowdfunding di fare pubblicità entro i limiti stabiliti agli articoli 7 e 8, gli Stati membri vietano ogni vendita di prodotti di credito ai consumatori senza previa richiesta ed esplicito consenso di questi. |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente disposto non si applica all'offerta dei contratti di credito presso il punto vendita per finanziare l'acquisto di merci o servizi. |
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In particolare, gli Stati membri vietano l'introduzione di un nuovo contratto nella forma di concessione di scoperto o di sconfinamento o l'innalzamento del limite di un contratto esistente nella forma di concessione di scoperto o di sconfinamento, senza previa richiesta ed esplicito consenso del consumatore. |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri assicurano che gli intermediari del credito trasmettano con esattezza al creditore le informazioni ottenute dal consumatore affinché possa essere effettuata la valutazione del merito creditizio. |
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore, e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria che siano necessarie e proporzionate, come i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Le informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore e, ove necessario, sulla base di una consultazione di una banca dati ai sensi dell'articolo 19. |
La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di dati pertinenti e accurati sul reddito e sulle spese del consumatore, e su altri dati relativi alla situazione economica e finanziaria che siano necessari e proporzionati alla natura, alla durata, al valore, alla complessità e ai rischi del credito per il consumatore. Tali informazioni possono comprendere i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Le informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore e, ove necessario, sulla base di una consultazione di una banca dati ai sensi dell'articolo 19. |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Autorità bancaria europea (ABE) elabora orientamenti che specificano le modalità con cui i creditori e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding devono effettuare la valutazione del merito creditizio e la governance dei prodotti. Gli orientamenti precisano il tipo di dati raccomandati per effettuare la valutazione del merito creditizio conformemente all'obiettivo del presente articolo. Essi includono anche un regime proporzionato che consenta al creditore o, se del caso, al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding di effettuare la valutazione del merito creditizio per i crediti di valore modesto. |
|
Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE: |
|
(a) tiene conto degli interessi dei consumatori e la tutela da un indebitamento eccessivo; |
|
(b) tiene conto delle tipologie di crediti offerti nell'Unione e descrive nel dettaglio raccomandazioni specifiche per determinate offerte di credito, se ritenuto necessario; |
|
(c) consulta le autorità pubbliche competenti, le parti interessate, la società civile e le organizzazioni dei consumatori. |
|
L'ABE riesamina tali orientamenti ogni due anni. |
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le informazioni ottenute ai sensi del presente paragrafo sono opportunamente verificate, se necessario anche attingendo a documentazione indipendente verificabile. |
Le informazioni ottenute ai sensi del presente paragrafo sono opportunamente verificate, se necessario anche attingendo a documentazione indipendente verificabile o avvalendosi dei servizi bancari aperti a norma della direttiva (UE) 2015/2366. |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici e biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica, i dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica e i dati raccolti dalle reti sociali non sono trattati o utilizzati per eseguire valutazioni del merito creditizio. |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le informazioni tenute in considerazione ai fini della valutazione del merito creditizio sono necessarie e proporzionate in conformità dell'obiettivo del presente articolo, in linea con il principio di minimizzazione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, e sono pertinenti, aggiornate, complete e accurate. |
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli Stati membri esigono che la valutazione del merito creditizio e i corrispondenti piani di rimborso siano realistici e adattati alle esigenze specifiche e alla capacità di rimborso del mutuatario. |
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quarter. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding siano ritenuti responsabili e siano soggetti a sanzioni adeguate in caso di violazione del suddetto disposto. |
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I consumatori hanno accesso a mezzi di ricorso proporzionati ed efficaci, tra cui il risarcimento dei danni subiti a causa di tale violazione. Detti mezzi di ricorso non pregiudicano l'applicazione di altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. |
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri garantiscono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding sia tenuto a valutare nuovamente il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere a un incremento dell'importo totale del credito. |
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto all'oblio sia garantito a tutti i pazienti dell'Unione 10 anni dopo la fine delle loro cure e fino a cinque anni dopo la fine delle cure per i pazienti la cui diagnosi è stata effettuata prima dei 18 anni. Gli Stati membri garantiscono parità di accesso al credito a tutte le persone guarite da malattie trasmissibili e non trasmissibili pertinenti. |
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 quater (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Se la richiesta di credito è presentata congiuntamente da più di un consumatore, il creditore o, se del caso, il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding effettua la valutazione del merito creditizio sulla base della capacità di rimborso congiunta dei consumatori. |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga al primo comma, quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding non saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding può eccezionalmente concedere il credito in circostanze specifiche e ben giustificate. |
Una valutazione positiva del merito creditizio non obbliga il creditore a erogare il credito. In deroga al primo comma, quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding non saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding può eccezionalmente concedere il credito in circostanze specifiche e ben giustificate, tra cui casi di prestiti contratti per finanziare spese sanitarie eccezionali, prestiti destinati agli studenti e prestiti per consumatori con disabilità. Ove eroghi il credito al consumatore conformemente al primo comma, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding comunica al consumatore su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore, l'esito negativo di una valutazione del credito in base alla quale l'assunzione del credito può determinare un eccessivo indebitamento. Tali informazioni sono comunicate al consumatore prima della conclusione del contratto di credito. Gli Stati membri adottano misure integrative per garantire che il livello di tutela dei consumatori dalle difficoltà finanziarie continui ad essere equivalente alle norme altrimenti stabilite dalla presente direttiva. |
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri assicurano che, se un creditore o un fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding conclude un contratto di credito o un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con un consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a danno del consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni fornite al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding ai sensi del paragrafo 2. |
5. Gli Stati membri assicurano che, se un creditore o un fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding conclude un contratto di credito o un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con un consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a danno del consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore non ha agito in buona fede e in particolare se il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni fornite al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding ai sensi del paragrafo 2. |
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso alla profilazione o ad altro trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto: |
6. Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso alla profilazione o ad altro trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding lo comunichi al consumatore e che quest'ultimo abbia il diritto: |
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera a
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) di chiedere ed ottenere l'intervento umano da parte del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding per riesaminare la decisione; |
(a) di chiedere ed ottenere una valutazione umana da parte del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding per riesaminare la decisione se quest'ultima è negativa; |
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) di chiedere ed ottenere una spiegazione chiara della valutazione del merito creditizio, inclusi la logica e i rischi inerenti al trattamento automatizzato dei dati personali nonché l'importanza e gli effetti sulla decisione; |
(b) di chiedere e ottenere dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding una spiegazione chiara della valutazione del merito creditizio, inclusi: |
|
(i) la logica e i rischi inerenti al trattamento automatizzato dei dati personali nonché l'importanza e gli effetti sulla decisione; |
|
(ii) le categorie di dati trattati nell'ambito della valutazione e la ponderazione di ciascuna categoria nella decisione; |
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) di esprimere la propria opinione e di contestare la valutazione del merito creditizio e la decisione. |
(c) di esprimere la propria opinione e di chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e la decisione sulla concessione del credito da parte del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding. |
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) di ricevere informazioni sulla procedura di riesame della decisione. |
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il presente articolo si applica fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679. |
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli Stati membri assicurano che, quando la richiesta di credito è respinta, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la valutazione del merito creditizio è basata sul trattamento automatizzato di dati |
7. Gli Stati membri assicurano che, quando la richiesta di credito è respinta, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, lo indirizzi ai servizi di consulenza sul debito disponibili nella zona del consumatore. Se del caso, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è tenuto a informare il consumatore del fatto che la valutazione del merito creditizio è basata sul trattamento automatizzato di dati e sul diritto del consumatore a una valutazione umana nonché sulla procedura per contestare la decisione. |
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 8
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Qualora le parti convengano di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, gli Stati membri garantiscono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding sia tenuto a valutare nuovamente il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito. |
8. Qualora le parti convengano di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, gli Stati membri garantiscono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding sia tenuto a valutare nuovamente il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere a un aumento dell'importo totale del credito. |
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 9
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Gli Stati membri la cui normativa prevede che i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding valutino il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo. |
9. Gli Stati membri possono imporre che i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding valutino il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente; tuttavia, la valutazione del merito creditizio non è esclusivamente fondata sulle referenze creditizie del consumatore. |
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
9 bis. In caso di credito o servizi di credito tramite crowdfunding a durata indeterminata, la validità della valutazione iniziale del merito creditizio è, se del caso, verificata dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding almeno ogni due anni. |
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori e dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso a tali banche dati non sono discriminatorie. |
1. Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori e dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding degli altri Stati membri alle banche dati accurate e aggiornate utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso a tali banche dati non sono discriminatorie. |
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché abbiano accesso alla banca dati soltanto i creditori e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che sono sotto la supervisione dell'autorità nazionale competente e che sono pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/679. |
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. L'accesso alle banche dati è limitato ai creditori e ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che forniscono anch'essi le proprie informazioni alle banche dati. |
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le banche dati di cui al paragrafo 1 contengono informazioni almeno sugli arretrati di pagamento dei consumatori. |
3. Le banche dati di cui al paragrafo 1 contengono informazioni almeno su tutti gli arretrati dei consumatori nel rimborso del credito, sulla natura del credito in questione e sull'identità del creditore. I fornitori di banche dati non detengono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, i dati biometrici utilizzati per l'identificazione univoca di una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, i dati raccolti dalle reti sociali digitali, né i dati genetici. |
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Quando la richiesta di credito è respinta sulla base della consultazione di una banca dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata. |
4. Quando la richiesta di credito è respinta sulla base della consultazione di una banca dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata nonché le categorie dei dati presi in considerazione. |
Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. I fornitori di banche dati si dotano di processi atti a garantire che le informazioni contenute nelle loro banche dati gestite a livello pubblico e privato siano aggiornate ed esatte. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano informati entro 30 giorni della registrazione di eventuali dati creditizi negativi in una banca dati, segnalando loro la possibilità di esercitare il loro diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione a norma del regolamento (UE) 2016/679. |
Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Le autorità nazionali competenti organizzano audit periodici riguardo ai processi e alle informazioni contenute nelle banche dati in uso sul loro territorio, onde valutarne la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alla legislazione nazionale. |
Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 quater. Gli Stati membri assicurano la presenza di procedure di reclamo onde agevolare i ricorsi dei consumatori riguardo al contenuto delle banche dati, comprese le informazioni ottenute tramite ricerche di terzi nelle banche dati. |
Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 quinquies. Entro … [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione elabora orientamenti e pubblica prassi eccellenti per quanto riguarda la fornitura di informazioni sulle banche dati ai creditori. |
Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i contratti di credito o i contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, e che a tutte le parti del contratto sia fornita una copia del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
1. Gli Stati membri dispongono che i contratti di credito o i contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding siano redatti su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore, e che a tutte le parti del contratto sia fornita una copia del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Eventuali modifiche dei contratti di credito o dei contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding sono effettuate esclusivamente per iscritto su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore. |
Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera v bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(v bis) i pertinenti contatti dei servizi di consulenza sul debito e una raccomandazione rivolta al consumatore affinché contatti tali servizi in caso di difficoltà di rimborso. |
Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli effetti giuridici dell'assenza nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding delle informazioni di cui al primo comma sono valutati in conformità delle norme nazionali generali sul diritto delle obbligazioni. |
Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 22 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri assicurano che, prima di modificare le condizioni del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding comunica al consumatore le informazioni seguenti: |
Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri assicurano che, prima di modificare le condizioni del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding comunica al consumatore per iscritto su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto scelto dal consumatore le informazioni seguenti: |
Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore della modifica del tasso debitore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell'entrata in vigore della modifica. |
Gli Stati membri dispongono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore della modifica del tasso debitore, con comunicazione su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore, almeno due giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore della modifica. |
Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati; |
(c) il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico in maniera tempestiva e con mezzi appropriati; |
Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile presso i locali del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding. |
(d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile: |
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(i) presso i locali del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding; |
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(ii) sul sito web del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e |
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(iii) se il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dispone di un'applicazione mobile, tramite tale applicazione mobile. |
Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore, per tutta la durata del contratto di credito, informi il consumatore a scadenze regolari per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che riporta i seguenti elementi: |
1. Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore, per tutta la durata del contratto di credito, informi il consumatore almeno una volta al mese per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore, che riporta i seguenti elementi: |
Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, prima dell'entrata in vigore della modifica. |
Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore, con comunicazione su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore, degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica. |
Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile presso i locali del creditore. |
(d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile: |
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(i) presso i locali del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding; |
|
(ii) sul sito web del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e |
|
(iii) se il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dispone di un'applicazione mobile, tramite tale applicazione mobile. |
Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri dispongono che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore, secondo modalità convenute, di ciascuna riduzione o ciascun annullamento della concessione di scoperto in conto corrente almeno 30 giorni prima della data di decorrenza della riduzione o dell'annullamento effettivi della concessione di scoperto. |
Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding offre al consumatore, nei confronti del quale il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding non ha avviato alcun procedimento esecutivo, senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo di cui è stata ridotta la precedente concessione di scoperto o l'importo della precedente concessione di scoperto annullata, in 12 rate mensili di pari entità al tasso di interesse applicabile alla concessione di scoperto in conto corrente. |
|
Il primo comma si applica a prescindere dal fatto che il consumatore abbia richiesto o meno tale possibilità di rimborso rateale. |
|
Se al consumatore non è stata offerta la possibilità di rimborso rateale a norma del primo comma, il consumatore non è tenuto ad accettare la riduzione o l'annullamento della concessione di scoperto in conto corrente. |
Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di contratto per l'apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, gli Stati membri dispongono che il creditore includa tale informazione nel contratto in questione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e). Il creditore fornisce comunque periodicamente al consumatore tali informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. |
1. In caso di contratto per l'apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, gli Stati membri dispongono che il creditore includa tale informazione nel contratto in questione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e). Il creditore fornisce comunque periodicamente al consumatore tali informazioni su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore. |
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, gli Stati membri dispongono che il creditore comunichi senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tutti i seguenti elementi: |
In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, gli Stati membri dispongono che il creditore comunichi senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore, tutti i seguenti elementi: |
Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Inoltre, in caso di sconfinamento regolare, il creditore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, o lo reindirizza verso servizi di consulenza sul debito. |
Inoltre, in caso di sconfinamento regolare, il creditore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili e senza costi, e lo reindirizza verso servizi di consulenza sul debito. |
Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri dispongono che il creditore o, se del caso, gli intermediari del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informino il consumatore, secondo modalità convenute, di ciascuna riduzione o ciascun annullamento dello sconfinamento in conto corrente almeno 30 giorni prima della data di decorrenza della riduzione o dell'annullamento effettivi della concessione di scoperto. |
Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding offrono al consumatore, nei confronti del quale il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding non ha avviato alcun procedimento esecutivo, senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo di cui è stata ridotta la precedente concessione di scoperto o l'importo della precedente concessione di scoperto annullata, in 12 rate mensili di pari entità al tasso di interesse applicabile alla concessione di scoperto in conto corrente. |
|
Il primo comma si applica a prescindere dal fatto che il consumatore abbia richiesto o meno tale possibilità di rimborso rateale. |
|
Se al consumatore non è stata offerta la possibilità di rimborso rateale a norma del primo comma, il consumatore non è tenuto ad accettare la riduzione o l'annullamento della concessione di scoperto in conto corrente. |
Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 20 e 21, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma. |
(b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 21, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma. |
Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di una merce con una politica di restituzione che assicura un rimborso completo per un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, il diritto di recesso è esteso in modo da corrispondere alla durata di tale politica di restituzione. |
Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Il diritto di recesso di cui ai paragrafi 1 e 1 bis decade in ogni caso un anno e quattordici giorni di calendario dopo la conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Entro tale periodo, il diritto di recesso decade anche quando il contratto è stato pienamente concluso da entrambe le parti. |
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Il diritto di recesso non decade se i consumatori non sono stati informati del loro diritto di recesso. |
Emendamento 185
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) ne informa, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro il termine di cui al paragrafo 1, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding conformemente alle informazioni da essi fornite ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera p); |
(a) ne informa, su supporto cartaceo o qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore, entro il termine di cui al paragrafo 1, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding conformemente alle informazioni da essi fornite ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera p); |
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 che integra la presente direttiva elaborando un documento standardizzato di una pagina che soddisfi gli obblighi di informazione di cui all'articolo 21 al fine di agevolare l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 187
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, qualora convenuto nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, possa avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a durata indeterminata con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole. |
Gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, qualora convenuto nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, possa avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding a durata indeterminata con un preavviso di almeno tre mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore. |
Emendamento 188
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, qualora convenuto nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, possa, per motivi oggettivamente giustificati, porre termine al diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi in virtù di un contratto di credito a durata indeterminata. Il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informa il consumatore della cessazione di tale diritto e dei relativi motivi con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ove possibile prima della cessazione e, al più tardi, immediatamente dopo, a meno che la comunicazione di tale informazione non sia vietata dalla legislazione dell'Unione o dalla legislazione nazionale o sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, qualora convenuto nel contratto di credito o nel contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, possa, per motivi oggettivamente giustificati, porre termine al diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi in virtù di un contratto di credito a durata indeterminata. Il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informa il consumatore della cessazione di tale diritto e dei relativi motivi con comunicazione su supporto cartaceo o qualsiasi altro supporto durevole scelto dal consumatore, ove possibile prima della cessazione e, al più tardi, immediatamente dopo, a meno che la comunicazione di tale informazione non sia vietata dalla legislazione dell'Unione o dalla legislazione nazionale o sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. |
Emendamento 189
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione vengono presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore. |
1. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione vengono presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore, tranne i costi iniziali che si esauriscono pienamente al momento della concessione del prestito e che corrispondono a servizi effettivamente forniti al consumatore. I costi iniziali sono adeguatamente individuati e dichiarati nel contratto di credito. |
Emendamento 190
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore è trasparente e viene comunicato ai consumatori in modo comprensibile già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. |
Emendamento 191
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il credito è concesso sotto forma di concessione di scoperto; |
(b) il credito è concesso sotto forma di concessione di scoperto o sconfinamento; |
Emendamento 192
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera b
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato conformemente al paragrafo 2. |
(b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato conformemente al paragrafo 2. Tuttavia, tale indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito. |
Emendamento 193
Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri possono adottare divieti o limitazioni riguardo a spese o commissioni specifiche applicate dai creditori nei loro territori. |
Emendamento 194
Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. La Commissione rende pubblici i limiti introdotti dagli Stati membri. |
Emendamento 195
Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. Entro il .... [data di trasposizione + 12 mesi/, l'ABE presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attuazione dei limiti a norma del paragrafo 1 negli Stati membri. Tale relazione contiene almeno: |
|
(a) un confronto delle metodologie degli Stati membri per determinare l'entità dei limiti; |
|
(b) un confronto del livello dei limiti tra gli Stati membri; |
|
(c) una valutazione dell'efficacia dei limiti al fine di proteggere i consumatori da spese o oneri eccessivi; |
|
(d) un approccio basato sulle migliori pratiche per determinare l'entità dei limiti, sulla base della valutazione di cui alla lettera c). |
Emendamento 196
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri esigono che il creditore, l'intermediario del credito e il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, nello svolgimento di qualsiasi delle seguenti attività: |
Gli Stati membri esigono che il creditore, l'intermediario del credito e il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding agiscano in maniera onesta, responsabile, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, nello svolgimento di qualsiasi delle seguenti attività: |
Emendamento 197
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) la pubblicità di prodotti creditizi; |
Emendamento 198
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e bis) la promozione della vendita di beni o servizi coperti da un contratto di credito collegato; |
Emendamento 199
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) la politica retributiva promuove ed è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore; |
(a) la politica retributiva promuove ed è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore o provoca effetti negativi per i consumatori o incoraggia pratiche che hanno impatti negativi sui consumatori; |
Emendamento 200
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding richiedano al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza adeguato per mettere a punto, offrire e concludere contratti di credito o servizi di credito tramite crowdfunding, svolgere attività di intermediazione del credito, fornire servizi di consulenza o servizi di credito tramite crowdfunding. Quando la conclusione di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding include la prestazione di un servizio accessorio, è richiesto un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding richiedano al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza adeguato per mettere a punto, offrire, pubblicizzare e concludere contratti di credito o servizi di credito tramite crowdfunding, svolgere attività di intermediazione del credito, fornire servizi di consulenza o servizi di credito tramite crowdfunding e diritti dei consumatori nell'ambito della loro attività commerciale. Quando la conclusione di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding include la prestazione di un servizio accessorio, è richiesto un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio. |
Emendamento 201
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito al consumo. Per guidare i consumatori, in particolare quelli che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, sono fornite informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito, specialmente per quanto riguarda gli strumenti digitali. |
Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito al consumo, nonché la gestione del bilancio generale. Per guidare i consumatori, in particolare quelli che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, sono fornite informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito, specialmente per quanto riguarda gli strumenti digitali. Nel creare e promuovere tali misure, gli Stati membri cooperano strettamente con le parti interessate e in particolare le organizzazioni dei consumatori. |
Emendamento 202
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i creditori si dotino di politiche e procedure adeguate per sforzarsi di esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. Tali misure di tolleranza tengono conto, fra gli altri elementi, della situazione del consumatore e, fra le altre possibilità, possono consistere: |
1. Gli Stati membri dispongono che i creditori esercitino, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. I creditori propongono ai consumatori in difficoltà finanziarie adeguate misure di tolleranza, adattate alla situazione individuale del consumatore. Tali misure di tolleranza tengono conto, fra gli altri elementi, della situazione del consumatore e, fra le altre possibilità, possono consistere: |
Emendamento 203
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(iv) la modifica del tasso di interesse; |
(iv) la riduzione del tasso di interesse; |
Emendamento 204
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti da un inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento. |
3. Gli Stati membri esigono che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti da un inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento. |
Emendamento 205
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri introducono un limite massimo per tali oneri. |
soppresso |
Emendamento 206
Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri assicurano che siano messi a disposizione dei consumatori servizi di consulenza sul debito. |
1. Gli Stati membri assicurano che siano messi a disposizione dei consumatori, che hanno difficoltà a far fronte ai propri impegni finanziari, servizi indipendenti gratuiti di consulenza sul debito prestati da personale che non si trova in una situazione di conflitto di interesse. |
Emendamento 207
Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri assicurano che i creditori informino sistematicamente i consumatori che incontrano o probabilmente incontreranno difficoltà finanziarie in merito ai servizi di consulenza sul debito più vicini disponibili nella loro zona. |
Emendamento 208
Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. L'organizzazione o i singoli che offrono servizi di consulenza sul debito sono tenuti a registrarsi tramite una semplice procedura presso l'autorità nazionale competente. |
Emendamento 209
Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Entro due anni dall'attuazione della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione in cui fornisce una panoramica della disponibilità di servizi di consulenza sul debito nei vari Stati membri e individua le migliori pratiche per l'ulteriore sviluppo di tali servizi. |
Emendamento 210
Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quinquies. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al primo comma, i creditori attuano procedure e politiche per l'individuazione tempestiva e il monitoraggio dei consumatori che incontrano difficoltà finanziarie. |
Emendamento 211
Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 36 bis |
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Recupero crediti |
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Gli Stati membri determinano le pratiche considerate in ogni caso inammissibili nel recupero dei crediti. |
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Tali pratiche comprendono, in particolare, l'intimidazione dei consumatori, la presentazione di informazioni giuridiche false o fuorvianti e la realizzazione di chiamate eccessive o l'invio di messaggi eccessivi. |
Emendamento 212
Proposta di direttiva
Articolo 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 37 |
Articolo 37 |
Abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi |
Abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi |
Gli Stati membri assicurano che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che non sono enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione e a modalità di registrazione e di vigilanza stabilite da un'autorità competente indipendente. |
Gli Stati membri assicurano che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione e a modalità di registrazione e di vigilanza stabilite da un'autorità competente indipendente. |
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La possibilità di offrire crediti al consumo è limitata alle entità che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al primo paragrafo. Nel caso degli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto (1), del regolamento (UE) n. 575/2013, tale autorizzazione può essere acquisita nello Stato membro d'origine o nello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni della direttiva 2013/36/UE. La Commissione monitora e rivede periodicamente l'efficienza delle misure adottate. |
Emendamento 213
Proposta di direttiva
Articolo 38 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) stipulino con il consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito, un accordo relativo all'eventuale compenso di cui alla lettera b); |
(c) stipulino con il consumatore, su supporto cartaceo o su qualunque altro supporto durevole scelto dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito, un accordo relativo all'eventuale compenso di cui alla lettera b); |
Emendamento 214
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore originario o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore originario o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. |
Emendamento 215
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 45 per integrare la presente direttiva per quanto riguarda il formato della notifica che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è tenuto a fornire ai consumatori in caso di cessione di diritti a terzi. |
Emendamento 216
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso a procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con i creditori, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding relative ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso a procedure adeguate, rapide ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con i creditori, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding relative ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE. |
Emendamento 217
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri rendono obbligatoria la partecipazione dei creditori, degli intermediari del credito e dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci. |
Emendamento 218
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. Gli Stati membri possono applicare la legislazione nazionale per concedere alle autorità nazionali competenti poteri di intervento sui prodotti per ritirare i prodotti con un alto tasso di inadempimento in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 41 bis. |
Emendamento 219
Proposta di direttiva
Articolo 41 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 41 bis |
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Raccolta di dati |
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Le autorità competenti .... [sei mesi dalla data di recepimento] e successivamente ogni sei mesi raccolgono i tassi di inadempimento mensili associati alle diverse tipologie di prodotti di credito al consumo che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e comunicano tali dati alla Commissione. La Commissione elabora una relazione annuale e globale su detti tassi di inadempimento e la rende pubblicamente disponibile. |
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La Commissione può adottare un atto di esecuzione riguardo al modello e al formato dei dati riportati in conformità del presente articolo. |
Emendamento 220
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro che si avvale delle opzioni normative contenute nell'articolo 2, paragrafi 5 e 6, nell'articolo 8, paragrafo 1, nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), nell'articolo 20, paragrafo 2, nell'articolo 26, paragrafo 2, e nell'articolo 29, paragrafo 4, ne informa la Commissione, come pure di ogni successiva modifica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere tali informazioni ai creditori, agli intermediari del credito, ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding e ai consumatori nazionali. |
2. Lo Stato membro che si avvale delle opzioni normative contenute nell'articolo 2, paragrafi 5 e 6, nell'articolo 8, paragrafo 1, nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), nell'articolo 20, paragrafo 2, nell'articolo 26, paragrafo 2, e nell'articolo 29, paragrafo 4, nell'articolo 43, paragrafo 3 bis e nell'articolo 44, paragrafo 2 bis, ne informa la Commissione, come pure di ogni successiva modifica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere tali informazioni ai creditori, agli intermediari del credito, ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding e ai consumatori nazionali. |
Emendamento 221
Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale un livello di protezione dei consumatori più elevato di quello di cui agli articoli 24 e 25. |
Emendamento 222
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding in tutti gli Stati membri interessati dall'azione di esecuzione coordinata. |
2. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 6 % del fatturato annuo del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding in tutti gli Stati membri interessati. |
Emendamento 223
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In caso di violazioni sistematiche e ripetute delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva da parte del creditore, dell'intermediario del credito o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, dove è chiaro che l'imposizione di sanzioni a norma del paragrafo 2 non può garantire la finalità della sanzione e la violazione di tali disposizioni ha un effetto negativo sul mercato, gli Stati membri possono, in ultima istanza, prevedere l'imposizione di rimedi strutturali. |
Emendamento 224
Proposta di direttiva
Articolo 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 44 bis |
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Mezzi di ricorso |
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Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a mezzi di ricorso proporzionati ed efficaci, tra cui il risarcimento, conformemente al diritto civile nazionale applicabile, dei danni subiti dal consumatore e, se del caso, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Detti mezzi di ricorso non pregiudicano l'applicazione di altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. |
Emendamento 225
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione procede ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo la data d'applicazione, a una valutazione della direttiva. La valutazione comprende un esame delle soglie previste all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e nella parte I dell'allegato IV, e delle percentuali usate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato come stabilito all'articolo 29 a fronte delle tendenze economiche nell'Unione e della situazione del mercato interessato. |
1. La Commissione procede ogni tre anni, e per la prima volta tre anni dopo la data d'applicazione, a una valutazione della direttiva. La valutazione comprende un esame delle soglie previste all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e nella parte I dell'allegato IV, e delle percentuali usate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato come stabilito all'articolo 29 a fronte delle tendenze economiche nell'Unione e della situazione del mercato interessato. |
Emendamento 226
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Nella valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione include anche una valutazione di nuove forme di fornitori di servizi che partecipano al mercato del credito al consumo, con particolare attenzione alle tendenze digitali, ai volumi e alle tendenze della fornitura transfrontaliera di crediti per Stato membro, ai costi di conformità alla presente direttiva per i creditori e i fornitori di servizi di crowdfunding differenziati in base alle dimensioni delle imprese e al numero e all'importo delle sanzioni imposte dalle autorità nazionali in conformità o in relazione alla presente direttiva classificate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono, se necessario, proporre modifiche della presente direttiva. |
Emendamento 227
Proposta di direttiva
ALLEGATO I – parte 2
Testo della Commissione |
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2. Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto creditizio |
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Tipo di credito |
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Importo totale del credito Si tratta del limite massimo o della somma totale degli importi messi a disposizione conformemente al contratto di credito o al contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
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Condizioni di prelievo Si tratta delle modalità attraverso le quali il consumatore otterrà il denaro e della relativa data |
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Durata del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding |
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Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di distribuzione |
Pagamenti da effettuare: [importo, numero e periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare] Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente: |
Importo totale da pagare Si tratta dell'importo del capitale preso in prestito con gli interessi e gli eventuali costi connessi al credito |
[Somma dell'importo totale del credito e costo totale del credito] |
Ove applicabile Credito concesso sotto forma di pagamento dilazionato per una merce o servizio o connesso alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di un servizio Denominazione della merce/del servizio Prezzo in contanti |
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Ove applicabile Garanzie richieste Si tratta di una descrizione delle garanzie che il consumatore è tenuto a fornire in relazione al contratto di credito |
[Tipi di garanzia]
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Ove applicabile I rimborsi non danno luogo all'ammortamento immediato del capitale. |
|
Ove applicabile Il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato. |
|
Emendamento |
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2. Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto creditizio |
|
Tipo di credito |
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|
Condizioni di prelievo Si tratta delle modalità attraverso le quali il consumatore otterrà il denaro e della relativa data |
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Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di distribuzione |
Pagamenti da effettuare: [importo, numero e periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare] Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente: |
Importo totale da pagare Si tratta dell'importo del capitale preso in prestito con gli interessi e gli eventuali costi connessi al credito |
[Somma dell'importo totale del credito e costo totale del credito] |
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|
Ove applicabile Garanzie richieste Si tratta di una descrizione delle garanzie che il consumatore è tenuto a fornire in relazione al contratto di credito |
[Tipi di garanzia]
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Ove applicabile I rimborsi non danno luogo all'ammortamento immediato del capitale. |
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Ove applicabile Il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato. |
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Emendamento 228
Proposta di direttiva
ALLEGATO I – parte 3
|
Testo della Commissione |
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3. Costi del credito |
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Tasso interesse debitore oppure, ove applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito o al contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
[ % — fisso, o — variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale), — periodi] |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte. |
[ % Indicare un esempio rappresentativo che riporti tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso] |
È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere — una polizza assicurativa che garantisca il credito, o — un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio? Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore, all'intermediario del credito o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, non vengono inclusi nel TAEG. |
Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio]
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Costi connessi |
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Ove applicabile Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi |
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Ove applicabile Importo dei costi relativi all'utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito) |
|
Ove applicabile Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding |
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Ove applicabile Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito o al contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding possono essere modificati |
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Ove applicabile Obbligo di pagare le spese notarili |
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Costi in caso di ritardi di pagamento I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendergli più difficile l'ottenimento del credito in futuro. |
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso d'interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)]. |
Emendamento |
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3. Costi del credito |
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|
È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere — una polizza assicurativa che garantisca il credito, o — un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio? Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore, all'intermediario del credito o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, non vengono inclusi nel TAEG. |
Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio]
|
Costi connessi |
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Ove applicabile Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi |
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Ove applicabile Importo dei costi relativi all'utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito) |
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Ove applicabile Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding |
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Ove applicabile Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito o al contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding possono essere modificati |
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Ove applicabile Obbligo di pagare le spese notarili |
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Emendamento 229
Proposta di direttiva
ALLEGATO I – parte 4
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Testo della Commissione |
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4. Altri importanti aspetti legali |
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Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding entro quattordici giorni di calendario. |
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Rimborso anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente. |
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Ove applicabile Il creditore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato |
[Determinazione dell'indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell'articolo 29 della direttiva...] |
Consultazione di una banca dati Il creditore, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione. Questa disposizione non si applica se la comunicazione di tale informazione è vietata dalla normativa dell'Unione o è contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. |
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Diritto a ricevere una bozza del contratto di credito o una bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Questa disposizione non si applica se il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, al momento della richiesta, non è disposto a procedere alla conclusione del contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di crowdfunding con il consumatore. |
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Ove applicabile Periodo di tempo durante il quale il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è vincolato dalle informazioni precontrattuali |
Informazione valida dal ... al ... |
Rimedi Il consumatore ha il diritto di accedere a meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso |
[Meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore e modalità per avvalersene] |
Ove applicabile
Emendamento |
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4. Altri importanti aspetti legali |
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Ove applicabile Il creditore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato |
[Determinazione dell'indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell'articolo 29 della direttiva...] |
Consultazione di una banca dati Il creditore, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione. Questa disposizione non si applica se la comunicazione di tale informazione è vietata dalla normativa dell’Unione o è contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. |
|
Diritto a ricevere una bozza del contratto di credito o una bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Questa disposizione non si applica se il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, al momento della richiesta, non è disposto a procedere alla conclusione del contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di crowdfunding con il consumatore. |
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Ove applicabile Periodo di tempo durante il quale il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è vincolato dalle informazioni precontrattuali |
Informazione valida dal ... al ... |
Rimedi Il consumatore ha il diritto di accedere a meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso |
[Meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore e modalità per avvalersene] |
Ove applicabile
Emendamento 230
Proposta di direttiva
ALLEGATO I – parte 5 bis (nuova)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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5 bis. Informazioni principali da fornire all'inizio del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". |
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Importo totale del credito Si tratta del limite massimo o della somma totale degli importi messi a disposizione conformemente al contratto di credito o al contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding |
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Durata del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding |
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il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi; nel caso dei crediti con un tasso debitore variabile, una simulazione dell'impatto sul costo del credito di variazioni ragionevoli al rialzo del tasso debitore; |
[ % — fisso, o — variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale), — periodi] |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte. |
[ % Indicare un esempio rappresentativo che riporti tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso] |
Conseguenze legali e finanziarie dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento, compresi i relativi costi
I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendergli più difficile l'ottenimento del credito in futuro. |
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso d'interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)]. |
Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente.
Ove opportuno: Hai diritto ad un indennizzo. |
[Esempio del modo in cui tale indennizzo sarà determinato] |
Ogniqualvolta ricorrono i termini “ove applicabile”, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio o cancellare le informazioni o l'intera riga qualora le informazioni non siano pertinenti al tipo di credito interessato.
Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti.
Il prospetto deve figurare all'inizio del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", deve essere chiaramente leggibile e adattato per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media su cui viene visualizzato. |
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Emendamento 231
Proposta di direttiva
ALLEGATO II
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Testo della Commissione |
ALLEGATO II PROSPETTO EUROPEO DI BASE RELATIVO AL CREDITO AI CONSUMATORI |
Importo totale del credito Si tratta del limite massimo o della somma totale degli importi messi a disposizione conformemente al contratto di credito o al contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
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Durata del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding |
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Tasso interesse debitore oppure, ove applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding. |
[ % — fisso, o — variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale), — periodi] |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte. |
[ % Indicare un esempio rappresentativo che riporti tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso] |
Ove applicabile Credito concesso sotto forma di pagamento dilazionato per una merce o servizio o connesso alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di un servizio Denominazione della merce/del servizio Prezzo in contanti |
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Costi in caso di ritardi di pagamento I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendergli più difficile l'ottenimento del credito in futuro. |
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso d'interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)]. |
Ogniqualvolta ricorrono i termini “ove applicabile”, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio o cancellare le informazioni o l'intera riga qualora le informazioni non siano pertinenti al tipo di credito interessato. Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti. Il “Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori” deve figurare in una sola pagina prima del modulo “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”, deve essere chiaramente leggibile e adattato per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media su cui viene visualizzato. |
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Emendamento |
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soppresso |
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MOTIVAZIONE
La vigente direttiva sul credito al consumo risale al 2008 e da allora il mercato dei prodotti creditizi è profondamente cambiato. La digitalizzazione ha creato le condizioni per una maggiore disponibilità di crediti per i consumatori e ha offerto la possibilità di ottenere un credito con un paio di clic sul proprio computer. La pandemia di COVID-19 ha accelerato la disponibilità di prodotti e servizi online, tra cui i prodotti creditizi, ed è stata al contempo anche la causa delle difficoltà finanziarie con cui si confrontano molti cittadini europei e le loro famiglie. La necessità di crediti al consumo è aumentata e gli istituti finanziari hanno dovuto adattarsi all'incremento del numero di consumatori che hanno difficoltà a rimborsare i prestiti in essere.
In quest'ottica, la relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione sui crediti al consumo (direttiva). Tale revisione dovrebbe condurre a una legislazione efficace e a prova di futuro, pronta a migliorare l'informazione e la tutela dei consumatori e a creare un ambiente più prevedibile per i creditori europei.
Ambito di applicazione
La relatrice è lieta di constatare che la proposta della Commissione contempla un'estensione del campo di applicazione. La digitalizzazione ha creato le condizioni per una maggiore disponibilità di prodotti creditizi, ma ha anche ampliato il numero dei nuovi prodotti creditizi ancora non rientranti nel campo di applicazione della vigente direttiva. La relatrice si compiace pertanto delle proposte formulate dalla Commissione, a cui intende aggiungere un paio di suggerimenti in relazione al campo di applicazione. Il presente progetto di relazione propone di estendere il campo di applicazione fino a includere i contratti di locazione e di leasing, compresi i contratti di leasing senza opzione d'acquisto. I contratti senza opzione d'acquisto hanno spesso spinto i consumatori verso il consumo eccessivo e a pagare un importo complessivo di gran lunga superiore al valore del prodotto in leasing.
I servizi tramite crowdfunding sono un buon esempio di un nuovo tipo di prodotto che si affaccia sul mercato creditizio. Allo scopo di garantire la copertura a servizi futuri di analoga natura, la relatrice propone di introdurre nell'ambito di applicazione anche eventuali futuri servizi di credito. Tuttavia, la relatrice ritiene che la proposta della Commissione non affronti in maniera adeguata la questione del prestito tra pari ("peer-to-peer") tramite crowdfunding è pertanto propone che tale tipo di prestito sia escluso dall'attuale campo di applicazione della direttiva. La Commissione valuterà in tempi rapidi se sarà necessaria una regolamentazione per garantire un'adeguata protezione delle persone fisiche che accedono al prestito e investono tramite piattaforme di crowdfunding, nei casi in cui la piattaforma non funge da creditore o da intermediario del credito, ma agevola la concessione di un credito tra i consumatori che agiscono come creditori al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale e i consumatori che agiscono come titolari di progetti. Qualsiasi revisione futura dovrà adeguare le norme e la protezione del consumatore/debitore, che è la parte più debole, pur considerando che è necessario anche un certo livello di tutela per il consumatore/creditore. La relatrice propone pertanto che la Commissione proceda a una revisione globale della direttiva in esame entro il 2024, rivolgendo una particolare attenzione al prestito "peer-to-peer" tramite crowdfunding.
Pubblicità
I prodotti creditizi possono essere complessi e la pubblicità di tali prodotti dovrebbe pertanto essere disciplinata in modo rigoroso, onde evitare di trarre (involontariamente) in inganno i consumatori. La relatrice propone di vietare la pubblicità personalizzata e di imporre l'obbligo di presentare soltanto offerte standardizzate. É inoltre auspicabile ampliare le prescrizioni relative alla pubblicità introducendo informazioni sulle conseguenze e/o sui costi dei mancati pagamenti. Infine, gli Stati membri dovrebbero vietare le pubblicità ingannevoli che non mettono abbastanza in evidenza le conseguenze di un prestito, che potrebbero favorire il sovraindebitamento e che si concentrano sulla facilità di ottenere un prestito.
Informazioni precontrattuali
Le informazioni che i consumatori ricevono prima di ottenere un prestito sono di fondamentale importanza. La relatrice propone pertanto di fornire queste informazioni nel modo più chiaro possibile, senza creare confusione. A tal fine, la sua proposta non è quella di introdurre un nuovo modulo da consegnare ai consumatori, quanto piuttosto di riorganizzare l'attuale modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", aggiungendo informazioni sui mancati pagamenti e sul diritto di recesso.
Valutazione del merito creditizio
Una valutazione efficace del merito creditizio protegge i creditori dai prestiti non rimborsati e tutela i consumatori dal sovraindebitamento. Tale valutazione è tuttavia ancora più efficace se si procede esclusivamente alla valutazione dei dati finanziari del consumatore strettamente necessari. La relatrice concorda sulla necessità di non ricorrere mai per tali valutazioni ai dati provenienti dai social media e propone quindi un elenco di dati finanziari oggettivi da considerare per valutare il merito creditizio di un consumatore. É opportuno vietare l'utilizzo di qualsiasi altro tipo di dati, in modo particolare i dati sulla situazione sanitaria e clinica del consumatore o sul suo eventuale passato di malato oncologico. In Europa esistono più di 12 milioni di persone che sono sopravvissute al cancro. Il fatto che si vedano negato l'accesso ai prodotti creditizi o assicurativi è una delle problematiche che interessano queste persone su cui si è fatto meno. Occorrono provvedimenti giuridici per far fronte alla discriminazione e promuovere l'inclusione sociale. I creditori, i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding e gli assicuratori non dovrebbero tenere conto della storia clinica delle persone che sono state colpite dal cancro. Finora, le disposizioni volte a garantire la parità di accesso al credito alle persone guarite da alcune patologie specifiche sono già in vigore in cinque Stati membri dell'UE, ossia Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. Tali disposizioni dovrebbero essere attuate in tutti gli Stati membri ed essere estese anche ai servizi accessori, comprese le polizze assicurative. La revisione della presente direttiva offre l'opportunità di porre fine a questa ingiustizia nei confronti dei sopravvissuti al cancro e delle loro famiglie.
Limiti massimi
Da ormai troppo tempo i consumatori europei hanno a che fare con costi irragionevoli e addirittura proibitivi riguardo ai loro crediti, di cui risentono soprattutto i consumatori vulnerabili. I limiti massimi sul tasso annuo effettivo globale e sul costo totale del credito al consumo riusciranno a contenere i costi talvolta esorbitanti dei crediti al consumo e tuteleranno i consumatori dal rischio di prestiti insostenibili. Si tratta di una pratica comune già in diversi Stati membri dell'UE. Nella consapevolezza dell'eterogeneità delle situazioni e degli approcci alla regolamentazione di tali limiti massimi negli Stati membri, la relatrice ritiene che occorra lasciare agli Stati membri ampi margini di flessibilità riguardo alla percentuale o all'importo del massimale che scelgono. Al contempo, è necessario offrire agli Stati membri la possibilità di introdurre ulteriori limiti massimi, ad esempio riguardo all'importo massimo delle spese.
Prestiti verdi
Le offerte di crediti al consumo ecologicamente sostenibili sono al momento limitate in tutta l'Unione. A titolo d'esempio, in Portogallo il limite massimo previsto per taluni prestiti verdi (ad esempio, i prestiti personali legati alle energie rinnovabili) è più rigido di quello previsto per altri prodotti di credito al consumo. Per i crediti al consumo verdi è importante introdurre un massimale inferiore, per far sì che i consumatori abbiano accesso a finanziamenti abbordabili che li aiutino a realizzare i loro progetti verdi. Per promuovere lo sviluppo di progetti verdi, quali l'acquisto di veicoli elettrici o le ristrutturazioni edilizie di efficientamento energetico, i creditori dovrebbero offrire all'interno del loro portafoglio prodotti di credito al consumo verdi a prezzi accessibili e predisporre strategie corrispondenti. La relatrice ritiene che a tal fine, l'Autorità bancaria europea (ABE), insieme ai portatori d'interessi del settore e ai rappresentanti dei consumatori, debba mettere a punto una gamma di prodotti di credito al consumo standardizzati ecosostenibili.
Recupero crediti
Uno sforzo collettivo da parte di consumatori, creditori e legislatori dovrebbe essere quello di evitare l'eccessivo indebitamento dei consumatori. In quest'ottica la relatrice propone modifiche volte a ridurre l'onere a carico di coloro che hanno difficoltà a rimborsare i loro prestiti. Quando poi il prestito finisce nel recupero crediti, una maggiore regolamentazione di tale fase può aumentare l'efficacia del processo e la sua attenzione nei confronti del consumatore. Pertanto, la relatrice propone un nuovo articolo sul recupero crediti che stabilisce le norme riguardanti tale processo. Gli Stati membri vietano una serie di pratiche, allo scopo di evitare vessazioni nei confronti dei consumatori, che sono controproducenti rispetto all'obiettivo del rimborso del prestito e comportano non soltanto un deterioramento della situazione del consumatore, ma anche ripercussioni negative sulla società.
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:
Entità e/o persona |
European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO) |
Direct Selling Europe (DSE) |
European Association of Co-operative Banks and AML (EACB) |
Finance Watch |
European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR) |
European Banking Federation (EBF) |
European Economic and Social Committee (EESC) (Rapporteur Bogdan Preda) |
The European Consumer Organisation (BEUC) |
The French Banking Federation (FBF) |
World Council of Credit Unions (WOCCU) |
American Express |
The European Federation of Finance House Associations (Eurofinas) |
European Saving Banks Group (ESBG) |
Klarna |
Right to be forgotten for cancer survivors – European Cancer Patients Coalition (ECPC) |
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (28.4.2022)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo
(COM(2021)0347 – C9‑0244/2021 – 2021/0171(COD))
Relatore per parere: Marek Belka
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) La digitalizzazione ha contribuito a sviluppi di mercato che non erano previsti quando la direttiva 2008/48/CE è stata adottata. I rapidi sviluppi tecnologici registrati dalla direttiva del 2008 hanno difatti apportato cambiamenti significativi al mercato del credito ai consumatori, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, come la comparsa di nuovi prodotti e l'evoluzione del comportamento e delle preferenze del consumatore. |
(4) La digitalizzazione ha contribuito a sviluppi di mercato che non erano previsti quando la direttiva 2008/48/CE è stata adottata. I rapidi sviluppi tecnologici registrati dalla direttiva del 2008 hanno difatti apportato cambiamenti significativi al mercato del credito ai consumatori, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, come la comparsa di nuovi prodotti e l'evoluzione del comportamento e delle preferenze del consumatore. La digitalizzazione ha inoltre portato a un'ampia gamma di opzioni di autenticazione affidabili. Molte di queste opzioni consentono l'approvazione e la firma digitali dei contratti di credito. |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) È importante che i consumatori beneficino di un livello elevato di protezione. Ciò dovrebbe rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda, sempre tenendo conto di situazioni particolari negli Stati membri. |
(12) È importante che i consumatori beneficino di un livello elevato di protezione nonché di soluzioni pratiche ed efficienti sotto il profilo dei costi. Ciò dovrebbe rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda, sempre tenendo conto di situazioni particolari negli Stati membri. |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell'armonizzazione. L'obbligo degli Stati membri di attuare la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione, da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell'Unione, delle disposizioni della presente direttiva a settori che non rientrano nel suo ambito d'applicazione. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori del suo ambito di applicazione, ad esempio in materia di contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia, purché la responsabilità del consumatore sia limitata esclusivamente al bene dato in pegno. Inoltre, gli Stati membri potrebbero anche applicare la presente direttiva ai crediti collegati che non rientrano nella definizione di contratti di credito collegati della presente direttiva. Pertanto le disposizioni della presente direttiva relative ai contratti di credito collegati potrebbero essere applicate ai contratti di credito destinati solo parzialmente a finanziare un contratto riguardante la fornitura di merci o la prestazione di servizi. |
(14) Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell'armonizzazione e lasciano impregiudicato il diritto nazionale nelle situazioni indicate di seguito. L'obbligo degli Stati membri di attuare la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione, da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell'Unione, delle disposizioni della presente direttiva a settori che non rientrano nel suo ambito d'applicazione. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori del suo ambito di applicazione, ad esempio in materia di contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia, purché la responsabilità del consumatore sia limitata esclusivamente al bene dato in pegno. Inoltre, gli Stati membri potrebbero anche applicare la presente direttiva ai crediti collegati che non rientrano nella definizione di contratti di credito collegati della presente direttiva. Pertanto le disposizioni della presente direttiva relative ai contratti di credito collegati potrebbero essere applicate ai contratti di credito destinati solo parzialmente a finanziare un contratto riguardante la fornitura di merci o la prestazione di servizi. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Una serie di Stati membri ha applicato la direttiva 2008/48/CE in settori non rientranti nel suo ambito di applicazione per rafforzare il livello di protezione dei consumatori. In effetti, parecchi contratti di credito non rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva possono arrecare pregiudizio ai consumatori, compresi i prestiti a breve termine ad alto costo, il cui ammontare è generalmente inferiore alla soglia minima di 200 EUR fissata dalla direttiva 2008/48/CE. In tale contesto, e allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di facilitare il mercato transfrontaliero del credito al consumo, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe contemplare alcuni contratti esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 2008/48/CE, come i contratti di credito ai consumatori al di sotto dell'importo di 200 EUR. Analogamente, per garantire una maggiore trasparenza e una migliore protezione dei consumatori, e di conseguenza una maggiore fiducia da parte di questi, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva altri prodotti potenzialmente pregiudizievoli a causa dei costi elevati che comportano o delle spese onerose in caso di mancati pagamenti. In tale misura, non dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva: i contratti di leasing, i contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese; i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, compresi i sistemi "Compra ora, paghi dopo", ossia i nuovi strumenti finanziari digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, e i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Dovrebbero inoltre essere inclusi nell'ambito d'applicazione della presente direttiva tutti i contratti di credito fino a 100 000 EUR. La soglia superiore dei contratti di credito ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere innalzata per tenere conto dell'indicizzazione ai fini di un adeguamento agli effetti dell'inflazione dal 2008 e per gli anni a venire. |
(15) Una serie di Stati membri ha applicato la direttiva 2008/48/CE in settori non rientranti nel suo ambito di applicazione per rafforzare il livello di protezione dei consumatori. In effetti, parecchi contratti di credito non rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva possono arrecare pregiudizio ai consumatori, compresi i prestiti a breve termine ad alto costo, il cui ammontare è generalmente inferiore alla soglia minima di 200 EUR fissata dalla direttiva 2008/48/CE. In tale contesto, e allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di facilitare il mercato transfrontaliero del credito al consumo, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe contemplare alcuni contratti esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 2008/48/CE, come i contratti di credito ai consumatori al di sotto dell'importo di 200 EUR. Tuttavia, per mantenere la "ragion d'essere" di tali crediti a breve termine/di importo modesto, l'estensione del campo di applicazione deve essere accompagnata da requisiti proporzionati. Ciononostante, per garantire una maggiore trasparenza e una migliore protezione dei consumatori, e di conseguenza una maggiore fiducia da parte di questi, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva altri prodotti potenzialmente pregiudizievoli a causa dei costi elevati che comportano o delle spese onerose in caso di mancati pagamenti. In tale misura, non dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva: i contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese; i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, compresi i sistemi "Compra ora, paghi dopo", ossia i nuovi strumenti finanziari digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, e i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere l'applicazione di talune disposizioni della presente direttiva ai prodotti creditizi di cui all'articolo 2. Tali esclusioni nel diritto nazionale dovrebbero essere approvate dalla Commissione, mentre le spiegazioni degli Stati membri in relazione a tali esclusioni dovrebbero essere pubblicate dalla Commissione. Dovrebbero inoltre essere inclusi nell'ambito d'applicazione della presente direttiva tutti i contratti di credito fino a 100 000 EUR. La soglia superiore dei contratti di credito ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere innalzata per tenere conto dell'indicizzazione ai fini di un adeguamento agli effetti dell'inflazione dal 2008 e per gli anni a venire. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Le informazioni ai consumatori, come le informazioni precontrattuali o le informazioni generali, dovrebbero essere fornite a titolo gratuito. |
(24) Le informazioni ai consumatori di cui alla presente direttiva, come le informazioni precontrattuali o le informazioni generali, dovrebbero essere fornite a titolo gratuito. Eventuali costi derivanti dalla fornitura di informazioni supplementari che vanno al di là dei requisiti previsti dalla presente direttiva, fornite su richiesta del consumatore, dovrebbero essere limitati dagli Stati membri. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) È opportuno evitare di discriminare i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi ragione di cui all'articolo 21 della Carta in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding nell'Unione. |
(26) È opportuno evitare di discriminare i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi ragione di cui all'articolo 21 della Carta in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding nell'Unione. Tali disposizioni si applicano fatto salvo il diritto dei creditori di non esercitare determinate attività in taluni Stati membri. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Affinché possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che i consumatori ricevano informazioni adeguate, da poter esaminare con attenzione nel momento e nella situazione più opportuni, almeno un giorno prima della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, comprese informazioni circa le condizioni e il costo del credito e i loro obblighi, insieme ad un'adeguata spiegazione. Tali norme dovrebbero far salva la direttiva 93/13/CEE del Consiglio29. |
(30) Affinché possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che i consumatori ricevano informazioni adeguate, da poter esaminare con attenzione nel momento e nella situazione più opportuni, in tempo utile e al più tardi tre ore prima della conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, comprese informazioni circa le condizioni e il costo del credito e i loro obblighi, insieme ad un'adeguata spiegazione. Tali norme dovrebbero far salva la direttiva 93/13/CEE del Consiglio29. |
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29 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). |
29 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Le informazioni precontrattuali dovrebbero essere fornite tramite il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". Per aiutare i consumatori a comprendere e a paragonare le offerte, un modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori", che riassume gli elementi fondamentali del credito, dovrebbe essere fornito oltre al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", grazie al quale i consumatori dovrebbero vedere con un'occhiata tutte le informazioni essenziali, anche sullo schermo di un telefono mobile. Le informazioni dovrebbero essere chiare, chiaramente leggibili e adattate ai limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili. Dovrebbero comparire in modo adeguato e idoneo sui vari canali, per garantire che ogni consumatore vi abbia accesso su una base di uguaglianza e in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio30. |
(31) Le informazioni precontrattuali dovrebbero essere fornite tramite il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". Per aiutare i consumatori a comprendere e a paragonare le offerte, un modulo di una pagina, che riassume gli elementi fondamentali del credito, dovrebbe essere fornito come prima pagina del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", grazie al quale i consumatori dovrebbero vedere con un'occhiata tutte le informazioni essenziali, anche sullo schermo di un telefono mobile. Tali elementi dovrebbero essere presentati, se possibile, in forma grafica. Le informazioni dovrebbero essere chiare, chiaramente leggibili e adattate ai limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili. Dovrebbero comparire in modo adeguato e idoneo sui vari canali, per garantire che ogni consumatore vi abbia accesso su una base di uguaglianza e in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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30 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70). |
30 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70). |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta l'Unione. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito o di servizio di credito tramite crowdfunding considerato e, eventualmente, alle merci acquistate. Nel determinare l'esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding in uno specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla frequenza dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro metodo di calcolo usuale per il credito al consumo in questione. Nel caso in cui le informazioni precontrattuali siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore, e ove applicabile, l'intermediario del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero ricordare al consumatore, un giorno dopo la conclusione del contratto di credito, la possibilità di recedere dal contratto stesso. |
(32) Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta l'Unione. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito o di servizio di credito tramite crowdfunding considerato e, eventualmente, alle merci acquistate. Nel determinare l'esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding in uno specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla frequenza dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro metodo di calcolo usuale per il credito al consumo in questione. Il creditore, e ove applicabile, l'intermediario del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero ricordare al consumatore, un giorno dopo la conclusione del contratto di credito, la possibilità di recedere dal contratto stesso. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disciplinare l'eventuale carattere vincolante delle informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding ed il periodo durante il quale il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è vincolato. |
(38) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disciplinare il carattere vincolante o non vincolante delle informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto di credito o dei servizi di credito tramite crowdfunding ed il periodo durante il quale il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è vincolato. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito o quali servizi di credito tramite crowdfunding, tra quelli proposti, siano i più adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che i creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding assicurino tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, fornendo spiegazioni adeguate sulle informazioni rilevanti, incluse in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti, in modo personalizzato affinché il consumatore possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale. |
(39) Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito o quali servizi di credito tramite crowdfunding, tra quelli proposti, siano i più adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che i creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding assicurino tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, fornendo spiegazioni adeguate sulle informazioni rilevanti in modo facilmente comprensibile prima della firma del contratto, incluse in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti, in modo personalizzato, ove possibile, affinché il consumatore possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Come evidenziato nella proposta della Commissione di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale)31 i sistemi di intelligenza artificiale (IA) possono essere facilmente impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a livello transfrontaliero, e possono circolare in tutta l'Unione. In tale contesto i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero essere autorizzati a personalizzare il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei consumatori che permettono loro di valutare il potere d'acquisto dei singoli consumatori. I consumatori dovrebbero pertanto essere chiaramente informati quando il prezzo che è loro offerto è personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti nel loro processo decisionale di acquisto. |
(40) Come evidenziato nella proposta della Commissione di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale)31 i sistemi di intelligenza artificiale (IA) possono essere facilmente impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a livello transfrontaliero, e possono circolare in tutta l'Unione. In tale contesto i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero essere autorizzati a personalizzare il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei consumatori che permettono loro di valutare il potere d'acquisto dei singoli consumatori. I consumatori dovrebbero essere chiaramente informati quando il prezzo che è loro offerto è personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato in linea con il regolamento (UE) 2016/679, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti nel loro processo decisionale di acquisto. |
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31 COM/2021/206 final. |
31 COM/2021/206 final. |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding non possano essere offerti separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di una concessione di scoperto. Sebbene, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding debbano poter imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore. Questo non dovrebbe pregiudicare le condizioni di credito stabilite dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che la polizza di tale assicuratore offra un livello di garanzia equivalente a quella della polizza proposta dal creditore o dai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di standardizzare, in tutto o in parte, la copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale confronto. |
(41) Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding non possano essere offerti separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di una concessione di scoperto. Sebbene, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding debbano poter imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore. Questo non dovrebbe pregiudicare le condizioni di credito stabilite dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che la polizza di tale assicuratore offra un livello di garanzia equivalente a quella della polizza proposta dal creditore o dai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di standardizzare, in tutto o in parte, la copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale confronto. Gli Stati membri dovrebbero stabilire che, laddove abbia bisogno di più tempo per confrontare le offerte assicurative prima di acquistarne una, al consumatore dovrebbero essere concessi almeno tre giorni per il confronto senza che l'offerta venga modificata. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 43
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Fornire consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate ("servizi di consulenza") costituisce un'attività che può essere combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del credito. Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i consumatori dovrebbero pertanto sapere in che cosa consistono i servizi di consulenza, e se sono o possono essere forniti loro o meno tali servizi. Considerata l'importanza rivestita per i consumatori dai termini "consulenza" e "consulenti", gli Stati membri dovrebbero poter vietare l'uso dei termini stessi o di termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza siano forniti ai consumatori da creditori, intermediari del credito o fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. È opportuno provvedere a che gli Stati membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è descritta come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti considerata e le modalità di remunerazione siano commisurate alle aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze. Nel fornire servizi di consulenza il creditore, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe indicare se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su una gamma più ampia di prodotti fra quelli reperibili sul mercato, in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata. Inoltre il creditore, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe fornire un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo. |
(43) Fornire consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate ("servizi di consulenza") costituisce un'attività che può essere combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del credito. Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i consumatori dovrebbero pertanto sapere in che cosa consistono i servizi di consulenza, e se sono o possono essere forniti loro o meno tali servizi. Considerata l'importanza rivestita per i consumatori dai termini "consulenza" e "consulenti", gli Stati membri dovrebbero vietare l'uso dei termini stessi o di termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza siano forniti ai consumatori da creditori, intermediari del credito o fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. È opportuno provvedere a che gli Stati membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è descritta come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti considerata e le modalità di remunerazione siano commisurate alle aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze. Nel fornire servizi di consulenza il creditore, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe indicare se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su una gamma più ampia di prodotti fra quelli reperibili sul mercato, in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata. Inoltre il creditore, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe fornire un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) Le vendite di prodotti di credito non sollecitate dai consumatori possono in alcuni casi essere associate a pratiche dannose per il consumatore. A tale riguardo la vendita non sollecitata di prodotti di credito dovrebbe essere vietata, compresi l'invio ai consumatori di carte di credito pre-approvate non richieste, o l'aumento unilaterale di uno scoperto o del limite della carta di credito del consumatore. |
(44) Le vendite di prodotti di credito non sollecitate dai consumatori possono in alcuni casi essere associate a pratiche dannose per il consumatore. A tale riguardo la vendita non sollecitata di prodotti di credito dovrebbe essere vietata, compresi l'invio ai consumatori di carte di credito pre-approvate non richieste, o l'aumento unilaterale di uno scoperto o del limite della carta di credito del consumatore. Gli Stati membri dovrebbero poter vietare l'offerta di prodotti creditizi personalizzati senza il previo espresso consenso del consumatore. Tuttavia, tale disposizione non intende vietare le attività di commercializzazione generale. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 45
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento da parte dei creditori e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionarlo. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. I consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali. |
(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento da parte dei creditori e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionarlo. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente e proporzionalmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine, i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. I consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali. |
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32 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
32 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 46
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(46) È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito o di un contratto di servizi di credito tramite crowdfunding. Tale valutazione del merito di credito dovrebbe avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito ad altri criteri e ai metodi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito. |
(46) È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito o di un contratto di servizi di credito tramite crowdfunding. Tale valutazione del merito di credito dovrebbe avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare e di potersi permettere il credito. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito ad altri criteri e ai metodi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) La valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese. Le Linee guida dell'Autorità bancaria europea sull'origine e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) indicano quali categorie di dati possano essere utilizzate per il trattamento dei dati personali ai fini della valutazione del merito creditizio, compresi i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Nell'effettuare tale valutazione non dovrebbero essere usati i dati personali trovati sulle piattaforme dei media sociali, o i dati sanitari, compresi quelli relativi ai tumori. Per facilitare la valutazione, i consumatori dovrebbero fornire informazioni sulla loro situazione economico-finanziaria. In linea di principio, il credito dovrebbe essere erogato al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione. Tuttavia, qualora tale valutazione dovesse dare esito negativo, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding può eccezionalmente concedere il credito in circostanze specifiche e giustificate, come nel caso di una relazione commerciale di lunga data con il consumatore, o in caso di prestiti per finanziare spese sanitarie eccezionali, prestiti destinati agli studenti e prestiti per consumatori con disabilità. In tali casi, nel decidere se concedere o meno il credito al consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe tenere conto dell'importo e della finalità del credito e della probabilità che gli obblighi derivanti dall'accordo siano rispettati. |
(47) La valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese. Le Linee guida dell'Autorità bancaria europea sull'origine e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) indicano quali categorie di dati possano essere utilizzate per il trattamento dei dati personali ai fini della valutazione del merito creditizio, compresi i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Allo stesso tempo, la portata della verifica dovrebbe essere proporzionata all'importo del credito concesso e, di conseguenza, la proporzionalità dovrebbe essere definita dall'Autorità bancaria europea (ABE). Nell'effettuare tale valutazione non dovrebbero essere usati i dati personali trovati sulle piattaforme dei media sociali, o i dati sanitari, compresi quelli relativi ai tumori. Per facilitare la valutazione, i consumatori dovrebbero fornire informazioni sulla loro situazione economico-finanziaria. In linea di principio, il credito dovrebbe essere erogato al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione. Tuttavia, qualora tale valutazione dovesse dare esito negativo, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la possibilità nel loro diritto nazionale che sia concesso un credito di piccola entità, come definito da uno Stato membro, per finanziare spese sanitarie eccezionali, prestiti destinati agli studenti e prestiti per consumatori con disabilità. La decisione del creditore e la motivazione per cui ha concesso tale credito dovrebbero essere opportunamente documentate. Dovrebbe inoltre essere emessa un'avvertenza al consumatore. Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere tale possibilità. Tuttavia, una valutazione positiva del merito creditizio non dovrebbe tradursi nell’obbligo per il creditore di erogare il credito. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 48
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(48) Ai sensi della proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), è opportuno classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito di credito o l'affidabilità creditizia delle persone fisiche come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. Data l'alta posta in gioco, ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Il consumatore dovrebbe inoltre avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi, fra l'altro, le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e di contestare la valutazione del merito creditizio e la decisione. |
(48) Ai sensi della proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), è opportuno classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito di credito o l'affidabilità creditizia delle persone fisiche come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. Data l'alta posta in gioco, ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Il consumatore dovrebbe inoltre avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi, fra l'altro, i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 49
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(49) Al fine di valutare lo status di merito creditizio di un consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe anche consultare le banche dati relative ai crediti. Le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, il loro accesso alle banche dati private o pubbliche relative ai crediti riguardanti i consumatori di uno Stato membro nel quale essi non siano stabiliti dovrebbe avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i creditori o per i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding stabiliti in tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso transfrontaliero alle banche dati private o pubbliche conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Per rafforzare la reciprocità, le banche dati relative ai crediti dovrebbero almeno contenere informazioni sugli arretrati di pagamento dei consumatori, ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale. |
(49) Al fine di valutare lo status di merito creditizio di un consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe anche consultare le banche dati relative ai crediti. Le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, il loro accesso alle banche dati private o pubbliche relative ai crediti riguardanti i consumatori di uno Stato membro nel quale essi non siano stabiliti dovrebbe avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i creditori o per i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding stabiliti in tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso transfrontaliero alle banche dati private o pubbliche conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio33. Per rafforzare la reciprocità, le banche dati relative ai crediti dovrebbero almeno contenere informazioni sul comportamento dei consumatori in relazione al rimborso dei prestiti derivanti dai contratti in corso, compresi gli eventuali arretrati, se consentito conformemente ai quadri giuridici nazionali e al regolamento (UE) 2016/679, ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale. I dati utilizzati per valutare il merito creditizio dovrebbero essere basati sugli orientamenti ABE. |
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33 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
33 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 49 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(49 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter provvedere affinché, fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 18 della presente direttiva, numerosi creditori offrano prodotti di credito al consumo sostenibili dal punto di vista ambientale nell'ambito dei loro portafogli. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 51
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(51) La presente direttiva non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito o dei contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Pertanto, in tale materia gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri possono disciplinare il regime giuridico dell'offerta di concludere il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, in particolare per quanto riguarda la data in cui dev'essere concesso e il periodo durante cui il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è vincolato. Tale offerta, se è proposta contemporaneamente alle informazioni precontrattuali previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornita, come qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding desiderasse fornire al consumatore, in un documento distinto. Tale documento distinto può essere allegato alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". |
(51) La presente direttiva non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito o dei contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Pertanto, in tale materia gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero prescrivere che i consumatori ricevano offerte vincolanti o non vincolanti e possono disciplinare il regime giuridico dell'offerta di concludere il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, in particolare per quanto riguarda la data in cui dev'essere concesso e il periodo durante cui il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding è vincolato. Tale offerta, se è proposta contemporaneamente alle informazioni precontrattuali previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornita, come qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding desiderasse fornire al consumatore, in un documento distinto. Tale documento distinto può essere allegato alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 54
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(54) Affinché vi sia piena trasparenza, il consumatore dovrebbe ricevere informazioni sul tasso debitore, sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti relativi al tasso debitore variabile e dei cambiamenti che ciò comporta nei pagamenti. Questa disposizione si applica senza pregiudizio del diritto nazionale non collegato all'informazione del consumatore che prevede le condizioni o le conseguenze dei cambiamenti diversi da quelli riguardanti i pagamenti, ai tassi debitori e alle altre condizioni economiche che regolano il credito, ad esempio le disposizioni secondo cui il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding ha il diritto di modificare il tasso debitore solo se ha un motivo valido per farlo o il consumatore è libero di sciogliere il contratto qualora vi sia una modifica del tasso debitore o di altre condizioni economiche riguardanti il credito. |
(54) Affinché vi sia piena trasparenza, il consumatore dovrebbe ricevere informazioni sul tasso debitore, sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti relativi al tasso debitore variabile e dei cambiamenti che ciò comporta nei pagamenti con almeno due giorni di anticipo. Questa disposizione si applica senza pregiudizio del diritto nazionale non collegato all'informazione del consumatore che prevede le condizioni o le conseguenze dei cambiamenti diversi da quelli riguardanti i pagamenti, ai tassi debitori e alle altre condizioni economiche che regolano il credito, ad esempio le disposizioni secondo cui il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding ha il diritto di modificare il tasso debitore solo se ha un motivo valido per farlo o il consumatore è libero di sciogliere il contratto qualora vi sia una modifica del tasso debitore o di altre condizioni economiche riguardanti il credito. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 55
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(55) In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore dovrebbe comunicare senza indugio al consumatore informazioni in merito, compresi l'importo interessato, il tasso debitore ed eventuali penali, spese o interessi di mora applicabili. In caso di sconfinamento regolare, il creditore dovrebbe offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, per aiutarlo a individuare alternative meno dispendiose, o dovrebbe reindirizzare il consumatore verso servizi di consulenza sul debito. |
(55) In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre due settimane, il creditore dovrebbe comunicare senza indugio al consumatore informazioni in merito, compresi l'importo interessato, il tasso debitore ed eventuali penali, spese o interessi di mora applicabili. In caso di sconfinamento regolare, il creditore dovrebbe offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, per aiutarlo a individuare alternative meno dispendiose, o dovrebbe reindirizzare il consumatore verso servizi di consulenza sul debito. Gli Stati membri dovrebbero adottare un limite massimo sui tassi annui effettivi globali che è possibile applicare allo sconfinamento. In tali circostanze, dovrebbe essere vietato imporre oneri aggiuntivi. Detto massimale e il divieto di oneri aggiuntivi dovrebbero essere opportunamente comunicati al pubblico dagli Stati membri. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 65
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(65) La fissazione di limiti sui tassi di interesse, sui tassi annui effettivi globali e o sul costo totale del credito per il consumatore è una prassi comune in una serie di Stati membri, e si è dimostrata vantaggiosa per i consumatori. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere il loro attuale regime giuridico. Tuttavia, in uno sforzo di rafforzare la protezione dei consumatori senza imporre agli Stati membri vincoli superflui, i limiti sui tassi di interesse, sui tassi annui effettivi globali o sul costo totale del credito per il consumatore dovrebbero essere introdotti in tutta l'Unione. |
(65) La fissazione di limiti sui tassi di interesse, sui tassi annui effettivi globali e o sul costo totale del credito per il consumatore è una prassi comune in una serie di Stati membri, e si è dimostrata vantaggiosa per i consumatori. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere il loro attuale regime giuridico. Tuttavia, in uno sforzo di rafforzare la protezione dei consumatori senza imporre agli Stati membri vincoli superflui, i limiti sui tassi di interesse, sui tassi annui effettivi globali o sul costo totale del credito per il consumatore dovrebbero essere introdotti in tutta l'Unione. L'ABE dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia di calcolo dei limiti massimi del tasso annuo effettivo globale e sul costo totale del credito per il consumatore e i tassi di interesse, al fine di garantire e promuovere la convergenza in materia di vigilanza in tutta l'Unione. Nell'elaborare le norme, l'ABE dovrebbe tenere conto di alcune specificità nazionali, tra cui gli attuali limiti massimi. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 69
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(69) Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori relativamente all'accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito ai consumatori. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tenendo conto del quadro delle competenze finanziarie elaborato dall'Unione insieme all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che contraggono per la prima volta un credito al consumo, in particolare per quanto riguarda gli strumenti digitali. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria. La Commissione potrebbe pubblicare tali esempi di migliori pratiche in coordinamento con relazioni analoghe elaborate in vista di altri atti legislativi dell'Unione. |
(69) Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori relativamente all'accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito ai consumatori, e di una conoscenza generale della gestione di bilancio. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tenendo conto del quadro delle competenze finanziarie elaborato dall'Unione insieme all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che contraggono per la prima volta un credito al consumo, in particolare per quanto riguarda gli strumenti digitali. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria. La Commissione potrebbe pubblicare tali esempi di migliori pratiche in coordinamento con relazioni analoghe elaborate in vista di altri atti legislativi dell'Unione. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 71
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(71) Le misure di tolleranza possono includere il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito o la modifica delle condizioni precedenti del contratto di credito. Una tale modifica può includere, tra l'altro: l'estensione della durata del contratto di credito; il cambiamento della tipologia del contratto di credito; il differimento del pagamento integrale o parziale delle rate da rimborsare per un determinato periodo; la modifica del tasso di interesse; l'offerta di una sospensione dei pagamenti; rimborsi parziali, la conversione di valuta, e la remissione parziale e il consolidamento del debito. |
(71) Le misure di tolleranza possono includere il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito o la modifica delle condizioni precedenti del contratto di credito. Una tale modifica dovrebbe includere, tra l'altro: l'estensione della durata del contratto di credito; il cambiamento della tipologia del contratto di credito; il differimento del pagamento integrale o parziale delle rate da rimborsare per un determinato periodo; la modifica del tasso di interesse; l'offerta di una sospensione dei pagamenti; rimborsi parziali, la conversione di valuta, e la remissione parziale e il consolidamento del debito. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 72
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(72) I consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti possono beneficiare di un aiuto specializzato per gestire i propri debiti. Lo scopo dei servizi di consulenza sul debito è quello di aiutare i consumatori che incontrano problemi finanziari e guidarli nel rimborsare, per quanto possibile, i debiti in essere, mantenendo un tenore di vita decoroso e preservando la dignità. Tale assistenza personalizzata e indipendente, fornita da operatori professionali che non sono creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding o gestori di crediti, può includere consulenza legale, gestione del denaro e del debito come pure assistenza sociale e psicologica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sul debito forniti da operatori professionali indipendenti siano resi disponibili, in modo diretto o indiretto, ai consumatori, e che, ove possibile, i consumatori che incontrano difficoltà nel rimborsare i propri debiti siano indirizzati verso i servizi di consulenza sul debito prima che vengano avviati procedimenti esecutivi. Gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre requisiti specifici per tali servizi. |
(72) I consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti possono beneficiare di un aiuto specializzato per gestire i propri debiti. Lo scopo dei servizi di consulenza sul debito è quello di aiutare i consumatori che incontrano problemi finanziari e guidarli nel rimborsare, per quanto possibile, i debiti in essere, mantenendo un tenore di vita decoroso e preservando la dignità. Tale assistenza personalizzata e indipendente, fornita da operatori professionali che non sono creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding o gestori di crediti, può includere consulenza legale, gestione del denaro e del debito come pure assistenza sociale e psicologica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sul debito forniti da operatori professionali indipendenti siano resi disponibili, in modo diretto o indiretto, ai consumatori a titolo gratuito, e che i consumatori che incontrano difficoltà nel rimborsare i propri debiti siano indirizzati verso i servizi di consulenza sul debito prima che vengano avviati procedimenti esecutivi. Gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre requisiti specifici per tali servizi. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 76
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(76) La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding non dovrebbe avere la conseguenza di indebolire la posizione del consumatore. Inoltre, il consumatore dovrebbe essere adeguatamente informato quando il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding viene ceduto ad un terzo. Tuttavia, qualora il creditore iniziale, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore, questo non ha un interesse rilevante a essere informato della cessione. Pertanto, in questi casi sarebbe eccessivo imporre a livello dell'Unione l'obbligo di informare il consumatore circa la cessione. |
(76) La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding non dovrebbe avere la conseguenza di indebolire la posizione del consumatore. Inoltre, il consumatore dovrebbe essere adeguatamente informato quando il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding viene ceduto ad un terzo. Tuttavia, qualora il creditore iniziale, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore, questo non ha un interesse rilevante a essere informato della cessione. Pertanto, in questi casi sarebbe eccessivo imporre a livello dell'Unione l'obbligo di informare il consumatore circa la cessione. Gli Stati membri possono espressamente vietare la cessione di crediti che non possono più essere recuperati in giudizio o quando la base giuridica del credito non può più essere dimostrata. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 81
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(81) Le attuali norme nazionali in materia di sanzioni sono molto diverse nell'Unione. In particolare, non tutti gli Stati membri garantiscono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio36, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come un elemento per tali violazioni. Per garantire che le sanzioni pecuniarie abbiano un effetto deterrente, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale la sanzione pecuniaria massima per tali infrazioni a un livello pari almeno al 4 % del fatturato annuo del creditore, dell'intermediario del credito o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding nello Stato membro interessato o negli Stati membri interessati. In taluni casi tali professionisti possono anche essere un gruppo di imprese. |
(81) Le attuali norme nazionali in materia di sanzioni sono molto diverse nell'Unione. In particolare, non tutti gli Stati membri garantiscono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni. Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio36, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come un elemento per tali violazioni. Per garantire che le sanzioni pecuniarie abbiano un effetto deterrente, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale la sanzione pecuniaria massima per tali infrazioni a un livello pari almeno al 3 % del fatturato annuo del creditore, dell'intermediario del credito o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding nello Stato membro interessato o negli Stati membri interessati. In taluni casi tali professionisti possono anche essere un gruppo di imprese. |
__________________ |
__________________ |
36 Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1). |
36 Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1). |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 81 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(81 bis) Dal momento che la BCE raccoglie dati relativi ai crediti insoluti per il meccanismo di vigilanza unico, anche l'ABE dovrebbe ottenere dati analoghi al fine di pubblicarli in una relazione annuale e completa da presentare alla Commissione e rendere pubblicamente disponibile. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 87
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(87) Gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva dal [UP: inserire la data: sei mesi dal termine di recepimento]. Tuttavia, tenuto conto della difficile situazione economica causata dalla pandemia di COVID-19 e degli specifici problemi che si trovano ad affrontare le micro, piccole e medie imprese, ad esse dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per preparare l'applicazione della presente direttiva. Pertanto, per quanto riguarda le micro, piccole e medie imprese, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva dal [UP: inserire la data: 18 mesi dal termine di recepimento]. |
(87) Gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva dal [UP: inserire la data: nove mesi dal termine di recepimento]. Tuttavia, tenuto conto della difficile situazione economica causata dalla pandemia di COVID-19 e degli specifici problemi che si trovano ad affrontare le micro, piccole e medie imprese, ad esse dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per preparare l'applicazione della presente direttiva. Pertanto, per quanto riguarda le micro, piccole e medie imprese, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva dal [UP: inserire la data: 24 mesi dal termine di recepimento]. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 10, da 12 a 23, 26, 27 e 28, da 30 a 33, 37 e da 39 e 50 si applicano anche ai servizi di credito tramite crowdfunding che non siano forniti da un creditore o da un intermediario del credito. |
Gli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 10, da 12 a 23, 26, 27 e 28, da 30 a 33, 37 e da 39 e 50 si applicano anche ai servizi di credito tramite crowdfunding e a simili servizi digitali che potrebbero essere offerti in futuro, se essi sono indicati dalla Commissione e approvati dal Parlamento e dal Consiglio nell'ambito di un atto delegato, e che non siano forniti da un creditore o da un intermediario del credito. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(j bis) contratti di leasing che non prevedono l'obbligo di acquisto del bene oggetto di leasing; |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di talune disposizioni della presente direttiva per i contratti di credito ai consumatori al di sotto dell'importo di 200 EUR e per i contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese. Tali esclusioni previste nel diritto nazionale sono approvate dalla Commissione e le spiegazioni fornite dagli Stati membri sono pubblicate dalla Commissione. |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La suddetta disposizione relativa alla possibilità di escludere l'applicazione di talune disposizioni della presente direttiva non si applica all'obbligo di registrare tutti i contratti di credito — ad eccezione dei contratti di credito di importo inferiore a 200 EUR forniti da istituti bancari o da istituti di carte di credito ai rispettivi clienti permanenti — nelle banche dati al fine di garantire una maggiore trasparenza sul mercato del credito e di contrastare l'indebitamento eccessivo. |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli 1, 2, e 3, l'articolo 25, e gli articoli da 41 a 50. |
4. Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli 1, 2, e 3, l'articolo 25, gli articoli 35 e 36, l'articolo 39 e gli articoli da 41 a 50. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di garantire una maggiore trasparenza sul mercato del credito e di contrastare l'indebitamento eccessivo, gli Stati membri provvedono affinché tutti i contratti di credito siano registrati nelle banche dati. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali; |
(3) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione di: |
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i) contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali; |
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ii) contratti di leasing che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateralmente dal creditore. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) «costo totale del credito per il consumatore»: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding e di cui è a conoscenza il creditore, nel caso di contratti di credito, o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, nel caso di servizi di credito tramite crowdfunding, escluse le spese notarili; sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding, qualora, in aggiunta, la conclusione di un contratto riguardante tali servizi accessori sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte; |
(5) «costo totale del credito per il consumatore»: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding e di cui è a conoscenza il creditore, nel caso di contratti di credito, o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, nel caso di servizi di credito tramite crowdfunding, escluse le spese notarili; sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito o con i servizi di credito tramite crowdfunding; |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; |
(11) «supporto durevole»: qualsiasi strumento, anche cartaceo e digitale, che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) «informazioni precontrattuali»: le informazioni di cui il consumatore ha bisogno per poter raffrontare le varie offerte di credito e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding; |
(13) «informazioni precontrattuali»: le informazioni presentate al consumatore in modo comprensibile e di cui il consumatore ha bisogno per poter raffrontare le varie offerte di credito e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto di credito o il contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding; |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) «rimborso anticipato»: l'adempimento integrale o parziale degli obblighi del consumatore derivanti da un contratto di credito o da servizi di credito tramite crowdfunding; |
(22) «rimborso anticipato»: l'adempimento integrale o parziale degli obblighi del consumatore derivanti da un contratto di credito o da servizi di credito tramite crowdfunding prima della data del pagamento convenuta nel contratto di credito; |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) «servizio di consulenza sul debito»: assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti a consumatori che incontrano o possono incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. |
(25) «servizio di consulenza sul debito»: assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non siano creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding o gestori di crediti, a consumatori che incontrano o possono incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che, ove ai consumatori siano fornite informazioni conformemente alla presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori. |
Gli Stati membri dispongono che, ove ai consumatori siano fornite informazioni conformemente alla presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori indipendentemente dai supporti utilizzati per fornire le informazioni. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Eventuali costi derivanti dalla fornitura di informazioni supplementari che vanno al di là dei requisiti previsti dalla presente direttiva, fornite su richiesta del consumatore, sono limitati dagli Stati membri. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali disposizioni si applicano fatta salva l'applicazione della regolamentazione bancaria e della normativa antiriciclaggio. |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e marketing sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito. |
Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding disciplinati dalla presente normativa siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e marketing sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito. |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo. |
Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding che indichi qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo. |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Questo obbligo non si applica nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale nella pubblicità relativa ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding che non indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma. |
soppresso |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni di base sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità, e precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata, con l'impiego di un esempio rappresentativo, tutti i seguenti elementi: |
2. Le informazioni di base sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità. Le informazioni non sono presentate in corpo piccolo e precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata, con l'impiego di un esempio rappresentativo, tutti i seguenti elementi: |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f bis) un'avvertenza chiara e visibile per il consumatore che dichiari "ATTENZIONE: prendere in prestito denaro costa denaro"; |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f ter) informazioni sulle conseguenze in caso di mancati pagamenti o ritardi di pagamento, ivi compresi i costi; |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano il formato e la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2. |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding rendano disponibili in qualsiasi momento ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. |
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding rendano disponibili in qualsiasi momento ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, su supporto cartaceo, su altro supporto durevole o in formato elettronico, secondo quanto scelto dal consumatore. |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore almeno un giorno prima che questi sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
1. Gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore a tempo debito e al più tardi tre ore prima che questi sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding inviino al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, un promemoria per ricordare la possibilità di recedere dal contratto di credito o dai servizi di credito tramite crowdfunding e la procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 26. Il promemoria è inviato al consumatore al più tardi un giorno dopo la conclusione del contratto di credito, del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o l'accettazione dell'offerta di credito |
Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano le informazioni precontrattuali prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito e inviino al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore, un promemoria per ricordare la possibilità di recedere dal contratto di credito o dai servizi di credito tramite crowdfunding e la procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 26. Il promemoria è inviato al consumatore al più tardi un giorno dopo la conclusione del contratto di credito, del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o l'accettazione dell'offerta di credito |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole mediante il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato I. Tutte le informazioni fornite nel modulo hanno la stessa evidenza grafica. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". |
2. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 sono fornite su supporto durevole (in formato digitale predefinito e, su richiesta del consumatore o del creditore, su supporto cartaceo) mediante il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato I. Tutte le informazioni fornite nel modulo hanno la stessa evidenza grafica. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera n
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento; |
(n) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento, compresi i relativi costi; |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera q
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(q) il diritto a effettuare il rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo. |
(q) il diritto a effettuare il rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo a norma dell'articolo 29; |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera s
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(s) il diritto del consumatore, di cui al paragrafo 8, a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con il consumatore; |
(s) l'obbligo per il creditore, di cui al paragrafo 8, di fornire al consumatore gratuitamente copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che il creditore intenda procedere alla conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con il consumatore; |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Contemporaneamente al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscono al consumatore il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" riportato nell'allegato II, contenente le seguenti informazioni precontrattuali: |
4. Contemporaneamente, sulla prima pagina del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" sono fornite le seguenti informazioni, se possibile in una forma grafica standardizzata in tutta l'Unione, nonché elementi visivamente separati, evidenziati rispetto ad altri elementi delle pagine successive: |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi; |
(c) il tasso debitore, compresa l'indicazione se i tassi di interesse sono fissi o variabili, o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi; |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) i costi in caso di ritardi di pagamento. |
(f) i costi in caso di ritardi di pagamento o di mancato pagamento. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f bis) il costo totale del credito. |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" e nel modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" sono coerenti. Sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali. |
5. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" sono coerenti. Sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali. |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il formato e la presentazione del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". |
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Alla Commissione è delegato il potere di adottare, entro il XX, le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 1093/2010. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Se il contratto è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al presente articolo, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscono al consumatore il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" e il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
7. Un contratto di credito non può essere concluso usando esclusivamente un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" a norma del presente articolo. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, oltre al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" e al modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con il consumatore. |
8. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, oltre al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito o della bozza del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding con il consumatore. La presentazione dell'offerta di credito obbliga il creditore a mantenere le sue condizioni per un minimo di 7 giorni dalla data di ricezione da parte del consumatore. |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Contemporaneamente al modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" riportato nell'allegato II. |
soppresso |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" e nel modulo "Prospetto di base relativo al credito ai consumatori" sono coerenti. Sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali. |
4. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" sono coerenti. Sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali. |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre alle "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" e al "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. |
6. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre alle "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al presente articolo, il creditore fornisce al consumatore il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" e il modulo "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. |
7. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al presente articolo, il creditore fornisce al consumatore il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding informino i consumatori quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sulla profilazione o su altri tipi di trattamento automatizzato di dati personali. |
Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri dispongono che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding informino i consumatori quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sulla profilazione o su altri tipi di trattamento automatizzato di dati personali. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tale offerta personalizzata non si basa su dati personali diversi dalle informazioni di carattere finanziario di cui all'articolo 18, paragrafo 2, senza il previo consenso del consumatore. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire pratiche di commercializzazione abbinata qualora il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding possa dimostrare all'autorità competente che i prodotti o le categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili, comportano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato. |
soppresso |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori o ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, senza modificare le condizioni dell'offerta di credito per il consumatore. |
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori o ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito o ai servizi di credito tramite crowdfunding, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding, senza modificare le condizioni dell'offerta di credito per il consumatore. Gli Stati membri stabiliscono che, laddove abbia bisogno di più tempo per confrontare le offerte assicurative prima di acquistarne una, al consumatore siano concessi almeno sette giorni per il confronto senza che l'offerta venga modificata. |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding non possano dedurre che vi è il consenso del consumatore all'acquisto di servizi accessori offerti tramite opzioni di default. Le opzioni di default includono le caselle preselezionate. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding non possano dedurre che vi è il consenso del consumatore all'acquisto di servizi accessori o prodotti di credito offerti tramite opzioni di default. Sebbene le opzioni di default includano caselle preselezionate, l'inattività non dovrebbe essere interpretata come consenso del consumatore. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri dispongono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito e il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: |
2. Gli Stati membri dispongono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito e il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore: |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) agiscano nel migliore interesse del consumatore; |
(d) agiscano nel migliore interesse del consumatore, anche adoperandosi esplicitamente per ridurre le possibilità che esso incorra in un indebitamento eccessivo; |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) forniscano al consumatore un documento cartaceo o su altro supporto durevole contenente la raccomandazione formulata. |
(e) forniscano al consumatore un documento cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore contenente la raccomandazione formulata. |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri possono vietare l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili quando i servizi di consulenza sono commercializzati e forniti ai consumatori dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito o dai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. |
4. Gli Stati membri vietano l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili quando i servizi di consulenza sono commercializzati e forniti ai consumatori dai creditori o dai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se non vietano l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili, gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che prestano servizi di consulenza: |
Gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte degli intermediari del credito che prestano servizi di consulenza: |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding disponibili sul mercato; |
(a) i creditori o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito o di servizi di credito tramite crowdfunding disponibili sul mercato; |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il secondo comma, lettera b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato. |
soppresso |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte dei creditori e, se del caso, degli intermediari del credito o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. |
Gli Stati membri impongono condizioni più rigorose per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte degli intermediari del credito. |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding avvisino il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding comportano un rischio specifico a suo carico. |
5. Qualora siano forniti ai consumatori servizi di consulenza, gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding avvisino il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding comportano un rischio specifico a suo carico. |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri vietano ogni vendita di prodotti di credito ai consumatori senza previa richiesta ed esplicito consenso di questi. |
Fatta salva la possibilità del creditore di formulare offerte ai consumatori, gli Stati membri vietano ogni offerta o vendita di prodotti di credito ai consumatori senza previa richiesta ed esplicito consenso di questi. La presente disposizione non ostacola le attività pubblicitarie generali. |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che, prima della conclusione di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore o, se del caso, il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding svolga una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione avviene nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
1. Gli Stati membri dispongono che, prima della conclusione di un contratto di credito o di un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, il creditore o, se del caso, il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding abbia svolto una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione deve essere proporzionata e avviene nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti disponibili ai fini della (i) verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, in funzione della natura, della durata e del profilo di rischio del consumatore e (ii) del rischio per il consumatore di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi. La valutazione del merito creditizio non si applica ai contratti di credito di importo inferiore a 200 EUR forniti da istituti bancari o da istituti di carte di credito ai rispettivi clienti permanenti. |
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La valutazione deve garantire - se i dati lo consentono - che il credito concordato non ponga il consumatore in difficoltà finanziarie. Il consumatore è informato dei risultati della valutazione e delle conseguenze finanziarie dell'assunzione di un credito. La valutazione deve essere basata su informazioni disponibili sufficienti ai fini di un'adeguata verifica del bilancio familiare del consumatore. |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore, e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria che siano necessarie e proporzionate, come i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Le informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore e, ove necessario, sulla base di una consultazione di una banca dati ai sensi dell'articolo 19. |
2. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore, e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria che siano necessarie e proporzionate, come i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Le informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore e, ove necessario, sulla base di una consultazione di una banca dati ai sensi dell'articolo 19. |
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I dati utilizzati per valutare il merito creditizio si basano sugli orientamenti ABE1 bis. La portata della verifica dovrebbe essere proporzionata all'importo del credito concesso e alla situazione finanziaria del consumatore. Il principio di proporzionalità esatto, ma anche le norme tecniche connesse alla valutazione del merito creditizio, dovrebbero essere definiti e illustrati in dettaglio dalla Commissione nelle norme tecniche di regolamentazione, previa consultazione dell'ABE. |
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I dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, non sono utilizzati per la valutazione. |
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Le informazioni utilizzate per la valutazione e la valutazione stessa sono conformi al regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 6 della presente direttiva. |
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__________________ |
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1bis Tali dati includono le informazioni seguenti: documento giustificativo dell'identificazione; documento giustificativo della residenza; se del caso, informazioni sulla finalità del prestito; se del caso, prova dell'ammissibilità ai fini del prestito; documento giustificativo dell'occupazione, tra cui il tipo, il settore, lo status (ad esempio a tempo pieno, a tempo parziale, contraente o lavoratore autonomo) e la durata; documenti giustificativi del reddito o altre fonti di rimborso (tra cui premi annuali, commissioni e straordinari, se del caso) che interessano un periodo ragionevole, compresi buste paga, estratti conto corrente e conti certificati o verificati da professionisti (per i lavoratori autonomi); informazioni sulle attività e passività finanziarie quali estratti conto di risparmio ed estratti conto di prestiti che indichino i saldi restanti del prestito; informazioni su altri impegni finanziari come il mantenimento dei figli, le tasse scolastiche e gli assegni alimentari, se pertinenti; informazioni sulla composizione della famiglia e sulle persone a carico; documento giustificativo della condizione fiscale; se del caso, documento giustificativo dell'assicurazione sulla vita per i mutuatari specificati; se del caso, dati dei registri dei crediti o degli uffici informazioni sui crediti o altre banche dati pertinenti, riguardanti le informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento; informazioni sulle eventuali garanzie reali; prova della titolarità delle garanzie reali; prova del valore delle garanzie reali; prova dell'assicurazione delle garanzie reali; informazioni sulle garanzie, su altri fattori di attenuazione del rischio di credito e su eventuali garanti; contratto di locazione o documento giustificativo del potenziale reddito da locazione per eventuali prestiti per l'acquisto di immobili a fini locativi; autorizzazioni e stime dei costi, se del caso, per prestiti destinati alla costruzione e alla ristrutturazione di proprietà immobiliari |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le informazioni ottenute ai sensi del presente paragrafo sono opportunamente verificate, se necessario anche attingendo a documentazione indipendente verificabile. |
Le informazioni ottenute ai sensi del presente paragrafo sono opportunamente verificate, se necessario e proporzionato, anche attingendo a documentazione indipendente verificabile o ricorrendo a metodi statistici nell'ambito di sistemi decisionali automatizzati. |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri assicurano che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione. |
4. Gli Stati membri assicurano che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding possa erogare il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano l'assenza di dubbi sostanziali riguardo al fatto che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione. Tuttavia, una valutazione positiva del merito creditizio non dovrebbe tradursi nell'obbligo per il creditore di erogare il credito. |
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I possibili metodi utilizzati per valutare il merito creditizio devono essere stabiliti congiuntamente dall'ABE e dal comitato europeo per la protezione dei dati. |
In deroga al primo comma, quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding non saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding può eccezionalmente concedere il credito in circostanze specifiche e ben giustificate. |
In deroga al primo comma, in circostanze eccezionali, nonostante una valutazione negativa, gli Stati membri possono fornire un'opzione a livello di legislazione nazionale che consenta la concessione di un credito di piccola entità, come definito da uno Stato membro, per finanziare spese sanitarie eccezionali, prestiti destinati agli studenti e prestiti per consumatori con disabilità. La decisione del creditore e la motivazione dettagliata per cui ha concesso tale credito dovrebbero essere opportunamente documentate. È inoltre emessa un'avvertenza al consumatore. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere tale possibilità. |
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso alla profilazione o ad altro trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto: |
6. Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso alla profilazione o ad altro trattamento automatizzato di dati personali, e fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri assicurano che il consumatore sia informato dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding del diritto: |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) di chiedere ed ottenere una spiegazione chiara della valutazione del merito creditizio, inclusi la logica e i rischi inerenti al trattamento automatizzato dei dati personali nonché l'importanza e gli effetti sulla decisione; |
(b) di chiedere ed ottenere una spiegazione chiara della valutazione del merito creditizio, inclusi (i) i rischi inerenti al trattamento automatizzato dei dati personali, nonché (ii) le categorie di dati di cui si è tenuto conto nell'ambito della valutazione; |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) di esprimere la propria opinione e di contestare la valutazione del merito creditizio e la decisione. |
(c) di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. |
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri prescrivono che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, che non sono enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, autorizzati a consultare le banche dati pertinenti di cui all'articolo 19, siano tenuti al loro arricchimento. |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le banche dati di cui al paragrafo 1 contengono informazioni almeno sugli arretrati di pagamento dei consumatori. |
3. Le banche dati di cui al paragrafo 1 contengono informazioni almeno sul comportamento dei consumatori in relazione al rimborso dei prestiti derivanti dai contratti in corso, compresi gli eventuali arretrati, se consentito ai sensi dei quadri giuridici nazionali e del regolamento (UE) 2016/679. |
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Il responsabile della banca dati può concedere l'accesso alla banca dati solo se ha precedentemente notificato l'interrogazione all'interessato. La persona che effettua l'interrogazione deve dimostrare al gestore della banca dati che vi è un motivo legittimo per l'interrogazione. Il gestore della banca dati deve verificare la plausibilità e conservare la prova per le ispezioni ufficiali. |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Al fine di garantire una maggiore trasparenza sul mercato del credito e di contrastare l'indebitamento eccessivo, gli Stati membri provvedono affinché tutti i contratti di credito siano registrati nelle banche dati. |
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i contratti di credito o i contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, e che a tutte le parti del contratto sia fornita una copia del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
1. Gli Stati membri dispongono che i contratti di credito o i contratti per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore, e che a tutte le parti del contratto sia fornita una copia del contratto di credito o del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. |
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera v bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(v bis) i pertinenti recapiti dei servizi di consulenza sul debito e una raccomandazione al consumatore di contattare tali servizi in caso di difficoltà di rimborso. |
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Affinché i consumatori ricevano contratti di credito più comparabili, la Commissione, previa consultazione dell'ABE, adotta norme tecniche di regolamentazione sulla presentazione delle informazioni del contratto. Tali norme sono riviste a scadenze regolari, in consultazione con l'ABE. |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Nel caso di contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto in cui il credito deve essere rimborsato su richiesta o entro un mese, i seguenti fattori sono specificati in modo chiaro e conciso: |
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(a) il tipo di credito; |
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(b) l'identità e l'indirizzo geografico delle parti del contratto, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito; |
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(c) la durata del contratto di credito; |
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(d) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo; |
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(e) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore e, ove si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili; |
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(f) il tasso annuo effettivo globale e il costo totale del credito al consumatore, calcolato al momento della conclusione del contratto; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, lettere g) e i); gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale; |
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(g) l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare integralmente l'importo del credito; |
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(h) la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di recesso del contratto di credito; e |
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(i) le informazioni sulle spese addebitabili a decorrere dal momento in cui tali contratti di credito sono conclusi e, se del caso, sulle condizioni alle quali tali spese possono essere modificate. |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore della modifica del tasso debitore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell'entrata in vigore della modifica. |
Gli Stati membri dispongono che il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding informi il consumatore della modifica del tasso debitore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore, almeno due giorni prima dell'entrata in vigore della modifica. |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile presso i locali del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding. |
(d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile presso i locali e sul sito web del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding. |
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I tassi variabili non superano i limiti massimi del tasso annuo effettivo globale definiti dalla legge in conformità alla presente direttiva. |
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore, per tutta la durata del contratto di credito, informi il consumatore a scadenze regolari per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che riporta i seguenti elementi: |
1. Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore, per tutta la durata del contratto di credito, informi il consumatore a scadenze regolari - come stabilito dal consumatore, ma non oltre una volta al mese - per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore, che riporta i seguenti elementi: |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, prima dell'entrata in vigore della modifica. |
Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore, degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, almeno due giorni prima dell'entrata in vigore della modifica. |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di contratto per l'apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, gli Stati membri dispongono che il creditore includa tale informazione nel contratto in questione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e). Il creditore fornisce comunque periodicamente al consumatore tali informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. |
1. In caso di contratto per l'apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, gli Stati membri dispongono che il creditore includa tale informazione nel contratto in questione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e). Il creditore fornisce comunque periodicamente al consumatore tali informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore. |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, gli Stati membri dispongono che il creditore comunichi senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tutti i seguenti elementi: |
In caso di sconfinamento che si protragga per oltre due settimane, gli Stati membri dispongono che il creditore comunichi senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore, tutti i seguenti elementi: |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri adottano un limite massimo sui tassi annui effettivi globali che è possibile applicare allo sconfinamento. In tali circostanze, è vietato imporre oneri aggiuntivi. Detto limite e il divieto di oneri aggiuntivi sono opportunamente comunicati al pubblico dagli Stati membri. |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 20 e 21, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma. |
(b) il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni sul diritto di recesso di cui agli articoli 20 e 21, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma. |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Qualora il creditore non abbia fornito al consumatore le informazioni necessarie sul diritto di recesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, il periodo di recesso scade dopo un anno e 14 giorni di calendario dall'inizio, come sancito dall'articolo 26, paragrafo 1. |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato conformemente al paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il tasso annuo effettivo globale tiene conto anche dei costi e degli oneri dei prodotti assicurativi complementari o altri prodotti finanziari che sono venduti insieme al prodotto creditizio. |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini del presente articolo, l'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia di calcolo dei limiti massimi del tasso annuo effettivo globale e sul costo totale del credito per il consumatore e i tassi di interesse, al fine di garantire e promuovere la convergenza in materia di vigilanza in tutta l'Unione. |
|
Nell'elaborare le norme, l'ABE tiene conto di alcune specificità nazionali, tra cui gli attuali limiti massimi. |
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Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La disposizione di cui al paragrafo 1 è considerata soddisfatta se è già in vigore una legislazione nazionale che fissa limiti massimi su una delle opzioni di cui alle lettere a), b) e c). |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 31 bis |
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Prestiti sostenibili dal punto di vista ambientale |
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1. Gli Stati membri possono provvedere affinché, fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 18 della presente direttiva, numerosi creditori offrano prodotti di credito al consumo sostenibili dal punto di vista ambientale nell'ambito dei loro portafogli. |
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2. L'ABE conduce un'indagine sui prodotti di credito al consumo sostenibili dal punto di vista ambientale offerti in vendita nell'Unione. Sulla base di tale indagine e di criteri coerenti con la tassonomia dell'Unione sulla finanza sostenibile, l'ABE, insieme ai portatori d'interessi del settore e ai rappresentanti dei consumatori e dell'ambiente, mette a punto una gamma di prodotti di credito al consumo standardizzati sostenibili dal punto di vista ambientale. |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e bis) la promozione della vendita di beni o servizi coperti da un contratto di credito collegato; |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Di norma, gli Stati membri vietano le politiche retributive subordinate al tasso di interesse, al costo del credito o al tipo di prodotti creditizi sottoscritti. |
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e non dipenda dagli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono anche vietare le commissioni pagate dal creditore all'intermediario del credito. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori, gli intermediari del credito o i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e non dipenda dagli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono anche vietare le commissioni o qualsiasi altra forma specifica di indennizzo, monetaria o meno, subordinata al numero o alla percentuale di domande di credito accettate, pagate dal creditore all'intermediario del credito. |
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Gli Stati membri garantiscono che nessun comportamento o pratica causi danni alla vita privata dei consumatori, in conformità del regolamento (UE) 2016/679. |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano quando le disposizioni del contratto di credito forniscono meramente un servizio accessorio. |
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito al consumo. Per guidare i consumatori, in particolare quelli che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, sono fornite informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito, specialmente per quanto riguarda gli strumenti digitali. |
Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito al consumo, e a una conoscenza generale della gestione di bilancio. Per guidare i consumatori, in particolare quelli che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, sono fornite informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito, specialmente per quanto riguarda gli strumenti digitali. |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che i creditori si dotino di politiche e procedure adeguate per sforzarsi di esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. Tali misure di tolleranza tengono conto, fra gli altri elementi, della situazione del consumatore e, fra le altre possibilità, possono consistere: |
Gli Stati membri dispongono che i creditori esercitino, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza. Tali misure di tolleranza tengono conto, fra gli altri elementi, della situazione del consumatore e consistono: |
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) nella modifica delle condizioni esistenti del contratto di credito, che può includere, fra l'altro: |
(b) nella modifica delle condizioni esistenti del contratto di credito, che include, fra l'altro: |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'elenco delle potenziali misure di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere l'integralità di tali misure nel diritto nazionale. |
2. L'elenco delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere l'integralità di tali misure nel diritto nazionale. |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri introducono un limite massimo per tali oneri. |
soppresso |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano l'applicazione delle misure di tolleranza di cui al presente articolo. |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 36
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri assicurano che siano messi a disposizione dei consumatori servizi di consulenza sul debito. |
Gli Stati membri assicurano che siano messi a disposizione dei consumatori servizi di consulenza sul debito. Tali servizi di consulenza sul debito sono indipendenti e gratuiti per il consumatore. |
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Entro due anni dall'attuazione della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione in cui fornisce una panoramica della disponibilità di servizi di consulenza sul debito nei vari Stati membri. |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 37
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri assicurano che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che non sono enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione e a modalità di registrazione e di vigilanza stabilite da un'autorità competente indipendente. |
Gli Stati membri assicurano che i creditori, gli intermediari del credito e i fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che non sono enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione e a modalità di registrazione e di vigilanza stabilite da un'autorità competente indipendente. Sebbene tale requisito non sia applicabile quando la fornitura del contratto di credito è un servizio puramente accessorio, il livello europeo appropriato vigila regolarmente sull'efficacia dell'ammissione, della registrazione e della vigilanza degli enti non creditizi. |
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o in caso di cessione del contratto stesso, il consumatore possa far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove tale mezzo di difesa sia ammesso nello Stato membro in questione. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o da un contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o in caso di cessione del contratto stesso, il consumatore possa far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove tale mezzo di difesa sia ammesso nello Stato membro in questione. Gli Stati membri possono espressamente vietare la cessione di crediti che non possono più essere recuperati in giudizio o quando la base giuridica del credito non può più essere dimostrata. |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. La partecipazione dei creditori, degli intermediari del credito e dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci. |
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 8 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8 bis. Le autorità nazionali competenti raccolgono i dati sui tassi di inadempimento dei prodotti creditizi venduti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e li comunicano all'ABE. L'ABE presenta alla Commissione una relazione annuale su tali tassi di inadempimento, relazione che è resa pubblica e che analizza i tassi di inadempimento dei prodotti creditizi disciplinati dalla presente direttiva per categoria e per paese. |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 ter. Gli Stati membri possono concedere alle autorità nazionali competenti poteri di intervento sui prodotti a norma della loro legislazione nazionale. |
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding in tutti gli Stati membri interessati dall'azione di esecuzione coordinata. |
2. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 3 % del fatturato annuo del creditore o del fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding in tutti gli Stati membri interessati dall'azione di esecuzione coordinata. |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 47 – comma 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
La direttiva 2008/48/EC continua inoltre ad applicarsi ai contratti di credito in corso al [UP: inserire la data - sei mesi dal termine di recepimento] fino a [loro termine]. |
La direttiva 2008/48/EC continua inoltre ad applicarsi ai contratti di credito in corso al [UP: inserire la data - nove mesi dal termine di recepimento] fino a [loro termine]. |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 47 – comma 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 della presente direttiva si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al [UP: inserire la data - sei mesi dal termine di recepimento]. |
Tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 della presente direttiva si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al [UP: inserire la data - nove mesi dal termine di recepimento]. |
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [UP: inserire la data - 24 mesi dalla data di adozione della direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano queste misure a decorrere dal [UP: inserire la data - sei mesi dal termine di recepimento]. |
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [UP: inserire la data - 24 mesi dalla data di adozione della direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano queste misure a decorrere dal [UP: inserire la data - nove mesi dal termine di recepimento]. |
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia, per quanto riguarda le relazioni, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, fra consumatori e creditori o intermediari del credito o fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che si qualificano come micro, piccole e medie imprese come da articolo 3 della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri applicano queste misure a decorrere dal [UP: inserire la data - 18 mesi dal termine di recepimento]. |
Tuttavia, per quanto riguarda le relazioni, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, fra consumatori e creditori o intermediari del credito o fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding che si qualificano come micro, piccole e medie imprese come da articolo 3 della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri applicano queste misure a decorrere dal [UP: inserire la data - 24 mesi dal termine di recepimento]. |
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Allegato I – punto -1 bis (nuovo)
|
|||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||||||||||
|
PRINCIPALI INFORMAZIONI SUL CREDITO (prima pagina del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori")
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||||||||||||||||
|
Ogniqualvolta ricorrono i termini "ove applicabile", il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio o cancellare le informazioni o l'intera riga qualora le informazioni non siano pertinenti al tipo di credito interessato. |
||||||||||||||||
|
Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti. |
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|
Il prospetto deve figurare in una sola pagina prima del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", deve essere chiaramente leggibile e adattato per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media su cui viene visualizzato. |
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La prima pagina deve, se possibile, essere presentata in forma grafica. L'Autorità bancaria europea elabora i progetti di norme di regolamentazione che specificano il formato e la presentazione. |
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Emendamento 142
Proposta di direttiva
Allegato II
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
PROSPETTO EUROPEO DI BASE RELATIVO AL CREDITO AI CONSUMATORI |
soppresso |
[...] |
|
Ogniqualvolta ricorrono i termini "ove applicabile", il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio o cancellare le informazioni o l'intera riga qualora le informazioni non siano pertinenti al tipo di credito interessato. |
|
Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore o al fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti. |
|
Il "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" deve figurare in una sola pagina prima del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", deve essere chiaramente leggibile e adattato per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media su cui viene visualizzato. |
|
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Credito al consumo |
|||
Riferimenti |
COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD) |
|||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 8.7.2021 |
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
ECON 8.7.2021 |
|||
Relatore(trice) per parere Nomina |
Marek Belka 1.9.2021 |
|||
Esame in commissione |
7.2.2022 |
21.3.2022 |
|
|
Approvazione |
28.4.2022 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
44 4 9 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Claude Gruffat, Enikő Győri, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nicolaus Fest, Henrike Hahn, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Mick Wallace |
|||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
44 |
+ |
ID |
France Jamet, Marco Zanni |
PPE |
Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere |
Renew |
Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Marek Belka, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun |
4 |
- |
ECR |
Dorien Rookmaker |
ID |
Gunnar Beck, Nicolaus Fest |
NI |
Lefteris Nikolaou-Alavanos |
9 |
0 |
ECR |
Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle |
NI |
Enikő Győri |
The Left |
Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace |
Verts/ALE |
Stasys Jakeliūnas |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Credito al consumo |
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Riferimenti |
COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
1.7.2021 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 8.7.2021 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ECON 8.7.2021 |
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Relatori Nomina |
Kateřina Konečná 14.7.2021 |
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Esame in commissione |
27.10.2021 |
28.2.2022 |
28.3.2022 |
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Approvazione |
12.7.2022 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marco Campomenosi, Salvatore De Meo, Malte Gallée, Ivars Ijabs, Katrin Langensiepen, Antonio Maria Rinaldi, Dominik Tarczyński, Edina Tóth, Kosma Złotowski |
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Deposito |
19.7.2022 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
42 |
+ |
ECR |
Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Kosma Złotowski |
ID |
Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi |
PPE |
Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Deirdre Clune, Salvatore De Meo, Krzysztof Hetman, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann |
RENEW |
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Róża Thun und Hohenstein |
S&D |
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose |
THE LEFT |
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier |
VERTS/ALE |
Anna Cavazzini, David Cormand, Malte Gallée, Marcel Kolaja, Katrin Langensiepen |
1 |
- |
NI |
Edina Tóth |
1 |
0 |
ECR |
Eugen Jurzyca |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU C 105 del 4.3.2022, pag. 92.