RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) – CARE
21.9.2022 - (COM(2022)0325 – C9‑0218/2022 – 2022/0208(COD)) - ***I
Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Niklas Nienaß
(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 1, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) – CARE
(COM(2022)0325 – C9‑0218/2022 – 2022/0208(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0325),
– visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0218/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9‑0232/2022),
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
MOTIVAZIONE
A. Quadro giuridico
L'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale. La proposta legislativa della Commissione, adottata il 29 giugno 2022, si basa su tale articolo del trattato ed è intesa a modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) 2021/1060 recanti disposizioni comuni applicabili ai Fondi, rispettivamente, per il periodo 2014-2021 e per il periodo 2021-2027.
B. Obiettivo e contenuto della presente proposta
Alla luce della crescente portata e dell'impatto espansivo dell'aggressione militare russa e al fine di far loro fronte, la proposta è intesa a fornire una maggiore flessibilità per quanto riguarda diversi aspetti chiave oggetto dei due regolamenti, quali:
• la deroga ai requisiti di ubicazione per le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Russia;
• l'aumento del tasso di prefinanziamento per i programmi del FESR, del FSE + e del Fondo di coesione di uno 0,5 % aggiuntivo (fino all'1 %) del sostegno totale nel 2022 e nel 2023;
• un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per un asse prioritario specifico per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi; al contempo, almeno il 30 % del sostegno nell'ambito di tale priorità dovrà essere concesso ad autorità locali e organizzazioni della società civile che operano in comunità locali;
• flessibilità tra i fondi, consentendo l'utilizzo del Fondo di coesione per operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie conseguenza dell'aggressione russa, e tra gli obiettivi tematici, consentendo trasferimenti tra i programmi;
• la possibilità di dichiarare le spese relative alle operazioni già completate riguardanti le sfide migratorie;
• ulteriore flessibilità per quanto riguarda le operazioni soggette a esecuzione tra i periodi 2014-2020 e 2021-2027.
D. Procedura in seno alla commissione REGI
La proposta legislativa è stata annunciata in Aula il 4 luglio 2022 e deferita alla commissione REGI quale commissione competente per il merito. Il 12 luglio è stata presentata in commissione dalla Commissaria Elisa Ferreira e successivamente esaminata attentamente dalla commissione stessa, sia nei suoi aspetti politici sia in quelli tecnici.
Nel corso della riunione straordinaria del 15 settembre la commissione REGI ha deciso di ricorrere, per questa proposta legislativa, alla procedura semplificata senza emendamenti (articolo 52, paragrafo 1, del regolamento). Non sono state sollevate obiezioni a tale decisione.
E. Valutazione del relatore
Il relatore ritiene che la proposta legislativa sia giustificata e necessaria al fine di aiutare gli Stati membri e i suoi cittadini ad affrontare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina. È essenziale che le misure proposte entrino in vigore senza inutili ritardi. Propone pertanto che la proposta di decisione sia approvata dal Parlamento senza modifiche, secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne un'ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) – CARE |
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Riferimenti |
COM(2022)0325 – C9-0218/2022 – 2022/0208(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
30.6.2022 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
REGI 4.7.2022 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
BUDG 4.7.2022 |
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Pareri non espressi Decisione |
BUDG 12.7.2022 |
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Relatori Nomina |
Niklas Nienaß 12.7.2022 |
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Procedura semplificata – decisione |
15.9.2022 |
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Esame in commissione |
12.7.2022 |
1.9.2022 |
15.9.2022 |
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Approvazione |
15.9.2022 |
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Deposito |
21.9.2022 |
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