RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

13.10.2022 - (COM(2021)0756 – C9‑0448/2021 – 2021/0391(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Malik Azmani


Procedura : 2021/0391(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0245/2022
Testi presentati :
A9-0245/2022
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

(COM(2021)0756 – C9‑0448/2021 – 2021/0391(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0756),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0448/2021),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0245/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone Al tempo stesso, l'Unione deve garantire che tale spazio comune resti un luogo sicuro. Tale obiettivo può essere conseguito solo attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo.

(1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone Al tempo stesso, l'Unione deve garantire che tale spazio comune resti un luogo sicuro. Tale obiettivo può essere conseguito solo attraverso una cooperazione più efficace e coordinata delle autorità giudiziarie internazionali nonché mediante misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo.

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Le SIC si sono dimostrate fondamentali nel migliorare la collaborazione internazionale per il perseguimento di reati transfrontalieri quali la criminalità informatica, il terrorismo, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, eliminando le lunghe procedure e formalità tra i membri della SIC. Il loro maggiore utilizzo ha altresì rafforzato la cultura della cooperazione internazionale in materia penale tra le autorità giudiziarie dell'Unione.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'acquis dell'Unione prevede due quadri giuridici per la creazione di SIC con la partecipazione di almeno due Stati membri: la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio19 e l'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea20. I paesi terzi possono essere coinvolti come parti nelle SIC laddove esista una base giuridica per tale partecipazione, come l'articolo 20 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale21 e l'articolo 5 dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America22.

(3) L'acquis dell'Unione prevede due quadri giuridici per la creazione di SIC con la partecipazione di almeno due Stati membri: la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio19 e l'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea20.Anche la convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali20 bis (convenzione Napoli II) rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento per i casi che prevedono la creazione di SIC doganali specializzate. I paesi terzi possono essere coinvolti come parti nelle SIC laddove esista una base giuridica per tale partecipazione, come l'articolo 20 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale21 e l'articolo 5 dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America22.

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19 Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

19 Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

20 GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

20 GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

 

20 bis GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

21 STE n. 182.

21 STE n. 182.

22 GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.

22 GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Inoltre, nell'attività delle SIC è necessario prevedere una stretta cooperazione con tutte le altre corti, tribunali o autorità giudiziarie internazionali che si occupano di crimini che incidono sulla pace e la sicurezza internazionali, in particolare la Corte penale internazionale (CPI). Il presente regolamento consente a tali entità di partecipare alla piattaforma di collaborazione per le SIC al fine di rafforzare la cooperazione internazionale intesa a perseguire i crimini internazionali.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Si impone con urgenza la necessità di una piattaforma di collaborazione per le SIC affinché comunichino in modo efficiente e scambino informazioni e prove in modo sicuro, al fine di garantire che i responsabili dei crimini più gravi possano essere rapidamente chiamati a rispondere delle loro azioni. Tale necessità è evidenziata dal mandato modificato dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), di cui al regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, che consente all'Agenzia di conservare, analizzare e archiviare prove relative a genocidi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, nonché lo scambio di prove correlate con le autorità nazionali competenti e le autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale (CPI).

 

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1 bis Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 1).

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) I quadri giuridici esistenti a livello dell'Unione europea non stabiliscono le modalità di scambio di informazioni e di comunicazione fra i soggetti partecipanti alle SIC. Tali soggetti raggiungono un accordo sugli scambi di informazioni e sulla comunicazione in base alle esigenze e ai mezzi disponibili. Manca tuttavia un apposito canale sicuro ed efficace di cui tutti i partecipanti potrebbero avvalersi e attraverso cui potrebbero prontamente scambiare ampie quantità di informazioni e di prove o instaurare una comunicazione sicura ed efficace. Non esiste inoltre un sistema di ausilio alla gestione quotidiana delle SIC, compresa la tracciabilità delle prove scambiate fra i partecipanti.

(4) I quadri giuridici esistenti a livello dell'Unione europea non stabiliscono le modalità di scambio di informazioni e di comunicazione fra i soggetti partecipanti alle SIC. Tali soggetti raggiungono un accordo sugli scambi di informazioni e sulla comunicazione in base alle esigenze e ai mezzi disponibili. Per combattere la criminalità transfrontaliera, sempre più complessa e sensibile al fattore tempo, la rapidità, la cooperazione e l'efficienza sono fondamentali. Attualmente manca tuttavia un sistema che fornisca ausilio alla gestione quotidiana delle SIC, renda più efficiente la ricerca e la registrazione delle prove e metta in sicurezza i dati scambiati tra i partecipanti. È evidente la mancanza di un apposito canale sicuro ed efficace di cui tutti i partecipanti potrebbero avvalersi e attraverso cui potrebbero prontamente scambiare ampie quantità di informazioni e di prove o instaurare una comunicazione sicura ed efficace. Non esiste inoltre un sistema di ausilio alla gestione quotidiana delle SIC, compresa la tracciabilità delle prove scambiate fra i partecipanti conformemente ai requisiti giuridici previsti dai tribunali nazionali, né una pianificazione e un coordinamento delle operazioni delle SIC.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Alla luce delle crescenti possibilità di infiltrazione della criminalità nei sistemi di tecnologia dell'informazione (IT), la situazione attuale potrebbe ostacolare l'efficacia e l'efficienza delle indagini transfrontaliere come pure compromettere e rallentare le indagini e l'esercizio dell'azione penale, con un conseguente incremento di costi. Le autorità giudiziarie e di contrasto, in particolare, devono garantire che i loro sistemi siano il più possibile sicuri e che tutti i membri della SIC possano collegarsi e interagire facilmente, indipendentemente dai loro sistemi nazionali.

(5) Alla luce delle crescenti possibilità di infiltrazione della criminalità nei sistemi di tecnologia dell'informazione (IT), la situazione attuale potrebbe ostacolare l'efficacia e l'efficienza delle indagini transfrontaliere come pure compromettere e rallentare le indagini e l'esercizio dell'azione penale a causa di scambi non sicuri e con mezzi non digitali di informazioni e prove, con un conseguente incremento di costi. Le autorità giudiziarie e di contrasto, in particolare, devono garantire che i loro sistemi siano il più possibile moderni e sicuri e che tutti i membri della SIC possano collegarsi e interagire facilmente, indipendentemente dai loro sistemi nazionali.

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La rapidità e l'efficienza degli scambi fra i soggetti partecipanti alle SIC potrebbero aumentare significativamente grazie alla creazione di una specifica piattaforma informatica come ausilio al loro funzionamento. È pertanto necessario stabilire delle norme per l'istituzione di una piattaforma informatica centralizzata ("piattaforma di collaborazione per le SIC") a livello dell'Unione per aiutare le SIC a lavorare insieme, a comunicare in sicurezza e a condividere informazioni e prove.

(6) È importante intensificare e sostenere con strumenti informatici moderni la cooperazione delle SIC. La rapidità e l'efficienza degli scambi fra i soggetti partecipanti alle SIC potrebbero aumentare significativamente grazie alla creazione di una specifica piattaforma informatica come ausilio al loro funzionamento. È pertanto necessario stabilire delle norme per l'istituzione di una piattaforma informatica centralizzata ("piattaforma di collaborazione per le SIC") a livello dell'Unione per aiutare le SIC a lavorare insieme, a comunicare in sicurezza e a condividere informazioni e prove.

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere utilizzata su base volontaria. Tuttavia, dato il suo valore aggiunto per le indagini transfrontaliere, il suo uso è fortemente incoraggiato. L'uso o meno della piattaforma di collaborazione per le SIC non dovrebbe pregiudicare la legalità delle altre forme di comunicazione o di scambio di informazioni né dovrebbe incidere su di esse, e non dovrebbe cambiare le modalità di costituzione, organizzazione o funzionamento delle SIC. L'istituzione della piattaforma di collaborazione per le SIC non dovrebbe avere ripercussioni sulle basi giuridiche su cui queste poggiano, né sulle norme procedurali nazionali applicabili alla raccolta e all'uso delle prove ottenute. La piattaforma dovrebbe solo fornire uno strumento informatico sicuro per migliorare la cooperazione e l'efficienza delle SIC.

(8) La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere utilizzata su base volontaria. Tuttavia, dato il suo valore aggiunto per le indagini transfrontaliere, il suo uso è fortemente incoraggiato. L'uso o meno della piattaforma di collaborazione per le SIC non dovrebbe pregiudicare la legalità delle altre forme di comunicazione o di scambio di informazioni né dovrebbe incidere su di esse, e non dovrebbe cambiare le modalità di costituzione, organizzazione o funzionamento delle SIC. L'istituzione della piattaforma di collaborazione per le SIC non dovrebbe avere ripercussioni sulle basi giuridiche su cui queste poggiano, né sulle norme procedurali nazionali applicabili alla raccolta e all'uso delle prove ottenute. La piattaforma dovrebbe solo fornire uno strumento informatico sicuro per migliorare la cooperazione e l'efficienza delle SIC, accelerare il flusso di informazioni tra i suoi utenti e rafforzare la sicurezza dei dati scambiati.

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe interessare la fase operativa e post-operativa di una squadra, a partire dal momento in cui i suoi membri firmano il pertinente accordo SIC, fino alla conclusione della valutazione della squadra. Poiché i soggetti partecipanti al processo di costituzione di una SIC non corrispondono ai membri della SIC una volta creata, il processo di costituzione di una SIC, soprattutto il negoziato riguardante il contenuto e la firma dell'accordo SIC, non dovrebbe essere gestito dalla piattaforma di collaborazione. Tuttavia, vista la necessità di disporre di uno strumento elettronico come ausilio per il processo di firma di una SIC, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di inserire tale processo nel sistema digitale di scambio di prove elettroniche (e-Evidence Digital Exchange System, eEDES).

(9) La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe interessare la fase operativa e post-operativa di una squadra, a partire dal momento in cui i suoi membri firmano il pertinente accordo SIC, fino alla conclusione della valutazione della squadra. Poiché i soggetti partecipanti al processo di costituzione di una SIC non corrispondono ai membri della SIC una volta creata, il processo di costituzione di una SIC, soprattutto il negoziato riguardante il contenuto e la firma dell'accordo SIC, non dovrebbe essere gestito dalla piattaforma di collaborazione. Tuttavia, vista la necessità di disporre di uno strumento elettronico come ausilio per il processo di firma di una SIC, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di inserire tale processo nel sistema digitale di scambio di prove elettroniche (e-Evidence Digital Exchange System, eEDES). È importante che gli scambi pre-operativi siano facilmente accessibili nella piattaforma di collaborazione per le SIC all'inizio della fase operativa.

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) L'esistenza di un accordo SIC dovrebbe essere un presupposto indispensabile per l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il contenuto di tutti i futuri accordi SIC dovrebbe essere adattato per tenere conto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

(11) L'esistenza di un accordo SIC, compresi eventuali allegati, dovrebbe essere un presupposto indispensabile per l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il contenuto di tutti i futuri accordi SIC dovrebbe essere adattato per tenere conto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Da un punto di vista tecnico la piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere accessibile tramite una connessione sicura via Internet, e dovrebbe comportare un sistema di informazione centralizzato accessibile attraverso un portale web, un software di comunicazione per dispositivi mobili e fissi, e un collegamento fra il sistema di informazione centralizzato e gli strumenti informatici rilevanti, come ausilio al funzionamento delle SIC e gestito dal segretariato delle SIC.

(13) Da un punto di vista tecnico la piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere accessibile tramite una connessione sicura via Internet, e dovrebbe comportare un sistema di informazione centralizzato accessibile attraverso un portale web sicuro, un software di comunicazione per dispositivi mobili e fissi che includa una funzione di traduzione automatica per le lingue di lavoro dell'Unione, un meccanismo avanzato di registrazione, un meccanismo di tracciamento e un collegamento fra il sistema di informazione centralizzato e gli strumenti informatici rilevanti, come ausilio al funzionamento delle SIC e gestito dal segretariato della rete delle SIC.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La piattaforma di collaborazione per le SIC integra gli strumenti esistenti che consentono lo scambio sicuro di dati fra autorità giudiziarie e autorità di contrasto, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application - SIENA)

(15) Il coordinamento e lo scambio di dati tra le agenzie per la giustizia e gli affari interni, gli organi dell'Unione attivi nella cooperazione giudiziaria e i membri della SIC sono fondamentali per garantire una risposta coordinata dell'Unione alle attività criminali e fornire un sostegno essenziale agli Stati membri nella lotta alla criminalità. La piattaforma di collaborazione per le SIC integra gli strumenti esistenti che consentono lo scambio sicuro di dati fra autorità giudiziarie e autorità di contrasto, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application - SIENA)

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Le funzionalità di comunicazione della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbero essere fornite da un software che consenta una comunicazione non tracciabile, conservata localmente sui dispositivi degli utenti.

(16) Le funzionalità di comunicazione della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbero essere fornite da un software all'avanguardia che consenta una comunicazione non tracciabile, conservata localmente sui dispositivi degli utenti.

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Dovrebbe essere garantita un'apposita funzione che consenta lo scambio di informazioni operative e di prove, compresi file di grosse dimensioni, mediante un meccanismo di caricamento/scaricamento progettato per conservare i dati a livello centrale solo per il limitato periodo di tempo necessario al loro trasferimento tecnico. Non appena scaricati da tutti gli indirizzi, i dati dovrebbero essere automaticamente cancellati dalla piattaforma di collaborazione per le SIC.

(17) Dovrebbe essere garantita un'apposita funzione che consenta lo scambio di informazioni operative e di prove, compresi file di grosse dimensioni, mediante un meccanismo di caricamento/scaricamento progettato per conservare i dati a livello centrale solo per il limitato periodo di tempo necessario al loro trasferimento tecnico. Non appena scaricati da tutti gli indirizzi, i dati dovrebbero essere automaticamente e definitivamente cancellati dalla piattaforma di collaborazione per le SIC.

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Data la sua esperienza di gestione di sistemi su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio23, dovrebbe essere incaricata della progettazione, dello sviluppo e del funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC utilizzando le funzioni esistenti di SIENA e altre funzioni di Europol per garantire la complementarità e l'interoperabilità. Pertanto il mandato di eu-LISA dovrebbe essere modificato per tenere conto di tali nuovi compiti e l'Agenzia dovrebbe ricevere finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a norma del presente regolamento. A tale riguardo, dovrebbero essere stabilite norme sulle responsabilità di eu-LISA come Agenzia incaricata dello sviluppo, del funzionamento tecnico e della manutenzione della piattaforma di collaborazione per le SIC.

(18) Data la sua esperienza di gestione di sistemi su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio23, dovrebbe essere incaricata della progettazione, dello sviluppo e del funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC utilizzando le funzioni esistenti di SIENA e altre funzioni di Europol per garantire la complementarità e, ove necessario, l'interoperabilità. Pertanto il mandato di eu-LISA dovrebbe essere modificato per tenere conto di tali nuovi compiti e l'Agenzia dovrebbe ricevere finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a norma del presente regolamento. A tale riguardo, dovrebbero essere stabilite norme sulle responsabilità di eu-LISA come Agenzia incaricata dello sviluppo, del funzionamento tecnico e della manutenzione della piattaforma di collaborazione per le SIC.

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23Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

23 Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Nella progettazione della piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA dovrebbe garantire l'interoperabilità tecnica con SIENA.

(19) Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile degli attori interessati nell'Unione ed evitare la duplicazione dell'uso dei dati in sistemi diversi, eu-LISA dovrebbe garantire l'interoperabilità tecnica con SIENA nella progettazione della piattaforma di collaborazione per le SIC, consentendo a canali sicuri consolidati di interagire con la piattaforma prevista. È importante che la Commissione garantisca che la scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta del presente regolamento rifletta l'incidenza di tale requisito sul bilancio.

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Dall'istituzione della rete di esperti nazionali sulle squadre investigative comuni ("rete delle SIC") conformemente al documento 11037/05 del Consiglio24, il segretariato delle SIC coadiuva il lavoro di tale rete organizzando riunioni annuali e formazioni, raccogliendo e analizzando le relazioni di valutazione delle SIC e gestendo i programmi di finanziamento delle SIC di Eurojust. Dal 2011 il segretariato delle SIC è ospitato da Eurojust come unità distinta. Per consentire al segretariato delle SIC di aiutare gli utenti nell'applicazione pratica della piattaforma di collaborazione per le SIC, e fornire sostegno tecnico e amministrativo agli amministratori dello spazio SIC, Eurojust dovrebbe disporre di personale adeguato assegnato al segretariato delle SIC.

(20) Dall'istituzione della rete di esperti nazionali sulle squadre investigative comuni ("rete delle SIC") conformemente al documento 11037/05 del Consiglio24, il segretariato della rete delle SIC coadiuva il lavoro di tale rete organizzando riunioni annuali e formazioni, raccogliendo e analizzando le relazioni di valutazione delle SIC e gestendo i programmi di finanziamento delle SIC di Eurojust. Dal 2011 il segretariato della rete delle SIC è ospitato da Eurojust come unità distinta. Per consentire al segretariato della rete delle SIC di aiutare gli utenti nell'applicazione pratica della piattaforma di collaborazione per le SIC e fornire sostegno tecnico e amministrativo, formazione sull'uso della piattaforma, attività di sensibilizzazione e competenze in materia di protezione dei dati agli utenti della piattaforma, Eurojust dovrebbe disporre di risorse umane e di bilancio aggiuntive commisurate ai nuovi compiti del segretariato della rete delle SIC. La Commissione dovrebbe garantire che la scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta del presente regolamento rifletta l'incidenza sul bilancio dei compiti aggiuntivi del segretariato della rete delle SIC, in particolare assegnando a Eurojust personale sufficiente.

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24 Consiglio dell'Unione europea, Risultato dei lavori del comitato dell'articolo 36 del 7 e 8 luglio 2005, punto 7 dell'ordine del giorno: Squadre investigative comuni — Proposta di designazione di esperti nazionali, 11037/05.

24 Consiglio dell'Unione europea, Risultato dei lavori del comitato dell'articolo 36 del 7 e 8 luglio 2005, punto 7 dell'ordine del giorno: Squadre investigative comuni — Proposta di designazione di esperti nazionali, 11037/05.

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Dato che attualmente esistono strumenti informatici di ausilio al funzionamento delle SIC, che sono ospitati presso Eurojust e gestiti dal segretariato delle SIC, è necessario collegare la piattaforma di collaborazione per le SIC con tali strumenti per facilitare la gestione delle squadre investigative comuni. A tal fine Eurojust dovrebbe garantire il necessario adattamento tecnico dei suoi sistemi per istituire tale collegamento. Eurojust dovrebbe essere dotato di finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a riguardo.

(21) Dato che attualmente esistono strumenti informatici di ausilio al funzionamento delle SIC, che sono ospitati presso Eurojust e gestiti dal segretariato della rete delle SIC, è necessario collegare la piattaforma di collaborazione per le SIC con tali strumenti per facilitare la gestione delle squadre investigative comuni. A tal fine Eurojust dovrebbe garantire il necessario adattamento tecnico dei suoi sistemi per istituire tale collegamento. Eurojust dovrebbe altresì essere dotato di finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità anche a tale riguardo.

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Durante la fase operativa di una SIC, Eurojust ed Europol forniscono un valido supporto ai membri della SIC offrendo un'ampia gamma di strumenti di sostegno, inclusi uffici mobili, analisi incrociate e analitiche, centri operativi e di coordinamento, coordinamento dell'azione penale, competenze e finanziamenti.

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il presente regolamento stabilisce le norme di accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC e le necessarie garanzie. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero essere incaricati della gestione dei diritti d'accesso ai singoli spazi di collaborazione SIC Dovrebbero essere incaricati di concedere agli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC l'accesso durante le fasi operative e post-operative delle squadre investigative comuni. Gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero poter trasferire le loro funzioni al segretariato delle SIC.

(24) Il presente regolamento stabilisce le norme di accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC e le necessarie garanzie. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero essere incaricati della gestione dei diritti d'accesso ai singoli spazi di collaborazione SIC Dovrebbero essere incaricati di concedere agli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC l'accesso durante le fasi operative e post-operative delle squadre investigative comuni. Gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero poter trasferire le loro funzioni al segretariato della rete delle SIC.

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, è d'applicazione la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio25. Per quanto riguarda il trattamento da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nel contesto del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio26.

(28) Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere conforme al quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, è d'applicazione la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio25. Per quanto riguarda il trattamento da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nel contesto del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio26. A tal fine, dovrebbero essere fornite adeguate garanzie in materia di protezione dei dati.

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25 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

25 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

26 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

26 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) Ogni autorità nazionale competente di uno Stato membro e, se del caso, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF o qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione dovrebbe essere individualmente responsabile del trattamento dei dati operativi personali quando si avvale della piattaforma di collaborazione istituita dal presente regolamento. Gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbero essere considerati contitolari del trattamento dei dati non operativi personali.

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Se del caso, gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero poter concedere l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai paesi terzi che sono parti di un accordo SIC. Qualsiasi trasferimento di dati personali a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali nel contesto di un accordo SIC è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/680. Gli scambi di dati operativi con i paesi terzi dovrebbero essere limitati a quelli necessari per conseguire gli obiettivi dell'accordo SIC.

(29) Conformemente all'accordo SIC, gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero poter concedere l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai paesi terzi che sono parti di un accordo SIC o alle autorità giudiziarie internazionali che partecipano a una SIC. Qualsiasi trasferimento di dati personali a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali nel contesto di un accordo SIC è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/680. Gli scambi di dati operativi con i paesi terzi dovrebbero essere limitati a quelli strettamente necessari per conseguire gli obiettivi dell'accordo SIC.

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Qualora una squadra investigativa comune abbia più amministratori dello spazio SIC, essi, non appena creato lo spazio di collaborazione SIC che include i paesi terzi, dovrebbero concordare chi di loro sarà il titolare del trattamento dei dati caricati da tali paesi terzi.

(31) Qualora una squadra investigativa comune abbia più amministratori dello spazio SIC, essi, all'atto della firma dell'accordo SIC e prima che sia creato lo spazio di collaborazione SIC che include i paesi terzi, dovrebbero concordare chi di loro sarà il titolare del trattamento dei dati caricati da tali paesi terzi e provvedere alla sua nomina.

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) eu-LISA dovrebbe garantire che l'accesso al sistema di informazione centralizzato e tutti i trattamenti di dati nel sistema di informazione centralizzato siano registrati al fine di monitorare l'integrità e la sicurezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati, nonché a fini di verifica interna.

(32) eu-LISA dovrebbe garantire che l'accesso al sistema di informazione centralizzato e tutti i trattamenti di dati nel sistema di informazione centralizzato siano registrati al fine di monitorare l'integrità e la sicurezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati, nonché a fini di verifica interna. eu-LISA non dovrebbe avere accesso al contenuto dello spazio di collaborazione SIC.

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis) Laddove sia fornita, la traduzione automatica dovrebbe sempre essere ospitata internamente nell'ambito del sistema di informazione centralizzato.

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Il presente regolamento impone a eu-LISA obblighi di informazione sullo sviluppo e sul funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC rispetto agli obiettivi concernenti la programmazione, i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, la sicurezza e la qualità del servizio. La Commissione dovrebbe inoltre effettuare una valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC quattro anni dopo l'entrata in funzione della stessa e successivamente ogni quattro anni.

(33) Il presente regolamento impone a eu-LISA obblighi di informazione sullo sviluppo e sul funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC rispetto agli obiettivi concernenti la programmazione, i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, la sicurezza e la qualità del servizio. La Commissione dovrebbe inoltre effettuare una valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC, tenendo conto anche degli obiettivi del presente regolamento in termini di ambito di applicazione, efficienza e usabilità, nonché dei risultati aggregati delle valutazioni delle singole SIC, due anni dopo l'entrata in funzione della stessa e successivamente ogni due anni.

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Ciascuno Stato membro, così come Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione dovrebbero sostenere i propri costi per l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC.

(34) L'istituzione e la manutenzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e il ruolo di supporto di Eurojust in seguito alla sua entrata in funzione dovrebbero essere sostenuti dal bilancio dell'Unione, ma ciascuno Stato membro, così come Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione dovrebbero sostenere i propri costi per l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC.

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36) La Commissione dovrebbe determinare la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC una volta che siano stati adottati gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma stessa, e che eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale della piattaforma, in cooperazione con gli Stati membri.

(36) La Commissione dovrebbe determinare la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC una volta accertato che i requisiti tecnici adottati negli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma stessa siano stati attuati, e che eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale della piattaforma, in cooperazione con gli Stati membri. Al momento dell'adozione del presente regolamento, eu-LISA dovrebbe avviare immediatamente le sue attività relative alla progettazione e all'attuazione della piattaforma di collaborazione per le SIC al fine di rendere il progetto operativo nei tempi stabiliti, ovvero entro il 1º gennaio 2025, anche avvalendosi di prodotti su misura e personalizzati pronti all'uso. Dal momento che ciò mette a dura prova le operazioni di eu-LISA, la Commissione dovrebbe garantire che l'impatto sul bilancio conseguente a tali requisiti trovi riscontro nella scheda finanziaria legislativa della proposta del presente regolamento, anche consentendo ad eu-LISA di assumere quanto prima il personale tecnico per la progettazione di tale piattaforma.

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis) Qualora siano segnalati alla Commissione e al Parlamento europeo potenziali ritardi significativi, la Commissione dovrebbe fornire assistenza a eu-LISA nell'adempimento delle sue responsabilità per la progettazione e lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC. In tal caso, eu-LISA e la Commissione dovrebbero assumere la responsabilità condivisa di rispettare la scadenza stabilita nel presente regolamento.

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il XXXX.

(39) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso osservazioni formali il 25 gennaio 2022.

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) istituisce una piattaforma informatica (la "piattaforma di collaborazione per le SIC"), da utilizzarsi su base volontaria, per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti partecipanti alle squadre investigative comuni ("SIC") costituite sulla base dell'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, o della decisione quadro 2002/465/GAI;

(a) istituisce una piattaforma informatica (la "piattaforma di collaborazione per le SIC"), da utilizzarsi su base volontaria, per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti partecipanti alle squadre investigative comuni ("SIC") costituite sulla base dell'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, o della decisione quadro 2002/465/GAI nonché, nei casi che prevedono la creazione di SIC doganali specializzate, sulla base dell'articolo 24 della convenzione Napoli II;

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni, compresi i dati personali, nel contesto di una SIC. Ciò comprende lo scambio e la conservazione di prove e informazioni operative come pure di informazioni non operative. Il presente regolamento di applica alla fase operativa e post-operativa di una squadra investigativa comune, a partire dal momento in cui i suoi membri firmano il pertinente accordo SIC.

1. Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni, compresi i dati personali, nel contesto di una SIC. Ciò comprende lo scambio e la conservazione di prove e informazioni operative come pure di informazioni non operative.

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il presente regolamento si applica alla fase operativa e post-operativa di una SIC, a partire dall'atto della firma dell'accordo SIC pertinente da parte di tutti i suoi membri fino alla completa rimozione dei dati operativi e non operativi di tale SIC dalla conservazione a livello centrale della piattaforma di collaborazione per le SIC.

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento non modifica né incide in altro modo sulle disposizioni giuridiche vigenti relative all'istituzione, alla conduzione o alla valutazione delle SIC.

2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 8, della decisione quadro 2002/465/GAI, le autorità giudiziarie internazionali possono partecipare alle SIC. Il presente regolamento non modifica né incide in altro modo sulle disposizioni giuridiche vigenti relative all'istituzione, alla conduzione o alla valutazione delle SIC.

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "software di comunicazione": un software che facilita l'accesso remoto ai sistemi e lo scambio di file e messaggi in formato testo, audio o video fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;

(2) "software di comunicazione": un software che facilita lo scambio di file e messaggi in formato testo, audio o video fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "autorità competenti": le autorità competenti a costituire una SIC ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI e dell'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, la Procura europea quando agisce nell'esercizio delle sue competenze ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, come pure le autorità competenti di un paese terzo quando sono parti di un accordo SIC in virtù di una base giuridica supplementare;

(3) "autorità competenti": le autorità degli Stati membri competenti a far parte di una SIC costituita conformemente all'articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI o dell'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, o dell'articolo 24 della convenzione di Napoli II, la Procura europea quando agisce nell'esercizio delle sue competenze ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, come pure le autorità competenti di un paese terzo quando sono parti di un accordo SIC in virtù di una base giuridica supplementare;

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC": i membri della SIC, Eurojust, Europol, l'OLAF e altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione;

(5) "utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC": i membri della SIC, Eurojust, Europol, l'OLAF e altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione o un'autorità giudiziaria internazionale partecipante;

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 - punto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) "autorità giudiziaria internazionale": un organismo, un organo giudiziario o un meccanismo internazionale istituito per indagare e perseguire reati gravi che interessano la comunità internazionale nel suo insieme, vale a dire crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi che incidono sulla pace e la sicurezza internazionali;

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "amministratore dello spazio SIC": un rappresentante delle autorità competenti dello Stato membro responsabile dello spazio di collaborazione SIC;

(7) "amministratore dello spazio SIC" indica un rappresentante delle autorità competenti dello Stato membro o della Procura europea, che è responsabile dello spazio di collaborazione SIC come stabilito dall'accordo SIC;

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) "dati operativi": le informazioni e le prove trattate dalla piattaforma di collaborazione per le SIC durante la fase operativa di una SIC come ausilio alle indagini e all'azione penale transfrontaliere;

(8) "dati operativi": le informazioni trattate dalla piattaforma di collaborazione per le SIC durante la fase operativa di una SIC come ausilio alle indagini e all'azione penale transfrontaliere;

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) un software di comunicazione, che consente la conservazione a livello locale dei dati di comunicazione;

(b) un software di comunicazione, che consente la conservazione sicura e riservata a livello locale dei dati di comunicazione e la traduzione automatica istantanea interna locale, in tutte le lingue di lavoro delle Istituzioni dell'Unione, a fini di comunicazione;

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) un collegamento fra il sistema di informazione centralizzato e gli strumenti informatici rilevanti, ausilio al funzionamento delle SIC e gestiti dal segretariato delle SIC

(c) un collegamento fra il sistema di informazione centralizzato e gli strumenti informatici rilevanti, ausilio al funzionamento delle SIC e gestiti dal segretariato della rete delle SIC.

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) una capacità di connessione tra il sistema di informazione centralizzato e l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application - SIENA).

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 2 (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il sistema di informazione centralizzato è ospitato da eu-LISA presso i suoi siti tecnici.

Emendamento  47

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il coordinamento e la gestione quotidiana di una SIC, tramite una serie di funzioni di supporto alle procedure amministrative e finanziarie all'interno della squadra;

(a) il coordinamento e la gestione di una SIC, tramite una serie di funzioni di supporto alle procedure amministrative e finanziarie all'interno della squadra;

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) lo scambio e la conservazione temporanea di informazioni operative e di prove, compresi file di grosse dimensioni, tramite una funzione di caricamento e scaricamento;

(b) lo scambio rapido e sicuro e la conservazione temporanea di informazioni operative, compresi file di grosse dimensioni, tramite una funzione di caricamento e scaricamento;

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la tracciabilità delle prove, tramite un meccanismo di registrazione delle attività che consente di seguire tutte le prove scambiate attraverso la piattaforma di collaborazione per le SIC;

(d) la tracciabilità di scambi di prove, tramite un meccanismo avanzato di registrazione e tracciamento delle attività  [EM 133 (Renew)] che consente di seguire tutte le prove scambiate e il relativo accesso e trattamento attraverso la piattaforma di collaborazione per le SIC;

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sistema di informazione centralizzato è ospitato da eu-LISA presso i suoi siti tecnici.

soppresso

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'elenco delle funzionalità necessarie per il coordinamento e la gestione quotidiana di una SIC;

(a) l'elenco delle funzionalità necessarie per il coordinamento e la gestione di una SIC;

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) le statistiche tecniche ai sensi dell'articolo 22;

(f) le statistiche tecniche e i dati supplementari ai sensi dell'articolo 22;

Emendamento  53

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25. La Commissione si assicura che il primo atto di esecuzione che consenta a eu-LISA di avviare le sue attività sia adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. eu-LISA assicura la formazione sull'uso pratico della piattaforma di collaborazione per le SIC.

7. eu-LISA assicura la formazione sull'uso tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC al segretariato della rete delle SIC, anche fornendo materiali di formazione online.

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. eu-LISA istituisce un servizio di supporto dedicato che è responsabile dell'attenuazione degli incidenti a esso segnalati in modo tempestivo.

Emendamento  56

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter. e-LISA apporta continuamente i miglioramenti necessari per il buon funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC sulla base delle informazioni fornitele dagli utenti della piattaforma e dal segretariato della rete delle SIC direttamente o mediante la relazione annuale di cui all'articolo 9 bis, lettera e).

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni tecniche necessarie per l'accesso delle proprie autorità competenti alla piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al presente regolamento.

Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni tecniche necessarie per l'accesso delle proprie autorità competenti alla piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché i loro rappresentanti seguano la formazione fornita dal segretariato della rete delle SIC a norma dell'articolo 9 bis, lettera c), e che i loro rappresentanti siano pienamente consapevoli dei requisiti in materia di protezione dei dati previsti dal diritto dell'Unione.

Emendamento  58

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Responsabilità degli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione

Responsabilità degli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione e delle autorità giudiziarie internazionali

Emendamento  59

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Qualsiasi autorità giudiziaria internazionale con cui vi sia un accordo SIC, che partecipa a una SIC adotta le disposizioni tecniche necessarie per consentirle l'accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC.

Emendamento  60

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Responsabilità del segreteria della rete delle SIC

 

Il segretariato della rete delle SIC sostiene il funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC:

 

(a)  fornendo, su richiesta dell'amministratore o degli amministratori dello spazio SIC, sostegno amministrativo, giuridico e tecnico nel contesto della configurazione dei diritti di accesso ai singoli spazi di collaborazione e della relativa gestione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 bis;

 

(b)  fornendo indicazioni quotidiane, supporto funzionale e assistenza ai professionisti sull'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC e delle sue funzionalità;

 

(c)  elaborando e fornendo moduli di formazione e di divulgazione per le autorità nazionali, al fine di promuovere e facilitare l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC;

 

(d)  rafforzando una cultura di cooperazione all'interno dell'Unione in relazione alla cooperazione internazionale in materia penale, sensibilizzando e promuovendo l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC tra gli operatori e raccogliendo il loro feedback sul suo utilizzo pratico;

 

(e)  aggiornando, dopo l'avvio delle operazioni della piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA sui requisiti tecnici aggiuntivi del sistema mediante una relazione annuale sui potenziali miglioramenti della piattaforma sulla base del feedback ricevuto dagli utenti.

Emendamento  61

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma.

1. Prima della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma per la durata della fase di progettazione e sviluppo.

Emendamento  62

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Esso garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il consiglio di gestione del programma presenta regolarmente e se possibile mensilmente, relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Esso garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il consiglio di gestione del programma presenta regolarmente e se possibile mensilmente, relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma fornisce alla Commissione e al Parlamento europeo aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto tramite la relazione annuale di eu-LISA. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione, il quale permane responsabile dell'esecuzione del progetto nei tempi stabiliti e nei limiti del bilancio assegnato.

Emendamento  63

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il consiglio di gestione del programma stabilisce il suo regolamento interno, che comprende in particolare disposizioni concernenti la presidenza, i luoghi di riunione, la preparazione delle riunioni, l'ammissione di esperti alle riunioni, e i piani di comunicazione atti a garantire che siano tenuti completamente informati i membri non partecipanti del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di gestione del programma, di concerto con il consiglio di gestione di eu-LISA, stabilisce il suo regolamento interno, che comprende in particolare disposizioni concernenti la presidenza, i luoghi di riunione, la preparazione delle riunioni, l'ammissione di esperti alle riunioni, e i piani di comunicazione atti a garantire che siano tenuti completamente informati i membri non partecipanti del consiglio di amministrazione. Il regolamento interno determina quando il consiglio di gestione del programma cesserà di esistere.

Emendamento  64

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.

8. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato fornito da eu-LISA.

Emendamento  65

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. eu-LISA istituisce un gruppo consultivo allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa alla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare nell'ambito della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

1. eu-LISA istituisce un gruppo consultivo allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa alla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare nell'ambito della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività e individua i miglioramenti da apportare alla piattaforma di collaborazione per le SIC.

Emendamento  66

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, il gruppo consultivo è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del segretariato delle SIC. È presieduto da eu-LISA. Esso:

2. In fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, il gruppo consultivo è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del segretariato della rete delle SIC. Europol può essere invitato alle riunioni del gruppo consultivo nella misura in cui tali riunioni riguardano il collegamento della piattaforma di collaborazione per le SIC a SIENA. Il gruppo consultivo è presieduto da eu-LISA. Esso:

Emendamento  67

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3. Una volta avviate le operazioni della piattaforma di collaborazione per le SIC, il gruppo consultivo mantiene il proprio ruolo consultivo riguardo all'uso operativo della piattaforma, comprese le relative valutazioni, eventuali problemi tecnici, ulteriore sviluppo dei sistemi esistenti. Durante tale periodo, il gruppo consultivo riferisce direttamente al consiglio di amministrazione di eu-LISA a scadenze regolari.

Emendamento  68

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Accesso delle autorità competenti degli Stati membri agli spazi di collaborazione SIC

Accesso generale agli spazi di collaborazione SIC e relative regole per l'accordo SIC

Emendamento  69

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Dopo la firma di un accordo SIC, per ogni squadra investigativa comune è creato uno spazio di collaborazione SIC sulla piattaforma di collaborazione per le SIC.

1. Dopo la firma di un accordo SIC che preveda l'utilizzo della piattaforma di collaborazione per le SIC nel rispetto del presente regolamento, è creato uno spazio di collaborazione SIC sulla piattaforma di collaborazione per le SIC istituito sulla base di tale accordo SIC.

Emendamento  70

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC stabiliscono i diritti di accesso allo spazio di collaborazione per le SIC per gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, ai sensi degli articoli 12-14, a meno che l'accordo della SIC non determini regole per tale accesso.

Emendamento  71

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Uno o più amministratori dello spazio SIC sono designati nell'accordo SIC tra i membri della SIC. Se sono designati più amministratori dello spazio SIC, l'accordo SIC stabilisce regole per il loro processo decisionale e la distribuzione dei loro compiti, che includono regole sulle competenze dei rispettivi amministratori dello spazio SIC relative alla concessione dell'accesso a norma degli articoli 12 bis, 13 e 14.

Emendamento  72

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC stabiliscono i diritti di accesso allo spazio di collaborazione SIC degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC sulla base dell'accordo SIC.

3. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC gestiscono i diritti di accesso allo spazio di collaborazione SIC degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, conformemente all'accordo SIC.

Emendamento  73

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'accordo SIC può prevedere che il segretariato della rete delle SIC abbia accesso a uno spazio di collaborazione SIC per offrire sostegno tecnico e amministrativo, compresa la gestione dei diritti di accesso.

Emendamento  74

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Accesso agli spazi di collaborazione SIC da parte delle autorità competenti degli Stati membri e della Procura europea

 

Conformemente all'accordo SIC, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC alle autorità competenti designate in tale accordo SIC.

Emendamento  75

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Accesso degli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione agli spazi di collaborazione SIC

Accesso degli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione e delle autorità giudiziarie internazionali che partecipano a una SIC agli spazi di collaborazione SIC

Emendamento  76

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere a Eurojust, compreso il segretariato delle SIC, l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio29. In particolare, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere al segretariato delle SIC l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini di sostegno tecnico e amministrativo, compresa la gestione dei diritti di accesso.

1. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono concedere a Eurojust, compreso il segretariato della rete delle SIC, l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio29. In particolare, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere al segretariato della rete delle SIC l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini di sostegno tecnico e amministrativo, compresa la gestione dei diritti di accesso.

__________________

__________________

29 Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (GU L 295 del 21.11.2018, p. 138).

29 Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

Emendamento  77

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere a Europol l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio30.

2. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono concedere a Europol l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio30.

__________________

___________

30 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (GU L 135 del 24.5.2016, p. 53).

30 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (GU L 135 del 24.5.2016, p. 53).

Emendamento  78

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere all'OLAF l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio31.

3. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono concedere all'OLAF l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio31.

__________________

___________

31 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

31 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Emendamento  79

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere alla Procura europea l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939.

4. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono concedere alla Procura europea l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939.

Emendamento  80

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere ad altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei compiti stabiliti nei loro atti di base.

5. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono concedere ad altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei compiti stabiliti nei loro atti di base.

Emendamento  81

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono concedere alle autorità giudiziarie internazionali l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC allo scopo di realizzare gli obiettivi di cooperazione inclusi nel pertinente accordo SIC.

Emendamento  82

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per le finalità elencate all'articolo 5, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC alle autorità competenti di paesi terzi che hanno firmato uno specifico accordo SIC.

1. Per le finalità elencate all'articolo 5, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono, ove previsto dall'accordo SIC, l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC alle autorità competenti di paesi terzi che hanno firmato uno specifico accordo SIC.

Emendamento  83

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC provvedono affinché gli scambi di dati operativi con le autorità competenti dei paesi terzi cui è stato concesso l'accesso a uno spazio di collaborazione delle SIC siano limitati a quanto necessario ai fini dell'accordo SIC e siano soggetti alle condizioni ivi stabilite.

2. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC verificano e provvedono affinché gli scambi di dati operativi con le autorità competenti dei paesi terzi cui è stato concesso l'accesso a uno spazio di collaborazione delle SIC siano limitati a quanto necessario ai fini dell'accordo SIC e siano soggetti alle condizioni ivi stabilite.

Emendamento  84

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai paesi terzi cui è stato concesso l'accesso a uno spazio di collaborazione delle SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al Capo IX del regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento  85

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, eu-LISA adotta un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, per garantire che il sistema di informazione centralizzato possa, in caso di interruzione, essere ripristinato.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, eu-LISA adotta un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, per garantire che il sistema di informazione centralizzato possa, in caso di interruzione, essere ripristinato. eu-LISA prevede un accordo di lavoro con la squadra di pronto intervento informatico per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione (CERT-UE) e adotta il piano di sicurezza in consultazione con l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA).

Emendamento  86

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, la registrazione dei dati è automaticamente cancellata dal sistema centralizzato.

2. Non appena tutti gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC hanno completato il processo di scaricamento o allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, la registrazione dei dati è automaticamente e permanentemente cancellata dal sistema centralizzato.

Emendamento  87

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, la registrazione dei dati è automaticamente cancellata dal sistema centralizzato.

2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, i dati sono automaticamente cancellati dal sistema centralizzato.

Emendamento  88

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni autorità nazionale competente di uno Stato membro, e, se del caso, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF o altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione è il titolare del trattamento dei dati nell'ambito del presente regolamento ai sensi delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

1. Ogni autorità nazionale competente di uno Stato membro, e, se del caso, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF o altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione è il titolare del trattamento dei dati operativi nell'ambito del presente regolamento ai sensi delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Emendamento  89

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quanto ai dati caricati sulla piattaforma di collaborazione per le SIC dalle autorità competenti di paesi terzi, il titolare del trattamento, per quanto riguarda i dati personali scambiati tramite tale piattaforma e conservati su di essa, è uno degli amministratori dello spazio SIC.

2. Quanto ai dati caricati sulla piattaforma di collaborazione per le SIC dalle autorità competenti di paesi terzi, il titolare del trattamento, per quanto riguarda i dati personali scambiati tramite tale piattaforma e conservati su di essa, è uno degli amministratori dello spazio SIC, nominato nel pertinente accordo SIC al momento della firma.

Emendamento  90

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se nessun amministratore unico è nominato titolare del trattamento dei dati nell'accordo SIC, tutti gli amministratori dello spazio SIC agiscono in qualità di contitolari del trattamento a norma del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali scambiati e conservati nella piattaforma di collaborazione per le SIC.

Emendamento  91

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli utenti della piattaforma di collaborazione delle SIC sono congiuntamente responsabili della gestione dei dati non operativi su tale piattaforma.

4. Gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC sono contitolari del trattamento dei dati personali non operativi nella piattaforma di collaborazione per le SIC, il cui fatto è sottolineato nell'accordo SIC.

Emendamento  92

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) lo scambio di prove e informazioni operative fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;

(a) lo scambio di prove e informazioni operative tra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC ai cui fini è stata istituita la specifica SIC;

Emendamento  93

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC è limitato al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, di Eurojust, di Europol, della Procura europea, dell'OLAF e degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, nella misura necessaria all'assolvimento dei compiti, conformemente al fine di cui al paragrafo 1, e a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti.

2. L'accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC è limitato al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, di Eurojust, di Europol, della Procura europea, dell'OLAF e degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione o autorità giudiziarie internazionali, nella misura necessaria all'assolvimento dei compiti, conformemente al fine di cui al paragrafo 1, e a quanto strettamente necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Emendamento  94

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'identificazione dell'utente della piattaforma di collaborazione per le SIC che ha avuto accesso al sistema di informazione centralizzato;

(b) l'identificazione di agenti degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC che hanno avuto accesso al sistema di informazione centralizzato;

Emendamento  95

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la data, il fuso orario e l'ora di accesso dell'operazione effettuata dall'utente della piattaforma di collaborazione per le SIC;

(c) la data, il fuso orario e l'ora di accesso di ciascuna operazione effettuata dagli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;

Emendamento  96

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'operazione effettuata dall'utente della piattaforma di collaborazione per le SIC.

(d) l'operazione effettuata dagli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.

Emendamento  97

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I registri sono protetti dall'accesso non autorizzato con misure tecniche adeguate e sono conservati per tre anni o per un periodo più lungo se richiesto per portare a termine procedure di verifica in corso.

3. I registri sono protetti dalla modifica, dall'accesso non autorizzato con misure tecniche adeguate e sono conservati per tre anni o per un periodo più lungo se richiesto per portare a termine procedure di verifica in corso.

Emendamento  98

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Su richiesta, eu-LISA mette i registri a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri senza ingiustificato ritardo.

4. Su richiesta, eu-LISA mette i registri a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che hanno partecipato ad una SIC specifica senza ingiustificato ritardo.

Emendamento  99

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. eu-LISA stabilisce inoltre procedure per monitorare e misurare l'efficacia della piattaforma di collaborazione per le SIC per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'efficienza e l'utilizzabilità della piattaforma.

Emendamento  100

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le procedure di cui al paragrafo 1 prevedono la possibilità di elaborare statistiche tecniche periodiche ai fini del monitoraggio.

2. Le procedure di cui al paragrafo 1 prevedono la possibilità di elaborare statistiche tecniche periodiche ai fini del monitoraggi e contribuiscono alla valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC.

Emendamento  101

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In caso di importante ritardo nel processo di sviluppo, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio quanto prima dei motivi del ritardo, nonché del relativo impatto finanziario e sulle tempistiche.

3. In caso di potenziale importante ritardo nel processo di sviluppo, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio quanto prima dei motivi del ritardo, del relativo impatto finanziario e sulle tempistiche e delle misure che intende adottare per porre rimedio alla situazione.

Emendamento  102

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Due anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico di detta piattaforma, compresa la sua sicurezza

6. Due anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico di detta piattaforma, compresa la sua sicurezza La relazione deve essere messa a disposizione del pubblico.

Emendamento  103

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Quattro anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale di detta piattaforma. La Commissione trasmette la relazione di valutazione globale al Parlamento europeo, al Consiglio.

7. Due anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni due anni, la Commissione effettua una valutazione globale di detta piattaforma. La Commissione trasmette la relazione di valutazione globale al Parlamento europeo, al Consiglio.

Emendamento  104

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le autorità competenti degli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 7. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro, né comprendono indicazioni sulle fonti, sui nomi di membri del personale o sulle indagini.

8. Le autorità competenti degli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF e altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione redigono un piano di monitoraggio e valutazione relativo al loro utilizzo della piattaforma di collaborazione per le SIC, compresi gli obblighi di rendicontazione il cui feedback sarà raccolto dal segretariato della rete delle SIC al fine di comunicare a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 7. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro, né comprendono indicazioni sulle fonti, sui nomi di membri del personale o sulle indagini.

Emendamento  105

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione determina la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC una volta accertato che:

1. La data di inizio delle operazioni non può essere successiva al 1° gennaio 2025. La Commissione determina la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC una volta accertato che;

Emendamento  106

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) siano stati adottati gli atti di esecuzione pertinenti di cui all'articolo 6;

(a) i requisiti adottati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 6 siano stati attuati;

Emendamento  107

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale di detta piattaforma, in cooperazione con gli Stati membri, utilizzando dati di prova anonimi.

(b) eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale di detta piattaforma, nel corso di un periodo di prova con la partecipazione degli Stati membri, utilizzando dati di prova anonimi;

Emendamento  108

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) il periodo di prova di cui alla lettera b) è stato concluso positivamente.

Emendamento  109

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando la Commissione ha determinato la data di entrata in funzione conformemente al paragrafo 1, la comunica agli Stati membri, a Eurojust, a Europol, alla Procura europea e all'OLAF.

2. Quando la Commissione ha determinato la data di entrata in funzione conformemente al paragrafo 1, la comunica al Parlamento europeo, agli Stati membri, a Eurojust, a Europol, alla Procura europea e all'OLAF.

Emendamento  110

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Qualora siano segnalati potenziali ritardi importanti a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, che possano compromettere il rispetto del termine per l'avvio delle operazioni, la Commissione assume, congiuntamente a eu-LISA, la responsabilità di porre rimedio a tale situazione e rispettare il termine per l'inizio delle operazioni di cui al paragrafo 1, attraverso una  pianificazione di emergenza e fornendo assistenza a eu-LISA.

Emendamento  111

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/1726

Articolo 8 ter – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC, compresa la fornitura di materiale di formazione online.

(b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC fornita al segretariato della rete delle SIC, compresa la fornitura di materiale di formazione online.


 

MOTIVAZIONE

Le squadre investigative comuni (SIC) riuniscono pubblici ministeri, polizia e giudici inquirenti di diversi paesi per coordinare le indagini transfrontaliere e concludere le azioni penali in modo rapido e con successo. Fanno parte degli strumenti di maggior successo della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

Il fatto che, per la prima volta, la Procura della Corte penale internazionale (CPI) partecipa alla SIC che indaga sui crimini di guerra in Ucraina dimostra ulteriormente che il coordinamento internazionale e lo scambio di informazioni per i crimini più gravi diventeranno sempre più importanti nei prossimi anni.

Il progetto di relazione presentato dal relatore propone pertanto nuove disposizioni che consentono la partecipazione delle autorità giudiziarie internazionali, in particolare della CPI, alla piattaforma di collaborazione per le SIC.

Nel processo di raccolta delle informazioni, è emerso chiaramente che l'esistenza di questa piattaforma avrebbe già facilitato notevolmente la collaborazione internazionale sul perseguimento dei crimini internazionali, anche nella cooperazione con la CPI e in relazione al mandato aggiornato di Eurojust nella raccolta, conservazione e analisi delle prove relative ai crimini di guerra.

Inoltre, le attuali modalità di comunicazione e scambio di informazioni e dati nelle SIC non soddisfano i requisiti di sicurezza odierni ed è pertanto indispensabile che l'Unione crei al più presto la piattaforma di collaborazione per le SIC. Il relatore mira pertanto alla realizzazione tempestiva di una piattaforma funzionante.

A tal fine, il progetto di relazione mira ad anticipare di almeno un anno l'avvio delle operazioni della piattaforma di collaborazione per le SIC, termine per il quale la relazione riporta la data e le disposizioni volte ad accelerare la fase di progettazione e sviluppo mediante l'assegnazione di personale e risorse.

Il relatore ritiene che la creazione di una nuova piattaforma dovrebbe essere utilizzata dal maggior numero possibile di autorità competenti, mentre dovrebbe rafforzare l'infrastruttura di sicurezza dell'UE complessivamente. Il relatore propone pertanto di prevedere la possibilità di consentire la partecipazione di SIC doganali specializzate create nell'ambito della convenzione Napoli II, a condizione che funzionino nel contesto di un'indagine penale sotto il controllo di un'autorità giudiziaria.

Il relatore ha specificato i considerando e le disposizioni relative alla protezione dei dati per renderli conformi alle osservazioni formali del Garante europeo della protezione dei dati. Ulteriori disposizioni sono proposte per specificare il ruolo delle agenzie dell'UE coinvolte nel supporto e nel funzionamento della piattaforma, in particolare per Eurojust (e il suo segretariato della rete delle SIC) ed eu-LISA. Il relatore invita la Commissione a garantire che la scheda finanziaria legislativa rifletta meglio i requisiti e i nuovi compiti per queste agenzie come proposto nel presente regolamento.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione di una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e modifica del regolamento (UE) 2018/1726

Riferimenti

COM(2021)0756 – C9-0448/2021 – 2021/0391(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.12.2021

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

17.1.2022

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

BUDG

17.1.2022

 

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

BUDG

9.12.2021

 

 

 

Relatori

 Nomina

Malik Azmani

20.4.2022

 

 

 

Esame in commissione

27.6.2022

 

 

 

Approvazione

10.10.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

56

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Malin Björk, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Assita Kanko, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Ramona Strugariu, Tomas Tobé, Yana Toom, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Romeo Franz, Erik Marquardt, Michal Šimečka, Paul Tang, Róża Thun und Hohenstein, Miguel Urbán Crespo

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Gilles Boyer, Deirdre Clune, Jonás Fernández, Vlad Gheorghe, Hannes Heide, Eero Heinäluoma, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Karsten Lucke, Aušra Maldeikienė, Peter Pollák, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Ivan Štefanec

Deposito

13.10.2022

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

56

+

ECR

Assita Kanko, Vincenzo Sofo

ID

Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi

PPE

Deirdre Clune, Andrzej Halicki, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Peter Pollák, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Ivan Štefanec, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Vlad Gheorghe, Sophia in 't Veld, Georgios Kyrtsos, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Yana Toom

S&D

Jonás Fernández, Hannes Heide, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Karsten Lucke, Javier Moreno Sánchez, Evelyn Regner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva

THE LEFT

Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

0

-

 

 

 

0

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Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2022
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