RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
13.10.2022 - (COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD)) - ***I
Commissione per gli affari esteri
Commissione per il commercio internazionale
Commissione per gli affari costituzionali
Relatori: Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
(COM(2022)0089 – C9‑0059(2022) – 2022/0068(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0089),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la pesca,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri, la commissione per il commercio internazionale e la commissione per gli affari costituzionali (A9-0248/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'Unione e il Regno Unito possono concludere tra loro altri accordi bilaterali che costituiscono accordi integrativi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate da detto accordo e rientrano nel quadro globale. |
(4) L'Unione e il Regno Unito possono concludere tra loro altri accordi bilaterali che costituiscono accordi integrativi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate da detto accordo e rientrano nel quadro globale. A norma dell'articolo 774 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tale accordo non si applica a Gibilterra né produce effetti in quel territorio, mentre le future relazioni UE-Gibilterra saranno illustrate in dettaglio in un accordo separato. Conformemente alla dichiarazione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018, tale accordo richiederà il previo accordo del Regno di Spagna; |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Qualora emergesse la necessità di esercitare i propri diritti ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione dovrebbe essere in grado di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, effettivo e flessibile, sempre associando pienamente gli Stati membri. È opportuno che l'Unione possa adottare adeguate misure se il ricorso alla risoluzione vincolante delle controversie in virtù di detti accordi risulta di fatto impossibile perché il Regno Unito non collabora. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all'adozione di tali misure. |
(5) Qualora emergesse la necessità di esercitare i propri diritti ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dell'accordo di recesso, compreso il protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione dovrebbe essere in grado di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, effettivo e flessibile, sempre associando pienamente gli Stati membri e tenendo immediatamente e pienamente informato il Parlamento europeo. È opportuno che l'Unione possa adottare adeguate misure se il ricorso alla risoluzione vincolante delle controversie in virtù di detti accordi risulta di fatto impossibile perché il Regno Unito non collabora. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all'adozione di tali misure. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Per rendere effettive le competenze di controllo politico del Parlamento europeo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente informato in modo tempestivo, alla pari del Consiglio, di tutte le difficoltà che possono sorgere, in particolare di eventuali violazioni degli accordi e di altre situazioni che potrebbero comportare l'adozione di misure a norma del presente regolamento, nonché dell'intenzione della Commissione di adottare eventuali misure di esecuzione ai sensi degli accordi e del seguito dato alle misure adottate, al fine di consentire un significativo scambio di opinioni, anche quando è necessario un intervento urgente. Il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esprimere il proprio parere alla Commissione, di cui quest'ultima dovrebbe tenere conto prima di adottare qualunque misura di esecuzione. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 ter) Fatti salvi i poteri della Commissione stabiliti nel presente regolamento, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter esercitare il diritto di controllo di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro cinque anni dall'entrata in vigore e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le conclusioni tratte dal riesame. |
(7) Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro tre anni dall'entrata in vigore e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le conclusioni tratte dal riesame, accompagnato se del caso da pertinenti proposte legislative. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia stabilire le modalità e procedure che presiedono all'esercizio dei diritti dell'Unione derivanti dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conferire alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie, nel caso anche sotto forma di restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti in quest'ultimo accordo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata e degli effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Poiché soltanto l'Unione è parte dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sul piano del diritto internazionale l'Unione è l'unica che possa intervenire in relazione ad essi. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
(9) Poiché soltanto l'Unione è parte dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sul piano del diritto internazionale l'Unione è l'unica che possa intervenire in relazione ad essi laddove essi riguardano competenze esclusive dell'Unione, e quindi l'obiettivo del presente regolamento, ossia stabilire le modalità e procedure che presiedono all'esercizio dei diritti dell'Unione derivanti dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conferire alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie, nel caso anche sotto forma di restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti in quest'ultimo accordo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata e degli effetti, essere conseguito con maggiore efficacia a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) la sospensione del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo 34 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; |
(a) la sospensione temporanea del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo 34 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le misure da adottare a norma del paragrafo 1 sono determinate in base ai seguenti criteri, alla luce delle informazioni disponibili e dell'interesse generale dell'Unione: |
2. Le misure da adottare a norma del paragrafo 1 sono determinate secondo la loro proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti e la loro efficacia nell'indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e tengono conto dei seguenti criteri e di qualsiasi criterio specifico che possa essere stabilito negli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, alla luce delle informazioni disponibili e dell'interesse generale dell'Unione: |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) efficacia delle misure nell'indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1; |
soppresso |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati dal Regno Unito; |
(b) capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici e a tuti i portatori di interessi nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati dal Regno Unito; |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) eventuali criteri specifici che possono essere stabiliti negli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione informa pienamente, simultaneamente e tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tutte le difficoltà che possono sorgere, in particolare di eventuali violazioni degli accordi e di altre situazioni che possono dar luogo a misure prese a norma del presente regolamento, nonché della sua intenzione di adottare le misure di cui al paragrafo 1 e del seguito dato a eventuali misure intraprese, al fine di consentire un significativo scambio di opinioni. Il Parlamento europeo può dare il proprio parere alla Commissione, di cui quest'ultima tiene conto prima di adottare qualunque misura di esecuzione. Se la Commissione non segue la posizione del Parlamento europeo, ne spiega per iscritto le ragioni. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni. |
4. In caso di particolare preoccupazione, uno Stato membro o il Parlamento europeo possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esaminare tale preoccupazione e valutare la necessità di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio delle relative motivazioni. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Nel caso in cui, a causa del persistere di ampie divergenze, le misure di riequilibrio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), siano in vigore per oltre un anno, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione esamina tempestivamente tale richiesta e valuta se rimettere la questione al consiglio di partenariato, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni. |
5. Nel caso in cui, a causa del persistere di ampie divergenze, le misure di riequilibrio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), siano in vigore per oltre un anno, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, oppure il Parlamento europeo può esprimere la propria preoccupazione e chiedere alla Commissione di valutare tale preoccupazione e la necessità di attivare la clausola di revisione. La Commissione esamina tempestivamente tale richiesta e valuta se rimettere la questione al consiglio di partenariato, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio delle relative motivazioni. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione è assistita dal comitato "Regno Unito". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
1. La Commissione è assistita dal comitato "Regno Unito". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tempestivamente e regolarmente informati dei lavori dei comitati. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di controllo ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione, quando presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le sue relazioni annuali sull'attuazione e sull'applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, include anche una panoramica delle denunce ricevute in merito all'accordo sugli scambi e la cooperazione, nonché del seguito datovi, e delle misure adottate a norma dell'articolo 2. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Il Parlamento europeo può, entro due mesi dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento. |
Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento, accompagnata, se del caso, da proposte legislative pertinenti. |
MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione
La proposta della Commissione in esame (COM(2022)0089) è intesa a conferire alla Commissione il potere di adottare, modificare, sospendere o abrogare, se del caso, mediante atti di esecuzione, una serie di misure previste sia dall'accordo di recesso[1] che dall'accordo sugli scambi e la cooperazione[2] tra l'Unione europea e il Regno Unito.
Le misure contemplate dalla proposta comprendono, tra l'altro, quelle volte a indurre l'altra parte a dare esecuzione a un lodo emesso da un collegio arbitrale, ossia misure compensative, misure correttive, misure di riequilibrio, contromisure, misure di salvaguardia o la sospensione degli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o da qualsiasi accordo integrativo in caso di violazione di talune disposizioni di tali accordi o di mancato rispetto di determinate condizioni. Le misure sono destinate ad essere applicate temporaneamente fino a quando non sarà raggiunto il pieno rispetto degli accordi.
Tali misure sono adottate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3], sulla base della procedura di esame di cui all'articolo 5 di detto regolamento.
La proposta della Commissione elenca inoltre i criteri per l'adozione dei pertinenti atti di esecuzione, tra cui, e in aggiunta ai criteri specifici che possono essere stabiliti nell'accordo di recesso o nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'efficacia delle misure nell'indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi e la disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento delle merci o servizi interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle, sulle amministrazioni o enti appaltanti o sui consumatori finali all'interno dell'Unione.
Posizione dei relatori
Adeguatezza e tempestività della proposta
La proposta della Commissione era attesa per quanto riguarda le misure previste dall'accordo sugli scambi e la cooperazione e in base all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio[4] del 29 aprile 2021. L'estensione della stessa procedura a tutte le misure di esecuzione, comprese quelle nel quadro dell'accordo di recesso, dovrebbe essere accolta con favore, in quanto garantisce una procedura uniforme per tutte le misure di esecuzione nel contesto delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito nel loro complesso. Inoltre, il ricorso ad atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 in questo contesto è opportuno e garantirà un adeguato coinvolgimento degli Stati membri, nonché del Parlamento europeo e del Consiglio, garantendo in tal modo certezza e trasparenza.
La proposta della Commissione è inoltre tempestiva nella congiuntura attuale e a seguito degli sviluppi intervenuti nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito dopo l'entrata in vigore degli accordi, in particolare nel contesto dei colloqui tra l'UE e il Regno Unito sull'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Il rispetto degli accordi che le parti hanno negoziato, firmato e ratificato è essenziale per garantire il pieno rispetto degli obblighi internazionali giuridicamente vincolanti e per salvaguardare non solo la fiducia reciproca tra le parti, ma anche la certezza per i cittadini e le imprese di entrambe le parti.
Ruolo di monitoraggio del Parlamento europeo
Come costantemente ribadito dal Parlamento, è essenziale garantire il controllo del Parlamento e il controllo democratico dell'attuazione degli accordi con il Regno Unito. Il Parlamento dovrebbe essere in grado di svolgere pienamente il proprio ruolo nel monitoraggio e nell'attuazione degli accordi che fanno parte di una relazione speciale e senza precedenti tra l'UE e un paese vicino, che è un ex Stato membro.
Nel contesto della proposta della Commissione in questione, il Parlamento dovrebbe sempre essere tenuto tempestivamente e debitamente informato, su un piano di parità con il Consiglio, degli strumenti disponibili per affrontare le violazioni dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, delle situazioni che possono dar luogo alle misure di esecuzione previste da tali accordi, dell'intenzione di adottare misure di esecuzione a norma dell'accordo di recesso o dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e del seguito dato alle misure adottate, al fine di consentire un significativo scambio di opinioni.
La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate dal Parlamento.
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (27.9.2022)
On. David MCALLISTER
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES
On. Bernd LANGE
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES
On. Antonio TAJANI
Presidente
Commissione per gli affari costituzionali
BRUXELLES
Oggetto: Parere sui diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo di recesso del Regno Unito e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito (2022/0068(COD))
Signori Presidenti,
In linea con l'accordo raggiunto il 3 giugno 2022 (lettera congiunta D306125) in merito alle modalità di cooperazione tra le nostre commissioni sulla proposta legislativa di regolamento recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito (COM(2022)0089), la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), nella riunione del 12 settembre 2022, ha esaminato la proposta e ha adottato il suo parere sotto forma di lettera con le modifiche e le considerazioni di seguito riportate.
IMCO 1
Considerando 7
(7) Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro cinque anni dall'entrata in vigore o entro due anni dall'adozione del primo atto di esecuzione a norma del presente regolamento, se precedente, e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le conclusioni tratte dal riesame.
IMCO 2
Considerando 8
(8) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare l'esercizio celere, effettivo e flessibile dei corrispondenti diritti dell'Unione previsti dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione delle summenzionate misure e, se del caso, di misure di restrizione degli scambi o di altre attività. Le competenze dovrebbero estendersi alla modifica, sospensione o abrogazione delle misure adottate. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio24. Poiché le misure previste comportano l'adozione di atti di portata generale e per la maggior parte riguardano i settori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, è opportuno adottarle secondo la procedura d'esame. La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili laddove, in casi debitamente giustificati, motivi imperativi di urgenza lo richiedano ai fini di un'adeguata tutela degli interessi dell'Unione.
IMCO 3
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione informa immediatamente e pienamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a qualsiasi situazione che possa dar luogo all'adozione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
IMCO 4
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Al ricevimento di una denuncia, la Commissione esamina tutte le denunce e può avviare indagini al fine di adottare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento. Le denunce possono essere presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica, da qualsiasi associazione priva di personalità giuridica che agisca per conto dell'industria dell'Unione o da sindacati. La denuncia contiene prove in merito alle condizioni necessarie per consentire all'Unione di adottare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento. Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a giustificare l'adozione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione procede in tal senso entro 45 giorni dalla data di presentazione della denuncia. La Commissione, qualora giunga alla conclusione di non adottare una misura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, comunica per iscritto le proprie motivazioni al denunciante. Fatto salvo il paragrafo 3 bis nuovo, la Commissione deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio, nella sua relazione annuale sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in merito alle denunce ricevute e al loro seguito.
IMCO 5
Articolo 2 – paragrafo 4
4. Qualora il Parlamento o uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, il Parlamento o, a seconda dei casi, tale o tali Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Parlamento e il Consiglio delle relative motivazioni.
IMCO 6
Articolo 2 – paragrafo 7
7. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo in merito alla decisione e alla relativa motivazione.
IMCO 7
Articolo 5
Entro due anni dall'adozione del primo atto di esecuzione a norma del presente regolamento o, qualora non sia stato adottato alcun atto di esecuzione a norma del presente regolamento, cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte legislative pertinenti.
Oltre agli emendamenti di cui sopra, a nome della commissione desidero sottolineare quanto segue:
Il mercato interno rappresenta uno dei principali successi dell'Unione, ha migliorato lo sviluppo economico della società e ha creato un ambiente in cui gli operatori economici possono prosperare e in cui i cittadini hanno migliori prospettive occupazionali e sono maggiormente protetti in quanto consumatori. Il partenariato economico tra l'UE e il Regno Unito dovrebbe essere orientato a creare opportunità reciprocamente vantaggiose, garantire la certezza del diritto per le imprese e la protezione dei consumatori e non consentire in alcun modo un regresso dell'integrità e del funzionamento del mercato unico e dell'unione doganale.
Il protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord è parte integrante dell'accordo di recesso, che consente alle imprese dell'Irlanda del Nord di rimanere parte del mercato interno del Regno Unito, pur avendo pieno accesso al mercato unico delle merci dell'Unione europea. Questa situazione unica crea opportunità senza precedenti per i cittadini e le imprese dell'Irlanda del Nord e, impedendo la creazione di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, rappresenta un'importante garanzia per l'accordo del Venerdì santo.
Si osserva inoltre una maggiore partecipazione delle imprese con sede in Irlanda del Nord agli scambi con il resto del mercato interno dell'Unione. Questo sviluppo è una conseguenza della fruttuosa concretizzazione delle opportunità offerte dall'inclusione di tali imprese nel mercato unico delle merci dell'UE. Pertanto, la piena attuazione del protocollo sull'Irlanda del Nord è necessaria per garantire un accesso continuo al mercato unico.
Il Regno Unito deve rispettare appieno gli obblighi internazionali assunti volontariamente nel settore della politica doganale, in particolare a) fornendo ai funzionari doganali dell'Unione l'accesso in tempo reale alle banche dati doganali sulle importazioni in Irlanda del Nord, b) eliminando le carenze individuate nel suo sistema di operatori fidati, c) istituendo i necessari controlli sulle merci esportate dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord che sarebbero a rischio di essere immesse nel mercato unico dell'UE e d) istituendo i necessari posti di controllo frontalieri.
I dibattiti attraverso i canali esistenti creati dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito costituiscono l'unico modo per individuare soluzioni idonee al fine di risolvere possibili situazioni di attrito nell'applicazione del regime doganale, e le iniziative unilaterali adottate dal Regno Unito hanno solo creato incertezza. La possibilità di discutere della realizzazione di corsie separate per i controlli doganali sulle merci che rischiano e che non rischiano di entrare nel mercato unico, come suggerito dalla Commissione, è accolta con favore, ma tali soluzioni dovrebbero essere portate avanti solo attraverso un vero e proprio negoziato tra le due parti anziché mediante iniziative unilaterali.
Le violazioni dell'accordo di recesso, in particolare del protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, possono avere notevoli ripercussioni negative sull'accordo del Venerdì santo, sull'integrità del mercato interno dell'UE e sulla protezione dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese europei.
La Commissione dovrebbe agire in modo tempestivo ed efficace per tutelare i propri interessi nell'attuazione e nell'applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tenendo conto nel contempo dell'accordo del Venerdì santo e dell'impatto delle misure adottate a tal fine sulla certezza del diritto per le industrie a valle, le amministrazioni o gli enti appaltanti o i consumatori finali all'interno dell'Unione.
***
Sono fiduciosa che le Vostre commissioni prenderanno debitamente in considerazione e voteranno gli emendamenti della commissione IMCO di cui sopra. Come convenuto, garantirete inoltre che il principio già incluso nella proposta della Commissione volto a evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle, sulle amministrazioni o enti appaltanti o sui consumatori finali all'interno dell'Unione non sia eliminato nella relazione finale e, qualora il Consiglio cerchi di modificarlo, consulterete la commissione IMCO.
Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) Anna Cavazzini
Presidente
Membri che partecipano alla votazione finale |
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Anna Cavazzini |
Presidente |
Andrus Ansip |
Vicepresidente |
Maria Grapini |
Vicepresidente |
Krzysztof Hetman |
Vicepresidente |
Marc Angel |
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Pablo Arias Echeverría |
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Alessandra Basso |
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Brando Benifei |
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Adam Bielan |
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Biljana Borzan |
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Vlad‑Marius Botoş |
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Marco Campomenosi |
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Maria da Graça Carvalho |
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Deirdre Clune |
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David Cormand |
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Alexandra Geese |
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Sandro Gozi |
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Virginie Joron |
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Eugen Jurzyca |
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Arba Kokalari |
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Marcel Kolaja |
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Moritz Körner |
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Andrey Kovatchev |
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Jean‑Lin Lacapelle |
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Morten Løkkegaard |
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Adriana Maldonado López |
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Antonius Manders |
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Beata Mazurek |
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Anne‑Sophie Pelletier |
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Miroslav Radačovský |
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René Repasi |
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Antonio Maria Rinaldi |
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Massimiliano Salini |
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Christel Schaldemose |
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Tomislav Sokol |
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Ivan Štefanec |
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Marc Tarabella |
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Kim Van Sparrentak |
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Loránt Vincze |
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Marion Walsmann |
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Kosma Złotowski |
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Carlos Zorrinho |
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Marco Zullo |
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (03.10.2022)
David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES
Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES
Antonio Tajani
Presidente
Commissione per gli affari costituzionali
BRUXELLES
Oggetto: Parere destinato alle commissioni INTA, AFET e AFCO sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022)0089 – C9 0059/2022 – 2022/0068(COD)
Signori Presidenti,
nel quadro della procedura in oggetto la commissione per i trasporti e il turismo ha deciso di chiedere l'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, al fine di sottoporre un parere sotto forma di lettera alla commissione per gli affari esteri, alla commissione per il commercio internazionale e commissione per gli affari costituzionali.
La commissione per i trasporti e il turismo ha esaminato la questione e ha approvato il parere il 3 ottobre 2022[5] e invita le commissioni competenti a tenere conto delle considerazioni in appresso.
Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia profonda stima.
((f.to)) [Karima Delli] [Peter Vitanov]
SUGGERIMENTI
A. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede una connettività continua e senza ostacoli per il trasporto aereo, stradale e marittimo e garantisce una concorrenza leale tra i trasportatori dell'UE e del Regno Unito;
B. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce l'accesso reciproco al mercato e regole e norme comuni, garantendo un elevato grado di sicurezza dei trasporti e di diritti dei passeggeri;
C. considerando che l'accordo sugli scambi e la cooperazione ha istituito tre comitati specializzati nel settore dei trasporti – trasporto aereo, sicurezza aerea e trasporto stradale – per monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo;
1. sottolinea la necessità che l'UE continui a vigilare sul mancato impegno del Regno Unito a favore dell'allineamento dinamico delle sue norme in diversi settori strategici, alcuni dei quali sono importanti per i settori del trasporto stradale e aereo; rileva che ciò implica che la futura evoluzione della legislazione e delle norme nell'UE non si tradurrà automaticamente nell'allineamento delle corrispondenti norme e standard del Regno Unito; chiede pertanto un'analisi comparativa e una cooperazione strutturate in sede di revisione degli atti legislativi dell'Unione, onde mantenere una concorrenza leale tra le parti, rafforzare reciprocamente la competitività globale, ridurre al minimo gli oneri amministrativi e garantire un funzionamento armonioso dei trasporti transfrontalieri;
2. sottolinea la forte interdipendenza dell'Unione e del Regno Unito, in particolare nel settore dei trasporti; ribadisce pertanto la ferma volontà dell'Unione di rispettare le norme e gli standard comuni stabilite con il Regno Unito dall'accordo;
3. sottolinea l'importanza dell'adeguata attuazione dell'accordo; plaude in proposito ai lavori in corso dei comitati specializzati per il trasporto aereo, la sicurezza aerea e il trasporto stradale al fine di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo; insiste sulla necessità che, in futuro, il Parlamento eserciti i massimi livelli di controllo sull'attuazione dell'accordo mediante la sua partecipazione attiva e continua all'Assemblea parlamentare di partenariato istituita dall'accordo.
4. esorta la Commissione ad essere pronta ad avvalersi pienamente dei meccanismi di risoluzione delle controversie e ad adottare le misure correttive previste nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in caso di inadempienza del Regno Unito; rileva che l'Unione dovrebbe essere in grado di adottare misure adeguate e tempestive qualora non fosse possibile un ricorso efficace a un meccanismo di risoluzione vincolante a causa della mancata cooperazione da parte del Regno Unito; insiste tuttavia sul fatto che tali misure dovrebbero essere attuate solo una volta esaurito ogni altro tentativo di instaurare un dialogo costruttivo e un'intesa comune;
4. si compiace a tale riguardo della finalità della proposta della Commissione di prevedere, in via precauzionale, norme per garantire che l'Unione possa intervenire con tempestività ed efficacia a tutela dei propri interessi nell'attuazione sia dell'accordo di recesso che dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. riconosce la necessità di conferire alla Commissione il potere di attuare, in caso di mancato rispetto dell'accordo, misure correttive, di riequilibrio e di garanzia nel settore dei trasporti rientranti nell'ambito di applicazione della proposta e previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) ed f); invita le commissioni competenti ad adottare tali disposizioni in prima lettura, riprendendo la proposta della Commissione;
5. invita la Commissione ad agire in modo proporzionato, efficace e flessibile qualora emerga la necessità di esercitare tali diritti; chiede alle commissioni competenti di prendere in considerazione un adeguato meccanismo di rendicontazione al Parlamento europeo in merito all'attuazione del regolamento proposto;
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA (12.9.2022)
David Mcallister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES
Bernd LANGE,
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
BRUXELLES
Antonio TAJANI
Presidente
Commissione per gli affari costituzionali
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra(2022/0068(COD))
Nel quadro della procedura in oggetto, la commissione per la pesca è stata invitata a presentare un parere alle vostre commissioni. In considerazione della proposta in questione, si decide di presentare il parere sotto forma di lettera (articolo 56, paragrafo 1, secondo comma).
François Xavier Bellamy (relatore permanente della commissione PECH per le questioni post-Brexit) e il sottoscritto abbiamo elaborato il presente parere. È stato approvato all'unanimità dai coordinatori nella riunione del 1° settembre 2022 e successivamente approvato mediante procedura scritta senza osservazioni da parte dei membri della commissione per la pesca.
A nome della commissione per la pesca, mi pregio di trasmettervi in allegato il suo parere sulla proposta relativa a norme per l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'attuazione e nell'applicazione dell'accordo di recesso del Regno Unito e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito.
Vogliano gradire, signori presidenti, i sensi della mia profonda stima.
Pierre Karleskind
François‑Xavier Bellamy
SUGGERIMENTI
- having regard to the recommendation of the European Parliament of 27 April 2021 on the conclusion of the trade and cooperation agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain Brittany and Northern Ireland (hereinafter 'the Trade and Cooperation Agreement'), and in particular the opinion of the Committee on Fisheries in this respect (P9 TA(2021)0140),
- having regard to Council Decision (EU) 2021/689 of 29 April 2021 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Trade and Cooperation Agreement[6],
A. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contiene una serie di disposizioni volte a tutelare gli interessi dell'Unione in caso di attuazione insufficiente o di inosservanza, da parte del Regno Unito, degli obblighi che gli incombono in virtù del presente accordo; che nel settore della pesca è in particolare possibile per l'Unione adottare misure compensative, correttive, di salvaguardia o di riequilibrio, nonché misure di sospensione di alcuni dei suoi obblighi a norma degli articoli 501, 506 e 773 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (in appresso "misure per la difesa degli interessi dell'Unione");
B. considerando che la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, prevede temporaneamente, all'articolo 3, che tali misure per la difesa degli interessi dell'Unione possano essere adottate dalla Commissione, e ciò fino all'entrata in vigore di un atto legislativo specifico che ne disciplini l'adozione;
C. considerando che finora l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in materia di pesca non è stata regolare né ottimale; che l'Unione ha incontrato notevoli problemi, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle acque e la concessione di licenze di pesca, o restrizioni supplementari derivanti da misure tecniche di pesca adottate unilateralmente dal Regno Unito senza consultazione preliminare;
D. considerando che l'articolo 510 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un riesame dell'accordo, che dovrebbe essere effettuato quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento che termina il 30 giugno 2026;
E. Considering that in its resolution of 5 April 2022 on the future of fisheries in the Channel, North Sea, Irish Sea and Atlantic Ocean in the light of the UK’s withdrawal from the EU (P9 TA(2022)0103), the European Parliament reiterates many concerns about the implementation of the Trade and Cooperation Agreement; che il Parlamento europeo sottolinea altresì che, al fine di garantire la piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti giuridici, compresi quelli relativi all'accesso al mercato, nonché tutte le misure compensative e di risposta e i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
La commissione per la pesca:
1. ribadisce la propria preoccupazione circa una rapida, scrupolosa, piena e completa attuazione in buona fede dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda la pesca; chiede che l'Unione si avvalga di tutti i mezzi a sua disposizione a tal fine e non esiti ad adottare misure per difendere i suoi interessi in caso di mancata attuazione, sia a breve termine che dopo il periodo di adeguamento;
2. accoglie con favore la proposta della Commissione che apre la strada alla definizione, da parte dei legislatori, del quadro per l'adozione di misure volte a difendere gli interessi dell'Unione e all'esercizio del suo diritto di attuare e far rispettare l'accordo di recesso, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o qualsiasi accordo supplementare; sostiene a tal fine la creazione di un quadro istituzionale che consenta di adottare misure rapide, efficaci e proporzionate, nel rispetto dei trattati;
3. ricorda che, per quanto riguarda in particolare la pesca, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede la possibilità di talune misure protettive per difendere gli interessi dell'Unione senza previo ricorso a una procedura di risoluzione delle controversie; accoglie con favore il fatto che la proposta della Commissione di definire il quadro per l'adozione di misure volte a difendere gli interessi dell'Unione riguardi la pesca allo stesso modo degli altri interessi settoriali e secondo procedure istituzionali analoghe; invita la commissione per gli affari esteri, la commissione per il commercio internazionale e la commissione per gli affari costituzionali a mantenere nell'ambito di applicazione della proposta di regolamento tutti i pertinenti riferimenti alle questioni relative alla pesca, in particolare quelli contenuti negli articoli 501, 506 e 773 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, senza alcuna eccezione e a respingere, durante i negoziati interistituzionali, qualsiasi eventuale proposta di deroga in materia di pesca;
4. rileva, in particolare, che l'articolo 2, paragrafo 4, della proposta di regolamento prevede che la Commissione informi il Consiglio dei suoi motivi qualora la Commissione decida di non rispondere favorevolmente alla richiesta di uno o più Stati membri di adottare misure per difendere gli interessi dell'Unione; invita la commissione per gli affari esteri, la commissione per il commercio internazionale e la commissione per gli affari costituzionali a modificare tale disposizione in modo che il Parlamento europeo sia posto su un piano di parità con il Consiglio a tale riguardo e che il Parlamento sia informato quanto prima della presentazione di una richiesta di uno o più Stati membri nonché del seguito dato, a maggior ragione se tale richiesta risponde a un'attuazione insufficiente dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in materia di pesca;
5. ricorda la dimensione emblematica della pesca nei dibattiti relativi al recesso del Regno Unito dall'Unione; sottolinea l'importanza attribuita dal Parlamento europeo al monitoraggio delle relazioni UE-Regno Unito e la necessità di un'attuazione corretta e in buona fede dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in questo settore; ricorda il potere del Parlamento europeo di chiedere direttamente alla Commissione di adottare misure per difendere gli interessi dell'Unione di fronte a preoccupazioni specifiche, in particolare nel settore della pesca; sottolinea infine l'importanza attribuita dalla commissione per la pesca al fatto che la Commissione e il Consiglio di adoperino fin d'ora per prepararsi alla fine del periodo di adeguamento, al fine di conseguire una situazione stabile e soddisfacente per il settore della pesca dopo il 30 giugno 2026.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Definizione delle modalità d’esercizio dei diritti dell’Unione ai fini dell’applicazione e dell’attuazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra |
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Riferimenti |
COM(2022)0089 – C9-0059/2022 – 2022/0068(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
11.3.2022 |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
AFET 23.3.2022 |
INTA 23.3.2022 |
AFCO 23.3.2022 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ITRE 23.3.2022 |
IMCO 23.3.2022 |
TRAN 23.3.2022 |
AGRI 23.3.2022 |
|
PECH 23.3.2022 |
JURI 23.3.2022 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 22.3.2022 |
AGRI 20.4.2022 |
JURI 13.6.2022 |
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Relatori Nomina |
Andreas Schieder 22.3.2022 |
Seán Kelly 22.3.2022 |
Danuta Maria Hübner 22.3.2022 |
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Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
7.7.2022 |
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Esame in commissione |
13.7.2022 |
31.8.2022 |
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Approvazione |
10.10.2022 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
75 0 6 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Gerolf Annemans, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Udo Bullmann, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Pascal Durand, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Dietmar Köster, Bernd Lange, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Thijs Reuten, Catharina Rinzema, Massimiliano Salini, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Dragoş Tudorache, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Viola von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Charlie Weimers, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima, Jan Zahradil, Bernhard Zimniok |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Mazaly Aguilar, Attila Ara-Kovács, Gunnar Beck, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Loucas Fourlas, Robert Hajšel, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Alin Mituța, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Manuela Ripa, Christian Sagartz |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Mónica Silvana González, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Roose, Christine Schneider, Nils Ušakovs, Lucia Vuolo, Lara Wolters |
|||
Deposito |
13.10.2022 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
75 |
+ |
ECR |
Geert Bourgeois, Charlie Weimers, Jan Zahradil |
ID |
Gerolf Annemans, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Herve Juvin, Thierry Mariani |
NI |
Carles Puigdemont i Casamajó |
PPE |
Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Salvatore De Meo, Loucas Fourlas, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Christian Sagartz, Massimiliano Salini, Christine Schneider, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Rainer Wieland, Isabel Wiseler-Lima |
RENEW |
Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Pascal Durand, Nathalie Loiseau, Alin Mituța, Javier Nart, Samira Rafaela, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne |
S&D |
Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Gabriele Bischoff, Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Mónica Silvana González, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Bernd Lange, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira, Sergei Stanishev, Mihai Tudose, Nils Ušakovs, Lara Wolters |
THE LEFT |
Helmut Scholz |
VERTS/ALE |
Reinhard Bütikofer, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Tilly Metz, Manuela Ripa, Caroline Roose, Jordi Solé, Viola von Cramon-Taubadel |
0 |
- |
|
|
6 |
0 |
ECR |
Mazaly Aguilar |
ID |
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Bernhard Zimniok |
RENEW |
Karin Karlsbro, Catharina Rinzema |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7). Accordo concluso a norma della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1) ed entrato in vigore il 1º febbraio 2020.
- [2] Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10). Accordo concludo a norma della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2). Accordo applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021 ed entrato in vigore il 1o maggio 2021.
- [3] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
- [4] Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).
- [5] Erano presenti al momento della votazione finale: Karima Delli (Chair), Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger Reinhold, Leila Chaibi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Nicola Danti, Anna Deparnay Grunenberg, Søren Gade, Roman Haider, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Isabel García Muñoz, Elena Kountoura, THE LEFT, Peter Lundgren, Ondřej Kovařík, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Ljudmila Novak, Philippe Olivier, Jan Christoph Oetjen, Jutta Paulus, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Massimiliano Salini, Annalisa Tardino, Vera Tax, Barbara Thaler, Eugen Tomac, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Kathleen Van Brempt, Marianne Vind, Henna Virkkunen, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Iuliu Winkle rand Roberts Zīle.
- [6] GU L 149 del 30.4.2021, pagg. 2–9