RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

31.1.2023 - (COM(2022)0046 – C9‑0039/2022 – 2022/0032(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Dan Nica
Relatori per parere delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Maria‑Manuel Leitão‑Marques, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Tiemo Wölken, commissione giuridica


Procedura : 2022/0032(COD)
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A9-0014/2023
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A9-0014/2023
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

(COM(2022)0046 – C9‑0039/2022 – 2022/0032(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0046),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0039/2022),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere motivato inviato dal Senato ceco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 2022[1],

 visto il parere del Comitato delle regioni del 12 ottobre 2022[2],

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari, 

 vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9 0014/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]

alla proposta della Commissione

---------------------------------------------------------

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 1, e gli articoli 183 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],

considerando quanto segue:

(1) I semiconduttori rappresentano il fulcro di qualsiasi dispositivo digitale e della transizione digitale dell'Unione: dagli smartphone e dalle automobili alle applicazioni e alle infrastrutture critiche nei settori della sanità, dell'energia, delle comunicazioni e dell'automazione, fino alla maggior parte degli altri settori industriali. Sebbene i semiconduttori siano essenziali per il funzionamento dell'economia, della sicurezza e della società moderne, l'Unione ha assistito a perturbazioni senza precedenti nel loro approvvigionamento, le cui conseguenze sono significative. L'attuale carenza di approvvigionamento, sia nell'alta gamma che nella gamma medio-bassa, è il risultato degli acquisti dettati dal panico, unitamente alle modifiche o agli annullamenti di ordini dell'ultimo minuto, al blocco delle attività dei fornitori in Asia e all'instabilità politica in alcune parti del mondo. Le perturbazioni hanno rivelato le vulnerabilità di lunga data in tale ambito, in particolare una forte dipendenza dai paesi terzi nella fabbricazione e nella progettazione di chip.

(1 bis) Rafforzare la capacità dell'Europa per quanto riguarda i semiconduttori riducendo le dipendenze, rafforzando la sovranità digitale e contribuendo alla transizione verde è fondamentale per conseguire l'autonomia strategica.

(2) È opportuno istituire un quadro per aumentare la resilienza dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, stimolare gli investimenti, rafforzare le capacità, la sicurezza, l'adattabilità e la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e i partner internazionali.

(3) Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione, garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità e garantire l'istituzione nel mercato interno di un ecosistema paneuropeo unico dei semiconduttori caratterizzato dalla messa in comune di conoscenze, competenze e risorse e da punti di forza comuni. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza a lungo termine e la capacità di innovazione e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

(4) È necessario adottare misure per sviluppare le capacità e rafforzare il settore dei semiconduttori dell'Unione, in conformità dell'articolo 173, paragrafo 3, del trattato. Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione del settore dei semiconduttori in tutta l'Unione, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare e produrre, imballare, riutilizzare e riciclare componenti avanzati. L'iniziativa "Chip per l'Europa" ("l'iniziativa") dovrebbe sostenere questi obiettivi colmando il divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell'Europa e il loro sfruttamento industriale sostenibile. Dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione e la produzione di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l'integrazione di sistemi in tali tecnologie, approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione, consolidare le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, rispondere alle esigenze dei settori industriali chiave e creare nuovi mercati.

(5) L'uso dei semiconduttori è fondamentale per molteplici settori economici e funzioni sociali nell'Unione e pertanto un approvvigionamento resiliente è essenziale per il funzionamento del mercato interno. Data l'ampia circolazione transfrontaliera dei prodotti a semiconduttori, è preferibile affrontare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori mediante disposizioni di armonizzazione dell'Unione, in forza dell'articolo 114 del trattato. Al fine di disporre di misure coordinate per rafforzare la resilienza, sono necessarie norme armonizzate per agevolare l'attuazione di progetti specifici che contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione. Il meccanismo di monitoraggio, mappatura strategica a lungo termine e prevenzione e risposta alle crisi proposto dovrebbe essere uniforme ed efficiente per dotare la catena del valore transfrontaliera dei semiconduttori di un approccio coordinato alla preparazione e alla risposta alle crisi.

(5 bis) Il rafforzamento delle infrastrutture critiche e della sicurezza dell'Unione nonché della sua leadership tecnologica richiede chip all'avanguardia e personalizzati, in particolare per i settori rispondenti ai bisogni futuri e strategici.

(6) Il conseguimento di tali obiettivi sarà sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell'Unione, il regolamento istituisce un consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri, da un osservatore permanente del Parlamento europeo e da osservatori dell'industria e delle organizzazioni di ricerca che rappresentano la catena del valore dei semiconduttori, che dovrebbero essere coinvolti caso per caso, e che dovrebbe essere presieduto dalla Commissione. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornirà consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i diversi compiti attribuitigli a norma dei vari capi del presente regolamento. Le riunioni possono svolgersi in diverse composizioni dei rappresentanti di alto livello e la Commissione può istituire sottogruppi, garantendo l'accesso ai membri e agli osservatori del consiglio europeo dei semiconduttori.

(7) Data la natura mondiale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la cooperazione internazionale con i paesi terzi è un elemento importante per conseguire la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero inoltre consentire all'Unione di svolgere un ruolo più incisivo, in quanto centro di eccellenza, in un ecosistema dei semiconduttori mondiale, interdipendente e più efficiente. La Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe collaborare per individuare soluzioni di approvvigionamento sia immediate che a lungo termine per il mercato dei semiconduttori, cooperare con i paesi terzi e costruire partenariati al fine di trovare soluzioni per affrontare, per quanto possibile, le perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

(7 bis) Al fine di avanzare sull'impegno assunto di soddisfare le esigenze di forza lavoro lungo tutta la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, come indicato nella dichiarazione della seconda riunione ministeriale tenutasi a Parigi-Saclay il 16 maggio 2022, la Commissione deve istituire un programma di scambio per ricercatori nel settore dell'ingegneria dei semiconduttori, collaborando con gli istituti di istruzione superiore dei paesi che condividono gli stessi principi e dell'Unione. Il programma può essere istituito sotto l'egida dell'iniziativa.

(7 ter) La Commissione, per conto dell'Unione, dovrebbe perseguire la cooperazione con partner strategici che condividono gli stessi principi, quali gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan, che sono avvantaggiati nel settore dei semiconduttori, al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e far fronte alle interruzioni della catena di approvvigionamento, anche per quanto riguarda le materie prime per i chip e le restrizioni all'esportazione imposte dai paesi terzi, attraverso un'"Iniziativa diplomatica in materia di chip". Ciò dovrebbe comportare il coordinamento con i partner attraverso dialoghi diplomatici e nell'ambito dei consessi internazionali, la messa a punto di accordi di investimento e commerciali o altre misure diplomatiche, garantendo nel contempo un forte impegno con la comunità dei portatori di interessi.

(8) I costi nel settore dei semiconduttori sono molto elevati sia per quanto riguarda sviluppo e innovazione sia per la costruzione di impianti di prova e sperimentazione all'avanguardia a sostegno della produzione industriale. Tali costi hanno ripercussioni dirette sulla competitività e sulla capacità di innovazione dell'industria dell'Unione, come pure sulla sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento. Le recenti carenze nell'Unione e nel mondo e la rapida evoluzione delle sfide tecnologiche e dei cicli di innovazione che interessano la catena del valore dei semiconduttori hanno evidenziato la necessità di rafforzare i punti di forza esistenti dell'Unione, aumentandone così la competitività relativa, la resilienza, la ricerca e la capacità di innovazione istituendo l'iniziativa.

(8 bis) L'Unione deve mantenere il primato in termini di ricerca, sviluppo, innovazione e capacità di progettazione in materia di chip, concentrandosi sulla promozione della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e della progettazione e sui partner dell'ecosistema, oltre che sulla produzione. La promozione del potenziale umano e delle competenze attraverso l'istruzione in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), dalle fasi iniziali dell'istruzione fino al livello postdottorale, è fondamentale per conseguire tale obiettivo.

(9) La responsabilità di mantenere nell'Unione una forte base industriale, competitiva, sostenibile e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. La natura e la portata della sfida della ricerca e dell'innovazione nel settore dei semiconduttori richiedono tuttavia un'azione concertata a livello dell'Unione.

(9 bis) L'iniziativa è una nuova iniziativa strategica dell'Unione e richiede nuove risorse di bilancio. Per evitare tagli ai programmi dell'Unione, l'importo delle risorse finanziarie destinate all'iniziativa per i chip dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati entro i massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) o mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP. La dotazione di 1,65 miliardi di EUR destinata all'iniziativa nell'ambito del programma Europa digitale dovrebbe aggiungersi ai finanziamenti a favore degli obiettivi esistenti e non dovrebbe ridurre la loro dotazione finanziaria: l'assegnazione dei fondi ai primi cinque obiettivi specifici dovrebbe pertanto essere mantenuta, mentre ulteriori 1,65 miliardi di EUR dovrebbero essere assegnati a un nuovo obiettivo specifico per l'iniziativa. Analogamente, gli 850 milioni di EUR destinati all'impresa comune "Chip" nell'ambito di Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] (Orizzonte Europa), non dovrebbero ridurre la dotazione finanziaria a favore degli obiettivi iniziali di Orizzonte Europa: l'assegnazione dei fondi a Orizzonte Europa dovrebbe essere assegnata all'impresa comune "Chip". Le esigenze di finanziamento dell'iniziativa dovrebbero essere prese in considerazione nella revisione intermedia del QFP, al fine di garantire la stabilità, la coerenza, l'ambizione e il finanziamento a lungo termine dell'iniziativa. Considerando che i nuovi investimenti per la progettazione e la fabbricazione avanzate di semiconduttori sono ad alta intensità di capitale, è necessario che prosegua la mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione.

(10) ▌Orizzonte Europa ▌ha l'obiettivo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli. In quanto priorità fondamentale dell'Unione, le risorse finanziarie totali assegnate al programma quadro non dovrebbero essere ridotte. Orizzonte Europa dovrà ad assegnare una quota dedicata delle sue componenti all'iniziativa. Tuttavia, l'assegnazione di fondi a favore delle attività dell'iniziativa non dovrebbe pregiudicare le altre attività di R&I condotte nell'ambito di Orizzonte Europa, che sono essenziali per la competitività dell'Unione e per le transizioni verde e digitale. Quando le risorse finanziarie di Orizzonte Europa sono destinate a contribuire all'iniziativa, tali risorse dovrebbero essere compensate da un'altra fonte. Di conseguenza, fatte salve le prerogative istituzionali del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno mettere a disposizione di Orizzonte Europa, nel periodo 2023-2027, un importo di stanziamenti d'impegno equivalente ai fondi stanziati, risultante dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma attuale o al precedente, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] (il "regolamento finanziario"). Tale importo si aggiungerà all'importo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018) già menzionato nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati in relazione al programma di ricerca.

(11) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di ricerca e innovazione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, necessarie per mantenere un ruolo di primo piano dei suoi investimenti nella ricerca e nell'industria▌, e di colmare l'attuale divario tra ricerca e sviluppo e fabbricazione, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero coordinare meglio i loro sforzi e coinvestire. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi della duplice transizione verde e digitale. L'iniziativa dovrebbe, nella misura del possibile, integrare e massimizzare in tutte le sue componenti e le sue azioni i vantaggi dell'applicazione delle tecnologie dei semiconduttori in quanto potenti strumenti della transizione verso la sostenibilità che possono portare a nuovi prodotti e a un uso più efficiente, efficace, pulito e duraturo delle risorse, compresi l'energia e i materiali necessari per la produzione e l'uso nell'intero ciclo di vita dei semiconduttori.

(11 bis) Attrarre investimenti è indispensabile per la creazione di un ecosistema europeo dei semiconduttori competitivo. In primo luogo, occorre pertanto considerare le opportunità per migliorare la sostenibilità dell'industria dei semiconduttori. Si dovrebbero valutare stanziamenti di bilancio dell'Unione e degli Stati membri volti a ridurre l'impatto ambientale dell'industria in vista di una riduzione più ambiziosa delle emissioni di carbonio (ad esempio attraverso il pacchetto "Pronti per il 55 %", il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il piano REPower EU). I dispositivi e i processi di fabbricazione dei semiconduttori offrono enormi opportunità per ridurre l'impatto ambientale delle industrie e, in particolare, le emissioni di carbonio. In secondo luogo, si dovrebbe investire nei talenti per colmare il divario tra industria, ricerca e istruzione, in quanto la disponibilità di talenti è fondamentale per attrarre investimenti nei semiconduttori. Una rete di centri di competenza "senza frontiere" può promuovere tali interessi a livello locale e occorre pertanto stimolare solidi partenariati con le linee pilota.

(12) Al fine di conseguire il suo obiettivo generale e affrontare le sfide sia sul lato dell'offerta che sul lato della domanda dell'attuale ecosistema dei semiconduttori, l'iniziativa dovrebbe comprendere cinque componenti principali. In primo luogo, per rafforzare la capacità di progettazione dell'Europa, l'iniziativa dovrebbe sostenere azioni volte a creare una piattaforma virtuale disponibile in tutta l'Unione. La piattaforma dovrebbe collegare le società di progettazione, ▌le start-up, le PMI e i titolari di proprietà intellettuale e i fornitori di strumenti, con le organizzazioni di ricerca e tecnologia, al fine di fornire soluzioni di prototipi virtuali basate sullo sviluppo collaborativo della tecnologia. In secondo luogo, per rafforzare la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dell'Unione dalla produzione dei paesi terzi, l'iniziativa dovrebbe sostenere lo sviluppo di linee pilota e l'accesso a tali linee. Le linee pilota dovrebbero permettere all'industria di collaudare, sperimentare e convalidare le tecnologie dei semiconduttori e gli schemi di progettazione dei sistemi ai livelli più elevati di maturità tecnologica, oltre il livello 3 ma al di sotto del livello 8, riducendo al contempo il più possibile gli impatti ambientali. Gli investimenti dell'Unione nelle linee pilota, uniti a investimenti degli Stati membri e con il settore privato, sono necessari per affrontare l'attuale sfida strutturale e le carenze del mercato qualora gli impianti non fossero disponibili nell'Unione e il potenziale di innovazione e la competitività dell'Unione a livello mondiale ne risultassero quindi ostacolati. In terzo luogo, per stimolare gli investimenti in tecnologie alternative, come le tecnologie quantistiche, che favoriscano lo sviluppo del settore dei semiconduttori, l'iniziativa dovrebbe sostenere azioni, quali le librerie di progettazione per chip quantistici, le linee pilota per la costruzione di chip quantistici e impianti di prova e sperimentazione di componenti quantistici, tramite il potenziamento dei centri esistenti o la creazione di nuovi impianti. In quarto luogo, per promuovere l'uso delle tecnologie dei semiconduttori, fornire accesso agli impianti di progettazione e alle linee pilota e colmare la carenza di competenze in tutta l'Unione, l'iniziativa dovrebbe sostenere l'istituzione di centri di competenza in materia di semiconduttori in ciascuno Stato membro, tramite il potenziamento dei centri esistenti o la creazione di nuovi impianti. L'accesso alle infrastrutture finanziate da fondi pubblici, quali gli impianti pilota e di prova, e alla rete di competenze dovrebbe essere aperto a un'ampia gamma di utilizzatori e deve essere concesso, in modo trasparente e non discriminatorio, alle grandi imprese a condizioni di mercato (o al prezzo di costo maggiorato di un margine ragionevole) e alle PMI e ai centri di ricerca accademica a prezzi ridotti e in via preferenziale. Tale accesso, accordato anche ai partner della ricerca internazionale e ai partner commerciali, può favorire un maggiore arricchimento reciproco e un aumento del know-how e dell'eccellenza, contribuendo nel contempo al recupero dei costi. In quinto luogo, la Commissione dovrebbe istituire un apposito strumento di sostegno per gli investimenti nei semiconduttori (nell'ambito delle attività di agevolazione degli investimenti descritte collettivamente come "fondo per i chip") che proponga soluzioni di capitale e di debito, compreso un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], in stretta cooperazione con il gruppo Banca europea per gli investimenti e con altri partner esecutivi quali le banche e gli istituti di promozione nazionali. ▌

(12 bis) Le attività del fondo per i chip dovrebbero sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente. Tali attività dovrebbero offrire opportunità per una maggiore disponibilità di fondi per sostenere sia la crescita delle start-up e delle PMI sia gli investimenti lungo tutta la catena del valore. Il Consiglio europeo per l'innovazione dovrebbe apportare un sostegno specifico ulteriore, per mezzo di sovvenzioni e investimenti azionari, agli innovatori ad alto rischio che creano nuovi mercati. È opportuno fornire sostegno e orientamento, in particolare alle PMI, sulle modalità di accesso agli investimenti pubblici e privati, compreso il capitale di rischio, con l'obiettivo di accelerare non solo l'accesso, ma anche il processo di presentazione delle domande e di approvazione.

(12 ter) La Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari sotto forma di uno specifico programma di lavoro del "fondo per i chip". Esso dovrebbe includere orientamenti sull'ammissibilità e sull'eleggibilità, sulle scadenze chiare e sui criteri applicabili alle capacità operative finanziarie e di esclusione, informazioni sui documenti obbligatori da fornire e sulle procedure di valutazione e indicazioni sulla compilazione delle domande. Dovrebbero essere incluse anche informazioni sulla struttura, sul bilancio e sulle priorità politiche del "fondo per i chip". La Commissione dovrebbe inoltre fornire indicazioni sulle procedure per la registrazione e la presentazione delle domande online attraverso un portale specifico e dedicato al "fondo per i chip" dell'Unione.

(12 quater) La Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari e facilmente accessibili sui termini e sulle condizioni per lo sviluppo di linee pilota, nonché per l'accesso di terzi ad esse, come pure sulla compatibilità e sull'accessibilità delle piattaforme di progettazione virtuale dell'Unione.

(13) Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione dello sforzo di investimento pubblico e privato, agevolare l'integrazione l'arricchimento reciproco e la redditività dell'investimento dei programmi in corso e perseguire una visione strategica comune dell'Unione in materia di semiconduttori, quale mezzo per realizzare l'ambizione dell'Unione e dei suoi Stati membri di rivestire un ruolo di primo piano nell'economia digitale, l'iniziativa "Chip per l'Europa" dovrebbe agevolare un coordinamento migliore e sinergie più strette tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, favorire un coordinamento migliore e una maggiore collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato e ulteriori investimenti congiunti con gli Stati membri. L'attuazione dell'iniziativa è impostata in modo da mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a programmi esistenti dell'Unione, nonché del settore privato. L'iniziativa può quindi avere successo solo grazie a uno sforzo collettivo degli Stati membri, insieme all'Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l'ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, prova e sperimentazione e per la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell'iniziativa, in particolare le attività del "fondo per i chip", dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del fondo InvestEU. I nuovi concetti e le nuove ambizioni del presente regolamento dovrebbero essere sostenuti con nuove e significative disposizioni finanziarie per la progettazione, la sperimentazione, la fabbricazione, l'imballaggio e il collaudo di tecnologie e prodotti avanzati e in evoluzione all'interno dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione.

(14) Il sostegno a titolo dell'iniziativa dovrebbe essere utilizzato per ovviare in modo proporzionato ed efficace in termini di costi alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali risultanti dall'elevata intensità di capitale, dall'alto rischio e dalla complessità dell'ecosistema dei semiconduttori e le azioni non dovrebbero duplicare né escludere i finanziamenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto sociale e ambientale in tutta l'Unione.

(15) L'iniziativa dovrebbe basarsi su conoscenze solide e rafforzare le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall'Unione e dagli Stati membri mediante programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore dei semiconduttori e di sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento, in particolare Orizzonte Europa e il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] con l'obiettivo di consolidare, entro il 2030, la posizione dell'Unione quale attore globale nella tecnologia dei semiconduttori e delle loro applicazioni, con una quota crescente di produzione a livello mondiale. Ad integrazione di tali attività, l'iniziativa dovrebbe operare in stretta collaborazione con altri portatori di interessi pertinenti, come ad esempio l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.

(16) Per creare un ecosistema paneuropeo nel mercato interno in cui le conoscenze, le competenze, le risorse e i punti di forza esistenti siano messi in comune e accelerare l'attuazione delle azioni dell'iniziativa, è necessario prevedere la possibilità di attuarne alcune, in particolare quelle relative alle linee pilota, mediante un nuovo strumento giuridico, ossia il consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip (ECIC). L'ECIC dovrebbe essere dotato di personalità giuridica e pertanto il soggetto richiedente che presenta una domanda relativa alle azioni che saranno finanziate dall'iniziativa, può essere lo stesso ECIC e non le singole entità che lo compongono. L'obiettivo principale dell'ECIC dovrebbe consistere nell'incoraggiare una collaborazione efficace e strutturale tra soggetti giuridici, comprese le organizzazioni di ricerca e tecnologia. Per questo motivo l'ECIC deve essere istituito da almeno tre membri, inclusi Stati membri, soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi, con un'ampia copertura geografica ed essere gestito come consorzio pubblico-privato per un'azione specifica. L'istituzione dell'ECIC non dovrebbe comportare l'istituzione di un nuovo organismo dell'Unione e non dovrebbe essere destinata a un'azione specifica nell'ambito dell'iniziativa. Il consorzio dovrebbe colmare le lacune nel pacchetto di strumenti di cui l'Unione dispone per combinare i finanziamenti degli Stati membri, il bilancio dell'Unione e gli investimenti privati ai fini dell'attuazione delle azioni dell'iniziativa. In particolare, è possibile realizzare forti sinergie attraverso lo sviluppo combinato delle diverse linee pilota nell'ambito di un ECIC che metta in comune il contributo dell'Unione con le risorse collettive degli Stati membri e di altri partecipanti. Il bilancio dell'ECIC, messo a disposizione dagli Stati membri e dai partecipanti del settore privato nel periodo di attività previsto, dovrebbe rispettare le scadenze delle azioni attuate nell'ambito dell'iniziativa. La Commissione non dovrebbe partecipare direttamente al consorzio.

(16 bis) La descrizione tecnica dell'infrastruttura dei chip istituita e gestita dall'ECIC dovrebbe essere valutata da esperti indipendenti. Le informazioni descriveranno i compiti principali, le attività, comprese le attività economiche previste, e le risorse necessarie. La descrizione dovrebbe inoltre includere indicatori chiave di prestazione delle attività dell'ECIC rispetto ai quali è possibile valutare i progressi dell'ECIC. Dovrebbe inoltre includere un'adeguata valutazione dei rischi, al fine di garantire un'agevole realizzazione dell'infrastruttura dei chip.

(17) L'attuazione dell'iniziativa dovrebbe essere affidata principalmente all'impresa comune "Chip" istituita dal regolamento XX/XX del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip"[7].

(18) Per incoraggiare l'innovazione e sviluppare le capacità all'interno dell'ecosistema europeo dei semiconduttori, può essere opportuno fornire sostegno pubblico alle capacità di progettazione, fabbricazione, apparecchiature di fabbricazione, imballaggio e riciclaggio. Può essere fornito sostegno pubblico agli impianti lungo la catena del valore dei semiconduttori che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione e che comprendono impianti primi nel loro genere. Al fine di conseguire gli obiettivi specifici del presente regolamento, in particolare la creazione di capacità di produzione di chip su larga scala, può essere necessario stabilire criteri specifici affinché i progetti possano beneficiare del sostegno e distinguere tra due tipi di impianti, vale a dire ▌ impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell'UE. Inoltre, affinché il presente regolamento produca i massimi benefici in tutta l'Unione, lo status di impianto primo nel suo genere può essere sufficiente a ricevere sostegno pubblico, in particolare per quanto riguarda gli impianti per le PMI lungo la catena del valore dei semiconduttori. Non dovrebbe essere necessaria un'ulteriore classificazione come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE. Il sostegno pubblico dovrebbe mirare ad aumentare la competitività relativa dell'industria dei semiconduttori dell'Unione, ma non dovrebbe compromettere l'integrità del mercato interno.

(19) Gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero essere impianti primi nel loro genere riconosciuti nell'Unione in quanto contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori nel mercato interno, alla competitività economica degli Stati membri e, se del caso, alla sicurezza della catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori. Dovrebbe essere possibile conferire lo status di "primo nel suo genere" a un impianto industriale nuovo o ammodernato in grado di produrre o progettare semiconduttori. Tali impianti possono comprendere impianti iniziali o finali, o entrambi, o impianti in grado di fabbricare materiali, componenti passivi o apparecchiature specificamente utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori e che non sono già presenti in modo sostanziale nell'Unione. Il nodo tecnologico, la trasformazione di materiali grezzi e di substrato, come il carburo di silicio, l'indio, il fosfuro e il nitruro di gallio, le innovazioni di processo e di prodotto che possono aumentare la riciclabilità dei semiconduttori, ridurre in maniera significativa e comprovabile i fattori di produzione necessari, quali energia, acqua, sostanze chimiche tossiche e metalli pesanti, offrono migliori prestazioni energetiche e ambientali, e gli sviluppi che aumentano il livello di sicurezza e affidabilità dei componenti che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di chip nei mercati interni e di esportazione possono essere riconosciuti come fattori che contribuiscono al riconoscimento dello status di primo nel suo genere.

(20) Qualora una fonderia aperta dell'UE offra capacità di produzione a imprese non collegate all'operatore dell'impianto, dovrebbe stabilire, attuare e mantenere una separazione funzionale adeguata ed efficace in modo da impedire lo scambio di informazioni riservate tra la produzione interna ed esterna. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutte le informazioni acquisite nel processo di progettazione e nelle unità di fabbricazione iniziale o finale, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale.

(21) Per essere qualificato come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE, la creazione e il funzionamento dell'impianto dovrebbero avere chiari effetti positivi e a lungo termine sulla catena del valore dei semiconduttori nell'Unione, in particolare per quanto riguarda un approvvigionamento resiliente di semiconduttori attuali e di prossima generazione per gli utilizzatori sul mercato interno, e per quanto riguarda la sicurezza, l'efficienza, l'adattabilità e la stabilità dell'impianto nonché il contributo alla transizione digitale e verde dell'Unione. Le ripercussioni su vari Stati membri, anche per quanto concerne gli obiettivi di coesione, onde rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo degli Stati membri dovrebbero essere considerate uno degli indicatori di un chiaro effetto positivo di un impianto di produzione integrata e di una fonderia aperta dell'UE sulla catena del valore dei semiconduttori nell'Unione.

(22) È importante che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE non siano soggetti all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico imposti da paesi terzi, che potrebbero comprometterne la possibilità di utilizzare le infrastrutture, i software, i servizi, le strutture, i beni, le risorse, la proprietà intellettuale o il know-how loro appartenenti, necessari per adempiere l'obbligo, che essi dovrebbero garantire, relativo agli ordini classificati come prioritari a norma del presente regolamento.

(23) Dato il rapido sviluppo delle tecnologie dei semiconduttori e per rafforzare la futura competitività industriale dell'Unione, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero impegnarsi a investire in modo continuativo ed efficiente nelle attuali e nelle prossime generazioni di semiconduttori, anche testando e sperimentando nuove possibilità grazie all'accesso prioritario alle linee pilota istituite dall'iniziativa "Chip per l'Europa", senza pregiudicare l'accesso effettivo da parte di altri soggetti, in particolare le start-up e le PMI. Le linee pilota dovrebbero sostenere la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo di nodi tecnologici, compresi i nodi all'avanguardia inferiori a due nanometri, il silicio completamente impoverito su isolante (FD-SOI) a 10 nanometri e inferiore.

(24) Affinché la procedura per ottenere il riconoscimento come impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell'UE sia uniforme e trasparente, la decisione di riconoscimento dovrebbe essere adottata dalla Commissione su richiesta di una singola impresa o di un consorzio di più imprese. Per riconoscere l'importanza della realizzazione coordinata e collaborativa dell'impianto previsto, la Commissione dovrebbe tenere conto, nella sua valutazione, della disponibilità dello Stato membro o degli Stati membri in cui il richiedente intende stabilire i propri impianti a sostenerne la costituzione. Inoltre, nel valutare la solvibilità del piano aziendale, la Commissione potrebbe tener conto dei risultati complessivi del richiedente, del contributo chiaro e dimostrabile dell'azione ammissibile proposta per l'attuazione alla competitività a lungo termine dell'industria dei semiconduttori dell'Unione e agli obiettivi dell'iniziativa, del rapporto costo/efficacia dell'azione ammissibile proposta per l'attuazione. Dati i privilegi connessi al riconoscimento come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE, la Commissione dovrebbe monitorare se le strutture cui è stato concesso tale stato continuino a soddisfare i criteri stabiliti nel presente regolamento.

(25) Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero essere considerati di interesse pubblico, nonché di interesse per la sicurezza e l'economia dell'Unione. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e prevedere un sostegno amministrativo nell'ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni, senza pregiudicare la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato. La Commissione dovrebbe garantire che i progetti notificati siano valutati e approvati quanto prima. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la costituzione di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE conformemente al diritto dell'Unione.

(26) È necessario che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande relative alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE. Essi dovrebbero nominare un'autorità che agevoli e coordini le procedure di rilascio delle autorizzazioni e designare un coordinatore che funga da punto di contatto unico per il progetto. Ove necessario per la concessione di una deroga a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio[8] e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9], si può presumere che la creazione e il funzionamento di tali strutture siano di rilevante interesse pubblico ai sensi dei suddetti testi giuridici, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni. Inoltre, qualora si presuma che la creazione e il funzionamento di tali strutture siano di rilevante interesse pubblico, tale valutazione dovrebbe essere coerente in altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, incluse le norme concernenti le acque destinate al consumo umano.

(27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, fabbricati in modo sostenibile, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato.

(28) Alla luce di quanto precede, la Commissione, dopo aver consultato il consiglio europeo dei semiconduttori e le organizzazioni chiave rappresentative del mercato, dovrebbe designare i settori e i prodotti che necessitano di chip e sistemi integrati certificati verdi, affidabili e sicuri che si basino sulle tecnologie dei semiconduttori o ne facciano ampio uso. Tale certificazione dovrebbe essere basata sul rischio e fondarsi su norme internazionali. In mancanza di un sistema di certificazione adeguato per soddisfare i requisiti specifici per settore o per prodotto, la Commissione, al fine di adottare un sistema di certificazione verde, affidabile e sicuro, dovrebbe poter chiedere all'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) di sviluppare tale sistema di certificazione della cibersicurezza, conformemente al regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

(29) Alla luce delle complessità e dei rischi geopolitici che interessano le catene di approvvigionamento globali dei semiconduttori e del ▌rischio di future carenze, il presente regolamento fornisce strumenti per un approccio coordinato in materia di monitoraggio e di mappatura delle catene del valore dei semiconduttori al fine di attenuare eventuali perturbazioni del mercato.

(30) Poiché le catene di valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono interconnesse, occorre un approccio coordinato a un monitoraggio ▌per aumentare la capacità di valutare e mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori nelle catene di approvvigionamento stesse o nei settori critici. La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, dovrebbe monitorare la catena del valore dei semiconduttori sulla base degli indicatori di allerta precoce e identificando le migliori pratiche per l'attenuazione dei rischi e il rafforzamento della trasparenza nella catena del valore dei semiconduttori in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese, in particolare le PMI.

(31) Gli elementi pertinenti, comprese le informazioni fornite dai pertinenti portatori di interessi e dalle associazioni di categoria, dovrebbero essere comunicati al consiglio europeo dei semiconduttori per consentire un regolare scambio di informazioni tra i rappresentanti di alto livello degli Stati membri e per integrare le informazioni in una panoramica del monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori.

(32) È importante tener conto delle specifiche informazioni sulla situazione di approvvigionamento degli utilizzatori di semiconduttori. Gli Stati membri dovrebbero quindi individuare le principali categorie di utilizzatori sui loro mercati nazionali e avere scambi regolari con tali soggetti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero offrire alle pertinenti organizzazioni dei portatori di interessi, tra cui le associazioni del settore e i rappresentanti delle principali categorie di utilizzatori, la possibilità di fornire informazioni in merito a cambiamenti significativi della domanda e dell'offerta e a perturbazioni note della loro catena di approvvigionamento, che potrebbero includere l'indisponibilità di semiconduttori o materie prime essenziali, tempi di consegna più lunghi della media, ritardi nella consegna e aumenti eccezionali dei prezzi.

(33) Per svolgere tali attività di monitoraggio, sulla base degli indicatori di allerta precoce, le autorità competenti degli Stati membri possono necessitare di alcune informazioni, che potrebbero non essere accessibili al pubblico, come ad esempio le informazioni sul ruolo di una singola impresa lungo la catena del valore dei semiconduttori. Nelle limitate circostanze in cui è necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base degli indicatori di allerta precoce, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere tali informazioni all'impresa in questione.

(34) Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero avvertire la Commissione qualora fattori pertinenti indichino una potenziale crisi dei semiconduttori. Tali fattori dovrebbero includere misure extraterritoriali di paesi terzi, ad esempio embarghi commerciali e restrizioni all'esportazione, che interrompono le linee di alimentazione legate ai semiconduttori verso l'Unione o gli Stati membri, e che portano a una crisi. Per garantire una risposta coordinata a tali crisi, la Commissione, su segnalazione di uno Stato membro o dell'autorità nazionale competente o mediante altre fonti, comprese le informazioni fornite da partner internazionali, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la necessità di attivare la fase di crisi e per discutere e valutare se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati, tenendo pienamente conto nella valutazione della mappatura strategica a lungo termine o delle azioni di coordinamento con i portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori per identificare, preparare e porre in atto misure preventive per la mitigazione dei rischi di carenze e strozzature atte a impedire l'escalation verso una fase di crisi. La Commissione dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali previsti dal trattato sugli accordi internazionali. Infine, la Commissione dovrebbe chiedere alle autorità nazionali competenti di valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato e dei soggetti dei settori critici.

(34 bis) Le imprese interessate dal meccanismo di crisi dovrebbero dimostrare di aver valutato diligentemente la loro rispettiva sicurezza di approvvigionamento di semiconduttori e di aver attuato misure di attenuazione dei rischi, tra cui la diversificazione dei fornitori e la costituzione di scorte di prodotti di rilevanza per la crisi, con lo scopo di ridurre i rischi di carenze.

(35 bis) L'obiettivo di una mappatura strategica a lungo termine della catena del valore dovrebbe essere fornire una base analitica agli strumenti e alle iniziative di politica che rafforzano l'autonomia strategica aperta dell'Unione. Una mappatura istituzionalizzata e di lungo termine della catena del valore globale dei semiconduttori identificherebbe le interdipendenze e le forti dipendenze, i rallentamenti, i punti di strozzatura e le posizioni competitive di imprese e paesi. La mappatura dovrebbe riguardare i mercati dei fornitori (come le attrezzature, i prodotti chimici, i wafer), le fasi della produzione (come la progettazione dei chip, la fabbricazione iniziale e finale) nonché i prodotti finali e i relativi mercati (come i microcontrollori automobilistici). La mappatura dovrebbe fornire un punto di partenza comune per gli enti pubblici che si occupano di restrizioni all'esportazione, controllo degli investimenti, sanzioni e sussidi, oltre a informare potenziali partenariati tecnologici con paesi che condividono gli stessi principi. A complemento del monitoraggio, la mappatura dovrebbe mirare a stimolare il coordinamento iniziale lungo la catena di approvvigionamento per prevenire, anziché gestire, le crisi, e a individuare, valutare e, in ultima analisi, gestire le dipendenze e le capacità strategiche dell'Europa nell'ecosistema globale dei semiconduttori per sostenere l'autonomia strategica aperta dell'Unione. L'esercizio di mappatura dovrebbe altresì individuare e valutare gli incentivi, le opportunità e le lacune negli investimenti nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione. Tali fattori comprendono l'accesso a lavoratori qualificati e adeguatamente formati, la prossimità ai poli tematici della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, l'accesso a materie prime critiche e fattori di produzione essenziali, la disponibilità di energia rinnovabile e l'approvvigionamento in materiali sostenibili.

(37) Per prevenire le perturbazioni nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione e prepararsi ad affrontarle, la Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e sulla base dei risultati della mappatura strategica, dovrebbe definire indicatori di allerta precoce nella valutazione del rischio dell'Unione. Detti indicatori di allerta precoce dovrebbero essere utilizzati per valutare e monitorare la disponibilità e l'integrità dei servizi e dei beni forniti dagli operatori chiave del mercato. Tali indicatori potrebbero includere la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell'Unione e sul mercato mondiale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, della delocalizzazione o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Gli indicatori dovrebbero essere caratterizzati dalla necessaria esaustività e il loro utilizzo dovrebbe essere debitamente giustificato. La Commissione e le autorità nazionali competenti dovrebbero monitorare tali indicatori di allerta precoce.

(37 bis) Al fine di accrescere il ruolo globale dell'Unione nell'ecosistema dei semiconduttori e la sua catena del valore, si dovrebbe prestare debita considerazione alla domanda di materie prime e di gas critici sottostanti. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare che l'Unione non crei una nuova dipendenza, ma piuttosto una catena di approvvigionamento sostenibile per le materie prime e i gas critici che sia organizzata in base a priorità e sia in linea con la dichiarazione della Commissione del 14 settembre 2022 sulla normativa relativa alle materie prime critiche.

(38) Alcune imprese che forniscono beni o servizi connessi ai semiconduttori sono considerate essenziali per un'efficace catena di approvvigionamento nell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, a motivo del numero di imprese dell'Unione che dipendono dai loro prodotti, della loro quota di mercato dell'Unione o a livello mondiale, della loro importanza per garantire un livello sufficiente di approvvigionamento o del possibile impatto dell'interruzione della fornitura dei loro prodotti o servizi. Le autorità nazionali competenti dovrebbero individuare gli operatori chiave del mercato nel loro territorio.

(39) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione[10], nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono considerarne i potenziali effetti sulle tecnologie critiche e sui prodotti a duplice uso quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio[11], compresi i semiconduttori.

(40 bis) Considerata l'importanza della sostenibilità degli investimenti nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la Commissione, le autorità nazionali competenti e gli operatori della catena del valore dei semiconduttori dovrebbero prestare particolare attenzione agli attuali obiettivi strategici dell'Unione, tra cui la duplice transizione verde e digitale, e al loro impatto sociale e ambientale in seno alle comunità locali.

(41) Per una risposta rapida, efficiente e coordinata dell'Unione a una crisi dei semiconduttori, è necessario fornire ai responsabili decisionali informazioni tempestive e aggiornate sulla situazione operativa in atto e assicurare che possano essere adottate misure efficaci per garantire l'approvvigionamento di semiconduttori ai settori critici interessati.

(42) La fase di crisi dei semiconduttori dovrebbe essere attivata solo se le condizioni di detta crisi sono pienamente soddisfatte. Al fine di garantire una risposta agile ed efficace a tale crisi dei semiconduttori, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di attivare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione, per una durata predeterminata, previa approvazione del consiglio europeo dei semiconduttori in conformità del presente regolamento. L'attivazione della fase di crisi dovrebbe intervenire in ultima istanza, con un chiaro sistema di pesi e contrappesi lungo tutto il processo, al fine di garantire che la fase di crisi sia utilizzata in modo proporzionato e necessario. La Commissione dovrebbe valutare se la fase di crisi debba essere chiusa o prorogata. Se conclude, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, che è opportuno chiudere o prorogare la fase di crisi, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione appropriato.

(44) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie che coinvolgano i portatori di interessi del settore, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi ed essere basate su prove concrete.

(44 bis) La Commissione dovrebbe garantire l'assegnazione di risorse adeguate ai fini di uno svolgimento efficace dei compiti risultanti dal presente regolamento.

(45) Quando la fase di crisi è attivata dovrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà, ove necessario e proporzionato, di obbligare gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE ad accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, e di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. La Commissione dovrebbe limitare le misure ai settori critici definiti nell'allegato 1 bis. Tale meccanismo dell'ordine prioritario dovrebbe essere preso in considerazione come misura di ultima istanza. Il beneficiario di tale ordine prioritario ha un obbligo di dovuta diligenza e dovrebbe essere in grado di dimostrare di avere esaurito tutte le altre misure di attenuazione preventive, ad esempio l'individuazione di fornitori alternativi o la costituzione di scorte. Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre un regime di controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare ulteriori misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Il ricorso a tutte queste misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare la crisi dei semiconduttori in quanto ciò è nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

(46) Alcuni settori sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno. Tali settori critici sono elencati in un allegato. Determinate misure dovrebbero essere attuate solo allo scopo di garantire l'approvvigionamento dei settori critici in una fase di crisi. ▌Le misure di emergenza dovrebbero essere limitate ad alcuni ▌settori o a parti di essi quando la crisi dei semiconduttori ha perturbato o rischia di perturbarne il funzionamento.

(47) Le richieste di informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nell'Unione durante la fase di crisi hanno il fine di valutare in modo approfondito la crisi dei semiconduttori e individuare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Tali informazioni possono comprendere la potenzialità produttiva, la capacità produttiva, le perturbazioni e le strozzature principali in corso. Tra tali elementi potrebbero figurare le scorte abituali, attuali e reali di prodotti di rilevanza per la crisi negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di paesi terzi gestiti da tali imprese o per loro conto, o da cui esse a acquistano forniture; il tempo di produzione medio abituale, attuale e reale dei prodotti più comuni; la produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione dell'Unione; i motivi che impediscono di raggiungere la capacità di produzione; o altri dati necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o le potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto delle finalità legittime dell'impresa, dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e fissare termini adeguati per la trasmissione delle informazioni richieste. Le imprese dovrebbero essere tenute a soddisfare la richiesta e potrebbero essere soggette a sanzioni qualora non diano seguito alla richiesta o comunichino informazioni inesatte. Tutte le informazioni acquisite dovrebbero essere soggette alle norme in materia di riservatezza. Qualora un'impresa riceva una richiesta di informazioni relativa alle sue attività nel settore dei semiconduttori da parte di un paese terzo, essa dovrebbe informarne la Commissione in modo che possa valutare se sia giustificata nell'inviare una richiesta di informazioni simili.

(48) Al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e ove necessario e proporzionato a tal fine, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare e a dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi. Tale obbligo può essere esteso anche alle imprese delle catene del valore dei semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione, come anche dei costi associati alla cancellazione o al ritardo degli ordini esistenti, in funzione delle condizioni di mercato contingenti. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari.

(49) L'impresa interessata dovrebbe essere obbligata ad accettare e dare priorità a un ordine classificato come prioritario. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'impresa potrebbe chiedere alla Commissione di riesaminare l'obbligo imposto. Ciò vale nel caso in cui l'impianto non sia in grado di soddisfare l'ordine anche se prioritario, a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impianto, oppure per motivi tecnici, fra cui il tempo che è necessario per modificare la sequenza produttiva.

(50) Nel caso eccezionale in cui un'impresa operante lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nell'Unione riceva la richiesta di un ordine classificato come prioritario da un paese terzo, dovrebbe informarne la Commissione in modo che, qualora vi sia un impatto significativo sulla sicurezza di approvvigionamento dei settori critici, e gli altri requisiti di necessità, proporzionalità e legalità siano soddisfatti nelle circostanze del caso, la Commissione possa valutare se è opportuno imporre analogamente un obbligo di priorità.

(51) Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza di approvvigionamento ai settori critici che svolgono funzioni vitali per la società, il rispetto dell'obbligo di eseguire un ordine classificato come prioritario non dovrebbe comportare responsabilità per danni verso terzi per eventuali violazioni di obblighi contrattuali che potrebbero derivare dalle necessarie modifiche temporanee dei processi operativi del fabbricante interessato, limitatamente alla misura in cui la violazione di obblighi contrattuali fosse necessaria per il rispetto delle priorità imposte. Le imprese potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione di un ordine classificato come prioritario dovrebbero prevedere tale possibilità nelle condizioni dei loro contratti commerciali. Fatta salva l'applicabilità di altre disposizioni, tale esenzione di responsabilità non incide sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985[13]. La Commissione dovrebbe assistere le imprese in caso di controversie al di fuori della giurisdizione dell'Unione o degli Stati membri riguardanti l'ordine classificato come prioritario.

(52) L'obbligo di dare priorità alla produzione di taluni prodotti rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa e della libertà contrattuale di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in seguito: la "Carta") e del diritto di proprietà sancito dal suo articolo 17 e non li pregiudicherà in modo sproporzionato. Qualsiasi limitazione di tali diritti nel presente regolamento, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sarà prevista dalla legge, rispetterà il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e sarà conforme al principio di proporzionalità.

(53) Quando viene attivata la fase di crisi, due o più Stati membri potrebbero incaricare la Commissione di aggregare la domanda e di agire per loro conto negli appalti pubblici nell'interesse pubblico, conformemente alle norme e alle procedure vigenti dell'Unione, sfruttando suo potere d'acquisto. Gli acquisti comuni dovrebbero essere utilizzati solamente per risolvere le perturbazioni nell'approvvigionamento di semiconduttori durante una crisi e non per altri scopi. Gli Stati membri incaricanti dovrebbero giustificare debitamente alla Commissione l'ulteriore uso previsto dei prodotti acquistati. L'incarico potrebbe autorizzare la Commissione a concludere accordi relativi all'acquisto di prodotti di rilevanza per la crisi per i settori critici rientranti nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione che attiva la fase di crisi. Per ciascuna richiesta la Commissione dovrebbe valutare, previa consultazione del consiglio, l'utilità, la necessità e la proporzionalità. Qualora intenda non dare seguito alla richiesta, dovrebbe informarne gli Stati membri interessati e il consiglio e indicarne i motivi. Inoltre gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere il diritto di nominare rappresentanti incaricati di fornire orientamenti e consulenza durante le procedure di appalto e nella negoziazione degli accordi di acquisto. La diffusione e l'utilizzo dei prodotti acquistati dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri partecipanti, in linea con l'uso previsto dichiarato. Tutti gli accordi di appalto risultanti dagli sforzi di approvvigionamento dovrebbero assicurare il massimo livello di trasparenza per consentire il controllo pubblico dei contratti.

(54) Durante una crisi di carenza di semiconduttori le risultanze della relazione di valutazione della crisi descritta nel presente regolamento dovrebbero indicare se le misure di protezione dell'Unione possono contribuire in maniera considerevole alla risoluzione della crisi dei semiconduttori, tenendo altresì conto dei potenziali effetti secondari delle misure stesse, e se può diventare necessario e proporzionato che l'Unione preveda misure di protezione. Il consiglio europeo dei semiconduttori può esprimere il proprio parere al fine di aiutare la Commissione a valutare se la situazione del mercato costituisce una penuria significativa di prodotti essenziali a norma del regolamento (UE) 2015/479 e se concorda con le risultanze della relazione sulla valutazione della crisi della Commissione in merito alla necessità di misure di protezione.

(55) Al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere parte integrante della mappatura strategica, che consentirà l'individuazione di indicatori di allerta precoce. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche e costituire un forum per gli Stati membri e i portatori di interessi del settore industriale di tutta l'Unione inteso a coordinare e cooperare ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza sull'iniziativa "Chip per l'Europa" al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; scambiando informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe approvare la metodologia proposta dalla Commissione per la mappatura strategica delle pertinenti catene del valore dei semiconduttori.

(56) Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere presieduto da un rappresentante della Commissione. Il punto di contatto unico nazionale di ciascuno Stato membro, nonché il Parlamento europeo, dovrebbero designare almeno un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Potrebbe inoltre designare diversi rappresentanti in relazione ai diversi compiti del consiglio, ad esempio, a seconda del capo del presente regolamento discusso nel corso delle sue riunioni. La Commissione può istituire sottogruppi e dovrebbe avere la facoltà di stabilire modalità operative, invitando esperti, portatori di interessi del settore industriale o rappresentanti di paesi terzi a partecipare ad hoc alle riunioni o invitando nei suoi sottogruppi, in qualità di osservatori, organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori dell'Unione, come l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.

(57) Il consiglio europeo dei semiconduttori terrà riunioni distinte per i compiti di cui al capo II e per i compiti di cui ai capi III e IV. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per assicurare una cooperazione efficace ed efficiente in seno al consiglio. La Commissione dovrebbe poter agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione. Alla luce dell'importanza dell'approvvigionamento di semiconduttori per altri settori e della conseguente necessità di coordinamento, la Commissione dovrebbe garantire la partecipazione di altre istituzioni e organi dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori, ove opportuno e pertinente in relazione al meccanismo di monitoraggio e risposta alle crisi istituito a norma del capo IV. Al fine di proseguire e utilizzare il lavoro svolto in seguito all'attuazione della raccomandazione della Commissione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per affrontare la carenza di semiconduttori, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe svolgere i compiti del gruppo di esperti europeo sui semiconduttori. Quando il consiglio europeo dei semiconduttori sarà operativo, tale gruppo di esperti dovrebbe cessare di esistere.

(58) Gli Stati membri svolgono un ruolo chiave nell'applicare il presente regolamento e nel garantirne il rispetto. A tale riguardo, ciascuno Stato membro dovrebbe designare una o più autorità nazionali competenti ai fini di un'efficace attuazione del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organi amministrativi pertinenti e tali autorità dispongano del necessario livello di competenza e siano adeguatamente dotati di poteri e risorse. Gli Stati membri potrebbero designare una o più autorità esistenti. Al fine di aumentare l'efficienza organizzativa negli Stati membri e di istituire un punto di contatto ufficiale con il pubblico e altre controparti a livello degli Stati membri e dell'Unione, compresi la Commissione e il consiglio europeo dei semiconduttori, ciascuno Stato membro dovrebbe designare, nell'ambito di una delle autorità da esso designate come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un punto di contatto unico nazionale responsabile del coordinamento delle questioni relative al presente regolamento e della cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di altri Stati membri.

(59) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori istituiti nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto della raccolta di informazioni.

(59 bis) Le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche illecite o anticoncorrenziali intese ad appropriarsi indebitamente di proprietà intellettuale e segreti commerciali, quali furto, copia non autorizzata, spionaggio industriale o violazione degli obblighi di riservatezza aventi origine all'esterno dell'Unione, in particolare in settori ad alta tecnologia come quello dei semiconduttori. Se, da un lato, l'Unione dovrebbe avere il chiaro obiettivo di creare maggiori conoscenze a vantaggio di tutti e di condividerle con i partner internazionali, in particolare promuovendo, ove fattibile, lo sviluppo open-source attraverso finanziamenti pubblici e applicando il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", dall'altro, l'uso illecito della proprietà intellettuale o dei segreti commerciali nel settore dei semiconduttori potrebbe compromettere gli obiettivi del presente regolamento, ostacolando la capacità dei titolari di diritti di proprietà intellettuale di ottenere, in quanto precursori, vantaggi legittimi dal loro lavoro di innovazione e riducendo in tal modo gli incentivi agli investimenti privati. In assenza di effettiva applicazione delle norme vigenti per la protezione della proprietà intellettuale nei paesi terzi, gli incentivi a intraprendere attività innovative oltre i confini del mercato interno potrebbero essere quindi indeboliti. Il presente regolamento dovrebbe quindi garantire l'effettiva applicazione del diritto di proprietà intellettuale nel settore dei semiconduttori, a norma delle direttive (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] e della legislazione nazionale e dell'Unione che prevede la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la direttiva 2001/29/CE[7], la direttiva 2004/48/CE[8] e la direttiva (UE) 2019/790[9] del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine la Commissione dovrebbe anche cercare di stringere accordi internazionali bilaterali e multilaterali sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale a norma dell'articolo 217 TFUE. I beneficiari del presente regolamento dovrebbero inoltre concludere un accordo con la Commissione per limitare i trasferimenti che condurrebbero a una compromissione illecita della proprietà intellettuale da parte di paesi terzi che violano il diritto dell'Unione o di uno Stato membro in materia di proprietà intellettuale e i diritti dell'Unione o di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe applicarsi agli impianti esistenti, né a tali chip o tecnologie semiconduttori preesistenti. La Commissione dovrebbe tenere un elenco dei paesi terzi o delle parti che violano le norme e i diritti di proprietà intellettuale.

(59 ter) I beneficiari del presente regolamento dovrebbero concludere un accordo con la Commissione per limitare i trasferimenti, quali definiti in tale accordo, che potrebbero comportare una compromissione illecita della proprietà intellettuale da parte di paesi terzi e/o parti stabilite in un paese terzo che violano le norme e i diritti di proprietà intellettuale dell'Unione o di uno Stato membro. Tale accordo dovrebbe chiarire la tipologia di trasferimenti limitati per il beneficiario e includerà i trasferimenti che comportano, direttamente o involontariamente, una compromissione della proprietà intellettuale, ad esempio mediante ingegneria inversa, creazione di un impianto o fusione con parti stabilite in un paese terzo che violano le norme in materia di proprietà intellettuale attraverso trasferimenti forzati di tecnologia, furto di proprietà intellettuale, contraffazione e pirateria. Ciò non dovrebbe applicarsi ai trasferimenti passati, né ai chip o alle tecnologie dei semiconduttori preesistenti. La Commissione dovrebbe tenere un elenco dei paesi terzi o delle parti che violano le norme e i diritti di proprietà intellettuale, tra l'altro attraverso il trasferimento forzato di tecnologia, il furto di proprietà intellettuale, la contraffazione e la pirateria. Sulla base dei termini dell'accordo, il beneficiario dovrebbe notificare alla Commissione i trasferimenti previsti verso un tale paese. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica, la Commissione dovrebbe decidere se il trasferimento costituisce una violazione dell'accordo. In caso di violazione, la Commissione dovrebbe chiedere al beneficiario di fornire entro 45 giorni la prova che il trasferimento previsto è cessato o è stato abbandonato. Se il beneficiario non pone fine alla violazione o non vi rinuncia, la Commissione o lo Stato membro dovrebbe adottare misure compensative sotto forma di recupero dell'aiuto di Stato concesso al beneficiario, revoca dello status di impianto di produzione integrata, di fonderia aperta dell'UE, di impianto di primo tipo o di partecipazione all'impresa comune, a seconda dei casi, e sotto forma di ammende a norma del presente regolamento.

(60) È opportuno che l'osservanza degli obblighi imposti a norma del presente regolamento sia assicurata mediante ammende e penalità di mora. A tal fine dovrebbero essere stabiliti anche livelli adeguati di ammende e penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi. Oltre ai termini di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni dovrebbero applicarsi termini di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora. La Commissione dovrebbe inoltre accordare all'impresa o alle organizzazioni rappresentative delle imprese interessate il diritto di essere ascoltate.

(61) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato I del presente regolamento al fine di rispecchiare i mutamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato riguardo alle azioni ivi descritte in modo coerente con gli obiettivi del presente regolamento e per modificare l'allegato II riguardo a indicatori misurabili, se ritenuto necessario, nonché per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[14]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(62) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la selezione degli ECIC, la procedura per l'istituzione e la definizione dei compiti dei centri di competenza e la procedura per l'istituzione della rete, in modo da conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della fase di crisi durante una crisi dei semiconduttori, al fine di consentire una risposta rapida e coordinata, e per quanto riguarda la definizione delle modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[15].

(63) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono invece essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un quadro per il rafforzamento del settore dei semiconduttori a livello dell'Unione, in particolare attraverso le misure seguenti:

a) l'istituzione dell'iniziativa "Chip per l'Europa" (l'"iniziativa");

b) la definizione dei criteri per riconoscere e sostenere gli impianti di produzione integrata primi nel loro genere, le fonderie aperte dell'UE e gli impianti primi nel loro genere che promuovono la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza degli ecosistemi dei semiconduttori e la diffusione di tecnologie nuove e innovative dei semiconduttori nell'Unione;

c) l'istituzione di un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per la mappatura e il monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori e, se del caso, la consultazione dei portatori di interessi della catena di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori, nonché i portatori di interessi dei settori critici, che potrebbero essere interessati da interruzioni dell'approvvigionamento di semiconduttori;

c bis) lo sviluppo di strumenti di prevenzione e risposta alle crisi in caso di interruzioni dell'approvvigionamento di semiconduttori, con lo scopo di assicurare la resilienza del mercato interno e consentire all'Unione di svolgere un ruolo più forte sul piano globale;

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "semiconduttore": uno degli elementi seguenti:

a) un materiale, compresi i nuovi materiali, elementare, come il silicio, o composto, come il carburo di silicio, la cui conduttività elettrica può essere modificata, o

b) un componente costituito da una serie di strati di materiali semiconduttori, isolanti e conduttori definiti secondo uno schema predeterminato e destinati a svolgere funzioni elettroniche e/o fotoniche ben definite; "chip":

2) un dispositivo elettronico costituito da vari elementi funzionali su un unico supporto di materiale semiconduttore, che assume generalmente la forma di dispositivi di memoria, logici, di elaborazione, fotonici e analogici, denominato anche "circuito integrato"; "nodo tecnologico":

2 bis)  "chip quantistico": un dispositivo che elabora informazioni a livello di singoli sistemi quantistici, con un livello variabile di integrazione dei componenti su un unico chip a seconda della piattaforma quantistica utilizzata, impiegato nelle macchine da calcolo, come computer quantistici autonomi o acceleratori per supercomputer, oppure nelle reti;

3) "nodo tecnologico": la struttura su un semiconduttore che funge da porta del transistor e fornisce una misura in nanometri per il metodo di fabbricazione;

4) "catena di approvvigionamento dei semiconduttori": il sistema di attività, organizzazioni, attori, tecnologia, informazione, risorse e servizi coinvolti nella produzione di semiconduttori, compresi le materie prime, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la progettazione, la fabbricazione, l'assemblaggio, le prove e l'imballaggio;

5) "catena del valore dei semiconduttori": l'insieme di attività relative a un prodotto a semiconduttori dalla sua concezione fino al suo utilizzo finale, comprese le materie prime, come i gas e le materie lavorate, le apparecchiature di fabbricazione, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, la progettazione, la fabbricazione, le prove, l'assemblaggio e l'imballaggio fino all'integrazione e all'incorporazione nei prodotti finali;

6) "linea pilota": un progetto o un'azione sperimentale che affronta livelli più elevati di maturità tecnologica dai livelli da 3 a 8 per sviluppare ulteriormente un'infrastruttura abilitante necessaria per testare, dimostrare, convalidare e calibrare un prodotto o un sistema sulla base delle ipotesi del modello;

7) "coordinatore": un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e membro di un consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip, creato a norma dell'articolo 7 e designato da tutti i membri di tale consorzio come principale punto di contatto ai fini dei rapporti del consorzio con la Commissione;

8) "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[16];

9) "impresa a media capitalizzazione": un'impresa che non è una PMI e che impiega un massimo di 1 500 persone, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

10) "impianto primo nel suo genere": un impianto industriale nuovo o ammodernato in grado di fabbricare o progettare semiconduttori, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, o in grado di fabbricare materiali, componenti passivi o apparecchiature specificamente utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori che non sia concretamente già esistente ▌all'interno dell'Unione, ad esempio per quanto riguarda il nodo tecnologico, la lavorazione di materie prime e di materiale di substrato e le innovazioni di processi e prodotti che possono aumentare la riciclabilità dei semiconduttori, ridurre in modo dimostrabile e significativo i fattori produttivi richiesti, offrire prestazioni energetiche e ambientali migliori o aumentare il livello di sicurezza e affidabilità dei componenti che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento dei chip nei mercati interni e delle esportazioni;

11) "chip di prossima generazione" e "tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione": i chip e le tecnologie dei semiconduttori che vanno oltre lo stato dell'arte in Europa nell'offrire miglioramenti significativi della potenza di calcolo, delle prestazioni elettriche e ottiche, della riciclabilità dei chip, della gestione energetica, della sicurezza o dell'efficienza energetica, della produzione, dello stoccaggio o della trasmissione nonché altri importanti vantaggi in termini di energia e ambiente;

12) "unità di fabbricazione iniziale": l'intero trattamento di un wafer di semiconduttore;

13) "unità di fabbricazione finale": l'imballaggio, l'assemblaggio e il collaudo di ogni singolo circuito integrato;

14) "utilizzatore di semiconduttori": un'impresa che produce prodotti in cui sono incorporati semiconduttori;

15) "operatori chiave del mercato": imprese del settore dei semiconduttori dell'Unione, il cui funzionamento affidabile è essenziale per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;

15 bis) "organizzazioni chiave rappresentative del mercato": organizzazioni che rappresentano le imprese coinvolte nella produzione di semiconduttori, gli utilizzatori di semiconduttori o altre imprese della catena del valore dei semiconduttori che svolgono attività pertinenti nei settori delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori;

16) "settore critico": qualsiasi settore di cui all'allegato I bis;

16 bis) "crisi dei semiconduttori": l'esistenza, sulla base di prove concrete e affidabili di una minaccia grave e immediata per i cittadini e per il funzionamento, la sicurezza e la difesa delle infrastrutture critiche, dell'economia e delle istituzioni dell'Unione, di una perturbazione grave e straordinaria della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, impedendo in tal modo la fornitura, la riparazione o la manutenzione di prodotti essenziali all'interno della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, che potrebbe causare carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o lavorate nella misura in cui avrebbe un effetto grave, straordinario e negativo sul funzionamento dei settori critici;

17) "prodotto di rilevanza per la crisi": semiconduttori, prodotti intermedi e materie prime e lavorate necessari per produrre semiconduttori o prodotti intermedi, interessati dalla crisi dei semiconduttori e di importanza cruciale per porre rimedio alla crisi dei semiconduttori ▌;

18) "potenzialità produttiva": la produzione potenziale di un impianto di fabbricazione di semiconduttori in caso di risorse ottimali, corrispondente in genere alla quantità di wafer di una determinata dimensione che può essere lavorata in un determinato momento;

19) "capacità produttiva": la produzione di un impianto di fabbricazione di semiconduttori, corrispondente in genere alla quantità di wafer di una determinata dimensione solitamente lavorata in un determinato momento.

19 bis) "segreto commerciale": un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943.

 

Capo II

Iniziativa "Chip per l'Europa"

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 3

Istituzione dell'iniziativa

1. L'iniziativa è istituita per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

2. È sostenuta da investimenti pubblici e privati e da finanziamenti erogati a titolo del programma Orizzonte Europa e del programma Europa digitale, in particolare dell'obiettivo specifico 6, per un importo massimo indicativo rispettivamente di 1,65 miliardi di EUR e di 1,65 miliardi di EUR. Tali finanziamenti sono attuati in conformità del regolamento (UE) 2021/695 e del regolamento (UE) 2021/694.

Articolo 4

Componenti e obiettivi dell'iniziativa

1. L'obiettivo generale dell'iniziativa è aumentare la competitività e la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione sostenendo lo sviluppo di capacità tecnologiche, la ricerca e l'innovazione in tutta in tutta la catena di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori dell'Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione per i chip quantistici e lo sviluppo e l'innovazione di tecnologie consolidate. Ciò è inteso a rafforzare le capacità avanzate dell'Unione in materia di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip, imballaggi e apparecchiature di fabbricazione, nonché a contribuire a conseguire la duplice transizione digitale e verde, migliorare l'occupazione di qualità, rafforzando nel contempo i processi di sostenibilità dell'economia circolare e affrontando le esigenze di sicurezza e le minacce alla cibersicurezza.

2. L'iniziativa persegue i cinque obiettivi operativi seguenti:

a) obiettivo operativo 1: sviluppo di capacità avanzate di progettazione ▌per le tecnologie integrate dei semiconduttori ▌Tale obiettivo operativo è conseguito mediante:

1) la creazione di una piattaforma virtuale innovativa, disponibile in tutta l'Unione, che integri i nuovi impianti di progettazione e quelli esistenti con librerie estese e strumenti di automazione della progettazione elettronica (EDA);

2) il potenziamento e l'ampliamento della capacità di progettazione promuovendo sviluppi innovativi, come le architetture di processore basate sull'architettura informatica con set di istruzioni ridotto (RISC-V) open source, i chip riprogrammabili basati su reti di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA), le architetture 3D nuove e le architetture di sistema eterogenee e le architetture costruite secondo il principio della "sicurezza fin dalla progettazione", e includendo una tabella di marcia per la commercializzazione al fine di garantire che tutti gli elementi soggetti ai diritti di proprietà intellettuale siano pronti a soddisfare le norme in materia di qualità della produzione;

3) l'ampliamento dell'ecosistema dei semiconduttori integrando i settori di mercato verticali e contribuendo ai programmi dell'Unione relativi all'ambiente, al digitale e all'innovazione;

b) obiettivo operativo 2: il potenziamento delle linee pilota avanzate esistenti e lo sviluppo di nuove linee garantendo nel contempo l'equilibrio geografico. L'attuazione di tale obiettivo operativo è conseguita mediante:

1) il rafforzamento delle capacità tecnologiche nelle tecnologie di produzione di chip e nelle apparecchiature di fabbricazione di prossima generazione, mediante l'integrazione delle attività di ricerca e innovazione e la preparazione dello sviluppo di futuri nodi tecnologici, compresi i nodi all'avanguardia oltre alle tecnologie di silicio completamente impoverito su isolante (FD-SOI), nuovi materiali semiconduttori e l'integrazione dei sistemi eterogenei in 3D e gli imballaggi e gli assemblaggi avanzati, anche per la produzione di chip in piccoli e medi volumi;

2) il sostegno all'innovazione ▌attraverso l'accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, la prova, il controllo di processo e la convalida di nuovi o esistenti e innovativi schemi di progettazione che integrino funzionalità chiave, quali nuovi materiali, come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, e architetture per l'elettronica di potenza che promuovano l'energia sostenibile e rinnovabile, lo stoccaggio dell'energia, la fabbricazione intelligente conformemente ai più elevati standard ambientali, l'automazione e la mobilità elettrica, un minor consumo energetico, l'efficienza energetica, la sicurezza informatica, la sicurezza funzionale, livelli più elevati di prestazioni di calcolo o l'integrazione di tecnologie pionieristiche quali i chip neuromorfici e con intelligenza artificiale (IA) integrata, la fotonica integrata, il grafene e altre tecnologie basate su materiali 2D, integrando l'elettronica e la microfluidica in sistemi eterogenei, e soluzioni tecnologiche per una maggiore sostenibilità e circolarità di componenti e sistemi elettronici;

3) il sostegno agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE tramite un accesso prioritario alle nuove linee pilota, garantendo altresì l'accesso a condizioni eque alle nuove linee pilota per tutte le parti interessate del settore dei semiconduttori dell'Unione;

c) obiettivo operativo 3: lo sviluppo di capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo innovativo di chip quantistici all'avanguardia e di prossima generazione attraverso:

1) lo sviluppo di librerie di progettazione innovative per piattaforme di qubit basati sui semiconduttori e qubit fotonici a partire dai processi di fabbricazione consolidati dell'industria classica dei semiconduttori, integrate da librerie di progettazione e processi di fabbricazione innovativi e avanzati per le piattaforme di qubit alternative, come atomi o ioni;

2) la riduzione della barriera all'ingresso e l'accelerazione dei cicli di innovazione per lo sviluppo e la produzione di piccoli volumi di componenti quantistici, fornendo l'accesso a linee pilota, locali puliti e fonderie nuovi o esistenti per la creazione di prototipi e la produzione di chip quantistici che integrino i circuiti quantistici e l'elettronica di controllo;

3) la fornitura di capacità e strutture, in particolare impianti di prova e sperimentazione per tali componenti, che permetterà di far circolare i riscontri sull'innovazione tra progettisti, produttori e utilizzatori di componenti quantistici;

d) obiettivo operativo 4: la creazione di una rete di centri di competenza in tutta l'Unione al fine di

1) rafforzare le capacità e offrire un'ampia gamma di competenze ai portatori di interessi, comprese le ▌start-up e le PMI utilizzatrici finali, facilitando l'accesso alle suddette capacità e strutture e il loro utilizzo efficace;

2) fare fronte alla carenza di conoscenze e competenze, attirando, mobilitando e trattenendo nuovi talenti in materia di ricerca, progettazione e fabbricazione e sostenendo l'emergere di una forza lavoro adeguatamente qualificata con competenze avanzate attraverso l'istruzione in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) fino al livello post-dottorato per rafforzare il settore dei semiconduttori, anche attraverso la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori;

e) obiettivo operativo 5: la realizzazione di attività, da descrivere collettivamente come ▌attività del "fondo per i chip" per garantire orientamenti chiari e facilitare l'accesso al finanziamento del debito e tramite capitale proprio da parte di start-up, scale-up e PMI e altre società nella catena del valore dei semiconduttori, attraverso un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del fondo InvestEU e tramite il Consiglio europeo dell'innovazione, al fine di:

1) migliorare l'effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell'Unione e ottenere un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato;

2) fornire sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e affrontare la necessità di sostenere la resilienza economica in tutta l'Unione ▌;

3) accelerare gli investimenti e migliorare l'accessibilità agli stessi nell'ambito delle tecnologie di fabbricazione dei semiconduttori e della progettazione dei chip e mobilitare i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, garantendo nel contempo la protezione della proprietà intellettuale e aumentando la sicurezza dell'approvvigionamento per l'intera catena del valore dei semiconduttori.

 

Articolo 6

Sinergie con i programmi dell'Unione

1. L'iniziativa è attuata in sinergia con i programmi dell'Unione, conformemente all'allegato III, fatti salvi il bilancio e il conseguimento degli obiettivi di tali programmi dell'Unione.

Articolo 7

Consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni ammissibili ▌finanziate nell'ambito dell'iniziativa, è istituito un consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip (European Chips Infrastructure Consortium, "ECIC") alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. L'ECIC

a) ha personalità giuridica dalla data di entrata in vigore della decisione della Commissione di cui al paragrafo 6;

b) ha una solasede legale per ciascun ECIC istituito, se vi sono più ECIC, ubicata nel territorio di uno degli Stati membri;

c) è istituito da almeno tre membri (i "membri fondatori"), che possono comprendere Stati membri, soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi, garantendo una rappresentanza geograficamente equilibrata;

d) nomina il coordinatore.

3. Il coordinatore presenta alla Commissione una domanda scritta contenente quanto segue:

a) una domanda di costituzione dell'ECIC indirizzata alla Commissione, compreso un elenco dei soggetti giuridici dell'Unione proposti che compongono il consorzio;

a bis) una descrizione tecnica dei compiti principali, delle attività e delle risorse necessarie, compresi i dettagli dei finanziamenti pubblici necessari per completare le azioni descritte nella domanda;

a ter) una descrizione tecnica e scientifica dell'infrastruttura di ricerca che sarà istituita e gestita dall'ECIC ai fini dell'attuazione delle azioni e di altri compiti connessi dell'iniziativa;

b) il progetto di statuto dell'ECIC che include almeno le disposizioni riguardanti: la procedura di costituzione, la composizione, il bilancio, il rendimento dell'investimento pubblico, la sede legale, il diritto applicabile e la giurisdizione competente, la proprietà dei risultati, la governance, compresi la procedura decisionale e il ruolo specifico e, se del caso, i diritti di voto degli Stati membri e della Commissione, le condizioni e la procedura per la modifica della composizione, lo scioglimento, le relazioni e gli obblighi in materia di responsabilità;

b bis) una descrizione che descrive nel dettaglio le modalità con cui le azioni adottate dall'ECIC contribuiranno agli obiettivi pertinenti di cui all'articolo 4;

b ter) una dichiarazione che l'ECIC svolge le proprie attività secondo i principi di una sana gestione di bilancio per l'esercizio della propria responsabilità finanziaria.

4. La Commissione, assistita da esperti indipendenti, esamina, conformemente all'articolo 237 del regolamento finanziario, la domanda di costituzione dell'ECIC sulla base di tutti i criteri seguenti:

a) competenze, know-how e capacità adeguate dell'ECIC proposto e dei soggetti giuridici che lo compongono in materia di semiconduttori;

b) capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati necessari per svolgere le azioni ammissibili nell'ambito dell'iniziativa;

c) mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell'Unione;

c bis) la misura in cui sono affrontati i compiti principali e i requisiti specifici;

d) adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell'Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante garanzie emesse preferibilmente da un'autorità pubblica;

e) il bilancio messo a disposizione dagli Stati membri e dai partecipanti del settore privato per il finanziamento dell'ECIC e relative modalità;

f) capacità ▌dell'ECIC di assicurare la copertura delle esigenze dell'industria e il contributo e la partecipazione delle start-up e delle PMI;

f bis) contributo chiaro e dimostrabile dell'azione ammissibile proposta da attuare, garantendo la competitività a lungo termine del settore dei semiconduttori dell'Unione e dei pertinenti obiettivi di cui all'articolo 4, evitando nel contempo le distorsioni del mercato interno;

f ter) efficacia sotto il profilo dei costi dell'azione ammissibile proposta da attuare.

5. La Commissione, mediante un atto di esecuzione e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4, adotta una delle seguenti decisioni:

a) relativa all'istituzione dell'ECIC, dopo aver concluso che i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono soddisfatti;

b) relativa al respingimento della domanda, se conclude che i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono soddisfatti.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

6. La decisione di cui al paragrafo 5 è notificata ai richiedenti.

7. La decisione di costituzione dell'ECIC è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8. L'ECIC gode di ▌autonomia per stabilire la propria composizione, la governance, il finanziamento, il bilancio e le modalità con cui i membri sono invitati a versare i rispettivi contributi finanziari, i diritti di voto e i metodi di lavoro. Tuttavia l'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro dell'ECIC, comprese eventuali modifiche dello statuto, sono conformi e contribuiscono ai fini e agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa "Chip per l'Europa" e sono notificati alla Commissione.

9. L'ECIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una scheda finanziaria. La relazione comprende anche una valutazione dell'impatto ambientale delle azioni finanziate nonché una valutazione dell'impatto sociale, anche in termini di occupazione e formazione. La relazione annuale di attività è trasmessa alla Commissione e al Parlamento europeo e resa pubblica. La Commissione può formulare raccomandazioni sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività.

Articolo 8

Rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni nell'ambito della componente dell'iniziativa di cui all'articolo 5, lettera d), è istituita una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori (la "rete").

2. Per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito della componente dell'iniziativa di cui all'articolo 4, lettera d), la rete può svolgere tutte o alcune delle attività seguenti a vantaggio dell'industria dell'Unione, in particolare delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, delle ORT nonché del settore pubblico:

a) fornire accesso ai servizi e agli strumenti di progettazione nell'ambito della componente dell'iniziativa di cui all'articolo 4, lettera a), nonché alle linee pilota sostenute nell'ambito della componente dell'iniziativa di cui all'articolo 4, lettera b);

b) sensibilizzare e fornire ai portatori di interessi il know-how, le competenze e le abilità necessarie per aiutarli ad accelerare lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie dei semiconduttori, l'uso e l'integrazione di nuove apparecchiature di fabbricazione di semiconduttori, materiali, imballaggi, opzioni di progettazione e schemi di sistemi nuovi, utilizzando efficacemente l'infrastruttura;

c) sensibilizzare e fornire o garantire l'accesso a competenze, know-how e servizi, compresi gli strumenti preparatori per la progettazione dei sistemi, linee pilota nuove ed esistenti e azioni di sostegno, necessarie per sviluppare le capacità e le competenze, sostenute dall'iniziativa;

d) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni;

e) sviluppare e gestire azioni di formazione specifiche sulle tecnologie dei semiconduttori per sostenere lo sviluppo del bacino di talenti nell'Unione attraverso la qualificazione e la riqualificazione, nonché promuovere l'istruzione STEM dalle fasi primarie dell'istruzione fino al livello di dottorato, prestando particolare attenzione alla partecipazione delle donne;

e bis) facilitare il collegamento delle aziende produttrici di semiconduttori con gli studenti di materie tecniche, dalla laurea di primo livello al dottorato, in tutta l'Unione.

2 bis. I centri di competenza svolgono le loro attività in stretta collaborazione con l'industria, le università, le organizzazioni di ricerca e tecnologia e le parti sociali lungo tutta la catena del valore dell'Unione, anche con gli impianti considerati "primi nel loro genere".

3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. La Commissione ▌, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 32, integra il presente regolamento stabilendo la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione ▌e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa, nonché la procedura per istituire la rete ▌.

La Commissione adotta mediante atti di esecuzione decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

4. La rete gode di una autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione, nonché i suoi metodi di lavoro. Tuttavia l'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro della rete sono conformi e contribuiscono ai fini e agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa.

Articolo 9

Attuazione

1. Gli obiettivi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, lettere da a) a d), del presente regolamento possono essere affidati all'impresa comune "Chip" di cui al regolamento XX/XX del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, e attuate nel suo programma di lavoro.

2. Per rispecchiare i mutamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare l'allegato I riguardo alle attività ivi descritte in modo coerente con gli obiettivi dell'iniziativa quali indicati all'articolo 4.

3. Per garantire un'attuazione e una valutazione efficaci dell'iniziativa, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare l'allegato II per quanto riguarda gli indicatori misurabili per monitorare l'attuazione dell'iniziativa e riferire in merito al conseguimento dei suoi obiettivi quali definiti all'articolo 4.

Capo III

Sicurezza dell'approvvigionamento

Articolo 10

Impianti di produzione integrata

1. Gli impianti di produzione integrata sono impianti di progettazione e fabbricazione di semiconduttori primi nel loro genere nell'Unione, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, o in grado di fabbricare materiali o apparecchiature utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori nel mercato interno, alla competitività economica degli Stati membri e, se del caso, alla sicurezza delle catene di approvvigionamento globali dei semiconduttori.

2. Un impianto di produzione integrata soddisfa i criteri seguenti:

a) può essere considerato un impianto primo nel suo genere;

b) la sua creazione e il suo funzionamento hanno chiari effetti positivi e a lungo termine sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione per quanto riguarda la sicurezza, l'efficienza, l'adattabilità e la stabilità dell'approvvigionamento oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della duplice transizione digitale e verde;

c) garantisce di non essere soggetto all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell'impresa di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga; se un'impresa non informa la Commissione a tempo debito in merito al suo obbligo extraterritoriale esistente, essa è soggetta a sanzioni sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione;

d) si impegna a investire nella prossima generazione di chip e nelle tecnologie per semiconduttori di nuova generazione;

d bis) si impegna a sostenere la riserva di talenti dell'Unione attraverso piani concreti per lo sviluppo e la diffusione della formazione e delle competenze e l'aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente;

d ter) se del caso, si tiene conto dell'impatto positivo dell'impianto di produzione integrata su più di uno Stato membro o degli effetti di ricaduta positivi in tutti gli Stati membri.

3. Al fine di investire nella prossima generazione di chip conformemente al paragrafo 2, lettera d), l'impianto di produzione integrata ha accesso prioritario alle linee pilota istituite conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b). Tale accesso prioritario non pregiudica l'accesso effettivo alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.

Articolo 11

Fonderie aperte dell'UE

1. Le fonderie aperte dell'UE sono impianti di fabbricazione di semiconduttori primi nel loro genere nell'Unione, con unità di fabbricazione iniziale e/o finale, che offrono capacità produttiva a imprese indipendenti e contribuiscono in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento del mercato interno, alla competitività economica degli Stati membri e, se del caso, alla sicurezza della catena globale di approvvigionamento dei semiconduttori.

2. Una fonderia aperta dell'UE soddisfa i criteri seguenti:

a) può essere considerata un impianto primo nel suo genere;

b) la sua creazione e il suo funzionamento hanno chiari effetti positivi e a lungo termine sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione per quanto riguarda la sicurezza, l'efficienza, l'adattabilità e la stabilità dell'approvvigionamento e il contributo alla duplice transizione digitale e verde, tenendo conto in particolare della misura in cui offre capacità produttiva dell'unità di fabbricazione iniziale e/o finale, a imprese non collegate all'impianto, qualora vi sia una domanda sufficiente;

c) garantisce di non essere soggetta all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell'impresa di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga; se un'impresa non informa la Commissione a tempo debito in merito al suo obbligo extraterritoriale esistente, essa è soggetta a sanzioni sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione;

d) si impegna a investire nella prossima generazione di chip che mira a sviluppare tecnologie e processi che vadano oltre la tecnologia attuale e consentano di migliorare notevolmente le prestazioni, la sicurezza e l'impatto ambientale;

d bis) si impegna a sostenere la riserva di talenti dell'Unione attraverso piani concreti per lo sviluppo e la diffusione della formazione e delle competenze e l'aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente;

d ter) se del caso, si tiene conto dell'impatto positivo della fonderia aperta dell'UE su più di uno Stato membro o degli effetti di ricaduta positivi in tutti gli Stati membri.

3. Qualora una fonderia aperta dell'UE offra capacità produttiva a imprese non collegate al gestore dell'impianto, essa stabilisce e mantiene un'adeguata ed efficace separazione funzionale dei processi di progettazione e fabbricazione al fine di garantire la protezione delle informazioni ottenute in ciascuna fase.

4. Al fine di investire nella prossima generazione di chip conformemente al paragrafo 2, lettera d), la fonderia aperta dell'UE ha accesso prioritario alle linee pilota istituite conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b). Tale accesso prioritario non pregiudica l'accesso effettivo alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.

Articolo 12

Domanda e riconoscimento

1. Qualsiasi impresa o consorzio di imprese ("il richiedente") può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del proprio impianto previsto come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE.

2. La Commissione, di concerto con il consiglio europeo dei semiconduttori, esamina la domanda tramite un processo equo e trasparente basato sugli elementi seguenti:

a) conformità ai criteri stabiliti, rispettivamente, all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2;

b) un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria e tecnica del progetto, comprendente informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto.

c) esperienza comprovata del richiedente nella costituzione e nella gestione di impianti analoghi;

d) presentazione di un opportuno documento giustificativo che dimostri la disponibilità dello Stato membro, o degli Stati membri, in cui il richiedente intende stabilire il proprio impianto ad agevolarne la costituzione.

La Commissione fornisce orientamenti chiari sulle informazioni richieste e sul pertinente formato. La Commissione esamina la domanda, adotta una decisione ▌e ne informa il richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda completa. La Commissione può chiedere informazioni supplementari se ritiene che le informazioni fornite dal richiedente siano incomplete.

3. La Commissione sottopone a monitoraggio periodico le attività degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE. Qualora accerti che un impianto non è più conforme ai criteri stabiliti, rispettivamente, all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione comunica le risultanze al consiglio europeo dei semiconduttori. Previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, e sentito l'impianto, la Commissione può abrogare la decisione che accorda a un impianto lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE.

4. Previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE, se tale riconoscimento era basato su una domanda contenente informazioni errate.

5. La Commissione garantisce che qualsiasi decisione di revoca dello status e dei diritti dell'impianto di produzione integrata o della fonderia aperta dell'UE a norma dei paragrafi 3 e 4 sia adeguatamente motivata e soggetta al diritto di ricorso da parte dell'operatore. Gli impianti che non sono più impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell'UE perdono tutti i diritti connessi al riconoscimento di tale status derivanti dal presente regolamento.

Articolo 13

Interesse pubblico e sostegno pubblico

1. Si ritiene che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE contribuiscano alla sicurezza, all'efficienza, all'adattabilità e alla stabilità dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione e sono pertanto ritenuti di interesse pubblico.

2. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato, al fine di garantire la sicurezza, l'efficienza, l'adattabilità e la stabilità dell'approvvigionamento nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata, alle fonderie aperte dell'UE e agli impianti primi nel loro genere a norma dell'articolo 14.

2 bis. La Commissione fornisce orientamenti chiari e trasparenti sulle modalità di valutazione della carenza di finanziamento.

2 ter. La Commissione si impegna a valutare tempestivamente le domande di regimi di sostegno tramite aiuti di Stato per impianti di produzione di semiconduttori primi nel loro genere ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

Articolo 14

Procedure nazionali accelerate di rilascio delle autorizzazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE siano esaminate in modo efficiente, trasparente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate garantiscono che tali domande siano trattate nel modo più rapido possibile dal punto di vista giuridico.

2. Agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE può essere attribuito lo status più importante possibile a livello nazionale, qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni ▌.

3. Si può presumere che la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori sia un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60. Pertanto si può presumere che la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE siano di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nelle presenti disposizioni. L'applicazione del presente paragrafo è coerente con l'attuazione di altre normative dell'Unione in materia ambientale e non si limita al rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni di cui alla prima frase di detto paragrafo.

4. Per ogni impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell'UE, lo Stato membro interessato nomina un'autorità incaricata di agevolare e coordinare le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento. L'autorità nomina un coordinatore che funge da punto di contatto unico per l'impianto di produzione integrata o la fonderia aperta dell'UE. L'autorità può istituire un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità che si occupano delle domande amministrative al fine di redigere un programma di rilascio delle autorizzazioni e di monitorarne e coordinarne l'attuazione. Se la costituzione di un impianto di produzione integrata o di una fonderia aperta dell'UE prevede che siano adottate decisioni in due o più Stati membri, le rispettive autorità adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire tra loro una cooperazione e un coordinamento efficaci ed efficienti.

Articolo 14 bis

Mappatura strategica a lungo termine

1. La Commissione effettua una mappatura strategica a lungo termine della catena del valore dei semiconduttori dell'Unione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, con l'obiettivo di individuare gli indicatori di allerta precoce, di sviluppare conoscenze e capacità per informare le future misure di politica industriale e di valutare i punti di forza e di debolezza dell'Unione nella catena del valore dei semiconduttori a livello mondiale.

2. La Commissione collabora con il consiglio europeo dei semiconduttori e con le organizzazioni chiave rappresentative del mercato per sviluppare un quadro e una metodologia trasparente per una mappatura strategica a lungo termine delle catene del valore dei semiconduttori e, se necessario, per aggiornare il quadro e la metodologia.

3. La Commissione garantisce che una struttura specifica, basata su capacità e competenze nuove ed esistenti, sia in grado di condurre la mappatura strategica a lungo termine secondo il quadro e la metodologia approvati dal consiglio europeo dei semiconduttori. A tal fine, questa nuova struttura specifica è dotata di personale sufficiente e dispone delle risorse finanziarie necessarie. La Commissione mette a punto e fornisce una piattaforma standardizzata e sicura per la raccolta e il trattamento delle informazioni ai fini del presente articolo. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27.

4. La mappatura delle imprese che operano lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori dell'Unione si basa, tra le altre fonti, su dati disponibili in commercio e su informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese.
La Commissione, previa consultazione delle autorità nazionali competenti e delle organizzazioni chiave rappresentative del mercato, adotta orientamenti per la fornitura di informazioni sugli  indicatori di allerta precoce, per garantire che i dati siano comparabili, siano raccolti e conservati in modo sicuro e consentano un'analisi significativa ed efficace.
La Commissione aggiorna gli orientamenti, se necessario, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici, geopolitici e di mercato.
In particolare, la mappatura strategica a lungo termine:

a) individua i prodotti chiave e le infrastrutture critiche nel mercato interno che dipendono dall'approvvigionamento di semiconduttori;

b) individua tutti i livelli della catena del valore, vale a dire i fattori produttivi, le fasi di produzione e i prodotti dell'industria dei semiconduttori, comprese le industrie clienti finali.

c) individua e valuta gli incentivi, le opportunità e le lacune negli investimenti nelle catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori nel mercato interno, come l'accesso a lavoratori qualificati e adeguatamente formati, la prossimità ai cluster della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, l'accesso alle materie prime e ai fattori produttivi critici, la disponibilità di energia rinnovabile e l'approvvigionamento di materiali sostenibili;

d) analizza il mercato per quanto riguarda le barriere all'ingresso, le caratteristiche tecnologiche, le dipendenze da tecnologie e fornitori stranieri e i punti di strozzatura della catena del valore;

e) analizza in che modo le misure di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono in grado di risolvere la crisi dei semiconduttori e fornire diversi scenari di crisi;

f) individua gli indicatori di allerta precoce di cui all'articolo 16.

Capo IV

Monitoraggio e risposta alle crisi

Sezione 1

Monitoraggio

Articolo 15

Monitoraggio e prevenzione

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, monitora la catena di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori al fine di migliorarne la trasparenza e valuta i rischi che minacciano il funzionamento dei soggetti/settori critici in relazione all'industria dei semiconduttori.

In particolare la Commissione e gli Stati membri:

a) monitorano gli indicatori di allerta precoce identificati mediante l'esercizio di mappatura;

b) individuano le migliori pratiche per l'attenuazione dei rischi e il rafforzamento della trasparenza nella catena del valore dei semiconduttori.

2. La Commissione invita le organizzazioni chiave rappresentative del mercato, gli operatori chiave del mercato, i soggetti dei settori critici e gli altri portatori di interessi pertinenti a fornire, su base volontaria, informazioni riguardanti oscillazioni significative della domanda e perturbazioni note della loro catena di approvvigionamento. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni, gli Stati membri utilizzano il meccanismo standardizzato e sicuro e l'assetto amministrativo forniti dalla Commissione per tali aggiornamenti.

2 bis. La Commissione fornisce i dati e le risultanze pertinenti al consiglio europeo dei semiconduttori sotto forma di aggiornamenti periodici. Il consiglio europeo dei semiconduttori si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio. La Commissione invita alle riunioni le organizzazioni chiave rappresentative del mercato. Inoltre la Commissione può invitare a tali riunioni gli operatori chiave del mercato, i soggetti dei settori critici, le autorità o le organizzazioni chiave rappresentative del mercato di paesi terzi partner, nonché esperti del mondo accademico e della società civile, ove pertinente.

3. Se necessario e proporzionato ai fini del presente articolo, le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, possono chiedere informazioni alle organizzazioni rappresentative delle imprese o a singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, laddove sia necessario e proporzionato ai fini del paragrafo 1. Le autorità nazionali competenti, in tal caso, prestano una particolare attenzione alle PMI, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalle richieste e privilegiano, conformemente al paragrafo 3 bis del presente articolo, soluzioni digitali per la raccolta di tali informazioni. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27.

3 bis. La Commissione mette a punto e fornisce una piattaforma standardizzata e sicura per la raccolta e il trattamento delle informazioni ai fini del presente articolo. La Commissione garantisce che vi siano competenze e risorse sufficienti. Gli orientamenti sulle informazioni richieste sono aggiornati laddove necessario alla luce degli sviluppi tecnologici, geopolitici e di mercato.

Articolo 16

▌Indicatori di allerta precoce

1. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e in base all'esito dell'esercizio di mappatura, valuta i rischi che possono interrompere, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori ▌.

2. I soggetti dei settori critici valutano diligentemente la sicurezza del loro approvvigionamento di semiconduttori e attuano misure di attenuazione dei rischi, tra cui la diversificazione dei fornitori e la costituzione di scorte di prodotti di rilevanza per la crisi, al fine di ridurre i rischi di carenze e informano in tempo utile la Commissione in merito ai possibili rischi individuati. La Commissione, in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, riesamina, se necessario, gli indicatori di allerta precoce.

Articolo 17

Operatori chiave del mercato e organizzazioni chiave rappresentative del mercato

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e sulla base della mappatura strategica a lungo termine di cui all'articolo 14 bis, identifica gli operatori chiave del mercato lungo la catena di approvvigionamento di semiconduttori ▌, tenendo conto degli elementi seguenti:

a) il numero di altre imprese dell'Unione che ricorrono al servizio o al bene fornito da un operatore del mercato e il numero di altre imprese dell'Unione che ricorrono direttamente o indirettamente al servizio o al bene fornito da un operatore del mercato;

b) la quota di mercato detenuta a livello mondiale o dell'Unione dall'operatore chiave del mercato per tali servizi o beni;

c) l'importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un servizio o di un bene nell'Unione, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tale servizio o bene;

d) l'impatto che una perturbazione dell'approvvigionamento del servizio o del bene fornito dall'operatore di mercato potrebbe avere sulla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e sui mercati dipendenti.

1 bis. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, individua le organizzazioni chiave rappresentative del mercato delle catene del valore dei semiconduttori a livello mondiale.

2. Nell'eseguire il monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori a norma dell'articolo 15, gli Stati membri, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, controllano l'integrità ▌dei servizi o dei beni forniti da tali operatori chiave del mercato.

Articolo 17 bis

Misure di allerta e di prevenzione

 

1. Qualora un'autorità nazionale competente, sulla base degli indicatori di allerta precoce, venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori o sia in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, avverte immediatamente la Commissione ("allerta precoce").

2. Qualora la Commissione venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori o di una fluttuazione significativa della domanda o sia in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, sulla base una segnalazione da parte di uno Stato membro a norma del paragrafo 4, o tramite altre fonti, comprese informazioni da parte di partner internazionali, la Commissione, senza indebito ritardo:

a) convoca una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori al fine di coordinare le azioni seguenti:

1)  valutare se l'attivazione della fase di crisi di cui all'articolo 18 sia necessaria e proporzionata;

2) valutare se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri acquistino congiuntamente i semiconduttori, i prodotti intermedi o le materie prime che sono interessati, o che rischiano di essere interessati, da una potenziale crisi dei semiconduttori ("appalti coordinati");

3) coordinarsi con i portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori al fine di identificare, preparare e rendere operative misure preventive di attenuazione dei rischi di carenze e punti di strozzatura per evitare un'escalation verso la fase di crisi;

b) previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, avvia una cooperazione o consultazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni per far fronte a interruzioni della catena di approvvigionamento o decisioni di paesi terzi che potrebbero causare tali interruzioni, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può includere, se del caso, il coordinamento nei consessi internazionali pertinenti o altre misure diplomatiche;

c) chiede alle autorità nazionali competenti di valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato e dei soggetti dei settori critici.

3. Gli appalti coordinati di cui al paragrafo 2, lettera a), punto 2), del presente regolamento sono eseguiti dagli Stati membri in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 38 della direttiva 2014/24/UE, all'articolo 57 della direttiva 2014/25/UE e alla direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Sezione 2

Fase di crisi nell'approvvigionamento di semiconduttori

Articolo 18

Attivazione della fase di crisi

1. Si ritiene che una crisi dei semiconduttori si produca se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, punto 1 bis.

1 bis. Prima di attivare la fase di crisi, le pertinenti imprese dei settori critici dimostrano di aver valutato diligentemente la rispettiva sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori e di aver attuato misure di attenuazione dei rischi, tra cui la diversificazione dei fornitori e la costituzione di scorte di prodotti di rilevanza per la crisi, al fine di ridurre i rischi di carenze.

2. Dopo l'approvazione del consiglio europeo dei semiconduttori, nel caso in cui da una valutazione della Commissione emergano prove concrete, gravi e attendibili relative a una crisi dei semiconduttori conformemente al paragrafo 1 bis, la Commissione può attivare la fase di crisi tramite atti di esecuzione▌. La durata dell'attivazione è specificata nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi.

 Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2 bis. L'attivazione della fase di crisi è accompagnata da una relazione di valutazione della situazione di crisi, redatta dalla Commissione e dal consiglio europeo dei semiconduttori e resa disponibile al Parlamento europeo.

3. Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e le organizzazioni chiave rappresentative del mercato, valuta se terminare o prorogare tale attivazione. Qualora la valutazione concluda che sia opportuna una proroga, la Commissione può prorogare l'attivazione in tempo utile tramite atti di esecuzione. La durata della proroga è specificata negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2. La Commissione può decidere a più riprese di prorogare l'attivazione della fase di crisi, laddove ciò sia opportuno.

Prima di attivare o prorogare la fase di crisi, la Commissione tiene conto dei potenziali impatti negativi e delle conseguenze della fase di crisi sull'industria dei semiconduttori dell'Unione e sui settori critici.

4. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, se del caso. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione e coordinano le misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori.

5. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, le misure adottate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 cessano di applicarsi. La Commissione riesamina la valutazione del rischio dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e aggiorna la mappatura e il monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori a norma degli articoli 14 bis e 15 sulla base delle lezioni tratte dalla crisi entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi. Le conclusioni del riesame sono messe a disposizione del Parlamento europeo.

Articolo 19

Pacchetto di strumenti di emergenza

1. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, può adottare le misure previste agli articoli 20, 21 e/o 22 in qualsiasi combinazione alle condizioni ivi stabilite.

2. Previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione limita le misure di cui agli articoli 21 e 22 a taluni settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori.

3. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, il consiglio europeo dei semiconduttori provvede a:

a) valutare l'impatto dell'eventuale imposizione di misure di protezione sull'industria dei semiconduttori dell'Unione, in particolare se la situazione del mercato corrisponde a una crisi dei semiconduttori ai sensi dell'articolo 2, punto 16, o si configura come una penuria significativa di un prodotto essenziale a norma del regolamento (UE) 2015/479, e fornire un parere alla Commissione;

b) valutare e consigliare ulteriori misure di emergenza appropriate ed efficaci.

4. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nell'Unione e deve essere nel migliore interesse dell'Unione. Il settore critico che beneficia delle misure di cui al presente articolo dimostra di aver esaurito tutte le misure di attenuazione preventive. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.

5. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 e spiega i motivi della sua decisione.

6. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, emana orientamenti sull'attuazione e sull'uso delle misure di emergenza.

Articolo 20

Raccolta di informazioni

1. Nei casi di cui all'articolo 18 la Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può chiedere alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, alle singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di informare la Commissione in merito alle loro potenzialità e capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso▌.

1 bis. Prima di presentare la richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione si avvale anche delle informazioni e dei dati forniti a norma dell'articolo 14 bis per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione. La Commissione garantisce che tutti i dati siano trattati e utilizzati conformemente all'articolo 27.

2. La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica inoltre le sanzioni di cui all'articolo 28.

3. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell'impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. I rappresentanti legali debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

3 bis. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può chiedere ulteriori informazioni qualora le informazioni fornite dall'impresa siano insufficienti per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione. Per tutte le informazioni richieste a norma del presente articolo, la Commissione prevede mezzi sicuri per la raccolta, il trattamento, la gestione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni e garantisce la riservatezza, il segreto commerciale e la protezione della cibersicurezza.

3 ter. La Commissione istituisce un punto di contatto unico per la trasmissione di tali informazioni per ridurre l'onere amministrativo delle misure di segnalazione e ridurre il rischio di violazioni dei dati che comportino la divulgazione non autorizzata di dati commercialmente riservati e di dati protetti da diritti di terzi, compresi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali e dati personali.

3 quater. Qualsiasi violazione dei dati che comporti la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate dà luogo a un'indagine completa da parte della Commissione o dell'autorità nazionale competente al fine di accertare le cause della violazione e identificare la persona o le persone responsabili. La Commissione o gli Stati membri garantiscono l'adozione di misure adeguate per affrontare i problemi individuati e prevenire ulteriori violazioni, compresa, se necessario, una revisione delle linee guida applicate al trattamento, all'archiviazione e alla gestione delle informazioni riservate, in conformità con i requisiti del presente regolamento e con altre normative nazionali e dell'Unione applicabili, tra cui la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli atti giuridici nazionali e dell'Unione che prevedono la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2004/48/CE e la direttiva (UE) 2019/790. Il soggetto o l'impresa ha il diritto di rifiutare la condivisione di ulteriori informazioni riservate con il soggetto o l'autorità nazionale presso cui ha avuto luogo la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate, fino a quando non sia stata condotta un'indagine e non sia stata messa in atto una misura correttiva sulla base di tale indagine.

4. Se un'impresa fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto, è soggetta alle ammende fissate a norma dell'articolo 28.

5. Qualora un'impresa stabilita nell'Unione riceva da un paese terzo una richiesta di informazioni relative alle sue attività nel campo dei semiconduttori ▌, ne informa la Commissione in tempo utile e in modo tale da consentirle di richiedere informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio europeo dei semiconduttori dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

Articolo 21

Ordini classificati come prioritari

1. Nei casi di cui all'articolo 18, ove necessario e proporzionato per garantire le operazioni di base di tutti o di alcuni settori critici, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ("ordine classificato come prioritario"). L'obbligo prevale su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico.

2. Se del caso, l'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere imposto ▌ad altre imprese delle catene del valore dei semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico.

3. Quando un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia effetti significativi sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può obbligare tale impresa, ove necessario e proporzionato, ad accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 4, 5 e 6.

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono emanati come misura di ultima istanza dalla Commissione mediante decisione. La decisione è adottata previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità, e dopo che il settore critico interessato dimostra di aver agito con la dovuta diligenza e di aver esaurito tutte le misure di attenuazione preventive, incluse l'individuazione di fornitori alternativi o la costituzione di scorte. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime dell'impresa interessata e dei costi, degli sforzi e dei mezzi tecnici necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché, se del caso, le sanzioni di cui all'articolo 28 in caso di inosservanza dell'obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo di mercato equo e ragionevole.

4 bis. Con riferimento agli impianti che eseguono un ordine classificato come prioritario, la Commissione può collaborare con il consiglio europeo dei semiconduttori e le sue strutture per scambiare le migliori pratiche e consentire agli Stati membri di introdurre o migliorare gli incentivi fiscali applicati a tali impianti.

5. L'impresa interessata è tenuta ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario. L'impresa può chiedere alla Commissione di riesaminare l'ordine classificato come prioritario qualora lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti:

a) se l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva o per motivi tecnici, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;

b) se l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa, inclusi rischi per la continuità operativa.

6. Qualora un'impresa sia obbligata ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario, non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali necessarie per rispettare tale obbligo. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto.

Articolo 22

Acquisti comuni

1. Nei casi di cui all'articolo 18, la Commissione può, su richiesta motivata di due o più Stati membri, stabilire un mandato per agire in qualità di centrale di committenza per conto degli Stati membri partecipanti ("Stati membri partecipanti") per i loro appalti pubblici di prodotti di rilevanza per la crisi per i settori critici ("acquisti comuni") di cui negli atti di esecuzione che attivano la fase di crisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. La richiesta di acquisti comuni è motivata ed è utilizzata esclusivamente per far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori che hanno portato alla crisi.

2. La Commissione ▌ valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto.

3. La Commissione elabora una proposta di accordo quadro che deve essere firmata dagli Stati membri partecipanti. Tale accordo quadro organizza nel dettaglio gli acquisti comuni di cui al paragrafo 1, compresa la giustificazione del ricorso al meccanismo di acquisto comune e le responsabilità da assumere.

4. Gli appalti di cui al presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario per i propri appalti. La Commissione può avere la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, accordi per l'acquisto di tali prodotti o per il finanziamento anticipato della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un diritto prioritario sul risultato.

5. Se l'appalto di prodotti di rilevanza per la crisi comprende finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione, possono essere stabilite condizioni particolari in accordi specifici con gli operatori economici.

6. La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. La diffusione e l'utilizzo dei prodotti acquistati restano di competenza degli Stati membri partecipanti, in linea con l'accordo quadro.

CAPO V

Governance

Sezione 1

Consiglio europeo dei semiconduttori

Articolo 23

Istituzione e compiti del consiglio europeo dei semiconduttori

1. È istituito il consiglio europeo dei semiconduttori.

2. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce alla Commissione consulenza e assistenza a norma del presente regolamento, in particolare:

a) fornendo consulenza sull'iniziativa al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip";

b) aiutando a valutare lo stato degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE e scambiando informazioni sul loro funzionamento ▌;

b bis) fornendo consulenza e assistenza alla Commissione in merito all'elaborazione di orientamenti coerenti su come proteggere al meglio, nel contesto del presente regolamento, in particolare le informazioni riservate di cui all'articolo 27 bis, compresi i segreti commerciali e altri dati sensibili sul piano commerciale, nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

c) discutendo e preparando, con la partecipazione degli operatori chiave del mercato, l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili;

d) affrontando le questioni legate al monitoraggio, alla mappatura strategica a lungo termine, all'allarme preventivo e alla risposta alle crisi;

d bis) partecipando agli strumenti della fase di crisi;

e) fornendo consulenza in merito all'applicazione coerente del presente regolamento e agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento.

3. Il consiglio europeo dei semiconduttori offre un forum per la cooperazione, lo scambio di informazioni e il coordinamento con i partner internazionali che condividono gli stessi principi e sostiene la Commissione nella cooperazione internazionale, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni aggregate e la valutazione delle crisi, in linea con gli obblighi internazionali, con la partecipazione, se del caso, dei partner terzi pertinenti e in seno ai consessi internazionali pertinenti.

4. Il consiglio europeo dei semiconduttori assicura il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, se del caso, con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell'Unione e approva le decisioni della Commissione relative all'attivazione della fase di crisi.

Articolo 24

Struttura del consiglio europeo dei semiconduttori

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Ciascun punto di contatto unico nazionale di cui all'articolo 26, paragrafo 3, designa un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciascun membro del consiglio europeo dei semiconduttori ha un supplente.

3. Su proposta della Commissione e in accordo con essa, il consiglio europeo dei semiconduttori adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri. Esso comprende le procedure di voto per revocare o mantenere lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. Solo i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione hanno diritto di voto.

4. La Commissione può istituire sottogruppi permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche. Se del caso, la Commissione invita a fornire un contributo a tali sottogruppi, in qualità di osservatori, le organizzazioni chiave rappresentative del mercato o altre organizzazioni ed esperti che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori, i sindacati e gli utilizzatori di semiconduttori a livello dell'Unione. È istituito un sottogruppo comprendente le organizzazioni di ricerca e tecnologia dell'Unione al fine di esaminare aspetti specifici degli orientamenti tecnologici strategici e di riferire a tale riguardo al consiglio europeo dei semiconduttori. Gli atti e le conclusioni delle riunioni dei sottogruppi sono resi pubblici, garantendo nel contempo la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 25

Funzionamento del consiglio europeo dei semiconduttori

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni ordinarie almeno una volta all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di uno Stato membro e secondo quanto disposto all'articolo 15 e all'articolo 18.

2. Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni distinte per i compiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), e per i compiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b), c), d) e d bis).

3. Il presidente convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno, previa consultazione dei membri del consiglio europeo dei semiconduttori, in conformità ai compiti del consiglio europeo dei semiconduttori a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno. La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico alle attività del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23.

4. Se del caso, la Commissione coinvolge le organizzazioni chiave rappresentative del mercato e nomina osservatori affinché partecipino alle riunioni. La Commissione invita in modo puntuale esperti, anche provenienti da pertinenti organizzazioni di portatori di interessi, con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno, a partecipare a riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione. La Commissione invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore permanente ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori, in particolare a tutte le riunioni riguardanti la crisi dei semiconduttori. La Commissione garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi. Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto. Caso per caso, gli osservatori e gli esperti, compresi i portatori di interessi dell'industria e della società civile nei rispettivi ruoli, possono contribuire mediante informazioni e chiarimenti alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi.

5. Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati sensibili sul piano commerciale nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale. Tali misure sono conformi agli orientamenti dell'Unione in materia di protezione delle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati sensibili sul piano commerciale nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale.

Sezione 2

Autorità nazionali competenti

Articolo 26

Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento a livello nazionale.

2. Qualora designino più di un'autorità nazionale competente, gli Stati membri definiscono chiaramente le rispettive responsabilità delle autorità interessate e ne garantiscono la cooperazione efficace ed efficiente per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico nazionale di cui al paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale incaricato di esercitare una funzione di collegamento al fine di garantire la cooperazione transfrontaliera con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri, con la Commissione e con il consiglio europeo dei semiconduttori ("punto di contatto unico"). Se uno Stato membro designa soltanto un'autorità competente, quest'ultima è anche il punto di contatto unico.

4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la designazione dell'autorità nazionale competente e, se del caso, i motivi della designazione di più di un'autorità nazionale competente, e del punto di contatto unico nazionale, compresi i compiti e le responsabilità precisi di cui al presente regolamento, le loro informazioni di contatto e ogni eventuale successiva modifica.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, compreso il punto di contatto unico designato, esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e affinché siano loro conferiti i poteri e fornite le risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, ove opportuno e in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, consultino e cooperino con altre autorità nazionali pertinenti nonché con le pertinenti parti interessate. La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.

Articolo 26 bis


Cooperazione internazionale

1. La Commissione, a nome dell'Unione, persegue la cooperazione con i paesi terzi pertinenti in materia di sostegno e vantaggi reciproci nell'ambito dell'approvvigionamento dei semiconduttori, sulla base delle complementarità e delle interdipendenze lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali previsti dal trattato sugli accordi internazionali. Le complementarità sono incentrate sui divari individuati tramite la mappatura delle imprese che operano nell'Unione lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

2. La Commissione istituisce un'iniziativa diplomatica in materia di chip attraverso la quale avvia consultazioni o cooperazioni, a nome dell'Unione e con l'assistenza del consiglio europeo dei semiconduttori, con i paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni per far fronte alle future perturbazioni della catena di approvvigionamento, come quelle derivanti da restrizioni all'esportazione dei paesi terzi, e per individuare la disponibilità di materie prime e prodotti intermedi, conformemente agli obblighi internazionali. Ciò può comprendere, se del caso, un coordinamento nei consessi internazionali pertinenti o altre misure diplomatiche e dovrebbe garantire un solido dialogo con la comunità dei portatori di interessi.

3. La Commissione valuta l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, nonché l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato, sulla sicurezza di approvvigionamento.

4. Nei futuri accordi in materia di investimenti e scambi tra l'Unione e i paesi terzi pertinenti, risulta prioritaria la collaborazione nel settore dei semiconduttori e lungo l'intera catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione si adopera per raggiungere tali accordi con paesi terzi che condividono gli stessi principi e che hanno vantaggi nel settore dei semiconduttori al fine di rafforzare la cooperazione e attrarre investimenti.

5. Ai fini dell'attuazione delle azioni nell'ambito della componente dell'iniziativa di cui all'articolo 4, lettera d), la Commissione può istituire un programma di scambio per dottorandi in ingegneria dei semiconduttori. Il programma finanzia periodi di scambio per dottorandi tra due o più istituti di istruzione superiore nell'Unione e nei paesi terzi membri del SEE, comprese università e organizzazioni di ricerca e tecnologia, nonché nei paesi terzi pertinenti. L'accordo di cooperazione mira a garantire la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati.

Fatte salve le procedure applicabili a norma dei trattati, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo delle iniziative o delle azioni intraprese a norma del presente articolo.

CAPO VI

Riservatezza e sanzioni

Articolo 27

Trattamento delle informazioni riservate

1. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Essi rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in modo da proteggere in particolare i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni commerciali e di sicurezza sensibili e i segreti commerciali. Essi adottano misure tecniche e organizzative appropriate per preservare la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili e dei segreti commerciali. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli operatori chiave del mercato, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23 e ai membri del comitato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione, se necessario in base all'esperienza acquisita nella raccolta di informazioni, al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

3 bis. Ove necessario e proporzionato, le informazioni e i dati forniti da organizzazioni, enti e imprese sono trattati in conformità delle norme per la protezione delle informazioni classificate dell'UE in virtù della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione e/o delle norme nazionali.

Articolo 27 bis

Accesso internazionale alle informazioni riservate e loro trasferimento

1. L'accesso a informazioni riservate detenute nell'Unione, compresi i segreti commerciali e altri dati sensibili sul piano commerciale nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, e il loro trasferimento a paesi terzi nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono consentiti solo se è in vigore e di fatto rispettato un accordo bilaterale o multilaterale relativo alla protezione di tali informazioni riservate e al rispetto di tali diritti di proprietà intellettuale tra il soggetto richiedente nel paese terzo e l'Unione, o tra il soggetto richiedente nel paese terzo e lo Stato membro interessato.

2. La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure tecniche, giuridiche e organizzative ragionevoli, comprese le disposizioni contrattuali e le restrizioni all'esportazione, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo a informazioni riservate, compresi segreti commerciali e altri dati sensibili sul piano commerciale nonché contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, qualora tale trasferimento o accesso violi il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro interessato, o qualora possa ledere gli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri.

3. Qualsiasi impresa beneficiaria di aiuti di Stato a norma del presente regolamento ("beneficiario") conclude con la Commissione o con lo Stato membro interessato un accordo che impedisce al beneficiario di effettuare un trasferimento di informazioni riservate, secondo le norme definite in tale accordo, a un paese terzo la cui legislazione o la cui applicazione delle stesse violi le norme e i diritti in materia di proprietà intellettuale dell'Unione o degli Stati membri, anche attraverso il trasferimento forzato di tecnologia, il furto di proprietà intellettuale, la contraffazione o la pirateria. Ciò non si applica agli impianti esistenti o a quelli che contribuiscono alla produzione di chip o tecnologie di semiconduttori preesistenti.
Sulla base dei termini dell'accordo, il beneficiario notifica alla Commissione qualsiasi trasferimento previsto a un paese terzo che possa violare le norme e i diritti in materia di proprietà intellettuale dell'Unione o dei suoi Stati membri. La Commissione decide se il trasferimento previsto è ammissibile a norma dell'accordo e lo notifica al beneficiario in tempo utile.
In caso di violazione dell'accordo, la Commissione o lo Stato membro interessato chiede l'adozione di misure compensative, tra cui:

a) il recupero dell'intero importo degli aiuti di Stato concessi al beneficiario;

b) la revoca dello status di impianto di produzione integrata, fonderia aperta dell'UE o impianto primo nel suo genere, o la cessazione della partecipazione all'impresa comune, se del caso;

c) l'applicazione di sanzioni conformemente all'articolo 28.

4. In assenza di un accordo di cui al paragrafo 1 o 2 bis del presente articolo, il trasferimento delle informazioni riservate, dei segreti commerciali o dei contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale detenuti nell'Unione nell'ambito di applicazione del presente regolamento, o l'accesso ai medesimi, ha luogo solo se tale trasferimento o accesso avviene all'interno di un soggetto, insieme a una o più delle sue controllate o ai suoi partner commerciali diretti stabiliti al di fuori di paesi terzi che violano il diritto in materia di proprietà intellettuale dell'Unione o di uno Stato membro e se la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, delle informazioni riservate e dei segreti commerciali è garantita da ragionevoli misure tecniche, giuridiche e organizzative e conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 e alla direttiva 2004/48/CE.

5. Qualora informazioni riservate, compresi segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili, nonché contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, siano condivise con le autorità competenti di un paese terzo, tali informazioni sono trasferite da un punto di contatto unico della Commissione a un punto di contatto unico designato nel paese terzo. Il fornitore designato dei dati tiene un registro dettagliato di tutte le informazioni trasmesse al paese terzo.

6. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti e nel valutare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1,2 bis e 3, in particolare per quanto riguarda le misure tecniche, giuridiche e organizzative messe in atto per proteggere le informazioni riservate, i segreti commerciali o i diritti di proprietà intellettuale e garantirne l'effettiva applicazione.

7. Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 o 3, il soggetto che trasferisce le informazioni o vi dà accesso fornisce la quantità minima di informazioni necessarie a soddisfare la richiesta. Le informazioni sono protette da ragionevoli misure tecniche, giuridiche e organizzative, tra cui la conservazione in un ambiente fisico sicuro, la separazione da altre banche dati e controlli delle intrusioni fisiche. Una volta che le informazioni non sono più necessarie, vengono cancellate.

8. Se un soggetto al di fuori dell'Unione ha ricevuto informazioni riservate, compresi segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, e ha violato il presente regolamento o gli orientamenti che l'accompagnano sulle misure tecniche, giuridiche e organizzative per proteggere tali informazioni, è sospeso qualsiasi ulteriore trasferimento di informazioni a tale soggetto.

9. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27.

Articolo 28

Sanzioni e ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, ove ritenuto necessario e proporzionato:

a) infliggere ammende quando un'organizzazione rappresentativa di imprese o un'impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma degli articoli 20 e 27 bis, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;

b) infliggere ammende quando un'impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie all'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, ▌dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 27 bis;

c) infliggere penalità di mora qualora un'impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non rispetti l'obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 21.

2. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non superano i 300 000 EUR. Se l'impresa interessata è una PMI, le ammende inflitte non superano i 100 000 EUR.

3. Le penalità di mora inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l'1,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 21 calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione. Se l'impresa interessata è una PMI, le penalità di mora inflitte non superano l'1 % del fatturato giornaliero medio della PMI interessata.

4. Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, si tiene conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, così come dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

5. Quando le imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di tale penalità a una cifra inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione illimitata per esaminare le decisioni mediante le quali la Commissione ha fissato un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 29

Termine di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora

1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù dell'articolo 28 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:

a) due anni in caso di violazione delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell'articolo 20;

b) due anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di informazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafo 3;

c) tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 21.

2. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento interrompe il termine di prescrizione.

4. L'interruzione della prescrizione si applica a tutte le parti ritenute responsabili di aver partecipato all'infrazione.

5. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione, senza che la Commissione abbia imposto un'ammenda o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 30

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 28 è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni.

2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle ammende e penalità di mora è interrotto:

a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;

b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle ammende e delle penalità di mora è sospeso:

a) durante il periodo concesso per il pagamento;

b) per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia.

Articolo 31

Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o penalità di mora

1. Prima di adottare una decisione a norma del punto 28, la Commissione dà all'impresa o alle organizzazioni rappresentative delle imprese interessate la possibilità di essere sentite in merito:

a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;

b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

2. Le imprese e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

4. I diritti di difesa dell'impresa o delle organizzazioni rappresentative delle imprese interessate sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'impresa o le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Capo VII

Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 32

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto legislativo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prolungato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ("comitato dei semiconduttori"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 34

Modifiche al regolamento (UE) 2021/694

 

Il regolamento (UE) 2021/694 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) "f) obiettivo specifico 6 – Semiconduttori.";

2) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Obiettivo specifico 6 – Semiconduttori

Il contributo finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 6 – Semiconduttori persegue gli obiettivi stabiliti nell'articolo 4, lettere da a) a d), del regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio.";

3) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di 9 238 000 000 EUR a prezzi correnti.";

b)  al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
"f) 1 650 000 000 EUR per l'obiettivo specifico 6 – Semiconduttori.";

4) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riguardo agli obiettivi specifici 1, 2, 3 e 6, si applica l'articolo 12.";

5) all'articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6 Se debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell'ambito degli obiettivi specifici 1, 2 e 6 unicamente se soddisfano i requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro.";

6) all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Le sinergie dell'obiettivo specifico 6 con altri programmi dell'Unione sono descritte all'articolo 6 e nell'allegato III del regolamento XX/XX.";

7) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

▌ "1. Il Programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario, o in regime di gestione indiretta affidando taluni compiti di attuazione agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario in conformità degli articoli da 4 a 8 bis del presente regolamento. Gli organismi di finanziamento cui è affidata l'esecuzione del Programma possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se tale deroga è prevista dall'atto giuridico che istituisce tali organismi o affida ai medesimi compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se tale deroga è prevista dall'accordo di contributo e qualora le esigenze operative specifiche di tali organismi o la natura dell'azione lo richiedano.";

9) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Se le condizioni di cui all'articolo 22 del regolamento XX/XX sono soddisfatte, si applicano le disposizioni di tale articolo.";

10) all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli da 3 a 8 bis sono ammissibili al finanziamento.";

11) nell'allegato I è aggiunto il punto seguente:

"Obiettivo specifico 6 – Semiconduttori

Le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 6 sono indicate nell'allegato I del regolamento XX/XX.";

12) all'allegato II è aggiunto il punto seguente:

"Obiettivo specifico 6 – Semiconduttori

Gli indicatori misurabili per monitorare l'attuazione del programma e per rendere conto dei progressi compiuti nel conseguire l'obiettivo specifico 6 sono indicati nell'allegato II del regolamento XX/XX.";

13) all'allegato III è aggiunto il punto seguente:

"Obiettivo specifico 6 – Semiconduttori. Le sinergie con i programmi dell'Unione per l'obiettivo specifico 6 sono indicate nell'allegato III del regolamento XX/XX.".

Articolo 34 bis

  Modifiche al regolamento (UE) 2021/695
 
  1.  L'articolo 12 è così modificato:
  a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
  "1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 973 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).";
  b)  al paragrafo 2, il punto IV) della lettera b) è sostituito dal seguente:
  "iv) 14 312 000 000 EUR per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»;".

Articolo 35

Valutazione e riesame

1. Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica.

2. Per effettuare la valutazione e il riesame, il consiglio europeo dei semiconduttori, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono informazioni alla Commissione su sua richiesta.

3. Nello svolgere la valutazione e il riesame, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del consiglio europeo dei semiconduttori, del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente



 

 

Allegato I

 

Azioni

Descrizione tecnica dell'iniziativa: portata delle azioni

Le azioni iniziali e, laddove opportuno, le azioni successive dell'iniziativa sono attuate conformemente alla descrizione tecnica seguente.

 

1. Capacità di progettazione per le tecnologie dei semiconduttori integrate

 

L'iniziativa sviluppa capacità di progettazione innovativa su larga scala per le tecnologie dei semiconduttori integrate mediante una piattaforma virtuale disponibile in tutta l'Unione. La piattaforma consisterà in nuove funzioni di progettazione innovative con librerie e strumenti estesi e integrerà un gran numero di tecnologie nuove e già esistenti (comprese tecnologie emergenti come la fotonica integrata, la tecnologia quantistica e l'intelligenza artificiale/tecnologia neuromorfica). In combinazione con gli strumenti di progettazione EDA esistenti, consentirà di progettare componenti innovativi e nuovi schemi di sistemi e di dimostrare funzionalità chiave come nuovi approcci in materia di alte prestazioni, basso consumo energetico, sicurezza, architetture 3D nuove e architetture di sistema eterogenee, ecc.

 

Lavorando in stretto contatto con le industrie utilizzatrici di un'ampia gamma di settori economici, la piattaforma collegherà le società di progettazione, i titolari di PI e i fornitori di strumenti con le organizzazioni di ricerca e tecnologia (ORT), per fornire soluzioni di prototipi virtuali basate sullo sviluppo collaborativo di tecnologia. Saranno condivisi i rischi e i costi di sviluppo e saranno promossi nuovi metodi basati sul web per accedere agli strumenti di progettazione, con modelli di costo flessibili (specialmente per la creazione di prototipi) e norme comuni di interfaccia.

 

La piattaforma sarà costantemente aggiornata con nuove capacità di progettazione e continuerà a integrare sempre più tecnologie e progetti per processori a basso consumo (compresa le tecnologie open-source, come RISC-V). Offrirà i suoi servizi via cloud, massimizzando l'accesso e l'apertura all'intera comunità, collegando in rete centri di progettazione esistenti e nuovi in tutti gli Stati membri.

 

2. Linee pilota per la preparazione di impianti di produzione, prova e sperimentazione innovativi

L'iniziativa sostiene linee pilota per impianti di produzione, prova e sperimentazione in grado di colmare il divario tra ricerca e produzione di tecnologie dei semiconduttori avanzate. Fra le aree di intervento figurano:

a) linee pilota per sperimentare, provare e convalidare, anche attraverso kit di progettazione dei processi, le prestazioni di blocchi IP, prototipi virtuali, nuove progettazioni e nuovi sistemi eterogenei integrati in modo aperto e accessibile.

La piattaforma virtuale di cui sopra consentirà l'esplorazione progettuale di nuovi blocchi IP e nuovi schemi di sistemi che saranno testati e convalidati sulle linee pilota tramite i kit di progettazione dei processi iniziali, che forniranno un riscontro immediato per perfezionare e migliorare i modelli prima di avviarli alla fabbricazione. Fin dall'inizio, l'iniziativa amplierà diverse linee pilota esistenti, in sinergia con l'infrastruttura di progettazione, per consentire l'accesso a progetti di progettazione e prototipazione (virtuale);

 

b) nuove linee pilota su tecnologie dei semiconduttori come la tecnologia FD-SOI fino a 10-7 nm, la tecnologia avanzata GAA (gate-all-around) e nodi all'avanguardia (ad es., al di sotto di 2 nm), integrati da linee pilota per l'integrazione di sistemi eterogenei 3D e imballaggi avanzati. Le linee pilota integreranno le ultime attività nel campo della ricerca e dell'innovazione e i relativi risultati.

Comprenderanno un'infrastruttura di progettazione specifica consistente, ad esempio, di modelli progettuali che simulano il processo di fabbricazione per gli strumenti di progettazione utilizzati per progettare circuiti e sistemi su chip. Tale infrastruttura di progettazione e una virtualizzazione di facile utilizzo delle linee pilota saranno istituite per essere direttamente accessibili in tutta Europa tramite la piattaforma di progettazione di cui sopra. Questo collegamento consentirà alla comunità di progettisti di testare e convalidare le soluzioni tecnologiche prima che siano immesse in commercio. Assicurerà che le nuove progettazioni di chip e sistemi sfruttino appieno il potenziale delle nuove tecnologie e garantiscano un'innovazione all'avanguardia.

Insieme, queste linee pilota faranno progredire la proprietà intellettuale, le competenze e l'innovazione europee nella tecnologia di fabbricazione dei semiconduttori e rafforzeranno ed espanderanno la posizione europea nel settore delle apparecchiature e dei materiali di fabbricazione innovativi per moduli di tecnologia avanzata dei semiconduttori, come ad esempio le tecnologie della litografia e dei wafer.

Saranno predisposte una concertazione e una collaborazione strette con l'industria per guidare tale espansione di capacità e l'inclusione critica fin dall'inizio di linee pilota qualificate selezionate che coinvolgono ad esempio gli imballaggi avanzati, la tecnologia di integrazione eterogenea 3D e importanti funzionalità aggiuntive come ad esempio la fotonica del silicio, l'elettronica di potenza, le tecnologie di rilevamento, il grafene di silicio, le tecnologie quantistiche, ecc. Questa potente ed estesa infrastruttura di linee pilota paneuropea, strettamente connessa con l'infrastruttura di supporto alla progettazione, è fondamentale per espandere la conoscenza, la capacità e le potenzialità dell'Europa per colmare il divario in materia di innovazione fra la ricerca finanziata da enti pubblici e la fabbricazione finanziata a livello di imprese, e per aumentare sia la domanda sia la produzione in Europa entro la fine del decennio.

3 Capacità tecnologiche e ingegneristiche per i chip quantistici

L'iniziativa affronta le esigenze specifiche della futura generazione di componenti per l'elaborazione delle informazioni basate su principi non classici, in particolare i chip che sfruttano effetti quantistici (ossia chip quantistici) basati su attività di ricerca. Fra le aree di intervento figurano:

 

a) librerie di progettazione innovative per chip quantistici sulla base dei processi di progettazione e fabbricazione consolidati dell'industria classica dei semiconduttori per piattaforme di qubit basati sui semiconduttori e qubit fotonici; integrate dallo sviluppo di librerie di progettazione e processi di fabbricazione innovativi e avanzati per le piattaforme di qubit alternative (qubit basati sui superconduttori, sugli ioni e sugli atomi) non compatibili con i semiconduttori;

b) linee pilota per l'integrazione di circuiti quantistici ed elettronica di controllo per la costruzione di chip quantistici basandosi sulle ricerche in corso e sfruttandole al meglio; e per fornire accesso a fonderie e locali puliti dedicati per la prototipazione e la produzione, riducendo gli ostacoli iniziali per lo sviluppo e la produzione di piccoli volumi di componenti quantistici e accelerando i cicli di innovazione;

c) impianti di prova e sperimentazione per testare e convalidare componenti quantistici avanzati, compresi quelli prodotti attraverso le linee pilota, che permetterà di far circolare i riscontri sull'innovazione tra progettisti, produttori e utilizzatori di componenti quantistici.

4 Una rete di centri di competenza e di sviluppo delle capacità

L'iniziativa sostiene:

a) la creazione di una rete di centri di competenza in ogni Stato membro per promuovere l'uso di queste tecnologie, affinché fungano da interfaccia con la suddetta piattaforma di progettazione avanzata e le linee pilota, agevolandone l'uso efficace e fornendo capacità e competenze ai portatori di interessi, comprese le PMI utilizzatrici finali. I centri di competenza forniranno servizi innovativi all'industria, con particolare attenzione alle PMI, al mondo accademico e alle autorità pubbliche, fornendo soluzioni su misura a un'ampia gamma di utilizzatori che favoriranno una più ampia diffusione della progettazione e della tecnologia avanzata in Europa. Contribuiranno anche ad accrescere la forza lavoro altamente qualificata in Europa;

b) per quanto riguarda le competenze, saranno organizzate azioni di formazione specifiche relative a strumenti di progettazione e tecnologie dei semiconduttori a livello locale, regionale o paneuropeo. Saranno finanziate borse di studio universitarie. Tali azioni integreranno gli impegni industriali nell'ambito del patto per le competenze, aumentando il numero di tirocini e apprendistati, in collaborazione con il mondo accademico. Si presterà attenzione anche ai programmi di riqualificazione e miglioramento delle competenze per i lavoratori che si trasferiscono da altri settori.

5 Attività del "fondo per i chip" per l'accesso al capitale per le start-up, le scale-up, le PMI e altre imprese della catena del valore dei semiconduttori

L'iniziativa sostiene la creazione di un ecosistema di innovazione prospero nel campo dei semiconduttori e delle tecnologie quantistiche, favorendo un ampio accesso al capitale di rischio affinché start-up, scale-up e PMI possano sviluppare le proprie attività ed espandere la loro presenza sul mercato in modo sostenibile.



 

Allegato I bis (nuovo) – Settori critici

 

Settori critici

1. 

Energia

2. 

Trasporti

3. 

Settore bancario

4. 

Infrastrutture dei mercati finanziari

5. 

Sanità

6. 

Acqua potabile

7. 

Acque reflue

8. 

Infrastrutture digitali

9. 

Pubblica amministrazione

10. 

Spazio

11. 

Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti

12. 

Difesa

 


Allegato II

INDICATORI MISURABILI PER MONITORARE L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA E PER RENDERE CONTO DEI PROGRESSI COMPIUTI NEL CONSEGUIRE I SUOI OBIETTIVI

 

1. Il numero di soggetti giuridici coinvolti (suddivisi per dimensione, tipo e paese di costituzione) nelle azioni sostenute dall'iniziativa.

2. Il numero di strumenti di progettazione sviluppati o integrati nell'ambito dell'iniziativa.

3. L'importo totale coinvestito in capacità di progettazione e linee pilota nell'ambito dell'iniziativa.

4. Il numero di utilizzatori o di comunità di utilizzatori che hanno accesso a capacità di progettazione e linee pilota nell'ambito dell'iniziativa. Commissione per i bilanci

5. Il numero di imprese che hanno utilizzato i servizi dei centri di competenza nazionali sostenuti dall'iniziativa.

6. Il numero di persone che hanno seguito una formazione volta ad acquisire competenze avanzate e una formazione nel campo dei semiconduttori e delle tecnologie quantistiche con il sostegno dell'iniziativa.

7. Il numero di start-up, scale-up e PMI che hanno ricevuto capitale di rischio dalle attività del "fondo per i chip" e l'importo totale degli investimenti di capitale effettuati.

8. L'importo degli investimenti effettuati da imprese che operano nell'UE, tenendo conto del segmento della catena del valore in cui operano.



 

ALLEGATO III

SINERGIE CON I PROGRAMMI DELL'UNIONE

 

1. Le sinergie dell'iniziativa con gli obiettivi specifici da 1 a 5 del programma Europa digitale garantiscono che:

a) il fulcro tematico mirato dell'iniziativa sulle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori sia complementare;

b) gli obiettivi specifici da 1 a 5 del programma Europa digitale sostengano lo sviluppo di capacità digitali nelle tecnologie digitali avanzate, tra cui calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale e cibersicurezza; e sostengano anche competenze digitali avanzate;

c) l'iniziativa investirà nello sviluppo di capacità per rafforzare le capacità avanzate di progettazione, produzione e integrazione dei sistemi in tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione per lo sviluppo di imprese innovative, rafforzando le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, rispondendo alle esigenze di settori industriali chiave e creando nuovi mercati.

2. Le sinergie con Orizzonte Europa garantiscono che:

a) sebbene le aree tematiche affrontate dall'iniziativa e diverse aree di Orizzonte Europa convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano distinti e complementari;

b) Orizzonte Europa offra ampio sostegno alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione, alle attività pilota, alla prova di concetto, alla prova e alla prototipazione, compresa l'implementazione precommerciale di tecnologie digitali innovative, in particolare mediante:

i) una dotazione di bilancio a parte, nel pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea", per il polo tematico "Digitale, industria e spazio" finalizzato a sviluppare tecnologie abilitanti (IA e robotica, internet di prossima generazione, calcolo ad alte prestazioni e Big Data, tecnologie digitali fondamentali (compresa la microelettronica), combinazione del digitale con altre tecnologie);

ii) il sostegno a infrastrutture di ricerca nell'ambito del pilastro "Scienza di eccellenza";

iii) l'integrazione del digitale in tutte le sfide globali (sanità, sicurezza, energia e mobilità, clima, ecc.); e

iv) il sostegno alla diffusione di innovazioni pionieristiche nell'ambito del pilastro "Europa innovativa" (molte delle quali combineranno tecnologie digitali e altre tecnologie).

 c) l'iniziativa si concentri esclusivamente sullo sviluppo di capacità su larga scala nelle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori in tutta Europa. Essa investirà nelle attività seguenti:

i) la promozione dell'innovazione sostenendo due capacità tecnologiche strettamente interconnesse che consentano la progettazione di nuovi schemi di sistemi e di testarli e convalidarli in linee pilota;

ii) la fornitura di un sostegno mirato per sviluppare la capacità di formazione e migliorare le abilità e le competenze digitali avanzate applicate al fine di sostenere lo sviluppo e la diffusione dei semiconduttori tramite lo sviluppo tecnologico e le industrie utilizzatrici finali; e

iii) una rete di centri di competenza nazionali, che faciliti l'accesso e fornisca competenze e servizi di innovazione alle comunità e alle industrie utilizzatrici finali, al fine di sviluppare prodotti e applicazioni nuovi e affrontare le carenze del mercato;

 d) le capacità tecnologiche dell'iniziativa saranno messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per le azioni sostenute attraverso Orizzonte Europa;

e) con lo sviluppo di nuove tecnologie digitali nel settore dei semiconduttori tramite Orizzonte Europa, tali tecnologie saranno, ove possibile, progressivamente adottate e diffuse dall'iniziativa;

f) i programmi di Orizzonte Europa a favore dello sviluppo di un insieme di abilità e competenze, comprese le iniziative attuate presso i centri di coubicazione della CCI dell'EIT, siano integrati dalle capacità sviluppate con il sostegno dell'iniziativa nel settore delle abilità e competenze digitali applicate avanzate nelle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori;

g) siano messi in atto forti meccanismi di coordinamento per la programmazione e l'attuazione, che allineino il più possibile tutte le procedure sia del programma Orizzonte Europa sia dell'iniziativa. Le loro strutture di governance coinvolgeranno tutti i servizi della Commissione interessati.

3. Le sinergie con i programmi dell'Unione in regime di gestione concorrente, tra cui il FESR, l'FSE+, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, garantiscono lo sviluppo e il rafforzamento degli ecosistemi di innovazione regionali e locali, la trasformazione industriale e la trasformazione digitale della società e delle amministrazioni pubbliche. Tale aspetto comporta il sostegno alla trasformazione digitale dell'industria e all'applicazione dei risultati nonché l'attuazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative. L'iniziativa integrerà e sosterrà la messa in rete transnazionale e la mappatura delle capacità che sosterrà rendendole accessibili alle PMI e alle industrie utilizzatrici finali in tutte le regioni dell'Unione.

4. Le sinergie con il meccanismo per collegare l'Europa garantiscono che:

a) l'iniziativa si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su larga scala nei settori dei semiconduttori, con l'obiettivo di un'ampia adozione e diffusione in tutta Europa di importanti soluzioni digitali innovative, siano esse già esistenti o testate nell'ambito di un quadro dell'Unione, in settori di interesse pubblico o nei casi di carenza del mercato. L'iniziativa è attuata principalmente tramite investimenti coordinati e strategici con gli Stati membri nello sviluppo di capacità digitali per quanto riguarda le tecnologie dei semiconduttori, da condividere in tutta Europa e in azioni a livello dell'Unione. Questo aspetto è particolarmente rilevante nell'elettrificazione e nella guida autonoma, e dovrebbe favorire e agevolare lo sviluppo di industrie utilizzatrici finali più competitive, in particolare nei settori della mobilità e dei trasporti;

b) le capacità e le infrastrutture dell'iniziativa siano messe a disposizione per testare nuove tecnologie e soluzioni innovative da poter adottare nei settori della mobilità e dei trasporti. Il meccanismo per collegare l'Europa deve sostenere l'implementazione e l'impiego di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti nonché in altri settori;

c) i meccanismi di coordinamento siano istituiti in particolare mediante strutture di governance adeguate.

5. Le sinergie con il programma InvestEU garantiscono che:

a) il sostegno derivante da finanziamenti basati sul mercato, compreso il perseguimento di obiettivi strategici nell'ambito dell'iniziativa, sia fornito a norma del regolamento (UE) 2021/523; tali finanziamenti basati sul mercato possano essere combinati con il sostegno proveniente da sovvenzioni;

b) un meccanismo di finanziamento misto a titolo del Fondo InvestEU benefici di un finanziamento fornito dal programma Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

6. Le sinergie con Erasmus+ fanno sì che:

a) l'iniziativa sostenga lo sviluppo e l'acquisizione delle competenze digitali avanzate necessarie allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie di punta dei semiconduttori, in collaborazione con le industrie del settore;

b) gli aspetti di Erasmus+ relativi alle competenze avanzate integrino gli interventi dell'iniziativa che riguardano l'acquisizione, in tutti i settori e a tutti i livelli, di competenze attraverso esperienze di mobilità.

7. Sono garantite sinergie con altri programmi e iniziative dell'Unione in materia di competenze e abilità.

 


 

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

 

 

 

Entità e/o persona

AENEAS – Associazione per le attività europee di nanoelettronica

AmCham EU

Applied Materials

ASM-Advanced Semiconductor Materials

ASML-Advanced Semiconductor Materials Lithography

BDI – Federazione delle industrie tedesche

BITKOM

CEA-Leti

CLEPA – Associazione europea dei fornitori di componenti per autoveicoli

COCIR – Comitato di coordinamento europeo dell'industria informatica radiologica, elettromedicale e sanitaria

Confederazione delle imprese svedesi

CdR – Comitato delle regioni

Digital Europe

DIHK – Associazione delle camere di commercio e industria tedesche

CESE – Comitato economico e sociale europeo

ESIA – Associazione dell'industria europea dei semiconduttori

Forum europeo per l'industria manifatturiera

IMEC

INFINEON Technologies

INTEL

IPC Electronics Europe GmbH

ITI – Consiglio per l'industria delle tecnologie dell'informazione

KDT-JU

MedTech Europe

MENTA

MicronTechnology

NXP

Rappresentanza permanente del Belgio

Rappresentanza permanente di Malta

Rappresentanza permanente dei Paesi Bassi

Rappresentanza permanente della Romania

Prof. Tommaso Calarco – Peter Grünberg Institute, divisione PGI-8: Quantum Control, Forschungszentrum Jülich

Qualcom

Robert Bosch GmbH

SEMI Europe

SOITEC

Stiftung Neue Verantwortung


PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (14.12.2022)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

(COM(2022)0046 – C9‑0039/2022 – 2022/0032(COD))

Relatrice per parere (*): Maria‑Manuel Leitão‑Marques

(*) Commissione associata – articolo 57 del regolamento

 

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip) si basa su tre pilastri. Il presente parere si concentra sul terzo pilastro, che mira a rafforzare la resilienza del mercato interno per quanto riguarda l'approvvigionamento di prodotti a semiconduttori.

 

In veste di relatrice della commissione IMCO, mi propongo di semplificare il monitoraggio del mercato interno. Il presente progetto di parere conferisce alla Commissione la competenza di coordinare il monitoraggio e raccogliere direttamente le informazioni necessarie dai principali operatori del mercato, dai soggetti critici del settore o dalle principali organizzazioni rappresentative del mercato. Le autorità nazionali competenti assistono la Commissione nella raccolta di informazioni provenienti da altri attori. Al di fuori della fase di crisi, il livello di dettaglio delle informazioni richieste è ridotto. L'industria, tramite il consiglio europeo dei semiconduttori, fornisce assistenza nella definizione delle informazioni da raccogliere.

 

Per compensare la semplificazione di cui sopra, ho inserito nel progetto di parere due nuovi articoli. Nel primo di tali articoli ho introdotto obblighi di governance e di attenuazione dei rischi per i principali operatori del mercato e per i soggetti critici del settore, per assicurare che essi contribuiscano agli sforzi in materia di resilienza nel mercato interno. Nel secondo di tali articoli ho realizzato invece un esercizio di mappatura, che è finalizzato a dotare la Commissione delle conoscenze sulla catena del valore dei semiconduttori necessarie ad attuare una futura politica industriale informata, nonché a sostenere il processo decisionale nei momenti di crisi, specialmente se derivanti da conflitti geopolitici.

 

Per quanto riguarda la fase di crisi, ho inserito una definizione di crisi che ne limita l'ambito di applicazione alle situazioni in cui sono colpiti settori critici. Ho previsto un coinvolgimento del consiglio europeo dei semiconduttori nell'attivazione della fase di crisi, come pure nell'uso degli strumenti di emergenza.

 

Il presente progetto di parere mira a migliorare il terzo pilastro della normativa sui chip, creando uno strumento più equilibrato sia per i momenti di crisi che per i periodi normali, con una distribuzione più equa e una riduzione degli oneri, un maggiore coinvolgimento dell'industria e una maggiore chiarezza riguardo alle situazioni che possono attivare l'uso degli strumenti di emergenza.

 


EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione e garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

(3) Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione, garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità e garantire l'istituzione nel mercato interno di un ecosistema paneuropeo dei semiconduttori caratterizzato dalla messa in comune di conoscenze, competenze e risorse e da punti di forza comuni. Il secondo obiettivo, complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento e la resilienza del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza a lungo termine, l'autonomia strategica aperta e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, nonché per potenziare il suo ruolo nella catena del valore globale dei semiconduttori a livello mondiale.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'uso dei semiconduttori è fondamentale per molteplici settori economici e funzioni sociali nell'Unione e pertanto un approvvigionamento resiliente è essenziale per il funzionamento del mercato interno. Data l'ampia circolazione transfrontaliera dei prodotti a semiconduttori, è preferibile affrontare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori mediante disposizioni di armonizzazione dell'Unione, in forza dell'articolo 114 del trattato. Al fine di disporre di misure coordinate per rafforzare la resilienza, sono necessarie norme armonizzate per agevolare l'attuazione di progetti specifici che contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione. Il meccanismo di monitoraggio e risposta alle crisi proposto dovrebbe essere uniforme per dotare la catena del valore transfrontaliera dei semiconduttori di un approccio coordinato alla preparazione alle crisi.

(5) L'uso dei semiconduttori è fondamentale per molteplici settori economici e funzioni sociali nell'Unione e pertanto un approvvigionamento resiliente è essenziale per il funzionamento del mercato interno. Data l'ampia circolazione transfrontaliera dei prodotti a semiconduttori, è preferibile affrontare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori mediante disposizioni di armonizzazione dell'Unione, in forza dell'articolo 114 del trattato, nell'ottica di sviluppare un mercato interno dei semiconduttori forte. Al fine di disporre di misure coordinate per rafforzare la resilienza, sono necessarie norme armonizzate per agevolare l'attuazione di progetti specifici che contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione. I meccanismi proposti per il monitoraggio, la mappatura e la prevenzione e risposta alle crisi dovrebbero essere uniformi ed efficienti per dotare la catena del valore transfrontaliera dei semiconduttori di un approccio coordinato alla preparazione e risposta alle crisi e per evitare che la parità di condizioni subisca distorsioni.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato.

(27) Al fine di migliorare l'ecosistema europeo dei semiconduttori, il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme europee comuni relative a chip verdi, affidabili e sicuri, ove opportuno allineate alle norme internazionali. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e, ove necessario, imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato. La durabilità dei dispositivi, l'interoperabilità e la sostenibilità dell'infrastruttura sottostante sono condizioni fondamentali per garantire che i vantaggi in termini di efficienza non siano annullati da cicli di rinnovo brevi. È opportuno prestare attenzione allo sviluppo di pratiche sostenibili nella fabbricazione di chip in Europa.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) Le norme comuni per i chip verdi dovrebbero adottare un approccio di valutazione del ciclo di vita che tenga conto di tutti i principali indicatori ambientali pertinenti, tra cui l'esaurimento delle risorse, le emissioni di carbonio, l'eutrofizzazione, lo stress idrico, la tossicità, lo smog estivo e il consumo elettrico locale. Esse dovrebbero includere criteri di progettazione ecocompatibile chiari e armonizzati, quali l'uso delle risorse, l'origine delle risorse, il consumo energetico, la facilità di riciclaggio dei materiali, l'uso di materiali riciclati e la durabilità.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Alla luce di quanto precede, la Commissione, consultato il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe preparare il terreno per una certificazione di chip e sistemi integrati verdi, affidabili e sicuri che si basino sulle tecnologie dei semiconduttori o ne facciano ampio uso. In particolare, dovrebbero discutere e individuare i settori e i prodotti pertinenti per i quali è necessaria tale certificazione.

(28) Alla luce di quanto precede, la Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e le organizzazioni chiave rappresentative del mercato, dovrebbe individuare i settori e i prodotti pertinenti per preparare il terreno per una certificazione di chip e sistemi integrati verdi, affidabili e sicuri che si basino sulle tecnologie dei semiconduttori o ne facciano ampio uso. Tale certificazione dovrebbe essere basata sul rischio e fondarsi su norme internazionali.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Alla luce delle carenze strutturali della catena di approvvigionamento dei semiconduttori e del conseguente rischio di future carenze, il presente regolamento fornisce strumenti per un approccio coordinato in materia di monitoraggio e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato.

(29) Alla luce delle carenze strutturali e dei rischi geopolitici che interessano la catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori e del conseguente rischio di future carenze, il presente regolamento fornisce strumenti per un approccio coordinato in materia di monitoraggio e di mappatura della catena del valore dei semiconduttori, nonché per l'attenuazione di eventuali perturbazioni del mercato. In sede di valutazione e monitoraggio del mercato, è opportuno distinguere tra perturbazioni strutturali e carenze temporanee a breve termine, che rientrano nel normale funzionamento del mercato.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Poiché le catene di valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono interconnesse, occorre un approccio coordinato a un monitoraggio regolare per aumentare la capacità di mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori. Gli Stati membri dovrebbero monitorare la catena del valore dei semiconduttori concentrandosi su indicatori di allerta precoce e sulla disponibilità e integrità dei servizi e dei beni forniti dagli operatori chiave del mercato, in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese.

(30) Poiché le catene di valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono vulnerabili e interconnesse, occorre un approccio coordinato per quanto concerne il monitoraggio regolare, l'individuazione delle migliori prassi e il rafforzamento della trasparenza per aumentare la capacità di mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori nella catena del valore dei semiconduttori in sé o nei settori critici. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, dovrebbe monitorare la catena del valore dei semiconduttori concentrandosi su indicatori di allerta precoce e sulla disponibilità e integrità dei servizi e dei beni forniti dagli operatori chiave del mercato, in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese. La Commissione dovrebbe motivare adeguatamente le sue richieste di informazioni agli operatori interessati della catena del valore dei semiconduttori.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Dal momento che la complessità della catena del valore rende meno efficace il ricorso a misure dell'ultimo minuto per prevenire le carenze, l'Unione dovrebbe adoperarsi per ottimizzare la prevenzione dei rischi e la pianificazione strategica.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero avvertire la Commissione qualora fattori pertinenti indichino una potenziale crisi dei semiconduttori. Per garantire una risposta coordinata a tali crisi, la Commissione, su segnalazione di uno Stato membro o mediante altre fonti, comprese le informazioni fornite da partner internazionali, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la necessità di attivare la fase di crisi e per discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati. La Commissione dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali previsti dal trattato sugli accordi internazionali.

(34) Le autorità nazionali competenti dovrebbero avvertire la Commissione qualora fattori pertinenti indichino una potenziale crisi dei semiconduttori. Per garantire una risposta coordinata a tali crisi, la Commissione, su segnalazione di un'autorità nazionale competente o mediante altre fonti, comprese le informazioni fornite da partner internazionali, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la necessità di attivare la fase di crisi, per valutare se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati, per favorire il coordinamento fra gli operatori della catena del valore dei semiconduttori e facilitare lo scambio di informazioni, nonché per individuare le migliori pratiche per superare le carenze e le strozzature rilevate. La Commissione dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali previsti dal trattato sugli accordi internazionali. Infine, la Commissione dovrebbe chiedere alle autorità nazionali competenti di valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato e dei soggetti dei settori critici.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Nell'ambito del monitoraggio, le autorità nazionali competenti dovrebbero anche identificare le imprese che operano nell'Unione lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale e notificare tali informazioni alla Commissione.

(35) Le autorità nazionali competenti dovrebbero identificare le imprese che operano nell'Unione lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale e notificare tali informazioni alla Commissione. La Commissione dovrebbe utilizzare tali informazioni per la sua mappatura della catena del valore dei semiconduttori.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Per agevolare un monitoraggio efficace, è necessaria una valutazione approfondita dei rischi associati alle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori, anche per quanto riguarda le origini e le fonti di approvvigionamento al di fuori dell'Unione. Tali rischi possono essere connessi a fattori di produzione e apparecchiature essenziali per l'industria, compresi i prodotti digitali eventualmente vulnerabili, il possibile impatto dei semiconduttori contraffatti, le capacità di fabbricazione, e ad altri rischi che possono incidere negativamente sulla catena di approvvigionamento, perturbarla o comprometterla. Tali rischi potrebbero includere catene di approvvigionamento con un singolo punto di vulnerabilità o che, per altri versi, sono fortemente concentrate. Altri fattori pertinenti potrebbero comprendere la disponibilità di prodotti di sostituzione o di fonti alternative per fattori di produzione essenziali e mezzi di trasporto resilienti e sostenibili. La Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori e tenendo conto anche delle informazioni ricevute dalle principali categorie di utilizzatori, dovrebbe elaborare una valutazione del rischio a livello dell'Unione.

(36) Per agevolare un monitoraggio e un'attenuazione del rischio efficaci da parte degli operatori chiave del mercato e dei soggetti dei settori critici, è necessaria una valutazione approfondita dei rischi associati alle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori, anche per quanto riguarda le origini e le fonti di approvvigionamento al di fuori dell'Unione. Tali rischi possono essere connessi a fattori di produzione e apparecchiature essenziali per l'industria, compresi i prodotti digitali eventualmente vulnerabili, il possibile impatto dei semiconduttori contraffatti, le capacità di fabbricazione, la mancanza di scorte sufficienti e l'eccessivo affidamento alla fabbricazione "just-in-time", tra gli altri rischi che possono incidere negativamente sulla catena di approvvigionamento, perturbarla o comprometterla. Tali rischi potrebbero includere catene di approvvigionamento con un singolo punto di vulnerabilità o che, per altri versi, sono fortemente concentrate. Altri fattori pertinenti potrebbero comprendere la disponibilità di prodotti di sostituzione o di fonti alternative per fattori di produzione essenziali e mezzi di trasporto resilienti e sostenibili.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per prevedere le perturbazioni nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione e prepararsi ad affrontarle, la Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe definire indicatori di allerta precoce nella valutazione del rischio dell'Unione. Tali indicatori potrebbero includere la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell'Unione e sul mercato mondiale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Gli Stati membri dovrebbero monitorare tali indicatori di allerta precoce.

(37) Per prevedere le perturbazioni nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione, prevenirle e prepararsi ad affrontarle, la Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e delle organizzazioni chiave rappresentative del mercato, dovrebbe definire indicatori di allerta precoce nella valutazione del rischio dell'Unione. Detti indicatori di allerta precoce dovrebbero essere utilizzati per valutare e monitorare la disponibilità e l'integrità dei servizi e dei beni forniti dagli operatori chiave del mercato. Tali indicatori potrebbero includere la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell'Unione e sul mercato mondiale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Gli indicatori dovrebbero essere caratterizzati dalla necessaria esaustività e il loro utilizzo dovrebbe essere adeguatamente giustificato. La Commissione e le autorità nazionali competenti dovrebbero monitorare tali indicatori di allerta precoce.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Alcune imprese che forniscono beni o servizi connessi ai semiconduttori sono considerate essenziali per un'efficace catena di approvvigionamento nell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, a motivo del numero di imprese dell'Unione che dipendono dai loro prodotti, della loro quota di mercato dell'Unione o a livello mondiale, della loro importanza per garantire un livello sufficiente di approvvigionamento o del possibile impatto dell'interruzione della fornitura dei loro prodotti o servizi. Gli Stati membri dovrebbero individuare gli operatori chiave del mercato nel loro territorio.

(38) Alcune imprese che forniscono beni o servizi connessi ai semiconduttori sono considerate essenziali per un'efficace catena di approvvigionamento nell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, a motivo del numero di imprese dell'Unione che dipendono dai loro prodotti, della loro quota di mercato dell'Unione o a livello mondiale, della loro importanza per garantire un livello sufficiente di approvvigionamento o del possibile impatto dell'interruzione della fornitura dei loro prodotti o servizi. Le autorità nazionali competenti dovrebbero individuare gli operatori chiave del mercato nel loro territorio.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 39 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 bis) Al fine di prevenire perturbazioni della concorrenza e della coesione nel mercato interno e di garantire l'allineamento agli obiettivi strategici dell'Unione e alla duplice transizione, la Commissione dovrebbe analizzare gli effetti a lungo termine delle sovvenzioni concesse a norma del presente regolamento. L'analisi dovrebbe essere resa pubblica e aggiornata almeno ogni tre anni.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40) Nell'ambito del monitoraggio, gli Stati membri potrebbero valutare nello specifico la disponibilità e l'integrità dei beni e servizi forniti dagli operatori chiave del mercato. Tali questioni potrebbero essere portate all'attenzione del consiglio europeo dei semiconduttori dallo Stato membro interessato.

(40) Nell'ambito del monitoraggio, la Commissione dovrebbe valutare nello specifico la disponibilità e l'integrità dei beni e servizi forniti dagli operatori chiave del mercato. Tali questioni potrebbero altresì essere portate all'attenzione del consiglio europeo dei semiconduttori dallo Stato membro interessato.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41) Per una risposta rapida, efficiente e coordinata dell'Unione a una crisi dei semiconduttori, è necessario fornire ai responsabili decisionali informazioni tempestive e aggiornate sulla situazione operativa in atto e assicurare che possano essere adottate misure efficaci per garantire l'approvvigionamento di semiconduttori ai settori critici interessati.

(41) Considerando la necessità di prevenire una crisi dei semiconduttori e di garantire una maggiore resilienza del mercato interno, i soggetti dei settori critici dovrebbero valutare la sicurezza del loro approvvigionamento di prodotti a semiconduttori e attuare misure di attenuazione dei rischi, quali la diversificazione dei fornitori o la costituzione di scorte di prodotti di rilevanza per la crisi maggiormente a rischio di carenze. L'adozione di misure di attenuazione dei rischi dovrebbe essere proporzionata alla dipendenza dai prodotti a semiconduttori e al rischio di carenza di questi ultimi.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis) L'obiettivo di una mappatura a lungo termine della catena del valore dovrebbe essere fornire una base analitica agli strumenti e alle iniziative di politica che rafforzano l'autonomia strategica aperta dell'Unione. Una mappatura istituzionalizzata e a lungo termine della catena del valore dei semiconduttori a livello mondiale identificherebbe le interdipendenze e le forti dipendenze, i rallentamenti, i punti di strozzatura e le posizioni competitive di imprese e paesi. La mappatura dovrebbe riguardare i mercati dei fornitori (come le attrezzature, i prodotti chimici, i wafer), le fasi della produzione (come la progettazione dei chip, la fabbricazione iniziale e finale) nonché i prodotti finali e i relativi mercati (come i microcontrollori automobilistici). La mappatura dovrebbe fornire un punto di partenza comune per le unità governative che si occupano di controllo degli investimenti, sanzioni, sussidi e restrizioni all'esportazione, oltre a fornire informazioni ai fini di potenziali partenariati tecnologici con paesi affini. Oltre al proposto monitoraggio della catena di approvvigionamento, la mappatura dovrebbe mirare a individuare, valutare e in ultima analisi consentire di gestire meglio le dipendenze e le capacità strategiche dell'Europa nell'ecosistema globale dei semiconduttori per sostenere l'autonomia strategica aperta dell'Unione, piuttosto che anticipare e alleviare le perturbazioni dell'approvvigionamento a breve termine. Infine, tale esercizio di mappatura dovrebbe individuare e valutare gli incentivi, le opportunità e le lacune negli investimenti nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione. Tali fattori comprendono, tra l'altro, l'accesso a lavoratori qualificati e adeguatamente formati, la prossimità ai cluster della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, l'accesso alle materie prime e ai fattori produttivi critici, la disponibilità di energia rinnovabile e l'approvvigionamento di materiali sostenibili.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 41 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 ter) Data l'importanza della sostenibilità degli investimenti nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori, è essenziale che la Commissione, le autorità nazionali competenti e gli operatori della catena del valore dei semiconduttori prestino particolare attenzione agli attuali obiettivi strategici dell'Unione, tra cui la duplice transizione digitale e verde, e al loro impatto sociale e ambientale in seno alle comunità locali.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42) La fase di crisi dei semiconduttori dovrebbe essere attivata in presenza di prove concrete, serie e affidabili a conferma di tale crisi. Una crisi dei semiconduttori si verifica in caso di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori che comportano carenze significative e quindi ritardi considerevoli ed effetti negativi su uno o più settori economici importanti dell'Unione, direttamente o attraverso effetti a catena della carenza, dato che i settori industriali dell'Unione rappresentano una solida base di utilizzatori di semiconduttori. Una crisi dei semiconduttori si verifica anche quando, in alternativa o simultaneamente, gravi perturbazioni dal lato dell'offerta di semiconduttori comportano carenze significative che impediscono la fornitura, la riparazione e la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici, ad esempio le apparecchiature mediche e diagnostiche.

(42) La fase di crisi dei semiconduttori dovrebbe essere attivata in presenza di prove concrete, serie e affidabili a conferma di tale crisi. Una crisi dei semiconduttori si verifica in caso di una grave perturbazione dell'approvvigionamento di semiconduttori che comporta carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o trasformate, in qualsiasi anello della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, che ostacola il funzionamento di settori critici.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Al fine di garantire una risposta agile ed efficace a tale crisi dei semiconduttori, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di attivare la fase di crisi mediante atti di esecuzione e per un periodo predeterminato, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di prorogare la fase di crisi per un periodo predeterminato e, qualora tale necessità sia accertata, prorogarla tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori.

(43) Al fine di garantire una risposta agile ed efficace a tale crisi dei semiconduttori, alla Commissione dovrebbe essere conferito, se necessario e proporzionato, il potere di attivare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione dalla portata definita e per un periodo predeterminato, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di prorogare la fase di crisi per un periodo predeterminato e, qualora tale necessità sia accertata, prorogarla tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori nonché, qualora una siffatta necessità sia accertata nel caso in cui la crisi sia stata attivata conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prorogare la durata della fase di crisi mediante nuovi atti di esecuzione. Se le perturbazioni dell'approvvigionamento sono state risolte, la Commissione può porre fine alla fase di crisi prima del termine della sua durata mediante un atto di esecuzione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.

(44) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi e basarsi su elementi oggettivi.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis) La Commissione dovrebbe garantire che siano assegnate risorse adeguate per le strutture e i compiti di cui al presente regolamento che rientrano nelle sue competenza, al fine di assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53) Quando viene attivata la fase di crisi, due o più Stati membri potrebbero incaricare la Commissione di aggregare la domanda e di agire per loro conto negli appalti pubblici nell'interesse pubblico, conformemente alle norme e alle procedure vigenti dell'Unione, sfruttando il suo potere d'acquisto. L'incarico potrebbe autorizzare la Commissione a concludere accordi relativi all'acquisto di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici. Per ciascuna richiesta la Commissione dovrebbe valutare, in consultazione con il consiglio, l'utilità, la necessità e la proporzionalità. Qualora intenda non dare seguito alla richiesta, dovrebbe informarne gli Stati membri interessati e il consiglio e indicarne i motivi. Inoltre gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere il diritto di nominare rappresentanti incaricati di fornire orientamenti e consulenza durante le procedure di appalto e nella negoziazione degli accordi di acquisto. La diffusione e l'utilizzo dei prodotti acquistati dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri partecipanti.

(53) Quando viene attivata la fase di crisi, due o più Stati membri potrebbero incaricare la Commissione di aggregare la domanda e di agire per loro conto negli appalti pubblici nell'interesse pubblico, conformemente alle norme e alle procedure vigenti dell'Unione, sfruttando il suo potere d'acquisto. Gli acquisti comuni dovrebbero essere utilizzati esplicitamente per risolvere le perturbazioni nell'approvvigionamento di semiconduttori durante una crisi e non per altri scopi. La Commissione dovrebbe includere nell'accordo quadro disposizioni sull'ulteriore uso previsto dei prodotti acquistati nel caso in cui non tutti i prodotti siano utilizzati durante la fase di crisi. L'incarico potrebbe autorizzare la Commissione a concludere accordi relativi all'acquisto di prodotti di rilevanza per la crisi per i settori critici individuati nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione che attiva la fase di crisi. Per ciascuna richiesta la Commissione dovrebbe valutare, in consultazione con il consiglio, l'utilità, la necessità e la proporzionalità. Qualora intenda non dare seguito alla richiesta, dovrebbe informarne gli Stati membri interessati e il consiglio e indicarne i motivi. Inoltre gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere il diritto di nominare rappresentanti incaricati di fornire orientamenti e consulenza durante le procedure di appalto e nella negoziazione degli accordi di acquisto. La diffusione e l'utilizzo dei prodotti acquistati dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri partecipanti, in linea con l'accordo quadro e con l'uso previsto dichiarato. Tutti gli accordi di appalto risultanti dagli sforzi di approvvigionamento dovrebbero rispettare il massimo livello di trasparenza per consentire il controllo pubblico dei contratti.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'istituzione di un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per monitorare l'approvvigionamento di semiconduttori e la risposta alle crisi in caso di carenze di semiconduttori.

c) l'istituzione di un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e gli operatori della catena del valore dei semiconduttori per mappare e monitorare la catena del valore dei semiconduttori;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) lo sviluppo di strumenti di prevenzione e risposta alle crisi dei semiconduttori.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

15) "operatori chiave del mercato": imprese del settore dei semiconduttori dell'Unione, il cui funzionamento affidabile è essenziale per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;

15) "operatori chiave del mercato": imprese del settore dei semiconduttori dell'Unione, compresi i distributori, il cui funzionamento affidabile è essenziale per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

16) "settore critico": qualsiasi settore di cui all'allegato della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici, il settore della difesa e altre attività pertinenti per la sicurezza pubblica;

16) "settore critico": qualsiasi settore o sottosettore essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, segnatamente la sanità pubblica e la sicurezza pubblica;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

16 bis) "organizzazioni chiave rappresentative del mercato": organizzazioni che rappresentano le imprese coinvolte nella produzione di semiconduttori, gli utilizzatori di semiconduttori o altre imprese della catena del valore dei semiconduttori che svolgono attività pertinenti nei settori delle tecnologie dei semiconduttori e dei processori;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

17) "prodotto di rilevanza per la crisi": semiconduttori, prodotti intermedi e materie prime necessari per produrre semiconduttori o prodotti intermedi, interessati dalla crisi dei semiconduttori o di importanza strategica per porre rimedio alla crisi dei semiconduttori o ai suoi effetti economici;

17) "prodotto di rilevanza per la crisi": semiconduttori, prodotti intermedi e materie prime e trasformate necessari per produrre semiconduttori o prodotti intermedi, interessati dalla crisi dei semiconduttori e di importanza cruciale per porre rimedio alla crisi dei semiconduttori;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

17 bis) "crisi dei semiconduttori": una grave perturbazione dell'approvvigionamento di semiconduttori, che comporta carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o trasformate, in qualsiasi anello della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, che ostacola il funzionamento di settori critici;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 15 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Monitoraggio e segnalazioni

Monitoraggio

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri effettuano un regolare monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori. In particolare:

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, provvede al monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori e ne rafforza la trasparenza. In particolare:

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) monitora le informazioni fornite a norma dei paragrafi 2 e 3;

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) individua le migliori pratiche per l'attenuazione dei rischi e il rafforzamento della trasparenza nella catena del valore dei semiconduttori.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono le risultanze pertinenti al consiglio europeo dei semiconduttori in forma di aggiornamenti periodici.

La Commissione fornisce tutti i dati e le risultanze pertinenti al consiglio europeo dei semiconduttori in forma di aggiornamenti periodici.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il consiglio europeo dei semiconduttori si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio. La Commissione invita a tali riunioni le organizzazioni chiave rappresentative del mercato.

 

La Commissione può inoltre invitare a tali riunioni gli operatori chiave del mercato, i soggetti dei settori critici, le autorità o le organizzazioni chiave rappresentative del mercato di paesi terzi partner, nonché esperti del mondo accademico e della società civile.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri invitano i principali utilizzatori di semiconduttori e gli altri portatori di interessi pertinenti a fornire informazioni riguardanti oscillazioni significative della domanda e perturbazioni note della loro catena di approvvigionamento. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni, gli Stati membri prevedono un meccanismo e un assetto amministrativo per tali aggiornamenti.

2. La Commissione invita le organizzazioni chiave rappresentative del mercato, gli operatori chiave del mercato, i soggetti dei settori critici e altri portatori di interessi pertinenti, inclusi quelli operanti in paesi terzi partner, a fornire informazioni sugli elementi connessi ai semiconduttori della loro catena di approvvigionamento, quali le perturbazioni note.

 

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, possono chiedere informazioni alle organizzazioni rappresentative delle imprese o a singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, laddove sia necessario e proporzionato ai fini del paragrafo 1. Le autorità nazionali competenti, in tal caso, prestano una particolare attenzione alle PMI, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalle richieste e privilegiano soluzioni digitali per la raccolta di tali informazioni. Le informazioni ottenute a norma del presente paragrafo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27.

3. Le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, cooperano con la Commissione nella raccolta di informazioni a norma del paragrafo 2. A tal fine, possono chiedere informazioni alle organizzazioni rappresentative delle imprese o a singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, laddove sia necessario e proporzionato ai fini del paragrafo 1.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, la Commissione stabilisce un punto di contatto unico per la fornitura delle informazioni, compreso un meccanismo che consenta ai portatori di interessi di scambiarsi le informazioni pertinenti in modo facile e sicuro.

 

Nei loro sforzi di raccolta delle informazioni, la Commissione e le autorità nazionali competenti riducono al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla richiesta, prestando particolare attenzione alle PMI, e si avvalgono di soluzioni digitali per ottenere tali informazioni. Le richieste di dati riservati devono essere limitate al minimo necessario, debitamente motivate e trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. La Commissione, previa consultazione delle autorità nazionali competenti e delle principali organizzazioni rappresentative del mercato, adotta orientamenti relativi al tipo di informazioni da fornire, inclusa assistenza sulle modalità di fornitura delle informazioni, al fine di garantire che i dati siano comparabili, raccolti e conservati in modo sicuro e che consentano un'analisi significativa ed efficace.

 

La Commissione aggiorna gli orientamenti, se necessario, al fine di rispecchiare gli sviluppi tecnologici, geopolitici e di mercato.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. La Commissione elabora una relazione annuale, in cooperazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, sul meccanismo di monitoraggio specificato ai paragrafi da 1 a 3. Essa valuta la regolarità delle richieste di informazioni e il tipo e il volume delle informazioni richieste, in particolare alle PMI. La relazione può contenere suggerimenti per razionalizzare ulteriormente il meccanismo di monitoraggio o aumentare il sostegno alle imprese nel rispetto degli obblighi di monitoraggio.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies. Al fine di agevolare i compiti di monitoraggio di cui al presente articolo, il consiglio europeo dei semiconduttori incoraggia l'adozione di norme di trasparenza da parte delle imprese della catena del valore dei semiconduttori. A tal fine, la Commissione individua i dati essenziali pertinenti a tal fine, redige un elenco dei dati chiave mancanti e valuta le opportunità di standardizzazione dei set di dati richiesti e le esigenze di trasferimento di dati da parte delle imprese della catena del valore dei semiconduttori;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, di una fluttuazione significativa della domanda o sia in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, avverte immediatamente la Commissione ("allerta precoce").

soppresso

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, di una fluttuazione significativa della domanda o sia in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, sulla base una segnalazione da parte di uno Stato membro a norma del paragrafo 4, o tramite altre fonti, comprese informazioni da parte di partner internazionali, la Commissione, senza indebito ritardo:

soppresso

a) convoca una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori al fine di coordinare le azioni seguenti:

 

(1) valutare se sia giustificata l'attivazione della fase di crisi di cui all'articolo 18;

 

(2) discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri acquistino congiuntamente semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime che sono stati interessati, o che rischiano di essere interessati, da una potenziale crisi dei semiconduttori ("appalti coordinati");

 

b) avvia consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte a interruzioni della catena di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comprendere, se del caso, un coordinamento dei consessi internazionali pertinenti.

 

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli appalti coordinati di cui al paragrafo 5, lettera a), punto ii), sono eseguiti dagli Stati membri in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 38 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio66.

soppresso

_________________

 

66 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

 

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, identificano le imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nei propri territori nazionali, incluse le informazioni di natura non riservata riguardanti i servizi o i beni e le informazioni di contatto. Esse trasmettono tale elenco ed eventuali aggiornamenti successivi alla Commissione. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, può pubblicare orientamenti per specificare ulteriormente le informazioni che devono essere raccolte e definire le specifiche tecniche e i formati.

soppresso

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 16 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione del rischio dell'Unione e indicatori di allerta precoce

Indicatori di allerta precoce

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta i rischi che possono interrompere, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori (valutazione del rischio dell'Unione). Nella valutazione del rischio dell'Unione, la Commissione identifica gli indicatori di allerta precoce.

1. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e delle principali organizzazioni rappresentative del mercato, individua, sulla base dei risultati degli esercizi di monitoraggio e mappatura, gli indicatori di allerta precoce da monitorare. La Commissione rende pubbliche tali indicatori di allerta precoce.

 

Tali indicatori di allerta precoce dovrebbero essere utilizzati per valutare e monitorare la disponibilità e l'integrità dei servizi e dei beni forniti dagli operatori chiave del mercato identificati a norma dell'articolo 17, comprese le possibili strozzature o l'elevata dipendenza da prodotti o apparecchiature di paesi terzi.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, se necessario, riesamina la valutazione del rischio dell'Unione compresi gli indicatori di allerta precoce.

2. La Commissione, se necessario, riesamina gli indicatori di allerta precoce.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori di cui all'articolo 15, gli Stati membri controllano gli indicatori di allerta precoce identificati dalla Commissione.

soppresso

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 17 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Operatori chiave del mercato

Operatori chiave del mercato, principali organizzazioni rappresentative del mercato e settori critici

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri identificano gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori nei propri territori nazionali, tenendo conto degli elementi seguenti:

1. La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, identifica gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori nel mercato interno, tenendo conto degli elementi seguenti:

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il numero di altre imprese dell'Unione che ricorrono al servizio o al bene fornito da un operatore del mercato;

soppresso

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un servizio o di un bene nell'Unione, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tale servizio o bene;

c) l'importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un servizio o di un bene nell'Unione, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tale servizio o bene e il numero di altre imprese dell'Unione che fanno affidamento, direttamente o indirettamente, su un servizio o un bene fornito da un operatore del mercato, soprattutto laddove tali imprese operano in settori critici;

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) l'impatto che una perturbazione dell'approvvigionamento del servizio o del bene fornito dall'operatore di mercato potrebbe avere sulla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e sui mercati dipendenti.

d) l'impatto che una perturbazione dell'approvvigionamento del servizio o del bene fornito dall'operatore di mercato potrebbe avere sulla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione, sui mercati dipendenti e, in particolare, sui settori critici.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) l'esito dell'esercizio di mappatura a norma dell'articolo 17 ter.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, individua le principali organizzazioni rappresentative del mercato della catena del valore dei semiconduttori a livello mondiale.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. I settori critici, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 16, sono quelli di cui all'allegato I bis del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per aggiornare l'elenco dei settori critici; Il consiglio europeo dei semiconduttori è consultato ai fini del predetto aggiornamento.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Attenuazione del rischio

 

1. I soggetti di settori critici valutano la sicurezza del loro approvvigionamento di prodotti semiconduttori e attuano misure di attenuazione dei rischi al fine di ridurre i rischi di carenze.

 

2. Gli operatori chiave del mercato comunicano le potenziali perturbazioni significative della catena di approvvigionamento dei loro prodotti ai rispettivi utilizzatori di tali prodotti semiconduttori. Tutti i partecipanti a tali scambi devono rispettare i loro obblighi contrattuali e la riservatezza delle informazioni commerciali riservate e dei segreti aziendali di una persona fisica o giuridica, compresi i diritti di proprietà intellettuale.

 

3. Il consiglio europeo dei semiconduttori incoraggia gli attori principali del mercato a valutare la sicurezza del loro approvvigionamento di semiconduttori, materie prime, prodotti intermedi e apparecchiature e progettazione, e attuano misure di attenuazione dei rischi al fine di ridurre i rischi di carenze.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 17 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 ter

 

Mappatura della catena del valore dei semiconduttori

 

1. La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, effettua un esercizio periodico di mappatura delle catene del valore dei semiconduttori a livello europeo e mondiale, al fine di sviluppare conoscenze e capacità per orientare le future misure strategiche e valutare i punti di forza e di debolezza dell'Unione nella catena del valore dei semiconduttori a livello mondiale. In particolare, essa:

 

a) valuta i rischi che possono interrompere, compromettere o influenzare negativamente la produzione e l'approvvigionamento di semiconduttori, ivi compresi i potenziali impatti diretti e indiretti delle misure geopolitiche dei governi stranieri in considerazione degli elementi transfrontalieri dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e le interconnessioni con i paesi terzi;

 

b) garantisce un buon livello di comprensione del mercato, degli ostacoli iniziali, delle caratteristiche tecnologiche, delle dipendenze da tecnologie e fornitori stranieri e delle strozzature della catena globale del valore;

 

c) identifica i prodotti chiave e le infrastrutture critiche nel mercato interno che dipendono dai semiconduttori;

 

d) individua e valuta gli incentivi, le opportunità e le lacune negli investimenti nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori nel mercato interno, come l'accesso a lavoratori qualificati e adeguatamente formati, la prossimità ai cluster della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, l'accesso alle materie prime e ai fattori produttivi critici, la disponibilità di energia rinnovabile e l'approvvigionamento di materiali sostenibili.

 

2. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, identificano le imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nei propri territori nazionali, incluse le informazioni di natura non riservata riguardanti i servizi o i beni e le informazioni di contatto. Esse trasmettono tale elenco ed eventuali successivi aggiornamenti alla Commissione e al consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, può pubblicare orientamenti per specificare ulteriormente le informazioni che devono essere raccolte e definire le specifiche tecniche e i formati.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 17 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 quater

 

Segnalazioni

 

1. Se un'autorità nazionale competente, sulla base di indicatori di allerta precoce, viene a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, ne informa immediatamente la Commissione ("allerta precoce").

 

2. Qualora venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1 del presente articolo, dell'articolo 15, o attraverso altre fonti, comprese le informazioni provenienti da partner internazionali, la Commissione:

 

a) convoca una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori, comprese le organizzazioni chiave rappresentative del mercato, al fine di coordinare le azioni seguenti:

 

i) valuta se l'attivazione della fase di crisi di cui all'articolo 18 sia necessaria e proporzionata;

 

ii) discute e valuta se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri acquistino congiuntamente semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime che sono stati interessati, o che rischiano di essere interessati, da una potenziale crisi dei semiconduttori ("appalti coordinati");

 

iii) promuove il coordinamento tra i soggetti della catena del valore dei semiconduttori per facilitare lo scambio di informazioni;

 

iv) individua le migliori pratiche per superare le carenze e i punti di strozzatura individuati;

 

b) avvia consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione e previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, con paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte a interruzioni della catena di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali, compreso se del caso il coordinamento dei pertinenti fori internazionali .

 

c) chiede alle autorità nazionali competenti di valutare lo stato di preparazione dei principali operatori chiave del mercato e dei soggetti critici del settore individuati a norma dell'articolo 17 ter, paragrafo 3.

 

3. Gli appalti coordinati di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), sono eseguiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 39 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'attivazione della fase di crisi è accompagnata da una relazione sulla situazione di crisi, redatta dal consiglio europeo dei semiconduttori e resa disponibile al Parlamento europeo.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta se prorogare tale attivazione. Qualora la valutazione concluda che sia opportuna una proroga, la Commissione può prorogare l'attivazione tramite atti di esecuzione. La durata della proroga è specificata negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2. La Commissione può decidere a più riprese di prorogare l'attivazione della fase di crisi, laddove ciò sia opportuno.

3. In caso di attivazione della fase di crisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), la Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e delle organizzazioni chiave rappresentative del mercato, prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, valuta se prorogare tale attivazione. Nella valutazione, la Commissione presta particolare attenzione alle distorsioni del mercato interno. La Commissione rende pubblica tale valutazione. Qualora la valutazione concluda che sia opportuna una proroga, la Commissione può prorogare l'attivazione tramite atti di esecuzione. La durata della proroga è specificata negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2. La Commissione può decidere a più riprese di prorogare l'attivazione della fase di crisi, laddove ciò sia opportuno.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se conclude, dopo una valutazione, che la crisi è stata risolta e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione pone fine alla fase di crisi mediante un atto di esecuzione.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, se del caso. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione e coordinano le misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori.

4. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, se del caso, includendo anche le organizzazioni chiave rappresentative del mercato. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione e coordinano le misure pertinenti adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, le misure adottate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 cessano di applicarsi. La Commissione riesamina la valutazione del rischio dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi.

5. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, le misure adottate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 cessano di applicarsi. La Commissione, entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi,previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, aggiorna la mappatura della catena del valore dei semiconduttori a norma dell'articolo 17 ter sulla base delle lezioni tratte dalla crisi.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Prima di attivare o prorogare la fase di crisi, la Commissione tiene conto dei potenziali impatti negativi e delle conseguenze della fase di crisi sull'industria dei semiconduttori dell'Unione e sui settori critici.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Fatta salva la possibilità di prorogare l'attivazione di una fase di crisi di cui al paragrafo 3, l'attivazione originaria e ogni proroga della crisi non devono superare i 12 mesi.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 19 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Pacchetto di strumenti di emergenza

Pacchetto di strumenti di emergenza in caso di crisi

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione adotta la misura di cui all'articolo 20 alle condizioni ivi stabilite. La Commissione può inoltre adottare le misure previste all'articolo 21 e/o all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

1. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione può adottare le misure previste agli articoli 20, 21 o 22, o a tutti tali articoli, alle condizioni ivi stabilite. La Commissione e le autorità nazionali competenti possono, se del caso, chiedere informazioni sulle misure di attenuazione dei rischi adottate a norma dell'articolo 17 bis.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può limitare le misure di cui agli articoli 21 e 22 a taluni settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori.

2. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e delle organizzazioni chiave rappresentative del mercato, limita le misure di cui agli articoli 20, 21 21 e 22 alle condizioni ivi stabilite, ai soggetti della catena di approvvigionamento dei semiconduttori direttamente collegati all'approvvigionamento dei settori critici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione che attiva la fase di crisi.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, il consiglio europeo dei semiconduttori può:

3. Se la fase di crisi è attivata, il consiglio europeo dei semiconduttori è tenuto a:

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nell'Unione e deve essere nel migliore interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle PMI.

4. Il ricorso alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni dei settori critici indicati nell'atto di esecuzione che attiva la fase di crisi e deve essere nel migliore interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle imprese, e in particolare alle PMI.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1 e spiega i motivi della sua decisione.

5. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 e spiega i motivi della sua decisione.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può emanare orientamenti sull'attuazione e sull'uso delle misure di emergenza.

6. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, emana orientamenti sull'attuazione e sull'uso delle misure di emergenza.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di due o più Stati membri, stabilire un mandato per agire in qualità di centrale di committenza per conto degli Stati membri partecipanti ("Stati membri partecipanti") per i loro appalti pubblici di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici ("acquisti comuni").

1. La Commissione può, su richiesta motivata di due o più Stati membri, stabilire un mandato per agire in qualità di centrale di committenza per conto degli Stati membri partecipanti ("Stati membri partecipanti") per i loro appalti pubblici di prodotti di rilevanza per la crisi per i settori critici indicati nell'atto di esecuzione che attiva la fase di crisi ("acquisti comuni"). Le richieste di acquisti comuni degli Stati membri dovrebbero essere debitamente giustificate e utilizzate esclusivamente per far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori che hanno portato alla crisi.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto.

2. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta, anche con riguardo al suo contributo nell'affrontare le cause della crisi. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, e pubblica i motivi del suo rifiuto.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione elabora una proposta di accordo quadro che deve essere firmata dagli gli Stati membri partecipanti. Tale accordo quadro organizza nel dettaglio gli acquisti comuni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione elabora una proposta di accordo quadro che deve essere firmata dagli gli Stati membri partecipanti. Tale accordo quadro organizza nel dettaglio gli acquisti comuni di cui al paragrafo 1 e include disposizioni sull'ulteriore utilizzo dei prodotti acquistati nel caso in cui non tutti siano utilizzati durante la fase di crisi.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli appalti di cui al presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario per i propri appalti. La Commissione può avere la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, accordi per l'acquisto di tali prodotti o per il finanziamento anticipato della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un diritto prioritario sul risultato.

4. Gli appalti di cui al presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario per i propri appalti, inclusa un'adeguata integrazione dei requisiti ambientali, sociali e lavorativi, così come dei principi di trattamento equo e trasparenza. La Commissione ha la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, accordi per l'acquisto di tali prodotti o per il finanziamento anticipato della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un diritto prioritario sul risultato.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. La diffusione e l'utilizzo dei prodotti acquistati restano di competenza degli Stati membri partecipanti.

6. La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti entro cinque mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. La diffusione e l'utilizzo dei prodotti acquistati restano di competenza degli Stati membri partecipanti, in linea con l'accordo quadro.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Fatto salvo il diritto pubblico applicabile negli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione, in caso di acquisti comuni, gli Stati membri partecipanti non possono avviare negoziati paralleli per gli stessi prodotti con gli stessi soggetti.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. La Commissione garantisce che la Corte dei conti europea abbia pieno e adeguato accesso a tutti i documenti e a tutte le comunicazioni pertinenti per poter controllare le attività di acquisto comune, compresi i contratti conclusi.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater. La Commissione garantisce che tutti i contratti di acquisto comune siano resi pubblici senza indebito ritardo e in ogni caso entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Le informazioni comunicate a fini di controllo pubblico comprendono il numero di unità di prodotti da consegnare e le date di consegna concordate, gli accordi relativi alle donazioni di prodotti, alla proprietà intellettuale e al trasferimento di tecnologia all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, nonché i termini e le condizioni relativi alla violazione dei contratti e alla loro risoluzione.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) affrontando le questioni legate al monitoraggio e alla risposta alle crisi;

d) affrontando le questioni legate al monitoraggio, alla mappatura e alla trasparenza della catena del valore nel mercato interno e a livello mondiale e alla risposta alle crisi;

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) proponendo alla Commissione indicatori di allerta precoce;

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) costituendo un forum di cooperazione, scambio di informazioni e coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e i partner internazionali affidabili;

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la designazione dell'autorità nazionale competente e, se del caso, i motivi della designazione di più di un'autorità nazionale competente, e del punto di contatto unico nazionale, compresi i compiti e le responsabilità precisi di cui al presente regolamento, le loro informazioni di contatto e ogni eventuale successiva modifica.

4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la designazione dell'autorità nazionale competente entro... [60 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e, se del caso, i motivi della designazione di più di un'autorità nazionale competente, e del punto di contatto unico nazionale, compresi i compiti e le responsabilità precisi di cui al presente regolamento, le loro informazioni di contatto e ogni eventuale successiva modifica.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, ove opportuno e in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, consultino e cooperino con altre autorità nazionali pertinenti nonché con le pertinenti parti interessate. La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, ove opportuno e in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, consultino e cooperino con altre autorità nazionali pertinenti nonché con le pertinenti parti interessate. La Commissione agevola lo scambio regolare di esperienze tra autorità nazionali competenti.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Allegato -I (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato -I

 

Settori critici

 

1.  Energia

 

2.  Trasporto

 

3.  Settore bancario

 

4.  Infrastrutture dei mercati finanziari

 

5.  Sanità

 

6.  Acqua potabile

 

7.  Acque reflue

 

8.  Infrastrutture digitali

 

9.  Amministrazione pubblica

 

10.  Spazio

 

11.  Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti

 

12.  Difesa


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

Riferimenti

COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2022

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

IMCO

7.3.2022

Commissioni associate - annuncio in aula

7.7.2022

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Maria-Manuel Leitão-Marques

31.3.2022

Esame in commissione

8.9.2022

27.10.2022

29.11.2022

 

Approvazione

12.12.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

3

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Adam Bielan, Biljana Borzan, Anna Cavazzini, Lara Comi, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Malte Gallée, Claude Gruffat, Antonio Maria Rinaldi

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Jarosław Duda, Cristina Maestre Martín De Almagro, Francisco José Millán Mon, Inma Rodríguez-Piñero

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

32

+

PPE

Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Jarosław Duda, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Francisco José Millán Mon, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Tom Vandendriessche, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Cristina Maestre Martín De Almagro, Adriana Maldonado López, René Repasi, Inma Rodríguez‑Piñero, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne‑Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, Malte Gallée, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak

 

3

-

ECR

Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

 

4

0

ID

Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA (1.12.2022)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

(COM(2022)0046 – C9‑0039/2022 – 2022/0032(COD))

Relatore per parere(*): Tiemo Wölken

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

 

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore del parere della commissione JURI sulla normativa sui chip accoglie con favore la proposta della Commissione e il suo obiettivo di rafforzare la competitività e la resilienza dell'Europa attraverso il consolidamento della nostra leadership tecnologica nel settore dei semiconduttori. La creazione di un forte ecosistema europeo dei semiconduttori è della massima importanza per garantire l'autonomia tecnologica dell'Europa in futuro e affinché mantenga il suo status di polo di alta tecnologia in tutte le sue industrie fondamentali, che vanno dal settore automobilistico alla produzione industriale, all'aeronautica e alla sanità.

Tenendo conto delle competenze della commissione giuridica, il relatore per parere propone in primo luogo di rafforzare il ruolo della proprietà intellettuale open-source nel contesto della tecnologia dei semiconduttori per promuovere l'adozione e lo sviluppo di questa tecnologia fondamentale in tutti i settori chiave. In secondo luogo, il parere mira a stabilire una chiarezza giuridica sul trattamento delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale in tutto il testo, in particolare per quanto riguarda il trasferimento e l'accesso nei paesi terzi.

1. Sviluppo e concessione di licenze open-source

Il relatore per parere della commissione JURI è fermamente convinto che lo sviluppo e la libera concessione di licenze di proprietà intellettuale open-source possano costituire la pietra angolare per la creazione di un ecosistema europeo dei semiconduttori innovativo.

La diffusione aperta delle conoscenze e delle informazioni è essenziale per garantire opportunità di sviluppo imprenditoriale dinamiche ed eque nel settore dei semiconduttori, in particolare per le PMI. L'uso di hardware e software open-source può ridurre drasticamente l'ostacolo alla progettazione di sistemi su chip innovativi e di altre soluzioni tecnologiche per settori chiave quali l'industria automobilistica, l'automazione industriale e la sanità.

La proprietà intellettuale open-source può rappresentare un'alternativa alle costose licenze di proprietà intellettuale, molte delle quali sono detenute da terzi non appartenenti all'UE. La proprietà intellettuale nel settore dei semiconduttori costituisce pertanto una strozzatura per l'autonomia tecnologica dell'Unione in questo campo. In altre parole, lo sviluppo della proprietà intellettuale open-source può contribuire direttamente all'indipendenza tecnologica dell'Europa. Alla luce di ciò, l'Europa dovrebbe sforzarsi di sviluppare un ecosistema globale open-source nel settore dei semiconduttori.

A tal fine, la normativa sui chip dovrebbe promuovere e dare priorità allo sviluppo e alla manutenzione di modelli e norme di riferimento open-source, compreso lo sviluppo di architetture con serie di istruzioni open-source come l'architettura RISC-V quale alternativa a soluzioni proprietarie, nonché di strumenti di progettazione altamente critici quali gli strumenti open-source per l'automazione della progettazione elettronica (EDA) e gli strumenti di progettazione assistita da computer (CAD).

Per raggiungere questi obiettivi, il relatore per parere propone di aggiungere un nuovo considerando 15 bis e di modificare l'articolo 4 sugli obiettivi dell'iniziativa "Chip per l'Europa" per tenere conto di questa nuova attenzione allo sviluppo della proprietà intellettuale open-source.

 

2. Trattamento della proprietà intellettuale

La proposta della Commissione contiene un certo grado di incertezza giuridica, in quanto non fa riferimento in modo sufficientemente chiaro alle diverse categorie di informazioni riservate e di proprietà intellettuale, un ambito particolarmente delicato per il settore dei semiconduttori, che è caratterizzato da una forte componente di proprietà intellettuale. Il relatore propone pertanto una distinzione più chiara tra queste categorie in tutta la proposta.

Inoltre, pur essendo dell'avviso che la proprietà intellettuale open-source debba avere la priorità e sostituire ove possibile l'uso della tecnologia proprietaria e della proprietà intellettuale, il relatore riconosce che lo scambio di proprietà intellettuale dovrebbe essere disciplinato da un quadro basato sul rispetto reciproco. Ciò è particolarmente importante in quanto le violazioni nei mercati dei paesi terzi attraverso il furto, lo spionaggio industriale, la copia non autorizzata o la violazione di accordi di riservatezza rappresentano un problema sempre più diffuso in settori ad alta tecnologia come quello dei semiconduttori. Questa pratica non solo danneggia l'Europa dal punto di vista commerciale, ma, dato il ruolo centrale della tecnologia dei semiconduttori nella nostra vita quotidiana, potrebbe anche incidere sugli interessi europei in materia di difesa e sulla sicurezza nazionale.

Il relatore propone pertanto un nuovo articolo 27 bis e un corrispondente considerando 59 bis sul trasferimento internazionale e l'accesso alle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e la proprietà intellettuale. Questo nuovo articolo chiarisce a quali condizioni le informazioni riservate, compresa la proprietà intellettuale, possono essere trasferite al di fuori dell'Unione. L'obiettivo non è modificare le norme in materia di proprietà intellettuale, ma piuttosto favorire l'effettiva applicazione della vigente regolamentazione anche nei paesi terzi, nel rispetto del limitato campo di applicazione del presente regolamento.

Conclusione

L'obiettivo principale del relatore è quello di promuovere la diffusione delle licenze e della proprietà intellettuale open-source nel settore dei semiconduttori come potenziale catalizzatore dell'autonomia tecnologica europea e di garantire un accesso equo a questa tecnologia fondamentale per tutti gli attori del mercato, dagli sviluppatori indipendenti e dalle PMI fino alle multinazionali.

Inoltre, il relatore propone chiarimenti in merito al quadro del regolamento in materia di proprietà intellettuale, ponendo un'enfasi particolare sul rispetto di condizioni eque per il trasferimento internazionale e l'applicazione delle norme in materia di proprietà intellettuale nei paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È opportuno istituire un quadro per aumentare la resilienza dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, stimolare gli investimenti, rafforzare le capacità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

(2) È opportuno istituire un quadro per aumentare la resilienza dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, stimolare gli investimenti, rafforzare le capacità, la capacità di progettazione, la sicurezza e l'adattabilità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e i partner internazionali.

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il conseguimento di tali obiettivi sarà sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell'Unione, il regolamento istituisce un consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornirà consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i diversi compiti attribuitigli a norma dei vari capi del presente regolamento. Le riunioni possono svolgersi in diverse composizioni dei rappresentanti di alto livello e la Commissione può istituire sottogruppi.

(6) Il conseguimento di tali obiettivi sarà sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell'Unione, il regolamento istituisce un consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri, con il Parlamento europeo in veste di osservatore permanente e presieduto dalla Commissione. La composizione del consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere equilibrata sotto il profilo del genere. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornirà consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i diversi compiti attribuitigli a norma dei vari capi del presente regolamento. Le riunioni possono svolgersi in diverse composizioni dei rappresentanti di alto livello e la Commissione può istituire sottogruppi.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) La Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari sotto forma di uno specifico programma di lavoro del "fondo per i chip". Tale programma dovrebbe comprendere orientamenti sulla ricevibilità e sull'ammissibilità, scadenze chiare, criteri applicabili alle capacità operative finanziarie e all'esclusione, informazioni sui documenti obbligatori da presentare, nel rispetto dell'articolo 27, e linee guida per la preparazione delle domande. Dovrebbero essere incluse anche informazioni sulla struttura, il bilancio e le priorità strategiche del "fondo per i chip". La Commissione dovrebbe inoltre fornire indicazioni sulle procedure per la registrazione e la presentazione delle domande online attraverso un portale specifico e dedicato al "fondo per i chip" dell'UE.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) La Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari e facilmente accessibili sui termini e sulle condizioni per lo sviluppo di linee pilota e per l'accesso a esse, come pure sulla compatibilità e sull'accessibilità delle piattaforme di progettazione virtuale dell'Unione per i terzi interessati, in particolare start-up e PMI.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) Data l'importanza della collaborazione con terzi nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (RSI), il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero stabilire orientamenti chiari e facilmente accessibili sulle modalità di accesso e sui software e hardware necessari per la partecipazione a progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Nell'ambito delle strutture del consiglio europeo dei semiconduttori, in sedi internazionali come il Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia e in altri accordi e strategie dell'Unione con i paesi terzi, anche per quanto riguarda il trasferimento internazionale di informazioni riservate, si dovrebbero fornire indicazioni per superare gli ostacoli esistenti alla cooperazione internazionale nel campo dell'RSI.

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione dello sforzo di investimento pubblico e privato, agevolare l'integrazione l'arricchimento reciproco e la redditività dell'investimento dei programmi in corso e perseguire una visione strategica comune dell'Unione in materia di semiconduttori, quale mezzo per realizzare l'ambizione dell'Unione e dei suoi Stati membri di rivestire un ruolo di primo piano nell'economia digitale, l'iniziativa "Chip per l'Europa" dovrebbe agevolare un coordinamento migliore e sinergie più strette tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, favorire un coordinamento migliore e una maggiore collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato e ulteriori investimenti congiunti con gli Stati membri. L'attuazione dell'iniziativa è impostata in modo da mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a programmi esistenti dell'Unione, nonché del settore privato. L'iniziativa può quindi avere successo solo grazie a uno sforzo collettivo degli Stati membri, insieme all'Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l'ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, prova e sperimentazione e per la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell'iniziativa, in particolare le attività del "fondo per i chip", dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del fondo InvestEU.

(13) Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione dello sforzo di investimento pubblico e privato, agevolare l'integrazione l'arricchimento reciproco e la redditività dell'investimento dei programmi in corso e perseguire una visione strategica comune dell'Unione in materia di semiconduttori, quale mezzo per realizzare l'ambizione dell'Unione e dei suoi Stati membri di rivestire un ruolo di primo piano nell'economia digitale, l'iniziativa "Chip per l'Europa" dovrebbe agevolare un coordinamento migliore e sinergie più strette tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, favorire un coordinamento migliore e una maggiore collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato e ulteriori investimenti congiunti con gli Stati membri. L'attuazione dell'iniziativa è impostata in modo da mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a programmi esistenti dell'Unione, nonché del settore privato. Il successo dell'iniziativa può quindi essere misurato solo sulla base di uno sforzo collettivo degli Stati membri, insieme all'Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l'ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, prova e sperimentazione e per la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell'iniziativa, in particolare le attività del "fondo per i chip", dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del fondo InvestEU.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'iniziativa dovrebbe basarsi su conoscenze solide e rafforzare le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall'Unione e dagli Stati membri mediante programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore dei semiconduttori e di sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento, in particolare Orizzonte Europa e il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio54 con l'obiettivo di consolidare, entro il 2030, la posizione dell'Unione quale attore globale nella tecnologia dei semiconduttori e delle loro applicazioni, con una quota crescente di produzione a livello mondiale. Ad integrazione di tali attività, l'iniziativa dovrebbe operare in stretta collaborazione con altri portatori di interessi pertinenti, come ad esempio l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.

(15) L'iniziativa dovrebbe basarsi su conoscenze solide e rafforzare le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall'Unione e dagli Stati membri mediante programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore dei semiconduttori e di sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento, in particolare Orizzonte Europa e il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio54 con l'obiettivo di consolidare, entro il 2030, la posizione dell'Unione quale attore globale nella tecnologia dei semiconduttori e delle loro applicazioni, con una quota crescente di produzione di chip a livello mondiale. Ad integrazione di tali attività, l'iniziativa dovrebbe operare in stretta collaborazione con altri portatori di interessi pertinenti, come ad esempio l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.

__________________

__________________

54 Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 del'11.5.2021, pag. 1).

54 Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 del'11.5.2021, pag. 1).

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) L'iniziativa dovrebbe inoltre sostenere, ove possibile, l'innovazione con open-source, scienza aperta e accesso aperto in quanto catalizzatore di nuove idee. Tale innovazione può essere una leva importante per la creazione di nuove conoscenze e può sostenere l'emergere di modelli di impresa nuovi e innovativi. La diffusione aperta delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso la normazione aperta, dovrebbe essere considerata essenziale per garantire opportunità di sviluppo dinamiche, positive e paritarie per le imprese nel settore dei semiconduttori, in particolare per le PMI, attraverso la promozione di progettazioni di riferimento aperte e standard aperti. L'uso di hardware e software open-source può ridurre drasticamente gli ostacoli alla progettazione di sistemi su chip innovativi e di altre soluzioni tecnologiche per mercati chiave come quelli automobilistico, dell'automazione industriale e della sanità e può costituire un'alternativa all'acquisto di diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi non appartenenti all'UE, rafforzando così l'indipendenza tecnologica dell'Unione. Può inoltre aumentare la sicurezza, l'affidabilità e la resilienza della ricerca e dello sviluppo nella filiera europea dei semiconduttori. Alla luce di questi vantaggi, l'Unione dovrebbe impegnarsi a sviluppare un ecosistema open-source nel settore dei semiconduttori, basandosi su iniziative esistenti in materia di software gratuito e open-source, accesso aperto e scienza aperta, tra cui il programma ISA 2 e il suo successore, Europa interoperabile, e sfruttando il proprio potere di mercato attraverso appalti pubblici, ove possibile. L'innovazione open-source può fungere da base per l'innovazione e fornire alle imprese europee, in particolare nei settori verticali, strumenti e conoscenze per utilizzare le tecnologie dei semiconduttori e costruire i propri modelli aziendali, e non dovrebbe precludere lo sviluppo della proprietà intellettuale.

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Qualora una fonderia aperta dell'UE offra capacità di produzione a imprese non collegate all'operatore dell'impianto, dovrebbe stabilire, attuare e mantenere una separazione funzionale adeguata ed efficace in modo da impedire lo scambio di informazioni riservate tra la produzione interna ed esterna. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutte le informazioni acquisite nel processo di progettazione e nelle unità di fabbricazione di fabbricazione iniziale o finale.

(20) Qualora una fonderia aperta dell'UE offra capacità di produzione a imprese non collegate all'operatore dell'impianto, dovrebbe stabilire, attuare e mantenere una separazione funzionale adeguata ed efficace in modo da impedire lo scambio di informazioni riservate tra la produzione interna ed esterna. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutte le informazioni acquisite nel processo di progettazione e nelle unità di fabbricazione iniziale o finale, compresi i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato.

(27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni e dall'interoperabilità relative a chip verdi, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi, le reti e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato.

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Qualsiasi elemento rilevante, comprese le informazioni fornite dai pertinenti portatori di interessi e dalle associazioni di categoria, dovrebbe essere comunicato al consiglio europeo dei semiconduttori per consentire un regolare scambio di informazioni tra i rappresentanti di alto livello degli Stati membri e per integrare le informazioni in una panoramica del monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori.

(31) Qualsiasi elemento rilevante, comprese, tra l'altro, le informazioni fornite dai pertinenti portatori di interessi e dalle associazioni di categoria, dovrebbe essere comunicato al consiglio europeo dei semiconduttori per consentire un regolare scambio di informazioni tra i rappresentanti designati e gli osservatori ufficiali e per integrare le informazioni in una panoramica del monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori.

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) Il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero cercare di invitare i partner internazionali a cooperare in questo processo, nonché discutere i risultati e identificare le strategie condivise in sedi quali il Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia e in incontri bilaterali e multilaterali con nazioni e governi che condividono le stesse idee. Se del caso, i rappresentanti dei paesi terzi dovrebbero essere invitati a rivolgersi al consiglio europeo dei semiconduttori o ai suoi sottogruppi e a collaborare con essi.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis) Per garantire un meccanismo di monitoraggio coordinato e globale, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe cercare di esaminare gli obiettivi dell'iniziativa dell'UE sulle materie prime critiche nel quadro del suo monitoraggio della catena di approvvigionamento, compreso il coordinamento al riguardo attraverso il consiglio europeo dei semiconduttori. Tale monitoraggio dovrebbe includere altresì la valutazione dell'impatto di eventuali trasferimenti di fornitori di materie prime e componenti al di fuori dell'Unione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per svolgere tali attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri possono necessitare di alcune informazioni, che potrebbero non essere accessibili al pubblico, come ad esempio le informazioni sul ruolo di una singola impresa lungo la catena del valore dei semiconduttori. Nelle limitate circostanze in cui è necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere tali informazioni all'impresa in questione.

(33) Per svolgere tali attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri possono necessitare di alcune informazioni, che potrebbero non essere accessibili al pubblico, come ad esempio le informazioni sul ruolo di una singola impresa lungo la catena del valore dei semiconduttori. Nelle limitate circostanze in cui è necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere tali informazioni all'impresa in questione. Se del caso, tali informazioni dovrebbero essere trattate con la massima riservatezza e conformemente a orientamenti chiari e definiti, al fine di proteggere le connesse informazioni commerciali, economiche e di sicurezza sensibili.

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) Nel richiedere informazioni alle organizzazioni rappresentative di imprese o a singole imprese nel contesto del meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 15, le autorità nazionali competenti dovrebbero, ove necessario e proporzionato, chiedere informazioni sull'ottemperanza agli obblighi applicabili in materia di rispetto dei diritti umani, dei diritti sociali, della salute umana e dell'ambiente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero avvertire la Commissione qualora fattori pertinenti indichino una potenziale crisi dei semiconduttori. Per garantire una risposta coordinata a tali crisi, la Commissione, su segnalazione di uno Stato membro o mediante altre fonti, comprese le informazioni fornite da partner internazionali, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la necessità di attivare la fase di crisi e per discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati. La Commissione dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali previsti dal trattato sugli accordi internazionali.

(34) Gli Stati membri dovrebbero avvertire la Commissione qualora fattori pertinenti indichino una potenziale crisi dei semiconduttori. Per garantire una risposta coordinata a tali crisi, la Commissione, su segnalazione di uno Stato membro o mediante altre fonti, come le informazioni fornite da partner internazionali, dovrebbe convocare una riunione del consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la necessità di attivare la fase di crisi e per discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati. La Commissione dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali previsti dal trattato sugli accordi internazionali.

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Nell'ambito del monitoraggio, le autorità nazionali competenti dovrebbero anche identificare le imprese che operano nell'Unione lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale e notificare tali informazioni alla Commissione.

(35) Nell'ambito del monitoraggio, le autorità nazionali competenti dovrebbero anche identificare le imprese che operano nell'Unione lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale e notificare tali informazioni alla Commissione, tenendo conto della protezione delle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Considerando 59

 

Testo della Commissione

Emendamento

(59) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori istituiti nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto della raccolta di informazioni.

(59) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino rigorosamente la riservatezza delle informazioni e dei dati, compresi i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori istituiti nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, nel contesto della raccolta di informazioni. Qualsiasi violazione della riservatezza dovrebbe comportare un'indagine completa da parte della Commissione e, se e ove necessario, condurre a una revisione delle modalità pratiche e degli orientamenti per il trattamento delle informazioni riservate.

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Considerando 59 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(59 bis) Le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche illecite o anticoncorrenziali finalizzate all'appropriazione indebita della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali, quali il furto, la copia non autorizzata, lo spionaggio industriale o la violazione degli obblighi di riservatezza da parte di soggetti esterni all'Unione, in particolare in settori ad alta tecnologia come quello dei semiconduttori. Se, da un lato, l'Unione dovrebbe avere il chiaro obiettivo di creare maggiori conoscenze a vantaggio di tutti e di condividerle con i partner internazionali, in particolare promuovendo, ove fattibile, lo sviluppo open-source attraverso finanziamenti pubblici e applicando il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", dall'altro, l'uso illecito della proprietà intellettuale o dei segreti commerciali nel settore dei semiconduttori potrebbe compromettere gli obiettivi della normativa sui chip, ostacolando la capacità dei titolari di diritti di proprietà intellettuale di ottenere, in quanto precursori, vantaggi legittimi dal loro lavoro di innovazione e riducendo in tal modo gli incentivi agli investimenti privati. In assenza di un'applicazione efficace delle norme vigenti in materia di protezione della proprietà intellettuale nei paesi terzi, gli incentivi a intraprendere attività connesse all'innovazione al di là dei confini del mercato interno potrebbero pertanto essere compromessi. Il presente regolamento dovrebbe quindi garantire l'effettiva applicazione del diritto di proprietà intellettuale nel settore dei semiconduttori, nel pieno rispetto delle direttive (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e degli atti giuridici nazionali e dell'Unione che prevedono la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2004/48/CE e la direttiva (UE) 2019/790. A tal fine la Commissione cerca anche di stringere accordi internazionali bilaterali e multilaterali sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale a norma dell'articolo 217 TFUE.

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Considerando 62

 

Testo della Commissione

Emendamento

(62) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la selezione degli ECIC, la procedura per l'istituzione e la definizione dei compiti dei centri di competenza e la procedura per l'istituzione della rete, in modo da conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della fase di crisi durante una crisi dei semiconduttori, al fine di consentire una risposta rapida e coordinata, e per quanto riguarda la definizione delle modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio64.

(62) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la selezione degli ECIC, la procedura per l'istituzione e la definizione dei compiti dei centri di competenza e la procedura per l'istituzione della rete, in modo da conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della fase di crisi durante una crisi dei semiconduttori, al fine di consentire una risposta rapida e coordinata, e per quanto riguarda la definizione delle modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio64.

__________________

__________________

64 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

64 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4) "catena di approvvigionamento dei semiconduttori": il sistema di attività, organizzazioni, attori, tecnologia, informazione, risorse e servizi coinvolti nella produzione di semiconduttori, compresi le materie prime, le apparecchiature di fabbricazione, la progettazione, la fabbricazione, l'assemblaggio, le prove e l'imballaggio;

4) "catena di approvvigionamento dei semiconduttori": il sistema di attività, organizzazioni, attori, tecnologia, informazione, risorse e servizi coinvolti nella produzione di semiconduttori, compresi le materie prime, le apparecchiature di fabbricazione, la ricerca, la progettazione, la fabbricazione, l'assemblaggio, le prove e l'imballaggio;

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 bis) "segreto commerciale": un segreto commerciale quale definito nella direttiva (UE) 2016/943;

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 19 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 ter) "open-source": il contenuto, come il codice sorgente, la documentazione e i documenti di progettazione, che viene concesso in licenza, reso disponibile al pubblico e distribuito gratuitamente a condizioni che consentono l'accesso universale, la copia, la modifica e la ridistribuzione gratuita senza licenze aggiuntive.

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale dell'iniziativa è sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l'innovazione in tutta l'Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione che rafforzeranno le capacità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip dell'Unione e contribuiranno al conseguimento della duplice transizione digitale e verde.

1. L'obiettivo generale dell'iniziativa è sostenere la competitività a lungo termine e lo sviluppo di capacità tecnologiche e l'innovazione in tutta l'Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione che rafforzeranno le capacità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip dell'Unione e contribuiranno al conseguimento della duplice transizione digitale e verde.

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) sviluppo di capacità avanzate di progettazione su larga scala per le tecnologie integrate dei semiconduttori. Tale obiettivo operativo è conseguito mediante:

a) sviluppo di capacità avanzate e specializzate di progettazione per le tecnologie integrate dei semiconduttori. Tale obiettivo operativo è conseguito mediante:

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2) il potenziamento della capacità di progettazione con gli sviluppi innovativi in corso, come le architetture di processore basate sull'architettura informatica con set di istruzioni ridotto (RISC-V) open source;

2) il potenziamento della capacità di progettazione con gli sviluppi innovativi in corso, basati su condizioni di accesso eque, ragionevoli e non discriminatorie alla risultante proprietà intellettuale e comprendenti, ove fattibile, lo sviluppo e la manutenzione open-source di progettazioni di riferimento, norme per hardware, soluzioni software e strumenti di sviluppo open-source, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le architetture di processore basate sull'architettura informatica con set di istruzioni ridotto (RISC-V) open source, l'automazione della progettazione elettronica (EDA) open-source e la progettazione assistita da calcolatore (CAD) open-source;

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) il sostegno alla garanzia della scalabilità, della certificazione di sicurezza e della sicurezza delle architetture con serie di istruzioni, comprese le soluzioni open-source come l'architettura RISC-V, per l'uso in settori di mercato verticali come l'industria automobilistica, la produzione industriale e l'assistenza sanitaria.

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2) il sostegno all'innovazione su larga scala attraverso l'accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, la prova e la convalida di nuovi schemi di progettazione che integrino funzionalità chiave, quali nuovi materiali e architetture per l'elettronica di potenza che promuovano l'energia sostenibile e la mobilità elettrica, un minor consumo energetico, la sicurezza, livelli più elevati di prestazioni di calcolo o l'integrazione di tecnologie pionieristiche quali i chip neuromorfici e con intelligenza artificiale (IA) integrata, la fotonica integrata, il grafene e altre tecnologie basate su materiali 2D;

2) il sostegno all'innovazione attraverso l'accesso non discriminatorio, anche per le start-up e le PMI, a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, la prova e la convalida di schemi di progettazione nuovi e in evoluzione che integrino funzionalità chiave, quali nuovi materiali e architetture per l'elettronica di potenza che promuovano l'energia rinnovabile e la mobilità elettrica, un minor consumo energetico, una maggiore efficienza sul piano energetico e delle risorse, riducendo l'impatto ambientale della fabbricazione, la sicurezza, livelli più elevati di prestazioni di calcolo o l'integrazione di tecnologie pionieristiche quali i chip neuromorfici e con intelligenza artificiale (IA) integrata, la fotonica integrata, il grafene e altre tecnologie basate su materiali 2D;

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) lo sviluppo di capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo innovativo di chip quantistici;

c) lo sviluppo di capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare l'innovazione, come lo sviluppo innovativo di chip quantistici;

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1) rafforzare le capacità e offrire un'ampia gamma di competenze ai portatori di interessi, comprese le PMI e le start-up utilizzatrici finali, facilitando l'accesso alle suddette capacità e strutture e il loro utilizzo efficace;

1) rafforzare le capacità e offrire un'ampia gamma di competenze ai portatori di interessi, comprese le PMI e le start-up utilizzatrici finali, facilitando l'accesso alle suddette capacità e strutture e il loro utilizzo efficace, compreso il sostegno all'adozione di soluzioni open-source, ove disponibili;

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni nell'ambito della componente dell'iniziativa di cui all'articolo 5, lettera d), può essere istituita una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori (la "rete").

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni nell'ambito della componente dell'iniziativa di cui all'articolo 5, lettera d), è istituita una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori (la "rete").

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) sostenere l'adozione di soluzioni open-source, ove disponibili e se opportuno.

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, comprendente informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto;

b) un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria e tecnica del progetto, comprendente informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto. Tutti i dati e la documentazione presentati nell'ambito della domanda sono protetti, in particolare le informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale in conformità delle disposizioni del presente regolamento e di altre normative dell'Unione e nazionali applicabili;

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) se del caso, l'informativa sulla sostenibilità dell'impresa ai sensi della direttiva 2021/0104 relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità;

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione esamina la domanda, adotta una decisione in modo tempestivo e ne informa il richiedente.

La Commissione richiede informazioni supplementari ove necessario per completare la domanda e poi esaminarla e adotta una decisione in modo tempestivo e ne informa il richiedente.

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione elabora una relazione annuale in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la regolarità delle richieste di informazioni, il tipo e il volume delle informazioni richieste, in particolare dalle PMI, e individua, se necessario, la necessità di snellire ulteriormente i processi e di fornire ulteriore assistenza per orientarsi nelle richieste di informazioni nel contesto del presente regolamento.

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, di una fluttuazione significativa della domanda o sia in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, avverte immediatamente la Commissione ("allerta precoce").

4. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, di una fluttuazione significativa della domanda o sia in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, avverte immediatamente la Commissione ("allerta precoce"). La Commissione, in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e i rappresentanti dell'industria dei semiconduttori, definisce un elenco di esempi concreti volti a chiarire le nozioni di "crisi dei semiconduttori", di "fluttuazione significativa della domanda" e di "altri fattori di rischio", compresa una chiara serie di parametri di riferimento.

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Qualsiasi violazione dei dati che comporti la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate dà luogo a un'indagine completa da parte della Commissione o dell'autorità nazionale competente al fine di accertare le cause della violazione e identificare la persona o le persone responsabili. La Commissione o gli Stati membri garantiscono l'adozione di misure adeguate per affrontare i problemi individuati e prevenire ulteriori violazioni, compresa, se necessario, una revisione delle linee guida applicate al trattamento, all'archiviazione e alla gestione delle informazioni riservate, in conformità con i requisiti del presente regolamento e con altre normative nazionali e dell'Unione applicabili, tra cui la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli atti giuridici nazionali e dell'Unione che prevedono la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2004/48/CE e la direttiva (UE) 2019/790. Il soggetto o l'impresa ha il diritto di rifiutare la condivisione di ulteriori informazioni riservate con il soggetto o l'autorità nazionale presso la quale ha avuto luogo la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate, fino a quando non sia stata condotta un'indagine e non sia stata messa in atto una misura correttiva sulla base di tale indagine.

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. La Commissione istituisce un punto di contatto unico per la trasmissione di tali informazioni per ridurre l'onere amministrativo delle misure di segnalazione e ridurre il rischio di violazioni dei dati che comportino la divulgazione non autorizzata di dati commercialmente riservati e di dati protetti da diritti di terzi, compresi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali e dati personali.

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica inoltre le sanzioni di cui all'articolo 28.

2. La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è proporzionata e necessaria, in particolare in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica inoltre le sanzioni di cui all'articolo 28.

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Qualsiasi richiesta obbligatoria di informazioni da parte di imprese in situazioni di crisi deve essere limitata al minimo indispensabile di informazioni richieste. Le richieste di informazioni garantiscono la protezione delle informazioni riservate a norma dell'articolo 27 del presente regolamento.

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) fornendo consulenza e assistendo la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti su come proteggere al meglio, nel contesto del presente regolamento, le informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, da accessi illeciti che comportano il rischio di furto di proprietà intellettuale o di spionaggio industriale.

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se del caso, la Commissione può nominare osservatori affinché partecipino alle riunioni. La Commissione può invitare in modo puntuale esperti, anche provenienti da pertinenti organizzazioni di portatori di interessi, con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno, a partecipare a riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione. La Commissione invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi. Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi.

4. Se del caso, la Commissione può nominare osservatori affinché partecipino alle riunioni. La Commissione può invitare in modo puntuale esperti, anche provenienti da pertinenti organizzazioni di portatori di interessi, con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno, a partecipare a riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione. La Commissione invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore permanente ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi. Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi.

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate.

5. Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati sensibili dal punto di vista commerciale, nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale. Tali misure sono conformi alle linee guida della Commissione sulla protezione delle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Essi rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in modo da proteggere in particolare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili o i segreti commerciali. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23 e ai membri del comitato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

1. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Essi rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in modo da proteggere in particolare i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili e i diritti di proprietà intellettuale. Essi adottano misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali e di altri dati commercialmente sensibili e tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, compresi operatori chiave del mercato, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23 e ai membri del comitato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, informazioni riservate con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, per garantire un livello di riservatezza adeguato.

soppresso

Emendamento  47

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione, se necessario in base all'esperienza acquisita nella raccolta di informazioni, al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione, se necessario in base all'esperienza acquisita nella raccolta di informazioni, al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, nel contesto dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Accesso internazionale alle informazioni riservate e loro trasferimento

 

1. L'accesso a informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale nell'ambito di applicazione del presente regolamento detenuti nell'Unione e il loro trasferimento a paesi terzi sono consentiti solo se è in vigore e di fatto rispettato un accordo bilaterale o multilaterale relativo alla protezione di tali informazioni riservate e al rispetto di tali diritti di proprietà intellettuale tra il soggetto richiedente in un paese terzo e l'Unione, o tra il soggetto richiedente in un paese terzo e uno Stato membro.

 

2. La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure tecniche, giuridiche e organizzative ragionevoli, comprese le disposizioni contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo a informazioni riservate, compresi segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, qualora tale trasferimento o accesso violi il diritto dell'Unione o il diritto dello Stato membro interessato, o qualora possa ledere gli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri, fatto salvo il paragrafo 1.

 

3. Qualora informazioni riservate, compresi segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili, nonché contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, siano condivise con le autorità competenti di un paese terzo, tali informazioni sono trasferite da un punto di contatto unico della Commissione a un punto di contatto unico designato nel paese terzo. Il fornitore designato dei dati tiene un registro dettagliato di tutte le informazioni trasmesse al paese terzo.

 

4. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti per valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda le misure tecniche, giuridiche e organizzative messe in atto per proteggere le informazioni riservate, i segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché i diritti di proprietà intellettuale, e garantirne l'effettiva applicazione.

 

5. Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che trasferisce le informazioni o vi dà accesso fornisce la quantità minima di informazioni necessarie a soddisfare la richiesta. Le informazioni sono protette da ragionevoli misure tecniche, giuridiche e organizzative, tra cui la conservazione in un ambiente fisico sicuro, la separazione da altre banche dati e controlli delle intrusioni fisiche. Una volta che le informazioni non sono più necessarie, vengono cancellate.

 

6. Se un soggetto al di fuori dell'Unione ha ricevuto informazioni riservate, compresi segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili nonché contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, ma ha violato le norme stabilite nel presente regolamento o gli orientamenti che l'accompagnano sulle misure tecniche, giuridiche e organizzative per proteggere tali informazioni, è sospeso qualsiasi ulteriore trasferimento di informazioni a tale soggetto.

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I diritti di difesa dell'impresa o delle organizzazioni rappresentative delle imprese interessate sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'impresa o le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

4. I diritti di difesa dell'impresa o delle organizzazioni rappresentative delle imprese interessate sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'impresa o le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri, salvo nel caso ciò sia autorizzato dal diritto di accesso ai documenti dell'UE. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

Riferimenti

COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2022

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

JURI

7.3.2022

Commissioni associate - annuncio in aula

7.7.2022

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Tiemo Wölken

13.7.2022

Esame in commissione

26.10.2022

 

 

 

Approvazione

29.11.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Virginie Joron, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alessandra Basso, Patrick Breyer, Angelika Niebler, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

João Albuquerque, Michael Gahler, Claude Gruffat

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

17

+

ID

Alessandra Basso

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Pascal Arimont, Michael Gahler, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

RENEW

Ilana Cicurel, Karen Melchior, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara

S&D

João Albuquerque, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Claude Gruffat

 

2

-

ID

Virginie Joron, Gilles Lebreton

 

1

0

VERTS/ALE

Patrick Breyer

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (5.12.2022)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

(COM(2022)0046 – C9‑0039/2022 – 2022/0032(COD))

Relatore per parere: Geert Bourgeois

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie in linea generale la proposta della Commissione relativa a una normativa sui chip. Vi è l'esigenza di migliorare la sicurezza e la stabilità dell'ecosistema europeo dei semiconduttori per garantire il successo della transizione digitale.

Nelle catene di approvvigionamento globali dell'industria dei semiconduttori, l'UE e gli Stati membri devono mantenere il sottile equilibrio tra un'autonomia strategica aperta da un lato e la promozione della sovranità tecnologica dall'altro. Prima di tutto, è necessario che tale strategia non finisca per produrre un inutile protezionismo. Ciò ostacolerebbe l'ulteriore sviluppo delle competenze e della leadership nell'UE: le imprese europee esistenti stanno traendo benefici dalla globalizzazione in questo settore. Le misure di protezione dovrebbero essere finalizzate principalmente a garantire parità di condizioni a livello internazionale e, nel contempo, rafforzare e diversificare le relazioni attraverso una crescente cooperazione internazionale volta a stabilizzare le catene di approvvigionamento a livello mondiale.

Il presente parere mira essenzialmente a contribuire al terzo pilastro della normativa sui chip, creando uno strumento più equilibrato con un maggiore coinvolgimento dell'industria, di altri portatori di interessi nell'ambito della ricerca e dei rappresentanti dei partner terzi, nonché migliorando il monitoraggio e la comunicazione riguardo alle situazioni che possono attivare l'uso degli strumenti di emergenza.

 

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È opportuno istituire un quadro per aumentare la resilienza dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, stimolare gli investimenti, rafforzare le capacità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

(2) È opportuno istituire un quadro per aumentare la resilienza dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, stimolare gli investimenti, promuovere le competenze e le conoscenze della forza lavoro, anche per quanto riguarda la progettazione, la produzione e le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei chip, rafforzare le capacità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e intensificare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e i partner terzi che condividono gli stessi principi.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione e garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

(3) Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione e garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, nonché per rafforzarne il ruolo a livello mondiale attraverso la cooperazione e il commercio internazionali.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È necessario adottare misure per sviluppare le capacità e rafforzare il settore dei semiconduttori dell'Unione, in conformità dell'articolo 173, paragrafo 3, del trattato. Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione del settore dei semiconduttori, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare e produrre componenti avanzati. L'iniziativa "Chip per l'Europa" ("l'iniziativa") dovrebbe sostenere questi obiettivi colmando il divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell'Europa e il loro sfruttamento industriale sostenibile. Dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione e la produzione di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l'integrazione di sistemi in tali tecnologie, approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione, consolidare le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, rispondere alle esigenze dei settori industriali chiave e creare nuovi mercati.

(4) È necessario adottare misure per sviluppare le capacità e rafforzare il settore dei semiconduttori dell'Unione, in conformità dell'articolo 173, paragrafo 3, del trattato. Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione del settore dei semiconduttori, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e intensificando il coordinamento e la cooperazione in settori chiave tra i partner internazionali, nonché rafforzando la sua capacità di progettare e produrre componenti avanzati, comprese le tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione, e dovrebbe rafforzare pertanto la posizione strategica complessiva dell'Unione nella catena mondiale di approvvigionamento dei chip. L'iniziativa "Chip per l'Europa" ("l'iniziativa") dovrebbe sostenere questi obiettivi colmando il divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell'Europa e il loro sfruttamento industriale sostenibile. Dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione, la produzione, l'imballaggio e la prova di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l'integrazione di sistemi in tali tecnologie, approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione e i partner terzi che condividono gli stessi principi, consolidare le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, rispondere alle esigenze dei settori industriali chiave e creare nuovi mercati. L'Unione dovrebbe promuovere la cooperazione e il coordinamento con partner che condividono gli stessi principi al fine di evitare una corsa alle sovvenzioni.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Il rafforzamento della leadership tecnologica dell'Unione richiede chip all'avanguardia e personalizzati, in particolare per settori rispondenti ai bisogni futuri e strategici come le infrastrutture delle telecomunicazioni. È dunque necessario garantire che il consolidamento della catena del valore dei semiconduttori in Europa dia la priorità al rafforzamento delle capacità europee di progettazione dei chip e sfrutti l'attuale leadership dell'Unione per quanto riguarda risorse strategiche quali le tecnologie 5G e 6G che fungono da elementi abilitanti intersettoriali e le infrastrutture critiche.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il conseguimento di tali obiettivi sarà sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell'Unione, il regolamento istituisce un consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornirà consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i diversi compiti attribuitigli a norma dei vari capi del presente regolamento. Le riunioni possono svolgersi in diverse composizioni dei rappresentanti di alto livello e la Commissione può istituire sottogruppi.

(6) Il conseguimento di tali obiettivi sarà sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell'Unione, il regolamento istituisce un consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Il consiglio europeo dei semiconduttori terrà consultazioni con i pertinenti portatori di interessi dell'industria e del settore della ricerca e fornirà consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri, i portatori di interessi dell'industria e del settore della ricerca e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento, consultando se necessario i partner terzi pertinenti. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i diversi compiti attribuitigli a norma dei vari capi del presente regolamento. Le riunioni possono svolgersi in diverse composizioni dei rappresentanti di alto livello e la Commissione può istituire sottogruppi.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Data la natura mondiale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la cooperazione internazionale con i paesi terzi è un elemento importante per conseguire la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero inoltre consentire all'Unione di svolgere un ruolo più incisivo, in quanto centro di eccellenza, in un ecosistema dei semiconduttori mondiale, interdipendente e più efficiente. La Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe cooperare con i paesi terzi e costruire partenariati al fine di trovare soluzioni per affrontare, per quanto possibile, le perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

(7) Data la natura mondiale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la cooperazione internazionale con i partner terzi è un elemento importante per conseguire la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e per rafforzare la posizione strategica complessiva dell'Unione nella catena mondiale di approvvigionamento dei chip. Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero inoltre consentire all'Unione di svolgere un ruolo più incisivo, in quanto centro di eccellenza, in un ecosistema dei semiconduttori mondiale, interdipendente e più efficiente. La Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori e dai rappresentanti delle imprese, dovrebbe collaborare per trovare soluzioni di approvvigionamento sia immediate che a lungo termine per il mercato dei semiconduttori. Dovrebbe inoltre costruire partenariati con i partner terzi, includere accordi in materia di catene di approvvigionamento resilienti, semiconduttori e materie prime sfruttando appieno gli accordi di libero scambio esistenti con i paesi terzi al fine di trovare soluzioni per affrontare, per quanto possibile, le perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, e partecipare a riunioni bilaterali e multilaterali con i partner che condividono gli stessi principi. Pertanto, su invito del consiglio europeo dei semiconduttori, i partner internazionali potrebbero partecipare alle riunioni, consultarsi e scambiare informazioni con il consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Dal momento che la creazione di una catena interna di approvvigionamento dei semiconduttori pienamente autosufficiente è irrealistica e costosa, la Commissione dovrebbe perseguire la cooperazione con partner terzi quali gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan , l'India e altri partner che condividono gli stessi principi, al fine di rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento dei semiconduttori e far fronte a future interruzioni della catena di approvvigionamento tramite una "Iniziativa diplomatica in materia di chip". La politica dell'Unione in materia di commercio e investimenti e forum quali i consigli UE-USA e UE-India per il commercio e la tecnologia, nonché il partenariato strategico UE-Giappone e i prossimi partenariati digitali UE-Corea del Sud sono essenziali a tale riguardo, unitamente ad altre riunioni bilaterali e multilaterali con partner internazionali che condividono gli stessi principi. Se del caso, i rappresentanti dei partner terzi partner potrebbero essere invitati a collaborare con il consiglio europeo dei semiconduttori o con i suoi sottogruppi.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) Il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione dovrebbero mantenere una stretta cooperazione con Taiwan attraverso la strategia indo-pacifica dell'Unione, al fine di far fronte alle rispettive vulnerabilità in modo reciprocamente vantaggioso. Taiwan si trova in una posizione strategica in termini commerciali ed è un partner fondamentale per la catena di approvvigionamento globale dei principali settori ad alta tecnologia, in particolare il settore dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe intraprendere con urgenza una valutazione d'impatto, una consultazione pubblica e un esercizio esplorativo su un accordo bilaterale di investimento e proporre un mandato negoziale per un accordo ad hoc in materia di catene di approvvigionamento resilienti di semiconduttori e materie prime critiche con le autorità taiwanesi, in vista di negoziati futuri intesi ad approfondire i legami economici bilaterali, incoraggiare Taiwan ad aumentare gli investimenti nell'Unione e rafforzare la cooperazione su questioni relative al multilateralismo e all'OMC.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Qualora una fonderia aperta dell'UE offra capacità di produzione a imprese non collegate all'operatore dell'impianto, dovrebbe stabilire, attuare e mantenere una separazione funzionale adeguata ed efficace in modo da impedire lo scambio di informazioni riservate tra la produzione interna ed esterna. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutte le informazioni acquisite nel processo di progettazione e nelle unità di fabbricazione di fabbricazione iniziale o finale.

(20) Qualora una fonderia aperta dell'UE offra capacità di produzione a imprese non collegate all'operatore dell'impianto, dovrebbe stabilire, attuare e mantenere una separazione funzionale adeguata ed efficace in modo da impedire lo scambio di informazioni riservate tra la produzione interna ed esterna. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutte le informazioni acquisite nel processo di progettazione e nelle unità di fabbricazione iniziale o finale, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Alla luce di quanto precede, la Commissione, consultato il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe preparare il terreno per una certificazione di chip e sistemi integrati verdi, affidabili e sicuri che si basino sulle tecnologie dei semiconduttori o ne facciano ampio uso. In particolare, dovrebbero discutere e individuare i settori e i prodotti pertinenti per i quali è necessaria tale certificazione.

(28) Alla luce di quanto precede, la Commissione, consultato il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe preparare il terreno per una certificazione di chip e sistemi integrati verdi, affidabili e sicuri che si basino sulle tecnologie dei semiconduttori o ne facciano ampio uso. In particolare, dovrebbero discutere e individuare i settori e i prodotti pertinenti per i quali è necessaria tale certificazione, tenendo conto delle norme internazionali esistenti e della necessità di garantire un sufficiente coinvolgimento dei portatori di interessi lungo tutta la catena del valore dei semiconduttori nell'ambito di un accesso aperto.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Alla luce delle carenze strutturali della catena di approvvigionamento dei semiconduttori e del conseguente rischio di future carenze, il presente regolamento fornisce strumenti per un approccio coordinato in materia di monitoraggio e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato.

(29) Alla luce della complessità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori e dei rischi di future carenze, il presente regolamento fornisce strumenti per un approccio coordinato in materia di monitoraggio e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Poiché le catene di valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono interconnesse, occorre un approccio coordinato a un monitoraggio regolare per aumentare la capacità di mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori. Gli Stati membri dovrebbero monitorare la catena del valore dei semiconduttori concentrandosi su indicatori di allerta precoce e sulla disponibilità e integrità dei servizi e dei beni forniti dagli operatori chiave del mercato, in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese.

(30) Poiché le catene di valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono interconnesse, occorre un approccio coordinato a un monitoraggio regolare per aumentare la comprensione della catena del valore nonché la capacità di mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con i portatori di interessi dell'industria e del settore della ricerca attivi nell'ecosistema dei semiconduttori, dovrebbero monitorare la catena del valore dei semiconduttori concentrandosi su indicatori di allerta precoce e sulla disponibilità e integrità dei servizi e dei beni forniti dagli operatori chiave del mercato, in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Poiché il presente regolamento imporrà ulteriori costi di conformità per il settore, è necessario agire per impedire l'aumento del livello complessivo di oneri normativi. La Commissione dovrebbe quindi essere tenuta a presentare, prima dell'applicazione del presente regolamento, proposte che compensino gli oneri normativi da esso introdotti attraverso la revisione o l'abrogazione di disposizioni in altri atti legislativi dell'Unione che generano costi di conformità per il settore dei semiconduttori.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 30 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) Per garantire un meccanismo di monitoraggio coordinato e globale, la Commissione dovrebbe rispettare gli obiettivi dell'iniziativa dell'UE sulle materie prime critiche e della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità nell'ambito del monitoraggio della catena di approvvigionamento.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Qualsiasi elemento rilevante, comprese le informazioni fornite dai pertinenti portatori di interessi e dalle associazioni di categoria, dovrebbe essere comunicato al consiglio europeo dei semiconduttori per consentire un regolare scambio di informazioni tra i rappresentanti di alto livello degli Stati membri e per integrare le informazioni in una panoramica del monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori.

(31) I risultati pertinenti ai fini dell'attenuazione dei rischi e/o che segnalano perturbazioni nella catena di approvvigionamento potrebbero essere comunicati al consiglio europeo dei semiconduttori per consentire un regolare scambio di informazioni tra i rappresentanti di alto livello degli Stati membri e per integrare le informazioni in una panoramica del monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per svolgere tali attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri possono necessitare di alcune informazioni, che potrebbero non essere accessibili al pubblico, come ad esempio le informazioni sul ruolo di una singola impresa lungo la catena del valore dei semiconduttori. Nelle limitate circostanze in cui è necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere tali informazioni all'impresa in questione.

(33) Per svolgere tali attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri possono necessitare di alcune informazioni, che potrebbero non essere accessibili al pubblico, come ad esempio le informazioni sul ruolo di una singola impresa lungo la catena del valore dei semiconduttori. Nelle limitate circostanze in cui è necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere tali informazioni all'impresa in questione. In linea di principio, tali informazioni dovrebbero essere gestite con la massima riservatezza e conformemente a una serie di orientamenti chiari e definiti, al fine di proteggere informazioni commerciali, economiche e di sicurezza sensibili.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero avvertire la Commissione qualora fattori pertinenti indichino una potenziale crisi dei semiconduttori. Per garantire una risposta coordinata a tali crisi, la Commissione, su segnalazione di uno Stato membro o mediante altre fonti, comprese le informazioni fornite da partner internazionali, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la necessità di attivare la fase di crisi e per discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati. La Commissione dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali previsti dal trattato sugli accordi internazionali.

(34) Gli Stati membri dovrebbero avvertire la Commissione qualora fattori pertinenti indichino una potenziale crisi dei semiconduttori. Per garantire una risposta coordinata a tali crisi, la Commissione, su segnalazione di uno Stato membro o mediante altre fonti, comprese le informazioni fornite da partner internazionali, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la necessità di attivare la fase di crisi e per discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati. La Commissione dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali previsti dal trattato sugli accordi internazionali. In un mondo globalizzato con catene del valore internazionali, la resilienza europea non è possibile senza accordi commerciali multilaterali e bilaterali ben funzionanti. L'apertura europea al commercio e agli investimenti è un punto di forza e una fonte di crescita e resilienza per l'Unione in qualità di importante importatore ed esportatore.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Nell'ambito del monitoraggio, le autorità nazionali competenti dovrebbero anche identificare le imprese che operano nell'Unione lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale e notificare tali informazioni alla Commissione.

(35) Nell'ambito del monitoraggio, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe anche identificare le dinamiche, i punti di forza e di debolezza della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione e notificare tali informazioni alla Commissione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Per agevolare un monitoraggio efficace, è necessaria una valutazione approfondita dei rischi associati alle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori, anche per quanto riguarda le origini e le fonti di approvvigionamento al di fuori dell'Unione. Tali rischi possono essere connessi a fattori di produzione e apparecchiature essenziali per l'industria, compresi i prodotti digitali eventualmente vulnerabili, il possibile impatto dei semiconduttori contraffatti, le capacità di fabbricazione, e ad altri rischi che possono incidere negativamente sulla catena di approvvigionamento, perturbarla o comprometterla. Tali rischi potrebbero includere catene di approvvigionamento con un singolo punto di vulnerabilità o che, per altri versi, sono fortemente concentrate. Altri fattori pertinenti potrebbero comprendere la disponibilità di prodotti di sostituzione o di fonti alternative per fattori di produzione essenziali e mezzi di trasporto resilienti e sostenibili. La Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori e tenendo conto anche delle informazioni ricevute dalle principali categorie di utilizzatori, dovrebbe elaborare una valutazione del rischio a livello dell'Unione.

(36) Per agevolare un monitoraggio efficace, è necessaria una valutazione approfondita dei rischi associati alle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori, anche per quanto riguarda le origini e le fonti di approvvigionamento al di fuori dell'Unione. Tali rischi possono essere connessi a fattori di produzione e apparecchiature essenziali per l'industria, compresi i prodotti digitali eventualmente vulnerabili, il possibile impatto dei semiconduttori contraffatti, le capacità di fabbricazione, e ad altri rischi che possono incidere negativamente sulla catena di approvvigionamento, perturbarla o comprometterla. Tali rischi potrebbero includere catene di approvvigionamento con un singolo punto di vulnerabilità o che, per altri versi, sono fortemente concentrate. Altri fattori pertinenti potrebbero comprendere la disponibilità di prodotti di sostituzione o di fonti alternative per fattori di produzione essenziali e mezzi di trasporto resilienti e sostenibili. La Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori e tenendo conto anche delle informazioni ricevute dalle principali categorie di utilizzatori, dovrebbe elaborare una valutazione del rischio a livello dell'Unione. Inoltre, occorre fornire misure, procedure e mezzi di ricorso adeguati per assicurare la disponibilità di strumenti di ricorso di diritto civile contro l'acquisizione o l'utilizzo non autorizzati dei segreti commerciali o delle opere protette dal diritto d'autore incorporate nei semiconduttori.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per prevedere le perturbazioni nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione e prepararsi ad affrontarle, la Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe definire indicatori di allerta precoce nella valutazione del rischio dell'Unione. Tali indicatori potrebbero includere la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell'Unione e sul mercato mondiale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Gli Stati membri dovrebbero monitorare tali indicatori di allerta precoce.

(37) Per prevedere le perturbazioni nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione e prepararsi ad affrontarle, la Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe definire e stabilire indicatori di allerta precoce nella valutazione del rischio dell'Unione. Tali indicatori potrebbero includere la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell'Unione e sul mercato mondiale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali, emergenze sanitarie o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Gli Stati membri dovrebbero monitorare tali indicatori di allerta precoce.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis) Al fine di rafforzare il ruolo dell'Unione a livello mondiale nell'ecosistema dei semiconduttori e nella relativa catena del valore, occorre tenere debitamente conto della domanda di terre rare e di materie prime e gas critici. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'Unione non crei una nuova dipendenza, bensì una catena di approvvigionamento sostenibile, in linea con la dichiarazione riguardante la legge sulle materie prime critiche pubblicata a seguito del discorso sullo stato dell'Unione europea nel settembre 2022.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.

(44) Una stretta cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi dell'industria e del settore della ricerca e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.

(44) Una stretta cooperazione tra la Commissione, i portatori di interessi dell'industria e del settore della ricerca e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45) Quando la fase di crisi è attivata dovrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà, ove necessario e proporzionato, di obbligare gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE ad accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, e di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. La Commissione potrebbe limitare le misure a determinati settori critici. Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre un regime di controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio60. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare ulteriori misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Il ricorso a tutte queste misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare le gravi perturbazioni in questione, nella misura in cui ciò sia nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

(45) Quando la fase di crisi è attivata dovrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione può chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà, ove necessario e proporzionato, di chiedere agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi, e di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. La Commissione dovrebbe limitare le misure a determinati settori critici. Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i rappresentanti del settore e i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare ulteriori misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Il ricorso a tutte queste misure di emergenza deve essere proporzionato, limitato ed effettuato con modalità che comportino le minori perturbazioni del commercio e limitato a quanto strettamente necessario per affrontare le gravi perturbazioni in questione, nella misura in cui ciò sia nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

_________________

 

60 Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

 

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46) Alcuni settori sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno. Tali settori critici sono elencati nell'allegato della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici61. Ai fini del presente regolamento, anche le attività di difesa e le altre attività pertinenti per la sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate un settore critico. Determinate misure dovrebbero essere attuate solo allo scopo di garantire l'approvvigionamento dei settori critici. La Commissione potrebbe limitare le misure di emergenza ad alcuni di questi settori o a parti di essi quando la crisi dei semiconduttori ha perturbato o rischia di perturbarne il funzionamento.

(46) Alcuni settori sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno. Tali settori critici sono elencati nell'allegato della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici61. Ai fini del presente regolamento, anche le attività di difesa e le altre attività pertinenti per la sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate un settore critico. Tali settori critici dovrebbero essere definiti dalla Commissione in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori. Determinate misure dovrebbero essere attuate solo allo scopo di garantire l'approvvigionamento dei settori critici in una fase di crisi. La Commissione dovrebbe limitare le misure di emergenza ad alcuni di questi settori o a parti di essi quando la crisi dei semiconduttori ha perturbato o rischia di perturbarne il funzionamento.

____________________

 

____________________

 

61 COM(2020) 829, 16.12.2020.

61 COM(2020) 829, 16.12.2020.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Le richieste di informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nell'Unione durante la fase di crisi hanno il fine di valutare in modo approfondito la crisi dei semiconduttori e individuare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Tali informazioni possono comprendere la potenzialità produttiva, la capacità produttiva, le perturbazioni e le strozzature principali in corso. Tra tali elementi potrebbero figurare le scorte abituali, attuali e reali di prodotti di rilevanza per la crisi negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di paesi terzi gestiti da tali imprese o per loro conto, o da cui esse a acquistano forniture; il tempo di produzione medio abituale, attuale e reale dei prodotti più comuni; la produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione dell'Unione; i motivi che impediscono di raggiungere la capacità di produzione; o altri dati necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o le potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto delle finalità legittime dell'impresa, dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e fissare termini adeguati per la trasmissione delle informazioni richieste. Le imprese dovrebbero essere tenute a soddisfare la richiesta e potrebbero essere soggette a sanzioni qualora non diano seguito alla richiesta o comunichino informazioni inesatte. Tutte le informazioni acquisite dovrebbero essere soggette alle norme in materia di riservatezza. Qualora un'impresa riceva una richiesta di informazioni relativa alle sue attività nel settore dei semiconduttori da parte di un paese terzo, essa dovrebbe informarne la Commissione in modo che possa valutare se sia giustificata nell'inviare una richiesta di informazioni simili.

(47) Le richieste di informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nell'Unione durante la fase di crisi hanno il fine di valutare in modo approfondito la crisi dei semiconduttori e individuare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Tali informazioni possono comprendere la potenzialità produttiva, la capacità produttiva, le perturbazioni e le strozzature principali in corso. Tra tali elementi potrebbero figurare le scorte abituali, attuali e reali di prodotti di rilevanza per la crisi negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di paesi terzi gestiti da tali imprese o per loro conto, o da cui esse a acquistano forniture; il tempo di produzione medio abituale, attuale e reale dei prodotti più comuni; la produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione dell'Unione; i motivi che impediscono di raggiungere la capacità di produzione; o altri dati necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o le potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto delle finalità legittime dell'impresa, dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e fissare termini adeguati per la trasmissione delle informazioni richieste. Le imprese dovrebbero soddisfare la richiesta. Qualora non diano seguito alla richiesta o comunichino informazioni inesatte senza fornire alcuna spiegazione ragionevole, tali imprese potrebbero essere soggette a sanzioni. Tutte le informazioni acquisite dovrebbero essere soggette alle norme in materia di riservatezza. Qualora un'impresa riceva una richiesta di informazioni relativa alle sue attività nel settore dei semiconduttori da parte di un paese terzo, essa dovrebbe informarne la Commissione in modo che possa valutare se sia giustificata nell'inviare una richiesta di informazioni simili. La richiesta di informazioni deve essere utilizzata in modo restrittivo ed essere attuata in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi e normativi, indicando chiaramente quale tipo di informazioni è assolutamente necessario. La Commissione deve sempre tenere conto degli oneri amministrativi e delle conseguenze derivanti dall'intralcio della capacità di innovazione e dal rischio di escalation commerciali con i paesi terzi.


Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49) L'impresa interessata dovrebbe essere obbligata ad accettare e dare priorità a un ordine classificato come prioritario. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'impresa potrebbe chiedere alla Commissione di riesaminare l'obbligo imposto. Ciò vale nel caso in cui l'impianto non sia in grado di soddisfare l'ordine anche se prioritario, a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impianto.

(49) L'impresa interessata dovrebbe essere obbligata ad accettare e dare priorità a un ordine classificato come prioritario. In casi eccezionali e debitamente giustificati, lo Stato membro in cui si trova l'impianto interessato o l'impresa potrebbero chiedere alla Commissione di riesaminare l'obbligo imposto. Ciò vale nel caso in cui l'impianto non sia in grado di soddisfare l'ordine anche se prioritario, a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impianto, non sarebbe tecnicamente realizzabile, non potrebbe essere attuato in tempi utili o avrebbe un importante impatto negativo sulla più ampia catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Durante una crisi di carenza di semiconduttori l'Unione potrebbe dover prendere in considerazione misure di protezione. Il consiglio europeo dei semiconduttori può esprimere il proprio parere al fine di aiutare la Commissione a valutare se la situazione del mercato costituisce una penuria significativa di prodotti essenziali a norma del regolamento (UE) 2015/479.

(54) Durante una crisi di carenza di semiconduttori l'Unione potrebbe dover prendere in considerazione misure di protezione solo se sono state esaminate tutte le altre misure. Le misure di protezione devono essere evitate a tutti i costi, poiché danneggeranno le relazioni commerciali dell'Unione e avranno conseguenze imprevedibili. Il consiglio europeo dei semiconduttori può esprimere il proprio parere al fine di aiutare la Commissione a valutare se la situazione del mercato costituisce una penuria significativa di prodotti essenziali a norma del regolamento (UE) 2015/479.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 55

 

Testo della Commissione

Emendamento

(55) Al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, è opportuno istituire il consiglio europeo dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche. Il consiglio dovrebbe in particolare: fornire consulenza sull'iniziativa "Chip per l'Europa" al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; scambiando informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

(55) Al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, è opportuno istituire il consiglio europeo dei semiconduttori. L'attuazione del presente regolamento deve essere conforme al diritto dell'Unione e all'accordo OMC ed essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l'Unione o gli Stati membri hanno aderito. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche. Il consiglio dovrebbe in particolare: fornire consulenza sull'iniziativa "Chip per l'Europa" al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; scambiando informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 56

 

Testo della Commissione

Emendamento

(56) Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere presieduto da un rappresentante della Commissione. Il punto di contatto unico nazionale di ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Potrebbe inoltre designare diversi rappresentanti in relazione ai diversi compiti del consiglio, ad esempio, a seconda del capo del presente regolamento discusso nel corso delle sue riunioni. La Commissione può istituire sottogruppi e dovrebbe avere la facoltà di stabilire modalità operative, invitando esperti a partecipare ad hoc alle riunioni o invitando nei suoi sottogruppi, in qualità di osservatori, organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori dell'Unione, come l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.

(56) Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere presieduto da un rappresentante della Commissione. Il punto di contatto unico nazionale di ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Il consiglio dovrebbe consultarsi con rappresentanti dell'industria dei semiconduttori e della comunità di ricerca. Potrebbe inoltre designare diversi rappresentanti in relazione ai diversi compiti del consiglio, ad esempio, a seconda del capo del presente regolamento discusso nel corso delle sue riunioni. La Commissione può istituire sottogruppi e dovrebbe avere la facoltà di stabilire modalità operative, invitando esperti a partecipare ad hoc alle riunioni o invitando nei suoi sottogruppi, in qualità di osservatori, organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori dell'Unione, come l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, i rappresentanti della comunità di ricerca dell'Unione sui semiconduttori o i rappresentanti dei paesi terzi partner.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 59

 

Testo della Commissione

Emendamento

(59) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori istituiti nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto della raccolta di informazioni.

(59) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino rigorosamente la riservatezza delle informazioni e dei dati – compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale – ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori istituiti nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate – compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale – nel contesto della raccolta di informazioni. Qualsiasi violazione di tale riservatezza dovrebbe comportare un'indagine completa da parte della Commissione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 59 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(59 bis) Le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche illecite o anticoncorrenziali finalizzate all'appropriazione indebita della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali, quali il furto, la copia non autorizzata, lo spionaggio industriale o la violazione degli obblighi di riservatezza da parte di soggetti esterni all'Unione, in particolare in settori ad alta tecnologia come quello dei semiconduttori. Il furto di proprietà intellettuale o l'uso illecito dei segreti commerciali nel settore dei semiconduttori potrebbe compromettere gli obiettivi del presente regolamento, inibendo la capacità dei titolari privati di proprietà intellettuale di ottenere i vantaggi legittimi derivanti dal loro ruolo di precursori grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione, e quindi ridurre gli incentivi agli investimenti privati. In assenza di un'applicazione efficace delle norme vigenti in materia di protezione della proprietà intellettuale nei paesi terzi, gli incentivi a intraprendere attività connesse all'innovazione al di là dei confini del mercato interno potrebbero pertanto essere compromessi. Il presente regolamento dovrebbe dunque garantire l'effettiva applicazione del diritto di proprietà intellettuale nel settore dei semiconduttori, nel pieno rispetto delle direttive (UE) 2016/9431 bis e 2004/48/CE1 ter del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso introduce inoltre condizioni più rigorose per i beneficiari che effettuano operazioni significative in paesi terzi mediante un programma in materia di furto di proprietà intellettuale destinato all'Unione o a uno Stato membro.

 

___________________

 

1 bis Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

 

1 ter Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 62

 

Testo della Commissione

Emendamento

(62) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la selezione degli ECIC, la procedura per l'istituzione e la definizione dei compiti dei centri di competenza e la procedura per l'istituzione della rete, in modo da conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della fase di crisi durante una crisi dei semiconduttori, al fine di consentire una risposta rapida e coordinata, e per quanto riguarda la definizione delle modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio64.

(62) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la selezione degli ECIC, la procedura per l'istituzione e la definizione dei compiti dei centri di competenza e la procedura per l'istituzione della rete, in modo da conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della fase di crisi durante una crisi dei semiconduttori, al fine di consentire una risposta rapida e coordinata, e per quanto riguarda la definizione delle modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio64.

_________________

_________________

64 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

64 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "impianto primo nel suo genere": un impianto industriale in grado di fabbricare semiconduttori, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, che non sia concretamente già esistente o la cui costruzione sia oggetto di impegni all'interno dell'Unione, ad esempio per quanto riguarda il nodo tecnologico, il materiale di substrato, come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, e altre innovazioni di prodotti che possono offrire prestazioni, innovazioni dei processi o prestazioni energetiche e ambientali migliori;

(10) "impianto primo nel suo genere": un impianto industriale in grado di fabbricare semiconduttori, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, oppure in grado di fabbricare materiali o attrezzature impiegati esclusivamente nella fabbricazione dei semiconduttori, che non sia concretamente già esistente o la cui costruzione sia oggetto di impegni all'interno dell'Unione, ad esempio per quanto riguarda il nodo tecnologico, il materiale di substrato, come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, e altre innovazioni di prodotti che possono offrire prestazioni, innovazioni dei processi o prestazioni energetiche e ambientali migliori;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) "operatori chiave del mercato": imprese del settore dei semiconduttori dell'Unione, il cui funzionamento affidabile è essenziale per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;

(15) "operatori chiave del mercato": imprese della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione, il cui funzionamento affidabile è essenziale per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) "settore critico": qualsiasi settore di cui all'allegato della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici, il settore della difesa e altre attività pertinenti per la sicurezza pubblica;

(16) "settore critico": qualsiasi settore di cui all'allegato della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici, nonché il settore della difesa;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) "crisi": una situazione straordinaria di grave perturbazione dell'approvvigionamento di semiconduttori che comporta carenze significative di prodotti critici o servizi essenziali, rappresenta una minaccia grave e immediata per la sicurezza e la salute pubblica e ha un impatto sostanziale e dimostrabile con elementi concreti sul funzionamento degli Stati membri e sui cittadini dell'Unione;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'iniziativa è istituita per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

1. L'iniziativa è istituita per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e può essere estesa al quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale dell'iniziativa è sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l'innovazione in tutta l'Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione che rafforzeranno le capacità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip dell'Unione e contribuiranno al conseguimento della duplice transizione digitale e verde.

1. L'obiettivo generale dell'iniziativa è sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l'innovazione in tutta l'Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione che rafforzeranno le capacità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip dell'Unione, primariamente nell'ottica di sostenere la duplice transizione digitale e verde e di rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Unione.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'iniziativa persegue i cinque obiettivi operativi seguenti:

2. L'iniziativa persegue i sei obiettivi operativi seguenti:

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2) il sostegno all'innovazione su larga scala attraverso l'accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, la prova e la convalida di nuovi schemi di progettazione che integrino funzionalità chiave, quali nuovi materiali e architetture per l'elettronica di potenza che promuovano l'energia sostenibile e la mobilità elettrica, un minor consumo energetico, la sicurezza, livelli più elevati di prestazioni di calcolo o l'integrazione di tecnologie pionieristiche quali i chip neuromorfici e con intelligenza artificiale (IA) integrata, la fotonica integrata, il grafene e altre tecnologie basate su materiali 2D;

2) il sostegno all'innovazione su larga scala attraverso l'accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, la prova e la convalida di nuovi schemi di progettazione che integrino funzionalità chiave, quali nuovi materiali e architetture per l'elettronica di potenza che promuovano l'energia sostenibile e la mobilità elettrica, un minor consumo energetico, la sicurezza, livelli più elevati di prestazioni di calcolo o l'integrazione di tecnologie pionieristiche quali i chip neuromorfici e con intelligenza artificiale (IA) integrata, la fotonica integrata, il grafene e altre tecnologie basate su materiali 2D; la promozione della cooperazione internazionale tra diverse tecnologie di produzione di chip e con partner terzi pertinenti e l'Unione; la promozione e il mantenimento della competitività traendo insegnamento da diversi settori dell'industria dei chip;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d– punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1) rafforzare le capacità e offrire un'ampia gamma di competenze ai portatori di interessi, comprese le PMI e le start-up utilizzatrici finali, facilitando l'accesso alle suddette capacità e strutture e il loro utilizzo efficace;

1) rafforzare le capacità e offrire un'ampia gamma di competenze, anche in materia di diritti di proprietà intellettuale, ai portatori di interessi, comprese le PMI e le start-up utilizzatrici finali, facilitando l'accesso alle suddette capacità e strutture e il loro utilizzo efficace;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2) fare fronte alla carenza di competenze, attirando e mobilitando nuovi talenti e sostenendo l'emergere di una forza lavoro adeguatamente qualificata per rafforzare il settore dei semiconduttori, anche attraverso la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori;

2) fare fronte alla carenza di conoscenze e competenze e promuovere la cooperazione internazionale, attirando e mobilitando nuovi talenti e sostenendo l'emergere di una forza lavoro adeguatamente qualificata per rafforzare il settore dei semiconduttori, anche attraverso la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori in materia di ricerca, progettazione e produzione;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3) accelerare gli investimenti nell'ambito delle tecnologie di fabbricazione dei semiconduttori e della progettazione dei chip e mobilitare i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento per l'intera catena del valore dei semiconduttori.

3) accelerare gli investimenti nell'ambito delle tecnologie di fabbricazione dei semiconduttori e della progettazione dei chip e mobilitare i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale per l'intera catena del valore dei semiconduttori.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) il miglioramento della cooperazione con i partner terzi pertinenti al fine di rafforzare i partenariati attraverso la definizione di catene di approvvigionamento resilienti nonché di accordi e iniziative in materia di semiconduttori o materie prime.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) sensibilizzare e fornire o garantire l'accesso a competenze, know-how e servizi, compresi gli strumenti preparatori per la progettazione dei sistemi, linee pilota nuove ed esistenti e azioni di sostegno, necessarie per sviluppare le capacità e le competenze, sostenute dall'iniziativa;

c) sensibilizzare e fornire o garantire l'accesso a competenze, know-how e servizi, compresi gli strumenti preparatori per la progettazione dei sistemi, linee pilota nuove ed esistenti e azioni di sostegno, necessarie per sviluppare le capacità e le competenze, inclusi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale, sostenute dall'iniziativa; la Commissione, in cooperazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e i portatori di interessi dell'industria e della ricerca, fornisce chiari orientamenti in materia di protezione della proprietà intellettuale e prevenzione dell'accesso non autorizzato a informazioni commerciali, economiche e di sicurezza riservate e sensibili nonché a segreti commerciali;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni;

d) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri, le regioni e i partner terzi pertinenti, favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa, la procedura per istituire la rete e adottare decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. La Commissione stabilisce, mediante atti delegati, la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa, la procedura per istituire la rete e adottare decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Attuazione

Attuazione, monitoraggio e comunicazione

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per garantire un'attuazione e una valutazione efficaci dell'iniziativa, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare l'allegato II per quanto riguarda gli indicatori misurabili per monitorare l'attuazione dell'iniziativa e riferire in merito al conseguimento dei suoi obiettivi quali definiti all'articolo 4.

3. Per garantire un'attuazione, un monitoraggio e una valutazione efficaci dell'iniziativa, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare l'allegato II per quanto riguarda gli indicatori misurabili per monitorare l'attuazione dell'iniziativa e riferire in merito al conseguimento dei suoi obiettivi quali definiti all'articolo 4.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli impianti di produzione integrata sono impianti di progettazione e fabbricazione di semiconduttori primi nel loro genere, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, nell'Unione, che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento del mercato interno.

1. Gli impianti di produzione integrata sono impianti di progettazione e fabbricazione di semiconduttori primi nel loro genere, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, nell'Unione, che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento dei mercati interni ed esterni.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le fonderie aperte dell'UE sono impianti di fabbricazione iniziale e/o finale di semiconduttori primi nel loro genere nell'Unione, che offrono capacità produttiva a imprese indipendenti e contribuiscono in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento del mercato interno.

1. Le fonderie aperte dell'UE sono impianti di fabbricazione iniziale e/o finale di semiconduttori primi nel loro genere nell'Unione, che offrono capacità produttiva a imprese indipendenti e contribuiscono in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento dei mercati interni ed esterni.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE a norma dell'articolo 14.

2. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE a norma dell'articolo 14. Gli Stati membri devono inoltre garantire che qualsiasi sostegno sia necessario, adeguato e proporzionato onde evitare indebite distorsioni della concorrenza.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualsiasi sostegno deve essere allineato alle norme dell'OMC e al regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis+.

 

___________________

 

1 bis Regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L ... del ..., pag. ...).

 

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE- CONS 46/22 (2021/0114(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 15 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

15 Monitoraggio e segnalazioni

15 Monitoraggio, segnalazioni e cooperazione internazionale

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri effettuano un regolare monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori. In particolare:

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua il monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori qualora ciò sia proporzionato e limiti gli oneri amministrativi o finanziari non necessari. In particolare:

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) monitorano gli indicatori di allerta precoce di cui all'articolo 16;

a) identificano e monitorano gli indicatori di allerta precoce di cui all'articolo 16; tali indicatori dovrebbero essere stabiliti in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori nonché con i pertinenti portatori di interessi dell'industria e della ricerca dell'intero ecosistema dei semiconduttori; in caso di significativi sviluppi di mercato e geopolitici, tali indicatori sono aggiornati;

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono le risultanze pertinenti al consiglio europeo dei semiconduttori in forma di aggiornamenti periodici.

La Commissione e gli Stati membri forniscono le risultanze pertinenti al consiglio europeo dei semiconduttori in forma di aggiornamenti periodici. La Commissione può stabilire la frequenza del monitoraggio sulla base delle necessità della catena del valore dei semiconduttori.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione coordina il monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori sulla base delle informazioni raccolte tramite le autorità nazionali competenti e i pertinenti portatori di interessi, inclusi in particolare i portatori di interessi dell'industria e della ricerca.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. La Commissione mette a disposizione mezzi standardizzati e sicuri per la raccolta e il trattamento delle informazioni ai fini del paragrafo 1, facendo debitamente attenzione a ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le PMI e le scale-up.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. La Commissione avvia una cooperazione o consultazioni permanenti e strutturate, per conto dell'Unione, con partner terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni per far fronte a interruzioni della catena di approvvigionamento o decisioni di paesi terzi, quali quelle relative alle restrizioni all'esportazione extraterritoriale, che possano causare tali interruzioni, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comportare, se del caso, il coordinamento nei forum internazionali pertinenti o altre misure diplomatiche, garantendo nel contempo un solido dialogo con i portatori di interessi dell'industria e della ricerca, nonché la conclusione di accordi resilienti per quanto riguarda la catena di approvvigionamento, i semiconduttori o le materie prime critiche.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri invitano i principali utilizzatori di semiconduttori e gli altri portatori di interessi pertinenti a fornire informazioni riguardanti oscillazioni significative della domanda e perturbazioni note della loro catena di approvvigionamento. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni, gli Stati membri prevedono un meccanismo e un assetto amministrativo per tali aggiornamenti.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, chiede ai principali utilizzatori di semiconduttori e agli altri portatori di interessi pertinenti, ivi incluso, se del caso, ai partner terzi, di fornire informazioni riguardanti oscillazioni significative della domanda e perturbazioni note della loro catena di approvvigionamento. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni, gli Stati membri prevedono un meccanismo di facile utilizzo e sicuro e un assetto amministrativo per tali aggiornamenti.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, possono chiedere informazioni alle organizzazioni rappresentative delle imprese o a singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, laddove sia necessario e proporzionato ai fini del paragrafo 1. Le autorità nazionali competenti, in tal caso, prestano una particolare attenzione alle PMI, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalle richieste e privilegiano soluzioni digitali per la raccolta di tali informazioni. Le informazioni ottenute a norma del presente paragrafo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27.

3. La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, può chiedere informazioni alle organizzazioni rappresentative delle imprese o a singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, laddove sia necessario e proporzionato ai fini del paragrafo 1. Esse mettono a disposizione una metodologia standardizzata per quanto riguarda il tipo e il formato conviviale per la raccolta e il trattamento delle informazioni ai fini del paragrafo 1, prestano una particolare attenzione alle PMI, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalle richieste e attuano soluzioni digitali di facile utilizzo e sicure per la raccolta di tali informazioni. Le informazioni ottenute a norma del presente paragrafo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera a – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis) coordinarsi con i portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori al fine di identificare, preparare e rendere operative misure preventive volte ad attenuare carenze e punti di strozzatura e ad evitare un'escalation verso una fase di crisi;

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) si impegna maggiormente nella cooperazione con i partner terzi pertinenti mediante la conclusione e l'applicazione di accordi commerciali. In qualsiasi futuro accordo in materia di scambi e investimenti tra l'Unione e i partner terzi pertinenti, la collaborazione nel settore dei semiconduttori lungo l'intera catena di approvvigionamento dei semiconduttori è una priorità chiave.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) avvia consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte a interruzioni della catena di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comprendere, se del caso, un coordinamento dei consessi internazionali pertinenti.

soppresso

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, identificano le imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nei propri territori nazionali, incluse le informazioni di natura non riservata riguardanti i servizi o i beni e le informazioni di contatto. Esse trasmettono tale elenco ed eventuali aggiornamenti successivi alla Commissione. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, può pubblicare orientamenti per specificare ulteriormente le informazioni che devono essere raccolte e definire le specifiche tecniche e i formati.

7. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, identificano le imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nei propri territori nazionali, se possibile, nei territori di partner terzi, incluse le informazioni di natura non riservata riguardanti i servizi o i beni e le informazioni di contatto, nel rispetto della legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che definisce i requisiti in materia di dovuta diligenza e materie prime critiche. Esse trasmettono tale elenco ed eventuali aggiornamenti successivi alla Commissione. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, pubblica orientamenti per specificare ulteriormente le informazioni che devono essere raccolte e definire le specifiche tecniche e i formati.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta i rischi che possono interrompere, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori (valutazione del rischio dell'Unione). Nella valutazione del rischio dell'Unione, la Commissione identifica gli indicatori di allerta precoce.

1. La Commissione elabora una valutazione dei rischi dell'Unione, incluso un elenco di indicatori di allerta precoce in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e, se del caso, con i rappresentanti dei pertinenti partner terzi, al fine di identificare e valutare i rischi che possono interrompere, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori .

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, se necessario, riesamina la valutazione del rischio dell'Unione compresi gli indicatori di allerta precoce.

2. La Commissione, in cooperazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, riesamina, se necessario, la valutazione del rischio dell'Unione compresi gli indicatori di allerta precoce.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori di cui all'articolo 15, gli Stati membri controllano gli indicatori di allerta precoce identificati dalla Commissione.

3. Nel monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori di cui all'articolo 15, gli Stati membri controllano gli indicatori di allerta precoce identificati dalla Commissione e dal consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri identificano gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori nei propri territori nazionali, tenendo conto degli elementi seguenti:

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, identifica gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori nei territori rispettivamente dell'Unione e nazionali, tenendo conto degli elementi seguenti:

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'eseguire il monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori a norma dell'articolo 15, gli Stati membri, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, controllano la disponibilità e l'integrità dei servizi o dei beni forniti da tali operatori chiave del mercato.

2. Nell'eseguire il monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori a norma dell'articolo 15, la Commissione e gli Stati membri, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, controllano la disponibilità e l'integrità dei servizi o dei beni forniti da tali operatori chiave del mercato.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Si ritiene che una crisi dei semiconduttori si produca quando si verificano gravi perturbazioni nell'approvvigionamento di semiconduttori, le quali determinano carenze significative che:

1. Si ritiene che una crisi dei semiconduttori, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16 bis, si produca quando si verificano gravi perturbazioni nell'approvvigionamento di semiconduttori, le quali determinano carenze significative di prodotti critici o servizi essenziali che:

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) comportano notevoli ritardi o effetti negativi significativi su uno o più settori economici importanti nell'Unione, oppure

a) comportano notevoli ritardi o effetti negativi significativi sui settori critici quali definiti nella direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio1a+ o sui servizi essenziali nell'Unione, oppure

 

_________________________

 

1 bis Direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L ..., ...., pag. ...).

 

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 51/22 (2020/0365(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) richiedono misure eccezionali, proporzionate e adeguate, modulate in funzione della situazione specifica, al fine di fornire beni essenziali alla popolazione.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel caso in cui da una valutazione della Commissione emergano prove concrete, gravi e attendibili relative a una crisi dei semiconduttori, la Commissione può attivare la fase di crisi tramite atti di esecuzione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2. La durata dell'attivazione è specificata nell'atto di esecuzione. Qualora, in considerazione della portata e della gravità della crisi dei semiconduttori, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza, agli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

2. Nel caso in cui da una valutazione della Commissione emergano prove concrete, gravi e attendibili relative a una crisi dei semiconduttori, la Commissione può, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, attivare la fase di crisi tramite atti delegati conformemente all'articolo 33, paragrafo 2. La durata dell'attivazione è specificata nell'atto delegato. Qualora, in considerazione della portata e della gravità della crisi dei semiconduttori, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta se prorogare tale attivazione. Qualora la valutazione concluda che sia opportuna una proroga, la Commissione può prorogare l'attivazione tramite atti di esecuzione. La durata della proroga è specificata negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2. La Commissione può decidere a più riprese di prorogare l'attivazione della fase di crisi, laddove ciò sia opportuno.

3. Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e in particolare con i portatori di interessi dell'industria e della ricerca, valuta se prorogare tale attivazione. Qualora la valutazione concluda che sia opportuna una proroga, la Commissione può prorogare l'attivazione tramite atti delegati. La durata della proroga è specificata negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2. La Commissione può decidere a più riprese di prorogare l'attivazione della fase di crisi, laddove ciò sia opportuno.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, se del caso. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione e coordinano le misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori.

4. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, se del caso. Gli Stati membri e in particolare i portatori di interessi dell'industria e della ricerca operano in stretta collaborazione con la Commissione e coordinano le misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, le misure adottate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 cessano di applicarsi. La Commissione riesamina la valutazione del rischio dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi.

5. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, le misure adottate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 cessano di applicarsi. La Commissione, di concerto con il consiglio europeo dei semiconduttori, riesamina la valutazione del rischio dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi. Le conclusioni di tale riesame sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione adotta la misura di cui all'articolo 20 alle condizioni ivi stabilite. La Commissione può inoltre adottare le misure previste all'articolo 21 e/o all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

1. Se la fase di crisi è attivata e, se necessario, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione adotta la misura di cui all'articolo 20 alle condizioni ivi stabilite. La Commissione può inoltre adottare le misure previste all'articolo 21 e/o all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) valutare l'impatto dell'eventuale imposizione di misure di protezione, in particolare se la situazione del mercato si configura come una penuria significativa di un prodotto essenziale a norma del regolamento (UE) 2015/479 e fornire un parere alla Commissione;

a) valutare l'impatto e le conseguenze per l'industria dei semiconduttori dell'Unione dell'eventuale imposizione di misure di protezione, in particolare se la situazione del mercato si configura come una penuria significativa di un prodotto essenziale a norma del regolamento (UE) 2015/479 e fornire un parere alla Commissione;

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può emanare orientamenti sull'attuazione e sull'uso delle misure di emergenza.

6. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e in particolare dei portatori di interessi dell'industria e della ricerca, emana orientamenti sull'attuazione e sull'uso delle misure di emergenza.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, chiede alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, alle singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di informare la Commissione in merito alle loro potenzialità e capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso, e di fornire altri dati esistenti necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di mitigazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione.

1. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, e qualora siano state esaminate tutte le altre misure, può chiedere alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, alle singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di trasmettere, entro un termine stabilito e nel pieno rispetto dei segreti commerciali e aziendali, informazioni specifiche alla Commissione in merito alle loro capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate al minimo necessario per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di mitigazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione motiva le sue richieste mirate di dati sensibili e dati commerciali riservati e le limita al minimo. Essa effettua la richiesta di informazioni in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione mette a disposizione i mezzi sicuri di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ter, per la raccolta e il trattamento delle informazioni che garantiscano la riservatezza, il segreto commerciale e la cibersicurezza, prestando la dovuta attenzione a ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le PMI.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. In caso di violazione dei dati o di divulgazione non autorizzata delle informazioni e dei dati raccolti, la Commissione o l'autorità competente svolgono un'indagine completa e, se necessario, rivedono gli orientamenti applicati al trattamento, alla conservazione e alla gestione dei dati in base ai requisiti del presente regolamento. La Commissione o gli Stati membri garantiscono l'adozione di misure adeguate.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. La Commissione istituisce un punto di contatto unico per la trasmissione di tali informazioni, al fine di ridurre l'onere amministrativo delle misure di segnalazione e il rischio di violazione dei dati e di divulgazione non autorizzata di informazioni commerciali, di sicurezza ed economicamente sensibili.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica inoltre le sanzioni di cui all'articolo 28.

2. La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è proporzionata e necessaria in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa, della tutela dei segreti commerciali, dei dati personali, dei diritti di proprietà intellettuale e delle informazioni commerciali sensibili, nonché dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica inoltre le sanzioni di cui all'articolo 28.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se un'impresa fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto, è soggetta alle ammende fissate a norma dell'articolo 28.

4. Se un'impresa fornisce intenzionalmente informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto, è soggetta alle ammende fissate a norma dell'articolo 28.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora un'impresa stabilita nell'Unione riceva una richiesta di informazioni relative alle sue attività nel campo dei semiconduttori da parte di un paese terzo, ne informa la Commissione in modo da consentirle di richiedere informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio europeo dei semiconduttori dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

5. Qualora un'impresa stabilita nell'Unione riceva una richiesta di informazioni relative alle sue attività nel campo dei semiconduttori da parte di un paese terzo, ne informa la Commissione in modo da perturbare il meno possibile gli scambi commerciali e promuovere la cooperazione internazionale, nonché da consentirle di richiedere informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio europeo dei semiconduttori dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ove necessario e proporzionato per garantire il funzionamento di tutti o di alcuni settori critici, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ("ordine classificato come prioritario"). L'obbligo prevale su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico.

1. Qualora sia attivata la fase di crisi a norma dell'articolo 18 e ove necessario e proporzionato per garantire il funzionamento di tutti o di alcuni settori critici, la Commissione può, come misura di ultima istanza, imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE che hanno ricevuto sostegno pubblico nell'ambito del presente regolamento di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ("ordine classificato come prioritario"). L'obbligo prevale su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere imposto anche ad altre imprese di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere imposto anche ad altre imprese di semiconduttori relativamente ai loro impianti di produzione di semiconduttori per i quali hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico a norma del secondo pilastro del presente regolamento.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia effetti significativi sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può obbligare tale impresa ad accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 4, 5 e 6.

3. Quando un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione, che ha ricevuto sostegno pubblico nell'ambito del presente regolamento, è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo di ultima istanza abbia effetti significativi sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può obbligare tale impresa, ove necessario, proporzionato e come misura di ultima istanza, ad accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 4, 5 e 6.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono emanati dalla Commissione mediante decisione. La decisione è adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime dell'impresa interessata e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché le sanzioni di cui all'articolo 28 in caso di inosservanza dell'obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono emanati dalla Commissione mediante decisione. La decisione è una misura di ultima istanza, adottata previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione è adottata solo dopo aver esperito tutte le altre misure e tiene conto, in particolare, delle misure preventive adottate dal settore critico che richiede l'ordine prioritario, delle finalità legittime dell'impresa interessata e dei costi, degli sforzi, della fattibilità tecnica e delle conseguenze commerciali a lungo termine necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché le sanzioni di cui all'articolo 28 in caso di inosservanza dell'obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole, che riflette il prezzo di mercato.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'impresa interessata è tenuta ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario. L'impresa può chiedere alla Commissione di riesaminare l'ordine classificato come prioritario qualora lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti:

5. L'impresa interessata è tenuta, in ultima istanza, ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario. L'impresa può chiedere alla Commissione di riesaminare l'ordine classificato come prioritario qualora lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti:

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) se l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;

a) se l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, o laddove ciò comporterebbe adeguamenti tecnici impossibili o un termine irrealistico per effettuare gli adeguamenti tecnici, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) se l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa.

b) se l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo, rischi per la continuità operativa o particolari difficoltà per l'impresa.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Qualora un'impresa sia obbligata ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario, non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali necessarie per rispettare tale obbligo. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto.

6. Qualora un'impresa sia obbligata ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario, non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali necessarie per rispettare tale obbligo. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto. Se necessario e pertinente, la Commissione avvia un dialogo con terzi.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di due o più Stati membri, stabilire un mandato per agire in qualità di centrale di committenza per conto degli Stati membri partecipanti ("Stati membri partecipanti") per i loro appalti pubblici di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici ("acquisti comuni").

1. La Commissione può, su richiesta di nove o più Stati membri, stabilire un mandato per agire in qualità di centrale di committenza per conto degli Stati membri partecipanti ("Stati membri partecipanti") per i loro appalti pubblici di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici ("acquisti comuni").

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto.

2. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e i rappresentanti dei portatori di interessi dell'industria, valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) discutendo e preparando l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili;

c) discutendo e preparando, con la partecipazione dei principali portatori di interessi dell'industria e della ricerca, l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili;

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) effettuare una mappatura strategica delle dinamiche, dei punti di forza e di debolezza, degli investimenti e delle lacune in termini di capacità della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione;

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) consigliare e assistere la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti su come proteggere al meglio, nell'ambito del presente regolamento, le informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, da un accesso illecito che comporti il rischio di furto della proprietà intellettuale o di spionaggio industriale.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio europeo dei semiconduttori sostiene la Commissione nella cooperazione internazionale, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi, in linea con gli obblighi internazionali.

3. Il consiglio europeo dei semiconduttori sostiene la Commissione nella cooperazione internazionale, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi, e nel coordinamento delle risposte alle carenze di approvvigionamento, in linea con gli obblighi internazionali, coinvolgendo, se del caso, i partner terzi pertinenti e in seno ai consessi internazionali pertinenti.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti degli Stati membri, consulta in maniera strutturata i portatori di interessi dell'industria e della ricerca ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascun punto di contatto unico nazionale di cui all'articolo 26, paragrafo 3, designa un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciascun membro del consiglio europeo dei semiconduttori ha un supplente.

2. Ciascun punto di contatto unico nazionale di cui all'articolo 26, paragrafo 3, designa un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciascun membro del consiglio europeo dei semiconduttori ha uno o al massimo due supplenti.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può istituire sottogruppi permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche. Se del caso, la Commissione può invitare in tali sottogruppi, in qualità di osservatori, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori, compresa l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e gli utilizzatori di semiconduttori a livello dell'Unione. È istituito un sottogruppo comprendente le organizzazioni di ricerca e tecnologia dell'Unione al fine di esaminare aspetti specifici degli orientamenti tecnologici strategici e di riferire a tale riguardo al consiglio europeo dei semiconduttori.

4. La Commissione istituisce sottogruppi permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche. Se del caso, la Commissione invita a partecipare a tali sottogruppi, in qualità di osservatori con diritto di parola, ma senza diritto di voto, le organizzazioni, i portatori di interessi dell'industria e della ricerca dell'Unione e i partner terzi che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori, compresa l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e gli utilizzatori di semiconduttori a livello dell'Unione. È istituito un sottogruppo comprendente le organizzazioni di ricerca e tecnologia dell'Unione al fine di esaminare aspetti specifici degli orientamenti tecnologici strategici e di riferire a tale riguardo al consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se del caso, la Commissione può nominare osservatori affinché partecipino alle riunioni. La Commissione può invitare in modo puntuale esperti, anche provenienti da pertinenti organizzazioni di portatori di interessi, con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno, a partecipare a riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione. La Commissione invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi. Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi.

4. La Commissione coinvolge i portatori di interessi dell'industria e della società civile in funzione del rispettivo ruolo, ovvero, se del caso, la Commissione può nominare osservatori affinché partecipino alle riunioni. La Commissione può invitare in modo puntuale esperti, anche provenienti da pertinenti organizzazioni di portatori di interessi, con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno, a partecipare a riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione. La Commissione invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi. Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto, ma possono essere tenuti in considerazione nella formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate.

5. Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate, compresi i segreti commerciali e i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale. Tali misure sono conformi agli orientamenti emanati dalla Commissione.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Essi rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in modo da proteggere in particolare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili o i segreti commerciali. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23 e ai membri del comitato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

1. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Essi rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in modo da proteggere in particolare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili o i segreti commerciali. Occorre evitare qualsiasi elusione delle misure tecnologiche di protezione e l'uso di dati riservati. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23 e ai membri del comitato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, informazioni riservate con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, per garantire un livello di riservatezza adeguato.

2. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, caso per caso, ove necessario e proporzionato e nel pieno rispetto degli orientamenti emanati dalla Commissione nonché della pertinente legislazione dell'Unione in materia, informazioni riservate con le autorità competenti dei partner terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, per garantire un livello di riservatezza adeguato.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione, se necessario in base all'esperienza acquisita nella raccolta di informazioni, al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione, se necessario in base all'esperienza acquisita nella raccolta di informazioni, al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate e dei segreti commerciali. Essi adottano misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di preservare la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili e dei segreti commerciali nel contesto dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, si tiene conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, così come dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

4. Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, si tiene conto delle dimensioni, del fatto che l'impresa interessata sia o meno una PMI, delle risorse economiche e amministrative, della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, così come dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 290 TFUE.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

soppresso

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 35 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione e riesame

Valutazione, relazioni e riesame

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica.

1. Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. La prima relazione della Commissione dovrebbe includere proposte intese a limitare gli oneri amministrativi superflui individuati conformemente alla sua comunicazione sull'applicazione del principio "one in, one out", qualora ciò sia confermato dalla valutazione d'impatto. Tale relazione è resa pubblica.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione elabora una relazione annuale per valutare la regolarità delle richieste di informazioni, la tipologia e il volume delle informazioni richieste, in particolare da parte delle PMI e delle scale up, e individua, se del caso, la necessità di razionalizzare ulteriormente i processi e di fornire ulteriore sostegno all'orientamento nel contesto delle richieste di informazioni nell'ambito del presente regolamento.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per effettuare la valutazione e il riesame, il consiglio europeo dei semiconduttori, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono informazioni alla Commissione su sua richiesta.

2. Per effettuare la valutazione, le relazioni e il riesame, il consiglio europeo dei semiconduttori, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono informazioni alla Commissione su sua richiesta.


Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nello svolgere la valutazione e il riesame, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del consiglio europeo dei semiconduttori, del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

3. Nello svolgere la valutazione, le relazioni e il riesame, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del consiglio europeo dei semiconduttori, del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

Riferimenti

COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2022

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

INTA

23.6.2022

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Geert Bourgeois

16.5.2022

Esame in commissione

10.10.2022

 

 

 

Approvazione

30.11.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Alessandra Mussolini, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enikő Győri, Svenja Hahn, Liudas Mažylis, Javier Moreno Sánchez

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Marc Angel, Dietmar Köster

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35

+

ECR

Geert Bourgeois, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Danilo Oscar Lancini

NI

Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Alessandra Mussolini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Paolo De Castro, Dietmar Köster, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

0

-

 

 

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

THE LEFT

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI (18.11.2022)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

(COM(2022)0046 – C9‑0039/2022 – 2022/0032(COD))

Relatore per parere: Karlo Ressler

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

La catena del valore dei semiconduttori a livello mondiale è altamente complessa e interdipendente. I recenti eventi, tra cui la pandemia di COVID-19 e l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, hanno chiaramente messo in luce la sua fragilità. Attualmente gli attori europei sono forti nel campo della ricerca e dello sviluppo, ma faticano a tradurre i risultati ottenuti nella produzione industriale. Con la proposta di normativa sui semiconduttori e l'iniziativa "Chip per l'Europa" in generale, la Commissione mira a realizzare un ecosistema europeo dei semiconduttori all'avanguardia, compresa la produzione, "dal laboratorio alla fabbricazione".

 

La normativa sui chip include diverse componenti e la sua dimensione di bilancio è fondamentale per il suo successo. La Commissione propone un'architettura di bilancio in base alla quale l'iniziativa non disporrà di una propria dotazione finanziaria distinta, bensì sarà sostenuta da 1,65 miliardi di EUR da Orizzonte Europa e 1,65 miliardi di EUR dal programma Europa digitale (DEP) attraverso il nuovo obiettivo specifico 6. I contributi di Orizzonte Europa e del programma Europa digitale saranno gestiti principalmente nell'ambito dell'impresa comune per i chip (impresa comune "Chip"), vale a dire l'ex impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" ridenominata e ampliata.

 

Per quanto riguarda il contributo di 1,65 miliardi di EUR nell'ambito di Orizzonte Europa, la Commissione propone di destinare 500 milioni di EUR alla linea dell'impresa comune per i chip e 300 milioni di EUR alla linea del Consiglio europeo per l'innovazione. Inoltre, un totale di 850 milioni di EUR sarebbe riassegnato all'impresa comune per i chip dai poli tematici "Sicurezza civile per la società", "Digitale, industria e spazio" e "Clima, energia e mobilità".

 

Per quanto riguarda l'importo di 1,65 miliardi di EUR nell'ambito del programma Europa digitale, 600 milioni di EUR sarebbero riassegnati dai cinque obiettivi specifici esistenti del programma. 400 milioni di EUR sarebbero riassegnati dal polo tematico 4 di Orizzonte Europa: al fine di compensare tale riduzione, la Commissione propone tuttavia di rendere nuovamente disponibile un importo equivalente di fondi disimpegnati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 400 milioni di EUR sarebbero riassegnati dal meccanismo per collegare l'Europa (MCE), di cui 150 milioni di EUR dal MCE-Digitale e 250 milioni di EUR dal MCE-Trasporti. Infine, 250 milioni di EUR proverrebbero dal margine non assegnato della rubrica 1 del QFP. La riduzione delle dotazioni finanziarie di Orizzonte Europa e MCE sarebbe trattata rispettando la variazione del 15 % stabilita dall'AII di bilancio.


Il relatore sostiene pienamente l'ambiziosa proposta di normativa sui chip volta a rendere l'UE un leader nel settore dei semiconduttori. Ritiene tuttavia che una proposta così ambiziosa dovrebbe comportare un'architettura di bilancio altrettanto ambiziosa e realistica. Pur rappresentando una quota minoritaria dell'importo totale delle risorse che l'iniziativa mira a mobilitare attraverso gli investimenti degli Stati membri e del settore privato, i 3,3 miliardi di EUR destinati all'iniziativa a titolo del bilancio dell'UE saranno essenziali per il suo successo. È pertanto deplorevole che la Commissione proponga di stanziare la maggior parte di questi fondi riducendo le risorse destinate a programmi di successo esistenti; esse sono appena sufficienti, in molti casi, a finanziare i progetti meritevoli.

 

Il relatore insiste pertanto sulla posizione consolidata del Parlamento secondo cui le dotazioni finanziarie dei programmi dell'UE esistenti non dovrebbero essere ridotte per finanziare nuove iniziative. Sebbene la scheda finanziaria legislativa non possa di per sé essere modificata, al fine di tradurre tale principio nel testo legislativo concreto, il relatore propone alcuni emendamenti sulla falsariga di quanto segue.

 

 Lo stanziamento di fondi nell'ambito di Orizzonte Europa (linea dell'impresa comune per i chip e CEI) potrebbe essere accettato, ma non dovrebbe andare a scapito delle attività esistenti. Si propone pertanto di ricostituire un importo equivalente ai fondi stanziati (800 milioni di EUR) a favore di tali linee dagli stanziamenti disimpegnati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

 

 Le riassegnazioni da Orizzonte Europa o dal programma MCE al programma Europa digitale non possono essere accettate, in quanto comprometterebbero altre attività di ricerca e innovazione, che sono essenziali per la competitività dell'Unione e per le transizioni verde e digitale. Tali stanziamenti dovrebbero invece provenire da margini non assegnati o mobilitati attraverso gli strumenti speciali del QFP non tematici.

 

 L'aggiunta del nuovo obiettivo specifico 6 al programma Europa digitale non dovrebbe comportare una riduzione delle risorse per gli altri cinque obiettivi, che sono pertanto ripristinati al livello stabilito nell'atto di base.

 

 Si propone un aumento della dotazione finanziaria di Orizzonte Europa, pari agli 850 milioni di EUR che la Commissione intende riassegnare nell'ambito del programma. Ad eccezione dei succitati fondi stanziati, i fondi assegnati all'iniziativa per i chip nell'ambito di Orizzonte Europa dovrebbero essere aggiuntivi rispetto alla dotazione stabilita nell'atto di base.

 

Infine il relatore osserva che, qualora l'attuale QFP, nonostante le sue flessibilità intrinseche, non fosse in grado di finanziare adeguatamente un'iniziativa strategica così essenziale come la normativa sui chip, la soluzione non dovrebbe essere quella di ridurre le risorse disponibili per altre iniziative dell'UE di successo, ma piuttosto di tenere conto delle esigenze di finanziamento dell'iniziativa nella revisione intermedia del QFP.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione e garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

(3) Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione, sempre al fine di conseguire gli obiettivi della transizione verde, e garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Poiché l'iniziativa per i chip è una nuova iniziativa, che non era prevista quando è stato stabilito il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, il suo finanziamento non dovrebbe comportare una riduzione delle risorse finanziarie di altri programmi prioritari dell'Unione, quali Orizzonte Europa ed Europa digitale. L'importo delle risorse finanziarie destinate all'iniziativa per i chip dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati entro i massimali del QFP o mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP, mentre l'assegnazione di fondi provenienti da altri programmi dovrebbe essere compensata integralmente con altri mezzi. La revisione intermedia del QFP dovrebbe dare la priorità alle esigenze di finanziamento dell'iniziativa per i chip, al fine di garantire la stabilità, la coerenza, l'ambizione e il finanziamento a lungo termine dell'iniziativa.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (Orizzonte Europa)51 ha l'obiettivo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli. In quanto priorità fondamentale dell'Unione, le risorse finanziarie totali assegnate al programma quadro non dovrebbero essere ridotte; la riduzione di tali risorse allo scopo di rafforzare la dotazione finanziaria del programma Europa digitale per contribuire all'iniziativa per i chip, dovrebbe essere compensata da un'altra fonte. Di conseguenza, fatte salve le prerogative istituzionali del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno mettere a disposizione di Orizzonte Europa, nel periodo 2023-2027, un importo di stanziamenti d'impegno equivalente alla riduzione risultante dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma attuale o al precedente, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio52 (il "regolamento finanziario"). Tale importo si aggiungerà all'importo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018) già menzionato nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati in relazione al programma di ricerca.

(10) Il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (Orizzonte Europa)51 ha l'obiettivo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli. In quanto priorità fondamentale dell'Unione, le risorse finanziarie totali assegnate al programma quadro non dovrebbero essere ridotte. Una quota specifica delle componenti di Orizzonte Europa sarà assegnata all'iniziativa per i chip. Tuttavia l'assegnazione di fondi a favore delle attività dell'iniziativa per i chip non dovrebbe pregiudicare le altre attività di R&I condotte nell'ambito di Orizzonte Europa, che sono essenziali per la competitività dell'Unione e per le transizioni verde e digitale. Quando le risorse finanziarie di Orizzonte Europa sono destinate a contribuire all'iniziativa per i chip, tali risorse dovrebbero essere integralmente compensate da un'altra fonte. Di conseguenza, fatte salve le prerogative istituzionali del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno mettere a disposizione di Orizzonte Europa, nel periodo 2023-2027, un importo di stanziamenti d'impegno equivalente ai fondi stanziati, risultante dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma attuale o al precedente, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio52 (il "regolamento finanziario"). Tale importo si aggiungerà all'importo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018) già menzionato nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati in relazione al programma di ricerca.

_________________

_________________

51 Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

51 Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

52 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

52 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

 

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di ricerca e innovazione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, necessarie per mantenere i suoi investimenti nella ricerca e nell'industria al più alto livello e colmare l'attuale divario tra ricerca e sviluppo e fabbricazione, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero coordinare meglio i loro sforzi e coinvestire. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi della duplice transizione verde e digitale. L'iniziativa dovrebbe, nella misura del possibile, integrare e massimizzare in tutte le sue componenti e le sue azioni i vantaggi dell'applicazione delle tecnologie dei semiconduttori in quanto potenti strumenti della transizione verso la sostenibilità che possono portare a nuovi prodotti e a un uso più efficiente, efficace, pulito e duraturo delle risorse, compresi l'energia e i materiali necessari per la produzione e l'uso nell'intero ciclo di vita dei semiconduttori.

(11) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di ricerca e innovazione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, necessarie per mantenere i suoi investimenti nella ricerca e nell'industria al più alto livello e colmare l'attuale divario tra ricerca e sviluppo e fabbricazione, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero coordinare meglio i loro sforzi e coinvestire, perseguendo altresì l'obiettivo di rafforzare le capacità di ricerca degli Stati membri che non sono in grado di trarre vantaggio dalla produzione industriale di chip e dei loro componenti, affinché gli Stati membri possano beneficiare in egual misura di tali investimenti a lungo termine. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi della duplice transizione verde e digitale. L'iniziativa dovrebbe, nella misura del possibile, integrare e massimizzare in tutte le sue componenti e le sue azioni i vantaggi dell'applicazione delle tecnologie dei semiconduttori in quanto potenti strumenti della transizione verso la sostenibilità che possono portare a nuovi prodotti e a un uso più efficiente, efficace, pulito e duraturo delle risorse, compresi l'energia e i materiali necessari per la produzione e l'uso nell'intero ciclo di vita dei semiconduttori.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Al fine di realizzare l'economia circolare e di rendere più resiliente la catena di approvvigionamento dell'Unione, l'iniziativa per i chip dovrebbe favorire gli investimenti nel riciclaggio di metalli e materiali rari per trasformare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in una risorsa.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Il sostegno fornito dall'iniziativa per i chip dovrebbe tenere conto dell'equilibrio geografico, in particolare perseguendo un'ampia copertura geografica in relazione alle linee pilota.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero essere considerati di interesse pubblico. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e prevedere un sostegno amministrativo nell'ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni, senza pregiudicare, se del caso, la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la costituzione di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE conformemente al diritto dell'Unione.

(25) Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE potrebbero essere considerati fornitori di servizi di interesse generale. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e prevedere un sostegno amministrativo nell'ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui tali regimi di sostegno siano compatibili con le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la costituzione di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE conformemente al diritto dell'Unione.

Motivazione

Provisions on state aid will directly affect the implementation of the Chips for Europe Initiative and its EU budget contribution. Exemptions from state aid rules should remain exceptional and be based on objective and precise criteria, applied in a non-discriminatory and proportionate manner. Otherwise, we run the risk of creating a subsidies race within the Union. In addition, the term "services of general interest" has a solid basis in EU competition law as well as the Treaties, whereas it is difficult to define any precise pan-EU "public" interest that is valid for all Member States. The direct reference to the Treaties is unprecedented and disproportionate.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato.

(27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento volte a garantire lo sviluppo e l'attuazione di credenziali verdi e di cibersicurezza in linea con le norme internazionali e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato. La durata dei dispositivi, l'interoperabilità e la sostenibilità dell'infrastruttura sottostante sono prerequisiti fondamentali per garantire che i vantaggi in termini di efficienza non siano annullati da cicli di rinnovo brevi.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45) Quando la fase di crisi è attivata dovrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà, ove necessario e proporzionato, di obbligare gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE ad accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, e di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. La Commissione potrebbe limitare le misure a determinati settori critici. Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre un regime di controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio60. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare ulteriori misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Il ricorso a tutte queste misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare le gravi perturbazioni in questione, nella misura in cui ciò sia nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

(45) Quando la fase di crisi è attivata potrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate che non vadano oltre quanto necessario per porre rimedio alla crisi immediata, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione potrebbe chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. In circostanze straordinarie, la Commissione dovrebbe avere la facoltà, quale misura di ultima istanza, di obbligare gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE ad accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, qualora ciò sia necessario e proporzionato per garantire il funzionamento di base di settori critici. Prima di adottare una decisione in tal senso, la Commissione dovrebbe consultare il consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe altresì consultare il consiglio europeo dei semiconduttori in merito alla proporzionalità di tutte le azioni di emergenza proposte e potrebbe limitare le misure a determinati settori critici. Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre un regime di controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio60. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare ulteriori misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Il ricorso a tutte queste misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare le gravi perturbazioni in questione, nella misura in cui ciò sia nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

_________________

_________________

60 Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

60 Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e ove necessario e proporzionato a tal fine, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare e a dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi. Tale obbligo può essere esteso anche agli impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari.

(48) Al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e ove necessario e proporzionato a tal fine, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare e a dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi. Tale obbligo può essere esteso anche agli impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari. Gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere utilizzati quale misura di ultima istanza e solo al fine di garantire il funzionamento di base di tutti o di determinati settori critici, ossia il livello minimo di produzione necessaria.

Motivazione

Gli ordini classificati come prioritari, ove giustificati, non dovrebbero essere utilizzati per il normale svolgimento delle attività dei settori critici. Dovrebbero essere utilizzati solo quale misura di ultima istanza per garantire le operazioni di base o un livello minimo di produzione necessaria. Ciò garantisce che gli investimenti e i contributi di bilancio dell'UE siano funzionali allo scopo previsto.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 52 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(52 bis)  Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe valutare costantemente gli ordini classificati come prioritari, prestando un'attenzione particolare ai loro effetti su tutti i settori economici e sugli Stati membri. Qualora stabilisca che le decisioni sono sproporzionate o controproducenti, il consiglio europeo dei semiconduttori può raccomandare alla Commissione di limitarne l'ambito di applicazione o di abrogarle integralmente.

Motivazione

Al fine di garantire una buona governance, l'uso efficiente delle risorse dell'UE e la proporzionalità degli effetti distorsivi del mercato, è opportuno che gli Stati membri valutino costantemente gli ordini classificati come prioritari. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe altresì avere il diritto esplicito di proporre la limitazione o la sospensione di un ordine classificato come prioritario dopo l'adozione della decisione corrispondente.

 

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 55

 

Testo della Commissione

Emendamento

(55) Al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, è opportuno istituire il consiglio europeo dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche. Il consiglio dovrebbe in particolare: fornire consulenza sull'iniziativa "Chip per l'Europa" al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; scambiando informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

(55) Al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, è opportuno istituire il consiglio europeo dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche. Il consiglio dovrebbe in particolare: fornire consulenza sull'iniziativa "Chip per l'Europa" al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; scambiando informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione per individuare servizi, sistemi e prodotti critici specifici nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori e, conformemente all'articolo 19 della direttiva [proposta NIS 2], consultare la Commissione al fine di eseguire una valutazione coordinata dei rischi per la sicurezza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, con l'obiettivo di migliorarne la resilienza e di rafforzare la sicurezza integrata delle componenti lungo tale catena, e consentire il conseguimento degli obiettivi strategici per creare un ecosistema dei semiconduttori sicuro e solido nell'Unione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa, la procedura per istituire la rete e adottare decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa, la procedura per istituire la rete e adottare decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete, tenendo conto della necessità di assicurare la rappresentazione dell'intera catena del valore dei semiconduttori dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La rete gode di una autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione, nonché i suoi metodi di lavoro. Tuttavia l'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro della rete sono conformi e contribuiscono ai fini e agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa.

4. La rete gode di una autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione, nonché i suoi metodi di lavoro. Tuttavia l'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro della rete rappresentano l'intera catena del valore dei semiconduttori dell'Unione, dai materiali alla progettazione dei chip, e sono conformi e contribuiscono ai fini e agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa. La rete evita la frammentazione delle attività e la duplicazione degli sforzi.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Interesse pubblico e sostegno pubblico

Sostegno pubblico

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Si ritiene che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione e sono pertanto ritenuti di interesse pubblico.

1. Si può ritenere che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione e pertanto forniscano servizi di interesse generale.

Motivazione

Le disposizioni sugli aiuti di Stato avranno un'influenza diretta sull'attuazione dell'iniziativa per i chip e sul suo contributo al bilancio dell'UE. Le esenzioni dalle norme sugli aiuti di Stato dovrebbero rimanere eccezionali e basarsi su criteri oggettivi e precisi, applicati in modo non discriminatorio e proporzionato. I servizi di interesse generale trovano una solida base nel diritto dell'UE in materia di concorrenza nonché nei trattati, mentre "l'interesse pubblico" presenta una base giuridica dubbia. È altresì difficile definire un preciso interesse "pubblico" paneuropeo condiviso da tutti gli Stati membri.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE a norma dell'articolo 14.

2. Al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno, nella misura in cui siano compatibili con le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE a norma dell'articolo 14.

Motivazione

L'inclusione di un riferimento diretto al divieto agli aiuti di Stato nei trattati è senza precedenti e sproporzionata. Al fine di tutelare l'uso efficace dei fondi pubblici e dell'UE e l'integrità del mercato unico, gli aiuti di Stato dovrebbero essere concessi solo in circostanze eccezionali e conformemente alla legislazione applicabile.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel caso in cui da una valutazione della Commissione emergano prove concrete, gravi e attendibili relative a una crisi dei semiconduttori, la Commissione può attivare la fase di crisi tramite atti di esecuzione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2. La durata dell'attivazione è specificata nell'atto di esecuzione. Qualora, in considerazione della portata e della gravità della crisi dei semiconduttori, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza, agli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

2. Nel caso in cui da una valutazione della Commissione emergano prove concrete, gravi e attendibili relative a una crisi dei semiconduttori, la Commissione può attivare la fase di crisi tramite atti di esecuzione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2. La durata dell'attivazione è specificata nell'atto di esecuzione.

Motivazione

Per garantire una buona governance e un uso prudente delle risorse dell'UE, pur tenendo conto delle potenti misure in caso di crisi di cui agli articoli da 20 a 22, nel caso degli atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura d'esame ordinaria e completa. Una procedura d'urgenza sarebbe inoltre incoerente con l'obbligo secondo cui qualsiasi valutazione delle crisi e le azioni successive dovrebbero fondarsi su "prove concrete, gravi e attendibili".

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione adotta la misura di cui all'articolo 20 alle condizioni ivi stabilite. La Commissione può inoltre adottare le misure previste all'articolo 21 e/o all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

1. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione può adottare la misura di cui all'articolo 20 alle condizioni ivi stabilite. La Commissione può inoltre adottare le misure previste all'articolo 21 e/o all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può limitare le misure di cui agli articoli 21 e 22 a taluni settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori.

2. La Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori in merito alla proporzionalità delle azioni proposte e può limitare le misure di cui agli articoli 21 e 22 a taluni settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori.

Motivazione

Per garantire una buona governance e un uso prudente delle risorse dell'UE, una volta attivata la fase di crisi, è opportuno che la Commissione consulti il consiglio europeo dei semiconduttori in merito alle misure che intende adottare, al fine di valutare se le azioni proposte sono proporzionate.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nell'Unione e deve essere nel migliore interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle PMI.

4. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nell'Unione. Le misure devono essere nel migliore interesse dell'Unione e non favoriscono in modo sproporzionato uno o più Stati membri. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle PMI.

Motivazione

La fase di crisi può essere approvata con voto a maggioranza qualificata in Consiglio. Dobbiamo assicurarci che le misure adottate non rischino di perturbare in modo sproporzionato i settori economici degli Stati membri che considerano rischioso procedere con misure di emergenza.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, chiede alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, alle singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di informare la Commissione in merito alle loro potenzialità e capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso, e di fornire altri dati esistenti necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di mitigazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione.

1. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può chiedere alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, alle singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di informare la Commissione in merito alle loro potenzialità e capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso, e di fornire altri dati esistenti necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di mitigazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ove necessario e proporzionato per garantire il funzionamento di tutti o di alcuni settori critici, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ("ordine classificato come prioritario"). L'obbligo prevale su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico.

1. In circostanze straordinarie, ove necessario e proporzionato per garantire il funzionamento di base di tutti o di alcuni settori critici, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ("ordine classificato come prioritario").

Motivazione

Per garantire un uso prudente ed efficace delle risorse dell'UE, gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere utilizzati solo in ultima istanza, quando non è possibile alleviare le crisi con altri mezzi. È opportuno altresì chiarire che la suddetta misura eccezionale dovrebbe garantire solo il funzionamento di base dei settori applicabili, non il normale svolgimento delle attività. Inoltre l'esenzione generale da qualsiasi altro obbligo giuridico di diritto privato o pubblico non è giuridicamente certa e dovrebbe essere soppressa. Dobbiamo garantire misure di salvaguardia di ampio respiro, in modo che gli ordini classificati come prioritari siano utilizzati in modo proporzionato e prudente.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia effetti significativi sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può obbligare tale impresa ad accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 4, 5 e 6.

3. Quando un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia effetti significativi sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può obbligare tale impresa, ove necessario, proporzionato e come misura di ultima istanza, ad accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 4, 5 e 6.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono emanati dalla Commissione mediante decisione. La decisione è adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime dell'impresa interessata e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché le sanzioni di cui all'articolo 28 in caso di inosservanza dell'obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono emanati dalla Commissione mediante decisione. Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori, il quale può fornirle consulenza in merito alla necessità e alla proporzionalità della decisione. La decisione è adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto della consulenza del consiglio europeo dei semiconduttori e delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime dell'impresa interessata e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché le sanzioni di cui all'articolo 28 in caso di inosservanza dell'obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.

Motivazione

Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere consultato prima che la Commissione emani qualsiasi decisione. Questo serve per garantire che le risorse dell'UE siano usate in modo efficace e che un ordine classificato come prioritario sia necessario e proporzionato. Tali misure di salvaguardia sono importanti per garantire la corretta attuazione della proposta.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Il consiglio europeo dei semiconduttori valuta costantemente l'adeguatezza e l'efficacia delle decisioni adottate a norma del presente articolo e fornisce consulenza alla Commissione al riguardo. Il consiglio europeo dei semiconduttori può raccomandare alla Commissione di limitare l'ambito di applicazione delle decisioni adottate o di abrogarle integralmente.

Motivazione

Gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere valutati costantemente considerandone gli effetti su tutti i settori economici e sugli Stati membri. Qualora il consiglio ritenga che le decisioni emanate siano sproporzionate o controproducenti, può raccomandare alla Commissione di limitarne l'ambito di applicazione o di sospenderle integralmente.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Tutte le attività di appalto congiunto e i relativi contratti di acquisto sono condotti con un elevato grado di trasparenza. La Corte dei conti europea ha pieno accesso a tutti i documenti e tutte le comunicazioni pertinenti per svolgere un accurato controllo annuale dei contratti sottoscritti e degli investimenti pubblici.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/694

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di 8 638 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di 9 238 000 000 EUR a prezzi correnti.

(Da esaminare congiuntamente agli emendamenti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/694)

Motivazione

In quanto nuova iniziativa dell'UE altamente strategica, l'iniziativa "Chip per l'Europa" necessita di nuove risorse finanziarie. L'assegnazione di 1,65 miliardi di EUR a favore della normativa sui chip nell'ambito del programma Europa digitale (obiettivo specifico 6) non dovrebbe comportare una riduzione della dotazione finanziaria degli altri cinque obiettivi specifici.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/694

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

soppresso

2 076 914 000 EUR per l'obiettivo specifico 1 – Calcolo ad alte prestazioni;

 

1 841 956 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 – Intelligenza artificiale;

 

1 529 566 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 – Cibersicurezza e fiducia;

 

517 347 000 EUR per l'obiettivo specifico 4 – Competenze digitali avanzate;

 

1 022 217 000 EUR per l'obiettivo specifico 5 – Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità;

 

1 650 000 000 miliardi di EUR per l'obiettivo specifico 6 – Semiconduttori.";

 

(Da esaminare congiuntamente agli altri emendamenti all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/694)

Motivazione

La soppressione ripristina l'assegnazione dei fondi ai primi cinque obiettivi specifici del programma Europa digitale come stabilito nell'atto di base del programma. La dotazione di 1,65 miliardi di EUR destinata alla normativa sui chip (obiettivo specifico 6) dovrebbe aggiungersi ai finanziamenti a favore degli obiettivi esistenti.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/694

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

 

"f)  "f) 1 650 000 000 EUR per l'obiettivo specifico 6 – Semiconduttori.";

(Da esaminare congiuntamente agli altri emendamenti all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/694)

Motivazione

La dotazione di 1,65 miliardi di EUR a favore della normativa sui chip nell'ambito del programma Europa digitale (obiettivo specifico 6) dovrebbe aggiungersi alla dotazione finanziaria del programma senza ridurre le risorse a favore degli altri cinque obiettivi specifici.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 34 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 12

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 34 bis

 

Modifiche al regolamento (UE) 2021/695 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013

 

1.  L'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/695 è così modificato:

 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 123 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

"1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 973 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).";

 

b)  al paragrafo 2, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

iv)  13 462 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale, industria e spazio";

"iv)  14 312 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale, industria e spazio";

Motivazione

La dotazione finanziaria di Orizzonte Europa è modificata per rendere esplicito che gli 850 milioni di EUR da utilizzare per l'impresa comune "Chip" si aggiungono alla dotazione finanziaria iniziale del programma. L'assegnazione al polo tematico "Digitale, industria e spazio" è solo indicativa. L'importo corrisponde all'importo che la Commissione propone di riassegnare dai poli tematici "Sicurezza civile per la società", "Digitale, industria e spazio" e "Clima, energia e mobilità".


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

Riferimenti

COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2022

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

BUDG

7.3.2022

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Karlo Ressler

11.3.2022

Esame in commissione

31.8.2022

 

 

 

Approvazione

17.11.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Andor Deli, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Joachim Kuhs, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Damian Boeselager, Ilan De Basso, Jens Geier, Henrike Hahn, Martin Hojsík, Younous Omarjee, Eva Maria Poptcheva, Petri Sarvamaa

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Clara Aguilera, Krzysztof Hetman, Marlene Mortler, Barbara Thaler

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

30

+

ECR

Bogdan Rzońca

ID

Valentino Grant

NI

Andor Deli

PPE

Krzysztof Hetman, Janusz Lewandowski, Marlene Mortler, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Barbara Thaler, Rainer Wieland

RENEW

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Eva Maria Poptcheva

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Robert Biedroń, Ilan De Basso, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

THE LEFT

Younous Omarjee

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Joachim Kuhs

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (15.11.2022)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

(COM(2022)0046 – C9‑0039/2022 – 2022/0032(COD))

Relatrice per parere: Eva Maydell

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) I semiconduttori rappresentano il fulcro di qualsiasi dispositivo digitale: dagli smartphone e dalle automobili alle applicazioni e alle infrastrutture critiche nei settori della sanità, dell'energia, delle comunicazioni e dell'automazione, fino alla maggior parte degli altri settori industriali. Sebbene i semiconduttori siano essenziali per il funzionamento dell'economia e della società moderne, l'Unione ha assistito a perturbazioni senza precedenti nel loro approvvigionamento. L'attuale carenza di approvvigionamento è un sintomo di inadeguatezze strutturali permanenti e gravi della catena di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori dell'Unione. Le perturbazioni hanno rivelato le vulnerabilità di lunga data in tale ambito, in particolare una forte dipendenza dai paesi terzi nella fabbricazione e nella progettazione di chip.

(1) I semiconduttori rappresentano il fulcro di qualsiasi dispositivo digitale e della transizione digitale dell'Unione: dagli smartphone e dalle automobili alle applicazioni e alle infrastrutture critiche nei settori della sanità, dell'energia, delle comunicazioni e dell'automazione, fino alla maggior parte degli altri settori industriali. Sebbene i semiconduttori siano essenziali per il funzionamento dell'economia e della società moderne, l'Unione ha assistito a perturbazioni senza precedenti nel loro approvvigionamento. L'attuale carenza di approvvigionamento è un sintomo di inadeguatezze strutturali permanenti e gravi della catena di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori dell'Unione. Le perturbazioni hanno rivelato le vulnerabilità di lunga data in tale ambito, in particolare una forte dipendenza dai paesi terzi nella fabbricazione e nella progettazione di chip.

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È opportuno istituire un quadro per aumentare la resilienza dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, stimolare gli investimenti, rafforzare le capacità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

(2) È opportuno istituire un quadro per aumentare la resilienza dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, stimolare gli investimenti, rafforzare le capacità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, nonché tra l'Unione e le democrazie che condividono gli stessi principi. Ciò comprende il rafforzamento della cooperazione con l'industria dei semiconduttori e i partner internazionali per mettere a punto una strategia industriale competitiva e sovrana nell'ambito della produzione di semiconduttori che contribuisca a ridurre la dipendenza dell'Unione dai paesi terzi, ad aumentare la diversificazione della catena di approvvigionamento e a prevenire crisi e carenze future. La sicurezza e la stabilità della catena di approvvigionamento globale incidono direttamente e indirettamente sull'approvvigionamento nell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione.

 

Emendamento  3
Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È necessario adottare misure per sviluppare le capacità e rafforzare il settore dei semiconduttori dell'Unione, in conformità dell'articolo 173, paragrafo 3, del trattato. Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione del settore dei semiconduttori, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare e produrre componenti avanzati. L'iniziativa "Chip per l'Europa" ("l'iniziativa") dovrebbe sostenere questi obiettivi colmando il divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell'Europa e il loro sfruttamento industriale sostenibile. Dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione e la produzione di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l'integrazione di sistemi in tali tecnologie, approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione, consolidare le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, rispondere alle esigenze dei settori industriali chiave e creare nuovi mercati.

(4) È necessario adottare misure per sviluppare le capacità e rafforzare il settore dei semiconduttori dell'Unione, in conformità dell'articolo 173, paragrafo 3, del trattato. Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe rafforzare la propria autonomia strategica migliorando la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione del settore dei semiconduttori, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare e produrre componenti avanzati. L'iniziativa "Chip per l'Europa" ("l'iniziativa") dovrebbe sostenere questi obiettivi colmando il divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell'Europa e il loro sfruttamento industriale sostenibile. Dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione e la produzione di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l'integrazione di sistemi in tali tecnologie, approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione, consolidare le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, sostenere il rafforzamento e lo sviluppo di competenze e di una forza lavoro qualificata, rispondere alle esigenze dei settori industriali chiave e agli obiettivi sociali e creare nuovi mercati.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il conseguimento di tali obiettivi sarà sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell'Unione, il regolamento istituisce un consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornirà consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i diversi compiti attribuitigli a norma dei vari capi del presente regolamento. Le riunioni possono svolgersi in diverse composizioni dei rappresentanti di alto livello e la Commissione può istituire sottogruppi.

(6) Il conseguimento di tali obiettivi sarà sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell'Unione, il regolamento istituisce un consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri e dell'industria e presieduto dalla Commissione. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornirà consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e i portatori di interessi dell'industria e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i diversi compiti attribuitigli a norma dei vari capi del presente regolamento. Le riunioni possono svolgersi in diverse composizioni dei rappresentanti e la Commissione può istituire sottogruppi.

 

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Data la natura mondiale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la cooperazione internazionale con i paesi terzi è un elemento importante per conseguire la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero inoltre consentire all'Unione di svolgere un ruolo più incisivo, in quanto centro di eccellenza, in un ecosistema dei semiconduttori mondiale, interdipendente e più efficiente. La Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe cooperare con i paesi terzi e costruire partenariati al fine di trovare soluzioni per affrontare, per quanto possibile, le perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

(7) Data la natura mondiale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la cooperazione internazionale con i paesi terzi è un elemento importante per conseguire la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero inoltre consentire all'Unione di svolgere un ruolo più incisivo, in quanto centro di eccellenza, in un ecosistema dei semiconduttori mondiale, interdipendente e più efficiente. La Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe cooperare con i paesi terzi e costruire partenariati al fine di trovare soluzioni per affrontare, per quanto possibile, le perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori. Pertanto, su invito del consiglio europeo dei semiconduttori, i partner internazionali e i terzi dovrebbero poter partecipare a riunioni, consultarsi e scambiare informazioni in seno alle strutture del consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La responsabilità di mantenere nell'Unione una forte base industriale, competitiva, sostenibile e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. La natura e la portata della sfida dell'innovazione nel settore dei semiconduttori richiedono tuttavia un'azione concertata a livello dell'Unione.

(9) La responsabilità di mantenere nell'Unione una forte base industriale, competitiva, sostenibile e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. L'importanza, la portata e la natura transfrontaliera del settore dei semiconduttori richiedono tuttavia un'azione concertata a livello dell'Unione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di conseguire il suo obiettivo generale e affrontare le sfide sia sul lato dell'offerta che sul lato della domanda dell'attuale ecosistema dei semiconduttori, l'iniziativa dovrebbe comprendere cinque componenti principali. In primo luogo, per rafforzare la capacità di progettazione dell'Europa, l'iniziativa dovrebbe sostenere azioni volte a creare una piattaforma virtuale disponibile in tutta l'Unione. La piattaforma dovrebbe collegare le società di progettazione, le PMI e le start-up, i titolari di proprietà intellettuale e i fornitori di strumenti, con le organizzazioni di ricerca e tecnologia, al fine di fornire soluzioni di prototipi virtuali basate sullo sviluppo collaborativo della tecnologia. In secondo luogo, per rafforzare la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dell'Unione dalla produzione dei paesi terzi, l'iniziativa dovrebbe sostenere lo sviluppo di linee pilota e l'accesso a tali linee. Le linee pilota dovrebbero permettere all'industria di collaudare, sperimentare e convalidare le tecnologie dei semiconduttori e gli schemi di progettazione dei sistemi ai livelli più elevati di maturità tecnologica, oltre il livello 3 ma al di sotto del livello 8, riducendo al contempo il più possibile gli impatti ambientali. Gli investimenti dell'Unione nelle linee pilota, uniti a investimenti degli Stati membri e con il settore privato, sono necessari per affrontare l'attuale sfida strutturale e le carenze del mercato qualora gli impianti non fossero disponibili nell'Unione e il potenziale di innovazione e la competitività dell'Unione a livello mondiale ne risultassero quindi ostacolati. In terzo luogo, per stimolare gli investimenti in tecnologie alternative, come le tecnologie quantistiche, che favoriscano lo sviluppo del settore dei semiconduttori, l'iniziativa dovrebbe sostenere azioni, quali le librerie di progettazione per chip quantistici, le linee pilota per la costruzione di chip quantistici e impianti di prova e sperimentazione di componenti quantistici. In quarto luogo, per promuovere l'uso delle tecnologie dei semiconduttori, fornire accesso agli impianti di progettazione e alle linee pilota e colmare la carenza di competenze in tutta l'Unione, l'iniziativa dovrebbe sostenere l'istituzione di centri di competenza in materia di semiconduttori in ciascuno Stato membro. L'accesso alle infrastrutture finanziate da fondi pubblici, quali gli impianti pilota e di prova, e alla rete di competenze dovrebbe essere aperto a un'ampia gamma di utilizzatori e deve essere concesso, in modo trasparente e non discriminatorio, alle grandi imprese a condizioni di mercato (o al prezzo di costo maggiorato di un margine ragionevole) e alle PMI a prezzi ridotti e in via preferenziale. Tale accesso, accordato anche ai partner della ricerca internazionale e ai partner commerciali, può favorire un maggiore arricchimento reciproco e un aumento del know-how e dell'eccellenza, contribuendo nel contempo al recupero dei costi. In quinto luogo, la Commissione dovrebbe istituire un apposito strumento di sostegno per gli investimenti nei semiconduttori (nell'ambito delle attività di agevolazione degli investimenti descritte collettivamente come "fondo per i chip") che proponga soluzioni di capitale e di debito, compreso un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio53, in stretta cooperazione con il gruppo Banca europea per gli investimenti e con altri partner esecutivi quali le banche e gli istituti di promozione nazionali. Le attività del "fondo per i chip" dovrebbero sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente offrendo opportunità per una maggiore disponibilità di fondi per sostenere sia la crescita delle start-up e delle PMI sia gli investimenti lungo tutta la catena del valore, anche per altre imprese nelle catene del valore dei semiconduttori. In tale contesto, il Consiglio europeo per l'innovazione apporterà un sostegno specifico ulteriore, per mezzo di sovvenzioni e investimenti azionari, agli innovatori ad alto rischio che creano nuovi mercati.

(12) Al fine di conseguire il suo obiettivo generale e affrontare le sfide sia sul lato dell'offerta che sul lato della domanda dell'attuale ecosistema dei semiconduttori, l'iniziativa dovrebbe comprendere cinque componenti principali. In primo luogo, per rafforzare la capacità di progettazione dell'Europa, l'iniziativa dovrebbe sostenere azioni volte a creare una piattaforma virtuale disponibile in tutta l'Unione. La piattaforma dovrebbe collegare le società di progettazione, le PMI e le start-up, i titolari di proprietà intellettuale e i fornitori di strumenti, con le organizzazioni di ricerca e tecnologia, al fine di fornire soluzioni di prototipi virtuali basate sullo sviluppo collaborativo della tecnologia. In secondo luogo, per rafforzare la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dell'Unione dalla produzione dei paesi terzi, l'iniziativa dovrebbe sostenere lo sviluppo di linee pilota e l'accesso a tali linee. Le linee pilota dovrebbero permettere all'industria di collaudare, sperimentare e convalidare le tecnologie dei semiconduttori e gli schemi di progettazione dei sistemi ai livelli più elevati di maturità tecnologica, oltre il livello 3 ma al di sotto del livello 8, riducendo al contempo il più possibile gli impatti ambientali. Gli investimenti dell'Unione nelle linee pilota, uniti a investimenti degli Stati membri e con il settore privato, sono necessari per affrontare l'attuale sfida strutturale e le carenze del mercato qualora gli impianti non fossero disponibili nell'Unione e il potenziale di innovazione e la competitività dell'Unione a livello mondiale ne risultassero quindi ostacolati. In terzo luogo, per stimolare gli investimenti in tecnologie alternative, come le tecnologie quantistiche, che favoriscano lo sviluppo del settore dei semiconduttori, l'iniziativa dovrebbe sostenere azioni, quali le librerie di progettazione per chip quantistici, le linee pilota per la costruzione di chip quantistici e impianti di prova e sperimentazione di componenti quantistici e di altre tecnologie orientate al futuro nel settore dei semiconduttori. In quarto luogo, per promuovere l'uso delle tecnologie dei semiconduttori, fornire accesso agli impianti di progettazione e alle linee pilota e colmare la carenza di competenze in tutta l'Unione, l'iniziativa dovrebbe sostenere l'istituzione di centri di competenza in materia di semiconduttori in ciascuno Stato membro. I centri di competenza dovrebbero fornire una gamma di servizi agli attori del settore dei semiconduttori, in particolare alle start-up e alle PMI, e svolgere un ruolo importante nello sviluppo di competenze. L'accesso alle infrastrutture finanziate da fondi pubblici, quali gli impianti pilota e di prova, e alla rete di competenze dovrebbe essere aperto a un'ampia gamma di utilizzatori e deve essere concesso, in modo trasparente e non discriminatorio, alle grandi imprese a condizioni di mercato (o al prezzo di costo maggiorato di un margine ragionevole) e alle PMI a prezzi ridotti e in via preferenziale. Tale accesso, accordato anche ai partner della ricerca internazionale e ai partner commerciali, può favorire un maggiore arricchimento reciproco e un aumento del know-how e dell'eccellenza, contribuendo nel contempo al recupero dei costi. Ciascun centro di competenza dovrebbe costituire un punto di accesso agli altri centri di competenza della rete. Andrebbero incoraggiate le sinergie con le strutture esistenti che perseguono obiettivi simili, come i poli europei dell'innovazione digitale. In quinto luogo, la Commissione dovrebbe istituire un apposito strumento di sostegno per gli investimenti nei semiconduttori (nell'ambito delle attività di agevolazione degli investimenti descritte collettivamente come "fondo per i chip") che proponga soluzioni di capitale e di debito, compreso un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio53, in stretta cooperazione con il gruppo Banca europea per gli investimenti e con altri partner esecutivi quali le banche e gli istituti di promozione nazionali.

__________________

__________________

53 Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

53 Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

 

 

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per favorire la costituzione della forza lavoro qualificata necessaria per sostenere un ecosistema europeo dei semiconduttori rafforzato è opportuno promuovere programmi e iniziative per mobilitare e attrarre nuovi talenti, anche dai paesi terzi, nonché per riqualificare l'attuale forza lavoro e migliorarne le competenze. Tali iniziative dovrebbero mirare ad affrontare il divario di genere nelle industrie europee e a garantire condizioni di lavoro dignitose, nonché a rafforzare i legami tra l'ecosistema industriale, la ricerca e l'innovazione e il sistema d'istruzione, in partenariato, ad esempio, con l'alleanza per le tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Per favorire la costituzione di una forza lavoro qualificata e competente nell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, le iniziative che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero rispettare pienamente il diritto del lavoro dell'Unione. I rappresentanti dei lavoratori del settore dovrebbero inoltre essere consultati in seno alle strutture del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe poter invitare in modo puntuale esperti, anche provenienti da pertinenti organizzazioni di portatori di interessi, con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno, a partecipare alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) La Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari sotto forma di un programma di lavoro specifico del "fondo per i chip". Questo dovrebbe includere orientamenti sulle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità, ivi comprese scadenze chiare, e i criteri relativi alla capacità operativa finanziaria e all'esclusione, nonché informazioni sui documenti obbligatori e sulle procedure di valutazione. La Commissione dovrebbe inoltre fornire indicazioni sulle procedure di registrazione e presentazione delle domande online attraverso un portale specifico del "fondo per i chip" dell'UE, comprese indicazioni sulla compilazione delle domande. Dovrebbero essere incluse anche informazioni sulla struttura, il bilancio e le priorità strategiche del "fondo per i chip".

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 12 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies) Le attività del "fondo per i chip" dovrebbero sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente offrendo opportunità di una maggiore disponibilità di fondi per sostenere sia la crescita delle start-up e delle PMI sia gli investimenti lungo tutta la catena del valore, anche per altre imprese delle catene del valore dei semiconduttori. Il Consiglio europeo per l'innovazione dovrebbe apportare un sostegno specifico supplementare, mediante sovvenzioni e investimenti azionari, agli innovatori ad alto rischio che creano nuovi mercati. È opportuno fornire sostegno e orientamento, in particolare alle PMI, sulle modalità di accesso agli investimenti pubblici e privati, compreso il capitale di rischio, con l'obiettivo di accelerare non solo l'accesso, ma anche il processo di presentazione delle domande e di approvazione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 12 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 sexies) La Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari e facilmente accessibili sui termini e le condizioni per lo sviluppo di linee pilota e sull'accesso a queste ultime da parte di terzi, come pure sulla compatibilità e l'accessibilità delle piattaforme di progettazione virtuali dell'Unione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 12 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 septies) Data l'importanza della collaborazione con terzi nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero stabilire orientamenti chiari e facilmente accessibili sulle modalità di accesso e sui software e hardware necessari per la partecipazione a progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Nel quadro delle strutture del consiglio europeo dei semiconduttori, del Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia e di altri accordi e strategie dell'Unione con paesi terzi, si dovrebbero fornire indicazioni per superare gli ostacoli esistenti alla cooperazione internazionale nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, compreso un meccanismo per rafforzare la partecipazione di ricercatori terzi a Orizzonte Europa.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione dello sforzo di investimento pubblico e privato, agevolare l'integrazione l'arricchimento reciproco e la redditività dell'investimento dei programmi in corso e perseguire una visione strategica comune dell'Unione in materia di semiconduttori, quale mezzo per realizzare l'ambizione dell'Unione e dei suoi Stati membri di rivestire un ruolo di primo piano nell'economia digitale, l'iniziativa "Chip per l'Europa" dovrebbe agevolare un coordinamento migliore e sinergie più strette tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, favorire un coordinamento migliore e una maggiore collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato e ulteriori investimenti congiunti con gli Stati membri. L'attuazione dell'iniziativa è impostata in modo da mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a programmi esistenti dell'Unione, nonché del settore privato. L'iniziativa può quindi avere successo solo grazie a uno sforzo collettivo degli Stati membri, insieme all'Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l'ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, prova e sperimentazione e per la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell'iniziativa, in particolare le attività del "fondo per i chip", dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del fondo InvestEU.

(13) Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione dello sforzo di investimento pubblico e privato, agevolare l'integrazione l'arricchimento reciproco e la redditività dell'investimento dei programmi in corso e perseguire una visione strategica comune dell'Unione in materia di semiconduttori, quale mezzo per realizzare l'ambizione dell'Unione e dei suoi Stati membri di rivestire un ruolo di primo piano nell'economia digitale, l'iniziativa "Chip per l'Europa" dovrebbe agevolare un coordinamento migliore e sinergie più strette tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, favorire un coordinamento migliore e una maggiore collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato e ulteriori investimenti congiunti con gli Stati membri. L'attuazione dell'iniziativa è impostata in modo da mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a programmi esistenti dell'Unione, nonché del settore privato. L'iniziativa può quindi avere successo solo grazie a uno sforzo collettivo degli Stati membri, insieme all'Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l'ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, prova e sperimentazione e per la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell'iniziativa, in particolare le attività del "fondo per i chip", dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del fondo InvestEU. I nuovi concetti e le nuove ambizioni del presente regolamento dovrebbero essere sostenuti con nuove e significative disposizioni finanziarie per la progettazione, la sperimentazione e il collaudo di tecnologie e prodotti avanzati e in evoluzione nell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il sostegno a titolo dell'iniziativa dovrebbe essere utilizzato per ovviare in modo proporzionato alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali e le azioni non dovrebbero duplicare né escludere i finanziamenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione.

(14) Il considerevole capitale richiesto e la complessità dell'industria dei semiconduttori potrebbero determinare una carenza di investimenti in settori di rilevanza strategica. Il sostegno a titolo dell'iniziativa dovrebbe essere utilizzato per ovviare in modo proporzionato alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali risultanti dall'elevata intensità di capitale, dall'alto rischio e dalla complessità dell'ecosistema dei semiconduttori e le azioni non dovrebbero duplicare né escludere i finanziamenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Tutte le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione ed essere soggette a rigorose misure di salvaguardia della concorrenza per evitare distorsioni del mercato.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per accelerare l'attuazione delle azioni dell'iniziativa, è necessario prevedere la possibilità di attuarne alcune, in particolare quelle relative alle linee pilota, mediante un nuovo strumento giuridico, ossia il consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip (ECIC). L'ECIC dovrebbe essere dotato di personalità giuridica e pertanto il soggetto richiedente che presenta una domanda relativa alle azioni che saranno finanziate dall'iniziativa, può essere lo stesso ECIC e non le singole entità che lo compongono. L'obiettivo principale dell'ECIC dovrebbe consistere nell'incoraggiare una collaborazione efficace e strutturale tra soggetti giuridici, comprese le organizzazioni di ricerca e tecnologia. Per questo motivo l'ECIC deve contare sulla partecipazione di almeno tre soggetti giuridici di tre Stati membri ed essere gestito come consorzio pubblico-privato per un'azione specifica. L'istituzione dell'ECIC non dovrebbe comportare l'istituzione di un nuovo organismo dell'Unione e non dovrebbe essere destinata a un'azione specifica nell'ambito dell'iniziativa. Il consorzio dovrebbe colmare le lacune nel pacchetto di strumenti di cui l'Unione dispone per combinare i finanziamenti degli Stati membri, il bilancio dell'Unione e gli investimenti privati ai fini dell'attuazione delle azioni dell'iniziativa. In particolare, è possibile realizzare forti sinergie attraverso lo sviluppo combinato delle diverse linee pilota nell'ambito di un ECIC che metta in comune il contributo dell'Unione con le risorse collettive degli Stati membri e di altri partecipanti. Il bilancio dell'ECIC, messo a disposizione dagli Stati membri e dai partecipanti del settore privato nel periodo di attività previsto, dovrebbe rispettare le scadenze delle azioni attuate nell'ambito dell'iniziativa. La Commissione non dovrebbe partecipare direttamente al consorzio.

(16) Per accelerare l'attuazione delle azioni dell'iniziativa, è necessario prevedere la possibilità di attuarne alcune, in particolare quelle relative alle linee pilota, mediante un nuovo strumento giuridico, ossia il consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip (ECIC). L'ECIC dovrebbe essere dotato di personalità giuridica e pertanto il soggetto richiedente che presenta una domanda relativa alle azioni che saranno finanziate dall'iniziativa, può essere lo stesso ECIC e non le singole entità che lo compongono. L'obiettivo principale dell'ECIC dovrebbe consistere nell'incoraggiare una collaborazione efficace e strutturale tra soggetti giuridici, comprese le organizzazioni di ricerca e tecnologia. Per questo motivo l'ECIC deve contare sulla partecipazione di almeno tre soggetti giuridici di tre Stati membri ed essere gestito come consorzio pubblico-privato per un'azione specifica. L'istituzione dell'ECIC non dovrebbe comportare l'istituzione di un nuovo organismo dell'Unione e non dovrebbe essere destinata a un'azione specifica nell'ambito dell'iniziativa. Il consorzio dovrebbe colmare le lacune nel pacchetto di strumenti di cui l'Unione dispone per combinare i finanziamenti degli Stati membri, il bilancio dell'Unione e gli investimenti privati ai fini dell'attuazione delle azioni dell'iniziativa. In particolare, è possibile realizzare forti sinergie attraverso lo sviluppo combinato delle diverse linee pilota nell'ambito di un ECIC che metta in comune il contributo dell'Unione con le risorse collettive degli Stati membri e di altri partecipanti. Il bilancio dell'ECIC, messo a disposizione dagli Stati membri e dai partecipanti del settore privato nel periodo di attività previsto, dovrebbe rispettare le scadenze delle azioni attuate nell'ambito dell'iniziativa. La Commissione non dovrebbe partecipare direttamente al consorzio. Per assicurare una maggiore accessibilità ai partenariati pubblico-privati per gli operatori industriali in tutto l'ecosistema dei semiconduttori, l'ECIC dovrebbe cercare di avere una composizione diversificata, che preveda anche la partecipazione di piccole e medie imprese. Inoltre, l'attuazione dell'ECIC non dovrebbe ostacolare la concorrenza né creare distorsioni del mercato unico.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per incoraggiare lo sviluppo delle necessarie capacità di fabbricazione e delle relative capacità di progettazione e garantire in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, può essere opportuno un sostegno pubblico. A tale riguardo, è necessario stabilire i criteri per agevolare la realizzazione di progetti specifici che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e distinguere tra due tipi di impianti, vale a dire: impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell'UE.

(18) Per incoraggiare lo sviluppo delle necessarie capacità di fabbricazione e delle relative capacità di progettazione e garantire in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, gli investimenti privati a favore di tali impianti richiederanno probabilmente un sostegno pubblico. A tale riguardo, è necessario stabilire i criteri per agevolare la realizzazione di progetti specifici che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e distinguere tra due tipi di impianti, vale a dire: impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell'UE. Per i regimi di sostegno pubblico è opportuno stabilire rigorose garanzie per assicurare che siano necessari, adeguati e proporzionati e non causino indebite distorsioni della concorrenza. Qualsiasi garanzia dovrebbe assicurare che il ricorso al sostegno pubblico miri a rafforzare l'intero ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che i benefici siano condivisi su vasta scala in tutta l'economia dell'Unione. Il sostegno pubblico dovrebbe essere in linea con la comunicazione della Commissione su una politica della concorrenza pronta a nuove sfide, tenendo conto della situazione eccezionale dei semiconduttori.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero fornire capacità di fabbricazione dei semiconduttori "prime nel loro genere" nell'Unione e contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e a un ecosistema resiliente nel mercato interno. Il fattore qualificante della produzione di un impianto primo nel suo genere potrebbe riguardare il nodo tecnologico, il materiale di substrato, come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, e altre innovazioni di prodotto che possono migliorare le prestazioni, le tecnologie di processo o le prestazioni energetiche e ambientali. Un impianto di capacità paragonabile su scala industriale non dovrebbe ancora essere materialmente presente né ne dovrebbe esserne prevista la costruzione all'interno dell'Unione, ad esclusione degli impianti di ricerca e sviluppo o dei siti di produzione su piccola scala.

(19) Gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero fornire capacità di fabbricazione dei semiconduttori "prime nel loro genere" nell'Unione e contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e a un ecosistema resiliente nel mercato interno e, se del caso, nel mercato mondiale. Tali progetti dovrebbero essere altamente ambiziosi, innovativi e finalizzati allo sviluppo di tecnologie o processi esistenti che consentano, ad esempio, di migliorare notevolmente le prestazioni, i processi, il consumo energetico, la sicurezza e l'impatto ambientale. Il progetto dovrebbe contribuire all'obiettivo comune di sostenere una catena del valore strategica e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per il futuro dell'industria dei semiconduttori dell'Unione, e l'impianto non dovrebbe ancora essere materialmente presente né dovrebbe esserne prevista la costruzione all'interno dell'Unione. Le prestazioni ambientali, i vantaggi o gli elementi innovativi possono includere, ad esempio, una riduzione quantificabile della quantità di energia, acqua o sostanze chimiche utilizzate o un aumento della riciclabilità dei materiali.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per essere qualificato come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE, la creazione e il funzionamento dell'impianto dovrebbero avere chiari effetti positivi sulla catena del valore dei semiconduttori nell'Unione, in particolare per quanto riguarda un approvvigionamento resiliente di semiconduttori per gli utilizzatori sul mercato interno. Le ripercussioni su vari Stati membri, anche per quanto concerne gli obiettivi di coesione, dovrebbero essere considerate uno degli indicatori di un chiaro effetto positivo di un impianto di produzione integrata e di una fonderia aperta dell'UE sulla catena del valore dei semiconduttori nell'Unione.

(21) Per essere qualificato come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE, la creazione e il funzionamento dell'impianto dovrebbero avere chiari effetti positivi sulla catena del valore dei semiconduttori nell'Unione, in particolare per quanto riguarda un approvvigionamento resiliente di semiconduttori per gli utilizzatori sul mercato interno. Le ripercussioni su vari Stati membri, anche per quanto concerne gli obiettivi di coesione, dovrebbero essere considerate uno degli indicatori di un chiaro effetto positivo di un impianto di produzione integrata e di una fonderia aperta dell'UE sulla catena del valore dei semiconduttori nell'Unione e, se del caso, sulla capacità di contribuire all'approvvigionamento globale. L'impianto dovrebbe inoltre cercare di contribuire al rafforzamento di una forza lavoro qualificata, al potenziale di innovazione delle PMI e alla transizione verde. La Commissione dovrebbe emanare orientamenti per valutare gli effetti positivi in tali ambiti.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero essere considerati di interesse pubblico. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e prevedere un sostegno amministrativo nell'ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni, senza pregiudicare, se del caso, la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la costituzione di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE conformemente al diritto dell'Unione.

(25) Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero essere considerati di interesse pubblico, nonché di interesse per la sicurezza e l'economia dell'Unione. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e prevedere un sostegno amministrativo nell'ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni, senza pregiudicare, se del caso, la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la costituzione di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE conformemente al diritto dell'Unione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) È necessario che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande relative alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE. Essi dovrebbero nominare un'autorità che agevoli e coordini le procedure di rilascio delle autorizzazioni e designare un coordinatore che funga da punto di contatto unico per il progetto. Ove necessario per la concessione di una deroga a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio56 e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio57, la creazione e il funzionamento di tali strutture possono inoltre essere considerate di rilevante interesse pubblico ai sensi dei suddetti testi giuridici, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.

(26) È necessario che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande relative alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE. La Commissione, in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e gli Stati membri, dovrebbe adoperarsi per fissare un termine per l'approvazione delle domande, al fine di garantire la coerenza e l'agilità del mercato in tutta l'Unione nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Essi dovrebbero nominare un'autorità che agevoli e coordini le procedure di rilascio delle autorizzazioni e designare un coordinatore che funga da punto di contatto unico per il progetto. Ove necessario per la concessione di una deroga a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio56 e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la creazione e il funzionamento di tali strutture possono inoltre essere considerate di rilevante interesse pubblico ai sensi dei suddetti testi giuridici, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.

__________________

__________________

56 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

56 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

57 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

57 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato.

(27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su componenti a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato. Le norme dovrebbero essere stabilite e valutate in linea con le norme internazionali comparabili, previa consultazione dei partner internazionali, dei portatori di interessi del settore e delle autorità nazionali competenti, tenendo in debito conto i diversi parametri utilizzati per valutare le credenziali verdi e di cibersicurezza. I parametri di riferimento dovrebbero inoltre riflettere le norme, la legislazione e gli obiettivi dell'Unione nei pertinenti settori ed essere compatibili gli stessi.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Alla luce di quanto precede, la Commissione, consultato il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe preparare il terreno per una certificazione di chip e sistemi integrati verdi, affidabili e sicuri che si basino sulle tecnologie dei semiconduttori o ne facciano ampio uso. In particolare, dovrebbero discutere e individuare i settori e i prodotti pertinenti per i quali è necessaria tale certificazione.

(28) Alla luce di quanto precede, la Commissione, consultato il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe preparare il terreno per una certificazione di chip e sistemi integrati verdi, affidabili e sicuri che si basino sulle tecnologie dei semiconduttori o ne facciano ampio uso. In particolare, dovrebbero discutere e individuare i settori e i prodotti pertinenti per i quali è necessaria tale certificazione. Il sistema dovrebbe essere un sistema di autocertificazione. Nell'elaborazione delle norme di autocertificazione, i settori pertinenti sono incoraggiati a consultare l'ENISA. Dopo 24 mesi si dovrebbe valutare in consultazione con l'ENISA la fattibilità di un sistema obbligatorio di certificazione, al fine di elaborare norme a lungo termine e un sistema obbligatorio di certificazione, tenendo debitamente conto delle norme internazionali in materia.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Alla luce delle carenze strutturali della catena di approvvigionamento dei semiconduttori e del conseguente rischio di future carenze, il presente regolamento fornisce strumenti per un approccio coordinato in materia di monitoraggio e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato.

(29) Alla luce delle sfide strutturali globali e delle vulnerabilità strategiche della catena di approvvigionamento dei semiconduttori e del conseguente rischio di future carenze, il presente regolamento fornisce strumenti per un approccio coordinato in materia di monitoraggio e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato.

 

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Poiché le catene di valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono interconnesse, occorre un approccio coordinato a un monitoraggio regolare per aumentare la capacità di mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori. Gli Stati membri dovrebbero monitorare la catena del valore dei semiconduttori concentrandosi su indicatori di allerta precoce e sulla disponibilità e integrità dei servizi e dei beni forniti dagli operatori chiave del mercato, in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese.

(30) Poiché le catene di valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono interconnesse, occorre un approccio coordinato a un monitoraggio regolare per aumentare la capacità di mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori nella catena di approvvigionamento europea e globale e nei settori critici. La Commissione, assistita dalle autorità nazionali e in stretta collaborazione con i portatori di interessi del settore nell'intero ecosistema dei semiconduttori, dovrebbe monitorare la catena del valore dei semiconduttori concentrandosi su indicatori di allerta precoce e sulla disponibilità e integrità dei servizi e dei beni forniti dagli operatori chiave del mercato, in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese. Qualsiasi richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione agli attori della catena di approvvigionamento dovrebbe essere adeguatamente motivata.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Fatta salva la procedura di bilancio, la Commissione dovrebbe disporre delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per monitorare efficacemente la catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) Il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero cercare di invitare i partner internazionali a cooperare in questo processo, nonché discutere i risultati e identificare le strategie nell'ambito di consessi quali il Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia e durante incontri bilaterali e multilaterali con le nazioni indopacifiche che perseguono gli stessi scopi. Se del caso, i rappresentanti dei paesi terzi dovrebbero essere invitati a rivolgersi al consiglio europeo dei semiconduttori o ai suoi sottogruppi e a collaborare con essi.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis) Per garantire un meccanismo di monitoraggio coordinato e globale, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe cercare di esaminare gli obiettivi dell'iniziativa dell'UE sulle materie prime critiche nel quadro del suo monitoraggio della catena di approvvigionamento, compreso il coordinamento al riguardo attraverso il consiglio europeo dei semiconduttori. Tale monitoraggio dovrebbe includere anche la valutazione dell'impatto di eventuali trasferimenti di fornitori di materie prime e componenti al di fuori dell'Unione, nel contesto del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

_______________-

 

1 bis Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 32 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 ter) Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe cercare di esaminare altre forze di mercato ed eventi fondamentali per il funzionamento dell'industria dei semiconduttori, come i prezzi dell'energia e le carenze energetiche. Se del caso e in coordinamento con la Commissione, per rimediare alla situazione dovrebbero essere formulate raccomandazioni che propongano, in particolare, soluzioni tecnologiche innovative e risposte alle difficoltà economiche.

 

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per svolgere tali attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri possono necessitare di alcune informazioni, che potrebbero non essere accessibili al pubblico, come ad esempio le informazioni sul ruolo di una singola impresa lungo la catena del valore dei semiconduttori. Nelle limitate circostanze in cui è necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere tali informazioni all'impresa in questione.

(33) Per svolgere tali attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri possono necessitare di alcune informazioni, che potrebbero non essere accessibili al pubblico, come ad esempio le informazioni sul ruolo di una singola impresa lungo la catena del valore dei semiconduttori. Nelle limitate circostanze in cui è necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere tali informazioni all'impresa in questione. Se del caso, tali informazioni dovrebbero essere trattate con la massima riservatezza e conformemente a una serie di orientamenti chiari e definiti, al fine di proteggere le informazioni commerciali, economiche e di sicurezza sensibili.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero avvertire la Commissione qualora fattori pertinenti indichino una potenziale crisi dei semiconduttori. Per garantire una risposta coordinata a tali crisi, la Commissione, su segnalazione di uno Stato membro o mediante altre fonti, comprese le informazioni fornite da partner internazionali, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la necessità di attivare la fase di crisi e per discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati. La Commissione dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali previsti dal trattato sugli accordi internazionali.

(34) I membri permanenti del consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbero avvertire la Commissione qualora fattori pertinenti indichino una potenziale crisi dei semiconduttori. Per garantire una risposta coordinata a tali crisi, la Commissione, su segnalazione di uno Stato membro o mediante altre fonti, comprese le informazioni fornite da partner internazionali, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la necessità di attivare la fase di crisi e per discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati. La Commissione dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali previsti dal trattato sugli accordi internazionali.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Nell'ambito del monitoraggio, le autorità nazionali competenti dovrebbero anche identificare le imprese che operano nell'Unione lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale e notificare tali informazioni alla Commissione.

(35) Nell'ambito del monitoraggio, le autorità nazionali competenti dovrebbero anche identificare le imprese chiave che operano nell'Unione lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale e notificare tali informazioni alla Commissione.

 

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per prevedere le perturbazioni nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione e prepararsi ad affrontarle, la Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe definire indicatori di allerta precoce nella valutazione del rischio dell'Unione. Tali indicatori potrebbero includere la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell'Unione e sul mercato mondiale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Gli Stati membri dovrebbero monitorare tali indicatori di allerta precoce.

(37) Per prevedere le perturbazioni nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione e prepararsi ad affrontarle, la Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e dei pertinenti portatori di interessi del settore, dovrebbe definire e stabilire indicatori di allerta precoce nella valutazione del rischio dell'Unione. Detti indicatori di allerta precoce dovrebbero essere utilizzati per valutare e monitorare la disponibilità, la sostenibilità e l'integrità dei beni e dei servizi forniti dagli operatori chiave del mercato. Tali indicatori potrebbero includere la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell'Unione e sul mercato mondiale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. La Commissione dovrebbe monitorare tali indicatori di allerta precoce. I portatori di interessi dell'industria e gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a fare lo stesso. Il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero istituire meccanismi per fornire al settore, in particolare alle start-up e alle PMI, orientamenti in materia di monitoraggio e relazioni. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe poter chiedere alla Commissione una revisione degli indicatori di allerta precoce.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42) La fase di crisi dei semiconduttori dovrebbe essere attivata in presenza di prove concrete, serie e affidabili a conferma di tale crisi. Una crisi dei semiconduttori si verifica in caso di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori che comportano carenze significative e quindi ritardi considerevoli ed effetti negativi su uno o più settori economici importanti dell'Unione, direttamente o attraverso effetti a catena della carenza, dato che i settori industriali dell'Unione rappresentano una solida base di utilizzatori di semiconduttori. Una crisi dei semiconduttori si verifica anche quando, in alternativa o simultaneamente, gravi perturbazioni dal lato dell'offerta di semiconduttori comportano carenze significative che impediscono la fornitura, la riparazione e la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici, ad esempio le apparecchiature mediche e diagnostiche.

(42) La fase di crisi dei semiconduttori dovrebbe essere attivata nel caso di una perturbazione grave e straordinaria della catena di approvvigionamento dei semiconduttori. Tale perturbazione potrebbe portare a carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime e trasformate, che impedirebbero la fornitura, la riparazione e la manutenzione di prodotti essenziali nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori in misura tale da causare ripercussioni gravi, straordinarie e negative sul funzionamento dei settori critici e della società. Si dovrebbe disporre di prove concrete e affidabili dell'esistenza di una minaccia grave e immediata per i cittadini e per il funzionamento, la sicurezza e la difesa delle infrastrutture critiche, dell'economia e delle istituzioni dell'Unione.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Al fine di garantire una risposta agile ed efficace a tale crisi dei semiconduttori, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di attivare la fase di crisi mediante atti di esecuzione e per un periodo predeterminato, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di prorogare la fase di crisi per un periodo predeterminato e, qualora tale necessità sia accertata, prorogarla tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori.

(43) Al fine di garantire una risposta agile ed efficace a tale crisi dei semiconduttori, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di attivare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione dalla portata definita e per un periodo predeterminato, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di prorogare la fase di crisi per un periodo predeterminato e, qualora tale necessità sia accertata, prorogarla tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.

(44) Una stretta cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi del settore e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45) Quando la fase di crisi è attivata dovrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà, ove necessario e proporzionato, di obbligare gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE ad accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, e di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. La Commissione potrebbe limitare le misure a determinati settori critici. Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre un regime di controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio60. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare ulteriori misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Il ricorso a tutte queste misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare le gravi perturbazioni in questione, nella misura in cui ciò sia nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

(45) Quando la fase di crisi è attivata dovrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà, ove necessario e proporzionato, di obbligare gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE ad accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, e di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. La Commissione potrebbe limitare le misure a determinati settori critici. Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori può, sulla base di prove evidenti, dopo una consultazione dettagliata con i rappresentanti dell'industria dei semiconduttori e, se necessario, con i partner internazionali, formulare raccomandazioni in merito alla necessità di introdurre un regime di controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio60. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare ulteriori misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Il ricorso a tutte queste misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare le gravi perturbazioni in questione, nella misura in cui ciò sia nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

__________________

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60 Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

60 Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

 

 

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Considerando 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46) Alcuni settori sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno. Tali settori critici sono elencati nell'allegato della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici61. Ai fini del presente regolamento, anche le attività di difesa e le altre attività pertinenti per la sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate un settore critico. Determinate misure dovrebbero essere attuate solo allo scopo di garantire l'approvvigionamento dei settori critici. La Commissione potrebbe limitare le misure di emergenza ad alcuni di questi settori o a parti di essi quando la crisi dei semiconduttori ha perturbato o rischia di perturbarne il funzionamento.

(46) Alcuni settori sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno. Tali settori critici sono elencati nell'allegato della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici61. Ai fini del presente regolamento, anche le attività di difesa e le altre attività pertinenti per la sicurezza pubblica dovrebbero poter essere considerate settori critici. Per settore critico si dovrebbe intendere qualsiasi settore o sottosettore essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, segnatamente la sanità pubblica, la sicurezza pubblica e la difesa.  La Commissione in cooperazione con il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe definire ulteriormente i settori critici nel contesto del presente regolamento.

__________________

__________________

61 COM(2020) 829. 16.12.2020.

61 COM(2020) 829. 16.12.2020.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Le richieste di informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nell'Unione durante la fase di crisi hanno il fine di valutare in modo approfondito la crisi dei semiconduttori e individuare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Tali informazioni possono comprendere la potenzialità produttiva, la capacità produttiva, le perturbazioni e le strozzature principali in corso. Tra tali elementi potrebbero figurare le scorte abituali, attuali e reali di prodotti di rilevanza per la crisi negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di paesi terzi gestiti da tali imprese o per loro conto, o da cui esse a acquistano forniture; il tempo di produzione medio abituale, attuale e reale dei prodotti più comuni; la produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione dell'Unione; i motivi che impediscono di raggiungere la capacità di produzione; o altri dati necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o le potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto delle finalità legittime dell'impresa, dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e fissare termini adeguati per la trasmissione delle informazioni richieste. Le imprese dovrebbero essere tenute a soddisfare la richiesta e potrebbero essere soggette a sanzioni qualora non diano seguito alla richiesta o comunichino informazioni inesatte. Tutte le informazioni acquisite dovrebbero essere soggette alle norme in materia di riservatezza. Qualora un'impresa riceva una richiesta di informazioni relativa alle sue attività nel settore dei semiconduttori da parte di un paese terzo, essa dovrebbe informarne la Commissione in modo che possa valutare se sia giustificata nell'inviare una richiesta di informazioni simili.

(47) Le richieste di informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nell'Unione durante la fase di crisi hanno il fine di valutare in modo approfondito la crisi dei semiconduttori e individuare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Tali informazioni possono comprendere la potenzialità produttiva, la capacità produttiva, le perturbazioni e le strozzature principali in corso. Tra tali elementi potrebbero figurare le scorte abituali, attuali e reali di prodotti di rilevanza per la crisi negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di paesi terzi gestiti da tali imprese o per loro conto, o da cui esse a acquistano forniture; il tempo di produzione medio abituale, attuale e reale dei prodotti più comuni; la produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione dell'Unione; i motivi che impediscono di raggiungere la capacità di produzione; o altri dati necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o le potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto delle finalità legittime dell'impresa, dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e fissare termini adeguati per la trasmissione delle informazioni richieste. Le imprese dovrebbero essere tenute a soddisfare la richiesta e potrebbero essere soggette a sanzioni qualora non diano seguito alla richiesta o comunichino informazioni inesatte. Tutte le informazioni acquisite dovrebbero essere soggette alle norme in materia di riservatezza. Qualora un'impresa riceva una richiesta di informazioni relativa alle sue attività nel settore dei semiconduttori da parte di un paese terzo, essa dovrebbe informarne la Commissione.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e ove necessario e proporzionato a tal fine, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare e a dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi. Tale obbligo può essere esteso anche agli impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari.

(48) Al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e ove necessario e proporzionato a tal fine, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare e a dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi. Tale obbligo può essere esteso anche agli impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione e in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e a seguito di una relazione di valutazione della crisi, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari.

 

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49) L'impresa interessata dovrebbe essere obbligata ad accettare e dare priorità a un ordine classificato come prioritario. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'impresa potrebbe chiedere alla Commissione di riesaminare l'obbligo imposto. Ciò vale nel caso in cui l'impianto non sia in grado di soddisfare l'ordine anche se prioritario, a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impianto.

(49) La Commissione dovrebbe poter decidere di obbligare un'impresa a dare priorità a un ordine classificato come prioritario. In casi debitamente giustificati, l'impresa potrebbe chiedere alla Commissione di riesaminare l'obbligo imposto. Ciò vale nel caso in cui l'impianto non sia in grado di soddisfare l'ordine anche se prioritario, a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impianto, non sarebbe tecnicamente realizzabile, non potrebbe essere attuato in tempi brevi o avrebbe un impatto negativo sulla catena di approvvigionamento generale dei semiconduttori.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50) Nel caso eccezionale in cui un'impresa operante lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nell'Unione riceva la richiesta di un ordine classificato come prioritario da un paese terzo, dovrebbe informarne la Commissione in modo che, qualora vi sia un impatto significativo sulla sicurezza di approvvigionamento dei settori critici, e gli altri requisiti di necessità, proporzionalità e legalità siano soddisfatti nelle circostanze del caso, la Commissione possa valutare se è opportuno imporre analogamente un obbligo di priorità.

(50) Nel caso eccezionale in cui un'impresa operante lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nell'Unione riceva la richiesta di un ordine classificato come prioritario da un paese terzo, dovrebbe informarne la Commissione. Ciò potrebbe indurre la Commissione a valutare se vi sia un impatto significativo sulla sicurezza di approvvigionamento dei settori critici e se gli altri requisiti di necessità, proporzionalità e legalità siano soddisfatti nelle circostanze del caso.

 

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51) Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza di approvvigionamento ai settori critici che svolgono funzioni vitali per la società, il rispetto dell'obbligo di eseguire un ordine classificato come prioritario non dovrebbe comportare responsabilità per danni verso terzi per eventuali violazioni di obblighi contrattuali che potrebbero derivare dalle necessarie modifiche temporanee dei processi operativi del fabbricante interessato, limitatamente alla misura in cui la violazione di obblighi contrattuali fosse necessaria per il rispetto delle priorità imposte. Le imprese potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione di un ordine classificato come prioritario dovrebbero prevedere tale possibilità nelle condizioni dei loro contratti commerciali. Fatta salva l'applicabilità di altre disposizioni, tale esenzione di responsabilità non incide sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 198562.

(51) Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza di approvvigionamento ai settori critici che svolgono funzioni vitali per la società, il rispetto dell'obbligo di eseguire un ordine classificato come prioritario non dovrebbe comportare responsabilità per danni verso terzi per eventuali violazioni di obblighi contrattuali che potrebbero derivare dalle necessarie modifiche temporanee dei processi operativi del fabbricante interessato, limitatamente alla misura in cui la violazione di obblighi contrattuali fosse necessaria per il rispetto delle priorità imposte. Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione di una potenziale richiesta di soddisfare un ordine classificato come prioritario dovrebbero prevedere tale possibilità nelle condizioni dei loro contratti commerciali. Fatta salva l'applicabilità di altre disposizioni, tale esenzione di responsabilità non incide sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 198562.

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62 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

62 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53) Quando viene attivata la fase di crisi, due o più Stati membri potrebbero incaricare la Commissione di aggregare la domanda e di agire per loro conto negli appalti pubblici nell'interesse pubblico, conformemente alle norme e alle procedure vigenti dell'Unione, sfruttando il suo potere d'acquisto. L'incarico potrebbe autorizzare la Commissione a concludere accordi relativi all'acquisto di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici. Per ciascuna richiesta la Commissione dovrebbe valutare, in consultazione con il consiglio, l'utilità, la necessità e la proporzionalità. Qualora intenda non dare seguito alla richiesta, dovrebbe informarne gli Stati membri interessati e il consiglio e indicarne i motivi. Inoltre gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere il diritto di nominare rappresentanti incaricati di fornire orientamenti e consulenza durante le procedure di appalto e nella negoziazione degli accordi di acquisto. La diffusione e l'utilizzo dei prodotti acquistati dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri partecipanti.

(53) Quando viene attivata la fase di crisi, l'Unione dovrebbe poter incaricare la Commissione di aggregare la domanda e di agire per loro conto negli appalti pubblici nell'interesse pubblico, conformemente alle norme e alle procedure vigenti dell'Unione, sfruttando il suo potere d'acquisto. L'incarico dovrebbe poter autorizzare la Commissione a concludere accordi relativi all'acquisto di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici individuati nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione che attiva la fase di crisi. Per ciascuna richiesta la Commissione dovrebbe valutare, in consultazione con il consiglio, l'utilità, la necessità e la proporzionalità, nonché la rilevanza e l'importanza per l'Unione. Qualora intenda non dare seguito alla richiesta, dovrebbe informarne gli Stati membri e il consiglio e indicarne i motivi. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di nominare rappresentanti incaricati di fornire orientamenti e consulenza durante le procedure di appalto e nella negoziazione degli accordi di acquisto.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Durante una crisi di carenza di semiconduttori l'Unione potrebbe dover prendere in considerazione misure di protezione. Il consiglio europeo dei semiconduttori può esprimere il proprio parere al fine di aiutare la Commissione a valutare se la situazione del mercato costituisce una penuria significativa di prodotti essenziali a norma del regolamento (UE) 2015/479.

(54) Durante una crisi di carenza di semiconduttori potrebbe risultare necessario e proporzionato per l'Unione prendere in considerazione misure di protezione. Il consiglio europeo dei semiconduttori può esprimere il proprio parere al fine di aiutare la Commissione a valutare se la situazione del mercato costituisce una penuria significativa di prodotti essenziali a norma del regolamento (UE) 2015/479.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Considerando 55

 

Testo della Commissione

Emendamento

(55) Al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, è opportuno istituire il consiglio europeo dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche. Il consiglio dovrebbe in particolare: fornire consulenza sull'iniziativa "Chip per l'Europa" al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; scambiando informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

(55) Al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, è opportuno istituire il consiglio europeo dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche e costituire un forum per gli Stati membri e i portatori di interessi dell'industria di tutta l'Unione inteso a coordinare e cooperare ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza sull'iniziativa "Chip per l'Europa" al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; scambiare informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato e una conseguente importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni, il dialogo e la valutazione delle crisi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Considerando 56

 

Testo della Commissione

Emendamento

(56) Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere presieduto da un rappresentante della Commissione. Il punto di contatto unico nazionale di ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Potrebbe inoltre designare diversi rappresentanti in relazione ai diversi compiti del consiglio, ad esempio, a seconda del capo del presente regolamento discusso nel corso delle sue riunioni. La Commissione può istituire sottogruppi e dovrebbe avere la facoltà di stabilire modalità operative, invitando esperti a partecipare ad hoc alle riunioni o invitando nei suoi sottogruppi, in qualità di osservatori, organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori dell'Unione, come l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.

(56) Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere presieduto da un rappresentante della Commissione. Il punto di contatto unico nazionale di ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Il consiglio dovrebbe includere rappresentanti dell'industria dei semiconduttori, come l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, non aventi diritto di voto. Gli Stati membri potrebbero inoltre designare diversi rappresentanti in relazione ai diversi compiti del consiglio, ad esempio, a seconda del capo del presente regolamento discusso nel corso delle sue riunioni. La Commissione può istituire sottogruppi e dovrebbe avere la facoltà di stabilire modalità operative, invitando esperti, portatori di interessi dell'industria o rappresentanti dei paesi terzi a partecipare ad hoc alle riunioni.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Considerando 59

 

Testo della Commissione

Emendamento

(59) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori istituiti nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto della raccolta di informazioni.

(59) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino rigorosamente la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori istituiti nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto della raccolta di informazioni. Qualsiasi violazione della riservatezza dovrebbe comportare un'indagine completa da parte della Commissione e, solo laddove ciò sia necessario, la Commissione dovrebbe rivedere le modalità pratiche e gli orientamenti sul trattamento delle informazioni riservate.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la definizione dei criteri per riconoscere e sostenere gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE primi nel loro genere che promuovono la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione;

b) la definizione dei criteri per riconoscere e sostenere gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE primi nel loro genere che promuovono la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori e supportano lo sviluppo di nuove tecnologie dei semiconduttori nell'Unione;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10) "impianto primo nel suo genere": un impianto industriale in grado di fabbricare semiconduttori, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, che non sia concretamente già esistente o la cui costruzione sia oggetto di impegni all'interno dell'Unione, ad esempio per quanto riguarda il nodo tecnologico, il materiale di substrato, come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, e altre innovazioni di prodotti che possono offrire prestazioni, innovazioni dei processi o prestazioni energetiche e ambientali migliori;

10) "impianto primo nel suo genere": un impianto industriale nell'ecosistema di fabbricazione di semiconduttori, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, che offra innovazione in relazione al processo di produzione o al prodotto finale, che non sia concretamente già esistente o la cui costruzione sia oggetto di impegni all'interno dell'Unione, e che preveda progetti altamente ambiziosi e innovativi, finalizzati allo sviluppo di tecnologie e processi che vadano oltre la tecnologia attuale o che consentano di migliorare notevolmente le prestazioni, il prodotto o le innovazioni dei processi che possono, ad esempio, offrire miglioramenti significativi del consumo energetico, della sicurezza, della potenza di calcolo e dell'impatto ambientale, contribuendo al contempo a un obiettivo comune sostenendo una catena del valore strategica e consentendo la sicurezza dell'approvvigionamento per il futuro dell'industria dei semiconduttori dell'Unione;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13) "unità di fabbricazione finale": l'imballaggio, l'assemblaggio e il collaudo di ogni singolo circuito integrato;

13) "unità di fabbricazione finale": l'incollaggio, l'assemblaggio e l'imballaggio, nonché il collaudo funzionale e di qualità di ogni singolo componente derivante dalla fabbricazione del prodotto a semiconduttori;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

16) "settore critico": qualsiasi settore di cui all'allegato della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici, il settore della difesa e altre attività pertinenti per la sicurezza pubblica;

16) "settore critico": qualsiasi settore o sottosettore essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, segnatamente la sanità pubblica, la sicurezza pubblica e la difesa.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

16 bis) "crisi dei semiconduttori": l'esistenza di una perturbazione grave e straordinaria nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori che può portare a carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime e trasformate, che impedirebbero la fornitura, la riparazione e la manutenzione di prodotti essenziali nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori stessa in misura tale da avere ripercussioni gravi, straordinarie e negative sul funzionamento dei settori critici e della società;  

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

17) "prodotto di rilevanza per la crisi": semiconduttori, prodotti intermedi e materie prime necessari per produrre semiconduttori o prodotti intermedi, interessati dalla crisi dei semiconduttori o di importanza strategica per porre rimedio alla crisi dei semiconduttori o ai suoi effetti economici;

17) "prodotto di rilevanza per la crisi": prodotti e servizi all'interno della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, che sono in linea con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici;

 

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo generale dell'iniziativa è sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l'innovazione in tutta l'Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione che rafforzeranno le capacità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip dell'Unione e contribuiranno al conseguimento della duplice transizione digitale e verde.

1. L'obiettivo generale dell'iniziativa è sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l'innovazione in tutta l'Unione e consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione e lo sviluppo e l'innovazione delle tecnologie consolidate. L'iniziativa rafforzerà le capacità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip dell'Unione, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e di contribuire alla prosperità dell'economia.  L'iniziativa sarà altresì mirata contribuire al conseguimento della duplice transizione digitale e verde, in particolare riducendo l'impatto ambientale dei chip di prossima generazione e contribuendo all'economia circolare, nonché promuovendo modelli sicuri e resilienti e, se del caso, essendo in grado di contrastare le minacce per la sicurezza informatica.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2) il sostegno all'innovazione su larga scala attraverso l'accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, la prova e la convalida di nuovi schemi di progettazione che integrino funzionalità chiave, quali nuovi materiali e architetture per l'elettronica di potenza che promuovano l'energia sostenibile e la mobilità elettrica, un minor consumo energetico, la sicurezza, livelli più elevati di prestazioni di calcolo o l'integrazione di tecnologie pionieristiche quali i chip neuromorfici e con intelligenza artificiale (IA) integrata, la fotonica integrata, il grafene e altre tecnologie basate su materiali 2D;

2) il sostegno all'innovazione su larga scala attraverso l'accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, la prova e la convalida di nuovi schemi di progettazione e degli schemi esistenti in evoluzione che integrino funzionalità chiave, quali nuovi materiali e architetture per l'elettronica di potenza che promuovano l'energia sostenibile e la mobilità elettrica, un minor consumo energetico, la sicurezza, livelli più elevati di prestazioni di calcolo o l'integrazione di tecnologie pionieristiche quali i chip neuromorfici e con intelligenza artificiale (IA) integrata, la fotonica integrata, il grafene e altre tecnologie basate su materiali 2D;

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3) il sostegno agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE tramite un accesso prioritario alle nuove linee pilota;

3) il sostegno agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE tramite la possibilità di un accesso prioritario alle nuove linee pilota;

 

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) la creazione di una rete di centri di competenza in tutta l'Unione al fine di

d) la creazione di una rete di centri di competenza in tutta l'Unione, tramite la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti, al fine di

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2) fare fronte alla carenza di competenze, attirando e mobilitando nuovi talenti e sostenendo l'emergere di una forza lavoro adeguatamente qualificata per rafforzare il settore dei semiconduttori, anche attraverso la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori;

2) fare fronte alla carenza di competenze, attirando e mobilitando nuovi talenti e sostenendo l'emergere di una forza lavoro adeguatamente qualificata per rafforzare il settore dei semiconduttori, anche attraverso la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori e l'offerta di incentivi per superare le sfide relative all'acquisizione e alla conservazione dei talenti;

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) migliorare l'effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell'Unione e ottenere un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato;

(1) migliorare l'effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell'Unione e ottenere un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato; a tale proposito, sono forniti orientamenti chiari e punti di accesso per assistere le start-up e le PMI nell'accesso ai fondi pubblici e privati;

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3) accelerare gli investimenti nell'ambito delle tecnologie di fabbricazione dei semiconduttori e della progettazione dei chip e mobilitare i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento per l'intera catena del valore dei semiconduttori.

3) accelerare e migliorare l'accessibilità agli investimenti nell'ambito delle tecnologie di fabbricazione dei semiconduttori e della progettazione dei chip e mobilitare i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento per l'intera catena del valore dei semiconduttori.

 

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per i chip quantistici;

c) capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per i semiconduttori di punta, ad esempio i chip quantistici;

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell'Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante garanzie emesse preferibilmente da un'autorità pubblica;

d) adeguata sostenibilità finanziaria e tecnica corrispondente al livello dei fondi dell'Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante garanzie emesse preferibilmente da un'autorità pubblica;

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) capacità adeguata dell'ECIC di assicurare la copertura delle esigenze dell'industria.

f) capacità dell'ECIC di assicurare la copertura delle esigenze dell'industria.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) adeguata attenzione per l'agevolazione dei contributi alle PMI e della partecipazione di queste ultime.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. L'ECIC gode di una sostanziale autonomia generale per stabilire la propria composizione, la governance, il finanziamento, il bilancio e le modalità con cui i membri sono invitati a versare i rispettivi contributi finanziari, i diritti di voto e i metodi di lavoro. Tuttavia l'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro dell'ECIC, comprese eventuali modifiche dello statuto, sono conformi e contribuiscono ai fini e agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa "Chip per l'Europa" e sono notificati alla Commissione.

8. L'ECIC gode di una sostanziale autorità generale per stabilire la propria composizione, la governance, il finanziamento, il bilancio e le modalità con cui i membri sono invitati a versare i rispettivi contributi finanziari, i diritti di voto e i metodi di lavoro. Tuttavia l'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro dell'ECIC, comprese eventuali modifiche dello statuto, sono conformi e contribuiscono ai fini e agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa "Chip per l'Europa" e sono notificati alla Commissione.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. L'ECIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una scheda finanziaria. La relazione annuale di attività è trasmessa alla Commissione e resa pubblica. La Commissione può formulare raccomandazioni sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività.

9. L'ECIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una scheda finanziaria. La relazione annuale di attività è trasmessa alla Commissione e resa pubblica. La Commissione può formulare raccomandazioni sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività. La Commissione mette tale relazione a disposizione del Parlamento europeo.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni nell'ambito della componente dell'iniziativa di cui all'articolo 5, lettera d), può essere istituita una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori (la "rete").

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni nell'ambito della componente dell'iniziativa di cui all'articolo 5, lettera d), è istituita una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori (la "rete").

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni;

d) agevolare il trasferimento di esperienze, competenze e know-how tra gli Stati membri, le regioni e i partner internazionali favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e con i rappresentanti dell'industria, stabilisce chiari orientamenti in materia di protezione della proprietà intellettuale di valore e per la prevenzione dell'accesso non autorizzato a informazioni commerciali, economiche e di sicurezza riservate e sensibili e a segreti commerciali.

 

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) sviluppare e gestire azioni di formazione specifiche sulle tecnologie dei semiconduttori per sostenere lo sviluppo del bacino di talenti nell'Unione.

e) sviluppare e gestire azioni di formazione specifiche sulle tecnologie dei semiconduttori per sostenere lo sviluppo del bacino di talenti nell'Unione, come indicato all'articolo 4, lettera d), punto 2, tra cui programmi mirati per sostenere lo sviluppo delle competenze dell'attuale forza lavoro.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa, la procedura per istituire la rete e adottare decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. La Commissione fornisce una serie di orientamenti chiari sulle procedure di selezione dei centri di competenza. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa, la procedura per istituire la rete e adottare decisioni sulla selezione dei soggetti che costituiscono la rete. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La rete gode di una autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione, nonché i suoi metodi di lavoro. Tuttavia l'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro della rete sono conformi e contribuiscono ai fini e agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa.

4. La rete gode di una autorità generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione, nonché i suoi metodi di lavoro. Tuttavia l'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro della rete sono conformi e contribuiscono ai fini e agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli impianti di produzione integrata sono impianti di progettazione e fabbricazione di semiconduttori primi nel loro genere, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, nell'Unione, che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento del mercato interno.

1. Gli impianti di produzione integrata sono impianti di progettazione e fabbricazione di semiconduttori primi nel loro genere nell'Unione, comprese le unità di fabbricazione iniziale e/o finale, che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento del mercato interno e, se del caso, alla stabilità e alla sicurezza della catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori e del mercato.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la sua creazione e il suo funzionamento hanno chiari effetti positivi sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e l'aumento della forza lavoro qualificata;

b) la sua creazione e il suo funzionamento hanno chiari effetti positivi sull'efficacia, l'efficienza, l'adattabilità e la stabilità dell'approvvigionamento nell'intera catena del valore dei semiconduttori dell'Unione;

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) garantisce di non essere soggetta all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell'impresa di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga;

c) garantisce di non essere soggetta all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell'impresa di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga. La Commissione avvia un dialogo e una consultazione a livello intergovernativo attraverso le strutture del consiglio europeo dei semiconduttori, al fine di facilitare la risoluzione di eventuali conflitti di interessi, incompatibilità o incongruenze nell'ambito degli obblighi contrattuali esistenti;

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) si impegna a investire nella prossima generazione di chip.

d) si impegna a investire nella prossima generazione di chip e in progetti altamente ambiziosi, volti a sviluppare tecnologie e processi che vadano oltre la tecnologia attualmente disponibile nell'UE e che consentano di migliorare notevolmente le prestazioni, la sicurezza e l'impatto ambientale, in linea con le esigenze e gli obiettivi delle trasformazioni digitale e verde dell'Unione, tenendo in debita considerazione le attività e i progetti di R&S&I in corso e programmati.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) si impegna a investire nello sviluppo dei talenti e delle competenze.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione emana orientamenti per valutare gli effetti positivi di cui al paragrafo 2, lettera b), in particolare per quanto riguarda la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento e l'aumento della forza lavoro qualificata, il potenziale di innovazione delle PMI, l'impatto su diversi Stati membri, anche in relazione agli obiettivi di coesione, e il contributo alla transizione verde.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al fine di investire nella prossima generazione di chip conformemente al paragrafo 2, lettera d), l'impianto di produzione integrata ha accesso prioritario alle linee pilota istituite conformemente all'articolo 5, lettera b). Tale accesso prioritario non pregiudica l'accesso effettivo alle linee pilota da parte di altre imprese interessate.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettera d), all'impianto di produzione integrata è concesso un accesso preferenziale alle linee pilota istituite conformemente all'articolo 5, lettera b). Tale accesso prioritario non pregiudica l'accesso effettivo alle linee pilota da parte di altre imprese interessate.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le fonderie aperte dell'UE sono impianti di fabbricazione iniziale e/o finale di semiconduttori primi nel loro genere nell'Unione, che offrono capacità produttiva a imprese indipendenti e contribuiscono in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento del mercato interno.

1. Le fonderie aperte dell'UE sono impianti di fabbricazione di semiconduttori primi nel loro genere nell'Unione, con unità di fabbricazione iniziale e/o finale, che offrono capacità produttiva a imprese indipendenti e contribuiscono in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento del mercato interno e, se del caso, alla stabilità e alla sicurezza della catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori e del mercato.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la sua creazione e il suo funzionamento hanno chiari effetti positivi sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e l'aumento della forza lavoro qualificata, tenendo conto in particolare della misura in cui offre capacità produttiva dell'unità di fabbricazione iniziale e/o finale, a imprese non collegate all'impianto, qualora vi sia una domanda sufficiente;

b) la sua creazione e il suo funzionamento hanno chiari effetti positivi ed efficaci sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione per quanto riguarda l'efficienza, l'adattabilità e la stabilità dell'approvvigionamento, tenendo conto della misura in cui offre capacità produttiva dell'unità di fabbricazione iniziale e/o finale, a imprese non collegate all'impianto, qualora vi sia una domanda sufficiente;

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) garantisce di non essere soggetta all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell'impresa di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga;

c) garantisce di non essere soggetta all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell'impresa di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga. La Commissione e il consiglio europeo dei semiconduttori avviano un dialogo e una consultazione a livello intergovernativo attraverso le strutture del consiglio europeo dei semiconduttori, al fine di facilitare la risoluzione di eventuali conflitti di interessi o la compatibilità o incongruenze con gli obblighi contrattuali esistenti.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) si impegna a investire nella prossima generazione di chip.

d) si impegna a investire nella prossima generazione di chip e in progetti altamente ambiziosi, volti a sviluppare tecnologie e processi che vadano oltre la tecnologia attualmente disponibile nell'Unione e che consentano di migliorare notevolmente le prestazioni, la sicurezza e l'impatto ambientale, in linea con le esigenze e gli obiettivi della trasformazione digitale e verde dell'Unione, tenendo in debita considerazione le attività e i progetti di R&S&I in corso e programmati.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) si impegna a investire nello sviluppo dei talenti e delle competenze.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione emana orientamenti per valutare gli effetti positivi di cui al paragrafo 2, lettera b), in particolare per quanto riguarda la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento e l'aumento della forza lavoro qualificata, il potenziale di innovazione delle PMI, l'impatto su diversi Stati membri, anche in relazione agli obiettivi di coesione, e il contributo alla transizione verde.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora una fonderia aperta dell'UE offra capacità produttiva a imprese non collegate al gestore dell'impianto, essa stabilisce e mantiene un'adeguata ed efficace separazione funzionale dei processi di progettazione e fabbricazione al fine di garantire la protezione delle informazioni ottenute in ciascuna fase.

3. Qualora una fonderia aperta dell'UE offra capacità produttiva a imprese non collegate al gestore dell'impianto, essa stabilisce e mantiene un'efficace separazione funzionale dei processi di progettazione e fabbricazione al fine di garantire la protezione delle informazioni ottenute in ciascuna fase.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Al fine di investire nella prossima generazione di chip conformemente al paragrafo 2, lettera d), la fonderia aperta dell'UE ha accesso prioritario alle linee pilota istituite conformemente all'articolo 5, lettera b). Tale accesso prioritario non pregiudica l'accesso effettivo alle linee pilota da parte di altre imprese interessate.

4. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettera d), alla fonderia aperta dell'UE è concesso un accesso prioritario alle linee pilota istituite conformemente all'articolo 5, lettera b). Tale accesso prioritario non pregiudica l'accesso effettivo alle linee pilota da parte di altre imprese interessate.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, comprendente informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto;

b) un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria e tecnica del progetto, comprendente informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto. Tutti i dati e la documentazione presentati nell'ambito di tale domanda sono attentamente tutelati in conformità del presente regolamento e di norme che rispecchiano le informazioni commerciali, economiche e di sicurezza sensibili ivi contenute.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione fornisce orientamenti chiari sulle informazioni richieste e sul pertinente formato, al fine di garantire l'uniformità delle domande e della valutazione.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione esamina la domanda, adotta una decisione in modo tempestivo e ne informa il richiedente.

La Commissione esamina la domanda, adotta una decisione entro un termine prestabilito e ne informa il richiedente.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione sottopone a monitoraggio le attività degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE. Qualora accerti che un impianto non è più conforme ai criteri stabiliti, rispettivamente, all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione comunica le risultanze al consiglio europeo dei semiconduttori. Previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, e sentito l'impianto, la Commissione può abrogare la decisione che accorda a un impianto lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE.

3. La Commissione sottopone a monitoraggio periodico le attività degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE. Qualora accerti che un impianto non è più conforme ai criteri stabiliti, rispettivamente, all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione comunica le risultanze al consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione elabora una valutazione relativa al mutamento delle circostanze in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori dopo aver sentito l'impianto. A seconda dell'esito della valutazione, la Commissione può abrogare la decisione che accorda a un impianto lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. L'impianto è informato il prima possibile del fatto che tale decisione è all'esame.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE, se tale riconoscimento era basato su una domanda contenente informazioni errate.

4. Previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE, se tale riconoscimento era basato su una domanda contenente informazioni errate fornite intenzionalmente o in malafede, che pregiudicano in modo sostanziale il presupposto per l'ottenimento dell'idoneità ad accedere allo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE, e a cui l'impianto non ha posto rimedio, o laddove non sia in grado di farlo.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Le imprese hanno il diritto di impugnare la decisione di revoca dello status entro un termine concordato dal consiglio europeo dei semiconduttori e dalla Commissione. In caso di impugnazione della decisione da parte di un'impresa, la valutazione originaria e le eventuali conclusioni aggiuntive sono sottoposte a esame. Se la decisione di revocare lo status è contestata all'interno del consiglio europeo dei semiconduttori, quest'ultimo procede a una votazione per confermare la decisione finale e proseguire con l'abrogazione dello status esistente di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. Nel caso in cui la decisione sia confermata, si procede a concordare e attuare una cessazione gestita e graduale di tale rapporto.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Si ritiene che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione e sono pertanto ritenuti di interesse pubblico.

1. Si ritiene che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE contribuiscano alla sicurezza, all'efficienza, all'adattabilità e alla stabilità dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione e sono pertanto ritenuti di interesse pubblico.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE a norma dell'articolo 14.

2. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, al fine di garantire la sicurezza, l'efficienza, l'adattabilità e la stabilità dell'approvvigionamento nell'Unione, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE a norma dell'articolo 14. I regimi di sostegno sono utilizzati per colmare eventuali carenze di finanziamento nell'ecosistema dei semiconduttori e sono necessari, adeguati e proporzionati. Essi non devono essere discriminatori, sono privi di indebite distorsioni della concorrenza, duplicazioni o non escludono gli investimenti privati e mirano a favorire l'intera economia dell'Unione.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione prevede orientamenti chiari e trasparenti sulla valutazione della carenza di finanziamenti, anche riguardo alle informazioni richieste per garantire una valutazione uniforme e basata sui fatti delle domande da parte delle autorità nazionali competenti.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 13– paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Occorre tenere debitamente conto del rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in particolare per quanto riguarda le attività delle imprese che hanno beneficiato di un sostegno pubblico.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE siano esaminate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate garantiscono che tali domande siano trattate nel modo più rapido possibile dal punto di vista giuridico.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE siano esaminate in modo efficiente, trasparente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate garantiscono che tali domande siano trattate nel modo più rapido possibile dal punto di vista giuridico e forniscono alle entità, entro sei mesi dalla loro domanda, informazioni relative al sostegno finanziario delle loro proposte, in modo da consentire loro di effettuare adeguate valutazioni dei rischi e degli investimenti.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Attraverso il consiglio europeo dei semiconduttori e in cooperazione con la Commissione, gli Stati membri possono scambiare le migliori pratiche e cercare di fornire norme minime comuni alle autorità pubbliche a livello nazionale, al fine di incoraggiare procedure di autorizzazione più rapide, ma anche ridurre la frammentazione e le disparità nelle norme e nella rapidità del trattamento delle autorizzazioni in tutta l'Unione.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nelle presenti disposizioni.

3. Occorre tenere pienamente conto della pianificazione, della costruzione e del funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nelle presenti disposizioni. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e devono conseguire gli obiettivi di una transizione verde e digitale sostenibile.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma -1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per garantire un ecosistema dei semiconduttori sicuro, efficiente, adattabile e stabile in tutta l'Unione, il monitoraggio della catena di approvvigionamento è un obiettivo chiave del presente regolamento e del ruolo del consiglio europeo dei semiconduttori.

 

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri effettuano un regolare monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori. In particolare:

La Commissione, assistita dalle autorità nazionali competenti e dai rappresentanti dell'industria, monitora la catena del valore dei semiconduttori e fornisce le pertinenti conclusioni al consiglio europeo dei semiconduttori sotto forma di aggiornamenti periodici. La periodicità di tali aggiornamenti viene riesaminata durante le situazioni di crisi. In particolare:

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) monitorano gli indicatori di allerta precoce di cui all'articolo 16;

a) monitorano gli indicatori di allerta precoce di cui all'articolo 16; tali indicatori sono stabiliti in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e con i portatori di interessi dell'industria dell'intero ecosistema dei semiconduttori. In caso di significativi sviluppi di mercato e geopolitici, tali indicatori sono aggiornati.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono le risultanze pertinenti al consiglio europeo dei semiconduttori in forma di aggiornamenti periodici.

La Commissione fornisce le risultanze pertinenti al consiglio europeo dei semiconduttori in forma di aggiornamenti periodici.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri invitano i principali utilizzatori di semiconduttori e gli altri portatori di interessi pertinenti a fornire informazioni riguardanti oscillazioni significative della domanda e perturbazioni note della loro catena di approvvigionamento. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni, gli Stati membri prevedono un meccanismo e un assetto amministrativo per tali aggiornamenti.

2. La Commissione e gli Stati membri, tramite le strutture del consiglio europeo dei semiconduttori, invitano i principali utilizzatori di semiconduttori e gli altri portatori di interessi pertinenti a fornire informazioni riguardanti oscillazioni significative della domanda e perturbazioni note della loro catena di approvvigionamento. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri, in cooperazione con i portatori di interessi del settore, compresi i paesi terzi e i partner internazionali, dovrebbero cercare di incoraggiare le industrie dei clienti finali a segnalare le carenze di semiconduttori e le potenziali perturbazioni dell'approvvigionamento di prodotti.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Per facilitare lo scambio di informazioni, la Commissione stabilisce un punto di contatto unico per le informazioni da fornire. Per garantire l'uniformità, affinché i dati possano essere raccolti e analizzati in maniera significativa ed efficace, la Commissione fornisce orientamenti sul tipo di informazioni richieste. La Commissione garantisce che vi siano competenze e risorse sufficienti per questo ruolo. Gli orientamenti sulle informazioni richieste sono modificati e adattati in funzione degli sviluppi tecnologici, geopolitici e di mercato.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, possono chiedere informazioni alle organizzazioni rappresentative delle imprese o a singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, laddove sia necessario e proporzionato ai fini del paragrafo 1. Le autorità nazionali competenti, in tal caso, prestano una particolare attenzione alle PMI, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalle richieste e privilegiano soluzioni digitali per la raccolta di tali informazioni. Le informazioni ottenute a norma del presente paragrafo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27.

3. Le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, possono chiedere, tramite le strutture del consiglio europeo dei semiconduttori, informazioni alle organizzazioni rappresentative delle imprese o a singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, laddove sia necessario e proporzionato ai fini del paragrafo 1. Le autorità nazionali competenti, in tal caso, prestano una particolare attenzione alle PMI, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalle richieste e privilegiano soluzioni digitali per la raccolta di tali informazioni. Le informazioni ottenute a norma del presente paragrafo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27. Tali informazioni sono fornite attraverso il punto di contatto unico istituito dalla Commissione.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione elabora una relazione annuale in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori per valutare la regolarità delle richieste di informazioni, il tipo e il volume delle informazioni richieste, in particolare dalle PMI, e individua, se necessario, la necessità di snellire ulteriormente i processi e di fornire ulteriore assistenza per orientarsi nelle richieste di informazioni nel contesto del presente regolamento.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, di una fluttuazione significativa della domanda o sia in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, avverte immediatamente la Commissione ("allerta precoce").

4. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, di una fluttuazione significativa della domanda o sia in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, avverte immediatamente la Commissione ("allerta precoce"). Una crisi dei semiconduttori, una fluttuazione significativa della domanda e altri fattori di rischio sono predefiniti insieme a una precisa serie di parametri di riferimento, al fine di evitare inutili interventi sul mercato e di garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate in modo necessario e proporzionato. La Commissione assume tale compito in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e con i rappresentanti dell'industria dei semiconduttori.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) avvia consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte a interruzioni della catena di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comprendere, se del caso, un coordinamento dei consessi internazionali pertinenti.

b) avvia consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte a interruzioni della catena di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comprendere, se del caso, un coordinamento dei consessi internazionali pertinenti. Possono essere invitati a intervenire e a collaborare con il consiglio europeo dei semiconduttori o con un sottogruppo anche i rappresentanti di paesi terzi.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, identificano le imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nei propri territori nazionali, incluse le informazioni di natura non riservata riguardanti i servizi o i beni e le informazioni di contatto. Esse trasmettono tale elenco ed eventuali aggiornamenti successivi alla Commissione. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, può pubblicare orientamenti per specificare ulteriormente le informazioni che devono essere raccolte e definire le specifiche tecniche e i formati.

7. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, identificano le imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nei propri territori nazionali, incluse le informazioni di natura non riservata riguardanti i servizi o i beni e le informazioni di contatto. Esse trasmettono tale elenco ed eventuali aggiornamenti successivi alla Commissione. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, pubblica orientamenti per specificare ulteriormente le informazioni che devono essere raccolte e definire le specifiche tecniche e i formati.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta i rischi che possono interrompere, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori (valutazione del rischio dell'Unione). Nella valutazione del rischio dell'Unione, la Commissione identifica gli indicatori di allerta precoce.

1. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e con i pertinenti portatori di interessi del settore, e, ove necessario, con i rappresentanti di paesi terzi, valuta i rischi che possono interrompere, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori (valutazione del rischio dell'Unione) e istituisce indicatori di allerta precoce.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, se necessario, riesamina la valutazione del rischio dell'Unione compresi gli indicatori di allerta precoce.

2. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio europeo dei semiconduttori, se necessario, riesamina la valutazione del rischio dell'Unione compresi gli indicatori di allerta precoce.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori di cui all'articolo 15, gli Stati membri controllano gli indicatori di allerta precoce identificati dalla Commissione.

3. Nel monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori di cui all'articolo 15, gli Stati membri e, ove necessario e proporzionato, i rappresentanti dell'industria che sono membri del consiglio europeo dei semiconduttori, controllano gli indicatori di allerta precoce identificati dalla Commissione.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri identificano gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori nei propri territori nazionali, tenendo conto degli elementi seguenti:

1. Gli Stati membri, in consultazione con i rappresentanti dell'industria, ove necessario e proporzionato, identificano gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori nei propri territori nazionali, in conformità dei criteri predefiniti concordati dal consiglio europeo dei semiconduttori e dalla Commissione, tenendo conto degli elementi seguenti:

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Si ritiene che una crisi dei semiconduttori si produca quando si verificano gravi perturbazioni nell'approvvigionamento di semiconduttori, le quali determinano carenze significative che:

1. Si considera che si verifichi una crisi dei semiconduttori quando si verifica una perturbazione grave e straordinaria della catena di approvvigionamento dei semiconduttori. Tale perturbazione può portare a carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime e trasformate, che impedirebbero la fornitura, la riparazione e la manutenzione di prodotti essenziali nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori in misura tale da avere ripercussioni gravi, straordinarie e negative sul funzionamento dei settori critici e della società.  Dovranno esservi prove concrete e affidabili dell'esistenza di una minaccia grave e immediata per i cittadini e per il funzionamento, la sicurezza e la difesa delle infrastrutture critiche, dell'economia e delle istituzioni dell'Unione.

a) comportano notevoli ritardi o effetti negativi significativi su uno o più settori economici importanti nell'Unione, oppure

 

b) impediscono l'approvvigionamento, la riparazione e la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici.

 

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Dopo aver attivato la fase di crisi, la Commissione e il consiglio europeo dei semiconduttori preparano una relazione di valutazione della situazione di crisi che illustra in modo trasparente i fattori che hanno portato all'attivazione della fase di crisi. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta se prorogare tale attivazione. Qualora la valutazione concluda che sia opportuna una proroga, la Commissione può prorogare l'attivazione tramite atti di esecuzione. La durata della proroga è specificata negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2. La Commissione può decidere a più riprese di prorogare l'attivazione della fase di crisi, laddove ciò sia opportuno.

3. Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e con i portatori di interessi dell'industria, valuta se prorogare tale attivazione. Qualora la valutazione concluda che sia opportuna una proroga, la Commissione può prorogare l'attivazione tramite atti di esecuzione. La durata della proroga è specificata negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2. La Commissione può decidere a più riprese di prorogare l'attivazione della fase di crisi, laddove ciò sia opportuno.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, se del caso. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione e coordinano le misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori.

4. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, se del caso. Gli Stati membri e i portatori di interessi dell'industria operano in stretta collaborazione con la Commissione e coordinano le misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, le misure adottate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 cessano di applicarsi. La Commissione riesamina la valutazione del rischio dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi.

5. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, le misure adottate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 cessano di applicarsi. La Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, riesamina la valutazione del rischio dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi. Le conclusioni di tale riesame sono messe a disposizione del Parlamento europeo.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione adotta la misura di cui all'articolo 20 alle condizioni ivi stabilite. La Commissione può inoltre adottare le misure previste all'articolo 21 e/o all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

1. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione adotta la misura di cui all'articolo 20 alle condizioni ivi stabilite. La Commissione può inoltre adottare le misure previste all'articolo 21 e/o all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite. Nell'adottare tali misure, è opportuno che la Commissione tenga in debita considerazione il potenziale impatto negativo sui partner internazionali.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può limitare le misure di cui agli articoli 21 e 22 a taluni settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori.

2. Se necessario, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione adotta inoltre le misure previste all'articolo 21 o all'articolo 22 o in entrambi, alle condizioni ivi stabilite. Qualora si faccia ricorso alle misure di cui agli articoli 21 e 22, esse sono limitate ai soggetti della catena di approvvigionamento dei semiconduttori direttamente collegati all'approvvigionamento dei settori critici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione che attiva la fase di crisi.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, il consiglio europeo dei semiconduttori può:

3. Se la fase di crisi è attivata e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, il consiglio europeo dei semiconduttori valuta e consiglia ulteriori misure di emergenza appropriate ed efficaci, ad esempio:

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) valutare l'impatto dell'eventuale imposizione di misure di protezione, in particolare se la situazione del mercato si configura come una penuria significativa di un prodotto essenziale a norma del regolamento (UE) 2015/479 e fornire un parere alla Commissione;

a) valuta l'impatto e le conseguenze per l'industria dei semiconduttori dell'Unione dell'eventuale imposizione di misure di protezione, in particolare se la situazione del mercato si configura come una penuria significativa di un prodotto essenziale a norma del regolamento (UE) 2015/479 e come una crisi dei semiconduttori, quale definita nel presente regolamento; e fornisce un parere alla Commissione a seguito di una consultazione approfondita con i portatori di interessi dell'industria e i partner internazionali. L'attivazione di una situazione di crisi e le misure di protezione adottate non pongono di conseguenza l'industria dei semiconduttori dell'Unione a rischio di maggiori vulnerabilità;

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nell'Unione e deve essere nel migliore interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle PMI.

4. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni delle funzioni vitali della società o delle attività economiche nell'Unione e deve essere nel migliore interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di arrecare pregiudizio ai lavoratori e di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle PMI.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può emanare orientamenti sull'attuazione e sull'uso delle misure di emergenza.

6. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e dei portatori di interessi dell'industria, emana orientamenti sull'attuazione e sull'uso delle misure di emergenza.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, chiede alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, alle singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di informare la Commissione in merito alle loro potenzialità e capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso, e di fornire altri dati esistenti necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di mitigazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione.

1. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, chiede alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, alle singole imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di informare la Commissione, laddove sia necessario e proporzionato e in linea con le norme in materia di riservatezza previste dal presente regolamento, in merito alle loro potenzialità e capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso, e di fornire altri dati esistenti necessari per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di mitigazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nel caso in cui si verifichi una situazione di crisi e le informazioni già fornite dalle organizzazioni e dalle imprese si rivelino insufficienti per valutare appieno le misure da adottare per mitigare i rischi, caso per caso e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, è possibile richiedere ulteriori informazioni. Tali informazioni sono trattate in conformità dei principi fondamentali e delle norme minime di sicurezza per la protezione di informazioni e dati di questo tipo.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 20– paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Una violazione dei dati o una divulgazione non autorizzata delle informazioni e dei dati raccolti comporta un'indagine completa da parte della Commissione o dell'autorità competente e, se necessario, una revisione degli orientamenti applicati al trattamento, alla conservazione e alla gestione dei dati in base ai requisiti del presente regolamento. La Commissione o gli Stati membri garantiscono l'adozione di misure adeguate. Ciò può includere, se del caso, una sospensione nell'ambito dell'entità o dell'impresa che condividono informazioni fino a quando non sia stata condotta un'indagine e non sia stato individuato un rimedio.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 20– paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. La Commissione istituisce un punto di contatto unico per la trasmissione di tali informazioni, al fine di ridurre l'onere amministrativo delle misure di segnalazione e il rischio di violazione dei dati e di divulgazione non autorizzata di informazioni commerciali, di sicurezza ed economicamente sensibili.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica inoltre le sanzioni di cui all'articolo 28.

2. La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è proporzionata e necessaria in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica inoltre le sanzioni di cui all'articolo 28.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se un'impresa fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto, è soggetta alle ammende fissate a norma dell'articolo 28.

4. Se un'impresa fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, come risultato di malafede o imprudenza, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto, è soggetta alle ammende fissate a norma dell'articolo 28.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora un'impresa stabilita nell'Unione riceva una richiesta di informazioni relative alle sue attività nel campo dei semiconduttori da parte di un paese terzo, ne informa la Commissione in modo da consentirle di richiedere informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio europeo dei semiconduttori dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

5. Qualora un'impresa stabilita nell'Unione riceva una richiesta di informazioni relative alle sue attività nel campo dei semiconduttori da parte di un paese terzo, ne informa la Commissione in modo da consentirle di richiedere informazioni analoghe se necessario e pertinente ai suoi compiti. La Commissione informa il consiglio europeo dei semiconduttori dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ove necessario e proporzionato per garantire il funzionamento di tutti o di alcuni settori critici, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ("ordine classificato come prioritario"). L'obbligo prevale su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico.

1. Ove necessario e proporzionato per garantire il funzionamento di tutti o di alcuni settori critici, e in linea con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ("ordine classificato come prioritario"). L'obbligo può prevalere su altri obblighi di esecuzione di diritto privato o pubblico. Tale obbligo non dovrebbe compromettere indebitamente gli obiettivi di libera concorrenza, il mercato unico o le pratiche commerciali delle imprese europee.

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia effetti significativi sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può obbligare tale impresa ad accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 4, 5 e 6.

3. Quando un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia effetti significativi sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può obbligare tale impresa, ove necessario e proporzionato, ad accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 4, 5 e 6, qualora anche l'Unione si trovi in una situazione di crisi.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono emanati dalla Commissione mediante decisione. La decisione è adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime dell'impresa interessata e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché le sanzioni di cui all'articolo 28 in caso di inosservanza dell'obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono emanati dalla Commissione mediante consultazione con l'impresa interessata. La decisione è adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime e delle circostanze dell'impresa interessata, come pure di una completa analisi dei costi, degli sforzi, della fattibilità tecnica e delle conseguenze commerciali a lungo termine necessari per modificare la sequenza produttiva. Nella sua proposta di imporre un obbligo di priorità, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché le sanzioni di cui all'articolo 28 in caso di inosservanza dell'obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole, che riflette il prezzo di mercato.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Per gli impianti che eseguono ordini classificati come prioritari, la Commissione può intervenire nell'ambito delle strutture del consiglio europeo dei semiconduttori per consentire agli Stati membri di introdurre nuovi incentivi fiscali volti a stimolare gli investimenti nella ricerca nel settore dei semiconduttori, come definito nella comunicazione della Commissione dal titolo "Per un utilizzo più efficace degli incentivi fiscali a favore della R&S". L'utilizzo degli incentivi fiscali è in linea con le regole e le norme dell'UE in materia di tassazione.

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'impresa interessata è tenuta ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario. L'impresa può chiedere alla Commissione di riesaminare l'ordine classificato come prioritario qualora lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti:

5. La Commissione può obbligare un'impresa ad accettare e dare priorità a un ordine classificato come prioritario. L'impresa può chiedere alla Commissione di riesaminare l'ordine classificato come prioritario per uno dei motivi seguenti:

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) se l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;

a) se l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, o laddove l'ordine classificato come prioritario comporterebbe adeguamenti tecnici non fattibili o un periodo di tempo irrealistico per l'attuazione degli adeguamenti tecnici;

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) se l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa.

b) se l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere eccessivo o rischi per la continuità operativa, o particolari difficoltà o conseguenze economiche negative per l'impresa.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Qualora un'impresa sia obbligata ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario, non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali necessarie per rispettare tale obbligo. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto.

6. Qualora un'impresa accetti e dia priorità a un ordine classificato come prioritario, non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali necessarie per rispettare tale obbligo. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto. Se necessario e pertinente, la Commissione avvia un dialogo con le terze parti.

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può, su richiesta di due o più Stati membri, stabilire un mandato per agire in qualità di centrale di committenza per conto degli Stati membri partecipanti ("Stati membri partecipanti") per i loro appalti pubblici di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici ("acquisti comuni").

1. La Commissione può, in caso di situazioni di crisi e laddove necessario e proporzionato, stabilire un mandato per agire in qualità di centrale di committenza per conto degli Stati membri per i loro appalti pubblici di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici indicati nell'atto di esecuzione che attiva la fase di crisi ("acquisti comuni").

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto.

2. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità nonché il valore per l'Unione, di agire come una centrale di committenza comune. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto.

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione elabora una proposta di accordo quadro che deve essere firmata dagli gli Stati membri partecipanti. Tale accordo quadro organizza nel dettaglio gli acquisti comuni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione elabora una proposta di accordo quadro che deve essere firmata dagli gli Stati membri. Tale accordo quadro illustra nel dettaglio la possibilità di acquisti comuni di cui al paragrafo 1, comprese le motivazioni per fruirne e le responsabilità che la Commissione deve assumersi.

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli appalti di cui al presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario per i propri appalti. La Commissione può avere la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, accordi per l'acquisto di tali prodotti o per il finanziamento anticipato della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un diritto prioritario sul risultato.

4. Gli appalti di cui al presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario per i propri appalti. La Commissione può avere la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, accordi per l'acquisto o per il finanziamento anticipato della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un accesso prioritario al risultato.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. La diffusione e l'utilizzo dei prodotti acquistati restano di competenza degli Stati membri partecipanti.

6. La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri. La Commissione invita gli Stati membri a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. La diffusione e l'utilizzo dei prodotti acquistati restano di competenza degli Stati membri.

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. La Commissione garantisce che la separazione delle attività e l'indipendenza siano mantenute durante l'intero processo, in relazione agli altri compiti svolti a norma del presente regolamento e in relazione al consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce alla Commissione consulenza e assistenza a norma del presente regolamento, in particolare:

2. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce alla Commissione consulenza e assistenza a norma del presente regolamento. La sua funzione principale consiste nel monitorare la catena di approvvigionamento dell'Unione e globale per rilevare potenziali interruzioni e nel facilitare la cooperazione con i partner internazionali al fine di garantire la stabilità della produzione e dell'approvvigionamento e di rafforzare l'ecosistema complessivo dei semiconduttori, in particolare:

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) fornendo consulenza sull'iniziativa al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip";

a) monitorando le catene di approvvigionamento dell'Unione e globali e le questioni relative alla risposta alle crisi;

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) fornendo un forum di cooperazione, coordinamento e scambio di informazioni con i partner dei paesi terzi, per contribuire a un miglior monitoraggio delle catene di approvvigionamento globali e delle tendenze aventi un impatto sull'Unione, anche attraverso la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi, in linea con gli obblighi internazionali;

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) affrontando le questioni legate al monitoraggio e alla risposta alle crisi;

soppresso

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) fornendo consulenza sull'iniziativa al comitato delle autorità pubbliche delle imprese comuni "Chip";

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio europeo dei semiconduttori sostiene la Commissione nella cooperazione internazionale, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi, in linea con gli obblighi internazionali.

soppresso

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il consiglio europeo dei semiconduttori assicura il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, se del caso, con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell'Unione.

4. Il consiglio europeo dei semiconduttori assicura il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, se del caso, con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell'Unione e fornisce assistenza nell'analisi e nella valutazione dello status di impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell'UE.

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti degli Stati membri e rappresentanti dei portatori di interessi dell'industria, ad esempio l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su proposta della Commissione e in accordo con essa, il consiglio europeo dei semiconduttori adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

3. Su proposta della Commissione e in accordo con essa, il consiglio europeo dei semiconduttori adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri. Esso include le procedure di voto per revocare o mantenere lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. Solo i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione hanno diritto di voto.

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può istituire sottogruppi permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche. Se del caso, la Commissione può invitare in tali sottogruppi, in qualità di osservatori, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori, compresa l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e gli utilizzatori di semiconduttori a livello dell'Unione. È istituito un sottogruppo comprendente le organizzazioni di ricerca e tecnologia dell'Unione al fine di esaminare aspetti specifici degli orientamenti tecnologici strategici e di riferire a tale riguardo al consiglio europeo dei semiconduttori.

4. La Commissione istituisce sottogruppi permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche. Se del caso, la Commissione invita nei sottogruppi le organizzazioni e gli esperti, i portatori di interessi dell'industria e i rappresentanti dei paesi terzi. È istituito un sottogruppo comprendente le organizzazioni di ricerca e tecnologia dell'Unione al fine di esaminare aspetti specifici degli orientamenti tecnologici strategici e di riferire a tale riguardo al consiglio europeo dei semiconduttori.

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni ordinarie almeno una volta all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di uno Stato membro e secondo quanto disposto all'articolo 15 e all'articolo 18.

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di uno Stato membro e secondo quanto disposto all'articolo 15 e all'articolo 18.

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presidente convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in conformità ai compiti del consiglio europeo dei semiconduttori a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno. La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico alle attività del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23.

3. Il presidente convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in consultazione con i membri del consiglio europeo dei semiconduttori, in conformità ai compiti del consiglio europeo dei semiconduttori a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno. La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico alle attività del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se del caso, la Commissione può nominare osservatori affinché partecipino alle riunioni. La Commissione può invitare in modo puntuale esperti, anche provenienti da pertinenti organizzazioni di portatori di interessi, con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno, a partecipare a riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione. La Commissione invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi. Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi.

4. La Commissione può invitare in modo puntuale esperti, anche provenienti da pertinenti organizzazioni di portatori di interessi, con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno, a partecipare a riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione. La Commissione invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi. Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi.

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate.

5. Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate. Tali misure sono conformi agli orientamenti della Commissione.

 

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora designino più di un'autorità nazionale competente, gli Stati membri definiscono chiaramente le rispettive responsabilità delle autorità interessate e ne garantiscono la cooperazione efficace ed efficiente per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico nazionale di cui al paragrafo 3.

2. Qualora designi più di un'autorità nazionale competente, lo Stato membro definisce chiaramente le rispettive responsabilità delle autorità interessate e ne garantisce la cooperazione efficace ed efficiente per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico nazionale di cui al paragrafo 3.

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Essi rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in modo da proteggere in particolare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili o i segreti commerciali. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23 e ai membri del comitato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

1. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Essi rispettano sempre rigorosamente la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in modo da proteggere in particolare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali, economiche e di sicurezza sensibili o i segreti commerciali. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23 e ai membri del comitato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, informazioni riservate con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, per garantire un livello di riservatezza adeguato.

2. La Commissione e gli Stati membri possono caso per caso scambiare, ove necessario e proporzionato, informazioni riservate con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, garantendo il massimo livello di riservatezza. Qualsiasi scambio di informazioni riservate avviene nel pieno rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento e in altri atti normativi dell'Unione.

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Ove necessario e proporzionato, le informazioni e i dati forniti da organizzazioni, enti e imprese sono trattati in conformità delle norme per la protezione delle informazioni classificate dell'UE ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione1 bis e/o delle norme nazionali.

 

__________

 

1 bis Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Articolo 27– paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione garantiscono che siano previste norme chiare e vincolanti che salvaguardino dall'elusione delle misure di protezione tecnologica e dall'uso di dati riservati relativi a dati commerciali, economici e di sicurezza sensibili. I requisiti di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis sono estesi alle disposizioni del presente regolamento.

 

_________________

 

1 bis Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Articolo 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Scambio di dati e informazioni con paesi terzi

 

1.  La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario e proporzionato, informazioni con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi bilaterali o multilaterali per garantire un livello di riservatezza adeguato.

 

2.  Ai fini del presente regolamento, i dati trasferiti a un paese terzo devono essere quanto più possibile precisi, al fine di ridurre al minimo la quantità di dati trasferiti richiesti per svolgere l'attività necessaria.

 

3.  Tali informazioni sono trasferite da un punto di contatto unico della Commissione a un punto di contatto unico designato nel paese terzo. Il fornitore designato dei dati tiene un registro dettagliato di tutti i dati trasmessi a un paese terzo ai fini delle attività perseguite.

 

4.  Il paese terzo garantisce che i dati forniti siano utilizzati in modo rigoroso ed esclusivo ai fini dell'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento e che non siano effettuati ulteriori trasferimenti successivi.

 

5.  Per prevenire l'accesso non autorizzato, la divulgazione o la perdita dei dati o qualsiasi forma di trattamento non autorizzato, i dati forniti sono conservati in un ambiente fisico sicuro, separatamente da qualsiasi altro dato e con sistemi di alto livello e funzioni di controllo delle intrusioni fisiche. Tali dati non sono connessi ad altre banche dati. I dati sono limitati alle persone coinvolte nello svolgimento di tali compiti, i cui nomi sono forniti alla Commissione. Non sono effettuate copie dei dati forniti, se non a fini di back-up e ripristino in caso di problemi.

 

6.  Una volta che i dati non sono più necessari, sono cancellati. L'autorità competente del paese terzo procede a un riesame di tale aspetto su base annuale.

 

7.  Se risulta che i dati non sono stati trattati in conformità delle norme pertinenti o sono stati oggetto di trasferimento successivo, non sono trasferiti altri dati ai sensi del presente regolamento.

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica.

1. Entro 18 mesi la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. I risultati della relazione sono presentati al Parlamento europeo.

 

 

Tale valutazione riguarda i seguenti aspetti, senza limitarsi ad essi:

 

il suo contributo all'approvvigionamento lungo tutta la catena del valore dei semiconduttori dell'Unione e all'autonomia economica e strategica dell'Unione;

 

il suo impatto sulla concorrenza e sulla competitività nel settore dei semiconduttori dell'Unione;

 

il suo contributo alla crescita di una forza lavoro qualificata, alle PMI e alla promozione dell'innovazione;

 

il suo contributo agli obiettivi di coesione e alle transizioni verde e digitale;

 

l'adeguatezza degli strumenti di intervento sul mercato previsti dal presente regolamento;

 

l'impatto sugli investimenti privati;

 

i finanziamenti assegnati al presente regolamento e una stima delle opportune disposizioni finanziarie nel prossimo QFP;

 

le recenti tendenze di mercato nel settore dei semiconduttori.

 

Tali relazioni sono rese pubbliche.

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le informazioni sensibili e riservate sono redatte o trattate dal Parlamento europeo in conformità delle norme e dei protocolli esistenti.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

Riferimenti

COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2022

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

ECON

7.3.2022

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Eva Maydell

3.3.2022

Esame in commissione

13.7.2022

10.10.2022

 

 

Approvazione

8.11.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Isabel Benjumea Benjumea, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marc Angel, Agnès Evren, Christophe Hansen, Margarida Marques, Fulvio Martusciello, Eva Maydell, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Nissinen, René Repasi

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Maria da Graça Carvalho, Niels Fuglsang, Raphaël Glucksmann, Hannes Heide, Liudas Mažylis

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

42

+

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska

ID

Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Enikő Győri

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Agnès Evren, Markus Ferber, Christophe Hansen, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Eva Maydell, Liudas Mažylis, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marc Angel, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Raphaël Glucksmann, Hannes Heide, Margarida Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, René Repasi, Alfred Sant, Paul Tang, Irene Tinagli

VERTS/ALE

Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

2

-

ECR

Dorien Rookmaker

THE LEFT

José Gusmão

 

2

0

ECR

Johan Nissinen

ID

France Jamet

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


 

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione di un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)

Riferimenti

COM(2022)0046 – C9-0039/2022 – 2022/0032(COD)

Presentazione della proposta al PE

9.2.2022

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2022

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

INTA

23.6.2022

BUDG

7.3.2022

ECON

7.3.2022

IMCO

7.3.2022

 

JURI

7.3.2022

 

 

 

Commissioni associate

 Annuncio in Aula

JURI

7.7.2022

IMCO

7.7.2022

 

 

Relatori

 Nomina

Dan Nica

29.3.2022

 

 

 

Esame in commissione

13.10.2022

 

 

 

Approvazione

24.1.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

67

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Marisa Matias, Eva Maydell, Marina Mesure, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Franc Bogovič, Damien Carême, Jakop G. Dalunde, Matthias Ecke, Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Ladislav Ilčić, Elena Lizzi, Marian-Jean Marinescu, Alin Mituța, Jutta Paulus, Massimiliano Salini, Jordi Solé, Susana Solís Pérez, Viola von Cramon-Taubadel, Emma Wiesner

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Carmen Avram, Tudor Ciuhodaru, Rosanna Conte, László Trócsányi

Deposito

31.1.2023

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

67

+

ECR

Ladislav Ilčić, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Grzegorz Tobiszowski

ID

Markus Buchheit, Rosanna Conte, Marie Dauchy, Elena Lizzi

NI

András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, László Trócsányi

PPE

Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Emma Wiesner

S&D

Carmen Avram, Tudor Ciuhodaru, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Matthias Ecke, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Damien Carême, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Niklas Nienaß, Jutta Paulus, Jordi Solé, Viola von Cramon-Taubadel

 

1

-

ECR

Johan Nissinen

 

4

0

ECR

Robert Roos

The Left

Marc Botenga, Marisa Matias, Marina Mesure

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2023
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