RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio
7.3.2023 - (COM(2022)0174 – C9‑0148/2022 – 2022/0115(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatrice: Marion Walsmann
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio
(COM(2022)0174 – C9‑0148/2022 – 2022/0115(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0174),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 118, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0148/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.
– vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0049/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, il Parlamento europeo ha sottolineato che il riconoscimento delle IG per i prodotti non agricoli è in linea con le priorità dei programmi dell'UE in via di definizione, ricordando che il Parlamento europeo sostiene la Commissione nella sua iniziativa volta a istituire, sulla base di un'accurata valutazione d'impatto, una protezione efficace e trasparente delle IG a livello dell'UE per i prodotti non agricoli al fine di allinearsi, tra l'altro, all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, firmato dall'UE, che prevede la possibilità di proteggere le IG sia per i prodotti agricoli che per quelli non agricoli. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Da molti anni la protezione dell'indicazione geografica è concessa a livello di Unione a vini, bevande spiritose6, vini aromatizzati7, definiti a livello di Unione, e ai prodotti agricoli e alimentari protetti8 a livello di Unione. È opportuno tutelare le indicazioni geografiche a livello di Unione anche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione degli attuali regolamenti, garantendo al contempo la convergenza e mirando a includere un'ampia varietà di prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro e porcellana. |
(3) Da molti anni la protezione dell'indicazione geografica è concessa a livello di Unione a vini, bevande spiritose6, vini aromatizzati7, definiti a livello di Unione, e ai prodotti agricoli e alimentari protetti8 a livello di Unione. È opportuno tutelare le indicazioni geografiche a livello di Unione anche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione degli attuali regolamenti, garantendo al contempo la convergenza e mirando a includere un'ampia varietà di prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro e porcellana. L'introduzione di un siffatto sistema di protezione apporterebbe vantaggi ai consumatori, favorendo la conoscenza dell'autenticità dei prodotti, produrrebbe un impatto economico positivo sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese (PMI), incoraggiando la competitività, e avrebbe un impatto generale sull'occupazione, lo sviluppo e il turismo nelle zone rurali e nelle zone meno sviluppate. Inoltre, tale sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali faciliterebbe anche l'accesso ai mercati dei paesi terzi attraverso accordi commerciali con l'Unione e concretizzerebbe il loro pieno potenziale se fosse considerato uno strumento di politica pubblica e non solo uno strumento di proprietà intellettuale. |
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6 Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1). |
6 Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1). |
7 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
7 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
8 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). |
8 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) In diversi Stati membri sono in vigore regimi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche nazionali per i prodotti artigianali e industriali. Tali regimi si differenziano in termini di protezione, amministrazione e diritti, e non offrono tutela al di là del territorio nazionale. Altri Stati membri non prevedono la protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale per siffatti prodotti. Questo mosaico complesso di regimi di protezione a livello di Stati membri può comportare un aumento dei costi e incertezza giuridica per i produttori e costituire un deterrente per gli investimenti nell'artigianato tradizionale dell'Unione. |
(4) In diversi Stati membri sono in vigore regimi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche nazionali per i prodotti artigianali e industriali. Tali regimi si differenziano in termini di protezione, amministrazione e diritti, e non offrono tutela al di là del territorio nazionale. Altri Stati membri non prevedono la protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale per siffatti prodotti. Questo mosaico frammentato e complesso di regimi di protezione a livello di Stati membri può comportare un aumento dei costi e incertezza giuridica per i produttori e costituire un deterrente per gli investimenti nell'artigianato tradizionale dell'Unione. La protezione armonizzata a livello dell'Unione è fondamentale per creare la necessaria certezza giuridica per tutti gli attori, garantendo nel contempo la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per i prodotti industriali e artigianali, in modo che l'UE possa proteggere meglio i suoi interessi, ivi incluso a livello internazionale. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Una protezione unitaria in tutta l'Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può contribuire a incentivare la produzione di prodotti di qualità, l'ampia disponibilità di tali prodotti per i consumatori e la creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate. In particolare, viste le potenzialità delle indicazioni geografiche in termini di contribuito alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica definita. |
(5) Una protezione unitaria in tutta l'Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può contribuire a incentivare la produzione di prodotti di qualità, la lotta alla contraffazione dei prodotti, l'ampia disponibilità di tali prodotti per i consumatori e la creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate, il che contribuirebbe a contrastare le tendenze allo spopolamento. In particolare, viste le potenzialità delle indicazioni geografiche in termini di contribuito alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare integralmente il prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica definita. Qualora ciò non fosse possibile, solo una quota modesta del valore del prodotto designato da un'indicazione geografica dovrebbe provenire dall'esterno della zona geografica. Ciò potrebbe applicarsi in particolare alle materie prime. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Spesso il legame geografico di un prodotto si basa sul know-how locale e segue metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della sua regione di origine. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l'attrattiva delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia nel settore agricolo sia in quello industriale e artigianale. Si dovrebbero istituire procedure efficienti per la registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione che proteggono i nomi di prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe contribuire al mantenimento e alla valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali. |
(7) Spesso il legame geografico di un prodotto si basa sul know-how locale e segue metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della sua regione di origine. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l'attrattiva delle professioni artigianali tradizionali, a tutelare le tradizioni di produzione secondo metodi noti e consolidati e a promuovere il patrimonio culturale. Le indicazioni geografiche sono diritti collettivi e la protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia nel settore agricolo sia in quello industriale e artigianale. Si dovrebbero istituire procedure efficienti per la registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione che proteggono i nomi di prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe contribuire al mantenimento, alla valorizzazione e alla promozione delle tradizioni produttive e commerciali. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) È pertanto opportuno garantire in primo luogo una concorrenza leale ai produttori di prodotti artigianali e industriali nel mercato interno; in secondo luogo occorre garantire ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili relative a tali prodotti; in terzo luogo è necessario tutelare e sviluppare il patrimonio culturale e il know-how tradizionale; in quarto luogo si deve garantire una registrazione efficace delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sia nell'Unione sia a livello internazionale; in quinto luogo occorre prevedere un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione e nel commercio elettronico nell'ambito del mercato interno e, infine, assicurare il collegamento con il sistema internazionale di registrazione e protezione basato sull'Atto di Ginevra. |
(8) È pertanto opportuno garantire in primo luogo certezza giuridica e una concorrenza leale ai produttori di prodotti artigianali e industriali nel mercato interno; in secondo luogo occorre garantire ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili relative a tali prodotti; in terzo luogo è necessario tutelare, sviluppare e promuovere il patrimonio culturale e il know-how tradizionale; in quarto luogo si deve garantire una registrazione efficace delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sia nell'Unione sia a livello internazionale; in quinto luogo occorre prevedere un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione e nel commercio elettronico nell'ambito del mercato interno e, infine, assicurare il collegamento con il sistema internazionale di registrazione e protezione basato sull'Atto di Ginevra. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Per garantire una copertura completa dei prodotti artigianali e industriali ammissibili alla protezione delle IG (vale a dire aventi caratteristiche, attributi o reputazione legati al loro luogo di produzione o di fabbricazione), l'ambito di applicazione del presente regolamento deve essere determinato in conformità al quadro internazionale del settore, che è quello dell'Organizzazione mondiale del commercio. Pertanto l'uso della nomenclatura combinata dovrebbe essere stabilito tramite un riferimento diretto all'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio10. Tale approccio assicura la coerenza con l'ambito di applicazione del regolamento rivisto sulle IG per i prodotti agricoli, alimentari, il vino e le bevande spiritose. |
(9) Per garantire una copertura completa dei prodotti artigianali e industriali ammissibili alla protezione delle IG (vale a dire aventi caratteristiche, attributi o reputazione legati alla loro origine geografica, al loro luogo di produzione o di fabbricazione), l'ambito di applicazione del presente regolamento deve essere determinato in conformità al quadro internazionale del settore, che è quello dell'Organizzazione mondiale del commercio. |
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10 Regolamento (CEE) n. 2685/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). |
10 Regolamento (CEE) n. 2685/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Le funzioni assegnate dal presente regolamento alle autorità degli Stati membri, alla Commissione e all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio") possono esigere il trattamento di dati personali, in particolare quando ciò sia necessario per identificare i richiedenti in una procedura di modifica o cancellazione della registrazione, gli opponenti in una procedura di opposizione o i beneficiari di un periodo transitorio concesso in deroga alla protezione di una denominazione registrata. Il trattamento di tali dati personali è pertanto opportuno per lo svolgimento di funzioni di interesse pubblico. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale a norma degli articoli 7 e 8 della Carta, ed è essenziale che gli Stati membri rispettino il regolamento (UE) 2016/67911 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE12, e la Commissione e l'Ufficio il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio13. |
(11) Le funzioni assegnate dal presente regolamento alle autorità degli Stati membri, alla Commissione e all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio") possono esigere il trattamento di dati personali, in particolare quando ciò sia necessario per identificare i richiedenti in una procedura di modifica o cancellazione della registrazione, gli opponenti in una procedura di opposizione o i beneficiari di un periodo transitorio concesso in deroga alla protezione di una denominazione registrata. Il trattamento di tali dati personali è pertanto opportuno per lo svolgimento di funzioni di interesse pubblico. Qualsiasi trattamento e pubblicazione di dati personali ricevuti nel corso delle procedure di cui al presente regolamento, ad esempio in materia di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione, opposizione, concessione di un periodo transitorio e controllo, dovrebbero rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale a norma degli articoli 7 e 8 della Carta, ed è essenziale che gli Stati membri rispettino il regolamento (UE) 2016/67911 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE12, e la Commissione e l'Ufficio il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Allorché la Commissione e l'Ufficio determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati, essi dovrebbero essere considerati contitolari del trattamento. |
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11 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.) |
11 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.) |
12 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31. 7.2002, pag. 37). |
12 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31. 7.2002, pag. 37). |
13 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
13 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Riconoscendo che in determinate zone geografiche esiste un solo produttore che desidera presentare una domanda di registrazione di un nome come indicazione geografica, dovrebbe essere garantita la possibilità che un unico produttore sia considerato come richiedente. Tuttavia, un singolo produttore non dovrebbe essere autorizzato a chiedere la tutela per i propri terreni o laboratori; la zona geografica dovrebbe sempre fare riferimento alle caratteristiche naturali e non ai confini di proprietà privata. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Se del caso, le informazioni incluse nel documento unico sono rese disponibili mediante il passaporto digitale del prodotto, come stabilito dal regolamento che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE. |
(12) Se del caso, le informazioni incluse nel documento unico possono essere rese disponibili mediante il passaporto digitale del prodotto, come stabilito dal regolamento .../... che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Le micro, piccole e medie imprese (MPMI) dispongono spesso di risorse limitate per svolgere compiti amministrativi. Le autorità competenti dovrebbero pertanto redigere, su richiesta, il documento unico per loro conto sulla base del loro disciplinare di produzione e trasmetterlo per approvazione; le autorità competenti dovrebbero inoltre fornire tutti gli strumenti di sostegno necessari, compresa l'assistenza finanziaria, e assistere le MPMI durante la procedura di registrazione. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare diritti di registrazione a copertura dei propri costi di gestione del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Gli Stati membri dovrebbero fissare diritti di importo inferiore per le microimprese e le piccole o medie imprese (MPMI). L'Ufficio non dovrebbe esigere diritti per la gestione della procedura di domanda dell'Unione, dovrebbe però avere la possibilità di esigerli per la registrazione diretta. In tale caso, i diritti esigibili dall'Ufficio dovrebbero essere stabiliti da un atto di esecuzione, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14. |
(13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare diritti di registrazione a copertura dei propri costi di gestione del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Gli Stati membri dovrebbero fissare diritti di importo inferiore per le microimprese e le piccole o medie imprese (MPMI). L'Ufficio non dovrebbe esigere diritti per la gestione della procedura di domanda dell'Unione, dovrebbe però avere la possibilità di esigerli per la registrazione diretta. In tale caso, i diritti esigibili dall'Ufficio dovrebbero essere stabiliti da un atto di esecuzione, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14, e dovrebbero essere di importo inferiore per le MPMI, così da non indurle ad abbandonare la procedura di registrazione. |
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14 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
14 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Gli Stati membri dovrebbero stabilire i dettagli relativi alla procedura nella fase nazionale. Tuttavia, l'ammissibilità dell'opposizione e i motivi per negare la registrazione di un'indicazione geografica dovrebbero essere allineati a quelli della fase dell'Unione. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Per poter essere tutelate negli Stati membri, le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate solo a livello di Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione temporanea a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno dell'Unione o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall'Ufficio. |
(14) Per garantire una protezione in tutti gli Stati membri, le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate a livello di Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione temporanea a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno dell'Unione o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall'Ufficio. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) È opportuno che siano gli Stati membri e l'Ufficio a espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione a norma del presente regolamento. Gli Stati membri e l'Ufficio dovrebbero essere responsabili di fasi distinte delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase, che consiste nel ricevere la domanda dai richiedenti, valutarla, condurre la procedura nazionale di opposizione e, se la valutazione ha esito positivo, presentare la domanda dell'Unione all'Ufficio. L'Ufficio dovrebbe essere responsabile della seconda fase della procedura, che consiste nell'esaminare le domande, condurre una procedura di opposizione a livello mondiale e prendere una decisione concedendo o rifiutando la protezione all'indicazione geografica. L'Ufficio dovrebbe inoltre espletare le procedure corrispondenti per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, fatta salva la procedura di registrazione diretta. |
(15) È opportuno che siano gli Stati membri e l'Ufficio a espletare le procedure di esame, di opposizione, di registrazione, di modifica del disciplinare, di cancellazione della registrazione e di appello relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione a norma del presente regolamento, e che dette procedure soddisfino i requisiti di trasparenza. Gli Stati membri e l'Ufficio dovrebbero essere responsabili di fasi distinte delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase, che consiste nel ricevere la domanda dai richiedenti, valutarla, condurre la procedura nazionale di opposizione e, se la valutazione ha esito positivo, presentare la domanda dell'Unione all'Ufficio. L'Ufficio dovrebbe essere responsabile della seconda fase della procedura, che consiste nell'esaminare le domande, condurre una procedura di opposizione a livello mondiale e prendere una decisione concedendo o rifiutando la protezione all'indicazione geografica. L'Ufficio dovrebbe inoltre espletare le procedure corrispondenti per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, fatta salva la procedura di registrazione diretta. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Alcuni Stati membri possono ottenere una deroga all'obbligo di designare un'autorità nazionale competente in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che si incarichi delle procedure di registrazione, di opposizione nazionale, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione in determinate circostanze specificate nel presente regolamento. Tale deroga, che deve assumere la forma di una decisione della Commissione, tiene conto del fatto che in alcuni Stati membri non esiste un sistema nazionale specifico di gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che, in tali paesi, l'interesse locale a proteggere queste indicazioni geografiche è minimo. In siffatte circostanze non sarebbe giustificato obbligare lo Stato membro in questione a realizzare l'infrastruttura, impiegare il personale necessario e acquistare mezzi per la gestione di tali indicazioni geografiche. È più efficace ed economico fornire alle associazioni di produttori di questi Stati membri una procedura alternativa per proteggere i loro prodotti mediante un'indicazione geografica. Si tratta della "procedura di registrazione diretta", che presenta dei vantaggi in termini di costi per gli Stati membri. In virtù di tale deroga, le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione sarebbero gestite direttamente dall'Ufficio. A questo proposito l'Ufficio, se ne fa richiesta, dovrebbe essere assistito in modo efficace dalle autorità amministrative dello Stato membro in questione, mediante la designazione di un punto di contatto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all'esame della domanda. In questi casi l'Ufficio dovrebbe avere la facoltà di esigere diritti di registrazione, dal momento che questa procedura è più laboriosa di quanto lo sia la gestione delle domande dell'Unione. Tuttavia l'applicazione della "procedura di registrazione diretta" non dovrebbe sollevare gli Stati membri dall'obbligo di designare un'autorità competente preposta ai controlli e all'applicazione delle norme e di intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti stabiliti nel presente regolamento. L'autorità competente per la gestione delle indicazioni geografiche mantenuta o designata e l'autorità preposta ai controlli e all'applicazione delle norme possono essere diverse, qualora uno Stato membro decida in tal senso. |
(17) Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di designare un'autorità nazionale competente in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che si incarichi delle procedure di registrazione, di opposizione nazionale, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione. Tale deroga può anche tenere conto del fatto che in alcuni Stati membri non esiste un sistema nazionale specifico di gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che, in tali paesi, l'interesse locale a proteggere queste indicazioni geografiche è minimo. È più efficace ed economico fornire alle associazioni di produttori di questi Stati membri una procedura alternativa per proteggere i loro prodotti mediante un'indicazione geografica. Si tratta della "procedura di registrazione diretta", che presenta dei vantaggi in termini di costi per gli Stati membri. In virtù di tale deroga, le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione sarebbero gestite direttamente dall'Ufficio. A questo proposito l'Ufficio, se ne fa richiesta, dovrebbe essere assistito in modo efficace dalle autorità amministrative dello Stato membro in questione, mediante la designazione di un punto di contatto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all'esame della domanda. In questi casi l'Ufficio dovrebbe avere la facoltà di esigere diritti di registrazione, dal momento che questa procedura è più laboriosa di quanto lo sia la gestione delle domande dell'Unione. Tuttavia l'applicazione della "procedura di registrazione diretta" non dovrebbe sollevare gli Stati membri dall'obbligo di designare un'autorità competente preposta ai controlli e all'applicazione delle norme e di intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti stabiliti nel presente regolamento. L'autorità competente per la gestione delle indicazioni geografiche mantenuta o designata e l'autorità preposta ai controlli e all'applicazione delle norme possono essere diverse, qualora uno Stato membro decida in tal senso. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Dopo aver esaminato le informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca il diritto dello Stato membro di optare per la procedura straordinaria di registrazione diretta. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe conservare il diritto di modificare e revocare una decisione che consente a uno Stato membro di optare per la "procedura di registrazione diretta", qualora tale Stato membro non soddisfi le condizioni. Ad esempio qualora il numero di domande dirette presentate da richiedenti di tale Stato membro superi ripetutamente nel tempo il numero iniziale stimato dallo stesso Stato membro. |
soppresso |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che l'Ufficio sia informato in modo tempestivo e regolare dell'apertura presso organi giurisdizionali nazionali o altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro all'Ufficio e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, uno Stato membro che ritenga che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale dovrebbe informare l'Ufficio di tale sua valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello di Unione, l'Ufficio dovrebbe essere esentato dall'obbligo di rispettare il termine per l'esame stabilito. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservarne il diritto fondamentale di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione deve essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi. |
(19) Al fine di garantire un processo decisionale efficiente e coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che l'Ufficio sia informato in modo tempestivo e regolare dell'apertura presso organi giurisdizionali nazionali o altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro all'Ufficio e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, uno Stato membro che ritenga che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale dovrebbe informare senza indebito ritardo l'Ufficio di tale sua valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello di Unione, l'Ufficio dovrebbe essere esentato dall'obbligo di rispettare il termine per l'esame stabilito. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservarne il diritto fondamentale di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione deve essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è opportuno istituire e tenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informatico accessibile al pubblico. Il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe essere sviluppato, tenuto e conservato dall'Ufficio, il quale dovrebbe anche provvedere al personale addetto al suo funzionamento. |
(22) Per evitare la frammentazione e garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è opportuno istituire e tenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informatico facilmente accessibile al pubblico in formati leggibili meccanicamente. Il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe essere sviluppato, tenuto e conservato dall'Ufficio, il quale dovrebbe anche provvedere al personale addetto al suo funzionamento, valutando nel contempo di utilizzare le banche dati esistenti in modo da evitare oneri amministrativi superflui. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle indicazioni geografiche. La protezione in tutta l'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali può anche derivare da tali accordi, indipendentemente dalle registrazioni internazionali previste dall'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche o dal sistema di domanda e registrazione stabilito dal presente regolamento. Per agevolare la divulgazione al pubblico delle informazioni relative alle indicazioni geografiche protette nell'Unione in virtù delle registrazioni internazionali previste dall'Atto di Ginevra o degli accordi internazionali con i partner commerciali dell'Unione, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali indicazioni geografiche, le indicazioni geografiche dovrebbero essere iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) È opportuno istituire un comitato consultivo, vale a dire un pool di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Scopo del comitato consultivo è fornire le necessarie conoscenze e competenze locali relative a determinati prodotti e la conoscenza delle circostanze locali che possono influenzare l'esito delle procedure stabilite dal presente regolamento. Al fine di coadiuvare l'Ufficio nella valutazione delle singole domande in qualsiasi fase dell'esame, dell'opposizione, del ricorso o di altre procedure grazie a conoscenze tecniche specifiche, la divisione preposta alle indicazioni geografiche o le commissioni di ricorso, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, dovrebbero avere la possibilità di consultare il comitato consultivo. Laddove necessario, la consultazione dovrebbe anche includere un parere generale sulla valutazione dei criteri di qualità, sulla determinazione della reputazione e della notorietà, sulla determinazione della natura generica di un nome, sulla valutazione della concorrenza leale nelle transazioni commerciali e sul rischio di confusione per i consumatori. Il parere del comitato consultivo non dovrebbe essere vincolante. La procedura di nomina degli esperti e il funzionamento del comitato consultivo dovrebbero essere specificati nel regolamento interno del comitato consultivo approvato dal consiglio di amministrazione. |
(27) È opportuno istituire un comitato consultivo, vale a dire un pool di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Scopo del comitato consultivo è fornire le necessarie conoscenze e competenze locali e settoriali relative a determinati prodotti e la conoscenza delle circostanze locali che possono influenzare l'esito delle procedure stabilite dal presente regolamento. Al fine di coadiuvare l'Ufficio nella valutazione delle singole domande in qualsiasi fase dell'esame, dell'opposizione, del ricorso o di altre procedure grazie a conoscenze tecniche specifiche, la divisione preposta alle indicazioni geografiche o le commissioni di ricorso, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, dovrebbero avere la possibilità di consultare il comitato consultivo. Laddove necessario, la consultazione dovrebbe anche includere un parere generale sulla valutazione dei criteri di qualità, sulla determinazione della reputazione di un'indicazione geografica, sulla determinazione della natura generica di un nome, sulla valutazione della concorrenza leale nelle transazioni commerciali e sul rischio di confusione per i consumatori. Il parere del comitato consultivo non dovrebbe essere vincolante. Il comitato consultivo dovrebbe inoltre comprendere esperti nel settore della categoria di prodotti in questione, anche provenienti dal mondo accademico. La procedura di nomina degli esperti e il funzionamento del comitato consultivo dovrebbero essere specificati nel regolamento interno del comitato consultivo approvato dal consiglio di amministrazione. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) La protezione dovrebbe essere concessa ai nomi che figurano nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Per rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e combattere più efficacemente la contraffazione, la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi anche ai nomi di dominio su internet. Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante anche tenere in debita considerazione l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, in particolare gli articoli 22 e 23, e l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, incluso l'articolo V sulla libertà di transito, approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio15. Nell'ambito di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe applicarsi anche alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all'uso specifico o alla trasformazione. |
(28) La protezione dovrebbe essere concessa ai nomi che figurano nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare pratiche che possano indurre in errore i consumatori; pertanto, dovrebbe essere presa in considerazione anche la somiglianza fonetica o visiva con un'indicazione geografica registrata. Per rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e combattere più efficacemente la contraffazione, la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi anche ai nomi di dominio su internet. Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante anche tenere in debita considerazione l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, in particolare gli articoli 22 e 23, e l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, incluso l'articolo V sulla libertà di transito, approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio. Nell'ambito di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe applicarsi anche alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all'uso specifico o alla trasformazione. |
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15 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1). |
15 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1). |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(30 bis) Le indicazioni omonime sono scritte o pronunciate nello stesso modo, ma si riferiscono a zone geografiche diverse. Una denominazione omonima o parzialmente omonima di un'indicazione geografica registrata o chiesta in precedenza non dovrebbe essere registrata, a meno che determinate circostanze non ne rendano giustificata la tutela, tenuto conto della necessità di garantire la parità di trattamento dei produttori e di non indurre in errore i consumatori in merito alla vera origine dei prodotti. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) La protezione delle indicazioni geografiche deve essere in equilibrio con la protezione dei nomi omonimi registrati come indicazioni geografiche e dei marchi rinomati, in particolare alla luce del diritto fondamentale alla proprietà di cui all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale. |
soppresso |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) È opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio internet e le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. Le persone che hanno un interesse legittimo in un'indicazione geografica registrata dovrebbero essere autorizzate a richiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio nel caso in cui il nome di dominio confliggente sia stato registrato dal suo titolare senza diritti o interessi legittimi nell'indicazione geografica, oppure se è stato registrato o è utilizzato in malafede e il suo uso viola la protezione di un'indicazione geografica. Le procedure alternative di risoluzione delle controversie non dovrebbero pregiudicare la possibilità di portare le controversie sui nomi di dominio dinanzi a un tribunale nazionale. |
(33) È opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio internet e le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. I titolari di un'indicazione geografica registrata o un'associazione di produttori che hanno un interesse legittimo in essa dovrebbero essere autorizzati a richiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio nel caso in cui il nome di dominio confliggente sia stato registrato dal suo titolare senza diritti o interessi legittimi nell'indicazione geografica, oppure se è stato registrato o è utilizzato in malafede e il suo uso viola la protezione di un'indicazione geografica. Le procedure alternative di risoluzione delle controversie non dovrebbero pregiudicare la possibilità di portare le controversie sui nomi di dominio dinanzi a un tribunale nazionale. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) È opportuno chiarire anche la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri di rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche. |
(34) Anche se il legame tra un prodotto e una regione dovrebbe essere tutelato da un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali, la relazione tra marchi e indicazioni geografiche potrebbe generare confusione. È pertanto di fondamentale importanza chiarire i criteri di rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Poiché è la prima volta che viene attuato un sistema di protezione delle indicazioni geografiche a livello di Unione per i prodotti artigianali e industriali, è importante sensibilizzare rispetto all'iniziativa i consumatori, i produttori, soprattutto le MPMI e le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale. |
(36) Poiché è la prima volta che viene attuato un sistema di protezione delle indicazioni geografiche a livello di Unione per i prodotti artigianali e industriali, la Commissione, gli Stati membri, l'Ufficio e i pertinenti portatori di interessi sono incoraggiati a sensibilizzare rispetto all'iniziativa i consumatori, i produttori, soprattutto le MPMI e le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) È opportuno raccomandare l'uso di simboli e indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l'identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi. |
(38) È opportuno raccomandare l'uso di simboli e indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica, anche sui siti di vendita online, allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l'identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da verifiche e controlli efficaci, compresa la dovuta diligenza del produttore. |
(40) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da verifiche e controlli efficaci e ragionevoli. I cittadini e i consumatori dovrebbero potersi aspettare che qualsiasi indicazione geografica sia coperta da robusti sistemi di verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che il prodotto provenga dall'Unione o da un paese terzo. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 42
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Per garantire il rispetto del disciplinare dopo l'immissione sul mercato del prodotto, le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali sul mercato sulla base di un'analisi dei rischi e con una frequenza adeguata, considerando la probabilità di non conformità, comprese le pratiche fraudolente o ingannevoli. |
(42) Per garantire il rispetto del disciplinare dopo l'immissione sul mercato del prodotto, le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali sul mercato, anche nel commercio elettronico, sulla base di un'analisi dei rischi e con una frequenza adeguata, considerando la probabilità di non conformità, comprese le pratiche fraudolente o ingannevoli. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 43
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) L'applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli, garantendo in tal modo che i produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. Pertanto, oltre ai controlli riguardanti i produttori, gli Stati membri dovrebbero anche adottare le misure amministrative e legali appropriate per impedire o far cessare l'utilizzo, per prodotti o servizi, di nomi che violino le indicazioni geografiche protette, quando tali prodotti o servizi sono prodotti o commercializzati nel loro territorio. Ai fini del rispetto delle indicazioni geografiche sono disponibili le misure, le procedure e i rimedi previsti dalla direttiva 2004/48/CE17 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto applicabili a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale. |
(Non concerne la versione italiana) |
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17 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di consentire ai produttori di adempiere al loro obbligo di dovuta diligenza presentando un'autodichiarazione alle autorità competenti ogni tre anni e dimostrando così la loro costante conformità. Ai produttori dovrebbe essere imposto di rinnovare immediatamente l'autodichiarazione in caso di modifica del disciplinare o di cambiamenti riguardanti il prodotto in questione. Il ricorso all'autodichiarazione non dovrebbe impedire ai produttori di far certificare la loro conformità, totalmente o parzialmente, da terzi ammissibili. La certificazione di terzi dovrebbe integrare l'autodichiarazione, non sostituirla. |
(44) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di consentire ai produttori di adempiere al loro obbligo di conformità continua presentando un'autodichiarazione alle autorità competenti ogni tre anni e dimostrando così la loro costante conformità. Ai produttori dovrebbe essere imposto di rinnovare immediatamente l'autodichiarazione in caso di modifica del disciplinare o di cambiamenti riguardanti il prodotto in questione. Il ricorso all'autodichiarazione non dovrebbe impedire ai produttori di far certificare la loro conformità, totalmente o parzialmente, da terzi ammissibili. La certificazione di terzi dovrebbe integrare l'autodichiarazione, non sostituirla. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 45
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) L'autodichiarazione dovrebbe fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto e sulla sua conformità al disciplinare. Per fare in modo che le informazioni fornite nell'autodichiarazione siano complete, è opportuno stabilire nell'allegato un modello armonizzato per tali dichiarazioni. È importante assicurarsi che l'autodichiarazione sia compilata in modo veritiero e accurato. Il produttore dovrebbe quindi assumersi la piena responsabilità delle informazioni fornite nell'autodichiarazione, ed essere in grado di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica. |
(45) L'autodichiarazione dovrebbe fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto per verificare la sua conformità al disciplinare. Per fare in modo che le informazioni fornite nell'autodichiarazione siano complete, è opportuno stabilire nell'allegato un modello armonizzato per tali dichiarazioni. È importante assicurarsi che l'autodichiarazione sia compilata in modo veritiero e accurato. Il produttore dovrebbe quindi assumersi la piena responsabilità delle informazioni fornite nell'autodichiarazione, ed essere in grado di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica senza tuttavia violare le disposizioni sulla protezione del know-how e dei segreti commerciali attraverso le informazioni fornite. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 47
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) In caso di mancato rispetto del disciplinare, le autorità competenti dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che i produttori interessati pongano rimedio alla situazione e per evitare ulteriori non conformità. Inoltre gli Stati membri dovrebbero prevedere una serie di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive volte a scoraggiare eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei produttori. |
(47) In caso di mancato rispetto del disciplinare, le autorità competenti dovrebbero adottare misure adeguate e ragionevoli per garantire che i produttori interessati pongano rimedio alla situazione e per evitare ulteriori non conformità. Inoltre gli Stati membri dovrebbero prevedere una serie di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive volte a scoraggiare eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei produttori. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 52
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(52) Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e contrastare in modo più efficace la contraffazione, la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi agli ambienti offline e online, compresi i nomi di dominio su internet. I servizi intermediari, in particolare le piattaforme online, sono sempre più utilizzati per la vendita di prodotti, compresi quelli designati da indicazioni geografiche, e in alcuni casi le piattaforme online potrebbero rappresentare uno spazio importante per prevenire le frodi. A questo proposito, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 35, dovrebbero essere considerate contenuti illegali a norma dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. xxxx/202219 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere oggetto di obblighi e misure in virtù di tale regolamento. |
(52) Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e contrastare in modo più efficace la contraffazione, la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi agli ambienti offline e online, compresi i nomi di dominio su internet. I servizi intermediari, in particolare le piattaforme online, sono sempre più utilizzati per la vendita di prodotti, compresi quelli designati da indicazioni geografiche, e in alcuni casi le piattaforme online potrebbero rappresentare uno spazio importante per prevenire le frodi. A questo proposito, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 35, dovrebbero essere considerate contenuti illegali a norma dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. xxxx/202219 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere oggetto di obblighi e misure in virtù di tale regolamento. I controlli efficienti non dovrebbero riguardare solo i mercati fisici, ma anche le piattaforme online. |
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__________________ |
19 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. |
19 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 53
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(53) Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e stabilirne gli aspetti pratici. |
(53) Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire la cooperazione e l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e ragionevoli e stabilirne gli aspetti pratici. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) la registrazione, la protezione, il controllo e l'applicazione di determinati nomi che identificano prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica e |
(a) la registrazione, la protezione, il controllo e l'applicazione di nomi che identificano prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica e |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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Obiettivi |
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Il presente regolamento istituisce una tutela unitaria ed esclusiva per l'indicazione geografica dei prodotti artigianali e industriali, garantendo quanto segue: |
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a) i poteri e le responsabilità di cui i produttori che agiscono collettivamente necessitano per gestire la loro indicazione geografica, ivi incluso per rispondere alle richieste della società di prodotti derivanti da una produzione sostenibile; |
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b) una concorrenza leale per i produttori nella catena di commercializzazione; |
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c) informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti per il consumatore; |
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d) una registrazione semplice ed efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto dell'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale; |
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e) un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione e nel commercio elettronico che assicurino l'integrità del mercato interno; |
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f) uno sviluppo economico locale che assicuri la tutela del know-how e del patrimonio comune. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti artigianali e industriali indicati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio24 |
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti artigianali e industriali. |
__________________ |
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24 Regolamento (CEE) n. 2685/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il sistema delle indicazioni geografiche di cui al presente regolamento si applica fatta salva la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio28. |
4. La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio28 non si applica al sistema delle indicazioni geografiche di cui al presente regolamento. . |
__________________ |
__________________ |
28 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). |
28 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) "prodotti artigianali": prodotti fabbricati totalmente a mano oppure con l'ausilio di strumenti manuali o mezzi meccanici, con il contributo manuale diretto che costituisce la componente più importante del prodotto finito; |
(a) "prodotti artigianali": prodotti fabbricati totalmente a mano oppure con l'ausilio di strumenti manuali o digitali o mezzi meccanici; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) "prodotti industriali": prodotti fabbricati in modo standardizzato, generalmente in massa e mediante l'uso di macchine; |
(b) "prodotti industriali": prodotti fabbricati in modo standardizzato mediante l'uso di macchine; |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) "indicazione geografica": un'indicazione costituita dal nome di una zona geografica, o contenente questo nome, o un'altra indicazione notoriamente riferita a tale zona, che identifica un prodotto come originario di quella zona geografica, qualora una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) "nomenclatura combinata": la nomenclatura combinata stabilita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87; |
soppressa |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) "associazione di produttori": qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto; |
(d) "associazione di produttori": qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori, fabbricanti e/o trasformatori che trattano il medesimo prodotto; |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) "fase di produzione": qualsiasi fase di produzione, trasformazione o preparazione che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma che ne consente la commercializzazione sul mercato interno; |
(e) "fase di produzione": qualsiasi fase di produzione, fabbricazione e/o trasformazione e/o preparazione, quale illustrata nel disciplinare del prodotto in questione designato da un'indicazione geografica, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma che ne consente la commercializzazione sul mercato interno; |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) "produttore": operatore impegnato in una fase qualsiasi della produzione di un prodotto il cui nome è protetto da un'indicazione geografica, comprese le attività di trasformazione, di cui al disciplinare. |
(g) "produttore": operatore impegnato in una o più fasi di produzione e/o fabbricazione di un prodotto il cui nome è protetto da un'indicazione geografica, comprese le attività di trasformazione e/o preparazione di cui al disciplinare; |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione; oppure |
i) i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto, fabbricato o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione; oppure |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(i) "organismo di certificazione dei prodotti": persona giuridica che certifica che i prodotti designati da indicazioni geografiche sono conformi al disciplinare, in adempimento di una funzione ufficiale di controllo delegata o di qualsiasi altro mandato; |
(i) "organismo di certificazione dei prodotti": un organismo, a prescindere dalla sua forma giuridica, incaricato di certificare che i prodotti designati da indicazioni geografiche sono conformi al disciplinare; |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) "autodichiarazione": documento in cui un produttore o un rappresentante autorizzato indica, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme al corrispondente disciplinare di produzione e che sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità, al fine di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri l'utilizzo legittimo dell'indicazione geografica; |
(j) "autodichiarazione": documento in un formato standardizzato quale stabilito nell'allegato 1, in cui un produttore, un fabbricante o un rappresentante autorizzato indica, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme al corrispondente disciplinare di produzione e che sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità, al fine di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri il diritto all'utilizzo legittimo dell'indicazione geografica; |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j bis (nuova)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(j bis) "l'Ufficio": l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale quale stabilito nel regolamento (UE) 2017/1001. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) "comunicazione di osservazioni": osservazione scritta depositata presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio") che indica inesattezze nella domanda senza attivare la procedura di opposizione. |
(k) "comunicazione di osservazioni": osservazione scritta depositata presso l'Ufficio che indica inesattezze nella domanda senza attivare la procedura di opposizione; |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera k bis (nuova)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k bis) "protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali": un titolo di proprietà intellettuale a norma del diritto nazionale, regionale o locale che protegge specificamente i nomi che identificano i prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica, a eccezione dei marchi. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione e l'Ufficio sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio29 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale sono competenti a norma del presente regolamento. |
1. La Commissione e l'Ufficio sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (EUDPR)29 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale sono competenti a norma del presente regolamento. |
__________________ |
__________________ |
29 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
29 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento a norma dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio30 in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure per le quali sono competenti a norma del presente regolamento. |
2. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento a norma dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio30 (GDPR) in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure per le quali sono competenti a norma del presente regolamento. |
__________________ |
__________________ |
30 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
30 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Affinché il nome di un prodotto industriale e artigianale possa beneficiare della protezione dell'"indicazione geografica", il prodotto deve possedere i requisiti seguenti: |
Affinché il nome di un prodotto industriale o artigianale possa beneficiare della protezione dell'"indicazione geografica", il prodotto deve possedere i requisiti seguenti: |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) la sua produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica definita. |
(c) la fase principale di produzione del prodotto si svolge nella zona geografica definita. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Procedura di registrazione |
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1. La procedura di registrazione comprende due fasi. La prima fase si svolge a livello nazionale, conformemente agli articoli da 11 a 16. La seconda fase si svolge a livello dell'Ufficio, conformemente agli articoli da 17 a 31. |
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2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono comunicare la propria esenzione dalla fase nazionale della procedura di cui al paragrafo 1 e scegliere una registrazione diretta a norma dell'articolo 15, nell'ambito della quale l'Ufficio è il solo responsabile della registrazione. |
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3. Gli Stati membri e l'Ufficio provvedono affinché l'onere amministrativo collegato alle procedure di registrazione delle indicazioni geografiche sia ridotto al minimo al fine di favorire la registrazione. |
(L'articolo 5 bis (nuovo) è inserito nel capo 1 prima dell'articolo 6).
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche sono presentate unicamente da associazioni di produttori di un prodotto ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. Enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura. |
1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche sono presentate da associazioni di produttori. Su richiesta delle associazioni di produttori, gli enti pubblici regionali o locali contribuiscono alla preparazione della domanda e alla relativa procedura. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata come un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se i produttori coinvolti non hanno la possibilità di formare un'associazione a causa del loro numero, della loro posizione geografica o delle loro caratteristiche organizzative. Nei casi in cui si configuri tale rappresentanza, la domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 3, ne indica i motivi. |
2. Un'autorità designata da uno Stato membro, in particolare un'autorità regionale o locale, può essere considerata come richiedente ai fini del presente titolo. Nei casi in cui si configuri tale rappresentanza, la domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 3, ne indica i motivi. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Un singolo produttore può essere considerato un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: |
3. In deroga al paragrafo 1, un singolo produttore è considerato un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la zona geografica interessata è caratterizzata da elementi naturali senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe, oppure le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. |
(b) la zona geografica interessata è una particolare porzione di territorio senza riferimento ai confini della proprietà privata e presenta caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe, oppure le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. L'accesso a un'indicazione geografica è aperto a qualunque nuovo produttore in grado di conformarsi al disciplinare del rispettivo prodotto. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I prodotti artigianali e industriali i cui nomi sono registrati come indicazione geografica rispettano un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti: |
1. Affinché il nome del prodotto artigianale o industriale sia registrato come indicazione geografica, il prodotto in questione rispetta un disciplinare oggettivo e non discriminatorio che comprende almeno gli elementi seguenti |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita; |
(a) il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita o per farvi riferimento; |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) il tipo di prodotto o di prodotti incluso nella denominazione; |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) la specificazione della zona geografica definita che crea il collegamento di cui alla lettera (g); |
(c) la specificazione della zona geografica definita all'articolo 5, lettera (b), e i particolari che stabiliscono il legame tra la zona geografica e una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto; |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica definita di cui all'articolo 5, lettera c); |
(d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica definita di cui all'articolo 5, lettera (a); |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) informazioni relative al confezionamento nei casi in cui l'associazione di produttori richiedente decida in tal senso e fornisca sufficienti motivazioni specifiche per il prodotto dei motivi per i quali il confezionamento deve avere luogo nella zona geografica definita per ragioni di salvaguardia della qualità, dell'origine o del controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e dei servizi; |
(f) informazioni relative al confezionamento nei casi in cui il richiedente decida in tal senso e fornisca sufficienti motivazioni specifiche per il prodotto dei motivi per i quali il confezionamento deve avere luogo nella zona geografica definita per ragioni di salvaguardia della qualità, dell'origine o del controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e dei servizi; |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, lettera (b); |
soppresso |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(h bis) il nome e i recapiti dell'autorità competente e/o dell'organismo di certificazione dei prodotti che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare; |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il documento unico comprende: |
1. Il documento unico, quale definito nell'allegato 2, comprende le informazioni seguenti: |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) i seguenti elementi principali del disciplinare: |
soppresso |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) il nome; |
(a) il nome da proteggere come indicazione geografica; |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) la tipologia (artigianale o industriale) di prodotto; |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) una descrizione del prodotto e di eventuali norme specifiche relative all'imballaggio e all'etichettatura; |
(b) una descrizione del prodotto e di eventuali informazioni relative all'imballaggio e all'etichettatura e le fasi principali del processo di produzione; |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) una definizione concisa della zona geografica; |
(c) una definizione concisa della zona geografica; |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la descrizione del legame del prodotto con l'origine geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame. |
(d) la descrizione del legame del prodotto con l'origine geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Laddove il richiedente sia una microimpresa o una piccola o media impresa (MPMI) o un'associazione di produttori costituita unicamente da MPMI, il documento unico è elaborato dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'associazione di produttori, sulla base delle informazioni fornite a norma degli articoli 7 e 9. In caso di domande transfrontaliere, il documento unico può essere elaborato da una delle autorità competenti interessate. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere alla procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15, il documento unico è elaborato dall'Ufficio e il termine per l'esame è esteso a otto mesi. L'autorità competente invia il documento unico al richiedente ai fini dell'approvazione. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) informazioni su eventuali proposte di limitazione dell'uso o della protezione dell'indicazione geografica e, se del caso, su eventuali proposte di misure transitorie dell'associazione di produttori richiedente o delle autorità nazionali, in particolare a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione; |
(a) informazioni su eventuali proposte di limitazione dell'uso o della protezione dell'indicazione geografica e, se del caso, su eventuali proposte di misure transitorie del richiedente o delle autorità competenti, in particolare a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione; |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il nome e i recapiti dell'associazione di produttori richiedente; |
(b) il nome e i recapiti del richiedente; |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il nome e i recapiti dell'autorità competente e/o dell'organismo di certificazione dei prodotti che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare; |
soppresso |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferita la facoltà di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento mediante disposizioni atte a chiarire i requisiti o a indicare elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da fornire. |
soppresso |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono esigere diritti a copertura dei costi di gestione del sistema di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento, compresi quelli sostenuti per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione. |
1. Gli Stati membri possono esigere diritti a copertura dei costi di gestione del sistema di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento, compresi quelli sostenuti per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica, delle richieste di cancellazione e dei ricorsi. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I diritti eventualmente applicati dagli Stati membri devono essere ragionevoli, favorire la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e tenere conto della situazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese. |
2. I diritti eventualmente applicati dagli Stati membri per coprire i costi amministrativi devono essere ragionevoli e proporzionati ai mezzi delle imprese al dine di favorire la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. I diritti di cui ai paragrafi 2 e 4 non devono superare i costi sostenuti per la prestazione dei servizi in cambio dei quali sono pagati. Inoltre, i diritti sono di importo inferiore per le MPMI, al fine di consentire loro di accedere pienamente alla protezione delle indicazioni geografiche e alla salvaguardia dei loro diritti di proprietà intellettuale. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'autorità competente garantisce che i richiedenti possano presentare la loro domanda per via elettronica tramite il sistema digitale dell'Ufficio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 64. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente esamina la domanda e verifica che il prodotto possegga i requisiti per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 5 e riporti le informazioni necessarie per la registrazione di cui agli articoli 7, 8 e 9. |
L'autorità competente esamina la domanda attraverso meccanismi efficaci e trasparenti e, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, verifica che il prodotto possegga i requisiti per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 5 e riporti le informazioni necessarie per la registrazione di cui agli articoli 7, 8 e 9. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi, l'autorità competente informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo. Il periodo di esame complessivo non supera un anno. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Laddove sia applicabile l'articolo 8, paragrafo 1 bis, l'autorità competente elabora il documento unico sulla base delle informazioni fornite a norma degli articoli 7 e 9 e lo invia al richiedente ai fini dell'approvazione. |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità competente stabilisce le modalità dettagliate della procedura di opposizione. Tali modalità possono includere criteri di ammissibilità dell'opposizione, un periodo di consultazione tra il richiedente e ciascun opponente nazionale e la presentazione, da parte del richiedente, di una relazione sull'esito delle consultazioni, comprese eventuali modifiche apportate dal richiedente alla domanda. |
2. L'autorità competente esamina l'ammissibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro 30 giorni dal suo ricevimento l'autorità competente invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, l'autorità competente può prorogare il termine per le consultazioni di un periodo ulteriore fino a tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Un'opposizione si basa su uno o più dei seguenti motivi di opposizione: |
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a) l'indicazione geografica proposta non possiede i requisiti per la protezione previsti dal presente regolamento; |
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b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 37, all'articolo 38 o all'articolo 39; |
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c) la registrazione dell'indicazione geografica proposta andrebbe a scapito dell'uso di un nome omonimo o analogo o di un marchio commerciale, oppure dell'uso di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Tutti gli aspetti relativi alla procedura di opposizione diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 2 bis sono stabiliti dall'autorità competente. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche alla domanda concordate con il richiedente ritiene che sussistano le condizioni prescritte dal presente regolamento, l'autorità competente adotta una decisione favorevole e presenta una domanda di registrazione dell'Unione conformemente all'articolo 17. |
1. Se dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche alla domanda concordate con il richiedente ritiene che sussistano le condizioni prescritte dal presente regolamento, l'autorità competente adotta una decisione favorevole entro quattro mesi da tale constatazione e presenta, entro due mesi dalla decisione favorevole, una domanda di registrazione dell'Unione conformemente all'articolo 17. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità competente assicura che la sua decisione sia resa pubblica e che ogni persona avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. L'autorità competente assicura che il disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicato e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare. |
2. L'autorità competente rende la sua decisione disponibile al pubblico e assicura che ogni persona avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. L'autorità competente assicura che il disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicato e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 11, alla Commissione è conferito il potere di esentare uno Stato membro dall'obbligo di designare un'autorità competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e di occuparsi della gestione delle domande di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali a livello nazionale se lo Stato membro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fornisce alla Commissione la prova che sussistono le condizioni seguenti: |
1. In deroga all'articolo 11, uno Stato membro può comunicare la propria esenzione dall'obbligo di designare un'autorità competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e di occuparsi della gestione delle domande di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali a livello nazionale se lo Stato membro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informa la Commissione della scelta di utilizzare la procedura di registrazione diretta. |
a) lo Stato membro interessato non dispone di un sistema nazionale sui generis per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; nonché |
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b) lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di esenzione, accompagnata da una valutazione, nella quale dimostra che l'interesse locale per la protezione di prodotti artigianali e industriali mediante un'indicazione geografica è basso. |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro prima di adottare una decisione sulla deroga di cui al paragrafo 1. |
soppressa |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Quando uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, la domanda di un'associazione di produttori di tale Stato membro finalizzata alla registrazione, cancellazione o modifica del disciplinare di un'indicazione geografica originaria dell'Unione è indirizzata direttamente all'Ufficio. |
3. Quando uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, la domanda in questione di registrazione, cancellazione o modifica al disciplinare di un'indicazione geografica originaria dell'Unione è indirizzata direttamente all'Ufficio. Laddove sia applicabile l'articolo 8, paragrafo 1 bis, l'Ufficio elabora il documento unico sulla base delle informazioni fornite a norma degli articoli 7 e 9. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se il numero di domande dirette presentate dai richiedenti di uno Stato membro che ha comunicato la propria esenzione supera notevolmente la stima indicata nella valutazione presentata dallo Stato membro a norma del paragrafo 1, la Commissione può revocare la propria decisione di cui al paragrafo 2. |
soppressa |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Se l'Ufficio ne fa richiesta, lo Stato membro presta assistenza tramite il referente entro un termine di 60 giorni, in particolare per la procedura di esame. Se lo Stato membro ne fa richiesta, il termine può essere prorogato di 60 giorni. Tale assistenza comprende l'esame di determinati aspetti specifici delle domande presentate dal richiedente all'Ufficio, la verifica di determinate informazioni contenute nelle domande, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione alle domande. |
8. Se l'Ufficio ne fa richiesta, lo Stato membro presta assistenza tramite il referente entro un termine di 60 giorni, in particolare per la procedura di esame. Se lo Stato membro ne fa richiesta, il termine può essere prorogato di 60 giorni. Tale assistenza comprende l'esame di determinati aspetti specifici delle domande presentate dal richiedente all'Ufficio, la verifica di determinate informazioni contenute nelle domande, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione alle domande. Il referente informa il richiedente circa la risposta comunicata all'Ufficio. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Se lo Stato membro non presta assistenza tramite il referente entro il termine di cui al paragrafo 8, la domanda è considerata non presentata. |
9. Se lo Stato membro non presta assistenza tramite il referente entro il termine di cui al paragrafo 8, la procedura è sospesa e l'Ufficio informa il richiedente che il referente non ha risposto e che la domanda sarà considerata come non presentata in caso di mancata risposta entro i 30 giorni successivi. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
11. Gli articoli da 6 a 9, da 11 a 14 e da 16 a 30 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di registrazione diretta di cui al presente articolo, a eccezione di eventuali periodi di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e dell'obbligo di svolgere una procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13, che non si applicano. |
11. Gli articoli 12, da 17 a 19 e da 21 a 30 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di registrazione diretta di cui al presente articolo, a eccezione di eventuali periodi di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e dell'obbligo di svolgere una procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13, che non si applicano. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La protezione nazionale temporanea cessa alla data in cui viene adottata una decisione in merito alla domanda di registrazione o in cui la domanda è ritirata. |
2. La protezione nazionale temporanea cessa alla data in cui una decisione in merito alla domanda di registrazione viene adottata, rigettata, o in cui la domanda è ritirata. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di uno o più paesi terzi, la domanda di registrazione è presentata all'Ufficio e comprende: |
3. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di uno o più paesi terzi, la domanda di registrazione è presentata all'Ufficio e comprende i seguenti documenti in una lingua ufficiale dell'Unione o tradotti in una delle lingue ufficiali dell'Unione: |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Una domanda di registrazione comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è presentata all'Ufficio da uno degli Stati membri interessati o dall'associazione di produttori richiedente di un paese terzo direttamente o dall'autorità competente di tale paese terzo. Se la zona transfrontaliera riguarda uno Stato membro e un paese terzo, la domanda di registrazione comune è presentata dallo Stato membro interessato. |
4. Una domanda di registrazione comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è presentata all'Ufficio da uno degli Stati membri interessati o dal richiedente di un paese terzo direttamente o dall'autorità competente di tale paese terzo. Se la zona transfrontaliera riguarda uno Stato membro e un paese terzo, la domanda di registrazione comune è presentata dallo Stato membro interessato. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La domanda comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprende, se del caso, i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo di tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. La relativa procedura nazionale di domanda, l'esame e la procedura di opposizione di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono svolti in tutti gli Stati membri e paesi terzi interessati. |
5. La domanda comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprende i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo di tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. La relativa procedura nazionale di domanda, l'esame e la procedura di opposizione di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono svolti in tutti gli Stati membri e paesi terzi interessati. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La domanda dell'Unione di registrazione di un'indicazione geografica, inclusa la registrazione diretta di cui all'articolo 15, è presentata all'Ufficio per via elettronica tramite un sistema digitale dall'autorità competente dello Stato membro o, qualora si applichi l'articolo 15, dall'associazione di produttori interessata. Il sistema digitale deve consentire la presentazione di domande alle autorità competenti di uno Stato membro ed essere utilizzabile dagli Stati membri nell'ambito della procedura nazionale. |
1. La domanda dell'Unione di registrazione di un'indicazione geografica, inclusa la registrazione diretta di cui all'articolo 15, è presentata all'Ufficio per via elettronica tramite un sistema digitale dall'autorità competente dello Stato membro o, qualora si applichi l'articolo 15, dal richiedente interessato. Il sistema digitale deve consentire la presentazione di domande alle autorità competenti di uno Stato membro ed essere utilizzabile dagli Stati membri nell'ambito della procedura nazionale. Il sistema digitale è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora la domanda di registrazione riguardi una zona geografica situata in un paese terzo, la domanda è presentata all'Ufficio direttamente dall'associazione di produttori richiedente oppure dall'autorità competente del paese terzo interessato. Il sistema digitale di cui al paragrafo 1 deve consentire la presentazione di tali domande da parte di un'associazione di produttori richiedente stabilita in un paese terzo e delle autorità competenti del paese terzo interessato. L'associazione di produttori richiedente e le autorità competenti del paese terzo interessato sono considerate parti della procedura. |
2. Qualora la domanda di registrazione riguardi una zona geografica situata in un paese terzo, la domanda è presentata all'Ufficio direttamente dal richiedente oppure dall'autorità competente del paese terzo interessato. Il sistema digitale di cui al paragrafo 1 deve consentire la presentazione di tali domande da parte di un richiedente stabilito in un paese terzo e delle autorità competenti del paese terzo interessato. Il richiedente e le autorità competenti del paese terzo interessato sono considerati parti della procedura. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'Ufficio può richiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'associazione di produttori o dall'autorità competente di un paese terzo, tale associazione o autorità fornisce informazioni supplementari qualora l'Ufficio ne faccia richiesta. |
4. L'Ufficio può richiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un richiedente di un paese terzo, tale richiedente fornisce informazioni supplementari qualora l'Ufficio ne faccia richiesta. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Quando l'Ufficio consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 33, il richiedente ne è informato e il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è sospeso. |
5. Quando l'Ufficio consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 33, il richiedente ne è informato e il periodo di cui al paragrafo 3 del presente articolo è sospeso. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Qualora constati, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni allo Stato membro da cui proviene la domanda oppure, nel caso di domande provenienti da paesi terzi, all'associazione di produttori o all'autorità competente che ha presentato la domanda dell'Unione, e li invita a completare o a rettificare la domanda entro 60 giorni. Se lo Stato membro o, nel caso di domande di paesi terzi, l'associazione di produttori o l'autorità competente non completa la domanda entro il termine stabilito, la domanda si considera ritirata oppure, se non rettificata, è respinta a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. |
6. Qualora constati, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni allo Stato membro oppure, nel caso di domande provenienti da paesi terzi, al richiedente o all'autorità competente che ha presentato la domanda dell'Unione, e li invita a completare o a rettificare la domanda entro 60 giorni. Se lo Stato membro o, nel caso di domande di paesi terzi, il richiedente o l'autorità competente non completa o rettifica la domanda entro il termine stabilito, la domanda è sospesa e l'Ufficio informa il richiedente che la domanda sarà respinta a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, se non completata o rettificata entro i 14 giorni successivi. L'Ufficio pubblica la domanda respinta. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri tengono informato l'Ufficio in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e amministrativi nazionali che potrebbero influire sulla registrazione di un'indicazione geografica. |
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono influire sulla registrazione di un'indicazione geografica. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Ufficio è esentato dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame stabilito all'articolo 19, paragrafo 2, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, che: |
2. L'Ufficio è esentato dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e informa il richiedente dei motivi del ritardo se lo Stato membro: |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto finché all'Ufficio non viene comunicato dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione. |
3. L'esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto finché all'Ufficio non viene comunicato dall'autorità competente dello Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se la decisione giudiziaria di cui al paragrafo 2 è passata in giudicato, lo Stato membro procede, secondo necessità, a ritirare o a modificare la domanda. |
4. Se la decisione giudiziaria di cui al paragrafo 2 è passata in giudicato, l'autorità competente dello Stato membro procede, secondo necessità, a ritirare o a modificare la domanda. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Procedura di opposizione e di presentazione di osservazioni |
Procedura di opposizione a livello di Unione |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare di cui all'articolo 7 nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, un eventuale opponente può presentare all'Ufficio un'opposizione o una comunicazione di osservazioni. Tanto il richiedente quanto l'opponente sono considerati parti della procedura. |
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare di cui all'articolo 7 nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, un eventuale opponente può presentare all'Ufficio un'opposizione a norma dell'articolo 22 del presente regolamento. Tanto il richiedente quanto l'opponente sono considerati parti della procedura. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'Ufficio esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro 60 giorni dal suo ricevimento l'Ufficio invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, l'Ufficio può prorogare il termine per le consultazioni di un periodo ulteriore fino a tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta. L'Ufficio può offrirsi come mediatore per le consultazioni tra il richiedente e l'opponente a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001. |
3. L'Ufficio esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro 30 giorni dal suo ricevimento l'Ufficio invita l'opponente per iscritto e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, l'Ufficio può prorogare il termine per le consultazioni di un periodo ulteriore fino a tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta. L'Ufficio si offre come mediatore per le consultazioni tra il richiedente e l'opponente a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In qualsiasi fase della procedura di opposizione l'Ufficio può consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33; in tale caso le parti ne sono informate e il periodo di cui al paragrafo 2 è sospeso. |
5. In qualsiasi fase della procedura di opposizione l'Ufficio può consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33; in tale caso le parti ne sono informate e il periodo di cui al paragrafo 3 è sospeso. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Entro un mese dal termine delle consultazioni di cui al paragrafo 2, il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione comunica all'Ufficio il risultato delle consultazioni, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando le conseguenti modifiche eventualmente apportate alla domanda. Anche l'opponente può comunicare all'Ufficio la propria posizione al termine delle consultazioni. |
6. Entro un mese dal termine delle consultazioni di cui al paragrafo 3, il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione comunica all'Ufficio il risultato delle consultazioni, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando le conseguenti modifiche eventualmente apportate alla domanda. Anche l'opponente può comunicare all'Ufficio la propria posizione al termine delle consultazioni. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Qualora, dopo la fine delle consultazioni, i dati pubblicati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 6, siano stati modificati, l'Ufficio effettua un nuovo esame della domanda modificata. Qualora la domanda di registrazione sia stata modificata in maniera sostanziale e l'Ufficio ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, l'Ufficio pubblica la domanda modificata in conformità a tale paragrafo. |
7. Qualora, dopo la fine delle consultazioni, i dati pubblicati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 7, siano stati modificati, l'Ufficio effettua un nuovo esame della domanda modificata. Qualora la domanda di registrazione sia stata modificata in maniera sostanziale e l'Ufficio ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, l'Ufficio pubblica la domanda modificata in conformità a tale paragrafo. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Le autorità e le persone che possono agire come opponenti possono presentare una comunicazione di osservazioni all'Ufficio. L'autorità competente o la persona che ha presentato una comunicazione di osservazioni non è considerata parte della procedura. |
soppressa |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. L'Ufficio può divulgare la comunicazione di osservazioni al richiedente e all'opponente. |
soppresso |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Per facilitare la presentazione ufficiale delle osservazioni e migliorare la gestione della procedura di opposizione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme necessarie a consentire la presentazione di tali osservazioni ufficiali e definiscano il formato e la presentazione online delle opposizioni e di eventuali procedure di presentazione delle osservazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
10. Per migliorare la gestione della procedura di opposizione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme necessarie a specificare il formato e la presentazione online della procedura di opposizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un'opposizione presentata in conformità all'articolo 21 è ricevibile solo se contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe violare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e ne fornisce la motivazione in una dichiarazione di opposizione motivata redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato 3. Un'opposizione che non contenga la dichiarazione di opposizione motivata è nulla. |
1. Un'opposizione presentata in conformità all'articolo 21 è ricevibile solo se contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe violare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e ne fornisce la motivazione in una dichiarazione di opposizione motivata redatta utilizzando il modulo che figura nell'allegato 3. Un'opposizione che non contenga la dichiarazione di opposizione motivata è nulla ed è pertanto respinta. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In seguito all'opposizione, il nome oggetto della domanda di registrazione non viene registrato se: |
2. Un'opposizione si basa su uno o più dei seguenti motivi di opposizione: |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 37, all'articolo 38 o all'articolo 39; |
(b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 37, all'articolo 38 o all'articolo 39; oppure |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) la registrazione dell'indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo o di un marchio commerciale, oppure di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. |
(c) la registrazione dell'indicazione geografica proposta andrebbe a scapito dell'uso di un nome omonimo o analogo o di un marchio commerciale, oppure dell'uso di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 22 bis |
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Procedura di comunicazione di osservazioni |
|
1. Al fine di correggere le inesattezze in una procedura di registrazione di un'indicazione geografica in corso, l'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, può presentare all'Ufficio una comunicazione di osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare nel registro dell'Unione. |
|
2. La comunicazione di osservazioni di cui al paragrafo 1 non si basa sui motivi di opposizione di cui all'articolo 22. L'autorità competente o la persona fisica o giuridica che ha presentato una comunicazione di osservazioni non è considerata parte della procedura. |
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3. L'Ufficio divulga la comunicazione di osservazioni al richiedente e ne tiene conto al momento di decidere in merito alla domanda di registrazione, a meno che la comunicazione di osservazioni sia poco chiara o palesemente inesatta. |
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4. Al fine di agevolare la gestione della procedura di comunicazione di osservazioni, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla presentazione di tale comunicazione di osservazioni e ne specificano il formato e la presentazione online. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Quando si usa una denominazione di cui al paragrafo 1, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura. |
4. Quando si usa una denominazione di cui al paragrafo 1, ai fini del periodo transitorio, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura e, se del caso, nella descrizione del prodotto qualora esso sia commercializzato su un sito di vendita online. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Al fine di superare difficoltà temporanee e conseguire l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell'ambito d ella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13. |
5. Al fine di superare difficoltà temporanee e conseguire l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di registrazione della domanda da parte dell'Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell'ambito d ella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se è pervenuta un'opposizione ricevibile e motivata ma non è stato raggiunto alcun accordo dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, l'Ufficio adotta una decisione in merito alla registrazione. |
5. Se è pervenuta un'opposizione ricevibile ma non è stato raggiunto alcun accordo dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, l'Ufficio valuta se l'opposizione è motivata. Sulla base di tale valutazione, l'Ufficio respinge l'opposizione o adotta una decisione in merito alla registrazione. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le decisioni adottate dall'Ufficio sono pubblicate nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. I riferimenti al nome e alla classe del prodotto, le indicazioni del paese o dei paesi di origine e il riferimento alla decisione pubblicata nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
7. Le decisioni adottate dall'Ufficio sono pubblicate nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. I riferimenti al nome e al tipo di prodotto, le indicazioni del paese o dei paesi di origine e il riferimento alla decisione pubblicata nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per quanto riguarda le domande di registrazione di cui all'articolo 17, la Commissione può, in qualsiasi momento prima della fine della procedura, di propria iniziativa, su iniziativa di uno Stato membro o su iniziativa dell'Ufficio, avocare à sé il potere decisionale relativamente alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica proposta qualora la decisione in questione possa pregiudicare l'interesse pubblico o le relazioni commerciali o estere dell'Unione. L'Ufficio presenta alla Commissione una proposta di decisione a norma dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6. La Commissione adotta l'atto finale relativo alla domanda di registrazione. Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, alla cancellazione e alla modifica del disciplinare. |
1. Per quanto riguarda le domande di registrazione di cui agli articoli 15 e 17, la Commissione può, in qualsiasi momento prima della fine della procedura, di propria iniziativa, su iniziativa di uno Stato membro o su iniziativa dell'Ufficio, avocare à sé il potere decisionale relativamente alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica proposta qualora la decisione in questione possa pregiudicare l'interesse pubblico o le relazioni commerciali o estere dell'Unione. L'Ufficio presenta alla Commissione una proposta di decisione a norma dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6. La Commissione adotta l'atto finale relativo alla domanda di registrazione. Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, alla cancellazione e alla modifica del disciplinare. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio istituisce, conserva e tiene un registro elettronico accessibile al pubblico delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali. |
1. Un registro elettronico delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali è reso facilmente accessibile al pubblico in un formato leggibile meccanicamente. Tale registro è istituito, conservato e tenuto dall'Ufficio per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la classe del prodotto; |
(b) il tipo di prodotto; |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il riferimento allo strumento di registrazione del nome; |
(c) il riferimento allo strumento giuridico di registrazione del nome; |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente sono iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Le indicazioni geografiche diverse da quelle protette nell'Unione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/5713 sono iscritte mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
4. Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Le indicazioni geografiche diverse da quelle protette nell'Unione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1753 sono iscritte mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornati sia l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 2 sia l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi. |
6. L'Ufficio pubblica e, in caso di modifiche, tiene aggiornati sia l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 4 sia l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. L'Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi. |
7. L'Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione o respingimento della domanda di registrazione, per i dieci anni successivi. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare un estratto ufficiale del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali contenente prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché i dati relativi compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. L'estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo. |
1. L'Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare facilmente, in un formato leggibile meccanicamente e gratuitamente, un estratto ufficiale del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali contenente prova della registrazione o del respingimento dell'indicazione geografica, nonché i dati relativi compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. L'estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'associazione di produttori richiedente oppure, in caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, il singolo produttore figurano come titolari della registrazione nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
2. Il richiedente figura come titolare della registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel registro dell'Unione e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un'associazione di produttori che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata. |
1. Un'associazione di produttori, un produttore o un'autorità designata da uno Stato membro che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Una modifica temporanea è considerata una modifica ordinaria se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario da parte delle autorità pubbliche, da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli riconosciute dalle autorità competenti oppure da un disastro provocato dall'uomo. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, l'Ufficio può decidere di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti: |
(Non concerne la versione italiana) .. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per un periodo continuativo di almeno sette anni. |
(b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per un periodo continuativo di almeno cinque anni. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Su richiesta dell'associazione di produttori del prodotto commercializzato con il nome registrato, l'Ufficio può decidere di cancellare la relativa registrazione. |
2. Su richiesta dell'associazione di produttori o di un produttore del prodotto commercializzato con il nome registrato, l'Ufficio può decidere di cancellare la relativa registrazione. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'articolo 6 e gli articoli da 19 a 25 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione. |
3. L'articolo 6, gli articoli da 12 a 15 e gli articoli da 19 a 25 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul ricorso. Tali commissioni esercitano le competenze della divisione preposta alle indicazioni geografiche che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviano l'istanza a detta divisione per la prosecuzione del procedimento. Le commissioni di ricorso possono, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte, consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33. Al fine di assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, l'Ufficio può offrire servizi di mediazione a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001. |
5. In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul ricorso. Tali commissioni esercitano le competenze della divisione preposta alle indicazioni geografiche che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviano l'istanza a detta divisione per la prosecuzione del procedimento. Le commissioni di ricorso possono, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte, consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33. Al fine di assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, l'Ufficio offre procedure di risoluzione alternative delle controversie, come servizi di mediazione a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per i nomi di dominio registrati con un nome di dominio di primo livello nazionale, amministrati o gestiti mediante un registro stabilito nell'Unione, l'Ufficio predispone un sistema di informazione e allerta. A seguito della presentazione di una domanda di indicazione geografica, il sistema di informazione e allerta informa i richiedenti l'indicazione geografica in merito alla disponibilità dell'indicazione geografica in questione come nome di dominio e, facoltativamente, all'eventuale registrazione di un nome di dominio identico o simile all'indicazione geografica in questione (allerta per i nomi di dominio). |
1. Per i nomi di dominio registrati con un nome di dominio di primo livello nazionale e altri nomi di dominio di primo livello, amministrati o gestiti mediante un registro stabilito nell'Unione, l'Ufficio predispone un sistema di informazione e allerta. Dopo la presentazione di una domanda di indicazione geografica, il sistema di informazione e allerta informa i richiedenti l'indicazione geografica in merito alla disponibilità dell'indicazione geografica in questione come nome di dominio e, facoltativamente, all'eventuale registrazione di un nome di dominio identico o simile all'indicazione geografica in questione (allerta per i nomi di dominio). |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del paragrafo 1, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale istituiti nell'Unione forniscono all'Ufficio tutte le informazioni e tutti i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio. |
2. Ai fini del paragrafo 1, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale e di altri nomi di dominio di primo livello istituiti nell'Unione forniscono all'Ufficio tutte le informazioni e tutti i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le decisioni riguardanti le opposizioni e le cancellazioni sono adottate da una commissione composta da tre membri, dei quali almeno uno deve essere un giurista. Tutte le altre decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate da un solo membro. |
2. Le decisioni riguardanti le opposizioni e le cancellazioni sono adottate da una commissione composta da almeno tre membri, dei quali almeno uno deve essere un giurista e avere conoscenze tecniche adeguate. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso di cui agli articoli 32 e 34 possono (o devono, quando la Commissione ne fa richiesta) consultare il comitato consultivo in merito alle singole domande in qualsiasi fase delle procedure d'esame, di opposizione o di ricorso di cui agli articoli 19, 21 e 30, nonché in merito alle questioni seguenti: |
2. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso di cui agli articoli 32 e 34 possono (o devono, quando la Commissione ne fa richiesta) consultare il comitato consultivo in merito alle singole domande in qualsiasi fase delle procedure d'esame, di opposizione o di ricorso di cui agli articoli 19, 21, 22, 24, 28, 29 e 30, nonché in merito alle questioni seguenti |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la dimostrazione della reputazione e notorietà; |
(b) la dimostrazione della reputazione di un'indicazione geografica; |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) la valutazione del legame del prodotto con la sua origine geografica; |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso consultano il comitato consultivo in merito all'eventuale registrazione di tutte le singole domande presentate tramite la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15. |
3. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso possono consultare il comitato consultivo in merito all'eventuale registrazione delle domande presentate tramite la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. |
5. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. Se ritenuto necessario, esperti riconosciuti nel settore delle indicazioni geografiche o della categoria di prodotti in questione, compresi i rappresentanti delle regioni e del mondo accademico, sono invitati a far parte del comitato su base ad hoc. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche. |
8. Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione, garantiscono che nessun membro possa trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e sono rese pubbliche. |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. I mandati dei membri del comitato consultivo hanno una durata massima di cinque anni. Tali mandati possono essere rinnovati. |
9. I mandati dei membri del comitato consultivo hanno una durata massima di cinque anni. Tali mandati possono essere rinnovati una sola volta. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili; |
(b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "fragranza", "come" o simili; |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi ai prodotti, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine; |
(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su siti web o nelle domande relativi ai prodotti, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine; |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la reputazione del nome registrato. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove vi sia, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la reputazione del nome registrato. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'associazione di produttori o qualsiasi produttore autorizzato a utilizzare l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare a terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e sono in contrasto con il paragrafo 1. |
5. L'associazione di produttori, il titolare della registrazione dell'indicazione geografica o qualsiasi produttore autorizzato a utilizzare l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare a terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e sono in contrasto con il paragrafo 1. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'articolo 35 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica da parte di produttori in conformità all'articolo 43 per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica. |
1. L'articolo 35 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica da parte di produttori in conformità all'articolo 43 per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o integra, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica. |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ai fini del presente articolo, il termine indicazione geografica richiesta o protetta nell'Unione si riferisce: |
3. Ai fini del presente articolo, il termine indicazione geografica omonima richiesta o protetta nell'Unione si riferisce: |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'Ufficio cancella le indicazioni geografiche registrate in violazione dei paragrafi 1 e 2. |
4. L'Ufficio cancella e rimuove dal registro dell'Unione le indicazioni geografiche che siano state registrate in violazione dei paragrafi 1 e 2. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 39 |
Articolo 39 |
Marchi commerciali |
Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali |
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1. La domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 35 è respinta se è presentata dopo la data di presentazione all'Ufficio della domanda di registrazione dell'indicazione geografica. Se del caso, l'Ufficio tiene conto dell'eventuale priorità rivendicata nella domanda relativa a tale marchio commerciale. |
Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto. |
2. La domanda di registrazione di un'indicazione geografica è respinta se, a causa della notorietà o della reputazione di un marchio commerciale, il nome proposto come indicazione geografica è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto. |
|
3. L'Ufficio cancella e rimuove dal registro dell'Unione le indicazioni geografiche che siano state registrate in violazione del paragrafo 2. |
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4. L'Ufficio e, se del caso, le autorità nazionali competenti invalidano su richiesta i marchi commerciali registrati in violazione del paragrafo 1. |
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5. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, un marchio commerciale il cui uso violi l'articolo 35, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata all'Ufficio, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica e del marchio commerciale in questione è consentito. |
|
6. Ai fini dei paragrafi 1 e 5 del presente articolo, per le indicazioni geografiche registrate secondo la procedura di cui all'articolo 67, si ritiene che il primo giorno di protezione successivo al periodo transitorio di un anno da [data di entrata in vigore del presente regolamento] coincida con il giorno in cui gli Stati membri hanno informato l'Ufficio e la Commissione. |
|
7. I marchi di garanzia o di certificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva possono essere utilizzati sulle etichette insieme all'indicazione geografica. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori. |
1. Gli Stati membri verificano regolarmente che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) elaborare il disciplinare e gestire controlli interni che garantiscano la conformità a tale disciplinare delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica; |
(a) elaborare e modificare il disciplinare e gestire controlli interni che garantiscano la conformità a tale disciplinare delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica; |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera d – punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, la sostenibilità della produzione e le caratteristiche tecniche del prodotto designato dall'indicazione geografica; |
iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica ed ecologica, la sostenibilità della produzione e le caratteristiche tecniche del prodotto designato dall'indicazione geografica; |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le associazioni di produttori provvedono a che i produttori all'interno dell'associazione rispettino costantemente il pertinente disciplinare quando utilizzano il nome e il simbolo sul mercato. Le associazioni di produttori possono: |
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a) monitorare l'impiego commerciale dell'indicazione geografica sul mercato; |
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b) sviluppare attività volte a garantire la conformità al relativo disciplinare di un prodotto designato da un'indicazione geografica; |
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c) prendere provvedimenti per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'indicazione geografica, come eventualmente informare le autorità competenti designate all'articolo 45, paragrafo 1. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione possono, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, revocare o trasferire un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello geografico all'associazione di produttori dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 35. |
1. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale e di altro tipo stabiliti nell'Unione possono, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, revocare o trasferire un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello geografico all'associazione di produttori dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 35. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio. |
2. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale e di altro tipo stabiliti nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 42
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 42 |
soppresso |
Marchi commerciali in conflitto |
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1. La registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 35 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione all'Ufficio della domanda di registrazione dell'indicazione geografica. |
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2. L'Ufficio e, se del caso, le autorità nazionali competenti invalidano i marchi commerciali registrati in violazione del paragrafo 1. |
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3. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per le indicazioni geografiche registrate secondo la procedura di cui all'articolo 67, si ritiene che il primo giorno di protezione successivo al periodo transitorio di un anno da [data di entrata in vigore del presente regolamento] coincida con il giorno in cui gli Stati membri hanno informato l'Ufficio e la Commissione. |
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4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, un marchio commerciale il cui uso violi l'articolo 35, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata all'Ufficio, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/243632 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica e del marchio commerciale in questione è consentito. |
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5. I marchi di garanzia o di certificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva possono essere utilizzati sulle etichette insieme all'indicazione geografica. |
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__________________ |
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32 Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1). |
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Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel caso dei prodotti artigianali e industriali originari dell'Unione commercializzati con indicazione geografica, il simbolo dell'Unione di cui al paragrafo 1 può figurare nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario. L'indicazione geografica deve trovarsi nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione. |
2. Nel caso dei prodotti artigianali e industriali originari dell'Unione commercializzati con indicazione geografica, il simbolo dell'Unione di cui al paragrafo 1 figura nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario o di comunicazione. L'indicazione geografica deve trovarsi nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'abbreviazione "IGP", acronimo di "indicazione geografica protetta", può figurare nell'etichettatura dei prodotti designati da un'indicazione geografica per prodotti artigianali e industriali. |
3. L'abbreviazione "IGP", acronimo di "indicazione geografica protetta", figura nell'etichettatura dei prodotti designati da un'indicazione geografica per prodotti artigianali e industriali. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Dopo la presentazione di una domanda di registrazione dell'Unione per un'indicazione geografica, i produttori possono segnalare nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto l'avvenuta presentazione della domanda nel rispetto del diritto dell'Unione. |
soppresso |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Il simbolo dell'Unione che indica l'indicazione geografica protetta, l'indicazione dell'Unione "indicazione geografica protetta" ed eventualmente l'abbreviazione "IGP" possono figurare nell'etichettatura soltanto dopo la pubblicazione della decisione in merito alla registrazione conformemente agli articoli 24 e 25. |
6. Il simbolo dell'Unione che indica l'indicazione geografica protetta, l'indicazione dell'Unione "indicazione geografica protetta" ed eventualmente l'abbreviazione "IGP" figurano nell'etichettatura e, se del caso, nel materiale pubblicitario soltanto dopo la pubblicazione della decisione in merito alla registrazione conformemente agli articoli 24 e 25. |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Ove una domanda sia respinta, i prodotti etichettati conformemente al paragrafo 4 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. |
soppresso |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 8 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Possono inoltre figurare nell'etichettatura: |
8. Possono inoltre figurare nell'etichettatura e, se del caso, nel materiale pubblicitario a corredo del prodotto: |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato. |
(b) il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato, compreso il commercio elettronico. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono obiettive e imparziali e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. |
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono obiettive, imparziali e trasparenti e dispongono di personale qualificato e delle risorse sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficiente. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) una o più autorità competenti di cui all'articolo 45; oppure |
(a) una o più autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1; oppure |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico dei produttori soggetti ai controlli. Anche gli Stati membri possono comunque contribuire per tali costi. |
6. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico dei produttori soggetti ai controlli. Anche gli Stati membri contribuiscono comunque per tali costi. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco di produttori dei prodotti designati da un'indicazione geografica iscritta nel registro dell'Unione e originari del loro territorio. |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 47
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 47 |
soppresso |
Dovere di diligenza |
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I produttori che utilizzano l'indicazione geografica garantiscono costantemente la conformità al relativo disciplinare dell'uso del nome e del simbolo sul mercato. Essi possono: |
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(a) monitorare l'impiego commerciale dell'indicazione geografica sul mercato; |
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(b) sviluppare attività volte a garantire la conformità al relativo disciplinare di un prodotto designato da un'indicazione geografica; |
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(c) prendere provvedimenti per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'indicazione geografica, come eventualmente informare le autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1. |
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Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 48 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Controlli e protezione sul mercato dei diritti relativi alle indicazioni geografiche |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate dell'applicazione delle norme, che possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, responsabili dei controlli sul mercato e dell'applicazione delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto artigianale o industriale designato da un'indicazione geografica ha completato tutte le fasi della produzione, indipendentemente dal fatto che si trovi in deposito, transito, distribuzione oppure sia offerto in vendita all'ingrosso o al dettaglio, anche nel settore del commercio elettronico. |
1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate dell'applicazione delle norme, che possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, responsabili dei controlli sul mercato, tra cui il commercio elettronico, e dell'applicazione delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto artigianale o industriale designato da un'indicazione geografica ha completato tutte le fasi della produzione, indipendentemente dal fatto che si trovi in deposito, transito, distribuzione oppure sia offerto in vendita all'ingrosso o al dettaglio, anche nel settore del commercio elettronico. |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità incaricata dell'applicazione delle norme esegue controlli sui prodotti designati da indicazioni geografiche basati su un'analisi dei rischi e sulle notifiche dei produttori interessati per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo. |
2. L'autorità incaricata dell'applicazione delle norme esegue periodicamente controlli basati su un'analisi dei rischi e sulle notifiche per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri adottano misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi in relazione a prodotti o servizi, realizzati, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 35 e 36. |
3. Gli Stati membri adottano misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi in relazione a prodotti o servizi, realizzati, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, fisicamente oppure online, che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 35 e 36. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri possono esigere il pagamento di diritti o commissioni a copertura dei costi dei controlli ufficiali sul mercato. |
5. Gli Stati membri possono esigere il pagamento di diritti o commissioni a copertura dei costi dei controlli ufficiali sul mercato. I diritti o commissioni eventualmente applicati dagli Stati membri devono essere ragionevoli, favorire la competitività dei produttori che utilizzano le indicazioni geografiche e tengono conto della situazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese e non superano i costi sostenuti per l'esecuzione del controllo su un determinato produttore. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Come previsto all'articolo 40, paragrafo 2 bis, un richiedente di cui all'articolo 6 che ha ottenuto la registrazione dell'indicazione geografica, ha facoltà di darne comunicazione alle autorità incaricate dell'applicazione delle norme designate a norma del paragrafo 1, affinché queste possano effettuare i controlli di cui al presente titolo. In tali casi, su richiesta delle associazioni, le autorità forniscono informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento avviato con tale notifica. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo l'articolo 46, gli Stati membri possono autorizzare l'autodichiarazione per la verifica del rispetto del disciplinare. Il produttore presenta tale autodichiarazione alle autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1. |
1. Fatto salvo l'articolo 46, gli Stati membri autorizzano l'autodichiarazione per la verifica del rispetto del disciplinare. Il produttore presenta tale autodichiarazione alle autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono autorizzare i produttori a presentare un'autodichiarazione alle autorità competenti una volta ogni tre anni per assicurarsi che continuano a rispettare il disciplinare di produzione sul mercato. In caso di rettifiche o modifiche del disciplinare che incidano sul prodotto interessato, l'autodichiarazione deve essere rinnovata immediatamente. |
2. Gli Stati membri autorizzano i produttori a presentare un'autodichiarazione alle autorità competenti una volta ogni tre anni per assicurarsi che continuano a rispettare il disciplinare di produzione sul mercato. In caso di rettifiche o modifiche del disciplinare che incidano sul prodotto interessato, l'autodichiarazione deve essere rinnovata immediatamente. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'autodichiarazione segue la struttura di cui all'allegato 1 e contiene tutte le informazioni e i requisiti indicati in tale allegato. |
4. L'autodichiarazione segue la struttura di cui all'allegato 1 e contiene le informazioni specificate. L'autodichiarazione può essere presentata in formato digitale. |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti possono delegare funzioni afferenti a controlli ufficiali a uno o più organismi di certificazione dei prodotti, che possono essere anche persone fisiche. L'autorità competente assicura che l'organismo di certificazione dei prodotti delegato o la persona fisica a cui sono stati delegati tali funzioni abbia i poteri necessari per svolgerle efficacemente. |
1. Le autorità competenti possono delegare funzioni afferenti a controlli ufficiali a uno o più organismi di certificazione dei prodotti, che possono essere anche persone fisiche. L'autorità competente assicura che l'organismo di certificazione dei prodotti delegato o la persona fisica a cui sono stati delegati tali funzioni abbia le conoscenze, le competenze, le infrastrutture, le risorse e i poteri necessari per svolgerle efficacemente. |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) deve possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; |
i) deve possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere in modo efficiente le funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) deve essere imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e |
iii) deve essere trasparente, imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) devono possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate; |
i) devono possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere in modo efficiente le funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate; |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) devono agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate; e |
iii) devono agire in modo trasparente e imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate; e |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti designate e degli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche, di cui all'articolo 46, paragrafo 3, e aggiornano tali informazioni. |
1. Gli Stati membri pubblicano i nomi e i recapiti delle autorità competenti designate e degli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche, di cui all'articolo 46, paragrafo 3, e aggiornano tali informazioni. |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Ufficio pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e aggiorna periodicamente tali informazioni. |
2. L'Ufficio pubblica i nomi e i recapiti delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e aggiorna tali informazioni in caso di variazioni. |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'Ufficio può realizzare un portale digitale su cui può pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche, di cui ai paragrafi 1 e 2. |
3. L'Ufficio realizza un portale digitale su cui può pubblicare i nomi e i recapiti delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche, di cui ai paragrafi 1 e 2. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) norma europea ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi", che include la norma europea ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"; oppure |
(a) norma europea EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi", che include la norma europea EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni” ed EN ISO/IEC 17025 per i laboratori di prova e di taratura; oppure |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 55 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ordini per il contrasto dei contenuti illegali |
Ordini per il contrasto dei contenuti illegali online |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 55
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ove previsto dal diritto nazionale e in conformità al diritto dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri possono emettere un ordine per il contrasto di contenuti illegali, che violino l'articolo 35 del presente regolamento, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) xxxx/202234. |
Ove previsto dal diritto nazionale e in conformità al diritto dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri possono emettere un ordine per il contrasto di contenuti illegali online, che violino gli articoli 35 e 36 del presente regolamento, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) xxxx/202234. |
__________________ |
__________________ |
34 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. |
34 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 59
Decisione del Consiglio (UE) 2019/17545
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 59 |
soppresso |
Modifiche della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio |
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All'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/175435 del Consiglio è aggiunto il comma seguente: |
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"Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che tutelano prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale è designato quale autorità competente di cui all'articolo 3 dell'Atto di Ginevra ed è responsabile dell'amministrazione dell'Atto di Ginevra nel territorio dell'Unione e delle notifiche e comunicazioni con l'Ufficio internazionale dell'OMPI a norma dell'Atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune.". |
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__________________ |
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35 Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12). |
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Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 64 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Ufficio rende tale sistema digitale facilmente accessibile in formati di uso comune leggibili mediante dispositivo e lo progetta in modo tale da poter essere utilizzato dagli Stati membri per le loro procedure nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 18,èaragrafo 1. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ogni quattro anni gli Stati membri o le relative autorità nazionali riferiscono alla Commissione in merito alla strategia e ai risultati di tutti i controlli delle indicazioni geografiche svolti per verificare il rispetto delle prescrizioni di legge relative al regime di protezione istituito dal presente regolamento e all'applicazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sul mercato, anche online, a norma dell'articolo 45 sulla designazione dell'autorità competente, dell'articolo 46 sulla verifica del rispetto del disciplinare, dell'articolo 47 sul dovere di diligenza, dell'articolo 48 sull'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche sul mercato e dell'articolo 55 sulle piattaforme online. |
1. Ogni quattro anni gli Stati membri o le relative autorità nazionali riferiscono alla Commissione in merito alla strategia e ai risultati di tutti i controlli delle indicazioni geografiche svolti per verificare il rispetto delle prescrizioni di legge relative al regime di protezione istituito dal presente regolamento e all'applicazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sul mercato, anche online, a norma dell'articolo 45 sulla designazione dell'autorità competente, dell'articolo 46 sulla verifica del rispetto del disciplinare, dell'articolo 40, paragrafo 2 bis, sulla conformità costante, dell'articolo 48 sull'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche sul mercato e dell'articolo 55 sulle piattaforme online. |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri ammissibili trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 15 necessarie per la scelta della procedura di "registrazione diretta". Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione adotta una decisione sul diritto dello Stato membro in questione di scegliere la procedura di "registrazione diretta" senza pertanto designare un'autorità nazionale responsabile della gestione delle procedure di domanda, di modifica del disciplinare e di cancellazione di cui all'articolo 15. |
2. Entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono avvalersi dell'esenzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e utilizzare la procedura di "registrazione diretta". Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione adotta una decisione sul diritto dello Stato membro in questione di scegliere la procedura di "registrazione diretta" senza pertanto designare un'autorità nazionale responsabile della gestione delle procedure di domanda, di modifica del disciplinare e di cancellazione di cui all'articolo 15. |
MOTIVAZIONE
La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione volta a creare una protezione sui generis delle indicazioni geografiche per i prodotti industriali e artigianali (IG).
1. Difficoltà dovute alla mancanza di una protezione delle IG - prodotti artigianali-industriali a livello dell'UE
Le indicazioni geografiche (IG) stabiliscono diritti di proprietà intellettuale per i prodotti le cui qualità sono particolarmente legate a una determinata zona di produzione e al "know-how" dei produttori.
Hanno un impatto positivo sull'intera regione da cui proviene il prodotto. Essi fanno parte dell'identità locale e del patrimonio culturale, attirano il turismo e creano posti di lavoro. Un sistema uniforme non solo aiuterebbe i produttori a rimanere competitivi nei mercati di nicchia, ma fornirebbe anche ai consumatori informazioni migliori sull'autenticità dei prodotti e stimolerebbe le economie regionali. Una protezione delle IG a livello dell'UE per i prodotti non agricoli potrebbe comportare un aumento complessivo degli scambi intra-UE di circa il 4,9-6,6 % (37,6-50 miliardi di EUR)[1]. Secondo le previsioni, un sistema uniforme potrebbe stimolare l'occupazione nelle regioni del 0,12-0,14 % e creare 284 000-338 000 nuovi posti di lavoro nell'UE nel suo complesso[2].
Sebbene le IG di prodotti agricoli, compresi il vino, le bevande spiritose e gli alimenti, come il Thüringer Rostbratwurst, siano già protette a livello dell'Unione dal 1992 e le IG non agricole siano protette a livello internazionale attraverso l' "Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche", al quale l'UE ha aderito nel 2019[3], manca ancora una protezione a livello dell'Unione di IG non agricole come pietre naturali, gioielli, tessili, pizzi, posate, opere in legno, oggetti di vetro, porcellana e mobili.
Sedici Stati membri[4] hanno deciso di istituire sistemi nazionali per la protezione delle IG per i prodotti non agricoli. Sulla base di tali sistemi nazionali, è diventata possibile la protezione nazionale, ad esempio per le posate di Solingen, il marmo di Macael, le ceramiche di Bolesławiec e il vetro di Murano. Tuttavia, i sistemi nazionali esistenti presentano caratteristiche diverse e non garantiscono una protezione a livello dell'Unione. Il gruppo tipico di PMI si scontra con modalità complicate e costose per garantire la protezione in tutta l'UE, presentando domanda di protezione in diversi Stati membri. Un regime di protezione armonizzato a livello dell'Unione porrebbe fine alla frammentazione e creerebbe certezza del diritto.
Nell'elaborare questo nuovo quadro legislativo per le IG non agricole, la relatrice è convinta che il sistema delle IG agricole, che esiste già da 30 anni, dovrebbe essere preso in considerazione, ma al tempo stesso dovrebbe essere tenuto presente che il rispettivo regolamento è attualmente in fase di revisione.
2. Ambito di applicazione
Al fine di garantire un chiaro campo di applicazione del nuovo regolamento, la relatrice ha deciso, da un lato, di aggiungere definizioni come quella relativa alle "indicazioni geografiche" e "l'Ufficio" e, dall'altro, di sopprimere parti poco chiare come la "nomenclatura combinata".
Definizioni come prodotti “artigianali" e "industriali" devono tenere conto della realtà esistente dei prodotti.
3. Procedura di registrazione
Per la relatrice è importante che la procedura di registrazione, compresa la valutazione procedurale e sostanziale di una domanda, per la protezione di un'indicazione geografica - prodotti artigianali-industriali sia efficiente, garantisca parità di trattamento, eviti oneri amministrativi, in particolare per le PMI, e crei certezza giuridica in tutte le fasi. A tal fine ha introdotto alcuni emendamenti.
a) Due fasi di registrazione
Nella sua proposta, la Commissione ha deciso di introdurre una registrazione in due fasi. Nella prima fase, le associazioni di produttori o i produttori inviano la loro domanda alle autorità degli Stati membri. Le cosiddette autorità competenti a livello nazionale valutano la domanda, eseguono la procedura nazionale di opposizione e, in seguito all'esito positivo della valutazione, presentano una domanda dell'Unione all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'EUIPO (l'Ufficio) è responsabile della seconda fase in cui esamina le domande, avvia una procedura di opposizione, adotta la decisione di concedere o rifiutare la protezione e registra l'IG protetta nel registro dell'Unione. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi saranno espletate dall'Ufficio.
La Commissione basa la procedura in due fasi su un disciplinare di produzione, un unico documento e altri documenti che devono essere tutti forniti dal richiedente. Per la relatrice è opportuno chiedere al richiedente il disciplinare di produzione e anche la documentazione comprovante il disciplinare, ma è convinta che la presentazione di un documento unico, che costituisce una breve versione della certificazione del prodotto, possa essere onerosa per i richiedenti. Tuttavia, invece di sopprimere completamente il documento unico, la relatrice propone che le microimprese e le piccole e medie imprese non debbano redigere esse stesse il documento unico. L'autorità competente deve creare questo documento unico (sintetico) sulla base del disciplinare di produzione. Esse devono in ogni caso esaminare il disciplinare, per cui ciò le aiuterebbe persino nel processo. Dopo la redazione del documento unico, il richiedente deve ricevere una versione per verificarlo prima che tale documento diventi la base di ulteriori procedure. Le grandi imprese dovrebbero comunque redigere un unico documento e allegarlo alla loro domanda.
Fatta salva la procedura in due fasi, la Commissione prevede una "registrazione diretta", in cui la procedura di registrazione è gestita direttamente dall'Ufficio. In tali casi, gli Stati membri interessati hanno solo l'obbligo di designare un'autorità competente per i controlli e l'applicazione delle norme e di adottare le misure necessarie per far valere i diritti previsti dal regolamento, ma non devono compiere la prima fase della registrazione. Questa è considerata come una rinuncia degli Stati membri e la proposta ne limita l'uso agli Stati membri che non dispongono di un sistema nazionale di protezione delle IG e dove l'interesse locale per la protezione delle IG è basso. Tenendo conto del fatto che il marchio europeo è trattato solo dall'Ufficio e che anche altri diritti europei di proprietà intellettuale concessi a livello europeo sono trattati dalle agenzie europee e tenendo conto del fatto che, secondo la Commissione, vi sono solo pochi prodotti artigianali e industriali ammissibili all'IG (300 - 800 nell'UE in totale), la relatrice è convinta che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di rinunciare senza alcuna condizione. Ciò ha senso anche perché le loro importanti competenze nazionali fanno ancora parte del processo basato sul comitato consultivo per le IG e sul punto di contatto unico nazionale che deve fornire informazioni all'Ufficio. Il legame con le competenze nazionali è rudimentale e dovrebbe svolgere un ruolo chiave nella presente proposta.
Nella prima fase la Commissione lascia agli Stati membri un ampio margine di manovra su come progettare la registrazione e la procedura di opposizione. La relatrice è del parere che anche la fase nazionale della registrazione dovrebbe essere efficiente e propone pertanto di aggiungere alcune scadenze che rispecchino quelle a livello dell'Unione.
Inoltre, quando si crea un approccio armonizzato, non è ragionevole definire i casi in cui l'opposizione è ammissibile nella seconda fase, ma non nella prima fase. La relatrice ha pertanto proposto emendamenti al fine di garantire che si possano evitare approcci diversi negli Stati membri che comportino incertezza giuridica.
Inoltre, la relatrice ritiene che le applicazioni digitali dovrebbero essere possibili anche a livello nazionale. Nel caso in cui le autorità nazionali non intendano creare uno strumento digitale a tal fine, dovrebbero poter utilizzare il sistema informatico dell'Ufficio.
b) Esame della domanda
È necessario migliorare alcuni dettagli, come le definizioni, al fine di chiarire la relazione con altri diritti di proprietà intellettuale, in particolare con il diritto UE in materia di marchi.
La relatrice ritiene che l'introduzione delle IG - prodotti artigianali-industriali esiga una chiara distinzione dalla legislazione vigente in materia di marchi dell'UE. In particolare perché i produttori possono certificare l'origine dei loro prodotti utilizzando un marchio collettivo o individuale a livello dell'UE, ma ciò non protegge il legame tra qualità e origine geografica concesso da una IG - prodotti artigianali-industriali. Le zone grigie e i termini ambigui dovrebbero essere evitati.
Poiché è prevista anche una protezione parallela di un marchio, da un lato, e di una IG - prodotti artigianali-industriali, dall'altro, occorre chiarire che il fatto che i sistemi nazionali di protezione delle IG - prodotti artigianali-industriali cessino di esistere non ha alcuna influenza sui marchi esistenti.
4. Applicazione
Per quanto riguarda la creazione di un nuovo regime, gli Stati membri e la Commissione devono lavorare a un sistema di applicazione efficiente, al fine di evitare pratiche fraudolente.
Ma anche un'applicazione efficace può essere meno onerosa dal punto di vista amministrativo. La relatrice accoglie pertanto con favore il concetto di autodichiarazione. Si tratta di un modo importante per ridurre gli oneri e i costi amministrativi. La relatrice è pertanto convinta che non dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se concedere tale possibilità alle associazioni di produttori. Le associazioni di produttori dovrebbero poter beneficiare di disposizioni amministrative per agevolare la protezione delle IG - prodotti artigianali-industriali in tutti gli Stati membri.
Anche la creazione di un portale digitale non dovrebbe costituire un'opzione, in particolare nello spirito della digitalizzazione dell'amministrazione negli Stati membri.
Tenuto conto dell'importanza dei mercati online, l'ispezione deve svolgersi anche nel mondo online.
È giunto il momento di creare una protezione sui generis efficace, facilmente applicabile e chiara per le IG - prodotti artigianali-industriali, al fine di aiutare i consumatori a beneficiare di prodotti tracciabili a livello locale e consentire ai produttori di beneficiare di una concorrenza leale e di un ulteriore strumento per combattere la contraffazione.
Intere regioni possono beneficiare di questa protezione dei prodotti tradizionali, in quanto aiuta a conoscerli e ad attrarre turisti europei e da tutto il mondo. E ha il potenziale per creare posti di lavoro sostenibili. Rafforza la coesione regionale anche nelle regioni meno sviluppate. Si tratta quindi di un'opportunità unica che dobbiamo utilizzare con attenzione.
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
Commissione europea - DG GROW Economia immateriale (Unità C4)
Rappresentanza permanente Repubblica ceca
Rappresentanza permanente Germania
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO)
Federazione francese delle IG artigianali e industriali (AFGIA)
Consiglio mondiale dell'artigianato
Origin PT
SME United
CENTR, Consiglio dei registri nazionali europei per i domini di primo livello
Centro de Formacao Professional para o Artesanato e Patrimonio (CEARTE)
Bergische Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid
Confederazione tedesca dell'artigianato e delle piccole imprese (ZDH)
Facoltà di giurisprudenza, diritto commerciale, diritto di proprietà intellettuale dell'Università di Alicante
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (24.1.2023)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio
(COM(2022)0174 – C9‑0148/2022 – 2022/0115(COD))
Relatore per parere: Marek Belka
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta è volta a introdurre un quadro di riferimento dell'UE per la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. A tal fine, la legislazione introduce un sistema di protezione a livello dell'UE delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel mercato interno e modifica i regolamenti esistenti relativi alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche nell'ambito del sistema dell'accordo di Lisbona, attribuendo altresì il ruolo amministrativo per lo svolgimento di tali funzioni all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.
Il relatore per parere accoglie con favore l'attuale proposta, ritenendola una misura che dovrebbe avere un effetto positivo sul commercio, l'occupazione e lo sviluppo rurale nel mercato unico, nonché influire positivamente sulle esportazioni verso mercati terzi di prodotti artigianali e industriali dell'UE geograficamente protetti. Norme armonizzate in materia di protezione delle indicazioni geografiche e l'introduzione di un sistema uniforme a livello dell'UE consentiranno di estendere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ai produttori di tutti gli Stati membri e istituiranno un quadro di riferimento per le istituzioni dell'UE per l'applicazione di una protezione più efficace nei mercati terzi. A tale riguardo, il regolamento non solo sosterrà lo sviluppo dei prodotti artigianali e industriali dell'UE all'interno del mercato unico, ma influenzerà positivamente anche la loro promozione e vendita nei mercati terzi e garantirà una migliore tutela dei diritti dei produttori e dei consumatori.
Ciononostante, il relatore per parere desidera sottolineare che soltanto 10 paesi terzi aderiscono all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche e che occorrono ulteriori misure per garantire un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei produttori dell'UE di prodotti artigianali e industriali geograficamente protetti nei mercati terzi che restano al di fuori del sistema dell'accordo di Lisbona.
Il relatore per parere ritiene altresì che la Commissione europea dovrebbe utilizzare il quadro proposto dal regolamento e la sua funzione negoziale per estendere la tutela dei suddetti diritti attraverso accordi commerciali bilaterali e multilaterali con i principali partner commerciali che restano al di fuori del sistema dell'accordo di Lisbona, conformemente all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'Organizzazione mondiale del commercio.
EMENDAMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Una protezione unitaria in tutta l'Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può contribuire a incentivare la produzione di prodotti di qualità, l'ampia disponibilità di tali prodotti per i consumatori e la creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate. In particolare, viste le potenzialità delle indicazioni geografiche in termini di contribuito alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica definita. |
(5) Una protezione unitaria in tutta l'Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può mantenere il valore aggiunto e contribuire a incentivare la produzione di prodotti di qualità, l'ampia disponibilità di tali prodotti per i consumatori e la creazione di posti di lavoro validi e sostenibili con condizioni di lavoro dignitose, comprese migliori opportunità di lavoro per le donne e i giovani, che difficilmente possono essere esternalizzate, in particolare nelle regioni rurali e meno sviluppate. In particolare, viste le potenzialità delle indicazioni geografiche in termini di contribuito alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica definita. Tale tendenza dovrebbe contribuire direttamente allo sviluppo economico delle regioni meno sviluppate, rilanciando l'industria locale e promuovendo il turismo. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Spesso il legame geografico di un prodotto si basa sul know-how locale e segue metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della sua regione di origine. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l'attrattiva delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia nel settore agricolo sia in quello industriale e artigianale. Si dovrebbero istituire procedure efficienti per la registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione che proteggono i nomi di prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe contribuire al mantenimento e alla valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali. |
(7) Spesso il legame geografico di un prodotto si basa sul know-how e sui materiali locali e segue metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale, sociale e religioso della sua regione di origine. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività, l'attrattiva, la salvaguardia e la promozione delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia nel settore agricolo sia in quello industriale e artigianale. L'istituzione di procedure efficienti per la registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione nell'ambito del mercato interno e nei registri internazionali della proprietà intellettuale e nelle banche dati globali è essenziale per proteggere i nomi di prodotti artigianali e industriali che rappresentano le specificità regionali e locali. Il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe contribuire al mantenimento e alla valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) È pertanto opportuno garantire in primo luogo una concorrenza leale ai produttori di prodotti artigianali e industriali nel mercato interno; in secondo luogo occorre garantire ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili relative a tali prodotti; in terzo luogo è necessario tutelare e sviluppare il patrimonio culturale e il know-how tradizionale; in quarto luogo si deve garantire una registrazione efficace delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sia nell'Unione sia a livello internazionale; in quinto luogo occorre prevedere un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione e nel commercio elettronico nell'ambito del mercato interno e, infine, assicurare il collegamento con il sistema internazionale di registrazione e protezione basato sull'Atto di Ginevra. |
(8) È pertanto opportuno garantire in primo luogo parità di trattamento e una concorrenza aperta e leale ai produttori di prodotti artigianali e industriali nel mercato interno e nei mercati esteri; in secondo luogo occorre garantire ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili relative a tali prodotti e permetterne la piena trasparenza e tracciabilità; in terzo luogo è necessario tutelare e sviluppare il patrimonio culturale, artistico, sociale e religioso nonché favorire l'identità locale, nazionale ed europea e il know-how tradizionale; in quarto luogo si deve garantire una registrazione efficace delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sia nell'Unione sia a livello internazionale; in quinto luogo occorre prevedere un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione e nei servizi di commercio elettronico ai sensi della normativa sui servizi digitali, nell'ambito del mercato interno e attraverso accordi commerciali negoziati dall'Unione con paesi terzi e, infine, assicurare il collegamento con il sistema internazionale di registrazione e protezione basato sull'Atto di Ginevra. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Per garantire una copertura completa dei prodotti artigianali e industriali ammissibili alla protezione delle IG (vale a dire aventi caratteristiche, attributi o reputazione legati al loro luogo di produzione o di fabbricazione), l'ambito di applicazione del presente regolamento deve essere determinato in conformità al quadro internazionale del settore, che è quello dell'Organizzazione mondiale del commercio. Pertanto l'uso della nomenclatura combinata dovrebbe essere stabilito tramite un riferimento diretto all'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio10. Tale approccio assicura la coerenza con l'ambito di applicazione del regolamento rivisto sulle IG per i prodotti agricoli, alimentari, il vino e le bevande spiritose. |
(9) Per garantire una copertura completa dei prodotti artigianali e industriali ammissibili alla protezione delle IG (vale a dire aventi metodi di trasformazione, caratteristiche, attributi o reputazione legati al loro luogo di produzione o di fabbricazione), l'ambito di applicazione del presente regolamento deve essere determinato in conformità al quadro internazionale del settore, che è quello dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Pertanto l'uso della nomenclatura combinata dovrebbe essere stabilito tramite un riferimento diretto all'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio10. Tale approccio assicura la coerenza con l'ambito di applicazione del regolamento rivisto sulle IG per i prodotti agricoli, alimentari, il vino e le bevande spiritose. |
_____________- |
_____________ |
¹⁰ Regolamento (CEE) n. 2685/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). |
¹⁰ Regolamento (CEE) n. 2685/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare diritti di registrazione a copertura dei propri costi di gestione del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Gli Stati membri dovrebbero fissare diritti di importo inferiore per le microimprese e le piccole o medie imprese (MPMI). L'Ufficio non dovrebbe esigere diritti per la gestione della procedura di domanda dell'Unione, dovrebbe però avere la possibilità di esigerli per la registrazione diretta. In tale caso, i diritti esigibili dall'Ufficio dovrebbero essere stabiliti da un atto di esecuzione, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14. |
(13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare diritti di registrazione a copertura dei propri costi di gestione del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Gli Stati membri dovrebbero fissare diritti di importo inferiore per le microimprese e le piccole o medie imprese (MPMI). L'Ufficio non dovrebbe esigere diritti per la gestione della procedura di domanda dell'Unione, dovrebbe però avere la possibilità di esigerli per la registrazione diretta. In tale caso, i diritti esigibili dall'Ufficio, compresi diritti di importo inferiore per le microimprese e le piccole o medie imprese (MPMI) per evitare che rinuncino a registrarsi, dovrebbero essere stabiliti da un atto di esecuzione, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14. |
_________________ |
_________________ |
14 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
14 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Poiché le microimprese e le piccole e medie imprese dispongono di risorse limitate per adempiere ai compiti di natura amministrativa, le autorità competenti dovrebbero fornire tutti gli strumenti di supporto necessari, comprese le agevolazioni di natura economica, al fine di supportare le microimprese e le piccole e medie imprese durante la procedura di registrazione. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Per poter essere tutelate negli Stati membri, le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate solo a livello di Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione temporanea a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno dell'Unione o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall'Ufficio. |
(14) Per poter essere tutelate negli Stati membri, le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate solo a livello di Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione temporanea a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno dell'Unione o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono già tutelate nel paese di origine, in quanto nessun produttore dovrebbe essere escluso dal sistema delle IG, indipendentemente dal fatto che il suo paese d'origine riconosca o meno l'importanza di investire in tale strumento. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall'Ufficio. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle indicazioni geografiche. La protezione in tutta l'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali può anche derivare da tali accordi, indipendentemente dalle registrazioni internazionali previste dall'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche o dal sistema di domanda e registrazione stabilito dal presente regolamento. Per agevolare la divulgazione al pubblico delle informazioni relative alle indicazioni geografiche protette nell'Unione in virtù delle registrazioni internazionali previste dall'Atto di Ginevra o degli accordi internazionali con i partner commerciali dell'Unione, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali indicazioni geografiche, le indicazioni geografiche dovrebbero essere iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. |
(23) L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle indicazioni geografiche. La protezione in tutta l'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali può anche derivare da tali accordi, indipendentemente dalle registrazioni internazionali previste dall'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche o dal sistema di domanda e registrazione stabilito dal presente regolamento. Nell'ambito della sua capacità negoziale, la Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per estendere, aggiornare e migliorare la protezione delle indicazioni geografiche relative ai prodotti artigianali e industriali con i partner commerciali che non hanno sottoscritto l'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona attraverso accordi con paesi terzi e garantire la protezione reciproca di prodotti artigianali e industriali protetti da IG tra l'Unione e i suoi partner commerciali. Per agevolare la divulgazione al pubblico delle informazioni relative alle indicazioni geografiche protette nell'Unione in virtù delle registrazioni internazionali previste dall'Atto di Ginevra o degli accordi internazionali con i partner commerciali dell'Unione, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali indicazioni geografiche, le indicazioni geografiche dovrebbero essere iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. I consumatori dell'Unione dovrebbero avere pari accesso sia alle specifiche dei prodotti dell'Unione sia a quelle dei prodotti di paesi terzi. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni relative alle indicazioni geografiche protette registrate. |
(24) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni relative alle indicazioni geografiche protette registrate. Tali informazioni dovrebbero essere affidabili, gratuite e garantite in egual misura a tutti i portatori di interessi. Le istituzioni dell'Unione dovrebbero promuovere la conoscenza del sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione mediante campagne di informazione e di promozione rivolte ai produttori e ai consumatori dell'Unione. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) L' Ufficio dovrebbe istituire un sistema di informazione e allerta contro l'uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema dei nomi di dominio. Tale sistema dovrebbe, da un lato, informare i richiedenti circa la disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, dall'altro, fornire loro informazioni nel caso in cui sia registrato un nome di dominio in conflitto con la loro indicazione geografica. Tali avvisi consentirebbero ai produttori di intervenire opportunamente in modo più rapido ed efficace. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione dovrebbero fornire all'Ufficio tutte le informazioni e i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema in quanto compito svolto nell'interesse pubblico, in particolare informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, per quanto riguarda le allerte, i dettagli dei nomi di dominio confliggenti e le date delle relative domande e registrazioni. Le informazioni e i dati devono essere forniti in formato leggibile mediante dispositivi. La messa a disposizione dell'Ufficio di dati e informazioni costituisce un provvedimento proporzionato, in quanto serve lo scopo legittimo di garantire una migliore protezione e applicazione delle indicazioni geografiche come proprietà intellettuale nell'ambiente online. Ciò è tanto più vero in quanto, per quel che riguarda le allerte, il trasferimento dei dati di registrazione dei nomi di dominio è esplicitamente limitato ai nomi di dominio identici o simili, potenzialmente in grado di violare l'indicazione geografica in questione. |
(26) Al fine di contrastare la vendita online di prodotti contraffatti e tutelare i titolari dei diritti e i consumatori, l'Ufficio dovrebbe istituire un sistema di informazione e allerta contro l'uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema dei nomi di dominio. Tale sistema dovrebbe, da un lato, informare i richiedenti circa la disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, dall'altro, fornire loro informazioni nel caso in cui sia registrato un nome di dominio in conflitto con la loro indicazione geografica. Tali avvisi consentirebbero ai produttori di intervenire opportunamente in modo più rapido ed efficace. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione dovrebbero fornire all'Ufficio tutte le informazioni e i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema in quanto compito svolto nell'interesse pubblico, in particolare informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, per quanto riguarda le allerte, i dettagli dei nomi di dominio confliggenti e le date delle relative domande e registrazioni. Le informazioni e i dati devono essere forniti in formato leggibile mediante dispositivi. La messa a disposizione dell'Ufficio di dati e informazioni costituisce un provvedimento proporzionato, in quanto serve lo scopo legittimo di garantire una migliore protezione e applicazione delle indicazioni geografiche come proprietà intellettuale nell'ambiente online. Ciò è tanto più vero in quanto, per quel che riguarda le allerte, il trasferimento dei dati di registrazione dei nomi di dominio è esplicitamente limitato ai nomi di dominio identici o simili, potenzialmente in grado di violare l'indicazione geografica in questione. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) La protezione dovrebbe essere concessa ai nomi che figurano nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Per rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e combattere più efficacemente la contraffazione, la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi anche ai nomi di dominio su internet. Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante anche tenere in debita considerazione l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, in particolare gli articoli 22 e 23, e l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, incluso l'articolo V sulla libertà di transito, approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio15. Nell'ambito di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe applicarsi anche alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all'uso specifico o alla trasformazione. |
(28) La protezione dovrebbe essere concessa ai nomi che figurano nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Per rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e combattere più efficacemente la contraffazione, sia in ambienti online che offline, la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi anche ai nomi di dominio su internet, per cui è essenziale l'istituzione di un sistema di informazione e di allerta presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relativo alla disponibilità di indicazioni geografiche quali nomi di dominio e alle registrazioni di domini potenzialmente lesive, che richieda ai registri dei domini di primo livello geografico dell'Unione (ccTLD) di fornire all'EUIPO informazioni e dati pertinenti. Ciò rafforzerà il sistema di informazione e di allerta già esistente istituito dall'EUIPO in collaborazione con il registro europeo dei nomi a dominio internet (EURid) per i marchi dell'Unione europea e i nomi di dominio .eu. Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante anche tenere in debita considerazione l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, in particolare gli articoli 22 e 23, e l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, incluso l'articolo V sulla libertà di transito, approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio15. Nell'ambito di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe applicarsi anche alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all'uso specifico o alla trasformazione. Ciò dovrebbe essere conseguito nel pieno rispetto del regolamento (UE) n. 608/2013, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio. |
_________________ |
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15 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1). |
15 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1). |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche, come pure nelle richieste di modifica dei disciplinari e di cancellazione. Dovrebbero pertanto essere dotate dei mezzi necessari per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. Dovrebbe quindi essere chiarito il ruolo dell'associazione di produttori. |
(32) Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche, come pure nelle richieste di modifica dei disciplinari e di cancellazione. Dovrebbero pertanto essere dotate dei mezzi necessari per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. Dovrebbe quindi essere chiarito il ruolo dell'associazione di produttori. Tale chiarimento dovrebbe includere il diritto di partecipare agli organi consultivi, scambiare informazioni con le autorità pubbliche su argomenti relativi alle politiche in materia di indicazioni geografiche, formulare raccomandazioni per migliorare lo sviluppo delle politiche in materia di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità, la lotta alle frodi e alla contraffazione e il diritto di partecipare alle consultazioni con la Commissione in vista dei negoziati commerciali con i paesi terzi relativi alle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Per evitare l'instaurarsi di condizioni di concorrenza sleale, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme siano tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare. |
(35) Per evitare l'instaurarsi di condizioni di concorrenza sleale e distorta, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare, e riporti chiaramente quale metodo sia stato utilizzato per realizzare i controlli e le verifiche di conformità con il disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme siano tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) È opportuno raccomandare l'uso di simboli e indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l'identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi. |
(38) È raccomandato l'uso di simboli e indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l'identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da verifiche e controlli efficaci, compresa la dovuta diligenza del produttore. |
(40) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti originari sia dell'Unione sia di paesi terzi è accompagnata da verifiche e controlli efficaci, compresa la dovuta diligenza del produttore. I controlli e le verifiche non dovrebbero riguardare solo il prodotto finale, ma anche l'intero processo di sviluppo del prodotto, compresi i fattori produttivi utilizzati e i metodi di lavoro. Una sintesi dei controlli e delle verifiche effettuati dovrebbe essere resa pubblica, in quanto solo dati trasparenti e tracciabili e pratiche leali contribuirebbero a mantenere la fiducia dei consumatori. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 43
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) L'applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli, garantendo in tal modo che i produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. Pertanto, oltre ai controlli riguardanti i produttori, gli Stati membri dovrebbero anche adottare le misure amministrative e legali appropriate per impedire o far cessare l'utilizzo, per prodotti o servizi, di nomi che violino le indicazioni geografiche protette, quando tali prodotti o servizi sono prodotti o commercializzati nel loro territorio. Ai fini del rispetto delle indicazioni geografiche sono disponibili le misure, le procedure e i rimedi previsti dalla direttiva 2004/48/CE17 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto applicabili a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale. |
(43) L'applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli, garantendo in tal modo che i produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. Pertanto, oltre ai controlli riguardanti i produttori, gli Stati membri dovrebbero anche adottare le misure amministrative e legali appropriate per impedire o far cessare l'utilizzo, per prodotti o servizi, di nomi che violino le indicazioni geografiche protette, quando tali prodotti o servizi sono prodotti o commercializzati nel loro territorio oppure online. Ai fini del rispetto delle indicazioni geografiche sono disponibili le misure, le procedure e i rimedi previsti dalla direttiva 2004/48/CE17 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto applicabili a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale. |
_________________ |
_________________ |
17 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. |
17 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 53
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(53) Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e stabilirne gli aspetti pratici. |
(53) Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e stabilirne gli aspetti pratici. È opportuno redigere un registro di tutte le autorità competenti degli Stati membri designate all'assistenza amministrativa e renderlo facilmente accessibile a ciascun punto di contatto nazionale o regionale per una migliore cooperazione tra Stati membri, al fine di sfruttare efficacemente i vantaggi di un sistema di indicazioni geografiche a livello dell'Unione. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti artigianali e industriali indicati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio24 |
Il presente regolamento si applica ai prodotti non agricoli indicati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio24. |
_________________ |
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24 Regolamento (CEE) n. 2685/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). |
24 Regolamento (CEE) n. 2685/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) "prodotti artigianali": prodotti fabbricati totalmente a mano oppure con l'ausilio di strumenti manuali o mezzi meccanici, con il contributo manuale diretto che costituisce la componente più importante del prodotto finito; |
(a) "prodotti artigianali": prodotti fabbricati principalmente a mano oppure con l'ausilio di strumenti manuali o mezzi meccanici, con un contributo manuale diretto e indiretto, ove il know-how costituisce la componente più importante del prodotto finito; |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) "fase di produzione": qualsiasi fase di produzione, trasformazione o preparazione che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma che ne consente la commercializzazione sul mercato interno; |
(e) "fase di produzione": qualsiasi fase di produzione, trasformazione o preparazione, quale illustrata nel disciplinare, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma che ne consente la commercializzazione sul mercato interno; |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) "produttore": operatore impegnato in una fase qualsiasi della produzione di un prodotto il cui nome è protetto da un'indicazione geografica, comprese le attività di trasformazione, di cui al disciplinare. |
(g) "produttore": operatore impegnato in una fase qualsiasi della produzione di un prodotto il cui nome è protetto da un'indicazione geografica, comprese le attività di sviluppo e di trasformazione, di cui al disciplinare. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione istituisce e mantiene un sistema online per consentire ai consumatori di accedere facilmente ai disciplinari di ciascuna indicazione geografica originaria dell'UE o di paesi terzi, comprese le indicazioni geografiche riconosciute tramite accordi commerciali e ai sensi dell'Atto di Ginevra. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Ove il richiedente sia una microimpresa, una piccola o media impresa oppure un'associazione di produttori composta unicamente da dette imprese, le autorità nazionali competenti collaborano alla redazione del documento unico, basandosi in particolare sulle informazioni fornite nel disciplinare. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferita la facoltà di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento mediante disposizioni atte a chiarire i requisiti o a indicare elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da fornire. |
soppresso |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I diritti eventualmente applicati dagli Stati membri devono essere ragionevoli, favorire la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e tenere conto della situazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese. |
(2) I diritti eventualmente applicati dagli Stati membri devono essere ragionevoli, favorire la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e tenere conto della situazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MPMI). Gli Stati membri adattano l'entità dei diritti e delle procedure di pagamento per non creare ostacoli alla registrazione delle MPMI. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Se l'Ufficio ne fa richiesta, lo Stato membro presta assistenza tramite il referente entro un termine di 60 giorni, in particolare per la procedura di esame. Se lo Stato membro ne fa richiesta, il termine può essere prorogato di 60 giorni. Tale assistenza comprende l'esame di determinati aspetti specifici delle domande presentate dal richiedente all'Ufficio, la verifica di determinate informazioni contenute nelle domande, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione alle domande. |
8. Se l'Ufficio ne fa richiesta, lo Stato membro presta assistenza tramite il referente entro un termine di 60 giorni, in particolare per la procedura di esame. Se lo Stato membro ne fa richiesta, il termine può essere prorogato di 60 giorni. Tale assistenza comprende l'esame di determinati aspetti specifici delle domande presentate dal richiedente all'Ufficio, la verifica di determinate informazioni contenute nelle domande, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione alle domande. Il referente informa il richiedente circa la risposta comunicata all'Ufficio. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Se lo Stato membro non presta assistenza tramite il referente entro il termine di cui al paragrafo 8, la domanda è considerata non presentata. |
9. Se lo Stato membro non presta assistenza tramite il referente entro il termine di cui al paragrafo 8, il richiedente ne è informato e dispone di un termine entro il quale rispondere, trascorso il quale la domanda è considerata non presentata. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La protezione nazionale temporanea cessa alla data in cui viene adottata una decisione in merito alla domanda di registrazione o in cui la domanda è ritirata. |
2. La protezione nazionale temporanea cessa alla data in cui viene adottata una decisione in merito alla domanda di registrazione o in cui la domanda è respinta o ritirata. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La domanda dell'Unione di registrazione di un'indicazione geografica, inclusa la registrazione diretta di cui all'articolo 15, è presentata all'Ufficio per via elettronica tramite un sistema digitale dall'autorità competente dello Stato membro o, qualora si applichi l'articolo 15, dall'associazione di produttori interessata. Il sistema digitale deve consentire la presentazione di domande alle autorità competenti di uno Stato membro ed essere utilizzabile dagli Stati membri nell'ambito della procedura nazionale. |
1. La domanda dell'Unione di registrazione di un'indicazione geografica, inclusa la registrazione diretta di cui all'articolo 15, è presentata all'Ufficio per via elettronica tramite un sistema digitale dall'autorità competente dello Stato membro o, qualora si applichi l'articolo 15, dall'associazione di produttori interessata. Il sistema digitale deve consentire la presentazione di domande alle autorità competenti di uno Stato membro ed essere utilizzabile dagli Stati membri nell'ambito della procedura nazionale. Il sistema digitale è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'Ufficio può richiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'associazione di produttori o dall'autorità competente di un paese terzo, tale associazione o autorità fornisce informazioni supplementari qualora l'Ufficio ne faccia richiesta. |
4. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'associazione di produttori o dall'autorità competente di un paese terzo, tale associazione o autorità fornisce informazioni supplementari qualora l'Ufficio ne faccia richiesta. L'Ufficio ne informa lo Stato membro interessato e può richiedere a quest'ultimo informazioni complementari. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Ufficio può richiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato se una modifica di un metodo di produzione, che non mette in discussione la qualità, l'autenticità, la reputazione o le caratteristiche attribuibili all'origine geografica di un prodotto, è dovuta a un'innovazione, sia essa tecnologica o di processo, poiché l'apertura all'innovazione e la sperimentazione sono i principali motori della transizione digitale e verde del mondo dell'artigianato. Tale modifica non altera il processo di registrazione né comporta il ritiro o una nuova procedura di domanda. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Quando si usa una denominazione di cui al paragrafo 1, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura. |
4. Quando si usa una denominazione di cui al paragrafo 1, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura e nella descrizione del prodotto qualora esso sia commercializzato su un sito di vendita online. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente sono iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Le indicazioni geografiche diverse da quelle protette nell'Unione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/5713 sono iscritte mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
(4) Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente sono iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che è aggiornato regolarmente. Le indicazioni geografiche diverse da quelle protette nell'Unione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1753 sono iscritte mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. L'Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi. |
7. L'Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione o rifiuto, per i dieci anni successivi. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare un estratto ufficiale del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali contenente prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché i dati relativi compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. L'estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo. |
1. L'Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare gratuitamente un estratto ufficiale del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali contenente prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché i dati relativi compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. L'estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare; |
(a) qualora non possano più essere garantiti il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare né controlli e verifiche di conformità con il disciplinare adeguati; |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. |
5. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. Il comitato dovrebbe inoltre considerare di includere, caso per caso, audizioni di esperti riconosciuti nel campo delle IG nonché osservatori di organizzazioni imprenditoriali rappresentative. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche. |
8. Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione, garantiscono che nessun membro possa trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e sono rese pubbliche. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi ai prodotti, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine; |
(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su siti web o applicazioni relativi ai prodotti, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'articolo 35 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica da parte di produttori in conformità all'articolo 43 per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica. |
1. L'articolo 35 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica da parte di produttori in conformità all'articolo 43 per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso non violi la protezione di cui all'articolo 35. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica non conforme al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili. |
(e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno ed esterno di un'indicazione geografica non conforme al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e bis) partecipare agli organi consultivi istituiti dalla Commissione al fine di formulare la politica in materia di indicazioni geografiche e fornire assistenza ai negoziati commerciali con i paesi terzi per quanto riguarda le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e ter) svolgere analisi su iniziative di sostenibilità, comprese la tutela dell'ambiente e le condizioni di lavoro nell'ambito della produzione di IG artigianali e industriali da parte dei produttori attivi nel commercio internazionale; adoperarsi per concludere accordi industriali su iniziative di sostenibilità promosse dai produttori di IG artigianali e industriali, comprese condizioni di lavoro dignitose; promuovere la condivisione delle migliori pratiche e la formazione a livello internazionale per quanto riguarda iniziative di sostenibilità, condizioni di lavoro adeguate, diritti dei lavoratori e responsabilità sociale delle imprese nel settore della produzione di IG artigianali e industriali a livello mondiale; |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel caso dei prodotti artigianali e industriali originari dell'Unione commercializzati con indicazione geografica, il simbolo dell'Unione di cui al paragrafo 1 può figurare nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario. L'indicazione geografica deve trovarsi nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione. |
2. Nel caso dei prodotti artigianali e industriali originari dell'Unione commercializzati con indicazione geografica, il simbolo dell'Unione di cui al paragrafo 1 figura nell'etichettatura, sul sito di vendita online interessato e nel materiale pubblicitario. L'indicazione geografica deve trovarsi nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Dopo la presentazione di una domanda di registrazione dell'Unione per un'indicazione geografica, i produttori possono segnalare nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto l'avvenuta presentazione della domanda nel rispetto del diritto dell'Unione. |
soppresso |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Ove una domanda sia respinta, i prodotti etichettati conformemente al paragrafo 4 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. |
soppresso |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 8 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro o alla regione in cui è collocata tale zona geografica di origine. |
(b) stemmi, bandiere o riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro o alla regione in cui è collocata tale zona geografica di origine. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato. |
(b) il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato, compreso il commercio elettronico. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) in caso di vulnerabilità individuate durante lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio, queste devono essere comunicate all'Ufficio con la massima urgenza. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per garantire che la verifica di conformità dei prodotti originari di un paese terzo sia equivalente alla verifica di conformità dei prodotti originari dell'Unione. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate dell'applicazione delle norme, che possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, responsabili dei controlli sul mercato e dell'applicazione delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto artigianale o industriale designato da un'indicazione geografica ha completato tutte le fasi della produzione, indipendentemente dal fatto che si trovi in deposito, transito, distribuzione oppure sia offerto in vendita all'ingrosso o al dettaglio, anche nel settore del commercio elettronico. |
1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate dell'applicazione delle norme, che possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, responsabili dei controlli sul mercato, compresi i siti e le applicazioni web, e dell'applicazione delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto artigianale o industriale designato da un'indicazione geografica ha completato tutte le fasi della produzione, indipendentemente dal fatto che si trovi in deposito, transito, distribuzione oppure sia offerto in vendita all'ingrosso o al dettaglio, anche nel settore del commercio elettronico. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità incaricata dell'applicazione delle norme esegue controlli sui prodotti designati da indicazioni geografiche basati su un'analisi dei rischi e sulle notifiche dei produttori interessati per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo. |
2. L'autorità incaricata dell'applicazione delle norme esegue controlli periodici sui prodotti designati da indicazioni geografiche basati su un'analisi dei rischi e sulle notifiche dei produttori interessati per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri adottano misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi in relazione a prodotti o servizi, realizzati, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 35 e 36. |
3. Gli Stati membri adottano misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi in relazione a prodotti o servizi, realizzati, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, fisicamente oppure online, che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 35 e 36. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Per quanto concerne l'applicazione della protezione dei diritti in materia di indicazioni geografiche sul mercato e una più efficace lotta alla contraffazione, le autorità competenti rispettano gli orientamenti nonché le misure di buona pratica, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE e in piena conformità al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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_______________ |
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25 Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15). |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Ai sensi dell'articolo 47, lettera c), le associazioni di produttori richiedenti di cui all'articolo 6 che hanno ottenuto la registrazione hanno il diritto di presentare relazioni alle autorità indicate al paragrafo 1, in modo da poter effettuare i controlli previsti dal presente titolo. In tal caso, su richiesta dell'associazione di produttori, le autorità sono tenute a fornire un riscontro sullo sviluppo della procedura avviata con la relazione stessa. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 62
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento con norme che affidino all'Ufficio l'esame delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di paesi terzi, nonché altri compiti amministrativi ad esse relativi, diverse dalle indicazioni geografiche di cui all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, delle quali si propone la protezione a norma di negoziati o accordi internazionali. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento con norme che affidino all'Ufficio l'esame delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di paesi terzi, nonché altri compiti amministrativi ad esse relativi, al fine di garantire che siano soggetti a un livello di controllo e di applicazione equivalente a quello dei prodotti originari dell'Unione, tra cui le indicazioni geografiche di cui all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, delle quali si propone la protezione a norma di negoziati o accordi internazionali. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, e modifica dei regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio |
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Riferimenti |
COM(2022)0174 – C9-0148/2022 – 2022/0115(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 18.5.2022 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
INTA 18.5.2022 |
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Relatore(trice) per parere Nomina |
Marek Belka 16.5.2022 |
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Esame in commissione |
25.10.2022 |
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Approvazione |
24.1.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Barry Andrews, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Roman Haider, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Javier Moreno Sánchez, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Mazaly Aguilar, Enikő Győri, Manuela Ripa, Angelika Winzig |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Karsten Lucke, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
36 |
+ |
ECR |
Mazaly Aguilar, Jan Zahradil |
ID |
Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Thierry Mariani |
NI |
Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó |
PPE |
Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
Renew |
Barry Andrews, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Marie-Pierre Vedrenne |
S&D |
Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Karsten Lucke, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt |
The Left |
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz |
Verts/ALE |
Saskia Bricmont, Manuela Ripa |
0 |
- |
|
|
1 |
0 |
ECR |
Geert Bourgeois |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (26.1.2023)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio
(COM(2022)0174 – C9‑0148/2022 – 2022/0115(COD))
Relatrice per parere: Dita Charanzová
BREVE MOTIVAZIONE
Il 13 aprile 2022 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa volta a creare un sistema di indicazione geografica (IG) per proteggere i prodotti artigianali e industriali le cui qualità hanno un legame specifico con il luogo in cui sono prodotte. Le ambizioni della presente proposta sono molto importanti, in quanto mirano a mantenere e garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale per questi prodotti specifici in tutta l'Unione, perseguendo nel contempo politiche che forniscano ai consumatori informazioni affidabili e responsabilizzino le imprese locali. In tale contesto sono inoltre adottate misure per contrastare i prodotti contraffatti e le pratiche commerciali sleali, anche online, consentendo nel contempo alle IG di paesi terzi di accedere alla protezione delle IG all'interno dell'UE.
In qualità di relatrice, accolgo con favore lo spirito e gli obiettivi generali della presente proposta, che mira a porre i prodotti artigianali e industriali su un piano di parità con le indicazioni geografiche protette già esistenti nel settore agricolo. Tuttavia, è importante concentrarsi su un approccio attento per il conseguimento degli obiettivi generali senza pregiudicare la concorrenza leale per i produttori, il mercato interno dell'Unione o il commercio internazionale. Inoltre, è altresì importante che la presente proposta non crei oneri burocratici aggiuntivi per le PMI attraverso processi complessi in termini di procedure di registrazione, obblighi di comunicazione o coordinamento dei calendari per gli organismi di ispezione, in particolare negli Stati membri più piccoli. Mantenere l'onere burocratico il più basso possibile sarà un punto fondamentale per me nel mio ruolo di relatrice.
Per quanto riguarda le nostre imprese, il presente progetto di parere mira a fornire alle associazioni di produttori procedure alternative eque e proporzionate per proteggere i loro prodotti mediante un'indicazione geografica, sostenere le PMI rafforzando la loro competitività nel mercato interno e offrire loro maggiore visibilità e credibilità tra i consumatori. Inoltre, essa mira anche a rafforzare la tutela dei consumatori e a garantire ai consumatori le caratteristiche specifiche dei prodotti artigianali e industriali, il rispetto delle caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica.
Per ragioni storiche è possibile utilizzare più di una lingua per descrivere alcuni prodotti che dovrebbero essere protetti da un'indicazione geografica. Il presente parere intende tenerne conto consentendo la protezione delle IG per altre denominazioni per lo stesso settore di protezione. Inoltre, la redazione della proposta è stata migliorata ove necessario per garantire che non vi siano interpretazioni diverse e per garantire un migliore processo legislativo.
Dobbiamo tenere conto dei punti di convergenza per garantire la coerenza con gli strumenti e la legislazione già esistenti. Infine, l'importanza dell'integrazione del mercato unico europeo - in termini di vantaggi economici e per i consumatori per i nostri cittadini - che costituisce il fulcro della presente proposta, non può essere sufficientemente sottolineata.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Da molti anni la protezione dell'indicazione geografica è concessa a livello di Unione a vini, bevande spiritose6, vini aromatizzati7, definiti a livello di Unione, e ai prodotti agricoli e alimentari8 protetti a livello di Unione. È opportuno tutelare le indicazioni geografiche a livello di Unione anche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione degli attuali regolamenti, garantendo al contempo la convergenza e mirando a includere un'ampia varietà di prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro e porcellana. |
(3) Da molti anni la protezione dell'indicazione geografica è concessa a livello di Unione a vini, bevande spiritose6, vini aromatizzati7, definiti a livello di Unione, e ai prodotti agricoli e alimentari8 protetti a livello di Unione. È opportuno tutelare le indicazioni geografiche a livello di Unione anche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione degli attuali regolamenti, garantendo al contempo la convergenza e mirando a includere un'ampia varietà di prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, manufatti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, strumenti musicali, articoli di pelletteria, saponi e porcellana. |
__________________ |
__________________ |
6 Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1). |
6 Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1). |
7 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
7 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
8 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). |
8 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Una protezione unitaria in tutta l'Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può contribuire a incentivare la produzione di prodotti di qualità, l'ampia disponibilità di tali prodotti per i consumatori e la creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate. In particolare, viste le potenzialità delle indicazioni geografiche in termini di contribuito alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica definita. |
(5) Una protezione unitaria in tutta l'Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può contribuire a incentivare la produzione di prodotti di qualità, l'ampia disponibilità di tali prodotti per i consumatori e la creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate. In particolare, viste le potenzialità delle indicazioni geografiche in termini di contribuito alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica definita. Di conseguenza, i produttori che agiscono collettivamente dovrebbero disporre dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per rispondere, se del caso, alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Spesso il legame geografico di un prodotto si basa sul know-how locale e segue metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della sua regione di origine. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l'attrattiva delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia nel settore agricolo sia in quello industriale e artigianale. Si dovrebbero istituire procedure efficienti per la registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione che proteggono i nomi di prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe contribuire al mantenimento e alla valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali. |
(7) Spesso il legame geografico di un prodotto si basa sul know-how locale e segue metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della sua regione di origine. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l'attrattiva delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia nel settore agricolo sia in quello industriale e artigianale. Si dovrebbero istituire procedure efficienti per la registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione che proteggono i nomi di prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe contribuire al mantenimento e alla valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali. Per consentire la trasmissione tra le generazioni, il periodo che consente la trasmissione tra le generazioni dovrebbe essere di almeno 30 anni e l'uso può comportare modifiche rese necessarie dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza; |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Per garantire una copertura completa dei prodotti artigianali e industriali ammissibili alla protezione delle IG (vale a dire aventi caratteristiche, attributi o reputazione legati al loro luogo di produzione o di fabbricazione), l'ambito di applicazione del presente regolamento deve essere determinato in conformità al quadro internazionale del settore, che è quello dell'Organizzazione mondiale del commercio. Pertanto l'uso della nomenclatura combinata dovrebbe essere stabilito tramite un riferimento diretto all'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio10. Tale approccio assicura la coerenza con l'ambito di applicazione del regolamento rivisto sulle IG per i prodotti agricoli, alimentari, il vino e le bevande spiritose. |
soppresso |
__________________ |
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10 Regolamento (CEE) n. 2685/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) A causa di eventi storici e della circolazione delle persone, i nomi e le lingue delle zone geografiche sono cambiati nel corso del tempo. Ciò ha fatto sì che alcuni prodotti regionali siano conosciuti con nomi sia moderni che storici. In quanto tale, la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ammissibili può comprendere l'uso di nomi, simboli e altre caratteristiche sia moderni che storici, purché entrambi siano comunemente noti e utilizzati per identificare il prodotto. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Se del caso, le informazioni incluse nel documento unico sono rese disponibili mediante il passaporto digitale del prodotto, come stabilito dal regolamento che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE. |
(12) Le microimprese e le piccole e medie imprese spesso incontrano difficoltà nello svolgere compiti amministrativi e, di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero redigere il documento unico per loro conto, sulla base del corrispondente disciplinare, e trasmetterlo loro per approvazione. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare diritti di registrazione a copertura dei propri costi di gestione del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Gli Stati membri dovrebbero fissare diritti di importo inferiore per le microimprese e le piccole o medie imprese (MPMI). L'Ufficio non dovrebbe esigere diritti per la gestione della procedura di domanda dell'Unione, dovrebbe però avere la possibilità di esigerli per la registrazione diretta. In tale caso, i diritti esigibili dall'Ufficio dovrebbero essere stabiliti da un atto di esecuzione, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14. |
(13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare diritti di registrazione a copertura dei propri costi di gestione del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Gli Stati membri dovrebbero fissare diritti progressivi, tenendo conto della situazione delle microimprese e delle piccole o medie imprese (MPMI), che consentano loro di avere pieno accesso alla protezione delle indicazioni geografiche e alla salvaguardia dei loro diritti di proprietà intellettuale. L'Ufficio non dovrebbe esigere diritti per la gestione della procedura di domanda dell'Unione, dovrebbe però esigerli per le procedure relative alla registrazione diretta, alle domande dei paesi terzi e ai ricorsi. In tale caso, i diritti esigibili dall'Ufficio dovrebbero essere stabiliti da un atto di esecuzione, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14. |
__________________ |
__________________ |
14 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
14 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Gli Stati membri dovrebbero stabilire i dettagli relativi alla procedura nella fase nazionale, ma la ricevibilità dell'opposizione e i motivi per negare la registrazione di un'indicazione geografica dovrebbero essere allineati a quelli della fase dell'Unione. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 ter) Poiché le microimprese e le piccole e medie imprese dispongono di risorse limitate per adempiere a compiti di natura amministrativa, le autorità competenti dovrebbero fornire tutti gli strumenti di supporto necessari, comprese le agevolazioni di natura economica, al fine di supportare le microimprese e le piccole e medie imprese durante la procedura di registrazione. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Per poter essere tutelate negli Stati membri, le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate solo a livello di Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione temporanea a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno dell'Unione o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall'Ufficio. |
(14) Per poter essere tutelate negli Stati membri, le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate solo a livello di Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione temporanea a livello nazionale, senza che ciò ostacoli la concorrenza leale per i produttori, il mercato interno dell'Unione o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che riconoscono e applicano le indicazioni geografiche dell'Unione e che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall'Ufficio. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) È opportuno che siano gli Stati membri e l'Ufficio a espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione a norma del presente regolamento. Gli Stati membri e l'Ufficio dovrebbero essere responsabili di fasi distinte delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase, che consiste nel ricevere la domanda dai richiedenti, valutarla, condurre la procedura nazionale di opposizione e, se la valutazione ha esito positivo, presentare la domanda dell'Unione all'Ufficio. L'Ufficio dovrebbe essere responsabile della seconda fase della procedura, che consiste nell'esaminare le domande, condurre una procedura di opposizione a livello mondiale e prendere una decisione concedendo o rifiutando la protezione all'indicazione geografica. L'Ufficio dovrebbe inoltre espletare le procedure corrispondenti per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, fatta salva la procedura di registrazione diretta. |
(15) È opportuno che siano gli Stati membri e l'Ufficio a espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione e dei ricorsi relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione a norma del presente regolamento. Gli Stati membri e l'Ufficio dovrebbero essere responsabili di fasi distinte delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase, che consiste nel ricevere la domanda dai richiedenti, valutarla, condurre la procedura nazionale di opposizione e, se la valutazione ha esito positivo, trasmettere i risultati e la domanda all'Ufficio. L'Ufficio dovrebbe essere responsabile della seconda fase della procedura, che consiste nell'esaminare le domande, condurre una procedura di opposizione a livello mondiale e prendere una decisione concedendo o rifiutando la protezione all'indicazione geografica. L'Ufficio dovrebbe inoltre espletare le procedure corrispondenti per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, fatta salva la procedura di registrazione diretta. I costi operativi derivanti dai compiti conferiti all'Ufficio dal presente regolamento dovrebbero essere coperti dal bilancio di funzionamento dell'Ufficio. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Ai fini di una più agevole gestione delle domande di IG da parte delle autorità nazionali, per due o più Stati membri dovrebbe essere possibile: i) collaborare nella gestione della fase nazionale delle procedure, comprese le procedure di registrazione, esame, opposizione nazionale, presentazione della domanda dell'Unione all'Ufficio, modifiche del disciplinare e cancellazione della registrazione; e ii) decidere che uno Stato membro gestisca tali procedure anche per conto dell'altro o degli altri Stati membri coinvolti. In tali casi, tutti gli Stati membri coinvolti dovrebbero informare la Commissione senza indugio, fornendo le informazioni necessarie. |
(16) Ai fini di una più agevole gestione delle domande di IG da parte delle autorità nazionali, per due o più Stati membri dovrebbe essere possibile: i) collaborare nella gestione della fase nazionale delle procedure, comprese le procedure di registrazione, esame, opposizione nazionale, presentazione della domanda dell'Unione all'Ufficio, modifiche del disciplinare e cancellazione della registrazione; e ii) decidere che uno Stato membro gestisca tali procedure anche per conto dell'altro o degli altri Stati membri coinvolti. In tali casi, questi Stati membri dovrebbero senza indugio informarne la Commissione. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Alcuni Stati membri possono ottenere una deroga all'obbligo di designare un'autorità nazionale competente in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che si incarichi delle procedure di registrazione, di opposizione nazionale, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione in determinate circostanze specificate nel presente regolamento. Tale deroga, che deve assumere la forma di una decisione della Commissione, tiene conto del fatto che in alcuni Stati membri non esiste un sistema nazionale specifico di gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che, in tali paesi, l'interesse locale a proteggere queste indicazioni geografiche è minimo. In siffatte circostanze non sarebbe giustificato obbligare lo Stato membro in questione a realizzare l'infrastruttura, impiegare il personale necessario e acquistare mezzi per la gestione di tali indicazioni geografiche. È più efficace ed economico fornire alle associazioni di produttori di questi Stati membri una procedura alternativa per proteggere i loro prodotti mediante un'indicazione geografica. Si tratta della "procedura di registrazione diretta", che presenta dei vantaggi in termini di costi per gli Stati membri. In virtù di tale deroga, le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione sarebbero gestite direttamente dall'Ufficio. A questo proposito l'Ufficio, se ne fa richiesta, dovrebbe essere assistito in modo efficace dalle autorità amministrative dello Stato membro in questione, mediante la designazione di un punto di contatto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all'esame della domanda. In questi casi l'Ufficio dovrebbe avere la facoltà di esigere diritti di registrazione, dal momento che questa procedura è più laboriosa di quanto lo sia la gestione delle domande dell'Unione. Tuttavia l'applicazione della "procedura di registrazione diretta" non dovrebbe sollevare gli Stati membri dall'obbligo di designare un'autorità competente preposta ai controlli e all'applicazione delle norme e di intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti stabiliti nel presente regolamento. L'autorità competente per la gestione delle indicazioni geografiche mantenuta o designata e l'autorità preposta ai controlli e all'applicazione delle norme possono essere diverse, qualora uno Stato membro decida in tal senso. |
(17) Alcuni Stati membri possono derogare all'obbligo di designare un'autorità nazionale competente in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che si incarichi delle procedure di registrazione, di opposizione nazionale, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione. È più efficace ed economico fornire alle associazioni di produttori di questi Stati membri una procedura alternativa per proteggere i loro prodotti mediante un'indicazione geografica. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) In virtù di tale deroga, le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione sarebbero gestite direttamente dall'Ufficio. A questo proposito l'Ufficio, se ne fa richiesta, dovrebbe essere assistito in modo efficace dalle autorità amministrative dello Stato membro in questione, mediante la designazione di un punto di contatto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all'esame della domanda. Il punto di contatto dovrebbe disporre delle competenze e delle conoscenze locali necessarie in materia di indicazioni geografiche per assistere l'Ufficio e, se necessario, dell'autorità per consultare altri esperti con conoscenze specifiche dei prodotti o dei settori. Nell'ambito della "procedura di registrazione diretta" l'Ufficio dovrebbe avere la facoltà di esigere diritti di registrazione proporzionali, dal momento che questa procedura è più laboriosa di quanto lo sia la gestione delle domande dell'Unione. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 ter) Tuttavia l'applicazione della "procedura di registrazione diretta" non dovrebbe sollevare gli Stati membri dall'obbligo di designare un'autorità competente preposta ai controlli e all'applicazione delle norme e di intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti stabiliti nel presente regolamento. L'autorità competente per la gestione delle indicazioni geografiche mantenuta o designata e l'autorità preposta ai controlli e all'applicazione delle norme possono essere diverse, qualora uno Stato membro decida in tal senso. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Dopo aver esaminato le informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca il diritto dello Stato membro di optare per la procedura straordinaria di registrazione diretta. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe conservare il diritto di modificare e revocare una decisione che consente a uno Stato membro di optare per la "procedura di registrazione diretta", qualora tale Stato membro non soddisfi le condizioni. Ad esempio qualora il numero di domande dirette presentate da richiedenti di tale Stato membro superi ripetutamente nel tempo il numero iniziale stimato dallo stesso Stato membro. |
soppresso |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che l'Ufficio sia informato in modo tempestivo e regolare dell'apertura presso organi giurisdizionali nazionali o altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro all'Ufficio e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, uno Stato membro che ritenga che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale dovrebbe informare l'Ufficio di tale sua valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello di Unione, l'Ufficio dovrebbe essere esentato dall'obbligo di rispettare il termine per l'esame stabilito. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservarne il diritto fondamentale di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione deve essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi. |
(19) Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che l'Ufficio sia informato in modo tempestivo e regolare dell'apertura presso organi giurisdizionali nazionali o altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro all'Ufficio e dei relativi risultati definitivi. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello di Unione, l'Ufficio dovrebbe essere esentato dall'obbligo di rispettare il termine per l'esame stabilito. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 bis) Quando decidono di prevedere una protezione nazionale temporanea, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che alcuni produttori potrebbero non essere in grado di commercializzare il rispettivo prodotto con la denominazione temporaneamente protetta nello Stato membro e, nel caso in cui l'Ufficio decida di rifiutare la registrazione di tale denominazione, i produttori che non sono stati in grado di commercializzare il loro prodotto a causa della protezione nazionale temporanea possono chiedere un risarcimento o un indennizzo allo Stato membro, se le leggi del rispettivo Stato membro lo prevedono. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Per consentire agli operatori i cui interessi siano lesi dalla registrazione di un nome di continuare a usare tale nome per un periodo di tempo limitato, in violazione del regime di protezione, è opportuno concedere deroghe specifiche sotto forma di periodi transitori per l'uso dei nomi. Tali periodi possono anche essere autorizzati per superare difficoltà temporanee e con l'obiettivo a lungo termine di garantire il rispetto del disciplinare da parte di tutti i produttori. Fatte salve le norme che disciplinano i conflitti tra le indicazioni geografiche e i marchi, i nomi che altrimenti contravverrebbero alla protezione dell'indicazione geografica possono continuare a essere utilizzati a certe condizioni per un periodo transitorio. |
(20) Per consentire agli operatori i cui interessi siano lesi dalla registrazione di un nome di continuare a usare tale nome per un periodo di tempo limitato, in violazione del regime di protezione, è opportuno concedere deroghe specifiche sotto forma di periodi transitori per l'uso dei nomi. Tali deroghe specifiche possono anche essere autorizzate per garantire il rispetto del relativo disciplinare nella zona interessata. Fatte salve le norme che disciplinano i conflitti tra le indicazioni geografiche e i marchi, i nomi che altrimenti contravverrebbero alla protezione dell'indicazione geografica possono continuare a essere utilizzati a certe condizioni per un periodo transitorio. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è opportuno istituire e tenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informatico accessibile al pubblico. Il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe essere sviluppato, tenuto e conservato dall'Ufficio, il quale dovrebbe anche provvedere al personale addetto al suo funzionamento. |
(22) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è opportuno istituire e tenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informatico facilmente accessibile al pubblico. Il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe essere sviluppato, tenuto e conservato dall'Ufficio, il quale dovrebbe anche provvedere al personale addetto al suo funzionamento. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni relative alle indicazioni geografiche protette registrate. |
(24) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori abbiano un accesso rapido e facile alle informazioni pertinenti relative alle indicazioni geografiche. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) L'Ufficio dovrebbe istituire un sistema di informazione e allerta contro l'uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema dei nomi di dominio. Tale sistema dovrebbe, da un lato, informare i richiedenti circa la disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, dall'altro, fornire loro informazioni nel caso in cui sia registrato un nome di dominio in conflitto con la loro indicazione geografica. Tali avvisi consentirebbero ai produttori di intervenire opportunamente in modo più rapido ed efficace. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione dovrebbero fornire all'Ufficio tutte le informazioni e i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema in quanto compito svolto nell'interesse pubblico, in particolare informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, per quanto riguarda le allerte, i dettagli dei nomi di dominio confliggenti e le date delle relative domande e registrazioni. Le informazioni e i dati devono essere forniti in formato leggibile mediante dispositivi. La messa a disposizione dell'Ufficio di dati e informazioni costituisce un provvedimento proporzionato, in quanto serve lo scopo legittimo di garantire una migliore protezione e applicazione delle indicazioni geografiche come proprietà intellettuale nell'ambiente online. Ciò è tanto più vero in quanto, per quel che riguarda le allerte, il trasferimento dei dati di registrazione dei nomi di dominio è esplicitamente limitato ai nomi di dominio identici o simili, potenzialmente in grado di violare l'indicazione geografica in questione. |
(26) L'Ufficio dovrebbe istituire un sistema di informazione e allerta contro l'uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema dei nomi di dominio. Tale sistema dovrebbe, da un lato, informare i richiedenti circa la disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, dall'altro, fornire loro informazioni nel caso in cui sia registrato un nome di dominio in conflitto con la loro indicazione geografica. Tali avvisi consentirebbero ai produttori di intervenire opportunamente in modo più rapido ed efficace. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione dovrebbero fornire all'Ufficio tutte le informazioni e i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema in quanto compito svolto nell'interesse pubblico, in particolare informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, per quanto riguarda le allerte, i dettagli dei nomi di dominio confliggenti e le date delle relative domande e registrazioni. Le informazioni e i dati devono essere forniti in formato leggibile mediante dispositivi. La messa a disposizione dell'Ufficio di dati e informazioni costituisce un provvedimento proporzionato, in quanto serve lo scopo legittimo di garantire una migliore protezione e applicazione delle indicazioni geografiche come proprietà intellettuale nell'ambiente online. Il trasferimento dei dati di registrazione dei nomi di dominio dovrebbe essere esplicitamente limitato ai nomi di dominio identici o simili, potenzialmente in grado di violare l'indicazione geografica in questione. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) È opportuno istituire un comitato consultivo, vale a dire un pool di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Scopo del comitato consultivo è fornire le necessarie conoscenze e competenze locali relative a determinati prodotti e la conoscenza delle circostanze locali che possono influenzare l'esito delle procedure stabilite dal presente regolamento. Al fine di coadiuvare l'Ufficio nella valutazione delle singole domande in qualsiasi fase dell'esame, dell'opposizione, del ricorso o di altre procedure grazie a conoscenze tecniche specifiche, la divisione preposta alle indicazioni geografiche o le commissioni di ricorso, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, dovrebbero avere la possibilità di consultare il comitato consultivo. Laddove necessario, la consultazione dovrebbe anche includere un parere generale sulla valutazione dei criteri di qualità, sulla determinazione della reputazione e della notorietà, sulla determinazione della natura generica di un nome, sulla valutazione della concorrenza leale nelle transazioni commerciali e sul rischio di confusione per i consumatori. Il parere del comitato consultivo non dovrebbe essere vincolante. La procedura di nomina degli esperti e il funzionamento del comitato consultivo dovrebbero essere specificati nel regolamento interno del comitato consultivo approvato dal consiglio di amministrazione. |
(27) È opportuno istituire un comitato consultivo, vale a dire un pool di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Scopo del comitato consultivo è fornire le necessarie conoscenze e competenze locali relative a determinati prodotti e la conoscenza delle circostanze locali che possono influenzare l'esito delle procedure stabilite dal presente regolamento. Al fine di coadiuvare l'Ufficio nella valutazione delle singole domande in qualsiasi fase dell'esame, dell'opposizione, del ricorso o di altre procedure grazie a conoscenze tecniche specifiche, la divisione preposta alle indicazioni geografiche o le commissioni di ricorso, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, dovrebbero avere la possibilità di consultare il comitato consultivo. Laddove necessario, la consultazione dovrebbe anche includere un parere generale sulla valutazione dei criteri di qualità, sulla determinazione della reputazione di un'indicazione geografica, sulla determinazione della natura generica di un nome, sulla valutazione della concorrenza leale nelle transazioni commerciali e sul rischio di confusione per i consumatori. Il parere del comitato consultivo non dovrebbe essere vincolante. Il comitato consultivo dovrebbe comprendere altresì esperti nel settore della categoria di prodotti in questione, anche provenienti dal mondo accademico. La procedura di nomina degli esperti e il funzionamento del comitato consultivo dovrebbero essere specificati nel regolamento interno del comitato consultivo approvato dal consiglio di amministrazione. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) È opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio internet e le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. Le persone che hanno un interesse legittimo in un'indicazione geografica registrata dovrebbero essere autorizzate a richiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio nel caso in cui il nome di dominio confliggente sia stato registrato dal suo titolare senza diritti o interessi legittimi nell'indicazione geografica, oppure se è stato registrato o è utilizzato in malafede e il suo uso viola la protezione di un'indicazione geografica. Le procedure alternative di risoluzione delle controversie non dovrebbero pregiudicare la possibilità di portare le controversie sui nomi di dominio dinanzi a un tribunale nazionale. |
(33) È opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio internet e le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. I titolari di un'indicazione geografica registrata o un'associazione di produttori che hanno un interesse legittimo in essa dovrebbero essere autorizzati a richiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio nel caso in cui il nome di dominio confliggente sia stato registrato dal suo titolare senza diritti o interessi legittimi nell'indicazione geografica, oppure se è stato registrato o è utilizzato in malafede e il suo uso viola la protezione di un'indicazione geografica. Le procedure alternative di risoluzione delle controversie non dovrebbero pregiudicare la possibilità di portare le controversie sui nomi di dominio dinanzi a un tribunale nazionale. In caso di conflitti su nomi di dominio con codici paese non appartenenti all'UE o con codici paese dell'UE relativi a indicazioni geografiche non appartenenti all'UE, la risoluzione delle controversie dovrebbe essere condotta dall'Ufficio in collaborazione con i sistemi internazionali di risoluzione delle controversie già esistenti, come quelli gestiti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e dall'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Per evitare l'instaurarsi di condizioni di concorrenza sleale, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme siano tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare. |
(35) Per rafforzare la concorrenza nel mercato interno, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme siano tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Poiché è la prima volta che viene attuato un sistema di protezione delle indicazioni geografiche a livello di Unione per i prodotti artigianali e industriali, è importante sensibilizzare rispetto all'iniziativa i consumatori, i produttori, soprattutto le MPMI e le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale. |
(36) Al fine di rafforzare il sistema di protezione delle indicazioni geografiche a livello di Unione per i prodotti artigianali e industriali, la Commissione, gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi sono incoraggiati a sensibilizzare rispetto all'iniziativa i consumatori, i produttori, soprattutto le microimprese, le piccole e medie imprese e le autorità pubbliche a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che identificano un'indicazione geografica registrata nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. |
(37) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che identificano un'indicazione geografica registrata nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. Tale indicazione geografica dovrebbe essere protetta da qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano identici o simili ai prodotti registrati con l'indicazione geografica o l'uso di tale nome sfrutti o indebolisca l'indicazione geografica protetta. Andrebbe inoltre impedita qualsiasi imitazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili. Andrebbe altresì impedita qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi ai prodotti, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine. Ciò comprende, ad esempio, l'uso di colori nazionali o regionali associati a un prodotto e qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore circa la vera origine dei prodotti. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) È opportuno raccomandare l'uso di simboli e indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l'identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi. |
(38) È opportuno sostenere l'uso di simboli e indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l'identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe tuttavia rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi. Inoltre, nulla nel presente regolamento dovrebbe essere considerato come un obbligo per i produttori di utilizzare l'etichettatura dell'indicazione geografica, anche se il prodotto soddisfa altrimenti le condizioni di un'indicazione geografica registrata. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) A fini di chiarezza per i consumatori e per massimizzare la coerenza con il regolamento rivisto sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose, il simbolo dell'Unione utilizzato sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica dovrebbe essere identico a quello utilizzato sull'imballaggio dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose designati da un'indicazione geografica di cui al regolamento delegato (UE) 664/2014 della Commissione16. |
(39) Il simbolo dell'Unione utilizzato sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica dovrebbe essere identico a quello utilizzato sull'imballaggio dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose designati da un'indicazione geografica di cui al regolamento delegato (UE) 664/2014 della Commissione16, al fine di massimizzare la trasparenza per i consumatori e la coerenza con il regolamento rivisto sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose. |
__________________ |
__________________ |
16 Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17). |
16 Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17). |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da verifiche e controlli efficaci, compresa la dovuta diligenza del produttore. |
(40) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da verifiche e controlli efficaci, compresi gli obblighi del produttore. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Per garantire ai consumatori le caratteristiche specifiche dei prodotti artigianali e industriali protetti da indicazioni geografiche, i produttori dovrebbero essere soggetti a un sistema che verifichi il rispetto del disciplinare prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di istituire un sistema di verifica da parte di terzi, gestito dalle autorità competenti e dagli organismi di certificazione dei prodotti, ai quali tali autorità deleghino alcune funzioni ufficiali di controllo, o un sistema di verifica basato sull'autodichiarazione del produttore. L'autodichiarazione dovrebbe essere presentata alle autorità competenti assicurando la conformità al disciplinare. |
(41) Per rafforzare la protezione dei consumatori e garantire loro le caratteristiche specifiche dei prodotti artigianali e industriali protetti da indicazioni geografiche, i produttori dovrebbero essere soggetti a un sistema equo e proporzionale che verifichi il rispetto del disciplinare prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di istituire un sistema di verifica da parte di terzi, gestito dalle autorità competenti e dagli organismi di certificazione dei prodotti, ai quali tali autorità deleghino alcune funzioni ufficiali di controllo, o un sistema di verifica basato sull'autodichiarazione del produttore. L'autodichiarazione dovrebbe essere presentata alle autorità competenti assicurando la conformità al disciplinare. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(43 bis) Affinché un prodotto possa essere incluso in una protezione dell'indicazione geografica, le fasi di produzione dovrebbero comprendere fasi importanti all'interno della zona geografica indicata. Ad esempio, la semplice aggiunta di pitture o nastri supplementari a un prodotto altrimenti finito potrebbe essere considerata una pratica fraudolenta e ingannevole. Ciò dovrebbe essere soggetto ai controlli degli Stati membri e deciso caso per caso. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di consentire ai produttori di adempiere al loro obbligo di dovuta diligenza presentando un'autodichiarazione alle autorità competenti ogni tre anni e dimostrando così la loro costante conformità. Ai produttori dovrebbe essere imposto di rinnovare immediatamente l'autodichiarazione in caso di modifica del disciplinare o di cambiamenti riguardanti il prodotto in questione. Il ricorso all'autodichiarazione non dovrebbe impedire ai produttori di far certificare la loro conformità, totalmente o parzialmente, da terzi ammissibili. La certificazione di terzi dovrebbe integrare l'autodichiarazione, non sostituirla. |
(44) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di consentire ai produttori di adempiere al loro obbligo presentando un'autodichiarazione alle autorità competenti ogni tre anni e dimostrando così la loro costante conformità. Ai produttori dovrebbe essere imposto di rinnovare immediatamente l'autodichiarazione in caso di modifica del disciplinare o di cambiamenti riguardanti il prodotto in questione. Il ricorso all'autodichiarazione non dovrebbe impedire ai produttori di far certificare la loro conformità, totalmente o parzialmente, da terzi ammissibili. La certificazione di terzi dovrebbe integrare l'autodichiarazione, non sostituirla. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 46
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(46) Qualora sia prevista una procedura di certificazione dell'autodichiarazione, le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli casuali. |
soppresso |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 48
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(48) Le tariffe o i diritti per i controlli e le verifiche dovrebbero coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali. Le spese generali potrebbero comprendere i costi di organizzazione e sostegno necessari per la pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali. Tali costi dovrebbero essere calcolati in base a ciascun controllo ufficiale individuale oppure in base a tutti i controlli ufficiali effettuati in un determinato periodo di tempo. Se i diritti o le commissioni sono applicati sulla base del costo effettivo dei controlli ufficiali individuali, i produttori con buoni precedenti di conformità dovrebbero sostenere oneri nel complesso inferiori a quelli imposti agli operatori non conformi, in quanto i primi dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali meno frequenti. Al fine di promuovere il rispetto della legislazione dell'Unione da parte di tutti i produttori, indipendentemente dal metodo scelto da ogni Stato membro per calcolare le tariffe o i diritti (in base ai costi effettivi o come importi fissi), qualora questi vengano calcolati in base ai costi complessivi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e imposti a tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che siano sottoposti a un controllo ufficiale durante il periodo di riferimento, tali tariffe o diritti dovrebbero essere calcolati in modo da premiare i produttori i cui precedenti testimoniano una costante conformità. Per la presentazione dell'autodichiarazione e il relativo trattamento non dovrebbero essere riscossi diritti. |
(48) Le tariffe o i diritti per i controlli e le verifiche dovrebbero coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali. Le spese generali potrebbero comprendere i costi di organizzazione e sostegno necessari per la pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali. Tali costi dovrebbero essere calcolati in base a ciascun controllo ufficiale individuale oppure in base a tutti i controlli ufficiali effettuati in un determinato periodo di tempo. Se i diritti o le commissioni sono applicati sulla base del costo effettivo dei controlli ufficiali individuali, i produttori con buoni precedenti di conformità dovrebbero sostenere oneri nel complesso inferiori a quelli imposti agli operatori non conformi, in quanto i primi dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali meno frequenti. Al fine di promuovere il rispetto della legislazione dell'Unione da parte di tutti i produttori, indipendentemente dal metodo scelto da ogni Stato membro per calcolare le tariffe o i diritti (in base ai costi effettivi o come importi fissi), qualora questi vengano calcolati in base ai costi complessivi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e imposti a tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che siano sottoposti a un controllo ufficiale durante il periodo di riferimento, tali tariffe o diritti dovrebbero essere calcolati in modo da premiare i produttori i cui precedenti testimoniano una costante conformità. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 51
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(51) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l'accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti, ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da loro svolte. L'accreditamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Le persone fisiche dovrebbero possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni relative ai controlli ufficiali loro delegati; dovrebbero inoltre possedere le qualifiche e l'esperienza adeguate, agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli ufficiali loro delegati. Gli organismi di certificazione dei prodotti stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero dimostrare la loro compatibilità con le norme riconosciute a livello di Unione o a livello internazionale sulla base di un certificato rilasciato da un organismo firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto gli auspici del Forum internazionale per l'accreditamento. |
(51) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l'accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti, ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da loro svolte. L'accreditamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Le persone fisiche dovrebbero possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni relative ai controlli ufficiali loro delegati; dovrebbero inoltre possedere le qualifiche e l'esperienza adeguate, agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli ufficiali loro delegati. Gli organismi di certificazione dei prodotti stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero dimostrare la loro compatibilità con le norme riconosciute a livello di Unione o a livello internazionale sulla base di un certificato rilasciato da un organismo firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto gli auspici del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF) o membro della Conferenza internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova (ILAC). |
__________________ |
__________________ |
18 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). |
18 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 60
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(60) Al fine di modificare o integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i requisiti o l'elencazione di elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento, la definizione delle procedure e delle condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione, le norme relative all'affidamento all'Ufficio della gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; il contenuto formale dei ricorsi, la procedura per la presentazione e l'esame dei ricorsi, nonché il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso; le informazioni e le prescrizioni per l'autodichiarazione e l'assistenza tecnica dell'Ufficio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201623. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(60) Al fine di modificare o integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i requisiti o l'elencazione di elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento, la definizione delle procedure e delle condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione, le norme relative all'affidamento all'Ufficio della gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; il contenuto formale dei ricorsi, la procedura per la presentazione e l'esame dei ricorsi, nonché il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso e l'assistenza tecnica dell'Ufficio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201623. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
__________________ |
__________________ |
23 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
23 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 61
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(61) L'attuale protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale si basa su diversi approcci normativi. La presenza di due sistemi paralleli, a livello di Unione e nazionale, potrebbe comportare il rischio di confusione per consumatori e produttori. La sostituzione dei sistemi nazionali specifici di protezione delle indicazioni geografiche con un quadro normativo a livello di Unione creerà certezza giuridica, ridurrà l'onere amministrativo per le autorità nazionali, garantirà una concorrenza leale tra i produttori dei prodotti con tali indicazioni, nonché costi prevedibili e relativamente bassi, e migliorerà la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. A tale fine, la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. La protezione può essere prorogata nel tempo fino al completamento della procedura di registrazione per IG nazionali individuate dagli Stati membri interessati. Alcuni Stati membri partecipanti all'accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale hanno registrato sulla base dell'accordo indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali e protetto indicazioni geografiche per tali prodotti provenienti da paesi terzi. Il regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe quindi essere modificato in modo da consentire la continuità della protezione di tali indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali. |
(61) L'attuale protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale si basa su diversi approcci normativi. La presenza di due sistemi paralleli, a livello di Unione e nazionale, potrebbe comportare il rischio di confusione per consumatori e produttori. La sostituzione dei sistemi nazionali specifici di protezione delle indicazioni geografiche con un quadro normativo a livello di Unione creerebbe certezza giuridica, ridurrebbe l'onere amministrativo per le autorità nazionali, garantirebbe una concorrenza leale tra i produttori dei prodotti con tali indicazioni, nonché costi prevedibili e relativamente bassi, e migliorerebbe la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. A tale fine, la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe cessare un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento. La protezione può essere prorogata nel tempo fino al completamento della procedura di registrazione per IG nazionali individuate dagli Stati membri interessati. Alcuni Stati membri partecipanti all'accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale hanno registrato sulla base dell'accordo indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali e protetto indicazioni geografiche per tali prodotti provenienti da paesi terzi. Il regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe quindi essere modificato in modo da consentire la continuità della protezione di tali indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 62
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(62) Poiché occorre un certo periodo di tempo perché sia attuato il quadro per il corretto funzionamento del presente regolamento al fine di creare un sistema di registrazione a livello di Unione e internazionale (con sistema informatico, istituzione e gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sistema di allerta dell'UE in caso di uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in internet ecc.), il presente regolamento dovrebbe essere applicato a partire da [XX] mesi dopo la data della sua entrata in vigore. |
(62) Poiché occorre un certo periodo di tempo perché sia attuato il quadro per il corretto funzionamento del presente regolamento al fine di creare un sistema di registrazione a livello di Unione e internazionale (con sistema informatico, istituzione e gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sistema di allerta dell'UE in caso di uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali online ecc.), il presente regolamento dovrebbe essere applicato a partire dal [1o gennaio 2025]. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) la registrazione, la protezione, il controllo e l'applicazione di determinati nomi che identificano prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica e |
(a) la registrazione, la protezione, il controllo e l'applicazione di nomi che identificano prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica e |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti artigianali e industriali indicati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio24. |
1. Il presente regolamento istituisce una tutela sui generis per l'indicazione geografica dei prodotti artigianali e industriali. |
__________________ |
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24 Regolamento (CEE) n. 2685/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il sistema delle indicazioni geografiche di cui al presente regolamento si applica fatta salva la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio28. |
4. La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio28 non si applica al sistema delle indicazioni geografiche di cui al presente regolamento. |
__________________ |
__________________ |
28 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). |
28 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) "prodotti artigianali": prodotti fabbricati totalmente a mano oppure con l'ausilio di strumenti manuali o mezzi meccanici, con il contributo manuale diretto che costituisce la componente più importante del prodotto finito; |
(a) "prodotti artigianali e industriali": prodotti; |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto i (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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i) fabbricati a mano oppure con l'ausilio di strumenti manuali o mezzi meccanici, o la cui attività di progettazione si avvale di strumenti di progettazione anche di natura digitale, con la supervisione diretta del titolare dell'impresa (dal progetto alla manifattura); o |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto ii (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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ii) fabbricati in modo standardizzato e mediante l'uso di macchine; |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) "prodotti industriali": prodotti fabbricati in modo standardizzato, generalmente in massa e mediante l'uso di macchine; |
soppresso |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) "indicazioni geografiche": un'indicazione costituita dal nome di una zona geografica, o contenente questo nome, o un'altra indicazione notoriamente riferita a tale zona, che identifica un prodotto come originario di quella zona geografica, qualora una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) "produttore": operatore impegnato in una fase qualsiasi della produzione di un prodotto il cui nome è protetto da un'indicazione geografica, comprese le attività di produzione o trasformazione, di cui al disciplinare; |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) "associazione di produttori": qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto; |
(d) "associazione di produttori": qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori, fabbricanti, trasformatori o qualsiasi altro operatore che trattano il medesimo prodotto; |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) "fase di produzione": qualsiasi fase di produzione, trasformazione o preparazione che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma che ne consente la commercializzazione sul mercato interno; |
(e) "fase di produzione": qualsiasi fase di produzione, compresi la trasformazione, l'ottenimento, l'estrazione, il taglio o la preparazione, inclusa nel disciplinare o nella descrizione del prodotto con indicazione geografica, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma che ne consente la commercializzazione sul mercato; |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) "produttore": operatore impegnato in una fase qualsiasi della produzione di un prodotto il cui nome è protetto da un'indicazione geografica, comprese le attività di trasformazione, di cui al disciplinare. |
soppresso |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(i) i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione; oppure |
(i) i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(i) "organismo di certificazione dei prodotti": persona giuridica che certifica che i prodotti designati da indicazioni geografiche sono conformi al disciplinare, in adempimento di una funzione ufficiale di controllo delegata o di qualsiasi altro mandato; |
(i) "organismo di certificazione dei prodotti": persona giuridica, debitamente accreditata, che certifica che i prodotti designati da indicazioni geografiche sono conformi al disciplinare, in adempimento di una funzione ufficiale di controllo delegata o di qualsiasi altro mandato; |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(j bis) "l'Ufficio": l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale quale definito nel regolamento (UE) 2017/1001; |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) "comunicazione di osservazioni": osservazione scritta depositata presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio") che indica inesattezze nella domanda senza attivare la procedura di opposizione. |
(k) "comunicazione di osservazioni": osservazione scritta depositata presso l'Ufficio che indica inesattezze nella domanda senza attivare la procedura di opposizione. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera k bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(k bis) "protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali": un titolo di proprietà intellettuale a norma del diritto nazionale, regionale o locale che protegge specificamente i nomi che identificano i prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica, a eccezione dei marchi. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Affinché il nome di un prodotto industriale e artigianale possa beneficiare della protezione dell'"indicazione geografica", il prodotto deve possedere i requisiti seguenti: |
Affinché il nome o i nomi di un prodotto industriale e artigianale possa beneficiare della protezione dell'"indicazione geografica", il prodotto deve possedere i requisiti seguenti: |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) la sua produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica definita. |
(c) la sua produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi importanti, nella zona geografica definita. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche sono presentate unicamente da associazioni di produttori di un prodotto ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. Enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura. |
1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche sono presentate da associazioni di produttori ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. Enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'uso dell'indicazione geografica è aperto a qualunque nuovo produttore in grado di conformarsi al disciplinare. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I prodotti artigianali e industriali i cui nomi sono registrati come indicazione geografica rispettano un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti: |
1. Affinché il nome o i nomi di un prodotto artigianale e industriale siano registrati come indicazione geografica, il prodotto rispetta un disciplinare che comprende gli elementi seguenti: |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita; |
(a) il nome, o i nomi, da proteggere come indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita; |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) il tipo di prodotto o di prodotti designati dal nome o dai nomi; |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) la specificazione della zona geografica definita che crea il collegamento di cui alla lettera g); |
(c) la specificazione della zona geografica definita di cui all'articolo 5, lettera b), e i particolari che stabiliscono il collegamento tra la zona geografica e una data qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto; |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica definita di cui all'articolo 5, lettera c); |
(d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica quale definita all'articolo 5, lettere a) e c), e che almeno una delle fasi importanti di produzione è svolta in loco; |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) la descrizione del metodo di produzione o di ottenimento del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati; |
(e) la descrizione del metodo di produzione o di ottenimento del prodotto compresi, eventualmente, i metodi tradizionali e le pratiche specifiche da utilizzare; |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, lettera b); |
soppresso |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(h bis) il nome e i dati di contatto dell'autorità competente o dell'organismo di certificazione del prodotto che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare; |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(i) altre condizioni applicabili, ove previsto, dallo Stato membro o da un'associazione di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione. |
(i) altre condizioni previste dallo Stato membro o da un'associazione di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) il nome; |
i) il nome o i nomi da tutelare come indicazione geografica; |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
i bis) la tipologia (artigianale o industriale) di prodotto. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) una descrizione del prodotto e di eventuali norme specifiche relative all'imballaggio e all'etichettatura; |
ii) una descrizione del prodotto e di eventuali norme specifiche, incluse le materie prime e le informazioni relative all'imballaggio e all'etichettatura; |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
iii bis) le fasi principali della produzione; |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) Laddove il richiedente sia una microimpresa o una piccola o media impresa o un'associazione di produttori costituita unicamente da microimprese e da piccole o medie imprese, il documento unico può essere elaborato dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'associazione di produttori, sulla base delle informazioni fornite a norma degli articoli 7 e 9. In caso di domande transfrontaliere, il documento unico può essere elaborato da una delle autorità competenti interessate. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere alla procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15, il documento unico è elaborato dall'Ufficio e il termine per l'esame è esteso a otto mesi. L'autorità competente invia il documento unico al richiedente ai fini dell'approvazione. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a ter) se è incluso più di un nome, una giustificazione per i nomi aggiuntivi. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione ("documentazione di accompagnamento") comprende: |
1. La documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione di cui agli articoli 11 e 17 ("documentazione di accompagnamento") comprende: |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono esigere diritti a copertura dei costi di gestione del sistema di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento, compresi quelli sostenuti per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione. |
1. Gli Stati membri possono esigere diritti a copertura dei costi marginali di gestione del sistema di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento, compresi quelli sostenuti per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica, delle richieste di cancellazione e, se del caso, dei ricorsi. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I diritti eventualmente applicati dagli Stati membri devono essere ragionevoli, favorire la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e tenere conto della situazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese. |
2. I diritti eventualmente applicati ai sensi del presente articolo sono ragionevoli, favoriscono la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e prevedono riduzioni per le microimprese e le piccole e medie imprese. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'Ufficio non deve esigere diritti per le procedure previste dal presente regolamento. |
3. L'Ufficio non esige diritti per le procedure previste dal presente regolamento, ad eccezione dei casi elencati al paragrafo 4. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, l'Ufficio esige diritti per la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15, la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e i ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 30. È possibile esigere diritti anche per la modifica del disciplinare e la cancellazione, se la procedura riguarda una denominazione registrata a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 17, paragrafo 3. |
4. L'Ufficio può esigere diritti per: |
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a) la procedura di registrazione diretta, di cui all'articolo 15; |
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b) la procedura relativa a prodotti originari di uno o più paesi terzi di cui all'articolo 17, paragrafo 3; e |
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c) i ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 30. |
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È possibile esigere diritti anche per una modifica del disciplinare, per l'opposizione all'indicazione geografica e per la sua cancellazione, se la procedura riguarda una denominazione registrata a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 17, paragrafo 3. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare gli importi dei diritti esigibili dall'Ufficio e le relative modalità di pagamento, o di rimborso nel caso dei diritti per i ricorsi ("tassa di ricorso") dinanzi alle commissioni di ricorso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare gli importi dei diritti esigibili dall'Ufficio e le relative modalità di pagamento, o di rimborso nel caso dei diritti per i ricorsi ("tassa di ricorso") dinanzi alle commissioni di ricorso. Tali atti di esecuzione garantiscono che gli eventuali diritti esigibili siano ragionevoli, promuovano la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e tengano conto della situazione specifica delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'autorità competente garantisce che i richiedenti possano presentare la loro domanda per via elettronica tramite il sistema digitale dell'Ufficio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 64. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri che hanno convenuto di seguire la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono annullare l'accordo e scegliere una diversa procedura previa notifica scritta alla controparte o alle controparti. Laddove l'autorità competente che agisce per conto di un altro Stato membro o di altri Stati membri sia stabilita in uno Stato membro che intende annullare l'accordo, questo Stato membro informa per iscritto la controparte o le controparti della sua intenzione di annullare l'accordo, almeno sei mesi prima della data di annullamento. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente esamina la domanda e verifica che il prodotto possegga i requisiti per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 5 e riporti le informazioni necessarie per la registrazione di cui agli articoli 7, 8 e 9. |
L'autorità competente esamina la domanda e, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, verifica che il prodotto possegga i requisiti per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 5 e riporti le informazioni necessarie e le prove per la registrazione di cui agli articoli 7, 8 e 9. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi, l'autorità competente informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo. La procedura di esame non supera i 18 mesi. |
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Laddove sia applicabile l'articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo), l'autorità competente può elaborare il documento unico sulla base delle informazioni fornite a norma degli articoli 7 e 9 e lo invia al richiedente ai fini dell'approvazione. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Dopo la conclusione dell'esame di cui all'articolo 12, l'autorità competente svolge la procedura nazionale di opposizione. Tale procedura garantisce la pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione o degli Stati membri di origine del prodotto in questione ("opponente nazionale") può presentare opposizione alla domanda presso l'autorità competente dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione. |
1. Dopo la conclusione dell'esame di cui all'articolo 12, l'autorità competente svolge la procedura nazionale di opposizione. Tale procedura garantisce la pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno 60 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione o degli Stati membri di origine del prodotto in questione ("opponente nazionale") può presentare opposizione alla domanda presso l'autorità competente dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità competente stabilisce le modalità dettagliate della procedura di opposizione. Tali modalità possono includere criteri di ammissibilità dell'opposizione, un periodo di consultazione tra il richiedente e ciascun opponente nazionale e la presentazione, da parte del richiedente, di una relazione sull'esito delle consultazioni, comprese eventuali modifiche apportate dal richiedente alla domanda. |
2. L'autorità competente esamina l'ammissibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro 30 giorni dal suo ricevimento l'autorità competente invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo l'autorità competente può prorogare il termine per le consultazioni per un massimo di tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'autorità competente redige una relazione obiettiva e imparziale al termine del periodo di opposizione a livello nazionale. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Se un'autorità di uno Stato membro riceve un'opposizione da una persona avente un interesse legittimo, ma non stabilita o residente nel territorio dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione o degli Stati membri di origine del prodotto in questione, l'autorità competente informa l'interessato dell'inammissibilità dell'opposizione durante la fase nazionale e, al termine della fase nazionale della registrazione, trasmette tale opposizione all'Ufficio. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche alla domanda concordate con il richiedente ritiene che sussistano le condizioni prescritte dal presente regolamento, l'autorità competente adotta una decisione favorevole e presenta una domanda di registrazione dell'Unione conformemente all'articolo 17. |
1. Se dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche alla domanda concordate con il richiedente ritiene che sussistano le condizioni prescritte dal presente regolamento, l'autorità competente adotta una decisione favorevole entro due mesi e presenta una domanda di registrazione dell'Unione conformemente all'articolo 17 entro due mesi dall'adozione della decisione favorevole. |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 11, alla Commissione è conferito il potere di esentare uno Stato membro dall'obbligo di designare un'autorità competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e di occuparsi della gestione delle domande di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali a livello nazionale se lo Stato membro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fornisce alla Commissione la prova che sussistono le condizioni seguenti: |
1. In deroga all'articolo 11, uno Stato membro può essere esentato dall'obbligo di designare un'autorità competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e di occuparsi della gestione delle domande di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali a livello nazionale se lo Stato membro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informa la Commissione di tale decisione. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) lo Stato membro interessato non dispone di un sistema nazionale sui generis per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; e |
soppresso |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di esenzione, accompagnata da una valutazione, nella quale dimostra che l'interesse locale per la protezione di prodotti artigianali e industriali mediante un'indicazione geografica è basso. |
soppresso |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro prima di adottare una decisione sulla deroga di cui al paragrafo 1. |
2. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro sulla deroga di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Quando uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, la domanda di un'associazione di produttori di tale Stato membro finalizzata alla registrazione, cancellazione o modifica del disciplinare di un'indicazione geografica originaria dell'Unione è indirizzata direttamente all'Ufficio. |
3. Quando uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, la domanda di un richiedente di tale Stato membro finalizzata alla registrazione, cancellazione o modifica del disciplinare di un'indicazione geografica originaria dell'Unione è indirizzata direttamente all'Ufficio. Laddove sia applicabile l'articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo), l'autorità competente può elaborare il documento unico sulla base delle informazioni fornite a norma degli articoli 7 e 9 e lo invia al richiedente ai fini dell'approvazione. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se il numero di domande dirette presentate dai richiedenti di uno Stato membro che ha comunicato la propria esenzione supera notevolmente la stima indicata nella valutazione presentata dallo Stato membro a norma del paragrafo 1, la Commissione può revocare la propria decisione di cui al paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Se l'Ufficio ne fa richiesta, lo Stato membro presta assistenza tramite il referente entro un termine di 60 giorni, in particolare per la procedura di esame. Se lo Stato membro ne fa richiesta, il termine può essere prorogato di 60 giorni. Tale assistenza comprende l'esame di determinati aspetti specifici delle domande presentate dal richiedente all'Ufficio, la verifica di determinate informazioni contenute nelle domande, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione alle domande. |
8. Se l'Ufficio ne fa richiesta, lo Stato membro presta assistenza tramite il referente entro un termine di 60 giorni lavorativi, in particolare per la procedura di esame. Se lo Stato membro ne fa richiesta, il termine può essere prorogato di 60 giorni lavorativi. Tale assistenza comprende l'esame di determinati aspetti specifici delle domande presentate dal richiedente all'Ufficio, la verifica di determinate informazioni contenute nelle domande, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione alle domande. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell'Unione, la domanda di registrazione dell'Unione presentata da uno Stato membro all'Ufficio comprende: |
1. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell'Unione, la domanda di registrazione dell'Unione presentata da un richiedente a norma dell'articolo 15 o da uno Stato membro all'Ufficio comprende: |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata inizialmente trasmessa che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del presente regolamento; |
(c) se del caso, una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata inizialmente trasmessa che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del presente regolamento e che non vi sono obiezioni sollevate a livello nazionale; |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di uno o più paesi terzi, la domanda di registrazione è presentata all'Ufficio e comprende: |
3. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di uno o più paesi terzi, la domanda di registrazione può essere presentata all'Ufficio soltanto da parte di paesi terzi che riconoscono e applicano le indicazioni geografiche dell'Unione e comprende: |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Una domanda di registrazione comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è presentata all'Ufficio da uno degli Stati membri interessati o dall'associazione di produttori richiedente di un paese terzo direttamente o dall'autorità competente di tale paese terzo. Se la zona transfrontaliera riguarda uno Stato membro e un paese terzo, la domanda di registrazione comune è presentata dallo Stato membro interessato. |
4. Una domanda di registrazione comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è presentata all'Ufficio da uno degli Stati membri interessati o dall'associazione di produttori richiedente di un paese terzo direttamente o dall'autorità competente di tale paese terzo. Se la zona transfrontaliera riguarda uno Stato membro e un paese terzo, la domanda di registrazione comune è presentata dallo Stato membro interessato. Se la zona transfrontaliera riguarda uno o più Stati membri che hanno ottenuto la deroga all'articolo 11 e uno o più paesi terzi, la domanda di registrazione comune è presentata dalle associazioni di produttori richiedenti. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La domanda comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprende, se del caso, i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo di tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. La relativa procedura nazionale di domanda, l'esame e la procedura di opposizione di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono svolti in tutti gli Stati membri e paesi terzi interessati. |
5. La domanda comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprende i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo di tutti gli Stati membri interessati o, se del caso, i documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo dei paesi terzi interessati. La relativa procedura nazionale di domanda, l'esame e la procedura di opposizione di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono svolti in tutti gli Stati membri e paesi terzi interessati. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) la domanda è conforme alla definizione di indicazione geografica di cui all'articolo 3; |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Qualora constati, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni allo Stato membro da cui proviene la domanda oppure, nel caso di domande provenienti da paesi terzi, all'associazione di produttori o all'autorità competente che ha presentato la domanda dell'Unione, e li invita a completare o a rettificare la domanda entro 60 giorni. Se lo Stato membro o, nel caso di domande di paesi terzi, l'associazione di produttori o l'autorità competente non completa la domanda entro il termine stabilito, la domanda si considera ritirata oppure, se non rettificata, è respinta a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. |
6. Qualora constati, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni allo Stato membro da cui proviene la domanda oppure, nel caso di domande provenienti da paesi terzi, all'associazione di produttori o all'autorità competente che ha presentato la domanda dell'Unione, e li invita a completare o a rettificare la domanda entro 60 giorni lavorativi. Se lo Stato membro o, nel caso di domande di paesi terzi, l'associazione di produttori o l'autorità competente non completa la domanda entro il termine stabilito, la domanda si considera ritirata oppure, se non rettificata, è respinta a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. Su richiesta, il termine può essere prorogato di due mesi. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri tengono informato l'Ufficio in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e amministrativi nazionali che potrebbero influire sulla registrazione di un'indicazione geografica. |
1. L'autorità competente dello Stato membro tiene informato l'Ufficio in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e amministrativi nazionali, avverso la sua decisione, che potrebbero influire sulla registrazione di un'indicazione geografica. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Ufficio è esentato dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame stabilito all'articolo 19, paragrafo 2, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, che: |
2. L'Ufficio è esentato dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame stabilito all'articolo 19, paragrafo 3, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione dall'autorità competente di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, che: |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) informi l'Ufficio che la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o |
(a) informi l'Ufficio che la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) chieda all'Ufficio di sospendere l'esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritenga che tale procedimento si fondi su motivi validi. |
(b) chieda all'Ufficio di sospendere l'esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto finché all'Ufficio non viene comunicato dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione. |
3. L'esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto finché all'Ufficio non viene comunicato dall'autorità competente dello Stato membro che il motivo della sospensione non sussiste più. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se la decisione giudiziaria di cui al paragrafo 2 è passata in giudicato, lo Stato membro procede, secondo necessità, a ritirare o a modificare la domanda. |
4. Quando la decisione giudiziaria di cui al paragrafo 2 è divenuta definitiva, l'autorità competente dello Stato membro procede, secondo necessità, a informare l'Ufficio di conseguenza. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'Ufficio esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro 60 giorni dal suo ricevimento l'Ufficio invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, l'Ufficio può prorogare il termine per le consultazioni di un periodo ulteriore fino a tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta. L'Ufficio può offrirsi come mediatore per le consultazioni tra il richiedente e l'opponente a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001. |
3. L'Ufficio esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro 60 giorni lavorativi dal suo ricevimento l'Ufficio invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, l'Ufficio può prorogare il termine per le consultazioni di un periodo ulteriore fino a tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta. L'Ufficio può offrirsi come mediatore per le consultazioni tra il richiedente e l'opponente a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Entro un mese dal termine delle consultazioni di cui al paragrafo 2, il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione comunica all'Ufficio il risultato delle consultazioni, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando le conseguenti modifiche eventualmente apportate alla domanda. Anche l'opponente può comunicare all'Ufficio la propria posizione al termine delle consultazioni. |
6. Entro un mese dal termine delle consultazioni di cui al paragrafo 2, il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione comunica all'Ufficio e, se del caso, alle associazioni di produttori o ai singoli produttori pertinenti il risultato delle consultazioni, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando le conseguenti modifiche eventualmente apportate alla domanda. Anche l'opponente può comunicare all'Ufficio la propria posizione al termine delle consultazioni. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 37, all'articolo 38 o all'articolo 39; |
(b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 35, all'articolo 37, all'articolo 38 o all'articolo 39; |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo l'articolo 42, al momento della registrazione l'Ufficio può decidere di concedere un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 35 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché un'opposizione ricevibile e motivata, a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 21, alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica la cui protezione è violata dimostri che: |
1. Fatto salvo l'articolo [42], al momento della registrazione dell'indicazione geografica l'Ufficio può decidere di concedere un periodo transitorio fino a tre anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 35 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché un'opposizione ricevibile e motivata, a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 21, alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica la cui protezione è violata dimostri che: |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Ufficio può decidere di prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 fino a un massimo di 15 anni, o acconsentire all'uso della denominazione fino a un massimo di ulteriori 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che: |
2. L'Ufficio può decidere di prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 fino a un massimo di cinque anni, o acconsentire all'uso della denominazione fino a un massimo di ulteriori cinque anni, sempre che sia inoltre dimostrato che: |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) tale uso non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. |
(c) tale uso non abbia indotto in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Al fine di superare difficoltà temporanee e conseguire l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell'ambito d ella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13. |
5. Gli Stati membri possono stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di cinque anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio, per i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica, al fine di garantire l'osservanza del relativo disciplinare nella zona interessata, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell'ambito d ella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Il paragrafo 5 si applica, mutatis mutandis, alle indicazioni geografiche facenti riferimento a zone situate in paesi terzi, ad eccezione della procedura di opposizione. |
6. Il paragrafo 5, ad eccezione della procedura di opposizione, si applica, mutatis mutandis, alle indicazioni geografiche facenti riferimento a zone situate in paesi terzi. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 19, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti indicati in tale articolo, l'Ufficio adotta una decisione di respingimento della domanda di registrazione. |
2. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 19, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti indicati in tale articolo, l'Ufficio adotta una decisione di respingimento della domanda di registrazione. L'Ufficio può pubblicare il rifiuto della domanda di indicazione geografica. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le decisioni adottate dall'Ufficio sono pubblicate nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. I riferimenti al nome e alla classe del prodotto, le indicazioni del paese o dei paesi di origine e il riferimento alla decisione pubblicata nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
7. Le decisioni adottate dall'Ufficio sono pubblicate nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. I riferimenti al nome e al tipo di prodotto, le indicazioni del paese o dei paesi di origine e il riferimento alla decisione pubblicata nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio istituisce, conserva e tiene un registro elettronico accessibile al pubblico delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali. |
1. Per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio istituisce, conserva e tiene un registro elettronico facilmente accessibile al pubblico delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il nome registrato del prodotto; |
(a) il nome dell'indicazione geografica registrata come "indicazione geografica protetta"; |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la classe del prodotto; |
(b) il tipo di prodotto; |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente sono iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Le indicazioni geografiche diverse da quelle protette nell'Unione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/5713 sono iscritte mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
4. Le indicazioni geografiche di prodotti artigianali e industriali di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente sono iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Le indicazioni geografiche di paesi terzi diverse da quelle protette nell'Unione ai sensi dell'atto di Ginevra sono iscritte mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. L'Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi. |
7. L'Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione o rifiuto, per i dieci anni successivi. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare un estratto ufficiale del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali contenente prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché i dati relativi compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. L'estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo. |
1. L'Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare facilmente un estratto ufficiale del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali contenente prova della registrazione o del rifiuto dell'indicazione geografica, nonché i dati relativi compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. L'estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'associazione di produttori richiedente oppure, in caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, il singolo produttore figurano come titolari della registrazione nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
2. L'associazione di produttori richiedente oppure, in caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, l'autorità designata da uno Stato membro o da una collettività territoriale o il singolo produttore figurano come titolari della registrazione nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un'associazione di produttori che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata. |
1. Un'associazione di produttori, un'autorità competente o un singolo produttore che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la modifica rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; |
(b) la modifica rischia di pregiudicare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, l'Ufficio può decidere di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti: |
1. Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di un'associazione di produttori beneficiaria di indicazione geografica, di uno Stato membro, di un paese terzo o di persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, l'Ufficio può decidere di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti: |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per un periodo continuativo di almeno sette anni. |
(b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per un periodo continuativo di almeno cinque anni; |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dalla definizione di indicazione geografica. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'articolo 6 e gli articoli da 19 a 25 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione. |
3. Le tappe della fase nazionale e dell'Unione di cui all'articolo 6, agli articoli da 12 a 15 e agli articoli da 19 a 25 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione. Salvo che la cancellazione non sia richiesta dal beneficiario, questi è informato della richiesta dall'autorità nazionale competente o, qualora si applichi l'articolo 15, dall'Ufficio. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ognuna delle parti di una procedura disciplinata dal presente regolamento che abbia subito un pregiudizio dalla decisione adottata dall'Ufficio in merito a tale procedura può ricorrere contro tale decisione dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 34. Le decisioni dell'Ufficio oggetto di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Anche gli Stati membri hanno il diritto di intervenire nella procedura. |
1. Ognuna delle parti di una procedura disciplinata dal presente regolamento che abbia subito un pregiudizio dalla decisione adottata dall'Ufficio in merito a tale procedura può ricorrere contro tale decisione dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 34. Le decisioni dell'Ufficio contestate hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Anche gli Stati membri hanno il diritto di intervenire nella procedura di ricorso. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di pubblicazione della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della decisione deve essere presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le commissioni di ricorso esaminano quindi la ricevibilità del ricorso. |
soppresso |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul ricorso. Tali commissioni esercitano le competenze della divisione preposta alle indicazioni geografiche che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviano l'istanza a detta divisione per la prosecuzione del procedimento. Le commissioni di ricorso possono, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte, consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33. Al fine di assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, l'Ufficio può offrire servizi di mediazione a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001. |
5. In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul ricorso. Tali commissioni esercitano le competenze della divisione preposta alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 32 che ha emesso la decisione contestata, oppure rinviano l'istanza a detta divisione. Le commissioni di ricorso possono, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte, consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33. Al fine di assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, l'Ufficio può offrire servizi di mediazione a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi si può ricorrere dinanzi al Tribunale, entro due mesi dalla data di pubblicazione della decisione, per violazione di prescrizioni formali essenziali, del TFUE, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per abuso di potere. Il ricorso può essere presentato a nome di una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso, se nella loro decisione queste non ne hanno accolto le richieste, e da qualsiasi Stato membro. Il Tribunale ha facoltà sia di annullare che di riformare la decisione impugnata. |
6. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi si può ricorrere dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, entro due mesi dalla data di notifica della decisione, per violazione di prescrizioni formali essenziali, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per abuso di potere. Il ricorso può essere presentato a nome di una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso, se nella loro decisione queste non ne hanno accolto le richieste, e da qualsiasi Stato membro. Il Tribunale ha facoltà sia di annullare che di riformare la decisione impugnata. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di ricorso, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o di eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale. |
7. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 6, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o di eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro la decisione del Tribunale. L'Ufficio adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per i nomi di dominio registrati con un nome di dominio di primo livello nazionale, amministrati o gestiti mediante un registro stabilito nell'Unione, l'Ufficio predispone un sistema di informazione e allerta. A seguito della presentazione di una domanda di indicazione geografica, il sistema di informazione e allerta informa i richiedenti l'indicazione geografica in merito alla disponibilità dell'indicazione geografica in questione come nome di dominio e, facoltativamente, all'eventuale registrazione di un nome di dominio identico o simile all'indicazione geografica in questione (allerta per i nomi di dominio). |
1. Per i nomi di dominio registrati con un nome di dominio di primo livello nazionale, amministrati o gestiti mediante un registro stabilito nell'Unione, l'Ufficio predispone un sistema di informazione e allerta. A seguito della registrazione di una domanda di indicazione geografica, il sistema di informazione e allerta informa i titolari dei diritti dell'indicazione geografica in merito alla disponibilità dell'indicazione geografica in questione come nome di dominio e, facoltativamente, all'eventuale registrazione di un nome di dominio identico o simile all'indicazione geografica in questione (allerta per i nomi di dominio). |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del paragrafo 1, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale istituiti nell'Unione forniscono all'Ufficio tutte le informazioni e tutti i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio. |
2. Ai fini del paragrafo 1, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale istituiti nell'Unione forniscono all'Ufficio le informazioni e i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per l'Ufficio di estendere il sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio ad altri nomi di dominio di primo livello amministrati e gestiti da un registro stabilito nell'Unione, in particolare ai nomi di dominio di primo livello generici. In tal caso, il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai pertinenti registri dei nomi di dominio di primo livello. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le decisioni riguardanti le opposizioni e le cancellazioni sono adottate da una commissione composta da tre membri, dei quali almeno uno deve essere un giurista. Tutte le altre decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate da un solo membro. |
2. Le decisioni riguardanti le opposizioni e le cancellazioni sono adottate da una commissione composta da tre membri, dei quali almeno uno deve essere un giurista e/o possedere qualifiche tecniche. Tutte le altre decisioni di cui al paragrafo 1 possono essere adottate da un solo membro. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Comitato consultivo per le indicazioni geografiche |
Comitato consultivo |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. È istituito un comitato consultivo incaricato di formulare pareri nei casi previsti dal presente regolamento. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso di cui agli articoli 32 e 34 possono (o devono, quando la Commissione ne fa richiesta) consultare il comitato consultivo in merito alle singole domande in qualsiasi fase delle procedure d'esame, di opposizione o di ricorso di cui agli articoli 19, 21 e 30, nonché in merito alle questioni seguenti: |
2. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso di cui agli articoli 32 e 34 possono (o devono, quando la Commissione ne fa richiesta) consultare il comitato consultivo su questioni in merito a una domanda in qualsiasi fase delle procedure d'esame, di opposizione o di ricorso di cui agli articoli 19, 21, 22, 24, 28, 29 e 30. Il comitato consultivo può essere consultato anche su questioni orizzontali, quali: |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la dimostrazione della reputazione e notorietà; |
(b) la dimostrazione della notorietà; |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) la determinazione del carattere generico del nome; |
(c) la determinazione del carattere generico del nome dell'indicazione geografica; |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) la valutazione della lealtà nell'ambito degli scambi commerciali e il rischio di confusione del consumatore nei casi di conflitto tra le indicazioni geografiche e i marchi, gli omonimi o prodotti esistenti legalmente in commercio. |
(d) il rischio di confusione del consumatore nei casi di conflitto tra le indicazioni geografiche e i marchi, gli omonimi o prodotti esistenti legalmente in commercio. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d bis) la valutazione delle condizioni di produzione e il legame tra il prodotto e la sua origine geografica; |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso consultano il comitato consultivo in merito all'eventuale registrazione di tutte le singole domande presentate tramite la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15. |
3. La divisione preposta alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 32 e, se del caso, le commissioni di ricorso di cui all'articolo 34 possono consultare il comitato consultivo in merito all'eventuale registrazione di tutte le domande presentate tramite la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15 bis. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. |
5. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da un rappresentante della Commissione, dai rispettivi supplenti, nonché da eventuali esperti riconosciuti nel settore delle indicazioni geografiche o della categoria del prodotto interessato, compresi il mondo accademico e i rappresentanti delle regioni. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche. |
8. Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione istituito dall'articolo 153 del regolamento (UE) 2017/1001 e sono rese pubbliche. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono protette da: |
1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nonché le indicazioni geografiche protette ai sensi di un accordo internazionale nell'Unione sono protette da: |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano identici o simili ai prodotti registrati con l'indicazione geografica o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta; |
(a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano identici o simili ai prodotti registrati con l'indicazione geografica o l'uso di tale nome sfrutti l'indicazione geografica protetta, anche laddove tali prodotti siano parti o componenti di manufatti; |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili; |
(b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica registrata è una traduzione, trascrizione o traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "fragranza", "come" o simili, anche laddove tali prodotti siano parti o componenti di manufatti; |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi ai prodotti, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine; |
(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online o in altri formati digitali relativi ai prodotti o nei nomi di dominio, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine; |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la reputazione del nome registrato. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi del consumatore medio europeo, che è di norma ragionevolmente informato e ragionevolmente attento e cauto, un legame sufficientemente diretto con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la reputazione del nome registrato. |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il paragrafo 1 si applica anche ai nomi di dominio contenenti un'indicazione geografica registrata o che consistono in tale indicazione. |
3. Il paragrafo 1 si applica anche ai nomi di dominio contenenti un'indicazione geografica registrata o che consistono in tale indicazione entro i limiti dell'articolo 41. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'articolo 35 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica da parte di produttori in conformità all'articolo 43 per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica. |
1. L'articolo 35 non pregiudica l'uso del nome di un'indicazione geografica protetta che indichi che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o integra, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali, sia concordato con il titolare dei diritti dell'indicazione geografica e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto. |
La domanda di registrazione di un'indicazione geografica è respinta se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto. |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma unico (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Ufficio rimuove dal registro dell'Unione le indicazioni geografiche che siano state registrate in violazione del primo comma. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori. |
1. Gli Stati membri o l'Ufficio, in caso di domanda diretta, verificano periodicamente che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente, non discriminatoria e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) elaborare il disciplinare e gestire controlli interni che garantiscano la conformità a tale disciplinare delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica; |
(a) elaborare e modificare il disciplinare e gestire controlli interni che garantiscano la conformità a tale disciplinare delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica; |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati; |
(b) avviare azioni legali e rivendicare i loro diritti, anche mediante azioni di esecuzione, al fine di garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, nonché per scongiurare o contrastare eventuali misure che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine del loro prodotto; |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica; |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera d – punto v
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
v) attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda la parità e l'integrazione di genere; e |
v) attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri; |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera e
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica non conforme al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili. |
(e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica non conforme al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche sulle interfacce online, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 a. Le associazioni di produttori garantiscono che i produttori all'interno dell'associazione rispettino costantemente il pertinente disciplinare quando utilizzano il nome e il simbolo sul mercato. Essi possono: |
|
(a) monitorare l'impiego commerciale dell'indicazione geografica sul mercato; |
|
(b) sviluppare attività volte a garantire la conformità al relativo disciplinare di un prodotto designato da un'indicazione geografica; |
|
(c) prendere provvedimenti per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'indicazione geografica, come eventualmente informare le autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1. |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 35 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione all'Ufficio della domanda di registrazione dell'indicazione geografica. |
1. La registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 35 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione all'Ufficio della domanda di registrazione dell'indicazione geografica. Se del caso, l'Ufficio tiene conto dell'eventuale priorità rivendicata nella domanda relativa a tale marchio commerciale. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Ufficio e, se del caso, le autorità nazionali competenti invalidano i marchi commerciali registrati in violazione del paragrafo 1. |
2. L'Ufficio e, se del caso, le autorità nazionali competenti invalidano, su richiesta, i marchi commerciali registrati in violazione del paragrafo 1. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per le indicazioni geografiche registrate secondo la procedura di cui all'articolo 67, si ritiene che il primo giorno di protezione successivo al periodo transitorio di un anno da [data di entrata in vigore del presente regolamento] coincida con il giorno in cui gli Stati membri hanno informato l'Ufficio e la Commissione. |
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per le indicazioni geografiche registrate secondo la procedura di cui all'articolo 67, si ritiene che il primo giorno di protezione successivo al periodo transitorio di un anno da [data di applicazione del presente regolamento] coincida con il giorno in cui gli Stati membri hanno informato l'Ufficio e la Commissione. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi produttore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare o al documento unico corrispondente o a un equivalente di quest'ultimo. |
1. Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi produttore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono obiettive e imparziali e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. |
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono obiettive e imparziali e dispongono di personale sufficientemente qualificato e delle risorse per svolgere le loro funzioni in modo efficiente. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico dei produttori soggetti ai controlli. Anche gli Stati membri possono comunque contribuire per tali costi. |
6. I costi della verifica del rispetto del disciplinare sono a carico dei produttori soggetti ai controlli. Gli Stati membri possono comunque contribuire per tali costi. Le spese eventualmente addebitate dagli Stati membri sono ragionevoli, incentivano la competitività dei produttori che utilizzano le indicazioni geografiche e tengono conto della situazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 47
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 47 |
soppresso |
Dovere di diligenza |
|
I produttori che utilizzano l'indicazione geografica garantiscono costantemente la conformità al relativo disciplinare dell'uso del nome e del simbolo sul mercato. Essi possono: |
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(a) monitorare l'impiego commerciale dell'indicazione geografica sul mercato; |
|
(b) sviluppare attività volte a garantire la conformità al relativo disciplinare di un prodotto designato da un'indicazione geografica; |
|
(c) prendere provvedimenti per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'indicazione geografica, come eventualmente informare le autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1. |
|
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate dell'applicazione delle norme, che possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, responsabili dei controlli sul mercato e dell'applicazione delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto artigianale o industriale designato da un'indicazione geografica ha completato tutte le fasi della produzione, indipendentemente dal fatto che si trovi in deposito, transito, distribuzione oppure sia offerto in vendita all'ingrosso o al dettaglio, anche nel settore del commercio elettronico. |
1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate dell'applicazione delle norme, che possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, responsabili dei controlli sul mercato e dell'applicazione delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto artigianale o industriale designato da un'indicazione geografica ha completato tutte le fasi della produzione. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità incaricata dell'applicazione delle norme esegue controlli sui prodotti designati da indicazioni geografiche basati su un'analisi dei rischi e sulle notifiche dei produttori interessati per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo. |
2. L'autorità incaricata dell'applicazione delle norme esegue regolarmente controlli basati su un'analisi dei rischi e sulle notifiche per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo. Qualora si rilevi una non conformità, le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo l'articolo 46, gli Stati membri possono autorizzare l'autodichiarazione per la verifica del rispetto del disciplinare. Il produttore presenta tale autodichiarazione alle autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1. |
1. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare l'autodichiarazione per la verifica del rispetto del disciplinare. Il produttore presenta tale autodichiarazione alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 45, paragrafo 1. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono autorizzare i produttori a presentare un'autodichiarazione alle autorità competenti una volta ogni tre anni per assicurarsi che continuano a rispettare il disciplinare di produzione sul mercato. In caso di rettifiche o modifiche del disciplinare che incidano sul prodotto interessato, l'autodichiarazione deve essere rinnovata immediatamente. |
2. Gli Stati membri possono autorizzare i produttori a presentare un'autodichiarazione alle autorità competenti una volta ogni tre anni per assicurarsi che continuano a rispettare il disciplinare di produzione. In caso di rettifiche o modifiche del disciplinare che incidano sul prodotto interessato, l'autodichiarazione deve essere rinnovata immediatamente. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora siano utilizzate autodichiarazioni, le autorità competenti effettuano controlli a campione. In caso di violazioni, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'autodichiarazione segue la struttura di cui all'allegato 1 e contiene tutte le informazioni e i requisiti indicati in tale allegato. |
4. L'autodichiarazione è presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato 1 e contiene tutte le informazioni e i requisiti indicati in tale allegato. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 66, che modifichino il presente regolamento e introducano, se del caso, modifiche delle informazioni e dei requisiti indicati nell'allegato 1. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 66, al fine di modificare e introdurre, se del caso, modifiche delle informazioni e dei requisiti indicati nell'allegato 1. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) deve essere imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e |
iii) deve essere imparziale, indipendente ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) devono agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate; e |
iii) devono agire in modo imparziale e indipendente ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate; e |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Ufficio pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e aggiorna periodicamente tali informazioni. |
2. L'Ufficio pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e aggiorna tali informazioni in caso di variazioni. |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'Ufficio può realizzare un portale digitale su cui può pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche, di cui ai paragrafi 1 e 2. |
3. L'Ufficio realizza un portale digitale su cui può pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche, di cui ai paragrafi 1 e 2. |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'accreditamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo di accreditamento riconosciuto in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 che sia membro di European Accreditation, oppure da un organismo di accreditamento esterno all'Unione che sia membro del Forum internazionale per l'accreditamento. |
2. L'accreditamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo di accreditamento riconosciuto in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 che sia membro di European Accreditation, oppure da un organismo di accreditamento esterno all'Unione che sia membro del Forum internazionale per l'accreditamento o della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC). |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 60 – punto 10
Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro in questione notifica all'Ufficio la scelta di cui al primo comma e presenta la corrispondente richiesta entro un anno dall'adozione del regolamento (UE) 2022/…. La procedura di registrazione prevista dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/… si applica mutatis mutandis. |
Lo Stato membro in questione notifica all'Ufficio la scelta di cui al primo comma e presenta la corrispondente richiesta entro [un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/…]. La procedura di registrazione prevista dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/… si applica mutatis mutandis. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 60 – punto 10
Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro in questione chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine nell'ambito dell'Atto di Ginevra, se ha ratificato l'Atto di Ginevra o ha aderito ad esso conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, entro sei anni dalla data di registrazione dell'indicazione geografica a norma del regolamento (UE) 2022/…. |
Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro in questione chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine nell'ambito dell'Atto di Ginevra, se ha ratificato l'Atto di Ginevra o ha aderito ad esso conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, entro un anno dalla data di registrazione dell'indicazione geografica a norma del regolamento (UE) 2022/…. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 61 – punto 2
Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753
Articolo 170 bis
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per l'Ufficio di estendere il sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio ad altri nomi di dominio di primo livello amministrati e gestiti da un registro stabilito nell'Unione, in particolare ai nomi di dominio di primo livello generici. In tal caso, il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai pertinenti registri dei nomi di dominio di primo livello." |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 64 – comma unico (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'Ufficio rende tale sistema digitale facilmente accessibile e lo progetta in modo tale da poter essere utilizzato dagli Stati membri per la loro procedura nazionale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo), e all'articolo 18, paragrafo 1. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa entro [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
1. Entro [dodici mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa e le domande pendenti si considerano non presentate. Sulla base di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, la protezione nazionale può essere prorogata fino al completamento della procedura di registrazione di cui al paragrafo 3 e fino a quando la decisione sia divenuta definitiva. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e all'Ufficio quali dei loro nomi giuridicamente protetti oppure, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di protezione, quali dei loro nomi sanciti dall'uso desiderano registrare e tutelare a norma del presente regolamento. |
2. Entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e all'Ufficio quali dei loro nomi giuridicamente protetti oppure, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di protezione, quali dei loro nomi sanciti dall'uso desiderano registrare e tutelare a norma del presente regolamento. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Fatto salvo il paragrafo 1, la protezione nazionale dei nomi comunicati conformemente al paragrafo 2 è mantenuta fino all'adozione di una decisione in merito alla registrazione. Avverso la decisione può essere fatto ricorso a norma dell'articolo 30. |
soppresso |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri ammissibili trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 15 necessarie per la scelta della procedura di "registrazione diretta". Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione adotta una decisione sul diritto dello Stato membro in questione di scegliere la procedura di "registrazione diretta" senza pertanto designare un'autorità nazionale responsabile della gestione delle procedure di domanda, di modifica del disciplinare e di cancellazione di cui all'articolo 15. |
2. Entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni qualora desiderino rinunciare e scegliere la procedura di "registrazione diretta". Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione adotta una decisione sul diritto dello Stato membro in questione di scegliere la procedura di "registrazione diretta" senza pertanto designare un'autorità nazionale responsabile della gestione delle procedure di domanda, di modifica del disciplinare e di cancellazione di cui all'articolo 15. |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 70 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024. |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 26, paragrafo 8, e dell'articolo 66, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio |
|||
Riferimenti |
COM(2022)0174 – C9-0148/2022 – 2022/0115(COD) |
|||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 18.5.2022 |
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 18.5.2022 |
|||
Relatrice per parere: Nomina |
Dita Charanzová 19.7.2022 |
|||
Esame in commissione |
26.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Approvazione |
24.1.2023 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 0 5 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria da Graça Carvalho, Malte Gallée, Ivars Ijabs, Sven Mikser, Tsvetelina Penkova, Kosma Złotowski |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Adam Jarubas, Camilla Laureti, Bogdan Rzońca, Loránt Vincze |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
35 |
+ |
NI |
Miroslav Radačovský |
PPE |
Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Adam Jarubas, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Loránt Vincze, Marion Walsmann |
Renew |
Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo |
S&D |
Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Camilla Laureti, Adriana Maldonado López, Sven Mikser, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, Christel Schaldemose |
The Left |
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier |
Verts/ALE |
David Cormand, Malte Gallée, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak |
0 |
- |
|
|
5 |
0 |
ECR |
Adam Bielan, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Kosma Złotowski |
ID |
Jean-Lin Lacapelle |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astensioni
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, e modifica dei regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio |
|||
Riferimenti |
COM(2022)0174 – C9-0148/2022 – 2022/0115(COD) |
|||
Presentazione della proposta al PE |
13.4.2022 |
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 18.5.2022 |
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
INTA 18.5.2022 |
ITRE 18.5.2022 |
IMCO 18.5.2022 |
|
Pareri non espressi Decisione |
ITRE 17.5.2022 |
|
|
|
Relatori Nomina |
Marion Walsmann 17.5.2022 |
|
|
|
Esame in commissione |
27.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Approvazione |
28.2.2023 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 0 0 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pascal Arimont, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Andrzej Halicki, Antonius Manders |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Eider Gardiazabal Rubial |
|||
Deposito |
7.3.2023 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
19 |
+ |
ECR |
Raffaele Stancanelli |
ID |
Gunnar Beck, Gilles Lebreton |
NI |
Sabrina Pignedoli |
PPE |
Pascal Arimont, Andrzej Halicki, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos |
Renew |
Ilana Cicurel, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara |
S&D |
Ibán García Del Blanco, Eider Gardiazabal Rubial, Nacho Sánchez Amor |
Verts/ALE |
Sergey Lagodinsky, Marie Toussaint |
0 |
- |
|
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0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1]Indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli — Relazione sul costo della non Europa, Parlamento europeo (2019), pag. 23.
- [2] Indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli — Relazione sul costo della non Europa, Parlamento europeo (2019), pag. 35.
- [3] Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
- [4] Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovacchia e Slovenia)