RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE

28.3.2023 - (COM(2021)0851 – C9‑0466/2021 – 2021/0422(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Antonius Manders


Procedura : 2021/0422(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0087/2023
Testi presentati :
A9-0087/2023
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE

(COM(2021)0851 – C9‑0466/2021 – 2021/0422(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0851),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0466/2021),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni,

 vista la relazione della commissione giuridica (A9-0087/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

 

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione s'impegna a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione s'impegna a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, includendo tutte le risorse naturali – aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat – nonché i servizi forniti dalle risorse naturali, promuovendo misure sul piano internazionale per affrontare i problemi ambientali a livello regionale o mondiale.

Emendamento  2

 

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) A norma dell'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Dato che l'impatto della criminalità ambientale influisce anche sui diritti umani, la lotta contro la criminalità ambientale dovrebbe essere una priorità a livello dell'Unione, al fine di garantire la tutela di tali diritti.

Emendamento  3

 

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace.

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati si stanno per di più diffondendo oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi. Nell'arco di pochi decenni, la criminalità ambientale è diventata il quarto maggiore settore criminale al mondo, con una crescita da due a tre volte più rapida rispetto all'economia mondiale1 bis,1 ter e attualmente è lucrativa quanto il traffico di sostanze stupefacenti1 quater. Tali reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta proporzionata, adeguata ed efficace, che richiede un'efficace cooperazione transfrontaliera.

 

__________________

 

1 bis INTERPOL-UN Environment (2016), Strategic Report: Environment, Peace and Security, A Convergence of Threats.

 

1 ter UNEP (2018), The State of knowledge of crimes that have serious impacts on the environment.

 

1 quater Eurojust (2021), Rapport sur le travail d'Eurojust sur les crimes environnementaux.

Emendamento  4

 

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative.

(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di adeguate sanzioni penali sufficientemente dissuasive e commisurate alla gravità dei reati, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative. In molti Stati membri i reati ambientali non rientrano nel quadro del diritto penale. Il diritto penale ambientale dovrebbe diventare uno strumento distinto dal diritto amministrativo e ad esso complementare, al fine di prevenire e scoraggiare le azioni illecite che danneggiano l'ambiente.

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20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Emendamento  5

 

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione. Le disposizioni in materia di sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l'effetto deterrente e rafforzare la catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali.

(4) L'individuazione, le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie mirate di reati sulla base esclusiva delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione. La Commissione dovrebbe effettuare valutazioni periodiche dell'impatto della presente direttiva e della necessità di aggiornare l'elenco dei reati ambientali da essa contemplati. Le disposizioni in materia di sanzioni, anche di natura penale, dovrebbero essere inasprite e adeguate alla gravità e alla durata del danno causato al fine di aumentarne l'effetto deterrente e compensativo e rafforzare la catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali.

Emendamento  6

 

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/200921 e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo22 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203023, alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 dovrebbero essere considerati reati.

soppresso

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21 Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

 

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

 

23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

 

24 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

 

Emendamento  7

 

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Perché costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, l'azione dovrebbe essere illecita ai sensi del diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente, delle disposizioni legislative, dei regolamenti amministrativi o delle decisioni nazionali che attuano tale diritto dell'Unione. È opportuno definire l'azione che configura ciascuna categoria di reato e, se del caso, stabilire la soglia a partire dalla quale è perseguita penalmente. L'azione dovrebbe essere considerata reato se compiuta intenzionalmente e, in alcuni casi, anche per grave negligenza. L'azione illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l'ambiente costituisce reato se commessa per grave negligenza. Gli Stati membri restano liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose in questo settore.

(7) Perché costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, l'azione dovrebbe essere illecita ai sensi del diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente, indipendentemente dalla sua base giuridica, delle disposizioni legislative, dei regolamenti amministrativi o delle decisioni nazionali che attuano tale diritto dell'Unione. È opportuno definire l'azione che configura ciascuna categoria di reato e, se del caso, stabilire la soglia a partire dalla quale è perseguita penalmente. L'azione dovrebbe essere considerata reato se compiuta intenzionalmente e anche per grave negligenza. L'azione illecita che provoca il decesso o gravi danni alla salute delle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l'ambiente costituisce reato se commessa per grave negligenza. Gli Stati membri restano liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose in questo settore.

Emendamento  8

 

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.

(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento, anche in situazioni in cui il titolare dell'autorizzazione sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'azione avrebbe causato prevedibili danni rilevanti all'ambiente o alla salute al momento del rilascio dell'autorizzazione, oppure mediante corruzione, estorsione, coercizione o qualsiasi altra azione illecita. Anche un'azione che viola una condizione di autorizzazione dovrebbe essere considerata illecita. Dal momento in cui un'azione diventa illecita, l'autore del reato non dovrebbe essere autorizzato a invocare il rilascio di un'autorizzazione per evitare di essere ritenuto penalmente responsabile. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.

Emendamento  9

 

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non esiste ancora una definizione armonizzata e accettata di reato ambientale a livello nazionale e di Unione. La presente direttiva mira a fornire un quadro generale definendo un reato autonomo di criminalità ambientale, in aggiunta all'insieme comune a livello di Unione di reati ambientali specifici che sono definiti con riferimento alle violazioni della pertinente legislazione settoriale dell'Unione in materia ambientale. In linea con la legislazione vigente nei diversi sistemi nazionali di diritto penale, gli Stati membri dovrebbero configurare come reato le categorie autonome di reati ambientali.

Emendamento  10

 

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Gli Stati membri dovrebbero perseguire penalmente la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti legati ai medicinali che provoca o può provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora. Si dovrebbero configurare come reati anche la sorveglianza di tali operazioni, il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura e l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario in relazione alla gestione dei rifiuti. L'industria chimica ha la responsabilità di sapere dove finiscono i suoi prodotti e come vengono utilizzati. Nei casi in cui vi sia il ragionevole sospetto che i prodotti siano utilizzati illegalmente o siano direttamente collegati alla criminalità connessa alle sostanze stupefacenti, la fornitura di prodotti dovrebbe essere immediatamente interrotta.

Emendamento  11

 

Proposta di direttiva

Considerando 8 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) La definizione di persone giuridiche dovrebbe escludere le organizzazioni internazionali pubbliche, gli Stati o le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri, a meno che le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri non siano incluse a norma del diritto nazionale.

Emendamento  12

 

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali — aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat — e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali.

soppresso

Emendamento  13

 

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Pertanto la presente direttiva dovrebbe coprire anche gli eventuali aggiornamenti o modifiche della legislazione dell'Unione la cui inosservanza rientra tra i reati definiti dalla direttiva e che nell'evolvere mantiene inalterati nella sostanza gli obblighi originari. Se però nuovi strumenti giuridici vietano nuove azioni dannose per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere modificata per aggiungere alle categorie di reati anche le nuove violazioni gravi del diritto ambientale dell'Unione.

(10) L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Pertanto la presente direttiva dovrebbe coprire anche gli eventuali aggiornamenti o modifiche della legislazione dell'Unione la cui inosservanza rientra tra i reati definiti dalla direttiva e che nell'evolvere mantiene inalterati nella sostanza gli obblighi originari. Se però nuovi strumenti giuridici vietano nuove azioni dannose per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere rivista quanto prima per aggiungere alle categorie di reati anche le nuove violazioni gravi del diritto ambientale dell'Unione, nel pieno rispetto dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE, al fine di progredire verso l'istituzione di un codice di diritto penale dell'Unione in materia ambientale, che è necessario in quanto la criminalità ambientale ha spesso una dimensione transfrontaliera.

Emendamento  14

 

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le soglie qualitative e quantitative usate per definire i reati ambientali dovrebbero essere chiarite introducendo un elenco non esaustivo delle circostanze di cui le autorità che indagano, perseguono e giudicano i reati dovrebbero tenere conto in sede di valutazione delle soglie. Si dovrebbe così promuovere un'applicazione coerente della direttiva e una lotta più efficace ai reati ambientali, oltre a garantire la certezza del diritto. Tali soglie o la loro applicazione non dovrebbero però complicare eccessivamente le indagini, l'azione penale o le decisioni giudiziarie sui reati.

(11) Le soglie qualitative e quantitative usate per definire i reati ambientali dovrebbero essere chiarite introducendo un elenco non esaustivo delle circostanze di cui le autorità che individuano, indagano, perseguono e giudicano i reati dovrebbero tenere conto, se pertinenti, in sede di valutazione delle soglie. Si dovrebbe così promuovere un'applicazione coerente della direttiva e una lotta più efficace ai reati ambientali, oltre a garantire la certezza del diritto. Tali soglie o la loro applicazione non dovrebbero però complicare eccessivamente l'individuazione, le indagini, l'azione penale o le decisioni giudiziarie sui reati.

Emendamento  15

 

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri.

(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Il coinvolgimento di gruppi della criminalità organizzata in un reato ambientale o la commissione di un reato a favore di tali gruppi dovrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri. Considerando il ruolo che le autorità pubbliche svolgono nel prevenire e contrastare le azioni illecite, la commissione di reati ambientali da parte di funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, o il loro coinvolgimento in tali reati, dovrebbero essere presi in considerazione come circostanze aggravanti nel determinare il livello adeguato delle sanzioni.

Emendamento  16

 

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Dovrebbero anche essere punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione intenzionale dei reati. Il tentativo di commettere un reato che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerato altrimenti particolarmente dannoso dovrebbe costituire reato se commesso intenzionalmente.

(13) Dovrebbero anche essere punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione intenzionale dei reati. Il tentativo di commettere un reato che provoca il decesso o gravi danni alla salute delle persone, danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora, o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerato altrimenti particolarmente dannoso dovrebbe costituire reato se commesso intenzionalmente.

Emendamento  17

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine, nella definizione e nell'applicazione delle sanzioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto anche dei benefici finanziari derivanti dalla commissione del reato, del livello del danno causato, nonché del potenziale di ripristino dell'ambiente e dei costi connessi a tale ripristino. È opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni o le misure accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari conformemente agli ordinamenti giuridici nazionali, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze, e il ritiro di permessi e autorizzazioni e la pubblicazione delle sentenze. Nei casi in cui l'autore del reato non sia in grado di ripristinare l'ambiente, dovrebbero essere applicate sanzioni supplementari. Le sanzioni dovrebbero includere anche l'interdizione dalle funzioni e il divieto di candidarsi a cariche elettive o pubbliche. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

Emendamento  18

 

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Se il diritto nazionale lo prevede, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche.

(15) Anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva quando sono autori, istigatori o complici di reati. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano proporzionali e dissuasive, è opportuno tenere conto della gravità e della natura del reato in termini di portata e della irreversibilità del danno derivante dal reato, nonché della situazione finanziaria delle persone giuridiche.

Emendamento  19

 

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) È importante procedere rapidamente all'istituzione di solide norme dell'Unione per una dovuta diligenza completa. Pertanto, le sanzioni supplementari per le persone giuridiche dovrebbero includere l'obbligo per le imprese di istituire regimi di dovuta diligenza al fine di migliorare il rispetto delle norme ambientali.

Emendamento  20

 

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o gravi danni alla salute delle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, o se il reato ambientale causa la distruzione di un intero ecosistema o danni rilevanti, irreversibili o duraturi allo stesso, o se il reato è stato commesso in un'area protetta, come un'area rientrante nella rete Natura 2000, o in un'area in cui il reato può avere effetti significativi, tenuto conto degli obiettivi di conservazione di un sito protetto, tali circostanze dovrebbero essere aggravanti. Qualora il reato ambientale causi danni gravi e diffusi, gravi e a lungo termine, o gravi e irreversibili alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, o alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici o alla fauna o alla flora, tale reato dovrebbe essere considerato un reato di particolare gravità e sanzionato in quanto tale conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia di ecocidio, per il quale le Nazioni Unite stanno attualmente lavorando a una definizione internazionale ufficiale. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno calcolarli il più accuratamente possibile e tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

Emendamento  21

 

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati.

(17) I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. Le autorità giudiziarie competenti dovrebbero avere il diritto di ordinare la cessazione immediata delle azioni illecite o di imporre misure per impedire che vengano eseguite, al fine di evitare danni all'ambiente. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati e altri proventi e beni strumentali dovrebbero essere confiscati e gestiti in modo adeguato, in linea con la loro natura, e, ove possibile, utilizzati per prevenire i reati ambientali, finanziare il ripristino dell'ambiente, la riparazione di eventuali danni causati e il risarcimento del danno causato dall'azione illecita, conformemente al diritto nazionale.

Emendamento  22

 

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Nonostante i vantaggi della presente direttiva nel migliorare la coerenza giuridica a livello dell'Unione, quest'ultima deve ancora far fronte a una frammentazione normativa in questo settore e a una mancanza di uniformità in termini giuridici e pratici. Le differenze nell'attuazione e nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di criminalità ambientale e responsabilità comportano attualmente l'assenza di condizioni di parità per l'industria dell'Unione e, di conseguenza, il corretto funzionamento del mercato interno è compromesso. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la possibilità di integrare la presente direttiva con altri settori strategici, che potrebbero essere pienamente armonizzati mediante un regolamento. La Commissione dovrebbe altresì elaborare orientamenti al fine di assistere gli Stati membri nella preparazione di sanzioni armonizzate, efficaci, dissuasive e proporzionate.

Emendamento  23

 

Proposta di direttiva

Considerando 18 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) In linea con il miglioramento della coerenza giuridica a livello dell'Unione e al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione dovrebbe, ove necessario, proporre di aggiornare regolarmente l'elenco dei reati ambientali e le corrispondenti nuove definizioni di cui alla presente direttiva.

Emendamento  24

 

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative efficaci, proporzionate, dissuasive e deterrenti e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

Emendamento  25

 

Proposta di direttiva

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e di altre misure per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale in modo mirato ed efficace.

(22) Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie necessaria e adeguata di metodi di prevenzione, sanzioni penali e altre sanzioni, della confisca e di altre misure per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale in modo mirato, tempestivo, proporzionato ed efficace.

Emendamento  26

 

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Le persone giuridiche condannate per i reati elencati agli articoli 3 e 4 della presente direttiva dovrebbero essere temporaneamente cancellate dal registro per la trasparenza istituito a norma dell'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea. Le decisioni giudiziarie che danno luogo a tali condanne dovrebbero essere rese accessibili in tutti gli Stati membri e deferite alle istituzioni dell'Unione responsabili del registro per la trasparenza. Pertanto, le istituzioni dell'Unione dovrebbero adeguare l'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio per consentire la cancellazione temporanea delle persone giuridiche condannate per reati ambientali.

Emendamento  27

 

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

(24) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone e le organizzazioni della società civile svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo l'ambiente, i diritti umani e il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

__________________

__________________

25 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

25 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento  28

 

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Anche altre persone possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale.

(25) Anche altre persone, fisiche o giuridiche, possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono includere membri della comunità colpita, organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative, o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere la protezione, il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale.

Emendamento  29

 

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Gli Stati membri dovrebbero valutare la necessità di creare strumenti conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali per consentire alle persone di denunciare i reati ambientali in forma anonima, laddove tali strumenti non esistano ancora.

Emendamento  30

 

Proposta di direttiva

Considerando 25 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter) Nell'ambito della strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), la Commissione, unitamente agli Stati membri, dovrebbe adoperarsi per migliorare l'accesso delle vittime al risarcimento, comprese le vittime di reati ambientali. Ciò potrebbe comprendere, se necessario, l'istituzione di un fondo nazionale per il risarcimento delle vittime che potrebbe essere finanziato, tra l'altro, attraverso le ammende inflitte per i reati ambientali, il risarcimento dei danni ambientali previsti dalla presente direttiva e, se del caso, eventualmente attraverso i proventi, confiscati a norma della presente direttiva, derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione del reato nonché i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Emendamento  31

 

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) Misure di prevenzione esaustive ed efficaci così come sanzioni penali e di altro tipo dissuasive e proporzionate costituiscono importanti deterrenti contro i danni ambientali e i reati ambientali. Conformemente al principio "chi inquina paga", chi inquina dovrebbe sostenere interamente i costi del danno ambientale che ha provocato. Inoltre, le entrate generate da ammende mirate dovrebbero essere utilizzate per contribuire ai costi delle misure preventive, della formazione specializzata, degli strumenti investigativi e del finanziamento delle risorse per individuare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali.

Emendamento  32

 

Proposta di direttiva

Considerando 26 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter) A titolo di misura preventiva, le persone giuridiche sono incoraggiate a nominare un responsabile della conformità ambientale, incaricato della tenuta dei registri allo scopo di fornire informazioni alle autorità amministrative o giudiziarie, per eventuali procedure di accesso ai mezzi probatori o citazioni in giudizio, onde identificare gli autori e i non autori dei reati. L'azione di un responsabile della conformità ambientale, se del caso, potrebbe costituire un fattore attenuante qualora egli fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che queste non sarebbero state altrimenti in grado di ottenere, laddove le persone giuridiche siano ritenute responsabili per i reati commessi.

Emendamento  33

 

Proposta di direttiva

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati ambientali impedisce di prevenire e reprimere efficacemente la criminalità ambientale. In particolare, la carenza di risorse può impedire alle autorità di intraprendere una qualsiasi azione o limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità connessa al reato o di ricevere una pena non commisurata alla gravità del medesimo. È pertanto opportuno stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto.

(27) La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali e altre autorità competenti che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati ambientali impedisce di prevenire e reprimere efficacemente la criminalità ambientale. In particolare, la carenza di risorse può impedire alle autorità di intraprendere una qualsiasi azione o limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità connessa al reato o di ricevere una pena non commisurata alla gravità del medesimo. È pertanto opportuno stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto.

Emendamento  34

 

Proposta di direttiva

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l'opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati. Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

(28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche e sostegno finanziario, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche, se del caso e conformemente al diritto nazionale, assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati nonché prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche e il sostegno finanziario dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

Emendamento  35

 

Proposta di direttiva

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Tenuto conto dell'elevata incidenza finanziaria dei reati ambientali, del loro potenziale legame con altri reati finanziari gravi e della loro natura transfrontaliera, la Procura europea (EPPO) sarebbe nella posizione migliore per esercitare le proprie competenze in materia di reati ambientali più gravi con una dimensione transfrontaliera. Poiché attualmente le competenze dell'EPPO si limitano ai reati finanziari, la Commissione dovrebbe specificare in una relazione la possibilità di un'estensione delle competenze dell'EPPO, in cooperazione con Eurojust, ai reati ambientali transfrontalieri gravi nonché le modalità di tale estensione.

 

Emendamento  36

 

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione, nonché mettere a disposizione del pubblico online, i dati statistici pertinenti sui reati ambientali, in particolare specificando le sanzioni inflitte agli autori dei reati. A livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

Emendamento  37

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente.

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati ambientali e delle sanzioni, nonché per le misure, i mezzi e le risorse necessari per prevenire e combattere la criminalità ambientale e applicare correttamente la legislazione ambientale dell'Unione, al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente.

Emendamento  38

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la legislazione dell'Unione che, indipendentemente dalla sua base giuridica, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure

a) il diritto dell'Unione che contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure

Emendamento  39

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione al diritto dell'Unione di cui alla lettera a).

Emendamento  40

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o quando tale azione viola una condizione per l'autorizzazione;

Emendamento  41

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) "danno grave": ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, danno che comporta alterazioni negative, perturbazioni o danneggiamenti molto profondi a qualsiasi elemento dell'ambiente, comprese ripercussioni considerevoli sulla vita umana o sulle risorse naturali;

Emendamento  42

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  "danno diffuso": ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, danno che si estende oltre un'area geografica limitata, attraversa le frontiere degli Stati o colpisce un intero ecosistema, un'intera specie o un gran numero di esseri umani;

Emendamento  43

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) "danno a lungo termine": ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, danno a cui non si può porre rimedio mediante ripristino naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

Emendamento  44

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche, a meno che le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri non siano incluse a norma del diritto nazionale;

Emendamento  45

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "pubblico interessato": le persone che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse;

(4) "pubblico interessato": le persone che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative, che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse;

Emendamento  46

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) "danno ambientale": grave danno alla salute delle persone o danno rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora, che nuoce a tutto ciò che cresce, fiorisce e vive, compreso, ma non solo, il danno di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE;

Emendamento  47

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  48

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora;

(b) l'immissione sul mercato o il commercio illegale, anche online, di un prodotto il cui uso, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  49

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

(c) la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione, l'esportazione e l'importazione da e verso quest'ultimo, anche online, o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

Emendamento  50

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

e provoca o può provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  51

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) qualsiasi azione che viola il regolamento (UE) n. 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

Emendamento  52

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) il rilascio deliberato nell'ambiente, la coltivazione e l'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati, laddove tali attività siano illegali a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio come pure della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e provochino o possano provocare danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  53

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

(e) la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

Emendamento  54

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  55

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua;

(h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi quali definiti all'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/56/CE o di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai casi di minore entità in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua o dell'ambiente marino, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua o dell'ambiente marino;

__________________

__________________

42 Direttiva n. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11-21).

42 Direttiva n. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11-21).

Emendamento  56

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

__________________

__________________

43 Direttiva n. 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1-37).

43 Direttiva n. 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1-37).

44 Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17-119).

44 Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17-119).

45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

Emendamento  57

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio46, della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio47 o della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio48 e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio46 o della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio48 e che provochi o possa provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

__________________

__________________

46 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

46 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

47 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).

 

48 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

48 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

Emendamento  58

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

(k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

Emendamento  59

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

(l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

(l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali, anche online, di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e non influisca in modo considerevole sugli habitat naturali di tali specie e non rischi di compromettere gli sforzi volti a stabilizzarne la popolazione;

__________________

__________________

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Emendamento  60

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

(m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/9751 del Consiglio, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

(m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/9751 del Consiglio e l'importazione di esemplari di tali specie, parti o prodotti derivati elencati nell'allegato C di tale regolamento;

__________________

__________________

51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

Emendamento  61

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

 

Testo della Commissione

Emendamento

(n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio52, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento]

(n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione e l'esportazione dall'Unione, anche mediante strumenti online, di beni rilevanti o di prodotti rilevanti, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio*+, in caso di non soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3 di tale regolamento per tale immissione o messa a disposizione sul mercato o per tale esportazione, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile;

__________________

__________________

52 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23-34).

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU ...).

 

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE- CONS 82/22 (2021/0366(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU.

Emendamento  62

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

 

Testo della Commissione

Emendamento

(o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, se il deterioramento è significativo;

(o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di una zona speciale di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE o di un habitat di una specie a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio*+, se il deterioramento è significativo;

 

__________________

 

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sul ripristino della natura (GU ...).

 

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE- CONS .../... (2022/0159(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU.

Emendamento  63

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  64

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q

 

Testo della Commissione

Emendamento

(q) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio54, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze;

(q) la produzione, l'immissione sul mercato, anche online, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio54, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze;

__________________

__________________

54 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

54 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

Emendamento  65

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r bis) un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio55 bis e dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio55 ter;

 

__________________

 

55 bis Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

 

55 ter Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Emendamento  66

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r ter) qualsiasi azione che provochi un incendio boschivo o il deterioramento significativo di più di un ettaro di foresta;

Emendamento  67

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri si adoperano affinché le azioni che provocano o possono provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora costituiscano reato qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni che provocano danni gravi e diffusi, o danni gravi e a lungo termine, o danni gravi e irreversibili, siano trattate come reati di particolare gravità e sanzionate di conseguenza conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Emendamento  68

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r) costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.

2. Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1 o 1 bis costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.

Emendamento  69

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la diffusione del danno;

(d) la diffusione del danno, compresa l'eventuale natura transfrontaliera;

Emendamento  70

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) gli eventuali benefici economici derivanti dai danni provocati dagli autori del reato;

Emendamento  71

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter) la durata dell'infrazione o della non conformità;

Emendamento  72

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quater) lo stato di conservazione delle specie, delle popolazioni o degli habitat, degli ecosistemi e delle risorse naturali interessati;

Emendamento  73

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quinquies) il fatto che il reato sia stato commesso o meno nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio o in relazione a omicidio, corruzione, riciclaggio di denaro, frode, contraffazione di documenti, estorsione, coercizione o altre forme di intimidazione.

Emendamento  74

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione nazionale specifichi che i reati di cui al paragrafo 1, lettere c bis), c ter), r bis) e r ter), non pregiudicano la possibilità di escludere dalla responsabilità penale le azioni che provocano o possono provocare un danno che, sulla base degli elementi di cui al primo comma del presente paragrafo, non è considerato sostanziale.

Emendamento  75

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi:

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1 si debba tenere conto, ove opportuno, dei seguenti elementi:

Emendamento  76

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;

(a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta, aggiornata o rispettata;

Emendamento  77

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio;

(b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare, inclusa la soglia di pericolosità e tossicità, o un altro parametro obbligatorio;

Emendamento  78

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;

(c) lo stato di conservazione delle popolazioni pertinenti della specie animale o vegetale in questione;

Emendamento  79

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il costo di ripristino dei danni ambientali.

(d) il costo di ripristino dei danni ambientali, tenendo conto del valore del servizio ecosistemico fornito.

Emendamento  80

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione nazionale specifichi che i reati di cui al paragrafo 1, lettere c bis), c ter), r bis) e r ter), non pregiudicano la possibilità di escludere dalla responsabilità penale le azioni che interessano quantità considerate trascurabili sulla base degli elementi di cui al primo comma del presente paragrafo, non è considerato sostanziale.

Emendamento  81

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, nel momento in cui un'azione diventa illecita, l'autore non possa invocare il rilascio di un'autorizzazione per evitare la responsabilità penale.

Emendamento  82

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis.

Emendamento  83

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m), e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r), qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente, se del caso.

Emendamento  84

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate, compresa l'adozione di procedure efficaci, affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento  85

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone.

Emendamento  86

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m) o) e p), siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c bis) c ter), k), l), m) o), p), r bis) e r ter), e all'articolo 3, paragrafo 1 bis, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.

Emendamento  87

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per elaborare misure diverse dalla reclusione al fine di contribuire al ripristino dell'ambiente.

Emendamento  88

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo o di offrire un risarcimento per il danno causato, qualora l'autore del reato non sia in grado di eseguire il ripristino o il danno sia irreversibile;

Emendamento  89

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sanzioni pecuniarie;

(b) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità e alla durata del danno arrecato all'ambiente nonché ai benefici finanziari ottenuti commettendo il reato;

Emendamento  90

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

(c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;

Emendamento  91

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;

(d) l'interdizione dall'esercizio di una posizione preminente in seno a una persona giuridica del tipo utilizzato per commettere il reato;

Emendamento  92

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) l'obbligo di pagare le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa, alle condizioni ed eccezioni previste dal diritto nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari.

Emendamento  93

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;

(a) del potere di rappresentanza della persona giuridica; e/o

Emendamento  94

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

(b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; e/o

Emendamento  95

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche che commettono un reato di cui agli articoli 3 e 4 possano essere ritenute responsabili a norma del diritto civile, se del caso, per qualsiasi danno o pregiudizio causato da tale reato e, conformemente al diritto nazionale, possano essere tenute a risarcire le persone che hanno subito tale danno o pregiudizio.

Emendamento  96

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche, compresi i membri del consiglio di amministrazione, che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento  97

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 o 2, sia passibile di sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive. Il livello delle sanzioni è proporzionato e adeguato alla gravità e alla durata del danno causato.

Emendamento  98

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano:

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano:

Emendamento  99

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;

(a) sanzioni pecuniarie penali e non penali proporzionate alla gravità e alla durata del danno arrecato all'ambiente nonché ai benefici finanziari ottenuti commettendo il reato;

Emendamento  100

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo o di offrire un risarcimento per il danno causato, qualora l'autore del reato non sia in grado di eseguire il ripristino o il danno sia irreversibile;

Emendamento  101

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

(d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;

Emendamento  102

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

(k) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate, anche mediante rinvio alle istituzioni dell'Unione competenti.

Emendamento  103

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

soppresso

Emendamento  104

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con sanzioni pecuniarie proporzionate di importo massimo non inferiore al 10 % del fatturato mondiale medio della persona giuridica nei tre esercizi finanziari precedenti la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

Emendamento  105

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie proporzionate di importo massimo non inferiore al 10 % del fatturato mondiale medio della persona giuridica nei tre esercizi finanziari precedenti la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

Emendamento  106

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;

(a) il reato ha provocato il decesso o gravi danni alla salute di una persona;

Emendamento  107

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema o alle specie protette di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere l) ed m);

Emendamento  108

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio56;

(c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio56 o ha comportato corruzione, riciclaggio di denaro, frode, estorsione, coercizione o altre forme di intimidazione;

__________________

__________________

56 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

56 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Emendamento  109

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;

(d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti o la violazione di una condizione per l'autorizzazione;

Emendamento  110

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti.

(j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, distrugge le prove o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti;

Emendamento  111

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis) il reato è stato commesso in un'area protetta.

Emendamento  112

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;

(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente prima dell'avvio di un'indagine penale;

Emendamento  113

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) l'autore del reato adotta misure per ridurre al minimo l'impatto e la portata del danno o pone rimedio al danno o fa riparare il danno prima dell'avvio di un'indagine penale;

Emendamento  114

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Misure precauzionali

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità giudiziarie competenti possano ordinare la cessazione immediata dei comportamenti illeciti di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva, o imporre misure per impedire la tenuta di detti comportamenti, al fine di evitare un danno causato all'ambiente.

Emendamento  115

 

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio58, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano tracciare, identificare, congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio58, tutti i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i proventi e i beni strumentali congelati e confiscati siano gestiti in modo appropriato, in linea con la loro natura, e, ove possibile, utilizzati per finanziare il ripristino dell'ambiente o la riparazione di qualsiasi danno causato, o per fornire risarcimenti per il danno ambientale, conformemente al diritto nazionale.

__________________

__________________

58 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

58 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

Emendamento  116

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla scoperta di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

Emendamento  117

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria:

(Non concerne la versione italiana) 

Emendamento  118

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili;

(a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato scoperto, se i reati sono punibili;

Emendamento  119

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno sei anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili;

(b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno sei anni dal momento in cui il reato è stato scoperto, se i reati sono punibili;

Emendamento  120

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno quattro anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili.

(c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno quattro anni dal momento in cui il reato è stato scoperto, se i reati sono punibili.

Emendamento  121

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a quattro anni, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.

soppresso

Emendamento  122

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale.

(d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale oppure una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

Emendamento  123

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio.

Emendamento  124

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

soppresso

Emendamento  125

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia concessa a ogni persona fisica che segnala i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e per garantire un simile livello adeguato di protezione ad ogni persona giuridica che segnala tali reati.

Emendamento  126

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano la protezione, il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale.

Emendamento  127

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri valutano la necessità di creare strumenti conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali per consentire alle persone di denunciare i reati ambientali in forma anonima, laddove tali strumenti non esistano ancora.

Emendamento  128

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento

Pubblicazione di informazioni nell'interesse pubblico e accesso alla giustizia per il pubblico interessato

Emendamento  129

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché, a norma del rispettivo diritto nazionale, le seguenti informazioni siano considerate di pubblico interesse e rese pubbliche:

 

(a)  le sentenze definitive e il livello delle sanzioni imposte dal giudice;

 

(b)  il numero di reati ambientali segnalati alle autorità e il numero di procedimenti giudiziari in corso relativi a tali reati, compresi quelli risultanti dalle segnalazioni;

 

(c)  le modalità di intervento nei procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento  130

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché, a norma del rispettivo diritto nazionale, le informazioni sull'avanzamento dei procedimenti siano condivise con il pubblico interessato.

Emendamento  131

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti i pertinenti portatori di interessi nel settore pubblico e privato, strumenti di contrasto efficaci e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre considerevolmente il rischio di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi.

Emendamento  132

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali o le altre autorità pertinenti che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato, compresi i pubblici ministeri e le autorità di polizia, e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva. In particolare, gli Stati membri, a norma del diritto nazionale, valutano la necessità di rafforzare i propri sistemi giudiziari e di contrasto nell'ambito del diritto penale ambientale istituendo o, se del caso, rafforzando le unità specializzate nell'attività di contrasto, nonché organismi di coordinamento specializzati, protocolli d'intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte.

Emendamento  133

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora si sospetti che i reati ambientali siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono senza indugio le informazioni relative a tali casi agli organi competenti. Sulla base delle norme applicabili, gli Stati membri cooperano anche attraverso le agenzie dell'Unione, in particolare Eurojust ed Europol, nonché con gli organi dell'Unione, tra cui la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei rispettivi settori di competenza.

Emendamento  134

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri assicurano che sia impartita, a scadenze regolari, una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti. La Commissione organizza scambi periodici delle migliori pratiche al riguardo.

Emendamento  135

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per contrastare i casi di criminalità organizzata, i reati finanziari, i reati informatici o altri reati gravi, per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento  136

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri, se del caso e conformemente al diritto nazionale, assegnano al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati e prevedono sezioni specializzate.

Emendamento  137

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno ad uno Stato membro

Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno agli Stati membri e tra di essi

Emendamento  138

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi possono assumere la forma di unità e organismi di cui all'articolo 16 della presente direttiva e perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:

Emendamento  139

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) conformemente al diritto applicabile, lo scambio di informazioni pertinenti tra le autorità competenti per impedire la recidiva delle persone condannate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4, anche in altri Stati membri;

Emendamento  140

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

 

Cooperazione tra Stati membri e Commissione e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione

 

1.  Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust provvedono all'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

 

2.  Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione elabora una relazione sulle misure volte a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Ciò include una valutazione della possibilità di un'estensione delle competenze dell'EPPO, in cooperazione con Eurojust, ai reati ambientali transfrontalieri gravi nonché delle modalità di tale estensione.

Emendamento  141

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito;

(a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito, anche in caso di reati transfrontalieri;

Emendamento  142

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti;

(c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti e le autorità competenti di altri Stati membri;

Emendamento  143

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative e penali per azioni di ripristino dell'ambiente;

Emendamento  144

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) le risorse necessarie e le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto;

(e) le risorse necessarie e assegnate e le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto;

Emendamento  145

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti;

(f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione periodici dei risultati conseguiti;

Emendamento  146

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) assistenza e protezione delle vittime.

Emendamento  147

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la strategia sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la strategia sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo tre anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi e sulla valutazione d'impatto, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.

Emendamento  148

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini;

(b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini, compresi quelli che comportano una cooperazione transfrontaliera;

Emendamento  149

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) il numero di reati ambientali perseguiti e giudicati;

Emendamento  150

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la durata media delle indagini penali sui reati ambientali;

(c) la durata mediana, media e massima delle indagini penali sui reati ambientali;

Emendamento  151

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) il numero di condanne per reati ambientali connesse a reati commessi nel contesto di un'organizzazione criminale;

Emendamento  152

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) il numero di condanne per reati ambientali connesse a reati commessi da un funzionario pubblico o che coinvolgono un'autorità pubblica;

Emendamento  153

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) il numero di procedimenti giudiziari archiviati per scadenza del termine di prescrizione;

Emendamento  154

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione periodica di una revisione consolidata delle loro statistiche.

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione quanto meno ogni due anni di una revisione consolidata delle loro statistiche, assicurando che sia facilmente accessibile.

Emendamento  155

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 in un formato standard stabilito conformemente all'articolo 22.

4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 in un formato standard, facilmente accessibile e comparabile stabilito conformemente all'articolo 22 entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  156

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione pubblica periodicamente una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta tre anni dopo l'adozione della decisione concernente il formato standard di cui all'articolo 22.

5. La Commissione pubblica almeno ogni due anni una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta due anni dopo l'adozione della decisione concernente il formato standard di cui all'articolo 22.

Emendamento  157

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La Commissione elabora orientamenti al fine di assistere gli Stati membri nella preparazione di sanzioni armonizzate, efficaci, dissuasive e proporzionate.

Emendamento  158

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione e relazione

Valutazione, relazione e revisione

Emendamento  159

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro [OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

1. Entro [OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento] e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e fornisce raccomandazioni agli Stati membri per migliorare la conformità. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresi, ma non solo, i dati di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento  160

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo la scadenza del termine per il recepimento] e successivamente ogni due anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e della necessità di aggiornare l'elenco dei reati ambientali e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. Quest'ultima è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

 

 

 

 


 

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE.

La direttiva 2008/99/CE ha introdotto nel quadro giuridico dell'UE in materia ambientale un principio importante secondo cui i reati ambientali dovrebbero essere combattuti e i loro autori puniti in tutti gli Stati membri dell'UE. Si tratta di un elemento essenziale per garantire il rispetto del principio "chi inquina paga" e dell'acquis ambientale dell'UE.

Nonostante le buone intenzioni, la direttiva non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. Fino ad oggi, infatti, non era stata rivista e la valutazione condotta dalla Commissione nel 2020 ha rilevato problemi fondamentali nell'applicazione della direttiva nei vari Stati membri. Tra le questioni principali, la Commissione ha citato:

 la mancanza di dati completi sui reati ambientali;

 l'assenza di chiarezza in merito ad alcuni termini giuridici;

 differenze significative nelle sanzioni applicate dagli Stati membri, comprese le sanzioni accessorie e le sanzioni applicabili alle persone giuridiche;

 una scarsa flessibilità nell'adeguare il campo di applicazione della direttiva;

 carenze nella cooperazione transfrontaliera, tra cui una scarsa sensibilizzazione dei pubblici ministeri e dei giudici.

Tali problemi si sono tradotti in una mancanza di uniformità in termini giuridici e pratici e in differenze nell'attuazione e nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di reati ambientali. Ciò ha causato una disparità di condizioni e ha compromesso il corretto funzionamento del mercato interno. La proposta di direttiva della Commissione sulla tutela penale dell'ambiente si rivela quindi particolarmente opportuna. Il relatore propone di porre rimedio alla mancanza di uniformità chiedendo un'ulteriore armonizzazione e riflessione per integrare la presente direttiva con altri settori politici, anche per raggiungere la piena uniformità attraverso un regolamento.

Le attuali inefficienze nella lotta ai reati ambientali hanno creato terreno fertile affinché nella maggior parte degli Stati membri i trasgressori aggirino la legislazione nazionale o dell'UE in materia di protezione ambientale, dato che il rischio di condanna è basso e le sanzioni spesso non fungono da deterrente. Inoltre, i reati ambientali sono spesso legati ad attività criminali organizzate con una dimensione transfrontaliera, come la spedizione illecita di rifiuti o il commercio di specie protette. Si stima ad esempio che il fatturato annuale del mercato dei rifiuti illeciti sia compreso tra i 4 e i 15 miliardi di EUR.

Il relatore propone pertanto di:

 migliorare l'efficacia delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati ambientali;

 chiarire i termini giuridici pertinenti;

 migliorare la raccolta dei dati;

 garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati;

 rafforzare le misure di prevenzione.

Il relatore propone di raggiungere questo obiettivo, tra l'altro, aumentando le ammende imposte alle persone giuridiche in modo che il limite massimo non sia inferiore al 10 % del fatturato medio mondiale della persona giuridica negli ultimi tre esercizi, il che è più in linea con il diritto dell'UE in materia di concorrenza. Inoltre, il relatore propone di prorogare i termini di prescrizione per i reati ambientali. Spesso infatti è difficile scoprire in tempi brevi quali reati sono stati commessi e la portata e le conseguenze dannose di tali reati. 

Inoltre, in linea con l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione in materia ambientale si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Le misure di prevenzione esaustive ed efficaci e sanzioni penali e altre sanzioni dissuasive e proporzionate costituiscono importanti deterrenti contro i reati ambientali. Chi inquina dovrebbe sostenere tutti i costi del danno ambientale che ha causato. Il relatore propone che chi inquina paghi ammende mirate, che contribuiscono in parte alle misure preventive. Sarà così possibile, a seguito di un reato ambientale, scongiurare altri reati della stessa indole.

È anche importante sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla criminalità e ai danni ambientali in tutto il mondo. Si tratta di una misura necessaria dal momento che la globalizzazione delle attività commerciali fa sì che, ad esempio, le società con sede nell'UE possano essere coinvolte in attività criminali al di fuori del territorio dell'Unione. È essenziale rimarcare il lavoro attivo delle Nazioni Unite, come gli sforzi volti a rafforzare il quadro giuridico includendo una definizione di ecocidio.

Il relatore è convinto che, con una posizione risoluta del Parlamento europeo, questa direttiva permetterà di combattere efficacemente i reati ambientali a livello dell'UE e internazionale, e quindi di intraprendere le azioni auspicate per prevenire i danni ambientali e rafforzare le condizioni di parità per l'industria dell'UE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO (7.12.2022)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE

(COM(2021)0851 – C9‑0466/2021 – 2021/0422(COD))

Relatrice per parere: Caroline Roose

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Secondo UNEP e INTERPOL, i reati ambientali sono in aumento, sono la quarta tipologia di reati più diffusa al mondo e mettono a rischio l'ambiente, la biodiversità e il clima. Tali reati privano ogni anno i paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, e le popolazioni di miliardi di euro in entrate economiche, e minacciano i diritti umani.

L'attuale direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente mira in primo luogo al miglioramento della tutela ambientale mediante una legislazione penale armonizzata. Tuttavia, si sono riscontrate numerose carenze e lacune, tra cui una portata limitata, l'inadeguatezza delle sanzioni, importi esigui per le ammende; la mancanza di coordinamento e cooperazione tra Stati membri; la carenza di dati statistici, etc.

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione; il rafforzamento delle disposizioni relative alle sanzioni penali e la creazione di meccanismi per proteggere i difensori dell'ambiente. Tuttavia, la relatrice ritiene che siano necessari ulteriori cambiamenti per far fronte efficacemente ai reati ambientali. 

In primo luogo, dovrebbe essere introdotta una dimensione esterna della direttiva, in modo da tenere conto del carattere transfrontaliero dei reati ambientali e del loro impatto sui paesi in via di sviluppo. L'Unione europea ha, per vari motivi, una responsabilità particolare nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo. In alcuni casi, l'autore del reato è un cittadino europeo o una persona collegata all'UE; l'UE è un'area di importazione e di esportazione, un'area di transizione e un mercato importante, le catene del valore di alcuni settori economici sono interessate da queste attività illegali e le loro imprese principali hanno spesso sede nell'UE.

Alla luce di quanto precede, e dato che le violazioni dei diritti umani sono spesso connesse alla commissione di reati ambientali, la relatrice propone di modificare l'articolo 1 per mettere al centro della direttiva un approccio basato sui diritti umani.

La relatrice propone l'inclusione di definizioni generali e autonome dei reati ambientali. Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non ne esiste ancora una definizione armonizzata, né a livello mondiale, né a livello europeo e nazionale. Al contrario, il sistema attuale si basa su un elenco di atti di diritto derivato, che esclude ampi settori del diritto ambientale dell'UE. Pertanto, la penalizzazione di reati autonomi comporterebbe la responsabilità penale per i casi gravi di danno ambientale e conferirebbe diritti in favore della natura. È particolarmente importante contrastare la criminalità organizzata ambientale transnazionale che coinvolge, o che si verifica, nei paesi in via di sviluppo.

La relatrice è inoltre favorevole all'introduzione del reato di ecocidio, al fine di penalizzare i reati più gravi per l'ambiente. L'UE dovrebbe difendere la giurisdizione della Corte penale internazionale per gli atti criminali che corrispondono all'ecocidio. Parallelamente, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero assumere un ruolo guida in tale riconoscimento. L'introduzione del reato di ecocidio nell'ambito della presente direttiva è particolarmente importante per prevenire e perseguire i reati ambientali transnazionali più gravi che si verificano nei paesi in via di sviluppo. La definizione utilizzata è quella pubblicata a giugno 2021, sviluppata dal gruppo di esperti indipendenti per la definizione giuridica di ecocidio, un gruppo internazionale di avvocati penalisti e ambientalisti e studiosi del diritto. Si tratta dell'opera di definizione più ampia e recente disponibile al momento.

La relatrice propone inoltre di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda la criminalità nel settore della pesca, nonché lo sfruttamento e il commercio illegali di minerali. Anche le violazioni gravi dei futuri obblighi in materia di dovere di diligenza sostenibile delle imprese e della direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità dovrebbero essere considerate come reati.

Esiste un numero significativo di reati ambientali collegati al commercio legale e alle imprese, e alcune imprese scelgono di avere sede in luoghi con una scarsa regolamentazione ambientale, come nel caso di molti paesi in via di sviluppo. La relatrice ritiene pertanto che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di determinare la propria giurisdizione per i reati commessi a favore di una persona giuridica stabilita sul loro territorio.

Per rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, è introdotto un nuovo articolo, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 17. Si stima che ogni anno siano sottratti, con gravi perdite economiche, miliardi di euro di entrate e tasse a paesi in via di sviluppo. Pertanto, è necessario intensificare la cooperazione allo sviluppo aumentando il sostegno finanziario e tecnico per contrastare i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo.

Per contrastare efficacemente i reati ambientali, la relatrice propone di introdurre nuove disposizioni per valutare i danni causati all'ambiente e le relative circostanze aggravanti, ad esempio, con riguardo alle violazioni dei diritti umani, nei confronti dei gruppi vulnerabili e dei sistemi dello Stato di diritto. Dovrebbero essere altresì introdotte nuove sanzioni, in particolare per rimborsare i danni causati all'ambiente, così come per aumentarne i limiti massimi rendendole maggiormente dissuasive. Infine, ma altrettanto importante, devono essere migliorate la raccolta dei dati e le statistiche.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

 

Emendamento  1

 

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) A norma dell'articolo 208 del TFUE, l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

Emendamento  2

 

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione deve affermare e promuove i suoi valori e contribuisce alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale.

Emendamento  3

 

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce i diritti fondamentali derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e afferma che essa non deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale e dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione e tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies) Il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile è stato riconosciuto come un diritto umano dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella recente risoluzione del 26 luglio 2022 (A/RES/76/300), in cui si afferma che la promozione di tale diritto umano richiede la piena attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, nel rispetto dei principi del diritto ambientale internazionale, e si invitano le organizzazioni internazionali, gli Stati, le imprese e gli altri portatori di interessi coinvolti ad adottare politiche, a migliorare la cooperazione internazionale, a rafforzare lo sviluppo di capacità e a condividere le buone prassi per aumentare gli sforzi volti a garantire un ambiente pulito, sano e sostenibile per tutti.

Emendamento  5

 

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace.

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, Nell'arco di pochi decenni, la criminalità ambientale è diventata il quarto maggior settore criminale al mondo, con una crescita da due a tre volte più rapida rispetto all'economia mondiale e rappresenta il doppio dell'aiuto pubblico mondiale allo sviluppo (APS), al momento tale attività criminale è lucrativa quanto il traffico di sostanze stupefacenti. Tali reati rappresentano una minaccia per l'ambiente e ai diritti fondamentali, provocano danni agli habitat e la perdita di biodiversità, amplificano i cambiamenti climatici, minacciano i mezzi di sussistenza sostenibili delle popolazioni vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, e creano rischi per la salute pubblica; esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace. La criminalità ambientale può anche interessare o avere luogo in paesi in via di sviluppo in cui sono state individuate carenze in materia di Stato di diritto ambientale, come una mancanza di un quadro giuridico e di strutture di governance adeguati, così come carenze nelle informazioni, nell'attuazione e nell'applicazione. L'Unione ha una particolare responsabilità nel prevenire e contrastare i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo nei casi in cui l'azione può essere collegata all'Unione. Tali reati non sono compatibili con la politica e gli obiettivi di sviluppo dell'Unione, né con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative.

(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative e aumentano la deterrenza.

_________________

_________________

20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non esiste ancora una definizione armonizzata e accettata di reati ambientali, né a livello mondiale, né a livello unionale o nazionale. La presente direttiva intende fornire un quadro generale attraverso la definizione di fattispecie autonome di reati ambientali, in aggiunta alla serie comune di specifici reati ambientali definiti a livello di Unione.

Motivazione

Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non esiste ancora una definizione armonizzata di tali reati, né a livello mondiale, né a livello dell'Unione e nazionale. Nella proposta della Commissione manca una definizione generale di reato ambientale; ciò costituisce uno dei maggiori ostacoli alla lotta contro tali reati. L'obiettivo del presente emendamento è fornire una definizione di reati autonomi in materia ambientale per risolvere le carenze legate all'approccio settoriale della Commissione e prevenire qualsiasi comportamento che possa comportare un rischio immediato di danni sostanziali.

Emendamento  8

 

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/200921 e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo22 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203023, alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/200824 dovrebbero essere considerati reati.

(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/200921 e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo22 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, tutte le azioni ritenute gravi violazioni dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/24, dovrebbero essere considerate reati.

__________________

__________________

21 Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

21 Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

24 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

24 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Emendamento  9

 

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Negli ultimi anni l'Unione ha assunto un ruolo di primo piano nell'assicurare che le catene di approvvigionamento dei minerali internazionali siano trasparenti e responsabili. L'adozione nel 2017 del regolamento (UE) n. 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis ha inviato un chiaro messaggio internazionale secondo cui le imprese dovrebbero valutare i rischi nelle loro catene di approvvigionamento e adottare le misure necessarie per attenuarli. Tale regolamento si concentra attualmente sui rischi di finanziamento dei conflitti, sui gravi abusi dei diritti umani e sui gravi reati economici. Si basa sulla guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, che sottolinea la necessità che le imprese individuino e riducano i rischi nelle proprie catene di approvvigionamento, al fine di sostenere i diritti umani nei paesi produttori e promuovere l'inclusione dei minatori legali su piccola scala che utilizzano metodi tradizionali.

 

_______________

 

1bis Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.

(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro o di un paese in via di sviluppo, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.

Emendamento  11

 

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) I reati ambientali possono essere commessi da una serie di attori statali o non statali quali individui, piccoli gruppi, società, funzionari pubblici, reti della criminalità organizzata, e spesso in combinazione tra loro. Le imprese transnazionali possono commettere tali reati a causa, tra l'altro, dello sfruttamento e dei danni all'ambiente di cui sono causa per generare maggiori profitti o ridurre i loro costi, in particolare nei paesi in via di sviluppo in cui i quadri giuridici e istituzionali sono generalmente più deboli. Per quanto riguarda le multinazionali, la colpa può anche essere di altri attori e la responsabilità dovrebbe pertanto essere condivisa e accompagnata da pene adeguate;

Emendamento  12

 

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri.

(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. Data la rilevanza della criminalità ambientale delle imprese, è necessario migliorare la trasparenza nelle catene di approvvigionamento e di valore delle imprese. La trasparenza sulla titolarità effettiva delle imprese, in particolare, è fondamentale per perseguire i reati ambientali, ad esempio nell'ambito della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, o del traffico illegale di specie selvatiche. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero parallelamente garantire la piena attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche, potenzialmente mediante corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri o, in particolare nei paesi in via di sviluppo, promuovere la repressione dei difensori dell'ambiente che si oppongono ai reati ambientali.

 

__________________

 

1bis Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

Emendamento  13

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, il risarcimento per i danni causati, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Le sanzioni intese a garantire che i reati non si ripetano sono molto importanti. Dovrebbero inoltre essere previsti mezzi di ricorso efficaci, tra cui misure di riparazione, di mitigazione e di adattamento, nonché ingiunzioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

 

Emendamento  14

 

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Affinché le sanzioni siano efficaci, è altresì necessario introdurre nella presente direttiva l'approccio della giustizia riparativa ambientale, richiesto da tempo dalla società civile e dalle organizzazioni specializzate. Il modello riparativo ha un approccio preventivo, volto a riparare i danni causati e a creare la consapevolezza ambientale necessaria a evitarli in futuro. È possibile farlo attraverso, fra le altre cose, i fondi per il recupero ambientale, i progetti sociali ambientali o i lavori socialmente utili a favore dell'ambiente. La giustizia riparativa ambientale mira inoltre a consentire la partecipazione delle vittime al processo, alla determinazione delle sanzioni e alla futura gestione ambientale delle imprese sanzionate.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Se il diritto nazionale lo prevede, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche.

(15) Anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Al pari delle persone fisiche, le persone giuridiche che siano autori, istigatori o complici di reati, dovrebbero essere ritenute responsabili e sottoposte a procedimento penale. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità e spesso alimenta la criminalità organizzata, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi. Infine, anche la gravità dell'impatto sui diritti umani, la vulnerabilità delle vittime e il fatto gli eventuali abusi delle debolezze giuridiche e istituzionali esistenti nei paesi in via di sviluppo, così come la grave violazione degli obblighi di dovuta diligenza dovrebbero essere considerati circostanze aggravanti.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Benché il riconoscimento del reato di ecocidio sia attualmente in discussione in vari parlamenti nazionali in tutto il mondo, l'Unione dovrebbe cogliere questa opportunità per restare leader mondiale nell'ambito della legislazione a tutela dell'ambiente e per garantire una definizione armonizzata e limiti massimi per le sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre il reato di ecocidio, che dovrebbe essere considerato un illecito penale ai fini della presente direttiva ed è definito come gli atti illeciti o deliberati commessi sapendo che esiste una probabilità sostanziale di arrecare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente. Tale reato specifico consentirebbe di identificare i danni più gravi all'ambiente e di prevedere, in tal modo, una graduazione delle sanzioni secondo la gravità del danno inflitto all'ambiente.

Motivazione

In diverse occasioni il Parlamento europeo ha chiesto l'introduzione dell'ecocidio come reato per salvaguardare i diritti umani e la democrazia, la biodiversità, i difensori del clima e dell'ambiente. La definizione utilizzata è quella pubblicata a giugno 2021, sviluppata dal gruppo di esperti indipendenti per la definizione giuridica di ecocidio, un gruppo internazionale di avvocati penalisti e ambientalisti e studiosi del diritto. Si tratta dell'opera di definizione più ampia e recente disponibile al momento.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.

(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. Per le indagini, l'azione penale, il processo e la sentenza del reato di ecocidio non dovrebbe essere previsto un termine di prescrizione.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

Emendamento  20

 

Proposta di direttiva

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali illeciti.

(23) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, anche riguardo ad azioni compiute in paesi in via di sviluppo, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali illeciti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto estendere la loro giurisdizione qualora un reato crei un rischio per l'ambiente nel loro territorio, qualora il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul loro territorio, qualora sia commesso contro i loro residenti, o qualora sia commesso in paesi terzi da un cittadino dell'Unione o da una persona giuridica stabilita nell'Unione.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) I difensori dell'ambiente che proteggono direttamente gli ecosistemi sono spesso anche esposti in prima linea alle conseguenze della criminalità ambientale in tutto il mondo, anche nell'Unione. Essi possono essere direttamente minacciati, intimiditi, perseguitati, molestati o persino assassinati dagli autori dei reati e dovrebbero quindi beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace. L'istituzione di un relatore speciale indipendente sui difensori dei diritti ambientali ai sensi della convenzione di Aarhus e, di conseguenza, l'adozione di misure di protezione, costituiscono anch'esse un modo per combattere meglio la criminalità ambientale.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 24 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 ter) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni a norma del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile1bis, il Parlamento europeo ha osservato che anche i difensori dell'ambiente possono essere oggetto di azioni legali e minacce abusive e dovrebbero essere protetti da tali pratiche abusive, note anche come azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica.

 

____________________

 

1bis GU C 205 del 20.5.2022, pag. 2.

 

Emendamento  23

 

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

 

 

(26 bis) La natura può essere considerata la vittima del danno causato da reati ambientali. Alcuni paesi hanno già conferito personalità giuridica agli ecosistemi anche a livello costituzionale (come in Ecuador o Bolivia). In Colombia la Corte costituzionale ha concesso tali diritti nella sentenza Atrato River T-622-16. Il Canada e la Nuova Zelanda sono due altri paesi in cui la natura ha ottenuto personalità giuridica. Nell'Unione alcuni Stati membri sono in fase di riforma costituzionale per integrare i diritti della natura al più alto livello. La Spagna, ad esempio, ha riconosciuto la personalità giuridica della laguna del Mar Menor e del suo bacino con la recente legge 19/2022 del 30 settembre 2022. L'Unione potrebbe tenere conto dei quadri giuridici esistenti nei paesi in via di sviluppo e negli Stati membri nonché dei processi di riforma in corso all'interno dell'Unione e fornire una legislazione solida che integri una visione a lungo termine tenendo conto dei futuri sviluppi giuridici iniziati nell'Unione.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) In considerazione del suo impatto globale e della sua natura transfrontaliera e in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17, la cooperazione con i paesi terzi e, in particolare, con i paesi in via di sviluppo dovrebbe essere intensificata, in particolare adottando e sostenendo misure e meccanismi efficaci per rafforzare il coordinamento e la cooperazione transfrontaliera al fine di combattere la criminalità ambientale transnazionale. Si stima che ogni anno siano sottratti, con gravi perdite economiche, miliardi di euro di entrate e tasse a paesi in via di sviluppo. Gli Stati membri dovrebbero cercare di intensificare la cooperazione allo sviluppo aumentando il sostegno finanziario e tecnico per contrastare i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 31 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 ter) L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero attribuire alla lotta contro la criminalità ambientale una priorità politica strategica nella cooperazione giudiziaria internazionale e in seno alle istituzioni nonché nella Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare promuovendo la conformità agli accordi ambientali multilaterali tramite l'adozione di sanzioni penali e lo scambio di migliori prassi e di dati sulla criminalità ambientale. Tale approccio internazionale nei confronti della criminalità ambientale dovrebbe anche includere l'ampliamento della giurisdizione della Corte penale internazionale al reato di ecocidio e l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero avere un ruolo e una responsabilità essenziali a tale riguardo.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Vi sono notevoli lacune di conoscenze a livello internazionale e dell'Unione. I dati rimangono limitati e mancano statistiche sui reati ambientali, sul loro impatto sulle comunità locali, sui trasgressori e sulle sanzioni comminate. I dati relativi al numero di casi transnazionali di reati ambientali disaggregati per paese in cui è stato commesso il reato ambientale, valore dei proventi sequestrati, congelati o confiscati, le informazioni sul fatto che il reato ambientale costituisca un reato presupposto per un reato di riciclaggio di denaro, il numero e le caratteristiche delle vittime o dei gruppi di vittime, comprese le comunità locali interessate, sono dati importanti, che consentiranno di elaborare politiche e strategie migliori per prevenire e combattere tali reati nei paesi in via di sviluppo. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali, in particolare specificando le sanzioni comminate agli autori dei reati. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

Emendamento  27

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente.

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni ambientali per proteggere l'ambiente, prevenire e combattere la criminalità ambientale in modo più efficace e prevenire in tal modo le violazioni e gli abusi dei diritti umani derivanti da reati ambientali.

Emendamento  28

 

Proposta di direttiva

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Definizioni

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(1) "illecito": azione che viola:

(1) "illecito": azione che viola:

a) la legislazione dell'Unione che, indipendentemente dalla sua base giuridica, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure

a) la legislazione dell'Unione che, indipendentemente dalla sua base giuridica, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure

b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo laddove l'azione sia compiuta da un cittadino dell'Unione o da una persona giuridica stabilita nell'Unione, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione.

 

(1 bis) "ambiente": la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio extra-atmosferico, compresa l'integrità di tutti gli elementi biotici e abiotici di un ecosistema, delle loro funzioni, dei loro servizi e delle loro interazioni reciproche, nonché dei confini planetari;

 

(1 ter) "danno grave": danno che comporta alterazioni negative molto gravi, perturbazioni o danneggiamenti a qualsiasi elemento dell'ambiente, comprese le ripercussioni gravi sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

 

(1 quater) "danno diffuso": danno che si estende oltre un'area geografica limitata, attraversa le frontiere degli Stati o è subito da un intero ecosistema o da un'intera specie o da un gran numero di esseri umani;

 

(1 quinquies) "danno a lungo termine": danno irreversibile o a cui non si può porre rimedio mediante ripristino naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

 

(1 sexies) "deliberato": con indifferenza imprudente verso danni che sarebbero chiaramente eccessivi rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

 

(1 septies) "limiti del pianeta": i nove sistemi di sostegno della vita del pianeta identificati nell'ambito del quadro dei limiti del pianeta: i cambiamenti climatici, l'integrità della biosfera (compresa la diversità funzionale e genetica), i cambiamenti di destinazione dei terreni, l'uso di acqua dolce, i flussi biogeochimici (azoto e fosforo), l'acidificazione degli oceani, l'inquinamento atmosferico da aerosol, la riduzione dell'ozono stratosferico e le nuove entità;

(2) "habitat all'interno di un sito protetto": habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio31;

(2) "habitat all'interno di un sito protetto": habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio31;

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, compresi gli Stati o le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e le organizzazioni internazionali pubbliche;

(4) "pubblico interessato": le persone che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse;

(4) "pubblico interessato": le persone o i gruppi di persone, comprese le comunità locali, che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e dei diritti umani e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse;

(5) "vittima": ha il significato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32.

(5) "vittima":

 

i) le persone fisiche, comprese le generazioni future, le quali, individualmente o collettivamente, hanno subito o rischiano di subire danni, tra cui danni fisici, mentali o emotivi, perdite economiche, perdita di cultura, di tradizioni, di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, o lesioni o abusi sostanziali dei loro diritti umani a causa di reati ambientali;

 

ii) i familiari di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato ambientale, che hanno subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

 

iii) le persone giuridiche che hanno subito o che rischiano di subire perdite, comprese le perdite economiche;

_________________

__________________

30 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

30 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

31 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

31 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

32Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

 

Emendamento  29

 

Proposta di direttiva

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Reati

Reati

 

-1. Gli Stati membri garantiscono che l'esposizione, intenzionale o almeno per grave negligenza, dell'ambiente, direttamente o indirettamente, a un rischio immediato di danni rilevanti costituisca reato.

 

-1 bis. Gli Stati membri si adoperano affinché l'azione che provoca consapevolmente danni rilevanti all'ambiente costituisca reato.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato:

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente o per grave negligenza, costituiscano reato:

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone fisiche, a gruppi di persone, a comunità, perdite economiche (anche alle persone giuridiche) o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora;

b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla biodiversità, agli ecosistemi e alle loro funzioni, alla fauna o alla flora;

c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'esportazione dal mercato dell'Unione o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

i) l'attività è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio33; oppure

i) l'attività è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio33; oppure

ii) l'attività è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure

ii) l'attività è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure

iii) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio34; oppure

iii) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio34; oppure

iv) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio35; oppure

iv) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio35; oppure

v) l'attività rientra nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio36; oppure

v) l'attività rientra nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio36; oppure

vi) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio37;

vi) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio37;

 

vi bis) l'attività non è conforme alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio37 bis,

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

d) la realizzazione di progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio38 senza autorizzazione o valutazione del loro impatto ambientale, che provochi o possa provocare danni rilevanti ai fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE;

d) la realizzazione di progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio38 senza autorizzazione o valutazione del loro impatto ambientale, che provochi o possa provocare danni rilevanti ai fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE;

e) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

e) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio39 e concerne quantità non trascurabili;

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio39 e concerne quantità non trascurabili;

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

f) la spedizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio40, se effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

f) la spedizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio40, se effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

g) il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio41, senza rispettare i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;

g) il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio41, senza rispettare i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;

h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua;

h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva, o l'inquinamento, quale definito all'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 bis; questa disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua e dell'ambiente marino, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua;

i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio46, della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio47 o della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio48 e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio46, della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio47 o della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio48 e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

k) l'estrazione o la contaminazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

 

k bis) l'appiccamento e la diffusione di incendi che provocano o possono provocare danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora, o possono danneggiare seriamente l'equilibrio degli ecosistemi o dell'ambiente o provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o altre violazioni dei diritti umani, compreso lo sfollamento di popolazioni e di animali;

l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio51, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio51, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio52, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento]

n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio52, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento]

o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, se il deterioramento è significativo;

o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, se il deterioramento è significativo;

p) l'introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale se:

p) l'introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale se:

i) l'azione viola le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio53;

i) l'azione viola le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio53;

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

q) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio54, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze;

q) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio54, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze;

r) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di gas fluorurati a effetto serra, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio55, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas.

r) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di gas fluorurati a effetto serra, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio55, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas;

 

r bis) infrazioni gravi secondo la definizione di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

 

r ter) l'estrazione, lo sfruttamento, l'esplorazione, l'uso, la trasformazione, il trasporto, il commercio o lo stoccaggio di risorse minerarie, in violazione del diritto nazionale o internazionale;

 

r quater) gravi violazioni degli obblighi di dovuta diligenza di cui alla direttiva (UE) xxx/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità]55 bis e inosservanza delle decisioni delle autorità competenti in materia;

 

r quinquies) gravi violazioni della direttiva (UE) xxx/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità]55 ter.

2. Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r) costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

3. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante o grave ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

a) le condizioni originarie dell'ambiente colpito;

a) le condizioni originarie dell'ambiente colpito;

 

a bis) lo stato di conservazione delle specie interessate dal danno;

b) la durata del danno (lunga, media o breve);

b) la durata del danno (lunga, media o breve);

 

b bis) il carattere latente del danno;

c) la gravità del danno;

c) la gravità del danno all'ambiente;

d) la diffusione del danno;

d) la diffusione del danno;

 

d bis) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio55 quater;

e) la reversibilità del danno.

e) la reversibilità del danno; 

 

e bis) il numero di persone e comunità locali che hanno subito lesioni o sono esposte a pericoli, o lo sono state in passato, o che hanno subito violazioni dei diritti umani, nonché la gravità di tali violazioni dei diritti umani associate ai danni ambientali causati dal reato;

 

e ter) le ripercussioni finanziarie dei danni causati;

 

e quater) i benefici finanziari ottenuti dall'autore del reato ambientale;

 

e quinquies) la violazione grave o la violazione colposa degli obblighi di dovuta diligenza;

 

e sexies) la gravità dell'impatto sui diritti umani di una persona o di più persone, comprese le comunità locali;

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi:

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi:

a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;

a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;

b) in quale misura sono superati i valori, parametri o limiti stabiliti in atti giuridici o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività;

b) in quale misura sono superati i valori, parametri o limiti stabiliti in atti giuridici o in un'autorizzazione rilasciata per l'attività;

c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana.

c) se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se la quantità è trascurabile o meno ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

5. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se la quantità è trascurabile o meno ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

a) il numero di elementi oggetto del reato;

a) il numero di elementi oggetto del reato;

b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio;

b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio;

c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;

c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;

d) il costo di ripristino dei danni ambientali.

d) il costo di ripristino dei danni ambientali.

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33 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

33 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

34 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

34 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

35 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

35 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

36 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

36 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

37 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

37 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

 

37 bis Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

38 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

38 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

39 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

39 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

40 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

40 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

41 Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

41Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

42 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

42 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

 

42 bis Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

43 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

43Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

44 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

44Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

46Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

46 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

47 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).

47 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).

48 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

48 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

52 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

52 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

53 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

53 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

54 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

54 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

55 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

55 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

 

55 bis Direttiva (UE) xxx/xxx del ... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L ..., ..., pag. ...).

 

55 ter Direttiva (UE) xxx/xxx del ... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (GU L ..., ..., pag. ...).

 

55 quater Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

 

Emendamento  30

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Ecocidio

 

Gli Stati membri introducono nel loro diritto nazionale il reato di ecocidio, che è considerato un grave illecito penale ai fini della presente direttiva ed è definito come gli atti illeciti o deliberati commessi sapendo che esiste una probabilità sostanziale di arrecare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente.

Emendamento  31

 

Proposta di direttiva

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi -1, -1 bis e 1 o all'articolo 3 bis.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m), e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r), qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi -1, -1 bis e 1 o all'articolo 3 bis qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3, 3 bis e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 3 bis siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o a gruppi di persone o altre gravi violazioni dei diritti umani.

Emendamento  34

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono:

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3, 3 bis e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono:

a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

b) sanzioni pecuniarie;

b) sanzioni pecuniarie proporzionate al danno arrecato dal reato;

c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni e licenze;

d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;

d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;

e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;

e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;

 

e bis) il divieto di svolgere le attività che hanno portato alla commissione del reato;

f) divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;

f) divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;

g) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

g) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

Emendamento  35

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo delle catene di approvvigionamento da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3, 3 bis e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

Emendamento  36

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3, 3 bis e 4.

Emendamento  37

 

Proposta di direttiva

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano:

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano:

a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;

a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;

b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo e di risarcire il danno causato;

c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni e licenze;

e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;

f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;

g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

h) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

h) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

i) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;

i) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;

j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;

j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme e degli obblighi ambientali e in materia di diritti umani;

k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate;

 

k bis) lavori socialmente utili a favore dell'ambiente;

 

k ter) contributi finanziari alle organizzazioni che difendono l'ambiente o i diritti umani, soprattutto nei paesi in via di sviluppo;

 

k quater) il presentare scuse e chiedere perdono alle vittime colpite;

 

k quinquies) l'assegnazione di azioni o di capitale sociale alle vittime nei paesi in via di sviluppo.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafi -1, -1 bis e 1 siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 15 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

 

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i profitti illeciti generati dal reato e il fatturato annuo della persona giuridica siano presi in considerazione nel decidere il livello adeguato di una sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 1.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i profitti illeciti generati dal reato e il fatturato annuo della persona giuridica siano presi in considerazione nel decidere il livello adeguato di una sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 1.

 

6 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 bis siano punibili con sanzioni pecuniarie, a carico della persona giuridica che ha commesso i reati ambientali, di importo minimo compreso tra il 15 % e il 30 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente la decisione e al massimo corrispondente al ripristino totale del danno all'ambiente e al risarcimento dei danni alle persone fisiche e giuridiche colpite.

Emendamento  38

 

Proposta di direttiva

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Circostanze aggravanti

Circostanze aggravanti

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;

a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona o a gruppi di persone;

 

a bis) il reato ha provocato gravi ripercussioni sui diritti umani della popolazione o delle comunità locali di un paese in via di sviluppo in cui si sono verificati danni ambientali o perdite economiche sostanziali o perdite in termini di cultura e tradizione di tale popolazione o comunità locali;

 

a ter) il reato ha colpito o potrebbe colpire gruppi vulnerabili quali bambini, giovani, donne, persone con disabilità, anziani o comunità indigene;

 

a quater) il reato ha causato o causerà danni gravi alle generazioni future;

 

a quinquies) il reato è stato commesso approfittando delle carenze esistenti nei sistemi di Stato di diritto e di governance dei paesi in via di sviluppo e, in particolare, mediando corruzione, intimidazione o violenza;

 

a sexies) il reato è stato commesso in grave violazione dei sistemi di dovuta diligenza esistenti o attraverso l'inosservanza delle pertinenti decisioni delle autorità competenti;

b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

 

b bis) il reato ha danneggiato una zona legalmente protetta in un paese terzo;

c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;

d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti o una grave violazione della direttiva (UE) xxx/xxx [direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità];

e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

 

e bis) l'autore del reato ha un ruolo politico o svolge funzioni pubbliche di primo piano;

f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;

f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;

 

f bis) il reato è stato commesso insieme ad altri reati;

g) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;

g) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;

h) la condotta dell'autore del reato comporta una responsabilità per i danni ambientali, ma l'autore non rispetta l'obbligo di adottare misure di riparazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE57;

h) la condotta dell'autore del reato comporta una responsabilità per i danni ambientali, ma l'autore non rispetta l'obbligo di adottare misure di riparazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE57;

i) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto;

i) l'autore del reato non fornisce l'assistenza prescritta dalla legge alle autorità di ispezione e ad altre autorità di contrasto;

j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti.

j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti;

 

j bis) il reato ha causato lesioni gravi o il decesso di difensori dei diritti umani o dell'ambiente, giornalisti, membri di ONG o persone che hanno denunciato reati o comporta la coercizione o l'attacco di tali persone.

_________________

__________________

57 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

57 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;

a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente e/o offre un risarcimento equo alle vittime;

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) l'autore del reato ammette la propria colpevolezza e paga un risarcimento sufficiente per far fronte ai danni causati all'ambiente e risarcire equamente le vittime;

Motivazione

È importante consentire la riduzione della pena se l'autore del reato ammette la propria colpevolezza, al fine di ridurre i tempi delle indagini e il costo delle procedure nonché di concludere il processo quanto prima, garantendo così una giustizia rapida alle vittime ed evitando ulteriore sofferenza. La riduzione della pena dovrebbe essere condizionata a un adeguato risarcimento per le vittime e l'ambiente.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i beni confiscati siano integrati in fondi sociali destinati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale nelle comunità locali e negli ambienti colpiti, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Motivazione

Come già avviene in alcuni Stati per i beni sequestrati alla criminalità connessa alla droga, i profitti e gli strumenti della criminalità ambientale possono essere collegati al recupero di spazi naturali o al miglioramento delle azioni volte a perseguire tali reati, attraverso la creazione di fondi sociali o ambientali per i beni confiscati. Così facendo, inoltre, la lotta alla criminalità ambientale è proiettata verso la società in un modo più diretto e visibile.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la restituzione dei fondi o beni confiscati legati agli autori di reati ambientali nei paesi in via di sviluppo in cui il reato è stato commesso, garantendo che saranno utilizzati a fini appropriati, come il ripristino dei danni ambientali, il risarcimento delle vittime e delle comunità locali, il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione colpita o il rafforzamento dei sistemi dello Stato di diritto del paese in via di sviluppo interessato.

Motivazione

Molti reati ambientali commessi nei paesi in via di sviluppo sono collegati alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro. L'obiettivo 16.4 dell'agenda 2030 ha lo scopo di "potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati". La direttiva rappresenta un'opportunità per l'Unione di contribuire a realizzare questo obiettivo, consentendo la restituzione in tali paesi dei proventi dei reati ambientali commessi nei paesi in via di sviluppo, ma perseguiti e giudicati negli Stati membri, e garantendo che essi siano usati per scopi appropriati.

Emendamento  43

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati dalla data in cui il reato ambientale o la violazione dei diritti umani sono stati resi noti o sono stati scoperti, al fine di contrastare tali reati efficacemente, in particolare quando il reato ambientale è di natura transnazionale, è stato commesso in un paese in via di sviluppo e ha coinvolto la criminalità organizzata. Per le indagini, l'azione penale, il processo e la sentenza riguardo ai reati di cui all'articolo 3 bis non è previsto un termine di prescrizione.

Emendamento  44

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il termine di prescrizione dei reati di cui agli articoli 3 e 4 non decorra fino alla completa misurazione, con mezzi scientifici idonei, dell'estensione del danno inflitto all'ambiente.

Emendamento  45

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a quattro anni, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.

soppresso

Emendamento  46

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 3 bis e 4 nei seguenti casi:

a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;

a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;

b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro o battente la sua bandiera;

b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro o battente la sua bandiera;

c) il danno si è verificato sul proprio territorio;

c) il danno si è verificato sul proprio territorio;

d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale.

d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale, a prescindere dal fatto che il reato sia commesso in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo;

 

d bis) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio.

Emendamento  47

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

2. Uno Stato membro adotta le misure necessarie per estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 3 bis e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

a) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

a) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

b) il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale;

b) il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale;

c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente o per la biodiversità nel proprio territorio.

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio59, la questione è deferita a Eurojust.

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio59, la questione è deferita a Eurojust.

_________________

__________________

59 Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

59 Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Gli Stati membri introducono la giurisdizione universale dei propri tribunali per perseguire e giudicare un reato di cui all'articolo 3 bis, al fine di evitare l'esternalizzazione del danno ambientale, laddove non sia stato commesso nel proprio territorio, sia stato commesso da un cittadino di un paese terzo, nei confronti di una vittima di un paese terzo e senza che l'ambiente di tale Stato membro sia stato colpito o danneggiato.

Motivazione

I reati ambientali, molto spesso, hanno natura transfrontaliera. Per evitare l'esternalizzazione del danno ambientale, una persona fisica o giuridica dovrebbe poter essere perseguita per i reati commessi in un paese terzo, soprattutto in caso di ecocidio.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone fisiche e giuridiche che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche e giuridiche che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

Motivazione

È necessario proteggere sia le persone fisiche che le persone giuridiche che segnalano reati ambientali o collaborano alle indagini. Anche le organizzazioni della società civile (OSC), che sono spesso in prima linea nell'individuazione dei reati ambientali, devono essere protette.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile.

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile o di accusa privata.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni siano considerate di pubblico interesse e messe a disposizione del pubblico interessato:

 

a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo; 

 

b) le informazioni che consentono ai membri del pubblico interessati di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale divulgazione delle informazioni potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.

Motivazione

È opportuno garantire un livello minimo di diritti al pubblico generale nella sua capacità di esercitare la rappresentazione della natura come vittima di un reato ambientale.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 15 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali il miglioramento degli strumenti di contrasto preventivi, campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri garantiscono inoltre un'attuazione e un'applicazione efficaci degli obblighi nazionali e dell'Unione di dovuta diligenza in materia ambientale nelle catene di approvvigionamento delle loro persone fisiche e giuridiche che operano nei paesi in via di sviluppo, come stabilito nella direttiva (UE) xxx/xxx [direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità].

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Il rafforzamento dei sistemi di ispezione amministrativa e l'uso di nuove tecnologie, come il ricorso all'osservazione della Terra, sono potenziati per prevenire e individuare i reati ambientali, in particolare quelli commessi nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 16 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che prevengono, accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento  57

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, compresi esperti in materia ambientale, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata, soprattutto in caso di reati ambientali commessi nel quadro di organizzazioni criminali, in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti. Particolare attenzione è riservata a corsi di formazione specializzati sulle indagini e sul perseguimento dei reati ambientali transnazionali.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 18 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata, criminalità informatica, criminalità finanziaria o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

 

Cooperazione tra gli Stati membri con gli organi, organismi e agenzie dell'Unione e con i paesi in via di sviluppo

 

1.  Gli Stati membri assicurano un coordinamento e una cooperazione transfrontaliera efficaci con gli altri Stati membri e con l'Unione, compresi i suoi organi, organismi e agenzie specializzati, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), la Procura europea, l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

 

2.  Gli Stati membri intensificano la cooperazione giudiziaria internazionale e, in particolare, la cooperazione con i paesi in via di sviluppo al fine di rafforzare i loro sistemi di Stato di diritto e di governance nell'ottica di attuare meccanismi efficaci per prevenire e combattere la criminalità ambientale.

 

3.  La Commissione intraprende maggiori sforzi per migliorare la cooperazione internazionale e la cooperazione allo sviluppo e per sostenere i paesi in via di sviluppo, mettendo in atto misure efficaci volte a migliorare lo sviluppo di capacità, in particolare l'istituzione di programmi di assistenza tecnica, per consentire loro di migliorare i loro sistemi amministrativi, giudiziari e giuridici al fine di prevenire e combattere più efficacemente la criminalità ambientale.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito;

a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito, comprese la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata ambientale transnazionale, come pure la corruzione e il riciclaggio di denaro connessi a tali reati quando colpiscono i paesi in via di sviluppo;

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro questo tipo di reato;

b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro questo tipo di reato, nonché di altri soggetti, quali la società civile e il settore privato;

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti;

c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti e con altri soggetti, quali la società civile;

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) le risorse necessarie e le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto;

e) le risorse necessarie e assegnate e le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, nonché il modo in cui gli approcci multidisciplinari saranno integrati nei programmi di formazione;

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti;

f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti, ivi compresi il valore di riferimento e gli indicatori utilizzati;

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) l'assistenza alle vittime e la loro protezione nei paesi in via di sviluppo, in particolare le persone in situazioni di vulnerabilità, compresi i difensori dell'ambiente.

Emendamento  66

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno gli elementi seguenti:

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno gli elementi seguenti:

a) il numero di reati ambientali segnalati;

a) il numero di reati ambientali segnalati;

b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini;

b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini;

c) la durata media delle indagini penali sui reati ambientali;

c) la durata media dei procedimenti giudiziari dall'inizio delle indagini penali sui reati ambientali all'emissione ed esecuzione della sentenza;

d) il numero di condanne per reati ambientali;

d) il numero di condanne per reati ambientali;

e) il numero di persone fisiche condannate e sanzionate per reati ambientali;

e) il numero di persone fisiche condannate e sanzionate per reati ambientali;

f) il numero di persone giuridiche sanzionate per reati ambientali o reati equivalenti;

f) il numero di persone giuridiche sanzionate per reati ambientali o reati equivalenti e se l'autore abbia fatto parte di un gruppo della criminalità organizzata o abbia agito nell'ambito di un tale gruppo;

g) il numero di procedimenti giudiziari per reati ambientali archiviati;

g) il numero di procedimenti giudiziari per reati ambientali archiviati;

h) i tipi e i livelli di sanzioni inflitte per reati ambientali, anche per categorie di reati ambientali ai sensi dell'articolo 3.

h) i tipi e i livelli di sanzioni inflitte per reati ambientali, anche per categorie di reati ambientali ai sensi dell'articolo 3.

 

h bis) il numero di casi di reati ambientali transnazionali, disaggregati per paese in cui il reato ambientale è stato commesso;

 

h ter) i dati relativi ai proventi da reati ambientali che sono stati provvisoriamente sequestrati o congelati e in seguito confiscati;

 

h quater) informazioni su se il reato ambientale costituisce un reato presupposto per il riciclaggio di denaro;

 

h quinquies) il numero di vittime, compresi i gruppi di vittime o le comunità locali, disaggregato, tra l'altro, per sesso, età, etnia e paese d'origine;

 

h sexies) il tipo di impatto sull'ambiente nonché sulle persone e sulle comunità locali.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Tutela penale dell'ambiente e sostituzione della direttiva 2008/99/CE

Riferimenti

COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

JURI

27.1.2022

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

DEVE

24.3.2022

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Caroline Roose

14.3.2022

Esame in commissione

30.8.2022

 

 

 

Approvazione

30.11.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

12

10

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Barry Andrews, Eric Andrieu, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Antoni Comín i Oliveres, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Janina Ochojska, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alessandra Basso, Marlene Mortler, Caroline Roose

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Virginie Joron, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

12

+

NI

Renew

S&D

The Left

Verts/ALE

Antoni Comín i Oliveres

Barry Andrews, Charles Goerens

Eric Andrieu, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino

Miguel Urbán Crespo

Pierrette Herzberger‑Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

10

-

ID

PPE

Alessandra Basso, Virginie Joron, Joachim Kuhs

Hildegard Bentele, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé

 

0

0

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (25.10.2022)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE

(COM(2021)0851 – C9‑0466/2021 – 2021/0422(COD))

Relatrice per parere: Sirpa Pietikäinen

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 2008/99/CE presenta lacune a livello di attuazione, non è in linea con l'evoluzione del diritto ambientale dell'UE e con le sfide attuali e tralascia ampie parti del diritto ambientale dell'UE e della distruzione dell'ambiente.

 

Quanto illustrato determina una situazione in cui la risposta della giustizia penale non rappresenta la realtà. Nonostante la direttiva, il numero di indagini e condanne transfrontaliere non è aumentato in modo considerevole. La criminalità ambientale rappresenta la quarta maggiore attività criminale ed è un fenomeno in crescita.

 

La criminalità ambientale è una minaccia per l'economia e le imprese europee. Secondo le stime, il fatturato annuale del solo mercato dei rifiuti illeciti nell'UE sarebbe compreso tra 4 e 15 miliardi di EUR. Ciò crea condizioni di disparità, poiché le imprese, evitando le responsabilità, possono ottenere vantaggi finanziari. Si tratta di un problema che va affrontato e che è inoltre fortemente legato alla criminalità organizzata internazionale.

 

La criminalità ambientale costituisce una minaccia per il nostro ambiente e la salute umana. Può avere ripercussioni sulla qualità dell'aria e dell'acqua, contaminare i terreni, nuocere alle specie selvatiche e danneggiare o distruggere habitat naturali. Tutto questo può avere conseguenze per la salute umana e del pianeta.

 

Ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente sano. Secondo i trattati, l'Unione europea si impegna a garantire un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che l'Unione si impegna a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente. La convenzione di Aarhus stabilisce invece che l'Unione si impegna a garantire il diritto di ogni persona a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. Nella realtà, tuttavia, le cose non stanno sempre così. La legislazione in materia di reati ambientali contribuisce anche all'esercizio del diritto umano alla salute e ad un buon ambiente.

 

La soglia attualmente prevista per lo svolgimento delle indagini è troppo alta, il che comporta minori attività di individuazione, indagine, azione penale e imposizione di sanzioni. La relatrice ritiene sia necessario compiere progressi in relazione a tali aspetti, ampliando altresì l'ambito di applicazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda i comportamenti attuati con la consapevolezza che essi causano o possono causare violazioni dei diritti umani o danni rilevanti all'ambiente. Nella sua forma più grave, tale atteggiamento potrebbe essere considerato un ecocidio.

 

Cinque dei nove confini planetari, che rappresentano dei limiti di sicurezza per l'umanità, sono già stati superati. Tale situazione mette a rischio la sussistenza del pianeta e la nostra salute. Inoltre, la gravità del degrado della biodiversità e dei cambiamenti climatici rappresenta una minaccia esistenziale per la sussistenza. Trascurare tali minacce invece di reagirvi potrebbe costituire un ecocidio.

 

È opportuno prestare attenzione alla prevenzione e alla precauzione. Gli operatori hanno il dovere di essere consapevoli e di condurre una dovuta diligenza adeguata. Il dovere di precauzione e il dovere di consapevolezza devono pertanto rientrare fra le responsabilità generali degli operatori e degli attori. Per questo motivo, è necessario che la direttiva affronti anche i casi di cosiddetta "cecità intenzionale", ovvero l'elusione deliberata della conoscenza dei fatti. Non dovrebbe essere possibile esimersi da colpe facendo finta di niente. Come in altri campi della legislazione penale, il principio fondamentale della punibilità e delle sanzioni deriva dal danno arrecato.

 

Se un reato causa o può causare la morte o lesioni gravi a una persona o danni rilevanti o si configura come un reato grave, irreversibile o di lunga durata, tali caratteristiche dovrebbero essere considerate circostanze aggravanti e non semplici criteri per la determinazione di un reato. Quando si commina una sanzione è opportuno considerare l'entità del danno ambientale piuttosto che un elemento del reato da dimostrare per stabilire la colpevolezza. Inoltre, molti reati sono commessi per negligenza semplice e tale elemento dovrebbe essere sufficiente ai fini della responsabilità penale. In caso contrario, si starebbe alzando ulteriormente la soglia per le indagini.

 

La direttiva dovrebbe altresì contemplare le azioni che risultano illecite pur essendo compiute su autorizzazione di un'autorità competente, se detta autorizzazione è illegale, ad esempio nel caso in cui sia stata rilasciata un'autorizzazione ambientale contraria alle leggi ambientali.

 

È urgentemente necessario prevedere sanzioni più severe per i trasgressori delle leggi e azioni di contrasto più rigorose. Per conseguire l'effetto deterrente desiderato, le sanzioni devono essere sufficientemente elevate. Poiché il danno causato è spesso irreversibile e permanente, è necessario creare un deterrente veramente efficace. La relatrice è totalmente favorevole alla proposta di stabilire sanzioni per le persone giuridiche in base al loro fatturato mondiale totale (articolo 7, paragrafo 4), ma propone di aumentare la percentuale in questione al 15 % per garantire una deterrenza veramente efficace.

 

Azioni di contrasto efficaci richiedono capacità, competenze, conoscenze e formazione lungo l'intera catena di contrasto. Pertanto, la relatrice propone e sostiene gli sforzi volti ad aumentare la consapevolezza e le competenze delle indagini, dell'azione penale e dei giudici, nonché la creazione di tribunali, forze di polizia e procuratori generali specializzati. Inoltre, data la natura del reato ambientale, è opportuno rafforzare il ruolo della Procura europea a tale riguardo, soprattutto nei casi in cui gli Stati membri non agiscono.

 

Pur appoggiando pienamente i miglioramenti introdotti nella raccolta di dati e nelle statistiche, la relatrice sottolinea l'importanza della trasparenza a tale riguardo e propone di rendere pubblici i dati statistici oltre alle revisioni consolidate degli Stati membri.

 


ALLEGATO: ELENCO DEGLI ENTI O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto la responsabilità esclusiva della relatrice. La relatrice ha ricevuto contributi dai seguenti enti per la preparazione del progetto di relazione:

Ente e/o persona

EUFJE - The European Union Forum of Judges for the Environment

ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment

IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law

EnviCrimeNet

European Environmental Bureau

Humane Society International/Europe

BirdLife Europe

TRAFFIC

WWF European Policy Office

IFAW

Born Free Foundation

Wildlife Conservation Society (WCS)

U.S. Department of Justice

Prof. Dr. Michael G. Faure, Maastricht University

Prof. Kimmo Nuotio, University of Helsinki

Prof. Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi

 

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione s'impegna a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione s'impegna a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute umana, a utilizzare in modo prudente e razionale le risorse naturali e a promuovere misure sul piano internazionale destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. Conformemente all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. È fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e in particolare a norma degli articoli 2, 3 e 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le questioni ambientali sono legate a diversi diritti umani e alla salute umana. L'esercizio di taluni diritti può essere pregiudicato dall'esistenza di danni all'ambiente e dall'esposizione a rischi ambientali.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) A norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Unione deve garantire la protezione dei diritti fondamentali e, in particolare, un alto livello di tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente (articolo 37), un livello elevato di protezione della salute umana (articolo 35), il diritto alla vita (articolo 2) e il diritto all'integrità della persona (articolo 3). Dato che l'impatto della criminalità ambientale non influisce solo sulla biodiversità, il clima e i limiti del pianeta, ma anche sui diritti umani e sulla salute umana e ambientale, la lotta contro la criminalità ambientale dovrebbe essere una priorità a livello dell'UE, al fine di garantire la tutela di tali diritti e prevenire i danni ambientali.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) La presente direttiva mira a favorire e promuovere i diritti umani, i diritti fondamentali e il diritto a un ambiente sano in quanto diritto umano, quali riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dagli articoli 2 e 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dagli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione di Aarhus.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies) Conformemente alla convenzione di Aarhus, l'Unione si impegna a difendere il diritto di ogni persona a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 1 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 sexies) L'impatto della criminalità ambientale non riguarda solo la biodiversità, il clima e i limiti del pianeta, ma anche i diritti umani e la salute umana e ambientale L'Unione si è impegnata a favore di una serie di obiettivi di sostenibilità a lungo termine con l'intento generale di "vivere bene entro i limiti del nostro pianeta". La Commissione dovrebbe continuare il suo lavoro sulla gestione delle risorse naturali per rimanere entro i confini del pianeta ed evitare crisi che mettano a rischio l'esistenza dell'ambiente e dell'umanità. Tale lavoro dovrebbe essere basato sulla scienza e su indicatori armonizzati.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 1 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 septies) Nell'ambito della prossima valutazione del diritto penale ambientale, la Commissione dovrebbe chiarire come sia garantita una chiara competenza giuridica in materia ambientale per quanto riguarda il contenuto, le definizioni di ciò che costituisce uno stato ambientale buono o cattivo e quali questioni debbano essere considerate penalmente rilevanti.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace.

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento significativo, continuo e sostenuto del numero e della gravità dei reati ambientali e dei loro effetti, che si traducono in costi di opportunità e nel deterioramento o nella perdita di servizi e funzioni ecosistemiche, di resilienza e vitalità ambientale, di habitat e specie, e minano l'efficacia della legislazione ambientale dell'Unione, e compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati stanno inoltre diventando sempre più uno dei settori criminali più vasti al mondo, diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi. Tali reati rappresentano una minaccia per l'ambiente, il clima e la sicurezza del pianeta ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace, compresa una cooperazione transfrontaliera rafforzata tra le autorità competenti a livello dell'Unione e nazionale.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative.

(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali sufficientemente dissuasive e comuni, che siano indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative e rafforzino la deterrenza. Il diritto penale ambientale dovrebbe essere uno strumento complementare per prevenire, scoraggiare e correggere i comportamenti che danneggiano l'ambiente.

__________________

__________________

20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non esiste ancora una definizione armonizzata e accettata di reati ambientali a livello dell'Unione o nazionale, pertanto la presente direttiva dovrebbe fornire un quadro generale definendo i reati ambientali autonomi, oltre alla serie di definizioni comuni a livello dell'Unione di reati ambientali specifici1 bis.

 

__________

 

1 bis Cfr. IAI e AMBITUS, Roma, maggio 2022, pag. 19.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione. Le disposizioni in materia di sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l'effetto deterrente e rafforzare la catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali.

(4) Le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni gravi della legislazione ambientale dell'Unione. L'eccessiva indulgenza riguardo alla punizione di quelli che potrebbero essere considerati reati ambientali minori porta a una situazione in cui le ammende ricevute per violazione della normativa ambientale rappresentano una piccola percentuale rispetto ai profitti realizzati da un'azienda e potrebbero essere considerate un costo operativo. Si dovrebbe istituire, inoltre, una procedura per l'aggiornamento automatico dell'elenco dei reati di cui alla presente direttiva in base all'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione. Le disposizioni in materia di sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di avere un effetto deterrente e sostenere adeguatamente il rafforzamento della catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali nonché di dare un segnale che rispettare l'acquis ambientale ha senso dal punto di vista economico.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/200921 e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo22 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203023, alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/200824 dovrebbero essere considerati reati.

soppresso

__________________

 

21 Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

 

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

 

23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

 

24 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

 

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.

(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, se l'autorizzazione era illegale, ha violato il diritto nazionale o dell'Unione, o è stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Un'autorizzazione che abbia violato la legislazione dell'Unione in materia, a prescindere dal risultato finale del rilascio dell'autorizzazione, dovrebbe essere considerata anch'essa illegale. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale. Gli Stati membri dovrebbero qualificare come reato le categorie autonome e generali di reati ambientali creando un reato di messa in pericolo dell'ambiente quando una condotta espone direttamente o indirettamente l'ambiente a un rischio immediato di danno sostanziale o quando una persona agisce consapevolmente in modo tale da causare un danno sostanziale all'ambiente. Le autorità o gli organismi pubblici non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di essere perseguiti per commissione, istigazione, favoreggiamento, concorso o tentativo di reati ambientali.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali – aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat – e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali.

(9) La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali – aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat, gli ecosistemi e le popolazioni di specie – e un uso prudente e razionale delle risorse naturali, dei servizi e delle funzioni ecosistemici nonché il rispetto dei limiti del pianeta.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Pertanto la presente direttiva dovrebbe coprire anche gli eventuali aggiornamenti o modifiche della legislazione dell'Unione la cui inosservanza rientra tra i reati definiti dalla direttiva e che nell'evolvere mantiene inalterati nella sostanza gli obblighi originari. Se però nuovi strumenti giuridici vietano nuove azioni dannose per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere modificata per aggiungere alle categorie di reati anche le nuove violazioni gravi del diritto ambientale dell'Unione.

(10) L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, come esemplificato dal superamento di sei dei nove limiti del pianeta, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità e giustizia intergenerazionali. Pertanto la presente direttiva dovrebbe coprire anche gli eventuali aggiornamenti o modifiche della legislazione dell'Unione la cui inosservanza rientra tra i reati definiti dalla direttiva e che nell'evolvere mantiene inalterati nella sostanza gli obblighi originari. Se però nuovi strumenti giuridici vietano nuove azioni dannose per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere modificata per aggiungere alle categorie di reati anche le violazioni gravi del diritto ambientale dell'Unione adottate dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. In tali casi, la modifica della presente direttiva dovrebbe limitarsi all'inclusione di nuovi reati e riguardare solo l'articolo 3 e le relative disposizioni, al fine di riflettere esclusivamente tale inclusione.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Come sancito dall'articolo 13 del titolo II TFUE, gli animali sono esseri senzienti e pertanto nel contesto di un reato ambientale si dovrebbe tenere pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare norme più rigorose, a condizione che siano compatibili con le disposizioni del trattato, ma la legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali negli allevamenti fissa le norme minime. La convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e la direttiva 98/58/CE del Consiglio si basano sulle cosiddette "cinque libertà" per garantire norme minime dell'Unione per il benessere degli animali selvatici, da allevamento, da laboratorio e da compagnia: libertà dalla fame e dalla sete, libertà dallo stress, libertà da dolore, ferite e malattie, libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specifiche della specie e libertà da paura e disagio. Ciò include la somministrazione ingiustificata e sistematica di antibiotici, con il relativo impatto negativo riguardo alla resistenza antimicrobica per la salute umana e animale e per l'ecosistema. La crudeltà o l'inflizione di dolore, angoscia e sofferenza agli animali dovrebbero anch'esse essere tenute in considerazione come circostanze aggravanti nel contesto di un reato ambientale.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Le foreste sono un alleato essenziale nella lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Esse fungono da pozzi di assorbimento del carbonio e contribuiscono a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici, ad esempio rinfrescando le città, proteggendole dalle inondazioni gravi e riducendo l'impatto della siccità. Per quanto concerne, in particolare, i reati che creano una spirale di gravi danni ambientali rientranti nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, con un pericolo irreversibile per l'equilibrio di interi ecosistemi, come il disboscamento illegale, l'innesco di incendi boschivi e la distruzione degli habitat della fauna selvatica o altri reati contro le foreste, essi dovrebbero essere tenuti in considerazione come possibili circostanze aggravanti.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Dovrebbero anche essere punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione intenzionale dei reati. Il tentativo di commettere un reato che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerato altrimenti particolarmente dannoso dovrebbe costituire reato se commesso intenzionalmente.

(13) Dovrebbero anche essere punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione intenzionale dei reati. Il tentativo di commettere un reato che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerato altrimenti particolarmente dannoso dovrebbe costituire reato se commesso intenzionalmente. Quando tale condotta si osserva nella pubblica amministrazione, è essenziale poter adire i tribunali e applicare sanzioni penali.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui il costo del ripristino dell'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni e la pubblicazione delle sentenze. La Commissione dovrebbe presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti per le autorità nazionali competenti, ai pubblici ministeri e ai giudici su come classificare le sanzioni. Inoltre, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per assistere gli Stati membri nell'armonizzazione dei tipi e dei livelli di sanzioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Se il diritto nazionale lo prevede, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche.

(15) Anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Come nel caso delle persone fisiche, le persone giuridiche che siano autori, incitatori o complici di reati dovrebbero essere chiamate a rispondere ed essere sottoposte a procedimento penale. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi, proporzionati e, se possibile, identici, quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che sia possibile perseguire penalmente le persone fisiche che agiscono a nome di un'entità giuridica. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche, delle conseguenze ambientali dirette e indirette a breve, medio e lungo termine nonché, ove applicabile, della natura reversibile del danno ambientale. Infine, è anche opportuno tenere conto del livello delle sanzioni penali applicabili alle persone giuridiche per altre categorie di reati.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Come i profitti illeciti, le spese che possono essere generate o evitate attraverso reati ambientali sono un importante incentivo per la criminalità e spesso alimentano le organizzazioni criminali ed è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Benché il riconoscimento del reato di ecocidio sia attualmente in discussione in vari parlamenti nazionali in tutto il mondo e nell'Unione, l'Unione dovrebbe cogliere questa opportunità per restare leader mondiale nell'ambito della legislazione a tutela dell'ambiente e per garantire che vi siano definizioni armonizzate e sanzioni ex ante, e non ex post. Gli Stati membri dovrebbero essere esortati a stabilire la loro giurisdizione sul reato di ecocidio che, secondo il Gruppo di esperti indipendenti per la definizione giuridica dell'ecocidio, è definito come atti illeciti o deliberati commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità di arrecare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente. Questo reato specifico consente di identificare i danni più gravi all'ambiente e di prevedere, in tal modo, una graduazione delle sanzioni secondo la gravità del danno inflitto all'ambiente.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati.

(17) I reati che hanno carattere continuativo e potrebbero avere conseguenze rilevanti o addirittura irreversibili sull'ambiente dovrebbero essere interrotti quanto prima sulla base dei principi della precauzione e dell'azione preventiva sanciti dall'articolo 191, paragrafo 2, TFUE. La Commissione dovrebbe pertanto incoraggiare gli Stati membri a istituire un meccanismo a livello nazionale per trattare i casi con una procedura accelerata qualora vi sia il rischio di un danno rilevante o irreversibile all'ambiente. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati nella loro totalità. La direttiva dovrebbe stabilire anche le norme per la gestione dei proventi confiscati. In linea con il principio "chi inquina paga", tali proventi finanziari confiscati dovrebbero essere utilizzati per riparare i danni causati, risarcire le vittime e finanziare misure volte a combattere reati analoghi.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.

(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari e adattati alle specificità del danno ambientale, che spesso si protrae nel tempo, per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché possano essere applicati termini di prescrizione speciali nel caso in cui un reato sia stato nascosto, vale a dire quando l'autore del reato ne ha impedito la scoperta. In tal caso, il limite temporale dovrebbe decorrere solo dal giorno in cui è stato possibile determinare il reato a condizioni che consentano di perseguirlo. Data la gravità della condotta in questione, non dovrebbe esservi prescrizione per il reato di ecocidio e per l'autore del reato che ha causato danni a ecosistemi naturali quando tale autore di reato è costituito come soggetto giuridico.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative efficaci, proporzionate, dissuasive e deterrenti e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente la portata del contrasto amministrativo e penale per quanto riguarda i reati ambientali secondo il loro diritto nazionale. Nell'applicare la legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative rispetti i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il principio del ne bis in idem.

(21) Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente la portata del contrasto amministrativo e penale per quanto riguarda i reati ambientali secondo il loro diritto nazionale. I procedimenti penali e le relative sanzioni dovrebbero essere completamente distinti e indipendenti dai procedimenti e dalle sanzioni amministrativi. Nell'applicare la legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative rispetti i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il principio del ne bis in idem.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e di altre misure per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale in modo mirato ed efficace.

(22) Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e di altre misure, valutando la situazione finanziaria delle persone giuridiche per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale in modo mirato ed efficace, secondo il principio "chi inquina paga", con un adeguato livello di armonizzazione a livello dell'Unione per garantire un'efficace cooperazione transfrontaliera, per prevenire la doppia incriminabilità e per evitare una scarsa applicazione della legge e bassi livelli sanzionatori. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per assistere gli Stati membri nella definizione dei livelli delle sanzioni penali e di altre misure per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali illeciti.

(23) Considerati la mobilità degli autori degli illeciti e i proventi delle attività criminali, nonché la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere i reati ambientali, comprese le condotte criminali compiute in Stati terzi, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per consentire alle autorità competenti di indagare e perseguire tali attività, anche nel caso in cui un reato sia commesso mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a partire dal loro territorio, a prescindere dal fatto che tale tecnologia sia o meno basata in tale territorio. Gli Stati membri dovrebbero pertanto estendere la propria giurisdizione qualora un reato comporti un rischio per l'ambiente nel proprio territorio o laddove sia commesso contro i propri cittadini. Considerati i limiti del principio di territorialità nell'applicazione del diritto penale ai reati ambientali di natura transfrontaliera e il numero rilevante di casi in cui gli attori dell'Unione sono coinvolti in reati ambientali che hanno luogo al di fuori dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere esortati a introdurre la cosiddetta giurisdizione universale per i reati ambientali gravi, in particolare in relazione all'ecocidio. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare, inoltre, la cooperazione tra le diverse agenzie che operano nell'ambito delle indagini finanziarie e dei reati ambientali, per avviare e portare avanti indagini finanziarie riguardo ai reati ambientali. Tale cooperazione dovrebbe comprendere il lavoro con le controparti estere per condividere informazioni, agevolare le azioni penali e recuperare i beni trasferiti e detenuti all'estero1 bis.

 

__________________

 

1 bis La cooperazione tra agenzie è stata proposta nella relazione 2021 sul riciclaggio del denaro ricavato da reati ambientali, elaborata dalla Task Force "Azione finanziaria" (GAFI), disponibile all'indirizzo https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money-Laundering-from-Environmental-Crime.pdf

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe essere intensificata, in particolare incoraggiando e sostenendo l'adozione di misure e meccanismi efficaci per combattere i reati ambientali.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

(24) I reati ambientali danneggiano la natura, la salute, l'economia e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone fisiche e le organizzazioni, ad esempio quelle della società civile, svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo l'ambiente e il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata, completa ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

__________________

__________________

25 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

25 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) I difensori dell'ambiente che proteggono direttamente gli ecosistemi sono spesso anche esposti in prima linea alle conseguenze della criminalità ambientale in tutto il mondo, anche nell'Unione1 bis. Essi possono essere direttamente minacciati, intimiditi, perseguitati, molestati o persino assassinati dagli autori dei reati e dovrebbero quindi beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace. L'Unione sostiene l'istituzione di un relatore speciale indipendente sui difensori dei diritti ambientali ai sensi della convenzione di Aarhus e, di conseguenza, l'adozione di misure di protezione, che costituiscono anch'esse un modo per combattere la criminalità ambientale con maggiore efficacia.

 

__________________

 

1 bis Global Witness (2021), Front line of defence Report.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Considerando 24 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 ter) Monitorando, sensibilizzando ed educando sulle problematiche e sulle conseguenze dei crimini ambientali, le organizzazioni non governative svolgono un ruolo chiave nel combattere attivamente i crimini ambientali e nel prevenire più efficacemente i comportamenti criminali.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Considerando 24 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 quater) Anche i difensori dell'ambiente possono essere oggetto di azioni legali abusive e di minacce, e dovrebbero essere protetti da tali pratiche abusive in conformità con le disposizioni della 1 bis [OP: inserire il numero di riferimento della direttiva sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") – (2022/0117(COD)].

 

__________________

 

1 bis Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile" (2021/2036(INI)).

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Anche altre persone possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale.

(25) Anche altre persone, fisiche o giuridiche, possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita, organizzazioni non governative o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito, in particolare dal punto di vista finanziario, se del caso. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Poiché la natura non può costituirsi vittima nel procedimento penale, ai fini di un'azione efficace di contrasto i membri del pubblico interessato, quale definito nella presente direttiva tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus26, dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell'ambiente in quanto bene pubblico, nell'ambito di applicazione del quadro giuridico degli Stati membri e fatte salve le pertinenti norme procedurali.

(26) Considerato il valore intrinseco della natura e poiché la natura non può costituirsi vittima nel procedimento penale, ai fini di un'azione efficace di contrasto i membri del pubblico interessato, quale definito nella presente direttiva tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus26, dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell'ambiente in quanto bene naturale comune, nell'ambito di applicazione del quadro giuridico degli Stati membri e fatte salve le pertinenti norme procedurali. Al fine di garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, gli ostacoli all'accesso alla giustizia dovrebbero essere limitati riducendo la lunghezza e il costo dei procedimenti per le vittime di danni ambientali, incrementando i poteri dei tribunali di ordinare un risarcimento effettivo e ampliando la possibilità per il pubblico di partecipare ai procedimenti in qualità di parti civili.

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__________________

26 Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

26 Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) La Commissione dovrebbe impegnarsi a elaborare orientamenti ai sensi della presente direttiva per specificare il quadro procedurale per la partecipazione dei membri del pubblico ai procedimenti penali relativi a reati ambientali, compresa la definizione di criteri di ammissibilità facilmente accessibili. La Commissione potrebbe trarre ispirazione, ad esempio, dalla legislazione già presente in alcuni Stati membri, come la Spagna, in cui i procedimenti penali sono pubblici e possono essere avviati da qualsiasi cittadino, che diventa pertanto la parte accusatrice in tali procedimenti.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Considerando 26 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter) La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad adottare iniziative che facilitino l'accesso dei cittadini alla giustizia.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l'opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati. Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

(28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche e sostegno finanziario, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l'opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati. Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche e il sostegno finanziario dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente e includa misure di diritto amministrativo, civile e penale, gli Stati membri dovrebbero organizzare la cooperazione e la comunicazione interne tra tutti gli attori delle catene di contrasto amministrativa e penale e tra i soggetti che infliggono sanzioni repressive e correttive. Sulla base delle norme applicabili, gli Stati membri dovrebbero anche cooperare attraverso le agenzie dell'UE, in particolare Eurojust ed Europol, nonché con gli organi dell'UE, tra cui la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei rispettivi settori di competenza.

(30) Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente e includa misure di diritto amministrativo, civile e penale, gli Stati membri dovrebbero organizzare la cooperazione e la comunicazione interne tra tutti gli attori delle catene di contrasto amministrativa e penale e tra i soggetti che infliggono sanzioni repressive e correttive. I potenziali autori di reati sono in genere soggetti giuridici che hanno ottenuto legittimità mediante varie strutture nell'ambito della società– ad esempio pagando imposte sugli utili societari, offrendo posti di lavoro, appartenendo a strutture politiche governative – e le considerazioni politiche possono comportare il rischio che tali autori siano trattati con un occhio di riguardo dai sistemi giudiziari e dalla politica1 bis. Le agenzie di vigilanza possono essere sotto pressione per mantenere buoni rapporti con le società che regolamentano, e per sostenere la salute economica locale1 ter. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero anche cooperare attraverso le agenzie dell'UE, in particolare Eurojust ed Europol, nonché con gli organi dell'UE, tra cui la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei rispettivi settori di competenza, anche istituendo punti di contatto nazionali.

 

__________________

 

1 bis Nurse, Angus: Contemporary Perspectives on Environmental Enforcement International journal of offender therapy and comparative criminology, 2022-03, Vol. 66 (4), pagg. 327-344.

 

1 ter Environmental and Wildlife Crime in Sweden from 2000 to 2017, Stassen, Richard; Ceccato, Vania; Favarin, Serena, Journal of contemporary criminal justice, 2020-08, Vol. 36 (3), pagg. 403-427.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Ai fini di una più stretta cooperazione tra Stati membri in merito alla criminalità ambientale, l'Unione dovrebbe valutare l'estensione del mandato della Procura europea (EPPO) ai reati definiti nella presente direttiva. L'EPPO, che dispone di poteri propri e dell'autorità per coordinare le indagini e le azioni penali nei casi transfrontalieri, è attualmente l'organismo europeo nella posizione migliore per fronteggiare i reati ambientali più gravi con una dimensione transfrontaliera. Occorre pertanto estendere il mandato dell'EPPO per coprire i reati ambientali gravi con una dimensione transfrontaliera, tramite il Consiglio europeo in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, TFUE. L'EPPO sarebbe così in grado di affrontare i reati con una dimensione transfrontaliera per i quali è improbabile che vi sia un rafforzamento della risposta penale attraverso i canali tradizionali della cooperazione giudiziaria. Per svolgere questo nuovo e più ampio compito, l'EPPO ha bisogno di risorse adeguate e di finanziamenti mirati ai reati ambientali. La revisione della direttiva (UE) 2017/1371 dovrebbe proporre l'inclusione dei reati ambientali tra i reati coperti da tale direttiva e l'estensione del mandato dell'EPPO ai reati ambientali gravi.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Considerando 30 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) Per garantire un livello adeguato, efficace e convincente di indagini, azioni penali e sanzioni per i reati ambientali gravi nel territorio dell'Unione, è necessaria un'ulteriore armonizzazione del diritto penale dell'Unione. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva, un'analisi e delle proposte su come raggiungere questo obiettivo rafforzando il ruolo di Eurojust ed Europol, nonché collaborando con organi dell'Unione, tra cui la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con le unità specializzate in reati ambientali.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) In ragione del suo impatto globale e della sua natura transfrontaliera, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero attribuire alla lotta contro la criminalità ambientale una priorità politica strategica nella cooperazione giudiziaria internazionale e in seno alle istituzioni nonché nella Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare promuovendo la conformità agli accordi ambientali multilaterali tramite l'adozione di sanzioni penali e lo scambio di migliori prassi e dati sulla criminalità ambientale. Tale approccio internazionale nei confronti della criminalità ambientale dovrebbe anche includere l'ampliamento dell'ambito di intervento della Corte penale internazionale al reato di ecocidio, e far sì che l'Unione e i suoi Stati membri abbiano un ruolo e una responsabilità essenziali a tale riguardo.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione nonché mettere a disposizione del pubblico online i dati statistici pertinenti sui reati ambientali, in particolare specificando le sanzioni comminate agli autori dei reati. Per facilitare il lavoro degli attori della società civile e, in particolare, delle organizzazioni ambientali non governative, gli Stati membri dovrebbero istituire una piattaforma pubblica a livello nazionale per raccogliere dati sui reati ambientali. A livello europeo, la Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) I dati statistici raccolti a norma della presente direttiva sui reati ambientali dovrebbero essere comparabili tra gli Stati membri e raccolti sulla base di standard minimi comuni. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva con riguardo alla definizione del formato standard per la trasmissione dei dati statistici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio27.

(33) I dati statistici raccolti a norma della presente direttiva sui reati ambientali dovrebbero essere comparabili tra gli Stati membri e raccolti sulla base di standard minimi comuni. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva con riguardo alla definizione del formato standard per la trasmissione dei dati statistici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio27. Tali dati aggregati a livello europeo dovrebbero essere disponibili paese per paese, secondo le categorie di informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva, sotto la supervisione di Eurostat.

_________________

_________________

27 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

27 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Considerando 33 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) La Commissione dovrebbe, in stretta collaborazione con le capacità di monitoraggio dei sistemi giudiziari degli Stati membri, individuare, prevenire, contrastare e perseguire i reati ambientali oltre a individuare le lacune e fornire raccomandazioni e orientamenti specialistici e basati sulla scienza per migliorare l'individuazione, le indagini, le azioni penali o le sentenze riguardo ai reati ambientali.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente.

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di reati ambientali e prevede mezzi e risorse per combattere i reati ambientali, con l'obiettivo di facilitare la corretta attuazione e applicazione della legislazione ambientale e per contribuire a tutelare più efficacemente l'ambiente, la sua resilienza e la sua vitalità.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

b) un atto legislativo, un atto o regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a) o all'iniziativa strategica dell'Unione in materia di ambiente.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo illegale, fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "habitat all'interno di un sito protetto": habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio31;

(2) "habitat all'interno di un sito protetto": habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30 o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio31 o un sito che fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO;

__________________

__________________

30 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

30 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

31 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

31 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) "disboscamento illegale": qualsiasi disboscamento che violi le norme e la legislazione dell'Unione e nazionali in materia e non sia limitato ai casi che riguardano prodotti o materie prime rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresa la condotta di un'autorità forestale locale, regionale o nazionale che viola il diritto dell'Unione in materia di protezione della natura o una legge che attua l'iniziativa strategica dell'Unione in materia di tutela della natura;

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile;

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) "offerta a scopi commerciali", "vendita" e "commercio": hanno il significato di cui all'articolo 2, punti i), p) e u) del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e si riferiscono anche all'offerta a scopi commerciali, alla vendita e al commercio che avvengono online, indipendentemente dal luogo di stabilimento o di residenza dei fornitori dei servizi di intermediazione online e dei commercianti;

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) "immissione in commercio": ha il significato di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/20141 bis del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. XX/XXXX [OP: inserire il numero del regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale] del Parlamento europeo e del Consiglio; si riferisce altresì all'immissione in commercio che avviene online;

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pagg. 195-230).

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) "limiti del pianeta": i nove sistemi di sostegno della vita del pianeta identificati nell'ambito del quadro dei limiti del pianeta: i cambiamenti climatici, l'integrità della biosfera (che copre la diversità funzionale e genetica), i cambiamenti di destinazione dei terreni, l'uso di acqua dolce, i flussi biogeochimici (come azoto e fosforo), l'acidificazione degli oceani, l'inquinamento atmosferico da aerosol, la riduzione dell'ozono stratosferico e nuove entità1 bis;

 

__________________

 

1 bishttps://www.eea.europa.eu/publications/is-europe-living-within-the-planets-limits

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quinquies) "deliberato": caratterizzato da indifferenza imprudente nel causare danni che sarebbero chiaramente eccessivi rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 sexies) "grave": grado di danno che comporta alterazioni negative, perturbazioni o danneggiamenti molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, comprese conseguenze gravi per la vita umana o le risorse naturali, culturali o economiche;

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 septies) "diffuso": un tipo di danno che si estende oltre un'area geografica limitata, è di natura transfrontaliera o è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani;

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 octies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 octies) "danno a lungo termine": danno irreversibile o a cui non si può porre rimedio mediante ripristino naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 nonies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 nonies) "ambiente": la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio extra-atmosferico, compresa l'integrità di tutti gli elementi biotici e abiotici di un ecosistema, delle loro funzioni, dei loro servizi e delle loro interazioni reciproche nonché dei confini planetari della terra;

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 decies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 decies) "principio chi inquina paga": il principio secondo cui chi inquina dovrebbe sostenere i costi dell'inquinamento o dei danni ambientali che ha cagionato, compreso il costo delle misure adottate per prevenire, controllare e porre rimedio all'inquinamento nonché i costi che chi inquina impone alla società;

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 undecies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 undecies) "ecocidio": gli atti illeciti o deliberati commessi sapendo che esiste una probabilità sostanziale che tali atti arrecheranno danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 duodecies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 duodecies) "approccio One Health": un approccio integrato e unificante che intende raggiungere un equilibrio sostenibile e ottimizzato tra la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, è strettamente interconnessa e interdipendente;

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato:

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente, o per negligenza o inosservanza della dovuta diligenza e dell'obbligo di diligenza, o dell'obbligo di consapevolezza, costituiscano reato:

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, energia o sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o danni rilevanti per la salute umana o rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, o alla biodiversità, alle funzioni e ai servizi ecosistemici, alla vitalità e resilienza ambientale, alla fauna o alla flora in linea con l'approccio One Health;

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora;

(b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o un pregiudizio sostanziale alla salute umana o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla resilienza e vitalità ambientali, alla fauna o alla flora;

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

(c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato dell'Unione, l'esportazione dal mercato dell'Unione, o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresi il loro utilizzo nei processi di produzione e la loro incorporazione negli articoli, se:

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio34; oppure

iii) l'attività non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio34bis, oppure

__________________

__________________

34 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

34 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

 

34bis Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 – punto iv bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis) l'attività è vietata a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e non è conforme al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio1ter;

 

__________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

 

1 ter Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 – punto iv ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv ter) l'attività non è conforme alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis,

 

__________________

 

1bis Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 – punto vi bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

vi bis) l'attività è vietata a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

e provoca o può provocare un pregiudizio sostanziale alla salute umana o alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, o alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla resilienza e alla vitalità ambientali, alla fauna o alla flora;

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) qualsiasi azione in violazione del regolamento (UE) n. 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

__________________

 

1bis Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) qualsiasi emissione nell'ambiente di sostanze o inquinanti non conforme alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis o alla direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 bis;

 

__________________

 

1bis Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

 

1ter Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) il rilascio deliberato nell'ambiente, la coltivazione o l'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati quando tali attività non sono in conformità ai requisiti della direttiva 2001/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) l'autorizzazione o la realizzazione dei piani o progetti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE1bis del Consiglio senza un'idonea valutazione delle loro implicazioni per il sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito indicati in tale articolo;

 

__________________

 

1bis Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) l'autorizzazione o la realizzazione di piani o progetti autorizzati senza il soddisfacimento delle condizioni di esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE1bis;

 

__________________

 

1bisDirettiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

(e) la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio39 e concerne quantità non trascurabili;

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio39;

__________________

__________________

39 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

39 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o danni rilevanti per la salute umana o alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla resilienza e alla vitalità ambientali, alla fauna o alla flora;

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua;

(h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi come definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE e/o di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva;

__________________

__________________

42 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

42 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o danni rilevanti alla salute umana o alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla resilienza e vitalità ambientali, alla fauna o alla flora;

__________________

__________________

43 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

43 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

44 Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17-119).

44 Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio46, della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio47 o della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio48 e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio46, della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio47 o della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio48 e che provochi o possa provocare il decesso o danni rilevanti per la salute umana o alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla resilienza e vitalità ambientali, alla fauna o alla flora;

__________________

__________________

46 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

46 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

47 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).

47 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).

48 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

48 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

(k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che faccia sì che la media annua dell'estrazione a lungo termine esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili; o l'alterazione dovuta all'intervento umano o all'estrazione cui è soggetto il corpo idrico sotterraneo, che potrebbe comportare una diminuzione significativa dello stato delle acque superficiali associate o danni significativi agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo; o alterazioni della direzione del flusso dovute a variazioni di livello che provocano l'intrusione di acqua salata o di altro tipo, e indicano una tendenza costante e chiaramente identificata nella direzione del flusso, indotta dall'intervento umano, che può dar luogo a tali intrusioni;

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis) la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

__________________

 

1bis Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

(l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

(l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V (se le popolazioni delle specie sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie o le popolazioni di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE49  e le specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50;

__________________

__________________

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(l bis) la mancata osservanza degli obblighi in materia di benessere degli animali come sancito dall'articolo 13 del titolo II TFUE e ulteriormente specificato nella legislazione dell'UE, nazionale e regionale per gli animali selvatici, da allevamento, da laboratorio e da compagnia, con particolare riguardo alla libertà dalla fame e dalla sete, libertà dallo stress, libertà da dolore, ferite e malattie, libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specifiche della specie e libertà da paura e disagio; ciò include la legislazione specifica dell'Unione sul benessere delle galline ovaiole1 bis, dei polli da carne2 bis, dei maiali3 bis e dei vitelli4 bis, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate5 bis e sulla protezione degli animali durante l'abbattimento6 bis; la crudeltà o l'inflizione di dolore, angoscia e sofferenza agli animali devono anch'esse essere tenute in considerazione come circostanze aggravanti.

 

__________________

 

1bis Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

 

1ter Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

 

1quater Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

 

1quinquies Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

 

1sexies Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

 

1septies Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(l ter) la prescrizione ingiustificata e sistematica di antibiotici con il suo impatto negativo riguardo alla resistenza antimicrobica per la salute umana e animale e per gli ecosistemi, in linea con l'approccio "One Health".

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

(m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio51, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

(m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A, B e, limitatamente alle importazioni, all'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio51;

__________________

__________________

51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

 

Testo della Commissione

Emendamento

(n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio52, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento]

(n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio52; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione degli articoli 3, 3bis, 4 e 4bis del regolamento]

__________________

__________________

52 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23-34).

52 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23-34).

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n bis) un'infrazione riguardo al rispetto della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR, e un'infrazione delle norme sulla condizionalità di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, ai sensi del regolamento (CE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio1ter;

 

__________________

 

1bis Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

1ter Norme relative alle operazioni e alla condizionalità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n ter) il disboscamento illegale;

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

 

Testo della Commissione

Emendamento

(o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, se il deterioramento è significativo;

(o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, o la perturbazione significativa di una specie per la quale il sito è stato designato o di qualsiasi altro sito che attui strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 o il diritto dell'Unione in materia di ripristino della natura;

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o danni rilevanti per la salute umana o alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla resilienza e alla vitalità ambientali, alla fauna o alla flora;

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r bis) ecocidio, come definito all'articolo 2, punto 5 quater, e all'articolo 3, paragrafo 2 bis.

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r ter) il danno rilevante all'ambiente in caso di investimenti pubblici o privati dovuto a una grave violazione del principio "non arrecare un danno significativo" nel significato di cui all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia;

Emendamento  97

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r quater) i danni ambientali alle foreste, anche a causa degli incendi boschivi intenzionali o a causa della mancanza di dovuta diligenza, e il mancato rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);

Emendamento  98

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r quinquies) la violazione delle norme di cui alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COD2022/0051) e alla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (2021/0104(COD));

Emendamento  99

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r sexies) il danno ambientale quale definito nella direttiva 2004/35/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Emendamento  100

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni costituiscano reato:

 

(a)  qualsiasi condotta che incida negativamente sul clima o sull'ambiente, compresi l'acqua, l'aria, il suolo, la biodiversità, gli habitat, i servizi e le funzioni ecosistemici o la loro vitalità, resilienza e interazioni reciproche, o sulla salute o sul benessere delle persone e sulla salute e sul benessere degli animali, e la cui gravità è considerata alla luce del danno causato; e

 

(b)  qualsiasi condotta che, direttamente o indirettamente, espone l'ambiente o i diritti umani pertinenti a un rischio immediato di danno sostanziale. La consapevolezza che il comportamento potrebbe causare o con tutta probabilità causerà un danno sostanziale dovrebbe essere considerata una circostanza aggravante.

Emendamento  101

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r) costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.

2. Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1 costituiscano reato se poste in essere per negligenza.

Emendamento  102

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri sono esortati a stabilire la propria giurisdizione sul reato di ecocidio per le violazioni più gravi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, vale a dire un'azione illecita o deliberata commessa sapendo che esiste una probabilità sostanziale di arrecare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente mediante detta azione.

Emendamento  103

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

3. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante ai fini delle indagini e dell'azione penale riguardo ai reati di cui ai paragrafi 1 e 1bis, si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

Emendamento  104

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la gravità del danno;

(c) la gravità del danno, valutata sulla base del principio "chi inquina paga" e della nomenclatura, esclusivamente per uso giudiziario, che descrive il valore ecologico, sociale o monetario dei servizi o delle funzioni ecosistemici forniti, la resilienza ambientale o la vitalità perduta o temporaneamente perduta e il valore ecologico, sociale e monetario degli esemplari di fauna selvatica colpiti o uccisi;

Emendamento  105

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la diffusione del danno;

(d) la diffusione del danno valutato sulla base del principio "chi inquina paga" e della nomenclatura, esclusivamente per uso giudiziario, che descrive il servizio o la funzione dell'ecosistema, la resilienza ambientale o la vitalità perduta o temporaneamente perduta e il valore ecologico, sociale e monetario degli esemplari di fauna selvatica colpiti o uccisi;

Emendamento  106

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) l'entità dei benefici finanziari ottenuti, inclusi i costi di conformità stimati, commettendo il reato;

Emendamento  107

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter) lo stato di conservazione e le tendenze delle specie, della popolazione o dell'habitat interessato.

Emendamento  108

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quater) se gli effetti reali o probabili sull'ambiente sono inaccettabili tenuto conto del livello di protezione ambientale che la pertinente legislazione dell'Unione mira a garantire.

Emendamento  109

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quinquies) la durata dell'infrazione o della non conformità;

Emendamento  110

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi:

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, laddove opportuno, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, si debba tenere conto dei seguenti elementi:

Emendamento  111

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;

(a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta, aggiornata o rispettata;

Emendamento  112

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) la durata dell'infrazione o della non conformità;

Emendamento  113

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) le conseguenze per la salute umana e la natura di ogni violazione dei diritti umani;

Emendamento  114

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) se il danno alla qualità o alla quantità delle acque ha comportato un deterioramento dello stato del corpo idrico come definito nel più recente piano di gestione dei bacini idrografici, in conformità delle indicazioni dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE1bis.

 

__________________

 

1bis Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Emendamento  115

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se la quantità è trascurabile o meno ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

5. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, laddove opportuno, nel valutare se la quantità è trascurabile o meno ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

Emendamento  116

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio;

(b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio oppure la soglia di pericolosità e tossicità;

Emendamento  117

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;

(c) lo stato di conservazione delle popolazioni pertinenti della specie animale o vegetale in questione;

Emendamento  118

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) il livello di protezione fornito alla zona o alle specie interessate;

Emendamento  119

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) il valore ecologico, sociale e monetario del servizio di ecosistema fornito perso o temporaneamente perso, valutato sulla base del principio "chi inquina paga" e della nomenclatura per uso esclusivamente giudiziario;

Emendamento  120

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) il valore ecologico, sociale e monetario del carbonio immagazzinato nell'ecosistema, compreso il suolo, e emesso nell'atmosfera a seguito del danno, valutato sulla base del principio "chi inquina paga" e della nomenclatura per uso esclusivamente giudiziario;

Emendamento  121

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) la potenziale quantità di benefici economici ottenuti commettendo il reato, tenendo conto anche dei costi di conformità stimati e del principio "chi inquina paga";

Emendamento  122

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater) se il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, o in relazione a corruzione, frode, estorsione o coercizione.

Emendamento  123

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Per i reati menzionati nel presente articolo, e conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono costantemente che la legislazione nuova e aggiornata a livello unionale, nazionale e regionale riguardo a tali reati sia debitamente presa in considerazione.

Emendamento  124

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis.

Emendamento  125

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m), e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r), qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis, qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

Emendamento  126

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'amministratore delegato o altri membri dell'alta dirigenza dell'impresa possano essere perseguiti in maniera indipendente in quanto persone fisiche qualora abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4, a prescindere dal fatto che anche l'impresa sia perseguita in quanto persona giuridica.

Emendamento  127

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione.

3. Se il paragrafo 2 non è applicabile, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), n ter), q), r), r ter), r quater), r quinquies) e r sexies), e all'articolo 3, paragrafo 1 bis, siano punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione.

Emendamento  128

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m) o) e p), siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.

4. Se il paragrafo 2 non è applicabile, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), k bis), l), l bis), m), n bis), o) e p), siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.

Emendamento  129

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per elaborare misure alternative alla reclusione al fine di contribuire al ripristino dell'ambiente.

Emendamento  130

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano passibili di una sanzione pecuniaria proporzionata o di reclusione.

Emendamento  131

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, di coprire integralmente i costi del ripristino e di risarcire il danno causato in base al principio "chi inquina paga";

Emendamento  132

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) l'obbligo di coprire il costo della collocazione degli animali confiscati presso un centro di soccorso o un'altra struttura temporanea idonea;

Emendamento  133

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sanzioni pecuniarie;

(b) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità e alla durata del danno causato e sufficienti a svolgere la loro funzione repressiva e dissuasiva;

Emendamento  134

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

(c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, anche in altri Stati membri;

Emendamento  135

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;

(d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato, anche in altri Stati membri;

Emendamento  136

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;

(e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato, anche in altri Stati membri o in loro aree;

Emendamento  137

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) il divieto di svolgere le attività che hanno portato alla commissione del reato;

Emendamento  138

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter) il divieto permanente di lavorare con gli animali e di possederne;

Emendamento  139

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) il risarcimento del danno in base alla responsabilità civile, in particolare nei casi in cui non è più possibile il ripristino ambientale;

Emendamento  140

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera g ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g ter) il rimborso dei costi sostenuti da terzi che hanno indagato, denunciato o portato in giudizio l'autore del reato.

Emendamento  141

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento  142

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;

soppresso

Emendamento  143

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

soppresso

Emendamento  144

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

soppresso

Emendamento  145

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo, se del caso, lungo tutta la catena di approvvigionamento da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

Emendamento  146

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il funzionario aziendale responsabile sia sempre l'amministratore delegato o un altro membro dell'alta dirigenza, indipendentemente dal fatto che condivida o meno la responsabilità con il consiglio di amministrazione eletto.

Emendamento  147

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Gli Stati membri vietano lo scambio tra la responsabilità delle persone giuridiche e la responsabilità individuale.

Emendamento  148

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Ove possibile, tali sanzioni sono identiche in tutti gli Stati membri. Sono fissati diversi gradi di sanzioni che rispecchiano la gravità e la durata delle conseguenze ambientali.

Emendamento  149

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in attesa della sentenza, i provvedimenti precauzionali consentano la cessazione immediata dell'attività criminale o prevedano l'obbligo di ripristinare l'ambiente qualora vi sia il rischio di danni ambientali rilevanti o irreversibili.

Emendamento  150

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;

(a) sanzioni pecuniarie penali e non penali, proporzionate ai benefici finanziari ottenuti commettendo il reato e sufficientemente elevate da conseguire un effetto deterrente;

Emendamento  151

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

(b) l'obbligo di coprire l'integralità dei costi di ripristino dell'ambiente – ripristino che deve essere eseguito da esperti incaricati entro un determinato periodo – e di versare un risarcimento per il danno causato;

Emendamento  152

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

(c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, anche in altri Stati membri;

Emendamento  153

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

(d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, anche in altri Stati membri;

Emendamento  154

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

(e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale, anche in altri Stati membri;

Emendamento  155

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) il divieto permanente di lavorare con gli animali e di possederne;

Emendamento  156

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;

(j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali quando non vi è un obbligo giuridico;

Emendamento  157

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis) il rimborso dei costi sostenuti da terzi che hanno indagato, denunciato o portato in giudizio l'autore del reato;

Emendamento  158

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis) la cancellazione dal registro europeo per la trasparenza.

Emendamento  159

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive. La responsabilità penale di un'impresa può essere trasferita alla subentrante.

Emendamento  160

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 12 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

Emendamento  161

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

soppresso

Emendamento  162

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie è portato al 15 % nel caso dei reati con circostanze aggravanti di cui all'articolo 8 e in caso di ecocidio.

Emendamento  163

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera -a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) il reato è commesso intenzionalmente o nella consapevolezza che esso causi o possa causare violazioni dei diritti umani o danni rilevanti all'ambiente;

Emendamento  164

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;

(a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona, al patrimonio zootecnico o ad animali da compagnia, o ha avuto un impatto su vasta scala su uno stock di fauna selvatica;

Emendamento  165

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema o alla conservazione delle popolazioni di animali o specie vegetali selvatici disciplinati dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento  166

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) l'eccezionale valore naturalistico della zona interessata, risultante, ad esempio, dal fatto che è riconosciuta come zona soggetta a protezione rigorosa, o che è zona essenziale di un parco nazionale o sito del patrimonio dell'UNESCO;

Emendamento  167

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera b quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater) il reato è stato commesso all'interno di un sito protetto di uno Stato membro, ad esempio un'area Natura 2000, o in un'area in cui il reato potrebbe avere un effetto significativo in vista degli obiettivi di conservazione di un sito protetto;

Emendamento  168

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio56;

(c) il reato è stato commesso in seno a un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio56;

__________________

__________________

56 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

56 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Emendamento  169

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;

(d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti o la corruzione;

Emendamento  170

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  171

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) l'autore del reato ha già ricevuto un ammonimento, una sanzione amministrativa o penale di cui nella presente direttiva o nella direttiva 2008/99/CE, o basata sul diritto ambientale settoriale non compreso nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE;

Emendamento  172

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis) l'autore del reato ha proseguito attivamente con l'azione illecita dopo l'avvio, da parte della Commissione, di una procedura di infrazione nel rispettivo settore correlata all'attività dell'autore del reato;

Emendamento  173

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis) l'autore del reato ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 3 in relazione ai rispettivi valori limite di emissione mentre era soggetto a una deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE;

Emendamento  174

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera j ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j ter) il reato è stato commesso insieme ad altri reati;

Emendamento  175

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera j quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j quater) il reato ha causato sofferenze inutili ed evitabili agli animali.

Emendamento  176

Proposta di direttiva

Articolo 9 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze siano considerate circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze siano considerate circostanze attenuanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4, intendendo solo i fattori pertinenti per la riduzione della pena:

Emendamento  177

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;

(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente l'azione legale;

Emendamento  178

Proposta di direttiva

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio58, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio58, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

__________________

__________________

58 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

58 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

Emendamento  179

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i beni congelati e confiscati siano gestiti in modo appropriato, in linea con la loro natura, e, ove possibile, siano utilizzati per finanziare le riparazioni.

Emendamento  180

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Se del caso, gli Stati membri utilizzano i beni confiscati per:

Emendamento  181

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 ter – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a) coprire integralmente il costo di ripristino dell'ambiente, risarcire le vittime e/o finanziare misure volte a contrastare reati simili;

Emendamento  182

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 ter – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) coprire integralmente i costi associati alla gestione, all'alloggio e alla cura adeguati, in una struttura temporanea idonea, degli animali vivi confiscati;

Emendamento  183

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  I prodotti della fauna selvatica confiscati sono offerti a enti pubblici idonei per reali scopi educativi e di conservazione o sono distrutti.

Emendamento  184

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.  I rifugi, le riserve, i centri di soccorso e qualsiasi altra struttura temporanea idonea per gli animali sono equipaggiati per soddisfare e affrontare le esigenze specifiche degli esemplari di animali selvatici confiscati in seguito alla commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere l) ed m), per aiutarli a riprendersi e offrire condizioni di vita idonee nell'ottica di una loro liberazione in natura, ove possibile. Gli Stati membri provvedono affinché gli animali vivi confiscati siano adeguatamente alloggiati, nutriti e curati.

Emendamento  185

Proposta di direttiva

Articolo 11 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Termini di prescrizione per i reati

Termini di prescrizione per i reati e introduzione di pene detentive

Emendamento  186

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, formulare accuse, esercitare l'azione penale e svolgere il processo in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione o alla scoperta di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente. Per i reati comparabili all'ecocidio o che si qualificano come reato di ecocidio nonché i reati che colpiscono un ecosistema costituito come soggetto giuridico non è previsto termine di prescrizione.

Emendamento  187

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché possano essere applicati termini di prescrizione speciali nel caso in cui un reato sia stato nascosto, vale a dire quando l'autore del reato ne ha impedito la scoperta. In tal caso, il limite temporale decorre solo dal giorno in cui è stato possibile determinare il reato a condizioni che consentano di perseguirlo.

Emendamento  188

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il termine di prescrizione dei reati di cui agli articoli 3 e 4 non abbia effetto fino alla completa misurazione, con mezzi scientifici idonei, dell'estensione concreta del danno inflitto all'ambiente.

Emendamento  189

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria:

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere di effettuare le indagini, l'accusa, l'azione penale e il processo:

Emendamento  190

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili;

(a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione e aventi un termine di prescrizione di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato commesso o scoperto, se i reati sono punibili;

Emendamento  191

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno sei anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili;

(b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione e aventi un termine di prescrizione di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato commesso o scoperto, se i reati sono punibili;

Emendamento  192

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno quattro anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili.

(c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire con un termine di prescrizione di almeno sei anni dal momento in cui il reato è stato commesso o scoperto, se i reati sono punibili;

Emendamento  193

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pene detentive possano essere eseguite entro i seguenti termini di prescrizione:

Emendamento  194

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale.

(d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale, a prescindere dal fatto che il reato sia commesso in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo;

Emendamento  195

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

Emendamento  196

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

Emendamento  197

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

Uno Stato membro adotta le misure necessarie e informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

Emendamento  198

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

soppressa

Emendamento  199

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

(c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente, la biodiversità, i servizi e le funzioni ecosistemici, la resilienza e la vitalità ambientali o un rischio grave in relazione all'approccio "One Health" e/o per la conservazione delle popolazioni selvatiche autoctone e dei loro habitat nel proprio territorio.

Emendamento  200

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri mirano ad adottare le misure necessarie per istituire nel proprio territorio tribunali ambientali specializzati o mirano ad assicurare che i tribunali generali esistenti prevedano camere giudiziarie specializzate per perseguire, indagare e giudicare i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

Emendamento  201

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. La Commissione elabora orientamenti sulle condanne al fine di assistere gli Stati membri e le loro autorità nell'attuazione armonizzata della direttiva, comprese sanzioni che siano efficaci, dissuasive e proporzionate al reato commesso.

Emendamento  202

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione sia applicabile alle persone fisiche a norma dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1937 e alle persone giuridiche che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

Emendamento  203

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche e giuridiche che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale, compreso un sostegno finanziario sufficiente.

Emendamento  204

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione crea una piattaforma per consentire alle persone di segnalare i reati ambientali in modo anonimo. Tale piattaforma consente inoltre alle persone di fornire informazioni su come gli Stati membri interessati abbiano trattato il reato ambientale. La Commissione dà seguito attivamente alle accuse gravi con gli Stati membri interessati e pubblica periodicamente le segnalazioni ricevute.

Emendamento  205

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche e giuridiche che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva siano protette da azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica.

Emendamento  206

Proposta di direttiva

Articolo 14 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento

Diritto del pubblico all'informazione, alla partecipazione e all'accesso alla giustizia

Emendamento  207

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma -1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni che consentono al pubblico di conoscere lo stato dei procedimenti avviati a norma della presente direttiva, comprese le sentenze definitive e il livello delle sanzioni imposte dal giudice e, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro, le modalità di intervento nei procedimenti, siano considerate nell'interesse pubblico e siano rese disponibili e accessibili al pubblico.

Emendamento  208

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile.

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico dispongano di adeguati ed effettivi diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile, in particolare in assenza di vittime identificabili, al fine di rappresentare e difendere l'ambiente. Gli Stati membri garantiscono così una procedura giusta, equa e tempestiva, costi non proibitivi e il diritto a essere difesi o rappresentati in tribunale. L'accesso alla giustizia per tali individui e ONG miranti a proteggere l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi o gli animali non deve comportare costi proibitivi. Gli Stati membri mirano a istituire un meccanismo a livello nazionale per trattare le denunce con una procedura accelerata qualora vi sia il rischio di un danno grave o irreversibile all'ambiente.

Emendamento  209

Proposta di direttiva

Articolo 15 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti i portatori di interessi del settore pubblico e privato, strumenti proattivi e preventivi di contrasto, come le valutazioni dei rischi, nonché la prevenzione situazionale, la lotta alla corruzione e programmi di ricerca e istruzione, compreso lo studio dell'origine e della motivazione della commissione dei reati ambientali, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni della società civile.

Emendamento  210

Proposta di direttiva

Articolo 16 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che prevengono, accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali, nonché le autorità che effettuano le ispezioni, dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento  211

Proposta di direttiva

Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri identificano personale specifico con competenze in materia di reati ambientali appartenenti alla catena giudiziaria e di contrasto, ivi compresi capacità di indagine, forze di polizia, procuratori, avvocati e giudici, fornendo loro formazione e risorse affinché possano occuparsi delle cause in materia ambientale.  Gli Stati membri mettono le competenze tecniche a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

Emendamento  212

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata per garantire il raggiungimento efficace degli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti. La formazione specializzata fornisce inoltre strumenti per combattere efficacemente i reati finanziari e informatici.

Emendamento  213

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri forniscono un numero sufficiente di personale ed esperti qualificati e risorse e formazione sufficienti al fine di garantire che il personale giudiziario e addetto all'attività di contrasto, compresi giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, dispongano di competenze idonee, comprese qualifiche, in materia di reati e questioni ambientali.

Emendamento  214

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata, reati finanziari, reati informatici o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Emendamento  215

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che vi siano sufficienti risorse umane specializzate in materia ambientale, ad esempio agenti di polizia, avvocati e giudici, lungo la catena di contrasto, di ispezione e giudiziaria.

Emendamento  216

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Entro il [OP: inserire la data - due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri e la Commissione istituiscono una rete di conoscenze sui reati ambientali per aggregare, elaborare e diffondere le conoscenze, competenze e informazioni pertinenti per prevenire, accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali e altri processi pertinenti ai fini dell'attuazione e applicazione della presente direttiva, basandosi sull'esperienza della EnviCrimeNet.

Emendamento  217

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) lo scambio di informazioni relative agli autori dei reati, per evitare che le persone che hanno commesso reati ambientali riprendano le attività criminali in un altro Stato membro o all'interno di uno Stato membro;

Emendamento  218

Proposta di direttiva

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

 

Cooperazione tra Stati membri e Commissione, compreso l'OLAF, e altre istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione

 

1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea e la Commissione, compreso l'OLAF, cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione (compreso l'OLAF, come previsto al paragrafo 3) e, se del caso, Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

 

2. La Procura europea (EPPO), con i propri poteri e autorità, coordina le indagini e le azioni penali nei casi transfrontalieri, nei casi gravi e nei casi in cui gli Stati membri non intraprendono un'azione efficace contro i reati ambientali.

 

3. La Commissione, incluso l'OLAF, o le altre istituzioni, organismi, uffici o agenzie pertinenti dell'Unione, in particolare Eurojust ed Europol, organizzano visite in sito negli Stati membri, caso per caso, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, per fornire un sostegno supplementare alle attività di cui al presente regolamento. La Commissione, compreso l'OLAF, può inoltre:

 

(a) condurre indagini amministrative con l'assistenza delle autorità nazionali competenti, ove necessario;

 

(b) coordinare le azioni delle autorità nazionali sulla base degli strumenti previsti dal regolamento (CE) n. 515/97, che si applica mutatis mutandis.

 

Nel fornire sostegno alle autorità giudiziarie competenti, la Commissione, compreso l'OLAF, si astiene dal compiere atti o dall'adottare misure che potrebbero compromettere l'indagine o l'azione penale.

Emendamento  219

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito;

(a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale a breve, medio e lungo termine nonché vincolati al tempo in questo ambito;

Emendamento  220

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti;

(c) le modalità di coordinamento, scambio delle migliori prassi e cooperazione tra le autorità competenti e tra le rispettive autorità nazionali competenti e le autorità nazionali competenti di altri Stati membri, anche ai fini della gestione dei proventi confiscati;

Emendamento  221

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) gli orientamenti per l'uso dei proventi delle sanzioni amministrative e penali o dei beni confiscati per azioni di ripristino dell'ambiente;

Emendamento  222

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) le misure specifiche volte a garantire le risorse umane e finanziarie necessarie e le modalità per sostenere la specializzazione dei professionisti preposti all'azione di contrasto;

Emendamento  223

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti;

(f) le procedure e i meccanismi per la condivisione dei dati nonché il  monitoraggio, la valutazione e la pubblicazione periodici dei risultati conseguiti;

Emendamento  224

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la strategia sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la strategia sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo quattro anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.

Emendamento  225

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini;

(b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini e, separatamente, di quelli che comportano una cooperazione transfrontaliera;

Emendamento  226

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la durata media delle indagini penali sui reati ambientali;

(c) la durata media delle indagini penali sui reati ambientali, nonché la durata massima;

Emendamento  227

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) il numero di procedimenti giudiziari per reati ambientali archiviati;

(g) il numero di procedimenti giudiziari per reati ambientali archiviati e, separatamente, il numero di archiviazioni per scadenza del termine di prescrizione;

Emendamento  228

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione periodica di una revisione consolidata delle loro statistiche.

3. Gli Stati membri pubblicano annualmente i dati statistici di cui al paragrafo 2 in un formato standard, accessibile e comparabile stabilito conformemente all'articolo 22 e in una versione grezza.

Emendamento  229

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 in un formato standard stabilito conformemente all'articolo 22.

4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 in un formato standard accessibile e comparabile stabilito conformemente all'articolo 22. Tali dati aggregati a livello di Unione sono disponibili paese per paese, secondo le categorie di informazioni di cui al paragrafo 2, sotto la supervisione di Eurostat.

Emendamento  230

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Commissione e gli Stati membri creano a livello di Unione una banca dati del numero di azioni intraprese riguardo ai reati ambientali dagli organismi di contrasto su una piattaforma che consenta la raccolta unitaria dei dati e aumenti il livello di digitalizzazione.

Emendamento  231

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato standard per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato standard e il calendario per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Emendamento  232

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una classificazione comune dei reati ambientali;

(a) una classificazione comune dei reati ambientali, nonché sanzioni che siano efficaci, dissuasive e proporzionate al reato commesso;

Emendamento  233

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato standard e il calendario per la trasmissione delle informazioni utilizzate nella preparazione delle relazioni di valutazione di cui all'articolo 25. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Emendamento  234

Proposta di direttiva

Articolo 25 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione e relazione

Valutazione, relazione e orientamenti

Emendamento  235

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro [OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

1. Entro [OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento] e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e fornisce raccomandazioni agli Stati membri. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresi i dati statistici di cui all'articolo 21 della presente direttiva, i dati qualitativi e quantitativi relativi agli indicatori di prestazione di cui al punto 1.4.4 della scheda finanziaria legislativa che fa parte della presente proposta di direttiva della Commissione, e qualsiasi altra informazione che possa essere ritenuta pertinente.

Emendamento  236

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ogni due anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma degli articoli da 15 a 17, e degli articoli 19 e 20.

2. Ogni due anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma degli articoli da 3 a 20.

Emendamento  237

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresi i dati statistici di cui all'articolo 21 della presente direttiva, i dati qualitativi e quantitativi relativi agli indicatori di prestazione di cui al punto 1.4.4 della scheda finanziaria legislativa che fa parte della presente proposta di direttiva della Commissione, e qualsiasi altra informazione che possa essere ritenuta pertinente ai fini della conformità al paragrafo 1 del presente articolo, come ad esempio informazioni sull'impatto ambientale di ciascuno dei reati descritti all'articolo 3 della presente direttiva. La Commissione provvede a un aggiornamento periodico dei reati di cui all'articolo 3.

Emendamento  238

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione coordina efficacemente la comunicazione dei dati statistici di cui all'articolo 21 da parte degli Stati membri e di qualsiasi informazione necessaria per la preparazione delle relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Emendamento  239

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione su una classificazione omogenea e armonizzata dei reati ambientali preparata con gli Stati membri e una classificazione normativa delle sanzioni adattata per fornire orientamenti alle autorità competenti, ai pubblici ministeri e ai giudici nazionali ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente direttiva.

Emendamento  240

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. Entro ... [GU: inserire la data un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] e fatto salvo l'articolo 119 del regolamento 2017/19391bis, la Commissione elabora una relazione sull'ampliamento dei poteri della Procura europea di cui all'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di includervi gravi reati ambientali che ledono gli interessi dell'Unione. La Procura europea avrà così il potere di chiedere indagini indipendenti e di avviare procedimenti legali riguardo ai danni ambientali e ai reati ambientali su scala europea. La relazione valuta le modalità per estendere i poteri della Procura europea ai reati ambientali gravi. La relazione è accompagnata da una proposta legislativa di revisione della direttiva 2017/1371 al fine di includere i reati ambientali tra i reati contemplati dalla direttiva e di estendere il mandato dell'EPPO ai reati ambientali gravi.

 

__________________

 

1bis Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento  241

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies. Entro... [GU: inserire la data un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta orientamenti per chiarire il quadro procedurale per la partecipazione dei membri del pubblico ai procedimenti penali relativi a reati ambientali, compresa la definizione di criteri di ammissibilità facilmente accessibili.

Emendamento  242

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexies. Entro... [GU: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una relazione sull'impatto negativo della criminalità ambientale sull'ambiente, sull'approccio "One Health" e sul superamento dei limiti del pianeta.

Emendamento  243

Proposta di direttiva

Articolo 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Modifiche alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

 

La direttiva (UE) 2017/1371 è così modificata:

 

(1)  il titolo è sostituito dal seguente:

 

"Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione e la protezione transfrontaliera dell'ambiente mediante il diritto penale";

 

(2)  all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

 

"Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione presenta una proposta legislativa sull'inclusione dei reati ambientali tra i reati di cui alla presente direttiva e sulla creazione della Procura verde europea.".

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Tutela penale dell'ambiente e sostituzione della direttiva 2008/99/CE

Riferimenti

COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

JURI

27.1.2022

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

ENVI

27.1.2022

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Sirpa Pietikäinen

11.3.2022

Esame in commissione

2.6.2022

 

 

 

Approvazione

25.10.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

37

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Bartosz Arłukowicz, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Heléne Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Andreas Glück, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Marina Mesure, Tilly Metz, Silvia Modig, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Matteo Adinolfi, Antoni Comín i Oliveres, Matthias Ecke, Romana Jerković, Ska Keller, Marlene Mortler, Robert Roos, Marcos Ros Sempere, Róża Thun und Hohenstein, István Ujhelyi, Sarah Wiener

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Christine Anderson, Damien Carême, Lena Düpont, Alicia Homs Ginel, Virginie Joron, Leopoldo López Gil, Theresa Muigg, Rob Rooken, Dorien Rookmaker, Caroline Roose, Mounir Satouri

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

43

+

NI

Antoni Comín i Oliveres

PPE

Leopoldo López Gil

Renew

Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Róża Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir, Michal Wiezik

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Matthias Ecke, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Romana Jerković, César Luena, Theresa Muigg, Marcos Ros Sempere, Sándor Rónai, István Ujhelyi, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Marina Mesure, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Damien Carême, Malte Gallée, Yannick Jadot, Ska Keller, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Caroline Roose, Mounir Satouri, Sarah Wiener

 

37

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Dorien Rookmaker, Robert Roos, Alexandr Vondra

ID

Matteo Adinolfi, Christine Anderson, Gianna Gancia, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Virginie Joron, Silvia Sardone

NI

Edina Tóth

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin‑Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Lena Düpont, Agnès Evren, Ewa Kopacz, Peter Liese, Marian‑Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Marlene Mortler, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Andreas Glück, Jan Huitema, Emma Wiesner

 

1

0

NI

Ivan Vilibor Sinčić

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (6.2.2023)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente

(COM(2021)0851 – C9‑0466/2021 – 2021/0422(COD))

Relatrice per parere: Saskia Bricmont

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Secondo UNEP e INTERPOL, i reati ambientali sono in aumento, sono la quarta tipologia di reati più diffusa al mondo e mettono a rischio l'ambiente, la biodiversità e il clima. La criminalità ambientale sta crescendo a un tasso annuale compreso tra il 5 % e il 7 %, con una crescita da due a tre volte più rapida rispetto all'economia mondiale, e al momento è lucrativa quanto il traffico illecito di stupefacenti. I reati ambientali privano ogni anno i paesi e le popolazioni di miliardi di euro in entrate economiche, minacciano i diritti fondamentali, alimentano l'insicurezza e la criminalità organizzata e mettono a rischio le strutture sociali.

L'attuale direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente mira in primo luogo al miglioramento della tutela ambientale mediante una legislazione penale armonizzata. Tuttavia, si sono riscontrate numerose carenze e lacune, tra cui una portata limitata, l'inadeguatezza delle sanzioni, importi esigui per le ammende; la mancanza di coordinamento e cooperazione tra Stati membri; il mancato accesso alla giustizia; la carenza di dati statistici; la mancanza di giurisdizioni specializzate ecc.

La relatrice per parere accoglie con favore la proposta della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione; il rafforzamento delle disposizioni relative alle sanzioni penali e la creazione di meccanismi per proteggere i difensori dell'ambiente. Tuttavia, la relatrice per parere ritiene che siano necessarie ulteriori modifiche per far fronte efficacemente ai reati ambientali.

La relatrice per parere propone l'inclusione di definizioni generali e autonome dei reati ambientali. Nonostante il numero crescente di tali reati, non ne esiste infatti ancora una definizione armonizzata, né a livello mondiale, né a livello europeo e nazionale. Al contrario, il sistema attuale si basa su un elenco di atti di diritto derivato, che esclude ampi settori del diritto ambientale dell'UE. Pertanto, l'introduzione di reati autonomi comporterebbe la responsabilità penale per i casi gravi di danno ambientale e conferirebbe diritti in favore della natura.

La relatrice per parere è inoltre favorevole all'introduzione del reato di ecocidio, al fine di penalizzare i reati più gravi per l'ambiente. L'UE dovrebbe difendere la giurisdizione della Corte penale internazionale per gli atti criminali che corrispondono all'ecocidio. Parallelamente, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero assumere un ruolo guida in tale riconoscimento. L'introduzione del reato di ecocidio nell'ambito della presente direttiva è particolarmente importante per prevenire e perseguire i reati ambientali transnazionali più gravi sia nell'UE sia nei paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo. La definizione utilizzata è quella pubblicata a giugno 2021, sviluppata dal gruppo di esperti indipendenti per la definizione giuridica di ecocidio, un gruppo internazionale di avvocati penalisti e ambientalisti e studiosi del diritto. Si tratta dell'opera di definizione più ampia e recente disponibile al momento.

Tenuto conto dell'elevato impatto finanziario dei reati ambientali, del loro potenziale legame con altri reati finanziari gravi e della loro natura transfrontaliera, la Procura europea sarebbe nella posizione migliore per esercitare le proprie competenze sui reati ambientali più gravi con una dimensione transfrontaliera. La relatrice per parere suggerisce che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di estendere il mandato dell'EPPO per includervi i reati ambientali gravi.

Al fine di indagare e perseguire efficacemente i reati ambientali, la relatrice per parere propone l'istituzione di giurisdizioni specializzate a livello nazionale che siano in grado di accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati ambientali, come pure collaborare con altre autorità degli Stati membri, anche mediante la condivisione di buone prassi e competenze. Tali organismi dovrebbero essere dotati di risorse finanziare e umane adeguate.

Nel riconoscere il ruolo cruciale della società civile e dei difensori dell'ambiente, la relatrice per parere propone di rafforzarne la tutela, anche contro azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, nonché la loro capacità di legittimazione ad agire nei procedimenti legali. Per facilitare la denuncia dei reati, occorrerebbe istituire dei punti di contatto sia a livello dell'UE sia a livello nazionale.

I reati ambientali sono molto lucrativi per i loro autori; la relatrice per parere propone pertanto l'introduzione di varie disposizioni intese a rafforzare l'obbligo di risarcimento pecuniario nonché la confisca dei beni associati a tali reati.

Al fine di garantire il risarcimento delle vittime di reati ambientali e assicurare un efficace ripristino ecologico e ambientale, la relatrice per parere suggerisce che gli Stati membri dovrebbero istituire un fondo nazionale specifico per finanziare azioni volte a tali scopi.

Dal momento che le autorità pubbliche hanno il dovere di dare l'esempio, non c'è ragione di escluderle dagli obblighi di cui alla presente direttiva, il che porta la relatrice per parere a includerle tra i soggetti contemplati delle disposizioni della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

 

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace.

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, sono diventati nell'arco di pochi decenni la quarta maggiore attività criminale al mondo, con un tasso di crescita annuale compreso tra il 5 % e il 7 % e una crescita da due a tre volte più rapida rispetto all'economia mondiale, e sono ora lucrativi quanto il traffico illecito di stupefacenti. Detti reati rappresentano una minaccia per l'ambiente, il clima e la salute umana, nonché per i diritti umani e le libertà fondamentali, ed esigono pertanto una risposta adeguata, efficace e tempestiva. Migliorando la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti nazionali e dell'UE, rendendola più sistematica, si contribuirebbe a una migliore attuazione del diritto penale ambientale dell'Unione.

Emendamento  2

 

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative.

(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. Il ricorso a sanzioni amministrative da parte degli Stati membri si è finora rivelato insufficiente a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative.

__________________

__________________

20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Emendamento  3

 

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non esiste ancora una definizione armonizzata e condivisa di reati ambientali, né a livello mondiale, né a livello unionale e nazionale. La presente direttiva dovrebbe fornire una definizione autonoma del concetto di reato ambientale, in aggiunta alla serie comune di specifici reati ambientali definiti a livello di Unione.

Emendamento  4

 

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione. Le disposizioni in materia di sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l'effetto deterrente e rafforzare la catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali.

(4) L'individuazione, le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione. Le disposizioni in materia di sanzioni, anche di natura penale, dovrebbero essere inasprite e rispecchiare la natura e la gravità del danno causato al fine di aumentarne l'effetto deterrente e riparatore e rafforzare la catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali.

Emendamento  5

 

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4bis) Benché il riconoscimento del reato di ecocidio sia attualmente in discussione in vari parlamenti nazionali in tutto il mondo e nell'UE, l'Unione dovrebbe cogliere questa opportunità per restare leader mondiale nell'ambito della legislazione a tutela dell'ambiente e per garantire una definizione e sanzioni armonizzate. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali il reato di ecocidio, che dovrebbe essere considerato un illecito penale ai fini della presente direttiva ed essere definito come gli atti illeciti o deliberati commessi sapendo che esiste una probabilità sostanziale di arrecare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente. Tale reato specifico consentirebbe di identificare i danni più gravi all'ambiente e di adottare sanzioni in base alla gravità del danno inflitto all'ambiente. L'UE dovrebbe garantire la responsabilità e l'assunzione di responsabilità nella lotta contro la criminalità ambientale e farne una priorità politica strategica nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale e promuovendo l'ampliamento del campo di applicazione della Corte penale internazionale per riconoscere gli atti criminali che costituiscono ecocidio ai sensi dello Statuto di Roma.

Emendamento  6

 

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/200921 e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo22 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203023, alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/200824 dovrebbero essere considerati reati.

(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni, da parte di persone fisiche o giuridiche, delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/200921 e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo22 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203023, alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/200824 dovrebbero essere considerati reati.

__________________

__________________

21 Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

21 Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

24 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

24 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Emendamento  7

 

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Perché costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, l'azione dovrebbe essere illecita ai sensi del diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente, delle disposizioni legislative, dei regolamenti amministrativi o delle decisioni nazionali che attuano tale diritto dell'Unione. È opportuno definire l'azione che configura ciascuna categoria di reato e, se del caso, stabilire la soglia a partire dalla quale è perseguita penalmente. L'azione dovrebbe essere considerata reato se compiuta intenzionalmente e, in alcuni casi, anche per grave negligenza. L'azione illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l'ambiente costituisce reato se commessa per grave negligenza. Gli Stati membri restano liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose in questo settore.

(7) Perché costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, l'azione dovrebbe essere illecita ai sensi del diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente, delle disposizioni legislative, dei regolamenti amministrativi o delle decisioni nazionali che attuano tale diritto dell'Unione. È opportuno definire l'azione che configura ciascuna categoria di reato e, se del caso, stabilire la soglia a partire dalla quale è perseguita penalmente. L'azione dovrebbe essere considerata reato se compiuta intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza. L'azione illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l'ambiente o per la salute umana costituisce reato se commessa quantomeno per grave negligenza. Gli Stati membri restano liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose in questo settore.

Emendamento  8

 

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.

(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è illecita, ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale.

Emendamento  9

 

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali — aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat — e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali.

(9) La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali — aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat, gli ecosistemi e le popolazioni di specie — e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali. Allo stesso modo, il danno ambientale dovrebbe essere inteso in senso ampio, come nozione comprendente non solo il valore di mercato delle risorse naturali danneggiate, ma anche il valore ecologico e sociale dei servizi forniti da tali risorse naturali.

Emendamento  10

 

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Pertanto la presente direttiva dovrebbe coprire anche gli eventuali aggiornamenti o modifiche della legislazione dell'Unione la cui inosservanza rientra tra i reati definiti dalla direttiva e che nell'evolvere mantiene inalterati nella sostanza gli obblighi originari. Se però nuovi strumenti giuridici vietano nuove azioni dannose per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere modificata per aggiungere alle categorie di reati anche le nuove violazioni gravi del diritto ambientale dell'Unione.

(10) L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Pertanto la presente direttiva dovrebbe coprire automaticamente anche gli eventuali aggiornamenti o modifiche della legislazione dell'Unione la cui inosservanza rientra tra i reati definiti dalla direttiva e che nell'evolvere mantiene inalterati nella sostanza gli obblighi originari. Se però nuovi strumenti giuridici vietano nuove azioni dannose per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere modificata per aggiungere alle categorie di reati anche le nuove violazioni gravi del diritto ambientale dell'Unione. In tali casi, la modifica della direttiva dovrebbe limitarsi all'inclusione di nuovi reati e riguardare solo l'articolo 3 e le relative disposizioni della direttiva, al fine di riflettere tale nuova inclusione.

Emendamento  11

 

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le soglie qualitative e quantitative usate per definire i reati ambientali dovrebbero essere chiarite introducendo un elenco non esaustivo delle circostanze di cui le autorità che indagano, perseguono e giudicano i reati dovrebbero tenere conto in sede di valutazione delle soglie. Si dovrebbe così promuovere un'applicazione coerente della direttiva e una lotta più efficace ai reati ambientali, oltre a garantire la certezza del diritto. Tali soglie o la loro applicazione non dovrebbero però complicare eccessivamente le indagini, l'azione penale o le decisioni giudiziarie sui reati.

(11) Le soglie qualitative e quantitative usate per definire i reati ambientali dovrebbero essere chiarite introducendo un elenco non esaustivo delle circostanze di cui le autorità che indagano, perseguono e giudicano i reati dovrebbero tenere conto in sede di valutazione delle soglie. Si dovrebbe così promuovere un'applicazione coerente della direttiva e una lotta più efficace ai reati ambientali, oltre a garantire la certezza del diritto. Tali soglie o la loro applicazione non dovrebbero però complicare eccessivamente le indagini, l'azione penale o le decisioni giudiziarie sui reati. Al fine di garantire un approccio coerente e uniforme degli Stati membri, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti per promuovere, in conformità del diritto ambientale nazionale ed europeo, un'interpretazione armonizzata da parte di tutti gli Stati membri delle soglie qualitative e quantitative necessarie per valutare la natura e l'entità del danno ai fini dell'indagine, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie per quanto riguarda i reati. Gli orientamenti dovrebbero essere basati su dati scientifici, elaborati in collaborazione con esperti e altre parti interessate competenti e potrebbero includere una sintesi della giurisprudenza esistente in materia, esempi reali o parametri di riferimento comuni.

Emendamento  12

 

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri.

(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. I reati ambientali sono spesso commessi da gruppi della criminalità organizzata che operano attraverso le frontiere interne ed esterne dell'UE. Il coinvolgimento di gruppi della criminalità organizzata nel reato ambientale o la commissione di un reato a favore di un gruppo di questo tipo dovrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri. Considerando il ruolo che le autorità pubbliche dovrebbero svolgere nel prevenire e contrastare i comportamenti illeciti, la commissione di reati ambientali da parte di funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, o il loro coinvolgimento in tali reati, dovrebbero essere presi in considerazione come fattore aggravante nel determinare il livello adeguato di sanzioni.

Emendamento  13

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine, nella definizione e nell'applicazione delle sanzioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto anche dei benefici finanziari derivanti dalla commissione del reato, del livello del danno causato, nonché della possibilità e dei costi connessi al ripristino o alla riparazione. È opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente o di finanziarne il ripristino, laddove il ripristino sia possibile, entro un termine ragionevole, il risarcimento dei danni causati, l'obbligo di finanziare misure che contribuiscano alla conservazione e/o alla salvaguardia dell'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Quando i reati sono commessi da funzionari pubblici, le sanzioni dovrebbero includere anche l'interdizione dalle funzioni e il divieto di candidarsi a cariche elettive o pubbliche. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi. Tuttavia, dato che la vittima principale dei reati di cui alla presente direttiva è l'ambiente in quanto tale, l'uso di sanzioni che conducano al ripristino dell'ambiente dovrebbe essere incoraggiato ogni qualvolta possibile.

Emendamento  14

 

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Per garantire l'effetto deterrente ed educativo delle sanzioni, è importante assicurare innanzitutto l'identificazione, il tracciamento, il sequestro, il congelamento e la confisca definitiva di tutti i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati ambientali e di tutti i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine. Gli Stati membri dovrebbero garantire la possibilità di identificare, tracciare, congelare, sequestrare e confiscare tali proventi o beni strumentali anche laddove siano stati alienati di proposito. In caso di animali vivi sottoposti a sequestro, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare misure provvisorie per la loro collocazione in attesa delle indagini, dell'azione penale o della decisione giudiziaria riguardo al reato, con l'obiettivo di garantire loro una cura adeguata.

Emendamento  15

 

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Se il diritto nazionale lo prevede, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche.

(15) Anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati che abbiano un effetto equivalente a quelli stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche. Data l'importanza del dovere di diligenza per prevenire e attenuare il potenziale impatto negativo delle attività delle imprese sull'ambiente e sui diritti umani, la violazione dei pertinenti obblighi giuridici, amministrativi o giudiziari dovrebbe essere inclusa tra le circostanze aggravanti di un reato ambientale.

Emendamento  16

 

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi. Allo stesso fine si dovrebbe tenere conto anche dell'entità del danno causato o che potrebbe essere causato.

Emendamento  17

 

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati.

(17) I reati che hanno carattere continuativo o che potrebbero avere conseguenze rilevanti o addirittura irreversibili sull'ambiente dovrebbero essere interrotti quanto prima. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i proventi confiscati derivati dai reati ambientali e i relativi beni strumentali affrontino le conseguenze di tali reati e siano utilizzati per finanziare e coprire i costi associati al ripristino ambientale e al risarcimento e alla riparazione dei danni.

Emendamento  18

 

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Al fine di garantire il risarcimento delle vittime di reati ambientali e assicurare un efficace ripristino ecologico e ambientale, gli Stati membri dovrebbero istituire un fondo nazionale dedicato per finanziare azioni volte a tali scopi. A tale fondo dovrebbero essere destinati, se del caso, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Emendamento  19

 

Proposta di direttiva

Considerando 17 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che prevedano la cessazione immediata o la prevenzione, a titolo precauzionale, di comportamenti illeciti per evitare il verificarsi di un danno ambientale, attenuare tale danno o evitare ulteriori conseguenze negative.

Emendamento  20

 

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.

(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. I termini di prescrizione per condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in relazione a reati ambientali dovrebbero rispecchiare la gravità del reato. Per le indagini, l'azione penale, il processo e la sentenza del reato di ecocidio non dovrebbe essere previsto un termine di prescrizione. Poiché alcuni tipi di reati ambientali sono individuati molto tempo dopo la loro commissione, ove il reato sia stato occultato o scoperto in un momento successivo a quello della sua commissione, i termini di prescrizione dovrebbero decorrere dal momento della sua individuazione.

Emendamento  21

 

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione.

Emendamento  22

 

Proposta di direttiva

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente la portata del contrasto amministrativo e penale per quanto riguarda i reati ambientali secondo il loro diritto nazionale. Nell'applicare la legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative rispetti i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il principio del ne bis in idem.

 (Non concerne la versione italiana) 

Emendamento  23

 

Proposta di direttiva

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e di altre misure per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale in modo mirato ed efficace.

(22) Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e di altre misure per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale in modo mirato ed efficace. Il ravvicinamento dei livelli sanzionatori nell'UE dovrebbe favorire un più efficace contrasto dei reati ambientali.

Emendamento  24

 

Proposta di direttiva

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali illeciti.

(23) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva e dei proventi derivati dalle loro attività criminali, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di dover condurre indagini transfrontaliere per combatterli, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per permettere alle autorità competenti di indagare, perseguire e giudicare efficacemente tali illeciti e adottino le misure necessarie per estendere la loro giurisdizione in circostanze specifiche. In caso di conflitto di giurisdizione tra due o più Stati membri, e in attesa della risoluzione del conflitto, gli Stati membri dovrebbero comunque adottare tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire danni all'ambiente o l'ulteriore deterioramento di un danno esistente che colpisca il loro territorio. Nell'indagare o perseguire i reati contemplati dalla presente direttiva, le autorità competenti dei diversi Stati membri interessati dovrebbero stabilire contatti, coordinare le azioni, scambiare informazioni e utilizzare gli opportuni strumenti di cooperazione giudiziaria.

Emendamento  25

 

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

(24) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone e le organizzazioni della società civile svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo l'ambiente e il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone, sia fisiche che giuridiche, dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

__________________

__________________

25 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

25 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento  26

 

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) La tutela dell'ambiente è portata avanti anche dai difensori dell'ambiente, che hanno un ruolo cruciale nell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici e nella lotta contro la perdita di biodiversità. I difensori dell'ambiente sono anche esposti in prima linea alle conseguenze della criminalità ambientale in tutto il mondo, anche nell'Unione. Sono spesso oggetto di minacce, intimidazioni, molestie, persecuzioni, violenze o addirittura omicidi e dovrebbero pertanto beneficiare di una tutela adeguata ed efficace. I difensori dell'ambiente, le persone che segnalano irregolarità e le organizzazioni della società civile possono anche essere soggetti a procedimenti legali abusivi e a minacce e dovrebbero essere protetti da tali pratiche, note anche come "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica".

Emendamento  27

 

Proposta di direttiva

Considerando 24 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 ter) Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire misure di protezione specifiche per le persone che segnalano reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale o che coinvolgono tale organizzazione.

Emendamento  28

 

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Anche altre persone possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale.

(25) Anche altre persone, fisiche o giuridiche, possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita, organizzazioni non governative o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale. La denuncia di possibili reati ambientali dovrebbe essere facilitata attraverso una piattaforma online. La Commissione dovrebbe creare un sistema di segnalazione che consenta alle persone fisiche o giuridiche in tutta l'UE di denunciare i reati ambientali in forma anonima e garantire che vi sia un seguito adeguato alle accuse gravi di reati da parte dello Stato membro interessato.

Emendamento  29

 

Proposta di direttiva

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Poiché la natura non può costituirsi vittima nel procedimento penale, ai fini di un'azione efficace di contrasto i membri del pubblico interessato, quale definito nella presente direttiva tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus26, dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell'ambiente in quanto bene pubblico, nell'ambito di applicazione del quadro giuridico degli Stati membri e fatte salve le pertinenti norme procedurali.

(26) Poiché la natura non può costituirsi vittima nel procedimento penale, ai fini di un'azione efficace di contrasto i membri del pubblico interessato, quale definito nella presente direttiva tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus26, dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell'ambiente in quanto bene pubblico, nell'ambito di applicazione del quadro giuridico degli Stati membri e fatte salve le pertinenti norme procedurali, nonché il diritto di adire i tribunali per ottenere il ripristino ecologico e ambientale.  

__________________

__________________

26 Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

26 Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Emendamento  30

 

Proposta di direttiva

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l'opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati. Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

(28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l'opportunità di istituire unità o dipartimenti investigativi, pubblici ministeri e giudici penali specializzati e assegnarli al trattamento delle cause in materia ambientale. Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti, come pure le risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. Dovrebbero essere istituiti meccanismi di cooperazione rapidi ed efficaci in tutta la catena di contrasto.

Emendamento  31

 

Proposta di direttiva

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Per garantire un'azione efficace di contrasto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione, per i reati ambientali, validi strumenti di indagine come quelli previsti dalla legislazione nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tra questi strumenti dovrebbero figurare l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa quella elettronica, le consegne controllate, il monitoraggio dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria. Questi strumenti dovrebbero essere applicati in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente al diritto nazionale, il ricorso a tali strumenti investigativi dovrebbe essere giustificato dalla natura e dalla gravità dei reati oggetto di indagine. Deve essere rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.

(29) Per garantire un'azione efficace di contrasto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione, per i reati ambientali, validi strumenti di indagine come quelli previsti dalla legislazione nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi con una dimensione transfrontaliera. Tra questi strumenti dovrebbero figurare l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa quella elettronica, le consegne controllate, il monitoraggio dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria. Questi strumenti dovrebbero essere applicati in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati di carattere personale. Conformemente al diritto nazionale, il ricorso a tali strumenti investigativi dovrebbe essere giustificato dalla natura e dalla gravità dei reati oggetto di indagine.

Emendamento  32

 

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente e includa misure di diritto amministrativo, civile e penale, gli Stati membri dovrebbero organizzare la cooperazione e la comunicazione interne tra tutti gli attori delle catene di contrasto amministrativa e penale e tra i soggetti che infliggono sanzioni repressive e correttive. Sulla base delle norme applicabili, gli Stati membri dovrebbero anche cooperare attraverso le agenzie dell'UE, in particolare Eurojust ed Europol, nonché con gli organi dell'UE, tra cui la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei rispettivi settori di competenza.

(30) Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente e includa misure di diritto amministrativo, civile e penale, gli Stati membri dovrebbero organizzare la cooperazione interna, lo scambio di buone prassi e la comunicazione tra tutti gli attori delle catene di contrasto amministrativa e penale e tra i soggetti che infliggono sanzioni repressive e correttive. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire e rafforzare l'assistenza, il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e operativo tra di essi e a livello dell'UE. Sulla base delle norme applicabili, gli Stati membri dovrebbero anche cooperare attraverso le agenzie dell'UE, in particolare Eurojust ed Europol, nonché con gli organi dell'UE, tra cui la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei rispettivi settori di competenza.

Emendamento  33

 

Proposta di direttiva

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Tenuto conto dell'elevato impatto finanziario dei reati ambientali, del loro potenziale legame con altri reati finanziari gravi e della loro natura transfrontaliera, la Procura europea, con i suoi poteri e la sua autorità di coordinare indagini e azioni penali nei casi transfrontalieri, sarebbe nella posizione migliore per esercitare le proprie competenze sui reati ambientali più gravi con una dimensione transfrontaliera. A tal fine, la Commissione dovrebbe presentare una valutazione che valuti la possibilità di estendere il mandato dell'EPPO, e le relative modalità, come previsto all'articolo 86 TFUE, per includere i reati ambientali gravi che ledono gli interessi dell'Unione o compromettono l'applicazione coerente delle politiche dell'UE in materia di protezione dell'ambiente.

Emendamento  34

 

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano e tengano aggiornati dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

Emendamento  35

 

Proposta di direttiva

Articolo 1

Direttiva 2008/99/CE

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente.

La presente direttiva stabilisce norme minime per combattere i reati ambientali, definendo i reati e le sanzioni e facilitando il lavoro delle autorità di contrasto e giudiziarie e la cooperazione tra di loro al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente.

Emendamento  36

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) "danno grave": danno che comporta alterazioni negative, perturbazioni o danneggiamenti molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, comprese le ripercussioni gravi sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

Emendamento  37

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2008/99/CE

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

(b) un atto legislativo, un atto amministrativo, un regolamento di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

Emendamento  38

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) "danno a lungo termine": danno irreversibile o a cui non si può porre rimedio mediante ripristino naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

Emendamento  39

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) "danno diffuso": danno che si estende oltre un'area geografica limitata, attraversa le frontiere degli Stati o è subito da un intero ecosistema o da un'intera specie o da un gran numero di esseri umani;

Emendamento  40

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies) "deliberato": con indifferenza imprudente verso danni che sarebbero chiaramente eccessivi rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

Emendamento  41

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 sexies) "ambiente": la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera nonché lo spazio ultraterrestre;

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – comma 1

Direttiva 2008/99/CE

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è illegale, ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

Emendamento  43

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2008/99/CE

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, comprese, ove previsto dal diritto nazionale, le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri o l'autorità pubblica;

Emendamento  44

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2008/99/CE

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "pubblico interessato": le persone che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse;

(4) "pubblico interessato": le persone o i gruppi di persone, comprese le comunità locali, che sono o potrebbero essere colpiti dai reati di cui all'articolo 3, all'articolo 3, paragrafo 1 bis, o 4, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente. Ai fini della presente definizione, gli Stati membri assicurano che i membri del pubblico interessato che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatori di un interesse;

Emendamento  45

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2008/99/CE

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) "disboscamento illegale": qualsiasi disboscamento che violi le norme e la legislazione vigenti e non sia limitato a casi che coinvolgono prodotti o beni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresa l'azione di un'autorità forestale locale, regionale o nazionale che violi il diritto dell'UE nel settore della protezione dell'ambiente o una legge attuativa dell'iniziativa strategica dell'UE nell'ambito della tutela dell'ambiente;

Emendamento  46

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)

Direttiva 2008/99/CE

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Gli Stati membri assicurano che, se commessi intenzionalmente o per negligenza grave, gli atti o le omissioni illeciti da parte di persone fisiche o giuridiche che arrecano o possono arrecare danni rilevanti all'ambiente costituiscano reati, nella misura in cui tali atti o omissioni non rientrino nei paragrafi 1 e 1 bis.

Emendamento  47

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato:

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reato:

Emendamento  48

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, energia, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, effetti negativi rilevanti sulla salute umana, o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

Emendamento  49

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora;

(b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone, effetti negativi rilevanti sulla salute umana, o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora;

Emendamento  50

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

(c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'esportazione o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

Emendamento  51

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, effetti negativi rilevanti sulla salute umana, o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

Emendamento  52

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

(e) la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

Emendamento  53

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio39 e concerne quantità non trascurabili;

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio39;

__________________

__________________

39 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

39 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Emendamento  54

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, effetti negativi rilevanti sulla salute umana, o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

Emendamento  55

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) la spedizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio40, se effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

(f) la spedizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio40, se effettuata in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

__________________

__________________

40 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

40 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Emendamento  56

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua;

(h) gli scarichi di inquinamento di cui all'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/56/CE o di sostanze inquinanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, effettuati dalle navi in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua o dell'ambiente marino, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua o dell'ambiente marino;

__________________

__________________

42 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

42 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

Emendamento  57

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, effetti negativi rilevanti sulla salute umana, o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

__________________

__________________

43 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

43 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

44 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

44 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

Emendamento  58

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

(k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei o che porti a un deterioramento dello stato dei corpi idrici quale definito nei più recenti piani di gestione dei bacini idrografici, conformemente alle indicazioni dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE;

Emendamento  59

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis) la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento  60

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

(l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

(l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali, anche online, di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

__________________

__________________

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Emendamento  61

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

(m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio51, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

(m) il commercio, anche online, di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio51 , salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

__________________

__________________

51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

Emendamento  62

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(m bis) l'uso, per la caccia o la pesca, di veleno, mezzi esplosivi o altri strumenti o attrezzi di analoga efficacia distruttiva o non selettiva per la fauna selvatica, in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 e dell'allegato VI della direttiva Habitat;

Emendamento  63

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n bis) le opere di urbanizzazione, costruzione o edificazione non autorizzate su suoli destinati a viali, zone verdi, beni di dominio pubblico o luoghi cui sia stato riconosciuto, in via legale o amministrativa, un valore paesaggistico, ecologico, artistico, storico o culturale, o che per i medesimi motivi siano stati considerati come meritevoli di una protezione speciale, in particolare le zone naturali e seminaturali incluse nella rete Natura 2000 e protette in conformità al diritto dell'Unione;

Emendamento  64

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n ter) l'innesco di un incendio boschivo;

Emendamento  65

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n quater) il disboscamento illegale quale definito all'articolo 2, punto 5 bis;

Emendamento  66

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

 

Testo della Commissione

Emendamento

(o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, se il deterioramento è significativo;

(o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto o la perturbazione significativa delle specie per le quali l'habitat è stato designato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;

Emendamento  67

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, effetti negativi rilevanti sulla salute umana, o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

Emendamento  68

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che il reato di ecocidio sia considerato un reato grave ai fini della presente direttiva e sia definito come un atto o un'omissione di natura illecita o deliberata e commesso nella consapevolezza che esiste una probabilità sostanziale di arrecare danni gravi nonché diffusi o a lungo termine all'ambiente.

Emendamento  69

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r) costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.

soppresso

Emendamento  70

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

3. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:

Emendamento  71

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) il costo stimato di ripristino dei danni ambientali;

Emendamento  72

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la durata del danno (lunga, media o breve);

(b) la durata del danno o dei suoi effetti (lunga, media o breve);

Emendamento  73

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la reversibilità del danno.

(e) il grado di reversibilità del danno;

Emendamento  74

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) il valore monetario del danno all'ecosistema interessato, valutato, fra l'altro, sulla base del suo impatto ecologico, ambientale e sociale;

Emendamento  75

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter) l'ammontare dei benefici finanziari ottenuti dall'autore del reato commettendo il reato stesso, inclusi i costi di conformità; (AM 55 relatrice, AM 281 Renew)

Emendamento  76

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quater) l'impatto sullo stato di conservazione e le tendenze della specie, della popolazione o dell'habitat interessato.

Emendamento  77

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi:

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k), p) e r bis), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:

Emendamento  78

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;

(a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata, o è compiuta sulla base di un'autorizzazione illegale, ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

Emendamento  79

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) l'impatto sulla salute umana e su altri diritti umani;

Emendamento  80

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) l'attività costituisce una violazione degli obblighi di dovuta diligenza;

Emendamento  81

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) i benefici finanziari ottenuti dall'autore del reato commettendo il reato stesso, inclusi i costi di conformità.

Emendamento  82

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se la quantità è trascurabile o meno ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n), si debba tenere conto, secondo il caso, dei seguenti elementi:

5. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se la qualità e la quantità dell'impatto del danno sono trascurabili o meno ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:

Emendamento  83

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il numero di elementi oggetto del reato;

(a) il volume o il numero di elementi oggetto del reato;

Emendamento  84

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;

(c) lo stato di protezione o conservazione della specie animale o vegetale in questione, in particolare nell'habitat interessato dal danno;

Emendamento  85

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il costo di ripristino dei danni ambientali.

(d) il costo stimato di ripristino dei danni ambientali;

Emendamento  86

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) il valore monetario del danno all'ecosistema interessato, valutato, fra l'altro, sulla base del suo impatto ecologico, ambientale e sociale;

Emendamento  87

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) i benefici finanziari ottenuti dall'autore del reato commettendo il reato stesso, inclusi i costi di conformità.

Emendamento  88

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis.

Emendamento  89

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m), e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r), qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis, qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

Emendamento  90

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 3, paragrafo 1 bis, e all'articolo 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento  91

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone. Il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, è altresì punibile in ogni circostanza con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione.

Emendamento  92

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a k), e lettere k), k bis), m bis), n), n ter), n quater), o), q) e r), siano punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione.

Emendamento  93

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m) o) e p), siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere l), m) n bis) e p), siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.

Emendamento  94

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono:

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 3, paragrafo 1 bis, e all'articolo 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure supplementari, che comprendono:

Emendamento  95

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un periodo ragionevole coprendo i costi di ripristino, ove esso sia possibile, e di risarcire il danno causato;

Emendamento  96

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sanzioni pecuniarie;

(b) sanzioni pecuniarie che siano proporzionali ai benefici finanziari ottenuti dall'autore commettendo il reato o al danno causato;

Emendamento  97

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) l'obbligo di intraprendere o finanziare attività che contribuiscano alla conservazione e/o alla salvaguardia dell'ambiente;

Emendamento  98

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

(c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;

Emendamento  99

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;

(d) l'interdizione dalle funzioni o dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato;

Emendamento  100

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;

(f) divieti temporanei di candidarsi a cariche elettive o pubbliche;

Emendamento  101

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Quando i comportamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n) sono limitati a una quantità trascurabile, gli Stati membri possono applicare sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento  102

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 quando siano stati commessi da qualsiasi soggetto individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

Emendamento  103

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

Emendamento  104

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4.

Emendamento  105

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. I livelli di sanzioni rispecchiano la gravità e la durata delle conseguenze ambientali, e il loro impatto sulla salute umana.

Emendamento  106

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano:

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, dei reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 includano:

Emendamento  107

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un periodo ragionevole coprendo i costi di ripristino, ove esso sia possibile, e di risarcire il danno causato;

Emendamento  108

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) l'obbligo di finanziare misure che contribuiscano alla conservazione e/o alla salvaguardia dell'ambiente;

Emendamento  109

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

(c) l'esclusione temporanea o permanente dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

Emendamento  110

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

(d) l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e licenze;

Emendamento  111

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;

(j) il requisito per le imprese di istituire o rispettare il loro obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;

Emendamento  112

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

(k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate e la pubblicazione a livello dell'UE della decisione giudiziaria con rilevanza transfrontaliera.

Emendamento  113

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

soppresso

Emendamento  114

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 12 % del fatturato mondiale totale medio della persona giuridica [/impresa] nei tre esercizi finanziari precedenti l'individuazione del reato.

Emendamento  115

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Se il fatturato mondiale di cui al paragrafo 4 è negativo, pari a zero o inspiegabilmente basso, il limite massimo della sanzione pecuniaria non può essere inferiore a un importo corrispondente a [100] milioni di EUR.

Emendamento  116

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

soppresso

Emendamento  117

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie a carico della persona giuridica che ha commesso i reati ambientali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, sia compreso tra il 12 % e il 25 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nei tre esercizi finanziari precedenti l'individuazione del reato.

Emendamento  118

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello delle sanzioni pecuniarie di cui ai paragrafi 4 e 6 bis sia gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate.

Emendamento  119

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater. Quando i comportamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere e), f), l), m) e n) sono limitati a una quantità trascurabile, gli Stati membri possono applicare sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento  120

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;

(a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona o ha avuto un impatto negativo sulla salute pubblica. È tenuto in considerazione il numero delle vittime;

Emendamento  121

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un habitat, alle specie animali o vegetali selvatiche oggetto del regolamento (CE) n. 338/9751 del Consiglio, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o a un ecosistema;

Emendamento  122

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) il reato o il danno ha una dimensione transfrontaliera;

Emendamento  123

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) il reato ha causato la distruzione o il danneggiamento di un sito di infrastrutture critiche o di un sito del patrimonio culturale;

Emendamento  124

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera b quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater) il reato è stato commesso all'interno di una zona di conservazione o protezione di livello nazionale, europeo o internazionale, ad esempio un'area Natura 2000, o in un'area in cui il reato potrebbe avere un effetto significativo in vista dei relativi obiettivi di conservazione;

Emendamento  125

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio56;

(c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio56 o a vantaggio di un'organizzazione di questo tipo;

__________________

__________________

56 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

56 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Emendamento  126

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) il reato è stato commesso insieme ad altri reati o costituisce un reato presupposto per altri reati;

Emendamento  127

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;

(d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti o è stato commesso sulla base di un'autorizzazione illegale, ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

Emendamento  128

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) il reato è stato commesso in violazione degli obblighi di diligenza o delle relative decisioni prese dalle autorità competenti;

Emendamento  129

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

(e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico, o con il suo coinvolgimento, nell'esercizio delle sue funzioni, o a vantaggio di un'autorità pubblica;

Emendamento  130

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;

 (Non concerne la versione italiana)

Emendamento  131

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis) l'autore del reato ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 3 mentre era soggetto a una deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE;

Emendamento  132

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera j ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j ter) il reato ha causato sofferenze inutili ed evitabili ad animali.

Emendamento  133

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;

(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente allo stato precedente, se tale ripristino e possibile ed è stato intrapreso volontariamente e prima dell'inizio dell'azione penale;

Emendamento  134

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Misure precauzionali

 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in attesa delle indagini, dell'azione penale o della decisione giudiziaria riguardo ai reati ambientali, le loro autorità competenti possano adottare misure provvisorie, tra cui un'ingiunzione ambientale, per la cessazione immediata dei comportamenti illeciti di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4, della presente direttiva, ove essi siano ancora in corso, o imporre misure per impedire la tenuta di detti comportamenti, al fine di evitare un danno all'ambiente.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che le misure precauzionali di cui al paragrafo 1 possano essere adottate su richiesta delle autorità responsabili dell'individuazione, dell'indagine e del perseguimento dei reati di cui agli articoli 3, 3 paragrafo 1 bis, e 4 della presente direttiva e del pubblico interessato.

Emendamento  135

 

Proposta di direttiva

Articolo 10 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Congelamento e confisca

Sequestro, congelamento e confisca

Emendamento  136

 

Proposta di direttiva

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio58, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti possano, anche dopo la condanna definitiva, tracciare, identificare, congelare e confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio58, tutti i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

__________________

__________________

58 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

58 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

Emendamento  137

 

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in seguito alla commissione dei reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 della presente direttiva siano sottoposti a sequestro animali vivi, le autorità competenti possano adottare misure provvisorie per la loro collocazione, al fine di garantire una cura adeguata in attesa delle indagini, dell'azione penale o della decisione giudiziaria riguardo al reato.

Emendamento  138

 

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i proventi e i beni strumentali derivati dal reato che sono stati confiscati o, se del caso, le risorse finanziarie ottenute dalla vendita dei proventi o beni strumentali significativi derivati dal reato, siano gestiti in maniera adeguata, in linea con la loro natura, e utilizzati in relazione ai reati pertinenti e fatte salve le pene e le sanzioni di cui agli articoli 5 e 7 della presente direttiva per:

 

(a) finanziare il ripristino dell'ambiente;

 

(b) riparare i danni causati e indennizzare le vittime;

 

(c) finanziare l'alloggio e la cura degli animali vivi confiscati;

 

(d) provvedere a che i prodotti della fauna selvatica confiscati siano offerti a enti pubblici idonei per reali scopi educativi, scientifici e di conservazione o coprire i costi associati alla loro distruzione se non è possibile utilizzarli per tali scopi.

Emendamento  139

 

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché, ove possibile, i proventi e i beni strumentali derivati dal reato che sono stati confiscati o, se del caso, le risorse finanziarie ottenute dalla vendita dei proventi o beni strumentali significativi derivati dal reato, siano utilizzati per finanziare il fondo nazionale di cui all'articolo 12 bis della presente direttiva.

Emendamento  140

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, o alla loro scoperta qualora essi siano stati occultati o scoperti in un momento successivo a quello della loro commissione, al fine di contrastare tali reati efficacemente. Per le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria riguardo ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, non è previsto un termine di prescrizione.

Emendamento  141

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili;

(a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, possano intervenire entro un termine di prescrizione di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato commesso, o di almeno dieci anni dal giorno in cui il reato è stato scoperto qualora esso sia stato occultato o scoperto in un momento successivo a quello della sua commissione, se i reati sono punibili;

Emendamento  142

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno sei anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili;

(b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, possano intervenire entro un termine di prescrizione di almeno sei anni dal momento in cui il reato è stato commesso, o di almeno sei anni dal giorno in cui il reato è stato scoperto qualora esso sia stato occultato o scoperto in un momento successivo a quello della sua commissione, se i reati sono punibili;

Emendamento  143

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno quattro anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili.

(c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire entro un termine di prescrizione di almeno quattro anni dal momento in cui il reato è stato commesso, o di almeno quattro anni dal giorno in cui il reato è stato scoperto qualora esso sia stato occultato o scoperto in un momento successivo a quello della sua commissione, se i reati sono punibili.

Emendamento  144

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 nei seguenti casi:

Emendamento  145

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale.

(d) l'autore del reato, almeno una delle vittime, è un proprio cittadino o residente abituale oppure una persona giuridica che è stabilita o ha la sede legale nel proprio territorio;

Emendamento  146

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel proprio territorio.

Emendamento  147

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

2. Uno Stato membro adotta le misure necessarie e informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

Emendamento  148

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

soppresso

Emendamento  149

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale;

soppresso

Emendamento  150

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Articolo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

(c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente, la biodiversità o la conservazione delle popolazioni autoctone di specie selvatiche e dei loro habitat nel proprio territorio.

Emendamento  151

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio59, la questione è deferita a Eurojust.

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare in tempi rapidi quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio59, la questione è deferita a Eurojust.

 

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale e rientri nella giurisdizione di più Stati membri, la determinazione di quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale avviene in conformità dell'articolo 7 della decisione quadro 2008/841/GAI.

 

Qualora emerga un conflitto di giurisdizione, gli Stati membri hanno comunque facoltà di adottare misure precauzionali, come previsto dall'articolo 9 bis, al fine di prevenire danni all'ambiente o l'ulteriore deterioramento di un danno esistente che riguardi il loro territorio.

__________________

__________________

59 Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

59 Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

Emendamento  152

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e d bis), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

Emendamento  153

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Fondo nazionale per la lotta alla criminalità ambientale, l'indennizzo delle vittime e il ripristino dell'ambiente

 

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri istituiscono e mantengono un fondo nazionale o, se del caso, adeguano un fondo già esistente, finalizzato a:

 

a) indennizzare le vittime dei reati ambientali che non sono coperti da sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati o dalle disposizioni della direttiva 2004/80/CE;

 

b) finanziare il ripristino ambientale ed ecologico;

 

c) finanziare misure di prevenzione, comprese, ma non solo, quelle di cui all'articolo 9 bis;

 

d) sostenere le misure previste dall'articolo 10 della presente direttiva.

 

Le lettere da a) a d) non pregiudicano l'applicazione delle pene e delle sanzioni di cui agli articoli 5 e 7 della presente direttiva.

 

2. Il fondo è finanziato tra l'altro dalle sanzioni pecuniarie penali e non e dal risarcimento dei danni previsti agli articoli 5 e 7 della presente direttiva e, ove applicabile, dai proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati e dai beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine che sono stati confiscati in conformità dell'articolo 10 della presente direttiva.

Emendamento  154

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la piena applicazione della protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 ad ogni persona fisica che segnala i reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 della presente direttiva e alla relativa famiglia e adottano le misure necessarie per garantire un livello similmente adeguato di protezione ad ogni persona giuridica che segnala tali reati.

Emendamento  155

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ogni persona fisica e ogni persona giuridica che segnala i reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 della presente direttiva e che fornisce elementi di prova o collabora in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati riceva il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

Emendamento  156

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione, con la collaborazione degli Stati membri, crea una piattaforma a livello dell'UE per consentire alle persone di segnalare i reati ambientali di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 in modo anonimo, facile e sicuro. Tale piattaforma consentirà inoltre alle persone di fornire informazioni su come gli Stati membri interessati hanno trattato il reato ambientale. La Commissione dà seguito attivamente alle accuse gravi con gli Stati membri interessati e pubblica periodicamente le segnalazioni ricevute.

Emendamento  157

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche e giuridiche che segnalano i reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 della presente direttiva siano protette da azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, in conformità della direttiva 2022/... [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi]

Emendamento  158

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. Gli Stati membri istituiscono misure di protezione rafforzate per le persone che segnalano reati commessi nel contesto di un'organizzazione criminale o che coinvolgono un'organizzazione di questo tipo.

Emendamento  159

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento

Accesso alla giustizia e diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento

Emendamento  160

 

Proposta di direttiva

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile.

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4, ad esempio in qualità di parte civile.

Emendamento  161

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato i cui diritti e interessi sono stati pregiudicati o possono essere pregiudicati dai reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4 possano aver facoltà di agire in giudizio per ottenere il ripristino ambientale ed ecologico.

Emendamento  162

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per facilitare l'accesso alla giustizia e garantire i diritti procedurali dei membri del pubblico interessato, incluso l'accesso all'assistenza legale.

Emendamento  163

 

Proposta di direttiva

Articolo 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali programmi di ricerca e istruzione, compresi studi sull'origine e sulla motivazione della commissione dei reati ambientali, nonché campagne di informazione e sensibilizzazione, anche sulle misure di prevenzione e anticorruzione, rivolte alla popolazione, al settore privato così come alle autorità nazionali, con l'obiettivo di ridurre il numero complessivo dei reati ambientali, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, incluse le autorità competenti per le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali, gli esperti, le organizzazioni del settore privato e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente. Gli Stati membri sviluppano e rafforzano strumenti come le valutazioni dei rischi, le strategie anticorruzione e i sistemi di ispezione amministrativi per prevenire e individuare i reati ambientali.

Emendamento  164

 

Proposta di direttiva

Articolo 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che eseguono ispezioni, accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e specializzato, forniscano una formazione regolare a tale personale e garantiscono che tali autorità nazionali siano dotate di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri istituiscono organi specializzati o conferiscono mandati specifici a organi esistenti, come unità specializzate in seno alle autorità di contrasto come pure alle autorità giudiziarie specializzate o sezioni in seno ai tribunali penali ordinari, aventi la competenza primaria di individuare, indagare, perseguire e giudicare reati ambientali, e dotano tali organi delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Emendamento  165

 

Proposta di direttiva

Articolo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata e lo scambio di migliori pratiche a livello dell'UE per garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi della presente direttiva che siano altresì adeguati alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti. La formazione specializzata deve riguardare anche l'uso pratico degli strumenti investigativi utilizzabili per combattere i reati ambientali, come indicato all'articolo 18 della presente direttiva, nonché la cooperazione efficace tra le diverse autorità competenti, in particolare per quanto riguarda le indagini e il perseguimento dei reati ambientali transnazionali e i loro legami con altre forme gravi di criminalità.

 

Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili di tali attività formative abbiano a disposizione finanziamenti sufficienti, stabili e prevedibili per la regolare organizzazione delle attività formative.

 

Entro un termine ragionevole, la Commissione adotta le misure necessarie affinché la formazione online per le autorità di contrasto erogata dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) sia disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE per consentire di massimizzare il numero di destinatari della formazione.

Emendamento  166

 

Proposta di direttiva

Articolo 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, compresi quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi con dimensione transfrontaliera, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4.

Emendamento  167

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno ad uno Stato membro

Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno agli Stati membri, tra gli Stati membri e con gli organi competenti a livello dell'UE

Emendamento  168

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) lo scambio di buone pratiche;

(d) lo scambio di buone pratiche, anche riguardo all'istituzione di autorità di contrasto e giudiziarie specializzate competenti per i reati ambientali, come previsto all'articolo 16;

Emendamento  169

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'assistenza alle reti europee di operatori che si occupano di questioni attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse,

(e) l'assistenza alle agenzie e agli organismi europei e alle reti europee di operatori che si occupano di questioni attinenti alla lotta contro i reati ambientali e le violazioni connesse,

Emendamento  170

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

e possono assumere la forma di organismi di coordinamento specializzati, protocolli d'intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte.

e possono assumere la forma di organismi di coordinamento specializzati con un punto di contatto designato, protocolli d'intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte.

 

La Commissione europea facilita tale coordinamento fornendo sostegno e promuove una struttura maggiormente istituzionalizzata per le reti di operatori esistenti.

 

Gli Stati membri provvedono affinché, ove opportuno, in sede di indagine e perseguimento dei reati di cui agli articoli 3, 3, paragrafo 1 bis, e 4, le loro autorità stabiliscano contatti e consultazioni e intrattengano una stretta collaborazione con le autorità competenti di altri Stati membri interessati e con le istituzioni, le agenzie, gli organismi e gli uffici pertinenti dell'UE entro i limiti dei mandati e delle competenze degli stessi.

Emendamento  171

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

 

Indagini sui reati ambientali a livello dell'UE

 

La Commissione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, elabora una relazione sulla possibilità e le modalità di ampliamento dei poteri della Procura europea di cui all'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per includervi gravi reati ambientali che ledono gli interessi dell'Unione o pregiudicano l'applicazione coerente delle politiche dell'UE relative alla protezione dell'ambiente e la presenta al Consiglio e al Parlamento europeo.

Emendamento  172

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il [OP: inserire la data – entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri mettono a punto, pubblicano e attuano una strategia nazionale di lotta contro i reati ambientali che affronti almeno gli aspetti seguenti:

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri mettono a punto, pubblicano e attuano una strategia nazionale di lotta contro i reati ambientali che affronti almeno gli aspetti seguenti:

Emendamento  173

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti;

(c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità nazionali competenti e tra le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali competenti di altri Stati membri;

Emendamento  174

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti;

(f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio, la valutazione e la relazione periodici dei risultati conseguiti e del grado di attuazione e applicazione delle disposizioni della presente direttiva;

Emendamento  175

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini;

(b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini, azioni penali e decisioni giudiziarie;

Emendamento  176

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la durata media delle indagini penali sui reati ambientali;

(c) la durata media delle indagini penali sui reati ambientali nonché dei procedimenti penali;

Emendamento  177

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il numero di condanne per reati ambientali;

(d) il numero totale di condanne per reati ambientali;

Emendamento  178

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) il numero di condanne per reati ambientali connesse a reati commessi nel contesto di un'organizzazione criminale;

Emendamento  179

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) il numero di condanne per reati ambientali connesse a reati commessi da un funzionario pubblico o che coinvolgono un'autorità pubblica;

Emendamento  180

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) il numero di procedimenti giudiziari chiusi per scadenza del termine di prescrizione;

Emendamento  181

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione periodica di una revisione consolidata delle loro statistiche.

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale dei dati statistici di cui al paragrafo 2 e di una revisione consolidata delle loro statistiche. L'anno successivo alla definizione del formato standard di cui all'articolo 22, gli Stati membri iniziano a utilizzarlo per la pubblicazione annuale delle loro statistiche.

Emendamento  182

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione pubblica periodicamente una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta tre anni dopo l'adozione della decisione concernente il formato standard di cui all'articolo 22.

5. La Commissione pubblica periodicamente una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta due anni dopo l'adozione della decisione concernente il formato standard di cui all'articolo 22. La Commissione stabilisce il formato standard entro i 18 mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  183

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 bis

 

Orientamenti

 

1. La Commissione, in collaborazione con le reti europee di operatori, nonché con gli esperti e le parti interessate pertinenti, fornisce regolarmente agli Stati membri e alle relative autorità orientamenti individuali nonché orientamenti e raccomandazioni collettivi sugli aspetti della direttiva che ritiene necessari per garantire un recepimento e un'attuazione corretti, coerenti e omogenei della stessa a livello degli Stati membri.

 

Tali orientamenti devono comprendere l'individuazione delle situazioni ad alto rischio e delle potenziali minacce in relazione alle persone che segnalano reati ambientali, nonché raccomandazioni in merito ad azioni di seguito e misure di protezione in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.

 

2. In linea con il paragrafo 1 e per garantire uniformità e coerenza tra gli Stati membri ai fini dell'azione di contrasto e prevenire la scelta opportunistica del foro da parte degli autori dei reati, la Commissione, entro 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, emana orientamenti allo scopo di promuovere una interpretazione comune degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, in conformità del diritto ambientale nazionale ed europeo.

Emendamento  184

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro [OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

1. Entro [OP - inserire la data corrispondente a un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. La Commissione prepara la relazione non solo sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, ma anche sulla base del proprio esame e delle consultazioni pubbliche con le parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile, le agenzie per la protezione dell'ambiente e le autorità competenti.

Emendamento  185

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ogni due anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma degli articoli da 15 a 17, e degli articoli 19 e 20.

2. Ogni due anni a decorrere dalla scadenza del termine per il recepimento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma degli articoli da 3 a 21.

Emendamento  186

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a quattro anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e della necessità di aggiornare l'elenco dei reati di cui all'articolo 3 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Tutela penale dell'ambiente e sostituzione della direttiva 2008/99/CE

Riferimenti

COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

JURI

27.1.2022

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

LIBE

27.1.2022

Relatrice per parere

 Nomina

Saskia Bricmont

5.9.2022

Esame in commissione

25.10.2022

 

 

 

Approvazione

6.2.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

16

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Theresa Bielowski, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Maria Grapini, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, Dietmar Köster, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Janina Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Thijs Reuten, Miguel Urbán Crespo, Axel Voss

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Aurélia Beigneux, Milan Brglez, Katalin Cseh, Marie Dauchy, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Tomasz Frankowski, Vlad Gheorghe, Martin Hojsík, Max Orville, Mounir Satouri

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35

+

Renew

Katalin Cseh, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Max Orville, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

S&D

Katarina Barley, Theresa Bielowski, Milan Brglez, Paolo De Castro, Maria Grapini, Evin Incir, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Thijs Reuten, Isabel Santos, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Patrick Breyer, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Mounir Satouri, Tineke Strik

 

16

-

ECR

Patryk Jaki

ID

Aurélia Beigneux, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy, Tom Vandendriessche

PPE

Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, José Manuel Fernandes, Tomasz Frankowski, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Alessandra Mussolini, Janina Ochojska, Paulo Rangel, Axel Voss, Javier Zarzalejos

 

0

0

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astensioni

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI (8.12.2022)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE

(COM(2021)851 – C9‑0466/2021 – 2021/0422(COD))

Relatore per parere: Vlad Gheorghe

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, insieme alla direttiva 2004/35 sulla responsabilità ambientale e al regolamento (UE) 2019/1010 sul recepimento degli obblighi di informazione nel settore del diritto ambientale, costituiscono l'attuale triplice riferimento legislativo dell'UE sui reati ambientali. Il loro scopo è quello di rendere penalmente responsabili gli autori di reati ambientali e di lasciare agli Stati membri la scelta del tipo di sanzione applicabile, a condizione che si tratti di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per questo tipo di reati, se commessi intenzionalmente o per grave negligenza.

Tuttavia, come evidenziato dalla valutazione d'impatto condotta dalla Commissione europea nel 2020, il numero di casi perseguiti con successo è stato basso, le sanzioni sono state insufficienti per essere dissuasive e la cooperazione transfrontaliera è stata scarsa. Inoltre, date le differenze tra gli ordinamenti giuridici dei vari Stati, si è rivelato difficile definire concetti giuridici indeterminati. Sono state anche individuate carenze negli Stati membri in termini di risorse, competenze, sensibilizzazione, definizione delle priorità, cooperazione e scambio di informazioni, ed è emersa la mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale a tutti i livelli della catena di attuazione e di un approccio multidisciplinare. Inoltre, la mancanza di coordinamento tra l'applicazione delle leggi e delle sanzioni amministrative e penali spesso si traduce in una scarsa efficacia. La mancanza di dati statistici affidabili, accurati e completi sui procedimenti in materia di criminalità ambientale negli Stati membri ha impedito ai responsabili politici nazionali e agli operatori del settore di monitorare l'efficacia delle rispettive misure. Sulla base dei risultati della valutazione, la Commissione ha deciso di rivedere la direttiva affinché la proposta legislativa per la lotta ai reati ambientali soddisfi uno degli impegni principali del Green Deal europeo.

Da parte sua, la commissione per le petizioni ha rilevato, tramite le petizioni ricevute, che i reati ambientali mettono a repentaglio gli obiettivi del Green Deal in termini sia di effetti ambientali negativi e spesso irreversibili sia di perdite economiche, in quanto spesso collegati a riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione, traffico, violenza fisica e omicidio, estendendo gli effetti oltre il danno all'habitat. Inoltre, il carattere altamente lucrativo e a basso rischio dei reati ambientali crea una concorrenza sleale per le attività commerciali legali. Infatti, le numerose petizioni sui danni ambientali causati dall'azione umana evidenziano spesso la mancanza di efficienza e di capacità delle autorità nazionali nell'individuare, indagare e perseguire i reati ambientali. Inoltre, le organizzazioni criminali e le mafie minacciano la conservazione della biodiversità e del patrimonio ambientale.

I loro effetti devastanti si ripercuotono sulla salute, la sicurezza e il benessere dei cittadini dell'UE, vittime a vario titolo, che chiedono una migliore cooperazione transfrontaliera, fondamentale per un'efficace attuazione della direttiva. Va inoltre sottolineato che la criminalità ambientale può colpire interi ecosistemi e che questi possono includere aree transfrontaliere, e che è pertanto di estrema importanza avere una definizione della dimensione transfrontaliera della criminalità che serva a individuare gli strumenti per indagarla e perseguirla.

Tuttavia, l'emendamento in corso non dovrebbe limitarsi alle definizioni, ma dovrebbe darci l'opportunità di combattere la criminalità e fornirci uno strumento più valido dell'attuale direttiva 2008/99/CE. Il relatore è fermamente convinto che i reati ambientali, soprattutto quelli su larga scala, siano spesso collegati ad altri gravi reati, il che mette a repentaglio gli obiettivi di sicurezza, gli interessi finanziari e gli impegni nell'ambito del Green Deal dell'UE. Tale collegamento deve essere individuato e affrontato alla luce della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. Gli assi centrali del contributo della commissione PETI sotto forma di parere legislativo sono:

ottenere un regime normativo efficace e agile attraverso l'istituzione di un sistema basato sulla parità di sanzioni per lo stesso reato, affinché i potenziali autori non percepiscano che alcuni Stati dell'UE offrono un regime normativo più indulgente e meno efficace. Il relatore sottolinea che le persistenti differenze nei livelli sanzionatori favoriscono i criminali, che possono approfittare delle asimmetrie giuridiche e scegliere le giurisdizioni meno restrittive, il che costituisce di fatto un incentivo a commettere reati;

considerare come aggravante il fatto che il danno ambientale riguardi aree protette o di importanza culturale dell'UE. Il relatore ritiene che sanzioni coerenti in tutti gli Stati membri dell'UE dissuaderanno i criminali che ancora considerano tali attività a basso rischio e ad alto guadagno;

considerare il costo finanziario del reato come importante indicatore della sua portata e l'applicazione sistematica di sanzioni elevate come misura preventiva, nonché l'uso dei proventi delle sanzioni per finanziare misure di conservazione della natura, misure per combattere i reati ambientali e il risarcimento delle vittime. Il relatore ritiene più appropriato utilizzare termini come "finanziare e ultimare il ripristino", piuttosto che "ripristinare", in quanto gli autori dei reati potrebbero non avere le competenze e le conoscenze per ripristinare l'area distrutta, ritiene inoltre che tale finanziamento fornirà maggiori risorse per conseguire gli obiettivi della direttiva;

istituire un pubblico ministero dell'UE per l'ambiente estendendo le competenze della Procura europea (EPPO) (ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 4, TFUE) ai reati ambientali con legami noti con la criminalità organizzata, come anche richiesto dal Parlamento europeo e suggerito dal Comitato economico e sociale europeo (CESE). Il relatore ritiene che l'esempio del successo del lavoro dell'EPPO sui reati finanziari transfrontalieri sottolinei la necessità che questo organismo si occupi dei reati ambientali. Grazie alla sua struttura, alle sue competenze, ai suoi strumenti e ai suoi metodi di lavoro, è l'istituzione più adatta per coordinare e sostenere gli sforzi degli Stati membri, che a loro volta potranno contare sul sostegno del pubblico ministero per l'ambiente per le indagini e il coordinamento delle operazioni transfrontaliere, lo scambio di informazioni e la promozione delle migliori pratiche;

sottolineare che la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri dell'UE e il coordinamento all'interno dell'UE sono fondamentali per conseguire gli obiettivi, poiché l'ampia e complessa portata dei reati ambientali richiede unità di polizia specializzate con assistenza reciproca in materia penale, squadre investigative comuni, scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari e strumenti di riconoscimento reciproco (mandato di arresto, sanzioni, ordini di confisca). Tali unità devono essere ben addestrate e dotate delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;

promuovere lo scambio dei dati disponibili tra gli Stati membri e la cooperazione con reti europee quali Europol ed Eurojust per garantire che le loro strategie nazionali tengano conto dei dati disponibili e delle tendenze più recenti nel campo della criminalità ambientale. Il relatore sostiene che Europol svolge un ruolo importante nell'affrontare l'aspetto europeo dei reati ambientali, ma è necessario invitare maggiormente gli Stati membri a condividere le informazioni con Europol; 

sostenere e tutelare i cittadini, le ONG e le associazioni che denunciano reati ambientali e possono, pertanto, diventare vittime di ritorsioni. Il relatore afferma che parlando di "cittadini e ONG" sottolineiamo il ruolo da essi svolto nella denuncia dei reati.

 

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L'Unione europea riconosce i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente (articolo 37), il diritto alla vita (articolo 2) e il diritto all'integrità della persona (articolo 3). L'Unione deve assicurare il pieno godimento di questi diritti da parte di tutte le persone, che comportano responsabilità e doveri nei confronti della comunità umana e delle future generazioni. Dato che l'impatto della criminalità ambientale non influisce solo sulla biodiversità, il clima e i limiti del pianeta, ma anche sui diritti umani e sulla salute umana e ambientale, la lotta alla criminalità ambientale dovrebbe essere una priorità a livello dell'Unione per garantire la piena tutela di tali diritti e prevenire i danni ambientali.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) La giurisprudenza della CEDU prevede unicamente la tutela indiretta del diritto a un ambiente sano sanzionando esclusivamente le violazioni ambientali che comportano allo stesso tempo una violazione di altri diritti umani già riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace.

(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace. Migliorando la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti nazionali e dell'UE, rendendola più sistematica, si contribuirebbe a una migliore attuazione del diritto penale ambientale dell'Unione.

 

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) I cittadini dell'Unione hanno espresso preoccupazioni, in alcune petizioni presentate al Parlamento europeo, relative al dissesto ecologico e al degrado ambientale, invocando il diritto di vivere in un ambiente sano e il diritto di accesso alla giustizia in materia di ambiente.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) La definizione di sanzioni per lo scarico illegale di materiali inerti e le sue conseguenze sul suolo, gli ecosistemi e l'ambiente è essenziale nel contrasto dell'inquinamento e di chi inquina. Dette sanzioni dovrebbero essere quelle previste per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della presente direttiva.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Perché costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, l'azione dovrebbe essere illecita ai sensi del diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente, delle disposizioni legislative, dei regolamenti amministrativi o delle decisioni nazionali che attuano tale diritto dell'Unione. È opportuno definire l'azione che configura ciascuna categoria di reato e, se del caso, stabilire la soglia a partire dalla quale è perseguita penalmente. L'azione dovrebbe essere considerata reato se compiuta intenzionalmente e, in alcuni casi, anche per grave negligenza. L'azione illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l'ambiente costituisce reato se commessa per grave negligenza. Gli Stati membri restano liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose in questo settore.

(7) Perché costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, l'azione dovrebbe essere illecita ai sensi del diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente, delle disposizioni legislative, dei regolamenti amministrativi o delle decisioni nazionali che attuano tale diritto dell'Unione. È opportuno definire l'azione che configura ciascuna categoria di reato e, se del caso, stabilire la soglia a partire dalla quale è perseguita penalmente. L'azione dovrebbe essere considerata reato se compiuta intenzionalmente o per grave negligenza. Gli Stati membri restano liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose in questo settore.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Per includere tutte le forme di reati ambientali e conformemente alla legislazione esistente nei diversi ordinamenti penali nazionali, gli Stati membri dovrebbero configurare come reato categorie autonome di reati ambientali attraverso la creazione del reato di messa in pericolo dell'ambiente, quando un'azione espone l'ambiente, direttamente o indirettamente, a un rischio immediato di danni rilevanti o quando un'azione provoca consapevolmente un danno rilevante all'ambiente. Il diritto penale ha caratteristiche proprie che lo rendono più dissuasivo rispetto al diritto amministrativo, in particolare in termini di sanzioni applicabili.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Non dovrebbe essere impedito di perseguire le autorità o le imprese pubbliche qualora si siano servite consapevolmente dei loro poteri per sollecitare, partecipare o essere complici di un'azione in violazione del diritto ambientale che possa costituire reato. I funzionari di governi ed enti pubblici nazionali possono commettere reati ambientali "direttamente" in seguito alla violazione dei doveri ambientali o omettendo di agire conformemente ad essi, oppure agevolando i reati commessi da entità quali le società multinazionali.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali — aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat — e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali.

(9) La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali — aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat, gli ecosistemi e le popolazioni di speciee tutte le funzioni e tutti i servizi dalle risorse naturali.

 

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Benché il riconoscimento del reato di ecocidio sia attualmente in discussione in vari parlamenti nazionali in tutto il mondo e nell'Unione, l'Unione dovrebbe cogliere questa opportunità per restare leader mondiale nell'ambito della legislazione a tutela dell'ambiente e per garantire una definizione armonizzata e sanzioni ex ante, e non ex post. Gli Stati membri adottano pertanto il reato di ecocidio, che è considerato un illecito penale ai fini della presente direttiva ed è definito come gli atti illeciti o deliberati commessi sapendo che esiste una probabilità sostanziale di arrecare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente. Questo reato specifico consente di identificare i danni più gravi all'ambiente e di prevedere, in tal modo, una gradualità delle sanzioni secondo la gravità del danno inflitto all'ambiente.

 

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) I reati ambientali possono essere commessi da una serie di attori quali individui, piccoli gruppi, imprese e società, funzionari pubblici corrotti, reti della criminalità organizzata e spesso una combinazione di tutti questi soggetti. Le grandi società multinazionali possono sfruttare e danneggiare l'ambiente al fine di generare maggiori profitti o ridurre i costi, anche attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali, i reati legati all'inquinamento e lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) L'approccio "One Health" riconosce l'interconnessione tra persone, animali, piante e il loro ambiente condiviso ed è un approccio integrato e unificante che intende raggiungere un equilibrio sostenibile e ottimizzato tra la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale (compresi gli ecosistemi) è strettamente interconnessa e interdipendente.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Dovrebbero anche essere punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione intenzionale dei reati. Il tentativo di commettere un reato che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerato altrimenti particolarmente dannoso dovrebbe costituire reato se commesso intenzionalmente.

(13) Dovrebbero anche essere punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione intenzionale dei reati di cui alla presente direttiva. Il tentativo di commettere un reato di cui alla presente direttiva dovrebbe costituire reato se commesso intenzionalmente o per negligenza grave.

 

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di sostenere integralmente il costo del ripristino dell'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. La Commissione dovrebbe presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, orientamenti sulla classificazione delle sanzioni rivolti alle autorità nazionali competenti, ai pubblici ministeri e ai giudici. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Se il diritto nazionale lo prevede, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche.

(15) Se il diritto nazionale lo prevede, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Al pari delle persone fisiche, le persone giuridiche che siano autori, istigatori o complici di reati, dovrebbero essere ritenute responsabili e sottoposte a procedimento penale. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati e, se possibile, identici, quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche, delle conseguenze ambientali dirette e indirette a breve, medio e lungo termine nonché, ove applicabile, della natura irreversibile del danno ambientale. Infine, è anche opportuno tenere conto del livello delle sanzioni penali applicabili alle persone giuridiche per altre categorie di reati.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema o alla conservazione di popolazioni di animali selvatici o di specie di piante dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati.

(17) I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati ed essere utilizzati per riparare i danni causati all'ambiente, risarcire le vittime di tali reati e finanziare misure volte a contrastare reati analoghi.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) L'assenza di una capacità nazionale di soccorso e protezione può contribuire alla mancata applicazione delle disposizioni pertinenti relative al commercio di specie selvatiche da parte di uno Stato membro e comportare misure inadeguate a scoraggiare i reati relativi alle specie selvatiche, come le sanzioni amministrative, senza confisca. Occorrono sanzioni dissuasive, collaborazione e scambi tra le riserve e i centri di soccorso governativi e non governativi per garantire soluzioni a lungo termine e adatte alle diverse specie selvatiche confiscate.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.

(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari e adattati alle specificità del danno ambientale, che spesso si diffonde nel tempo, per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, provvedere affinché possano essere applicati termini di prescrizione speciali nel caso in cui un reato sia stato nascosto, in particolare quando l'autore del reato ne abbia impedito la scoperta. In tal caso, il limite temporale decorre solo dal giorno in cui è stato possibile determinare il reato a condizioni che consentano di perseguirlo.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Come previsto nella direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE) e al fine di rispettare il principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, gli Stati membri prevedono la creazione di un fondo dedicato al finanziamento della riparazione o del ripristino ambientale, che dovrebbe essere finanziato dalle sanzioni pecuniarie amministrative e penali pagate dall'autore dei reati ambientali. I proventi di reato dovrebbero essere anch'essi utilizzati come fonte di finanziamento. Tale fondo potrebbe essere mobilitato in caso di emergenza ambientale, consentendo di rispondere, in particolare, ai problemi del cosiddetto inquinamento "orfano" ovvero l'inquinamento che si è verificato in passato e a cui non può essere applicato il principio "chi inquina paga" perché il responsabile dell'inquinamento è sconosciuto, non esiste più oppure non può essere chiamato a risponderne.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

(24) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone fisiche e giuridiche, come gli individui, le associazioni o le ONG, svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nell'individuare, denunciare e prevenire tali violazioni, salvaguardando in tal modo l'ambiente e il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

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25 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

25 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) Attraverso il monitoraggio, la sensibilizzazione e l'educazione riguardo ai problemi e alle conseguenze della criminalità ambientale, le organizzazioni non governative svolgono un ruolo fondamentale nel combattere attivamente la criminalità ambientale e nel prevenire meglio il comportamento criminale.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Anche altre persone possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale.

(25) Anche altre persone, fisiche o giuridiche, possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. La denuncia di possibili reati ambientali con effetti transfrontalieri dovrebbe essere facilitata mediante l'uso di strumenti digitali. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) I difensori dell'ambiente che proteggono direttamente gli ecosistemi sono spesso anche esposti in prima linea alle conseguenze della criminalità ambientale in tutto il mondo, anche nell'Unione. Essi possono essere direttamente minacciati, intimiditi, perseguitati, molestati o persino assassinati dagli autori dei reati e dovrebbero quindi beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace. I difensori dell'ambiente possono anche essere soggetti a procedimenti legali abusivi e dovrebbero essere protetti da tali pratiche, note anche come "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica".

 

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 25 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter) Il Mediatore europeo è un pilastro fondamentale per consolidare il ruolo della società civile nelle questioni ambientali, poiché realizza indagini di grande importanza riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti ambientali e la trasparenza del processo decisionale in materia ambientale. È fondamentale che le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'Unione collaborino pienamente con il Mediatore europeo e che rispettino in modo coerente e tempestivo tutte le soluzioni, le raccomandazioni e i suggerimenti del Mediatore onde assicurare i più elevati livelli di buona amministrazione e rafforzare anche la lotta contro ogni possibile reato ambientale.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Poiché la natura non può costituirsi vittima nel procedimento penale, ai fini di un'azione efficace di contrasto i membri del pubblico interessato, quale definito nella presente direttiva tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus26, dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell'ambiente in quanto bene pubblico, nell'ambito di applicazione del quadro giuridico degli Stati membri e fatte salve le pertinenti norme procedurali.

(26) Considerato il valore intrinseco della natura e poiché la natura non può costituirsi vittima nel procedimento penale, ai fini di un'azione efficace di contrasto i membri del pubblico interessato, quale definito nella presente direttiva tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus26 e includendo pertanto organizzazioni non governative ambientaliste il cui ruolo è importante in particolare in assenza di vittime identificabili, dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell'ambiente in quanto bene naturale comune, nell'ambito di applicazione del quadro giuridico degli Stati membri e fatte salve le pertinenti norme procedurali. Al fine di garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, gli ostacoli all'accesso alla giustizia dovrebbero essere limitati.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) La Commissione dovrebbe impegnarsi a elaborare orientamenti ai sensi della presente direttiva per specificare il quadro procedurale per la partecipazione dei membri del pubblico ai procedimenti penali relativi a reati ambientali, compresa la definizione di criteri di ammissibilità facilmente accessibili.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l'opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati. Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

(28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche istituire, se non sono ancora stati creati, tribunali o unità ambientali specializzati in seno ai tribunali esistenti. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Europol ed Eurojust dovrebbero essere riconosciuti come elementi decisivi per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti a elaborare strategie nazionali.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero richiedere l'assistenza delle reti europee per garantire che le loro strategie nazionali tengano conto dei dati disponibili e delle tendenze più recenti nel campo della criminalità ambientale.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Considerando 30 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) Per garantire una più stretta cooperazione tra Stati membri in merito alla criminalità ambientale, l'Unione dovrebbe valutare l'istituzione di una Procura verde dell'UE ampliando il mandato della Procura europea (EPPO) ai reati definiti nella presente direttiva. L'EPPO, che dispone di poteri propri e dell'autorità per coordinare le indagini e le azioni penali nei casi transfrontalieri, è attualmente l'organismo dell'Unione nella posizione migliore per fronteggiare i reati ambientali più gravi con una dimensione transfrontaliera. Sarà pertanto necessari estendere il mandato dell'EPPO per coprire i reati ambientali gravi con una dimensione transfrontaliera, tramite il Consiglio europeo in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, TFUE. L'EPPO sarebbe così in grado di affrontare i reati con una dimensione transfrontaliera per i quali è improbabile che vi sia un rafforzamento della risposta penale attraverso i canali tradizionali della cooperazione giudiziaria. Per assolvere questo nuovo e più ampio compito, il regolamento del Consiglio (UE) 2017/19391 bis dovrebbe essere modificato e integrato di conseguenza per tenere conto dell'estensione del mandato dell'EPPO ai reati ambientali gravi. Alla luce di quanto precede, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione sull'istituzione di una procura verde dell'UE, estendendo il mandato della Procura europea ai reati ambientali.

 

______________

 

1 bis Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 83 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Considerando 30 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 quater) La Commissione europea, Europol ed Eurojust dovrebbero sostenere e sviluppare una struttura maggiormente istituzionalizzata per le reti di operatori esistenti come la rete europea dei pubblici ministeri ambientali (EEPN) e il Forum europeo - Unione dei giudici per l'ambiente (EUFJE), con la partecipazione di tutti i portatori di interessi, e lavorare per rafforzare l'attività della rete informale di contrasto alla criminalità ambientale ("EnviCrimeNet").

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Per garantire un approccio coerente alla lotta contro i reati ambientali, gli Stati membri dovrebbero adottare, pubblicare e riesaminare periodicamente una strategia nazionale di lotta contro la criminalità ambientale, stabilendo gli obiettivi, le priorità e le corrispondenti misure e risorse necessarie.

(31) Per garantire un approccio coerente alla lotta contro i reati ambientali, gli Stati membri dovrebbero adottare, pubblicare e riesaminare periodicamente una strategia nazionale di lotta contro la criminalità ambientale, stabilendo gli obiettivi, le priorità e le corrispondenti misure e risorse necessarie. Tale strategia nazionale dovrebbe basarsi sulle esigenze, le specificità e le sfide degli Stati membri.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) In ragione del suo impatto globale e della sua natura transfrontaliera, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero fare della lotta contro la criminalità ambientale una priorità politica strategica nella cooperazione giudiziaria internazionale e in seno alle istituzioni e alla Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare promuovendo la conformità agli accordi ambientali multilaterali tramite l'adozione di sanzioni penali e lo scambio di migliori prassi e dati sulla criminalità ambientale. Questo approccio internazionale alla criminalità ambientale dovrebbe anche prevedere l'estensione dell'ambito di intervento della Corte penale internazionale al reato di ecocidio, e far sì che l'Unione e i suoi Stati membri abbiano un ruolo e una responsabilità essenziali a tale riguardo.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano e tengano aggiornati dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione nonché mettere a disposizione del pubblico online i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe mettere a punto una serie di strumenti e di processi per agevolare la comunicazione da parte degli Stati membri, tra cui formati standard per le diverse tipologie di dati comunicati, così da garantirne la pertinenza e l'obiettività e consentirne un'analisi comparativa tra gli Stati membri, nonché collaborare con questi ultimi per individuare eventuali carenze nella raccolta dei dati e offrire assistenza per risolverle. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

 

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente.

La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di combattere la criminalità ambientale e tutelare più efficacemente l'ambiente.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione o nel quadro di uno strumento di programmazione approvato da un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione o lo strumento di programmazione approvato sono ottenuti in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione;

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) "ecocidio": atto illecito o deliberato commesso nella consapevolezza che esiste una probabilità sostanziale di danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente risultanti da tale atto;

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) "disboscamento illegale": qualsiasi disboscamento che violi le norme e la legislazione vigenti e non sia limitato a casi che coinvolgono prodotti o beni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (UE) 202x/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010+, compresa l'azione di un'autorità forestale locale, regionale o nazionale che violi il diritto dell'Unione nel settore della protezione della natura o una legge attuativa delle iniziative strategiche dell'Unione nell'ambito della tutela della natura;

 

 

__________________

 

+ GU: inserire il numero e il riferimento di pubblicazione dell'atto nella procedura 2021/0366(COD).

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile;

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) "principio "chi inquina paga"": principio in base al quale chi inquina dovrebbe sostenere i costi dell'inquinamento o dei danni ambientali che ha cagionato, compreso il costo delle misure adottate per prevenire, controllare e porre rimedio all'inquinamento, nonché i costi che chi inquina impone alla società;

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) "approccio "One Health"": un approccio integrato e unificante che mira a equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi, e che riconosce l'interconnessione e l'interdipendenza tra la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni compiute intenzionalmente o almeno per grave negligenza che espongono direttamente o indirettamente l'ambiente a un rischio immediato di danni rilevanti e le condotte che causano consapevolmente un danno sostanziale all'ambiente costituiscano reato.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato:

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni, se illecite e compiute intenzionalmente o per grave negligenza, costituiscano reato:

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 3 –paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 3 –paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora;

(b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

(c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'esportazione dal mercato dell'Unione o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se:

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

vi bis) l'attività non è conforme alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis,

 

_________________

 

1 bis Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) le azioni in violazione del regolamento (UE) n. 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

_________________

 

1 bis Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

 

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) qualsiasi emissione nell'ambiente di sostanze o inquinanti non conforme alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis o alla direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter;

 

_________________

 

1 bis Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

 

1 ter Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3);

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) il rilascio deliberato nell'ambiente, la coltivazione o l'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati quando tali attività non sono in conformità dei requisiti di cui nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, nel regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter e nella direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 quater e quando provocano o possono provocare danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

 

_______________

 

1 bis Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

 

1 ter Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

 

1 quater Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75);

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) l'autorizzazione o la realizzazione di un piano o progetto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio senza un'idonea valutazione delle sue implicazioni per il sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito indicati nel medesimo articolo;

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) l'autorizzazione o la realizzazione di piani o progetti autorizzati senza il soddisfacimento delle condizioni di esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

_______________

 

1 bis Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

(e) la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita:

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio39 e concerne quantità non trascurabili;

i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio39;

_________________

_________________

39 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

39 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua;

(h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva;

_________________

_________________

42 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

42 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

_________________

_________________

43 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

43 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

44 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

44 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio46, della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio47 o della direttiva 2013/51/Euratom48 del Consiglio e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio46, della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio47 o della direttiva 2013/51/Euratom48 del Consiglio e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora;

_________________

_________________

46 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

46 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

47 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).

47 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42).

48 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

48 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

(k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei. L'estrazione non comporta, ad esempio, un deterioramento dello stato dei corpi idrici come definito nei più recenti piani di gestione dei bacini idrografici, in conformità delle indicazioni dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, e non compromette il raggiungimento del buono stato/potenziale entro il 2027 in uno qualsiasi dei corpi idrici dello stesso distretto idrografico;

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis) la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

(l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

(l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, delle specie elencate negli allegati IV e V (se le popolazioni delle specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie o le popolazioni di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49, delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, e delle specie animali o vegetali selvatiche non protette la cui protezione è necessaria per la conservazione delle specie protette che fanno parte del medesimo ecosistema;

_________________

_________________

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

(m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio51, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

(m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio51;

_________________

_________________

51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

 

Testo della Commissione

Emendamento

(n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio52, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento]

(n) la raccolta e il trasporto illegali di legname, come anche l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio52; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento]

_________________

_________________

52 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

52 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n bis) i danni ambientali alle foreste, ad esempio gli incendi boschivi intenzionali o il disboscamento illegale;

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n ter) la commissione di un'infrazione riguardo al rispetto della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e di un'infrazione delle norme di condizionalità, conformemente al regolamento (CE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

_______________

 

1 bis Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 35 del 6.12.2021, pag. 187).

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

 

Testo della Commissione

Emendamento

(o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, se il deterioramento è significativo;

(o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, o la perturbazione significativa di una specie;

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, alle funzioni e ai servizi ecosistemici, alla fauna o alla flora;

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r bis) qualsiasi condotta negligente, imprudente o deliberata che provochi incendi boschivi che interessano una superficie di oltre un ettaro;

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r ter) il maltrattamento, mediante qualsiasi mezzo o procedura, che comporti lesioni ad animali domestici, addomesticati o selvatici.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r) costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza.

soppresso

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione nazionale preveda il reato di ecocidio, che è considerato un illecito penale ai fini della presente direttiva.

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) lo stato di conservazione delle specie interessate e degli habitat interessati;

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter) i costi stimati per il ripristino e il valore ecologico e sociale delle aree interessate dal danno ambientale nonché la stima del numero di persone vittime del danno ambientale;

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quater) i proventi finanziari ottenuti dalle persone che commettono il reato;

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quinquies) la dimensione transfrontaliera del reato, compreso il carattere transfrontaliero del danno ambientale e le caratteristiche transfrontaliere dell'organizzazione criminale.

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi:

4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, agli ecosistemi, quali gli ecosistemi forestali, agli habitat, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi:

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) le conseguenze per la salute umana;

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) se l'atto costituisce una violazione o una negligenza degli obblighi di dovuta diligenza.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio;

(b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio oppure la soglia di pericolosità e tossicità;

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) i proventi finanziari ottenuti dalle persone che commettono il reato;

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) il principio "chi inquina paga".

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 bis.

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m), e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r), qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 bis, qualora posto in essere intenzionalmente o per negligenza grave, sia punibile penalmente.

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'amministratore delegato di un'impresa possa essere perseguito in maniera indipendente in quanto persona fisica, laddove abbia commesso uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, indipendentemente dal fatto che anche l'impresa sia perseguita in quanto persona giuridica.

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3, paragrafi 1 e 2 bis, siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alle persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 sia inflitta una sanzione pecuniaria proporzionata.

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente o di coprire interamente i costi del suo ripristino conformemente al principio "chi inquina paga" entro un determinato periodo o, laddove il ripristino dell'ambiente non sia possibile a causa della natura del reato, l'obbligo di risarcire il danno causato;

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sanzioni pecuniarie;

(b) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità e alla durata del danno arrecato all'ambiente nonché ai benefici finanziari ottenuti commettendo il reato;

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4 o che agiscano in nome di una persona giuridica nel commettere detti reati.

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Ove possibile, tali sanzioni sono identiche in tutti gli Stati membri. Sono fissati diversi gradi di sanzioni che rispecchiano la gravità e la durata delle conseguenze ambientali.

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, in attesa della decisione giudiziaria, i provvedimenti precauzionali consentano la cessazione immediata dell'attività criminale o prevedano l'obbligo di ripristinare l'ambiente qualora vi sia il rischio di danni ambientali rilevanti o irreversibili.

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo;

(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente o di coprire interamente i costi del suo ripristino conformemente al principio "chi inquina paga" entro un determinato periodo di tempo;

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis) la revoca del diritto di proprietà dell'autore del reato sui beni acquisiti illegalmente o mediante profitti illeciti collegati al reato commesso;

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

(k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate e la pubblicazione della decisione giudiziaria a livello dell'Unione per i reati di rilevanza transfrontaliera.

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 10 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.

Emendamento  97

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

soppresso

Emendamento  98

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, siano punibili con sanzioni pecuniarie, a carico della persona giuridica che ha commesso i reati ambientali, di importo massimo pari al 10 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.

Emendamento  99

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Gli Stati membri prevedono la creazione di un fondo nazionale dedicato al finanziamento della decontaminazione e del ripristino dell'ambiente, finanziato con le sanzioni pecuniarie amministrative e penali a carico degli autori dei reati ambientali di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento  100

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema o alla conservazione delle popolazioni di specie animali o vegetali selvatiche contemplate dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento  101

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) il reato è stato commesso all'interno di un sito protetto, come la zona essenziale di un parco nazionale, un sito della rete Natura 2000 o un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

Emendamento  102

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) il reato ha natura ripetitiva;

Emendamento  103

Proposta di direttiva

Articolo 8 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis) il reato è commesso a seguito di una condotta deliberata, negligente o imprudente che causa o può causare danni al patrimonio culturale di un territorio.

Emendamento  104

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;

(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente, anche contribuendo finanziariamente al suo ripristino;

Emendamento  105

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i beni congelati e confiscati siano gestiti in maniera adeguata, secondo la loro natura, e, ove possibile, utilizzati per finanziare la riparazione. Ad esempio, se del caso, gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità:

Emendamento  106

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 bis – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a) di utilizzare gli attivi finanziari confiscati per riparare i danni causati, risarcire le vittime e/o finanziare misure volte a contrastare reati analoghi;

Emendamento  107

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 bis – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) di utilizzare gli attivi finanziari confiscati per coprire i costi legati alla gestione, all'alloggio e alla cura adeguati degli animali vivi confiscati;

Emendamento  108

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 bis – lettera c (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c) di offrire i prodotti della fauna selvatica confiscati a enti pubblici idonei per reali scopi educativi e di conservazione.

 

Emendamento  109

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati o alla loro individuazione, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

Emendamento  110

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché possano essere applicati termini di prescrizione specifici nel caso in cui un reato sia stato occultato, qualora l'autore ne abbia impedito l'individuazione. In tal caso, il limite temporale decorre solo dal giorno in cui è stato possibile determinare il reato a condizioni che consentano di perseguirlo.

Emendamento  111

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria:

(Non concerne la versione italiana) 

Emendamento  112

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

Emendamento  113

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;

soppressa

Emendamento  114

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

(c) il reato ha comportato un rischio grave per l'ambiente o per la biodiversità nel proprio territorio.

Emendamento  115

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio59, la questione è deferita a Eurojust.

Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio59, la questione è deferita a Eurojust. Se del caso, essa è deferita anche a Europol.

_________________

_________________

59 Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

59 Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

Emendamento  116

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione elabora una relazione sull'istituzione di un pubblico ministero dell'UE per l'ambiente, attraverso l'ampliamento del mandato della Procura europea (EPPO), al fine di perseguire i reati ambientali e di assistere gli Stati membri nella lotta alla criminalità ambientale che presenta elementi transfrontalieri.

Emendamento  117

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone fisiche e alle persone giuridiche, comprese le organizzazioni della società civile, che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

Emendamento  118

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche e giuridiche che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

Emendamento  119

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche e giuridiche che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva siano protette da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi nell'ambito della direttiva (UE) 202x/xxxx(+) sulle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica.

 

_________________

 

(+) GU: inserire il numero e il riferimento di pubblicazione dell'atto nella procedura 2022/0117(COD).

Emendamento  120

Proposta di direttiva

Articolo 14 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento

Diritto del pubblico interessato di accedere alle informazioni e di partecipare al procedimento

Emendamento  121

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che consentono al pubblico di conoscere lo stato dei procedimenti avviati a norma della presente direttiva, comprese le sentenze definitive e le sanzioni imposte, siano considerate di interesse pubblico e siano rese disponibili e accessibili al pubblico.

Emendamento  122

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative, siano in grado di accedere alle informazioni e dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio in qualità di parte civile.

Emendamento  123

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri prevedono misure volte a ridurre gli ostacoli al diritto a un ricorso effettivo, agevolando in tal modo l'accesso alla giustizia per i membri del pubblico interessato. Gli Stati membri garantiscono che le procedure siano giuste, eque, tempestive ed economicamente accessibili. Gli Stati membri istituiscono reti di avvocati specializzati in diritto ambientale in grado di assistere i membri del pubblico, comprese le organizzazioni non governative, affinché partecipino ai suddetti procedimenti e agevolino la cooperazione transfrontaliera.

Emendamento  124

Proposta di direttiva

Articolo 15 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione destinate a tutti i pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, misure anticorruzione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni della società civile.

Emendamento  125

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Tribunali specializzati in diritto ambientale o unità ambientali in seno ai tribunali esistenti

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rafforzare e, se del caso, istituire nel proprio territorio tribunali specializzati in diritto ambientale o unità ambientali in seno ai tribunali esistenti al fine di indagare, perseguire e giudicare i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

Emendamento  126

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri forniscono risorse sufficienti e una formazione specializzata onde garantire che giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini dispongano di adeguate competenze, anche dal punto di vista delle qualifiche, in materia di criminalità ambientale e di questioni ambientali e organizzino, con l'aiuto della Commissione, scambi di buone pratiche a livello dell'Unione in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguati alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

Emendamento  127

Proposta di direttiva

Articolo 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata, criminalità informatica, criminalità finanziaria o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4, compresa la presenza attiva delle procure.

Emendamento  128

Proposta di direttiva

Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli strumenti investigativi utilizzati dall'EPPO sono utilizzati anche nella lotta contro la criminalità ambientale. Gli Stati membri possono utilizzare, tra gli altri strumenti investigativi, i dati di intelligence geospaziale forniti dal Centro satellitare dell'Unione europea.

Emendamento  129

Proposta di direttiva

Articolo 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'obbligo di istituire unità di contrasto specializzate con punti di contatto specifici. Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:

Emendamento  130

Proposta di direttiva

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

 

Cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione (OLAF) e altri organismi dell'Unione

 

Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella prevenzione e nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione fornisce l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitino per agevolare il coordinamento delle loro indagini.

 

Spetta all'EPPO, con i suoi poteri e la sua autorità, individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati e i loro complici. A tal proposito, l'EPPO svolge indagini, esercita l'azione penale e ricopre le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

Emendamento  131

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) gli orientamenti sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative e penali per azioni di ripristino dell'ambiente.

Emendamento  132

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la strategia sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la strategia sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo tre anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale.

Emendamento  133

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione periodica di una revisione consolidata delle loro statistiche.

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione periodica dei dati statistici e di una revisione consolidata delle loro statistiche.

Emendamento  134

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) una classificazione comune delle sanzioni;

Emendamento  135

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una classificazione omogenea e armonizzata dei reati ambientali elaborata con gli Stati membri e una classificazione normativa delle sanzioni adattata per fornire orientamenti alle autorità competenti, ai pubblici ministeri e ai giudici nazionali ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente direttiva.

Emendamento  136

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta orientamenti volti a chiarire il quadro procedurale per la partecipazione dei membri del pubblico ai procedimenti penali relativi a reati ambientali, compresa la definizione di criteri di ammissibilità facilmente accessibili.

Emendamento  137

Proposta di direttiva

Articolo 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Modifiche della direttiva (UE) 2017/1371

 

La direttiva (UE) 2017/1371 è così modificata:

 

(1)  il titolo è sostituito dal seguente:

 

"Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione e la protezione transfrontaliera dell'ambiente mediante il diritto penale";

 

(2)  all'articolo 18, è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"6.  La Commissione, senza ulteriori indugi a seguito della decisione del Consiglio europeo a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, TFUE, presenta una proposta legislativa volta a istituire il pubblico ministero dell'UE per l'ambiente conferendo alla Procura europea il potere di richiedere indagini e avviare procedimenti giudiziari in relazione ai reati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 202x/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE+, alla criminalità e ai danni ambientali a livello dell'Unione, nonché una proposta volta a modificare e integrare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1939 per rispecchiare l'estensione del mandato dell'EPPO ai gravi reati ambientali."

 

_____________

 

+ GU: inserire il numero e il riferimento di pubblicazione dell'atto nella procedura 2021/0422(COD).

 

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Tutela penale dell'ambiente e sostituzione della direttiva 2008/99/CE

Riferimenti

COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

JURI

27.1.2022

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

PETI

24.3.2022

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Vlad Gheorghe

1.3.2022

Approvazione

30.11.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

13

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Margrete Auken, Markus Buchheit, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Alexis Georgoulis, Vlad Gheorghe, Peter Jahr, Stelios Kympouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ana Miranda, Dolors Montserrat, Ulrike Müller, Emil Radev, Yana Toom, Loránt Vincze, Michal Wiezik, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Marie-Pierre Vedrenne

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Jorge Buxadé Villalba, Eider Gardiazabal Rubial, Alicia Homs Ginel, Hermann Tertsch, Marie Toussaint, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

17

+

NI

Tatjana Ždanoka

Renew

Vlad Gheorghe, Yana Toom, Marie‑Pierre Vedrenne, Michal Wiezik

S&D

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Eider Gardiazabal Rubial, Alicia Homs Ginel, Cristina Maestre Martín De Almagro, Demetris Papadakis

The Left

Alexis Georgoulis, Anne‑Sophie Pelletier

Verts/ALE

Margrete Auken, Ana Miranda, Marie Toussaint

 

13

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch

ID

Markus Buchheit

NI

Francesca Donato

PPE

Pablo Arias Echeverría, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 

2

0

NI

Tamás Deutsch

Renew

Ulrike Müller

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 


 

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Tutela penale dell'ambiente e sostituzione della direttiva 2008/99/CE

Riferimenti

COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.12.2021

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

JURI

27.1.2022

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

DEVE

24.3.2022

ENVI

27.1.2022

LIBE

27.1.2022

PETI

24.3.2022

Relatori

 Nomina

Antonius Manders

28.2.2022

 

 

 

Relatori sostituiti

Manon Aubry

Esame in commissione

14.7.2022

27.10.2022

29.11.2022

 

Approvazione

21.3.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Manon Aubry, Ilana Cicurel, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Buda, Pascal Durand, Antonius Manders, Emil Radev, René Repasi

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Frances Fitzgerald, Fabienne Keller

Deposito

28.3.2023

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

22

+

ECR

Raffaele Stancanelli

ID

Virginie Joron, Gilles Lebreton

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Frances Fitzgerald, Antonius Manders, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann

Renew

Ilana Cicurel, Fabienne Keller, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

S&D

Pascal Durand, Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Tiemo Wölken, Lara Wolters

The Left

Manon Aubry

Verts/ALE

Sergey Lagodinsky, Marie Toussaint

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 13 aprile 2023
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