RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE
28.3.2023 - (COM(2021)0851 – C9‑0466/2021 – 2021/0422(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Antonius Manders
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE
(COM(2021)0851 – C9‑0466/2021 – 2021/0422(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0851),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0466/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0087/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione s'impegna a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. |
(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione s'impegna a garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, includendo tutte le risorse naturali – aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat – nonché i servizi forniti dalle risorse naturali, promuovendo misure sul piano internazionale per affrontare i problemi ambientali a livello regionale o mondiale. |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) A norma dell'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Dato che l'impatto della criminalità ambientale influisce anche sui diritti umani, la lotta contro la criminalità ambientale dovrebbe essere una priorità a livello dell'Unione, al fine di garantire la tutela di tali diritti. |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace. |
(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati si stanno per di più diffondendo oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi. Nell'arco di pochi decenni, la criminalità ambientale è diventata il quarto maggiore settore criminale al mondo, con una crescita da due a tre volte più rapida rispetto all'economia mondiale1 bis,1 ter e attualmente è lucrativa quanto il traffico di sostanze stupefacenti1 quater. Tali reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta proporzionata, adeguata ed efficace, che richiede un'efficace cooperazione transfrontaliera. |
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1 bis INTERPOL-UN Environment (2016), Strategic Report: Environment, Peace and Security, A Convergence of Threats. |
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1 ter UNEP (2018), The State of knowledge of crimes that have serious impacts on the environment. |
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1 quater Eurojust (2021), Rapport sur le travail d'Eurojust sur les crimes environnementaux. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative. |
(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di adeguate sanzioni penali sufficientemente dissuasive e commisurate alla gravità dei reati, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative. In molti Stati membri i reati ambientali non rientrano nel quadro del diritto penale. Il diritto penale ambientale dovrebbe diventare uno strumento distinto dal diritto amministrativo e ad esso complementare, al fine di prevenire e scoraggiare le azioni illecite che danneggiano l'ambiente. |
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20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28). |
20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28). |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione. Le disposizioni in materia di sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l'effetto deterrente e rafforzare la catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali. |
(4) L'individuazione, le indagini, l'azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l'elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie mirate di reati sulla base esclusiva delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell'Unione. La Commissione dovrebbe effettuare valutazioni periodiche dell'impatto della presente direttiva e della necessità di aggiornare l'elenco dei reati ambientali da essa contemplati. Le disposizioni in materia di sanzioni, anche di natura penale, dovrebbero essere inasprite e adeguate alla gravità e alla durata del danno causato al fine di aumentarne l'effetto deterrente e compensativo e rafforzare la catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/200921 e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo22 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203023, alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 dovrebbero essere considerati reati. |
soppresso |
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21 Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). |
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22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final). |
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23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final). |
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24 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1). |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Perché costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, l'azione dovrebbe essere illecita ai sensi del diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente, delle disposizioni legislative, dei regolamenti amministrativi o delle decisioni nazionali che attuano tale diritto dell'Unione. È opportuno definire l'azione che configura ciascuna categoria di reato e, se del caso, stabilire la soglia a partire dalla quale è perseguita penalmente. L'azione dovrebbe essere considerata reato se compiuta intenzionalmente e, in alcuni casi, anche per grave negligenza. L'azione illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l'ambiente costituisce reato se commessa per grave negligenza. Gli Stati membri restano liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose in questo settore. |
(7) Perché costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, l'azione dovrebbe essere illecita ai sensi del diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente, indipendentemente dalla sua base giuridica, delle disposizioni legislative, dei regolamenti amministrativi o delle decisioni nazionali che attuano tale diritto dell'Unione. È opportuno definire l'azione che configura ciascuna categoria di reato e, se del caso, stabilire la soglia a partire dalla quale è perseguita penalmente. L'azione dovrebbe essere considerata reato se compiuta intenzionalmente e anche per grave negligenza. L'azione illecita che provoca il decesso o gravi danni alla salute delle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l'ambiente costituisce reato se commessa per grave negligenza. Gli Stati membri restano liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose in questo settore. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale. |
(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento, anche in situazioni in cui il titolare dell'autorizzazione sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'azione avrebbe causato prevedibili danni rilevanti all'ambiente o alla salute al momento del rilascio dell'autorizzazione, oppure mediante corruzione, estorsione, coercizione o qualsiasi altra azione illecita. Anche un'azione che viola una condizione di autorizzazione dovrebbe essere considerata illecita. Dal momento in cui un'azione diventa illecita, l'autore del reato non dovrebbe essere autorizzato a invocare il rilascio di un'autorizzazione per evitare di essere ritenuto penalmente responsabile. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non esiste ancora una definizione armonizzata e accettata di reato ambientale a livello nazionale e di Unione. La presente direttiva mira a fornire un quadro generale definendo un reato autonomo di criminalità ambientale, in aggiunta all'insieme comune a livello di Unione di reati ambientali specifici che sono definiti con riferimento alle violazioni della pertinente legislazione settoriale dell'Unione in materia ambientale. In linea con la legislazione vigente nei diversi sistemi nazionali di diritto penale, gli Stati membri dovrebbero configurare come reato le categorie autonome di reati ambientali. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 ter) Gli Stati membri dovrebbero perseguire penalmente la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti legati ai medicinali che provoca o può provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora. Si dovrebbero configurare come reati anche la sorveglianza di tali operazioni, il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura e l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario in relazione alla gestione dei rifiuti. L'industria chimica ha la responsabilità di sapere dove finiscono i suoi prodotti e come vengono utilizzati. Nei casi in cui vi sia il ragionevole sospetto che i prodotti siano utilizzati illegalmente o siano direttamente collegati alla criminalità connessa alle sostanze stupefacenti, la fornitura di prodotti dovrebbe essere immediatamente interrotta. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 8 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 quater) La definizione di persone giuridiche dovrebbe escludere le organizzazioni internazionali pubbliche, gli Stati o le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri, a meno che le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri non siano incluse a norma del diritto nazionale. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) La tutela dell'ambiente dovrebbe essere intesa nel senso più ampio del termine, come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali — aria, acqua, suolo, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat — e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali. |
soppresso |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Pertanto la presente direttiva dovrebbe coprire anche gli eventuali aggiornamenti o modifiche della legislazione dell'Unione la cui inosservanza rientra tra i reati definiti dalla direttiva e che nell'evolvere mantiene inalterati nella sostanza gli obblighi originari. Se però nuovi strumenti giuridici vietano nuove azioni dannose per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere modificata per aggiungere alle categorie di reati anche le nuove violazioni gravi del diritto ambientale dell'Unione. |
(10) L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l'obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Pertanto la presente direttiva dovrebbe coprire anche gli eventuali aggiornamenti o modifiche della legislazione dell'Unione la cui inosservanza rientra tra i reati definiti dalla direttiva e che nell'evolvere mantiene inalterati nella sostanza gli obblighi originari. Se però nuovi strumenti giuridici vietano nuove azioni dannose per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere rivista quanto prima per aggiungere alle categorie di reati anche le nuove violazioni gravi del diritto ambientale dell'Unione, nel pieno rispetto dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE, al fine di progredire verso l'istituzione di un codice di diritto penale dell'Unione in materia ambientale, che è necessario in quanto la criminalità ambientale ha spesso una dimensione transfrontaliera. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Le soglie qualitative e quantitative usate per definire i reati ambientali dovrebbero essere chiarite introducendo un elenco non esaustivo delle circostanze di cui le autorità che indagano, perseguono e giudicano i reati dovrebbero tenere conto in sede di valutazione delle soglie. Si dovrebbe così promuovere un'applicazione coerente della direttiva e una lotta più efficace ai reati ambientali, oltre a garantire la certezza del diritto. Tali soglie o la loro applicazione non dovrebbero però complicare eccessivamente le indagini, l'azione penale o le decisioni giudiziarie sui reati. |
(11) Le soglie qualitative e quantitative usate per definire i reati ambientali dovrebbero essere chiarite introducendo un elenco non esaustivo delle circostanze di cui le autorità che individuano, indagano, perseguono e giudicano i reati dovrebbero tenere conto, se pertinenti, in sede di valutazione delle soglie. Si dovrebbe così promuovere un'applicazione coerente della direttiva e una lotta più efficace ai reati ambientali, oltre a garantire la certezza del diritto. Tali soglie o la loro applicazione non dovrebbero però complicare eccessivamente l'individuazione, le indagini, l'azione penale o le decisioni giudiziarie sui reati. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri. |
(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Il coinvolgimento di gruppi della criminalità organizzata in un reato ambientale o la commissione di un reato a favore di tali gruppi dovrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri. Considerando il ruolo che le autorità pubbliche svolgono nel prevenire e contrastare le azioni illecite, la commissione di reati ambientali da parte di funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, o il loro coinvolgimento in tali reati, dovrebbero essere presi in considerazione come circostanze aggravanti nel determinare il livello adeguato delle sanzioni. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Dovrebbero anche essere punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione intenzionale dei reati. Il tentativo di commettere un reato che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerato altrimenti particolarmente dannoso dovrebbe costituire reato se commesso intenzionalmente. |
(13) Dovrebbero anche essere punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione intenzionale dei reati. Il tentativo di commettere un reato che provoca il decesso o gravi danni alla salute delle persone, danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora, o un rischio considerevole di danni rilevanti all'ambiente o che è considerato altrimenti particolarmente dannoso dovrebbe costituire reato se commesso intenzionalmente. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi. |
(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine, nella definizione e nell'applicazione delle sanzioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto anche dei benefici finanziari derivanti dalla commissione del reato, del livello del danno causato, nonché del potenziale di ripristino dell'ambiente e dei costi connessi a tale ripristino. È opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni o le misure accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari conformemente agli ordinamenti giuridici nazionali, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze, e il ritiro di permessi e autorizzazioni e la pubblicazione delle sentenze. Nei casi in cui l'autore del reato non sia in grado di ripristinare l'ambiente, dovrebbero essere applicate sanzioni supplementari. Le sanzioni dovrebbero includere anche l'interdizione dalle funzioni e il divieto di candidarsi a cariche elettive o pubbliche. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Se il diritto nazionale lo prevede, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche. |
(15) Anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva quando sono autori, istigatori o complici di reati. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano proporzionali e dissuasive, è opportuno tenere conto della gravità e della natura del reato in termini di portata e della irreversibilità del danno derivante dal reato, nonché della situazione finanziaria delle persone giuridiche. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) È importante procedere rapidamente all'istituzione di solide norme dell'Unione per una dovuta diligenza completa. Pertanto, le sanzioni supplementari per le persone giuridiche dovrebbero includere l'obbligo per le imprese di istituire regimi di dovuta diligenza al fine di migliorare il rispetto delle norme ambientali. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi. |
(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o gravi danni alla salute delle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, o se il reato ambientale causa la distruzione di un intero ecosistema o danni rilevanti, irreversibili o duraturi allo stesso, o se il reato è stato commesso in un'area protetta, come un'area rientrante nella rete Natura 2000, o in un'area in cui il reato può avere effetti significativi, tenuto conto degli obiettivi di conservazione di un sito protetto, tali circostanze dovrebbero essere aggravanti. Qualora il reato ambientale causi danni gravi e diffusi, gravi e a lungo termine, o gravi e irreversibili alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, o alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici o alla fauna o alla flora, tale reato dovrebbe essere considerato un reato di particolare gravità e sanzionato in quanto tale conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia di ecocidio, per il quale le Nazioni Unite stanno attualmente lavorando a una definizione internazionale ufficiale. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno calcolarli il più accuratamente possibile e tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati. |
(17) I reati che hanno carattere continuativo dovrebbero essere interrotti quanto prima. Le autorità giudiziarie competenti dovrebbero avere il diritto di ordinare la cessazione immediata delle azioni illecite o di imporre misure per impedire che vengano eseguite, al fine di evitare danni all'ambiente. I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati e altri proventi e beni strumentali dovrebbero essere confiscati e gestiti in modo adeguato, in linea con la loro natura, e, ove possibile, utilizzati per prevenire i reati ambientali, finanziare il ripristino dell'ambiente, la riparazione di eventuali danni causati e il risarcimento del danno causato dall'azione illecita, conformemente al diritto nazionale. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) Nonostante i vantaggi della presente direttiva nel migliorare la coerenza giuridica a livello dell'Unione, quest'ultima deve ancora far fronte a una frammentazione normativa in questo settore e a una mancanza di uniformità in termini giuridici e pratici. Le differenze nell'attuazione e nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di criminalità ambientale e responsabilità comportano attualmente l'assenza di condizioni di parità per l'industria dell'Unione e, di conseguenza, il corretto funzionamento del mercato interno è compromesso. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la possibilità di integrare la presente direttiva con altri settori strategici, che potrebbero essere pienamente armonizzati mediante un regolamento. La Commissione dovrebbe altresì elaborare orientamenti al fine di assistere gli Stati membri nella preparazione di sanzioni armonizzate, efficaci, dissuasive e proporzionate. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 ter) In linea con il miglioramento della coerenza giuridica a livello dell'Unione e al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione dovrebbe, ove necessario, proporre di aggiornare regolarmente l'elenco dei reati ambientali e le corrispondenti nuove definizioni di cui alla presente direttiva. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione. |
(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative efficaci, proporzionate, dissuasive e deterrenti e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e di altre misure per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale in modo mirato ed efficace. |
(22) Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie necessaria e adeguata di metodi di prevenzione, sanzioni penali e altre sanzioni, della confisca e di altre misure per affrontare i diversi tipi di comportamento criminale in modo mirato, tempestivo, proporzionato ed efficace. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 bis) Le persone giuridiche condannate per i reati elencati agli articoli 3 e 4 della presente direttiva dovrebbero essere temporaneamente cancellate dal registro per la trasparenza istituito a norma dell'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea. Le decisioni giudiziarie che danno luogo a tali condanne dovrebbero essere rese accessibili in tutti gli Stati membri e deferite alle istituzioni dell'Unione responsabili del registro per la trasparenza. Pertanto, le istituzioni dell'Unione dovrebbero adeguare l'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio per consentire la cancellazione temporanea delle persone giuridiche condannate per reati ambientali. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio25. |
(24) I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Segnalando le violazioni del diritto ambientale dell'Unione le persone e le organizzazioni della società civile svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo l'ambiente, i diritti umani e il benessere della società. Coloro che nell'ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un'organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all'interesse pubblico e all'ambiente. Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni. Queste persone dovrebbero beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio25. |
__________________ |
__________________ |
25 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17). |
25 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17). |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Anche altre persone possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono essere membri della comunità colpita o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale. |
(25) Anche altre persone, fisiche o giuridiche, possono essere in possesso di informazioni preziose su potenziali reati ambientali. Possono includere membri della comunità colpita, organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative, o membri della società in generale che partecipano attivamente alla protezione dell'ambiente. Sia chi denuncia i reati ambientali sia chi coopera nell'azione di contrasto dovrebbe ricevere la protezione, il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, in modo da non essere svantaggiato per la sua cooperazione, bensì sostenuto e assistito. Tali persone dovrebbero inoltre essere protette da vessazioni o azioni penali indebite per aver denunciato i reati o per la loro cooperazione nel procedimento penale. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 bis) Gli Stati membri dovrebbero valutare la necessità di creare strumenti conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali per consentire alle persone di denunciare i reati ambientali in forma anonima, laddove tali strumenti non esistano ancora. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 ter) Nell'ambito della strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), la Commissione, unitamente agli Stati membri, dovrebbe adoperarsi per migliorare l'accesso delle vittime al risarcimento, comprese le vittime di reati ambientali. Ciò potrebbe comprendere, se necessario, l'istituzione di un fondo nazionale per il risarcimento delle vittime che potrebbe essere finanziato, tra l'altro, attraverso le ammende inflitte per i reati ambientali, il risarcimento dei danni ambientali previsti dalla presente direttiva e, se del caso, eventualmente attraverso i proventi, confiscati a norma della presente direttiva, derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione del reato nonché i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 bis) Misure di prevenzione esaustive ed efficaci così come sanzioni penali e di altro tipo dissuasive e proporzionate costituiscono importanti deterrenti contro i danni ambientali e i reati ambientali. Conformemente al principio "chi inquina paga", chi inquina dovrebbe sostenere interamente i costi del danno ambientale che ha provocato. Inoltre, le entrate generate da ammende mirate dovrebbero essere utilizzate per contribuire ai costi delle misure preventive, della formazione specializzata, degli strumenti investigativi e del finanziamento delle risorse per individuare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 ter) A titolo di misura preventiva, le persone giuridiche sono incoraggiate a nominare un responsabile della conformità ambientale, incaricato della tenuta dei registri allo scopo di fornire informazioni alle autorità amministrative o giudiziarie, per eventuali procedure di accesso ai mezzi probatori o citazioni in giudizio, onde identificare gli autori e i non autori dei reati. L'azione di un responsabile della conformità ambientale, se del caso, potrebbe costituire un fattore attenuante qualora egli fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che queste non sarebbero state altrimenti in grado di ottenere, laddove le persone giuridiche siano ritenute responsabili per i reati commessi. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati ambientali impedisce di prevenire e reprimere efficacemente la criminalità ambientale. In particolare, la carenza di risorse può impedire alle autorità di intraprendere una qualsiasi azione o limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità connessa al reato o di ricevere una pena non commisurata alla gravità del medesimo. È pertanto opportuno stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto. |
(27) La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali e altre autorità competenti che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati ambientali impedisce di prevenire e reprimere efficacemente la criminalità ambientale. In particolare, la carenza di risorse può impedire alle autorità di intraprendere una qualsiasi azione o limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità connessa al reato o di ricevere una pena non commisurata alla gravità del medesimo. È pertanto opportuno stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche considerare l'opportunità di assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati. Gli organi giurisdizionali penali ordinari potrebbero prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti. |
(28) L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche, competenze tecniche e sostegno finanziario, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali. Al fine di massimizzare la professionalità e l'efficacia della catena di contrasto, gli Stati membri dovrebbero anche, se del caso e conformemente al diritto nazionale, assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati nonché prevedere sezioni specializzate. Le competenze tecniche e il sostegno finanziario dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(30 bis) Tenuto conto dell'elevata incidenza finanziaria dei reati ambientali, del loro potenziale legame con altri reati finanziari gravi e della loro natura transfrontaliera, la Procura europea (EPPO) sarebbe nella posizione migliore per esercitare le proprie competenze in materia di reati ambientali più gravi con una dimensione transfrontaliera. Poiché attualmente le competenze dell'EPPO si limitano ai reati finanziari, la Commissione dovrebbe specificare in una relazione la possibilità di un'estensione delle competenze dell'EPPO, in cooperazione con Eurojust, ai reati ambientali transfrontalieri gravi nonché le modalità di tale estensione.
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. |
(32) Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati ambientali, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. I dati dovrebbero essere usati per elaborare statistiche che servano per la pianificazione operativa e strategica delle attività di contrasto e per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione, nonché mettere a disposizione del pubblico online, i dati statistici pertinenti sui reati ambientali, in particolare specificando le sanzioni inflitte agli autori dei reati. A livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente. |
La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati ambientali e delle sanzioni, nonché per le misure, i mezzi e le risorse necessari per prevenire e combattere la criminalità ambientale e applicare correttamente la legislazione ambientale dell'Unione, al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) la legislazione dell'Unione che, indipendentemente dalla sua base giuridica, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure |
a) il diritto dell'Unione che contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; oppure |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a). |
b) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dà attuazione al diritto dell'Unione di cui alla lettera a). |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione; |
L'azione si considera illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o quando tale azione viola una condizione per l'autorizzazione; |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) "danno grave": ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, danno che comporta alterazioni negative, perturbazioni o danneggiamenti molto profondi a qualsiasi elemento dell'ambiente, comprese ripercussioni considerevoli sulla vita umana o sulle risorse naturali; |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 ter) "danno diffuso": ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, danno che si estende oltre un'area geografica limitata, attraversa le frontiere degli Stati o colpisce un intero ecosistema, un'intera specie o un gran numero di esseri umani; |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 quater) "danno a lungo termine": ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, danno a cui non si può porre rimedio mediante ripristino naturale entro un periodo di tempo ragionevole; |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche; |
(3) "persona giuridica": soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche, a meno che le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri non siano incluse a norma del diritto nazionale; |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) "pubblico interessato": le persone che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse; |
(4) "pubblico interessato": le persone che sono o potrebbero essere colpite dai reati di cui all'articolo 3 o 4. Ai fini della presente definizione, le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, così come le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative, che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale si considerano portatrici di un interesse; |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) "danno ambientale": grave danno alla salute delle persone o danno rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora, che nuoce a tutto ciò che cresce, fiorisce e vive, compreso, ma non solo, il danno di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE; |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora; |
(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora; |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) l'immissione sul mercato di un prodotto che, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, alla fauna o alla flora; |
(b) l'immissione sul mercato o il commercio illegale, anche online, di un prodotto il cui uso, in violazione di un divieto o di un'altra prescrizione, provochi o possa provocare, se usato su vasta scala, il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora; |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se: |
(c) la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione, l'esportazione e l'importazione da e verso quest'ultimo, anche online, o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se: |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora; |
e provoca o può provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora; |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) qualsiasi azione che viola il regolamento (UE) n. 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis; |
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__________________ |
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1 bis Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1). |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) il rilascio deliberato nell'ambiente, la coltivazione e l'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati, laddove tali attività siano illegali a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio come pure della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e provochino o possano provocare danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora; |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita: |
(e) la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), se l'azione illecita: |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora; |
ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora; |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai singoli casi in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua; |
(h) gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi quali definiti all'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/56/CE o di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, a condizione che tali scarichi non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva; questa disposizione non si applica ai casi di minore entità in cui lo scarico non provoca un deterioramento della qualità dell'acqua o dell'ambiente marino, a meno che siano commessi ripetutamente dallo stesso autore e provochino, nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua o dell'ambiente marino; |
__________________ |
__________________ |
42 Direttiva n. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11-21). |
42 Direttiva n. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11-21). |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora; |
(i) l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze, preparati o inquinanti pericolosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44 o della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio45, e che provoca o può provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora; |
__________________ |
__________________ |
43 Direttiva n. 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1-37). |
43 Direttiva n. 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1-37). |
44 Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17-119). |
44 Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17-119). |
45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66). |
45 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66). |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio46, della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio47 o della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio48 e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora; |
(j) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/59/CE del Consiglio46 o della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio48 e che provochi o possa provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora; |
__________________ |
__________________ |
46 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1). |
46 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1). |
47 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42). |
|
48 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12). |
48 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12). |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei; |
(k) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE che provochi o possa provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei; |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari; |
(l) l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali, anche online, di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate negli allegati IV e V (se le specie di cui all'allegato V sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio49 e delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio50, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e non influisca in modo considerevole sugli habitat naturali di tali specie e non rischi di compromettere gli sforzi volti a stabilizzarne la popolazione; |
__________________ |
__________________ |
49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). |
49 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). |
50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). |
50 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/9751 del Consiglio, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari; |
(m) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, parti o prodotti derivati elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/9751 del Consiglio e l'importazione di esemplari di tali specie, parti o prodotti derivati elencati nell'allegato C di tale regolamento; |
__________________ |
__________________ |
51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1). |
51 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1). |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio52, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; [se prima dell'adozione della presente direttiva è adottato il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, la lettera n) deve essere sostituita da un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento] |
(n) l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione e l'esportazione dall'Unione, anche mediante strumenti online, di beni rilevanti o di prodotti rilevanti, che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio*+, in caso di non soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3 di tale regolamento per tale immissione o messa a disposizione sul mercato o per tale esportazione, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile; |
__________________ |
__________________ |
52 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23-34). |
* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU ...). |
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+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE- CONS 82/22 (2021/0366(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU. |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, se il deterioramento è significativo; |
(o) qualsiasi azione che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di una zona speciale di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE o di un habitat di una specie a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio*+, se il deterioramento è significativo; |
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__________________ |
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* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sul ripristino della natura (GU ...). |
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+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE- CONS .../... (2022/0159(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU. |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora; |
ii) l'azione viola una condizione di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora; |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(q) la produzione, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio54, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze; |
(q) la produzione, l'immissione sul mercato, anche online, l'importazione, l'esportazione, l'uso, l'emissione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio54, o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze; |
__________________ |
__________________ |
54 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1). |
54 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1). |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(r bis) un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio55 bis e dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio55 ter; |
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__________________ |
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55 bis Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). |
|
55 ter Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1). |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r ter (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(r ter) qualsiasi azione che provochi un incendio boschivo o il deterioramento significativo di più di un ettaro di foresta; |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri si adoperano affinché le azioni che provocano o possono provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora costituiscano reato qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni che provocano danni gravi e diffusi, o danni gravi e a lungo termine, o danni gravi e irreversibili, siano trattate come reati di particolare gravità e sanzionate di conseguenza conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r) costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza. |
2. Gli Stati membri assicurano che anche le azioni di cui al paragrafo 1 o 1 bis costituiscano reato se poste in essere quanto meno per grave negligenza. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) la diffusione del danno; |
(d) la diffusione del danno, compresa l'eventuale natura transfrontaliera; |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e bis) gli eventuali benefici economici derivanti dai danni provocati dagli autori del reato; |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e ter) la durata dell'infrazione o della non conformità; |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e quater) lo stato di conservazione delle specie, delle popolazioni o degli habitat, degli ecosistemi e delle risorse naturali interessati; |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quinquies (nuova)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e quinquies) il fatto che il reato sia stato commesso o meno nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio o in relazione a omicidio, corruzione, riciclaggio di denaro, frode, contraffazione di documenti, estorsione, coercizione o altre forme di intimidazione. |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione nazionale specifichi che i reati di cui al paragrafo 1, lettere c bis), c ter), r bis) e r ter), non pregiudicano la possibilità di escludere dalla responsabilità penale le azioni che provocano o possono provocare un danno che, sulla base degli elementi di cui al primo comma del presente paragrafo, non è considerato sostanziale. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere i), j), k) e p), si debba tenere conto dei seguenti elementi: |
4. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale specifichi che, nel valutare se l'attività può provocare danni alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemici, alla fauna o alla flora ai fini delle indagini, dell'azione penale e delle decisioni giudiziarie riguardo ai reati di cui al paragrafo 1 si debba tenere conto, ove opportuno, dei seguenti elementi: |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata; |
(a) l'azione riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta, aggiornata o rispettata; |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio; |
(b) in quale misura è superato il valore, la soglia regolamentare, inclusa la soglia di pericolosità e tossicità, o un altro parametro obbligatorio; |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione; |
(c) lo stato di conservazione delle popolazioni pertinenti della specie animale o vegetale in questione; |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il costo di ripristino dei danni ambientali. |
(d) il costo di ripristino dei danni ambientali, tenendo conto del valore del servizio ecosistemico fornito. |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione nazionale specifichi che i reati di cui al paragrafo 1, lettere c bis), c ter), r bis) e r ter), non pregiudicano la possibilità di escludere dalla responsabilità penale le azioni che interessano quantità considerate trascurabili sulla base degli elementi di cui al primo comma del presente paragrafo, non è considerato sostanziale. |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, nel momento in cui un'azione diventa illecita, l'autore non possa invocare il rilascio di un'autorizzazione per evitare la responsabilità penale. |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis. |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m), e n), lettera p), punto ii), e lettere q) e r), qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente. |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, qualora posto in essere intenzionalmente, sia punibile penalmente, se del caso. |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate, compresa l'adozione di procedure efficaci, affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone. |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano o possono provocare il decesso o gravi danni alla salute delle persone. |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m) o) e p), siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c bis) c ter), k), l), m) o), p), r bis) e r ter), e all'articolo 3, paragrafo 1 bis, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per elaborare misure diverse dalla reclusione al fine di contribuire al ripristino dell'ambiente. |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo; |
(a) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo o di offrire un risarcimento per il danno causato, qualora l'autore del reato non sia in grado di eseguire il ripristino o il danno sia irreversibile; |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) sanzioni pecuniarie; |
(b) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità e alla durata del danno arrecato all'ambiente nonché ai benefici finanziari ottenuti commettendo il reato; |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; |
(c) esclusioni temporanee o permanenti dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze; |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) l'interdizione dalla direzione di istituti del tipo utilizzato per commettere il reato; |
(d) l'interdizione dall'esercizio di una posizione preminente in seno a una persona giuridica del tipo utilizzato per commettere il reato; |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera g bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(g bis) l'obbligo di pagare le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa, alle condizioni ed eccezioni previste dal diritto nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari. |
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) del potere di rappresentanza della persona giuridica; |
(a) del potere di rappresentanza della persona giuridica; e/o |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; |
(b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; e/o |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche che commettono un reato di cui agli articoli 3 e 4 possano essere ritenute responsabili a norma del diritto civile, se del caso, per qualsiasi danno o pregiudizio causato da tale reato e, conformemente al diritto nazionale, possano essere tenute a risarcire le persone che hanno subito tale danno o pregiudizio. |
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4. |
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche, compresi i membri del consiglio di amministrazione, che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4. |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 o 2, sia passibile di sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive. Il livello delle sanzioni è proporzionato e adeguato alla gravità e alla durata del danno causato. |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano: |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano: |
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) sanzioni pecuniarie penali e non penali; |
(a) sanzioni pecuniarie penali e non penali proporzionate alla gravità e alla durata del danno arrecato all'ambiente nonché ai benefici finanziari ottenuti commettendo il reato; |
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo; |
(b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo o di offrire un risarcimento per il danno causato, qualora l'autore del reato non sia in grado di eseguire il ripristino o il danno sia irreversibile; |
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; |
(d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze; |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera k
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate. |
(k) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate, anche mediante rinvio alle istituzioni dell'Unione competenti. |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive. |
soppresso |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie. |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), e lettere n), q) e r), siano punibili con sanzioni pecuniarie proporzionate di importo massimo non inferiore al 10 % del fatturato mondiale medio della persona giuridica nei tre esercizi finanziari precedenti la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie. |
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica [/impresa] nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alla sanzione pecuniaria. |
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l), m), o) e p) siano punibili con sanzioni pecuniarie proporzionate di importo massimo non inferiore al 10 % del fatturato mondiale medio della persona giuridica nei tre esercizi finanziari precedenti la decisione relativa alla sanzione pecuniaria. |
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona; |
(a) il reato ha provocato il decesso o gravi danni alla salute di una persona; |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema; |
(b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema o alle specie protette di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere l) ed m); |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio56; |
(c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio56 o ha comportato corruzione, riciclaggio di denaro, frode, estorsione, coercizione o altre forme di intimidazione; |
__________________ |
__________________ |
56 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). |
56 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti; |
(d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti o la violazione di una condizione per l'autorizzazione; |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera j
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti. |
(j) l'autore del reato ostacola attivamente l'ispezione, i controlli doganali o le attività di indagine, distrugge le prove o minaccia o interferisce con i testimoni o i denuncianti; |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera j bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(j bis) il reato è stato commesso in un'area protetta. |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente; |
(a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente prima dell'avvio di un'indagine penale; |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a bis) l'autore del reato adotta misure per ridurre al minimo l'impatto e la portata del danno o pone rimedio al danno o fa riparare il danno prima dell'avvio di un'indagine penale; |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 9 bis |
|
Misure precauzionali |
|
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità giudiziarie competenti possano ordinare la cessazione immediata dei comportamenti illeciti di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva, o imporre misure per impedire la tenuta di detti comportamenti, al fine di evitare un danno causato all'ambiente. |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio58, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano tracciare, identificare, congelare o confiscare, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio58, tutti i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i proventi e i beni strumentali congelati e confiscati siano gestiti in modo appropriato, in linea con la loro natura, e, ove possibile, utilizzati per finanziare il ripristino dell'ambiente o la riparazione di qualsiasi danno causato, o per fornire risarcimenti per il danno ambientale, conformemente al diritto nazionale. |
__________________ |
__________________ |
58 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39). |
58 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39). |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente. |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla scoperta di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente. |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili; |
(a) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno dieci anni dal momento in cui il reato è stato scoperto, se i reati sono punibili; |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno sei anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili; |
(b) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno sei anni dal momento in cui il reato è stato scoperto, se i reati sono punibili; |
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno quattro anni dal momento in cui il reato è stato commesso, se i reati sono punibili. |
(c) per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno quattro anni dal momento in cui il reato è stato scoperto, se i reati sono punibili. |
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a dieci anni, ma non inferiore a quattro anni, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti. |
soppresso |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale. |
(d) l'autore del reato è un proprio cittadino o residente abituale oppure una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; |
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio. |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; |
soppresso |
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva. |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937 sia concessa a ogni persona fisica che segnala i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e per garantire un simile livello adeguato di protezione ad ogni persona giuridica che segnala tali reati. |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale. |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano la protezione, il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale. |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Gli Stati membri valutano la necessità di creare strumenti conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali per consentire alle persone di denunciare i reati ambientali in forma anonima, laddove tali strumenti non esistano ancora. |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento |
Pubblicazione di informazioni nell'interesse pubblico e accesso alla giustizia per il pubblico interessato |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri provvedono affinché, a norma del rispettivo diritto nazionale, le seguenti informazioni siano considerate di pubblico interesse e rese pubbliche: |
|
(a) le sentenze definitive e il livello delle sanzioni imposte dal giudice; |
|
(b) il numero di reati ambientali segnalati alle autorità e il numero di procedimenti giudiziari in corso relativi a tali reati, compresi quelli risultanti dalle segnalazioni; |
|
(c) le modalità di intervento nei procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4. |
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri provvedono affinché, a norma del rispettivo diritto nazionale, le informazioni sull'avanzamento dei procedimenti siano condivise con il pubblico interessato. |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il rischio che la popolazione diventi vittima di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi. |
Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti i pertinenti portatori di interessi nel settore pubblico e privato, strumenti di contrasto efficaci e programmi di ricerca e istruzione, per ridurre i reati ambientali in generale, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre considerevolmente il rischio di reati ambientali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi. |
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva. |
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali o le altre autorità pertinenti che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato, compresi i pubblici ministeri e le autorità di polizia, e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva. In particolare, gli Stati membri, a norma del diritto nazionale, valutano la necessità di rafforzare i propri sistemi giudiziari e di contrasto nell'ambito del diritto penale ambientale istituendo o, se del caso, rafforzando le unità specializzate nell'attività di contrasto, nonché organismi di coordinamento specializzati, protocolli d'intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte. |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora si sospetti che i reati ambientali siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono senza indugio le informazioni relative a tali casi agli organi competenti. Sulla base delle norme applicabili, gli Stati membri cooperano anche attraverso le agenzie dell'Unione, in particolare Eurojust ed Europol, nonché con gli organi dell'Unione, tra cui la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nei rispettivi settori di competenza. |
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti. |
Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri assicurano che sia impartita, a scadenze regolari, una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti. La Commissione organizza scambi periodici delle migliori pratiche al riguardo. |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per contrastare i casi di criminalità organizzata, i reati finanziari, i reati informatici o altri reati gravi, per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. |
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri, se del caso e conformemente al diritto nazionale, assegnano al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici penali specializzati e prevedono sezioni specializzate. |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 19 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno ad uno Stato membro |
Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti in seno agli Stati membri e tra di essi |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi: |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. Questi meccanismi possono assumere la forma di unità e organismi di cui all'articolo 16 della presente direttiva e perseguono quanto meno i seguenti obiettivi: |
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d bis) conformemente al diritto applicabile, lo scambio di informazioni pertinenti tra le autorità competenti per impedire la recidiva delle persone condannate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4, anche in altri Stati membri; |
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Cooperazione tra Stati membri e Commissione e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione |
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1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust provvedono all'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per facilitare il coordinamento delle loro indagini. |
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2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione elabora una relazione sulle misure volte a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Ciò include una valutazione della possibilità di un'estensione delle competenze dell'EPPO, in cooperazione con Eurojust, ai reati ambientali transfrontalieri gravi nonché delle modalità di tale estensione. |
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito; |
(a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in questo ambito, anche in caso di reati transfrontalieri; |
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti; |
(c) le modalità di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti e le autorità competenti di altri Stati membri; |
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d bis) l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative e penali per azioni di ripristino dell'ambiente; |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) le risorse necessarie e le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto; |
(e) le risorse necessarie e assegnate e le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto; |
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti; |
(f) le procedure e i meccanismi per il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione periodici dei risultati conseguiti; |
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(g bis) assistenza e protezione delle vittime. |
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché la strategia sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché la strategia sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo tre anni, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi e sulla valutazione d'impatto, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale. |
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini; |
(b) il numero di reati ambientali che sono stati oggetto di indagini, compresi quelli che comportano una cooperazione transfrontaliera; |
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) il numero di reati ambientali perseguiti e giudicati; |
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) la durata media delle indagini penali sui reati ambientali; |
(c) la durata mediana, media e massima delle indagini penali sui reati ambientali; |
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d bis) il numero di condanne per reati ambientali connesse a reati commessi nel contesto di un'organizzazione criminale; |
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d ter) il numero di condanne per reati ambientali connesse a reati commessi da un funzionario pubblico o che coinvolgono un'autorità pubblica; |
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(g bis) il numero di procedimenti giudiziari archiviati per scadenza del termine di prescrizione; |
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione periodica di una revisione consolidata delle loro statistiche. |
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione quanto meno ogni due anni di una revisione consolidata delle loro statistiche, assicurando che sia facilmente accessibile. |
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 in un formato standard stabilito conformemente all'articolo 22. |
4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 in un formato standard, facilmente accessibile e comparabile stabilito conformemente all'articolo 22 entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione pubblica periodicamente una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta tre anni dopo l'adozione della decisione concernente il formato standard di cui all'articolo 22. |
5. La Commissione pubblica almeno ogni due anni una relazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri. La relazione è pubblicata per la prima volta due anni dopo l'adozione della decisione concernente il formato standard di cui all'articolo 22. |
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. La Commissione elabora orientamenti al fine di assistere gli Stati membri nella preparazione di sanzioni armonizzate, efficaci, dissuasive e proporzionate. |
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 25 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Valutazione e relazione |
Valutazione, relazione e revisione |
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro [OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. |
1. Entro [OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento] e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e fornisce raccomandazioni agli Stati membri per migliorare la conformità. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresi, ma non solo, i dati di cui all'articolo 21, paragrafo 2. |
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. |
3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo la scadenza del termine per il recepimento] e successivamente ogni due anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e della necessità di aggiornare l'elenco dei reati ambientali e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. Quest'ultima è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
MOTIVAZIONE
Il relatore accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE.
La direttiva 2008/99/CE ha introdotto nel quadro giuridico dell'UE in materia ambientale un principio importante secondo cui i reati ambientali dovrebbero essere combattuti e i loro autori puniti in tutti gli Stati membri dell'UE. Si tratta di un elemento essenziale per garantire il rispetto del principio "chi inquina paga" e dell'acquis ambientale dell'UE.
Nonostante le buone intenzioni, la direttiva non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. Fino ad oggi, infatti, non era stata rivista e la valutazione condotta dalla Commissione nel 2020 ha rilevato problemi fondamentali nell'applicazione della direttiva nei vari Stati membri. Tra le questioni principali, la Commissione ha citato:
la mancanza di dati completi sui reati ambientali;
l'assenza di chiarezza in merito ad alcuni termini giuridici;
differenze significative nelle sanzioni applicate dagli Stati membri, comprese le sanzioni accessorie e le sanzioni applicabili alle persone giuridiche;
una scarsa flessibilità nell'adeguare il campo di applicazione della direttiva;
carenze nella cooperazione transfrontaliera, tra cui una scarsa sensibilizzazione dei pubblici ministeri e dei giudici.
Tali problemi si sono tradotti in una mancanza di uniformità in termini giuridici e pratici e in differenze nell'attuazione e nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di reati ambientali. Ciò ha causato una disparità di condizioni e ha compromesso il corretto funzionamento del mercato interno. La proposta di direttiva della Commissione sulla tutela penale dell'ambiente si rivela quindi particolarmente opportuna. Il relatore propone di porre rimedio alla mancanza di uniformità chiedendo un'ulteriore armonizzazione e riflessione per integrare la presente direttiva con altri settori politici, anche per raggiungere la piena uniformità attraverso un regolamento.
Le attuali inefficienze nella lotta ai reati ambientali hanno creato terreno fertile affinché nella maggior parte degli Stati membri i trasgressori aggirino la legislazione nazionale o dell'UE in materia di protezione ambientale, dato che il rischio di condanna è basso e le sanzioni spesso non fungono da deterrente. Inoltre, i reati ambientali sono spesso legati ad attività criminali organizzate con una dimensione transfrontaliera, come la spedizione illecita di rifiuti o il commercio di specie protette. Si stima ad esempio che il fatturato annuale del mercato dei rifiuti illeciti sia compreso tra i 4 e i 15 miliardi di EUR.
Il relatore propone pertanto di:
migliorare l'efficacia delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati ambientali;
chiarire i termini giuridici pertinenti;
migliorare la raccolta dei dati;
garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati;
rafforzare le misure di prevenzione.
Il relatore propone di raggiungere questo obiettivo, tra l'altro, aumentando le ammende imposte alle persone giuridiche in modo che il limite massimo non sia inferiore al 10 % del fatturato medio mondiale della persona giuridica negli ultimi tre esercizi, il che è più in linea con il diritto dell'UE in materia di concorrenza. Inoltre, il relatore propone di prorogare i termini di prescrizione per i reati ambientali. Spesso infatti è difficile scoprire in tempi brevi quali reati sono stati commessi e la portata e le conseguenze dannose di tali reati.
Inoltre, in linea con l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione in materia ambientale si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Le misure di prevenzione esaustive ed efficaci e sanzioni penali e altre sanzioni dissuasive e proporzionate costituiscono importanti deterrenti contro i reati ambientali. Chi inquina dovrebbe sostenere tutti i costi del danno ambientale che ha causato. Il relatore propone che chi inquina paghi ammende mirate, che contribuiscono in parte alle misure preventive. Sarà così possibile, a seguito di un reato ambientale, scongiurare altri reati della stessa indole.
È anche importante sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla criminalità e ai danni ambientali in tutto il mondo. Si tratta di una misura necessaria dal momento che la globalizzazione delle attività commerciali fa sì che, ad esempio, le società con sede nell'UE possano essere coinvolte in attività criminali al di fuori del territorio dell'Unione. È essenziale rimarcare il lavoro attivo delle Nazioni Unite, come gli sforzi volti a rafforzare il quadro giuridico includendo una definizione di ecocidio.
Il relatore è convinto che, con una posizione risoluta del Parlamento europeo, questa direttiva permetterà di combattere efficacemente i reati ambientali a livello dell'UE e internazionale, e quindi di intraprendere le azioni auspicate per prevenire i danni ambientali e rafforzare le condizioni di parità per l'industria dell'UE.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO (7.12.2022)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE
(COM(2021)0851 – C9‑0466/2021 – 2021/0422(COD))
Relatrice per parere: Caroline Roose
BREVE MOTIVAZIONE
Secondo UNEP e INTERPOL, i reati ambientali sono in aumento, sono la quarta tipologia di reati più diffusa al mondo e mettono a rischio l'ambiente, la biodiversità e il clima. Tali reati privano ogni anno i paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, e le popolazioni di miliardi di euro in entrate economiche, e minacciano i diritti umani.
L'attuale direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente mira in primo luogo al miglioramento della tutela ambientale mediante una legislazione penale armonizzata. Tuttavia, si sono riscontrate numerose carenze e lacune, tra cui una portata limitata, l'inadeguatezza delle sanzioni, importi esigui per le ammende; la mancanza di coordinamento e cooperazione tra Stati membri; la carenza di dati statistici, etc.
La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione; il rafforzamento delle disposizioni relative alle sanzioni penali e la creazione di meccanismi per proteggere i difensori dell'ambiente. Tuttavia, la relatrice ritiene che siano necessari ulteriori cambiamenti per far fronte efficacemente ai reati ambientali.
In primo luogo, dovrebbe essere introdotta una dimensione esterna della direttiva, in modo da tenere conto del carattere transfrontaliero dei reati ambientali e del loro impatto sui paesi in via di sviluppo. L'Unione europea ha, per vari motivi, una responsabilità particolare nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo. In alcuni casi, l'autore del reato è un cittadino europeo o una persona collegata all'UE; l'UE è un'area di importazione e di esportazione, un'area di transizione e un mercato importante, le catene del valore di alcuni settori economici sono interessate da queste attività illegali e le loro imprese principali hanno spesso sede nell'UE.
Alla luce di quanto precede, e dato che le violazioni dei diritti umani sono spesso connesse alla commissione di reati ambientali, la relatrice propone di modificare l'articolo 1 per mettere al centro della direttiva un approccio basato sui diritti umani.
La relatrice propone l'inclusione di definizioni generali e autonome dei reati ambientali. Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non ne esiste ancora una definizione armonizzata, né a livello mondiale, né a livello europeo e nazionale. Al contrario, il sistema attuale si basa su un elenco di atti di diritto derivato, che esclude ampi settori del diritto ambientale dell'UE. Pertanto, la penalizzazione di reati autonomi comporterebbe la responsabilità penale per i casi gravi di danno ambientale e conferirebbe diritti in favore della natura. È particolarmente importante contrastare la criminalità organizzata ambientale transnazionale che coinvolge, o che si verifica, nei paesi in via di sviluppo.
La relatrice è inoltre favorevole all'introduzione del reato di ecocidio, al fine di penalizzare i reati più gravi per l'ambiente. L'UE dovrebbe difendere la giurisdizione della Corte penale internazionale per gli atti criminali che corrispondono all'ecocidio. Parallelamente, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero assumere un ruolo guida in tale riconoscimento. L'introduzione del reato di ecocidio nell'ambito della presente direttiva è particolarmente importante per prevenire e perseguire i reati ambientali transnazionali più gravi che si verificano nei paesi in via di sviluppo. La definizione utilizzata è quella pubblicata a giugno 2021, sviluppata dal gruppo di esperti indipendenti per la definizione giuridica di ecocidio, un gruppo internazionale di avvocati penalisti e ambientalisti e studiosi del diritto. Si tratta dell'opera di definizione più ampia e recente disponibile al momento.
La relatrice propone inoltre di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda la criminalità nel settore della pesca, nonché lo sfruttamento e il commercio illegali di minerali. Anche le violazioni gravi dei futuri obblighi in materia di dovere di diligenza sostenibile delle imprese e della direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità dovrebbero essere considerate come reati.
Esiste un numero significativo di reati ambientali collegati al commercio legale e alle imprese, e alcune imprese scelgono di avere sede in luoghi con una scarsa regolamentazione ambientale, come nel caso di molti paesi in via di sviluppo. La relatrice ritiene pertanto che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di determinare la propria giurisdizione per i reati commessi a favore di una persona giuridica stabilita sul loro territorio.
Per rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, è introdotto un nuovo articolo, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 17. Si stima che ogni anno siano sottratti, con gravi perdite economiche, miliardi di euro di entrate e tasse a paesi in via di sviluppo. Pertanto, è necessario intensificare la cooperazione allo sviluppo aumentando il sostegno finanziario e tecnico per contrastare i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo.
Per contrastare efficacemente i reati ambientali, la relatrice propone di introdurre nuove disposizioni per valutare i danni causati all'ambiente e le relative circostanze aggravanti, ad esempio, con riguardo alle violazioni dei diritti umani, nei confronti dei gruppi vulnerabili e dei sistemi dello Stato di diritto. Dovrebbero essere altresì introdotte nuove sanzioni, in particolare per rimborsare i danni causati all'ambiente, così come per aumentarne i limiti massimi rendendole maggiormente dissuasive. Infine, ma altrettanto importante, devono essere migliorate la raccolta dei dati e le statistiche.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) A norma dell'articolo 208 del TFUE, l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 ter) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione deve affermare e promuove i suoi valori e contribuisce alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale. |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 quater) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce i diritti fondamentali derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e afferma che essa non deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale e dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione e tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 quinquies) Il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile è stato riconosciuto come un diritto umano dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella recente risoluzione del 26 luglio 2022 (A/RES/76/300), in cui si afferma che la promozione di tale diritto umano richiede la piena attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, nel rispetto dei principi del diritto ambientale internazionale, e si invitano le organizzazioni internazionali, gli Stati, le imprese e gli altri portatori di interessi coinvolti ad adottare politiche, a migliorare la cooperazione internazionale, a rafforzare lo sviluppo di capacità e a condividere le buone prassi per aumentare gli sforzi volti a garantire un ambiente pulito, sano e sostenibile per tutti. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace. |
(2) L'Unione continua a trovare preoccupante l'aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l'efficacia della sua legislazione ambientale. Tali reati, che per di più stanno diffondendosi oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi, Nell'arco di pochi decenni, la criminalità ambientale è diventata il quarto maggior settore criminale al mondo, con una crescita da due a tre volte più rapida rispetto all'economia mondiale e rappresenta il doppio dell'aiuto pubblico mondiale allo sviluppo (APS), al momento tale attività criminale è lucrativa quanto il traffico di sostanze stupefacenti. Tali reati rappresentano una minaccia per l'ambiente e ai diritti fondamentali, provocano danni agli habitat e la perdita di biodiversità, amplificano i cambiamenti climatici, minacciano i mezzi di sussistenza sostenibili delle popolazioni vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, e creano rischi per la salute pubblica; esigono pertanto una risposta adeguata ed efficace. La criminalità ambientale può anche interessare o avere luogo in paesi in via di sviluppo in cui sono state individuate carenze in materia di Stato di diritto ambientale, come una mancanza di un quadro giuridico e di strutture di governance adeguati, così come carenze nelle informazioni, nell'attuazione e nell'applicazione. L'Unione ha una particolare responsabilità nel prevenire e contrastare i reati ambientali nei paesi in via di sviluppo nei casi in cui l'azione può essere collegata all'Unione. Tali reati non sono compatibili con la politica e gli obiettivi di sviluppo dell'Unione, né con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative. |
(3) I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e della legislazione ambientale settoriale non sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il diritto dell'Unione a tutela dell'ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative e aumentano la deterrenza. |
_________________ |
_________________ |
20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28). |
20 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28). |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non esiste ancora una definizione armonizzata e accettata di reati ambientali, né a livello mondiale, né a livello unionale o nazionale. La presente direttiva intende fornire un quadro generale attraverso la definizione di fattispecie autonome di reati ambientali, in aggiunta alla serie comune di specifici reati ambientali definiti a livello di Unione. |
Motivazione
Nonostante il numero crescente di reati ambientali, non esiste ancora una definizione armonizzata di tali reati, né a livello mondiale, né a livello dell'Unione e nazionale. Nella proposta della Commissione manca una definizione generale di reato ambientale; ciò costituisce uno dei maggiori ostacoli alla lotta contro tali reati. L'obiettivo del presente emendamento è fornire una definizione di reati autonomi in materia ambientale per risolvere le carenze legate all'approccio settoriale della Commissione e prevenire qualsiasi comportamento che possa comportare un rischio immediato di danni sostanziali.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/200921 e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo22 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203023, alcuni illeciti intenzionali contemplati dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/200824 dovrebbero essere considerati reati. |
(6) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nella legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Nel quadro della politica comune della pesca, il diritto dell'Unione prevede una serie esaustiva di norme sull'azione di controllo e contrasto a norma dei regolamenti (CE) n. 1224/200921 e (CE) n. 1005/2008 in caso di violazioni gravi, comprese quelle che causano danni all'ambiente marino. Secondo il suddetto regime gli Stati membri possono scegliere tra sistemi sanzionatori amministrativi e/o penali. In linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo22 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, tutte le azioni ritenute gravi violazioni dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/24, dovrebbero essere considerate reati. |
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21 Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). |
21 Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). |
22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final). |
22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final). |
23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final). |
23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final). |
24 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1). |
24 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1). |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Negli ultimi anni l'Unione ha assunto un ruolo di primo piano nell'assicurare che le catene di approvvigionamento dei minerali internazionali siano trasparenti e responsabili. L'adozione nel 2017 del regolamento (UE) n. 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis ha inviato un chiaro messaggio internazionale secondo cui le imprese dovrebbero valutare i rischi nelle loro catene di approvvigionamento e adottare le misure necessarie per attenuarli. Tale regolamento si concentra attualmente sui rischi di finanziamento dei conflitti, sui gravi abusi dei diritti umani e sui gravi reati economici. Si basa sulla guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, che sottolinea la necessità che le imprese individuino e riducano i rischi nelle proprie catene di approvvigionamento, al fine di sostenere i diritti umani nei paesi produttori e promuovere l'inclusione dei minatori legali su piccola scala che utilizzano metodi tradizionali. |
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1bis Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1). |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale. |
(8) Un'azione dovrebbe essere considerata illecita anche se compiuta su autorizzazione di un'autorità competente dello Stato membro o di un paese in via di sviluppo, quando l'autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre gli operatori dovrebbero adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di tutela dell'ambiente applicabili allo svolgimento delle rispettive attività, anche adempiendo, nelle procedure per modificare o aggiornare le autorizzazioni esistenti, agli obblighi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) I reati ambientali possono essere commessi da una serie di attori statali o non statali quali individui, piccoli gruppi, società, funzionari pubblici, reti della criminalità organizzata, e spesso in combinazione tra loro. Le imprese transnazionali possono commettere tali reati a causa, tra l'altro, dello sfruttamento e dei danni all'ambiente di cui sono causa per generare maggiori profitti o ridurre i loro costi, in particolare nei paesi in via di sviluppo in cui i quadri giuridici e istituzionali sono generalmente più deboli. Per quanto riguarda le multinazionali, la colpa può anche essere di altri attori e la responsabilità dovrebbe pertanto essere condivisa e accompagnata da pene adeguate; |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. A tale riguardo, desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi tale tolleranza o sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri. |
(12) Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere debitamente conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati il cui operare ha un impatto negativo sull'ambiente. Qualora nel contesto del reato ambientale emergano corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode documentale e — in relazione alle attività commerciali — intenzione dell'autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese, i procedimenti penali dovrebbero farvi fronte. Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e pertanto non dovrebbero essere trattate isolatamente. Data la rilevanza della criminalità ambientale delle imprese, è necessario migliorare la trasparenza nelle catene di approvvigionamento e di valore delle imprese. La trasparenza sulla titolarità effettiva delle imprese, in particolare, è fondamentale per perseguire i reati ambientali, ad esempio nell'ambito della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, o del traffico illegale di specie selvatiche. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero parallelamente garantire la piena attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati o sostenuti attivamente dalle amministrazioni competenti o da funzionari nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche, potenzialmente mediante corruzione. Sono esempi di tali comportamenti ignorare le violazioni delle leggi che tutelano l'ambiente emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle, omettere deliberatamente di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un'autorizzazione da parte del titolare, adottare risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali o stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri o, in particolare nei paesi in via di sviluppo, promuovere la repressione dei difensori dell'ambiente che si oppongono ai reati ambientali. |
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1bis Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43). |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi. |
(14) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche. Le sanzioni accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie in particolare per le persone giuridiche. È pertanto opportuno che nei procedimenti penali ci si possa avvalere di sanzioni o misure supplementari, tra cui l'obbligo di ripristinare l'ambiente, il risarcimento per i danni causati, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni. Le sanzioni intese a garantire che i reati non si ripetano sono molto importanti. Dovrebbero inoltre essere previsti mezzi di ricorso efficaci, tra cui misure di riparazione, di mitigazione e di adattamento, nonché ingiunzioni. Ciò non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Affinché le sanzioni siano efficaci, è altresì necessario introdurre nella presente direttiva l'approccio della giustizia riparativa ambientale, richiesto da tempo dalla società civile e dalle organizzazioni specializzate. Il modello riparativo ha un approccio preventivo, volto a riparare i danni causati e a creare la consapevolezza ambientale necessaria a evitarli in futuro. È possibile farlo attraverso, fra le altre cose, i fondi per il recupero ambientale, i progetti sociali ambientali o i lavori socialmente utili a favore dell'ambiente. La giustizia riparativa ambientale mira inoltre a consentire la partecipazione delle vittime al processo, alla determinazione delle sanzioni e alla futura gestione ambientale delle imprese sanzionate. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Se il diritto nazionale lo prevede, anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche. |
(15) Anche le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili dei reati ambientali ai sensi della presente direttiva. Al pari delle persone fisiche, le persone giuridiche che siano autori, istigatori o complici di reati, dovrebbero essere ritenute responsabili e sottoposte a procedimento penale. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Affinché le sanzioni inflitte siano dissuasive, è opportuno tenere conto della situazione finanziaria delle persone giuridiche. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi. |
(16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità e spesso alimenta la criminalità organizzata, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi. Infine, anche la gravità dell'impatto sui diritti umani, la vulnerabilità delle vittime e il fatto gli eventuali abusi delle debolezze giuridiche e istituzionali esistenti nei paesi in via di sviluppo, così come la grave violazione degli obblighi di dovuta diligenza dovrebbero essere considerati circostanze aggravanti. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Benché il riconoscimento del reato di ecocidio sia attualmente in discussione in vari parlamenti nazionali in tutto il mondo, l'Unione dovrebbe cogliere questa opportunità per restare leader mondiale nell'ambito della legislazione a tutela dell'ambiente e per garantire una definizione armonizzata e limiti massimi per le sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre il reato di ecocidio, che dovrebbe essere considerato un illecito penale ai fini della presente direttiva ed è definito come gli atti illeciti o deliberati commessi sapendo che esiste una probabilità sostanziale di arrecare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente. Tale reato specifico consentirebbe di identificare i danni più gravi all'ambiente e di prevedere, in tal modo, una graduazione delle sanzioni secondo la gravità del danno inflitto all'ambiente. |
Motivazione
In diverse occasioni il Parlamento europeo ha chiesto l'introduzione dell'ecocidio come reato per salvaguardare i diritti umani e la democrazia, la biodiversità, i difensori del clima e dell'ambiente. La definizione utilizzata è quella pubblicata a giugno 2021, sviluppata dal gruppo di esperti indipendenti per la definizione giuridica di ecocidio, un gruppo internazionale di avvocati penalisti e ambientalisti e studiosi del diritto. Si tratta dell'opera di definizione più ampia e recente disponibile al momento.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. |
(19) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. Per le indagini, l'azione penale, il processo e la sentenza del reato di ecocidio non dovrebbe essere previsto un termine di prescrizione. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione. |
(20) Gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva di prevedere sanzioni penali non dovrebbero esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nel diritto nazionale sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive e altre misure per le violazioni ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali illeciti. |
(23) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori degli illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, anche riguardo ad azioni compiute in paesi in via di sviluppo, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali illeciti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto estendere la loro giurisdizione qualora un reato crei un rischio per l'ambiente nel loro territorio, qualora il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul loro territorio, qualora sia commesso contro i loro residenti, o qualora sia commesso in paesi terzi da un cittadino dell'Unione o da una persona giuridica stabilita nell'Unione. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) I difensori dell'ambiente che proteggono direttamente gli ecosistemi sono spesso anche esposti in prima linea alle conseguenze della criminalità ambientale in tutto il mondo, anche nell'Unione. Essi possono essere direttamente minacciati, intimiditi, perseguitati, molestati o persino assassinati dagli autori dei reati e dovrebbero quindi beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace. L'istituzione di un relatore speciale indipendente sui difensori dei diritti ambientali ai sensi della convenzione di Aarhus e, di conseguenza, l'adozione di misure di protezione, costituiscono anch'esse un modo per combattere meglio la criminalità ambientale. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 24 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |