RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

12.4.2023 - (COM(2022)0143 – C9‑0128/2022 – 2022/0092(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Biljana Borzan
Relatrice per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Edina Tóth, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare


Procedura : 2022/0092(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

(COM(2022)0143 – C9‑0128/2022 – 2022/0092(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0143),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0128/2022),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2022[1],

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

 vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9‑0099/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

 

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) È opportuno introdurre nella normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le dichiarazioni ambientali ingannevoli ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti e non credibili. L'introduzione di siffatte norme consentirebbe agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le dichiarazioni ambientali sono eque permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente.

(1) È opportuno introdurre nella normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le dichiarazioni ambientali ingannevoli o false ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti, non certificati e non credibili. L'introduzione di siffatte norme consentirebbe agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le dichiarazioni ambientali sono affidabili, chiare, comprensibili ed eque permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente. Le imprese hanno anch'esse un ruolo da svolgere nella promozione di una transizione verde e di una maggiore sostenibilità dei prodotti che fabbricano e vendono nel mercato interno.

Emendamento  2

 

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di dissuadere i professionisti dall'ingannare il consumatore per quanto concerne l'impatto ambientale o sociale, la durabilità o la riparabilità dei loro prodotti, anche mediante la presentazione generale del prodotto, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE aggiungendo l'impatto ambientale o sociale, la durabilità e la riparabilità all'elenco delle caratteristiche principali del prodotto rispetto alle quali le pratiche del professionista possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso. Anche le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d'indurre in errore i consumatori.

(3) Al fine di dissuadere i professionisti dall'ingannare il consumatore per quanto concerne l'impatto ambientale o sociale, la durabilità o la riparabilità dei loro prodotti, anche mediante la presentazione generale del prodotto, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE aggiungendo l'impatto ambientale o sociale, la durabilità, la riutilizzabilità, la riciclabilità e la riparabilità all'elenco delle caratteristiche principali del prodotto rispetto alle quali le pratiche del professionista possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso. Anche le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d'indurre in errore i consumatori.

Emendamento  3

 

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le dichiarazioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali dichiarazioni i professionisti danno l'impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un'economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell'equità e della credibilità di tali dichiarazioni, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE vietando quelle che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili fissati dal professionista. Le dichiarazioni dovrebbero poggiare su un sistema di monitoraggio indipendente, atto a verificare i progressi compiuti dal professionista rispetto a tali impegni e obiettivi.

(4) Le dichiarazioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali dichiarazioni i professionisti danno l'impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un'economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell'equità e della credibilità di tali dichiarazioni, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE vietando quelle che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, sono basate esclusivamente su sistemi di compensazione delle emissioni di carbonio o non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, quantificati, fondati su dati scientifici e verificabili fissati dal professionista, compreso un piano attuativo dettagliato e realistico volto a conseguire tali prestazioni ambientali future. Tale piano dovrebbe includere obiettivi concreti coerenti con il conseguimento dell'impegno a lungo termine del professionista, sostenuti da un bilancio sufficiente e dall'assegnazione di risorse sufficienti. Le dichiarazioni dovrebbero poggiare su un sistema di monitoraggio indipendente, atto a verificare i progressi del piano attuativo e gli impegni e obiettivi del professionista.

Emendamento  4

 

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il raffronto dei prodotti in base ai rispettivi aspetti ambientali o sociali, anche attraverso l'impiego di strumenti di informazione sulla sostenibilità, è una tecnica di marketing sempre più diffusa. Affinché il raffronto non inganni il consumatore, è opportuno modificare l'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE per imporre che al consumatore siano fornite informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni. I consumatori dovrebbero così essere messi in grado di prendere decisioni di natura commerciale più consapevoli quando utilizzano tali servizi. Il raffronto dovrebbe essere oggettivo, in particolare grazie alla comparazione di prodotti che svolgono la medesima funzione, all'impiego di un metodo comune e di assunti comuni e al raffronto fra caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti.

(6) Il raffronto dei prodotti in base ai rispettivi aspetti ambientali o sociali, anche attraverso l'impiego di strumenti di informazione sulla sostenibilità, è una tecnica di marketing sempre più diffusa che potrebbe essere fuorviante per i consumatori, che non sempre sono in grado di valutare l'affidabilità di tali informazioni. Affinché il raffronto non inganni il consumatore, è opportuno modificare l'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE per imporre che al consumatore siano fornite informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni. I consumatori dovrebbero così essere messi in grado di prendere decisioni di natura commerciale più consapevoli quando utilizzano tali servizi. Il raffronto dovrebbe essere oggettivo, in particolare grazie alla comparazione di prodotti che svolgono la medesima funzione, all'impiego di un metodo comune e di assunti comuni e al raffronto fra caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti.

Emendamento  5

 

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È opportuno vietare l'esibizione di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche includendo tali pratiche nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Il sistema di certificazione dovrebbe soddisfare condizioni minime di trasparenza e credibilità. L'esibizione di marchi di sostenibilità è possibile in assenza di sistema di certificazione se il marchio è stabilito da un'autorità pubblica o in caso di forme di espressione e presentazione supplementari degli alimenti in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Questa norma integra il punto 4 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta di asserire che un dato professionista, le sue pratiche commerciali o un dato prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta.

(7) È opportuno vietare l'esibizione di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche includendo tali pratiche nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Il sistema di certificazione dovrebbe soddisfare condizioni minime di trasparenza e credibilità. Il monitoraggio della conformità del sistema di certificazione dovrebbe poggiare su metodi che siano proporzionati e pertinenti alla natura dei prodotti, dei processi o delle imprese che sono soggetti al sistema. Esso dovrebbe essere effettuato da un terzo le cui competenze e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema che dal professionista, siano state verificate dagli Stati membri. Inoltre, i sistemi di certificazione dovrebbero comprendere un sistema di reclami per i consumatori e altri portatori di interessi esterni incentrato sulla non conformità e che permetta il ritiro del marchio di sostenibilità in caso di non conformità. L'esibizione di marchi di sostenibilità è possibile in assenza di sistema di certificazione se il marchio è stabilito da un'autorità pubblica o in caso di forme di espressione e presentazione supplementari degli alimenti in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Questa norma integra il punto 4 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta di asserire che un dato professionista, le sue pratiche commerciali o un dato prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta. I marchi di sostenibilità stabiliti da autorità pubbliche dovrebbero essere accessibili a costi ragionevoli a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro capacità finanziaria. È opportuno incoraggiare i sistemi di certificazione e i marchi di sostenibilità che favoriscono l'adozione progressiva di pratiche sostenibili da parte delle piccole e medie imprese.

Emendamento  6

 

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di dichiarazioni ambientali generiche in assenza di un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono: "rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "rispettoso dal punto di vista del clima", "che salvaguarda l'ambiente", "rispettoso in termini di emissioni di carbonio", "neutrale in termini di emissioni di carbonio", "positivo in termini di emissioni di carbonio", "neutrale dal punto di vista climatico", "efficiente sotto il profilo energetico", "biodegradabile", "a base biologica" o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "consapevole" o "responsabile" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali dichiarazioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se non è dimostrata l'eccellenza delle prestazioni ambientali o se la specificazione della dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online. Ad esempio l'asserzione "biodegradabile" riferita a un dato prodotto sarebbe una dichiarazione generica, mentre affermare che "l'imballaggio è biodegradabile mediante compostaggio domestico entro un mese" sarebbe una dichiarazione specifica non soggetta a questo divieto.

(9) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di dichiarazioni ambientali generiche senza fornire prove dell'eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono: "rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "naturale", "rispettoso degli animali", "cruelty-free", "sostenibile", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "rispettoso dal punto di vista del clima", "che salvaguarda l'ambiente", "a deforestazione zero", "rispettoso in termini di emissioni di carbonio", "neutrale dal punto di vista climatico", "efficiente sotto il profilo energetico", "biodegradabile", "neutrale dal punto di vista della plastica", "privo di plastica", "a base biologica" o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "consapevole" o "responsabile" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali dichiarazioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se sono basate sulla compensazione degli impatti ambientali, ad esempio l'acquisto di crediti di carbonio, se non è dimostrata l'eccellenza delle prestazioni ambientali o non vi sono prove scientifiche di tale eccellenza o se la specificazione della dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online. Ad esempio l'asserzione "biodegradabile" riferita a un dato prodotto sarebbe una dichiarazione generica, mentre affermare che "l'imballaggio è biodegradabile mediante compostaggio domestico entro un mese" sarebbe una dichiarazione specifica non soggetta a questo divieto. Nei casi in cui non possano essere suffragate da prove scientifiche, è particolarmente importante vietare dichiarazioni che suggeriscono, sulla base della compensazione delle emissioni di carbonio, che un prodotto o servizio abbia un impatto neutro, ridotto, compensato o positivo in termini di emissioni di carbonio sull'ambiente, in quanto possono indurre in errore i consumatori facendo loro credere che il prodotto che acquistano o l'attività del professionista non ha alcun impatto sull'ambiente. Ciò non dovrebbe impedire alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali purché tale pubblicità non affermi che tali investimenti o iniziative compensano, neutralizzano o rendono positivo l'impatto del prodotto o l'impatto dell'attività del professionista sull'ambiente.

Emendamento  7

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori, è opportuno che le modifiche dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE contemplino diverse pratiche associate all'obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza programmata, intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una vita utile limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. L'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori. Peraltro le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti di materiali. Di conseguenza il loro superamento ridurrà verosimilmente la quantità di rifiuti, contribuendo a una maggiore sostenibilità dei consumi.

(14) Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori, è opportuno che le modifiche dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE contemplino diverse pratiche associate all'obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza programmata, intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una vita utile limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. L'adozione di pratiche che portano ad abbreviare la durata di vita di un prodotto o l'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori. Peraltro le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti di materiali. Di conseguenza il loro superamento ridurrà verosimilmente la quantità di rifiuti, contribuendo a una maggiore sostenibilità dei consumi.

Emendamento  8

 

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Dovrebbe essere vietato omettere di informare il consumatore di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità. Una tale caratteristica potrebbe ad esempio essere un software che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo di tempo oppure potrebbe trattarsi di un componente hardware progettato per smettere di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. Il divieto di omettere di informare i consumatori in merito a tali caratteristiche dei beni integra e lascia impregiudicati i rimedi a disposizione dei consumatori quando esse costituiscono un difetto di conformità ai sensi della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio26. Affinché siffatta pratica commerciale sia considerata sleale, non dovrebbe essere necessario dimostrare che la finalità della caratteristica è incitare alla sostituzione del bene. L'introduzione di caratteristiche che limitano la durabilità del bene dovrebbe essere distinta dalle pratiche di fabbricazione che impiegano materiali o processi di qualità generalmente bassa e che quindi limitano la durabilità del bene. Il difetto di conformità di un bene risultante dall'impiego di materiali o processi di bassa qualità dovrebbe continuare a essere disciplinato dalle norme sulla conformità dei beni di cui alla direttiva (UE) 2019/771.

(16) Dovrebbe essere vietato introdurre nel bene una caratteristica che ne limita la durabilità. Una tale caratteristica potrebbe ad esempio essere un software che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo di tempo oppure potrebbe trattarsi di un componente hardware progettato per smettere di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. Il divieto di introdurre tali caratteristiche nei beni lascia impregiudicati i rimedi a disposizione dei consumatori quando esse costituiscono un difetto di conformità ai sensi della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio26. Affinché siffatta pratica commerciale sia considerata sleale, non dovrebbe essere necessario dimostrare che la finalità della caratteristica è incitare alla sostituzione del bene. L'introduzione di caratteristiche che limitano la durabilità del bene dovrebbe essere distinta dalle pratiche di fabbricazione che impiegano materiali o processi di qualità generalmente bassa e che quindi limitano la durabilità del bene. Il difetto di conformità di un bene risultante dall'impiego di materiali o processi di bassa qualità dovrebbe continuare a essere disciplinato dalle norme sulla conformità dei beni di cui alla direttiva (UE) 2019/771.

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26 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

26 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

Emendamento  9

 

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Un'ulteriore pratica che dovrebbe essere vietata in virtù dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è quella di dichiarare una determinata durabilità del bene anche quando così non è. Questo si verificherebbe ad esempio quando il professionista informa il consumatore che una data lavatrice è prevista durare per un certo numero di cicli di lavaggio, mentre l'uso effettivo dimostra che così non è.

(17) Un'ulteriore pratica che dovrebbe essere vietata in virtù dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è quella di dichiarare una determinata durabilità del bene anche quando così non è. Questo si verificherebbe ad esempio quando il professionista informa il consumatore che una data lavatrice è prevista durare per un certo numero di cicli di lavaggio secondo l'uso normale previsto nelle istruzioni mentre l'uso effettivo dimostra che così non è.

Emendamento  10

 

Proposta di direttiva

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare sia la presentazione di prodotti come idonei alla riparazione quando questa non è invece possibile, sia l'omessa informazione del consumatore, in conformità degli obblighi di legge, circa l'impossibilità di riparare il bene.

(18) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la commercializzazione di un bene non idoneo alla riparazione in conformità degli obblighi di legge o l'omessa informazione del consumatore circa la non riparabilità di un bene. È inoltre opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per garantire che il consumatore sia sempre informato in merito alle restrizioni alla riparazione quali l'indisponibilità di servizi di riparazione, l'indisponibilità di pezzi di ricambio o il rifiuto di riparazione nel caso in cui il prodotto sia stato riparato da un professionista indipendente, da un soggetto non professionista o da un utilizzatore.

Emendamento  11

 

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Un'ulteriore pratica associata all'obsolescenza precoce che dovrebbe essere vietata e aggiunta all'elenco dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo del prodotto prima di quanto sarebbe altrimenti necessario per motivi tecnici. Le pratiche in questo senso inducono il consumatore a credere, erroneamente, che i beni non funzioneranno più a meno che non siano sostituiti i materiali di consumo che contengono e, quindi, ad acquistare più materiali di consumo del necessario. Ad esempio sarebbe vietata la pratica di sollecitare il consumatore, tramite le impostazioni della stampante, a sostituire le cartucce di inchiostro prima che siano effettivamente esaurite per incitarlo ad intensificare l'acquisto di cartucce.

(20) Un'ulteriore pratica associata all'obsolescenza precoce che dovrebbe essere vietata e aggiunta all'elenco dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è la commercializzazione di beni che richiedono la sostituzione dei materiali di consumo prima di quanto sarebbe altrimenti necessario per motivi tecnici. Le pratiche in questo senso inducono il consumatore a credere, erroneamente, che i beni non funzioneranno più a meno che non siano sostituiti i materiali di consumo che contengono e, quindi, ad acquistare più materiali di consumo del necessario. Ad esempio sarebbe vietata la commercializzazione di una stampante che richiede ai consumatori di sostituire le cartucce di inchiostro prima che siano effettivamente esaurite per incitarlo ad intensificare l'acquisto di cartucce.

 

Emendamento  12

 

Proposta di direttiva

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare l'omessa informazione del consumatore sul fatto che un bene è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali. Ad esempio sarebbe vietata la commercializzazione di stampanti progettate affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano cartucce di inchiostro non fornite dal produttore originale della stampante, senza tuttavia divulgare quest'informazione al consumatore. La pratica potrebbe indurre il consumatore ad acquistare una cartuccia di inchiostro alternativa che di fatto non potrà essere utilizzata per la stampante in questione, determinando così costi di riparazione e flussi di rifiuti superflui ovvero costi aggiuntivi, derivanti all'obbligo di utilizzare materiali di consumo originali del produttore, che il consumatore non poteva prevedere al momento dell'acquisto. Sarebbe altresì vietato commercializzare dispositivi intelligenti progettati affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano caricabatterie o pezzi di ricambio non forniti dal produttore originale, senza tuttavia divulgare quest'informazione al consumatore.

(21) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la commercializzazione di beni che sono progettati in un modo che ne limita la funzionalità quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali. Ad esempio sarebbe vietata la commercializzazione di stampanti progettate affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano cartucce di inchiostro non fornite dal produttore originale della stampante. La pratica potrebbe indurre il consumatore ad acquistare una cartuccia di inchiostro alternativa che di fatto non potrà essere utilizzata per la stampante in questione, determinando così costi di riparazione e flussi di rifiuti superflui ovvero costi aggiuntivi, derivanti all'obbligo di utilizzare materiali di consumo originali del produttore, che il consumatore non poteva prevedere al momento dell'acquisto. Sarebbe altresì vietato commercializzare dispositivi intelligenti progettati affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano caricabatterie o pezzi di ricambio non forniti dal produttore originale.

Emendamento  13

 

Proposta di direttiva

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Affinché i consumatori possano prendere decisioni più consapevoli e al fine di stimolare la domanda e l'offerta di beni più durevoli, è opportuno fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni, informazioni specifiche sulla durabilità e sulla riparabilità del prodotto. Per quanto concerne i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, i consumatori dovrebbero essere informati del periodo di tempo durante il quale saranno disponibili aggiornamenti gratuiti del software. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27 per fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla disponibilità di aggiornamenti. Le informazioni dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/88228. L'obbligo di fornire tali informazioni ai consumatori integra e lascia impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/77029 e (UE) 2019/77130.

(22) Affinché i consumatori possano prendere decisioni più consapevoli e al fine di stimolare la domanda e l'offerta di beni più durevoli, è opportuno fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni, informazioni specifiche sulla durabilità e sulla riparabilità del prodotto. Per quanto concerne i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, i consumatori dovrebbero essere informati del periodo di tempo durante il quale saranno disponibili aggiornamenti gratuiti del software conformemente alle prescrizioni del diritto dell'Unione o nazionale, che copre come minimo il periodo specificato nel diritto dell'Unione e la sua proroga volontaria, qualora il produttore renda disponibili tali informazioni. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27 per fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla disponibilità di aggiornamenti. Le informazioni dovrebbero essere fornite ai consumatori, anche in una lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il bene è offerto, in modo chiaro e comprensibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/88228. L'obbligo di fornire tali informazioni ai consumatori integra e lascia impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/77029, (UE) 2019/77130 e (UE) 2011/83.

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27 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

27 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

28 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

28 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

29 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

29 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

30 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

30 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

Emendamento  14

 

Proposta di direttiva

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Un buon indicatore della durabilità del bene è la garanzia commerciale di durabilità del produttore ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE per imporre specificamente ai professionisti che vendono beni di informare i consumatori, per tutti i tipi di beni, dell'esistenza di tale garanzia, sempreché il produttore metta a disposizione l'informazione.

(23) Un buon indicatore della durabilità del bene è la durata della garanzia legale di conformità, nonché la sua proroga volontaria sotto forma dell'equivalente garanzia commerciale di durabilità del produttore ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, che copre il bene nel suo complesso e viene fornita senza costi aggiuntivi. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE per imporre specificamente ai professionisti di fornire, prima della conclusione del contratto, un'etichetta indicante, come minimo, un promemoria della garanzia legale di conformità e, se del caso, la sua proroga volontaria sotto forma di garanzia commerciale di durabilità.

Emendamento  15

 

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Quando i beni sono messi a disposizione dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, l'etichetta dovrebbe essere esposta in modo visibile e chiaramente leggibile.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il problema della durabilità limitata contrariamente alle aspettative dei consumatori è più rilevante per i beni che consumano energia, che funzionano sfruttando una fonte energetica esterna. Le informazioni sulla durabilità prevista di questa categoria di beni sono peraltro quelle che più interessano i consumatori. Soltanto per questa categoria di merci, quindi, è opportuno comunicare al consumatore che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una sua garanzia commerciale di durata superiore a due anni.

soppresso

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Non dovrebbero essere classificati fra i beni che consumano energia i beni che contengono componenti che consumano energia laddove tali componenti siano semplici accessori e non contribuiscano alla funzione principale del bene, come ad esempio un'illuminazione decorativa in indumenti o calzature oppure il faro elettrico di una bicicletta.

soppresso

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) In considerazione della prevista durata minima di due anni della responsabilità del venditore per difetto di conformità a norma della direttiva (UE) 2019/771 e del fatto che numerosi guasti dei prodotti si verificano dopo due anni, è opportuno che l'obbligo del professionista di informare il consumatore dell'esistenza e della durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore si applichi alle garanzie di durata superiore a due anni.

soppresso

Emendamento  19

 

Proposta di direttiva

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Per agevolare il consumatore nel prendere una decisione di natura commerciale consapevole quando raffronta beni prima di concludere un contratto, il professionista dovrebbe informarlo dell'esistenza e della durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore per il bene nel suo complesso e non per suoi componenti specifici.

soppresso

 

Emendamento  20

 

Proposta di direttiva

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Il produttore e il venditore dovrebbero rimanere liberi di offrire altri tipi di garanzie commerciali e servizi postvendita di qualsiasi durata. Tuttavia le informazioni fornite su tali altre garanzie o servizi commerciali non dovrebbero confondere il consumatore quanto all'esistenza e alla durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore che copre il bene nel suo complesso ed ha durata superiore a due anni.

(28) Il produttore e il venditore dovrebbero rimanere liberi di offrire altri tipi di garanzie commerciali e servizi postvendita di qualsiasi durata. Tuttavia le informazioni fornite su tali altre garanzie o servizi commerciali non dovrebbero confondere il consumatore.

Emendamento  21

 

Proposta di direttiva

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Per promuovere la concorrenza tra i produttori per quanto concerne la durabilità dei beni comprendenti elementi digitali, i professionisti che li vendono dovrebbero informare i consumatori del periodo di tempo minimo per il quale il produttore si impegna a fornire gli aggiornamenti del software. Per non sommergere i consumatori, è tuttavia opportuno fornire tali informazioni soltanto quando detto periodo di tempo è più lungo di quello coperto dalla garanzia commerciale di durabilità del produttore, dato che questa comporta la fornitura degli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere le necessarie funzionalità e prestazioni dei beni comprendenti elementi digitali. Le informazioni sull'impegno del produttore a fornire aggiornamenti del software sono pertinenti soltanto se il contratto di vendita relativo a beni comprendenti elementi digitali prevede un singolo atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale rispetto al quale di applica l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2019/771. Non dovrebbe invece sussistere alcun nuovo obbligo di fornire tali informazioni qualora il contratto di vendita preveda la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo, poiché per tali contratti l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2019/771 specifica, in riferimento all'articolo 10, paragrafo 2 o 5, il periodo di tempo per il quale il venditore deve garantire che il consumatore sia informato degli aggiornamenti e li riceva.

(29) Per promuovere la concorrenza tra i produttori per quanto concerne la durabilità dei beni comprendenti elementi digitali, i professionisti che li vendono dovrebbero informare i consumatori del periodo di tempo minimo per il quale il produttore fornirà gli aggiornamenti del software, compreso almeno il periodo previsto dal diritto dell'Unione e la sua proroga volontaria se il produttore mette a disposizione tali informazioni; è opportuno fornire le informazioni soltanto quando detto periodo di tempo è più lungo di quello coperto dalla garanzia commerciale del produttore.

Emendamento  22

 

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) I professionisti che offrono contenuti digitali e servizi digitali dovrebbero informare i consumatori del periodo minimo per il quale il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, si impegna a fornire aggiornamenti del software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere la conformità dei contenuti digitali e dei servizi digitali. Le informazioni sull'impegno del fornitore a fornire aggiornamenti del software sono pertinenti soltanto qualora il contratto preveda un singolo atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura rispetto ai quali si applica l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/770. Non dovrebbe invece sussistere alcun nuovo obbligo di fornire tali informazioni qualora il contratto preveda la fornitura continua nell'arco di un dato periodo di tempo, poiché per tali contratti l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/770 specifica il periodo di tempo per il quale il venditore deve garantire che il consumatore sia informato degli aggiornamenti e li riceva.

(30) I professionisti che offrono contenuti digitali e servizi digitali dovrebbero inoltre informare i consumatori del periodo minimo, dopo la data di immissione sul mercato, per il quale il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, fornirà aggiornamenti del software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere la conformità dei contenuti digitali e dei servizi digitali. Tali informazioni dovrebbero comprendere almeno il periodo per il quale gli aggiornamenti devono essere forniti conformemente al diritto dell'Unione. Il fornitore fornirà tali informazioni al venditore in tutti i casi.

Emendamento  23

 

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Per consentire ai consumatori di prendere una decisione di natura commerciale consapevole e scegliere beni più facili da riparare, i professionisti dovrebbero fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni e ove applicabile, l'indice di riparabilità del bene segnalato dal produttore in conformità del diritto dell'Unione.

(31) Per consentire ai consumatori di prendere una decisione di natura commerciale consapevole e scegliere beni più facili da riparare, i professionisti dovrebbero fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni e ove applicabile, l'indice di riparabilità del bene segnalato dal produttore in conformità del diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento  24

 

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, i professionisti sono tenuti a fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, informazioni sull'esistenza e sulle condizioni dei servizi postvendita, compresi i servizi di riparazione, laddove siano previsti. Qualora non sia stabilito un indice di riparabilità in conformità del diritto dell'Unione, è opportuno che, per assicurare un'adeguata informazione dei consumatori sulla riparabilità dei beni che acquistano, i professionisti forniscano, per tutti i tipi di beni, le altre informazioni sulla riparazione messe a disposizione dal produttore, quali informazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio e un manuale d'uso e di riparazione.

(32) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, i professionisti sono tenuti a fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, informazioni sull'esistenza e sulle condizioni dei servizi postvendita, compresi i servizi di riparazione. Qualora non sia stabilito un indice di riparabilità, è opportuno che, per assicurare un'adeguata informazione dei consumatori sulla riparabilità dei beni che acquistano, i professionisti forniscano, per tutti i tipi di beni, le altre informazioni sulla riparazione, quali informazioni sulla disponibilità e sul prezzo massimo previsto dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione di un bene, compreso il periodo minimo dopo l'acquisto del bene durante il quale i pezzi di ricambio e gli accessori sono disponibili, la procedura per ordinarli, la disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione nonché la disponibilità di strumenti e servizi diagnostici e di riparazione. Tali informazioni dovrebbero essere fornite ai rispettivi operatori dai produttori delle merci.

Emendamento  25

 

Proposta di direttiva

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) I professionisti dovrebbero fornire ai consumatori informazioni circa l'esistenza e la durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore, l'indicazione del periodo minimo per gli aggiornamenti e le informazioni sulla riparazione diverse dall'indice di riparabilità, laddove il produttore o il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, metta a disposizione le relative informazioni. Per quanto concerne i beni, il professionista dovrebbe in particolare trasmettere ai consumatori le informazioni che il produttore gli ha fornito o ha altrimenti inteso rendere prontamente disponibili al consumatore prima della conclusione del contratto, riportandole sul prodotto stesso, sull'imballaggio o su cartellini ed etichette che di norma il consumatore consulterebbe prima della conclusione del contratto. Il professionista non dovrebbe essere tenuto a cercare attivamente di ottenere tali informazioni presso il produttore, ad esempio su siti web specifici del prodotto.

(33) I professionisti dovrebbero fornire ai consumatori informazioni circa l'esistenza del marchio, il periodo minimo per gli aggiornamenti e le informazioni sulla riparazione diverse dall'indice di riparabilità. Per quanto concerne i beni, il professionista dovrebbe in particolare trasmettere ai consumatori le informazioni che il produttore gli ha fornito o ha altrimenti inteso rendere prontamente disponibili al consumatore prima della conclusione del contratto, riportandole sul prodotto stesso, sull'imballaggio o su cartellini ed etichette che di norma il consumatore consulterebbe prima della conclusione del contratto. Il professionista non dovrebbe essere tenuto a cercare attivamente di ottenere tali informazioni presso il produttore, ad esempio su siti web specifici del prodotto. Qualora gli operatori commerciali non siano produttori di merci, la loro influenza sulla progettazione dei prodotti e sul loro input per quanto riguarda le informazioni che accompagnano i prodotti potrebbe essere limitata. In tal caso, i produttori dovrebbero fornire le informazioni pertinenti ai professionisti che interagiscono con i consumatori. Inoltre, i professionisti dovrebbero essere responsabili dell'ulteriore comunicazione delle informazioni ai consumatori.

Emendamento  26

 

Proposta di direttiva

Considerando 36 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis) La Commissione dovrebbe presentare orientamenti di facile comprensione per le imprese con gli obblighi previsti dal presente regolamento. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe tenere conto delle esigenze delle PMI al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e finanziari, facilitando nel contempo la loro conformità al presente regolamento. La Commissione dovrebbe consultare i portatori di interessi pertinenti con competenze nell'ambito del marketing.

Emendamento  27

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da o) a y):

(1) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da o) a y bis):

 

Emendamento  28

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o

 

Testo della Commissione

Emendamento

o) "dichiarazione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale, messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

o) "dichiarazione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale, messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, marche o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

Emendamento  29

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera p

 

Testo della Commissione

Emendamento

p) "dichiarazione ambientale esplicita": dichiarazione ambientale in forma testuale o riportata in un marchio di sostenibilità;

soppresso

Emendamento  30

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera q

 

Testo della Commissione

Emendamento

q) "dichiarazione ambientale generica": dichiarazione ambientale esplicita, non riportata in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

q) "dichiarazione ambientale generica": dichiarazione ambientale, non riportata in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

Emendamento  31

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera s

 

Testo della Commissione

Emendamento

s) "sistema di certificazione": sistema di verifica da parte di terzi che, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti i professionisti disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti, il quale certifica che un dato prodotto è conforme a determinati requisiti e nel cui ambito il monitoraggio della conformità è oggettivo, basato su norme e procedure internazionali, unionali o nazionali, ed è svolto da un soggetto che è indipendente sia dal titolare del sistema sia dal professionista;

s) "sistema di certificazione": un sistema di verifica da parte di terzi:

 

i) che, nel rispetto di condizioni accessibili al pubblico, trasparenti, eque e non discriminatorie e a un costo ragionevole, è aperto ai professionisti e alle entità disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;

 

ii) che certifica che un dato prodotto, processo o impresa è conforme a determinati requisiti accessibili al pubblico e sviluppati in modo indipendente;

 

iii) nel cui ambito il monitoraggio della conformità e il rilascio della certificazione sono oggettivi, basati su norme e procedure internazionali, unionali o nazionali, tenuto conto della natura dei prodotti, dei processi o delle imprese interessati;

 

iv) che assicura che il monitoraggio della conformità di cui al punto iii) è svolto da un terzo le cui competenze e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema sia dal professionista, siano state verificate dagli Stati membri; e

 

v) che comprende un sistema di reclami per i consumatori e altri portatori di interessi esterni incentrato sulla non conformità e che permetta il ritiro del marchio di sostenibilità in caso di non conformità;

Emendamento  32

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera t

 

Testo della Commissione

Emendamento

t) "strumento di informazione sulla sostenibilità": software, compresi un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un professionista o per suo conto, che fornisce ai consumatori informazioni sugli aspetti ambientali o sociali dei prodotti oppure che raffronta i prodotti con riferimento a tali aspetti;

t) "strumento di informazione e raffronto sulla sostenibilità": software, compresi un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un professionista o per suo conto, che fornisce ai consumatori informazioni sugli aspetti ambientali o sociali dei prodotti oppure che raffronta i prodotti con riferimento a tali aspetti.

Emendamento  33

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera w

 

Testo della Commissione

Emendamento

w) "aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitale e servizi digitali;

w) aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza o qualsiasi altro aggiornamento di funzionalità o caratteristiche, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitale e servizi digitali o che migliori o aumenti la loro durabilità;

Emendamento  34

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera w bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

w bis) "aggiornamento di sicurezza": aggiornamento del sistema operativo, che comprende le patch di sicurezza, se pertinenti per un determinato dispositivo, il cui scopo principale è fornire una maggiore sicurezza al dispositivo;

Emendamento  35

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera w ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

w ter) "aggiornamento delle funzionalità", un aggiornamento del sistema operativo il cui scopo principale è quello di attuare nuove funzionalità;

Emendamento  36

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera x

 

Testo della Commissione

Emendamento

x) "materiali di consumo": componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito affinché il bene funzioni come previsto;

x) "materiali di consumo": componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;

 

Emendamento  37

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera y bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

y bis) "compensazione delle emissioni di carbonio": l'acquisto di crediti di carbonio o la fornitura di sostegno finanziario a progetti ambientali volti a neutralizzare, ridurre o compensare l'impatto ambientale dell'acquirente stesso o quello dei suoi beni o servizi.

Emendamento  38

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, l'impatto ambientale o sociale, gli accessori, la durabilità, la riparabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, l'impatto ambientale o sociale, gli accessori, la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità, la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(a bis) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.

"c) una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro, che si presenta in modo apparentemente identico a un altro bene commercializzato in altri Stati membri con la stessa marca, lo stesso marchio o la stessa denominazione, mentre questo bene presenta differenze nella composizione o nelle caratteristiche, compreso il suo profilo sensoriale;"

Emendamento  40

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere d) ed e) seguenti:

(b) al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere d) ed e bis) seguenti:

Emendamento  41

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio;

d) la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa a prestazioni ambientali future basata esclusivamente su sistemi di compensazione delle emissioni di carbonio o senza includere impegni chiari, oggettivi, quantificati, fondati su dati scientifici e verificabili, senza un piano di attuazione dettagliato e realistico relativo agli impegni di bilancio e tecnologici, senza obiettivi realizzabili e senza un sistema di monitoraggio basato su dati pertinenti;

Emendamento  42

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) pratiche aventi l'effetto o il probabile effetto di distorcere o limitare, intenzionalmente o di fatto, l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dei destinatari del servizio attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un'interfaccia online o di una parte della stessa.

Emendamento  43

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 2 – punto 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) è inserito il punto 3 bis seguente:

soppresso

"3 bis) "bene che consuma energia": bene che dipende da un apporto di energia (energia elettrica, combustibili fossili e fonti di energia rinnovabili) per funzionare come previsto;";

 

Emendamento  44

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 2 – punto 14 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

14 quinquies) "indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di un metodo stabilito conformemente al diritto dell'Unione;

14 quinquies) "indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di un metodo armonizzato stabilito a livello dell'Unione;

Emendamento  45

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 2 – lettera -a (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) la lettera e) è soppressa;

Emendamento  46

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sono inserite lettere da e bis) a e quinquies) seguenti:

(a) sono inserite lettere da e bis) a e quater) seguenti:

 

Emendamento  47

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) per tutti i beni, se il produttore la mette a disposizione, l'informazione che il bene beneficia di una garanzia commerciale di durabilità e l'indicazione della relativa durata in unità di tempo, qualora tale garanzia copra il bene nel suo complesso e abbia durata superiore a due anni;

e bis) per tutti i beni, un marchio di cui all'allegato Z che indichi la durata della garanzia legale di conformità e, se del caso, la sua proroga volontaria sotto forma di garanzia commerciale di durabilità;

Emendamento  48

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) per i beni che consumano energia, se il produttore non mette a disposizione l'informazione di cui alla lettera e bis), l'informazione che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità avente durata superiore a due anni. L'informazione è almeno altrettanto visibile di qualsiasi altra informazione concernente l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali fornite a norma della lettera e);

soppresso

Emendamento  49

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) per i beni comprendenti elementi digitali, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo. Qualora siano fornite informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità a norma della lettera e bis), le informazioni sugli aggiornamenti sono fornite se gli aggiornamenti sono forniti per un periodo più lungo rispetto alla durata della garanzia commerciale di durabilità;

e quater) per i beni comprendenti elementi digitali, il periodo minimo in unità di tempo, successivo alla data di immissione sul mercato, per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, che copre, come minimo, il periodo previsto dal diritto dell'Unione e la sua proroga volontaria, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, per il quale sono forniti gli aggiornamenti;

 

Emendamento  50

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista e mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo;";

e quinquies) per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista, il periodo minimo, successivo alla data di immissione sul mercato, in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, che copre, come minimo, il periodo per il quale sono forniti gli aggiornamenti conformemente al diritto dell'Unione applicabile;

Emendamento  51

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) quando la lettera i) non è applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla disponibilità di pezzi di ricambio, compresa la procedura per ordinarli, e alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione.";

j) quando la lettera i) non è applicabile, le informazioni fornite dal produttore in merito alla disponibilità e al prezzo massimo previsto dei pezzi di ricambio necessari per riparare i beni, comprese la durata minima del periodo, dopo l'acquisto del bene, per il quale sono disponibili pezzi di ricambio e accessori, la procedura per ordinarli e la disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione, nonché la disponibilità di strumenti e servizi diagnostici e di riparazione.";

Emendamento  52

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga alla lettera e bis), quando offrono prodotti in più di uno Stato membro, i professionisti che vendono beni possono decidere di menzionare il periodo minimo dell'Unione di due anni di garanzia legale di conformità nel marchio di cui all'allegato Z. In virtù di questa opzione, i professionisti garantiscono che il marchio sia accompagnato da una dicitura che recita che "il consumatore gode di una garanzia legale minima di due anni, a meno che non sia prevista una garanzia avente durata superiore a due anni a norma del diritto nazionale applicabile".

Emendamento  53

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuovo)

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

 

"1 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo XXX al fine di modificare l'allegato Z mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di qualsiasi dettaglio in relazione alle informazioni o agli elementi testuali di cui al presente articolo.";

Emendamento  54

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b ter (nuovo)

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

 

"1 ter.  Il produttore mette a disposizione del professionista che vende beni tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni elencate alle lettere e bis), e ter), e quater), i) e j), al fine di garantire che quest'ultimo sia in grado di adempiere agli obblighi di informazione pertinenti di cui al paragrafo 1."

Emendamento  55

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuovo)Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

 

"g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, l'esistenza di opzioni di consegna a minori emissioni di CO2 e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;"

 

Emendamento  56

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera -a bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a bis) le lettere l) e m) sono soppresse;

Emendamento  57

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

m bis) per tutti i tipi di beni, se il produttore la mette a disposizione, l'informazione che il bene beneficia di una garanzia commerciale di durabilità e l'indicazione della relativa durata in unità di tempo, qualora tale garanzia copra il bene nel suo complesso e abbia durata superiore a due anni;

m bis) per tutti i beni, un marchio di cui all'allegato Z indicante la durata della garanzia legale di conformità e, se del caso, la sua proroga volontaria sotto forma di garanzia commerciale di durabilità;

Emendamento  58

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

m ter) per i beni che consumano energia, se il produttore non mette a disposizione l'informazione di cui alla lettera m bis), l'informazione che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità avente durata superiore a due anni. L'informazione è almeno altrettanto visibile di qualsiasi altra informazione concernente l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali fornite a norma della lettera m);

soppresso

Emendamento  59

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

m quater) per i beni comprendenti elementi digitali, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo. Qualora siano fornite informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità a norma della lettera m bis), le informazioni sugli aggiornamenti sono fornite se gli aggiornamenti sono forniti per un periodo più lungo rispetto alla durata della garanzia commerciale di durabilità;

m quater) per i beni comprendenti elementi digitali, il periodo minimo in unità di tempo, successivo alla data di immissione sul mercato, per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, che copre, come minimo, il periodo previsto dal diritto dell'Unione e la sua proroga volontaria, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, per il quale sono forniti gli aggiornamenti;

 

Emendamento  60

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

m quinquies) per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista e mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo;";

m quinquies) per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista, il periodo minimo in unità di tempo, successivo alla data di immissione sul mercato, per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, che copre, come minimo, il periodo per il quale sono forniti gli aggiornamenti conformemente al diritto dell'Unione applicabile;";

Emendamento  61

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera v

 

Testo della Commissione

Emendamento

v) quando la lettera u) non è applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla disponibilità di pezzi di ricambio, compresa la procedura per ordinarli, e alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione.";

v) quando la lettera u) non è applicabile, le informazioni fornite dal produttore in merito alla disponibilità e al prezzo massimo previsto dei pezzi di ricambio necessari per riparare i beni, comprese la durata minima del periodo, dopo l'acquisto del bene, per il quale sono disponibili pezzi di ricambio e accessori e la procedura per ordinarli, nonché alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione e alla disponibilità di strumenti e servizi diagnostici e di riparazione.";

Emendamento  62

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera v bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis) l'indirizzo dei centri di riparazione disponibili presso i quali i beni devono essere restituiti dal consumatore a fini di riparazione.

Emendamento  63

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera b ter (nuovo)

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

 

"1 bis. Il produttore mette a disposizione del professionista tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere e bis), e ter), e quater), i) e j), al fine di garantire che quest'ultimo sia in grado di adempiere ai pertinenti obblighi di informazione di cui al paragrafo 1.";

Emendamento  64

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [cinque anni dopo l'adozione] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Entro il [cinque anni dopo l'adozione] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e sul livello dei progressi conseguiti.

Emendamento  65

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tale relazione valuta se la direttiva abbia contribuito a migliorare la protezione dei consumatori contro pratiche commerciali sleali e pubblicità fuorvianti di prodotti pubblicizzati come sostenibili e contiene una sintesi degli effetti positivi e negativi sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese.

Emendamento  66

 

Proposta di direttiva

Allegato Z

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato Z

 

CONTENUTO E FORMATO DELL'ETICHETTA

 

1. L'etichetta presenta il formato seguente:

 

XX anni + YY anni

 

2. Le lettere "XX" sono sostituite dalla cifra corrispondente alla durata della garanzia legale di conformità. Le lettere YY sono sostituite dalla cifra corrispondente all'estensione volontaria della garanzia legale di conformità sotto forma di garanzia commerciale equivalente di durabilità.

 

3. L'etichetta è esposta in modo visibile e chiaramente leggibile per il consumatore.

Emendamento  67

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) sono inseriti i punti 4 bis e 4 ter seguenti:

(2) sono inseriti i punti 4 bis e 4 ter ter seguenti:

 

Emendamento  68

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 4 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Formulare una dichiarazione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione.

4 bis. Formulare una dichiarazione ambientale generica per la quale il professionista non fornisce prove circa l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione.

Emendamento  69

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 4 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto;

4 ter. Formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto degli stessi.

Emendamento  70

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 1 ter bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter bis. Affermare, sulla base delle emissioni di carbonio, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto, compensativo o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra sull'ambiente.

Emendamento  71

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 4 ter ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter ter. Formulare una dichiarazione ambientale che non può essere suffragata conformemente ai requisiti di legge.

Emendamento  72

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) è inserito il punto 7 bis seguente:

 

"7 bis (i) Attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario di un servizio online di prendere una decisione;

 

(ii) rendere la procedura di disdetta di un servizio notevolmente più onerosa rispetto all'adesione allo stesso";

 

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Allegato I – punto 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) è inserito il punto 13 bis seguente:

 

"13 bis) La commercializzazione di un bene come identico o apparentemente identico a un altro bene commercializzato in uno o vari Stati membri, mentre quei beni hanno una composizione o caratteristiche diverse che non sono state chiaramente indicate sulla confezione in modo da essere visibili al consumatore."

 

Emendamento  74

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4 – parte introduttiva

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) sono inseriti i punti da 23 quinquies a 23 decies seguenti:

(4) sono inseriti i punti da 23 quinquies a 23 decies ter seguenti:

Emendamento  75

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 23 quinquies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

23 quinquies bis. Omettere di informare il consumatore in modo chiaro e comprensibile del fatto che l'aggiornamento della funzionalità non è necessario per mantenere la conformità del prodotto.

Emendamento  76

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 23 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

23 sexies. Omettere di informare il consumatore di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità.

23 sexies. Introdurre una caratteristica per limitare la durabilità di un bene.

Emendamento  77

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 23 sexies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

23 sexies bis. Commercializzare un bene senza risolvere, entro un lasso di tempo ragionevole dalla sua scoperta, un problema di progettazione che ne causa un guasto precoce.

Emendamento  78

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 23 octies

 

Testo della Commissione

Emendamento

23 octies. Presentare il bene come riparabile quando in realtà non lo è oppure omettere di comunicare al consumatore, in conformità degli obblighi di legge, che il bene non è riparabile.

23 octies. Commercializzare un bene che non è riparabile in conformità degli obblighi di legge o non informare il consumatore che un bene non è riparabile.

Emendamento  79

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 23 octies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

23 octies bis. Omettere di informare il consumatore in merito all'indisponibilità di pezzi di ricambio e altre restrizioni alla riparazione.

Emendamento  80

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 23 octies ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

23 octies ter. Omettere di comunicare al consumatore che il professionista rifiuterà di riparare un prodotto che è stato riparato in precedenza da un professionista indipendente, da soggetti non professionisti o un utilizzatore.

Emendamento  81

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 23 nonies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 23 nonies. Indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici.

23 nonies. Commercializzare un bene che richiede la sostituzione dei materiali di consumo prima di quanto necessario per motivi tecnici.

Emendamento  82

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 23 decies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

23 decies. omettere di comunicare che il bene è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali.

23 decies. Commercializzare un prodotto che è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali.

Emendamento  83

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 23 decies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

23 decies bis. Lo stesso produttore o professionista che offre lo stesso prodotto con condizioni svantaggiose o un periodo più breve di garanzia commerciale in uno o più Stati membri, determinando una situazione svantaggiosa per i consumatori.

Emendamento  84

 

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2005/29/UE

Allegato I – punto 23 decies ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

23 decies ter. Commercializzare un bene che non è conforme agli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione in materia di prodotti.


 

MOTIVAZIONE

Alcuni studi hanno dimostrato che i consumatori europei tengono conto dell'impatto ambientale quando acquistano un prodotto. Essi sono disposti a pagare di più per prodotti più sostenibili e gli operatori del mercato riflettono tali tendenze. Tuttavia, i consumatori sono spesso indotti in errore dalla varietà di dichiarazioni esistenti in relazione alle prestazioni ambientali di beni e servizi. La relatrice accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione europea di regolamentare il mercato al fine di garantire informazioni sulla sostenibilità veritiere e facilmente accessibili.

 

La relatrice propone, tuttavia, misure per rafforzare ulteriormente la proposta. La relatrice suggerisce di regolamentare meglio i marchi di sostenibilità e gli strumenti di informazione sulla sostenibilità, nonché le dichiarazioni ambientali. La relatrice introduce l'obbligo di approvazione preventiva dei marchi di sostenibilità e degli strumenti di informazione sulla sostenibilità da parte di un'autorità nazionale competente, in linea con un quadro che la Commissione deve stabilire mediante atti di esecuzione e atti delegati.

 

Per quanto riguarda le dichiarazioni ambientali, la relatrice propone di vietare future dichiarazioni ambientali basate esclusivamente su sistemi di compensazione delle emissioni di carbonio, in quanto tali regimi non sono regolamentati e non possono essere verificati dai consumatori. Altre future dichiarazioni ambientali devono essere adeguatamente suffragate da un piano di attuazione realizzabile e da obiettivi verificabili e devono essere sostenute da un bilancio e risorse sufficienti. Tali piani devono essere accessibili al pubblico, regolarmente aggiornati e monitorati da un organismo indipendente. La relatrice ritiene che le dichiarazioni relative alle prestazioni ambientali future non dovrebbero essere utilizzate a livello di prodotto in quanto possono indurre in errore il consumatore in merito alle attuali prestazioni ambientali dei prodotti in questione. Inoltre, la relatrice intende vietare le dichiarazioni in cui si afferma che un bene ha un impatto neutro o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, poiché ciò è impossibile da conseguire da un punto di vista scientifico.

 

Inoltre, oltre l'80 %[2] dei consumatori dell'UE è interessato alla durabilità dei prodotti, ma incontra difficoltà nel reperire informazioni al riguardo. La relatrice propone pertanto di introdurre un'etichetta relativa alla durata di vita garantita che rifletta sia il periodo minimo in cui il consumatore è coperto da una garanzia legale gratuita di due anni sia un'indicazione della durata di vita dei prodotti. I produttori e i commercianti possono prorogare tale garanzia oltre i due anni, tuttavia possono indicarlo su un'etichetta soltanto se ciò non comporta costi aggiuntivi per il consumatore e se si applica all'intero prodotto.

 

Per realizzare un'economia realmente sostenibile, è fondamentale incoraggiare la riparazione dei prodotti. Prima dell'acquisto di un prodotto, i consumatori dovrebbero essere informati in merito alla disponibilità e all'accessibilità economica dei pezzi di ricambio necessari per la relativa riparazione, comprese la durata del periodo per il quale sono disponibili pezzi di ricambio e accessori e la procedura per ordinarli, e alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione, nonché di strumenti e servizi di riparazione. La relatrice suggerisce di vietare la commercializzazione di beni che non sono riparabili in conformità degli obblighi di legge.

 

La relatrice ritiene che dovrebbe essere imposto un divieto totale di tutte le forme di obsolescenza prematura, che spaziano da caratteristiche software che limitano la durabilità dei prodotti e incitano all'acquisto di un nuovo prodotto a caratteristiche hardware introdotte con finalità analoghe.

 

In altri termini, per facilitare ai consumatori l'adozione di decisioni informate sugli aggiornamenti del software e contribuire alla durabilità dei loro prodotti, la relatrice propone di separare gli aggiornamenti di sicurezza necessari per il funzionamento del dispositivo da altri tipi di aggiornamenti. Tutti gli aggiornamenti che incidono negativamente sul dispositivo dovrebbero essere vietati. Inoltre, i consumatori dovrebbero essere informati in modo chiaro e comprensibile se un aggiornamento è necessario per mantenere la conformità del prodotto.


 

ALLEGATO: Elenco delle entità o persone da cui la relatrice ha ricevuto contributi

 

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione di [il progetto di relazione/la relazione, fino alla sua approvazione in commissione], la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

 

 

Entità e/o persona

The European Consumer Organization - BEUC

Back Market

Inditex

e-bay

Swappie

ClientEarth

VF Europe

European Advertising Standards Alliance

European Association of Communications Agencies - EACA

Vinted

Zalando

Booking.com

Carbon Market Watch , ClientEarth AISBL , Environmental Coalition on Standards , European Environmental Bureau , Right to repair campaign

Avery Dennison

HDE , BVLH , Markant , Metro AG , REWE Group , Schwarz Gruppe

Etsy

Foodwatch

Forest Stewardship Council

AIM - European Brands Association

APPLiA (Home Appliance Europe)

European Federation of Jewellery

Privacy International

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (25.1.2023)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

(COM(2022)143 – C9‑0128/2022 – 2022/0092(COD))

Relatrice per parere: Edina Tóth

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto della proposta della Commissione

 

Nel 2019 la Commissione europea ha presentato il Green Deal europeo, che definisce una strategia globale per trasformare l'UE in una società equa e prospera, con un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse, pulita e circolare. Per attuare correttamente il pacchetto legislativo della Commissione è opportuno aggiornare di conseguenza una serie di politiche dell'UE. Al tal fine è necessario prevedere un cambiamento sia nel comportamento dei consumatori che delle imprese, modificando due direttive: la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 2011/83/UE).

 

Da un'indagine presso i consumatori condotta dalla Commissione europea, è emerso che la mancanza di informazioni attendibili sulla sostenibilità ambientale, sulla riparabilità e sulla durata di vita dei prodotti costituisce uno degli ostacoli principali che impediscono ai consumatori di adottare comportamenti di consumo più sostenibili. Pertanto responsabilizzare i consumatori e fornire loro informazioni migliori in merito alla durabilità e alla riparabilità di determinati prodotti rappresentano aspetti fondamentali della sostenibilità ambientale.

 

La presente proposta della Commissione europea, quindi, dà seguito a una richiesta forte e di lunga data relativa all'attuazione del Green Deal europeo, nonché a una ferma convinzione in merito alla necessità di una maggior tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali.

 

La presente proposta che modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali mira a prevenire determinate pratiche commerciali sleali quali il greenwashing, le pratiche di obsolescenza precoce e l'uso di marchi di sostenibilità e strumenti di informazione inattendibili e non trasparenti. Allo stesso tempo la direttiva sui diritti dei consumatori aggiornata garantirà una migliore informazione sulle caratteristiche ambientali dei prodotti e sulla loro riparabilità, nonché sulla durata di vita dei beni, consentendo ai consumatori di contribuire alla transizione verde.

 

Posizione della relatrice ed emendamenti proposti

 

La relatrice ritiene che l'iniziativa sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde sia un primo passo per affrontare dichiarazioni vaghe, irrilevanti, ingannevoli o di fatto errate. L'iniziativa vieta chiaramente le dichiarazioni generiche infondate, introduce nuovi obblighi di informazione sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti e rafforza le modalità di regolamentazione dei marchi ambientali e degli strumenti di informazione. Tuttavia, in molti casi, le modifiche proposte non sono adeguate alle ambizioni originali dell'iniziativa.

 

La relatrice sottolinea che le dichiarazioni di neutralità in termini di emissioni di carbonio sono altamente fuorvianti per i consumatori, in quanto esse implicano un significato positivo dal punto di vista ambientale, con un impatto nullo sull'ambiente da parte dei prodotti (o servizi). Tali dichiarazioni sono spesso giustificate mediante il coinvolgimento dell'impresa in progetti di compensazione delle emissioni di carbonio, che attualmente non sono regolamentati. Allo stesso tempo i consumatori non sono informati a sufficienza al riguardo e non hanno alcun modo di verificare se tali dichiarazioni siano realmente abbastanza solide e affidabili. La relatrice suggerisce quindi di vietare le dichiarazioni e i marchi di neutralità in termini di emissioni di carbonio.

 

Sebbene la relatrice accolga con favore la proposta della Commissione che mira a vietare le dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future, ritiene che sia necessario fornire maggior chiarezza in merito. Di conseguenza gli obblighi applicabili alle dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future dovrebbero essere rafforzati ulteriormente al fine di impedire in modo efficace che i consumatori siano fuorviati.

 

La relatrice sottolinea inoltre che è lecito attendersi il proliferare di un grande numero di marchi e il controllo delle loro certificazioni. Il legislatore nazionale di ciascuno Stato membro dovrà pertanto definire l'ambito di applicazione dei marchi, nonché aggiornare l'elenco delle pratiche commerciali ingannevoli. Al termine della fase legislativa è prevista una fase di certificazione dei marchi proposti. Solo a seguito di tale fase di certificazione i professionisti potranno identificare i marchi conformi e quindi immettere i prodotti in commercio. La relatrice ritiene pertanto che il periodo transitorio di 24 mesi sia piuttosto breve e che sia opportuno estenderlo a 36 mesi.

 

La relatrice sottolinea che la proposta della Commissione introduce l'indice di riparabilità e si riferisce a una normativa dell'UE non specificata per il metodo di definizione di tale indice. La relatrice reputa urgente l'istituzione dell'indice e propone quindi di includere nella presente proposta disposizioni in tal senso.

 

Infine la relatrice insiste sulla necessità di applicare rigorosamente l'iniziativa per conseguire risultati concreti.

 

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

 

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) È opportuno introdurre nella normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le dichiarazioni ambientali ingannevoli ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti e non credibili. L'introduzione di siffatte norme consentirebbe agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le dichiarazioni ambientali sono eque permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente.

(1) È opportuno introdurre nella normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili o li ostacolano in tal senso, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni che ne ostacolano o ne impediscono la manutenzione, le dichiarazioni ambientali ingannevoli ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti e non credibili. L'introduzione di siffatte norme consentirebbe agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le dichiarazioni ambientali sono veritiere, chiare e comprensibili permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. D'altro canto, un sistema unionale trasparente e coerente d'informazione dei consumatori sulla durabilità prevista dei beni acquistati e sulla loro riparabilità, specialmente per quanto riguarda le apparecchiature elettroniche, non solo contribuirà a proteggere l'ambiente grazie a un ridotto utilizzo degli apparecchi ma comporterà anche risparmi reali per le famiglie. Inoltre, sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) La presente direttiva dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di iniziative promosse dall'industria che contribuiscano in modo significativo al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione. Tali iniziative possono contribuire a favorire un cambiamento dei comportamenti verso scelte più sostenibili.

Emendamento  3

 

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di dissuadere i professionisti dall'ingannare il consumatore per quanto concerne l'impatto ambientale o sociale, la durabilità o la riparabilità dei loro prodotti, anche mediante la presentazione generale del prodotto, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE aggiungendo l'impatto ambientale o sociale, la durabilità e la riparabilità all'elenco delle caratteristiche principali del prodotto rispetto alle quali le pratiche del professionista possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso. Anche le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d'indurre in errore i consumatori.

(3) Al fine di dissuadere i professionisti dall'ingannare il consumatore per quanto concerne l'impatto ambientale o sociale, la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento, la riutilizzabilità, la riciclabilità, la natura monouso e il diritto di restituzione al produttore dei loro prodotti, anche mediante la presentazione generale del prodotto, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE aggiungendo l'impatto ambientale o sociale lungo l'intera catena del valore, la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento, la riutilizzabilità, la riciclabilità, la natura monouso e il diritto di restituzione al produttore del prodotto all'elenco delle caratteristiche principali del prodotto rispetto alle quali le pratiche del professionista possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso. Anche le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d'indurre in errore i consumatori.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Qualora i produttori abbiano difficoltà a fornire informazioni accurate sulla durabilità a causa dell'approvvigionamento di pezzi diversi da più venditori o catene di approvvigionamento, occorre prevedere un tempo di attuazione sufficiente a consentire la raccolta di informazioni accurate.

Motivazione

I produttori dovrebbero poter fornire le informazioni necessarie sulla durabilità del prodotto.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Per fornire la giusta quantità di informazioni ai consumatori, è opportuno tenere conto dei diversi gradi di informazione già forniti ai consumatori in ciascuno Stato membro.

Motivazione

In alcuni Stati membri esistono già diversi modi per comunicare correttamente. Alcuni utilizzano i servizi di consulenza delle organizzazioni che si occupano di provare i prodotti per fornire spiegazioni e comunicare. Garantire che si tenga conto dei diversi livelli di informazione negli Stati membri aumenterà l'efficacia della proposta.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le dichiarazioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali dichiarazioni i professionisti danno l'impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un'economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell'equità e della credibilità di tali dichiarazioni, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE vietando quelle che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili fissati dal professionista. Le dichiarazioni dovrebbero poggiare su un sistema di monitoraggio indipendente, atto a verificare i progressi compiuti dal professionista rispetto a tali impegni e obiettivi.

(4) Le dichiarazioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali dichiarazioni i professionisti danno l'impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un'economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell'equità e della credibilità di tali dichiarazioni, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE vietando quelle che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili fissati dal professionista, incluso un piano attuativo dettagliato per conseguire gli obiettivi fissati. Tale piano dovrebbe includere obiettivi intermedi concreti e verificabili coerenti con il conseguimento dell'impegno a lungo termine del professionista, sostenuti da un bilancio sufficiente e basati unicamente su tecnologie ampiamente disponibili. Tale piano e i progressi realizzati nel corso della sua attuazione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico online ed essere oggetto di relazioni periodiche da parte del professionista. Le dichiarazioni dovrebbero poggiare su un sistema di monitoraggio indipendente, atto a verificare i progressi del piano attuativo e gli impegni e obiettivi del professionista. Le dichiarazioni relative alle prestazioni ambientali future non dovrebbero essere utilizzate a livello di prodotto in quanto possono indurre in errore in merito alle attuali prestazioni ambientali dello specifico prodotto in questione. Disposizioni specifiche sulle dichiarazioni relative alle prestazioni ambientali future basate sulla compensazione dovrebbero essere stabilite in un futuro atto legislativo dell'Unione sulle dichiarazioni "verdi" e allineate ad esso.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Un'altra pratica commerciale potenzialmente ingannevole che dovrebbe essere aggiunta alle pratiche specifiche oggetto dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE è quella di pubblicizzare come vantaggi per i consumatori caratteristiche che sono in realtà pratica comune nel mercato rilevante. Se ad esempio l'assenza di una sostanza chimica è pratica comune nello specifico mercato del prodotto, la sua promozione come tratto distintivo del prodotto potrebbe costituire una pratica commerciale sleale.

(5) Un'altra pratica commerciale potenzialmente ingannevole che dovrebbe essere aggiunta alle pratiche specifiche oggetto dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE è quella di pubblicizzare come vantaggi per i consumatori caratteristiche che sono in realtà pratica comune nel mercato rilevante. Se ad esempio l'assenza di una sostanza chimica è pratica comune nello specifico mercato del prodotto, la sua promozione come tratto distintivo del prodotto potrebbe costituire una pratica commerciale sleale. Si tratta quindi essenzialmente di pubblicizzare l'unicità di qualcosa che di fatto costituisce una pratica comune.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È opportuno vietare l'esibizione di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche includendo tali pratiche nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Il sistema di certificazione dovrebbe soddisfare condizioni minime di trasparenza e credibilità. L'esibizione di marchi di sostenibilità è possibile in assenza di sistema di certificazione se il marchio è stabilito da un'autorità pubblica o in caso di forme di espressione e presentazione supplementari degli alimenti in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Questa norma integra il punto 4 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta di asserire che un dato professionista, le sue pratiche commerciali o un dato prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta.

(7) È opportuno vietare l'esibizione di marchi di sostenibilità o strumenti di informazione sulla sostenibilità non approvati in via preliminare da un organismo dell'Unione o da un'autorità nazionale e non basati su un sistema di certificazione accreditato o non stabiliti da autorità pubbliche includendo tali pratiche nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. I marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità approvati in via preliminare dovrebbero essere riconosciuti da tutti gli Stati membri, conformemente al principio del riconoscimento reciproco, e dovrebbero soddisfare determinati requisiti minimi. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i requisiti minimi per tali marchi e strumenti. Il sistema di certificazione dovrebbe soddisfare condizioni di trasparenza e credibilità conformi agli orientamenti del programma ambientale delle Nazioni Unite in merito alle informazioni sulla sostenibilità dei prodotti e dovrebbe essere accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. L'esibizione di marchi di sostenibilità è possibile in assenza di sistema di certificazione se il marchio è stabilito da un'autorità pubblica o in caso di forme di espressione e presentazione supplementari degli alimenti in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Questa norma integra il punto 4 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, che vieta di asserire che un dato professionista, le sue pratiche commerciali o un dato prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nei casi in cui l'esibizione di un marchio di sostenibilità comporti una comunicazione commerciale che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti, anche tale marchio di sostenibilità dovrebbe essere considerato costituire una dichiarazione ambientale.

(8) Nei casi in cui l'esibizione di un marchio di sostenibilità comporti una comunicazione commerciale che dichiara o suggerisce che il prodotto abbia un impatto positivo, minimo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti, anche tale marchio di sostenibilità dovrebbe essere considerato costituire una dichiarazione ambientale.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) I marchi di sostenibilità dovrebbero essere accessibili a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro capacità finanziaria. È opportuno incoraggiare i sistemi di certificazione e i marchi di sostenibilità che favoriscono l'adozione progressiva o sostanziale di pratiche sostenibili da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Per sostenere l'innovazione e gli investimenti in pratiche e prodotti sostenibili, le iniziative promosse dall'industria e a marchio privato che rispettano norme rigorose in materia di sostenibilità basate su certificazioni di terzi continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella transizione verde.

Motivazione

La limitazione ai soli marchi aperti a tutti i professionisti ridurrebbe la portata delle informazioni pertinenti sulla sostenibilità che possono essere condivise con i consumatori.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di dichiarazioni ambientali generiche in assenza di un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono: "rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "rispettoso dal punto di vista del clima", "che salvaguarda l'ambiente", "rispettoso in termini di emissioni di carbonio", "neutrale in termini di emissioni di carbonio", "positivo in termini di emissioni di carbonio", "neutrale dal punto di vista climatico", "efficiente sotto il profilo energetico", "biodegradabile", "a base biologica" o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "consapevole" o "responsabile" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali dichiarazioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se non è dimostrata l'eccellenza delle prestazioni ambientali o se la specificazione della dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online. Ad esempio l'asserzione "biodegradabile" riferita a un dato prodotto sarebbe una dichiarazione generica, mentre affermare che "l'imballaggio è biodegradabile mediante compostaggio domestico entro un mese" sarebbe una dichiarazione specifica non soggetta a questo divieto.

(9) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di dichiarazioni ambientali generiche in assenza di un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono: "sostenibile", "rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "rispettoso dal punto di vista del clima", "che salvaguarda l'ambiente", "rispettoso in termini di emissioni di carbonio", "neutrale in termini di emissioni di carbonio", "positivo in termini di emissioni di carbonio", "con compensazione delle emissioni di carbonio", "neutrale dal punto di vista climatico", "neutrale dal punto di vista della plastica", "efficiente sotto il profilo energetico", "biodegradabile", "a base biologica", "a deforestazione zero" o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "consapevole" o "responsabile" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali dichiarazioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se non è dimostrata l'eccellenza delle prestazioni ambientali o se la specificazione della dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti nell'immediata prossimità della dichiarazione tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online. Disposizioni specifiche sulle dichiarazioni relative alla compensazione dovrebbero essere stabilite in un futuro atto legislativo dell'Unione sulle dichiarazioni "verdi" e allineate ad esso.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di dichiarazioni ambientali specifiche se la specificazione della dichiarazione non si basa su norme o metodi trasparenti che utilizzano strumenti di valutazione basati su dati scientifici quali l'impronta ambientale dei prodotti aggiornata di cui alla raccomandazione (UE) 2021/22791 bis della Commissione o, se del caso, metodi equivalenti consentiti a norma del regolamento (UE).../... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili] o stabiliti a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale che rispetta le norme dell'Unione.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori, è opportuno che le modifiche dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE contemplino diverse pratiche associate all'obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza programmata, intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una vita utile limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. L'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori. Peraltro le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti di materiali. Di conseguenza il loro superamento ridurrà verosimilmente la quantità di rifiuti, contribuendo a una maggiore sostenibilità dei consumi.

(14) Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori e per contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, è opportuno che le modifiche dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE contemplino diverse pratiche associate all'obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza programmata, intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una vita utile limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. L'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori. Peraltro le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti di materiali. Di conseguenza il contrasto di tale abuso ridurrà verosimilmente la quantità di rifiuti e il consumo superfluo di risorse, contribuendo in tal modo a una maggiore sostenibilità dei consumi. Le pratiche di obsolescenza programmata o di guasto pianificato dei prodotti dovrebbero essere vietate.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori, le modifiche all'allegato I della direttiva 2005/29/CE dovrebbero riguardare anche il modo in cui gli aggiornamenti del software sono presentati ai consumatori. È opportuno vietare l'abbinamento degli aggiornamenti di sicurezza con altri tipi di aggiornamenti, come quelli delle caratteristiche o delle funzionalità, al fine di garantire che i consumatori siano protetti da contenuti indesiderati quando prendono la loro decisione di acquisto. Per rafforzare ulteriormente le informazioni fornite ai consumatori, si dovrebbe in ogni caso comunicare loro in modo chiaro e comprensibile se l'aggiornamento sia necessario per mantenere la conformità del prodotto.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Dovrebbe essere vietato omettere di informare il consumatore di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità. Una tale caratteristica potrebbe ad esempio essere un software che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo di tempo oppure potrebbe trattarsi di un componente hardware progettato per smettere di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. Il divieto di omettere di informare i consumatori in merito a tali caratteristiche dei beni integra e lascia impregiudicati i rimedi a disposizione dei consumatori quando esse costituiscono un difetto di conformità ai sensi della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio26. Affinché siffatta pratica commerciale sia considerata sleale, non dovrebbe essere necessario dimostrare che la finalità della caratteristica è incitare alla sostituzione del bene. L'introduzione di caratteristiche che limitano la durabilità del bene dovrebbe essere distinta dalle pratiche di fabbricazione che impiegano materiali o processi di qualità generalmente bassa e che quindi limitano la durabilità del bene. Il difetto di conformità di un bene risultante dall'impiego di materiali o processi di bassa qualità dovrebbe continuare a essere disciplinato dalle norme sulla conformità dei beni di cui alla direttiva (UE) 2019/771.

(16) Dovrebbe essere vietato programmare il guasto dell'apparecchio oppure dotare intenzionalmente un bene di funzioni che, nello specifico, ne limitano la vita utile. Una tale caratteristica potrebbe ad esempio essere un software che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo di tempo oppure potrebbe trattarsi di un componente hardware progettato per smettere di funzionare dopo un determinato periodo di tempo. Il divieto integra e lascia impregiudicati i rimedi a disposizione dei consumatori quando esse costituiscono un difetto di conformità ai sensi della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio26. Affinché siffatta pratica commerciale sia considerata sleale, non dovrebbe essere necessario dimostrare che la finalità della funzione è incitare alla sostituzione del bene. L'introduzione di caratteristiche che limitano la durabilità del bene dovrebbe essere distinta dalle pratiche di fabbricazione che impiegano materiali o processi di qualità generalmente bassa e che quindi limitano la durabilità del bene. Il difetto di conformità di un bene risultante dall'impiego di materiali o processi di bassa qualità dovrebbe continuare a essere disciplinato dalle norme sulla conformità dei beni di cui alla direttiva (UE) 2019/771.

__________________

__________________

26 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).";

26 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).";

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare sia la presentazione di prodotti come idonei alla riparazione quando questa non è invece possibile, sia l'omessa informazione del consumatore, in conformità degli obblighi di legge, circa l'impossibilità di riparare il bene.

(18) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la commercializzazione di un bene come riparabile qualora non sia consentita la riparazione in conformità degli obblighi di legge. È inoltre opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per garantire che il consumatore sia sempre informato in merito alle restrizioni alla riparazione quali l'indisponibilità di servizi di riparazione, l'indisponibilità di pezzi di ricambio o il rifiuto di riparazione nel caso in cui il prodotto sia stato riparato da un soggetto diverso da un professionista autorizzato o titolare di licenza all'interno della rete di distribuzione.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Un'ulteriore pratica associata all'obsolescenza precoce che dovrebbe essere vietata e aggiunta all'elenco dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo del prodotto prima di quanto sarebbe altrimenti necessario per motivi tecnici. Le pratiche in questo senso inducono il consumatore a credere, erroneamente, che i beni non funzioneranno più a meno che non siano sostituiti i materiali di consumo che contengono e, quindi, ad acquistare più materiali di consumo del necessario. Ad esempio sarebbe vietata la pratica di sollecitare il consumatore, tramite le impostazioni della stampante, a sostituire le cartucce di inchiostro prima che siano effettivamente esaurite per incitarlo ad intensificare l'acquisto di cartucce.

(20) Un'ulteriore pratica associata all'obsolescenza precoce che dovrebbe essere vietata e aggiunta all'elenco dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è la commercializzazione di beni che richiedono la sostituzione dei materiali di consumo prima di quanto sarebbe altrimenti necessario per motivi tecnici. Le pratiche in questo senso inducono il consumatore a credere, erroneamente, che i beni non funzioneranno più a meno che non siano sostituiti i materiali di consumo che contengono e, quindi, ad acquistare più materiali di consumo del necessario. Ad esempio sarebbe vietata la commercializzazione di una stampante che impone ai consumatori di sostituire le cartucce di inchiostro prima che siano effettivamente esaurite per incitarlo ad intensificare l'acquisto di cartucce.

Emendamento  19

 

Proposta di direttiva

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare l'omessa informazione del consumatore sul fatto che un bene è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali. Ad esempio sarebbe vietata la commercializzazione di stampanti progettate affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano cartucce di inchiostro non fornite dal produttore originale della stampante, senza tuttavia divulgare quest'informazione al consumatore. La pratica potrebbe indurre il consumatore ad acquistare una cartuccia di inchiostro alternativa che di fatto non potrà essere utilizzata per la stampante in questione, determinando così costi di riparazione e flussi di rifiuti superflui ovvero costi aggiuntivi, derivanti all'obbligo di utilizzare materiali di consumo originali del produttore, che il consumatore non poteva prevedere al momento dell'acquisto. Sarebbe altresì vietato commercializzare dispositivi intelligenti progettati affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano caricabatterie o pezzi di ricambio non forniti dal produttore originale, senza tuttavia divulgare quest'informazione al consumatore.

(21) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la commercializzazione di un bene progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali. Ad esempio sarebbe vietata la commercializzazione di stampanti progettate affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano cartucce di inchiostro non fornite dal produttore originale della stampante, senza tuttavia divulgare quest'informazione al consumatore. La pratica potrebbe indurre il consumatore ad acquistare una cartuccia di inchiostro alternativa che di fatto non potrà essere utilizzata per la stampante in questione, determinando così costi di riparazione e flussi di rifiuti superflui ovvero costi aggiuntivi, derivanti all'obbligo di utilizzare materiali di consumo originali del produttore, che il consumatore non poteva prevedere al momento dell'acquisto. Sarebbe altresì vietato commercializzare dispositivi intelligenti progettati affinché la loro funzionalità risulti limitata quando si utilizzano caricabatterie o pezzi di ricambio non forniti dal produttore originale.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Affinché i consumatori possano prendere decisioni più consapevoli e al fine di stimolare la domanda e l'offerta di beni più durevoli, è opportuno fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni, informazioni specifiche sulla durabilità e sulla riparabilità del prodotto. Per quanto concerne i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, i consumatori dovrebbero essere informati del periodo di tempo durante il quale saranno disponibili aggiornamenti gratuiti del software. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27 per fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla disponibilità di aggiornamenti. Le informazioni dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/88228. L'obbligo di fornire tali informazioni ai consumatori integra e lascia impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/77029 e (UE) 2019/77130.

(22) Affinché i consumatori possano prendere decisioni più consapevoli e al fine di stimolare la domanda e l'offerta di beni più durevoli, è opportuno fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni, informazioni specifiche sulla durabilità e sulla riparabilità del prodotto. Per quanto concerne i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, i consumatori dovrebbero essere informati del periodo di tempo durante il quale saranno disponibili aggiornamenti gratuiti del software. Tali informazioni dovrebbero comprendere informazioni distinte sulla disponibilità di aggiornamenti di sicurezza e sugli aggiornamenti delle funzionalità che dovrebbero essere forniti in modo indipendente. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27 per fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla disponibilità di aggiornamenti. Le informazioni dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/88228. L'obbligo di fornire tali informazioni ai consumatori integra e lascia impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/77029 e (UE) 2019/77130. Le informazioni sulla durabilità e sulla riparabilità di un prodotto per tutti i tipi di beni dovrebbero essere fornite in modo che siano facilmente accessibili e comprensibili ai consumatori, nella lingua o nelle lingue ufficiali dell'UE dello Stato membro nel cui territorio il bene è commercializzato e messo in servizio.

__________________

__________________

27 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

27 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

28 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

28 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

29 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

29 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

30 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).";

30 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).";

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Un buon indicatore della durabilità del bene è la garanzia commerciale di durabilità del produttore ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE per imporre specificamente ai professionisti che vendono beni di informare i consumatori, per tutti i tipi di beni, dell'esistenza di tale garanzia, sempreché il produttore metta a disposizione l'informazione.

(23) Un buon indicatore della durabilità del bene è la garanzia commerciale di durabilità del produttore ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE per imporre specificamente ai professionisti che vendono beni di informare i consumatori, per tutti i tipi di beni, dell'esistenza di tale garanzia, sempreché il produttore metta a disposizione l'informazione. La modifica non dovrebbe applicarsi ai beni d'occasione.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Un'altra pratica commerciale osservata che dovrebbe essere classificata come sleale in tutte le circostanze consiste nel fatto che il produttore applica condizioni di garanzia e riparazione diverse per lo stesso modello di prodotto a seconda dello Stato membro in cui tale prodotto sarà commercializzato. Ad esempio, per lo stesso modello di lavatrice un produttore offre una garanzia di cinque anni in uno Stato membro e di soli tre anni in un altro, il che crea discriminazione e disparità nel trattamento dei consumatori nei mercati di riferimento. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, tali pratiche dovrebbero essere vietate.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Il problema della durabilità limitata contrariamente alle aspettative dei consumatori è più rilevante per i beni che consumano energia, che funzionano sfruttando una fonte energetica esterna. Le informazioni sulla durabilità prevista di questa categoria di beni sono peraltro quelle che più interessano i consumatori. Soltanto per questa categoria di merci, quindi, è opportuno comunicare al consumatore che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una sua garanzia commerciale di durata superiore a due anni.

soppresso

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Non dovrebbero essere classificati fra i beni che consumano energia i beni che contengono componenti che consumano energia laddove tali componenti siano semplici accessori e non contribuiscano alla funzione principale del bene, come ad esempio un'illuminazione decorativa in indumenti o calzature oppure il faro elettrico di una bicicletta.

soppresso

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Il mercato dei beni d'occasione contribuisce alla transizione verde; pertanto, per promuovere le sue specificità, le garanzie legali e commerciali di durabilità dovrebbero essere legate ai beni e non ai venditori.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) In considerazione della prevista durata minima di due anni della responsabilità del venditore per difetto di conformità a norma della direttiva (UE) 2019/771 e del fatto che numerosi guasti dei prodotti si verificano dopo due anni, è opportuno che l'obbligo del professionista di informare il consumatore dell'esistenza e della durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore si applichi alle garanzie di durata superiore a due anni.

soppresso

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Il produttore e il venditore dovrebbero rimanere liberi di offrire altri tipi di garanzie commerciali e servizi postvendita di qualsiasi durata. Tuttavia le informazioni fornite su tali altre garanzie o servizi commerciali non dovrebbero confondere il consumatore quanto all'esistenza e alla durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore che copre il bene nel suo complesso ed ha durata superiore a due anni.

soppresso

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Per promuovere la concorrenza tra i produttori per quanto concerne la durabilità dei beni comprendenti elementi digitali, i professionisti che li vendono dovrebbero informare i consumatori del periodo di tempo minimo per il quale il produttore si impegna a fornire gli aggiornamenti del software. Per non sommergere i consumatori, è tuttavia opportuno fornire tali informazioni soltanto quando detto periodo di tempo è più lungo di quello coperto dalla garanzia commerciale di durabilità del produttore, dato che questa comporta la fornitura degli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere le necessarie funzionalità e prestazioni dei beni comprendenti elementi digitali. Le informazioni sull'impegno del produttore a fornire aggiornamenti del software sono pertinenti soltanto se il contratto di vendita relativo a beni comprendenti elementi digitali prevede un singolo atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale rispetto al quale di applica l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2019/771. Non dovrebbe invece sussistere alcun nuovo obbligo di fornire tali informazioni qualora il contratto di vendita preveda la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo, poiché per tali contratti l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2019/771 specifica, in riferimento all'articolo 10, paragrafo 2 o 5, il periodo di tempo per il quale il venditore deve garantire che il consumatore sia informato degli aggiornamenti e li riceva.

(29) Per promuovere la concorrenza tra i produttori per quanto concerne la durabilità dei beni comprendenti elementi digitali, i professionisti che li vendono dovrebbero informare i consumatori del periodo di tempo minimo per il quale il produttore fornirà gli aggiornamenti del software, compreso almeno il periodo obbligatorio per il quale gli aggiornamenti dovrebbero essere forniti conformemente al diritto dell'Unione.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) I professionisti che offrono contenuti digitali e servizi digitali dovrebbero informare i consumatori del periodo minimo per il quale il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, si impegna a fornire aggiornamenti del software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere la conformità dei contenuti digitali e dei servizi digitali. Le informazioni sull'impegno del fornitore a fornire aggiornamenti del software sono pertinenti soltanto qualora il contratto preveda un singolo atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura rispetto ai quali si applica l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/770. Non dovrebbe invece sussistere alcun nuovo obbligo di fornire tali informazioni qualora il contratto preveda la fornitura continua nell'arco di un dato periodo di tempo, poiché per tali contratti l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/770 specifica il periodo di tempo per il quale il venditore deve garantire che il consumatore sia informato degli aggiornamenti e li riceva.

(30) I professionisti che offrono contenuti digitali e servizi digitali dovrebbero informare i consumatori del periodo minimo per il quale il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, fornirà aggiornamenti del software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere la conformità dei contenuti digitali e dei servizi digitali. Tali informazioni dovrebbero comprendere almeno il periodo obbligatorio per il quale gli aggiornamenti dovrebbero essere forniti conformemente al diritto dell'Unione. Il fornitore fornirà tali informazioni al venditore in tutti i casi.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Per consentire ai consumatori di prendere una decisione di natura commerciale consapevole e scegliere beni più facili da riparare, i professionisti dovrebbero fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni e ove applicabile, l'indice di riparabilità del bene segnalato dal produttore in conformità del diritto dell'Unione.

(31) Per consentire ai consumatori di prendere una decisione di natura commerciale consapevole e scegliere beni più facili da riparare, i professionisti dovrebbero fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni e ove applicabile, l'indice di riparabilità del bene segnalato dal produttore in conformità del diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, i professionisti sono tenuti a fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, informazioni sull'esistenza e sulle condizioni dei servizi postvendita, compresi i servizi di riparazione, laddove siano previsti. Qualora non sia stabilito un indice di riparabilità in conformità del diritto dell'Unione, è opportuno che, per assicurare un'adeguata informazione dei consumatori sulla riparabilità dei beni che acquistano, i professionisti forniscano, per tutti i tipi di beni, le altre informazioni sulla riparazione messe a disposizione dal produttore, quali informazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio e un manuale d'uso e di riparazione.

(32) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, i professionisti sono tenuti a fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, informazioni sull'esistenza e sulle condizioni dei servizi postvendita, compresi i servizi di riparazione, laddove siano previsti. Qualora non sia stabilito un indice di riparabilità in conformità del diritto dell'Unione, è opportuno che, per assicurare un'adeguata informazione dei consumatori sulla riparabilità dei beni che acquistano, i professionisti forniscano, per tutti i tipi di beni, altre informazioni pertinenti sulla riparazione, quali informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione dei prodotti, compreso il periodo durante il quale saranno disponibili, e, se del caso, il prezzo massimo previsto al netto delle imposte durante il periodo obbligatorio di disponibilità dei pezzi di ricambio stabilito dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la procedura per ordinarli, nonché sulla disponibilità di manuali d'uso e di riparazione e di strumenti e servizi di riparazione.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) I professionisti dovrebbero fornire ai consumatori informazioni circa l'esistenza e la durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore, l'indicazione del periodo minimo per gli aggiornamenti e le informazioni sulla riparazione diverse dall'indice di riparabilità, laddove il produttore o il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dal professionista, metta a disposizione le relative informazioni. Per quanto concerne i beni, il professionista dovrebbe in particolare trasmettere ai consumatori le informazioni che il produttore gli ha fornito o ha altrimenti inteso rendere prontamente disponibili al consumatore prima della conclusione del contratto, riportandole sul prodotto stesso, sull'imballaggio o su cartellini ed etichette che di norma il consumatore consulterebbe prima della conclusione del contratto. Il professionista non dovrebbe essere tenuto a cercare attivamente di ottenere tali informazioni presso il produttore, ad esempio su siti web specifici del prodotto.

(33) Per quanto concerne i beni, il professionista dovrebbe in particolare trasmettere ai consumatori tali informazioni prima della conclusione del contratto, riportandole sul prodotto stesso, sull'imballaggio o su cartellini ed etichette che di norma il consumatore consulterebbe prima della conclusione del contratto. Il professionista non dovrebbe essere tenuto a cercare attivamente di ottenere impegni dal produttore che vadano al di là di quanto richiesto dal diritto dell'Unione, ad esempio su siti web specifici del prodotto.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Considerando 33 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) Poiché le disposizioni della presente direttiva possono comportare un certo onere per le autorità nazionali e il settore delle PMI, la Commissione e le autorità nazionali dovrebbero prevedere e fornire alle PMI ulteriori orientamenti e un sostegno amministrativo.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Considerando 35 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis) Al fine di agevolare l'effettiva applicazione, in particolare per quanto riguarda i paesi terzi, è necessario mettere a disposizione delle autorità competenti maggiori risorse che consentano loro di chiarire se i produttori o i distributori siano stati costretti a formulare dichiarazioni falsificate sulla durata di vita di un prodotto, poiché una siffatta azione comprometterebbe l'integrità del mercato interno. Pertanto, per evitare frodi, non conformità e allentamento delle norme in merito alle importazioni, le autorità competenti saranno tenute ad aumentare la vigilanza e il monitoraggio di tutte le parti, in particolare in relazione ai mercati online.

Motivazione

Qualora i paesi terzi non seguissero l'UE a tale riguardo, persisterebbero i problemi che la presente proposta sta cercando di risolvere, dal momento che molti prodotti sono importati direttamente da paesi terzi.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Considerando 35 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 ter) Per consentire ai consumatori di comprendere appieno le informazioni che ricevono, le informazioni fornite dovrebbero essere chiare e precise. Informazioni aggiuntive o superflue potrebbero creare confusione.

Motivazione

È importante evitare di confondere il consumatore con un sovraccarico di informazioni. È invece necessaria una comunicazione precisa.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera o

 

Testo della Commissione

Emendamento

o) "dichiarazione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale, messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

o) "dichiarazione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale, messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o indica che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo, minimo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

Motivazione

La formulazione originale potrebbe lasciare un ampio margine di interpretazione in materia di dichiarazioni ambientali. Determinerebbe quindi un elevato grado di incertezza sul quadro giuridico applicabile.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera p

 

Testo della Commissione

Emendamento

p) "dichiarazione ambientale esplicita": dichiarazione ambientale in forma testuale o riportata in un marchio di sostenibilità;

soppresso

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera q

 

Testo della Commissione

Emendamento

q) "dichiarazione ambientale generica": dichiarazione ambientale esplicita, non riportata in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

q) "dichiarazione ambientale generica": dichiarazione ambientale in qualsiasi forma, non riportata in un marchio di sostenibilità o in uno strumento di informazione sulla sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione o esibita al consumatore in formato digitale presso il punto di acquisto;

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 1 – lettera q bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

q bis) "dichiarazione ambientale specifica": dichiarazione ambientale in qualsiasi forma, non riportata in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera r

 

Testo della Commissione

Emendamento

r) "marchio di sostenibilità": marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento ai suoi aspetti ambientali o sociali oppure a entrambi. Sono esclusi i marchi obbligatori richiesti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale;

r) "marchio di sostenibilità": marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che è attuato allo scopo di distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento ai suoi aspetti ambientali o sociali oppure a entrambi e per il quale i criteri sono accessibili al pubblico, elaborati e periodicamente aggiornati nell'ambito di processi indipendenti e rispecchiano miglioramenti rispetto alla pratica comune nel mercato rilevante o requisiti minimi di prodotto dell'Unione, se del caso. Sono esclusi i marchi obbligatori richiesti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale. I marchi di sostenibilità non stabiliti dalle autorità nazionali sono almeno in linea con la norma EN ISO 14024 di tipo 1;

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera r bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

r bis) "approvazione preliminare dei marchi di sostenibilità o degli strumenti di informazione sulla sostenibilità": valutazione della conformità ex ante che deve essere effettuata da un organismo dell'Unione o da un'autorità nazionale competente;

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera s

 

Testo della Commissione

Emendamento

s) "sistema di certificazione": sistema di verifica da parte di terzi che, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti i professionisti disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti, il quale certifica che un dato prodotto è conforme a determinati requisiti e nel cui ambito il monitoraggio della conformità è oggettivo, basato su norme e procedure internazionali, unionali o nazionali, ed è svolto da un soggetto che è indipendente sia dal titolare del sistema sia dal professionista;

s) "sistema di certificazione": sistema di verifica da parte di terzi connesso a un marchio di sostenibilità e a strumenti di informazione sulla sostenibilità che, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a professionisti disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti, il quale certifica che un dato prodotto è conforme a determinati requisiti accessibili al pubblico e sviluppati in modo indipendente che rispecchiano un miglioramento significativo rispetto alla normativa sul prodotto altrimenti applicabile e nel cui ambito il monitoraggio della conformità e il rilascio del certificato sono oggettivi, basati su procedure trasparenti e non discriminatorie, nonché su norme e procedure internazionali, unionali o nazionali, e sono svolti in modo imparziale da un soggetto che è indipendente sia dal titolare del sistema sia dal professionista, e che comprende un sistema di reclami per i portatori di interessi esterni incentrato su una possibile non conformità e permette il ritiro del marchio di sostenibilità in caso di non conformità;

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera t

 

Testo della Commissione

Emendamento

t) "strumento di informazione sulla sostenibilità": software, compresi un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un professionista o per suo conto, che fornisce ai consumatori informazioni sugli aspetti ambientali o sociali dei prodotti oppure che raffronta i prodotti con riferimento a tali aspetti;

t) "strumento di informazione sulla sostenibilità": software, compresi un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un professionista o per suo conto, che fornisce ai consumatori informazioni sugli aspetti ambientali o sociali dei prodotti oppure che raffronta in modo oggettivo i prodotti con riferimento a tali aspetti, in particolare grazie alla comparazione di prodotti che svolgono la medesima funzione, all'impiego di un metodo comune e di assunti comuni e al raffronto fra caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti;

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera u

 

Testo della Commissione

Emendamento

u) "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali" o "prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza": prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio*, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi di altra normativa dell'Unione applicabile;

u) "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali" o "prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza": prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi di altra normativa dell'Unione applicabile,

 

____________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera u bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

u bis) "beni d'occasione": i beni d'occasione quali definiti nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera w

 

Testo della Commissione

Emendamento

w) "aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitale e servizi digitali;

w) "aggiornamento del software": aggiornamento di sicurezza o qualsiasi altro aggiornamento delle funzionalità o delle caratteristiche, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

w bis) "aggiornamento di sicurezza": aggiornamento del sistema operativo, che comprende le patch di sicurezza, se pertinenti per un determinato dispositivo, il cui scopo principale è fornire una maggiore sicurezza al dispositivo o renderlo conforme;

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera w ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

w ter) "aggiornamento delle funzionalità": aggiornamento del sistema operativo che non è necessario per mantenere conforme il dispositivo e il cui scopo principale è migliorare le funzionalità attuali o installarne di nuove;

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 2 – lettera y bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

y bis) "informazioni sensibili sotto il profilo commerciale": informazioni che, se divulgate, potrebbero compromettere l'interesse commerciale di un fornitore, ad esempio i segreti commerciali, i margini di profitto o le nuove idee, come indicato nella comunicazione della Commissione1 bis.

 

__________________

 

1bisComunicazione della Commissione sulla protezione delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali nei procedimenti concernenti l'applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza dell'UE 2020/C 242/01 (GU C 242 del 22.7.2020, pag. 1).

Motivazione

La definizione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale figura nella comunicazione della Commissione sulla protezione delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali nei procedimenti concernenti l'applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza dell'UE. Tale definizione dovrebbe essere inserita anche nella presente proposta.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis) l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:

 

a)  è inserita la seguente lettera:

 

"a bis)  è contraria alle prescrizioni della responsabilità estesa del produttore,";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083)

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, l'impatto ambientale o sociale, gli accessori, la durabilità, la riparabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, l'impatto ambientale o sociale lungo la catena del valore, gli accessori, la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento, la riutilizzabilità, la riciclabilità, la natura monouso, il diritto di restituzione al produttore, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio;

d) la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi accessibili al pubblico, chiari, oggettivi, basati su dati scientifici, verificabili e realistici, integrati da un piano d'attuazione finanziato e periodicamente aggiornato, basato su tecnologie ampiamente disponibili, e senza prevedere una verifica annuale dei progressi da parte di un sistema di monitoraggio indipendente accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Entro ... [12 mesi dall'adozione], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo requisiti minimi in relazione ai marchi di sostenibilità e agli strumenti di informazione sulla sostenibilità. Nell'adottare gli atti delegati, la Commissione provvede affinché i criteri di attribuzione siano accessibili al pubblico gratuitamente, elaborati nell'ambito di un processo indipendente nonché periodicamente rivisti e rispecchino miglioramenti significativi rispetto alla pratica comune nel mercato pertinente o ai requisiti minimi di prodotto dell'Unione, se del caso, con una procedura di controllo imparziale, comprese la verifica da parte di terzi e la trasparenza del titolare del sistema. La Commissione garantisce l'accessibilità a tutti gli operatori del mercato, la trasparenza procedurale per i consumatori, la solidità scientifica e la pertinenza per i portatori di interesse nonché meccanismi di conformità e di risoluzione delle controversie. Se un marchio di sostenibilità o uno strumento di informazione sulla sostenibilità si concentra su un particolare aspetto ambientale, ciò viene comunicato in modo chiaro ed evidente ai consumatori. Ai fini della trasparenza, tutti i marchi di sostenibilità e gli strumenti di informazione sulla sostenibilità approvati in via preliminare sono pubblicati in un registro online accessibile al pubblico, che deve essere aggiornato periodicamente dalle autorità nazionali competenti.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 7 – paragrafo 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica i dettagli della procedura di approvazione dei marchi di sostenibilità e degli strumenti di informazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 7 bis. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16 ter.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 16 bis

 

Esercizio della delega

 

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 7 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal ...[un mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

 

3.  La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 7 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

 

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2005/29/CE

Articolo 16 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 16 ter

 

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 2 – punto 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) "bene che consuma energia": bene che dipende da un apporto di energia (energia elettrica, combustibili fossili e fonti di energia rinnovabili) per funzionare come previsto;

3 bis) "bene che consuma energia": bene che dipende da un apporto di energia (energia elettrica, combustibili fossili e fonti di energia rinnovabili) per funzionare come previsto; tale definizione riguarda solo i beni durevoli non deperibili;

Motivazione

Nella definizione di "beni che consumano energia" come "beni che dipendono da un apporto di energia" è opportuno specificare che essa riguarda solo i beni durevoli non deperibili ed esclude parti o materiali di consumo utilizzati in combinazione con tali beni durevoli.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 2 – punto 14 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

14 bis) "garanzia commerciale di durabilità": garanzia commerciale di durabilità del produttore, di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata di tale garanzia;

14 bis) "garanzia commerciale di durabilità": garanzia commerciale volontaria di durabilità fornita gratuitamente dal produttore, di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata di tale garanzia;

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 2 – punto 14 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

14 ter) "indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di un metodo stabilito conformemente al diritto dell'Unione;

14 ter) "indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di un metodo armonizzato stabilito conformemente al diritto dell'Unione;

Motivazione

Affinché un indice di riparabilità sia significativo ed efficace, occorre disporre di metodologie armonizzate a livello dell'UE per la definizione dell'indice di riparabilità a livello di gruppo di prodotti. Attualmente esistono almeno 12 iniziative diverse per la misurazione della riparabilità nonché iniziative nazionali, come l'indice di riparabilità francese. Risulta essenziale disporre di una chiara definizione dell'UE e di metodologie di calcolo armonizzate per misurare e verificare l'assegnazione di un marchio di riparabilità dei prodotti. In caso contrario, rischiamo di creare confusione tra i consumatori, un mercato unico frammentato e una concorrenza sleale.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) per tutti i beni, se il produttore la mette a disposizione, l'informazione che il bene beneficia di una garanzia commerciale di durabilità e l'indicazione della relativa durata in unità di tempo, qualora tale garanzia copra il bene nel suo complesso e abbia durata superiore a due anni;

e bis) un marchio indicante la durata di vita garantita del bene, dei contenuti digitali e dei servizi digitali. Tale marchio fornisce informazioni almeno in merito alla durata della garanzia legale di conformità e i relativi diritti nonché, se del caso, in merito all'esistenza e alle condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali volontarie;

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) per i beni che consumano energia, se il produttore non mette a disposizione l'informazione di cui alla lettera e bis), l'informazione che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità avente durata superiore a due anni. L'informazione è almeno altrettanto visibile di qualsiasi altra informazione concernente l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali fornite a norma della lettera e);

soppresso

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) per i beni comprendenti elementi digitali, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo. Qualora siano fornite informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità a norma della lettera e bis), le informazioni sugli aggiornamenti sono fornite se gli aggiornamenti sono forniti per un periodo più lungo rispetto alla durata della garanzia commerciale di durabilità;

e quater) per i beni comprendenti elementi digitali, il periodo minimo a partire dal momento dell'acquisto in unità di tempo per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, compreso almeno il periodo obbligatorio per il quale gli aggiornamenti sono forniti in conformità del diritto dell'Unione applicabile;

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista e mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo;;

e quinquies) per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista, il periodo minimo, a partire dal momento dell'acquisto, in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, compreso il periodo obbligatorio previsto dalla legislazione dell'Unione pertinente;

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quinquies bis (nuova)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quinquies bis oltre al marchio relativo alla durata di vita garantita per i beni, i contenuti digitali e i servizi digitali, che comprenda almeno un richiamo dell'esistenza e della durata della garanzia legale di conformità, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali, se del caso;

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) quando la lettera i) non è applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla disponibilità di pezzi di ricambio, compresa la procedura per ordinarli, e alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione;

j) quando la lettera i) non è applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla disponibilità dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione dei prodotti, compresi il periodo durante il quale saranno disponibili, se del caso, il prezzo massimo previsto al netto delle imposte durante il periodo obbligatorio di disponibilità dei pezzi di ricambio stabilito dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la procedura per ordinarli, nonché in merito alla disponibilità di manuali d'uso e di riparazione e di strumenti e servizi di riparazione. Se il produttore non mette tali informazioni a disposizione del professionista, il consumatore ne è informato.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

m bis) per tutti i beni, se il produttore la mette a disposizione, l'informazione che il bene beneficia di una garanzia commerciale di durabilità e l'indicazione della relativa durata in unità di tempo, qualora tale garanzia copra il bene nel suo complesso e abbia durata superiore a due anni;

m bis) per tutti i beni, se il produttore mette a disposizione tale informazione, l'informazione che il bene beneficia di una garanzia commerciale di durabilità e l'indicazione della relativa durata in unità di tempo, qualora tale garanzia copra il bene nel suo complesso e abbia durata superiore a due anni;

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

m ter) per i beni che consumano energia, se il produttore non mette a disposizione l'informazione di cui alla lettera m bis), l'informazione che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità avente durata superiore a due anni. L'informazione è almeno altrettanto visibile di qualsiasi altra informazione concernente l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali fornite a norma della lettera m);

soppresso

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

m quater) per i beni comprendenti elementi digitali, se il produttore mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo. Qualora siano fornite informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità a norma della lettera m bis), le informazioni sugli aggiornamenti sono fornite se gli aggiornamenti sono forniti per un periodo più lungo rispetto alla durata della garanzia commerciale di durabilità;

m quater) per i beni comprendenti elementi digitali, il periodo minimo a partire dal momento dell'acquisto in unità di tempo per il quale il produttore fornisce aggiornamenti del software, compreso almeno il periodo obbligatorio per il quale gli aggiornamenti sono forniti in conformità del diritto dell'Unione;

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

m quinquies) per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista e mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, salvo se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo;

m quinquies) per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce aggiornamenti del software, compreso almeno il periodo obbligatorio per il quale gli aggiornamenti sono forniti in conformità del diritto dell'Unione;

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m quinquies bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

m quinquies bis) il marchio relativo alla durata di vita garantita per i beni, i contenuti digitali e i servizi digitali, che comprenda almeno un richiamo dell'esistenza e della durata della garanzia legale di conformità;

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2011/83/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera v

 

Testo della Commissione

Emendamento

v) quando la lettera u) non è applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla disponibilità di pezzi di ricambio, compresa la procedura per ordinarli, e alla disponibilità di un manuale d'uso e di riparazione;

v) quando la lettera u) non è applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla disponibilità dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione dei prodotti, compresi il periodo durante il quale saranno disponibili, se del caso, il prezzo massimo previsto al netto delle imposte durante il periodo obbligatorio di disponibilità dei pezzi di ricambio stabilito dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la procedura per ordinarli, nonché in merito alla disponibilità di manuali d'uso e di riparazione e di strumenti e servizi di riparazione. Se il produttore non mette tali informazioni a disposizione del professionista, il consumatore ne è informato.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [cinque anni dopo l'adozione] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Entro il [cinque anni dopo l'adozione] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e sul livello dei progressi conseguiti. La relazione analizza in maniera dettagliata l'impatto delle nuove norme sull'eliminazione degli attuali ostacoli non tariffari agli scambi transfrontalieri, sull'efficacia dell'azione delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori e sul livello degli oneri derivanti dall'adeguamento nel settore delle PMI.

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tale relazione comprende una valutazione dell'approvazione preliminare dei marchi di sostenibilità al fine di armonizzarla a livello dell'Unione.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1

Direttiva 2005/29/CE

Allegato I – punto 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.

2 bis. Esibire un marchio di sostenibilità o uno strumento di informazione sulla sostenibilità che non è stato approvato in via preliminare da un'autorità nazionale o dell'Unione, non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche, salvo nei casi in cui non esista alcun sistema di certificazione adeguato per la questione trattata dal marchio. In tal caso, è consentito l'uso di un sistema di terzi, indipendente, riconosciuto dalle autorità.