RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

5.4.2023 - (COM(2020)0613 – C9‑0308/2020 – 2020/0277(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Juan Fernando López Aguilar


Procedura : 2020/0277(COD)
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A9-0127/2023
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A9-0127/2023
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

(COM(2020)0613 – C9‑0308/2020 – 2020/0277(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0613),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0308/2020),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano e dal Parlamento ungherese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 aprile 2021[1],

 visto il parere del Comitato delle regioni del 19 marzo 2021[2],

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0127/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente le situazioni di crisi nel settore della migrazione e dell'asilo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo e migrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità fra Stati membri ed equa anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di instaurare reciproca fiducia fra gli Stati membri.

(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri, garantendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.

(3) L'approccio globale, come definito nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, in particolare l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nonostante l'introduzione delle necessarie misure preventive non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi o di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.

soppresso

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare tali procedure.

(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore dell'asilo e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio, tra cui la concessione di protezione internazionale prima facie, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare tutte le diverse procedure.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Tale regolamento intende migliorare la preparazione e la resilienza dell'Unione nella gestione delle situazioni di crisi e agevolare il coordinamento operativo, il sostegno in termini di capacità e la disponibilità dei finanziamenti in situazioni di crisi.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Al fine di alleviare un potenziale incremento della pressione sulle frontiere esterne, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti disponibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, anche mediante il ricorso agli strumenti di anticipazione e di allarme rapido disponibili nell'ambito del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione previsto dalla raccomandazione della Commissione (UE) 2020/1366 del 23 settembre 20201 bis.

 

_________________

 

1 bis Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (GU L 317 dell'1.10.2020, pag. 26).

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.

(6) Una situazione eccezionale caratterizzata dall'arrivo massiccio e improvviso di cittadini di paesi terzi o apolidi, via terra o via mare, comprese le conseguenti operazioni di ricerca e soccorso, può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro se è di un'entità o con un impatto tali da rendere inefficaci i sistemi di asilo, accoglienza, rimpatrio o protezione dei minori che sono ordinari e ben preparati. I sistemi possono divenire inefficaci come risultato di una situazione a livello locale o regionale. Una tale situazione può ripercuotersi gravemente pure sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Oltre alle situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

soppresso

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio la Commissione dovrebbe, tramite una decisione d'esecuzione, autorizzare gli Stati membri interessati, su loro richiesta motivata, ad applicare le pertinenti norme derogatorie. Tale decisione d'esecuzione potrebbe autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.

(7 bis) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio, sulla procedura di frontiera e sulla protezione internazionale prima facie, la Commissione dovrebbe, tramite un atto delegato, prendere una decisione motivata in merito all'eventuale situazione di crisi di uno Stato membro e autorizzare gli Stati membri interessati ad applicare le pertinenti norme derogatorie temporanee. Tale atto delegato potrebbe autorizzare uno o più Stati membri a derogare alle norme applicabili al fine di applicare la protezione internazionale prima facie e trarre vantaggio dai contributi di ricollocazione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) La Commissione dovrebbe esaminare le richieste motivate presentate dagli Stati membri tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio24, e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

(7 ter) Prima di adottare l'atto delegato, la Commissione dovrebbe valutare una situazione di crisi sulla base delle richieste motivate presentate dagli Stati membri interessati o su propria iniziativa. All'atto della valutazione, la Commissione dovrebbe tenere conto delle informazioni pertinenti relative alla situazione negli Stati membri durante i due mesi precedenti. In particolare, le informazioni dovrebbero tenere conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 bis, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio24, e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. La Commissione dovrebbe inoltre consultare le agenzie pertinenti, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nonché le organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR e l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e altre organizzazioni pertinenti.

_________________

_________________

 

23 bis Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).

24 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

24 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater) Nel contesto del presente regolamento e a seguito del controllo sulla vulnerabilità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], le persone appartenenti alle categorie seguenti dovrebbero essere considerate in una situazione di vulnerabilità: minori, minori non accompagnati, persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza, genitori unici con un minore o un figlio adulto a carico, vittime della tratta di esseri umani, persone con malattie gravi, persone con disturbi mentali, compresi i disturbi da stress post-traumatico e le persone che sono state sottoposte a tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 7 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quinquies) La Commissione dovrebbe tenere sotto controllo e riesaminare costantemente la situazione di crisi per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità delle misure di crisi attivate dal presente regolamento.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il meccanismo di solidarietà per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi, ampliando il campo d'applicazione soggettivo delle misure di solidarietà di cui a tale regolamento e introducendo termini più brevi.

soppresso

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'adozione di misure nei confronti di un particolare Stato membro non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per il Consiglio, di adottare misure temporanee su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro.

soppresso

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri. Gli Stati membri che si trovano ad affrontare una situazione di crisi dovrebbero ricevere rapidamente supporto da altri Stati membri attraverso un meccanismo di ricollocazione obbligatorio rapido, equo ed efficiente.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, dovrebbe stabilire la distribuzione delle categorie di persone da ricollocare in seguito alla presentazione del piano per la risposta di solidarietà da parte degli Stati membri. Qualora uno Stato membro non abbia presentato un piano per la risposta di solidarietà, l'atto di esecuzione dovrebbe stabilire la quota obbligatoria dei contributi di ricollocazione da parte dello Stato membro in questione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Al fine di calcolare la quota dei contributi di ricollocazione di ciascuno Stato membro contributore, dovrebbe essere utilizzata una chiave di riferimento basata sul PIL e sulla popolazione dello Stato membro interessato. Nell'applicare la chiave di riferimento, i contributi di ricollocazione forniti da tale Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] non dovrebbero essere detratti dalla quota di uno Stato membro contributore.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) In una situazione di crisi, gli Stati membri contributori, che non sono essi stessi Stati membri beneficiari, dovrebbero contribuire tramite la ricollocazione obbligatoria dei richiedenti protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che tali richiedenti siano soggetti alla procedura di frontiera, e dei beneficiari di protezione internazionale ai quali è stata concessa la protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione dell'atto di esecuzione sulla ricollocazione obbligatoria. Nell'effettuare la ricollocazione, gli Stati membri dovrebbero dare priorità alla ricollocazione delle persone vulnerabili, in particolare dei minori non accompagnati e delle vittime della tratta di esseri umani, nonché dei beneficiari di protezione internazionale prima facie. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari dovrebbero essere esenti dal fornire contributi di ricollocazione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 10 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater) Per garantire una risposta rapida, lo Stato membro che contribuisce alla ricollocazione dovrebbe essere scelto sulla base di legami significativi tra la persona da ricollocare e un determinato Stato membro. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione, in cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dovrebbe assistere lo Stato membro a tale riguardo. Assicurare che le persone siano ricollocate nello Stato membro più appropriato limiterà anche i movimenti secondari tra gli Stati membri dell'Unione. Qualora non sia possibile stabilire legami significativi con uno Stato membro, si dovrebbe tenere conto, ove possibile, della preferenza del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale o dei gruppi di richiedenti o beneficiari.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 10 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quinquies) Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le competenze linguistiche del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 10 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 sexies) Per garantire il buon funzionamento della ricollocazione dei richiedenti e dei beneficiari a norma del presente regolamento e al fine di coordinare e ottimizzare tutti gli sforzi di ricollocazione, il coordinatore dell'UE per la ricollocazione istituito a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe adoperarsi per dare priorità alle persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati, e ai beneficiari di protezione internazionale prima facie nei trasferimenti di ricollocazione. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione dovrebbe inoltre promuovere, in cooperazione con la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, metodi di lavoro coerenti per la verifica di eventuali legami significativi che le persone ammissibili alla ricollocazione potrebbero avere con gli Stati membri di ricollocazione. In una situazione di crisi, il coordinatore dell'UE per la ricollocazione dovrebbe, ogni due settimane, pubblicare un bollettino relativo allo stato dell'attuazione e al funzionamento del meccanismo di ricollocazione. L'ufficio del coordinatore per la ricollocazione dovrebbe essere dotato di personale e risorse sufficienti per svolgere efficacemente tale ruolo.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 10 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 septies) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire una situazione di crisi, sviluppando, mantenendo e rafforzando tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo. Per garantire un livello sufficiente di preparazione a una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero includere nei loro piani di emergenza misure necessarie per affrontare e risolvere una situazione di crisi, comprese le misure necessarie per superare i problemi di funzionamento del sistema europeo comune di asilo e per tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale, nonché per promuovere la resilienza futura nello Stato membro interessato.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione.

soppresso

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Su richiesta dello Stato membro beneficiario e in piena cooperazione e coordinamento con il coordinatore dell'UE per la ricollocazione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la Commissione dovrebbe coordinare anche il sostegno umanitario fornito allo Stato membro in una situazione di crisi. Il sostegno umanitario dovrebbe essere mobilitato dagli strumenti umanitari disponibili, compresa la riserva europea di protezione civile e rescEU sulla base della decisione (UE) 2019/420.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Uno Stato membro in una situazione di crisi dovrebbe ricevere sostegno operativo e tecnico, compresa l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità dei regolamenti (UE) 2021/2303 e (UE) 2019/1896.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 11 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quater) Per aiutare gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbero essere forniti sostegno e capacità finanziari dal bilancio dell'Unione. Gli Stati membri che ricevono un sostegno finanziario per la ricollocazione dovrebbero garantire che le autorità locali che sostengono il processo di ricollocazione beneficino di tale sostegno finanziario.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 11 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quinquies) Ove necessario, i finanziamenti di emergenza a norma del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 bis possono essere assegnati a uno Stato membro in una situazione di crisi. Tali finanziamenti potrebbero essere utilizzati per la costruzione, la gestione e la ristrutturazione delle strutture di accoglienza necessarie per l'applicazione del presente regolamento, in linea con le norme previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza].

 

_________________

 

1 bis Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per contenere spostamenti non autorizzati. Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.

(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato arrivi massicci di cittadini di paesi terzi. Dovrebbe essere possibile per tali misure includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per consentire agli Stati membri, nelle situazioni di crisi, di trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, è opportuno stabilire un termine più esteso per la registrazione di tali domande presentate in tali situazioni. Una tale proroga non dovrebbe pregiudicare i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(13) Per consentire agli Stati membri, nelle situazioni di crisi, di trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, la Commissione dovrebbe essere in grado di autorizzare l'applicazione di norme derogatorie per la registrazione di tali domande presentate all'insorgere di tali situazioni. Pertanto, mediante una deroga unica e temporanea, le domande presentate entro quattro settimane dall'adozione dell'atto delegato dovrebbero essere registrate entro un termine di quattro settimane a decorrere dalla data in cui sono state presentate. Una tale proroga non dovrebbe pregiudicare i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e dalla direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza].

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.

(13 bis) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di estendere la durata massima della procedura di frontiera di ulteriori quattro settimane rispetto ai periodi di tempo previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, nel pieno rispetto della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale. I richiedenti in una situazione di vulnerabilità dovrebbero essere esclusi dalla procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i richiedenti e le persone cui è stata concessa la protezione internazionale prima facie ricevano un documento, in una lingua che comprendono o che è ragionevole aspettarsi che comprendano, che indichi chiaramente le disposizioni relative al loro status e che dia loro l'accesso ai servizi pertinenti dello Stato membro.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al 75 %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al 75 %.

soppresso

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ai sensi delle norme stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] dovrebbero essere applicati con la possibilità di estendere di altri 5 giorni il termine di 5 giorni fissato dal regolamento.

soppresso

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.

(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti e alle agenzie dell'Unione gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere e cui non è consentito rimanere non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore alle otto settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere e cui non è consentito rimanere non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore alle quattro settimane. In deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il periodo di trattenimento di cui a tale articolo non dovrebbe essere superiore al periodo di cui sopra e dovrebbe essere incluso nei periodi massimi di trattenimento di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva XXX/XXX [direttiva rimpatri].

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Gli Stati membri non dovrebbero trattenere una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale. Dovrebbero garantire l'applicazione delle garanzie pertinenti del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura d'asilo]. Gli Stati membri dovrebbero prevedere alternative al trattenimento nelle procedure di frontiera, in particolare per i minori non accompagnati, le famiglie con figli e i richiedenti con vulnerabilità specifiche. Tali alternative dovrebbero essere disponibili di diritto e di fatto a livello nazionale.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) Quando applica la procedura di asilo e di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi all'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Il personale addetto all'asilo, il personale medico, i rappresentanti legali, le organizzazioni non governative, le istituzioni e le agenzie dell'Unione dovrebbero essere sempre autorizzati ad accedere alle strutture per le procedure di frontiera.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Considerando 18 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quater) Quando uno Stato membro si trova in una situazione di crisi, tutti gli sforzi dovrebbero essere volti ad alleviare la pressione sui suoi sistemi di asilo e accoglienza. Per questo motivo, lo Stato membro interessato dovrebbe essere considerato non in grado di accogliere le persone per le quali è competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato fino a un periodo di massimo un anno. Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi a nuove domande di protezione internazionale.

soppresso

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Per le stesse ragioni, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle quattro settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.

soppresso

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione.

(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero concedere la protezione internazionale prima facie a determinate categorie di sfollati di paesi terzi sulla base delle circostanze nel loro paese d'origine o nel paese in cui avevano la precedente dimora abituale o parti di tale paese, oppure sulla base di altri criteri immediatamente evidenti, oggettivi e ben definiti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]. La Commissione dovrebbe indicare, nell'atto delegato che stabilisce la situazione di crisi, se vi è la necessità di applicare la protezione internazionale prima facie e le categorie di richiedenti a cui dovrebbe essere applicata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concessa la protezione internazionale prima facie.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Laddove la situazione sia cambiata dopo l'adozione dell'atto delegato che definisce le categorie di richiedenti ammissibili alla protezione internazionale, la Commissione può adottare un nuovo atto delegato. Tale nuovo atto delegato può aggiungere, rimuovere o modificare le categorie di richiedenti ammissibili alla protezione internazionale prima facie.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 ter) L'applicazione della protezione internazionale prima facie dovrebbe consentire la concessione rapida ed efficiente della protezione internazionale in una situazione di crisi.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Considerando 23 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 quater) Le pertinenti agenzie dell'Unione, l'UNHCR e altre organizzazioni pertinenti dovrebbero essere consultate nelle diverse fasi dell'applicazione della protezione internazionale prima facie, ivi compreso prima di prendere una decisione su una situazione di crisi mediante un atto delegato, durante l'attuazione della protezione internazionale prima facie e prima della decisione di porre fine a una situazione di crisi.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Considerando 23 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 quinquies) La domanda di protezione internazionale prima facie dovrebbe consistere solo nella registrazione, al fine di determinare se il richiedente rientri nelle categorie indicate nell'atto delegato e se si applicano i motivi di esclusione. Per le domande di protezione internazionale prima facie nel contesto del presente regolamento non dovrebbe essere svolto alcun colloquio sul merito; tuttavia, in caso di dubbi sul fatto che il richiedente appartenga alle categorie di persone individuate nell'atto delegato o se si applichino i motivi di esclusione, un colloquio potrebbe rendersi necessario. In tutti i casi, la procedura non dovrebbe durare più di un mese dalla data di registrazione. Qualora uno Stato membro abbia accertato che un richiedente protezione internazionale costituisce una minaccia per la sicurezza interna, tale Stato membro dovrebbe essere in grado di non applicare la protezione internazionale prima facie nei confronti di tale richiedente. In tali circostanze, la domanda dovrebbe essere esaminata conformemente agli articoli 34 e 37 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Tenuto conto della loro domanda pendente di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è concessa la protezione immediata dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale.

soppresso

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) La fine della situazione di crisi non dovrebbe avere conseguenze sullo status di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale prima facie, né sulle domande pendenti nell'ambito del meccanismo di protezione internazionale prima facie. La fine della situazione di crisi non dovrebbe pregiudicare il diritto di chiedere lo status di rifugiato, in particolare per i richiedenti cui è stata concessa la protezione sussidiaria nell'ambito del meccanismo di protezione internazionale prima facie.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo ed equivalente a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

soppresso

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Qualora a un richiedente sia concessa la protezione internazionale prima facie, il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] dovrebbe applicarsi a tale persona, comprese le disposizioni di tale regolamento che riguardano la revoca della protezione.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Considerando 25 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter) Qualora si accerti che un richiedente protezione internazionale prima facie non rientra nelle categorie di persone definite nell'atto delegato, la sua domanda dovrebbe essere esaminata secondo la procedura normale di ammissibilità e l'esame del merito di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di protezione immediata, la procedura d'asilo dovrebbe riprendere al massimo un anno dopo la sospensione di tali procedure.

soppresso

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio25, le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione immediata in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.

soppresso

_________________

 

25 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

 

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Dovrebbero essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, termini stabiliti nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] qualora si trovino nell'impossibilità, vista la circostanza straordinaria, di rispettarli. È opportuno prorogare i termini stabiliti per l'invio delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico e per la risposta ad esse, così come i termini per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente.

soppresso

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Dovrebbero inoltre essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, i termini riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe registrare le domande di protezione internazionale al massimo entro quattro settimane dalla loro presentazione.

soppresso

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) In tali situazioni di forza maggiore, lo Stato membro interessato dovrebbe comunicare alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la propria intenzione di applicare le rispettive deroghe a tali termini, insieme alle precise ragioni di tale prevista applicazione e il periodo durante il quale vi farà ricorso.

soppresso

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) In situazioni di forza maggiore, che rendono impossibile a uno Stato membro rispettare gli obblighi di attuazione delle misure di solidarietà entro i periodi di tempo stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e dal presente regolamento, tale Stato membro dovrebbe poter comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una tale situazione e dovrebbe poter prorogare il termine entro cui adottare le misure di solidarietà.

soppresso

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore dovrebbe comunicare al più presto alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la fine di tale condizione. Alle nuove domande di protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione non dovrebbero applicarsi i limiti di tempo stabiliti in deroga al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Dopo tale comunicazione, dovrebbero cominciare ad applicarsi i termini stabiliti al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

soppresso

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per aiutare gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.

soppresso

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26.

(34) Al fine di consentire il necessario adeguamento delle norme in materia di procedure di asilo come anche di solidarietà, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elaborazione della decisione relativa a una situazione di crisi, ai contributi di ricollocazione in una situazione di crisi, alle deroghe alle procedure di asilo e di rimpatrio, alla concessione di protezione internazionale prima facie e all'accertamento della cessazione di una situazione di crisi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"25 bis del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

_________________

_________________

26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

25 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire la distribuzione delle esigenze di ricollocazione tra gli Stati membri o le quote obbligatorie applicabili dei contributi di ricollocazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis

 

_________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per attivare la concessione dello status di protezione immediata si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.

(35) Per l'adozione di atti di esecuzione volti a stabilire la distribuzione e la quota obbligatoria dei contributi di ricollocazione tra gli Stati membri si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto di asilo, e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. Il regolamento deve essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati, l'obbligo di rispettare i diritti umani e il divieto di respingimento.

(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali garantiti a norma del diritto dell'Unione e internazionale e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, il principio dell'interesse superiore del minore, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto di asilo, e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. Il regolamento deve essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati, l'obbligo di rispettare i diritti umani e il divieto di respingimento.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia prevedere il necessario adattamento delle norme in materia di procedure d'asilo come anche di solidarietà per garantire che gli Stati membri siano in grado di affrontare situazioni di crisi nel settore dell'asilo e della gestione dell'immigrazione all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento concerne situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva rimpatri].

1. Il presente regolamento concerne situazioni di crisi nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme temporanee specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di risposta alle crisi, volto ad alleviare la pressione sugli Stati membri che si trovano ad affrontare una situazione di crisi, a garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e a tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le misure temporanee adottate a norma del presente regolamento soddisfano i requisiti di necessità e proporzionalità, sono idonee a conseguire gli obiettivi dichiarati e non pregiudicano gli obblighi che incombono sugli Stati membri ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto internazionale e dell'acquis dell'Unione in materia di asilo. Tali norme sono coerenti con gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto internazionale e dell'acquis dell'Unione in materia di asilo.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Le misure del presente regolamento si applicano solo nella misura strettamente necessaria alle esigenze della situazione, in modo temporaneo e limitato e solo in circostanze eccezionali.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento, con "situazione di crisi" si intende:

soppresso

(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure

 

(b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.

 

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Definizioni

 

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

 

1)  "situazione di crisi": una situazione eccezionale in uno Stato membro caratterizzata dall'arrivo massiccio e improvviso di cittadini di paesi terzi o apolidi, via terra o via mare, comprese le conseguenti operazioni di ricerca e soccorso, di un'entità o con un impatto tali da rendere inefficaci i sistemi nazionali di asilo, accoglienza, rimpatrio o protezione dei minori di tale Stato membro, che sono ordinari e ben preparati, anche come risultato di una situazione a livello locale o regionale, che può avere gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo;

 

2)  "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che riceve un sostegno nel quadro delle disposizioni del presente regolamento;

 

3)  "Stato membro contributore": lo Stato membro che procede alla ricollocazione nel quadro delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 ter

 

Valutazione di una situazione di crisi

 

1.  La Commissione valuta se uno Stato membro si trova in una situazione di crisi in uno dei seguenti casi:

 

(a)  lo Stato membro ha informato la Commissione, il Parlamento e il Consiglio del fatto di considerarsi in una situazione di crisi e ha presentato una richiesta motivata alla Commissione e una descrizione di come il sistema di asilo, accoglienza o protezione dei minori sia diventato inefficace;

 

(b)  sulla base delle informazioni rese disponibili dalle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dei diritti fondamentali, nonché dalle organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR e l'OIM e da altre organizzazioni pertinenti, la Commissione ritiene che lo Stato membro possa trovarsi in una situazione di crisi.

 

2.  La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione quale descritta al paragrafo 1.

 

3.  Nel valutare se uno Stato membro si trova in una situazione di crisi, la Commissione consulta le agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia per i diritti fondamentali, nonché le organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR e l'OIM, e tiene conto delle informazioni raccolte conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione e alla relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

 

4.  Durante la sua valutazione la Commissione consulta lo Stato membro interessato.

 

5.  La valutazione di una situazione di crisi quale descritta al paragrafo 1 copre la situazione nello Stato membro interessato nei due mesi precedenti, rispetto alla situazione generale dell'Unione, e tiene conto, in particolare, delle informazioni seguenti riguardanti lo Stato membro interessato:

 

(a)  il numero delle domande di protezione internazionale presentate da apolidi e cittadini di paesi terzi e la cittadinanza dei richiedenti;

 

(b)  il numero delle decisioni di rimpatrio adottate in conformità della direttiva 2008/115/CE ma non attuate;

 

(c)  il numero di cittadini di paesi terzi ammessi dallo Stato membro attraverso programmi di reinsediamento e ammissione umanitaria dell'Unione e nazionali;

 

(d)  il numero delle richieste di presa e ripresa in carico ricevute e inviate in conformità degli articoli 34 e 36 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];

 

(e)  il numero di richiedenti in una situazione di vulnerabilità;

 

(f)  il numero di minori non accompagnati;

 

(g)  il numero dei trasferimenti effettuati in conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];

 

(h)  il numero e la cittadinanza delle persone che hanno attraversato irregolarmente una frontiera esterna via terra, mare o aria;

 

(i) il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e apolidi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, compreso il numero di domande di protezione internazionale;

 

(j)  la capacità del sistema di asilo, accoglienza, protezione dei minori o integrazione dello Stato membro interessato, compresa la sua capacità di trattare l'aumento delle richieste di protezione internazionale, le relative carenze e le conseguenti necessità;

 

(k)  le capacità materiali, operative, umane e finanziarie dello Stato membro interessato, comprese le relative carenze, e le conseguenti necessità;

 

(l)  l'attuazione da parte degli Stati membri dei loro piani di emergenza adottati in conformità dell'articolo 1 sexies del presente regolamento;

 

(m)  altre informazioni fornite dallo Stato membro interessato;

 

(n)  il sostegno fornito dalle agenzie dell'Unione e il bilancio dell'Unione allo Stato membro soggetto alla valutazione.

 

6.  La valutazione della situazione di crisi tiene conto, a livello più generale, degli elementi seguenti:

 

(a)  la situazione geopolitica nei paesi terzi interessati, che può incidere sui movimenti migratori;

 

(b)  le pertinenti raccomandazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2303 e all'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896, nonché le pertinenti decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2303;

 

(c)  le relazioni sulla conoscenza e l'analisi integrate della situazione (ISAA) a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi, a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi o, in caso contrario, la relazione sulla conoscenza e l'analisi della situazione migratoria (MISAA) pubblicata nell'ambito della prima fase del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 quater

 

Valutazione di una situazione di crisi

 

1.  La Commissione adotta una decisione motivata relativa a una situazione di crisi entro una settimana a seguito o della richiesta di valutazione effettuata a norma dell'articolo 1 ter, paragrafo 1, lettere a) e b), o della notifica di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 2, e dopo aver consultato il coordinatore dell'UE per la ricollocazione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

 

2.  Nella decisione la Commissione indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi.

 

3.  Se la Commissione conclude che lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi, la decisione relativa a una situazione di crisi individua:

 

(a) la capacità del sistema di asilo, accoglienza, protezione dei minori e integrazione dello Stato membro interessato, nonché il suo fabbisogno complessivo di risorse materiali, operative e umane nella gestione dei casi di asilo;

 

(b)  le misure che lo Stato membro interessato deve adottare nell'ambito della gestione della migrazione, in particolare nel settore dell'asilo, al fine di rispondere a una situazione di crisi e di adempiere agli obblighi ai sensi dell'acquis dell'Unione, compreso l'eventuale sostegno supplementare da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dell'UNHCR e dell'OIM;

 

(c)  l'importo totale adeguato dei contributi di ricollocazione necessari nell'ambito del meccanismo obbligatorio di ricollocazione per affrontare la situazione di crisi e i tempi previsti per l'attuazione di tali contributi, nonché le categorie di persone di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, che devono essere ricollocate dagli Stati membri contributori;

 

(d)  l'importo totale dei contributi di ricollocazione da prelevare dalla riserva annuale di solidarietà istituita a norma dell'articolo 45 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];

 

(e)  se l'importo totale dei contributi di ricollocazione necessari per affrontare la situazione di crisi di cui alla lettera c), supera i contributi di ricollocazione rimanenti nella riserva annuale di solidarietà di cui alla lettera d), l'importo dei contributi di ricollocazione supplementari da fornire, nonché le categorie di persone da ricollocare; 

 

(f)  se la procedura di protezione internazionale prima facie è applicabile a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e, se del caso, le categorie di richiedenti a cui deve essere concessa la protezione internazionale prima facie, il loro paese d'origine specifico o, nel caso di richiedenti apolidi, il paese in cui avevano la precedente dimora abituale o parti di esso, o una parte di uno specifico paese di origine o di un paese di precedente residenza, o il gruppo specifico di richiedenti sulla base di altri criteri ben definiti, di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche];

 

(g)  se devono essere applicate le deroghe di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 bis e 9 bis del presente regolamento.

 

5.  La Commissione adotta la decisione relativa a una situazione di crisi mediante un atto delegato conformemente all'articolo 12 bis.

 

6.  Qualora, in caso di una situazione di crisi, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

 

7.  Le misure previste dall'atto delegato di cui al paragrafo 5 si applicano a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di tale atto e continuano ad applicarsi fino all'adozione di un atto delegato che stabilisce che la situazione di crisi è terminata.

 

8.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'atto delegato ogni tre mesi dopo la sua entrata in vigore. Tale relazione contiene un'analisi dell'efficacia delle azioni intraprese per risolvere la situazione di crisi.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 quinquies

 

Fine della situazione di crisi

 

1.  La Commissione monitora costantemente se persiste una situazione di crisi individuata a norma dell'articolo 1 quater. A tale monitoraggio si applica l'articolo 1 ter, paragrafi 3 e 4.

 

2.  Qualora concluda che lo Stato membro interessato non si trova più in una situazione di crisi, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 12 ter per determinare la fine della situazione di crisi, ponendo fine in tal modo all'applicazione di tutte le misure introdotte dal presente regolamento. 

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 1 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 sexies

 

Preparazione alle crisi

 

1.  Ai fini del presente regolamento, le strategie nazionali degli Stati membri definite a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] includono anche:

 

(a)  la pianificazione di emergenza per garantire un livello sufficiente di preparazione in una situazione di crisi, tenendo conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) 2021/2303, del regolamento (UE) 2019/1896 e della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e delle relazioni della Commissione pubblicate nell'ambito del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione; la pianificazione comprende un'analisi delle misure necessarie per affrontare e risolvere una situazione di crisi nello Stato membro interessato, comprese misure volte a tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e di altre forme di protezione;

 

(b) i risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) 2022/922 e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

 

Le strategie nazionali tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, in particolare le misure di sostegno previste dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2021/2303, e sono coerenti con le strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896 e complementari alle stesse.

 

Nell'elaborazione delle loro strategie nazionali, gli Stati membri consultano le autorità locali e regionali.

 

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le loro strategie nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione sei mesi prima dell'adozione della strategia europea di gestione a lungo termine in materia di asilo e migrazione conformemente all'articolo 4 del regolamento XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

 

2.  Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione la loro pianificazione di emergenza aggiornata a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. La Commissione valuta le misure incluse nel piano di emergenza e formula raccomandazioni allo Stato membro al fine di sostenere lo Stato membro interessato nel garantire un livello sufficiente di preparazione in una situazione di crisi e promuovere la resilienza futura.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Solidarietà in situazioni di crisi

 

1.  Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

 

2.  In deroga all'articolo 50, paragrafo 3, la valutazione di cui trattasi riguarda la situazione nello Stato membro interessato nel [un] mese precedente.

 

3.  In deroga all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], i termini stabiliti in tali disposizioni sono abbreviati a una settimana.

 

4.  In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la relazione di cui trattasi indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

 

5.  In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.

 

6.  In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.

 

7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione, il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.

 

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Piani per la risposta di solidarietà in una situazione di crisi

 

1.  Qualora la decisione di cui all'articolo 1 quater indichi che uno Stato membro si trova in una situazione di crisi, gli Stati membri contributori, che non sono essi stessi Stati membri beneficiari, contribuiscono tramite la ricollocazione obbligatoria dei richiedenti protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che tali richiedenti siano soggetti alla procedura di frontiera, e dei beneficiari di protezione internazionale ai quali è stata concessa la protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 2 ter; gli Stati membri danno priorità alla ricollocazione della persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati e le vittime della tratta e, in caso di una situazione di crisi, i beneficiari di protezione internazionale prima facie conformemente all'articolo 10.

 

2.  Se l'importo totale dei contributi di ricollocazione necessari per affrontare la situazione di crisi di cui all'articolo 1 quater, paragrafo 3), lettera c), supera i contributi di ricollocazione rimanenti nella riserva annuale di solidarietà di cui all'articolo 1 quater, paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà cinque giorni dopo l'adozione della decisione sulla situazione di crisi di cui all'articolo 1 quater, paragrafo 5. Il piano per la risposta di solidarietà indica l'importo dei contributi di ricollocazione proposto dallo Stato membro e le categorie di persone da ricollocare a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri indicano inoltre la loro capacità d'accoglienza specifica per le persone vulnerabili, le modalità e il calendario dettagliati per l'attuazione dei contributi di ricollocazione proposti.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 ter

 

Atto di esecuzione della Commissione sulla ricollocazione obbligatoria da adottare in una situazione di crisi

 

1.  Se l'articolo 2 bis è applicabile, la Commissione adotta un atto di esecuzione entro una settimana dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 1 quater, paragrafo 5, che stabilisce:

 

(a) la distribuzione dei contributi supplementari di ricollocazione tra gli Stati membri contributori come stabilito nella decisione su una situazione di crisi a norma dell'articolo 1 quater, paragrafo 3, lettera e), sulla base della chiave di riferimento di cui all'articolo 2 quater, oppure, se un piano per la risposta di solidarietà propone contributi di ricollocazione superiori alla quota minima di uno Stato membro contributore a norma dell'articolo 2 quater, sulla base dei contributi di ricollocazione proposti, elencati nel piano per la risposta di solidarietà per tale Stato membro;

 

(b) la ripartizione delle diverse categorie di persone da ricollocare come stabilito nella decisione relativa a una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1 quater, paragrafo 3, lettera c), tra gli Stati membri contributori, a norma dei piani per la risposta di solidarietà;

 

(c)  qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato un piano per la risposta di solidarietà, la quota obbligatoria dei contributi di ricollocazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati, tenendo conto delle esigenze individuate nella decisione relativa a una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1 quater e secondo la chiave di riferimento di cui all'articolo 2 quater;

 

(d)  se ritiene che l'importo dei contributi di ricollocazione o le categorie di persone di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, indicate nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella decisione relativa a una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1 quater, la Commissione adegua i contributi di ricollocazione proposti nei rispettivi piani per la risposta di solidarietà alla quota obbligatoria dei contributi di ricollocazione degli Stati membri interessati a norma della chiave di riferimento di cui all'articolo 2 quater.

 

2.  Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

3.  Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e dovuti a una situazione di crisi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

 

4.  Le misure previste nell'atto di esecuzione si applicano a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di tale atto e continuano ad applicarsi fintantoché la situazione di crisi non si conclude a norma dell'articolo 1 quinquies.

 

5.  La Commissione presenta una relazione sull'applicazione dell'atto di esecuzione ogni tre mesi dopo la sua entrata in vigore. Tale relazione contiene un'analisi dell'efficacia delle azioni intraprese.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 quater

 

Chiave di riferimento

 

1.  La quota dei contributi di ricollocazione di ciascuno Stato membro contributore a norma dell'articolo 2 ter è calcolata dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo secondo la formula basata sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili:

 

(a) popolazione complessiva (50 %);

 

(b) PIL totale (50 %). 

 

2. Se i contributi di ricollocazione sono stati forniti da uno Stato membro contributore in risposta a una richiesta di uno Stato membro beneficiario di un sostegno alla ricollocazione al fine di prevenire una situazione di crisi nel suo territorio nei due mesi precedenti la notifica prevista all'articolo 1 ter, paragrafo 2, e se corrispondono a misure di ricollocazione stabilite nella decisione relativa a una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1 quater, lettera e), la Commissione deduce tali contributi dalla quota dello Stato membro contributore calcolata secondo la chiave di riferimento di distribuzione di cui al paragrafo 1.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 2 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 quinquies

 

Coordinatore dell'UE per la ricollocazione

 

1. Al fine di sostenere la ricollocazione obbligatoria come stabilito nel presente regolamento, il coordinatore dell'UE per la ricollocazione, istituito dall'articolo 58 bis del regolamento (UE)XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], oltre ai compiti elencati in tale articolo:

 

(a) si tiene in stretto contatto con le autorità accertanti dello Stato membro beneficiario incaricate di concedere la protezione internazionale prima facie, a norma dell'articolo 1 quater, paragrafo 3, lettera a), al fine di coordinare e sostenere la loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 1 quater, paragrafo 3, lettera c);

 

(b) coordina la cooperazione tra gli Stati membri e tra le agenzie competenti per tutti gli sforzi di ricollocazione, in particolare nella ricollocazione delle categorie prioritarie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1;

 

(c) promuove metodi di lavoro coerenti per la verifica di eventuali legami significativi con alcuni Stati membri per le persone ammissibili alla ricollocazione in coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo;

 

(d) promuove una cultura della preparazione, della cooperazione e della resilienza tra gli Stati membri nel settore dell'asilo e della migrazione, anche attraverso la condivisione delle loro migliori pratiche.

 

2. Al fine di svolgere i propri compiti, il coordinatore dell'UE per la ricollocazione è aggiornato dalla rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione nel quadro delle fasi pertinenti del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. 

 

3.  In deroga all'articolo 58 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], il coordinatore dell'UE per la ricollocazione pubblica, ogni due settimane, un bollettino relativo allo stato dell'attuazione e del funzionamento del meccanismo di ricollocazione. Tale bollettino è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 2 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 sexies

 

Procedura preliminare alla ricollocazione

 

1.  Se la ricollocazione è applicabile, lo Stato membro beneficiario individua le persone che potrebbero essere ricollocate, in cooperazione con il coordinatore dell'UE per la ricollocazione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, sotto il coordinamento della Commissione.

 

2.  Le norme di cui agli articoli da 14 a 25 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] non si applicano ai richiedenti ammissibili alla ricollocazione.

 

3.  Lo Stato membro contributore è determinato sulla base dell'esistenza di legami significativi tra la persona interessata e lo Stato membro contributore. Si ritiene che sussistano legami significativi se le informazioni fornite dai richiedenti contengono indicatori sufficienti per la loro istituzione e se tali informazioni non suscitano dubbi circa l'esistenza di tali legami significativi.

 

I legami significativi si applicano nell'ordine gerarchico definito agli articoli da 15 a 21 e all'articolo 24 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

 

Ai fini del presente regolamento, per parente si intende "i figli adulti, i fratelli, i cugini, gli zii adulti o i nonni del richiedente o del beneficiario che si trova nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente o beneficiario sia figlio legittimo o naturale oppure adottato, come definito dal diritto nazionale".

 

Qualora non sia possibile individuare legami significativi, si dovrebbe tener conto, ove possibile, della preferenza del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale o di gruppi di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale durante il processo di ricollocazione.

 

4.  Se la persona da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, l'interessato è ricollocato solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.

 

5.  L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nello svolgimento della ricollocazione. Nel valutare l'interesse superiore del minore, le autorità degli Stati membri tengono in debita considerazione il principio dell'unità dei nuclei familiari nel corso dell'intera procedura.

 

6.  Lo Stato membro beneficiario trasmette quanto prima allo Stato membro contributore le informazioni e i documenti pertinenti sulle persone di cui al paragrafo 1.

 

7.  Entro una settimana dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, lo Stato membro contributore esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario e può verificare se sussistono motivi fondati per considerare che l'interessato costituisca una minaccia per la sua sicurezza interna.

 

8.  Qualora, a seguito della verifica di cui al paragrafo 7, riscontri che non vi sono motivi fondati per ritenere che l'interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato membro contributore conferma entro una settimana dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6 che intende ricollocarlo.

 

Qualora, a seguito della verifica di cui al paragrafo 7, riscontri motivi fondati per ritenere che l'interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato membro contributore notifica allo Stato membro beneficiario, entro una settimana dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, la forma della minaccia e gli elementi alla base di una segnalazione da qualsiasi banca dati pertinente, entro una settimana dalla verifica. In tali casi, la ricollocazione dell'interessato non ha luogo.

 

Qualora lo Stato membro contributore non rispetti i termini di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, il ricevimento delle informazioni è considerato confermato e lo Stato membro contributore procede alla ricollocazione e adotta le opportune disposizioni per l'arrivo dell'interessato.

 

9.  Lo Stato membro beneficiario adotta una decisione sul trasferimento entro una settimana dal ricevimento della notifica dello Stato membro contributore di cui al paragrafo 8 che non vi sono motivi fondati per ritenere che l'interessato rappresenti una minaccia per la sicurezza interna. Esso notifica immediatamente per iscritto all'interessato la decisione di trasferirlo nello Stato membro contributore.

 

10. Il trasferimento dell'interessato dallo Stato membro beneficiario verso lo Stato membro contributore avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro beneficiario, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro tre settimane dalla decisione di trasferimento da parte dello Stato membro contributore a norma del paragrafo 9.

 

11.  L'articolo 32, paragrafo 3, 4 e 5, gli articoli 33 e 34, l'articolo 35, paragrafi 1 e 3, l'articolo 36, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 37 e 39 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] si applicano mutatis mutandis al trasferimento a fini di ricollocazione.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 2 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 septies

 

Procedura successiva alla ricollocazione

 

1.  Lo Stato membro contributore comunica allo Stato membro beneficiario, al coordinatore dell'UE per la ricollocazione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo se l'interessato è arrivato entro il termine stabilito.

 

2.  Lo Stato membro contributore che ha ricollocato un richiedente protezione internazionale è anche lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro contributore indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].

 

3.  Se ha ricollocato un beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro contributore concede automaticamente il corrispondente status di protezione internazionale all'interessato.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 2 octies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 octies

 

Coordinamento operativo

 

Su richiesta dello Stato membro beneficiario e in piena cooperazione e coordinamento con il coordinatore dell'UE per la ricollocazione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la Commissione coordina gli aspetti operativi dei contributi di ricollocazione proposti dagli Stati membri contributori, tra cui:

 

(a)  l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

 

(b)  l'organizzazione, a intervalli regolari, di incontri tra le autorità dei diversi Stati membri per individuare le esigenze, anche a livello operativo;

 

(c) fare il punto sulle necessità delle strutture di accoglienza per le persone che arrivano alle frontiere esterne, in conformità delle norme stabilite nella direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza]. 

 

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo offre assistenza operativa per garantire un'agevole attuazione delle procedure di ricollocazione. Gli Stati membri si affidano al sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nella formazione, nell'assistenza operativa e tecnica e in merito al funzionamento delle squadre per la gestione della migrazione sulla base degli articoli 16 e 21 del regolamento (UE) 2021/2303.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 2 nonies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 nonies

 

Sostegno da parte di organi e organismi dell'Unione

 

1. Gli organi e organismi dell'Unione che operano nel settore della gestione dell'asilo, delle frontiere e della migrazione forniscono, nell'ambito dei rispettivi mandati, un sostegno agli Stati membri e alla Commissione al fine di garantire la corretta attuazione e il corretto funzionamento del presente regolamento.

 

Ai fini del primo comma, i pertinenti organi e organismi dell'Unione possono fornire alle autorità competenti negli Stati membri analisi, competenze e sostegno operativo.

 

2. Qualora richiesto da uno Stato membro, un organo o organismo dell'Unione gli offre sostegno. La Commissione o un organo o organismo dell'Unione può proporre, di propria iniziativa, di fornire sostegno a un particolare Stato membro.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 2 decies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 decies

 

Sostegno finanziario

 

1.  I finanziamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 9, e all'allegato II, punto 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1147 sono assegnati alle autorità e alle organizzazioni locali e regionali dello Stato membro contributore che sostengono l'integrazione a seguito della ricollocazione.

 

2. Il sostegno finanziario di emergenza per uno Stato membro in una situazione di crisi può essere assegnato a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1147, anche per la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione delle strutture di accoglienza necessarie per l'applicazione del presente regolamento, in linea con le norme previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. 

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo, derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]:

1. In una situazione di crisi e conformemente alle procedure definite all'articolo 1 quater, paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo, derogare nel modo esposto all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], prolungando la durata massima della procedura di frontiera per l'esame delle domande di cui a tale articolo per un periodo supplementare di massimo quattro settimane. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

(a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 75 %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

 

(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

 

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I richiedenti in una situazione di vulnerabilità, anche a causa del loro stato di salute, i richiedenti minori e i loro familiari sono sempre esclusi dalla procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo nel quadro della gestione delle frontiere. Durante tutta la procedura si tiene conto dell'interesse superiore del minore e della vita familiare e del cittadino del paese terzo interessato.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Si applica la procedura di asilo di cui all'articolo 10 ai richiedenti per i quali è applicabile la protezione internazionale prima facie a norma del presente regolamento.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Durante la procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, si applicano i principi fondamentali del diritto di asilo e il rispetto del principio di non respingimento nonché le garanzie di cui al capo II del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per garantire che i diritti di coloro che chiedono protezione internazionale, compreso il diritto a un ricorso effettivo, siano tutelati. Il personale addetto all'asilo, il personale medico, i rappresentanti legali, le organizzazioni non governative, le istituzioni e le agenzie dell'Unione sono sempre autorizzati ad accedere alle strutture per le procedure di frontiera.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. Lo Stato membro in una situazione di crisi mette a disposizione risorse umane e materiali supplementari e sufficienti per essere in grado di adempiere ai propri obblighi a norma della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. 

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere:

1. In una situazione di crisi e conformemente alle procedure definite all'articolo 1 quater, paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere:

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo otto settimane;

(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo quattro settimane;

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il periodo di trattenimento stabilito in tale articolo non supera il periodo di cui alla lettera a);

(b) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il periodo di trattenimento stabilito in tale articolo non supera il periodo di cui alla lettera a) ed è incluso nei periodi massimi di trattenimento di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva XXX/XXX [direttiva rimpatri].

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.

soppresso

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione emessa ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo l'adozione di tale decisione.

soppresso

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il personale addetto all'asilo, il personale medico, i rappresentanti legali, le organizzazioni non governative, le istituzioni e le agenzie dell'Unione sono sempre autorizzati ad accedere alle strutture per le procedure di frontiera.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro quattro settimane dalla loro presentazione.

1.  In una situazione di crisi, le domande presentate entro quattro settimane dall'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 1 quater sono registrate entro un periodo di quattro settimane dalla loro presentazione, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXX /XXX [regolamento sulla procedura di asilo], in deroga unica e temporanea all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Lo Stato membro in una situazione di crisi richiede l'assistenza di tutte le autorità in grado di aumentare, con breve preavviso, le risorse umane delle sue autorità competenti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e l'assistenza di esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2303. 

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 A norma dell'articolo 3 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], gli Stati membri assicurano che i richiedenti protezione internazionale siano in grado di avere accesso ai propri diritti e di esercitarli in maniera effettiva mediante tali strumenti non appena presentano la domanda, indipendentemente dal momento in cui ha luogo la registrazione.

 

L'autorità competente dello Stato membro in una situazione di crisi fornisce al richiedente un documento, in una lingua che comprende o che è ragionevole aspettarsi che comprenda, che indica il momento della presentazione della domanda.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Capo IV – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Termini applicabili in una situazione di forza maggiore

soppresso

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Proroga dei termini di registrazione stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]

 

1.  Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro quattro settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il periodo di tempo di tale applicazione.

 

2.  Quando uno Stato membro di cui al paragrafo 1 non si trova più in una situazione di forza maggiore, ai sensi di tale paragrafo, che gli rende impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro comunica al più presto alla Commissione che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 non è più applicata.

 

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Rinvio delle procedure di trasferimento di cui alla sezione IV, capo V, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

 

Lo Stato membro richiedente non effettua un trasferimento verso uno Stato membro in una situazione di crisi a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], tranne che sulla base degli articoli da 15 a 18 e 24 di tale regolamento, fino a quando lo Stato membro competente non si trova più in una situazione di crisi. Se il trasferimento rimane in sospeso per sei mesi, si applica la cessazione della responsabilità dello Stato membro in una situazione di crisi. Tale cessazione di responsabilità non pregiudica la possibilità per lo Stato membro richiedente di assumersi in qualsiasi momento la responsabilità del richiedente nei confronti del quale il trasferimento era in sospeso. Il richiedente soggetto al trasferimento beneficia delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza].

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Proroga dei termini per le misure di solidarietà

 

1.  Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi.

 

2.  Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 cessa di applicarsi.

 

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Esenzione degli obblighi relativi alla ricollocazione in una situazione di crisi

 

Lo Stato membro in una situazione di crisi è esentato dall'obbligo di effettuare la ricollocazione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e degli articoli 1 quater e 2 ter del presente regolamento.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Capo V – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Concessione della protezione immediata

Concessione della protezione internazionale prima facie

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Concessione dello status di protezione immediata

Concessione della protezione internazionale prima facie

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.

1. In una situazione di crisi e sulla base dell'atto delegato di cui all'articolo 1 quater, paragrafi 1 e 5, gli Stati membri concedono la protezione internazionale prima facie a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], nei confronti dei richiedenti individuati al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

soppresso

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato hanno luogo consultazioni con le pertinenti agenzie dell'Unione, l'UNHCR e altre organizzazioni pertinenti.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno.

soppresso

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione:

4. Ai fini di cui al paragrafo 1, nell'atto delegato, la Commissione:

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;

(a) stabilisce se vi è la necessità di applicare la protezione internazionale prima facie a determinate categorie di richiedenti;

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;

soppresso

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;

(c) definisce lo specifico paese d'origine, o il paese di precedente dimora abituale o una parte di esso, o il gruppo specifico di richiedenti a cui concedere la protezione internazionale prima facie sulla base di altri criteri ben definiti, di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], derivanti da circostanze evidenti e oggettive.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui al paragrafo 1 possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.

soppresso

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. L'esame delle domande a norma del presente articolo si limita a determinare se il richiedente rientra nelle categorie di persone definite nell'atto delegato a norma del paragrafo 4, lettera c), del presente articolo e a stabilire se si applicano i motivi di esclusione di cui agli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. In deroga all'articolo 34 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la procedura per i casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo non richiede più di un mese dalla data di registrazione.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater. È concessa la protezione internazionale ai richiedenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che non rientrino nei motivi di esclusione di cui agli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quinquies. Ai richiedenti protezione internazionale prima facie sono concessi tutti i diritti e le garanzie cui i richiedenti hanno diritto a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compreso il diritto all'informazione e a un ricorso effettivo.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 sexies. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti, a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e alle persone cui è stata concessa la protezione internazionale prima facie, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e all'articolo 26 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], un documento che attesta il loro status in una lingua che comprendono.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 septies. Qualora l'autorità accertante dello Stato membro, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], abbia accertato che un richiedente protezione internazionale costituisce una minaccia per la sicurezza interna, tale Stato membro può scegliere di non applicare la protezione internazionale prima facie nei confronti di tale richiedente. In tali circostanze, la domanda è esaminata conformemente agli articoli 34 e 37 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 octies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 octies. I beneficiari della protezione internazionale concessa a norma del presente articolo hanno accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] corrispondenti al loro status di protezione.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 nonies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 nonies. L'atto delegato di cui all'articolo 1 quater, paragrafo 5, che stabilisce le categorie di richiedenti ammissibili alla protezione internazionale prima facie a norma del paragrafo 4, lettera c), del presente articolo è riesaminato almeno ogni tre mesi. Se la situazione è cambiata, può essere adottato un atto delegato riveduto. Il riesame si basa su informazioni aggiornate sul paese d'origine o sulla precedente dimora abituale o su informazioni aggiornate sui pertinenti gruppi specifici ammissibili alla protezione internazionale prima facie. 

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 decies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 decies. La decisione di porre fine alla situazione di crisi, e pertanto la fine dell'applicazione della protezione internazionale prima facie per le nuove domande, non pregiudica le domande pendenti sulla base del presente articolo, né lo status di coloro ai quali è stata concessa la protezione internazionale prima facie ai sensi del presente articolo. I beneficiari della protezione sussidiaria hanno sempre il diritto di chiedere lo status di rifugiato conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Capo V bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Capo V bis

 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1147

 

Articolo 10 bis

 

Il regolamento (UE) 2021/1147 è così modificato:

 

1)  Al capo II, sezione 2, è inserito l'articolo 20 bis:

 

Articolo 20 bis

 

Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale in una situazione di crisi

 

1. Uno Stato membro riceve, oltre alla dotazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, un importo aggiuntivo di 10 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro a norma dell'articolo 2 quinquies del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla crisi] del Parlamento europeo e del Consiglio*, o a seguito di forme analoghe di ricollocazione.

 

2. Se del caso, gli Stati membri sono ammissibili a ricevere l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche per ciascun familiare delle persone di cui al suddetto paragrafo, purché tali familiari siano stati trasferiti per garantire l'unità familiare in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] o siano stati trasferiti a seguito di forme analoghe di ricollocazione.

 

3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aumentati a [12 000] EUR per ciascun minore non accompagnato ricollocato conformemente all'articolo 2 quinquies del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla crisi] o all'articolo 25 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

 

4. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 riceve un contributo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.

 

5. Uno Stato membro riceve gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 3 per ciascuna persona, a condizione che la ricollocazione di tale persona sia avvenuta. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati, previa approvazione della Commissione mediante modifica di tale programma.

 

6. Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario.

 

7. Ai fini del controllo e dell'audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per consentire la corretta identificazione delle persone trasferite e della data del loro trasferimento, fatte salve le disposizioni applicabili relative ai periodi di conservazione dei dati.

 

8. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ricollocazione e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l'impiego dell'incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per adattare tali importi, qualora l'adattamento sia giudicato opportuno, e nei limiti delle risorse disponibili.

 

2) Al capo II, sezione 4, l'articolo 31 è modificato come segue:

 

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera b bis):

 

(b bis) un evento di situazione di crisi come definito all'articolo 1 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla crisi].

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 

soppresso

Adozione di atti d'esecuzione

 

1.  La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

2.  Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

 

3.  Gli atti d'esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a un anno.

 

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 quater è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 1 quater può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

 

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due settimane] dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 ter

 

Procedura d'urgenza

 

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Abrogazione

 

La direttiva 2001/55/CE del Consiglio è abrogata a decorrere dal xxx (data).

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

Riferimenti

COM(2020)0613 – C9-0308/2020 – 2020/0277(COD)

Presentazione della proposta al PE

25.9.2020

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

11.11.2020

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

AFET

11.11.2020

BUDG

11.11.2020

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

AFET

26.10.2020

BUDG

10.11.2020

 

 

Relatore

 Nomina

Juan Fernando López Aguilar

9.11.2020

 

 

 

Esame in commissione

30.11.2021

 

 

 

Approvazione

28.3.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

12

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Damian Boeselager, Beata Kempa, Leopoldo López Gil, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Sira Rego, Thijs Reuten, Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Susana Solís Pérez

Deposito

5.4.2023

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

46

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Birgit Sippel, Elena Yoncheva

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom

The Left

Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sira Rego

NI

Laura Ferrara

 

12

-

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Joachim Kuhs, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

 

7

0

Verts/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 25 aprile 2023
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