RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne

14.4.2023 - (COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Birgit Sippel


Procedura : 2021/0046(COD)
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Ciclo del documento :  
A9-0148/2023
Testi presentati :
A9-0148/2023
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne

(COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0096),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, gli articoli 74 e 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0292/2021),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0148/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il regolamento (UE) / [regolamento sugli accertamenti]15 prevede verifiche dell'identità e controlli di sicurezza e sullo stato di salute relativamente ai cittadini di paesi terzi che sono presenti alla frontiera esterna e che non soddisfano le condizioni d'ingresso, o che sono fermati all'interno del territorio e nei casi in cui non vi siano indicazioni che siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne. Il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti]16 risponde alla sfida posta dalla gestione dei flussi misti di migranti e introduce norme uniformi che consentono di individuare rapidamente i cittadini di paesi terzi e di indirizzarli verso le procedure applicabili.

(1) Il regolamento (UE) .../... [regolamento sugli accertamenti]15 prevede controlli di identità, di sicurezza, sanitari e di vulnerabilità dei cittadini di paesi terzi che hanno attraversato irregolarmente la frontiera esterna, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale ai valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono stati sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.

__________________

__________________

15 Regolamento (UE) …/…del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU [...]).

15 Regolamento (UE) …/…del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU [...]), 2020/0278(COD).

16 Op. cit. 15.

soppresso

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il regolamento (UE) …/ [regolamento sugli accertamenti]17 stabilisce che, nel contesto degli accertamenti, dovrebbero avere luogo verifiche a fini di sicurezza negli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. In particolare, ai sensi del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti]18 i dati personali di chi è sottoposto agli accertamenti dovrebbero essere confrontati con i dati Europol, con le banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), così come con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) per quanto concerne le persone condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi.

(2) Il regolamento (UE) .../... [regolamento sugli accertamenti] prevede che sia effettuata una verifica a fini di sicurezza nel quadro degli accertamenti contro il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali dei cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) per quanto riguarda le persone condannate per reati di terrorismo e altre forme di reati gravi.

__________________

 

17 Op. cit. 15.

soppresso

18 Op. cit. 15.

soppresso

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'accesso a ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti]19 atti a stabilire se una persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.

(3) L'accesso limitato a ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] atti a stabilire se una persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna.

__________________

 

19 Op. cit. 15.

soppresso

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti]20, che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere, modifica i regolamenti (CE) n. 767/200821, (UE) 2017/222622, (UE) 2018/124023 e (UE) 2019/81724, che costituiscono a loro volta uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere, per accordare i diritti d'accesso, ai fini degli accertamenti, ai dati contenuti, rispettivamente, nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES) e nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). La modifica parallela del regolamento (UE) 2019/816 per accordare i diritti d'accesso, ai fini degli accertamenti, a ECRIS-TCN non poteva tuttavia rientrare nello stesso regolamento per motivi di geometria variabile, poiché il regolamento che istituisce ECRIS-TCN non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Il regolamento (UE) 2019/816 dovrebbe quindi essere modificato da uno strumento giuridico distinto.

(4) Il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti]20, che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere, modifica i regolamenti (CE) n. 767/200821, (UE) 2017/222622, (UE) 2018/124023 e (UE) 2019/81724, che costituiscono a loro volta uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere, per accordare un diritto di consultare, ai fini degli accertamenti, i dati contenuti, rispettivamente, nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES) e nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). La modifica parallela del regolamento (UE) 2019/816 per accordare un diritto di consultare, ai fini degli accertamenti, i dati contenuti in ECRIS-TCN non poteva tuttavia rientrare nello stesso regolamento per motivi di geometria variabile, poiché il regolamento che istituisce ECRIS-TCN non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Il regolamento (UE) 2019/816 dovrebbe quindi essere modificato da uno strumento giuridico distinto.

__________________

__________________

20 Op. cit. 15.

soppresso

21Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

21 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

22 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

22 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

23 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

23 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

24 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

24 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire l'accesso a ECRIS-TCN ai fini dei controlli di sicurezza stabiliti dal regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti]25, la cui finalità è a sua volta il rafforzamento del controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire la consultazione di ECRIS-TCN ai fini dei controlli di sicurezza stabiliti dal regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], la cui finalità è a sua volta il rafforzamento dei controlli di frontiera alle frontiere esterne e prevedere la verifica dell'identità o l'identificazione di tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti e la consultazione delle banche dati pertinenti al fine di verificare se le persone possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

__________________

__________________

25 Op. cit. 15.

soppresso

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. all'articolo 1 è aggiunta la lettera e) seguente:

1. all'articolo 1 è aggiunta la lettera f) seguente:

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) le condizioni alle quali ECRIS-TCN è usato dalle autorità competenti al fine di effettuare un controllo di sicurezza in conformità del regolamento (UE) …/…28 [regolamento sugli accertamenti]*.";

f) le condizioni alle quali ECRIS-TCN è usato dalle autorità competenti al fine di effettuare un controllo di sicurezza a norma degli articolo 11 e 12 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].";

__________________

__________________

28 GU ….

soppresso

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 2 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) agevola e coadiuva nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/818;

c) agevola e coadiuva nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/818;

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostiene gli obiettivi del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli di sicurezza.";

d) sostiene gli obiettivi del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli di sicurezza di cui agli articoli 11 e 12 di tale regolamento.

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 3 – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "6) "autorità competenti", le autorità centrali ed Eurojust, Europol, EPPO [, l'unità centrale ETIAS istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera]30 e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) / [regolamento sugli accertamenti], che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;"

(6) "autorità competenti", le autorità centrali e Eurojust, Europol, EPPO, le autorità designate del VIS di cui all’articolo 9 quinquies e all’articolo 22 ter, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 767/2008 e l’unità centrale ETIAS e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 7, primo comma del regolamento (UE) .../... [regolamento sugli accertamenti], che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;

__________________

__________________

30 Op. cit. 29.

soppresso

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) un indicatore che segnali, ai fini del [regolamento (UE) 2018/1240 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) / [regolamento sugli accertamenti], che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altri reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 se tali reati sono punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni, e, in tali casi, il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna.";

c) un indicatore che segnali, ai fini dei regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) 2018/1240 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... [regolamento sugli accertamenti], che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, tra cui il codice dello Stato membro di condanna.";

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera b

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 5 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Nel caso in cui emergano riscontri positivi a seguito dei controlli di sicurezza di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], gli indicatori e il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono accessibili e consultabili solo dalle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] ai fini di detto regolamento.";

8. Ai fini dei controlli di sicurezza di cui all'articolo 11 e 12 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], sono accessibili solo i dati ai quali è stato aggiunto un indicatore ai sensi del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 5

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 7 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7.

soppresso

7. In caso di riscontro positivo, il sistema centrale trasmette automaticamente all'autorità competente le informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ed eventuali corrispondenti informazioni sull'identità. Tali informazioni sull'identità sono utilizzate al solo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo interessato. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato al solo scopo di:

 

a) introdurre una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;

 

b) introdurre una richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento;

 

c) [gestire le frontiere]31;

 

d) valutare se un cittadino di paese terzo oggetto di controlli di accertamento rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, conformemente al regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].";

 

__________________

 

31 Op. cit. 29.

 

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. all'articolo 7 è aggiunto un nuovo paragrafo:

 

7 bis. A seguito di un'interrogazione avviata dalle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE).../... [regolamento sullo screening], il sistema centrale informa l'autorità competente di un riscontro positivo e comunica automaticamente all'autorità centrale dello Stato membro in possesso dei casellari giudiziali informazioni sul cittadino di un paese terzo interessato di una richiesta di parere sulla presenza di tale persona nel territorio degli Stati membri costituirebbe una minaccia per la sicurezza interna di cui all'articolo 11 di tale regolamento. Il risultato di un'interrogazione nel sistema centrale è utilizzato solo per valutare se il cittadino di un paese terzo oggetto degli accertamenti possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (UE).../... [regolamento sugli accertamenti].

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 6

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 7 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] hanno il diritto di accedere alla banca dati del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) e di interrogarla, tramite il portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818, ai fini dell'esercizio dei compiti loro conferiti dall'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].

soppresso

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 6

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 7 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], le autorità competenti di cui al primo comma hanno accesso solo alle registrazioni di dati nel CIR cui è stato apposto un indicatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

soppresso

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 6

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 7 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

La consultazione dei casellari giudiziali nazionali in base ai dati di ECRIS-TCN cui è stato apposto un indicatore avviene conformemente al diritto nazionale e usando canali nazionali. Le autorità nazionali rilevanti trasmettono un parere alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] entro due giorni se gli accertamenti hanno luogo sul territorio degli Stati membri o entro quattro giorni se gli accertamenti hanno luogo alle frontiere esterne. L'assenza di un parere entro tali termini significa che non vi sono motivazioni di sicurezza di cui tenere conto.";

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 7 bis, l'autorità centrale dello Stato membro in possesso di informazioni sui casellari giudiziali del cittadino di un paese terzo oggetto degli accertamenti fornisce un parere alle autorità competenti entro quattro giorni. L'assenza di un parere entro quattro giorni significa che non vi sono motivazioni di sicurezza di cui tenere conto.

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

7. all'articolo 24, paragrafo 1, comma 1, è aggiunta la lettera seguente:

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 7

Regolamento (UE) 2019/816

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) degli accertamenti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].".

d) degli accertamenti di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].".

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

Regolamento (UE) 2019/818

Articolo 20 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità competente designata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] interroga il CIR unicamente al fine di verificare o determinare l'identità di una persona a norma dell'articolo 10 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.

1. L'autorità competente designata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] interroga il CIR unicamente ai fini di controllo o identificazione di una persona a norma dell'articolo 10 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.

 

 

 MOTIVAZIONE

La relatrice esporrà di seguito le principali ragioni degli emendamenti presentati nella relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN) e il regolamento (UE) 2019/818 sull'interoperabilità tra la cooperazione di polizia e giudiziaria, l'asilo e la migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 al fine di introdurre uno screening dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne 2021/0046 (COD), adottato dalla Commissione a marzo 2021.

Con il presente regolamento la Commissione ha cercato di introdurre una modifica autonoma del regolamento (CE) 2019/816 al fine di prevedere diritti di accesso in vista della proposta di regolamento sullo screening e di modificare il regolamento (UE) 2019/818 a causa della diversità della base giuridica e della geometria variabile.

Dalla nomina della relatrice, avvenuta il 22 marzo 2021, hanno avuto luogo vari scambi di opinioni, tra cui riunioni con i relatori ombra e riunioni con le parti interessate esterne.

La relatrice condivide l'obiettivo generale della Commissione di consentire l'uso del registro comune di identità (CIR) e del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi ("ECRIS-TCN") durante lo screening. Tuttavia, la relatrice non è convinta che le disposizioni che concedono diritti di accesso generali alle autorità competenti siano necessarie per consentire lo svolgimento efficace dello screening.

La relatrice si rammarica che la Commissione non abbia prodotto una valutazione d'impatto per la proposta di screening e per la presente proposta successiva. La relatrice desidera esprimere la propria gratitudine all'Unità Valutazione d'impatto ex ante del Servizio Ricerca del Parlamento europeo e ai rispettivi contraenti per il lavoro sulla valutazione d'impatto sostitutiva orizzontale relativa al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. La relatrice desidera inoltre esprimere la sua gratitudine agli autori dello studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne

Riferimenti

COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.3.2021

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

8.3.2021

 

 

 

Relatori

 Nomina

Birgit Sippel

22.3.2021

 

 

 

Esame in commissione

30.11.2021

 

 

 

Approvazione

28.3.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

15

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Damian Boeselager, Beata Kempa, Alessandra Mussolini, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Sira Rego, Thijs Reuten, Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Joachim Kuhs, Aušra Maldeikienė, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Susana Solís Pérez

Deposito

14.4.2023

 


 

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

43

+

NI

Laura Ferrara

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D

Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Birgit Sippel, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis

 

15

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Joachim Kuhs, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

The Left

Malin Björk, Cornelia Ernst, Sira Rego

 

7

0

Verts/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

Ultimo aggiornamento: 1 maggio 2023
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