RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817
14.4.2023 - (COM(2020)0612 – C9‑0307/2020 – 2020/0278(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore (per parere): Birgit Sippel
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817
(COM(2020)0612 – C9‑0307/2020 – 2020/0278(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0612),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0307/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento ungherese e dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0149/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare l'obiettivo dell'Unione di uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e su una gestione efficiente della frontiera esterna. |
(1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e su una gestione efficiente della frontiera esterna. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)21, adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi riescono a sottrarsi alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni. |
(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)21, adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi vengono fermati in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, e chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e chiarisce il regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen] relativamente a queste tre situazioni. |
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21 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1). |
21 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1). |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")22. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna. |
(3) È essenziale garantire che laddove i cittadini di paesi terzi vengono fermati in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, e chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, suddetti cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alla procedura corretta, che, a seconda delle circostanze, potrebbe essere la procedura di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/202X del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulle procedure di asilo] o la procedura conforme alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")22, fatta salva la discrezionalità degli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen]. Le persone identificate come apolidi o a rischio di apolidia durante gli accertamenti dovrebbero essere indirizzate alle autorità competenti, che dovrebbero determinare se la persona sia apolide e offrono un'adeguata protezione, conformemente al diritto nazionale. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna. Se del caso, le verifiche effettuate nell'ambito degli accertamenti possono anche rientrare nella serie di verifiche da effettuare nell'ambito delle procedure successive. |
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22 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
22 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro la migrazione irregolare e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione che risponda alla sfida posta dai flussi misti di migranti e persone che cercano protezione internazionale. |
(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla riduzione della migrazione irregolare, alla protezione delle vittime della tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Allo stesso tempo, nell'effettuare il controllo di frontiera, gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale pertinenti, ivi compresa la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), degli obblighi connessi alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di asilo e di migrazione. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Nell'ambito di un approccio globale alla migrazione e alla gestione delle frontiere e ai sensi dell'articolo 80 TFUE il diritto dell'Unione dovrebbe contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di evitare che i cittadini di paesi terzi eludano le verifiche di frontiera. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento. |
(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], una persona che ha attraversato una frontiera in modo irregolare e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. Tuttavia, l'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen] chiarisce che il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare subito la procedura di asilo o di rimpatrio adeguata. |
(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso a far fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio o di identificazione e che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente importante garantire che siano consultate le banche dati pertinenti e determinare quanto prima la procedura adeguata. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Per assicurare una gestione rapida dei casi di cittadini di paesi terzi che cercano di sottrarsi alle verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio. |
(7) Per assicurare una gestione migliore e rapida dei casi di cittadini di paesi terzi che non sono stati sottoposti a verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, tutelare i minori, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nello specifico gli accertamenti dovrebbero aiutare a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi. Gli accertamenti dovrebbero al contempo contribuire a contrastare la pratica diffusa tra alcuni richiedenti protezione internazionale, che, dopo essere stati autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in virtù della loro domanda di protezione internazionale, fuggono per cercare di presentare domanda in un altro Stato membro o senza intenzione di ripresentarla. |
(8) Nello specifico gli accertamenti dovrebbero aiutare a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi. Gli accertamenti potrebbero al contempo contribuire a scoraggiare i movimenti secondari nello spazio Schengen. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti siano seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire di raccogliere e condividere con le autorità preposte a tale esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, accelerando così il processo. Gli accertamenti dovrebbero altresì assicurare che le persone con esigenze particolari siano individuate precocemente, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile. |
(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale e fatto salvo il regolamento (UE) n. XX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], è opportuno che gli accertamenti consentano alle autorità preposte a tali accertamenti di raccogliere e condividere tutte le informazioni utili con le autorità competenti per l'esame della domanda di protezione internazionale, senza verificare il valore di dette informazioni. Gli accertamenti dovrebbero altresì contribuire a individuare precocemente le persone vulnerabili e le persone con esigenze particolari, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze mediche, di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) È opportuno che gli obblighi derivanti dal presente regolamento facciano salve le disposizioni relative alla competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) n. XX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. |
soppresso |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso. |
(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) xxxx/202x [regolamento Eurodac] per motivi diversi dall'età, nonché ai cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen] e ai cittadini di paesi terzi richiedenti protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen]. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti. In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia. |
(12) Gli accertamenti possono essere effettuati in qualunque luogo appropriato e adeguato all'interno del territorio di uno Stato membro. È opportuno che gli Stati membri indichino un luogo da adibire agli accertamenti, verosimilmente situato alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) In casi specifici, se necessario, gli accertamenti possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione in materia, in particolare la direttiva (UE) xxxx/xxxx [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Le disposizioni relative al trattenimento contenute in tale direttiva dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, a tutte le persone sottoposte agli accertamenti. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e autorizzare l'interessato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento. |
(13) Se durante gli accertamenti di un cittadino di paese terzo risulta evidente che suddetto cittadino di paese terzo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], è opportuno interromperli e, nei casi in cui ciò non sia già previsto, autorizzare la persona interessata a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Le persone richiedenti protezione internazionale e alle quali gli Stati membri non possono applicare o non possono più applicare una procedura di frontiera a norma dell'articolo 41, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. xxxx/202x [regolamento sulla procedura di asilo], devono essere autorizzate a entrare nel territorio. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese a stabilirne l'identità e appurare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna o la salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno tenere conto delle verifiche dell'identità e del controllo di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera al fine di evitare la duplicazione degli sforzi. |
(15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese ad accertarne o a stabilirne l'identità e accertarsi che non possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o la salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno tenere conto delle verifiche dell'identità e del controllo di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera al fine di evitare la duplicazione degli sforzi. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura pertinente al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri). È opportuno che le informazioni pertinenti ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. È opportuno che gli articoli 26 e 27 del regolamento sulla procedura di asilo si applichino soltanto ad accertamenti conclusi. Ciò non dovrebbe pregiudicare il fatto che chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale. |
(16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, oppure che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE [direttiva rimpatri] fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen]. È opportuno che il modulo contenente le informazioni raccolte sia trasmesso alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. Chi manifesta la volontà o chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale, cui si applicano il regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo] e la direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Agli accertamenti può anche seguire la ricollocazione nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] se uno Stato membro offre un contributo volontario di solidarietà o se i richiedenti protezione internazionale non sono sottoposti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi]. |
(17) Nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi], si incoraggiano gli Stati membri a procedere, a seguito degli accertamenti, alla ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale rapidamente e senza indebiti ritardi. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio può pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo. |
soppresso |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni se effettuati alla frontiera esterna o tre giorni se effettuati all'interno del territorio di uno Stato membro. Il termine di cinque giorni dovrebbe essere prorogato solo se si verificano circostanze eccezionali alle frontiere esterne che determinano il superamento delle capacità dello Stato membro di gestire gli accertamenti per motivi che sfuggono al suo controllo, quali le situazioni di crisi di cui all'articolo 1 del regolamento XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi]. |
(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 bis) In una situazione di crisi, a norma del regolamento (UE) XXX/XXXX [regolamento concernente le situazioni di crisi], gli accertamenti devono essere effettuati al più tardi entro dieci giorni. Gli Stati membri dovrebbero comunque effettuare gli accertamenti senza indugio e il più rapidamente possibile. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. Le attività legate agli accertamenti possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio23. |
soppresso |
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23 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1). |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori laddove necessario affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24. |
(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], le autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. A tale riguardo, è importante evitare la duplicazione degli obblighi a carico degli Stati membri e dei richiedenti protezione internazionale in merito alle procedure predisposte e la duplicazione delle norme concernenti le condizioni di accoglienza e le motivazioni per cui le persone potrebbero essere trattenute. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, nei limiti dei loro mandati e incoraggiarli in tal senso. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24. |
__________________ |
__________________ |
24 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). |
24 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Durante la procedura di accertamento, l'interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti, laddove necessario, le autorità per la tutela dei minori affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. Un rappresentante dovrebbe essere nominato per rappresentare e assistere il minore non accompagnato durante gli accertamenti. Tale rappresentante dovrebbe coincidere, se del caso, con il rappresentante da nominare a norma dell'articolo 23 della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse superiore del minore. |
(22) È opportuno che nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al diritto internazionale pertinente, compresa la convenzione relativa allo status di rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra"), e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse superiore del minore. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato. |
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante la sorveglianza di frontiera e la procedura di accertamento, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca o definisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardare l'indipendenza di suddetto meccanismo in conformità dei principi di Parigi, dei principi di Venezia, della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 dicembre 2020 sul ruolo del Mediatore e del protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare coinvolgendo le istituzioni nazionali per i diritti umani, i difensori civici nazionali o le organizzazioni internazionali nella gestione e nel funzionamento del meccanismo. Gli Stati membri possono altresì coinvolgere le organizzazioni non governative interessate. Gli organismi responsabili del meccanismo dovrebbero stabilire e mantenere stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che il meccanismo monitori il rispetto dei diritti fondamentali in relazione alla sorveglianza di frontiera e alla procedura di accertamento, nonché al rispetto delle norme che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen]. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere alla FRA di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza alla FRA per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 ter) Il meccanismo di monitoraggio indipendente dovrebbe essere supplementare e non pregiudicare il monitoraggio dei diritti fondamentali fornito dagli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, il meccanismo di monitoraggio per il controllo dell'applicazione operativa e tecnica del sistema comune europeo di asilo (CEAS) di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter [regolamento dell'agenzia dell'Unione europea per l'asilo], il meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen di cui al regolamento (UE) 2022/922 del Parlamento europeo e del Consiglio1 quater e il monitoraggio effettuato dagli organismi di controllo nazionali o internazionali esistenti. È opportuno che gli Stati membri indaghino su tutti i casi di mancato rispetto dei diritti fondamentali durante le procedure di sorveglianza di frontiera e di accertamento, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e sollecito, e siano in grado di portare all'identificazione e al sanzionamento adeguato dei responsabili. |
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1 bis Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1). |
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1 ter Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1). |
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1 quater Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1). |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 quater) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'attuazione della procedura di accertamento e la creazione e il funzionamento del meccanismo di monitoraggio indipendente siano adeguatamente finanziati e dotati di risorse. A tal fine, gli Stati membri possono richiedere finanziamenti per l'istituzione e il funzionamento del meccanismo di monitoraggio indipendente da fonti di finanziamento dell'Unione, in particolare il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) previsto dal regolamento (UE) 2021/1148. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 23 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 quinquies) L'obbligo per gli Stati membri di istituire o stabilire un meccanismo di monitoraggio indipendente durante la sorveglianza di frontiera e la procedura di accertamento di cui al presente regolamento, nonché durante la procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera di cui all'articolo [XX] del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo], dovrebbe essere adempiuto mediante l'istituzione o la designazione di un meccanismo che copra tutte le fasi e le procedure pertinenti specificate nei rispettivi regolamenti. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. Nel primo caso è opportuno che le autorità preposte agli accertamenti indichino anche tutti gli elementi che possano sembrare utili per stabilire se le autorità competenti debbano sottoporre la domanda del cittadino di paese terzo interessato a una procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera. |
(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo per l'accertamento. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) Le informazioni contenute nel modulo per l'accertamento devono essere registrate affinché si possa procedere a un ricorso amministrativo e giudiziario nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio. La persona sottoposta agli accertamenti deve avere la possibilità di indicare alle autorità competenti che le informazioni contenute nel modulo non sono corrette. Qualsiasi indicazione di questo tipo deve essere registrata nel modulo per l'accertamento senza ritardare il completamento dello stesso. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 ter) Alla persona interessata dovrebbe essere rilasciata una copia del modulo per l'accertamento prima che sia trasmesso alle autorità competenti. Nel caso di minori, la copia del modulo dovrebbe essere consegnata all'adulto o agli adulti responsabili del minore. Nel caso di minori non accompagnati, il modulo dovrebbe essere consegnato al rappresentante del minore. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 24 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 quater) Il trattamento dei dati durante la procedura di accertamento dovrebbe sempre essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis [GDPR], del regolamento 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1ter o, se del caso, della direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio1 quater [direttiva in materia di polizia], compresi i principi generali di minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità. È opportuno prestare particolare attenzione all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 [GDPR], all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 [direttiva in materia di polizia] e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, tra cui il diritto di richiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi e il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Nell'attuazione del presente regolamento, occorre tenere conto di tutti i pareri e delle raccomandazioni pertinenti del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati. |
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1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
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1 ter Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
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1 quater Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) È opportuno che le autorità competenti trasmettano all'Eurodac i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti, unitamente ai dati di cui agli articoli [12, 13, 14 e 14 bis] del regolamento Eurodac, entro i termini previsti da tale regolamento. |
soppresso |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti alle frontiere esterne siano oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. Se manifestamente superflua, in particolare perché le condizioni generali della persona appaiono molto buone, la visita non dovrebbe essere effettuata e la persona in questione ne dovrebbe essere informata. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita dalle autorità sanitarie dello Stato membro interessato. Nel caso dei cittadini di paesi terzi fermati all'interno del territorio, la visita medica preliminare dovrebbe essere effettuata se ritenuta necessaria a prima vista. |
(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita da professionisti qualificati del settore medico delle autorità sanitarie dello Stato membro interessato. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 bis) È opportuno procedere a una verifica preliminare della vulnerabilità di tutte le persone sottoposte agli accertamenti, al fine di individuare le persone che si trovano in una situazione vulnerabile, che sono vittime di tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, gli apolidi o le persone a rischio di apolidia o aventi esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo [21] della direttiva (UE) xxxx/xxxx [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e dell'articolo [20] del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo]. È opportuno che la verifica della vulnerabilità sia eseguita da professionisti qualificati dello Stato membro interessato. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali immediatamente identificabili, le persone che hanno evidentemente subito traumi psicologici o fisici e i minori non accompagnati. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie. |
(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. La direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza] si applica a tutti i richiedenti protezione internazionale. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da una malattia grave, un disturbo mentale o disabilità fisiche o mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età e le stesse informazioni devono essere fornite anche al rappresentante del minore. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che gli accertamenti prevedano una procedura di identificazione. |
(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che gli accertamenti prevedano lo svolgimento di una verifica dell'identità o di una procedura di identificazione. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")25 per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e dovrebbero essere cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati. |
(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")25 per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette una verifica dell'identità o un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati. |
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25 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27). |
25 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27). |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Per stabilire l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali dati appartengono. |
(30) Per verificare o stabilire l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se la consultazione con tali dati non dà esito, la consultazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dalla consultazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali dati appartengono. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere con sé alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità che eseguono gli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi altro documento utile in possesso degli interessati nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. È inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti. |
(32) Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere con sé alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità che eseguono gli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi altro documento utile in possesso degli interessati per la verifica dell'identità o identificazione nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. È inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute, a meno che sussistano circostanze giustificative particolari. |
(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute, a meno che sussistano circostanze giustificative particolari. Non è necessario né proporzionato consultare la stessa banca dati più volte in relazione alla stessa persona. La raccolta dei dati personali, in particolare il rilevamento dei dati biometrici ai fini sia della verifica o identificazione sia della registrazione, conformemente ai requisiti del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento Eurodac], dovrebbe aver luogo una volta nell'ambito degli accertamenti. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26. Per l'adozione degli atti di esecuzione pertinenti è opportuno far ricorso alla procedura d'esame. |
(34) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26. Per l'adozione degli atti di esecuzione pertinenti è opportuno far ricorso alla procedura d'esame. |
__________________ |
__________________ |
26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) È opportuno che gli accertamenti valutino anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico. |
soppresso |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Poiché gli accertamenti riguardano le persone presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso, o sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano almeno di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto. |
(36) Poiché gli accertamenti riguardano i cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che possono non soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) Dal ragionamento esposto al considerando 36 consegue che per le persone sottoposte agli accertamenti è opportuno effettuare verifiche automatizzate a fini di sicurezza negli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi: VIS, EES, ETIAS, SIS, ECRIS-TCN, Europol e le banche dati Interpol SLTD e TDAWN. È opportuno che le persone sottoposte agli accertamenti siano anche oggetto di ricerche nell'ECRIS-TCN, per quanto riguarda le persone condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi, nei dati Europol di cui al considerando 37 e nelle banche dati Interpol SLTD e TDAWN. |
(39) Per le persone sottoposte agli accertamenti è opportuno effettuare anche consultazioni automatizzate a fini di sicurezza nelle banche dati pertinenti. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) È opportuno che tali ricerche siano svolte in modo tale da garantire che dalle banche dati siano estratti solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza. Nel caso delle persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera, è opportuno che ai fini del controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti si consultino le banche dati che non erano state consultate durante le verifiche di frontiera alla frontiera esterna, evitando così consultazioni ripetute. |
(40) È opportuno che la consultazione delle pertinenti banche dati a fini di sicurezza sia svolta in modo tale da garantire che dalle banche dati siano estratti solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza. Nel caso delle persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera, è opportuno che ai fini del controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti si consultino le banche dati solo nella misura in cui qualsiasi banca dati pertinente non sia stata consultata durante le verifiche di frontiera alla frontiera esterna. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione. |
(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate nel contesto di un controllo di sicurezza siano proporzionate e rispettino i principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 42
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti atti a stabilire se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso supplementare, che al momento i regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte. |
(42) Considerato che l'EES, l'ETIAS, il VIS e l'ECRIS-TCN possono includere informazioni pertinenti per stabilire se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/20081 bis, (UE) 2017/22261 ter, (UE) 2018/12401 quater e (UE) 2019/8161 quinquies, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso limitato alle autorità preposte agli accertamenti per tale specifico scopo. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte. |
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____________ |
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1 bis Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60). |
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1 ter Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20). |
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1 quater Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1). |
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1 quinquies Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1). |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) Poiché l'attuazione efficace degli accertamenti dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate e dei loro precedenti, la consultazione delle banche dati europee a tale scopo è giustificata dagli stessi obiettivi per i quali ciascuna di queste banche dati è stata istituita, vale a dire la gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, la sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di rimpatrio. |
(44) La consultazione delle banche dati europee ai fini della verifica dell'identità o identificazione e dei controlli di sicurezza durante gli accertamenti può essere giustificata nella misura necessaria al conseguimento di tale scopo e in conformità degli obiettivi per i quali ciascuna di queste banche dati è stata istituita. Nel modulo per l'accertamento è opportuno includere informazioni che indichino se la consultazione delle banche dati pertinenti a fini di sicurezza, a norma dell'articolo 11, abbia dato riscontro positivo o negativo. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 bis) Al fine di integrare taluni aspetti non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la procedura di cooperazione e di condivisione dei dati personali tra le autorità responsabili dello svolgimento degli accertamenti e altre autorità competenti per determinare se una persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161 bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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__________ |
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1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 45
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il rafforzamento del controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente rafforzare i controlli di frontiera alle frontiere esterne e prevedere la verifica dell'identità o l'identificazione di tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti ad accertamenti e la consultazione delle banche dati pertinenti per verificare se le persone possano costituire una minaccia per la sicurezza interna, non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dai singoli Stati membri, bensì possono essere realizzati più efficacemente a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Oggetto e ambito di applicazione |
Oggetto |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento istituisce accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate. |
Il presente regolamento istituisce una procedura di accertamento alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo irregolare, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Scopo degli accertamenti è rafforzare il controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e indirizzarle alle procedure adeguate. |
soppresso |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata. |
Gli accertamenti mirano a rafforzare i controlli di frontiera alle frontiere esterne, a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Gli accertamenti includono anche un controllo preliminare obbligatorio dello stato di salute e un controllo preliminare obbligatorio delle vulnerabilità, volti a individuare le persone vulnerabili, le persone aventi particolari esigenze di accoglienza o procedurali e le persone bisognose di cure sanitarie. Gli accertamenti mirano altresì a individuare le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute pubblica. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli accertamenti sono effettuati anche all'interno del territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che i cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne. |
soppresso |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente regolamento prevede anche l'istituzione di un meccanismo indipendente in ogni Stato membro inteso a monitorare il rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera e della procedura di accertamento. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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Diritti fondamentali |
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In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra"), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. l'attraversamento via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399; |
soppresso |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. "dati biometrici": i dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto quali definiti all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) xxxx/202x [regolamento Eurodac]; |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. "apolide": un apolide quale definito all'articolo 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, nella sua versione originale; |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 quater. "rappresentante: una persona o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica designata dalle autorità o dagli organismi competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere e agire a nome di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale del suddetto minore non accompagnato, in modo tale che il minore non accompagnato possa godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento; |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 quinquies. "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18; |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 sexies. "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, posto che suddetto minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 septies. "trattenimento": l'isolamento di una persona da parte di uno Stato membro in un determinato luogo, dove tale persona è privata della libertà di circolazione. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Accertamenti alla frontiera esterna |
Ambito di applicazione |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi che: |
1. La procedura di accertamento di cui al presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi, a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale, che: |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) sono fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure |
a) sono fermati in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali, per motivi diversi dall'età, lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013; oppure |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. |
b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso e non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen]. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le suddette persone sono sottoposte agli accertamenti a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale. |
soppresso |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli accertamenti non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399, salvo nel caso in cui il beneficiario di una decisione individuale emessa dallo Stato membro in base all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento chieda protezione internazionale. |
3. Gli accertamenti non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen]. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Autorizzazione all'ingresso nel territorio di uno Stato membro |
Ingresso nel territorio di uno Stato membro |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro. |
1. Durante gli accertamenti gli Stati membri possono considerare che le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non abbiano fatto ingresso nel territorio di uno Stato membro. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti e il cittadino di paese terzo è autorizzato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento. |
soppresso |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 7, del presente regolamento, se uno Stato membro attua una procedura di frontiera per l'esame delle domande di protezione internazionale a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. xxxx/202x [regolamento sulla procedura di asilo], le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento non sono autorizzate a entrare nel territorio di tale Stato membro durante gli accertamenti. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 5 |
soppresso |
Accertamenti all'interno del territorio |
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Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato. |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati in luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze. |
soppresso |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro. |
soppresso |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni. |
soppresso |
Nel caso delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 e che rimangono fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a due giorni. |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti. |
soppresso |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo. |
soppresso |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera a
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9; |
a) un controllo preliminare dello stato di salute come previsto all'articolo 9; |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) un controllo preliminare delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9; |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) identificazione come previsto all'articolo 10; |
b) identificazione o verifica dell'identità come previsto all'articolo 10; |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) registrazione dei dati biometrici nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta; |
c) registrazione dei dati biometrici in conformità degli articoli 10, 13 e 14 bis del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento Eurodac]; |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) controllo di sicurezza come previsto all'articolo 11; |
d) un controllo di sicurezza come previsto all'articolo 11; |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) compilazione del modulo consuntivo come previsto all'articolo 13; |
e) compilazione del modulo per l'accertamento come previsto all'articolo 13; |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
f) indirizzamento alla procedura adeguata come previsto all'articolo 14. |
f) indirizzamento alla procedura adeguata come previsto all'articolo 14. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli accertamenti possono essere effettuati in qualunque luogo appropriato e adeguato nel territorio di uno Stato membro, da esso designato, anche alle frontiere esterne o nelle loro vicinanze. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza, inclusa l'assistenza giuridica e la rappresentanza legale, hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi, in particolare a coloro che sono tenuti nei centri di trattenimento o sono presenti ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter. Gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. |
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Nel caso delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica [l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,] del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx [regolamento Eurodac] che rimangono fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, esse sono sottoposte in seguito agli accertamenti e il periodo per gli accertamenti è ridotto a due giorni. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 quater. Per la durata di una situazione di crisi a norma del regolamento (UE) XXX/XXXX [regolamento concernente le situazioni di crisi], il periodo di cinque giorni di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente articolo può essere prorogato di un massimo di altri cinque giorni. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 quinquies. Gli Stati membri provvedono a che a tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano riconosciute condizioni di vita che ne garantiscano il sostentamento e ne tutelino la salute fisica e mentale, nonché rispettino i loro diritti conformemente alla Carta. |
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La direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza] si applica alle persone che presentano domanda di protezione internazionale, conformemente all'articolo 16 di tale direttiva, dal momento in cui suddette persone manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 sexies. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere una persona sottoposta agli accertamenti, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. Gli Stati membri possono, se necessario, richiedere alle persone sottoposte agli accertamenti di presentarsi alle autorità competenti in un momento specifico o a intervalli ragionevoli. |
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Le disposizioni della direttiva (UE) xxxx/xxxx [direttiva sulle condizioni di accoglienza] relative al trattenimento e all'applicazione di misure alternative, in particolare gli articoli da 8 a 12 e l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, si applicano mutatis mutandis a tutte le persone sottoposte agli accertamenti. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 septies. I cittadini di paesi terzi durante gli accertamenti non sono sottoposti a tecnologie di sorveglianza biometrica intrusiva, né ad analisi predittiva e categorizzazione biometrica all'interno o nei pressi delle strutture preposte all'accoglienza o agli accertamenti. L'uso di sistemi di rilevamento delle bugie o di dispositivi acustici a lungo raggio è proibito. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti. Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente. |
Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di effettuare gli accertamenti e provvedono a che il personale di tali autorità competenti che effettuerà gli accertamenti disponga delle conoscenze adeguate e abbia ricevuto la formazione necessaria in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/ 2303 [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]. Gli Stati membri predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri designano personale medico qualificato per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. Se del caso, sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani. |
Gli Stati membri designano professionisti del settore medico qualificati per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9 e professionisti qualificati per effettuare il controllo delle vulnerabilità cui all'articolo 9. Se del caso, le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori o funzionari nazionali sulla tratta di esseri umani sono altresì coinvolti. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati. |
Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, ivi compresi quelli di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896 [regolamento della guardia di frontiera e costiera europea], e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati, purché tali esperti abbiano ricevuto la formazione e le qualifiche pertinenti di cui al primo e al secondo comma. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti. |
1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare tutti i presunti casi di violazione dei diritti fondamentali durante la sorveglianza di frontiera e la procedura di accertamento. |
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Essi adottano disposizioni di diritto nazionale per sanzionare la violazione dei diritti fondamentali. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ogni Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente |
2. Ogni Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente o designa un meccanismo indipendente esistente, se soddisfa i criteri stabiliti nel presente regolamento. |
— per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti; |
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— se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento; |
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— per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento. |
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il meccanismo monitora il rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresa la Carta, durante la sorveglianza di frontiera e la procedura di accertamento, anche in relazione a: |
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a) l'accesso alla procedura di asilo; |
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b) il principio di non respingimento; |
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c) l'interesse superiore del minore; |
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d) il diritto all'assistenza sanitaria; |
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e) le condizioni di accoglienza; |
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f) le norme pertinenti in relazione al trattenimento della persona interessata; |
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g) le garanzie procedurali applicabili alla persona interessata. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il meccanismo garantisce che le accuse di mancato rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività pertinenti in relazione alla sorveglianza di frontiera e agli accertamenti di tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, siano oggetto di indagini adeguate e trattate in modo efficace e senza ritardi ingiustificati o, se necessario, che tali indagini siano avviate. Il meccanismo monitora l'andamento di tali indagini. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il meccanismo di monitoraggio indipendente formula raccomandazioni agli Stati membri. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo. |
Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo, in linea con i criteri riconosciuti dalla legislazione e dalle norme internazionali sui diritti umani. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri coinvolgono le istituzioni nazionali per i diritti umani, i difensori civici nazionali e le organizzazioni internazionali nella gestione e nel funzionamento del meccanismo. Possono altresì coinvolgere le organizzazioni non governative interessate. Purché una o più di tali istituzioni o organizzazioni non siano direttamente coinvolte nel meccanismo, gli organismi responsabili del meccanismo di monitoraggio stabiliscono e mantengono stretti legami con le medesime. Gli organismi responsabili del meccanismo stabiliscono e mantengono stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi responsabili del meccanismo abbiano accesso a tutti i luoghi pertinenti, comprese le strutture di accoglienza e di trattenimento, alle persone e ai documenti, nella misura in cui tale accesso è necessario per consentire agli organismi responsabili del meccanismo di adempiere agli obblighi di cui al presente articolo. Laddove le informazioni raccolte su un singolo caso suggeriscano che è stato commesso un reato, tali informazioni sono trasmesse alle autorità nazionali responsabili dell'azione penale o alle procure nazionali. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati. |
La FRA elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente di un meccanismo di monitoraggio. Inoltre, Gli Stati membri possono chiedere alla FRA di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il lavoro dei meccanismi di monitoraggio indipendenti contribuisce alla valutazione dell'effettiva applicazione e attuazione della Carta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis [regolamento sulle disposizioni comuni]. |
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______________ |
|
1 bis Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159). |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio. |
soppresso |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il meccanismo indicato in precedenza non pregiudica il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del CEAS di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e il ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali nel monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2019/1896 [regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea]. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti sono informati sinteticamente della finalità e delle modalità degli accertamenti, in particolare di quanto segue: |
1. Gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti della finalità, della durata e delle modalità degli accertamenti, anche di quanto segue: |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le fasi, le modalità e i possibili esiti degli accertamenti; |
a) le fasi e i possibili esiti degli accertamenti; |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) il diritto di chiedere protezione internazionale, in particolare nelle circostanze specificate all'articolo 30 del regolamento (UE) xxxx/202x [regolamento sulla procedura di asilo]; |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compreso l'obbligo di rimanere nelle strutture designate durante gli accertamenti. |
b) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compreso l'obbligo di rimanere nelle strutture designate durante gli accertamenti e la possibilità di contattare ed essere contattati dalle organizzazioni e dalle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 6 bis, del presente regolamento; |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) i diritti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 [GDPR], all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 [direttiva in materia di polizia] e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Durante gli accertamenti essi ricevono inoltre le seguenti informazioni, a seconda dei casi: |
2. Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni, a seconda dei casi: |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite; |
a) nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite, le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato; |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) qualora abbiano presentato domanda di protezione internazionale, o vi siano indicazioni che intendano presentarla, informazioni sull'obbligo di presentare tale domanda nello Stato membro di primo ingresso o nel quale soggiornano legalmente di cui all'articolo [9, paragrafi 1 e 2,] del regolamento (UE) XXX/XXX [ex regolamento Dublino] e sulle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo [10, paragrafo 1,] del medesimo regolamento, nonché le informazioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento e informazioni sulle procedure successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale; |
b) qualora abbiano presentato domanda di protezione internazionale, o vi siano indicazioni che intendano presentarla, informazioni sugli obblighi stabiliti per i richiedenti protezione internazionale nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e sulle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi e informazioni sulle procedure successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale; |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'obbligo di rimpatrio per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della direttiva XXXXX [direttiva rimpatri]; |
c) nel caso in cui, durante gli accertamenti, risulti che il cittadino di un paese terzo interessato non soddisfa le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], l'obbligo di rimpatrio in conformità della direttiva XXXXX [direttiva rimpatri] e le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria; |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria; |
soppressa |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/67935 [GDPR]. |
soppressa |
__________________ |
|
35 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
|
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto e in circostanze eccezionali, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario. |
3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende. Le informazioni sono fornite per iscritto in formato conciso e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice e, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario e nei casi di minori non accompagnati in presenza del rappresentante di cui all'articolo 9 bis. |
|
Per i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale, tali informazioni possono essere fornite contemporaneamente alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo]. |
|
Le autorità competenti provvedono a mettere a disposizione servizi di interpretazione e, qualora sia necessario e opportuno, di mediazione culturale per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o isolamento per motivi di salute pubblica, a meno che, in base alle condizioni generali dei singoli cittadini di paesi terzi interessati e ai motivi per cui sono stati indirizzati agli accertamenti, le autorità competenti abbiano appurato che la visita medica preliminare non è necessaria. In tal caso, ne informano le persone in questione. |
1. Tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare da parte di professionisti qualificati del settore medico volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o a lungo termine, o isolamento per motivi di salute pubblica. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo], per i cittadini di paesi terzi richiedenti protezione internazionale, il controllo dello stato di salute di cui al primo comma del presente articolo può far parte della visita medica di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo]. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se opportuno, si verifica se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, siano state vittime di tortura o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva sulle condizioni di accoglienza [rifusione]. |
2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché professionisti qualificati valutino se le persone sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 3 siano in una situazione vulnerabile, siano vittime di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti, siano apolidi o a rischio di apolidia, o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo 21 della direttiva (UE) xxxx/xxxx [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e dell'articolo 20 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo]. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori. |
3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale in strutture adeguate nello Stato membro. Se una persona dichiara di non avere alcuna nazionalità o se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che tale persona possa essere un apolide, ciò deve essere chiaramente registrato. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato in maniera adatta ai minori stessi da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se ritenuto necessario in base alle circostanze, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 sono oggetto di una visita medica preliminare, intesa specialmente a individuare eventuali problemi di salute che richiedano cure immediate, assistenza speciale o isolamento. |
soppresso |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Fatta salva la valutazione delle esigenze particolari di accoglienza di cui alla direttiva XXXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza], la valutazione delle esigenze procedurali particolari di cui al regolamento XXXX/XXX [regolamento sulle procedure di asilo] e la verifica della vulnerabilità di cui alla direttiva XXX/XXX [direttiva rimpatri], la valutazione della vulnerabilità di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può far parte delle valutazioni della vulnerabilità e delle procedure particolari previste da tali atti legislativi. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 9 bis |
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Garanzie a favore dei minori |
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1. Durante la procedura di accertamento, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta. |
|
2. Non appena possibile gli Stati membri, adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato durante gli accertamenti. Tale rappresentante coincide, se del caso, con il rappresentante da nominare a norma dell'articolo 23 della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore, la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. |
|
3. Gli Stati membri affidano a un rappresentante un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati e, in circostanze normali, non più di trenta contemporaneamente, affinché suddetti rappresentanti siano in grado di svolgere efficacemente i loro compiti. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Identificazione |
Verifica dell'identità o identificazione |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 è verificata o stabilita utilizzando in particolare i seguenti elementi, in combinazione con le banche dati nazionali ed europee: |
1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 del presente regolamento è verificata o stabilita utilizzando, se del caso, i seguenti elementi: |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo; nonché |
b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato; nonché |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano ogni banca dati nazionale pertinente e l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. A tale scopo sono utilizzati i dati biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti sul posto durante gli accertamenti, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio. |
2. Ai fini della verifica o dell'identificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti designate consultano il CIR di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817 e il sistema d'informazione Schengen (SIS). I dati biometrici dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti sono acquisiti una volta ai fini della verifica o dell'identificazione e della registrazione nell'Eurodac di tale persona. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le consultazioni di cui al paragrafo 2 sono avviate tramite il portale di ricerca europeo conformemente al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di paese terzo o se l'interrogazione di cui al paragrafo 2 effettuata con tali dati non dà esito, l'interrogazione di cui al paragrafo 2 è effettuata con i dati di identità del cittadino di paese terzo combinati con eventuali dati del documento di identità o di viaggio o di altro documento, oppure con i dati di identità forniti dal cittadino di paese terzo. |
3. Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di paese terzo o se la consultazione effettuata con tali dati non dà esito, la consultazione di cui al paragrafo 2 è effettuata con i dati di identità del cittadino di paese terzo combinati con eventuali dati del documento di identità o di viaggio o di altro documento, oppure con i dati di identità forniti dal cittadino di paese terzo. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. L'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea può supportare le autorità competenti nell'identificazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti in conformità del regolamento (UE) 2019/1896. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato. |
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare la possibilità che costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui non lo abbiano già fatto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti interrogano le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS). |
2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui tale controllo non abbia già avuto luogo nel contesto dei controlli effettuati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (2016/399) [codice frontiere Schengen], sono consultate le pertinenti banche dati dell'Unione, in particolare il SIS come previsto dall'articolo 12. A tal fine possono essere altresì consultate le pertinenti banche dati nazionali a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen]. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'autorità competente interroga il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti (VIS), il sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi, i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794, e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) con i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, usando almeno i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c). |
soppresso |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Per quanto riguarda la consultazione dell'EES, dell'ETIAS e del VIS ai sensi del paragrafo 3, i dati estratti si limitano a indicare i rifiuti di autorizzazione ai viaggi, i rifiuti d'ingresso e le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un permesso di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza. |
4. Per quanto riguarda la consultazione dell'EES, dell'ETIAS e del VIS ai sensi del paragrafo 2, i dati estratti si limitano a indicare i rifiuti di autorizzazione ai viaggi, i rifiuti d'ingresso e le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un permesso di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Per quanto riguarda la consultazione del sistema ECRIS-TCN, i dati estratti si limitano alle condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/816. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Le consultazioni delle banche dati Interpol ai fini del paragrafo 1 sono effettuate solo nel caso in cui si assicuri che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. Gli accertamenti non prevedono la consultazione delle banche dati di Interpol laddove non sia possibile procedere a tali consultazioni in modo tale da non rivelare informazioni al titolare della segnalazione Interpol. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Modalità dei controlli di sicurezza |
Modalità di consultazione delle banche dati a scopi di sicurezza |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE e nel CIR, le interrogazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/81836. |
1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE e nel CIR, le consultazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento, possono essere avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/81836. |
__________________ |
__________________ |
36 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85). |
36 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85). |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con i dati contenuti in uno dei sistemi d'informazione, l'autorità competente ha accesso alla consultazione del fascicolo relativo a tale corrispondenza per determinare il rischio per la sicurezza interna di cui all'articolo 11, paragrafo 1. |
2. Qualora dalla consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, risulti un riscontro positivo le autorità responsabili, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, forniscono all'autorità competente informazioni dettagliate sui motivi delle decisioni registrate nei sistemi che hanno comportato un riscontro positivo o, a norma dei paragrafi 2 ter o 2 quater, un parere sul rischio per la sicurezza interna di cui all'articolo 11, paragrafo 1. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Quando si ottiene un riscontro positivo in seguito a una consultazione del SIS, le autorità competenti svolgono le procedure previste dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 o (UE) 2018/1862, compresa la consultazione dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione tramite gli uffici SIRENE. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Se la consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento riporta un riscontro positivo a seguito della consultazione dell'ECRIS-TCN, l'autorità centrale dello Stato membro che detiene informazioni sul casellario giudiziario del cittadino di un paese terzo interessato è informata di una richiesta di parere a norma dell'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2019/816. Il casellario giudiziario nazionale viene consultato prima della formulazione del parere. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. Quando si ottiene un riscontro positivo nell'elenco di controllo ETIAS, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 bis del regolamento (UE) 2018/1240. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con dati Europol, l'autorità competente dello Stato membro ne informa Europol al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente. |
3. Qualora dalla consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 risulti un riscontro positivo rispetto ai dati Europol, viene inoltrata una notifica automatica, contenente i dati utilizzati per la consultazione, a Europol. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), l'autorità competente dello Stato membro ne informa l'ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente. |
soppresso |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol e le autorità centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, per determinare il rischio per la sicurezza interna. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. |
5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 bis volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti e altre autorità competenti per verificare se una persona rappresenti una minaccia per la sicurezza interna. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Modulo consuntivo |
Modulo per l'accertamento |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 3 e 5, il modulo che figura nell'allegato I, inserendo le seguenti informazioni: |
Per completare gli accertamenti le autorità competenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, il modulo che figura nell'allegato I, inserendo le seguenti informazioni: |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) nome, data e luogo di nascita, sesso; |
a) nome, data e luogo di nascita, genere; |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) indicazione iniziale delle cittadinanze, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate; |
b) loro indicazione iniziale delle cittadinanze o apolidia, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate; |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) motivo dell'arrivo non autorizzato, dell'ingresso e, se del caso, del soggiorno o della residenza irregolari, specificando se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale; |
c) motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti come previsto all'articolo 3, paragrafi 1 e 2; |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c bis) informazioni pertinenti sulla visita media preliminare effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 1; |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c ter (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c ter) informazioni pertinenti sulla valutazione preliminare delle vulnerabilità effettuata in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, in particolare le vulnerabilità o le esigenze di accoglienza o procedurali particolari individuate; |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c quater (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c quater) informazioni sulla richiesta di protezione internazionale da parte di un cittadino di paese terzo; |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c quinquies (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c quinquies) informazioni sull'eventuale presenza sul territorio degli Stati membri di familiari o parenti adulti del cittadino di paese terzo; |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c sexies (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c sexies) informazioni sul riscontro positivo o negativo a seguito della consultazione delle banche dati pertinenti a fini di sicurezza, a norma dell'articolo 11. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) informazioni ottenute sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito e quelli in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta protezione, nonché la destinazione prevista nell'Unione; |
soppressa |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) informazioni sull'assistenza fornita da una persona o da un'organizzazione criminale in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera, e ogni eventuale informazione connessa nei casi di presunto traffico di migranti. |
soppressa |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Laddove tali informazioni siano disponibili, il modulo comprende: |
|
a) il motivo dell'arrivo o dell'ingresso irregolari; |
|
b) informazioni ottenute sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito e quelli in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta protezione internazionale, nonché la destinazione prevista nell'Unione. |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le informazioni contenute nel modulo di accertamento sono registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
All'interessato viene fornita una copia del modulo prima della sua trasmissione alle autorità competenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3. La persona sottoposta agli accertamenti ha la possibilità di indicare che le informazioni contenute nel modulo non sono corrette. Tali indicazioni sono incluse tra le informazioni pertinenti di cui al presente articolo. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Esito degli accertamenti |
Completamento degli accertamenti |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 –parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento che |
Una volta completati gli accertamenti, o una volta scaduto il periodo per effettuare gli accertamenti a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 ter o 6 quater, i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento che |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— non hanno presentato domanda di protezione internazionale e |
— non hanno manifestato il desiderio di presentare una domanda di protezione internazionale e |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – secondo comma
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure conformi alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri). |
sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure in conformità della direttiva (UE) 2008/115/CE [direttiva rimpatri], fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399) [codice frontiere Schengen] |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399. |
soppresso |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che appaiono a prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera. |
2. I cittadini di paesi terzi che presentano, hanno presentato o hanno espresso il desiderio di presentare domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione delle procedure di asilo di cui all'articolo [5] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 che |
soppresso |
— non hanno presentato domanda di protezione internazionale e |
|
— non soddisfano le condizioni di ingresso e soggiorno stando a quanto risulta dagli accertamenti |
|
sono sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. |
|
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Qualora i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 presentino domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo], il paragrafo 2 del presente articolo si applica di conseguenza. |
soppresso |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi ai quali si applica il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], le autorità competenti rilevano i dati biometrici di cui agli articoli [10, 13, 14 e 14 bis] di tale regolamento e li trasmettono in conformità di tale regolamento. |
soppresso |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. Per poter esercitare effettivamente i diritti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 [GDPR], all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 [direttiva in materia di polizia] e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e il diritto di proporre ricorso dinanzi a un'autorità di controllo, alla persona interessata è fornita una copia del modulo prima della sua trasmissione alle autorità competenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Nel caso di minori, la copia del modulo deve essere consegnata all'adulto o agli adulti responsabili del minore. Nel caso di minori non accompagnati, il modulo è consegnato al rappresentante del minore in conformità dell'articolo 9 bis. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 5, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata. |
7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo, di ricollocazione o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 6 ter o 6 quater, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], gli accertamenti sono interrotti. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis. Le persone identificate come apolidi o a rischio di apolidia durante gli accertamenti sono indirizzate alle autorità competenti, che determinano se la persona sia apolide e offrono un'adeguata protezione, conformemente al diritto nazionale. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 ter. Lo Stato membro che effettua la procedura di accertamento garantisce che tutti i dati personali raccolti nel contesto di tale procedura, in particolare i dati personali inclusi nel modulo di accertamento, siano cancellati non appena: |
|
i) sia stata presa una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, compresi tutti i livelli di appello; |
|
ii) sia stata presa una decisione definitiva in merito alla procedura di rimpatrio, compresi tutti i livelli di appello; oppure |
|
iii) la persona abbia ottenuto l'ingresso nello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6, del regolamento (UE) 2016/299 [codice frontiere Schengen]. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 bis |
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Esercizio della delega |
|
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
|
3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
|
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(-1) All'articolo 2, è aggiunto il punto seguente: |
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(g bis) per consentire i controlli di sicurezza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/XXX [regolamento sugli accertamenti]. |
Emendamento 186