RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

14.4.2023 - (COM(2021)0420 – C9‑0339/2021 – 2021/0239(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatori: Eero Heinäluoma, Damien Carême
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)


Procedura : 2021/0239(COD)
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A9-0151/2023
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A9-0151/2023
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

(COM(2021)0420 – C9‑0339/2021 – 2021/0239(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0420),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0339/2021),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere della Banca centrale europea del 17 febbraio 2022[1],

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021[2],

 visti gli articoli 59  e 40 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0151/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio23 costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva definisce un quadro giuridico completo che la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio24 ha ulteriormente rafforzato affrontando i rischi emergenti e aumentando la trasparenza della titolarità effettiva. Nonostante i risultati ottenuti, l'esperienza ha dimostrato che dovrebbero essere introdotti ulteriori miglioramenti per mitigare adeguatamente i rischi e individuare efficacemente i tentativi di abuso del sistema finanziario dell'Unione per scopi criminosi.

(1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio23 costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva definisce un quadro giuridico completo che la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio24 ha ulteriormente rafforzato affrontando i rischi emergenti e aumentando la trasparenza della titolarità effettiva. Nonostante i risultati della direttiva (UE) 2015/849, pratiche divergenti riguardo alla sua applicazione e la mancanza di una corretta attuazione delle norme minime hanno portato a un quadro normativo frammentato, incompleto e parzialmente inefficiente nell'Unione. Pertanto, l'esperienza ha dimostrato che dovrebbero essere introdotti ulteriori miglioramenti per mitigare adeguatamente i rischi, affrontare le divergenze nell'applicazione e nell'attuazione della direttiva e individuare efficacemente i tentativi di abuso del sistema finanziario dell'Unione per scopi criminosi.

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23 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

23 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

24 Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

24 Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La principale sfida individuata per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 che stabiliscono obblighi per gli attori del settore privato, i cosiddetti soggetti obbligati, è la mancanza di applicabilità diretta di tali norme e la frammentazione dell'approccio a livello nazionale. Sebbene esistano e siano in evoluzione da trent'anni, tali norme sono ancora attuate in modo non pienamente conforme alle esigenze di un mercato interno integrato. È pertanto necessario che le norme sulle materie attualmente contemplate dalla direttiva (UE) 2015/849 che possono essere direttamente applicabili dai soggetti obbligati interessati siano trattate nell'ambito di un nuovo regolamento al fine di conseguire l'auspicata uniformità di applicazione.

(2) La principale sfida individuata per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 che stabiliscono obblighi per gli attori del settore privato, i cosiddetti soggetti obbligati, è la mancanza di applicabilità diretta di tali norme e la frammentazione dell'approccio a livello nazionale. Sebbene esistano e siano in evoluzione da trent'anni, in linea di principio tali norme sono ancora attuate in modo non pienamente conforme alle esigenze di un mercato interno integrato. È pertanto necessario che le norme sulle materie attualmente contemplate dalla direttiva (UE) 2015/849 che possono essere direttamente applicabili dai soggetti obbligati interessati siano trattate nell'ambito del presente regolamento al fine di conseguire l'auspicata uniformità di applicazione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Nell'attuale situazione di instabilità con un aumento delle minacce alla sicurezza, è opportuno rafforzare e armonizzare il quadro giuridico dell'Unione per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in modo da colmare le lacune esistenti e rendere più rigorose le normative in vigore, al fine di ostacolare le attività criminali in tale ambito.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) L'aggressione militare illegittima, non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina è stata condannata con vigore dall'Unione e ha spinto quest'ultima ad imporre un rigoroso embargo nei confronti delle banche e degli oligarchi russi, oltre a mettere in evidenza nel contempo regimi in cui il denaro è riciclato dalle banche russe tramite i servizi bancari dell'Unione. In tale ambito è importante riconoscere che il mantenimento a lungo termine delle sanzioni ha il potenziale di ridurre il rischio di riciclaggio di denaro russo nell'Unione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) stima che ogni anno è riciclato un importo compreso tra il 2 % e il 5 % del prodotto interno lordo (PIL) mondiale. Inoltre, secondo le stime, un importo equivalente a circa l'1,5 % del PIL dell'Unione è sottoposto a riciclaggio e alla fine soltanto circa l'1 % del denaro è confiscato1 bis. È pertanto essenziale che gli Stati membri, oltre a rafforzare la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, si impegnino in modo sostanziale per recuperare i proventi illeciti.

 

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1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0190

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Dall'adozione della direttiva (UE) 2015/849 i recenti sviluppi del quadro di diritto penale dell'Unione hanno contribuito a rafforzare la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio25 ha portato a un'interpretazione comune dei reati di riciclaggio e dei reati presupposto associati. La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio26 ha definito i reati finanziari che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e che dovrebbero essere considerati a loro volta reati presupposto del riciclaggio di denaro. La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio27 ha definito un'interpretazione comune del reato di finanziamento del terrorismo. Poiché tali concetti sono ora chiariti nel diritto penale dell'Unione, non è più necessario che le norme AML/CFT dell'Unione definiscano il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. Il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT dovrebbe piuttosto essere pienamente coerente con il quadro di diritto penale dell'Unione.

(5) Dall'adozione della direttiva (UE) 2015/849 i recenti sviluppi del quadro di diritto penale dell'Unione hanno contribuito a rafforzare la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio25 ha portato a un'interpretazione comune dei reati di riciclaggio e dei reati presupposto associati. La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio26 ha definito i reati finanziari che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e che dovrebbero essere considerati a loro volta reati presupposto del riciclaggio di denaro. La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio27 ha definito un'interpretazione comune del reato di finanziamento del terrorismo. Poiché tali concetti sono ora chiariti nel diritto penale dell'Unione, non è più necessario che le norme AML/CFT dell'Unione definiscano il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. Il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT dovrebbe piuttosto essere pienamente coerente con il quadro di diritto penale dell'Unione nell'intento di migliorare la sicurezza pubblica e di proteggere i cittadini dell'Unione.

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25 Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

25 Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

26 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

26 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

27 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

27 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La tecnologia continua a evolversi, offrendo al settore privato l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti e sistemi per scambiare fondi o valore. Tale fenomeno, seppur positivo, può generare nuovi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in quanto i criminali riescono continuamente a trovare modi per sfruttare le vulnerabilità al fine di occultare e trasferire fondi illeciti in ogni parte del mondo. I fornitori di servizi per le cripto-attività e le piattaforme di crowdfunding sono esposti all'uso improprio di nuovi canali per la circolazione di denaro illecito e si trovano nella posizione ideale per individuare tali movimenti e mitigare i rischi. L'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto essere esteso a tali soggetti, in linea con i recenti sviluppi delle norme del GAFI in materia di cripto-attività.

(6) La tecnologia continua a evolversi, offrendo al settore privato l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti e sistemi per scambiare fondi o valore. Tale fenomeno, seppur positivo, può generare nuovi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in quanto i criminali riescono continuamente a trovare modi per sfruttare le vulnerabilità al fine di occultare e trasferire fondi illeciti in ogni parte del mondo. I fornitori di servizi per le cripto-attività, le piattaforme dei token non fungibili (Non Fungible Tokens, NFT) e le piattaforme di crowdfunding sono esposti all'uso improprio di nuovi canali per la circolazione di denaro illecito e si trovano nella posizione ideale per individuare tali movimenti e mitigare i rischi. L'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto essere esteso a tali soggetti, in linea con i recenti sviluppi delle norme del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di cripto-attività. Le piattaforme NFT non rientrano nell'attuale definizione di fornitori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/... [regolamento MiCA] in quanto non prestano servizi per le cripto-attività che siano fungibili e non unici. Al fine di colmare tale divario e attenuare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ad esso associati, le piattaforme NFT dovrebbero pertanto essere incluse nel quadro orizzontale in materia di AML/CFT come categoria distinta di soggetti obbligati.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) e gli altri meccanismi di finanza decentralizzata (DeFi) dovrebbero anch'essi essere soggetti alle norme dell'Unione in materia di AML/CFT nella misura in cui erogano o prestano, per o per conto di un'altra persona, servizi per le cripto-attività che sono controllati direttamente o indirettamente, anche attraverso contratti intelligenti o protocolli di voto, da persone fisiche e giuridiche identificabili. In tali casi, le DAO o i meccanismi DeFi dovrebbero essere considerati fornitori di servizi per le cripto-attività che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/... [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e recante modifica della direttiva (UE) 2019/1937 – COM(2020)0593 final] e del presente regolamento, indipendentemente dall'etichetta commerciale o dalla loro autoidentificazione come DAO o DeFi. Gli sviluppatori, i titolari o gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo prima di lanciare o utilizzare un software o una piattaforma e dovrebbero adottare misure adeguate per mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in modo continuativo e lungimirante.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Il mondo virtuale offre ai criminali nuove opportunità di nascondere e incanalare fondi illeciti sfruttando tale ambiente per acquistare e rivendere oggetti virtuali, quali immobili virtuali, terreni virtuali e altri beni molto richiesti. Sebbene attualmente non esista un quadro normativo specifico per il metaverso anche se la sua diffusione si espande ed evolve, i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo ed evasione delle sanzioni aumentano notevolmente. I soggetti obbligati dovrebbero essere consapevoli di tali rischi e continuare a rispettare gli obblighi di AML/CFT quando operano in mondi virtuali, in relazione alle attività e alle operazioni disciplinate dal presente regolamento, quali i professionisti legali con esperienza nel settore immobiliare, finanziario e della proprietà intellettuale, che possono essere sempre più coinvolti in tali operazioni, anche quando forniscono assistenza o consulenza legale.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) I professionisti legali indipendenti dovrebbero essere tenuti al rispetto del presente regolamento quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui i servizi prestati da tali professionisti corrono il rischio di essere utilizzati impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente, che dovrebbero essere coperte dal privilegio forense. Di conseguenza la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta all'obbligo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(9) Il presente regolamento non mira a disciplinare le professioni legali e fiscali indipendenti, che assumono forme diverse nei vari Stati membri, né a interferire con l'essenza del ruolo di difesa di tali professionisti nell'amministrazione della giustizia e nello Stato di diritto, che è alla base del privilegio forense. Tuttavia, i professionisti legali indipendenti, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti fiscali, che in alcuni Stati membri hanno il diritto di difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di un procedimento giudiziario o di accertare la posizione giuridica di un cliente, svolgono anche attività lontane dal ruolo di difesa. Pertanto dovrebbero essere tenuti al rispetto del presente regolamento quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria o consulenza in materia di cittadinanza o di soggiorno attraverso programmi di investimento, settore in cui i servizi prestati da tali professionisti corrono il rischio di essere utilizzati impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari, che dovrebbero essere coperte dal privilegio forense. Dovrebbero essere previste esenzioni anche per le attività svolte nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente, che dovrebbero anch'esse essere coperte dal privilegio forense limitatamente ai casi in cui tali attività mirano a stabilire i diritti e gli obblighi dei clienti, a differenza della consulenza non legale. Di conseguenza la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta all'obbligo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, qualora la consulenza, compresa quella tributaria o in materia di cittadinanza o di soggiorno attraverso programmi di investimento, sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o qualora il professionista legale sia a conoscenza o sospetti, in base a circostanze fattuali e oggettive, che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o allo scopo di presentare domanda per ottenere diritti di soggiorno o la cittadinanza attraverso programmi di investimento. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere, in relazione a specifiche operazioni che comportano un rischio particolarmente elevato di essere utilizzate a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti legali indipendenti, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti fiscali.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di assicurare il rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, sono abilitati a difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o a esaminare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette a obblighi di segnalazione.

(10) Al fine di assicurare il rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, sono abilitati a difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o a esaminare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette a obblighi di segnalazione, tranne nei casi in cui i revisori contabili, i contabili esterni o i consulenti fiscali partecipino alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o il revisore dei conti, il contabile esterno o il consulente fiscale sia a conoscenza o abbia un fondato sospetto, in base a circostanze fattuali e oggettive, che il cliente richiede la consulenza legale, compresa quella tributaria o in materia di cittadinanza o di soggiorno attraverso programmi di investimento, a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e la consulenza legale richiesta non è collegata a procedimenti giudiziari. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere, in relazione a specifiche operazioni che comportano un rischio particolarmente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, obblighi di segnalazione supplementari ai quali non si applica l'esenzione dagli obblighi di trasmissione delle informazioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre nel diritto nazionale disposizioni specifiche sull'applicazione dei requisiti applicabili a tali professionisti a norma del presente regolamento.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Le vulnerabilità delle piattaforme di crowdfunding ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono orizzontali e interessano il mercato interno nel suo complesso. Finora sono emersi approcci divergenti tra gli Stati membri per quanto riguarda la gestione di tali rischi. Il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio28 armonizza l'approccio normativo per le piattaforme di crowdfunding basato sul prestito e sull'investimento in tutta l'Unione e garantisce l'esistenza di strumenti di salvaguardia adeguati e coerenti per far fronte ai potenziali rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tra questi vi sono obblighi per la gestione dei fondi e dei pagamenti in relazione a tutte le operazioni finanziarie eseguite su tali piattaforme. I fornitori di servizi di crowdfunding devono richiedere un'autorizzazione o istituire un partenariato con un prestatore di servizi di pagamento o un ente creditizio per l'esecuzione di tali operazioni. Il regolamento stabilisce inoltre strumenti di salvaguardia per quanto riguarda la procedura di autorizzazione, la valutazione dell'onorabilità dei dirigenti e attraverso procedure di adeguata verifica nei confronti dei titolari di progetti. Nella sua relazione su tale regolamento la Commissione è tenuta a valutare, entro il 10 novembre 2023, se siano necessari ulteriori strumenti di salvaguardia. È pertanto giustificato non assoggettare alla legislazione dell'Unione in materia di AML/CFT le piattaforme di crowdfunding autorizzate a norma del regolamento (UE) 2020/1503.

(12) Le vulnerabilità delle piattaforme di crowdfunding ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono orizzontali e interessano il mercato interno nel suo complesso. Finora sono emersi approcci divergenti tra gli Stati membri per quanto riguarda la gestione di tali rischi. Sebbene il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio28 armonizzi l'approccio normativo per le piattaforme di crowdfunding basato sul prestito e sull'investimento in tutta l'Unione e stabilisca alcuni obblighi in materia di AML/CFT limitati all'adeguata verifica delle piattaforme di crowdfunding nei confronti dei titolari di progetti e nell'ambito delle procedure di autorizzazione, la mancanza di un quadro giuridico armonizzato che preveda rigorosi obblighi in materia di AML/CFT per le piattaforme di crowdfunding crea lacune e indebolisce gli strumenti di salvaguardia dell'Unione in materia di AML/CFT. È pertanto necessario provvedere affinché tutte le piattaforme di crowdfunding, comprese quelle già autorizzate a norma del regolamento (UE) 2020/1503, siano soggette alla legislazione dell'Unione in materia di AML/CFT.

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28 Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

28 Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le piattaforme di crowdfunding che non sono autorizzate a norma del regolamento (UE) 2020/1503 sono attualmente lasciate non regolamentate o soggette ad approcci normativi divergenti, anche per quanto riguarda le norme e le procedure per contrastare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Per garantire coerenza e fare in modo che non vi siano rischi incontrollati in tale contesto, è necessario che tutte le piattaforme di crowdfunding che non sono autorizzate a norma del regolamento (UE) 2020/1503 e che pertanto non sono soggette agli strumenti di salvaguardia da esso previsti siano soggette alle norme AML/CFT dell'Unione al fine di mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

soppresso

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Alcune categorie di soggetti che commerciano beni sono particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a causa dell'elevato valore dei beni trasportabili e di piccole dimensioni che esse trattano. Per questo motivo le persone che commerciano pietre e metalli preziosi dovrebbero essere sottoposte a obblighi in materia di AML/CFT.

(15) Le persone che commerciano metalli e pietre preziosi e beni di lusso sono particolarmente esposte a rischi molto significativi di riciclaggio di denaro, indipendentemente dai mezzi di pagamento. Le organizzazioni criminali hanno ripetutamente utilizzato questo metodo, che è facilmente accessibile e non richiede competenze specifiche, per convertire i proventi derivanti dalle attività criminali in beni molto richiesti sui mercati esteri. Per questo motivo le persone che commerciano pietre e metalli preziosi e beni di lusso dovrebbero essere sottoposte a obblighi in materia di AML/CFT.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Gli operatori che prestano servizi di migrazione degli investimenti sono società, organismi o persone private che agiscono o interagiscono direttamente con le autorità competenti degli Stati membri per conto di cittadini di paesi terzi o che prestano servizi di intermediazione a cittadini di paesi terzi che intendono ottenere diritti di soggiorno in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimenti, inclusi i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale. I programmi di soggiorno per investitori presentano rischi e vulnerabilità in relazione al riciclaggio di denaro, alla corruzione e all'evasione fiscale. Tali rischi sono aggravati dai diritti transfrontalieri associati alla residenza in uno Stato membro. È pertanto necessario che gli operatori che prestano servizi di migrazione degli investimenti siano soggetti agli obblighi in materia di AML/CFT. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai programmi di cittadinanza per investitori che comportano l'acquisizione della cittadinanza in cambio di investimenti, in quanto tali programmi devono essere considerati tali da compromettere lo status fondamentale della cittadinanza dell'Unione e una leale cooperazione tra gli Stati membri.

(16) Gli operatori che prestano servizi di migrazione degli investimenti sono società, organismi o persone private che agiscono o interagiscono direttamente con le autorità competenti degli Stati membri per conto di cittadini di paesi terzi o che prestano servizi di intermediazione a cittadini di paesi terzi che intendono ottenere diritti di soggiorno in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimenti, inclusi i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale. I programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori presentano rischi e vulnerabilità in relazione al riciclaggio di denaro, alla corruzione e all'evasione fiscale. Tali rischi sono aggravati dai diritti transfrontalieri associati alla residenza in uno Stato membro. È pertanto necessario che gli operatori che prestano servizi di migrazione degli investimenti siano soggetti agli obblighi in materia di AML/CFT. In considerazione dei rischi e delle vulnerabilità presentati dai programmi per investitori, che comportano l'acquisizione dei diritti di soggiorno o della cittadinanza in cambio di investimenti, è necessario prevedere il divieto di ottenimento della cittadinanza attraverso programmi di investimento e requisiti minimi nella valutazione dei richiedenti da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri per quanto riguarda il soggiorno attraverso programmi di investimento, onde garantire che siano applicate misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti dei richiedenti e garantire che ai cittadini di determinati paesi che presentano rischi in ambito di AML/CFT identificati conformemente al presente regolamento non sia concesso alcuno status sulla base di tali regimi.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Secondo una relazione del GAFI del luglio 2009 dal titolo "Money Laundering through the Football Sector" (Riciclaggio di denaro attraverso il settore calcistico), il "mercato del calcio professionistico ha subito una crescita accentuata a causa di un processo di commercializzazione. Il denaro investito nel calcio è aumentato principalmente a causa dell'incremento dei diritti televisivi e della sponsorizzazione da parte di imprese. Nel contempo il mercato del lavoro dei calciatori professionisti ha registrato una globalizzazione senza precedenti, con un numero sempre maggiore di calciatori ingaggiati da squadre straniere e pagamenti per trasferimenti di sorprendente entità. I flussi transfrontalieri di denaro interessati possono sfuggire in larga misura al controllo delle organizzazioni calcistiche nazionali e sovranazionali, offrendo l'opportunità di spostare e riciclare denaro. Allo stesso tempo il denaro degli investitori privati si riversa nelle società calcistiche per mantenerle operative, il che può offrire agli investitori rendimenti a lungo termine in termini di diritti audiovisivi, vendite di biglietti, proventi delle vendite di giocatori e merchandising". Nella sua relazione del 24 luglio 2019 al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, la Commissione ha valutato il calcio professionistico e ha stabilito che "pur rimanendo uno sport popolare, è anche un'industria globale con un impatto economico significativo. La complessa organizzazione del calcio professionistico e la mancanza di trasparenza hanno creato un terreno fertile per l'utilizzo di risorse illegali. In questo sport vengono investite somme di denaro discutibili, senza alcun rendimento o guadagno finanziario apparente o spiegabile". Il calcio professionistico è pertanto un nuovo settore che presenta rischi elevati e le società calcistiche professionistiche di alto livello, così come gli agenti sportivi del settore calcistico e le associazioni calcistiche negli Stati membri che sono membri dell'Unione delle federazioni calcistiche europee, dovrebbero essere considerati soggetti obbligati ai fini del presente regolamento.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) È importante che gli obblighi in materia di AML/CFT si applichino in modo proporzionato e che l'imposizione di qualsiasi obbligo sia proporzionata al ruolo che i soggetti obbligati possono svolgere nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. A tal fine, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri, in linea con l'approccio basato sul rischio del presente regolamento, esentare determinati operatori dagli obblighi in materia di AML/CFT, qualora le attività da essi svolte presentino bassi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e siano di natura limitata. Per garantire un'applicazione trasparente e coerente di tali esenzioni in tutta l'Unione, è opportuno istituire un meccanismo che consenta alla Commissione di verificare la necessità delle esenzioni da concedere. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare tali esenzioni su base annua nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Un insieme coerente di norme sui sistemi e i controlli interni applicabile a tutti i soggetti obbligati che operano nel mercato interno rafforzerà la conformità al quadro AML/CFT e renderà più efficace la supervisione. Al fine di garantire un'adeguata mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati dovrebbero disporre di un quadro di controllo interno comprendente politiche, controlli e procedure basati sul rischio e una chiara ripartizione delle responsabilità in tutta l'organizzazione. In linea con l'approccio basato sul rischio del presente regolamento, tali politiche, controlli e procedure dovrebbero essere proporzionati alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato e rispondere ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il soggetto deve far fronte.

(20) Un insieme coerente di norme sui sistemi e i controlli interni applicabile a tutti i soggetti obbligati che operano nel mercato interno rafforzerà la conformità al quadro AML/CFT e renderà più efficace la supervisione. Al fine di garantire un'adeguata mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati dovrebbero disporre di un quadro di controllo interno comprendente politiche, controlli e procedure basati sul rischio e una chiara ripartizione delle responsabilità in tutta l'organizzazione. In linea con l'approccio basato sul rischio del presente regolamento, tali politiche, controlli e procedure dovrebbero essere proporzionati alla natura, all'attività e alle dimensioni del soggetto obbligato e rispondere ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il soggetto deve far fronte.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Il GAFI ha elaborato norme che consentono alle giurisdizioni di individuare e valutare i rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione e di adottare misure per mitigare tali rischi. Le nuove norme oggi introdotte dal GAFI non sostituiscono né compromettono le attuali rigorose prescrizioni che impongono ai paesi di applicare sanzioni finanziarie mirate per conformarsi alle pertinenti disposizioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla prevenzione, alla repressione e all'interruzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del relativo finanziamento. Tali obblighi vigenti, attuati a livello dell'Unione dalle decisioni 2010/413/PESC31 e (PESC) 2016/84932 del Consiglio nonché dai regolamenti (UE) 267/201233 e (UE) 2017/150934 del Consiglio, rimangono obblighi rigorosi basati su regole vincolanti per tutte le persone fisiche e giuridiche all'interno dell'Unione.

(23) Il GAFI ha elaborato norme che consentono alle giurisdizioni di individuare e valutare i rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione e di adottare misure per mitigare tali rischi. Le nuove norme oggi introdotte dal GAFI non sostituiscono né compromettono le attuali rigorose prescrizioni che impongono ai paesi di applicare sanzioni finanziarie mirate per conformarsi alle pertinenti disposizioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla prevenzione, alla repressione e all'interruzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del relativo finanziamento. Tali obblighi vigenti, attuati a livello dell'Unione dalle decisioni 2010/413/PESC31 e (PESC) 2016/84932 del Consiglio nonché dai regolamenti (UE) 267/201233 e (UE) 2017/150934 del Consiglio, rimangono obblighi rigorosi basati su regole vincolanti per tutte le persone fisiche e giuridiche all'interno dell'Unione. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi ad altre sanzioni finanziarie mirate, comprese le sanzioni finanziarie mirate relative al terrorismo e al finanziamento del terrorismo.

__________________

__________________

31 2010/413/CFSP: decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

31 2010/413/CFSP: decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

32 Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

32 Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

33 Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

34 Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

34 Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) La legislazione dell'Unione non contempla disposizioni che descrivono i sistemi e i controlli che gli enti creditizi e gli enti finanziari dovrebbero essere tenuti a porre in essere per conformarsi agli obblighi in materia di sanzioni finanziarie mirate. Nella sua relazione sul futuro quadro dell'UE in materia di AML/CFT, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha osservato che, in situazioni in cui la legislazione prevede esenzioni a determinati obblighi in materia di AML/CFT, ad esempio in relazione alle operazioni occasionali, vi è un evidente conflitto tra le esenzioni basate sul rischio e l'obbligo assoluto di rispettare i regimi sanzionatori applicabili, il che costituisce un obbligo di risultato. L'ABE ha inoltre rilevato che esistono interpretazioni diverse da uno Stato membro all'altro per quanto riguarda l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di controllare l'ordinante o il beneficiario rispetto agli elenchi delle sanzioni. Tale situazione potrebbe creare condizioni di arbitraggio normativo e lacune che potrebbero indebolire il regime di sanzioni finanziarie mirate dell'Unione. È pertanto necessario stabilire norme comuni sulle misure che gli enti creditizi e gli enti finanziari dovrebbero adottare per ottemperare ai loro obblighi in materia di sanzioni finanziarie.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Al fine di rispecchiare gli ultimi sviluppi a livello internazionale, il presente regolamento ha introdotto l'obbligo di individuare, comprendere, gestire e mitigare i rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione a livello dei soggetti obbligati.

(24) Al fine di rispecchiare gli ultimi sviluppi a livello internazionale, il presente regolamento ha introdotto l'obbligo di individuare, comprendere, gestire e mitigare i rischi di potenziale mancata applicazione, applicazione divergente o evasione di tutte le sanzioni finanziarie mirate, comprese le sanzioni finanziarie mirate connesse al terrorismo e al finanziamento del terrorismo e le sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione a livello dei soggetti obbligati.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) Le sanzioni adottate dalle Nazioni Unite sono fattori di rischio pertinenti per il riciclaggio di denaro, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo, in quanto mirano ad affrontare le minacce del terrorismo e del finanziamento del terrorismo, i reati connessi alle violazioni dei diritti umani e la proliferazione delle armi nucleari di distruzione di massa. È pertanto opportuno adottare adeguate misure di riduzione dei rischi in situazioni ad alto rischio a tale riguardo, fatta salva l'applicazione di obblighi basati su regole imposti nell'ambito del regime di sanzioni finanziarie mirate dell'Unione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) È importante che i soggetti obbligati adottino a livello dirigenziale tutte le misure per attuare le politiche, i controlli e le procedure interni, nonché gli obblighi in materia di AML/CFT. Anche se è opportuno identificare una persona a livello dirigenziale che sia responsabile dell'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure del soggetto obbligato, la responsabilità del rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT dovrebbe spettare in ultima analisi all'organo di amministrazione del soggetto. I compiti relativi all'attuazione quotidiana delle politiche, dei controlli e delle procedure del soggetto obbligato in materia di AML/CFT dovrebbero essere affidati a un responsabile per la funzione di controllo della conformità.

(25) È importante che i soggetti obbligati adottino a livello dirigenziale tutte le misure per attuare le politiche, i controlli e le procedure interni, nonché gli obblighi in materia di AML/CFT. Anche se è opportuno identificare una persona a livello dirigenziale che sia responsabile dell'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure del soggetto obbligato, la responsabilità del rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT dovrebbe spettare in ultima analisi all'organo di gestione del soggetto. I compiti relativi all'attuazione quotidiana delle politiche, dei controlli e delle procedure del soggetto obbligato in materia di AML/CFT dovrebbero essere affidati a un responsabile per la funzione di controllo della conformità.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) I soggetti obbligati potrebbero assumere personale che, in virtù delle loro attività professionali, potrebbero essere considerati loro stessi soggetti obbligati. Poiché il quadro AML/CFT si basa sul ruolo delle imprese o dei lavoratori autonomi quali custodi del sistema finanziario, esso non mira a coprire tali dipendenti. Al fine di agevolare l'attuazione del presente regolamento, è opportuno chiarire la situazione dei dipendenti, quali gli avvocati interni, che non dovrebbero essere soggetti ai requisiti del presente regolamento nell'esercizio della loro funzione di dipendenti dei soggetti obbligati.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 27 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 ter) Dato che gli obblighi in materia di AML/CFT sono applicabili a un'ampia gamma di soggetti obbligati sia per natura che per dimensioni, l'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione in materia di requisiti e norme minimi da parte di soggetti obbligati che sono imprese individuali, singoli operatori o microimprese, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità e la riduzione dell'onere amministrativo e finanziario.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) L'attuazione coerente delle politiche e delle procedure in materia di AML/CFT a livello di gruppo è fondamentale per una gestione solida ed efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo all'interno del gruppo. A tal fine, l'impresa madre dovrebbe adottare e attuare politiche, controlli e procedure a livello di gruppo. I soggetti obbligati all'interno del gruppo dovrebbero essere tenuti a scambiarsi informazioni qualora tale condivisione sia utile per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La condivisione delle informazioni dovrebbe essere soggetta a garanzie sufficienti in termini di riservatezza, protezione dei dati e uso delle informazioni. L'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare progetti di norme di regolamentazione che specifichino obblighi e requisiti minimi delle procedure e delle politiche a livello di gruppo, incluse le norme minime per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo e il ruolo e le responsabilità delle imprese madri che non sono esse stesse soggetti obbligati.

(28) L'attuazione coerente delle politiche e delle procedure in materia di AML/CFT a livello di gruppo è fondamentale per una gestione solida ed efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo all'interno del gruppo. A tal fine, l'impresa madre dovrebbe adottare e attuare politiche, controlli e procedure a livello di gruppo. I soggetti obbligati all'interno del gruppo dovrebbero essere tenuti a scambiarsi informazioni qualora tale condivisione sia utile per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La condivisione delle informazioni dovrebbe essere soggetta a garanzie sufficienti in termini di riservatezza, protezione dei dati e uso delle informazioni. L'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare progetti di norme di regolamentazione che specifichino obblighi e requisiti minimi delle procedure e delle politiche a livello di gruppo, incluse le norme minime per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo e il ruolo e le responsabilità delle imprese madri che non sono esse stesse soggetti obbligati, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Oltre ai gruppi esistono altre strutture, quali reti o partenariati, in cui i soggetti obbligati potrebbero condividere proprietà, gestione e controlli della conformità. Per garantire parità di condizioni in tutti i settori ed evitare nel contempo di imporre oneri eccessivi, è opportuno che l'AMLA individui le situazioni in cui a tali strutture dovrebbero applicarsi politiche analoghe a livello di gruppo.

(29) Oltre ai gruppi esistono altre strutture, quali reti o partenariati, in cui i soggetti obbligati potrebbero condividere proprietà, gestione e controlli della conformità. Per garantire parità di condizioni in tutti i settori ed evitare nel contempo di imporre oneri eccessivi, è opportuno che l'AMLA individui le situazioni in cui a tali strutture dovrebbero applicarsi politiche analoghe a livello di gruppo, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Vi sono circostanze in cui succursali e filiazioni di soggetti obbligati sono ubicate in paesi terzi nei quali gli obblighi minimi in materia di AML/CFT, inclusi gli obblighi in materia di protezione dei dati, sono meno rigorosi rispetto al quadro AML/CFT dell'Unione. In tali situazioni, e allo scopo di impedire totalmente l'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di garantire il massimo livello di protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione, tali succursali e filiazioni dovrebbero rispettare gli obblighi in materia di AML/CFT stabiliti a livello dell'Unione. Qualora la legislazione di un paese terzo non consenta il rispetto di tali obblighi, ad esempio a causa di limitazioni alla capacità del gruppo di accedere, trattare o scambiare informazioni per via di un livello insufficiente della normativa in materia di protezione dei dati o di segreto bancario nel paese terzo, i soggetti obbligati dovrebbero adottare misure supplementari per garantire che le succursali e le filiazioni situate in tale paese gestiscano efficacemente i rischi. L'AMLA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche che specifichino il tipo di tali misure supplementari.

(30) Vi sono circostanze in cui succursali e filiazioni di soggetti obbligati sono ubicate in paesi terzi nei quali gli obblighi minimi in materia di AML/CFT, inclusi gli obblighi in materia di protezione dei dati, sono meno rigorosi rispetto al quadro AML/CFT dell'Unione. In tali situazioni, e allo scopo di impedire totalmente l'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di garantire il massimo livello di protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione, tali succursali e filiazioni dovrebbero rispettare gli obblighi in materia di AML/CFT stabiliti a livello dell'Unione. Qualora la legislazione di un paese terzo non consenta il rispetto di tali obblighi, ad esempio a causa di limitazioni alla capacità del gruppo di accedere, trattare o scambiare informazioni per via di un livello insufficiente della normativa in materia di protezione dei dati o di segreto bancario nel paese terzo, i soggetti obbligati dovrebbero adottare misure supplementari per garantire che le succursali e le filiazioni situate in tale paese gestiscano efficacemente i rischi. L'AMLA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche che specifichino il tipo di tali misure supplementari, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis) Gli enti creditizi e gli enti finanziari dovrebbero garantire che l'applicazione delle misure di adeguata verifica sia effettuata sulla base di una singola valutazione del rischio e non comporti di negare indebitamente ai clienti legittimi l'accesso ai servizi finanziari, in particolare per quanto riguarda specifiche categorie di singoli clienti associate a un rischio più elevato, quali i rifugiati e i richiedenti asilo, così come i difensori dei diritti umani, le organizzazioni non governative e i loro rappresentanti e associati. A tal fine, gli enti creditizi e gli enti finanziari dovrebbero garantire che le loro politiche, le loro procedure e i loro controlli interni siano commisurati ai rischi individuati e non compromettano indebitamente l'inclusione finanziaria. L'accesso ai prodotti e ai servizi finanziari di base consente ai rifugiati e ai richiedenti protezione temporanea o internazionale di partecipare alla vita economica e sociale dell'Unione, in linea con il diritto alla protezione sancito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali. Al contempo, l'inclusione finanziaria evita che le operazioni siano effettuate in modo clandestino tramite canali informali, rendendo in tal modo più difficile l'individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette. Pertanto, l'inclusione finanziaria contribuisce in modo significativo alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il presente regolamento offre un'adeguata flessibilità agli istituti finanziari nell'effettuare l'identificazione e la verifica dei potenziali clienti che sono rifugiati o richiedenti protezione e nell'adottare, in linea con l'approccio basato sul rischio, misure proporzionate ed efficaci per gestire e mitigare i rischi legati a tali clienti. Per garantire che tale flessibilità sia sfruttata al massimo, gli enti creditizi e gli enti finanziari dovrebbero accettare i documenti rilasciati dagli Stati membri attestanti il soggiorno regolare come mezzo valido ai fini dell'accertamento dell'identità dei clienti. Al fine di garantire l'efficace attuazione delle norme in materia di AML/CFT, gli enti finanziari dovrebbero affrontare la situazione dei rifugiati e delle persone che chiedono protezione temporanea o internazionale nell'ambito delle loro politiche e procedure interne. L'AMLA e l'ABE dovrebbero emanare orientamenti congiunti per specificare come mantenere un equilibrio tra l'inclusione finanziaria delle categorie di clienti particolarmente colpite dagli obblighi di riduzione dei rischi e AML/CFT e chiarire come attenuare il rischio in relazione a tali clienti e garantire processi trasparenti ed equi per i clienti.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 32 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 ter) I soggetti obbligati dovrebbero adottare misure adeguate per verificare l'identità dei titolari effettivi dei loro clienti al fine di sapere chi è il titolare effettivo e comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente. Nel verificare l'identità di un titolare effettivo, i soggetti obbligati dovrebbero determinare la portata e la frequenza delle informazioni supplementari consultate in base al rischio. A tal fine, essi dovrebbero consultare le informazioni, i documenti e i dati necessari provenienti dal cliente o da fonti affidabili e indipendenti, come i registri delle imprese o altri documenti aziendali pertinenti, e dovrebbero altresì consultare i registri dei titolari effettivi di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) .../..., [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021)423 final]. Nel verificare l'identità di una persona, è opportuno considerare la solidità delle prove fornite e il rischio di furto d'identità. È pertanto importante che, quando i soggetti obbligati sospettano che le informazioni sulla titolarità effettiva dichiarate dal cliente siano false o che la prova dell'identità fornita sia falsificata o rubata, o qualora esista un rischio correlato che l'identità del titolare effettivo possa non coincidere con la documentazione fornita, essi dovrebbero adottare misure per verificare se l'identità dichiarata appartenga ragionevolmente alla persona dichiarata dal cliente e se tali persone siano effettivamente i titolari effettivi dell'entità giuridica o dell'istituto giuridico.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) I soggetti obbligati non dovrebbero essere tenuti ad applicare misure di adeguata verifica nei confronti dei clienti che effettuano operazioni occasionali o collegate al di sotto di un determinato valore, a meno che vi sia un sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Sebbene la soglia di 10 000 EUR si applichi alla maggior parte delle operazioni occasionali, i soggetti obbligati che operano in settori o eseguono operazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dovrebbero essere tenuti ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni con soglie inferiori. Per individuare i settori o le operazioni, nonché le soglie adeguate per tali settori o operazioni, l'AMLA dovrebbe elaborare progetti specifici di norme tecniche di regolamentazione.

(33) I soggetti obbligati non dovrebbero essere tenuti ad applicare misure di adeguata verifica nei confronti dei clienti che effettuano operazioni occasionali o collegate al di sotto di un determinato valore, a meno che vi sia un sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Sebbene la soglia di 10 000 EUR si applichi alla maggior parte delle operazioni occasionali, i soggetti obbligati che operano in settori o eseguono operazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dovrebbero essere tenuti ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni con soglie inferiori e dovrebbero verificare, in particolare, se tali soglie sono rispettate nelle operazioni collegate con importi minori. Per individuare i settori o le operazioni, nonché le soglie adeguate per tali settori o operazioni, l'AMLA dovrebbe elaborare progetti specifici di norme tecniche di regolamentazione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) I rapporti d'affari sono definiti nel presente regolamento e si riferiscono ai rapporti d'affari, professionali o commerciali correlati alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato. Si presume, al momento in cui viene instaurato il contatto, che avrà una certa durata. Nel caso di operazioni immobiliari e per entità diverse dagli enti creditizi e dagli enti finanziari, per rapporto d'affari si intende la prestazione di servizi che comportano la vendita o l'intermediazione di più beni immobili per un certo periodo di tempo. La vendita comprende anche le prestazioni fornite da notai o avvocati quando il diritto nazionale impone tali prestazioni per effettuare le operazioni o il trasferimento di beni immobili.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Alcuni modelli di impresa si basano sull'instaurazione, da parte del soggetto obbligato, di un rapporto d'affari con un commerciante per l'offerta di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso i quali il commerciante riceve un corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, e non con il cliente del commerciante che autorizza il servizio di disposizione di ordine di pagamento allo scopo di avviare un'operazione unica o una tantum nei confronti del commerciante. In tale modello di impresa, il cliente del soggetto obbligato ai fini delle norme AML/CFT è il commerciante e non il cliente del commerciante. Pertanto gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere applicati dal soggetto obbligato nei confronti del commerciante.

(34) Alcuni modelli di impresa si basano sull'instaurazione, da parte del soggetto obbligato, di un rapporto d'affari con un commerciante per l'offerta di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso i quali il commerciante riceve un corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, e non con il cliente del commerciante che autorizza il servizio di disposizione di ordine di pagamento allo scopo di avviare un'operazione unica o una tantum o varie operazioni nei confronti del commerciante. In tale modello di impresa, il cliente del soggetto obbligato ai fini delle norme AML/CFT è il commerciante e non il cliente del commerciante. Pertanto gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere applicati dal soggetto obbligato soltanto nei confronti del commerciante. Se lo stesso soggetto obbligato fornisce anche servizi di pagamento al commerciante, entrando in tal modo in possesso di fondi, allora il commerciante è il cliente del soggetto obbligato anche per quanto riguarda l'offerta combinata di servizi di disposizione di ordine di pagamento, servizi di informazione sui conti e servizi di pagamento.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40) Per garantire l'efficacia del quadro in materia di AML/CFT, i soggetti obbligati dovrebbero riesaminare periodicamente le informazioni ottenute dai loro clienti, conformemente all'approccio basato sul rischio. I soggetti obbligati dovrebbero inoltre istituire un sistema di monitoraggio per individuare le operazioni atipiche che potrebbero far sorgere sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per garantire l'efficacia del monitoraggio delle operazioni, l'attività di monitoraggio dei soggetti obbligati dovrebbe riguardare, in linea di principio, tutti i servizi e i prodotti offerti ai clienti e tutte le operazioni effettuate per conto del cliente od offerte al cliente dal soggetto obbligato. Tuttavia non tutte le operazioni devono essere esaminate singolarmente. L'intensità del monitoraggio dovrebbe rispettare l'approccio basato sul rischio ed essere stabilita secondo criteri precisi e pertinenti, tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche dei clienti e del livello di rischio ad essi associato, dei prodotti e servizi offerti e dei paesi o aree geografiche interessati. L'AMLA dovrebbe elaborare orientamenti per garantire che l'intensità del monitoraggio dei rapporti d'affari e delle operazioni sia adeguata e proporzionata al livello di rischio.

(40) Per garantire l'efficacia del quadro in materia di AML/CFT, i soggetti obbligati dovrebbero riesaminare periodicamente le informazioni ottenute dai loro clienti, conformemente all'approccio basato sul rischio. Ciò non significa che il soggetto obbligato debba ripetutamente identificare e verificare l'identità di ciascun cliente ogni volta che un cliente effettua un'operazione. Un soggetto obbligato dovrebbe poter fare affidamento sulle fasi di identificazione e verifica che ha già intrapreso in situazioni a basso rischio, a condizione che non vi sia alcun sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che non vi sia alcun ragionevole dubbio che le informazioni non siano più accurate e aggiornate e purché non vi siano cambiamenti sostanziali nel modo in cui è gestito il conto del cliente che non siano coerenti con il profilo commerciale del cliente. I soggetti obbligati dovrebbero inoltre istituire un sistema di monitoraggio per individuare le operazioni atipiche che potrebbero far sorgere sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per garantire l'efficacia del monitoraggio delle operazioni, l'attività di monitoraggio dei soggetti obbligati dovrebbe riguardare, in linea di principio, tutti i servizi e i prodotti offerti ai clienti e tutte le operazioni effettuate per conto del cliente od offerte al cliente dal soggetto obbligato. Tuttavia non tutte le operazioni devono essere esaminate singolarmente. L'intensità del monitoraggio dovrebbe rispettare l'approccio basato sul rischio ed essere stabilita secondo criteri precisi e pertinenti, tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche dei clienti e del livello di rischio ad essi associato, dei prodotti e servizi offerti e dei paesi o aree geografiche interessati. L'AMLA dovrebbe elaborare orientamenti per garantire che l'intensità del monitoraggio dei rapporti d'affari e delle operazioni sia adeguata e proporzionata al livello di rischio.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47) I rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente di un paese terzo sono caratterizzati dalla loro natura ripetitiva e continuativa. Inoltre non tutti i servizi bancari di corrispondenza su scala transfrontaliera presentano lo stesso livello di rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto l'intensità delle misure rafforzate di adeguata verifica dovrebbe essere determinata applicando i principi dell'approccio basato sul rischio. L'approccio basato sul rischio non dovrebbe tuttavia essere applicato nell'interazione con enti rispondenti di un paese terzo che non hanno una presenza fisica nel luogo in cui sono costituiti. Dato l'elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso alle banche di comodo, gli enti creditizi e gli enti finanziari dovrebbero astenersi dall'intrattenere rapporti di corrispondenza con tali banche di comodo.

(47) I rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente di un paese terzo sono caratterizzati dalla loro natura ripetitiva e continuativa. Inoltre non tutti i servizi bancari di corrispondenza su scala transfrontaliera presentano lo stesso livello di rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto l'intensità delle misure rafforzate di adeguata verifica dovrebbe essere determinata applicando i principi dell'approccio basato sul rischio. L'approccio basato sul rischio non dovrebbe tuttavia essere applicato nell'interazione con enti rispondenti di un paese terzo che non hanno una presenza fisica nel luogo in cui sono costituiti o con soggetti non registrati o non autorizzati che forniscono servizi per le cripto-attività. Dato l'elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso alle banche di comodo e ai soggetti non registrati o non autorizzati, gli enti creditizi e gli enti finanziari dovrebbero astenersi dall'intrattenere rapporti di corrispondenza con tali banche di comodo e con i soggetti non registrati o non autorizzati che forniscono servizi per le cripto-attività. Al fine di agevolare il rispetto delle norme da parte dei soggetti obbligati, l'AMLA dovrebbe istituire e mantenere un registro pubblico non esaustivo dei soggetti identificati come banche di comodo o soggetti non registrati o non autorizzati che forniscono servizi per le cripto-attività sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, dai supervisori e da altri soggetti obbligati. L'inclusione di un soggetto specifico nel registro pubblico è puramente indicativa e non dovrebbe sostituire l'obbligo per i soggetti obbligati di adottare misure adeguate ed efficaci per conformarsi al divieto di avviare un rapporto di corrispondenza con tali soggetti.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis) Gli indirizzi auto-ospitati consentono ai loro utenti di ricevere, inviare e scambiare cripto-attività in tutto il mondo, senza rivelare la loro identità o essere soggetti a misure di adeguata verifica della clientela. Sebbene le operazioni registrate nel registro distribuito possano essere ricondotte a un determinato indirizzo auto-ospitato, può essere molto difficile o impossibile collegare tale indirizzo a una persona reale. Per questo motivo è possibile abusare degli indirizzi auto-ospitati per nascondere attività criminali o eludere sanzioni finanziarie mirate. Al fine di gestire e attenuare adeguatamente tali rischi, i fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere tenuti a stabilire, per quanto possibile, l'identità del cedente o del cessionario di un'operazione effettuata da o verso un indirizzo auto-ospitato e ad applicare eventuali misure rafforzate supplementari di adeguata verifica della clientela adatte al livello di rischio individuato. I fornitori di servizi per le cripto-attività possono fare affidamento su mezzi di verifica sicuri e affidabili eseguiti da terzi. L'obbligo di verifica non dovrebbe essere interpretato nel senso che implica l'acquisizione come cliente della persona che possiede o controlla l'indirizzo auto-ospitato. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, l'AMLA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici, i criteri e i mezzi per l'identificazione e la verifica del cedente o del cessionario di un'operazione con un indirizzo auto-ospitato.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49) Al fine di proteggere il buon funzionamento del sistema finanziario dell'Unione dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per identificare i paesi terzi le cui carenze nei regimi nazionali di AML/CFT rappresentano una minaccia per l'integrità del mercato interno dell'Unione. La natura mutevole delle minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione, agevolata dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi di cui i criminali dispongono, impone adattamenti rapidi e continui del quadro giuridico con riferimento ai paesi terzi, allo scopo di affrontare efficacemente i rischi esistenti e impedire l'insorgenza di nuovi. La Commissione dovrebbe tener conto delle informazioni provenienti da organizzazioni ed enti di normazione internazionali nel settore dell'AML/CFT, quali le dichiarazioni pubbliche del GAFI, i rapporti di valutazione reciproca, i rapporti di valutazione particolareggiata o i rapporti di follow-up pubblicati e adattare, ove opportuno, le sue valutazioni alle modifiche ivi contenute.

(49) Al fine di proteggere il buon funzionamento del sistema finanziario dell'Unione dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per identificare i paesi terzi le cui carenze nei regimi nazionali di AML/CFT rappresentano una minaccia per l'integrità del mercato interno dell'Unione. La natura mutevole delle minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione, agevolata dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi di cui i criminali dispongono, impone adattamenti rapidi e continui del quadro giuridico con riferimento ai paesi terzi, allo scopo di affrontare efficacemente i rischi esistenti e impedire l'insorgenza di nuovi. La Commissione dovrebbe tener conto delle informazioni provenienti da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, dalle organizzazioni della società civile, dal monto accademico e da organizzazioni ed enti di normazione internazionali nel settore dell'AML/CFT, quali le dichiarazioni pubbliche del GAFI, i rapporti di valutazione reciproca, i rapporti di valutazione particolareggiata o i rapporti di follow-up pubblicati e adattare, ove opportuno, le sue valutazioni alle modifiche ivi contenute.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52) I paesi che non sono pubblicamente identificati come oggetto di inviti ad agire o soggetti a un controllo rafforzato da parte di enti di normazione internazionali potrebbero continuare a rappresentare una minaccia per l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. Per mitigare tali rischi, la Commissione dovrebbe poter intervenire identificando, sulla base di un chiaro insieme di criteri e con il sostegno dell'AMLA, i paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione, che può essere dovuta a carenze di conformità o a carenze strategiche significative di natura persistente nel loro regime in materia di AML/CFT, e le pertinenti misure di mitigazione. Tali paesi terzi dovrebbero essere identificati dalla Commissione. In funzione del livello di rischio per il sistema finanziario dell'Unione, la Commissione dovrebbe richiedere l'applicazione di tutte le misure rafforzate di adeguata verifica e di tutte le contromisure specifiche per paese, come nel caso dei paesi terzi ad alto rischio, oppure di obblighi rafforzati di adeguata verifica specifici per paese, come nel caso dei paesi terzi che presentano carenze di conformità.

(52) I paesi che non sono pubblicamente identificati come oggetto di inviti ad agire o soggetti a un controllo rafforzato da parte di enti di normazione internazionali potrebbero continuare a rappresentare una minaccia per l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e per il corretto funzionamento del mercato interno. L'AMLA dovrebbe monitorare gli sviluppi nei paesi terzi e valutare le minacce e i rischi correlati per l'Unione. Per mitigare tali rischi, l'AMLA dovrebbe poter intervenire identificando, sulla base di un chiaro insieme di criteri e con il sostegno di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, delle autorità competenti, delle analisi delle organizzazioni della società civile e del mondo accademico, così come di valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali competenti nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo, i paesi terzi o i territori che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione, che può essere dovuta a carenze di conformità o a carenze strategiche significative di natura persistente nel loro regime in materia di AML/CFT, e le pertinenti misure di mitigazione. A tal fine, l'AMLA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare specifiche misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare per attenuare i rischi connessi ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche di un paese terzo ad alto rischio che rappresentano una minaccia specifica e grave per l'Unione. In funzione del livello di rischio per il sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA dovrebbe richiedere l'applicazione di tutte le misure rafforzate di adeguata verifica oppure di obblighi rafforzati di adeguata verifica specifici per paese. Se la minaccia per il sistema finanziario dell'Unione persiste e il paese terzo non ha adottato misure efficaci per attenuare i rischi elevati, la Commissione, previa consultazione dell'AMLA, dovrebbe poter richiedere l'applicazione di contromisure supplementari.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53) Considerando che possono intervenire mutamenti nei quadri in materia di AML/CFT di tali paesi terzi o nella loro attuazione, ad esempio a seguito dell'impegno del paese a far fronte alle carenze individuate o dell'adozione di pertinenti misure AML/CFT per affrontarle, che potrebbero modificare la natura e il livello dei rischi che ne derivano, è opportuno che la Commissione riesamini periodicamente l'individuazione di tali specifiche misure rafforzate di adeguata verifica al fine di garantire che restino proporzionate e adeguate.

(53) Considerando che possono intervenire mutamenti nei quadri in materia di AML/CFT di tali paesi terzi o nella loro attuazione, ad esempio a seguito dell'impegno del paese a far fronte alle carenze individuate o dell'adozione di pertinenti misure AML/CFT per affrontarle, che potrebbero modificare la natura e il livello dei rischi che ne derivano, è opportuno che la Commissione riesamini periodicamente l'individuazione di tali specifiche misure rafforzate di adeguata verifica al fine di garantire che restino proporzionate e adeguate. La Commissione dovrebbe pubblicare tali riesami.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Considerando 53 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(53 bis) Taluni enti creditizi o enti finanziari non stabiliti nell'Unione potrebbero anch'essi rappresentare una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione. Per attenuare tale minaccia, l'AMLA dovrebbe poter intervenire, di propria iniziativa o su richiesta degli organi specifici di cui al presente regolamento, identificando gli enti creditizi o gli enti finanziari non stabiliti nell'Unione che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione. A seconda del livello di rischio per il sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA dovrebbe imporre ai soggetti obbligati selezionati di applicare misure concrete per attenuare i rischi e dovrebbe essere in grado di adottare decisioni indirizzate ai supervisori del settore finanziario per garantire che i soggetti obbligati non selezionati applichino misure di attenuazione uniformi a quelle adottate dai soggetti obbligati individuati dall'AMLA.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Potenziali minacce esterne al sistema finanziario dell'Unione non provengono solo dai paesi terzi, ma possono emergere anche in relazione a specifici fattori di rischio legati ai clienti o a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione osservati in relazione a una specifica area geografica all'esterno dell'Unione. È pertanto necessario individuare le tendenze, i rischi e i metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai quali possono essere esposti i soggetti obbligati dell'Unione. L'AMLA è nella posizione migliore per individuare eventuali tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo emergenti dall'esterno dell'Unione e per monitorarne l'evoluzione al fine di fornire orientamenti ai soggetti obbligati dell'Unione sulla necessità di applicare misure rafforzate di adeguata verifica allo scopo di mitigare tali rischi.

(54) Potenziali minacce esterne al sistema finanziario dell'Unione non provengono solo dai paesi terzi, ma possono emergere anche in relazione a specifici fattori di rischio legati ai clienti o a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione osservati in relazione a una specifica area geografica all'esterno dell'Unione. È pertanto necessario individuare le tendenze, i rischi e i metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai quali possono essere esposti i soggetti obbligati dell'Unione. L'AMLA, con il sostegno degli altri organi e organismi dell'Unione, compreso Europol, già coinvolti nel settore AML/CFT, e delle autorità competenti, è nella posizione migliore per individuare eventuali tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo emergenti dall'esterno dell'Unione e per monitorarne l'evoluzione al fine di fornire orientamenti ai soggetti obbligati dell'Unione sulla necessità di applicare misure rafforzate di adeguata verifica allo scopo di mitigare tali rischi.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Considerando 57

 

Testo della Commissione

Emendamento

(57) I clienti che non ricoprono più importanti cariche pubbliche possono comunque presentare un rischio maggiore, ad esempio a causa dell'influenza informale che potrebbero ancora esercitare o dei collegamenti esistenti tra le loro cariche precedenti e attuali. È essenziale che i soggetti obbligati prendano in considerazione tali rischi persistenti e applichino una o più misure rafforzate di adeguata verifica fino al momento in cui si riterrà che le persone non presentino ulteriori rischi, e in ogni caso per non meno di 12 mesi dal momento in cui tali persone non ricoprono più importanti cariche pubbliche.

(57) I clienti che non ricoprono più importanti cariche pubbliche possono comunque presentare un rischio maggiore, ad esempio a causa dell'influenza informale che potrebbero ancora esercitare o dei collegamenti esistenti tra le loro cariche precedenti e attuali. È essenziale che i soggetti obbligati prendano in considerazione tali rischi persistenti e applichino una o più misure rafforzate di adeguata verifica fino al momento in cui si riterrà che le persone non presentino ulteriori rischi, e in ogni caso per non meno di 24 mesi dal momento in cui tali persone non ricoprono più importanti cariche pubbliche.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Considerando 60 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(60 bis) I rapporti d'affari e le operazioni occasionali che coinvolgono clienti con ampie disponibilità patrimoniali che presentano uno o più fattori ad alto rischio potrebbero compromettere gravemente l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e causare gravi vulnerabilità nel mercato interno. I soggetti obbligati dovrebbero pertanto determinare, in funzione del rischio, se il cliente o il titolare effettivo del cliente è una persona ad alto rischio con ampie disponibilità patrimoniali nel corso delle procedure di adeguata verifica della clientela. Qualora un soggetto obbligato individui che un cliente o il suo titolare effettivo è una persona ad alto rischio con ampie disponibilità patrimoniali, dovrebbe applicare nei confronti di tali clienti specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, come stabilito nel presente regolamento.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Considerando 62

 

Testo della Commissione

Emendamento

(62) I soggetti obbligati possono esternalizzare a un agente o a un prestatore esterno di servizi i compiti relativi all'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela, a meno che siano stabiliti in paesi terzi che sono considerati ad alto rischio, presentano carenze di conformità o costituiscono una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione. In caso di rapporti d'agenzia o di esternalizzazione su base contrattuale fra soggetti obbligati e prestatori esterni di servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT, qualsiasi obbligo AML/CFT applicabile a tali agenti o prestatori di servizi esternalizzati potrebbe derivare unicamente dal contratto tra le parti e non dal presente regolamento. È pertanto opportuno che la responsabilità per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT spetti interamente al soggetto obbligato stesso. Il soggetto obbligato dovrebbe in particolare garantire che, quando un prestatore di servizi esternalizzati è coinvolto ai fini dell'identificazione a distanza del cliente, sia rispettato l'approccio basato sul rischio.

(62) I soggetti obbligati possono esternalizzare a un agente o a un prestatore esterno di servizi i compiti relativi all'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela, a meno che siano stabiliti in paesi terzi che sono considerati ad alto rischio, presentano carenze di conformità o costituiscono una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione. Tali attività di esternalizzazione dovrebbero assistere i soggetti obbligati nell'ottenimento di informazioni complete, tempestive e accurate avvalendosi di strumenti decisionali, quali le banche dati commerciali, normative e giuridiche e di notizie internazionali. In caso di rapporti d'agenzia o di esternalizzazione su base contrattuale fra soggetti obbligati e prestatori esterni di servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT, qualsiasi obbligo AML/CFT applicabile a tali agenti o prestatori di servizi esternalizzati potrebbe derivare unicamente dal contratto tra le parti e non dal presente regolamento. È pertanto opportuno che la responsabilità per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT spetti interamente al soggetto obbligato stesso. Il soggetto obbligato dovrebbe in particolare garantire che, quando un prestatore di servizi esternalizzati è coinvolto ai fini dell'identificazione a distanza del cliente, sia rispettato l'approccio basato sul rischio. L'esternalizzazione di compiti derivanti dagli obblighi di cui al presente regolamento ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti di un agente o fornitore esterno di servizi non dovrebbe esonerare il soggetto obbligato da alcun obbligo a norma del regolamento (UE) 2016/679, compreso l'articolo 28 dello stesso.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Considerando 63

 

Testo della Commissione

Emendamento

(63) Affinché il ricorso a terzi e i rapporti di esternalizzazione funzionino in modo efficiente, occorre una maggiore chiarezza in merito alle condizioni in base alle quali avviene il ricorso. L'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare orientamenti sulle condizioni alle quali possono avvenire il ricorso a terzi e l'esternalizzazione, nonché sui ruoli e sulle responsabilità delle rispettive parti. Per garantire una sorveglianza coerente sulle pratiche di ricorso a terzi e di esternalizzazione in tutta l'Unione, gli orientamenti dovrebbero anche chiarire in che modo i supervisori dovrebbero tenere conto di tali pratiche e verificare il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT quando i soggetti obbligati si avvalgono di tali pratiche.

(63) Affinché il ricorso a terzi e i rapporti di esternalizzazione funzionino in modo efficiente, occorre una maggiore chiarezza in merito alle condizioni in base alle quali avviene il ricorso. L'AMLA dovrebbe avere il compito di elaborare orientamenti sulle condizioni alle quali possono avvenire il ricorso a terzi e l'esternalizzazione, nonché sui ruoli e sulle responsabilità delle rispettive parti. Per garantire una sorveglianza coerente sulle pratiche di ricorso a terzi e di esternalizzazione in tutta l'Unione, gli orientamenti dovrebbero anche chiarire in che modo i supervisori dovrebbero tenere conto di tali pratiche e verificare il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT quando i soggetti obbligati si avvalgono di tali pratiche.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Considerando 65

 

Testo della Commissione

Emendamento

(65) È opportuno stabilire norme dettagliate per identificare i titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici e per armonizzare le definizioni di titolarità effettiva. Sebbene una precisa percentuale di partecipazione azionaria o altra partecipazione non determini automaticamente i titolari effettivi, essa dovrebbe costituire un elemento da tenere in considerazione, assieme ad altri. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che una percentuale inferiore al 25 % sia indicativa della titolarità o del controllo. Il controllo attraverso una partecipazione pari al 25 % più una quota di azioni o diritti di voto o altra partecipazione dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell'assetto proprietario e che ogni legame nell'assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati.

(65) È opportuno stabilire norme dettagliate per identificare i titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici e per armonizzare le definizioni di titolarità effettiva. Sebbene una precisa percentuale di partecipazione azionaria o altra partecipazione non determini automaticamente i titolari effettivi, essa dovrebbe costituire un elemento da tenere in considerazione, assieme ad altri. Il controllo attraverso una partecipazione dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che la soglia specifica dovrebbe applicarsi a ogni livello di legame nell'assetto proprietario e che ogni livello nell'assetto proprietario e la combinazione di tali livelli dovrebbero essere adeguatamente esaminati. In caso di partecipazione azionaria indiretta, i titolari effettivi dovrebbero essere identificati moltiplicando le azioni nella catena proprietaria. A tal fine, tutte le azioni detenute direttamente o indirettamente dalla stessa persona fisica dovrebbero essere sommate.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Considerando 66

 

Testo della Commissione

Emendamento

(66) Per identificare in modo significativo i titolari effettivi è necessario stabilire se il controllo sia esercitato tramite altri mezzi. La determinazione del controllo attraverso una partecipazione è necessaria ma non sufficiente e non esaurisce i controlli necessari per determinare i titolari effettivi. La verifica dell'esercizio del controllo da parte di una persona fisica tramite altri mezzi non è una verifica successiva da effettuare solo quando non è possibile determinare una partecipazione. Le due verifiche, vale a dire quella del controllo attraverso una partecipazione e quella del controllo tramite altri mezzi, dovrebbero essere effettuate in parallelo. Il controllo tramite altri mezzi può includere: il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione della società; la capacità di esercitare un'influenza significativa sulle decisioni adottate dalla società; il controllo mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società, nonché attraverso le modalità di voto; i legami con i familiari dei dirigenti o degli amministratori o con coloro che possiedono o controllano la società; il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.

(66) Per identificare in modo significativo i titolari effettivi è necessario stabilire se il controllo sia esercitato tramite altri mezzi. La determinazione del controllo attraverso una partecipazione è necessaria ma non sufficiente e non esaurisce i controlli necessari per determinare i titolari effettivi. La verifica dell'esercizio del controllo da parte di una persona fisica tramite altri mezzi non è una verifica successiva da effettuare solo quando non è possibile determinare una partecipazione. Le due verifiche, vale a dire quella del controllo attraverso una partecipazione e quella del controllo tramite altri mezzi, dovrebbero essere effettuate in parallelo. Il controllo tramite altri mezzi può includere: il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione della società; la capacità di esercitare un'influenza significativa sulle decisioni adottate dalla società; il controllo mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società, nonché attraverso le modalità di voto; i legami con i familiari dei dirigenti o degli amministratori o con coloro che possiedono o controllano la società; il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria o il controllo tramite strumenti di debito o altri meccanismi di finanziamento.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Considerando 72

 

Testo della Commissione

Emendamento

(72) È necessario garantire condizioni di parità tra i diversi tipi di forme giuridiche ed evitare l'abuso di trust e istituti giuridici, che spesso sono stratificati in strutture complesse per occultare ulteriormente la titolarità effettiva. I trustee di qualsiasi trust espresso amministrato in uno Stato membro dovrebbero pertanto essere responsabili di ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust, nonché di comunicare il loro status e di trasmettere tali informazioni ai soggetti obbligati che effettuano l'adeguata verifica della clientela. Qualsiasi altro titolare effettivo del trust dovrebbe assistere il trustee nell'ottenimento di tali informazioni.

(72) È necessario garantire condizioni di parità tra i diversi tipi di forme giuridiche ed evitare l'abuso di trust e istituti giuridici, che spesso sono stratificati in strutture complesse per occultare ulteriormente la titolarità effettiva. I trustee di qualsiasi trust espresso amministrato in uno Stato membro dovrebbero pertanto essere responsabili di ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust, nonché di comunicare il loro status e di trasmettere tali informazioni ai soggetti obbligati che effettuano l'adeguata verifica della clientela, tenendo conto delle specificità e dei rischi dei diversi ordinamenti giuridici, compresi quelli di common law. Qualsiasi altro titolare effettivo del trust dovrebbe assistere il trustee nell'ottenimento di tali informazioni.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Considerando 73

 

Testo della Commissione

Emendamento

(73) In considerazione della struttura specifica di determinati soggetti giuridici, quali le fondazioni, nonché della necessità di garantire sufficiente trasparenza in merito alla loro titolarità effettiva, tali soggetti e istituti giuridici affini ai trust dovrebbero essere soggetti a obblighi in materia di titolarità effettiva equivalenti a quelli che si applicano ai trust espressi.

(73) In considerazione della struttura specifica di determinati soggetti giuridici, quali le fondazioni, nonché della necessità di garantire sufficiente trasparenza in merito alla loro titolarità effettiva, tali soggetti e istituti giuridici affini ai trust dovrebbero essere soggetti a obblighi in materia di titolarità effettiva equivalenti a quelli che si applicano ai trust espressi, tenendo debitamente conto delle specificità inerenti ai diversi soggetti giuridici, in particolare le organizzazioni della società civile.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Considerando 77

 

Testo della Commissione

Emendamento

(77) Le operazioni sospette, incluse quelle tentate, e altre informazioni riguardanti attività di riciclaggio, reati presupposto associati e attività di finanziamento del terrorismo dovrebbero essere comunicate alla FIU, che dovrebbe fungere da unità nazionale centrale unica per la ricezione e l'analisi dei sospetti segnalati e la comunicazione alle autorità competenti dei risultati delle proprie analisi. Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, dovrebbero essere segnalate a prescindere dall'importo oggetto delle stesse. Le informazioni segnalate potrebbero anche comprendere informazioni basate su soglie. La comunicazione di informazioni in buona fede alla FIU da parte del soggetto obbligato o di un suo dipendente o amministratore non dovrebbe costituire violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni e non dovrebbe comportare responsabilità di alcun tipo per il soggetto obbligato o per i suoi dipendenti o amministratori.

(77) I sospetti, le operazioni sospette, incluse quelle tentate, e altre informazioni riguardanti attività di riciclaggio, reati presupposto associati e attività di finanziamento del terrorismo dovrebbero essere comunicati alla FIU, che dovrebbe fungere da unità nazionale centrale unica per la ricezione e l'analisi dei sospetti segnalati e la comunicazione alle autorità competenti dei risultati delle proprie analisi. Le FIU intensificano la cooperazione con le altre autorità competenti per garantire uno scambio di informazioni utili in modo tempestivo e costruttivo conformemente al quadro giuridico applicabile. Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, dovrebbero essere segnalate a prescindere dall'importo oggetto delle stesse. Le informazioni segnalate potrebbero anche comprendere informazioni basate su soglie. La comunicazione di informazioni in buona fede alla FIU da parte del soggetto obbligato o di un suo dipendente o amministratore non dovrebbe costituire violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni e non dovrebbe comportare responsabilità di alcun tipo per il soggetto obbligato o per i suoi dipendenti o amministratori.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Considerando 78

 

Testo della Commissione

Emendamento

(78) Le differenze negli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette tra gli Stati membri possono aggravare le difficoltà in relazione alla conformità in materia di AML/CFT che incontrano i soggetti obbligati che hanno una presenza o si occupano di operazioni a livello transfrontaliero. Inoltre la struttura e il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette incidono sulla capacità delle FIU di effettuare un'analisi e sulla natura di tale analisi, nonché sulla capacità delle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati e consentire un funzionamento più efficace delle attività di analisi e della cooperazione delle FIU, l'AMLA dovrebbe elaborare progetti di norme di regolamentazione che specifichino un modello comune per la segnalazione delle operazioni sospette da utilizzare come base uniforme in tutta l'Unione.

(78) Le differenze negli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette tra gli Stati membri possono aggravare le difficoltà in relazione alla conformità in materia di AML/CFT che incontrano i soggetti obbligati che hanno una presenza o si occupano di operazioni a livello transfrontaliero. Inoltre la struttura e il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette incidono sulla capacità delle FIU di effettuare un'analisi e sulla natura di tale analisi, nonché sulla capacità delle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati e consentire un funzionamento più efficace delle attività di analisi e della cooperazione delle FIU, l'AMLA dovrebbe elaborare progetti di norme di regolamentazione che specifichino un modello comune per la segnalazione dei sospetti da utilizzare come base uniforme in tutta l'Unione. Al fine di semplificare e accelerare la segnalazione di sospetti da parte dei soggetti obbligati e le comunicazioni e lo scambio di informazioni tra le FIU, l'AMLA dovrebbe istituire un sistema di archiviazione elettronica sicuro e affidabile ("sportello unico FIU.net") per segnalare i sospetti di riciclaggio di denaro, reati presupposto e finanziamento del terrorismo, anche per quanto riguarda le operazioni tentate tramite un modulo standard, alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato che trasmette le informazioni. Tale interfaccia dovrebbe inoltre consentire la trasmissione immediata di tali informazioni a qualsiasi altra FIU interessata da una segnalazione di operazione sospetta. Lo sportello unico FIU.net dovrebbe inoltre consentire la comunicazione tra le FIU competenti e i soggetti obbligati e la condivisione di informazioni e intelligence tra le FIU sulle segnalazioni di sospetti presentate. Lo sportello unico FIU.net dovrebbe essere istituito entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'uso dello sportello unico FIU.net dovrebbe essere introdotto gradualmente nel tempo al fine di consentire una segnalazione agevole e ininterrotta delle segnalazioni di operazioni sospette e di lasciare alle FIU e ai soggetti obbligati tempo sufficiente per attuare le necessarie modifiche tecniche. Le FIU potrebbero pertanto decidere di incaricare i soggetti obbligati di segnalare le informazioni tramite lo sportello unico FIU.net a decorrere dal ... [cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. L'uso dello sportello unico FIU.net dovrebbe essere obbligatorio per i soggetti obbligati a decorrere dal ... [sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Considerando 79

 

Testo della Commissione

Emendamento

(79) Le FIU dovrebbero poter ottenere rapidamente da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Il loro accesso rapido e incondizionato alle informazioni è essenziale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l'individuazione precoce di reti e flussi illegali. La necessità che le FIU ottengano ulteriori informazioni dai soggetti obbligati sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo potrebbe manifestarsi non solo a seguito del ricevimento di una segnalazione di operazioni sospette ma anche, ad esempio, sulla scorta di altri strumenti, come le analisi svolte dalle stesse FIU o le informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da un'altra FIU. Nell'ambito delle loro funzioni, le FIU dovrebbero pertanto poter ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato, anche in assenza di una segnalazione da parte del singolo soggetto obbligato. I soggetti obbligati dovrebbero rispondere a una richiesta di informazioni da parte della FIU non appena possibile e, in ogni caso, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. In casi giustificati e urgenti, il soggetto obbligato dovrebbe essere in grado di rispondere alla richiesta della FIU entro 24 ore. Tutto ciò riguarda solo le richieste di informazioni sulla base di presupposti definiti in modo sufficientemente chiaro, e non le richieste generiche di informazioni rivolte ai soggetti obbligati nell'ambito delle analisi svolte dalle FIU. Una FIU dovrebbe inoltre poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU dell'Unione e poter scambiare le informazioni con l'unità richiedente.

(79) Le FIU dovrebbero poter ottenere rapidamente da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Il loro accesso rapido e incondizionato alle informazioni è essenziale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l'individuazione precoce di reti e flussi illegali. La necessità che le FIU ottengano ulteriori informazioni dai soggetti obbligati sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo potrebbe manifestarsi non solo a seguito del ricevimento di una segnalazione di operazioni sospette ma anche, ad esempio, sulla scorta di altri strumenti, come le analisi svolte dalle stesse FIU o le informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da un'altra FIU. Nell'ambito delle loro funzioni, le FIU dovrebbero pertanto poter ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato, anche in assenza di una segnalazione da parte del singolo soggetto obbligato. I soggetti obbligati dovrebbero rispondere a una richiesta di informazioni da parte della FIU non appena possibile e, in ogni caso, entro cinque giorni lavorativi, a meno che la FIU non stabilisca un termine diverso. In casi giustificati e urgenti, il soggetto obbligato dovrebbe essere in grado di rispondere alla richiesta della FIU quanto prima ed entro un termine non superiore a un giorno lavorativo. Tutto ciò riguarda solo le richieste di informazioni sulla base di presupposti definiti in modo sufficientemente chiaro, e non le richieste generiche di informazioni rivolte ai soggetti obbligati nell'ambito delle analisi svolte dalle FIU. Una FIU dovrebbe inoltre poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU dell'Unione e poter scambiare le informazioni con l'unità richiedente.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Considerando 81

 

Testo della Commissione

Emendamento

(81) Qualora decida di designare un tale organo di autoregolamentazione, lo Stato membro può consentire o imporre a tale organo di non trasmettere alla FIU le informazioni ottenute dalle persone dallo stesso rappresentate nei casi in cui tali informazioni siano state ricevute da uno dei loro clienti o in merito a uno di essi nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento della sua difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa l'attività di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

(81) I notai, gli avvocati e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari dovrebbero essere autorizzati a non trasmettere alla FIU o un organo di autoregolamentazione le informazioni ottenute dalle persone nei casi in cui tali informazioni siano state ricevute da uno dei loro clienti o in merito a uno di essi, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica, tranne qualora la consulenza legale sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o tali persone siano a conoscenza o sospettino, in base a circostanze fattuali e oggettive, che il cliente richiede la consulenza legale, compresa quella tributaria o in materia di cittadinanza o di soggiorno attraverso programmi di investimento, a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e la consulenza legale richiesta non è collegata a procedimenti giudiziari o nel corso dell'espletamento della sua difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa l'attività di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere obblighi di segnalazione supplementari in relazione a specifiche operazioni che comportano un rischio particolarmente elevato di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alle quali non si applica l'esenzione dagli obblighi di trasmissione delle informazioni.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Considerando 82

 

Testo della Commissione

Emendamento

(82) In via eccezionale, i soggetti obbligati dovrebbero poter eseguire operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora non realizzarle sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi di perseguire i beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe essere invocata in relazione alle operazioni interessate dagli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o dei finanziatori del terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(82) In via eccezionale, i soggetti obbligati dovrebbero poter eseguire operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora non realizzarle sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi di perseguire i beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche in casi debitamente giustificati, ove previsto dal diritto nazionale. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe essere invocata in relazione alle operazioni interessate dagli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o dei finanziatori del terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Considerando 86

 

Testo della Commissione

Emendamento

(86) È essenziale che l'allineamento del quadro in materia di AML/CFT alle raccomandazioni riviste del GAFI sia effettuato in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta. Alcuni aspetti dell'attuazione del quadro in materia di AML/CFT comportano la raccolta, l'analisi, la conservazione e la condivisione dei dati. Tale trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere consentito esclusivamente per gli scopi definiti nel presente regolamento e per l'adeguata verifica della clientela, il controllo costante, l'analisi e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, l'identificazione delle persone politicamente esposte e la condivisione di informazioni tra gli enti creditizi e gli enti finanziari ed altri soggetti obbligati. La raccolta e il successivo trattamento di dati personali da parte dei soggetti obbligati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per conformarsi agli obblighi in materia di AML/CFT, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti. In particolare, è opportuno vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.

(86) È essenziale che l'allineamento del quadro in materia di AML/CFT alle raccomandazioni riviste del GAFI sia effettuato in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta. Alcuni aspetti dell'attuazione del quadro in materia di AML/CFT comportano la raccolta, l'analisi, la conservazione e la condivisione dei dati. Tale trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere consentito esclusivamente per gli scopi definiti nel presente regolamento e per l'adeguata verifica della clientela, il controllo costante, l'analisi e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, l'identificazione delle persone politicamente esposte e la condivisione di informazioni tra gli enti creditizi e gli enti finanziari ed altri soggetti obbligati. La raccolta e il successivo trattamento di dati personali da parte dei soggetti obbligati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per conformarsi agli obblighi in materia di AML/CFT, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti. In particolare, il trattamento di categorie particolari di dati personali e di dati personali relativi a condanne penali e reati dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate previste dal presente regolamento. È opportuno vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Considerando 93

 

Testo della Commissione

Emendamento

(93) L'anonimato delle cripto-attività le espone a rischi di abuso per scopi criminosi. I portafogli di cripto-attività anonimi non consentono la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività, rendendo al contempo difficile l'individuazione di operazioni collegate che potrebbero destare sospetti o l'applicazione di un livello appropriato di adeguata verifica della clientela. Al fine di garantire l'efficace applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT alle cripto-attività, è necessario vietare la fornitura e la custodia di portafogli di cripto-attività anonimi da parte dei fornitori di servizi per le cripto-attività.

(93) L'anonimato delle cripto-attività le espone a rischi di abuso per scopi criminosi. I conti di cripto-attività anonimi e altri strumenti di anonimizzazione non consentono la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività, rendendo al contempo difficile l'individuazione di operazioni collegate che potrebbero destare sospetti o l'applicazione di un livello appropriato di adeguata verifica della clientela. Al fine di garantire l'efficace applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT alle cripto-attività, è necessario vietare la fornitura e la custodia di conti di cripto-attività che consentono l'anonimizzazione dell'intestatario del conto cliente o un maggiore occultamento delle operazioni. Gli strumenti o i servizi di anonimizzazione dovrebbero essere trattati dai soggetti obbligati come fattori di rischio più elevato. Dato il loro potenziale uso improprio per occultare le operazioni a fini illeciti, la Commissione dovrebbe valutare se la fornitura di strumenti e servizi di anonimizzazione, quali mixer e tumbler, da parte dei fornitori di servizi per le cripto-attività per o per conto di un'altra persona debba anch'essa essere soggetta a un divieto. Tali disposizioni non dovrebbero applicarsi ai fornitori di hardware e software o ai fornitori di portafogli auto-ospitati nella misura in cui non hanno accesso alle cripto-attività di un'altra persona o controllo sulle stesse.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Considerando 94

 

Testo della Commissione

Emendamento

(94) Le operazioni in contanti di importo elevato sono sensibilmente esposte al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; tale rischio non è stato sufficientemente mitigato dall'obbligo per i soggetti che commerciano beni di essere soggetti alle norme antiriciclaggio quando effettuano o ricevono pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Allo stesso tempo, le differenze di approccio tra gli Stati membri hanno compromesso la parità di condizioni nel mercato interno a scapito delle imprese situate in Stati membri con controlli più rigorosi. È pertanto necessario introdurre un limite a livello dell'Unione per i pagamenti in contanti di importo pari a 10 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare soglie inferiori e ulteriori disposizioni più rigorose.

(94) Le operazioni in contanti di importo elevato sono sensibilmente esposte al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; tale rischio non è stato sufficientemente mitigato dall'obbligo per i soggetti che commerciano beni di essere soggetti alle norme antiriciclaggio quando effettuano o ricevono pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Allo stesso tempo, le differenze di approccio tra gli Stati membri hanno compromesso la parità di condizioni nel mercato interno a scapito delle imprese situate in Stati membri con controlli più rigorosi. È pertanto necessario introdurre un limite a livello dell'Unione per i pagamenti in contanti di importo pari a 7 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare soglie inferiori e ulteriori disposizioni più rigorose. Il limite a livello dell'Unione non dovrebbe essere applicabile ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione, fatta eccezione per le operazioni relative a terreni e beni immobili, pietre e metalli preziosi e altri beni di lusso né ai pagamenti o ai depositi effettuati presso la sede degli enti creditizi. Tuttavia, nel caso di pagamenti o depositi effettuati presso la sede degli enti creditizi, l'ente creditizio dovrebbe segnalare alla FIU un pagamento o un deposito superiore al limite. Tale segnalazione non dovrebbe sostituire la segnalazione in caso di attività e operazioni sospette. Le operazioni in contanti di dimensioni insolitamente elevate anche al di sotto della soglia, compreso il ritiro, dovrebbero essere soggette a misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei casi di rischio più elevato e, se necessario, alla segnalazione di sospetti.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Considerando 94 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(94 bis) Gli sviluppi tecnologici consentono ai commercianti di accettare pagamenti in cripto-attività per la fornitura di beni e servizi in negozio o online. Se tali pagamenti non sono effettuati da prestatori di servizi regolamentati, il livello di tracciabilità verso un'identità verificata potrebbe non essere sufficiente a prevenirne l'uso improprio a fini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o reati presupposto. L'uso di tali mezzi di pagamento, nel contesto della crescente digitalizzazione, potrebbe creare una scappatoia e compromettere l'efficacia del limite di denaro contante. Pur mantenendo la possibilità di effettuare pagamenti in cripto-attività per beni e servizi, è pertanto necessario imporre ai commercianti di fare affidamento su un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato a norma del MiCA, al momento di accettare pagamenti in cripto-attività. Tale limitazione dovrebbe applicarsi alle persone che negoziano beni o forniscono servizi e non dovrebbe essere interpretata come una restrizione alle operazioni private mediante portafogli auto-ospitati né come una restrizione all'uso di portafogli auto-ospitati nel contesto di operazioni commerciali, purché sia coinvolto un fornitore di servizi per le cripto-attività.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Considerando 97

 

Testo della Commissione

Emendamento

(97) Al fine di garantire l'applicazione coerente degli obblighi in materia di AML/CFT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento mediante l'adozione di atti delegati che identifichino i paesi terzi ad alto rischio, i paesi terzi che presentano carenze di conformità e i paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione e che definiscano misure rafforzate armonizzate e proporzionate di adeguata verifica e, se del caso, misure di mitigazione, nonché le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono gli obblighi e i requisiti minimi delle politiche, dei controlli e delle procedure a livello di gruppo e le condizioni alle quali le strutture che condividono proprietà, gestione o controlli della conformità sono tenute ad applicare le politiche, i controlli e le procedure a livello di gruppo, le azioni che i gruppi devono intraprendere quando il diritto di paesi terzi non consente l'applicazione delle politiche, dei controlli e delle procedure a livello di gruppo e delle misure di supervisione, i settori e le operazioni soggetti a soglie più basse per l'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela e le informazioni necessarie per l'esecuzione di tale verifica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"39 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(97) Al fine di garantire l'applicazione coerente degli obblighi in materia di AML/CFT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento mediante l'adozione di atti delegati che identifichino i paesi terzi ad alto rischio e i paesi terzi che presentano carenze di conformità e che definiscano misure rafforzate armonizzate e proporzionate di adeguata verifica e, se del caso, misure di mitigazione, nonché le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono gli obblighi e i requisiti minimi delle politiche, dei controlli e delle procedure a livello di gruppo e le condizioni alle quali le strutture che condividono proprietà, gestione o controlli della conformità sono tenute ad applicare le politiche, i controlli e le procedure a livello di gruppo, le azioni che i gruppi devono intraprendere quando il diritto di paesi terzi non consente l'applicazione delle politiche, dei controlli e delle procedure a livello di gruppo e delle misure di supervisione, i settori e le operazioni soggetti a soglie più basse per l'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela e le informazioni necessarie per l'esecuzione di tale verifica, così come norme e criteri specifici per identificare il titolare effettivo o i titolari effettivi dei soggetti giuridici diversi dalle società. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"39 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

__________________

__________________

39 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

39 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) le misure che i soggetti obbligati applicano per mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate;

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera a ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) le misure per prevenire il riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo negli Stati membri che prevedono diritti di cittadinanza o di soggiorno in cambio di qualsiasi tipo di investimento, inclusi i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività per il bene pubblico e i contributi al bilancio statale;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) le misure volte a limitare l'abuso degli strumenti al portatore.

c) le misure volte a mitigare i rischi derivanti dagli strumenti di anonimizzazione e a limitare l'abuso degli strumenti al portatore.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4) "beni": beni quali definiti all'articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2018/1673;

4) "fondi" o "beni": beni quali definiti all'articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2018/1673;

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) impresa diversa da un ente creditizio o un'impresa di investimento, che svolge una o più attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureaux de change"), o la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni, comprese la società di partecipazione finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista;

a) impresa diversa da un ente creditizio o un'impresa di investimento, che svolge una o più attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio43, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureaux de change") e le attività dei creditori di cui all'articolo 4, punto 2, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o un'impresa la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni, comprese la società di partecipazione finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista, ma escluse le attività elencate al punto 8 dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio;

__________________

__________________

43 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

43 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) fornitori di servizi per le cripto-attività;

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis) "fornitori di servizi per le cripto-attività": un fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) 2023/... [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 - COM(2020)593 final], che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16, di tale regolamento, ad eccezione della prestazione di consulenza sulle cripto-attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16, lettera h), di tale regolamento;

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter) "azione al portatore": uno strumento negoziabile che attribuisce la titolarità di una persona giuridica alla persona che detiene il certificato azionario al portatore o ogni altro strumento simile che non consente l'identificazione o la tracciabilità della titolarità dell'azione; non si applica tuttavia alle forme dematerializzate o registrate di certificati azionari la cui titolarità è rintracciabile e identificabile;

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater) "warrant su azioni al portatore": uno strumento negoziabile che conferisce un diritto di proprietà a una persona giuridica che detiene il warrant azionario al portatore o qualsiasi altro warrant o strumento simile che non consente l'identificazione o la tracciabilità della titolarità dell'azione; non si applica tuttavia ai warrant dematerializzati o registrati o ad altri strumenti i cui titolari sono rintracciabili e identificabili, né si applica ad altri strumenti che conferiscono esclusivamente il diritto di sottoscrivere la titolarità di una persona giuridica a determinate condizioni, ma non conferiscono la titolarità o un diritto alla titolarità se e fintanto che gli strumenti non siano esercitati;

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) ricoprire la posizione di amministratore o segretario generale (secretary) di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altre persone giuridiche oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

b) ricoprire la posizione di amministratore o segretario generale (secretary) di una società, ovvero di fiduciario, di socio di un'associazione, di presidente di un consiglio di amministrazione o una posizione analoga nei confronti di altre persone giuridiche oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis) "gestore di patrimoni o attivi": una persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività, fornisce servizi e offre prodotti destinati a crescere, proteggere, utilizzare e diffondere il patrimonio di terzi;

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8) "servizi di gioco d'azzardo": servizio che implica una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;

8) "servizi di gioco d'azzardo": servizio che implica una posta pecuniaria, anche sotto forma di comunicazione a pagamento, in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) "fornitore di servizi per le cripto-attività": fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 — COM(2020) 593 final], se presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, di tale regolamento;

soppresso

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis) "società di calcio professionistico di alto livello": una persona giuridica stabilita in uno Stato membro che possiede o gestisce una società di calcio professionistica di cui almeno una squadra gioca nel campionato o nei campionati dei due livelli più alti della competizione in tale Stato membro e il cui fatturato annuo è pari almeno a 7 000 000 EUR;

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 14 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 ter) "agente sportivo nel settore calcistico": una persona fisica che svolge un'attività privata di collocamento professionale nel settore calcistico per potenziali calciatori retribuiti o datori di lavoro ai fini della stipula di contratti di lavoro per calciatori retribuiti;

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 bis) "metalli preziosi": oro, argento, platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio;

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 ter) "pietre preziose": diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi;

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

16) "rapporto d'affari": rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, che avrà una certa durata, compreso un rapporto in cui al soggetto obbligato viene chiesto di costituire una società o un trust per il suo cliente, indipendentemente dal fatto che la costituzione della società o del trust sia l'unica operazione effettuata per tale cliente;

16) "rapporto d'affari": rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia direttamente correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, che avrà una certa durata, compreso un rapporto in cui al soggetto obbligato viene chiesto di costituire una società o un trust per il suo cliente, indipendentemente dal fatto che la costituzione della società o del trust sia l'unica operazione effettuata per tale cliente; o nel caso di operazioni immobiliari, un rapporto nel cui ambito a un soggetto obbligato diverso da un ente creditizio o da un ente finanziario sono prestati servizi che comportano la vendita o l'intermediazione di più beni immobili per un certo periodo di tempo;

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

16 bis) "operazione occasionale": un'operazione che non è effettuata nell'ambito di un rapporto d'affari;

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 16 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

16 ter) "operazione atipica o fatto atipico": un'operazione o un fatto che non sembra essere coerente con le caratteristiche del cliente e con le finalità e la prevista natura del rapporto d'affari o dell'operazione proposta;

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 19 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi ed enti finanziari, compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi;

b) i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi ed enti finanziari, compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi o i rapporti istituiti a fini di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

20 bis) "soggetto non registrato o non autorizzato che fornisce servizi per le cripto-attività", un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività e che non è stabilito in alcuna giurisdizione all'interno dell'Unione o non dispone di un punto di contatto centrale né di una presenza gestionale sostanziale in alcuna giurisdizione all'interno dell'Unione;

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

22) "titolare effettivo": qualsiasi persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico, un trust espresso o un istituto giuridico affine, nonché qualsiasi persona fisica per conto della quale o a favore della quale è realizzata un'operazione o un'attività;

22) "titolare effettivo": qualsiasi persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico, un trust espresso o un istituto giuridico affine oppure un'organizzazione dotata di capacità giuridica a norma del diritto nazionale, o che ne trae vantaggio, nonché qualsiasi persona fisica per conto della quale o a favore della quale è realizzata un'operazione, un'attività o una relazione d'affari;

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

24) "accordo formale di nomina fiduciaria": un contratto, o un accordo formale avente valore giuridico equivalente a un contratto, tra il fiduciario e il fiduciante, in cui quest'ultimo è una persona giuridica o una persona fisica che incarica il fiduciario di agire per suo conto in una determinata veste, anche in qualità di amministratore o azionista, e il fiduciario è una persona giuridica o una persona fisica incaricata dal fiduciante di agire per suo conto;

24) "accordo formale di nomina fiduciaria": un contratto, o un accordo formale equivalente avente valore giuridico equivalente a un contratto, tra il fiduciario e il fiduciante, in cui quest'ultimo è una persona giuridica o una persona fisica che incarica il fiduciario di agire per suo conto in una determinata veste, anche in qualità di amministratore o azionista, e il fiduciario è una persona giuridica o una persona fisica incaricata dal fiduciante di agire per suo conto;

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 25 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

25) "persona politicamente esposta": persona fisica che ricopre o ha ricoperto le importanti cariche pubbliche seguenti:

25) "persona politicamente esposta": persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche, tra cui:

 

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 25 – lettera a – punto vii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

vii bis) responsabili delle autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane con almeno 30 000 abitanti;

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 25 – lettera a – punto i bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) altre importanti cariche pubbliche come definite dagli Stati membri;

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 26 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) i genitori;

c) i genitori, i fratelli e le sorelle;

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 27 – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a) "cliente con ampie disponibilità patrimoniali", un cliente, persona fisica o titolare effettivo di un'entità giuridica, che detiene in totale almeno 1 000 000 EUR in beni o attività finanziari o investibili, esclusa la residenza privata principale di tale persona, conformemente al presente regolamento;

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 29 – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a) un'impresa madre di un gruppo, diversa da quella menzionata alla lettera a), che è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata, al massimo livello di consolidamento prudenziale nell'Unione, comprese una "società di partecipazione finanziaria" come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013 e una "società di partecipazione assicurativa" come definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 29 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

29 bis) "impresa madre":

 

a)  un'impresa madre di un conglomerato finanziario, ivi compresa una "società di partecipazione finanziaria mista" come definita all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

b)  un'impresa madre di un gruppo, che è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata, al massimo livello di consolidamento prudenziale nell'Unione, comprese una "società di partecipazione finanziaria" come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013 e una "società di partecipazione assicurativa" come definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;

 

c)  un'impresa madre di un gruppo, che comprenda almeno due soggetti obbligati quali definiti all'articolo 3 del presente regolamento e che non sia a sua volta un'impresa figlia di un'altra impresa dell'Unione;

 

tuttavia, qualora all'interno dello stesso gruppo si individuino più imprese madri, a norma delle lettere a), b) e c), l'impresa madre è l'entità all'interno del gruppo che non è una società figlia di un'altra impresa dell'Unione.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 31 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) un'autorità pubblica cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo;

d) un'autorità pubblica cui sono attribuite responsabilità in materia di prevenzione e lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo;

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona fisica o giuridica che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale;

a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona fisica o giuridica che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale, di investimento o di finanza personale quale attività imprenditoriale o professionale principale;

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) agenti certificati di recupero crediti, gestori di patrimoni o di attivi;

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera b – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti uno dei seguenti elementi:

b) notai, avvocati e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti uno dei seguenti elementi:

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;

i) l'acquisto e la vendita di beni immobili reali o virtuali o di imprese;

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera b – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;

iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio, conti titoli o conti di cripto-attività;

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, per le operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale;

d) agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, per le operazioni per le quali il canone mensile è pari a 5 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale o in altre forme di pagamento accettate;

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) costruttori;

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) persone che commerciano beni di lusso diversi da pietre e metalli preziosi, come elencati nell'allegato III bis;

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) fornitori di servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503;

h) fornitori di servizi di crowdfunding;

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) persone che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'asta, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

i) persone che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'asta, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 5 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) persone che prestano servizi per la vendita e l'acquisto di cripto-attività uniche e non fungibili;

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) persone che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata all'interno di zone franche e depositi doganali, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

j) persone che conservano o commerciano opere d'arte e altri beni di lusso elencati all'allegato III bis quando agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata all'interno di zone franche e depositi doganali, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 5 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) piattaforme online ai sensi del regolamento (UE).../... [proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE], che consentono ai consumatori e agli operatori di concludere a distanza contratti per beni fisici, a condizione che siano effettuati o ricevuti pagamenti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'unica operazione o di più operazioni apparentemente collegate tra loro;

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera l bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) agenti sportivi nel settore del calcio;

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera l ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

l ter) società calcistiche professionistiche di alto livello;

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 – lettera l quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

l quater) federazioni calcistiche degli Stati membri affiliate all'Unione delle federazioni calcistiche europee.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ad eccezione delle case da gioco, gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi.

1. Ad eccezione delle case da gioco, dei servizi di gioco d'azzardo online e di qualsiasi servizio di gioco d'azzardo offerto su base transfrontaliera, gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, come i prestatori statali o le lotterie di proprietà statale e private, dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura, dal principio di proporzionalità e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi, previa consultazione dell'AMLA.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.

3. Gli Stati membri, in collaborazione con l'AMLA, prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Esenzioni per taluni prestatori di servizi di crowfunding

 

1.  Ad eccezione dei fornitori di servizi di crowdfunding disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503, gli Stati membri possono decidere di esentare taluni fornitori di servizi di crowdfunding dai requisiti di cui al presente regolamento sulla base di una valutazione individuale del rischio da cui emergaun basso rischio comprovato costituito dalla natura e, se del caso, dalla portata del funzionamento di tali servizi, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a)  il fornitore di servizi di crowdfunding promuove esclusivamente progetti di pubblica utilità, non ha come obiettivo primario la creazione di profitti e, laddove sia generato un profitto, è investito dal fornitore per il perseguimento degli obiettivi del servizio e non è distribuito tra membri, fondatori o altri soggetti privati;

 

b)  il fornitore di servizi di crowdfunding rispetta gli obblighi minimi in materia di adeguata verifica nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento dei loro progetti attraverso la piattaforma di crowdfunding in modo conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503, e tutte le persone fisiche coinvolte nella gestione di alto livello rispondono ai criteri di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/...; [Proposta di direttiva AML VI];

 

c)  tutte le persone fisiche coinvolte nella gestione del fornitore di servizi di crowdfunding rispettano i requisiti di professionalità e di onorabilità coerenti coi criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503;

 

d)  il fornitore di servizi di crowdfunding istituisce e mantiene accordi per garantire che i titolari di progetti accettino il finanziamento di progetti di crowdfunding, o qualsiasi altro pagamento, solo tramite un fornitore di servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366;

 

e)  il fornitore di servizi di crowdfunding è stabilito nell'Unione.

 

2.  Gli Stati membri, in collaborazione con l'AMLA, prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2015/2366 di garantire che non effettueranno operazioni per prestatori di servizi di gioco d'azzardo che non possiedono una licenza nell'Unione.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le esenzioni che intendono concedere a norma degli articoli 4 e 5. La notifica include una motivazione dell'esenzione, basata sulla pertinente valutazione del rischio.

1. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le esenzioni che intendono concedere a norma degli articoli 4 e 5. La notifica include una motivazione dettagliata, basata sulla pertinente valutazione del rischio effettuata dallo Stato membro per giustificare l'esenzione. Ove giudicato opportuno, gli Stati membri forniscono ulteriori prove a sostegno dell'esenzione.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) conferma che l'esenzione può essere concessa;

a) conferma che l'esenzione può essere concessa sulla base della giustificazione fornita dallo Stato membro;

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al ricevimento di una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono adottare la decisione di concessione dell'esenzione. Tale decisione precisa le ragioni sulle quali si fonda. Gli Stati membri riesaminano tali decisioni periodicamente e in ogni caso quando aggiornano la valutazione nazionale del rischio a norma dell'articolo 8 della direttiva [inserire il riferimento — proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423 final].

3. Al ricevimento di una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono adottare la decisione di concessione dell'esenzione. Tale decisione precisa le ragioni sulle quali si fonda. Gli Stati membri riesaminano tali decisioni periodicamente e comunque al massimo entro un anno dalla prima concessione dell'esenzione, nonché in ogni caso quando aggiornano la valutazione nazionale del rischio a norma dell'articolo 8 della direttiva [inserire il riferimento — proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423 final].

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione pubblica ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.

5. La Commissione pubblica ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle esenzioni concesse e una panoramica analitica e fattuale delle stesse a norma del presente articolo.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Divieto di cittadinanza tramite investimenti e requisiti minimi in materia di cittadinanza e residenza mediante programmi di investimento

 

1.  Gli Stati membri non pongono in essere programmi ai sensi del diritto nazionale che concedano diritti di cittadinanza in cambio di qualsiasi tipo di investimento, inclusi i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività per il bene pubblico e i contributi al bilancio statale, e senza un legale autentico con gli Stati membri interessati.

 

2.  Uno Stato membro la cui legislazione nazionale concede diritti di cittadinanza o di residenza in cambio di qualsiasi tipo di investimento, quali trasferimenti di capitali, acquisto o locazione di immobili, investimenti in titoli di Stato, investimenti in società, donazione o dotazione di un'attività per il bene pubblico e contributi al bilancio dello Stato, garantisce che le autorità pubbliche che esaminano le domande di soggiorno attuino almeno le seguenti misure prima di adottare una decisione:

 

(a)  esigere che le operazioni siano effettuate mediante un rapporto d'affari con un soggetto obbligato stabilito in tale Stato membro;

 

(b)  chiedere e esaminare le informazioni ai soggetti obbligati interessati sulle misure attuate in materia di adeguata verifica della clientela;

 

(c)  ottenere e registrare informazioni dettagliate, suffragate da documenti verificati, sull'identità del richiedente, sugli interessi commerciali e delle attività lavorative del richiedente negli ultimi 10 anni e sull'origine dei fondi e del patrimonio del richiedente;

 

(d)  richiedere l'autorizzazione delle pertinenti autorità di contrasto, suffragata da elementi di prova riguardo all'assenza di attività criminali da parte del richiedente;

 

(e) imporre ai richiedenti obblighi in materia di presenza fisica minima e partecipazione attiva minima nell'investimento, qualità dell'investimento, valore aggiunto e contributo all'economia;

 

(f)  disporre di un meccanismo di monitoraggio per il controllo ex post della costante conformità dei richiedenti selezionati agli obblighi giuridici dei programmi.

 

La presenza fisica del richiedente ai sensi della lettera e) del primo comma, è regolarmente monitorata dalle autorità competenti e il mancato rispetto di tale requisito comporta la mancata concessione o la revoca della cittadinanza o dei diritti di soggiorno.

 

3.  Nell'ambito di tali programmi non sono concessi diritti di soggiorno ai richiedenti che abbiano connessioni documentate con attività sospette, tra cui stretti rapporti d'affari con persone con precedenti penali riguardanti il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo o i reati presupposto, o strette relazioni personali o d'affari con persone sottoposte a sanzioni finanziarie mirate.

 

4.  Ai richiedenti che sono cittadini dei paesi di cui agli articoli 23, 24 o 25 non è concesso il diritto di soggiorno in virtù di tali programmi.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) oltre all'obbligo di applicare sanzioni finanziarie mirate, mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione.

b) oltre all'obbligo di applicare sanzioni finanziarie mirate, mitigare e gestire i rischi di mancata o divergente applicazione e di evasione di tutte le sanzioni finanziarie mirate, incluse quelle connesse al terrorismo e al finanziamento del terrorismo e le sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tali politiche, controlli e procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Tali politiche, controlli e procedure sono commisurati alla natura, all'attività e alle dimensioni del soggetto obbligato. Tali politiche, controlli e procedure tengono conto delle valutazioni sopranazionali e nazionali del rischio e degli orientamenti delle unità di informazione finanziaria (FIU) e dei supervisori, compresi i risultati dei controlli da parte delle autorità competenti.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interni di cui alla lettera a);

c) una funzione di revisione indipendente per valutare se le politiche, i controlli e le procedure interni di cui alla lettera a) funzionino in modo efficace;

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) la verifica, al momento dell'assunzione e dell'assegnazione del personale a taluni compiti e funzioni e della nomina di agenti e distributori, che tali persone soddisfino requisiti di onorabilità proporzionati ai rischi associati ai compiti e alle funzioni da svolgere;

d) la verifica, al momento dell'assunzione e dell'assegnazione del personale a taluni compiti e funzioni e della nomina di agenti e distributori, che tali persone soddisfino requisiti di onorabilità, abbiamo le competenze e le conoscenze proporzionate ai rischi associati ai compiti e alle funzioni da svolgere;

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA emana orientamenti sugli elementi di cui i soggetti obbligati dovrebbero tenere conto nel decidere la portata delle politiche, dei controlli e delle procedure interni.

4. Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA, previa consultazione dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano gli elementi di cui i soggetti obbligati dovrebbero tenere conto nel decidere la portata delle politiche, dei controlli e delle procedure interni, in base alla valutazione del loro livello di rischio. Includono inoltre orientamenti sulle modalità per stabilire l'entità dell'organico a cui affidare le funzioni di controllo della conformità a norma dell'articolo 9, tenendo conto della natura, dell'attività e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi intrinseci del settore in cui operano.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo conformemente agli articoli da 38 a 41 del regolamento (UE) 2023/... [inserire il riferimento – proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio – COM(2021) 421 final].

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti obbligati adottano misure adeguate, proporzionate alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, nonché i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione, tenendo conto:

1. I soggetti obbligati adottano misure adeguate, proporzionate alla loro natura, attività e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, nonché i rischi di mancata applicazione e di evasione di tutte le sanzioni finanziarie mirate, incluse quelle  connesse al terrorismo e al suo finanziamento e al finanziamento della proliferazione, nonché di altre sanzioni finanziarie mirate dell'Unione applicabili, tenendo conto almeno di quanto segue:

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) orientamenti, raccomandazioni e pareri pertinenti formulati dall'AMLA a norma degli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) 2023/... [inserire il riferimento – proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio – COM(2021) 421 final].

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) delle conclusioni tratte da precedenti violazioni delle norme AML/CFT da parte del soggetto obbligato in questione o di qualsiasi relazione del soggetto obbligato in questione con un caso di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater) delle informazioni fornite dalle FIU e dalle autorità di contrasto;

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quinquies) delle informazioni ottenute nell'ambito del processo iniziale di adeguata verifica della clientela e del monitoraggio continuo;

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c sexies) delle proprie conoscenze ed esperienze professionali.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I soggetti obbligati, a seconda del livello di rischio individuato e del principio di proporzionalità, possono prendere in considerazione a loro esclusiva discrezione ulteriori fonti di informazione, tra cui:

 

a)  le informazioni provenienti dalle organizzazioni dei soggetti obbligati sulle tipologie e sui rischi emergenti;

 

b)  le informazioni provenienti dalle organizzazioni della società civile, compresi gli indici di percezione della corruzione e altre relazioni redatte a livello nazionale;

 

c)  le informazioni provenienti da organismi di normazione internazionali come i rapporti di valutazione reciproca o altre relazioni e riesami;

 

d)  le informazioni provenienti da fonti aperte e media credibili e affidabili;

 

e)  le informazioni provenienti da organizzazioni commerciali credibili e affidabili, come le relazioni di valutazione dei rischi;

 

f)  le informazioni provenienti dalle organizzazioni statistiche e dal mondo accademico.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti obbligati nominano un membro del consiglio d'amministrazione con funzioni esecutive o, in assenza di un consiglio d'amministrazione, del suo organo di amministrazione equivalente, che è responsabile dell'attuazione delle misure volte a garantire il rispetto del presente regolamento ("responsabile per la funzione di controllo della conformità"). Se il soggetto non ha un organo di amministrazione, la funzione dovrebbe essere svolta da un alto dirigente.

1. I soggetti obbligati nominano un membro esecutivo del consiglio d'amministrazione con funzioni esecutive o, in assenza di un consiglio d'amministrazione, del suo organo di amministrazione equivalente, che è responsabile dell'attuazione e del monitoraggio delle misure volte a garantire il rispetto del presente regolamento ("responsabile per la funzione di controllo della conformità"). Se il soggetto non ha un organo di amministrazione, la funzione dovrebbe essere svolta da un alto dirigente. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di responsabilità civile o penale degli organi direttivi.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità è responsabile dell'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure del soggetto obbligato e della ricezione di informazioni su carenze significative o rilevanti in tali politiche, controlli e procedure. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità riferisce periodicamente al consiglio d'amministrazione o a un organo di amministrazione equivalente in merito a tali questioni. Per le imprese madri, tale persona è altresì responsabile di sorvegliare le politiche, i controlli e le procedure a livello di gruppo.

2. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità assicura la piena attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure del soggetto obbligato e riceve informazioni su carenze significative o rilevanti in tali politiche, controlli e procedure. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità riferisce periodicamente all'organo di amministrazione in merito a tali questioni. Per le imprese madri, tale persona è altresì responsabile di sorvegliare le politiche, i controlli e le procedure a livello di gruppo.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I soggetti obbligati dispongono di un responsabile per la funzione di controllo della conformità, nominato dal consiglio d'amministrazione o dall'organo di amministrazione, cui è affidato il funzionamento quotidiano delle politiche del soggetto obbligato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Tale persona è inoltre responsabile della segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (FIU) a norma dell'articolo 50, paragrafo 6.

3. I soggetti obbligati dispongono di un responsabile per la funzione di controllo della conformità, nominato dal consiglio d'amministrazione nella sua funzione esecutiva, cui è affidato il funzionamento quotidiano delle politiche del soggetto obbligato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), ed è anche il punto di contatto per le autorità competenti. Tale persona è inoltre responsabile della segnalazione delle operazioni sospette alla FIU a norma dell'articolo 50, paragrafo 6. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità è indipendente nelle sue funzioni e responsabilità.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un soggetto obbligato appartenente a un gruppo può nominare come responsabile per la funzione di controllo della conformità una persona fisica che svolge tale funzione in un altro soggetto all'interno di tale gruppo.

Un soggetto obbligato appartenente a un gruppo può nominare come responsabile per la funzione di controllo della conformità una persona fisica che svolge tale funzione in un altro soggetto all'interno di tale gruppo, a condizione che tale altro soggetto sia stabilito nello stesso Stato membro del soggetto obbligato.

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Paragrafo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il responsabile del controllo della conformità non è penalizzato in alcun modo nell'ambito dell'impiego per l'esercizio delle funzioni. I responsabili della funzione di controllo della conformità non possono essere licenziati prima della fine del loro mandato, a meno che non emergano fatti che rendano irragionevole per il soggetto obbligato interessato continuare a impiegare tale persona. I soggetti obbligati notificano ai supervisori la revoca dei responsabili della conformità e le relative motivazioni.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Qualora l'idoneità di un incaricato del controllo della conformità o di un responsabile del controllo della conformità sia verificata da un'autorità non-AML/CFT, tale autorità informa senza indebito ritardo il supervisore dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto obbligato interessato del ricevimento della domanda di verifica dell'adeguatezza e della data entro la quale deve essere presa la decisione sull'idoneità. L'autorità di vigilanza, in cooperazione con altre autorità competenti, se del caso, fornisce all'autorità non-AML/CFT tutti i contributi necessari nell'ambito delle sue competenze di vigilanza, entro un termine adeguato tenendo conto della data entro la quale deve essere adottata la decisione sull'idoneità.

 

Il contributo di cui al primo comma consiste in una valutazione volta a stabilire se le conoscenze, le competenze e l'esperienza della persona nominata sono sufficienti per svolgere la funzione di responsabile del controllo della conformità o di incaricato del controllo della conformità per la quale è stato nominato, e tale valutazione diventa parte della decisione dell'autorità che verifica l'idoneità.

 

Se il supervisore conclude che il delegato non dispone di conoscenze, competenze ed esperienza adeguate per svolgere i compiti di cui al primo e al secondo comma in relazione alla funzione di responsabile del controllo della conformità, o al terzo comma per quanto riguarda la funzione di incaricato del controllo della conformità, l'autorità che verifica l'idoneità non può adottare una decisione che gli consentirebbe di svolgere tali compiti.

 

La procedura per individuare l'autorità di vigilanza competente, i termini specifici per fornire il contributo di cui al presente paragrafo e altri dettagli tecnici riguardanti la cooperazione delle autorità di vigilanza con le autorità che verificano l'idoneità, compresa la BCE che agisce in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e altre autorità a norma dello stesso, sono stabiliti negli orientamenti di cui all'articolo 52 della direttiva (UE) 2023/...  [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final].

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I soggetti obbligati forniscono alle funzioni di controllo della conformità risorse adeguate, anche in termini di personale e tecnologia, commisurate alle dimensioni, alla natura e ai rischi del soggetto obbligato per l'attuazione delle funzioni di controllo della conformità e assicurano che alle persone responsabili di tali funzioni sia conferito il potere di proporre le misure necessarie per garantire l'efficacia delle politiche, dei controlli e delle procedure interni del soggetto obbligato.

4. I soggetti obbligati forniscono alle funzioni di controllo della conformità risorse adeguate, anche in termini di personale e tecnologia, commisurate alle dimensioni, alla natura, all'attività e ai rischi del soggetto obbligato per l'attuazione delle funzioni di controllo della conformità e assicurano che alle persone responsabili di tali funzioni sia conferito l'accesso a tutte le informazioni, dati, registrazioni e sistemi che possono essere rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni, così come il potere di proporre le misure necessarie per garantire l'efficacia delle politiche, dei controlli e delle procedure interni del soggetto obbligato.

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità presenta una volta all'anno, o più frequentemente se del caso, all'organo di amministrazione una relazione sull'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure interni del soggetto obbligato e tiene informato l'organo di amministrazione in merito all'esito di eventuali riesami. L'organo di amministrazione adotta le misure necessarie per rimediare tempestivamente alle carenze individuate.

5. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità presenta una volta all'anno, o più frequentemente se del caso, all'organo di amministrazione una relazione sull'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure interni del soggetto obbligato e tiene informato l'organo di amministrazione in merito all'esito di eventuali riesami. L'organo di amministrazione adotta le misure necessarie per rimediare tempestivamente alle carenze individuate.

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se le dimensioni del soggetto obbligato lo giustificano, le funzioni di cui ai paragrafi 1 e 3 possono essere svolte dalla stessa persona fisica.

6. Se le dimensioni del soggetto obbligato lo giustificano, le funzioni di cui ai paragrafi 1 e 3 possono essere svolte dalla stessa persona fisica. Il responsabile della controllo della conformità può cumulare le funzioni di cui ai paragrafi 1 e 3 con altre funzioni.

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dipendenti cui sono affidati compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato al presente regolamento informano il responsabile per la funzione di controllo della conformità in merito a qualsiasi stretto rapporto privato o professionale instaurato con i clienti o potenziali clienti del soggetto obbligato e non possono svolgere compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato in relazione a tali clienti.

2. I dipendenti cui sono affidati compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato al presente regolamento informano il responsabile per la funzione di controllo della conformità in merito a qualsiasi stretto rapporto privato o professionale instaurato con i clienti o potenziali clienti del soggetto obbligato, che hanno manifestato l'intenzione di essere legalmente vincolati da un contratto attraverso le loro dichiarazioni o il loro comportamento, dal momento che sono stati ragionevolmente intesi dall'altra parte, e non possono svolgere compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato in relazione a tali clienti.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I soggetti obbligati dispongono di procedure adeguate per garantire che la responsabilità di un rapporto d'affari cambi da un dipendente all'altro a intervalli appropriati. Qualora le dimensioni del soggetto obbligato o la necessità di qualifiche speciali non consentano l'istituzione di tale procedura, il responsabile per la funzione di controllo della conformità effettua, secondo un approccio basato sul rischio, un esame speciale dei rapporti d'affari interessati a intervalli appropriati.

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I soggetti obbligati predispongono adeguate procedure affinché i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare a livello interno le violazioni del presente regolamento attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato interessato.

3. I soggetti obbligati predispongono adeguate procedure affinché i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare a livello interno le violazioni del presente regolamento attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura, all'attività e alle dimensioni del soggetto obbligato interessato.

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I soggetti obbligati adottano misure per garantire che i dipendenti, i dirigenti o gli agenti che segnalano violazioni ai sensi del primo comma siano protetti dalle ritorsioni, dalle discriminazioni e da qualsiasi altro trattamento iniquo.

I soggetti obbligati adottano misure per garantire che i dipendenti, i dirigenti, gli agenti e le altre persone di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio5 bis che segnalano violazioni a norma del primo comma siano protetti conformemente a tale direttiva e ad altri atti giuridici applicabili.

 

__________________

 

Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Requisiti minimi per le imprese individuali, i singoli operatori o le microimprese

 

1.  Entro il ... [2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per adozione in merito ai requisiti minimi e alle norme per la conformità al presente capo da parte dei soggetti obbligati che sono imprese individuali, singoli operatori o microimprese. In particolare, l'AMLA elabora requisiti e norme in relazione all'esecuzione delle funzioni di controllo della conformità. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l'AMLA tiene debitamente conto dei livelli intrinseci dei rischi dei modelli di impresa dei diversi tipi di soggetti obbligati, al fine di assicurare che i requisiti e le norme in materia di controllo della conformità siano proporzionali ai rischi identificati.

 

2.  Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli articoli da 38 a 41 del regolamento (UE) .../... [inserire il riferimento – proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio – COM(2021) 421 final].

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'impresa madre assicura che gli obblighi e requisiti in materia di procedure interne, valutazione del rischio e personale di cui alla sezione 1 del presente capo si applichino in tutte le succursali e filiazioni del gruppo negli Stati membri e, per i gruppi la cui impresa madre è stabilita nell'Unione, in paesi terzi. Le politiche, i controlli e le procedure a livello di gruppo comprendono anche politiche in materia di protezione dei dati, nonché politiche, controlli e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di AML/CFT.

1. Ciascuna impresa madre stabilita nell'Unione mette in atto politiche, controlli e procedure a livello di gruppo per conformarsi al presente regolamento e assicura che gli obblighi e requisiti in materia di procedure interne, valutazione del rischio e personale di cui alla sezione 1 del presente capo si applichino in tutte le succursali e filiazioni del gruppo negli Stati membri, così come in paesi terzi. A tal fine, un'impresa madre effettua una valutazione del rischio a livello di gruppo, tenendo conto dei rischi individuati da tutte le succursali e filiazioni di quest'ultimo, e sulla base di tale valutazione stabilisce e attua politiche, controlli e procedure in tutto il gruppo. Le politiche, i controlli e le procedure a livello di gruppo comprendono anche politiche in materia di protezione dei dati, nonché politiche, controlli e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di AML/CFT. I soggetti obbligati che fanno parte di un gruppo attuano politiche, controlli e procedure a livello di gruppo, tenendo conto delle loro specificità e dei rischi a cui sono esposti.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le politiche, i controlli e le procedure relativi alla condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 1 impongono ai soggetti obbligati all'interno del gruppo di scambiarsi informazioni qualora tale condivisione sia pertinente per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La condivisione delle informazioni all'interno del gruppo riguarda in particolare l'identità e le caratteristiche del cliente, i suoi titolari effettivi o la persona per conto della quale agisce il cliente, la natura e lo scopo del rapporto d'affari e i sospetti, segnalati alla FIU a norma dell'articolo 50 salvo diversa istruzione di quest'ultima, che i fondi provengano da attività criminose o siano connessi al finanziamento del terrorismo.

2. Le politiche, i controlli e le procedure relativi alla condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 1 impongono ai soggetti obbligati all'interno del gruppo di scambiarsi informazioni qualora tale condivisione sia pertinente per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche sotto forma di misure di adeguata verifica della clientela e di gestione del rischio. La condivisione delle informazioni all'interno del gruppo riguarda in particolare l'identità e le caratteristiche del cliente, i suoi titolari effettivi o la persona per conto della quale agisce il cliente, la natura e lo scopo del rapporto d'affari e delle operazioni, nonché, se del caso, l'analisi delle operazioni atipiche e i sospetti, segnalati alla FIU a norma dell'articolo 50 salvo diversa istruzione di quest'ultima, che i fondi provengano da attività criminose o siano connessi al finanziamento del terrorismo.

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I gruppi mettono in atto politiche, controlli e procedure a livello di gruppo per garantire che le informazioni scambiate a norma del primo comma siano soggette a garanzie sufficienti in termini di riservatezza, protezione dei dati e uso delle informazioni, anche per impedirne la divulgazione.

Le politiche, le procedure e i controlli a livello di gruppo richiedono che i soggetti che fanno parte di un gruppo diversi dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento forniscano informazioni pertinenti ai soggetti obbligati facenti parte dello stesso gruppo, al fine di conformarsi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. I gruppi mettono in atto politiche, controlli e procedure a livello di gruppo per garantire che le informazioni scambiate a norma del primo e secondo comma siano soggette a garanzie sufficienti in termini di riservatezza, protezione dei dati e uso delle informazioni, anche per impedirne la divulgazione.

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le entità appartenenti allo stesso gruppo hanno la facoltà di avvalersi delle informazioni ricevute come informazioni aggiornate alle seguenti condizioni:

 

a)  le informazioni o i documenti sono forniti da un'altra entità dello stesso gruppo; e

 

b)  l'entità ricevente e l'entità fornitrice appartenenti allo stesso gruppo non sono a conoscenza del fatto che le informazioni non sono più aggiornate.

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano gli obblighi e i requisiti minimi delle politiche a livello di gruppo, incluse le norme minime per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, il ruolo e le responsabilità delle imprese madri che non sono esse stesse soggetti obbligati nel garantire la conformità a livello di gruppo agli obblighi in materia di AML/CFT e le condizioni alle quali le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che fanno parte di strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, tra cui reti o partenariati.

3. Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA, previa consultazione dell'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano gli obblighi e i requisiti minimi delle politiche a livello di gruppo, incluse le norme minime per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, il ruolo e le responsabilità delle imprese madri che non sono esse stesse soggetti obbligati nel garantire la conformità a livello di gruppo agli obblighi in materia di AML/CFT e le condizioni alle quali le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che fanno parte di strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, tra cui reti o partenariati.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora succursali o filiazioni di soggetti obbligati siano situate in paesi terzi in cui gli obblighi minimi in materia di AML/CFT sono meno rigorosi di quelli stabiliti dal presente regolamento, il soggetto obbligato interessato garantisce che tali succursali o filiazioni rispettino gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, inclusi quelli in materia di protezione dei dati, o obblighi equivalenti.

1. Qualora succursali o filiazioni di soggetti obbligati siano situate in paesi terzi in cui gli obblighi minimi in materia di AML/CFT sono meno rigorosi di quelli stabiliti dal presente regolamento, l'impresa madre garantisce che tali succursali o filiazioni rispettino gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, inclusi quelli in materia di protezione dei dati, o obblighi equivalenti.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora l'ordinamento di un paese terzo non consenta il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, i soggetti obbligati adottano misure supplementari per garantire che le succursali e le filiazioni in tale paese terzo gestiscano in maniera efficace il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e la sede centrale informa i supervisori del proprio Stato membro d'origine. Se ritengono che le misure supplementari non siano sufficienti, i supervisori dello Stato membro d'origine esercitano ulteriori azioni di supervisione, anche imponendo al gruppo di non stabilire alcun rapporto d'affari, di porre fine a quelli esistenti o di non effettuare operazioni o di chiudere le sue attività nel paese terzo.

2. Qualora l'ordinamento di un paese terzo non consenta il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'impresa madre adotta misure supplementari per garantire che le succursali e le filiazioni in tale paese terzo gestiscano in maniera efficace il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e ne informa i supervisori del proprio Stato membro d'origine. Se ritengono che le misure supplementari non siano sufficienti, i supervisori dello Stato membro d'origine esercitano ulteriori azioni di supervisione, anche imponendo al gruppo di non stabilire alcun rapporto d'affari, di porre fine a quelli esistenti o di non effettuare operazioni o di chiudere le sue attività nel paese terzo.

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 2, inclusa l'azione minima che i soggetti obbligati devono intraprendere laddove l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle misure di cui all'articolo 13 e delle ulteriori azioni di supervisione richieste in tali casi.

3. Entro [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 2, inclusa l'azione minima che i soggetti obbligati devono intraprendere laddove l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle misure di cui all'articolo 13 e delle ulteriori azioni di supervisione richieste in tali casi. Il progetto di norme tecniche di regolamentazione include un elenco dei paesi terzi in cui i requisiti minimi in materia di AML/CFT sono ritenuti equivalenti a quelli stabiliti nel presente regolamento. L'elenco è periodicamente aggiornato.

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi, gli enti finanziari e i fornitori di servizi per le cripto-attività applicano l'adeguata verifica della clientela quando avviano o eseguono un'operazione occasionale che costituisce un trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, punto 9, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 — COM(2021) 422 final] o un trasferimento di cripto-attività quale definito all'articolo 3, punto 10, di tale regolamento, superiore a 1 000 EUR o al controvalore in valuta nazionale.

2. Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari applicano l'adeguata verifica della clientela quando avviano o eseguono un'operazione occasionale che costituisce un trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, punto 9, del regolamento [inserire il riferimento — proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 — COM(2021) 422 final] pari o superiore a 1 000 EUR o al controvalore in valuta nazionale.

 

Gli istituti di credito e finanziari che sono soggetti obbligati applicano altresì misure di adeguata verifica della clientela quando partecipano o effettuano operazioni occasionali riguardanti cripto-attività che ammontano a 1 000 EUR o più, o al controvalore in valuta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia effettuata in un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo applicano l'adeguata verifica della clientela all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari almeno a 2 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con operazioni collegate.

3. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo applicano l'adeguata verifica della clientela all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari almeno a 2 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale o, nel caso di servizi di gioco d'azzardo online, operazioni d'importo pari almeno a 1 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con operazioni collegate.

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Paragrafo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. In deroga paragrafo 1, e sulla base di un'opportuna valutazione del rischio da cui emerga un profilo di rischio basso, un supervisore può consentire ai soggetti obbligati di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica che può essere utilizzata solo in maniera limitata, se sono rispettate tutte le condizioni seguenti di mitigazione del rischio:

 

a)  l'importo massimo memorizzato elettronicamente non eccede i 150 EUR;

 

b)  gli strumenti di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente per acquistare, in un negozio oppure online, beni o servizi in un unico Stato membro dall'emittente o nell'ambito di una rete di prestatori di servizi in forza di un accordo commerciale diretto con un emittente professionale;

Gli strumenti di pagamento di cui alla lettera b); non possono essere collegati a un conto bancario, non consentono integrazioni di saldo e non possono essere scambiati in contanti.

Emendamento  328

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nel caso degli enti creditizi, l'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela avviene anche, sotto la sorveglianza dei supervisori, nel momento in cui è stato stabilito che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio52 o quando i depositi sono indisponibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio53. I supervisori decidono l'intensità e la portata di tali misure di adeguata verifica della clientela tenendo conto delle circostanze specifiche dell'ente creditizio.

4. Nel caso degli enti creditizi, l'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela avviene anche, laddove necessario, sotto la sorveglianza dei supervisori, nel momento in cui è stato stabilito che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o quando i depositi sono indisponibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. I supervisori decidono l'intensità e la portata di tali misure di adeguata verifica della clientela tenendo conto delle circostanze specifiche dell'ente creditizio.

__________________

__________________

52 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

52 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

53 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

53 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) i criteri di cui tenere conto per l'individuazione delle operazioni occasionali, comprese quelle riguardanti cripto-attività;

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) i criteri di cui tenere conto per l'individuazione dei rapporti commerciali;

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) identificare e registrare l'identità degli azionisti fiduciari e degli amministratori fiduciari di una società o di un altro soggetto giuridico e identificano il loro status in quanto tale, laddove applicabile;

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) verificare se il cliente o il titolare effettivo sia soggetto a sanzioni finanziarie mirate connesse al terrorismo e al suo finanziamento, così come al finanziamento della proliferazione e ad altre sanzioni finanziarie mirate applicabili dell'Unione.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Fatte salve le altre misure necessarie per ottemperare all'obbligo di applicare sanzioni finanziarie mirate per gli enti creditizi e finanziari, le misure di cui al paragrafo 1, lettera c bis) comprendono il controllo regolare dell'identità del cliente e del titolare effettivo per verificare che non siano presenti nei pertinenti elenchi di sanzioni dei soggetti designati e il cliente non sia una persona fisica, un soggetto o un gruppo designato soggetto a sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro [due anni dalla data di applicazione del presente regolamento] l'AMLA emana orientamenti sulle variabili di rischio e sui fattori di rischio che i soggetti obbligati devono prendere in considerazione quando avviano rapporti d'affari o effettuano operazioni occasionali.

3. Entro ... [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], l'AMLA, previa consultazione di Europol e delle autorità europee di vigilanza (AEV), emana orientamenti su:

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a) le variabili di rischio e i fattori di rischio di cui i soggetti obbligati devono tenere conto quando avviano rapporti d'affari o effettuano operazioni occasionali;

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) le misure che i soggetti obbligati devono applicare per valutare se il cliente o il titolare effettivo è sottoposto a sanzioni finanziarie mirate, comprese le modalità per individuate i soggetti controllate da persone sottoposte a sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare le misure di adeguata verifica della clientela previste dall'articolo 16, paragrafo 1, si astiene dall'effettuare un'operazione o dall'avviare un rapporto d'affari, pone fine al rapporto d'affari e vaglia l'eventualità di effettuare, in relazione al cliente, una segnalazione di operazione sospetta alla FIU a norma dell'articolo 50.

1. Il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare le misure di adeguata verifica della clientela previste dall'articolo 16, paragrafo 1, non effettua un'operazione né avvia un rapporto d'affari, pone fine al rapporto d'affari e vaglia l'eventualità di effettuare, in relazione al cliente, una segnalazione di operazione sospetta alla FIU a norma dell'articolo 50. In caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il soggetto obbligato presenta una segnalazione di operazioni sospette alla FIU.

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma non si applica ai notai, agli avvocati e ad altri liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Il primo paragrafo non si applica ai notai, agli avvocati e ad altri liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui tali persone:

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a) esaminino la posizione giuridica del loro cliente, tranne qualora la consulenza legale sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero tali persone abbiano conoscenza o un fondato sospetto del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o ai fini della domanda di diritti di soggiorno o di cittadinanza attraverso programmi di investimento, e la consulenza non sia richiesta in relazione a un procedimento giudiziario; oppure

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Articolo 18 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Identificazione e verifica dell'identità del cliente

Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

 

Testo della Commissione

Emendamento

iv) il luogo di residenza abituale o, in mancanza di un indirizzo fisso di residenza con residenza legittima nell'Unione, l'indirizzo postale al quale è possibile raggiungere la persona fisica e, ove possibile, l'attività lavorativa, la professione o lo status occupazionale e il codice di identificazione fiscale;

iv) il luogo di residenza abituale o, in mancanza di un indirizzo fisso di residenza con residenza legittima nell'Unione, l'indirizzo postale al quale è possibile raggiungere la persona fisica e, ove rilevante ai fini dell'adeguata verifica della clientela, l'attività lavorativa, la professione o lo status occupazionale e il codice di identificazione fiscale;

Emendamento  170

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) i nomi dei rappresentanti legali nonché, se disponibili, il numero di registrazione, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica. I soggetti obbligati verificano inoltre che il soggetto giuridico sia in attività sulla base dei documenti contabili dell'ultimo esercizio finanziario o di altre informazioni pertinenti;

iii) i nomi dei rappresentanti legali nonché, se disponibili, il numero di registrazione, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica. In funzione dei rischi, i soggetti obbligati tengono inoltre conto della necessità di verificare che il soggetto giuridico sia in attività sulla base dei documenti contabili dell'ultimo esercizio finanziario o di altre informazioni pertinenti;

Emendamento  171

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) se un soggetto giuridico è stabilito in più di una giurisdizione, l'identificativo delle persone giuridiche;

Emendamento  172

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma del primo comma, nessuna persona fisica è identificata come titolare effettivo, o se sussistono dubbi sul fatto che la persona o le persone identificate siano i titolari effettivi, i soggetti obbligati identificano la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello nella società o in altro soggetto giuridico e ne verificano l'identità. I soggetti obbligati conservano le registrazioni delle azioni intraprese e delle difficoltà incontrate durante il processo di identificazione che li hanno indotti a ricorrere all'identificazione di un alto dirigente.

Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma del primo comma, nessuna persona fisica è identificata come titolare effettivo, o se sussistono dubbi sul fatto che la persona o le persone identificate siano i titolari effettivi, i soggetti obbligati registrano che non è stato identificato alcun titolare effettivo e identificano la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello nella società o in altro soggetto giuridico e ne verificano l'identità. I soggetti obbligati conservano le registrazioni delle azioni intraprese e delle difficoltà incontrate durante il processo di identificazione che li hanno indotti a ricorrere all'identificazione di un alto dirigente.

Emendamento  173

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I soggetti obbligati ottengono le informazioni, i documenti e i dati necessari per la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo mediante:

4. I soggetti obbligati ottengono le informazioni, i documenti e i dati necessari per la verifica dell'identità del cliente mediante:

Emendamento  174

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la presentazione del documento di identità, del passaporto o di un documento equivalente e l'acquisizione di informazioni da fonti affidabili e indipendenti, consultate direttamente o fornite dal cliente; oppure

a) la presentazione del documento di identità, del passaporto o di un documento equivalente e, se del caso, l'acquisizione di informazioni da fonti affidabili e indipendenti, consultate direttamente o fornite dal cliente, tramite mezzi affidabili e attendibili, in formato cartaceo o elettronico, laddove la portata della consultazione per la verifica sia commisurata al rischio; oppure

Emendamento  175

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'uso dei mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

b) l'uso dei mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in forma affidabile e attendibile attraverso processi di autenticazione sicura, se del caso, o altre procedure di identificazione sicura, a distanza o elettronica, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità competenti, a condizione che il livello di sicurezza designato sia almeno "elevato" o equivalente;

Emendamento  176

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) se del caso, la presentazione della prova dell'iscrizione nel registro centrale di cui all'articolo 10 della direttiva [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final] per i clienti che sono soggetti giuridici costituiti al di fuori dell'Unione, conformemente all'articolo 48 del presente regolamento.

 

Qualora un cliente sia un soggetto giuridico o un trustee o una persona che ricopre una posizione equivalente che agisce per conto dell'istituto giuridico, i soggetti obbligati adottano misure adeguate per verificare l'identità del titolare effettivo o dei titolari effettivi di un soggetto giuridico o di un istituto giuridico, anche, ove possibile, sulla base di documenti di identità o mediante identificazione elettronica, al fine di conoscere l'identità del titolare effettivo e di comprendere la struttura di titolarità e di controllo del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico.

Emendamento  177

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di verificare le informazioni sul titolare effettivo o sui titolari effettivi, i soggetti obbligati consultano anche i registri centrali di cui all'articolo 10 della direttiva [inserire il riferimento — proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423 final] nonché informazioni supplementari. I soggetti obbligati determinano la portata delle informazioni supplementari da consultare, tenendo conto dei rischi posti dall'operazione o dal rapporto d'affari e dal titolare effettivo.

Al fine di verificare le informazioni sul titolare effettivo o sui titolari effettivi, i soggetti obbligati consultano anche (531, 532) i registri centrali di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) .../... [inserire il riferimento — proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423 final] nonché informazioni supplementari, a prescindere dallo Stato membro del registro centrale in cui sono conservate le informazioni sulla titolarità effettiva. Se del caso, e in funzione dei rischi, i soggetti obbligati consultano informazioni supplementari provenienti dal cliente o da fonti affidabili e indipendenti, in particolare qualora le informazioni contenute nei registri centrali non corrispondano alle informazioni di cui dispongono a norma dell'articolo 18, laddove nutrano dubbi circa l'accuratezza delle informazioni o qualora sussista un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 

I soggetti obbligati determinano la portata delle informazioni supplementari da consultare in funzione dei rischi, tenendo conto dei rischi posti dall'operazione o dal rapporto d'affari e dal titolare effettivo, o della natura anomala o complessa delle strutture di titolarità data la natura dell'attività.

 

I soggetti obbligati segnalano all'organismo responsabile dei registri centrali eventuali discrepanze riscontrate tra le informazioni sulla titolarità effettiva ivi disponibili e le informazioni sulla titolarità effettiva di cui dispongono a norma del presente articolo. La legislazione nazionale in materia di segreto bancario e riservatezza non osta all'adempimento dell'obbligo di cui al presente comma.

Emendamento  178

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'identità del cliente e del titolare effettivo è accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione di un'operazione occasionale. Tale obbligo non si applica alle situazioni a basso rischio di cui alla sezione 3 del presente capo, a condizione che il basso rischio giustifichi il rinvio di tale verifica.

1. L'identità del cliente e del titolare effettivo è accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione di un'operazione occasionale. Tale obbligo non si applica alle situazioni a basso rischio di cui alla sezione 3 del presente capo, a condizione che il basso rischio giustifichi il rinvio di tale verifica.

 

In deroga al primo comma, i soggetti obbligati diversi dagli enti creditizi e finanziari coinvolti in transazioni immobiliari effettuano la verifica dell'identità del cliente, sia esso l'acquirente o il venditore o entrambi, nel momento in cui viene presentata un'offerta formale.

Emendamento  179

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti obbligati esercitano un controllo costante sul rapporto d'affari, comprese le operazioni effettuate dal cliente nel corso di tale rapporto, per accertarsi che tali operazioni siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, della sua attività commerciale e del suo profilo di rischio e, se necessario, con le informazioni sull'origine dei fondi, nonché per individuare le operazioni da sottoporre a un'analisi più accurata a norma dell'articolo 50.

1. I soggetti obbligati esercitano un controllo costante sul rapporto d'affari, comprese le operazioni effettuate dal cliente nel corso di tale rapporto, per accertarsi che tali operazioni siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, della sua attività commerciale e del suo profilo di rischio e, se necessario, con le informazioni sull'origine e sulla destinazione dei fondi, nonché per individuare le operazioni da sottoporre a un'analisi più accurata a norma dell'articolo 50.

Emendamento  180

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La frequenza con cui le informazioni relative al cliente sono aggiornate a norma del primo comma dipende dal rischio rappresentato dal rapporto d'affari. La frequenza di aggiornamento delle informazioni relative al cliente non supera in ogni caso i cinque anni.

La frequenza con cui le informazioni relative al cliente sono aggiornate a norma del primo comma dipende dal rischio rappresentato dal rapporto d'affari. La frequenza di aggiornamento delle informazioni è definita in funzione dei rischi, tenendo conto in particolare dell'evoluzione delle circostanze pertinenti, e non supera in ogni caso i cinque anni. In caso di rapporti d'affari ad alto rischio, le informazioni relative al cliente sono aggiornate almeno ogni due anni.

Emendamento  181

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 21 bis

 

Tempi di valutazione dell'eventuale assoggettamento del cliente e del titolare effettivo a sanzioni finanziarie mirate

 

1.  I soggetti obbligati valutano se il cliente e il titolare effettivo sono sottoposti a sanzioni finanziarie mirate in sede di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo a norma dell'articolo 19.

 

2.  Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 e fatte salve eventuali altre misure necessarie per ottemperare all'obbligo di applicare sanzioni finanziarie mirate, gli enti creditizi e finanziari controllano periodicamente, e ogni volta che l'Unione adotta sanzioni finanziarie mirate, l'identità dei loro clienti o titolari effettivi esistenti rispetto ai pertinenti elenchi di persone designate che sono oggetto di sanzioni dell'Unione.

 

3.  Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 e fatte salve eventuali altre misure previste dal diritto dell'Unione in relazione a sanzioni finanziarie mirate, i soggetti obbligati diversi dagli enti creditizi e finanziari valutano periodicamente se un cliente o un titolare effettivo esistente è sottoposto a sanzioni finanziarie mirate.

 

4.  Qualora un soggetto obbligato rilevi, nell'effettuare l'adeguata verifica della clientela, che un cliente o un titolare effettivo è sottoposto a sanzioni finanziarie mirate, ne informa immediatamente l'autorità competente.

 

5.  Entro ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA emana orientamenti sulle misure che i soggetti obbligati devono applicare per valutare se il cliente o il titolare effettivo è sottoposto a sanzioni finanziarie mirate. Tali orientamenti comprendono i seguenti elementi:

 

a)  le procedure basate sul rischio che i soggetti obbligati devono stabilire per valutare se il cliente o il titolare effettivo è sottoposto a sanzioni finanziarie mirate;

 

b)  la portata, i tempi e le procedure relative alle misure di controllo che gli enti creditizi, gli enti finanziari e i fornitori di servizi per le cripto-attività devono applicare ai clienti esistenti o quando avviano un nuovo rapporto d'affari;

 

c)  le condizioni che devono essere soddisfatte per individuare i soggetti controllati da persone sottoposte a sanzioni finanziarie mirate; d) le misure relative alla notifica delle autorità competenti nel caso in cui un soggetto obbligato individui un cliente o un titolare effettivo sottoposto a sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento  182

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) il tipo di esenzioni che possono applicarsi a determinate misure di adeguata verifica della clientela in relazione alla moneta elettronica, sulla base di un'appropriata valutazione del rischio che evidenzi un basso rischio;

Emendamento  183

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) le fonti affidabili e indipendenti di informazioni cui è possibile ricorrere per verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche ai fini dell'articolo 18, paragrafo 4;

c) le fonti affidabili e indipendenti di informazioni cui è possibile ricorrere per verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche ai fini dell'articolo 18, paragrafo 4, oltre ai requisiti minimi da rispettare e alle misure necessarie che i soggetti obbligati devono adottare in caso di discrepanze;

Emendamento  184

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) il rischio residuo, tenendo conto di un'adeguata valutazione del rischio, le misure di mitigazione del rischio poste in essere dai soggetti obbligati, compresi l'innovazione e gli sviluppi tecnici per rilevare e prevenire le operazioni sospette.

Emendamento  185

Proposta di regolamento

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 bis

 

Disposizioni speciali relative al gioco d'azzardo online

 

1.  I servizi di gioco d'azzardo prestati a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione sono soggetti alle disposizioni del presente articolo.

 

2.  I prestatori di servizi di gioco d'azzardo assicurano che i trasferimenti dei giocatori verso i conti di gioco d'azzardo siano effettuati soltanto da un conto detenuto presso un ente creditizio o finanziario di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

 

3.  Il prestatore di servizi di gioco d'azzardo rimborsa un giocatore solo effettuando un'operazione di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366 a favore di un conto di pagamento aperto a nome di tale giocatore con un prestatore di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a) e d), di tale direttiva.

 

4.  Oltre alle circostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 3, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo di cui al paragrafo 1 effettuano l'adeguata verifica della clientela nell'ambito di un rapporto d'affari all'apertura di un conto di gioco.

Emendamento  186

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti delegati sono adottati entro un mese dalla constatazione, da parte della Commissione, che sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a), b) o c).

Tali atti delegati sono adottati entro un mese dalla pubblicazione di una dichiarazione pubblica o di un documento di conformità riguardanti il paese terzo da parte di organizzazioni ed enti di normazione internazionali, dopo che la Commissione ha constatato che sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a), b) o c).

Emendamento  187

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione tiene conto degli inviti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica e misure supplementari di mitigazione ("contromisure") da parte delle organizzazioni e degli enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, così come delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate.

3. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione tiene conto degli inviti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica e misure supplementari di mitigazione ("contromisure") da parte delle organizzazioni e degli enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, così come delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate. Onde stabilire se un paese terzo presenti carenze strategiche significative nel suo regime nazionale di AML/CFT, la Commissione tiene altresì conto, se del caso, di eventuali valutazioni pertinenti condotte dall'AMLA o da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché dalle autorità competenti, dalle organizzazioni della società civile e dal mondo accademico. La Commissione rende pubbliche le sue valutazioni dei paesi terzi ad alto rischio.

Emendamento  188

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le contromisure specifiche individuate a norma del paragrafo 5 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.

6. La Commissione riesamina periodicamente, entro un mese da qualsiasi modifica pertinente della valutazione da parte di organizzazioni ed enti di normazione internazionali, e almeno ogni due anni, gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le contromisure specifiche individuate a norma del paragrafo 5 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.

Emendamento  189

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle informazioni sulle giurisdizioni soggette a un controllo rafforzato da parte di organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, così come delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate.

3. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle informazioni sulle giurisdizioni soggette a un controllo rafforzato da parte di organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, così come delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate. La Commissione tiene altresì conto, se del caso, di eventuali valutazioni pertinenti condotte dall'AMLA o da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché dalle autorità competenti, dalle organizzazioni della società civile e dal mondo accademico. La Commissione rende pubbliche le sue valutazioni dei paesi terzi ad alto rischio.

Emendamento  190

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica individuate a norma del paragrafo 4 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.

5. La Commissione riesamina periodicamente, entro un mese da qualsiasi modifica pertinente della valutazione da parte di organizzazioni ed enti di normazione internazionali, e almeno ogni due anni, gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica individuate a norma del paragrafo 4 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.

Emendamento  191

Proposta di regolamento

Articolo 25 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione

Identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione

Emendamento  192

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 60 per identificare i paesi terzi, diversi da quelli di cui agli articoli 23 e 24, che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno.

1. Nell'ambito dei suoi compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) .../... [inserire il riferimento al regolamento AMLA], l'AMLA monitora e valuta, in linea con l'approccio basato sul rischio, i paesi terzi, diversi da quelli di cui agli articoli 23 e 24, che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno.

 

L'AMLA effettua la valutazione di cui al primo comma di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione.

 

Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, l'AMLA analizza se un determinato paese terzo rappresenti una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno, e valuta se sia opportuno proporre specifiche misure rafforzate di adeguata verifica o contromisure a norma del paragrafo 3 al fine di mitigare tale minaccia. Se conclude che il determinato paese terzo di cui al primo comma non rappresenta una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA presenta una relazione all'istituzione richiedente entro [30/60] giorni dal ricevimento della richiesta, precisando le ragioni della sua decisione.

Emendamento  193

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:

2. Al fine di individuare e monitorare i paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno di cui al paragrafo 1, nonché di determinare il livello di minaccia, l'AMLA tiene conto dei criteri seguenti, se pertinenti:

Emendamento  194

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

i) la perseguibilità penale del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo;

Emendamento  195

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a – punto v

 

Testo della Commissione

Emendamento

v) la disponibilità, per le autorità competenti, di informazioni precise e tempestive sulla proprietà effettiva di persone giuridiche o istituti giuridici;

v) i requisiti relativi alla disponibilità, per le autorità competenti, di informazioni precise e tempestive sulla proprietà effettiva di persone giuridiche o istituti giuridici detenute da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico che funge da registro dei titolari effettivi o da un meccanismo alternativo altrettanto efficace;

Emendamento  196

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a – punto v bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis) l'ostacolo costituito dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del paese terzo che impediscono una cooperazione efficace con le autorità competenti e le autorità giudiziarie degli Stati membri;

Emendamento  197

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a – punto v ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v ter) le politiche relative a sanzioni finanziarie mirate e a sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione e i requisiti per mitigare e gestire i rischi di mancata attuazione ed elusione di tali sanzioni;

Emendamento  198

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a – punto v quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v quater) l'eventuale presenza del paese terzo nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

Emendamento  199

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a – punto v quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v quinquies) l'eventualità che il quadro giuridico del paese terzo preveda il segreto finanziario;

Emendamento  200

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a – punto v sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v sexies) l'eventualità che le azioni del paese terzo siano in contrasto con i principi fondamentali del GAFI o rappresentino una grave violazione dell'impegno a favore della cooperazione internazionale;

Emendamento  201

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) la qualità e l'efficacia della vigilanza finanziaria;

Emendamento  202

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) l'esistenza di un quadro normativo per i fornitori di servizi per le cripto-attività;

Emendamento  203

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater) la misura in cui tale paese terzo è valutato come ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;

Emendamento  204

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quinquies) la frequenza del coinvolgimento del paese terzo nel riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo, quale risultante da analisi e indagini criminali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri e in particolare sostenute da Europol;

Emendamento  205

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al fine di determinare il livello di minaccia di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'AMLA di adottare un parere volto a valutare l'impatto specifico sull'integrità del sistema finanziario dell'Unione dovuto al livello di minaccia rappresentato da un paese terzo.

3. Al fine di determinare il livello di minaccia di cui al paragrafo 1 e di individuare misure di mitigazione, l'AMLA tiene conto di qualsiasi parere emanato dall'ABE, dall'ESMA o dall'EIOPA riguardante l'impatto specifico sul corretto funzionamento e sull'integrità del sistema finanziario dell'Unione dovuto al livello di minaccia rappresentato da un paese terzo.

Emendamento  206

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

4. Nell'individuare e monitorare i paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per l'Unione e nel determinare il livello di minaccia, l'AMLA valuta l'impatto di tale minaccia sul sistema finanziario dell'Unione e sul corretto funzionamento del mercato interno. L'AMLA tiene conto, se del caso, di eventuali rivelazioni pubbliche, valutazioni o relazioni pertinenti elaborate da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti, dalle organizzazioni della società civile e dal mondo accademico, nonché da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

Emendamento  207

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se la minaccia specifica e grave individuata proveniente dal paese terzo interessato costituisce una carenza strategica significativa, si applica l'articolo 23, paragrafo 4, e l'atto delegato di cui al paragrafo 2 individua le contromisure specifiche di cui all'articolo 23, paragrafo 5.

soppresso

Emendamento  208

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se la minaccia specifica e grave individuata proveniente dal paese terzo interessato costituisce una carenza di conformità, l'atto delegato di cui al paragrafo 2 individua le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica di cui all'articolo 24, paragrafo 4.

soppresso

Emendamento  209

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le misure di cui ai paragrafi 5 e 6 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.

7. Al fine di garantire un approccio coerente alle minacce di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo provenienti dai paesi terzi di cui al paragrafo 1, l'AMLA individua specifiche misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti obbligati applicano per mitigare i rischi connessi ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentano una minaccia specifica e grave per l'Unione.

 

A tal fine, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le opportune misure rafforzate di adeguata verifica, proporzionate al livello di minaccia, tra quelle elencate all'articolo 28, paragrafo 4, lettere da a) a g), che i soggetti obbligati applicano. L'AMLA sottopone tali progetti di norme tecniche di regolamentazione all'approvazione della Commissione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione si basano su una valutazione puramente tecnica dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e non implicano decisioni strategiche o scelte politiche.

 

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 38 a 41 del regolamento (UE) .../... [inserire il riferimento – proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio – COM(2021) 421 final].

 

L'AMLA riesamina periodicamente, e almeno ogni due anni, le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 per garantire che le misure di cui a tale paragrafo tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi. Se necessario, l'AMLA prepara e presenta alla Commissione il progetto di aggiornamento di tali norme.

Emendamento  210

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Se la minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione persiste e il paese terzo non ha adottato o non sta adottando misure efficaci per mitigare i rischi elevati, la Commissione adotta, mediante atti delegati, contromisure specifiche tra quelle elencate all'articolo 29, ove giustificato dalla natura della minaccia. A tal fine, la Commissione chiede all'AMLA di emanare un parere volto a valutare le misure eventualmente adottate o in corso di adozione da parte del paese terzo per mitigare la minaccia, nonché a individuare possibili contromisure.

 

In caso di divergenze significative rispetto al parere dell'AMLA, la Commissione conduce un'analisi motivata, che viene resa pubblica.

Emendamento  211

Proposta di regolamento

Articolo 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 25 bis

 

Identificazione degli enti creditizi o finanziari non stabiliti nell'Unione che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione

 

1.  L'AMLA valuta, in linea con l'approccio basato sul rischio, se specifici enti creditizi o finanziari non stabiliti nell'Unione rappresentino una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione.

 

L'AMLA effettua la valutazione di cui al primo comma di propria iniziativa, sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito dei suoi compiti di supervisione, o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, di uno Stato membro o di un supervisore.

 

2.  Ai fini dell'identificazione degli enti creditizi o finanziari di cui al paragrafo 1, l'AMLA tiene conto in particolare dei criteri seguenti per quanto riguarda l'ente creditizio o finanziario:

 

a)  il coinvolgimento di tale ente nel riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo;

 

b)  eventuali legami con la criminalità organizzata e il terrorismo;

 

c)  il rispetto delle procedure di adeguata verifica della clientela;

 

d)  qualsiasi attività illegale; nonché

 

e)  la fornitura di prodotti e servizi vietati nell'Unione, quali conti anonimi, e di altri strumenti di anonimizzazione che permettono l'anonimizzazione del conto cliente o l'offuscamento delle operazioni, a titolo di attività principale.

 

3.  Al fine di determinare il credito degli enti finanziari di cui al paragrafo 1, l'AMLA tiene conto, se del caso, di eventuali rivelazioni pubbliche, valutazioni e relazioni pertinenti elaborate da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti, dalle organizzazioni della società civile e dal mondo accademico, nonché da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

 

Se del caso, l'AMLA può avviare una consultazione pubblica per raccogliere informazioni sui criteri di cui al paragrafo 2 nonché chiedere informazioni alle autorità di supervisione di paesi terzi, alle FIU e a Europol, ove ritenuto opportuno.

 

L'AMLA tiene conto di eventuali pareri emanati dall'ABE, dall'ESMA o dall'EIOPA al fine di determinare il livello di minaccia di cui al paragrafo 1, di valutare il grado di esposizione dell'Unione a uno specifico ente finanziario o creditizio non stabilito nell'Unione e l'impatto specifico dell'ente creditizio o finanziario in questione sul corretto funzionamento e sull'integrità del sistema finanziario dell'Unione.

 

4.  Se conclude che un determinato ente creditizio o finanziario non stabilito nell'Unione rappresenta una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione che non può essere eliminata con altri mezzi, l'AMLA impone ai soggetti obbligati selezionati di adottare una o più delle misure seguenti:

 

a)  l'applicazione di elementi della procedura rafforzata di adeguata verifica;

 

b)  l'introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;

 

c)  la limitazione dei rapporti d'affari o delle operazioni con l'ente creditizio o finanziario in questione.

 

5.  Qualora sia necessaria un'azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a una minaccia specifica e grave per l'integrità del sistema finanziario dell'Unione o il corretto funzionamento del mercato interno, all'AMLA è conferito il potere di adottare decisioni che impongano alle autorità nazionali competenti di garantire che i soggetti obbligati non selezionati siano tenuti ad adottare le necessarie misure di mitigazione nei confronti di specifici enti creditizi o finanziari conformemente alla decisione dell'AMLA di cui al paragrafo 4.

 

6.  Se l'analisi di cui al paragrafo 1 è richiesta dalla Commissione, dal Parlamento europeo, dal Consiglio, da uno Stato membro o da un supervisore, e l'AMLA conclude che un determinato ente creditizio o finanziario non stabilito nell'Unione non rappresenta una minaccia grave e specifica per il sistema finanziario dell'Unione, essa fornisce una giustificazione motivata al richiedente entro 60 giorni.

 

L'AMLA pubblica sul proprio sito web un avviso relativo a qualsiasi decisione di cui al paragrafo 4. L'avviso specifica almeno le misure imposte conformemente a tale paragrafo e i motivi per cui l'AMLA ritiene necessario imporre le misure, comprese le prove a sostegno di tali motivi.

 

Una misura entra in vigore nel momento in cui l'avviso viene pubblicato sul sito web dell'AMLA o in un momento specificato nell'avviso stesso, successivo alla sua pubblicazione. Se decide di imporre una misura di cui al paragrafo 4, l'AMLA ne informa senza indugio le autorità competenti.

Emendamento  212

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nell'emanare e riesaminare gli orientamenti di cui al paragrafo 1, l'AMLA tiene conto delle valutazioni o delle relazioni di organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

3. Nell'emanare e riesaminare gli orientamenti di cui al paragrafo 1, l'AMLA tiene conto delle valutazioni o delle relazioni di istituzioni, organi e organismi dell'Unione, di autorità competenti, nonché di organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

Emendamento  213

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo dopo l'instaurazione del rapporto d'affari, a condizione che il basso rischio specifico individuato giustifichi tale rinvio, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dall'instaurazione del rapporto;

a) verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo dopo l'instaurazione del rapporto d'affari, a condizione che il basso rischio specifico individuato nella valutazione del rischio a livello di attività economica e nella valutazione del rischio associato a un cliente giustifichi tale rinvio, ma in ogni caso non oltre 60 giorni dall'instaurazione del rapporto;

Emendamento  214

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di cui al primo comma sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'attività e agli elementi specifici del basso rischio individuato. Tuttavia i soggetti obbligati effettuano un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

Le misure di cui al primo comma sono proporzionate alla natura, al tipo e alle dimensioni dell'attività e agli elementi specifici del basso rischio individuato. Tuttavia i soggetti obbligati effettuano un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

Emendamento  215

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I soggetti obbligati verificano periodicamente che continuino a sussistere le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica. La frequenza di tali verifiche è commisurata alla natura e alle dimensioni dell'attività e ai rischi posti dal rapporto specifico.

4. I soggetti obbligati verificano periodicamente che continuino a sussistere le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica. La frequenza di tali verifiche è commisurata alla natura, al tipo e alle dimensioni dell'attività e ai rischi posti dal rapporto specifico.

Emendamento  216

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) il cliente o il titolare effettivo sono sottoposti a sanzioni finanziarie mirate; o

Emendamento  217

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) il cliente è un familiare o una persona che notoriamente intrattiene stretti legami con persone sottoposte a sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento  218

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei casi di cui agli articoli 23, 24, 25 e da 30 a 36 e in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma ("situazioni ad alto rischio"), i soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.

1. Nei casi di cui agli articoli 23, 24, 25 e da 30 a 36 ter e in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma ("situazioni ad alto rischio"), i soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.

Emendamento  219

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I soggetti obbligati esaminano l'origine e la destinazione dei fondi impiegati e la finalità di tutte le operazioni che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

2. I soggetti obbligati esaminano l'origine e la destinazione dei fondi impiegati e la finalità di tutte le operazioni atipiche che possono soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:

Emendamento  220

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, nelle situazioni ad alto rischio i soggetti obbligati possono applicare una qualsiasi delle seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, proporzionate ai rischi più elevati individuati:

4. Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, nelle situazioni ad alto rischio i soggetti obbligati applicano almeno una qualsiasi delle seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, proporzionate ai rischi più elevati individuati:

Emendamento  221

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora i rischi individuati dagli Stati membri a norma del primo comma possano incidere sul sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, valuta l'opportunità di aggiornare gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 26.

Qualora i rischi individuati dagli Stati membri a norma del primo comma possano incidere sul sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, valuta l'opportunità di aggiornare gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 26 o, se del caso, emana progetti di norme tecniche di regolamentazione per imporre requisiti rafforzati di adeguata verifica ai soggetti obbligati in modo uniforme all'interno dell'Unione e li sottopone all'approvazione della Commissione.

Emendamento  222

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo conformemente agli articoli da 38 a 41 del regolamento [inserire il riferimento – proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio – COM(2021) 421 final].

Emendamento  223

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela non sono invocate automaticamente riguardo a succursali o filiazioni di soggetti obbligati stabiliti nell'Unione che siano situate in paesi terzi di cui agli articoli 23, 24 e 25, qualora tali succursali o filiazioni si conformino pienamente alle politiche, ai controlli e alle procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 14.

soppresso

Emendamento  224

Proposta di regolamento

Articolo 29 – comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini degli articoli 23 e 25, la Commissione può scegliere tra le contromisure seguenti:

Ai fini degli articoli 23 e 25, la Commissione sceglie tra le contromisure seguenti:

Emendamento  225

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Oltre alle contromisure selezionate a norma del paragrafo 1, gli Stati membri non concedono lo status di residenza ai cittadini dei paesi di cui agli articoli 23, 24 o 25 sulla base di programmi nazionali che concedono diritti di cittadinanza o di residenza in cambio di qualsiasi tipo di investimento, compresi i trasferimenti di capitale, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale.

 

 

Emendamento  226

Proposta di regolamento

Articolo 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 30 bis

 

Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con soggetti di paesi terzi che forniscono servizi per le cripto-attività

 

1.  Per quanto riguarda i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano la fornitura di servizi per le cripto-attività, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 16, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui mercati delle cripto-attività], con un soggetto rispondente non stabilito nell'Unione che fornisce servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, nell'avviare un rapporto d'affari i fornitori di servizi per le cripto-attività, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 16, sono tenuti a:

 

a)  stabilire che il soggetto rispondente è registrato o titolare di licenza a norma del diritto di un paese terzo;

 

b)  raccogliere informazioni sufficienti sull'ente corrispondente per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di informazioni di dominio pubblico, il suo rischio reputazionale e la qualità della supervisione;

 

c)  valutare i controlli in materia di AML/CFT applicati dall'ente rispondente;

 

d)  ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare il rapporto di corrispondenza;

 

e)  documentare le rispettive responsabilità di ciascuna parte del rapporto di corrispondenza;

 

f)  per quanto riguarda i conti di cripto-attività di passaggio, accertarsi che l'ente rispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai conti dell'ente corrispondente ed effettuato un'adeguata verifica costante, e che sia in grado di fornire, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica dell'ente corrispondente.

 

I fornitori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi alla politica di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano e registrano la propria decisione.

 

I fornitori di servizi per le cripto-attività aggiornano periodicamente, o qualora emergano nuovi rischi in relazione all'ente rispondente, le informazioni sull'adeguata verifica ottenute a norma del paragrafo 1 per il rapporto di corrispondenza.

 

2.  I fornitori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle informazioni di cui al paragrafo 1 al fine di determinare, in funzione dei rischi, le pertinenti misure rafforzate di adeguata verifica necessarie per mitigare i rischi associati all'ente rispondente.

 

3.  Entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'AMLA, previa consultazione dell'ABE, emana orientamenti che precisano i criteri e gli elementi di cui i fornitori di servizi per le cripto-attività tengono conto per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 e le misure di mitigazione dei rischi di cui al paragrafo 2, compresi le variabili e i criteri dei fattori di rischio da prendere in considerazione per valutare il livello di rischio associato a una particolare categoria di fornitori di servizi per le cripto-attività.

Emendamento  227

Proposta di regolamento

Articolo 30 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 30 ter

 

Adeguata verifica rafforzata specifica per le operazioni di cripto-attività che coinvolgono un indirizzo auto-ospitato

 

1.  Oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 16 e fatte salve le misure previste dal regolamento (UE) .../... [inserire il riferimento – proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 – COM(2021) 422 final], i fornitori di servizi per le cripto-attività dispongono di adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché il rischio di mancata attuazione ed elusione di sanzioni finanziarie mirate associati a operazioni di cripto-attività dirette verso un indirizzo auto-ospitato o da esso originate.

 

2.  Per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi per le cripto-attività applicano misure di mitigazione commisurate ai rischi rilevati. Dette misure comprendono:

 

a)  l'adozione di misure basate sul rischio per verificare, attraverso mezzi tecnici appropriati, se l'indirizzo auto-ospitato è di proprietà dei propri clienti o da questi controllato;

 

b)  l'adozione di misure basate sul rischio per identificare, e verificare l'identità, della persona che possiede, controlla o beneficia di un indirizzo auto-ospitato, nella misura in cui ciò sia possibile al di fuori del quadro del rapporto con il cliente, anche facendo ricorso alla verifica di terzi;

 

c)  la richiesta di ulteriori informazioni sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività, secondo un approccio basato sul rischio;

 

d)  l'esecuzione di un monitoraggio rafforzato di tali operazioni, secondo un approccio basato sul rischio;

 

e)  l'adozione di qualsiasi altra misura basata sul rischio volta a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di elusione di sanzioni finanziarie mirate.

 

Laddove l'identificazione e la verifica non siano tecnicamente fattibili, i fornitori di servizi per le cripto-attività applicano misure alternative adeguate per mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché il rischio di mancata attuazione o elusione di sanzioni finanziarie mirate, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3.

 

3.  Entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li sottoponeall'approvazione della Commissione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono elaborati tenendo conto degli sviluppi tecnologici e specificano quanto segue:

 

a)  i criteri e i mezzi per l'identificazione e la verifica di un indirizzo auto-ospitato, sia esso di proprietà di un cliente o da esso controllato o meno, compresi i criteri relativi a mezzi sicuri e affidabili di identificazione elettronica e verifica effettuate da terzi; b) le misure alternative di mitigazione dei rischi da applicare laddove la verifica di un indirizzo auto-ospitato di proprietà di terzi o da essi controllato non sia tecnicamente fattibile al di fuori del rapporto con il cliente;

 

c)  altre misure rafforzate di adeguata verifica associate al livello di rischio rappresentato dalle operazioni con un indirizzo auto-ospitato.

 

4.  Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo conformemente agli articoli da 38 a 41 del regolamento [inserire il riferimento – proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio – COM(2021) 421 final].

Emendamento  228

Proposta di regolamento

Articolo 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 bis

 

Divieto di rapporti di corrispondenza con soggetti non registrati o non autorizzati che forniscono servizi per le cripto-attività

 

Gli enti creditizi e finanziari non avviano né mantengono un rapporto di corrispondenza con soggetti non registrati o non autorizzati che forniscono servizi per le cripto-attività. Gli enti creditizi e finanziari adottano misure adeguate per garantire che non instaurino né mantengano rapporti di corrispondenza con soggetti che notoriamente consentono a un soggetto non registrato o non autorizzato che fornisce servizi per le cripto-attività di utilizzare i propri conti o i propri indirizzi nel registro distribuito.

Emendamento  229

Proposta di regolamento

Articolo 31 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 ter

 

Registro pubblico delle banche di comodo e dei soggetti non registrati e non autorizzati che forniscono servizi per le cripto-attività

 

1.  Qualora le autorità competenti, i supervisori o i soggetti obbligati vengano a conoscenza di banche di comodo e di fornitori di servizi per le cripto-attività non registrati e non autorizzati che operano all'interno o all'esterno dell'Unione, ne informano l'AMLA.

 

2.  L'AMLA istituisce e mantiene un registro pubblico indicativo e non esaustivo delle banche di comodo e dei soggetti non registrati e non autorizzati che forniscono servizi per le cripto-attività, basato sulle informazioni che possono essere fornite dalle autorità competenti, dai supervisori e dai soggetti obbligati e su eventuali informazioni aggiuntive di cui dispone. Tale registro è disponibile al pubblico in un formato leggibile meccanicamente.

 

3.  L'AMLA aggiorna periodicamente il registro di cui al paragrafo 2, tenendo conto di eventuali mutamenti delle circostanze riguardanti i soggetti inclusi nell'elenco o di qualsiasi informazione pertinente che sia portata alla sua attenzione.

Emendamento  230

Proposta di regolamento

Articolo 31 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 quater

 

Disposizioni specifiche relative ai candidati alla cittadinanza e alla residenza mediante programmi di investimento

 

Oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 16, per quanto riguarda i clienti cittadini di paesi terzi che presentano domanda di residenza in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, compresi i trasferimenti, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale, i soggetti obbligati attuano, come minimo, misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettere a), c), e) ed f).

Emendamento  231Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni con persone politicamente esposte;

b) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni occasionali con persone politicamente esposte;

Emendamento  232

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:

3. Entro [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:

Emendamento  233

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I soggetti obbligati applicano una o più delle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 4, per mitigare i rischi posti dal rapporto d'affari, fino a quando non si ritenga che tale persona non presenti più alcun rischio, ma in ogni caso per non meno di 12 mesi dal momento in cui la persona non è più investita di importanti cariche pubbliche.

2. I soggetti obbligati applicano una o più delle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 4, per mitigare i rischi posti dal rapporto d'affari. I soggetti obbligati applicano tali misure in modo proporzionato ai rischi rilevati fino a quando non si ritenga che tale persona non presenti più alcun rischio, ma in ogni caso per non meno di 24 mesi dal momento in cui la persona non è più investita di importanti cariche pubbliche.

Emendamento  234

Proposta di regolamento

Articolo 36 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 36 bis

 

Disposizioni specifiche relative a determinati clienti con ampie disponibilità patrimoniali

 

1.  Oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 16, i soggetti obbligati dispongono di adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona con ampie disponibilità patrimoniali.

 

2.  Un cliente il cui patrimonio deriva dall'industria estrattiva, da presunti legami con persone politicamente esposte o dallo sfruttamento di monopoli in paesi terzi che fonti credibili o processi riconosciuti valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose è considerato un individuo ad alto rischio con ampie disponibilità patrimoniali qualora:

 

a)  soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b):

 

i)  intrattengano con tale cliente un rapporto d'affari superiore a 1 000 000 EUR, calcolato sulla base dei patrimoni finanziari o investibili o degli attivi gestiti dal soggetto obbligato o in relazione ai quali il soggetto obbligato offre aiuti materiali, assistenza o consulenza, esclusa la residenza privata principale del cliente, a prescindere dal fatto che tale importo sia raggiunto al momento dell'instaurazione del rapporto d'affari o successivamente nell'arco di un anno; oppure

 

ii)  effettuino un'operazione occasionale o offrano al cliente in questione aiuti materiali, assistenza o consulenza in relazione a un'operazione occasionale di importo superiore a 1 000 000 EUR; b) i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, paragrafo 3

 

b)  i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b):

 

i)  agiscano in nome e per conto di tale cliente in qualsiasi rapporto d'affari od operazione occasionale di importo superiore a 1 000 000 EUR; oppure

 

ii)  assistano tale cliente nella pianificazione o nell'esecuzione di operazioni che, da sole o combinate nell'ambito di un rapporto d'affari di durata superiore a un anno, superano i 1 000 000 EUR.

 

3.  Fatto salvo il paragrafo 2, ai fini del paragrafo 1 i soggetti obbligati tengono altresì conto delle informazioni ottenute nel quadro del processo di adeguata verifica della clientela e del monitoraggio costante delle operazioni conformemente al presente capo, o qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione.

 

4.  Ai fini del presente articolo, per "estrazione di risorse naturali" si intende qualsiasi attività che comporta la ricerca, la prospezione, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio, gas naturale o altri materiali nell'ambito delle attività economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE.

 

5.  Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con individui ad alto rischio con ampie disponibilità patrimoniali che presentano fattori di rischio elevati di cui al paragrafo 1, i soggetti obbligati applicano le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica:

 

a)  adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni occasionali con tali clienti e accertarsi, per quanto possibile, che i rapporti d'affari o le operazioni non sono collegati al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ai reati presupposto o in conformità del diritto dell'Unione, siano essi commessi nell'Unione o in paesi terzi;

 

b)  ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali clienti nonché di effettuare operazioni occasionali con tali clienti;

 

c)  esercitare un costante controllo rafforzato dei rapporti d'affari con tali clienti.

Emendamento  235

Proposta di regolamento

Articolo 36 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 36 ter

 

Disposizioni specifiche in materia di centri finanziari offshore

 

1.  Oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 16 e fatte salve le misure più rigorose applicabili a norma della sezione 2, i soggetti obbligati dispongono di adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia un soggetto giuridico stabilito in una giurisdizione designata dall'AMLA come centro finanziario offshore o avente un legame sostanziale con la stessa.

 

2.  Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con soggetti giuridici stabiliti in un centro finanziario offshore o aventi un legame sostanziale con lo stesso, i soggetti obbligati applicano le misure seguenti, in funzione dei rischi:

 

a)  raccogliere informazioni sufficienti sul soggetto giuridico per comprendere pienamente la natura delle sue attività;

 

b)  ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tale soggetto giuridico;

 

c)  adottare misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni col soggetto giuridico;

 

d)  esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.

 

3.  L'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare che cosa costituisce un legame sostanziale di cui al paragrafo 1 e precisare ulteriormente i criteri per l'individuazione dei centri finanziari offshore quali definiti all'articolo 2, tenendo conto di quanto segue:

 

a)  l'inclusione di giurisdizioni non cooperative nell'allegato II della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

 

b)  l'esistenza del segreto finanziario, quale identificato da fonti credibili/processi riconosciuti;

 

c)  l'assenza di requisiti minimi di sostanza per i soggetti giuridici.

 

L'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i centri finanziari offshore individuati conformemente ai criteri di cui al primo comma.

 

Essa adotta tali progetti di norme tecniche di attuazione e li sottopone all'approvazione della Commissione entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

L'AMLA riesamina periodicamente, e almeno ogni due anni, l'elenco dei centri finanziari offshore e presenta proposte di modifica alla Commissione.

 

4.  Ai fini del paragrafo 3, l'AMLA tiene altresì conto degli elenchi e delle definizioni pertinenti dei centri finanziari offshore adottati da organizzazioni ed enti di normazione internazionali, nonché delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate.

 

L'AMLA elabora tali norme tecniche entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e li sottopone all'approvazione della Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Emendamento  236

Proposta di regolamento

Articolo 36 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 36 quater

 

Persone soggette a misure restrittive da parte di organizzazioni internazionali

 

1.  I soggetti obbligati segnalano alle FIU eventuali rapporti d'affari o operazioni occasionali con persone sottoposte a sanzioni dell'ONU di cui all'allegato III, punto 1, lettera d), nel periodo temporaneo che intercorre tra il momento in cui la designazione dell'ONU è resa pubblica e il momento in cui le sanzioni finanziarie mirate adottate dall'Unione diventano applicabili.

 

Nelle circostanze di cui al primo comma, i soggetti obbligati si astengono dall'effettuare qualsiasi operazione relativa a persone sottoposte a sanzioni dell'ONU fino a quando non ne abbiano informato la FIU e non ne abbiano rispettato ogni ulteriore istruzione specifica.

 

2.  Quando riceve la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la FIU può decidere di sospendere qualsiasi operazione o conto conformemente all'articolo 20 della direttiva [inserire il riferimento alla sesta direttiva antiriciclaggio].

 

3.  Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare misure temporanee che garantiscano un livello più elevato di protezione del sistema finanziario dell'Unione, quali misure temporanee che applicano direttamente le designazioni dell'ONU in attesa dell'adozione di sanzioni finanziarie mirate da parte dell'UE.

Emendamento  237

Proposta di regolamento

Articolo 37 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 37 bis

 

Monitoraggio delle operazioni rispetto ai rischi rappresentati da sanzioni finanziarie mirate

 

1.  Fatte salve le altre misure richieste dal diritto dell'Unione in relazione alle sanzioni finanziarie mirate, gli enti creditizi e finanziari controllano le informazioni che accompagnano un trasferimento di fondi o di cripto-attività a norma di [inserire il riferimento – regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione)] al fine di valutare se il beneficiario o l'ordinante di un trasferimento di fondi o di cripto-attività sia sottoposto a sanzioni finanziarie mirate.

 

Entro ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li sottopone all'approvazione della Commissione.

 

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:

 

a)  quali informazioni debbano essere controllate dall'ente creditizio o finanziario dell'ordinante, nonché i pertinenti obblighi di tale ente;

 

b)  quali informazioni debbano essere controllate dall'ente creditizio o finanziario del beneficiario, nonché i pertinenti obblighi di tale ente.

 

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo conformemente agli articoli da 38 a 41 del regolamento [inserire il riferimento – proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio – COM(2021) 421 final].

Emendamento  238

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti obbligati possono ricorrere ad altri soggetti obbligati, situati in uno Stato membro o in un paese terzo, per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), a condizione che:

1. I soggetti obbligati possono ricorrere ad altri soggetti obbligati, situati in uno Stato membro o in un paese terzo, per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, a condizione che:

Emendamento  239

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I soggetti obbligati non ricorrono a soggetti obbligati stabiliti in paesi terzi identificati a norma della sezione 2 del presente capo. Tuttavia i soggetti obbligati stabiliti nell'Unione le cui succursali e filiazioni sono stabilite in tali paesi terzi possono ricorrere a tali succursali e filiazioni se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a c).

4. I soggetti obbligati non ricorrono a soggetti obbligati stabiliti in paesi terzi identificati a norma della sezione 2 del presente capo.

Emendamento  240

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Il ricorso ad altri soggetti obbligati può comprendere anche il riutilizzo delle informazioni e della documentazione pertinenti sull'adeguata verifica della clientela ottenute e trattate da tale soggetto.

Emendamento  241

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti obbligati possono esternalizzare i compiti derivanti dagli obblighi previsti dal presente regolamento ai fini dell'adeguata verifica della clientela a un agente o a un prestatore esterno di servizi, che si tratti di una persona fisica o giuridica, ad eccezione delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi identificati a norma della sezione 2 del presente capo.

1. I soggetti obbligati possono esternalizzare i compiti derivanti dagli obblighi previsti dal presente regolamento ai fini dell'adeguata verifica della clientela a un agente o a un prestatore esterno di servizi. Tali compiti possono essere esternalizzati a una persona fisica o giuridica, ad eccezione delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi identificati a norma della sezione 2 del presente capo.

Emendamento  242

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'elaborazione e l'approvazione delle politiche, dei controlli e delle procedure del soggetto obbligato per conformarsi agli obblighi del presente regolamento;

c) l'approvazione delle politiche, dei controlli e delle procedure del soggetto obbligato per conformarsi agli obblighi del presente regolamento;

Emendamento  243

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) l'attribuzione di un profilo di rischio a un potenziale cliente e l'avvio di un rapporto d'affari con tale cliente;

d) la decisione di avviare un rapporto d'affari con un cliente sulla base dell'attribuzione di un profilo di rischio;

Emendamento  244

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'individuazione di criteri per la rilevazione di operazioni e attività sospette o anomale;

e) l'approvazione di criteri per la rilevazione di operazioni e attività sospette o anomale;

Emendamento  245

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) la segnalazione di attività sospette o le dichiarazioni basate su soglie indirizzate alla FIU a norma dell'articolo 50.

f) la segnalazione di attività sospette o le dichiarazioni basate su soglie indirizzate alla FIU a norma dell'articolo 50, a meno che tali attività non siano esternalizzate a un prestatore di servizi appartenente allo stesso gruppo del soggetto obbligato e stabilito nello stesso Stato membro del soggetto obbligato.

Emendamento  246

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora esternalizzi un compito a norma del paragrafo 1, il soggetto obbligato assicura che l'agente o il prestatore esterno di servizi applichi le misure e le procedure adottate dal soggetto obbligato. Le condizioni per l'esecuzione di tali compiti sono stabilite in un accordo scritto tra il soggetto obbligato e il soggetto esterno. Il soggetto obbligato effettua controlli regolari per accertare l'effettiva attuazione di tali misure e procedure da parte del soggetto esterno. La frequenza di tali controlli è determinata in funzione del carattere essenziale dei compiti esternalizzati.

3. Qualora esternalizzi un compito a norma del paragrafo 1, il soggetto obbligato assicura che l'agente o il prestatore esterno di servizi applichi le misure e le procedure adottate dal soggetto obbligato. Le condizioni per l'esecuzione di tali compiti sono chiaramente specificate e stabilite in un accordo scritto tra il soggetto obbligato e il soggetto esterno. Il soggetto obbligato effettua controlli regolari per accertare l'effettiva attuazione di tali misure e procedure da parte del soggetto esterno. La frequenza di tali controlli è determinata in funzione del carattere essenziale dei compiti esternalizzati. L'obbligo di stabilire in un accordo scritto le condizioni per l'esecuzione dei compiti di adeguata verifica della clientela da parte del soggetto esterno non pregiudica gli obblighi del soggetto obbligato a norma del regolamento (UE) 2016/679. Qualsiasi esternalizzazione successiva di compiti da parte del soggetto esterno ad altri prestatori di servizi terzi è prevista nell'accordo scritto con il soggetto obbligato, a condizione che il soggetto esterno mantenga la piena responsabilità dell'applicazione delle misure e delle procedure concordate con il soggetto obbligato.

Emendamento  247

Proposta di regolamento

Paragrafo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se un soggetto obbligato esternalizza un compito a norma del paragrafo 1 che richiede la consultazione dei registri dei titolari effettivi di cui all'articolo 10 della direttiva [inserire il riferimento alla sesta direttiva antiriciclaggio] e conformemente alle norme di cui all'articolo 11 della direttiva [inserire il riferimento alla sesta direttiva antiriciclaggio], il soggetto obbligato notifica l'accordo di esternalizzazione al supervisore competente.

Emendamento  248

Proposta di regolamento

Articolo 41 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:

Entro [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA, in cooperazione con le autorità europee di vigilanza, emana orientamenti sugli aspetti seguenti:

Emendamento  249

Proposta di regolamento

Articolo 41 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 41 bis

 

Riduzione ingiustificata dei rischi, non discriminazione e inclusione finanziaria

 

1.  Gli enti creditizi e gli enti finanziari pongono in essere controlli e procedure per garantire che l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente capo non comporti un rifiuto ingiustificato o la cessazione di rapporti d'affari con intere categorie di clienti e che i soggetti obbligati rispettino l'articolo 15 e l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/92/UE. Le politiche, i controlli e le procedure interni degli enti creditizi e degli enti finanziari includono opzioni per mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle quali i soggetti obbligati valutano l'eventuale applicazione prima di decidere di respingere un cliente sulla base di un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 

Le politiche e procedure interne degli enti creditizi e degli enti finanziari includono opzioni e criteri per adeguare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti a un determinato cliente su base individuale e in funzione del rischio e, se del caso, conformemente al livello dei servizi offerti a norma della direttiva 2014/92/UE.

 

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari pongono in essere politiche, controlli e procedure interni per garantire che l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente capo non comporti l'indebita esclusione delle organizzazioni senza scopo di lucro e dei loro rappresentanti e associati dall'accesso ai servizi finanziari esclusivamente in funzione del rischio geografico.

 

3.  I soggetti obbligati non si basano esclusivamente sulle informazioni fornite dalle autorità pubbliche dei paesi terzi di cui agli articoli 23, 24 e 25, nonché dei paesi terzi oggetto di una decisione adottata a norma del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea, che prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie.

 

4.  Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AMLA e l'ABE emanano congiuntamente orientamenti volti a chiarire il rapporto tra i requisiti del presente capo e l'accesso ai servizi finanziari, in particolare per quanto riguarda le interazioni tra il presente capo e le direttive 2014/92/UE e (UE) 2015/2366. Tali orientamenti includono linee guida su come mantenere un equilibrio tra l'inclusione finanziaria delle categorie di clienti particolarmente colpite dalla riduzione dei rischi e gli obblighi in materia di AML/CFT. Gli orientamenti chiariscono come mitigare i rischi in relazione a tali clienti e garantiscono processi trasparenti ed equi per i clienti.

Emendamento  250

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel caso delle società, il titolare effettivo o i titolari effettivi quali definiti all'articolo 2, punto 22, sono la persona fisica o le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, la società attraverso una partecipazione o attraverso il controllo con altri mezzi.

1. Nel caso delle società e di altri soggetti giuridici, indipendentemente dalla loro forma o struttura, il titolare effettivo o i titolari effettivi quali definiti all'articolo 2, punto 22, sono la persona fisica o le persone fisiche che possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, la società o l'altro soggetto giuridico attraverso una partecipazione o attraverso il controllo con altri mezzi.

Emendamento  251

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente articolo, per "controllo attraverso una partecipazione" si intende la proprietà del 25 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, anche attraverso azioni al portatore, a ogni livello di proprietà.

Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende la proprietà del 15 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione diretta o indiretta nella società, anche attraverso azioni al portatore, a ogni livello di proprietà.

 

Nel valutare se vi sia una partecipazione nella società, si tiene conto delle partecipazioni a ogni livello di proprietà. La proprietà indiretta è calcolata moltiplicando le azioni, i diritti di voto o le altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena e sommando i risultati delle diverse catene.

 

Ai fini del presente articolo, per "controllo della società o del soggetto giuridico" si intende la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno della società o del soggetto giuridico. Per "controllo indiretto della società o del soggetto giuridico" si intende il controllo di soggetti intermedi nella catena o in diverse catene della struttura, in cui il controllo diretto è identificato a ciascun livello della struttura, nella misura in cui il controllo sui soggetti intermedi permette a una persona fisica di controllare il soggetto giuridico.

Emendamento  252

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente articolo, il "controllo con altri mezzi" comprende almeno uno degli elementi seguenti:

Ai fini del presente articolo, il "controllo della società o del soggetto giuridico, incluso il controllo con altri mezzi" comprende almeno uno degli elementi seguenti:

Emendamento  253

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la capacità di esercitare un'influenza significativa sulle decisioni adottate dalla società, compresi i diritti di veto, i diritti di decisione e le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili o che comportano una movimentazione patrimoniale;

b) l'esercizio di un'influenza dominante sulle decisioni adottate dalla società, compresi i diritti di veto, i diritti di decisione e le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili o che comportano una movimentazione patrimoniale;

Emendamento  254

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) i legami con familiari di dirigenti o amministratori/persone che possiedono o controllano la società;

d) il controllo attraverso mezzi informali, quali stretti legami personali con familiari o associati di dirigenti o amministratori/persone che possiedono o controllano la società;

Emendamento  255

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.

e) il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria, compresi i poteri per la gestione o la cessione delle attività o dei redditi della società, in particolare i suoi conti bancari o finanziari;

Emendamento  256

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) il controllo mediante strumenti di debito o altri meccanismi di finanziamento.

Emendamento  257

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro [tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] un elenco dei tipi di società e di altri soggetti giuridici esistenti a norma del loro diritto nazionale che hanno beneficiari effettivi identificati a norma del paragrafo 1. La notifica include le categorie specifiche di soggetti, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri. Essa reca inoltre l'indicazione, corredata di una motivazione dettagliata dei motivi, dell'eventuale applicazione del meccanismo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, in ragione della forma e delle strutture specifiche dei soggetti giuridici diversi dalle società.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro [tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] un elenco dei tipi di società e di altri soggetti giuridici esistenti a norma del loro diritto nazionale che hanno beneficiari effettivi identificati a norma del paragrafo 1. La notifica include le categorie specifiche di soggetti, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri. Essa reca inoltre l'indicazione, corredata di una motivazione dettagliata dei motivi, dell'eventuale applicazione del meccanismo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, in ragione della forma e delle strutture specifiche dei soggetti giuridici diversi dalle società. In tale notifica, gli Stati membri includono anche altri soggetti o istituti giuridici ai quali, a norma del diritto nazionale, l'identificazione delle informazioni sulla titolarità effettiva non è ritenuta applicabile, in particolare nel caso dei veicoli di investimento, come le società o entità a destinazione specifica, le società strutturate in celle patrimonialmente distinte o le società a responsabilità limitata in serie.

Emendamento  258

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri in merito alle norme e ai criteri specifici per identificare i titolari effettivi di soggetti giuridici diversi dalle società. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni, lo notificano alla Commissione fornendo una motivazione.

4. Entro ... [sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione determina le norme e i criteri specifici per identificare i titolari effettivi di soggetti giuridici diversi dalle società attraverso l'adozione di un atto delegato.

Emendamento  259

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) alle società quotate su un mercato regolamentato che sono soggette a obblighi di informativa conformemente alla normativa dell'Unione o a norme internazionali equivalenti; e

a) alle società quotate su un mercato regolamentato che sono soggette a obblighi di informativa conformemente alla normativa dell'Unione o a norme internazionali equivalenti, ad eccezione delle imprese attive nell'industria estrattiva quali definite all'articolo 41, punto 1, della direttiva 2013/34/UE.

Emendamento  260

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per "partecipazione" si intende la proprietà del 5 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società per i seguenti soggetti giuridici:

 

i)  le imprese attive nell'industria estrattiva quali definite all'articolo 41, punto 1, della direttiva 2013/34/UE;

 

ii)  i soggetti giuridici esposti a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo identificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 5 ter.

Emendamento  261

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Entro ... [tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco di tutte le categorie di società e altri soggetti giuridici esistenti nel loro territorio.

 

Alla Commissione è conferito il potere di identificare, mediante atti delegati, le categorie di soggetti giuridici o i settori associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ai relativi reati presupposto per i quali una soglia del 5 % costituisce una partecipazione.

 

Ai fini del primo comma, la Commissione consulta l'AMLA e tiene contro della valutazione nazionale del rischio effettuata a norma dell'articolo 8 della direttiva e di qualsiasi informazione aggiuntiva fornita dagli Stati membri [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final].

 

Al fine di identificare le categorie di soggetti giuridici o i settori a più alto rischio conformemente al presente paragrafo, la Commissione consulta, se del caso, esperti del settore privato, della società civile e del mondo accademico. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati per garantire che le categorie di società considerate associate a rischi più elevati siano corrette e che le soglie inferiori imposte siano proporzionate e adeguate ai rischi identificati.

Emendamento  262

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il costituente o i costituenti;

a) il costituente o i costituenti economici e legali;

Emendamento  263

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel caso di soggetti giuridici e istituti giuridici affini ai trust espressi, i titolari effettivi sono le persone fisiche che ricoprono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al paragrafo 1.

2. Nel caso di soggetti giuridici e istituti giuridici affini ai trust espressi, i titolari effettivi sono le persone fisiche che ricoprono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al paragrafo 1. Nel caso in cui le parti del trust espresso a norma del paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), siano società, soggetti giuridici o istituti giuridici, il titolare effettivo è la persona fisica che possiede, direttamente o indirettamente, tali soggetti o istituti attraverso la proprietà di almeno un'azione o diritto di voto o altra partecipazione nella società o sono le persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo attraverso una catena di controllo o proprietà delle società o dei soggetti o istituti giuridici o attraverso il controllo con altri mezzi.

Emendamento  264

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) nome e cognome, luogo e data di nascita completi, indirizzo di residenza, paese di residenza e cittadinanza o cittadinanze del titolare effettivo, numero di identificazione nazionale e fonte dello stesso, quale passaporto o documento d'identità nazionale e, se del caso, codice di identificazione fiscale o altro numero equivalente attribuito alla persona dal suo paese di residenza abituale;

a) nome e cognome, luogo e data di nascita completi, indirizzo di residenza, paese di residenza e cittadinanza o cittadinanze del titolare effettivo, numero di identificazione nazionale e fonte dello stesso, quale passaporto o documento d'identità nazionale;

Emendamento  265

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono ottenute entro 14 giorni di calendario dalla creazione dei soggetti giuridici o degli istituti giuridici. Esse sono aggiornate tempestivamente e in ogni caso entro 14 giorni di calendario da qualsiasi cambiamento del titolare effettivo o dei titolari effettivi, nonché su base annuale.

2. I soggetti di cui agli articoli 42 e 43 ottengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva entro 21 giorni di calendario dalla loro creazione. Esse sono aggiornate tempestivamente e in ogni caso entro 21 giorni di calendario da qualsiasi cambiamento del titolare effettivo o dei titolari effettivi, nonché su base annuale.

Emendamento  266

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il titolare effettivo o i titolari effettivi di società o altri soggetti giuridici forniscono a tali soggetti tutte le informazioni necessarie per la società o l'altro soggetto giuridico.

Il titolare effettivo o i titolari effettivi di società o altri soggetti giuridici forniscono a tali soggetti tutte le informazioni necessarie per la società o l'altro soggetto giuridico e informano i soggetti obbligati, senza ingiustificato ritardo, di qualsiasi cambiamento intervenuto nell'assetto proprietario.

Emendamento  267

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma degli articoli 42 e 43, nessuna persona è identificata come titolare effettivo, o se sussistono dubbi sul fatto che la persona o le persone identificate siano i titolari effettivi, le società o gli altri soggetti giuridici conservano le registrazioni delle azioni intraprese al fine di identificare il titolare effettivo o i titolari effettivi.

2. Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma degli articoli 42 e 43, nessuna persona è identificata come titolare effettivo, o se sussistono dubbi sul fatto che la persona o le persone identificate siano i titolari effettivi, le società o gli altri soggetti giuridici conservano le registrazioni delle azioni intraprese al fine di identificare il titolare effettivo o i titolari effettivi e conservano le informazioni aggiuntive disponibili in funzione del rischio e le forniscono senza indugio alle autorità competenti, se necessario, comprese le risoluzioni del consiglio di amministrazione e i verbali delle sue riunioni, gli accordi di partenariato, gli atti di costituzione di trust, gli accordi informali che stabiliscono poteri equivalenti alle procure o altri accordi contrattuali e documentazione.

Emendamento  268

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, quando forniscono informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 10 della direttiva [inserire il riferimento proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio COM(2021) 423 final], le società o gli altri soggetti giuridici forniscono quanto segue:

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, quando forniscono informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 10 della direttiva [inserire il riferimento proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio COM(2021) 423 final], le società o gli altri soggetti giuridici forniscono le seguenti informazioni, che sono chiaramente indicate nel registro di cui all'articolo 10 della direttiva [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final]:

Emendamento  269

Proposta di regolamento

Articolo 46 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi dei trustee

Obblighi dei trustee relativi all'identificazione dei titolari effettivi di trust espressi o di istituti giuridici affini

Emendamento  270

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Se il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine non è stabilita o non risiede nell'Unione, le informazioni sul titolare effettivo sono ottenute e conservate alle condizioni stabilite nel paragrafo 1 dal costituente, a condizione che:

 

1)  il trust espresso o l'istituto giuridico sia disciplinato dal diritto di uno Stato membro; o

 

2)  il costituente, il guardiano o il titolare siano residenti in uno Stato membro.

Emendamento  271

Proposta di regolamento

Articolo 47 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi dei fiduciari

Misure per mitigare i rischi relativi agli azionisti fiduciari e agli amministratori fiduciari

Emendamento  272

Proposta di regolamento

Articolo 47 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari di società o altri soggetti giuridici mantengono informazioni adeguate, accurate e attuali sull'identità del loro fiduciante e del titolare effettivo o dei titolari effettivi del fiduciante e comunicano tali informazioni, così come il loro status, alle società o ad altri soggetti giuridici. Le società o altri soggetti giuridici comunicano tali informazioni ai registri istituiti a norma dell'articolo 10 della direttiva [inserire il riferimento — proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423 final].

Gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari di società o altri soggetti giuridici ottengono una licenza a norma del diritto nazionale per l'offerta di servizi fiduciari e mantengono informazioni adeguate, accurate e attuali sull'identità del loro fiduciante e del titolare effettivo o dei titolari effettivi del fiduciante e comunicano tali informazioni, così come il loro status, alle società o ad altri soggetti giuridici, indipendentemente dal fatto che gli accordi di nomina fiduciaria siano formali o informali. Le società o altri soggetti giuridici comunicano tali informazioni ai registri istituiti a norma dell'articolo 10 della direttiva [inserire il riferimento — proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423 final]. Le società e altri soggetti giuridici comunicano tali informazioni anche ai soggetti obbligati quando questi applicano misure di adeguata verifica della clientela conformemente al capo III.

Emendamento  273

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato;

a) avviano o mantengono un rapporto d'affari con un soggetto obbligato;

Emendamento  274

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) acquisiscono beni immobili.

b) possiedono o acquisiscono terreni o beni immobili.

Emendamento  275

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) possiedono o acquisiscono beni di cui all'articolo 16 ter e all'articolo 16 quater della direttiva [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final], a meno che gli Stati membri non rendano disponibili le informazioni sulla titolarità effettiva in altri registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati conformemente agli articoli 16 ter o 16 quater di tale direttiva;

Emendamento  276

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) possiedono o acquisiscono una partecipazione di maggioranza o minoranza in organismi di diritto pubblico quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento  277

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater) sono aggiudicatari di un appalto pubblico per beni, servizi o concessioni o di un appalto pubblico per beni, servizi o concessioni che è in corso.

Emendamento  278

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora il soggetto giuridico, il trustee del trust espresso o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine avvii molteplici rapporti d'affari o acquisisca beni immobili in diversi Stati membri, un certificato attestante la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro centrale mantenuto da uno Stato membro è considerato una prova sufficiente della registrazione.

2. Qualora il soggetto giuridico, il trustee del trust espresso o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine avvii molteplici rapporti d'affari o acquisisca terreni o beni immobili o altri beni o attività pertinenti di valore elevato di cui al punto b bis) in diversi Stati membri, un certificato attestante la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro centrale mantenuto da uno Stato membro è considerato una prova sufficiente della registrazione.

Emendamento  279

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Per quanto riguarda i rapporti d'affari già esistenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b bis) e b quater), o i beni immobili posseduti a decorrere dal ... [data di applicazione del presente regolamento], i soggetti obbligati e i soggetti giuridici di cui al paragrafo 1 rispettano i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro ... [sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].

Emendamento  280

Proposta di regolamento

Articolo 49 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano tali norme relative alle sanzioni alla Commissione entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] unitamente alla loro base giuridica e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica delle stesse.

Gli Stati membri notificano tali norme relative alle sanzioni alla Commissione entro ... [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] unitamente alla loro base giuridica e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica delle stesse.

 

Entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione definiscono gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni e i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni amministrative, compresa una serie di sanzioni pecuniarie legate al fatturato del soggetto che sono applicate come riferimento per sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente articolo conformemente agli articoli da 38 a 41 del regolamento [inserire il riferimento – proposta relativa all'istituzione di un'autorità antiriciclaggio – COM(2021) 421 final].

Emendamento  281

Proposta di regolamento

Articolo 50 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Segnalazione delle operazioni sospette

Segnalazione di sospetti

Emendamento  282

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti obbligati segnalano alla FIU tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate.

1. I soggetti obbligati segnalano alla FIU tutti i sospetti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o reati presupposto, comprese le operazioni sospette tentate.

Emendamento  283

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) segnalare alla FIU, di propria iniziativa, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;

a) segnalare alla FIU, di propria iniziativa, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, gli attivi o le attività, indipendentemente dalla loro entità, sono collegati ad attività criminose o al finanziamento del terrorismo e rispondendo, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;

Emendamento  284

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini delle lettere a) e b), i soggetti obbligati rispondono a una richiesta di informazioni da parte della FIU entro cinque giorni. In casi giustificati e urgenti, le FIU devono poter abbreviare tale termine a 24 ore.

Ai fini delle lettere a) e b), i soggetti obbligati rispondono a una richiesta di informazioni da parte della FIU entro cinque giorni lavorativi, a meno che la FIU non fissi un termine diverso. In casi giustificati e urgenti, come quando le operazioni sono in corso o è necessaria un'azione rapida, le FIU possono chiedere che le informazioni siano fornite il prima possibile ed entro un termine non superiore a un giorno lavorativo.

Emendamento  285

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il sospetto si basa sulle caratteristiche del cliente, sulle dimensioni e sulla natura dell'operazione o dell'attività, sul legame tra diverse operazioni o attività e su qualsiasi altra circostanza nota al soggetto obbligato, compresa la coerenza dell'operazione o dell'attività con il profilo di rischio del cliente.

Il sospetto può basarsi sulle caratteristiche del cliente e delle sue controparti, sulle dimensioni e sulla natura dell'operazione o dell'attività, sui metodi, le tecniche e i modelli di esecuzione dell'operazione o dell'attività, sull'uso di strumenti di anonimizzazione, sul legame tra diverse operazioni o attività e su qualsiasi altra circostanza nota al soggetto obbligato, compresa l'origine dei fondi o delle attività e la coerenza dell'operazione o dell'attività con il profilo di rischio del cliente e le caratteristiche dell'operazione o del cliente se collegate ai modelli evidenziati dalle valutazioni del rischio effettuate conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) .../... [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final].

Emendamento  286

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato da utilizzare per la segnalazione di operazioni sospette a norma del paragrafo 1.

3. Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano gli strumenti e il formato da utilizzare per la segnalazione di sospetti a norma del paragrafo 1. Le norme tecniche includono formati adeguati per la segnalazione di indicatori specifici che possono essere associati a operazioni di cripto-attività.

Emendamento  287

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'AMLA emana e aggiorna periodicamente orientamenti sugli indicatori di attività o comportamenti anomali o sospetti.

5. L'AMLA, con l'assistenza di altri organi e organismi dell'Unione coinvolti nel quadro AML/CFT, emana e aggiorna periodicamente orientamenti sugli indicatori di attività o comportamenti anomali o sospetti.

Emendamento  288

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AMLA elabora un sistema di archiviazione elettronica (sportello unico FIU.net) che i soggetti obbligati utilizzano per trasmettere alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato che trasmette le informazioni, e a qualsiasi altra FIU interessata, le segnalazioni di sospetti di riciclaggio, reati presupposto e finanziamento del terrorismo, incluse le operazioni tentate. Lo sportello unico FIU.net fornisce un punto di accesso unico per la segnalazione di sospetti attraverso canali di comunicazione protetti e un modulo standardizzato, nonché per la comunicazione tra le FIU competenti e i soggetti obbligati e per la condivisione di informazioni e intelligence tra le FIU in merito alle segnalazioni di sospetti presentate. Lo sportello unico FIU.net è gestito dall'AMLA ed è ospitato da FIU.net.

 

Lo sportello unico FIU.net diventa pienamente operativo entro ... [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e il suo uso per la presentazione di segnalazioni di sospetti e la trasmissione di informazioni tra i soggetti obbligati e le FIU competenti diventa obbligatorio a decorrere da ... [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].

 

Lo sportello unico FIU.net è istituito come sistema decentrato. Le informazioni trasmesse dai soggetti obbligati mediante tale sistema sono controllate e conservate dalle FIU competenti, nel pieno rispetto dell'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati. Nell'istituire lo sportello unico FIU.net, l'AMLA specifica le condizioni per la gestione operativa del sistema, la sua composizione e le norme procedurali digitali che consentono l'interconnessione attraverso i punti di accesso unici.

Emendamento  289

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a), b) e d), di trasmettere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, a un organo di autoregolamentazione designato dallo Stato membro.

1. In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) e b), di trasmettere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, a un organo di autoregolamentazione designato dallo Stato membro.

Emendamento  290

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I notai, gli avvocati e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafo 1, nella misura in cui tale esenzione riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

2. I notai, gli avvocati e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafo 1, nella misura in cui tale esenzione riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica, tranne qualora la consulenza legale sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero tali persone siano a conoscenza o abbiano un fondato sospetto del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e la consulenza non sia richiesta in relazione a un procedimento giudiziario, o nel corso dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

 

Per quanto riguarda operazioni specifiche che comportano un rischio particolarmente elevato di essere utilizzate a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere obblighi di segnalazione aggiuntivi per i professionisti menzionati nel presente paragrafo ai quali non si applica l'esenzione dagli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri possono introdurre nel diritto nazionale disposizioni specifiche sull'applicazione degli obblighi applicabili a tali professionisti a norma dell'articolo 17.

Emendamento  291

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti obbligati si astengono dall'eseguire un'operazione quando essi sanno o sospettano che sia collegata a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo prima di aver completato le procedure necessarie a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e di aver rispettato eventuali altre istruzioni specifiche impartite dalla FIU o dall'autorità competente in conformità del diritto applicabile.

1. I soggetti obbligati si astengono dall'eseguire un'operazione quando essi sanno o sospettano che sia collegata a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo prima di aver completato le procedure necessarie a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e di aver rispettato eventuali altre istruzioni specifiche impartite dalla FIU o dall'autorità competente in conformità del diritto applicabile. I soggetti obbligati possono effettuare l'operazione interessata dopo un'adeguata valutazione del rischio se entro tre giorni non hanno ricevuto indicazioni contrarie da parte della FIU.

Emendamento  292

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punti 1 e2, e punto 3, lettere a) e b), nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione che coinvolgono due o più soggetti obbligati, nonché in deroga al paragrafo 1, la comunicazione può avvenire tra i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano situati nell'Unione, o con soggetti di un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento, che appartengano alla stessa categoria di soggetti obbligati e che siano soggetti a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali.

5. Per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punti 1 e2, e punto 3, lettere a) e b), nei casi relativi alla stessa operazione che coinvolgono due o più soggetti obbligati, nonché in deroga al paragrafo 1, la comunicazione può avvenire tra i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano situati nell'Unione, o con soggetti di un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento, che appartengano alla stessa categoria di soggetti obbligati e che siano soggetti a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali, in linea con l'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Emendamento  293

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nella misura strettamente necessaria ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all'articolo 10 di tale regolamento, fatte salve le garanzie previste nei paragrafi 2 e 3.

1. Nella misura strettamente necessaria ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e conformemente al principio di proporzionalità, i soggetti obbligati possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all'articolo 10 di tale regolamento, fatte salve le garanzie previste nei paragrafi 2 e 3.

Emendamento  294

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I soggetti obbligati devono poter trattare i dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 a condizione che:

2. I soggetti obbligati devono poter trattare i dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 a condizione che:

 

Emendamento  295

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) i dati provengano da fonti affidabili, siano accurati e aggiornati;

b) i dati provengano da fonti affidabili, siano accurati, adeguati e aggiornati;

 

Emendamento  296

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) il trattamento dei dati non dia luogo a risultati distorti e discriminatori;

Emendamento  297

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) i soggetti obbligati garantiscano la possibilità di un intervento umano da parte del titolare del trattamento tramite personale adeguatamente formato per verificare il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche;

Emendamento  298

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater) i soggetti obbligati garantiscano la verifica, qualora si identifichi un rischio più elevato unicamente sulla base di categorie particolari di dati;

Emendamento  299

Proposta di regolamento

Articolo 55 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 55 bis

 

Scambio di dati nel contesto di partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT

 

1.  Per combattere il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposti associati e per adempiere agli obblighi di cui al capo V del presente regolamento, i soggetti obbligati, e le autorità pubbliche possono partecipare a partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT istituiti a norma del diritto nazionale in uno o più Stati membri.

 

2.  Fatto salvo l'articolo 54, ciascuno Stato membro può prevedere nel proprio diritto nazionale che, nella misura necessaria e proporzionata, i soggetti obbligati e, se del caso, le autorità pubbliche che partecipano al partenariato per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT possano condividere i dati personali raccolti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo III e trattare tali dati nel contesto del partenariato ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a condizione che almeno:

 

a)  i soggetti obbligati interessati informino i loro clienti o potenziali clienti della possibilità di condividere i loro dati personali a norma del presente paragrafo;

 

b)  i dati personali provengano da fonti affidabili e siano accurati e aggiornati;

 

c)  i soggetti obbligati interessati adottino misure che garantiscono un elevato livello di sicurezza a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare in termini di riservatezza, compresi canali sicuri per lo scambio di informazioni;

 

d)  ogni condivisione di dati personali sia registrata dai soggetti obbligati e, se del caso, dalle autorità pubbliche interessate; fatte salve le disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 1, le registrazioni sono messe a disposizione delle autorità preposte alla protezione dei dati e delle autorità responsabili della protezione dei clienti contro indebite divulgazioni di informazioni riservate, su richiesta;

 

e)  i soggetti obbligati e, se del caso, le autorità pubbliche che partecipano al partenariato per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT attuano misure adeguate per la tutela degli interessi giustificati del cliente interessato. L'ulteriore trattamento dei dati personali a norma del presente paragrafo per altri fini, ad esempio a scopi commerciali, è vietato.

Emendamento  300

Proposta di regolamento

Articolo 57 – comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

I soggetti obbligati predispongono sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni della loro FIU o di altre autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto per un periodo di cinque anni da tale richiesta un rapporto d'affari con una data persona e quale ne sia o ne sia stata la natura, tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle richieste.

I soggetti obbligati predispongono sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni della loro FIU o di altre autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto per un periodo di cinque anni da tale richiesta un rapporto d'affari con una data persona e quale ne sia o ne sia stata la natura, tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle richieste. Tali sistemi provvedono inoltre all'autenticazione delle autorità competenti.

Emendamento  301

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Agli enti creditizi, agli enti finanziari e ai fornitori di servizi per le cripto-attività è fatto divieto di tenere conti anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime o portafogli di cripto-attività anonimi, nonché qualsiasi conto che consenta altrimenti l'anonimizzazione dell'intestatario del conto cliente.

1. Agli enti creditizi, agli enti finanziari e ai fornitori di servizi per le cripto-attività è fatto divieto di tenere conti bancari e di pagamento anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime o conti di cripto-attività anonimi, nonché qualsiasi conto che consenta altrimenti l'anonimizzazione dell'intestatario del conto cliente o un maggiore occultamento delle operazioni.

Emendamento  302

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I titolari e i beneficiari di conti anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime o portafogli di cripto-attività anonimi sono soggetti a misure di adeguata verifica della clientela prima che tali conti, libretti di risparmio, cassette di sicurezza o portafogli di cripto-attività siano utilizzati in qualsiasi modo.

I titolari e i beneficiari di conti bancari e di pagamento anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime o conti di cripto-attività anonimi sono soggetti a misure di adeguata verifica della clientela prima che tali conti, libretti di risparmio, cassette di sicurezza o conti di cripto-attività siano utilizzati in qualsiasi modo.

Emendamento  303

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.

1. Le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 7 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.

Emendamento  304

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nell'attuazione del paragrafo 1, gli Stati membri non operano discriminazioni tra residenti e non residenti per quanto riguarda i limiti applicabili ai pagamenti in contanti.

Emendamento  305

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca centrale europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio57. Tali limiti inferiori sono notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.

2. Gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca centrale europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio, a condizione che l'inclusione finanziaria sia garantita conformemente all'articolo 15 e all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/92/UE. Qualsiasi limite inferiore adottato dagli Stati membri è necessario per perseguire obiettivi legittimi e proporzionato a tali obiettivi. Tali limiti inferiori sono notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.

__________________

__________________

57 Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42).

57 Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42).

Emendamento  306

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione;

a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione, fatta eccezione per le operazioni relative a terreni e beni immobili, pietre e metalli preziosi e altri beni di lusso al di sopra delle soglie corrispondenti che figurano nell'allegato III bis;

Emendamento  307

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso la sede degli enti creditizi. In tali casi, l'ente creditizio segnala alla FIU il pagamento o il deposito al di sopra del limite.

b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso la sede degli enti creditizi. In tali casi, l'ente creditizio segnala alla FIU il pagamento o il deposito al di sopra del limite, fatta eccezione per i pagamenti ricorrenti conformemente a un accordo con l'ente creditizio.

Emendamento  308

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, comprese sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite di cui al paragrafo 1 o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.

5. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, comprese sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che sono sospettate di una violazione del limite di cui al paragrafo 1 o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.

Emendamento  309

Proposta di regolamento

Articolo 59 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 59 bis

 

Pagamenti in cripto-attività senza il coinvolgimento di un fornitore di servizi per le cripto-attività

 

1.  Le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un trasferimento di cripto-attività da un indirizzo auto-ospitato solo fino a un importo pari a 1 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia effettuata in una sola operazione o in più operazioni che appaiono collegate, a meno che non sia possibile identificare il cliente o il titolare effettivo dell'indirizzo auto-ospitato.

 

2.  Il limite di cui al paragrafo 1 non si applica:

 

a)  ai trasferimenti di cripto-attività tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione;

 

b)  ai trasferimenti di cripto-attività che coinvolgono fornitori di servizi per le cripto-attività.

 

3.  Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, comprese sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite di cui al paragrafo 1.

 

4.  Il livello complessivo delle sanzioni è calcolato, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, in modo da produrre risultati proporzionati alla gravità della violazione, scoraggiando così di fatto ulteriori reati dello stesso tipo.

 

5.  Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta se le disposizioni relative al pagamento in cripto-attività di cui al paragrafo 1 debbano essere modificate alla luce delle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'AMLA conformemente all'articolo 30 ter e tenendo conto degli sviluppi tecnologici e del quadro europeo relativo a un'identità digitale. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa.

Emendamento  310

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 23, 24 e 25 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 23, 24 e 42 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento  311

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui agli articoli 23, 24 e 25 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui agli articoli 23, 24 e 42 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  312

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23, 24 e 42 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  313

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Entro ... [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Emendamento  314Proposta di regolamento

Articolo 63 – comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni in cui valuta la necessità e la proporzionalità delle seguenti misure:

Entro [due anni dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni in cui valuta la necessità e la proporzionalità delle seguenti misure:

 

Emendamento  315

Proposta di regolamento

Articolo 63 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) ridurre la percentuale per l'identificazione della titolarità effettiva dei soggetti giuridici;

a) modificare la percentuale per l'identificazione della titolarità effettiva dei soggetti giuridici;

Emendamento  316

Proposta di regolamento

Articolo 63 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) introdurre un divieto per gli accordi di nomina fiduciaria e misure volte a individuare i fiduciari non dichiarati, anche in combinazione con misure di trasparenza e concessione di licenze per i diversi tipi di accordi di nomina fiduciaria;

Emendamento  317

Proposta di regolamento

Articolo 63 – lettera a ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) estendere il divieto di conti anonimi alla fornitura, da parte dei fornitori di servizi per le cripto-attività, di portafogli privacy, mixer e tumbler;

Emendamento  318

Proposta di regolamento

Articolo 63 – lettera a quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater) includere come soggetti obbligati nell'ambito di applicazione del presente regolamento le società sportive professionistiche, le federazioni e le confederazioni sportive e gli agenti sportivi in settori diversi dal calcio;

Emendamento  319

Proposta di regolamento

Articolo 63 – lettera a quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quinquies) includere come soggetti obbligati nell'ambito di applicazione del presente regolamento ulteriori categorie di fornitori di servizi digitali;

Emendamento  320

Proposta di regolamento

Articolo 63 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) ridurre ulteriormente il limite per i pagamenti in contanti di importo elevato.

b) modificare il limite per i pagamenti in contanti di importo elevato, previa consultazione della Banca centrale europea.

Tali relazioni sono corredate, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento  321

Proposta di regolamento

Articolo 64 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 64 bis

 

Modifiche del regolamento (UE) n. xx/2023 [inserire il riferimento al nuovo regolamento sui trasferimenti di fondi]

 

Il regolamento (UE) n. xx/2023 [inserire il riferimento al nuovo regolamento sul trasferimento di fondi] è così modificato:

 

(1)  all'articolo 23, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

 

"L'Autorità bancaria europea (ABE) emana orientamenti entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] per specificare le misure di cui al presente articolo. Il ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], il potere di emanare tali orientamenti è trasferito all'Autorità per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AMLA). Gli orientamenti emanati dall'ABE a norma del presente paragrafo continuano ad applicarsi fino a quando non saranno modificati o abrogati dall'AMLA.";

 

(2)  l'articolo 25 è così modificato:

 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1.  Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679. Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione, dall'ABE o dall'AMLA si applica il regolamento (UE) 2018/1725.";

 

b)  il paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal seguente:

 

"Il comitato europeo per la protezione dei dati, previa consultazione dell'ABE, emana orientamenti sull'attuazione pratica dei requisiti in materia di protezione dei dati per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi nel contesto dei trasferimenti di cripto-attività. L'ABE emana orientamenti sulle procedure adeguate per determinare se eseguire, respingere, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività in situazioni in cui non può essere garantito il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi. Il ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], il diritto di essere consultati e il potere di emanare orientamenti sono trasferiti dall'ABE all'AMLA. Gli orientamenti emanati dall'ABE a norma del presente paragrafo continuano ad applicarsi fino a quando non saranno modificati o abrogati dall'AMLA.";

 

(3)  l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

 

"1.  Fatto salvo il diritto di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni e le misure amministrative applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni e le misure amministrative previste sono efficaci, proporzionate, dissuasive e coerenti con quelle stabilite in conformità del capo VI, sezione 4, della direttiva (UE) .../... [inserire il riferimento alla direttiva antiriciclaggio]."

Emendamento  322

Proposta di regolamento

Articolo 65 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [tre anni dalla sua data di entrata in vigore].

Esso si applica a decorrere dal [due anni dalla sua data di entrata in vigore].

Emendamento  323

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) amministrazioni o imprese pubbliche;

b) amministrazioni pubbliche;

Emendamento  324

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) clienti che sono persone con ampie disponibilità patrimoniali o il cui titolare effettivo è una persona con ampie disponibilità patrimoniali derivate principalmente dall'industria estrattiva o da legami con persone politicamente esposte o dallo sfruttamento di monopoli in paesi terzi che fonti credibili o processi riconosciuti valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;

Emendamento  325

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore;

d) società o altri soggetti giuridici che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore o depositi fiduciari;

Emendamento  326

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) clienti soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate da organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite;

Emendamento  327

Proposta di regolamento

Allegato III bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Elenco dei beni di lusso di cui all'articolo 3

 

1)  articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a 5 000 EUR;

 

2)  orologeria di valore superiore a 5 000 EUR;

 

3)  veicoli a motore, aeromobili e natanti di valore superiore a 50 000 EUR;

 

(4)  indumenti e accessori di abbigliamento di valore superiore a 5 000 EUR;


 

MOTIVAZIONE

Da quando le istituzioni dell'UE hanno adottato la quinta direttiva antiriciclaggio, si sono succeduti diversi scandali che hanno messo a nudo gravi vulnerabilità del sistema finanziario dell'Unione. L'incomprensibile invasione russa dell'Ucraina e le conseguenti sanzioni mirate imposte dai governi agli oligarchi russi ci hanno fatto riflettere su come sia stata possibile, per così tanto tempo, una tale indulgenza nei confronti dei flussi di denaro sospetti. La riforma del quadro antiriciclaggio dell'UE è pertanto più attuale che mai. L'Unione deve assumere una posizione molto più ferma per porre fine ai flussi di denaro sospetti, che deve tradursi nella capacità di garantire che gli istituti finanziari e tutti i tipi di intermediari rispettino debitamente le norme in materia di dovuta diligenza e segnalazione, ma anche che le autorità e i supervisori dispongano degli strumenti sufficienti per rendere tali imprese pienamente responsabili.

 

I correlatori accolgono con favore il pacchetto antiriciclaggio, che il Parlamento ha chiesto a più riprese, e in particolare la proposta di un corpus normativo unico, il quale costituisce un essenziale passo avanti. La scelta di un regolamento antiriciclaggio anziché di una direttiva è la risposta giusta al panorama normativo frammentato e inefficace che ha fatto seguito all'adozione di cinque direttive antiriciclaggio con norme minime negli ultimi 30 anni.

 

I correlatori accolgono con favore l'estensione dell'ambito di applicazione dei soggetti obbligati a tutti i tipi e le categorie di fornitori di servizi per le cripto-attività. L'attuale discussione sulla possibilità che le persone oggetto delle recenti sanzioni finanziarie possano eludere le misure mediante il settore delle cripto-attività rende tale inclusione ancora più pertinente.

 

Anche l'inclusione dei fornitori di servizi di crowdfunding come soggetti obbligati rappresenta un passo avanti, ma dovrebbe riguardare tutti i fornitori di servizi di crowdfunding che operano in Europa, compresi quelli disciplinati dalle norme dell'UE.

 

I correlatori aggiungono inoltre i gestori di patrimoni all'elenco dei soggetti vincolati alle norme AML/CFT, come pure le società calcistiche di alto livello, gli agenti del settore calcistico e le associazioni calcistiche degli Stati membri. Nel 2021 Europol ha riferito che lo sport professionistico, e in particolare il calcio professionistico, era esposto al rischio di operazioni legate ad attività illecite e al riciclaggio di denaro[3]. La Commissione ha incluso il calcio professionistico nella sua valutazione sovranazionale del rischio del 2019[4], in quanto, pur rimanendo uno sport popolare, è anche un'industria globale con un impatto economico significativo. In questo sport vengono investite somme di denaro discutibili, senza alcun rendimento o guadagno finanziario apparente o spiegabile. Le società calcistiche professionistiche e le associazioni calcistiche di alto livello, così come gli agenti sportivi del settore calcistico, sono pertanto soggetti che presentano un alto rischio e dovrebbero dunque essere aggiunti all'elenco dei soggetti obbligati.

 

È ben noto che le opere d'arte e altri beni di alto valore presentano rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Per questo motivo i correlatori propongono di ridurre il valore dei beni soggetti agli obblighi di dovuta diligenza da 10 000 EUR a 5 000 EUR.

 

Il Parlamento ritiene che i programmi che prevedono la concessione della cittadinanza sulla base di investimenti finanziari (programmi CBI), noti anche come "passaporti d'oro", siano opinabili da un punto di vista etico, giuridico ed economico e comportino gravi rischi per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, ad esempio il riciclaggio di denaro e la corruzione. I correlatori concordano sul fatto che i programmi CBI dovrebbero essere completamente vietati e non regolamentati. Tuttavia, data l'incertezza giuridica su tale questione, che sarà risolta solo dalla Corte europea, hanno deciso di includere i programmi CBI nel campo di applicazione delle misure normative. Accolgono con favore il fatto che la Commissione abbia inserito gli agenti coinvolti in tali programmi come soggetti obbligati. Tuttavia, i correlatori ritengono che bisogna fare molto di più per affrontare le preoccupazioni. In particolare, tra le altre misure, gli Stati membri che concedono tali programmi devono garantire che le autorità pubbliche che trattano le domande attuino misure specifiche per garantire che tali operazioni non siano utilizzate impropriamente ai fini del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

 

Le politiche, i controlli e le procedure interni da parte dei soggetti obbligati per attenuare e gestire i rischi di mancata attuazione e di evasione di sanzioni finanziarie mirate sono fondamentali per garantirne l'efficacia. Allo stesso tempo, tali procedure devono essere più proporzionate. Tale principio di proporzionalità dovrebbe pertanto essere ulteriormente elaborato dall'AMLA e dalla Commissione mediante l'adozione di un atto delegato, che sarebbe utile per i soggetti obbligati che sono operatori individuali, singoli operatori o microimprese.

 

L'adeguata verifica della clientela è uno strumento fondamentale per individuare le attività sospette e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso un approccio basato sul rischio. I correlatori ritengono fondamentale estendere più chiaramente gli obblighi di adeguata verifica della clientela alle operazioni occasionali di cripto-attività e presentare proposte specifiche al riguardo. Inoltre, la capacità di aggirare gli obblighi di applicare le misure di adeguata verifica della clientela e di presentare segnalazioni di operazioni sospette dovrebbe essere specificata più chiaramente nella legislazione al fine di prevenire gli abusi. I correlatori sottolineano che il privilegio forense o il segreto professionale svolgono un ruolo fondamentale nelle società democratiche, non solo affinché gli avvocati e gli altri professionisti del diritto possano difendere i loro clienti in tribunale, ma anche per garantire che i cittadini e le persone giuridiche possano chiedere consulenza sulla loro posizione alla luce delle leggi applicabili. Allo stesso tempo, il concetto di privilegio forense ha i suoi limiti, come illustrato nella relazione.

 

La proposta della Commissione relativa a una solida politica per i paesi terzi è accolta con favore. In linea il desiderio del Parlamento di disporre di un elenco autonomo e in linea con i recenti sviluppi, i correlatori propongono di aggiungere una serie di criteri nella valutazione dei paesi terzi, compreso l'allineamento alla politica in materia di sanzioni mirate, e prevedono altresì la possibilità per il Parlamento e il Consiglio di chiedere alla Commissione un'analisi di un determinato paese terzo. Inoltre, anche taluni enti creditizi o finanziari o fornitori di servizi per le cripto-attività non stabiliti nell'UE possono rappresentare una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione. I correlatori ritengono che la Commissione sia autorizzata ad agire nei confronti di tali enti e possa richiedere l'applicazione di concrete misure rafforzate di adeguata verifica e contromisure specifiche nei loro confronti.

 

I correlatori estendono specifiche misure rafforzate di adeguata verifica alle operazioni, ai fornitori di servizi e ai conti di cripto-attività e introducono un divieto specifico di rapporti di corrispondenza con i fornitori di servizi per le cripto-attività non conformi. Per aiutare i soggetti obbligati a individuare le banche di comodo e i fornitori di servizi per le cripto-attività non conformi, i correlatori introducono un mandato per l'AMLA di creare un registro pubblico indicativo e non esaustivo, alimentato con le informazioni fornite da altri organismi.

 

I correlatori ritengono che l'elenco delle persone che si qualificano come persone politicamente esposte dovrebbe integrare i responsabili degli enti regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane, dato l'elevato bilancio di cui tali funzionari sono talvolta responsabili in un ruolo esecutivo, anche nelle procedure di appalto pubblico. Data la chiara vicinanza alle persone politicamente esposte, anche i fratelli e le sorelle dovrebbero essere aggiunti alla definizione di familiari.

 

I rapporti d'affari e le operazioni che coinvolgono persone con patrimoni ingenti che presentano uno o più fattori ad alto rischio possono compromettere gravemente l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e causare gravi vulnerabilità nel mercato interno. Le recenti rivelazioni sui Pandora Papers e su Swiss Secrets[5] hanno dimostrato che gli istituti finanziari sono ancora disposti a separare gli obblighi di adeguata verifica della clientela verso clienti con un elevato patrimonio netto, anche quando la fonte di fondi e la ricchezza dei clienti avrebbero dovuto sollevare molti indicatori di rischio. I correlatori ritengono che ciò sia inaccettabile, in particolare quando i clienti considerati ad alto rischio, ma con una ricchezza netta inferiore, sono soggetti a una riduzione dei rischi e negano i servizi finanziari di base a causa dei costi di conformità in materia di AML/CFT. I correlatori propongono pertanto misure rafforzate obbligatorie di adeguata verifica della clientela in aggiunta ad altre misure riguardanti i clienti con un elevato patrimonio netto, nonché orientamenti sulla riduzione dei rischi e sull'accesso ai servizi finanziari di base, che dovrebbero essere concessi a tutti.

 

Il concetto di proprietà effettiva è fondamentale per aumentare la trasparenza di strutture societarie complesse e facilitare il rispetto delle norme AML/CFT. A tale riguardo, il registro dei titolari effettivi è uno strumento fondamentale per garantire sufficiente trasparenza e assistere i soggetti obbligati nei loro obblighi di adeguata verifica della clientela e le autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti. Tuttavia, per ridurre le possibilità di eludere questo strumento, è importante ridurre dal 25 % al 5 % la soglia percentuale che serve da indicazione della proprietà di un soggetto giuridico.

 

Come sottolineato dal Parlamento in passato, i rapporti d'affari con soggetti stranieri con una presenza significativa nel mercato interno dovrebbero far scattare l'obbligo di registrare il titolare effettivo di tali entità nell'Unione. I correlatori accolgono con favore il fatto che la Commissione abbia presentato questa proposta, particolarmente importante per l'acquisto di beni immobili. Non dovremmo più consentire l'acquisto di proprietà nell'UE da parte di società di comodo in paradisi fiscali, senza alcuna informazione sul loro beneficiario effettivo. I correlatori propongono di estendere l'obbligo di registrazione ai rapporti d'affari già esistenti e ai beni di proprietà di entità straniere alla data di applicazione del presente regolamento.

 

Alcuni aspetti dell'attuazione del quadro in materia di AML/CFT comportano la raccolta, l'analisi, la conservazione e la condivisione dei dati. I correlatori concordano pienamente sul fatto che il trattamento dei dati personali ai fini del riciclaggio/finanziamento del terrorismo dovrebbe avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, in particolare, del regolamento generale sulla protezione dei dati, per motivi di interesse pubblico. Tuttavia, il trattamento di categorie particolari di dati dovrebbe essere soggetto a norme più rigorose, dati i rischi posti dal trattamento di tali dati.

 

Pur riconoscendo pienamente l'importanza della capacità di pagare in contanti, i correlatori concordano con la Commissione sul fatto che i pagamenti in contanti di importo elevato sono un modo facile per i criminali di riciclare denaro, in quanto è molto difficile individuare tali operazioni. Tuttavia, per essere realmente efficaci, i correlatori ritengono che la soglia proposta debba essere ridotta da 10 000 EUR a 5 000 EUR. Inoltre, al fine di contrastare tutte le forme di strumenti di proprietà anonimi, o quelle che prevedono un certo grado di proprietà occultata, i correlatori propongono il divieto di qualsiasi forma di azioni al portatore.

 

POSIZIONE DI MINORANZA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

(2021/0239(COD))

 

 

Sostengo pienamente misure ambiziose contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Mi compiaccio che alcuni dei nostri emendamenti siano stati inclusi nel testo finale, quali una maggiore attenzione alle persone con ampie disponibilità patrimoniali e l'ampliamento dell'elenco delle persone politicamente esposte soggette a obblighi rafforzati di adeguata verifica. Tuttavia, sono fermamente contrario all'abbassamento del limite di pagamento in contanti e alla criminalizzazione dei metalli preziosi. Mentre dovremmo concentrarci sulla lotta contro il riciclaggio da parte della criminalità organizzata e dei terroristi islamici, l'UE sceglie di rafforzare la propria sorveglianza sulle operazioni effettuate da risparmiatori e pensionati europei. Questa non è la strada giusta da seguire.

 

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Riferimenti

COM(2021)0420 – C9-0339/2021 – 2021/0239(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.7.2021

 

 

 

Commissioni competenti per il merito

 Annuncio in Aula

ECON

4.10.2021

LIBE

4.10.2021

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

JURI

4.10.2021

 

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

JURI

14.10.2021

 

 

 

Relatori

 Nomina

Eero Heinäluoma

25.11.2021

Damien Carême

25.11.2021

 

 

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte

 Annuncio in Aula

 

 

16.12.2021

Esame in commissione

12.1.2022

31.3.2022

 

 

Approvazione

28.3.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

99

8

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Gilles Boyer, Karolin Braunsberger-Reinhold, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Emil Radev, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, Tomas Tobé, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Damian Boeselager, Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Daniel Freund, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Dragoş Pîslaru, René Repasi, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róża Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Michiel Hoogeveen, Beata Kempa, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland

Deposito

14.4.2023

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

99

+

ECR

Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle

ID

Annalisa Tardino

NI

Laura Ferrara, Enikő Győri

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Giuseppe Ferrandino, Bart Groothuis, Sophia in 't Veld, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Georgios Kyrtsos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Attila Ara-Kovács, Pietro Bartolo, Marek Belka, Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Aurore Lalucq, Juan Fernando López Aguilar, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Evelyn Regner, René Repasi, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Cornelia Ernst, José Gusmão

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Damien Carême, Daniel Freund, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtasun

 

8

-

ECR

Dorien Rookmaker

ID

Gunnar Beck, Annika Bruna, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Renew

Engin Eroglu, Moritz Körner

 

6

0

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa

ID

Valentino Grant, Marco Zanni

The Left

Clare Daly

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2023
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