RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia
27.4.2023 - (COM(2022)0659 – C9‑0396/2022 – 2022/0390(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Martin Häusling
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE SOTTO FORMA DI LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia
(COM(2022)0659 – C9‑0396/2022 – 2022/0390(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0659),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0396/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 gennaio 2023[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la lettera della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9‑0159/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(-1) In considerazione degli obiettivi della politica agricola comune (PAC) di garantire un reddito equo agli agricoltori e di rispondere alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, la crescente domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori rappresenta un'opportunità per espandere ulteriormente il settore degli alimenti per animali da compagnia e per incrementare il reddito degli agricoltori operanti nell'ambito della produzione biologica. Riconoscere sia il potenziale contributo del settore degli alimenti per animali da compagnia al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo sia queste nuove misure in materia di etichettatura e l'uso uniforme del logo di produzione biologica dell'Unione europea contribuirà a sviluppare e promuovere il settore degli alimenti per animali da compagnia, sia attraverso la vendita di prodotti ai consumatori consapevoli del contenuto biologico di ciò che acquistano, sia attraverso l'opportunità di apportare valore aggiunto ai sottoprodotti biologici. Il settore degli alimenti per animali da compagnia potrà così contribuire, seppur moderatamente, a conseguire un ampliamento della superficie agricola dell'Unione destinata all'agricoltura biologica entro il 2030, come previsto nella comunicazione della Commissione del 19 aprile 2021 relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce norme relative all'etichettatura dei mangimi e si applica sia ai mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti sia ai mangimi per animali da compagnia - ossia gli alimenti per animali da compagnia. A norma di detto regolamento, mentre gli ingredienti di origine agricola non biologici sono autorizzati nella produzione di mangimi biologici, un termine riferito alla produzione biologica non può essere utilizzato nella denominazione di vendita se non tutti gli ingredienti agricoli sono biologici, anche se la presenza degli alimenti non biologici è ridotta. Inoltre, tali mangimi non possono recare il logo di produzione biologica dell'Unione europea. Di conseguenza, i consumatori finali non sono direttamente informati della conformità del prodotto alle norme di produzione biologica. |
(1) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Tale regolamento si applica sia ai mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti sia ai mangimi per animali da compagnia - ossia gli alimenti per animali da compagnia. A norma di detto regolamento, gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere autorizzati per tutti i tipi di mangimi biologici, mentre un termine riferito alla produzione biologica non può essere utilizzato nella denominazione di vendita se non tutti gli ingredienti sono biologici, a prescindere dalla loro proporzione. Inoltre, tali mangimi non possono recare il logo di produzione biologica dell'Unione europea. Di conseguenza, i consumatori finali non sono direttamente informati della conformità del prodotto alle norme di produzione biologica. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Gli operatori professionali sono informati in merito alla composizione e alla percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici nei mangimi, conformemente all'allegato III, punto 2.1.2, del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, quando i mangimi sono venduti direttamente al dettaglio a consumatori finali non esistono allo stato attuale norme relative alla fornitura di informazioni sui composti biologici nei mangimi in cui non tutti gli ingredienti agricoli sono biologici. Ciò è particolarmente rilevante nel caso degli alimenti per gli animali da compagnia. |
(2) Gli operatori professionali sono informati in merito alla composizione e alla percentuale di ingredienti biologici, in conversione e non biologici nei mangimi composti, conformemente all'allegato III, punto 2.1.2, del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, quando i mangimi sono venduti direttamente al dettaglio a consumatori finali non esistono allo stato attuale norme relative alla fornitura di informazioni sugli ingredienti biologici nei mangimi composti in cui non tutti gli ingredienti agricoli sono biologici. La presenza di ingredienti agricoli non biologici è particolarmente rilevante nel caso degli alimenti per gli animali da compagnia. I consumatori finali dovrebbero essere adeguatamente informati in merito alla composizione degli alimenti per animali da compagnia contenenti ingredienti agricoli sia biologici che non biologici, garantendo la fiducia dei consumatori e una concorrenza leale tra gli operatori del settore degli alimenti per animali da compagnia. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Le norme di etichettatura per gli alimenti biologici per animali da compagnia a livello dell'Unione dovrebbero pertanto rispecchiare quelle per gli alimenti biologici, dato che entrambe le categorie di prodotti sono vendute principalmente al dettaglio a consumatori finali. Le informazioni sul rispetto delle norme di produzione biologica dovrebbero essere fornite mediante i termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e attraverso l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea. Al fine di facilitare la consapevolezza sul rispetto delle norme di produzione biologica, il logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli alimenti per animali da compagnia preimballati conformi al regolamento (UE) 2018/848 e al presente regolamento e prodotti all'interno dell'Unione, come nel caso degli alimenti preimballati di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848. |
(4) Ai fini dell'informazione dei consumatori, della coerenza e della trasparenza del mercato nonché della creazione di incentivi adeguati per l'uso di ingredienti biologici, dovrebbe essere possibile, a determinate condizioni, fare riferimento alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti degli alimenti per animali da compagnia. Le norme di etichettatura per gli alimenti biologici per animali da compagnia a livello dell'Unione dovrebbero pertanto rispecchiare quelle per gli alimenti biologici, dato che entrambe le categorie di prodotti sono vendute principalmente al dettaglio a consumatori finali. È pertanto opportuno stabilire requisiti in materia di etichettatura per gli alimenti per animali da compagnia che sono specifici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Le disposizioni di tale regolamento applicabili ai mangimi, in particolare quelle relative alla produzione, alla certificazione, al controllo, alla commercializzazione e al commercio con i paesi terzi, dovrebbero rimanere applicabili in quanto gli alimenti per animali da compagnia sono mangimi per una specifica categoria di animali. Le informazioni sul rispetto delle norme di produzione biologica dovrebbero essere fornite mediante i termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti nonché attraverso l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea. Al fine di facilitare la consapevolezza sul rispetto delle norme di produzione biologica, il logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli alimenti per animali da compagnia preimballati conformi al regolamento (UE) 2018/848 e al presente regolamento e prodotti all'interno dell'Unione, come nel caso degli alimenti preimballati di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Al fine di favorire l'ulteriore sviluppo del settore degli alimenti per animali da compagnia, è opportuno introdurre disposizioni specifiche sull'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, sull'uso di termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, nonché sull'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea. |
(5) Al fine di favorire l'ulteriore sviluppo del settore degli alimenti per animali da compagnia, è opportuno introdurre disposizioni specifiche sull'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, sull'uso di termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, nonché sull'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea. È opportuno anche stabilire disposizioni speciali in materia di etichettatura per consentire ai consumatori finali di identificare gli ingredienti biologici utilizzati nei prodotti costituiti principalmente da un ingrediente proveniente dalla caccia o dalla pesca, purché tutti gli altri ingredienti siano biologici e siano utilizzati solo additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) In seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori hanno continuato a etichettare gli alimenti per animali da compagnia conformemente alle norme nazionali o alle norme private, a causa della disponibilità limitata in forma biologica di taluni ingredienti agricoli necessari, come talune materie prime per mangimi e additivi per mangimi, al fine di migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia o di garantire il valore nutrizionale. È pertanto opportuno consentire l'esaurimento delle scorte di prodotti etichettati conformemente a tali norme nazionali o a norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri in conformità dell'articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto autorizzare l'etichettatura dei prodotti appartenenti a tali scorte come biologici. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 ter) È opportuno stabilire una data di applicazione differita per l'applicazione dell'obbligo di utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea per l'etichettatura degli alimenti preimballati per animali da compagnia, al fine di consentire agli operatori di prepararsi pienamente all'applicazione dei nuovi requisiti in materia di etichettatura. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce requisiti specifici in materia di etichettatura per gli alimenti per animali da compagnia prodotti conformemente alle norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848. |
Il presente regolamento stabilisce requisiti specifici in materia di etichettatura per gli alimenti per animali da compagnia prodotti conformemente alle norme relative alla produzione biologica di mangimi di cui al regolamento (UE) 2018/848 e costituisce un'altra normativa specifica dell'Unione relativa all'immissione dei prodotti sul mercato ai fini dell'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. "alimenti per animali da compagnia": mangimi destinati agli animali da compagnia, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6; |
1. "alimenti per animali da compagnia": mangimi ai sensi dell'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 destinati agli animali da compagnia, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6; |
_________________ |
_________________ |
6 Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ("regolamento sulla commercializzazione dei mangimi") (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1). |
6 Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ("regolamento sulla commercializzazione dei mangimi") (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1). |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Per gli alimenti per animali da compagnia contenenti ingredienti derivanti dalla caccia o dalla pesca, i termini di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzati nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti a condizione che: |
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(a) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca; |
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(b) tali termini siano chiaramente riferiti, nella denominazione di vendita, a un ingrediente biologico diverso dall'ingrediente principale; |
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(c) tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; |
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(d) nella produzione degli alimenti per animali da compagnia siano utilizzati esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848; |
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(e) gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all'allegato II, parte V, punti 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'elenco degli ingredienti di cui al paragrafo 1 indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici. |
2. L'elenco degli ingredienti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'elenco di ingredienti di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende l'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli. |
3. L'elenco di ingredienti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1 bis comprende l'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I termini di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e l'indicazione della percentuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
4. I termini di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e l'indicazione della percentuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel caso di alimenti preimballati per animali da compagnia recanti un termine di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, il logo di produzione biologica dell'Unione europea figura sull'imballaggio. |
2. Nel caso di alimenti preimballati per animali da compagnia conformi alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, il logo di produzione biologica dell'Unione europea figura sull'imballaggio. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Disposizioni transitorie |
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Le scorte di alimenti biologici preimballati per animali da compagnia etichettati conformemente alle norme nazionali o, in assenza di queste, alle norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri e in conformità dell'articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008, prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], compresi gli alimenti per animali da compagnia che non recano il logo di produzione biologica dell'Unione europea a causa di norme nazionali, possono continuare a essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Entrata in vigore |
Entrata in vigore e applicazione |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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Tuttavia l'articolo 4, paragrafo 2, si applica a partire dal ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
MOTIVAZIONE
Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio sono applicabili dal 1° gennaio 2022.
Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e gli articoli 59 e 95, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione consentivano agli Stati membri di stabilire norme nazionali distinte per etichettare gli alimenti per animali da compagnia come biologici o, in assenza di tali norme, per riconoscere le norme private.
Purtroppo il regolamento (UE) 2018/848 non integra norme in materia di etichettatura adeguate al mercato degli alimenti per animali da compagnia. In base alla normativa vigente, nella denominazione di vendita degli alimenti per animali da compagnia non è consentito indicare alcun ingrediente biologico se non tutti gli ingredienti sono prodotti come biologici. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/848 non prevede l'uso del logo europeo di produzione biologica per gli alimenti per animali da compagnia.
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione europea di un regolamento distinto dedicato all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia come lex specialis del regolamento (UE) 2018/848 e ritiene opportuno che l'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia sia in linea con l'etichettatura degli alimenti biologici, in quanto entrambe le etichette sono destinate agli stessi consumatori. Inoltre, poiché gli alimenti biologici per animali da compagnia non sono destinati al consumo umano, non vi è alcuna ragione valida per introdurre norme più severe in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia rispetto a quelle relative agli alimenti biologici.
Il relatore è favorevole a una rapida adozione del testo giuridico, ma raccomanda di aggiungere alcune modifiche tecniche alla proposta della Commissione, ad esempio di introdurre disposizioni transitorie.
Inoltre, in linea con le norme applicate agli alimenti nel regolamento (UE) 2018/848, il relatore sostiene l'aggiunta di disposizioni speciali in materia di etichettatura, che consentirebbero agli operatori di identificare gli ingredienti biologici utilizzati nei prodotti i cui principali ingredienti derivano dalla caccia o dalla pesca.
Inoltre, il relatore è favorevole alla possibilità di consentire agli operatori di commercializzare tutti i prodotti già in giacenza.
Ciò significa che i grandi volumi di scorte esistenti di alimenti biologici per animali da compagnia potrebbero ancora essere venduti ai consumatori fino all'esaurimento di tali scorte.
Inoltre, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio di sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, durante il quale non si applica l'uso obbligatorio del logo di produzione biologica dell'UE.
Queste due misure consentiranno una transizione agevole ed eviteranno lo spreco di prodotti biologici e di materiale da imballaggio, senza ripercuotersi negativamente sui consumatori, in quanto la composizione degli alimenti per animali da compagnia è già attualmente conforme alle norme future.
Secondo le stime della Commissione europea, il settore degli alimenti biologici per animali da compagnia detiene attualmente una quota di mercato del 5-6 % circa. Tuttavia non si tratta solo di un mercato in crescita, bensì anche di uno sbocco necessario per i tagli di carne biologica che non sono venduti come prodotti alimentari nonché per evitare gli sprechi.
Le nuove norme sugli alimenti biologici per animali da compagnia contribuirebbero pertanto al conseguimento dell'obiettivo di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030. La proposta della Commissione è un elemento adeguato delle misure volte a garantire che questo mercato continui a svilupparsi.
Il relatore incoraggia la Commissione e gli Stati membri a dare comunicazione di questo nuovo regolamento e dei suoi obiettivi, al fine di rafforzare ulteriormente la domanda e la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici.
PARERE SOTTO FORMA DI LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
Parlamento europeo 2019-2024 |
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Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Il Presidente
On. Norbert Lins
Presidente
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (COM(2022)659 – C9‑030936 – (2022/0390(COD))
Signor Presidente,
nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 24 gennaio 2023 la commissione ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera. Nella riunione del 22 marzo 2023 ha poi esaminato la questione e ha approvato il parere[2].
Nonostante il titolo e il formato di regolamento autonomo, la proposta della Commissione è di natura tecnica, in quanto intende allineare le norme per l'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia alle norme per l'etichettatura degli alimenti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
Per essere etichettati come biologici e recare il logo di produzione biologica dell'Unione europea, gli alimenti per animali da compagnia devono contenere almeno il 95 % in peso di ingredienti agricoli biologici. Se gli ingredienti agricoli biologici sono presenti in percentuale inferiore al 95 %, il riferimento "biologico" può essere utilizzato soltanto nell'elenco degli ingredienti in relazione agli ingredienti biologici con l'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici sul quantitativo totale degli ingredienti agricoli.
La commissione ENVI accoglie con favore queste nuove misure in materia di etichettatura, che potrebbero promuovere il mercato degli alimenti biologici per animali da compagnia e contribuire al conseguimento dell'obiettivo di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030. In senso più ampio, la commissione ENVI desidera ricordare che la produzione di alimenti biologici per animali da compagnia dovrebbe rispettare le norme in materia di benessere degli animali, tenendo conto della salute e del benessere degli animali, in linea con l'iniziativa "One Health".
Al fine di consentire una transizione agevole dalla normativa nazionale al nuovo quadro normativo europeo, la commissione ENVI esorta la commissione AGRI a introdurre la possibilità per gli operatori di immettere sul mercato i prodotti esistenti fino all'esaurimento delle scorte nonché a prevedere un periodo di transizione di sei mesi dopo l'entrata in vigore del suddetto regolamento, durante il quale non vi sarà l'obbligo di utilizzare il logo di produzione biologica dell'UE.
La commissione ENVI invita pertanto la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a proporre al Parlamento di adottare la sua posizione in prima lettura, riprendendo la proposta della Commissione senza modifiche sostanziali e tenendo conto delle aggiunte di cui sopra.
Distinti saluti,
Pascal Canfin
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia |
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Riferimenti |
COM(2022)0659 – C9-0396/2022 – 2022/0390(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
28.11.2022 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 12.12.2022 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ENVI 12.12.2022 |
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Relatori Nomina |
Martin Häusling 10.2.2023 |
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Esame in commissione |
28.2.2023 |
22.3.2023 |
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Approvazione |
25.4.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
45 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Paola Ghidoni, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Norbert Lins, Elena Lizzi, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Franc Bogovič, Rosanna Conte, Marie Dauchy, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Petros Kokkalis, Benoît Lutgen, Irène Tolleret, Achille Variati, Emma Wiesner |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Catherine Griset, Anja Hazekamp |
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Deposito |
27.4.2023 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
47 |
+ |
ECR |
Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová |
ID |
Rosanna Conte, Marie Dauchy, Ivan David, Paola Ghidoni, Catherine Griset, Elena Lizzi |
PPE |
Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Benoît Lutgen, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Emma Wiesner |
S&D |
Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Achille Variati |
The Left |
Petros Kokkalis, Chris MacManus |
Verts/ALE |
Benoît Biteau, Claude Gruffat, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė |
0 |
- |
|
|
1 |
0 |
The Left |
Anja Hazekamp |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU C 140 del 21.4.2023, pag. 55.
- [2] Erano presenti al momento della votazione finale: Pascal Canfin (presidente), Bas Eickhout (vicepresidente), César Luena (vicepresidente), Marian‑Jean Marinescu (vicepresidente), Maria Arena, Margrete Auken, Sergio Berlato, Malin Björk, Michael Bloss, Milan Brglez, Traian Băsescu, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin‑Oesterlé, Maria Angela Danzì, Christian Doleschal, Matthias Ecke, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Emmanouil Fragkos, Heléne Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Andreas Glück, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Romana Jerković, Virginie Joron, Ska Keller, Petros Kokkalis, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Marlene Mortler, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Erik Poulsen, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Robert Roos, Katarína Roth Neveďalová, Massimiliano Salini, Silvia Sardone, Christel Schaldemose, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Vincenzo Sofo, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Véronique Trillet‑Lenoir, Edina Tóth, Achille Variati, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Esther de Lange.
