RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
27.4.2023 - (COM(2022)0489 – C9‑0321/2022 – 2022/0298(COD)) - ***I
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatrice: Véronique Trillet-Lenoir
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
(COM(2022)0489 – C9‑0321/2022 – 2022/0298(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0489),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0321/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2022[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 16 marzo 2023,[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0160/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) L'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso ancora diffuso in diversi settori economici, quali l'edilizia e la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. Le fibre di amianto sono classificate come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l'esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. |
(3) L'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso ancora diffuso in diversi settori economici, quali l'edilizia e la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. Le fibre di amianto sono classificate come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e sono di gran lunga la principale causa dei tumori legati al lavoro, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all'amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l'esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. La presente direttiva si applica a tutte le attività lavorative, in particolare quelle connesse ai lavori a rischio, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l'estrazione mineraria e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto. |
__________________ |
__________________ |
5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1). |
5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1). |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 bis) In linea con l'approccio della "salute in tutte le politiche", la protezione della salute dall'esposizione all'amianto ha una dimensione trasversale ed è pertinente per numerose politiche e attività dell'Unione, segnatamente nel settore dell'ambiente, dove la politica dell'Unione dovrebbe contribuire alla protezione della salute umana. L'Unione ha altresì un importante ruolo da svolgere sul piano internazionale per dare il buon esempio quando si tratta della prevenzione delle malattie connesse all'amianto e per collaborare con altre organizzazioni internazionali e con paesi terzi al fine di ottenere un divieto globale dell'amianto. La presente direttiva dovrebbe quindi essere applicata in sinergia con altre iniziative dell'Unione, comprese le misure previste dalla Commissione nella sua comunicazione del 28 settembre 2022 "Costruire un futuro senza amianto: un approccio europeo nell'affrontare i rischi dell'amianto per la salute". |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 ter) I requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla presente direttiva, quali l'obbligo di decontaminazione, la pulizia sicura degli indumenti, le misure per evitare il rilascio di fibre di amianto al di fuori del luogo di lavoro, la formazione sui rischi connessi all'esposizione secondaria e la misurazione della concentrazione di amianto nell'aria per garantire la sicurezza dei locali dopo la fine delle attività lavorative, sono anch'essi strumenti importanti per evitare l'esposizione secondaria all'amianto o ai materiali contenenti amianto. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 quater) L'esposizione passiva, professionale o non professionale, all'amianto può avere ripercussioni importanti sulla salute umana. Esistono diversi tipi di esposizione non professionale all'amianto: può trattarsi di esposizione secondaria a fibre di amianto portate a casa da persone esposte professionalmente (specialmente attraverso i capelli o gli abiti), di esposizione a materiali contenenti amianto nelle strutture domestiche (per lo più durante le ristrutturazioni) o di esposizione ambientale. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3 quinquies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 quinquies) Le donne sono particolarmente vulnerabili a taluni tipi di esposizione all'amianto, compresa l'esposizione secondaria. È pertanto essenziale che gli strumenti legislativi e non legislativi a livello dell'Unione e nazionale tengano conto delle differenze di genere nell'esposizione e nelle complicanze, al fine di prevenire e individuare meglio le malattie imputabili all'esposizione all'amianto. Gli stereotipi di genere rappresentano un rischio per il monitoraggio, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento di una malattia correlata all'amianto e possono limitare i livelli di risarcimento alle vittime. La ripartizione per genere delle attività sul posto di lavoro e a casa costituisce un ulteriore fattore di rischio per la diagnosi delle malattie correlate all'amianto. Le attività di pulizia dovrebbero pertanto essere prese maggiormente in considerazione nella diagnosi delle malattie correlate all'esposizione all'amianto, con l'obiettivo di responsabilizzare le lavoratrici del settore e le donne che svolgono lavori domestici non retribuiti come la pulizia di prodotti contaminati dall'amianto. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) A seguito dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici del settore vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e ridurre così la probabilità che i lavoratori contraggano malattie connesse all'amianto. Poiché l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un limite di esposizione professionale ("OEL") tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio. È di conseguenza opportuno rivedere l'OEL per l'amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione. |
(4) A seguito dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici del settore vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e ridurre così la probabilità che i lavoratori contraggano malattie connesse all'amianto. Poiché l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un limite di esposizione professionale ("OEL"). Il rapporto esposizione/rischio ricavato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche si basa sulla misurazione mediante microscopia a contrasto di fase, un metodo che comporta una sottostima dell'esposizione a causa di un limite tecnico che non consente di rilevare le fibre di diametro inferiore a 0,2 µm. Misurare l'amianto con una tecnica più moderna che permetta di conteggiare le fibre sottili dannose per la salute sarebbe un passo importante per proteggere meglio i lavoratori. È di conseguenza opportuno rivedere l'OEL e la metodologia di misurazione per l'amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i lavoratori dai tumori legati al lavoro. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 bis) Il concetto di "esposizione sporadica e di debole intensità" non dovrebbe essere applicato a una sostanza cancerogena priva di soglia quale l'amianto come base per giustificare esenzioni dalle misure di protezione di cui nella presente direttiva. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(5 bis) Nel quadro dell'iniziativa europea "ondata di ristrutturazioni per l'Europa", che mira a decarbonizzare gli edifici, a combattere la povertà energetica e a rafforzare la sovranità dell'Unione attraverso l'efficienza energetica, è urgente formare i lavoratori potenzialmente esposti all'amianto. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i lavoratori siano adeguatamente formati per prevenire l'esposizione all'amianto, compresa l'esposizione secondaria. Lo scopo di tale formazione dovrebbe essere mettere i lavoratori in grado di individuare l'amianto e di rimuoverlo nelle condizioni il più sicure possibile per la loro salute e per la salute di chiunque possa essere esposto ad esso, ad esempio, in prossimità dei cantieri di ristrutturazione o dei siti di demolizione. I piani di formazione nazionali dovrebbero basarsi sulle infrastrutture di formazione e sul supporto tecnico necessari per facilitare la rimozione dell'amianto nel modo più sicuro possibile ed essere integrati da campagne di sensibilizzazione del grande pubblico sui rischi dell'esposizione all'amianto, in particolare nel contesto delle ristrutturazioni. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Il valore limite per l'amianto di cui alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere riveduto alla luce delle valutazioni della Commissione e di evidenze scientifiche e dati tecnici recenti. La revisione di tale valore limite è anche un modo efficace per garantire che le misure di prevenzione e protezione siano aggiornate di conseguenza in tutti gli Stati membri. |
(7) Il valore limite per l'amianto di cui alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere riveduto alla luce delle valutazioni della Commissione e di evidenze scientifiche e dati tecnici recenti. È necessario rafforzare le misure di prevenzione e protezione per attuare tale valore limite rivisto in tutti gli Stati membri. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 8
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nella presente direttiva è opportuno fissare un valore limite riveduto alla luce delle informazioni disponibili, tra cui evidenze scientifiche e dati tecnici aggiornati, sulla base di una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero basarsi sui pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, e sui pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) istituito con decisione del Consiglio del 22 luglio 20039. |
(8) Nella presente direttiva è opportuno fissare un valore limite riveduto alla luce delle informazioni disponibili, tra cui evidenze scientifiche e dati tecnici aggiornati, sulla base di una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e sulla salute pubblica, e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero basarsi sui pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, e sui pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) istituito con decisione del Consiglio del 22 luglio 20039. |
__________________ |
__________________ |
9 Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1). |
9 Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1). |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 9
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Tenendo conto delle perizie scientifiche pertinenti e di un approccio equilibrato che garantisca un'adeguata protezione dei lavoratori a livello dell'Unione evitando nel contempo svantaggi e oneri economici sproporzionati per gli operatori economici interessati (comprese le PMI), è opportuno stabilire un OEL riveduto pari a 0,01 fibre/cm3, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Questo approccio equilibrato è sostenuto da un obiettivo di salute pubblica volto alla necessaria rimozione sicura dell'amianto. Si è avuta cura anche di proporre un OEL che tenga conto di considerazioni economiche e tecniche volte a consentire una rimozione efficace. |
(9) Tenendo conto delle perizie scientifiche pertinenti e della necessità di aumentare la protezione dei lavoratori a livello dell'Unione, è opportuno stabilire un OEL riveduto pari a 0,001 fibre/cm3, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Tale OEL riveduto dovrebbe applicarsi dopo un periodo di transizione. Fino a quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbe essere applicato un OEL transitorio pari a 0,01 fibre/cm³ misurato in rapporto a una TWA di 8 ore. Detto approccio è sostenuto da un obiettivo di salute pubblica volto alla necessaria rimozione sicura dell'amianto e dalla necessità di tenere conto di considerazioni tecniche per quanto riguarda il controllo della conformità. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 11
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili nocive alla salute, è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto. Poiché è possibile misurare un OEL pari a 0,01 f/cm³ tramite microscopia a contrasto di fase (PCM), non è necessario un periodo transitorio per l'attuazione dell'OEL riveduto. In linea con il parere del CCSS dovrebbe essere utilizzata una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica, tenendo conto nel contempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento e di una maggiore armonizzazione delle diverse metodologie di microscopia elettronica a livello dell'UE. |
(11) La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili nocive alla salute, è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto. Poiché è possibile misurare un OEL pari a 0,01 fibre/cm³ tramite microscopia a contrasto di fase (PCM), non è necessario un periodo di transizione per l'attuazione dell'OEL transitorio. In linea con il parere del CCSS dovrebbe essere utilizzata una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica, tenendo conto nel contempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento e di una maggiore coerenza fra le diverse metodologie attualmente applicate nell'Unione, al fine di consentire la comparabilità dei risultati. Tale armonizzazione delle norme di conteggio per i diversi tipi di microscopi elettronici dovrebbe, in particolare, riflettere il fatto che anche le fibre di amianto sottili (<0,2 μm) sono cancerogene e dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nella misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2009/148/CE. La Commissione dovrebbe sostenere e agevolare gli Stati membri nella transizione verso la microscopia elettronica, in particolare mediante l'elaborazione di orientamenti e fornendo informazioni sui pertinenti fondi dell'Unione che possono essere utilizzati a tal fine, per aiutare gli Stati membri a utilizzare al meglio tali fondi e facilitarne l'accesso. |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(11 bis) Il campionamento dell'amianto dovrebbe essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore all'amianto. I campioni dovrebbero pertanto essere prelevati a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative in situazioni rappresentative e realistiche in cui i lavoratori sono esposti alla polvere di amianto. Se il campionamento non può essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore all'amianto, si dovrebbero applicare tutte le misure di protezione appropriate. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 13
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Sono necessarie speciali misure di controllo e precauzioni per i lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto, ad esempio sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e alla relativa formazione, al fine di contribuire in modo significativo a ridurre i rischi connessi con tale esposizione. |
(13) Sono necessarie speciali misure di controllo e precauzioni, anche facendo ricorso a tecnologie di punta, per ridurre la concentrazione di fibre di amianto nell'aria al livello più basso tecnicamente possibile al di sotto del valore limite, anche attraverso l'abbattimento delle polveri e la loro aspirazione alla fonte, la sedimentazione continua e i mezzi di decontaminazione, in combinazione con i requisiti minimi per la differenza di pressione tra le unità di confinamento dell'amianto e le zone circostanti, l'apporto di aria fresca e i filtri HEPA. Sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e rafforzare i relativi requisiti di formazione sono elementi importanti al fine di contribuire in modo significativo a ridurre i rischi connessi con tale esposizione. Al fine di garantire condizioni di parità, un allegato della presente direttiva dovrebbe prevedere requisiti minimi di formazione, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell'amianto. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 14
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti, in particolare il proseguimento della sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione. |
(14) Le misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti, in particolare il proseguimento della sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione. L'allegato della direttiva 2009/148/CE relativo al controllo medico dei lavoratori dovrebbe essere aggiornato alla luce delle conoscenze di cui si dispone attualmente sulle malattie che possono essere causate dall'esposizione all'amianto. La revisione della raccomandazione della Commissione relativa all'elenco europeo delle malattie professionali dovrebbe anch'essa riflettere tali nuove evidenze scientifiche al fine di rendere più agevoli le procedure di riconoscimento e risarcimento per le vittime dell'esposizione all'amianto. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(14 bis) Un sistema di notifica è importante per consentire la supervisione, da parte delle autorità responsabili dello Stato membro, dei lavori durante i quali è possibile che l'amianto sia disturbato. Le informazioni contenute nella notifica dovrebbero comprendere i seguenti elementi addizionali per informare meglio l'autorità responsabile dello Stato membro: le aree in cui devono essere eseguiti i lavori, l'attrezzatura che deve essere utilizzata per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, e un piano per l'eliminazione dei residui. Tali informazioni addizionali consentirebbero, se del caso, l'intervento dell'autorità responsabile per garantire la protezione delle persone coinvolte. A tale riguardo, dovrebbero essere adottate le misure necessarie per garantire l'applicazione del diritto e delle prassi nazionali applicabili, anche attraverso il sostegno degli ispettorati del lavoro, tenendo conto del parametro di riferimento dell'Organizzazione internazionale del lavoro di un ispettore ogni 10 000 lavoratori nelle economie industriali di mercato. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 15
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Essi dovrebbero individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività all'interno o all'esterno di essi. |
(15) Prima dell'inizio di nuovi lavori, i datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ad altri datori di lavoro, od ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Nei locali costruiti prima del divieto nazionale dell'uso dell'amianto, tali informazioni dovrebbero basarsi su una verifica obbligatoria dell'amianto adattata al luogo di lavoro, effettuata da un operatore certificato e soggetta a norme minime di qualità, conformemente al pertinente diritto dell'Unione e nazionale. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro dovrebbe commissionare detta verifica obbligatoria dell'amianto e ricevere il risultato prima dell'inizio dei lavori. Una relazione contenente i risultati della verifica dovrebbe attestare l'assenza o la presenza di amianto o di fibre di amianto, con una descrizione dettagliata della natura di un'eventuale contaminazione, della sua ubicazione precisa e delle quantità stimate. Sulla base delle informazioni ricevute, il datore di lavoro dovrebbe individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, le informazioni relative alla presenza o all'eventuale presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili o in altri impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto nazionale dell'uso dell'amianto, e dovrebbe darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività. L'individuazione dei materiali contenenti amianto non dovrebbe sostituire la necessità per il datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi quale prevista dalla direttiva 89/391/CEE. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 bis) La direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere periodicamente aggiornata per tenere conto delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi tecnici più recenti, compresa una valutazione dei diversi tipi di fibre di amianto e dei loro effetti nocivi sulla salute. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe avviare una consultazione delle parti sociali al fine di aggiornare l'elenco dei silicati fibrosi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/148/CE. La consultazione dovrebbe valutare, in particolare, se la riebeckite, la winchite, la richterite e la fluoro-edenite debbano essere incluse nel suo ambito di applicazione. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustri i risultati della sua valutazione a seguito della consultazione delle parti sociali, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare la direttiva 2009/148/CE di conseguenza. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 ter) La rimozione e lo smaltimento in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovrebbero costituire una priorità, poiché la riparazione, la manutenzione, l'incapsulamento o la sigillatura rinviano la rimozione, cosa che può far durare per molti anni i rischi per i lavoratori e gli occupanti degli edifici interessati. L'incapsulamento e la sigillatura dei materiali contenenti amianto che possono essere tecnicamente rimossi dovrebbero essere vietati, senza mettere le famiglie più povere, che non possono permettersi di sostenere economicamente le necessarie ristrutturazioni, in una posizione di svantaggio. Sono pertanto necessarie adeguate misure di accompagnamento. A tale riguardo, l'Unione fornisce finanziamenti significativi, in particolare attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, da utilizzare per sostenere misure nazionali per la rimozione dell'amianto nel contesto delle ristrutturazioni. Qualora l'amianto non venga rimosso, le strutture pertinenti dovrebbero essere identificate, registrate e regolarmente monitorate. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 quater) L'amianto dovrebbe essere mantenuto al di fuori dell'economia circolare onde proteggere i lavoratori dal rischio di riutilizzare inconsapevolmente materiali pericolosi. La gestione del ciclo di vita dei materiali da costruzione costituisce un elemento importante dell'economia circolare nel quadro del nuovo piano d'azione dell'Unione per l'economia circolare. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire la disponibilità di impianti di trattamento dei rifiuti adeguati e sicuri. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 quinquies) È necessario fornire un sostegno amministrativo sufficiente e mirato per aiutare i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese, ad attuare la presente direttiva. In particolare, processi standardizzati per la rimozione dei materiali contenenti amianto contribuirebbero a ridurre i livelli di polvere di amianto e il costo di tali operazioni, e faciliterebbero il rispetto degli obblighi di notifica. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 15 sexies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 sexies) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva la Commissione, in collaborazione con il CCSS, dovrebbe sviluppare e pubblicare orientamenti per sostenere l'attuazione della direttiva stessa. Tali orientamenti dovrebbero includere, se del caso, soluzioni specifiche per settore. Al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici, la Commissione dovrebbe, almeno ogni cinque anni dopo la pubblicazione di tali orientamenti, riesaminarli alla luce, in particolare, degli sviluppi tecnologici e scientifici sulla tecnologia di identificazione, misurazione e allarme relativa all'amianto. A tal fine dovrebbe inoltre essere previsto uno scambio più sistematico delle migliori pratiche tra gli Stati membri. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 15 septies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 septies) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sta causando, oltre alla sofferenza del popolo ucraino, anche danni significativi alle infrastrutture, alle abitazioni e più in generale all'ambiente edificato. Poiché l'Ucraina ha vietato l'uso dell'amianto solo nel 2017, la futura ricostruzione del paese comporta un rischio significativo per i lavoratori, in particolare per quelli coinvolti nel trattamento dei rifiuti di demolizione. È quindi della massima importanza che le aziende dell'Unione coinvolte nella ricostruzione dell'Ucraina, che impieghino o meno lavoratori di uno Stato membro, adottino tutte le misure possibili per prevenire l'esposizione dei lavoratori all'amianto. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(16 bis) In vista del futuro incremento delle ristrutturazioni termiche degli edifici, è indispensabile sostenere le attività di ricerca e sviluppo per garantire la migliore tutela possibile dei lavoratori e della popolazione locale esposti all'amianto durante i lavori di demolizione e ristrutturazione, nonché per migliorare l'affidabilità e la rapidità del rilevamento, della misurazione, della rimozione e della gestione sicura dei rifiuti di amianto. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f bis) l'erionite, n. 66733-21-9 e n. 1250-42-8 del CAS. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
2 bis) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto. |
"La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, sottoposti a un'esposizione attiva o passiva durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto." |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter) all'articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 quater) all'articolo 3, il paragrafo 4 è soppresso. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
2 quinquies) all'articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica: |
"Tale notifica comprende almeno una descrizione sintetica: |
a) dell'ubicazione del cantiere; |
a) dell'ubicazione del cantiere e delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori; |
b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati; |
b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati; |
c) delle attività e dei procedimenti applicati; |
c) delle attività e dei procedimenti applicati; |
d) del numero dei lavoratori interessati; |
d) del numero dei lavoratori interessati, l'elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito, i certificati individuali attestanti la loro competenza e la formazione ricevuta, nonché le date delle visite mediche obbligatorie; |
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; |
e) della data di inizio dei lavori, della relativa durata e dell'orario di lavoro previsto; |
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto. |
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto; |
|
f bis) delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori; |
|
f ter) della procedura, della durata e dell'orario di lavoro relativi alla decontaminazione dei lavoratori; |
|
f quater) delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per l'eliminazione dei residui; |
|
f quinquies) di un bilancio aeraulico provvisorio per i lavori effettuati in confinamento; |
|
f sexies) di un piano per l'eliminazione sicura e sostenibile dei residui, anche per quanto riguarda la destinazione di eventuali residui contenenti amianto." |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 sexies) all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: |
|
"Le notifiche sono conservate dall'autorità responsabile dello Stato membro per un periodo minimo di 40 anni, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali." |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 septies) all'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo: |
|
"I materiali contenenti amianto già in uso sono rimossi e smaltiti in condizioni di sicurezza laddove ciò sia tecnicamente fattibile. Essi non sono riparati, sottoposti a manutenzione, sigillati, incapsulati o coperti. I materiali contenenti amianto che non sono rimossi sono identificati, registrati e regolarmente monitorati." |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – comma 1 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria; |
b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria, attuando almeno le seguenti misure: |
|
i) l'eliminazione della polvere di amianto; |
|
ii) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte; |
|
iii) la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell'aria; |
|
iv) un'adeguata decontaminazione; |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) per i lavori effettuati in confinamento, l'area di lavoro è protetta attuando almeno le seguenti misure: |
|
i) la fissazione di una differenza minima di pressione pari a -10; |
|
ii) la fornitura di aria di ricambio pulita da un punto più lontano; |
|
iii) il controllo del rendimento delle unità a pressione negativa e degli aspiratori portatili dei sistemi locali di ventilazione degli scarichi dopo la sostituzione del filtro HEPA e prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, misurando l'efficienza di rimozione dei filtri con un contatore di particelle a lettura diretta; |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
3 bis) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente. |
"1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata durante le fasi operative specifiche e a intervalli regolari durante il processo lavorativo." |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 2
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
3 ter) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto. |
"2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale effettiva del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto." |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 5
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
3 quater) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: |
5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. |
"5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo." |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il conteggio delle fibre è effettuato tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997* o, ove possibile, qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o migliori, come un metodo basato sulla microscopia elettronica (EM). |
A decorrere dal ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] il conteggio delle fibre è effettuato tramite microscopia elettronica o, ove possibile, qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o migliori. |
|
Fino al ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] il conteggio delle fibre è effettuato tramite microscopio a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997* o, ove possibile, qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o migliori, come un metodo basato sulla microscopia elettronica. |
|
Al fine di garantire la conformità con le misure relative al conteggio delle fibre di cui al presente articolo, la Commissione sostiene gli Stati membri fornendo, entro il ... [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, orientamenti tecnici adeguati sulla transizione tecnica dalla microscopia a contrasto di fase alla microscopia elettronica. Tali orientamenti tecnici comprendono norme armonizzate in materia di conteggio, che tengono conto del fatto che le fibre di amianto sottili attualmente non rilevabili mediante microscopia a contrasto di fase sono cancerogene e devono pertanto essere prese in considerazione, nonché informazioni sui pertinenti fondi dell'Unione che possono essere impiegati per sostenere la transizione verso la microscopia elettronica. |
_______ |
_______ |
* Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell'aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Ginevra 1997. |
* Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell'aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Ginevra 1997. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 8 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. |
1. A decorrere dal ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,001 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Poiché il monitoraggio del rispetto dell'OEL di cui al paragrafo 1 richiede un metodo basato sulla microscopia elettronica, si applica un OEL pari a 0,01 fibre/cm³ in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore per un periodo di transizione fino al ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 10 – paragrafo 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. |
"1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, sprigionando polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Le cause di questo superamento sono individuate e le misure appropriate per ovviare alla situazione sono adottate il più presto possibile. |
Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. |
Il lavoro prosegue nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati." |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. |
Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto nazionale relativo all'amianto, i datori di lavoro adottano, chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ad altri datori di lavoro o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Tali informazioni si basano su una verifica obbligatoria della presenza di amianto effettuata da un operatore certificato, adeguata al luogo di lavoro e soggetta a norme minime di qualità. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro commissiona detta verifica obbligatoria e riceve il risultato prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo per i datori di lavoro di ottenere informazioni a norma del presente paragrafo non sostituisce il loro obbligo di effettuare una valutazione dei rischi a norma della direttiva 89/391/CEE. |
|
Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al primo comma, tutte le informazioni ottenute nell'adempimento del suddetto obbligo. |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Ai fini della definizione delle norme minime di qualità di cui al primo comma, gli Stati membri disciplinano i dettagli delle azioni necessarie per l'individuazione dei materiali contenenti amianto, conformemente alla pertinente legislazione unionale e nazionale. |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri istituiscono registri pubblici degli operatori certificati autorizzati a effettuare la verifica dell'amianto, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali rispettive. |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 bis) all'articolo 12, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: |
Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti: |
"Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di tutte le misure tecniche preventive possibili per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:" |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 1 – lettera c
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 ter) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori. |
"c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori e, per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata e le camere di compensazione sono a tenuta d'aria e ventilate mediante estrazione meccanica." |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 quater) all'articolo 12, è aggiunto il comma seguente: |
|
"Dopo che le attività di cui al primo comma sono state ultimate, è effettuata una misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria per consentire ai lavoratori di rientrare nel luogo di lavoro in condizioni di sicurezza." |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 13 – paragrafo 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 quinquies) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi. |
"1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio di qualsiasi lavoro che comporti la manipolazione dell'amianto." |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 2
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 sexies) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda: |
"2. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali applicabili nel luogo in cui si svolgono i lavori." |
a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare; |
|
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; |
|
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; |
|
d) le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; |
|
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; |
|
f) le procedure di emergenza; |
|
g) le procedure di decontaminazione; |
|
h) l'eliminazione dei residui; |
|
i) la necessità del controllo sanitario. |
|
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 3
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 septies) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: |
3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all'eliminazione dell'amianto sono messi a punto a livello comunitario. |
"3. I requisiti minimi relativi al contenuto, alla durata, alla periodicità e alla documentazione della formazione erogata a norma del presente articolo sono stabiliti nell'allegato I bis." |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 octies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 octies) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali. |
"1. Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto sono tenute a ottenere, prima dell'inizio dei lavori, un'autorizzazione dell'autorità competente. Le autorità competenti concedono tali autorizzazioni solo se l'impresa richiedente fornisce la prova di un'adeguata attrezzatura tecnica all'avanguardia per procedure di lavoro a emissioni zero o, laddove ciò non sia ancora tecnicamente possibile, a basse emissioni in conformità all'articolo 6, nonché certificati di formazione per i singoli lavoratori in conformità dell'articolo 14 e dell'allegato I bis." |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 nonies) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo: |
|
"1 bis. Le autorità competenti concedono le autorizzazioni alle imprese di cui al paragrafo 1 solo se non hanno alcun dubbio circa l'affidabilità dell'impresa e della sua gestione. Le autorizzazioni sono rinnovabili ogni cinque anni, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali." |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 decies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 decies) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo: |
|
"1 ter. Gli Stati membri istituiscono registri pubblici delle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione a rimuovere l'amianto a norma del paragrafo 1." |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 undecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 undecies) all'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: |
1. Per tutte le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché: |
"1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono prese le misure appropriate affinché:" |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 duodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 duodecies) all'articolo 16, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all’interno dell’impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all’esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l’impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi; |
"c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi, come pure dispositivi di protezione, in particolare delle vie respiratorie, che sono soggetti a un controllo obbligatorio della vestibilità individuale; tutti questi indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;" |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 terdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 terdecies) all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: |
|
"c bis) siano previste pause obbligatorie regolari con un tempo di riposo sufficiente per i lavoratori che indossano apparecchi di protezione delle vie respiratorie;" |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quaterdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 quaterdecies) all'articolo 16, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; |
"e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi, e siano sottoposti a una procedura di decontaminazione obbligatoria elaborata con la partecipazione delle pertinenti parti sociali settoriali onde contemplare eventuali esigenze specifiche per settore; |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quindecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 quindecies) all'articolo 17, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: |
2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché: |
"2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, vengono prese le misure appropriate affinché:" |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 sexdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 sexdecies) all'articolo 18, il paragrafo 1 è soppresso; |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 septdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 ter bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 septdecies) è inserito il seguente articolo: |
|
"Articolo 8 ter bis |
|
1. Entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione avvia una consultazione del CCSS allo scopo di aggiornare l'elenco dei silicati fibrosi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, in tale contesto, valuta se sia opportuno includere la riebeckite, la winchite, la richterite e la fluoro-edenite nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
|
2. Entro il ... [cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva. |
|
3. Ogni cinque anni dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta se sia necessario aggiornare ulteriormente l'elenco dei silicati fibrosi di cui all'articolo 2 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente la sua valutazione. Tali relazioni sono corredate, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva. |
|
4. Entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione avvia una consultazione delle parti interessate sulla necessità di misure supplementari per garantire la protezione dall'esposizione secondaria all'amianto in contesti non professionali. Entro... [cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra i risultati di tale consultazione, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 octodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 ter ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 octodecies) è inserito il seguente articolo: |
|
"Articolo 8 ter ter |
|
1. Entro ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, in collaborazione con il CCSS, sviluppa orientamenti allo scopo di sostenere l'attuazione della presente direttiva e li pubblica sul sito di EU-OSHA. Tali orientamenti forniscono, se del caso, soluzioni specifiche per settore. |
|
2. Almeno ogni cinque anni dopo la data di cui al paragrafo 1, la Commissione, previa consultazione delle parti sociali, riesamina gli orientamenti di cui a tale paragrafo, tenendo conto, in particolare, degli sviluppi tecnologici e scientifici per quanto riguarda la tecnologia di identificazione, misurazione o allarme relativa all'amianto. La Commissione include, negli orientamenti riveduti, informazioni sui casi in cui deve essere utilizzata una nuova tecnologia per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto." |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 novodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 19 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 novodecies) all'articolo 19, il paragrafo 1 è soppresso; |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 – paragrafo 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
7 bis) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma. |
“1. Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi accertati di malattie professionali correlate all'amianto. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall'esposizione all'amianto figura all'allegato I." |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 ter) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo: |
|
"1 bis. I casi accertati di cui al paragrafo 1 non si limitano ai casi per i quali è concesso un indennizzo, ma si riferiscono a tutti i casi di malattie correlate all'amianto diagnosticate da un medico." |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 quater) è inserito il seguente articolo: |
|
"Articolo 21 bis |
|
Tutte le informazioni esistenti, comprese quelle provenienti dai registri pertinenti, relative alla presenza e all'ubicazione dell'amianto sono messe a disposizione dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza."; |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 22 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 quinquies) è inserito il seguente articolo: |
|
"Articolo 22 bis |
|
1. La Commissione monitora e valuta periodicamente l'attuazione della presente direttiva, previa consultazione delle parti sociali, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute per tutti i lavoratori. |
|
2. La Commissione fornisce un sostegno amministrativo e finanziario sufficiente ai datori di lavoro, in particolare alle PMI e alle microimprese, al fine di garantire un'adeguata protezione dei lavoratori. Al fine di soddisfare i requisiti della presente direttiva, compresi l'accesso e lo sviluppo di tecnologie di misurazione, dispositivi di protezione e la formazione, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori, l'Unione fornisce finanziamenti significativi attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare nell'ambito dell'iniziativa faro "Renovate" (rinnovare). Gli Stati membri possono inoltre utilizzare i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare nell'ambito del pilastro 6 (politiche per la prossima generazione) e dell'iniziativa faro 7 ("Reskill and Upskill" (riqualificare e aggiornare le competenze)) per promuovere le competenze e il miglioramento delle competenze dei lavoratori che manipolano l'amianto. Inoltre, i fondi strutturali e di investimento dell'Unione, compresi il Fondo sociale europeo + e il Fondo europeo di sviluppo regionale, possono sostenere una serie di misure relative alle ristrutturazioni, tra cui il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e l'apprendimento permanente per tutti, e l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori alle esigenze della transizione verde. La Commissione fornisce informazioni adeguate sui pertinenti fondi dell'Unione che possono essere utilizzati per aiutare gli Stati membri a utilizzare al meglio tali fondi e facilitarne l'accesso, in particolare alle PMI e alle microimprese. |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I – punto 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
7 sexies) all'allegato I, il punto 1) è sostituito dal seguente: |
1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni: |
“1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni: |
— asbestosi, |
— asbestosi, |
— mesotelioma, |
— mesotelioma, |
— cancro del polmone, |
— cancro del polmone, |
— cancro gastrointestinale. |
— cancro gastrointestinale, |
|
— cancro della laringe, |
|
— cancro delle ovaie, |
|
— malattie pleuriche non maligne. |
|
1 bis. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha rilevato associazioni positive tra l'esposizione all'amianto e le seguenti malattie: |
|
— cancro della faringe, |
|
— cancro del colon-retto, |
|
— cancro dello stomaco." |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 septies) è inserito l’allegato seguente: |
|
"ALLEGATO I bis |
|
Requisiti minimi in materia di formazione |
|
I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione obbligatoria, che comprende almeno i seguenti requisiti minimi: |
|
1. La formazione è fornita all'inizio del rapporto di lavoro e successivamente a intervalli non superiori a quattro anni. |
|
2. Ciascun corso di formazione ha una durata minima di tre giorni lavorativi. |
|
3. Il corso è impartito da un formatore la cui qualifica è riconosciuta da un'autorità nazionale, da un istituto certificato o da entrambi conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali. |
|
4. Ogni lavoratore che abbia seguito una formazione in modo soddisfacente e abbia superato la prova finale necessaria riceve un certificato di formazione che indica quanto segue: |
|
a) la data della formazione; |
|
b) la durata della formazione; |
|
c) il contenuto della formazione; |
|
d) la lingua della formazione; |
|
e) il nome, la qualifica e i recapiti del formatore o dell'istituto che ha fornito la formazione o di entrambi. |
|
5. I lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto ricevono almeno una formazione teorica e pratica riguardante i seguenti elementi: |
|
a) la legislazione applicabile dello Stato membro in cui sono realizzati i lavori; |
|
b) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare, nonché i rischi legati all'esposizione secondaria, passiva e ambientale; |
|
c) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; |
|
d) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; |
|
e) le prassi di lavoro sicure, comprese la preparazione del luogo di lavoro, la scelta dei metodi di lavoro e la pianificazione dell'esecuzione dei lavori, la ventilazione, il punto di estrazione, la misurazione e il controllo, nonché pause regolari; |
|
f) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, prestando particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie; |
|
g) le procedure di emergenza; |
|
h) le procedure di decontaminazione; |
|
i) l’eliminazione dei residui; |
|
j) la necessità del controllo sanitario. |
|
La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della professione e ai compiti e metodi di lavoro specifici che la professione comporta. |
|
6. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre a quella prevista al paragrafo 5, una formazione su entrambi i seguenti aspetti: |
|
a) l'uso di attrezzature e macchine tecnologiche per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi, conformemente alla presente direttiva; |
|
b) le tecnologie e le macchine più recenti a disposizione per procedure di lavoro a emissioni zero o, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, a basse emissioni, per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto." |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 4 e all'articolo 1, paragrafo 1, punto 5 entro ... [quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
MOTIVAZIONE
L'amianto è la causa principale dei tumori professionali. Tale sostanza è stata vietata a livello europeo nel 2005, ma è ancora presente in molti edifici e infrastrutture, compresi i trasporti.
Il Green Deal coinvolge l'Unione europea in un ampio programma di ristrutturazione degli edifici volto a migliorare l'efficienza energetica e a promuovere la transizione verso l'energia pulita. Allo stesso tempo, questa ondata di ristrutturazioni espone i lavoratori a un rischio maggiore di contrarre tumori professionali. Pertanto, il Parlamento europeo ha chiesto a larga maggioranza l'adozione di una strategia europea trasversale, che comprenda politiche in materia di alloggi, gestione dei rifiuti e tutela della salute sul luogo di lavoro.
Nel settembre 2022, a seguito della relazione del Parlamento europeo, in una comunicazione dal titolo "Costruire un futuro senza amianto" la Commissione ha proposto l'adozione di una strategia che comprenda misure volte a migliorare la diagnosi e la cura delle malattie causate dall'amianto, la gestione dei rifiuti di amianto, la verifica della presenza di tale sostanza e la sua rimozione sicura. Questa strategia rappresenta un primo passo nella giusta direzione.
La revisione della direttiva sull'amianto sul luogo di lavoro è il primo atto legislativo di questa strategia. Le principali proposte della Commissione riguardano la metodologia di conteggio delle fibre e il limite di esposizione professionale.
Metodologia
Attualmente la maggior parte degli Stati membri utilizza la microscopia a contrasto di fase, una metodologia raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità che tuttavia è ampiamente considerata obsoleta a causa dei suoi limiti.
Il primo ostacolo è il limite di rilevazione. Affinché un valore limite sia misurabile e reale, è fondamentale disporre dei mezzi per controllarne l'applicazione. Nella pratica, ciò significa che il limite di rilevazione deve essere inferiore al valore limite definito.
Il secondo ostacolo riguarda il limite di visibilità. La definizione della quantità massima di amianto che non può essere superata è una questione fondamentale, ma il presupposto è che si concordi su cosa si intende per "fibre da conteggiare". La normativa non prevede un diametro al di sotto del quale le fibre non vengono conteggiate. In pratica, tale limite è definito da ciò che è osservabile al microscopio. Con la microscopia a contrasto di fase, le fibre con un diametro inferiore a 0,2 micrometri sono di fatto escluse.
Un terzo ostacolo è rappresentato dall'impossibilità di distinguere la natura delle polveri (fibre di amianto o meno, quale tipo di amianto), il che comporta la possibilità di "falsi negativi" o "falsi positivi".
Passando dalla microscopia a contrasto di fase a una tecnologia più moderna basata sulla microscopia elettronica, la situazione cambierà in modo significativo. Per garantire una maggiore coerenza tra le diverse metodologie attualmente applicate nell'Unione, è necessario svolgere un lavoro di armonizzazione, in particolare per garantire che le fibre di amianto sottile ((<0,2 μm) siano prese in considerazione nella misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Dato che i laboratori dovranno attrezzarsi e formare le loro équipe in modo adeguato, è previsto un periodo di transizione di quattro anni.
La Commissione dovrebbe sostenere e agevolare gli Stati membri in tale transizione, in particolare sostenendo la formazione, elaborando orientamenti e fornendo informazioni sui pertinenti fondi dell'Unione che possono essere utilizzati a tal fine.
Limite di esposizione professionale (OEL)
La relazione propone, come primo passo, di dividere l'OEL per dieci e di passare quindi, senza un periodo di transizione, da 0,1 fibre per cm³ a 0,01 fibre per cm³.
Il cambiamento di metodologia, dopo un periodo transitorio di quattro anni, da PCM a microscopia elettronica, consentirà di ridurre nuovamente l'OEL a un livello di 0,001 fibre/cm³.
Tuttavia, un OEL non deve essere confuso con un obiettivo. L'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia; i datori di lavoro sono pertanto tenuti a ridurre l'esposizione al livello più basso possibile. In nessun caso la fissazione di un limite dovrebbe essere un incoraggiamento a raggiungere tale soglia.
Per accompagnare la revisione della direttiva, nella relazione si propone di precisare le misure applicabili per prevenire la diffusione della polvere nell'aria e per garantire che i dispositivi di protezione individuale siano soggetti a controlli obbligatori sull'idoneità individuale. Tali misure pratiche contribuiranno al rispetto dell'OEL riveduto e sono la conseguenza logica della necessità di ridurre l'esposizione al livello più basso tecnicamente possibile.
Si suggerisce inoltre di specificare che i campionamenti dovrebbero essere effettuati in modo da essere rappresentativi dell'esposizione reale dei lavoratori, e di tenere conto delle diverse fasi operative dei lavori.
Sono proposte ulteriori modifiche alla direttiva sull'amianto sul luogo di lavoro, che riflettono le richieste formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 2021.
Non basta concentrarsi solo sull'OEL. Un presupposto è verificare, prima dei lavori, la presenza o l'assenza di amianto nell'ambito dei lavori previsti. Benché l'annuncio della Commissione relativo alla futura normativa in materia di verifica e registrazione dell'amianto negli edifici sia di fatto una buona notizia, il contenuto di tale proposta non è ancora stato pubblicato. Essere a conoscenza della presenza di amianto è importante per poter tutelare i lavoratori. Per questo motivo la relazione propone di inserire una clausola che preveda uno screening dell'amianto prima dell'inizio dei lavori. Tale controllo dovrebbe essere effettuato da un operatore certificato, indipendentemente dal tipo di locale: (edifici o infrastrutture, in particolare navi).
Si propone inoltre di sopprimere il concetto di "esposizione sporadica e a bassa intensità" per derogare a taluni requisiti della direttiva e di elaborare orientamenti in collaborazione con le parti sociali, al fine di fornire, se del caso, informazioni pratiche specifiche per settore sull'attuazione della presente direttiva.
Nella relazione si raccomanda inoltre di accordare priorità alla rimozione dei materiali contenenti amianto piuttosto che all'uso di tecniche alternative, come l'incapsulamento o la sigillatura, che non farebbero che rimandare la rimozione sicura dell'amianto.
La corretta applicazione della normativa richiede, da un lato, che i lavoratori possiedano qualifiche adeguate e, dall'altro, che le autorità competenti possano intervenire se necessario. Si propone pertanto di rafforzare i requisiti minimi per la formazione e la notifica alle autorità. Tali requisiti supplementari permetteranno una maggiore consapevolezza in merito alle misure da adottare per i lavori relativi all'amianto.
Al fine di evitare l'esposizione secondaria, la relazione raccomanda l'introduzione di procedure di decontaminazione obbligatorie.
Infine, senza pregiudicare le competenze nazionali nell'ambito del risarcimento dei danni causati dalle malattie professionali, si propone di aggiornare, nell'allegato 1 sulla sorveglianza medica, l'elenco delle malattie che, secondo le conoscenze attuali, possono essere causate dall'esposizione alle fibre di amianto. Se è dimostrato che una malattia è correlata all'esposizione professionale all'amianto, tale informazione dovrebbe essere inserita nei registri statistici al fine di garantire una sorveglianza epidemiologica più completa.
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione [del progetto di relazione / della relazione, fino alla sua approvazione in commissione], la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:
Entità e/o persona |
European Federation of building and woodworkers |
European Trade Union Institute |
European Trade Union Confederation |
European Federation of Public Service Unions |
United Federation of Danish Workers (3F) |
European Construction Industry Federation |
European Building Confederation |
Confédération de l'Artisanat et des Petites entreprises du Bâtiment |
Fédération Française du Bâtiment |
Syndicat Interprofessionnel du Diagnostic Immobilier |
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO |
Fedasbest (Belgian federation of recognised asbestos laboratories and asbestos experts) |
Finnish Institute of Occupational Health |
ACV-CSV |
European Society for Medical Oncology (ESMO) |
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (23.3.2023)
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
(COM(2022)0489 – C9‑0321/2022 – 2022/0298(COD))
Relatrice: Marina Mesure
BREVE MOTIVAZIONE
Visto l'ambizioso mandato conferito dal Parlamento nella risoluzione 2019/2182 (INL), la proposta legislativa della Commissione è insufficiente e frammentaria. L'amianto costituisce una delle maggiori sfide per la salute pubblica, una pandemia silenziosa e latente, che abbiamo il dovere di combattere efficacemente dotandoci degli strumenti normativi necessari a tal fine. Negli ultimi anni il tasso di mortalità per fibre di amianto è addirittura aumentato e l'esposizione all'amianto è causa di ben 90 000 decessi all'anno nell'UE.
Il presente parere è inteso innanzitutto a riaffermare la posizione del Parlamento espressa nella risoluzione 2019/2182 (INL), in particolare il parere associato della commissione ENVI. La proposta di parere della commissione ENVI è stata votata all'unanimità con un'astensione. Tale posizione unanime dei rappresentanti dei popoli europei obbliga la relatrice a proporre un parere con lo stesso grado di ambizione.
Al di là dell'esposizione diretta o passiva dei lavoratori all'amianto, vi sono altresì diversi tipi di esposizione non professionale all'amianto con conseguenze potenzialmente significative per la salute umana, che possono essere di origine para-professionale (fra cui l'esposizione alla polvere di amianto portata a casa dai lavoratori), domestica (tra cui la presenza di oggetti domestici contenenti amianto) o ambientale (dovuta ai materiali presenti negli edifici, nelle discariche o di origine industriale). Secondo studi recenti, il 20 % circa dei mesoteliomi nei paesi industrializzati potrebbe essere associato all'esposizione non professionale all'amianto. Tali considerazioni ricordano la necessità di una presa di posizione ambiziosa della commissione ENVI sulla tutela sia dei lavoratori che di qualsiasi altra persona che possa subire danni a causa dell'esposizione all'amianto con qualsiasi mezzo.
La proposta legislativa della Commissione rientra in tale drammatico contesto, il cui bilancio umano ed economico è continuamente rivisto al rialzo. La relatrice deplora vivamente le carenze della proposta della Commissione, che non ha né l'ambizione né la portata per poter fornire una risposta legislativa commisurata alla sfida della salute pubblica. Si ricorda che non esiste una soglia al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria sia innocua.
La relatrice intende pertanto presentare una nuova versione della proposta della Commissione che dia attuazione a uno strumento legislativo in grado di tutelare efficacemente i lavoratori, le loro famiglie, l'ambiente e chiunque possa essere esposto al flagello dell'amianto. La capacità di dispersione dell'amianto, associata alla sua pericolosità a basse dosi, lega intrinsecamente il grado di tutela dei lavoratori del settore dell'amianto a quello delle popolazioni che vivono in prossimità delle attività che emettono fibre di amianto.
Il parere propone pertanto di introdurre, mediante emendamenti, l'elaborazione di un piano di gestione dei rifiuti che contengono amianto, in grado di prevenire meglio l'esposizione ambientale all'amianto e di proteggere meglio i lavoratori esposti. Il miglioramento della gestione dei rifiuti di amianto è un aspetto fondamentale del presente parere. Da un punto di vista settoriale, oltre alla gestione dei rifiuti, la relatrice affronta la questione della legislazione applicabile alle imprese di rimozione dell'amianto e di demolizione in considerazione dell'impatto di tale attività sull'ambiente e sulle popolazioni che vivono in prossimità dei siti interessati. Nel parere si adotta inoltre un approccio olistico, basato sulla competenza della commissione ENVI nel settore della sanità pubblica. La relatrice sottolinea pertanto l'importanza di tenere maggiormente conto degli stereotipi di genere nella prevenzione e nell'individuazione delle malattie legate all'amianto e del sostegno finanziario alle famiglie che rimuovono l'amianto dalle loro abitazioni.
La relatrice pone al centro delle sue proposte il miglioramento dell'informazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei cittadini in generale riguardo all'amianto attraverso campagne di comunicazione mirate sui rischi di esposizione all'amianto e la messa a punto di registri nazionali dei luoghi pubblici e privati contenenti amianto, al fine di tutelare meglio i professionisti e gli utenti degli edifici avviando quanto prima ristrutturazioni mirate.
Il parere chiede inoltre di contrastare meglio l'uso dell'amianto nei paesi terzi, rafforzando il dovere di diligenza delle imprese.
La relatrice invita altresì la Commissione a proporre una nuova legislazione sui requisiti minimi per il riconoscimento delle malattie professionali, comprese tutte le malattie legate all'amianto, e un risarcimento adeguato per le persone interessate, mediante obiettivi chiaramente predefiniti dal Parlamento.
La relatrice auspica pertanto di ovviare alle numerose carenze della proposta della Commissione e di proporre una nuova versione della direttiva 2009/148/CE commisurata alle sfide poste dall'esposizione all'amianto.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Visto 5 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– visto il piano europeo di lotta contro il cancro, |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(1 bis) In linea con l'approccio della "salute in tutte le politiche", la protezione della salute dall'esposizione all'amianto è una tematica con una dimensione trasversale ed è pertinente a numerose politiche e attività dell'Unione. La presente direttiva, incentrata sulla prevenzione delle malattie professionali, dovrebbe essere applicata in sinergia con altre iniziative, comprese le misure previste dalla Commissione nella sua comunicazione "Costruire un futuro senza amianto: un approccio europeo nell'affrontare i rischi dell'amianto per la salute". |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 bis) In linea con l'approccio "One Health" e ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione in materia ambientale dovrebbe contribuire al perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, deve basarsi sui principi di precauzione e dell'azione preventiva, nonché sul principio "chi inquina paga". Il crescente riconoscimento del diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile da parte di un numero sempre più nutrito di Stati membri e paesi terzi fornisce inoltre la base di accordi più ambiziosi per la tutela dell'ambiente e delle persone colpite dall'amianto. Inoltre l'Unione ha un ruolo importante da svolgere a livello internazionale nel dare il buon esempio nella prevenzione delle malattie connesse all'amianto. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 ter) Per garantire una rapida attuazione dei principi della presente direttiva è essenziale che l'Unione metta a disposizione degli Stati membri competenze tecniche e fornisca informazioni sui fondi europei disponibili che possano essere utilizzati a tal fine. I pertinenti fondi dell'Unione dovrebbero essere messi a disposizione quanto prima delle politiche di lotta contro l'amianto a livello europeo. L'incapsulamento e la sigillatura dei materiali contenenti amianto che possono essere tecnicamente rimossi dovrebbero essere vietati, senza mettere le famiglie più povere, che non possono permettersi di sostenere economicamente le necessarie ristrutturazioni, in una posizione di svantaggio. Sono pertanto necessarie adeguate misure di accompagnamento. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2 quater) La rimozione e lo smaltimento sicuri di materiali contenenti amianto dovrebbero costituire una priorità, poiché la riparazione, la manutenzione, l'incapsulamento o la sigillatura non fanno altro che rinviare la rimozione, cosa che può perpetuare per molti anni i rischi per gli abitanti e i lavoratori. Qualora l'amianto non venga rimosso, le strutture pertinenti dovrebbero essere identificate, registrate e regolarmente monitorate. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) L'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso ancora diffuso in diversi settori economici, quali l'edilizia e la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. Le fibre di amianto sono classificate come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l'esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. |
(3) L'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso ancora diffuso in diversi settori economici, quali l'edilizia e la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. Le fibre di amianto sono classificate come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e sono di gran lunga la principale causa dei tumori legati al lavoro, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all'amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l'esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 bis) Il 10 giugno 2022, a seguito della 110ª conferenza internazionale del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)1 bis, il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e sano è stato aggiunto ai diritti fondamentali del lavoro universalmente riconosciuti. Il riconoscimento del diritto a un ambiente sano e sicuro è un passo importante verso l'eliminazione dell'amianto al di là dei confini dell'Unione e giustifica il rafforzamento del dovere di diligenza delle imprese per quanto riguarda la produzione e l'uso dell'amianto da parte dei loro partner commerciali al di fuori dell'Unione. |
|
_______________________ |
|
1 bis https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848132/lang--en/index.htm. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 ter) L'esposizione alle fibre di amianto può provocare malattie gravi e la morte ed è pertanto di fondamentale importanza ridurre al minimo il rischio di esposizione umana a tali fibre. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 3 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 quater) Dato il pericolo per la salute derivante da un'esposizione persino indiretta all'amianto, sia essa in un contesto professionale, domestico o ambientale, è opportuno incrementare sensibilmente il numero, la frequenza e la qualità delle ispezioni delle condizioni di lavoro e dei luoghi di lavoro delle persone potenzialmente esposte all'amianto, nonché delle condizioni di smaltimento e inertizzazione di materiali contenenti amianto. È indispensabile andare ben oltre l'obiettivo minimo di un ispettore ogni 10 000 lavoratori stabilito dal parametro di riferimento dell'OIL in applicazione dell'articolo 10 della convenzione 81, obiettivo che comunque diversi Stati membri non rispettano1 bis. |
|
_______________________ |
|
1 bis https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer56/?lang=en&segment=indicator&id=LAI_INSP_SEX_NB_A. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 3 quinquies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 quinquies) I decenni che solitamente separano l'esposizione all'amianto dallo sviluppo di malattie associate rendono particolarmente difficile per i pazienti affetti da tali malattie stabilire un nesso causale tra l'esposizione alle fibre di amianto e la patologia associata. Ciò impone agli Stati membri, oltre a rafforzare la prevenzione, di agevolare le procedure per il riconoscimento delle malattie professionali invertendo l'onere della prova del nesso causale tra esposizione e patologia e di introdurre un adeguato risarcimento per i lavoratori affetti da patologie amianto-correlate. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 3 sexies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3 sexies) Lo stoccaggio e il riciclaggio dei prodotti contenenti amianto comportano un grave rischio di contaminazione dei lavoratori e dell'ambiente. Lo smaltimento dei rifiuti di amianto in discarica non rappresenta una soluzione fattibile a lungo termine visto che dovranno poi occuparsene le future generazioni dal momento che, allo stato attuale dei progressi scientifici, è difficile rendere inerti i rifiuti di amianto. L'amianto dovrebbe essere mantenuto al di fuori dell'economia circolare onde proteggere i lavoratori dal rischio di riutilizzare inconsapevolmente materiali pericolosi. La gestione del ciclo di vita dei materiali da costruzione costituisce un elemento importante dell'economia circolare nel quadro del nuovo piano d'azione per l'economia circolare dell'UE L'elaborazione di piani per lo smaltimento sicuro dei rifiuti è quindi un requisito fondamentale dal punto di vista ambientale e della salute pubblica. Onde evitare che tali requisiti supplementari comportino un aumento delle esportazioni di rifiuti di amianto verso paesi terzi, è opportuno vietare tale esportazione e incoraggiare in tal modo la creazione di centri per il trattamento e l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto sull'intero territorio dell'Unione. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) A seguito dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici del settore vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e ridurre così la probabilità che i lavoratori contraggano malattie connesse all'amianto. Poiché l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un limite di esposizione professionale ("OEL") tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio. È di conseguenza opportuno rivedere l'OEL per l'amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione. |
(4) A seguito dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici del settore vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e ridurre così la probabilità che i lavoratori contraggano malattie connesse all'amianto. Poiché l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un limite di esposizione professionale ("OEL"). Il rapporto esposizione/rischio ricavato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche si basa sulla misurazione mediante microscopia a contrasto di fase, un metodo che comporta una sottostima dell'esposizione a causa di un limite tecnico che non consente di rilevare le fibre di diametro inferiore a 0,2 µm. Misurare l'amianto con una tecnica più moderna che permetta di conteggiare le fibre sottili dannose per la salute sarebbe un passo importante per proteggere meglio i lavoratori. È di conseguenza opportuno rivedere l'OEL e la metodologia di misurazione per l'amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i lavoratori dai tumori legati al lavoro. |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 bis) Il concetto di "esposizioni sporadiche e di debole intensità" non può essere applicato a una sostanza cancerogena priva di soglia, quale l'amianto, come motivo per giustificare l'esenzione dalle misure di protezione di cui alla presente direttiva. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 ter) Nell'ambito della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, vanno sempre applicate le tecnologie più moderne per conseguire il massimo livello di protezione possibile. Le prescrizioni tecniche minime devono ridurre la concentrazione di fibre di amianto nell'aria al livello più basso tecnicamente possibile, anche attraverso l'abbattimento delle polveri e l'aspirazione delle polveri alla fonte, la sedimentazione continua e i mezzi di decontaminazione, in combinazione con prescrizioni minime per la differenza di pressione tra le unità di confinamento dell'amianto e le zone circostanti, l'apporto di aria fresca e i filtri HEPA. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 4 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 quater) L'esposizione passiva, professionale o non professionale, all'amianto può avere ripercussioni importanti sulla salute umana. Le donne sono particolarmente vulnerabili a taluni tipi di esposizione passiva all'amianto, compresa l'esposizione secondaria, che richiede pertanto un'attenzione particolare. Esistono diversi tipi di esposizione non professionale all'amianto, che possono essere di origine domestica o para-professionale o derivanti dal contatto domestico (esposizione alle fibre di amianto portate a casa, specialmente sui capelli o sui vestiti, dai lavoratori che vi sono esposti), esposizione domestica (esposizione a materiali contenenti amianto nelle strutture delle abitazioni, in particolare durante la loro ristrutturazione) o esposizione ambientale (fra cui i materiali presenti negli edifici e negli impianti o di origine industriale). È pertanto indispensabile che gli strumenti legislativi e non legislativi dell'Unione e degli Stati membri tengano conto delle differenze di esposizione e delle complicanze legate al genere al fine di prevenire e individuare meglio le patologie imputabili all'esposizione all'amianto. Gli stereotipi di genere rappresentano un rischio per il monitoraggio, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento di una patologia amianto-correlata e possono limitare il livello di risarcimento alle vittime. La ripartizione di genere delle attività professionali e domestiche è un ulteriore fattore di rischio per la diagnosi delle patologie amianto-correlate. Si dovrebbe pertanto tenere maggiormente conto delle attività di pulizia nella diagnosi delle malattie legate all'esposizione all'amianto, onde tutelare meglio i lavoratori del settore e quelli che si occupano di mansioni domestiche non retribuite, come la pulizia di prodotti contaminati dall'amianto. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(5 bis) Nel quadro dell'iniziativa europea "un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa", che mira a decarbonizzare gli edifici, a combattere la povertà energetica e a rafforzare la nostra sovranità attraverso la moderazione dei consumi energetici, è urgente formare i lavoratori potenzialmente esposti all'amianto. Gli Stati membri assicurano che i lavoratori siano adeguatamente formati per prevenire l'esposizione all'amianto. Lo scopo di tale formazione dovrebbe essere quello di permettere l'individuazione e la rimozione dell'amianto in condizioni di sicurezza ottimali per la salute dei lavoratori e per chiunque possa essere esposto, in particolare nelle vicinanze dei cantieri di ristrutturazione o demolizione degli edifici. I piani di formazione nazionali dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di formazione e del supporto tecnico necessari per favorire una rimozione quanto più possibile sicura dell'amianto. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Il valore limite per l'amianto di cui alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere riveduto alla luce delle valutazioni della Commissione e di evidenze scientifiche e dati tecnici recenti. La revisione di tale valore limite è anche un modo efficace per garantire che le misure di prevenzione e protezione siano aggiornate di conseguenza in tutti gli Stati membri. |
(7) Il valore limite per l'amianto di cui alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere riveduto alla luce delle valutazioni della Commissione e di evidenze scientifiche e dati tecnici recenti. Per attuare tale revisione del valore limite sono necessarie misure di prevenzione e protezione rafforzate in tutti gli Stati membri. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 8
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nella presente direttiva è opportuno fissare un valore limite riveduto alla luce delle informazioni disponibili, tra cui evidenze scientifiche e dati tecnici aggiornati, sulla base di una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero basarsi sui pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, e sui pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) istituito con decisione del Consiglio del 22 luglio 20039. |
(8) Nella presente direttiva è opportuno fissare un valore limite riveduto alla luce delle informazioni disponibili, tra cui evidenze scientifiche e dati tecnici aggiornati, sulla base di una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e degli effetti sulla salute pubblica e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero basarsi sui pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, e sui pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) istituito con decisione del Consiglio del 22 luglio 20039. |
__________________ |
__________________ |
9 Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1). |
9 Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1). |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 11
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili nocive alla salute, è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto. Poiché è possibile misurare un OEL pari a 0,01 f/cm³ tramite microscopia a contrasto di fase (PCM), non è necessario un periodo transitorio per l'attuazione dell'OEL riveduto. In linea con il parere del CCSS dovrebbe essere utilizzata una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica, tenendo conto nel contempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento e di una maggiore armonizzazione delle diverse metodologie di microscopia elettronica a livello dell'UE. |
(11) La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili nocive alla salute, è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto. Poiché è possibile misurare un OEL pari a 0,01 f/cm³ tramite microscopia a contrasto di fase (PCM), non è necessario un periodo transitorio per l'attuazione dell'OEL riveduto. In linea con il parere del CCSS dovrebbe essere utilizzata una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica, tenendo conto nel contempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento. Alla luce del fatto che anche le fibre di amianto più sottili (<0,2 μm) sono cancerogene, tali fibre dovrebbero essere prese in considerazione nel misurare l'esposizione sul luogo di lavoro. A tal fine dovrebbe essere utilizzata la microscopia elettronica, che consente di individuare le fibre di amianto più sottili. La Commissione dovrebbe sostenere e agevolare gli Stati membri relativamente alla nuova metodologia per la misurazione delle fibre di amianto, in particolare elaborando orientamenti e fornendo informazioni sui pertinenti fondi dell'Unione che possono essere utilizzati a tal fine. La Commissione dovrebbe valutare se le tecniche utilizzate dagli Stati membri per misurare l'esposizione debbano essere armonizzate per migliorare la protezione dei lavoratori dall'amianto e garantire una concorrenza leale tra le imprese in tutta l'Unione. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(12 bis) Poiché il 78 % dei tumori professionali nell'Unione è connesso all'esposizione all'amianto e, in linea con il principio di precauzione, il Parlamento europeo si è pronunciato senza mezzi termini nella risoluzione 2019/2182 (INL) a favore dell'abbassamento del limite massimo di esposizione per i lavoratori a una concentrazione di amianto nell'aria di amianto di 0,001 fibre per cm3 (1 000 fibre per m3). |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 13
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Sono necessarie speciali misure di controllo e precauzioni per i lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto, ad esempio sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e alla relativa formazione, al fine di contribuire in modo significativo a ridurre i rischi connessi con tale esposizione. |
(13) Sono necessarie speciali misure di controllo e precauzioni per ridurre la concentrazione di fibre di amianto nell'aria al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite. Sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e rafforzare i relativi requisiti di formazione sono elementi importanti al fine di contribuire in modo significativo a ridurre i rischi connessi con tale esposizione ed evitare la contaminazione di terzi. Al fine di garantire condizioni di parità, un allegato della presente direttiva dovrebbe prevedere requisiti minimi di formazione, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell'amianto. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(13 bis) Secondo uno studio europeo effettuato dal Comitato sindacale europeo dell'educazione1 bis, in diversi Stati membri vi sono ancora scuole in cui è presente l'amianto, che mettono a rischio il personale educativo e gli studenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto effettuare una diagnosi precisa e un censimento delle scuole e delle università contenenti amianto al fine di proteggere i lavoratori di questo settore, nonché gli alunni e gli studenti. |
|
_________________ |
|
1 bis https://www.csee-etuce.org/en/news/education-policy/5081-asbestos-exposure-in-education-teachers-deserve-more-protection |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 14
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Le misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti, in particolare il proseguimento della sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione. |
(14) Le misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti, in particolare il proseguimento della sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione. L'allegato relativo alla sorveglianza medica dei lavoratori dovrebbe essere aggiornato alla luce delle attuali conoscenze sulle malattie che possono essere causate dall'esposizione all'amianto. La prevista revisione della raccomandazione della Commissione sull'elenco europeo delle malattie professionali dovrebbe anch'essa riflettere queste nuove evidenze scientifiche al fine di rendere più agevoli le procedure di riconoscimento per le vittime dell'amianto. |
|
Tali misure preventive dovrebbero tenere conto del fatto che alcuni lavoratori sono molto più esposti all'amianto di altri e tale situazione di disuguaglianza ambientale aggrava le disparità economiche già esistenti. I lavoratori edili, in particolare, sono fortemente esposti all'amianto. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 bis) L'Unione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella riduzione delle disuguaglianze sanitarie. A tale proposito, l'indagine tra i lavoratori sull'esposizione a fattori di rischio di cancro che l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sta preparando dovrebbe rendere possibili campagne di sensibilizzazione e misure preventive più mirate. L'indagine dovrebbe raccogliere, tra l'altro, dati disaggregati per genere sull'esposizione all'amianto nonché dati sul settore di attività, sulle occupazioni e sullo status professionale, al fine di contribuire alla definizione di politiche basate su dati concreti che affrontino le disuguaglianze, compresa quella di genere. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 ter) Considerando che in molti casi gli effetti sulla salute dell'esposizione all'amianto si verificano decenni dopo l'esposizione e che ciò può comportare difficoltà nello stabilire il nesso di causalità in tribunale, è auspicabile che la Commissione introduca una normativa che istituisca un regime generale di responsabilità per l'inquinamento diffuso onde prevedere il risarcimento alle vittime di tutti i danni provocati dall'inquinamento diffuso, comprese le vittime dell'amianto; la Commissione dovrebbe introdurre una normativa che obblighi le aziende responsabili di tale inquinamento a coprire tutte le spese mediche delle vittime, in particolare dei lavoratori, qualora siano riconducibili all'amianto e ad altri tipi di inquinamento diffuso. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 quater) È necessario fornire un sostegno amministrativo sufficiente e mirato per aiutare i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese, ad attuare la presente direttiva. In particolare, processi standardizzati per la rimozione dei materiali contenenti amianto contribuirebbero a ridurre i livelli di polvere di amianto e il costo di tali operazioni, e faciliterebbero il rispetto degli obblighi di notifica. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 quinquies) La guerra di aggressione del governo russo contro l'Ucraina sta causando, oltre alla sofferenza del popolo ucraino, anche danni significativi alle infrastrutture, alle abitazioni e più in generale all'ambiente edificato. Poiché l'Ucraina ha vietato l'uso dell'amianto solo nel 2017, la futura ricostruzione del paese comporta un rischio significativo per i lavoratori, in particolare per quelli coinvolti nel trattamento delle macerie. È quindi della massima importanza che le aziende europee coinvolte nella ricostruzione del paese, che impieghino o meno lavoratori di uno Stato membro, adottino tutte le misure possibili per prevenire l'esposizione dei lavoratori all'amianto. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 15 sexies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 sexies) Per conseguire un grado uniforme di tutela nell'Unione che copra l'esposizione non professionale all'amianto, è indispensabile sostenere la ricerca sui rischi associati alle modalità di esposizione all'amianto nell'ambiente, in particolare in prossimità dei siti industriali e dei cantieri contenenti amianto. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe altresì condurre ulteriori studi sulla presenza di amianto nei corsi d'acqua e nei loro affluenti, nei mari e nelle acque costiere, nonché sui suoi effetti sulla vegetazione e la fauna, sull'esempio di quello svolto dall'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 15 septies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 septies) Considerando il rischio per la salute rappresentato dall'esposizione all'amianto, è auspicabile che l'Unione eviti di essere coinvolta nel commercio internazionale di amianto. L'UE dovrebbe pertanto vietare le importazioni di rifiuti di amianto e le loro esportazioni al di fuori dell'Unione. Una futura normativa in materia di dovere di diligenza che tenga conto delle ripercussioni sull'ambiente e sui diritti umani delle attività delle imprese nei paesi terzi può contribuire alla responsabilità delle imprese in materia di amianto. L'Unione dovrebbe inoltre collaborare con altre organizzazioni internazionali e con i paesi terzi per addivenire a un divieto mondiale dell'amianto e alla sua completa eliminazione. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 15 octies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 octies) La direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere periodicamente aggiornata per tenere conto delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi tecnici più recenti, compresa una valutazione dei diversi tipi di fibre di amianto e dei loro effetti nocivi sulla salute. Con l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe avviare il processo di consultazione per aggiornare le disposizioni sui silicati fibrosi e, in tale contesto, valutare in particolare se la riebeckite, la winchite, la richterite e la fluoro-edenite debbano essere incluse nell'ambito di applicazione di tale direttiva. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 15 nonies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15 nonies) Al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici, la Commissione dovrebbe, entro... [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni, previa consultazione delle parti sociali, riesaminare le informazioni tecniche e scientifiche sulla tecnologia di identificazione, misurazione e allarme relativa all'amianto e dovrebbe emanare orientamenti in merito all'utilizzo di tale tecnologia al fine di proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto. A tal fine dovrebbe inoltre essere previsto uno scambio più sistematico delle migliori pratiche tra gli Stati membri. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 16
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, anche attraverso la prevenzione di tali rischi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché, incidentalmente, le persone direttamente e indirettamente esposte in ragione di un'attività professionale diversa, come ad esempio i cantieri di demolizione o le discariche di rifiuti di amianto, anche attraverso la prevenzione di tali rischi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. L'esposizione all'amianto costituisce una forma di disuguaglianza ambientale e sanitaria che fa crescere, presso i gruppi vulnerabili, il senso di ingiustizia e l'impressione di essere "lasciati indietro". Date siffatte disuguaglianze, è essenziale che l'Unione adotti un'armonizzazione verso l'alto dei gradi di protezione, soprattutto dei lavoratori, ma più in generale di tutte le persone esposte all'amianto. Malgrado la difficoltà di valutarla accuratamente, molti studi tendono a mostrare una sottostima dell'esposizione ambientale all'amianto1 bis. Tuttavia, i livelli di esposizione ambientale all'amianto possono raggiungere i livelli di esposizione professionale1 ter, il che implica la necessità di non trascurare alcuna modalità di esposizione all'amianto, che sia diretta o indiretta, professionale o privata. |
|
___________________ |
|
1 bis Krówczyńska M, Wilk E. Environmental and Occupational Exposure to Asbestos as a Result of Consumption and Use in Poland. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(14):2611. Pubblicato il 22 luglio 2019 doi: 10.3390/ijerph16142611 e Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'Environnement et du travail (2016), L'amiante: Présentation, effets sanitaires, expositions et cadre réglementaire (https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante). |
|
1 ter Haute autorité de Santé (2009), Exposition environnementale à l'amiante: état des données et conduite à tenir. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(16 bis) In vista del futuro incremento delle ristrutturazioni termiche degli edifici, è indispensabile sostenere le attività di ricerca e sviluppo per garantire la migliore tutela possibile dei lavoratori e della popolazione locale esposti all'amianto durante i lavori di demolizione e ristrutturazione, nonché per migliorare l'affidabilità e la rapidità del rilevamento, della misurazione, dello smaltimento e della gestione sicura dei rifiuti di amianto. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 2 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008*: |
Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, che soddisfano i criteri di classificazione come sostanze cancerogene di categoria 1A a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008*: |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f bis) l'erionite, n. CAS 66733-21-9. |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
2 bis) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto. |
"1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti in forma attiva o passiva durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter) all'articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 quater) all'articolo 3, il paragrafo 4 è soppresso. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
2 quinquies) all'articolo 4, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
a) dell'ubicazione del cantiere; |
"a) dell'ubicazione del cantiere e delle aree specifiche in cui saranno effettuati i lavori;"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
2 sexies) all'articolo 4, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
d) del numero dei lavoratori interessati; |
"d) del numero dei lavoratori interessati, con l'elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito, i certificati individuali attestanti la loro competenza e la formazione ricevuta, nonché le date delle visite mediche obbligatorie;"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
2 septies) all'articolo 4, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; |
"e) della data di inizio dei lavori, della relativa durata e dell'orario di lavoro previsto;"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 2 octies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 octies) all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: |
|
"f bis) delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori;". |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 nonies) all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: |
|
"f ter) della procedura di decontaminazione dei lavoratori e delle attrezzature, della durata e dell'orario di lavoro;"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 decies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 decies) all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: |
|
"f quater) delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per lo smaltimento;"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 undecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 undecies) all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: |
|
"Le notifiche devono essere conservate dall'autorità responsabile dello Stato membro in conformità della legislazione e delle prassi nazionali per almeno 40 anni."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 duodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 duodecies) all'articolo 5, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente: |
|
"Le parti e i materiali già in uso contenenti amianto sono rimossi e smaltiti in condizioni di sicurezza ove tecnicamente fattibile e non sono riparati, sottoposti a manutenzione, sigillati o coperti." I materiali contenenti amianto che non possono essere rimossi sono identificati, registrati e periodicamente monitorati."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 terdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 5 – comma 2
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
2 terdecies) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto. |
"Le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria; |
b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria giungendo al più basso valore tecnicamente possibile, attuando almeno le seguenti misure: |
|
i) l'eliminazione della polvere di amianto; |
|
ii) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte; |
|
iii) la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell'aria; |
|
iv) un'adeguata decontaminazione; |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
3 bis) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente. |
"Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata durante le fasi operative specifiche e a intervalli regolari durante il processo lavorativo."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
|
5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. |
"1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima del lavoro, sprigionando polvere di amianto, il lavoro cessa immediatamente. Sono quindi individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro prosegue nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. |
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione o prima di avviare una ristrutturazione in un locale costruito prima dell'anno in cui è entrato in vigore il divieto nazionale relativo all'amianto, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 bis) all'articolo 12, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: |
Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti: |
"Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di tutte le possibili misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 ter) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: |
Articolo 15 |
"Articolo 15 |
Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali. |
1. Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto sono tenute a ottenere, prima dell'inizio dei lavori, un'autorizzazione dall'autorità competente. Le autorità competenti possono rilasciare a tempo debito tali autorizzazioni se l'impresa richiedente dimostra di disporre di attrezzature tecniche adeguate e all'avanguardia per realizzare i lavori senza emissioni o, qualora ciò non sia ancora tecnicamente possibile, a basse emissioni in linea con i requisiti di cui all'articolo 6, e dei certificati di formazione per i singoli lavoratori a norma dell'articolo 14 e dell'allegato I bis. |
|
2. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni alle imprese solo se non hanno alcun dubbio circa l'affidabilità dell'impresa e della sua gestione. Le autorizzazioni sono rinnovabili ogni cinque anni, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali. |
|
3. Gli Stati membri istituiscono registri pubblici delle imprese autorizzate a rimuovere l'amianto ai sensi del paragrafo 1."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 quater) all'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: |
1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché: |
"1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono prese le misure appropriate affinché:"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 quinquies) all'articolo 16, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi; |
"c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi, come anche dispositivi di protezione, in particolare delle vie respiratorie, che sono soggetti a un controllo obbligatorio della vestibilità individuale; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6 sexies) all'articolo 17, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: |
2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché: |
"2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 vengono prese le misure appropriate affinché:"; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 septies) all'articolo 18, il paragrafo 1 è soppresso. |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 octies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 ter bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 octies) è inserito l'articolo seguente: |
|
"Articolo 18 ter bis |
|
1. Entro... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione, in collaborazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, e previa consultazione delle parti sociali, elabora orientamenti a sostegno dell'applicazione della presente direttiva. Tali orientamenti forniscono, se del caso, risposte specifiche per settore. Le risposte specifiche per settore tengono conto in particolare delle attività nei settori della ristrutturazione e demolizione, della gestione dei rifiuti, dell'estrazione mineraria, della pulizia e della lotta contro gli incendi. Tali soluzioni devono tenere conto anche della diffusione dell'amianto nell'ambiente. |
|
2. Entro... [20 giorni dopo la data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea], la Commissione avvia il processo di consultazione per l'aggiornamento dei silicati fibrosi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, in tale contesto, valuta l'inclusione della riebeckite, della winchite, della richterite e della fluoro-edenite. Previa consultazione delle parti sociali la Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie alla presente direttiva nel quadro di una proposta legislativa. |
|
3. Entro... [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione delle parti sociali, riesamina lo stato tecnico e scientifico della tecnologia di identificazione, misurazione o allarme relativa all'amianto e pubblica orientamenti su quando tale tecnologia dovrebbe essere utilizzata per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 19 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 nonies) all'articolo 19, il paragrafo 1 è soppresso; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 19 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis) è inserito un articolo 19 bis: |
|
"Articolo 19 bis |
|
Al fine di proteggere i lavoratori e le persone che possono essere esposte all'amianto, gli Stati membri istituiscono registri digitali nazionali sull'amianto, contenenti tutto l'amianto esistente sul loro territorio. Tali registri soddisfano i seguenti requisiti: |
|
a) accessibilità pubblica e gratuita, segnatamente per i lavoratori e le imprese che lavorano in un edificio o in un'infrastruttura, per i proprietari, gli abitanti, i vigili del fuoco e altri servizi di emergenza e gli utenti, conformemente al regolamento (UE) 2016/679; |
|
b) l'anno di costruzione dell'edificio o dell'infrastruttura in questione (prima o dopo il divieto nazionale dell'amianto); |
|
c) informazioni sul tipo di edificio o di infrastruttura in cui è presente l'amianto (locali privati, pubblici o commerciali); |
|
d) l'ubicazione specifica delle sostanze nocive e delle parti dell'edificio che sono state sottoposte a verifiche per individuare l'amianto; |
|
e) l'indicazione del luogo in cui sono stati o saranno effettuati i lavori (all'interno/all'esterno) nonché della parte dell'edificio (pavimenti, muri, soffitti, tetti) o dell'infrastruttura; |
|
f) il tipo di materiale (cemento-amianto, isolamento, mastice, ecc.) e una percentuale stimata di tali tipi di materiale; |
|
g) il tipo di opere da realizzare e un'indicazione dei metodi di lavoro che possono danneggiare i materiali contenenti amianto (perforazione, taglio, ecc.) nonché la durata prevista dei lavori; |
|
h) una tabella di marcia per la rimozione e un piano di gestione. |
|
Le scuole sono trattate in via prioritaria al fine di garantire che tutte le scuole che contengono amianto siano individuate quanto prima e che quindi effettuino il più rapidamente possibile lavori di rimozione dell'amianto per proteggere i bambini e il personale scolastico. |
|
Tale registro nazionale integra un registro europeo istituito dalla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 20 – paragrafi da 2 a 6 (nuovi)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 ter) all'articolo 20 sono aggiunti i paragrafi seguenti: |
|
"2. Gli Stati membri devono istituire un regime di responsabilità per l'inquinamento diffuso ai fini del risarcimento delle vittime, comprese le vittime dell'amianto. |
|
3. Gli Stati membri devono garantire alle vittime dell'amianto un accesso effettivo alla giustizia e al risarcimento. |
|
4. Il risarcimento copre tutti i danni causati da questo tipo di inquinamento, compreso il danno da ansia, che deve essere riconosciuto e risarcito. |
|
5. Al fine di considerare l'usura del lavoro, gli Stati membri, in sede di elaborazione dei regimi previdenziali e pensionistici, devono tenere conto dell'esposizione all'amianto. |
|
6. I datori di lavoro responsabili di tale inquinamento coprono tutte le spese mediche delle vittime, in particolare dei lavoratori, qualora siano riconducibili all'amianto e ad altri tipi di inquinamento diffuso."; |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
7 quater) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: |
Articolo 21 |
"Articolo 21 |
Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma. |
1. Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi accertati di malattie professionali correlate all'amianto. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall'esposizione all'amianto, in base alle conoscenze di cui si dispone attualmente è inserito all'allegato I bis. |
|
2. I termini "casi accertati" di cui al paragrafo 1 non sono limitati ai casi per i quali è concesso un indennizzo, ma si riferiscono a tutti i casi di malattie correlate all'amianto diagnosticate da un medico."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 quinquies) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo: |
|
"Articolo 21 bis Gli Stati membri sono tenuti a costruire nel proprio territorio centri per il trattamento e l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto. Entro il 2050 ciascuno Stato deve disporre di almeno un centro di inertizzazione che consenta di trattare [il 100 %] dei propri rifiuti contenenti amianto."; |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 sexies) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo: |
|
"Articolo 21 ter Tutte le informazioni esistenti relative alla presenza e all'ubicazione dell'amianto sono messe a disposizione dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 22 – paragrafi da 2 a 4 (nuovi)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 septies) all'articolo 22 sono aggiunti i seguenti paragrafi: |
|
"2. Entro [due anni dall'entrata in vigore della direttiva], gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, elaborano un piano per lo smaltimento sicuro, controllato e documentato dei rifiuti contenenti amianto, che garantisca la disponibilità di adeguati impianti di trattamento dei rifiuti. Il piano prevede una soluzione per la completa separazione dei cicli dei rifiuti, conformemente al principio "nessuna contaminazione da amianto" nei cicli dei rifiuti, evitando il riutilizzo dei materiali da costruzione, garantendo la massima protezione dei lavoratori nel settore dell'economia circolare così come uno stoccaggio dei rifiuti di amianto sicuro dal punto di vista ambientale, secondo le migliori tecnologie disponibili. |
|
3. Il registro pubblico nazionale delle discariche contenenti rifiuti di amianto — come previsto all'articolo 19 bis — dovrà essere inserito nel piano al fine di evitare la diffusione incontrollata di fibre di amianto nell'aria, lo spostamento involontario dei suoli nei quali tali materiali sono interrati e i rischi che ne derivano per la salute dei cittadini. |
|
4. Entro... [due anni dall'entrata in vigore della direttiva] e successivamente ogni [anno], gli Stati membri pubblicano una tabella di marcia nazionale per i luoghi di lavoro senza amianto. |
|
La tabella di marcia è elaborata con la partecipazione, quanto meno, di: parti sociali e sindacati, gruppi di vittime dell'amianto, rappresentanti degli inquilini, organizzazioni ambientaliste, rappresentanti dei servizi sanitari nazionali. |
|
La tabella di marcia contiene come minimo: gli obiettivi nazionali di riduzione dell'amianto, l'accesso al piano per lo smaltimento sicuro, controllato e documentato dei rifiuti contenenti amianto, l'accesso al registro pubblico nazionale, il richiamo alla normativa nazionale, le migliori pratiche per ridurre l'esposizione dei lavoratori all'amianto. Essa tiene conto delle questioni relative all'equilibrio di genere. |
|
Tale tabella di marcia propone un percorso per il conseguimento dell'obiettivo nazionale e degli obiettivi intermedi per quanto riguarda i luoghi di lavoro senza amianto. Gli indicatori sono messi a disposizione e archiviati ogni [anno]. La Commissione valuta le tabelle di marcia nazionali [ogni due anni] e pubblica la sua valutazione e raccomandazione."; |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 octies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 22 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 octies) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo: |
|
"Articolo 22 bis |
|
A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri devono attuare campagne d'informazione annuali sull'amianto al fine di fornire informazioni pertinenti ai lavoratori e alle loro famiglie, ai datori di lavoro, ai proprietari, ai locatari, agli utenti di edifici e infrastrutture e ai cittadini sui rischi, compreso l'effetto sinergico del consumo di tabacco e dell'esposizione all'amianto, e in particolare sui suoi effetti ritardati e cumulativi sulla salute umana, nonché sulle misure di accompagnamento a favore della rimozione sicura dell'amianto e sugli obblighi giuridici associati all'amianto. Tali campagne d'informazione devono essere rivolte anche alle persone che effettuano lavori di ristrutturazione in casa propria."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 22 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 nonies) dopo l'articolo 22 è inserito l'articolo 22 ter seguente: |
|
"Articolo 22 ter |
|
L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva non deve porre le famiglie più modeste in una situazione in cui non potrebbero permettersi di eseguire i necessari lavori di ristrutturazione, in particolare a norma dell'articolo 5 della presente direttiva. Gli Stati membri devono attuare misure di accompagnamento tecnico e finanziario affinché i redditi non costituiscano un ostacolo alla rimozione in totale sicurezza dell'amianto negli edifici". |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 decies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 22 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 decies) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo: |
|
"Articolo 22 quater |
|
Entro... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, previa consultazione delle parti sociali, presenta, se del caso, una proposta legislativa che stabilisce i requisiti minimi per il riconoscimento delle malattie professionali, comprese tutte le malattie legate all'amianto, e un indennizzo adeguato per le persone interessate. La proposta della Commissione deve prendere in considerazione almeno i seguenti elementi: |
|
a) un elenco delle malattie professionali che possono dar luogo a indennizzo e che sono soggette a misure preventive, il quale deve essere riconosciuto dagli Stati membri e lasciare impregiudicate le legislazioni nazionali più favorevoli, sulla base della raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali e deve essere aggiornato in base alle più recenti conoscenze scientifiche disponibili; |
|
b) l'istituzione di sportelli unici come punti di contatto per le persone interessate che si occupano di tutte le questioni relative alle malattie professionali; |
|
c) l'istituzione di una funzione nazionale, come ad esempio un mediatore, per assistere le vittime di malattie professionali nelle procedure di riconoscimento nonché un maggiore sostegno allo scambio delle migliori pratiche con, tra l'altro, i sindacati e i gruppi di sostegno alle vittime per quanto riguarda le procedure di riconoscimento; |
|
d) disposizioni per un adeguato indennizzo delle malattie professionali riconosciute ai sensi dell'articolo 20 (nuovo)."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Fatti salvi termini di recepimento più brevi espressamente previsti per disposizioni specifiche della presente direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Al fine di garantire un'attuazione regolare delle disposizioni della presente direttiva, la Commissione sostiene gli Stati membri fornendo orientamenti tecnici adeguati, nonché informazioni sui pertinenti fondi dell'Unione che possono essere utilizzati a sostegno dell'attuazione, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento delle metodologie di conteggio delle fibre, l'aggiornamento delle apparecchiature, delle pratiche e della formazione a livello delle imprese e il sostegno alle famiglie. Gli Stati membri sono incoraggiati a fare ricorso a tali fondi dell'Unione. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I – punto 1
|
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
7 bis) all'allegato I, il punto 1) è sostituito dal seguente: |
1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni: |
"1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni: |
— asbestosi, |
— asbestosi, |
— mesotelioma, |
— mesotelioma, |
— cancro del polmone, |
— cancro del polmone, |
— cancro gastrointestinale. |
— cancro gastrointestinale, |
|
— cancro della laringe, |
|
— cancro delle ovaie, |
|
— malattie pleuriche non maligne."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I – punto 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis) all'allegato I, dopo il punto 1 è inserito il seguente punto: |
|
"1 bis. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha rilevato associazioni positive tra l'esposizione all'amianto e le seguenti malattie: |
|
— cancro della faringe, |
|
— cancro del colon-retto, |
|
— cancro dello stomaco."; |
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726)
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 ter) dopo l'allegato I è inserito il seguente allegato: |