RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
28.4.2023 - (COM(2022)0349 – C9‑0287/2022 – 2022/0213(COD)) - ***I
Commissione per gli affari esteri
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatori: Michael Gahler, Zdzisław Krasnodębski
Relatore per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Ivars Ijabs, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI I RELATORI HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
(COM(2022)0349 – C9‑0287/2022 – 2022/0219(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0349),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0287/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2022[1],
– visti gli articoli 59 e 41 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0161/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]
alla proposta della Commissione
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Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) I capi di Stato o di governo degli Stati membri riuniti a Versailles l'11 marzo si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee" alla luce dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, perseguendo una linea d'azione strategica per aumentare la capacità dell'Unione di agire autonomamente nel settore della difesa, in complementarità con l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO). Hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, rafforzare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni di capacità di difesa, affrontare le carenze, stimolare l'innovazione, nonché rafforzare e sviluppare ulteriormente l'industria della difesa dell'Unione, comprese le piccole e medie imprese (PMI). L'industria della difesa dell'Unione è un attore fondamentale che dovrebbe contribuire positivamente alla sicurezza degli Stati membri fornendo tempestivamente nuove capacità efficaci al fine di tenere il passo con l'evoluzione del contesto di sicurezza.
(2) L'invasione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Federazione russa del 24 febbraio 2022 e il conflitto armato in corso in Ucraina hanno reso evidente che è fondamentale agire urgentemente per affrontare le carenze esistenti. Tali eventi hanno portato al ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa, con un impatto diretto su tutti gli Stati membri e a scapito dei cittadini dell'Unione. Ciò richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di risolvere le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle esacerbate dal trasferimento di prodotti della difesa all'Ucraina, in particolare negli Stati membri nel suo immediato vicinato.
(2 bis) L'aggressione militare russa contro l'Ucraina ha posto alcuni Stati membri nel diretto vicinato di una zona di guerra, con tutte le difficoltà che tale vicinanza comporta, tra cui vittime civili accidentali nella zona di frontiera, movimenti massicci di persone in fuga dalla guerra, la spedizione di aiuti militari e umanitari, ma anche la pressante necessità di preparare militarmente tali Stati membri a una potenziale escalation del conflitto armato nei loro territori.
(2 ter) L'aggressione militare russa contro l'Ucraina ha evidenziato in modo drammatico la necessità di adeguare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) ai cambiamenti strutturali, di rafforzare la ricerca e lo sviluppo militari dell'Unione (R&S), di modernizzare l'equipaggiamento militare, in particolare le soluzioni obsolete di materiale militare progettate e/o prodotte nell'Unione sovietica o le soluzioni successive di materiale militare basate sulle prime, e di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro degli appalti nel settore della difesa al fine di rendere l'Unione un attore globale di rilievo.
(2 quater) La situazione della sicurezza in Europa richiede una riflessione urgente su come evitare un'ulteriore frammentazione del settore della difesa attraverso iniziative autonome a livello dell'Unione e su come collegare strategicamente gli strumenti attuali e futuri.
(3) Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta "sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso". La comunicazione ha evidenziato l'esistenza, all'interno dell'UE, di carenze finanziarie, industriali e di capacità in materia di difesa e, in particolare, ha precisato che il ritorno della guerra in Europa ha reso evidenti le conseguenze di anni di sottoutilizzo del bilancio per la difesa, che ha portato a un accumulo di lacune e carenze nelle scorte militari collettive, a una ridotta capacità di produzione industriale e a limitate acquisizioni congiunte e collaborazioni. Oltre a correggere tale situazione, l'aumento della spesa per la difesa dovrebbe anche affrontare con urgenza la necessità a breve termine di ricostituire e, se ritenuto necessario alla luce della mutata situazione della sicurezza, espandere le scorte di difesa per compensare l'assistenza militare all'Ucraina, sostituire le soluzioni obsolete di materiale militare progettate e/o prodotte nell'Unione sovietica o le soluzioni successive di materiale militare basate sulle prime, sulla base della domanda di rafforzamento delle capacità strategiche.
(4) Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare, in modo collaborativo, le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia.
(5) Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa, in particolare per quanto riguarda l'ambizione degli Stati membri di raggiungere il 35 % della spesa totale per gli appalti collaborativi di materiale di difesa dell'Unione, che ha raggiunto solo il 18 % nel 2021, e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, a rafforzare e migliorare le capacità industriali dell'Unione nel settore della difesa.
(5 bis) Tale nuovo strumento dovrebbe essere considerato un passo importante verso un'Unione europea della difesa e un mercato unico dei prodotti della difesa, inteso anche a contribuire a stimolare il cambiamento trasformativo nell'EDTIB, stimolando l'adozione di nuove tecnologie e sostenendo lo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione.
(5 ter) Tale nuovo strumento dovrebbe contribuire a rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Unione, a rafforzarne la capacità di proteggere i suoi cittadini e a consolidare la posizione globale dell'Unione nel contesto delle crescenti minacce alla sicurezza a livello internazionale. L'unità europea e l'interoperabilità sono fondamentali per il futuro dell'architettura di sicurezza europea.
(6) Il rafforzamento dell'EDTIB in tutta l'Unione attraverso il corretto funzionamento del mercato interno dovrebbe essere pertanto al centro di tali sforzi. Permangono infatti difficoltà e carenze e le capacità di difesa europee rimangono altamente frammentate, inefficienti, prive di un'azione collaborativa sufficiente e dell'interoperabilità dei prodotti. Tale nuovo strumento è inteso ad aumentare le quantità prodotte e a mobilitare il forte potenziale delle imprese dell'Unione sostenendo le acquisizioni congiunte.
(6 bis) Ai fini del presente regolamento, l'elenco dei prodotti per la difesa quali definiti nella direttiva 2009/81/CE dovrebbe essere interpretato in senso ampio alla luce dell'evoluzione della tecnologia, delle politiche in materia di appalti e dei requisiti militari.
(6 ter) Le normative nazionali e i crescenti oneri amministrativi nel settore della difesa degli Stati membri hanno contribuito a ostacolare la concorrenza e a ridurre le economie di scala nell'EDTIB.
(6 quater) La mancanza di coordinamento e cooperazione in materia di appalti rischia di contribuire all'aumento dei prezzi, con la conseguenza che l'incremento dei bilanci nazionali per la difesa non porterebbe a un rafforzamento delle capacità militari.
(7) Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Di fatto, 22 Stati membri si sono impegnati a destinare il 2 % del PIL alla spesa per la difesa, prevedendo nel contempo un parametro di riferimento collettivo del 20 % delle rispettive spese per la difesa destinato agli appalti di materiali. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione dell'EDTIB, attualmente adattate a un tempo di pace.
(8) Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi, nonché ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per elaborare gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In questo contesto i produttori potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni.
(8 bis) L'attuale situazione geopolitica nei paesi del vicinato orientale dell'Unione ha dimostrato che, sebbene sia necessario evitare la duplicazione degli sforzi, un mercato della difesa diversificato può contribuire alla varietà di prodotti immediatamente disponibili sul mercato e può quindi essere utile per soddisfare adeguatamente i fabbisogni urgenti degli Stati membri.
(9) Ciononostante dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in un'EDTIB molto più forte in tutta l'Unione. È probabile che una più stretta ▌cooperazione, unitamente all'aumento degli investimenti nazionali, rafforzerà ▌le capacità di difesa europee e aumenterà la competitività globale e l'efficienza dell'industria della difesa in tutta l'Unione.
(10) Alla luce delle sfide di cui sopra e delle relative trasformazioni strutturali nel settore della difesa dell'Unione, e in conformità all'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale l'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione, risulta necessario accelerare l'adeguamento dell'EDTIB, migliorarne la competitività e l'efficienza, incoraggiare una stretta cooperazione e un intenso coordinamento e contribuire in tal modo al rafforzamento e alla riforma delle capacità industriali degli Stati membri nel settore della difesa. Per affrontare le carenze industriali in tutta l'Unione si dovrebbe provvedere alla tempestiva risoluzione delle carenze più urgenti, avviando anche al contempo una riflessione critica su come garantire in futuro tutti i componenti necessari alla catena di approvvigionamento della difesa dell'Unione, con riferimento all'importanza delle disposizioni volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per lo sviluppo della cooperazione e della pianificazione a lungo termine, nonché per il funzionamento del mercato europeo del materiale di difesa.
(11) Dovrebbero in particolare essere incentivati gli investimenti e gli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto tali azioni collaborative assicurerebbero che i necessari cambiamenti nella base industriale dell'Unione avvengano in modo collaborativo, migliorando l'interoperabilità.
(12) A tal fine dovrebbe essere istituito uno strumento a breve termine destinato a rafforzare la collaborazione degli Stati membri nella fase degli appalti in materia di difesa (lo "strumento"). Tale strumento spronerà gli Stati membri a perseguire azioni collaborative e, in particolare quando ricorrono agli appalti per colmare le carenze in questione, a farlo congiuntamente, aumentando il livello di interoperabilità, anche con la NATO, e rafforzando e riformando le loro capacità industriali nel settore della difesa. Lo strumento dovrebbe essere visto come un meccanismo di emergenza necessario per affrontare l'attuale situazione di emergenza e la sua struttura e le condizioni di ammissibilità non dovrebbero pregiudicare il prossimo programma europeo per gli investimenti nella difesa (EDIP).
(12 bis) Le risorse destinate allo strumento non dovrebbero pregiudicare i finanziamenti già assegnati ad azioni specifiche dell'Unione.
(12 ter) Poiché lo strumento non era previsto al momento dell'istituzione del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, al fine di evitare tagli ai programmi dell'Unione, qualsiasi importo aggiuntivo delle risorse finanziarie dedicate dovrebbe essere valutato nell'ambito della revisione intermedia del QFP, al fine di garantire la stabilità, la coerenza e l'ambizione per il finanziamento dello strumento.
(13) Lo strumento a breve termine dovrebbe compensare la complessità e i rischi associati a tali azioni congiunte, consentendo nel contempo economie di scala nelle azioni intraprese dagli Stati membri destinate a rafforzare e modernizzare l'EDTIB, aumentando in tal modo la resilienza della capacità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Incentivare gli appalti comuni comporterebbe altresì una diminuzione dei costi in termini di oneri amministrativi, sfruttamento, manutenzione e ritiro dei sistemi. Lo strumento dovrebbe essere accompagnato da sforzi volti a mantenere condizioni di parità per i fornitori di tutti gli Stati membri e a creare incentivi per estendere l'EDTIB a un maggior numero di Stati membri in tutta l'Unione, prestando particolare attenzione al coinvolgimento delle PMI, delle start-up e delle imprese a media capitalizzazione nella catena del valore.
(13 bis) Lo strumento dovrebbe essere utilizzato per promuovere la sostituzione di soluzioni di materiale militare obsolete, progettate e/o prodotte nell'Unione sovietica, o di soluzioni di materiale militare successive basate su di esse, nonché per stimolare gli investimenti in tecnologie all'avanguardia nel settore della difesa attraverso il sostegno a progetti congiunti di R&S.
(13 ter) Lo strumento dovrebbe essere utilizzato per ridurre la dipendenza da paesi non democratici per le tecnologie e i componenti critici della difesa.
(14) Detto strumento si baserà sul lavoro svolto dalla task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa istituita dalla Commissione e dall'alto rappresentante/capo dell'Agenzia europea per la difesa, in linea con la comunicazione congiunta "sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso", e terrà conto di tale lavoro, al fine di coordinare le esigenze a brevissimo termine in materia di acquisizioni nel settore della difesa nonché a dialogare con gli Stati membri e i fabbricanti di materiale per la difesa dell'Unione per sostenere le acquisizioni congiunte volte a ricostituire, rafforzare e aumentare le scorte con materiali sofisticati sul piano tecnologico, urgentemente necessari e rapidi da mobilitare, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina, specie dagli Stati membri nel suo immediato vicinato.
(15) Lo strumento dovrebbe garantire la coerenza con le iniziative collaborative dell'Unione esistenti in materia di difesa, quali il Fondo europeo per la difesa (FED), ▌la cooperazione strutturata permanente (PESCO), nonché altre iniziative pertinenti avviate in risposta alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, e che dovrebbero generare sinergie con altri programmi dell'Unione. Lo strumento integra la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Lo strumento è inoltre pienamente coerente con le ambizioni della bussola strategica e con gli obiettivi e le priorità della NATO, che rimane il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri.
(15 bis) Poiché 22 Stati membri sono anche membri della NATO, è fondamentale che entrambe le organizzazioni intensifichino sostanzialmente gli sforzi per armonizzare i loro processi di pianificazione e le loro norme, al fine di garantire la compatibilità, l'interoperabilità e l'intercambiabilità tra le forze armate e i loro materiali.
(15 ter) Poiché lo strumento mira, tra l'altro, ad aumentare la competitività e l'efficienza dell'EDTIB, nonché l'efficacia della spesa pubblica, è fondamentale anche intensificare gli sforzi per realizzare finalmente l'ambizione di istituire un vero e proprio mercato comune dei prodotti della difesa, come previsto dalle direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero migliorare il recepimento, l'attuazione e l'applicazione di queste direttive e dare prova di moderazione nell'invocare deroghe a norma dell'articolo 346 TFUE. Inoltre la Commissione dovrebbe valutare attentamente le motivazioni addotte dagli Stati membri per invocare tali deroghe, al fine di facilitare la creazione di un mercato unico dei prodotti della difesa in cui vi sia un'adeguata parità di condizioni.
(16) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività, l'efficienza e l'indipendenza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso, conformemente alla base giuridica, i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con contraenti e subappaltatori che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un contraente o subappaltatore, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato.
(17) In determinate circostanze eccezionali e tenuto conto dell'importanza di mantenere l'interoperabilità e la coerenza con i membri della NATO, dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un contraente o un subappaltatore che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente o subappaltatore coinvolto nell'appalto comune se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento dell'EDTIB.
(18) Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto ad alcuna forma di controllo o restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, in particolare le forme di controllo o restrizione che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e che limitano la capacità degli Stati membri di utilizzare tale prodotto. In casi urgenti quest'obbligo non si dovrebbe applicare se i prodotti acquistati in questione erano in uso prima del 24 febbraio 2022 nelle forze armate di almeno uno degli Stati membri che partecipano all'appalto comune. Se si applica la deroga, i paesi che partecipano all'appalto comune dovrebbero valutare se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con componenti esenti da restrizioni provenienti dall'Unione o da paesi terzi associati e presentare le loro conclusioni alla Commissione. La Commissione dovrebbe fornire un riassunto non riservato di tutte queste conclusioni nella relazione di cui al presente regolamento per contribuire a individuare le lacune tecnologiche nell'EDTIB. Per trovare un equilibrio, negli appalti comuni, tra ricostituzione delle scorte e rafforzamento dell'EDTIB, laddove è concessa la deroga, la maggior parte dei componenti dovrebbe provenire dall'Unione e solo una parte dei componenti dovrebbe provenire da paesi terzi non associati che condividono gli obiettivi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri.
(18 bis) Poiché questo strumento straordinario a breve termine è concepito per colmare le lacune più urgenti e critiche in risposta alla guerra di aggressione russa in corso, le diverse condizioni per i soggetti ammissibili, in particolare le deroghe previste per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità supplementari connesse alle clausole di restrizione dei paesi terzi, alle soglie per i subappaltatori o alla percentuale di componenti provenienti da paesi terzi e ai criteri di aggiudicazione, sono adattate a tale scopo e senza pregiudicare eventuali futuri strumenti a lungo termine dell'Unione per promuovere gli appalti comuni tra gli Stati membri nel settore della difesa, rafforzare l'EDTIB, incentivare l'interoperabilità nonché modernizzare e potenziare le capacità di fabbricazione all'interno dell'Unione. Tali strumenti futuri dovrebbero tuttavia tenere conto degli insegnamenti e dei risultati dello strumento.
(19) Le sovvenzioni a titolo dello strumento dovrebbero assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi in base al conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.
(20) Se la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi, la Commissione dovrebbe stabilire nel programma di lavoro pluriennale le condizioni di finanziamento per ciascuna azione che porta ad appalti comuni di prodotti della difesa quali indicati nella comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, in particolare specificando: a) una descrizione dell'azione che implica la cooperazione in materia di appalti comuni al fine di affrontare le esigenze più urgenti e critiche in materia di capacità; b) i traguardi fondamentali per l'attuazione dell'azione; c) l'ordine di grandezza ▌previsto dall'appalto comune e d) il contributo massimo disponibile dell'Unione. Dovrebbe inoltre stabilire la procedura per la valutazione e la selezione delle proposte, nonché per il processo di monitoraggio ed esborso durante l'attuazione dell'azione. Il programma di lavoro dovrebbe altresì stabilire le priorità di finanziamento che soddisfano i requisiti delle operazioni di combattimento ad alta intensità e protratte nel tempo e della relativa formazione.
(20 bis) Al fine di promuovere lo sviluppo di componenti critici nell'Unione, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea per la difesa e avvalendosi delle competenze dell'osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche, dovrebbe predisporre un elenco dei componenti critici originari di paesi terzi per i quali non esistono alternative nell'Unione. Sulla base di tale elenco dovrebbero essere adottate misure adeguate per sostenere lo sviluppo di tali componenti critici nell'Unione.
(21) Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione può essere differenziato in base a fattori quali: a) la complessità dell'appalto comune, per la quale una proporzione delle dimensioni previste del contratto di appalto, basata sull'esperienza acquisita in azioni analoghe, può fungere da indicatore iniziale; b) le caratteristiche della cooperazione, quali l'utilizzo congiunto, la costituzione di scorte, la proprietà o la manutenzione, come pure la sostituzione di scorte di soluzioni di materiale militare obsolete progettate e/o prodotte nell'Unione Sovietica o di successive soluzioni di materiale militare basate su di esse con soluzioni europee, che possono generare risultati di interoperabilità più forti e segnali di investimento a lungo termine per il settore; c) il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati alle cooperazioni esistenti e d) il contributo dell'azione al sostegno della partecipazione delle PMI) e delle imprese a media capitalizzazione agli appalti comuni.
(21 bis) La guerra di aggressione brutale e non provocata della Russia contro l'Ucraina è diventata un punto di svolta per la sicurezza europea, in particolare per i paesi che confinano con la Russia e l'Ucraina o hanno le loro acque territoriali o zone economiche esclusive adiacenti a quelle della Russia e dell'Ucraina. Tali Stati membri sono diventati l'obiettivo di una retorica minacciosa e di azioni ostili da parte della Russia, con il sostegno della Bielorussia. Nonostante le minacce fondamentali per la loro sicurezza, continuano a sostenere l'Ucraina fornendo assistenza, compresa l'assistenza militare. Lo strumento dovrebbe pertanto incentivare la partecipazione di tali Stati membri, che hanno ridotto in modo significativo le proprie scorte, concedendo un contributo dell'Unione più elevato alle azioni cui partecipano almeno due di tali Stati membri. Inoltre, tale contributo più elevato dell'Unione dovrebbe applicarsi anche alle azioni in cui gli Stati membri decidano di autorizzare l'ente appaltante ad acquistare quantitativi supplementari del rispettivo prodotto per la difesa per l'Ucraina e la Moldova. Dato che tali paesi sono parzialmente occupati dalla Russia o dai suoi associati e sono oggetto dell'aggressione militare russa o sono minacciati di un intervento militare diretto della Russia, un ulteriore sostegno alla partecipazione dell'Ucraina e della Moldova, che sono paesi candidati all'adesione all'Unione, agli appalti di prodotti della difesa assieme agli Stati membri, contribuirebbe in modo sostanziale alla sicurezza europea, rafforzando nel contempo l'EDTIB e promuovendo la cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa.
(21 ter) La maggior parte del contributo dell'Unione dovrebbe promuovere gli obiettivi dello strumento. Qualora si applichi una deroga a questo principio e contemporaneamente non si possa stabilire che il valore stimato dell'appalto comune non comprende alcuna imposta sul valore aggiunto, dovrebbe essere possibile differenziare il livello del contributo dell'Unione in base a tali fattori, al fine di garantire che almeno il 70 % del contributo dell'Unione vada a beneficio dell'EDTIB.
(22) Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice avente sede in uno Stato membro o in un paese ▌associato, compresi le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione o le organizzazioni internazionali ▌. L'applicazione dello strumento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni definite in particolare dalla direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori. I requisiti di ammissibilità supplementari di cui al presente regolamento dovrebbero figurare tra i capitolati d'oneri e dovrebbero prevalere su eventuali legislazioni nazionali contrastanti dello Stato membro in cui è stabilito l'ente appaltante.
(23) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme sulle sovvenzioni. A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare qualsiasi perturbazione del sostegno dell'Unione che potrebbe pregiudicare gli interessi di quest'ultima, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni ▌, anche se iniziate prima della presentazione della domanda di sovvenzione. In deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la cooperazione tra Stati membri istituita tra il 24 febbraio 2022 e l'entrata in vigore del presente regolamento, e che affronta le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, dovrebbe essere ammissibile al finanziamento retroattivamente, purché si possa dimostrare che la prospettiva di un finanziamento dell'Unione ha rappresentato un incentivo per la cooperazione e che esse contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento e ne rispettano i requisiti.
▌
(25) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie[5] (Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020).
(25 bis) Al fine di incoraggiare la partecipazione degli Stati membri allo strumento, la Commissione dovrebbe impegnarsi a organizzare riunioni informative e programmi di formazione.
(26) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95[7], (Euratom, CE) n. 2185/96[8] e (UE) 2017/1939[9], è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea, e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(27) A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio[11], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(28) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce uno strumento a breve termine per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (lo "strumento").
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "appalto comune": un appalto cooperativo condotto congiuntamente da almeno tre Stati membri;
2) "controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato": la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
3) "struttura di gestione esecutiva": un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
4) "soggetto di un paese terzo non associato": un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;
5) "ente appaltante": un'amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/CE che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, l'Agenzia europea per la difesa o un'istituzione internazionale, designata da almeno tre Stati membri per condurre un appalto comune per loro conto ▌;
5 bis) "prodotti per la difesa": i prodotti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/81/CE, nonché le attrezzature mediche da combattimento; tra i prodotti per la difesa rientrano attrezzature, servizi, opere e forniture necessari a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
6) "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione;
6 bis) "informazioni classificate": le informazioni o il materiale, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danno in varia misura agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o un contrassegno di classifica corrispondente, come previsto nell'accordo del maggio 2011 tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione;
6 ter) "informazioni sensibili": le informazioni e i dati non classificati che devono essere protetti da un accesso o da una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale, ove applicabile, ovvero allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica;
Articolo 3
Obiettivi
1. Lo strumento si pone gli obiettivi seguenti:
a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, per un'Unione più resiliente e sicura, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria, in modo economicamente efficiente, alle trasformazioni strutturali e tecnologiche, anche potenziando le sue capacità di fabbricazione grazie alle innovazioni tecnologiche e all'apertura delle catene di approvvigionamento mediante accordi transfrontalieri nell'intera Unione, potenziando in tal modo la capacità dell'EDTIB di fornire i prodotti della difesa più critici e urgenti di cui necessitano gli Stati membri;
b) promuovere la cooperazione nelle procedure di appalto nel settore della difesa ▌ tra gli Stati membri ▌ al fine di contribuire alla solidarietà, all'interoperabilità e alla prevenzione di effetti di spiazzamento, nonché alla riduzione della frammentazione, e aumentare l'efficacia della spesa pubblica e promuovere una maggiore convergenza delle norme e dei requisiti nazionali nel settore degli appalti di prodotti per la difesa, preservando nel contempo la competitività e la diversità dei prodotti a disposizione degli Stati membri e della catena di approvvigionamento.
2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento, sullo sviluppo e sull'espansione dell'EDTIB nell'intera Unione ▌ conformemente alla base giuridica dello strumento per consentirle di far fronte in particolare alle esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, in particolare quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto della comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante, del 18 maggio 2022, sull'analisi delle carenze degli investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso e del lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa. Ciò può essere realizzato attraverso la ricostituzione delle scorte che si esauriscono a seguito dei trasferimenti di prodotti per la difesa verso l'Ucraina, anche con il materiale disponibile sul mercato, nonché mediante la sostituzione di attrezzature obsolete, in particolare soluzioni di materiale militare progettate e/o prodotte nell'Unione sovietica o soluzioni successive di materiale militare basato su di esse, come pure il potenziamento delle capacità di difesa complessive.
Articolo 4
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2024 è fissata a 1 miliardo di EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite allo strumento alle condizioni di cui alle disposizioni pertinenti del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il "regolamento finanziario"). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
4. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
Articolo 5
Paesi ▌ associati e disposizioni supplementari applicabili ad altri paesi terzi
Lo strumento è aperto alla partecipazione degli Stati membri e dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (paesi associati), in conformità alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.
L'accordo tra gli Stati membri partecipanti e l'ente appaltante di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può autorizzare l'ente appaltante, previa approvazione unanime dello Stato membro che aderisce all'accordo, a invitare e concludere un accordo per l'approvvigionamento di quantitativi supplementari del prodotto per la difesa oggetto dell'appalto comune con paesi terzi candidati all'adesione all'Unione europea e il cui territorio è nelle immediate vicinanze o coinvolto nella guerra sul territorio ucraino e il cui territorio è occupato da forze sostenute dalla Federazione russa, quali l'Ucraina e la Moldova. Tali accordi supplementari in materia di appalti lasciano impregiudicate le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e gli eventuali obblighi internazionali pertinenti degli Stati membri partecipanti.
Lo strumento non finanzia l'acquisto di quantitativi supplementari di prodotti per la difesa oggetto di appalti comuni a norma del presente paragrafo. Esso è utilizzato unicamente per finanziare i costi della cooperazione nell'ambito degli appalti comuni di tali quantitativi supplementari.
Articolo 6
Attuazione e forme di finanziamento dell'UE
1. Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta, conformemente al regolamento finanziario.
2. Il finanziamento dell'UE incentiva la cooperazione tra gli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune ▌ per creare l'effetto di incentivazione necessario per indurre la cooperazione.
3. In deroga all'articolo 193 del regolamento finanziario, laddove necessario per l'attuazione di un'azione, i contributi finanziari possono coprire azioni avviate in un periodo antecedente la data della richiesta di contributi finanziari per tale azione, a condizione che tale azione non sia iniziata prima del 24 febbraio 2022 e non completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.
3 bis. Il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione non supera il 15 % dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed è limitato al 20 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione può superare il 15% ma non deve costituire un volume superiore al 20 % dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed è limitato al 25 % del valore stimato del contratto di appalto comune, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) almeno due membri di un consorzio di Stati membri e paesi associati hanno una frontiera comune con la Russia o con paesi aggrediti dalla Russia o hanno le loro acque territoriali o zone economiche esclusive adiacenti a quelle della Russia o dei paesi aggrediti dalla Russia;
b) uno dei paesi terzi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, è destinatario di quantitativi supplementari nell'ambito dell'azione di appalto conformemente a tale paragrafo;
c) almeno il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune è destinato a PMI e/o imprese a media capitalizzazione, in qualità di contraenti o subappaltatori.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
Articolo 7
Azioni ammissibili
1. Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento nell'ambito dello strumento soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:
(a) le azioni implicano la cooperazione tra soggetti ammissibili di cui all'articolo 9 per appalti comuni inerenti alle esigenze più urgenti e critiche dei prodotti della difesa, attuando al contempo gli obiettivi di cui all'articolo 3;
(b) le azioni implicano una nuova cooperazione o un'estensione della cooperazione esistente a nuovi Stati membri o paesi associati;
(c) le azioni sono condotte da un consorzio di almeno tre Stati membri;
(d) le azioni soddisfano le condizioni aggiuntive di cui all'articolo 8.
2. Le azioni seguenti non sono ammissibili a beneficiare del finanziamento:
(a) azioni per appalti comuni di beni o servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;
(b) azioni per appalti comuni di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani.
Articolo 8
Ulteriori condizioni di ammissibilità
1. Gli Stati membri o i paesi ▌associati nominano per consenso un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti all'appalto comune. Il regolamento non pregiudica le disposizioni sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori contenute segnatamente nella direttiva 2009/81/CE.
2. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 si basano su un accordo che deve essere firmato dai paesi partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 11. Nell'accordo sono precisati, tra l'altro, i dettagli della procedura e i motivi della sua scelta, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del contratto.
3. Le procedure e i contratti di appalto comune prevedono requisiti di partecipazione per i contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune di cui ai paragrafi da 4 a 10.
4. I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e dispongono di proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in paesi associati. Non sono inoltre soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. In alternativa sono stati sottoposti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese ▌associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare all'appalto comune se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro o dal paese ▌associato in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che la partecipazione del contraente o del subappaltatore all'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
6. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione una notifica dell'ente appaltante sulle garanzie fornite da un contraente o un subappaltatore coinvolto nell'appalto comune di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Le garanzie e le relative disposizioni nel contratto di appalto sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
7. Le garanzie di cui al paragrafo 6 si basano su un modello standardizzato adottato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione conformemente all'articolo 14 entro ... [un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Le garanzie e il modello fanno parte del capitolato d'oneri. Tali garanzie provano in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto delle misure volte a garantire che:
(a) il controllo sul contraente o sul subappaltatore coinvolto nell'appalto comune non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'ordine e conseguire risultati; e
(b) l'accesso di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato a informazioni sensibili sia impedito e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'appalto comune dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro.
8. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese ▌associato. Laddove non siano prontamente disponibili alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese ▌associato, i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi ▌associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3.
9. Le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato che limitino la capacità degli Stati membri di utilizzare il prodotto della difesa.
9 bis. In deroga al paragrafo 9, l'obbligo per il prodotto della difesa enunciato in tale paragrafo non si applica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) le procedure e i contratti di appalti comuni si riferiscono alle esigenze urgenti e critiche di prodotti per la difesa necessari per ricostituire le scorte ridotte in seguito alla risposta all'aggressione militare russa contro l'Ucraina;
(b) la capacità dell'EDTIB di risolvere le carenze più urgenti e critiche nelle scorte degli Stati membri non è sufficiente o non consente di fornire i prodotti della difesa in tempi adeguati;
(c) gli Stati membri o i paesi associati che partecipano all'appalto comune hanno valutato attentamente se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con un altro componente esente da restrizioni proveniente dall'Unione;
(d) i prodotti oggetto dell'appalto erano in uso prima del 24 febbraio 2022 presso le forze armate di almeno due Stati membri che partecipano all'appalto comune.
10. Ai fini del presente articolo, per "subappaltatori coinvolti nell'appalto comune" si intendono tutti i soggetti seguenti:
▌
(b) soggetti a cui è assegnato almeno il 20 % del valore del contratto;
(c) subappaltatori che possono richiedere accesso a informazioni classificate per eseguire l'appalto comune.
10 bis. La quota di componenti originari di paesi terzi non associati non supera il 40 % del valore stimato del contratto di appalto. Nessun componente proviene da paesi terzi non associati che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.
Articolo 9
Soggetti ammissibili
A condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, sono ammissibili a beneficiare del finanziamento i soggetti seguenti:
(a) le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche degli Stati membri;
(b) autorità pubbliche di paesi ▌associati;
(b bis) enti appaltanti di cui all'articolo 2, paragrafo 5.
Articolo 10
Criteri di aggiudicazione
La Commissione valuta le proposte presentate sulla base dei criteri di aggiudicazione seguenti:
1. contributo dell'azione al rafforzamento della competitività, dell'adattamento, dell'ulteriore sviluppo e della modernizzazione dell'EDTIB per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa di cui all'articolo 3, anche per quanto riguarda ▌i tempi di consegna, ▌la disponibilità e la fornitura;
1 bis. contributo dell'azione alla ricostituzione delle scorte depauperate a causa dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto del tasso di esaurimento delle scorte degli Stati membri partecipanti nella categoria dei prodotti della difesa acquistati dal 24 febbraio 2022;
▌
3. contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati e all'interoperabilità dei prodotti;
4. numero di Stati membri o paesi associati che partecipano all'appalto comune;
5. valore stimato dell'appalto comune ▌;
6. ▌contributo dell'azione al superamento degli ostacoli agli appalti comuni e alla creazione di nuove catene di approvvigionamento in tutta l'Unione;
7. qualità ed efficienza dei piani per l'esecuzione dell'azione.
7 bis. la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione dell'Unione in qualità di contraenti e subappaltatori o al processo di fabbricazione dei prodotti acquistati, nonché il contributo dell'azione alla diversificazione della catena di approvvigionamento.
Articolo 11
Programma di lavoro
1. Lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro pluriennale conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario.
2. Entro ... [tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto delegato, conformemente all'articolo 13 bis, integra il presente regolamento adottando il programma di lavoro di cui al paragrafo 1. ▌
3. Il programma di lavoro stabilisce:
(a) l'entità finanziaria minima delle azioni di appalto congiunto; ▌
(b) l'importo indicativo del sostegno finanziario per le azioni realizzate dal numero minimo di Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c); ▌
(c) gli incentivi per appalti di valore superiore e l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati o paesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
(d) l'importo complessivo del contributo dell'Unione per ciascuna priorità di finanziamento;
(e) una descrizione delle azioni che prevedono la cooperazione per appalti comuni;
(f) il valore stimato dell'appalto comune;
(g) la procedura di valutazione e selezione delle proposte;
(h) la descrizione del processo di monitoraggio e di erogazione durante l'attuazione dell'azione in questione.
4. Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento in linea con le esigenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che rispondono alle esigenze delle operazioni di combattimento ad alta intensità e protratte nel tempo e del relativo addestramento, e che mirano a garantire la disponibilità in quantità sufficienti in particolare di:
(a) tutti i tipi di munizioni da combattimento a terra, compresi missili specifici;
(b) munizioni terra-aria a media e lunga gittata, in particolare munizioni di precisione e missili da crociera;
(c) effettori specifici di difesa aerea, in particolare difesa aerea a corta gittata e difesa aerea a terra;
(d) forniture logistiche e supporto logistico, facilitatori di trasporto, ingegneria militare, fornitura di benzina, petrolio e lubrificanti;
(e) materiale medico da combattimento, nell'ambito del quale l'accordo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, contiene disposizioni per una stretta cooperazione tra l'ente appaltante e il comando medico europeo;
(f) materiale protetto da combattimento e di supporto al combattimento;
(g) materiale di protezione militare adattato al contesto operativo;
(h) capacità di comando e controllo multisettoriali nonché sistemi di comunicazione e informazione interoperabili;
(i) materiale di sostegno all'addestramento e infrastrutture di addestramento per quanto riguarda le lettere da a) a h).
Articolo 11 bis
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e sensibili
1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
(a) ogni Stato membro assicura che sia offerto un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio[12];
(b) la Commissione protegge le informazioni classificate in conformità delle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione[13].
2. L'uso e la divulgazione di informazioni sensibili sono disciplinati dal diritto dell'Unione e nazionale e soggetti all'autorizzazione degli Stati membri.
3. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sensibili e classificate tra la Commissione, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione utilizza un sistema di scambio securizzato. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.
Articolo 12
Monitoraggio e relazioni
1. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa, elabora una relazione di valutazione dello strumento ▌e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito dello strumento.
2. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta ▌i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Essa valuta, in particolare, il contributo dello strumento:
(a) alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra Stati membri, paesi associati o paesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
(b) alla partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione all'azione, in qualità di contraenti o subappaltatori nella catena di approvvigionamento;
(c) al rafforzamento dell'EDTIB in tutta l'Unione e alla garanzia di condizioni di parità per i fornitori degli Stati membri;
(d) alla ricostituzione delle scorte che sono state esaurite a causa dei trasferimenti di prodotti della difesa verso l'Ucraina;
(e) alla sostituzione di soluzioni obsolete di materiale militare progettato e/o prodotto nell'Unione sovietica, o di soluzioni successive di materiale militare basate sulle prime, con soluzioni dell'Unione.
La relazione individua il coinvolgimento di ciascuno Stato membro e valuta le potenziali strozzature nel funzionamento dello strumento.
La relazione individua inoltre, in base a considerazioni sulle esigenze essenziali dell'Unione in materia di capacità di difesa, gli ambiti con dipendenze e carenze critiche per quanto riguarda le materie prime, i componenti e le capacità di produzione di paesi terzi, compresa una valutazione delle possibilità di sviluppo di alternative all'interno dell'Unione.
2 bis. Per ciascuna sovvenzione la Commissione, previa consultazione del consorzio degli Stati membri e dei paesi associati interessati, nomina un funzionario dell'ente appaltatore come responsabile del monitoraggio. Tale responsabile monitora l'attuazione dell'appalto comune, fornisce una relazione sullo stato di avanzamento alla Commissione ogni tre mesi fino alla fine del periodo di erogazione dello Strumento e contribuisce alla relazione di cui al paragrafo 1.
2 ter. Il funzionario responsabile del monitoraggio è associato all'informazione del Parlamento europeo. Su richiesta del Parlamento europeo, tale attività di informazione avviene a livello EU Restricted.
Articolo 12 bis
Sviluppo di componenti critici nell'Unione
Entro 12 mesi dalla pubblicazione della relazione di valutazione di cui all'articolo 12, e in base ai risultati di tale relazione, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea per la difesa, elabora un elenco di componenti critici originari di paesi terzi per i quali non esistono alternative nell'Unione e adotta misure appropriate per promuoverne lo sviluppo nell'Unione, anche attraverso la ricerca e lo sviluppo, e in particolare attraverso il Fondo europeo per la difesa.
Articolo 13
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Le PMI e le imprese a media capitalizzazione ricevono le informazioni necessarie ad agevolare la loro partecipazione alla procedura di appalto comune nell'ambito del presente strumento.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
Articolo 13 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per [...] anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare al comitato.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI I RELATORI HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità dei relatori. Nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, i relatori hanno ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:
Entità e/o persona |
MBDA |
ASD |
GE Aerospace |
C&V Consulting |
AmChamEU |
PGZ |
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (29.3.2023)
destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
(COM(2022)0349 – C9‑0287/2022 – 2022/0219(COD))
Relatore per parere: Ivars Ijabs
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni e l'obiettivo generale di migliorare la competitività della base industriale di difesa europea. Lo strumento promuoverà la cooperazione e l'interoperabilità in un momento critico in cui la risposta dell'Unione in materia di difesa deve essere rafforzata. La cooperazione attraverso appalti comuni è uno strumento adatto per gli Stati membri con esigenze simili o identiche per ridurre i costi individuali, ridurre i rischi individuali e utilizzare i fondi in modo più efficiente riunendoli.
Il relatore ritiene che il principale risultato dello strumento debba essere quello di ricostituire le scorte con prodotti della difesa. In uno spirito di solidarietà, gli Stati membri hanno condiviso e trasferito i loro prodotti della difesa con l'Ucraina, a seguito dell'invasione illegale della Russia e, di conseguenza, hanno l'urgente necessità di ricostruire la loro capacità di difesa nazionale. A causa dei tempi e del bilancio limitati dello strumento, il relatore suggerisce pertanto di ampliare il campo di applicazione, consentendo a contraenti e subappaltatori di paesi terzi non associati e di paesi del partenariato transatlantico di partecipare agli appalti pubblici. Ciò offrirà agli Stati membri maggiori opzioni e maggiore flessibilità per acquistare efficacemente prodotti della difesa.
Le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione sono attori chiave dell'industria europea della difesa e lo strumento dovrebbe offrire loro l'opportunità di contribuire alla creazione di tale strumento finanziario e di trarne beneficio. Il relatore propone di rafforzare la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione allo sviluppo della base industriale di difesa europea diversificando la catena di approvvigionamento e rendendo il loro contributo un criterio di aggiudicazione.
Infine, il relatore riconosce l'urgenza e l'elevata priorità della proposta e la necessità che essa entri in vigore senza indebiti ritardi. I fondi dello strumento rispondono a esigenze urgenti e, di conseguenza, necessitano di una risposta urgente. Ha adottato un calendario ambizioso e si impegna a completare il suo parere entro il termine per vedere quanto prima gli effetti della proposta.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare, in modo collaborativo, le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia. |
(4) Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare, in modo collaborativo, le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia, nonché per consentire e incentivare un'ulteriore assistenza militare all'Ucraina. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, le capacità industriali dell'UE nel settore della difesa. |
(5) Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa, in particolare conseguendo l'obiettivo del 35 % della spesa totale per materiale di difesa nell'ambito di appalti collaborativi con gli altri Stati membri e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, a potenziare le capacità industriali degli Stati membri nel settore della difesa in maniera efficiente sotto il profilo dei costi e sfruttando le economie di scala. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Lo strumento dovrebbe essere accompagnato da sforzi volti a rafforzare e armonizzare i mercati, i servizi e i sistemi europei della difesa e della sicurezza al fine di creare condizioni di parità per i fornitori di tutti gli Stati membri, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Detto strumento si baserà sul lavoro svolto dalla task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa istituita dalla Commissione e dall'alto rappresentante/capo dell'agenzia, in linea con la comunicazione congiunta "sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso", e terrà conto di tale lavoro, al fine di coordinare le esigenze a brevissimo termine in materia di acquisizioni nel settore della difesa nonché a dialogare con gli Stati membri e i fabbricanti di materiale per la difesa dell'UE per sostenere le acquisizioni congiunte volte a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina. |
(14) Detto strumento si baserà sul lavoro svolto dagli Stati membri e dalla task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa istituita dalla Commissione e dall'alto rappresentante/capo dell'agenzia, in linea con la comunicazione congiunta "sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso", e terrà conto di tale lavoro, al fine di coordinare le esigenze a brevissimo termine in materia di acquisizioni nel settore della difesa nonché a dialogare con gli Stati membri e i fabbricanti di materiale per la difesa dell'UE per sostenere le acquisizioni congiunte volte a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con soggetti giuridici che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato. |
(16) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività, l'efficienza e l'indipendenza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso, conformemente alla base giuridica, i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con contraenti e subappaltatori che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un contraente o subappaltatore, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) La guerra di aggressione russa ha depauperato le scorte non solo nell'Unione. È pertanto opportuno aiutare i paesi terzi candidati all'adesione all'Unione a ricostituire le scorte depauperate a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, invitandoli ad acquistare prodotti della difesa congiuntamente, a condizione che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia concordato all'unanimità tra gli Stati membri partecipanti. I paesi candidati all'adesione dovrebbero solo poter acquistare quantitativi supplementari di prodotti della difesa, mentre non dovrebbe aver luogo alcun trasferimento di fondi tra gli Stati membri e i paesi candidati, né la concessione di diritti di decisione o un impulso alle industrie al di fuori dell'Unione oltre le possibilità previste dal presente regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di realizzare maggiori economie di scala, aumentando nel contempo l'impulso dato alla base industriale e tecnologica di difesa europea. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente e subappaltatore coinvolto nell'appalto comune se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. |
(17) In determinate circostanze eccezionali e tenuto conto dell'importanza di mantenere l'interoperabilità e la coerenza con i membri della NATO, dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un contraente o un subappaltatore che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente o subappaltatore coinvolto nell'appalto comune se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. |
(18) Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto ad alcuna forma di controllo o restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, in particolare le forme di controllo o restrizione che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e che limitano la capacità degli Stati membri di utilizzare tale prodotto. In casi urgenti quest'obbligo non si dovrebbe applicare se i prodotti acquistati erano in uso prima del 24 febbraio 2022 nelle forze armate di almeno uno degli Stati membri che partecipano all'appalto comune. Se si applica la deroga, i paesi che partecipano all'appalto comune dovrebbero valutare se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con componenti esenti da restrizioni provenienti dall'Unione o da paesi terzi associati e presentare le loro conclusioni alla Commissione. La Commissione dovrebbe fornire un riassunto non riservato di tutte queste conclusioni nella relazione di cui al presente regolamento per contribuire a individuare le lacune tecnologiche nella base industriale e tecnologica di difesa europea. Per trovare un equilibrio, negli appalti comuni, tra ricostituzione delle scorte e rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, laddove è concessa la deroga, la maggior parte dei componenti dovrebbe provenire dall'Unione e solo una parte dei componenti dovrebbe provenire da paesi terzi non associati che condividono gli obiettivi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) Poiché questo strumento straordinario a breve termine è concepito per colmare le lacune più urgenti e critiche in risposta all'aggressione russa in corso, le diverse condizioni per i soggetti ammissibili, in particolare le deroghe previste per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità supplementari connesse alle clausole di restrizione dei paesi terzi, alle soglie per i subappaltatori o alla percentuale di componenti provenienti da paesi terzi e ai criteri di aggiudicazione, sono adattate a tale scopo e senza pregiudicare eventuali futuri strumenti a lungo termine dell'Unione per promuovere gli appalti comuni tra gli Stati membri nel settore della difesa, rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), incentivare l'interoperabilità nonché modernizzare e potenziare le capacità di fabbricazione all'interno dell'Unione. Tali strumenti futuri dovrebbero tuttavia tenere conto degli insegnamenti e dei risultati del presente strumento. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione può essere differenziato in base a fattori quali: a) la complessità dell'appalto comune, per la quale una proporzione delle dimensioni previste del contratto di appalto, basata sull'esperienza acquisita in azioni analoghe, può fungere da indicatore iniziale; b) le caratteristiche della cooperazione, quali l'utilizzo congiunto, la costituzione di scorte, la proprietà o la manutenzione, che possono generare risultati di interoperabilità più forti e segnali di investimento a lungo termine per il settore e c) il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati alle cooperazioni esistenti. |
(21) Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione può essere differenziato in base a fattori quali: a) la complessità dell'appalto comune, per la quale una proporzione delle dimensioni previste del contratto di appalto, basata sull'esperienza acquisita in azioni analoghe, può fungere da indicatore iniziale e b) il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati alle cooperazioni esistenti. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice avente sede in uno Stato membro o in un paese terzo associato, compresi gli organismi dell'Unione o le organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement, OCCAR). |
(22) Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice avente sede in uno Stato membro o in un paese associato, comprese le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione o le organizzazioni internazionali. Lo strumento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni definite segnatamente dalla direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori. I requisiti di ammissibilità supplementari di cui al presente regolamento dovrebbero figurare tra i capitolati d'oneri e prevalere sui conflitti tra le legislazioni dello Stato membro in cui è stabilito l'ente appaltante. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: |
1. Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento nell'ambito dello strumento soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le azioni implicano la cooperazione per appalti comuni dei prodotti della difesa più urgenti e critici tra i soggetti ammissibili che attuano gli obiettivi di cui all'articolo 3; |
a) le azioni implicano la cooperazione tra soggetti ammissibili, a norma dell'articolo 9, per appalti comuni inerenti alle esigenze più urgenti e critiche di prodotti della difesa, attuando al contempo gli obiettivi di cui all'articolo 3; |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Anche i paesi terzi candidati all'adesione all'Unione europea possono essere invitati ad acquistare prodotti della difesa che rientrano nelle azioni ammissibili di cui al paragrafo 1, a condizione che gli Stati membri che partecipano all'appalto comune diano la loro approvazione all'unanimità e che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ulteriori condizioni di finanziamento |
Ulteriori condizioni di ammissibilità |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri o i paesi terzi associati nominano un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude gli accordi che ne conseguono con i contraenti per conto degli Stati membri partecipanti. |
1. Gli Stati membri o i paesi associati nominano per consenso un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti all'appalto comune. Il regolamento non pregiudica le disposizioni sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori contenute segnatamente nella direttiva 2009/81/CE. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 si basano su un accordo che deve essere firmato dagli Stati membri partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 11. |
2. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 si basano su un accordo che deve essere firmato dai paesi partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 11. Nell'accordo sono precisati, tra l'altro, i dettagli della procedura e i motivi della sua scelta, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del contratto. I paesi che partecipano all'accordo possono autorizzare all'unanimità l'ente appaltante a invitare i paesi terzi candidati all'adesione all'Unione e concludere con essi un accordo per acquistare quantitativi supplementari del prodotto oggetto dell'appalto. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e dispongono di proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione. Non sono inoltre soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. |
4. I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e dispongono di proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in paesi associati. Non sono inoltre soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato o, in alternativa, sono stati sottoposti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente e subappaltatore coinvolto nell'appalto comune esclusivamente se fornisce garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese terzo associato in cui è stabilito il contraente. |
5. In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare nell'appalto comune se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro o dal paese associato in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione una notifica dell'ente appaltante sulle garanzie fornite da un contraente o un subappaltatore coinvolto nell'appalto comune che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato. Le garanzie e le relative disposizioni nel contratto di appalto sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3. |
6. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione una notifica dell'ente appaltante sulle garanzie fornite da un contraente o un subappaltatore coinvolto nell'appalto comune conformemente al paragrafo 4 bis o 5. Le garanzie e le relative disposizioni nel contratto di appalto sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Tali garanzie provano in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto delle misure volte a garantire che: |
7. Le garanzie sono basate su un modello standardizzato adottato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione conformemente all'articolo 14 entro ... [un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Le garanzie e il modello fanno parte del capitolato d'oneri. Tali garanzie provano in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto delle misure volte a garantire che: |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato. Laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi nell'Unione o in un paese terzo associato, i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3. |
8. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non siano prontamente disponibili alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. |
9. Le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato che limitino la capacità degli Stati membri di utilizzare il prodotto della difesa. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 bis. In deroga al paragrafo 9, l'obbligo per il prodotto della difesa enunciato in tale paragrafo non si applica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
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a) le procedure e i contratti di appalti comuni si riferiscono alle esigenze urgenti e critiche di prodotti per la difesa necessari per ricostituire le scorte ridotte in seguito alla risposta all'aggressione militare russa contro l'Ucraina; |
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b) la capacità dell'EDTIB di colmare le carenze più urgenti e critiche nelle scorte degli Stati membri non è sufficiente o l'EDTIB non è in grado di fornire i prodotti della difesa in un lasso di tempo adeguato; |
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c) gli Stati membri o i paesi associati che partecipano all'appalto comune hanno valutato attentamente se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con un altro componente esente da restrizioni proveniente dall'Unione; |
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d) i prodotti oggetto dell'appalto erano in uso prima del 24 febbraio 2022 presso le forze armate di almeno due Stati membri che partecipano all'appalto comune. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un contraente; |
soppresso |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) altri subappaltatori a cui è assegnato almeno il 10 % della quota di lavoro; |
b) soggetti a cui è assegnato almeno il 20 % del valore del contratto; |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10 bis. La quota di componenti originari di paesi terzi non associati non supera il 40 % del valore stimato del contratto di appalto. Nessun componente proviene da paesi terzi non associati che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma unico – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori pubblici quali definiti nelle direttive 2014/24/UE9 e 2014/25/UE10 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
a) le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche degli Stati membri; |
__________________ |
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9 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). |
|
10 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma unico – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) autorità pubbliche di paesi terzi associati. |
b) autorità pubbliche di paesi associati; |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma unico – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) enti appaltanti di cui all'articolo 2, paragrafo 5. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. contributo dell'azione al rafforzamento e allo sviluppo della base industriale dell'Unione nel settore della difesa per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa di cui all'articolo 3, anche per quanto riguarda la procedura di appalto e i tempi di consegna, la ricostituzione delle scorte, la disponibilità e la fornitura; |
1. contributo dell'azione al rafforzamento della competitività, dell'adattamento, dell'ulteriore sviluppo e della modernizzazione dell'EDTIB per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa di cui all'articolo 3, anche per quanto riguarda i tempi di consegna, la disponibilità e la fornitura; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. contributo dell'azione alla ricostituzione delle scorte depauperate a causa dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto del tasso di esaurimento delle scorte degli Stati membri partecipanti nella categoria dei prodotti della difesa acquistati dal 24 febbraio 2022; |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. contributo dell'azione alla competitività e all'adattamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, anche attraverso il previsto potenziamento delle sue capacità di fabbricazione, la prenotazione di capacità di fabbricazione, la sua riqualificazione e il miglioramento delle sue competenze, nonché la modernizzazione generale; |
soppresso |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. numero di Stati membri o paesi associati che partecipano all'appalto comune; |
4. numero di Stati membri o paesi associati che partecipano all'appalto comune o di paesi terzi candidati all'adesione all'Unione invitati ad acquistare prodotti della difesa che rientrano nelle azioni ammissibili dell'appalto comune a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 bis; |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. dimensione stimata dell'appalto comune e qualsiasi dichiarazione dei partecipanti che utilizzeranno, ricostituiranno le scorte, possiederanno o manterranno congiuntamente i prodotti della difesa acquistati; |
5. valore stimato dell'appalto comune; |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. effetto catalizzatore del sostegno finanziario dell'Unione attraverso la dimostrazione di come il contributo dell'Unione possa superare gli ostacoli agli appalti comuni; |
6. contributo dell'azione al superamento degli ostacoli agli appalti comuni e alla creazione di nuove catene di approvvigionamento in tutta l'Unione; |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione dell'Unione in qualità di contraenti e subappaltatori o al processo di fabbricazione dei prodotti acquistati, nonché il contributo dell'azione alla diversificazione della catena di approvvigionamento. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni |
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Riferimenti |
COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AFET 12.9.2022 |
ITRE 12.9.2022 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 12.9.2022 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
15.12.2022 |
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Relatore per parere Nomina |
Ivars Ijabs 29.11.2022 |
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Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
19.1.2023 |
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Esame in commissione |
24.1.2023 |
1.3.2023 |
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Approvazione |
28.3.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 4 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Lara Comi, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marc Angel, Vlad-Marius Botoş, Malte Gallée, Ivars Ijabs, Tsvetelina Penkova, Isabella Tovaglieri, Kosma Złotowski |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Miriam Lexmann, Jan-Christoph Oetjen, Romana Tomc |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
37 |
+ |
ECR |
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Kosma Złotowski |
ID |
Isabella Tovaglieri |
PPE |
Pablo Arias Echeverría, Lara Comi, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann |
Renew |
Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Jan-Christoph Oetjen, Róża Thun und Hohenstein |
S&D |
Marc Angel, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose |
Verts/ALE |
Anna Cavazzini, David Cormand, Malte Gallée, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak |
4 |
- |
ID |
Markus Buchheit |
NI |
Miroslav Radačovský |
The Left |
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier |
3 |
0 |
ID |
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle |
Renew |
Sandro Gozi |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI (28.3.2023)
destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
(COM(2022)0349 – C9‑0287/2022 – 2022/0219(COD))
Relatore per parere: Karlo Ressler
BREVE MOTIVAZIONE
L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha modificato drasticamente la situazione geopolitica in Europa. A seguito del ritorno della guerra sul suolo europeo, gli Stati membri dell'UE hanno annunciato aumenti significativi dei loro bilanci per la difesa.
Data la necessità di sostenere in modo tempestivo e mirato gli Stati membri per rafforzare le loro capacità di difesa nel presente contesto di emergenza, la Commissione europea ha proposto di incentivare gli appalti comuni tramite il bilancio dell'UE mediante uno strumento apposito a breve termine che stabilisca il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (lo "strumento"). Il sostegno finanziario dell'UE apportato attraverso tale strumento dovrebbe stimolare la procedura di appalto cooperativo nel settore della difesa da parte degli Stati membri e avvantaggiare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), garantendo nel contempo la capacità di azione delle forze armate degli Stati membri dell'UE, la sicurezza dell'approvvigionamento e una maggiore interoperabilità.
Il relatore accoglie con favore gli obiettivi centrali della proposta in quanto ritiene che la cooperazione degli Stati membri nel settore della difesa possa rafforzare le capacità di difesa dell'UE e la resilienza agli shock improvvisi. Il fatto di incentivare gli Stati membri attraverso il bilancio dell'UE può contribuire a sviluppare un approccio coerente nella strategia di difesa e garantire il coinvolgimento del Parlamento.
Il presente progetto di parere si concentra sui settori in cui la commissione per i bilanci può apportare un valore aggiunto, in particolare sulle disposizioni finanziarie e sulle disposizioni relative all'efficacia del bilancio nell'attuazione dello strumento.
Le implicazioni per il bilancio dell'UE
La dotazione finanziaria proposta per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 2022 e il 2024 è fissata a 500 milioni di EUR. La Commissione propone di utilizzare l'intero margine non assegnato della rubrica 5 (Sicurezza e difesa) e di mobilitare lo strumento di flessibilità per l'importo rimanente. Poiché non è stato possibile adottare l'atto giuridico prima della fine del 2022, gli stanziamenti d'impegno inizialmente previsti nel 2022 saranno trasferiti al 2024[14] per mantenere l'intero importo di 500 milioni di EUR.
Il relatore accoglie con favore il fatto che tale strumento aggiuntivo sia finanziato con nuove risorse, senza compromettere i programmi esistenti. Il relatore riconosce che l'importo è limitato rispetto ai bilanci della difesa in vari Stati membri, ma ritiene che sia un buon punto di partenza verso una strategia di difesa dell'UE più integrata.
Il relatore deplora la mancanza di flessibilità del massimale nell'ambito del QFP 2021-2027, in quanto l'adozione dell'attuale proposta non lascerebbe alcuna capacità di reazione alle esigenze emergenti nel settore della difesa dell'UE nel 2023 e nel 2024[15].
Ulteriore impatto sul QFP 2021-2027
Il ritorno del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità sul suolo europeo impone agli Stati membri di ripensare i propri piani e le proprie capacità in materia di difesa per il lungo termine. In tale contesto, dopo la creazione dello strumento di cui sopra, la Commissione proporrà un regolamento relativo al programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP)[16]. Il regolamento EDIP potrebbe fungere da base per futuri progetti congiunti in materia di sviluppo e acquisizione, contrassegnati da un elevato interesse comune per la sicurezza degli Stati membri e dell'Unione e, applicando la stessa logica di strumento a breve termine, per un eventuale intervento finanziario dell'Unione mirato al rafforzamento della base industriale europea della difesa, in particolare per progetti che nessun singolo Stato membro potrebbe sviluppare o acquisire da solo.
Il relatore ritiene che ciò rappresenti un'opportunità per conseguire una maggiore efficacia attingendo alle risorse degli Stati membri e utilizzando i corrispondenti stanziamenti a livello europeo; ciò dimostrerebbe il valore aggiunto europeo e consentirebbe di limitare l'onere complessivo della spesa pubblica nell'UE. Il relatore ribadisce il suo sostegno alla creazione di un'Unione europea della difesa, con l'obiettivo di completare il Fondo europeo per la difesa mediante un programma di sviluppo industriale in cui gli Stati membri investono congiuntamente, al fine di eliminare i doppioni e potenziare l'autonomia strategica e l'efficienza dell'industria europea della difesa.
Il relatore ricorda tuttavia che l'Unione può essere più forte e più ambiziosa solo se saranno messe a disposizione risorse aggiuntive. Alla luce delle attuali limitazioni dei massimali del QFP 2021-2027, e in particolare della rubrica 5, non vi è alcuna flessibilità ai fini della spesa necessaria per rafforzare la cooperazione e gli investimenti nel settore della difesa.
Il relatore ricorda pertanto la posizione del Parlamento[17] che chiede un aumento del massimale della rubrica 5 e una rapida revisione del QFP per aumentare gli strumenti di difesa dell'UE quali il Fondo europeo per la difesa, la mobilità militare e i futuri meccanismi di aggiudicazione congiunta per la difesa dell'UE, a condizione che rafforzino la base industriale e tecnologica di difesa dell'UE e garantiscano un valore aggiunto europeo. In particolare, l'EDIP dovrebbe essere preso in considerazione nella revisione intermedia del QFP, al fine di garantire la stabilità, la coerenza, l'ambizione e il finanziamento a lungo termine della politica di difesa dell'UE.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, le capacità industriali dell'UE nel settore della difesa. |
(5) Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, le capacità industriali dell'UE nel settore della difesa e la cooperazione negli appalti, nonché a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di autonomia strategica. Al fine di garantire la coerenza dello strumento con altri aspetti della politica europea di difesa, come il Fondo europeo per la difesa, la dotazione finanziaria dello strumento dovrebbe essere prelevata dai margini non assegnati entro i massimali del QFP e mobilitata attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP, evitando in tal modo eventuali tagli ad altri programmi dell'Unione. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, attualmente adattate a un tempo di pace. |
(7) Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, attualmente adattate a un tempo di pace. La mancanza di coordinamento e cooperazione in materia di appalti potrebbe alimentare l'aumento dei prezzi, vanificando potenzialmente l'effetto dell'incremento dei bilanci nazionali sul rafforzamento delle capacità militari. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in una base industriale e tecnologica di difesa europea molto più forte. In assenza di coordinamento e cooperazione è infatti probabile che l'aumento degli investimenti nazionali aggraverà la frammentazione dell'industria europea della difesa. |
(9) Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in una base industriale e tecnologica di difesa europea molto più forte, coordinata e interoperabile. In assenza di coordinamento e cooperazione è infatti probabile che l'aumento degli investimenti nazionali aggraverà la frammentazione dell'industria europea della difesa esponendo l'Unione a ulteriori dipendenze esterne. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) Gli investimenti comuni dovrebbero inoltre concentrarsi sul rafforzamento delle capacità di produzione comuni nel settore della difesa, consolidando in tal modo la base industriale dell'UE, rispondendo alle esigenze più critiche, garantendo l'interoperabilità e fornendo una prospettiva a lungo termine per la competitività dell'industria dell'Unione. Ciò dovrebbe comportare un potenziamento delle capacità di difesa dell'UE, anche negli Stati membri che si trovano nel diretto vicinato di una zona di guerra, e una maggiore sicurezza per i cittadini dell'Unione. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) In considerazione della rapida evoluzione delle dinamiche di sicurezza nel contesto della guerra in Ucraina, lo strumento dovrebbe consentire la partecipazione di paesi candidati all'UE, come la Moldova, agli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto la loro inclusione rafforzerebbe le capacità di difesa e, in ultima analisi, contribuirebbe alla preparazione europea in materia di difesa. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente e subappaltatore coinvolto nell'appalto comune se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. |
(17) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente e subappaltatore coinvolto nell'appalto comune se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE). Il principio del rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea dovrebbe essere considerato una priorità nelle procedure di appalto. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. |
(18) Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato in modo da ostacolare qualunque tipo di ingerenza esercitabile attraverso tale prodotto. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Le sovvenzioni a titolo dello strumento possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi in base al conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione. |
(19) Le sovvenzioni a titolo dello strumento possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi in base al conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione, a condizione che l'Unione non cofinanzi il prodotto della difesa stesso in quanto ciò non sarebbe conforme alla base giuridica e al diritto primario dello strumento. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare qualsiasi perturbazione del sostegno dell'Unione che potrebbe pregiudicare gli interessi di quest'ultima, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni che coprono un periodo a decorrere dal 24 febbraio 2022, anche se iniziate prima della presentazione della domanda di sovvenzione. |
(23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare qualsiasi perturbazione del sostegno dell'Unione che potrebbe pregiudicare gli interessi di quest'ultima, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni che coprono un periodo a decorrere dal 24 febbraio 2022, anche se iniziate prima della presentazione della domanda di sovvenzione e purché si possa dimostrare che la prospettiva di finanziamento dell'Unione ha incentivato la cooperazione tra gli Stati membri interessati. Tale retroattività è una misura eccezionale giustificata dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e non dovrebbe essere estesa ad altri programmi. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme sulle sovvenzioni. |
(24) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce norme definite in modo chiaro sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme sulle sovvenzioni. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 bis) Nell'ambito della revisione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, alla luce dell'attuale contesto caratterizzato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, dovrebbe essere presa in considerazione qualsiasi possibilità di rafforzare ulteriormente gli stanziamenti di bilancio del presente strumento e di prorogarne la durata, sulla base di relazioni documentate sul suo tasso di esecuzione. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 bis) L'approfondimento della cooperazione tra Stati membri a livello dell'Unione nel campo della difesa dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della vigilanza e del controllo parlamentari da parte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per un'Unione più resiliente, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, compreso il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione; |
a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per un'Unione più resiliente, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, compresi il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e l'apertura delle catene di approvvigionamento in tutta l'Unione; |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) promuovere la cooperazione nelle procedure di appalto nel settore della difesa tra gli Stati membri partecipanti contribuendo alla solidarietà, all'interoperabilità, alla prevenzione di effetti di spiazzamento, evitando la frammentazione e aumentando l'efficacia della spesa pubblica. |
b) promuovere la cooperazione nelle procedure di appalto nel settore della difesa tra gli Stati membri partecipanti contribuendo alla solidarietà, all'interoperabilità, alla prevenzione di effetti di spiazzamento, evitando la frammentazione e aumentando l'efficacia della spesa pubblica nell'Unione e nei suoi Stati membri. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2024 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti. |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2024 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti, prelevati dai margini non assegnati entro i massimali del QFP e mobilitati attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP, senza tagli ai programmi in corso. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'importo di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per cofinanziare il prodotto della difesa. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite allo strumento alle condizioni di cui alle disposizioni pertinenti del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il "regolamento finanziario"). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. |
3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite allo strumento alle condizioni di cui alle disposizioni pertinenti del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il "regolamento finanziario"). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Tali risorse sono contabilizzate al di sopra dell'importo di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Disposizioni supplementari in materia di appalti per i paesi candidati all'adesione all'UE |
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Lo strumento è inoltre aperto ai paesi candidati all'adesione all'UE, come la Moldova, ai fini della partecipazione agli appalti comuni nel settore della difesa, in cooperazione con uno Stato membro e conformemente alle disposizioni del presente regolamento. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il finanziamento dell'UE incentiva la cooperazione tra gli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune più un importo adeguato per creare l'effetto di incentivazione necessario per indurre la cooperazione. |
2. Il finanziamento dell'UE incentiva la cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 5 del presente regolamento per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e contribuisce alla modernizzazione dell'industria europea della difesa. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune più un importo adeguato per creare l'effetto di incentivazione necessario per indurre la cooperazione. Al fine di garantire l'efficacia del bilancio, il contributo finanziario dell'Unione a titolo del presente strumento per ciascuna azione non supera il 20 % del valore stimato del contratto di appalto. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. |
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite in maniera rigorosa conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, il programma di lavoro di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3. |
2. La Commissione adotta un atto delegato in conformità all'articolo 13 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il programma di lavoro di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il programma di lavoro stabilisce l'entità finanziaria minima delle azioni di appalto congiunto e determina l'importo indicativo del sostegno finanziario per le azioni realizzate dal numero minimo di Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), nonché gli incentivi per appalti di valore superiore e l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati. |
3. Il programma di lavoro stabilisce: |
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a) l'entità finanziaria minima delle azioni di appalto congiunto; |
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b) l'importo indicativo del sostegno finanziario per le azioni realizzate dal numero minimo di Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c); |
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c) gli incentivi per appalti di valore superiore e l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati; |
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d) le priorità di finanziamento in linea con le esigenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2; |
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e) una descrizione delle azioni che prevedono la cooperazione per appalti comuni; f) il valore stimato degli appalti comuni; |
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g) la procedura di valutazione e selezione delle proposte; |
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h) una descrizione precisa dei traguardi necessari a misurare i progressi compiuti nell'attuazione della rispettiva azione o dei relativi risultati, nonché gli importi associati da erogare; |
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i) le modalità di verifica dei traguardi e del processo di erogazione durante l'attuazione della rispettiva azione. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. |
2. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e si basa su una serie di indicatori chiave di prestazione. Entro il ... [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una serie di indicatori chiave di prestazione. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 bis |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11 e 12 è conferito alla Commissione per due anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore]. |
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3. La delega di potere di cui agli articoli 11 e 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [degli articoli] … entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni |
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Riferimenti |
COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AFET 12.9.2022 |
ITRE 12.9.2022 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 12.9.2022 |
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Relatore per parere Nomina |
Karlo Ressler 13.9.2022 |
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Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
19.1.2023 |
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Esame in commissione |
9.2.2023 |
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Approvazione |
28.3.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Francisco Guerreiro, Fabienne Keller, Monika Vana |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Andreas Glück |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
33 |
+ |
ECR |
Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca |
NI |
Andor Deli |
PPE |
Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Eleni Stavrou, Angelika Winzig |
Renew |
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Andreas Glück, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds |
S&D |
Pietro Bartolo, Pascal Durand, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Monika Vana |
1 |
- |
ID |
Joachim Kuhs |
1 |
0 |
The Left |
Dimitrios Papadimoulis |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI (22.3.2023)
destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
(COM(2022)0349 – C9‑0287/2022 – 2022/0219(COD))
Relatrice per parere: Monika Hohlmeier
BREVE MOTIVAZIONE
La relatrice accoglie la proposta di regolamento della Commissione sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni L'invasione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Federazione russa e il conflitto armato in corso in Ucraina hanno reso evidente che è fondamentale agire ora per affrontare le carenze esistenti. La relatrice condivide l’opinione che, in assenza di coordinamento e cooperazione, i maggiori investimenti degli Stati membri a sostegno della difesa rischino di accrescere la frammentazione del settore europeo della difesa, di limitare il potenziale di cooperazione durante l'intero ciclo di vita del materiale, di intensificare le dipendenze esterne e di compromettere l'interoperabilità.
Il presente progetto di parere si concentra sui settori in cui la commissione per il controllo dei bilanci può apportare un valore aggiunto, in particolare il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione e il monitoraggio dell'efficacia in termini di costi delle varie forme di finanziamento dell'Unione nell'attuazione delle politiche dell'Unione.
In quest'ottica, la proposta della relatrice si concentra su tre settori principali: le tipologie di finanziamento e la scelta dei relativi metodi di attuazione, gli elementi chiave della definizione del programma di lavoro e dei criteri di aggiudicazione e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compreso il rafforzamento del ruolo della Corte dei conti, dell'OLAF e dell'EPPO.
Per quanto riguarda l'attuazione e le forme di finanziamento dell'UE, la relatrice rileva con preoccupazione la preponderanza attribuita nella proposta della Commissione ai finanziamenti non collegati ai costi. La relatrice ricorda che questa non è l'unica opzione disponibile nel regolamento finanziario e sottolinea che strumenti analoghi nell'ambito dei finanziamenti non collegati ai costi, come nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, sono oggetto di critiche a causa di carenze nella sua attuazione, con problemi quali tappe intermedie poco chiare o la mancanza di una metodologia per quantificare l'impatto dei target intermedi non conseguiti. In questo scenario, la relatrice propone di non limitare l'applicazione di tale strumento a tali metodi di finanziamento e invita la Commissione a esplorare altre possibilità, come il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
La relatrice propone ulteriori miglioramenti per i casi in cui un finanziamento non collegato ai costi sia considerato alla fine appropriato, in particolare per quanto riguarda il perfezionamento della definizione delle tappe fondamentali, le procedure di verifica e le eventuali correzioni in caso di adempimento insoddisfacente. La relatrice propone inoltre di stabilire dimensioni minime per gli appalti congiunti al fine di garantire un impatto reale e misurabile.
Infine, la relatrice propone ulteriori emendamenti volti a garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione, specificando il ruolo della Corte dei conti, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO), nonché introducendo disposizioni specifiche volte a garantire i loro diritti e l'accesso nei paesi terzi che partecipano allo strumento.
Come nota finale, la relatrice si rammarica profondamente del fatto che la Commissione abbia scelto di presentare la proposta di regolamento che istituisce lo strumento senza includere una valutazione d'impatto, e ricorda alla Commissione gli impegni assunti nell'ambito della propria agenda "Legiferare meglio".
EMENDAMENTI
La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la sottocommissione per la sicurezza e la difesa, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) I capi di Stato o di governo dell'UE riuniti a Versailles l'11 marzo si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee" alla luce dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione, nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'UE. |
(1) I capi di Stato o di governo dell'UE riuniti a Versailles l'11 marzo si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee" alla luce dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'UE, comprese le piccole e medie imprese (PMI). |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare, in modo collaborativo, le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia. |
(4) Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare, in modo collaborativo, le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia. Tali acquisizioni critiche e urgenti sono finalizzate ad aumentare la quantità di materiale per la difesa già in possesso, il che potrebbe limitare le opportunità di appalti congiunti offerte nell'ambito dello strumento. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea dovrebbe essere pertanto al centro di tali sforzi. Permangono infatti difficoltà e carenze e la base industriale di difesa europea rimane altamente frammentata, priva di un'azione collaborativa sufficiente e dell'interoperabilità dei prodotti. |
(6) Il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea dovrebbe essere pertanto al centro di tali sforzi. Permangono infatti difficoltà e carenze e la base industriale di difesa europea rimane altamente frammentata, priva di un'azione collaborativa sufficiente e dell'interoperabilità dei prodotti. Alla luce dell'attuale situazione in Europa derivante dalla minaccia per la sua sicurezza, è essenziale stanziare fondi europei per il rilancio degli operatori nel settore della difesa in tutti gli Stati membri al fine di sostenere e incrementare la capacità di difesa dell'Unione, garantendo nel contempo che i fondi stanziati siano spesi in modo efficiente ed efficace. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Inoltre, dato che la base industriale e tecnologica di difesa europea richiede condizioni favorevoli a lungo termine, è della massima importanza garantire l'accesso ai finanziamenti alle imprese del settore della difesa, come stabilito nella bussola strategica per la sicurezza e la difesa. A causa della mancanza di una classificazione esplicita della sostenibilità nell'ambito della tassonomia dell'Unione, le imprese del settore della difesa dell'UE incontrano notevoli difficoltà nell'ottenere finanziamenti e di conseguenza nell'incrementare la loro capacità produttiva, il che rende la delocalizzazione della produzione al di fuori del mercato interno più attraente agli occhi di tali operatori. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero compiere un primo passo in tal senso e inviare un segnale positivo alle imprese europee della difesa e al settore finanziario adeguando lo statuto della Banca europea per gli investimenti al fine di consentire il finanziamento degli investimenti nel settore della difesa. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, attualmente adattate a un tempo di pace. |
(7) Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, attualmente adattate a un tempo di pace, e impone pertanto il ricorso a tecnologie all'avanguardia per conseguire capacità militari e di sicurezza ad alte prestazioni, concepite per fare avanzare il più possibile il posizionamento strategico dell'Unione. È inoltre opportuno osservare che alcuni Stati membri hanno già aumentato il loro bilancio per gli appalti di materiali della difesa e hanno già avviato procedure di appalto nazionali. Lo strumento significherebbe, per taluni Stati membri, un aumento degli impegni nel periodo 2022-2024 rispetto a un contesto che non richiede la mobilitazione di finanziamenti. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi, nonché ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per elaborare gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In questo contesto i produttori potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni. |
(8) Di conseguenza è possibile prevedere una marcata inflazione dei prezzi, nonché ritardi più lunghi nei tempi di consegna, che potrebbero compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le industrie della difesa devono garantire la capacità di produzione necessaria per elaborare gli ordini, così come le materie prime e i sottocomponenti critici. In questo contesto i produttori potrebbero privilegiare gli ordini più importanti, lasciando potenzialmente esposti i paesi più vulnerabili, privi delle dimensioni critiche e dei mezzi finanziari per garantire ordini di grandi dimensioni. È pertanto necessario stabilire criteri chiari per l'assegnazione dei finanziamenti dell'Unione nel modo più efficace possibile. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in una base industriale e tecnologica di difesa europea molto più forte. In assenza di coordinamento e cooperazione è infatti probabile che l'aumento degli investimenti nazionali aggraverà la frammentazione dell'industria europea della difesa. |
(9) Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in una base industriale e tecnologica di difesa europea, che è essenziale affinché l'Europa sia in grado di garantire la sicurezza dei suoi cittadini. In assenza di coordinamento e cooperazione è infatti probabile che l'aumento degli investimenti nazionali aggraverà la frammentazione dell'industria europea della difesa. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Alla luce delle sfide di cui sopra e delle relative trasformazioni strutturali nel settore della difesa dell'UE, risulta necessario accelerare l'adeguamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, migliorarne la competitività e l'efficienza e contribuire in tal modo al rafforzamento e alla riforma delle capacità industriali degli Stati membri nel settore della difesa. Per affrontare le carenze industriali si dovrebbe provvedere alla tempestiva risoluzione delle carenze più urgenti. |
(10) Alla luce delle sfide di cui sopra e delle relative trasformazioni strutturali nel settore della difesa dell'UE, nonché a norma dell'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), risulta necessario accelerare l'adeguamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, migliorarne la competitività e l'efficienza e contribuire in tal modo al rafforzamento e alla riforma delle capacità industriali degli Stati membri nel settore della difesa. Per affrontare le carenze industriali si dovrebbe provvedere alla tempestiva risoluzione delle carenze più urgenti. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Dovrebbero in particolare essere incentivati gli investimenti e gli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto tali azioni collaborative assicurerebbero che i necessari cambiamenti nella base industriale dell'UE avvengano in modo collaborativo, evitando un'ulteriore frammentazione del settore. |
(11) Dovrebbero in particolare essere incentivati gli investimenti e gli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto tali azioni collaborative assicurerebbero che i necessari cambiamenti nella base industriale dell'UE avvengano in modo collaborativo, evitando un'ulteriore frammentazione del settore. A causa delle differenze tra gli Stati membri, le possibili acquisizioni congiunte spesso fanno crescere il volume dei singoli contratti a un punto tale che, potenzialmente, solo le maggiori imprese dell'industria europea della difesa sono in grado di partecipare a gare e appalti competitivi. Questo costituisce una sfida in particolare per le PMI, poiché in alcuni Stati membri la maggior parte degli operatori del settore dei materiali di difesa è di piccole e medie dimensioni. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Lo strumento a breve termine dovrebbe compensare la complessità e i rischi associati a tali azioni congiunte, consentendo nel contempo economie di scala nelle azioni intraprese dagli Stati membri destinate a rafforzare e modernizzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, aumentando in tal modo la resilienza della capacità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Incentivare gli appalti comuni comporterebbe altresì una diminuzione dei costi in termini di sfruttamento, manutenzione e ritiro dei sistemi. |
(13) Lo strumento a breve termine dovrebbe compensare la complessità e i rischi associati a tali azioni congiunte, consentendo nel contempo economie di scala nelle azioni intraprese dagli Stati membri destinate a rafforzare e modernizzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, aumentando in tal modo la resilienza della capacità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Incentivare gli appalti comuni comporterebbe altresì una diminuzione dei costi in termini di sfruttamento, manutenzione e ritiro dei sistemi. Esso mira a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, portando a una maggiore solidarietà, a una maggiore interoperabilità e a una spesa pubblica più efficiente. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 bis) Lo strumento dovrebbe consentire alla base industriale e tecnologica di difesa europea di adattare e aumentare le sue capacità di produzione per produrre i prodotti di difesa necessari, aumentando la non dipendenza da fonti non unionali o non NATO e garantendo che le catene di approvvigionamento della difesa restino legate ai partner dell'Unione e della NATO, contribuendo pertanto al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento e degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(13 ter) Tra gli obiettivi dello strumento figura l'aumento della capacità produttiva di materiali di difesa ma, sempre conformemente allo strumento, i finanziamenti sarebbero concessi per gli appalti congiunti e per gli Stati membri ma non per l'industria. Pertanto, vi sarebbe una discrepanza tra gli obiettivi dello strumento, le azioni da finanziare e i criteri per la concessione degli aiuti. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con soggetti giuridici che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato. |
(16) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con soggetti giuridici che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune dovrebbero essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato. La politica europea di difesa dovrebbe pertanto essere elaborata per ottimizzare le capacità di tutti gli Stati membri e promuovere la cooperazione in materia di ricerca e tecnologia per garantire uno sviluppo coordinato. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Considerando la natura stessa dello strumento, derivante dalla sua base giuridica, che mira a rafforzare l'industria europea della difesa, le possibilità di deroga ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere ridotte rigorosamente al minimo. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19) Le sovvenzioni a titolo dello strumento possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi in base al conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione. |
(19) Le forme di finanziamento dell’Unione e i metodi di esecuzione del Fondo europeo per la difesa dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tale scelta dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Ove le sovvenzioni a titolo dello strumento possano assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi, i criteri fondamentali dovrebbero essere il conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione. |
Motivazione
Il finanziamento non collegato ai costi non è l'unico tipo di sovvenzione esistente. Il regolamento finanziario consente una gamma più ampia di strumenti, adattati alle diverse esigenze, che possono essere più adatti al presente regolamento, come sottolineato nel presente emendamento.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Se la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi, la Commissione dovrebbe stabilire nel programma di lavoro le condizioni di finanziamento per ciascuna azione, in particolare specificando: una descrizione dell'azione che implica la cooperazione in materia di appalti comuni al fine di affrontare le esigenze più urgenti e critiche in materia di capacità; i traguardi fondamentali per l'attuazione dell'azione; l'ordine di grandezza approssimativo previsto dall'appalto comune e d) il contributo massimo disponibile dell'Unione. |
(20) Se la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi, la Commissione dovrebbe stabilire nel programma di lavoro le condizioni di finanziamento per ciascuna azione, in particolare specificando: una descrizione dell'azione che implica la cooperazione in materia di appalti comuni al fine di affrontare le esigenze più urgenti e critiche in materia di capacità; i traguardi fondamentali per l'attuazione dell'azione; l'ordine di grandezza approssimativo previsto dall'appalto comune, d) il contributo massimo disponibile dell'Unione, e e) la giustificazione dell’adeguatezza di tale specifica forma di finanziamento. |
Motivazione
Come indicato nell'emendamento precedente, il finanziamento non collegato ai costi potrebbe non essere l'opzione di finanziamento più adeguata a seconda delle azioni specifiche da finanziare nell'ambito di questo strumento e potrebbe presentare maggiori sfide per quanto riguarda l'adeguata protezione dell'UE e la sana gestione finanziaria di tali fondi. Sarebbe pertanto auspicabile che la Commissione giustificasse i casi in cui si ritiene che il finanziamento non collegato ai costi sia l'opzione migliore rispetto ad altre possibilità.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione può essere differenziato in base a fattori quali: la complessità dell'appalto comune, per la quale una proporzione delle dimensioni previste del contratto di appalto, basata sull'esperienza acquisita in azioni analoghe, può fungere da indicatore iniziale; le caratteristiche della cooperazione, quali l'utilizzo congiunto, la costituzione di scorte, la proprietà o la manutenzione, che possono generare risultati di interoperabilità più forti e segnali di investimento a lungo termine per il settore e c) il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati alle cooperazioni esistenti. |
(21) Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione può essere differenziato in base a fattori quali: la complessità dell'appalto comune, per la quale una proporzione delle dimensioni previste del contratto di appalto, basata sull'esperienza acquisita in azioni analoghe, può fungere da indicatore iniziale; le caratteristiche della cooperazione, quali l'utilizzo congiunto, la costituzione di scorte, la proprietà o la manutenzione, che possono generare risultati di interoperabilità più forti e segnali di investimento a lungo termine per il settore, nonché la dimensione dell'appalto congiunto, al fine di garantire un impatto reale e misurabile, e c) il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati alle cooperazioni esistenti. |
Motivazione
Il contributo dell'Unione dovrebbe essere destinato a progetti al di sopra di una dimensione minima, al fine di garantire un impatto reale e misurabile.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice avente sede in uno Stato membro o in un paese terzo associato, compresi gli organismi dell'Unione o le organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement, OCCAR). |
(22) Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice avente sede in uno Stato membro o in un paese terzo associato, compresi gli organismi dell'Unione o le organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe consultare l'ente appaltante sui progressi compiuti per quanto riguarda l'azione prima di eseguire il pagamento ai destinatari, in modo che l'ente appaltante possa garantire il rispetto delle scadenze da parte dei destinatari. L’ente appaltante dovrebbe presentare alla Commissione osservazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda l’azione, in modo che la Commissione possa stabilire se sono soddisfatte le condizioni per procedere al pagamento. |
Motivazione
Gli enti appaltanti, nominati dagli Stati membri o da paesi terzi associati, agiscono per loro conto ai fini degli appalti comuni. È pertanto ragionevole che la Commissione si consulti con loro sui progressi compiuti prima dell'esecuzione del pagamento.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 bis) Le disposizioni, le garanzie e gli importi generali dell’appalto dovrebbero essere il più possibile trasparenti per evitare una lesione degli interessi finanziari dell’Unione , la perdita di credibilità delle Istituzioni nei confronti dei cittadini dell'Unione e disperdere preziose risorse nell’ambito della guerra in Ucraina; |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare qualsiasi perturbazione del sostegno dell'Unione che potrebbe pregiudicare gli interessi di quest'ultima, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni che coprono un periodo a decorrere dal 24 febbraio 2022, anche se iniziate prima della presentazione della domanda di sovvenzione. |
(23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. |
Motivazione
Il regolamento finanziario stabilisce il principio generale secondo cui le sovvenzioni non sono concesse retroattivamente. Gli obiettivi principali di questo strumento, quali definiti all'articolo 3, sono promuovere la competitività, l'efficienza e la cooperazione. Le azioni che sono già in fase di attuazione al momento dell'entrata in vigore del presente strumento non avrebbero richiesto gli incentivi da esso offerti e pertanto le limitate risorse disponibili sarebbero state utilizzate meglio per incentivare azioni di collaborazione future e non realizzate tra gli Stati membri.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 bis) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3, ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/954, (Euratom, CE) n. 2185/965 e (UE) 2017/19396, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio7. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea, e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. |
(26) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. È fondamentale contrastare la corruzione e difendere lo Stato di diritto. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio7. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea, e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. |
_________________ |
_________________ |
3 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). |
3 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). |
4 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). |
4 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). |
5 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, del 15.11.1996, pag. 2). |
5 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, del 15.11.1996, pag. 2). |
6 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). |
6 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). |
7 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). |
7 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(26 bis) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. A tali paesi terzi dovrebbe essere imposto di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF, l’EPPO e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per un'Unione più resiliente, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, compreso il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione; |
a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per un'Unione più resiliente, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, compreso il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione, preservando nel contempo l'efficienza sotto il profilo dei costi; |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli obiettivi sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento e sullo sviluppo della base industriale dell'Unione nel settore della difesa per consentirle di far fronte in particolare alle esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, in particolare quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto del lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa. |
2. Gli obiettivi sono perseguiti ponendo l'accento sul rafforzamento e sullo sviluppo della base industriale dell'Unione nel settore della difesa, conformemente alla base giuridica dello strumento, per consentirle di far fronte in particolare alle esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa, in particolare quelle messe in evidenza o esacerbate dalla risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto del lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, l'accento sarà posto sul miglioramento dell'efficienza degli appalti comuni nel settore della difesa. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. |
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Sono stabiliti criteri specifici per l'importo da assegnare a ciascuna delle attività di attuazione. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Laddove necessario per l'attuazione di un'azione, i contributi finanziari possono coprire un periodo antecedente la data della richiesta di contributi finanziari per tale azione, a condizione che l'azione non sia iniziata prima del 24 febbraio 2022. |
soppresso |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Il sostegno finanziario dell'Unione può essere erogato tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare le sovvenzioni. Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi. La priorità è data al finanziamento mediante rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e le deviazioni da tale metodo sono giustificate. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione è limitato al 20 % del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio di Stati membri e paesi associati. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri o i paesi terzi associati nominano un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude gli accordi che ne conseguono con i contraenti per conto degli Stati membri partecipanti. |
1. Gli Stati membri o i paesi terzi associati nominano un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude gli accordi che ne conseguono con i contraenti per conto degli Stati membri partecipanti, come specificato. La Commissione consulta l'ente appaltante sullo stato di avanzamento dell'azione prima dell'esecuzione del pagamento. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione una notifica dell'ente appaltante sulle garanzie fornite da un contraente o un subappaltatore coinvolto nell'appalto comune che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato. Le garanzie e le relative disposizioni nel contratto di appalto sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3. |
6. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione una notifica dell'ente appaltante sulle garanzie fornite da un contraente o un subappaltatore coinvolto nell'appalto comune che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato. Le garanzie, gli importi generali dell’appalto e le relative disposizioni nel contratto di appalto sono messe a disposizione della Commissione su richiesta e di tutte le Istituzioni dell'Unione preposte al controllo del bilancio e alla salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. |
9. Le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo in base al quale il prodotto della difesa non può essere soggetto a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. dimensione stimata dell'appalto comune e qualsiasi dichiarazione dei partecipanti che utilizzeranno, ricostituiranno le scorte, possiederanno o manterranno congiuntamente i prodotti della difesa acquistati; |
5. dimensione stimata dell'appalto comune, per il quale è fissato un importo minimo che garantisca un impatto reale e misurabile, e qualsiasi dichiarazione dei partecipanti che utilizzeranno, ricostituiranno le scorte, possiederanno o manterranno congiuntamente i prodotti della difesa acquistati; |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento in linea con le esigenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
4. Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento in linea con le esigenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e fornisce una motivazione per lo svincolo dei fondi. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Il programma di lavoro stabilisce la procedura di valutazione e selezione delle proposte e la descrizione del processo di monitoraggio e esborso durante l'attuazione dell'azione pertinente. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter. Il programma di lavoro specifica la forma di finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 8. |
|
Se necessario, il programma di lavoro contiene una descrizione precisa dei traguardi e degli obiettivi che consenta di determinare i progressi compiuti verso il suo conseguimento, le procedure di verifica e i metodi di correzione in caso di adempimento insoddisfacente. |
Motivazione
È necessario un livello adeguato di dettaglio dei traguardi e degli obiettivi, delle procedure di verifica e dei meccanismi di correzione al fine di garantire una sana gestione finanziaria, sulla base dell'esperienza acquisita in altri strumenti quali il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. |
2. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, ivi inclusa quella delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, alle azioni realizzate nell'ambito dello strumento, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
|
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione |
|
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive. |
|
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a titolo dello strumento. |
|
3. L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito dello strumento. |
|
4. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 l'EPPO può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, se un paese terzo o un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo partecipa allo strumento, esso concede i necessari diritti e accesso richiesti dall'ordinatore responsabile, dall'OLAF, dall'EPPO e dalla Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. |
Motivazione
I ruoli della Commissione, della Corte dei conti, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Procura europea possono essere dettagliati in modo da garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Inoltre, tale ruolo dovrebbe essere rafforzato nel contesto di paesi terzi o soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni |
|||
Riferimenti |
COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD) |
|||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AFET 12.9.2022 |
ITRE 12.9.2022 |
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
CONT 12.9.2022 |
|||
Relatrice per parere: Nomina |
Monika Hohlmeier 11.10.2022 |
|||
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
19.1.2023 |
|||
Esame in commissione |
28.2.2023 |
|
|
|
Approvazione |
22.3.2023 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 3 1 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Ilana Cicurel, Corina Crețu, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria Grapini, Jeroen Lenaers, Viola von Cramon-Taubadel |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Anne-Sophie Pelletier, Bert-Jan Ruissen |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
21 |
+ |
ECR |
Bert-Jan Ruissen |
PPE |
José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský |
Renew |
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ilana Cicurel |
S&D |
Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Claudiu Manda, Lara Wolters |
Verts/ALE |
Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola von Cramon-Taubadel |
3 |
- |
ID |
Jean-François Jalkh |
The Left |
Luke Ming Flanagan, Anne-Sophie Pelletier |
1 |
0 |
ID |
Joachim Kuhs |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni |
|||
Riferimenti |
COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD) |
|||
Presentazione della proposta al PE |
19.7.2022 |
|
|
|
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
AFET 12.9.2022 |
ITRE 12.9.2022 |
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
BUDG 12.9.2022 |
CONT 12.9.2022 |
IMCO 12.9.2022 |
|
Commissioni associate Annuncio in Aula |
IMCO 15.12.2022 |
|
|
|
Relatori Nomina |
Michael Gahler 8.12.2022 |
Zdzisław Krasnodębski 8.12.2022 |
|
|
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
19.1.2023 |
|||
Esame in commissione |
6.2.2023 |
20.3.2023 |
|
|
Approvazione |
25.4.2023 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
87 8 25 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Maria da Graça Carvalho, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Nicolás González Casares, Bernard Guetta, Henrike Hahn, Ivars Ijabs, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Lin Lacapelle, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Georg Mayer, Vangelis Meimarakis, Marina Mesure, Iskra Mihaylova, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Johan Nissinen, Urmas Paet, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Tonino Picula, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Thijs Reuten, Manuela Ripa, Robert Roos, Isabel Santos, Mounir Satouri, Andreas Schieder, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Dominik Tarczyński, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Dragoş Tudorache, Henna Virkkunen, Anders Vistisen, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Pernille Weiss, Salima Yenbou, Bernhard Zimniok, Carlos Zorrinho |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Attila Ara-Kovács, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Nicola Beer, Erik Bergkvist, Adam Bielan, Vladimír Bilčík, Marc Botenga, Engin Eroglu, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Robert Hajšel, Ladislav Ilčić, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Georgios Kyrtsos, Katrin Langensiepen, Javi López, Dace Melbārde, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Jutta Paulus, Dominique Riquet, Christian Sagartz, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Elena Yoncheva |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Corina Crețu, Carlo Fidanza, Caroline Roose |
|||
Deposito |
28.4.2023 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
87 |
+ |
ECR |
Adam Bielan, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Ladislav Ilčić, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Witold Jan Waszczykowski |
ID |
Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Susanna Ceccardi |
PPE |
Alexander Alexandrov Yordanov, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Vangelis Meimarakis, Dace Melbārde, Francisco José Millán Mon, Angelika Niebler, Markus Pieper, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Isabel Wiseler-Lima |
Renew |
Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Nicola Danti, Engin Eroglu, Valter Flego, Claudia Gamon, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Ivars Ijabs, Georgios Kyrtsos, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Dragoş Tudorache |
S&D |
Attila Ara-Kovács, Erik Bergkvist, Włodzimierz Cimoszewicz, Beatrice Covassi, Corina Crețu, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Dan Nica, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula, Thijs Reuten, Isabel Santos, Andreas Schieder, Patrizia Toia, Elena Yoncheva, Carlos Zorrinho |
Verts/ALE |
Reinhard Bütikofer |
8 |
- |
ID |
Markus Buchheit, Marie Dauchy, Jean-Lin Lacapelle, Georg Mayer, Anders Vistisen, Bernhard Zimniok |
The Left |
Marc Botenga, Marina Mesure |
25 |
0 |
ECR |
Johan Nissinen, Robert Roos, Charlie Weimers |
NI |
Kinga Gál, Clara Ponsatí Obiols |
Renew |
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Dominique Riquet, Salima Yenbou |
S&D |
Josianne Cutajar, Raphaël Glucksmann |
Verts/ALE |
Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Caroline Roose, Mounir Satouri, Thomas Waitz |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU C 486 del 21.12.2022, pag. 168.
- [*] Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [2] GU C […] del […], pag. […].
- [3] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
- [4] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
- [5] GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
- [6] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
- [7] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
- [8] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, del 15.11.1996, pag. 2).
- [9] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
- [10] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
- [11] Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
-
[12] Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (2013/488/UE) (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
- [13] Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
- [14] Tale modifica riguarda l'importo di 82 972 301 EUR e si rifletterà nell'aggiornamento tecnico della programmazione finanziaria che sarà pubblicato dalla Commissione nel febbraio 2023.
- [15] In seguito all'adozione della proposta della Commissione, il margine all'interno della rubrica 5 sarebbe completamente esaurito fino al 2025 e resterebbe limitato fino alla fine dell'attuale QFP.
- [16] L'EDIP figura tra i possibili punti all'ordine del giorno del Collegio del 21 giugno 2023.
- [17] 2022/2046 (INI): "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide".