RELAZIONE sulle molestie sessuali nell'UE e la valutazione del movimento MeToo
4.5.2023 - (2022/2138(INI))
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
Relatore: Michal Šimečka
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulle molestie sessuali nell'UE e la valutazione del movimento MeToo
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 8, 10, 19, 83, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
– viste la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla violenza e le molestie (n. 190), la raccomandazione sulla violenza e le molestie (n. 206) e le sue principali disposizioni,
– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[1],
– vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione[2] (direttiva sugli informatori),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),
– vista la comunicazione della Commissione, del 12 novembre 2020, dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),
– vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE[3],
– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE[4],
– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere[5],
– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi[6],
– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere[7],
– vista la sua risoluzione del 6 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online[8],
– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2021 su "MeToo" e molestie – conseguenze per le istituzioni dell'UE[9],
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2023 sull'adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[10],
– vista la relazione sull'indice relativo all'uguaglianza di genere 2022 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,
– visto lo studio congiunto internazionale del dicembre 2022 sulla violenza e le molestie sul lavoro[11],
– vista la relazione del Mediatore europeo del 17 dicembre 2018 relativa alla dignità sul luogo di lavoro nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE,
– vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 2 luglio 2018 sul funzionamento del comitato consultivo che si occupa delle denunce di molestie nei confronti di membri del Parlamento europeo e sulle relative procedure di gestione,
– visto l'articolo 10, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto l'allegato II del suo regolamento dal titolo "Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni",
– visto l'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0178/2023),
A. considerando che l'uguaglianza di genere è un valore fondamentale dell'UE sancito dall'articolo 2 TUE e deve essere integrata in tutte le politiche, attività e programmi dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere pienamente rispettato; che, a norma dell'articolo 3 della Carta, il diritto all'integrità della persona è fondamentale;
B. considerando che la violenza basata sul genere in tutte le sue forme, comprese le molestie sessuali, rappresenta una causa e una conseguenza della disuguaglianza di genere, della discriminazione e della violazione dei diritti umani che costituisce un grave ostacolo alla partecipazione delle donne, delle ragazze e delle altre vittime in tutti gli ambiti della vita privata e pubblica, impedendo loro di godere pienamente dei loro diritti e delle libertà fondamentali; che l'eliminazione della violenza di genere è una condizione fondamentale per conseguire una reale uguaglianza di genere; che per prevenire e combattere la violenza di genere, comprese le molestie sessuali, è essenziale che l'UE e gli Stati membri compiano progressi significativi verso il conseguimento dell'uguaglianza di genere mediante azioni concrete e la piena attuazione dell'integrazione della dimensione di genere e del bilancio di genere in tutti gli ambiti di intervento politico e decisionali;
C. considerando che le molestie sessuali sono definite nel diritto dell'UE come una "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo"; che l'attuale normativa dell'UE non si è dimostrata sufficientemente efficace per prevenire e combattere tali fenomeni a livello pratico; che è necessaria una legislazione europea più severa in materia di lotta alla violenza di genere e di salute e sicurezza sul lavoro e che deve essere estesa anche alle molestie e alle molestie sessuali al di fuori del luogo di lavoro, in linea con la convenzione di Istanbul, al fine di affrontare appieno il problema in tutti gli ambiti della vita e della società; che la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione sancisce il diritto di non subire discriminazioni e di non essere vittime di molestie basate sull'orientamento sessuale nei contesti di lavoro[12]; che le "direttive sulla parità di genere" stabiliscono che le molestie sessuali e a sfondo sessuale sul lavoro e nell'accesso a beni e servizi sono contrarie al principio della parità di trattamento tra uomini e donne; che la proposta di direttiva sulla violenza contro le donne definisce "molestie sessuali sul lavoro" qualsiasi forma di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico, che si verifichi durante o in relazione a un impiego, un'occupazione e un lavoro autonomo o che riguardi detto impiego, occupazione, lavoro autonomo, compresi i rapporti di servizio per coloro che esercitano le proprie funzioni, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della vittima, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, compreso il caso in cui il rigetto di tale comportamento o la sottomissione allo stesso da parte di una persona sono utilizzati esplicitamente o implicitamente come fondamento per prendere decisioni relative al suo lavoro; che la violenza sessuale e le molestie sul luogo di lavoro rappresentano una grave questione di salute e sicurezza e andrebbero affrontate in quanto tali e prevenute;
D. considerando che le molestie sessuali costituiscono una forma di violenza di genere e una forma estrema di discriminazione basata sul genere che colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze; che gli autori dei reati sessuali sono prevalentemente uomini; che le molestie sono spesso legate ad altre forme di discriminazione oltre a quella basata sul genere, e devono essere affrontate con un approccio intersettoriale e da tutte le prospettive; che le molestie sessuali devono essere comprese nel contesto del potere maschile e di una più ampia diseguaglianza di genere, poiché si tratta di una conseguenza degli stereotipi di genere, delle strutture eteropatriarcali, delle disuguaglianze strutturali e istituzionali nonché del sessismo radicato nella distribuzione iniqua del potere tra le donne e gli uomini nella società e nella vita lavorativa; che devono essere considerate diverse dimensioni per comprendere quali meccanismi creano le nozioni di superiorità e inferiorità nella società e nella vita professionale; che le molestie sessuali si possono manifestare in molte forme differenti e possono verificarsi in molti contesti sociali diversi, quali l'ambiente domestico, il luogo di lavoro, il sistema dell'istruzione, online e nei luoghi pubblici, comprese le molestie di strada, e hanno gravi conseguenze su ogni aspetto della società; che le molestie sessuali nei luoghi di studio hanno gravi conseguenze sulla capacità di apprendimento degli studenti e sulla loro salute fisica e mentale e hanno implicazioni che durano per tutta la vita, come la normalizzazione delle molestie sessuali; che le molestie sessuali hanno una connotazione di genere e che un numero sproporzionato di donne e ragazze è vittima di molestie sessuali compresi, fra l'altro, gli stupri e le aggressioni sessuali; che le molestie sessuali pregiudicano l'uguaglianza sul lavoro e rafforzano gli stereotipi riguardanti le capacità e le aspirazioni delle donne; che le molestie sessuali possono avere un effetto silenziatore e un impatto negativo sulla retribuzione, sull'avanzamento di carriera e sulle condizioni di lavoro delle vittime e possono spingere gli individui ad abbandonare il mondo del lavoro; che il movimento MeToo ha sensibilizzato in merito all'abuso degli accordi di non divulgazione nel contesto delle molestie sessuali al fine di impedire alle vittime di denunciare i fatti accaduti e tali accordi restano un elemento di preoccupazione che deve essere affrontato; che le molestie sessuali contribuiscono altresì al numero minore di donne che accedono al mercato del lavoro e vi rimangono, aggravando il divario in termini di partecipazione femminile alla forza lavoro, e alla minore retribuzione delle donne rispetto agli uomini, ampliando in tal modo il divario di retribuzione tra i generi;
E. considerando che una donna su due (55 %) nell'UE ha subito molestie sessuali almeno una volta dall'età di 15 anni; che sul luogo di lavoro, spesso lungi dall'essere un ambiente sicuro e rispettoso, più di una persona su cinque (circa il 23 %) ha subito violenze e molestie di natura fisica, psicologica o sessuale; che sia i molestatori che le vittime possano appartenere a qualunque sesso o genere; che le donne, le ragazze, le persone lesbiche, gay, transgender, queer, intersessuali, asessuali e altro (LGBTQIA+), come pure altri gruppi vulnerabili, sono particolarmente esposti e sono vittime di molestie in modo sproporzionato[13]; che sono necessari più dati anonimizzati per comprendere la ripartizione dei casi di molestie, tenendo in particolare presente che molti dipendenti LGBTQIA+ lavorano in un ambiente caratterizzato da pregiudizi e ostilità; che la percentuale di donne che hanno lavorato e che hanno subito comportamenti indesiderati a connotazione sessuale sul posto di lavoro varia tra gli Stati membri e va dall'11 % al 41 %[14]; che la maggioranza delle molestie sessuali sul luogo di lavoro avvengono tra colleghi e molti casi coinvolgono i superiori di sesso maschile; che il 32 % di tutte le vittime nell'UE dichiara che l'aggressore era un superiore, un collega o un cliente; che il 75 % delle donne che svolgono professioni qualificate o che ricoprono incarichi dirigenziali ha subito molestie sessuali; che il 61 % delle donne che lavorano nel settore dei servizi ha subito molestie sessuali[15]; che le giovani donne sono doppiamente esposte a violenze e molestie sessuali rispetto alle controparti maschili e che le donne migranti riportano un'incidenza di violenza e molestie sessuali quasi doppia rispetto alle donne non migranti; che la discriminazione di genere, comprese le molestie sessuali, può peggiorare se associata alla discriminazione basata su altre forme di discriminazione proibite dal diritto dell'Unione, segnatamente quelle basate sulla nazionalità, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di altro genere, l'appartenenza a minoranze nazionali, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e la classe socioeconomica; che il rischio di subire molestie sul lavoro è particolarmente accentuato tra taluni gruppi, quali le donne di comunità razzializzate, giovani e migranti che il 21 % delle persone LGBTQIA+ ritiene di essere vittima di discriminazione e che la percentuale è persino maggiore per le persone transessuali (35 %) e intersessuali (32 %)[16]; che quasi cinque persone su dieci vittime di discriminazione di genere, compresa la discriminazione intersezionale, hanno subito anche molestie sul lavoro, rispetto a due persone su dieci tra quanti non hanno subito discriminazioni basate sul genere[17]; che la percentuale di donne che ha segnalato tali fatti nel corso della vita è estremamente bassa; che anche gli uomini subiscono molestie e rappresentano il 10 % delle vittime di molestie sessuali; che alla luce dell'oltraggiosa guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, i rifugiati ucraini, e in particolare le donne, sono più esposti allo sfruttamento sessuale, anche sul posto di lavoro;
F. considerando che le molestie online, quale forma di violenza di genere online, sono in costante aumento a causa dell'uso diffuso di Internet, comprese le nuove tecnologie e i social media, che consentono agli autori di molestie di sentirsi al sicuro sotto la tutela dell'anonimato; che le molestie sessuali online possono consistere fra l'altro in una condivisione non consensuale di contenuti intimi, stalking online, sfruttamento, coercizione o minacce di natura sessuale, bullismo a connotazione sessuale e sessualizzazione indesiderata; che una recente indagine indica che il 13 % delle donne ha subito molestie online negli ultimi cinque anni e che tale percentuale è pari all'8 % negli ultimi 12 mesi; che talune professioni, quali i politici, i giornalisti, gli attivisti per i diritti delle donne o delle persone LGBTQIA+, le attiviste delle organizzazioni della società civile per i diritti umani e altre figure pubbliche, sono particolarmente esposte alla violenza e alle molestie online; che uno studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo ha di recente quantificato il costo della violenza di genere online come compreso tra i 49 e gli 89,3 miliardi di EUR all'anno[18]; che la violenza di genere online e le molestie online possono ridurre al silenzio donne e ragazze; che una ragazza su cinque (19 %) ha abbandonato o ridotto in modo significativo l'uso di una piattaforma di social media dopo aver subito molestie, mentre una ragazza su dieci (12 %) ha cambiato il modo di esprimersi; che più di un terzo (37 %) delle ragazze appartenenti a una minoranza etnica che sono state vittima di abusi afferma di essere stata presa di mira per motivi di razza o etnia, mentre più della metà (56 %) di quante si identificano come LGBTQIA+ dichiara di essere stata molestata a causa dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale[19];
G. considerando che le molestie sono diffuse ma poco segnalate; che una delle cause della scarsa denuncia delle molestie sessuali è la mancanza di consapevolezza, talvolta dovuta a una mancata comprensione della gravità del problema e delle sua perseguibilità in base alla legge, alla normalizzazione delle molestie sessuali, alla mancanza di un sistema di denuncia efficace, trasparente, affidabile e indipendente e alla mancata conoscenza dei canali di sostegno alle vittime, ma anche alla paura di subire ritorsioni, di essere vittimizzate e di perdere il lavoro, nonché agli stereotipi che inducono ad accusare la vittima anziché l'autore delle molestie ; che, per garantire un accesso agevole a una protezione appropriata ed efficace, a mezzi di ricorso e sistemi e procedure di segnalazione sicuri, equi ed efficaci nei casi di violenza e molestie sul lavoro, è fondamentale garantire una protezione contro la vittimizzazione o le ritorsioni nei confronti di chi sporge denuncia, delle vittime, dei testimoni e degli informatori; che gli informatori svolgono un ruolo essenziale nel denunciare le molestie sessuali e psicologiche, la cattiva gestione e la discriminazione sul luogo di lavoro; che le vittime donne sembrano più inclini a condividere la dolorosa esperienza rispetto agli uomini a causa dello stigma e degli stereotipi di genere; che tutte le forme di molestie sul posto di lavoro hanno gravi conseguenze per la salute fisica e psicologica e il benessere dei dipendenti e pertanto la loro prevenzione e trattamento dovrebbero essere una priorità per ogni datore di lavoro, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro;
H. considerando che le istituzioni europee hanno iniziato ad adeguare le proprie norme e procedure interne al fine di prevenire, identificare, contrastare e sanzionare meglio le molestie; che le misure finora adottate si sono rivelate insufficienti in quanto le molestie continuano a verificarsi in tutte le istituzioni dell'UE, il tasso di denuncia rimane basso, le vittime non ricevono l'assistenza appropriata e permane una cultura dell'impunità; che purtroppo il Parlamento europeo non è un luogo di lavoro sicuro, in quanto ad oggi continuano a verificarsi casi di molestie sessuali e altre forme di molestie; che il Parlamento europeo ha condannato le molestie sessuali nell'istituzione e nell'UE nella sua risoluzione dell'ottobre 2017[20] e posizioni simili sono state adottate nel 2019[21] e 2021[22]; che l'attuazione dei meccanismi di prevenzione e delle riforme delle procedure in materia di lotta alle molestie del Parlamento, chiesta da quest'ultimo nella sua risoluzione del 16 dicembre 2021 sul movimento MeToo, è stata accolta con una certa riluttanza, derivante non solo dalla scarsa conoscenza del fenomeno delle molestie, ma anche dalla mancanza di chiarezza delle norme giuridiche esistenti del Parlamento;
I. considerando che nell'ottobre 2022 il mondo ha celebrato il quinto anniversario del movimento MeToo, che incoraggia le donne e le altre vittime di molestie sessuali a fare sentire la propria voce, allo scopo di sensibilizzare in merito alla violenza diffusa e di porvi fine; che il movimento MeToo ha posto in risalto l'entità e la natura delle molestie sessuali e ha innescato un movimento internazionale e un dibattito sulle cause all'origine del fenomeno e sulle risposte necessarie; che da allora il movimento ha incoraggiato le vittime in tutto il mondo a denunciare gli abusi nei diversi ambiti, compresa la politica; che nonostante la risposta pubblica e il fatto che taluni Stati membri, singole imprese, scuole e altri attori abbiano adottato misure per prevenire e combattere le molestie sessuali, i progressi compiuti nell'affrontare il problema delle molestie sessuali cinque anni dopo l'avvento del movimento MeToo non sono sufficienti e sono necessarie azioni urgenti per eliminare le molestie nell'UE;
J. considerando che le molestie sessuali e altri tipi di violenza e comportamenti offensivi o indesiderati sul lavoro devono essere considerati una questione di salute e sicurezza e non come un problema personale della vittima; che nessun ambito del mercato del lavoro o della vita professionale è al riparo dalle molestie sessuali, ma che l'incidenza varia così come le forme che le molestie possono assumere a seconda del settore o del tipo di lavoro; che le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono più diffuse nei settori caratterizzati da livelli elevati di contratti precari; che le condizioni di lavoro, la sicurezza lavorativa e il tipo di impiego sono fattori di rischio in relazione all'esposizione alle molestie sessuali sul lavoro; che la contrattazione collettiva può costituire un importante strumento per prevenire e combattere la violenza e le molestie sessuali, compresi la violenza di genere nei luoghi di lavoro, le molestie da parte di terzi e gli effetti della violenza domestica sul lavoro;
K. considerando che nelle sue precedenti risoluzioni il Parlamento ha chiesto la presentazione di diverse misure interne concrete che comprendano l'introduzione di una formazione obbligatoria in materia di prevenzione delle molestie per tutti i deputati non appena assumono l'incarico all'inizio del mandato e per tutto il personale, nonché l'introduzione di un approccio di tolleranza zero ma, a distanza di diversi anni, un numero molto limitato di tali misure concrete è stato pienamente attuato e occorre fare di più; che, nel proprio parere, il Servizio giuridico del Parlamento ha sostenuto che l'introduzione di una formazione obbligatoria sulla prevenzione delle molestie per i deputati non ostacolerebbe l'esercizio libero e indipendente del proprio mandato; che le ricerche indicano che la formazione in materia di molestie deve essere integrata dalla formazione degli astanti, che produce risultati migliori se destinata anche al livello dirigenziale e al personale;
L. considerando che le istituzioni europee in generale e il Parlamento europeo in particolare, in qualità di legislatore e datore di lavoro, dovrebbero costituire un esempio per tutti gli Stati membri e i datori di lavoro; che i deputati al Parlamento europeo, sia come rappresentanti eletti direttamente dei cittadini dell'UE sia come legislatori, hanno la responsabilità speciale di svolgere i loro compiti nel rispetto degli standard più elevati e del diritto dell'UE;
Osservazioni generali
1. rammenta che l'uguaglianza di genere è un valore fondamentale dell'UE e deve essere integrata in tutte le politiche, attività e programmi dell'UE; deplora gli scarsi progressi compiuti verso l'uguaglianza di genere nell'UE e ricorda che la violenza di genere è sia una causa che una conseguenza della disuguaglianza di genere; sottolinea la necessità urgente di realizzare miglioramenti e ribadisce che l'UE e gli Stati membri devono adoperarsi appieno per un più rapido avanzamento in tal senso, anche attuando l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere in tutte le politiche, attività e programmi dell'UE; condanna fermamente tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza sessuale, e tutte le forme di molestie, in particolare le molestie sessuali;
2. ribadisce l'invito alla Commissione di presentare, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, una proposta di decisione del Consiglio che identifichi la violenza di genere come una nuova categoria di reato; ribadisce l'impegno dell'UE a contrastare la violenza di genere e accoglie con favore la proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022)0105); accoglie con favore l'indagine dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) sulla violenza contro le donne condotta nel 2014 e plaude alla nuova indagine dell'Agenzia prevista a livello di UE nel 2024; sottolinea l'importanza di raccogliere frequenti dati disaggregati sulla violenza di genere in modo da mappare l'entità del problema; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi affinché ciò avvenga realmente;
3. ribadisce il suo invito all'UE e a tutti gli Stati membri a ratificare rapidamente la convenzione di Istanbul, riconosciuta a livello internazionale, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, in linea con un parere della Corta di giustizia del 2021, che stabilisce una serie di norme finalizzate a prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime e punire gli autori dei reati; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che le molestie sessuali siano incluse come reato penale sia in ambito occupazionale, come previsto dalle direttive dell'UE contro la discriminazione, sia in qualunque altro ambito della vita, in linea con la convenzione di Istanbul, e a fare riferimento nella propria legislazione pertinente alla definizione di molestie di cui all'articolo 49 della Convenzione di Istanbul; è convinto che l'UE e gli Stati membri debbano combattere i regressi nell'ambito della parità di genere adottando e attuando norme e politiche concrete, efficienti e ambiziose in materia di prevenzione e lotta alla violenza di genere, comprese le molestie di natura psicologica, fisica e sessuale;
4. condanna fermamente tutte le forme di molestia, in particolare le molestie sessuali; osserva che le molestie sono un fenomeno dannoso e diffuso in maniera pervasiva in tutti i settori della vita privata e pubblica; sottolinea che le molestie subite sul lavoro costituiscono una violazione dei diritti umani e che possono produrre gravi conseguenze sulla salute psicologica e fisica delle persone che vi sopravvivono, rendendole a disagio e insicure sul luogo di lavoro e, in molti casi, impedendo loro di svolgere le proprie mansioni; sottolinea l'importanza di affrontare la violenza informatica sul posto di lavoro, in quanto ha un enorme impatto sulla salute mentale delle vittime; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alle donne e alle ragazze in fuga dalla guerra, in particolare nel caso delle donne provenienti dall'Ucraina;
Molestie sessuali e movimento MeToo negli Stati membri
5. sostiene con convinzione il movimento internazionale MeToo, avviato dall'attivista Tarana Burke nel 2006 per aiutare le vittime di violenza sessuale e diffusosi globalmente nel 2017 dopo che MeToo è divenuto virale; plaude ai milioni di persone che hanno raccontato le loro storie di violenza sessuale per rompere il muro del silenzio e invocare giustizia; osserva che dal 2017 il movimento MeToo si è diffuso in alcuni Stati membri e che successivamente sono stati apportati cambiamenti da parte di governi e organizzazioni per contrastare la violenza sessuale, aiutare le vittime e affrontare le conseguenze negative sulla società; rileva, tuttavia, che in alcuni Stati membri i progressi compiuti in tal senso sono stati scarsi o nulli; invita gli Stati membri a elaborare e attuare proattivamente normative e politiche per affrontare il problema della violenza sessuale nella nostra società;
6. sottolinea che le molestie e le violenze sessuali non sono definite e perseguite in modo uniforme nell'UE e che ciò che crea sistemi di diritti e di protezione frammentati per le vittime nei diversi Stati membri, il che dimostra la necessità di un approccio comune a livello di UE che possa essere realizzato configurando la violenza di genere come un reato riconosciuto dall'UE; rinnova l'invito alla Commissione a presentare, sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, una proposta di decisione del Consiglio che identifichi la violenza di genere come una nuova categoria di reato e invita il Consiglio ad adottare la decisione; invita gli Stati membri a fornire protocolli d'azione standardizzati e attenti a una prospettiva di genere per sostenere tutte le vittime di molestie sessuali, comprese le vittime di molestie sessuali transfrontaliere; invita gli Stati membri a garantire meccanismi e procedure di segnalazione efficaci per i casi di violenza e molestie nel mondo del lavoro, a stabilire le misure necessarie per la protezione contro la vittimizzazione di chi sporge denuncia, delle vittime, dei testimoni e degli informatori o le ritorsioni nei loro confronti, a tutelare la riservatezza e la vita privata dei soggetti coinvolti e a garantire che le disposizioni in materia di protezione della vita privata e della riservatezza non siano usate in modo improprio; invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare risorse adeguate per promuovere la realizzazione e il mantenimento di spazi sicuri sul posto di lavoro, sia online che offline, in particolare spazi sicuri monogenere, ai quali le donne, in tutta la loro diversità intersezionale, possano accedere per scambiare informazioni, creare reti comunitarie e ottenere sostegno tra pari, con l'obiettivo di emancipare ed elevare tutte le donne;
7. invita gli Stati membri a stabilire un insieme esaustivo di norme minime che affronti il problema persistente delle molestie sessuali e psicologiche in modo globale e risponda alle esigenze specifiche delle vittime di tali violenze; sottolinea la necessità di tener conto delle nuove condizioni di telelavoro e degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19; sottolinea che la legislazione svolge un ruolo cruciale nel combattere le molestie sessuali e la violenza sul lavoro e che la legislazione senza una corretta attuazione non produrrà i risultati auspicati; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le normative contro le molestie sessuali sul lavoro siano aggiornate al fine di proteggere le donne che lavorano a distanza dagli abusi online; invita gli Stati membri a tener conto delle esigenze delle donne e delle ragazze in termini di sicurezza e incolumità negli spostamenti da e verso il luogo di lavoro garantendo servizi di trasporto pubblico sicuri e un'illuminazione stradale adeguata e sostenibile;
8. invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con Eurostat e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), a migliorare, promuovere e garantire la ricerca riguardante le pratiche basate su fatti comprovati e la raccolta sistematica di dati pertinenti, anonimizzati, disaggregati per sesso ed età e comparabili sui casi di molestie sessuali, discriminazioni di genere e molestie psicologiche, comprese le molestie online, a livello nazionale, regionale e locale, come pure le cause e le conseguenze delle molestie sessuali, compreso l'impatto che le pubblicità sessiste e basate su stereotipi possono avere sulla diffusione della violenza e delle molestie; rammenta che il diritto dell'UE impone agli Stati membri e alle istituzioni e alle agenzie dell'UE di garantire l'esistenza di un organo per le pari opportunità incaricato di fornire un'assistenza indipendente alle vittime di molestie, nonché di svolgere indagini indipendenti, raccogliere dati pertinenti, anonimizzati, disaggregati per sesso ed età e comparabili, condurre ricerche concernenti le definizioni e le classificazioni, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni in materia di occupazione e formazione, accesso a beni e servizi e fornitura degli stessi, e per i lavoratori autonomi; accoglie con favore la nuova proposta di due direttive presentata dalla Commissione europea il 7 dicembre 2022 al fine di stabilire norme vincolanti per gli organi per le pari opportunità nel campo della parità di trattamento; invita gli Stati membri a sensibilizzare sulle attività degli organi per le pari opportunità che monitorano le pratiche discriminatorie mediante risorse sufficienti per garantire un loro funzionamento efficace;
9. sottolinea che le molestie psicologiche e sessuali sul luogo di lavoro sono illegali e che gli autori possono essere perseguiti in sede penale e/o amministrativa; raccomanda che servizi di consulenza esterni che forniscono consigli su come affrontare adeguatamente le molestie sul luogo di lavoro siano consultati dai datori di lavoro al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro, li informino sui mezzi di ricorso a loro disposizione, comprese le misure disciplinari, e prevedano la possibilità di una conciliazione veloce nonché di una consulenza e assistenza legale alle vittime; raccomanda che la "conciliazione veloce" dovrebbe essere condotta solamente qualora la vittima lo desideri, considerando che le vittime ricevono informazioni esaustive e assistenza prima della conciliazione e che esse possono sospendere il processo in qualsiasi momento; invita gli Stati membri a garantire che tutti i lavoratori, all'inizio del periodo contrattuale, ricevano informazioni sulle procedure e le politiche esistenti in materia di lotta alle molestie, sui diritti dei lavoratori nei casi di molestie e violenza sul lavoro e sull'accesso ai servizi di consulenza esterni; invita la Commissione a valutare, scambiare e confrontare le migliori pratiche esistenti di lotta contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro e a divulgare i risultati di tale valutazione quanto alle misure efficaci che gli Stati membri potrebbero adottare per incoraggiare le imprese, le parti sociali e le organizzazioni per la formazione professionale a prevenire ogni forma di discriminazione basata sul genere, segnatamente per quanto riguarda le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i meccanismi di finanziamento dei programmi di lotta contro la violenza di genere possano essere utilizzati a fini di sensibilizzazione e per sostenere le organizzazioni della società civile (OSC) che combattono la violenza contro le donne, comprese le molestie sessuali;
10. invita gli Stati membri a motivare le persone di ogni genere e identità di genere a combattere le molestie sessuali e a partecipare attivamente al cambiamento sociale; ritiene che le molestie sessuali riguardino le persone di ogni genere e la società nel suo insieme; sottolinea in tale contesto il ruolo cruciale degli uomini e dei ragazzi nel porre fine a tutte le forme di molestie e di molestie sessuali; invita pertanto gli Stati membri e tutti gli attori a garantire che gli uomini e i ragazzi svolgano un ruolo attivo e positivo nel porre fine a tutte le forme di molestie e di molestie sessuali e ad altre forme di abusi e violenze, inclusa la partecipazione alle campagne di sensibilizzazione e di prevenzione, tenendo conto che nell'82 % dei casi di molestie sessuali nei confronti delle donne l'autore è di sesso maschile; invita gli Stati membri a offrire un'educazione alla sessualità inclusiva per tutti, compresi gli uomini e i ragazzi, al fine di riconoscere e prevenire le molestie sessuali e gli abusi, anche di natura fobica nei confronti delle persone LGBTQIA+;
11. sottolinea che le parti sociali possono svolgere un ruolo importante nell'affrontare le molestie sul posto di lavoro, comprese le molestie sessuali e la violenza online sul lavoro; invita gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, a garantire che i datori di lavoro adottino misure appropriate per garantire un ambiente di lavoro sicuro e assistenza alle vittime, nonché per prevenire e affrontare i casi di molestie sessuali, violenza online e violenza da parte di terzi sul lavoro; sottolinea la necessità di impedire ai datori di lavoro di licenziare, discriminare o svantaggiare in qualunque modo i lavoratori vittime di molestie sessuali; sottolinea in tale contesto che i lavoratori dovrebbero avere il diritto di ricevere sostegno da parte di un rappresentante sindacale e del responsabile per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; invita gli Stati membri ad adottare misure volte a promuovere la contrattazione collettiva relativa alle pratiche sul luogo di lavoro per prevenire e affrontare i casi di molestie sessuali, anche attraverso attività di sensibilizzazione e formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei rappresentanti sindacali e dei responsabili per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; prende atto del ruolo che le OSC e le reti di imprese svolgono nel prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali sul lavoro, in particolare sensibilizzando le vittime e prestando loro assistenza;
12. sottolinea che la convenzione (n. 190) del 2019 e la raccomandazione (n. 206) sulla violenza e sulle molestie dell'Organizzazione internazionale del lavoro rappresentano le prime norme internazionali in materia di lavoro a fornire un quadro comune per prevenire, porre rimedio ed eliminare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, comprese la violenza e le molestie di genere; invita gli Stati membri che non hanno ancora agito in tal senso a ratificare senza indugio la convenzione;
Molestie sessuali nelle istituzioni dell'UE
13. è convinto che le istituzioni europee debbano comportarsi da datori di lavoro esemplari, stabilendo standard di tolleranza zero rispetto a qualsiasi tipo di molestie, lavorando attivamente per la prevenzione delle molestie, la protezione adeguata delle vittime e un meccanismo di assistenza globale, contrastando tutte le forme di discriminazione, applicando le norme in modo rigoroso e comminando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; ritiene che buone condizioni di lavoro e un ambiente sicuro e rispettoso siano il presupposto necessario per garantire un efficace funzionamento delle istituzioni dell'UE;
14. si rammarica che, nonostante i progressi avviati dal movimento MeToo, incluso il movimento MeTooEP, che ha contribuito a rompere il silenzio e a sensibilizzare sull'importanza di attuare migliori politiche antimolestie, si verifichino ancora casi di molestie sessuali in tutta l'UE e all'interno delle istituzioni europee, compreso il Parlamento, e le vittime non siano sufficientemente assistite e protette; ricorda che questi casi gettano un'ombra sul funzionamento delle istituzioni europee e compromettono la fiducia dei cittadini dell'UE in esse;
15. sottolinea l'importanza della prevenzione, delle attività di formazione specifica a lungo termine, delle iniziative di informazione e sensibilizzazione, della promozione di una politica di tolleranza zero nei confronti delle molestie, nonché della prestazione di consulenza e assistenza psicologica alle vittime, come pure di consigli sui contatti con le forze dell'ordine e il ricorso a prestatori di assistenza legale; accoglie con favore le campagne periodiche di prevenzione delle molestie con manifesti e opuscoli aggiornati, al fine di ricordare ai deputati e al personale la loro responsabilità di tenere una condotta esemplare; sottolinea che le misure preventive devono mirare in particolare a emancipare le donne e a sostenere gli uomini nel rifiutare gli stereotipi di genere dannosi, a educarli in merito al concetto di consenso, a promuovere la parità di genere per un ambiente di lavoro sicuro e a incoraggiare tutti ad agire come modelli positivi per la realizzazione di una società libera dalla violenza di genere; ritiene che le campagne esistenti dovrebbero essere periodicamente aggiornate e rafforzate, in particolare in relazione alle molestie intersezionali e sessuali, di modo che l'ignoranza o la cosiddetta "mancanza di consapevolezza" non possano essere addotte come scusanti per la flagrante violazione delle norme;
16. osserva che i casi di molestie sessuali e psicologiche al Parlamento sono ancora sottostimati perché le vittime non utilizzano i canali esistenti, per motivi quali la vergogna, il timore di ritorsioni, una sfiducia generale verso la gestione dei casi di molestie da parte dei comitati competenti per l'esame delle relative denunce, la mancanza di un sistema globale di segnalazione, sostegno e assistenza alle vittime basato sulle norme in materia di diritti umani, il timore di subire effetti negativi in termini di relazioni sul luogo di lavoro o di avanzamento di carriera o che la denuncia non venga presa sul serio o considerata attendibile; ritiene che ciò dimostri chiaramente la necessità di ulteriori sforzi per sensibilizzare in merito alle procedure di segnalazione e assistenza alle vittime, nonché per quanto riguarda la prevenzione di tutte le forme di molestie;
17. prende atto dell'esistenza di strutture formali e informali in seno al Parlamento europeo per affrontare le molestie e in particolare le molestie sessuali, fornendo consulenza e assistenza giuridica e psicologica alle vittime, comprese campagne di informazione che possono aiutare le vittime a riconoscere gli esempi di molestie; chiede che siano migliorati la promozione, la visibilità, il rafforzamento e le professionalizzazione di tali strutture, delle loro competenze e della loro composizione al fine di garantire che tutte le vittime possano segnalare le molestie con fiducia e in sicurezza; accoglie con favore le iniziative di alcuni gruppi politici, che hanno deciso di nominare consulenti di fiducia formati e mediatori interni ai quali le vittime possono segnalare i loro casi e dai quali possono ricevere assistenza, consulenza e orientamento nel rispetto della massima riservatezza; sottolinea che tali strutture in seno ai gruppi politici sono state create per integrare, e non per aggirare, le strutture esistenti al Parlamento europeo, che devono essere riviste al fine di prestare una migliore assistenza alle vittime; chiede che si proceda a uno scambio di migliori pratiche tra i gruppi politici sulla prevenzione e il contrasto delle molestie sessuali e di altro tipo; esprime preoccupazione in merito al fatto che la segnalazione delle molestie nelle istituzioni dell'UE possa avere ripercussioni sulla carriera di chi sporge denuncia; sottolinea altresì la mancanza di dati trasparenti e rispettosi della vita privata in merito al numero di casi di molestie in seno all'Istituzione;
18. ricorda l'obbligo di tutte le istituzioni europee di mettere in atto tutte le politiche necessarie e protocolli d'azione standardizzati e attenti a una prospettiva di genere per prevenire e affrontare tutte le forme di molestie e di violenza ed esorta le istituzioni ad assicurare che tutte le norme in vigore garantiscano un approccio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di cattiva condotta nonché un pieno sostegno e protezione a tutte le vittime; pone in evidenza il dovere di esemplarità di tutti i deputati eletti, del personale dei gruppi politici e dei funzionari a tutti i livelli; invita le istituzioni europee a rafforzare le proprie norme e politiche interne per garantire che, in caso di molestie e/o violenze psicologiche o sessuali segnalate, le sanzioni nei confronti dei presunto autore consistano non solo nella sospensione temporanea dalle funzioni e dei relativi benefici per la durata della sospensione, ma anche la totale privazione della retribuzione e la risoluzione del contratto di lavoro qualora sia confermata la colpevolezza;
19. accoglie con favore i progressi compiuti in relazione alla riforma delle politiche antimolestie nelle varie istituzioni dell'UE dopo l'avvento del movimento MeToo; osserva, tuttavia, che è possibile realizzare miglioramenti in tutte le istituzioni al fine di prestare una migliore protezione e assistenza alle vittime e di applicare sanzioni più efficaci contro gli autori; ricorda, con particolare riferimento al Parlamento europeo, che qualsiasi quadro giuridico deterrente deve essere conforme al principio di proporzionalità delle pene previsto dal diritto dell'UE e sottolinea che attualmente la sanzione massima prevista per la violazione delle norme consiste nella sospensione dell'indennità giornaliera o dall'attività per la durata di un mese per i deputati al Parlamento europeo, che può essere raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni; rileva che tali sanzioni non sono proporzionate in considerazione del grave danno subito dalla vittime di molestie; chiede pertanto che le sanzioni siano rafforzate mediante una revisione del regolamento, al fine di garantire che la gravità del danno causato alle vittime di molestie sessuali o psicologiche sia debitamente tenuta in considerazione in modo proporzionato nell'ambito di applicazione delle sanzioni;
20. ritiene che i casi di molestie nelle istituzioni dell'UE possano avere effetti sul bilancio dell'UE e che pertanto dovrebbero essere tenuti in considerazione nel decidere se concedere o meno il discarico per l'esecuzione del bilancio all'istituzione in questione; chiede altresì l'adozione di un quadro di protezione più solido e di nuove misure di assistenza per le vittime di molestie, in particolare l'assistenza psicologica mentre la procedura è in corso;
21. esorta tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE a procedere periodicamente allo scambio e al raffronto delle migliori pratiche in relazione alle politiche antimolestie, alle linee guida e alle eventuali nuove disposizioni per quanto riguarda i meccanismi e le strategie di risposta, il che promuoverebbe anche la parità di genere;
22. invita tutte le istituzioni dell'UE a introdurre una rete di consulenti di fiducia o di mediatori esterni al fine di fornire orientamento e assistenza alle vittime di molestie sessuali e incoraggia la cooperazione tra i consulenti di fiducia in diversi organismi dell'UE, che è essenziale per gli organismi più piccoli che dispongono di una dotazione di personale inferiore per fornire un'assistenza adeguata;
23. evidenzia l'importanza di affrontare la questione delle molestie sessuali intersezionali, creando un ambiente inclusivo e rispettoso, in cui tutti i membri della comunità siano valorizzati e trattati con dignità, a prescindere da razza, genere, età, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere, caratteristiche sessuali, disabilità o altre caratteristiche; osserva che il problema delle molestie sessuali intersezionali dovrebbe essere motivo di preoccupazione per la società nel suo insieme; ritiene importante elaborare una politica globale per la lotta alle discriminazioni e alle molestie che tenga conto dell'intersezionalità e delle esperienze uniche dei gruppi marginalizzati; chiede che siano intraprese azioni di istruzione, formazione e sensibilizzazione in merito all'intersezionalità e alle esigenze specifiche dei gruppi marginalizzati rivolte al personale e ai membri delle istituzioni europee;
24. accoglie con favore il fatto che in questa legislatura, per la prima volta, è stato chiesto ai deputati al Parlamento europeo di firmare una dichiarazione che conferma il loro impegno a rispettare il Codice di condotta appropriata, che include riferimenti espliciti alle molestie; rammenta tuttavia che le attuali misure volte ad affrontare le molestie sessuali non sono sufficientemente incisive e non includono tutte le azioni richieste nelle precedenti risoluzioni; invita a tale riguardo l'amministrazione del Parlamento e l'Ufficio di presidenza ad adottarle e attuarle e chiede alla Presidente e al Segretario generale di presentare i progressi compiuti nella loro attuazione in una riunione pubblica della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) ; rileva con preoccupazione che, nonostante gli sforzi compiuti, vi sono ancora casi di molestie sessuali al Parlamento; è tuttavia convinto della volontà politica del Parlamento di affrontare il problema delle molestie sessuali e di altro tipo all'interno e all'esterno dell'Istituzione; chiede una maggiore trasparenza su tutte le procedure e l'attuazione di misure concrete da parte dei diversi organi a livello politico e amministrativo;
25. accoglie con favore la formazione sulla prevenzione delle molestie offerta ai deputati, ai dirigenti del Segretariato e al personale del Parlamento; è tuttavia convinto che la partecipazione su base volontaria alla formazione sulla prevenzione delle molestie si sia rivelata insufficiente; chiede l'introduzione di una formazione obbligatoria sulla prevenzione delle molestie per tutti i deputati all'inizio di ciascun mandato e per tutto il personale, in particolare ai tutti i livelli direttivi; chiede che siano previste sanzioni in caso di mancato completamento di tale formazione e che il regolamento del Parlamento sia rivisto in tal senso; esprime preoccupazione per il basso numero di deputati che hanno partecipato alla formazione finora durante l'attuale legislatura, visto che soltanto 260 deputati su 705 l'hanno portata a termine, che rappresentano il 36,9 % del totale dei deputati; invita pertanto a intraprendere ulteriori azioni per garantire che i deputati portino a termine la formazione sulla prevenzione delle molestie entro un periodo di tempo ragionevole; chiede di pubblicare sul sito web del Parlamento un elenco dei deputati che hanno terminato la formazione e di quanti non lo hanno fatto e di pubblicare l'attestato di partecipazione alla formazione sulla pagina web personale del deputato; sottolinea altresì la necessità di organizzare frequenti attività di formazione in tutte le lingue dell'UE; ricorda che le sanzioni dovrebbero essere proporzionate e rispettose dello status di deputato eletto e del diritto del deputato di esercitare il proprio mandato; sottolinea che la formazione dovrebbe altresì formare e riassicurare i dipendenti affinché siano in grado di agire in caso di condotta inappropriata e di potenziali situazioni di molestie, al fine di riconoscere tempestivamente i segni di molestie e di intervenire rapidamente per prevenire l'aggravarsi della situazione;
26. accoglie con favore le misure attuate nell'ambito della "Tabella di marcia aggiornata per l'adattamento di misure preventive e di sostegno tempestivo per affrontare i conflitti e i casi di molestie tra i deputati e gli assistenti parlamentari accreditati, i tirocinanti o altri agenti", adottata dall'Ufficio di presidenza il 12 marzo 2018, e il piano d'azione sulla parità di genere; chiede il miglioramento, su base regolare, della sensibilizzazione di tutte le persone che lavorano nei locali del Parlamento in merito alla politica antimolestie, al fine di fornire loro gli strumenti per riconoscere e segnalare tutte le forme di molestie; chiede un maggior numero di dati disaggregati per genere per valutare in quale misura le molestie riguardano i dipendenti del Parlamento europeo, prestando una particolare attenzione alla comunità LGBTQIA+; chiede un meccanismo di monitoraggio per l'attuazione di tale politica con la partecipazione della commissione FEMM;
27. prende atto del lavoro del comitato consultivo sulle molestie e la loro prevenzione sul luogo di lavoro e del Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali riguardanti i deputati al Parlamento europeo; chiede nuovamente piena trasparenza sul modo in cui il Parlamento sta affrontando le questioni relative alle molestie, proteggendo nel contempo l'identità delle persone colpite, e invita entrambi i comitati a redigere e pubblicare annualmente le loro relazioni di monitoraggio e le valutazioni dei rischi sul sito web del Parlamento europeo; chiede una valutazione interna annuale e una valutazione indipendente da parte di revisori esterni selezionati secondo una procedura trasparente almeno una volta durante ciascuna legislatura e sottolinea che gli esiti di tali valutazioni devono essere resi pubblici; raccomanda, in linea con le sue precedenti risoluzioni, l'istituzione di una task force di esperti indipendenti incaricata di analizzare la situazione delle molestie e degli abusi sessuali in seno al Parlamento e di effettuare una valutazione dell'attuale comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro e del comitato consultivo per il personale del Parlamento per la prevenzione delle molestie; raccomanda che la task force proponga modifiche adeguate al fine di garantire la professionalizzazione e di conseguire l'obiettivo della tolleranza zero;
28. rinnova la richiesta che i due comitati consultivi siano fusi in un unico comitato che si occupi dei casi di molestie, composto da un Questore, due rappresentanti del comitato del personale e/o degli APA e tre professionisti esperti nel settore, quali medici, terapisti e giuristi esperti nel campo delle molestie, al fine di garantire una composizione paritaria, professionale, equa ed equilibrata; chiede la creazione di un registro storico riservato dei casi, come già richiesto nelle risoluzioni del 2017 e del 2021; chiede un mandato chiaro e una procedura di selezione trasparente per i membri del comitato; raccomanda la creazione di una rete di sostegno ai sopravvissuti volontaria, al fine di fornire assistenza e orientamento alle vittime di molestie e ai sopravvissuti;
29. si rammarica che le procedure d'indagine relative ai presunti casi di molestie possano durare fino a due anni, causando danni non necessari alle vittime; ricorda che l'amministrazione del Parlamento ha la responsabilità giuridica di indagare sui casi che le sono presentati con la dovuta diligenza e tempestività; invita pertanto i due comitati consultivi competenti per le denunce di molestie al Parlamento europeo a concludere i casi che sono stati loro sottoposti quanto prima, al più tardi entro sei mesi, e a tenere costantemente informate tutte le parti coinvolte nella procedura; invita la Presidente ad adottare la decisione su eventuali sanzioni entro sei settimane dalla ricezione della relazione iniziale e a comunicare la decisione a tutte le parti in causa prima di renderla pubblica; invita l'Ufficio di presidenza a includere un articolo sui limiti temporali previsti, al fine di garantire che la decisione dell'Ufficio di presidenza del 2 luglio 2018 sia conforme ai principi giuridici di certezza del diritto e di buona amministrazione dell'UE; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione dei lavoratori con i contratti meno stabili e alle molestie online, alla luce dell'aumento del telelavoro;
30. invita le istituzioni europee a condurre un audit esterno sulla situazione delle molestie all'interno delle loro organizzazioni, che comprenda l'esame delle procedure esistenti e dei sistemi in atto per la gestione dei casi di molestie, a rendere pubblici i risultati e a intraprendere riforme sulla base delle raccomandazioni formulate a seguito dell'audit;
31. sottolinea l'importanza degli informatori nei casi di molestie; ribadisce la raccomandazione di rivedere lo statuto dei funzionari, in particolare l'articolo 22 quater, al fine di allinearlo alle norme della direttiva sugli informatori; invita nel frattempo l'Ufficio di presidenza a rivedere immediatamente le norme interne del Parlamento sull'applicazione dell'articolo 22 quater dello statuto dei funzionari, al fine di uniformarle; invita il Servizio Ricerca del Parlamento europeo a commissionare uno studio sul valore aggiunto delle piattaforme di informatori nei luoghi di lavoro e su come potrebbero essere applicabili all'interno delle istituzioni dell'UE, presentando poi i risultati dello studio e le raccomandazioni in occasione di un seminario o di un'audizione con scambi di opinioni in seno alle commissioni competenti del Parlamento;
32. invita nuovamente la Mediatrice europea a fornire informazioni coerenti su base annuale al gruppo di alto livello del Parlamento sull'uguaglianza di genere e la diversità e alla commissione FEMM in merito alle denunce di cattiva amministrazione relative all'uguaglianza di genere in Parlamento e in altre istituzioni dell'UE;
°
° °
33. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
25.4.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 0 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Isabella Adinolfi, Robert Biedroń, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances Fitzgerald, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Radka Maxová, Karen Melchior, Johan Nissinen, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Maria Veronica Rossi, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marco Zullo |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lena Düpont, Heléne Fritzon, Michiel Hoogeveen, Ewa Kopacz, Eleni Stavrou, Vera Tax, Irène Tolleret |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Martin Hojsík, Marisa Matias, Maite Pagazaurtundúa |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
28 |
+ |
ID |
Annika Bruna |
PPE |
Isabella Adinolfi, Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, Christine Schneider, Eleni Stavrou, Elissavet Vozemberg-Vrionidi |
Renew |
Martin Hojsík, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa, Samira Rafaela, Irène Tolleret, Marco Zullo |
S&D |
Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Evelyn Regner, Vera Tax |
The Left |
Marisa Matias |
Verts/ALE |
Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek |
0 |
- |
|
|
5 |
0 |
ECR |
Michiel Hoogeveen, Johan Nissinen, Margarita de la Pisa Carrión |
ID |
Maria Veronica Rossi |
NI |
Lívia Járóka |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
- [2] GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.
- [3] GU L 346 del 27.9.2018, pag. 192.
- [4] GU L 433 del 23.12.2019, pag. 31.
- [5] GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.
- [6] GU L 456 del 10.11.2021, pag. 191.
- [7] GU L 456 del 10.11.2021, pag. 208.
- [8] GU C 251 del 30.6.2022, pag. 2.
- [9] GU C 251 del 30.6.2022, pag. 138.
- [10] Testi approvati, P9_TA(2023)0047.
- [11] Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Lloyd’s Register Foundation, Experience of violence and harassment at work: the first global survey (Esperienze di violenze e molestie sul lavoro: la prima indagine globale), 2022.
- [12] Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
- [13] OIL, Experiences of violence and harassment at work: A global first survey, (Violenza e molestie sul lavoro: una prima indagine globale), Ginevra, 2022.
- [14] Eurostat, EU survey on gender-based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) – first results – 2022 edition (Indagine UE sulla violenza di genere contro le donne e altre forme di violenza interpersonale (UE-GBV) – primi risultati – edizione 2022).
- [15] OIL, Experiences of violence and harassment at work: A global first survey, (Violenza e molestie sul lavoro: una prima indagine globale), Ginevra, 2022.
- [16] Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Violenza contro le donne, 2014.
- [17] FRA, A long way to go for LGBTI equality (La lunga strada da percorrere per l'uguaglianza delle persone LGBTI), 2020.
- [18] Lomba, N., et al., Combating Gender based Violence: Cyber Violence, Servizio Ricerca del Parlamento europeo, 2021.
- [19] Plan International, Free to be online? Girls’ and young women’s experiences of online harassment, (Liberi di essere online? Esperienze di molestie online subite da ragazze e giovani donne), 2020.
- [20] Risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192).
- [21] Risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48).
- [22] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 su "MeToo" e molestie – conseguenze per le istituzioni dell'UE (GU C 251 del 30.6.2022, pag. 138).