RELAZIONE sull'attuazione dei regolamenti riguardanti l'iniziativa dei cittadini europei
10.5.2023 - (2022/2206(INI))
Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Loránt Vincze
MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI
Il 17 ottobre 2022 il relatore è stato incaricato di elaborare una relazione sull'attuazione dei regolamenti riguardanti l'iniziativa dei cittadini europei, in particolare il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei[1] e il regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che, in considerazione dell'epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei[2].
A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione è tenuta a riesaminare periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE). A tal fine, essa deve presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione di detto regolamento. La presentazione della prima relazione è prevista entro il 1º gennaio 2024. Al fine di contribuire esprimendo la sua posizione in merito a tale relazione, il Parlamento deve adottare la sua relazione entro il maggio 2023. Dalla sua nomina, il relatore ha raccolto informazioni nel corso di diverse riunioni con la Commissione e le parti interessate.
L'ICE è stata concepita come uno strumento di definizione dell'agenda inteso a dare ai cittadini maggiore voce in capitolo nel processo decisionale dell'Unione. Di conseguenza, si tratta dell'unico strumento partecipativo a livello dell'UE che può portare a una proposta di atto giuridico dell'Unione.
L'ICE è sancita dalle disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea (TUE) relative ai principi democratici. L'articolo 10, paragrafo 3, TUE stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. L'articolo 11, paragrafo 4, TUE stabilisce che almeno un milione di cittadini dell'Unione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, può prendere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.
A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, TUE, le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Su tale base, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 211/2011, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (regolamento sull'ICE), che si applica a decorrere dal 2012. Successivamente, il regolamento sull'ICE è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (regolamento riveduto sull'ICE), in vigore dal 1º gennaio 2020. In risposta alla pandemia di COVID-19, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/1042 che stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento riveduto sull'ICE (regolamento temporaneo sull'ICE), in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Conformemente al suo quinto considerando, il regolamento (UE) 2019/788 mira a rendere l'ICE più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, a rafforzarne il monitoraggio, nonché ad agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini al processo decisionale democratico dell'Unione. Di conseguenza, la relazione che sarà presentata dalla Commissione deve valutare l'applicazione del regolamento riveduto sull'ICE in relazione a tali obiettivi. Occorre inoltre tenere conto del fatto che il periodo contemplato dalla prima relazione è stato caratterizzato dalla pandemia di COVID-19, che ha ostacolato l'organizzazione delle ICE. Onde attenuare le perturbazioni causate dalla pandemia, il regolamento (UE) 2020/1042 ha prorogato i termini per le diverse fasi della procedura dell'ICE.
Dall'introduzione dell'ICE, la Commissione ha ricevuto 122 richieste, 97 delle quali sono state registrate. Nell'ambito del regolamento riveduto sull'ICE, la Commissione ha ricevuto 28 richieste di ICE, 25 delle quali sono state registrate, mentre due sono attualmente in fase di valutazione. Dal 2012 20 richieste sono state ritirate dagli organizzatori prima della fine del periodo di raccolta, mentre 47 ICE non hanno raggiunto la soglia di un milione di firme entro la fine del periodo di raccolta. Inoltre, 12 ICE hanno beneficiato di una proroga del periodo di raccolta a norma del regolamento temporaneo sull'ICE. Finora solo nove ICE hanno raggiunto la soglia di un milione di firme ("Right2Water", "Uno di noi", "Stop vivisection", "Vietare il glifosato", "Minority SafePack", "End the Cage Age", "Salviamo api e agricoltori", "Stop Finning – Stop the trade" e "Salvare i cosmetici cruelty-free"). Di queste, le prime sei hanno ricevuto una risposta dalla Commissione. Nel complesso, circa 17 milioni di cittadini hanno sostenuto un'ICE dall'introduzione di tale strumento nel 2012. Tali statistiche mostrano che, sebbene il numero di ICE ammissibili sia aumentato, il numero di ICE valide è tuttora molto basso.
Il regolamento riveduto sull'ICE ha indubbiamente ridotto gli ostacoli procedurali per gli organizzatori e i sostenitori delle ICE sotto diversi aspetti. Talune modifiche, come l'introduzione della possibilità di una registrazione parziale, che è stata anche oggetto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno consentito alle ICE di soddisfare più facilmente i requisiti giuridici. Tuttavia, sebbene il quadro procedurale dell'ICE sia stato attenuato, tale strumento partecipativo tuttora non sfrutta appieno il suo potenziale democratico.
Una caratteristica essenziale per il successo delle ICE è la possibilità di raccogliere le dichiarazioni di sostegno online. A norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, non sarà più possibile ricorrere a sistemi individuali di raccolta elettronica per le ICE registrate dopo la fine del 2022. In futuro gli organizzatori dovranno pertanto utilizzare il sistema centrale di raccolta elettronica, di cui è responsabile la Commissione. Sebbene tale sistema di raccolta abbia ricevuto alcune critiche all'inizio, il suo funzionamento è migliorato nel corso degli anni. Tali miglioramenti comprendono la possibilità per gli organizzatori di fornire ai cittadini informazioni sui progressi della loro campagna di raccolta e di personalizzare le funzionalità del sistema. Vi è tuttavia il rischio che l'eliminazione graduale dei sistemi individuali di raccolta elettronica possa incidere negativamente sulla possibilità per gli organizzatori di utilizzare sistemi di raccolta elettronica adattati alle loro esigenze specifiche. Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione avviasse un processo di riflessione sull'utilità di reintrodurre la possibilità per gli organizzatori di utilizzare sistemi individuali di raccolta elettronica.
Considerati la soglia di almeno un milione di cittadini dell'Unione provenienti da almeno un quarto degli Stati membri e il quorum nazionale, è chiaro che la gestione di un'ICE è un processo impegnativo e costoso. Per i singoli cittadini è dunque molto difficile gestire le ICE senza il sostegno di associazioni dotate di ampie capacità organizzative e di cospicui mezzi finanziari. Inoltre, a seconda che ricevano o meno il sostegno di tali associazioni, vi sono notevoli differenze tra le ICE per quanto riguarda le risorse finanziarie a loro disposizione. È pertanto necessario un sostegno finanziario per l'organizzazione delle ICE che raggiungono la soglia di un milione di firme.
Esiste altresì una sproporzione tra, da un lato, gli enormi sforzi e le ingenti risorse necessarie per organizzare le ICE e, dall'altro, i loro effetti giuridici limitati, anche qualora sia raggiunta la soglia richiesta di un milione di firme. Occorre ridurre tale squilibrio, in quanto rappresenta un notevole ostacolo che dissuade i cittadini dall'avvalersi di questo strumento. Sarebbe pertanto utile instaurare un adeguato dialogo con gli organizzatori in merito ai loro obiettivi e alle modalità con cui conseguirli, che potrebbe già essere avviato durante il periodo di raccolta. Ciò consentirebbe di effettuare una valutazione seria ed efficace dei contributi dei cittadini. A tal fine, è utile prorogare da tre a sei mesi il termine di risposta alle ICE valide, giacché ciò consente alla Commissione di tenere pienamente conto delle opinioni e delle posizioni espresse durante la fase di esame.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione è tenuta per legge a definire in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno. Al fine di sfruttare appieno il potenziale di tale strumento partecipativo, la Commissione deve prendere in considerazione e rispondere in modo adeguato alle ICE valide. È pertanto fondamentale che la Commissione effettui una valutazione approfondita di ciascuna ICE valida e adempia pienamente all'obbligo giuridico che le incombe di esporre in maniera chiara, comprensibile e dettagliata le ragioni per le quali intende o meno intervenire. Sarebbe inoltre auspicabile che la Commissione si impegnasse maggiormente a favore delle ICE valide anche dopo la pubblicazione della sua comunicazione, aumentando in tal modo le possibilità di un seguito legislativo a lungo termine.
A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788, il Parlamento è tenuto a valutare il sostegno politico di un'ICE valida. Inoltre, l'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/788 prevede che il Parlamento valuti le misure adottate dalla Commissione a seguito della comunicazione di quest'ultima. L'impatto politico delle ICE potrebbe essere maggiore se a ogni ICE valida facesse seguito una votazione su una risoluzione parlamentare. Allo stesso modo, il controllo dell'azione della Commissione potrebbe essere rafforzato se a ogni comunicazione della Commissione facesse seguito anche una votazione su una risoluzione parlamentare.
Da ultimo, ma non meno importante, malgrado i miglioramenti apportati dalla revisione del regolamento sull'ICE, la visibilità del meccanismo dell'ICE è tuttora scarsa. Occorrono pertanto sforzi costanti volti a sensibilizzare a questo strumento partecipativo, segnatamente promuovendolo sui social media e inserendolo nei programmi di educazione civica, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e in particolare i giovani.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'attuazione dei regolamenti riguardanti l'iniziativa dei cittadini europei
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti l'articolo 11, paragrafo 4, TUE e l'articolo 24, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei[3] (regolamento riveduto sull'ICE),
– visto il regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che, in considerazione dell'epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei[4] (regolamento temporaneo sull'ICE),
– visto l'articolo 222 del suo regolamento,
– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa"[5],
– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea[6],
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sull'interazione con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini[7],
– viste le proposte n. 36 e 37 della relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa e le raccomandazioni del 2º panel europeo di cittadini sul tema "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza", in particolare,
– visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0182/2023),
A. considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini;
B. considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, TUE, almeno un milione di cittadini dell'Unione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, può prendere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati;
C. considerando che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) rappresenta una delle principali innovazioni introdotte dal trattato di Lisbona in termini di partecipazione democratica ed è il primo meccanismo transnazionale di iniziativa di cittadini al mondo; che il Parlamento ha sempre sostenuto attivamente l'importanza di rendere l'ICE uno strumento forte e di facile utilizzo per la partecipazione democratica dei cittadini alla definizione dell'agenda dell'UE; che l'ICE è uno strumento importante per promuovere il dibattito all'interno delle istituzioni dell'UE;
D. considerando che finora le ICE hanno avuto scarsa visibilità e scarsa efficacia in termini di proposte di atti giuridici dell'Unione da parte della Commissione, il che rischia di indebolire tale meccanismo partecipativo; che l'ICE deve essere rafforzata affinché diventi un autentico processo di iniziativa legislativa dal basso verso l'alto a livello dell'UE;
E. considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento riveduto sull'ICE, la possibilità di raccogliere le dichiarazioni di sostegno attraverso un sistema individuale di raccolta elettronica è limitata alle ICE registrate prima della fine del 2022 e non è dunque prevista per le ICE registrate successivamente;
F. considerando che è indispensabile che gli organizzatori delle ICE realizzino campagne e raccolgano le dichiarazioni di sostegno per via elettronica; che delle 100 ICE registrate dall'introduzione dello strumento, 17 ICE sono state gestite utilizzando sistemi individuali di raccolta elettronica, cinque delle quali sono state in grado di raccogliere più di un milione di firme, e 73 ICE sono state gestite utilizzando il sistema centrale di raccolta elettronica, otto delle quali hanno raccolto più di un milione di firme;
G. considerando che vi è una trasparenza insufficiente per quanto riguarda le norme di attuazione in alcuni Stati membri; che il successo di un'ICE pianificata dipende dall'esito delle procedure di verifica e certificazione negli Stati membri;
H. considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento riveduto sull'ICE, la Commissione è tenuta per legge, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'ICE e dopo un'audizione pubblica tenuta dal Parlamento, a definire in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative a un'iniziativa valida, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno;
I. considerando che le risposte della Commissione alle ICE valide devono essere chiare e concrete; che le proposte di atti giuridici a seguito delle comunicazioni della Commissione dovrebbero essere tempestive;
J. considerando che l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 16 del regolamento riveduto sull'ICE prevedono l'obbligo giuridico per il Parlamento di valutare, rispettivamente, il sostegno politico dell'ICE e le misure adottate dalla Commissione a seguito della comunicazione di quest'ultima;
K. considerando che il regolamento riveduto sull'ICE ha rafforzato la dimensione politica di tale strumento partecipativo, con l'introduzione dell'obbligo di tenere una discussione in plenaria in Parlamento e della possibilità di adottare una risoluzione;
L. considerando che, conformemente al suo quinto considerando, il regolamento riveduto sull'ICE mira a rendere l'ICE più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, a rafforzarne il monitoraggio, nonché ad agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini al processo decisionale democratico dell'Unione;
M. considerando che, sebbene il regolamento riveduto sull'ICE abbia notevolmente migliorato lo strumento ICE, permangono debolezze per quanto riguarda la sua visibilità e il relativo livello di consapevolezza tra i cittadini, la sua capacità di deliberazione, la sua dimensione digitale e finanziaria e il suo impatto giuridico e politico;
N. considerando che, a norma dell'articolo 25 del regolamento riveduto sull'ICE, la Commissione è tenuta a riesaminare periodicamente il funzionamento dell'ICE e a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'applicazione di detto regolamento; che la sua prima relazione è prevista entro il 1º gennaio 2024 e contemplerà un periodo caratterizzato dalla pandemia di COVID-19;
O. considerando che il Parlamento intende contribuire all'imminente riesame della Commissione al fine di migliorare ulteriormente l'ICE come strumento transfrontaliero unico per la democrazia partecipativa;
P. considerando che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la vulnerabilità dello strumento ICE alle crisi esterne; che il regolamento temporaneo sull'ICE, in vigore fino alla fine del 2022, ha prorogato i termini per le diverse fasi della procedura dell'ICE in risposta alla pandemia di COVID-19;
Q. considerando che, dall'introduzione di tale strumento, la Commissione ha ricevuto 125 richieste di ICE, 100 delle quali sono state registrate; che la Commissione ha ricevuto 31 richieste di ICE a norma del regolamento riveduto sull'ICE, 29 delle quali sono state registrate, mentre una è attualmente in fase di valutazione; che 21 richieste di ICE sono state ritirate dagli organizzatori prima della fine del periodo di raccolta; che 54 ICE hanno raggiunto la fine del periodo di raccolta senza raggiungere la soglia;
R. considerando che finora solo nove ICE hanno raggiunto la soglia di un milione di firme ("Right2Water", "Uno di noi", "Stop vivisection", "Vietare il glifosato", "Minority SafePack", "End the Cage Age", "Salviamo api e agricoltori", "Stop Finning – Stop the trade" e "Salvare i cosmetici cruelty-free") e che, di queste, le prime sette hanno ricevuto una risposta dalla Commissione; che l'iniziativa "Minority SafePack" è stata la prima ICE a essere discussa in Parlamento sulla base del regolamento riveduto sull'ICE;
S. considerando che solo una piccola minoranza di cittadini dell'UE è consapevole dell'esistenza dello strumento dell'ICE e vi ha partecipato attivamente; che la mancanza di conoscenza di tale strumento limita la capacità degli organizzatori di raccogliere un milione di firme per un'ICE;
T. considerando che le conclusioni finali della Conferenza sul futuro dell'Europa raccomandano di migliorare l'efficacia dell'attuale partecipazione dei cittadini fornendo loro maggiori informazioni e rendendone la partecipazione più sicura, accessibile, visibile e inclusiva; che il 2º panel europeo di cittadini ha raccomandato che l'UE sia più vicina ai cittadini in modo più deciso e che promuova l'uso dei meccanismi di partecipazione dei cittadini;
Principali conclusioni
1. sottolinea che l'ICE è un importante strumento di democrazia partecipativa a livello dell'UE che può portare a una proposta di atto giuridico dell'Unione; deplora tuttavia che il numero complessivo di ICE valide e l'impatto di tale strumento sul processo decisionale dell'UE rimangano molto bassi; rammenta, pertanto, che sia il quadro normativo e istituzionale sia il ricorso all'ICE devono essere rafforzati migliorandone la visibilità, l'accessibilità e l'efficacia legale; ritiene pertanto importante rafforzare in modo significativo la partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, alla vita democratica dell'Unione; ritiene che l'ICE possa rafforzare la dimensione democratica dell'UE promuovendo la cittadinanza attiva;
2. accoglie con favore la registrazione parziale delle ICE introdotta a livello giuridico dal regolamento riveduto sull'ICE come un passo verso una maggiore ammissibilità e un seguito istituzionale più efficace delle ICE; ricorda che le ICE devono rispettare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE;
3. sottolinea che la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno è fondamentale per il successo delle ICE; riconosce i vantaggi del sistema centrale di raccolta elettronica in termini di bilancio e tempistiche e accoglie con favore i miglioramenti apportati dalla Commissione, compresa la possibilità di personalizzarne le funzionalità e di fornire statistiche ai cittadini; riconosce nel contempo, tuttavia, i vantaggi dei sistemi individuali di raccolta elettronica che offrono maggiore libertà agli organizzatori nell'utilizzare sistemi di raccolta elettronica adattati alle loro esigenze; esprime pertanto preoccupazione per il fatto che l'eliminazione graduale dei sistemi individuali di raccolta elettronica potrebbe avere un effetto negativo;
4. sottolinea che finora è stato possibile integrare sistemi individuali di raccolta elettronica nei siti web delle diverse organizzazioni della società civile che sostengono un'ICE specifica senza ulteriori obblighi di certificazione; ricorda che i sistemi individuali di raccolta elettronica sono un importante motore di innovazione e hanno contribuito notevolmente a rafforzare il sostegno alle ICE;
5. si compiace del fatto che alcuni Stati membri abbiano deciso di abbassare l'età minima necessaria per poter sostenere le ICE;
6. sottolinea l'importanza di integrare sistemi di identificazione elettronica (eID) nelle raccolte di firme per le ICE e ne incoraggia l'uso, compresi quelli creati nel quadro del sistema europeo di identificazione elettronica in seguito alla sua adozione;
7. prende atto della difficoltà di raccogliere firme in alcuni Stati membri a causa delle tipologie di dati che i firmatari devono fornire;
8. sottolinea la trasparenza insufficiente in merito alla procedura di verifica e di certificazione in alcuni Stati membri;
9. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia risposto rapidamente prorogando i periodi di raccolta per le ICE in seguito all'insorgere della pandemia di COVID-19;
10. sottolinea che l'organizzazione di un'ICE è un processo impegnativo e costoso; si rammarica del fatto che per i singoli cittadini è molto difficile gestire le ICE senza il sostegno di associazioni dotate di ottime capacità organizzative e di cospicui mezzi finanziari; sottolinea pertanto la necessità di ridurre il più possibile gli ostacoli normativi, amministrativi e finanziari cui i singoli cittadini devono far fronte nella gestione delle ICE; osserva che le risorse finanziarie disponibili per le diverse ICE variano notevolmente; evidenzia dunque la necessità di un sostegno finanziario per l'organizzazione delle ICE;
11. sottolinea lo squilibrio esistente tra, da un lato, l'enorme quantità di sforzi e le ingenti risorse necessarie per organizzare le ICE e, dall'altro, il loro limitato impatto giuridico e politico, anche qualora sia raggiunta la soglia richiesta di un milione di firme, il che può scoraggiare i cittadini dall'avviare un'ICE e indebolire la loro fiducia nelle istituzioni dell'UE; sottolinea la necessità di ridurre il più possibile gli ostacoli normativi durante il periodo di registrazione per utilizzare appieno il potenziale dell'ICE quale strumento di definizione dell'agenda;
12. accoglie con favore la proroga dei termini di risposta alle ICE valide a norma del regolamento riveduto sull'ICE, che consente alla Commissione di tenere pienamente conto delle opinioni e delle posizioni espresse in merito alle ICE durante la fase di esame;
13. si rammarica del fatto che le ICE valide abbiano effetti giuridici e politici limitati; sottolinea che, onde conseguire gli obiettivi del regolamento riveduto sull'ICE e sfruttare appieno il potenziale di tale strumento, la Commissione deve prendere in considerazione e rispondere alle ICE valide in modo adeguato e tempestivo; sottolinea che la Commissione dovrebbe altresì tenere in debita considerazione le argomentazioni del Parlamento che esprimono sostegno alle richieste di un'ICE valida in una risoluzione;
14. si rammarica del fatto che la Commissione non abbia ritenuto necessario alcun ulteriore atto giuridico o alcuna modifica della legislazione vigente in relazione all'ICE "Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa"; ribadisce il suo invito alla Commissione ad agire in merito a tale ICE e a proporre atti giuridici sulla base di tale iniziativa; sottolinea che il rafforzamento dei diritti delle minoranze, come richiesto dall'ICE "Minority SafePack", è importante anche nel contesto del futuro allargamento dell'UE;
15. accoglie con favore l'istituzione del gruppo di esperti sull'ICE; ritiene tuttavia importante che le opinioni delle pertinenti organizzazioni della società civile siano adeguatamente prese in considerazione in seno al gruppo di esperti e che i loro rappresentanti siano invitati alle sue riunioni ogniqualvolta la loro partecipazione possa apportare un valore aggiunto ai suoi lavori;
16. rammenta l'obbligo del Parlamento di valutare ogni ICE valida e le misure adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 222, paragrafi 8 e 9 del suo regolamento, in particolare quando la Commissione non presenta o non attua proposte;
17. ritiene che sia necessaria una discussione più approfondita sulle preoccupazioni espresse nelle ICE valide al di là della discussione in Parlamento; ritiene che una delle possibili modalità per aumentare il dibattito e rafforzare il seguito da dare sia quello di aggiungere i temi pertinenti delle ICE alle discussioni dei panel di cittadini convocati su questioni correlate;
Raccomandazioni
18. invita la Commissione ad avviare ampie campagne di informazione multilingue per promuovere lo strumento ICE e comunicare meglio l'impatto delle ICE, anche condividendo con i cittadini le storie di successo e i risultati conseguiti; incoraggia gli Stati membri a coordinare, a livello nazionale, campagne di sensibilizzazione sullo strumento ICE; è fermamente convinto che il Parlamento e i suoi Uffici di collegamento dovrebbero essere coinvolti nelle campagne di informazione; rileva la necessità di coinvolgere le autorità regionali e locali nelle campagne di comunicazione e di adattarle anche a gruppi specifici di cittadini che vivono in zone remote o con un accesso insufficiente a Internet;
19. sottolinea che la partecipazione attiva ed efficace dei cittadini alla vita democratica dell'UE, compreso l'utilizzo dell'ICE, è strettamente legata all'educazione civica; ribadisce la necessità di includere la politica dell'UE nei programmi di istruzione e nei piani di studio in tutta l'UE e di sensibilizzare ulteriormente su questo tema;
20. pone l'accento sulla necessità di rendere le ICE più accessibili per i cittadini utilizzando tutti i mezzi disponibili; sottolinea che occorre continuare a sensibilizzare in merito a questo strumento partecipativo, segnatamente promuovendolo sui social media e inserendolo nei programmi scolastici e nei piani di studio, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e in particolare i giovani; sottolinea il ruolo delle scuole e delle università nella promozione dell'educazione civica e incoraggia gli Stati membri a promuovere la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE in relazione ai materiali didattici e alle attività extracurricolari delle scuole e delle università; accoglie con favore, a tale proposito, il modulo didattico sulle ICE per le scuole superiori promosso dalla Commissione;
21. ritiene che le ICE potrebbero ottenere un sostegno e una pubblicità molto maggiori se fossero promosse anche sulle piattaforme pertinenti a livello nazionale; incoraggia la Commissione a creare collegamenti tra il sito web dell'UE dedicato all'ICE e le pertinenti piattaforme online sulla partecipazione dei cittadini a livello nazionale, al fine di conferire maggiore visibilità alle ICE; chiede la creazione di un polo centrale che raggruppi tutti gli strumenti partecipativi impiegati nell'UE, al fine di sviluppare sinergie e migliorare la diffusione di tali strumenti, limitando nel contempo la frammentazione delle infrastrutture destinate alla partecipazione dei cittadini;
22. invita la Commissione ad adottare procedure chiare e semplici nonché a fornire risposte dettagliate e indicare possibili soluzioni quando le iniziative sono dichiarate parzialmente o totalmente inammissibili, consentendo in tal modo agli organizzatori di modificarle e ripresentarle; invita la Commissione a valutare metodi per dare un seguito più efficace alle ICE in settori che esulano dalle competenze dell'UE attraverso una cooperazione strutturata con le autorità competenti degli Stati membri;
23. invita la Commissione a valutare la possibilità di reintrodurre l'opzione per gli organizzatori di utilizzare sistemi individuali di raccolta elettronica, comprese le relative condizioni di sicurezza e protezione dei dati, al fine di rafforzare la dimensione digitale dell'ICE e consentire agli organizzatori di pianificare ed eseguire campagne che tengano conto del contesto multilingue e multiculturale dei vari Stati membri e delle varie regioni;
24. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad abbassare l'età minima necessaria per sostenere un'ICE conformemente al rispettivo diritto nazionale;
25. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a utilizzare lo strumento di firma eID;
26. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per semplificare ulteriormente e armonizzare le norme nazionali sulla raccolta di dati e a garantire che gli organizzatori delle ICE abbiano accesso ai fascicoli delle autorità competenti per poter ottenere una tutela giurisdizionale effettiva in caso di decisioni di certificazione illegittime;
27. invita la Commissione a fornire sostegno finanziario alle ICE che raggiungono la soglia di un milione di firme; invita la Commissione a valutare anche la possibilità di fornire sostegno finanziario progressivo alle ICE che raggiungono determinate soglie di firme al di sotto della soglia di un milione;
28. invita la Commissione a instaurare un adeguato dialogo con gli organizzatori in merito ai loro obiettivi e ai mezzi migliori per conseguirli, al fine di effettuare una valutazione seria ed efficace dei contributi dei cittadini; sottolinea che tale dialogo, che deve essere condotto in modo aperto e imparziale, potrebbe già essere avviato durante il periodo di raccolta e dovrebbe essere rafforzato durante il periodo di esame e proseguito dopo la comunicazione della Commissione sull'ICE;
29. invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita delle proposte di ciascuna ICE valida e ad adempiere pienamente all'obbligo giuridico che le incombe di esporre in maniera chiara, comprensibile e dettagliata le ragioni per le quali intende o meno intervenire; ricorda che tutte le ICE devono essere trattate in modo imparziale durante l'intera procedura;
30. invita la Commissione a impegnarsi con gli organizzatori delle ICE valide dopo la pubblicazione della sua comunicazione, aumentando in tal modo le possibilità di un seguito legislativo a lungo termine;
31. si impegna a votare su una risoluzione parlamentare dopo ogni ICE valida e dopo ogni comunicazione della Commissione in cui quest'ultima definisce le sue conclusioni giuridiche e politiche su una specifica ICE, il che richiederebbe la modifica dell'articolo 222, paragrafi 8 e 9, del regolamento del Parlamento; è del parere che tale risoluzione dovrebbe essere seguita anche da una relazione di iniziativa legislativa;
32. si impegna a valutare ulteriormente, anche nel contesto di una futura revisione dei trattati, le modalità per ampliare l'ambito di applicazione, aumentare l'accessibilità e migliorare l'efficacia dell'ICE nell'ambito del quadro giuridico attuale e futuro dell'UE;
33. si impegna a rivedere l'articolo 11, paragrafo 4, TUE al fine di aumentare l'accessibilità e l'efficacia giuridica dell'ICE rafforzando il ruolo del Parlamento;
°
° °
34. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
26.4.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Daniel Freund, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Max Orville, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Loránt Vincze, Rainer Wieland |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pascal Durand, Sophia in ‘t Veld, Alin Mituța |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Jonás Fernández, Maria Walsh |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
21 |
+ |
ID |
Antonio Maria Rinaldi |
PPE |
Pablo Arias Echeverría, Salvatore De Meo, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Rainer Wieland |
Renew |
Sandro Gozi, Sophia in 't Veld, Alin Mituța, Max Orville |
S&D |
Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Jonás Fernández, Giuliano Pisapia, Pedro Silva Pereira |
The Left |
Helmut Scholz |
Verts/ALE |
Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund |
0 |
- |
|
|
1 |
0 |
ID |
Gerolf Annemans |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti