RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

8.5.2023 - (COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatrice per parere: Lara Wolters
Relatori per i pareri delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Raphaël Glucksmann, commissione per gli affari esteri
Barry Andrews, commissione per il commercio internazionale
René Repasi, commissione per i problemi economici e monetari
Samira Rafaela, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Tiemo Wölken, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare


Procedura : 2022/0051(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0071),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 114, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0000/2022),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2022[1],

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

 vista la relazione della commissione giuridica (A9-0184/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 


Emendamento  1

 

Proposta di direttiva

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e ambientali e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento  2

 

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Un elevato livello di protezione e il miglioramento qualitativo dell'ambiente e la promozione dei valori fondamentali europei si annoverano tra le priorità dell'Unione indicate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il Green Deal europeo"74. Tali obiettivi richiedono il coinvolgimento non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, in particolare delle società.

(2) Un elevato livello di protezione e il miglioramento qualitativo dell'ambiente e la promozione dei valori fondamentali europei si annoverano tra le priorità dell'Unione indicate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il Green Deal europeo"74. Tali obiettivi richiedono il coinvolgimento non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, in particolare delle società. L'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) afferma che la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

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74 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

74 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

Emendamento  3

 

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nella comunicazione su un'Europa sociale forte per una transizione giusta75 la Commissione si è impegnata a migliorare l'economia sociale di mercato europea per realizzare una transizione giusta alla sostenibilità. La presente direttiva contribuirà al pilastro europeo dei diritti sociali, che promuove diritti che garantiscono condizioni di lavoro eque. Si inserisce nelle politiche e nelle strategie dell'UE relative alla promozione del lavoro dignitoso in tutto il mondo, anche nelle catene globali del valore, come indicato nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo76.

(3) Nella comunicazione su un'Europa sociale forte per una transizione giusta75 la Commissione si è impegnata a migliorare l'economia sociale di mercato europea per realizzare una transizione giusta alla sostenibilità, garantendo che nessuno sia lasciato indietro. La presente direttiva contribuirà al pilastro europeo dei diritti sociali, che promuove diritti che garantiscono condizioni di lavoro eque. Darà inoltre maggiore visibilità e titolarità al pilastro tra le società, il cui coinvolgimento è indispensabile per l'efficacia della sua attuazione. Si inserisce nelle politiche e nelle strategie dell'UE relative alla promozione del lavoro equo e dignitoso in tutto il mondo, anche nelle catene globali del valore, come indicato nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo76.

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75 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (COM(2020) 14 final).

75 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (COM(2020) 14 final).

76 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final).

76 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final).

Emendamento  4

 

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, in particolare quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione77 e a livello nazionale78 diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori.

(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto molte imprese dell'Unione dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione77 e a livello nazionale78 diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori, compresa una legislazione vincolante in diversi Stati membri come la Francia e la Germania, che comporta la necessità di condizioni di parità per le società al fine di evitare la frammentazione e garantire la certezza del diritto per le imprese che operano nel mercato unico. È inoltre essenziale istituire un quadro europeo per un approccio responsabile e sostenibile alle catene globali del valore, considerata l'importanza delle società in quanto pilastri nella costruzione di una società e di un'economia sostenibili.

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77 "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio

77 "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio

78 Ad esempio https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission

78 Ad esempio https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission

Emendamento  5

 

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le norme internazionali vigenti in materia di condotta d'impresa responsabile specificano che le società dovrebbero tutelare i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani79 riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono.

(5) Le norme internazionali vigenti ben consolidate in materia di condotta d'impresa responsabile, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani79 e le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali79 bis precisate nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile79 ter, specificano che le società dovrebbero tutelare i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero rispettare e inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono.

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79 Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

79 Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

 

79 bis Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/.

 

79 ter Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.

Emendamento  6

 

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali80, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali81 sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)82.

(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. I punti di contatto nazionali creati dagli aderenti alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali svolgono un ruolo importante nella promozione del dovere di diligenza da parte delle società fungendo da promotori delle linee guida e da meccanismi di reclamo non giudiziari. Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)82.

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80 Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/

 

81 Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.

 

82 Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm.

82 Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm.

Emendamento  7

 

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Tutte le società dovrebbero rispettare i diritti umani quali sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato, parte I, sezione 2, e quelle che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad esercitare il dovere di diligenza e dovrebbero adottare misure adeguate al fine di individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani lungo la catena del valore. La portata e la natura del dovere di diligenza possono variare a seconda delle dimensioni, del settore, del contesto operativo e del profilo di rischio della società.

Emendamento  8

 

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite83, adottati da tutti gli Stati membri dell'ONU nel 2015, comprendono la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. L'Unione si è prefissa lo scopo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il settore privato contribuisce a tali obiettivi.

(7) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite83, adottati da tutti gli Stati membri dell'ONU nel 2015, comprendono la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. L'Unione si è prefissa lo scopo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il settore privato contribuisce a tali obiettivi. Nell'attuale situazione geopolitica derivante dall'aggressione russa in Ucraina, dalla crisi energetica, dalle continue ripercussioni della COVID-19 e dai tentativi di mantenere e rafforzare la sicurezza della filiera agroalimentare, il settore privato potrebbe contribuire a promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, evitando nel contempo la creazione di squilibri nel mercato interno.

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83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

Emendamento  9

 

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Gli accordi internazionali siglati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui l'Unione e gli Stati membri sono parti, come l'accordo di Parigi84 e il recente patto di Glasgow per il clima85, definiscono precise vie per affrontare la questione dei cambiamenti climatici e mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5 ºC. Oltre agli interventi specifici attesi da tutti i firmatari, si considera che un ruolo fondamentale per il conseguimento di questi obiettivi incomba al settore privato, in particolare tramite le strategie di investimento che attua.

(8) Gli accordi internazionali siglati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui l'Unione e gli Stati membri sono parti, come l'accordo di Parigi84 e il recente patto di Glasgow per il clima85, definiscono precise vie per affrontare la questione dei cambiamenti climatici e mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5 ºC. Oltre agli interventi specifici attesi da tutti i firmatari, si considera che un ruolo fondamentale per il conseguimento di questi obiettivi incomba anche al settore privato, in particolare tramite le strategie di investimento che attua. Sebbene soltanto 100 società siano responsabili di oltre il 70 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra dal 1988, vi è una sostanziale discrepanza tra gli impegni assunti dalle imprese in materia di clima e i loro effettivi investimenti nella lotta contro i cambiamenti climatici. La presente direttiva è pertanto un importante strumento legislativo per evitare dichiarazioni fuorvianti sulla neutralità climatica e per fermare il greenwashing e la diffusione dei combustibili fossili in tutto il mondo, al fine di conseguire gli obiettivi climatici internazionali ed europei, raccomandati anche dalle più recenti relazioni scientifiche85 bis.

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84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf.

84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf.

85 Patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021 alla COP26 di Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

85 Patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021 alla COP26 di Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

 

85 bis CDP Carbon Majors Report, 2017 Influence Map Report, Big Oil's Real Agenda on Climate Change 2022, settembre 2022, https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-Climate-Change-2022-19585. AIE, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, pag. 51.

Emendamento  10

 

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Nella normativa europea sul clima86 l'Unione si è inoltre impegnata per legge a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Entrambi gli impegni richiedono una modifica delle modalità di produzione e di acquisto delle società. Il piano della Commissione per l'obiettivo climatico 203087 presenta una modellizzazione dei diversi livelli di riduzione delle emissioni richiesti ai diversi settori economici, sebbene debbano tutti, in qualsiasi scenario, ridurle sensibilmente per permettere all'Unione di conseguire gli obiettivi climatici che si è data. Il piano sottolinea inoltre che "la modifica delle regole e delle prassi relative al governo societario, compresa la finanza sostenibile, porterà manager e imprenditori a dare priorità agli obiettivi di sostenibilità nelle loro azioni e strategie. La comunicazione sul Green Deal europeo del 201988 stabilisce che tutte le azioni e le politiche dell'UE debbano convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile. Stabilisce inoltre che la sostenibilità debba essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria.

(9) Nella normativa europea sul clima86 l'Unione si è inoltre impegnata per legge a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Entrambi gli impegni richiedono una modifica delle modalità di produzione e di acquisto delle società. Il piano della Commissione per l'obiettivo climatico 203087 presenta una modellizzazione dei diversi livelli di riduzione delle emissioni richiesti ai diversi settori economici, sebbene debbano tutti, in qualsiasi scenario, ridurle sensibilmente per permettere all'Unione di conseguire gli obiettivi climatici che si è data. Il piano sottolinea inoltre che "la modifica delle regole e delle prassi relative al governo societario, compresa la finanza sostenibile, porterà manager e imprenditori a dare priorità agli obiettivi di sostenibilità nelle loro azioni e strategie. Il programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 203087 bis ("8° PAA"), che costituisce il quadro d'azione per l'Unione in materia di ambiente e clima, mira ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, priva di sostanze tossiche, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull'energia rinnovabile, resiliente e competitiva, in modo giusto, equo e inclusivo, nonché a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, mediante, tra l'altro, l'interruzione e l'inversione della perdita di biodiversità. La comunicazione sul Green Deal europeo del 201988 stabilisce che tutte le azioni e le politiche dell'UE debbano convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile in cui nessuno sia lasciato indietro. Stabilisce inoltre che la sostenibilità debba essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria.

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86 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") PE/27/2021/REV/1 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

86 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") PE/27/2021/REV/1 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

87 SWD/2020/176 final.

87 SWD/2020/176 final.

 

87 bis Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030.

88 COM/2019/640 final.

88 COM/2019/640 final.

Emendamento  11

 

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il piano d'azione per l'economia circolare91, la strategia sulla biodiversità92, la strategia dal produttore93 al consumatore, la strategia in materia di sostanze chimiche94, l'"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"95, l'industria 5.096, il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali97 e il riesame della politica commerciale del 2021 elencano tra i loro elementi un'iniziativa sul governo societario sostenibile.

(11) Il piano d'azione per l'economia circolare91, la strategia sulla biodiversità92, la strategia dal produttore93 al consumatore, la strategia in materia di sostanze chimiche94, la strategia farmaceutica, il piano d'azione dell'UE "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" del 2021, l'"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"95, l'industria 5.096, il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali97 e il riesame della politica commerciale del 2021 elencano tra i loro elementi un'iniziativa sul governo societario sostenibile. Gli obblighi di diligenza previsti dalla presente direttiva dovrebbero pertanto contribuire a preservare e ripristinare la biodiversità e a migliorare lo stato dell'ambiente, in particolare dell'aria, dell'acqua e del suolo. Dovrebbero inoltre contribuire ad accelerare la transizione verso un'economia circolare non tossica nonché al conseguimento degli obiettivi del piano d'azione "inquinamento zero" volti a creare un ambiente privo di sostanze tossiche e a proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi connessi all'ambiente.

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91 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

91 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

92 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).

92 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).

93 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)381 final).

93 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)381 final).

94 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

94 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

95 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final).

95 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final).

96 Industria 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_it

96 Industria 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_it

97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/

97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/

98 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021) 66 final).

98 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021) 66 final).

Emendamento  12

 

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-202499. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e di altre linee guida internazionali pertinenti, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza.

(12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-202499. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali come precisato nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile quali linee guida pertinenti, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza.

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99 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020) 5 final).

99 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020) 5 final).

Emendamento  13

 

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nella risoluzione del 10 marzo 2021 il Parlamento europeo invita la Commissione a proporre norme unionali per un obbligo globale di diligenza delle imprese100. Le conclusioni del Consiglio, del 1º dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di quadro giuridico dell'Unione in materia di governance societaria sostenibile che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento globali101. Nella relazione di iniziativa adottata il 2 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile, il Parlamento europeo chiede inoltre di precisare gli obblighi degli amministratori. Nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022102, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione si sono impegnati a realizzare un'economia al servizio delle persone e a migliorare il quadro normativo in materia di governance societaria sostenibile.

(13) Nella risoluzione del 10 marzo 2021 il Parlamento europeo invita la Commissione a proporre norme unionali che prevedano obblighi globali di diligenza delle imprese, con conseguenze anche in termini di responsabilità civile per le società che causano o contribuiscono a causare danni risultanti dal mancato adempimento del dovere di diligenza100. Le conclusioni del Consiglio, del 1º dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di quadro giuridico dell'Unione in materia di governance societaria sostenibile che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento globali101. Nella relazione di iniziativa adottata il 2 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile, il Parlamento europeo chiede inoltre di precisare gli obblighi degli amministratori. Nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022102, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione si sono impegnati a realizzare un'economia al servizio delle persone e a migliorare il quadro normativo in materia di governance societaria sostenibile.

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100 Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html.

100 Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html.

101 Conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali (doc. 13512/20).

101 Conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali (doc. 13512/20).

102 Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle priorità legislative dell'UE per il 2022, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021C1221%2801%29&qid=1646310656008.

102 Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle priorità legislative dell'UE per il 2022, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021C1221%2801%29&qid=1646310656008.

Emendamento  14

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano.

(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità rispettando i diritti umani e l'ambiente, attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto, la riparazione e la minimizzazione nonché, ove necessario, il rispetto dell'ordine di priorità degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano, e garantendo che le persone colpite dal mancato rispetto di tale obbligo abbiano accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di rispettare i diritti umani e l'ambiente nonché il dovere di proteggerli a norma del diritto internazionale.

Emendamento  15

 

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari consolidati, diretti e indiretti, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.

(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune nei limiti delle loro possibilità per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, quelle delle proprie filiazioni e i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono nell'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo, che siano proporzionate e commisurate al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo, alle dimensioni, alle risorse e alle capacità della società. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.

Emendamento  16

 

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi. Si tratta delle fasi seguenti: (1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, 4) valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione.

(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi. Si tratta delle fasi seguenti: (1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, 4) verifica, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione.

Emendamento  17

 

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) L'impatto negativo sui diritti umani e l'impatto ambientale negativo si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa.

(17) Gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti, nei loro servizi e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi generati durante l'intero ciclo di vita della produzione, della vendita e della gestione dei rifiuti del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa.

Emendamento  18

 

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Le catene globali del valore, in particolare le catene del valore delle materie prime critiche, sono colpite dagli effetti negativi dei rischi di origine naturale o umana. I rischi nelle catene di approvvigionamento critiche sono stati resi evidenti dalla crisi della COVID-19, mentre è probabile che la frequenza e l'impatto di tali shock aumentino in futuro, costituendo un motore per l'inflazione e determinando un conseguente aumento della volatilità macroeconomica e dell'incertezza commerciale e del mercato. Per far fronte a questo problema, l'UE dovrebbe avviare una valutazione annuale a livello dell'Unione della resilienza delle imprese agli scenari negativi relativi alle loro catene del valore, in grado di mappare, valutare e fornire risposte potenziali ai rischi della loro catena del valore, compresi i rischi sociali, ambientali e politici e le esternalità.

Emendamento  19

 

Proposta di direttiva

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari consolidati a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari consolidati diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica.

(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione, alla distribuzione e alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e la gestione dei rifiuti del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari della società. Dovrebbe comprendere le attività dei rapporti d'affari di una società connesse alla progettazione, all'estrazione, alla fabbricazione, al trasporto, allo stoccaggio e alla fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti, nonché alla vendita o alla distribuzione di beni o alla prestazione o allo sviluppo di servizi, compresi la gestione dei rifiuti, il trasporto e lo stoccaggio, esclusa la gestione dei rifiuti del prodotto da parte dei singoli consumatori.

Emendamento  20

 

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) In alcune situazioni, quando i prodotti sono venduti o distribuiti nell'ambito di un rapporto d'affari, le società possono avere una ridotta capacità di monitorare gli impatti al fine di adottare misure ragionevoli per prevenirli o attenuarli. In tali situazioni, l'individuazione degli impatti effettivi e potenziali e l'adozione di misure preventive o di attenuazione saranno importanti prima e al momento della vendita o della distribuzione iniziale, nonché nelle interazioni successive o continue con tali relazioni d'affari quando tali impatti sono ragionevolmente prevedibili o quando vengono notificati impatti significativi mediante la procedura di notifica.

Emendamento  21

 

Proposta di direttiva

Considerando 18 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) Quando una società si approvvigiona di prodotti contenenti materiale riciclato, può essere difficile verificare l'origine delle materie prime secondarie. In tali situazioni la società dovrebbe adottare misure adeguate per rintracciare le materie prime secondarie fino al fornitore pertinente e valutare se vi siano informazioni adeguate per dimostrare che il materiale è riciclato.

Emendamento  22

 

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di prestito, di credito o altri servizi finanziari, la "catena del valore" relativa alla prestazione di tali servizi dovrebbe essere limitata alle attività dei clienti che li ricevono e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione. Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese. È opportuno non contemplare le attività delle società o di altri soggetti giuridici inclusi nella catena del valore di tali clienti.

(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi finanziari collegati alla conclusione di un contratto nell'ambito di una catena del valore, la prestazione di tali servizi dovrebbe includere le attività dei clienti che li ricevono direttamente e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione. Onde evitare una sovrapposizione degli esercizi di dovuta diligenza delle imprese finanziarie regolamentate, le attività delle società o di altri soggetti giuridici che fanno parte della catena del valore di tale cliente sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva se gli obblighi di diligenza sono stabiliti altrove dal diritto dell'UE. Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore di imprese finanziarie regolamentate i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese.

Emendamento  23

 

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Le imprese finanziarie regolamentate come anche altre società dovrebbero utilizzare informazioni al di là di quelle ottenute da agenzie di rating del credito, agenzie di rating della sostenibilità o amministratori di indici di riferimento.

Emendamento  24

 

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe limitare gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari consolidati. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari consolidati si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa.

soppresso

Emendamento  25

 

Proposta di direttiva

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957103, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante.

(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o le società che sono la società madre di un gruppo che contava 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio. Il calcolo delle soglie dovrebbe includere il numero di dipendenti e il fatturato delle succursali di una società, che sono sedi di attività diverse dalla sede centrale da essa giuridicamente dipendenti e pertanto considerate parte della società, conformemente alla legislazione dell'UE e nazionale. Il personale interinale e altri lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957103, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante.

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103 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

103 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

Emendamento  26

 

Proposta di direttiva

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). Date le sue specificità, in particolare per quanto riguarda la catena del valore e i servizi offerti, il settore finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo, è opportuno contemplare in questo settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata.

(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti settoriali specifici, anche per i seguenti settori, sulla base delle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza: fabbricazione di tessuti, articoli di abbigliamento, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari, commercializzazione e pubblicità di alimenti e bevande e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, prodotti animali, legname, alimenti e bevande; energia, estrazione, trasporto e trattamento di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi), costruzione e attività correlate, la prestazione di servizi finanziari, servizi e attività di investimento e altri servizi finanziari; e la produzione, la fornitura e la distribuzione di informazioni e tecnologie delle comunicazioni o servizi correlati, includendo i produttori di hardware, soluzioni software, tra cui intelligenza artificiale, sorveglianza, riconoscimento facciale, archiviazione o elaborazione di dati, servizi di telecomunicazione, servizi basati sul web o basati sul cloud, tra cui social media e attività di rete, messaggistica, commercio elettronico, consegna, mobilità e altri servizi di piattaforma.

Emendamento  27

 

Proposta di direttiva

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più settori ad alto impatto, e questo a decorrere da due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva.

(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, e di quelle delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno 40 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o alle società che sono la società madre di un gruppo con 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR e pari ad almeno 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio. Il calcolo del fatturato netto dovrebbe includere il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue controllate hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza.

Emendamento  28

 

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della presente direttiva.

(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato da qualsiasi azione che inibisca o riduca la capacità di un individuo o di un gruppo di godere dei diritti o di essere protetti dai divieti sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato della presente direttiva, nonché dalla successiva giurisprudenza e dall'attività degli organi dei trattati relativi a tali convenzioni, che includono i diritti sindacali, dei lavoratori e sociali. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche l'impatto negativo sul godimento di un diritto non elencato espressamente in detto allegato che pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni e strumenti, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi elencati nell'allegato della presente direttiva.

Emendamento  29

 

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) La presente direttiva dovrebbe prevedere misure specifiche in caso di impatti sistemici negativi avallati dallo Stato derivanti da azioni, politiche, normative o pratiche istituzionalizzate decise, attuate e applicate dalle autorità nazionali o locali degli Stati o realizzate con il loro sostegno attivo.

Emendamento  30

 

Proposta di direttiva

Considerando 25 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter) Le società dovrebbero inoltre esercitare la loro influenza per contribuire a un tenore di vita adeguato nelle catene del valore. Ciò è inteso come un salario per i dipendenti sufficiente a garantire il sostentamento e un reddito di sussistenza per i lavoratori autonomi e i piccoli proprietari, guadagnato con il loro lavoro e la loro produzione e atto a soddisfare le loro esigenze e quelle delle loro famiglie.

Emendamento  31

 

Proposta di direttiva

Considerando 25 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 quater) La presente direttiva riconosce l'approccio "One Health" definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, sono strettamente interconnesse e interdipendenti. È pertanto opportuno stabilire che il dovere di diligenza ambientale dovrebbe comprendere la prevenzione del degrado ambientale che si traduce in effetti negativi sulla salute, come le epidemie, e rispettare il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile. Per quanto riguarda l'impegno del G7 di riconoscere il rapido aumento della resistenza antimicrobica a livello mondiale, è necessario promuovere l'uso prudente e responsabile degli antibiotici tra i medicinali per uso umano e veterinario.

Emendamento  32

 

Proposta di direttiva

Considerando 25 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 quinquies) Gli effetti negativi sui diritti umani e sull'ambiente possono essere integrati o sostenuti da fattori quali la corruzione attiva e passiva, ragion per cui sono inclusi nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Può pertanto rendersi necessario che le società tengano conto di tali fattori nell'esercizio del dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente.

Emendamento  33

 

Proposta di direttiva

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le società hanno a disposizione orientamenti che illustrano in che modo le attività che svolgono possano incidere sui diritti umani e quale condotta sia loro vietata in base ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Siffatti orientamenti sono inclusi, ad esempio, nel quadro di riferimento per la comunicazione dei principi guida delle Nazioni Unite104 e nella guida interpretativa dei principi guida delle Nazioni Unite105. Muovendo dalle linee guida e dalle norme internazionali in materia, la Commissione dovrebbe essere in grado di pubblicare ulteriori orientamenti che fungano da strumento pratico per le società.

(26) Le società dovrebbero avere a disposizione orientamenti che illustrano in che modo le attività che svolgono possano incidere sui diritti umani e quale condotta sia loro vietata in base ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Siffatti orientamenti sono inclusi, ad esempio, nel quadro di riferimento per la comunicazione dei principi guida delle Nazioni Unite104 e nella guida interpretativa dei principi guida delle Nazioni Unite105 e dovrebbero essere resi facilmente accessibili alle società. Pertanto, muovendo dalle linee guida e dalle norme internazionali in materia, la Commissione dovrebbe essere in grado di pubblicare ulteriori orientamenti che fungano da strumento pratico per le società.

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104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.

104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.

105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.

105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.

Emendamento  34

 

Proposta di direttiva

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere una procedura di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi.

(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire, riparare e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, stabilire ove necessario un ordine di priorità, instaurare un meccanismo di notifica e di reclamo non giudiziario o parteciparvi, monitorare e verificare l'efficacia delle loro azioni adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono e consultare i portatori di interessi colpiti durante l'intera procedura. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare l'entità degli impatti negativi effettivi.

Emendamento  35

 

Proposta di direttiva

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale.

(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le pertinenti politiche aziendali e a tutti i livelli operativi e predisporre una politica del dovere di diligenza con misure e obiettivi a breve, medio e lungo termine, così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza e riportare un codice di condotta che definisca le norme, i principi e le misure cui attenersi e da attuare, se del caso, in tutta l'impresa e nelle sue filiazioni in tutte le operazioni aziendali, ed esporre le procedure predisposte e le opportune misure adottate per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per attuare il dovere di diligenza in linea con gli articoli 7 e 8 nella catena del valore, comprese le misure pertinenti adottate per incorporare il dovere di diligenza nel proprio modello di business, nelle pratiche di impiego e di acquisto con i soggetti con cui l'azienda intrattiene un rapporto d'affari e le misure adottate per monitorare e verificare le attività in materia di dovere di diligenza, nonché politiche adeguate per evitare di trasferire i costi della procedura di diligenza ai partner commerciali che si trovano in una posizione di maggiore debolezza. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le pratiche di fissazione dei prezzi e le decisioni di acquisto, ad esempio in materia di commercio e appalti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza in caso di cambiamenti significativi.

Emendamento  36

 

Proposta di direttiva

Considerando 28 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) Le società madri dovrebbero essere in grado di intraprendere azioni che possano contribuire al dovere di diligenza delle loro filiazioni. Se la filiazione fornisce tutte le informazioni pertinenti e necessarie alla sua società madre e coopera con essa, rispetta la sua politica del dovere di diligenza, la società madre adegua di conseguenza la propria politica del dovere di diligenza per garantire che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano rispettati nei confronti della filiazione, la filiazione integra il dovere di diligenza in tutte le sue politiche e in tutti i suoi sistemi di gestione dei rischi conformemente all'articolo 5, se necessario, la filiazione continua ad adottare misure appropriate a norma degli articoli 7 e 8, nonché ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quinquies. Se la società madre svolge azioni specifiche per conto della filiazione, sia la società madre che la filiazione ne danno comunicazione in modo chiaro e trasparente ai portatori di interessi e al pubblico, e la filiazione integra il clima nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 15. Al fine di chiamare le filiazioni a rispondere delle loro azioni, la responsabilità di cui all'articolo 22 della presente direttiva dovrebbe rimanere a livello di soggetto, fatta salva la legislazione degli Stati membri in materia di responsabilità solidale e congiunta.

Emendamento  37

 

Proposta di direttiva

Considerando 28 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter) Nelle zone di conflitto e ad alto rischio, le società sono a maggior rischio di essere coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani. In tali zone, le società dovrebbero pertanto adempiere al dovere di diligenza in maniera rafforzata tenendo altresì conto della presenza dei conflitti, così da far fronte a tali maggiori rischi e garantire che esse non facilitino, finanzino, aggravino o abbiano comunque un impatto negativo sui conflitti ovvero contribuiscano alle violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale nelle zone di conflitto o a alto rischio. Il dovere di diligenza rafforzato comprende l'integrazione della normale procedura di diligenza con un'analisi approfondita del conflitto, basata su un coinvolgimento dei portatori di interessi significativo e che tenga conto della situazione di conflitto, e volta a garantire una comprensione delle cause profonde e dei fattori scatenanti del conflitto, nonché delle parti che lo alimentano, come pure dell'impatto delle attività commerciali della società sul conflitto. Nelle situazioni di conflitto armato e/o occupazione militare, le società dovrebbero rispettare gli obblighi e le norme stabiliti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto penale internazionale. Le società dovrebbero seguire le linee guida fornite dagli organismi internazionali pertinenti, compresi il Comitato internazionale della Croce Rossa e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

Emendamento  38

 

Proposta di direttiva

Considerando 28 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quater) Il modo in cui una società può essere associata a un impatto negativo varia. Una società può causare un impatto negativo quando le sue attività sono da sole sufficienti a provocare un impatto negativo. Una società può contribuire a un impatto negativo quando le proprie attività, in combinazione con le attività di altri soggetti, producono un impatto, oppure quando le attività della società inducono, agevolano o incentivano un altro soggetto a produrre un impatto negativo. Il contributo deve essere sostanziale, il che significa che sono esclusi i contributi minimi o trascurabili. Determinare la natura sostanziale del contributo e comprendere quando le azioni della società possono aver indotto, agevolato o incentivato un altro soggetto a causare un impatto negativo può comportare l'esame di molteplici fattori. Si può tener conto di diversi fattori, tra cui la misura in cui una società può incoraggiare o motivare un impatto negativo da parte di un altro soggetto, ossia il grado in cui l'attività ha accresciuto il rischio che l'impatto si verifichi, la misura in cui una società avrebbe potuto o dovuto essere a conoscenza dell'impatto negativo o del potenziale impatto negativo, ossia il grado di prevedibilità, e la misura in cui una qualsiasi attività della società ha effettivamente attenuato l'impatto negativo o ridotto il rischio che l'impatto si verifichi. La semplice esistenza di un rapporto d'affari o di attività che creano le condizioni generali in cui possono verificarsi impatti negativi non dovrebbe costituire di per sé una relazione di contributo. L'attività in questione dovrebbe accrescere sensibilmente il rischio di impatti negativi. Infine, una società può essere direttamente collegata a un impatto quando esiste una relazione tra l'impatto negativo e i prodotti, i servizi o le attività della società tramite un altro rapporto d'affari e quando la società non ha prodotto l'impatto né vi ha contribuito. Tale legame diretto non è definito dall'esistenza di un rapporto d'affari diretto. Un legame diretto, inoltre, non dovrebbe implicare un trasferimento di responsabilità dal rapporto d'affari che causa l'impatto negativo alla società con cui esso ha un legame.

Emendamento  39

 

Proposta di direttiva

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi. Una "misura adeguata" dovrebbe essere intesa come una misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile alla società considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi. In tale contesto, in linea con i quadri internazionali, l'influenza della società su un rapporto d'affari dovrebbe contemplare, da un lato, la sua capacità di indurre il rapporto d'affari ad intervenire per arrestare o prevenire impatti negativi (ad esempio attraverso la proprietà o il controllo effettivo, il potere di mercato, i requisiti di preselezione, il collegamento degli incentivi commerciali alle prestazioni in termini di diritti umani e ambiente, ecc.) e, dall'altro, il grado di influenza o di effetto leva che la società potrebbe ragionevolmente esercitare, ad esempio attraverso la cooperazione con il partner commerciale in questione o l'interazione con un'altra società che è partner commerciale diretto del rapporto d'affari associato a un impatto negativo.

(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi che sono stati causati dalle società o a cui esse hanno contribuito o sono direttamente legate. Le "misure adeguate" dovrebbero essere intese come misure che permettono di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza e di affrontare efficacemente l'impatto negativo individuato ai sensi dell'articolo 6 in modo proporzionato e commisurato al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo nonché alle dimensioni, alle risorse e alle capacità della società, considerate le circostanze del caso specifico, tra cui la natura dell'impatto negativo, le caratteristiche del settore economico, la natura delle attività specifiche dell'impresa, i prodotti, i servizi e lo specifico rapporto d'affari. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui una società abbia causato o possa aver causato un impatto, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a prevenire o attenuare un impatto, e a riparare eventuali danni causati da un impatto. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui una società abbia contribuito o possa aver contribuito a un impatto, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a prevenire o attenuare il contributo a un impatto, utilizzando o accrescendo l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attenuare l'impatto, e contribuendo alla riparazione di eventuali danni causati da un impatto, nella misura del contributo in questione. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui le attività, i prodotti o i servizi di una società siano o possano essere direttamente correlati a un impatto attraverso i suoi rapporti con altri soggetti, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a utilizzare o accrescere l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attenuare l'impatto, e a considerare di utilizzare l'effetto leva esercitato nei confronti di altre parti responsabili, al fine di consentire la riparazione di eventuali danni causati da un impatto.

Emendamento  40

 

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi unicamente all'inizio del contratto. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche.

(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare e valutare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione e la valutazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione e la valutazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica e continua dei diritti umani e del contesto ambientale, anche prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi. Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi all'inizio del contratto e prima delle successive operazioni finanziarie e, se informate di possibili rischi attraverso le procedure di cui all'articolo 9, durante la prestazione del servizio. Nell'individuare e valutare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche di acquisto.

Emendamento  41

 

Proposta di direttiva

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Qualora non sia in grado di prevenire, far cessare o attenuare simultaneamente tutti gli impatti negativi individuati e valutati, la società dovrebbe essere autorizzata a stabilire un ordine di priorità per l'adozione delle misure appropriate in base alla gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e tenendo conto dei fattori di rischio, elaborando, attuando e riesaminando periodicamente una strategia di definizione delle priorità. In linea con il quadro internazionale pertinente, la gravità di un impatto negativo dovrebbe essere valutata in base all'entità, alla portata e al carattere irrimediabile dell'impatto negativo, tenendo in considerazione la gravità di un impatto negativo, compresi il numero di persone fisiche che sono o saranno colpite, la misura in cui l'ambiente è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto. Una volta affrontati gli impatti negativi più gravi, la società dovrebbe affrontare gli impatti negativi meno gravi e meno probabili.

Emendamento  42

 

Proposta di direttiva

Considerando 30 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) Le società dovrebbero dare priorità agli impatti sulla base della gravità e della probabilità. Il grado di effetto leva esercitato da una società su un rapporto d'affari non è rilevante ai fini delle sue decisioni o dei suoi processi di definizione delle priorità. Tuttavia, il grado di effetto leva può influenzare le misure appropriate che l'impresa sceglie di adottare per attenuare e/o prevenire efficacemente gli impatti associati ai partner commerciali.

Emendamento  43

 

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Al fine di evitare oneri eccessivi per le società più piccole che operano in settori ad alto impatto ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore.

soppresso

Emendamento  44

 

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare.

(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile, con la strategia dell'UE sui diritti dei minori e con l'obiettivo delle Nazioni Unite di eliminare il lavoro minorile a livello mondiale entro il 2025. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Allo stesso modo, le donne in condizioni di lavoro precarie potrebbero trovarsi ad affrontare impatti negativi più gravi sui diritti umani, aumentando così la loro vulnerabilità. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare ed è opportuno evitare un disimpegno laddove l'impatto di quest'ultimo sarebbe maggiore rispetto all'impatto negativo che la società intende prevenire o attenuare. In situazioni di lavoro forzato imposto dallo Stato, in cui l'impatto negativo è organizzato dalle autorità politiche, l'impegno naturale con le persone colpite e l'attenuazione non sono possibili. La presente direttiva dovrebbe garantire che le società cessino un rapporto d'affari laddove siano in atto situazioni di forzato imposto dallo Stato. Inoltre, il disimpegno responsabile dovrebbe tenere conto anche dei possibili impatti negativi sulle società che dipendono dal prodotto o sono colpite da perturbazioni della catena di approvvigionamento.

Emendamento  45

 

Proposta di direttiva

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.

(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, le seguenti misure appropriate. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero considerare di stabilire con un partner con il quale intrattengono un rapporto d'affari disposizioni contrattuali che impongano a quest'ultimo il rispetto del codice di condotta e, se necessario, un piano operativo di prevenzione. Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari potrebbe essere chiesto di chiedere a loro volta ai partner disposizioni contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società.

Emendamento  46

 

Proposta di direttiva

Considerando 34 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) Le disposizioni contrattuali non dovrebbero essere tali da comportare il trasferimento della responsabilità per l'esercizio del dovere di diligenza a norma della presente direttiva e la responsabilità in caso di inadempimento. Inoltre, le disposizioni contrattuali dovrebbero essere eque, ragionevoli e non discriminatorie in base alle circostanze e dovrebbero riflettere i compiti congiunti delle parti di esercitare il dovere di diligenza nell'ambito di una cooperazione costante. Le società dovrebbero anche valutare se ci si possa ragionevolmente attendere che il partner commerciale rispetti tali disposizioni. Spesso le condizioni contrattuali sono imposte a un fornitore unilateralmente da parte di un acquirente, e qualsiasi violazione delle stesse potrebbe presumibilmente comportare un'azione unilaterale da parte dell'acquirente quali una cessazione o un disimpegno. Tale azione unilaterale non è adeguata nel contesto del dovere di diligenza e provocherebbe probabilmente in quanto tale impatti negativi. Nei casi in cui la violazione di tali disposizioni contrattuali comporti un potenziale impatto negativo, la società dovrebbe innanzitutto adottare misure adeguate per prevenire o attenuare adeguatamente tali impatti, anziché prendere in considerazione la possibilità di porre fine al contratto o di sospenderlo, conformemente al diritto applicabile. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno finanziario e amministrativo mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.

Emendamento  47

 

Proposta di direttiva

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure di prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.

soppresso

Emendamento  48

 

Proposta di direttiva

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.

(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi che una società ha causato o contribuito a causare, e non vi sia alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo di astenersi delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, come ultima risorsa, in linea con il disimpegno responsabile, sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con il partner in questione, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e mitigazione, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione in ragione della gravità del potenziale impatto negativo, o se le condizioni per la sospensione temporanea non sono soddisfatte. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare o sospendere il rapporto d'affari. All'atto di decidere in merito alla cessazione o alla sospensione di un rapporto d'affari, la società dovrebbe valutare se gli impatti negativi di tale decisione sarebbero maggiori dell'impatto negativo che si intende prevenire o attenuare. Qualora sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, le società dovrebbero adottare provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, dare un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminare periodicamente tale decisione. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.

Emendamento  49

 

Proposta di direttiva

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per quanto riguarda i rapporti d'affari diretti e indiretti, la cooperazione settoriale, i regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto potersi valere di tali iniziative per sostenere l'adempimento degli obblighi di diligenza di cui alla presente direttiva, sempreché tali regimi o iniziative siano idonei a tal fine. Le società potrebbero valutare, di propria iniziativa, l'allineamento di tali regimi e iniziative agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.

(37) I regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto poter partecipare a tali iniziative per sostenere aspetti del loro dovere di diligenza, tra cui coordinare l'effetto leva congiunto, conseguire obiettivi di efficienza, ampliare le migliori pratiche e cercare competenze pertinenti per settori, geografie, materie prime o questioni di rischio specifici. Il significato delle iniziative è ampio e comprende iniziative che sostengono, monitorano, valutano, certificano e/o verificano aspetti del dovere di diligenza di una società o il dovere di diligenza svolto dalle sue filiazioni e/o dai suoi rapporti d'affari. Tali iniziative possono essere sviluppate e controllate da governi, associazioni di categoria, gruppi di organizzazioni interessate, parti sociali o organizzazioni della società civile e comprendono organizzazioni di monitoraggio, accordi quadro globali, dialoghi settoriali e iniziative che certificano aspetti del dovere di diligenza. Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione dovrebbe, in collaborazione con gli Stati membri, l'OCSE e le parti interessate, emanare orientamenti utili per valutare l'ambito di applicazione preciso, l'allineamento alla presente direttiva e la credibilità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. Le società che partecipano a iniziative di settore o multipartecipative o che utilizzano la verifica da parte di terzi degli aspetti del loro dovere di diligenza dovrebbero comunque poter essere sanzionate o ritenute responsabili delle violazioni della presente direttiva e dei danni subiti dalle vittime di conseguenza. Le norme minime per i verificatori terzi da adottare mediante atti delegati a norma della presente direttiva dovrebbero essere elaborate in stretta consultazione con tutte le parti interessate e riesaminate alla luce della loro adeguatezza conformemente agli obiettivi della presente direttiva. I verificatori terzi dovrebbero essere soggetti alla sorveglianza delle autorità competenti e, se necessario, essere soggetti a sanzioni, conformemente alla legislazione nazionale e dell'UE.

Emendamento  50

 

Proposta di direttiva

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. Per quanto riguarda i rapporti d'affari consolidati, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità.

(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. È tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe attenuarne l'entità, proseguendo nel contempo iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo e attuando un piano d'azione correttivo, elaborato d'intesa con i portatori di interessi colpiti. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità.

Emendamento  51

 

Proposta di direttiva

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari consolidato e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e mitigarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o attenuarne adeguatamente l'entità ripristinando la condizione delle persone, dei gruppi e delle comunità colpite e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina possibile alla loro situazione prima dell'impatto negativo. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario,  le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per l'attuazione di misure adeguate e di interventi, e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società potrebbero anche stabilire con un partner con il quale intrattengono un rapporto d'affari disposizioni contrattuali che impongano a quest'ultimo il rispetto del codice di condotta e, se necessario, un piano operativo correttivo. Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari potrebbe venir chiesto di stabilire a loro volta disposizioni contrattuali equivalenti, ragionevoli, non discriminatorie ed eque, con i loro partner, per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le disposizioni contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure di supporto all'esercizio del dovere di diligenza, come indicato nella presente direttiva. Inoltre, le disposizioni contrattuali dovrebbero essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e riflettere i compiti congiunti delle parti di esercitare la dovuta diligenza nella cooperazione in corso, ponendo l'accento sull'adozione di misure adeguate per porre fine agli effetti negativi. Le società dovrebbero anche valutare se ci si possa ragionevolmente attendere che il partner commerciale rispetti tali disposizioni. Spesso le condizioni contrattuali sono imposte a un fornitore unilateralmente da parte di un acquirente, e qualsiasi violazione delle stesse potrebbe presumibilmente comportare un'azione unilaterale da parte dell'acquirente quali una cessazione o un disimpegno. Tale azione unilaterale non è adeguata nel contesto del dovere di diligenza e provocherebbe probabilmente in quanto tale impatti negativi. Nei casi in cui la violazione di tali disposizioni contrattuali comporti un potenziale impatto negativo, la società dovrebbe innanzitutto adottare misure adeguate per prevenire o attenuare adeguatamente tali impatti, anziché prendere in considerazione la possibilità di porre fine al contratto o di sospenderlo, conformemente al diritto applicabile. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o mitigarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

Emendamento  52

 

Proposta di direttiva

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure descritte non riescano a parare gli impatti effettivi, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.

soppresso

Emendamento  53

 

Proposta di direttiva

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.

(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui la misura descritta non riesca ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi che una società ha causato o contribuito a causare, e non vi sia alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, come ultima risorsa, in linea con il disimpegno responsabile, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a mitigarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione in ragione della gravità dell'impatto negativo effettivo o se le condizioni per una sospensione temporanea non sono soddisfatte. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare o sospendere il rapporto d'affari. All'atto di decidere in merito alla cessazione o alla sospensione di un rapporto d'affari, la società dovrebbe valutare se gli impatti negativi di tale decisione sarebbero maggiori dell'impatto negativo che si intende far cessare o attenuare. Qualora sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, le società dovrebbero adottare provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, dare un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminare periodicamente la decisione.

Emendamento  54

 

Proposta di direttiva

Considerando 41 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis) Qualora una società abbia causato o contribuito a un impatto negativo effettivo, essa dovrebbe adottare le misure adeguate a porvi rimedio. Le misure correttive dovrebbero mirare a ripristinare le persone e i gruppi o le comunità interessati e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina possibile alla loro situazione prima dell'impatto ed essere sviluppate tenendo conto delle esigenze e delle opinioni espresse dai portatori di interessi interessati. Possono comprendere, a titolo esemplificativo, risarcimenti, la restituzione, la riabilitazione, le pubbliche scuse, il reintegro e la cooperazione in buona fede nello svolgimento di indagini. In determinate situazioni, la compensazione finanziaria può essere una modalità necessaria per effettuare tale ripristino. Qualora una società sia direttamente collegata a un impatto negativo, dovrebbe esserle permesso di partecipare volontariamente a un provvedimento correttivo, se del caso, e di considerare di esercitare un effetto leva con le parti responsabili per consentire la riparazione di un eventuale danno causato da un impatto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i portatori di interessi colpiti da un impatto negativo non siano tenuti a chiedere una riparazione prima di proporre ricorso in sede giurisdizionale.

 

Emendamento  55

 

Proposta di direttiva

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società.

(42) Le società dovrebbero predisporre meccanismi di notifica e di reclamo extragiudiziale pubblicamente disponibili ed effettivi a livello operativo, che possano essere utilizzati dalle persone e dalle organizzazioni per dare loro notifica o per sollevare reclami e richiedere la riparazione, qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, sulla catena del valore. È opportuno che, fra le persone e le organizzazioni che possono presentare tali reclami, si annoverino le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite e i loro legittimi rappresentanti, i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata, nonché organizzazioni credibili ed esperte il cui scopo comprenda la protezione dell'ambiente. Le notifiche possono essere presentate dalle suddette persone e organizzazioni, come pure dalle organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo, nonché dalle persone fisiche e giuridiche che difendono i diritti umani e l'ambiente. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali notifiche e reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Le società dovrebbero dare la possibilità di presentare le notifiche e i reclami attraverso accordi di collaborazione, incluse le iniziative industriali, con altre società od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale. La presentazione di una notifica o di un reclamo non dovrebbe essere una condizione preliminare per l'accesso alla procedura per le segnalazioni circostanziate o a meccanismi giudiziari o di altro tipo non giudiziari, come i punti di contatto nazionali dell'OCSE laddove presenti, né dovrebbe precludere alle persone che presentano tale notifica o reclamo di accedervi. Conformemente alle norme internazionali, le persone che presentano reclami o notifiche, quando non vi provvedono in forma anonima, dovrebbero avere il diritto di ricevere dalla società un seguito tempestivo e adeguato e le persone che presentano reclami dovrebbero avere altresì il diritto di dialogare con i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo, di ottenere la motivazione in merito alla fondatezza o meno di un reclamo e di ottenere informazioni sulle misure e le azioni intraprese, nonché di richiedere la riparazione o un contributo alla riparazione. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. Alle società dovrebbe inoltre spettare la responsabilità di garantire che qualsiasi persona che presenti un reclamo o una notifica sia protetta da possibili azioni di ritorsione e rivalsa, anche assicurando l'anonimato o la riservatezza nella procedura di notifica o di reclamo, conformemente al diritto nazionale. La procedura di notifica e di reclamo extragiudiziale dovrebbe essere legittima, accessibile, prevedibile, equa, trasparente, compatibile con i diritti, sensibile alle questioni culturali e di genere, basata sull'impegno e sul dialogo e adattabile, come stabilito dai criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo extragiudiziali di cui al principio 31 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le società dovrebbero sensibilizzare i portatori di interessi colpiti in merito all'esistenza, agli obiettivi e alle procedure relative ai meccanismi di notifica e di reclamo, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato in cui operano, comprese le modalità di accesso, le decisioni e i mezzi di ricorso relativi a una società e il modo in cui la società li sta attuando. Inoltre, i lavoratori e i loro rappresentanti dovrebbero essere adeguatamente tutelati e qualsiasi sforzo di riparazione extragiudiziale non dovrebbe pregiudicare l'incoraggiamento della contrattazione collettiva e il riconoscimento dei sindacati e non dovrebbe compromettere in alcun modo il ruolo dei legittimi sindacati o rappresentanti dei lavoratori nell'affrontare le controversie in materia di lavoro.

Emendamento  56

 

Proposta di direttiva

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Le società dovrebbero monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte. Ciascuna società dovrebbe effettuare periodicamente una valutazione delle attività proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari consolidati, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata almeno ogni 12 mesi ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo.

(43) Le società dovrebbero continuamente verificare l'attuazione e monitorare l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese conformemente alla presente direttiva. Ciascuna società dovrebbe effettuare una valutazione delle attività, dei prodotti e dei servizi propri, di quelli delle sue filiazioni e di quelli dei suoi rapporti d'affari, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto, minimizzazione e riparazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata su base continuativa e dopo il verificarsi di un cambiamento significativo, ed essere rivista continuamente se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo. Le società dovrebbero conservare per dieci anni la documentazione attestante la loro osservanza di tale obbligo.

Emendamento  57

 

Proposta di direttiva

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari.

(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, come pure il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, per le società finanziarie. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa, né dovrebbe introdurre nuovi obblighi di comunicazione rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione che sia coerente con tali obblighi, in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Emendamento  58

 

Proposta di direttiva

Considerando 44 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis) Gli obblighi imposti alle società che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e nel contempo sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della direttiva 2013/34/UE, e dovrebbero pertanto riferire in merito alle loro procedure di dovuta diligenza di cui agli articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della direttiva 2013/34/UE, dovrebbero essere intesi come l'obbligo per le società di descrivere le proprie modalità di adempimento del dovere di diligenza quale previsto dalla presente direttiva. Nell'adempimento degli obblighi contemplati nella direttiva 2013/34/UE di riferire in merito alle azioni adottate per individuare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, le società dovrebbero spiegare se hanno stabilito un ordine di priorità per l'adozione delle misure adeguate, illustrare le modalità con cui hanno applicato tale approccio e il motivo per cui è stato necessario definire le priorità. Nell'adempimento degli obblighi contemplati nella direttiva 2013/34/UE di riferire in merito alle eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni, la società dovrebbe altresì comunicare il numero di casi in cui ha deciso di disimpegnarsi, il motivo di tale disimpegno e il luogo dei rapporti d'affari in questione senza divulgarne l'identità.

Emendamento  59

 

Proposta di direttiva

Considerando 44 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 ter) L'obiettivo della presente direttiva non è quello di imporre alle società di divulgare pubblicamente il capitale intellettuale, la proprietà intellettuale, il know-how o i risultati dell'innovazione che si qualificherebbero come segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva dovrebbero pertanto lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi lasciando impregiudicato il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Emendamento  60

 

Proposta di direttiva

Considerando 44 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 quater) Le società dovrebbero adottare misure adeguate per svolgere un dialogo significativo con i portatori di interessi colpiti che consenta un'interazione e un dialogo autentici nel loro processo di dovuta diligenza. L'impegno dovrebbe riguardare l'informazione e la consultazione dei portatori di interessi in questione e dovrebbe essere globale, strutturale, efficace, tempestivo e sensibile alle questioni culturali e di genere. Vi sono situazioni in cui non sarà possibile svolgere un dialogo significativo con i portatori di interessi colpiti o in cui risulterà utile ricorrere a ulteriori pareri di esperti per consentire alla società di conformarsi pienamente agli obblighi della presente direttiva, in particolare nel contesto delle decisioni riguardo all'ambito di applicazione e alla definizione delle priorità. . In tali casi le società dovrebbero impegnarsi in un dialogo significativo con altri portatori di interessi pertinenti, quali le organizzazioni della società civile o le persone fisiche o giuridiche che difendono i diritti umani o l'ambiente, al fine di ottenere informazioni credibili sugli impatti negativi potenziali o effettivi. La consultazione dovrebbe essere costante e le società dovrebbero fornire informazioni complete, mirate e pertinenti ai portatori di interessi colpiti. I portatori di interessi in questione dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni aggiuntive per iscritto, che dovrebbero essere fornite dalla società entro un periodo di tempo ragionevole e in un formato adeguato e comprensibile. Qualora tale richiesta sia respinta, i portatori di interessi in questione dovrebbero avere il diritto di ottenere una motivazione scritta al riguardo. L'informazione e la consultazione dei pertinenti portatori di interessi dovrebbero tenere debitamente conto degli ostacoli alla partecipazione, garantire che i portatori di interessi siano liberi da azioni di ritorsione o rivalsa, anche mantenendo la riservatezza e l'anonimato, e prestare una particolare attenzione alle esigenze dei portatori di interessi vulnerabili, alla sovrapposizione di vulnerabilità e ai fattori intersezionali, anche garantendo un approccio attento alla dimensione di genere e nel pieno rispetto della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. I rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere informati dalla loro società in merito alla strategia di dovuta diligenza della società e alla relativa attuazione, conformemente al diritto dell'UE vigente e lasciando impregiudicati i loro diritti applicabili in materia di informazione, consultazione e partecipazione, in particolare quelli contemplati dalla pertinente legislazione dell'UE in materia di occupazione e diritti sociali, tra cui la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio106 bis, la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio107 bis e la direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio108 bis. La consultazione dei portatori di interessi dovrebbe essere considerata pertinente nelle situazioni in cui è ragionevole aspettarsi che l'impatto potenziale ed effettivo o le azioni di cui agli articoli da 4 a 10 incidano sui diritti o sugli interessi dei portatori di interessi, o quando i pertinenti portatori di interessi abbiano richiesto informazioni, la consultazione o il dialogo.

 

__________________

 

1bis Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

 

1ter Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

 

1quater Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

Emendamento  61

 

Proposta di direttiva

Considerando 44 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 quinquies) Le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica sono una forma particolare di molestia intentata nei confronti di persone fisiche o giuridiche al fine di prevenire o sanzionare la discussione su questioni di interesse pubblico. Gli Stati membri dovrebbero offrire le necessarie garanzie per affrontare tali procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi finalizzati a bloccare la partecipazione pubblica, conformemente al diritto nazionale e dell'UE.

Emendamento  62

 

Proposta di direttiva

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45) Al fine di agevolare le società nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano e di limitare il trasferimento dell'onere di conformità alle PMI partner commerciali, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo.

(45) Al fine di fornire alle società gli strumenti per assisterle nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e con i pertinenti portatori di interessi, dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo, che possono essere usate volontariamente dalle società come strumento per contribuire all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Tali clausole contrattuali dovrebbero prevedere quanto meno una chiara ripartizione dei compiti fra le parti contraenti, nell'ambito di una cooperazione costante, non dovrebbero essere tali da comportare il trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza e, in caso di violazione di tali clausole, le società dovrebbero evitare di risolvere tali clausole adottando in primo luogo misure adeguate, in linea con gli articoli 7 e 8 della presente direttiva. Gli orientamenti dovrebbero inoltre specificare che la semplice inclusione di garanzie contrattuali non può, di per sé, rappresentare l'adempimento delle norme in materia di dovere di diligenza della presente direttiva. Tali norme dovrebbero considerarsi rispettate solo se gli obblighi di diligenza sono attribuiti a terzi in modo diligente, tale da assicurare l'effettivo adempimento di tali obblighi, e che include misure adeguate alle circostanze, quali il monitoraggio, l'assistenza finanziaria e non finanziaria e le pratiche di acquisto responsabili.

Emendamento  63

 

Proposta di direttiva

Considerando 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.

(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri, le parti sociali intersettoriali e settoriali europee e altri portatori di interessi pertinenti, fra cui le organizzazioni della società civile, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente l'Autorità europea del lavoro, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Consiglio europeo per l'innovazione e l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (EISMEA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e, se del caso, l'OCSE e altri organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe emanare orientamenti chiari e facilmente comprensibili, inclusi orientamenti generali e specifici a determinati settori, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza, in modo da facilitare la conformità in modo pratico.

Emendamento  64

 

Proposta di direttiva

Considerando 46 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis) Al fine di sostenere le società nell'adempimento dei loro obblighi in materia di dovere di diligenza lungo la loro catena del valore, la Commissione europea dovrebbe condurre ulteriori ricerche sugli strumenti digitali e promuoverli.

Emendamento  65

 

Proposta di direttiva

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati.

(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati e di facile utilizzo ed eroghino sostegno finanziario a tali PMI dell'Unione e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati. Le PMI dovrebbero inoltre avere la possibilità di applicare la presente direttiva su base volontaria e, a tal fine, dovrebbero essere sostenute mediante misure e strumenti adeguati ed essere incentivate.

Emendamento  66

 

Proposta di direttiva

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Al fine di integrare il sostegno degli Stati membri alle PMI, la Commissione può basarsi sui vigenti strumenti, progetti e altre azioni dell'UE che contribuiscono all'attuazione del dovere di diligenza nell'UE e nei paesi terzi. Può istituire nuove misure di sostegno che aiutino le imprese, comprese le PMI, nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, tra cui un osservatorio per la trasparenza della catena del valore e l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi.

(48) Al fine di integrare il sostegno degli Stati membri alle società nella loro attuazione, comprese le PMI, la Commissione dovrebbe basarsi sui vigenti strumenti, progetti e altre azioni dell'UE che contribuiscono all'attuazione del dovere di diligenza nell'UE e nei paesi terzi. Dovrebbe istituire nuove misure di sostegno che aiutino le imprese, comprese le PMI, nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, tra cui un osservatorio per la trasparenza della catena del valore e l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi.

Emendamento  67

 

Proposta di direttiva

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare con i paesi terzi per sostenere gli operatori economici a monte nello sviluppo della capacità di prevenire e attutire efficacemente gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività che svolgono e dei rapporti d'affari che intrattengono, prestando particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli coltivatori. Dovrebbero usare gli strumenti di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale di cui dispongono per aiutare i governi dei paesi terzi e gli operatori economici a monte dei paesi terzi a parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle loro attività e dei loro rapporti d'affari a monte. Potrebbe rientrare in questo contesto la collaborazione con i governi dei paesi partner, il settore privato locale e i portatori di interessi per affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi.

(49) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare con i paesi terzi per sostenere gli operatori economici a monte nello sviluppo della capacità di prevenire e attutire efficacemente gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività che svolgono e dei rapporti d'affari che intrattengono, prestando particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli coltivatori. Dovrebbero usare gli strumenti di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale di cui dispongono, compresi gli accordi di libero scambio, per aiutare i governi dei paesi terzi e gli operatori economici a monte dei paesi terzi a parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle loro attività e dei loro rapporti d'affari a monte. Potrebbe rientrare in questo contesto la collaborazione con i governi dei paesi partner, il settore privato locale e i portatori di interessi per affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi.

Emendamento  68

 

Proposta di direttiva

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe adottare un piano atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi. La società dovrebbe includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come effetto primario di queste.

(50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe, in consultazione con i portatori di interessi, adottare e attuare un piano di transizione in linea con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19 bis della direttiva (UE) 2022/2464 (direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità), atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano allineati con gli obiettivi della transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi, nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 (legge europea sul clima), e l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030. Il piano dovrebbe tenere conto della catena del valore e includere obiettivi circoscritti nel tempo relativi ai loro obiettivi climatici per le emissioni degli ambiti di applicazione 1, 2 e, se del caso, 3, compresi, ove opportuno, gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, comprese, ove pertinente, le emissioni di metano, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050 sulla base di prove scientifiche conclusive, tranne nel caso in cui una società sia in grado di dimostrare che le sue attività e la sua catena del valore non causano emissioni di gas a effetto serra e che tali obiettivi di riduzione delle emissioni non sarebbero pertanto appropriati. I piani dovrebbero elaborare azioni di attuazione volte a conseguire gli obiettivi climatici della società e basarsi su prove scientifiche conclusive, ovvero prove che abbiano ricevuto una convalida scientifica indipendente coerente con uno scenario di riscaldamento globale di 1,5°C quale definito dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e tenendo conto delle raccomandazioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.

Emendamento  69

 

Proposta di direttiva

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51) Affinché tale piano di riduzione delle emissioni sia attuato correttamente e integrato negli incentivi finanziari degli amministratori, è opportuno tenerne debitamente conto nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.

(51) I piani di transizione dovrebbero includere obblighi chiari per gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire che i rischi e gli impatti ambientali e climatici figurino nella strategia aziendale. Al fine di aumentare gli incentivi finanziari per gli amministratori, le società che hanno, in media, più di 1 000 dipendenti dovrebbero predisporre una politica pertinente ed efficace per garantire che una parte della remunerazione variabile degli amministratori sia collegata al conseguimento degli obiettivi del piano di transizione della società per la lotta ai cambiamenti climatici.

Emendamento  70

 

Proposta di direttiva

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53) Ai fini del controllo della corretta attuazione degli obblighi di diligenza delle società e della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali di controllo. Tali autorità di controllo dovrebbero essere di natura pubblica, indipendenti dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato ed esenti da conflitti di interessi. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato dell'autorità competente. Detta autorità dovrebbe essere autorizzata a svolgere indagini d'ufficio o a seguito di reclami o segnalazioni circostanziate trasmesse a norma della presente direttiva. Qualora esistano autorità competenti ai sensi della normativa settoriale, gli Stati membri potrebbero designare tali autorità quali responsabili dell'applicazione della presente direttiva nel rispettivo settore di competenza. Potrebbero designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate anche quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva.

(53) Ai fini del controllo della corretta attuazione degli obblighi di diligenza delle società e della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali di controllo. Tali autorità di controllo dovrebbero essere di natura pubblica, indipendenti dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato ed esenti da conflitti di interessi. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato dell'autorità competente. Detta autorità dovrebbe essere autorizzata a svolgere indagini d'ufficio, comprese, se del caso, ispezioni in loco e l'audizione dei pertinenti portatori di interessi, o a seguito di reclami o segnalazioni circostanziate trasmesse a norma della presente direttiva. Qualora esistano autorità competenti ai sensi della normativa settoriale, gli Stati membri potrebbero designare tali autorità quali responsabili dell'applicazione della presente direttiva nel rispettivo settore di competenza. Potrebbero designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate anche quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri, nel designare le autorità preposte alla vigilanza e nel definire le procedure con cui esse operano, dovrebbero garantire il coordinamento e la complementarità con altre procedure disponibili nell'ambito di altri strumenti internazionali, come ad esempio il meccanismo di reclamo extragiudiziale gestito dai punti di contatto nazionali.

Emendamento  71

 

Proposta di direttiva

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti.

(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie, una dichiarazione pubblica indicante che la società è responsabile e la natura della violazione, l'obbligo di intraprendere un'azione, anche per porre termine al comportamento costituente la violazione e astenersi dal ripeterlo, nonché la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dei prodotti. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti.

Emendamento  72

 

Proposta di direttiva

Considerando 54 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(54 bis) Al fine di evitare una riduzione artificiale delle potenziali sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal trasferimento a entità terze del fatturato netto mondiale da parte di una società madre, gli Stati membri dovrebbero garantire che, per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le sanzioni amministrative pecuniarie siano calcolate tenendo conto del fatturato consolidato comunicato da tale società.

Emendamento  73

 

Proposta di direttiva

Considerando 54 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(54 ter) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la conformità agli obblighi previsti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda i contratti di appalto e di concessione. La Commissione dovrebbe, pertanto, valutare se sia pertinente rivedere le suddette direttive al fine di specificare ulteriormente gli obblighi e le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per garantire la conformità agli obblighi in materia di sostenibilità e di dovere di diligenza previsti dalla presente direttiva durante tutte le procedure di appalto e di concessione, dalla selezione all'esecuzione del contratto.

Emendamento  74

 

Proposta di direttiva

Considerando 56

 

Testo della Commissione

Emendamento

(56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti dal mancato rispetto della procedura di diligenza. La società dovrebbe essere responsabile dei danni se non ha ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e minimizzare gli impatti effettivi e se, a seguito di tale inadempienza, si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni.

(56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti dal mancato rispetto della procedura di diligenza. La società dovrebbe essere responsabile dei danni se non ha ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e attutire gli impatti effettivi, o provvedere alla riparazione e se, a seguito di tale inadempienza, la società ha causato o contribuito a causare un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, ricevuto la priorità, prevenuto, attutito, arrestato, riparato o minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché, qualora non vi sia alcun successore legale, le società madri possano essere ritenute responsabili per una loro filiazione se questa rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva o vi rientrava nel momento in cui si è verificato l'impatto ed è stata sciolta dalla società madre o si è sciolta intenzionalmente al fine di evitare la responsabilità, a prescindere da qualsiasi cooperazione con la società madre nell'esercizio della dovuta diligenza.

Emendamento  75

 

Proposta di direttiva

Considerando 57

 

Testo della Commissione

Emendamento

(57) Per quanto riguarda i danni subiti a livello dei rapporti d'affari indiretti consolidati, la responsabilità della società dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche. La società non dovrebbe essere responsabile se ha attuato specifiche misure di diligenza. Tuttavia l'attuazione di tali misure non dovrebbe esonerare la società dalla responsabilità qualora fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità deve essere tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

(57) Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità è opportuno tenere debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per adottare provvedimenti correttivi, tra cui quelli richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con i portatori di interessi colpiti e con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

Emendamento  76

 

Proposta di direttiva

Considerando 57 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(57 bis) Inoltre, la possibilità per una società di definire le priorità, ove necessario, dovrebbe essere tenuta in considerazione nel determinare la sua potenziale responsabilità a norma dell'articolo 22. Purché la definizione delle priorità sia stata effettuata fedelmente per quanto riguarda la gravità e la probabilità dell'impatto negativo, una società non dovrebbe essere ritenuta responsabile se un impatto negativo deriva da un'attività o da un'operazione alla quale legittimamente non era stata attribuita la priorità.

Emendamento  77

 

Proposta di direttiva

Considerando 58

 

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Il regime di responsabilità non indica chi debba dimostrare che l'intervento della società era ragionevolmente adeguato nelle circostanze del caso, pertanto la questione è lasciata al diritto nazionale.

(58) Il regime di responsabilità non indica chi debba dimostrare che l'intervento della società era ragionevolmente adeguato nelle circostanze del caso, tuttavia gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che, qualora un ricorrente fornisca elementi prima facie che comprovino la probabilità della responsabilità del convenuto, quest'ultimo sia ritenuto responsabile, a meno che non sia in grado di dimostrare di avere adempiuto i propri obblighi quali stabiliti nella presente direttiva.

Emendamento  78

 

Proposta di direttiva

Considerando 59

 

Testo della Commissione

Emendamento

(59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla direttiva.

(59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni che ha causato o ai quali ha contribuito derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Inoltre, le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva non dovrebbero limitare la responsabilità delle società a norma dei sistemi giuridici unionali o nazionali, comprese le norme in materia di responsabilità solidale e congiunta.

Emendamento  79

 

Proposta di direttiva

Considerando 59 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(59 bis) Il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché un diritto fondamentale dell'Unione ai sensi dell'articolo 47 della Carta. I ritardi e le difficoltà di accesso alle prove, nonché la disparità di genere, la posizione geografica, le vulnerabilità e l'emarginazione possono costituire importanti ostacoli pratici e procedurali per le persone interessate, ostacolando il loro accesso a un ricorso effettivo senza timore di rappresaglie. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le vittime abbiano accesso a un ricorso effettivo e che i costi e la durata dei procedimenti non impediscano loro di accedere alla giustizia. Tali misure possono assumere, ad esempio, la forma di finanziamento pubblico, tra cui il sostegno strutturale alle vittime di impatti negativi effettivi e potenziali, l'applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti o l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Emendamento  80

 

Proposta di direttiva

Considerando 59 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(59 ter) I sindacati designati, le organizzazioni della società civile o altri attori pertinenti che agiscono nell'interesse pubblico, come ad esempio le istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani o un difensore civico, dovrebbero poter proporre ricorsi dinanzi ai loro organi giurisdizionali per conto di una vittima o di un gruppo di vittime di impatti negativi e dovrebbero avere i diritti e gli obblighi di una parte ricorrente nel procedimento, fatto salvo il diritto nazionale esistente.

Emendamento  81

 

Proposta di direttiva

Considerando 59 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(59 quater) I termini di prescrizione per intentare azioni di responsabilità civile per danni dovrebbero essere di almeno dieci anni. Nel fissare la data di inizio della decorrenza di tali termini di prescrizione, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di tenere conto del momento in cui l'impatto che ha causato il danno è cessato e il momento in cui la vittima interessata è venuta a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente giungere a conoscenza del fatto che il danno subito è stato causato dall'impatto negativo.

Emendamento  82

 

Proposta di direttiva

Considerando 65 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(65 bis) I difensori dei diritti umani e dell'ambiente sono in prima linea nel subire le conseguenze degli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani nel mondo e nell'Unione, e sono stati minacciati, intimiditi, perseguitati, molestati o addirittura assassinati. Le società non dovrebbero pertanto esporli ad alcun tipo di violenza.

Emendamento  83

 

Proposta di direttiva

Considerando 69

 

Testo della Commissione

Emendamento

(69) La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione dovrebbero prevalere per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici.

(69) La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione dovrebbero prevalere per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici, nei casi in cui gli obblighi stabiliti in un altro atto legislativo si applicano a un settore o una materia più specifici. Tra tali atti si annovera, a titolo esemplificativo, la normativa dell'UE esistente e futura riguardante il legname e la deforestazione, il distacco dei lavoratori e il lavoro forzato.

Emendamento  84

 

Proposta di direttiva

Considerando 70

 

Testo della Commissione

Emendamento

(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se nuovi settori debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, al fine di allinearlo alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, o se l'elenco delle pertinenti convenzioni internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali, o se le disposizioni sul dovere di diligenza di cui alla presente direttiva debbano essere estese agli impatti climatici negativi.

(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se l'ambito di applicazione della direttiva debba essere ridotto, in particolare per determinati settori, al fine di allinearlo alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di dati o elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, compresi i dati provenienti dalla BERS, dall'OIL o dalla FRA.

Emendamento  85

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Amendment

(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato, e

(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che sono stati causati dalle società o a cui esse hanno contribuito o sono direttamente legate, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività e di quelle delle loro filiazioni e delle attività svolte da soggetti nella loro catena del valore con cui la società intrattiene un rapporto d'affari, e

Emendamento  86

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi.

(b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi che hanno causato danni;

Emendamento  87

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari è riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi.

soppresso

Emendamento  88

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani o dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri al momento della sua adozione.

2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani, fra cui l'occupazione e i diritti sociali come previsto nella legislazione unionale e nazionale vigente, dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri o dagli accordi collettivi applicabili, al momento della sua adozione.

Emendamento  89

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) avere avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;

(a) avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;

Emendamento  90

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti

(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società madre di un gruppo che ha avuto 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio.

Emendamento  91

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature;

soppresso

Emendamento  92

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande;

soppresso

Emendamento  93

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi).

soppresso

Emendamento  94

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) avere generato un fatturato netto di oltre 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;

(a) avere generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR, purché almeno 40 milioni di EUR siano stati generati nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, compreso il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue filiazioni hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza;

Emendamento  95

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) avere generato un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno il 50 % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b).

(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società madre di un gruppo che ha avuto 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR, di cui almeno 40 milioni di EUR siano stati generati nell'Unione nell'ultimo esercizio finanziario per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, compreso il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue filiazioni hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza.

 

Emendamento  96

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale è incluso nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo.

3. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale e altri lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche sono inclusi nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo.

Emendamento  97

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

Emendamento  98

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio110;

i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I e nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio110;

__________________

__________________

110 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

110 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento  99

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE, composta interamente di imprese organizzate in una delle forme giuridiche di cui ai punti i) e ii);

soppresso

Emendamento  100

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv – trattino 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 un istituto pensionistico che gestisce regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio119 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio120, come pure qualsiasi soggetto giuridico costituito a fini di investimento in tali regimi;

soppresso

__________________

 

119 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

 

120 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

 

Emendamento  101

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv – trattino 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

 un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un GEFIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;

soppresso

Emendamento  102

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv – trattino 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

 un OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

soppresso

Emendamento  103

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) "società partecipata": società in cui investe un investitore istituzionale o un gestore di attività e che non può essere considerata un'impresa controllata;

Emendamento  104

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter) "investitore istituzionale": un soggetto quale definito dall'articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva;

Emendamento  105

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a quater) "gestore di attivi": un soggetto quale definito dall'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva;

Emendamento  106

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) "impatto ambientale negativo": impatto negativo sull'ambiente causato dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato, parte II;

(b) "impatto ambientale negativo": impatto negativo sull'ambiente causato dal mancato rispetto degli obblighi in linea con le pertinenti disposizioni degli strumenti elencati nell'allegato, parte I, punti 18 e 19, e nell'allegato, parte II, tenendo conto, ove disponibili, della legislazione nazionale e delle misure connesse a tali disposizioni relative ai testi internazionali elencati nell'allegato, parte I, punti 18 e 19, e nell'allegato, parte II;

Emendamento  107

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato, parte I, sezione 2;

(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone causato da qualsiasi azione che inibisca o riduca la capacità di un individuo o di un gruppo di godere dei diritti o di essere protetto dai divieti sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, e nell'allegato, parte I, sezione 2;

Emendamento  108

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) "impatto negativo": qualsiasi impatto negativo, sia esso potenziale o effettivo, sui diritti umani o impatto ambientale negativo;

Emendamento  109

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) "filiazione": persona giuridica per il cui tramite è esercitata l'attività di "impresa controllata" quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio128;

(d) "filiazione": persona giuridica quale definita all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE e persona giuridica per il cui tramite è esercitata l'attività di "impresa controllata" quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio128;

__________________

__________________

128 Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

128 Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

Emendamento  110

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) "rapporto d'affari": relazione con un appaltatore, un subappaltatore o qualsiasi altro soggetto giuridico ("partner")

(e) "rapporto d'affari": relazione diretta o indiretta di una società con un appaltatore, un subappaltatore o altro soggetto nella sua catena del valore:

Emendamento  111

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) con il quale la società ha concluso un accordo commerciale o al quale la società fornisce finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni, o

i) con il quale la società ha concluso un accordo commerciale o al quale la società fornisce servizi finanziari;

Emendamento  112

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) che svolge attività commerciali connesse ai prodotti o ai servizi della società per la società stessa o per suo conto;

ii) che svolge attività connesse ai prodotti o ai servizi della società;

Emendamento  113

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) "rapporto d'affari consolidato": rapporto d'affari diretto o indiretto che, per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore;

soppresso

Emendamento  114

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) "catena del valore": insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a monte e a valle. Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la "catena del valore" comprende soltanto le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di siffatti soggetti;

(g) "catena del valore":

Emendamento  115

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto i (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i) attività connesse e soggetti partecipanti alla produzione, alla progettazione, all'approvvigionamento, all'estrazione, alla fabbricazione, al trasporto, allo stoccaggio e alla fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti di una società e allo sviluppo di un prodotto di una società o allo sviluppo o prestazione di un servizio, e

Emendamento  116

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(ii) attività connesse e soggetti partecipanti alla vendita, alla distribuzione, al trasporto, allo stoccaggio e alla gestione dei rifiuti dei prodotti di una società o alla prestazione di servizi, ad esclusione della gestione dei rifiuti del prodotto da parte dei singoli consumatori.

Emendamento  117

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda le società ai sensi della lettera a), punto iv), la "catena del valore" relativa alla fornitura di questi servizi specifici comprende le attività dei clienti che ricevono direttamente tali servizi finanziari forniti dalle imprese finanziarie ai sensi del punto iv) e di altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore delle imprese finanziarie regolamentate ai sensi della lettera a), punto iv) non comprende le famiglie e le persone fisiche o le PMI;

Emendamento  118

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica;

(h) "verifica di terzo indipendente": verifica degli aspetti del dovere di diligenza di una società o parti della sua catena del valore che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore o da un'impresa di revisione contabile con abilitazione a norma dell'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE o con accreditamento in uno Stato membro per l'esecuzione di certificazioni, oppure da un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE, accreditato in uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 14, paragrafo 4 bis, o da un terzo indipendente accreditato in uno Stato membro per l'esecuzione di certificazioni e che sia indipendente dalla società, sia esente da conflitti di interessi, possegga esperienza, perizia e competenza comprovate in materia di diritti umani, ambiente e clima, risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica o della valutazione e soddisfi i requisiti minimi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 14, paragrafo 4 bis;

Emendamento  119

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) "iniziativa di settore": insieme stabilito su base volontaria di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore, compresa la verifica di terzo indipendente, sviluppato e controllato da governi, associazioni di settore o gruppi di organizzazioni interessate;

(j) "iniziativa di settore o multipartecipativa": iniziativa a cui partecipano aziende e che fornisce standard, procedure, strumenti e/o meccanismi al fine di supportare, monitorare, valutare, certificare e/o verificare aspetti dell'esercizio del proprio dovere di diligenza o dell'esercizio del dovere di diligenza da parte dalle proprie filiazioni e/o relazioni commerciali. Tali iniziative possono essere sviluppate e controllate da governi, associazioni di settore, gruppi di organizzazioni interessate o organizzazioni della società civile;

Emendamento  120

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

(l) "impatto negativo grave": impatto negativo sull'ambiente o sui diritti umani che è particolarmente incisivo per natura o che colpisce un numero elevato di persone o un'area estesa dell'ambiente ovvero che è irreversibile o risulta particolarmente difficile da sanare considerate le misure necessarie per ripristinare la situazione preesistente;

soppresso

Emendamento  121

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

 

Testo della Commissione

Emendamento

(n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari;

(n) "portatori di interessi colpiti": persone fisiche, gruppi o comunità aventi diritti o interessi legittimi che sono o potrebbero essere lesi dagli impatti negativi derivanti dalle attività o azioni di una società o dalle attività o azioni di soggetti nella sua catena del valore, e i legittimi rappresentanti di tali persone fisiche o gruppi, compresi i lavoratori e i loro rappresentanti e i sindacati della società, delle sue filiazioni e di tutta la sua catena del valore, oppure, nei casi in cui non vi siano persone fisiche, gruppi o comunità colpiti da un impatto negativo sull'ambiente, organizzazioni credibili ed esperte il cui scopo comprende la protezione dell'ambiente;

Emendamento  122

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n bis) "portatori di interessi vulnerabili": i portatori di interessi colpiti che vivono in situazioni di emarginazione e di vulnerabilità a causa di contesti specifici o di fattori che si intersecano tra loro, tra cui il sesso, il genere, l'età, la razza, l'etnia, la classe, la casta, l'istruzione, l'appartenenza a una popolazione indigena, lo status di migrante, la disabilità e lo status sociale ed economico, nonché i portatori di interessi che vivono in zone colpite da conflitti e ad alto rischio, che sono all'origine di impatti negativi differenziati e spesso sproporzionati e creano discriminazioni e un ulteriore ostacolo alla partecipazione e all'accesso alla giustizia;

Emendamento  123

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q

 

Testo della Commissione

Emendamento

(q) "misura adeguata": misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi.

(q) "misure adeguate": misure in grado di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza e di affrontare efficacemente l'impatto negativo individuato ai sensi dell'articolo 6 in modo proporzionato e commisurato al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo nonché alle dimensioni, alle risorse e alle capacità della società. Ciò tiene in considerazione le circostanze del caso specifico, tra cui la natura dell'impatto negativo, le caratteristiche del settore economico, la natura delle attività, dei prodotti e dei servizi specifici della società e lo specifico rapporto d'affari;

Emendamento  124

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(q bis) "effetto leva": capacità di influenzare il cambiamento delle pratiche del soggetto che causa l'impatto negativo o vi contribuisce;

Emendamento  125

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(q ter) "causare un impatto negativo": il fatto che le attività della società sono da sole sufficienti a provocare un impatto negativo;

Emendamento  126

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(q quater) "contribuire a un impatto negativo": il fatto che le attività di una società combinate alle attività di altri soggetti causano un impatto negativo o che le attività della società inducono, agevolano o incentivano un altro soggetto a causare un impatto negativo. Il contributo deve essere sostanziale, il che significa che sono esclusi i contributi minimi o trascurabili. Determinare la natura sostanziale del contributo e comprendere quando le azioni della società possono aver indotto, agevolato o incentivato un altro soggetto a causare un impatto negativo può comportare l'esame di molteplici fattori. Possono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

 

– la misura in cui una società può incoraggiare o motivare un impatto negativo da parte di un altro soggetto, ossia il grado in cui l'attività ha accresciuto il rischio che l'impatto si verifichi;

 

– la misura in cui una società avrebbe potuto o dovuto essere a conoscenza dell'impatto negativo o del potenziale impatto negativo, ossia il grado di prevedibilità;

 

– la misura in cui una qualsiasi attività della società ha effettivamente attenuato l'impatto negativo o ridotto il rischio che l'impatto si verifichi.

 

La semplice esistenza di un rapporto d'affari o di attività che creano le condizioni generali in cui possono verificarsi impatti negativi non costituisce di per sé una relazione di contributo. L'attività in questione dovrebbe accrescere sostanzialmente il rischio di impatti negativi;

Emendamento  127

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(q quinquies) "direttamente collegato a un impatto negativo": condizione derivante dall'esistenza di una relazione tra l'impatto negativo e i prodotti, i servizi o le attività della società tramite un altro rapporto d'affari e dal fatto che la società non ha prodotto l'impatto né vi ha contribuito. Tale legame diretto non è definito dall'esistenza di un rapporto d'affari diretto. Un legame diretto, inoltre, non implica un trasferimento di responsabilità dal rapporto d'affari che causa l'impatto negativo alla società con cui esso ha un legame;

Emendamento  128

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(q sexies) "basato sul rischio": proporzionato alla probabilità e alla gravità di potenziali impatti negativi;

Emendamento  129

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q septies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(q septies) "fattori di rischio": fattori di rischio a livello della società, fattori di rischio del modello di business, fattori di rischio geografici, fattori di rischio connessi ai prodotto e ai servizi e fattori di rischio settoriali;

Emendamento  130

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q octies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(q octies) "gravità di un impatto negativo": l'entità, la portata e il carattere irrimediabile dell'impatto negativo, tenendo in considerazione la gravità di un impatto negativo, compresi il numero di persone fisiche che sono o saranno colpite, la misura in cui l'ambiente è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto.

Emendamento  131

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato al fine di garantirne la coerenza con gli obiettivi dell'Unione in materia di diritti umani e ambiente.

Emendamento  132

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Clausola del mercato unico

 

1.  La Commissione e gli Stati membri si coordinano durante il recepimento della presente direttiva e successivamente in vista di un pieno livello di armonizzazione tra gli Stati membri al fine di garantire condizioni di parità per le società ed evitare la frammentazione del mercato unico.

 

2.  La Commissione valuta, sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, se siano necessarie modifiche al livello di armonizzazione della presente direttiva per garantire parità di condizioni per le società nel mercato unico, compresa la possibilità di convertire le disposizioni della presente direttiva in un regolamento.

Emendamento  133

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 5 a 11 ("dovere di diligenza" o "diligenza") mediante:

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sui rischi in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 5 a 11 ("dovere di diligenza" o "diligenza") mediante:

Emendamento  134

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) attribuzione di priorità, ove necessario, agli impatti negativi potenziali ed effettivi in conformità dell'articolo 8 ter;

Emendamento  135

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) riparazione degli impatti negativi effettivi in conformità dell'articolo 8 quater;

Emendamento  136

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) instaurazione e mantenimento di una procedura di reclamo in conformità dell'articolo 9;

(d) instaurazione di un meccanismo di notifica e di reclamo extragiudiziale o partecipazione a tale meccanismo in conformità dell'articolo 9;

Emendamento  137

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10;

(e) monitoraggio e verifica dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10;

Emendamento  138

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) consultazione e coinvolgimento significativi dei portatori di interessi in conformità dell'articolo 8 quinquies.

Emendamento  139

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le società conservano per almeno 10 anni la documentazione attestante la loro osservanza della presente direttiva.

Emendamento  140

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Supporto al dovere di diligenza a livello di gruppo

 

1. Gli Stati membri provvedono a che le società madri possano intraprendere azioni in grado contribuire a far sì che le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva rispettino gli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 15. Ciò non pregiudica la responsabilità civile delle filiazioni ai sensi dell'articolo 22.

 

2. La società madre può compiere azioni che contribuiscono all'adempimento degli obblighi di diligenza da parte della filiazioni conformemente al paragrafo 1, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

 

(a) la filiazione fornisce tutte le informazioni pertinenti e necessarie alla sua società madre e coopera con essa;

 

(b) la filiazione si attiene alla politica del dovere di diligenza della società madre;

 

(c) la società madre adatta di conseguenza la propria politica del dovere di diligenza per garantire che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano soddisfatti in relazione alla filiazione;

 

(d) la filiazione integra il dovere di diligenza in tutte le proprie politiche e i propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 5;

 

(e) se necessario, la filiazione continua ad adottare misure appropriate conformemente agli articoli 7 e 8 e continua ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quinquies;

 

(f) se la società madre svolge azioni specifiche per conto della filiazione, sia la società madre che la filiazione ne danno comunicazione in modo chiaro e trasparente ai portatori di interessi e al pubblico;

 

(g) la filiazione integra il clima nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 15;

Emendamento  141

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza nelle pertinenti politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:

Emendamento  142

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) una descrizione degli impatti negativi potenziali o effettivi individuati dalla società in linea con l'articolo 6;

Emendamento  143

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;

a) descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a breve, medio e lungo termine;

Emendamento  144

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società;

b) codice di condotta che definisce le norme, i principi e le misure da seguire e da attuare, se del caso, in tutta la società e nelle sue filiazioni in tutte le operazioni. Il codice di condotta è concepito in modo da garantire che la società rispetti i diritti umani e l'ambiente ed è allineato ai valori fondamentali dell'Unione;

Emendamento  145

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c