RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
8.5.2023 - (COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatrice per parere: Lara Wolters
Relatori per i pareri delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Raphaël Glucksmann, commissione per gli affari esteri
Barry Andrews, commissione per il commercio internazionale
René Repasi, commissione per i problemi economici e monetari
Samira Rafaela, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Tiemo Wölken, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0071),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 114, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0000/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2022[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0184/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo. |
(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e ambientali e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo. |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Un elevato livello di protezione e il miglioramento qualitativo dell'ambiente e la promozione dei valori fondamentali europei si annoverano tra le priorità dell'Unione indicate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il Green Deal europeo"74. Tali obiettivi richiedono il coinvolgimento non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, in particolare delle società. |
(2) Un elevato livello di protezione e il miglioramento qualitativo dell'ambiente e la promozione dei valori fondamentali europei si annoverano tra le priorità dell'Unione indicate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il Green Deal europeo"74. Tali obiettivi richiedono il coinvolgimento non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, in particolare delle società. L'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) afferma che la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. |
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74 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final). |
74 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final). |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Nella comunicazione su un'Europa sociale forte per una transizione giusta75 la Commissione si è impegnata a migliorare l'economia sociale di mercato europea per realizzare una transizione giusta alla sostenibilità. La presente direttiva contribuirà al pilastro europeo dei diritti sociali, che promuove diritti che garantiscono condizioni di lavoro eque. Si inserisce nelle politiche e nelle strategie dell'UE relative alla promozione del lavoro dignitoso in tutto il mondo, anche nelle catene globali del valore, come indicato nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo76. |
(3) Nella comunicazione su un'Europa sociale forte per una transizione giusta75 la Commissione si è impegnata a migliorare l'economia sociale di mercato europea per realizzare una transizione giusta alla sostenibilità, garantendo che nessuno sia lasciato indietro. La presente direttiva contribuirà al pilastro europeo dei diritti sociali, che promuove diritti che garantiscono condizioni di lavoro eque. Darà inoltre maggiore visibilità e titolarità al pilastro tra le società, il cui coinvolgimento è indispensabile per l'efficacia della sua attuazione. Si inserisce nelle politiche e nelle strategie dell'UE relative alla promozione del lavoro equo e dignitoso in tutto il mondo, anche nelle catene globali del valore, come indicato nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo76. |
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75 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (COM(2020) 14 final). |
75 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (COM(2020) 14 final). |
76 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final). |
76 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final). |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, in particolare quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione77 e a livello nazionale78 diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori. |
(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto molte imprese dell'Unione dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione77 e a livello nazionale78 diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori, compresa una legislazione vincolante in diversi Stati membri come la Francia e la Germania, che comporta la necessità di condizioni di parità per le società al fine di evitare la frammentazione e garantire la certezza del diritto per le imprese che operano nel mercato unico. È inoltre essenziale istituire un quadro europeo per un approccio responsabile e sostenibile alle catene globali del valore, considerata l'importanza delle società in quanto pilastri nella costruzione di una società e di un'economia sostenibili. |
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77 "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio |
77 "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio |
78 Ad esempio https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission |
78 Ad esempio https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Le norme internazionali vigenti in materia di condotta d'impresa responsabile specificano che le società dovrebbero tutelare i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani79 riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono. |
(5) Le norme internazionali vigenti ben consolidate in materia di condotta d'impresa responsabile, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani79 e le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali79 bis precisate nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile79 ter, specificano che le società dovrebbero tutelare i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero rispettare e inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono. |
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79 Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. |
79 Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. |
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79 bis Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/. |
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79 ter Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali80, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali81 sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)82. |
(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. I punti di contatto nazionali creati dagli aderenti alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali svolgono un ruolo importante nella promozione del dovere di diligenza da parte delle società fungendo da promotori delle linee guida e da meccanismi di reclamo non giudiziari. Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)82. |
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80 Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/ |
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81 Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm. |
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82 Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm. |
82 Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Tutte le società dovrebbero rispettare i diritti umani quali sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato, parte I, sezione 2, e quelle che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad esercitare il dovere di diligenza e dovrebbero adottare misure adeguate al fine di individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani lungo la catena del valore. La portata e la natura del dovere di diligenza possono variare a seconda delle dimensioni, del settore, del contesto operativo e del profilo di rischio della società. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite83, adottati da tutti gli Stati membri dell'ONU nel 2015, comprendono la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. L'Unione si è prefissa lo scopo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il settore privato contribuisce a tali obiettivi. |
(7) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite83, adottati da tutti gli Stati membri dell'ONU nel 2015, comprendono la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. L'Unione si è prefissa lo scopo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il settore privato contribuisce a tali obiettivi. Nell'attuale situazione geopolitica derivante dall'aggressione russa in Ucraina, dalla crisi energetica, dalle continue ripercussioni della COVID-19 e dai tentativi di mantenere e rafforzare la sicurezza della filiera agroalimentare, il settore privato potrebbe contribuire a promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, evitando nel contempo la creazione di squilibri nel mercato interno. |
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83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. |
83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Gli accordi internazionali siglati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui l'Unione e gli Stati membri sono parti, come l'accordo di Parigi84 e il recente patto di Glasgow per il clima85, definiscono precise vie per affrontare la questione dei cambiamenti climatici e mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5 ºC. Oltre agli interventi specifici attesi da tutti i firmatari, si considera che un ruolo fondamentale per il conseguimento di questi obiettivi incomba al settore privato, in particolare tramite le strategie di investimento che attua. |
(8) Gli accordi internazionali siglati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui l'Unione e gli Stati membri sono parti, come l'accordo di Parigi84 e il recente patto di Glasgow per il clima85, definiscono precise vie per affrontare la questione dei cambiamenti climatici e mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5 ºC. Oltre agli interventi specifici attesi da tutti i firmatari, si considera che un ruolo fondamentale per il conseguimento di questi obiettivi incomba anche al settore privato, in particolare tramite le strategie di investimento che attua. Sebbene soltanto 100 società siano responsabili di oltre il 70 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra dal 1988, vi è una sostanziale discrepanza tra gli impegni assunti dalle imprese in materia di clima e i loro effettivi investimenti nella lotta contro i cambiamenti climatici. La presente direttiva è pertanto un importante strumento legislativo per evitare dichiarazioni fuorvianti sulla neutralità climatica e per fermare il greenwashing e la diffusione dei combustibili fossili in tutto il mondo, al fine di conseguire gli obiettivi climatici internazionali ed europei, raccomandati anche dalle più recenti relazioni scientifiche85 bis. |
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84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf. |
84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf. |
85 Patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021 alla COP26 di Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf. |
85 Patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021 alla COP26 di Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf. |
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85 bis CDP Carbon Majors Report, 2017 Influence Map Report, Big Oil's Real Agenda on Climate Change 2022, settembre 2022, https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-Climate-Change-2022-19585. AIE, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, pag. 51. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Nella normativa europea sul clima86 l'Unione si è inoltre impegnata per legge a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Entrambi gli impegni richiedono una modifica delle modalità di produzione e di acquisto delle società. Il piano della Commissione per l'obiettivo climatico 203087 presenta una modellizzazione dei diversi livelli di riduzione delle emissioni richiesti ai diversi settori economici, sebbene debbano tutti, in qualsiasi scenario, ridurle sensibilmente per permettere all'Unione di conseguire gli obiettivi climatici che si è data. Il piano sottolinea inoltre che "la modifica delle regole e delle prassi relative al governo societario, compresa la finanza sostenibile, porterà manager e imprenditori a dare priorità agli obiettivi di sostenibilità nelle loro azioni e strategie. La comunicazione sul Green Deal europeo del 201988 stabilisce che tutte le azioni e le politiche dell'UE debbano convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile. Stabilisce inoltre che la sostenibilità debba essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria. |
(9) Nella normativa europea sul clima86 l'Unione si è inoltre impegnata per legge a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Entrambi gli impegni richiedono una modifica delle modalità di produzione e di acquisto delle società. Il piano della Commissione per l'obiettivo climatico 203087 presenta una modellizzazione dei diversi livelli di riduzione delle emissioni richiesti ai diversi settori economici, sebbene debbano tutti, in qualsiasi scenario, ridurle sensibilmente per permettere all'Unione di conseguire gli obiettivi climatici che si è data. Il piano sottolinea inoltre che "la modifica delle regole e delle prassi relative al governo societario, compresa la finanza sostenibile, porterà manager e imprenditori a dare priorità agli obiettivi di sostenibilità nelle loro azioni e strategie. Il programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 203087 bis ("8° PAA"), che costituisce il quadro d'azione per l'Unione in materia di ambiente e clima, mira ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, priva di sostanze tossiche, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull'energia rinnovabile, resiliente e competitiva, in modo giusto, equo e inclusivo, nonché a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, mediante, tra l'altro, l'interruzione e l'inversione della perdita di biodiversità. La comunicazione sul Green Deal europeo del 201988 stabilisce che tutte le azioni e le politiche dell'UE debbano convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile in cui nessuno sia lasciato indietro. Stabilisce inoltre che la sostenibilità debba essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria. |
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86 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") PE/27/2021/REV/1 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). |
86 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") PE/27/2021/REV/1 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). |
87 SWD/2020/176 final. |
87 SWD/2020/176 final. |
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87 bis Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030. |
88 COM/2019/640 final. |
88 COM/2019/640 final. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il piano d'azione per l'economia circolare91, la strategia sulla biodiversità92, la strategia dal produttore93 al consumatore, la strategia in materia di sostanze chimiche94, l'"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"95, l'industria 5.096, il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali97 e il riesame della politica commerciale del 2021 elencano tra i loro elementi un'iniziativa sul governo societario sostenibile. |
(11) Il piano d'azione per l'economia circolare91, la strategia sulla biodiversità92, la strategia dal produttore93 al consumatore, la strategia in materia di sostanze chimiche94, la strategia farmaceutica, il piano d'azione dell'UE "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" del 2021, l'"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"95, l'industria 5.096, il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali97 e il riesame della politica commerciale del 2021 elencano tra i loro elementi un'iniziativa sul governo societario sostenibile. Gli obblighi di diligenza previsti dalla presente direttiva dovrebbero pertanto contribuire a preservare e ripristinare la biodiversità e a migliorare lo stato dell'ambiente, in particolare dell'aria, dell'acqua e del suolo. Dovrebbero inoltre contribuire ad accelerare la transizione verso un'economia circolare non tossica nonché al conseguimento degli obiettivi del piano d'azione "inquinamento zero" volti a creare un ambiente privo di sostanze tossiche e a proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi connessi all'ambiente. |
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91 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final). |
91 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final). |
92 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final). |
92 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final). |
93 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)381 final). |
93 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)381 final). |
94 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final). |
94 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final). |
95 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final). |
95 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final). |
96 Industria 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_it |
96 Industria 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_it |
97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/ |
97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/ |
98 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021) 66 final). |
98 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021) 66 final). |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-202499. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e di altre linee guida internazionali pertinenti, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza. |
(12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-202499. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali come precisato nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile quali linee guida pertinenti, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza. |
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99 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020) 5 final). |
99 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020) 5 final). |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Nella risoluzione del 10 marzo 2021 il Parlamento europeo invita la Commissione a proporre norme unionali per un obbligo globale di diligenza delle imprese100. Le conclusioni del Consiglio, del 1º dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di quadro giuridico dell'Unione in materia di governance societaria sostenibile che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento globali101. Nella relazione di iniziativa adottata il 2 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile, il Parlamento europeo chiede inoltre di precisare gli obblighi degli amministratori. Nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022102, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione si sono impegnati a realizzare un'economia al servizio delle persone e a migliorare il quadro normativo in materia di governance societaria sostenibile. |
(13) Nella risoluzione del 10 marzo 2021 il Parlamento europeo invita la Commissione a proporre norme unionali che prevedano obblighi globali di diligenza delle imprese, con conseguenze anche in termini di responsabilità civile per le società che causano o contribuiscono a causare danni risultanti dal mancato adempimento del dovere di diligenza100. Le conclusioni del Consiglio, del 1º dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di quadro giuridico dell'Unione in materia di governance societaria sostenibile che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento globali101. Nella relazione di iniziativa adottata il 2 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile, il Parlamento europeo chiede inoltre di precisare gli obblighi degli amministratori. Nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022102, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione si sono impegnati a realizzare un'economia al servizio delle persone e a migliorare il quadro normativo in materia di governance societaria sostenibile. |
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100 Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html. |
100 Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html. |
101 Conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali (doc. 13512/20). |
101 Conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali (doc. 13512/20). |
102 Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle priorità legislative dell'UE per il 2022, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021C1221%2801%29&qid=1646310656008. |
102 Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle priorità legislative dell'UE per il 2022, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021C1221%2801%29&qid=1646310656008. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano. |
(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità rispettando i diritti umani e l'ambiente, attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto, la riparazione e la minimizzazione nonché, ove necessario, il rispetto dell'ordine di priorità degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano, e garantendo che le persone colpite dal mancato rispetto di tale obbligo abbiano accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di rispettare i diritti umani e l'ambiente nonché il dovere di proteggerli a norma del diritto internazionale. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari consolidati, diretti e indiretti, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti. |
(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune nei limiti delle loro possibilità per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, quelle delle proprie filiazioni e i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono nell'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo, che siano proporzionate e commisurate al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo, alle dimensioni, alle risorse e alle capacità della società. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi. Si tratta delle fasi seguenti: (1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, 4) valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione. |
(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi. Si tratta delle fasi seguenti: (1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, 4) verifica, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) L'impatto negativo sui diritti umani e l'impatto ambientale negativo si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa. |
(17) Gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti, nei loro servizi e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi generati durante l'intero ciclo di vita della produzione, della vendita e della gestione dei rifiuti del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) Le catene globali del valore, in particolare le catene del valore delle materie prime critiche, sono colpite dagli effetti negativi dei rischi di origine naturale o umana. I rischi nelle catene di approvvigionamento critiche sono stati resi evidenti dalla crisi della COVID-19, mentre è probabile che la frequenza e l'impatto di tali shock aumentino in futuro, costituendo un motore per l'inflazione e determinando un conseguente aumento della volatilità macroeconomica e dell'incertezza commerciale e del mercato. Per far fronte a questo problema, l'UE dovrebbe avviare una valutazione annuale a livello dell'Unione della resilienza delle imprese agli scenari negativi relativi alle loro catene del valore, in grado di mappare, valutare e fornire risposte potenziali ai rischi della loro catena del valore, compresi i rischi sociali, ambientali e politici e le esternalità. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari consolidati a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari consolidati diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica. |
(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione, alla distribuzione e alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e la gestione dei rifiuti del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari della società. Dovrebbe comprendere le attività dei rapporti d'affari di una società connesse alla progettazione, all'estrazione, alla fabbricazione, al trasporto, allo stoccaggio e alla fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti, nonché alla vendita o alla distribuzione di beni o alla prestazione o allo sviluppo di servizi, compresi la gestione dei rifiuti, il trasporto e lo stoccaggio, esclusa la gestione dei rifiuti del prodotto da parte dei singoli consumatori. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) In alcune situazioni, quando i prodotti sono venduti o distribuiti nell'ambito di un rapporto d'affari, le società possono avere una ridotta capacità di monitorare gli impatti al fine di adottare misure ragionevoli per prevenirli o attenuarli. In tali situazioni, l'individuazione degli impatti effettivi e potenziali e l'adozione di misure preventive o di attenuazione saranno importanti prima e al momento della vendita o della distribuzione iniziale, nonché nelle interazioni successive o continue con tali relazioni d'affari quando tali impatti sono ragionevolmente prevedibili o quando vengono notificati impatti significativi mediante la procedura di notifica. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 ter) Quando una società si approvvigiona di prodotti contenenti materiale riciclato, può essere difficile verificare l'origine delle materie prime secondarie. In tali situazioni la società dovrebbe adottare misure adeguate per rintracciare le materie prime secondarie fino al fornitore pertinente e valutare se vi siano informazioni adeguate per dimostrare che il materiale è riciclato. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di prestito, di credito o altri servizi finanziari, la "catena del valore" relativa alla prestazione di tali servizi dovrebbe essere limitata alle attività dei clienti che li ricevono e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione. Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese. È opportuno non contemplare le attività delle società o di altri soggetti giuridici inclusi nella catena del valore di tali clienti. |
(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi finanziari collegati alla conclusione di un contratto nell'ambito di una catena del valore, la prestazione di tali servizi dovrebbe includere le attività dei clienti che li ricevono direttamente e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione. Onde evitare una sovrapposizione degli esercizi di dovuta diligenza delle imprese finanziarie regolamentate, le attività delle società o di altri soggetti giuridici che fanno parte della catena del valore di tale cliente sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva se gli obblighi di diligenza sono stabiliti altrove dal diritto dell'UE. Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore di imprese finanziarie regolamentate i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 bis) Le imprese finanziarie regolamentate come anche altre società dovrebbero utilizzare informazioni al di là di quelle ottenute da agenzie di rating del credito, agenzie di rating della sostenibilità o amministratori di indici di riferimento. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe limitare gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari consolidati. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari consolidati si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa. |
soppresso |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957103, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante. |
(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o le società che sono la società madre di un gruppo che contava 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio. Il calcolo delle soglie dovrebbe includere il numero di dipendenti e il fatturato delle succursali di una società, che sono sedi di attività diverse dalla sede centrale da essa giuridicamente dipendenti e pertanto considerate parte della società, conformemente alla legislazione dell'UE e nazionale. Il personale interinale e altri lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957103, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante. |
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103 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16). |
103 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16). |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). Date le sue specificità, in particolare per quanto riguarda la catena del valore e i servizi offerti, il settore finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo, è opportuno contemplare in questo settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata. |
(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti settoriali specifici, anche per i seguenti settori, sulla base delle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza: fabbricazione di tessuti, articoli di abbigliamento, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari, commercializzazione e pubblicità di alimenti e bevande e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, prodotti animali, legname, alimenti e bevande; energia, estrazione, trasporto e trattamento di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi), costruzione e attività correlate, la prestazione di servizi finanziari, servizi e attività di investimento e altri servizi finanziari; e la produzione, la fornitura e la distribuzione di informazioni e tecnologie delle comunicazioni o servizi correlati, includendo i produttori di hardware, soluzioni software, tra cui intelligenza artificiale, sorveglianza, riconoscimento facciale, archiviazione o elaborazione di dati, servizi di telecomunicazione, servizi basati sul web o basati sul cloud, tra cui social media e attività di rete, messaggistica, commercio elettronico, consegna, mobilità e altri servizi di piattaforma. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più settori ad alto impatto, e questo a decorrere da due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva. |
(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, e di quelle delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno 40 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o alle società che sono la società madre di un gruppo con 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR e pari ad almeno 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio. Il calcolo del fatturato netto dovrebbe includere il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue controllate hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della presente direttiva. |
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato da qualsiasi azione che inibisca o riduca la capacità di un individuo o di un gruppo di godere dei diritti o di essere protetti dai divieti sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato della presente direttiva, nonché dalla successiva giurisprudenza e dall'attività degli organi dei trattati relativi a tali convenzioni, che includono i diritti sindacali, dei lavoratori e sociali. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche l'impatto negativo sul godimento di un diritto non elencato espressamente in detto allegato che pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni e strumenti, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi elencati nell'allegato della presente direttiva. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 bis) La presente direttiva dovrebbe prevedere misure specifiche in caso di impatti sistemici negativi avallati dallo Stato derivanti da azioni, politiche, normative o pratiche istituzionalizzate decise, attuate e applicate dalle autorità nazionali o locali degli Stati o realizzate con il loro sostegno attivo. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 ter) Le società dovrebbero inoltre esercitare la loro influenza per contribuire a un tenore di vita adeguato nelle catene del valore. Ciò è inteso come un salario per i dipendenti sufficiente a garantire il sostentamento e un reddito di sussistenza per i lavoratori autonomi e i piccoli proprietari, guadagnato con il loro lavoro e la loro produzione e atto a soddisfare le loro esigenze e quelle delle loro famiglie. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 25 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 quater) La presente direttiva riconosce l'approccio "One Health" definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, sono strettamente interconnesse e interdipendenti. È pertanto opportuno stabilire che il dovere di diligenza ambientale dovrebbe comprendere la prevenzione del degrado ambientale che si traduce in effetti negativi sulla salute, come le epidemie, e rispettare il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile. Per quanto riguarda l'impegno del G7 di riconoscere il rapido aumento della resistenza antimicrobica a livello mondiale, è necessario promuovere l'uso prudente e responsabile degli antibiotici tra i medicinali per uso umano e veterinario. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 25 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 quinquies) Gli effetti negativi sui diritti umani e sull'ambiente possono essere integrati o sostenuti da fattori quali la corruzione attiva e passiva, ragion per cui sono inclusi nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Può pertanto rendersi necessario che le società tengano conto di tali fattori nell'esercizio del dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Le società hanno a disposizione orientamenti che illustrano in che modo le attività che svolgono possano incidere sui diritti umani e quale condotta sia loro vietata in base ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Siffatti orientamenti sono inclusi, ad esempio, nel quadro di riferimento per la comunicazione dei principi guida delle Nazioni Unite104 e nella guida interpretativa dei principi guida delle Nazioni Unite105. Muovendo dalle linee guida e dalle norme internazionali in materia, la Commissione dovrebbe essere in grado di pubblicare ulteriori orientamenti che fungano da strumento pratico per le società. |
(26) Le società dovrebbero avere a disposizione orientamenti che illustrano in che modo le attività che svolgono possano incidere sui diritti umani e quale condotta sia loro vietata in base ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Siffatti orientamenti sono inclusi, ad esempio, nel quadro di riferimento per la comunicazione dei principi guida delle Nazioni Unite104 e nella guida interpretativa dei principi guida delle Nazioni Unite105 e dovrebbero essere resi facilmente accessibili alle società. Pertanto, muovendo dalle linee guida e dalle norme internazionali in materia, la Commissione dovrebbe essere in grado di pubblicare ulteriori orientamenti che fungano da strumento pratico per le società. |
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104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf. |
104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf. |
105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf. |
105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere una procedura di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi. |
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire, riparare e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, stabilire ove necessario un ordine di priorità, instaurare un meccanismo di notifica e di reclamo non giudiziario o parteciparvi, monitorare e verificare l'efficacia delle loro azioni adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono e consultare i portatori di interessi colpiti durante l'intera procedura. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare l'entità degli impatti negativi effettivi. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale. |
(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le pertinenti politiche aziendali e a tutti i livelli operativi e predisporre una politica del dovere di diligenza con misure e obiettivi a breve, medio e lungo termine, così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza e riportare un codice di condotta che definisca le norme, i principi e le misure cui attenersi e da attuare, se del caso, in tutta l'impresa e nelle sue filiazioni in tutte le operazioni aziendali, ed esporre le procedure predisposte e le opportune misure adottate per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per attuare il dovere di diligenza in linea con gli articoli 7 e 8 nella catena del valore, comprese le misure pertinenti adottate per incorporare il dovere di diligenza nel proprio modello di business, nelle pratiche di impiego e di acquisto con i soggetti con cui l'azienda intrattiene un rapporto d'affari e le misure adottate per monitorare e verificare le attività in materia di dovere di diligenza, nonché politiche adeguate per evitare di trasferire i costi della procedura di diligenza ai partner commerciali che si trovano in una posizione di maggiore debolezza. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le pratiche di fissazione dei prezzi e le decisioni di acquisto, ad esempio in materia di commercio e appalti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza in caso di cambiamenti significativi. |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(28 bis) Le società madri dovrebbero essere in grado di intraprendere azioni che possano contribuire al dovere di diligenza delle loro filiazioni. Se la filiazione fornisce tutte le informazioni pertinenti e necessarie alla sua società madre e coopera con essa, rispetta la sua politica del dovere di diligenza, la società madre adegua di conseguenza la propria politica del dovere di diligenza per garantire che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano rispettati nei confronti della filiazione, la filiazione integra il dovere di diligenza in tutte le sue politiche e in tutti i suoi sistemi di gestione dei rischi conformemente all'articolo 5, se necessario, la filiazione continua ad adottare misure appropriate a norma degli articoli 7 e 8, nonché ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quinquies. Se la società madre svolge azioni specifiche per conto della filiazione, sia la società madre che la filiazione ne danno comunicazione in modo chiaro e trasparente ai portatori di interessi e al pubblico, e la filiazione integra il clima nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 15. Al fine di chiamare le filiazioni a rispondere delle loro azioni, la responsabilità di cui all'articolo 22 della presente direttiva dovrebbe rimanere a livello di soggetto, fatta salva la legislazione degli Stati membri in materia di responsabilità solidale e congiunta. |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(28 ter) Nelle zone di conflitto e ad alto rischio, le società sono a maggior rischio di essere coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani. In tali zone, le società dovrebbero pertanto adempiere al dovere di diligenza in maniera rafforzata tenendo altresì conto della presenza dei conflitti, così da far fronte a tali maggiori rischi e garantire che esse non facilitino, finanzino, aggravino o abbiano comunque un impatto negativo sui conflitti ovvero contribuiscano alle violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale nelle zone di conflitto o a alto rischio. Il dovere di diligenza rafforzato comprende l'integrazione della normale procedura di diligenza con un'analisi approfondita del conflitto, basata su un coinvolgimento dei portatori di interessi significativo e che tenga conto della situazione di conflitto, e volta a garantire una comprensione delle cause profonde e dei fattori scatenanti del conflitto, nonché delle parti che lo alimentano, come pure dell'impatto delle attività commerciali della società sul conflitto. Nelle situazioni di conflitto armato e/o occupazione militare, le società dovrebbero rispettare gli obblighi e le norme stabiliti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto penale internazionale. Le società dovrebbero seguire le linee guida fornite dagli organismi internazionali pertinenti, compresi il Comitato internazionale della Croce Rossa e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 28 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(28 quater) Il modo in cui una società può essere associata a un impatto negativo varia. Una società può causare un impatto negativo quando le sue attività sono da sole sufficienti a provocare un impatto negativo. Una società può contribuire a un impatto negativo quando le proprie attività, in combinazione con le attività di altri soggetti, producono un impatto, oppure quando le attività della società inducono, agevolano o incentivano un altro soggetto a produrre un impatto negativo. Il contributo deve essere sostanziale, il che significa che sono esclusi i contributi minimi o trascurabili. Determinare la natura sostanziale del contributo e comprendere quando le azioni della società possono aver indotto, agevolato o incentivato un altro soggetto a causare un impatto negativo può comportare l'esame di molteplici fattori. Si può tener conto di diversi fattori, tra cui la misura in cui una società può incoraggiare o motivare un impatto negativo da parte di un altro soggetto, ossia il grado in cui l'attività ha accresciuto il rischio che l'impatto si verifichi, la misura in cui una società avrebbe potuto o dovuto essere a conoscenza dell'impatto negativo o del potenziale impatto negativo, ossia il grado di prevedibilità, e la misura in cui una qualsiasi attività della società ha effettivamente attenuato l'impatto negativo o ridotto il rischio che l'impatto si verifichi. La semplice esistenza di un rapporto d'affari o di attività che creano le condizioni generali in cui possono verificarsi impatti negativi non dovrebbe costituire di per sé una relazione di contributo. L'attività in questione dovrebbe accrescere sensibilmente il rischio di impatti negativi. Infine, una società può essere direttamente collegata a un impatto quando esiste una relazione tra l'impatto negativo e i prodotti, i servizi o le attività della società tramite un altro rapporto d'affari e quando la società non ha prodotto l'impatto né vi ha contribuito. Tale legame diretto non è definito dall'esistenza di un rapporto d'affari diretto. Un legame diretto, inoltre, non dovrebbe implicare un trasferimento di responsabilità dal rapporto d'affari che causa l'impatto negativo alla società con cui esso ha un legame. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi. Una "misura adeguata" dovrebbe essere intesa come una misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile alla società considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi. In tale contesto, in linea con i quadri internazionali, l'influenza della società su un rapporto d'affari dovrebbe contemplare, da un lato, la sua capacità di indurre il rapporto d'affari ad intervenire per arrestare o prevenire impatti negativi (ad esempio attraverso la proprietà o il controllo effettivo, il potere di mercato, i requisiti di preselezione, il collegamento degli incentivi commerciali alle prestazioni in termini di diritti umani e ambiente, ecc.) e, dall'altro, il grado di influenza o di effetto leva che la società potrebbe ragionevolmente esercitare, ad esempio attraverso la cooperazione con il partner commerciale in questione o l'interazione con un'altra società che è partner commerciale diretto del rapporto d'affari associato a un impatto negativo. |
(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi che sono stati causati dalle società o a cui esse hanno contribuito o sono direttamente legate. Le "misure adeguate" dovrebbero essere intese come misure che permettono di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza e di affrontare efficacemente l'impatto negativo individuato ai sensi dell'articolo 6 in modo proporzionato e commisurato al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo nonché alle dimensioni, alle risorse e alle capacità della società, considerate le circostanze del caso specifico, tra cui la natura dell'impatto negativo, le caratteristiche del settore economico, la natura delle attività specifiche dell'impresa, i prodotti, i servizi e lo specifico rapporto d'affari. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui una società abbia causato o possa aver causato un impatto, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a prevenire o attenuare un impatto, e a riparare eventuali danni causati da un impatto. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui una società abbia contribuito o possa aver contribuito a un impatto, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a prevenire o attenuare il contributo a un impatto, utilizzando o accrescendo l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attenuare l'impatto, e contribuendo alla riparazione di eventuali danni causati da un impatto, nella misura del contributo in questione. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui le attività, i prodotti o i servizi di una società siano o possano essere direttamente correlati a un impatto attraverso i suoi rapporti con altri soggetti, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a utilizzare o accrescere l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attenuare l'impatto, e a considerare di utilizzare l'effetto leva esercitato nei confronti di altre parti responsabili, al fine di consentire la riparazione di eventuali danni causati da un impatto. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi unicamente all'inizio del contratto. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche. |
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare e valutare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione e la valutazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione e la valutazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica e continua dei diritti umani e del contesto ambientale, anche prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi. Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi all'inizio del contratto e prima delle successive operazioni finanziarie e, se informate di possibili rischi attraverso le procedure di cui all'articolo 9, durante la prestazione del servizio. Nell'individuare e valutare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche di acquisto. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(30 bis) Qualora non sia in grado di prevenire, far cessare o attenuare simultaneamente tutti gli impatti negativi individuati e valutati, la società dovrebbe essere autorizzata a stabilire un ordine di priorità per l'adozione delle misure appropriate in base alla gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e tenendo conto dei fattori di rischio, elaborando, attuando e riesaminando periodicamente una strategia di definizione delle priorità. In linea con il quadro internazionale pertinente, la gravità di un impatto negativo dovrebbe essere valutata in base all'entità, alla portata e al carattere irrimediabile dell'impatto negativo, tenendo in considerazione la gravità di un impatto negativo, compresi il numero di persone fisiche che sono o saranno colpite, la misura in cui l'ambiente è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto. Una volta affrontati gli impatti negativi più gravi, la società dovrebbe affrontare gli impatti negativi meno gravi e meno probabili. |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 30 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(30 ter) Le società dovrebbero dare priorità agli impatti sulla base della gravità e della probabilità. Il grado di effetto leva esercitato da una società su un rapporto d'affari non è rilevante ai fini delle sue decisioni o dei suoi processi di definizione delle priorità. Tuttavia, il grado di effetto leva può influenzare le misure appropriate che l'impresa sceglie di adottare per attenuare e/o prevenire efficacemente gli impatti associati ai partner commerciali. |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Al fine di evitare oneri eccessivi per le società più piccole che operano in settori ad alto impatto ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore. |
soppresso |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare. |
(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile, con la strategia dell'UE sui diritti dei minori e con l'obiettivo delle Nazioni Unite di eliminare il lavoro minorile a livello mondiale entro il 2025. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Allo stesso modo, le donne in condizioni di lavoro precarie potrebbero trovarsi ad affrontare impatti negativi più gravi sui diritti umani, aumentando così la loro vulnerabilità. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare ed è opportuno evitare un disimpegno laddove l'impatto di quest'ultimo sarebbe maggiore rispetto all'impatto negativo che la società intende prevenire o attenuare. In situazioni di lavoro forzato imposto dallo Stato, in cui l'impatto negativo è organizzato dalle autorità politiche, l'impegno naturale con le persone colpite e l'attenuazione non sono possibili. La presente direttiva dovrebbe garantire che le società cessino un rapporto d'affari laddove siano in atto situazioni di forzato imposto dallo Stato. Inoltre, il disimpegno responsabile dovrebbe tenere conto anche dei possibili impatti negativi sulle società che dipendono dal prodotto o sono colpite da perturbazioni della catena di approvvigionamento. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società. |
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, le seguenti misure appropriate. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero considerare di stabilire con un partner con il quale intrattengono un rapporto d'affari disposizioni contrattuali che impongano a quest'ultimo il rispetto del codice di condotta e, se necessario, un piano operativo di prevenzione. Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari potrebbe essere chiesto di chiedere a loro volta ai partner disposizioni contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(34 bis) Le disposizioni contrattuali non dovrebbero essere tali da comportare il trasferimento della responsabilità per l'esercizio del dovere di diligenza a norma della presente direttiva e la responsabilità in caso di inadempimento. Inoltre, le disposizioni contrattuali dovrebbero essere eque, ragionevoli e non discriminatorie in base alle circostanze e dovrebbero riflettere i compiti congiunti delle parti di esercitare il dovere di diligenza nell'ambito di una cooperazione costante. Le società dovrebbero anche valutare se ci si possa ragionevolmente attendere che il partner commerciale rispetti tali disposizioni. Spesso le condizioni contrattuali sono imposte a un fornitore unilateralmente da parte di un acquirente, e qualsiasi violazione delle stesse potrebbe presumibilmente comportare un'azione unilaterale da parte dell'acquirente quali una cessazione o un disimpegno. Tale azione unilaterale non è adeguata nel contesto del dovere di diligenza e provocherebbe probabilmente in quanto tale impatti negativi. Nei casi in cui la violazione di tali disposizioni contrattuali comporti un potenziale impatto negativo, la società dovrebbe innanzitutto adottare misure adeguate per prevenire o attenuare adeguatamente tali impatti, anziché prendere in considerazione la possibilità di porre fine al contratto o di sospenderlo, conformemente al diritto applicabile. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno finanziario e amministrativo mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure di prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto. |
soppresso |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza. |
(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi che una società ha causato o contribuito a causare, e non vi sia alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo di astenersi delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, come ultima risorsa, in linea con il disimpegno responsabile, sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con il partner in questione, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e mitigazione, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione in ragione della gravità del potenziale impatto negativo, o se le condizioni per la sospensione temporanea non sono soddisfatte. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare o sospendere il rapporto d'affari. All'atto di decidere in merito alla cessazione o alla sospensione di un rapporto d'affari, la società dovrebbe valutare se gli impatti negativi di tale decisione sarebbero maggiori dell'impatto negativo che si intende prevenire o attenuare. Qualora sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, le società dovrebbero adottare provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, dare un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminare periodicamente tale decisione. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza. |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Per quanto riguarda i rapporti d'affari diretti e indiretti, la cooperazione settoriale, i regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto potersi valere di tali iniziative per sostenere l'adempimento degli obblighi di diligenza di cui alla presente direttiva, sempreché tali regimi o iniziative siano idonei a tal fine. Le società potrebbero valutare, di propria iniziativa, l'allineamento di tali regimi e iniziative agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. |
(37) I regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto poter partecipare a tali iniziative per sostenere aspetti del loro dovere di diligenza, tra cui coordinare l'effetto leva congiunto, conseguire obiettivi di efficienza, ampliare le migliori pratiche e cercare competenze pertinenti per settori, geografie, materie prime o questioni di rischio specifici. Il significato delle iniziative è ampio e comprende iniziative che sostengono, monitorano, valutano, certificano e/o verificano aspetti del dovere di diligenza di una società o il dovere di diligenza svolto dalle sue filiazioni e/o dai suoi rapporti d'affari. Tali iniziative possono essere sviluppate e controllate da governi, associazioni di categoria, gruppi di organizzazioni interessate, parti sociali o organizzazioni della società civile e comprendono organizzazioni di monitoraggio, accordi quadro globali, dialoghi settoriali e iniziative che certificano aspetti del dovere di diligenza. Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione dovrebbe, in collaborazione con gli Stati membri, l'OCSE e le parti interessate, emanare orientamenti utili per valutare l'ambito di applicazione preciso, l'allineamento alla presente direttiva e la credibilità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. Le società che partecipano a iniziative di settore o multipartecipative o che utilizzano la verifica da parte di terzi degli aspetti del loro dovere di diligenza dovrebbero comunque poter essere sanzionate o ritenute responsabili delle violazioni della presente direttiva e dei danni subiti dalle vittime di conseguenza. Le norme minime per i verificatori terzi da adottare mediante atti delegati a norma della presente direttiva dovrebbero essere elaborate in stretta consultazione con tutte le parti interessate e riesaminate alla luce della loro adeguatezza conformemente agli obiettivi della presente direttiva. I verificatori terzi dovrebbero essere soggetti alla sorveglianza delle autorità competenti e, se necessario, essere soggetti a sanzioni, conformemente alla legislazione nazionale e dell'UE. |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. Per quanto riguarda i rapporti d'affari consolidati, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità. |
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. È tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe attenuarne l'entità, proseguendo nel contempo iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo e attuando un piano d'azione correttivo, elaborato d'intesa con i portatori di interessi colpiti. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità. |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari consolidato e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo. |
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e mitigarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o attenuarne adeguatamente l'entità ripristinando la condizione delle persone, dei gruppi e delle comunità colpite e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina possibile alla loro situazione prima dell'impatto negativo. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per l'attuazione di misure adeguate e di interventi, e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società potrebbero anche stabilire con un partner con il quale intrattengono un rapporto d'affari disposizioni contrattuali che impongano a quest'ultimo il rispetto del codice di condotta e, se necessario, un piano operativo correttivo. Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari potrebbe venir chiesto di stabilire a loro volta disposizioni contrattuali equivalenti, ragionevoli, non discriminatorie ed eque, con i loro partner, per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le disposizioni contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure di supporto all'esercizio del dovere di diligenza, come indicato nella presente direttiva. Inoltre, le disposizioni contrattuali dovrebbero essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e riflettere i compiti congiunti delle parti di esercitare la dovuta diligenza nella cooperazione in corso, ponendo l'accento sull'adozione di misure adeguate per porre fine agli effetti negativi. Le società dovrebbero anche valutare se ci si possa ragionevolmente attendere che il partner commerciale rispetti tali disposizioni. Spesso le condizioni contrattuali sono imposte a un fornitore unilateralmente da parte di un acquirente, e qualsiasi violazione delle stesse potrebbe presumibilmente comportare un'azione unilaterale da parte dell'acquirente quali una cessazione o un disimpegno. Tale azione unilaterale non è adeguata nel contesto del dovere di diligenza e provocherebbe probabilmente in quanto tale impatti negativi. Nei casi in cui la violazione di tali disposizioni contrattuali comporti un potenziale impatto negativo, la società dovrebbe innanzitutto adottare misure adeguate per prevenire o attenuare adeguatamente tali impatti, anziché prendere in considerazione la possibilità di porre fine al contratto o di sospenderlo, conformemente al diritto applicabile. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o mitigarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure descritte non riescano a parare gli impatti effettivi, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto. |
soppresso |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. |
(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui la misura descritta non riesca ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi che una società ha causato o contribuito a causare, e non vi sia alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, come ultima risorsa, in linea con il disimpegno responsabile, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a mitigarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione in ragione della gravità dell'impatto negativo effettivo o se le condizioni per una sospensione temporanea non sono soddisfatte. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare o sospendere il rapporto d'affari. All'atto di decidere in merito alla cessazione o alla sospensione di un rapporto d'affari, la società dovrebbe valutare se gli impatti negativi di tale decisione sarebbero maggiori dell'impatto negativo che si intende far cessare o attenuare. Qualora sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, le società dovrebbero adottare provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, dare un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminare periodicamente la decisione. |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 bis) Qualora una società abbia causato o contribuito a un impatto negativo effettivo, essa dovrebbe adottare le misure adeguate a porvi rimedio. Le misure correttive dovrebbero mirare a ripristinare le persone e i gruppi o le comunità interessati e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina possibile alla loro situazione prima dell'impatto ed essere sviluppate tenendo conto delle esigenze e delle opinioni espresse dai portatori di interessi interessati. Possono comprendere, a titolo esemplificativo, risarcimenti, la restituzione, la riabilitazione, le pubbliche scuse, il reintegro e la cooperazione in buona fede nello svolgimento di indagini. In determinate situazioni, la compensazione finanziaria può essere una modalità necessaria per effettuare tale ripristino. Qualora una società sia direttamente collegata a un impatto negativo, dovrebbe esserle permesso di partecipare volontariamente a un provvedimento correttivo, se del caso, e di considerare di esercitare un effetto leva con le parti responsabili per consentire la riparazione di un eventuale danno causato da un impatto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i portatori di interessi colpiti da un impatto negativo non siano tenuti a chiedere una riparazione prima di proporre ricorso in sede giurisdizionale. |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Considerando 42
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. |
(42) Le società dovrebbero predisporre meccanismi di notifica e di reclamo extragiudiziale pubblicamente disponibili ed effettivi a livello operativo, che possano essere utilizzati dalle persone e dalle organizzazioni per dare loro notifica o per sollevare reclami e richiedere la riparazione, qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, sulla catena del valore. È opportuno che, fra le persone e le organizzazioni che possono presentare tali reclami, si annoverino le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite e i loro legittimi rappresentanti, i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata, nonché organizzazioni credibili ed esperte il cui scopo comprenda la protezione dell'ambiente. Le notifiche possono essere presentate dalle suddette persone e organizzazioni, come pure dalle organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo, nonché dalle persone fisiche e giuridiche che difendono i diritti umani e l'ambiente. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali notifiche e reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Le società dovrebbero dare la possibilità di presentare le notifiche e i reclami attraverso accordi di collaborazione, incluse le iniziative industriali, con altre società od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale. La presentazione di una notifica o di un reclamo non dovrebbe essere una condizione preliminare per l'accesso alla procedura per le segnalazioni circostanziate o a meccanismi giudiziari o di altro tipo non giudiziari, come i punti di contatto nazionali dell'OCSE laddove presenti, né dovrebbe precludere alle persone che presentano tale notifica o reclamo di accedervi. Conformemente alle norme internazionali, le persone che presentano reclami o notifiche, quando non vi provvedono in forma anonima, dovrebbero avere il diritto di ricevere dalla società un seguito tempestivo e adeguato e le persone che presentano reclami dovrebbero avere altresì il diritto di dialogare con i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo, di ottenere la motivazione in merito alla fondatezza o meno di un reclamo e di ottenere informazioni sulle misure e le azioni intraprese, nonché di richiedere la riparazione o un contributo alla riparazione. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. Alle società dovrebbe inoltre spettare la responsabilità di garantire che qualsiasi persona che presenti un reclamo o una notifica sia protetta da possibili azioni di ritorsione e rivalsa, anche assicurando l'anonimato o la riservatezza nella procedura di notifica o di reclamo, conformemente al diritto nazionale. La procedura di notifica e di reclamo extragiudiziale dovrebbe essere legittima, accessibile, prevedibile, equa, trasparente, compatibile con i diritti, sensibile alle questioni culturali e di genere, basata sull'impegno e sul dialogo e adattabile, come stabilito dai criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo extragiudiziali di cui al principio 31 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le società dovrebbero sensibilizzare i portatori di interessi colpiti in merito all'esistenza, agli obiettivi e alle procedure relative ai meccanismi di notifica e di reclamo, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato in cui operano, comprese le modalità di accesso, le decisioni e i mezzi di ricorso relativi a una società e il modo in cui la società li sta attuando. Inoltre, i lavoratori e i loro rappresentanti dovrebbero essere adeguatamente tutelati e qualsiasi sforzo di riparazione extragiudiziale non dovrebbe pregiudicare l'incoraggiamento della contrattazione collettiva e il riconoscimento dei sindacati e non dovrebbe compromettere in alcun modo il ruolo dei legittimi sindacati o rappresentanti dei lavoratori nell'affrontare le controversie in materia di lavoro. |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Considerando 43
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Le società dovrebbero monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte. Ciascuna società dovrebbe effettuare periodicamente una valutazione delle attività proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari consolidati, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata almeno ogni 12 mesi ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo. |
(43) Le società dovrebbero continuamente verificare l'attuazione e monitorare l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese conformemente alla presente direttiva. Ciascuna società dovrebbe effettuare una valutazione delle attività, dei prodotti e dei servizi propri, di quelli delle sue filiazioni e di quelli dei suoi rapporti d'affari, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto, minimizzazione e riparazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata su base continuativa e dopo il verificarsi di un cambiamento significativo, ed essere rivista continuamente se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo. Le società dovrebbero conservare per dieci anni la documentazione attestante la loro osservanza di tale obbligo. |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari. |
(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, come pure il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, per le società finanziarie. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa, né dovrebbe introdurre nuovi obblighi di comunicazione rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione che sia coerente con tali obblighi, in una delle lingue ufficiali dell'Unione. |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 bis) Gli obblighi imposti alle società che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e nel contempo sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della direttiva 2013/34/UE, e dovrebbero pertanto riferire in merito alle loro procedure di dovuta diligenza di cui agli articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della direttiva 2013/34/UE, dovrebbero essere intesi come l'obbligo per le società di descrivere le proprie modalità di adempimento del dovere di diligenza quale previsto dalla presente direttiva. Nell'adempimento degli obblighi contemplati nella direttiva 2013/34/UE di riferire in merito alle azioni adottate per individuare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, le società dovrebbero spiegare se hanno stabilito un ordine di priorità per l'adozione delle misure adeguate, illustrare le modalità con cui hanno applicato tale approccio e il motivo per cui è stato necessario definire le priorità. Nell'adempimento degli obblighi contemplati nella direttiva 2013/34/UE di riferire in merito alle eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni, la società dovrebbe altresì comunicare il numero di casi in cui ha deciso di disimpegnarsi, il motivo di tale disimpegno e il luogo dei rapporti d'affari in questione senza divulgarne l'identità. |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Considerando 44 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 ter) L'obiettivo della presente direttiva non è quello di imporre alle società di divulgare pubblicamente il capitale intellettuale, la proprietà intellettuale, il know-how o i risultati dell'innovazione che si qualificherebbero come segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva dovrebbero pertanto lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi lasciando impregiudicato il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione. |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Considerando 44 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 quater) Le società dovrebbero adottare misure adeguate per svolgere un dialogo significativo con i portatori di interessi colpiti che consenta un'interazione e un dialogo autentici nel loro processo di dovuta diligenza. L'impegno dovrebbe riguardare l'informazione e la consultazione dei portatori di interessi in questione e dovrebbe essere globale, strutturale, efficace, tempestivo e sensibile alle questioni culturali e di genere. Vi sono situazioni in cui non sarà possibile svolgere un dialogo significativo con i portatori di interessi colpiti o in cui risulterà utile ricorrere a ulteriori pareri di esperti per consentire alla società di conformarsi pienamente agli obblighi della presente direttiva, in particolare nel contesto delle decisioni riguardo all'ambito di applicazione e alla definizione delle priorità. . In tali casi le società dovrebbero impegnarsi in un dialogo significativo con altri portatori di interessi pertinenti, quali le organizzazioni della società civile o le persone fisiche o giuridiche che difendono i diritti umani o l'ambiente, al fine di ottenere informazioni credibili sugli impatti negativi potenziali o effettivi. La consultazione dovrebbe essere costante e le società dovrebbero fornire informazioni complete, mirate e pertinenti ai portatori di interessi colpiti. I portatori di interessi in questione dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni aggiuntive per iscritto, che dovrebbero essere fornite dalla società entro un periodo di tempo ragionevole e in un formato adeguato e comprensibile. Qualora tale richiesta sia respinta, i portatori di interessi in questione dovrebbero avere il diritto di ottenere una motivazione scritta al riguardo. L'informazione e la consultazione dei pertinenti portatori di interessi dovrebbero tenere debitamente conto degli ostacoli alla partecipazione, garantire che i portatori di interessi siano liberi da azioni di ritorsione o rivalsa, anche mantenendo la riservatezza e l'anonimato, e prestare una particolare attenzione alle esigenze dei portatori di interessi vulnerabili, alla sovrapposizione di vulnerabilità e ai fattori intersezionali, anche garantendo un approccio attento alla dimensione di genere e nel pieno rispetto della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. I rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere informati dalla loro società in merito alla strategia di dovuta diligenza della società e alla relativa attuazione, conformemente al diritto dell'UE vigente e lasciando impregiudicati i loro diritti applicabili in materia di informazione, consultazione e partecipazione, in particolare quelli contemplati dalla pertinente legislazione dell'UE in materia di occupazione e diritti sociali, tra cui la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio106 bis, la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio107 bis e la direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio108 bis. La consultazione dei portatori di interessi dovrebbe essere considerata pertinente nelle situazioni in cui è ragionevole aspettarsi che l'impatto potenziale ed effettivo o le azioni di cui agli articoli da 4 a 10 incidano sui diritti o sugli interessi dei portatori di interessi, o quando i pertinenti portatori di interessi abbiano richiesto informazioni, la consultazione o il dialogo. |
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1bis Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29). |
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1ter Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28). |
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1quater Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22). |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Considerando 44 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 quinquies) Le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica sono una forma particolare di molestia intentata nei confronti di persone fisiche o giuridiche al fine di prevenire o sanzionare la discussione su questioni di interesse pubblico. Gli Stati membri dovrebbero offrire le necessarie garanzie per affrontare tali procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi finalizzati a bloccare la partecipazione pubblica, conformemente al diritto nazionale e dell'UE. |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Considerando 45
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) Al fine di agevolare le società nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano e di limitare il trasferimento dell'onere di conformità alle PMI partner commerciali, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo. |
(45) Al fine di fornire alle società gli strumenti per assisterle nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e con i pertinenti portatori di interessi, dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo, che possono essere usate volontariamente dalle società come strumento per contribuire all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Tali clausole contrattuali dovrebbero prevedere quanto meno una chiara ripartizione dei compiti fra le parti contraenti, nell'ambito di una cooperazione costante, non dovrebbero essere tali da comportare il trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza e, in caso di violazione di tali clausole, le società dovrebbero evitare di risolvere tali clausole adottando in primo luogo misure adeguate, in linea con gli articoli 7 e 8 della presente direttiva. Gli orientamenti dovrebbero inoltre specificare che la semplice inclusione di garanzie contrattuali non può, di per sé, rappresentare l'adempimento delle norme in materia di dovere di diligenza della presente direttiva. Tali norme dovrebbero considerarsi rispettate solo se gli obblighi di diligenza sono attribuiti a terzi in modo diligente, tale da assicurare l'effettivo adempimento di tali obblighi, e che include misure adeguate alle circostanze, quali il monitoraggio, l'assistenza finanziaria e non finanziaria e le pratiche di acquisto responsabili. |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Considerando 46
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. |
(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri, le parti sociali intersettoriali e settoriali europee e altri portatori di interessi pertinenti, fra cui le organizzazioni della società civile, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente l'Autorità europea del lavoro, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Consiglio europeo per l'innovazione e l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (EISMEA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e, se del caso, l'OCSE e altri organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe emanare orientamenti chiari e facilmente comprensibili, inclusi orientamenti generali e specifici a determinati settori, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza, in modo da facilitare la conformità in modo pratico. |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(46 bis) Al fine di sostenere le società nell'adempimento dei loro obblighi in materia di dovere di diligenza lungo la loro catena del valore, la Commissione europea dovrebbe condurre ulteriori ricerche sugli strumenti digitali e promuoverli. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati. |
(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati e di facile utilizzo ed eroghino sostegno finanziario a tali PMI dell'Unione e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati. Le PMI dovrebbero inoltre avere la possibilità di applicare la presente direttiva su base volontaria e, a tal fine, dovrebbero essere sostenute mediante misure e strumenti adeguati ed essere incentivate. |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Considerando 48
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(48) Al fine di integrare il sostegno degli Stati membri alle PMI, la Commissione può basarsi sui vigenti strumenti, progetti e altre azioni dell'UE che contribuiscono all'attuazione del dovere di diligenza nell'UE e nei paesi terzi. Può istituire nuove misure di sostegno che aiutino le imprese, comprese le PMI, nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, tra cui un osservatorio per la trasparenza della catena del valore e l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi. |
(48) Al fine di integrare il sostegno degli Stati membri alle società nella loro attuazione, comprese le PMI, la Commissione dovrebbe basarsi sui vigenti strumenti, progetti e altre azioni dell'UE che contribuiscono all'attuazione del dovere di diligenza nell'UE e nei paesi terzi. Dovrebbe istituire nuove misure di sostegno che aiutino le imprese, comprese le PMI, nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, tra cui un osservatorio per la trasparenza della catena del valore e l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi. |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Considerando 49
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(49) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare con i paesi terzi per sostenere gli operatori economici a monte nello sviluppo della capacità di prevenire e attutire efficacemente gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività che svolgono e dei rapporti d'affari che intrattengono, prestando particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli coltivatori. Dovrebbero usare gli strumenti di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale di cui dispongono per aiutare i governi dei paesi terzi e gli operatori economici a monte dei paesi terzi a parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle loro attività e dei loro rapporti d'affari a monte. Potrebbe rientrare in questo contesto la collaborazione con i governi dei paesi partner, il settore privato locale e i portatori di interessi per affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. |
(49) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare con i paesi terzi per sostenere gli operatori economici a monte nello sviluppo della capacità di prevenire e attutire efficacemente gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività che svolgono e dei rapporti d'affari che intrattengono, prestando particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli coltivatori. Dovrebbero usare gli strumenti di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale di cui dispongono, compresi gli accordi di libero scambio, per aiutare i governi dei paesi terzi e gli operatori economici a monte dei paesi terzi a parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle loro attività e dei loro rapporti d'affari a monte. Potrebbe rientrare in questo contesto la collaborazione con i governi dei paesi partner, il settore privato locale e i portatori di interessi per affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Considerando 50
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe adottare un piano atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi. La società dovrebbe includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come effetto primario di queste. |
(50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe, in consultazione con i portatori di interessi, adottare e attuare un piano di transizione in linea con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19 bis della direttiva (UE) 2022/2464 (direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità), atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano allineati con gli obiettivi della transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi, nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 (legge europea sul clima), e l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030. Il piano dovrebbe tenere conto della catena del valore e includere obiettivi circoscritti nel tempo relativi ai loro obiettivi climatici per le emissioni degli ambiti di applicazione 1, 2 e, se del caso, 3, compresi, ove opportuno, gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, comprese, ove pertinente, le emissioni di metano, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050 sulla base di prove scientifiche conclusive, tranne nel caso in cui una società sia in grado di dimostrare che le sue attività e la sua catena del valore non causano emissioni di gas a effetto serra e che tali obiettivi di riduzione delle emissioni non sarebbero pertanto appropriati. I piani dovrebbero elaborare azioni di attuazione volte a conseguire gli obiettivi climatici della società e basarsi su prove scientifiche conclusive, ovvero prove che abbiano ricevuto una convalida scientifica indipendente coerente con uno scenario di riscaldamento globale di 1,5°C quale definito dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e tenendo conto delle raccomandazioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Considerando 51
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(51) Affinché tale piano di riduzione delle emissioni sia attuato correttamente e integrato negli incentivi finanziari degli amministratori, è opportuno tenerne debitamente conto nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. |
(51) I piani di transizione dovrebbero includere obblighi chiari per gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire che i rischi e gli impatti ambientali e climatici figurino nella strategia aziendale. Al fine di aumentare gli incentivi finanziari per gli amministratori, le società che hanno, in media, più di 1 000 dipendenti dovrebbero predisporre una politica pertinente ed efficace per garantire che una parte della remunerazione variabile degli amministratori sia collegata al conseguimento degli obiettivi del piano di transizione della società per la lotta ai cambiamenti climatici. |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Considerando 53
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(53) Ai fini del controllo della corretta attuazione degli obblighi di diligenza delle società e della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali di controllo. Tali autorità di controllo dovrebbero essere di natura pubblica, indipendenti dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato ed esenti da conflitti di interessi. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato dell'autorità competente. Detta autorità dovrebbe essere autorizzata a svolgere indagini d'ufficio o a seguito di reclami o segnalazioni circostanziate trasmesse a norma della presente direttiva. Qualora esistano autorità competenti ai sensi della normativa settoriale, gli Stati membri potrebbero designare tali autorità quali responsabili dell'applicazione della presente direttiva nel rispettivo settore di competenza. Potrebbero designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate anche quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva. |
(53) Ai fini del controllo della corretta attuazione degli obblighi di diligenza delle società e della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali di controllo. Tali autorità di controllo dovrebbero essere di natura pubblica, indipendenti dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato ed esenti da conflitti di interessi. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato dell'autorità competente. Detta autorità dovrebbe essere autorizzata a svolgere indagini d'ufficio, comprese, se del caso, ispezioni in loco e l'audizione dei pertinenti portatori di interessi, o a seguito di reclami o segnalazioni circostanziate trasmesse a norma della presente direttiva. Qualora esistano autorità competenti ai sensi della normativa settoriale, gli Stati membri potrebbero designare tali autorità quali responsabili dell'applicazione della presente direttiva nel rispettivo settore di competenza. Potrebbero designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate anche quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri, nel designare le autorità preposte alla vigilanza e nel definire le procedure con cui esse operano, dovrebbero garantire il coordinamento e la complementarità con altre procedure disponibili nell'ambito di altri strumenti internazionali, come ad esempio il meccanismo di reclamo extragiudiziale gestito dai punti di contatto nazionali. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Considerando 54
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti. |
(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie, una dichiarazione pubblica indicante che la società è responsabile e la natura della violazione, l'obbligo di intraprendere un'azione, anche per porre termine al comportamento costituente la violazione e astenersi dal ripeterlo, nonché la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dei prodotti. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti. |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(54 bis) Al fine di evitare una riduzione artificiale delle potenziali sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal trasferimento a entità terze del fatturato netto mondiale da parte di una società madre, gli Stati membri dovrebbero garantire che, per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le sanzioni amministrative pecuniarie siano calcolate tenendo conto del fatturato consolidato comunicato da tale società. |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Considerando 54 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(54 ter) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la conformità agli obblighi previsti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda i contratti di appalto e di concessione. La Commissione dovrebbe, pertanto, valutare se sia pertinente rivedere le suddette direttive al fine di specificare ulteriormente gli obblighi e le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per garantire la conformità agli obblighi in materia di sostenibilità e di dovere di diligenza previsti dalla presente direttiva durante tutte le procedure di appalto e di concessione, dalla selezione all'esecuzione del contratto. |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Considerando 56
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti dal mancato rispetto della procedura di diligenza. La società dovrebbe essere responsabile dei danni se non ha ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e minimizzare gli impatti effettivi e se, a seguito di tale inadempienza, si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni. |
(56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti dal mancato rispetto della procedura di diligenza. La società dovrebbe essere responsabile dei danni se non ha ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e attutire gli impatti effettivi, o provvedere alla riparazione e se, a seguito di tale inadempienza, la società ha causato o contribuito a causare un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, ricevuto la priorità, prevenuto, attutito, arrestato, riparato o minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché, qualora non vi sia alcun successore legale, le società madri possano essere ritenute responsabili per una loro filiazione se questa rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva o vi rientrava nel momento in cui si è verificato l'impatto ed è stata sciolta dalla società madre o si è sciolta intenzionalmente al fine di evitare la responsabilità, a prescindere da qualsiasi cooperazione con la società madre nell'esercizio della dovuta diligenza. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Considerando 57
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(57) Per quanto riguarda i danni subiti a livello dei rapporti d'affari indiretti consolidati, la responsabilità della società dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche. La società non dovrebbe essere responsabile se ha attuato specifiche misure di diligenza. Tuttavia l'attuazione di tali misure non dovrebbe esonerare la società dalla responsabilità qualora fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità deve essere tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore. |
(57) Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità è opportuno tenere debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per adottare provvedimenti correttivi, tra cui quelli richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con i portatori di interessi colpiti e con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Considerando 57 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(57 bis) Inoltre, la possibilità per una società di definire le priorità, ove necessario, dovrebbe essere tenuta in considerazione nel determinare la sua potenziale responsabilità a norma dell'articolo 22. Purché la definizione delle priorità sia stata effettuata fedelmente per quanto riguarda la gravità e la probabilità dell'impatto negativo, una società non dovrebbe essere ritenuta responsabile se un impatto negativo deriva da un'attività o da un'operazione alla quale legittimamente non era stata attribuita la priorità. |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Considerando 58
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(58) Il regime di responsabilità non indica chi debba dimostrare che l'intervento della società era ragionevolmente adeguato nelle circostanze del caso, pertanto la questione è lasciata al diritto nazionale. |
(58) Il regime di responsabilità non indica chi debba dimostrare che l'intervento della società era ragionevolmente adeguato nelle circostanze del caso, tuttavia gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che, qualora un ricorrente fornisca elementi prima facie che comprovino la probabilità della responsabilità del convenuto, quest'ultimo sia ritenuto responsabile, a meno che non sia in grado di dimostrare di avere adempiuto i propri obblighi quali stabiliti nella presente direttiva. |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Considerando 59
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla direttiva. |
(59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni che ha causato o ai quali ha contribuito derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Inoltre, le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva non dovrebbero limitare la responsabilità delle società a norma dei sistemi giuridici unionali o nazionali, comprese le norme in materia di responsabilità solidale e congiunta. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Considerando 59 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(59 bis) Il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché un diritto fondamentale dell'Unione ai sensi dell'articolo 47 della Carta. I ritardi e le difficoltà di accesso alle prove, nonché la disparità di genere, la posizione geografica, le vulnerabilità e l'emarginazione possono costituire importanti ostacoli pratici e procedurali per le persone interessate, ostacolando il loro accesso a un ricorso effettivo senza timore di rappresaglie. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le vittime abbiano accesso a un ricorso effettivo e che i costi e la durata dei procedimenti non impediscano loro di accedere alla giustizia. Tali misure possono assumere, ad esempio, la forma di finanziamento pubblico, tra cui il sostegno strutturale alle vittime di impatti negativi effettivi e potenziali, l'applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti o l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Considerando 59 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(59 ter) I sindacati designati, le organizzazioni della società civile o altri attori pertinenti che agiscono nell'interesse pubblico, come ad esempio le istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani o un difensore civico, dovrebbero poter proporre ricorsi dinanzi ai loro organi giurisdizionali per conto di una vittima o di un gruppo di vittime di impatti negativi e dovrebbero avere i diritti e gli obblighi di una parte ricorrente nel procedimento, fatto salvo il diritto nazionale esistente. |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Considerando 59 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(59 quater) I termini di prescrizione per intentare azioni di responsabilità civile per danni dovrebbero essere di almeno dieci anni. Nel fissare la data di inizio della decorrenza di tali termini di prescrizione, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di tenere conto del momento in cui l'impatto che ha causato il danno è cessato e il momento in cui la vittima interessata è venuta a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente giungere a conoscenza del fatto che il danno subito è stato causato dall'impatto negativo. |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Considerando 65 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(65 bis) I difensori dei diritti umani e dell'ambiente sono in prima linea nel subire le conseguenze degli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani nel mondo e nell'Unione, e sono stati minacciati, intimiditi, perseguitati, molestati o addirittura assassinati. Le società non dovrebbero pertanto esporli ad alcun tipo di violenza. |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Considerando 69
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(69) La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione dovrebbero prevalere per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici. |
(69) La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione dovrebbero prevalere per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici, nei casi in cui gli obblighi stabiliti in un altro atto legislativo si applicano a un settore o una materia più specifici. Tra tali atti si annovera, a titolo esemplificativo, la normativa dell'UE esistente e futura riguardante il legname e la deforestazione, il distacco dei lavoratori e il lavoro forzato. |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Considerando 70
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se nuovi settori debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, al fine di allinearlo alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, o se l'elenco delle pertinenti convenzioni internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali, o se le disposizioni sul dovere di diligenza di cui alla presente direttiva debbano essere estese agli impatti climatici negativi. |
(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se l'ambito di applicazione della direttiva debba essere ridotto, in particolare per determinati settori, al fine di allinearlo alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di dati o elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, compresi i dati provenienti dalla BERS, dall'OIL o dalla FRA. |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Amendment |
(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato, e |
(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che sono stati causati dalle società o a cui esse hanno contribuito o sono direttamente legate, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività e di quelle delle loro filiazioni e delle attività svolte da soggetti nella loro catena del valore con cui la società intrattiene un rapporto d'affari, e |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi. |
(b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi che hanno causato danni; |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari è riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. |
soppresso |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani o dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri al momento della sua adozione. |
2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani, fra cui l'occupazione e i diritti sociali come previsto nella legislazione unionale e nazionale vigente, dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri o dagli accordi collettivi applicabili, al momento della sua adozione. |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) avere avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio; |
(a) avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio; |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti |
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società madre di un gruppo che ha avuto 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio. |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; |
soppresso |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; |
soppresso |
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). |
soppresso |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) avere generato un fatturato netto di oltre 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; |
(a) avere generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR, purché almeno 40 milioni di EUR siano stati generati nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, compreso il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue filiazioni hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza; |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) avere generato un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno il 50 % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b). |
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società madre di un gruppo che ha avuto 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR, di cui almeno 40 milioni di EUR siano stati generati nell'Unione nell'ultimo esercizio finanziario per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, compreso il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue filiazioni hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza. |
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale è incluso nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo. |
3. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale e altri lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche sono inclusi nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo. |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: |
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio110; |
i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I e nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio110; |
__________________ |
__________________ |
110 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19). |
110 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19). |
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE, composta interamente di imprese organizzate in una delle forme giuridiche di cui ai punti i) e ii); |
soppresso |
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv – trattino 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— un istituto pensionistico che gestisce regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio119 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio120, come pure qualsiasi soggetto giuridico costituito a fini di investimento in tali regimi; |
soppresso |
__________________ |
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119 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1). |
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120 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1). |
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Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv – trattino 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un GEFIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile; |
soppresso |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv – trattino 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— un OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE; |
soppresso |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) "società partecipata": società in cui investe un investitore istituzionale o un gestore di attività e che non può essere considerata un'impresa controllata; |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a ter) "investitore istituzionale": un soggetto quale definito dall'articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva; |
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a quater) "gestore di attivi": un soggetto quale definito dall'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva; |
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) "impatto ambientale negativo": impatto negativo sull'ambiente causato dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato, parte II; |
(b) "impatto ambientale negativo": impatto negativo sull'ambiente causato dal mancato rispetto degli obblighi in linea con le pertinenti disposizioni degli strumenti elencati nell'allegato, parte I, punti 18 e 19, e nell'allegato, parte II, tenendo conto, ove disponibili, della legislazione nazionale e delle misure connesse a tali disposizioni relative ai testi internazionali elencati nell'allegato, parte I, punti 18 e 19, e nell'allegato, parte II; |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato, parte I, sezione 2; |
(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone causato da qualsiasi azione che inibisca o riduca la capacità di un individuo o di un gruppo di godere dei diritti o di essere protetto dai divieti sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, e nell'allegato, parte I, sezione 2; |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) "impatto negativo": qualsiasi impatto negativo, sia esso potenziale o effettivo, sui diritti umani o impatto ambientale negativo; |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) "filiazione": persona giuridica per il cui tramite è esercitata l'attività di "impresa controllata" quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio128; |
(d) "filiazione": persona giuridica quale definita all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE e persona giuridica per il cui tramite è esercitata l'attività di "impresa controllata" quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio128; |
__________________ |
__________________ |
128 Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). |
128 Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) "rapporto d'affari": relazione con un appaltatore, un subappaltatore o qualsiasi altro soggetto giuridico ("partner") |
(e) "rapporto d'affari": relazione diretta o indiretta di una società con un appaltatore, un subappaltatore o altro soggetto nella sua catena del valore: |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto i
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) con il quale la società ha concluso un accordo commerciale o al quale la società fornisce finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni, o |
i) con il quale la società ha concluso un accordo commerciale o al quale la società fornisce servizi finanziari; |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) che svolge attività commerciali connesse ai prodotti o ai servizi della società per la società stessa o per suo conto; |
ii) che svolge attività connesse ai prodotti o ai servizi della società; |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) "rapporto d'affari consolidato": rapporto d'affari diretto o indiretto che, per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore; |
soppresso |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) "catena del valore": insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a monte e a valle. Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la "catena del valore" comprende soltanto le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di siffatti soggetti; |
(g) "catena del valore": |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto i (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(i) attività connesse e soggetti partecipanti alla produzione, alla progettazione, all'approvvigionamento, all'estrazione, alla fabbricazione, al trasporto, allo stoccaggio e alla fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti di una società e allo sviluppo di un prodotto di una società o allo sviluppo o prestazione di un servizio, e |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(ii) attività connesse e soggetti partecipanti alla vendita, alla distribuzione, al trasporto, allo stoccaggio e alla gestione dei rifiuti dei prodotti di una società o alla prestazione di servizi, ad esclusione della gestione dei rifiuti del prodotto da parte dei singoli consumatori. |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per quanto riguarda le società ai sensi della lettera a), punto iv), la "catena del valore" relativa alla fornitura di questi servizi specifici comprende le attività dei clienti che ricevono direttamente tali servizi finanziari forniti dalle imprese finanziarie ai sensi del punto iv) e di altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore delle imprese finanziarie regolamentate ai sensi della lettera a), punto iv) non comprende le famiglie e le persone fisiche o le PMI; |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica; |
(h) "verifica di terzo indipendente": verifica degli aspetti del dovere di diligenza di una società o parti della sua catena del valore che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore o da un'impresa di revisione contabile con abilitazione a norma dell'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE o con accreditamento in uno Stato membro per l'esecuzione di certificazioni, oppure da un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE, accreditato in uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 14, paragrafo 4 bis, o da un terzo indipendente accreditato in uno Stato membro per l'esecuzione di certificazioni e che sia indipendente dalla società, sia esente da conflitti di interessi, possegga esperienza, perizia e competenza comprovate in materia di diritti umani, ambiente e clima, risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica o della valutazione e soddisfi i requisiti minimi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 14, paragrafo 4 bis; |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) "iniziativa di settore": insieme stabilito su base volontaria di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore, compresa la verifica di terzo indipendente, sviluppato e controllato da governi, associazioni di settore o gruppi di organizzazioni interessate; |
(j) "iniziativa di settore o multipartecipativa": iniziativa a cui partecipano aziende e che fornisce standard, procedure, strumenti e/o meccanismi al fine di supportare, monitorare, valutare, certificare e/o verificare aspetti dell'esercizio del proprio dovere di diligenza o dell'esercizio del dovere di diligenza da parte dalle proprie filiazioni e/o relazioni commerciali. Tali iniziative possono essere sviluppate e controllate da governi, associazioni di settore, gruppi di organizzazioni interessate o organizzazioni della società civile; |
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(l) "impatto negativo grave": impatto negativo sull'ambiente o sui diritti umani che è particolarmente incisivo per natura o che colpisce un numero elevato di persone o un'area estesa dell'ambiente ovvero che è irreversibile o risulta particolarmente difficile da sanare considerate le misure necessarie per ripristinare la situazione preesistente; |
soppresso |
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari; |
(n) "portatori di interessi colpiti": persone fisiche, gruppi o comunità aventi diritti o interessi legittimi che sono o potrebbero essere lesi dagli impatti negativi derivanti dalle attività o azioni di una società o dalle attività o azioni di soggetti nella sua catena del valore, e i legittimi rappresentanti di tali persone fisiche o gruppi, compresi i lavoratori e i loro rappresentanti e i sindacati della società, delle sue filiazioni e di tutta la sua catena del valore, oppure, nei casi in cui non vi siano persone fisiche, gruppi o comunità colpiti da un impatto negativo sull'ambiente, organizzazioni credibili ed esperte il cui scopo comprende la protezione dell'ambiente; |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(n bis) "portatori di interessi vulnerabili": i portatori di interessi colpiti che vivono in situazioni di emarginazione e di vulnerabilità a causa di contesti specifici o di fattori che si intersecano tra loro, tra cui il sesso, il genere, l'età, la razza, l'etnia, la classe, la casta, l'istruzione, l'appartenenza a una popolazione indigena, lo status di migrante, la disabilità e lo status sociale ed economico, nonché i portatori di interessi che vivono in zone colpite da conflitti e ad alto rischio, che sono all'origine di impatti negativi differenziati e spesso sproporzionati e creano discriminazioni e un ulteriore ostacolo alla partecipazione e all'accesso alla giustizia; |
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(q) "misura adeguata": misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi. |
(q) "misure adeguate": misure in grado di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza e di affrontare efficacemente l'impatto negativo individuato ai sensi dell'articolo 6 in modo proporzionato e commisurato al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo nonché alle dimensioni, alle risorse e alle capacità della società. Ciò tiene in considerazione le circostanze del caso specifico, tra cui la natura dell'impatto negativo, le caratteristiche del settore economico, la natura delle attività, dei prodotti e dei servizi specifici della società e lo specifico rapporto d'affari; |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(q bis) "effetto leva": capacità di influenzare il cambiamento delle pratiche del soggetto che causa l'impatto negativo o vi contribuisce; |
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(q ter) "causare un impatto negativo": il fatto che le attività della società sono da sole sufficienti a provocare un impatto negativo; |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q quater (nuova)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(q quater) "contribuire a un impatto negativo": il fatto che le attività di una società combinate alle attività di altri soggetti causano un impatto negativo o che le attività della società inducono, agevolano o incentivano un altro soggetto a causare un impatto negativo. Il contributo deve essere sostanziale, il che significa che sono esclusi i contributi minimi o trascurabili. Determinare la natura sostanziale del contributo e comprendere quando le azioni della società possono aver indotto, agevolato o incentivato un altro soggetto a causare un impatto negativo può comportare l'esame di molteplici fattori. Possono essere presi in considerazione i seguenti fattori: |
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– la misura in cui una società può incoraggiare o motivare un impatto negativo da parte di un altro soggetto, ossia il grado in cui l'attività ha accresciuto il rischio che l'impatto si verifichi; |
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– la misura in cui una società avrebbe potuto o dovuto essere a conoscenza dell'impatto negativo o del potenziale impatto negativo, ossia il grado di prevedibilità; |
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– la misura in cui una qualsiasi attività della società ha effettivamente attenuato l'impatto negativo o ridotto il rischio che l'impatto si verifichi. |
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La semplice esistenza di un rapporto d'affari o di attività che creano le condizioni generali in cui possono verificarsi impatti negativi non costituisce di per sé una relazione di contributo. L'attività in questione dovrebbe accrescere sostanzialmente il rischio di impatti negativi; |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(q quinquies) "direttamente collegato a un impatto negativo": condizione derivante dall'esistenza di una relazione tra l'impatto negativo e i prodotti, i servizi o le attività della società tramite un altro rapporto d'affari e dal fatto che la società non ha prodotto l'impatto né vi ha contribuito. Tale legame diretto non è definito dall'esistenza di un rapporto d'affari diretto. Un legame diretto, inoltre, non implica un trasferimento di responsabilità dal rapporto d'affari che causa l'impatto negativo alla società con cui esso ha un legame; |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q sexies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(q sexies) "basato sul rischio": proporzionato alla probabilità e alla gravità di potenziali impatti negativi; |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q septies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(q septies) "fattori di rischio": fattori di rischio a livello della società, fattori di rischio del modello di business, fattori di rischio geografici, fattori di rischio connessi ai prodotto e ai servizi e fattori di rischio settoriali; |
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q octies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(q octies) "gravità di un impatto negativo": l'entità, la portata e il carattere irrimediabile dell'impatto negativo, tenendo in considerazione la gravità di un impatto negativo, compresi il numero di persone fisiche che sono o saranno colpite, la misura in cui l'ambiente è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto. |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato al fine di garantirne la coerenza con gli obiettivi dell'Unione in materia di diritti umani e ambiente. |
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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Clausola del mercato unico |
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1. La Commissione e gli Stati membri si coordinano durante il recepimento della presente direttiva e successivamente in vista di un pieno livello di armonizzazione tra gli Stati membri al fine di garantire condizioni di parità per le società ed evitare la frammentazione del mercato unico. |
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2. La Commissione valuta, sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, se siano necessarie modifiche al livello di armonizzazione della presente direttiva per garantire parità di condizioni per le società nel mercato unico, compresa la possibilità di convertire le disposizioni della presente direttiva in un regolamento. |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 5 a 11 ("dovere di diligenza" o "diligenza") mediante: |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sui rischi in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 5 a 11 ("dovere di diligenza" o "diligenza") mediante: |
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) attribuzione di priorità, ove necessario, agli impatti negativi potenziali ed effettivi in conformità dell'articolo 8 ter; |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) riparazione degli impatti negativi effettivi in conformità dell'articolo 8 quater; |
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) instaurazione e mantenimento di una procedura di reclamo in conformità dell'articolo 9; |
(d) instaurazione di un meccanismo di notifica e di reclamo extragiudiziale o partecipazione a tale meccanismo in conformità dell'articolo 9; |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10; |
(e) monitoraggio e verifica dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10; |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f bis) consultazione e coinvolgimento significativi dei portatori di interessi in conformità dell'articolo 8 quinquies. |
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le società conservano per almeno 10 anni la documentazione attestante la loro osservanza della presente direttiva. |
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Supporto al dovere di diligenza a livello di gruppo |
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1. Gli Stati membri provvedono a che le società madri possano intraprendere azioni in grado contribuire a far sì che le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva rispettino gli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 15. Ciò non pregiudica la responsabilità civile delle filiazioni ai sensi dell'articolo 22. |
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2. La società madre può compiere azioni che contribuiscono all'adempimento degli obblighi di diligenza da parte della filiazioni conformemente al paragrafo 1, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: |
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(a) la filiazione fornisce tutte le informazioni pertinenti e necessarie alla sua società madre e coopera con essa; |
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(b) la filiazione si attiene alla politica del dovere di diligenza della società madre; |
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(c) la società madre adatta di conseguenza la propria politica del dovere di diligenza per garantire che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano soddisfatti in relazione alla filiazione; |
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(d) la filiazione integra il dovere di diligenza in tutte le proprie politiche e i propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 5; |
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(e) se necessario, la filiazione continua ad adottare misure appropriate conformemente agli articoli 7 e 8 e continua ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quinquies; |
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(f) se la società madre svolge azioni specifiche per conto della filiazione, sia la società madre che la filiazione ne danno comunicazione in modo chiaro e trasparente ai portatori di interessi e al pubblico; |
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(g) la filiazione integra il clima nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 15; |
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti: |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza nelle pertinenti politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti: |
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-a) una descrizione degli impatti negativi potenziali o effettivi individuati dalla società in linea con l'articolo 6; |
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine; |
a) descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a breve, medio e lungo termine; |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società; |
b) codice di condotta che definisce le norme, i principi e le misure da seguire e da attuare, se del caso, in tutta la società e nelle sue filiazioni in tutte le operazioni. Il codice di condotta è concepito in modo da garantire che la società rispetti i diritti umani e l'ambiente ed è allineato ai valori fondamentali dell'Unione; |
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati. |
c) descrizione delle procedure predisposte e delle misure appropriate adottate per l'esercizio del dovere di diligenza in linea con gli articoli 7 e 8 nella catena del valore, comprese le misure pertinenti adottate per incorporare il dovere di diligenza nel proprio modello di business, nelle pratiche di impiego e di acquisto con i soggetti con cui l'azienda intrattiene un rapporto d'affari e le misure adottate per monitorare e verificare le attività in materia di dovere di diligenza. |
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società aggiorni la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale. |
2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società riveda continuamente la politica del dovere di diligenza e la aggiorni in caso di cambiamenti significativi. |
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le società esercitano una politica del dovere di diligenza che è proporzionata e commisurata alla probabilità e alla gravità dei loro potenziali impatti negativi e alla gravità dei loro effettivi impatti negativi, nonché alle circostanze specifiche e ai fattori di rischio, in particolare al settore e all'ubicazione della loro attività, alle dimensioni e alla lunghezza della loro catena del valore, alle dimensioni della società, alla sua capacità, alle sue risorse e al suo effetto leva. |
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Quando le società operano in zone in stato di conflitto armato o di fragilità post-conflitto, in zone oggetto di occupazione e/o annessione, nonché in zone con governance e sicurezza deboli o inesistenti, come negli Stati in fallimento, gli Stati membri provvedono a che esse rispettino gli obblighi previsti dal diritto umanitario internazionale ed esercitino un dovere di diligenza rafforzato e sensibile ai conflitti in tutte le loro operazioni e in tutti i loro rapporti d'affari, integrando nel loro dovere di diligenza un'analisi del conflitto basata su un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi che tenga conto della situazione di conflitto, delle cause profonde e dei fattori scatenanti del conflitto nonché delle parti che lo alimentano, come pure dell'incidenza delle attività della società su di esso. |
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Individuazione degli impatti negativi effettivi e potenziali |
Individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali |
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari consolidati. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate per esaminare estesamente gli impatti prodotti dalle proprie attività, filiazioni e rapporti d'affari al fine di individuare e valutare gli impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani e l'ambiente causati dalle proprie attività e dai propri prodotti e servizi o da quelli delle sue filiazioni e quelli collegati alla catena di valore cui partecipa, e per determinare se questi causino tali impatti, vi contribuiscano o siano direttamente collegati ad essi. |
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In deroga al paragrafo 1, le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). |
2. Gli Stati membri provvedono a che, nel quadro delle loro procedure di dovere di diligenza, le società siano tenute a: |
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(a) individuare i settori in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi e che questi siano gravi, anche individuando singole attività, filiazioni e rapporti d'affari a più alto rischio a cui dare priorità, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti; e |
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(b) effettuare valutazioni approfondite delle attività prioritarie, delle filiazioni e dei rapporti d'affari, al fine di determinare la natura e l'entità di specifici impatti negativi effettivi o potenziali. |
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Nell'individuare i singoli rapporti d'affari a più alto rischio, i fattori di rischio pertinenti a livello di società includono il fatto che il rapporto d'affari sia o meno una società disciplinata dalla presente direttiva. |
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), procede, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, all'individuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, unicamente prima della prestazione del servizio. |
3. La società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), procede, quando presta un servizio finanziario, all'individuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, prima della prestazione del servizio e prima delle successive operazioni finanziarie e, se informata di possibili rischi attraverso le procedure di cui all'articolo 9, durante la prestazione del servizio. |
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi. |
4. Gli Stati membri provvedono a che le società ricorrano a metodi e risorse adeguati, tra cui relazioni pubbliche, relazioni indipendenti e informazioni raccolte con il meccanismo di notifica e di reclamo extragiudiziale di cui all'articolo 9, al fine di individuare e valutare gli effetti negativi basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative, inclusi i dati disaggregati pertinenti che possono essere ragionevolmente ottenuti da una società. La società provvede a coinvolgere in modo significativo, conformemente all'articolo 8 quinquies, i portatori di interessi potenzialmente colpiti, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi, per raccogliere informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali e per individuarli e valutarli. |
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Nel caso in cui non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, la società illustra gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro. |
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità del presente articolo per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o per attutirli sufficientemente, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente o non sia riuscita. |
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Ai fini del presente articolo, nei casi in cui una società possa causare un potenziale impatto negativo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a prevenire o attenuare un potenziale impatto negativo. Nei casi in cui una società possa contribuire a un impatto negativo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a prevenire o attenuare il contributo all'impatto, utilizzando o accrescendo l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attutire il potenziale impatto negativo. Nei casi in cui le attività, i prodotti o i servizi di una società possano essere direttamente collegati a un impatto negativo attraverso i suoi rapporti d'affari con altri soggetti, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a utilizzare o accrescere l'effetto leva che la società esercita nei confronti delle parti responsabili, per cercare di prevenire o attutire il potenziale impatto negativo e per influenzare il soggetto che lo causa. |
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Ai fini del presente articolo, si presume che le imprese finanziarie siano direttamente collegate a un impatto negativo nella loro catena del valore senza causarlo o contribuirvi. |
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La società è tenuta ove pertinente a: |
2. La società è tenuta ove pertinente ad adottare misure adeguate, tra cui a: |
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi; |
a) se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda un calendario ragionevole e preciso per l'attuazione di misure e interventi adeguati e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è applicabile e accuratamente adattato al contesto delle attività e della catena del valore delle società. L'elaborazione e l'attuazione di un piano di transizione climatica a norma dell'articolo 15 sono considerate una misura adeguata per prevenire gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma del paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) chiedere a ciascun partner commerciale con il quale intrattiene un rapporto d'affari diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 4; |
b) considerare di stabilire con un partner commerciale con il quale intrattiene un rapporto d'affari disposizioni contrattuali che impongano a quest'ultimo il rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, un piano operativo di prevenzione. Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari potrebbe venir chiesto di stabilire a loro volta disposizioni contrattuali equivalenti, ragionevoli, non discriminatorie ed eque, con i loro partner, per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 4; |
Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) effettuare gli investimenti necessari per conformarsi al paragrafo 1, ad esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture di produzione; |
c) apportare le modifiche, i miglioramenti, le revoche o gli investimenti necessari per quanto concerne le attività proprie della società, ad esempio la direzione, i processi di produzione o altri processi operativi, le strutture, i prodotti e la tracciabilità dei prodotti, i progetti, i servizi e le competenze; |
Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) adattare i modelli e le strategie aziendali, comprese le pratiche di acquisto, comprese quelle che contribuiscono stipendi e redditi di sussistenza per i loro fornitori, al fine di prevenire potenziali impatti negativi, e sviluppare e utilizzare politiche di acquisto che non incoraggino potenziali impatti negativi sui diritti umani o sull'ambiente; |
Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari consolidato qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica; |
d) offrire sostegno finanziario e amministrativo mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari; |
Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) intrattenere una relazione d'affari sulle aspettative della società per quanto riguarda la prevenzione e l'attenuazione dei potenziali effetti negativi, anche fornendo o consentendo l'accesso allo sviluppo delle capacità, agli orientamenti, al sostegno amministrativo e finanziario come prestiti o finanziamenti, tenendo conto delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli del partner commerciale; |
Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace. |
e) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace. |
Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) qualora vi sia un collegamento diretto con gli impatti che si verificano nei rapporti d'affari con altre società che operano nell'Unione, le misure appropriate possono includere la notifica all'autorità di vigilanza competente, nel contempo con continui sforzi ragionevoli per cercare di prevenire o attenuare l'impatto. |
Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Quando distribuiscono o vendono un prodotto o forniscono un servizio, le società adottano misure adeguate per garantire che la composizione, la progettazione e la commercializzazione di un prodotto o servizio siano conformi al diritto dell'Unione e non comportino impatti negativi, sia individuali che collettivi. A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione ai potenziali effetti pregiudizievoli sui minori. |
Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 2, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 4. |
soppresso |
Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le garanzie contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente. |
Le disposizioni contrattuali sono accompagnati da misure a sostegno dell'esercizio del dovere di diligenza. |
Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. |
Quando le disposizioni, incluse quelle contrattuali, sono definite, o il contratto è concluso, nell'ambito di una relazione d'affari, le condizioni devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. Su richiesta della PMI, coprono integralmente i costi o li ripartiscono con la società. Le PMI possono condividere con più società i risultati delle verifiche effettuate che le riguardano. |
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Le disposizioni contrattuali richieste in conformità del paragrafo 2 non sono tali da comportare un trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza ai sensi della presente direttiva, e di responsabilità in caso di inadempimento. |
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Nel richiedere tali disposizioni contrattuali, le società valutano se ci si può ragionevolmente attendere che il partner commerciale rispetti tali disposizioni. |
Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti: |
Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che una società ha causato o contribuito a causare, e che risulti impossibile prevenire o attutire, e qualora non vi sia alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento, la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta in ultima istanza le azioni seguenti, il linea con un disimpegno responsabile: |
Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine; |
(a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e attenuazione; |
Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. |
(b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione, in ragione della gravità dell'impatto negativo potenziale o se le condizioni per una sospensione temporanea ai sensi della lettera a) non sono soddisfatte. |
Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prima di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali o di cessare il rapporto d'affari, le società sono dapprima tenute a valutare se gli impatti negativi di una tale azione sarebbero maggiori rispetto all'impatto negativo che si intende prevenire o attenuare. In tal caso, le società possono astenersi da una sospensione temporanea delle relazioni commerciali o dalla cessazione del rapporto d'affari. Qualora le società sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, adottano provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, danno un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminano periodicamente tale decisione. |
Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. |
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto, tranne per i contratti in cui le parti sono tenute, per legge, a stipularli, prevedano la possibilità di sospendere o cessare il rapporto d'affari. Le società possono rivolgersi alle autorità di vigilanza per ricevere orientamenti sulla linea d'azione da intraprendere. |
Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. In deroga al paragrafo 5, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito o di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato. |
6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta servizi finanziari a entità che causano o contribuiscono a potenziali effetti negativi ai sensi del paragrafo 1, a cessare il servizio finanziario qualora ciò sia strettamente necessario per impedire il fallimento al soggetto cui il servizio è prestato. La decisione di cessare il contratto di servizio finanziario, oltre che a norma del paragrafo 5, primo comma, lettera b), può essere presa solo come misura di ultima istanza se gli sforzi in materia di effetto leva delle società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non sono stati in ultima analisi in grado di influenzare l'entità cui viene fornito tale servizio al fine di prevenire o attenuare adeguatamente i potenziali impatti negativi. |
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6. |
1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità del presente articolo per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6. |
Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società ne minimizzino l'entità. |
2. Laddove l'arresto immediato dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società ne attenuino adeguatamente l'entità, proseguendo al contempo con tutte le iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo. |
Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Ai fini del presente articolo, nei casi in cui una società abbia causato un impatto effettivo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano ad attenuare la portata di un effettivo impatto negativo e a riparare eventuali danni. Nei casi in cui una società abbia contribuito a un effettivo impatto negativo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano ad attenuare il contributo all'impatto, utilizzando o accrescendo l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di attenuare il potenziale impatto negativo e contribuire a riparare eventuali danni, nella misura del contributo in questione. Nei casi in cui le attività, i prodotti o i servizi di una società siano direttamente collegati a un impatto negativo attraverso i rapporti con altri soggetti, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a utilizzare o accrescere l'effetto leva che la società esercita nei confronti delle parti responsabili, per cercare di attenuare l'impatto negativo. Una società direttamente collegata a un impatto negativo considera di utilizzare l'effetto leva che essa esercita con le parti responsabili per consentire la riparazione di un eventuale danno causato da un impatto. |
Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Ai fini del presente articolo, si presume che le imprese finanziarie siano direttamente collegate a un impatto negativo nella loro catena del valore senza causarlo o contribuirvi. |
Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La società è tenuta ove pertinente a: |
3. La società è tenuta ove pertinente ad adottare misure adeguate, tra cui a: |
Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società; |
a) conformemente all'articolo 8 quater, neutralizzare l'impatto negativo o attenuarne adeguatamente la portata ripristinando la condizione delle persone colpite e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina possibile alla loro situazione prima dell'impatto. L'intervento deve essere proporzionato e commisurato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società nonché alle sue risorse e alla sua influenza; |
Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto in consultazione con i portatori di interessi; |
b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per l'attuazione di misure adeguate e di interventi, e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo preventivo è applicabile e accuratamente adattato al contesto delle attività e della catena del valore delle società. le società possono predisporre i loro piani operativi in collaborazione con iniziative del settore. L'elaborazione e l'attuazione di un piano di transizione climatica a norma dell'articolo 15 sono considerate una misura adeguata per minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. |
Emendamento 185
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) chiedere a ciascun partner diretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta e, se necessario, di un piano d'azione correttivo, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto partecipino alla catena del valore ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5; |
c) scegliere di stabilire mediante disposizioni contrattuali con un partner commerciale con il quale intrattiene un rapporto d'affari che impongano a quest'ultimo il rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, un piano operativo di correzione. Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari potrebbe venir chiesto di stabilire a loro volta disposizioni contrattuali equivalenti, ragionevoli, non discriminatorie ed eque, con i loro partner, nella misura in cui rientrino nella catena del valore . Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5; |
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) effettuare gli investimenti necessari per conformarsi ai paragrafo 1, 2 e 3, ad esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture di produzione; |
d) apportare le modifiche, i miglioramenti, le revoche o gli investimenti necessari per quanto concerne le attività proprie della società, ad esempio la direzione, i processi di produzione o altri processi operativi, le strutture, i prodotti e la tracciabilità dei prodotti, i progetti, i servizi e le competenze; |
Emendamento 187
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) adattare i modelli e le strategie aziendali, comprese le pratiche di acquisto, comprese quelle che contribuiscono stipendi e redditi di sussistenza per i loro fornitori, al fine di porre fino o mitigare gli effettivi impatti negativi, e sviluppare e utilizzare politiche di acquisto che non incoraggino gli effettivi impatti negativi sui diritti umani o sull'ambiente; |
Emendamento 188
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari consolidato qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne metta a repentaglio la sostenibilità economica; |
e) offrire sostegno finanziario e amministrativo mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari; |
Emendamento 189
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) intrattenere un rapporto d'affari sulle aspettative della società per quanto riguarda la cessazione e l'attenuazione degli effetti negativi effettivi, anche fornendo o consentendo l'accesso allo sviluppo delle capacità, agli orientamenti, al sostegno amministrativo e finanziario come prestiti o finanziamenti, tenendo conto delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli del partner commerciale; |
Emendamento 190
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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f bis) qualora vi sia un collegamento diretto con gli impatti che si verificano nei rapporti d'affari con altre società che operano nell'Unione, le misure appropriate possono includere la notifica all'autorità di vigilanza competente, nel contempo con continui sforzi ragionevoli per cercare di porre fine o attenuare l'impatto. |
Emendamento 191
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Quando distribuiscono o vendono un prodotto o forniscono un servizio, le società adottano misure adeguate per garantire che la composizione, la progettazione e la commercializzazione di un prodotto o servizio siano conformi al diritto dell'Unione e non comportino impatti negativi, sia individuali che collettivi. A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione ai potenziali effetti pregiudizievoli sui minori. |
Emendamento 192
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi che risulti impossibile arrestare o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 3, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 5. |
soppresso |
Emendamento 193
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le garanzie contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente. |
Le disposizioni contrattuali sono accompagnati da misure a sostegno dell'esercizio del dovere di diligenza. |
Emendamento 194
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. |
Quando le disposizioni, incluse quelle contrattuali, sono definite, o il contratto è concluso, nell'ambito di una relazione d'affari, le condizioni devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. Le PMI possono condividere con più società i risultati delle verifiche effettuate che le riguardano. |
Emendamento 195
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le disposizioni contrattuali richieste in conformità del paragrafo 3 non sono tali da comportare un trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza ai sensi della presente direttiva, e di responsabilità in caso di inadempimento. |
Emendamento 196
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel richiedere tali disposizioni contrattuali, le società valutano se ci si può ragionevolmente attendere che il partner commerciale rispetti tali disposizioni. |
Emendamento 197
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta una delle azioni seguenti: |
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che una società ha causato o contribuito a causare, e che non sia stato possibile far cessare o nella misura in cui non è stato possibile mitigarli, e qualora non vi sia alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento, la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta in ultima istanza le azioni seguenti, il linea con un disimpegno responsabile: |
Emendamento 198
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o |
a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e attenuazione; |
Emendamento 199
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave. |
b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione, in ragione della gravità dell'impatto negativo effettivo o se le condizioni per una sospensione temporanea ai sensi della lettera a) non sono soddisfatte. |
Emendamento 200
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prima di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali o di cessare il rapporto d'affari, le società sono dapprima tenute a valutare se gli impatti negativi di una tale azione sarebbero maggiori rispetto all'impatto negativo che si intende far cessare o attenuare. In tal caso, le società possono astenersi da una sospensione temporanea delle relazioni commerciali o dalla cessazione del rapporto d'affari. Qualora le società sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, adottano provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, danno un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminano periodicamente tale decisione. |
Emendamento 201
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. |
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto, tranne per i contratti in cui le parti sono tenute, per legge, a stipularli, prevedano la possibilità di sospendere o cessare il rapporto d'affari. Le società possono rivolgersi alle autorità di vigilanza per ricevere orientamenti sulla linea d'azione da intraprendere. |
Emendamento 202
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito, di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato. |
7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta servizi finanziari a entità che causano o contribuiscono a effetti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1, a cessare il servizio finanziario qualora ciò sia strettamente necessario per impedire il fallimento al soggetto cui il servizio è prestato. La decisione di cessare il contratto di servizio finanziario, oltre che a norma del paragrafo 6, lettera b), può essere presa solo come misura di ultima istanza se gli sforzi in materia di effetto leva delle società di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), non sono stati in ultima analisi in grado di influenzare l'entità cui viene fornito tale servizio al fine di far cessare gli effettivi potenziali impatti negativi o minimizzarne la portata. |
Emendamento 203
Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Misure adeguate degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi per indurre le loro società partecipate a porre fine agli impatti negativi effettivi da essi prodotti |
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1. Gli Stati membri provvedono a che gli investitori istituzionali e i gestori di attività adottino misure adeguate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo per indurre le loro società partecipate a porre fine agli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati ai sensi dell'articolo 6. |
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2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che gli investitori istituzionali e i gestori di attività inducano le loro società partecipate a minimizzare l'entità di tale impatto. |
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3. Se del caso, gli investitori istituzionali e i gestori di attività sono tenuti a impegnarsi con la società partecipata ed esercitare i diritti di voto in linea con l'articolo 3 octies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, al fine di indurre l'organo di amministrazione di una società partecipata a terminare l'impatto effettivo o ridurne al minimo la portata. L'intervento auspicato dalla società partecipata è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società partecipata. Analogamente, gli interventi richiesti agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi devono essere proporzionati e commisurati e tenere debitamente conto del loro grado di controllo che esercitano sulla società partecipata. |
Emendamento 204
Proposta di direttiva
Articolo 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 ter |
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Priorità degli impatti negativi effettivi e potenziali |
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1. Nei casi in cui non sia possibile prevenire, porre fine o attenuare simultaneamente tutti gli effetti negativi individuati attraverso le misure appropriate di cui agli articoli 7 e 8, le società possono dare priorità all'ordine in cui adottano misure adeguate in base alla probabilità e alla gravità degli impatti negativi. |
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2. Le società sono tenute ad adottare le misure appropriate di cui al paragrafo 1 in funzione della gravità e della probabilità degli impatti e tenendo conto dei fattori di rischio. |
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3. Una volta che gli impatti negativi più gravi e probabili sono stati affrontati in conformità agli articoli 7 o 8 in un ragionevole lasso di tempo, la società affronta gli impatti negativi meno gravi e meno probabili. |
Emendamento 205
Proposta di direttiva
Articolo 8 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 quater |
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Riparazione degli impatti negativi effettivi |
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1. Qualora una società abbia causato un impatto negativo effettivo oppure abbia contribuito o possa aver contribuito ad esso, gli Stati membri provvedono affinché essa adotti le misure adeguate a riparare l'impatto negativo e gli eventuali danni provocati alle persone o all'ambiente, ovvero a contribuire alla riparazione. La riparazione può essere proposta a seguito di una procedura di reclamo extragiudiziale di cui all'articolo 9. |
|
2. Tali misure di riparazione mirano a ripristinare la condizione delle persone e dei gruppi o delle comunità colpiti e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina possibile alla loro situazione prima dell'impatto. Possono comprendere indennizzi, restituzioni, riabilitazione, scuse pubbliche, reintegrazione o contributo alle indagini. Le società devono evitare di causare ulteriori danni. |
|
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'helpdesk unico designato a norma dell'articolo 14 bis funga da punto di contatto per la mediazione in materia di dovere di diligenza al fine di assistere le società e i portatori di interessi nella ricerca di soluzioni correttive. Nell'esercizio di tali funzioni, l'helpdesk unico è imparziale, prevedibile ed equo. |
|
4. Qualora una società sia direttamente collegata a un impatto negativo, gli Stati membri ne incoraggiano la partecipazione volontaria a un provvedimento correttivo, se del caso, e invitano la società a considerare di utilizzare l'effetto leva che esercita con le parti responsabili per consentire la riparazione di un eventuale danno causato da un impatto. |
Emendamento 206
Proposta di direttiva
Articolo 8 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 quinquies |
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Avviare un dialogo significativo con i portatori di interessi interessati |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché le società adottino misure adeguate per svolgere un dialogo significativo con i portatori di interessi interessati che consenta un'interazione e un dialogo autentici nel loro processo di dovuta diligenza. A tal fine, l'impegno riguarda l'informazione e la consultazione dei portatori di interessi interessati e deve essere globale, strutturale, efficace, tempestivo, sensibile alla cultura e alla dimensione di genere. |
|
2. Qualora non sia possibile svolgere un dialogo significativo con i portatori di interessi interessati o qualora l'impegno le prospettive di altri esperti sia utile per consentire alla società di conformarsi pienamente ai requisiti della presente direttiva, in particolare nel contesto delle decisioni di definizione dell'ambito di applicazione e di definizione delle priorità di cui all'articolo 6, le società si impegnano in modo significativo con altri portatori di interessi pertinenti, quali le organizzazioni della società civile o le persone fisiche o giuridiche che difendono i diritti umani o l'ambiente, al fine di ottenere informazioni credibili sugli impatti negativi potenziali o effettivi, al fine di essere in grado di rispettare le prescrizioni della presente direttiva. |
|
3. Le società forniscono, se del caso, informazioni complete, mirate e pertinenti ai portatori di interessi interessati in merito alla loro catena del valore e ai loro impatti negativi, effettivi o potenziali, sull'ambiente, sui diritti umani e sul buon governo. |
|
4. I portatori di interessi in questione devono avere il diritto di richiedere informazioni aggiuntive per iscritto che vengono fornite dalla società entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato adeguato e comprensibile. Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943, se la società respinge una richiesta di informazioni aggiuntive, il portatore di interessi in questione ha il diritto di ricevere una motivazione scritta al riguardo. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza o giudiziarie abbiano facoltà di ordinare la comunicazione delle informazioni. |
|
5. Le società istituiscono un quadro adeguato per la consultazione delle parti interessate. Le società possono decidere di individuare e consultare le diverse parti interessate a seconda del contesto o dell'impatto negativo in questione. In particolare, le società informano e consultano i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori nonché gli altri portatori di interessi interessati nell'elaborazione di una politica di dovuta diligenza in linea con l'articolo 5, nell'individuare gli impatti negativi in linea con l'articolo 6, nell'elaborare piani d'azione o nel porre fine a un rapporto d'affari in linea con l'articolo 7, nell'elaborare misure correttive in linea con l'articolo 8 quater, nell'istituire un meccanismo di notifica o di reclamo extragiudiziale in linea con l'articolo 9 e nell'adempiere ai loro obblighi in linea con l'articolo 10. |
|
6. I lavoratori e i loro rappresentanti sono informati dalla loro società in merito alla sua politica in materia di dovere di diligenza e alla sua attuazione, e il dialogo con essi lascia impregiudicata la vigente legislazione dell'Unione e nazionale in materia di occupazione e diritti sociali, nonché i contratti collettivi applicabili. |
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7. Nell'informare e consultare i portatori di interessi colpiti, le società identificano e affrontano gli ostacoli al dialogo, così come provvedono a che i partecipanti non siano soggetti ad azioni di ritorsione o rivalsa, anche mantenendo l'anonimato e la riservatezza. Le società prestano particolare attenzione alle esigenze dei portatori di interessi vulnerabili e alle vulnerabilità che si sovrappongono e ai fattori che si intersecano, assicurano un approccio che risponda alle esigenze di genere e rispettano pienamente la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. |
Emendamento 207
Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Procedura di reclamo |
Notifica e meccanismo di reclamo non giudiziario |
Emendamento 208
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società dia alle persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 la possibilità di presentarle un reclamo qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società renda pubblicamente disponibili ed effettivi a livello operativo le notifiche e i reclami extragiudiziali, che possono essere utilizzati dalle persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 per dare loro notifica o per sollevare reclami e richiedere la riparazione, qualora abbiano informazioni o nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa. Gli Stati membri assicurano che le società siano in grado di prevedere tale possibilità di presentare notifiche e reclami attraverso accordi di collaborazione, incluse le iniziative industriali, con altre società od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale. |
Emendamento 209
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a che possano presentare reclamo: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 210
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite; |
a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite, e i rappresentanti legittimi di tali persone o, nei casi in cui non vi siano individui, gruppi o comunità interessati da un impatto negativo sull'ambiente, le organizzazioni credibili ed esperte il cui scopo include la protezione dell'ambiente, |
Emendamento 211
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata. |
soppresso |
Emendamento 212
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le notifiche possano essere presentate dalle persone e dalle organizzazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), nonché, nella misura in cui non siano contemplate da tali lettere, da: |
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a) le persone fisiche o giuridiche che difendono i diritti umani e l'ambiente. |
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b) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata. |
Emendamento 213
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi i lavoratori e i sindacati interessati. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6. |
3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento delle notifiche e dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa la notifica o il reclamo infondato, e ne informi tutti i portatori di interessi pertinenti, e i loro rappresentanti, se del caso, nonché altre persone o organizzazioni pertinenti di cui ai paragrafi 2 e 2 bis. Gli Stati membri provvedono a che, quando la notifica o il reclamo risultino fondati, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6. |
Emendamento 214
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Qualora le società stabiliscano o partecipino a meccanismi di notifica o reclamo, gli Stati membri provvedono affinché questi ultimi siano legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti, sensibili alle questioni culturali e di genere e basati sull'impegno e il dialogo. Le notifiche e i meccanismi di reclamo sono concepiti e gestiti in una maniera informata dalle prospettive dei portatori di interessi e sono adattati alle esigenze delle persone che possono essere maggiormente vulnerabili agli impatti negativi. Le società adottano e attuano politiche e processi per mantenere l'indipendenza del meccanismo di notifica e reclamo. |
Emendamento 215
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Le società adottano misure volte a garantire che i le persone che presentano notifiche o reclami siano protetti da possibili azioni di ritorsione o rivalsa, anche assicurando che le notifiche e i reclami possano essere presentati in modo anonimo e riservato, conformemente al diritto nazionale, e adottano e attuano politiche a tale fine. Laddove le informazioni debbano essere condivise, ciò deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza dei portatori di interessi, in particolare senza divulgare la loro identità. |
Emendamento 216
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Gli Stati membri provvedono a che le persone che presentano reclami a norma del paragrafo 2, quando non vi provvedono in forma anonima, abbiano il diritto di ricevere un seguito tempestivo e adeguato dalla società a cui hanno presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 e abbiano diritto: |
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a) di ottenere la motivazione in merito alla fondatezza o meno di un reclamo e ottenere informazioni sulle misure e le azioni intraprese; |
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b) interagire con i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. |
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c) chiedere alla società una riparazione o chiederle di contribuire alla riparazione degli impatti negativi effettivi. |
Emendamento 217
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di: |
4. Gli Stati membri provvedono a che le persone che presentano notifiche a norma del paragrafo 2 bis, quando non vi provvedono in forma anonima, abbiano il diritto di ricevere un seguito tempestivo e adeguato dalla società a cui hanno presentato la notifica a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 218
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito; |
soppresso |
Emendamento 219
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere dei gravi impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. |
soppresso |
Emendamento 220
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo siano autorizzate a emanare orientamenti per le società e gli altri pertinenti attori responsabili dello sviluppo e dell'amministrazione dei meccanismi di notifica e reclamo, anche in relazione alla loro conformità ai criteri definiti nel presente articolo e in linea con le norme internazionali pertinenti. |
Emendamento 221
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. La presentazione di una notifica o di un reclamo a norma del presente articolo non è una condizione preliminare per l'accesso alla procedura per le segnalazioni circostanziate di cui all'articolo 19 o a meccanismi giudiziari o di altro tipo non giudiziari, come i punti di contatto nazionali dell'OCSE laddove presenti, né preclude alle persone che presentano tale notifica o reclamo di accedervi. |
Emendamento 222
Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Monitoraggio |
Monitoraggio e verifica |
Emendamento 223
Proposta di direttiva
Articolo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari consolidati per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità riguardo agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi. La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata almeno ogni 12 mesi e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi rilevanti di manifestazione di tali effetti negativi. La politica del dovere di diligenza è aggiornata in base all'esito di tali valutazioni. |
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società verifichi continuamente l'attuazione e monitori l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni che ha intrapreso conformemente alla presente direttiva. Il monitoraggio e la verifica si basano, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi e sono effettuati regolarmente, tenendo conto della natura, della gravità e della probabilità degli impatti negativi in questione, e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali effetti negativi. Ove opportuno, la politica del dovere di diligenza, il piano operativo di prevenzione e il piano d'azione correttivo sono rivisti e aggiornati in base all'esito di tali valutazioni. |
Emendamento 224
Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari. La dichiarazione è pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. La dichiarazione è pubblicata entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario per il quale è redatta la dichiarazione. Per le società di paesi terzi, la dichiarazione conterrà informazioni sulle modalità per contattare il rappresentante autorizzato della società quale definito all'articolo 16. |
Emendamento 225
Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo. |
2. La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, garantendo che sia coerente con gli obblighi di informativa in materia di dovere di diligenza di cui all'articolo 40 ter della direttiva 2013/34/UE e indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo. Tale comunicazione dovrebbe essere sufficientemente dettagliata per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva. |
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Nell'adottare gli atti delegati, la Commissione garantisce che non vi sia alcuna duplicazione degli obblighi di comunicazione per le società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), che sono soggette a obblighi di comunicazione e prendono in considerazione i principali effetti negativi a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, pur mantenendo pienamente gli obblighi minimi stabiliti nella presente direttiva. |
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Per le società che non dispongono di un sito web, gli Stati membri riservano un sito web alla pubblicazione della dichiarazione annuale delle società interessate. |
Emendamento 226
Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) |
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1. Gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche le dichiarazioni annuali redatte a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, le società trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, quale istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. |
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Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti: |
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a) le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP]1 ter o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio1 quater; |
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b) le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti: |
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i) tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento; |
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ii) l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP]; |
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iii) le dimensioni della società per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP]; |
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iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP]; |
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v) il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso. |
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2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le società acquisiscano un identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP]. |
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3. Entro il [1 giorno prima dell'entrata in vigore dell'obbligo per le società di riferire all'organismo di raccolta], al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, quale organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne informano l'ESMA. |
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4. Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di esecuzione destinate a specificare: |
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a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; |
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b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; |
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c) se è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente deve essere utilizzato. |
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__________________ |
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1 bis Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]). |
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1 ter Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56). |
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1 quater Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73). |
Emendamento 227
Proposta di direttiva
Articolo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario al fine di agevolare le imprese nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c). |
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi, adotta orientamenti adattati al settore e alle dimensioni delle società su clausole contrattuali tipo d'uso volontario entro la data di entrata in vigore della presente direttiva, al fine di agevolare le imprese nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c). Tali clausole contrattuali tipo contemplano, come minimo, quanto segue: |
Emendamento 228
Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a) la chiara ripartizione dei compiti tra entrambe le parti contraenti, nell'ambito di una cooperazione costante; tali clausole contrattuali non sono tali da comportare il trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza; e |
Emendamento 229
Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b) fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 8, paragrafo 6, in caso di violazione di clausole contrattuali le società adottano in primo luogo misure adeguate, in linea con l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 5, ed evitano di risolvere tali clausole. |
Emendamento 230
Proposta di direttiva
Articolo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. |
1. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, le parti sociali intersettoriali e settoriali europee e altri portatori di interessi pertinenti, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea del lavoro, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Consiglio europeo per l'innovazione e l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (EISMEA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e, se del caso, l'OCSE e altri organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emana orientamenti chiari e facilmente comprensibili, inclusi orientamenti generali e specifici a determinati settori, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza, anche in relazione ai diritti e alle tutele stabiliti nell'allegato, così da facilitare la conformità in modo pratico. |
Emendamento 231
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza, gli orientamenti includono: |
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a) informazioni sull'attuazione delle norme in materia di diritti umani e ambiente applicabili alle imprese sulla base delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, come chiarito nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; |
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b) elenchi dei fattori di rischio e i relativi orientamenti, compresi i fattori di rischio a livello di impresa, i fattori di rischio geografici e i fattori di rischio settoriali; |
|
c) orientamenti settoriali, in particolare per i seguenti settori, in linea con gli orientamenti attuali o futuri dell'OCSE: |
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i) la fabbricazione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, articoli di abbigliamento, pellicce, cuoio e prodotti affini (comprese le calzature); |
|
ii) agricoltura, approvvigionamento idrico, gestione del suolo e delle risorse, inclusa la conservazione della natura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), industria della gomma, fabbricazione di prodotti alimentari, commercializzazione e pubblicità di alimenti e bevande, e commercio all'ingrosso e al dettaglio di materie prime agricole, bestiame, prodotti di origine animale, legname, alimenti e bevande, e gestione dei rifiuti; |
|
iii) attività estrattive, estrazione, raffinazione, trasporto e movimentazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, nonché tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi), edilizia e settore dell'energia; |
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iv) prestazione di servizi finanziari, servizi e attività di investimento e altri servizi finanziari; |
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d) informazioni su come esercitare un dovere di diligenza rafforzato e sensibile ai conflitti nelle aree interessate da conflitti; |
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e) informazioni sulla condivisione delle risorse e delle informazioni tra le società e altri soggetti giuridici al fine di prevenire, attenuare e correggere gli impatti negativi in conformità della legislazione in materia di concorrenza; |
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f) informazioni su come tenere conto delle esigenze specifiche delle PMI; |
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g) informazioni sull'istituzione di un meccanismo di notifica e di reclamo extragiudiziale; |
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h) informazioni sul disimpegno responsabile nonché una valutazione e un elenco dinamico dei contesti in cui gli effetti negativi sono sistemici o avallati dallo Stato; |
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i) orientamenti pratici su come individuare e coinvolgere i portatori di interessi; |
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j) informazioni sull'agevolazione, da parte degli Stati membri, dell'accesso alla giustizia per le vittime e sulla prevenzione delle ritorsioni da parte dei portatori di interessi; |
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k) orientamenti pratici sullo sviluppo e l'attuazione di strategie di definizione delle priorità, comprensivi di indicazioni pratiche su come la proporzionalità e la definizione delle priorità, in termini di impatto, settore e area geografica, possono essere applicate agli obblighi in materia di dovere di diligenza in funzione delle dimensioni e del settore della società; |
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l) informazioni sulle pratiche di acquisto responsabili; |
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m) informazioni su un dovere di diligenza rispettoso delle specificità culturali e di genere e le misure che le società dovrebbero adottare per raccogliere le sfide con cui si confrontano i piccoli coltivatori, compreso l'accesso a un reddito di sussistenza; |
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n) informazioni su come sostenere la raccolta partecipativa sicura di dati indipendenti sulle violazioni dei diritti umani e i danni ambientali e su come intraprendere le azioni necessarie affinché i dati siano presi in considerazione; |
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o) informazioni destinate alle agenzie di credito all'esportazione dell'Unione per aiutare i fondi e i crediti all'esportazione dell'Unione e degli Stati membri a operare in linea con i principi della presente direttiva. |
Emendamento 232
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Gli orientamenti sono messi a disposizione entro... [1 anno prima della data di entrata in vigore degli obblighi imposti alle società a norma della presente direttiva], in formato gratuito e facilmente accessibile, anche digitale, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione riesamina periodicamente la pertinenza dei suoi orientamenti e li adatta, ivi incluso alle nuove migliori prassi. |
Emendamento 233
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Le schede informative per paese sono aggiornate regolarmente dalla Commissione e sono rese pubblicamente disponibili in modo da fornire informazioni aggiornate sulle convenzioni e i trattati internazionali ratificati da ciascun partner commerciale dell'Unione. La Commissione raccoglie e pubblica dati commerciali e doganali sull'origine delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti, e pubblica informazioni sui rischi di impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla governance associati a determinati paesi o regioni, settori e sottosettori, nonché prodotti. |
Emendamento 234
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari consolidato nella rispettiva catena del valore ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI che intervengono nelle catene del valore delle società. |
1. Prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri sviluppano e attuano, con l'assistenza della Commissione, misure e pacchetti di strumenti per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari nella rispettiva catena del valore, nonché per fornire loro consulenza ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, e allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati. Tali informazioni, tale consulenza e tale sostegno sono concreti e adeguati alle esigenze specifiche, in particolare, delle PMI. Gli Stati membri garantiscono inoltre che le società abbiano accesso a una formazione sulle modalità per esercitare il dovere di diligenza. Così facendo, gli Stati membri garantiscono la complementarità e la coerenza con le misure analoghe già in vigore, quali l'informazione e la promozione fornite dai punti di contatto nazionali dell'OCSE. |
Emendamento 235
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione istituisce un apposito portale digitale per consentire alle imprese di accedere gratuitamente a tutti i modelli e a tutte le informazioni concernenti tutti gli obblighi di comunicazione derivanti dalla presente direttiva e da altri strumenti legislativi dell'Unione specifici per una determinata impresa in base alle sue dimensioni, al suo settore, al suo prodotto e servizio, all'esposizione al rischio, ecc., nonché di accedere alle informazioni sui finanziamenti e sulle opportunità di gara al fine di attuare e rispettare i loro obblighi di dovuta diligenza e di trarne vantaggio. |
Emendamento 236
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Gli Stati membri offrono informazioni ai portatori di interessi e ai loro rappresentanti e li sostengono nell'esercitare il loro impegno al dovere di diligenza, anche per il loro sviluppo di capacità, e forniscono loro informazioni e assistenza al fine di agevolarne l'accesso alla giustizia. Ciò include la consulenza giuridica e la creazione e la gestione, individuale o congiunta, di siti web, piattaforme o portali dedicati. Gli Stati membri possono inoltre fornire sostegno finanziario ai portatori di interessi al fine di sensibilizzarli e facilitare l'accesso ai diritti loro conferiti dalla presente direttiva, nonché sostenere e proteggere i portatori di interessi interessati in relazione agli impatti negativi potenziali o effettivi connessi alle operazioni commerciali. |
Emendamento 237
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato applicabili, gli Stati membri possono erogare sostegno finanziario alle PMI. |
2. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato applicabili, gli Stati membri offrono sostegno finanziario e di altro tipo alle PMI, a seconda dei casi. |
Emendamento 238
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione può integrare le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi. |
3. La Commissione istituisce posti per consulenti in materia di dovere di diligenza nell'ambito della rete Enterprise Europe e, anche per assicurare coerenza, integra le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le imprese nell'assolvimento dei loro obblighi. |
Emendamento 239
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che gli strumenti commerciali e di cooperazione dell'Unione sostengano lo sviluppo di un contesto favorevole nei paesi terzi, nonché lo sviluppo e il rafforzamento dei meccanismi di cooperazione e partenariato con i paesi terzi e, basandosi sugli strumenti esistenti, per affrontare le cause profonde degli effetti negativi sui diritti umani e sull'ambiente e sviluppare la capacità degli operatori economici dei paesi terzi di rispettare l'ambiente e i diritti umani. |
Emendamento 240
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. |
4. Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 22, le società possono partecipare a iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi legati agli aspetti del loro dovere di diligenza di cui agli articoli da 5 a 11 della presente direttiva, sempreché l'iniziativa sia idonea all'adempimento degli obblighi pertinenti. Tali iniziative possono essere particolarmente adatte a sostenere l'individuazione dei rischi a livello settoriale, fornendo strumenti per attenuare rischi specifici, coordinando l'uso della leva finanziaria delle imprese per consentire la riparazione e fornendo accesso a un meccanismo di reclamo. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, l'OCSE, l'OHCHR e i pertinenti portatori di interessi: |
Emendamento 241
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a) emanano orientamenti e una metodologia per valutare l'ambito di applicazione, l'allineamento alla presente direttiva e la credibilità, anche per quanto riguarda la trasparenza, la governance, i meccanismi di controllo e la responsabilità delle imprese partecipanti, delle singole iniziative industriali e multilaterali, sulla base della metodologia di valutazione dell'allineamento dell'OCSE; |
Emendamento 242
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b) istituiscono una piattaforma digitale centralizzata e pubblica che consenta alle imprese, ai governi e agli altri portatori di interessi di accedere gratuitamente a valutazioni indipendenti di terzi sull'ambito di applicazione, l'allineamento e la credibilità delle singole iniziative industriali e multilaterali utilizzando la metodologia elaborata dalla Commissione di cui alla lettera a). Le valutazioni di terzi indipendenti possono essere effettuate dagli Stati membri, dall'OCSE o da altri valutatori terzi indipendenti; |
Emendamento 243
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c) facilitano la diffusione di altre informazioni pertinenti sulla portata, l'allineamento e la credibilità delle iniziative industriali e multilaterali e dei relativi risultati. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di opportune iniziative industriali o multipartecipative per sostenere le imprese in determinati settori o su questioni particolari che comportano gravi rischi per la sostenibilità ma che non dispongono di tali iniziative. |
Emendamento 244
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 22, le società possono fare ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti per sostenere l'adempimento degli aspetti legati ai loro obblighi in materia di dovere di diligenza di cui agli articoli da 5 a 11 della presente direttiva, sempreché la verifica sia idonea all'adempimento degli obblighi pertinenti. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 28 per specificare le norme minime, comprese le norme in materia di trasparenza, per la verifica da parte di terzi indipendenti. |
Emendamento 245
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. I portatori di interessi pertinenti possono presentare notifiche e reclami a norma dell'articolo 9 attraverso iniziative industriali e multilaterali cui l'impresa partecipa. |
Emendamento 246
Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 bis |
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Helpdesk unico |
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1. Ogni Stato membro designa uno o più helpdesk nazionali sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Gli Stati membri possono assegnare tale ruolo a un'autorità esistente, come i punti di contatto nazionali, se esistono, ma garantiscono che gli helpdesk unici siano funzionalmente indipendenti dai compiti e dal ruolo delle autorità di controllo. |
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2. Le imprese possono chiedere ulteriori orientamenti e ottenere ulteriore sostegno e informazioni sul modo migliore per adempiere ai loro obblighi in materia di dovere di diligenza attraverso questo punto di contatto, anche per quanto riguarda il ruolo dell'industria collaborativa e delle iniziative multilaterali nel sostenere e assistere le imprese nell'adempimento di aspetti specifici dei loro obblighi in materia di dovere di diligenza. |
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3. Gli helpdesk unici possono anche coordinarsi tra loro per garantire la cooperazione transfrontaliera e, se del caso, gli Stati membri provvedono affinché gli helpdesk unici si coordinino con altri organismi di attuazione o altri strumenti internazionali pertinenti, quali i punti di contatto nazionali dell'OCSE. |
Emendamento 247
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), adotti un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi. Il piano indica in particolare, sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2 elabori e adotti un piano di transizione in linea con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2021/2014 (CSRD) atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano in linea con gli obiettivi della transizione a un'economia sostenibile, con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (legge europea sul clima) per quanto riguarda le sue operazioni nell'Unione, compresi l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e l'obiettivo climatico per il 2030. Il piano comprende una descrizione di quanto segue: |
Emendamento 248
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a) la resilienza del modello di business e della strategia aziendale della società ai rischi connessi alle questioni di clima; |
Emendamento 249
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b) le opportunità per la società connesse alle questioni inerenti al clima; |
Emendamento 250
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c) se del caso, l'identificazione e la spiegazione delle leve di decarbonizzazione all'interno delle operazioni e della catena del valore della società, compresa l'esposizione della società alle attività connesse al carbone, al petrolio e al gas, di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE; |
Emendamento 251
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d) il modo in cui il modello di business e la strategia aziendale della società tengono conto degli interessi dei suoi pertinenti portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di cambiamento climatico; |
Emendamento 252
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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e) il modo in cui la strategia dell'impresa è stata attuata e sarà attuata per quanto riguarda le questioni climatiche, compresi i relativi piani finanziari e di investimento; |
Emendamento 253
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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f) gli obiettivi stabiliti nel tempo relativi ai cambiamenti climatici fissati dall'impresa per gli ambiti 1, 2 e, se del caso, 3, compresi, se del caso, gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e, in fasi quinquennali fino al 2050 sulla base di prove scientifiche decisive, e una descrizione dei progressi compiuti dall'impresa verso il conseguimento di tali obiettivi; |
Emendamento 254
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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g) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di clima; |
Emendamento 255
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a che la società includa nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario. |
soppresso |
Emendamento 256
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri assicurano che ciascuna società tenga debitamente conto dell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nel fissare la remunerazione variabile, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. |
3. Gli Stati membri assicurano che gli amministratori siano responsabili della supervisione degli obblighi di cui al presente articolo e che le società con più di 1 000 dipendenti in media dispongano di una politica pertinente ed efficace per garantire che parte della remunerazione variabile degli amministratori sia collegata al piano di transizione della società di cui al presente articolo. Tale politica è approvata dall'assemblea generale annuale. |
Emendamento 257
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate a norma degli articoli da 6 a 11 e dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2 ("autorità di controllo"). |
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva ("autorità di controllo"). |
Emendamento 258
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Entro la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro comunica alla Commissione nome ed estremi di contatto di ciascuna autorità di controllo designata a norma del presente articolo, indicando le rispettive competenze qualora designi più di una autorità. Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi modifica dei dati comunicati. |
6. Entro la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro comunica alla Commissione nome ed estremi di contatto di ciascuna autorità di controllo e, se del caso, le rispettive competenze di tale autorità designata a norma del presente articolo, indicando le rispettive competenze qualora designi più di una autorità. Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi modifica dei dati comunicati. |
Emendamento 259
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri. |
7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web e, se uno Stato membro ha più di un'autorità di controllo, specifica le rispettive competenze di tali autorità. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri. |
Emendamento 260
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di controllo e provvedono a che esse, così come tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per esse e i revisori o periti che agiscono per loro conto, esercitino i poteri di cui dispongono con imparzialità e in trasparenza e nel rispetto degli obblighi di segreto professionale. Gli Stati membri provvedono in particolare a che l'autorità sia giuridicamente e funzionalmente indipendente dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione siano esenti da conflitti di interessi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza, e si astengano da qualsiasi atto incompatibile con le funzioni che esercitano. |
8. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di controllo e provvedono a che esse, così come tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per esse e le persone che agiscono per loro conto, esercitino i poteri di cui dispongono con imparzialità e in trasparenza e nel rispetto degli obblighi di segreto professionale. Gli Stati membri provvedono in particolare a che l'autorità sia giuridicamente e funzionalmente indipendente dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione siano esenti da conflitti di interessi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza, e si astengano da qualsiasi atto incompatibile con le funzioni che esercitano. |
Emendamento 261
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo pubblichino e rendano disponibile su un sito web una relazione annuale che illustri nel dettaglio le loro attività passate, il loro programma di lavoro futuro e le loro priorità, nonché i più gravi casi di non conformità. |
Emendamento 262
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 ter. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo riconoscano il ruolo degli organismi di attuazione di altri strumenti internazionali pertinenti, quali ad esempio i punti di contatto nazionali dell'OCSE. La Commissione, in consultazione con gli organismi internazionali competenti, può elaborare orientamenti sul coordinamento tra le autorità di controllo e i citati organismi di attuazione. |
Emendamento 263
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compreso il potere di richiedere informazioni e di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. |
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo siano indipendenti e imparziali e dispongano di poteri, risorse e competenze adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compreso il potere di chiedere alle società di fornire informazioni e di svolgere indagini, il che può anche comportare, se del caso, ispezioni in loco e l'audizione dei portatoti di interessi del caso, in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. |
Emendamento 264
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'adozione di provvedimenti correttivi non preclude l'imposizione di sanzioni amministrative o l'attivazione della responsabilità civile in caso di danni, a norma, rispettivamente, degli articoli 20 e 22. |
L'adozione di provvedimenti correttivi non preclude l'imposizione di sanzioni amministrative o l'attivazione della responsabilità civile, in caso di danni, anche a norma, rispettivamente, degli articoli 20 e 22. |
Emendamento 265
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) imporre sanzioni pecuniarie in conformità dell'articolo 20; |
b) imporre sanzioni in conformità dell'articolo 20; |
Emendamento 266
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi e irreparabili. |
c) adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi o irreparabili. |
Emendamento 267
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) valutare la validità delle strategie di definizione delle priorità di cui all'articolo 8 bis e ordinare una revisione qualora i requisiti per tali strategie non siano stati soddisfatti. |
Emendamento 268
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda. |
7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda, a norma del diritto nazionale e fatte salve le norme degli Stati membri sul diritto delle società al ricorso giurisdizionale e altre garanzie pertinenti. |
Emendamento 269
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Le autorità di controllo pubblicano e aggiornano regolarmente un elenco di tutte le società soggette alla presente direttiva sotto la loro giurisdizione, senza contenere dati personali a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Negli elenchi delle società soggette alla presente direttiva figurano, se del caso, link per accedere alle dichiarazioni di dovuta diligenza delle società. |
Emendamento 270
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 ter. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo conservino la documentazione delle indagini di cui paragrafo 1, indicando in particolare la natura e i risultati di tali indagini e gli eventuali provvedimenti correttivi notificati di cui al paragrafo 5. |
Emendamento 271
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 quater. Le decisioni delle autorità di controllo riguardo alla conformità di una società alla presente direttiva lasciano impregiudicata la responsabilità civile della società ai sensi dell'articolo 22. Nell'ambito dei procedimenti di responsabilità civile in corso e su istanza di un organo giurisdizionale, le autorità di controllo condividono le informazioni che possono avere a disposizione in merito a una data società con l'organo giurisdizionale dinanzi al quale viene esaminato il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 22. |
Emendamento 272
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le persone che presentano segnalazioni circostanziate lo richiedano, l'autorità di controllo adotti le misure necessarie a garantire l'adeguata protezione dell'identità della persona in questione e delle sue informazioni personali che, se divulgate, arrecherebbero danno alla medesima. |
Emendamento 273
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se la segnalazione circostanziata riguarda una materia di competenza di un'altra autorità di controllo, l'autorità che la riceve la inoltra all'autorità competente. |
2. Se la segnalazione circostanziata riguarda una materia di competenza di un'altra autorità di controllo, l'autorità che la riceve la inoltra all'autorità competente e informa la persona che ha presentano la segnalazione circostanziata come previsto al paragrafo 1. |
Emendamento 274
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo valutino le segnalazioni circostanziate e, se del caso, esercitino i poteri di cui all'articolo 18. |
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo valutino le segnalazioni circostanziate e, se del caso, esercitino i poteri di cui all'articolo 18 entro un periodo di tempo ragionevole. |
Emendamento 275
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'autorità di controllo informa quanto prima la persona di cui al paragrafo 1, in conformità delle applicabili disposizioni del diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione, dell'esito della valutazione della segnalazione circostanziata e le fornisce le relative motivazioni. |
4. L'autorità di controllo informa quanto prima la persona di cui al paragrafo 1, in conformità delle applicabili disposizioni del diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione, dell'esito della valutazione della segnalazione circostanziata e della sua decisione di accogliere o respingere la richiesta di azione, e le fornisce le relative motivazioni e una descrizione delle fasi e misure successive che adotterà. Le autorità di controllo possono consentire alla persona che ha tramesso la segnalazione di fornire informazioni supplementari. |
Emendamento 276
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo istituiscano canali facilmente accessibili per la ricezione delle segnalazioni. Le procedure per trasmettere segnalazioni circostanziate sono giuste, eque, tempestive e gratuite. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. |
Emendamento 277
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri provvedono a che la persona che trasmette la segnalazione circostanziata a norma del presente articolo e che, in conformità del diritto nazionale, ha al riguardo un interesse legittimo abbia accesso a un organo giurisdizionale o altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità di controllo. |
5. Gli Stati membri provvedono a che la persona che trasmette la segnalazione circostanziata a norma del presente articolo abbia accesso a un organo giurisdizionale o altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità di controllo. |
Emendamento 278
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel decidere se imporre sanzioni e, in caso affermativo, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso, delle iniziative avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore. |
2. Nel decidere se imporre sanzioni e, in caso affermativo, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso: |
Emendamento 279
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a) delle iniziative avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo; |
Emendamento 280
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b) degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8; |
Emendamento 281
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c) di un'eventuale cooperazione con altri soggetti per contrastare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore; |
Emendamento 282
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera d (nuova)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d) della gravità e della durata della violazione da parte della società o della gravità degli impatti che si sono verificati; |
Emendamento 283
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e) della misura in cui le decisioni in merito all'ordine di priorità fossero ragionevoli, credibili e adottate in buona fede; |
Emendamento 284
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f) di eventuali violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, commesse in precedenza dalla società; |
Emendamento 285
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera g (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
g) dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate dalla società in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili; |
Emendamento 286
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera h (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
h) delle sanzioni imposte riguardo a violazioni simili in altri Stati membri; |
Emendamento 287
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera i (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
i) se la società ha trattato efficacemente i reclami o le proposte presentate dalle persone o dalle parti interessate, anche a norma dell'articolo 9; |
Emendamento 288
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera j (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
j) di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. |
Emendamento 289
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Sono previste almeno le seguenti misure e sanzioni: |
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a) sanzioni pecuniarie; |
|
b) una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile e la natura della violazione; |
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c) l'obbligo di intraprendere un'azione, anche per porre termine al comportamento costituente la violazione e astenersi dal ripeterlo; |
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d) la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dei prodotti. |
Emendamento 290
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte si basano sul fatturato della società. |
3. Le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte si basano sul fatturato netto mondiale della società. Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie non è inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società nell'esercizio precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie. |
Emendamento 291
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le sanzioni amministrative pecuniarie siano calcolate tenendo conto del fatturato consolidato comunicato da tale società. |
Emendamento 292
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri stabiliscono le norme affinché le società costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, siano escluse dalle procedure di appalto pubblico se non nominano un rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 16. |
Emendamento 293
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono a che sia pubblicata qualsiasi decisione con cui l'autorità di controllo infligge sanzioni per violazione delle disposizioni della presente direttiva. |
4. Gli Stati membri mantengono un registro delle sanzioni che sono state irrogate e provvedono a che sia pubblicata qualsiasi decisione con cui l'autorità di controllo infligge sanzioni per violazione delle disposizioni della presente direttiva. La decisione pubblicata non contiene dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. |
Emendamento 294
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione istituisce una rete europea delle autorità di controllo composta di rappresentanti delle autorità di controllo. La rete agevola la cooperazione fra autorità di controllo così come il coordinamento e l'allineamento delle prassi regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza delle autorità di controllo e, ove appropriato, la condivisione di informazioni tra di esse. |
La Commissione istituisce una rete europea delle autorità di controllo composta di rappresentanti delle autorità di controllo. La rete agevola la cooperazione fra autorità di controllo così come il coordinamento e l'allineamento delle prassi regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza delle autorità di controllo e, ove appropriato, la condivisione di informazioni tra di esse, oltre a garantire la regolare divulgazione pubblica delle attività della rete. |
Emendamento 295
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può invitare le agenzie dell'Unione dotate di competenze nei settori contemplati dalla presente direttiva ad aderire alla rete europea delle autorità di controllo. |
La Commissione invita l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea del lavoro, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e altre agenzie dell'Unione dotate di competenze nei settori contemplati dalla presente direttiva ad aderire alla rete europea delle autorità di controllo. |
Emendamento 296
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri cooperano con la rete al fine di individuare le società entro la loro giurisdizione, in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare se una società non europea soddisfa i criteri di cui all'articolo 2. |
Emendamento 297
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. La rete europea delle autorità di controllo pubblica un registro delle società non UE e della loro conformità. |
Emendamento 298
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e |
a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dalla presente direttiva e |
Emendamento 299
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) a seguito di tale inadempienza si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni. |
b) a seguito di tale inadempienza la società ha causato o ha contribuito a un impatto negativo effettivo che avrebbe dovuto essere individuato, definito come prioritario, prevenuto, attutito, arrestato, riparato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste nella presente direttiva, e che ha causato danni. |
Emendamento 300
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che la società che è intervenuta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 5, non sia responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. |
soppresso |
Emendamento 301
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità di cui al presente paragrafo è tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore. |
Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità è opportuno tenere debitamente conto della portata delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per adottare provvedimenti correttivi, tra cui quelli richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti e i portatori di interessi colpiti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore. |
Emendamento 302
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché: |
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a) il termine di prescrizione per intraprendere azioni di risarcimento del danno sia di almeno dieci anni e siano in vigore misure volte a garantire che i costi dei procedimenti non siano eccessivamente onerosi per consentire ai ricorrenti di adire gli organismi giudiziari; |
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b) i ricorrenti siano in grado di richiedere provvedimenti ingiuntivi, compresi procedimenti sommari. Tali provvedimenti sono disponibili sotto forma di misure provvisorie o definitive per cessare un'azione che possa costituire una violazione della presente direttiva, o per conformarsi a una misura contemplata dalla presente direttiva; |
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c) siano in vigore misure volte a garantire che i sindacati, le organizzazioni della società civile o altri attori pertinenti che agiscono nell'interesse pubblico dotati di un incarico possano proporre azioni dinanzi a un organo giurisdizionale per conto di una vittima o un gruppo di vittime di impatti negativi, e che tali soggetti abbiano i diritti e gli obblighi di una parte ricorrente nel procedimento, fatto salvo il diritto nazionale esistente; |
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d) laddove sia avanzata una richiesta di risarcimento in cui il ricorrente fornisce elementi giustificativi a sostegno della probabilità che sussiste una responsabilità da parte della società ai sensi della presente direttiva e ha specificato che elementi di prova supplementari risiedono nell'ambito del controllo della società, ai tribunali sia consentito ordinare che tali elementi probatori siano divulgati da parte della società in conformità del diritto procedurale nazionale, nel rispetto delle norme applicabili dell'Unione e nazionali in materia di riservatezza e proporzionalità. |
Emendamento 303
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, a iniziative multipartecipative o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento di aspetti specifici legati ai loro obblighi in materia di dovere di diligenza possono ancora essere ritenute responsabili a norma del presente articolo. |
Emendamento 304
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La responsabilità civile della società che discende dalla presente disposizione lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. |
3. La responsabilità civile della società che discende dalla presente disposizione lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Nei casi in cui una filiazione rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva ed è stata sciolta dalla società madre o si è sciolta intenzionalmente per evitare la responsabilità, la responsabilità può essere imputata alla società madre nel caso in cui non vi sia un successore legale. |
Emendamento 305
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva. |
4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva non limitano la responsabilità delle società ai sensi dei sistemi giuridici unionali o nazionali, comprese le norme sulla responsabilità solidale e congiunta. |
Emendamento 306
Proposta di direttiva
Articolo 24 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Sostegno pubblico |
Sostegno pubblico, appalti pubblici e concessioni pubbliche |
Emendamento 307
Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma unico
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono a che la società che chiede sostegno pubblico certifichi di non avere subito sanzioni per inadempienza degli obblighi della presente direttiva. |
Gli Stati membri provvedono affinché il (mancato) rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalla loro attuazione volontaria sia considerato uno degli aspetti ambientali e sociali da prendere in considerazione conformemente alle norme applicabili alla concessione di sostegno pubblico o all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni. |
Emendamento 308
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 11 e all'articolo 14, paragrafo 4 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 309
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 11 o all'articolo 14, paragrafo 4 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 310
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 11, o dell'articolo 14, paragrafo 4 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 311
Proposta di direttiva
Articolo 29 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Riesame |
Riesame e relazioni |
Emendamento 312
Proposta di direttiva
Articolo 29 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il … [OP: inserire la data corrispondente a 7 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi ed esamina se occorra: |
1. Entro il … [OP: inserire la data corrispondente a 6 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni 3 anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esaustiva sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia nel prevenire potenziali impatti negativi, nel far cessare gli impatti negativi effettivi o nel ridurne al minimo la portata a livello globale, formula raccomandazioni ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione esamina in particolare se occorra: |
Emendamento 313
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-a) valutare l'impatto della presente direttiva sulle PMI, corredandolo di un resoconto e una valutazione dell'efficacia delle diverse misure e degli strumenti di sostegno forniti alle PMI dalla Commissione e dagli Stati membri; |
Emendamento 314
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera -a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-a bis) valutare il numero di piccole e medie imprese che applicano volontariamente la sostenibilità e il dovere di diligenza delle imprese in linea con la presente direttiva; |
Emendamento 315
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera -a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-a ter) valutare l'efficacia della presente direttiva nel conseguire i suoi obiettivi, compresi i costi indiretti associati e i relativi benefici economici, sociali e ambientali, nonché gli effetti sulla competitività delle imprese dell'Unione europea; |
Emendamento 316
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) abbassare i limiti minimi del numero di dipendenti e del fatturato netto di cui all'articolo 2, paragrafo 1; |
a) abbassare i limiti minimi del numero di dipendenti e del fatturato netto di cui all'articolo 2, in particolare per taluni settori; valutare se le modalità di calcolo dei limiti minimi siano adeguate e se sia necessario colmare lacune significative affinché la direttiva si applichi a tutte le forme giuridiche pertinenti di operatori economici e strutture societarie complesse; |
Emendamento 317
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera a bis (nuova)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) valutare l'efficacia dei meccanismi di applicazione istituiti a livello nazionale e, in particolare, delle sanzioni e procedure in materia di responsabilità civile; |
Emendamento 318
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a ter) valutare la convergenza e la divergenza tra le legislazioni nazionali degli Stati membri che recepiscono la presente direttiva; |
Emendamento 319
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) modificare l'elenco dei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), anche per allinearlo alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; |
soppresso |
Emendamento 320
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) modificare l'allegato, anche alla luce degli sviluppi internazionali; |
soppresso |
Emendamento 321
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) estendere gli articoli da 4 a 14 agli impatti climatici negativi. |
d) estendere gli articoli da 4 a 14 a ulteriori impatti climatici negativi, in particolare per includere anche gli impatti negativi sulla buona governance. |
Emendamento 322
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera d bis (nuova)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) valutare se debba essere elaborato un ampio piano di sostenibilità che affronti altri impatti ambientali diversi dal clima; |
Emendamento 323
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d ter) valutare se la definizione di "catena del valore" per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate debba essere estesa a un più ampio spettro di società; |
Emendamento 324
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione avvia e coordina su base annuale una valutazione a livello dell'Unione per quanto riguarda la resilienza delle società a scenari avversi connessi alle loro catene del valore. La Commissione trasmette tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 325
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Essi applicano tali disposizioni come segue: |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [GU: inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che hanno avuto, in media, più di 1 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio, o che erano la società madre di un gruppo con un tale numero di dipendenti e che ha generato tale fatturato, e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che hanno generato un fatturato netto superiore a 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, o che erano la società madre di un gruppo che ha generato tale fatturato. |
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Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal … [GU: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che hanno avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio, o che erano la società madre di un gruppo con un tale numero di dipendenti e che ha generato tale fatturato. |
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Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal … [GU: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR, e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che hanno generato un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR nell'Unione e 150 milioni di EUR in tutto il mondo nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, o che erano la società madre di un gruppo che ha generato tale fatturato. |
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In deroga al quarto comma del presente paragrafo, le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'Unione nell'ultimo esercizio possono decidere di non adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva fino al ... [GU: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. In tal caso la società ne dà notifica all'autorità di controllo, fornendo nel contempo una breve motivazione. |
Emendamento 326
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) dal... [GU: inserire la data corrispondente a 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a); |
soppresso |
Emendamento 327
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) dal... [GU: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b). |
soppresso |
Emendamento 328
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Violazioni dei diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani |
1. Diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani |
Emendamento 329
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Violazione del diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
1. Diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
Emendamento 330
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Violazione del diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
2. Diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 331
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Violazione del divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
3. Divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 332
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
4. Diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 333
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Violazione del divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
5. Divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 334
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 6
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Violazione del divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
6. Divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 335
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Violazione del diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui un equo salario, un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
7. Diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui una remunerazione che consenta un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro. Ciò comprende sia il diritto a un salario per i dipendenti sufficiente a garantire il sostentamento, sia il diritto a un reddito di sussistenza per i lavoratori autonomi e i piccoli agricoltori, in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dell'articolo 22, paragrafo 3, della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 336
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Diritto di ogni persona a un tenore di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, compresi alimentazione, vestiario e alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dell'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 337
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Violazione del divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
8. Divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
Emendamento 338
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Violazione del diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue potenzialità in conformità dell'articolo 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. |
9. Diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue potenzialità in conformità dell'articolo 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. |
Emendamento 339
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Violazione del divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138). |
10. Divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138). |
Emendamento 340
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 11 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
11. Violazione del divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono: |
11. Divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono: |
Emendamento 341
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
12. Violazione del divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
12. Divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
Emendamento 342
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
13. Violazione del divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
13. Divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
Emendamento 343
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
14. Violazione del divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo). |
14. Divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo). |
Emendamento 344
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 15 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
15. Violazione del diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti: |
15. Diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti: |
Emendamento 345
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
16. Violazione del divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore. |
16. Divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore. |
Emendamento 346
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
17. Violazione del divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
17. Divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
Emendamento 347
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 18 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
18. Violazione del divieto di causare qualsiasi degrado ambientale misurabile, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che: |
18. Divieto di causare qualsiasi degrado ambientale, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che: |
Emendamento 348
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 18 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) comprometta le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti, o |
(a) comprometta le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti e mangimi, o |
Emendamento 349
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 18 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d bis) comprometta la salute, ad esempio causando epidemie, tenendo conto dell'approccio "One Health", o |
Emendamento 350
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 18 - lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) incida sull'integrità ecologica, come il disboscamento, |
(e) incida sull'integrità ecologica, come il disboscamento, in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'articolo 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
Emendamento 351
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
19. Violazione del divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
19. Divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
Emendamento 352
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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19 bis. Diritti dei popoli indigeni all'autodeterminazione in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dell'articolo 5 della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e il loro diritto ad accordare, modificare, negare o ritirare il proprio consenso libero, previo e informato a interventi, decisioni e attività che possono riguardare le loro terre, i loro territori, le loro risorse e i loro diritti, in conformità dell'articolo 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e degli articoli 2 e 5 della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; |
Emendamento 353
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
20. Violazione del diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 27 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. |
20. Diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità degli articoli 1 e 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli articoli 1, 2 e 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dell'articolo 5 della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; |
Emendamento 354
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 1 – punto 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
21. Violazione di un divieto o di un diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte, che arreca direttamente pregiudizio a un interesse giuridico tutelato da tali accordi, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. |
21. Un divieto o un diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte, ove sussista un prevedibile rischio che tale divieto o diritto possano essere toccati. |
Emendamento 355
Proposta di direttiva
Allegato I – Parte I – sottotitolo 2 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Convenzioni sui diritti umani e sulle libertà fondamentali |
2. Convenzioni e strumenti sui diritti umani e sulle libertà fondamentali |
Emendamento 356
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 2 – trattino 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche |
— Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche |
Emendamento 357
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 2 – trattino 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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— Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e di altre persone che lavorano nelle zone rurali |
Emendamento 358
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 2 – trattino 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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— Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 2003 |
Emendamento 359
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 2 – trattino 12 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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— Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione, 1997 |
Emendamento 360
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 2 – trattino 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alle popolazioni indigene e tribali, 1989 (n. 169) |
Emendamento 361
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 2 – trattino 15 – trattino 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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— Convenzione dell'OIL concernente la sicurezza, la salute dei lavoratori e l'ambiente di lavoro, 1981 (n. 155) |
Emendamento 362
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 2 – trattino 15 – trattino 5 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Quadro promozionale dell'OIL per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006 (n. 187) |
Emendamento 363
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 2 – trattino 15 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Gli strumenti del diritto internazionale umanitario come stabiliti nelle convenzioni di Ginevra e nei protocolli aggiuntivi |
Emendamento 364
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sottotitolo 2 – trattino 15 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica |
Emendamento 365
Proposta di direttiva
Allegato I - parte II – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Violazioni di obiettivi e divieti riconosciuti a livello internazionale inclusi nelle convenzioni ambientali |
Obiettivi e divieti riconosciuti a livello dell'Unione e internazionale inclusi nelle convenzioni ambientali e climatiche e nella legislazione dell'Unione |
Emendamento 366
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto -1 (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
- 1. Obbligo di individuare e prevenire, attenuare o porre fine a un impatto negativo su una delle seguenti categorie ambientali: |
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a) cambiamenti climatici; |
|
b) perdita di biodiversità; |
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c) inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo; |
|
d) degrado degli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce; |
|
e) disboscamento; |
|
f) consumo eccessivo di materiali, acqua, energia e altre risorse naturali; |
|
g) produzione nociva e cattiva gestione di rifiuti, comprese le sostanze pericolose; |
Emendamento 367
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 1
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie relative all'utilizzazione delle risorse biologiche per evitare o attenuare gli impatti negativi sulla diversità biologica, in linea con l'articolo 10, lettera b), della convenzione sulla diversità biologica del 1992 [tenendo conto di eventuali modifiche a seguito della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica per il periodo post 2020], compresi gli obblighi derivanti dal protocollo di Cartagena in materia di sviluppo, manipolazione, trasporto, uso, trasferimento e immissione nell'ambiente di organismi viventi modificati e dal protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica, del 12 ottobre 2014. |
soppresso |
Emendamento 368
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Violazione del divieto di importare o esportare senza permesso qualunque esemplare di una specie iscritta in un'appendice della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), del 3 marzo 1973, a norma degli articoli III, IV e V. |
2. Divieto di importare o esportare senza permesso qualunque esemplare di una specie iscritta in un'appendice della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), del 3 marzo 1973, a norma degli articoli III, IV e V. |
Emendamento 369
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 3
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Violazione del divieto di fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata sul mercurio, del 10 ottobre 2013 (convenzione di Minamata). |
3. Divieto di fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata sul mercurio, del 10 ottobre 2013 (convenzione di Minamata). |
Emendamento 370
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 4
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Violazione del divieto di utilizzare mercurio e composti di mercurio nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'allegato B, parte I, della convenzione di Minamata a decorrere dalla data di eliminazione progressiva specificata nella convenzione per i rispettivi prodotti e processi. |
4. Divieto di utilizzare mercurio e composti di mercurio nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'allegato B, parte I, della convenzione di Minamata a decorrere dalla data di eliminazione progressiva specificata nella convenzione per i rispettivi prodotti e processi. |
Emendamento 371
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Violazione del divieto di trattamento dei rifiuti di mercurio in contrasto con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione di Minamata. |
5. Divieto di trattamento dei rifiuti di mercurio in contrasto con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione di Minamata. |
Emendamento 372
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 6
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Violazione del divieto di produzione e uso di sostanze chimiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'allegato A della convenzione di Stoccolma, del 22 maggio 2001, sugli inquinanti organici persistenti, nella versione del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45). |
6. Divieto di produzione e uso di sostanze chimiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'allegato A della convenzione di Stoccolma, del 22 maggio 2001, sugli inquinanti organici persistenti, nella versione del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45). |
Emendamento 373
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Violazione del divieto di manipolazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti in modo non ecologicamente corretto in conformità della normativa in vigore nella giurisdizione applicabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), della convenzione sugli inquinanti organici persistenti. |
7. Divieto di manipolazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti in modo non ecologicamente corretto in conformità della normativa in vigore nella giurisdizione applicabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), della convenzione sugli inquinanti organici persistenti. |
Emendamento 374
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 8
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Violazione del divieto di importazione di una sostanza chimica elencata nell'allegato III della convenzione sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO), adottata il 10 settembre 1998, secondo quanto indicato dalla parte importatrice della convenzione conformemente alla procedura di previo assenso informato (procedura PIC). |
soppresso |
Emendamento 375
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 9
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Violazione del divieto di produzione e consumo di sostanze specifiche che riducono lo strato di ozono (ad es. CFC, halon, CTC, TCA, BCM, MB, HBFC e HCFC) dopo la loro eliminazione progressiva a norma della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del relativo protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. |
9. Divieto di produzione e consumo di sostanze specifiche che riducono lo strato di ozono (ad es. CFC, halon, CTC, TCA, BCM, MB, HBFC e HCFC) dopo la loro eliminazione progressiva a norma della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del relativo protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. |
Emendamento 376
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 10 – parte introduttiva
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Violazione del divieto di esportazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e di altri rifiuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del 22 marzo 1989 (convenzione di Basilea), e ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1) (regolamento (CE) n. 1013/2006), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione, del 19 ottobre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11): |
10. Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e di altri rifiuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del 22 marzo 1989 (convenzione di Basilea), e ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1) (regolamento (CE) n. 1013/2006), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione, del 19 ottobre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11): |
Emendamento 377
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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12 bis. Obbligo di conseguire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, interpretato in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi nell'ambito del quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della normativa europea sul clima e dell'impegno globale sul metano. |
Emendamento 378
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 12 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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12 ter. Obbligo di adottare tutte le misure coerenti con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) che siano necessarie a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di qualsiasi origine, usando a tal fine gli strumenti più idonei in proprio possesso e secondo le proprie capacità, in linea con l'articolo 194, paragrafo 1, dell'UNCLOS, compresi l'articolo 194, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 194, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 194, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 194, paragrafo 3, lettera d), dell'UNCLOS. |
Emendamento 379
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 12 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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12 quater. Diritti di accesso alle informazioni, partecipazione pubblica ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale ai sensi, in particolare, degli articoli 4, 6, e 9 della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). |
Emendamento 380
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 12 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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12 quinquies. Obbligo di garantire che le persone, i gruppi e le organizzazioni che promuovono e difendono i diritti umani in materia ambientale riguardo alla catena del valore di una società possano agire liberi da minacce, restrizioni e insicurezza e non siano penalizzati, perseguitati o vessati in alcun modo per il loro coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione di Aarhus. |
Emendamento 381
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 12 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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12 sexies. Obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire, controllare e ridurre qualsiasi impatto transfrontaliero sulle acque transfrontaliere in linea con la convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali del 1992. |
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:
93 gruppi |
Ordine degli avvocati americani |
Camera di commercio americana in Belgio (AmCham Belgium) |
American University College of Law |
Amnesty International |
Organizzazione internazionale contro la schiavitù |
Association française des entreprises privées (AFEP) |
Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME) |
Camera dei lavoratori australiana (AK) |
Bayer AG |
Business & Human Rights Resource Centre |
Business Europe |
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL – Organizzazione interprofessionale dei supermercati dei Paesi Bassi) |
Campagna Abiti Puliti |
ClientEarth |
Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE – Cooperazione internazionale per lo sviluppo e la solidarietà) |
Cornell University |
Istituto danese per i diritti umani |
Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ – Società tedesca per la cooperazione internazionale). |
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB – Confederazione dei sindacati tedeschi) |
Europa digitale |
E3G |
L'economia del bene comune (ECG) |
Ecopreneur |
Università Erasmus di Rotterdam |
Ernst & Young (EY) |
Associazione delle Camere di commercio e dell'industria europee |
Eurogroup for Animals (Eurogruppo per gli Animali) |
Eurometaux |
Associazione europea dei fornitori dell'industria automobilistica (CLEPA) |
European Branded Clothing Alliance (EBCA – Alleanza europea dei capi di abbigliamento di marca) |
Coalizione europea per la responsabilità sociale d'impresa (ECCJ) |
Associazione europea del cacao |
Comitato economico e sociale europeo (CESE) |
Federazione europea dei lavoratori dell'edilizia e del legno (EFBWW) |
Federazione europea dei sindacati dei settori dell'alimentazione, dell'agricoltura e del turismo (EFFAT) |
Federazione europea della gioielleria |
Associazione europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) |
Confederazione europea dei sindacati (CES). |
Istituto sindacale europeo (ETUI) |
Istituto universitario europeo |
Evofenedex |
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV – Federazione sindacale olandese) |
Federation Bancaire Francaise (FBF – Federazione bancaria francese) |
Rappresentanza sindacale finlandese presso l'UE |
Finnwatch |
Frank Bold |
Friedrich-Ebert-Stiftung (Fondazione tedesca Friedrich Ebert) |
Amici della Terra Europa |
Germanwatch |
GLOBAL 2000 |
Global Witness |
Greenpeace Paesi Bassi |
Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO – Iniziativa per la condotta aziendale sostenibile e responsabile) |
Istituto Jacques Delors |
International Alert |
Federazione internazionale dei diritti umani |
Green Trade Network |
Missione della Norvegia presso l'UE |
Piattaforma MVO |
Nederlandse Vereniging van Banken (Associazione olandese di banche) |
Nestlé |
Notre Affaire à Tous |
NOVA School of Law |
Open Society Foundations |
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) |
Oxfam |
Pensioenfederatie (Federazione dei fondi pensione olandesi) |
Quifactum |
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Search for Common Ground |
Shift Project |
Sociaal-Economische Raad (SER – Consiglio economico e sociale olandese) |
Solidaridad |
Stichting Vredesbeweging Pax Nederland (PAX – Organizzazione olandese per la pace) |
Progetto "Responsible Contracting" |
Tony's Chocolonely |
Gruppo TUI |
UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia) |
Unionen (Sindacato svedese) |
Università di Utrecht |
Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV – Associazione tedesca di organizzazioni di consumatori) |
Vereniging VNO-NCW (Confederazione dell'industria e dei datori di lavoro dei Paesi Bassi) |
World Benchmarking Alliance |
Fondo mondiale per la natura (WWF) |
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI (25.1.2023)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))
Relatore per parere(*): Raphaël Glucksmann
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. La proposta presenta e descrive nel dettaglio i processi di diligenza previsti per le società affinché adempiano le loro responsabilità e siano chiamate a rispondere in caso di inosservanza.
Il relatore DROI accoglie con favore la proposta della Commissione e ritiene che possa contribuire alla promozione di un cambiamento positivo del comportamento delle società riguardo all'individuazione, prevenzione e attenuazione degli effetti dannosi delle loro attività e dei loro rapporti nelle catene globali del valore.
Con tale proposta legislativa, l'UE ha l'opportunità di affermarsi come una potenza normativa a livello mondiale dimostrando la propria leadership nell'affrontare la difficile sfida sociale dello sviluppo sostenibile a livello collettivo e mondiale. La direttiva offre all'UE un'opportunità senza precedenti di integrare la sostenibilità umana e ambientale nelle pratiche commerciali e societarie e di promuovere il cambiamento a livello mondiale.
Sotto molti punti di vista, tuttavia, la proposta non adotta un approccio incentrato sui diritti umani e non attua le norme internazionali largamente accettate, né consegue pienamente gli obiettivi dichiarati, oltre a non essere all'altezza delle migliori pratiche in materia di dovere di diligenza già attuate da molte società dell'UE su base volontaria.
Al fine di aumentare la qualità e l'efficienza dei processi di diligenza e di rafforzare la responsabilità delle società lungo la catena del valore, il relatore individua vari aspetti da chiarire e migliorare. Tali miglioramenti intendono rendere la legislazione più efficace e funzionale per le società, i portatori di interessi e le vittime.
A tale scopo, si potrebbero aggiungere o rafforzare i seguenti elementi:
- garantire che le società adottino iniziative in materia di diligenza lungo l'intera catena del valore, sulla base del rischio di impatti negativi stabilito in base al rispettivo settore di attività e al contesto delle loro attività;
- esigere che le società affrontino i rischi e gli impatti negativi sulla buona governance, vista la correlazione dimostrata e riconosciuta a livello internazionale tra buona governance e godimento dei diritti umani;
- esigere che le società si impegnino in modo significativo con i portatori di interessi al fine di informare e migliorare le decisioni societarie e le prassi di diligenza, nonché garantire la sicurezza e la protezione di tutti i portatori di interessi da ritorsioni e rappresaglie per la loro partecipazione;
- esigere che le società prevedano rimedi efficaci per i danni causati dalla loro attività e dalle loro catene del valore o collegati ad esse;
- garantire la responsabilità delle società e l'accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso alle vittime di danni collegati alle violazioni degli obblighi di diligenza.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo. |
(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo. |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Le norme internazionali vigenti in materia di condotta d'impresa responsabile specificano che le società dovrebbero tutelare i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani79 riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono. |
(5) Le norme internazionali vigenti in materia di condotta d'impresa responsabile specificano che le società sono responsabili del rispetto dei diritti umani e dovrebbero tutelarli e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani79 riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono. Detti principi guida affermano che le imprese dovrebbero disporre di processi che consentano di riparare qualsiasi impatto negativo sui diritti umani che esse possono causare o al quale possono contribuire. Tali principi guida riconoscono, inoltre, che gli Stati dovrebbero adottare, nel quadro del loro dovere di fornire tutele dagli abusi dei diritti umani correlati alle imprese, misure adeguate per garantire, attraverso strumenti giudiziari, amministrativi e legislativi, che i soggetti interessati dagli impatti negativi abbiano accesso a rimedi effettivi. |
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79 Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. |
79 Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali80, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali81 sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)82. |
(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali80, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali81 sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. Le linee guida dell'OCSE prevedono altresì l'obbligo per le società di coinvolgere i portatori di interessi pertinenti, offrendo loro opportunità significative affinché le loro opinioni siano tenute in considerazione nel processo decisionale e di pianificazione di progetti o altre attività che potrebbero avere un impatto significativo sulle comunità locali. Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)82. |
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80 Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/ |
80 Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/ |
81 Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm. |
81 Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm. |
82 Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm. |
82 Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-202499. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e di altre linee guida internazionali pertinenti, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza. |
(12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-202499. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e di altre linee guida internazionali pertinenti, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza. Il piano d'azione sottolinea inoltre l'importanza della lotta alla corruzione in linea con le direttrici tracciate dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, riconoscendo che la corruzione agevola, perpetua e istituzionalizza le violazioni dei diritti umani e ne ostacola il rispetto e l'attuazione. |
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99 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020) 5 final). |
99 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020) 5 final). |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano. |
(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno rispettino i diritti umani e contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione e l'attenuazione degli impatti negativi potenziali ed effettivi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, nonché attraverso il loro arresto, offrendo mezzi di ricorso effettivi e garantendo l'accesso alla giustizia per le vittime di impatti negativi effettivi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari consolidati, diretti e indiretti, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti. |
(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. In tale situazione, la società dovrebbe prevedere, a seguito della sua valutazione, di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Le società dovrebbero adattare le misure di diligenza al contesto, all'ambiente e alle circostanze politiche e sociali delle loro attività, delle attività delle proprie filiazioni nonché dei rapporti d'affari che intrattengono lungo l'intera catena del valore cui partecipano. Nelle zone di conflitto e ad alto rischio le società sono maggiormente esposte al rischio di essere coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani. In dette zone gli Stati membri e le società dovrebbero rispettare, ove applicabile, gli obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario loro incombenti e attuare misure di diligenza rafforzata seguendo gli orientamenti sul dovere di diligenza rafforzato in materia di diritti umani per le imprese che operano in contesti interessati da conflitti, sviluppati dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e da altri organismi internazionali pertinenti. Ciò comprende l'integrazione della normale procedura di diligenza con un'analisi del conflitto, basata sul coinvolgimento dei portatori di interessi, volta a garantire la comprensione delle cause profonde e dei fattori scatenanti del conflitto, nonché delle parti che lo alimentano, come pure dell'impatto delle attività della società sul conflitto stesso. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi. Si tratta delle fasi seguenti: 1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, 4) valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione. |
(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance. Si tratta delle fasi seguenti: 1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, 4) valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione. Le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile comprendono altresì raccomandazioni dettagliate volte a garantire un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e l'accesso alla giustizia, ivi compresi orientamenti intesi a eliminare gli ostacoli alla partecipazione dei gruppi di portatori di interessi vulnerabili. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) Per ciascuna delle sei fasi e durante l'intero processo di dovuta diligenza, le società dovrebbero coinvolgere in modo significativo i portatori di interessi. Come indicato nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, un coinvolgimento efficace dei portatori di interessi presuppone processi interattivi, è caratterizzato da una comunicazione bidirezionale e dipende dalla buona fede dei partecipanti di entrambe le parti. Ai fini della presente direttiva, i processi di coinvolgimento dei portatori di interessi dovrebbero garantire la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e giuridica di detti soggetti. Le società dovrebbero affrontare i rischi di ritorsione e rappresaglie cui devono far fronte i portatori di interessi a causa della loro partecipazione e prestare particolare attenzione alle vulnerabilità sovrapposte e ai fattori intersezionali nell'ambito del coinvolgimento dei portatori di interessi. I gruppi di portatori di interessi vulnerabili subiscono impatti negativi differenziati e spesso sproporzionati e si trovano sovente ad affrontare discriminazioni e ostacoli aggiuntivi alla partecipazione e all'accesso alla giustizia. Le società dovrebbero fornire ai portatori di interessi informazioni significative circa gli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance di particolari operazioni, progetti e investimenti in modo tempestivo e accessibile, tenendo conto delle specificità del gruppo dei portatori di interessi. Le società sono tenute a rispettare i diritti dei popoli indigeni, come stabilito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, anche per quanto riguarda il loro consenso libero, previo e informato e il loro diritto all'autodeterminazione. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) L'impatto negativo sui diritti umani e l'impatto ambientale negativo si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa. |
(17) Gli impatti negativi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti e servizi e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipano le società che rientrano nell'ambito di applicazione. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe limitare gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari consolidati. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari consolidati si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa. |
(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe applicare gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957103, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante. |
(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di 250 dipendenti o un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR e/o un bilancio di oltre 20 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che sono quotate in borsa o hanno avuto, in media, più di 50 dipendenti, o un fatturato netto a livello mondiale superiore a 8 milioni di EUR e/o un bilancio di oltre 4 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, a condizione che almeno il 50 % del loro fatturato netto sia stato generato in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957103, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante. |
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103 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16). |
103 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16). |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). Date le sue specificità, in particolare per quanto riguarda la catena del valore e i servizi offerti, il settore finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo, è opportuno contemplare in questo settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata. |
(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani, all'ambiente e alla buona governance, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulla raccolta di dati indipendenti sulle violazioni dei diritti umani, le questioni riguardanti la buona governance e i danni ambientali e sulla relativa documentazione, e tale selezione potrebbe tenere conto, in particolare, dalle attuali e future linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, articoli di abbigliamento, pellami e relativi prodotti (calzature e articoli in pelliccia compresi) e commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e calzature (e articoli in pelle in esercizi specializzati); agricoltura, approvvigionamento idrico, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali, fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; attività estrattiva, estrazione e raffinazione, trasporto e movimentazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi); fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di apparecchiature elettriche e fabbricazione di macchinari e apparecchiature; costruzione, compresa la costruzione di edifici, ingegneria civile e lavori di costruzione specializzati; attività finanziarie e assicurative e attività immobiliari fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, compresi la produzione, la trasmissione, la distribuzione e il commercio di tali prodotti; attività legali e contabilità, comprese le attività di revisione contabile; servizi di alloggio e di ristorazione e attività di pulizia; servizi di investigazione e vigilanza, comprese le attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza; attività nel settore dell'occupazione; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; sanità e assistenza sociale, compresi servizi di assistenza residenziale attività dei servizi di informazione, tra cui il trattamento dati, l'hosting e attività correlate; portali web. Nel settore finanziario è opportuno contemplare una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della presente direttiva. |
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani sulle persone causato da qualsiasi azione o omissione che interdica o riduca la capacità di un individuo o di un gruppo di godere dei diritti o di essere protetto dai divieti sanciti dagli strumenti e dalle convenzioni internazionali elencati nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche l'impatto negativo sul godimento di un diritto non elencato espressamente in detto allegato, che pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni. L'allegato in questione dovrebbe essere oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di diritti umani. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco figurante nell'allegato. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della presente direttiva. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere una procedura di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi. |
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani, ambiente e buona governance per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, e porvi rimedio, instaurare e mantenere un meccanismo di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi e porvi rimedio. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale. |
(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero valutare e aggiornare la politica del dovere di diligenza ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali effetti negativi, e almeno a cadenza annuale. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi unicamente all'inizio del contratto. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche. |
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare e valutare gli impatti negativi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su indicatori quantitativi e qualitativi sul coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, una mappatura delle catene del valore della società, comprese le informazioni pertinenti, quali nomi, luoghi, tipi di prodotti e servizi forniti, e riguardare le filiazioni, i fornitori e i partner commerciali. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Il consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni dovrebbe costituire un prerequisito per qualsiasi attività che riguardi le loro terre, i loro territori e le loro risorse. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o attenuare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe elaborare e mettere in atto una strategia di definizione delle priorità in consultazione con i portatori di interessi che tenga conto del livello di gravità, della probabilità, della durata, della diffusione e della reversibilità dei diversi impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare. |
(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la riparazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che le società coinvolgano i portatori di interessi colpiti e valutino i potenziali impatti negativi della sospensione temporanea o della cessazione dei contratti, onde evitare danni maggiori. È opportuno prevedere il disimpegno qualora l'impatto negativo potenziale sia legato a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e, di conseguenza, non può essere evitato dalle azioni della società e qualora la società ritenga che la cessazione di un rapporto d'affari non produrrebbe un impatto negativo maggiore di quello che si intende evitare o attenuare. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società. |
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare i provvedimenti seguenti: le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Il piano operativo di prevenzione dovrebbe essere predisposto mediante il coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, in modo continuativo ed è adeguato precisamente al contesto delle attività e della catena del valore delle società. Esso individua e valuta se il modello di business e le strategie della società sono adattati agli obblighi di dovuta diligenza e include una strategia di definizione delle priorità basata sulla gravità e sulla probabilità del potenziale impatto negativo qualora la società non sia in grado di prevenire o attenuare contemporaneamente tutti i potenziali impatti negativi. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato ai partner e ai fornitori, comprese le PMI, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza. |
(36) Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, le società dovrebbero essere tenute ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e a sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e attenuazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è legato a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e, di conseguenza, non può essere evitato dalle azioni della società e qualora la società ritenga che tale cessazione non produrrebbe un impatto negativo maggiore di quello che si intende evitare o attenuare. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere temporaneamente o cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. Per quanto riguarda i rapporti d'affari consolidati, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità. |
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani, l'ambiente o la buona governance dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. È tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe attenuarli e provvedere o cooperare alla riparazione dell'impatto direttamente alle persone o alle comunità colpite. L'attenuazione degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. La riparazione è intesa a riportare (se possibile) le persone colpite alla situazione in cui si sarebbero trovate se l'impatto negativo non si fosse verificato ed è proporzionata alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance e porvi rimedio. Le azioni di riparazione sono determinate sulla base di un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e possono includere compensazione o risanamento, la presentazione di scuse, risarcimento finanziario e non finanziario, valutando se i portatori di interessi vulnerabili beneficino in maniera equa dei risarcimenti o delle altre forme di compensazione. Le società dovrebbero fornire garanzie circa il fatto che non consentiranno il ripetersi degli impatti negativi. La riparazione proposta da una società non impedisce ai portatori di interessi colpiti di far valere la responsabilità civile della società ed essi dovrebbero essere presi in debita considerazione dai tribunali nell'ambito di procedimenti civili. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari consolidato e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo. |
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo dovrebbe essere predisposto mediante il coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, in modo continuativo e prevedendo azioni adeguate per l'attuazione degli impegni concordati ed è adeguato precisamente al contesto delle attività e della catena del valore delle società. Esso dovrebbe individuare e valutare se il modello di business e le strategie della società sono adattati agli obblighi di dovuta diligenza. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare o attenuare l'impatto negativo, fornire un sostegno mirato e proporzionato ai partner e ai fornitori, comprese le PMI, con cui intrattengono un rapporto d'affari e collaborare con altri soggetti, anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. |
(41) Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero essere tenute ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad attenuare l'impatto negativo, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è legato a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e di conseguenza non può essere arrestato o attenuato dalle azioni della società e allorché la società ritiene che non produrrebbe un impatto negativo maggiore di quello che si intende cessare o attenuare. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere temporaneamente o cessare il rapporto d'affari. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 42
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. |
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro allarmi rapidi e reclami direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, siano essi effettivi o potenziali, per quanto riguarda le loro attività, le attività delle loro filiazioni e le attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari. Qualsiasi portatore di interessi dovrebbe avere facoltà di presentare reclamo, compresi i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata, le comunità locali, i popoli indigeni e le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e ambientali, i testimoni diretti e le vittime di reati di corruzione perpetrati dalla società o altre persone fisiche o giuridiche che hanno come scopo statutario la difesa dei diritti umani, dell'ambiente o della buona governance. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento e risposta puntuale a tali reclami e informarne i reclamanti e i portatori di interessi pertinenti, compresi i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale e di beneficiare di un accesso effettivo alla giustizia. Conformemente alle norme internazionali, le società dovrebbero intraprendere azioni per dare un adeguato seguito al reclamo, divulgare informazioni circa il risultato della procedura, le misure e decisioni adottate nonché la motivazione di tali decisioni. I reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 46
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. |
(46) Al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società nella definizione delle modalità con cui esse debbano adempiere gli obblighi di diligenza e alle autorità degli Stati membri nel definire le modalità di applicazione di tali obblighi, e al fine di garantirne l'applicazione efficace e uniforme in tutti gli Stati membri, la Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, ove pertinente, l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, nonché, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe emanare orientamenti, anche nei seguenti ambiti: settori ad alto rischio specifici; condivisione delle risorse e delle informazioni tra le società e altri soggetti giuridici al fine di prevenire, attenuare e correggere gli impatti negativi in conformità della legislazione in materia di concorrenza; processi e risorse specifici per le PMI per sostenere l'applicazione del dovere di diligenza; mappatura delle catene del valore delle società, determinati impatti negativi, compresi gli impatti negativi sulla buona governance; agevolazione dell'accesso alla giustizia per le vittime; prevenzione e attenuazione dei rischi di ritorsioni per i portatori di interessi; dovere di diligenza rafforzato in zone di conflitto e ad alto rischio; disimpegno responsabile; valutazione ed elencazione dinamica dei contesti di oppressione sistemica e imposta dallo Stato; metodologia e criteri per le sanzioni amministrative; integrità e idoneità dei regimi industriali e delle iniziative multipartecipative; dovere di diligenza sensibile alle questioni culturali e di genere; sfide cui sono esposti i piccoli agricoltori. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati. |
(47) Sebbene la maggior parte non ricada nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. Le PMI che non rientrano nell'ambito di applicazione ma decidono di adempiere volontariamente agli obblighi in materia di diligenza ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere incentivate a farlo e per tale ragione premiate. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati, ad esempio, a istituire sistemi di etichettatura per identificare le PMI che rispettano tali obblighi. Al fine di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale e di sostenerle, è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere finanziariamente le PMI, attraverso finanziamenti dedicati, fornire loro assistenza tecnica per aiutarle a rispettare gli obblighi di diligenza e assisterle nello sviluppo di capacità. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 55
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(55) Ai fini di un'applicazione e un'attuazione coerenti delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, le autorità nazionali di controllo dovrebbero cooperare e coordinare gli interventi. A tal fine è opportuno che la Commissione istituisca una rete europea delle autorità di controllo e che le autorità di controllo si prestino assistenza reciproca nell'assolvimento dei loro compiti. |
(55) Ai fini di un'applicazione e un'attuazione coerenti delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, le autorità nazionali di controllo dovrebbero cooperare e coordinare gli interventi. A tal fine è opportuno che la Commissione istituisca una rete europea delle autorità di controllo e che le autorità di controllo si prestino assistenza reciproca nell'assolvimento dei loro compiti. Per assicurare condizioni di parità e attenuare i rischi di scelta opportunistica del foro derivanti da un'attuazione decentralizzata, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri con orientamenti in materia di applicazione e attuazione, monitorare l'adesione a tali orientamenti mediante il semestre europeo per il coordinamento delle politiche e affrontare eventuali carenze nelle raccomandazioni specifiche per paese. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 70
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se nuovi settori debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, al fine di allinearlo alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, o se l'elenco delle pertinenti convenzioni internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali, o se le disposizioni sul dovere di diligenza di cui alla presente direttiva debbano essere estese agli impatti climatici negativi. |
(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire periodicamente se nuovi settori debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, anche in base alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce emergenti alla buona governance e all'ambiente, e se l'elenco delle pertinenti convenzioni e strumenti internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare l'elenco dei settori ad alto impatto. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti: |
1. La presente direttiva si applica a tutte le società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti: |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti |
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere quotata in borsa, o avere avuto, in media, più di 50 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 8 milioni di EUR e/o un bilancio di oltre 4 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % del suo fatturato netto sia stato generato in uno o più dei seguenti settori ad alto impatto: |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; |
i) fabbricazione di tessuti, articoli di abbigliamento, pellami e relativi prodotti (calzature e articoli in pelliccia compresi ) e commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e calzature (e articoli in pelle in esercizi specializzati); |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; |
ii) agricoltura, approvvigionamento idrico, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali, fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). |
iii) attività estrattiva, estrazione e raffinazione, trasporto e movimentazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi); |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii bis) fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di apparecchiature elettriche e fabbricazione di macchinari e apparecchiature; |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii ter) costruzione, compresa la costruzione di edifici, ingegneria civile e lavori di costruzione specializzati; |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii quater) attività finanziarie e assicurative e attività immobiliari; |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii quinquies) fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, compresi la produzione, la trasmissione, la distribuzione e il commercio di tali prodotti; |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii sexies) attività legali e contabilità, comprese le attività di revisione contabile; |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii septies) servizi di alloggio e di ristorazione e attività di pulizia; |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii octies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii octies) servizi di investigazione e vigilanza, comprese le attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza; |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii nonies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii nonies) attività nel settore dell'occupazione; |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii decies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii decies) attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii undecies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii undecies) sanità e assistenza sociale, compresi servizi di assistenza residenziale |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii duodecies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii duodecies) attività dei servizi di informazione, tra cui il trattamento dati, l'hosting e attività correlate; portali web. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato, parte I, sezione 2; |
(c) "impatto negativo sui diritti umani": qualsiasi impatto negativo potenziale o effettivo su persone causato da eventuali azioni od omissioni che inibiscano o riducano la capacità di un individuo o di un gruppo di godere dei diritti o della protezione a causa dei divieti sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, e nell'allegato, parte I, sezione 2, compresa la giurisprudenza successiva; L'allegato in questione è oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di diritti umani. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli elenchi di cui all'allegato I, parte 1, sezioni 1 e 2; |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) "impatto negativo sulla buona governance": qualsiasi impatto negativo potenziale o effettivo, lungo l'intera catena del valore delle società, sulla buona governance di un paese, di una regione o di un territorio quale sancito dagli strumenti internazionali in materia di buona governance e anticorruzione di cui all'allegato I parte 1, sezione 3. L'allegato in questione è oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di buona governance. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli elenchi di cui all'allegato I, parte 1, sezione 3; |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c ter) "zone di conflitto o ad alto rischio": zone geografiche teatro di conflitti armati, di guerra tra Stati o civile o fragili in quanto reduci da conflitti, zone sotto occupazione e/o annessione, zone caratterizzate da condizioni di governance e/o sicurezza precarie o inesistenti, come Stati in dissesto, zone soggette a violenza diffusa e/o a violazioni gravi e generalizzate del diritto umanitario internazionale e/o dei diritti umani, nonché zone in cui tali violazioni sono sistematiche e/o imposte dallo Stato; |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari; |
(n) "portatori di interessi": |
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i) "portatori di interessi": lavoratori e dipendenti della società (anche sulla base di accordi informali), e i loro rappresentanti, lavoratori e dipendenti delle sue filiazioni e i loro rappresentanti, sindacati, comunità locali, popolazioni indigene, difensori dei diritti umani e dei diritti ambientali, organizzazioni della società civile, testimoni diretti e vittime di reati di corruzione perpetrati dalla società e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dagli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance legati ai prodotti, ai servizi e alle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari lungo l'intera catena del valore; |
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ii) organizzazioni che rappresentano individui, gruppi, comunità o soggetti di cui al punto i) o il cui scopo statutario è la difesa dei diritti umani, della buona governance, dell'ambiente o del clima; |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(n bis) "portatori di interessi vulnerabili": individui e gruppi di titolari di diritti che si trovano in situazioni di emarginazione e di vulnerabilità, a causa di contesti specifici o di fattori che si intersecano, compresi, tra l'altro, il sesso, il genere, l'età, la razza, l'origine etnica, la classe sociale, l'istruzione, l'identità indigena, lo status migratorio, la disabilità nonché lo status socioeconomico; tali fattori sono le cause di impatti negativi differenziati e spesso sproporzionati, il che crea discriminazione e fa sorgere un ostacolo aggiuntivo alla partecipazione e all'accesso alla giustizia; |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(n ter) "difensori dei diritti umani": persone fisiche, gruppi e organismi della società che promuovono, tutelano o sono impegnati per la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali universalmente riconosciuti; essi si adoperano per promuovere e proteggere i diritti civili e politici nonché per promuovere, proteggere e realizzare i diritti economici, sociali e culturali; |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 3– lettera n quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(n quater) "difensori dei diritti ambientali": persone fisiche e gruppi che, a titolo personale o professionale e in maniera pacifica, si adoperano per proteggere e promuovere i diritti relativi all'ambiente e al clima, compresi la biodiversità, l'acqua, l'aria, la terra, il suolo, la flora e la fauna; |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 3– lettera n quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(n quinquies) "coinvolgimento significativo dei portatori di interessi": processo interattivo, reattivo e continuo di dialogo con i portatori di interessi, caratterizzato da una comunicazione bidirezionale, condotto in buona fede che garantisce la corretta attuazione degli impegni concordati e che comporta la fornitura tempestiva di tutte le informazioni pertinenti necessarie ai portatori di interessi; idonei processi per eliminare gli ostacoli alla partecipazione dei portatori di interessi vulnerabili (per lingua, cultura, squilibri di genere e potere, divisioni all'interno della comunità), nonché una sufficiente protezione per garantire la sicurezza dei portatori di interessi ed evitare ritorsioni e rappresaglie; |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Dovere di diligenza rafforzato in zone di conflitto o ad alto rischio |
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Gli Stati membri provvedono a che le società che operano nelle zone di conflitto e ad alto rischio quali definite all'articolo 3, lettera c ter) rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e adempiano al dovere di diligenza in maniera rafforzata e che tenga conto della situazione di conflitto in tutte le loro attività e i loro rapporti d'affari, integrando nel loro processo di dovuta diligenza un'analisi del conflitto, basata su un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi che tenga conto della situazione di conflitto, delle cause profonde e dei fattori scatenanti del conflitto, nonché delle parti che lo alimentano, come pure dell'incidenza delle attività della società su di esso. |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Coinvolgimento dei portatori di interessi |
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1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società coinvolga in modo efficace e significativo i portatori di interessi nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi degli articoli da 4 a 11. |
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2. In ogni fase dell'intero processo di dovuta diligenza, le società sono tenute a garantire: |
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(a) un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi in un processo interattivo, reattivo e continuo, caratterizzato da una comunicazione bidirezionale, condotta in buona fede, adattata agli ostacoli incontrati dai portatori di interessi vulnerabili e finalizzata a eliminarli; |
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(b) la fornitura tempestiva ed esaustiva di tutte le pertinenti informazioni necessarie ai portatori di interessi per esprimere giudizi informati, in maniera accessibile e trasparente, tra cui informazioni significative su operazioni, progetti e investimenti e sui loro impatti negativi effettivi e potenziali, conformemente all'articolo 11; |
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(c) la fornitura di un'adeguata protezione dei portatori di interessi dal rischio di rappresaglie, conformemente all'articolo 23; |
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(d) un approccio attento alle problematiche culturali e di genere; |
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(e) un seguito adeguato all'attuazione degli impegni concordati. |
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3. Il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti lascia impregiudicate le direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2001/86/CE del Consiglio. |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Individuazione degli impatti negativi effettivi e potenziali |
Individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari consolidati. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare gli impatti negativi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e soggetti sulle catene del valore, con cui le società intrattengono un rapporto d'affari. |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi. |
4. Gli Stati membri provvedono a che le società prendano provvedimenti e decisioni sulla base di quanto segue al fine di individuare e valutare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1: |
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(a) mappatura della catena del valore della società e divulgazione di informazioni pertinenti, tra cui nomi, sedi, tipi di operazioni, prodotti e servizi forniti e altre informazioni pertinenti riguardanti le filiazioni, le succursali e i rapporti d'affari. |
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(b) indicatori qualitativi e quantitativi, tra cui dati disaggregati; |
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(c) relazioni indipendenti e informazioni raccolte attraverso il meccanismo di reclamo di cui all'articolo 9; |
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(d) coinvolgimento significativo dei portatori di interessi conformemente all'articolo 3, lettera n quiquies); |
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(e) il contesto delle loro attività, vale a dire che le società che operano in zone di conflitto e zone ad alto rischio esercitano un dovere di diligenza rafforzato e sensibile ai conflitti, integrando un'analisi del conflitto, delle cause profonde, dei fattori scatenanti del conflitto e delle parti che lo alimentano, come pure l'incidenza delle attività della società sul conflitto; |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle società risorse adeguate allo scopo di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 e possono collaborare con la Commissione per preparare risorse adeguate. Alle autorità di controllo quali definite all'articolo 17 è conferito il potere di svolgere attività promozionali e di istruzione a tale riguardo, anche rivolte a società più piccole non soggette agli obblighi della presente direttiva. |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente. |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La società è tenuta ove pertinente a: |
2. La società è tenuta ad adottare misure adeguate, fra cui ma non solo a: |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi; |
(a) predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per le misure adeguate e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto mediante il coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, in modo continuativo ed è adeguato precisamente al contesto delle attività e della catena del valore delle società. Esso individua e valuta se il modello di business e le strategie della società sono adattati agli obblighi di dovuta diligenza; include una strategia di definizione delle priorità basata sulla gravità e sulla probabilità del potenziale impatto negativo qualora la società non sia in grado di prevenire o attenuare contemporaneamente tutti i potenziali impatti negativi; prevede il dialogo con i portatori di interessi interessati e la valutazione dei potenziali impatti negativi della sospensione temporale o risoluzione dei contratti, onde evitare danni maggiori e prevedere la risoluzione dei contratti onde evitare un danno maggiore, prevede la risoluzione dei contratti allorché l'impatto negativo potenziale è legato a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e di conseguenza non può essere evitato dalle azioni della società e allorché la società ritiene che non produrrebbe un impatto negativo maggiore di quello che si intende evitare o attenuare. |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La società è tenuta ove pertinente a: |
3. La società è tenuta ad adottare misure adeguate, fra cui ma non solo a: |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziari alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società; |
(a) cessare e attenuare l'impatto negativo, qualora constati che ha causato o contribuito a tale impatto lungo la sua intera catena del valore; provvedere o cooperare alla piena riparazione del danno direttamente alle persone o comunità colpite. I provvedimenti correttivi: |
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i) sono intesi a riportare (se possibile) le persone colpite alla situazione in cui si sarebbero trovate se l'impatto negativo non si fosse verificato e sono proporzionati alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. |
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ii) sono equamente divisi tra la società e il partner che ha causato il danno o ha contribuito ad esso; |
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iii) sono determinati sulla base di un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e possono includere compensazione o risanamento, la presentazione di scuse, risarcimento finanziario e non finanziario, valutando se i portatori di interessi vulnerabili beneficino in maniera equa dei risarcimenti o delle altre forme di compensazione e adottando misure per prevenire futuri impatti negativi; |
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iv) non impediscono ai portatori di interessi coinvolti di far valere la responsabilità civile delle società e sono presi in debita considerazione dai giudici nell'ambito di procedimenti civili. |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto in consultazione con i portatori di interessi; |
(b) predisporre e attuare un piano d'azione e misure correttivi che prevedano scadenze ragionevoli e precise per gli interventi, strumenti e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto mediante il coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, in modo continuativo e prevedendo azioni adeguate per l'attuazione degli impegni concordati ed è adeguato precisamente al contesto delle attività e della catena del valore delle società. Esso individua e valuta se il modello di business e le strategie della società sono adattati agli obblighi di dovuta diligenza; prevede il dialogo con i portatori di interessi interessati e la valutazione dell'impatto negativo della sospensione nel temporale o risoluzione dei contratti, onde evitare danni maggiori e prevedere la risoluzione dei contratti allorché l'impatto negativo è legato a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e di conseguenza non può essere interrotto o attenuato dalle azioni dell'impresa e allorché la società ritiene che non produrrebbe un impatto negativo maggiore di quello che si intende cessare o attenuare. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Procedura di reclamo |
Meccanismo di reclamo |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a che possano presentare reclamo: |
2. Gli Stati membri provvedono a che possano presentare reclamo tutte le persone, gruppi, comunità, soggetti e organizzazioni della società civile di cui all'articolo 3, lettere n), n bis), n ter) e n quater) nonché le persone fisiche e giuridiche che li rappresentano. Nel caso in cui il reclamante sia un minore, può presentare un reclamo per conto del minore un tutore legale. |
(a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite; |
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(b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata; |
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(c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata. |
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Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di: |
4. Gli Stati membri provvedono a che le società forniscano ai reclamanti e ai loro rappresentanti: |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(-a) informazioni sulle modalità di accesso a tali meccanismi di reclamo e una descrizione pubblicamente accessibile delle procedure; |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera -a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(-a bis) meccanismi di reclamo legittimi, accessibili, prevedibili, sicuri, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e adattabili che permettano ai portatori di interessi, tra cui in particolare i titolari dei diritti effettivi e potenzialmente interessati, di partecipare in modo significativo all'istituzione e alla valutazione di tali meccanismi di reclamo indipendenti; |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera -a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(-a ter) garanzie di non ritorsione, riservatezza e anonimato per i portatori di interessi; |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera -a quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(-a quater) informazioni tempestive ed esaustive, tra cui un chiaro calendario circa le misure e le azioni adottate nel contesto di un reclamo specifico, l'esito della procedura e la sua motivazione dettagliata; |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito; |
(a) intervento per un seguito adeguato, tempestivo ed efficace del reclamo da parte della società a cui è presentato a norma del paragrafo 1; |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere dei gravi impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. |
(b) la possibilità di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo; |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) la piena riparazione da parte delle società, come indicato e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), mediante meccanismi di reclamo e la garanzia che i danni oggetto del reclamo non si ripetano. La misura correttiva è proporzionata all'entità e alla portata dell'impatto negativo. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b ter) accesso senza restrizioni alla procedura per le segnalazioni circostanziate descritta all'articolo 19, ai meccanismi giudiziari pubblici descritti all'articolo 22 e a qualsiasi altro meccanismo giudiziario o non giudiziario, a prescindere dal loro ricorso a un meccanismo di reclamo e dal fatto che abbiano o meno utilizzato o esaurito i canali dei meccanismi extragiudiziali. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. |
1. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, se del caso, l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese nonché, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emana orientamenti sugli obblighi specifici di cui agli articoli da 5 a 11, come pure sugli aspetti elencati in appresso, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza: |
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(a) specifici settori ad alto rischio dell'attività economica che comportano impatti negativi rilevanti per i diritti umani, l'ambiente e la buona governance, compresi i settori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b); |
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(b) condivisione delle risorse e delle informazioni tra le società e altri soggetti giuridici al fine di prevenire, attenuare e correggere gli impatti negativi in conformità della legislazione in materia di concorrenza; |
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(c) processi e risorse specifici e condivisione di informazioni per le PMI per sostenere l'applicazione del dovere di diligenza nelle loro attività; |
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(d) mappatura delle catene del valore delle società e processi efficienti per monitorare i comportamenti dei partner lungo l'intera catena del valore; |
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(e) determinati impatti negativi, compresi quelli sulla buona governance; |
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(f) politiche e prassi commerciali, di acquisto e tariffarie responsabili e sostenibili; |
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(g) agevolazione dell'accesso alla giustizia per le vittime, compresi mezzi di ricorso collettivo, azioni rappresentative, costi non discriminatori dei procedimenti e termini di prescrizione adeguati; |
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(h) prevenzione e attenuazione dei rischi di ritorsioni per i portatori di interessi, compresi i difensori dei diritti umani e dell'ambiente, in seguito alla loro partecipazione; |
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(i) attuazione di un dovere di diligenza rafforzato in zone interessate da conflitti, occupazione militare e territori non autonomi; |
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(j) disimpegno responsabile da rapporti d'affari dannosi; |
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(k) valutazione ed elencazione dinamica dei contesti in cui gli effetti negativi sono legati a un'oppressione sistemica e organizzata dallo Stato e in cui, pertanto, diventano impossibili il coinvolgimento significativo, la prevenzione e l'attenuazione; |
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(l) metodologia e criteri che le autorità di controllo devono adottare per prendere decisioni riguardo alle sanzioni amministrative e alla natura e armonizzazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; |
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(m) valutazione dell'integrità e idoneità di regimi settoriali e iniziative multipartecipative, segnatamente l'inclusione negli audit dei punti di vista della società civile e dei portatori di interessi; |
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(n) misure che dovrebbero adottare le società per garantire un dovere di diligenza attento al genere e alla cultura; |
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(o) misure che dovrebbero adottare le società per affrontare le sfide cui sono esposti i piccoli agricoltori, tra cui la disponibilità di un reddito sufficiente per una vita dignitosa. |
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2. Data l'importanza di un'attuazione uniforme fra tutte le autorità degli Stati membri per garantire parità di condizioni, occorre monitorare l'adesione a tali orientamenti mediante il semestre europeo per il coordinamento delle politiche e affrontare eventuali carenze nelle raccomandazioni specifiche per paese. |
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Emendamento 77
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Violazioni dei diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani |
1. Diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – parte introduttiva (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali diritti e divieti comprendono, tra l'altro: |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Violazione del diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
1. Diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Violazione del diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
2. Diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Violazione del divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
3. Divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
4. Diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Violazione del divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
5. Divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Violazione del divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
6. Divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Violazione del diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui un equo salario, un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
7. Diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui una retribuzione che consenta un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro. Tale diritto comprende sia il diritto a un equo salario per i lavoratori dipendenti che il diritto a un reddito che assicuri una sussistenza dignitosa per i lavoratori autonomi e i piccoli coltivatori in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Diritto a un tenore di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, compresi alimentazione, vestiario e alloggio adeguati, e diritto al miglioramento continuo delle condizioni di vita in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dell'articolo 25, paragrafo 1, della Dichiarazione universale dei diritti umani. |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Violazione del divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
8. Divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Violazione del diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue potenzialità in conformità dell'articolo 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. |
9. Diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue potenzialità in conformità dell'articolo 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Violazione del divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138). |
10. Divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138). |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 11 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
11. Violazione del divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono: |
11. Divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono: |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
12. Violazione del divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
12. Divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
13. Violazione del divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
13. Divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
14. Violazione del divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo). |
14. Divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo). |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 15 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
15. Violazione del diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti: |
15. Diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti: |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
16. Violazione del divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore. |
16. Divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore. |
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
17. Violazione del divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
17. Divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 18 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
18. Violazione del divieto di causare qualsiasi degrado ambientale misurabile, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che: |
18. Divieto di causare qualsiasi degrado ambientale quantitativo e qualitativo, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che: |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 18 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) incida sull'integrità ecologica, come il disboscamento, |
(e) incida sull'integrità ecologica, come il disboscamento, e sul valore intrinseco degli ecosistemi nonché sulle interconnessioni tra di essi, |
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 18 – ultimo comma
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Testo della Commissione |
Emendamento |
in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'articolo 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'articolo 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile. |
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
19. Violazione del divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
19. Divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. |
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
20. Violazione del diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 27 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. |
20. Diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 27 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 1 – punto 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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20 bis. Diritto dei popoli indigeni all'autodeterminazione, in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nonché ad accordare, modificare, negare o ritirare il proprio consenso libero, previo e informato a interventi, decisioni e attività che possono riguardare le loro terre, i loro territori, le loro risorse e i loro diritti, in conformità dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 2, degli articoli 19 e 28, dell'articolo 29, paragrafo 2, e dell'articolo 32, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e dell'articolo 6 e dell'articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 1989 (n. 169) |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
21. Violazione di un divieto o di un diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte, che arreca direttamente pregiudizio a un interesse giuridico tutelato da tali accordi, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. |
21. Divieto o diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte. |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Convenzioni sui diritti umani e sulle libertà fondamentali |
2. Convenzioni e strumenti sui diritti umani e sulle libertà fondamentali |
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – parte introduttiva (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Tali convenzioni e strumenti comprendono, tra l'altro: |
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 6 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 7 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni |
— Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, linee guida del Gruppo di Sviluppo delle Nazioni Unite sulle questioni dei popoli indigeni (2009) e linee guida del programma UN-REDD sul consenso libero, previo e informato (2013) |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 10 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 10 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 11
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
— Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche |
— Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 11 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 11 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e di altre persone che lavorano nelle zone rurali |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 12 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 14 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 1989 (n. 169) |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 14 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 2011 (n. 189) |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 14 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione sulla violenza e sulle molestie dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 2019 (n. 190) |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 20 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione concernente la sicurezza, la salute dei lavoratori e l'ambiente di lavoro, 1981 (n. 155) |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Strumenti di diritto internazionale umanitario tra cui: |
|
- Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949: |
|
- Convenzione (I) per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna |
|
- Convenzione (II) per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare |
|
- Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra |
|
- Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra |
|
- Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra |
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Statuto di Roma della Corte penale internazionale |
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Principi fondamentali e linee guida delle Nazioni Unite concernenti il diritto al ricorso e al risarcimento delle vittime di palesi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 quinquies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Risoluzione n. 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile |
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 sexies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Risoluzioni nn. 64/292, 68/157 e 45/8 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 septies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani |
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 octies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 nonies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione europea dei diritti dell'uomo |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 decies (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 undecies (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Carta sociale europea |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 duodecies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante |
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 2 – trattino 23 terdecies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
— Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – sezione 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Strumenti di buona governance e anticorruzione |
|
Tali strumenti comprendono, tra l'altro: |
|
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 2003 |
|
- Dichiarazione delle Nazioni Unite dei principi fondamentali di giustizia per le vittime di crimini e abusi di potere, 1985 |
|
- Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'indipendenza della magistratura, 1985 |
|
- Convenzione di diritto civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, 1999 |
|
- Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, 1997 |
|
- Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, 1997 |
|
- Principio 10 sulla lotta alla corruzione del Global Compact delle Nazioni Unite |
|
- Codice di condotta delle Nazioni Unite per i pubblici ufficiali incaricati dell'applicazione della legge, 1979 |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e modifica della direttiva (UE) 2019/1937 |
|||
Riferimenti |
COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD) |
|||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 4.4.2022 |
|
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 4.4.2022 |
|||
Commissioni associate - Annuncio in Aula |
15.9.2022 |
|||
Relatore(trice) per parere Nomina |
Raphaël Glucksmann 11.5.2022 |
|||
Esame in commissione |
10.10.2022 |
|
|
|
Approvazione |
24.1.2023 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
41 19 5 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Reinhard Bütikofer, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Thierry Mariani, Pedro Marques, Marisa Matias, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Matjaž Nemec, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Mounir Satouri, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Thomas Waitz, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Bernhard Zimniok, Željana Zovko |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Anna-Michelle Asimakopoulou, Özlem Demirel, Markéta Gregorová, Karsten Lucke, Erik Marquardt, Carina Ohlsson, María Soraya Rodríguez Ramos, Mick Wallace |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Manon Aubry, Damien Carême, Theresa Muigg, Younous Omarjee, Ivan Štefanec |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
41 |
+ |
ECR |
Anna Fotyga |
PPE |
Andrius Kubilius |
RENEW |
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache, Salima Yenbou |
S&D |
Włodzimierz Cimoszewicz, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Karsten Lucke, Pedro Marques, Sven Mikser, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Isabel Santos, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor |
The Left |
Manon Aubry, Özlem Demirel, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick Wallace |
Verts/ALE |
François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Damien Carême, Markéta Gregorová, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Jordi Solé, Thomas Waitz |
19 |
- |
ECR |
Charlie Weimers
|
ID |
Thierry Mariani, Bernhard Zimniok |
NI |
Kostas Papadakis |
PPE |
Alexander Alexandrov Yordanov, Anna‑Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David Lega, Leopoldo López Gil, Antonio López‑Istúriz White, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Ivan Štefanec, Željana Zovko |
RENEW |
Hilde Vautmans |
5 |
0 |
ID |
Susanna Ceccardi |
PPE |
Sunčana Glavak, Miriam Lexmann, Gheorghe‑Vlad Nistor, Isabel Wiseler‑Lima |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (25.1.2023)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))
Relatore per parere (*): Barry Andrews
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento
EMENDAMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 18
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari consolidati a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari consolidati diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica. |
(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività di una società e dei suoi partner commerciali inerenti alla produzione e alla fornitura di beni o alla prestazione di un servizio, compresi i partner commerciali a monte, diretti e indiretti, che si occupano di progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero servizi fra cui lo sviluppo del prodotto o del servizio, e i partner commerciali a valle, diretti e indiretti, che si occupano di distribuire il prodotto a grossisti, dettaglianti o consumatori, trasportare e immagazzinare il prodotto, smantellare o riciclare il prodotto, compresi il compost o i rifiuti di discarica derivanti dalle attività della società. L'uso dei beni non dovrebbe essere considerato parte integrante della catena del valore, ai fini della presente direttiva. |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 21
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio103, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante. |
(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di 250 dipendenti e che hanno generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e che hanno generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 8 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio103, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante. |
__________________ |
__________________ |
103 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16). |
103 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16). |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). Date le sue specificità, in particolare per quanto riguarda la catena del valore e i servizi offerti, il settore finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo, è opportuno contemplare in questo settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata. |
(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi); la prestazione di servizi finanziari, quali prestiti, crediti, finanziamenti, pensioni, finanziamenti di mercato, gestione del rischio, servizi di pagamento, cartolarizzazione, servizi assicurativi o riassicurativi, servizi e attività di investimento e altri servizi finanziari. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più settori ad alto impatto, e questo a decorrere da due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva. |
(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre 8 milioni di EUR ma non superiore a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più settori ad alto impatto, e questo a decorrere da due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza. |
(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, e se ciò è nell'interesse superiore delle possibili vittime degli impatti negativi potenziali ed effettivi, in linea con un disimpegno responsabile, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative appropriate per arrestare l'impatto negativo o per attenuarne l'entità, ovvero, come opzione ultima, di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave, sistemico o avallato dallo Stato. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. |
(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o ad attutire gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se ciò è nell'interesse superiore delle possibili vittime degli impatti negativi potenziali ed effettivi, in linea con un disimpegno responsabile, procedere alla sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative appropriate volte ad arrestare l'impatto negativo o a attenuarne l'entità. La società può altresì procedere, come opzione ultima, alla cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave, sistemico o avallato dallo Stato. La società dovrebbe coinvolgere in modo tempestivo, efficiente e significativo i portatori di interessi, fra cui i lavoratori e i loro legittimi rappresentanti, colpiti negativamente dalla decisione di disimpegnarsi dal rapporto prima dell'adozione di tale decisione e dovrebbe altresì fronteggiare gli impatti negativi relativi alla suddetta decisione di disimpegno. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 42
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. |
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro una notifica o un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti sui diritti umani, gli impatti ambientali o gli impatti sulla buona governance, siano essi effettivi o potenziali, per quanto concerne la loro catena del valore e le loro stesse attività, nonché quelle delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i dipendenti della società, i dipendenti delle sue filiazioni, i lavoratori, i sindacati, le organizzazioni della società civile e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura sicura, legittima, accessibile ed equa di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe precludere al reclamante la possibilità di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati. |
(47) Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato, e |
(a) obblighi che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari, e che impongono alle società di integrare il dovere di diligenza nelle loro politiche, individuare e valutare gli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance, siano essi effettivi o potenziali, di prevenire e attutire tali impatti negativi potenziali e arrestare gli impatti negativi effettivi, di instaurare e mantenere una procedura di reclamo, di monitorare l'efficacia della loro politica del dovere di diligenza, di comunicare al pubblico tale politica del dovere di diligenza, nonché di mettere a disposizione meccanismi di riparazione o collaborare agli stessi, ove necessario, e |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari è riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. |
soppresso |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) avere avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio; |
(a) avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e avere generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio; |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti |
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, 50 o più dipendenti e avere generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre 8 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii bis) la prestazione di servizi finanziari, quali prestiti, crediti, finanziamenti, pensioni, finanziamenti di mercato, gestione del rischio, servizi di pagamento, cartolarizzazione, servizi assicurativi o riassicurativi, servizi e attività di investimento e altri servizi finanziari; |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) avere generato un fatturato netto di oltre 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; |
(a) avere generato un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) avere generato un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno il 50 % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b). |
(b) avere generato un fatturato netto di oltre 8 milioni di EUR ma non superiore a 40 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno il 50 % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b). |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) "impatto ambientale negativo": impatto negativo sull'ambiente causato dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato, parte II; |
(b) "impatto ambientale negativo": impatto negativo sull'ambiente causato dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi previsti dalla legislazione internazionale in materia ambientale e climatica, comprese, fra l'altro, le convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato, parte II; |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) "catena del valore": insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a monte e a valle. Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la "catena del valore" comprende soltanto le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di siffatti soggetti; |
(g) "catena del valore": insieme delle attività di una società e dei suoi partner commerciali inerenti alla produzione e alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, tra cui: |
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i) i partner commerciali a monte, diretti e indiretti, che si occupano di progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio, e |
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ii) i partner commerciali a valle, diretti e indiretti, che si occupano di distribuire il prodotto a grossisti, dettaglianti o consumatori, trasportare e immagazzinare il prodotto, smantellare o riciclare il prodotto, compresi il compost o i rifiuti di discarica derivanti dalle attività della società. |
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L'uso dei beni non è considerato parte integrante della catena del valore, ai fini della presente direttiva. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) "iniziativa di settore": insieme stabilito su base volontaria di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore, compresa la verifica di terzo indipendente, sviluppato e controllato da governi, associazioni di settore o gruppi di organizzazioni interessate; |
(j) "iniziativa di settore o multipartecipativa": insieme stabilito su base volontaria di procedure, migliori pratiche, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena del valore, compresa la verifica di terzo indipendente e gli audit controllati dalla Commissione, da governi, fra cui i governi di paesi in via di sviluppo, associazioni di settore o gruppi di organizzazioni interessate, che: |
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i) sono adottati su base volontaria dalle società e, qualora adottati, sono vincolanti per le società e, se del caso, per i rispettivi partner; |
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ii) includono le prospettive della società civile nelle verifiche e la gestione delle norme e dei meccanismi per il trattamento dei reclami secondo i criteri di efficacia dei principi guida delle Nazioni Unite; |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari; |
(n) "portatori di interessi": persone o gruppi aventi interessi i quali sono o potrebbero essere influenzati dagli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance causati dai prodotti, dai servizi e dalle attività di una società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari lungo la catena del valore, quali dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni, lavoratori e loro rappresentanti, sindacati, azionisti, titolari di diritti e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti; |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In deroga al paragrafo 1, le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). |
soppresso |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), procede, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, all'individuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, unicamente prima della prestazione del servizio. |
soppresso |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta una delle azioni seguenti: |
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o attenuare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 o con qualsiasi altro mezzo, e laddove non vi sia alcuna prospettiva realistica di cambiamento, la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, e se ciò è nell'interesse superiore delle possibili vittime degli impatti negativi potenziali ed effettivi, in linea con un disimpegno responsabile, procede alla sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità. |
(a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o |
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(b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave. |
La società può altresì, come opzione ultima, cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave, sistemico o avallato dallo Stato. La società si impegna a coinvolgere in modo tempestivo, efficiente e significativo i portatori di interessi colpiti negativamente dalla decisione di disimpegnarsi dal rapporto prima dell'adozione di tale decisione e fronteggia gli impatti negativi relativi alla suddetta decisione di disimpegno. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. |
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere o, come opzione ultima, di cessare il rapporto d'affari. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito, di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato. |
soppresso |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società dia alle persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 la possibilità di presentarle un reclamo qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società stabilisca o partecipi a meccanismi efficaci di cui possano avvalersi le persone e le organizzazioni elencate al paragrafo 2 per presentarle una notifica o un reclamo circa gli impatti sui diritti umani e gli impatti ambientali o gli impatti sulla buona governance, siano essi effettivi o potenziali, della catena del valore cui partecipa la società, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali. Gli Stati membri assicurano che le società siano in grado di prevedere la possibilità di presentare notifiche e reclami attraverso accordi di collaborazione con altre società od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale. La procedura di reclamo è sicura, legittima, accessibile ed equa e prevede la possibilità di presentare reclami in forma anonima, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, e riservata. Il ricorso a tali procedure non preclude l'accesso dei ricorrenti ai meccanismi giudiziari. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite; |
a) le persone colpite o che hanno fondati e concreti motivi di ritenere di poter essere colpite da un impatto negativo, reale o potenziale, dei prodotti, dei servizi e delle attività della società in questione; |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata; |
b) i dipendenti della società, i dipendenti delle sue filiazioni, i lavoratori, i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori o di organizzazioni della società civile che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata, o che vi partecipano; |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi i lavoratori e i sindacati interessati. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6. |
3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura sicura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società informi di tali procedure le persone interessate, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori in rappresentanza delle persone impiegate nella catena del valore interessata, nonché le organizzazioni della società civile attive nei settori connessi alla catena del valore in questione. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società fornisca ai portatori di interessi informazioni riguardo a tali meccanismi di reclamo, comprese le modalità di accesso, le decisioni e le riparazioni relative alla società, nonché le modalità di attuazione. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo siano autorizzate a emanare orientamenti per le società e altri attori responsabili dello sviluppo e dell'amministrazione dei meccanismi di reclamo, anche in relazione alla loro conformità ai criteri definiti nel presente articolo, in linea con le norme internazionali pertinenti. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. |
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea per le piccole e medie imprese, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea del lavoro e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emana orientamenti chiari ed esaustivi, anche specifici riguardo a determinati settori, a determinati impatti negativi, nonché riguardo al seguito appropriato da dare a un reclamo, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. Tali orientamenti chiariscono inoltre in che modo gli obblighi delle società derivanti dalla presente direttiva interagiscono con gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione, per garantire coerenza e complementarità. Gli orientamenti tengono conto in particolare delle esigenze delle PMI e consentono l'assistenza amministrativa e finanziaria. Gli orientamenti assistono le società, in particolare le PMI, nell'adempimento degli obblighi di diligenza conformemente agli articoli da 5 a 11, tenendo conto della necessità di semplificare gli oneri amministrativi per le imprese più piccole, garantire condizioni di parità all'interno dell'Unione e assicurare un'attuazione coerente della presente direttiva. Tali orientamenti possono comprendere quanto segue: |
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a) specifiche relative a determinati settori o determinati impatti negativi; |
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b) una panoramica delle iniziative di settore, delle iniziative multipartecipative e dei regimi settoriali applicabili; |
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c) indicazioni pratiche su come la proporzionalità e la definizione delle priorità, in termini di impatto, settore e area geografica, possono essere applicate agli obblighi in materia di dovuta diligenza in funzione delle dimensioni e del settore della società; |
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d) pratiche di acquisto responsabili; |
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e) un dovere di diligenza rispettoso delle specificità culturali e di genere; |
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f) la condivisione di risorse e informazioni tra le società e altri soggetti giuridici ai fini della prevenzione, attenuazione e messa a disposizione di rimedi per gli impatti negativi, nel rispetto del diritto della concorrenza; |
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g) un disimpegno responsabile; |
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h) un rafforzamento del dovere di diligenza nelle zone di conflitto. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione può integrare le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi. |
3. La Commissione integra le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi ed elabora misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi, nonché un elenco non esaustivo dei regimi settoriali conformemente all'articolo 3, lettera j). La Commissione e gli Stati membri elaborano e rafforzano meccanismi di cooperazione e partenariato con i paesi terzi, al fine di affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance, e sviluppare la capacità degli attori economici a monte di adempiere agli obblighi contemplati dalla presente direttiva. La Commissione sostiene la raccolta partecipativa sicura di dati indipendenti su tali impatti negativi e intraprende le azioni necessarie affinché tali dati siano presi in considerazione ai fini dell'attuazione della presente direttiva. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. |
4. Le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative che siano considerati idonei dalla Commissione, conformemente all'articolo 3, lettera j), al fine di sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri favoriscono la diffusione di informazioni sull'ambito di applicazione preciso e sull'allineamento alla presente direttiva di tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per la valutazione dell'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. La partecipazione a iniziative di settore o multipartecipative rimane complementare alla responsabilità individuale e agli obblighi della società di esercitare il dovere di diligenza a norma della presente direttiva. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 29 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il … [OP: inserire la data corrispondente a 7 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi ed esamina se occorra: |
Entro il … [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi ed esamina se occorra: |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) valutare l'impatto sulle PMI; |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d ter) valutare la disponibilità e l'efficacia degli strumenti di sostegno; |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – sottotitolo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Violazioni di obiettivi e divieti riconosciuti a livello internazionale inclusi nelle convenzioni ambientali |
Violazioni di obiettivi e divieti riconosciuti a livello dell'UE e internazionale inclusi nelle convenzioni ambientali e climatiche nonché nella legislazione dell'Unione |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Violazione di principi ambientali europei quali definiti all'articolo 191 TFUE. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Allegato I – parte II – punto 12 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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12 quinquies. Violazione degli obblighi derivanti dall'accordo di Parigi. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e modifica della direttiva (UE) 2019/1937 |
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Riferimenti |
COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 4.4.2022 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
INTA 4.4.2022 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
15.9.2022 |
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Relatore(trice) per parere Nomina |
Barry Andrews 14.7.2022 |
|||
Esame in commissione |
21.3.2022 |
14.11.2022 |
|
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Approvazione |
24.1.2023 |
|
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 19 1 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Barry Andrews, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Karin Karlsbro, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Emmanuel Maurel, Javier Moreno Sánchez, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Mazaly Aguilar, Anna Cavazzini, Enikő Győri, Manuela Ripa, Angelika Winzig |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Catherine Griset, Leopoldo López Gil, Karsten Lucke, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
22 |
+ |
NI |
Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó |
Renew |
Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne |
S&D |
Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Karsten Lucke, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt |
The Left |
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz |
Verts/ALE |
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Manuela Ripa |
19 |
- |
ECR |
Mazaly Aguilar, Geert Bourgeois, Jan Zahradil |
ID |
Catherine Griset, Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Thierry Mariani |
NI |
Enikő Győri |
PPE |
Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Leopoldo López Gil, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
1 |
0 |
Renew |
Catharina Rinzema |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (6.3.2023)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))
Relatore per parere (*): René Repasi
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, in particolare quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione77 e a livello nazionale78 diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori. |
(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, tra cui quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. Rispettare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione77 e a livello nazionale78 diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori. Inoltre, in Stati membri come la Francia e la Germania è stata attuata una legislazione vincolante in materia di dovere di diligenza che accresce la necessità di condizioni di parità per le imprese onde evitare la frammentazione e garantire certezza del diritto alle imprese che operano nel mercato unico. |
__________________ |
__________________ |
77 "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio |
77 "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio |
78 E.g. https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission |
78 Ad es. https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Le norme internazionali vigenti in materia di condotta d'impresa responsabile specificano che le società dovrebbero tutelare i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani79 riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono. |
(5) Le norme internazionali vigenti ben consolidate in materia di condotta d'impresa responsabile, quali i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, specificano che le società dovrebbero rispettare i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani79 riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono. |
__________________ |
__________________ |
79 Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. |
79 Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 15
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari consolidati, diretti e indiretti, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti. |
(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari, diretti e indiretti, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate, proporzionate e commisurate nell'ambito delle sue possibilità, dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) Le catene del valore globali, in particolare le catene del valore delle materie prime critiche, sono colpite dagli effetti negativi dei rischi di origine naturale o umana. I rischi nelle catene di approvvigionamento critiche sono stati evidenziati dalla crisi della COVID-19, mentre è probabile che la frequenza e l'impatto di tali shock aumentino in futuro, costituendo un motore per l'inflazione e determinando un conseguente aumento della volatilità macroeconomica e dell'incertezza commerciale e del mercato. Al fine di affrontare questo problema, l'UE dovrebbe predisporre delle prove di stress per la resilienza delle società, simili alle prove di stress per le istituzioni finanziarie, in grado di mappare, valutare e fornire risposte potenziali ai rischi della propria catena del valore, compresi i rischi sociali, ambientali e politici e le esternalità. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari consolidati a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari consolidati diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica. |
(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di prestito, di credito o altri servizi finanziari, la "catena del valore" relativa alla prestazione di tali servizi dovrebbe essere limitata alle attività dei clienti che li ricevono e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione. Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese. È opportuno non contemplare le attività delle società o di altri soggetti giuridici inclusi nella catena del valore di tali clienti. |
(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di prestito, di credito o altri servizi finanziari legati alla conclusione di un contratto, la "catena del valore" relativa alla prestazione di tali servizi dovrebbe includere le attività dei clienti che li ricevono e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione, nonché gli impatti dei clienti e di altre società appartenenti allo stesso gruppo. Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore di imprese finanziarie regolamentate i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese. Tuttavia, un'impresa finanziaria può decidere, su base volontaria, di includere le PMI nella sua catena del valore. Onde evitare la sovrapposizione dell'esercizio di dovuta diligenza delle imprese finanziarie regolamentate che hanno catene del valore parzialmente sovrapposte, è opportuno non contemplare prioritariamente le attività delle società o di altri soggetti giuridici inclusi nella catena del valore di tali clienti. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe limitare gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari consolidati. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari consolidati si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa. |
soppresso |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della presente direttiva. |
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente nelle dette linee guida, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da convenzioni internazionali, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere una procedura di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi. |
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero incorporare il proprio impegno in materia di dovere di diligenza nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente che causano, cui contribuiscono o con i quali hanno un nesso diretto, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere una procedura di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 bis) In armonia con le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi è una componente fondamentale della procedura di diligenza. La consultazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi possono aiutare le aziende a individuare i rischi in modo più preciso e a stabilire una strategia più efficace in materia di dovuta diligenza. Pertanto, è opportuno esigere la consultazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi in tutte le fasi del processo di dovuta diligenza. Il loro coinvolgimento e la loro consultazione possono contribuire a contrastare le pressioni dei mercati finanziari e degli investitori a breve termine e dar voce a quanti sono fortemente interessati alla sostenibilità a lungo termine dell'azienda. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 27 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 ter) Le società dovrebbero fornire regolarmente informazioni significative ai portatori di interessi sugli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani, sull'ambiente e sul clima di particolari attività, progetti e investimenti, in modo tempestivo e accessibile, tenendo conto delle specificità di diversi portatori di interessi. Le società devono rispettare i diritti delle popolazioni indigene, come stabilito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, compresi il consenso libero, preventivo e informato e il diritto all'autodeterminazione dei popoli indigeni. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale. |
(28) Le società dovrebbero integrare ed esercitare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a breve, medio e lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare e pubblicare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale. |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi unicamente all'inizio del contratto. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche. |
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Al fine di evitare oneri eccessivi per le società più piccole che operano in settori ad alto impatto ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore. |
(31) Al fine di evitare oneri eccessivi per le PMI ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere sostenute con misure e strumenti adeguati e mirati. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare. |
(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima e utilizzata soltanto in caso di violazioni gravi e ripetute a norma della presente direttiva, dopo il fallimento di reiterati tentativi di misure di attenuazione del rischio e solo se è nel migliore interesse delle persone colpite (disimpegno responsabile), in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare. Inoltre, il disimpegno dovrebbe anche tenere conto dei possibili impatti per coloro che dipendono dal prodotto o che subiscono interruzioni delle catene di approvvigionamento. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società. |
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute a predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società possono adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società, ove possibile. Le garanzie contrattuali possono contribuire a mettere in comune e a condividere in modo efficiente le responsabilità, in particolare per le PMI. Tuttavia, il ricorso alle garanzie contrattuali non esclude la possibilità che una società violi i suoi obblighi di dovuta diligenza. Va osservato altresì che per alcune imprese, tra cui gli investitori istituzionali, è difficile ottenere garanzie contrattuali in quanto di norma non hanno un rapporto contrattuale con una società partecipata. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate per quanto possibile da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, anche nell'ambito delle proprie attività, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure di prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto. |
(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui si è a conoscenza dei gravi impatti negativi nei rapporti d'affari indiretti al di fuori dell'UE, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto. Tale possibilità dovrebbe essere presa in considerazione su base ad hoc. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza. |
(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. Tuttavia, tali opzioni dovrebbero essere prese in considerazione soltanto se sono nell'interesse delle persone colpite. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. Per quanto riguarda i rapporti d'affari consolidati, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità. |
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. Per quanto riguarda i rapporti d'affari, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari consolidato e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo. |
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società possono altresì adoperarsi, se del caso, per ottenere da ciascun partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave o se è ripetuto. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. |
(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi e tenendo in considerazione il migliore interesse di coloro che risentono degli impatti. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave o se è ripetuto e se è nel migliore interesse di coloro che risentono degli impatti negativi in questione. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 42
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. |
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. I reclami devono essere giustificati da fatti oggettivi e ragionevolmente documentati. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo, il che potrebbe includere riunioni con i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(42 bis) Se una società causa o contribuisce a un impatto negativo, effettivo o potenziale, dovrebbe prevenirlo o attutirlo, esercitare il proprio effetto leva e riparare o contribuire a riparare il danno. Le società che sono collegate a un impatto negativo, effettivo o potenziale, senza causarlo o contribuirvi, dovrebbero sfruttare il più possibile il loro effetto leva per attutire l'impatto e dovrebbero fornire assistenza nella riparazione. In ragione della loro particolare natura e del loro rapporto con i clienti e le società beneficiarie degli investimenti, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi possono soltanto essere considerati connessi a un impatto negativo e, pertanto, non possono essere ritenuti responsabili degli impatti negativi. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 43
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Le società dovrebbero monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte. Ciascuna società dovrebbe effettuare periodicamente una valutazione delle attività proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari consolidati, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata almeno ogni 12 mesi ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo. |
(43) Le società dovrebbero monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte. Ciascuna società dovrebbe effettuare una valutazione continua delle attività proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. La valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente, con un approccio basato sul rischio, ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo. È auspicabile che le imprese finanziarie valutino la società prima di prestare il servizio finanziario e, se del caso, dopo la prestazione del servizio se è ragionevolmente possibile prevedere che la società in questione stia causando o contribuisca a un impatto negativo. La frequenza appropriata delle verifiche in un determinato periodo di tempo implicita nel termine "periodicamente" dovrebbe essere determinata in funzione della probabilità e della gravità degli impatti negativi. Quanto più probabili e gravi sono gli impatti, tanto più regolari dovrebbero essere le verifiche di conformità. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari. |
(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. Allorché le informazioni che dovrebbero essere comunicate conformemente alla presente direttiva sono comunicate in conformità di un obbligo di comunicazione diverso, è opportuno fornire l'ubicazione delle informazioni e, se del caso, un link per accedere alla pertinente comunicazione per garantire che gli utenti la possano trovare facilmente. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua ufficiale dello Stato membro. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 45
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) Al fine di agevolare le società nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano e di limitare il trasferimento dell'onere di conformità alle PMI partner commerciali, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo. |
(45) Al fine di agevolare le società nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano e di limitare il trasferimento dell'onere di conformità alle PMI partner commerciali, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo. È privilegiato lo sviluppo di clausole contrattuali per gestire i rischi in materia di ambiente e diritti umani, in particolare nei settori considerati ad alto impatto ai fini della presente direttiva. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 46
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. |
(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. Ciò dovrebbe includere orientamenti pratici sulle modalità di applicazione della proporzionalità e della definizione delle priorità. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati. |
(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi al fine di sostenere le PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale, e ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano su di esse. È opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 54
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti. |
(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni armonizzate, dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie. È auspicabile che tali ammende amministrative siano di entità comparabile a quelle attualmente previste dal diritto della concorrenza e dal diritto in materia di protezione dei dati. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 57
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(57) Per quanto riguarda i danni subiti a livello dei rapporti d'affari indiretti consolidati, la responsabilità della società dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche. La società non dovrebbe essere responsabile se ha attuato specifiche misure di diligenza. Tuttavia l'attuazione di tali misure non dovrebbe esonerare la società dalla responsabilità qualora fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità deve essere tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore. |
(57) Per quanto riguarda i danni subiti a livello dei rapporti d'affari indiretti, la responsabilità della società dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche. La società non dovrebbe essere responsabile se ha attuato specifiche misure di diligenza. Tuttavia l'attuazione di tali misure non dovrebbe esonerare la società dalla responsabilità qualora fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità deve essere tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 58
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(58) Il regime di responsabilità non indica chi debba dimostrare che l'intervento della società era ragionevolmente adeguato nelle circostanze del caso, pertanto la questione è lasciata al diritto nazionale. |
soppresso |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato, e |
(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte da soggetti nella loro catena del valore utilizzando un approccio basato sul rischio. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi. |
(b) responsabilità del danno verificatosi nelle attività sopra descritte, ove la società abbia provocato o contribuito al danno mediante atti o omissioni a norma del diritto nazionale. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso per le vittime di danni subiti in relazione a tali impatti. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari è riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. |
soppresso |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani o dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri al momento della sua adozione. |
2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani o dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri, né costituisce motivo per limitare l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso per le vittime. |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv – trattino 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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– un gestore del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE; |
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__________________ |
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1 bis Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 349-496. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv – trattino 19 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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– un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis; |
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__________________ |
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1 bis Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1). |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv – trattino 19 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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– un amministratore quale definito all'articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) n. 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis; |
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__________________ |
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1 bis Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1). |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) "società partecipata": società in cui investe un investitore istituzionale o un gestore di attività e che non può essere considerata un'impresa controllata; |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a ter) "investitore istituzionale": un soggetto quale definito dall'articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva; |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a quater) "gestore di attivi": un soggetto quale definito dall'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva; |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera e – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) "rapporto d'affari": relazione con un appaltatore, un subappaltatore o qualsiasi altro soggetto giuridico ("partner") |
(e) "rapporto d'affari": relazione con un appaltatore, un subappaltatore o qualsiasi altro soggetto giuridico ("partner") lungo la sua intera catena del valore |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera e – punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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ii bis) che è legato direttamente alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'impresa; |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) "rapporto d'affari consolidato": rapporto d'affari diretto o indiretto che, per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore; |
soppresso |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) "catena del valore": insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a monte e a valle. Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la "catena del valore" comprende soltanto le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di siffatti soggetti; |
(g) "catena del valore": insieme delle attività dei partner commerciali di una società inerenti alla produzione e alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo e l'impiego del prodotto o del servizio. Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la "catena del valore" comprende prioritariamente le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione, e copre l'impatto di tali attività. La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate ai sensi della lettera a), punto iv), non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni, servizi e attività di investimento o altri servizi finanziari di siffatti soggetti; |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(g bis) "effetto leva": la capacità di una società di modificare le pratiche illecite dell'entità che causa l'impatto negativo o vi contribuisce; |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica; |
(h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore accreditato in uno Stato membro per l'esecuzione di certificazioni che si basano su norme riconosciute a livello internazionale che affrontano questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, che sia indipendente dalla società, esente da conflitti di interessi, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica; |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) "mandatario": persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione alla quale una società ai sensi della lettera a), punto ii), ha conferito l'incarico di agire per suo conto quanto all'assolvimento degli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva; |
(k) "mandatario": persona fisica o giuridica alla quale una società ai sensi della lettera a), punto ii), ha conferito l'incarico di agire per suo conto quanto all'assolvimento degli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva; |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera n
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari; |
(n) "portatore di interessi": persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dagli impatti negativi, potenziali o effettivi, sull'ambiente o i diritti umani connessi ai prodotti, ai servizi e alle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari, compresi i lavoratori e i loro rappresentanti, le comunità locali, i minori, le popolazioni indigene, le associazioni di cittadini, i sindacati, le organizzazioni della società civile e gli azionisti delle imprese, come anche le organizzazioni il cui scopo statutario è la difesa dei diritti umani, compresi i diritti sociali e dei lavoratori, l'ambiente e il buon governo; |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera q
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(q) "misura adeguata": misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi. |
(q) "misura adeguata": misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, la capacità della società di aumentare la sua influenza al riguardo e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini del primo comma, lettera h), la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 28 per specificare le norme minime per la verifica di terzo indipendente. |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) integrazione della diligenza nelle proprie politiche in conformità dell'articolo 5; |
(a) integrazione della diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione in conformità dell'articolo 5; |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 6; |
(b) individuazione e attribuzione di priorità degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 6; |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 7 e 8; |
(c) prevenzione o attenuazione degli impatti negativi potenziali e, se del caso, arresto degli impatti negativi effettivi o minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 7 e 8; |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Qualora non sia possibile affrontare contemporaneamente tutti gli impatti individuati, gli Stati membri provvedono affinché le società, nell'attuare le azioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), diano priorità agli impatti negativi in base alla loro gravità e probabilità e tengano conto della natura e del contesto delle loro operazioni, nonché dell'ubicazione geografica. La gravità è intesa in funzione della portata, dell'ambito e del carattere irrimediabile dell'impatto negativo. Le azioni condotte conformemente al paragrafo 1, lettera c), possono affrontare gli impatti negativi in ordine di priorità. |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti: |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e in tutti i sistemi di gestione e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti: |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società; |
(b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società; il codice di condotta è concepito per garantire il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente da parte della società; |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati. |
(c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza lungo l'intera catena del valore, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta. |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società aggiorni la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale. |
2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società aggiorni e pubblichi la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale. Le politiche del dovere di diligenza delle imprese devono essere pubblicamente accessibili attraverso il punto di accesso unico europeo per almeno 30 anni. |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono a che le società esercitino una politica del dovere di diligenza che sia proporzionata e commisurata alla probabilità e alla gravità dei loro impatti negativi potenziali o effettivi e alla loro situazione specifica, in particolare al loro settore di attività, alle dimensioni e alla lunghezza della loro catena del valore, alle dimensioni della società, nonché alla sua capacità, alle sue risorse e al suo effetto leva. |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari consolidati. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate nell'ambito dei propri mezzi in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare e valutare se esse causano, contribuiscono o sono direttamente collegate agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari, adottando un approccio basato sul rischio. |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri provvedono a che le società stabiliscano se causano, contribuiscono o sono direttamente collegate a impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e a impatti negativi sull'ambiente sulla base di una valutazione del rischio e di una metodologia di monitoraggio basata sul rischio, tenendo conto della probabilità, della gravità e dell'urgenza degli impatti negativi, della natura e del contesto delle loro operazioni, ivi compresi il settore e l'ubicazione geografica, e se le loro attività e i loro rapporti commerciali causano, contribuiscono o sono direttamente collegati a uno qualsiasi di tali impatti negativi. |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società esegua una mappatura della propria catena del valore e, nel debito rispetto della riservatezza commerciale, divulghi pubblicamente le informazioni pertinenti, tra cui nomi, sedi, tipi di prodotti e servizi forniti e altre informazioni pertinenti riguardanti le filiazioni e i rapporti d'affari. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In deroga al paragrafo 1, le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). |
soppresso |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), procede, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, all'individuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, unicamente prima della prestazione del servizio. |
soppresso |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi. |
4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare e valutare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e altri portatori di interessi. Questo approccio nel settore dei servizi finanziari si baserà su chiari orientamenti per il settore finanziario. Gli istituti finanziari regolamentati come anche altre società fanno riferimento alle informazioni pertinenti ottenute da fonti diverse dalle agenzie di rating del credito, agenzie di rating della sostenibilità o amministratori di indici di riferimento. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate e commisurate in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 utilizzando un approccio basato sul rischio, o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente. Le società che sono collegate al potenziale impatto negativo senza causarlo o contribuirvi sono tenute a sfruttare il più possibile il loro effetto leva per prevenire o attutire eventuali impatti residui e sono tenute a fornire assistenza nella riparazione. |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La società è tenuta ove pertinente a: |
2. Al fine di conformarsi al paragrafo 1 del presente articolo, la società è tenuta ove pertinente a: |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a bis) stabilire una strategia di definizione delle priorità in linea con il principio 17 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Le società tengono conto del livello di gravità, probabilità e urgenza dei diversi impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o degli effettivi impatti sull'ambiente, della natura e del contesto delle loro operazioni, dell'ubicazione geografica, della portata dei rischi, della loro entità e della loro eventuale irrimediabilità e, se necessario, si avvalgono della politica di determinazione delle priorità per affrontarli. Nel dare priorità alla loro risposta ai rischi per i diritti umani, le società considerano come fattore predominante la gravità di un impatto negativo, ad esempio quando una risposta ritardata renderebbe l'impatto irrimediabile; |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a ter) le società assicurano altresì che le loro politiche di acquisto non producano o contribuiscano a produrre impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani o impatti negativi effettivi sull'ambiente; |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) chiedere a ciascun partner commerciale con il quale intrattiene un rapporto d'affari diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 4; |
(b) chiedere, se possibile, a ciascun partner commerciale garanzie contrattuali e altre garanzie proporzionate e tenendo conto del diritto della concorrenza quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione. Quando tali garanzie sono ottenute, si applica il paragrafo 4; |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) effettuare gli investimenti necessari per conformarsi al paragrafo 1, ad esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture di produzione; |
(c) stabilire processi e procedure appropriati per conformarsi al paragrafo 1; |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari consolidato qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica; |
(d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica; |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 2, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 4. |
soppresso |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le garanzie contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente. |
Le garanzie contrattuali o non contrattuali sono accompagnate da misure adeguate per valutare la loro efficacia. Ai fini della valutazione dell'efficacia la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente. Le condizioni sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. |
Se le misure per valutare l'efficacia sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri assicurano che l'obbligo generale di diligenza prevalga sempre chiaramente su qualsiasi garanzia contrattuale. Le garanzie contrattuali sono sempre valutate rispetto all'obbligo generale. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti: |
Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, e tenendo debitamente conto degli sforzi della società per avvalersi della sua leva per prevenire o attenuare adeguatamente gli impatti negativi potenziali, la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti, se sono nell'interesse superiore delle potenziali vittime di impatti negativi potenziali ed effettivi, in linea con il disimpegno responsabile, tenendo conto anche della proporzionalità e delle conseguenze delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei potenziali effetti negativi di tali decisioni: |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. |
(b) cessazione, come misura di ultima istanza, del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave o irreversibile. |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. In deroga al paragrafo 5, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito o di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato. |
6. In deroga al paragrafo 5, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a entità che causano o contribuiscono a potenziali effetti negativi ai sensi del paragrafo 1, a cessare il contratto di credito o di prestito o di altro servizio finanziario qualora ciò sia strettamente necessario per impedire il fallimento al soggetto cui il servizio è prestato. La decisione di cessare il contratto di credito, prestito o di altro servizio finanziario in deroga al paragrafo 5, lettera b), può essere presa solo come misura di ultima istanza se gli sforzi in materia di effetto leva delle società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non sono stati in ultima analisi in grado di influenzare l'entità cui viene fornito tale servizio al fine di prevenire o attenuare adeguatamente i potenziali impatti negativi e se la continuazione del contratto di credito, prestito o di altro servizio finanziario è proporzionata alla gravità e alla probabilità del potenziale impatto negativo. |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6. |
1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate e commisurate nell'ambito dei loro mezzi e in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per arrestare gli impatti negativi effettivi che hanno causato o hanno contribuito a causare e che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6. Le società che sono collegate all'impatto negativo senza causarlo o contribuirvi sono tenute a sfruttare nella misura del possibile il loro effetto leva per porre fine agli impatti negativi effettivi. |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società ne minimizzino l'entità. |
2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società tentino di minimizzarne l'entità nella massima misura possibile, continuando al contempo a tentare di arrestare l'impatto negativo. |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società; |
(a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, anche, ove ragionevole e se del caso, mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato e commisurato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società nonché alle sue risorse e al suo effetto leva; |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) stabilire una strategia di definizione delle priorità in linea con il principio 17 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) chiedere a ciascun partner diretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta e, se necessario, di un piano d'azione correttivo, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto partecipino alla catena del valore ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5; |
(c) chiedere, se del caso, a ciascun partner d'affari garanzie contrattuali o non contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta e, se necessario, di un piano d'azione correttivo. Quando tali garanzie sono ottenute, si applica il paragrafo 5; |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) effettuare gli investimenti necessari per conformarsi ai paragrafo 1, 2 e 3, ad esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture di produzione; |
(d) effettuare gli investimenti, se necessario e applicabile, per conformarsi ai paragrafo 1, 2 e 3, ad esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture di produzione; |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari consolidato qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne metta a repentaglio la sostenibilità economica; |
(e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne metta a repentaglio la sostenibilità economica; |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi che risulti impossibile arrestare o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 3, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 5. |
soppresso |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Le garanzie contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente. |
Le garanzie, contrattuali o non contrattuali, sono accompagnate da misure adeguate per valutare la loro efficacia. Ai fini della valutazione dell'efficacia la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente. Le condizioni sono eque, ragionevoli e non discriminatorie. |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. |
Se le misure per valutare l'efficacia sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta una delle azioni seguenti: |
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, e tenendo debitamente conto degli sforzi della società per avvalersi della sua leva per porre fine agli effetti negativi effettivi o al fine di ridurne al minimo la portatala, la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta una delle azioni seguenti se sono nel migliore interesse delle potenziali vittime degli effetti negativi potenziali ed effettivi, in linea con il disimpegno responsabile, tenendo conto anche della proporzionalità e dei potenziali effetti negativi di tali decisioni: |
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave. |
(b) disimpegno responsabile, come misura di ultima istanza, dal rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave. |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito, di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato. |
7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario alle entità che causano o contribuiscono a produrre impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1, a cessare il contratto di credito, di prestito o di altro servizio finanziario laddove ciò sia strettamente necessario per impedire il fallimento al soggetto cui il servizio è prestato. La decisione di cessare il contratto di credito, prestito o di altro servizio finanziario in deroga al paragrafo 6, lettera b), può essere presa come misura di ultima istanza solo se gli sforzi in materia di effetto leva delle società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non sono stati in ultima analisi in grado di influenzare l'entità cui viene fornito tale servizio per porre fine o ridurre al minimo la portata degli effetti negativi effettivi e se la continuazione del contratto di credito, prestito o di altro servizi finanziario è proporzionata alla gravità dell'impatto negativo effettivo. |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Misure adeguate degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi per indurre le loro società partecipate a porre fine agli impatti negativi effettivi da essi prodotti |
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1. Gli Stati membri provvedono a che gli investitori istituzionali e i gestori di attività adottino misure adeguate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo per indurre le loro società partecipate a porre fine agli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati ai sensi dell'articolo 6, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 2. |
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2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che gli investitori istituzionali e i gestori di attività inducano le loro società partecipate a minimizzare l'entità di tale impatto. |
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3. Se del caso, gli investitori istituzionali e i gestori di attività sono tenuti a impegnarsi con la società partecipata ed esercitare i diritti di voto in linea con l'articolo 3 octies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, al fine di indurre l'organo di amministrazione di una società partecipata a terminare l'impatto effettivo o ridurne al minimo la portata. L'intervento auspicato dalla società partecipata è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società partecipata. Analogamente, gli interventi richiesti agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi devono essere proporzionati e commisurati e tenere debitamente conto del loro grado di controllo che esercitano sulla società partecipata. |
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società dia alle persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 la possibilità di presentarle un reclamo qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società istituisca o partecipi a meccanismi di reclamo efficaci a livello operativo che possono essere utilizzati fornendo alle persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 la possibilità di presentarle un reclamo qualora dispongano di informazioni legittime circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa. Il reclamo deve essere giustificato in termini fattuali e adeguatamente documentato. La procedura di reclamo funge sia da meccanismo di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi che da sistema di mediazione ed è sicura, legittima, accessibile ed equa e prevede la possibilità di presentare denunce in forma anonima e riservata. Il ricorso a tali procedure non preclude l'accesso dei ricorrenti ai meccanismi giudiziari. |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri provvedono a che le società siano in grado di fornire un siffatto meccanismo attraverso accordi di collaborazione con altre società, regimi settoriali od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale. |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite; |
(a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere che ne saranno colpite; |
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata; |
(b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e che nutrono un legittimo timore; |
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata. |
(c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, con un interesse legittimo. |
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi i lavoratori e i sindacati interessati. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6. |
3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi i lavoratori e i sindacati interessati. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6. Ciò può avvenire in collaborazione con i regimi settoriali o con le iniziative multipartecipative. |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di: |
4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di chiedere un seguito appropriato al reclamo da parte della società presso la quale hanno presentato il reclamo ai sensi del paragrafo 1. |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito; |
soppresso |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere dei gravi impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. |
soppresso |
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari consolidati per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità riguardo agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi. La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata almeno ogni 12 mesi e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi rilevanti di manifestazione di tali effetti negativi. La politica del dovere di diligenza è aggiornata in base all'esito di tali valutazioni. |
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui una valutazione continua delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità riguardo agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi. La valutazione è effettuata insieme ai sindacati e ai rappresentanti dei lavoratori e in consultazione con i portatori di interessi. Essa si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata periodicamente e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi rilevanti di manifestazione di tali effetti negativi. La politica del dovere di diligenza è aggiornata in base all'esito di tali valutazioni. |
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari. La dichiarazione è pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente. |
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua ufficiale dello Stato membro. La dichiarazione è pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente. |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo. |
La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, la sua concezione, la metodologia, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo. La Commissione provvede a che la comunicazione sia possibile attraverso un modulo di comunicazione semplificato e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, fornisce orientamenti per sostenere le società nell'adempimento dei loro obblighi. |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nell'adottare gli atti delegati, la Commissione garantisce che non vi sia alcuna duplicazione degli obblighi di comunicazione per le società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), che sono soggette a obblighi di comunicazione e prendono in considerazione i principali effetti negativi a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, pur mantenendo pienamente gli obblighi minimi stabiliti nella presente direttiva. |
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__________________ |
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1bis Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1). |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono a che le dichiarazioni annuali predisposte dalle società a norma del presente articolo siano trasmesse all'organismo di raccolta di cui al regolamento [inserire il regolamento ESAP] al fine di rendere accessibili tali informazioni sul punto di accesso unico europeo (ESAP). |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario al fine di agevolare le imprese nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c). |
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario al fine di agevolare le imprese nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c). Essa conferisce priorità all'elaborazione di clausole contrattuali per gestire i rischi ambientali e in materia di diritti umani. |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. |
La Commissione emana, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, orientamenti, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza: |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a) in formato digitale, gratuito e facilmente accessibile; |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b) anche specifici a determinati settori, contesti e ambiti, o determinati impatti negativi; |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c) compresivi di orientamenti pratici sul modo in cui le società e i settori contemplati dalla presente direttiva possono applicare i loro obblighi in materia di dovere di diligenza sulla base dei pertinenti orientamenti settoriali e orizzontali dell'OCSE e delle Nazioni Unite; |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera d (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d) comprensivi di una panoramica delle iniziative di settore applicabili; |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera e (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(e) comprensivi di indicazioni pratiche su come la proporzionalità e la definizione delle priorità, in termini di impatto, settore e area geografica, possono essere applicate agli obblighi in materia di dovuta diligenza in funzione delle dimensioni e del settore dell'impresa; |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera f (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f) adottare e adattare, se del caso, orientamenti sul diritto della concorrenza in relazione ai loro obblighi di diligenza, onde fornire sostegno alle società per facilitare il rispetto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), attraverso l'uso della leva collettiva. |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli orientamenti sono messi a disposizione entro... [18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione riesamina periodicamente la pertinenza dei suoi orientamenti, li adatta alle nuove migliori prassi e pubblica nuovi orientamenti ove necessario. |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le schede informative per paese sono aggiornate regolarmente dalla Commissione e sono rese pubblicamente disponibili in modo da fornire informazioni aggiornate sulle convenzioni e i trattati internazionali ratificati da ciascun partner commerciale dell'Unione. La Commissione raccoglie e pubblica dati commerciali e doganali sull'origine delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti e pubblica informazioni sui rischi di impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla governance associati a determinati paesi o regioni, settori e sottosettori, nonché prodotti. |
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Gli Stati membri forniscono informazioni e un sostegno efficace ai portatori di interessi, che possono includere siti web, piattaforme o portali dedicati, nonché consulenza legale e sostegno amministrativo per rivendicare i diritti conferiti loro dalla presente direttiva. |
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari consolidato nella rispettiva catena del valore ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI che intervengono nelle catene del valore delle società. |
1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, allestisce e gestisce individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari nella rispettiva catena del valore ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI che intervengono nelle catene del valore delle società. |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri possono decidere di non fornire sostegno statale alle società che non rispettano gli obiettivi della presente direttiva. |
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione può integrare le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi. |
3. La Commissione integra le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi. |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione elabora e coordina su base semestrale prove di stress sulla resilienza per le società. Esse si basano su metodologie comuni volte a mappare e valutare la sostenibilità delle catene del valore delle società e fornire risposte preventive e correttive per affrontare i rischi e le vulnerabilità connessi agli impatti negativi nelle loro catene del valore. |
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Una volta all'anno, e più frequentemente se necessario, la Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle valutazioni di cui al paragrafo 3 bis, compresi i principali rischi e vulnerabilità individuati. |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 28 per specificare le informazioni richieste alle società ai fini del paragrafo 1, lettere da a) a f), entro ottobre 2024. |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. |
4. Le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri favoriscono la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Il ricorso ai regimi settoriali e alle iniziative multipartecipative non dispensa la società dalla propria responsabilità individuale di adempiere il dovere di diligenza, né la solleva dalle proprie responsabilità. |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), adotti un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi. Il piano indica in particolare, sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), elabori e pubblichi un piano di transizione quale definito all'articolo 19 bis, paragrafo 2, punto (iii) della direttiva 2022/2464 in cui indica sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto. |
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a che la società includa nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario. |
2. Gli Stati membri provvedono a che la società includa nel piano di transizione obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario. |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri assicurano che ciascuna società tenga debitamente conto dell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nel fissare la remunerazione variabile, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. |
soppresso |
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri. |
7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo e, se del caso, le rispettive competenze di tali autorità, anche sul proprio sito web. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri. |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda. |
7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda, conformemente al diritto nazionale. |
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni delle autorità di controllo riguardo alla conformità di una società alla presente direttiva lascino impregiudicata la responsabilità civile della società ai sensi dell'articolo 22. |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
1. La Commissione stabilisce norme armonizzate relative alle sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le sanzioni adottate sono rese pubbliche. |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte si basano sul fatturato della società. |
soppresso |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'autorità istituisce una banca dati pubblica in cui sono elencate tutte le imprese cui si applica la presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero collaborare con l'autorità per individuare tutte le imprese non europee che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; |
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a) l'elenco delle imprese collega la denominazione di ciascuna impresa alla dichiarazione pubblicata ai sensi dell'articolo 11 o indica altrimenti che l'impresa non ha pubblicato alcuna dichiarazione; |
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b) l'autorità istituisce una banca dati pubblica delle zone ad alto rischio, quali definite all'articolo 3; |
|
c) ogni zona ad alto rischio dovrebbe essere associata a una descrizione dei rischi specifici a cui è soggetta e alla documentazione pertinente in merito a tali rischi. |
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e |
(a) le società non hanno ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e |
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) a seguito di tale inadempienza si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni. |
(b) tale inadempienza ha causato o contribuito all'impatto negativo. |
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Il presente articolo non si applica alle situazioni in cui una società non abbia causato o contribuito a un impatto negativo, ma vi sia un legame diretto tra le operazioni, i prodotti o i servizi della società e un impatto negativo. |
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che la società che è intervenuta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 5, non sia responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. |
Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che la società che ha dimostrato di aver rispettato gli obblighi di cui alla presente direttiva non sia responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. |
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se un impatto negativo non è stato classificato come prioritario a seguito della definizione delle priorità degli impatti negativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, una società non può essere ritenuta responsabile per un rischio che si concretizza da tale impatto negativo, a condizione che la definizione delle priorità dei rischi sia stata accurata in base alla gravità e alla probabilità degli impatti negativi individuati ai sensi dell'articolo 6. |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità di cui al presente paragrafo è tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore. |
soppresso |
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva. |
4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva. |
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 24 |
soppresso |
Sostegno pubblico |
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Gli Stati membri provvedono a che la società che chiede sostegno pubblico certifichi di non avere subito sanzioni per inadempienza degli obblighi della presente direttiva. |
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Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, all'articolo 14, paragrafo 3 quater e all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato. |
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, all'articolo 14, paragrafo 3 quater, e all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 bis |
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Modifica della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori |
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All'allegato I è aggiunto quanto segue: "(67) Direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L ..., ..., pag. ...)." |
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il … [OP: inserire la data corrispondente a 7 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi ed esamina se occorra: |
Entro il … [OP: inserire la data corrispondente a 7 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia nel prevenire potenziali impatti negativi, nel far cessare gli impatti negativi effettivi o nel ridurne al minimo la loro portata a livello globale ed esamina quanto segue: |
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) se la definizione di "catena del valore" per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate debba essere estesa alle PMI; |
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d bis) se sia necessario adottare ulteriori misure legislative in vista di impatti negativi specifici; |
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d ter) il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, compresa la convergenza nell'attuazione delle misure tra gli Stati membri; |
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – lettera d quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d quater) se l'impatto della direttiva sia giustificato e se la stessa abbia conseguito gli obiettivi prefissati, compresi i costi indiretti associati e i relativi benefici economici, sociali e ambientali per le PMI. |
ALLEGATO: elenco delle entità o persone
da cui il relatore per parere ha ricevuto contributi
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:
Entità e/o persona |
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (German Chambers of Industry and Commerce) |
Bundesministerium der Justiz (Federal Ministry of Justice (Germany)) |
European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) |
Global Witness |
Südwind e.V. |
European Trade Union Confederation (ETUC) |
Responsible Business Alliance (RBA) |
Dutch Ministry of Foreign Affairs |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) |
Open Society European Policy Institute |
Andreas STIHL AG & Co. KG |
Bundesarbeitskammer Österreich (Federal Chamber of Labor Austria) |
Shift |
American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU) |
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. ( National Association of German Cooperative Banks |
Kirkland & Ellis International LPP |
Business Europe (Roundtable) |
BlackRock Inc. |
Deutsche Kreditwirtschaft (Association of German Banks) |
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (German Insurance Association) |
Hans-Böckler Stiftung (Hans Böckler Foundation) |
Arbeitgeberverband Gesamtmetall e.V. ( Federation of German Employers' Associations in the Metal and Electrical Engineering Industries) |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e modifica della direttiva (UE) 2019/1937 |
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Riferimenti |
COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 4.4.2022 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ECON 4.4.2022 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
15.9.2022 |
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Relatore(trice) per parere Nomina |
René Repasi 3.3.2022 |
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Esame in commissione |
17.11.2022 |
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Approvazione |
24.1.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 23 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Csaba Molnár, Denis Nesci, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Eva Maria Poptcheva, Dorien Rookmaker, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Herbert Dorfmann, Gianna Gancia, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Ville Niinistö, Erik Poulsen, René Repasi |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Susanna Ceccardi, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Pierre Larrouturou, Marian-Jean Marinescu, Theresa Muigg, Alessandro Panza |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
32 |
+ |
Renew |
Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Marek Belka, Pascal Durand, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Pedro Marques, Csaba Molnár, Theresa Muigg, René Repasi, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli |
The Left |
José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun |
23 |
- |
ECR |
Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Denis Nesci, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt |
ID |
Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Valentino Grant, Alessandro Panza, Marco Zanni |
NI |
Andor Deli |
PPE |
Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Aušra Maldeikienė, Marian-Jean Marinescu, Ralf Seekatz, Inese Vaidere |
1 |
0 |
PPE |
Frances Fitzgerald |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (9.3.2023)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))
Relatrice per parere: Samira Rafaela
BREVE MOTIVAZIONE
Una condotta d'impresa responsabile è parte integrante dell'impegno dell'Unione europea a favore di un lavoro dignitoso in tutto il mondo ed è inoltre dimostrazione di come l'economia sociale di mercato europea può rinnovare le pratiche di governance economica esistenti al fine di promuovere la transizione giusta verso la sostenibilità, nonché sostenere i nostri impegni a favore dei diritti umani e della dignità. L'Unione europea sarà leader mondiale nel promuovere il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e, dando l'esempio, ispirerà le società di paesi terzi a realizzare le ambizioni espresse nella presente direttiva. La relatrice è fermamente convinta che la politica del dovere di diligenza sarà efficace se porrà i diritti inviolabili delle persone e il loro diritto a un ambiente pulito al di sopra di obsoleti interessi commerciali parassitari.
La relatrice accoglie con favore la proposta presentata dalla Commissione europea e, con i suoi emendamenti, intende rafforzare la proposta di direttiva, tra l'altro, integrando fortemente i rappresentanti dei lavoratori e le parti sociali, tenendo conto della sensibilità alle questioni di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, ampliando l'ambito di applicazione allo scopo di affrontare tutte le attività economiche a rischio elevato e adottare un approccio orientato alle vittime. In tutto il testo, le società sono considerate partner. La relatrice sottolinea l'importanza di mantenere la coerenza con le pratiche e le norme esistenti, come i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
La relatrice considera le PMI europee partner di rilievo per liberare il pieno potenziale della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Le imprese europee, a prescindere dalle loro dimensioni, saranno indirettamente impattate dalla presente direttiva e tutte meritano di essere sostenute nell'adempimento dei loro obblighi. Tutte le imprese svolgono un ruolo cruciale nel prevenire, affrontare e correggere gli impatti negativi sull'uomo o sull'ambiente. Ecco perché gli emendamenti proposti dalla relatrice rafforzano la capacità delle società di esercitare la dovuta diligenza, in virtù dell'obbligo che incombe degli Stati membri di fornire modelli su misura, orientamenti settoriali e formazione, nonché di facilitare la creazione di reti e/o piattaforme. Esempi pratici sul campo hanno dimostrato l'efficienza e l'efficacia di tali piattaforme di supporto al dovere di diligenza nel ridurre gli oneri amministrativi e sfruttare le competenze collettive delle società.
Inoltre, l'ambito di applicazione è stato ampliato per includere attività economiche chiave ad alto rischio, come ad esempio le imprese finanziarie, come raccomandato dalle linee guida dell'OCSE per la condotta d'impresa responsabile. È infatti irresponsabile escludere dagli obiettivi della presente direttiva il settore che è parte integrante di tutte le società che dovranno esercitare la dovuta diligenza. Tutte le attività devono impegnarsi a favore di una condotta responsabile.
La relatrice è convinta che la direttiva non sarà efficace senza l'integrazione di una prospettiva sensibile alle specificità di genere. La direttiva, così come è stata proposta, non ha affrontato sufficientemente la dimensione di genere della condotta responsabile delle imprese. Un approccio "indifferente al genere" non promuoverà efficacemente il lavoro dignitoso nelle catene del valore mondiali. Nello specifico, la relatrice include espressamente il settore ricettivo e turistico per tale ragione, dal momento che, a fronte di una sovrarappresentanza femminile in questo settore, ai livelli più elevati dell'occupazione e del management le donne risultano sottorappresentate e di conseguenza possono venire a trovarsi in posizioni precarie.
Infine, la relatrice ritiene che il coinvolgimento significativo delle persone e dei gruppi potenzialmente interessati debba avere un ruolo centrale nella direttiva, come evidenziato dagli emendamenti concernenti la procedura di reclamo. Tali gruppi potenzialmente interessati includono popoli indigeni, donne, minori e difensori dei diritti umani e dell'ambiente. Allo stesso modo, gli informatori devono essere protetti in quanto potrebbero rivelare impatti negativi che altrimenti non sarebbero stati scoperti. La relatrice è del parere che un impegno significativo delle società sarà indispensabile ai fini dell'impatto e del successo della presente direttiva.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Nella comunicazione su un'Europa sociale forte per una transizione giusta75 la Commissione si è impegnata a migliorare l'economia sociale di mercato europea per realizzare una transizione giusta alla sostenibilità. La presente direttiva contribuirà al pilastro europeo dei diritti sociali, che promuove diritti che garantiscono condizioni di lavoro eque. Si inserisce nelle politiche e nelle strategie dell'UE relative alla promozione del lavoro dignitoso in tutto il mondo, anche nelle catene globali del valore, come indicato nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo76. |
(3) Nella comunicazione su un'Europa sociale forte per una transizione giusta75 la Commissione si è impegnata a migliorare l'economia sociale di mercato europea per realizzare una transizione giusta alla sostenibilità. La presente direttiva contribuirà al pilastro europeo dei diritti sociali ("il pilastro"), che promuove diritti a garanzia di condizioni di vita dignitose e condizioni di lavoro eque. Darà inoltre maggiore visibilità e titolarità al pilastro tra le società, il cui coinvolgimento è indispensabile per un'efficace attuazione del pilastro stesso. Si inserisce nelle politiche e nelle strategie dell'UE relative alla promozione del lavoro dignitoso in tutto il mondo, anche nelle catene globali del valore, come indicato nella comunicazione della Commissione sul lavoro equo e dignitoso in tutto il mondo76. Tra le condizioni di lavoro dignitose rientrano anche la sicurezza del lavoro, l'orario di lavoro, retribuzioni adeguate, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata nonché la salute e la sicurezza. |
__________________ |
__________________ |
75 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (COM(2020) 14 final). |
75 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (COM(2020) 14 final). |
76 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final). |
76 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final). |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 bis) Onde rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le problematiche dei diritti umani, la selezione delle zone geografiche ad alto rischio ai fini della presente direttiva dovrebbe essere basata sulle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani e la democrazia elaborate dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), ed essere oggetto di riesame annuale; |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(26 bis) Al fine di conseguire un attuazione efficace della presente direttiva, la Commissione dovrebbe prevedere uno strumentario volto a fornire assistenza pratica alle società affinché queste possano soddisfare i requisiti di dovuta diligenza, ad esempio attraverso punti di contatto, la condivisione delle migliori pratiche o serie standardizzate di principi da applicare quale base per un codice di condotta. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare. |
(32) Qualora non sia in grado di prevenire, attenuare, arrestare o ridurre al minimo contemporaneamente l'intera portata degli impatti negativi individuati, siano essi effettivi e potenziali, la società dovrebbe attribuire loro un ordine di priorità in base alla gravità e alla probabilità dell'impatto negativo sulla base di consultazioni con i portatori di interessi implicati e, se del caso, con altri pertinenti portatori di interessi. In linea con il quadro internazionale pertinente, la gravità di un impatto negativo dovrebbe essere valutata in base alla sua severità (entità dell'impatto negativo), al numero di persone colpite o all'estensione dell'ambiente colpito (portata dell'impatto negativo) e alla difficoltà di ripristinare la situazione esistente prima dell'impatto (irrimediabilità dell'impatto negativo). La strategia di definizione delle priorità garantisce inoltre che tutti gli impatti negativi siano affrontati entro un termine ragionevole. In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono a seguito del loro coinvolgimento significativo. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, anche in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile, con la strategia dell'UE sui diritti dei minori e con l'obiettivo delle Nazioni Unite di eliminare il lavoro minorile a livello mondiale entro il 2025. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Allo stesso modo, le donne in condizioni di lavoro precarie potrebbero trovarsi ad affrontare impatti negativi più gravi sui diritti umani, aumentando così la loro vulnerabilità. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare, adoperandosi nel contempo per agire nel migliore interesse dei gruppi colpiti. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 42
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. |
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È auspicabile prestare particolare attenzione all'accessibilità di tale meccanismo di reclamo e alla tutela del reclamante, in particolare delle donne, delle persone vulnerabili, delle persone con disabilità e dei minori. Nell'esercizio di tale diritto, dovrebbero essere adeguatamente tutelati anche i lavoratori e i loro rappresentanti. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata, le organizzazioni della società civile, difensori dei diritti umani e dell'ambiente attivi nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano comprovatamente a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Gli Stati membri dovrebbero fornire alle società un quadro, in conformità del diritto del lavoro e delle prassi nazionali in materia, in merito alla procedura che esse dovrebbero predisporre per il trattamento di tali reclami. Le società dovrebbero informare i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori di tali procedure e delle relative misure. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare efficaci mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo in forma scritta e, se richiesto dal reclamante, mediante adeguati mezzi di comunicazione. Il seguito dato dovrebbe essere basato sui fatti e fornire prove a sostegno delle spiegazioni. I reclamanti dovrebbero avere il diritto di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società, una volta che queste ultime abbiano dato seguito al reclamo. Le società possono collaborare con i partner commerciali e soggetti, anche attraverso pertinenti iniziative industriali e multilaterali, quando trattano reclami in cui i rispettivi reclamanti e reclami sono identici, ad esempio tramite lo scambio di informazioni, indagini congiunte o attività di monitoraggio in comune. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 48
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(48) Al fine di integrare il sostegno degli Stati membri alle PMI, la Commissione può basarsi sui vigenti strumenti, progetti e altre azioni dell'UE che contribuiscono all'attuazione del dovere di diligenza nell'UE e nei paesi terzi. Può istituire nuove misure di sostegno che aiutino le imprese, comprese le PMI, nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, tra cui un osservatorio per la trasparenza della catena del valore e l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi. |
(48) Al fine di integrare il sostegno degli Stati membri alle PMI, la Commissione può basarsi sui vigenti strumenti, progetti e altre azioni dell'UE che contribuiscono all'attuazione del dovere di diligenza nell'UE e nei paesi terzi. Può istituire nuove misure di sostegno che aiutino le imprese, comprese le PMI, nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, tra cui un osservatorio per la trasparenza della catena del valore e l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi. La Commissione potrebbe altresì condividere e porre in evidenza le prassi nazionali adottate dalle organizzazioni di categoria, che consentono alle microimprese/alle PMI di rispondere efficacemente ai requisiti di governance in modo idoneo alle loro capacità e alle loro specificità. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 64 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(64 bis) Gli obblighi per le società stabiliti nella presente direttiva per quanto riguarda gli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente non dovrebbero avere un impatto negativo su quegli stessi diritti, compreso il diritto alla libertà di associazione, di riunione, di organizzazione e di contrattazione collettiva. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi quando talune società (un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE e un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 6, punto 1, della direttiva (UE) 2016/2341) instaurano un rapporto, ai fini dell'erogazione di pensioni aziendali e professionali, con un soggetto giuridico che è tenuto a sottoscrivere schemi pensionistici aziendali e professionali per i suoi dipendenti. L'esclusione di tale rapporto specifico garantirà che le società che erogano pensioni aziendali o professionali e i soggetti giuridici che agiscono in qualità di datori di lavoro possano sempre adempiere ai loro obblighi, compresi quelli derivanti da contratti collettivi, di erogare pensioni aziendali o professionali ai loro dipendenti. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti: |
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, un organico minimo di 150 dipendenti, purché almeno il 50 % del suo fatturato netto sia stato generato da una o più delle attività ad alto rischio seguenti: |
i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; |
i) fabbricazione di tessuti, articoli di abbigliamento, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, abbigliamento e calzature1 bis; |
ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; |
ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande2 bis; |
iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). |
iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)3 bis; |
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iii bis) attività di costruzione4 bis; |
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iii ter) prestazione di servizi finanziari, quali prestiti, crediti, finanziamenti, pensioni, finanziamenti di mercato, gestione del rischio, servizi di pagamento, cartolarizzazione, servizi assicurativi o riassicurativi, servizi e attività di investimento e altri servizi finanziari5 bis; |
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iii quater) produzione di soluzioni hardware e software, tra cui intelligenza artificiale, sorveglianza, riconoscimento facciale, archiviazione o trattamento dei dati, servizi di telecomunicazione, tra cui fornitori di servizi Internet6 bis; |
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iii quinquies) attività lavorative e servizi domestici e di pulizia, turismo e accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza sociale e assistenza agli anziani7 bis; |
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iii sexies) produzione e fornitura di energia, fornitura di acqua, gas, vapore, condizionamento dell'aria nonché gestione delle acque reflue e dei rifiuti8 bis; |
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iii septies) prestazione di servizi di audit e di certificazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti derivanti dalle disposizioni della presente direttiva; |
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iii octies) trasporti, logistica e stoccaggio9 bis; |
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iii nonies) fabbricazione e lavorazione di materie plastiche; |
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1 bis http://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm |
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2 bishttps://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm |
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2 bishttps://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm; http://mneguidelines.oecd.org/child-labour-risks-in-the-minerals-supply-chain.htm |
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4 bis https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf |
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5 bishttps://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm |
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6 bis file:///C:/Users/cdheret/Downloads/G2232396.pdf |
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7 bis https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-543-achtung-von-menschenrechten-entlang-globaler-wertschoepfungsketten.pdf?__blob=publicationFile&v=1 |
|
8 bis https://idsn.org/wp-content/uploads/2015/02/SR_on_Water_and_Sanitation_-_references_to_CBD_August_20141.pdf |
|
9 bis https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_742633.pdf |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato, parte I, sezione 2; |
(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone o gruppi di persone causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato, parte I, sezione 2. Il presente allegato dovrebbe essere riesaminato periodicamente. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari; |
(n) "portatori di interessi": lavoratori che lavorano per la società e le sue filiazioni, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, nonché altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti e i loro rappresentanti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari; |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società; |
b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi i dirigenti, i dipendenti, i loro rappresentanti e le filiazioni della società. Il codice di condotta è elaborato in consultazione con i lavoratori, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori ed è messo a disposizione del pubblico per facilitarne l'accesso a tutte le parti coinvolte e a tutti i portatori di interessi. Il codice di condotta è concepito in modo da garantire che la società rispetti i diritti umani, l'ambiente e il buongoverno ed è in linea con il fondamentale valore dell'UE di un elevato grado di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della parità tra uomini e donne, con le convenzioni internazionali di cui all'allegato, parte I, sezione 2, nonché con il pertinente diritto dell'Unione, anche in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Il codice di condotta si basa su orientamenti europei che dovrà elaborare la Commissione con un insieme standardizzato di principi, previa consultazione delle parti sociali. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi. |
4. Gli Stati membri provvedono a che le società si valgano di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare e valutare gli effetti negativi sui diritti umani e sull'ambiente di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative, tra cui dati disaggregati, anche per sesso, che consentano di individuare tendenze specifiche di genere. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi interessati e potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori e, se del caso, altri portatori di interessi, quali ad esempio le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani e ambientali I portatori di interessi varieranno in funzione della natura degli impatti, effettivi o potenziali, del settore interessato e dell'area geografica interessata in cui si svolgono le attività dell'impresa. |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. L'individuazione e la valutazione degli impatti negativi, effettivi e potenziali, tengono conto del modo in cui le attività dell'impresa potrebbero incidere o stanno già incidendo specificamente su diversi gruppi, prestando particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte gli individui appartenenti a gruppi o popolazioni svantaggiati o emarginati o che potrebbero rischiare di trovarsi in situazioni di vulnerabilità, come le donne, i minori, i migranti, le popolazioni indigene e le persone con disabilità. Tale considerazione si basa sulle convenzioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali di cui all'allegato, parte I, sezione 2, sostenuta da una valutazione sensibile alla dimensione di genere che tenga conto dell'incidenza differenziata sugli uomini e sulle donne e del ricorso a un approccio basato sui diritti dei minori. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi; |
a) data la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per monitorare i progressi. Tale piano d'azione preventivo è sensibile alle specificità di genere prendendo in considerazione l'incidenza differenziata sugli uomini e sulle donne, e tiene conto delle sfide legate all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Il piano operativo di prevenzione è predisposto, ove pertinente, con il coinvolgimento significativo, ad esempio mediante procedure di consultazione, dei portatori di interessi e, se del caso, con altre pertinenti parti interessate; Se una società non è in grado di prevenire contemporaneamente tutti i potenziali impatti negativi individuati, predispone e attua una strategia di definizione delle priorità in consultazione con le parti coinvolte e, se del caso, con altri portatori di interessi, che tenga conto del livello di gravità e probabilità, della durata, della diffusione e della reversibilità dei vari impatti negativi potenziali sui diritti umani, l'ambiente e il clima. Tutti gli impatti e rischi negativi sono affrontati entro un periodo di tempo ragionevole. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società; |
a) invertire l'impatto negativo o, se impossibile, neutralizzarne e minimizzarne sensibilmente l'entità, anche mediante politiche sensibili e, se del caso, il pagamento di un risarcimento alle persone, ai gruppi di persone o ai soggetti colpiti e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto in consultazione con i portatori di interessi; |
b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per monitorare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto con il coinvolgimento significativo, anche mediante procedure di consultazione, dei portatori di interessi e, se del caso, con altre pertinenti parti interessate. Tale piano correttivo è messo a disposizione del pubblico e monitorato in consultazione con i rappresentanti dei portatori di interessi coinvolti. Se la società non è in grado di arrestare o attenuare contemporaneamente tutti gli impatti negativi effettivi, il piano in questione comprende una strategia di definizione delle priorità che tenga conto del livello di severità e della probabilità, durata, diffusione e reversibilità di ciascun impatto negativo effettivo sui diritti umani, ambiente e il clima. Tutti gli impatti e rischi negativi sono affrontati entro un periodo di tempo ragionevole; |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a che possano presentare reclamo: |
2. Gli Stati membri provvedono a che le società dispongano di procedure di reclamo legittime, accessibili, prevedibili, eque, trasparenti e compatibili con i diritti, prestando particolare attenzione alla tutela delle persone colpite e dei loro rappresentanti. Gli Stati membri provvedono affinché le società adottino e mettano in atto politiche e processi volti a mantenere l'indipendenza delle procedure di reclamo, a garantire la sensibilità di genere e a rispondere alle esigenze delle persone che possono essere maggiormente a rischio di vulnerabilità o emarginazione, non da ultimo eliminando gli ostacoli al loro accesso. Le informazioni sono pubblicate in modo tale da non mettere a repentaglio la sicurezza dei portatori di interessi, in particolare senza divulgarne l'identità, e da impedire eventuali ritorsioni imputabili al ricorso alle procedure di reclamo. Possono presentare reclamo: |
a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite; |
a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite; |
b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata; |
b) i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata; |
c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata. |
c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata; |
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c bis) le persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di: |
4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante o il suo rappresentante abbia riceva informazioni tempestive sulle misure e sulle azioni intraprese nell'ambito di uno specifico reclamo presentato e abbia il diritto di: |
a) chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito; |
a) ricevere entro un termine ragionevole un seguito adeguato al reclamo, per iscritto e, se richiesto dal reclamante, mediante adeguati mezzi di comunicazione, dalla società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1, fornendo in tal modo una spiegazione motivata per determinare se un reclamo è stato considerato infondato o fondato, e |
b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere dei gravi impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. |
b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere dei gravi impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo e, se il reclamo è stato considerato fondato, per discutere di eventuali azioni correttive. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) ottenere una riparazione completa o un contributo alla riparazione completa degli impatti negativi effettivi. La riparazione è proporzionata all'entità e alla portata dell'impatto negativo. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b ter) accedere alla procedura per le segnalazioni circostanziate di cui all'articolo 19, alla responsabilità civile di cui all'articolo 22 o a qualsiasi altro meccanismo giudiziario o di trattamento dei reclami non giudiziari. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. gli Stati membri provvedono a che qualsiasi sforzo di riparazione non giudiziale sia parallelo all'incoraggiamento della contrattazione collettiva e al riconoscimento dei sindacati e non comprometta in alcun modo il ruolo dei sindacati legittimi nell'affrontare le controversie in materia di lavoro. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione a livello aziendale non impedisce al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Orientamenti |
Orientamenti e sostegno su misura alle società |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma unico
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. |
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi, tra cui le parti sociali interprofessionali e settoriali europee, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Consiglio europeo per l'innovazione, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (EISMEA e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, come le Nazioni Unite, l'OIL e il Consiglio d'Europa, emana orientamenti, anche specifici a determinati settori, determinati impatti negativi e zone geografiche ad alto rischio, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. Tali orientamenti si basano su lavori e studi già esistenti, quali le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, e sono stabiliti in modo tale da avere una specifica dimensione di genere e includere, se del caso, aspetti relativi ai gruppi in situazioni vulnerabili, come le persone con disabilità. Gli orientamenti tengono conto dei regimi settoriali già esistenti in materia di dovere di diligenza e delle informazioni relative a determinate zone geografiche. Essi sono in formato digitale e facilmente accessibile e sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione riesamina periodicamente la pertinenza degli orientamenti e li adatta alle nuove esigenze e prassi eccellenti, sulla base di informazioni regolarmente aggiornate sugli impatti negativi potenziali o effettivi relativi ai diritti umani, all'ambiente e alla governance associati a determinati paesi e regioni, settori e attività economiche. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali interprofessionali e settoriali, nonché con i rappresentanti delle imprese e sulla base degli orientamenti forniti dalla Commissione, sviluppano piattaforme digitali con orientamenti per le imprese su come definire politiche e metodologie in materia di dovere di diligenza per valutare, individuare, evitare e arrestare gli impatti negativi effettivi e potenziali, nonché elaborare un piano d'azione preventivo e correttivo. Tali piattaforme coprono le diverse situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e forniscono modelli su misura per le imprese, adattati ai rischi effettivi o potenziali che possono incontrare. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Gli orientamenti, gli strumenti e le metodologie di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, sono accessibili anche alle imprese escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva ma che potrebbero subire un impatto indiretto. Lo scopo del sostegno mirato è incentivare le società di tutte le dimensioni a esercitare il dovere di diligenza e migliorare la propria capacità di farlo. Gli Stati membri garantiscono che le PMI ricevano un sostegno completo e su misura, come ad esempio mediante possibilità di formazione e la creazione di una piattaforma di networking e condivisione delle conoscenze per la diffusione di prassi eccellenti e iniziative a livello transettoriale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 bis. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Violazioni dei diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani |
1. Violazione dei diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 7 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis. Violazione del diritto a condizioni di lavoro sane e sicure in conformità della convenzione dell'OIL sulla salute e la sicurezza sul lavoro e della convenzione dell'OIL sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro; |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 21 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
21 bis. Violazione del diritto al lavoro (ad esempio, l'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali). |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 21 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
21 ter. Violazione del divieto di violenza o molestie nei confronti delle donne (ad esempio, la Convenzione 190 dell'OIL, la Convenzione di Istanbul del Consigli d'Europa). |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 21 quater (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
21 quater. Violazione dei diritti senza discriminazione tra uomini e donne come indicato (ad esempio, agli articoli 1 e 2 della CEDAW e all'articolo 3 dell'ICCPR). |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 2 – trattino 3 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 2 – trattino 9 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 2 – trattino 10 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e di altre persone che lavorano nelle zone rurali |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 2 – trattino 14 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (n. 169) |
|
Convenzione sulla violenza e sulle molestie dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 2019 (n. 190) |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 2 – trattino 15 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Convenzione concernente la sicurezza, la salute dei lavoratori e l'ambiente di lavoro, 1981 (n. 155) |
|
Quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006 (n. 187) |
|
Convenzione europea dei diritti dell'uomo |
|
Carta sociale europea |
|
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea |
|
Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 2 – trattino 15 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 2 – trattino 15 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – punto 2 – trattini da 15 quinquies (nuovo) a 15 undecies (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Convenzione concernente la sicurezza, la salute dei lavoratori e l'ambiente di lavoro, 1981 (n. 155) e relativo protocollo del 2002 |
|
– Quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006 (n. 187) |
|
– Convenzione sulla violenza e sulle molestie dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 2019 (n. 190) |
|
– Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica |
|
– Carta sociale europea |
|
– Convenzione europea dei diritti dell'uomo |
|
– Carta dei diritti fondamentali |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e modifica della direttiva (UE) 2019/1937 |
|||
Riferimenti |
COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD) |
|||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 4.4.2022 |
|
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 4.4.2022 |
|||
Commissioni associate - annuncio in aula |
15.9.2022 |
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Relatrice per parere: Nomina |
Samira Rafaela 5.9.2022 |
|||
Esame in commissione |
8.11.2022 |
|
|
|
Approvazione |
1.3.2023 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 20 1 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
João Albuquerque, Marc Angel, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Loucas Fourlas, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Radan Kanev, Ádám Kósa, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Jörg Meuthen, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marc Botenga, Gheorghe Falcă, Lina Gálvez Muñoz, José Gusmão, Pierre Larrouturou, Antonius Manders, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Marie-Pierre Vedrenne |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
28 |
+ |
Renew |
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Max Orville, Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne |
S&D |
João Albuquerque, Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Evelyn Regner, Daniela Rondinelli, Marianne Vind |
The Left |
Marc Botenga, Leila Chaibi, José Gusmão, Nikolaj Villumsen |
Verts/ALE |
Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri |
20 |
- |
ECR |
Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło |
ID |
Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli |
NI |
Ádám Kósa, Jörg Meuthen |
PPE |
David Casa, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Radan Kanev, Miriam Lexmann, Antonius Manders, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh |
1 |
0 |
Renew |
Dragoş Pîslaru |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (10.2.2023)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9‑0050/2022 – 2022/0051(COD))
Relatore per parere: Tiemo Wölken
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo. |
(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) afferma che la politica dell'Unione dovrebbe contribuire alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o globale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e ambientali e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende, tra l'altro, la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo. |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Un elevato livello di protezione e il miglioramento qualitativo dell'ambiente e la promozione dei valori fondamentali europei si annoverano tra le priorità dell'Unione indicate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il Green Deal europeo"74. Tali obiettivi richiedono il coinvolgimento non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, in particolare delle società. |
(2) Un elevato livello di protezione e il miglioramento qualitativo dell'ambiente, il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e la promozione dei valori fondamentali europei si annoverano tra le priorità dell'Unione indicate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il Green Deal europeo"74. Tali obiettivi richiedono il coinvolgimento non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, in particolare delle società. |
__________________ |
__________________ |
74 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final). |
74 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final). |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, in particolare quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione77 e a livello nazionale78 diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori. |
(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, in particolare quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani, l'ambiente e il clima va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce dell'esigenza di una sostenibilità a lungo termine quale prerequisito per garantire lo sviluppo economico alle generazioni future, nonché delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione77 e a livello nazionale78 diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori. |
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77 "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio |
77 "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio |
78 Ad esempio https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission |
78 Ad esempio https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Gli accordi internazionali siglati nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica di cui l'Unione e gli Stati membri sono parti, come il recente "quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità", stabiliscono obiettivi e traguardi precisi per affrontare il collasso globale della biodiversità, tra cui il ripristino, la conservazione, l'arresto dell'estinzione delle specie, la riduzione dei rischi associati ai pesticidi e le sovvenzioni dannose per l'ambiente. Si considera che un ruolo fondamentale per il conseguimento di questi obiettivi incomba al settore privato, in particolare tramite le strategie di investimento che attua. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Nella normativa europea sul clima86 l'Unione si è inoltre impegnata per legge a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Entrambi gli impegni richiedono una modifica delle modalità di produzione e di acquisto delle società. Il piano della Commissione per l'obiettivo climatico 203087 presenta una modellizzazione dei diversi livelli di riduzione delle emissioni richiesti ai diversi settori economici, sebbene debbano tutti, in qualsiasi scenario, ridurle sensibilmente per permettere all'Unione di conseguire gli obiettivi climatici che si è data. Il piano sottolinea inoltre che "la modifica delle regole e delle prassi relative al governo societario, compresa la finanza sostenibile, porterà manager e imprenditori a dare priorità agli obiettivi di sostenibilità nelle loro azioni e strategie." La comunicazione sul Green Deal europeo del 201988 stabilisce che tutte le azioni e le politiche dell'UE debbano convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile. Stabilisce inoltre che la sostenibilità debba essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria. |
(9) Nella normativa europea sul clima86 l'Unione si è inoltre impegnata per legge a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Entrambi gli impegni richiedono una modifica delle modalità di produzione e di acquisto delle società. Il piano della Commissione per l'obiettivo climatico 203087 presenta una modellizzazione dei diversi livelli di riduzione delle emissioni richiesti ai diversi settori economici, sebbene debbano tutti, in qualsiasi scenario, ridurle sensibilmente per permettere all'Unione di conseguire gli obiettivi climatici che si è data. Il piano sottolinea inoltre che "la modifica delle regole e delle prassi relative al governo societario, compresa la finanza sostenibile, porterà manager e imprenditori a dare priorità agli obiettivi di sostenibilità nelle loro azioni e strategie.". Il programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 ("8° PAA")87bis mira ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra, resiliente e competitiva, nonché a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, mediante, tra l'altro, l'interruzione e l'inversione della perdita di biodiversità. L'8º PAA ha anche l'obiettivo prioritario a lungo termine, da conseguire al più tardi entro il 2050, che le persone vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, in un'economia del benessere senza sprechi, in cui la crescita è rigenerativa, la neutralità climatica all'interno dell'Unione è stata raggiunta e le diseguaglianze sono state ridotte in misura significativa. La comunicazione sul Green Deal europeo del 201988 stabilisce che tutte le azioni e le politiche dell'UE debbano convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile. Stabilisce inoltre che la sostenibilità debba essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria. |
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86 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") PE/27/2021/REV/1 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). |
86 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") PE/27/2021/REV/1 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). |
87 SWD/2020/176 final. |
87 SWD/2020/176 final. |
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87bis Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 114.12.2022, pag. 22). |
88 COM/2019/640 final. |
88 COM/2019/640 final. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il piano d'azione per l'economia circolare91, la strategia sulla biodiversità92, la strategia dal produttore al consumatore93, la strategia in materia di sostanze chimiche94, l'"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"95, l'industria 5.096, il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali97 e il riesame della politica commerciale del 202198 elencano tra i loro elementi un'iniziativa sul governo societario sostenibile. |
(11) Il piano d'azione per l'economia circolare91, la strategia sulla biodiversità92, la strategia dal produttore al consumatore93, la strategia in materia di sostanze chimiche94, la strategia farmaceutica94bis, il piano d'azione dell'UE "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" del 202194ter, l'"Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa"95, l'industria 5.096, il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali97 e il riesame della politica commerciale del 202198 elencano tra i loro elementi un'iniziativa sul governo societario sostenibile. Gli obblighi di diligenza previsti dalla presente direttiva dovrebbero pertanto contribuire a preservare e ripristinare la biodiversità e a migliorare lo stato dell'ambiente, in particolare dell'aria, dell'acqua e del suolo. Dovrebbero inoltre contribuire ad accelerare la transizione verso un'economia circolare non tossica nonché al conseguimento degli obiettivi del piano d'azione "inquinamento zero" volti a creare un ambiente privo di sostanze tossiche e a proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi connessi all'ambiente. |
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91 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final). |
91Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final). |
92 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final). |
92 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final). |
93 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)381 final). |
93 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)381 final). |
94 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final). |
94 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final). |
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94bis Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia farmaceutica per l'Europa" (COM(2020) 761 final). |
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94ter Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final). |
95 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final). |
95 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final). |
96 Industria 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_it |
96 Industria 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_it |
97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/it/ |
97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/it/ |
98 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021) 66 final). |
98 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021) 66 final). |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe limitare gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari consolidati. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari consolidati si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa. |
(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe applicare gli obblighi di diligenza a tutti i rapporti d'affari. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957103, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante. |
(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957103, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante. |
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103 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16). |
103 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16). |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). Date le sue specificità, in particolare per quanto riguarda la catena del valore e i servizi offerti, il settore finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo, è opportuno contemplare in questo settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata. |
(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani, all'ambiente e al clima, è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti: fabbricazione di tessuti, pellicce, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, prodotti animali, legname, alimenti e bevande; energia ed estrazione di risorse, compresi estrazione, trasporto e trattamento di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). Date le sue specificità, in particolare per quanto riguarda la catena del valore e i servizi offerti, il settore finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo, è opportuno contemplare in questo settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 bis) La presente direttiva riconosce l'approccio "One Health" come approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, sono strettamente interconnesse e interdipendenti. La presente direttiva, pertanto, tiene conto del ruolo fondamentale del settore sanitario nell'adattamento ai cambiamenti climatici e si impegna a rendere i nostri sistemi sanitari sostenibili dal punto di vista ambientale, climaticamente neutri e resilienti al più tardi entro il 2050. Le imprese dei settori interessati dovrebbero adoperarsi per garantire il rispetto delle cinque libertà per il benessere degli animali. Per quanto riguarda l'acquacoltura, dovrebbero essere pienamente rispettate le norme del codice sanitario per gli animali acquatici stabilite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) relative al trasporto e alla macellazione nonché le linee guida per il benessere dei pesci elaborate dalla Piattaforma europea per il benessere degli animali relative alla qualità dell'acqua e alla manipolazione per il benessere dei pesci di allevamento vertebrati. Per quanto riguarda l'impegno del G7 a riconoscere il rapido aumento della resistenza antimicrobica acquisita su scala globale, è necessario promuovere l'uso prudente e responsabile degli antibiotici nei farmaci per uso umano e veterinario, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sepsi, guidare lo sviluppo di sistemi di sorveglianza integrati basati su un approccio "One Health", e contemporaneamente promuovere l'accesso agli antimicrobici, rafforzare la ricerca e l'innovazione per i nuovi antibiotici nell'ambito di partenariati internazionali e incentivare lo sviluppo di nuovi trattamenti antimicrobici con particolare attenzione agli incentivi di richiamo (pull). |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più settori ad alto impatto, e questo a decorrere da due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva. |
(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente delle attività, dei prodotti e dei servizi delle società, delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) Le società che fanno parte di un gruppo, quali le filiazioni e le società madri, non sempre hanno la stessa catena del valore. Tuttavia, è possibile che i processi e le azioni di diligenza siano effettuati a livello del gruppo. A tale riguardo, le società madri possono adempiere agli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva per conto delle società, loro filiazioni, che ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della presente direttiva. |
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi associati alle categorie ambientali della mitigazione dei cambiamenti climatici, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, dell'uso sostenibile e della protezione delle risorse idriche, marine e del suolo, della transizione verso un'economia circolare, della prevenzione e del controllo dell'inquinamento, comprese le sostanze nocive, della protezione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e causati dal mancato rispetto degli obblighi in linea con le pertinenti disposizioni degli strumenti elencati nell'allegato della presente direttiva. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere una procedura di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi. |
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani, ambiente e clima per quanto riguarda le attività che svolgono, i loro prodotti e servizi, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali con obiettivi e misure a breve, medio e lungo termine, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani, sull'ambiente e sul clima, e minimizzarne l'entità, impegnarsi in modo significativo con i portatori di interessi, instaurare e mantenere una procedura di reclamo, monitorare e valutare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono e impegnarsi in modo significativo con i portatori di interessi. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 bis) Gli obblighi di diligenza dovrebbero essere riconosciuti come un processo dinamico continuo, anziché essere ridotti a un mero esercizio burocratico, e le relative strategie dovrebbero pertanto essere in linea con la natura dinamica degli impatti negativi. Tali strategie dovrebbero affrontare ogni impatto negativo, effettivo o potenziale, sui diritti umani, sull'ambiente, compreso il clima, o sulla buona governance, sebbene la gravità dell'impatto negativo e la probabilità che si verifichi, la capacità della società di affrontarlo e il contributo diretto della società allo stesso debbano essere presi in considerazione nel definire le priorità, qualora non sia possibile prevenire, neutralizzare o correggere contemporaneamente tutti gli effetti negativi individuati. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi unicamente all'inizio del contratto. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche. |
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani, sul clima e altri impatti ambientali, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti climatici negativi e altri impatti ambientali, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale e climatico compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi unicamente all'inizio del contratto. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe sviluppare e attuare una strategia di definizione delle priorità che tenga conto del livello di gravità, della probabilità e della reversibilità dei diversi impatti negativi potenziali sui diritti umani, sull'ambiente e sul clima e della consultazione delle parti interessate. |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Al fine di evitare oneri eccessivi per le società più piccole che operano in settori ad alto impatto ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore. |
soppresso |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società. |
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare i provvedimenti seguenti. Le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari garanzie, contrattuali o di altra natura, quanto al rispetto del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti, contrattuali o di altra natura, per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. Le garanzie dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, anche a favore del personale e della dirigenza, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure di prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto. |
(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure di prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(35 bis) L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, altre agenzie quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (EISMEA) dovrebbero emanare orientamenti in formato digitale e facilmente accessibile, gratuitamente, su aspetti che includono informazioni su settori specifici o impatti negativi specifici, evidenziando, tra l'altro, fattori di rischio specifici e orientamenti pratici. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. Per quanto riguarda i rapporti d'affari consolidati, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità. |
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. Per quanto riguarda i rapporti d'affari, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. L'attenuazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sul clima e minimizzarne l'entità. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari consolidato e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo. |
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto garanzie quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 bis) Le società dovrebbero fornire ai portatori di interessi informazioni adeguate, complete e significative in merito agli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani, sull'ambiente e sul clima e alle azioni intraprese per rispettare il dovere di diligenza. Inoltre, i portatori di interessi dovrebbero poter richiedere alle società informazioni aggiuntive riguardo alle azioni intraprese per ottemperare agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(46 bis) I portatori di interessi, compresi i difensori dei diritti umani e dell'ambiente, dovrebbero essere coinvolti dalle società in modo efficace, significativo e adeguato nell'intero processo di attuazione del dovere di diligenza. Le società dovrebbero fornire ai portatori di interessi informazioni significative in merito agli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani, sull'ambiente e sul clima di particolari attività, progetti e investimenti, in modo tempestivo, sensibile a livello culturale e accessibile, tenendo conto delle specificità del gruppo dei portatori di interessi, come le possibili vulnerabilità. Le società devono rispettare i diritti delle popolazioni indigene, come stabilito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, compresi il consenso libero, preventivo e informato e il diritto all'autodeterminazione dei popoli indigeni. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 50
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe adottare un piano atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi. La società dovrebbe includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come effetto primario di queste. |
(50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe, in consultazione con i portatori di interessi, adottare un piano atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano allineati con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi, nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 (legge europea sul clima). Il piano dovrebbe tenere conto dell'intera catena del valore e includere obiettivi circoscritti nel tempo relativi ai loro obiettivi climatici per gli ambiti di applicazione 1, 2 e, se del caso, 3, compresi gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e, ove opportuno, di metano, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050. Il piano dovrebbe tener debitamente conto delle ultime raccomandazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, esaminare i rischi e gli impatti dell'azione per il clima per la società, individuare leve di decarbonizzazione all'interno dell'attività e della catena del valore della società ed elaborare misure di attuazione per conseguire gli obiettivi climatici della società sulla base dei dati scientifici attuali. I piani dovrebbero includere obblighi chiari per gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire che i rischi e gli impatti ambientali e climatici figurino nella strategia aziendale. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 51
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(51) Affinché tale piano di riduzione delle emissioni sia attuato correttamente e integrato negli incentivi finanziari degli amministratori, è opportuno tenerne debitamente conto nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. |
(51) Gli obiettivi climatici e il piano di transizione dovrebbero essere attuati correttamente e integrati negli incentivi finanziari degli amministratori ed è opportuno tenere debitamente conto del piano nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 63
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(63) Nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri gli amministratori hanno un dovere di sollecitudine nei confronti della società. Affinché tale dovere generale sia compreso e applicato in modo omogeneo e coerente con gli obblighi di diligenza introdotti dalla presente direttiva e affinché gli amministratori tengano sistematicamente conto delle questioni di sostenibilità nelle decisioni che prendono, la presente direttiva dovrebbe precisare, in modo armonizzato, il dovere generale di sollecitudine degli amministratori che li obbliga ad agire nell'interesse superiore della società, stabilendo che gli amministratori tengano conto delle questioni di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente, a breve, medio e lungo termine. Questa precisazione non comporta la modifica delle strutture societarie nazionali esistenti. |
(63) Nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri gli amministratori hanno un dovere di sollecitudine nei confronti della società. Affinché tale dovere generale sia compreso e applicato in modo omogeneo e coerente con gli obblighi di diligenza introdotti dalla presente direttiva e affinché gli amministratori integrino sistematicamente le questioni di sostenibilità nelle decisioni che prendono, la presente direttiva dovrebbe precisare, in modo armonizzato, il dovere generale di sollecitudine degli amministratori che li obbliga ad agire nell'interesse superiore della società, stabilendo che gli amministratori tengano conto delle questioni di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE, comprese le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente, a breve, medio e lungo termine. Questa precisazione non comporta la modifica delle strutture societarie nazionali esistenti. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 64
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(64) È opportuno attribuire la responsabilità del dovere di diligenza agli amministratori della società, in linea con i quadri internazionali in materia di diligenza. Gli amministratori dovrebbero pertanto essere responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui alla presente direttiva, della relativa vigilanza e dell'adozione della politica di diligenza della società, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile e integrando il dovere di diligenza nei sistemi di gestione aziendale. Gli amministratori dovrebbero inoltre adattare la strategia aziendale per tenere conto degli impatti effettivi e potenziali individuati e delle eventuali misure di diligenza adottate. |
(64) È opportuno attribuire la responsabilità del dovere di diligenza agli amministratori della società, in linea con i quadri internazionali in materia di diligenza. Gli amministratori dovrebbero pertanto essere responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza, della relativa vigilanza e dell'attuazione del piano di transizione climatica di cui alla presente direttiva, nonché dell'adozione della politica di diligenza della società, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile e integrando il dovere di diligenza e le relative misure di attuazione previste dal piano di transizione climatica della società di cui alla presente direttiva nei sistemi di gestione aziendale. Gli amministratori dovrebbero inoltre adattare la strategia aziendale per tenere conto degli impatti effettivi e potenziali individuati e delle eventuali misure di diligenza e piani di transizione climatica adottati. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 70
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se nuovi settori debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, al fine di allinearlo alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, o se l'elenco delle pertinenti convenzioni internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali, o se le disposizioni sul dovere di diligenza di cui alla presente direttiva debbano essere estese agli impatti climatici negativi. |
(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire regolarmente se nuovi settori debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, al fine di allinearlo alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali e climatiche emergenti, o se l'elenco delle pertinenti convenzioni internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 71
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(71) L'obiettivo della presente direttiva, vale a dire sfruttare meglio il potenziale del mercato unico per contribuire alla transizione a un'economia sostenibile e allo sviluppo sostenibile attraverso la prevenzione e l'attenuazione degli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani e sull'ambiente nelle catene del valore delle società, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri agendo individualmente o in modo non coordinato, ma, a motivo della portata e degli effetti delle azioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione. In particolare i problemi affrontati e le loro cause hanno dimensione transnazionale, in quanto molte società operano a livello dell'Unione o a livello mondiale e le catene del valore si estendono ad altri Stati membri e a paesi terzi. Le misure adottate dai singoli Stati membri rischiano inoltre di essere inefficaci e di portare alla frammentazione del mercato interno. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
(71) L'obiettivo della presente direttiva, vale a dire sfruttare meglio il potenziale del mercato unico per contribuire alla transizione a un'economia sostenibile e allo sviluppo sostenibile attraverso la prevenzione e l'attenuazione degli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sul clima nelle catene del valore delle società, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri agendo individualmente o in modo non coordinato, ma, a motivo della portata e degli effetti delle azioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione. In particolare i problemi affrontati e le loro cause hanno dimensione transnazionale, in quanto molte società operano a livello dell'Unione o a livello mondiale e le catene del valore si estendono ad altri Stati membri e a paesi terzi. Le misure adottate dai singoli Stati membri rischiano inoltre di essere inefficaci e di portare alla frammentazione del mercato interno. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) avere avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio; |
(a) avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio; |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti |
(b) aver raggiunto il limite minimo di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio di cui alla lettera a) ed essere stata attiva in uno o più dei settori seguenti: |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; |
i) fabbricazione di tessuti, pellicce, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; |
ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), approvvigionamento idrico, gestione del suolo e delle risorse, compresa la conservazione della natura, fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, prodotti animali, legname, alimenti e bevande; |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). |
iii) estrazione, raffinazione, trasporto e trattamento di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii bis) settore energetico, comprendente gas, nucleare, vapore, elettricità e altre fonti durante l'intero ciclo di vita, dall'estrazione, raffinazione, produzione, combustione dei combustibili, al trasporto, trattamento, stoccaggio e alla gestione dei rifiuti, compresi quelli radioattivi; |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) rientrare nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2021/0104 (direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità); |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b ter) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alle lettere a) e b), essere soggetta agli obblighi per il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) avere generato un fatturato netto di oltre 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; |
(a) avere generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) avere generato un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno il 50 % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b). |
(b) avere generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b). |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1; |
i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I o II della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1; |
__________________ |
__________________ |
1Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19). |
1Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19). |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) persona giuridica costituita a norma del diritto di un paese terzo in una forma comparabile a quelle elencate negli allegati I e II di detta direttiva; |
soppresso |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
"impatto ambientale negativo": impatto negativo sull'ambiente causato dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato, parte II; |
"impatto ambientale negativo": |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b – punto i (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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i) un impatto negativo su una delle seguenti categorie ambientali: |
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a) mitigazione dei cambiamenti climatici; |
|
b) adattamento ai cambiamenti climatici; |
|
c) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche, marine e del suolo; |
|
d) transizione verso un'economia circolare; |
|
e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento, comprese le sostanze nocive; |
|
f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b – punto ii (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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ii) un impatto negativo sull'ambiente causato dal mancato rispetto degli obblighi in linea con le pertinenti disposizioni degli strumenti elencati nell'allegato, parte I, punti 18 e 19, e nell'allegato, parte II, tenendo conto, ove disponibili, della legislazione nazionale e delle misure connesse a tali disposizioni relative ai testi internazionali elencati nell'allegato, parte I, punti 18 e 19, e parte II; |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b – punto iii (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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iii) un impatto negativo derivante da un reato di cui alla [tutela penale dell'ambiente]1bis; |
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_______________ |
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1bis COM(2021)851 |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato, parte I, sezione 2; |
(c) "impatto negativo sui diritti umani": impatto negativo su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato, parte I, sezione 2, tenuto conto, ove disponibili, della legislazione nazionale e delle misure connesse a tali disposizioni relative ai testi internazionali; |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) "impatto negativo sul benessere degli animali": un impatto negativo sul benessere di esseri senzienti derivante dalla violazione della normativa dell'Unione in materia di protezione degli animali; |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c ter (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c ter) "principio "chi inquina paga": principio definito nella [tutela penale dell'ambiente] 1bis; |
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_______________ |
|
1bis COM(2021)851 |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c quater (nuova)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c quater) "approccio "One Health"": approccio "One Health" quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio (programma UE per la salute); |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c quinquies (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c quinquies) "obiettivo fondato su dati scientifici": obiettivo definito sulla base di prove ambientali scientifiche conclusive e con una convalida scientifica indipendente, che, una volta conseguito dalla società, garantisce che l'impatto della società sia allineato agli obiettivi e ai criteri di sostenibilità dell'Unione per la specifica questione ambientale. Nel caso specifico della mitigazione dei cambiamenti climatici, si intende un obiettivo che consenta l'allineamento dell'impatto della società sui cambiamenti climatici agli obiettivi della normativa europea sul clima, in particolare all'obiettivo della neutralità climatica entro e non oltre il 2050, e a uno scenario climatico di 1,5° C senza sforamento o con uno sforamento limitato definito dall'IPCC; |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) "rapporto d'affari consolidato": rapporto d'affari diretto o indiretto che, per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore; |
soppresso |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(f bis) dialogo con i portatori di interessi. |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) "catena del valore": insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a monte e a valle. Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la "catena del valore" comprende soltanto le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di siffatti soggetti; |
(g) "catena del valore": insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari della società, a monte e a valle. |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica; |
(h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani, di clima e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, possegga esperienza, perizia e competenza in materia di diritti umani, di clima e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica, comprese le potenziali richieste di responsabilità in caso di danni subiti a causa di una verifica carente; |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h bis (nuova)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(h bis) "difensori dei diritti umani e dell'ambiente": persone e gruppi che, a titolo personale o professionale e in maniera pacifica, si adoperano per proteggere e promuovere i diritti umani relativi all'ambiente e al clima, compresi la biodiversità, l'acqua, l'aria, la terra, il suolo, la flora e la fauna; |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(i) "PMI": microimpresa, piccola impresa o media impresa, quale ne sia la forma giuridica, che non fa parte di un grande gruppo, secondo le rispettive definizioni dei termini riportate all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 7, della direttiva 2013/34/UE; |
(i) "piccola o medio impresa" o PMI": microimpresa, piccola impresa o media impresa, quale ne sia la forma giuridica, che non fa parte di un grande gruppo, secondo le rispettive definizioni dei termini riportate all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 7, della direttiva 2013/34/UE; |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(l) "impatto negativo grave": impatto negativo sull'ambiente o sui diritti umani che è particolarmente incisivo per natura o che colpisce un numero elevato di persone o un'area estesa dell'ambiente ovvero che è irreversibile o risulta particolarmente difficile da sanare considerate le misure necessarie per ripristinare la situazione preesistente; |
(l) "impatto negativo grave": impatto negativo sull'ambiente o sui diritti umani che è particolarmente incisivo per natura o che colpisce un numero elevato di persone o animali o un'area estesa dell'ambiente ovvero che è irreversibile o risulta particolarmente difficile da sanare considerate le misure necessarie per ripristinare la situazione preesistente; |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari; |
(n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti o organizzazioni non governative e difensori dei diritti umani e ambientali, comprese le persone giuridiche o fisiche che li rappresentano, i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi da impatti negativi potenziali o effettivi per i diritti umani e l'ambiente causati dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari lungo l'intera catena del valore, a condizione che abbiano un interesse legittimo e sostanziale;; |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n bis (nuova)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(n bis) "parti sociali": i dipendenti dell'impresa e i loro rappresentanti che cooperano con la direzione e i suoi rappresentanti attraverso il dialogo sociale; |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera q
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(q) "misura adeguata": misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi. |
(q) "misura adeguata": insieme di misure che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi. |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) integrazione della diligenza nelle proprie politiche in conformità dell'articolo 5; |
(a) integrazione della diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione in conformità dell'articolo 5; |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono a che le società madri che ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva possano adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, per conto di società, loro filiazioni, che ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciò non pregiudica la responsabilità civile delle filiazioni ai sensi dell'articolo 22. |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari consolidati. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in modo trasparente in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 e valuti gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività, dai propri prodotti e dai propri servizi o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In deroga al paragrafo 1, le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). |
soppresso |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, le società: |
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a) effettuino un ampio studio esplorativo delle attività, delle filiazioni e dei partner commerciali della società per individuare i settori in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi gravi, comprendente la mappatura delle singole attività a rischio più elevato, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti; e |
|
b) effettuino valutazioni approfondite delle attività, delle filiazioni e dei partner commerciali, per determinare la natura e l'entità di specifici impatti negativi effettivi o potenziali nonché la loro probabilità e gravità. |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi. |
4. Al fine di consentire l'osservanza della direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle società risorse adeguate per individuare gli effetti negativi effettivi e potenziali di cui al paragrafo 1, basandosi, se del caso su informazioni quantitative e qualitative. Gli Stati membri possono collaborare con la Commissione per preparare risorse adeguate, quali valutazioni ufficiali dei rischi e helpdesk ad hoc. La società è autorizzata a valersi di relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9. La società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e i loro rappresentanti attraverso il dialogo sociale e altri portatori di interessi. |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La società è tenuta ove pertinente a: |
2. Al fine di conformarsi al paragrafo 1 del presente articolo, la società è tenuta ove pertinente a: |
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi; |
a) predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione e mitigazione che preveda una tabella di marcia e scadenze ragionevoli e precise per misure adeguate e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione e mitigazione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi, i loro rappresentanti, comprese le ONG, e i partner come i lavoratori nell'ambito del dialogo sociale e, a seconda dei casi, i regimi e le iniziative settoriali; Le misure adeguate dovrebbero essere applicate, ove pertinente, alle attività proprie di una società, alle filiazioni nonché ai rapporti d'affari diretti e indiretti. |
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'elaborazione e l'attuazione di un piano di transizione climatica a norma dell'articolo 15 della presente direttiva sono considerate una misura adeguata per prevenire o mitigare gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma del paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La società è tenuta ove pertinente a: |
3. Al fine di conformarsi ai paragrafi 1 e 2, la società è tenuta ove pertinente a: |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società; |
a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità attraverso misure adeguate. Qualora tali misure siano accompagnate da una compensazione finanziaria pagata dalle società alle comunità colpite in conformità del principio chi inquina paga, le società beneficiano della garanzia giuridica per ottenere una compensazione dai partner interessati. L'intervento della società è proporzionato e proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società; |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto in consultazione con i portatori di interessi; |
b) predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Il piano d'azione correttivo è predisposto in consultazione con i portatori di interessi; |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. L'elaborazione e l'attuazione di un piano di transizione climatica a norma dell'articolo 15 della presente direttiva sono considerate una misura adeguata per minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Definizione della priorità degli impatti effettivi e potenziali individuati |
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1. Al fine di ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 o 8, qualora non sia possibile prevenire, neutralizzare o correggere tutti gli impatti negativi individuati, gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a definire la priorità degli impatti negativi potenziali ed effettivi sui diritti umani e sull'ambiente causati dalle loro attività o dalle attività delle loro filiazioni o dei loro partner commerciali individuati a norma degli articoli 7 e 8. |
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2. L'ordine di priorità degli effetti negativi si basa sui seguenti elementi: |
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a) la gravità dell'impatto negativo, vale a dire la sua rilevanza, il numero di individui che possono essere colpiti, o l'estensione dell'ambiente che è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e qualsiasi limite alla capacità di riportare le condizioni individuali o l'ambiente colpiti alla situazione precedente all'impatto negativo; |
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b) la probabilità dell'impatto negativo, ossia la probabilità che si verifichi un potenziale impatto negativo; |
|
c) la consultazione delle parti interessate. |
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3. Una volta che gli impatti negativi definiti come prioritari sono stati affrontati in conformità degli articoli 7 o 8, la società è tenuta ad affrontare gli altri impatti negativi. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Coinvolgimento dei portatori di interessi |
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1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società coinvolga in modo efficace e significativo i portatori di interessi nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi degli articoli da 5 a 11 e dell'articolo 15 della presente direttiva, anche: |
|
a) sviluppando, pubblicando e attuando una strategia di impegno che individui ed elenchi i pertinenti portatori di interessi e determini le misure e gli strumenti di impegno più efficaci e appropriati, tenendo conto dei potenziali ostacoli alla partecipazione, in particolare quelli dei portatori di interessi in una situazione di emarginazione e vulnerabilità, dei metodi di comunicazione adeguati e delle dimensioni e del settore dell'impresa, includendo sempre i dipendenti della società; |
|
b) fornendo ai portatori di interessi individuati informazioni complete e, se del caso, in caso di cambiamenti significativi nelle operazioni commerciali, informazioni aggiornate in un formato facilmente accessibile e senza indebito ritardo; |
|
c) istituendo adeguati meccanismi di denuncia per le parti interessate, che consentano, in particolare, la riservatezza, la sicurezza e l'integrità giuridica delle parti interessate al fine di proteggerli dal rischio di ritorsioni e dalle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica. |
|
Gli Stati membri forniscono alle imprese orientamenti pratici su come individuare e indirizzare i pertinenti portatori di interessi e sviluppare la strategia di coinvolgimento dei portatori di interessi conformemente all'articolo 13. |
|
2. Gli Stati membri provvedono a che i portatori di interessi possano chiedere di essere inclusi nell'impegno di cui al paragrafo 1. Nel caso in cui la società rifiuti tale richiesta, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi possano presentare una segnalazione circostanziata a norma dell'articolo 19. |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. |
Al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, laddove pertinente, altre agenzia come l'Autorità per la sicurezza alimentare, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (EISMEA) e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emana orientamenti in formato digitale e facilmente accessibile e gratuitamente che comprendono a titolo esemplificativo i seguenti aspetti: |
|
a) informazioni su specifici settori o determinati impatti negativi; |
|
b) elenchi di fattori di rischio, sia settoriali che geografici, compreso il contesto, come le situazioni di conflitto, occupazione e discriminazione legate, ad esempio, alla religione, alle opinioni politiche, all'etnia, al genere, alla cultura e ad altri fattori sociali; |
|
c) una panoramica riguardo alle iniziative applicabili del settore; |
|
d) indicazioni pratiche su come la proporzionalità e la definizione delle priorità possono essere applicate agli obblighi in materia di dovuta diligenza in funzione delle dimensioni e del settore dell'impresa; |
|
e) informazioni sulle pratiche di acquisto responsabili; |
|
f) condivisione delle risorse e delle informazioni tra le società e altri soggetti giuridici al fine di prevenire, attenuare e correggere gli impatti negativi fatta salva la legislazione in materia di concorrenza; |
|
g) le misure che le società devono adottare per fronteggiare le sfide cui fanno fronte i piccoli coltivatori; |
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h) disimpegno responsabile; |
|
i) orientamenti pratici su come individuare e indirizzare i pertinenti portatori di interessi e sviluppare la strategia di coinvolgimento dei portatori di interessi di cui all'articolo 9 bis. |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli orientamenti sono resi disponibili entro 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione riesamina periodicamente la pertinenza dei suoi orientamenti e li adatta alle nuove migliori prassi. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Le schede informative per paese sono rese disponibili e aggiornate regolarmente dalla Commissione in modo da fornire informazioni aggiornate sulle convenzioni e i trattati internazionali ratificati da ciascun partner commerciale dell'Unione. La Commissione raccoglie e pubblica dati commerciali e doganali aggregati sull'origine delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti, e pubblica informazioni sui rischi di impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla governance associati a determinati paesi o regioni, settori e sottosettori, nonché prodotti. |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), adotti un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi. Il piano indica in particolare, sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto. |
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2 elabori e adotti un piano di transizione in linea con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2021/2014 (CSRD) atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano in linea con la transizione a un'economia sostenibile, con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (legge europea sul clima) per quanto riguarda le sue operazioni nell'Unione, compresi l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e l'obiettivo climatico per il 2030. Il piano comprende una descrizione di quanto segue: |
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a) la resilienza del modello di business e della strategia aziendale della società ai rischi connessi alle questioni di clima; |
|
b) le opportunità per la società impresa connesse alle questioni di clima; |
|
c) l'identificazione e la spiegazione delle leve di decarbonizzazione all'interno delle operazioni e della catena del valore della società, compresa l'esposizione della società alle attività connesse al carbone, al petrolio e al gas, di cui all'articolo 19 bis (2), lettera a), punto iii), e all'articolo 29 bis (2), lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE; |
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d) il modo in cui il modello di business e la strategia aziendale della società tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di cambiamento climatico; |
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e) il modo in cui la strategia dell'impresa è stata attuata e sarà attuata per quanto riguarda le questioni climatiche, compresi i relativi piani finanziari e di investimento; |
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f) gli obiettivi stabiliti nel tempo e basati su dati scientifici relativi ai cambiamenti climatici fissati dall'impresa per gli ambiti 1, 2 e, se del caso, 3, compresi gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e, in fasi quinquennali fino al 2050, una descrizione dei progressi compiuti dall'impresa verso il conseguimento di tali obiettivi; |
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g) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di clima; |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a che la società includa nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario. |
soppresso |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri assicurano che ciascuna società tenga debitamente conto dell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nel fissare la remunerazione variabile, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. |
soppresso |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri assicurano che gli amministratori siano responsabili della supervisione degli obblighi di cui al presente articolo e che la remunerazione variabile sia fissata in conformità dell'articolo 26. |