RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro
3.7.2023 - (COM(2022)0546 – C9‑0362/2022 – 2022/0341(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Michiel Hoogeveen
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro
(COM(2022)0546 – C9‑0362/2022 – 2022/0341(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0546),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0362/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 1° febbraio 2023[1],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2023[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0230/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]
alla proposta della Commissione
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e 2014/92/UE per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],
visto il parere della Banca centrale europea[4],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] costituisce la base per l'area unica dei pagamenti in euro (nel seguito la "SEPA"). Al fine di creare condizioni propizie a una maggiore concorrenza, in particolare per i pagamenti al punto di interazione (POI), il progetto SEPA dovrebbe essere costantemente aggiornato per riflettere l'innovazione e l'evoluzione del mercato dei pagamenti, promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti di pagamento a livello di Unione e facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato.
2) Nel 2017 i prestatori di servizi di pagamento (nel seguito i "PSP"), sotto l'egida del Consiglio europeo per i pagamenti, hanno concordato uno schema a livello di Unione per l'esecuzione istantanea di bonifici in euro. Gli sforzi del settore europeo dei pagamenti non si sono dimostrati sufficienti a garantire l'elevata diffusione a livello dell'Unione dei bonifici istantanei in euro. Solo un aumento generalizzato e rapido di tale diffusione potrà innescare appieno gli effetti di rete dei bonifici istantanei in euro, comportando vantaggi e incrementi di efficienza economica per gli utilizzatori dei servizi di pagamento (nel seguito gli "USP") e i PSP, una riduzione della concentrazione di mercato, una maggiore concorrenza e una più ampia scelta dei metodi di pagamento elettronico, in particolare per i pagamenti transfrontalieri presso il POI.
3) Il regolamento (UE) n. 260/2012 ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. I bonifici istantanei in euro sono una categoria relativamente nuova di bonifico in euro e sono apparsi sul mercato soltanto dopo l'adozione di tale regolamento. È pertanto necessario prevedere requisiti specifici per i bonifici istantanei in euro, oltre ai requisiti generali applicabili a tutti i tipi di bonifico per assicurare il corretto funzionamento e il rafforzamento del mercato interno e per facilitare un'ulteriore integrazione del mercato dei pagamenti dell'Unione.
3 bis) Per rendere i pagamenti istantanei più accessibili, è opportuno che anche questi siano disponibili come caratteristiche di base in un conto di pagamento. Il presente regolamento pertanto modifica anche la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. Inoltre, per ampliare i vantaggi dei bonifici istantanei agli USP, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero poter applicare il presente regolamento ai bonifici istantanei nazionali nella propria valuta.
4) È già stata adottata o proposta una serie di soluzioni normative nazionali per aumentare la diffusione dei bonifici istantanei in euro, anche rafforzando la protezione degli USP dall'invio di fondi a un beneficiario non previsto o specificando il processo di conformità agli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione. Le differenze nell'ambito di tali soluzioni normative nazionali e l'assenza di norme comuni a livello di Unione comportano il rischio di frammentazione del mercato interno e, poiché i requisiti normativi differiscono da uno Stato all'altro, aumentano i costi di conformità e complicano l'esecuzione dei bonifici istantanei transfrontalieri. È pertanto opportuno introdurre norme uniformi sui bonifici istantanei in euro, compresi i bonifici transfrontalieri, per evitare l'insorgere di tali ostacoli.
5) Prima dei bonifici istantanei, le operazioni di pagamento erano generalmente raggruppate dai PSP e sottoposte a un sistema di pagamento al dettaglio a fini di compensazione e regolamento in tempi prestabiliti. Tuttavia, nei sistemi di pagamento al dettaglio attualmente utilizzati per il trattamento dei bonifici istantanei in euro, le operazioni di pagamento sono inviate singolarmente, trattate in tempo reale e 24 ore su 24. Per rispecchiare tale aspetto, è necessario modificare la definizione di "sistema di pagamento al dettaglio".
6) Garantire a tutti gli USP dell'Unione la possibilità di impartire ordini di pagamento e ricevere bonifici istantanei in euro è una condizione preliminare per aumentare la diffusione di tali operazioni. Attualmente almeno un terzo dei PSP nell'Unione non offre il servizio dei bonifici istantanei in euro. Inoltre negli ultimi anni l'aggiunta dei bonifici istantanei ai servizi dei PSP è stata troppo lenta, il che ostacola l'ulteriore integrazione del mercato interno dei pagamenti dell'Unione, mina l'autonomia strategica nel mercato dei pagamenti dell'Unione e limita i potenziali benefici per gli USP. Di conseguenza, i PSP che offrono servizi di bonifico in euro ai loro USP dovrebbero essere tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro.
7) Per creare un mercato integrato dei bonifici istantanei in euro, è essenziale che tali operazioni siano trattate conformemente a un insieme comune di norme e requisiti. I bonifici istantanei in euro consentono di accreditare fondi sul conto del beneficiario in pochi secondi e 24 ore su 24. La disponibilità 24 ore al giorno e ogni giorno dell'anno è una caratteristica intrinseca di questo tipo di bonifico. È pertanto opportuno che la definizione di bonifico istantaneo si riferisca alle condizioni specifiche che dovrebbe soddisfare in relazione al momento di ricezione degli ordini di pagamento, al trattamento, all'accredito e alla data valuta.
7 bis) La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali, ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche, dovrebbero avere la facoltà di limitare la loro offerta per gli USP di servizi di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro al periodo durante il quale la BCE e le banche centrali nazionali ricevono e inviano bonifici non istantanei in euro, qualora tale limitazione sia necessaria per garantire l'osservanza dell'articolo 123 TFUE.
(8) Esistono diverse interfacce attraverso cui gli USP possono impartire un ordine di pagamento per un bonifico in euro, in particolare servizi bancari online, applicazioni mobili, sportelli automatici, terminali self-service, succursali o per telefono. Affinché tutti gli USP abbiano accesso ai bonifici istantanei in euro, le interfacce che offrono loro la possibilità di impartire ordini di pagamento non dovrebbero differire a seconda che si tratti di operazioni di bonifico istantaneo o di altri tipi di bonifico. Inoltre, qualora un USP abbia la possibilità di impartire a un PSP ordini di pagamento per bonifici raggruppati a pacchetto, è opportuno prevedere la stessa possibilità anche per i bonifici istantanei in euro. I PSP dovrebbero poter offrire i bonifici istantanei come opzione predefinita per tutti i bonifici in euro avviati dagli USP.
8 bis) Poiché alcuni canali di avvio dei pagamenti, come gli sportelli bancari, non sono sempre disponibili, il momento della ricezione di un ordine di pagamento su supporto cartaceo dovrebbe essere considerato quello in cui l'ordine di pagamento viene inserito nel sistema interno del PSP del pagatore, il che dovrebbe avvenire non appena tali canali di avvio dei pagamenti sono disponibili.
8 ter) Qualora un USP presenti un pacchetto di ordini di pagamento multipli per bonifici istantanei al proprio PSP, quest'ultimo dovrebbe iniziare immediatamente a scorporare il pacchetto in modo da trasformarlo in singole operazioni di bonifico istantaneo. Il momento di ricezione di un ordine di pagamento presentato in un pacchetto di ordini di pagamento multipli dovrebbe essere il momento in cui la singola operazione di pagamento che ne consegue è stata scorporata. Il PSP del pagatore dovrebbe trasmettere immediatamente, in modo simultaneo o in sequenza, le singole operazioni di bonifico istantaneo. Tale trasmissione dovrebbe avvenire fatte salve le possibili soluzioni fornite dai sistemi di pagamento al dettaglio che consentono di convertire pacchetti di ordini di pagamento multipli per bonifici istantanei in singole operazioni di pagamento istantaneo.
8 quater) Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro sia impartito da un conto di pagamento non denominato in euro, il momento di ricezione dovrebbe essere quello in cui il PSP, immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento, converte in euro l'importo dell'operazione a partire dalla valuta in cui è denominato il conto di pagamento.
(9) Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica dovrebbero contribuire ad agevolare la diffusione di bonifici istantanei in euro. È pertanto opportuno consentire a tali istituti di partecipare a un sistema di pagamento designato a norma della direttiva n. 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], consentendo così loro di accedere ai sistemi di regolamento e di offrire il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro.
(10) Gli USP sono molto sensibili al livello delle commissioni associate ai metodi di pagamento sostituibili. Tale livello può quindi spingerli a preferire o escludere un determinato metodo di pagamento. Nei mercati nazionali in cui sono state applicate commissioni per operazione più elevate per i bonifici istantanei in euro rispetto a quelle applicate per altri tipi di bonifici in euro, la diffusione dei bonifici istantanei è bassa. Ciò ha impedito il raggiungimento della massa critica di bonifici istantanei in euro necessaria per sortire appieno gli effetti di rete previsti sia per i PSP che per gli USP. È pertanto opportuno che tutti i tipi di commissione applicati ai pagatori e ai beneficiari per l'esecuzione di bonifici istantanei in euro, comprese quelle per operazione o quelle forfettarie, non superino le commissioni loro applicate per i tipi corrispondenti di altri bonifici in euro. È essenziale garantire, attraverso un adeguato quadro di vigilanza, che i PSP non aumentino le commissioni per i corrispondenti tipi di altri bonifici in euro al fine di eludere tale requisito. Nell'individuare i tipi corrispondenti di bonifici, dovrebbe essere possibile utilizzare criteri quali l'interfaccia USP o lo strumento di pagamento utilizzato per avviare il pagamento, la posizione del cliente e, se del caso, la distinzione tra pagamento nazionale o transfrontaliero.
10 bis) Come ulteriore salvaguardia contro le frodi, i PSP dovrebbero dare agli USP la possibilità di fissare un importo massimo per i bonifici istantanei in euro. I PSP dei pagatori non dovrebbero eseguire bonifici istantanei se un ordine di pagamento supera tale importo massimo. Gli USP dovrebbero poter modificare l'importo massimo in qualsiasi momento prima dell'avvio di un bonifico istantaneo.
(11) Per accrescere la fiducia degli USP nei bonifici ▌in euro, sia ordinari che istantanei, e garantirne l'utilizzo, è necessario assicurare la sicurezza di detti servizi. Pertanto, i PSP dovrebbero disporre di misure solide e aggiornate di individuazione e prevenzione delle frodi, con un certo grado di flessibilità nella definizione delle misure più adatte ad affrontare le nuove sfide. I pagatori che intendono inviare un bonifico a un determinato beneficiario possono, in caso di frode o errore, indicare un identificativo del conto di pagamento non corrispondente al conto detenuto da tale beneficiario. Ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], l'unico fattore determinante della corretta esecuzione dell'operazione per quanto riguarda il beneficiario è l'identificativo unico e i PSP non sono tenuti a verificare il nome del beneficiario. Per i bonifici sia ordinari cheistantanei, in caso di frode o errore può non essere possibile per il pagatore ▌ recuperare i fondi prima che siano accreditati sul conto del beneficiario. I PSP che operano nell'Unione dovrebbero pertanto, senza addebitare commissioni od oneri aggiuntivi agli USP, fornire un servizio per verificare la presenza di eventuali discrepanze tra l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario e il nome del beneficiario indicati dal pagatore. Se il PSP consente al pagatore di emettere un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo fornendo l'identificativo del conto di pagamento e altri elementi di dati che consentono di identificare in modo inequivocabile il beneficiario, quali un numero fiscale, identificativi univoci europei (EUID) o identificativi delle persone giuridiche (LEI), i PSP dovrebbero essere in grado di prestare il servizio di verifica sulla base di tali altri elementi di dati. Il PSP del pagatore dovrebbe notificare le discrepanze rilevate dal PSP del beneficiario al pagatore che impartisce un ordine di pagamento per un bonifico ▌in euro. Onde evitare intoppi o ritardi ingiustificati nel trattamento istantaneo dell'operazione, il PSP del pagatore dovrebbe trasmettere tale notifica al massimo entro qualche secondo dal momento in cui il pagatore ha indicato le informazioni sul beneficiario. Affinché il pagatore possa decidere se procedere o meno con l'operazione prevista, dovrebbe ricevere tale notifica dal suo PSP prima di autorizzare l'operazione.
11 bis) Possono essere disponibili alcune soluzioni di avvio di bonifici che consentono ai pagatori di effettuare un ordine di pagamento inserendo soltanto l'identificativo del conto di pagamento o addirittura, se si utilizzano codici QR, servizi forniti da prestatori di servizi di avvio di pagamenti o dati sostitutivi quali numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica, nessun identificativo del conto di pagamento. I PSP che forniscono tali soluzioni di avvio dovrebbero essere responsabili verso il pagatore per la corretta identificazione del beneficiario dell'operazione di bonifico richiesta dal pagatore. Pertanto, i PSP dovrebbero mantenere solide procedure interne soggette alla vigilanza delle autorità nazionali competenti al fine di garantire la corretta identificazione del beneficiario.
(12) Alcuni attributi del nome del beneficiario, sul cui conto il pagatore intende effettuare un bonifico ▌, possono aumentare la probabilità che il PSP rilevi una discrepanza, tra cui la presenza di segni diacritici o l'esistenza di più traslitterazioni possibili dei nomi in alfabeti diversi, differenze tra nomi di comune utilizzo e quelli indicati nei documenti di identificazione ufficiali per le persone fisiche o differenze tra la denominazione commerciale e la denominazione sociale per le persone giuridiche. Onde evitare intoppi ingiustificati nel trattamento dei bonifici istantanei in euro e agevolare la decisione del pagatore se procedere o meno con l'operazione prevista, i PSP dovrebbero indicare la portata della corrispondenza, specificando nella notifica anche la presenza di "mancata corrispondenza" o "quasi-corrispondenza". In caso di quasi-corrispondenza, i PSP devono indicare al pagatore il nome del beneficiario associato all'identificativo del conto di pagamento fornito dal pagatore.
(13) Autorizzare un'operazione di pagamento in cui il PSP ha rilevato una discrepanza e l'ha notificata all'USP può comportare il trasferimento dei fondi a un beneficiario non previsto. In tali casi, come stabilito all'articolo 88 della direttiva (UE) 2015/2366, i PSP non dovrebbero essere ritenuti responsabili dell'esecuzione dell'operazione a favore di un beneficiario non previsto. I PSP dovrebbero informare gli USP delle conseguenze che la loro scelta di ignorare la discrepanza notificata comporta rispetto alla responsabilità dei primi e al diritto di rimborso dei secondi. ▌
(14) È indispensabile che i PSP rispettino efficacemente gli obblighi loro incombenti in forza delle sanzioni dell'Unione inflitte a persone, organismi o entità soggetti al congelamento dei beni o al divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione o a loro vantaggio, direttamente o indirettamente, in virtù di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE (persone o entità incluse nell'elenco). Il diritto dell'Unione, tuttavia, non stabilisce norme sulla procedura o sugli strumenti che i PSP devono utilizzare per garantire il rispetto di tali obblighi. I PSP applicano quindi vari metodi, basati sulla loro scelta personale o sugli orientamenti indicati dalle autorità nazionali interessate. Lo screening del pagatore e del beneficiario coinvolti in ciascuna operazione di bonifico, sia nazionale che transfrontaliera, per verificare la conformità agli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione, comporta numerose segnalazioni di bonifici potenzialmente associati a persone o entità incluse nell'elenco. Tuttavia, a seguito delle opportune verifiche, la stragrande maggioranza delle operazioni segnalate non risulta essere associata a tali persone o entità. Data la natura dei bonifici istantanei, i PSP non sono in grado di verificare rapidamente – in tempi brevi – le operazioni segnalate, le quali sono di conseguenza rifiutate. A causa di tale situazione, i PSP incontrano difficoltà operative nell'offrire ai propri USP un servizio di bonifici istantanei affidabile e prevedibile in tutta l'Unione. Per queste ragioni, onde assicurare una maggiore certezza del diritto, migliorare l'efficienza degli sforzi dei PSP per rispettare gli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione nell'ambito dei bonifici istantanei in euro, ed evitare inutili ostacoli a tali operazioni, i PSP dovrebbero verificare, almeno quotidianamente, se i rispettivi USP sono persone o entità incluse nell'elenco e dovrebbero cessare di applicare lo screening basato sulle operazioni.
(15) Per impedire l'avvio di bonifici istantanei da conti di pagamento appartenenti a persone o entità incluse nell'elenco e per congelare immediatamente i fondi inviati a tali conti, i PSP dovrebbero effettuare verifiche sui rispettivi USP il prima possibile dopo l'entrata in vigore di una nuova misura restrittiva adottata a norma dell'articolo 215 TFUE che preveda il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, in modo da garantire che i PSP rispettino efficacemente gli obblighi loro incombenti in forza delle sanzioni dell'Unione.
(15bis) Al fine di compiere progressi verso l'ulteriore armonizzazione delle pratiche del settore per conformarsi agli obblighi sanzionatori dell'Unione e ad altri obblighi sanzionatori applicabili in tutta l'Unione, l'ABE e l'AMLA dovrebbero elaborare una relazione congiunta sui potenziali metodi per consentire ai PSP che effettuano bonifici istantanei di verificare se i loro USP siano persone o entità designate negli elenchi dell'Unione o negli elenchi nazionali degli Stati membri.
(16) Se un PSP non verifica in tempo utile i propri USP, l'altro PSP coinvolto nell'esecuzione della stessa operazione di bonifico istantaneo potrebbe, di conseguenza, non essere in grado di congelare i fondi di una persona o entità inserita nell'elenco o di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di detta persona o entità. I PSP sanzionati per inosservanza degli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione poiché un altro PSP non ha effettuato controlli tempestivi sui propri USP dovrebbero essere risarciti per dette sanzioni da tale PSP.
(17) Le violazioni del presente regolamento dovrebbero essere soggette a sanzioni inflitte dalle autorità competenti degli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Per favorire la fiducia reciproca fra PSP e autorità competenti nell'attuazione uniforme e completa di un approccio armonizzato finalizzato al rispetto, da parte dei PSP, degli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione, è in particolare opportuno armonizzare in tutta l'Unione i livelli minimi applicabili per le sanzioni nel caso in cui i PSP violino l'obbligo di verificare se i propri USP sono persone o entità incluse nell'elenco.
(18) I PSP necessitano del tempo sufficiente per rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. È pertanto opportuno introdurre tali obblighi gradualmente per permettere ai PSP di usare le proprie risorse in modo più efficiente. Dunque l'obbligo di offrire il servizio di invio di bonifici istantanei dovrebbe applicarsi successivamente all'obbligo di offrire il servizio di ricezione dei bonifici istantanei, in quanto fra i due il servizio di invio tende ad essere più costoso e complesso da attuare e richiede pertanto più tempo. Il servizio di notifica al pagatore delle discrepanze rilevate tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario è pertinente soltanto per i PSP che offrono il servizio di invio di bonifici istantanei. L'obbligo di offrire tale servizio dovrebbe quindi applicarsi contestualmente all'obbligo di offrire il servizio di invio di bonifici istantanei. Gli obblighi riguardanti le commissioni e la procedura armonizzata per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle sanzioni dell'Unione dovrebbero applicarsi dal momento in cui i PSP sono tenuti a offrire il servizio di ricezione di bonifici istantanei. Per consentire ai PSP situati in Stati membri la cui moneta non è l'euro di assegnare in modo efficiente le risorse necessarie all'attuazione dei bonifici istantanei in euro, gli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero loro applicarsi a partire da una data successiva rispetto ai PSP situati negli Stati membri la cui moneta è l'euro, seguendo lo stesso approccio graduale per l'introduzione di vari obblighi utilizzato per i PSP situati nella zona euro.
(19) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], le commissioni applicate da un PSP situato in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro per i bonifici transfrontalieri in euro devono essere uguali a quelle applicate da tale PSP per i bonifici nazionali nella valuta nazionale di tale Stato membro. Qualora tale PSP applichi commissioni più elevate per i bonifici istantanei nazionali nella valuta nazionale rispetto a quelle applicate per i bonifici non istantanei nazionali nella valuta nazionale, e quindi anche commissioni più elevate rispetto a quelle applicate per i bonifici non istantanei transfrontalieri in euro, il livello delle commissioni che tale PSP sarebbe tenuto ad applicare a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1230 per i bonifici istantanei transfrontalieri in euro sarebbe superiore alle commissioni applicate per i bonifici non istantanei transfrontalieri in euro. In tali situazioni, onde evitare conflitti normativi e tenendo conto dell'obiettivo fondamentale di incentivare gli USP a preferire i bonifici istantanei in euro, è opportuno esigere che le commissioni applicate ai pagatori e ai beneficiari per i bonifici istantanei transfrontalieri in euro non superino quelle ad essi applicate per i bonifici non istantanei transfrontalieri in euro.
(20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e 2014/92/UE per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.
(21) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dei bonifici istantanei o del servizio di rilevamento e notifica di discrepanze tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario, nonché nel quadro della verifica per stabilire se gli USP siano o meno persone o entità incluse nell'elenco, dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. Il trattamento dei nomi e degli identificativi del conto di pagamento delle persone fisiche è proporzionato e necessario per prevenire operazioni fraudolente, rilevare errori e garantire il rispetto delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.
(22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire le necessarie norme uniformi per i bonifici istantanei transfrontalieri in euro a livello dell'Unione e aumentare la diffusione complessiva dei bonifici istantanei in euro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto questi non possono imporre obblighi ai PSP situati in altri Stati membri ma, a motivo della portata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i propri obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(23) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] e ha espresso un parere in data [XX XX 2022][12],
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche al regolamento (UE) n. 260/2012
Il regolamento (UE) n. 260/2012 è così modificato:
(1) l'articolo 2 è così modificato:
(a) sono inseriti i seguenti punti da 1 bis) a 1 quinquies bis):
"1 bis. "bonifico istantaneo", un bonifico che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
(a) il momento di ricezione dell'ordine di pagamento per tale bonifico è il momento in cui il PSP ▌del pagatore riceve l'ordine di pagamento impartito dall'USP per eseguire il bonifico, indipendentemente dal giorno o dall'ora;
(b) l'ordine di pagamento per tale bonifico è immediatamente trattato dal PSP del pagatore, indipendentemente dal giorno o dall'ora;
(c) l'importo trasferito è accreditato sul conto di pagamento del beneficiario entro 10 secondi dal ricevimento dell'ordine di pagamento;
(d) la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario è la stessa data in cui l'importo trasferito è accreditato sul conto di pagamento del beneficiario;
1 ter. "interfaccia USP", un metodo, dispositivo o procedura attraverso cui il pagatore può impartire un ordine di pagamento su supporto cartaceo o elettronico al proprio PSP per un bonifico, compresi servizi bancari online, applicazioni bancarie mobili, sportelli automatici per il prelievo di contante o ▌qualsiasi altra struttura nei locali del PSP;
1 ter bis. "conto di pagamento", un conto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
1 quater. "identificativo del conto di pagamento", un identificativo unico quale definito all'articolo 4, punto 33, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio;
1 quater bis. "nome del beneficiario", in relazione a una persona fisica, il nome e cognome e, per una persona giuridica, la denominazione commerciale o giuridica;
1 quinquies. "persone o entità incluse nell'elenco", le persone fisiche o giuridiche, gli organismi o le entità soggetti al congelamento dei beni o al divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione o a loro vantaggio, direttamente o indirettamente, in virtù di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE;
1 quinquies bis. "identificativo del soggetto giuridico" o "LEI": codice di riferimento alfanumerico unico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico;
________________________________________________________
* Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).";
(b) il punto 22) è sostituito dal seguente:
‘(22) "sistema di pagamento al dettaglio", un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono principalmente di importo contenuto;"
(2) sono inseriti i seguenti articoli da 5 bis a 5 quinquies:
"Articolo 5 bis
Operazioni di bonifico istantaneo
1. I PSP che offrono ai propri USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici offrono a tutti i loro USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei.
La BCE e le banche centrali nazionali, ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche, possono limitare la loro offerta agli USP di un servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro al periodo di tempo durante il quale ricevono e inviano bonifici non istantanei in euro.
1 bis. Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro sia impartito da un conto di pagamento non denominato in euro, il momento di ricezione è quello in cui il PSP, immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento, converte in euro l'importo dell'operazione a partire dalla valuta in cui è denominato il conto di pagamento.
1 ter. Se un pagatore ha impartito un pacchetto di ordini di pagamento multipli per bonifici istantanei in euro, il PSP del pagatore inizia immediatamente a scorporare tale pacchetto non appena lo riceve. Il momento di ricezione di un singolo ordine di pagamento impartito nell'ambito di un pacchetto è il momento in cui la successiva operazione di pagamento è stata scorporata, il che avviene non appena possibile dopo che l'ordine è stato impartito dal pagatore al proprio PSP.
1 quater. Nel caso di ordini di pagamento basati su supporto cartaceo per bonifici istantanei in euro, il momento della ricezione di tale ordine è il momento in cui il PSP del pagatore ha recepito i dati informativi relativi all'ordine di pagamento nel suo sistema interno, il che avviene non appena possibile dopo che l'ordine è stato impartito dal pagatore al proprio PSP.
2. Nell'effettuare bonifici istantanei, oltre ai requisiti di cui all'articolo 5, i PSP rispettano gli obblighi seguenti:
(a) assicurano che i pagatori siano in grado di impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo attraverso tutte le stesse interfacce USP attraverso cui tali pagatori possono impartire un ordine di pagamento per altri bonifici;
(b) dopo aver ricevuto un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore verifica immediatamente se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento del pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva l'importo sul conto del pagatore, ▌invia immediatamente l'operazione di pagamento al PSP del beneficiario, e fornisce gratuitamente al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento intermediario, la conferma dell'esecuzione o del rifiuto di un bonifico istantaneo entro 10 secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento;
(c) assicurano che tutti i conti di pagamento che sono raggiungibili per i bonifici siano raggiungibili per bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario;
(d) dopo aver ricevuto un bonifico istantaneo, il PSP del beneficiario mette immediatamente a disposizione l'importo di tale operazione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui è denominato il conto del beneficiario.
2 bis. I PSP offrono agli USP la possibilità di determinare un importo massimo che può essere trasferito attraverso il bonifico istantaneo. I PSP provvedono affinché gli USP siano in grado di modificare l'importo massimo in qualsiasi momento prima dell'avvio di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo. Se l'ordine di pagamento di un USP per un bonifico istantaneo supera l'importo massimo, il PSP del pagatore non esegue il bonifico istantaneo e ne informa l'USP.
3. Quando eseguono bonifici istantanei in euro, i PSP offrono ai propri USP la possibilità di impartire ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto, senza limitazioni, se offrono tale possibilità ai propri USP per altri tipi di bonifici.
4. I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrono agli USP il servizio di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il servizio di invio di bonifici istantanei in euro entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. I PSP che sono istituti di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE o istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrono agli USP il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro entro... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro offrono agli USP il servizio di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il servizio di invio di bonifici istantanei in euro entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Articolo 5 ter
Commissioni sui bonifici istantanei
1. Le eventuali commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari per l'invio e la ricezione di operazioni di bonifico istantaneo in euro non sono superiori alle commissioni applicate da tale PSP per l'invio e la ricezione di altre operazioni di bonifico in euro corrispondenti.
1 bis. I PSP non aumentano, direttamente o indirettamente, le loro commissioni per l'invio e la ricezione di altre corrispondenti operazioni di bonifico in euro al fine di eludere il paragrafo 1.
Qualora sospettino che un PSP metta in atto una pratica di elusione di cui al primo comma, le autorità competenti possono chiedere a tale PSP tutte le informazioni che ritengono necessarie per determinare se tale PSP abbia messo in atto detta pratica e adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente articolo da parte di tale PSP.
1 ter. L'ABE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro ... [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] sull'impatto dell'applicazione del paragrafo 1 sui prezzi dei bonifici e dei bonifici istantanei. La Commissione esamina i risultati di tale relazione e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro si conformano al presente articolo entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Articolo 5 quater
Verifica del beneficiario nel caso dei bonifici istantanei
1. Per quanto riguarda i bonifici ordinari e istantanei, il PSP del pagatore verifica se l'identificativo del conto di pagamento e il nome del beneficiario indicati dal pagatore corrispondono. Tale verifica è fornita gratuitamente agli USP, indipendentemente dall'interfaccia USP utilizzata dal pagatore per impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo. Il PSP del pagatore notifica immediatamente al pagatore le eventuali discrepanze rilevate e il grado di corrispondenza come segue:
(a) "corrispondenza": non è rilevata alcuna discrepanza tra l'identificativo del conto di pagamento e il nome del beneficiario;
(b) "quasi-corrispondenza": il nome del beneficiario corrisponde in parte all'identificativo del conto di pagamento fornito. In tali casi, il PSP indica al pagatore il nome del beneficiario associato all'identificativo del conto di pagamento fornito.
(c) "mancata corrispondenza": il nome e l'identificativo del conto di pagamento non corrispondono. Se l'identificativo del conto di pagamento si riferisce al conto di pagamento di una persona fisica, il PSP non rivela il nome del beneficiario associato al conto di pagamento;
(d) "non disponibile": il conto di pagamento non esiste o non è stato possibile verificarlo.
I PSP prestano tale servizio immediatamente dopo che il pagatore ha comunicato al proprio PSP l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario e il nome del beneficiario stesso, e prima che al pagatore sia data la possibilità di autorizzare il bonifico istantaneo.
Se il beneficiario è una persona giuridica e un'interfaccia USP consente al pagatore di effettuare un ordine di pagamento fornendo l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario, unitamente a dati diversi dal nome del beneficiario che identificano in modo inequivocabile il beneficiario, come un codice fiscale, un identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132 o un LEI, e se tali dati sono a disposizione del PSP del beneficiario, il PSP del pagatore adempie all'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo sulla base di tali dati.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, se un PSP fornisce un'interfaccia USP che non impone al pagatore di inserire sia l'identificativo del conto di pagamento sia il nome del beneficiario, il PSP provvede affinché il beneficiario indicato dal pagatore sia identificato in modo inequivocabile. A tale fine, il pagatore ha il diritto di convalidare l'identità del beneficiario fornita dal PSP prima di autorizzare il bonifico istantaneo.
Se l'identificativo del conto di pagamento o il nome del beneficiario è fornito per conto del pagatore da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 18, della direttiva (UE) 2015/2366, tale prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento garantisce che le informazioni relative al beneficiario siano corrette.
Ai fini rispettivamente del primo e del secondo comma, i PSP e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento mantengono solide procedure interne per garantire che le informazioni relative ai beneficiari siano corrette. Ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti cui è conferita la facoltà di verificare la solidità di tali procedure interne.
Se un conto di pagamento identificato mediante un identificativo del conto di pagamento fornito dal pagatore è detenuto per conto di più beneficiari, il pagatore può fornire al proprio PSP informazioni supplementari che consentano di identificare in modo inequivocabile il beneficiario. Il PSP del beneficiario che detiene conti per conto di più beneficiari conferma, su richiesta del PSP del pagatore, se il beneficiario indicato dal pagatore figura tra i molteplici beneficiari per conto dei quali è detenuto il conto di pagamento.
1 ter. Un PSP non è ritenuto responsabile dell'esecuzione di un bonifico istantaneo in euro a favore di un beneficiario non previsto ai sensi dell'articolo 88 della direttiva (UE) 2015/2366, purché abbia soddisfatto i requisiti di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 1 bis del presente articolo.
2. I PSP assicurano che il rilevamento e la notifica di una discrepanza di cui al paragrafo 1 non impediscano ai pagatori di autorizzare il bonifico ordinario o istantaneo in questione.
2 bis. I PSP informano i propri USP delle conseguenze che la decisione degli USP di ignorare una discrepanza rilevata e notificata di cui al paragrafo 1 comporta per la responsabilità dei PSP e il diritto di rimborso degli USP.
▌
4. I PSP informano i propri USP che l'autorizzazione di un'operazione nonostante il rilevamento e la notifica di una discrepanza, anche nella forma di una quasi-corrispondenza ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore. I PSP comunicano tali informazioni contestualmente alla notifica delle discrepanze di cui al paragrafo 1. ▌
4bis. Se il PSP del pagatore non fornisce informazioni al pagatore su una discrepanza ai sensi del paragrafo 1, esso risarcisce il pagatore degli eventuali danni finanziari subiti da quest'ultimo a causa di tale omissione. Se tale omissione è dovuta al fatto che il PSP del beneficiario non ha fornito informazioni su una discrepanza concernente l'identificativo del conto di pagamento o il nome del beneficiario, il PSP del beneficiario risarcisce il PSP del pagatore per gli eventuali danni finanziari subiti dal PSP del pagatore a causa di tale omissione.
▌
6. I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro si conformano al presente articolo entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Articolo 5 quinquies
Screening degli USP per quanto riguarda le sanzioni dell'Unione in caso di bonifici istantanei
1. I PSP che offrono bonifici istantanei verificano se uno qualsiasi dei propri USP è una persona o un'entità inclusa nell'elenco.
I PSP effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali misure restrittive nuove o modificate adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, e almeno una volta ogni giorno di calendario.
2. Oltre a effettuare le verifiche di cui al paragrafo 1, durante l'esecuzione di un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario coinvolti in detta operazione non verificano se il pagatore o il beneficiario i cui conti di pagamento sono utilizzati per l'esecuzione di tale bonifico istantaneo figurino nell'elenco di persone o entità soggette a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a loro disposizione fondi o risorse economiche.
Il primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicate le altre misure restrittive non adottate a norma dell'articolo 215 TFUE, il diritto dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e qualsiasi altro atto legislativo dell'Unione applicabile.
3. Un PSP che non ha effettuato le verifiche di cui al paragrafo 1 ed esegue un bonifico istantaneo che ha indotto un altro PSP coinvolto nell'esecuzione di tale operazione a non congelare i beni di persone o entità incluse nell'elenco o a mettere fondi o risorse economiche a disposizione di dette persone o entità risarcisce il danno finanziario causato all'altro PSP dalle sanzioni a questi inflitte in applicazione delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.
4. I PSP si conformano al presente articolo entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].";
4bis. L'ABE e l'AMLA preparano una relazione congiunta sui potenziali metodi per consentire ai PSP che eseguono bonifici istantanei di verificare se uno dei propri USP sia una persona o entità figurante negli elenchi dell'UE o negli elenchi nazionali degli Stati membri. Tra tali metodi può figurare la predisposizione di un elenco unico che riunisca le persone e le entità incluse negli elenchi dell'Unione e nazionali.
L'ABE e l'AMLA presentano la relazione congiunta sui loro risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il ... [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
Sulla base di tale relazione congiunta, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
(3) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi ▌:
"1 bis. In deroga al paragrafo 1, entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 4 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli da 5 bis a 5 quinquies e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il... [inserire la data corrispondente a 8 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e le danno immediata notifica delle eventuali modifiche successive a esse apportate. 1 ter.
1 ter. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli 5 ter e 5 quinquies, gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano:
(a) nel caso di persone giuridiche, ammende amministrative soggette ad un limite massimo non inferiore al 10 % del fatturato netto totale annuo della persona giuridica nell'esercizio precedente;
(b) nel caso di persone fisiche, ammende amministrative soggette ad un limite massimo non inferiore a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Ai fini della lettera a), se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre quale definita all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* o di un'impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su tale persona giuridica, il fatturato pertinente è quello risultante dai conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio precedente.
1 quater. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo non si applicano alle violazioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera c), se i conti di pagamento tenuti dai PSP non sono raggiungibili per bonifici istantanei a causa di una manutenzione programmata, ove i periodi di indisponibilità siano sia prevedibili che brevi, a un periodo di fermo programmato di tutti i servizi di pagamento basati su schemi di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) o a una sospensione di tali servizi dovuta a un sospetto di frode debitamente giustificato.
______________________________________________________________________
* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).".
Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) 2021/1230
All'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1230 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica nel caso in cui l'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 260/2012 imponga a un prestatore di servizi di pagamento situato in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, in relazione a un bonifico istantaneo, di addebitare una commissione inferiore a quella che sarebbe applicata, in relazione allo stesso bonifico, se si applicasse il paragrafo 1 del presente articolo.
Ai fini del primo comma, per bonifico istantaneo si intende un bonifico istantaneo quale definito all'articolo 2, punto 1 bis), del regolamento (UE) n. 260/2012 che sia transfrontaliero e in euro."
Articolo 2 bis
Modifica della direttiva 98/26/CE
All'articolo 2 della direttiva 98/26/CE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) «ente»: una delle seguenti entità qualora partecipi a un sistema e abbia la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema:
(i) un ente creditizio quale definito all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, inclusi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva;
(ii) un istituto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
(iii) un istituto di moneta elettronica quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**;
(iv) un'impresa d'investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/CE***, esclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva;
(v) le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica; o
(vi) qualsiasi impresa la cui sede sociale si trova al di fuori dell'Unione e le cui funzioni corrispondono a quelle degli enti di cui ai punti ii), iii) e iv) della presente lettera.
Se un sistema è sottoposto a vigilanza conformemente al diritto nazionale ed esegue soltanto ordini di trasferimento quali definiti alla lettera i), secondo trattino, nonché i pagamenti derivanti da tali ordini, uno Stato membro può decidere di considerare enti le imprese che partecipino a tale sistema assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema, purché almeno tre dei partecipanti a tale sistema rientrino nelle categorie di cui al primo comma della presente lettera e la decisione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico;
__________________
* Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
** Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
*** Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).".
Articolo 2 ter
Modifica della direttiva 2014/92/UE
All'articolo 2 della direttiva 2014/92/CE, il punto 20) è sostituito dal seguente:
"20) «bonifico»: un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento di un beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento eseguite a partire dal conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore, compreso un bonifico istantaneo quale definito all'articolo 2, punto 1 bis, del regolamento (UE) n. 260/2012."
Articolo 2 quater
Monitoraggio
La Commissione controlla l'elaborazione da parte del settore di un insieme di regole e norme a livello dell'Unione per l'attuazione dei pagamenti istantanei in euro. Entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'elaborazione di tali regole e norme. Ove necessario, anche nel caso in cui i progressi siano lenti, la Commissione chiede all'ABE di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino un insieme di regole e norme a livello dell'Unione per l'esecuzione dei pagamenti istantanei in euro.
Articolo 2 quinquies
Recepimento
Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano entro ... [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2 bis. Essi comunicano immediatamente il testo di tali disposizioni per informarne la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento al presente regolamento o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Modifica dei regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro |
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Riferimenti |
COM(2022)0546 – C9-0362/2022 – 2022/0341(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
27.10.2022 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 21.11.2022 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
IMCO 21.11.2022 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 29.11.2022 |
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Relatore Nomina |
Michiel Hoogeveen 5.12.2022 |
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Esame in commissione |
28.3.2023 |
25.5.2023 |
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Approvazione |
28.6.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
49 2 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Damien Carême, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Janusz Lewandowski, Chris MacManus, Tonino Picula, Jessica Polfjärd, René Repasi, Eleni Stavrou |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Hannes Heide, Leszek Miller, Kira Marie Peter-Hansen, Patrizia Toia, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
|||
Deposito |
3.7.2023 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
49 |
+ |
ECR |
Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Denis Nesci, Johan Van Overtveldt |
ID |
Marco Campomenosi, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi |
PPE |
Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Inese Vaidere, Juan Ignacio Zoido Álvarez |
Renew |
Engin Eroglu, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin |
S&D |
Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Hannes Heide, Aurore Lalucq, Leszek Miller, Csaba Molnár, Tonino Picula, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Patrizia Toia |
Verts/ALE |
Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen |
2 |
- |
ECR |
Dorien Rookmaker |
NI |
Lefteris Nikolaou-Alavanos |
2 |
0 |
The Left |
José Gusmão, Chris MacManus |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0.
- [2] GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0.
- [*] Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [3] GU C […] del […], pag. […].
- [4] GU C […] del […], pag. […].
- [5] Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
- [6] Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
- [7] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
- [8] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
- [9] Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20).
- [10] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- [11] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
- [12] GU C […] del […], pag. […].