RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos

27.6.2023 - (2023/2025(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Sergey Lagodinsky

Procedura : 2023/2025(IMM)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0231/2023
Testi presentati :
A9-0231/2023
Discussioni :
Testi approvati :

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos

(2023/2025(IMM))

Il Parlamento europeo,

 vista la richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos presentata dal procuratore presso il Tribunale di primo grado di Atene nel quadro di un procedimento penale, trasmessa dal viceprocuratore presso la Corte suprema greca con lettera in data 27 gennaio 2023, e comunicata in Aula il 14 febbraio 2023,

 visto che Georgios Kyrtsos ha rinunciato al suo diritto a essere ascoltato a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,

 visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a

 viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019[1],

 visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,

 visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0000/2023),

A. considerando che il procuratore del Tribunale di primo grado di Atene ha chiesto la revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos, deputato al Parlamento europeo eletto per la Grecia, in relazione a un procedimento penale che verrà avviato a suo carico per il mancato pagamento di somme dovute allo Stato greco;

B. considerando che, in qualità di amministratore delegato e rappresentante legale della società editrice a responsabilità limitata Free Sunday, Georgios Kyrtsos è accusato di non aver pagato 459 918,18 EUR allo Stato greco;

C. considerando che il presunto fatto commesso da Georgios Kyrtsos costituisce il reato di ritardo nel pagamento di importi dovuti allo Stato ai sensi dell'articolo 25 della legge greca 1882/90, integrato dall'articolo 20, paragrafo 8, della legge greca 2298/95, sostituito dall'articolo 23, paragrafo 1, della legge greca 2523/97, modificato dall'articolo 34 della legge greca 3220/2004, sostituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della legge greca 3943/2011, sostituito dall'articolo 20 della legge greca 4321/2015 e modificato dall'articolo 8 della legge greca 4337/2015;

D. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"[2];

E. considerando che i presunti reati non rappresentano opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

F. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato; che il presunto reato non ha chiaramente alcun legame diretto con le attività di Georgios Kyrtsos in qualità di deputato al Parlamento europeo, bensì fa riferimento alla sua precedente posizione di dirigente presso la sua società editrice;

G. considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'immunità da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario; che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto, né può pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di revocare l'immunità ad uno dei suoi membri;

H. considerando che l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica prevede che, durante la legislatura, i membri del Parlamento non possano essere perseguiti, arrestati, detenuti o altrimenti privati della libertà senza la preventiva autorizzazione del Parlamento;

I. considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi di fatto dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato in qualità di membro del Parlamento europeo;

1. decide di revocare l'immunità di Georgios Kyrtsos;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità greche e a Georgios Kyrtsos.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

27.6.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Caterina Chinnici, Andrzej Halicki, René Repasi, Yana Toom

 

 

Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2023
Note legali - Informativa sulla privacy