RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
25.7.2023 - (COM(2022)0459 – C9‑0315/2022 – 2022/0278(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Andreas Schwab
Relatrice per parere delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Maydell Eva, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
- LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
(COM(2022)0459 – C9‑0315/2022 – 2022/0278(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0459),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114, 21 e 46 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0315/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2022[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2023[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la lettera della commissione per i bilanci,
– visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0246/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di |
Proposta di |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio |
che istituisce un quadro di misure di emergenza e resilienza nel mercato interno (atto legislativo per le emergenze e la resilienza nel mercato interno) e modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che il mercato interno (altresì noto come "mercato unico") e le relative catene di approvvigionamento possono essere colpiti duramente da tali crisi, e che mancano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati o, se esistono, non coprono tutti gli aspetti del mercato unico o non consentono una risposta tempestiva a tali impatti. |
(1) Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che il mercato interno e le relative catene di approvvigionamento possono essere colpiti duramente, e che mancano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati o, se esistono, non coprono tutti gli aspetti del mercato interno o non consentono una risposta tempestiva ed efficace a tali crisi. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) L'Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l'acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi quali i dispositivi di protezione individuale, in particolare nella fase iniziale della pandemia di COVID-19, e le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato unico e garantire la disponibilità di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi durante la pandemia di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La pandemia ha inoltre evidenziato una visione d'insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell'Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento globali. |
(2) L'Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l'acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi quali i dispositivi di protezione individuale, in particolare nella fase iniziale della pandemia di COVID-19, e le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato interno e garantire la disponibilità di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi durante la pandemia di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La pandemia ha inoltre evidenziato una visione d'insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell'Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento globali. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Durante la pandemia di COVID-19, le misure non coordinate che limitavano la libera circolazione delle persone hanno avuto un impatto particolare su settori critici, in particolare quelli che dipendono dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, che hanno svolto un ruolo essenziale nel mantenere l'economia dell'Unione in quel periodo. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell'Unione sia di chiarezza quanto alla parte dell'amministrazione nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide all'impatto della crisi sul mercato unico. È inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri avrebbero ulteriormente aggravato gli impatti della crisi sul mercato unico. Si è palesata la necessità di accordi tra gli Stati membri e le autorità dell'Unione riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni. |
(3) Le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell'Unione sia di chiarezza quanto all'autorità nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide all'impatto della crisi sul mercato interno. È inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri avrebbero ulteriormente aggravato gli impatti della crisi sul mercato interno. Si è palesata la necessità di accordi tra gli Stati membri e le autorità dell'Unione riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni. Inoltre, è apparso evidente che la mancanza di un coordinamento efficace tra gli Stati membri ha esacerbato la carenza di beni e creato maggiori ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle persone. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici hanno indicato che questi ultimi non avevano informazioni sufficienti sulle misure di risposta alle crisi degli Stati membri durante la pandemia, in parte per il fatto di non sapere dove ottenere tali informazioni, in parte a causa dei vincoli linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, perdipiù in un contesto normativo in costante evoluzione. Ciò ha impedito loro di prendere decisioni commerciali informate riguardo alla misura in cui poter fare affidamento sui loro diritti di libera circolazione o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante la crisi. È necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell'Unione. |
(4) Tuttavia, nonostante l'iniziale mancanza di coordinamento, le norme del mercato interno hanno svolto un ruolo fondamentale nell'attenuare l'impatto negativo della crisi e nel garantire una rapida ripresa dell'economia dell'Unione, in particolare ostando alle restrizioni nazionali ingiustificate e sproporzionate contenute nelle risposte unilaterali degli Stati membri e fornendo un forte incentivo a trovare soluzioni comuni, promuovendo in tal modo la solidarietà. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Tali eventi recenti hanno altresì messo in evidenza la necessità per l'Unione di essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione dei continui effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Alla luce del fatto che non è noto quale tipo di crisi possa verificarsi e produrre gravi ripercussioni sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento in futuro, è necessario prevedere uno strumento che si applichi in relazione agli impatti sul mercato unico di un'ampia gamma di crisi. |
(5) Tali eventi recenti hanno altresì messo in evidenza la necessità per l'Unione di essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione dei continui effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Alla luce del fatto che non è noto quale tipo di crisi future possa verificarsi e avere gravi ripercussioni sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento, è necessario prevedere uno strumento che si applichi nel caso in cui si verifichi un'ampia gamma di crisi che abbiano un impatto sul mercato interno e un effetto transfrontaliero. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Una crisi può avere un duplice impatto sul mercato unico. Da un lato, può comportare ostacoli alla libera circolazione in seno al mercato unico, perturbandone di conseguenza il normale funzionamento. Dall'altro lato, può esacerbare le carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi sul mercato unico. Il regolamento dovrebbe affrontare entrambi i tipi di impatti sul mercato unico. |
(6) L'impatto di una crisi sul mercato interno può comportare ostacoli alla libera circolazione in seno al mercato interno, perturbandone di conseguenza il normale funzionamento. Una crisi può esacerbare le carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi sul mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe affrontare l'impatto negativo sulla libera circolazione di merci, servizi o persone nel mercato interno. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Data la difficoltà di prevedere eventuali aspetti specifici delle crisi future che inciderebbero sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, il presente regolamento dovrebbe definire un quadro generale per l'anticipazione, la mitigazione e la riduzione al minimo degli impatti negativi che eventuali crisi possono avere sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, nonché per la preparazione a tali impatti. . |
(7) Data la difficoltà di prevedere eventuali aspetti specifici delle crisi future che inciderebbero sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento, il presente regolamento dovrebbe definire un quadro generale per l'anticipazione, la mitigazione e la riduzione al minimo degli impatti negativi che eventuali crisi possono avere sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento, nonché per il rafforzamento della resilienza. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Il quadro di misure di cui al presente regolamento dovrebbe essere utilizzato in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. |
(8) Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere utilizzate in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla difesa. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) A tale scopo, il presente regolamento prevede: |
(9) A tale scopo, il presente regolamento prevede i mezzi necessari per garantire la continuità del funzionamento del mercato interno, la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, nonché la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche in tempi di crisi. |
– i mezzi necessari per garantire la continuità del funzionamento del mercato unico, delle imprese che operano nel mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento strategiche, ivi comprese la libera circolazione di merci, servizi e persone nei periodi di crisi nonché la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche durante la crisi; |
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– un forum per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati; e |
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– i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese e dei cittadini durante una crisi. |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Ove possibile, il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione degli eventi e delle crisi sulla base di un'analisi costante riguardante i settori di importanza strategica dell'economia del mercato unico e delle continue attività di analisi delle prospettive dell'Unione. |
soppresso |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Il presente regolamento non dovrebbe portare a una duplicazione del quadro vigente per i medicinali, i dispositivi medici o altre contromisure mediche nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, che comprende il regolamento (UE) …/… relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [regolamento SCBTH (COM(2020) 727)], il regolamento (UE) …/… del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi [regolamento relativo a un quadro per le emergenze (COM(2021) 577)], il regolamento (UE) …/… sull'ampliamento del mandato dell'ECDC [regolamento ECDC (COM(2020) 726)] e il regolamento (UE) 2022/123 sull'estensione del mandato dell'EMA [regolamento EMA]. I medicinali, i dispositivi medici o le altre contromisure mediche, qualora siano inseriti nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento relativo a un quadro per le emergenze, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tranne in relazione alle disposizioni riguardanti la libera circolazione durante le emergenze nel mercato unico e, in particolare, quelle progettate per ripristinare e agevolare la libera circolazione come pure il meccanismo di notifica. |
(11) Il presente regolamento non dovrebbe portare a una duplicazione del quadro vigente per i medicinali, i dispositivi medici o altre contromisure mediche nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, che comprende il regolamento (UE) 2022/123 e il regolamento (UE) 2022/2371. I medicinali, i dispositivi medici o le altre contromisure mediche che rientrano nel loro ambito di competenza sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tranne in relazione alle disposizioni riguardanti la libera circolazione durante le emergenze nel mercato interno e, in particolare, quelle progettate per ripristinare e agevolare la libera circolazione come pure il meccanismo di notifica. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Il presente regolamento dovrebbe completare i dispositivi integrati di risposta politica alle crisi gestiti dal Consiglio in virtù della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio per quanto riguarda l'azione sugli impatti per il mercato unico delle crisi intersettoriali che necessitano di un processo decisionale politico. |
(12) Il presente regolamento dovrebbe completare i dispositivi integrati di risposta politica alle crisi gestiti dal Consiglio in virtù della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio per quanto riguarda l'azione sugli impatti per il mercato interno delle crisi intersettoriali che necessitano di un processo decisionale politico. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Al fine di tenere conto del carattere straordinario di un'emergenza nel mercato unico e delle sue potenziali conseguenze di ampia portata per il funzionamento di base dello stesso, è opportuno che le competenze di esecuzione siano attribuite in via eccezionale al Consiglio ai fini dell'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 281, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(16) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto del lavoro o le condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro, né i diritti di negoziazione collettiva e l'autonomia delle parti sociali. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) L'articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. Tali motivi riguardano l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. In detto contesto, le restrizioni alla libertà di circolazione possono essere giustificate se sono proporzionate e non discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE. |
(17) Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter. |
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1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
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1 ter Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Per quanto riguarda le misure per il ripristino e l'agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone, tali misure si basano sull'articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE senza influire sulla sua applicazione durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero portare all'autorizzazione o alla giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. |
(18) Il presente regolamento stabilisce i diritti e gli obblighi degli operatori economici, in particolare le persone fisiche o giuridiche, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offrono prodotti o servizi di importanza fondamentale sul mercato. Definisce inoltre settori di rilevanza critica che rivestono un'importanza sistemica e vitale per il funzionamento del mercato interno, in particolare i settori connessi alla libera circolazione transfrontaliera di merci, servizi o persone, ad esempio nei settori dell'alimentazione, dei trasporti, della manutenzione, della salute o delle tecnologie dell'informazione. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) L'articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di rafforzare la libera circolazione delle persone, aumentare la trasparenza e fornire assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure comprendono l'istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento. |
(19) Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, il presente regolamento dovrebbe istituire un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno ("comitato") incaricato di fornire consulenza alla Commissione sulle misure opportune per anticipare e prevenire una crisi o rispondere al suo impatto. Il Parlamento europeo dovrebbe essere in grado di nominare un esperto quale membro del comitato. La Commissione dovrebbe invitare rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del comitato, compresi se del caso rappresentanti del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo. La Commissione dovrebbe provvedere affinché il Parlamento europeo riceva tutti i documenti contemporaneamente ai rappresentanti degli Stati membri. Il Parlamento europeo dovrebbe altresì avere sistematicamente l'accesso alle riunioni del comitato a cui sono invitati gli esperti degli Stati membri. Conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo e agli accordi bilaterali tra l'Unione e la Confederazione svizzera, è opportuno garantire la partecipazione dei rappresentanti degli Stati EFTA in qualità di osservatori. Il comitato dovrebbe in particolare assistere e consigliare la Commissione in merito alle misure che hanno un impatto sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori mobili, tra cui i lavoratori frontalieri e transfrontalieri. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Se adottano misure che incidono sulla libera circolazione di merci o persone, le merci o sulla libera prestazione di servizi in preparazione delle emergenze nel mercato unico o durante tali emergenze, gli Stati membri dovrebbero limitare tali misure a quanto necessario e revocarle non appena la situazione lo consente. È opportuno che tali misure rispettino i principi di proporzionalità e non discriminazione e tengano conto della situazione particolare delle regioni frontaliere. |
(20) È essenziale garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, in particolare in tempi di crisi, in linea con i valori su cui si fonda l'Unione. Il Parlamento europeo svolge un ruolo fondamentale nel garantire la responsabilità democratica. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme per rafforzare il dialogo in materia di emergenza e resilienza tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico dovrebbe comportare un obbligo per gli Stati membri di notificare le restrizioni alla libera circolazione di rilevanza per le crisi. |
(21) Per garantire l'efficacia del coordinamento e dello scambio di informazioni in caso di emergenza, il presente regolamento stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di designare uffici centrali di collegamento, incaricati di gestire i contatti con l'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione designato dalla Commissione e con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) In sede di esame della compatibilità con il principio di proporzionalità di eventuali progetti di misure o misure adottate notificati, la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione l'evolversi della situazione di crisi e le informazioni spesso limitate che sono a disposizione degli Stati membri quando cercano di ridurre i rischi emergenti nel contesto della crisi. Ove giustificato e necessario alla luce delle circostanze, in base alle eventuali informazioni disponibili, ivi comprese quelle specialistiche o scientifiche, la Commissione può valutare la fondatezza delle ragioni degli Stati membri sulla base del principio di precauzione quale motivo per l'adozione di restrizioni alla libera circolazione delle persone. Spetta alla Commissione garantire che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione e non creino ostacoli ingiustificati al funzionamento del mercato unico. La Commissione dovrebbe dare seguito quanto prima alle notifiche degli Stati membri, tenendo conto delle circostanze della crisi specifica e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento. |
(22) La resilienza è fondamentale per garantire che il mercato interno consegua uno dei suoi obiettivi finali, ossia sostenere l'economia dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione degli eventi e delle crisi sulla base di un'analisi costante riguardante i settori di importanza critica dell'economia del mercato interno e delle continue attività di analisi delle prospettive dell'Unione. Per garantire che tutti gli attori siano preparati alle crisi, è necessario istituire norme sui test di resistenza da svolgere con cadenza biennale, sulle formazioni e sui protocolli di crisi che coinvolgano non solo tutte le autorità nazionali pertinenti, ma anche i portatori di interessi, quali le imprese, le parti sociali e gli esperti. È inoltre essenziale stabilire norme sulle riserve strategiche di beni di importanza critica, al fine di garantire un adeguato scambio di informazioni e fornire sostegno agli Stati membri al fine di assisterli nel coordinamento e nell'ottimizzazione dei loro sforzi. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato unico di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato unico, tali misure dovrebbero richiedere un'attivazione individuale mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione nonché i beni o i servizi di rilevanza per le crisi cui tali misure si applicano. |
(23) Al fine di determinare i settori critici, è opportuno stabilire una metodologia che tenga conto di criteri specifici, vale a dire i flussi commerciali, la domanda e l'offerta, la concentrazione dell'offerta, la produzione e le capacità di produzione dell'Unione e globali nelle diverse fasi della catena del valore e le interdipendenze tra gli operatori economici. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Al fine di garantire la proporzionalità degli atti di esecuzione e il debito rispetto del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico solo qualora gli operatori economici non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un periodo di tempo ragionevole. Il motivo di tale scelta dovrebbe essere indicato in ciascuno di tali atti e in relazione a tutti gli aspetti specifici di una crisi. |
(24) È importante individuare e monitorare le catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica durante la modalità di vigilanza, nonché la libera circolazione delle categorie di lavoratori di importanza critica, prima di un'emergenza nel mercato interno. Al fine di tenere conto dell'attivazione della modalità di vigilanza e delle potenziali conseguenze per il corretto funzionamento del mercato interno che essa comporta, è opportuno che le competenze di esecuzione siano attribuite in via eccezionale alla Commissione ai fini dell'attivazione di tale modalità a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La modalità di vigilanza dovrebbe essere attivata per una durata massima di sei mesi, con la possibilità di una proroga della stessa durata, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue conclusioni relative al monitoraggio, effettuato durante la modalità di vigilanza, delle catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica, alla libera circolazione delle categorie di lavoratori di importanza critica e all'inventario degli operatori economici più rilevanti. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all'emergenza nel mercato unico, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria. |
(25) La Commissione dovrebbe valutare attentamente la gravità delle perturbazioni del funzionamento del mercato interno e l'impatto di una crisi sulla base di prove concrete e affidabili e tenendo debitamente conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico dovrebbe, ove necessario, comportare altresì l'applicazione di determinate procedure di risposta alle crisi che introducono adeguamenti delle norme che disciplinano la progettazione, la fabbricazione, la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato di merci oggetto di norme armonizzate dell'Unione. Le procedure di risposta alle crisi dovrebbero far sì che i prodotti considerati come beni di rilevanza per le crisi possano essere immessi rapidamente sul mercato in una situazione di emergenza. Gli organismi di valutazione della conformità dovrebbero attribuire la priorità alla valutazione della conformità dei beni di rilevanza per le crisi rispetto a qualsiasi altra domanda in corso per altri prodotti. Laddove si registrino invece indebiti ritardi nelle procedure di valutazione della conformità, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di emettere autorizzazioni per i prodotti che non sono stati sottoposti alle procedure di valutazione della conformità applicabili per essere immessi nel rispettivo mercato, purché rispettino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza. Tali autorizzazioni sono valide solo sul territorio dello Stato membro che le rilascia e limitate alla durata dell'emergenza nel mercato unico. Inoltre, al fine di agevolare l'aumento dell'offerta di prodotti di rilevanza per le crisi, è opportuno introdurre determinate flessibilità in relazione al meccanismo di presunzione di conformità. Nel contesto di un'emergenza nel mercato unico, i fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi dovrebbero poter fare anche affidamento sulle norme nazionali e internazionali, che forniscono un livello di protezione equivalente alle norme europee armonizzate. Laddove queste ultime non esistano o garantirvi la conformità sia eccessivamente difficile a causa delle perturbazioni del mercato unico, è opportuno che la Commissione possa emanare specifiche tecniche comuni con applicazione obbligatoria o facoltativa al fine di fornire soluzioni tecniche pronte all'uso ai fabbricanti. |
(26) Al fine di rendere conto del carattere straordinario di un'emergenza nel mercato unico e delle sue potenziali conseguenze di ampia portata per l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, che potrebbe incidere negativamente sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, e al fine di garantire un adeguato controllo pubblico, la modalità di emergenza nel mercato interno dovrebbe essere attivata solo mediante un atto legislativo sotto forma di decisione concernente una proposta presentata dalla Commissione e prontamente adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Per rispondere alla necessità di un rapido processo decisionale in tempi di crisi, le decisioni relative all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno potrebbero essere adottate ricorrendo a procedure d'urgenza, in quanto tali procedure sono già state utilizzate con successo in passato. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) L'introduzione di tali adeguamenti di rilevanza per le crisi delle norme armonizzate settoriali dell'Unione pertinenti richiede adeguamenti mirati dei 19 quadri settoriali seguenti: direttiva 2000/14/CE, direttiva 2006/42/UE, direttiva 2010/35/UE, direttiva 2013/29/UE, direttiva 2014/28/UE, direttiva 2014/29/UE, direttiva 2014/30/UE, direttiva 2014/31/UE, direttiva 2014/32/UE, direttiva 2014/33/UE, direttiva 2014/34/UE, direttiva 2014/35/UE, direttiva 2014/53/UE, direttiva 2014/68/UE, regolamento (UE) 2016/424, regolamento (UE) 2016/425, regolamento (UE) 2016/426, regolamento (UE) 2019/1009 e regolamento (UE) n. 305/2011. L'attivazione delle procedure di emergenza dovrebbe essere subordinata all'attivazione dell'emergenza nel mercato unico e dovrebbe essere limitata ai prodotti considerati come beni di rilevanza per le crisi. |
(27) L'attivazione delle procedure di emergenza dovrebbe essere subordinata all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno e dovrebbe essere limitata ai prodotti considerati come beni di rilevanza per le crisi. Pertanto, l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno dovrebbe, ove necessario, comportare altresì l'applicazione di determinate procedure di risposta alle crisi che disciplinano la progettazione, la fabbricazione, la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato di merci oggetto di norme armonizzate dell'Unione o che rientrano nelle norme del quadro generale di sicurezza, limitatamente ai prodotti designati come beni di rilevanza per la crisi. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato unico oppure in caso di gravi carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni di importanza strategica, misure a livello dell'Unione finalizzate a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per le crisi, quali gli ordinativi classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per ripristinare il normale funzionamento del mercato unico. |
(28) Le restrizioni alla libera circolazione di merci, servizi e persone imposte dagli Stati membri dovrebbero essere vietate, a meno che non siano non discriminatorie, giustificate e proporzionate. Non dovrebbe essere possibile sospendere le libertà fondamentali sancite dal trattato in tempi di crisi e gli Stati membri non dovrebbero utilizzare la situazione di emergenza come pretesto per adottare restrizioni che vadano al di là delle norme del trattato. Qualsiasi risposta a un'emergenza nel mercato interno dovrebbe essere rigorosamente conforme a tali norme, nonché alle norme stabilite nel presente regolamento. Se adottano misure che incidono sulla libera circolazione di merci o persone, o sulla libera prestazione di servizi in preparazione delle emergenze nel mercato interno o durante tali emergenze, gli Stati membri dovrebbero limitare tali misure a quanto necessario e revocarle non appena la modalità di emergenza viene disattivata o prima che ciò avvenga, se esse non sono più necessarie. È opportuno che tali misure rispettino i principi di proporzionalità e non discriminazione e tengano conto della situazione particolare delle regioni frontaliere. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) Al fine di sfruttare il potere d'acquisto e la posizione negoziale della Commissione durante la modalità di vigilanza del mercato unico e la modalità di emergenza nel mercato unico, è opportuno che gli Stati membri chiedano alla Commissione di provvedere ad acquisizioni per loro conto. |
(29) Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici hanno indicato che questi ultimi non avevano informazioni sufficienti sulle misure di risposta alle crisi degli Stati membri durante la pandemia, in parte per il fatto di non sapere dove ottenere tali informazioni, in parte a causa dei vincoli linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, perdipiù in un contesto normativo in costante evoluzione. Ciò ha impedito loro di prendere decisioni commerciali informate riguardo alla misura in cui poter fare affidamento sui loro diritti di libera circolazione o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante la crisi. È necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell'Unione. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Laddove si registri una grave carenza di prodotti o servizi di rilevanza per le crisi nel mercato unico durante un'emergenza nel mercato unico e sia chiaro che gli operatori economici attivi nel mercato unico non producono nessuna di tali beni, ma sarebbero in via di principio in grado di riconvertire le loro linee di produzione o avrebbero una capacità insufficiente di fornire i beni o i servizi necessari, è opportuno che la Commissione possa in ultima istanza raccomandare agli Stati membri di adottare misure volte ad agevolare o richiedere l'aumento o la riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti o della capacità dei prestatori di servizi di fornire servizi di rilevanza per le crisi. A tal fine la Commissione informerebbe gli Stati membri circa la gravità della carenza e il tipo di beni o servizi di rilevanza per le crisi necessari e fornirebbe sostegno e consulenza in relazione alle flessibilità previste nell'acquis dell'UE per tali scopi. |
(30) L'articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. Tali motivi riguardano l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. In detto contesto, le restrizioni alla libertà di circolazione possono essere giustificate se sono proporzionate e non discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Le misure che garantiscono la flessibilità normativa consentirebbero alla Commissione di raccomandare agli Stati membri di accelerare le procedure di concessione delle autorizzazioni necessarie per il rafforzamento della capacità di produrre beni di rilevanza per le crisi o prestare servizi di rilevanza per le crisi. |
(31) Le misure per l'agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone si basano sull'articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE, senza influire sulla sua applicazione in caso di emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero portare all'autorizzazione o alla giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Inoltre, per garantire che i beni di rilevanza per le crisi siano disponibili durante l'emergenza nel mercato unico, la Commissione può invitare gli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi ad attribuire la priorità agli ordinativi dei fattori di produzione necessari per la produzione di beni finali di rilevanza per le crisi o agli ordinativi di tali beni finali stessi. Qualora un operatore economico si rifiutasse di accettare tali ordinativi e di attribuirvi la priorità, la Commissione può decidere, basandosi su prove oggettive del fatto che è indispensabile la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi, di invitare gli operatori economici interessati ad accettare determinati ordinativi e ad attribuirvi la priorità; l'evasione di tali ordinativi prevarrà quindi su qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto pubblico o privato. In caso di mancata accettazione, è opportuno che l'operatore in questione spieghi i legittimi motivi per cui non ha accettato la richiesta. La Commissione può pubblicare tale spiegazione motivata o parti di essa, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale. |
(32) L'articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, aumentare la trasparenza e fornire assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato interno. Tali misure comprendono l'istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno nel quadro del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione sono incoraggiati a utilizzare gli strumenti esistenti per l'istituzione e il funzionamento di tali punti di contatto. Tali punti di contatto dovrebbero essere attivi al di fuori della modalità di emergenza e dovrebbero servire a favorire la comunicazione tra gli Stati membri e con il comitato. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Inoltre, per garantire la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi durante l'emergenza nel mercato unico, la Commissione può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche, tenendo in debita considerazione i principi di solidarietà, necessità e proporzionalità. |
(33) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio41 e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio42. |
(34) L'attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o di emergenza nel mercato interno dovrebbe comportare l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione l'adozione di misure relative a restrizioni di rilevanza per le crisi alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, corredate di una dichiarazione che giustifichi l'introduzione di tali misure. La dichiarazione sulla proporzionalità di tali misure dovrebbe tenere conto dell'impatto delle misure, del loro ambito di applicazione e della loro durata prevista. |
__________________ |
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41 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
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42 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone e stilare un elenco di obiettivi individuali (quantità e termini) per le riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere, onde conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della modalità di vigilanza e delle misure di vigilanza al fine di monitorare con attenzione le catene di approvvigionamento strategiche e coordinare la costituzione di riserve strategiche di beni e servizi di importanza strategica. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di un'emergenza nel mercato unico, per consentire una risposta coordinata e rapida. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(35) In sede di esame della compatibilità con il principio di proporzionalità di eventuali progetti di misure o misure adottate notificati, la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione l'evolversi della situazione di crisi e le informazioni spesso limitate che sono a disposizione degli Stati membri quando cercano di ridurre i rischi emergenti nel contesto della crisi. Ove giustificato e necessario alla luce delle circostanze, in base alle eventuali informazioni disponibili, ivi comprese quelle specialistiche o scientifiche, la Commissione può valutare la fondatezza delle ragioni degli Stati membri. Spetta alla Commissione garantire che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione e non creino ostacoli ingiustificati al funzionamento del mercato interno. La Commissione dovrebbe dare seguito quanto prima alle notifiche degli Stati membri, tenendo conto delle circostanze della crisi specifica e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). Rispetta segnatamente il diritto alla vita privata degli operatori economici sancito dall'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta, la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta, il diritto di negoziazione e di azioni collettive tutelato dall'articolo 26 della Carta nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il regolamento non dovrebbe incidere sull'autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE. |
(36) Se ritiene che le misure notificate non siano conformi al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere una decisione che impone allo Stato membro interessato di modificare il progetto di misura notificato o di astenersi dall'adottarlo. L'adozione di decisioni non pregiudica le prerogative della Commissione quale custode dei trattati, che ha la responsabilità di garantire il rispetto della libera circolazione di merci, servizi e persone. Per garantire l'effettiva attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire una risposta efficace alle violazioni del diritto dell'Unione mediante procedure di infrazione. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) L'Unione conferma il suo pieno impegno in favore della solidarietà internazionale e sostiene fermamente il principio secondo cui le misure ritenute necessarie adottate in virtù del presente regolamento, ivi comprese quelle necessarie a prevenire o alleviare carenze gravi, siano attuate in modo mirato, trasparente, proporzionato, temporaneo e coerente con gli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). |
(37) Per garantire che i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori come pure i loro rappresentanti ricevano assistenza in caso di emergenza, è importante istituire punti di contatto unici nazionali e un punto di contatto unico a livello dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che chiunque sia interessato da misure nazionali di risposta alle crisi abbia la possibilità di ricevere dalle autorità competenti informazioni pertinenti, fornite in un linguaggio chiaro, comprensibile e in un modo che sia facilmente accessibile alle persone con disabilità. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Il quadro dell'Unione comprende elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di vigilanza del mercato unico e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere. |
(38) Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato interno di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato interno, tali misure dovrebbero richiedere un'attivazione individuale mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione nonché i beni o i servizi di rilevanza per le crisi cui tali misure si applicano. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) Ove opportuno, la Commissione avvia altresì consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, al fine di cercare soluzioni collaborative per far fronte alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò comporta, se del caso, il coordinamento nei consessi internazionali pertinenti. |
(39) Al fine di garantire la proporzionalità degli atti di esecuzione e il debito rispetto del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all'attivazione delle misure relative alla modalità di emergenza nel mercato interno solo qualora gli operatori economici non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un periodo di tempo ragionevole. I motivi di tale attivazione dovrebbero essere indicati in ciascun atto e dovrebbero tenere conto di tutti gli aspetti specifici di una crisi. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Al fine di creare un quadro dei protocolli di crisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il quadro normativo di cui al presente regolamento specificando ulteriormente le modalità di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, nonché di scambio sicuro di informazioni e di comunicazione in merito alle crisi e ai rischi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(40) Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione in ultima istanza solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all'emergenza nel mercato interno, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria in qualunque altro modo, in cooperazione con il comitato e gli Stati membri. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio che prevede un meccanismo per le discussioni bilaterali sugli ostacoli al funzionamento del mercato unico è stato utilizzato raramente ed è obsoleto. La relativa valutazione ha dimostrato che le soluzioni previste da tale regolamento non sono in grado far fronte alle realtà di crisi complesse, che non sono limitate a incidenti che avvengono alle frontiere di due Stati membri confinanti. È pertanto opportuno abrogarlo. |
(41) Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato interno oppure in caso di gravi carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni di importanza critica, misure a livello dell'Unione finalizzate a garantire la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi, quali gli ordinativi classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per ripristinare il normale funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 bis) Laddove si registri una grave carenza di beni o servizi di rilevanza per le crisi nel mercato interno durante un'emergenza nel mercato interno e sia chiaro che gli operatori economici attivi nel mercato interno non producono tali beni, ma sarebbero in via di principio in grado di riconvertire le loro linee di produzione o avrebbero una capacità sufficiente di fornitura di beni o servizi necessari, è opportuno che la Commissione possa in ultima istanza raccomandare agli Stati membri di adottare misure volte ad agevolare o richiedere l'aumento o la riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti o della capacità dei prestatori di servizi di fornire servizi di rilevanza per le crisi. A tal fine la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri circa la gravità della carenza e il tipo di beni e servizi di rilevanza per le crisi che sono necessari e dovrebbe fornire sostegno e consulenza in relazione alle flessibilità previste nell'acquis dell'Unione per tali scopi. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 41 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 ter) Le misure che garantiscono la flessibilità normativa consentirebbero alla Commissione di raccomandare agli Stati membri di accelerare le procedure di concessione delle autorizzazioni necessarie per il rafforzamento della capacità di produrre beni di rilevanza per le crisi o di prestare servizi di rilevanza per le crisi. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 41 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 quater) Inoltre, per garantire che i beni di rilevanza per le crisi siano disponibili durante l'emergenza nel mercato interno, la Commissione può invitare gli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi ad attribuire la priorità agli ordinativi di beni di rilevanza per le crisi o agli ordinativi di fattori di produzione necessari per la produzione di beni di rilevanza per le crisi. Qualora un operatore economico si rifiutasse di accettare l'invito ad attribuire la priorità a tali ordinativi, nonostante vi siano prove oggettive del fatto che la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi è indispensabile, la Commissione può invitare gli operatori economici interessati ad accettare determinati ordinativi e ad attribuirvi la priorità; l'evasione di tali ordinativi prevarrà quindi su qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto pubblico o privato. In caso di mancata accettazione, è opportuno che l'operatore in questione indichi i legittimi motivi per cui non ha accettato la richiesta. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 41 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 quinquies) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze, ossia ordinativi classificati come prioritari, durante un'emergenza nel mercato interno, per consentire una risposta coordinata e rapida. L'ordinativo classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole, che comprenda, se del caso, un'adeguata compensazione per tutti i costi aggiuntivi sostenuti dall'operatore economico, tra cui i costi derivanti, ad esempio, da contratti al di fuori dell'Unione o dalla modifica delle linee di produzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 41 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 sexies) Inoltre, qualora gravi carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi interessino uno Stato membro, lo Stato membro interessato può informarne la Commissione e indicare i quantitativi necessari. La Commissione dovrebbe trasmettere le informazioni a tutte le autorità competenti e ottimizzare il coordinamento delle risposte degli Stati membri. Per garantire la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi durante l'emergenza nel mercato interno, la Commissione può inoltre raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche, tenendo in debita considerazione i principi di solidarietà, necessità e proporzionalità. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 41 septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 septies) Al fine di sfruttare il potere d'acquisto e la posizione negoziale della Commissione durante la modalità di vigilanza del mercato interno e la modalità di emergenza nel mercato interno, è opportuno che gli Stati membri chiedano alla Commissione di provvedere ad acquisizioni per loro conto. È inoltre essenziale garantire che gli Stati membri coordinino le loro azioni con il sostegno della Commissione e del comitato prima dell'avvio delle procedure di appalto di beni e servizi di rilevanza per le crisi. La trasparenza è un principio fondamentale per l'efficacia degli appalti pubblici, che migliora la concorrenza, aumenta l'efficienza e crea condizioni di parità. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato in merito alle procedure relative agli appalti congiunti a norma del presente regolamento e, su richiesta, dovrebbe avere accesso ai contratti conclusi a seguito di tali procedure, fatta salva l'adeguata protezione delle informazioni sensibili sul piano commerciale, compresi i segreti commerciali. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 41 octies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 octies) È necessario stabilire norme sugli strumenti digitali al fine di garantire la preparazione nel rispondere a eventuali emergenze future in modo tempestivo ed efficiente, nonché di garantire il funzionamento ininterrotto del mercato interno, la libera circolazione di merci, servizi e persone nei periodi di crisi e la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. Nell'istituire tali strumenti, la Commissione dovrebbe cercare di garantire l'interoperabilità con gli strumenti digitali già esistenti, come il sistema di informazione del mercato interno (IMI), al fine di evitare la duplicazione dei requisiti e qualsiasi onere amministrativo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati e istituire strumenti digitali per garantire il funzionamento di corsie preferenziali per beni e servizi critici, mirando ad accelerare le procedure di autorizzazione, registrazione o dichiarazione. Inoltre, per migliorare il coinvolgimento di tutti gli attori economici, in particolare le imprese e la società civile, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per i portatori di interessi volta a facilitare e incoraggiare una risposta volontaria alle emergenze nel mercato interno. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 41 nonies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 nonies) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Rispetta segnatamente il diritto alla vita privata degli operatori economici sancito dall'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta, la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta, il diritto di negoziazione e di azioni collettive, tutelato dall'articolo 28 della Carta, nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 41 decies
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 decies) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 41 undecies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 undecies) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'efficacia del presente regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che riguardi anche una valutazione del lavoro del comitato, i test di resistenza, i protocolli di formazione e di crisi, i criteri per l'attivazione della modalità di emergenza nonché l'uso di strumenti digitali. Inoltre, le relazioni dovrebbero essere presentate dopo la disattivazione delle modalità di emergenza. Tali relazioni dovrebbero includere una valutazione del funzionamento del sistema di risposta alle emergenze e dell'impatto delle misure di emergenza sui diritti fondamentali, quali la libertà d'impresa, la libertà di cercare un impiego e di lavorare e il diritto di negoziazione e di azioni collettive, compreso il diritto di sciopero. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da incidere sul diritto di negoziazione collettiva e sul diritto di promuovere azioni collettive conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui il diritto dei lavoratori e dei dipendenti di ricorrere ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 41 duodecies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 duodecies) Qualsiasi azione nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere coerente con gli obblighi dell'Unione nel contesto del diritto internazionale pertinente. L'Unione conferma il suo pieno impegno in favore della solidarietà internazionale e sostiene fermamente il principio secondo cui le misure ritenute necessarie adottate in virtù del presente regolamento, ivi comprese quelle necessarie a prevenire o alleviare carenze gravi, siano attuate in modo mirato, trasparente, proporzionato, temporaneo e coerente con gli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 41 terdecies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 terdecies) Il quadro dell'Unione dovrebbe comprendere elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di vigilanza del mercato interno e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 10 quaterdecies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 quaterdecies) Al fine di creare un quadro dei protocolli di crisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le modalità di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno, nonché le modalità di scambio sicuro di informazioni e di comunicazione in merito alle crisi e ai rischi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 41 quindecies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 quindecies) Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio prevede un meccanismo per le discussioni bilaterali e la notifica degli ostacoli al funzionamento del mercato interno. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di notifica in situazioni di crisi, è pertanto opportuno modificare di conseguenza tale regolamento. Il regolamento (CE) n. 2679/98 non dovrebbe pregiudicare in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa nazionale. Esso non dovrebbe neppure pregiudicare il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità alla normativa nazionale. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce un quadro di misure atte ad anticipare gli impatti delle crisi sul mercato unico nonché a prepararsi e a rispondere a tali impatti, al fine di salvaguardare la libera circolazione di merci, servizi e persone e di garantire la disponibilità nel mercato unico di beni e servizi di importanza strategica nonché di beni e servizi di rilevanza per le crisi. |
1. Il presente regolamento mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un quadro di norme armonizzate per rafforzarne la resilienza, anticipare efficacemente le crisi garantendo una risposta adeguata alle stesse e agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono: |
soppresso |
a) un gruppo consultivo incaricato di consigliare la Commissione sulle misure opportune per anticipare o prevenire l'impatto di una crisi sul mercato unico oppure per rispondere a tale impatto; |
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b) misure per l'ottenimento, la condivisione e lo scambio di informazioni pertinenti; |
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c) misure di emergenza a fini di anticipazione e pianificazione; |
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d) misure per affrontare gli impatti sul mercato unico di incidenti significativi che non hanno ancora determinato un'emergenza nel mercato unico (vigilanza del mercato unico), ivi compresa una serie di misure di vigilanza; e |
|
e) misure per affrontare le emergenze nel mercato unico, ivi compresa una serie di misure di risposta alle emergenze. |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro e con la Commissione informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione può acquisire qualsiasi conoscenza specialistica e/o scientifica pertinente, necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ambito di applicazione |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le misure di cui al presente regolamento si applicano in relazione agli impatti significativi di una crisi sul funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento. |
1. Le misure di cui al presente regolamento si applicano in relazione agli impatti significativi di una crisi sul funzionamento del mercato interno, fatti salvi i diritti fondamentali, tra cui la libertà d'impresa, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) medicinali quali definiti all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/83/CE; |
a) medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) altre contromisure mediche quali definite all'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) …/… relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [regolamento SCBTH]44 e indicate nell'elenco elaborato in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, della proposta di regolamento (UE) …/… del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi45; |
c) altre contromisure mediche quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio45; |
__________________ |
__________________ |
44 [riferimento all'atto adottato da inserire non appena disponibile] |
|
45 [riferimento all'atto adottato da inserire non appena disponibile] |
45 Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26). |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
f) servizi finanziari, ad esempio nel settore bancario, del credito, dell'assicurazione e della riassicurazione, delle pensioni professionali o individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei pagamenti e dei servizi di consulenza nel settore degli investimenti, ivi compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, come pure le attività di compensazione e regolamento nonché i servizi di consulenza e intermediazione e gli altri servizi finanziari accessori. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga al paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 41 del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui a tali lettere. |
3. In deroga al paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli articoli da 16 a 20 e gli articoli da 41 a 41 quater si applicano ai prodotti di cui a tali lettere. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il presente regolamento non pregiudica i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione in materia di concorrenza (articoli da 101 a 109 TFUE e regolamenti di esecuzione), ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato. |
5. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà della Commissione di: |
6. Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) avviare consultazioni o cooperazioni, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, al fine di cercare soluzioni collaborative per evitare perturbazioni alle catene di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comportare, se del caso, il coordinamento nei consessi internazionali pertinenti; o |
soppresso |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) valutare se è opportuno imporre restrizioni alle esportazioni di merci in linea con i diritti e gli obblighi internazionali dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio48. |
soppresso |
__________________ |
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48 GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34. |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto di sciopero o il diritto di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità al diritto e alle prassi nazionali. Non dovrebbe pregiudicare neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di promuovere azioni collettive in conformità al diritto e alle pratiche nazionali. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Qualsiasi azione nel quadro del presente regolamento è coerente con gli obblighi dell'Unione nel quadro del diritto internazionale. |
soppresso |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale o la loro facoltà di preservare funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. |
soppresso |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1) "crisi": evento eccezionale inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima; |
1) "crisi": evento eccezionale, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima e che ha ripercussioni negative sulla libera circolazione di merci, servizi o persone nel mercato interno; |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2) "modalità di vigilanza del mercato unico": quadro per affrontare una minaccia di perturbazione significativa dell'approvvigionamento di beni e servizi di importanza strategica che può portare a un'emergenza nel mercato unico entro i sei mesi successivi; |
2) "modalità di vigilanza del mercato interno": quadro per affrontare la minaccia di una crisi con conseguente perturbazione significativa dell'approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica che può portare a un'emergenza nel mercato interno entro i sei mesi successivi; |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3) "emergenza nel mercato unico": impatto di ampia portata di una crisi sul mercato unico che perturba in modo grave la libera circolazione nel mercato unico o il funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili al mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico; |
3) "modalità di emergenza nel mercato interno": quadro per affrontare l'impatto significativo e di ampia portata di una crisi sul mercato interno che perturba in modo grave la libera circolazione di merci, servizi e persone o il funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili al mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato interno; |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4) "settori di importanza strategica": settori di importanza critica per l'Unione e i suoi Stati membri in quanto aventi importanza sistemica e vitale per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico; |
4) "settori di importanza critica": settori che sono di importanza critica per l'Unione e i suoi Stati membri e che hanno un'importanza sistemica e vitale per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico, la sanità pubblica o l'ambiente, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulla libera circolazione di merci, servizi o persone; |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
5) "beni e servizi di importanza strategica": beni e servizi che sono indispensabili per garantire il funzionamento del mercato unico in settori di importanza strategica e che non possono essere sostituiti o diversificati; |
5) "beni, servizi e lavoratori di importanza critica": beni, servizi e categorie di lavoratori che sono indispensabili per garantire il funzionamento del mercato interno in settori di importanza critica e che non possono essere sostituiti o, eventualmente, diversificati; |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6) "beni e servizi di rilevanza per le crisi": beni e servizi che sono indispensabili per rispondere alle crisi o per affrontare gli impatti delle crisi sul mercato unico durante un'emergenza nel mercato unico; |
6) "beni e servizi di rilevanza per le crisi": beni e servizi che sono indispensabili per rispondere alle crisi o per affrontare gli impatti delle crisi sul mercato interno durante un'emergenza nel mercato interno; |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 7
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7) "riserve strategiche": scorta di beni di importanza strategica per le quali può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, sotto il controllo di uno Stato membro. |
7) "riserve strategiche": scorta di beni di importanza critica sotto il controllo di uno Stato membro per le quali può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato interno. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gruppo consultivo |
Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. È istituito un gruppo consultivo. |
1. È istituito un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (il comitato). |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il gruppo consultivo è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. |
2. Il comitato è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un esperto nominato dal Parlamento europeo. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. La Commissione può invitare un rappresentante del Parlamento europeo, i rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo49, i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali e gli esperti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. La Commissione invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del gruppo consultivo. |
3. La Commissione presiede il comitato e provvede al suo segretariato. La Commissione può, ove opportuno, istituire sottogruppi permanenti o temporanei del comitato allo scopo di esaminare questioni specifiche. |
__________________ |
|
49 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione invita rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del comitato, nonché rappresentanti di paesi terzi o organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi bilaterali o internazionali. Se del caso, la Commissione invita anche le organizzazioni che rappresentano i portatori di interessi, in particolare i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi e delle parti sociali, a partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori. La Commissione può inoltre invitare ad hoc a partecipare alle attività del comitato esperti con una competenza specifica in una materia di rilevanza per le crisi. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 ter. Il comitato può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni, che sono resi pubblici, fatti salvi i dati personali o i segreti commerciali. La Commissione tiene nella massima considerazione i pareri, le raccomandazioni o le relazioni del comitato in modo trasparente. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ai fini della pianificazione di emergenza di cui agli articoli da 6 a 8, il gruppo consultivo fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti: |
4. Per rafforzare la resilienza del mercato interno, ai fini della pianificazione di emergenza di cui agli articoli da 6 a 8, il comitato fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti: |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) proporre disposizioni, che sarebbero contenute nei protocolli di crisi, per la cooperazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico; |
a) proporre disposizioni, che sarebbero contenute nei protocolli di crisi di cui all'articolo 6, per la cooperazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno; |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) valutare gli incidenti significativi che gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione. |
b) valutare gli incidenti che gli Stati membri o altri portatori di interessi pertinenti hanno segnalato alla Commissione conformemente all'articolo 8 e il loro impatto sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori; |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b bis) raccomandare agli Stati membri di costituire una riserva di merci critiche al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato interno, tenendo conto della probabilità e dell'impatto delle carenze; |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b ter) raccogliere informazioni di prospettiva sulla possibilità che si verifichi una crisi, condurre analisi dei dati e fornire informazioni di mercato; |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b quater (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b quater) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e le organizzazioni dei rappresentanti, nonché, se del caso, le parti sociali, al fine di raccogliere informazioni sul mercato; |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b quinquies (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b quinquies) analizzare i dati aggregati ricevuti da altri organismi di rilevanza per le crisi a livello internazionale e dell'Unione; |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b sexies (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b sexies) mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione cui è stato fatto ricorso nelle crisi precedenti e che hanno avuto un impatto sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento; |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b septies (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b septies) adottare misure volte a rafforzare la resilienza del mercato interno conformemente al presente regolamento, ad esempio organizzare formazioni e simulazioni, e individuare gli operatori economici e le catene di approvvigionamento pertinenti nell'ambito dei test di resistenza. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ai fini della modalità di vigilanza del mercato unico di cui all'articolo 9, il gruppo consultivo assiste la Commissione nei compiti seguenti: |
5. Ai fini della modalità di vigilanza del mercato interno di cui all'articolo 9, il comitato assiste la Commissione nei compiti seguenti: |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) determinare se sussiste la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, come pure la portata di tale minaccia; |
a) determinare se sussistono i criteri per l'attivazione o la disattivazione della modalità di vigilanza e, in particolare, la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, come pure la portata di tale minaccia; |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) raccogliere informazioni di prospettiva, sul mercato e analisi dei dati; |
soppresso |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e dell'industria per raccogliere informazioni sul mercato; |
soppresso |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) analizzare i dati aggregati ricevuti da altri organismi di rilevanza per le crisi a livello internazionale e dell'Unione; |
soppresso |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera e
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi pertinenti e altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, come pure con i paesi terzi, ove opportuno, prestando particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni internazionali; |
(Non concerne la versione italiana) . |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera f
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione cui è stato fatto ricorso nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento. |
soppresso |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Ai fini della modalità di emergenza nel mercato unico di cui all'articolo 14, il gruppo consultivo assiste la Commissione nei compiti seguenti: |
6. Ai fini della modalità di emergenza nel mercato interno di cui all'articolo 14, il comitato assiste la Commissione nei compiti seguenti: |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) stabilire se i criteri per l'attivazione o la disattivazione della modalità di emergenza sono soddisfatti; |
b) stabilire se i criteri per l'attivazione o la disattivazione della modalità di emergenza sono soddisfatti, sulla base di prove sufficienti e affidabili; |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) fornire consulenza sull'attuazione delle misure scelte per rispondere all'emergenza nel mercato unico a livello dell'Unione; |
c) fornire consulenza sull'attuazione delle misure scelte per rispondere all'emergenza nel mercato interno a livello dell'Unione; |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera e
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, come pure, se del caso, con paesi terzi, prestando particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni internazionali. |
e) agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione, come pure, se del caso, con paesi terzi, prestando particolare attenzione ai membri dell'EFTA, ai paesi candidati, ai paesi in via di sviluppo e alle organizzazioni internazionali. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione garantisce la partecipazione di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il gruppo consultivo attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) o il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE. Il gruppo consultivo garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM. |
7. La Commissione garantisce la partecipazione del Parlamento europeo e di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. In particolare, la Commissione garantisce parità di accesso a tutte le informazioni, in modo che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti simultaneamente. Il comitato attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE o il meccanismo previsto dalla normativa sui chip. Il comitato garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Il gruppo consultivo si riunisce almeno tre volte l'anno. In occasione della sua prima riunione, su proposta della Commissione e d'intesa con quest'ultima, il gruppo consultivo adotta il suo regolamento interno. |
8. Il comitato si riunisce almeno tre volte l'anno. In occasione della sua prima riunione, il comitato adotta il suo regolamento interno. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. Il comitato, in cooperazione con la Commissione, adotta annualmente la sua relazione di attività e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Il gruppo consultivo può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui ai paragrafi da 4 a 6. |
soppresso |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Dialogo in materia di emergenza e resilienza |
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1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, il Parlamento europeo può invitare il suo esperto designato e la Commissione a discutere i seguenti aspetti: |
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a) i pareri, le raccomandazioni e le relazioni adottate dal comitato; |
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b) l'esito dei test di resistenza; |
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c) l'attivazione della modalità di vigilanza, la sua proroga e disattivazione e le eventuali misure adottate a norma della parte III; |
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d) l'attivazione della modalità di emergenza, la sua proroga e disattivazione e le eventuali misure adottate a norma della parte IV; |
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e) eventuali misure che limitino la libera circolazione di merci, servizi e lavoratori. |
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2. Il Parlamento europeo può invitare i rappresentanti degli Stati membri a partecipare al dialogo di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri designano gli uffici centrali di collegamento responsabili dei contatti, del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri e l'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione a norma del presente regolamento. Tali uffici di collegamento coordinano e raccolgono i contributi delle pertinenti autorità nazionali competenti. |
1. Gli Stati membri designano gli uffici centrali di collegamento responsabili dei contatti, del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri e l'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione a norma del presente regolamento. Tali uffici di collegamento coordinano e raccolgono i contributi delle pertinenti autorità nazionali competenti, tra cui, se del caso, a livello regionale e locale. Tali uffici di collegamento trasmettono inoltre tutte le informazioni di rilevanza per le crisi ai punti di contatto unici nazionali di cui all'articolo 21, ove possibile in tempo reale. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione designa un ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione per i contatti con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento. L'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione garantisce il coordinamento e lo scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico. |
2. La Commissione designa un ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione per i contatti con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento e, ove applicabile, con gli altri organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. L'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione garantisce il coordinamento e lo scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno, anche con riferimento alle informazioni pertinenti per le crisi da rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 41. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Tenendo conto del parere del gruppo consultivo e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro che definisce i protocolli di crisi riguardanti la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda: |
1. Tenendo debitamente conto del parere del comitato e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro generale che definisce i protocolli di crisi riguardanti la preparazione alle crisi, la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) la cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico durante le modalità di vigilanza e di emergenza in tutti i settori del mercato unico; |
a) la cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale, comprese quelle locali e regionali, e le autorità competenti a livello dell'Unione per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno; |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) un approccio coordinato alla comunicazione in merito ai rischi e alle crisi anche nei confronti del pubblico con un ruolo di coordinamento per la Commissione; |
c) un approccio coordinato alla comunicazione in merito alle crisi anche nei confronti del pubblico e dei pertinenti portatori di interessi, compresi gli operatori economici, con un ruolo di coordinamento per la Commissione; |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) la gestione del quadro. |
soppresso |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) un inventario delle pertinenti autorità nazionali competenti, degli uffici centrali di collegamento designati a norma dell'articolo 5 e dei punti di contatto unici di cui all'articolo 21, dei loro recapiti nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnati durante le modalità di vigilanza e di emergenza di cui al presente regolamento nel quadro del diritto nazionale; |
a) un inventario delle autorità nazionali competenti, degli uffici centrali di collegamento designati a norma dell'articolo 5 e dei punti di contatto unici di cui all'articolo 21, dei loro recapiti nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnati durante le modalità di vigilanza e di emergenza di cui al presente regolamento, conformemente al diritto nazionale; |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici e delle parti sociali, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare le potenziali perturbazioni delle catene di approvvigionamento e rispondere a queste ultime nonché per superare le potenziali carenze di beni e servizi nel mercato unico; |
b) la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare e rispondere alle potenziali emergenze nel mercato interno; |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) la consultazione delle parti sociali sulle implicazioni per la libera circolazione dei lavoratori nei settori di importanza critica; |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) la cooperazione a livello tecnico nelle modalità di vigilanza e di emergenza nei vari settori del mercato unico; |
c) la cooperazione a livello tecnico nelle modalità di vigilanza e di emergenza nei vari settori del mercato interno; |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) la comunicazione riguardante i rischi e le emergenze, con un ruolo di coordinamento per la Commissione, tenendo adeguatamente conto delle strutture già esistenti. |
d) la comunicazione riguardante i rischi e le emergenze, con un ruolo di coordinamento per la Commissione, tenendo conto delle strutture già esistenti. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione, tenendo in considerazione il parere del comitato, può avviare, incoraggiare e agevolare l'elaborazione di protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici al fine di affrontare le emergenze nel mercato interno, in misura rigorosamente limitata a circostanze straordinarie. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni pertinenti nell'elaborazione dei protocolli di crisi volontari. I protocolli di crisi volontari stabiliscono: |
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a) i parametri specifici della perturbazione che il protocollo di crisi volontario mira ad affrontare e gli obiettivi che persegue; |
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b) il ruolo dei singoli partecipanti, le misure preparatorie che devono mettere in atto e il loro ruolo in seguito all'attivazione del protocollo di crisi; |
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c) la procedura per determinare i tempi e le modalità di funzionamento del protocollo di crisi; |
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d) le azioni volte a mitigare e rispondere a potenziali emergenze nel mercato interno, in misura strettamente limitata a quanto necessario per affrontarle; |
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e) le salvaguardie per affrontare eventuali ripercussioni negative sulla libera circolazione di merci, servizi e lavoratori. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Al fine di garantire il funzionamento del quadro di cui al paragrafo 1, la Commissione può svolgere test di resistenza, simulazioni nonché revisioni durante e dopo il completamento delle azioni con gli Stati membri e proporre ove necessario agli organismi pertinenti a livello dell'Unione e agli Stati membri di aggiornare il quadro. |
soppresso |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione organizza la formazione sul coordinamento, sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni riguardanti le crisi di cui all'articolo 6 per il personale degli uffici centrali di collegamento designati. La Commissione organizza simulazioni che coinvolgono il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri sulla base di potenziali scenari di emergenze nel mercato unico. |
1. La Commissione sviluppa e organizza regolarmente formazioni sulla preparazione, sul coordinamento, sulla cooperazione, sulla comunicazione e sullo scambio di informazioni riguardanti le crisi di cui all'articolo 6 per il personale degli uffici centrali di collegamento designati e degli operatori economici. La Commissione organizza simulazioni che coinvolgono il personale degli uffici centrali di collegamento e di altri attori pertinenti, compresi gli operatori economici, o degli organismi coinvolti nella prevenzione, nella preparazione e nella risposta alle emergenze nel mercato interno. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. In particolare, la Commissione sviluppa e gestisce un programma di formazione basato sugli insegnamenti tratti dalle crisi precedenti, che includa aspetti dell'intero ciclo di gestione delle emergenze, al fine di fornire una risposta rapida alle crisi. Tale programma include: |
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a) il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di tutte le azioni pertinenti per facilitare la libera circolazione di merci, servizi e persone; |
|
b) la promozione dell'attuazione delle migliori pratiche a livello nazionale e dell'Unione e, se del caso, delle migliori pratiche sviluppate da paesi terzi e organizzazioni internazionali; |
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c) l'elaborazione di orientamenti sulla diffusione delle conoscenze e sull'attuazione delle diverse funzioni a livello nazionale e, ove del caso, regionale e locale; |
|
d) l'incoraggiamento dell'introduzione e dell'uso di nuove tecnologie e strumenti digitali pertinenti per rispondere alle emergenze nel mercato interno. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Su richiesta di uno Stato membro che sta affrontando una perturbazione, la Commissione può inviare in loco un gruppo di esperti per fornire consulenza sulle misure di preparazione e risposta, prestando particolare attenzione alle esigenze e agli interessi di tale Stato membro. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Test di resistenza |
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1. Al fine di garantire la libera circolazione e la disponibilità di beni e servizi di importanza critica, nonché di prevedere le perturbazioni nel mercato interno e prepararsi alle stesse, la Commissione, tenendo conto del parere del comitato, effettua e coordina test di resistenza, comprese simulazioni e verifiche tra pari, in particolare per i settori critici identificati dalla Commissione. |
|
In particolare, la Commissione invita il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri a partecipare alle simulazioni e svolge le seguenti attività: |
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a) elabora scenari e parametri che colgano i rischi specifici associati alle emergenze nel mercato interno e che mirino a individuare le vulnerabilità nei settori di importanza critica, nonché a valutare il potenziale impatto sulla libera circolazione di merci, servizi e persone; |
|
b) individua gli operatori economici e le organizzazioni dei rappresentanti pertinenti, nonché altri attori o organismi coinvolti nella prevenzione, nella preparazione e nella risposta alle emergenze e li invita a partecipare su base volontaria; |
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c) facilita le revisioni tra pari e incoraggia lo sviluppo di strategie per la preparazione alle emergenze; |
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d) individua, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti, misure di mitigazione del rischio una volta completati i test di resistenza. |
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2. La Commissione conduce test di resistenza regolarmente e almeno una volta ogni due anni, che comprendano test di resistenza globali a livello dell'Unione o specifiche aree geografiche o regioni frontaliere. |
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3. La Commissione comunica i risultati dei test di resistenza al comitato consultivo e pubblica una relazione in merito. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 ter |
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Mappatura dei settori critici |
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1. Tenendo debitamente conto del parere del comitato e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con la formulazione di una metodologia relativa a un esercizio di mappatura per individuare i settori critici. |
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2. Ai fini della metodologia di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli aspetti seguenti: |
|
a) i flussi commerciali; |
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b) la domanda e l'offerta; |
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c) la concentrazione dell'offerta; |
|
d) la produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell'Unione nelle diverse fasi della catena del valore; |
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e) le interdipendenze tra gli operatori economici, sia con gli operatori che operano all'interno sia con quelli che operano all'esterno del mercato interno. |
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3. La Commissione, utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 1 e tenendo conto del parere del comitato, effettua periodicamente il suo esercizio di mappatura per individuare i settori critici. Tali esercizi di mappatura si basano esclusivamente sui dati disponibili al pubblico o in commercio e su informazioni pertinenti e non riservate fornite dalle imprese. |
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4. La Commissione pubblica i risultati di tale esercizio di mappatura. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro notifica senza indebito ritardo alla Commissione e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri qualsiasi incidente che perturba in modo significativo o può perturbare in modo significativo il funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento (incidenti significativi). |
1. L'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri qualsiasi incidente che si tradurrà probabilmente in un'emergenza nel mercato interno. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, gli uffici centrali di collegamento e qualsiasi pertinente autorità nazionale competente trattano le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tale da rispettarne la riservatezza, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione europea o dei suoi Stati membri e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori economici interessati. |
2. Conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, gli uffici centrali di collegamento e qualsiasi pertinente autorità nazionale competente adottano tutte le misure necessarie per trattare le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tale da rispettarne la riservatezza, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori economici interessati. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per determinare se la perturbazione o la potenziale perturbazione del funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento di beni e servizi sia significativa e debba essere oggetto di una segnalazione, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro tiene conto di ciò che segue: |
3. Per determinare se gli incidenti di cui al paragrafo 1 debbano essere oggetto di una segnalazione, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro tiene conto di ciò che segue: |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) il numero di operatori economici interessati dalla perturbazione o potenziale perturbazione; |
a) il numero di operatori economici interessati nell'Unione; |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la durata o la durata prevista di una perturbazione o potenziale perturbazione; |
b) la durata o la durata prevista degli incidenti; |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) la zona geografica; la quota del mercato unico interessata dalla perturbazione o potenziale perturbazione; l'impatto su zone geografiche specifiche particolarmente vulnerabili o esposte alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, ivi comprese le regioni ultraperiferiche dell'UE; |
c) la zona geografica; la quota del mercato interno interessata e i relativi effetti transfrontalieri; l'impatto su zone geografiche particolarmente vulnerabili o esposte, come le regioni ultraperiferiche; |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) l'effetto della perturbazione o potenziale perturbazione su fattori di produzione non diversificabili e insostituibili. |
d) l'effetto di tali incidenti su fattori di produzione non diversificabili e insostituibili. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Riserve strategiche |
|
1. Gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche di beni di importanza critica. La Commissione assiste gli Stati membri nel coordinamento e nell'ottimizzazione dei loro sforzi. In particolare, la Commissione assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni e promuove la solidarietà tra le autorità nazionali pertinenti relativamente alla carenza di beni o servizi di rilevanza per le crisi o alla costituzione di riserve strategiche per beni di importanza critica. Le risorse che fanno parte della riserva rescEU conformemente all'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE sono escluse dall'applicazione del presente articolo. |
|
2. Lo scambio di informazioni e buone pratiche di cui al paragrafo 1 può riguardare in particolare: |
|
a) la probabilità e l'impatto potenziale delle carenze di cui al paragrafo 1; |
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b) il livello delle scorte esistenti degli operatori economici e delle riserve strategiche in tutta l'Unione nonché qualsiasi informazione sulle attività intraprese dagli operatori economici per aumentare le loro scorte; |
|
c) il costo per la costituzione e il mantenimento di tali riserve strategiche; |
|
d) le opzioni di approvvigionamento alternativo e il relativo potenziale; |
|
e) ulteriori informazioni che potrebbero garantire la disponibilità di tali beni e servizi. |
|
Lo scambio di tali informazioni e buone pratiche avviene attraverso un canale di comunicazione sicuro. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Parte III – titolo
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Vigilanza del mercato unico |
Modalità di vigilanza del mercato interno |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione attiva la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue: |
1. Se, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato, nonché dei criteri enunciati all'articolo 8, paragrafo 3, ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione attiva la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Qualora si trovi in disaccordo con il parere del comitato, la Commissione fornisce una giustificazione motivata. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue: |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) una valutazione del potenziale impatto della crisi; |
a) una valutazione del potenziale impatto della crisi attesa, tenendo conto anche della situazione specifica delle regioni frontaliere e ultraperiferiche; |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'elenco dei beni e dei servizi di importanza strategica interessati; |
b) un elenco dei beni, dei servizi e delle categorie di lavoratori di importanza critica interessati; |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) le misure di vigilanza da adottare. |
c) le misure di vigilanza da adottare, compresa una giustificazione che attesti la necessità di adottare tali misure e la loro proporzionalità. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. |
1. Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato, la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare la modalità di vigilanza, il comitato può adottare un parere a tal fine e comunicarlo alla Commissione. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussiste più la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni e i servizi o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione. |
2. Se, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato, ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni, i servizi e le categorie di lavoratori o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza. |
1. Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza e la libera circolazione delle categorie di lavoratori di importanza critica individuate nel medesimo atto. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione prevede mezzi sicuri e standardizzati per la raccolta e il trattamento delle informazioni ai fini del paragrafo 1 con mezzi elettronici. Fatta salva la legislazione nazionale secondo cui le informazioni raccolte che contengono segreti commerciali devono rimanere riservate, è assicurata la riservatezza con riferimento alle informazioni sensibili sul piano commerciale e alle informazioni riguardanti la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri. |
(Non concerne la versione italiana) . . |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un inventario degli operatori economici di maggiore rilevanza stabiliti sul rispettivo territorio nazionale che operano lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza. |
3. Ove possibile, gli Stati membri istituiscono, aggiornano e mantengono un inventario degli operatori economici di maggiore rilevanza stabiliti sul rispettivo territorio nazionale che operano lungo le catene di approvvigionamento dei beni, dei servizi e delle categorie di lavoratori di importanza critica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza. Il contenuto dell'inventario rimane sempre confidenziale. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In base all'inventario istituito a norma dell'articolo 6, le autorità nazionali competenti trasmettono richieste di comunicazione di informazioni su base volontaria agli operatori di maggiore rilevanza lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi individuati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9 nonché ad altri portatori di interessi pertinenti stabiliti nel rispettivo territorio nazionale. Tali richieste indicano, in particolare, quali sono le informazioni da fornire riguardo ai fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati. Ciascun operatore economico/portatore di interessi che fornisce informazioni su base volontaria lo fa a titolo individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Le autorità nazionali competenti trasmettono senza indebito ritardo le risultanze pertinenti alla Commissione e al gruppo consultivo attraverso il rispettivo ufficio centrale di collegamento. |
4. In base all'inventario istituito a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali competenti trasmettono, ove necessario, richieste di comunicazione di informazioni su base volontaria agli operatori di maggiore rilevanza lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica individuati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9 stabiliti nel rispettivo territorio nazionale. Tali richieste indicano, in particolare, quali sono le informazioni da fornire riguardo ai fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi di importanza critica individuati. Ciascun operatore economico che fornisce informazioni su base volontaria lo fa a titolo individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Le autorità nazionali competenti trasmettono senza indebito ritardo le risultanze pertinenti alla Commissione e al comitato attraverso il rispettivo ufficio centrale di collegamento. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le autorità nazionali competenti tengono in debita considerazione l'onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può essere associato alle richieste di informazioni e garantiscono che sia mantenuto a un livello minimo. |
5. Le autorità nazionali competenti tengono in debita considerazione l'onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può essere associato alle richieste di informazioni, e garantiscono che tale onere amministrativo sia mantenuto a un livello minimo e che venga rispettata la riservatezza delle informazioni. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione può chiedere al gruppo consultivo di discutere le conclusioni e le prospettive di sviluppo sulla base del monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica. |
6. La Commissione può chiedere al comitato di discutere le conclusioni e le prospettive di sviluppo sulla base del monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. In base alle informazioni raccolte attraverso le attività svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione può fornire una relazione sulle conclusioni aggregate. |
7. In base alle informazioni raccolte attraverso le attività svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni aggregate. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. La Commissione può chiedere, mediante atti di esecuzione, che gli Stati membri forniscano le seguenti informazioni sui beni di importanza critica di cui a un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1: |
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a) il livello delle riserve strategiche nel loro territorio; |
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b) eventuali possibilità di ulteriori acquisti. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 ter. Prima di adottare l'atto di esecuzione, la Commissione: |
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a) dimostra di non avere altro accesso a tali informazioni e ne giustifica la necessità; e |
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b) chiede il parere del comitato. |
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Qualora si trovi in disaccordo con il parere del comitato, la Commissione fornisce anche una giustificazione motivata. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 quater. L'atto di esecuzione specifica i beni per cui devono essere fornite le informazioni. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 quinquies. La richiesta di informazioni non può superare un periodo di sei mesi e non può essere rinnovata. |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
[...] |
soppresso |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Parte IV – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Emergenza nel mercato unico |
Emergenza nel mercato interno |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In sede di valutazione della gravità di una perturbazione al fine di stabilire se l'impatto di una crisi sul mercato unico si configuri come un'emergenza nel mercato unico, la Commissione, sulla base di prove concrete e affidabili, tiene conto almeno degli indicatori seguenti: |
1. In sede di valutazione della gravità di una perturbazione al fine di stabilire se l'impatto di una crisi sul mercato interno si configuri come un'emergenza nel mercato interno, la Commissione, sulla base di prove concrete e affidabili, tiene conto almeno degli indicatori seguenti: |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'attivazione dovuta alla crisi di eventuali meccanismi di risposta alle crisi del Consiglio pertinenti, del meccanismo unionale di protezione civile o dei meccanismi creati nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, ivi compresi [la proposta di] regolamento (UE) …/… relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e [la proposta di] regolamento (UE) …/… del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi; |
a) l'attivazione innescata dalla crisi di un meccanismo di risposta alle crisi del Consiglio pertinente, compresi i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi, il meccanismo unionale di protezione civile o uno dei meccanismi creati nell'ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell'UE, ivi compreso il quadro di emergenza di cui al regolamento (UE) 2022/2372; |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) una stima del numero di operatori economici o di utenti che fanno affidamento sul settore o sui settori del mercato unico colpiti dalla perturbazione ai fini della fornitura dei beni o dei servizi in questione; |
b) una stima del numero o della quota di mercato e della domanda di mercato di operatori economici o di utenti che fanno affidamento sul settore o sui settori del mercato interno colpiti dalla perturbazione ai fini della fornitura dei beni o dei servizi in questione; |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'importanza dei beni o dei servizi in questione per gli altri settori; |
c) l'importanza critica dei beni, dei servizi o dei lavoratori in questione per gli altri settori; |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) le carenze stimate di tali beni e servizi nel mercato interno; |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) gli impatti in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza; |
d) l'impatto reale o potenziale della crisi in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali vitali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza; |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) il fatto che gli operatori economici interessati non siano stati in grado di fornire una soluzione entro un lasso di tempo ragionevole agli aspetti particolari della crisi su base volontaria; |
e) il fatto che gli operatori economici interessati dalla perturbazione non siano stati in grado di fornire una soluzione entro un lasso di tempo ragionevole agli aspetti particolari della crisi su base volontaria; |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
g) la zona geografica che è e potrebbe essere interessata, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato unico; |
g) la zona geografica, comprese le regioni frontaliere e ultraperiferiche, che è e potrebbe essere interessata dalla perturbazione, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato interno; |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) l'assenza di beni, fattori di produzione o servizi sostitutivi. |
i) l'assenza o le carenze di beni, fattori di produzione o servizi sostitutivi di rilevanza per le crisi; |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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i bis) l'introduzione di restrizioni di viaggio o di controlli alle frontiere. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La modalità di emergenza nel mercato unico può essere attivata senza la previa attivazione della modalità di vigilanza del mercato unico in relazione ai medesimi servizi o beni. Se è stata precedentemente attivata la modalità di vigilanza, la modalità di emergenza può sostituirla parzialmente o completamente. |
1. La modalità di emergenza nel mercato interno può essere attivata senza la previa attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno in relazione ai medesimi servizi o beni. Se è stata precedentemente attivata la modalità di vigilanza, la modalità di emergenza può sostituirla parzialmente o completamente. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico. |
2. Se, tenendo debitamente conto del parere del comitato, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato interno, la Commissione adotta una proposta legislativa per attivare la modalità di emergenza nel mercato interno. |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il Consiglio può attivare la modalità di emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio. Il periodo di attivazione è specificato nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi. |
3. La modalità di emergenza nel mercato interno può essere attivata mediante un atto legislativo adottato sulla base della proposta legislativa di cui al paragrafo 2. Il periodo di attivazione è specificato in tale atto legislativo ed è limitato a un massimo di sei mesi. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico per determinati servizi e beni non impedisce l'attivazione o il proseguimento dell'applicazione della modalità di vigilanza né l'attuazione delle misure di cui agli articoli 11 e 12 in relazione ai medesimi servizi e beni. |
4. L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno per determinati servizi e beni non impedisce l'attivazione o il proseguimento dell'applicazione della modalità di vigilanza né l'attuazione delle misure di cui all'articolo 8 bis in relazione ai medesimi servizi e beni. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Non appena è attivata la modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione adotta senza indugio un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi mediante un atto di esecuzione. L'elenco può essere modificato mediante atti di esecuzione. |
5. Nel proporre l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, la Commissione presenta un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi. Non appena la modalità di emergenza nel mercato interno è attivata mediante l'atto legislativo di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta senza indugio tale elenco mediante un atto di esecuzione. Tale elenco può essere modificato mediante atti di esecuzione. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 5 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
6. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene necessaria una proroga della modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico. In caso di cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera in tal senso al più tardi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico. Il Consiglio può prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico al massimo di sei mesi per volta mediante un atto di esecuzione. |
1. Se, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato e sulla base dei motivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ritiene necessaria una proroga della modalità di emergenza nel mercato interno, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato interno. In caso di cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera in tal senso al più tardi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno. |
|
La modalità di emergenza nel mercato interno può essere prorogata mediante un atto legislativo adottato sulla base della proposta legislativa di cui al primo comma. Il periodo di proroga è specificato in tale atto legislativo ed è limitato a un massimo di sei mesi. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare l'emergenza nel mercato unico, il gruppo consultivo può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussista più un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone senza indugio al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato unico. |
2. Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare la modalità di emergenza nel mercato interno, il comitato può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal comitato, ritiene che non sussista più un'emergenza nel mercato interno, la Commissione propone senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le misure adottate conformemente agli articoli da 24 a 33 e a norma delle procedure di emergenza introdotte nei rispettivi quadri giuridici dell'Unione mediante le modifiche alle normative settoriali relative ai prodotti di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 e introduce procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico nonché alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico cessano di applicarsi dal momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato unico. La Commissione presenta al Consiglio una valutazione sull'efficacia delle misure adottate per affrontare l'emergenza nel mercato unico entro tre mesi dalla scadenza delle misure, sulla base delle informazioni raccolte attraverso il meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 11. |
3. Le misure adottate conformemente agli articoli da 24 a 33 cessano di applicarsi dal momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sull'efficacia delle misure adottate per affrontare l'emergenza nel mercato interno entro tre mesi dalla scadenza delle misure, sulla base delle informazioni raccolte attraverso il meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 11. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Parte IV – titolo II – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Libera circolazione durante le emergenze nel mercato unico |
Libera circolazione durante le emergenze nel mercato interno |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Parte IV – titolo II – capo I – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Misure per ripristinare e agevolare la libera circolazione |
Misure per agevolare la libera circolazione |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Prescrizioni generali per le misure che limitano la libera circolazione per far fronte a un'emergenza nel mercato unico |
Restrizioni alla libera circolazione vietate durante un'emergenza nel mercato interno |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nell'adottare e applicare misure nazionali in risposta a un'emergenza nel mercato unico e alla crisi che vi soggiace, gli Stati membri garantiscono che le loro azioni siano pienamente conformi al trattato e al diritto dell'Unione e, in particolare, alle prescrizioni di cui al presente articolo. |
1. Sono vietate le restrizioni alla libera circolazione di merci, servizi e persone imposte dagli Stati membri in risposta a un'emergenza nel mercato interno, a meno che non siano giustificate da obiettivi legittimi di interesse pubblico, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica, e siano conformi ai principi di proporzionalità e non discriminazione. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Eventuali restrizioni sono limitate nel tempo e abrogate non appena la situazione lo consente. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere. |
2. Eventuali restrizioni di questo tipo sono limitate nel tempo e immediatamente abrogate non appena la modalità di emergenza nel mercato interno è disattivata o precedentemente, nel caso in cui la restrizione non sia più giustificata o proporzionata. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere e ultraperiferiche, in particolare per i lavoratori transfrontalieri. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini e alle imprese non crea oneri amministrativi indebiti o inutili. |
3. Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini e agli operatori economici non crea oneri amministrativi indebiti o inutili. Gli Stati membri adottano tutte le misure disponibili per limitare e ridurre gli oneri amministrativi. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Gli Stati membri non adottano nessuno dei seguenti provvedimenti: |
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a) restrizioni all'esportazione di merci o alla prestazione o ricezione di servizi all'interno dell'Unione, o misure di effetto equivalente; |
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b) discriminazioni tra Stati membri o tra cittadini, anche nel loro ruolo di prestatori di servizi o di lavoratori, basate direttamente o indirettamente sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull'ubicazione della sede legale, dell'amministrazione centrale o della sede principale di attività; o |
|
c) restrizioni alla libera circolazione o di viaggio delle persone coinvolte nella produzione, nella manutenzione e nel trasporto di beni di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e loro parti, o restrizioni per le persone coinvolte nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o altre misure di effetto equivalente che: |
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i) comportino carenze di forza lavoro necessaria nel mercato interno, e quindi la perturbazione delle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi, o facciano insorgere o aggravino le carenze di tali beni e servizi nel mercato interno; o |
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ii) siano direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza della persona. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
[...] |
soppresso |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico la Commissione può prevedere misure di sostegno per rafforzare la libera circolazione delle persone di cui all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 422, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
1. Durante la modalità di emergenza nel mercato interno la Commissione può prevedere misure di sostegno per facilitare la libera circolazione delle persone, mediante atti di esecuzione. |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato unico, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 6, in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato unico. |
2. Durante la modalità di emergenza nel mercato interno, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato interno, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 16, in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato interno. |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Notifiche |
Notifiche e informazioni |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Durante l'emergenza nel mercato unico gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura di rilevanza per le crisi che limiti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché le restrizioni di rilevanza per le crisi alla libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure. |
Durante la modalità di vigilanza del mercato interno o la modalità di emergenza nel mercato interno, gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura legata alla crisi e che limiti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché le misure adottate che limitano la libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione con le ragioni per cui l'adozione di tale misura è giustificata e proporzionata, qualora tali ragioni non siano già state chiarite nella misura notificata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da essa. |
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione che dimostri che l'adozione di tali misure è non discriminatoria, giustificata e proporzionata e, ove possibile, accompagnata da prove concrete. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da tale misura. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione comunica senza indugio le misure notificate agli altri Stati membri e le condivide al contempo con il gruppo consultivo. |
4. La Commissione comunica senza indugio le misure notificate agli altri Stati membri e le condivide al contempo con il comitato. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se decide di esprimere un parere su una misura notificata, il gruppo consultivo lo esprime entro quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Commissione della notifica relativa a tale misura. |
5. Se decide di esprimere un parere su una misura notificata, il comitato lo esprime entro quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione provvede affinché i cittadini e le imprese siano informati delle misure notificate, a meno che gli Stati membri non richiedano che le misure restino riservate o la Commissione ritenga che la divulgazione di tali misure inciderebbe sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo. |
6. La Commissione provvede affinché i cittadini e le imprese siano informati delle misure notificate, a meno che gli Stati membri non richiedano che le misure restino riservate conformemente al paragrafo 15 del presente articolo o la Commissione ritenga che la divulgazione di tali misure inciderebbe sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica la Commissione esamina la compatibilità di qualsiasi progetto di misura o di qualsiasi misura adottata con il diritto dell'Unione, compresi gli articoli 16 e 17 del presente regolamento, nonché con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, e può formulare osservazioni sulla misura notificata qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che il progetto o la misura in questione non siano conformi al diritto dell'Unione. Lo Stato membro notificante tiene conto di tali osservazioni. La Commissione può prorogare il termine di dieci giorni in circostanze eccezionali, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga. |
8. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica la Commissione esamina la compatibilità di qualsiasi progetto di misura o di qualsiasi misura adottata con il diritto dell'Unione, compreso l'articolo 16 del presente regolamento, nonché con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, e può formulare osservazioni sulla misura notificata qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che il progetto o la misura in questione non siano conformi al diritto dell'Unione. Lo Stato membro notificante tiene conto di tali osservazioni. La Commissione può prorogare il termine di dieci giorni in circostanze eccezionali, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga e fissa un nuovo termine, non superiore a 30 giorni. Essa informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga. |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Anche gli Stati membri possono trasmettere osservazioni allo Stato membro che ha notificato una misura e tale Stato membro tiene conto di tali osservazioni. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Lo Stato membro notificante comunica alla Commissione le misure che intende adottare per conformarsi alle osservazioni formulate a norma del paragrafo 8 entro dieci giorni dalla ricezione delle stesse. |
10. Lo Stato membro notificante comunica alla Commissione le misure che intende adottare e una giustificazione sulle modalità per conformarsi alle osservazioni formulate a norma del paragrafo 8 entro dieci giorni dalla ricezione delle stesse. |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
11. Se ritiene che le misure comunicate dallo Stato membro notificante non siano ancora conformi al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 30 giorni dalla comunicazione, una decisione che impone a tale Stato membro di astenersi dall'adottare il progetto di misura notificato. Lo Stato membro notificante comunica senza indugio alla Commissione il testo adottato di un progetto di misura notificato. |
11. Se ritiene che le misure comunicate dallo Stato membro notificante non siano ancora conformi al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 15 giorni dalla comunicazione, una decisione che impone a tale Stato membro di modificare o di astenersi dall'adottare il progetto di misura notificato. Lo Stato membro notificante comunica senza indugio alla Commissione il testo adottato di un progetto di misura notificato. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
12. Se ritiene che una misura già adottata di cui ha ricevuto notifica non sia conforme al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 30 giorni dalla notifica, una decisione che impone allo Stato membro di abolirla. Se modifica la misura adottata notificata, lo Stato membro notificante comunica senza indugio il testo della misura rivista. |
12. Se ritiene che una misura già adottata di cui ha ricevuto notifica non sia conforme al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 15 giorni dalla notifica, una decisione che impone allo Stato membro di abolirla. Se modifica la misura adottata notificata, lo Stato membro notificante comunica senza indugio il testo della misura rivista. |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
13. Il periodo di 30 giorni di cui ai paragrafi 11 e 12 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione per tenere conto di nuove circostanze, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga. |
13. Il periodo di 15 giorni di cui ai paragrafi 11 e 12 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione per tenere conto di nuove circostanze, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
14. Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 11 e 12 si basano sulle informazioni disponibili e possono essere emesse qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che le misure notificate non siano conformi al diritto dell'Unione, compresi gli articoli 16 o 17 del presente regolamento, al principio di proporzionalità o al principio di non discriminazione. L'adozione di tali decisioni non pregiudica la possibilità per la Commissione di adottare misure in una fase successiva, compreso l'avvio di una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 258 TFUE. |
14. Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 11 e 12 si basano sulle informazioni disponibili e possono essere emesse qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che le misure notificate non siano conformi al diritto dell'Unione, compreso l'articolo 16 del presente regolamento, al principio di proporzionalità o al principio di non discriminazione. L'adozione di tali decisioni non pregiudica la possibilità per la Commissione di adottare misure in una fase successiva, compreso l'avvio di una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 258 TFUE. |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
15. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere relativa a un progetto di misura e debitamente motivata. |
15. Le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni relative a un progetto di misura rimangano riservate. Tale richiesta è motivata. |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
16. La Commissione pubblica il testo delle misure adottate dagli Stati membri nel contesto dell'emergenza nel mercato unico che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, e sono state comunicate tramite le notifiche di cui al presente articolo e in altro modo. Il testo delle misure è pubblicato entro un giorno lavorativo dalla sua ricezione mediante una piattaforma elettronica gestita dalla Commissione. |
16. La Commissione pubblica qualsiasi informazione fornita ai sensi del presente articolo, ad eccezione delle informazioni considerate riservate ai sensi del paragrafo 15. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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16 bis. La Commissione pubblica le misure adottate dagli Stati membri nel contesto dell'emergenza nel mercato interno che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, e che sono state comunicate. Tali misure sono pubblicate entro un giorno lavorativo dalla ricezione mediante una piattaforma elettronica gestita dalla Commissione. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 16 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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16 ter. Gli Stati membri informano i cittadini, i consumatori, le imprese, i lavoratori e i loro rappresentanti e tutti i portatori di interessi coinvolti, in modo chiaro e inequivocabile, in merito alle misure che incidono sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i fornitori di servizi, prima della loro entrata in vigore, in particolare tramite i rispettivi punti di contatto unici nazionali di cui all'articolo 21. Gli Stati membri garantiscono un dialogo continuo con tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi le parti sociali e i partner internazionali. |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni sulle restrizioni nazionali alla libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori che riguardano un'emergenza nel mercato unico attivata; |
a) assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni sulle restrizioni nazionali alla libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori che riguardano una modalità di emergenza nel mercato interno attivata; |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi a livello nazionale introdotte a causa dell'emergenza nel mercato unico attivata. |
b) assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi a livello nazionale introdotte a causa della modalità di emergenza nel mercato interno attivata; |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) assistenza nella diffusione di informazioni ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici e ai lavoratori e ai loro rappresentanti. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate. Gli Stati membri si adoperano al meglio per fornire tali informazioni in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, prestando particolare attenzione alla situazione e alle esigenze delle regioni frontaliere. |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti l'assistenza seguente: |
2. Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, alle autorità locali e regionali, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti quanto segue: |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell'Unione che sono pertinenti per l'emergenza nel mercato unico attivata o che incidono sull'esercizio della libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori; |
a) assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la modalità di emergenza nel mercato interno attivata o che incidono sull'esercizio della libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori; |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi introdotte a livello dell'Unione a causa dell'emergenza nel mercato unico attivata; |
b) assistenza nell'espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi introdotte a livello dell'Unione a causa della modalità di emergenza nel mercato interno attivata; |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) compilazione di un elenco comprendente tutte le misure di crisi nazionali e i punti di contatto nazionali. |
c) assistenza nella stesura di un elenco comprendente tutte le misure di crisi nazionali e i punti di contatto nazionali. |
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Al punto di contatto unico a livello di Unione sono assegnate risorse umane e finanziarie sufficienti. |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Parte III – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Misure di risposta alle emergenze nel mercato unico |
Misure di risposta alle emergenze nel mercato interno |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le misure vincolanti incluse nel presente capo possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, primo comma, e all'articolo 27, paragrafo 2, e possono essere adottate solo dopo l'attivazione di un'emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio in conformità all'articolo 14. |
1. Le misure vincolanti incluse nel presente capo possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione solo se è stata attivata una modalità di emergenza nel mercato interno in conformità all'articolo 14. |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Un atto di esecuzione che introduce una misura inclusa nel presente capo elenca in modo chiaro e specifico i beni e i servizi di rilevanza per le crisi cui si applica tale misura. Tale misura si applica solo per la durata della modalità di emergenza. |
2. Un atto di esecuzione che introduce una misura inclusa nel presente capo elenca in modo chiaro e specifico i beni e i servizi di rilevanza per le crisi individuati nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, cui si applica tale misura. Tale misura si applica solo per la durata della modalità di emergenza. |
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi all'impatto della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nei casi in cui si sono verificate gravi carenze connesse alle crisi, o ne sussiste la minaccia immediata, la Commissione può invitare le organizzazioni rappresentative o gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi a fornirle, su base volontaria ed entro un termine stabilito, informazioni specifiche sulle capacità produttive e sulle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione dell'Unione e negli impianti di paesi terzi che gestiscono, cui commissionano o da cui acquistano approvvigionamenti, nonché informazioni su eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento entro un determinato termine. |
1. Nei casi in cui si sono verificate gravi carenze connesse alle crisi, o ne sussiste la minaccia immediata, la Commissione può invitare gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi a fornirle, conformemente al paragrafo 3, informazioni specifiche pertinenti all'emergenza nel mercato interno, su base volontaria ed entro un termine ragionevole. |
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se i destinatari non trasmettono le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito senza fornire una valida giustificazione in tal senso, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, imporre loro di trasmettere le informazioni, indicando nell'atto di esecuzione i motivi per cui ciò è proporzionato e necessario, specificando i beni e i servizi di rilevanza per le crisi e i destinatari interessati dalla richiesta di informazioni nonché le informazioni richieste e fornendo, ove necessario, un modello con le domande che possono essere rivolte agli operatori economici. |
2. Se i destinatari non trasmettono le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito senza fornire una valida giustificazione in tal senso, la Commissione può, mediante una raccomandazione, chiedere loro di trasmettere le informazioni richieste, indicando i motivi per cui ciò è proporzionato e necessario, specificando i beni e i servizi di rilevanza per le crisi e i destinatari interessati dalla richiesta di informazioni nonché le informazioni richieste e fornendo, ove necessario, un modello con le domande che possono essere rivolte agli operatori economici. |
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le informazioni richieste di cui al paragrafo 1 possono riguardare: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) informazioni mirate trasmesse alla Commissione in merito alle capacità produttive e alle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di produzione situati in un paese terzo che l'organizzazione o l'operatore di cui al paragrafo 1 gestisce, oppure cui commissiona o da cui acquista approvvigionamenti, nel pieno rispetto dei segreti commerciali e d'impresa, accompagnate dalla richiesta di trasmettere alla Commissione un calendario della produzione prevista nei tre mesi successivi negli impianti di produzione situati nell'Unione, nonché eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento; |
a) informazioni mirate trasmesse alla Commissione in merito alle capacità produttive e alle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di produzione situati in un paese terzo che l'organizzazione o l'operatore di cui al paragrafo 1 gestisce oppure cui commissiona; |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) altre informazioni necessarie per valutare la natura o la portata di determinate perturbazioni o carenze che interessano la catena di approvvigionamento. |
b) un calendario della produzione di beni di rilevanza per le crisi prevista nei tre mesi successivi alla richiesta di informazioni per quanto riguarda gli impianti di produzione situati nell'Unione o in un paese terzo che l'operatore gestisce oppure cui commissiona. |
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In seguito all'attivazione delle richieste di informazioni obbligatorie agli operatori economici mediante un atto di esecuzione, la Commissione trasmette una decisione formale a ciascuna delle organizzazioni rappresentative o a ciascuno degli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi individuati nell'atto di esecuzione, invitandoli a fornire le informazioni specificate nell'atto di esecuzione. La Commissione si basa, ove possibile, sugli elenchi di contatti pertinenti e disponibili degli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi selezionate, compilati dagli Stati membri. La Commissione può ottenere le informazioni necessarie sugli operatori economici pertinenti dagli Stati membri. |
4. Nell'invitare gli operatori economici a fornire le informazioni ai fini del presente articolo o nel richiedere che agiscano in tal senso, la Commissione si basa, ove possibile, sugli elenchi di contatti pertinenti e disponibili degli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi selezionate, compilati dagli Stati membri. La Commissione può ottenere le informazioni necessarie sugli operatori economici pertinenti dagli Stati membri. |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le decisioni della Commissione contenenti richieste di informazioni individuali includono un riferimento all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 su cui sono basate e alle situazioni di gravi carenze connesse alle crisi o alla minaccia immediata di tali carenze da cui hanno avuto origine. Qualsiasi richiesta di informazioni è debitamente giustificata e proporzionata in termini di volume, natura e granularità dei dati, nonché di frequenza di accesso ai dati richiesti, ed è necessaria per la gestione dell'emergenza o per la compilazione di statistiche ufficiali pertinenti. La richiesta stabilisce un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa tiene conto dello sforzo che l'operatore economico o l'organizzazione rappresentativa devono compiere per raccogliere e mettere a disposizione i dati. La decisione formale contiene inoltre garanzie per la protezione dei dati conformemente all'articolo 39 del presente regolamento, garanzie di non divulgazione di informazioni commerciali sensibili contenute nella risposta a norma dell'articolo 25 e informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in linea con il pertinente diritto dell'Unione, nonché le ammende previste all'articolo 28 in caso di inosservanza e il termine per la risposta. |
5. La raccomandazione della Commissione contenente richieste di informazioni individuali include un riferimento alle situazioni di gravi carenze connesse alle crisi o alla minaccia immediata di tali carenze da cui hanno avuto origine. Qualsiasi richiesta di informazioni è debitamente giustificata e proporzionata in termini di volume, natura e granularità dei dati, nonché di frequenza di accesso ai dati richiesti, ed è necessaria per la gestione dell'emergenza. La richiesta stabilisce un termine ragionevole non superiore a 14 giorni entro il quale le informazioni devono essere fornite. L'operatore può chiedere una proroga una tantum del termine fino a due giorni prima della scadenza, qualora la gravità della situazione richieda una siffatta proroga. La Commissione risponde entro un giorno lavorativo a tale richiesta di proroga del termine. Essa tiene conto dello sforzo che l'operatore economico deve compiere per raccogliere e mettere a disposizione i dati. La raccomandazione contiene inoltre garanzie per la protezione dei dati conformemente all'articolo 39 del presente regolamento, garanzie di non divulgazione di informazioni commerciali sensibili e garanzie per la non divulgazione dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale nella risposta a norma dell'articolo 25. |
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I proprietari degli operatori economici o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, imprese o aziende, o associazioni prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base al loro statuto possono fornire le informazioni richieste per conto dell'operatore economico o dell'associazione di operatori economici interessati. Ogni operatore economico o associazione di operatori economici fornisce le informazioni richieste su base individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti. |
6. I proprietari degli operatori economici o le persone autorizzate a rappresentarli per legge o in base al loro statuto possono fornire le informazioni richieste per conto dell'operatore economico interessato. Ogni operatore economico fornisce le informazioni richieste su base individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti. |
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi avverso le decisioni con le quali la Commissione ha imposto una richiesta di informazioni obbligatoria a un operatore economico. |
soppresso |
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le informazioni ricevute a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste. |
1. Le informazioni ricevute dagli uffici di collegamento degli Stati membri, dal comitato, dagli operatori economici o da qualsiasi altra fonte a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste. |
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e riservate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale. |
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa, della proprietà intellettuale e delle altre informazioni sensibili e riservate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale. |
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione può presentare al gruppo consultivo di cui all'articolo 4 informazioni aggregate basate su tutte le informazioni raccolte a norma dell'articolo 24. |
4. La Commissione può presentare al comitato informazioni aggregate basate su tutte le informazioni raccolte a norma dell'articolo 24. |
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Qualsiasi informazione ottenuta tramite richieste di informazioni è eliminata immediatamente al termine della modalità di emergenza nel mercato interno o prima se sono state presentate tutte le relazioni pertinenti relative alla modalità di emergenza nel mercato interno. La Commissione e gli Stati membri inviano una conferma della cancellazione di tali informazioni agli operatori economici interessati immediatamente dopo la loro eliminazione. |
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 26 |
soppresso |
Modifiche mirate alla normativa armonizzata sui prodotti |
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Quando la modalità di emergenza nel mercato unico è stata attivata mediante un atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 14 e vi è una carenza di beni di rilevanza per le crisi, la Commissione può attivare, mediante atti di esecuzione, le procedure di emergenza incluse nei quadri giuridici dell'Unione modificati dal [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 e introduce procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico] in relazione ai beni di rilevanza per le crisi, indicando quali sono i beni di rilevanza per le crisi e le procedure di emergenza soggetti all'attivazione, fornendo le ragioni di tale attivazione e della sua proporzionalità e indicando la durata di tale attivazione. |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
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Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione può invitare uno o più operatori economici di catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi stabiliti nell'Unione ad accettare determinati ordinativi per la produzione o l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi e ad attribuire la priorità a tali ordinativi ("ordinativo classificato come prioritario"). |
1. La Commissione può invitare, su base volontaria, uno o più operatori economici di catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi stabiliti nell'Unione ad accettare determinati ordinativi per la produzione o l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi e ad attribuire la priorità a tali ordinativi ("ordinativo classificato come prioritario"). La Commissione specifica tutte le informazioni pertinenti, compresi la quantità di beni e servizi di rilevanza per le crisi, i termini di consegna e il prezzo e ne informa il Parlamento europeo. |
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari e non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari; in tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, la possibilità di esprimere la propria posizione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico. |
2. Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari o non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari. In tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, la possibilità di esprimere la propria posizione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione e tenendo debitamente conto del parere del comitato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per iscritto per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. Laddove l'osservazione della Commissione differisca dal parere del comitato, la Commissione fornisce una giustificazione motivata. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che sono fattuali, misurabili e motivati e che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato interno. |
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 rifiuta di accogliere l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale operatore fornisce alla Commissione, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, una spiegazione motivata che illustri i motivi debitamente giustificati per cui non può o non ritiene opportuno, alla luce degli obiettivi della presente disposizione, ottemperare all'obbligo. Tali motivi includono l'incapacità dell'operatore di eseguire l'ordinativo classificato come prioritario a causa di una capacità produttiva insufficiente o di un grave rischio che l'accettazione dell'ordinativo comporti particolari difficoltà o oneri economici per l'operatore, oppure altre considerazioni di analoga gravità. |
Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 rifiuta di accogliere l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale operatore fornisce alla Commissione, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, una spiegazione motivata che illustri i motivi debitamente giustificati per cui non può o non ritiene opportuno ottemperare all'obbligo. Tali motivi includono l'incapacità dell'operatore di eseguire l'ordinativo classificato come prioritario a causa di una capacità produttiva insufficiente o di un grave rischio che l'accettazione dell'ordinativo comporti particolari difficoltà o oneri economici per l'operatore, tenendo conto in particolare dei prezzi e delle quantità specificati dalla Commissione, oppure altre considerazioni di analoga gravità. Tali motivi potrebbero includere le finalità legittime dell'impresa interessata e i costi, gli sforzi, la fattibilità tecnica e le conseguenze commerciali a lungo termine necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può pubblicare tale spiegazione motivata o parti di essa, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale. |
soppresso |
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 2 conformemente al diritto dell'Unione applicabile, compresi i principi di necessità e proporzionalità, e agli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale. La decisione tiene conto in particolare degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e di tutte le informazioni disponibili sui costi e sugli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. La decisione indica la base giuridica per la sua adozione, fissa i termini entro i quali deve essere eseguito l'ordinativo classificato come prioritario e, ove applicabile, specifica il prodotto e la quantità. Essa riporta altresì le ammende di cui all'articolo 28 per la mancata osservanza della decisione. L'ordinativo classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole. |
6. La Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 2 conformemente al diritto dell'Unione applicabile, compresi i principi di necessità e proporzionalità, e agli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale. La decisione tiene conto in particolare degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e di tutte le informazioni disponibili sui costi e sugli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. La decisione indica la base giuridica per la sua adozione, fissa i termini entro i quali deve essere eseguito l'ordinativo classificato come prioritario e, ove applicabile, specifica il prodotto, il prezzo e la quantità. Essa riporta altresì le ammende di cui all'articolo 28 per la mancata osservanza della decisione. L'ordinativo classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole, che comprende, se del caso, una compensazione adeguata per tutti i costi supplementari sostenuti dall'operatore economico. |
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ammende inflitte agli operatori per inosservanza dell'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni obbligatorie o di soddisfare degli ordinativi classificati come prioritari |
Ammende inflitte agli operatori per inosservanza degli ordinativi classificati come prioritari |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) se un'organizzazione rappresentativa degli operatori economici o un operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 24, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto; |
soppresso |
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non superano i 200 000 EUR. |
2. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), non superano i 200 000 EUR. Le ammende inflitte agli operatori economici che sono PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE non superano i 25 000 EUR. |
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l'1 % del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo a norma dell'articolo 27 (ordinativi classificati come prioritari), calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione, senza superare l'1 % del fatturato totale realizzato nell'esercizio sociale precedente. |
3. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l'1 % del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo a norma dell'articolo 27 (ordinativi classificati come prioritari), calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione, senza superare l'1 % del fatturato globale realizzato nell'esercizio sociale precedente. Le ammende inflitte agli operatori economici che sono PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE non superano lo 0,25 % del fatturato globale totale globale realizzato nell'esercizio sociale precedente. |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nel fissare l'importo dell'ammenda si tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico interessato, nonché della natura, della gravità e della durata della violazione, tenendo in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza. |
4. Nel fissare l'importo dell'ammenda la Commissione tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico interessato, nonché della natura, della gravità e della durata della violazione, tenendo in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza. È tenuto in considerazione anche l'impatto della crisi sull'operatore economico e sulle sue attività commerciali. |
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) due anni in caso di violazione delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell'articolo 24; |
soppresso |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di beni di rilevanza per le crisi a norma dell'articolo 26, paragrafo 2. |
b) tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di attribuire la priorità alla produzione di beni di rilevanza per le crisi a norma dell'articolo 27. |
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 28, la Commissione dà all'operatore economico o alle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati la possibilità di essere ascoltati in merito: |
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 28, la Commissione dà all'operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato in merito: |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le imprese e le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessate possono presentare le loro osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione entro un termine che la Commissione fissa nelle sue conclusioni preliminari e che non può essere inferiore a 21 giorni. |
2. Gli operatori economici interessati possono presentare le loro osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione entro un termine che la Commissione fissa nelle sue conclusioni preliminari e che non può essere inferiore a 21 giorni. |
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici e le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi. |
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi. |
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I diritti di difesa dell'operatore economico o delle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'operatore economico o le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati hanno il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione. |
4. I diritti di difesa dell'operatore economico interessato sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'operatore economico interessato ha il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione. |
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Distribuzione coordinata delle riserve strategiche |
Solidarietà e distribuzione coordinata delle riserve strategiche |
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. In caso di carenza di beni e servizi di rilevanza per le crisi in uno o più Stati membri, gli Stati membri interessati possono informarne la Commissione e indicare le quantità necessarie e qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione trasmette le informazioni a tutte le autorità pertinenti e ottimizza il coordinamento delle risposte degli Stati membri. |
Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Nei casi in cui le riserve strategiche costituite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 12 si rivelano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'emergenza nel mercato unico, la Commissione, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di non aggravare ulteriormente le perturbazioni del mercato unico, anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, nonché stabilendo l'uso più efficiente delle riserve nell'ottica di porre fine all'emergenza nel mercato unico. |
Nei casi in cui le riserve strategiche costituite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8 bis si rivelano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'emergenza nel mercato interno, la Commissione, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato, può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di non aggravare ulteriormente le perturbazioni del mercato interno, anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, nonché stabilendo l'uso più efficiente delle riserve nell'ottica di porre fine all'emergenza nel mercato interno. |
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Misure volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi |
Misure volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di beni o servizi di rilevanza per le crisi |
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, quando ritiene che vi sia il rischio di una carenza di beni di rilevanza per le crisi, può raccomandare agli Stati membri di attuare misure specifiche per garantire una riorganizzazione efficiente delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione e utilizzare le scorte esistenti per aumentare la disponibilità e l'approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi il più rapidamente possibile. |
1. La Commissione, quando ritiene che vi sia il rischio di una carenza di beni e servizi di rilevanza per le crisi, può, tenendo conto del parere del comitato, raccomandare agli Stati membri di adottare misure specifiche, anche al fine di garantire catene di approvvigionamento e linee di produzione efficienti. |
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) agevolare l'ampliamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive di beni di rilevanza per le crisi; |
a) agevolare l'ampliamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive di beni o servizi di rilevanza per le crisi; |
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) agevolare la libera circolazione dei servizi di rilevanza per le crisi. |
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Parte V – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Appalti |
Appalti pubblici |
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Parte V – capo I – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Acquisizione di beni e servizi di importanza strategica e di beni di rilevanza per le crisi da parte della Commissione per conto degli Stati membri durante le modalità di vigilanza e di emergenza |
Acquisizione pubblica di beni e servizi di importanza critica e di beni e servizi di rilevanza per le crisi da parte della Commissione per conto degli Stati membri durante le modalità di vigilanza e di emergenza |
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Due o più Stati membri possono chiedere che la Commissione avvii una procedura di appalto per conto degli Stati membri che desiderano essere rappresentati dalla Commissione ("Stati membri partecipanti") per l'acquisizione di beni e servizi di importanza strategica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, o di beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. |
1. Due o più Stati membri possono chiedere che la Commissione avvii una procedura di appalto per conto degli Stati membri che desiderano essere rappresentati dalla Commissione ("Stati membri partecipanti") per l'acquisizione di beni e servizi di importanza critica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, o di beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. |
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta. Se non intende dare seguito alla richiesta, la Commissione informa gli Stati membri interessati e il gruppo consultivo di cui all'articolo 4, motivando il suo rifiuto. |
2. La Commissione, in consultazione con il comitato valuta senza indugio la necessità e la proporzionalità della richiesta di cui al paragrafo 1. Se non intende dare seguito a tale richiesta, la Commissione informa gli Stati membri interessati e il comitato, motivando il suo rifiuto. |
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se accetta di acquistare per conto degli Stati membri, la Commissione elabora una proposta di accordo quadro da concludere con gli Stati membri partecipanti che consenta alla Commissione di condurre una procedura di appalto per loro conto. Tale accordo stabilisce le condizioni dettagliate per l'acquisizione per conto degli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1. |
3. Se accetta di acquistare per conto degli Stati membri, la Commissione: |
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a) informa tutti gli Stati membri e il comitato della sua intenzione di condurre la procedura di appalto e invita gli Stati membri interessati a partecipare; |
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b) elabora una proposta di accordo quadro da concludere con gli Stati membri partecipanti che consenta alla Commissione di condurre una procedura di appalto per loro conto. Tale accordo stabilisce le condizioni dettagliate per l'acquisizione, incluse le modalità pratiche, le norme relative al processo decisionale e le quantità proposte, per conto degli Stati membri partecipanti. |
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se la Commissione non è in grado di aggiudicare l'appalto a un operatore economico idoneo, essa ne informa immediatamente gli Stati membri per consentire loro di avviare senza indugio le proprie procedure di appalto. |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'accordo [di cui all'articolo 34, paragrafo 3, stabilisce un mandato a negoziare affinché la Commissione agisca in qualità di centrale di committenza per i beni e i servizi di importanza strategica o i beni e i servizi di rilevanza per le crisi pertinenti per conto degli Stati membri partecipanti mediante la conclusione di nuovi contratti. |
1. L'accordo di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), stabilisce un mandato a negoziare, che include elementi quali i criteri di aggiudicazione e le modalità di valutazione delle offerte, affinché la Commissione agisca in qualità di centrale di committenza per i beni e i servizi di importanza critica o i beni e i servizi di rilevanza per le crisi pertinenti per conto degli Stati membri partecipanti mediante la conclusione di nuovi contratti. |
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Conformemente all'accordo la Commissione può essere autorizzata, per conto degli Stati membri partecipanti, a concludere contratti con gli operatori economici, compresi singoli produttori di beni e servizi di importanza strategica o di beni e servizi di rilevanza per le crisi, relativi all'acquisizione di tali beni o servizi. |
2. Conformemente a tale accordo la Commissione può essere autorizzata, per conto degli Stati membri partecipanti, a concludere contratti con gli operatori economici, compresi singoli produttori di beni e servizi di importanza critica o di beni e servizi di rilevanza per le crisi, relativi all'acquisizione di tali beni o servizi. |
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I rappresentanti della Commissione o gli esperti da essa nominati possono effettuare visite in loco presso gli impianti di produzione di beni di importanza strategica o di beni di rilevanza per le crisi. |
soppresso |
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a provvedere alla nomina di rappresentanti che prendano parte all'elaborazione delle procedure di appalto. |
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I contratti possono contenere una clausola in base alla quale uno Stato membro che non ha partecipato alla procedura di appalto può diventare parte del contratto dopo la sua firma, definendo in dettaglio la procedura a tal fine e i suoi effetti. |
2. I contratti contengono una clausola in base alla quale uno Stato membro che non ha partecipato alla procedura di appalto può, previo accordo della maggioranza degli Stati membri partecipanti, diventare parte del contratto dopo la sua firma, definendo in dettaglio la procedura a tal fine e i suoi effetti. |
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora sia necessario procedere a un appalto congiunto tra la Commissione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri conformemente alle norme di cui all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono acquistare, noleggiare o prendere in leasing integralmente le risorse appaltate congiuntamente. |
1. La Commissione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri possono avviare, in quanto parti contraenti, una procedura di appalto congiunto a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai fini dell'acquisto di beni di rilevanza per le crisi o beni e servizi di importanza critica entro un termine ragionevole. |
Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La partecipazione alla procedura di appalto congiunta è aperta a tutti gli Stati membri nonché, in deroga all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio e ai paesi candidati all'adesione all'Unione, nonché al Principato di Andorra, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano, in particolare se specificamente previsto da un trattato bilaterale o multilaterale. |
Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. La procedura di appalto congiunta è preceduta da un accordo di appalto congiunto tra le parti al fine di stabilire le modalità pratiche che disciplinano tale procedura e il processo decisionale per quanto riguarda la scelta della procedura, le modalità di valutazione delle offerte e i criteri di aggiudicazione dell'appalto, conformemente al diritto dell'Unione pertinente. |
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Alla procedura di appalto congiunta si applicano le seguenti condizioni: |
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a) non reca pregiudizio al funzionamento del mercato interno, non costituisce una discriminazione o una restrizione del commercio e non causa distorsioni della concorrenza; |
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b) non ha un'incidenza finanziaria diretta sul bilancio dei paesi di cui al paragrafo 1 bis che non vi partecipano. |
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quinquies. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito alle procedure di appalto congiunte condotte a norma del presente articolo e, su richiesta, concede l'accesso ai contratti conclusi a seguito di tali procedure, fatta salva l'adeguata protezione delle informazioni commercialmente sensibili, compresi i segreti aziendali, le relazioni commerciali e gli interessi dell'Unione. La Commissione comunica al Parlamento europeo le informazioni relative a documenti sensibili conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 38 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14, gli Stati membri si consultano tra loro e con la Commissione e coordinano le loro azioni con la Commissione e con i rappresentanti degli altri Stati membri nell'ambito del gruppo consultivo prima di avviare appalti per beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio55. |
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell'articolo 14, gli Stati membri si consultano tra loro e con la Commissione e coordinano le loro azioni con la Commissione e con i rappresentanti degli altri Stati membri nell'ambito del comitato prima di avviare appalti per beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio55. Il comitato può formulare raccomandazioni sul coordinamento di tali azioni. |
__________________ |
__________________ |
55 Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). |
55 Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). |
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 16 e sono state avviate procedure di appalto da parte della Commissione per conto degli Stati membri in conformità agli articoli da 34 a 36, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti non acquistano beni o servizi oggetto di tali appalti con altri mezzi. |
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell'articolo 14 e sono state avviate procedure di appalto da parte della Commissione per conto degli Stati membri in conformità agli articoli da 34 a 36, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti non acquistano beni o servizi oggetto di tali appalti con altri mezzi, fatti salvi i casi di cui all'articolo 34, paragrafo 3 bis. I contratti di appalto conclusi in violazione del presente articolo sono considerati nulli. |
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 40 |
soppresso |
Protezione dei dati personali |
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1. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, o gli obblighi incombenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni e ad altri organismi dell'Unione in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725. |
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2. I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, le condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725. |
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3. Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per adempiere i meccanismi istituiti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili. |
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Emendamento 275
Proposta di regolamento
Parte V bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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PARTE V bis |
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Strumenti digitali |
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 41 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Strumenti digitali |
Disposizioni generali relative agli strumenti digitali |
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione e gli Stati membri possono istituire strumenti digitali o infrastrutture informatiche interoperabili a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. Tali strumenti o infrastrutture possono essere sviluppati al di fuori del periodo di emergenza nel mercato unico. |
1. Entro il ... [6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione e gli Stati membri istituiscono, mantengono e aggiornano regolarmente strumenti digitali o infrastrutture informatiche interoperabili a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. Tali strumenti o infrastrutture sono sviluppati al di fuori del periodo di emergenza nel mercato interno, per rispondere a eventuali emergenze future in modo tempestivo ed efficiente. Essi comprendono, tra l'altro, strumenti digitali standardizzati, sicuri ed efficaci per la raccolta e lo scambio sicuri di informazioni ai fini dell'articolo 7 bis, informazioni in tempo reale sulle restrizioni nazionali di cui all'articolo 41 bis, le corsie preferenziali di cui all'articolo 41 ter e la piattaforma delle parti interessate di cui all'articolo 41 quater. |
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. |
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture utilizzando, ove possibile, strumenti o portali informatici già esistenti, come Your Europe. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. |
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro e con la Commissione, attraverso un canale di comunicazione sicuro, informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 41 bis |
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Informazioni in tempo reale sulle restrizioni nazionali |
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La Commissione istituisce un sito web pubblico dedicato che riunisce le informazioni fornite dagli Stati membri sulle restrizioni nazionali previste dalle normative, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative degli Stati membri, notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 19, comprese informazioni sulla loro portata e durata. Il sito web pubblico dedicato comprende una mappa interattiva con informazioni pertinenti in tempo reale sulle restrizioni nazionali. |
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 41 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 41 ter |
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Corsie preferenziali |
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1. La Commissione istituisce corsie preferenziali volte a facilitare la libera circolazione di merci, servizi e lavoratori, in particolare beni e servizi di rilevanza per le crisi. In particolare, la Commissione fornisce pertinenti modelli o moduli unici digitali di dichiarazione, registrazione o autorizzazione per le attività transfrontaliere, in particolare per i servizi professionali nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'installazione, della manutenzione e della riparazione, dell'edilizia, dell'alimentazione e dell'agricoltura, in modo da accelerare le procedure di dichiarazione, registrazione o autorizzazione, compreso il riconoscimento delle qualifiche professionali o il distacco dei lavoratori. Tali modelli o moduli digitali sono disponibili gratuitamente in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e sono validi in tutti gli Stati membri. |
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2. Laddove, in casi debitamente giustificati e conformemente al pertinente diritto dell'Unione, gli Stati membri abbiano introdotto restrizioni alle frontiere, la Commissione indica gli attraversamenti preferenziali delle frontiere che sono stati stabiliti, comprese, ove possibile, informazioni in tempo reale, per agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone. |
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 41 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 41 quater |
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Piattaforma per i portatori di interessi in materia di emergenza e resilienza |
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1. La Commissione istituisce una piattaforma per i portatori di interessi per agevolare il dialogo e i partenariati settoriali riunendo i principali portatori di interessi, in particolare i rappresentanti degli operatori economici, le parti sociali, i ricercatori e la società civile. Tale piattaforma mira a incoraggiare gli operatori economici a elaborare tabelle di marcia volontarie in risposta a un'emergenza nel mercato interno. In particolare, tale piattaforma fornisce ai portatori di interessi una funzionalità che consente loro di: |
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a) indicare le azioni volontarie necessarie per rispondere con successo a un'emergenza nel mercato interno; |
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b) fornire consulenza, pareri o relazioni scientifiche su questioni legate alla crisi; |
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c) contribuire allo scambio di informazioni e buone pratiche. |
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2. Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione e il comitato tengono conto dei risultati del dialogo e dei partenariati settoriali, nonché di eventuali contributi pertinenti forniti dai portatori di interessi a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione è assistita da un comitato per lo strumento per le emergenze nel mercato unico. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
1. La Commissione è assistita dal comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Prima dell'adozione di qualsiasi atto di esecuzione a norma del presente regolamento, e tenuto conto della relativa urgenza, la Commissione pubblica un progetto di atto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine ragionevole. |
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o da qualunque altra data fissata dai colegislatori. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 44 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Relazioni e riesame |
Relazioni, riesame e valutazione |
Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di pianificazione di emergenza, vigilanza e risposta alle emergenze nel mercato unico, proponendo eventuali miglioramenti, ove necessario, e accompagnandola, ove opportuno, con le proposte legislative pertinenti. |
1. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione dell'efficacia del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione include in particolare una valutazione dei seguenti elementi: |
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a) il lavoro del comitato, nonché il lavoro svolto in relazione ai lavori di altri pertinenti organi di gestione delle crisi a livello dell'Unione; |
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b) le prove di stress, la formazione e i protocolli di crisi di cui al presente regolamento; |
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c) i criteri per l'attivazione della modalità di emergenza di cui all'articolo 13; |
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d) gli strumenti digitali istituiti conformemente alla parte V bis. |
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La relazione è corredata, ove opportuno, delle proposte legislative pertinenti. |
Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Ogniqualvolta la modalità di emergenza viene disattivata, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del sistema di risposta alle emergenze, corredata, se necessario, di suggerimenti di miglioramento. Tale relazione valuta, in particolare, l'impatto delle misure di emergenza sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare sulla libertà d'impresa, sulla libertà di cercare un impiego e di lavorare e sul diritto di negoziazione e di azioni collettive, compreso il diritto di sciopero. |
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Ai fini del paragrafo 1, il comitato e le autorità competenti degli Stati membri pertinenti forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni disponibili. |
Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Abrogazione |
Modifiche del regolamento (CE) n. 2679/98 |
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio è abrogato a decorrere dal [data]. |
Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio è così modificato: |
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1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: |
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"Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e a livello dell'Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Esso non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali."; |
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2) è inserito l'articolo seguente: |
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"Articolo 5 bis |
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1. Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 14 del regolamento .../2023 (regolamento IMERA), gli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento cessano di applicarsi per la durata di tale modalità. |
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2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dal presente regolamento prima dell'attivazione della modalità di emergenza conformemente al [regolamento IMERA].". |
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 46 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Entrata in vigore |
Entrata in vigore e applicazione |
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Esso si applica a decorrere dal ... [6 mesi dopo l'entrata in vigore]. |
MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Il 19 settembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di uno "Strumento per le emergenze nel mercato unico" (SMEI) e due proposte legislative con modifiche mirate alla normativa settoriale. Lo strumento per le emergenze nel mercato unico fornisce un quadro generale per la risposta dell'UE alle crisi nel mercato interno e integra altri meccanismi di risposta alle crisi specifici per settore, quali il meccanismo unionale di protezione civile e i quadri di crisi specifici per settore nei settori della salute, dei semiconduttori o della sicurezza alimentare.
Lo strumento per le emergenze nel mercato unico è stato elaborato in risposta alla frammentazione del mercato interno durante la pandemia di COVID-19, quando chiusure unilaterali e ad hoc delle frontiere hanno ostacolato la libertà di circolazione di merci, servizi e lavoratori, aggravando le perturbazioni della catena di approvvigionamento. La crisi senza precedenti ha portato a una risposta iniziale caotica da parte degli Stati membri, caratterizzata da una mancanza di coordinamento e di solidarietà e dall'introduzione di restrizioni ingiustificate, senza tenere pienamente conto del loro effetto devastante sul corretto funzionamento del mercato interno. Il nuovo strumento prevede un quadro di governance orizzontale delle crisi per garantire che il mercato interno rimanga aperto e che le catene di approvvigionamento siano più resilienti.
2. Il progetto di relazione
Il relatore sostiene pienamente l'obiettivo del regolamento di salvaguardare la libera circolazione di merci, lavoratori e servizi. Allo stesso tempo, il relatore ritiene che la resilienza sia fondamentale per garantire che il mercato interno consegua il suo obiettivo finale di sostenere l'economia dell'UE. Il relatore propone pertanto di modificare il titolo in "Atto per le emergenze e la resilienza nel mercato interno" (IMERA) e di introdurre ulteriori modifiche per rafforzare la resilienza dell'Unione. Il relatore accoglie con favore l'approccio dell'atto per le emergenze e la resilienza nel mercato interno di preservare la libera circolazione di merci, servizi e lavoratori. Durante la pandemia di COVID-19, i diritti dei lavoratori e delle imprese sanciti dai trattati sono stati limitati in modo sproporzionato. Il relatore desidera sottolineare che le libertà di cui ai trattati non sono sospese in tempi di crisi, in quanto le limitazioni unilaterali alla libera circolazione spesso hanno addirittura ostacolato la risposta alla crisi, limitando ad esempio la mobilità degli operatori sanitari, dei fornitori di servizi di manutenzione dei macchinari ospedalieri o la disponibilità di scorte alimentari. Pertanto, il relatore sottolinea l'importante ruolo svolto dalle "corsie preferenziali" durante la pandemia ed evidenzia che il nuovo strumento dovrebbe sviluppare ulteriormente tali misure.
Durante la pandemia di COVID-19 e nel contesto della risposta dell'UE alla guerra illegale della Russia in Ucraina, le risposte alle crisi guidate dai governi sono state integrate dai rapidi adeguamenti che le aziende hanno apportato alle loro catene di approvvigionamento e linee di produzione. Il relatore ritiene che gli interventi di mercato debbano rimanere strumenti di ultima istanza, mentre i meccanismi basati sul mercato, quali gli appalti e la cooperazione tra il governo e l'industria, rappresentano risposte migliori, più rapide ed efficienti alle crisi.
Alla luce di queste considerazioni, il relatore rafforza alcuni elementi, in particolare quelli relativi alla resilienza e alla libera circolazione di lavoratori, merci e servizi. Allo stesso tempo, desidera garantire che, durante una crisi, il rapporto tra i governi e le imprese disposte ad aiutare sia ispirato dalla cooperazione e dalla solidarietà.
2.2 Resilienza durante la modalità di emergenza
Il relatore ritiene che l'atto per le emergenze e la resilienza nel mercato interno debba incrementare la resilienza delle catene di approvvigionamento promuovendo la cooperazione tra imprese, Commissione e Stati membri su base volontaria. Il relatore propone pertanto di garantire che tutti i soggetti siano preparati alle crisi mediante prove di stress biennali, formazione e protocolli di crisi che coinvolgano non solo tutte le autorità nazionali pertinenti, ma anche i portatori di interessi quali le imprese, le parti sociali e gli esperti.
Le imprese possiedono conoscenze e risorse critiche per le risposte alle crisi, come evidenziato dalla pandemia di COVID. Il relatore ritiene che l'inclusione delle imprese deve essere parte integrante di qualsiasi meccanismo di risposta alle crisi. Il relatore intende promuovere un maggiore coinvolgimento delle imprese, consentendo loro di fornire consulenza sulle misure di crisi attraverso una piattaforma online. Inoltre, per affrontare le vulnerabilità settoriali comuni a livello europeo, la Commissione dovrebbe eseguire prove di stress della catena di approvvigionamento su base volontaria, dando così sia alla Commissione che alle imprese l'opportunità di elaborare le migliori pratiche sulla resilienza della catena di approvvigionamento.
Il relatore ritiene che le riserve strategiche debbano essere tenute in considerazione in modo più permanente per aumentare la resilienza dell'Unione e che sia necessaria una maggiore cooperazione e uno scambio di buone pratiche tra la Commissione e gli Stati membri. Allo stesso tempo, il relatore osserva che la creazione prociclica di riserve durante la modalità di vigilanza o la modalità di emergenza rischia di aumentare la scarsità e i prezzi, di compromettere la concorrenza e la parità di condizioni e di esacerbare la situazione. Inoltre, le riserve strategiche richiedono relazioni consolidate tra gli operatori economici e accordi amministrativi specifici per ogni settore. Gli Stati membri sono in una posizione migliore per conseguire tale obiettivo, in quanto dispongono già di meccanismi consolidati per la gestione delle riserve strategiche. Pertanto, il relatore suggerisce di conferire alla Commissione un ruolo permanente nel garantire il coordinamento, lo scambio di informazioni e la promozione della solidarietà tra gli Stati membri nella gestione delle riserve strategiche, eliminando al contempo la facoltà di prescrivere scorte obbligatorie durante la modalità di vigilanza.
2.3 Modalità di emergenza
Il relatore ritiene che l'obiettivo dell'atto per le emergenze e la resilienza nel mercato interno durante una crisi debba essere quello di salvaguardare la libera circolazione di merci, servizi e lavoratori sancita dai trattati, soprattutto in caso di emergenza. Il relatore propone di rafforzare gli elementi del primo capo della modalità di emergenza e di allinearlo ai trattati e alla giurisprudenza. Inoltre, il relatore intende richiamare maggiormente l'attenzione sulla situazione delle regioni frontaliere, che sono le più colpite dalle limitazioni alla libera circolazione. Per questo motivo, vorrebbe puntare a una definizione unificata di "lavoro da casa".
Il relatore ritiene che le imprese e le forze di mercato siano fondamentali per qualsiasi risposta alle crisi nel mercato interno. Pur riconoscendo la necessità di ordinativi classificati come prioritari, il relatore suggerisce di apportare dei miglioramenti per offrire un maggiore margine di manovra alle imprese e garantire una maggiore certezza giuridica. Poiché le imprese, durante la pandemia, hanno effettuato consegne nonostante le azioni non coordinate delle autorità pubbliche, il relatore propone richieste di informazioni più limitate e volontarie. Inoltre, per garantire la certezza del diritto, il relatore migliora le norme che disciplinano l'uso dei dati e la protezione dei segreti commerciali e aziendali e della proprietà intellettuale. Inoltre, il relatore propone elementi procedurali per garantire che gli ordinativi classificati come prioritari rimangano uno strumento di ultima istanza e non mettano a rischio la redditività economica delle imprese. Ricordando che, durante la pandemia di COVID, le imprese hanno subito forti pressioni, il relatore suggerisce di adeguare i regimi sanzionatori in modo da riflettere le entrate minori probabilmente generate durante una crisi.
Il relatore ritiene che la solidarietà sia la chiave per la fiducia reciproca e, in ultima analisi, per la libera circolazione di merci, servizi e lavoratori. Pertanto, suggerisce un meccanismo in base al quale gli Stati membri possano lanciare un appello alla solidarietà in caso di carenza di beni e servizi di rilevanza per le crisi. Durante la pandemia di COVID, le restrizioni all'esportazione e agli appalti congiunti hanno posto i membri dell'UE contro i paesi vicini che condividono gli stessi principi e che avevano le stesse esigenze di beni di rilevanza per le crisi. Per evitare situazioni simili in futuro e per rafforzare la solidarietà europea, il relatore propone di aprire gli appalti congiunti ad Andorra, Monaco e San Marino, ai paesi candidati all'adesione e ai paesi partecipanti allo Spazio europeo di libero scambio.
2.3 Strumenti digitali e armonizzazione dei procedimenti amministrativi
Durante la pandemia di COVID, obblighi e procedimenti amministrativi divergenti a livello nazionale per l'ingresso in un altro Stato membro hanno creato grande confusione e frustrazione per i cittadini, soprattutto per i lavoratori e i fornitori di servizi, in particolare nelle regioni frontaliere. Il relatore prevede quindi che la Commissione debba sviluppare immediatamente strumenti digitali simili al certificato COVID-19 interoperabile per garantire il funzionamento di corsie preferenziali per beni e servizi critici. La Commissione deve mettere a disposizione un portale digitale che comprenda tutti i moduli di registrazione o di autorizzazione per le attività transfrontaliere, in particolare per le dichiarazioni di rilevanza per le crisi, simili ai certificati COVID, e per i servizi professionali di rilevanza per le crisi, al fine di accelerare le procedure di autorizzazione, registrazione o dichiarazione.
2.4 Governance
La pandemia di COVID ha sottolineato l'importanza di una buona cooperazione tra tutti i governi nel mercato interno dell'UE, ma anche l'importanza del controllo parlamentare. Pertanto, il relatore propone di organizzare il gruppo consultivo come un gruppo di esperti nell'ambito delle norme note e consolidate per tali gruppi, conferendo così al Parlamento europeo e ai paesi SEE/EFTA un ruolo più permanente come osservatori. Data la natura generale dell'atto per le emergenze e la resilienza nel mercato interno, il relatore suggerisce anche di migliorare le definizioni fondamentali, aumentando così la certezza e la prevedibilità del diritto.
3. Proposte di accompagnamento
Il relatore suggerisce di apportare modifiche mirate alle due proposte di accompagnamento per garantire che la libera circolazione dei beni armonizzati e non armonizzati sia agevolata in tutta l'UE. Per quanto riguarda gli strumenti di crisi a disposizione della Commissione, il relatore suggerisce di prevedere un meccanismo anche per la rapida immissione sul mercato di prodotti non armonizzati, che avrebbe aumentato la disponibilità di dispositivi di protezione individuale sicuri durante la pandemia di COVID. Inoltre, per incentivare le imprese a incrementare la produzione durante una crisi, il relatore propone di consentire la continuità della vendita di beni immessi sul mercato con procedure di emergenza per un periodo di tempo limitato dopo la fine dell'emergenza nel mercato unico, senza compromettere la sicurezza dei prodotti.
Il relatore ritiene che l'atto per le emergenze e la resilienza nel mercato interno debba innanzitutto migliorare la resilienza del mercato interno, garantendo un coordinamento costante tra gli Stati membri e assicurando la preparazione in caso di perturbazioni improvvise in qualsiasi momento. In tempi di crisi, il mercato interno deve pertanto rimanere aperto e funzionale e proteggere i consumatori, i lavoratori e le imprese dalle emergenze.
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nella preparazione [del progetto di relazione/della relazione, fino alla sua adozione in seno alla commissione] il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:
Entità e/o persona |
Affordable Medicines Europe |
APPLiA - Home Appliance Europe |
BDA - Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. |
BDI - Bundesverband der Deutschen Industry e.V. |
Business Europe |
BWL - Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung der Schweiz |
Dutch Ministry of Economic Affairs |
Eurochambres |
Eurocommerce |
France Industrie |
Germany Ministry of Climate and Economics |
Independent Retail Europe |
Mission of the United Kingdom to the European Union |
NESA - National Emergency Supply Agency of Finland |
Orgalim |
Prof. Dr. iur. Jan Bergmann |
SME United |
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (15.6.2023)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
(COM(2022)0459 – C9‑0315/2022 – 2022/0278(COD))
Relatrice per parere (*): Eva Maydell
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
1. Introduzione
La crisi della COVID-19 e la guerra illegale della Russia in Ucraina hanno comportato sfide uniche e senza precedenti per l'Unione. Ora che sta uscendo dalla crisi, l'Europa cerca di trarre insegnamenti e di predisporre meccanismi per affrontare le crisi nonché per prevenirle ed essere preparata.
Da una crisi possono spesso nascerne altre: minacce per la vita, danni economici, restrizioni alla libertà di circolazione, danni alla competitività e vulnerabilità sul piano dell'ordine pubblico. Pertanto, lo "strumento per le emergenze nel mercato unico" mira a garantire misure e consessi per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli operatori economici.
2. Il progetto di parere
Il mercato unico è uno dei maggiori successi conseguiti nella storia dell'UE e uno dei suoi principali punti di forza. Ha aperto la strada verso la prosperità e la crescita per molti Stati membri. La relatrice sostiene pienamente l'obiettivo di fornire al mercato unico strumenti per incrementare la resilienza e protezione – "non prepararsi significa prepararsi alla sconfitta".
Quando si tratta di crisi, prevenire sarà sempre meglio che curare. Ciò attribuisce pertanto particolare importanza al ruolo del gruppo consultivo nel fornire analisi delle prospettive e condurre ampie e significative consultazioni con i rappresentanti degli operatori economici, le organizzazioni delle parti interessate e gli esperti. Tale approccio contribuirà a consentire al mercato unico di salvaguardare e garantire la continuità del suo bene più prezioso: le quattro libertà.
È essenziale che il regolamento fornisca un quadro chiaro e preciso di misure incentrate sul rafforzamento della cooperazione, della comunicazione e della preparazione tra gli Stati membri e gli operatori economici. Deve contribuire a garantire la continuità operativa, a limitare le perturbazioni settoriali e ad assicurare che il metodo forte, quello dell'intervento sul mercato, sia utilizzato solo in ultima istanza.
Occorre garantire che tutte le misure adottate contribuiscano a proteggere il funzionamento del mercato unico e, al contempo, consentano all'Unione di essere competitiva, innovativa, agile e capace di attrarre investimenti. In base alle competenze della commissione ITRE, la relatrice si è concentrata sui seguenti articoli:
A: Attivazione
Chiarezza, precisione e proporzionalità sono essenziali per gli Stati membri, gli operatori economici e i lavoratori per quanto riguarda le misure di vigilanza e di emergenza.
La modalità di vigilanza dovrebbe essere attivata quando esistono prove e giustificazioni chiare per farlo. Data la gravità delle misure da adottare in questa fase, è essenziale garantire l'esistenza di un sistema di bilanciamento dei poteri al momento dell'attivazione della modalità, prevedendo tra l'altro la partecipazione del gruppo consultivo, l'elaborazione di una relazione sulla protezione del mercato unico dalle crisi e, se necessario, una votazione.
La fine della modalità di vigilanza dovrebbe essere anch'essa un'opportunità di riflessione, al fine di migliorarne l'uso in futuro. Occorre pertanto effettuare un riesame. Per quanto concerne la proroga e la disattivazione della modalità di vigilanza, sono necessarie una maggiore chiarezza e ulteriori garanzie circa il processo decisionale. Ciò è particolarmente importante quando la proroga è utilizzata come misura preventiva per attivare il quadro di emergenza o se vi è la necessità di porre fine anticipatamente alla modalità di vigilanza. Per garantire la coerenza, la relatrice ha fuso gli articoli 9 e 10.
B: Riserve strategiche
Dato l'impatto potenzialmente grave e significativo della costituzione di riserve strategiche sul mercato unico, sul libero scambio e sulla continuità operativa, la relatrice ha cercato di includere un significativo bilanciamento dei poteri.
Il gruppo consultivo dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo per garantire un approccio razionalizzato, comunicativo e collaborativo nell'ambito della costituzione di riserve strategiche. La solidarietà e l'efficacia dell'azione possono essere garantite al meglio assicurando la massima trasparenza e proporzionalità possibili nelle azioni intraprese.
La relatrice introduce un nuovo articolo sulla "Pianificazione delle riserve strategiche a lungo termine". Questa disposizione si avvale di una procedura di riesame per formulare raccomandazioni sulla necessità e sull'utilità dell'istituzione, da parte degli Stati membri e della Commissione, di un piano a lungo termine per il mantenimento di una riserva permanente o graduale di beni di importanza strategica. Ciò contribuirà a prevenire future carenze e l'attivazione della modalità di vigilanza o di crisi.
C: Ordinativi classificati come prioritari e appalti
Vi possono essere casi in cui sono necessari ordinativi classificati come prioritari. Tuttavia, è essenziale che vi sia un processo chiaro che tuteli l'integrità del mercato unico, la salute economica degli operatori economici e la futura competitività dell'Unione.
È fondamentale che gli ordinativi classificati come prioritari siano richiesti soltanto come misura di ultima istanza. Occorre tenere in debita considerazione la capacità degli operatori economici di eseguire l'ordinativo e le conseguenze che ne derivano per loro.
Poiché gli ordinativi classificati come prioritari rappresentano un significativo intervento sul mercato, è essenziale che gli operatori economici abbiano il diritto di essere ascoltati e che il gruppo consultivo e gli operatori economici svolgano un ruolo più ampio in termini di controllo, approvazione e risoluzione delle controversie.
D: Strumenti digitali
L'intenzione è che gli strumenti digitali sostengano gli obiettivi del regolamento. È pertanto importante che la Commissione garantisca risorse e fondi sufficienti per tali compiti e che siano applicati livelli elevati di protezione dei dati e sicurezza informatica.
Si dovrebbe inoltre porre l'accento sull'interoperabilità e l'utilizzabilità, in particolare per le PMI e i cittadini.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Il quadro di misure di cui al presente regolamento dovrebbe essere utilizzato in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. |
(8) Il quadro di misure di cui al presente regolamento dovrebbe essere utilizzato in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. Il regolamento non dovrebbe limitare le misure nazionali in materia di politica di sicurezza e di difesa. Nell'applicare misure proporzionate in caso di crisi occorre tenere conto delle capacità di difesa nazionali. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 9 – trattino 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
– i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese e dei cittadini durante una crisi. |
– i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini durante una crisi. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) Sottolinea l'importanza del gruppo consultivo nel fornire analisi strategiche delle prospettive e nel condurre consultazioni ampie ed esaustive con gli operatori economici, le parti sociali, le organizzazioni dei portatori di interessi e gli esperti, al fine di prevenire e affrontare una crisi. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Inoltre, per garantire che i beni di rilevanza per le crisi siano disponibili durante l'emergenza nel mercato unico, la Commissione può invitare gli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi ad attribuire la priorità agli ordinativi dei fattori di produzione necessari per la produzione di beni finali di rilevanza per le crisi o agli ordinativi di tali beni finali stessi. Qualora un operatore economico si rifiutasse di accettare tali ordinativi e di attribuirvi la priorità, la Commissione può decidere, basandosi su prove oggettive del fatto che è indispensabile la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi, di invitare gli operatori economici interessati ad accettare determinati ordinativi e ad attribuirvi la priorità; l'evasione di tali ordinativi prevarrà quindi su qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto pubblico o privato. In caso di mancata accettazione, è opportuno che l'operatore in questione spieghi i legittimi motivi per cui non ha accettato la richiesta. La Commissione può pubblicare tale spiegazione motivata o parti di essa, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale. |
(32) Inoltre, per garantire che i beni di rilevanza per le crisi siano disponibili durante l'emergenza nel mercato unico, la Commissione, previa consultazione del gruppo consultivo, può invitare gli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi ad attribuire la priorità agli ordinativi dei fattori di produzione necessari per la produzione di beni finali di rilevanza per le crisi o agli ordinativi di tali beni finali stessi. Qualora un operatore economico non accettasse l'ordinativo classificato come prioritario, espone i legittimi motivi per cui la richiesta non può essere soddisfatta. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone e stilare un elenco di obiettivi individuali (quantità e termini) per le riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere, onde conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della modalità di vigilanza e delle misure di vigilanza al fine di monitorare con attenzione le catene di approvvigionamento strategiche e coordinare la costituzione di riserve strategiche di beni e servizi di importanza strategica. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di un'emergenza nel mercato unico, per consentire una risposta coordinata e rapida. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(35) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone e stilare un elenco di riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere, onde conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della modalità di vigilanza e delle misure di vigilanza al fine di monitorare con attenzione le catene di approvvigionamento strategiche e coordinare la costituzione di riserve strategiche di beni e servizi di importanza strategica. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di un'emergenza nel mercato unico, per consentire una risposta coordinata e rapida. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(39 bis) Il successo degli strumenti digitali e il loro sviluppo dipenderanno dalla stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, al fine di assicurare l'interoperabilità di tali strumenti a livello dell'Unione e, ove possibile e necessario, un'interfaccia utente comune integrata nei servizi esistenti, come il portale "Your Europe". |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1) "crisi": evento eccezionale inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima; |
1) "crisi": evento eccezionale inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima; ciò può avere un effetto negativo sul funzionamento del mercato unico, compresa una perturbazione notevole delle catene di approvvigionamento e della libera circolazione di merci, capitali, persone e servizi. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi in relazione alla fornitura di un servizio o alla fabbricazione dei prodotti, nonché alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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Dialogo in materia di emergenza e resilienza |
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Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, segnatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, per quanto concerne la resilienza e la risposta efficace alle crisi, e onde garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti del Consiglio e della Commissione a comparire davanti alla commissione per discutere dei seguenti aspetti: |
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a) lo scambio di informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento; |
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b) i pareri, le raccomandazioni e le relazioni adottate dal gruppo consultivo; |
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c) i protocolli di crisi, la relativa attuazione e il relativo impatto sull'industria, nonché le notifiche di incidenti significativi; |
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d) l'attivazione della modalità di vigilanza, la relativa proroga e disattivazione, e le misure di vigilanza ai sensi della parte III del presente regolamento, nonché le notifiche presentate dagli Stati membri durante la modalità di vigilanza; |
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e) l'esito della relazione di valutazione della protezione e della resilienza del mercato interno di cui all'articolo 9 del presente regolamento; |
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f) l'attivazione della modalità di emergenza, la relativa proroga e disattivazione, nonché le misure intese a mantenere, ripristinare e agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone; |
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g) gli ordinativi classificati come prioritari a norma dell'articolo 27 del presente regolamento; |
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h) l'acquisizione di beni e servizi di importanza strategica e di beni di rilevanza per le crisi; |
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i) qualsiasi altra iniziativa, decisione o misura adottata a norma del presente regolamento. 2. |
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La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni. 3. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il gruppo consultivo è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. |
2. Il gruppo consultivo è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un rappresentante del Parlamento europeo. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante ad alto livello e un rappresentante supplente. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. La Commissione può invitare un rappresentante del Parlamento europeo, i rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo49, i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali e gli esperti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. La Commissione invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del gruppo consultivo. |
3. La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. La Commissione può invitare i rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo49, i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali e gli esperti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. La Commissione invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del gruppo consultivo. |
_________________ |
_________________ |
49 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. |
49 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e dell'industria per raccogliere informazioni sul mercato; |
c) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), delle parti sociali e dell'industria per raccogliere informazioni sul mercato; |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
f) mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione cui è stato fatto ricorso nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento. |
soppresso |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera f bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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f bis) individuare, all'interno del mercato unico, le catene di approvvigionamento e i beni e i servizi rilevanti in caso di crisi di importanza strategica e necessari al mantenimento di attività sociali o economiche vitali. Tale compito è svolto nell'ambito della relazione sulla preparazione alle crisi e la protezione del mercato unico elaborata a norma dell'articolo 9. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Il gruppo consultivo può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui ai paragrafi da 4 a 6. |
9. Il gruppo consultivo può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui ai paragrafi da 4 a 6. I verbali delle riunioni del gruppo consultivo sono messi a disposizione del Consiglio e del Parlamento europeo non appena approvati. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 bis. Il gruppo consultivo garantisce la riservatezza delle informazioni e dei dati di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale, i dati commercialmente sensibili e i segreti commerciali quali definiti dal diritto dell'UE. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 ter. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione nel contesto dello strumento per le emergenze nel mercato unico e di garantire più trasparenza, responsabilità e coordinamento, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione, in qualità di presidente del gruppo consultivo, a comparire dinanzi alla commissione per fornire informazioni in merito a tutte le questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9 quater. La Commissione provvede affinché il Parlamento europeo sia informato periodicamente in merito all'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici e delle parti sociali, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare le potenziali perturbazioni delle catene di approvvigionamento e rispondere a queste ultime nonché per superare le potenziali carenze di beni e servizi nel mercato unico; |
b) la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici e delle parti sociali, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare le potenziali perturbazioni delle catene di approvvigionamento e rispondere a queste ultime nonché per superare le potenziali carenze e perturbazioni nella fornitura di beni e servizi nel mercato unico; |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) il numero di operatori economici interessati dalla perturbazione o potenziale perturbazione; |
a) il numero di operatori economici e lavoratori interessati dalla perturbazione o potenziale perturbazione; |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione attiva la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue: |
1. Se viene a conoscenza dell'esistenza della minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione consulta il gruppo consultivo e fornisce elementi di prova concreti e affidabili circa la necessità di attivare la modalità di vigilanza. La Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi. |
|
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione del Consiglio. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) una valutazione del potenziale impatto della crisi; |
soppresso |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'elenco dei beni e dei servizi di importanza strategica interessati; |
soppresso |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) le misure di vigilanza da adottare. |
soppresso |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In fase di attivazione della modalità di vigilanza, l'atto di esecuzione del Consiglio è accompagnato da una relazione sulla preparazione alle crisi e la protezione del mercato unico, elaborata dalla Commissione e dal gruppo consultivo. |
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La relazione indica: |
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a) i motivi per i quali la crisi è di importanza fondamentale per l'Unione e i suoi Stati membri; |
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b) la necessità e la proporzionalità della modalità di vigilanza; |
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c) gli effetti previsti sul mercato unico e il termine previsto prima che la minaccia si trasformi in un'emergenza nel mercato unico; |
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d) il potenziale impatto della crisi sui diritti fondamentali, sulla salute pubblica e sulla sicurezza pubblica; |
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e) la stima dei costi e delle risorse necessarie durante la modalità di vigilanza; |
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f) un elenco dei beni e dei servizi di importanza strategica il cui funzionamento e/o la cui fornitura rischiano di essere notevolmente perturbati; |
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g) le raccomandazioni specifiche per l'adozione di misure preventive e azioni correttive; |
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h) gli Stati membri con maggiori probabilità di essere colpiti dalla crisi; |
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i) l'impatto delle misure adottate sui lavoratori e sui cittadini; |
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j) i paesi terzi coinvolti nella catena di approvvigionamento attualmente minacciata. |
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La relazione è fornita tempestivamente al Parlamento europeo. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Ove necessario e proporzionato, e se i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, restano validi, la Commissione, in consultazione con il gruppo consultivo, propone al Consiglio di prorogare la modalità di vigilanza per un massimo di sei mesi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prorogare la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione del Consiglio. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. Ogniqualvolta la modalità di vigilanza sia prorogata, è elaborata un'ulteriore relazione sulla preparazione alle crisi e la protezione del mercato unico. La modalità di vigilanza non può essere prorogata più di due volte. La proroga della modalità di vigilanza è approvata solo sulla base di prove chiare circa la necessità e la proporzionalità della proroga. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quinquies. Nel prorogare la modalità di vigilanza, si valuta, in particolare, se sia necessaria un'ulteriore costituzione di riserve strategiche e se la proroga della modalità di vigilanza possa contribuire a evitare l'attivazione della modalità di emergenza. L'attivazione della modalità di emergenza deve essere utilizzata come misura di ultima istanza. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 sexies. Se, previa consultazione del gruppo consultivo, ritiene che non sussiste più la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni e i servizi o per una loro parte, la Commissione propone al Consiglio di disattivare la modalità di vigilanza del mercato unico. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può disattivare la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione del Consiglio. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 septies. Al più tardi sei mesi dopo la cessazione della modalità di vigilanza, la Commissione presenta al gruppo consultivo una relazione che illustra in dettaglio gli insegnamenti tratti dalle misure adottate per far fronte all'emergenza nel mercato unico. Tale relazione è utilizzata ai fini del riesame di cui all'articolo 44. La Commissione aggiorna inoltre i criteri di monitoraggio di cui all'articolo 11 al fine di tenere conto delle conclusioni di tale relazione. |
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La relazione valuta altresì la necessità di una pianificazione a lungo termine delle riserve strategiche. La Commissione mette tale relazione a disposizione del Consiglio e del Parlamento europeo. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 octies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 octies. Onde garantire il massimo grado di trasparenza e responsabilità, le commissioni pertinenti del Parlamento europeo possono invitare i commissari competenti a presentare informazioni sullo stato di avanzamento della modalità di vigilanza e sul contenuto della relazione sulla preparazione alle crisi e la protezione del mercato unico. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 nonies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 nonies. Prima dell'adozione di qualsiasi atto di esecuzione a norma del presente regolamento, e tenuto conto della relativa urgenza, il Consiglio invita il Parlamento europeo a presentare le sue osservazioni entro un termine ragionevole. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 10 |
soppresso |
Proroga e disattivazione |
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1. Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. |
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2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussiste più la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni e i servizi o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione. |
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3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Tra i beni di importanza strategica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione può individuare quelli per cui può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, tenendo conto della probabilità e dell'impatto delle carenze. La Commissione ne informa gli Stati membri. |
Tra i beni di importanza strategica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione, previa consultazione del gruppo consultivo, degli operatori economici pertinenti nonché, ove opportuno e necessario, dei paesi terzi, può individuare quelli per cui può sussistere una carenza e può essere necessario che gli Stati membri costituiscano una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico o di prevenirla, tenendo conto della probabilità e dell'impatto delle carenze. La Commissione fornisce tali informazioni agli Stati membri, al Consiglio e al Parlamento europeo. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può chiedere, mediante atti di esecuzione, che gli Stati membri forniscano informazioni sui beni di cui a un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda tutto ciò che segue: |
Gli Stati membri forniscono alla Commissione e al gruppo consultivo informazioni sui beni di cui a un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda tutto ciò che segue: |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le scorte presenti nel loro territorio; |
a) le riserve presenti nel loro territorio; |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) le carenze esistenti e previste; |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a ter) i piani esistenti o in corso di elaborazione per aumentare le riserve; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a quater) le misure esistenti per aumentare le riserve; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) eventuali possibilità di ulteriori acquisti; |
b) le possibilità di ulteriori acquisti; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) eventuali opzioni di approvvigionamento alternative; |
c) le opzioni di approvvigionamento alternative o i beni sostitutivi; |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) ulteriori informazioni che potrebbero garantire la disponibilità di tali beni. |
soppresso |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) gli accordi bilaterali esistenti con un altro Stato membro in materia di approvvigionamento; |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d ter) gli accordi o gli obblighi esistenti con paesi terzi in relazione alla fornitura dei beni elencati; |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d quater) l'attuale domanda di approvvigionamento; |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d quinquies) la domanda di approvvigionamento prevista nel breve e medio termine; |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d sexies (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d sexies) le carenze di manodopera attuali o potenziali connesse alla produzione dei beni elencati; |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d septies) la stima dell'impatto e dei costi finanziari e sociali connessi alla costituzione di una riserva dei beni elencati sia per gli Stati membri che per gli operatori economici, segnatamente per le PMI; |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d octies (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d octies) il potenziale impatto negativo sulla libera circolazione di merci, servizi e persone; |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
L'atto di esecuzione specifica i beni per cui devono essere fornite le informazioni. |
soppresso |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli delle riserve strategiche di beni di importanza strategica da loro detenute e i livelli di altre scorte di tali beni detenute sul loro territorio. |
soppresso |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le informazioni riservate sono trattate conformemente agli orientamenti e alla legislazione dell'UE in vigore. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Tenendo in debita considerazione le scorte detenute dagli operatori economici o che questi ultimi stanno costituendo sul loro territorio, gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati conformemente al paragrafo 1. La Commissione assiste gli Stati membri per coordinare e ottimizzare gli sforzi da essi compiuti. |
3. Tenendo in debita considerazione le scorte detenute dagli operatori economici o che questi ultimi stanno costituendo sul loro territorio, gli Stati membri, ove necessario e possibile dal punto di vista tecnico ed economico, costituiscono riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati conformemente al paragrafo 1. Se gli Stati membri lo richiedono, la Commissione assiste gli Stati membri per coordinare e ottimizzare gli sforzi da essi compiuti. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Laddove la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati a norma del paragrafo 1 può essere resa più efficace attuando un'ottimizzazione tra gli Stati membri, la Commissione può stilare e aggiornare periodicamente, mediante atti di esecuzione, un elenco di obiettivi individuali riguardanti le quantità e i termini per tali riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere. Nella definizione degli obiettivi individuali per ciascuno Stato membro, la Commissione tiene in considerazione: |
4. Ove opportuno e necessario, la Commissione, previa consultazione del gruppo consultivo, può stilare un elenco di obiettivi individuali raccomandati per gli Stati membri. Nella definizione degli obiettivi individuali per ciascuno Stato membro, la Commissione e il gruppo consultivo tengono in considerazione: |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) il livello delle scorte esistenti degli operatori economici e delle riserve strategiche in tutta l'Unione nonché qualsiasi informazione sulle attività che gli operatori economici hanno avviato per aumentare le loro scorte; |
b) il livello delle scorte esistenti degli operatori economici e delle riserve strategiche in tutta l'Unione; |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) le azioni intraprese per aumentare le scorte da parte degli Stati membri e in tutta l'Unione; |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) i costi per la costituzione e il mantenimento di tali riserve strategiche. |
c) i costi finanziari per gli Stati membri legati alla costituzione e al mantenimento di tali riserve strategiche; |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) i costi finanziari e l'impatto negativo sugli operatori economici; |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c ter) l'impatto sulla competitività dell'Unione, sugli investimenti esteri nel mercato unico e sugli operatori economici di tale Stato membro. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione sullo stato delle loro riserve strategiche. Se ha raggiunto gli obiettivi individuali di cui al paragrafo 4, uno Stato membro comunica alla Commissione l'eventuale disponibilità di scorte dei beni in questione superiori al proprio obiettivo. Gli Stati membri le cui riserve non hanno raggiunto gli obiettivi individuali spiegano alla Commissione i motivi di tale situazione. La Commissione agevola la cooperazione tra gli Stati membri che hanno già raggiunto i loro obiettivi e gli altri Stati membri. |
5. Gli Stati membri informano la Commissione e il gruppo consultivo periodicamente e, se necessario, a cadenza convenuta, sullo stato delle loro riserve strategiche. Se ha raggiunto gli obiettivi individuali di cui al paragrafo 4, uno Stato membro comunica alla Commissione e al gruppo consultivo se dispone di scorte dei beni in questione superiori al proprio obiettivo o se gli obiettivi che ha proposto non sono stati raggiunti. Se necessario e proporzionato, la Commissione e il gruppo consultivo forniscono raccomandazione su come porre rimedio alle rimanenti carenze. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se le riserve strategiche di uno Stato membro continuano a essere notevolmente inferiori rispetto agli obiettivi individuali di cui al paragrafo 4 e gli operatori economici sul suo territorio non sono in grado di compensare tale carenza, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità di adottare ulteriori misure per la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati a norma del paragrafo 1. |
soppresso |
In seguito a tale valutazione, se, con il sostegno di dati oggettivi, la Commissione stabilisce che |
|
a) le necessità riguardanti la merce in questione rimangono invariate o sono aumentate rispetto alla situazione del momento nel quale l'obiettivo di cui al paragrafo 4 è stato inizialmente fissato o è stato da ultimo modificato a norma dell'articolo 4, |
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b) l'accesso alla merce in questione è indispensabile per garantire la preparazione a un'emergenza nel mercato unico, |
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c) lo Stato membro interessato non ha fornito prove sufficienti per spiegare il mancato conseguimento dell'obiettivo individuale, e |
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d) sussistono circostanze eccezionali, nel senso che la mancata costituzione di tali riserve strategiche da parte di tale Stato membro, in considerazione della sua importanza per la catena di approvvigionamento interessata, mette gravemente in pericolo la preparazione dell'Unione dinanzi a una minaccia imminente di un'emergenza nel mercato unico, |
|
la Commissione può adottare un atto di esecuzione imponendo allo Stato membro in questione di costituire le sue riserve strategiche dei beni in questione entro un termine stabilito. |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando agisce a norma del presente articolo, la Commissione si adopera per garantire che la costituzione di riserve strategiche non dia luogo a una pressione eccessiva sulle catene di approvvigionamento dei beni individuati conformemente al paragrafo 1 o sulla capacità di bilancio dello Stato membro interessato. |
Quando agisce a norma del presente articolo, la Commissione e il gruppo consultivo si adoperano per garantire che le raccomandazioni per la costituzione di riserve strategiche non diano luogo a una pressione ingiustificata ed eccessiva sulle catene di approvvigionamento dei beni individuati conformemente al paragrafo 1, né sulla competitività e la capacità del mercato unico, i settori industriali dell'Unione, il mercato del lavoro e sulla capacità di bilancio dello Stato membro interessato. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione tiene pienamente in considerazione eventuali preoccupazioni espresse dagli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. |
La Commissione tiene pienamente in considerazione eventuali preoccupazioni espresse dagli Stati membri in materia di salute pubblica, sicurezza nazionale e qualsiasi altro fattore pertinente. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Riserve strategiche a lungo termine di importanza critica |
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1. Per ridurre al minimo le perturbazioni del mercato unico e delle capacità di produzione industriale e della competitività dell'Unione, l'esito del riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 2 quater, comprende raccomandazioni riguardanti la necessità, la proporzionalità e l'utilità per gli Stati membri e la Commissione di stabilire un piano a lungo termine per il mantenimento di riserve strategiche permanenti, scaglionate e volontarie dei beni di importanza strategica, al fine di contribuire a prevenire future carenze e l'attivazione della modalità di vigilanza o di crisi. |
|
2. Si tiene debitamente conto dei costi e degli aspetti pratici della costituzione e del mantenimento di tali riserve strategiche a lungo termine o scaglionate. Si prende altresì in considerazione l'eventuale necessità di migliorare la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, gli operatori economici e, se del caso, i paesi terzi, al fine di aumentare la resilienza del mercato unico, migliorare l'affidabilità delle catene di approvvigionamento globali in tempi di crisi o in previsione di una crisi e garantire che l'intervento sul mercato sia un metodo di ultima istanza. La Commissione può, ove richiesto dagli Stati membri, coordinare questo processo. |
|
3. Gli Stati membri si adoperano per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento dell'Unione e per ridurre le dipendenze dei paesi terzi per i beni e i servizi di importanza strategica, anche sviluppando, se del caso, capacità di produzione nell'Unione. |
|
4. Le risorse che fanno parte della riserva rescEU conformemente all'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE sono escluse dall'applicazione del presente articolo. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico. |
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo di tale proposta. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione può invitare uno o più operatori economici di catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi stabiliti nell'Unione ad accettare determinati ordinativi per la produzione o l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi e ad attribuire la priorità a tali ordinativi ("ordinativo classificato come prioritario"). |
1. Ove necessario e proporzionato e come misura di ultima istanza, la Commissione, previa consultazione del gruppo consultivo, può invitare uno o più operatori economici di catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi stabiliti nell'Unione ad accettare determinati ordinativi per la produzione o l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi e ad attribuire la priorità a tali ordinativi ("ordinativo classificato come prioritario"). La richiesta di rispettare un ordine di priorità si basa su dati e informazioni oggettivi e aggiornati ed è corredata di una motivazione dettagliata. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari e non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari; in tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, la possibilità di esprimere la propria posizione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico. |
2. Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari e non vi attribuisce la priorità, la Commissione, in consultazione con il gruppo consultivo, concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, il diritto di essere ascoltati e di fornire una spiegazione riguardo ai motivi per cui la richiesta non verrà soddisfatta. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'operatore economico di cui al paragrafo 2 fornisce alla Commissione, entro dieci giorni dalla notifica della richiesta, una spiegazione motivata che illustri i motivi debitamente giustificati per cui non può o non ritiene opportuno, alla luce degli obiettivi della presente disposizione, ottemperare alla richiesta. |
|
Tali motivi includono l'incapacità dell'operatore di eseguire l'ordinativo classificato come prioritario a causa di una capacità produttiva insufficiente, di ragioni tecniche o di un grave rischio che l'accettazione dell'ordinativo comporti particolari difficoltà o oneri economici per l'operatore, compresi rischi per la continuità operativa, oppure altre considerazioni di analoga gravità. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. Se la Commissione, dopo aver consultato il gruppo consultivo e aver esaminato la spiegazione motivata dell'operatore economico, ritiene che i motivi per rifiutare l'ordine di priorità siano insufficienti, in casi gravi e debitamente giustificati in cui non sia possibile trovare una soluzione alternativa, l'operatore economico può essere soggetto alle ammende di cui all'articolo 28. Qualsiasi ulteriore azione è determinata dal diritto nazionale. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 rifiuta di accogliere l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale operatore fornisce alla Commissione, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, una spiegazione motivata che illustri i motivi debitamente giustificati per cui non può o non ritiene opportuno, alla luce degli obiettivi della presente disposizione, ottemperare all'obbligo. Tali motivi includono l'incapacità dell'operatore di eseguire l'ordinativo classificato come prioritario a causa di una capacità produttiva insufficiente o di un grave rischio che l'accettazione dell'ordinativo comporti particolari difficoltà o oneri economici per l'operatore, oppure altre considerazioni di analoga gravità. |
soppresso |
La Commissione può pubblicare tale spiegazione motivata o parti di essa, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale. |
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se un operatore economico stabilito nell'Unione è soggetto a una misura di un paese terzo che comporta un ordinativo classificato come prioritario, tale operatore informa in merito la Commissione. |
5. Se un operatore economico stabilito nell'Unione è soggetto a una misura di un paese terzo che comporta un ordinativo classificato come prioritario, tale operatore informa in merito la Commissione. Lo Stato membro interessato e la Commissione avviano un dialogo con il paese terzo al fine di raggiungere un risultato amichevole e ben gestito per limitare o prevenire danni a lungo termine per l'operatore economico. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. La Commissione può collaborare con il gruppo consultivo e, se del caso, con i paesi terzi, per scambiare le migliori pratiche per quanto riguarda la futura applicazione degli ordinativi classificati come prioritari. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter. La Commissione può collaborare con gli Stati membri per aiutarli a introdurre o migliorare altri incentivi applicati agli operatori economici che eseguono un ordinativo classificato come prioritario, in particolare per le PMI. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis. I soggetti e le persone interessati dalla necessaria violazione degli obblighi contrattuali per rispettare la priorità richiesta non sono responsabili per l'eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali conseguente all'inadempimento iniziale. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8 bis. La Commissione garantisce una piena coerenza e continuità operativa con altre normative vigenti dell'Unione che richiedono ordinativi classificati come prioritari e ordinativi nell'ambito di appalti pubblici in periodi di crisi. Se del caso, il gruppo consultivo consulta i consigli di amministrazione e i gruppi consultivi istituiti in virtù di altre normative dell'Unione in vigore. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8 ter. Gli ordinativi classificati come prioritari richiesti a norma del presente regolamento lasciano impregiudicati l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e il protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) se un'organizzazione rappresentativa degli operatori economici o un operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 24, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto; |
a) se un operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, od omette di fornire informazioni in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 24, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto; |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) se un operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non ottempera all'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo incombente a un paese terzo a norma dell'articolo 27, o non fornisce i motivi della mancata accettazione di un ordinativo classificato come prioritario; |
b) se un operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non ottempera all'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo incombente a un paese terzo a norma dell'articolo 27. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non superano i 200 000 EUR. |
2. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non superano l'importo massimo di 200 000 EUR. Se l'operatore economico interessato è una PMI, le penalità inflitte non superano l'importo massimo di 50 000 EUR. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Se l'operatore economico interessato è una PMI, le penalità inflitte non superano lo 0,5 % del fatturato totale realizzato nell'esercizio sociale precedente. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nel fissare l'importo dell'ammenda si tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico interessato, nonché della natura, della gravità e della durata della violazione, tenendo in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza. |
4. Nel fissare l'importo dell'ammenda si tiene conto di quanto segue: |
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a) le dimensioni e le risorse economiche dell'operatore economico interessato; |
|
b) la natura, la gravità e la durata della violazione; |
|
c) eventuali precedenti decisioni negative adottate nel contesto del presente regolamento o di un'altra misura di crisi dell'Unione; |
|
d) eventuali misure positive adottate nel contesto del presente regolamento o di un'altra misura di crisi dell'Unione; |
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e) l'eventuale intenzione di non conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento; |
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f) l'impatto che tale ammenda avrebbe sulla salute economica dell'operatore economico e sulla sua continuità operativa. |
|
Nel fissare l'importo dell'ammenda di cui al primo comma, si tengono in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza del livello dell'ammenda in questione. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il termine decorre dal giorno in cui la Commissione viene a conoscenza della violazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione. |
2. Il termine decorre dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il potere conferito alla Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 28 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni. |
1. Il potere conferito alla Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 28 è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 28, la Commissione dà all'operatore economico o alle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati la possibilità di essere ascoltati in merito: |
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 28, la Commissione dà all'operatore economico o alle organizzazioni rappresentative interessati la possibilità di essere ascoltati in merito: |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I diritti di difesa dell'operatore economico o delle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'operatore economico o le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati hanno il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione. |
4. I diritti di difesa dell'operatore economico o delle organizzazioni rappresentative interessati sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'operatore economico o le organizzazioni rappresentative interessati hanno il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Due o più Stati membri possono chiedere che la Commissione avvii una procedura di appalto per conto degli Stati membri che desiderano essere rappresentati dalla Commissione ("Stati membri partecipanti") per l'acquisizione di beni e servizi di importanza strategica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, o di beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. |
1. La Commissione può, su richiesta di due o più Stati membri, agire in qualità di centrale di committenza per conto di tutti gli Stati membri che desiderano partecipare ("Stati membri partecipanti") per gli appalti pubblici di beni e servizi di importanza strategica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, o di beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione. |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La richiesta rivolta alla Commissione per l'acquisizione di beni e servizi per conto degli Stati membri è motivata e dimostra che il suo unico scopo è di far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento e alle carenze di beni e servizi connesse alla specifica situazione di emergenza nel mercato unico e che tutte le altre opzioni sono state prese in considerazione. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta. Se non intende dare seguito alla richiesta, la Commissione informa gli Stati membri interessati e il gruppo consultivo di cui all'articolo 4, motivando il suo rifiuto. |
2. La Commissione consulta il gruppo consultivo per valutare l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Se la Commissione, in consultazione con il gruppo consultivo, decide di non dover dare seguito alla richiesta, ne informa gli Stati membri interessati e motiva il suo rifiuto sotto forma di una spiegazione scritta in cui espone la sua posizione. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se accetta di acquistare per conto degli Stati membri, la Commissione elabora una proposta di accordo quadro da concludere con gli Stati membri partecipanti che consenta alla Commissione di condurre una procedura di appalto per loro conto. Tale accordo stabilisce le condizioni dettagliate per l'acquisizione per conto degli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1. |
3. In caso di decisione positiva, la Commissione elabora una proposta di accordo quadro da concludere con gli Stati membri partecipanti che consenta alla Commissione di condurre una procedura di appalto per loro conto. Tale accordo stabilisce le condizioni dettagliate, le modalità pratiche e le norme relative al processo decisionale per l'acquisizione per conto degli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1, compresa la giustificazione del ricorso alla procedura di appalto di beni e servizi da parte della Commissione per conto degli Stati membri interessati, compresi i meccanismi e le responsabilità da assumere. Previo accordo sull'esecuzione dell'appalto, la Commissione pubblica un invito per gli altri Stati membri che desiderano partecipare alla procedura di appalto. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli appalti di cui al presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1 (il regolamento finanziario) per i propri appalti. La Commissione può avere la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, accordi per l'acquisto di tali prodotti o per il finanziamento della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un diritto prioritario sul risultato. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. |
|
Il ricorso all'appalto a norma del presente articolo lascia impregiudicati gli altri strumenti previsti dal regolamento finanziario. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Se la Commissione non è in grado di aggiudicare l'appalto a un operatore economico idoneo, essa ne informa immediatamente gli Stati membri e, di conseguenza, gli Stati membri hanno il diritto di avviare senza indugio le proprie procedure di appalto. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quinquies. Quando gli Stati membri vengono a conoscenza di un cambiamento di circostanze dopo la conclusione dell'accordo quadro tra la Commissione e gli Stati membri, ne informano la Commissione in modo tempestivo. Se tali cambiamenti hanno un effetto significativo sull'accordo originale, la Commissione europea rivede la decisione e, se del caso, modifica o risolve l'accordo. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 sexies (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 sexies. Se la Commissione acquista beni e servizi di rilevanza per le crisi per conto degli Stati membri partecipanti, ciò non pregiudica gli acquisti degli Stati membri non partecipanti. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione europea fornisce una spiegazione scritta al gruppo consultivo, al Parlamento europeo e al Consiglio, indicando in dettaglio i motivi della scelta dell'operatore economico per l'esecuzione del contratto di appalto. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I contratti possono contenere una clausola in base alla quale uno Stato membro che non ha partecipato alla procedura di appalto può diventare parte del contratto dopo la sua firma, definendo in dettaglio la procedura a tal fine e i suoi effetti. |
2. I contratti contengono una clausola in base alla quale uno Stato membro che non ha partecipato alla procedura di appalto può diventare parte del contratto dopo la sua firma, definendo in dettaglio la procedura a tal fine e i suoi effetti. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 38
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14, gli Stati membri si consultano tra loro e con la Commissione e coordinano le loro azioni con la Commissione e con i rappresentanti degli altri Stati membri nell'ambito del gruppo consultivo prima di avviare appalti per beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio55. |
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14, gli Stati membri, la Commissione e il gruppo consultivo si coordinano e si consultano prima di avviare appalti per beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio55. |
_________________ |
_________________ |
55 Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). |
55 Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Divieto per gli Stati membri partecipanti di indire gare di appalto individuali |
Gare di appalto individuali indette dagli Stati membri partecipanti |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 16 e sono state avviate procedure di appalto da parte della Commissione per conto degli Stati membri in conformità agli articoli da 34 a 36, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti non acquistano beni o servizi oggetto di tali appalti con altri mezzi. |
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 16 e sono state avviate procedure di appalto da parte della Commissione per conto degli Stati membri in conformità agli articoli da 34 a 36, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti non acquistano beni o servizi oggetto di tali appalti con altri mezzi senza informarne la Commissione e il gruppo consultivo. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione e gli Stati membri possono istituire strumenti digitali o infrastrutture informatiche interoperabili a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. Tali strumenti o infrastrutture possono essere sviluppati al di fuori del periodo di emergenza nel mercato unico. |
La Commissione e gli Stati membri possono istituire strumenti digitali o infrastrutture informatiche interoperabili a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. Tali strumenti o infrastrutture sono sviluppati al di fuori del periodo di emergenza nel mercato unico, per essere preparati a rispondere a eventuali emergenze future in modo tempestivo ed efficiente. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione si adopera per rendere gli strumenti digitali compatibili con le strutture esistenti già istituite dagli Stati membri, garantendo i massimi livelli di interoperabilità degli strumenti digitali dell'Unione per evitare la duplicazione dei requisiti di sistema e qualsiasi onere amministrativo supplementare, in modo che tutti i cittadini, le imprese e le amministrazioni, in tutti gli Stati membri, possano beneficiare di tali strumenti digitali. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali strumenti digitali sono di facile utilizzo, accessibili attraverso vari dispositivi elettronici e sviluppati e ottimizzati per diversi browser web. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione garantisce che i massimi livelli di cibersicurezza e protezione dei dati siano utilizzati nello sviluppo e nel funzionamento di qualsiasi strumento digitale. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Si presta particolare attenzione alle PMI e ai cittadini al fine di dare priorità all'accessibilità e all'utilizzabilità degli strumenti digitali e dei sistemi digitali sviluppati. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione garantisce, mediante risorse di bilancio, che gli strumenti digitali dispongano di risorse e finanziamenti adeguati. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. |
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici, le norme applicabili e i requisiti di interoperabilità di tali strumenti o infrastrutture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 44 – titolo
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Relazioni e riesame |
Relazioni, riesame e trasparenza |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Nell'attuare il presente regolamento, tutti gli attori agiscono con il massimo grado di trasparenza possibile, tenendo conto della protezione dei segreti commerciali, della riservatezza delle informazioni commerciali e delle questioni di sicurezza. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. La Commissione informa il Parlamento europeo in modo tempestivo e corretto, in particolare quando i membri del Parlamento europeo pongono interrogazioni scritte. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 quater (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 quater. La Commissione tiene in debita considerazione i pareri del Mediatore europeo, in particolare quando riguardano la trasparenza del processo decisionale. Qualora la Commissione non segua tali pareri, lo giustifica debitamente in una relazione che presenta al Consiglio e al Parlamento. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abrogazione del regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio |
|||
Riferimenti |
COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 9.11.2022 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 15.12.2022 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
20.4.2023 |
|||
Relatore(trice) per parere Nomina |
Eva Maydell 15.12.2022 |
|||
Esame in commissione |
25.4.2023 |
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Approvazione |
12.6.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 6 19 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Marc Botenga, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Nicola Danti, Marie Dauchy, Christian Ehler, Valter Flego, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Maydell, Georg Mayer, Marina Mesure, Dan Nica, Angelika Niebler, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen, Pernille Weiss |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Marek Paweł Balt, Damien Carême, Matthias Ecke, Martin Hojsík, Andrius Kubilius, Elena Lizzi, Dace Melbārde, Marcos Ros Sempere, Jordi Solé, Marion Walsmann |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Asim Ademov, Rosanna Conte, Estrella Durá Ferrandis, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jan-Christoph Oetjen, Tom Vandenkendelaere |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
37 |
+ |
ECR |
Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský |
PPE |
Asim Ademov, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Dace Melbārde, Angelika Niebler, Andrey Novakov, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Tom Vandenkendelaere, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pernille Weiss |
Renew |
Andrus Ansip, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Jan-Christoph Oetjen, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen |
6 |
- |
ID |
Rosanna Conte, Marie Dauchy, Elena Lizzi, Georg Mayer |
The Left |
Marc Botenga, Marina Mesure |
19 |
0 |
NI |
Clara Ponsatí Obiols |
S&D |
Alex Agius Saliba, Marek Paweł Balt, Beatrice Covassi, Estrella Durá Ferrandis, Matthias Ecke, Jens Geier, Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Marcos Ros Sempere |
Verts/ALE |
Damien Carême, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Jordi Solé |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (4.7.2023)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
(COM(2022)0459 – C9‑0315/2022 – 2022/0278(COD))
Relatore per parere: Marc Angel
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di |
Proposta di |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio |
che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(-1) Conformemente ai trattati, gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire il corretto funzionamento del mercato unico. Essi dovrebbero pertanto astenersi dall'adottare misure contrarie alla libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone e adottare tutte le misure necessarie per agevolare la libera circolazione delle merci, dei servizi o delle persone. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che il mercato interno (altresì noto come "mercato unico") e le relative catene di approvvigionamento possono essere colpiti duramente da tali crisi, e che mancano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati o, se esistono, non coprono tutti gli aspetti del mercato unico o non consentono una risposta tempestiva a tali impatti. |
(1) Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che il mercato interno (altresì noto come "mercato unico"), le relative catene di approvvigionamento, le imprese, i lavoratori e i consumatori possono essere colpiti duramente da tali crisi, che la libera circolazione di merci, servizi e persone non è sufficientemente tutelata nonostante ciò sia previsto dai trattati e che mancano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati e armonizzati o, se esistono, non coprono tutti gli aspetti del mercato unico o non consentono una risposta tempestiva ed efficace a tali impatti. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(1 bis) Durante la pandemia di COVID-19, i settori maggiormente interessati sono stati caratterizzati da un'elevata dipendenza dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri. Tali lavoratori, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel mantenere in funzione l'economia europea, sono stati particolarmente colpiti da misure non coordinate volte a limitare la libera circolazione delle persone. Spesso sono stati lasciati privi di un sostegno adeguato nell'esercizio della loro libertà di circolazione, hanno dovuto far fronte a pesanti oneri amministrativi e hanno risentito della mancanza di informazioni sulle misure adottate e sulla loro durata. Le restrizioni alla libera circolazione hanno esacerbato gli ostacoli incontrati dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri. Mentre alcuni non potevano attraversare le frontiere per accedere al proprio luogo di lavoro, altri sono stati costretti a trascorrere mesi nello Stato membro del loro datore di lavoro senza la possibilità di ritornare nello Stato membro di residenza o in quello delle loro famiglie, a causa delle restrizioni di viaggio e degli ostacoli giuridici che impedivano loro di lavorare a distanza. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) L'Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l'acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi quali i dispositivi di protezione individuale, in particolare nella fase iniziale della pandemia di COVID-19, e le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato unico e garantire la disponibilità di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi durante la pandemia di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La pandemia ha inoltre evidenziato una visione d'insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell'Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento globali. |
(2) L'Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l'acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi quali i dispositivi di protezione individuale, in particolare nella fase iniziale della pandemia di COVID-19, e le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato unico e garantire la disponibilità di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi durante la pandemia di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La pandemia ha inoltre evidenziato una visione d'insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell'Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento globali, compresa la mancanza di resilienza e la dipendenza da regimi autoritari. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell'Unione sia di chiarezza quanto alla parte dell'amministrazione nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide all'impatto della crisi sul mercato unico. È inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri avrebbero ulteriormente aggravato gli impatti della crisi sul mercato unico. Si è palesata la necessità di accordi tra gli Stati membri e le autorità dell'Unione riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni. |
(3) Le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell'Unione sia di chiarezza quanto alla parte dell'amministrazione nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide agli impatti connessi alle crisi sul mercato unico. È inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri hanno ulteriormente aggravato gli impatti della crisi sul mercato unico. Al fine di garantire la prevedibilità, si è palesata la necessità di norme e accordi chiari e trasparenti tra gli Stati membri e le autorità dell'Unione nonché le parti sociali e altri portatori di interessi riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni. Le parti sociali svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere gli sforzi di coordinamento e nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di emergenza, anche per quanto riguarda la diffusione delle informazioni pertinenti ai lavoratori, alle imprese e agli operatori economici. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici hanno indicato che questi ultimi non avevano informazioni sufficienti sulle misure di risposta alle crisi degli Stati membri durante la pandemia, in parte per il fatto di non sapere dove ottenere tali informazioni, in parte a causa dei vincoli linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, perdipiù in un contesto normativo in costante evoluzione. Ciò ha impedito loro di prendere decisioni commerciali informate riguardo alla misura in cui poter fare affidamento sui loro diritti di libera circolazione o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante la crisi. È necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell'Unione. |
(4) Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici, i sindacati e i datori di lavoro hanno indicato che operatori economici, lavoratori e imprese non avevano informazioni sufficienti sulle misure di risposta alle crisi degli Stati membri durante la pandemia, in parte per il fatto di non sapere dove ottenere tali informazioni, in parte a causa dei vincoli linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, perdipiù in un contesto normativo in costante evoluzione. Ciò ha impedito loro di prendere decisioni informate riguardo alla misura in cui poter fare affidamento sui loro diritti di libera circolazione e/o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante la crisi. È necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell'Unione. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Tali eventi recenti hanno altresì messo in evidenza la necessità per l'Unione di essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione dei continui effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Alla luce del fatto che non è noto quale tipo di crisi possa verificarsi e produrre gravi ripercussioni sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento in futuro, è necessario prevedere uno strumento che si applichi in relazione agli impatti sul mercato unico di un'ampia gamma di crisi. |
(5) Tali eventi recenti hanno altresì messo in evidenza la necessità per l'Unione di essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione degli effetti aggravanti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Alla luce del fatto che non è noto quale tipo di crisi possa verificarsi e produrre gravi ripercussioni sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento in futuro, è necessario prevedere uno strumento di crisi che rafforzi la resilienza, migliori la trasparenza e fornisca chiare regole per la governance delle crisi, che si applichino alla libera circolazione di merci, servizi e persone in relazione alle perturbazioni del mercato unico. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Data la difficoltà di prevedere eventuali aspetti specifici delle crisi future che inciderebbero sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, il presente regolamento dovrebbe definire un quadro generale per l'anticipazione, la mitigazione e la riduzione al minimo degli impatti negativi che eventuali crisi possono avere sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, nonché per la preparazione a tali impatti. . |
(7) Data la difficoltà di prevedere eventuali aspetti specifici delle crisi future che inciderebbero sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, il presente regolamento dovrebbe definire un quadro generale per l'anticipazione, la prevenzione, la mitigazione e la riduzione al minimo degli impatti negativi che eventuali crisi possono avere sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, nonché per la preparazione a tali impatti, garantendo nel contempo che qualsiasi risposta alle emergenze legate alle crisi rispetti pienamente i diritti umani fondamentali e i diritti dei lavoratori e salvaguardi e faciliti la libera circolazione di beni, servizi e persone in linea con i trattati. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Il quadro di misure di cui al presente regolamento dovrebbe essere utilizzato in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. |
(8) Il quadro di misure di cui al presente regolamento dovrebbe essere utilizzato in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando al contempo la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. Il quadro dovrebbe inoltre riconoscere l'importante ruolo svolto dalle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di emergenza e garantire il pieno rispetto dei diritti di contrattazione collettiva e l'autonomia delle parti sociali. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9 – trattino 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— i mezzi necessari per garantire la continuità del funzionamento del mercato unico, delle imprese che operano nel mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento strategiche, ivi comprese la libera circolazione di merci, servizi e persone nei periodi di crisi nonché la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche durante la crisi; |
— i mezzi necessari per garantire la continuità del funzionamento del mercato unico anche durante le crisi, sia per le imprese che operano nel mercato unico sia per le relative catene di approvvigionamento strategiche, ivi comprese la libera circolazione di merci, servizi e persone in condizioni di sicurezza nei periodi di crisi nonché la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche, garantendo nel contempo i diritti fondamentali dei lavoratori e la sicurezza e la salute sul lavoro; |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 9 – trattino 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— un forum per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati; e |
— un forum per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati, anche al fine di accelerare le procedure amministrative, come le dichiarazioni, le registrazioni e le autorizzazioni, sfruttando nel contempo appieno il potenziale degli strumenti digitali; e |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9 – trattino 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
— i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese e dei cittadini durante una crisi. |
— i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini durante una crisi. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Ove possibile, il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione degli eventi e delle crisi sulla base di un'analisi costante riguardante i settori di importanza strategica dell'economia del mercato unico e delle continue attività di analisi delle prospettive dell'Unione. |
(10) Ove possibile, il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione e la prevenzione degli eventi e delle crisi sulla base di un'analisi costante riguardante i settori di importanza strategica dell'economia del mercato unico e delle continue attività di analisi delle prospettive dell'Unione. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) L'articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. Tali motivi riguardano l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. In detto contesto, le restrizioni alla libertà di circolazione possono essere giustificate se sono proporzionate e non discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE. |
(17) L'articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. Gli Stati membri evitano di introdurre restrizioni alla libera circolazione di cittadini dell'Unione e dei loro familiari e di cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nei territori degli Stati membri nonché di rifugiati e beneficiari di protezione internazionale per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica che siano direttamente discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Per quanto riguarda le misure per il ripristino e l'agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone, tali misure si basano sull'articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE senza influire sulla sua applicazione durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero portare all'autorizzazione o alla giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. |
(18) Per quanto riguarda le misure per la garanzia e l'agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone, tali misure si basano sull'articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE senza influire sulla sua applicazione durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero portare all'autorizzazione o alla giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) L'articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di rafforzare la libera circolazione delle persone, aumentare la trasparenza e fornire assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure comprendono l'istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento. |
(19) L'articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di salvaguardare e facilitare la libera circolazione delle persone, inclusi i lavoratori, in condizioni di sicurezza, di aumentare la trasparenza e di fornire informazioni adeguate e tempestive nonché assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure dovrebbero garantire che i lavoratori indispensabili e di rilevanza nelle situazioni di crisi che esercitano la libera circolazione durante un'emergenza del mercato unico abbiano accesso allo stesso livello di protezione in termini di sanità e di sicurezza dei lavoratori locali attivi nel settore di competenza dello Stato membro ricevente. Dovrebbero inoltre comprendere l'istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare le strutture esistenti per il funzionamento di tali punti di contatto. Detti punti di contatto dovrebbero essere attivi anche al di fuori della modalità di emergenza e facilitare la comunicazione tra gli Stati membri e il gruppo consultivo. Le informazioni fornite dai punti di contatto dovrebbero essere chiare, comprensibili e accessibili alle persone con disabilità. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 bis) Al fine di agevolare le misure transfrontaliere per mantenere o rafforzare la libera circolazione dei lavoratori, la Commissione dovrebbe fare pieno uso degli strumenti digitali per facilitare la gestione transfrontaliera e il coordinamento dei diritti e degli obblighi in materia di sicurezza sociale. È opportuno porre particolare attenzione ai lavoratori più colpiti, in particolare i lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, nonché i lavoratori che sono in grado di lavorare a distanza ma che devono farlo da un determinato Stato membro. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Se adottano misure che incidono sulla libera circolazione di merci o persone, le merci o sulla libera prestazione di servizi in preparazione delle emergenze nel mercato unico o durante tali emergenze, gli Stati membri dovrebbero limitare tali misure a quanto necessario e revocarle non appena la situazione lo consente. È opportuno che tali misure rispettino i principi di proporzionalità e non discriminazione e tengano conto della situazione particolare delle regioni frontaliere. |
(20) I cittadini, i lavoratori, i consumatori e le imprese dipendono dal buon funzionamento del mercato unico e dalla libertà di circolazione in condizioni di sicurezza anche in tempi di crisi. Gli Stati membri dovrebbero evitare di adottare misure che incidono sulla libera circolazione di merci o persone o sulla libera prestazione di servizi, a meno che esse non siano giustificate da motivazioni legittime di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica, e non siano proporzionate all'obiettivo perseguito. Tali misure dovrebbero pertanto proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri dovrebbero limitare tali misure a quanto necessario e revocarle non appena la situazione lo consente. È opportuno che tali misure rispettino i trattati, il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali in materia di diritti umani fondamentali e tengano conto della situazione particolare delle regioni frontaliere e dei settori che dipendono in particolare dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri. Eventuali misure restrittive della libera circolazione non dovrebbero più avere effetto giuridico quando la modalità di emergenza è disattivata. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 bis) Alla luce della digitalizzazione e del suo impatto transfrontaliero sul mercato unico e sul mercato del lavoro dell'Unione, occorre prestare particolare attenzione alle modalità del telelavoro. In particolare, in caso di restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, è necessario rivolgere una particolare attenzione alla questione se i lavoratori mobili, compresi quelli transfrontalieri e frontalieri, siano in grado o meno di svolgere le loro mansioni a distanza. Per evitare discriminazioni, i lavoratori per i quali il telelavoro transfrontaliero non è fattibile, ad esempio a causa della natura delle loro mansioni e delle loro responsabilità, non dovrebbero essere soggetti a indebite restrizioni alla loro libertà di circolazione, a condizione di poter garantire la loro salute e sicurezza. Al fine di garantire parità di trattamento per i lavoratori che esercitano la propria libertà di circolazione, gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori mobili e transfrontalieri di continuare ad attraversare le frontiere per raggiungere il proprio luogo di lavoro se l'attività del settore interessato è ancora autorizzata nello Stato membro ricevente. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico dovrebbe comportare un obbligo per gli Stati membri di notificare le restrizioni alla libera circolazione di rilevanza per le crisi. |
(21) L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico dovrebbe comportare un obbligo per gli Stati membri di notificare qualsiasi restrizione alla libera circolazione senza indebito ritardo, inclusa una giustificazione della sua necessità e proporzionalità. Le parti sociali dovrebbero essere consultate in merito a qualsiasi misura di emergenza che abbia un impatto sul mercato del lavoro. Una stretta cooperazione con le parti sociali può inoltre agevolare l'attuazione di tali misure e l'offerta di informazioni ai lavoratori e agli operatori economici. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) In sede di esame della compatibilità con il principio di proporzionalità di eventuali progetti di misure o misure adottate notificati, la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione l'evolversi della situazione di crisi e le informazioni spesso limitate che sono a disposizione degli Stati membri quando cercano di ridurre i rischi emergenti nel contesto della crisi. Ove giustificato e necessario alla luce delle circostanze, in base alle eventuali informazioni disponibili, ivi comprese quelle specialistiche o scientifiche, la Commissione può valutare la fondatezza delle ragioni degli Stati membri sulla base del principio di precauzione quale motivo per l'adozione di restrizioni alla libera circolazione delle persone. Spetta alla Commissione garantire che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione e non creino ostacoli ingiustificati al funzionamento del mercato unico. La Commissione dovrebbe dare seguito quanto prima alle notifiche degli Stati membri, tenendo conto delle circostanze della crisi specifica e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento. |
(22) In sede di esame della necessità e della compatibilità con il principio di proporzionalità e non discriminazione di eventuali progetti di misure o misure adottate notificati, la Commissione dovrebbe consultarsi con i portatori di interessi, come le parti sociali, in merito all'impatto sul mercato del lavoro. La Commissione dovrebbe valutare la fondatezza delle ragioni degli Stati membri, incluse quelle sulla base del principio di precauzione sancito dall'articolo 191 TFUE quale motivo per l'adozione di restrizioni alla libera circolazione delle persone. Spetta alla Commissione garantire che tali misure siano pienamente conformi ai trattati e al diritto dell'Unione e non creino ostacoli ingiustificati al funzionamento del mercato unico e al diritto alla libera circolazione. La Commissione dovrebbe dare seguito quanto prima alle notifiche degli Stati membri, tenendo conto delle circostanze della crisi specifica e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato unico di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato unico, tali misure dovrebbero richiedere un'attivazione individuale mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione nonché i beni o i servizi di rilevanza per le crisi cui tali misure si applicano. |
(23) Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato unico di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato unico, tali misure dovrebbero richiedere un'attivazione individuale mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione, il modo in cui le misure rispettano i trattati, nonché i beni o i servizi di rilevanza per le crisi cui tali misure si applicano. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Al fine di garantire la proporzionalità degli atti di esecuzione e il debito rispetto del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico solo qualora gli operatori economici non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un periodo di tempo ragionevole. Il motivo di tale scelta dovrebbe essere indicato in ciascuno di tali atti e in relazione a tutti gli aspetti specifici di una crisi. |
(24) Al fine di garantire la proporzionalità degli atti di esecuzione e il debito rispetto dell'autonomia delle parti sociali e del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico solo qualora gli operatori economici o le parti sociali non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un periodo di tempo ragionevole. Il motivo di tale scelta dovrebbe essere indicato in ciascuno di tali atti e in relazione a tutti gli aspetti specifici di una crisi. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all'emergenza nel mercato unico, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria. |
(25) Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione tenendo debitamente conto dei segreti commerciali in linea con la direttiva 2016/943 solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all'emergenza nel mercato unico, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato unico oppure in caso di gravi carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni di importanza strategica, misure a livello dell'Unione finalizzate a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per le crisi, quali gli ordinativi classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per ripristinare il normale funzionamento del mercato unico. |
(28) Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato unico oppure in caso di gravi carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni di importanza critica, misure a livello dell'Unione finalizzate a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per le crisi, quali gli ordinativi classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per ripristinare il normale funzionamento del mercato unico. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Laddove si registri una grave carenza di prodotti o servizi di rilevanza per le crisi nel mercato unico durante un'emergenza nel mercato unico e sia chiaro che gli operatori economici attivi nel mercato unico non producono nessuna di tali beni, ma sarebbero in via di principio in grado di riconvertire le loro linee di produzione o avrebbero una capacità insufficiente di fornire i beni o i servizi necessari, è opportuno che la Commissione possa in ultima istanza raccomandare agli Stati membri di adottare misure volte ad agevolare o richiedere l'aumento o la riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti o della capacità dei prestatori di servizi di fornire servizi di rilevanza per le crisi. A tal fine la Commissione informerebbe gli Stati membri circa la gravità della carenza e il tipo di beni o servizi di rilevanza per le crisi necessari e fornirebbe sostegno e consulenza in relazione alle flessibilità previste nell'acquis dell'UE per tali scopi. |
(30) Laddove si registri una grave carenza di prodotti o servizi di rilevanza per le crisi nel mercato unico durante un'emergenza nel mercato unico e sia chiaro che gli operatori economici attivi nel mercato unico non producono nessuna di tali beni, ma sarebbero in via di principio in grado di riconvertire le loro linee di produzione o avrebbero una capacità insufficiente di fornire i beni o i servizi necessari, è opportuno che la Commissione possa in ultima istanza raccomandare agli Stati membri di adottare misure, strettamente limitate a quanto necessario e solo per un periodo di tempo limitato, volte ad agevolare o richiedere l'aumento o la riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti o della capacità dei prestatori di servizi di fornire servizi di rilevanza per le crisi. A tal fine la Commissione informerebbe gli Stati membri, il gruppo consultivo e il Parlamento europeo circa la gravità della carenza e il tipo di beni o servizi di rilevanza per le crisi necessari e fornirebbe sostegno e consulenza in relazione alle flessibilità previste nell'acquis dell'UE per tali scopi. Nel caso in cui qualsiasi aumento o riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti abbia una ripercussione sui lavoratori di un'azienda o di un settore, è opportuno che i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati siano informati e consultati prima e durante la fase di attuazione. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone e stilare un elenco di obiettivi individuali (quantità e termini) per le riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere, onde conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della modalità di vigilanza e delle misure di vigilanza al fine di monitorare con attenzione le catene di approvvigionamento strategiche e coordinare la costituzione di riserve strategiche di beni e servizi di importanza strategica. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di un'emergenza nel mercato unico, per consentire una risposta coordinata e rapida. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(35) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone, compresa la tutela dei lavoratori che esercitano tale diritto, e stilare un elenco di obiettivi individuali (quantità e termini) per le riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere, onde conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della modalità di vigilanza e delle misure di vigilanza al fine di monitorare con attenzione le catene di approvvigionamento strategiche e coordinare la costituzione di riserve strategiche di beni e servizi di importanza strategica. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di un'emergenza nel mercato unico, per consentire una risposta coordinata e rapida. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). Rispetta segnatamente il diritto alla vita privata degli operatori economici sancito dall'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta, la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta, il diritto di negoziazione e di azioni collettive tutelato dall'articolo 26 della Carta nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il regolamento non dovrebbe incidere sull'autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE. |
(36) Il presente regolamento tutela i diritti fondamentali quali stabiliti nei trattati e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e il diritto alla libertà e alla sicurezza personale (articolo 6). Rispetta segnatamente il diritto di ogni individuo alla vita privata sancito dall'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta, il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta, tutelati dall'articolo 15 della Carta, la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta, il diritto alla non discriminazione, tutelato dall'articolo 21 della Carta, il diritto di negoziazione e di azioni collettive tutelato dall'articolo 28 della Carta, il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui all'articolo 31 della Carta, nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. Nessuna misura d'emergenza, adottata ai sensi del presente regolamento in risposta a una crisi del mercato unico, dovrebbe essere utilizzata per compromettere o eludere i diritti umani fondamentali garantiti dalla Carta o dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il regolamento non dovrebbe incidere sull'autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Il quadro dell'Unione comprende elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di vigilanza del mercato unico e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere. |
(38) Il quadro dell'Unione comprende elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di vigilanza del mercato unico e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere, nonché della situazione dei lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, prestando particolare attenzione ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce un quadro di misure atte ad anticipare gli impatti delle crisi sul mercato unico nonché a prepararsi e a rispondere a tali impatti, al fine di salvaguardare la libera circolazione di merci, servizi e persone e di garantire la disponibilità nel mercato unico di beni e servizi di importanza strategica nonché di beni e servizi di rilevanza per le crisi. |
1. Il presente regolamento istituisce un quadro di misure atte ad anticipare e prevenire gli impatti delle crisi sul mercato unico nonché a prepararsi e a rispondere a tali impatti, al fine di salvaguardare e facilitare la libera circolazione di merci, servizi e persone, in linea con i trattati, inclusa la libera circolazione dei lavoratori, di rafforzare la resilienza e il funzionamento del mercato unico, di proteggere i consumatori, l'ambiente e i diritti fondamenti dei lavoratori in tempi di crisi e di garantire la disponibilità nel mercato unico di beni e servizi di importanza critica nonché di beni e servizi di rilevanza per le crisi. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) misure di emergenza a fini di anticipazione e pianificazione; |
c) misure di emergenza a fini di anticipazione, prevenzione e pianificazione; |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro e con la Commissione informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
3. Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro, con il gruppo consultivo e con la Commissione informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il Parlamento europeo ha un accesso tempestivo a tali informazioni. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Esso non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Qualsiasi azione nel quadro del presente regolamento è coerente con gli obblighi dell'Unione nel quadro del diritto internazionale. |
7. Qualsiasi azione nel quadro del presente regolamento è coerente con gli obblighi dell'Unione nel quadro del diritto internazionale, inclusi gli obblighi in materia di diritti umani. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "crisi": evento eccezionale inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima; |
(1) "crisi": evento eccezionale inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, ad esclusione delle azioni collettive, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima, e che provoca o rischia di provocare una perturbazione significativa del corretto funzionamento del mercato interno, compresa la libera circolazione di merci, servizi e persone; |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) "modalità di vigilanza del mercato unico": quadro per affrontare una minaccia di perturbazione significativa dell'approvvigionamento di beni e servizi di importanza strategica che può portare a un'emergenza nel mercato unico entro i sei mesi successivi; |
(2) "modalità di vigilanza del mercato unico": quadro per affrontare una minaccia di perturbazione significativa dell'approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica e/o della libera circolazione delle persone, che può portare a un'emergenza nel mercato unico entro i sei mesi successivi; |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) "emergenza nel mercato unico": impatto di ampia portata di una crisi sul mercato unico che perturba in modo grave la libera circolazione nel mercato unico o il funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili al mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico; |
(3) "emergenza nel mercato unico": impatto di ampia portata di una crisi sul mercato unico che perturba in modo grave la libera circolazione di merci, persone e servizi nel mercato unico o il funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili al mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico; |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) "settori di importanza strategica": settori di importanza critica per l'Unione e i suoi Stati membri in quanto aventi importanza sistemica e vitale per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico; |
(4) "settori di importanza critica": settori di importanza critica per l'Unione e i suoi Stati membri in quanto aventi importanza sistemica e vitale per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) "beni e servizi di importanza strategica": beni e servizi che sono indispensabili per garantire il funzionamento del mercato unico in settori di importanza strategica e che non possono essere sostituiti o diversificati; |
(5) "beni e servizi di importanza critica": beni e servizi che sono indispensabili per garantire il funzionamento del mercato unico in settori di importanza critica e che non possono essere sostituiti o diversificati in modo tempestivo; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) "riserve strategiche": scorta di beni di importanza strategica per le quali può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, sotto il controllo di uno Stato membro. |
(7) "riserve strategiche": scorta di beni di importanza critica per le quali può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, sotto il controllo di uno Stato membro. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore quali definiti al regolamento 765/2008/CE o un fornitore di servizi quale definito alla direttiva 2006/123/CE. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il gruppo consultivo è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. |
2. Il gruppo consultivo è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di quattro rappresentanti delle parti sociali europee. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello dell'Unione possono nominare quattro rappresentanti per il gruppo consultivo, garantendo pari rappresentanza alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni dei datori di lavoro. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. La Commissione può invitare un rappresentante del Parlamento europeo, i rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo49, i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali e gli esperti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. La Commissione invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del gruppo consultivo. |
3. La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. Il gruppo consultivo invita alle riunioni pertinenti i rappresentanti di altri organi competenti per la crisi a livello dell'Unione, un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo e rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in qualità di osservatori. Può invitare i rappresentanti degli operatori economici, dei sindacati, dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali, nonché i rappresentanti dei lavoratori e altri esperti pertinenti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo per fornire un contributo. |
__________________ |
__________________ |
49 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. |
49 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ai fini della pianificazione di emergenza di cui agli articoli da 6 a 8, il gruppo consultivo fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti: |
4. Ai fini del rafforzamento della resilienza e del corretto funzionamento del mercato unico e della pianificazione di emergenza e di cui agli articoli da 6 a 8, il gruppo consultivo fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti: |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) valutare gli incidenti significativi che gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e dell'industria per raccogliere informazioni sul mercato; |
c) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e dell'industria e, se del caso, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, per raccogliere informazioni sul mercato; |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) consultare i rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro per comprendere meglio l'impatto sociale e sul mercato del lavoro di potenziali crisi e delle relative misure, in particolare per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e la libera circolazione dei lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri; |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
f) mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione cui è stato fatto ricorso nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento. |
f) mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione cui è stato fatto ricorso nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, ma anche sul mercato del lavoro, sui diritti dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sulla libera circolazione dei lavoratori. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) consultare i rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro sull'impatto dell'emergenza sul mercato del lavoro e sulla libera circolazione dei lavoratori, in particolare dei lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri; |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a ter) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e dell'industria e, sei del caso, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, per raccogliere informazioni sul mercato e valutare l'impatto dell'emergenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 3; |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) proporre e valutare misure per rafforzare la resilienza del mercato unico, quali la mappatura delle pertinenti catene di approvvigionamento e le prove di stress; |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione garantisce la partecipazione di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il gruppo consultivo attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) o il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE. Il gruppo consultivo garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM. |
7. La Commissione garantisce la partecipazione di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il gruppo consultivo attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) o il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE. Il gruppo consultivo garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM. La Commissione riferisce al Parlamento europeo in merito ai lavori del gruppo consultivo almeno una volta all'anno e con maggiore frequenza in tempi di crisi. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Il gruppo consultivo può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui ai paragrafi da 4 a 6. |
9. Il gruppo consultivo può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui ai paragrafi da 4 a 6. I pareri, le raccomandazioni e le relazioni del gruppo consultivo sono resi pubblici nella misura in cui sono conformi alla direttiva 2016/943 e la loro divulgazione non è contraria agli interessi di ordine pubblico e di sicurezza. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Tenendo conto del parere del gruppo consultivo e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro che definisce i protocolli di crisi riguardanti la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda: |
1. Tenendo conto del parere del gruppo consultivo e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione e previa consultazione degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro che definisce i protocolli di crisi riguardanti la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda: |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) un approccio coordinato alla comunicazione in merito ai rischi e alle crisi anche nei confronti del pubblico con un ruolo di coordinamento per la Commissione; |
c) un approccio coordinato alla comunicazione in merito ai rischi e alle crisi anche nei confronti del pubblico, degli operatori economici, dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei sindacati e di altri portatori di interessi con un ruolo di coordinamento per la Commissione; |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Laddove la Commissione, nell'adozione di un atto delegato, non prenda in considerazione il parere del gruppo consultivo, fornisce una motivazione scritta per spiegarne le ragioni. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici e delle parti sociali, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare le potenziali perturbazioni delle catene di approvvigionamento e rispondere a queste ultime nonché per superare le potenziali carenze di beni e servizi nel mercato unico; |
b) la consultazione di rappresentanti degli operatori economici e delle parti sociali, ivi comprese le PMI e l'industria, nonché dei sindacati e dei datori di lavoro, sulle iniziative e azioni per mitigare le potenziali perturbazioni delle catene di approvvigionamento e le perturbazioni della libera circolazione dei lavoratori, e rispondere a queste ultime nonché per superare le potenziali carenze di beni e servizi nel mercato unico; |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) la consultazione degli operatori economici, comprese le PMI e l'industria, nonché dei sindacati e dei datori di lavoro in merito all'impatto delle iniziative e delle azioni sul mercato del lavoro, sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sulle condizioni di lavoro e sui diritti fondamentali dei lavoratori, anche in settori di importanza critica; |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) il numero di operatori economici interessati dalla perturbazione o potenziale perturbazione; |
a) un numero stimato di operatori economici e di lavoratori interessati dalla perturbazione o potenziale perturbazione, comprese eventuali perturbazioni del mercato del lavoro e della libera circolazione dei lavoratori, con una particolare attenzione per i lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri; |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'elenco dei beni e dei servizi di importanza strategica interessati; |
b) l'elenco dei beni e dei servizi di importanza critica interessati; |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2. |
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. La Commissione riferisce senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attivazione della modalità di vigilanza. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. |
1. Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, continuino a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Le proroghe sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussiste più la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni e i servizi o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione. |
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussiste più la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni e i servizi o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione. Le disattivazioni sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza. |
1. Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza. Gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, valutano in che modo i lavoratori e gli operatori economici dei settori critici individuati potrebbero risentire della potenziale crisi. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Tra i beni di importanza strategica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione può individuare quelli per cui può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, tenendo conto della probabilità e dell'impatto delle carenze. La Commissione ne informa gli Stati membri. |
Tra i beni di importanza critica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione può individuare quelli per cui può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, tenendo conto della probabilità e dell'impatto delle carenze. La Commissione ne informa gli Stati membri, il Parlamento europeo e il gruppo consultivo. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli delle riserve strategiche di beni di importanza strategica da loro detenute e i livelli di altre scorte di tali beni detenute sul loro territorio. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli delle riserve strategiche di beni di importanza critica da loro detenute e i livelli di altre scorte di tali beni detenute sul loro territorio. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Tenendo in debita considerazione le scorte detenute dagli operatori economici o che questi ultimi stanno costituendo sul loro territorio, gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati conformemente al paragrafo 1. La Commissione assiste gli Stati membri per coordinare e ottimizzare gli sforzi da essi compiuti. |
3. Tenendo in debita considerazione le scorte detenute dagli operatori economici o che questi ultimi stanno costituendo sul loro territorio, gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche dei beni di importanza critica individuati conformemente al paragrafo 1. La Commissione assiste gli Stati membri per coordinare e ottimizzare gli sforzi da essi compiuti. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Laddove la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati a norma del paragrafo 1 può essere resa più efficace attuando un'ottimizzazione tra gli Stati membri, la Commissione può stilare e aggiornare periodicamente, mediante atti di esecuzione, un elenco di obiettivi individuali riguardanti le quantità e i termini per tali riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere. Nella definizione degli obiettivi individuali per ciascuno Stato membro, la Commissione tiene in considerazione: |
4. Laddove la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza critica individuati a norma del paragrafo 1 può essere resa più efficace attuando un'ottimizzazione tra gli Stati membri, la Commissione può stilare e aggiornare periodicamente, mediante atti di esecuzione, un elenco di obiettivi individuali riguardanti le quantità e i termini per tali riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere. Nella definizione degli obiettivi individuali per ciascuno Stato membro, la Commissione tiene in considerazione: |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Se le riserve strategiche di uno Stato membro continuano a essere notevolmente inferiori rispetto agli obiettivi individuali di cui al paragrafo 4 e gli operatori economici sul suo territorio non sono in grado di compensare tale carenza, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità di adottare ulteriori misure per la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati a norma del paragrafo 1. |
Se le riserve strategiche di uno Stato membro continuano a essere notevolmente inferiori rispetto agli obiettivi individuali di cui al paragrafo 4 e gli operatori economici sul suo territorio non sono in grado di compensare tale carenza, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità di adottare ulteriori misure per la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza critica individuati a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) il fatto che la crisi abbia già gravemente perturbato la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi o è probabile che lo faccia, con una particolare attenzione per i lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri; |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a ter) l'introduzione di restrizioni di viaggio o di controlli alle frontiere; |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) gli impatti in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza; |
d) gli impatti in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali, compreso il mercato del lavoro, nonché sul clima, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza; |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) la posizione di mercato degli operatori economici interessati nel settore o nei settori in questione; |
f) la quota di mercato degli operatori economici interessati nel settore o nei settori in questione, qualora tale quota sia critica per la fornitura di beni e servizi di rilevanza per le crisi; |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
g) la zona geografica che è e potrebbe essere interessata, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato unico; |
g) le zone geografiche, in particolare le regioni di frontiera, che sono e potrebbero essere interessate, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, e sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato unico; |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
h) l'importanza dell'operatore economico interessato nel mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento dei beni o dei servizi, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tali beni o servizi; e |
h) l'importanza degli operatori economici interessati nel mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento dei beni o dei servizi, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tali beni o servizi; e |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
i) l'assenza di beni, fattori di produzione o servizi sostitutivi. |
i) l'assenza o la carenza di beni, fattori di produzione o servizi sostitutivi. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico. |
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico e informa il Parlamento senza indebito ritardo. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il Consiglio può attivare la modalità di emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio. Il periodo di attivazione è specificato nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi. |
3. Il Consiglio può attivare la modalità di emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio. Tale atto di esecuzione comprende, ove pertinente, una panoramica dei beni e dei servizi di rilevanza per le crisi nonché dei settori che dipendono in particolare dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri. Il periodo di attivazione è specificato nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Non appena è attivata la modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione adotta senza indugio un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi mediante un atto di esecuzione. L'elenco può essere modificato mediante atti di esecuzione. |
5. Non appena è attivata la modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione, senza indugio, consulta il gruppo consultivo e adotta un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi nonché di settori che dipendono in particolare dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, mediante un atto di esecuzione. L'elenco può essere modificato mediante atti di esecuzione. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Parte IV – titolo II – capo I – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Misure per ripristinare e agevolare la libera circolazione |
Misure per garantire e agevolare la libera circolazione |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nell'adottare e applicare misure nazionali in risposta a un'emergenza nel mercato unico e alla crisi che vi soggiace, gli Stati membri garantiscono che le loro azioni siano pienamente conformi al trattato e al diritto dell'Unione e, in particolare, alle prescrizioni di cui al presente articolo. |
1. Quando adottano e applicano misure nazionali in risposta a un'emergenza nel mercato unico e alla crisi che vi soggiace, gli Stati membri garantiscono che dette misure siano giustificate, proporzionate e non discriminatorie, e che siano pienamente conformi al trattato e al diritto dell'Unione, agli obblighi internazionali in materia di diritti umani fondamentali e di diritti dei lavoratori, nonché alle prescrizioni di cui al presente articolo. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Eventuali restrizioni sono limitate nel tempo e abrogate non appena la situazione lo consente. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere. |
2. Eventuali restrizioni sono limitate nel tempo e circoscritte a quanto strettamente necessario. Eventuali restrizioni sono riesaminate periodicamente e abrogate non appena la situazione lo consente. Eventuali restrizioni non hanno più effetto giuridico quando la modalità di emergenza è disattivata. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere e di quella dei lavoratori mobili, in particolare dei lavoratori transfrontalieri e frontalieri. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Eventuali restrizioni alla libera circolazione di cittadini dell'Unione e dei loro familiari e di cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri, nonché di rifugiati e beneficiari di protezione internazionale per motivi di ordine pubblico, sicurezza interna o salute pubblica, o eventuali altre misure di effetto equivalente sono attuate solo previa valutazione dei rischi. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini e alle imprese non crea oneri amministrativi indebiti o inutili. |
3. Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini, ai lavoratori, ai datori di lavoro e agli operatori economici non crea oneri amministrativi indebiti o inutili. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri informano in modo chiaro e inequivocabile i cittadini, i consumatori, le imprese, i lavoratori e i loro rappresentanti in merito alle misure che incidono sui loro diritti di libera circolazione. |
4. Gli Stati membri informano in modo chiaro, tempestivo e inequivocabile i cittadini, i consumatori, gli operatori economici, i lavoratori, i datori di lavoro e i loro rappresentanti in merito alle misure che incidono sui loro diritti di libera circolazione, in modo da garantire la certezza del diritto e agevolare il coordinamento transfrontaliero. Gli Stati membri cooperano con le parti sociali a livello nazionale e locale per garantire un'efficace diffusione delle informazioni pertinenti ai lavoratori e agli operatori economici. Tutte le informazioni sono messe a disposizione per via elettronica, sono facilmente accessibili alle persone con disabilità e nelle lingue pertinenti, in particolare in situazioni transfrontaliere. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i portatori di interessi siano informati delle misure che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i prestatori di servizi, prima della loro entrata in vigore. Gli Stati membri garantiscono un dialogo continuo con i portatori di interessi, che comprende la comunicazione con le parti sociali e i partner internazionali. |
5. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i portatori di interessi siano informati delle misure che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i prestatori di servizi, nonché della scadenza anticipata di dette misure, prima della loro entrata in vigore. Gli Stati membri coinvolgono debitamente le parti sociali nello sviluppo e, se del caso, nell'attuazione di qualsiasi misura che abbia un impatto sulla libera circolazione delle persone e garantiscono un dialogo continuo con altri portatori di interessi e partner internazionali. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) discriminazioni tra Stati membri o tra cittadini, anche nel loro ruolo di prestatori di servizi o di lavoratori, basate direttamente sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull'ubicazione della sede legale, dell'amministrazione centrale o della sede principale di attività; |
c) discriminazioni tra Stati membri o tra cittadini, anche nel loro ruolo di prestatori di servizi o di lavoratori, basate direttamente o indirettamente sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull'ubicazione della sede legale, dell'amministrazione centrale o della sede principale di attività; |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) restrizioni alla libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione di beni di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e loro parti, o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o altre misure di effetto equivalente che: |
d) restrizioni alla libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione di beni di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e loro parti, o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o che sono essenziali per il funzionamento del settore interessato dalla perturbazione, o altre misure di effetto equivalente che: |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) siano direttamente discriminatorie sulla base della cittadinanza della persona. |
ii) siano direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della cittadinanza della persona. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere all'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti, a meno che non siano inerenti alla natura della crisi: |
2. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere all'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti, a meno che non siano inerenti alla natura della crisi per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, e proporzionate al conseguimento dell'obiettivo presumibilmente perseguito: |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere a un'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti, a meno che non siano inerenti alla natura della crisi o dell'emergenza nel mercato unico: |
3. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere a un'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti, a meno che non siano inerenti alla natura della crisi o dell'emergenza nel mercato unico per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, e proporzionate al conseguimento dell'obiettivo presumibilmente perseguito: |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) attuare norme più generose per i viaggi da/verso uno Stato membro o da/verso un altro Stato membro o gruppo di Stati membri, rispetto alle norme applicate ai viaggi da/verso altri Stati membri, a meno che ciò non sia inerente alla natura della crisi o dell'emergenza nel mercato unico; |
a) attuare norme più generose per i viaggi da/verso uno Stato membro o da/verso un altro Stato membro o gruppo di Stati membri, rispetto alle norme applicate ai viaggi da/verso altri Stati membri, a meno che ciò non sia inerente alla natura della crisi o dell'emergenza nel mercato unico per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, e proporzionato al conseguimento dell'obiettivo presumibilmente perseguito; |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
d) imporre divieti sui viaggi, compresi i viaggi per motivi familiari imperativi, che non siano adeguati al conseguimento di un legittimo interesse pubblico presumibilmente perseguito da tali misure o che vadano manifestamente oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo; |
d) imporre divieti sui viaggi, compresi i viaggi per motivi familiari imperativi, che non siano proporzionati al conseguimento di un legittimo interesse pubblico presumibilmente perseguito da tali misure o che vadano manifestamente oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo; |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
e) imporre restrizioni ai lavoratori e ai prestatori di servizi e ai loro rappresentanti, a meno che ciò non sia inerente alla natura della crisi/dell'emergenza nel mercato unico e non vada manifestamente oltre quanto necessario a tale scopo. |
e) imporre restrizioni ai lavoratori e ai prestatori di servizi e ai loro rappresentanti, che non siano proporzionate al conseguimento dell'obiettivo presumibilmente perseguito da dette misure. A tal fine, occorre tenere nella debita considerazione le esigenze dei lavoratori mobili, in particolare dei lavoratori frontalieri e transfrontalieri, che dipendono dalla libera circolazione per accedere al loro luogo di lavoro, segnatamente coloro che esercitano professioni che impongono la presenza fisica, come anche i lavoratori che possono lavorare a distanza ma che devono farlo da un particolare Stato membro. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Quando è stata attivata un'emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14 e le attività esercitate dai prestatori di servizi, dai rappresentanti delle imprese e dai lavoratori non sono interessate dalla crisi nello Stato membro ed è possibile viaggiare in sicurezza nonostante la crisi, tale Stato membro non impone a tali categorie di persone di altri Stati membri restrizioni di viaggio che impedirebbero loro di accedere al loro luogo di attività o di lavoro. |
5. Quando è stata attivata un'emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14 e le attività esercitate dai prestatori di servizi, dai rappresentanti delle imprese e dai lavoratori non sono interessate dalla crisi in uno Stato membro ed è possibile viaggiare in sicurezza nonostante la crisi, gli Stati membri non impongono a tali categorie di persone di altri Stati membri restrizioni di viaggio che impedirebbero loro di accedere al loro luogo di attività o di lavoro, a condizione che la loro salute e la loro sicurezza possano essere assicurate sulla base dello stesso trattamento che si applica alle persone che si trovano in una situazione analoga nel settore pertinente dello Stato membro ricevente. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Quando è stata attivata un'emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14 e delle circostanze eccezionali dovute alla crisi non consentono a tutti i prestatori di servizi, a tutti rappresentanti delle imprese e a tutti lavoratori di altri Stati membri di viaggiare e di avere libero accesso al loro luogo di attività o di lavoro, e tuttavia è ancora possibile viaggiare, gli Stati membri non impongono restrizioni di viaggio: |
6. Quando è stata attivata un'emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14 e delle circostanze eccezionali dovute alla crisi non consentono a tutti i prestatori di servizi, a tutti rappresentanti delle imprese e a tutti lavoratori di altri Stati membri di viaggiare e di avere libero accesso al loro luogo di attività o di lavoro, e tuttavia è ancora possibile viaggiare, gli Stati membri non impongono restrizioni di viaggio alle seguenti categorie di persone, a condizione che sia possibile garantirne la salute e sicurezza sulla base dello stesso trattamento che si applica alle persone che si trovano in una situazione analoga nel settore pertinente dello Stato membro ricevente: |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) ai prestatori di servizi che forniscono servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o ai rappresentanti delle imprese o ai lavoratori coinvolti nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, per consentire loro di accedere al loro luogo di attività, se le attività nel settore interessato sono ancora autorizzate nello Stato membro; |
a) ai prestatori di servizi che forniscono servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o ai rappresentanti delle imprese o ai lavoratori coinvolti nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, compresi coloro che sono essenziali per il funzionamento del settore interessato dalla perturbazione, per consentire loro di accedere al loro luogo di attività, se le attività nel settore interessato sono ancora autorizzate nello Stato membroricevente; |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Nell'adozione delle misure di cui alla presente disposizione, gli Stati membri garantiscono il pieno rispetto dei trattati e del diritto dell'Unione. Nulla di quanto contenuto nella presente disposizione è da interpretarsi come un'autorizzazione o una giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. |
7. Nell'adozione delle misure di cui alla presente disposizione, gli Stati membri garantiscono il pieno rispetto dei trattati e del diritto dell'Unione, compresa la tutela dei lavoratori, dei prestatori di servizi e dei rappresentanti delle imprese, assicurando loro la possibilità di esercitare la libertà di circolazione in condizioni di sicurezza. Nulla di quanto contenuto nella presente disposizione è da interpretarsi come un'autorizzazione o una giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico la Commissione può prevedere misure di sostegno per rafforzare la libera circolazione delle persone di cui all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 422, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
1. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico la Commissione può, mediante atti di esecuzione, prevedere misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone di cui all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, e garantire che possano esercitare la libertà di circolazione in condizioni di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 422, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato unico, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 6, in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato unico. |
2. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato unico, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 6, in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato unico. Per facilitare l'uso di tali modelli, la Commissione può applicare soluzioni digitali. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Durante l'emergenza nel mercato unico gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura di rilevanza per le crisi che limiti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché le restrizioni di rilevanza per le crisi alla libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure. |
Durante l'emergenza nel mercato unico gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti di misura e le restrizioni legati alla crisi e, in particolare, quelli che limitano la libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure e restrizioni, nonché i dispositivi speciali che agevolano la libera circolazione dei lavoratori mobili in settori di rilevanza per le crisi, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione con le ragioni per cui l'adozione di tale misura è giustificata e proporzionata, qualora tali ragioni non siano già state chiarite nella misura notificata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da essa. |
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione che attesta che l'adozione di tali misure o restrizioni è giustificata, proporzionata e non discriminatoria. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da essa. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione provvede affinché i cittadini e le imprese siano informati delle misure notificate, a meno che gli Stati membri non richiedano che le misure restino riservate o la Commissione ritenga che la divulgazione di tali misure inciderebbe sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo. |
6. La Commissione provvede affinché i cittadini, i lavoratori, gli operatori economici, le parti sociali e altri soggetti interessati siano informati delle misure notificate in modo chiaro e inequivocabile, a meno che la Commissione o gli Stati membri ritengano che la divulgazione di tali misure inciderebbe sull'ordine pubblico e sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri gestiscono punti di contatto unici nazionali che forniscono ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici e ai lavoratori, nonché ai loro rappresentanti, l'assistenza seguente: |
1. Gli Stati membri, collaborando su tale aspetto con le parti sociali, gestiscono punti di contatto unici nazionali che forniscono ai cittadini, alle organizzazioni della società civile, ai consumatori, agli operatori economici e ai lavoratori, nonché ai loro rappresentanti, l'assistenza seguente: |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, le organizzazioni della società civile, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile e sono accessibili alle persone con disabilità. Esse sono facilmente accessibili anche a distanza e per via elettronica e sono aggiornate. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti l'assistenza seguente: |
2. Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini, alle organizzazioni della società civile, ai consumatori, agli operatori economici e ai lavoratori e ai loro rappresentanti l'assistenza seguente: |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
a) assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell'Unione che sono pertinenti per l'emergenza nel mercato unico attivata o che incidono sull'esercizio della libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori; |
a) assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell'Unione e nazionale che sono pertinenti per l'emergenza nel mercato unico attivata o che incidono sull'esercizio della libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori; |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari e non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari; in tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, la possibilità di esprimere la propria posizione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico. |
2. Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari e non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari; in tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, compresi i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati, la possibilità di esprimere la propria posizione, dopo che le parti hanno ricevuto informazioni complete, entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico. I lavoratori interessati da detta decisione sono consultati in merito alle modalità e, se del caso, sono formati e indennizzati conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere rispettate in ogni momento. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 accoglie l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale obbligo prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico. |
3. Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 accoglie l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale obbligo prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico. Nel dare priorità agli ordini specificati nella decisione, gli operatori economici garantiscono il pieno rispetto dei loro obblighi nel quadro del diritto del lavoro dell'Unione e nazionale, in particolare per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
c) accelerare l'autorizzazione dei beni di rilevanza per le crisi. |
c) accelerare l'autorizzazione dei beni di rilevanza per le crisi, nel pieno rispetto della legislazione applicabile, comprese le disposizioni in materia di salute e sicurezza, nonché la protezione dell'ambiente e dei consumatori. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 39 bis |
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Clausola di non regressione |
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1. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
Abrogazione |
Modifiche del regolamento (CE) n. 2679/98 |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 45
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio è abrogato a decorrere dal [data]. |
Gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2679/98 cessano di applicarsi per la durata della modalità di emergenza nel mercato unico. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 2
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2679/98 è modificato come segue: "Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e a livello dell'Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Esso non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali." |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abrogazione del regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio |
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Riferimenti |
COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 9.11.2022 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 9.11.2022 |
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Relatore per parere: Nomina |
Marc Angel 17.11.2022 |
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Esame in commissione |
22.3.2023 |
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Approvazione |
28.6.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 0 8 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Radan Kanev, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Jörg Meuthen, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Romana Tomc, Marianne Vind, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Antonio Maria Rinaldi, Anna Zalewska |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Marie Dauchy, Marian-Jean Marinescu, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
38 |
+ |
PPE |
David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Dennis Radtke, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Karen Melchior, Max Orville, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru |
S&D |
Clara Aguilera, João Albuquerque, Marc Angel, Attila Ara-Kovács, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Daniela Rondinelli, Marianne Vind |
The Left |
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel |
Verts/ALE |
Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri |
0 |
- |
|
|
8 |
0 |
ECR |
Chiara Gemma, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska |
ID |
Marie Dauchy, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi |
NI |
Jörg Meuthen |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI (12.01.2023)
On. Anna Cavazzini
Presidente
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (2022/0278 (COD))
Signora presidente,
Nella riunione del 26 ottobre 2022, i coordinatori della commissione per i bilanci hanno deciso di adottare un parere sotto forma di lettera sulla proposta in oggetto e mi hanno incaricato di comunicare la posizione riportata di seguito.
Contesto della proposta e incidenza finanziaria complessiva
La proposta della Commissione ha l'obiettivo di garantire un approccio coordinato per anticipare, prepararsi e rispondere alle crisi aventi pesanti ripercussioni che minacciano il funzionamento del mercato unico, per le quali non esiste uno strumento dell'UE o gli strumenti esistenti non prevedono disposizioni pertinenti per le crisi.
Più specificamente, la proposta è intesa a dotare l'UE di un pacchetto di strumenti in caso di crisi per ridurre al minimo gli ostacoli alla libera circolazione di beni, servizi e persone e facilitare soluzioni rapide e pratiche ai problemi della catena di approvvigionamento in tempi di crisi. Il pacchetto di strumenti prevede:
- un gruppo che fornisce consulenza alla Commissione sulle misure appropriate per anticipare, prevenire o rispondere all'impatto di una crisi sul mercato unico;
- misure per ottenere, condividere e scambiare le informazioni pertinenti;
- misure di emergenza volte ad anticipare e pianificare, ad esempio, la formazione sul coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni in caso di crisi per i funzionari di collegamento negli Stati membri;
- misure di vigilanza per affrontare gli effetti di incidenti significativi sul mercato unico (non ancora emergenze), ad esempio il monitoraggio delle catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza strategica o l'identificazione di beni di importanza strategica per i quali può essere necessario costituire una riserva;
- misure di risposta alle emergenze, ad esempio la richiesta agli operatori economici di fornire informazioni sulle loro capacità di produzione e sulle scorte esistenti di merci di rilevanza per le crisi o la definizione delle priorità di determinati ordini per la produzione o la fornitura di beni di rilevanza per le crisi.
Alcune misure, ad esempio gli appalti da parte della Commissione per conto degli Stati membri, possono essere attivate nell'ambito delle modalità di vigilanza e di emergenza.
Queste due modalità devono essere attivate per una durata massima di sei mesi mediante atti di esecuzione. Anche alcune misure rientranti in ciascuna modalità devono essere attivate mediante atti delegati o di esecuzione.
Secondo la scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta, i costi ammonterebbero a 3,08 milioni di EUR per il periodo 2024-2027, di cui:
- 2,63 milioni di EUR per i costi ricorrenti di 5 ETP all'interno della Commissione. In linea di principio saranno coperti dalla rubrica 7 "Spese amministrative";
- 0,45 milioni di EUR per i costi delle attività di formazione pianificate e per la necessaria estensione dello strumento informatico utilizzato per la notifica. Tale importo sarebbe coperto dalla riassegnazione nell'ambito del programma per il mercato unico.
I costi aggiuntivi di gestione delle crisi in seno alla Commissione sono considerati imprevedibili e pertanto non sono inclusi nella scheda finanziaria legislativa. In linea di principio, sarebbero coperti mediante riassegnazione interna delle risorse dell'Unione a titolo della rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e digitale" e/o della rubrica 7 "Spese amministrative".
Posizione della commissione per i bilanci
La commissione per i bilanci formula le seguenti osservazioni in merito alle implicazioni di bilancio della proposta, di cui La prego di tenere conto nella preparazione della posizione del Parlamento europeo e durante i triloghi:
1. secondo la posizione di lunga data del Parlamento europeo, i nuovi compiti e le nuove responsabilità dovrebbero essere accompagnati da nuove risorse anziché essere finanziati mediante riassegnazione; sebbene gli importi in questione siano esigui, almeno in questa fase, sembra opportuno che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori metta in discussione l'approccio della riassegnazione delle risorse nell'ambito del programma per il mercato unico per finanziare lo strumento per le emergenze nel mercato unico;
2. la scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta è parziale e coglie solo i costi dell'iniziativa in assenza di una crisi; il margine di bilancio nell'ambito della rubrica 1 è molto limitato e quello nell'ambito della rubrica 7 lo è ancora di più; la Commissione deve fornire una previsione dei costi eventualmente sostenuti per l'attivazione delle modalità di vigilanza e di emergenza nell'arco di un anno; sarà necessario valutare se la Commissione sarebbe in grado di attuare le misure previste in caso di crisi entro i margini di bilancio esistenti e senza incidere su altri programmi concordati; nel caso in cui dalla valutazione emerga che non sono disponibili margini sufficienti per rispondere a eventuali crisi, tale aspetto dovrebbe essere preso in considerazione nella revisione del funzionamento del quadro finanziario pluriennale;
3. nel caso in cui durante i negoziati i colegislatori introducano modifiche con significative conseguenze di bilancio, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori potrebbe chiedere alla Commissione di aggiornare di conseguenza la scheda finanziaria legislativa; tali modifiche potrebbero includere, tra l'altro, una diversa suddivisione dei compiti affidati alla Commissione e agli Stati membri o una modifica nella distribuzione delle misure tra le diverse modalità; se tali questioni non sono affrontate nel quadro dei negoziati, si potrebbe arrivare a una situazione in cui le risorse necessarie non potranno essere messe a disposizione nella procedura di bilancio annuale, come è avvenuto per alcune iniziative passate;
6. la commissione per i bilanci resta a disposizione per sostenere tale processo.
Voglia gradire, signora presidente, i sensi della mia profonda stima.
Johan Van Overtveldt
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Establishing a Single Market emergency instrument and repealing Council Regulation No (EC) 2679/98 |
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Riferimenti |
COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
19.9.2022 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 9.11.2022 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
BUDG 9.11.2022 |
ECON 9.11.2022 |
EMPL 9.11.2022 |
ITRE 15.12.2022 |
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TRAN 19.1.2023 |
LIBE 9.11.2022 |
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Pareri non espressi Decisione |
ECON 25.1.2023 |
TRAN 31.1.2023 |
LIBE 29.11.2022 |
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Commissioni associate Annuncio in Aula |
ITRE 20.4.2023 |
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Relatori Nomina |
Andreas Schwab 16.12.2022 |
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Esame in commissione |
24.1.2023 |
28.3.2023 |
25.4.2023 |
28.6.2023 |
Approvazione |
18.7.2023 |
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|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 8 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marco Campomenosi, Claude Gruffat, Ivars Ijabs, Karen Melchior, Tsvetelina Penkova, Kosma Złotowski |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Eric Minardi, Paulo Rangel, Grzegorz Tobiszowski |
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Deposito |
25.7.2023 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
31 |
+ |
PPE |
Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Antonius Manders, Paulo Rangel, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann |
Renew |
Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Karen Melchior, Róża Thun und Hohenstein |
S&D |
Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose |
The Left |
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier |
Verts/ALE |
Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak |
8 |
- |
ECR |
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski |
ID |
Markus Buchheit, Virginie Joron, Eric Minardi |
Renew |
Svenja Hahn |
2 |
0 |
ID |
Alessandra Basso, Marco Campomenosi |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti