RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

21.9.2023 - (COM(2022)0748 – C9‑0433/2022 – 2022/0432(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Maria Spyraki


Procedura : 2022/0432(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(COM(2022)0748 – C9‑0433/2022 – 2022/0432(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0748),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0433/2022),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9‑0271/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 


Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Per tenere il passo con la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico e nuove modalità di vendita, come le vendite online, è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto regolamento presuppone infatti che tutti i soggetti responsabili della catena di approvvigionamento siano stabiliti nell'Unione, mentre l'esperienza pratica ha dimostrato che operatori economici stabiliti fuori dell'Unione vendono sostanze chimiche online direttamente ai consumatori nell'Unione. Ne consegue che le autorità di contrasto non sono in grado di far rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008 nei confronti di operatori economici non stabiliti nell'Unione. È pertanto opportuno prescrivere che vi sia un fornitore stabilito nell'Unione responsabile di garantire che una sostanza o miscela interessata soddisfi le prescrizioni stabilite in detto regolamento al momento dell'immissione sul mercato anche mediante vendite a distanza. Tale disposizione migliorerebbe il rispetto e l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e garantirebbe così un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Al fine di evitare situazioni che fanno del consumatore che acquista una sostanza o miscela mediante vendita a distanza da operatori economici stabiliti fuori dell'Unione un importatore de jure e de facto, è necessario specificare che il fornitore che garantisce che la sostanza o la miscela interessata soddisfa le prescrizioni stabilite in detto regolamento agisce nell'esercizio di un'attività industriale o professionale.

(1) Per tenere il passo con la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico e nuove modalità di vendita, come le vendite online, è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto regolamento presuppone infatti che tutti i soggetti responsabili della catena di approvvigionamento siano stabiliti nell'Unione, mentre l'esperienza pratica ha dimostrato che operatori economici stabiliti fuori dell'Unione vendono sostanze chimiche online direttamente ai consumatori nell'Unione. Ne consegue che le autorità di contrasto non sono in grado di far rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008 nei confronti di operatori economici non stabiliti nell'Unione. È pertanto necessario prescrivere che vi sia un fornitore stabilito nell'Unione responsabile di garantire che una sostanza o miscela interessata soddisfi le prescrizioni stabilite in detto regolamento al momento dell'immissione sul mercato anche mediante vendite a distanza. Tale disposizione, congiuntamente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) xxx/xxx [riferimento all'atto adottato da inserire] sulla sicurezza generale dei prodotti, al regolamento (UE) 2022/2065 e al regolamento (UE) 2019/1020, dovrebbe migliorare il rispetto e l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e garantirebbe così un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Al fine di evitare situazioni che fanno del consumatore che acquista una sostanza o miscela mediante vendita a distanza da operatori economici stabiliti fuori dell'Unione un importatore de jure e de facto, è necessario specificare che il fornitore che garantisce che la sostanza o la miscela interessata soddisfa le prescrizioni stabilite in detto regolamento agisce nell'esercizio di un'attività industriale o professionale.

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Dal punto di vista tossicologico, le sostanze con più di un costituente ("sostanze multi-costituente") non sono diverse dalle miscele composte da due o più sostanze. Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio39, volto a limitare la sperimentazione animale, i dati sulle sostanze multi-costituente devono essere generati alle stesse condizioni dei dati relativi a qualsiasi altra sostanza, mentre di norma non devono essere generati dati sui singoli costituenti di una sostanza, se non nel caso in cui questi ultimi siano essi stessi sostanze registrate. Se sono disponibili dati sui singoli costituenti, le sostanze multi-costituente dovrebbero essere valutate e classificate secondo le stesse regole di classificazione delle miscele, a meno che l'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 non contenga una disposizione specifica per dette sostanze multi-costituente.

(2) Le sostanze contenenti più di un costituente non sono miscele intenzionali. Dal punto di vista tossicologico, le sostanze contenenti più di un costituente non sono diverse dalle miscele composte da due o più sostanze. Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio39, volto a ridurre al minimo la sperimentazione animale, i dati sulle sostanze contenenti più di un costituente devono essere generati alle stesse condizioni dei dati relativi a qualsiasi altra sostanza, mentre di norma non devono essere generati dati sui singoli costituenti di una sostanza, se non nel caso in cui questi ultimi siano essi stessi sostanze registrate. Se sono disponibili dati sui singoli costituenti, le sostanze contenenti più di un costituente dovrebbero essere valutate e classificate secondo le stesse regole di classificazione delle miscele.

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39 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

39 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) I dati scientifici relativi a sostanze contenenti più di un costituente di origine botanica rinnovabile dimostrano che componenti specifici considerati in modo isolato possono avere proprietà pericolose che potrebbero non essere espresse nella sostanza nel suo complesso. Le sostanze di origine botanica rinnovabile sono sostanze ottenute da organismi vegetali viventi, quali alghe e funghi, rinnovabili su una scala temporale umana (fonti non fossili). La Commissione dovrebbe riesaminare l'individuazione e l'esame delle sostanze contenenti più di un costituente di origine botanica rinnovabile che non sono modificate chimicamente o geneticamente e che non sono contemplate dal regolamento (UE) n. 1107/2009 o dal regolamento (UE) n. 528/2012. Nel contesto di tale riesame, la Commissione dovrebbe anche valutare l'impatto sociale ed economico sulle microimprese e sulle piccole imprese.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Di norma non è possibile valutare in modo sufficiente le proprietà di interferente endocrino per la salute umana e per l'ambiente e le proprietà persistenti, bioaccumulabili e mobili di una miscela o di una sostanza multi-costituente sulla base dei dati relativi a tale miscela o sostanza. I dati relativi alle singole sostanze della miscela o ai singoli costituenti della sostanza multi-costituente dovrebbero pertanto essere di norma utilizzati come base per l'identificazione del pericolo rappresentato da dette sostanze multi-costituente o miscele. Tuttavia, in alcuni casi possono essere pertinenti anche i dati relativi alle sostanze multi-costituente stesse. Ciò vale in particolare quando i dati dimostrano proprietà di interferente endocrino per la salute umana e per l'ambiente, nonché proprietà persistenti, bioaccumulabili e mobili, o se supportano dati sui singoli costituenti. È pertanto opportuno che in tali casi si utilizzino dati sulle sostanze multi-costituente.

(3) Allo stato attuale dello sviluppo scientifico è difficile valutare in modo sufficiente le proprietà di interferente endocrino per la salute umana e per l'ambiente e le proprietà persistenti, bioaccumulabili e mobili di una miscela o di una sostanza che contiene più di un costituente sulla base dei dati relativi a tale miscela o sostanza. I dati relativi alle singole sostanze della miscela o ai singoli costituenti della sostanza contenente più di un costituente dovrebbero pertanto essere di norma utilizzati come base per l'identificazione del pericolo rappresentato da dette sostanze contenenti più di un costituente o miscele. Tuttavia, in alcuni casi possono essere pertinenti anche i dati relativi alle sostanze contenenti più di un costituente stesse. Ciò vale in particolare quando i dati dimostrano proprietà di interferente endocrino per la salute umana e per l'ambiente, nonché proprietà persistenti, bioaccumulabili e mobili, o se supportano dati sui singoli costituenti. È pertanto opportuno che in tali casi si utilizzino dati sulle sostanze multi-costituente.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto e l'attuazione in riferimento alla valutazione delle informazioni sui pericoli delle miscele per le quali non sono disponibili dati sperimentali o i dati disponibili sono inadeguati, è opportuno chiarire in base al giudizio di esperti l'interazione tra l'applicazione dei principi ponte e la determinazione della forza probante dei dati. Tale chiarimento dovrebbe garantire che la determinazione della forza probante integri ma non sostituisca l'applicazione dei principi ponte. È inoltre opportuno chiarire che, qualora nella valutazione di una miscela non sia possibile applicare i principi ponte, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle dovrebbero utilizzare il metodo di calcolo o altri metodi descritti nell'allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008. È altresì opportuno chiarire quali criteri, se non soddisfatti, determinano quando debba essere effettuata una determinazione della forza probante in base al giudizio di esperti.

(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto e l'attuazione in riferimento alla valutazione delle informazioni sui pericoli delle miscele per le quali non sono disponibili dati sperimentali o i dati disponibili sono inadeguati, è opportuno chiarire in base al giudizio di esperti l'interazione tra l'applicazione dei principi ponte e la determinazione della forza probante dei dati. Tale chiarimento dovrebbe garantire che la determinazione della forza probante integri ma non sostituisca l'applicazione dei principi ponte. È inoltre opportuno chiarire che, qualora nella valutazione di una miscela non sia possibile applicare i principi ponte, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle dovrebbero utilizzare il metodo di calcolo o altri metodi descritti nell'allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008. È altresì opportuno chiarire quali criteri, se non soddisfatti, determinano quando debba essere effettuata una determinazione della forza probante in base al giudizio di esperti. Poiché l'applicazione di criteri sulle diverse classi di pericolo non è sempre lineare e tenendo conto del fatto che una classe di pericolo specifica può essere definita da più criteri, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle dovrebbero applicare la determinazione della forza probante dei dati.

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 consente l'uso di etichette pieghevoli solo se le norme generali per l'applicazione delle etichette non possono essere rispettate a causa della conformazione o delle dimensioni ridotte dell'imballaggio e non stabilisce una dimensione minima dei caratteri delle etichette che ne garantisca la leggibilità. In considerazione dei progressi delle tecnologie di etichettatura, è opportuno concedere ai fornitori maggiore flessibilità prevedendo un uso più esteso delle etichette pieghevoli e, d'altro canto, si dovrebbe garantire la leggibilità delle etichette stabilendo requisiti minimi di dimensioni dei caratteri e di formattazione.

(11) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 consente l'uso di etichette pieghevoli solo se le norme generali per l'applicazione delle etichette non possono essere rispettate a causa della conformazione o delle dimensioni ridotte dell'imballaggio e non stabilisce una dimensione minima dei caratteri delle etichette che ne garantisca la leggibilità. In considerazione dei progressi delle tecnologie di etichettatura, è opportuno concedere ai fornitori maggiore flessibilità prevedendo un uso più esteso delle etichette pieghevoli e, d'altro canto, si dovrebbe garantire la durabilità e la buona leggibilità di tutte le etichette anche stabilendo requisiti minimi di dimensioni dei caratteri e di formattazione.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 ai cambiamenti tecnologici e sociali nel campo della digitalizzazione e prepararlo agli sviluppi futuri. L'etichettatura digitale potrebbe migliorare l'efficienza della comunicazione dei pericoli, in particolare per i gruppi di popolazione vulnerabili e per coloro che non parlano la lingua nazionale di uno Stato membro. È pertanto necessario prevedere la possibilità di un'etichettatura digitale e stabilire i relativi requisiti tecnici. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno specificare gli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale. Tale possibilità dovrebbe esistere solo per informazioni non funzionali alla sicurezza dell'utilizzatore o alla tutela dell'ambiente.

(12) È necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 ai cambiamenti tecnologici e sociali nel campo della digitalizzazione e prepararlo agli sviluppi futuri. L'etichettatura digitale potrebbe migliorare l'efficienza della comunicazione dei pericoli, in particolare per i gruppi di popolazione vulnerabili e per coloro che non parlano la lingua nazionale di uno Stato membro. È pertanto necessario prevedere la possibilità di un'etichettatura digitale e stabilire i relativi requisiti tecnici. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno specificare gli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale. Tale possibilità dovrebbe esistere solo per informazioni non funzionali alla sicurezza dell'utilizzatore o alla tutela dell'ambiente e dovrebbe essere determinata tenendo conto della necessità di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. La decisione in merito a quali informazioni non siano pertinenti per la sicurezza dell'utilizzatore o la tutela dell'ambiente deve essere documentata in modo trasparente. L'identificatore univoco di formula, l'indicazione di pericolo, il consiglio di prudenza, l'avvertenza e il pittogramma di pericolo dovrebbero essere sempre riportati sull'etichetta apposta sull'imballaggio per garantire che siano ben visibili ai consumatori.

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di adeguare gli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale al progresso tecnico o al livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco degli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale, tenendo conto delle esigenze della società e di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

(13) Al fine di adeguare gli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale al progresso tecnico o al livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco degli elementi dell'etichetta che è consentito fornire solo in formato digitale, tenendo conto delle esigenze della società, assicurando un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e informazioni sufficienti sulle sostanze chimiche cui sono esposti i cittadini.

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate non devono necessariamente essere limitate a singole sostanze e potrebbero riguardare un gruppo di sostanze simili fra loro, qualora la somiglianza consenta una classificazione simile di tutte le sostanze del gruppo. Ciò avrebbe lo scopo di alleviare l'onere che grava sui fabbricanti, sugli importatori o sugli utilizzatori a valle, sull'agenzia e sulla Commissione nella procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze, oltre ad evitare di effettuare prove su determinate sostanze in caso di classificazione raggruppata di sostanze simili.

(18) Le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate non devono necessariamente essere limitate a singole sostanze e potrebbero riguardare un gruppo di sostanze simili fra loro, qualora la somiglianza, basata su una giustificazione scientifica, consenta una classificazione simile di tutte le sostanze del gruppo. Il processo di raggruppamento dovrebbe essere scientificamente solido, coerente e trasparente per tutti i portatori di interessi. Ciò avrebbe lo scopo di alleviare l'onere che grava sui fabbricanti, sugli importatori o sugli utilizzatori a valle, sull'agenzia e sulla Commissione nella procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze, oltre ad evitare di effettuare prove su determinate sostanze in caso di classificazione raggruppata di sostanze simili. Laddove è scientificamente giustificato e possibile, le proposte di classificazione dovrebbero dare priorità a gruppi di sostanze piuttosto che a sostanze singole. Nel caso di una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di un gruppo di sostanze, tali sostanze dovrebbero essere raggruppate sulla base di criteri scientifici chiari, compresi la somiglianza strutturale e profili di pericolo simili basati su dati probanti.

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Per aumentare la trasparenza e la prevedibilità delle proposte presentate all'agenzia, le autorità competenti degli Stati membri, i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle dovrebbero essere tenuti a notificare all'agenzia la loro intenzione di presentare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate e la Commissione dovrebbe essere tenuta a notificare la propria richiesta all'agenzia o all'autorità di elaborare una proposta siffatta. Inoltre, l'agenzia dovrebbe essere tenuta a pubblicare informazioni su detta intenzione o richiesta e ad aggiornare le informazioni relative alla proposta presentata in ogni fase della procedura per la classificazione e l'etichettatura armonizzate delle sostanze. Per lo stesso motivo, un'autorità competente che riceve una proposta di revisione di una classificazione ed etichettatura armonizzate presentata da un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle dovrebbe essere tenuta a comunicare la propria decisione di accettare o rifiutare la proposta di revisione all'agenzia, che dovrebbe condividere tali informazioni con le altre autorità competenti.

(19) Per aumentare la trasparenza e la prevedibilità delle proposte presentate all'agenzia, le autorità competenti degli Stati membri, i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle dovrebbero essere tenuti a notificare all'agenzia la loro intenzione di presentare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate e la Commissione dovrebbe essere tenuta a notificare la propria richiesta all'agenzia o all'autorità di elaborare una proposta siffatta. Inoltre, l'agenzia dovrebbe essere tenuta a pubblicare informazioni su detta intenzione o richiesta e ad aggiornare le informazioni relative alla proposta presentata in ogni fase della procedura per la classificazione e l'etichettatura armonizzate delle sostanze. Se del caso, le parti interessate devono avere la possibilità di presentare osservazioni. Per lo stesso motivo, un'autorità competente che riceve una proposta di revisione di una classificazione ed etichettatura armonizzate presentata da un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle dovrebbe essere tenuta a comunicare la propria decisione di accettare o rifiutare la proposta di revisione all'agenzia, che dovrebbe condividere tali informazioni con le altre autorità competenti. Per aumentare l'efficienza del processo di classificazione ed etichettatura armonizzate, la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato entro 12 mesi dalla pubblicazione del parere del RAC.

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Non è raro che i fabbricanti e gli importatori notifichino informazioni diverse per la stessa sostanza ai fini dell'inclusione nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'agenzia. In alcuni casi, tali divergenze derivano da differenze a livello di impurezza, stati fisici o altre differenziazioni e possono essere giustificate. In altri casi, le divergenze sono dovute a differenze nei dati utilizzati per la classificazione o a discordanze tra notificanti o dichiaranti in caso di trasmissione congiunta di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, oppure a voci di classificazione obsolete. Di conseguenza, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature contiene classificazioni divergenti, che rendono l'inventario meno efficace come strumento di raccolta e comunicazione dei pericoli e portano a classificazioni errate, ostacolando in ultima analisi l'efficacia del regolamento (CE) n. 1272/2008 nel proteggere la salute umana e l'ambiente. I notificanti dovrebbero pertanto essere tenuti a motivare una divergenza dalla classificazione più severa o la trasmissione all'agenzia di una classificazione più severa per classe di pericolo per una stessa sostanza. Per ovviare alle divergenze tra classificazioni più recenti e obsolete, i notificanti dovrebbero essere tenuti ad aggiornare le loro notifiche entro sei mesi dalla decisione di modificare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza a seguito di una revisione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento.

(24) Non è raro che i fabbricanti e gli importatori notifichino informazioni diverse per la stessa sostanza ai fini dell'inclusione nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'agenzia. In alcuni casi, tali divergenze derivano da differenze a livello di impurezza, stati fisici o altre differenziazioni e possono essere giustificate. In altri casi, le divergenze sono dovute a differenze nei dati utilizzati per la classificazione o a discordanze tra notificanti o dichiaranti in caso di trasmissione congiunta di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, oppure a voci di classificazione obsolete. Di conseguenza, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature contiene classificazioni divergenti, che rendono l'inventario meno efficace come strumento di raccolta e comunicazione dei pericoli e portano a classificazioni errate, ostacolando in ultima analisi l'efficacia del regolamento (CE) n. 1272/2008 nel proteggere la salute umana e l'ambiente. Senza che sia necessario acquisire nuovi dati o condurre nuovi studi, i notificanti dovrebbero pertanto essere tenuti a motivare una divergenza dalla classificazione più severa o la trasmissione all'agenzia di una classificazione più severa per classe di pericolo per una stessa sostanza. Per ovviare alle divergenze tra classificazioni più recenti e obsolete, i notificanti dovrebbero essere tenuti ad aggiornare le loro notifiche entro sei mesi dalla decisione di modificare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza a seguito di una revisione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento. Inoltre, l'agenzia dovrebbe poter rimuovere dall'inventario le notifiche incomplete, inesatte o obsolete dopo aver informato il notificante.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per migliorare la trasparenza delle notifiche e agevolare l'obbligo dei notificanti di concordare un'unica registrazione di notifica per la stessa sostanza, alcune informazioni notificate nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'agenzia dovrebbero essere rese disponibili al pubblico gratuitamente. Fatta salva la tutela degli interessi commerciali, tali informazioni dovrebbero includere l'identità dei notificanti, per agevolare la presa di contatto e così facilitare l'obiettivo di concordare una registrazione da includere nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature. In caso di notifiche da parte di un gruppo di fabbricanti o importatori, dovrebbe essere sufficiente rendere pubblica l'identità del notificante che trasmette le informazioni per conto degli altri membri del gruppo.

(25) Per migliorare la trasparenza delle notifiche e agevolare l'obbligo dei notificanti di concordare un'unica registrazione di notifica per la stessa sostanza, tutte le informazioni notificate nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'agenzia dovrebbero essere rese disponibili al pubblico gratuitamente. Fatta salva la tutela degli interessi commerciali, tali informazioni dovrebbero includere l'identità dei notificanti, per agevolare la presa di contatto e così facilitare l'obiettivo di concordare una registrazione da includere nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature. In caso di notifiche da parte di un gruppo di fabbricanti o importatori, dovrebbe essere sufficiente rendere pubblica l'identità del notificante che trasmette le informazioni per conto degli altri membri del gruppo.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 disciplina la pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose in termini generali e prevede che la pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa indichi le classi o le categorie di pericolo in cui rientra e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o di una miscela contenente una sostanza così classificata dichiari i tipi di pericoli indicati sull'etichetta se consente di concludere un contratto di acquisto senza previa visione dell'etichetta. Tale obbligo dovrebbe essere modificato per garantire che la pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose contenga tutte le informazioni più rilevanti in termini di sicurezza e di protezione dell'ambiente. La pubblicità dovrebbe pertanto riportare il pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo. Non è opportuno indicare la categoria di pericolo, che risulta già dall'indicazione di pericolo.

(29) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 disciplina la pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose in termini generali e prevede che la pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa indichi le classi o le categorie di pericolo in cui rientra e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o di una miscela contenente una sostanza così classificata dichiari i tipi di pericoli indicati sull'etichetta se consente di concludere un contratto di acquisto senza previa visione dell'etichetta. Tale obbligo dovrebbe essere modificato per garantire che la pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose contenga tutte le informazioni più rilevanti in termini di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente. La pubblicità dovrebbe pertanto riportare il pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo. Non è opportuno indicare la categoria di pericolo, che risulta già dall'indicazione di pericolo.

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio47, è necessario sostituire, ridurre o perfezionare la sperimentazione sugli animali. L'attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe basarsi sul ricorso, ogni volta che sia possibile, a metodi di prova alternativi atti a valutare la classificazione delle sostanze chimiche in riferimento alla salute e all'ambiente. Per accelerare la transizione verso metodi di sperimentazione non basati sugli animali, con l'obiettivo ultimo di sostituire completamente la sperimentazione animale, nonché di migliorare l'efficienza delle valutazioni dei pericoli chimici, è opportuno monitorare e valutare sistematicamente l'innovazione nel settore dei metodi non basati sugli animali e la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, nell'interesse dell'Unione, promuovere l'inclusione di criteri armonizzati basati sui metodi alternativi disponibili nel GHS delle Nazioni Unite e successivamente includerli nel regolamento (CE) n. 1272/2008, senza indebito ritardo.

(33) Conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio47, è necessario sostituire, ridurre o perfezionare la sperimentazione sugli animali, al fine di eliminare l'utilizzo di animali per la sperimentazione il prima possibile. L'attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe basarsi, ogni volta che sia possibile, sulla promozione e l'utilizzo di nuove metodologie di approccio, atte a valutare la classificazione delle sostanze chimiche in riferimento alla salute e all'ambiente. Per accelerare la transizione verso metodi di sperimentazione non basati sugli animali, con l'obiettivo ultimo di sostituire completamente la sperimentazione animale, nonché di migliorare l'efficienza delle valutazioni dei pericoli chimici, è opportuno promuovere, monitorare e valutare sistematicamente e periodicamente l'innovazione nel settore dei metodi non basati sugli animali e la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, nell'interesse dell'Unione, promuovere l'inclusione di criteri armonizzati basati sui metodi alternativi, comprese le nuove metodologie di approccio, disponibili nel GHS delle Nazioni Unite e successivamente includerli nel regolamento (CE) n. 1272/2008, senza indebito ritardo.

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47 Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

47 Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

Emendamento  15 

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis) Ove appropriato, l'agenzia dovrebbe fornire ulteriori orientamenti per l'applicazione delle disposizioni relative alla revisione del presente regolamento.

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis) Le modifiche introdotte dal presente regolamento ampliano i compiti, il carico di lavoro e le competenze dell'agenzia. Al fine di fornire competenze adeguate, sostegno e valutazioni scientifiche approfondite, è opportuno garantire un finanziamento appropriato e stabile per l'agenzia nell'ambito del futuro regolamento istitutivo dell'ECHA.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio, è opportuno differire l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento. Al fine di evitare oneri aggiuntivi per i fornitori, è opportuno che si possano continuare a immettere sul mercato le sostanze e le miscele già immesse sul mercato prima della fine del periodo di differimento, anche se non sono classificate ed etichettate conformemente al presente regolamento.

(37) Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle nuove norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio, è opportuno differire l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento. Al fine di evitare oneri aggiuntivi per i fornitori, è opportuno che si possano continuare a immettere sul mercato le sostanze e le miscele già immesse sul mercato prima della fine del periodo di differimento, anche se non sono classificate ed etichettate conformemente al presente regolamento.

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli di cui all'articolo 4, paragrafo 8. A tal fine: a) armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose; b) prescrive l'obbligo per: i) i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; ii) i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; iii) i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di classificare le sostanze non immesse sul mercato soggette all'obbligo di registrazione o notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;

"Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli di sostanze e miscele, e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli di cui all'articolo 4, paragrafo 8. A tal fine: a) armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose; b) prescrive l'obbligo per: i) i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; ii) i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; iii) i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di classificare le sostanze non immesse sul mercato soggette all'obbligo di registrazione o notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;";

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 2 – punto 7 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 7 bis) e 38):

soppresso

 

7 bis) sostanza multi-costituente: una sostanza che contiene più di un costituente;

 

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 2 – punto 38 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

38 bis) ricarica: l'operazione attraverso la quale un consumatore o un utilizzatore professionale riempie il proprio contenitore, che funge da imballaggio, con una sostanza o miscela pericolosa offerta da un fornitore nel contesto di una transazione commerciale;

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 2 – punto 38 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

38 ter) stazione di ricarica: un luogo in cui un fornitore offre ai consumatori o agli utilizzatori professionali sostanze o miscele pericolose che possono essere acquistate tramite ricarica;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 bis) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato.

"Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato. Ove pertinente, è necessario tenere conto delle differenze di genere relative alla sensibilità alle sostanze chimiche.";

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Una sostanza multi-costituente contenente almeno un costituente, sotto forma di un singolo costituente, un'impurezza identificata o un additivo per il quale sono disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1, è esaminata secondo i criteri di cui al presente paragrafo, utilizzando le informazioni disponibili su detti costituenti e sulla sostanza, a meno che l'allegato I non contenga una disposizione specifica.

Una sostanza multi-costituente contenente più di un costituente, sotto forma di un singolo costituente, un'impurezza identificata o un additivo per il quale sono disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1, è esaminata e valutata secondo i criteri di cui al presente paragrafo, utilizzando le informazioni disponibili su detti costituenti noti al di sopra del limite di concentrazione applicabile e sulla sostanza stessa.

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per la valutazione delle sostanze multi-costituente a norma del capo 2 in relazione alle classi di pericolo "mutagenicità sulle cellule germinali", "cancerogenicità", "tossicità per la riproduzione", "proprietà di interferente endocrino per la salute umana" e "proprietà di interferente endocrino per l'ambiente" di cui all'allegato I, punti 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 e 4.2.3.1, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei singoli costituenti della sostanza.

Per la valutazione di tali sostanze che contengono più di un costituente a norma del capo 2 in relazione alle classi di pericolo "mutagenicità sulle cellule germinali", "cancerogenicità", "tossicità per la riproduzione", "interferenza con il sistema endocrino per la salute umana" e "interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente" di cui all'allegato I, punti 3.5., 3.6., 3.7., 3.11. e 4.2., il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei singoli costituenti noti, delle impurezze e degli additivi della sostanza.

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza multi-costituente stessa se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa che contiene più di un costituente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) le informazioni dimostrano proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o proprietà di interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente;

a) le informazioni dimostrano proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l'ambiente;

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni disponibili sulla sostanza multi-costituente stessa che mostrano l'assenza o la minore gravità di determinate proprietà non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa che contiene più di un costituente che mostrano l'assenza o la minore gravità di determinate proprietà non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per la valutazione delle sostanze multi-costituente a norma del capo 2 in relazione alle proprietà di "biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo" nelle classi di pericolo "pericoloso per l'ambiente acquatico", "persistente, bioaccumulabile e tossico", "molto persistente e molto bioaccumulabile", "persistente, mobile e tossico" e "molto persistente e molto mobile" di cui all'allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei singoli costituenti della sostanza.

Per la valutazione delle sostanze che contengono più di un costituente a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle proprietà di "biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo" nelle classi di pericolo "pericoloso per l'ambiente acquatico", "persistente, bioaccumulabile e tossico", "molto persistente e molto bioaccumulabile", "persistente, mobile e tossico" e "molto persistente e molto mobile" di cui all'allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei singoli costituenti noti, delle impurezze o degli additivi della sostanza.

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 6 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza multi-costituente stessa se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa che contiene più di un costituente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 6 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) le informazioni dimostrano proprietà di biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo.

a) le informazioni dimostrano proprietà di biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo e assenza di biodegradazione.

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni disponibili sulla sostanza multi-costituente stessa che mostrano l'assenza o la minore gravità di determinate proprietà non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa che contiene più di un costituente che mostrano l'assenza delle proprietà di cui alla lettera a) o la minore gravità delle stesse non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'articolo 5, paragrafo 3, non si applica alle sostanze contenenti più di un costituente di origine botanica rinnovabile che non sono modificate chimicamente o geneticamente e che non sono contemplate dal regolamento (UE) n. 1107/20091 bis o dal regolamento (UE) n. 528/20121 ter.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

 

1 ter Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 in relazione alle classi di pericolo "mutagenicità sulle cellule germinali", "cancerogenicità", "tossicità per la riproduzione", "proprietà di interferente endocrino per la salute umana" e "proprietà di interferente endocrino per l'ambiente" di cui all'allegato I, punti 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 e 4.2.3.1, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa.

Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle classi di pericolo "mutagenicità sulle cellule germinali", "cancerogenicità", "tossicità per la riproduzione", "proprietà di interferente endocrino per la salute umana" e "proprietà di interferente endocrino per l'ambiente" di cui all'allegato I, punti 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 e 4.2.3.1, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, qualora i dati sperimentali disponibili per la miscela stessa dimostrino proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o proprietà di interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente che non sono state identificate nelle informazioni disponibili sulla singola sostanza di cui al primo comma, anche questi dati sono presi in considerazione ai fini della valutazione della miscela di cui al primo comma.

Tuttavia, per il prodotto fitosanitario o il biocida per il quale devono essere soddisfatti rispettivamente i criteri di approvazione del regolamento CE n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012, per l'approvazione della sostanza attiva corrispondente, o qualora i dati sperimentali disponibili per la miscela stessa dimostrino proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o proprietà di interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente che non sono state identificate nelle informazioni disponibili sulla singola sostanza di cui al primo comma, anche i dati sulla miscela nel complesso sono presi in considerazione ai fini della valutazione della miscela di cui al primo comma.

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 in relazione alle proprietà di "biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo" nelle classi di pericolo "pericoloso per l’ambiente acquatico", "persistente, bioaccumulabile e tossico", "molto persistente e molto bioaccumulabile", "persistente, mobile e tossico" e "molto persistente e molto mobile" di cui all'allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa;

4. Per la valutazione delle miscele a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle proprietà di "biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo" nelle classi di pericolo "pericoloso per l’ambiente acquatico", "persistente, bioaccumulabile e tossico", "molto persistente e molto bioaccumulabile", "persistente, mobile e tossico" e "molto persistente e molto mobile" di cui all'allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza solo le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa";

 

Tuttavia, qualora i dati sperimentali disponibili per la miscela stessa dimostrino l'assenza di proprietà di biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo che non sono state individuate nelle informazioni pertinenti disponibili sulla singola sostanza di cui al primo comma, anche tali dati sono presi in considerazione ai fini della valutazione della miscela di cui al primo comma.

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Articolo 7

"Articolo 7

Sperimentazione su animali e sull'uomo

Sperimentazione non basata su animali, su animali e sull'uomo

1. Quando sono realizzate nuove prove ai fini del presente regolamento, le prove su animali ai sensi della direttiva 86/609/CEE sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati.

1. Quando sono realizzate nuove prove ai fini del presente regolamento, le prove su animali ai sensi della direttiva 86/609/CEE sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati.

2. Ai fini del presente regolamento sono vietate le prove su primati non umani.

2. Ai fini del presente regolamento sono vietate le prove su primati non umani.

3. Ai fini del presente regolamento non sono effettuate prove su esseri umani. I dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono tuttavia essere utilizzati ai fini del presente regolamento.

3. Ai fini del presente regolamento non sono effettuate prove su esseri umani. I dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono tuttavia essere utilizzati ai fini del presente regolamento.

 

4. Si tengono in considerazione anche le prove eseguite utilizzando le nuove metodologie di approccio.";

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) all'articolo 9, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

(Non concerne la versione italiana) 

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se i criteri di cui al paragrafo 1 non possono essere applicati direttamente alle informazioni identificate disponibili, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle procedono a una valutazione determinando la forza probante dei dati in base al giudizio di esperti, secondo quanto disposto nell'allegato I, punto 1.1.1, del presente regolamento, considerando tutte le informazioni disponibili utili a determinare i pericoli della sostanza o della miscela, e in conformità delle disposizioni dell'allegato XI, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

3. Se i criteri di cui al paragrafo 1 non possono essere applicati direttamente alle informazioni identificate disponibili o se le proprietà sono definite da criteri multipli, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle procedono a una valutazione determinando la forza probante dei dati in base al giudizio di esperti, secondo quanto disposto nell'allegato I, punto 1.1.1, del presente regolamento, considerando tutte le informazioni disponibili utili a determinare i pericoli della sostanza o della miscela, e in conformità delle disposizioni dell'allegato XI, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 17

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(7 bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

Articolo 17

"Articolo 17

Disposizioni generali

Disposizioni generali

1.  Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

1.  Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;

a)  nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;

b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;

b)  la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;

c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;

c)  gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;

d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;

d)  se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;

e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;

e)  se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;

f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;

f)  se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;

g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;

g)  se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;

h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.

h)  se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.

 

h bis)  se del caso, un link all'etichetta digitale in cui sono reperibili ulteriori informazioni.

2.  L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

2.  L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

 

Le informazioni di cui al paragrafo 1), lettere h) e h bis), possono essere fornite nelle pagine interne dell'etichetta pieghevole.";

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(7 ter) all'articolo 18, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b)  l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione.

"b) l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, all'interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, all'interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione, alle classi di pericolo persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT), molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), persistente, mobile e tossico (PMT) e molto persistente e molto mobile (vPvM).";

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 25 – paragrafi 2 e 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 bis) all’articolo 25, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2.  Nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari è indicato se una sostanza o miscela classificata come pericolosa rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE. L'indicazione è formulata conformemente all'allegato II, parte 4, e all'allegato III, parte 3, del presente regolamento.

"2.  Nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari è indicato se una sostanza o miscela classificata come pericolosa rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012. L'indicazione è formulata conformemente all'allegato II, parte 4, e all'allegato III, parte 3, del presente regolamento.

3.  Il fornitore può riportare nell'apposita sezione dell'etichetta informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che esse non rendano più difficile l'identificazione degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a g), e forniscano ulteriori precisazioni senza contraddire o mettere in dubbio la validità delle informazioni contenute in tali elementi.

3.  Il fornitore può riportare nell'apposita sezione dell'etichetta informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 7, a condizione che esse non rendano più difficile l'identificazione degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a g), e forniscano ulteriori precisazioni senza contraddire o mettere in dubbio la validità delle informazioni contenute in tali elementi.

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Le norme specifiche di etichettatura di cui all'allegato II, parte 2, si applicano alle miscele contenenti sostanze di cui al medesimo allegato.

Le norme specifiche di etichettatura di cui all'allegato II, parte 2, si applicano alle miscele contenenti sostanze di cui al medesimo allegato. Le indicazioni sono formulate conformemente all'allegato III, parte 3, e sono riportate nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari. L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore della miscela.

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) all'articolo 31, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

(13) all'articolo 31, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.

1. L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.

 

L'etichetta può anche essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole.

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili. Essi sono formattati conformemente all'allegato I, punto 1.2.1.;

3. Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili.

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 32 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(13 bis) all'articolo 32, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. Gli elementi dell'etichetta derivanti dalle disposizioni previste in altri atti comunitari figurano nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari sull'etichetta di cui all'articolo 25.

"6. Se gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono forniti mediante un'etichetta pieghevole, la prima pagina contiene almeno le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere e), f) e g) in tutte le lingue ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, insieme a un riferimento alle informazioni supplementari fornite nella pagina o nelle pagine interne.";

Emendamento  47

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 34 ter – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'etichetta digitale è accessibile gratuitamente, senza necessità di registrarsi, di scaricare o installare applicazioni o di attivare una password;

(d) l'etichetta digitale è accessibile gratuitamente, senza necessità di registrarsi, di scaricare o installare applicazioni specifiche o di attivare una password;

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 35 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali in stazioni di ricarica solo se, oltre alle prescrizioni di cui ai titoli III e IV, sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, punto 3.4.;

2 bis. Le sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali in stazioni di ricarica solo se, oltre alle prescrizioni di cui ai titoli III e IV, sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, punto 3.4.

 

Il presente paragrafo non si applica alle sostanze o alle miscele pericolose fornite al pubblico senza imballaggio a norma dell'articolo 29, paragrafo 3.

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un'autorità competente può presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta ovvero una proposta di revisione.

Un'autorità competente può presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta ovvero una proposta di revisione.

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può chiedere all'agenzia o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002* di elaborare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta ovvero una proposta di revisione. La Commissione può successivamente presentare la proposta all'agenzia.

La Commissione può chiedere all'agenzia o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002* di elaborare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta ovvero una proposta di revisione. La Commissione può successivamente presentare la proposta all'agenzia.

 

L'agenzia e l'autorità possono, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica alla Commissione e agli Stati membri sulle sostanze o un gruppo di sostanze per le quali potrebbe essere necessaria una classificazione armonizzata per proteggere la salute umana e animale e l'ambiente.

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le proposte di cui al primo e al secondo comma sono presentate nel formato di cui all'allegato VI, parte 2, e contengono le pertinenti informazioni di cui all'allegato VI, parte 1.

Le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze di cui al primo e al secondo comma sono presentate nel formato di cui all'allegato VI, parte 2, e contengono le pertinenti informazioni di cui all'allegato VI, parte 1.

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"Ogni qualvolta un'autorità competente o la Commissione lo ritenga scientificamente giustificato e possibile, le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate danno priorità a gruppi di sostanze piuttosto che a singole sostanze.";

Emendamento  53

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di sostanze possono presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta, a condizione che per tali sostanze non vi sia una voce nell'allegato VI, parte 3, in relazione alla classe di pericolo o alla differenziazione interessata dalla proposta.;

I fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di sostanze possono presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta, a condizione che per tali sostanze non vi sia una voce nell'allegato VI, parte 3, in relazione alla classe di pericolo o alla differenziazione interessata dalla proposta. Se una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate riguarda un gruppo di sostanze, queste ultime sono raggruppate sulla base di criteri scientifici chiari, compresi la somiglianza strutturale e profili di pericolo simili basati su dati probanti.

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 37 – paragrafo 2 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro una settimana dal ricevimento della notifica, l'agenzia pubblica il nome e, se del caso, i numeri CE e CAS della sostanza o delle sostanze, lo stato della proposta e il nome del notificante. L'agenzia aggiorna le informazioni sullo stato della proposta al termine di ogni fase del processo di cui all'articolo 37, paragrafi 4 e 5.

Entro una settimana dal ricevimento della notifica, l'agenzia pubblica il nome, i numeri CE e CAS della sostanza o delle sostanze e, se del caso, lo stato della proposta e il nome del notificante. L'agenzia aggiorna le informazioni sullo stato della proposta al termine di ogni fase del processo di cui all'articolo 37, paragrafi 4 e 5.

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera e

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta senza indebito ritardo atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare l'allegato VI includendovi sostanze unitamente ai pertinenti elementi di classificazione ed etichettatura e, se del caso, ai limiti di concentrazione specifici, ai fattori M o alle stime della tossicità acuta di cui alla tabella 3 dell'allegato VI, parte 3.

La Commissione adotta, entro dodici mesi dalla pubblicazione del parere del comitato per la valutazione di rischi, atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare l'allegato VI includendovi sostanze o miscele unitamente ai pertinenti elementi di classificazione ed etichettatura e, se del caso, ai limiti di concentrazione specifici, ai fattori M o alle stime della tossicità acuta di cui alla tabella 3 dell'allegato VI, parte 3.

Emendamento  56

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera e

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 37 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle che abbiano nuove informazioni che possono portare a una modifica dell'etichettatura e degli elementi di classificazione armonizzati di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, presentano una proposta conformemente al paragrafo 2, secondo comma, all'autorità competente di uno degli Stati membri in cui le sostanze sono immesse sul mercato.

(Non concerne la versione italiana) 

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera f

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 37 – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare la tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del presente regolamento includendovi sostanze quali interferenti endocrini di categoria 1 per la salute umana, interferenti endocrini di categoria 1 per l'ambiente, sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, unitamente ai pertinenti elementi di classificazione ed etichettatura se, al... [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) … della Commissione ossia l'atto delegato sulle nuove classi di pericolo - riferimento da inserire dopo l'adozione], dette sostanze sono state incluse nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Entro il 1° gennaio 2026, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare la tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del presente regolamento includendovi sostanze quali interferenti endocrini di categoria 1 per la salute umana, interferenti endocrini di categoria 1 per l'ambiente, sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili, unitamente ai pertinenti elementi di classificazione ed etichettatura se, al 1° gennaio 2025, dette sostanze sono state incluse nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Emendamento  58

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20– lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) se del caso, il motivo della divergenza rispetto alla classificazione più severa per classe di pericolo inclusa nell'inventario di cui all'articolo 42;

g) se del caso, e senza che sia necessario acquisire nuovi dati o condurre nuovi studi, il motivo della divergenza rispetto alla classificazione più severa per classe di pericolo inclusa nell'inventario di cui all'articolo 42;

Emendamento  59

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20– lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 40 – paragrafo 1– comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) se del caso, il motivo dell'introduzione di una classificazione più severa per classe di pericolo rispetto a quelle incluse nell'inventario di cui all'articolo 42.;

h) se del caso, e senza che sia necessario acquisire nuovi dati o condurre nuovi studi, il motivo dell'introduzione di una classificazione più severa per classe di pericolo rispetto a quelle incluse nell'inventario di cui all'articolo 42.";

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 41

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(20 bis) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

Articolo 41

"Articolo 41

Voci concordate

Voci concordate

Se la notifica di cui all'articolo 40, paragrafo 1, ha come conseguenza l'iscrizione nell'inventario di cui all'articolo 42 di più voci per una stessa sostanza, i notificanti e i dichiaranti si adoperano per concordare una voce da includere nell'inventario. I notificanti informano l'agenzia di conseguenza.

Se la notifica di cui all'articolo 40, paragrafo 1, ha come conseguenza l'iscrizione nell'inventario di cui all'articolo 42 di più voci per una stessa sostanza, i notificanti e i dichiaranti si adoperano per concordare una voce da includere nell'inventario. I notificanti informano l'agenzia di conseguenza. Nel caso in cui i notificanti e i dichiaranti non riescano a raggiungere un accordo a causa di divergenze sul livello di dati scientifici a sostegno della classificazione e dell'etichettatura della stessa sostanza, prevarrà la classificazione più protettiva.";

Emendamento  61

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti informazioni sono pubblicate gratuitamente online:

Le seguenti informazioni sono pubblicate gratuitamente online in un formato di facile utilizzo:

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), a meno che un notificante non giustifichi debitamente i motivi per cui la pubblicazione sarebbe potenzialmente lesiva dei suoi interessi commerciali o degli interessi commerciali di un'altra parte interessata;

a) le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a);

Emendamento  63

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) all'articolo 42 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

 

"3 bis.  Se ritiene che una voce sia incompleta, inesatta o obsoleta, l'agenzia la rimuove dall'inventario dopo averne informato il notificante.";

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo -43 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) è inserito l'articolo -43 seguente:

 

"Articolo -43

 

Diritto di richiedere l'intervento delle autorità competenti e della Commissione

 

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, individualmente o in associazione, ha il diritto di presentare alle autorità competenti di cui all'articolo 43 o alla Commissione prove fondate, quali studi sottoposti a valutazione inter pares, dati sul biomonitoraggio umano o dati sul monitoraggio ambientale, sulle proprietà pericolose di una sostanza o miscela, o di più sostanze o miscele, che dimostrino che le proprietà pericolose di una sostanza o miscela, o di più sostanze o miscele, potrebbero non essere state sufficientemente considerate nel processo di classificazione o etichettatura.

 

2.  Le autorità competenti o la Commissione valutano con diligenza e imparzialità le informazioni presentate a norma del paragrafo 1, aggiungendo le prove presentate a tutti le altre prove disponibili secondo un approccio basato sulla forza probante dei dati.

 

3.  Se le prove presentate dimostrano la non conformità a una o più prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, sono avviate misure di esecuzione a norma dell'articolo 47.

 

4.  Se la valutazione ha dimostrato che la sostanza soddisfa i criteri di classificazione in una delle classi di pericolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, l'autorità competente o la Commissione avviano un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate. Se la valutazione ha evidenziato un uso ampiamente dispersivo e/o un'esposizione dei consumatori alla sostanza o miscela in questione, l'autorità competente o la Commissione avvia una procedura di gestione del rischio a norma dell'articolo 59, dell'articolo 69 o dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1907/2006. Se la valutazione ha evidenziato una mancanza di informazioni sul rischio per la salute o per l'ambiente rappresentato da una sostanza o miscela pericolosa, l'autorità competente o la Commissione chiede alle imprese o a qualsiasi altro soggetto interessato di fornire maggiori informazioni, al fine di adottare, se necessario, misure di gestione del rischio ai sensi dei titoli VI, VII o VIII del regolamento (UE) n. 1907/2006.

 

5.  Se le prove presentate avrebbero dovuto essere incluse nel fascicolo di registrazione presentato a norma del regolamento (UE) n. 1907/2006, ma sono state omesse dal dichiarante, sono avviate misure di esecuzione a norma dell'articolo 126 del regolamento (UE) n. 1907/2006 nei confronti dei dichiaranti la cui registrazione non è conforme.

 

6.  Entro sei mesi, l'autorità competente o la Commissione informano le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 del proprio parere sulle prove e sulle preoccupazioni presentate a norma del paragrafo 1 e delle misure che intendono adottare per rispondere a tali preoccupazioni, fornendo le ragioni del parere raggiunto e delle misure proposte.

 

7.  Le autorità competenti e la Commissione pubblicano una relazione annuale sulle richieste ricevute e sul loro trattamento."

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo -43 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quater) è aggiunto l'articolo -43 bis seguente:

 

"Articolo -43 bis

 

Accesso alla giustizia

 

1.  Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia presentato una preoccupazione motivata a norma dell'articolo -43 bis ha accesso a una procedura amministrativa o giudiziaria volta a riesaminare la legalità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente pertinente ai sensi del presente regolamento.

 

2.  Gli Stati membri garantiscono l'accesso a procedure amministrative o giudiziarie per il riesame delle loro decisioni, atti e omissioni, conformemente al diritto o alle prassi nazionali. Le decisioni, gli atti e le omissioni della Commissione sono sottoposti a riesame conformemente al regolamento (UE) n. 1367/2006.

 

3.  Le procedure di cui al paragrafo 2 sono giuste, eque, tempestive e non eccessivamente onerose e prevedono meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.";

 

Emendamento  66

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 48 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa riporta il pertinente pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo.

1. La pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa riporta il pertinente pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo. La pubblicità di una sostanza destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura "leggere e seguire sempre le informazioni sull'etichetta del prodotto".

Emendamento  67

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 48 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o disciplinata dall'articolo 25, paragrafo 6, riporta il pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo.

2. La pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o disciplinata dall'articolo 25, paragrafo 6, riporta il pittogramma di pericolo, l'avvertenza, la classe di pericolo e le indicazioni di pericolo. La pubblicità di una miscele destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura "leggere e seguire sempre le informazioni sull'etichetta del prodotto".

Emendamento  68

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. È vietato l'uso di asserzioni ambientali quali definite all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE.

Emendamento  69

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 25 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-a) all'articolo 50, paragrafo 2, la lettera a) è così modificata:

a)  fornisce all'industria orientamenti e strumenti tecnici e scientifici, ove opportuno, in merito all'osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

"a) fornisce all'industria orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati, ove opportuno, in merito all'osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

Emendamento  70

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 25 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici relativi al funzionamento e all'applicazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell'articolo 44.;

b) fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati relativi al funzionamento e all'applicazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell'articolo 44.";

Emendamento  71

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 25 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo) e 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

 

"3 bis. L'agenzia è dotata di risorse adeguate per sostenere il suo lavoro.

 

3 ter. Al fine di fornire competenze adeguate, sostegno e valutazioni scientifiche approfondite, è garantito un finanziamento appropriato e stabile per l'agenzia.";

Emendamento  72

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 53 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-a) all'articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  La Commissione può modificare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12 l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l'articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l'ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all'utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l'evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 3. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all'articolo 54, paragrafo 4.

"1.  La Commissione può modificare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12 l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l'articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche al fine di promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze e le miscele comportano, tenendo in debito conto l'ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all'utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l'evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 3. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all'articolo 54, paragrafo 4."

Emendamento  73

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 53 – paragrafo 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare il punto 1.6 dell'allegato I al fine di adeguare gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 2, al progresso tecnico o al livello di maturità digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione. Nell'adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto delle esigenze della società e di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare il punto 1.6 dell'allegato I al fine di adeguare gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 2, al progresso tecnico o al livello di maturità digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione. Nell'adottare gli atti delegati la Commissione garantisce un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e tiene conto delle esigenze della società. La Commissione provvede affinché le informazioni critiche per la protezione della salute umana e dell'ambiente siano facilmente accessibili sull'etichetta.

Emendamento  74

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 53 – paragrafo 1 ter – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione;

d) tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione, nonché della disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni sulle sostanze chimiche;

Emendamento  75

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 53 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione o gli Stati membri che agiscono nell'interesse dell'Unione, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, promuovono a livello di Nazioni Unite l'armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura degli interferenti endocrini per la salute umana, interferenti endocrini per l'ambiente, delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM), nonché di metodi di prova alternativi.;

2. La Commissione o gli Stati membri che agiscono nell'interesse dell'Unione, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, promuovono a livello di Nazioni Unite l'armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura degli interferenti endocrini per la salute umana, interferenti endocrini per l'ambiente, delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM), nonché lo sviluppo di criteri per le sostanze immunotossiche e neurotossiche e di metodi di prova alternativi, compresi nuovi approcci metodologici e in particolare metodi alternativi alla sperimentazione animale, al fine di affrontare le classi di pericolo esistenti ed emergenti.";

Emendamento  76

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 53 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione valuta periodicamente l'evoluzione di metodi di prova alternativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la classificazione delle sostanze e delle miscele.

3. La Commissione promuove e valuta, almeno ogni tre anni, l'evoluzione di metodi di prova alternativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la classificazione delle sostanze e delle miscele, compresi nuovi approcci metodologici e in particolare metodi alternativi alla sperimentazione animale, e adotta atti delegati conformemente all'articolo 53 bis, al fine di aggiornare, se del caso, l'allegato I del presente regolamento per tenere conto di tali progressi tecnici. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 53 bis per aggiornare l'allegato I del presente regolamento entro dodici mesi dall'inclusione di dati provenienti da sperimentazioni non basate sugli animali nei criteri di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello delle Nazioni Unite.";

Emendamento  77

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) all'articolo 53, il paragrafo 3 bis è così modificato:

 

"3 bis. La Commissione valuta l'introduzione di criteri di pericolosità per l'immunotossicità e la neurotossicità entro il 31 dicembre 2025 e, se del caso, adotta atti delegati conformemente all'articolo 53 bis. La Commissione promuove la rapida introduzione di tali classi di pericolo nel GHS delle Nazioni Unite."

Emendamento  78

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 53 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 1, 1bis e 1 ter, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].;

Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 1, 1bis, 1 ter, 3 e 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].;

Emendamento  79

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 53 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La delega di potere di cui all'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.;

La delega di potere di cui all'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 3 e 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Emendamento  80

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 53 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 53, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.;

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 5, 7 e 8, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 53, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 3 o 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.;

Emendamento  81

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 54 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 54 bis

 

Clausola di riesame

 

Entro il ... [inserire la data corrispondente a quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'identificazione e l'esame delle sostanze contenenti più di un costituente di origine botanica rinnovabile di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";

Emendamento  82

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 61 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 10, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 25, paragrafi 6 e 9, agli articoli 29, 30 e 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, all'allegato II, parti 3 e 5, all'allegato VIII, parte A, punto 2.4, primo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, prima riga della tabella 3, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo comma, all'allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, a seconda dei casi, d'applicazione al... [OP: inserire la data corrispondente alla data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], che erano state immesse sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 18 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [OP: completare il riferimento nella nota a piè di pagina con il riferimento al presente regolamento] fino al … [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 42 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Le sostanze che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 10, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 25, paragrafi 6 e 9, agli articoli 29, 30 e 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, all'allegato II, parti 3 e 5, all'allegato VIII, parte A, punto 2.4, primo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, prima riga della tabella 3, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo comma, all'allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, a seconda dei casi, d'applicazione al... [OP: inserire la data corrispondente alla data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], che erano state immesse sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 18 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [OP: completare il riferimento nella nota a piè di pagina con il riferimento al presente regolamento] fino al … [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 42 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento  83

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30 – lettera a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 61 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a) all'articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"7 bis.  Le miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 10, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 25, paragrafi 6 e 9, agli articoli 29, 30 e 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, all'allegato II, parti 3 e 5, all'allegato VIII, parte A, punto 2.4, primo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo comma, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, prima riga della tabella 3, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo comma, all'allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, a seconda dei casi, d'applicazione al... [OP: inserire la data corrispondente alla data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], che erano state immesse sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 24 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono esenti dall'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [OP: completare il riferimento nella nota a piè di pagina con il riferimento al presente regolamento] fino al … [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 48 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento]."

Emendamento  84

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai diciotto mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento]:

2. Le seguenti disposizioni si applicano alle sostanze e alle miscele a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai diciotto mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento]:

Emendamento  85

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le seguenti disposizioni si applicano alle miscele a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 24 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento]: a) articolo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12), 15), 16), 20), 21), 23) e 24); b) allegato I, punti 2, 3, 7, 9 e 10; c) allegato II; d) allegato III, punti 1 quater, 2, 3, e 4.

Emendamento  86

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 10, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 25, paragrafi 6 e 9, agli articoli 29, 30 e 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, all'allegato II, parti 3 e 5, all'allegato VIII, parte A, punto 2.4, primo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, prima riga della tabella 3, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo capoverso, all'allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 a seconda dei casi, d'applicazione al... [OP: inserire la data corrispondente alla data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 17 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dalle seguenti disposizioni del presente regolamento:

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 10, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 25, paragrafi 6 e 9, agli articoli 29, 30 e 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, all'allegato II, parti 3 e 5, all'allegato VIII, parte A, punto 2.4, primo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, prima riga della tabella 3, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo capoverso, all'allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 a seconda dei casi, d'applicazione al... [OP: inserire la data corrispondente alla data del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento], le sostanze fino al ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e le miscele fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo ai 35 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] possono essere classificate, etichettate e imballate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dalle seguenti disposizioni del presente regolamento:

Emendamento  87

 

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4 – tabella 1.3 – riga 2

Non superiore a 3 litri:

Possibilmente almeno 52x74

Non inferiori a 10x10

Possibilmente almeno 16x16

8 pt

 

Non superiore a 3 litri:

Possibilmente almeno 52x74

Non inferiori a 10x10

Possibilmente almeno 16x16

1,4 (altezza x in millimetri)

Emendamento  88

 

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4 – tabella 1.3 – riga 3

Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:

Almeno 74x105

Almeno 23x23

12 pt

 

 

Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:

Almeno 74x105

Almeno 23x23

1,8 (altezza x in millimetri)

Emendamento  89

 

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4 – tabella 1.3 – riga 4

Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:

Almeno 105x148

Almeno 32x32

16 pt

Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:

Almeno 105x148

Almeno 32x32

2,4 (altezza x in millimetri)

Emendamento  90

 

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.4 – tabella 1.3 – riga 5

Superiore a 500 litri:

Almeno 148x210

Almeno 46x46

20 pt";

Superiore a 500 litri:

Almeno 148x210

Almeno 46x46

3,0 (altezza x in millimetri)";

Emendamento  91

 

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato I – parte 1 – punto 1.2.1.5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) nell'allegato I, parte I, è aggiunto il punto seguente:

 

"1.2.1.5. bis

Per le etichette multilingue, le lingue sono elencate in modo logico, ad esempio in ordine alfabetico."

Emendamento  92

 

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 9

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato II – parte 1 – punto 1.5.2.4.1. – lettera b – punto iv bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis) gravi danni oculari, categoria 1/irritazione oculare, categoria 2;

Emendamento  93

 

Proposta di regolamento

Allegato I – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato I – parte 1 – punto 1.5.2.4.1. – lettera b – punto v bis (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis) sensibilizzazione cutanea, categoria 1 (sottocategorie 1A e 1B);

Emendamento  94

 

Proposta di regolamento

Allegato II – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato II – parte 3 – punto 3.1.1.1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 bis) l'allegato II, parte 3, punto 3.1.1.1., del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

3.1.1.1.Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) o grave danno oculare (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

Emendamento  95

 

Proposta di regolamento

Allegato II – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato II – parte 3 – punto 3.2.1.

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 bis) Nell'allegato II, parte 3, il punto 3.2.1. è sostituito dal seguente:

3.2.1. Imballaggi che devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto

"3.2.1. Imballaggi che devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto

Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate per tossicità acuta, corrosive per la pelle, mutagene per le cellule germinali di categoria 2, cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzanti delle vie respiratorie, STOT di categoria 1 o 2, pericolose in caso di aspirazione, gas infiammabili, liquidi infiammabili di categoria 1 o 2, solidi infiammabili, l'imballaggio, di qualunque capienza reca un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto.

Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate come presentanti pericoli di tossicità acuta, corrosione della pelle/irritazione cutanea, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, interferenza con il sistema endocrino per la salute umana di categoria 2, interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente di categoria 2, mutagenicità per le cellule germinali di categoria 2, cancerogenicità di categoria 2, tossicità per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzazione cutanea o delle vie respiratorie, STOT di categoria 1 o 2, come pericolose in caso di aspirazione, come gas infiammabili, liquidi infiammabili di categoria 1 o 2, o solidi infiammabili l'imballaggio di qualunque capienza reca un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto. "

Emendamento  96

 

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato II – parte 3 – punto 3.4. – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) un'etichetta è apposta saldamente in un punto visibile della stazione di ricarica e con caratteri senza grazie e di dimensioni che la rendano facilmente leggibile;

b) un'etichetta è apposta saldamente in un punto visibile della stazione di ricarica e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 31;

Emendamento  97

 

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato II – parte 3 – punto 3.4. – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) un'etichetta è disponibile, gratuitamente per i consumatori, presso la stazione di ricarica sotto forma di autoadesivo da apporre sul contenitore utilizzato dal consumatore. Se le stazioni di ricarica forniscono diverse sostanze o miscele, le etichette devono identificare in modo semplice e chiaro a quale sostanza o miscela fornita dalla stazione di ricarica corrispondono;

Emendamento  98

 

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato II – parte 3 – punto 3.4. – lettera k – punto iv bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis) gravi danni oculari, categoria 1/irritazione oculare, categoria 2;

Emendamento  99

 

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato II – parte 3 – punto 3.4. – lettera k – punto v bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis) sensibilizzazione cutanea, categoria 1 (sottocategorie 1A e 1B);

 

Emendamento  100

 

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato VI

 

Testo in vigore

Emendamento

 

l'allegato VI è così modificato:

ALLEGATO VI

"ALLEGATO VI

Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose

Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose

PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE

PARTE 2: FASCICOLI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA ARMONIZZATE

In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate.

In questa parte sono esposti i principi generali per la preparazione dei fascicoli per mezzo dei quali sono proposte e giustificate la classificazione e l'etichettatura armonizzate.

Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli.

Le parti pertinenti delle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono utilizzate per la metodologia e il formato dei fascicoli.

Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio.

Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione le informazioni pertinenti tratte dai fascicoli di registrazione e possono essere utilizzate altre informazioni disponibili. Per le informazioni sui pericoli che non sono state comunicate in precedenza all'agenzia, è incluso nel fascicolo un sommario esauriente dello studio.

Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:

Un fascicolo relativo alla classificazione e all'etichettatura armonizzate si compone dei seguenti elementi:

— Proposta La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

— Proposta La proposta precisa l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

— Giustificazione per la classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nelle parti da 2 a 5 tenendo in considerazione i principi generali della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento è effettuato e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.

 

— Giustificazione per il raggruppamento delle sostanze proposto per la classificazione e l'etichettatura armonizzate.

 

Qualora venga presentata una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per un gruppo di sostanze, il fascicolo include una giustificazione scientifica.

— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario

— Giustificazione per altri effetti a livello comunitario

Per altri effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello comunitario. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma delle direttive 91/414/CEE o 98/8/CE.

Per altri effetti diversi da cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, interferenza endocrina per la salute umana e per l'ambiente, bioaccumulabilità, persistenza e tossicità (PBT), proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT), molto persistenti e molto mobili (vPvM) e sensibilizzazione per le vie respiratorie deve essere fornita la giustificazione della necessità di un'azione a livello unionale. Tale criterio non si applica a una sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012."


 

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Riferimenti

COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD)

Presentazione della proposta al PE

19.12.2022

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

13.2.2023

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

ITRE

13.2.2023

IMCO

13.2.2023

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

ITRE

24.1.2023

IMCO

1.3.2023

 

 

Relatori

 Nomina

Maria Spyraki

3.2.2023

 

 

 

Esame in commissione

22.3.2023

4.5.2023

 

 

Approvazione

11.9.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

63

10

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Catherine Amalric, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Angela Danzì, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Heléne Fritzon, Gianna Gancia, Andreas Glueck, Catherine Griset, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Nikos Papandreou, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Achille Variati, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

João Albuquerque, Milan Brglez, Catherine Chabaud, Radan Kanev, Ska Keller, Danilo Oscar Lancini, Marlene Mortler, Max Orville, Manuela Ripa

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Rasmus Andresen, Marie Dauchy, Paola Ghidoni, Maria-Manuel Leitão-Marques, Thomas Waitz, Maria Walsh

Deposito

21.9.2023

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

63

+

NI

Maria Angela Danzì, Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth

PPE

Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Radan Kanev, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Marlene Mortler, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Maria Walsh, Pernille Weiss

Renew

Catherine Amalric, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Andreas Glueck, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Max Orville, Erik Poulsen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds, Emma Wiesner, Michal Wiezik

S&D

João Albuquerque, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Papandreou, Sándor Rónai, Günther Sidl, Achille Variati, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Marina Mesure, Silvia Modig

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Ska Keller, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Manuela Ripa, Thomas Waitz

 

10

-

ECR

Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Aurélia Beigneux, Marie Dauchy, Gianna Gancia, Paola Ghidoni, Catherine Griset, Danilo Oscar Lancini, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone

 

1

0

ECR

Sergio Berlato

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2023
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