RELAZIONE sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

27.9.2023 - (07307/2022 – C9-0405/2022 – 2022/0906(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatrice: Ilana Cicurel 


Procedura : 2022/0906(COD)
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A9-0278/2023
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

(07307/2022 – C9-0405/2022 – 2022/0906(COD))

 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la richiesta della Corte di giustizia presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (07307/2022),

 visti l'articolo 256, paragrafo 3, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali gli è stato presentato il progetto di atto (C9-0405/2022),

 visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere della Commissione (COM(2023)0135),

 visti gli articoli 50 e 59 del suo regolamento,

 visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

 vista la relazione della commissione giuridica (A9-0278/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]

al progetto della Corte di giustizia

---------------------------------------------------------

 

 


REGOLAMENTO (EU, Euratom) 2022/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 256, paragrafo 3, e l'articolo 281, secondo comma,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

 

vista la richiesta della Corte di giustizia del 30 novembre 2022,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere della Commissione europea del …,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

 

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'invito che il Parlamento europeo e il Consiglio le hanno rivolto il 16 dicembre 2015[1], la Corte di giustizia ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, il 14 dicembre 2017, una relazione sulle eventuali modifiche nella ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sebbene, in detta relazione, la Corte di giustizia abbia ritenuto che non occorresse, all'epoca, proporre modifiche quanto al trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte ai sensi di detto articolo 267, essa ha nondimeno sottolineato, in tale relazione, che un successivo trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale in talune materie specifiche non poteva essere escluso qualora il numero e la complessità delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte fossero diventati tali da imporlo in nome di una buona amministrazione della giustizia. Un siffatto trasferimento corrisponde, del resto, alla volontà degli autori del trattato di Nizza, che hanno inteso rafforzare l'efficacia del sistema giurisdizionale dell'Unione prevedendo la possibilità di un coinvolgimento del Tribunale nel trattamento di tali domande.

(2) Le statistiche della Corte di giustizia evidenziano un aumento sia del numero di cause pregiudiziali pendenti, sia della durata media di trattamento di tali cause. Poiché le questioni pregiudiziali devono essere trattate celermente per consentire ai giudici nazionali di garantire il diritto a un ricorso effettivo, la situazione attuale non è sostenibile. Questa situazione è legata non soltanto all'elevato numero di domande di pronuncia pregiudiziale di cui la Corte di giustizia è investita annualmente, ma altresì alla grande complessità e alla particolare delicatezza di un crescente numero di questioni sottoposte dinanzi a tale organo giurisdizionale. Al fine di consentire alla Corte di giustizia di continuare ad adempiere alla propria missione, anche nel salvaguardare e rafforzare l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione, così come nel garantire l'elevatissima qualità delle decisioni della Corte di giustizia, occorre, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, avvalersi della possibilità prevista all'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e trasferire al Tribunale la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea ("statuto").

 

(2 bis) Il trasferimento al Tribunale di parte della competenza pregiudiziale dovrebbe consentire alla Corte di giustizia di dedicare più tempo e risorse all'esame delle domande pregiudiziali più complesse e sensibili e, in tale contesto, di approfondire il dialogo con i giudici europei. Tale dialogo rafforzato dovrebbe in particolare essere basato su un maggiore ricorso al meccanismo previsto dall'articolo 101 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che consente a quest'ultima di chiedere chiarimenti al giudice del rinvio entro il termine da essa fissato, oltre alle memorie o alle osservazioni depositate dagli interessati di cui all'articolo 23 dello statuto.

 

(2 ter) In tale contesto, e poiché la Corte di giustizia è sempre più chiamata a pronunciarsi su questioni di natura costituzionale e relative ai diritti umani e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), è opportuno rafforzare la trasparenza e l'apertura del processo giudiziario. A tale fine, lo statuto dovrebbe essere modificato per garantire che tutti i documenti depositati presso il cancelliere dalle parti o da terzi in relazione a un'istanza siano accessibili al pubblico su richiesta. Ciò sarebbe conforme al principio di un processo decisionale aperto. La trasparenza aumenta la responsabilità e costruisce la fiducia nell'Unione e nel diritto europeo. In particolare, nei procedimenti pregiudiziali, consentire l'accesso ai fascicoli permetterà ad altri giudici nazionali di valutare meglio la necessità di proporre ulteriori rinvii, riducendo in tal modo il carico di lavoro complessivo per la Corte di giustizia. Tale accesso dovrebbe essere concesso conformemente alle modalità e alle eccezioni previste dallo statuto, al fine di preservare la calma e la dignità delle deliberazioni giudiziarie e garantire la tutela dell'interesse pubblico e dei diritti fondamentali, come quelli sanciti dall'articolo 16 TFUE e dall'articolo 8 della Carta che prevedono la protezione dei dati di carattere personale, dall'articolo 7 della Carta che tutela il diritto alla vita privata e familiare e alle comunicazioni e dall'articolo 339 TFUE, che impone alle istituzioni di rispettare il segreto professionale.

 

(3) A seguito della riforma del quadro giudiziario dell'Unione derivante dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio[1bis], il Tribunale è allo stato attuale in grado di far fronte all'aumento del carico di lavoro derivante da tale trasferimento di competenze pregiudiziali.

 

(4) Per motivi di certezza del diritto, le materie nelle quali è attribuita la competenza pregiudiziale al Tribunale devono essere chiaramente circoscritte e sufficientemente distinguibili dalle altre materie. Inoltre, in tali materie la Corte di giustizia deve aver sviluppato una consistente giurisprudenza, che possa guidare il Tribunale nell'esercizio della sua competenza pregiudiziale.

 

(5) Le materie specifiche devono inoltre essere determinate tenendo conto della necessità di dispensare la Corte di giustizia dall'esame di un numero di cause pregiudiziali sufficientemente significativo, garantendo così un sostanziale alleggerimento del suo carico di lavoro.

 

(6) Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata rispondono all'insieme dei summenzionati criteri per poter essere considerate materie specifiche ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

(7) Lo stesso vale per quanto riguarda la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri nonché il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Oltre al fatto che anche queste due materie soddisfano i summenzionati criteri, il Tribunale è perfettamente in grado di statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale rientranti in tali materie dal momento che il loro contesto fattuale e tecnico determina, in larga misura, l'interpretazione utile delle disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione.

 

(8) Tenendo presente il criterio sostanziale applicabile alla ripartizione della competenza pregiudiziale tra la Corte di giustizia e il Tribunale, è importante, per motivi di certezza del diritto e di celerità, evitare che i giudici del rinvio debbano essi stessi, decidere quale giudice è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale. Ogni domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere pertanto presentata dinanzi alla Corte di giustizia, che dovrebbe stabilire, secondo le modalità che saranno precisate nel suo regolamento di procedura, se la stessa rientri esclusivamente in una o più materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, pertanto, se quest'ultima debba essere rinviata al Tribunale. ▌

(8 bis) La Corte dovrebbe continuare a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale che, sebbene possano essere collegate a tali materie specifiche, riguardano anche altre materie, dal momento che l'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, TFUE non prevede alcuna possibilità di trasferire al Tribunale la competenza pregiudiziale in materie diverse da quelle specifiche.

 

(8 ter) Il diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, costituisce un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta. Per garantire che tale diritto sia rispettato, le disposizioni dello statuto dovrebbero indicare chiaramente che la Corte di giustizia resterà competente ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, qualora la domanda di pronuncia pregiudiziale sollevi questioni autonome di interpretazione di diritto primario, di diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione o della Carta, tenuto conto del loro carattere orizzontale, anche laddove il contesto normativo del procedimento principale rientri in una o più delle materie specifiche di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello statuto.

 

(8 quater) A seguito di un'analisi preliminare, e dopo aver sentito il vicepresidente della Corte di giustizia e il primo avvocato generale, il presidente della Corte di giustizia dovrebbe informare la cancelleria se la domanda debba essere trasmessa al Tribunale o se debba essere rinviata all'assemblea generale di tutti i giudici e avvocati generali per un'ulteriore analisi.

 

(8 quinquies) Ai fini di una maggiore trasparenza dei procedimenti giudiziari, il Tribunale o la Corte di giustizia dovrebbero motivare brevemente, nella loro decisione di rinvio pregiudiziale, le ragioni per le quali sono competenti a conoscere di una questione pregiudiziale, in particolare nei casi in cui il rinvio pregiudiziale sollevi questioni relative all'interpretazione del diritto primario dell'Unione, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione o della Carta, nel caso del Tribunale, o qualora i rinvii riguardino una delle materie specifiche di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello statuto nel caso della Corte di giustizia. Inoltre, la Corte dovrebbe pubblicare e aggiornare periodicamente un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter dello statuto.

 

(8 sexies) Il Tribunale dovrebbe essere competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che, oltre alle questioni che rientrano in una o più materie specifiche, esplicitamente o implicitamente, sollevano questioni di competenza o di ammissibilità, dal momento che le norme che disciplinano tali questioni dovrebbero d'ora in poi essere applicate da entrambi i giudici.

 

(8 septies) L'articolo 54, secondo comma, dello statuto prevede che quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso, rinvia la causa alla Corte di giustizia. Lo stesso obbligo dovrebbe valere nel caso in cui il Tribunale constati, nell'ambito dell'esame di una domanda di pronuncia pregiudiziale, che quest'ultima non soddisfa i criteri di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello statuto.

 

(8 octies) Inoltre, il Tribunale può, a norma dell'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, rinviare alla Corte di giustizia una causa che rientra nella sua competenza, ma che richiede una decisione di principio che possa pregiudicare l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione.

 

(9) Al fine di offrire ai giudici nazionali e agli interessati di cui all'articolo 23 dello statuto le stesse garanzie offerte dalla Corte di giustizia, il Tribunale si dovrebbe dotare di disposizioni procedurali equivalenti a quelle applicate dalla Corte di giustizia al trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, in particolare per quanto riguarda la designazione di un avvocato generale. L'avvocato generale del Tribunale dovrebbe essere eletto tra i giudici che non fanno parte di una sezione designata per trattare i rinvii pregiudiziali, e restare in carica per un periodo di almeno tre anni, con possibilità di rielezione.

 

(10) Tenendo presenti le specificità della procedura pregiudiziale rispetto ai ricorsi diretti per i quali il Tribunale è competente, occorre attribuire le domande di pronuncia pregiudiziale a sezioni del Tribunale designate a tale scopo.

 

(11) Inoltre, onde preservare segnatamente la coerenza delle pronunce pregiudiziali rese dal Tribunale e nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, dovrebbe essere previsto un collegio giudicante di dimensioni intermedie, tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione. Visto l'aumento delle competenze introdotte a seguito del presente regolamento a carico del Tribunale, che sarà di ultima istanza nell'esame delle domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse ai sensi dello statuto come modificato dal presente regolamento, uno Stato membro o di un'istituzione dell'Unione europea dovrebbe poter richiedere la convocazione di tale collegio giudicante di dimensioni intermedie.

 

(12) Le statistiche della Corte di giustizia evidenziano parimenti un elevato numero di impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale. Al fine di preservare l'efficacia della procedura di impugnazione e consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano questioni di diritto rilevanti, si deve ampliare la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni, vigilando sul rispetto dei principi inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.

 

(13) In tale ottica, occorre, da un lato, estendere tale procedura alle impugnazioni aventi ad oggetto una pronuncia del Tribunale riguardante la decisione di una commissione di ricorso indipendente di un organo od organismo dell'Unione che, alla data del 1° maggio 2019, disponeva di una siffatta commissione di ricorso indipendente ma che non è ancora menzionato all'articolo 58 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tali impugnazioni riguardano, infatti, cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, dapprima da parte di una commissione di ricorso indipendente, successivamente da parte del Tribunale, cosicché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva è pienamente garantito.

 

(14) Si deve, dall'altro lato, estendere la summenzionata procedura al contenzioso relativo all'esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale contenzioso richiede infatti, da parte del Tribunale, la sola applicazione al merito della controversia del diritto nazionale al quale fa riferimento la clausola compromissoria e non solleva pertanto, in linea di principio, questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

 

(14 bis) In quanto istituzione che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, rappresenta direttamente i cittadini a livello dell'Unione, il Parlamento europeo dovrebbe figurare nell'elenco delle parti che possono, a norma dell'articolo 23 dello statuto, presentare alla Corte di giustizia memorie o osservazioni scritte nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, indipendentemente dal fatto che si contesti o meno un atto che ha adottato.

 

(14 ter) Il presente regolamento prevede un'importante evoluzione del quadro giudiziario dell'Unione, la cui attuazione dovrebbe essere pertanto attentamente monitorata. A tal fine, la Corte di giustizia dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, entro un termine ragionevole, una relazione sul trasferimento al Tribunale della competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale su materie specifiche e sull'estensione del meccanismo di ammissione preventiva delle impugnazioni. In particolare, essa dovrebbe fornire gli elementi che consentono di valutare se gli obiettivi perseguiti dalla riforma siano stati raggiunti, tenuto conto sia della rapidità del trattamento delle cause, sia dei miglioramenti qualitativi riscontrati nell'esame delle impugnazioni e delle domande di pronuncia pregiudiziale più complesse o sensibili.

 

(14 quater) L'attuazione di questa riforma e le riflessioni su come migliorare ulteriormente il sistema giudiziario dell'Unione, in particolare per quanto concerne le questioni pregiudiziali, dovrebbero essere discusse dal Parlamento europeo insieme alla Corte di giustizia, con l'assistenza di esperti, sotto forma di un dialogo strutturato almeno una volta all'anno. In occasione di tale dialogo potrebbero essere affrontate anche questioni quali la parità di genere, la sostenibilità e la digitalizzazione in seno alla Corte di giustizia.

 

(14 quinquies)  Nell'esercizio del diritto di iniziativa legislativa, la Commissione conduce ampie consultazioni per consentire la partecipazione dei cittadini e delle parti interessate e rafforzare la legittimità democratica. Lo stesso dovrebbe valere per la Corte di giustizia nell'esercizio di tale diritto. La Corte di giustizia dovrebbe quindi tenere una consultazione pubblica di due mesi prima dell'adozione dei progetti di regolamento che modificano il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

(14 sexies) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo -1

 

Nello statuto è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 20 bis

 

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere, su richiesta, ai documenti della Corte secondo le modalità stabilite dal regolamento di procedura.

 

Il presidente rifiuta l'accesso a un documento, d'ufficio o su richiesta di una parte o di qualsiasi altra persona interessata, qualora la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, alla vita privata o all'integrità dell'individuo.

 

Il presidente rifiuta inoltre l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di interessi commerciali o al processo decisionale della Corte, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione."

 

Articolo -1 bis

 

All'articolo 23, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

 

"Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.

 

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento europeo e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte."

 

Articolo -1 ter

 

Nello statuto è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 49 bis

 

1. Il Tribunale è assistito da uno o più avvocati generali nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale che gli sono trasmesse a norma dell'articolo 50 ter.

 

2. I giudici del Tribunale eleggono, conformemente al regolamento di procedura del Tribunale e solo tra i giudici che non fanno parte di una sezione designata per trattare le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse al Tribunale, i giudici che esercitano le funzioni di avvocato generale.

 

3. I giudici chiamati a esercitare le funzioni di cui al paragrafo 2 sono eletti per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta."

 

 

Articolo 1

 

L'articolo 50 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo "statuto") è sostituito dal seguente:

 

"Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

 

Il Tribunale può altresì riunirsi in grande sezione, in sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione o statuire nella persona di un giudice unico.

 

Il regolamento di procedura determina la composizione delle sezioni nonché i casi e le condizioni in cui il Tribunale si riunisce in tali diversi collegi giudicanti."

 

Il Tribunale, adito ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si riunisce in un collegio giudicante di dimensioni intermedie su richiesta di uno Stato membro o di un'istituzione dell'Unione che è parte nel procedimento.

 

Articolo 2

 

Nello statuto è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 50 ter

 

1. Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale, sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rientrino esclusivamente in una o più delle seguenti materie specifiche:

 

 il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

 i diritti di accisa;

 il codice doganale ▌;

 la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;

 la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri;

 il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

 

1 bis. In deroga al paragrafo 1, la Corte di giustizia conserva la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano questioni autonome di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

2. Ogni domanda sottoposta ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è presentata dinanzi alla Corte di giustizia. Dopo aver verificato, secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientri esclusivamente in una o più materie di cui al paragrafo 1, la Corte di giustizia trasmette tale domanda al Tribunale entro un mese dalla sua notifica.

 

3. Le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse al Tribunale sono attribuite, secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura, a sezioni designate a tale scopo. In tali cause, è designato un avvocato generale tra gli avvocati generali eletti a norma dell'articolo 49 bis.

 

Articolo 2 bis

 

All'articolo 54 dello statuto, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso o di una domanda di pronuncia pregiudiziale che rientri nella competenza della Corte, rinvia tale ricorso o domanda a quest'ultima; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso o una domanda di pronuncia pregiudiziale rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza."

 

Articolo 3

 

L'articolo 58 bis dello statuto è sostituito dal seguente:

 

"1. L'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti organi od organismi dell'Unione è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia:

 

a) l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;

b) l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

c) l'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

d) l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;

e) l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;

f) il Comitato di risoluzione unico;

g) l'Autorità bancaria europea;

h) l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

i) l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali;

j) l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

 

2. La procedura di cui al primo paragrafo si applica altresì alle impugnazioni proposte contro:

 

– le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo il 1° maggio 2019 in seno ad ogni altro organo od organismo dell'Unione, che deve essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale;

 

– le decisioni del Tribunale relative all'esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

3. L'impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura, quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

 

4. La decisione relativa all'ammissione o meno dell'impugnazione deve essere motivata ed è pubblicata."

 

Articolo 3 bis

 

Nello statuto è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 63 bis

 

Qualsiasi modifica del presente statuto su richiesta della Corte di giustizia è oggetto di una consultazione pubblica di due mesi prima dell'adozione della domanda legislativa della Corte di giustizia."

 

Articolo 4

 

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che siano pendenti dinanzi alla Corte di giustizia il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dalla Corte di giustizia.

 

2. Le impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale vertenti su una decisione di una commissione di ricorso di uno degli organi od organismi dell'Unione menzionati all'articolo 58 bis, paragrafo 1, lettere da e) a j), e le impugnazioni di cui al secondo trattino dell'articolo 58 bis, paragrafo 2, di cui la Corte di giustizia è investita alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggetti alla procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni.

 

 

Articolo 4 bis

 

1. Entro ... [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Corte di giustizia pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter dello statuto.

 

2. Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Corte trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente riforma.

 

In tale relazione, la Corte indica:

 

a) il numero di domande di pronuncia pregiudiziale ricevute a norma dell'articolo 267 TFUE;

 

b) il numero di domande di pronuncia pregiudiziale in ciascuna delle materie specifiche di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello statuto;

 

c) il numero di domande di pronuncia pregiudiziale esaminate dal Tribunale e le materie specifiche di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello statuto alle quali si riferiscono e, se del caso, il numero di cause deferite dal Tribunale alla Corte, nonché il numero di decisioni del Tribunale che sono state oggetto della procedura di riesame a norma dell'articolo 62 dello statuto;

 

d) il numero e la natura delle domande di pronuncia pregiudiziale che, nonostante il contesto normativo del procedimento principale rientri in una o più materie specifiche di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello statuto, non sono state trasmesse al Tribunale;

 

e) la durata media del trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 50 ter dello statuto sia presso il Tribunale che presso la Corte di giustizia, nonché della procedura di verifica di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 2, dello statuto e della procedura di riesame di cui all'articolo 62 dello statuto.

 

f) il numero e la natura delle cause oggetto del meccanismo di ammissione preventiva delle impugnazioni;

 

g) le informazioni che consentono di valutare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, tenendo conto sia della rapidità con cui le cause sono trattate sia dei miglioramenti qualitativi osservati nell'esame dei ricorsi e delle domande di pronuncia pregiudiziale più complessi o sensibili, in particolare intensificando gli scambi con i giudici del rinvio a norma dell'articolo 101 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

 

La relazione è corredata, se del caso, di una richiesta di atto legislativo per modificare lo statuto, in particolare al fine di modificare l'elenco delle materie specifiche di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello statuto.

 

 

Articolo 5

 

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


 

 

MOTIVAZIONE

1. Il Parlamento sostiene l'obiettivo generale della riforma in oggetto: migliorare la qualità della giustizia offerta ai cittadini europei, garantendo che le cause intentate dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione siano trattate rapidamente e che possano essere stanziate risorse sufficienti all'esame delle cause più complesse e sensibili.

 

La riforma mira, anzitutto, a modificare la ripartizione delle cause tra la Corte di giustizia e il Tribunale, attribuendo a quest'ultimo la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su una o più materie specifiche individuate dai legislatori. Il Parlamento sostiene questa modifica in quanto:

 

- Risponde a un'esigenza di buona amministrazione della giustizia. Il numero di domande di pronuncia pregiudiziale tende ad aumentare, così come il loro livello di complessità e sensibilità. Il loro esame richiede quindi una maggiore mobilitazione delle risorse della Corte, traducendosi in un aumento della durata media del giudizio.  Allo stesso tempo, il raddoppio del numero dei giudici del Tribunale, deciso con la riforma del 2015, mette quest'ultimo nelle condizioni di vedersi affidare nuovi ambiti di competenza, tenendo presente che il principio del trasferimento al Tribunale della competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale su materie specifiche è stato sancito dall'articolo 256 TFUE dall'adozione del trattato di Nizza. La natura circoscritta delle materie individuate dalla Corte soddisfa questo principio e consentirà di realizzare il trasferimento in modo controllato.

 

 La riforma dovrebbe quindi migliorare la qualità delle sentenze emesse dalla Corte sulle domande di pronuncia pregiudiziale più delicate e complesse, consentendo alla Corte di dedicare loro più tempo e risorse. A questo proposito, il Parlamento insiste affinché la riforma funga da leva per approfondire il dialogo tra la Corte e i giudici del rinvio. Invita pertanto la Corte ad avvalersi maggiormente di strumenti dedicati nel suo regolamento di procedura.

 

Il secondo obiettivo del progetto di riforma è ampliare la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni dinanzi alla Corte, al fine di consentire a quest'ultima di assegnare maggiori risorse all'esame delle impugnazioni più complesse dal punto di vista giuridico. Il Parlamento sostiene anche questo obiettivo.

 

2. Tuttavia, il Parlamento desidera chiarire e rafforzare ulteriormente alcuni aspetti della proposta della Corte.

 

- Pur ritenendo adeguato il meccanismo di sportello unico proposto, il Parlamento ritiene che le rispettive competenze della Corte e del Tribunale dovrebbero essere chiaramente definite dai colegislatori al fine di rispettare il principio di legalità. A tale proposito, il Parlamento ha scelto di indicare all'interno dello stesso statuto che la Corte continuerà ad essere competente a conoscere delle domande di denuncia pregiudiziale che sollevano questioni autonome di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche laddove il contesto normativo del procedimento principale rientri in una o più delle materie specifiche di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello statuto. Al fine di garantire il rispetto delle competenze così definite dal legislatore, propone di aggiornare di conseguenza l'articolo 54 dello statuto. Infine, il Parlamento chiede al Tribunale o alla Corte di motivare brevemente, nella loro decisione di rinvio pregiudiziale, le ragioni per le quali sono competenti a conoscere di una questione pregiudiziale e che gli esempi di applicazione dei criteri di competenza di cui all'articolo 50 ter dello statuto siano resi pubblici e aggiornati regolarmente.

 

Visto l'aumento delle competenze a carico del Tribunale a seguito della riforma, il Parlamento insiste affinché le garanzie procedurali siano ulteriormente rafforzate. Il Parlamento propone di precisare, nello statuto stesso, che gli avvocati generali designati per trattare una domanda di pronuncia pregiudiziale dovranno essere eletti tra i giudici che non appartengono a una sezione designata per trattare i rinvii pregiudiziali. Il Parlamento propone inoltre di introdurre il diritto a convocare il collegio giudicante di dimensioni intermedie, creato da questa riforma, per gli Stati membri e le istituzioni dell'UE che sono parti in causa.

 

3. In quanto istituzione che rappresenta direttamente i cittadini a livello dell'Unione, il Parlamento chiede di essere incluso nell'elenco delle parti che, a norma dello statuto, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, indipendentemente dal fatto che si contesti o meno un atto che ha adottato.

 

4. Il Parlamento propone inoltre che tutti i documenti depositati presso il cancelliere siano resi accessibili su richiesta, al fine di rafforzare la trasparenza del processo giudiziario e la comprensione del diritto dell'UE. Sottolinea che tale questione è intrinsecamente legata ai procedimenti pregiudiziali, in quanto l'accesso ai fascicoli permetterà ai giudici nazionali di valutare meglio la necessità di proporre ulteriori rinvii, riducendo in tal modo il carico di lavoro complessivo per la Corte di giustizia. Il Parlamento sottolinea inoltre che tale accesso dovrebbe essere concesso a condizioni rigorose, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali delle persone.

 

5. Questa riforma apporta una modifica significativa all'architettura giudiziaria dell'Unione: il Parlamento auspica che la sua attuazione sia monitorata attentamente.

 

In quest'ottica, propone che la Corte elabori, entro tre anni, una relazione contenente una prima valutazione dell'attuazione della riforma. La relazione consentirà al Parlamento di valutare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda l'aumento delle risorse destinate alle cause più complesse e sensibili, nonché la necessità di modificare l'elenco delle materie specifiche.

 

Il Parlamento suggerisce inoltre che le future modifiche allo statuto siano oggetto di una consultazione pubblica di due mesi prima dell'adozione della richiesta legislativa della Corte di giustizia.

 

Articolo 1 del regolamento

 

Modifica dell'articolo 50 dello statuto: nuovo paragrafo 4

 

A norma dell'articolo 16 dello statuto, la Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione che è parte in causa.

 

Tuttavia, come sottolineato dalla Corte, la procedura applicabile all'esame delle domande di pronuncia pregiudiziale dinanzi al Tribunale deve offrire garanzie analoghe a quelle offerte dinanzi alla Corte di giustizia.

 

La Corte ritiene che la grande sezione del Tribunale non dovrebbe essere riunita al fine di statuire sulle questioni pregiudiziali trasmesse al Tribunale.

 

Prevede tuttavia la creazione, in seno al Tribunale, di collegi giudicanti di dimensioni intermedie per trattare cause che richiedono l'attenzione di un numero di giudici maggiore di cinque.

 

Si propone pertanto di includere nello statuto una disposizione che conferisca a qualsiasi Stato membro o istituzione dell'Unione parte in causa che ne faccia richiesta il diritto di convocare tale collegio giudicante.

 

Questa garanzia aggiuntiva consente di trarre le necessarie conclusioni dall'aumento delle competenze del Tribunale, la cui riforma lo renderà de facto il giudice finale delle domande di pronuncia pregiudiziale ad esso sottoposte.

 

Articolo 2 del regolamento

 

Modifica del nuovo articolo 50 ter, paragrafo 2, dello statuto

 

Ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale su materie specifiche individuate dal legislatore. L'interpretazione del diritto derivato può avvenire alla luce di norme di rango superiore, che il Tribunale dovrà quindi interpretare.

 

Tuttavia, le domande di pronuncia pregiudiziale possono anche sollevare questioni autonome di interpretazione di norme superiori, vale a dire questioni che non sono destinate a fungere da guida per l'interpretazione di un diritto derivato necessario per la decisione del procedimento principale.

 

Tali questioni sono per loro natura orizzontali e pertanto, ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, non dovrebbero rientrare nella competenza del Tribunale.

 

Si propone di chiarire questo aspetto essenziale della proposta nel testo dell'articolo 50 ter.

 

Articolo 2 bis del regolamento

 

Modifica dell'articolo 54, secondo comma, dello statuto

 

L'articolo 54 dello Statuto prevede ora l'obbligo per il Tribunale di sottoporre alla Corte un ricorso che non rientra nella sua competenza.

 

Si suggerisce di chiarire che lo stesso obbligo si applicherebbe al Tribunale nel caso in cui una domanda di pronuncia pregiudiziale sottopostagli non rientri nella sua competenza, e viceversa. Questo vale in particolare quando il Tribunale scopre, nel corso dell'esame della causa, che la domanda solleva questioni autonome di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

Esso mira pertanto a garantire il corretto rispetto della delimitazione delle competenze definita dai colegislatori all'articolo 50 ter dello statuto.


PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI (18.7.2023)

destinato alla commissione giuridica

sulle modifiche proposte al Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

(07307/2022 [BAS] – C9-0405/2022 – 2022/0906(COD))

Relatore per parere: Sven Simon

 

 

 

 

 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere della commissione per gli affari costituzionali:

1. solleva notevoli preoccupazioni circa la proposta presentata dalla Corte di giustizia, ossia:

a. ritiene difficile fornire una spiegazione coerente e persuasiva sul motivo per cui le materie giuridiche specifiche delineate nel progetto dovrebbero essere trasferite alla competenza del Tribunale; osserva che, su un totale di 298 decisioni sulla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto negli ultimi cinque anni, solo in 29 casi è stata emessa un'ordinanza motivata perché è stato possibile fornire una risposta univoca alla questione sottoposta; ritiene pertanto che, in linea di principio, sono aperte in tale ambito evidentemente numerose questioni; si interroga, per contro, su come un esiguo numero di domande presentate in altri ambiti quali il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (4 casi dal 2017), i diritti di accisa (4), il codice doganale (5) e la classificazione doganale (5) possa notevolmente alleviare il carico di lavoro della Corte;

b. accoglie con favore le proposte volte ad accrescere l'efficienza del procedimento della Corte di giustizia; esprime tuttavia una diversa comprensione dei dati a disposizione, ossia che vi è stato solo un aumento del 7 % dei casi dal 2017; osserva che nel 2017 la Corte stessa ha rifiutato il trasferimento di taluni procedimenti pregiudiziali al Tribunale;

c. si pone l'interrogativo se possa essere garantito un equo trattamento dei procedimenti pregiudiziali, dato che non vi sono avvocati generali indipendenti a livello della Corte, alcuni dei quali possono operare nella loro lingua materna; osserva in che modo, secondo la proposta, un giudice sarebbe in grado di svolgere la funzione di avvocato generale, e di agire altrimenti in qualità di giudice; sottolinea che ciò non è lontanamente paragonabile al funzionamento relativo agli avvocati generali quali esistono in seno alla Corte di giustizia;

d. far presente che questioni analoghe possono emergere nell'ambito della procedura di infrazione e nel contesto di un procedimento pregiudiziale; ritiene che sussista il rischio di avere decisioni divergenti laddove diversi tribunali sono contemporaneamente competenti;

e. solleva preoccupazioni circa l'efficienza dei procedimenti giudiziari alla luce della proposta; osserva che, poiché l'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, consente il trasferimento di domande di pronuncia pregiudiziale al Tribunale in materie specifiche, per ciascuna domanda pervenuta occorre decidere se la competenza al riguardo spetta al Tribunale o alla Corte di giustizia; riconosce che ciò, di fatto, conferirebbe ai giudici del rinvio la facoltà di stabilire a quale tribunale spetti la competenza per un procedimento pregiudiziale, includendo ulteriori questioni, ad esempio in materia di diritti fondamentali; sottolinea che ciò potrebbe creare un attrito con le corti supreme e costituzionali nazionali in merito al diritto fondamentale alla legittimità del giudice;

2. conviene tuttavia sul trasferimento al Tribunale della competenza di conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE in materie specifiche previste dallo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo "Statuto"), a condizione che l'attribuzione delle competenze e la ripartizione delle cause in base a un'attribuzione fissa delle cause siano determinate in anticipo in base a norme generali ("Geschäftsverteilungsplan"); ritiene che ciò sia necessario per salvaguardare l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vale a dire l'indipendenza e l'imparzialità della Corte e il diritto a un tribunale precostituito e a un giudice precostituito per legge ("gesetzlicher Richterr");

3.  raccomanda inoltre alla Corte di giustizia di codificare i criteri di ricevibilità delle pronunce pregiudiziali, al fine di evitare decisioni arbitrarie di ricevibilità.

 


 

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, in qualità di commissione competente, a tenere conto dei seguenti emendamenti all'atto di modifica del Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea:

Emendamento  1

Progetto di regolamento

Considerando 2

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(2) Le statistiche della Corte di giustizia evidenziano un aumento sia del numero di cause pregiudiziali pendenti, sia della durata media di trattamento di tali cause. Questa situazione è legata non soltanto all'elevato numero di domande di pronuncia pregiudiziale di cui la Corte di giustizia è investita annualmente, ma altresì alla grande complessità e alla particolare delicatezza di un crescente numero di questioni sottoposte dinanzi a tale organo giurisdizionale. Al fine di consentire alla Corte di giustizia di continuare ad adempiere alla propria missione, occorre, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, avvalersi della possibilità prevista all'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e trasferire al Tribunale la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 267 di detto trattato, in materie specifiche determinate dallo statuto.

(2) Le statistiche della Corte di giustizia evidenziano un aumento sia del numero di cause pregiudiziali pendenti, sia della durata media di trattamento di tali cause. Questa situazione è legata non soltanto all'elevato numero di domande di pronuncia pregiudiziale di cui la Corte di giustizia è investita annualmente, ma altresì alla grande complessità e alla particolare delicatezza di un crescente numero di questioni sottoposte dinanzi a tale organo giurisdizionale. Al fine di consentire alla Corte di giustizia di continuare ad adempiere alla propria missione, anche nel salvaguardare e rafforzare l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione, occorre, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, avvalersi della possibilità prevista all'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e trasferire al Tribunale la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in materie specifiche determinate dallo statuto.

Emendamento  2

Progetto di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

 

(2 bis) Una nuova e migliore distribuzione del lavoro tra la Corte di giustizia e il Tribunale dovrebbe inoltre consentire un dialogo più intenso tra gli organi giurisdizionali dell'UE e degli Stati membri. Questo dialogo è un elemento centrale dell'"unione sempre più stretta" ed è fondamentale per rafforzare la resilienza della democrazia e del sistema giuridico europei. Tale dialogo potrebbe essere ulteriormente sviluppato mediante un'applicazione estesa dell'articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, che consente a quest'ultima di rivolgere richieste di chiarimenti al giudice del rinvio, oltre alle note o alle osservazioni presentate dalle parti in causa di cui all'articolo 23 dello statuto. Il trasferimento al Tribunale di una parte della competenza a esaminare le domande di pronuncia pregiudiziale dovrebbe consentire alla Corte di giustizia di dedicare più tempo e risorse all'esame delle domande di pronuncia pregiudiziale più complesse e delicate. Un trasferimento di competenze dovrebbe inoltre promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'UE e garantire una maggiore certezza del diritto nell'intera UE e nei suoi Stati membri.

Emendamento  3

Progetto di regolamento

Considerando 3

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

3) Il Tribunale è, allo stato attuale, in grado di far fronte all'aumento del carico di lavoro che risulterà da tale trasferimento di competenza, grazie al raddoppio del numero dei suoi giudici e alle misure adottate nel contesto della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione risultante dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Dal momento che il carico di lavoro del Tribunale è tuttavia strettamente connesso all'evoluzione dell'attività dell'Unione, occorrerà garantire che esso possa continuare ad esercitare pienamente il suo controllo giurisdizionale nei confronti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, all'occorrenza mediante un rafforzamento del suo personale.

(3) Grazie alle misure adottate nel contesto della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione risultante dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il Tribunale è in grado, allo stato attuale, di far fronte all'aumento del carico di lavoro che risulterà da tale trasferimento di competenza. Potrebbe essere utilizzato per promuovere una tutela giuridica individuale estesa dei cittadini dell'Unione, ad esempio in materia di diritti fondamentali. Le future riforme potrebbero facilitare ulteriormente l'accesso diretto dei cittadini dell'Unione alla Corte ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

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13 Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

13 Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

Emendamento  4

Progetto di regolamento

Considerando 4

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(4) Per motivi di certezza del diritto, le materie nelle quali è attribuita la competenza pregiudiziale al Tribunale devono essere chiaramente circoscritte e sufficientemente distinguibili dalle altre materie. Inoltre, in tali materie la Corte di giustizia deve aver sviluppato una consistente giurisprudenza, che possa guidare il Tribunale nell'esercizio della sua competenza pregiudiziale.

(4) Per motivi di certezza del diritto, le materie nelle quali è attribuita la competenza pregiudiziale al Tribunale devono essere chiaramente circoscritte e sufficientemente distinguibili dalle altre materie. Per garantire la certezza del diritto, la competenza della Corte di giustizia deve essere chiaramente delimitata da quella del Tribunale, che è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in materie specifiche previste dallo statuto. L'attribuzione di questioni pregiudiziali al Tribunale non dovrebbe dipendere da decisioni discrezionali. Se una determinata materia rientra nelle competenze sia della Corte di giustizia sia del Tribunale, dovrebbe essere competente la Corte di giustizia. Ciò garantisce un procedimento giudiziario più efficiente e migliora la qualità delle sentenze e della giurisprudenza della Corte. Inoltre, in tali materie la Corte di giustizia deve aver sviluppato una consistente giurisprudenza, che possa guidare il Tribunale nell'esercizio della sua competenza pregiudiziale.

Emendamento  5

Progetto di regolamento

Considerando 5

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(5) Le materie specifiche devono inoltre essere determinate tenendo conto della necessità di dispensare la Corte di giustizia dall'esame di un numero di cause pregiudiziali sufficientemente significativo, garantendo così un sostanziale alleggerimento del suo carico di lavoro.

(5) Le materie specifiche devono inoltre essere determinate tenendo conto della necessità di dispensare la Corte di giustizia dall'esame di un numero di cause pregiudiziali sufficientemente significativo per produrre un effetto concreto sul suo carico di lavoro.

Emendamento  6

Progetto di regolamento

Considerando 6

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(6) Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata soddisfano l'insieme dei summenzionati criteri per poter essere considerate materie specifiche ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6) Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata rispondono all'insieme dei summenzionati criteri per poter essere considerate materie specifiche ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, TFUE.

Emendamento  7

Progetto di regolamento

Considerando 7

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(7) Lo stesso vale per quanto riguarda la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri nonché il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Oltre al fatto che anche queste due materie soddisfano i summenzionati criteri, il Tribunale è perfettamente in grado di statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale rientranti in tali materie dal momento che il loro contesto fattuale e tecnico determina, in larga misura, l'interpretazione utile delle disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione.

(7) Analogamente, la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri nonché il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra soddisfano i summenzionati criteri. Inoltre, il Tribunale è in grado di trattare le domande di pronuncia pregiudiziale rientranti in tali materie, dal momento che il loro contesto fattuale e tecnico influenza considerevolmente l'interpretazione significativa delle disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione.

Emendamento  8

Progetto di regolamento

Considerando 8

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(8) Tenendo presente il criterio sostanziale applicabile alla ripartizione della competenza pregiudiziale tra la Corte di giustizia e il Tribunale, occorre, per motivi di certezza del diritto e di celerità, evitare che i giudici del rinvio debbano, essi stessi, decidere il giudice dell'Unione competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale. Ogni domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere pertanto presentata dinanzi a un unico organo, vale a dire la Corte di giustizia, che stabilirà, secondo le modalità che saranno precisate nel suo regolamento di procedura, se la stessa rientri esclusivamente in una o più materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, pertanto, se quest'ultima debba essere trattata dal Tribunale. La Corte di giustizia resterà competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale che, sebbene possano essere ricondotte a dette materie specifiche, vertano anche su altre materie, dal momento che l'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non prevede alcuna possibilità di trasferire al Tribunale la competenza pregiudiziale in materie diverse da quelle specifiche.

(8) Tenendo presente il criterio sostanziale applicabile alla ripartizione della competenza pregiudiziale tra la Corte di giustizia e il Tribunale, occorre, per motivi di certezza del diritto e di celerità, evitare che i giudici del rinvio debbano, essi stessi, decidere il giudice dell'Unione competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale. Ogni domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere pertanto presentata dinanzi a un unico organo, vale a dire la Corte di giustizia, che stabilirà, secondo le modalità che saranno precisate nel suo regolamento di procedura in relazione all'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, se la stessa rientri esclusivamente in una o più materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, pertanto, se quest'ultima debba essere trattata dal Tribunale. Il principio della certezza del diritto e la necessità di una tutela giurisdizionale effettiva esigono una chiara divisione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale. In conformità con le disposizioni dell'articolo 2 del presente regolamento, le materie definite all'articolo 50 ter dello statuto sono di competenza del Tribunale. La Corte di giustizia resterà competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale che, sebbene possano essere ricondotte a dette materie specifiche, vertano anche su altre materie, dal momento che l'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, TFUE non prevede alcuna possibilità di trasferire al Tribunale la competenza pregiudiziale in materie diverse da quelle specifiche. La Corte di giustizia resterà competente anche allorché le domande di pronuncia pregiudiziale sollevano questioni relative a disposizioni di diritto primario o alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò vale anche se il contesto giuridico del procedimento principale rientra tra una delle materie specifiche di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello Statuto. Qualora constati, nel corso dell'esame di una domanda di pronuncia pregiudiziale, di non essere competente ai sensi dell'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello statuto, il Tribunale rinvia la domanda alla Corte di giustizia.

Emendamento  9

Progetto di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

 

(8 bis) Al fine di garantire chiarezza e prevedibilità giuridica nell'attuazione dell'attribuzione delle competenze a esaminare le pronunce pregiudiziali, la Corte dovrebbe pubblicare e aggiornare periodicamente un elenco di esempi che illustrino l'applicazione dell'articolo 50 ter dello statuto.

Emendamento  10

Progetto di regolamento

Considerando 9

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(9)  Al fine di offrire ai giudici nazionali e agli interessati di cui all'articolo 23 dello statuto le stesse garanzie offerte dalla Corte di giustizia, il Tribunale si dota di disposizioni procedurali equivalenti a quelle applicate dalla Corte al trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, in particolare per quanto riguarda la designazione di un avvocato generale.

(9) Per assicurare che i giudici nazionali e le parti in causa di cui all'articolo 23 dello statuto ricevano garanzie equivalenti a quelle offerte dalla Corte di giustizia, è opportuno che il Tribunale stabilisca disposizioni procedurali equivalenti che riflettono quelle applicate dalla Corte di giustizia nel trattare le domande di pronuncia pregiudiziale, in particolare per quanto riguarda la designazione di un avvocato generale.

Emendamento  11

Progetto di regolamento

Considerando 10

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(10) Tenendo presenti le specificità della procedura pregiudiziale rispetto ai ricorsi diretti per i quali il Tribunale è competente, le domande di pronuncia pregiudiziale dovrebbero essere attribuite a sezioni del Tribunale designate a tale scopo.

(10) Considerando la natura specifica della procedura pregiudiziale rispetto ai ricorsi diretti di competenza del Tribunale, è consigliabile assegnare le domande di pronuncia pregiudiziale a sezioni specializzate in seno al Tribunale designate a tale scopo.

Emendamento  12

Progetto di regolamento

Considerando 11

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(11) Inoltre, onde preservare segnatamente la coerenza delle pronunce pregiudiziali rese dal Tribunale e nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, dovrebbe essere previsto un collegio giudicante di dimensioni intermedie, tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione.

(11) Inoltre, per garantire la coerenza delle pronunce pregiudiziali emesse dal Tribunale e promuovere la buona amministrazione della giustizia, è essenziale istituire un collegio giudicante di dimensioni intermedie, tra le sezioni composte di cinque giudici e la grande sezione. In conseguenza delle nuove competenze del Tribunale, che diventerà giudice di ultima istanza nell'esame di talune domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale dovrebbe riunirsi in sezione intermedia su richiesta di uno Stato membro o di un'istituzione dell'Unione europea che sono parti in causa.

Emendamento  13

Progetto di regolamento

Considerando 13

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(13) In tale ottica, occorre estendere tale procedura alle impugnazioni aventi ad oggetto una pronuncia del Tribunale riguardante la decisione di una commissione di ricorso indipendente di un organo od organismo dell'Unione che, alla data del 1° maggio 2019, disponeva di una siffatta commissione di ricorso indipendente ma che non è ancora menzionato all'articolo 58 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tali impugnazioni riguardano, infatti, cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, dapprima da parte di una commissione di ricorso indipendente, successivamente da parte del Tribunale, cosicché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva è pienamente garantito.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento  14

Progetto di regolamento

Considerando 14

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

(14) Si deve, dall'altro lato, estendere la summenzionata procedura al contenzioso relativo all'esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale contenzioso richiede infatti, da parte del Tribunale, la sola applicazione al merito della controversia del diritto nazionale al quale fa riferimento la clausola compromissoria e non solleva pertanto, in linea di principio, questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

(14) Per monitorare l'attuazione del presente regolamento, la Corte dovrebbe riferir al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in merito al trasferimento al Tribunale della competenza preliminare in materie specifiche e all'estensione del meccanismo dell'ammissione preventiva delle impugnazioni dinanzi alla Corte. In tale relazione la Corte dovrebbe tracciare un primo bilancio sull'attuazione della presente riforma. In particolare, la relazione dovrebbe contenere elementi che consentano di valutare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla presente riforma, tenendo conto sia della rapidità con cui le cause sono trattate, sia dei miglioramenti qualitativi osservati nell'esame delle impugnazioni e delle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause più complesse e delicate.

Emendamento  15

Progetto di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

 

(14 bis) Per le ragioni summenzionate è opportuno modificare il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea come segue:

Emendamento  16

Progetto di regolamento

Articolo 1

Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 50

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

«Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

«Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

Il Tribunale può altresì riunirsi in grande sezione, in sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione o statuire nella persona di un giudice unico.

Il Tribunale può altresì riunirsi in grande sezione, in sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione o statuire nella persona di un giudice unico.

 

Il Tribunale, adito ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si riunisce in una sezione intermedia su richiesta di uno Stato membro o di un'istituzione dell'Unione interessati.

Il regolamento di procedura determina la composizione delle sezioni nonché i casi e le condizioni in cui il Tribunale si riunisce in tali diversi collegi giudicanti.»

Il regolamento di procedura determina la composizione delle sezioni nonché i casi e le condizioni in cui il Tribunale si riunisce in tali diversi collegi giudicanti.»

Emendamento  17

Progetto di regolamento

Articolo 2

Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 50 ter – paragrafo 1

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

1. Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale, sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rientrino esclusivamente in una o più delle seguenti materie specifiche:

1. Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale, sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rientrino esclusivamente in una o più delle seguenti materie specifiche:

- il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

- il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

- i diritti di accisa;

- i diritti di accisa;

- il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;

- il codice doganale;

 

- la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;

- la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri;

- la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri;

- il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

- il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Emendamento  18

Progetto di regolamento

Articolo 2

Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 50 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

 

1 bis. Allorché una domanda di pronuncia pregiudiziale solleva questioni direttamente attinenti a disposizioni di diritto primario o alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, essa resta di competenza della Corte di giustizia anche se il contesto giuridico del procedimento principale rientra in uno dei settori specifici indicati al paragrafo 1.

Emendamento  19

Progetto di regolamento

Articolo 2

Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 50 ter – paragrafo 2

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

2. Ogni domanda sottoposta ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è presentata dinanzi alla Corte di giustizia. Dopo aver verificato, secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientri esclusivamente in una o più materie previste al primo paragrafo, la Corte di giustizia trasmette tale domanda al Tribunale.

2. Ogni domanda sottoposta ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è presentata dinanzi ad un unico organo giurisdizionale, vale a dire alla Corte di giustizia. La Corte di giustizia stabilisce una chiara suddivisione delle competenze per garantire che le decisioni siano pronunciate entro un termine ragionevole e conformemente all'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dopo aver verificato, secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientri esclusivamente in una o più materie previste al primo paragrafo, la Corte di giustizia trasmette tale domanda al Tribunale. Allorché il Tribunale constata di non essere competente a conoscere e a decidere in merito a una domanda di pronuncia pregiudiziale, ne dispone il rinvio alla Corte di giustizia.

Emendamento  20

Progetto di regolamento

Articolo 3

Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 58 bis – paragrafo 2 – trattino 2

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

 le decisioni del Tribunale relative all'esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

soppresso

Emendamento  21

Progetto di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Progetto della Corte di giustizia

Emendamento

 

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Corte di giustizia presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulla sua applicazione e sulle sue incidenze.

 

2. La relazione comprende tra l'altro:

 

– il numero totale di domande di pronuncia pregiudiziale ricevute ai sensi dell'articolo 267 TFUE e la durata media del trattamento delle cause pregiudiziali;

 

– il numero di domande di pronuncia pregiudiziale in ciascuno dei settori specifici indicati all'articolo 50 ter, paragrafo 1, dello statuto e la durata media delle cause pregiudiziali in tali settori;

 

– il numero di domande di pronuncia pregiudiziale in tali settori specifici che sono state trasferite al Tribunale e la durata media del trattamento delle cause pregiudiziali in tali materie dinanzi al Tribunale;

 

– il numero di domande di pronuncia pregiudiziale che, pur rientrando in uno di questi settori specifici, non sono state trasferite al Tribunale, nonché il numero di domande che sono state in un primo momento trasferite al Tribunale, ma poi rinviate dinanzi alla Corte di giustizia.

 

altri elementi pertinenti per la valutazione del funzionamento del presente regolamento, tenendo conto sia della rapidità del trattamento delle richieste, sia dei miglioramenti qualitativi riscontrati nell'esame delle impugnazioni e delle domande nelle questioni più complesse o delicate, in particolare grazie a maggiori scambi con i giudici del rinvio.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Modifiche proposte al Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Riferimenti

07307/2022 – C9-0405/2022 – 2022/0906(COD)

Commissione competente per il merito

   Annuncio in Aula

JURI

12.12.2022

 

 

 

Parere espresso da

   Annuncio in Aula

AFCO

12.12.2022

Relatore per parere:

   Nomina

Sven Simon

28.2.2023

Esame in commissione

22.3.2023

24.5.2023

12.6.2023

 

Approvazione

18.7.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Zdzisław Krasnodębski, Jaak Madison, Max Orville, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, László Trócsányi, Guy Verhofstadt

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Othmar Karas, Alin Mituța, Niklas Nienass

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Gheorghe Falcă, Nacho Sánchez Amor

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

19

+

ID

Gunnar Beck, Jaak Madison

PPE

Vladimír Bilčík, Brice Hortefeux, Othmar Karas, Paulo Rangel

Renew

Sandro Gozi, Alin Mituța, Max Orville, Guy Verhofstadt

S&D

Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Pedro Silva Pereira

The Left

Helmut Scholz

Verts/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Niklas Nienass

 

2

-

ECR

Zdzisław Krasnodębski

NI

László Trócsányi

 

2

0

PPE

Gheorghe Falcă, Sven Simon

 

 

Correzioni e intenzioni di voto

+

 

-

 

0

László Trócsányi

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifiche proposte al Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Riferimenti

07307/2022 – C9-0405/2022 – 2022/0906(COD)

Commissione competente per il merito
 Annuncio in Aula

JURI

12.12.2022

 

 

 

Commissioni competenti per parere
 Annuncio in Aula

AFCO

12.12.2022

 

 

 

Relatori
 Nomina

Ilana Cicurel

31.1.2023

 

 

 

Esame in commissione

21.3.2023

27.6.2023

 

 

Approvazione

19.9.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Angel Dzhambazki, Pierre Karleskind, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Patrick Breyer, Pascal Durand, Agnes Jongerius, Angelika Niebler

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Catherine Griset

Deposito

27.9.2023

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

17

+

ECR

Angel Dzhambazki

ID

Catherine Griset

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

Renew

Ilana Cicurel, Pierre Karleskind, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

S&D

Pascal Durand, Agnes Jongerius, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Patrick Breyer

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2023
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