RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro dell'UE per la situazione sociale e professionale degli artisti e degli operatori nei settori culturali e creativi
25.10.2023 - (2023/2051(INL))
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione per la cultura e l'istruzione
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)
Relatori: Antonius Manders, Domènec Ruiz Devesa
(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)
- PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
- ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
- ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI I RELATORI HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI
- INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro dell'UE per la situazione sociale e professionale degli artisti e degli operatori nei settori culturali e creativi
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 6, 46, 151, 153, 157, 165, 167 e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 11, 12, 13, 15, 27, 28, 30 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d'azione,
– viste la raccomandazione dell'UNESCO del 27 ottobre 1980 relativa allo statuto dell'artista, la convenzione del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e la dichiarazione adottata durante la Conferenza mondiale dell'UNESCO sulle politiche culturali e lo sviluppo sostenibile (MONDIACULT 2022),
– viste le pertinenti convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
– vista la dichiarazione di Stoccarda del Consiglio europeo del 19 giugno 1983,
– vista la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 approvata dai leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea,
– vista la dichiarazione di Roma dei ministri della cultura del G20 del 30 luglio 2021,
– vista la dichiarazione di Cáceres[1] adottata in occasione della riunione informale dei ministri della cultura dell'UE tenutasi il 25 e il 26 marzo 2023,
– vista la sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2000 relativa alla causa C-178/97[2],
– visti gli atti giuridici dell'Unione pertinenti nel settore della politica del lavoro e sociale, quali la direttiva 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[3], il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[4], la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro[5], la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea[6] e la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea[7],
– visti gli atti giuridici dell'Unione pertinenti nel settore della politica sociale quali la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[8], che comprende regimi di sicurezza sociale, la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio[9] e la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione[10], e la direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (donne nei consigli di amministrazione),
– vista la direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza,
– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)[11],
– viste la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale[12] e la direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici,
– vista la decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)[13],
– vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, dal titolo "Una nuova agenda europea per la cultura" (COM(2018)0267),
– vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, dal titolo "Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura" (COM(2018)0268),
– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 − Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale" (COM(2020)0624),
– vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 dal titolo "I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione" (COM(2020)0784 final),
– visti gli accordi quadro tra le parti sociali europee sul telelavoro (2002) e sulla digitalizzazione (2020),
– visto il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027)[14],
– visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013[15],
– visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[16],
– visto il regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017[17],
– vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2021, dal titolo "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2021)0102),
– vista la relazione della Commissione, del 29 giugno 2022, sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022(COM(2022)0317),
– vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2022, dal titolo "Orientamenti sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali" (2022/C 374/02),
– vista la comunicazione della Commissione del 25 gennaio 2023 dal titolo "Rafforzare il dialogo sociale nell'Unione europea: sfruttarne appieno il potenziale per gestire transizioni eque"(COM(2023)0040 final),
– vista la comunicazione della Commissione, del 6 settembre 2023, sulla "digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale: facilitare la libera circolazione nel mercato unico" (COM(2023)0501 final),
– vista la decisione (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa a un Anno europeo delle competenze[18],
– viste le prospettive dell'industria europea dei media della Commissione europea, pubblicate il 17 maggio 2023 (SWD(2023)0150 final),
– visto il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente,
– visti il quadro strategico dell'UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027 e la relazione del Parlamento europeo su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi) (2021/2165(INI)),
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01),
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero,
– vista la raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (2019/C 387/01),
– viste le conclusioni del Consiglio, del 18 maggio 2021, sulla ripresa, la resilienza e la sostenibilità dei settori culturali e creativi,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, sui conti individuali di apprendimento,
– vista la risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 2022, sul piano di lavoro dell'UE per la cultura 2023-2026 (2022/C 466/01),
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 giugno 2023, sul rafforzamento del dialogo sociale nell'Unione europea,
– viste le sue risoluzioni del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)) e del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'UE (2020/2261(INI)),
– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative[19],
– viste le sue risoluzioni dell'11 dicembre 2018 sulla nuova agenda europea per la cultura (2018/2091(INI)) e del 14 dicembre 2022 sull'attuazione della nuova agenda europea per la cultura e della strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali (2022/2047(INI)),
– vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa (2020/2708(RSP)),
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sull'intelligenza artificiale nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo (2020/2017(INI),
– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020 (2021/2025(INI)),
– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sui media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione (2021/2017(INI)),
– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)),
– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sullo spazio europeo dell'istruzione: un approccio olistico condiviso (2020/2243(INI)),
– viste la sua risoluzione del 24 novembre 2021 sulla revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (2021/2162 (INI)) e la relazione BUDG-CONT, quale base del mandato confermato dalla plenaria il 10 maggio 2023, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (2022/0162(COD)),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2021 sull'introduzione di un numero di sicurezza sociale europeo con un tesserino di lavoro personale (2021/2620(RSP)),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sul tema "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide" (2022/2046(INI)),
– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2023 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: priorità sociali e in materia di occupazione per il 2023 (2022/2151(INI)),
– vista la sua risoluzione del 1º giugno 2023 sul rafforzamento del dialogo sociale (2023/2536(RSP)),
– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2023 recante raccomandazioni alla Commissione su tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005(INL),
– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire (2021/2058(INI)),
– visti lo studio del novembre 2023 [imminente] condotto per la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per la cultura e l'istruzione dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo la valutazione del valore aggiunto europeo dal titolo "EU framework for the social and professional situation of artists and workers in the cultural and creative sectors – European added value assessment" (Quadro dell'UE per la situazione sociale e professionale degli artisti e degli operatori nei settori culturali e creativi – Valutazione del valore aggiunto europeo) ("studio EAVA dell'EPRS"), e la relazione del maggio 2021, commissionata dal Parlamento europeo, dal titolo "The Situation of Artists and Cultural Workers and the post-COVID-19 Cultural Recovery in the European Union: Policy Recommendations" (La situazione degli artisti e degli operatori culturali e la ripresa culturale post-COVID-19 nell'Unione europea: raccomandazioni politiche)[20],
– vista la relazione del giugno 2023 del gruppo di lavoro "metodo di coordinamento aperto (MCA)" composto da esperti degli Stati membri dal titolo "The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals" (Lo status e le condizioni di lavoro degli artisti e dei professionisti dei settori culturali e creativi)[21],
– vista la relazione del gruppo di lavoro MCA composto da esperti degli Stati membri, del 4 giugno 2021, dal titolo "Towards gender equality in the cultural and creative sectors" (Verso la parità di genere nei settori culturali e creativi),
– vista la relazione di "Voices of Culture" del giugno 2021 dal titolo "Status and Working Conditions for Artists, Cultural and Creative Professionals" (Status e condizioni di lavoro degli artisti e dei professionisti dei settori culturali e creativi)[22],
– visto lo studio commissionato dalla Commissione alla rete europea di esperti in materia di cultura e audiovisivi (European Expert Network on Culture and Audiovisual, EENCA), dal titolo "Status and working conditions of artists and cultural and creative professionals" (Status e condizioni di lavoro degli artisti e dei professionisti dei settori culturali e creativi) (2020)[23],
– visto lo studio dell'UNESCO del 2019 dal titolo "Culture and working conditions for artists: implementing the 1980 Recommendation concerning the Status of the Artist" (Cultura e condizioni di lavoro per gli artisti: attuare la raccomandazione del 1980 relativa allo statuto degli artisti),
– visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione a norma dell'articolo 58 del regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0304/2023),
A. considerando che i settori culturali e creativi ("SCC") svolgono un ruolo essenziale nel garantire la diffusione della cultura come bene pubblico e i diritti culturali dei cittadini europei; che la cultura, le arti, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea dal punto di vista culturale, educativo, democratico, ambientale, sociale, dei diritti umani, economico e dell'innovazione e rappresentano settori strategici per il processo di integrazione europea, e dovrebbero pertanto essere sostenuti da finanziamenti sufficienti e quadri strategici ambiziosi, tenendo conto delle sinergie con altre politiche settoriali;
B. considerando che gli artisti, gli autori, gli interpreti e tutti i creatori di cultura sono la fonte creativa della cultura europea su cui si fondano le nostre società e le nostre democrazie; che le espressioni e le opere culturali e creative sono spesso il risultato dei contributi fondamentali delle persone che lavorano nei settori culturali e creativi ("professionisti dei SCC") in diversi ruoli, funzioni e capacità, che spaziano dalla creazione di opere all'assistenza tecnica e a quella rivolta alla gestione di progetti, compresa la programmazione, la ricerca e le attività curatoriali, la comunicazione e l'ampliamento del pubblico; che l'esistenza di tali espressioni e opere dipende, dunque, dal fatto che tutti i professionisti dei SCC ricevano o meno un adeguato riconoscimento e sostegno;
C. considerando che le attività artistiche possono essere esercitate a livello dilettantistico o professionale, aumentando la concorrenza in un ambiente già altamente competitivo; che la distinzione giuridica tra dilettanti e professionisti non è sempre chiaramente definita e può differire nelle legislazioni e nelle pratiche nazionali; che è necessario sviluppare politiche globali per garantire che i professionisti dei SCC possano vivere del loro lavoro;
D. considerando che nel 2022 il settore culturale in tutti gli Stati membri impiegava 7,7 milioni di persone, vale a dire il 3,8 % dell'occupazione totale[24]; che il rilevante impatto economico dei SCC, che rappresenta il 4,2 % del PIL dell'UE e l'1,0 % della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche[25], agisce anche come catalizzatore della crescita sostenibile in diversi settori e per lo sviluppo locale e regionale;
E. considerando che, indipendentemente dal loro ruolo e dal loro status quali lavoratori subordinati o lavoratori autonomi, le condizioni di vita e di lavoro dei professionisti dei SCC possono essere caratterizzate da precarietà, instabilità e dalla natura intermittente del lavoro, con redditi imprevedibili, minore potere contrattuale nei rapporti con le controparti contrattuali, contratti a breve termine, una sicurezza sociale scarsa o inesistente, e una mancanza di accesso al sostegno alla disoccupazione; che la portata della copertura della sicurezza sociale dei professionisti dei SCC varia tra i paesi e al loro interno a causa delle differenze nei settori e nelle tipologie di lavoro all'interno dei settori specifici e che ciò può comportare differenze nelle condizioni di vita e di lavoro; che è necessario migliorare in modo sostanziale le condizioni sociali e di lavoro nei SCC, come evidenziato dalla dichiarazione dei leader del G20 di Roma dell'ottobre 2021[26];
F. considerando che i SCC sono composti principalmente da singoli individui, nonché da micro, piccole e medie organizzazioni e imprese, organizzazioni autogestite e cooperative culturali; che la percentuale di professionisti dei SCC che esercitano un'attività autonoma è più del doppio rispetto alla percentuale di lavoratori autonomi nella popolazione in generale (32 % rispetto al 14 %) e che i professionisti dei SCC sono spesso impegnati in forme di occupazione che si discostano dalle modalità di lavoro tradizionali e hanno meno probabilità, rispetto al lavoratore medio, di avere un lavoro a tempo indeterminato, di essere lavoratori dipendenti, di lavorare a tempo pieno o di avere un unico lavoro, e spesso coniugano il lavoro subordinato al lavoro autonomo, compreso il lavoro autonomo individuale, all'interno dei SCC e in altri settori quali i servizi o l'istruzione; che avere più lavori può incidere pesantemente sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata; che i professionisti dei SCC tendono ad avere carriere basate su progetti e un elevato grado di mobilità;
G. considerando che l'assenza di un quadro occupazionale specifico per i professionisti dei SCC a norma del diritto nazionale in alcuni Stati membri e tali modalità di lavoro atipiche, spesso interrotte da periodi significativi di tempo non retribuiti dedicati alla ricerca artistica, alla creazione di opere o a prove, unitamente a redditi discontinui, comportano pagamenti irregolari e periodi contributivi discontinui che limitano gravemente la capacità contributiva dei professionisti dei SCC e l'accesso effettivo alla protezione sociale; che, di conseguenza, il loro accesso ai diritti pertinenti, tra cui i regimi relativi alle indennità di disoccupazione, i livelli di prestazioni pensionistiche, le ferie annuali e i congedi per malattia, i congedi per motivi familiari e di assistenza, nonché l'accesso all'assistenza all'infanzia, è spesso limitato; che, anche laddove sia disponibile una copertura su base volontaria, i professionisti autonomi dei SCC presentano un basso tasso di copertura; che tale situazione può essere aggravata dall'errata determinazione dello status occupazionale dei professionisti dei SCC;
H. considerando che la progressione e la sostenibilità della carriera nei SCC dipendono spesso da caratteristiche socioeconomiche e sono condizionate da età, genere, origine etnica, disabilità e classe; che gli operatori dei SCC a metà carriera, i lavoratori disabili, i lavoratori appartenenti a minoranze, gruppi etnici e provenienti da contesti di classe operaia possono trovarsi ad affrontare condizioni di qualità del lavoro peggiori; che è arduo assicurare la progressione e la sostenibilità della carriera nei settori culturali e creativi e che le prospettive di carriera tendono a peggiorare con l'avanzare dell'età; che, nello specifico, si registra in modo evidente un tasso più elevato di lavoro autonomo per i lavoratori più anziani nei SCC, il che li espone a un rischio più elevato di precarietà;
I. considerando che i professionisti dei SCC sono stati duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19, che ha messo in luce le loro precarie condizioni di vita e di lavoro; che, secondo le stime dell'UNESCO, più di 10 milioni di lavoratori nei SCC hanno perso il lavoro nel 2020[27]; che i meccanismi anticrisi hanno svolto un ruolo chiave durante e dopo la pandemia di COVID-19 nell'affrontare le sfide nei SCC; che, sebbene i SCC abbiano vissuto cambiamenti significativi a causa della pandemia, della digitalizzazione e della transizione verde, che hanno reso essenziali l'apprendimento permanente, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze, tali settori non si sono pienamente ripresi dalle perdite subite durante la pandemia, registrando un impatto a lungo termine sui mezzi di sussistenza delle persone che lavorano in questi settori; che la crisi della COVID-19 ha evidenziato la fragilità delle strutture organizzative e delle pratiche lavorative preesistenti, in particolare per i professionisti vulnerabili con uno status lavorativo precario, come quelli che lavorano sulla base di contratti di lavoro atipici o a progetto;
J. considerando che i professionisti dei SCC tendono ad avere diritti previdenziali ridotti in conseguenza della natura atipica e spesso precaria del loro lavoro, il che può incidere sul livello dei contributi o su altri criteri di idoneità richiesti; che gli artisti possono continuare a praticare oltre l'età ufficiale di pensionamento;
K. considerando che un dialogo sociale settoriale ben funzionante, a livello nazionale e dell'UE, e livelli elevati di copertura della contrattazione collettiva svolgono un ruolo essenziale nella costruzione di settori professionali e sostenibili, agevolando un mercato del lavoro inclusivo che promuova condizioni di lavoro dignitose, compresi salari equi e adeguati; che i livelli limitati di copertura della contrattazione collettiva nei settori culturali e creativi[28] in diversi Stati membri contribuiscono a una scarsa qualità dei posti di lavoro, a salari bassi, a contratti sfavorevoli e a un accesso limitato alla protezione sociale; che i sindacati si trovano ad affrontare sfide nell'organizzare i professionisti dei SCC, a causa dei modelli di lavoro intermittenti, dei luoghi di lavoro che cambiano, della combinazione di attività professionali e tenuto conto del numero più elevato di professionisti autonomi nel settore; che diverse organizzazioni non partecipano alla contrattazione collettiva e molti gruppi professionali continuano a non essere rappresentati; che le nuove sfide con cui questi settori fanno i conti, come la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e lo sviluppo di nuove competenze, dovrebbero riflettersi in sistemi di contrattazione collettiva moderni ed efficaci;
L. considerando che il lavoro sommerso pregiudica i diritti umani e, in particolare, condizioni di vita e di lavoro dignitose, ostacola le politiche orientate alla crescita sostenibile, creando gravi rischi per la sostenibilità del modello sociale europeo, e favorisce la concorrenza sleale; che la prevalenza del lavoro parzialmente o totalmente sommerso, che esclude i professionisti dalla protezione del diritto del lavoro e dalla copertura della sicurezza sociale, desta forti preoccupazioni nei SCC; che l'Autorità europea del lavoro (ELA) svolge un ruolo cruciale nello svolgere ispezioni concertate e congiunte per migliorare le capacità degli Stati membri di garantire la protezione delle persone che esercitano il diritto alla libera circolazione e di combattere le frodi e gli abusi di natura transfrontaliera;
M. considerando che i divari di genere a livello retributivo, pensionistico e di assistenza sono presenti anche nei SCC; che le donne rappresentano una minoranza per quanto riguarda le posizioni manageriali e di leadership[29]; che in media le donne ricevono una retribuzione inferiore rispetto ai colleghi maschi in posizioni analoghe[30] e sono soggette a tipi di contratti che possono incidere gravemente sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso orari di lavoro non convenzionali e irregolari, la necessità di viaggiare per lavorare, l'intenso lavoro di rete e la mancanza di infrastrutture di assistenza; che, di conseguenza, le donne spesso hanno carriere relativamente più brevi, in particolare nel settore audiovisivo;
N. considerando che, nei settori culturali e creativi, le molestie sessuali si verificano con una frequenza tre volte superiore[31] rispetto a quanto accada tra la forza lavoro in media; che le donne subiscono in modo sproporzionato molestie e abusi, anche online, come dimostrato dal movimento MeToo; che ciò potrebbe comportare il rischio di autocensura, che incide negativamente sul tipo di espressioni artistiche prodotte dalle donne, limitando la loro libertà di espressione e la loro progressione di carriera; che la violenza di genere e le molestie nei SCC rafforzano le disuguaglianze di genere[32]; che la prevenzione e l'eliminazione di tali ostacoli sistemici richiederà un approccio integrato; che la convenzione OIL n. 190 sulla violenza e le molestie e la raccomandazione OIL n. 206 sono le prime norme internazionali sul lavoro a fornire un quadro comune per prevenire, correggere ed eliminare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro;
O. considerando che alcuni Stati membri hanno adottato misure di incentivazione per incoraggiare le imprese, su base volontaria, a partecipare al reinserimento nel mercato del lavoro delle vittime di violenza e molestie di genere, concedendo loro un eventuale sgravio del contributo del datore di lavoro ai sistemi di sicurezza sociale in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, il che potrebbe fungere da esempio di buona pratica;
P. considerando che i professionisti dei SCC appartenenti a gruppi svantaggiati, tra cui persone appartenenti a minoranze etniche e geografiche o con diverso status di residenza, persone provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, persone con disabilità e persone LGBTIQ+, come pure donne e giovani, hanno meno opportunità di accesso alle carriere artistiche e culturali e meno prospettive di carriera a lungo termine in questi settori, il che aumenta il rischio di un ricambio generazionale carente nei SCC;
Q. considerando che in diversi Stati membri non esiste un quadro giuridico specifico per nessuna categoria di professionisti dei SCC; che alcuni Stati membri sono in procinto di aggiornare il loro quadro giuridico al fine di tutelare i diritti dei professionisti dei SCC, tenendo conto delle specificità dei settori culturali e creativi; che diversi Stati membri hanno incluso nei loro piani per la ripresa e la resilienza riforme legislative per migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti dei SCC;
R. considerando che la mobilità costituisce un elemento importante dell'attività artistica professionale e dello sviluppo della carriera e contribuisce ad accrescere il reddito e la prevedibilità finanziaria a lungo termine; che molti artisti si spostano spesso tra i vari Stati membri; che la mobilità è importante per gli studenti e i giovani professionisti dei SCC in quanto permette di ampliare la loro formazione, conseguire una gamma di competenze diversificate e riconoscere uno spettro più ampio di prospettive di carriera interessanti; che, per contro, la mobilità artistica comporta sfide specifiche, specie in materia di protezione sociale e tassazione, rendendo così necessarie misure mirate; che l'alto livello di mobilità può anche favorire il lavoro sommerso[33]; che gli attuali strumenti di finanziamento a sostegno della mobilità dovrebbero essere adattati più efficacemente alle specificità dei settori; che spesso le produzioni artistiche riuniscono professionisti dei SCC non solo europei ma anche di paesi terzi, la cui mobilità può essere ostacolata dalla difficoltà di ottenere visti a medio termine;
S. considerando che l'accesso all'educazione artistica promuove l'inclusione sociale e la lotta alle disuguaglianze; che il programma Erasmus+ ha costituito il successo più visibile dell'Unione nel conseguire gli obiettivi di un'istruzione di qualità e inclusiva; che l'attuale mancanza di riconoscimento reciproco automatico delle competenze artistiche e delle abilità e qualifiche creative ostacola la mobilità transfrontaliera dei professionisti dei SCC;
T. considerando che i SCC stanno subendo cambiamenti significativi, che impongono una valutazione delle competenze necessarie nei settori e lo sviluppo di politiche volte a colmare le attuali lacune a livello di competenze; che il patto per le competenze del 2020 e l'Anno europeo delle competenze 2023 hanno ulteriormente evidenziato la necessità di integrare le competenze, in particolare quelle trasversali, relazionali e digitali, nei sistemi di istruzione al fine di sviluppare i talenti e la transizione professionale, anche attraverso la formazione tecnica e professionale mediante partenariati su vasta scala per le competenze all'interno del più ampio ecosistema dei SCC, in cooperazione con le parti sociali;
U. considerando che il ritmo incalzante della trasformazione digitale, accelerato durante la pandemia di COVID-19, e l'uso crescente dell'intelligenza artificiale (IA) stanno creando nuove opportunità e nuovi posti di lavoro, facilitando nuovi modelli d'impresa e nuove forme di produzione e diversificando le modalità di lavoro, oltre a migliorare l'accesso alla cultura per un bacino di utenti più ampio, contribuendo in tal modo al dinamismo dei settori e alla loro trasformazione; che ciò ha tuttavia comportato alcune sfide e incertezze che hanno provocato la perdita di posti di lavoro, il trasferimento di lavoratori e una perdita di controllo sul loro lavoro, comprese sfide relative al diritto d'autore e alla titolarità delle creazioni e alla diversità; che la digitalizzazione ha facilitato la prestazione di servizi culturali a livello transfrontaliero; che tale tendenza è andata di pari passo con il crescente utilizzo di pratiche contrattuali abusive e coercitive da parte delle grandi piattaforme mediatiche, che mettono a repentaglio l'equità e l'adeguatezza delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei creatori europei;
V. considerando che un'equa retribuzione per l'utilizzo delle loro opere creative è fondamentale per le condizioni di lavoro degli autori e dei compositori, siccome costituisce la base dei loro guadagni in quanto creatori professionisti; che le organizzazioni di gestione collettiva e il loro sistema globale svolgono un ruolo importante nel consentire ai creatori di ricevere un'equa retribuzione, anche attraverso la negoziazione di tariffe con gli utenti, e nel contribuire alla promozione della diversità e dell'espressione culturali;
W. considerando che la dichiarazione di Stoccarda riflette una visione europea unitaria, con la quale i leader hanno espresso la volontà di collaborare per un destino comune e il desiderio di affermare l'identità europea e di progredire verso un'unione sempre più stretta tra i suoi popoli; che tale dichiarazione ritiene che la cultura svolga un ruolo importante per il conseguimento di tale obiettivo;
Settori culturali e creativi: ravvicinare i cittadini europei
1. ritiene che i settori culturali e creativi (SCC) svolgano un ruolo fondamentale nello sviluppo umano e nella promozione della coesione sociale ed economica dell'Europa, di una democrazia dinamica come pure della prosperità e dell'inclusività nelle nostre società; osserva inoltre che tali settori meritino di essere sostenuti in ragione del valore intrinseco delle arti e della cultura;
2. sottolinea che i professionisti dei SCC sono fondamentali per il processo dell'integrazione europea e che il loro lavoro contribuisce alla creazione di collegamenti tra comunità, alla costruzione dell'identità dei popoli europei, alla promozione della diversità culturale europea e al dialogo universale;
3. pone in risalto la responsabilità dell'Unione, ai sensi dell'articolo 167 TFUE, nel contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri e, ai sensi dell'articolo 3 TUE, nel salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale europeo; ritiene che storicamente il patrimonio culturale europeo abbia agito come polo di attrazione e di influenza a livello mondiale, ma che per recuperare tale ruolo di primo piano siano necessari investimenti significativi nei SCC e in politiche che li rafforzano, al fine di garantire i diritti culturali delle persone;
"Status dell'artista"
4. esorta gli Stati membri ad adoperarsi al fine di attuare la raccomandazione dell'UNESCO del 1980 riguardante lo status dell'artista, di cui sono tutti firmatari; osserva che le successive relazioni sull'attuazione dimostrano che è necessario adoperarsi maggiormente per conformarsi alla raccomandazione; ritiene che i cambiamenti intervenuti negli ultimi quarant'anni, in particolare quelli connessi alla digitalizzazione, compresa l'intelligenza artificiale, che hanno moltiplicato le forme di lavoro atipiche, impongano agli Stati membri un continuo adeguamento delle loro azioni per adempiere ai loro obblighi di istituire un quadro completo, solido e coerente di diritti; incoraggia inoltre gli Stati membri a contribuire ai meccanismi di monitoraggio esistenti dell'UNESCO per migliorare le informazioni e la raccolta di dati sulle condizioni di vita e di lavoro dei professionisti dei SCC e per orientare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti;
5. rileva che, secondo gli esperti, la mancanza di una definizione di professionisti dei SCC e di riconoscimento delle specificità delle loro condizioni di lavoro[34] sarebbe uno dei principali fattori che determina la scarsa copertura della protezione sociale per i professionisti di tali settori; invita gli Stati membri a riconoscere, con il sostegno della Commissione, la situazione specifica dei professionisti dei SCC tenendo conto delle diverse norme applicabili ai lavoratori autonomi e subordinati e adattando tali norme ove richiesto, allo scopo di garantire l'applicazione senza impedimenti delle condizioni connesse al loro status, per coloro che godono di tale status conformemente al diritto nazionale, ma anche di conseguire la convergenza e migliorare la situazione di coloro che non sono coperti da tale status, promuovendo nel contempo il lavoro transnazionale in Europa;
6. invita la Commissione a mappare le definizioni esistenti di professionisti dei SCC negli Stati membri al fine di contribuire al raggiungimento di una posizione comune che si rifletta nel processo decisionale e nelle statistiche culturali dell'Unione; ritiene che tale approccio debba essere allineato anche alla raccomandazione dell'UNESCO del 1980;
Accesso alla protezione sociale e a condizioni di lavoro dignitose
7. incoraggia gli Stati membri che non hanno ancora introdotto uno status specifico per gli artisti e altri professionisti dei SCC ad agire in tal senso, in modo da consentire a tali professionisti di accedere agevolmente a un'adeguata protezione sociale conforme alle norme minime in linea con la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (2019/C 387/01); invita gli Stati membri a colmare le lacune esistenti nell'accesso alla protezione sociale, con particolare riferimento ai SCC; invita gli Stati membri che hanno già messo in atto uno "status dell'artista" a verificarne regolarmente l'adeguatezza e a migliorarla, ove necessario, nella stessa ottica, garantendo la copertura di tutti i professionisti dei SCC, in particolare dei lavoratori autonomi, e adeguandola alle nuove sfide derivanti dalla digitalizzazione e dalla pandemia di COVID-19; elogia gli Stati membri che negli ultimi anni hanno effettuato tale riesame e adeguamento;
8. sottolinea che i modelli di lavoro atipici nelle carriere culturali e creative e l'elevato grado di mobilità occupazionale e geografica, a livello sia nazionale che dell'UE, dei professionisti dei SCC comportano sfide comuni all'intera Unione in termini di accesso alla protezione sociale per i professionisti dei SCC; ritiene pertanto che occorrano azioni mirate e un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione per far sì che tutti i professionisti dei SCC all'interno dell'UE, indipendentemente dal loro status occupazionale, beneficino di un accesso universale, efficace e semplificato a regimi di protezione sociale adeguati e completi; ricorda l'importanza di regimi di reddito minimo adeguati e accessibili per i professionisti dei SCC, spesso esposti a periodi di risorse finanziarie insufficienti, irregolari o incerte, e sottolinea nel contempo che tali regimi non dovrebbero sostituire una retribuzione equa e adeguata e condizioni di lavoro dignitose in tali settori;
9. esorta gli Stati membri ad adottare misure specifiche per garantire l'acquisizione, il mantenimento e la portabilità dei diritti tra i vari regimi al fine di consentire ai professionisti dei SCC, che spesso combinano o cambiano lavori o passano dallo status di lavoratore subordinato a quello di lavoratore autonomo e viceversa, di far fronte al problema dell'instabilità e della frammentazione del reddito, del lavoro non retribuito e della precarietà del lavoro e per assicurare un livello minimo di reddito, adattando efficacemente i regimi nazionali di sicurezza sociale in modo da garantire un accesso completo alle prestazioni sociali, comprese le indennità di disoccupazione, nei regimi di protezione sociale basati sui contributi e prevedendo una copertura adeguata, nonché facilitando la loro partecipazione nel caso dei regimi di protezione sociale volontari; afferma che il diritto a una retribuzione equa, adeguata e proporzionata derivante dal diritto d'autore e dai diritti connessi deve essere compatibile con i sistemi di protezione sociale, in particolare con l'accesso alla pensione contributiva, poiché le carriere creative non sono limitate dall'età;
10. sottolinea la necessità di determinare lo status occupazionale dei professionisti dei SCC correttamente e in maniera corrispondente alle effettive modalità di lavoro; sottolinea che tutti i lavoratori sono coperti dall'acquis dell'UE in materia di lavoro e dal diritto del lavoro nazionale e hanno diritto, tra l'altro, a un salario minimo, alla contrattazione collettiva, alla tutela dell'orario di lavoro e della salute, al diritto al congedo retribuito e a un migliore accesso alla protezione contro gli infortuni sul lavoro, alle indennità di disoccupazione e di malattia, nonché alle pensioni di vecchiaia contributive; invita gli Stati membri a rafforzare l'azione delle autorità preposte all'applicazione del diritto del lavoro e ad attuare la convenzione OIL n. 81 sull'ispezione del lavoro, con particolare attenzione alla garanzia di una corretta classificazione dei professionisti dei SCC;
Sfide in situazioni transfrontaliere
11. sottolinea l'importanza generale della mobilità transfrontaliera per facilitare il lavoro creativo dei professionisti dei SCC e ampliare le opportunità di acquisire nuove esperienze professionali all'estero;
12. pone in risalto l'importanza di garantire un coordinamento fluido e la portabilità dei diritti nei sistemi di protezione sociale tra gli Stati membri per assicurare un accesso effettivo alla protezione sociale per i professionisti dei SCC che hanno un grado elevato di mobilità lavorativa; invita gli Stati membri ad applicare in modo corretto e coerente i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009; sottolinea l'importanza di approvare e attuare rapidamente le loro revisioni;
13. osserva che orientarsi tra i diversi sistemi esistenti rimane impegnativo, in particolare per i lavoratori autonomi e atipici; deplora che persistano ancora molti ostacoli amministrativi, finanziari, fiscali e linguistici alla mobilità, in particolare la portabilità transfrontaliera dei diritti di sicurezza sociale, spesso a causa delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri; sottolinea che i professionisti dei SCC che esercitano il diritto di libera circolazione si trovano spesso a dover versare più contributi per l'assicurazione sociale e sanitaria in diversi Stati membri, senza poterne beneficiare effettivamente; chiede un maggiore coordinamento a livello dell'Unione per ridurre i divari tra i sistemi nazionali e far sì che i professionisti dei SCC che lavorano in più paesi possano beneficiare dei loro diritti sociali;
14. ritiene che per i professionisti dei SCC sia necessaria e utile una promozione dell'informazione sulle norme di coordinamento della sicurezza sociale in Europa riguardo alla mobilità transfrontaliera degli artisti a livello dell'UE; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a creare nuovi punti di informazione sulla mobilità dotati di finanziamenti adeguati o a potenziare quelli esistenti, in modo che fungano da sportelli unici facilmente accessibili in tutte le lingue dell'UE per consentire ai professionisti dei SCC di raccogliere tutte le informazioni settoriali pertinenti su condizioni di lavoro, mobilità, fiscalità e prestazioni di protezione sociale;
15. ritiene che lo scambio automatizzato attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), che mira, attraverso la cooperazione amministrativa, a consentire ai professionisti mobili di lavorare in Europa senza soluzione di continuità, celi un grande potenziale per i professionisti dei SCC; chiede alla Commissione di garantire che l'EESSI affronti le specificità dei modelli di lavoro e della mobilità dei lavoratori nei SCC e che tutti i professionisti di tali settori siano coperti, sulla base della recente comunicazione sulla digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale[35];
16. prende atto del recente impegno della Commissione con riferimento alle attività pilota relative alla tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS) e la incoraggia ad accelerarne l'attuazione; ribadisce il suo ripetuto invito alla Commissione a presentare una proposta legislativa su un'iniziativa relativa all'ESSPASS, che potrebbe garantire l'identificazione, la tracciabilità, l'aggregazione e la portabilità efficaci dei diritti di sicurezza sociale e migliorare l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale nel mercato del lavoro al fine di garantire condizioni di parità per i lavoratori e le imprese dell'Unione; sottolinea l'importanza cruciale di garantire che i cittadini europei possano esercitare i propri diritti di copertura della sicurezza sociale a livello transfrontaliero mediante uno strumento digitale semplice; insiste sul fatto che la possibilità di verificare rapidamente la posizione assicurativa e contributiva può contribuire a contrastare il lavoro sommerso e il mancato rispetto dei meccanismi di determinazione dei salari in vigore nel paese ospitante, le frodi e gli abusi in materia di prestazioni di sicurezza sociale, consentendo inoltre alle istituzioni di sicurezza sociale, agli ispettorati del lavoro e ai prestatori di assistenza sanitaria di verificare la conformità grazie a controlli incrociati tra le banche dati; fa presente che l'ESSP permetterebbe inoltre ai lavoratori di monitorare agevolmente i loro contributi e le loro prestazioni di sicurezza sociale, come i diritti pensionistici, e di presentare le relative domande, migliorandone la portabilità e prevenendo più efficacemente le frodi sociali su fenomeni quali il subappalto illecito, il lavoro autonomo fittizio, il lavoro sommerso e il mancato versamento dei contributi previdenziali; chiede di diffondere la soluzione ESSPASS nei SCC e di fare in modo che tenga conto delle specificità dei settori e delle esigenze particolari dei lavoratori autonomi;
17. invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con l'Autorità europea del lavoro, ad agevolare, mettendo a disposizione informazioni facilmente accessibili, l'applicazione integrale dei contratti collettivi applicabili nel paese di destinazione per i professionisti dei SCC distaccati nonché l'applicazione del diritto dell'Unione, al fine di garantire un'adeguata protezione di tali professionisti quando esercitano il loro diritto alla libera circolazione e contrastare le irregolarità di natura transfrontaliera;
18. accoglie con favore la nuova azione di mobilità "La cultura muove l'Europa", nell'ambito del programma Europa creativa, che offre borse di mobilità ad artisti e ad altri professionisti dei SCC; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare e migliorare ulteriormente tali iniziative e a dotarle di finanziamenti più adeguati per consentire l'ampliamento di tale regime, al fine di raggiungere la più ampia gamma possibile di professionisti dei SCC e di pubblico, nonché promuovere le coproduzioni europee, coinvolgendo anche paesi terzi;
19. evidenzia l'importanza delle competizioni e delle iniziative a livello dell'Unione che valorizzano la ricchezza e la diversità della cultura europea e contribuiscono a creare un senso di appartenenza e di identità europee, quali il Premio LUX del pubblico e il Premio dell'Unione europea per la letteratura; esorta la Commissione a rivedere e rafforzare ulteriormente le competizioni e le iniziative organizzate esclusivamente all'interno dell'Unione, nonché a incoraggiare e facilitare nuovi concorsi e iniziative, come ad esempio un concorso canoro tra Stati membri per promuovere la cultura e il turismo dell'Unione;
Remunerazione, pratiche e finanziamenti equi
20. afferma con forza che le attività culturali costituiscono un'attività professionale e, in quanto tali, devono essere remunerate in modo equo e adeguato, rispecchiando l'effettivo livello di istruzione, competenze ed esperienze professionali e garantendo un tenore di vita dignitoso; esprime preoccupazione per il fatto che i SCC sono considerati settori a bassa retribuzione, in cui il 38 % dei professionisti impiegati rientra nei tre decili salariali più bassi[36]; plaude alla recente adozione della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio[37]; invita gli Stati membri a recepire rapidamente tale direttiva, prestando particolare attenzione ai SCC;
21. deplora tutte le forme di lavoro sottopagato o non retribuito, quali la pratica di offrire una retribuzione per il lavoro culturale e creativo sotto forma di esposizione, nonché il fatto di non considerare le ore di lavoro non dichiarate quali orario di lavoro, come pure i tirocini non retribuiti[38], che potrebbero derivare squilibri di potere generalizzati nel rapporto contrattuale;
22. si rammarica per la prevalenza delle pratiche di ritardi dei pagamenti nei SCC, che hanno gravi conseguenze sulla solvibilità sia dei liberi professionisti sia delle PMI che operano nel settore e aggravano le disparità socioeconomiche tra i professionisti dei SCC; sottolinea la necessità che gli Stati membri attuino la direttiva 2011/7/UE[39] anche per le imprese dei SCC;
23. ricorda l'importanza del diritto d'autore e dei diritti connessi nei SCC e della loro corretta attuazione, che garantiscono che gli autori e gli interpreti, nella loro qualità di titolari dei diritti, siano equamente remunerati per lo sfruttamento della loro opera; chiede il recepimento e l'applicazione significativi della direttiva sul diritto d'autore[40], in linea con i suoi obiettivi;
24. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nel garantire una remunerazione adeguata, equa, appropriata e proporzionata agli artisti e ai creatori per lo sfruttamento delle loro opere artistiche, mediante adeguati meccanismi e un dialogo sociale generale e settoriale, in linea con la normativa dell'UE;
25. sottolinea la necessità di agevolare l'accesso legale ai contenuti e di combattere la pirateria e altri usi illeciti, in particolare nel mercato unico digitale;
26. ritiene che una remunerazione equa e adeguata per autori e compositori sia un elemento fondamentale delle loro condizioni di lavoro e dei loro mezzi di sussistenza; è preoccupato dall'uso di varie forme di contratti di "buyout", che possono condurre a pratiche abusive e coercitive che aggirano le norme e i principi dell'UE in materia di equa remunerazione e consolidano i profondi squilibri di potere tra le parti contraenti, ed esprime preoccupazione per l'uso crescente di tali contratti, spesso soggetti a giurisdizioni straniere in taluni settori; esorta gli Stati membri a garantire che gli accordi contrattuali nei SCC siano pienamente conformi agli articoli 18, 19 e 20 della direttiva sul diritto d'autore, per far valere i diritti degli autori e degli interpreti in tale ambito; chiede alla Commissione di valutare e monitorare attentamente la situazione a tale riguardo; chiede alla Commissione di valutare attentamente la compatibilità delle clausole di "buyout", nonché delle disposizioni sulla scelta del diritto e della giurisdizione che spesso eludono le norme europee, e la necessità di affrontare queste e tutte le altre pratiche dannose imposte ai creatori alla luce delle iniziative esistenti e future;
27. esprime preoccupazione per le pratiche coercitive di "buyout" che minacciano le condizioni di lavoro e i mezzi di sussistenza dei creatori europei; accoglie con favore l'imminente studio che la Commissione avvierà su tale questione e chiede alla Commissione di proporre le iniziative necessarie per affrontare tale pratica a livello dell'Unione, tenendo conto delle sue conclusioni e raccomandazioni;
28. esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi intesi a prevenire il lavoro sommerso, riconoscere e regolamentare le ore di lavoro non dichiarate ed eliminare le pratiche di lavoro autonomo fittizio nei SCC, anche rafforzando l'azione delle autorità proposte all'applicazione del diritto del lavoro, con il coinvolgimento delle parti sociali; sottolinea, a tale riguardo, il ruolo dell'Autorità europea del lavoro, in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni per i lavoratori mobili dei SCC, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, le ispezioni congiunte e concertate e le valutazioni dei rischi in merito alle sfide settoriali specifiche;
29. ritiene che l'equilibrio tra vita privata e vita professionale debba essere rispettato, pur riconoscendo la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro comune ai settori;
30. sottolinea l'importanza di garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; invita la Commissione a promuovere il riconoscimento, il risarcimento e la prevenzione delle malattie professionali legate alle attività specifiche dei SCC;
31. ribadisce il suo invito agli Stati membri affinché garantiscano finanziamenti stabili e prevedibili e la diversificazione delle fonti di sostegno per i SCC, si astengano dall'effettuare tagli ai finanziamenti esistenti e aumentino il loro sostegno finanziario ai settori, contribuendo a una maggiore prevedibilità per i professionisti dei SCC che beneficiano di tali fondi;
32. ritiene che i finanziatori pubblici dei SCC abbiano la responsabilità di promuovere pratiche eque e chiede l'integrazione di principi equi nelle loro strategie di finanziamento, in consultazione con le parti sociali; insiste sul fatto che tutti gli impegni professionali istituzionali dei professionisti dei SCC debbano essere equamente retribuiti e che occorra contrastare la sostituzione del lavoro con il finto volontariato;
33. invita i finanziatori pubblici a livello unionale, nazionale, regionale e locale a introdurre ed attuare la clausola sociale mediante termini e condizioni sull'uso dei finanziamenti e degli appalti pubblici per garantire livelli di remunerazione e condizioni di lavoro eque e adeguate per i professionisti dei SCC lungo tutta la catena di subappalto, tenendo conto della prospettiva di genere al fine di garantire parità di accesso alle risorse di creazione e produzione e parità di retribuzione, nel rispetto dei contratti collettivi, ove esistenti, e favorire il raggiungimento di soluzioni negoziate collettivamente, ove non ancora esistenti;
34. ritiene che i programmi e i progetti finanziati dall'Unione nei SCC, come Europa creativa, dovrebbero garantire il rispetto di tutti gli obblighi lavorativi e sociali previsti dal diritto dell'Unione e nazionale o dai contratti collettivi e contribuire all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali nei SCC; chiede alla Commissione di provvedere affinché il prossimo ciclo di programmi dell'Unione nei SCC ottemperi a tali principi, anche attraverso l'introduzione della condizionalità sociale, analogamente ad altri settori strategici dell'UE, che preveda, tra l'altro, l'obbligo di remunerare equamente i professionisti dei SCC per il loro lavoro, compreso il tempo dedicato retroattivamente alla ricerca, alle prove, alla preparazione e all'applicazione, tenendo conto delle specificità dei richiedenti e dei SCC nel loro complesso, prestando anche la dovuta attenzione a non aumentare in modo sproporzionato gli oneri amministrativi;
35. ricorda che le procedure per richiedere i finanziamenti dell'UE, comprese quelle per il programma Europa creativa, sono ancora troppo onerose e creano ostacoli inutili per i potenziali beneficiari; invita pertanto la Commissione a semplificare ulteriormente tali procedure onde garantire un accesso equo ai finanziamenti dell'Unione;
36. reputa che il finanziamento pubblico sia fondamentale per garantire un ecosistema culturale e creativo sostenibile, diversificato e democratico; chiede agli Stati membri e alla Commissione di aumentare sostanzialmente il sostegno finanziario ai SCC e agli Stati membri di fissare un obiettivo minimo di spesa pari al 2 % della spesa pubblica per i SCC, che generano fino al 4 % del PIL dell'UE; invita tutti gli attori dell'Unione ad aumentare i finanziamenti destinati alla cultura in tutti i programmi dell'Unione e a potenziare le sinergie, nonché a introdurre le modifiche necessarie nell'ambito del controllo del QFP per tenere conto degli investimenti nella cultura in tutto il bilancio europeo;
37. deplora che la maggior parte degli Stati membri non abbia raggiunto l'obiettivo di investimento del 2 % del Fondo per la ripresa e la resilienza in modo che i SCC fossero inclusi nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) degli Stati membri, come richiesto dal Parlamento;
Ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva
38. rammenta che i professionisti dei SCC hanno la libertà e il diritto di costituire sindacati e organizzazioni professionali e di aderirvi, affinché questi li rappresentino e partecipino in modo sistematico e significativo nel processo di elaborazione delle politiche in ambito culturale e sociale e in materia di occupazione; invita gli Stati membri a rafforzare il dialogo sociale a livello unionale, nazionale e settoriale, in linea con la raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento del dialogo sociale, garantendo che tutti i professionisti dei SCC siano rappresentati e assicurando un elevato livello di copertura della contrattazione collettiva, in modo da garantire condizioni di lavoro dignitose e salari equi e adeguati; invita gli Stati membri a garantire l'effettiva applicazione del diritto alla contrattazione collettiva nei SCC;
39. osserva che i tassi di copertura della contrattazione collettiva nei SCC variano in misura significativa tra gli Stati membri; ritiene che una forte contrattazione collettiva contribuisca in maniera decisiva a garantire una protezione salariale minima adeguata, una remunerazione equa, i diritti dei lavoratori, buone condizioni di lavoro, nonché disposizioni per la formazione e lo sviluppo professionale e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il dialogo sociale a tutti i livelli e la contrattazione collettiva e a migliorarne la copertura nei SCC; incoraggia, pertanto, la Commissione e gli Stati membri, insieme alle parti sociali, ad adoperarsi per raggiungere una copertura della contrattazione collettiva di almeno l'80 % entro il 2030, il che dovrebbe riflettersi anche nei SCC, e a riesaminare periodicamente i progressi compiuti verso il conseguimento di tale obiettivo;
40. accoglie con favore la pubblicazione da parte della Commissione degli "Orientamenti sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali", che includono gli autori e gli interpreti autonomi individuali e offrono una maggiore protezione ai creatori e ai liberi professionisti dei SCC; invita gli Stati membri a far sì che le autorità nazionali garanti della concorrenza applichino efficacemente gli orientamenti; invita la Commissione a monitorare l'applicazione degli orientamenti da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza con il sostegno della rete europea della concorrenza e delle consultazioni con le parti sociali europee, come pure con gli autori, gli artisti, gli interpreti e gli operatori culturali, al fine di garantire che siano applicati in maniera coerente;
41. sottolinea che la maggior parte dei lavoratori autonomi individuali nei SCC incontra difficoltà nell'influenzare le proprie condizioni di lavoro; osserva che, pur non essendo pienamente integrati nell'impresa del proprio committente come lo sono i lavoratori subordinati, taluni lavoratori autonomi individuali possono non essere completamente indipendenti dal proprio committente o non avere un potere contrattuale adeguato; sottolinea, pertanto, che la contrattazione collettiva per i lavoratori autonomi individuali rappresenta uno strumento efficace per garantire migliori condizioni di lavoro, compresa la remunerazione;
42. invita gli Stati membri e le parti sociali ad adoperarsi per garantire salari equi e adeguati nei SCC, che riflettano l'effettivo livello di istruzione, abilità, competenze ed esperienze professionali; invita gli Stati membri, in tale contesto, a promuovere accordi collettivi sulla fissazione dei salari nei SCC;
Opportunità di istruzione e formazione e sviluppo della carriera
43. esprime preoccupazione per lo spazio sempre più esiguo dedicato all'educazione artistica nei programmi di studi nazionali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria; osserva con preoccupazione che l'accesso all'istruzione superiore in ambito artistico e culturale per i giovani provenienti da contesti vulnerabili o svantaggiati, in particolare con disabilità, è spesso ostacolato da motivi di natura finanziaria; esorta gli Stati membri a garantire un accesso equo all'educazione artistica, in particolare nell'istruzione superiore; esorta gli Stati membri a stanziare risorse finanziarie e umane adeguate per rafforzare le discipline artistiche, attraverso un approccio STEAM, in tutte le fasi dell'istruzione nelle attività curricolari ed extrascolastiche; chiede alla Commissione di valutare potenziali modelli per compensare le organizzazioni artistiche e culturali pubbliche che prevedono l'accesso gratuito a eventi e formazione culturale per i giovani sotto i 18 anni;
44. esprime preoccupazione per la mancanza di chiarezza e di informazioni circa le condizioni e le pratiche di lavoro per gli studenti e i giovani laureati che accedono al mercato del lavoro, tra cui la comprensione dello status di lavoratore subordinato e autonomo; invita gli Stati membri a mettere in atto o rafforzare misure inclusive per garantire che i giovani, in particolare quelli di solito svantaggiati sul mercato del lavoro, abbiano accesso alle informazioni sulle opportunità di lavoro, le pratiche eque e i loro diritti, tra l'altro nell'ambito del quadro applicabile in materia di diritto d'autore, e gli obblighi previsti dal diritto del lavoro dell'Unione e nazionale;
45. sottolinea che l'accesso allo spazio europeo dell'istruzione è fondamentale per la ricerca artistica e lo sviluppo della carriera degli insegnanti e dei giovani professionisti nei settori culturali e creativi; invita gli Stati membri a provvedere affinché l'istruzione superiore nelle discipline artistiche sia pienamente integrata nello spazio europeo dell'istruzione; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per accrescere il valore dei titoli di studio in ambito artistico e culturale e dei sistemi di riconoscimento reciproco automatico e certificazione dei diplomi e di altre qualifiche e competenze, dei risultati dell'apprendimento e dei periodi di studio all'estero, che consentono la comparabilità, nonché per garantire la portabilità transfrontaliera delle competenze e delle abilità artistiche dei lavoratori dei SCC;
46. insiste sull'importanza di investire nell'apprendimento permanente per i professionisti dei SCC; sottolinea l'importanza della mobilità a livello dell'UE per lo scambio di idee e pratiche, la promozione della collaborazione interculturale e il potenziamento dello sviluppo delle carriere, comprese le opportunità di formazione, nei settori culturali e creativi; ritiene che sia necessario moltiplicare gli sforzi intesi a rafforzare e ampliare le opportunità di scambio educativo e professionale a livello europeo, rendendole più inclusive; esorta gli Stati membri e l'Unione a migliorare la mappatura delle esigenze formative dei professionisti dei SCC e a potenziare il coordinamento delle loro rispettive politiche culturali, educative e occupazionali, in modo che queste affrontino più adeguatamente le sfide specifiche dei settori culturali e creativi;
47. sottolinea il ruolo che le microcredenziali possono svolgere se utilizzate in modo coerente e standardizzato, anche nel caso delle abilità e delle competenze digitali e creative, pur riconoscendo la loro complementarietà con le qualifiche formali; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un ecosistema europeo per le microcredenziali in linea con la raccomandazione del Consiglio e a garantirne la portabilità in tutta Europa;
48. esprime preoccupazione per la mancanza di sistemi di sostegno alla transizione professionale rivolti agli artisti e ai professionisti dei SCC che necessitano di una riqualificazione; ritiene che ciò sia particolarmente importante per i professionisti i cui posti di lavoro sono influenzati, tra l'altro, dalla digitalizzazione o per quelli la cui occupazione si basa sulle loro capacità fisiche, come ballerini, cantanti e musicisti; invita gli Stati membri e la Commissione, in consultazione con le parti sociali e nell'ambito degli obiettivi dell'Anno europeo delle competenze e del patto per le competenze, a investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione mediante programmi di apprendimento permanente e programmi di sviluppo delle competenze, anche attraverso partenariati con tutti gli attori pertinenti, la raccolta di buone pratiche e sistemi di istruzione e formazione tecnica e professionale, che consentano ai professionisti dei SCC di sviluppare nuove e pertinenti conoscenze e competenze digitali, imprenditoriali, giuridiche e di altro tipo, tra cui l'alfabetizzazione in materia di IA e le competenze relazionali e trasversali, sia all'interno che all'esterno dei settori culturali e creativi;
49. accoglie con favore lo sviluppo del quadro europeo dei contenuti dell'istruzione digitale che si baserà sulla diversità culturale e creativa; invita gli Stati membri ad attuare adeguatamente le raccomandazioni nei loro sistemi scolastici ed educativi nazionali; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una proposta di direttiva sui tirocini di qualità e sottolinea l'importanza di avere tirocini di qualità retribuiti nei SCC;
50. invita le parti sociali a promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze; invita la Commissione a sostenere la cooperazione tra i consigli delle competenze, ove esistenti, e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri;
51. ritiene che i professionisti dei SCC possano appartenere a più di un settore, come quelli dell'intrattenimento e dello sport; ritiene che tali settori svolgano anche un ruolo di primo piano nell'avvicinare i cittadini europei attraverso le esperienze vissute nelle competizioni dell'Unione; sottolinea pertanto l'importanza di garantire un ecosistema sano ed equilibrato in tutti i SCC, nel settore dell'intrattenimento e in quello dello sport;
Parità di genere e misure contro le molestie sul luogo di lavoro e la discriminazione nei settori culturali e creativi
52. sottolinea che le donne sono spesso vittime di sessismo, stereotipi di genere e molestie sessuali e guadagnano solitamente meno degli uomini in posizioni equivalenti; invita gli Stati membri a moltiplicare gli sforzi al fine di eliminare il fenomeno delle molestie sessuali nei settori culturali e creativi e di garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche; plaude, a tale riguardo, alla proposta di direttiva della Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e attende con interesse la sua rapida adozione; invita gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, a recepire e attuare rapidamente la direttiva sulla trasparenza retributiva, nonché a rafforzare le misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva nei SCC, quali il diritto all'informazione sui livelli salariali, la comunicazione da parte delle società e la contrattazione collettiva; chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare i meccanismi e le strutture di incentivazione esistenti o, qualora non esistano, di metterne a punto di nuovi al fine di garantire parità di opportunità di carriera, in particolare per le donne, le persone LGBTQI+, le persone provenienti da contesti svantaggiati e appartenenti a minoranze, anche, se del caso, attraverso meccanismi di finanziamento;
53. osserva che i SCC, a causa delle condizioni di lavoro spesso precarie e dello squilibrio nelle strutture di potere, presentano un tasso di esposizione a forme di intimidazione e discriminazione superiore alla media, e che l'86 % dei sindacati dell'industria dell'intrattenimento esprime preoccupazione per le molestie sessuali che si verificano sul lavoro di lavoro[41]; osserva che, nel settore dello spettacolo, i sottosettori dello spettacolo dal vivo e della produzione cinematografica e televisiva sono particolarmente colpiti[42];
54. esorta gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, a rimuovere gli ostacoli sistemici che rendono vulnerabili i professionisti dei SCC e a creare una risposta settoriale completa e coordinata per prevenire, affrontare ed eliminare le violenze e le molestie, anche fornendo chiare linee di responsabilità nelle procedure di segnalazione e protezione, istituendo e mettendo a disposizione risorse adeguate per porre le strutture indipendenti in condizioni di segnalare in maniera riservata le pratiche sleali e di ottenere consulenze, anche di tipo legale, indagando scrupolosamente sui casi segnalati, sensibilizzando e definendo orientamenti in materia di prevenzione delle molestie attraverso l'istruzione e la formazione, anche rivolti alle autorità competenti;
55. sottolinea che le artiste e le professioniste dei SCC in tutta l'Unione dovrebbero avere un maggiore accesso alle risorse creative e produttive; ribadisce il suo invito agli Stati membri, con la partecipazione delle parti sociali, a promuovere il dialogo sociale, anche attraverso la contrattazione collettiva, per affrontare la disuguaglianza di genere, garantendo la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore e la rappresentanza nella leadership e in altre posizioni decisionali, nonché tutelando l'equilibrio tra vita professionale e vita privata; incoraggia le parti sociali a promuovere l'inclusione delle donne e dei giovani nella loro leadership e tra i negoziatori; invita, a tale riguardo, gli Stati membri a recepire e applicare rapidamente la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare[43]; invita gli Stati membri a provvedere affinché le imprese e le organizzazioni attive nei SCC adottino piani d'azione per la parità di genere intesi a prevenire le molestie sul luogo di lavoro, in collaborazione con i loro rappresentanti dei lavoratori;
56. invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la convenzione dell'OIL sulla violenza e sulle molestie a procedere senza indugio in tal senso; chiede inoltre la rapida adozione della decisione del Consiglio che autorizza la ratifica di tale convenzione per quanto riguarda le disposizioni che trattano le competenze dell'Unione;
Libertà artistica
57. insiste sulla necessità di garantire la libertà di creazione ed espressione artistica in tutta Europa, contribuendo alla solidarietà, alla coesione sociale e alla parità di condizioni per permettere agli artisti di sviluppare la loro attività; ribadisce il suo invito alla Commissione ad ampliare, nel quadro delle relazioni sullo Stato di diritto, il capitolo sul monitoraggio della libertà e del pluralismo dei media, al fine di contemplare tutti gli aspetti inerenti alla libertà di espressione, comprese le libertà artistiche e accademiche; esorta la Commissione, nell'ambito della revisione dell'attuazione del piano d'azione dell'UE per la democrazia, a concentrarsi maggiormente, attraverso iniziative adeguate, sulla promozione e la difesa della libertà degli artisti di creare senza censure, interferenze politiche o intimidazioni, compresa la criminalizzazione, assicurando così la fruizione dei diritti culturali dei cittadini europei;
58. insiste sul fatto che condizioni sociali e di lavoro eque e un livello retributivo dignitoso e sostenibile, come pure un accesso adeguato alla sicurezza sociale, sono fondamentali per garantire la libertà di espressione artistica a tutti i creatori, garantendo loro condizioni di parità affinché possano sviluppare la loro attività; ricorda il dovere degli Stati membri e dell'Unione di proteggere, difendere e assistere i professionisti dei SCC nel sostenere la loro libertà creativa ed espressiva; invita gli Stati membri, con il sostegno proattivo della Commissione, a elaborare orientamenti per proteggere la libertà artistica come valore dell'UE;
59. invita la Commissione e il SEAE a consolidare e ampliare le misure, se del caso, per sostenere gli artisti e gli altri professionisti dei SCC a rischio, in particolare a causa della guerra o dell'instabilità geopolitica, nel difendere la loro libertà di espressione artistica;
Sfide digitali
60. sottolinea che l'automazione e l'IA sono diventate uno strumento utile per la creazione artistica e possono anche contribuire alla creazione di posti di lavoro nei SCC nonché arricchire le opportunità per il loro sviluppo, innescate dall'emergere di nuovi profili professionali, in particolare se attuati in modo antropocentrico, per far sì che l'essere umano diventi sia la fonte che il beneficiario delle innovazioni tecnologiche; esprime, tuttavia, preoccupazione per gli effetti della crescente automazione derivante dall'uso dell'apprendimento automatico, della robotica e di altre tecnologie basate sui dati, come la produzione assistita di contenuti, il doppiaggio artificiale, la trascrizione da audio a testo, nonché l'estrazione automatizzata di metadati e la diffusione di potenti sistemi di intelligenza artificiale generativa per la generazione di contenuti, fra cui l'uso di deepfake senza consenso, il che potrebbe rappresentare una sfida particolare per gli artisti e gli altri professionisti dei SCC che rischiano di perdere il posto di lavoro, il diritto a una retribuzione o il controllo sul proprio lavoro, o che subiscono un peggioramento delle condizioni di lavoro;
61. invita la Commissione, previa consultazione delle parti sociali, a elaborare un approccio strategico a livello dell'Unione per anticipare gli effetti sui posti di lavoro, sui metodi di lavoro, sulle condizioni dei lavoratori, sul miglioramento del livello delle competenze, sulla riqualificazione e sulle esigenze della forza lavoro derivanti dall'uso di queste nuove tecnologie nei SCC; invita gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a elaborare, nell'ambito di tale approccio strategico, attività di formazione e istruzione, fra cui l'alfabetizzazione in materia di IA, piani d'azione per la creazione di posti di lavoro e un sostegno finanziario settoriale nonché misure per garantire l'accesso a una protezione sociale adeguata per le persone colpite dalla perdita di posti di lavoro legata alla digitalizzazione e all'IA;
62. chiede, più specificamente, la promozione del dialogo sociale e delle consultazioni con i SCC al fine di garantire l'uguaglianza, la diversità culturale, la non discriminazione e l'equità nei sistemi di IA; invita la Commissione ad adottare misure volte a garantire la trasparenza e la responsabilità dei sistemi e degli algoritmi dell'IA, evitare distorsioni indesiderate e discriminazioni nei SCC e garantire la parità di trattamento, l'inclusione e un uso ottimale delle tecnologie digitali per sostenere condizioni di lavoro dignitose per i professionisti dei SCC e la fruizione dei loro diritti, in particolare del diritto a una remunerazione equa, adeguata e proporzionata, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore;
63. sottolinea che la gestione algoritmica presenta nuove sfide per il futuro del lavoro, come ad esempio il controllo e la sorveglianza basati sulla tecnologia per monitorare i progressi, i tempi e le prestazioni, e comporta un impatto significativo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare sulla loro salute mentale e sul loro diritto alla vita privata e alla dignità umana, come pure un trattamento discriminatorio nei processi di assunzione e in altri settori, se non vi è la garanzia di una sorveglianza umana sufficiente; esprime, inoltre, preoccupazione per il fatto che l'IA possa compromettere la libertà e l'autonomia delle persone, anche sul luogo di lavoro; sottolinea che le soluzioni di IA nei SCC devono essere trasparenti ed evitare implicazioni negative per i lavoratori e dovrebbero essere negoziate fra le parti sociali; invita la Commissione a prestare la dovuta attenzione, nell'attività legislativa attuale e futura, agli effetti dell'IA sui diritti e sul benessere dei lavoratori in un luogo di lavoro sempre più digitalizzato, anche presentando una proposta legislativa concernente l'IA sul luogo di lavoro;
64. ribadisce il suo invito alla Commissione a monitorare le sfide poste ai SCC dai contenuti generati dall'IA, che scaturiscono da modelli aziendali in continua evoluzione, il che rischia di dar luogo a lacune normative, nonché l'impatto della ricerca e dello sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate, in particolare per quanto riguarda il diritto d'autore e l'equa remunerazione di autori e interpreti; invita la Commissione a valutare in che misura il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati possa fornire salvaguardie rapide ed efficaci contro l'estrazione non autorizzata di dati personali da parte di sistemi di IA e se le eccezioni esistenti per l'estrazione di testi e dati siano adeguatamente bilanciate per soddisfare la verifica in tre passaggi anche nel contesto dell'IA generativa; sottolinea la necessità di garantire che i fornitori di IA generativa rispettino gli obblighi stabiliti nella futura legge sull'intelligenza artificiale e, fatta salva la legislazione dell'Unione o nazionale in materia di diritto d'autore, documentino e mettano a disposizione del pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dell'uso dei dati di addestramento protetti dal diritto d'autore;
65. evidenzia la necessità che l'intero ecosistema culturale sia ben bilanciato, in modo da consentire a ciascuna delle sue parti di prosperare; ritiene che sia di fondamentale importanza adoperarsi per la piena ripresa post-COVID, per l'integrazione e la gestione dell'innovazione digitale e per l'ulteriore rafforzamento dei settori, come pure per il miglioramento delle condizioni cui sono soggetti i professionisti dei SCC; osserva che le nuove forme organizzative innovative di associazione, come ad esempio le organizzazioni autogestite e le cooperative culturali, diventano sempre più importanti all'interno dei SCC; invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere tali forme di associazione e le relative reti, garantendo lo stesso livello di riconoscimento, tenendo conto delle loro specificità al momento di proporre iniziative, in modo da garantire elevati standard di trasparenza, la loro piena e attiva partecipazione, anche ai processi decisionali, e la protezione dei loro lavoratori a livello nazionale ed europeo; invita gli Stati membri a creare un contesto favorevole ai partenariati pubblico-privato per facilitare l'innovazione politica che promuoverà la competitività delle imprese creative, la loro produttività e finanziamenti sufficienti;
66. sottolinea la necessità di rivedere urgentemente le normative sul lavoro minorile, divenute inefficaci con la prevalenza diffusa di creatori di contenuti minorenni sui social media; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre disposizioni volte a proteggere i creatori di contenuti minorenni dai rischi di sfruttamento, tenendo conto delle nuove sfide poste dalle nuove tecnologie e dalle piattaforme dei social media;
Proposte di misure dell'Unione
67. chiede che la Commissione, sulla base degli articoli 153 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, presenti proposte relative a strumenti legislativi che istituiscano un quadro globale dell'Unione ("il quadro") sulla situazione sociale e professionale degli artisti e degli altri professionisti dei settori culturali e creativi ("professionisti dei SCC"), in particolare: una direttiva relativa a condizioni di lavoro dignitose, contribuendo in tal modo alla corretta determinazione della loro situazione occupazionale, nonché una o più decisioni riguardo alla raccolta e alla pubblicazione di dati adeguati e per incoraggiare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, anche attraverso l'istituzione di una piattaforma europea, al fine di formulare norme di qualità e riesaminare gli sviluppi pertinenti per quanto riguarda lo status e la situazione dei professionisti dei SCC, garantendo una prospettiva di genere, con la piena partecipazione delle parti sociali, nonché ai fini del riconoscimento, a livello di Unione, della situazione specifica dei professionisti dei SCC a seguito delle raccomandazioni figuranti nell'allegato;
68. ritiene che la spesa pubblica per la cultura sia un investimento sociale che dovrebbe essere monitorato con attenzione; chiede l'inclusione delle condizioni di vita e di lavoro nei SCC negli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione[44];
69. ribadisce il suo invito alla Commissione ad aggiornare la nuova agenda per la cultura e a includere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei professionisti dei SCC come area prioritaria; chiede alla Commissione di includere nelle sue priorità politiche per il periodo 2024-2029 il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e una remunerazione equa nei SCC;
70. invita gli Stati membri ad aumentare il livello di ambizione per la priorità chiave "Artisti e professionisti della cultura: rafforzare i SCC" nel piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2023-2026, con azioni più ambiziose e risultati mirati incentrati sullo status e sulle condizioni di lavoro dei professionisti dei SCC;
71. chiede alla Commissione di riferire ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'analisi della situazione dei professionisti dei SCC nell'Unione e ai relativi sviluppi sulla base dei dati raccolti, nonché in merito all'attuazione degli strumenti inclusi nel quadro;
72. ritiene che le eventuali incidenze finanziarie delle proposte richieste debbano essere coperte dagli stanziamenti di bilancio esistenti; sottolinea che, data l'importanza dei SCC per l'economia dell'Unione e degli Stati membri, l'adozione e l'attuazione delle proposte apporterebbero vantaggi sostanziali sul piano finanziario e in termini di efficienza, e saranno pertanto vantaggiose in termini sia economici che sociali, come chiaramente indicato nello studio dell'EPRS sulla valutazione del valore aggiunto europeo;
***
73. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché agli Stati membri.
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Raccomandazione 1: obiettivo generale del quadro
L'obiettivo generale delle proposte che si richiede alla Commissione di presentare è quello di istituire un quadro dell'Unione ("il quadro") sulla situazione sociale e professionale degli artisti e degli altri professionisti nei settori culturali e creativi ("professionisti dei SCC") al fine di migliorare la loro situazione sociale e professionale.
Raccomandazione 2: strumenti inclusi nel quadro
Il quadro dovrebbe essere composto dalle seguenti proposte di strumenti legislativi, segnatamente:
una direttiva su condizioni di lavoro dignitose e
una o più decisioni che contribuiscono all'attuazione o all'integrazione dell'acquis dell'Unione nei settori pertinenti e che istituiscono un meccanismo per la cooperazione strutturata e lo scambio di migliori pratiche fra gli Stati membri al fine di formulare norme di qualità e riesaminare i corrispondenti sviluppi per quanto riguarda lo status e la situazione dei professionisti dei SCC, anche attraverso la creazione di una piattaforma. Tale meccanismo dovrebbe garantire la piena partecipazione delle parti sociali a livello nazionale e dell'Unione.
Raccomandazione 3: ambito di applicazione delle proposte di strumenti legislativi
Il quadro dovrebbe riguardare tutti i professionisti dei SCC nei diversi ruoli, funzioni e capacità necessari per la realizzazione delle espressioni e delle opere culturali e creative, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale.
Il quadro dovrebbe concentrarsi, fra l'altro, su quanto segue:
mediante una direttiva, sui seguenti punti:
la corretta determinazione della situazione occupazionale dei professionisti dei SCC al fine di consentire agli Stati membri di identificare correttamente il loro status;
l'elaborazione di misure volte a migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti dei SCC, in particolare al fine di garantire una retribuzione equa e adeguata, condizioni di lavoro dignitose e pratiche di lavoro eque;
mediante una o più decisioni, compresa una decisione che istituisce una piattaforma europea sulla situazione sociale e professionale dei professionisti dei SCC, sui seguenti punti:
il miglioramento della situazione dei professionisti dei SCC;
la definizione di criteri per una comprensione e un riconoscimento comuni dei professionisti dei SCC e della loro situazione specifica a livello dell'Unione. Tali criteri avrebbero lo scopo, da un lato, di garantire l'applicazione senza impedimenti delle condizioni connesse allo status dei professionisti dei SCC, per coloro che godono di tale status in virtù del diritto nazionale, e, dall'altro, di ottenere una convergenza e un miglioramento della situazione di quanti non beneficiano di tale status;
l'agevolazione di un accesso effettivo dei professionisti dei SCC alla sicurezza sociale e alla protezione sociale;
il miglioramento della rappresentanza e della contrattazione collettiva dei lavoratori dei SCC in cooperazione con le parti sociali, in linea con la raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento del dialogo sociale nell'Unione;
la promozione del lavoro transnazionale in Europa, anche attraverso l'agevolazione del coordinamento e della portabilità dei diritti nei vari sistemi di protezione sociale e della mobilità transfrontaliera nei settori culturali e creativi;
l'introduzione di termini e condizioni sull'uso dei finanziamenti pubblici per garantire livelli di remunerazione e condizioni di lavoro eque per i professionisti dei SCC, per promuovere la parità di genere nel rispetto dei contratti collettivi, ove esistenti, e per favorire il raggiungimento di soluzioni negoziate collettivamente, ove non ancora esistenti;
l'integrazione dell'istruzione superiore nelle discipline artistiche nello spazio europeo dell'istruzione, il riconoscimento e la validazione reciproci automatici dei risultati di apprendimento e dei periodi di studio all'estero nei settori culturali e creativi, nonché lo sviluppo di opportunità di formazione, di evoluzione della carriera e di transizione professionale per i professionisti dei SCC;
l'eliminazione degli ostacoli sistematici alla lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere e la promozione della parità di genere nei settori culturali e creativi;
l'effettiva garanzia della libertà artistica nel quadro delle condizioni di lavoro per i professionisti dei SCC.
La Commissione dovrebbe analizzare la situazione dei professionisti dei SCC nell'Unione e monitorare gli sviluppi pertinenti, come pure l'attuazione del quadro. La Commissione dovrebbe riferire ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio le sue conclusioni in merito all'analisi che ha svolto sulla situazione dei professionisti dei SCC nell'Unione, sugli sviluppi pertinenti e sull'attuazione del quadro.
Raccomandazione 4: obiettivi specifici della decisione o delle decisioni che istituiscono una piattaforma europea
Dovrebbe essere creata una piattaforma europea per mezzo di una o più decisioni. La piattaforma europea dovrebbe perseguire, fra l'altro, i seguenti obiettivi specifici:
migliorare le conoscenze sulle condizioni di vita e di lavoro dei professionisti dei SCC, anche con riferimento alle cause e alle differenze regionali di tali condizioni, attraverso strumenti basati su dati probanti, un'analisi comparativa e strumenti metodologici pertinenti per la raccolta di dati, sulla base del lavoro svolto dai soggetti interessati;
tali dati dovrebbero riguardare le condizioni di lavoro, la situazione occupazionale, i livelli retributivi, l'accesso alla sicurezza sociale e alla protezione sociale, la rappresentanza e la difesa collettive e la copertura mediante contratti collettivi, l'esposizione a ostacoli all'inclusione e a forme di discriminazione e violenza di genere, la parità di genere e la libertà artistica; tali dati dovrebbero essere disaggregati, per quanto possibile, per genere, età, disabilità, ubicazione geografica, dimensioni dell'impresa e settore specifico;
migliorare la comprensione reciproca dei diversi sistemi e delle diverse pratiche, anche attraverso una mappatura delle definizioni esistenti dei professionisti dei SCC in tutti gli Stati membri, per ridurre la frammentazione e affrontare le questioni individuate, in particolare gli aspetti transfrontalieri e le statistiche culturali a livello dell'Unione;
elaborare analisi dell'efficacia delle diverse misure strategiche;
creare strumenti e pratiche per l'apprendimento reciproco e la condivisione efficiente di informazioni ed esperienze, con l'obiettivo di raggiungere la convergenza fra gli approcci degli Stati membri, anche attraverso una banca della conoscenza per le diverse pratiche e le misure adottate;
sviluppare strumenti come ad esempio orientamenti per l'attuazione, manuali di buone pratiche e principi condivisi, allo scopo di migliorare la situazione in tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione e di valutare le esperienze con gli strumenti pertinenti;
facilitare e sostenere diverse forme di collaborazione tra gli Stati membri accrescendo le loro capacità, al fine di agevolare la mobilità transfrontaliera e l'avvio di attività congiunte, e valutare le esperienze di cooperazione di questo genere intraprese dagli Stati membri partecipanti; in particolare, la piattaforma dovrebbe organizzare scambi di opinioni con i rappresentanti degli Stati membri, i responsabili politici e i portatori di interessi per promuovere la mobilità, concentrandosi maggiormente sull'inclusione e affrontando gli ostacoli connessi alla disabilità;
sviluppare una strategia in materia di istruzione e formazione che tenga conto delle specificità dei settori culturali e creativi;
sviluppare e, se del caso, migliorare la capacità di formazione destinata alle autorità competenti e mettere a punto un quadro per lo svolgimento di attività di formazione congiunte, anche con il coinvolgimento delle parti sociali;
operare una sensibilizzazione in merito ai problemi pertinenti e alle soluzioni disponibili tra i professionisti dei SCC, i sindacati e altre organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le autorità competenti degli Stati membri;
facilitare la formulazione di raccomandazioni destinate agli Stati membri in merito agli obiettivi fissati dal quadro.
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI I RELATORI HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità dei relatori. I relatori hanno ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione del progetto di relazione, fino alla sua approvazione in commissione:
Entità e/o persona |
AEPO-ARTIS |
Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) |
Centre de Musiques Amplifiées |
Coordinator European Writers’ Council |
Culture Action Europe |
Europa Nostra |
European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) |
European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) |
European Labour Authority (ELA) |
European Music Council |
European Music Managers Alliance (EMMA) |
European Trade Union Confederation (ETUC) |
European Writers' Council - Fédération des Associations Européennes d’Ecrivains (EWC - FAEE) |
European Visual Artists (EVA) |
Federation of European Publishers |
Federation of European Screen Directors (FERA) |
Future of Religious Heritage (FRH) |
Independent Music Companies Association (IMPALA) |
International Arts and Entertainment Alliance - Media, Entertainment and Arts division (UNI-MEI) |
International Federation of Actors (FIA) |
International Federation of Musicians (FIM) |
International Labour Organization (ILO) |
International Music + Media Centre (IMZ) |
International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) |
Kunsten '92 on behalf of Europaplatform |
Live DMA |
On the Move |
Opera Europe |
Pearle* - Live Performance Europe |
Prometheus21 |
Red Arrayan de Cultura, Patrimonio y Medio Amiente |
Society of Audiovisual Authors - SAA |
The European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) |
UNESCO |
Université libre de Bruxelles - Cultural Management |
Ignasi Camós, Professor of Labor and Social Security Law at the University of Girona |
Ricardo Morón Prieto, Professor of Labour and Social Security Law at Universidad Autónoma de Madrid |
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
20.4.2023 |
|||
Approvazione |
24.10.2023 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 5 3 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Asim Ademov, João Albuquerque, Gabriele Bischoff, Andrea Bocskor, Milan Brglez, David Casa, Jarosław Duda, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Tomasz Frankowski, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Hannes Heide, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Martina Michels, Niklas Nienass, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Peter Pollák, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Diana Riba i Giner, Daniela Rondinelli, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Marianne Vind, Theodoros Zagorakis, Milan Zver |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ibán García Del Blanco, Marcel Kolaja, Pierre Larrouturou, Antonius Manders, Eugenia Rodríguez Palop, Rob Rooken, Kim Van Sparrentak, Salima Yenbou |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Matthias Ecke, Isabel García Muñoz, Ivars Ijabs, Franco Roberti, Thomas Rudner |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
43 |
+ |
PPE |
Asim Ademov, David Casa, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Antonius Manders, Peter Pollák, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver, Michaela Šojdrová |
Renew |
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Ivars Ijabs, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Salima Yenbou |
S&D |
João Albuquerque, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Matthias Ecke, Ibán García Del Blanco, Isabel García Muñoz, Hannes Heide, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Pierre Larrouturou, Franco Roberti, Daniela Rondinelli, Thomas Rudner, Marianne Vind |
The Left |
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Eugenia Rodríguez Palop |
Verts/ALE |
Katrin Langensiepen, Niklas Nienass, Diana Riba i Giner, Kim Van Sparrentak |
5 |
- |
ECR |
Chiara Gemma, Elżbieta Rafalska, Rob Rooken, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Andrey Slabakov |
3 |
0 |
ID |
Elena Lizzi |
NI |
Andrea Bocskor |
Verts/ALE |
Marcel Kolaja |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/media/keantfog/c%C3%A1ceres-declaration.pdf
- [2] Sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2000, Barry Banks e altri contro Theatre royal de la Monnaie, causa C-178/97, ECLI:EU:T:1998:90.
- [3] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
- [4] GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
- [5] GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
- [6] GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105.
- [7] GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33.
- [8] GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
- [9] GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
- [10] GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21.
- [11] GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1.
- [12] GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.
- [13] GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1.
- [14] GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34.
- [15] GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21.
- [16] GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
- [17] GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.
- [18] GU L 125 dell'11.5.2023, pag. 1.
- [19] GU C 238 del 6.7.2018, pag. 28.
- [20] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/652252/IPOL_BRI(2021)652252_EN.pdf
- [21] Commissione europea, direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, "The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals – Report of the OMC (Open Method of Coordination) group of EU Member States' experts – Final report" (Relazione finale), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2766/46315.
- [22] https://voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2021/07/VoC-Brainstorming-Report-Working-Conditions-2.pdf
- [23] https://ec.europa.eu/culture/news/study-artists-working-conditions-published
- [24] Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230824-1
- [25] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_cultural,_broadcasting_and_publishing_services&oldid=593681
- [26] https://www.consilium.europa.eu/media/52730/g20-leaders-declaration-final.pdf
- [27] UNESCO, Re|Shaping Policies for Creativity (Ri|Plasmare le politiche per la creatività).
- [28] Nota della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) sulle tendenze dell'occupazione e le condizioni di lavoro nei settori creativi fornita su richiesta dei relatori, 29 maggio 2023.
- [29] http://www.womarts.eu/upload/01-LI-WOMART-1-20-6.pdf, p. 34 e succ.
- [30] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EARN_GR_GPGR2__custom_6350417/default/table?lang=en [PMMR1] p. 60; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_865323.pdf
- [31] Nota della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) sulle tendenze dell'occupazione e le condizioni di lavoro nei settori creativi fornita su richiesta dei relatori, 29 maggio 2023.
- [32] OIL, Policy Brief on sexual harassment in the entertainment industry (Documento sulle molestie sessuali nell'industria dello spettacolo), novembre 2020.
- [33] Autorità europea del lavoro, studio dal titolo "Different forms of cross-border undeclared work, including through third-country nationals" (Diverse forme di lavoro sommerso transfrontaliero, anche attraverso cittadini di paesi terzi), settembre 2021, pag. 13; https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-01/Study-report-on-different-forms-of-cross-border-UDW.2021_EN.pdf
- [34] https://eenca.com/eenca/assets/File/EENCA%20publications/Study%20on%20the%20status%20and%20working%20conditions%20of%20artists%20and%20creative%20professionals%20-%20Final%20report.pdf
- [35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 6 settembre 2023, sulla digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale: facilitare la libera circolazione nel mercato unico, COM(2023)501 final.
- [36] Indagine sulle forze di lavoro Eurofound
- [37] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).
- [38] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0239_IT.html
- [39] Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1 ELI: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0007)
- [40] Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92, ELI:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790).
- [41] "Policy Brief on sexual harassment in the entertainment industry" (Documento sulle molestie sessuali nell'industria dello spettacolo), OIL, 2020 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/publication/wcms_761947.pdf.
- [42] "Policy Brief on sexual harassment in the entertainment industry" (Documento sulle molestie sessuali nell'industria dello spettacolo), OIL, 2020.
- [43] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1158/oj?locale=it).
- [44] Decisione (UE) 2022/2296 del Consiglio, del 21 novembre 2022, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 67; ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2022/2296/oj?locale=it).