RELAZIONE sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati

7.11.2023 - (2022/2051(INL))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatori: Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz


Procedura : 2022/2051(INL)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0337/2023
Testi presentati :
A9-0337/2023
Testi approvati :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati

(2022/2051(INL))

 

Il Parlamento europeo,

 visto l'articolo 48 del trattato sull'Unione europea,

 visto il Manifesto di Ventotene[1],

 vista la dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950[2],

 vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sulla richiesta di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati[3],

 visti gli articoli 46, 54 e 85, paragrafo 1, del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

 vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

 viste le lettere della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

 vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0337/2023),

A. considerando che l'attuale versione dei trattati è entrata in vigore il 1° dicembre 2009 e che da allora l'Unione europea ha dovuto affrontare sfide senza precedenti e molteplici crisi, in particolare la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;

B. considerando che la modifica dei trattati è necessaria, non in quanto fine a sé stessa, ma nell'interesse di tutti i cittadini dell'Unione, in quanto mira a rimodellare l'UE in modo da rafforzarne la capacità di azione, nonché la legittimità democratica e l'assunzione di responsabilità;

C. considerando che la modifica dei trattati dovrebbe consentire all'Unione di far fronte più efficacemente alle sfide geopolitiche;

D. considerando che il quadro istituzionale dell'Unione, e in particolare il suo processo decisionale, specialmente in seno al Consiglio, è a malapena adeguato per un'Unione di 27 Stati membri; che la prospettiva di futuri allargamenti rende inevitabile una riforma dei trattati;

E. considerando che il 9 maggio 2022 la Conferenza sul futuro dell'Europa ha concluso i suoi lavori e presentato le sue conclusioni; che tali conclusioni contengono 49 proposte e 326 misure, molte delle quali possono essere attuate solo in caso di modifica dei trattati;

1. rinnova la sua richiesta di modificare il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); invita il Consiglio a presentare al Consiglio europeo, immediatamente e senza alcuna deliberazione, le proposte contenute nella presente risoluzione e riportate in allegato; invita il Consiglio europeo a convocare quanto prima una Convenzione secondo la procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, TUE;

2. prende atto del fatto che numerosi paesi dei Balcani occidentali si trovano in fasi diverse dei negoziati di adesione; si compiace che il 23 giugno 2022 l'Ucraina e la Moldova abbiano ottenuto lo status di paese candidato;

Riforme istituzionali

3. pone l'accento sull'importanza di riformare il processo decisionale dell'Unione in modo da rispecchiare con maggior fedeltà un sistema bicamerale, conferendo ulteriori poteri al Parlamento europeo e modificando il meccanismo di voto in seno al Consiglio;

4. chiede che la capacità di azione dell'Unione sia rafforzata aumentando considerevolmente il numero di settori in cui le azioni sono decise a maggioranza qualificata (VMQ) e tramite la procedura legislativa ordinaria;

 

5. chiede che il Parlamento europeo ottenga il diritto di iniziativa legislativa, in particolare il diritto di introdurre, modificare o abrogare il diritto dell'Unione, e diventi colegislatore per l'adozione del quadro finanziario pluriennale;

 

6. chiede che i ruoli del Consiglio e del Parlamento per quanto riguarda la nomina e la conferma del Presidente della Commissione siano invertiti per rispecchiare più fedelmente i risultati delle elezioni europee; propone di consentire al Presidente della Commissione di scegliere i rispettivi membri in base alle preferenze politiche, garantendo al contempo l'equilibrio geografico e demografico; chiede che la Commissione europea sia rinominata Esecutivo europeo;

 

7. propone di rafforzare la trasparenza del Consiglio dell'Unione europea imponendogli di pubblicare, tra le sue posizioni, quelle che rientrano nell'ambito del normale processo legislativo e di organizzare un dibattito pubblico sulle posizioni del Consiglio; propone di definire una base giuridica che consenta ai colegislatori di rafforzare la trasparenza e l'integrità del loro processo decisionale;

 

8. chiede che la Convenzione, oltre alle proposte illustrate nella presente risoluzione e riportate in allegato, dibatta in merito alla suddivisione delle materie tra il TUE e il TFUE, allo scopo di far fronte alla difficoltà di modificare il diritto dell'Unione; chiede che la Convenzione esamini in quali settori di intervento le strutture dell'UE possano rafforzare l'efficacia dell'Unione;

 

9. propone che la composizione del Parlamento europeo diventi competenza esclusiva dello stesso;

 

10. propone di rafforzare il ruolo delle parti sociali nella preparazione di qualsiasi iniziativa in materia di politica sociale, occupazionale ed economica;

 

11. propone di introdurre un referendum europeo su questioni attinenti alle azioni e alle politiche dell'Unione; chiede di rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE nel quadro della democrazia rappresentativa;

 

Competenze

12. propone di istituire una competenza esclusiva dell'Unione per l'ambiente e la biodiversità e per i negoziati sui cambiamenti climatici;

 

13. propone di prevedere competenze concorrenti in materia di sanità pubblica e di tutela e promozione della salute umana, soprattutto in caso di minacce sanitarie transfrontaliere, nonché in materia di protezione civile, industria e istruzione, in particolare per quanto concerne questioni transnazionali quali il riconoscimento reciproco di titoli di studio, voti, competenze e qualifiche;

 

14. propone di rafforzare ulteriormente le competenze concorrenti dell'Unione nei settori dell'energia, degli affari esteri, della sicurezza esterna e della difesa, della politica in materia di frontiere esterne nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché delle infrastrutture transfrontaliere;

 

Sussidiarietà

 

15. propone di rafforzare il controllo della sussidiarietà da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea; chiede che si tenga conto del parere dei parlamenti regionali con poteri legislativi nei pareri motivati dei parlamenti nazionali riguardanti i progetti legislativi; propone di estendere a 12 settimane il termine per la procedura del "cartellino giallo";

16. propone di introdurre un "meccanismo del cartellino verde" per le proposte legislative dei parlamenti nazionali o regionali con poteri legislativi, al fine di adeguare meglio il diritto dell'Unione alle esigenze locali;

Stato di diritto

17. propone di rafforzare e riformare la procedura di cui all'articolo 7 TUE per quanto concerne la tutela dello Stato di diritto, ponendo fine all'unanimità, fissando un calendario chiaro e rendendo la Corte di giustizia arbitro delle violazioni;

 

18. suggerisce di attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza per le controversie interistituzionali;

 

19. propone che la Corte di giustizia dell'Unione europea eserciti un controllo preventivo sulle norme ("controllo astratto delle norme"), concepito come diritto di minoranza in seno al Parlamento; suggerisce inoltre di conferire al Parlamento la facoltà di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in caso di mancata conformità con i trattati;

 

Politica estera, di sicurezza e di difesa

 

20. chiede nuovamente che le decisioni relative alle sanzioni, le fasi intermedie del processo di allargamento e altre decisioni di politica estera siano adottate con VMQ; sottolinea che le proposte prevedono un'eccezione a tale principio per le decisioni che autorizzano missioni o operazioni militari con mandato esecutivo;

 

21. chiede l'istituzione di un'Unione della difesa che comprenda unità militari e una capacità di dispiegamento rapido permanente, sotto il comando operativo dell'Unione; propone che l'acquisizione congiunta e lo sviluppo degli armamenti siano finanziati dall'Unione tramite una dotazione di bilancio specifica adottata con procedura di codecisione e soggetta al controllo parlamentare, e propone che le competenze dell'Agenzia europea per la difesa siano adeguate di conseguenza; rileva che le clausole relative alle tradizioni nazionali di neutralità e all'appartenenza all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) non sarebbero interessate da tali modifiche;

22. propone che la Convenzione valuti modalità per evitare che i paradisi fiscali provochino distorsioni della concorrenza nel mercato unico;

Mercato unico, economia e bilancio

 

23. suggerisce di ricorrere al voto a maggioranza qualificata rafforzata per le decisioni in materia di imposizione diretta e indiretta; chiede che il quadro finanziario pluriennale sia stabilito per un periodo di cinque anni;

24. chiede l'adozione di misure volte a garantire che gli Stati membri investano nel conseguimento degli obiettivi economici, sociali, ambientali e di sicurezza europei; propone di sopprimere l'articolo 122 TFUE e di sostituirlo con una clausola di emergenza riformulata, che preveda il pieno controllo parlamentare, all'articolo 222 TFUE;

25. insiste sul fatto che le quattro libertà del mercato interno devono essere applicate allo stesso modo da tutti gli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione;

Politiche sociali e mercato del lavoro

 

26. ribadisce la richiesta di allegare ai trattati un protocollo sul progresso sociale;

Istruzione

 

27. invita l'Unione a definire obiettivi e norme comuni per un'istruzione che promuova i valori democratici e lo Stato di diritto, nonché l'alfabetizzazione digitale ed economica; chiede inoltre che l'Unione promuova la cooperazione e la coerenza tra i sistemi di istruzione, preservando al contempo le tradizioni culturali e la diversità regionale;

28. invita l'Unione a elaborare norme comuni sulla formazione professionale al fine di aumentare la mobilità dei lavoratori; propone che l'Unione miri a tutelare e promuovere l'accesso all'istruzione gratuita e universale, la libertà accademica istituzionale e individuale e i diritti umani, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Scambi commerciali e investimenti

 

29. suggerisce che nell'ambito della politica commerciale comune siano promossi i valori democratici, la buona governance, i diritti umani e la sostenibilità, come pure gli investimenti esteri, la tutela degli investimenti e la sicurezza economica; propone che il Parlamento europeo e il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, avviino negoziati commerciali; suggerisce di istituire un meccanismo permanente per il controllo degli investimenti esteri diretti;

Non discriminazione

 

30. propone di estendere la protezione contro la discriminazione al genere, all'estrazione sociale, alla lingua, alle opinioni politiche e all'appartenenza a una minoranza nazionale, nonché di applicare la procedura legislativa ordinaria alla legislazione in materia di non discriminazione; propone di sostituire il termine "parità tra uomini e donne" col termine "parità di genere" in tutti i trattati; sottolinea che le istituzioni dell'Unione e i loro organi direttivi e consultivi devono essere costituiti in modo non discriminatorio e riflettere la parità di genere e la diversità della società;

31. chiede di includere nei trattati ulteriori tutele per le minoranze nazionali e per le lingue regionali e minoritarie dell'Unione;

Clima e ambiente

 

32. propone di integrare l'attenuazione del riscaldamento globale e la salvaguardia della biodiversità tra gli obiettivi dell'Unione; suggerisce di aggiungere la protezione del clima e della biodiversità agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Unione; propone di includere la sostenibilità nelle disposizioni dei trattati riguardanti la pesca; chiede che l'Unione protegga le basi naturali della vita e gli animali, in linea con l'approccio "One Health", e tenga conto del rischio di superare i confini planetari; chiede di integrare nei trattati gli obblighi internazionali dell'Unione di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura globale;

Politica energetica

 

33. chiede di creare un'Unione europea dell'energia integrata; fa presente che il sistema energetico dell'Unione deve essere economicamente accessibile, basato sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili nonché conforme agli accordi internazionali volti a mitigare i cambiamenti climatici;

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

 

34. propone che a Europol siano attribuite ulteriori competenze soggette a controllo parlamentare; suggerisce di aggiungere la violenza di genere e la criminalità ambientale alle categorie di reati che rispondono ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (reati dell'Unione); chiede che il funzionamento della Procura europea sia disciplinato dalla procedura legislativa ordinaria;

Migrazione

 

35. chiede l'adozione di norme minime comuni per l'acquisizione della cittadinanza dell'Unione da parte di cittadini dei paesi terzi, nonché di norme comuni per i visti e i permessi di soggiorno di lunga durata, al fine di prevenire la vendita e l'abuso della cittadinanza e della residenza;

36. propone che la politica comune dell'Unione in materia di immigrazione sia rafforzata adottando misure adeguate e necessarie per garantire il monitoraggio, la sicurezza e il controllo efficaci delle frontiere esterne dell'Unione e che la politica dell'Unione in materia di migrazione tenga conto della stabilità economica e sociale degli Stati membri, della capacità di soddisfare la domanda di manodopera del mercato unico, nonché dell'efficiente gestione delle migrazioni, tenendo in considerazione l'equo trattamento da riservare ai cittadini dei paesi terzi;

Sanità

 

37. suggerisce che l'Unione stabilisca indicatori comuni per i sistemi sanitari; propone che l'Unione adotti misure per la notifica, il monitoraggio e il controllo tempestivi di gravi minacce transfrontaliere per la salute, in particolare in caso di pandemie, senza impedire agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione rafforzate, laddove queste siano indispensabili;

38. invita l'Unione ad adottare misure per monitorare e coordinare l'accesso a diagnosi, informazioni e cure comuni riguardo alle malattie trasmissibili e non trasmissibili, comprese le malattie rare;

Scienza e tecnologia

39. chiede che l'Unione rispetti e promuova la libertà accademica e la libertà di condurre ricerche scientifiche e di insegnare;

40. propone che l'Unione elabori una strategia spaziale comune e si adoperi per definire un quadro comune per le attività spaziali;

Disposizioni finali

41. ribadisce che i rappresentanti delle parti sociali dell'Unione, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, della Banca centrale europea, della società civile dell'Unione e dei paesi candidati dovrebbero essere invitati a prendere parte alla Convenzione in qualità di osservatori;

42. chiede che tutte le proposte di modifica dei trattati figuranti in allegato siano discusse nel corso della Convenzione;

43. approva le proposte di modifica dei trattati figuranti in allegato e le sottopone al Consiglio in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, TUE;

44. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le proposte di modifica dei trattati figuranti in allegato al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

 

 

 


ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE PROPOSTE DI MODIFICA DEI TRATTATI

Emendamento  1

Trattato sull'Unione europea

Preambolo

 

Testo in vigore

Emendamento

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, LA PRESIDENTE DELL'UNGHERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MALTA, SUA MAESTÀ IL RE DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,

Emendamento  2

Trattato sull'Unione europea

Articolo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità di genere.

Emendamento  3

Trattato sull'Unione europea

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a politiche comuni in materia di frontiere esterne e a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

Emendamento  4

Trattato sull'Unione europea

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, nonché sull'attenuazione del riscaldamento globale e sulla salvaguardia della biodiversità in linea con gli accordi internazionali. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

Emendamento  5

Trattato sull'Unione europea

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità di genere, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Emendamento  6

Trattato sull'Unione europea

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Essa rispetta e promuove la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Emendamento  7

Trattato sull'Unione europea

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.

4. La moneta dell'Unione è l'euro.

Emendamento  8

Trattato sull'Unione europea

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis. L'Unione tutela e promuove l'accesso all'istruzione gratuita e universale, la libertà accademica istituzionale e individuale e i diritti umani, come definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento  9

Trattato sull'Unione europea

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo, constata entro sei mesi dal ricevimento di una proposta che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Emendamento  10

Trattato sull'Unione europea

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro sei mesi dal ricevimento di una proposta di un terzo degli Stati membri, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o la Commissione possono presentare un ricorso alla Corte di giustizia circa l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2.

Emendamento  11

Trattato sull'Unione europea

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

La Corte di giustizia decide in merito al ricorso dopo aver invitato lo Stato membro interessato a presentare osservazioni.

Emendamento  12

Trattato sull'Unione europea

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide entro sei mesi di adottare le opportune misure. Tali misure possono comprendere la sospensione degli impegni e dei pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione o la sospensione di alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio e il diritto dello Stato membro in questione di esercitare la presidenza del Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Emendamento  13

Trattato sull'Unione europea

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'Unione garantisce la disponibilità di strumenti che consentano ai cittadini di esercitare tale diritto.

Emendamento  14

Trattato sull'Unione europea

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis. Le decisioni sono adottate nella maniera più aperta e più vicina possibile ai cittadini.

Emendamento  15

Trattato sull'Unione europea

Articolo 10 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. I partiti politici europei possono promuovere, sostenere e finanziare attività a tal fine.

Emendamento  16

Trattato sull'Unione europea

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis. Le parti sociali sono consultate durante la preparazione di qualsiasi iniziativa in materia di politica sociale, occupazionale ed economica.

Emendamento  17

Trattato sull'Unione europea

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione.

Emendamento  18

Trattato sull'Unione europea

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis. La Commissione o il Parlamento europeo può proporre un atto giuridico basato su un'iniziativa dei cittadini valida.

Emendamento  19

Trattato sull'Unione europea

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni volte a garantire il loro processo decisionale e la conformità ai principi di cui agli articoli 10 e 11.

Emendamento  20

Trattato sull'Unione europea

Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 ter. Il Parlamento europeo, a maggioranza dei membri che lo compongono, può presentare al Consiglio europeo una proposta di referendum europeo. La proposta di referendum europeo è conforme ai valori europei di cui all'articolo 2.

 

Se il Consiglio europeo adotta a maggioranza una decisione a favore del referendum proposto, la Commissione ne organizza uno.

 

Tutti i referendum europei sono organizzati nello stesso giorno in tutta l'Unione. Il referendum si considera approvato se la maggioranza degli elettori a livello dell'UE, e a livello nazionale nella maggioranza degli Stati membri, vota a favore.

Emendamento  21

Trattato sull'Unione europea

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis. Le istituzioni dell'Unione e i loro organi direttivi e consultivi sono costituiti in modo non discriminatorio e riflettono la parità di genere e la diversità della società.

Emendamento  22

Trattato sull'Unione europea

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente.

(Il testo soppresso è riposizionato come paragrafo 2 bis (nuovo). Si veda l'emendamento 24.)

Emendamento  23

Trattato sull'Unione europea

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

soppresso

Emendamento  24

Trattato sull'Unione europea

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di 96 seggi.

(Si tratta di un riposizionamento della seconda e della terza frase del paragrafo 2, comma 1. Si veda l'emendamento 22.)

Emendamento  25

Trattato sull'Unione europea

Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 ter. Il Parlamento europeo determina la propria composizione a maggioranza dei membri che lo compongono, nel rispetto dei principi di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, previa approvazione del Consiglio.

Emendamento  26

Trattato sull'Unione europea

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri e dal presidente dell'Unione europea. Il segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento  27

Trattato sull'Unione europea

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

 

3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente dell'Unione europea, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

Emendamento  28

Trattato sull'Unione europea

Articolo 15 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata.

Emendamento  29

Trattato sull'Unione europea

Articolo 15 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

6. Il presidente del Consiglio europeo:

soppresso

a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;

 

b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";

 

c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;

 

d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

 

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

 

Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

 

Emendamento  30

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

2. Il Consiglio è composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro, abilitati a impegnare il governo dello Stato membro che rappresentano e ad esercitare il diritto di voto.

Emendamento  31

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

Emendamento  32

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

Per maggioranza semplice si intende una maggioranza dei membri del Consiglio in rappresentanza di almeno il 50% della popolazione dell'Unione.

Emendamento  33

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

soppresso

Emendamento  34

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

soppresso

Emendamento  35

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis. Per maggioranza qualificata si intendono almeno i due terzi dei membri del Consiglio in rappresentanza di almeno il 50 % della popolazione dell'Unione.

Emendamento  36

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 ter. Per maggioranza qualificata rafforzata si intendono almeno i quattro quinti dei membri del Consiglio in rappresentanza di almeno il 50 % della popolazione dell'Unione.

Emendamento  37

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.

soppresso

Emendamento  38

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

soppresso

Emendamento  39

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

soppresso

Emendamento  40

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

soppresso

Emendamento  41

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.

soppresso

Emendamento  42

Trattato sull'Unione europea

Articolo 16 – paragrafo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo.

Emendamento  43

Trattato sull'Unione europea

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

1. L'Esecutivo promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento  44

Trattato sull'Unione europea

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato su proposta dell'Esecutivo, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta dell'Esecutivo se i trattati lo prevedono.

Emendamento  45

Trattato sull'Unione europea

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.

3. Il mandato dell'Esecutivo è di cinque anni.

I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

I membri dell'Esecutivo sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

L'Esecutivo esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri dell'Esecutivo non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

Emendamento  46

Trattato sull'Unione europea

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.

soppresso

Emendamento  47

Trattato sull'Unione europea

Articolo 17 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

5. L'Esecutivo è composto da non più di 15 membri, compreso il presidente, il segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il segretario dell'Unione per la governance economica.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I membri dell'Esecutivo sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in modo da riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Previa approvazione del Parlamento europeo, l'Esecutivo può nominare sottosegretari per uno specifico portafoglio o compito. In tal senso, l'Esecutivo dovrebbe tenere conto della sua molteplicità geografica di cui al secondo comma.

Emendamento  48

Trattato sull'Unione europea

Articolo 17 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

6. Il presidente della Commissione:

6. Il presidente dell'Esecutivo:

a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

a) definisce gli orientamenti nel cui quadro l'Esecutivo esercita i suoi compiti;

b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;

b) decide l'organizzazione interna dell'Esecutivo per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;

c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.

c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il segretario dell'Unione per la governance economica, tra i membri dell'Esecutivo.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Un membro dell'Esecutivo rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il segretario dell'Unione per la governance economica rassegnano le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Emendamento  49

Trattato sull'Unione europea

Articolo 17 – paragrafo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

7. A seguito delle elezioni europee, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, nomina al Consiglio europeo un candidato alla carica di presidente dell'Unione europea. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, dà la sua approvazione. Se il candidato nominato non ottiene la maggioranza, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, nomina entro un mese un candidato. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza semplice, dà la sua approvazione.

Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.

Il presidente eletto propone un elenco di candidati per la nomina a membri dell'Esecutivo. Detti candidati sono selezionati conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 3 e 5.

Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

Il presidente, il segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri dell'Esecutivo sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione l'Esecutivo è nominato dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza semplice.

Emendamento  50

Trattato sull'Unione europea

Articolo 17 – paragrafo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

8. L'Esecutivo è responsabile dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura collettiva dell'Esecutivo o una mozione di censura individuale di un singolo membro dell'Esecutivo secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se è adottata una mozione di censura collettiva, i membri dell'Esecutivo si dimettono collettivamente dalle loro funzioni. Se è adottata una mozione di censura individuale, il membro dell'Esecutivo interessato si dimette dalle sue funzioni.

Emendamento  51

Trattato sull'Unione europea

Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis. La Corte di giustizia dell'Unione europea controlla il rispetto del principio di sussidiarietà e può pronunciarsi in via pregiudiziale sull'eventualità che l'Unione abbia agito ultra vires, nonché esaminare i ricorsi presentati a norma dell'articolo 263 per la violazione del principio di sussidiarietà.

Emendamento  52

Trattato sull'Unione europea

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua autonomia strategica, la sua indipendenza e la sua integrità;

Emendamento  53

Trattato sull'Unione europea

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dal segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni.

Emendamento  54

Trattato sull'Unione europea

Articolo 29

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Se una decisione prevede l'interruzione o la limitazione, parziale o totale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Emendamento  55

Trattato sull'Unione europea

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi.

1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano a maggioranza qualificata. È esclusa l'adozione di atti legislativi.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.

 

Emendamento  56

Trattato sull'Unione europea

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

 

 quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

 

- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;

 

 quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;

 

 quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 33.

 

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità.

Un membro del Consiglio può chiedere che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, della questione sia investito il Consiglio europeo.

Emendamento  57

Trattato sull'Unione europea

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.

soppresso

Emendamento  58

Trattato sull'Unione europea

Articolo 31 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

soppresso

Emendamento  59

Trattato sull'Unione europea

Articolo 42 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Consente all'Unione di difendere gli Stati membri dalle minacce. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. La politica di sicurezza e di difesa comune, compresi l'acquisizione e lo sviluppo di armamenti, è finanziata dall'Unione tramite una dotazione di bilancio specifica, rispetto alla quale il Parlamento europeo è colegislatore ed esercita un controllo.

Emendamento  60

Trattato sull'Unione europea

Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Emendamento  61

Trattato sull'Unione europea

Articolo 42 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

 

3. L'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, istituisce un'Unione della difesa con capacità civili e militari. Tale Unione della difesa comprende unità militari, tra cui una capacità di dispiegamento rapido permanente, sotto il comando operativo dell'Unione. Gli Stati membri possono fornire capacità supplementari. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in appresso denominata "Agenzia europea per la difesa") individua le esigenze operative, promuove misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

L'Unione e gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in appresso denominata "Agenzia europea per la difesa") individua le esigenze operative, attua misure per rispondere a queste, acquisisce armamenti per conto dell'Unione e dei suoi Stati membri, adotta qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e valuta il miglioramento delle capacità militari.

Emendamento  62

Trattato sull'Unione europea

Articolo 42 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta del segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro, previa approvazione del Parlamento europeo. Il segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

Emendamento  63

Trattato sull'Unione europea

Articolo 42 – paragrafo 4 bis – comma 1 (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis. Le decisioni inerenti all'avvio di missioni sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il Parlamento delibera a maggioranza dei membri che lo compongono.

Emendamento  64

Trattato sull'Unione europea

Articolo 42 – paragrafo 4 bis – comma 2 (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Fatto salvo il primo comma, il Consiglio può adottare decisioni in merito alla creazione di missioni od operazioni militari con un mandato esecutivo tramite consenso, previa approvazione del Parlamento europeo, che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono. In mancanza del consenso, la decisione sarà considerata adottata a meno che quattro o più membri del Consiglio non sollevino obiezioni.

Emendamento  65

Trattato sull'Unione europea

Articolo 42 – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione, l'Unione della difesa e tutti gli Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Un attacco armato contro uno Stato membro è considerato come un attacco contro tutti gli Stati membri. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Emendamento  66

Trattato sull'Unione europea

Articolo 43 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

1. Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono la lotta contro le minacce e la guerra ibride, i ricatti energetici, le minacce informatiche, le campagne di disinformazione e la coercizione economica da parte di paesi terzi, le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

Emendamento  67

Trattato sull'Unione europea

Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

b)  promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

b)  acquisire armamenti per l'Unione della difesa e per conto dell'Unione e dei suoi Stati membri e promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

Emendamento  68

Trattato sull'Unione europea

Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

c)  proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;

c)  proporre e dirigere progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;

Emendamento  69

Trattato sull'Unione europea

Articolo 45 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, se necessario.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia.

Emendamento  70

Trattato sull'Unione europea

Articolo 46 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate a maggioranza qualificata. Ai fini del presente paragrafo tale maggioranza qualificata è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti, conformemente ai rispettivi ordinamenti costituzionali.

Emendamento  71

Trattato sull'Unione europea

Articolo 48 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo immediatamente e senza alcuna deliberazione e notificati ai parlamenti nazionali.

Emendamento  72

Trattato sull'Unione europea

Articolo 48 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.

Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire le modifiche da apportare ai trattati. La conferenza delibera a maggioranza dei quattro quinti dei governi degli Stati membri.

Emendamento  73

Trattato sull'Unione europea

Articolo 48 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Si considera che il Parlamento europeo abbia approvato le modifiche ai trattati quando la maggioranza dei membri che lo compongono vota in tal senso.

Emendamento  74

Trattato sull'Unione europea

Articolo 48 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da quattro quinti degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Emendamento  75

Trattato sull'Unione europea

Articolo 48 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, meno di quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato, la questione è sottoposta a un referendum europeo.

Emendamento  76

Trattato sull'Unione europea

Articolo 48 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

 

Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo nonché previa consultazione della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore dopo essere stata ratificata da quattro quinti degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Emendamento  77

Trattato sull'Unione europea

Articolo 48 – paragrafo 7 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Per l'adozione di tali decisioni, il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Emendamento  78

Trattato sull'Unione europea

Articolo 49 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. In seguito alla loro adesione all'Unione, gli Stati membri devono continuare a rispettare i valori di cui all'articolo 2.

Emendamento  79

Trattato sull'Unione europea

Articolo 52 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, all'Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia.

Emendamento  80

Trattato sull'Unione europea

Articolo 54 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dei governi di quattro quinti degli Stati membri o alla verifica ufficiale da parte della Commissione dei risultati di un referendum europeo in cui sia stata raggiunta la maggioranza necessaria.

Emendamento  81

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Preambolo

 

Testo in vigore

Emendamento

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, LA PRESIDENTE DELL'UNGHERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MALTA, SUA MAESTÀ IL RE DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,

Emendamento  82

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

e bis) ambiente e biodiversità.

Emendamento  83

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali, anche nell'ambito dei negoziati globali sui cambiamenti climatici, allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Emendamento  84

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo in vigore

Emendamento

e) ambiente;

e) questioni in materia di sanità pubblica, specialmente la tutela e il miglioramento della salute umana, con particolare riferimento alle minacce sanitarie transfrontaliere, inclusa la salute riproduttiva e l'approccio "One Health";

Emendamento  85

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo in vigore

Emendamento

g) trasporti;

g) trasporti, comprese le infrastrutture transfrontaliere;

Emendamento  86

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

 

Testo in vigore

Emendamento

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia e politica in materia di frontiere esterne;

Emendamento  87

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera k

 

Testo in vigore

Emendamento

k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.

k) affari esteri, sicurezza esterna e difesa;

Emendamento  88

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

k bis) protezione civile;

Emendamento  89

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

k ter) industria;

Emendamento  90

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera k quater (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

k quater) istruzione, soprattutto quando si tratta di questioni transnazionali quali il riconoscimento reciproco di titoli di studio, voti, competenze e qualifiche.

Emendamento  91

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 6 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

a) tutela e miglioramento della salute umana;

soppresso

Emendamento  92

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 6 – lettera e

 

Testo in vigore

Emendamento

e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;

e) formazione professionale, gioventù e sport;

Emendamento  93

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 6 – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

f) protezione civile;

soppresso

Emendamento  94

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità di genere.

Emendamento  95

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 9

 

Testo in vigore

Emendamento

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione provvede affinché il progresso sociale si fondi su un protocollo sociale.

 

L'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, nonché dell'esercizio effettivo dei diritti democratici collettivi dei sindacati.

(Nell'emendamento del Parlamento, parte dell'articolo 9 è stata inserita nel secondo comma.)

Emendamento  96

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 10

 

Testo in vigore

Emendamento

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, il genere, la razza o l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento  97

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 11

 

Testo in vigore

Emendamento

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, del clima e della biodiversità devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Emendamento  98

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 5

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.

Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative, comprese le posizioni dei loro membri, nonché le proposte e le modifiche ai testi legislativi che rientrano nell'ambito del normale processo legislativo, nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.

Emendamento  99

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, il genere, la razza o l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento  100

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

soppresso

Emendamento  101

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, disposizioni comuni per impedire la vendita di passaporti o altri abusi riguardanti l'acquisizione e la perdita della cittadinanza dell'Unione da parte di cittadini di paesi terzi, al fine di ravvicinare le condizioni alle quali tale cittadinanza può essere acquisita.

Emendamento  102

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che adottano il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Emendamento  103

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto è esercitato con riserva delle modalità che il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  104

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 23 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.

Emendamento  105

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 24 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire, nonché quelle necessarie per un referendum europeo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 ter, TUE.

Emendamento  106

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 24 bis

 

L'Unione tutela le persone appartenenti a minoranze, in linea con la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano disposizioni volte ad agevolare l'esercizio dei diritti delle persone appartenenti a minoranze. L'Unione aderisce alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Emendamento  107

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata, in tutti gli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione, la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.

Emendamento  108

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 43 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

3 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca sostenibile.

Emendamento  109

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 64 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.

3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.

Emendamento 110

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 67 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di frontiere, asilo e immigrazione, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

Emendamento  111

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 70

 

Testo in vigore

Emendamento

Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura ordinaria, su proposta della Commissione, possono adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. I parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Emendamento  112

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

d bis)  qualsiasi misura necessaria e proporzionata idonea ad assicurare il monitoraggio efficiente, il controllo sicuro ed effettivo delle frontiere esterne dell'Unione, nonché l'effettivo rimpatrio di coloro che non hanno il diritto di rimanere nel territorio dell'Unione;

Emendamento  113

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 77 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato.

Emendamento  114

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 78 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera su iniziativa o previa consultazione del Parlamento europeo.

Emendamento  115

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 79 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione, che tenga conto della stabilità economica e sociale degli Stati membri, e che sia intesa ad assicurare, in ogni fase, la capacità di rispondere ai bisogni di manodopera del mercato unico a sostegno della situazione economica negli Stati membri, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.

Emendamento  116

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

a)  condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

a)  condizioni minime per l'ingresso, il soggiorno e l'acquisizione della cittadinanza dell'Unione e norme minime sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

Emendamento  117

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 81 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  118

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 81 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, possono adottare, conformemente alla procedura legislativa ordinaria, una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  119

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 81 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.

soppresso

Emendamento  120

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, violenza di genere, reati ambientali, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Emendamento  121

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata rafforzata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4 ter, del trattato sull'Unione europea, possono individuare altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo.

Emendamento  122

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 86 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

1. La Procura europea a partire da Eurojust combatte i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative al suo funzionamento.

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

 

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

 

Emendamento  123

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 86 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici.

Emendamento  124

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo.

Emendamento  125

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

Un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

Emendamento  126

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 88 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

1. Fermo restando il controllo parlamentare, Europol ha il potere di condurre azioni operative. Europol sostiene le azioni delle autorità di polizia degli Stati membri nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

Emendamento  127

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 88 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative.

Emendamento  128

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 88 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

soppresso

Emendamento  129

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 108 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati, nel rispetto degli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo, dal conseguimento di tali obiettivi o dal funzionamento del mercato interno.

Emendamento  130

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 113

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata rafforzata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4 ter, del trattato sull'Unione europea, e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte dirette e indirette, comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e altre forme di imposizione diretta e indiretta.

Emendamento  131

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 115

 

Testo in vigore

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

Fatto salvo l'articolo 114, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento  132

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 119 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza che mira a conseguire la piena occupazione e il progresso sociale.

Emendamento  133

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 121 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione delle parti sociali, elaborano un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferiscono le risultanze al Consiglio europeo.

Emendamento  134

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 121 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

Sulla base di dette conclusioni, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima.

Emendamento  135

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 121 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione e previa consultazione delle parti sociali, sorvegliano l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procedono regolarmente ad una valutazione globale.

Emendamento  136

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, possono decidere di rendere pubbliche le raccomandazioni del Consiglio.

Emendamento  137

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 122 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.

soppresso

Emendamento  138

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 122 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

soppresso

Emendamento  139

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 126 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuati gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi economici, sociali, ambientali e di sicurezza europei.

Emendamento  140

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 126 – paragrafo 14 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Banca centrale europea, adottano le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Emendamento  141

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 126 – paragrafo 14 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su proposta della Commissione, precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

Emendamento  142

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 148 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1 In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso.

1. In base a una relazione annuale della Commissione contenente le informazioni provenienti dalle relazioni di cui al paragrafo 3, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo esaminano annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adottano le conclusioni del caso.

Emendamento  143

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 148 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2 Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2.

2. Sulla base delle conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150, elaborano annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti integrano gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e mirano a garantire l'attuazione dei principi e dei diritti inclusi nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2017 al vertice di Göteborg.

Emendamento  144

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 148 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3 Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

Emendamento  145

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 148 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3, procedono annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, possono, se lo considerano opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

Emendamento  146

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 148 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

5. Sulla base dei risultati di detto esame, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio europeo una relazione annuale in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Emendamento  147

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 151 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea rivista firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, nel pilastro europeo dei diritti sociali e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

Emendamento  148

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 151 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Le disposizioni specifiche relative alla definizione e all'attuazione del progresso sociale e alla relazione tra i diritti sociali fondamentali e le altre politiche dell'Unione sono definite in un protocollo sul progresso sociale nell'Unione europea allegato ai trattati.

Emendamento  149

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis) transizione giusta e anticipazione del cambiamento;

Emendamento  150

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo in vigore

Emendamento

e) informazione e consultazione dei lavoratori;

e) informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori;

Emendamento  151

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo in vigore

Emendamento

i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;

i) la promozione della parità di genere per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro;

Emendamento  152

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo in vigore

Emendamento

j) lotta contro l'esclusione sociale;

j) lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e sostegno all'edilizia residenziale sociale;

Emendamento  153

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 153 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Emendamento  154

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 153 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati.

soppresso

Emendamento  155

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 153 – paragrafo 2 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura legislativa ordinaria.

soppresso

Emendamento  156

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 153 – paragrafo 4 – trattino 1 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

– non costituiscono un motivo valido per ridurre il livello di protezione già accordato ai lavoratori negli Stati membri,

Emendamento  157

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 157 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione per tutti i lavoratori, a prescindere dal genere, per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Emendamento  158

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 157 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul genere, implica:

Emendamento  159

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 157 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione dei principi delle pari opportunità e della parità di genere in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Emendamento  160

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 157 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità di genere nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte dei generi sottorappresentati in tutta la loro diversità ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Emendamento  161

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 165 – paragrafo 2 – trattino 1 (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

– a mettere a punto obiettivi e norme comuni per un'istruzione che promuova i valori democratici e lo Stato di diritto nonché l'alfabetizzazione digitale ed economica,

Emendamento  162

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 165 – paragrafo 2 – trattino 3

 

Testo in vigore

Emendamento

a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;

a promuovere la cooperazione e la coerenza tra i sistemi d'istruzione, garantendo nel contempo le tradizioni culturali e la diversità regionale,

Emendamento  163

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 166 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

1. L'Unione e gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, attuano misure per migliorare le politiche di formazione professionale che tengano conto della diversità delle prassi nazionali.

Emendamento  164

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 166 – paragrafo 2 – trattino 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,

 a elaborare norme comuni in materia di formazione professionale e a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro e aumentare la mobilità dei lavoratori nell'Unione,

Emendamento  165

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 168 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero in linea con un approccio integrato e unificato, al fine di equilibrare e ottimizzare la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente.

Emendamento  166

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

b)  misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;

b)  misure nei settori veterinario, del benessere degli animali e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;

Emendamento  167

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

c bis)  misure che stabiliscano indicatori comuni sull'accesso universale e paritario a servizi sanitari di qualità e a prezzi accessibili, inclusa la salute riproduttiva;

Emendamento  168

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

c ter)  misure per la notifica, il monitoraggio e la gestione tempestivi di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare in caso di pandemie. Tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o adottino misure di protezione rafforzate ove queste siano necessarie;

Emendamento  169

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c quater (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

c quater)  misure per monitorare e coordinare l'accesso a diagnosi, informazioni e terapie comuni per le malattie trasmissibili e non trasmissibili, comprese le malattie rare.

Emendamento  170

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 179 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.

1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati e di rispettare e promuovere la libertà accademica e la libertà di condurre ricerche scientifiche e di insegnare.

Emendamento  171

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 189 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica e una strategia europee comuni in materia di spazio. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

Emendamento  172

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 189 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, adoperandosi a favore di un quadro comune per le attività spaziali e ratificando i trattati internazionali esistenti.

Emendamento  173

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 191 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1. Consapevole delle proprie responsabilità nei confronti delle generazioni future, l'Unione europea, agendo in conformità dei trattati, tutela le basi naturali della vita e gli animali tramite il diritto dell'Unione, anche con azioni esecutive e giudiziarie.

Emendamento  174

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 191 – paragrafo 1 – trattino 4

 

Testo in vigore

Emendamento

– promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

– promozione sul piano internazionale e dell'Unione di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici, proteggere la biodiversità e attuare gli obblighi internazionali dell'Unione.

Emendamento  175

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 191 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sull'approccio "One Health" e sul principio della precauzione, come anche sul principio dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

Emendamento  176

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 191 – paragrafo 3 – trattino 2 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

 del rischio di superare i confini planetari, applicando il principio della precauzione,

Emendamento  177

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 191 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 191 bis

 

1. L'Unione, in linea con i suoi obblighi internazionali, prosegue gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura globale e si conforma all'obiettivo di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione per ottenere emissioni negative.

 

2. Nell'ambito dell'adozione di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, la Commissione si adopera per allineare tali progetti di misure e proposte agli obiettivi di cui al paragrafo 1. In caso di mancato allineamento, la Commissione ne indica i motivi nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta in questione.

Emendamento  178

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 192 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:

soppresso

a)  disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

 

b)  misure aventi incidenza:

 

  sull'assetto territoriale,

 

 sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse,

 

 sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

 

c)  misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.

 

Emendamento  179

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 192 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.

soppresso

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.

 

Emendamento  180

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 194 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica energetica comune dell'Unione è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

Emendamento  181

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 194 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,

b) garantire la sicurezza e l'accessibilità economica dell'approvvigionamento energetico per tutti i cittadini nell'Unione,

Emendamento  182

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 194 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,  

c) garantire il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili al fine di realizzare un sistema energetico basato sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili,   

Emendamento  183

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 194 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo in vigore

Emendamento

d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

d) garantire l'interconnessione delle reti energetiche;

Emendamento  184

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 194 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

d bis) progettare tutto il sistema energetico in linea con gli accordi internazionali per mitigare i cambiamenti climatici.

Emendamento  185

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 194 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).

soppresso

Emendamento  186

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 194 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.

soppresso

Emendamento  187

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 206

 

Testo in vigore

Emendamento

L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 28 a 32, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale‚ alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 28 a 32, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale multilaterale basato su regole‚ alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo, promuovendo, in particolare, i valori democratici, la buona governance, i diritti umani e la sostenibilità nella politica commerciale comune.

Emendamento  188

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 207 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri, compresa la protezione degli investimenti, la sicurezza economica, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, nonché del suo obiettivo della neutralità climatica.

Emendamento  189

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 207 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, autorizzano quest'ultima ad avviare i negoziati necessari. Spetta alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Emendamento  190

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 207 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con una commissione competente del Parlamento europeo e un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente alla commissione competente del Parlamento europeo e al comitato speciale sui progressi dei negoziati.

Emendamento  191

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 207 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

In deroga all'articolo 218, paragrafo 5, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare una decisione che autorizza l'applicazione provvisoria di un accordo prima della sua entrata in vigore.

Emendamento  192

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 207 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

Emendamento  193

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 207 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.

Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento  194

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 207 – paragrafo 4 – comma 3 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

Emendamento  195

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 207 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis. È istituito un meccanismo permanente per monitorare ed esaminare gli investimenti esteri diretti nell'Unione. È possibile ricorrere a tale meccanismo per tutelare l'interesse europeo.

Emendamento  196

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 218 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.

2. Il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.

Emendamento  197

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 218 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis. In deroga al paragrafo 2, per gli accordi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 207, l'avvio dei negoziati è subordinato all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento  198

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 218 – paragrafo 6 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo:

Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

Emendamento  199

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 218 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:

soppresso

i) accordi di associazione;

 

ii) accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

 

iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;

 

iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;

 

v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

 

In caso d'urgenza‚ il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l'approvazione;

 

Emendamento  200

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 218 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

soppresso

Emendamento  201

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 218 – paragrafo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9‚ può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

7. All'atto della conclusione di un accordo‚ il Parlamento europeo e il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9‚ può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

Emendamento  202

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 218 – paragrafo 9

 

Testo in vigore

Emendamento

9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Emendamento  203

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 218 – paragrafo 10

 

Testo in vigore

Emendamento

10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura, compresi l'avvio dei negoziati e il processo negoziale, la firma e l'attuazione degli accordi, come anche la sospensione degli obblighi stabiliti nell'ambito di tali accordi.

Emendamento  204

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 222 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1. Nel caso di un'emergenza che interessi l'Unione europea o uno o più Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio possono conferire alla Commissione poteri straordinari, compresi poteri che le consentano di mobilitare tutti gli strumenti necessari. Per dichiarare lo stato di emergenza, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta del Parlamento europeo o della Commissione.

 

La decisione con cui si dichiara lo stato di emergenza e che conferisce poteri straordinari alla Commissione definisce l'ambito di applicazione di tali poteri, le modalità dettagliate di governance e la durata della loro applicazione.

 

Il Parlamento europeo o il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, possono revocare la decisione in qualsiasi momento.

 

Il Consiglio e il Parlamento possono, secondo la procedura di cui al primo comma, rivedere o rinnovare la decisione in qualsiasi momento.

L'articolo 122 TFUE è così soppresso.

Emendamento  205

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 223 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

1. Il Parlamento europeo elabora una proposta di regolamento volta a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio può respingere tale proposta a maggioranza qualificata secondo una procedura legislativa speciale.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Il Parlamento europeo, pronunciandosi alla maggioranza dei membri che lo compongono secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, stabilisce le disposizioni necessarie.

Emendamento  206

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 223 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.

2. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri.

Emendamento  207

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 225

 

Testo in vigore

Emendamento

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può, conformemente all'articolo 294, adottare proposte sulle questioni cui si applica la procedura legislativa ordinaria. Prima di procedere in tal senso, comunica alla Commissione europea le sue intenzioni.

Emendamento  208

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 226 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un terzo dei membri che lo compongono, costituisce una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. La commissione d'inchiesta può convocare qualsiasi testimone a partecipare a una sua audizione, ove ciò risulti necessario per consentirle di svolgere i propri compiti.

Emendamento  209

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 226 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta.

Su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissano le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta.

Emendamento  210

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 234 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura collettiva sull'operato dell'Esecutivo o una mozione di censura individuale sull'operato di un membro dell'Esecutivo, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

 

(La modifica dei termini "Commissione" e "commissario" si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Emendamento  211

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 234 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. In questo caso‚ il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

Se la mozione di censura collettiva è approvata a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri dell'Esecutivo si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il Segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Segretario dell'Unione per la governance economica si dimettono dalle funzioni che esercitano in seno all'Esecutivo. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. In questo caso‚ il mandato dei membri dell'Esecutivo nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri dell'Esecutivo costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Emendamento  212

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 234 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Se una mozione di censura individuale è approvata a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, il membro dell'Esecutivo interessato si dimette immediatamente.

Emendamento  213

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 238

 

Testo in vigore

Emendamento

[…]

soppresso

Emendamento  214

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 245 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 247 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Parlamento europeo, del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 247 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Emendamento  215

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 246 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

Emendamento  216

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 247

 

Testo in vigore

Emendamento

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Parlamento europeo, del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Emendamento  217

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 258 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

 

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo entro 12 mesi, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Emendamento  218

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 258 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere entro detto termine di 12 mesi, la Commissione adisce la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento  219

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 259 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

Il Parlamento europeo o ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

Emendamento  220

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 259 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione.

Il Parlamento europeo o uno Stato membro, prima di proporre contro uno Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione.

Emendamento  221

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 259 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati e, se del caso, il Parlamento europeo siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Emendamento  222

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 260 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, adisce la Corte al più tardi 12 mesi dopo la pronuncia della sentenza. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

Emendamento  223

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 262

 

Testo in vigore

Emendamento

Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Emendamento  224

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 263 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, in particolare per quanto concerne il principio di sussidiarietà, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

Emendamento  225

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 263 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Emendamento  226

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 275 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, compresi gli atti adottati in base a dette disposizioni.

Emendamento  227

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 275 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea.

soppresso

Emendamento  228

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 285 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Essa è composta da un numero di membri corrispondente ai due terzi del numero di Stati membri, compreso il presidente. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Emendamento  229

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 285 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

I membri della Corte dei conti sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base a un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri, che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica di tutti gli Stati membri. Tale sistema è stabilito a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, conformemente all'articolo 244.

Emendamento  230

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 286 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

Emendamento  231

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 294 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. In caso di applicazione dell'articolo 225, il Parlamento europeo presenta la sua proposta al Consiglio. La Commissione ne è informata.

Emendamento  232

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 294 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio. In caso di applicazione dell'articolo 225, la proposta del Parlamento è considerata la sua posizione in prima lettura.

Emendamento  233

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 294 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo o non si pronuncia entro un anno, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

Emendamento  234

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 294 – paragrafo 7 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

b)  respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;

b)  respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei voti espressi, l'atto proposto si considera non adottato;

Emendamento  235

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 294 – paragrafo 15 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.

Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, in virtù di un'iniziativa dei cittadini europei, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.

Emendamento  236

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Parte sesta – Titolo 1 – Capo 2 bis (nuovo) – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

CAPO 2 bis

 

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

(Il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità deve essere inserito nel TFUE, parte sesta, titolo I, capo 2 bis (nuovo). Questo nuovo capo comprende gli articoli da 299 bis a 299 undecies (nuovi).)

Emendamento  237

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 299 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 299 bis

 

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 1 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento  238

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 299 ter (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 299 ter

 

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 2 del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento  239

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 299 quater (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 299 quater

 

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento  240

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 299 quinquies (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 299 quinquies

 

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali e ai parlamenti regionali con poteri legislativi nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.

 

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali e ai parlamenti regionali con poteri legislativi.

 

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali e ai parlamenti regionali con poteri legislativi.

 

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali e ai parlamenti regionali con poteri legislativi.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 4 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento  241

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 299 sexies (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 299 sexies

 

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

 

Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale.

 

Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento  242

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 299 septies (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 299 septies

 

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di 12 settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti include il parere dei parlamenti regionali con poteri legislativi nel proprio parere motivato quando possono essere interessate le competenze esclusive regionali. La Commissione è tenuta a rispondere entro 12 settimane.

 

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

 

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

 

La Commissione dovrebbe tenere conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali e dai parlamenti regionali con poteri legislativi nelle sue relazioni annuali sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La Commissione dovrebbe inoltre mettere a disposizione del Consiglio e del Parlamento le informazioni sulle obiezioni nel corso della procedura legislativa, qualora i parlamenti nazionali presentino un numero significativo di pareri motivati su un determinato progetto legislativo.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento  243

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 299 octies (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 299 octies

 

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può chiedere al Parlamento europeo o alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

 

Se un'istituzione riceve una richiesta conformemente al primo comma ma non presenta una proposta entro sei mesi, essa informa il parlamento nazionale, il Comitato delle regioni e, se del caso, il Parlamento europeo dei motivi di tale mancata presentazione.

(L'emendamento introduce un nuovo articolo in quello che era il protocollo n. 2.)

Emendamento  244

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 299 nonies (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 299 nonies

 

1.  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

 

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

 

2.  Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

 

Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

 

3.  Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

 

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

 

a)  prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;

 

b)  se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 7 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento  245

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 299 decies (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 299 decies

 

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

 

In conformità delle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 8 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento  246

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 299 undecies (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 299 undecies

 

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e a i parlamenti regionali con poteri legislativi una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 9 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento  247

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 311 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano una decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente.

Emendamento  248

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 311 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma.

Emendamento  249

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 312 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

È stabilito per un periodo di almeno cinque anni.

È stabilito per un periodo di cinque anni.

Emendamento  250

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 312 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  251

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 312 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.

soppresso

Emendamento  252

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 319 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318, la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. Dà inoltre atto alle altre istituzioni e agli altri organi e organismi dell'esecuzione delle loro sezioni del bilancio o dei loro bilanci, a seconda dei casi, alle condizioni da stabilirsi a norma dell'articolo 322. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318, la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

Emendamento  253

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 329 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, ad eccezione delle decisioni sulle missioni o le operazioni con mandato esecutivo di cui all'articolo 42, paragrafo 4 bis, secondo comma.

Emendamento  254

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 330 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

soppresso

Emendamento  255

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 330 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  256

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 333

 

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 333

soppresso

1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.

 

2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

 

Emendamento  257

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 342

 

Testo in vigore

Emendamento

Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti.

Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti, previa approvazione del Parlamento europeo.

Emendamento  258

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 346 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

b) ogni Stato membro notifica alla Commissione le misure che ritenga essere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

Emendamento  259

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 346 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su proposta della Commissione, possono apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Emendamento  260

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 352 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

Emendamento  261

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 352 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.

soppresso

Emendamento  262

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 353

 

Testo in vigore

Emendamento

L'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea non si applica agli articoli seguenti:

soppresso

– articolo 311, terzo e quarto comma,

 

– articolo 312, paragrafo 2, primo comma,

 

– articolo 352 e

 

– articolo 354.

 

Emendamento  263

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 354 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo degli Stati membri o della maggioranza qualificata di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

Emendamento  264

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 354 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sull'Unione europea, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del trattato sull'Unione europea, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 bis, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento  265

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 355 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

I trattati non si applicano ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato.

soppresso

Emendamento  266

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 355 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

b) i trattati non si applicano alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e secondo i termini di detto protocollo;

soppresso

Emendamento  267

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 355 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

c) le disposizioni dei trattati sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

soppresso

MOTIVAZIONE

La presente relazione fa seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla richiesta di una convenzione per la revisione dei trattati. Ribadisce la richiesta del Parlamento europeo di modificare i trattati e invita il Consiglio a sottoporre immediatamente e senza deliberazioni al Consiglio europeo le proposte del Parlamento. Invita inoltre il Consiglio europeo a convocare quanto prima una convenzione secondo la procedura di revisione ordinaria prevista dall'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, del trattato sull'Unione europea (TUE).

Gli attuali trattati sono entrati in vigore il 1° dicembre 2009. Da allora l'Unione europea ha dovuto affrontare sfide senza precedenti e molteplici crisi, in particolare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Le proposte contenute nella relazione all'esame mirano a rimodellare l'Unione in modo da migliorarne la capacità di azione e rafforzarne la legittimità democratica e la responsabilità.

 

Il 9 maggio 2022 la Conferenza sul futuro dell'Europa ha concluso i lavori e presentato le proprie conclusioni. Tali conclusioni contengono 49 proposte e 326 misure. Il Parlamento europeo ha accolto con favore le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa del 9 maggio 2022 e ha preso atto che molte delle proposte della Conferenza richiedono modifiche dei trattati.

 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a dare un seguito efficace alle conclusioni della Conferenza, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e conformemente ai trattati.

 

Senza pretese di esaustività e concentrandosi in particolare sulle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa che richiedono riforme istituzionali, all'interno delle proposte di modifica del trattato sull'Unione europea (TUE), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità si è tenuto conto delle proposte avanzate dalla Conferenza di seguito elencate.

 

Le proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa 39.1 (21.1 per la PESC, 6.7 per l'ambiente e altre ancora) concernenti il riesame del processo decisionale e delle regole di voto (in modo particolare, la sostituzione del processo decisionale all'unanimità con il voto a maggioranza qualificata) sono state prese in considerazione nelle proposte di modifica degli articoli 7, 16, 24, 29, 31, 42, 46, 48 TUE, nonché nelle proposte di modifica degli articoli 19, 22, 23, 64,70, 77, 81, 83, 86, 87, 88, 113, 115, 121, 126, 153, 192, 194, 207, 218, 222, 223, 226, 234, 238, 245, 246, 247, 262, 286, 294, 311, 312, 329, 330, 333, 342, 346, 352, 353 e 354 TFUE.

 

La proposta 25 della Conferenza concernente lo Stato di diritto, i valori democratici e l'identità europea, la proposta 13.6 sulla parità di genere e la proposta 48.2 sulla diversità linguistica sono state prese in considerazione nelle proposte di modifica degli articoli 2, 3, 7, 13 e 49 TUE, nonché degli articoli 8, 10, 19, 24 bis (nuovo), 157, 179 e 354 TFUE.

 

Le proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa 36, 37, 38.2, 38.3, 38.4, 46.1 e 47.2 sul rafforzamento dei diritti e della partecipazione dei cittadini, sull'informazione e sui giovani (tra cui la proposta di un referendum su scala europea) sono state prese in considerazione nelle proposte di modifica degli articoli 10, 11, 48 e 54 TUE, nonché degli articoli 4, 20, 22, 24, 26, 79, 263 e 294 TFUE.

 

Le proposte della Conferenza 38.3 e 38.4 sul rafforzamento dei legami tra i cittadini e i loro rappresentanti eletti, in particolare per dare ai cittadini maggior voce in capitolo sull'elezione del presidente, modificare la legge elettorale dell'Unione, conferire al Parlamento un diritto di iniziativa e consentirgli di decidere sul bilancio, come è diritto dei parlamenti a livello nazionale, sono state prese in considerazione nella proposta di modifica dell'articolo 17 TUE, nonché nelle proposte di modifica degli articoli 78, 223, 225, 226, 234, 247, 259, 285, 286, 294, 311 e 312 TFUE.

 

Delle proposte della Conferenza 39.2 e 22.1 sulla trasparenza del processo decisionale dell'Unione si è tenuto conto nelle proposte di modifica degli articoli 10, 11 e 16 TUE e dell'articolo 15 TFUE.

 

Le proposte della Conferenza 38.4, 39.2, 39.5, 39.6, 40.3 e 40.5, nonché le proposte 11.3, 13 e 36.8, che sostengono un processo decisionale più inclusivo, rafforzando, tra l'altro, il ruolo delle parti sociali, sono state prese in considerazione nelle proposte di modifica degli articoli 10 e 11 TUE, nonché degli articoli 9, 121, 151, 153, 166 e 299 bis (nuovo) e seguenti TFUE.

 

La proposta della Conferenza 39.3, relativa alla possibilità di modificare i nomi delle istituzioni dell'Unione per chiarirne le funzioni e il ruolo rispettivo nel processo decisionale dell'UE per i cittadini, è stata presa in considerazione in particolare nella proposta di modifica dell'articolo 17 TUE. Tali modifiche dovrebbero essere applicate in tutti i trattati.

 

Delle proposte della Conferenza 2, 3, 4, 6.7, 8.3, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 41, 42, 43, 46.1 sul rafforzamento delle competenze, del ruolo e dell'azione dell'UE in materia di cambiamenti climatici, ambiente, biodiversità, salute, protezione civile, industria, istruzione, energia, affari esteri, sicurezza esterna e difesa, politica in materia di frontiere esterne in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, migrazione, infrastrutture transfrontaliere, mercato unico, economia, politiche sociali e mercato del lavoro, commercio e investimenti e scienza e tecnologia si è tenuto conto nelle proposte di modifica degli articoli 3, 21, 29, 42, 43, 45 e 46 TUE, nonché degli articoli 3, 4, 9, 11, 43, 67, 77, 79, 83, 88, 108, 113, 119, 126, 148, 151, 151 bis (nuovo), 153, 165, 168, 179, 189, 191, 194, 206, 207, 218, 222, 258, 259, 260, 263, 275 e 352 TFUE.

 

Le proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa 40.1 e 40.2 sulla sussidiarietà attiva e sul ruolo dei parlamenti nazionali sono state prese in considerazione nelle proposte di modifica dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 263 TFUE, nonché nelle proposte riguardanti il rafforzamento del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e la sua integrazione nel TFUE (articoli 299 bis (nuovo) e seguenti TFUE).

 

Posizione del correlatore Helmut Scholz sulla politica estera, di sicurezza e di difesa

 

Il correlatore Helmut SCHOLZ prende atto delle proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa riguardanti l'istituzione di un'Unione europea della difesa e il voto a maggioranza qualificata nell'ambito della PESC, ma esprime riserve sugli emendamenti di cui ai paragrafi 20 e 21 della risoluzione. Ritiene che un'Unione europea della difesa debba fondarsi su un concetto di sicurezza globale multilivello e non militare, sostenuto dall'unanimità di tutti gli Stati membri dell'UE, che richiede un pieno controllo parlamentare sia a livello dell'Unione che degli Stati membri. Il correlatore Helmut SCHOLZ intende presentare proposte per una revisione della PESC e della PSDC nel corso della convenzione che è stata richiesta. Il correlatore pone l'accento, in particolare, sulla responsabilità dell'Unione nel contribuire alla pace e alla sicurezza a livello mondiale in conformità del diritto internazionale, promuovendo un impegno attivo per il disarmo, con particolare riferimento alle armi nucleari e ad altre armi di distruzione di massa, e aderendo al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW). La riorganizzazione delle capacità militari degli Stati membri dell'UE in direzione di strutture su scala europea dovrebbe, a suo avviso, basarsi sul principio delle capacità strutturali di non aggressione. A giudizio del correlatore, dal momento che la maggior parte degli Stati membri è anche membro della NATO, qualsiasi modifica dei trattati deve escludere una duplicazione delle capacità militari e delle spese di bilancio. La modifica dei trattati deve pertanto essere accompagnata da interventi in direzione di un disaccoppiamento dalla NATO.


PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI (2.12.2022)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati

(2022/2051(INL))

Relatrice per parere: Hilde Vautmans

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha costituito un esercizio concreto e ben riuscito di democrazia partecipativa e ha rappresentato una piattaforma di discussione  senza precedenti tra i cittadini e i politici, da cui sono scaturite proposte concrete che dovrebbero essere analizzate e considerate seriamente dai decisori dell'Unione anche se possono implicare modifiche ai trattati; che è importante valutare attentamente ogni possibile modifica ai trattati e confrontare tutti i suoi potenziali benefici con un uso diverso e più efficace delle attuali caratteristiche dei trattati, compresa una migliore attuazione a livello politico o di bilancio;

B.  considerando che l'aggressione russa non provocata, ingiustificata e illegale contro l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha aumentato la volatilità geopolitica e l'instabilità in termini di sicurezza in Europa, portandole a livelli senza precedenti, mai raggiunti dalla fine della seconda guerra mondiale, ed evidenzia la necessità che l'Unione rivaluti completamente le proprie politiche estera, di sicurezza e difesa, e dia priorità al rafforzamento della loro efficacia e della sua capacità di intervenire per proteggere i nostri valori e interessi;

C. considerando che il panel di cittadini 4 "L'UE nel mondo/Migrazione" ha formulato numerose specifiche raccomandazioni nel settore degli affari esteri e dell'azione esterna dell'Unione, mentre molte raccomandazioni dei panel di cittadini avvalorano le richieste espresse da tempo dal Parlamento europeo;

D. considerando che, come affermato nelle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, un'Unione più forte in materia di sicurezza e difesa contribuirà alla pace europea e globale e sosterrà i valori europei, come lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti umani e la parità di genere, e che ciò può essere conseguito promuovendo una cultura strategica comune;

E  considerando che l'azione sulla base di tali raccomandazioni potrebbe rendere l'Unione un attore globale più forte, affidabile, influente e visibile, porterebbe a un processo decisionale più efficiente e migliorerebbe i diritti di controllo del Parlamento europeo nel settore della politica estera, essendo quest’ultimo l'unica istituzione dell'Unione eletta democraticamente;

F. considerando che vi sono anche soluzioni che potrebbero rafforzare il ruolo dell'Unione nel settore degli affari esteri senza modifiche ai trattati; che nel luglio 2022 la Presidenza ceca ha inviato una lettera agli Stati membri recante un elenco di settori di intervento specifici in cui si potrebbe passare al voto a maggioranza qualificata attraverso clausole passerella specifiche; che, a tal proposito, la Presidenza ha elencato 11 settori concreti in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) nonché politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) relativi agli articoli 24, 27, 28, 29, 37, 39, 41, 42 e 44 del trattato sull'Unione europea (TUE);

G. considerando che l'utilizzo di un veto da parte di uno Stato membro per avviare i negoziati di adesione con un paese candidato, in ragione di controversie bilaterali e regionali irrisolte legate a eventi storici, all'autoidentificazione e ai diritti culturali o linguistici, può bloccare il processo di adesione di un paese candidato, e che l'utilizzo del veto da parte degli Stati membri a proprio vantaggio è contrario allo spirito dei trattati;

H. considerando che il potenziale di un'azione rapida, efficiente ed efficace in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa, come previsto dal trattato di Lisbona, è stato utilizzato e sfruttato solo in maniera molto limitata nell'ultimo decennio a causa della mancanza di volontà politica da parte degli Stati membri; che, in ragione dell'evoluzione del contesto della sicurezza in Europa, è giunto il momento di utilizzare tutti gli strumenti previsti dal TUE, in particolare per quanto riguarda la PSDC; considerando che il trattato di Lisbona prevede taluni elementi, quali un fondo iniziale militare (articolo 41, paragrafo 3 ter) e la possibilità di formare un piccolo gruppo con obiettivi di sicurezza e di difesa più ambiziosi (articolo 44) o di definire una politica realmente europea delle capacità e degli armamenti (articolo 42, paragrafo 3), che esistono dal dicembre 2009;

I. considerando che le minacce informatiche, le minacce ibride e altre minacce asimmetriche, comprese le campagne di disinformazione, costituiscono una sfida crescente, così come l'utilizzo doloso di tecnologie emergenti e di rottura sempre più sofisticate; che le ingerenze straniere, la manipolazione delle informazioni e la disinformazione costituiscono un abuso delle libertà fondamentali di espressione e di informazione e minacciano tali libertà e valori, le procedure democratiche, i processi politici, la sicurezza degli Stati e dei cittadini e la capacità di far fronte a situazioni eccezionali; che la Russia partecipa ad attività di disinformazione caratterizzate da una malevolenza e una portata senza precedenti sia nei mezzi di comunicazione tradizionali che nelle piattaforme dei media sociali, con l'obiettivo di ingannare i suoi cittadini così come la comunità internazionale prima e durante la guerra di aggressione contro l'Ucraina, iniziata dalla Russia il 24 febbraio 2022, il che dimostra che anche le informazioni possono essere usate come arma;

J. considerando che le clausole passerella potrebbero essere utilizzate immediatamente per passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata in settori politici specifici; che l'attuale minaccia per la sicurezza europea richiede un adattamento immediato di alcuni metodi di lavoro;

1. chiede che le principali raccomandazioni dei cittadini nel settore della politica estera e di sicurezza, in particolare la necessità di passare a un processo decisionale più efficiente, attraverso il ricorso al voto a maggioranza qualificata anziché all'unanimità, in particolare in settori politici specifici come, ad esempio, i diritti umani, e la necessità di migliorare i metodi dell'Unione per imporre sanzioni, siano integrate in una modifica completa del trattato o, in alternativa, mediante il ricorso a clausole passerella;

2. sottolinea che il passaggio al voto a maggioranza qualificata potrebbe garantire che l'Unione, invece di basarsi sul minimo comune denominatore, agisca in modo più rapido e deliberato e potrebbe inoltre proteggere l'UE dalle pressioni dei paesi terzi e dalle tattiche divide et impera; sottolinea che ciò aiuterebbe possibilmente l'Unione a diventare una potenza geopolitica più credibile e decisiva, che metta i suoi principi e valori fondamentali al centro della sua azione, ad aumentare l'efficacia della sua azione esterna e, di conseguenza, a rafforzare l'influenza degli Stati membri in un mondo instabile, in rapida evoluzione e sempre più multipolare; ricorda che resterebbe applicabile l'articolo 31, paragrafo 2, TUE, che mira a garantire che a nessuno Stato membro possa essere imposta una decisione su questioni essenziali per i suoi interessi nazionali in caso di ricorso al voto a maggioranza qualificata nell'ambito della PESC;

3. ricorda che l'articolo 48, paragrafo 7, e l'articolo 31, paragrafo 3, TUE contengono clausole passerella che possono rendere possibile il passaggio dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata nel settore della PESC in assenza di implicazioni militari; chiede il passaggio al voto a maggioranza qualificata per tutte le decisioni nel settore della PESC, ad iniziare entro un anno con i settori prioritari, in particolare quelli relativi alle sanzioni, ai diritti umani e agli ambiti pertinenti al processo di adesione, ad esempio quando si tratta di decidere in merito all'avvio del processo negoziale, nonché all'apertura e alla chiusura di singoli gruppi e capitoli negoziali, al fine di migliorare la capacità dell'Unione di adottare decisioni veloci ed efficaci;

4.  deplora il fatto che le clausole passerella non siano mai state utilizzate a causa della mancanza di volontà politica e in contrasto con aspettative giustificate; invita gli Stati membri a manifestare la volontà politica di progredire ulteriormente nel processo di integrazione dell'Unione, superando la pratica del veto incrociato e mostrandosi aperti all'attivazione delle clausole passerella senza ulteriore ritardo;

5. esorta gli Stati membri a concordare immediatamente, ovvero ancora durante la Presidenza ceca, sull'utilizzo della clausola passerella per l'introduzione del voto a maggioranza qualificata su azioni specifiche nell'ambito degli affari esteri e della PSDC, in particolare in merito a sanzioni e diritti umani; ricorda le possibilità elencate nel questionario della presidenza; ritiene che l'attuale situazione della sicurezza in Europa richieda un'azione immediata e un adeguamento delle procedure decisionali nell'ambito della PESC, come previsto attualmente dal TUE;

6. è del parere che, qualora risulti impossibile procedere ad una revisione approfondita dei trattati a causa dei veti di alcuni Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'adozione del voto a maggioranza qualificata nella politica estera, l'Unione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di esaminare altre forme di cooperazione rafforzata tra gli Stati membri che dimostrano la volontà di progredire ulteriormente nel processo di integrazione attraverso un coordinamento più rigoroso e vincolante nella loro azione esterna;

7. chiede agli Stati membri di modificare l'articolo 42 TUE che consenta di passare al voto a maggioranza qualificata rafforzato, che richiede il 72 % dei membri del Consiglio in rappresentanza di almeno il 65 % della popolazione dell'Unione, per le decisioni con implicazioni militari, ad eccezione delle decisioni che istituiscono missioni o operazioni militari con un mandato esecutivo nell'ambito della PSDC, per le quali deve ancora essere richiesta l'unanimità;

8. sottolinea la necessità di ridurre la complessità istituzionale dell'Unione, in particolare la sua rappresentanza esterna, che non è chiara per quanto riguarda le competenze di ciascun attore istituzionale; ritiene che tale mancanza di chiarezza possa comportare una certa duplicazione dell'azione esterna dell'Unione o indurre in errore le controparti o gli interlocutori dell'Unione in tutto il mondo nelle loro relazioni con l'Unione; propone, a tale proposito, di unire la funzione di presidente del Consiglio europeo e di presidente della Commissione europea e di creare un'unica Presidenza dell'Unione per migliorare la visibilità, l'efficienza e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione; chiede di rendere più esplicite le pertinenti disposizioni del trattato a tale riguardo e di integrare pienamente il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nelle strutture della Commissione;

9. sottolinea la necessità di introdurre un ruolo per il Parlamento europeo quando si tratta di decidere in merito all'invio di missioni militari e civili di sicurezza all'estero; ritiene che sarebbe opportuno tenere una discussione in Aula prima della pertinente decisione del Consiglio e adottare una risoluzione della plenaria che autorizzi politicamente tale operazione, compresi i suoi obiettivi, i suoi mezzi e la sua durata;

10. sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nell'assistere gli Stati membri e trovare compromessi tra gli stessi onde garantire che l'Unione parli con una sola voce, come richiesto dai cittadini dell'Unione nella Conferenza sul futuro dell'Europa; evidenzia che ciò può essere realizzato conferendo al vicepresidente/alto rappresentante la denominazione di commissario per gli Affari esteri dell'Unione e rendendolo il principale rappresentante esterno dell'Unione nei consessi internazionali; invita il vicepresidente/alto rappresentante e il SEAE a presentare proposte su come rafforzare la coerenza e l'uniformità tra le politiche estere nazionali degli Stati membri e le posizioni concordate a livello dell'Unione in linea con le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 3, TUE; 

11. sottolinea la necessità di rafforzare l'azione esterna dell'Unione con strumenti e risorse proprie e permanenti dell'Unione in tale ambito affinché l'Unione sia un attore globale a pieno titolo e credibile; chiede una diplomazia dell'Unione autonoma con diplomatici dell'Unione formati in un'Accademia diplomatica europea, sulla base del progetto pilota del Parlamento europeo al riguardo, che è determinato da una cultura diplomatica comune dal punto di vista dell'Unione; chiede il rafforzamento delle relazioni culturali internazionali dell'Unione attraverso lo sviluppo di uno strumento dell'Unione in grado di incorporare un profilo culturale dell'Unione in tutto il mondo;

12.  ritiene necessario sviluppare con urgenza una strategia politica di solidarietà e misure di attuazione operativa per quanto riguarda la clausola di difesa reciproca di cui all'articolo 42, paragrafo 7, TUE, e all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ampliando la portata delle minacce definite nell'articolo 43, paragrafo 1, TUE, al fine di includere la lotta contro le minacce ibride, le guerre, il ricatto energetico, le minacce informatiche, le campagne di disinformazione e la coercizione economica da parte di paesi terzi;

13. invita gli Stati membri a fornire nuove competenza e una nuova base giuridica per contrastare la disinformazione e la propaganda estera nociva; invita l'Unione a guidare il dibattito sulle implicazioni giuridiche delle ingerenze straniere, a promuovere definizioni internazionali e norme di attribuzione comuni e a sviluppare un quadro internazionale di risposte alle ingerenze; sottolinea la necessità di una cooperazione globale e multilaterale tra paesi che condividono gli stessi principi per scambiare migliori pratiche e individuare soluzioni comuni riguardo alle sfide globali, ma anche alle sfide nazionali condivise, tra cui le sanzioni collettive, la tutela dei diritti umani e le norme democratiche;

14. chiede il rafforzamento del ruolo delle delegazioni dell'Unione nell'attuazione della politica estera; chiede il rafforzamento delle capacità, delle risorse e del personale del SEAE, anche mediante l'aggiornamento della decisione del Consiglio 2010/427/UE[4], affinché esso possa conseguire in modo più efficace gli obiettivi e gli interessi dell'Unione a livello mondiale;

15. sottolinea l'importanza di potenziare il processo decisionale e i diritti di controllo del Parlamento europeo nel settore della politica estera, in particolare rafforzando l'attuazione dell'articolo 36 TUE relativo alla consultazione del Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte strategiche nel settore della PESC e della PSDC e su tutte le decisioni significative in materia di politica estera; chiede di modificare l'articolo 218 TFUE onde richiedere l'autorizzazione del Parlamento europeo per avviare i negoziati e adottare le direttive di negoziato come pure l'approvazione del Parlamento europeo per tutti gli accordi internazionali e prima che siano adottate decisioni sull'applicazione provvisoria degli accordi internazionali; chiede di modificare l'articolo 218, paragrafo 2, TFUE, includendo il Parlamento europeo, assieme al Consiglio, in quanto congiuntamente competente per autorizzare l'avvio dei negoziati, adottare le direttive di negoziato, autorizzare la firma e la conclusione degli accordi; ricorda il comprovato valore della diplomazia parlamentare; suggerisce, pertanto, di introdurre disposizioni per la partecipazione del Parlamento europeo su un piano di parità con il Consiglio nell'attuazione degli accordi internazionali di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE; chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nell'approccio "Team Europe";

16. ricorda che l'Unione diventerà un attore efficace nel settore della diplomazia e della sicurezza sulla base di un'azione forte e che l'Unione rafforzerà la sua sovranità strategica solamente attraverso misure, politiche, bilanci e impegni concreti elencati nella bussola strategica; chiede una definizione precisa e onnicomprensiva del concetto di "autonomia strategica aperta", che includa tutti i settori che può affrontare, e l'inclusione di tale principio nell'elenco degli obiettivi da conseguire attraverso la politica estera e di sicurezza dell'Unione sancita dall'articolo 21 e dall'articolo 22, paragrafo 2, TUE;

17. accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione che consente l'acquisizione congiunta di attrezzature di difesa (EDIRPA); ricorda che l'articolo 42, paragrafo 3, TUE, costituisce la base per una politica europea delle capacità e degli armamenti che dovrebbe includere tra l'altro l'appalto congiunto; chiede l'introduzione agli articoli 42 e 46 TUE di disposizioni che consolidino tale possibilità e consentano altre spese connesse alla sicurezza a titolo del bilancio dell'Unione, nonché l'istituzione di unità militari multinazionali congiunte stazionate in modo permanente comprese le strutture di comando; chiede maggiori possibilità di finanziamento delle spese militari comuni a titolo del bilancio dell'Unione, al fine di consentire un adeguato controllo del bilancio da parte del Parlamento; sottolinea la necessità di una cooperazione e di un coordinamento stretti con la NATO al fine di evitare la duplicazione delle strutture e delle funzioni;

18. chiede la revisione dell'articolo 346 TFUE al fine di limitare la possibilità per lo Stato maggiore dell'Unione europea di discostarsi dalle disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] ed evitare un'ulteriore frammentazione del mercato interno, introducendo il requisito di giustificazione per tali scostamenti, che dovrà essere valutato dalla Commissione e comunicato al Parlamento europeo;

19. sottolinea che, a causa delle minacce alla sicurezza europea, vi è l'urgente necessità di definire una politica europea delle capacità con un approccio olistico e senza ulteriori indugi; esorta gli Stati membri a mettere in comune parti dei loro crescenti bilanci nazionali per la difesa a livello dell'Unione e a istituire con urgenza un altro strumento finanziario fuori bilancio che affronti l'intero ciclo di vita delle capacità militari a livello dell'Unione, dalla ricerca e sviluppo collaborativi e dagli appalti congiunti alla manutenzione, alla formazione e alla sicurezza dell'approvvigionamento congiunte, come raccomandato dal Parlamento europeo nella sua raccomandazione dell'8 giugno 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'UE dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia[6];

20.  invita gli Stati membri a mettere da parte atteggiamenti egoisti e dimostrare un impegno adeguato a favore del rafforzamento della base tecnologica e industriale di difesa dell'Unione attraverso una partecipazione significativa nel quadro dell'Unione per lo sviluppo comune delle capacità di difesa;

21.  chiede la trasformazione della cooperazione strutturata permanente (PESCO) in una politica comune dell'Unione con un'opzione di non-partecipazione, consentendo in tal modo al Parlamento europeo di esercitare un effettivo controllo di bilancio;

22. chiede l'istituzione di nuove ed efficienti forme di cooperazione e discussione in ambito decisionale, come un Consiglio di sicurezza europeo, composto dai ministri degli Affari esteri degli Stati membri, che potrebbe essere responsabile di un'eventuale reazione rapida in situazioni di emergenza, al fine di sviluppare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi; chiede la formalizzazione di un Consiglio dei ministri della difesa dell'Unione; ritiene che tali nuovi formati siano particolarmente importanti in un mondo sempre più instabile e a seguito della guerra illegale della Russia in Ucraina, che ha inciso in modo significativo sulla sicurezza dell'Europa; chiede altresì la creazione di una commissione per la sicurezza e la difesa a pieno titolo e di una commissione per i diritti umani in seno al Parlamento europeo;

23. invita a procedere verso un seggio permanente e a pieno titolo per l'Unione in tutti i consessi multilaterali, compreso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che rafforzerebbe la presenza, la coerenza e la credibilità dell'Unione nel mondo;

24. invita il Consiglio convocare un gruppo di lavoro specifico ad hoc per valutare le possibili modifiche ai trattati, al fine di convocare una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.

 


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

30.11.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

9

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alexandrov Yordanov, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Anna Fotyga, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Pedro Marques, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Matjaž Nemec, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Mounir Satouri, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Viola von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Attila Ara-Kovács, Loucas Fourlas, Christophe Grudler, Georgios Kyrtsos, Katrin Langensiepen, Alessandra Moretti, Juozas Olekas, Paulo Rangel, Tom Vandenkendelaere, Mick Wallace

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Clare Daly, Margarita de la Pisa Carrión, Nicolaus Fest, Gilles Lebreton, Costas Mavrides, Luisa Regimenti

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

47

+

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Loucas Fourlas, Sunčana Glavak, Andrius Kubilius, David Lega, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Luisa Regimenti, Radosław Sikorski, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

S&D

Attila Ara-Kovács, Włodzimierz Cimoszewicz, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Pedro Marques, Costas Mavrides, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Matjaž Nemec, Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Jordi Solé, Viola von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz

 

9

-

ECR

Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

ID

Susanna Ceccardi, Nicolaus Fest, Gilles Lebreton

THE LEFT

Clare Daly, Giorgos Georgiou, Mick Wallace

 

2

0

PPE

Miriam Lexmann, Paulo Rangel

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI (13.2.2023)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

Proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati

(2022/2051(INL))

Relatore per parere: Nils Ušakovs

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito:

  a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

 

1. sottolinea che le sfide e le conseguenze socio-economiche derivanti dai recenti eventi, tra cui la crisi della COVID-19, la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, l'aumento dell’inflazione che incide sul costo della vita e sul potere d'acquisto del bilancio e la crisi energetica senza precedenti, hanno limitato la capacità dell'Unione di dotarsi dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e portare avanti le sue politiche;

 

2. ricorda che, a seguito delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa del 9 maggio 2022, il Parlamento ha già presentato al Consiglio proposte di modifica dei trattati secondo la procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48 TUE, anche al fine di conferire al Parlamento pieni diritti di codecisione sul bilancio dell'Unione, nonché il diritto di avviare atti legislativi; ricorda che le tre istituzioni si sono impegnate a dare un seguito efficace alle conclusioni della Conferenza;

 

3. chiede pertanto la revisione del TFUE, in particolare del suo titolo II, per garantire che l'Unione sia in grado di rispettare i suoi obiettivi e impegni, segnatamente nel quadro del pilastro europeo dei diritti sociali e del Green Deal europeo, e di reagire in modo agile, efficace tempestivo alle sfide e di conseguire una migliore responsabilità democratica e trasparenza del bilancio dell'Unione, in particolare promuovendo il metodo comunitario e rafforzando il ruolo e le prerogative in tutti gli aspetti del processo decisionale e del controllo di bilancio, per quanto riguarda sia la spesa che le entrate;

 

4. chiede che, fino ad avvenuta revisione dei trattati, siano utilizzate appieno le possibilità offerte dal TFUE per migliorare il processo decisionale del Consiglio e garantire che l'Unione sia in grado di reagire alle sfide con maggiore efficienza e trasparenza, conseguendo al tempo stesso una maggiore responsabilità democratica per quanto riguarda il bilancio dell'Unione; invita, a tale riguardo, il Consiglio europeo ad attivare la clausola passerella di cui all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE, per consentire l'adozione del regolamento che istituisce il quadro finanziario pluriennale a maggioranza qualificata;

 

 a includere nell'allegato alla proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni:

 

5. l'articolo 122 del TFUE è modificato in modo tale che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino misure temporanee per far fronte a situazioni economiche gravi o eccezionali, fatte salve le altre procedure previste dai trattati;

 

6. le disposizioni relative alle entrate sono modificate per consentire molteplici fonti di finanziamento, anche attraverso prestiti comuni; è inserito un nuovo articolo 122 bis per consentire l’istituzione di uno strumento speciale permanente al di là dei massimali del quadro finanziario pluriennale, in modo che il bilancio dell'Unione possa adattarsi meglio e reagire rapidamente alle crisi e ai loro effetti sociali ed economici; la decisione relativa all'istituzione della capacità e dello strumento di cui sopra e le pertinenti misure di attuazione sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria;

 

7. l'articolo 311 TFUE è modificato in modo che la decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione e le relative misure di esecuzione siano adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria;

 

8. l'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE è modificato in modo che il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale sia adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria;

 

9. all'articolo 312 TFUE è aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis per stabilire che ciascun quadro finanziario pluriennale include, come principi orizzontali, gli obiettivi della protezione del clima e della biodiversità, della convergenza sociale e dell'uguaglianza di genere. Sono definiti obiettivi di spesa specifici per la spesa che contribuisce a proteggere il clima, ad arrestare e invertire il declino della biodiversità, a promuovere la convergenza sociale verso l'alto e l'uguaglianza di genere, nonché a garantire i diritti e le pari opportunità per tutti;

 

10. l'articolo 312, paragrafo 3, del TFUE è modificato per chiarire che gli stanziamenti di impegno devono essere inclusi nelle categorie di spesa, e quindi soggetti a massimali annui, solo se si riferiscono alle politiche dell'Unione o alle corrispondenti spese amministrative, mentre altri mezzi finanziari per consentire all'Unione di adempiere ai suoi obblighi giuridici nei confronti di terzi, compreso il rimborso di ogni interesse dovuto, non devono essere inclusi in categorie o soggetti a massimali.

 

11. l'articolo 322, paragrafo 2, TFUE è modificato in modo tale che modalità e la procedura con cui le entrate di bilancio previste dalle disposizioni relative alle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione, e le misure da applicare, se necessario, per far fronte al fabbisogno di tesoreria, siano adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

9.2.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

4

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Matteo Gazzini, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Hervé Juvin, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Ušakovs, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anna-Michelle Asimakopoulou, Fabienne Keller, Petros Kokkalis, Jan Olbrycht, Eva Maria Poptcheva, Monika Vana

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Alexander Bernhuber, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Alicia Homs Ginel, Ivan Štefanec

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

31

+

PPE

Asim Ademov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleni Stavrou, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Eva Maria Poptcheva

S&D

Pietro Bartolo, Pascal Durand, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Alicia Homs Ginel, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Nils Ušakovs

The Left

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

4

-

ECR

Bogdan Rzońca

ID

Matteo Gazzini

NI

Andor Deli, Hervé Juvin

 

1

0

Renew

Moritz Körner

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 


 

 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI (31.1.2023)

On. Salvatore De Meo

Presidente

Commissione per gli affari costituzionali

BRUXELLES

Oggetto: Parere sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati (2022/2051(INL))

Signor presidente,

con la presente, Le trasmetto, a nome della commissione CONT, il contributo della commissione CONT relativo al fascicolo "Proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati 2022/2051 (INL)".

Le attuali norme del trattato in materia di discarico sono obsolete e dovrebbero essere riviste. In particolare, la norma del trattato che specifica che il Parlamento europeo concede il discarico alla Commissione (articolo 319 TFUE) non riflette il fatto assodato che il Parlamento concede il discarico individuale a tutte le altre istituzioni, che sono anch'esse responsabili, ai sensi del regolamento finanziario, dei propri bilanci amministrativi.

Attualmente, quasi tutte le altre istituzioni hanno accettato questo importante principio, ma il Consiglio mantiene un'interpretazione molto restrittiva del trattato e si è rifiutato per molti anni di cooperare con il Parlamento sulla procedura di discarico. Per questo motivo, il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico al Consiglio europeo e al Consiglio per più di dieci anni.

Un chiarimento e una modernizzazione del trattato su questo punto risolverebbero una volta per tutte la controversia di lunga data con il Consiglio. Allego una formulazione concreta, che è stata elaborata in collaborazione con il nostro Servizio giuridico. L'aggiunta al testo esistente mira a chiarire che il Parlamento concede il discarico a tutte le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, se del caso, e conformemente al regolamento finanziario. L'obiettivo è anche quello di garantire che il testo rimanga adeguato alle esigenze future e in grado di adattarsi a qualsiasi probabile sviluppo istituzionale. Le chiedo di tenere conto di questo testo nella formulazione delle "Proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati".

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Monika Hohlmeier

 

 

All.: Proposta concreta della commissione CONT concernente la modifica dell'articolo 319 TFUE


Proposta concreta della commissione CONT

sulla modifica dell'articolo 319 del TFUE

Articolo 319

(ex articolo 276 TCE)

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. Dà, altresì, atto alle altre istituzioni, organi e organismi dell’esecuzione delle loro sezioni del bilancio o dei loro bilanci, a seconda dei casi, alle condizioni da stabilirsi in applicazione dell'articolo 322. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318, la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

2. Prima di concedere il discarico alla Commissione europea, o per qualsiasi altra finalità nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di riferire sull'esecuzione della spesa o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti e, in particolare, sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Anche tali relazioni vengono trasmesse alla Corte dei conti.


PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (2.3.2023)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati

(2022/2051(INL))

Relatrice per parere: Margarida Marques

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito:

 a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la relazione finale sulla Conferenza sul futuro dell’Europa, che comprende 49 proposte[7] e che è stata presentata ai presidenti delle tre istituzioni il 9 maggio 2022; osserva che diverse proposte devono essere considerate di natura economica e sottolinea che alcune raccomandazioni potrebbero essere seguite anche nel quadro degli attuali trattati; osserva che alcune di esse richiederebbero la piena attuazione della modifica dei trattati;

2. ricorda che, il 9 giugno 2022, il Parlamento europeo ha presentato al Consiglio proposte di modifica dei trattati secondo la procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48 TUE[8];

3. insiste per una maggiore legittimità democratica, responsabilità e controllo delle politiche economiche dell'Unione; chiede che il quadro, le istituzioni e gli strumenti per la governance economica dell'UE debbano essere basati sul metodo comunitario; ritiene che il Parlamento dovrebbe fungere da attore chiave per garantire un controllo efficace; ritiene che qualsiasi ampliamento dell'insieme delle competenze dell'UE nel settore della politica economica e monetaria debba essere accompagnato da un corrispondente ampliamento dei diritti e delle competenze del Parlamento; chiede che ogni eventuale revisione del trattato conceda al Parlamento un maggior piano di parità e più controllo democratico su tali politiche; chiede una più ampia partecipazione dei soggetti istituzionali e socio-economici nella definizione delle priorità di politica economica, al fine di promuovere la titolarità delle riforme;

4. ricorda gli obiettivi dell'Unione stabiliti nel trattato, quali l'istituzione di un'unione economica e monetaria e il conseguimento di uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica sostenibile ed equilibrata, sulla stabilità dei prezzi e su un'economia di mercato altamente competitiva con piena occupazione e progresso sociale; sottolinea che qualsiasi legislazione dovrebbe essere in linea con il conseguimento di tali obiettivi; ritiene che la resilienza dell'economia dell'UE e l'autonomia strategica dell'Unione dovrebbero essere aggiunte quali mezzi generali per conseguire gli obiettivi dei trattati;

5. evidenzia che gli effetti economici della COVID-19 e della guerra in Ucraina hanno rivelato ulteriormente i limiti del quadro fiscale europeo esistente e accoglie con favore l'iniziativa di riforma intrapresa dalla Commissione al riguardo;

6. sostiene un quadro di governance economica che rafforzi la competitività e la resilienza dell'economia dell'Unione al fine di garantire stabilità, piena occupazione, sostenibilità di bilancio, trasparenza, investimenti strategici e sostenibili per il conseguimento della duplice transizione e dell’autonomia strategica dell'Unione, responsabilità e titolarità democratiche, politiche fiscali, come riserve di bilancio formate in situazioni economiche favorevoli e strumenti per contrastare gli shock; osserva che le discussioni della Conferenza sul futuro dell'Europa hanno evidenziato la richiesta di una revisione approfondita della governance economica dell'UE e del semestre europeo; ricorda che il Parlamento ha approvato una riforma urgente dell'architettura della governance economica dell'Unione, che comprende norme di bilancio più semplici e più chiare e un quadro più favorevole alla crescita economica sostenibile a lungo termine;

7. sottolinea l'importanza del semestre europeo quale strumento principale per il coordinamento della politica economica europea e, a tale riguardo, chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento onde garantire una cooperazione equa e giusta tra i colegislatori;

8. osserva che le politiche di bilancio nazionali, pur rimanendo una questione sovrana, devono essere allineate agli obiettivi principali del quadro di governance economica, che implica un coordinamento a livello europeo;

9.  sottolinea l'importanza di un quadro di governance economica dell'UE per consentire ai governi di promuovere gli investimenti pubblici e garantire la sostenibilità del debito; ricorda che l'Unione ha potuto affrontare meglio la crisi della COVID-19 grazie a norme e strumenti comuni a livello europeo; chiede di esaminare ulteriormente gli strumenti che consentono di creare condizioni favorevoli affinché l'Unione e gli Stati membri investano in priorità strategiche comuni a livello dell'Unione;

10. osserva che i valori numerici di cui al protocollo 12 dei trattati rimangono basati sulle medie degli indicatori economici della fine degli anni ‘90; ricorda che gli Stati membri hanno violato i criteri di Maastricht più di 170 volte dalla creazione del semestre europeo nel 2011; chiede una valutazione approfondita dei criteri di Maastricht avvalendosi dell'esperienza accumulata negli ultimi due decenni di moneta unica e degli insegnamenti tratti dalle crisi precedenti e attuali, come la crisi finanziaria e del debito sovrano dell'inizio del 2000, la pandemia di COVID-19 e la guerra in Ucraina;

11. chiede che la governance economica sia rivista tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla risposta europea agli shock economici, in particolare soluzioni come i processi NGEU, compresa la sua struttura di governance, e SURE; rileva che l'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha dimostrato un’adattabilità limitata agli shock esterni; sottolinea la necessità di aggiornare il quadro di governance macroeconomica dell’Unione per renderlo più resiliente e consentire agli Stati membri e al Parlamento di elaborare nuove norme pertinenti per garantire la sostenibilità dei loro modelli economici e dei loro principali investimenti, sulla base di politiche di bilancio sane e debito sostenibile consentire l’attuazione  della duplice transizione che non lasci indietro nessuno;

12. sottolinea che la debolezza della politica estera e di sicurezza comune ha portato alla creazione di una posizione di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP); sottolinea che politiche economiche altamente coordinate a livello dell'Unione richiederebbero un rappresentante della governance economica dell'Unione (REG) in seno alla Commissione, alla formazione del Consiglio "Economia e finanza" e all'Eurogruppo;

13. prende atto del recente ricorso all'articolo 122 TFUE per far fronte all'impatto economico della guerra in Ucraina sui prezzi dell'energia; riconosce la necessità di un rapido processo decisionale in caso di shock esterni imprevedibili; deplora tuttavia la mancanza di coinvolgimento del Parlamento e dei cittadini che esso rappresenta; chiede una revisione dell'articolo 122 TFUE che garantisca una rappresentanza democratica più equa, anche coinvolgendo il Parlamento su un piano di parità;

14. esorta a migliorare il quadro della responsabilità della BCE dinanzi al Parlamento per rafforzare il ruolo del Parlamento in quanto organo di controllo; insiste sulla formalizzazione del dialogo monetario obbligatorio con il Parlamento;

15. insiste sul fatto che, benché sia attualmente la moneta unica della zona euro, l'euro debba essere considerato la moneta dell'Unione; ritiene che la BCE debba difendere, preservare e migliorare il ruolo internazionale dell'euro; ritiene che l'allargamento dell'euro a tutti i 27 Stati membri debba essere un obiettivo permanente, da conseguire con un calendario realistico, proporzionato e responsabile, salvaguardando la stabilità e la competitività della zona euro; prende atto del fatto che gli attuali trattati non specificano un calendario particolare per l'adesione alla zona euro, ma lasciano agli Stati membri la facoltà di elaborare strategie proprie per soddisfare la condizione per l'adozione dell'euro;

16. riconosce che la politica fiscale è soggetta all'unanimità ai sensi degli attuali trattati; sottolinea i numerosi ostacoli alle iniziative fiscali essenziali dell'UE negli ultimi decenni;

17.  sottolinea che alcune politiche fiscali sono già altamente integrate, come l'imposta sul valore aggiunto e le accise; osserva che alcune politiche fiscali dell'UE consistono nell'attuazione di negoziati internazionali per i quali l'Unione e gli Stati membri hanno un ruolo guida; accoglie con favore le proposte avanzate dalla plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa il 9 maggio 2022, in particolare la proposta n. 16 sulle politiche fiscali e di bilancio, il cui obiettivo è una maggiore armonizzazione e coordinamento delle politiche fiscali all'interno degli Stati membri, l'introduzione di una base imponibile comune per l'imposta sulle società e la forza del controllo dell'assorbimento e dell'utilizzo dei fondi dell'UE;

18. sottolinea che, a lungo termine, gli Stati membri dovrebbero considerare il valore aggiunto della transizione al voto a maggioranza qualificata, come raccomandato dalla Conferenza sul futuro dell'Europa; invita a tale proposito la Commissione a rilanciare la discussione sul ricorso alla votazione a maggioranza qualificata relativamente ad alcune questioni fiscali attraverso un approccio graduale, come seguito alla comunicazione del 2019 sulla questione e in risposta ai risultati della Conferenza sul futuro dell'Europa;

19. sottolinea il fatto che alcuni Stati membri abbiano abusato dei veti nazionali in materia fiscale per ottenere concessioni in altri settori strategici; sottolinea che l'esistenza di tali veti minaccia di perpetuare l'ingiustizia sociale e pratiche fiscali dannose che compromettono la capacità dell'Unione di funzionare efficacemente, di promuovere condizioni di parità e di tutelare gli interessi superiori dei suoi cittadini e delle sue PMI;

20. sottolinea le nuove sfide per la politica di concorrenza dell'Unione (articoli 101-109 TFUE), che giustificano un allineamento degli orientamenti e delle comunicazioni agli obiettivi sanciti dal trattato e sostengono un piano di parità alla luce del Green Deal, al pilastro europeo dei diritti sociali e sostengono l'autonomia strategica dell'Unione in settori chiave come la politica industriale, digitale, commerciale e di difesa;  chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento nel rivedere gli orientamenti in materia di concentrazioni e controllo degli aiuti di Stato;

21. sottolinea che una concorrenza leale tra le imprese può apportare benefici, anche per i consumatori; pone in evidenza gli effetti positivi delle PMI sull'economia e sulla società, nonché la necessità di garantire condizioni di parità a tali imprese; sottolinea che la politica di concorrenza dell'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche delle PMI; invita la Commissione a deliberare su come raggiungere al meglio tali obiettivi;

22. ritiene che il Parlamento dovrebbe essere maggiormente coinvolto nelle attività dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti a livello internazionale, quali la rete internazionale della concorrenza, l'Organizzazione mondiale del commercio e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in qualità di osservatore;

23. ribadisce che è necessario che l'Unione affronti la sua mancanza di peso politico sulle politiche economiche a livello internazionale dovuta, tra l'altro, alla scarsa coerenza della sua rappresentanza nelle organizzazioni internazionali, che potrebbe essere migliorata attuando misure volte a garantire la rappresentanza unitaria dell'Unione e dell'euro sul piano internazionale in tutte le dimensioni e le politiche dell'Unione;

24. chiede, nel frattempo, il pieno utilizzo dei trattati in vigore.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

31.1.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

13

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Frances Fitzgerald, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicola Beer, Damien Carême, Margarida Marques, Eva Maydell, Andżelika Anna Możdżanowska, Mikuláš Peksa, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Mick Wallace

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Andreas Glück, Camilla Laureti, Leopoldo López Gil

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Stefan Berger, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Leopoldo López Gil, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Giuseppe Ferrandino, Georgios Kyrtsos, Eva Maria Poptcheva

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Margarida Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen

 

13

-

ECR

Michiel Hoogeveen, Andżelika Anna Możdżanowska, Dorien Rookmaker

ID

Gunnar Beck, France Jamet

NI

Enikő Győri, Lefteris Nikolaou-Alavanos

PPE

Frances Fitzgerald, Jessica Polfjärd

Renew

Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Erik Poulsen

The Left

Mick Wallace

 

6

0

ID

Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Isabel Benjumea Benjumea

Renew

Nicola Beer, Andreas Glück

S&D

Alfred Sant

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 


LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (2.12.2022)

On. Salvatore De Meo

Presidente

Commissione per gli affari costituzionali

BRUXELLES

Oggetto: Parere sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati (2022/2051(INL))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 12 luglio 2022 ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato la questione nella riunione del 30 novembre 2022. In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Distinti saluti,

Dragoş Pîslaru

 

 


SUGGERIMENTI

1. Al fine di realizzare l'Europa sociale e alla luce degli insegnamenti tratti dalle crisi recenti, inclusa la pandemia e l'invasione russa dell'Ucraina, nonché del loro impatto sui nostri sistemi economici e previdenziali/sociali, e in considerazione delle sfide future per garantire i livelli più elevati possibili di protezione sociale nella transizione verde e digitale, è necessario garantire un'Europa sostenibile, giusta e inclusiva in cui i diritti sociali siano pienamente tutelati e salvaguardati almeno allo stesso livello delle libertà economiche, anche rivedendo l'attuale quadro di governance e valutando il rinnovo del contratto sociale europeo. Come sottolineato nelle conclusioni dei gruppi di lavoro della Conferenza, è necessario il passaggio verso un modello di crescita per l'UE inclusivo e resiliente[9], prestando un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese e ai controlli della competitività, nonché promuovere investimenti proiettati al futuro e incentrati sulle transizioni giusta, verde e digitale[10];

Come già indicato in precedenti risoluzioni del Parlamento europeo, tra gli strumenti a tal fine dovrebbero figurare:

- l'integrazione e la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali nei trattati, così come gli obiettivi di Porto[11];

- l'integrazione del progresso sociale nell'articolo 9 TFUE[12] collegato a un protocollo sul progresso sociale da allegare ai trattati[13];

- l'adozione di un patto per lo sviluppo e il progresso sociale che renda obbligatori gli obiettivi sociali e sostenibili nell'ambito di un quadro di governance per un'Europa sociale e sostenibile6.

2. Inoltre, l'UE dovrebbe passare dall'unanimità verso la procedura legislativa ordinaria al fine di rafforzare il processo decisionale e consentire l'azione dell'UE nei settori, in particolare di competenza della commissione EMPL, in cui si è rivelato difficile o impossibile, a causa delle pertinenti disposizioni decisionali/della portata dei trattati, salvaguardando pienamente e rafforzando il ruolo delle parti sociali e includendo una clausola di non regressione7.

Come già indicato in precedenti risoluzioni del Parlamento europeo, tra gli strumenti a tal fine dovrebbero figurare:

- l'inclusione di più settori della politica sociale nel processo decisionale a maggioranza qualificata, in particolare la non discriminazione, la protezione sociale dei lavoratori (ad eccezione delle situazioni transfrontaliere), la lotta contro l'esclusione sociale, la protezione dei lavoratori il cui contratto di lavoro è stato risolto, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, così come le condizioni di impiego per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE[14]; ciò può essere conseguito anche utilizzando le clausole passerella[15];

- al fine di rafforzare il processo decisionale democratico, il coinvolgimento del Parlamento europeo nella definizione degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione su un piano di parità con il Consiglio[16].

- l'applicazione del metodo comunitario al processo del semestre europeo e la sua sottoposizione a un accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo[17].

3. Al fine di garantire un'accelerazione della convergenza sociale verso l'alto, è opportuno prevedere una dotazione e un uso adeguato dei fondi dell'UE e degli strumenti sviluppati durante le recenti crisi. Nell'ambito del prossimo QFP dovrebbe essere creato un apposito meccanismo di risposta alle crisi, da attivare in caso di situazioni di emergenza e di crisi future. Il finanziamento delle politiche occupazionali e sociali non dovrebbe andare a scapito di altre politiche di investimento a lungo termine, compresa la politica di coesione, che hanno svolto un ruolo enorme nelle recenti crisi.

Senza perdere di vista la prospettiva di genere, è fondamentale garantire che i fondi dell'UE vadano a beneficio di tutti i gruppi svantaggiati, in particolare, ma non solo, le persone con disabilità, i migranti e le minoranze etniche (compresi i Rom), i bambini e i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), i senzatetto, i genitori soli e gli anziani.

Come già indicato in precedenti risoluzioni del Parlamento europeo, tra gli strumenti a tal fine dovrebbero figurare:

- una revisione della governance economica per garantire che la giustizia sociale vada di pari passo con la competitività economica e che il benessere dei cittadini sia l'obiettivo delle politiche economiche[18];

- il monitoraggio dell'utilizzo dei fondi, compreso il controllo democratico da parte del Parlamento[19];

- le clausole di emergenza e flessibilità[20];

- la stabilizzazione di un maggiore livello di investimenti dell'UE per promuovere la convergenza verso l'alto nel settore delle politiche sociali[21];

- l'istituzione di un pacchetto temporaneo europeo sulla resilienza sociale[22] che coordini una serie di misure e mezzi per rafforzare i sistemi di previdenza sociale e di protezione sociale nell'UE, tra cui il proseguimento e il rifinanziamento di SURE fino a quando le conseguenze socioeconomiche dell'invasione russa dell'Ucraina continueranno ad avere un impatto negativo sul mercato del lavoro, nonché uno strumento di salvataggio sociale con un maggiore sostegno pubblico agli strumenti esistenti a favore dei più poveri della nostra società[23].

 


 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (24.01.2023)

On. Salvatore De Meo

Presidente

Commissione per gli affari costituzionali

BRUXELLES

Oggetto: Parere sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati (2022/2051(INL))

Signor Presidente,

il 4 luglio 2022 i coordinatori della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) hanno deciso che la commissione ENVI avrebbe formulato un parere sotto forma di lettera sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati (2022/2051 (INL)). Pertanto, in qualità sia di presidente della commissione ENVI sia di relatore per parere, mi pregio di trasmetterle il contributo della commissione ENVI sotto forma di paragrafi di risoluzione, che la medesima commissione ha approvato nella riunione[24] del 24 gennaio 2023 e di cui invito cortesemente la Sua commissione a tenere conto:

 

1. ricorda la sua risoluzione del 4 maggio 2022 sul seguito da dare alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa (2022/2648 (RSP)) in cui si afferma che l'UE dovrebbe disporre di strumenti che le consentano di intervenire su importanti sfide transnazionali, tra l'altro nei settori della salute, del cambiamento climatico e dell'ambiente;

 

2. sottolinea che le modifiche dei trattati dovrebbero basarsi sulla necessità di vivere bene nel rispetto dei limiti del pianeta, che dovrebbe trovare riscontro nell'articolo 191, paragrafo 3, e di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

 

3. sottolinea che l'approccio "One Health", il principio di non regressione e il principio "non arrecare un danno significativo" dovrebbero avere un ruolo centrale, oltre ai principi "chi inquina paga", della correzione alla fonte e di precauzione e prevenzione già sanciti;

 

4. sottolinea inoltre che, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), tra i settori soggetti a competenza concorrente, è opportuno aggiungere "silvicoltura" e alla lettera e) "biodiversità, ripristino e protezione degli ecosistemi, in particolare quelli con il maggiore potenziale di cattura e stoccaggio del carbonio e neutralità climatica e adattamento";

 

5. suggerisce che l'articolo 11 TFUE si legga come segue: "Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente e del clima devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile";

 

6. suggerisce di inserire nel TFUE un nuovo articolo sulla neutralità climatica, al fine di limitare l'aumento della temperatura media globale a meno di 1,5ºC rispetto ai livelli preindustriali;

 

7. sottolinea che il TFUE dovrebbe, tra l'altro, contribuire ad accelerare la transizione verde, in particolare potenziando gli investimenti nelle energie rinnovabili, al fine di ridurre la dipendenza energetica esterna, nonché migliorando la qualità e l'interconnettività onde rafforzare la sicurezza e consentire la transizione verso fonti energetiche rinnovabili;

 

8. sottolinea che, all'articolo 168, paragrafo 4, TFUE,
- è opportuno aggiungere, alla lettera b), misure nei settori veterinario, del benessere degli animali e (...) in linea con l'approccio "One Health";
- è opportuno aggiungere la lettera d), misure che stabiliscano indicatori comuni e norme minime di qualità per i sistemi sanitari dell'Unione, al fine di garantire un accesso universale ed equo a servizi sanitari pubblici di qualità e a prezzi accessibili;
- è opportuno aggiungere la lettera e), misure per la notifica, il monitoraggio e il controllo tempestivi di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare in caso di pandemie, apportando i seguenti chiarimenti: Tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o adottino misure di protezione rafforzate ove queste siano necessarie;
- è opportuno aggiungere la lettera f), misure per il monitoraggio e il coordinamento dell'accesso alla diagnostica, all'informazione e all'assistenza sulle malattie rare;

 

9. sottolinea che, all'articolo 168, paragrafo 5, TFUE, dopo l'osservazione relativa al tabacco e all'abuso di alcol è opportuno aggiungere "secondo le più recenti prove scientifiche";

 

10. sottolinea che l'Unione dovrebbe modificare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), come segue, al fine di includere la salute tra le competenze concorrenti tra l'UE e i suoi Stati membri: "salute pubblica, comprese le minacce sanitarie transfrontaliere e la protezione e il miglioramento della salute umana, anche per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti", sulla base dell'approccio unico in materia di salute, mentre è opportuno aggiungere una nuova lettera a tale disposizione per includere le misure che stabiliscono norme minime per i sistemi sanitari dell'Unione tra le competenze concorrenti dell'UE e degli Stati membri;

 

11. chiede la soppressione della deroga alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 192, paragrafo 2, in particolare alle lettere b) sulle risorse idriche e la destinazione dei suoli e c) sulle fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico;

 

12. ritiene che, nell'ambito della convenzione, si debba discutere su una Carta europea dell'ambiente.

 

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Pascal Canfin


 

 


LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (24.1.2023)

On. Salvatore De Meo

Presidente

Commissione per gli affari costituzionali

BRUXELLES

Oggetto: Parere sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati (2022/2051(INL))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 17 maggio 2022 i coordinatori della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia hanno deciso di elaborare il parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha esaminato la questione nella riunione del 24 gennaio 2023. In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Cristian‑Silviu Buşoi

 

 


SUGGERIMENTI

1. accoglie con favore le raccomandazioni della Conferenza sul futuro dell'Europa e riconosce il considerevole lavoro svolto dai partecipanti alla Conferenza; ritiene che la maggior parte delle raccomandazioni di competenza della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia potrebbero essere attuate sulla base dei trattati in vigore; ritiene tuttavia che occorra cogliere l'opportunità di una riforma dei trattati per realizzare alcuni miglioramenti mirati;

2. chiede il ricorso generalizzato alla procedura legislativa ordinaria in tutta la legislazione dell'Unione, pertanto l'articolo 182, paragrafo 4 [programmi specifici per la ricerca], e l'articolo 188, paragrafo 1 [costituzione di imprese comuni], devono essere modificati di conseguenza; analogamente, le procedure di approvazione e consultazione di cui al protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio devono essere sostituite dalla procedura legislativa ordinaria;

3. chiede che l'articolo 194 sia così modificato:

"Articolo 194

 

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente e il clima, la politica comune dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

 

(a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,

 

(b) garantire la sicurezza dell'un approvvigionamento energetico nell'Unione che sia sicuro, economicamente accessibile, sostenibile e ininterrotto,

 

(c) promuovere assicurare il risparmio energetico, l'efficienza energetica, compreso il principio dell'"efficienza energetica al primo posto", il potenziamento dei finanziamenti pubblici e privati per l'efficienza energetica e lo sviluppo e l'uso diffuso di energie nuove e rinnovabili al fine di realizzare un'economia basata sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili; e

 

(d) promuovere assicurare l'interconnessione delle reti energetiche;

 

2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

 

Esse non incidono hanno un effetto significativo sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).

 

3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.";

 

4. chiede che la protezione e il rispetto della libertà accademica, compresa l'autonomia istituzionale, siano chiaramente sanciti nei trattati, rafforzando la loro protezione giuridica in tutta l'Unione e propone di modificare l'articolo 179, paragrafo 1, TFUE come segue:

 

"1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati. Essa rispetta e promuove la libertà accademica e la libertà di condurre ricerche in quanto diritto individuale e istituzionale.";

 

5. invita il Consiglio europeo ad adottare una decisione a favore dell'esame degli emendamenti proposti e il Presidente del Consiglio europeo a convocare una convenzione composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (1.2.2023)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati

(2022/2051(INL))

Relatore per parere: Norbert Lins

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la politica agricola comune (PAC) svolge un ruolo strategico e fondamentale nello sviluppo della produzione agricola e delle zone rurali dell'UE, in quanto elemento cruciale per lo sviluppo dell'attività agricola; che la PAC è la politica dell'Unione più longeva e che ha svolto e svolge tuttora un ruolo primario per l'integrazione europea; che funge da vettore per la coesione territoriale ed è un fattore di grande rilevanza per prevenire lo spopolamento rurale; che è sostenuta da un quadro normativo che si è evoluto e adattato alle varie sfide economiche, sociali e ambientali emerse dalla sua introduzione; che la PAC svolge altresì un ruolo importante nel sostenere il sistema agroalimentare dell'Unione e nel garantire la sicurezza e la sostenibilità alimentare in diverse epoche e congiunture;

B. considerando che gli obiettivi della PAC sono rimasti pertinenti negli ultimi sessant'anni e che oggi sono più importanti che mai, dal momento che fattori quali i cambiamenti climatici, la pandemia di COVID-19, il rincaro dei fattori di produzione e la guerra in Ucraina stanno avendo un forte impatto sul settore agricolo nell'Unione e nel mondo, rendendo più difficile garantire la sicurezza e l'accessibilità economica dei prodotti alimentari in futuro; che gli attuali obiettivi del trattato sono formulati in modo tale da lasciare sempre spazio alle riforme della PAC;

C. considerando che la Conferenza presenta proposte politiche e misure che riflettono i cambiamenti subiti dal settore agricolo e mettono in luce alcune delle sue sfide;

1. ritiene che gli attuali obiettivi della PAC sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non debbano essere adattati e che siano ancora appropriati e più importanti che mai alla luce degli effetti della guerra in corso in Ucraina sul settore alimentare ed energetico e sull'economia dell'UE nel suo complesso; ritiene che nulla abbia impedito l'aggiunta di nuovi obiettivi e misure nelle successive riforme della politica agricola, in linea con i tre aspetti della sostenibilità: ambientale, economica e sociale;

2. propone che gli articoli 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 TFUE, nonché le disposizioni contenute in tali articoli, restino invariati.


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

31.1.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

18

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Paola Ghidoni, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Franc Bogovič, Marie Dauchy, Jan Huitema, Tilly Metz, Alin Mituța, Tom Vandenkendelaere

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Pietro Bartolo, Estrella Durá Ferrandis, Manu Pineda, Antonio Maria Rinaldi, Sándor Rónai, Nacho Sánchez Amor

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

ECR

Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Marie Dauchy, Paola Ghidoni, Gilles Lebreton, Antonio Maria Rinaldi

PPE

Asim Ademov, Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Tom Vandenkendelaere, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Jan Huitema, Alin Mituța, Ulrike Müller

S&D

Juozas Olekas

 

18

-

ECR

Krzysztof Jurgiel

ID

Ivan David

NI

Dino Giarrusso

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Estrella Durá Ferrandis, Maria Noichl, Sándor Rónai, Nacho Sánchez Amor

The Left

Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropė

 

1

0

The Left

Chris MacManus

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti


 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE (5.10.2022)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

contenente suggerimenti sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati

(2022/2051(INL))

Relatrice per parere: Laurence Farreng

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

 

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito:

 a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sostiene le proposte avanzate dalla plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa il 9 maggio 2022, in particolare le seguenti: 6, 9, 13, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 46, 47, 48 e 49, in quanto chiedono di promuovere le politiche in materia di cultura, istruzione, gioventù e solidarietà, media audiovisivi e sport, sottolineando il loro ruolo fondamentale nel rafforzamento di un senso di appartenenza europeo, in particolare per i giovani;

2. chiede di modificare gli articoli 4 e 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al fine di introdurre competenze condivise nel settore dell'istruzione, con la corrispondente modifica degli articoli 165 e 166 TFUE, come minimo nel settore dell'educazione alla cittadinanza, sottolineando che l'esercizio di tale competenza da parte dell'Unione non deve impedire agli Stati membri di esercitare la loro competenza;

3. evidenzia, a tale proposito, che dovrebbero essere adottate norme minime comuni in materia di istruzione, fatte salve le competenze nazionali e regionali, incentrate sui seguenti temi: l'educazione alla cittadinanza, compresi i valori dell'Unione e la storia dell'Europa, le competenze digitali, l'alfabetizzazione mediatica e informatica, l'apprendimento delle lingue, l'educazione ambientale, le competenze trasversali, l'alfabetizzazione economica e l'insegnamento delle discipline STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica);

4. sottolinea che molte delle proposte approvate dalla Conferenza mirano a rafforzare l'identità e la cittadinanza europee e non richiedono necessariamente modifiche dei trattati; chiede un approfondimento degli strumenti e degli obiettivi esistenti nei settori della cultura, dell'istruzione, della gioventù, dei media audiovisivi e dello sport; evidenzia, a tale proposito, il valore intrinseco della cultura, nonché il suo ruolo fondamentale nel rafforzamento di un senso di appartenenza, di cittadinanza attiva e di valori comuni, e sottolinea che una più stretta cooperazione sulle questioni culturali e la sensibilizzazione alla cultura e alla storia europee risultano fondamentali per la realizzazione di un'Unione europea sempre più stretta;

5. ritiene che le raccomandazioni formulate dai partecipanti alla Conferenza siano cruciali per consolidare la legittimità democratica del progetto europeo, assicurare il sostegno dei cittadini ai nostri obiettivi e valori comuni e rafforzare la nostra diversità e ricchezza culturale al fine di promuovere un legame con l'Europa e un'Unione più inclusiva;

6. chiede che la protezione e il rispetto della libertà artistica e accademica, compresa l'autonomia istituzionale, nonché della libertà di parola e dei media siano chiaramente sanciti nei trattati, promuovendo la loro tutela giuridica in tutta l'Unione.


 

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

3.10.2022

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

3

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Catherine Griset, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Diana Riba i Giner, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Loucas Fourlas, Martina Michels, Salima Yenbou

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

19

+

PPE

Asim Ademov, Loucas Fourlas, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Milan Zver

RENEW

Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo, Salima Yenbou

S&D

Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio

THE LEFT

Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

 

3

-

ECR

Andrey Slabakov

ID

Catherine Griset

NI

Andrea Bocskor

 

4

0

ID

Gianantonio Da Re

VERTS/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI (10.2.2023)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

Proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati

(2022/2051(INL))

Relatore per parere: Juan Fernando López Aguilar

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

 

 

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Libertà civili, giustizia e affari interni: considerazioni orizzontali

1. sostiene le proposte avanzate dalla plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa ("Conferenza") del 9 maggio 2022 in relazione al settore delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni[25]; ribadisce il proprio sostegno a favore di un seguito adeguato alla Conferenza, al fine di realizzare le sue conclusioni e le aspettative dei cittadini; invita l'Unione a sostenere in modo più sistematico lo Stato di diritto e la democrazia, a garantire la protezione dei diritti fondamentali e a controllare il rispetto di tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, sia nell'adesione di nuovi membri che in tutte le politiche dell'Unione e in tutti gli Stati membri; ricorda che la piena attuazione di molte delle misure proposte dalla Conferenza non richiederebbe modifiche dei trattati, bensì modifiche legislative e/o una migliore attuazione della legislazione esistente;

2. fa osservare che l'adozione di numerose proposte legislative nei settori della libertà, della sicurezza e della giustizia è stata lenta o addirittura bloccata, nonostante l'urgente necessità di agire; invita la Commissione a basarsi sui vari studi del servizio Ricerca del Parlamento europeo che esaminano il costo dell'inazione a livello europeo negli ambiti in questione[26]; chiede la sostituzione dei requisiti di unanimità per l'adozione della legislazione in questi settori nei trattati, compreso il ricorso alle clausole passerella, con procedure di voto a maggioranza, e il ricorso sistematico alla procedura legislativa ordinaria, al fine di migliorare la capacità di azione dell'Unione; ritiene che, data la particolare delicatezza di tali questioni, qualsiasi modifica dei citati requisiti di voto in seno al Consiglio dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra le "ponderazioni" dei voti, in modo da tutelare gli interessi dei paesi più piccoli;

3. ritiene che l'eventuale modifica della suddivisione delle competenze tra Unione e Stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia debba rispettare pienamente i principi sanciti dal titolo I del TUE, in particolare gli articoli 2, 4, paragrafo 2, 4, paragrafo 3, 5 e 6;

4. sottolinea che l'articolo 68 TFUE è stato utilizzato come giustificazione di un diritto d'iniziativa de facto da parte del Consiglio europeo nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; sottolinea che l'adozione di programmi operativi pluriennali da parte del Consiglio europeo in questo settore senza alcun obbligo di consultare il Parlamento o la Commissione dovrebbe essere riveduta tenuto conto dell'incidenza particolarmente importante di tali politiche sui diritti fondamentali dei cittadini; chiede che tale competenza sia conferita al Parlamento e al Consiglio su un piano di parità;

Democrazia, Stato di diritto e protezione dei diritti fondamentali

5. sottolinea che l'articolo 7 TUE, il principale strumento politico dell'Unione per affrontare e annullare le minacce e le violazioni sistemiche dello Stato di diritto negli Stati membri, è stato del tutto inefficace in quanto la situazione dello Stato di diritto si è ulteriormente deteriorata dall'attivazione della procedura sia in relazione alla Polonia che all'Ungheria;[27] ritiene pertanto necessario riformare l'articolo 7 TUE come segue: modificare le soglie di voto del Consiglio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, passando dalla maggioranza dei quattro quinti al voto a maggioranza qualificata, e abolire il requisito dell'unanimità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, TUE; esigere che il Consiglio inviti un rappresentante dell'organo che ha presentato la proposta motivata a illustrarla, informi in modo completo e tempestivo, in ogni fase della procedura, l’istituzione che fa scattare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE[28], organizzi almeno due audizioni per ciascun paese interessato ogni semestre in maniera regolare, strutturata e aperta e formuli raccomandazioni specifiche per paese e ne valuti l'attuazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; coinvolgere il Parlamento e la Commissione nell'elaborazione delle modalità per le audizioni ex articolo 7, paragrafo 1, TUE[29]; consentire al Parlamento di attivare l'articolo 7, paragrafo 2, TUE; indicare che gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento valutano la possibilità di attivare l'articolo 7, paragrafo 2, TUE se la durata della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE supera i cinque anni; precisare inoltre i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati che possono essere sospesi a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, TUE, compreso il diritto di esercitare la presidenza del Consiglio; 4 invitare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) a fornire il proprio contributo durante le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

6. constata la mancanza di iniziativa o di azioni efficaci da parte della Commissione, anche sotto forma di azioni per infrazione, per far fronte alle violazioni o alla mancata applicazione del diritto dell'Unione nei settori della libertà, della sicurezza e della giustizia, nonostante le prove di un deterioramento della situazione in diversi Stati membri; osserva che i propri ripetuti inviti ad agire sono rimasti senza risposta; considera pertanto necessario rafforzare gli strumenti a disposizione del Parlamento per controllare le attività della Commissione in materia di monitoraggio e applicazione del diritto dell'Unione;

7. osserva che attualmente i trattati non contengono una base giuridica per introdurre una legislazione per difendere e promuovere i valori comuni espressi all'articolo 2 TUE, e tale assenza ha gravemente limitato l'Unione nella creazione di meccanismi adeguati ed efficaci per porre rimedio alle minacce nazionali ai valori comuni e alle violazioni degli stessi; ritiene essenziale per la protezione di tutti che l'Unione abbia la capacità di affrontare efficacemente qualsiasi arretramento democratico negli Stati membri; chiede l'inclusione di una disposizione, che consentirebbe all'Unione, attraverso la procedura legislativa ordinaria, di introdurre nuovi meccanismi per il monitoraggio strutturale e la valutazione degli sviluppi per quanto riguarda i valori di cui all'articolo 2 TUE in ciascuno Stato membro e la loro attuazione; tali meccanismi dovrebbero includere relazioni annuali che valutino se vi siano state carenze, un rischio di violazione grave o un'effettiva violazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE in ciascuno Stato membro, raccomandazioni specifiche per paese accompagnate da scadenze di attuazione, obiettivi e azioni concrete da adottare, nonché parametri di riferimento per misurare i progressi, e come collegarli alle pertinenti misure di esecuzione; ritiene che tale disposizione dovrebbe consentire l'istituzione di ulteriori meccanismi di applicazione, comprese opportune misure finanziarie che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dovrà adottare, quali la sospensione degli impegni e dei pagamenti, anche nei casi in cui non vi sia un legame diretto con la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che l'istituzione di tale meccanismo contribuirà a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorando in tal modo il funzionamento del principio del riconoscimento reciproco;

8. chiede l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali come secondo capo del trattato sull’Unione europea, affinché i diritti e le libertà fondamentali occupino un ruolo più importante nei trattati istitutivi; chiede l'inclusione nei trattati di una disposizione orizzontale sui diritti fondamentali analoga agli articoli 8, 9 e 10 TFUE, in modo da integrare l'obbligo orizzontale dell'Unione di incorporare più esplicitamente una prospettiva relativa ai diritti fondamentali in tutte le politiche a tutti i livelli e in tutte le fasi, chiedendo in tal modo ai colegislatori, come a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, di rispettare i diritti fondamentali dell'UE e promuoverne l'applicazione in tutte le loro attività; ritiene inoltre necessario rendere obbligatoria per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione l'inclusione di meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali e le relative clausole di valutazione, che dovrebbero contenere obiettivi e parametri chiari, in particolare quando si legifera in settori politici sensibili ai diritti fondamentali, compreso lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (integrazione rafforzata dei diritti fondamentali);

9. ricorda che le aspettative dei cittadini, espresse in occasione della Conferenza, vanno oltre la rigorosa interpretazione dell'articolo 51, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, e che l'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere i diritti fondamentali quanto più efficaci possibile; chiede, quindi, un ampiamento dell'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione agli Stati membri; ritiene che, a tal fine, l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta potrebbe essere riveduto in modo da stabilire che i diritti riconosciuti dalla Carta dovrebbero proteggere le persone tutte le volte che gli Stati membri agiscono nell'ambito di una competenza dell'Unione, esclusiva o concorrente, anche se tale competenza non è ancora stata esercitata dall'Unione;[30]

10. chiede l'elaborazione di uno statuto della cittadinanza europea che preveda diritti e libertà specifici per i cittadini, il che renderebbe i valori e i diritti europei più tangibili per i cittadini dell'Unione;

11. sottolinea che la cittadinanza dell'Unione è concessa sulla base della cittadinanza di uno Stato membro, il che limita l'accesso ai diritti in essa contenuti per i cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio dell'UE, come i cittadini di paesi terzi con status di soggiornanti di lungo periodo nell'UE; chiede una revisione dell'articolo 20 TFUE introducendo un nuovo paragrafo 20, paragrafo 2 bis, secondo cui, fatta salva la competenza degli Stati membri a concedere la cittadinanza, il godimento dei diritti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dovrebbe essere esteso ai cittadini di paesi terzi residenti nel territorio dell'UE, compresi i cittadini di paesi terzi con status di soggiornante di lungo periodo dell'UE; chiede che i trattati vietino i programmi per la concessione della cittadinanza in cambio di investimenti, in virtù dei quali la cittadinanza nazionale, insieme alla cittadinanza dell'UE, è offerta a cittadini di paesi terzi in cambio di considerazioni principalmente finanziarie;

12. osserva che alcuni Stati membri non concedono ai loro cittadini residenti in altri Stati membri il diritto di voto alle elezioni nazionali; ritiene contrario ai valori democratici europei che, di conseguenza, tali cittadini dell'UE siano privati del diritto di voto per aver esercitato il loro diritto fondamentale alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'UE; invita a sancire nei trattati il principio secondo cui ogni cittadino dell'UE ha diritto di voto alle elezioni locali, regionali, nazionali ed europee;

13. invita a istituire la FRA quale autorità indipendente per i diritti umani, simile alle istituzioni nazionali per i diritti umani e in linea con i principi di Parigi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1993, al fine di proteggere e promuovere la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tutte le politiche e pratiche delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione; ritiene che ciò richieda una base giuridica nei trattati per l'istituzione di un'Autorità dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che ne sancisca l'indipendenza e introduca la procedura legislativa ordinaria per l'adozione e la modifica del suo mandato; invita la nuova autorità a proporre ricorsi a norma dell'articolo 263 TFUE per violazione della Carta; chiede di ampliare il suo mandato, compresa la gestione delle denunce e la consultazione obbligatoria da parte della Commissione della FRA in sede di elaborazione di proposte di atti legislativi o raccomandazioni che hanno un impatto sui diritti fondamentali;

14. ritiene necessario autorizzare il Garante europeo della protezione dei dati a proporre ricorsi a norma dell'articolo 263 TFUE per violazione del diritto alla protezione dei dati;

15. chiede l'introduzione nel TFUE di una nuova competenza concorrente dell'Unione per l'istituzione di un quadro giuridico efficace contro la disinformazione;

16. deplora fortemente che la legislazione orizzontale dell'UE sull'attuazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, da disabilità, età o orientamento sessuale non sia ancora stata adottata dalla proposta della Commissione del 2008 a causa di un blocco in sede di Consiglio, malgrado i ripetuti inviti del Parlamento; ritiene, pertanto, necessario che l'azione dell'UE per combattere le discriminazioni sulla base dell'articolo 19 TFUE sia intrapresa secondo la procedura legislativa ordinaria, al fine di garantire un livello minimo uniforme di protezione all'interno dell'Unione per le persone discriminate; chiede che l'articolo 19 TFUE includa anche i motivi di genere, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali, origine sociale, caratteristiche genetiche, lingua, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio e nascita, nonché discriminazione intersezionale;

17. chiede di includere all'articolo 8 TFUE un riferimento alle disuguaglianze di genere e l'obbligo per l'Unione di mirare, nelle sue diverse politiche, a combattere tutti i tipi di violenza di genere, anche adottando tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime;

18. chiede di introdurre all'articolo 10 TFUE i motivi di genere, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali, nonché tutti gli altri motivi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, vale a dire il colore, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di altro genere, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio e la nascita, affinché l'Unione combatta la discriminazione nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività;

19. chiede di includere all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, del genere, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali, al fine di vietare altresì esplicitamente la discriminazione fondata su tali motivi;

20. sottolinea che l'articolo 2 TUE include esplicitamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze tra i principi costituzionali dell'Unione; chiede azioni, compresa la legislazione dell'UE, per proteggere le persone appartenenti a minoranze e proteggere le culture e le lingue delle minoranze nazionali e linguistiche tradizionali (EM 26 PPE); chiede altresì all'Unione di aderire alla Carta europea per le lingue regionali o minoritarie e alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali;

21. ritiene necessario garantire il diritto di accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti in tutta l'UE; chiede di includere in un nuovo articolo della Carta dei diritti fondamentali il diritto di ogni persona all'autonomia fisica, all'accesso libero e informato alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e a tutti i servizi sanitari correlati, senza discriminazioni, compreso un aborto sicuro e legale; chiede di sostituire l'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), TFUE con "problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica e tutela della salute umana, compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti";

22. chiede di includere l'obiettivo climatico nell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali;

23. chiede che le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali siano adottate secondo la procedura legislativa ordinaria;

Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione

24. ribadisce gli obiettivi e i principi generali sui quali si basano le politiche comuni in materia di frontiere, asilo e immigrazione nei trattati, quali la libera circolazione senza controlli alle frontiere interne e un'efficiente gestione comune delle frontiere ai sensi dell’articolo 67, dell'articolo 77 e dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) TFUE, il non respingimento ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi, la lotta contro la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani, o il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 80 TFUE, che dovrebbe essere utilizzato come base giuridica complementare per la legislazione a norma di tale capo del trattato;

25. ritiene che tali elementi costituiscano una solida base per rispondere agli inviti dei cittadini espressi in occasione della Conferenza[31], tra cui il rafforzamento del ruolo dell'UE in materia di migrazione legale, asilo, lotta alla migrazione irregolare, combattendo la tratta di essere umani e gestione adeguata delle frontiere comuni dell'Unione europea, nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché la riforma del sistema europeo comune di asilo e l'applicazione uniforme di norme comuni in tutti gli Stati membri sull'accoglienza dei migranti e il miglioramento delle politiche di integrazione in tutti gli Stati membri;

26. sottolinea tuttavia che l'azione a livello di UE rimane incompleta principalmente a causa dello squilibrio istituzionale tra i colegislatori; raccomanda pertanto che la procedura legislativa ordinaria si applichi a tutte le politiche dell'Unione in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, anche per la valutazione dell'attuazione di tali politiche (articolo 70 TFUE); chiede che maggiori competenze siano condivise tra l'UE e gli Stati membri per perseguire gli obiettivi di cui al Capo II del titolo V del TFUE e nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche per quanto riguarda le misure di integrazione, che non sono attualmente coperte anche se l'integrazione e l'inclusione dei cittadini di paesi terzi è fondamentale per il successo degli impegni volti a sviluppare norme comuni sul loro arrivo e il loro soggiorno nell'UE e costituiscono un elemento chiave dell'attuazione del sistema europeo comune di asilo;

Cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia.

27. ritiene che misure legislative di natura orizzontale che stabiliscano principi per la definizione di norme minime nel diritto penale dell'UE rafforzerebbero la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorando in tal modo l'efficacia della cooperazione giudiziaria nel rispetto del principio di sussidiarietà; chiede l'introduzione di una competenza dell'Unione nell'articolo 82 TFUE per stabilire standard minimi di detenzione cautelare e condizioni di custodia, nonché norme minime sull'ammissibilità delle prove, nel pieno rispetto del diritto a un processo equo nei procedimenti penali; chiede di modificare i trattati al fine di codificare la giurisprudenza della CGUE per quanto riguarda la limitazione, in situazioni eccezionali, del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie emesse da uno Stato membro in caso di carenze sistemiche o generalizzate che interessano il sistema giudiziario di tale Stato membro;

28. chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento nell'ambito della procedura legislativa speciale di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, in relazione all'identificazione di nuove sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transfrontaliera; chiede di includere la criminalità ambientale, i reati generati dall'odio e l’incitamento all'odio e la violenza di genere nell'elenco degli "eurocrimini";


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

6.2.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

18

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Theresa Bielowski, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Annika Bruna, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Maria Grapini, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, José Gusmão, Dietmar Köster, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Janina Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Thijs Reuten, Axel Voss

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Aurélia Beigneux, Milan Brglez, Katalin Cseh, Marie Dauchy, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Tomasz Frankowski, Vlad Gheorghe, Martin Hojsík, Max Orville, Mounir Satouri

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35

+

S&D

Katarina Barley, Milan Brglez, Paolo De Castro, Maria Grapini, Evin Incir, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Theresa Bielowski, Matjaž Nemec, Thijs Reuten, Isabel Santos, Elena Yoncheva

Renew

Katalin Cseh, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Max Orville, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Verts/ALE

Patrick Breyer, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Mounir Satouri, Tineke Strik

The Left

Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

 

18

-

PPE

Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, José Manuel Fernandes, Tomasz Frankowski, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Alessandra Mussolini, Janina Ochojska, Paulo Rangel, Axel Voss, Javier Zarzalejos

ID

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy, Tom Vandendriessche

ECR

Patryk Jaki

NI

Milan Uhrík

 

0

0

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI GENERE (6.12.2022)

destinata alla commissione per gli affari costituzionali

sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati (2022/2051(INL)) 

Per la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere: Lina Gálvez Muñoz (relatrice)

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di risoluzione

Considerando A bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

A bis. considerando che l'Unione deve salvaguardare i diritti delle donne e i risultati conseguiti in materia di parità di genere contro i vari tentativi di minare tali diritti, come osservato in alcuni Stati membri e nel mondo, sancendoli in tutto il quadro giuridico dell'Unione, tra l'altro modificando i trattati dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") in modo tale da garantire a tutti il pieno accesso ai diritti fondamentali e consolidare i diritti delle donne in tutta l'Unione, concentrandosi, tra l'altro, sull'accesso gratuito, informato, universale e pieno alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, compresi l'aborto sicuro e legale, la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso garanzie efficaci in termini di congedo di maternità, parità di congedo per i genitori, congedo parentale retribuito e non trasferibile, orari di lavoro flessibili e possibilità di telelavoro, strutture per l'infanzia in loco, servizi di assistenza e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali;

Emendamento  2

Proposta di risoluzione

Considerando B bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

B bis. considerando che si dovrebbe stabilire un "diritto alla salute" garantendo a tutti gli europei un accesso paritario e universale a un'assistenza sanitaria a prezzi abbordabili, preventiva, curativa e di qualità; che è opportuno rafforzare la resilienza e la qualità dei nostri sistemi sanitari e creare un'Unione europea della salute; che la protezione e il miglioramento della salute umana, compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, dovrebbero essere aggiunti come competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri;

Emendamento  3

Proposta di risoluzione

Considerando C bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C bis. considerando che la lotta alla violenza di genere è una priorità fondamentale della strategia dell'Unione per la parità di genere e dell'azione esterna dell'Unione; che l'evoluzione della criminalità richiede che la violenza di genere sia ora aggiunta all'elenco delle sfere di criminalità particolarmente grave con una dimensione transfrontaliera di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire norme minime per definire i reati e le sanzioni secondo la procedura legislativa ordinaria;

Emendamento  4

Proposta di risoluzione

Considerando D bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

D bis. considerando che la Carta sancisce i principali diritti e libertà fondamentali per le persone che vivono nell'Unione; che i diritti sessuali e riproduttivi, compreso il diritto all'aborto sicuro e legale, sono diritti fondamentali, sono tutelati come diritti umani nel diritto internazionale ed europeo in materia di diritti umani, e devono essere garantiti e rafforzati dal diritto primario dell'Unione; che il diritto all'aborto dovrebbe essere incluso nella Carta aggiungendolo, come competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, al suo articolo 35, che garantisce la tutela e il miglioramento dei diritti in materia di salute, e che è opportuno che al Consiglio sia presentata una proposta di modifica della Carta in tal senso, poiché ha implicazioni dirette per l'esercizio effettivo dei diritti riconosciuti dalla Carta, come la dignità umana, l'autonomia personale, l'uguaglianza e l'integrità fisica;

Emendamento  5

Proposta di risoluzione

Considerando E bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

E bis. considerando che l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere sono strategie e strumenti riconosciuti a livello globale per raggiungere l'uguaglianza di genere garantendo l'integrazione di una prospettiva di genere nel progettare, attuare e valutare l'insieme delle leggi, delle politiche, dei programmi e delle misure nell'intero ciclo politico; che l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere e del bilancio di genere in tutti i settori di intervento e in tutte le istituzioni a livello dell'Unione e nazionale è ancora frammentaria; che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe essere un principio trasversale sancito dalla Carta;

Emendamento  6

Proposta di risoluzione

Considerando F bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

F bis. considerando che le politiche fiscali e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri non dovrebbero rafforzare i divari di genere esistenti, compreso il divario retributivo di genere, o dissuadere le donne dall'entrare, rimanere e rientrare nel mercato del lavoro; che la Conferenza dovrebbe utilizzare la revisione dei trattati per integrare la parità di genere nella governance economica e sociale al fine di ridurre la povertà, l'esclusione sociale e la discriminazione e di promuovere la parità di genere, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, TFUE; che le disuguaglianze colpiscono in particolare le donne in tutta la loro diversità e si stanno aggravando giorno per giorno all'interno dell'Unione; che gli articoli da 110 a 113 TFUE sulle disposizioni fiscali e la parte sesta, titolo II, TFUE sulle disposizioni finanziarie dovrebbero essere applicati in coerenza con il principio fondamentale della parità tra uomini e donne sancito dall'articolo 8 TFUE e dall'articolo 23 della Carta, con l'obiettivo trasversale dei trattati di conseguire la completa eliminazione della discriminazione di genere da tutte le politiche;

Emendamento  7

Proposta di risoluzione

Considerando G bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

G bis. considerando che la piena attuazione delle disposizioni dei trattati e della Carta sull'uguaglianza e la lotta contro la discriminazione in tutti i settori implica che i dati relativi all'uguaglianza, compresi i dati disaggregati per sesso, genere, razza e origine etnica, orientamento sessuale e identità, siano a disposizione dei legislatori e dei responsabili politici per comprendere, scoprire e combattere tutti i tipi e tutte le dimensioni della discriminazione, compresa la discriminazione intersezionale e istituzionale; che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per la raccolta di dati affidabili e comparabili che consentano di far progredire la strategia dell'UE per la parità di genere, nel pieno rispetto dei principi e delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di diritti fondamentali;

Emendamento  8

Proposta di risoluzione

Considerando H bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

H bis. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha confermato che i cittadini valorizzano la presenza e il contributo delle donne in posizioni di potere e in qualsiasi tipo di professione; che le istituzioni dell'Unione e gli organismi correlati dovrebbero tenere pienamente conto di ciò e dare l'esempio mirando a essere equilibrati dal punto di vista del genere, garantendo la diversità e perseguendo la parità di genere nella loro composizione;

Emendamento  9

Proposta di risoluzione

Considerando I bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

I bis. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha confermato l'interesse e il sostegno dei cittadini verso la parità di genere attraverso la promozione dell'imprenditoria e dell'ambiente imprenditoriale femminili nonché delle donne nelle discipline STEM;

Emendamento 10

Proposta di risoluzione

Paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) è modificato come segue:

 

a) all'articolo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

 

"Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità di genere.";

Emendamento  11

Proposta di risoluzione

Paragrafo 1 – lettera b (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(1) Il TUE è modificato come segue:

 

b) all'articolo 3, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità di genere, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. I suddetti obiettivi sono inquadrati nel concetto di governance socioeconomica equa, allo scopo di ridurre le ineguaglianze e conseguire la parità di genere. Per raggiungere la parità di genere è necessario che il principio dell'integrazione di genere sia applicato come principio trasversale nell'elaborazione e nell'attuazione del diritto derivato dell'Unione.";

Emendamento  12

Proposta di risoluzione

Paragrafo 1 – lettera c (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(1) Il TUE è modificato come segue:

 

c) all'articolo 13, è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"5.  La composizione delle istituzioni dell'Unione e degli organi direttivi e consultivi da esse creati è equilibrata dal punto di vista del genere, assicura la diversità e persegue la parità di genere.";

Emendamento  13

Proposta di risoluzione

Paragrafo 1 – lettera d (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(1) Il TUE è modificato come segue:

 

d) all'articolo 21, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza, compresa la parità di genere, e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.".

Emendamento  14

Proposta di risoluzione

Paragrafo 2 – lettera a (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(2) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è modificato come segue:

 

a) all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

 

"k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, protezione e miglioramento della salute e del benessere umani, compreso l'accesso universale e pieno alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, in particolare, ma non esclusivamente, per le donne e le ragazze.";

Emendamento  15

Proposta di risoluzione

Paragrafo 2 – lettera b (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(2) Il TFUE è modificato come segue:

 

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 8

 

Nelle sue azioni l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze e le discriminazioni, a valorizzare la diversità e a promuovere la parità di genere, applicando il principio dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori di intervento e il principio del bilancio di genere, adottando al contempo un approccio intersezionale.";

Emendamento  16

Proposta di risoluzione

Paragrafo 2 – lettera c (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(2) Il TFUE è modificato come segue:

 

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 10

 

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, il genere, l'identità di genere, l'espressione di genere, l'orientamento sessuale, le caratteristiche sessuali, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'età nonché le discriminazioni intersezionali.";

Emendamento  17

Proposta di risoluzione

Paragrafo 2 – lettera d (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(2) Il TFUE è modificato come segue:

 

d) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prendere i provvedimenti opportuni per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, il genere, l'identità di genere e l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, l'orientamento sessuale, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'età.";

Emendamento  18

Proposta di risoluzione

Paragrafo 2 – lettera e (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(2) Il TFUE è modificato come segue:

 

e) all'articolo 83, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

 

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, violenza di genere, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica, violenza online e criminalità organizzata.

 

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono individuare altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo.";

Emendamento  19

Proposta di risoluzione

Paragrafo 2 – lettera f (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(2) Il TFUE è modificato come segue:

 

f) all'articolo 153, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

 

"i) promozione della parità di genere per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro;";

Emendamento  20

Proposta di risoluzione

Paragrafo 2 – lettera g (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(2) Il TFUE è modificato come segue:

 

g) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

 

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra tutti i lavoratori per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore in un modo non discriminatorio che promuova la parità di genere.";

 

ii) al paragrafo 2, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

"La parità di retribuzione per tutti i lavoratori in un modo non discriminatorio che promuova la parità di genere implica:";

 

iii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e promuovano la parità di genere in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.";

 

iv) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità di genere nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici per le donne in tutta la loro diversità volti a evitare, eliminare e compensare eventuali discriminazioni, disuguaglianze o svantaggi nella vita lavorativa.";

 

Emendamento  21

Proposta di risoluzione

Paragrafo 2 – lettera h (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(2) Il TFUE è modificato come segue:

 

h) l'articolo 165 è modificato come segue:

 

i) al paragrafo 2, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

 

"- a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, qualsiasi sia il loro genere, in particolare dei più giovani fra loro.";

 

Emendamento  22

Proposta di risoluzione

Paragrafo 2 – lettera i (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

i) La dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n. 19) è sostituita dalla seguente:

 

"La conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze e la discriminazione di genere, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza domestica. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere, proteggere e risarcire tutte le vittime, basandosi su una comprensione di genere della violenza.".

Emendamento  23

Proposta di risoluzione

Paragrafo 3 – lettera a (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(3) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) è modificata come segue:

 

a) All'articolo 3, il titolo è modificato come segue:

 

"Diritto all'integrità della persona e all'autonomia fisica"

 

b) all'articolo 3, è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"3. Ogni persona ha diritto all'autonomia fisica e all'accesso libero, informato, pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nonché a tutti i servizi sanitari correlati, senza discriminazioni, compreso l'accesso all'aborto sicuro e legale.";

Emendamento  24

Proposta di risoluzione

Paragrafo 3 – lettera 3 b (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(3) La Carta è modificata come segue:

 

b) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, il genere, l'identità di genere e l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, l'orientamento sessuale, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o qualsiasi tipo di forma di discriminazione intersezionale.";

Emendamento  25

Proposta di risoluzione

Paragrafo 3 – lettera c (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(3) La Carta è modificata come segue:

 

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 23

 

Parità di genere

 

La parità di genere deve essere assicurata in tutti i campi e in tutte le sfere sociali.

 

L'integrazione della dimensione di genere è applicata come principio trasversale nell'elaborare e attuare il diritto derivato dell'Unione e non impedisce il mantenimento o l'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore delle donne in tutta la loro diversità.";

Emendamento  26

Proposta di risoluzione

Paragrafo 3 – lettera d (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(3) La Carta è modificata come segue:

 

d) è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 23 bis

 

Diritto all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti

 

Ogni persona ha diritto all'autonomia fisica e all'accesso libero, informato pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nonché a tutti i servizi sanitari correlati, senza discriminazioni, compreso l'accesso all'aborto sicuro e legale.";

Emendamento  27

Proposta di risoluzione

Paragrafo 3 – lettera e (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(3) La Carta è modificata come segue:

 

e) all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2.  Al fine di poter conciliare vita familiare, privata e professionale e di promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne per colmare i divari di reddito e retributivo di genere, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità, alla paternità o all'assistenza, nonché il diritto a un congedo di maternità, di paternità e di assistenza a pari retribuzione e ad altre modalità di lavoro flessibili.";

Emendamento  28

Proposta di risoluzione

Paragrafo 3 – lettera f (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

(3) La Carta è modificata come segue:

 

f) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 35

 

Salute, benessere e assistenza

 

Per salute si intende uno stato di completo benessere fisico, mentale, emotivo e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o di infermità.

 

Ogni persona ha il diritto a un'assistenza di qualità, accessibile, disponibile e a prezzi abbordabili, il diritto a un'assistenza sanitaria preventiva e il diritto a beneficiare di cure mediche. È garantito un livello elevato di protezione della salute umana, compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti.";

Emendamento  29

Proposta di risoluzione

Paragrafo 3 – lettera g (nuova)

 

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

3. La Carta è modificata come segue:

 

g) all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1.  Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.".


 

 


INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

25.10.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

6

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Ana Collado Jiménez, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Brice Hortefeux, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gilles Boyer, Christian Doleschal, Cyrus Engerer, Alin Mituța, Maite Pagazaurtundúa

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Andor Deli, Petros Kokkalis, Kosma Złotowski

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

20

+

EPP

Collado Jiménez Ana, Doleschal Christian, Simon Sven, Vincze Lórant, Wieland Rainer

S&D

Bischoff Gabriele, Cimoszewicz Włodzimierz, Engerer Cyrus, Pisapia Giuliano, Ruiz Devesa Domènec, Silva Pereira Pedro

Renew

Boyer Gilles, Mituţa Alin, Pagazaurtundúa Maite, Verhofstadt Guy

Verts/ALE

Boeselager Damian, Delbos-Corfield Gwendoline, Freund Daniel

The Left

Kokkalis Petros, Scholz Helmut

 

6

-

EPP

Hortefeux Brice, Rangel Paulo

ECR

Saryusz-Wolski Jacek, Złotowski Kosma

ID

Rinaldi Antonio Maria

NI

Deli Andor

 

0

0

 

 

 

 

Correction of votes and voting intentions

+

 

-

 

0

Vincze Lórant

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2023
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