RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
15.12.2023 - (COM2023)0240 – C9‑0150/2023 – 2023/0138(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrici: Esther de Lange, Margarida Marques
Relatrice per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Gabriele Bischoff. Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
PR_COD_1consamCom
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
- ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LE RELATRICI HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
(COM2023)0240 – C9‑0150/2023 – 2023/0138(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0240),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0150/2023),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023[1],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2023[2],
– visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 10 ottobre 2023[3],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0439/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[*]
alla proposta della Commissione
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Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (nota a piè di pagina),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.
(2) Il patto di stabilità e crescita (PSC) che, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio[4], dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997[5], e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e crescita[6], si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile sostenuta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di crescita sostenibile e inclusiva, di occupazione di qualità e di competitività.
(3) Il quadro di governance di bilancio, che costituisce l'oggetto del presente regolamento, fa parte del semestre europeo, che comprende anche il coordinamento e la sorveglianza delle più ampie politiche economiche, occupazionali e sociali pertinenti degli Stati membri, a norma degli articoli 121 e 148 TFUE, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, e delle rispettive raccomandazioni specifiche per paese.
(4) La partecipazione delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi pertinenti nel semestre europeo è fondamentale al fine di garantire la titolarità e la definizione di politiche trasparenti e inclusive.
(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei problemi di debito pubblico e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata molto efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, che ha però determinato un aumento significativo del rapporto tra debito pubblico e privato e PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima[7], la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.
(6) Il quadro di governance economica dell'Unione dovrebbe mettere al centro la sostenibilità del debito, gli investimenti e le riforme, le priorità comuni dell'Unione e una crescita e una resilienza sostenibili e inclusive e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico e consentendo la definizione di traiettorie di bilancio specifiche per paese, nonché garantire la coerenza in seno all'intera Unione, anche nella zona euro.
(6 bis) Occorre mantenere un elevato livello di investimenti pubblici per conseguire i principali obiettivi della riforma del quadro di governance economica di cui al presente regolamento e far fronte alle attuali e future priorità dell'Unione. Tale quadro potrebbe essere rafforzato da uno strumento comune di investimento a livello di Unione. Gli insegnamenti tratti dall'attuazione di strumenti come SURE o NGEU potrebbero essere fonte di ispirazione per futuri strumenti volti a sostenere il quadro della governance di bilancio.
(7) La procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE dovrebbe, sulla base di norme più dettagliate, sorvegliare tutti gli aspetti dell'evoluzione economica e occupazionale in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione. Ciò comprende l'individuazione degli squilibri macroeconomici nonché la prevenzione e la correzione degli squilibri eccessivi, conformemente ai regolamenti (UE) n. 1174/2011[8] e (UE) n. 1176/2011[9] del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'economia e dell'occupazione, è opportuno che gli Stati membri presentino le informazioni sotto forma di piani strutturali di bilancio a medio termine.
(7 bis) A norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, la Commissione, nell'ambito del quadro di convergenza sociale, individua i rischi per la convergenza verso l'alto per gli Stati membri nella relazione comune sull'occupazione e successivamente pubblica "relazioni sulla convergenza sociale" per gli Stati membri che ha individuato come soggetti a rischio per la convergenza sociale verso l'alto. Le conclusioni specifiche per paese delle attività di sorveglianza multilaterale dovrebbero fornire un contributo alle raccomandazioni specifiche per paese della Commissione.
(8) È pertanto opportuno stabilire disposizioni dettagliate riguardanti il contenuto, la presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, al fine di promuovere la sostenibilità del debito, gli investimenti e le riforme, le priorità comuni dell'Unione e una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine.
(9) I piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero raggruppare gli impegni di ciascuno Stato membro in materia di riforme e investimenti strutturali di bilancio e costituire la pietra angolare del quadro di governance economica dell'Unione. Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano a medio termine che definisca il suo percorso della spesa netta e gli impegni prioritari in materia di investimenti pubblici e di riforme che, nell'insieme, garantiscano una riduzione duratura e graduale del debito e una crescita sostenibile e inclusiva, evitando una politica di bilancio prociclica, nonché impegni più ampi di riforma e investimento, anche relativi al Green Deal europeo, al pilastro europeo dei diritti sociali, al programma strategico per il decennio digitale 2030 e alla bussola strategica per la sicurezza e la difesa. I piani nazionali dovrebbero inoltre valutare le carenze di investimenti pubblici, in particolare per conseguire tali priorità comuni dell'Unione. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza[10] si dovrebbe tenere debitamente conto degli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
(10) I fondi per la politica di coesione sono sincronizzati anche con il processo del semestre europeo. È opportuno che, in sede di elaborazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, si tenga debitamente conto anche degli investimenti e delle riforme a titolo della politica di coesione, poiché questa costituisce la strategia di investimento a lungo termine del bilancio dell'UE. Ciascuno Stato membro dovrebbe anche spiegare in che modo il proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine garantirà la coerenza e, ove opportuno, la complementarità con la spesa relativa ai programmi dell'UE interamente finanziata dai fondi dell'UE e dai cofinanziamenti nazionali pertinenti.
(11) È opportuno che la presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia preceduta da un dialogo tecnico con la Commissione al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento come pure la parità di trattamento tra gli Stati membri. Il dialogo tecnico dovrebbe essere adeguatamente documentato ai fini della trasparenza e della rendicontabilità nei confronti del Parlamento europeo. Sulla base di una raccomandazione della Commissione, corredata di un parere del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sulla dimensione dell'Unione e del parere originario dell'ente di bilancio indipendente nazionale dello Stato membro interessato, il Consiglio dovrebbe fissare il percorso della spesa netta e approvare gli impegni di riforma e investimento, compresi quelli assunti per la possibile proroga del periodo di aggiustamento, se del caso.
(12) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore operativo unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento dei programmi finanziati dall'Unione con un limite dello 0,25 % del PIL, degli elementi ciclici della spesa per le indennità di disoccupazione e dei costi relativi all'ottenimento di fondi per i prestiti correlati ai piani nazionali per la ripresa e la resilienza. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.
(13) Al fine di avviare la preparazione dei ▌ piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, la Commissione dovrebbe fornire il quadro di previsione del debito pubblico a medio termine basato sulla metodologia di analisi della sostenibilità del debito e sulle previsioni e ipotesi macroeconomiche per ciascuno Stato membro. Per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o con un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, è opportuno presentare una traiettoria di riferimento per precisare l'aggiustamento minimo di bilancio che porta la traiettoria del debito dello Stato membro su un percorso di riduzione plausibile che comporti una riduzione sostenibile del debito o che mantenga il debito a livelli prudenti. ▌La sostenibilità della riduzione del debito dovrebbe essere il risultato di politiche di bilancio appropriate.
(13 bis) Ai fini della presentazione della traiettoria di riferimento, la Commissione e lo Stato membro interessato dovrebbero intrattenere un dialogo per valutare la conformità di tale traiettoria di riferimento alle disposizioni del presente regolamento. Nell'ambito di tale dialogo, lo Stato membro può decidere di presentare alla Commissione una proposta di traiettoria. Se, a seguito del dialogo, la Commissione e lo Stato membro interessato non convengono sulla conformità della proposta di traiettoria di riferimento alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione dovrebbe proporre una traiettoria di riferimento che soddisfi i requisiti del presente regolamento.
(14) La traiettoria di riferimento dovrebbe inoltre garantire che il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del prodotto interno lordo (PIL). Dovrebbe inoltre garantire che il rapporto debito pubblico/PIL si stabilizzi nel corso del periodo di aggiustamento e sia ridotto ogni anno in media di almeno un punto percentuale del debito rispetto al PIL per gli Stati membri con un rapporto debito/PIL superiore al 90 % e di almeno mezzo punto percentuale per gli Stati membri con un rapporto debito/PIL compreso tra il 60 % e il 90 %.
(15) Al fine di valutare se sono necessari ulteriori aggiustamenti verso la fine del periodo di attuazione di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, è opportuno, se il debito pubblico dello Stato membro è ancora superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o il disavanzo pubblico è superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, proporre una nuova traiettoria di riferimento.
(16) Prima della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, ciascuno Stato membro dovrebbe consultare i portatori di interessi pertinenti, tra cui le autorità regionali, e allegare al piano il risultato di tale consultazione. Ogni piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine dovrebbe indicare altresì lo stato del suo iter a livello nazionale, precisando in particolare ▌ se il piano ha ricevuto l'approvazione parlamentare e, se del caso, se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere la raccomandazione del Consiglio sul precedente piano ed eventuali altre raccomandazioni o decisioni del Consiglio o avvertimenti della Commissione.
(16 bis) Il nuovo governo di uno Stato membro può presentare alla Commissione un nuovo piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine o un piano riveduto. Tuttavia, se esistono circostanze oggettive che impediscono l'attuazione del piano, lo Stato membro può chiedere di presentare un piano riveduto alla Commissione entro 12 mesi prima della fine del piano in corso. Un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine nuovo o riveduto dovrebbe tentare di revocare o eliminare gli investimenti presenti nel piano originario soltanto se la loro eliminazione non comporta costi aggiuntivi ingiustificati per lo Stato membro.
(17) Qualora uno Stato membro utilizzi, per la propria traiettoria di riferimento, ipotesi che differiscono da quelle di cui al quadro standard della Commissione in materia di proiezioni del debito a medio termine e dalle sue previsioni e ipotesi macroeconomiche, lo Stato membro interessato dovrebbe spiegare e motivare le differenze in maniera trasparente e sulla base di solide argomentazioni economiche nell'ambito del dialogo con la Commissione relativo alla traiettoria di riferimento.
(18) Poiché al termine del piano strutturale di bilancio a medio termine potrebbero affrontare costi supplementari, quali i costi legati all'invecchiamento o un differenziale tra tasso d'interesse e tasso di crescita sfavorevole, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che, alla fine del periodo di aggiustamento, il saldo nominale sia sufficiente a garantire che il disavanzo rimanga stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL.
(19) Al fine di garantire una corretta interazione tra il quadro comune dell'Unione e i quadri di bilancio nazionali, è opportuno che la Commissione basi la propria valutazione soltanto sull'andamento della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale. È opportuno che gli Stati membri possano fissare gli obiettivi di bilancio nazionali in funzione di un indicatore diverso, quale il saldo strutturale, qualora il quadro di bilancio nazionale lo imponga.
▌
(21) Al fine di garantire l'attuazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine, la Commissione e il Consiglio dovrebbero monitorare gli impegni di riforma e di investimento formulati nei piani nell'ambito del semestre europeo, sulla base delle relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri, e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 121 e 148 TFUE. A tal fine essi dovrebbero avviare un dialogo con il Parlamento europeo nel quadro del semestre europeo e un dialogo sui piani strutturali di bilancio a medio termine con la commissione competente del Parlamento europeo. La Commissione dovrebbe tenere conto degli elementi che emergono dai pareri espressi attraverso tali dialoghi.
(21 bis) Il Parlamento europeo dovrebbe essere debitamente coinvolto in maniera regolare e strutturata nell'ambito del semestre europeo. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero riferire sistematicamente al Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento e includere nelle loro relazioni i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento. Per garantire trasparenza e rendicontabilità nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe trasmettere, subordinatamente, se necessario, a opportune disposizioni in materia di riservatezza, documenti e informazioni pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente e a condizioni di parità, come i piani strutturali di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri e il percorso della spesa netta proposto, le valutazioni della sostenibilità del debito e una panoramica dei risultati preliminari della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani.
(22) Al fine di garantire una riduzione più graduale del debito, è possibile prorogare il periodo di aggiustamento per una durata massima di tre anni, a condizione che il piano strutturale di bilancio a medio termine dello Stato membro sia supportato da una serie di riforme e di investimenti verificabili e temporalmente definiti che, nel loro insieme, di norma: siano di stimolo alla crescita e alla resilienza e favoriscano la sostenibilità di bilancio, riguardino le priorità comuni dell'Unione, diano seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro nel quadro del semestre europeo, coprano le priorità di investimento ▌. Se debitamente giustificato, uno Stato membro può essere autorizzato a soddisfare diversi criteri, ma non tutti, per quanto riguarda la serie di riforme e investimenti alla base di una proroga del periodo di aggiustamento.
(23) Al fine di garantire un processo equo e trasparente, gli impegni di riforma e di investimento dovrebbero essere valutati sulla base di un quadro comune dell'Unione. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovrebbero, se del caso, essere coerenti con la serie di riforme e di investimenti ai fini di una proroga del periodo di aggiustamento. La serie di riforme e di investimenti che giustifica una proroga del percorso di aggiustamento di bilancio dovrebbe essere commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor nonché alle sfide, anche demografiche, in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro deve affrontare. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita a medio termine.
(24) La serie di impegni di riforma e di investimento formulati nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbe contribuire attivamente alle priorità comuni dell'Unione. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a tale contributo nel valutare il percorso della spesa netta proposto dallo Stato membro. Tale serie di impegni di riforma e di investimento dovrebbe inoltre essere coerente con l'attuazione delle strategie nazionali proposte dallo Stato membro interessato volte ad affrontare le priorità pertinenti dell'Unione, e con i piani per la ripresa e la resilienza, per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, e con altri strumenti di investimento dell'Unione che affrontano le priorità comuni dell'Unione o hanno lo stesso scopo del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
(25) In caso di mancata attuazione, entro i termini specificati, della serie verificabile e temporalmente definita degli impegni di riforma e di investimento su cui poggia il percorso della spesa netta più graduale, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può raccomandare un'accelerazione dell'aggiustamento, ossia una riduzione della proroga del percorso della spesa netta.
(26) Affinché le misure di applicazione della normativa, in particolare le relazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, si basino su informazioni pertinenti, la Commissione dovrebbe istituire un conto di controllo per ciascuno Stato membro, al fine di tenere traccia delle deviazioni annuali della spesa netta dal percorso fissato dal Consiglio osservate negli Stati membri, sommandole nel tempo. Uno Stato membro dovrebbe essere considerato non conforme al proprio percorso della spesa netta qualora il saldo complessivo del conto di controllo durante il periodo di aggiustamento sia superiore all'1 % del PIL negli anni di crescita positiva del PIL. Per taluni investimenti strategici che rispondono alle priorità comuni dell'Unione e che hanno un valore aggiunto per l'Unione nel suo insieme, la Commissione dovrebbe poter consentire in via eccezionale agli Stati membri di sforare il valore di riferimento nel conto di controllo, ad esempio in casi eccezionali in cui i costi di investimento crescano in ragione di circostanze impreviste o qualora sorga la necessità di effettuare investimenti strategici aggiuntivi durante il periodo di aggiustamento. L'eventuale deviazione dal valore di riferimento può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 5 anni per richiesta.
(26 bis) È opportuno istituire, mediante atto delegato, un apposito quadro di valutazione per illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine degli Stati membri. Il quadro di valutazione dovrebbe essere operativo entro giugno 2024 ed essere aggiornato dalla Commissione due volte l'anno.
(27) Gli enti di bilancio indipendenti si sono dimostrati capaci di promuovere la disciplina di bilancio e rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Al fine di rafforzare la titolarità nazionale, il ruolo di tali enti, tradizionalmente incaricati di monitorare l'osservanza del quadro nazionale, dovrebbe essere esteso al quadro di governance economica dell'Unione.
(27 bis) La Commissione dovrebbe istituire un Comitato europeo per le finanze pubbliche quale gruppo di esperti indipendenti con il compito di fornire consulenza sul coordinamento delle politiche economiche dell'Unione.
(28) Nell'esprimere un parere sui documenti programmatici di bilancio presentati a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], la Commissione dovrebbe valutare se tali documenti sono coerenti con i percorsi della spesa netta a norma del presente regolamento.
(29) È opportuno riservare una particolare attenzione ai rischi significativi di scostamenti delle posizioni di bilancio dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. È pertanto opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4, TFUE con una procedura di allarme preventivo che consenta alla Commissione, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE, di avvertire tempestivamente uno Stato membro della necessità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive volte ad evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo. Inoltre, in caso di persistente scostamento, è opportuno che il Consiglio rafforzi la propria raccomandazione e la renda pubblica.
(30) In caso di gravi shock per la zona euro o per l'Unione nel suo complesso, è necessario prevedere una clausola di salvaguardia generale in grado di gestire una grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, che consenta una deviazione dal percorso della spesa netta, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
(31) È opportuno prevedere anche una clausola di salvaguardia specifica per paese che, purché la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa, consenta una deviazione dal percorso della spesa netta in caso di circostanze eccezionali, quali eventi esogeni imprevedibili e inevitabili e che richiedono misure di bilancio anticicliche, non soggetti al controllo dello Stato membro, che abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche. Tali ripercussioni dovrebbero tradursi in uno shock la cui dimensione complessiva sia superiore a un intervallo di valori "normale" ▌. La valutazione volta a determinare se la sostenibilità di bilancio sia pregiudicata dall'applicazione della clausola di salvaguardia generale e delle clausole specifiche per paese dovrebbe essere basata su un'analisi quantitativa e qualitativa della Commissione. L'attivazione e la proroga della clausola di salvaguardia generale e delle clausole specifiche per paese sono oggetto di una raccomandazione del Consiglio.
(32) Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche la direttiva [XXX] del Consiglio [recante modifica della direttiva 2011/85/EU] e il regolamento [XXX] del Consiglio [recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio]. Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III "patto di bilancio" del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria[12], a norma dell'articolo 16 del trattato. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, il pacchetto legislativo proposto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche mediante un potenziamento del ruolo degli enti di bilancio indipendenti, sulla base, essenzialmente, dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione[13] a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il presente regolamento definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il presente regolamento consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine, si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.
(33) Al fine di garantire l'efficace attuazione e un monitoraggio adeguato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda: le informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri nei piani strutturali di bilancio a medio termine e nelle relazioni annuali sui progressi compiuti, il metodo di analisi della sostenibilità del debito, il metodo di valutazione della plausibilità che il rapporto debito pubblico/PIL previsto sia su un percorso di riduzione che porti a una riduzione sostenibile del debito, o rimanga a livelli prudenti, l'attuazione di un quadro di valutazione e il quadro di valutazione per la serie di impegni di riforma e investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[14]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(33 bis) È opportuno adottare, mediante atto delegato, un metodo di analisi della sostenibilità del debito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe individuare i fattori rilevanti ai fini della valutazione della sostenibilità del debito. Per il primo anno in cui gli Stati membri dovranno presentare i loro piani strutturali di bilancio a medio termine, il sottostante quadro delle proiezioni del debito pubblico a medio termine dovrebbe essere basato sul Debt Sustainability Monitor 2022.
(34) La sorveglianza multilaterale dovrebbe fondarsi su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[15],
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire un coordinamento efficace delle politiche economiche degli Stati membri, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita sostenibile e inclusiva, di occupazione di qualità e di competitività.
Esso stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel quadro della sorveglianza di bilancio multilaterale da parte del Consiglio e della Commissione, con la partecipazione del Parlamento europeo, al fine di promuovere la sostenibilità del debito, gli investimenti e le riforme, le priorità comuni dell'Unione e una crescita sostenibile e inclusiva nonché la resilienza negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine che garantisca la coerenza all'interno dell'Unione, anche nella zona euro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) "raccomandazione specifica per paese": gli orientamenti annuali indirizzati dal Consiglio a uno Stato membro riguardanti le politiche economiche, di bilancio, occupazionali e strutturali, conformemente agli articoli 121 e 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
(2) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'UE, della spesa nazionale per il cofinanziamento dei programmi finanziati dall'Unione con un limite dello 0,25 % del PIL, degli elementi ciclici della spesa per le indennità di disoccupazione e dei costi relativi all'ottenimento di fondi per i prestiti correlati ai piani nazionali per la ripresa e la resilienza;
(3) "traiettoria di riferimento": per ogni Stato membro con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del prodotto interno lordo (PIL) o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, la traiettoria della spesa netta proposta dalla Commissione a seguito della presentazione facoltativa di una proposta da parte di ogni Stato membro interessato e del dialogo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis;
(4) "percorso della spesa netta": la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro stabilita dal Consiglio;
(5) "piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine": il documento contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimenti;
(6) "relazione annuale sui progressi compiuti": il documento in cui uno Stato membro riferisce in merito all'attuazione ▌del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, compresi il percorso della spesa netta e gli impegni di riforma e di investimento;
(7) "periodo di aggiustamento": il periodo durante il quale ha luogo l'aggiustamento di bilancio di uno Stato membro, che comprende un periodo di aggiustamento minimo di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e la sua possibile proroga;
(8) "conto di controllo": un rendiconto delle deviazioni cumulative della spesa netta effettiva di uno Stato membro dal percorso della spesa netta;
(9) "saldo strutturale": il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee;
(10) "saldo primario strutturale": il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e della spesa per interessi;
(10 bis) "periodo di proiezione": il periodo di aggiustamento più dieci anni.
CAPO II
SEMESTRE EUROPEO
Articolo 3
Il semestre europeo
Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e sociali pertinenti e una convergenza duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, con la partecipazione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 25 bis, esercitano la sorveglianza multilaterale nell'ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Al fine di raggiungere il suo obiettivo generale di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche, sociali, di bilancio e strutturali e ai fini di una valutazione complessiva delle prestazioni economiche, il semestre europeo comprende:
a) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;
b) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE, del pilastro europeo dei diritti sociali e dei suoi obiettivi principali, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, come anche del quadro di valutazione della situazione sociale e dei suoi indicatori principali e secondari e del quadro di convergenza sociale per prevenire e individuare i rischi in materia di convergenza sociale;
c) la presentazione, la valutazione e l'approvazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine degli Stati membri, nonché il loro monitoraggio mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti;
d) la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011;
e) altre procedure di sorveglianza multilaterale stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 6, TFUE.
Articolo 4
Attuazione del semestre europeo
1. Ogniqualvolta necessario, previa valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani strutturali di bilancio a medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri interessati, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni a tali Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal diritto derivato pertinente.
2. Prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sullo sviluppo delle proprie politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio, gli Stati membri tengono debitamente conto degli indirizzi di massima per le politiche economiche, degli orientamenti in materia di occupazione e delle raccomandazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b). I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.
3. La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi agli orientamenti ricevuti può dar luogo a:
a) ulteriori raccomandazioni specifiche per paese;
b) un avvertimento da parte della Commissione o una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;
b bis) una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
c) misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio[16] o del regolamento (UE) n. 1176/2011.
CAPO III
LA TRAIETTORIA TECNICA
Articolo 5
Traiettoria di riferimento
Per ogni Stato membro con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, la Commissione propone, in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, una traiettoria di riferimento. Ai fini della stesura della relazione, la Commissione consulta lo Stato membro interessato anche, se del caso, sulla traiettoria di riferimento proposta, nell'ambito del dialogo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, garantendo nel contempo un trattamento equo e paritario di tutti gli Stati membri.
La traiettoria di riferimento è fissata ai livelli della spesa netta ed è basata sul metodo di analisi della sostenibilità del debito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), che è pubblicamente disponibile.
La traiettoria di riferimento copre un periodo di aggiustamento minimo di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e una sua possibile proroga di un massimo di tre anni a norma dell'articolo 13. La Commissione rende pubblica la relazione a norma dell'articolo 9.
Articolo 6
Requisiti riguardanti la traiettoria di riferimento
La traiettoria di riferimento garantisce che:
a) il rapporto debito pubblico/PIL sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile che porti a una riduzione sostenibile del debito, o rimanga a livelli prudenti;
b) il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL;
c) lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento;
d) il rapporto debito pubblico/PIL si stabilizzi nel corso del periodo di aggiustamento e sia ridotto ogni anno nel corso del periodo di proiezione di una media di almeno un punto percentuale del debito rispetto al PIL per gli Stati membri con un rapporto debito/PIL superiore al 90 % e di almeno mezzo punto percentuale per gli Stati membri con un rapporto debito/PIL compreso tra il 60 % e il 90 %.
▌
Se il disavanzo pubblico di uno Stato membro è superiore al 3 % mentre il debito pubblico è inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL, la lettera d) non si applica.
La traiettoria di riferimento è specifica per ciascuno Stato membro. ▌
Articolo 7
La procedura relativa alla traiettoria di riferimento
1. Almeno tre mesi prima della data in cui gli Stati membri presentano per la prima volta i rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine e successivamente mutatis mutandis, la Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti informazioni:
a) il sottostante quadro delle proiezioni del debito pubblico a medio termine specifico per paese basato sul metodo di analisi della sostenibilità del debito e i risultati ottenuti;
b) le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche specifiche per paese.
▌
1 bis. Almeno due mesi prima della data di presentazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine da parte degli Stati membri, la Commissione e lo Stato membro interessato tengono un dialogo volto a garantire che la traiettoria di riferimento sia conforme agli articoli 5 e 6. Nell'ambito di tale dialogo, lo Stato membro interessato è autorizzato a presentare alla Commissione una proposta di traiettoria di riferimento, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). La proposta di traiettoria di riferimento è accompagnata da un parere dell'ente di bilancio indipendente dello Stato membro interessato. Tuttavia, il mancato rilascio di tale parere da parte dell'ente di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce la presentazione della proposta di traiettoria di riferimento dello Stato membro.
Qualora, nel corso del dialogo di cui al primo comma, lo Stato membro interessato scelga di non presentare una proposta di traiettoria di riferimento o non lo faccia in tempo utile, o qualora la Commissione e lo Stato membro interessato non riescano a concordare una traiettoria di riferimento, la Commissione presenta una traiettoria di riferimento conforme ai requisiti di cui all'articolo 6.
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le traiettorie di riferimento, insieme alle proposte di traiettorie di riferimento avanzate dagli Stati membri e tutti i dati, le ipotesi e i calcoli alla base di tali traiettorie, in modo da consentirne la replica.
2. Per gli Stati membri con un disavanzo pubblico inferiore al valore di riferimento del 3 % del PIL e un debito pubblico inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL, la Commissione fornisce informazioni tecniche riguardanti il saldo primario strutturale necessario al fine di garantire che il disavanzo nominale sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL senza alcun ulteriore intervento per un periodo di 10 anni dopo la chiusura del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.
3. Ogni Stato membro con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL aggiorna la propria proposta di traiettoria di riferimento almeno due mesi prima della presentazione dei prossimi piani strutturali di bilancio a medio termine.
Articolo 8
Valutazione della plausibilità e della sostenibilità del debito
Per valutare la plausibilità del fatto che il rapporto debito pubblico/PIL previsto dello Stato membro interessato sia su un percorso di riduzione che, con politiche di bilancio appropriate, porti a una riduzione sostenibile del debito, o rimanga a livelli prudenti, la Commissione utilizza un metodo replicabile, prevedibile e trasparente basato sulle condizioni seguenti:
a) il rapporto debito pubblico/PIL è in calo o rimane a livelli prudenti, secondo gli scenari deterministici del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione basato sul metodo di analisi della sostenibilità del debito;
b) il rischio che il rapporto debito pubblico/PIL non diminuisca nei cinque anni successivi al periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine è sufficientemente basso e il rischio è valutato ricorrendo all'analisi stocastica della Commissione.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua analisi di plausibilità e dei dati su cui si basa, fatte salve, se del caso, le necessarie disposizioni in materia di riservatezza.
Entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 33 per integrare il presente regolamento definendo il metodo di analisi della sostenibilità del debito e il metodo di valutazione della plausibilità di cui al primo comma. Gli atti delegati sono sufficientemente dettagliati nella divulgazione dei modelli e delle gamme di variabili e ipotesi per consentire la replicabilità delle analisi di sostenibilità del debito.
Ai fini dell'atto delegato sull'analisi della sostenibilità del debito, la Commissione individua i fattori rilevanti per la valutazione della sostenibilità del debito, tenendo conto in particolare dell'evoluzione futura della crescita sostenibile, dei tassi di interesse, del livello di inflazione, dei rischi di liquidità, della struttura del debito, delle passività potenziali, del potenziale impatto sulla crescita delle riforme e degli investimenti alla base dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine attuati, nonché dei rischi climatici.
Per il primo anno in cui gli Stati membri dovranno presentare i loro piani strutturali di bilancio a medio termine, e finché non sia adottato l'atto delegato di cui al terzo comma, il quadro di previsione del debito pubblico a medio termine si basa sull'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor.
CAPO IV
PIANI STRUTTURALI NAZIONALI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE
Articolo 9
Presentazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine
Ogni Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro la fine del mese di aprile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Parlamento europeo è informato per iscritto e senza indebito ritardo di ogni proroga e delle relative motivazioni.
Ogni Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione un nuovo piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine prima della fine del mese di aprile dell'anno finale coperto dal piano strutturale di bilancio a medio termine in corso.
Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine è corredato di un parere dell'ente di bilancio indipendente dello Stato membro interessato, relativo in particolare al rispetto dei criteri di cui all'articolo 15 e alle ipotesi utilizzate nella traiettoria di riferimento. Tuttavia, il mancato rilascio di tale parere da parte dell'ente di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce la presentazione del piano dello Stato membro.
Prima di presentare il proprio piano di bilancio nazionale a medio termine al Consiglio e alla Commissione, ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo di cooperazione strutturata per ricevere contributi a tale piano dalla società civile, dalle parti sociali, dalle autorità regionali e da altri portatori di interessi. Le raccomandazioni e i suggerimenti presentati nel quadro del meccanismo di cooperazione strutturata sono inclusi sotto forma di allegato ai piani strutturali di bilancio a medio termine.
Prima di presentare il proprio piano di bilancio nazionale a medio termine al Consiglio e alla Commissione, ciascuno Stato membro discute il progetto di piano strutturale nazionale con il proprio parlamento nazionale.
Lo Stato membro rende pubblico il proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al momento della presentazione al Consiglio e alla Commissione, insieme alla traiettoria di riferimento e a tutti i dati, le ipotesi e i documenti relativi ai negoziati utilizzati per la traiettoria di riferimento.
Articolo 10
Dialogo tecnico
Prima della presentazione del proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, lo Stato membro interessato tiene con la Commissione un dialogo tecnico, con l'obiettivo di garantire che il piano sia conforme agli articoli 11, 12, 14 e, se del caso, 13. La Commissione garantisce la parità di trattamento degli Stati membri. Per garantire trasparenza e responsabilità, la Commissione conserva i verbali e tutti i relativi documenti preparati in anticipo, durante e dopo ciascun dialogo tecnico almeno fino alla fine del secondo periodo di aggiustamento previsto. Dopo la presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al Consiglio e alla Commissione, il Parlamento europeo ha accesso a tali documenti su richiesta, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza, ove necessario.
Articolo 11
Contenuto dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine
1. Un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine fornisce le informazioni elencate nell'allegato II. In particolare presenta un percorso della spesa netta, fissato sotto forma di obiettivi nominali, della durata di almeno quattro anni nonché le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio programmate al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 12.
▌
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Articolo 12
Requisiti relativi ai piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine
Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine:
(a) garantisce l'aggiustamento di bilancio strutturale primario necessario affinché il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile che porti a una riduzione sostenibile del debito al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, o rimanga a livelli prudenti, e affinché il disavanzo pubblico sia portato o mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL a medio termine;
(b) spiega in che modo sarà garantita la realizzazione degli investimenti e delle riforme in risposta alle principali sfide individuate, nel quadro del semestre europeo, nelle raccomandazioni specifiche per paese e correggerà, se del caso, gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, gli avvertimenti della Commissione o le raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
Inoltre, il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine spiega in che modo sarà garantita la coerenza con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e con gli orientamenti in materia di occupazione conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 2, TFUE e, se del caso, in che modo saranno evitati i rischi di convergenza sociale individuati nell'ambito del semestre europeo a norma dell'articolo 3, secondo comma, lettera b);
(b bis) spiega in che modo saranno affrontate le seguenti priorità comuni dell'Unione:
i) il Green Deal europeo[17], comprese la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050[18] e la trasposizione a livello nazionale attraverso i piani nazionali per l'energia e il clima;
ii) il pilastro europeo dei diritti sociali[19], compresi i relativi obiettivi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 2030;
iii) il programma strategico per il decennio digitale 2030[20], che si riflette a livello nazionale attraverso le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale;
iv) una bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali[21].
(b ter) spiega in che modo sarà garantita la coerenza con i piani nazionali per l'energia e il clima aggiornati, con la normativa europea sul clima e con le tabelle di marcia nazionali per il decennio digitale;
(b quater) valuta le carenze di investimenti pubblici nazionali, anche al fine di conseguire ciascuna delle priorità comuni dell'Unione di cui alla lettera b bis);
(c) se applicabile, indica in che modo sarà garantita la realizzazione di una serie pertinente di riforme e di investimenti di cui all'articolo 13 che giustifica una proroga massima di tre anni del periodo di aggiustamento dello Stato membro;
(d) illustra in che modo sarà garantita la coerenza e, se del caso, la complementarità con il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato durante il periodo di disponibilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 nonché con altri strumenti di investimento dell'Unione che affrontano le priorità comuni dell'Unione o perseguono la medesima finalità del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
(d bis) illustra in che modo sarà garantita la coerenza e, se del caso, la complementarità con i fondi dell'Unione, in particolare i fondi della politica di coesione di cui beneficia lo Stato membro interessato.
Articolo 13
Requisiti per una proroga del periodo di aggiustamento
1. Nel caso in cui lo Stato membro si impegni a realizzare una serie pertinente di riforme e di investimenti conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, il periodo di aggiustamento può essere prorogato di tre anni al massimo.
2. La serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro interessato deve affrontare.
La serie di impegni di riforma e di investimento soddisfa, in generale, i criteri seguenti:
i) essere di stimolo alla crescita e alla resilienza;
ii) favorire la sostenibilità di bilancio;
iii) affrontare le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettere b bis) e b ter);
iv) dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici.
▌
3. Ciascuno degli impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è sufficientemente dettagliato, adeguatamente ripartito durante tutto il periodo coperto dal piano e al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, temporalmente definito e verificabile.
4. L'insieme di riforme e investimenti ai fini di una proroga del periodo di aggiustamento è coerente con gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato per la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, e con l'accordo di partenariato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.
5. La valutazione volta a determinare se la serie di impegni di riforma e di investimento soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2 e se ciascuno di tali impegni soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3 è condotta in conformità con il quadro di valutazione definito nell'allegato VII.
Articolo 14
Piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto
1. Al più tardi entro 12 mesi prima della fine del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine in corso, uno Stato membro può richiedere di presentare alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto prima della fine del periodo di aggiustamento, se l'attuazione del piano in corso è impedita da circostanze oggettive ▌. I livelli di ambizione della riforma e degli investimenti nel piano riveduto non sono inferiori a quelli del piano originario.
1 bis. Il nuovo governo di uno Stato membro può presentare alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine nuovo o riveduto, tenendo conto del livello di ambizione del piano precedente.
1 ter. Un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto è corredato di un parere degli enti di bilancio indipendenti nazionali dello Stato membro interessato che valuti le circostanze oggettive che impediscono l'attuazione del piano originario. Tuttavia, la mancata formulazione di tale parere da parte dell'ente di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce la presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto dello Stato membro.
2. Prima della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, una nuova traiettoria di riferimento è presentata conformemente all'articolo 5.
3. La nuova traiettoria di riferimento, che tiene conto degli aggiustamenti che lo Stato membro ha già realizzato o non ha realizzato, non consente alcuno slittamento dello sforzo di aggiustamento di bilancio alla fine del periodo né porta ad una riduzione di tale sforzo.
4. In caso di presentazione di un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, si applicano l'articolo 12 e gli articoli da 15 a 19.
5. La Commissione, se del caso, valuta in particolare se, nel quadro del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, debba continuare ad applicarsi un'eventuale proroga del periodo di aggiustamento, tenendo conto dell'attuazione della serie di impegni di riforma e di investimento che hanno giustificato la proroga nell'ambito del piano originario e dei cambiamenti apportati nel quadro del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto per quanto riguarda i problemi di debito pubblico.
Articolo 15
Valutazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine da parte della Commissione
1. La Commissione valuta ciascun piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro due mesi dalla sua presentazione. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono, se necessario, concordare di prorogare il periodo per la valutazione di un lasso di tempo ragionevole non superiore a due mesi.
2. Al momento della valutazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione esamina per tutti gli Stati membri:
(a) se il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine garantisca che il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile che porti a una riduzione sostenibile del debito, o che rimanga a livelli prudenti;
(b) se il disavanzo pubblico sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL per tutta la durata del piano o, qualora al momento della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento del 3 % del PIL, se sia portato rapidamente al di sotto di tale valore al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;
(c) se il disavanzo pubblico sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL in assenza di ulteriori misure di bilancio per un periodo di 10 anni;
(d) se lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento;
▌
(f) se il rapporto debito pubblico/PIL si stabilizzi nel corso del periodo di aggiustamento e sia ridotto ogni anno nel corso del periodo di proiezione di una media di almeno un punto percentuale del debito rispetto al PIL per gli Stati membri con un rapporto debito/PIL superiore al 90 % e di almeno mezzo punto percentuale per gli Stati membri con un rapporto debito/PIL compreso tra il 60 % e il 90 %.
3. La Commissione valuta, per tutti gli Stati membri, se il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine rispetti i requisiti di cui all'articolo 12. La Commissione valuta inoltre, per lo Stato membro interessato,
▌se la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13.
▌
Articolo 16
Approvazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine da parte del Consiglio
Sulla base di una raccomandazione della Commissione, e di norma entro quattro settimane da essa, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce il percorso della spesa netta dello Stato membro interessato e, se del caso, approva la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine. La raccomandazione della Commissione è corredata di un parere del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sulla dimensione dell'Unione e del parere originario dell'ente di bilancio indipendente nazionale dello Stato membro interessato di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Tuttavia, la mancata formulazione dei rispettivi pareri da parte del suddetto Comitato e dell'ente di bilancio indipendente nazionale non impedisce alla Commissione di presentare una raccomandazione.
Nel caso in cui il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine funga da piano d'azione correttivo necessario per correggere squilibri macroeconomici eccessivi, come previsto all'articolo 30, in tale raccomandazione il Consiglio approva anche le riforme e gli investimenti necessari ai fini della correzione degli squilibri.
Articolo 17
Raccomandazione del Consiglio per un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto
Qualora ritenga che il piano non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera a), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto.
Articolo 18
Raccomandazione del Consiglio in caso di inadempimento dello Stato membro
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di adottare la traiettoria di riferimento definita dalla Commissione conformemente all'articolo 5, secondo comma, come percorso della spesa netta nei seguenti casi:
a) lo Stato membro interessato non ha presentato un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto entro due mesi dalla raccomandazione del Consiglio;
b) il Consiglio ritiene che il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, motivando debitamente la sua posizione;
c) lo Stato membro non ha presentato un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine iniziale né un nuovo piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine alla fine del periodo coperto dal precedente piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.
Articolo 19
Adempimento non soddisfacente da parte di uno Stato membro degli impegni che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento
Nel caso in cui uno Stato membro che ha ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento non adempia in modo soddisfacente alla serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio, di regola, segue la raccomandazione della Commissione e raccomanda un percorso della spesa netta riveduto con un periodo di aggiustamento più breve. Qualora non proceda in tal senso, il Consiglio spiega pubblicamente la sua posizione.
Articolo 19 bis
Quadro di valutazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine
1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine ("quadro di valutazione") per illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine degli Stati membri, fra cui in particolare le riforme, gli investimenti e le priorità dell'Unione, nonché la fase del ciclo di vita del piano e lo stato dell'effettivo percorso della spesa netta. Il quadro di valutazione presenta anche informazioni relative alle carenze di investimenti pubblici nazionali, anche con l'obiettivo di realizzare ciascuna delle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b bis).
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento con una definizione degli elementi dettagliati del quadro di valutazione al fine di illustrare i progressi dell'attuazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine di cui al paragrafo 1.
3. Il quadro di valutazione è operativo entro il [1° giugno] 2024 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet.
CAPO V
ATTUAZIONE DEI PIANI STRUTTURALI NAZIONALI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE
Articolo 20
Relazione sui progressi compiuti
1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno.
2. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta, degli impegni di riforma e di investimento più ampi nel contesto del semestre europeo e, se del caso, della serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento.
3. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene inoltre le informazioni definite nell'allegato III.
4. Ciascuno Stato membro rende pubblica la propria relazione annuale sui progressi compiuti.
4 bis. Gli Stati membri discutono la relazione sui progressi compiuti nei rispettivi parlamenti nazionali e con la società civile, le parti sociali e gli altri portatori di interessi pertinenti, conformemente ai quadri giuridici nazionali.
Articolo 21
Monitoraggio della Commissione
1. La Commissione monitora l'attuazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e, in particolare, il percorso della spesa netta nonché le riforme e gli investimenti che giustificano il periodo di aggiustamento.
2. La Commissione istituisce un conto di controllo ▌e tiene traccia delle deviazioni cumulative verso l'alto (debito) o verso il basso (credito) delle spese nette effettive dal percorso della spesa netta.
2 bis. Il saldo complessivo del conto di controllo in un dato periodo è la somma dei debiti e dei crediti annui registrati nel corso di tale periodo.
2 ter. Uno Stato membro è considerato non conforme al proprio percorso della spesa netta qualora il saldo complessivo del conto di controllo durante il periodo di aggiustamento sia superiore all'1 % del PIL negli anni di crescita positiva del PIL.
2 quater. In deroga al paragrafo 2 ter, al fine di tenere conto di determinati investimenti strategici volti ad affrontare le priorità comuni dell'Unione che presentano un valore aggiunto per l'Unione nel suo insieme, la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, uno Stato membro a superare temporaneamente il limite di cui al paragrafo 2 ter per un periodo definito di una durata massima di 5 anni, garantendo che la deviazione da tale limite scenda al di sotto di esso entro la fine del suddetto periodo.
Articolo 22
Ruolo degli enti di bilancio indipendenti
1. Ciascun ente di bilancio indipendente nazionale di cui all'articolo 8 della direttiva […] del Consiglio[22] [relativa ai quadri di bilancio nazionali] fornisce una valutazione della conformità dei dati sui risultati di bilancio riportati nella relazione sui progressi compiuti di cui all'articolo 20 rispetto al percorso della spesa netta, compresi gli obiettivi non quantificabili. Ove applicabile, ciascun ente di bilancio indipendente nazionale analizza anche i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta.
1 bis. Le valutazioni qualitative e quantitative contenute nei pareri dell'ente di bilancio indipendente nazionale di cui al paragrafo 1 tengono conto dei diversi pareri e consentono la divulgazione di posizioni minoritarie e divergenti. A tal fine, i portatori di interessi sono consultati regolarmente.
1 ter. I pareri e le valutazioni formulati dagli enti di bilancio indipendenti conformemente al presente regolamento sono resi pubblici.
Articolo 22 bis (nuovo)
Ruolo del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche
1. La Commissione istituisce il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, un gruppo di esperti indipendenti con un ruolo consultivo in merito al coordinamento delle politiche economiche dell'Unione. La Commissione è rappresentata nel Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, ma non ha diritto di voto.
2. Tale Comitato:
a) è indipendente e non chiede né accetta istruzioni dalle autorità di bilancio degli Stati membri, dalla Commissione o da altri soggetti pubblici o privati;
b) ha la capacità di elaborare pareri in modo tempestivo e di comunicare pubblicamente;
c) assicura, grazie alla sua composizione, una diversità di opinioni ed esperienze;
d) consente la divulgazione di posizioni minoritarie e divergenti nei suoi pareri;
e) è dotato di risorse proprie stabili e adeguate ai fini dello svolgimento del suo mandato in maniera efficace, ivi compreso qualsiasi tipo di analisi che rientri nel suo mandato;
f) dispone di un accesso adeguato e tempestivo a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento del suo mandato da parte della Commissione e degli Stati membri;
g) consulta regolarmente i pertinenti portatori di interessi.
3. Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche svolge i compiti enunciati all'articolo 2 della decisione (UE) 2015/1937 della Commissione. Fornisce inoltre consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo.
Articolo 23
Avvertimento della Commissione e raccomandazione del Consiglio sugli interventi da adottare
1. In presenza di un rischio significativo di deviazione dal percorso della spesa netta quale rilevato dal conto di controllo o di un rischio che il disavanzo pubblico possa superare il valore di riferimento del 3 % del PIL, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
2. Sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, entro un mese dall'avvertimento di cui al paragrafo 1, adotta una raccomandazione rivolta allo Stato membro interessato sugli interventi da adottare, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
Articolo 24
Grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può adottare una raccomandazione che consenta agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, a condizione che, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa condotta dalla Commissione, la sostenibilità di bilancio a medio termine non risulti compromessa da tale deviazione. Il Consiglio specifica un termine per tale deviazione.
Le raccomandazioni della Commissione di cui al primo comma sono corredate di un parere del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche. Tuttavia, la mancata formulazione di tale parere da parte del Comitato entro un termine ragionevole non impedisce alla Commissione di presentare una raccomandazione.
Fintanto che la grave recessione economica persiste nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, la Commissione continua a monitorare la sostenibilità del debito e garantisce il coordinamento delle politiche nonché una combinazione coerente di politiche che tenga conto della dimensione della zona euro e dell'Unione.
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono deviare dai percorsi della spesa netta in caso di persistenza della grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.
Articolo 25
Circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro aventi rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può adottare una raccomandazione che consenta a uno Stato membro di deviare dal percorso della spesa netta, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa condotta dalla Commissione, la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine per tale deviazione.
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale lo Stato membro può deviare dal percorso della spesa netta, se le circostanze eccezionali persistono. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.
CAPO VI
RESPONSABILITÀ DEMOCRATICA E TRASPARENZA
Articolo 25 bis
Ruolo del Parlamento europeo
1. Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto in modo regolare e strutturato nel semestre europeo per accrescere la trasparenza, la responsabilità democratica e la titolarità delle decisioni adottate, in particolare mediante i dialoghi di cui al presente regolamento.
2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri. La Commissione informa il Parlamento europeo della sua valutazione complessiva di tali piani. La commissione competente del Parlamento europeo può chiedere alla Commissione e ai portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, di comparire dinanzi ad essa. In tali occasioni, la Commissione è invitata a presentare la sua valutazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine e i portatori di interessi a formulare commenti al riguardo.
3. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il Consiglio e la Commissione includono nella loro relazione al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale svolta nel quadro del presente regolamento.
5. L'Eurogruppo riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito all'esito del suo lavoro sulle responsabilità specifiche legate alla moneta unica nel settore della sorveglianza multilaterale.
6. Le informazioni sono preparate e trasmesse dalla Commissione al Consiglio e a tutti i suoi organi preparatori nel contesto del presente regolamento, o della sua applicazione, e sono messe a disposizione del Parlamento europeo simultaneamente e a parità di condizioni senza indebito ritardo, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza, ove necessario. Tali informazioni comprendono, a titolo esemplificativo:
a) le valutazioni della sostenibilità del debito e il relativo quadro metodologico;
b) le traiettorie di riferimento;
c) i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri e il percorso della spesa netta proposto;
d) una panoramica dei risultati preliminari della Commissione sui progressi generali compiuti nell'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, comprendente il saldo del conto di controllo;
e) una panoramica dei risultati preliminari della Commissione relativi all'adempimento soddisfacente della serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento;
f) la valutazione delle raccomandazioni specifiche per paese e dei rischi in materia di convergenza sociale, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;
g) le revisioni dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine;
h) l'esito delle missioni presso gli Stati membri a norma degli articoli 34 e 35;
i) l'avvertimento della Commissione a norma dell'articolo 23;
j) il rischio legato al mancato rispetto dei percorsi della spesa netta;
k) l'analisi quantitativa e qualitativa della Commissione secondo cui, in caso di attivazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 24 e 25, la sostenibilità a medio termine non è compromessa;
l) qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione alla commissione competente del Parlamento europeo in relazione all'attuazione del coordinamento delle politiche economiche e della sorveglianza di bilancio multilaterale.
7. Gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con la commissione competente del Parlamento.
8. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a fornire informazioni sullo stato di avanzamento dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel contesto dei dialoghi sui piani strutturali di bilancio a medio termine di cui all'articolo 26 bis.
9. Nei suoi orientamenti politici la Commissione tiene conto di tutti gli elementi derivanti dai pareri espressi nell'ambito dei dialoghi nel quadro del semestre europeo e sui piani strutturali di bilancio a medio termine di cui agli articoli 26 e 26 bis, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo.
Articolo 26
Dialogo nel quadro del semestre europeo
Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo trasparenza e responsabilità, il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo compaiono dinanzi al Parlamento europeo, allorché invitati, per discutere gli orientamenti in materia di politiche indirizzati dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni tratte dal Consiglio europeo e i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento. Un rappresentante del comitato economico e finanziario, del Comitato di politica economica, del Comitato per l'occupazione e del Comitato per la protezione sociale possono essere invitati dal Parlamento europeo nel quadro del dialogo relativo al semestre europeo ▌. I portatori di interessi, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolti nel semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.
▌
Il presidente del Consiglio e la Commissione, secondo quanto disposto all'articolo 121 TFUE e, se del caso, il presidente dell'Eurogruppo riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale.
Articolo 26 bis
Dialogo sui piani strutturali di bilancio a medio termine
1. Al fine di intensificare il dialogo tra il Parlamento europeo e la Commissione e garantire nel contempo maggiore trasparenza e responsabilità, la Commissione compare, su richiesta, dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere il contenuto, la presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei suoi piani strutturali di bilancio a medio termine nel quadro della sorveglianza di bilancio multilaterale, comprese le informazioni di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 7.
2. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo e il Consiglio, e garantire nel contempo maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio e, se del caso, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a comparire almeno due volte all'anno dinanzi ad essa per discutere le questioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 27
Principio "conformità o spiegazione"
Si presume che il Consiglio, di norma, segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente.
Articolo 28
Dialogo economico con uno Stato membro
La commissione competente del Parlamento europeo può offrire a uno Stato membro l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni quando il Consiglio rivolge una raccomandazione a uno Stato membro a norma dell'articolo 18, dell'articolo 19 o dell'articolo 23, paragrafo 2.
▌
CAPO VII
INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 1176/2011
Articolo 30
Interazione con la procedura per gli squilibri macroeconomici
1. Qualora uno Stato membro non adempia agli impegni di riforma e di investimento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al fine di dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese che riguardano la procedura per gli squilibri macroeconomici stabilita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e nel caso in cui la Commissione ritenga che lo Stato membro interessato presenti squilibri eccessivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, si applica la procedura definita all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011.
2. In tal caso lo Stato membro per cui è avviata una procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 presenta un piano riveduto ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento. Il piano riveduto segue la raccomandazione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011. La presentazione del piano riveduto è soggetta all'approvazione del Consiglio conformemente agli articoli da 16 a 19 del presente regolamento. Il piano riveduto è valutato conformemente all'articolo 15 del presente regolamento.
3. Qualora uno Stato membro presenti un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto a norma del paragrafo 2, tale piano riveduto funge da piano d'azione correttivo previsto a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 e dispone le misure d'intervento specifiche che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione.
Qualora decida di non avviare una procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 nei casi in cui la Commissione ritiene che lo Stato membro interessato presenti squilibri eccessivi sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 di detto regolamento, il Consiglio spiega pubblicamente la sua posizione.
In tal caso, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011, entro due mesi dalla presentazione del piano riveduto e sulla base di una valutazione della Commissione, il Consiglio valuta tale piano. Il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del piano riveduto sono condotti in conformità dell'articolo 21 del presente regolamento e degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1176/2011.
CAPO VIII
INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 472/2013
Articolo 31
Interazione con la procedura di sorveglianza rafforzata
Uno Stato membro soggetto a una sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[23], nell'adozione di misure atte a eliminare le cause o le cause potenziali di difficoltà a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, tiene conto di ogni raccomandazione indirizzatagli a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.
Qualora sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico e alle relative modifiche previste all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013, uno Stato membro non è tenuto a presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine a norma dell'articolo 9 del presente regolamento né una relazione annuale sui progressi compiuti a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.
Qualora uno Stato membro disponga di un piano strutturale di bilancio a medio termine attivo e sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013, nell'elaborazione del programma di aggiustamento macroeconomico si tiene conto del piano strutturale di bilancio a medio termine.
CAPO IX
DELEGA DI POTERE
Articolo 32
Modifiche degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 33, per modificare gli allegati ▌II, III e VII al fine di adattarli per tenere debito conto di ulteriori sviluppi o necessità per quanto concerne le informazioni contenute nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine (allegato II) o nelle relazioni annuali sui progressi compiuti (allegato III) ▌o il quadro di valutazione (allegato VII).
Articolo 33
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8 e 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 8 e 19 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione conduce una consultazione pubblica e consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8 e 19 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
CAPO X
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 34
Dialogo con gli Stati membri
La Commissione garantisce un dialogo permanente con gli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione socioeconomica dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 35
Missioni di monitoraggio
1. La Commissione attua missioni di monitoraggio presso gli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell'articolo 23. Di norma, tale monitoraggio si svolge in loco.
2. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che fa parte dell'ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di monitoraggio.
3. Ai fini delle missioni di monitoraggio, la Commissione può invitare i portatori di interessi pertinenti con sede nello Stato membro interessato a partecipare a tali missioni.
Articolo 36
Riesame
1. Entro il [31 dicembre 2028] e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta ed esamina:
(a) l'efficacia del regolamento ▌per garantire che i rapporti debito pubblico/PIL seguano un percorso di riduzione o siano mantenuti a livelli prudenti conformemente alle pertinenti raccomandazioni del Consiglio, per promuovere la sostenibilità del debito e una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri e per prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi;
(a bis) l'uso dei poteri delegati di cui all'articolo 33;
(b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri;
(b bis) i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b bis), le riforme e il livello complessivo degli investimenti nell'Unione;
(b ter) se la comunicazione COM(2015)0361 sia ancora adatta allo scopo.
3. La relazione è inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 37
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97
Il regolamento (CE) n. 1466/97 è abrogato.
Articolo 38
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
ALLEGATO I
▌
ALLEGATO II
Informazioni da fornire nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine
Un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine contiene le informazioni seguenti:
(a) il percorso della spesa netta nazionale di cui all'articolo 11; ▌
(b) il percorso previsto di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate;
(c) il percorso previsto per il rapporto debito pubblico/PIL;
(c bis) una valutazione delle carenze di investimenti pubblici nazionali, anche con l'obiettivo di realizzare le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b bis);
(d) informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività potenziali, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici, come le garanzie statali, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, inclusa la loro entità, le spese e gli obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e, nei limiti del possibile, informazioni scientifiche sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima;
(e) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche pertinenti per garantire la coerenza con una convergenza del debito pubblico su livelli prudenti e il mantenimento del disavanzo pubblico al di sotto del livello di riferimento del 3 % del PIL;
(f) qualora lo Stato membro utilizzi ipotesi di cui alla lettera e) che differiscono da quelle della Commissione nel periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e, se del caso, la traiettoria di riferimento proposta dallo Stato membro si discosti dalla traiettoria di riferimento proposta dalla Commissione conformemente all'articolo 5, le debite spiegazioni e motivazioni di tali differenze, basate su solide argomentazioni economiche;
(g) un'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito dello Stato membro;
▌
(i) le priorità in materia di riforme e investimenti volte a rispondere alle sfide principali rilevate nelle raccomandazioni specifiche per paese, tenendo conto dello stato di attuazione di tali raccomandazioni e dei progressi compiuti nella riduzione delle carenze di investimenti;
(j) ▌la spesa per le riforme e gli investimenti pubblici che riguardano ciascuna delle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b bis);
(k) se del caso, informazioni su una serie specifica, temporalmente definita e verificabile di impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento a norma dell'articolo 13, un calendario per la sua attuazione, nonché solide argomentazioni economiche a dimostrazione del fatto che tale serie di impegni di riforma e investimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato VII;
(l) una quantificazione, nei limiti del possibile, degli impatti attesi delle riforme e degli investimenti di cui alla lettera k) su sostenibilità di bilancio, crescita sostenibile e inclusiva, competitività e occupazione di qualità, se del caso, in linea con metodologie concordate;
(m) l'incidenza sul bilancio a medio termine e l'incidenza potenziale sulla crescita e sulla resilienza a medio termine degli impegni di riforma e di investimento di cui alla lettera k), nei limiti del possibile;
(n) se del caso, riforme e investimenti volti a correggere gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, degli avvertimenti formulati dalla Commissione o delle raccomandazioni presentate dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;
(o) il livello complessivo programmato delle riforme e degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per il periodo coperto dal piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine;
(p) per gli Stati membri con problemi di debito pubblico limitati ma passività implicite elevate dovute all'invecchiamento demografico, la traiettoria della spesa netta nazionale e le riforme previste nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero tenere debitamente conto delle sfide in materia di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;
(q) informazioni riguardanti le consultazioni delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione del piano e una sintesi dei loro contributi al piano e del modo in cui il piano tiene conto dei loro contributi;
(q bis) le sfide individuate nelle relazioni sulla convergenza sociale nell'ambito del quadro di convergenza sociale e l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
ALLEGATO III
Informazioni che gli Stati membri devono fornire nelle relazioni annuali sui progressi compiuti
Nelle relazioni annuali sui progressi compiuti gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti:
(a) un confronto tra la spesa netta programmata basata sul percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e la spesa netta basata sui dati disponibili sui risultati;
(b) un confronto, a partire dall'inizio del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, tra le proiezioni relative alle principali variabili economiche presentate nel piano e i dati sui risultati riguardanti tali variabili, nonché le implicazioni per la conformità rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le implicazioni sul percorso previsto del rapporto debito pubblico/PIL indicato in tale piano;
(c) un'analisi dell'attuazione, nell'anno precedente, di misure discrezionali in materia di entrate;
(d) i progressi e l'attuazione prevista per l'anno successivo degli impegni di riforma e di investimento indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine nel contesto delle informazioni da comunicare in conformità dell'allegato II, lettere i) e j), nonché, se del caso, delle lettere k) e n);
(e) informazioni per l'anno successivo riguardanti il modo in cui lo Stato membro intende dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese dell'anno precedente, compresa, se del caso, la raccomandazione sulla politica economica della zona euro;
(f) per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza o di altri strumenti di investimento dell'Unione con uno scopo analogo, informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, al fine di adempiere gli obblighi di presentare relazioni semestrali nell'ambito del semestre europeo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241;
(g) informazioni sull'andamento delle passività potenziali riportate nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e indicate nell'allegato II, lettera d), nonché delle passività implicite legate all'invecchiamento, ove pertinente, e informazioni sulle passività potenziali e le passività implicite per l'anno successivo;
(h) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, compreso il rapporto debito pubblico/PIL;
(i) le proiezioni a politiche invariate per gli anni successivi del periodo di aggiustamento riguardanti la spesa e le entrate pubbliche e le loro principali componenti, compresa la spesa per investimenti pubblici;
(j) la spesa e le entrate pubbliche programmate espresse in percentuale del PIL e le loro principali componenti per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, tenendo conto del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;
(k) una descrizione e una quantificazione delle misure in materia di spesa e di entrate da attuare al fine di colmare il divario tra le proiezioni a politiche invariate per la spesa e le entrate di cui alla lettera i) e la spesa e le entrate programmate di cui alla lettera j);
(l) un'analisi dell'evoluzione degli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici e dell'incidenza su tali squilibri dell'attuazione delle riforme e degli investimenti pertinenti indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine in conformità dell'allegato II, lettera n), se del caso;
(m) informazioni sull'attuazione di un avvertimento da parte della Commissione o di una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;
(m bis) una valutazione delle carenze di investimenti pubblici nazionali, anche con l'obiettivo di realizzare le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b bis);
(n) informazioni riguardanti l'evoluzione del mercato del lavoro, delle competenze e delle politiche sociali e l'attuazione di misure prese per promuovere una convergenza sociale tra gli Stati membri tesa al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e con gli orientamenti in materia di occupazione a norma dell'articolo 148 TFUE. È compreso l'impatto atteso delle misure per quanto riguarda i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di lavoro, di competenze e di riduzione della povertà entro il 2030 e, se del caso, l'impatto atteso delle misure volte ad affrontare le sfide individuate nell'ambito del quadro di convergenza sociale;
(o) la valutazione degli enti di bilancio indipendenti di cui all'articolo 22.
ALLEGATO IV
▌
ALLEGATO V
▌
ALLEGATO VI
▌
ALLEGATO VII
Quadro di valutazione per la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento
1. Ambito di applicazione
L'obiettivo del presente quadro di valutazione è di costituire:
– una base per la Commissione per valutare se la serie di impegni di riforma e di investimento inclusi nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine a giustificazione di una proroga del periodo di aggiustamento soddisfi i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il presente quadro di valutazione costituisce pertanto la base per l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, al fine di garantire un processo equo e trasparente;
– una base per valutare se ciascuno di tali impegni di riforma e di investimento soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Il presente quadro di valutazione rappresenta pertanto la base per l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, con lo stesso obiettivo.
2. Criteri di valutazione
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la serie di impegni di riforma e di investimento inclusa nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor o della metodologia di analisi della sostenibilità del debito e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro deve affrontare. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita a medio termine.
La serie di impegni di riforma e di investimento soddisfa, nell'insieme, i criteri seguenti:
2.1 La serie di impegni di riforma e di investimento è di stimolo alla crescita e alla resilienza
– Sulla base di ipotesi credibili, ben documentate e prudenti, si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento stimolerà in modo significativo la crescita potenziale dell'economica dello Stato membro interessato in modo sostenibile.
2.2 La serie di impegni di riforma e di investimento favorisce la sostenibilità di bilancio
– Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento comporterà un significativo miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, mediante una riduzione strutturale della spesa pubblica o una crescita delle entrate pubbliche dello Stato membro interessato.
2.3 La serie di impegni di riforma e di investimento riguarda le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b bis)
– La serie di impegni di riforma e di investimento contribuisce in modo significativo almeno a una delle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b bis).
2.4 La serie di impegni di riforma e di investimento, nell'insieme, dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici
– Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento pertinenti che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento affronti nell'insieme i problemi individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese ove opportuno le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, tenendo conto delle dimensioni e della portata dei problemi specifici per paese e degli impegni nel quadro dei piani per la ripresa e la resilienza, se del caso.
2.5 La serie di impegni di riforma e di investimento garantisce che il livello complessivo degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto da tale piano
– Se il livello previsto degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano è superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto dal piano.
Inoltre ciascuno degli impegni di riforma e di investimento assunti dagli Stati membri che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento dovrebbe essere sufficientemente dettagliato, distribuito in maniera adeguata in tutto il periodo coperto dal piano e al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, temporalmente definito e verificabile.
– La descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e fornisce i particolari di ciascuna riforma e di ciascun investimento al fine di consentire alla Commissione di valutare i criteri di cui ai punti da 2.1 a 2.5, anche per quanto riguarda la loro attuazione e il loro monitoraggio;
– le riforme saranno attuate entro il periodo programmato;
– gli investimenti saranno realizzati al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;
– il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine comprende indicatori chiari e realistici, pertinenti e affidabili che consentono di verificare i progressi compiuti nell'efficace attuazione degli impegni di riforma e di investimento.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (30.10.2023)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
(COM(2023)0240 – C9‑0150/2023 – 2023/0138(COD))
Relatrice per parere(*): Gabriele Bischoff
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Il patto di stabilità e crescita (PSC) che, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio19, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 199720, e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e crescita21, si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile sostenuta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di crescita sostenibile e inclusiva e di occupazione. |
(2) Il patto di stabilità e crescita (PSC) che, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio19, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 199720, e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e crescita21, si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile favorevole alla creazione di posti di lavoro sostenuta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di crescita sostenibile e inclusiva che miri alla piena occupazione e al progresso sociale. |
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19 Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1). |
19 Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1). |
20 Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6). |
20 Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6). |
21 Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità, Amsterdam, il 17 giugno 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1). |
21 Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità, Amsterdam, il 17 giugno 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1). |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei problemi di debito pubblico e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata molto efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, che ha però determinato un aumento significativo del rapporto tra debito pubblico e privato e PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima22, la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni. |
(5) È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei problemi di debito pubblico e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata molto efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, che ha però determinato un aumento significativo del rapporto tra debito pubblico e privato e PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo, favorevole alla crescita e inclusivo e di sanare gli squilibri macroeconomici nonché di sostenere la convergenza sociale verso l'alto, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi sociali e relativi a un'occupazione di qualità. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima22 e l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica, compreso il rafforzamento degli investimenti sociali, e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni. |
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22 La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, il che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio. |
22 La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, il che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) La procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE dovrebbe, sulla base di norme più dettagliate, sorvegliare tutti gli aspetti dell'evoluzione economica e occupazionale in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione. Ciò comprende l'individuazione degli squilibri macroeconomici nonché la prevenzione e la correzione degli squilibri eccessivi, conformemente ai regolamenti (UE) n. 1174/201123 e (UE) n. 1176/201124 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'economia e dell'occupazione, è opportuno che gli Stati membri presentino le informazioni sotto forma di piani strutturali di bilancio a medio termine. |
(7) La procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE dovrebbe, sulla base di norme più dettagliate, sorvegliare tutti gli aspetti dell'evoluzione economica e occupazionale e dei pertinenti sviluppi sociali in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, collegati agli obiettivi principali, compresi i progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali, e ai loro indicatori principali e secondari del pilastro europeo dei diritti sociali. Ciò comprende l'individuazione degli squilibri macroeconomici nonché la prevenzione e la correzione degli squilibri eccessivi, conformemente ai regolamenti (UE) n. 1174/201123 e (UE) n. 1176/201124 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'economia, dell'occupazione e della convergenza sociale, è opportuno che gli Stati membri presentino le informazioni sotto forma di piani strutturali di bilancio a medio termine. |
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23 Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8). |
23 Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8). |
24 Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25). |
24 Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25). |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Al fine di promuovere la convergenza sociale verso l'alto, la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE è integrata da una procedura di allarme preventivo nell'ambito del semestre europeo (quadro di convergenza sociale). Nell'ambito del quadro di convergenza sociale, la Commissione, a norma dell'articolo 148 TFUE, rileva in primo luogo i rischi per la convergenza verso l'alto degli Stati membri nella relazione comune sull'occupazione, sulla base degli indicatori principali del quadro di valutazione della situazione sociale. Nella seconda fase, la Commissione individua gli Stati membri che richiedono un ulteriore esame e pubblica le "relazioni sulla convergenza sociale" per gli Stati membri che risultano soggetti a rischi per la convergenza sociale verso l'alto. Le conclusioni specifiche per paese delle attività di sorveglianza multilaterale nell'ambito del nuovo quadro dovrebbero fornire un contributo alla riflessione della Commissione sulle proposte di raccomandazioni specifiche per paese. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) È pertanto opportuno stabilire disposizioni dettagliate riguardanti il contenuto, la presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, al fine di promuovere la sostenibilità del debito e una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine. |
(8) È pertanto opportuno stabilire disposizioni dettagliate riguardanti il contenuto, la presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, al fine di promuovere la sostenibilità del debito, una crescita sostenibile e inclusiva e la convergenza sociale verso l'alto negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) I piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero raggruppare gli impegni di ciascuno Stato membro in materia di riforme e investimenti strutturali di bilancio e costituire la pietra angolare del quadro di governance economica dell'Unione. Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano a medio termine che definisca la sua traiettoria di bilancio e gli impegni prioritari in materia di investimenti pubblici e di riforme che, nell'insieme, garantiscano una riduzione duratura e graduale del debito e una crescita sostenibile e inclusiva, evitando una politica di bilancio prociclica, nonché impegni più ampi di riforma e investimento, anche relativi alle transizioni verde e digitale, alla resilienza sociale ed economica e all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza25 si dovrebbe tenere debitamente conto degli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. |
(9) I piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero raggruppare gli impegni di ciascuno Stato membro in materia di riforme e investimenti strutturali di bilancio e costituire la pietra angolare del quadro di governance economica e sociale dell'Unione. Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano a medio termine che definisca la sua traiettoria di bilancio e gli impegni prioritari in materia di investimenti pubblici e di riforme che, nell'insieme, garantiscano una riduzione duratura e graduale del debito e una crescita sostenibile e inclusiva, evitando una politica di bilancio prociclica, nonché impegni più ampi di riforma e investimento, anche relativi alle transizioni verde e digitale, alla resilienza sociale ed economica e all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, compresi i relativi obiettivi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 203025 bis. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza25 si dovrebbe tenere debitamente conto degli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. |
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25 bis Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 4 marzo 2021, dal titolo "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2021)0102). |
25 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17). |
25 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17). |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) I fondi per la politica di coesione sono sincronizzati anche con il processo del semestre europeo. È opportuno che, in sede di elaborazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, si tenga debitamente conto anche degli investimenti e delle riforme a titolo della politica di coesione, poiché questa costituisce la strategia di investimento a lungo termine del bilancio dell'UE. Ciascuno Stato membro dovrebbe anche spiegare in che modo il proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine garantirà la coerenza con la spesa relativa ai programmi dell'UE interamente finanziata dai fondi dell'UE e dai cofinanziamenti nazionali pertinenti. |
(10) I fondi per la politica di coesione sono sincronizzati anche con il processo del semestre europeo. È opportuno che, in sede di elaborazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, si tenga debitamente conto anche degli investimenti e delle riforme a titolo della politica di coesione, poiché questa costituisce la strategia di investimento a lungo termine del bilancio dell'UE che rafforza la coesione economica, sociale e territoriale. Ciascuno Stato membro dovrebbe anche spiegare in che modo il proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine garantirà la coerenza con la spesa relativa ai programmi dell'UE interamente finanziata dai fondi dell'UE e dai cofinanziamenti nazionali pertinenti. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Al fine di assistere gli Stati membri nella stesura dei rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine, la Commissione dovrebbe presentare una traiettoria tecnica basata sull'aggiustamento di bilancio minimo che riconduca la traiettoria del debito dello Stato membro su un percorso di riduzione plausibile o che mantenga il debito a livelli prudenti. La Commissione dovrebbe inoltre garantire che il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione scenda sotto il livello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica. La sostenibilità della riduzione del debito dovrebbe essere il risultato di politiche di bilancio appropriate. |
(13) Al fine di assistere gli Stati membri nella stesura dei rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine, la Commissione dovrebbe presentare una traiettoria tecnica basata sull'aggiustamento di bilancio minimo che riconduca la traiettoria del debito dello Stato membro su un percorso di riduzione plausibile o che mantenga il debito a livelli prudenti, tenendo conto nel contempo degli investimenti mirati necessari per realizzare le priorità comuni dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre garantire che il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione scenda sotto il livello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Al fine di garantire una riduzione più graduale del debito, è possibile prorogare il periodo di aggiustamento per una durata massima di tre anni, a condizione che il piano strutturale di bilancio a medio termine dello Stato membro sia supportato da una serie di riforme e di investimenti verificabili e temporalmente definiti che, nel loro insieme: siano di stimolo alla crescita e favoriscano la sostenibilità di bilancio, riguardino le priorità comuni dell'Unione, diano seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro nel quadro del semestre europeo, coprano le priorità di investimento specifiche per paese senza comportare tagli in altri investimenti pubblici finanziati a livello nazionale nell'arco del periodo di aggiustamento al fine di garantire un impatto macroeconomico degli investimenti e di evitare l'esclusione di altre priorità di investimento. |
(22) Al fine di garantire una riduzione più graduale del debito, è possibile prorogare il periodo di aggiustamento per una durata massima di tre anni, a condizione che il piano strutturale di bilancio a medio termine dello Stato membro sia supportato da una serie di riforme e di investimenti verificabili e temporalmente definiti che, nel loro insieme: stimolino una crescita sostenibile e inclusiva, promuovano la convergenza sociale verso l'alto e favoriscano la sostenibilità di bilancio, riguardino le priorità comuni dell'Unione, diano seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro nel quadro del semestre europeo, coprano le priorità di investimento specifiche per paese senza comportare tagli in altri investimenti pubblici finanziati a livello nazionale, compresi gli investimenti sociali, nell'arco del periodo di aggiustamento al fine di garantire un impatto macroeconomico degli investimenti e di evitare l'esclusione di altre priorità di investimento. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire un coordinamento efficace delle politiche economiche degli Stati membri, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e di occupazione. |
Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire un coordinamento efficace delle politiche economiche degli Stati membri, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita sostenibile e inclusiva e occupazione di qualità. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Esso stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel quadro della sorveglianza di bilancio multilaterale da parte del Consiglio e della Commissione, al fine di promuovere la sostenibilità del debito e una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine. |
Esso stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel quadro della sorveglianza di bilancio multilaterale da parte del Consiglio e della Commissione, al fine di promuovere la sostenibilità del debito, una crescita sostenibile e inclusiva e la convergenza sociale verso l'alto negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine, garantendo nel contempo investimenti economici e sociali mirati in linea con le priorità comuni dell'Unione. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione esercitano la sorveglianza multilaterale nell'ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e occupazionali e una convergenza verso l'alto delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri in linea con le priorità comuni dell'Unione, il Consiglio e la Commissione esercitano la sorveglianza multilaterale nell'ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese; |
(b) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE, del pilastro europeo dei diritti sociali e dei suoi obiettivi principali, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, come anche del quadro di valutazione della situazione sociale e dei suoi indicatori principali e secondari e del quadro di convergenza sociale per prevenire e individuare i rischi in materia di convergenza sociale; |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se necessario, previa valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani strutturali di bilancio a medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri interessati, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni a tali Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal diritto derivato pertinente. |
1. Se necessario, previa valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani strutturali di bilancio a medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri interessati, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni a tali Stati membri utilizzando appieno il pilastro europeo dei diritti sociali e gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal diritto derivato pertinente. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b bis) una raccomandazione del Consiglio basata su una proposta della Commissione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE o che rispecchi i risultati del quadro di convergenza sociale; |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche; |
(b) le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche; le sue previsioni e ipotesi sui rischi sociali; |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine descrive inoltre gli interventi dello Stato membro interessato volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici, nonché agli avvertimenti formulati dalla Commissione, se del caso, o alle raccomandazioni presentate dal Consiglio, ove applicabili, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE. |
Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine descrive inoltre gli interventi dello Stato membro interessato volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici, come anche alle sfide individuate nelle relazioni sulla convergenza sociale nell'ambito del quadro di convergenza sociale, nonché agli avvertimenti formulati dalla Commissione, se del caso, o alle raccomandazioni presentate dal Consiglio, ove applicabili, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) spiega in che modo sarà garantita la realizzazione degli investimenti e delle riforme in risposta alle principali sfide individuate, nel quadro del semestre europeo, nelle raccomandazioni specifiche per paese, correggerà gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, se applicabile, e affronterà le priorità comuni dell'Unione indicate nell'allegato VI del presente regolamento, tra cui il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali e il decennio digitale, restando coerente con i piani aggiornati nazionali per l'energia e il clima nonché con le tabelle di marcia nazionali per il decennio digitale; |
(b) valuta le carenze di investimenti nazionali pubblici per conseguire le priorità comuni; su tale base si assicura che l'aggiustamento di bilancio previsto consenta gli investimenti sociali necessari per attuare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. In aggiunta, spiega in che modo sarà garantita la realizzazione degli investimenti e delle riforme in risposta alle principali sfide individuate, nel quadro del semestre europeo, nelle raccomandazioni specifiche per paese, correggerà gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, se applicabile, correggerà i rischi in materia di convergenza sociale individuati nell'ambito del quadro di convergenza sociale, se del caso, e affronterà le priorità comuni dell'Unione indicate nell'allegato VI del presente regolamento, tra cui il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali, compresi i relativi obiettivi in materia di occupazione, formazione e riduzione della povertà entro il 2030, e il decennio digitale, restando coerente con i piani aggiornati nazionali per l'energia e il clima nonché con le tabelle di marcia nazionali per il decennio digitale. Spiega inoltre in che modo contribuisce all'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e agli orientamenti in materia di occupazione conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 2, TFUE; |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(d bis) spiega il processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi pertinenti e il modo in cui il piano e il processo di attuazione tengono conto del contributo dei portatori di interessi; e |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 – punto iv
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Testo della Commissione |
Emendamento |
iv) dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici; |
iv) dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici come anche nell'ambito del quadro di convergenza sociale; |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Sulla base di una raccomandazione della Commissione, e di norma entro quattro settimane da essa, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce il percorso della spesa netta dello Stato membro interessato e, se del caso, approva la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine. |
Sulla base di una raccomandazione della Commissione, e di norma tra le sei e le dieci settimane da essa, il Consiglio, previa consultazione dei pertinenti comitati consultivi individuati conformemente all'articolo 26, adotta una raccomandazione che definisce il percorso della spesa netta dello Stato membro interessato e, se del caso, approva la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora ritenga che il piano non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera a), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto. |
Qualora ritenga che il piano non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere a) e b), sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione dei pertinenti comitati consultivi individuati conformemente all'articolo 26, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta, degli impegni di riforma e di investimento più ampi nel contesto del semestre europeo e, se del caso, della serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento. |
2. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta, degli impegni di riforma e di investimento più ampi nel contesto del semestre europeo, compresi i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali e dell'Unione in materia di occupazione, formazione e riduzione della povertà entro il 2030, come anche delle priorità comuni dell'Unione indicate nell'allegato VI, e, se del caso, della serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascun ente di bilancio indipendente nazionale di cui all'articolo 8 della direttiva […] del Consiglio32 [relativa ai quadri di bilancio nazionali] fornisce una valutazione della conformità dei dati sui risultati di bilancio riportati nella relazione sui progressi compiuti di cui all'articolo 20 rispetto al percorso della spesa netta. Ove applicabile, ciascun ente di bilancio indipendente nazionale analizza anche i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta. |
Ciascun ente di bilancio indipendente nazionale di cui all'articolo 8 della direttiva […] del Consiglio32 [relativa ai quadri di bilancio nazionali]: |
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a) fornisce una valutazione della conformità dei dati sui risultati di bilancio riportati nella relazione sui progressi compiuti di cui all'articolo 20 rispetto al percorso della spesa netta; |
|
b) ove applicabile, analizza anche i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta; |
|
c) fornisce una valutazione dell'impatto sociale delle scelte di politica di aggiustamento di bilancio. |
__________________ |
__________________ |
32 Direttiva [...] del Consiglio, del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU ... del ..., pag ...). |
32 Direttiva [...] del Consiglio, del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU ... del ..., pag ...). |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità per le decisioni adottate, in particolare mediante un dialogo economico. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interessi, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolti nel semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali. |
Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità per le decisioni adottate, in particolare mediante un dialogo economico e sull'occupazione, come anche per definire le priorità di politica macroeconomica e sociale. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del semestre europeo laddove opportuno. Anche il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono consultati nell'ambito del semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interessi, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, sono opportunamente coinvolti nel semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo trasparenza e responsabilità, il Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere dinanzi al Parlamento europeo gli orientamenti in materia di politiche indirizzati dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni tratte dal Consiglio europeo e i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento. |
Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo trasparenza e responsabilità, il Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere dinanzi al Parlamento europeo gli orientamenti in materia di politiche indirizzati dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni tratte dal Consiglio europeo e i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento, incluse le procedure di allarme preventivo istituite a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, e dell'articolo 148 TFUE. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a discutere le seguenti questioni: |
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a) la valutazione, da parte della Commissione, delle proiezioni del debito pubblico a medio termine nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, come pure l'analisi della sostenibilità del debito; |
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b) la valutazione delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni annuali sui progressi compiuti; |
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c) la valutazione della serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento; |
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d) la valutazione delle raccomandazioni specifiche per paese e dei rischi in materia di convergenza sociale, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera d
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività potenziali, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici, come le garanzie statali, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, inclusa la loro entità, le spese e gli obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e, nei limiti del possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima; |
(d) informazioni sulle passività implicite e potenziali, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici, come le garanzie statali, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, inclusa la loro entità, le spese e gli obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e, nei limiti del possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima; |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera f
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) qualora lo Stato membro utilizzi ipotesi di cui alla lettera e) che differiscono da quelle della Commissione nel periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e nel successivo periodo decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio, le debite spiegazioni e motivazioni di tali differenze, basate su solide argomentazioni economiche; |
(f) qualora lo Stato membro utilizzi ipotesi di cui alla lettera e) che differiscono da quelle della Commissione nel periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e nel successivo periodo decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio, le debite spiegazioni e motivazioni di tali differenze, basate su solide argomentazioni economiche e sociali; |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera g
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) un'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito dello Stato membro; |
(g) un'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche e sociali sulla posizione di bilancio e sul debito dello Stato membro, come pure sul conseguimento degli obiettivi nazionali, collegati agli obiettivi principali del pilastro europeo dei diritti sociali e ai loro indicatori principali e secondari, nonché alle priorità comuni dell'Unione; |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) se del caso, le ragioni debitamente motivate (accompagnate da argomentazioni economiche pertinenti solide e verificabili) della deviazione dalla traiettoria tecnica proposta dalla Commissione; |
(h) se del caso, le ragioni debitamente motivate (accompagnate da argomentazioni economiche e sociali pertinenti solide e verificabili) della deviazione dalla traiettoria tecnica proposta dalla Commissione; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera j
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) la spesa complessiva per investimenti pubblici, come pure la spesa per le riforme e gli investimenti pubblici che riguardano le priorità comuni dell'Unione di cui all'allegato VI; |
(j) la spesa complessiva per investimenti pubblici, come pure la spesa per le riforme e gli investimenti pubblici che riguardano ciascuna delle priorità comuni dell'Unione di cui all'allegato VI; |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera k
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(k) se del caso, informazioni su una serie specifica, temporalmente definita e verificabile di impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento a norma dell'articolo 13, un calendario per la sua attuazione, nonché solide argomentazioni economiche a dimostrazione del fatto che tale serie di impegni di riforma e investimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato VII; |
(k) se del caso, informazioni su una serie specifica, temporalmente definita e verificabile di impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento a norma dell'articolo 13, un calendario per la sua attuazione, nonché solide argomentazioni economiche e sociali a dimostrazione del fatto che tale serie di impegni di riforma e investimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato VII; |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera l
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(l) una quantificazione, nei limiti del possibile, degli impatti attesi delle riforme e degli investimenti di cui alla lettera k) su sostenibilità di bilancio, crescita e occupazione, se del caso, in linea con metodologie concordate; |
(l) una quantificazione, nei limiti del possibile, degli impatti attesi delle riforme e degli investimenti di cui alla lettera k) su sostenibilità di bilancio, crescita e competitività sostenibili e inclusive, occupazione di qualità nonché convergenza sociale verso l'alto, se del caso, in linea con metodologie concordate; |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera n bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(n bis) se del caso, riforme e investimenti volti a correggere i rischi in materia di convergenza sociale individuati nell'ambito del quadro di convergenza sociale. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera p
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(p) per gli Stati membri con problemi di debito pubblico limitati ma passività implicite elevate dovute all'invecchiamento demografico, la traiettoria della spesa netta nazionale e le riforme previste nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero tenere debitamente conto delle sfide in materia di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche; |
(p) per gli Stati membri con problemi di debito pubblico limitati ma passività implicite elevate, la traiettoria della spesa netta nazionale e le riforme previste nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero tenere debitamente conto delle sfide in materia di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, come pure dei rischi in materia di convergenza sociale rilevati nel monitoraggio più recente; |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera q
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(q) informazioni riguardanti le consultazioni delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione del piano. |
(q) informazioni riguardanti le effettive consultazioni delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione del piano. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato III – lettera b
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) un confronto, a partire dall'inizio del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, tra le proiezioni relative alle principali variabili economiche presentate nel piano e i dati sui risultati riguardanti tali variabili, nonché le implicazioni per la conformità rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le implicazioni sul percorso previsto del rapporto debito pubblico/PIL indicato in tale piano; |
(b) un confronto, a partire dall'inizio del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, tra le proiezioni relative alle principali variabili economiche e sociali presentate nel piano e i dati sui risultati riguardanti tali variabili, nonché le implicazioni per la conformità rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le implicazioni sul percorso previsto del rapporto debito pubblico/PIL indicato in tale piano, come pure per la conformità rispetto al conseguimento degli obiettivi nazionali collegati agli obiettivi principali del pilastro europeo dei diritti sociali; |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato III – lettera h
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, compreso il rapporto debito pubblico/PIL; |
(h) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e della società e sulle principali variabili economiche e sociali per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, compreso il rapporto debito pubblico/PIL; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato III – lettera l
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(l) un'analisi dell'evoluzione degli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici e dell'incidenza su tali squilibri dell'attuazione delle riforme e degli investimenti pertinenti indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine in conformità dell'allegato II, lettera n), se del caso; |
(l) un'analisi dell'evoluzione degli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, come pure dei rischi in materia di convergenza sociale individuati nell'ambito del quadro di convergenza sociale, e dell'incidenza su tali squilibri dell'attuazione delle riforme e degli investimenti pertinenti indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine in conformità dell'allegato II, lettere n) e o), se del caso; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Allegato III – lettera n
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) informazioni riguardanti l'evoluzione del mercato del lavoro, delle competenze e delle politiche sociali e l'attuazione di misure prese per promuovere una convergenza sociale tra gli Stati membri tesa al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e con gli orientamenti in materia di occupazione a norma dell'articolo 148 TFUE. È compreso l'impatto atteso delle misure per quanto riguarda i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di lavoro, di competenze e di riduzione della povertà entro il 2030; |
(n) informazioni riguardanti l'evoluzione del mercato del lavoro, delle competenze e delle politiche sociali e l'attuazione di misure prese per promuovere una convergenza sociale tra gli Stati membri tesa al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e con gli orientamenti in materia di occupazione a norma dell'articolo 148 TFUE e con il quadro di convergenza sociale. È compreso l'impatto atteso delle misure per quanto riguarda i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di lavoro, di competenze e di riduzione della povertà entro il 2030 e, se del caso, l'impatto atteso delle misure per correggere i rischi in materia di convergenza sociale individuati nell'ambito del quadro di convergenza sociale; |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Allegato III – lettera o bis (nuova)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(o bis) informazioni riguardanti le consultazioni delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione della relazione. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Allegato VII – paragrafo 2 –punto 2.1 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.1 La serie di impegni di riforma e di investimento è di stimolo alla crescita |
2.1 La serie di impegni di riforma e di investimento è di stimolo alla crescita sostenibile. Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento comporterà sufficienti progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali, collegati agli obiettivi principali del pilastro europeo dei diritti sociali e ai loro indicatori principali e secondari |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Allegato VII – paragrafo 2 – punto 2.2 bis (nuovo)
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2.2 bis La serie di impegni di riforma e di investimento favorisce la convergenza sociale verso l'alto |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Allegato VII – paragrafo 2 –punto 2.4 – parte introduttiva
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
2.4 La serie di impegni di riforma e di investimento, nell'insieme, dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici |
2.4 La serie di impegni di riforma e di investimento, nell'insieme, dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti di cui all'articolo 121, paragrafo 4, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Allegato VII – paragrafo 2 –punto 2.4 – trattino 1
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
– Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento pertinenti che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento affronti nell'insieme i problemi individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese ove opportuno le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, tenendo conto delle dimensioni e della portata dei problemi specifici per paese e degli impegni nel quadro dei piani per la ripresa e la resilienza, se del caso. |
– Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento pertinenti che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento affronti nell'insieme i problemi individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese ove opportuno le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici nonché le raccomandazioni formulate conformemente all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto delle dimensioni e della portata dei problemi specifici per paese e degli impegni nel quadro dei piani per la ripresa e la resilienza, se del caso. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Efficace coordinamento delle politiche economiche e sorveglianza multilaterale di bilancio e abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio |
|||
Riferimenti |
COM(2023)0240 – C9-0150/2023 – 2023/0138(COD) |
|||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 12.6.2023 |
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 12.6.2023 |
|||
Commissioni associate - annuncio in aula |
14.9.2023 |
|||
Relatore(trice) per parere Nomina |
Gabriele Bischoff 29.6.2023 |
|||
Esame in commissione |
2.10.2023 |
|
|
|
Approvazione |
25.10.2023 |
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
29 4 10 |
||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
João Albuquerque, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Jordi Cañas, David Casa, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Semedo, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský |
|||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alexandrov Yordanov, Aurore Lalucq, Eugenia Rodríguez Palop |
|||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
Sirpa Pietikäinen, Caroline Roose |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
29 |
+ |
PPE |
David Casa, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh |
Renew |
Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo |
S&D |
João Albuquerque, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Marianne Vind |
The Left |
Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen |
Verts/ALE |
Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Caroline Roose |
4 |
- |
ECR |
Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Pirkko Ruohonen-Lerner |
ID |
Dominique Bilde |
10 |
0 |
ECR |
Chiara Gemma |
ID |
Elena Lizzi |
PPE |
Alexander Alexandrov Yordanov, Jarosław Duda, Helmut Geuking, Miriam Lexmann, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský |
S&D |
Ilan De Basso |
The Left |
Özlem Demirel |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LE RELATRICI HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI
Conformemente all'articolo 8 dell'allegato I del regolamento, le relatrici Esther de Lange e Margarida Marques dichiarano di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione e fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:
Tabella 1: contributi ricevuti da Esther de Lange
Entità e/o persona |
European Trade Union Confederation |
European Environmental Bureau |
Finance Watch |
Social Platform |
Business Europe |
Sustainable Finance Lab |
European Commission |
European Central Bank |
Dutch Ministry of Finance / Permanent Representation to the EU |
German Ministry of Finance / Permanent Representation to the EU |
Spanish Ministry of Finance / Permanent Representation to the EU |
Portuguese Ministry of Finance / Permanent Representation to the EU |
Danish Ministry of Finance / Permanent Representation to the EU |
French Ministry of Finance / Permanent Representation to the EU |
European Fiscal Board |
Slovakian Ministry of Finance / Permanent Representation to the EU |
Representation of Flanders to the EU |
European Economic and Social Committee |
Belgian Ministry of Finance / Permanent Representation to the EU |
Tabella 2: contributi ricevuti da Margarida Marques
Entità e/o persona |
EU PRES SPAIN |
EU PRES BELGIUM |
European Commission |
Council of the European Union |
PERM REP ES / Finance Ministry |
PERM REP BE / Finance Ministry |
PERM REP FR / Finance Ministry |
PERM REP SK /Finance Ministry |
PERM REP PT / Finance Ministry |
PERM REP NL / Finance Ministry |
PERM REP DE / Finance Ministry |
Bruegel |
Dezernat Zukunft |
European Fiscal Board |
Conselho de Finanças Publicas (PT Independent Financial Institution) |
Foundation for European Progressive Studies |
CEPS Think Tank |
European Trade Union Confederation |
Solidar |
Finance Watch |
Climate Action Network |
German Council on Foreign Relations |
Friedrich-Ebert Foundation |
Gli elenchi che precedono sono compilati sotto l'esclusiva responsabilità delle relatrici.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Coordinamento efficace delle politiche economiche e sorveglianza multilaterale di bilancio e abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio |
|||
Riferimenti |
COM(2023)0240 – C9-0150/2023 – 2023/0138(COD) |
|||
Presentazione della proposta al PE |
27.4.2023 |
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 12.6.2023 |
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
EMPL 12.6.2023 |
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|
|
Commissioni associate Annuncio in Aula |
EMPL 14.9.2023 |
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Relatori Nomina |
Esther de Lange 30.5.2023 |
Margarida Marques 30.5.2023 |
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Esame in commissione |
7.11.2023 |
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Approvazione |
11.12.2023 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 22 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Marco Zanni |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Fabio Massimo Castaldo, Esther de Lange, Valérie Hayer, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Erik Poulsen, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
João Albuquerque, François Alfonsi, Theresa Bielowski, Sara Cerdas, Marie Dauchy, Andor Deli, Daniel Freund, Łukasz Kohut, Jeroen Lenaers, Lydie Massard, Maria Veronica Rossi, Vera Tax, Carlos Zorrinho |
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Deposito |
15.12.2023 |
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
34 |
+ |
ECR |
Bogdan Rzońca |
PPE |
Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou |
Renew |
Gilles Boyer, Giuseppe Ferrandino, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva |
S&D |
João Albuquerque, Theresa Bielowski, Sara Cerdas, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Łukasz Kohut, Margarida Marques, Pedro Marques, Csaba Molnár, Vera Tax, Carlos Zorrinho |
22 |
- |
ECR |
Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Denis Nesci, Dorien Rookmaker |
ID |
Marie Dauchy, Antonio Maria Rinaldi, Maria Veronica Rossi, Marco Zanni |
NI |
Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Nikolaou-Alavanos |
Renew |
Engin Eroglu |
S&D |
Aurore Lalucq |
The Left |
Manon Aubry, José Gusmão, Chris MacManus |
Verts/ALE |
François Alfonsi, Rasmus Andresen, Daniel Freund, Philippe Lamberts, Lydie Massard, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen |
3 |
0 |
NI |
Andor Deli |
Renew |
Erik Poulsen |
S&D |
Joachim Schuster |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
- [1] GU C 290 del 18.8.2023, pag. 17.
- [2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [3] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [*] Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate con il simbolo ▌.
- [4] Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
- [5] Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
-
[6] Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità, Amsterdam, il 17 giugno 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1).
- [7] La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, il che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.
- [8] Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8).
-
[9] Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
-
[10] Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
-
[11] Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).
- [12] Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012.
- [13] Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).
- [14] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
-
[15] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
-
[16] Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
- [17] Comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final) e decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
- [18] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("normativa europea sul clima").
- [19] Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09) (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).
- [20] Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).
- [21] Consiglio dell'Unione europea, COPS 130.
- [22] Direttiva [...] del Consiglio, del [...], [recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri] (GU ... del ..., pag. ...).
-
[23] Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).