RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio

21.2.2024 - (COM(2023)0234 – C9‑0162/2023 – 2023/0135(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice (per parere): Ramona Strugariu
Relatrice per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Caterina Chinnici, commissione per il controllo dei bilanci

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio

(COM(2023)0234 – C9‑0162/2023 – 2023/0135(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0234),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 83, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0162/2023),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visti i pareri motivati inviati dal Parlamento svedese e dalla Camera dei deputati italiana, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visto il parere della commissione per il controllo dei bilanci,

 vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0048/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

 

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Agli Stati membri dovrebbero essere forniti gli strumenti e le misure per combattere il comportamento corrotto più grave, che comporta l'abuso di potere ad alto livello o causa gravi danni alla società. Per garantire il miglioramento dei risultati ottenuti nell'affrontare i casi di corruzione ad alto livello in tutti gli Stati membri, è essenziale che le autorità nazionali dispongano di misure specifiche riguardo alla prevenzione, alla repressione, all'indagine e l'azione penale per i casi che riguardano funzionari di alto livello o la grave appropriazione indebita di fondi o risorse pubblici.

Emendamento  2

 

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) La lotta contro la corruzione è essenziale per rafforzare la qualità della democrazia e per realizzare pienamente lo Stato di diritto. Per una buona strategia anticorruzione si ritiene fondamentale agire a monte del fenomeno, per evitare l'esistenza di contesti che generano pratiche corrotte.

Emendamento  3

 

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È opportuno aggiornare e rafforzare l'attuale quadro giuridico per favorire una lotta efficace contro la corruzione in tutta l'Unione. La presente direttiva è volta a criminalizzare la corruzione qualora sia commessa intenzionalmente. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze oggettive e materiali. Poiché la presente direttiva detta norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di corruzione.

(3) È opportuno aggiornare e rafforzare l'attuale quadro giuridico per favorire una lotta efficace contro la corruzione in tutta l'Unione. La presente direttiva è volta a criminalizzare la corruzione qualora sia commessa intenzionalmente. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze oggettive e materiali. Poiché la presente direttiva detta norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di corruzione. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata per motivare la riduzione del livello di tutela già concesso dalle norme di diritto penale esistenti per i reati di corruzione.

Emendamento  4

 

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La corruzione è un fenomeno transnazionale che investe tutte le società e le economie. Le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione dovrebbero tener conto di questa dimensione internazionale. L'azione dell'Unione dovrebbe pertanto informarsi ai lavori del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).

(4) La corruzione è un fenomeno transnazionale che investe tutte le società e le economie. Le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione dovrebbero tener conto di questa dimensione internazionale. Le diverse manifestazioni della corruzione richiedono un approccio coordinato e armonizzato tra gli Stati membri onde affrontarne efficacemente le cause profonde e le conseguenze. L'azione dell'Unione dovrebbe pertanto informarsi ai lavori del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).

Emendamento  5

 

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per sradicare la corruzione sono necessari meccanismi sia preventivi che repressivi. Si incoraggiano gli Stati membri a prendere una panoplia di misure preventive, legislative e cooperative nel quadro della lotta contro la corruzione. Se la corruzione è innanzitutto un reato e il diritto nazionale e internazionale ne definiscono gli atti specifici, di fatto la mancanza di integrità, i conflitti di interessi non dichiarati e gravi lesioni di norme etiche possono diventare, se non contrastati, attività corrotte. La prevenzione della corruzione rende meno necessaria la repressione dei reati e comporta più ampi benefici in quanto promuove la fiducia dei cittadini e disciplina la condotta dei funzionari pubblici. Gli approcci efficaci anticorruzione si basano spesso su misure volte a migliorare la trasparenza, l'etica e l'integrità, e sulla regolamentazione di settori quali il conflitto di interessi, il lobbismo e il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli. Per una più vasta azione anticorruzione è importante che le istituzioni pubbliche applichino gli standard più elevati di integrità, trasparenza e indipendenza.

(5) Per sradicare la corruzione sono necessari meccanismi sia preventivi che repressivi. Si incoraggiano gli Stati membri a prendere una panoplia di misure preventive, legislative e cooperative nel quadro della lotta contro la corruzione. Se la corruzione è innanzitutto un reato e il diritto nazionale e internazionale ne definiscono gli atti specifici, di fatto la mancanza di integrità, i conflitti di interessi non dichiarati e gravi lesioni di norme etiche possono diventare, se non contrastati, attività corrotte. La prevenzione della corruzione rende meno necessaria la repressione dei reati e comporta più ampi benefici in quanto promuove la fiducia dei cittadini e disciplina la condotta dei funzionari pubblici. Gli approcci efficaci anticorruzione in tutti gli Stati membri dovrebbero basarsi su misure volte a migliorare la trasparenza, l'etica e l'integrità, e sulla regolamentazione di settori considerati catalizzatori della corruzione, quali il conflitto di interessi, il lobbismo, il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli, gli appalti pubblici e il finanziamento dei partiti politici. Per una più vasta azione anticorruzione è importante che le istituzioni pubbliche applichino gli standard più elevati di integrità, trasparenza e indipendenza. Per poter essere efficienti, trasparenti ed efficaci nonché privi di corruzione gli Stati membri devono poter contare su un servizio pubblico con personale dotato del massimo livello di competenze e integrità. Tale dotazione di personale presso il servizio pubblico può essere ottenuta migliorando la trasparenza, l'efficienza e l'uso di criteri oggettivi nell'assunzione e nella promozione dei funzionari pubblici.

Emendamento  6

 

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Gli appalti pubblici, in quanto interfaccia essenziale tra i settori pubblico e privato, sono particolarmente esposti alla corruzione, visti i considerevoli interessi finanziari in gioco e la complessità delle procedure di appalto. Dato che tali vulnerabilità possono portare a inefficienze, all'errata allocazione delle risorse pubbliche e alla perdita della fiducia pubblica nelle istituzioni pubbliche, occorrono misure incisive per rafforzare la trasparenza, la vigilanza e la responsabilità nelle procedure degli appalti pubblici. Ciò comprende la definizione di orientamenti chiari, la promozione di soluzioni digitali per la tracciabilità, la presenza di meccanismi di audit rigorosi e la messa a disposizione di piattaforme per la protezione degli informatori e per l'esame pubblico. Al fine di combattere efficacemente la corruzione è importante che gli Stati membri rafforzino la trasparenza delle procedure di appalto pubblico consentendo la partecipazione dei portatori di interessi, un migliore accesso alle informazioni, anche attraverso il ricorso agli appalti elettronici, nonché la supervisione e il controllo di tali procedure di appalto.

Emendamento  7

 

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare una legislazione e procedure adeguate che disciplinino il finanziamento delle campagne politiche e dei partiti politici, quali la fissazione di parametri relativi ai limiti, alle finalità e ai periodi di spesa per le campagne elettorali, i limiti ai contributi e alle sovvenzioni statali, l'identificazione dei donatori e la pubblicazione annuale dei conti e delle spese da parte delle organizzazioni dei partiti politici.

Emendamento  8

 

Proposta di direttiva

Considerando 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) I fenomeni di corruzione colpiscono al cuore la democrazia, ferendola nei suoi principi fondamentali, in particolare quelli di uguaglianza, trasparenza, integrità, imparzialità, legalità ed equa redistribuzione della ricchezza. Essi hanno effetti economici profondamente dannosi, come l'aumento della spesa pubblica in seguito a interventi privi di un reale interesse, che vanno a vantaggio di privati, dissuadono gli investitori e provocano distorsioni delle norme in materia di concorrenza.

Emendamento  9

 

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Gli Stati membri dovrebbero disporre di unità o organismi specializzati nella repressione e nella prevenzione della corruzione. Essi possono decidere di affidare allo stesso organismo una combinazione delle due funzioni. Per operare efficacemente detti organismi dovrebbero soddisfare una serie di condizioni, tra cui l'indipendenza e il possesso delle risorse e dei poteri necessari per esercitare correttamente i loro compiti.

(6) Gli Stati membri dovrebbero disporre di unità o organismi specializzati nella repressione, nell'indagine e nella prevenzione della corruzione. La gestione delle unità o degli organismi specializzati dovrebbe essere assegnata attraverso una procedura aperta e trasparente, nel pieno rispetto del principio di vigilanza legislativa, con il coinvolgimento di vari rami del governo, al fine di assicurare la fiducia pubblica nei confronti degli organismi nazionali anticorruzione ed evitare potenziali conflitti di interessi. L'assegnazione a tali unità o organismi specializzati di un mandato chiaro sancito dalla legge è fondamentale non solo per garantire la loro permanenza, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo ai poteri e alle responsabilità dell'unità, dell'organismo o dell'agenzia in questione. Essi possono decidere di affidare allo stesso organismo una combinazione delle due funzioni. Per operare efficacemente detti organismi dovrebbero soddisfare una serie di condizioni, tra cui l'indipendenza e il possesso delle risorse e dei poteri necessari per esercitare correttamente i loro compiti. È opportuno, inoltre, che tutti gli Stati membri creino servizi integrati incaricati specificamente di svolgere compiti relativi all'indagine e all'azione penale riguardo ai reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero dotare tali servizi integrati di indagine e azione penale anticorruzione di personale specializzato, mezzi tecnici adeguati e risorse finanziarie, per garantirne la piena autonomia e un alto livello di professionalità.

Emendamento  10

 

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) La sensibilizzazione dei cittadini riguardo alla portata, alle caratteristiche e agli effetti della corruzione richiede l'ideazione di campagne che, in un linguaggio accessibile, avvertano in merito ai comportamenti scorretti quotidiani associati ai fenomeni di corruzione, aiutando in tal modo a individuare meglio tali fenomeni e promuovendone, nel contempo, il rigetto. Questo approccio è essenziale anche per formare cittadini più esigenti e attenti e meno tolleranti nei confronti del comportamento corrotto.

Emendamento  11

 

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per evitare che i reati di corruzione nel settore pubblico rimangano impuniti, occorre definire chiaramente l'ambito di applicazione. In primo luogo la nozione di funzionario pubblico dovrebbe comprendere anche coloro che lavorano presso organizzazioni internazionali, tra cui le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea e gli organi giurisdizionali internazionali. Dovrebbero essere inclusi, tra l'altro, coloro che agiscono in qualità di membri di organi collegiali incaricati di decidere della colpevolezza di un imputato in un processo e coloro che, in virtù di una convenzione arbitrale, devono emettere una decisione giuridicamente vincolante sulle controversie sottoposte dalle parti di detta convenzione. In secondo luogo, attualmente molte entità o persone esercitano funzioni pubbliche senza ricoprire un incarico formale. Pertanto la nozione di funzionario pubblico è definita in modo da ricomprendere tutti i funzionari, siano essi nominati, eletti o assunti su base contrattuale, titolari di una funzione amministrativa o giudiziaria formale, nonché tutti i prestatori di servizi investiti di pubblici poteri o soggetti al controllo o alla vigilanza di autorità pubbliche in relazione alla prestazione di tali servizi, anche se non ricoprono cariche formali. Ai fini della presente direttiva, la definizione dovrebbe ricomprendere le persone in servizio presso imprese statali e controllate dallo Stato, fondazioni per la gestione di beni e società private che svolgono funzioni di servizio pubblico e le persone giuridiche da esse istituite o partecipate. Chiunque eserciti una funzione legislativa dovrebbe essere equiparato a un funzionario pubblico ai sensi della presente direttiva.

(9) Per evitare che i reati di corruzione nel settore pubblico rimangano impuniti, occorre definire chiaramente l'ambito di applicazione. In primo luogo la nozione di funzionario pubblico dovrebbe comprendere anche coloro che lavorano presso organizzazioni internazionali, tra cui le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea e gli organi giurisdizionali internazionali. Dovrebbero essere inclusi, tra l'altro, coloro che agiscono in qualità di membri di organi collegiali incaricati di decidere della colpevolezza di un imputato in un processo e coloro che, in virtù di una convenzione arbitrale, devono emettere una decisione giuridicamente vincolante sulle controversie sottoposte dalle parti di detta convenzione. In secondo luogo, attualmente molte entità o persone esercitano funzioni pubbliche senza ricoprire un incarico formale. Pertanto la nozione di funzionario pubblico è definita in modo da ricomprendere tutti i funzionari, siano essi nominati, eletti o assunti su base contrattuale, titolari di una funzione amministrativa o giudiziaria formale, nonché tutti i prestatori di servizi investiti di pubblici poteri o soggetti al controllo o alla vigilanza di autorità pubbliche in relazione alla prestazione di tali servizi, anche se non ricoprono cariche formali. La presente direttiva dovrebbe applicarsi anche a tutti i funzionari pubblici che esercitano le loro funzioni in relazione all'esecuzione del bilancio dell'UE. Ai fini della presente direttiva, la definizione dovrebbe ricomprendere le persone in servizio presso imprese statali e controllate dallo Stato, fondazioni per la gestione di beni e società private che svolgono funzioni di servizio pubblico e le persone giuridiche da esse istituite o partecipate. Chiunque eserciti una funzione legislativa dovrebbe essere equiparato a un funzionario pubblico ai sensi della presente direttiva.

Emendamento  12

 

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Riguardo alla prevenzione della corruzione e al contrasto di tale fenomeno, la creazione di organismi, unità o agenzie specializzati con un mandato sancito da una base giuridica chiara è fondamentale per garantire la loro permanenza, ma anche per assegnare loro un mandato specifico e per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a quali sono i poteri e le responsabilità dell'organismo, dell'unità o dell'agenzia. L'efficacia di organismi, unità o agenzie specializzati nella prevenzione della corruzione dipende, in particolare, dalla loro capacità di gestire le dichiarazioni della situazione patrimoniale dei funzionari pubblici e di monitorare la conformità alle norme sulla trasparenza che si applicano ai funzionari pubblici e agli enti pubblici nonché alle disposizioni normative e alle regole sui conflitti di interessi nel settore pubblico e privato e sul finanziamento dei partiti politici. Per quanto concerne l'indagine e l'azione penale per i reati di corruzione, occorre creare servizi integrati in tutti gli Stati membri dell'UE, oltre a dotarli di personale specializzato e di capacità tecniche e risorse finanziarie adeguate, affinché ne siano garantite la piena autonomia e la professionalità. Le vittime della corruzione affrontano gravi difficoltà quando cercano di stabilire e comprendere i loro diritti e i possibili mezzi di ricorso. È pertanto essenziale istituire anche un coordinatore indipendente per i diritti delle vittime di corruzione a livello nazionale, per garantire che i diritti delle persone colpite dai reati oggetto della presente direttiva siano fatti valere e che tali persone siano risarcite per le loro perdite.

Emendamento  13

 

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) I servizi dello Stato devono valutare i rischi di corruzione associati al loro tipo di attività, alla natura dei servizi che prestano e al contesto in cui tali servizi sono erogati. A tale scopo, i servizi dello Stato dovranno elaborare piani di prevenzione o gestione del rischio, in cui si individuino i servizi o gli atti maggiormente soggetti a corruzione, sfruttamento o distrazione di fondi nonché a favoritismo personale o nei confronti di terzi, e le misure per ridurre i rischi insieme alle modalità per reagire alle pratiche illecite. Tali misure sono specificatamente incentrate sui settori ad alto rischio quali il settore finanziario, sanitario, digitale e farmaceutico, nonché il settore dell'edilizia e il settore degli appalti pubblici.

Emendamento  14

 

Proposta di direttiva

Considerando 9 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) All'elaborazione di programmi di prevenzione o gestione del rischio è associata la stesura di codici etici o di condotta che descrivano in modo sintetico, obiettivo e chiaro i comportamenti che ci si aspetta che tutti i lavoratori adottino. Tali strumenti devono essere semplici, facilmente comprensibili da parte dei destinatari finali e adattati alle specificità della rispettiva attività. Per conseguire tali risultati, si raccomanda di coinvolgere tutti i portatori di interessi nel processo di elaborazione di programmi di prevenzione o gestione del rischio.

Emendamento  15

 

Proposta di direttiva

Considerando 9 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quinquies) Una pubblica amministrazione composta da agenti con elevati principi etici è una condizione essenziale per la riduzione dei rischi di corruzione. Indipendentemente dal tipo di esame di ammissione al servizio pubblico, la formazione successiva, in tutti i settori dell'amministrazione, dovrebbe includere contenuti con un'attenzione particolare nei confronti dell'integrità e della prevenzione della corruzione.

Emendamento  16

 

Proposta di direttiva

Considerando 9 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 sexies) Al fine di prevenire la corruzione, gli Stati membri dovrebbero prendere misure affinché sia impartita un'istruzione per l'integrità pubblica nel sistema scolastico e in classe. Gli Stati membri dovrebbero offrire agli educatori l'opportunità di ricevere una formazione specializzata riguardo alle metodologie e alle strategie di istruzione anticorruzione al fine di garantire un'efficace attuazione di tali programmi. Gli Stati membri dovrebbero altresì adottare le misure necessarie per prevenire il favoritismo, il nepotismo e il clientelismo nelle assunzioni pubbliche e nelle procedure amministrative, nonché per garantire che tutti i processi di gestione delle risorse umane nel settore pubblico mirino a sviluppare un approccio sistematico basato su: l'individuazione dei possibili rischi; l'istituzione di solidi meccanismi di prevenzione; la garanzia del rispetto della politica, della segnalazione e della sanzione dei comportamenti scorretti.

Emendamento  17

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'intralcio alla giustizia è un reato che favorisce la corruzione. È pertanto necessario definire il reato di intralcio alla giustizia, che comporta l'uso di violenza, minacce o intimidazioni, o l'istigazione a deporre il falso. Nella definizione dovrebbero rientrare anche le azioni volte a interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori o nell'esercizio di funzioni ufficiali da parte di funzionari delle autorità giudiziarie o di contrasto. In linea con l'UNCAC, la presente direttiva si applica soltanto all'intralcio alla giustizia nei procedimenti relativi a un reato di corruzione.

(14) L'intralcio alla giustizia è un reato che favorisce la corruzione. È pertanto necessario definire il reato di intralcio alla giustizia, che comporta l'uso di violenza, minacce o intimidazioni, o l'istigazione a deporre il falso. Nella definizione dovrebbero rientrare anche le azioni volte a interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori o nell'esercizio di funzioni ufficiali da parte di funzionari delle autorità giudiziarie o di contrasto, come pure la distruzione, la modifica, l'occultamento o la falsificazione di prove. In linea con l'UNCAC, la presente direttiva si applica soltanto all'intralcio alla giustizia nei procedimenti relativi a un reato di corruzione.

Emendamento  18

 

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) I finanziamenti politici illeciti rendono le democrazie vulnerabili all'influenza malevola e indebita sulla politica. Gli abusi delle risorse statali che attribuiscono vantaggi indebiti a politici e partiti possono essere una forza corruttiva importante nel processo elettorale in quanto possono introdurre o esacerbare le asimmetrie di potere, fornire un vantaggio elettorale sleale ai politici in carica, compromettere l'integrità di un'elezione e ridurre la fiducia pubblica nella legittimità del processo e dei suoi esiti. Il settore privato, inoltre, può servirsi della sua influenza e delle sue risorse per esercitare pressioni sulle autorità pubbliche affinché adottino o attuino politiche e leggi in suo favore. D'altro canto, l'integrità del settore privato potrebbe essere compromessa dai finanziamenti politici illeciti qualora i politici esercitassero pressioni sulle società per ottenere donazioni in cambio della prosecuzione delle loro attività con lo Stato, il che può portare a ingerenze sulla politica. È pertanto necessario definire un reato per i finanziamenti politici illeciti.

Emendamento  19

 

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La corruzione alimenta la motivazione a cercare di ottenere indebiti vantaggi economici e di altro tipo. Per ridurre gli incentivi che spingono individui e organizzazioni criminali a commettere nuovi reati e per dissuadere gli individui dall'acconsentire a diventare falsi proprietari, è opportuno criminalizzare l'arricchimento mediante corruzione. Questo renderebbe a sua volta più difficile occultare beni acquisiti illecitamente e ridurrebbe la diffusione della corruzione e i danni arrecati alla società. La trasparenza aiuta le autorità competenti a individuare eventuali arricchimenti senza causa. Ad esempio, nelle giurisdizioni in cui i funzionari pubblici sono tenuti a dichiarare il proprio patrimonio a intervalli regolari, in particolare al momento dell'assunzione e della cessazione delle funzioni, le autorità possono valutare se i beni dichiarati corrispondano ai redditi dichiarati.

(15) La corruzione alimenta la motivazione a cercare di ottenere indebiti vantaggi economici e di altro tipo. Per ridurre gli incentivi che spingono individui e organizzazioni criminali a commettere nuovi reati e per dissuadere gli individui dall'acconsentire a diventare falsi proprietari, è opportuno criminalizzare l'arricchimento mediante corruzione. Questo renderebbe a sua volta più difficile occultare beni acquisiti illecitamente e ridurrebbe la diffusione della corruzione e i danni arrecati alla società. La trasparenza aiuta le autorità competenti a individuare eventuali arricchimenti senza causa. I funzionari pubblici dovrebbero pertanto essere tenuti a dichiarare il proprio patrimonio e i propri interessi a intervalli regolari, in particolare al momento dell'assunzione e della cessazione delle funzioni, affinché le autorità competenti o le entità indipendenti possano valutare se i beni dichiarati corrispondano ai redditi dichiarati, nonché individuare potenziali conflitti di interessi e situazioni di "porte girevoli". Al fine di prevenire e contrastare la corruzione e di promuovere la trasparenza e la responsabilità nel settore pubblico e in quello privato, l'Unione dovrebbe prendere le misure necessarie per monitorare e prevenire situazioni di arricchimento senza causa e patrimonio ingiustificato, istituendo un registro completo dei titolari effettivi relativo a un insieme completo di beni finanziari e non finanziari La presente direttiva spiana la strada per ulteriori misure volte a prevenire e contrastare la corruzione a livello dell'Unione, anche con la creazione di un registro dei beni dell'UE, che si baserebbe sulla rete di registri degli Stati membri, consentendo una migliore prevenzione e individuazione dei reati di corruzione, nonché un opportuno svolgimento delle indagini.

Emendamento  20

 

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per definire come reato penalmente perseguibile l'occultamento intenzionale o la conservazione prolungata di beni da parte di una persona consapevole del fatto che tali beni sono il risultato dei reati di cui alla presente direttiva, anche se tale persona non è stata coinvolta nella commissione di tali reati.

Emendamento  21

 

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare misure che chiamino i funzionari pubblici a rispondere di qualsiasi violazione colposa delle loro funzioni ufficiali che causi danni o leda i diritti o gli interessi legittimi di persone o entità. Tali violazioni, che comportano l'inadempimento o l'esecuzione difettosa delle funzioni, dovrebbero essere punibili come reati.

Emendamento  22

 

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Il reato di arricchimento si basa sulle norme che disciplinano il reato di riciclaggio di cui alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio44. Riguarda i casi in cui la magistratura ritiene che il reato o i reati di corruzione non possano essere provati. Come nel caso del reato presupposto del riciclaggio, l'onere della prova è di natura diversa. Di conseguenza, nei procedimenti penali relativi al reato di arricchimento, all'atto di valutare se i beni derivano da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale in un reato di corruzione e se la persona ne era consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'imputato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. Non dovrebbe essere necessario determinare la conoscenza di tutti gli elementi fattuali o di tutte le circostanze relative al coinvolgimento criminale, compresa l'identità dell'autore. Le autorità competenti possono recuperare i beni acquisiti illecitamente da una persona condannata per un reato quale definito nella presente direttiva, sulla base della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea45.

(16) Il reato di arricchimento si basa sulle norme che disciplinano il reato di riciclaggio di cui alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio44. Riguarda i casi in cui la magistratura ritiene che il reato o i reati di corruzione non possano essere provati. Come nel caso del reato presupposto del riciclaggio, l'onere della prova è di natura diversa. Di conseguenza, nei procedimenti penali relativi al reato di arricchimento, all'atto di valutare se i beni derivano da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale in un reato di corruzione e se la persona ne era consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'imputato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. Non dovrebbe essere necessario accertare che il funzionario o la persona in questione fossero coinvolti nella commissione del reato né determinare la conoscenza di tutti gli elementi fattuali o di tutte le circostanze relative al coinvolgimento criminale, compresa l'identità dell'autore. Le autorità competenti possono recuperare i beni acquisiti illecitamente da una persona condannata per un reato quale definito nella presente direttiva, sulla base della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea45.

__________________

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44 Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

44 Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

45 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

45 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

Emendamento  23

 

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Le persone giuridiche non dovrebbero potersi sottrarre alle responsabilità ricorrendo a intermediari, comprese persone giuridiche collegate, per offrire, promettere o versare tangenti a un funzionario pubblico per loro conto. Inoltre, le sanzioni pecuniarie da irrogare alle persone giuridiche dovrebbero essere calcolate tenendo conto del fatturato mondiale di tutti i soggetti giuridici collegati all'autore del reato, comprese le società madri, le filiazioni, i trust collegati o soggetti giuridici analoghi o comparabili.

(20) Le persone giuridiche non dovrebbero essere responsabili solo per le azioni di una persona che ricopre una posizione dirigenziale nella loro organizzazione né dovrebbero potersi sottrarre alle responsabilità ricorrendo a intermediari, comprese persone giuridiche collegate, per offrire, promettere o versare tangenti a un funzionario pubblico per loro conto. Inoltre, le sanzioni pecuniarie da irrogare alle persone giuridiche dovrebbero essere proporzionate e commisurate alla gravità del reato e calcolate tenendo conto dell'utile o della perdita lordi riconducibili al reato oppure del fatturato mondiale di tutti i soggetti giuridici collegati all'autore del reato, comprese le società madri, le filiazioni, i trust collegati o soggetti giuridici analoghi o comparabili. I reati connessi alla corruzione sono spesso trattati ricorrendo a procedure di risoluzione extragiudiziali, che spesso sono considerate un modo pragmatico ed efficiente per risolvere casi che altrimenti richiederebbero tempi e risorse enormi per le indagini e l'azione penale prima di giungere in tribunale. Le risoluzioni extragiudiziali, tuttavia, pongono anch'esse delle sfide istituzionali e procedurali e sollevano interrogativi in materia di trasparenza, livello di deterrenza e risarcimento delle vittime. Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero anche adottare le misure necessarie a istituire procedure di risoluzione extragiudiziali eque, efficaci e trasparenti che le autorità competenti possano avviare nei confronti di una persona giuridica in presenza di uno dei reati compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  24

 

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Nella lotta contro la corruzione, occorre rivolgere un'attenzione urgente alla lotta contro l'uso improprio di azioni al portatore e trust, che sono essenziali nell'ambito delle attività finanziarie clandestine. Gli Stati membri permettono ancora l'utilizzo di azioni al portatore, consentendo la ricezione, la detenzione e il trasferimento clandestino di fondi illeciti. Questi meccanismi creano un livello di opacità ancora maggiore rispetto ai paradisi fiscali, il che li rende una seria preoccupazione nella lotta contro la corruzione. Inoltre i trust vengono utilizzati impropriamente anche per la loro capacità di consentire transazioni finanziarie oscure e di nascondere i veri beneficiari. L'uso improprio dei fondi rende ancora più difficile il monitoraggio e la lotta efficace contro la corruzione. Gli Stati membri devono pertanto attuare rapidamente misure solide. Tali misure dovrebbero comprendere un divieto inequivocabile delle azioni al portatore e una strategia globale per garantire la trasparenza della proprietà nell'uso dei trust.

Emendamento  25

 

Proposta di direttiva

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per aumentare la fiducia nei pubblici ministeri riducendo nel contempo la percezione della corruzione negli Stati membri, il potere discrezionale previsto dal diritto nazionale di non perseguire le persone per i reati di cui alla presente direttiva per motivi di opportunità dovrebbe essere esercitato in base a norme e criteri chiari e garanzie, con un'adeguata consultazione interna, allo scopo di dissuadere dal commettere reati di corruzione e di rendere più efficace il procedimento giudiziario.

(25) Per aumentare la fiducia nei pubblici ministeri riducendo nel contempo la percezione della corruzione negli Stati membri, il potere discrezionale previsto dal diritto nazionale di non perseguire le persone per i reati di cui alla presente direttiva per motivi di opportunità dovrebbe essere esercitato in base a norme e criteri chiari e garanzie, con un'adeguata consultazione interna, e a decisioni soggette al riesame da parte del pubblico interessato, nel rispetto dei requisiti di proporzionalità previsti dal diritto nazionale. Tali norme e criteri e garanzie possono contribuire a dissuadere dal commettere reati di corruzione e a garantire l'efficacia del procedimento giudiziario.

Emendamento  26

 

Proposta di direttiva

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) I reati di corruzione sono una categoria di reato difficile da individuare e indagare, in quanto sono commessi per lo più nell'ambito di un'associazione a delinquere tra due o più parti consenzienti e non comportano l'esistenza di una vittima immediata ed evidente che possa sporgere denuncia. Di conseguenza una parte significativa dei reati di corruzione resta sommersa e i criminali sono in grado di beneficiare dei proventi. Quanto più lungo è il tempo necessario per accertare un reato di corruzione, tanto più è difficile scoprire le prove. Occorre pertanto garantire che le autorità di contrasto e i pubblici ministeri dispongano di strumenti investigativi adeguati per raccogliere le prove dei reati di corruzione che spesso interessano più di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire una formazione sufficiente, in stretto coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), anche sull'uso di strumenti investigativi per portare a termine i procedimenti e l'individuazione e la quantificazione dei proventi della corruzione nel contesto del congelamento e della confisca. La presente direttiva facilita altresì la raccolta di informazioni e prove prevedendo circostanze attenuanti per gli autori di reati che collaborano con le autorità.

(28) I reati di corruzione sono una categoria di reato difficile da individuare e indagare, in quanto sono commessi per lo più nell'ambito di un'associazione a delinquere tra due o più parti consenzienti e non comportano l'esistenza di una vittima immediata ed evidente che possa sporgere denuncia. Di conseguenza una parte significativa dei reati di corruzione resta sommersa e i criminali sono in grado di beneficiare dei proventi. Quanto più lungo è il tempo necessario per accertare un reato di corruzione, tanto più è difficile scoprire le prove. Occorre pertanto garantire che le autorità di contrasto e i pubblici ministeri dispongano di strumenti investigativi adeguati per raccogliere le prove dei reati di corruzione che spesso interessano più di uno Stato membro. Tali strumenti dovrebbero includere almeno quelli elencati nella direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, quali le operazioni di infiltrazione, gli atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato, l'intercettazione di telecomunicazioni, le informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie nonché a conti bancari e altri conti finanziari. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire una formazione sufficiente, in stretto coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), anche sull'uso di strumenti investigativi per portare a termine i procedimenti e l'individuazione e la quantificazione dei proventi della corruzione nel contesto del congelamento e della confisca. La presente direttiva facilita altresì la raccolta di informazioni e prove prevedendo circostanze attenuanti per gli autori di reati che collaborano con le autorità.

 

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1 bis Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

Emendamento  27

 

Proposta di direttiva

Considerando 28 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) La corruzione non è un reato senza vittime e i diritti delle vittime della corruzione dovrebbero essere tutelati allo stesso livello di quelli delle vittime di altri reati, compreso il diritto all'informazione, al sostegno e alla protezione. Le vittime di corruzione dovrebbero essere rappresentate nei procedimenti giudiziari, consultate nelle indagini in materia di corruzione e adeguatamente risarcite. In questo modo si garantirà il riconoscimento delle conseguenze e dei danni della corruzione per le società e la tutela dei diritti delle persone che hanno sofferto a causa della corruzione.

Emendamento  28

 

Proposta di direttiva

Considerando 29 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) Il pubblico interessato, comprese le comunità colpite, dovrebbe avere il diritto di ottenere un risarcimento per i danni causati dai reati. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato godano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti contemplati dalla presente direttiva, ad esempio in qualità di parte civile. Il pubblico interessato dovrebbe essere legittimato a partecipare ai procedimenti compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva laddove in seguito a un reato di corruzione abbia un interesse sufficiente e abbia il diritto di far valere la violazione di un diritto, conformemente al diritto nazionale. Ai fini della partecipazione ai procedimenti compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva, il pubblico interessato, comprese le entità che intendono rappresentare i diritti delle vittime di corruzione, dovrebbe soddisfare norme minime. In primo luogo, non dovrebbe perseguire scopo di lucro. In secondo luogo, dovrebbe esservi un rapporto diretto tra gli obiettivi principali dell'entità che rappresenta il pubblico interessato e l'azione promossa dinanzi al giudice competente o all'organo amministrativo competente. Terzo, l'entità dovrebbe essere stata istituita da almeno cinque anni prima della data della sua domanda al giudice pertinente o all'organo amministrativo competente. Le entità che rappresentano il pubblico interessato dovrebbero anche mettere a disposizione del pubblico in un linguaggio semplice e intellegibile, con qualsiasi mezzo adeguato, in particolare sul proprio sito web, le informazioni che dimostrino la loro conformità ai criteri prescritti per la partecipazione ai procedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e informazioni relative alla fonti di finanziamento, alla struttura organizzativa, allo scopo statutario e alle attività.

Emendamento  29

 

Proposta di direttiva

Considerando 29 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 ter) La preparazione e l'adozione di strategie coordinate per la prevenzione della corruzione e la promozione dell'integrità pubblica sono emerse come standard comune per favorire un approccio coordinato e costante riguardo alle sfide poste dalla corruzione. La presente direttiva richiede che tutti gli Stati membri adottino, pubblichino e riesaminino periodicamente strategie nazionali per la prevenzione e la lotta alla corruzione, per tenere debitamente in considerazione le esigenze, le specificità e le sfide degli Stati membri. Le strategie dovrebbero essere sviluppate in cooperazione con tutti i livelli di governo interessati, compresi gli enti e le istituzioni locali che traducono le strategie nazionali nel contesto specifico, e in consultazione con la società civile, esperti indipendenti, ricercatori e altri portatori di interessi.

Emendamento  30

 

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Le organizzazioni indipendenti della società civile sono essenziali per il buon funzionamento delle nostre democrazie e svolgono un ruolo di primo piano nella difesa dei valori comuni su cui si fonda l'UE. Esercitano una funzione di vigilanza essenziale, richiamando l'attenzione sulle minacce allo Stato di diritto, contribuendo a far sì che i responsabili rispondano delle loro azioni e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione della società civile alle attività anticorruzione.

(30) Le organizzazioni indipendenti della società civile sono essenziali per il buon funzionamento delle nostre democrazie e svolgono un ruolo di primo piano nella difesa dei valori comuni su cui si fonda l'UE. Esercitano una funzione di vigilanza essenziale, richiamando l'attenzione sulle minacce allo Stato di diritto, contribuendo a far sì che i responsabili rispondano delle loro azioni e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione della società civile alle attività anticorruzione. Il coinvolgimento coerente della società civile nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione, nonché nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito all'esistenza, alle cause e alla gravità della corruzione e alle minacce che essa comporta, dovrebbe essere un elemento essenziale dell'approccio dell'Unione.

Emendamento  31

 

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Il pluralismo dei media e la libertà dei media sono elementi essenziali dello Stato di diritto, della responsabilità democratica, dell'uguaglianza e della lotta contro la corruzione. Media indipendenti e pluralistici, in particolare il giornalismo d'inchiesta, svolgono un ruolo importante nell'esame degli affari pubblici, individuando possibili casi di corruzione e violazioni dell'integrità, svolgendo attività di sensibilizzazione e promuovendo l'integrità. Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire un ambiente favorevole al lavoro dei giornalisti, di proteggerne la sicurezza e di promuovere in maniera proattiva la libertà e il pluralismo dei media. La raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti49 e la proposta di direttiva50 e la raccomandazione della Commissione51 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") contengono importanti garanzie e norme affinché i giornalisti, i difensori dei diritti umani e altri soggetti possano svolgere il loro ruolo senza ostacoli.

(31) Il pluralismo dei media e la libertà dei media sono elementi essenziali dello Stato di diritto, della responsabilità democratica, dell'uguaglianza e della lotta contro la corruzione. Media indipendenti e pluralistici, in particolare il giornalismo d'inchiesta, svolgono un ruolo importante nell'esame degli affari pubblici, individuando possibili casi di corruzione e violazioni dell'integrità, svolgendo attività di sensibilizzazione e promuovendo l'integrità. Gli Stati membri dovrebbero essere trasparenti in materia di finanziamenti dei media attraverso la comunicazione istituzionale, impedendo alle amministrazioni di poter favorire i media di propria scelta. Gli Stati membri, inoltre, hanno l'obbligo di garantire un ambiente favorevole al lavoro dei giornalisti, di proteggerne la sicurezza e di promuovere in maniera proattiva la libertà e il pluralismo dei media. La raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti49 e la proposta di regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media)49 bis e la proposta di direttiva50 e la raccomandazione della Commissione51 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") contengono importanti garanzie e norme affinché i giornalisti, i difensori dei diritti umani e altri soggetti possano svolgere il loro ruolo senza ostacoli.

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49 Raccomandazione della Commissione, del 16.9.2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea, C(2021) 6650 final.

49 Raccomandazione della Commissione, del 16.9.2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea, C(2021) 6650 final.

 

49 bis Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE, COM/2022/457 final.

50 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), COM(2022) 177 final.

50 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), COM(2022) 177 final.

51 Raccomandazione della Commissione, del 24.4.2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), C(2022) 2428 final.

51 Raccomandazione della Commissione, del 24.4.2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), C(2022) 2428 final.

Emendamento  32

 

Proposta di direttiva

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per combattere efficacemente la corruzione è indispensabile uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano scambiate in modo efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. La presente direttiva, che intende stabilire definizioni comuni dei reati di corruzione, dovrebbe fungere da parametro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi delle direttive (UE) XX/202352, (UE) 2019/115353 e (UE) 2016/68154 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (UE) 2018/124055, (UE) 2018/186256 e (UE) 603/201357 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio58.

(33) Per combattere efficacemente la corruzione è indispensabile uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano scambiate in modo efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. La presente direttiva, che intende stabilire definizioni comuni dei reati di corruzione, dovrebbe fungere da parametro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi delle direttive (UE) XX/202352, (UE) 2019/115353 e (UE) 2016/68154 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (UE) 2018/124055, (UE) 2018/186256 e (UE) 603/201357 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio58. Al fine di garantire la sicurezza delle informazioni condivise tra gli organi, le unità e le agenzie investigativi anticorruzione, l'uso dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio58 bis, dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli organi, le unità e le agenzie investigativi anticorruzione a norma della presente direttiva.

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52 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, COM(2021) 782 final.

52 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, COM(2021) 782 final.

53 Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

53 Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

54 Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132), allegato II, punto 6.

54 Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132), allegato II, punto 6.

55 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1), allegato, punto 7.

55 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1), allegato, punto 7.

56 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56). La decisione del Consiglio sul SIS II rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimitata la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo, ad esempio all'articolo 8.

56 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56). La decisione del Consiglio sul SIS II rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimitata la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo, ad esempio all'articolo 8.

57 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

57 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

58 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129). La decisione del Consiglio sull'uso del VIS per l'attività di contrasto rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimita la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo nel considerando 6.

58 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129). La decisione del Consiglio sull'uso del VIS per l'attività di contrasto rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimita la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo nel considerando 6.

 

58 bis Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento  33

 

Proposta di direttiva

Considerando 33 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento  34

 

Proposta di direttiva

Considerando 33 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter) Le vittime della corruzione spesso non sono rappresentate nei procedimenti giudiziari, non sono consultate nelle indagini in materia di corruzione e ottengono scarse possibilità di risarcimento. Nella pratica, nell'applicazione delle azioni di lotta contro la corruzione internazionale spesso non si tiene conto del coinvolgimento e dei diritti delle vittime, creando un vuoto significativo in cui le vittime rimangono in gran parte sconosciute. Gli Stati membri dovrebbero tutelare i diritti delle vittime, garantendo che i loro punti di vista siano espressi e presi in considerazione senza compromettere i diritti della difesa durante i procedimenti penali contro gli autori del reato. Il risarcimento delle vittime rappresenta l'essenza della giustizia e le vittime dovrebbero essere messe nella condizione di chiedere un indennizzo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto attuare misure che consentano alle persone o alle entità lese da atti di corruzione di avviare azioni legali nei confronti delle parti responsabili per chiedere un risarcimento adeguato.

Emendamento  35

 

Proposta di direttiva

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) La corruzione è una questione trasversale, ma le vulnerabilità, come pure il modo più adeguato per affrontarle, variano da un settore all'altro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto procedere a valutazioni periodiche per individuare i settori più esposti al rischio di corruzione e mettere a punto piani di gestione dei rischi per affrontare i principali rischi nei settori individuati, anche organizzando almeno una volta all'anno azioni di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori individuati. Gli Stati membri che dispongono di ampie strategie nazionali anticorruzione possono scegliere di inserirvi le valutazioni dei rischi e i piani di gestione dei rischi, purché i rischi siano valutati e le misure siano riesaminate periodicamente. Ad esempio i programmi di soggiorno per investitori, in quanto rientrano tra i settori che comportano rischi elevati di corruzione59 , dovrebbero essere inclusi nelle valutazioni dei settori più esposti al rischio di corruzione e nelle attività di formazione che dovranno impartire gli Stati membri secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

(34) La corruzione è una questione trasversale, ma le vulnerabilità, come pure il modo più adeguato per affrontarle, variano da un settore all'altro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto procedere a valutazioni periodiche per individuare i settori più esposti al rischio di corruzione e mettere a punto piani di gestione dei rischi per affrontare i principali rischi nei settori individuati, anche organizzando almeno una volta all'anno azioni di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori individuati. Gli Stati membri che dispongono di ampie strategie nazionali anticorruzione possono scegliere di inserirvi le valutazioni dei rischi e i piani di gestione dei rischi, purché i rischi siano valutati e le misure siano riesaminate periodicamente. Ad esempio i programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori, in quanto rientrano tra i settori che comportano rischi elevati di corruzione59, dovrebbero essere completamente vietati dagli Stati membri.

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59 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea", 23 gennaio 2019, COM (2019)12 final.

59 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea", 23 gennaio 2019, COM (2019)12 final.

Emendamento  36

 

Proposta di direttiva

Considerando 34 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) La Commissione europea dovrebbe sostenere gli Stati membri e le loro autorità nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. In particolare, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti e sostegno agli Stati membri per rafforzare la capacità delle loro istituzioni, rafforzare gli organi investigativi e il sistema giudiziario al fine di rispondere meglio ai rischi di corruzione individuati a livello nazionale e dell'Unione.

Emendamento  37

 

Proposta di direttiva

Considerando 34 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 ter) La rete dell'UE per la lotta contro la corruzione dovrebbe riunire le competenze e le risorse degli Stati membri, delle istituzioni dell'Unione, della società civile e del settore privato al fine di sviluppare strategie globali e condividere le migliori pratiche nella lotta contro la corruzione. Dovrebbe fungere da piattaforma per la cooperazione, il coordinamento e la condivisione delle informazioni, anche con organizzazioni e organismi internazionali, consentendo in tal modo all'Unione di combattere più efficacemente la corruzione.

Emendamento  38

 

Proposta di direttiva

Considerando 34 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 quater) Per garantire una vigilanza coordinata da parte dell'UE sugli sforzi degli Stati membri per affrontare la corruzione, questi ultimi dovrebbero agevolare i compiti di un coordinatore anticorruzione dell'UE. Il coordinatore dovrebbe essere responsabile del miglioramento del coordinamento e della coerenza tra istituzioni e agenzie dell'UE e Stati membri e dovrebbe contribuire all'effettiva applicazione della presente direttiva. Per garantire l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sulla lotta contro la corruzione indicate nella relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, il coordinatore dovrebbe riferire in merito alle azioni adottate dagli Stati membri per tenere conto delle raccomandazioni e realizzarle. Di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, il coordinatore anticorruzione può elaborare pareri relativi a misure nazionali che potrebbero avere un impatto notevole sull'attuazione della presente direttiva, comprese le strategie nazionali anticorruzione degli Stati membri.

Emendamento  39

 

Proposta di direttiva

Considerando 34 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 quinquies) Per garantire un quadro d'insieme globale e una valutazione delle tendenze relative alla corruzione e delle problematiche legate alla corruzione sistemica in tutta l'UE, compresa l'individuazione degli ambiti maggiormente colpiti dall'appropriazione indebita dei fondi dell'UE, la Commissione dovrebbe sviluppare una relazione annuale anticorruzione, che dovrebbe fornire raccomandazioni concrete e utilizzabili che gli Stati membri possano impiegare per affrontare le carenze individuate.

Emendamento  40

 

Proposta di direttiva

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Per garantire agli interessi finanziari dell'Unione e a quelli nazionali un livello di protezione equivalente, è opportuno allineare le disposizioni della direttiva (UE) 2017/137160 a quelle della presente direttiva. A questo scopo le norme applicabili ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in ordine a sanzioni, circostanze aggravanti e attenuanti e termini di prescrizione dovrebbero essere equivalenti a quelle stabilite dalla presente direttiva.

(35) Per garantire agli interessi finanziari dell'Unione e a quelli nazionali un livello di protezione equivalente, è opportuno allineare le disposizioni della direttiva (UE) 2017/137160 alle norme stabilite nella presente direttiva. A questo scopo gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i reati contemplati dalla presente direttiva costituiscano reati anche quando ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Pertanto le norme stabilite nella direttiva (UE) 2017/1371 per la lotta contro la corruzione che lede gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare in materia di definizioni dei reati, sanzioni, termini di prescrizione, circostanze aggravanti e attenuanti e giurisdizione dovrebbero essere equivalenti a quelle stabilite dalla presente direttiva.

__________________

__________________

60 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

60 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento  41

 

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati di corruzione e relative sanzioni, e misure per prevenire e combattere meglio la corruzione.

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati di corruzione e relative sanzioni, e misure per prevenire e combattere la corruzione a livello nazionale e di Unione.

Emendamento  42

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. "prevenzione della corruzione": l'individuazione e eliminazione delle cause e condizioni della corruzione mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di misure appropriate e la dissuasione dagli atti connessi alla corruzione;

1. "prevenzione della corruzione": l'identificazione, l'individuazione e eliminazione proattive delle cause e condizioni della corruzione nel settore pubblico e in quello privato mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema globale di misure appropriate e strumenti necessari per ridurre il potenziale per la corruzione e dissuadere dagli atti connessi alla corruzione a livello nazionale e di Unione.

Emendamento  43

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. "beni": fondi o beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

2. "beni": fondi o beni di qualsiasi tipo, incluse le cripto-attività, materiali o immateriali, mobili o immobili, finanziari o non finanziari, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

Emendamento  44

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio negli Stati membri o in paesi terzi, per un'organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale;

(b) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni pubbliche o presti un pubblico servizio negli Stati membri o in paesi terzi, per un'organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale;

Emendamento  45

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) membro di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione e del relativo personale assimilato ai funzionari dell'Unione;

(a) membro di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione e del relativo personale assimilato ai funzionari dell'Unione cui non si applica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio ("statuto dei funzionari");

Emendamento  46

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. "funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità. Ai fini della presente direttiva è considerato funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

5. "funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale o qualsiasi altra persona che sia assegnata a funzioni di pubblico servizio o che le eserciti a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità, o qualsiasi persona alla quale siano affidati compiti di interesse pubblico o che sia incaricata di un servizio pubblico. Ai fini della presente direttiva è assimilato a un funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

Emendamento  47

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. "conflitto d'interessi": una situazione in cui l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un funzionario pubblico è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto;

Emendamento  48

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. "persona giuridica": qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

7. "persona giuridica": qualsiasi entità alla quale sia riconosciuta la personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

Emendamento  49

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. "funzionari di alto livello": i capi di Stato, i capi di governo centrale e regionale, i membri del governo centrale e regionale, nonché altre persone di nomina politica che ricoprono cariche pubbliche di alto livello, quali viceministri, sottosegretari di Stato, capi e membri di gabinetto di un ministro e alti funzionari politici, membri di camere parlamentari, membri dei più alti organi giurisdizionali, quali le corti costituzionali e supreme, e membri delle istituzioni superiori di controllo.

8. "funzionari di alto livello": i capi di Stato, i capi di governo centrale e regionale, i membri del governo centrale e regionale, i membri del collegio dei commissari della Commissione europea, nonché altre persone di nomina politica che ricoprono cariche pubbliche di alto livello a livello di Unione, quali il Presidente del Consiglio europeo, o a livello nazionale, quali viceministri, sottosegretari di Stato, capi e membri di gabinetto di un ministro e alti funzionari politici, membri di camere parlamentari, membri del Parlamento europeo, membri dei più alti organi giurisdizionali, quali le corti costituzionali e supreme, funzionari militari, alti dirigenti di imprese di proprietà dello Stato, funzionari dirigenti di partiti politici i cui membri o candidati siano membri di un parlamento, e membri delle istituzioni superiori di controllo.

Emendamento  50

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. "vittima": vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito un danno in conseguenza di uno dei reati rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

Emendamento  51

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter. "pubblico interessato": le persone interessate o che potrebbero essere interessate dai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che soddisfano i requisiti proporzionati del diritto nazionale, si considerano portatrici di un interesse.

Emendamento  52

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi della corruzione, ridurre complessivamente i reati di corruzione e il rischio di corruzione.

1. Gli Stati membri nonché le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dispongono misure adeguate, comprese campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione per l'integrità pubblica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nel settore pubblico e privato sugli effetti nocivi e sul reale impatto della corruzione, anche sui bilanci pubblici, e per ridurre complessivamente i reati di corruzione e il rischio di corruzione.

Emendamento  53

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri prendono misure affinché sia assicurato il massimo livello di trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico al fine di prevenire la corruzione.

2. Gli Stati membri nonché le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nei limiti delle rispettive amministrazioni e dei processi decisionali pubblici, prendono misure affinché sia assicurato il massimo livello di integrità, trasparenza e responsabilità, attraverso l'assunzione e la promozione basate sul merito, garantendo nel contempo che i cittadini siano adeguatamente informati al fine di prevenire la corruzione.

Emendamento  54

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri prendono misure affinché siano predisposti strumenti di prevenzione fondamentali quali il libero accesso alle informazioni di interesse pubblico, norme efficaci sulla dichiarazione e sulla gestione dei conflitti di interessi nel settore pubblico e sulla dichiarazione e sulla verifica della situazione patrimoniale dei funzionari pubblici, e norme efficaci che disciplinino l'interazione tra il settore privato e il settore pubblico.

3. Gli Stati membri prendono misure affinché siano predisposti strumenti di prevenzione fondamentali, quali:

Emendamento  55

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a) una strategia anticorruzione e un piano d'azione elaborati con la partecipazione delle autorità competenti, compresi i pertinenti organismi specializzati di cui all'articolo 4, e con il coinvolgimento della società civile;

Emendamento  56

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) un accesso aperto alle informazioni d'interesse pubblico;

Emendamento  57

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c) norme efficaci per la dichiarazione e la gestione dei conflitti di interesse nel settore pubblico, compresa la dichiarazione ad hoc di nuovi conflitti non appena sorgono, e l'istituzione di sanzioni in caso di mancata dichiarazione di beni o interessi sostanziali;

Emendamento  58

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d) norme efficaci per la dichiarazione e la verifica periodiche e basate sul rischio dei beni e degli interessi dei funzionari pubblici e che stabiliscono sanzioni in caso di mancata comunicazione di beni o interessi sostanziali;

Emendamento  59

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e) norme efficaci che affrontino l'interazione tra il settore privato e il settore pubblico, compresa la regolamentazione della rappresentanza di interessi e di situazioni di "porte girevoli", che contemplino:

 

- l'istituzione di un codice di condotta per i funzionari pubblici, comprese norme per le loro interazioni con persone o entità private che effettuano la rappresentanza di interessi;

 

- la definizione di requisiti minimi di informazione da rendere pubblici in merito all'interazione tra i funzionari pubblici e le persone o entità private che effettuano la rappresentanza di interessi, compresa la pubblicazione proattiva degli incontri con i lobbisti;

 

- la definizione di un'impronta legislativa pubblica;

 

- l'istituzione dell'obbligo per tutte le persone o le entità private, comprese le associazioni, che si impegnano nella rappresentanza di interessi di dichiarare l'appartenenza a imprese e di iscriversi in un registro per la trasparenza, che fornisce informazioni pubbliche e facilmente accessibili tramite uno sportello unico; e

 

- la regolamentazione del passaggio dei funzionari pubblici da posizioni pubbliche a posizioni nello stesso ambito nel settore privato o volontario, nonché l'applicazione di limitazioni all'occupazione post-mandato.

Emendamento  60

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f) l'eliminazione degli ostacoli amministrativi e della complessità normativa che frenano un processo decisionale tempestivo riguardo alle richieste dei cittadini e ne condizionano l'accesso alle informazioni e al processo decisionale;

Emendamento  61

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g) misure efficaci per vietare programmi di cittadinanza e di soggiorno in cambio di investimenti.

Emendamento  62

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni da divulgare in base alle misure elencate alle lettere b), c), d) ed e) del paragrafo 3 siano accessibili tramite sistemi elettronici e siano disponibili in un formato leggibile meccanicamente in tutta l'Unione. L'accesso a tali informazioni è fornito conformemente al diritto nazionale applicabile e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali quali sanciti nel diritto dell'Unione.

Emendamento  63

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Le istituzioni, gli organi e organismi dell'Unione adottano misure per garantire che siano predisposti strumenti di prevenzione essenziali, compresi almeno quelli elencati ai paragrafi 3 e 3 bis del presente articolo, nelle rispettive amministrazioni.

Emendamento  64

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire la trasparenza del finanziamento delle candidature per i funzionari pubblici eletti e i partiti politici, attraverso meccanismi di rendicontazione annuale, quali norme efficaci per la rendicontazione, l'audit e la dichiarazione del finanziamento dei partiti politici, pari obblighi di raccolta e pubblicazione di tutti i dati sulle entrate, sulle passività e sulle spese dei partecipanti alle campagne elettorali.

Emendamento  65

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano misure globali e aggiornate per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività. Dette misure comprendono almeno azioni volte a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione tra:

4. Gli Stati membri adottano misure globali e riesaminate periodicamente per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, strutturate su misura per i rischi specifici del settore di attività. Dette misure sono mirate almeno ai settori comuni ad alto rischio e comprendono almeno azioni volte a identificare e contrastare la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità e a rafforzare l'integrità, la trasparenza e la responsabilità, e a prevenire le opportunità di corruzione tra:

Emendamento  66

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) funzionari di alto livello;

(a) funzionari di alto livello, comprese misure relative alla condotta da adottare durante e dopo l'esercizio della loro funzione pubblica;

Emendamento  67

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i membri delle autorità di contrasto e giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina e alla loro condotta, anche garantendo una remunerazione adeguata e tabelle delle retribuzioni eque.

(b) i membri delle autorità di contrasto, dei servizi di intelligence e delle autorità giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina in base al merito, promozione e licenziamento, e misure relative alla loro condotta, anche garantendo una remunerazione adeguata e tabelle delle retribuzioni eque.

Emendamento  68

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione attuano misure globali e aggiornate per prevenire la corruzione dei funzionari dell'UE, adattate ai rischi specifici degli ambiti di attività in cui operano le rispettive amministrazioni. Dette misure comprendono almeno azioni volte a rafforzare l'integrità, la trasparenza e la responsabilità, e a prevenire le opportunità di corruzione tra i funzionari di alto livello dell'Unione, comprese misure relative alla loro nomina e alla condotta da seguire durante e dopo l'esercizio della loro funzione pubblica.

Emendamento  69

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Gli Stati membri prendono misure affinché sia creata una solida cultura del servizio pubblico basata sull'indipendenza, l'integrità, la trasparenza e la responsabilità, garantendo che i funzionari nazionali ricevano una retribuzione congrua, ricevano le informazioni, la formazione e il sostegno adeguati per far fronte sia agli elevati standard professionali sia ai compiti da svolgere nell'esercizio del loro mandato, e siano consapevoli delle situazioni di conflitto di interessi e dei rischi di reati finanziari ed economici.

Emendamento  70

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri procedono a valutazioni periodiche per individuare i settori più esposti al rischio di corruzione.

Gli Stati membri nonché le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione procedono a valutazioni annuali per individuare i settori più esposti al rischio di corruzione. Nell'effettuare tale valutazione, gli Stati membri tengono conto, in particolare, della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e della relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione di cui all'articolo 26 bis della presente direttiva.

Emendamento  71

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

A seguito della valutazione, gli Stati membri:

A seguito della valutazione, gli Stati membri nonché le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nei limiti delle rispettive competenze e del rispettivo mandato:

Emendamento  72

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) mettono a punto piani per affrontare i principali rischi nei settori individuati.

(b) mettono a punto piani d'azione anticorruzione, con meccanismi di attuazione e monitoraggio per affrontare i principali rischi nei settori individuati; tali piani individuano le tendenze relative ai reati di corruzione contemplati dalla presente direttiva e le misure per ridurre i rischi insieme alle modalità per reagire alle pratiche illecite;

Emendamento  73

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) monitorano i settori individuati come a rischio di corruzione affinché attuino adeguatamente le azioni indicate nei piani di cui alla lettera b) del presente paragrafo, e applicano in modo efficace i principali strumenti preventivi indicati al paragrafo 3 del presente articolo;

Emendamento  74

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) garantiscono che i risultati delle valutazioni siano accessibili al pubblico.

Emendamento  75

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche. Gli Stati membri adottano, in particolare, le misure necessarie per istituire sistemi adeguati di appalto, basati sulla trasparenza, la concorrenza e criteri oggettivi nel processo decisionale. Gli Stati membri pubblicano informazioni in formati di dati aperti, tra cui, ma non solo, bilanci pubblici, spesa pubblica, appalti pubblici, registri delle votazioni, permessi e concessioni e sovvenzioni statali.

Emendamento  76

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se del caso, gli Stati membri prendono misure per promuovere la partecipazione della società civile, delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni locali alle attività anticorruzione.

6. Gli Stati membri nonché le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione coinvolgono e consultano attivamente e periodicamente la società civile, le organizzazioni non governative, le organizzazioni locali e il mondo accademico nella messa a punto, monitoraggio e valutazione delle leggi e politiche anticorruzione. Gli Stati membri istituiscono un contesto che consenta alla società civile di lavorare e di impegnarsi in modo significativo nelle attività anticorruzione. Gli Stati membri promuovono ulteriormente i meccanismi di segnalazione disponibili e pubblicizzano i diritti relativi alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE.

Emendamento  77

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Gli Stati membri prendono misure per prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato mediante l'elaborazione di codici di condotta, il rafforzamento dei principi contabili e di revisione contabile, nonché dei controlli interni e della trasparenza, considerando la revisione contabile esterna, in particolare nei settori ad alto rischio, e promuovendo la cooperazione con le autorità di contrasto.

Emendamento  78

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano istituiti uno o più organismi o unità organizzative specializzati nella prevenzione della corruzione.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano istituiti uno o più organismi o unità organizzative specializzati nella prevenzione della corruzione.

 

I compiti di tali organismi o unità organizzative comprendono:

 

(a)  la gestione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale dei funzionari pubblici;

 

(b)  il monitoraggio della conformità alle norme sulla trasparenza che si applicano ai funzionari pubblici e agli enti pubblici nonché al finanziamento dei partiti politici, e l'irrogazione delle sanzioni relative a violazioni di tali disposizioni e norme;

 

(c)  il monitoraggio della conformità alle disposizioni normative e alle regole sui conflitti di interessi nei settori pubblico e privato, e l'applicazione delle sanzioni relative a violazioni di tali disposizioni e norme;

 

(d)  la pubblicazione di avvisi relativi ai rischi di corruzione;

 

(e)  la cooperazione con le autorità competenti, gli organismi o le unità organizzative specializzati nella repressione della corruzione.

Emendamento  79

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano istituiti uno o più organismi o unità organizzative specializzati nella repressione della corruzione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano istituiti uno o più organismi o unità organizzative specializzati nella repressione e nell'indagine della corruzione. I compiti di tali organismi comprendono l'accertamento, l'indagine e l'azione penale in relazione ai reati indicati nella presente direttiva, anche attraverso la raccolta di prove e la cooperazione tra agenzie, nonché l'irrogazione di sanzioni.

Emendamento  80

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia istituita un'unità organizzativa specializzata nell'identificazione, notifica, rappresentanza e coordinamento delle vittime di corruzione.

Emendamento  81

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organismo o gli organismi, l'unità o le unità organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2:

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organismo o gli organismi, l'unità o le unità organizzative di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis:

Emendamento  82

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) siano funzionalmente indipendenti dal governo e dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, dei poteri e degli strumenti necessari per garantire il corretto esercizio dei loro compiti;

(a) siano indipendenti dal governo e siano in grado di adottare decisioni in modo autonomo su casi individuali, svolgano le loro funzioni liberi da ingerenze politiche indebite e siano dotati in maniera continuativa di personale qualificato in numero sufficiente, anche a livello operativo, e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, dei poteri e degli strumenti necessari per garantire l'efficace adempimento e il corretto esercizio dei loro compiti;

Emendamento  83

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) siano gestiti da un membro o membri esecutivi che, nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri conformemente alla presente direttiva, non subiscano alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno, e ricevano un mandato adeguato e sufficiente che garantisca l'indipendenza politica; il membro o i membri esecutivi sono nominati ricorrendo a una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria conformemente al principio di vigilanza legislativa; i criteri di selezione sono prevedibili e noti almeno un anno prima della nomina prevista;

Emendamento  84

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) forniscano relazioni annuali sulle loro attività e i relativi risultati, presentino tali relazioni ai pertinenti organi esecutivi e legislativi e le pubblichino nei rispettivi siti web;

Emendamento  85

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) forniscano e aggiornino annualmente una banca dati sui casi di corruzione, comprese le condanne, i danni e i beni recuperati;

Emendamento  86

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) ricevano e trattino denunce relative a violazioni delle norme sulla prevenzione della corruzione, comprese quelle adottate nell'ambito degli strumenti di prevenzione fondamentali di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

Emendamento  87

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quinquies) siano consultati nel processo di sviluppo e formulazione della strategia nazionale anticorruzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a);

Emendamento  88

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) operino e prendano decisioni secondo procedure trasparenti stabilite per legge, che garantiscano l'integrità e la responsabilità.

(d) operino e prendano decisioni secondo procedure trasparenti stabilite per legge e soggette a meccanismi di vigilanza interna e di responsabilità;

Emendamento  89

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) integrino le proprie azioni allo scopo di aumentarne l'efficienza.

Emendamento  90

 

Proposta di direttiva

Articolo 4 –paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli organismi e le unità di cui al paragrafo 1 cooperano con le corrispondenti unità negli altri Stati membri.

Emendamento  91

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché alle autorità nazionali responsabili dell'accertamento, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio in relazione ai reati di cui alla presente direttiva sia garantita la costante disponibilità di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace esercizio delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché alle autorità nazionali responsabili dell'accertamento, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio in relazione ai reati e delle misure preventive di cui alla presente direttiva sia garantita in modo coerente e proattivo la costante disponibilità di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace esercizio delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva.

Emendamento  92

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché i propri funzionari dispongano di risorse adeguate e ricevano la formazione necessaria per individuare le diverse forme di corruzione e i rischi di corruzione che possono incontrare nell'esercizio delle loro funzioni e reagire in modo tempestivo e appropriato a qualsiasi attività sospetta.

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché i propri funzionari dispongano di risorse adeguate e ricevano la formazione necessaria a intervalli regolari per prevenire e individuare le diverse forme di corruzione e i rischi di corruzione che possono incontrare nell'esercizio delle loro funzioni e reagire in modo tempestivo e appropriato a qualsiasi attività sospetta.

Emendamento  93

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione prendono le misure necessarie affinché i funzionari dell'UE dispongano di risorse adeguate e ricevano la formazione necessaria per individuare le diverse forme di corruzione e i rischi di corruzione che possono incontrare nell'esercizio delle loro funzioni e per reagire in modo tempestivo e appropriato a qualsiasi attività sospetta.

Emendamento  94

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché i membri delle autorità di contrasto e giudiziarie e il personale delle autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti penali relativi ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dispongano di risorse adeguate e ricevano periodicamente una specifica formazione anticorruzione.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire risorse adeguate e lo svolgimento di una specifica formazione anticorruzione. I membri delle autorità di contrasto e giudiziarie e il personale delle autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti penali e amministrativi relativi ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva ricevono periodicamente tale formazione.

Emendamento  95

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste (corruzione attiva);

a) il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto nell'esercizio delle sue funzioni (corruzione attiva);

Emendamento  96

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio o la promessa di un vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste (corruzione passiva).

b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio o la richiesta o accettazione della promessa di un vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto nell'esercizio delle sue funzioni (corruzione passiva).

Emendamento  97

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di compiere o omettere un atto in violazione dei propri doveri nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato (corruzione passiva).

b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la richiesta o accettazione della promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di compiere o omettere un atto in violazione dei propri doveri nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato (corruzione passiva).

Emendamento  98

 

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura per una persona o un terzo affinché detta persona eserciti un'influenza reale o presunta in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico;

(a) il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura per una persona o un terzo affinché detta persona eserciti un'influenza reale o presunta in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico, anche compiendo o omettendo un atto proprio dei suoi doveri di funzionario pubblico;

Emendamento  99

 

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di esercitare un'influenza reale o presunta in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico.

(b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la richiesta o accettazione della promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di esercitare un'influenza reale o presunta in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico,, anche compiendo o omettendo un atto proprio dei suoi doveri di funzionario pubblico.

Emendamento  100

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione delle leggi, da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un terzo;

1. l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione delle leggi, da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo;

Emendamento  101

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione di un dovere, da parte di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un terzo.

2. l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione delle leggi o in violazione di un dovere, da parte di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali al fine di ottenere un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo.

Emendamento  102

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – comma 1 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni, o promettere, offrire o concedere un vantaggio per istigare a prestare falsa testimonianza o per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione a uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 11, 13 e 14;

1. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di incentivi, violenza, minacce o intimidazioni, o promettere, offrire o concedere un vantaggio per istigare a prestare falsa testimonianza, per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori o per influenzare, esercitare pressioni o costringere testimoni, esperti o qualsiasi altra parte coinvolta ad astenersi dal partecipare, comunicare o cooperare con le autorità giudiziaria in un procedimento in relazione ai reati di cui alla presente direttiva;

Emendamento  103

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – comma 1 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell'esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un'autorità giudiziaria o di un'autorità di contrasto in relazione a uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 11, 13 e 14.

2. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell'esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un'autorità giudiziaria o di un'autorità di contrasto in relazione a uno dei reati di cui alla presente direttiva;

Emendamento  104

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. la distruzione, la modifica, l'occultamento o la falsificazione di prove, comprese le prove digitali, con l'intento di interferire in un procedimento in relazione ai reati di cui alla presente direttiva.

Emendamento  105

 

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Finanziamenti politici illeciti

 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

 

1.  promettere, offrire o fornire, direttamente o tramite un intermediario, contributi finanziari considerevoli, a favore di persone che occupino posizioni presidenziali, di segreteria, politiche o di direzione amministrativa nell'ambito di partiti politici o che siano state elette in parlamenti o governi a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale o di organizzazioni che svolgono attivamente campagne a favore di uno specifico partito politico, in violazione delle leggi applicabili ai finanziamenti politici o delle norme applicabili in materia di trasparenza;

 

2.  richiedere o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, contributi finanziari considerevoli da parte di persone che occupino posizioni presidenziali, di segreteria, politiche o di direzione amministrativa nell'ambito di partiti politici o che siano state elette in parlamenti o governi a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale o di organizzazioni che svolgono attivamente campagne a favore di uno specifico partito politico, in violazione delle leggi sui finanziamenti politici o delle norme applicabili in materia di trasparenza.

Emendamento  106

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se intenzionale, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni da parte di un funzionario pubblico nella consapevolezza che derivano dalla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 12 e all'articolo 14, che il funzionario sia stato coinvolto o meno nella commissione del reato.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se intenzionale, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione da parte di un funzionario pubblico di beni che siano significativamente sproporzionati e non possano essere giustificati dal reddito legittimo del funzionario pubblico, qualora tali beni provengono dalla commissione di un reato di cui alla presente direttiva.

Emendamento  107

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel determinare se i beni in questione derivano da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un reato di cui alla presente direttiva, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili.

Emendamento  108

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Occultamento

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se intenzionale, l'occultamento di beni da parte di una persona che sia a conoscenza del fatto che tali beni sono il risultato di uno dei reati stabiliti in conformità della presente direttiva, anche se tale persona non è stata coinvolta nella commissione di tali reati.

Emendamento  109

 

Proposta di direttiva

Articolo 13 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 ter

 

Condotta illecita nell'esercizio di funzioni pubbliche

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato la violazione colpevole, da parte di un funzionario pubblico, delle sue funzioni ufficiali, non svolgendo tali funzioni o svolgendole in modo non corretto, e causando danni sostanziali o ledendo i diritti o gli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica.

Emendamento  110

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato l'istigazione a commettere uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 13.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato l'istigazione a commettere uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 13 bis.

Emendamento  111

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato il favoreggiamento e il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 13.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato il favoreggiamento e il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 13 bis.

Emendamento  112

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) i reati di cui agli articoli 7 e 12 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a sei anni;

a) i reati di cui agli articoli 7, 12 e 12 bis siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a sette anni e i reati di cui all'articolo 7 che sono stati commessi per ottenere un atto legale siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni;

Emendamento  113

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) i reati di cui agli articoli da 8 a 11 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni; e

b) i reati di cui agli articoli da 8 a 11 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a sei anni;

Emendamento  114

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) il reato di cui all'articolo 13 sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.

c) i reati di cui all'articolo 13 e 13 bis siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni; e

Emendamento  115

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) il reato di cui all'articolo 13 ter sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.

Emendamento  116

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora un reato di cui all'articolo 9 comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.

soppresso

Emendamento  117

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone fisiche condannate per aver commesso uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 siano destinatarie di sanzioni o misure non necessariamente di natura penale, imposte da un'autorità competente, tra cui:

 

(a)  la destituzione, la sospensione o il trasferimento dai pubblici uffici;

 

(b)  l'interdizione:

 

i)  dai pubblici uffici;

 

ii)  dall'esercizio di una funzione di pubblico servizio;

 

(c)  l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Emendamento  118

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sanzioni pecuniarie;

(a) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità e alla durata del reato e del danno arrecato nonché ai benefici finanziari ottenuti commettendo il reato;

Emendamento  119

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la destituzione, la sospensione o il trasferimento dai pubblici uffici;

soppresso

Emendamento  120

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) dai pubblici uffici;

soppresso

Emendamento  121

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) dall'esercizio di una funzione di pubblico servizio;

soppresso

Emendamento  122

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) dall'esercizio di una posizione dirigenziale presso una persona giuridica del tipo usato per commettere il reato;

Emendamento  123

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) la privazione del diritto di eleggibilità, proporzionata alla gravità del reato commesso; .

d) la privazione del diritto di eleggibilità, proporzionata alla gravità del reato commesso, che deve essere di almeno due mandati consecutivi o di dieci anni per i funzionari di alto livello; .

Emendamento  124

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

soppresso

Emendamento  125

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire ai tribunali o alle altre autorità competenti di tenere conto della gravità dei reati in questione nel valutare l'eventualità della sospensione condizionale della pena, della liberazione anticipata o della libertà condizionale.

Emendamento  126

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi grazia o amnistia a favore di coloro che sono stati ritenuti responsabili di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14.

Emendamento  127

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale presso la persona giuridica, su una o più delle seguenti basi:

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere anche ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 quando tali reati sono commessi a loro vantaggio da una persona fisica che svolga funzioni, in qualsiasi capacità, per conto della persona giuridica.

Emendamento  128

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) potere di rappresentanza della persona giuridica;

soppresso

Emendamento  129

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) facoltà di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

soppresso

Emendamento  130

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) facoltà di esercitare funzioni di controllo presso la persona giuridica.

soppresso

Emendamento  131

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando il difetto di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione a loro vantaggio, anche a opera di una persona soggetta alla loro autorità, di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando il difetto di sorveglianza o controllo efficaci da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione a loro vantaggio, anche a opera di una persona soggetta alla loro autorità, di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14.

Emendamento  132

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 16 sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 16 sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Il livello delle sanzioni è adeguato alla gravità e alla durata del reato e del danno causato.

Emendamento  133

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica, comprese le entità collegate, nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria;

(a) sanzioni pecuniarie penali o non penali, che siano proporzionate e commisurate alla gravità del reato. Il limite massimo di tali sanzioni non è inferiore al 10 % del fatturato globale totale della persona giuridica, comprese le entità collegate, nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria;

Emendamento  134

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis) la pubblicazione, a livello nazionale o dell'Unione, integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, anche mediante rinvio alle istituzioni dell'Unione competenti.

Emendamento  135

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a istituire procedure di risoluzione extragiudiziali efficaci e trasparenti che le autorità competenti possano avviare nei confronti di una persona giuridica in presenza di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14.

Emendamento  136

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'autore del reato è un funzionario di alto livello;

(a) il reato coinvolge un funzionario pubblico di alto livello;

Emendamento  137

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'autore del reato è stato condannato in precedenza per uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14;

(b) l'autore del reato o le società madri o le filiazioni se l'autore del reato è una persona giuridica, sono stati condannati in precedenza per uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 in uno Stato membro o per reati equivalenti in un paese terzo;

Emendamento  138

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'autore del reato esercita funzioni di indagine, azione penale o di giudizio;

(e) l'autore del reato esercita funzioni di indagine, azione penale, risoluzione delle controversie o di giudizio;

Emendamento  139

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) l'autore del reato ha approfittato della condizione di vulnerabilità di una persona coinvolta nella commissione del reato;

Emendamento  140

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g ter) l'autore del reato si è servito di un raggiro ingegnoso o della strumentalizzazione di funzionari pubblici nella commissione del reato;

Emendamento  141

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g quater) l'autore del reato non ha fornito assistenza alle autorità di contrasto quando richiesto dalla legge;

Emendamento  142

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g quinquies) nel caso di persone giuridiche, il reato è stato commesso da una persona che ricopre una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica.

Emendamento  143

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'autore del reato è una persona giuridica e ha attuato efficaci programmi di controllo interno, di sensibilizzazione in materia di etica e di conformità per prevenire la corruzione prima o dopo la commissione del reato; e

(b) l'autore del reato è una persona giuridica e ha attuato efficaci programmi di controllo interno, di strumenti di prevenzione, di sensibilizzazione in materia di etica e di conformità per prevenire la corruzione prima della commissione del reato; e

Emendamento  144

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva possano essere revocati secondo un processo obiettivo, imparziale, efficace e trasparente prestabilito per legge, basato su criteri chiari, che si concluda in tempi ragionevoli.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva:

Emendamento  145

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 1 – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a) si limitino agli atti compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali;

Emendamento  146

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 1 – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b) si applichino solo agli atti compiuti durante il mandato o il periodo di servizio in qualità di funzionario pubblico.

Emendamento  147

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva:

 

(a)  siano revocati su iniziativa del funzionario nazionale;

 

(b)  possano essere revocati secondo un processo obiettivo, imparziale, efficace e trasparente prestabilito per legge, basato su criteri chiari, che si concluda in tempi ragionevoli.

Emendamento  148

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione provvedono affinché, nell'adottare decisioni sulla revoca di immunità in relazione ai reati di cui alla presente direttiva, agiscano in tal senso secondo un processo obiettivo, imparziale, efficace e trasparente, basato su criteri chiari, che si concluda in tempi ragionevoli.

Emendamento  149

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, in relazione ai reati di cui alla presente direttiva, ai funzionari nazionali non siano concessi privilegi, immunità o altri concetti giuridici che li proteggano da indagini e dall'azione penale per i beni di proprietà di persone giuridiche o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale.

Emendamento  150

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) otto anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui agli articoli 13 e 14.

(c) otto anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui agli articoli da 12 bis e 13 a 14.

Emendamento  151

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione più breve, purché detto termine possa essere interrotto o sospeso in caso di specifici atti e le norme applicabili alla sospensione e prescrizione non ostacolino l'efficacia del procedimento giudiziario e l'applicazione dissuasiva delle sanzioni. Detto termine non può essere inferiore a:

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione più breve, purché detto termine possa essere interrotto o sospeso in caso di specifici atti procedurali o decisioni giudiziarie e le norme applicabili alla sospensione e prescrizione non ostacolino l'efficacia del procedimento giudiziario e l'applicazione dissuasiva delle sanzioni. Detto termine non può essere inferiore a:

Emendamento  152

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) cinque anni per i reati di cui agli articoli 13 e 14.

(c) cinque anni per i reati di cui agli articoli da 12 bis a 14.

Emendamento  153

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 13 e 14.

(c) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli da 12 bis a 14.

Emendamento  154

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) cinque anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 13 e 14.

(c) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli da 12 bis a 14.

Emendamento  155

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla denuncia dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 e alla protezione delle persone che denunciano.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla denuncia dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 e alla protezione delle persone, compresi i giornalisti investigativi, che denunciano.

Emendamento  156

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri attuano meccanismi di segnalazione adeguati che consentono alle persone di divulgare in forma anonima informazioni relative ai reati compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  157

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui alla presente direttiva dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui alla presente direttiva dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità, comprese quelle elencate nella direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Emendamento  158

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le loro autorità competenti congelino o confischino, se del caso, in conformità della direttiva [GU: inserire nel testo il numero della direttiva in PE-CONS 3/4 (2022/0167 (COD)) e inserire nella nota a piè pagina il numero, la data, il titolo e il riferimento della GU a tale direttiva – direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni COM(2022) 245 final], i proventi derivati dalla commissione o dal contributo alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva.

Emendamento  159

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Data la natura in evoluzione della corruzione e l'impiego crescente delle piattaforme digitali, gli Stati membri garantiscono la disponibilità di strumenti e capacità investigativi digitali.

Emendamento  160

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

 

Scambio di informazioni

 

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli organismi o le unità specializzati di cui all'articolo 4 abbiano un accesso diretto al sistema SIENA e lo utilizzino per lo scambio di informazioni nelle indagini transfrontaliere.

Emendamento  161

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 ter

 

Diritti delle vittime e risarcimento dei danni

 

1.  Gli Stati membri proteggono le vittime e permettono che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle fasi appropriate del procedimento penale contro gli autori del reato, in un modo che non sia pregiudizievole per i diritti della difesa.

 

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i diritti riconosciuti alle vittime dalla direttiva 2012/29/UE siano applicabili anche alle vittime di corruzione e provvedono affinché ogni vittima di corruzione:

 

(a)  sia identificata e informata quanto prima del suo status di vittima di corruzione;

 

(b)  fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2012/29/UE, abbia diritto al riesame della decisione di non esercitare l'azione penale o della decisione di avviare una risoluzione non processuale;

 

(c)  abbia il diritto di soddisfarsi, che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un riconoscimento della violazione, un'espressione di rammarico, le scuse formali o un'altra modalità appropriata;

 

(d)  abbia diritto a una garanzia di non reiterazione; e

 

(e)  abbia diritto, ove opportuno, a provvedimenti ingiuntivi.

 

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le entità o le persone che hanno subito un danno a seguito di un atto di corruzione abbiano il diritto di avviare un'azione legale nei confronti dei responsabili di tale danno al fine di ottenere un risarcimento proporzionato e adeguato.

Emendamento  162

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 quater

 

Strategie nazionali

 

Per garantire un approccio coerente alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione, gli Stati membri adottano, pubblicano e riesaminano periodicamente una strategia nazionale di prevenzione e lotta contro la corruzione, stabilendo gli obiettivi, le priorità e le corrispondenti misure e risorse necessarie. Tale strategia nazionale è sviluppata in consultazione con la società civile, i pertinenti organismi o unità specializzati di cui all'articolo 4, esperti indipendenti, ricercatori e altri portatori di interessi, e tiene in considerazione le esigenze, specificità e problematiche degli Stati membri.

Emendamento  163

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 quinquies

 

Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento

 

1.  Gli Stati membro prendono le misure necessarie affinché il pubblico interessato abbia adeguati diritti di partecipare ai procedimenti compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio come parte civile, laddove in seguito a un reato di corruzione tale pubblico abbia un interesse sufficiente, e abbia il diritto di far valere la violazione di un diritto, conformemente al diritto nazionale.

 

2.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i membri del pubblico interessato possano partecipare ai procedimenti compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva, anche adendo i giudici o gli organi amministrativi competenti.

 

3.  Gli Stati membro prendono le misure necessarie affinché i membri del pubblico interessato di cui al paragrafo 2 abbiano diritto al riesame di una decisione da parte della procura riguardante:

 

(a)  l'avvio o meno dell'indagine o dell'azione penale;

 

(b)  la sospensione dell'indagine o dell'azione penale;

 

(c)  l'interruzione dell'indagine o dell'azione penale.

 

4.  La determinazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni alle quali è effettuato il controllo giurisdizionale di cui al paragrafo 3 è disciplinata dal diritto nazionale e comprende garanzie contro le denunce vessatorie.

Emendamento  164

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 sexies

 

Sospensione o trasferimento di un funzionario pubblico

 

Gli Stati membri istituiscono procedure attraverso le quali un funzionario pubblico accusato di uno dei reati di cui alla presente direttiva può, ove opportuno, essere sospeso o trasferito dall'autorità competente, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

Emendamento  165

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 septies

 

Esercizio di poteri discrezionali

 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il potere discrezionale previsto dal diritto nazionale in materia di azione penale nei confronti delle persone per i reati di cui alla presente direttiva sia esercitato con un'adeguata consultazione interna e tenendo debitamente conto della necessità di dissuadere dal commettere simili reati.

Emendamento  166

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva. A tal fine, se del caso, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'OLAF e la Commissione prestano assistenza tecnica e operativa conformemente ai rispettivi mandati per facilitare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali da parte delle autorità competenti.

1.  Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, inclusi gli organismi e le unità specializzati di cui all'articolo 4, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva.

 

2.  Nel perseguimento di tale obiettivo, Europol, Eurojust, l'OLAF e la Commissione prestano assistenza tecnica e operativa conformemente ai rispettivi mandati per facilitare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali da parte delle autorità competenti, compresa la Procura europea.

Emendamento  167

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 3 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3.  I risultati della cooperazione instaurata in conformità della presente disposizione sono comunicati da Europol, Eurojust, EPPO e OLAF e dalla Commissione, fatto salvo il loro obbligo del segreto e della riservatezza per quanto riguarda i singoli casi e i dati personali, in una sezione specifica delle loro relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  168

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 bis

 

Piattaforma sulla prevenzione e la repressione della corruzione

 

1.  È istituita una piattaforma sulla prevenzione e la repressione della corruzione ("piattaforma) sotto l'egida della Commissione. La piattaforma è composta da rappresentanti degli organismi o delle unità specializzati di cui all'articolo 4 e dal coordinatore anticorruzione dell'UE di cui all'articolo 25 bis, ed è presieduta da un rappresentante della Commissione. La piattaforma si riunisce periodicamente.

 

2.  La piattaforma:

 

(a)  consiglia la Commissione in merito all'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva; promuove l'individuazione e lo scambio delle migliori pratiche in materia di prevenzione e repressione della corruzione;

 

(b)  promuove lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra gli organismi specializzati di cui all'articolo 4 in relazione all'attuazione della presente direttiva;

 

(c)  consente lo scambio di migliori pratiche per rafforzare la cooperazione con i paesi terzi.

 

3.  I rappresentanti di Europol, Eurojust, la Procura europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e, se del caso, l'Autorità per la lotta al riciclaggio (AMLA) possono essere invitati a partecipare alle riunioni della piattaforma, anche per facilitare la cooperazione di cui all'articolo 24.

Emendamento  169

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione, attraverso la rete dell'UE per la lotta contro la corruzione, provvede in particolare a:

3. La Commissione, attraverso la rete dell'UE per la lotta contro la corruzione e il coordinatore anticorruzione dell'Unione europea, provvede in particolare a:

Emendamento  170

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) agevolare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra gli operatori, gli esperti, i ricercatori e altri portatori di interessi degli Stati membri;

(a) agevolare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra gli operatori, i rappresentanti della società civile, gli esperti indipendenti, i ricercatori e altri portatori di interessi degli Stati membri;

Emendamento  171

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle risorse finanziarie a livello di Unione per promuovere e facilitare la cooperazione internazionale anticorruzione degli Stati membri, compreso il coordinamento delle indagini e delle azioni penali, e per sostenere la cooperazione tra le loro autorità competenti e i paesi terzi tramite programmi e progetti di assistenza tecnica.

Emendamento  172

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 25 bis

 

Coordinamento della strategia dell'Unione sulla lotta alla corruzione

 

1.  Per contribuire a una strategia dell'Unione coordinata e consolidata sulla lotta alla corruzione, gli Stati membri facilitano i compiti di un coordinatore anticorruzione dell'Unione europea (il "coordinatore"). In particolare, gli Stati membri trasmettono al coordinatore, ove richiesto, le informazioni di cui all'articolo 26 della presente direttiva.

 

2.  Il coordinatore assiste la Commissione nella promozione dell'applicazione efficace e coerente della presente direttiva e nel monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

 

3.  Il coordinatore, se del caso, consiglia la Commissione in merito all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese relative alla lotta alla corruzione formulate nella relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione o riguardo a misure nazionali che potrebbero avere un impatto notevole sulla loro attuazione.

Emendamento  173

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Raccolta di dati e statistiche

Raccolta di dati, statistiche e segnalazioni

Emendamento  174

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono dati statistici sui reati di cui agli articoli da 7 a 14 della presente direttiva.

1. Gli Stati membri raccolgono dati statistici disaggregati su ciascuno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 della presente direttiva.

Emendamento  175

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) numero di casi segnalati e oggetto di indagine che riguardano funzionari di alto livello;

Emendamento  176

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) numero di casi oggetto di indagine;

(b) numero di casi oggetto di indagine, compresi quelli che coinvolgono la cooperazione transfrontaliera;

Emendamento  177

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) durata media delle indagini penali;

(d) durata media e massima delle indagini penali;

Emendamento  178

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) durata media dei procedimenti giudiziari in primo grado, secondo grado e cassazione;

(e) durata media e massima dei procedimenti giudiziari in primo grado, secondo grado e cassazione;

Emendamento  179

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) numero di condanne;

(f) numero di condanne, compresi i reati commessi da funzionari pubblici;

Emendamento  180

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) numero di provvedimenti di congelamento e confisca, nonché il loro valore stimato;

Emendamento  181

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis) numero e forma di risoluzioni extragiudiziali;

Emendamento  182

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) numero di condannati graziati, con specificazione del numero di funzionari pubblici e di funzionari di alto livello.

(k) (Non concerne la versione italiana)

Emendamento  183

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano annualmente entro il 1º giugno, in formato leggibile meccanicamente e disaggregato, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente e ne informano la Commissione.

3. Gli Stati membri procedono annualmente entro il 1º giugno a quanto segue:

 

(a)  pubblicano in formato disaggregato e leggibile meccanicamente, che sia accessibile, reperibile e riutilizzabile, ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente, insieme ai rispettivi metadati;

 

(b)  stilano una valutazione quantitativa e qualitativa effettuata sulla base dei dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente;

 

(c)  trasmettono i dati e la valutazione di cui alle lettere a) e b) alla Commissione e al coordinatore anticorruzione dell'Unione europea.

 

__________

 

1 bis Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56; ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj?locale=it).

Emendamento  184

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta un atto di esecuzione in cui definisce strumenti e processi per facilitare la comunicazione di cui al paragrafo 3, compresi formati standard per i diversi tipi di dati comunicati, al fine di garantirne la pertinenza e l'obiettività. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30 bis, paragrafo 2, della presente direttiva.

Emendamento  185

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. La Commissione esegue annualmente entro il 31 dicembre un'analisi comparativa dei dati statistici e delle valutazioni quantitative e qualitative comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3. L'analisi comparativa è eseguita in collaborazione con i membri della rete anticorruzione dell'UE. Essa individua le eventuali carenze nella raccolta dei dati e offre sostegno agli Stati membri affinché le affrontino.

Emendamento  186

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 bis

 

Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione

 

1.  I risultati dell'analisi comparativa di cui all'articolo 26 sono resi pubblici dalla Commissione annualmente ed entro il 1° aprile, sotto forma di una relazione annuale dell'UE sulla lotta alla corruzione. La relazione sulla lotta alla corruzione include:

 

(a)  una valutazione globale specifica per paese degli sforzi anticorruzione e dei relativi risultati ottenuti in ciascuno Stato membro in settori pubblici e privati essenziali nell'anno precedente;

 

(b)  una panoramica globale dei settori pubblici e privati maggiormente colpiti dall'appropriazione indebita di fondi dell'UE in ciascuno Stato membro;

 

(c)  l'identificazione delle tendenze relative alla corruzione in tutti gli Stati membri e una descrizione dettagliata dei problemi di corruzione sistemica a livello di Unione nell'anno precedente;

 

(d)  raccomandazioni per settore per ciascuno Stato membro, che tengono conto della gravità e dell'impatto delle sfide legate alla corruzione e che sono modulate secondo la scala del potenziale impatto per una più vasta gamma di politiche dell'Unione.

 

2.  Entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione sulla lotta alla corruzione, gli Stati membri forniscono risposte scritte alla Commissione che indicano le misure e le azioni di follow-up da adottare per affrontare le carenze specifiche del paese e dei settori che sono state individuate. La Commissione riesamina e pubblica tempestivamente le risposte fornite dagli Stati membri.

Emendamento  187

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 2

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 4 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) all'articolo 4, paragrafo 2, i termini "la corruzione passiva e la corruzione attiva", "corruzione passiva" e "corruzione attiva" sono sostituiti rispettivamente da "la corruzione passiva e la corruzione attiva nel settore pubblico", "corruzione passiva nel settore pubblico" e "corruzione attiva nel settore pubblico";

(2) l'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

 

"2.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

 

a)  il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura per tale funzionario o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto o nell'esercizio delle sue funzioni in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione attiva);

 

b)  il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, o accetti un'offerta o la promessa di un vantaggio, per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione passiva).

 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché si presuma che qualsiasi atto di corruzione passiva o commesso da un "funzionario dell'Unione" abbia lo scopo di deviare risorse dal legittimo esercizio delle sue funzioni pubbliche e, in quanto tale, implichi un danno agli interessi finanziari dell'Unione."

Emendamento  188

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) all'articolo 4 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

 

"2 bis.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano punibili come reato le condotte seguenti, se intenzionali e poste in atto nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali:

 

(a)  il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, per detta persona o per un terzo, affinché detta persona compia o ometta un atto in violazione dei suoi doveri, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione attiva);

 

(b)  il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la richiesta o accettazione della promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di compiere o omettere un atto in violazione dei propri doveri nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione passiva)."

Emendamento  189

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 ter) l'articolo 4, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato.

"3.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

Ai fini della presente direttiva, s'intende per «appropriazione indebita» l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

a)  l'impegno, l'erogazione, l'appropriazione o l'uso, da parte di un funzionario pubblico, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricato per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione;

 

b)  l'impegno, l'erogazione, l'appropriazione o l'uso, nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali, da parte di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, di beni della cui gestione tale funzionario pubblico è direttamente o indirettamente incaricato, per uno scopo diverso da quello per essi previsto, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.";

Emendamento  190

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 4 –paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

 

"3 bis.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

 

a)  il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura per una persona o un terzo affinché detta persona eserciti un'influenza reale o presunta in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione;

 

b)  il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la richiesta o accettazione della promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di esercitare un'influenza reale o presunta in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

 

Affinché la condotta di cui alle lettere a) e b) sia punibile come reato è irrilevante che l'influenza sia esercitata o meno o che la presunta influenza porti o meno ai risultati voluti.

Emendamento  191

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"3 ter.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

 

a)  l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione delle leggi, da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione;

 

b)  l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione delle leggi o in violazione di un dovere, da parte di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali al fine di ottenere un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.";

Emendamento  192

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"3 quater.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

 

a)  fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di incentivi, violenza, minacce o intimidazioni, o promettere, offrire o concedere un vantaggio per istigare a prestare falsa testimonianza, per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori o per influenzare, esercitare pressioni o costringere testimoni, esperti o qualsiasi altra parte coinvolta ad astenersi dal partecipare, comunicare o cooperare con le autorità giudiziaria in un procedimento in relazione alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva;

 

b)  fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell'esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un'autorità giudiziaria o di un'autorità di contrasto in relazione alla commissione di reati di cui alla presente direttiva;

 

c)  la distruzione, la modifica, l'occultamento o la falsificazione di prove, comprese le prove digitali, con l'intento di interferire in un procedimento in relazione alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva.

Emendamento  193

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 4 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"3 quinquies.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se intenzionale, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione da parte di un funzionario pubblico di beni che siano significativamente sproporzionati e non possano essere giustificati dal reddito legittimo del funzionario pubblico, qualora tali beni provengono dalla commissione di un reato di cui alla presente direttiva.

 

Nel determinare se i beni in questione derivano da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un reato di cui alla presente direttiva, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili.

Emendamento  194

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 4 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"3 sexies.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se intenzionale, l'occultamento di beni da parte di una persona che sia a conoscenza del fatto che tali beni sono il risultato di uno dei reati stabiliti in conformità della presente direttiva, anche se tale persona non è stata coinvolta nella commissione di tali reati.";

Emendamento  195

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 4 – paragrafo 3 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"3 septies.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se commessa in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione, la violazione colpevole, da parte di un funzionario pubblico, delle sue funzioni ufficiali, non svolgendo tali funzioni o svolgendole in modo non corretto, e causando danni sostanziali o ledendo i diritti o gli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica.";

Emendamento  196

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 quinquies) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3.

"2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 3, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies."

Emendamento  197

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 3

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, siano punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.

"3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 quater, siano punibili con una pena massima di almeno sette anni di reclusione; i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che sono stati commessi per ottenere un atto legale sono punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sia punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter, siano punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione.

I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore ai 100 000 EUR.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 quinquies e 3 sexies, siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione.

I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli.";

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 3 septies, siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione.";

Emendamento  198

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 4

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

(4) all'articolo 7, il paragrafo 4 è soppresso.

"4.  Qualora un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), o all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.";

 

Emendamento  199

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, alla fine della lettera b) è aggiunto quanto segue: " o risiede abitualmente nel suo territorio".

Emendamento  200

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 7 ter (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

 

"c)  il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio".;

Emendamento  201

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 7 quater (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(7 quater) l'articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "

3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio in una delle seguenti situazioni:

3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio qualora l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali.";

a) l'autore del reato risieda abitualmente nel proprio territorio;

 

b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure

 

c) l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali.

 

Emendamento  202

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) 15 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

a) 15 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 quater;

Emendamento  203

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) 10 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

(b) 10 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter;

Emendamento  204

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) otto anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies, e all'articolo 5.

Emendamento  205

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 3 –parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione più breve, purché detto termine possa essere interrotto o sospeso in caso di specifici atti e le norme applicabili alla sospensione e prescrizione non ostacolino l'efficacia del procedimento giudiziario e l'applicazione dissuasiva delle sanzioni. Detto termine non può essere inferiore a:

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione più breve, purché detto termine possa essere interrotto o sospeso in caso di specifici atti procedurali o decisioni giudiziarie e le norme applicabili alla sospensione e prescrizione non ostacolino l'efficacia del procedimento giudiziario e l'applicazione dissuasiva delle sanzioni. Detto termine non può essere inferiore a:

Emendamento  206

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) 10 anni per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

a) 10 anni per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 quater;

Emendamento  207

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) otto anni per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

b) otto anni per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 ter, 3, 3 bis e 3 ter;

Emendamento  208

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) cinque anni per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies, e all'articolo 5.

Emendamento  209

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) 15 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

a) 15 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, 2 e 3 quater;

Emendamento  210

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) 10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

b) 10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter;

Emendamento  211

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies, e all'articolo 5.

Emendamento  212

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) 10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(a) 10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 quater;

Emendamento  213

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

(b) otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter;

Emendamento  214

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) otto anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies, e all'articolo 5.

Emendamento  215

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) è inserito il seguente articolo 12 bis:

 

"Articolo 12 bis

 

Privilegi o immunità dalle indagini e dall'azione penale sui reati di corruzione

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni dell'articolo 19 della direttiva (UE) XXX sulla lotta contro la corruzione siano applicabili ai reati di cui alla presente direttiva.";

Emendamento  216

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – punto 8 ter (nuovo)

Direttiva (UE) 2017/1371

Articolo 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) è inserito il seguente articolo 12 ter:

 

"Articolo 12 ter

 

Protezione delle persone che denunciano reati o collaborano alle indagini

 

In aggiunta alle misure previste dalla direttiva (UE) 2019/1937, gli Stati membri provvedono affinché le persone che denunciano i reati di cui alla presente direttiva e che forniscono elementi di prova o altrimenti collaborano alle indagini, all'azione penale o al giudizio in relazione a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale."

Emendamento  217

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ogni due anni a decorrere dal [12 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma degli articoli da 3 a 6.

2. Ogni due anni a decorrere dal [12 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione completa che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma della presente direttiva.

Emendamento  218

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione analizza le relazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 2 e include le proprie conclusioni nella relazione annuale sulla lotta alla corruzione di cui all'articolo 26 bis, nella quale valuta in che misura gli Stati membri attuino la presente direttiva.

Emendamento  219

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro [48 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta contro la corruzione. La relazione esamina anche l'impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

3. Entro [48 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] la Commissione, in consultazione con il coordinatore anticorruzione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta contro la corruzione. La relazione esamina anche l'impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

Emendamento  220

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 30 bis

 

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 


MOTIVAZIONE

La corruzione è una delle maggiori minacce contemporanee al corretto funzionamento delle istituzioni nazionali e dell'Unione: erode le fondamenta della democrazia, mina la fiducia nelle istituzioni pubbliche e priva i nostri cittadini delle opportunità e dei servizi che meritano. Ogni anno ingenti risorse finanziarie provenienti dai bilanci pubblici finiscono nelle tasche di individui corrotti, sottraendoci risorse preziose che potrebbero essere altrimenti investite nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria e nelle infrastrutture. La corruzione non solo danneggia le nostre economie, ma corrode anche il tessuto stesso delle nostre società.

 

Se vogliamo un'Europa senza corruzione, dobbiamo riconoscere che la battaglia è multiforme. Dobbiamo affrontare la corruzione a tutti i livelli, dalle tangenti di modesta entità alla corruzione su larga scala. A tal fine sono necessarie riforme dei nostri quadri giuridici, solidi meccanismi di applicazione e lo sviluppo di una cultura dell'etica e della responsabilità. Occorre inoltre conferire maggiore potere agli informatori che svolgono un ruolo essenziale nel denunciare la corruzione, spesso assumendosi elevati rischi personali. Possiamo compiere progressi significativi nella lotta alla corruzione solo attraverso gli sforzi collettivi degli Stati membri, delle istituzioni, della società civile e del settore privato.

 

I reati legati alla corruzione sono notoriamente difficili da indagare e scoprire, essendo spesso perpetrati da gruppi altamente sofisticati di individui esperti nello sfruttare le lacune del sistema. È pertanto necessario aggiornare il diritto derivato dell'UE, che mira a stabilire norme minime per la lotta alla corruzione principalmente, ma non esclusivamente, attraverso il diritto penale.

 

La proposta in esame offre un solido aggiornamento delle definizioni di reati già definiti nel diritto dell'UE, compresa la corruzione nel settore pubblico e privato, e aggiunge nuove fattispecie di reato, necessarie per rendere più efficace la lotta alla corruzione. È inoltre particolarmente apprezzabile che la proposta allinei la legislazione dell'UE alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Il progetto di relazione è in linea con l'obiettivo principale della proposta di creare un quadro globale e unificato per la lotta alla corruzione, garantendo così la coerenza e l'efficacia dei nostri sforzi per combattere la corruzione in tutta l'Unione europea. Il progetto di relazione si basa sulla proposta di rendere più rigorose le definizioni dei reati e di aggiungere altri due reati, vale a dire l'occultamento di beni acquisiti mediante corruzione e la condotta illecita nell'esercizio di funzioni pubbliche. Le reti di corruzione spesso si impegnano in attività rientranti in questi due nuovi reati, o vi dipendono, ed è altrettanto importante perseguire e punire tali reati.

 

Oltre a definire i reati, la proposta introduce nuove norme in materia di sanzioni e garanzie procedurali volte a eliminare qualsiasi possibilità di eludere l'azione penale per corruzione. Il progetto di relazione inasprisce alcune delle pene detentive minime per adeguarle alla gravità della condotta in questione.

 

Il progetto di relazione introduce inoltre norme supplementari per proteggere le vittime di corruzione e per garantire che i responsabili non possano sfuggire alle conseguenze delle loro attività criminali celandosi dietro soggetti giuridici o altri sistemi giuridici. Sono inoltre proposte alcune modifiche al testo della Commissione per trovare il giusto equilibrio tra la necessità di indagare e perseguire efficacemente i reati di corruzione, da un lato, e il rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone coinvolte, dall'altro.

 

La Commissione ha correttamente riconosciuto che la lotta alla corruzione non può essere limitata ai soli strumenti di diritto penale e ha proposto misure volte a prevenire la corruzione. La prevenzione è spesso il modo più efficace sotto il profilo dei costi per combattere la corruzione e il rafforzamento di questa dimensione dovrebbe essere al centro dell'approccio dell'Unione. Il progetto di relazione rafforza pertanto tali disposizioni al fine di rendere chiari e inequivocabili gli obblighi degli Stati membri in questo ambito. È importante monitorare i fenomeni che sono spesso legati alla corruzione, come il fenomeno delle "porte girevoli" tra il settore pubblico e quello privato, i potenziali conflitti di interesse e i beni ingiustificati dei funzionari pubblici.  La corruzione può essere meglio prevenuta quando le informazioni pertinenti sono disponibili sia al pubblico che alle autorità competenti in modo facilmente accessibile, consentendo un'analisi efficiente. È inoltre essenziale regolamentare adeguatamente le attività di lobbying e disporre di norme chiare e trasparenti per il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali.

 

La proposta riconosce già l'importante ruolo di vigilanza svolto dalla società civile (allertando sulle minacce allo Stato di diritto, chiamando le autorità pubbliche a rispondere delle loro azioni e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali) e impone agli Stati membri di promuovere il loro ruolo nelle attività anticorruzione. Il progetto di relazione rafforza il ruolo della società civile nella lotta alla corruzione e relativa prevenzione, in particolare riconoscendo a qualsiasi organizzazione che miri a contrastare tale fenomeno il diritto a riesaminare le decisioni della procura di avviare o meno un'indagine e consentendo alla società civile di agire per difendere i diritti delle vittime della corruzione. 

Infine, la proposta della Commissione reagisce correttamente allo stretto legame tra la legislazione sui reati di corruzione e la direttiva (UE) 2017/1371 (direttiva PIF). Poiché i responsabili di atti di corruzione spesso commettono anche frodi penali a danno degli interessi finanziari dell'Unione, è importante che i due atti legislativi siano allineati non solo in termini di definizioni, ma anche in termini di strumenti procedurali da essi utilizzati. Il progetto di relazione propone disposizioni supplementari per garantire la corretta attuazione di entrambi gli atti legislativi, anche per quanto riguarda la giurisdizione della Procura europea.


ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

 

Entità e/o persona

1. Transparency International Liaison Office to the European Union

2. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

3. European Public Prosecutor's Office

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI (8.11.2023)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio

(COM(2023)0234 – C9‑0162/2023 – 2023/0135(COD))

Relatrice per parere (*): Caterina Chinnici

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

 

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. "prevenzione della corruzione": l'individuazione e eliminazione delle cause e condizioni della corruzione mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di misure appropriate e la dissuasione dagli atti connessi alla corruzione;

1. "prevenzione della corruzione": l'individuazione e eliminazione delle cause e condizioni della corruzione mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di misure appropriate e di strumenti necessari e la dissuasione dagli atti connessi alla corruzione;

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. "reati finanziari ed economici": atti illegali commessi da un individuo o da un gruppo di individui, appartenente alla società civile o avente una responsabilità politica o amministrativa, allo scopo di ottenere un vantaggio economico o professionale o un'influenza politica, e che comprendono, fra l'altro, la corruzione, l'appropriazione indebita, la frode, la collusione, l'ostruzionismo, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, anche quando tali reati ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. "nepotismo" o "clientelismo": la prassi in base alla quale un funzionario pubblico accorda un trattamento preferenziale a membri della propria famiglia, amici o conoscenti, limitando l'accesso a posti o servizi pubblici o assegnando risorse finanziarie di cui è responsabile solamente in base ai suoi legami personali o politici;

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. "beni": fondi o beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

2. "beni": fondi o beni di qualsiasi tipo, incluse le cripto-attività, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio in relazione all'esecuzione del bilancio dell'UE.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. "funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità. Ai fini della presente direttiva è considerato funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

5. "funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità, o qualsiasi persona alla quale siano affidati compiti di interesse pubblico o che sia incaricata di un servizio pubblico. Ai fini della presente direttiva è considerato funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. "conflitto d'interessi": una situazione in cui l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di qualsiasi persona di cui al presente articolo è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi della corruzione, ridurre complessivamente i reati di corruzione e il rischio di corruzione.

1. Gli Stati membri dispongono misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi e sul reale impatto sui bilanci pubblici della corruzione, ridurre complessivamente il rischio e i reati di corruzione. 

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri prendono misure affinché sia impartita un'istruzione per l'integrità pubblica nel sistema scolastico e in classe al fine di prevenire la corruzione.

 

Gli Stati membri offrono agli educatori l'opportunità di ricevere una formazione specializzata riguardo alle metodologie e alle strategie di istruzione anticorruzione al fine di garantire un'efficace attuazione di tali programmi.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire il favoritismo, il nepotismo e il clientelismo nelle assunzioni pubbliche e nelle procedure amministrative, nonché per garantire che tutti i processi di gestione delle risorse umane nel settore pubblico mirino a sviluppare un approccio sistematico basato su: l'individuazione dei possibili rischi; l'istituzione di solidi meccanismi di prevenzione; la garanzia del rispetto della politica, della segnalazione e della sanzione dei comportamenti scorretti.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri prendono misure affinché sia assicurato il massimo livello di trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico al fine di prevenire la corruzione.

2. Gli Stati membri prendono misure affinché sia assicurato il massimo livello di integrità, trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico, garantendo che i cittadini siano adeguatamente informati, al fine di prevenire la corruzione, in particolare attraverso lo sviluppo di strategie nazionali anticorruzione in consultazione con i pertinenti organismi specializzati di cui all'articolo 4.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri applicano il massimo livello di trasparenza per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico, stabilendo procedure competitive, con norme di aggiudicazione degli appalti chiare e standardizzate accessibili a tutti i soggetti interessati. Le procedure di appalto pubblico dovrebbero essere attuate attraverso sistemi di appalti elettronici, rendendo i processi più trasparenti e responsabili. Gli Stati membri prendono misure affinché tutte le informazioni siano pubblicate online, sia che si tratti di bandi di gara, dell'aggiudicazione di appalti e dei dettagli degli appalti aggiudicati. Gli Stati membri effettuano audit periodici delle attività in materia di appalti pubblici, al fine di individuare le irregolarità e i comportamenti scorretti che potrebbero costituire frode e corruzione.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Gli Stati membri prendono misure affinché sia creata una solida cultura del servizio pubblico basata sull'indipendenza, l'integrità, la trasparenza e la responsabilità, garantendo che i funzionari nazionali ricevano una retribuzione congrua, ricevano le informazioni, la formazione e il sostegno adeguati per far fronte sia agli elevati standard professionali sia ai compiti da svolgere nell'esercizio del loro mandato, e siano consapevoli delle situazioni di conflitto di interessi e dei rischi di reati finanziari ed economici.

 

Gli Stati membri introducono altresì una formazione anticorruzione specifica destinata ai funzionari addetti agli appalti pubblici, ai valutatori e ai contraenti.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per digitalizzare tutti gli aspetti della prevenzione della corruzione contemplati dal presente articolo e affinché le informazioni pertinenti, in particolare sulle politiche anticorruzione e sul quadro giuridico, siano diffuse mediante una pubblicazione accessibile in formato digitale su banche dati interoperabili aperte alle persone fisiche e ai soggetti la cui attività può essere coinvolta in un sistema di corruzione.

 

Gli Stati membri prendono inoltre le misure necessarie per garantire il libero accesso alle informazioni di interesse pubblico, mediante una pubblicazione accessibile in formato digitale su banche dati interoperabili, mettendo a disposizione i dati in modo tempestivo, in un formato standardizzato e leggibile meccanicamente e scaricabili in blocco.

 

Le banche dati sono progettate in modo da creare un sistema informativo più unificato e interoperabile a livello dell'UE, consentendo il confronto, il controllo incrociato e l'aggregazione dei dati. Le informazioni accessibili attraverso il canale digitale devono essere idonee a un uso legittimo.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Gli Stati membri adottano norme efficaci che disciplinano, se del caso, l'interazione tra il settore privato e il settore pubblico, quali ad esempio: disciplinare le situazioni delle "porte girevoli" e la rappresentanza di interessi, applicando periodi di incompatibilità, durante i quali gli ex funzionari pubblici non possono svolgere attività in cui potrebbero sfruttare le loro precedenti posizioni o relazioni; disciplinare le attività di lobbying di tutte le organizzazioni che si occupano di rappresentanza di interessi, attraverso l'iscrizione obbligatoria nei registri per la trasparenza.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano misure globali e aggiornate per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività. Dette misure comprendono almeno azioni volte a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione tra:

4. Gli Stati membri adottano misure globali e aggiornate per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività. Dette misure comprendono almeno azioni volte a identificare e contrastare la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità e a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione tra:

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i membri delle autorità di contrasto e giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina e alla loro condotta, anche garantendo una remunerazione adeguata e tabelle delle retribuzioni eque.

(b) i membri delle autorità di contrasto, dei servizi di intelligence e delle autorità giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina e alla loro condotta, anche garantendo una remunerazione adeguata e tabelle delle retribuzioni eque.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. In ogni caso e indipendentemente dal livello di rischio, gli Stati membri adottano o aggiornano una serie minima di misure, tra cui:

 

i) una politica sui doni e gli intrattenimenti;

 

ii) norme efficaci sulla dichiarazione e sulla gestione dei conflitti di interessi nel settore pubblico, incluse una procedura secondo la quale i funzionari pubblici si ricusano nelle situazioni di conflitto di interessi e sanzioni per la mancata dichiarazione di un conflitto di interessi;

 

iii) norme efficaci sulla dichiarazione e sulla verifica della situazione patrimoniale, dei redditi e degli interessi finanziari dei funzionari pubblici, stabilendo sanzioni per la mancata dichiarazione di beni o interessi sostanziali; e

 

iv) un sistema di segnalazione della corruzione facilmente accessibile e sul quale il pubblico è adeguatamente informato.

 

Il sistema di segnalazione può essere collegato a una più ampia politica di denuncia delle irregolarità o istituendo canali di segnalazione interna ed esterna chiari, in grado di garantire la riservatezza degli informatori sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE.

 

La valutazione del rischio di corruzione di cui al presente paragrafo è destinata ad essere un processo continuo e sistematico di identificazione, analisi, valutazione, definizione delle priorità, controllo e monitoraggio delle situazioni che possono dar luogo a corruzione. Nell'effettuare tale valutazione, gli Stati membri tengono conto, in particolare, della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto.

 

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se del caso, gli Stati membri prendono misure per promuovere la partecipazione della società civile, delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni locali alle attività anticorruzione.

6. Gli Stati membri prendono misure per promuovere la partecipazione della società civile, delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni locali alle attività anticorruzione, promuovendo i meccanismi di segnalazione disponibili e pubblicizzando i diritti relativi alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Gli Stati membri attuano leggi che proteggono gli informatori che segnalano casi di corruzione o illeciti, garantendo la loro sicurezza e prevenendo le ritorsioni, istituendo meccanismi di segnalazione confidenziali che consentano ai testimoni o alle vittime di corruzione di divulgare informazioni attraverso canali sicuri.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per promuovere il pluralismo e la libertà dei media e garantire uno spazio favorevole ai giornalisti.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 7 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste (corruzione attiva);

a) il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, o agisca eccedendo i suoi poteri (corruzione attiva);

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 7 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio o la promessa di un vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste (corruzione passiva).

b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio o la promessa di un vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, o agire eccedendo i suoi poteri (corruzione passiva).

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) quando un funzionario nazionale è condannato per un reato a norma della presente direttiva, la condanna da parte delle autorità giudiziarie nazionali comporta una valutazione globale dell'intero patrimonio associato a tale funzionario, nonché dei suoi parenti stretti e partner. Questa valutazione comprende tutte le attività finanziarie, i beni mobili e immobili, allo scopo di determinare se il patrimonio detenuto dal funzionario, dai suoi parenti o partner corrisponde al reddito ufficialmente dichiarato da questi individui. Nei casi in cui esista una disparità significativa tra il reddito dichiarato e il patrimonio effettivo posseduto dal funzionario nazionale o dagli individui affiliati, le autorità nazionali competenti avviano un'indagine distinta sulla questione. Qualora questa indagine distinta riveli che i beni in questione costituiscono un patrimonio ingiustificato o proventi di attività illecite, tali beni dovrebbero essere soggetti a sequestro e confisca da parte delle autorità nazionali.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 24 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva. A tal fine, se del caso, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'OLAF e la Commissione prestano assistenza tecnica e operativa conformemente ai rispettivi mandati per facilitare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali da parte delle autorità competenti.

Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, inclusi gli organismi specializzati di cui all'articolo 4, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva.

 

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel perseguimento di tale obiettivo, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'OLAF e la Commissione prestano assistenza tecnica e operativa conformemente ai rispettivi mandati per facilitare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali da parte delle autorità competenti.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 24 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

A tal fine, è necessario garantire un'efficace raccolta e condivisione dei dati tra tutte le autorità coinvolte, compreso il rapido trattamento delle richieste di accesso da parte dei servizi investigativi di uno Stato membro.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 24 – comma 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli organismi di cui al presente articolo garantiscono che siano evitate le duplicazioni.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 24 – comma 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se del caso, gli accordi di lavoro conclusi in conformità del capo X del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) sono modificati di conseguenza.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 24 – comma 1 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

I risultati della cooperazione instaurata in conformità della presente disposizione sono comunicati da Europol, Eurojust, EPPO e OLAF e dalla Commissione, fatto salvo il loro obbligo del segreto e della riservatezza per quanto riguarda i singoli casi e i dati personali, in una sezione specifica delle loro relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 24 – comma 1 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli organismi di cui al primo comma compiranno tutti gli sforzi necessari per realizzare azioni congiunte e contribuire all'elaborazione e all'attuazione delle politiche settoriali e dei programmi di spesa dell'UE, nonché all'azione esterna e al processo di allargamento, al fine di costruire una cultura comune anticorruzione basata su un approccio a livello dell'UE.

 

 

 


 

ALLEGATO: Elenco delle entità o persone

da cui la relatrice PER PARERE ha ricevuto contributi

 

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere. Nel corso dell'elaborazione del [progetto di parere / parere, sino alla sua adozione in commissione], la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

 

 

 

Entità e/o persona

La relatrice dichiara di non aver ricevuto contributi da nessuna entità o persona.

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Lotta contro la corruzione, sostituzione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e modifica della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio

Riferimenti

COM(2023)0234 – C9-0162/2023 – 2023/0135(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

1.6.2023

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

CONT

1.6.2023

Commissioni associate - annuncio in aula

14.9.2023

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Caterina Chinnici

18.7.2023

Esame in commissione

12.10.2023

 

 

 

Approvazione

7.11.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Joachim Stanisław Brudziński, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Ilana Cicurel, Carlos Coelho, Beatrice Covassi, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Alin Mituța, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Nico Semsrott, Eleni Stavrou, Cristian Terheş, Angelika Winzig, Lara Wolters

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jorge Buxadé Villalba, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Bas Eickhout, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, Hannes Heide, Niclas Herbst, Sophia in 't Veld, David Lega, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Wolfram Pirchner, Elżbieta Rafalska, Antonio Maria Rinaldi, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ramona Strugariu, Viola von Cramon-Taubadel, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Dominique Bilde, José Manuel Fernandes, Seán Kelly

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

23

+

ECR

Pirkko Ruohonen‑Lerner

ID

Joachim Kuhs

PPE

Carlos Coelho, José Manuel Fernandes, Seán Kelly, Marian‑Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Eleni Stavrou, Angelika Winzig

Renew

Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Alin Mituța

S&D

Beatrice Covassi, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Sándor Rónai

The Left

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Dominique Bilde

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Lotta contro la corruzione, sostituzione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e modifica della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio

Riferimenti

COM(2023)0234 – C9-0162/2023 – 2023/0135(COD)

Presentazione della proposta al PE

3.5.2023

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

1.6.2023

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

CONT

1.6.2023

JURI

1.6.2023

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

JURI

26.6.2023

 

 

 

Commissioni associate

 Annuncio in Aula

CONT

14.9.2023

 

 

 

Relatori

 Nomina

Ramona Strugariu

6.7.2023

 

 

 

Esame in commissione

25.10.2023

 

 

 

Approvazione

31.1.2024

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

63

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Sophia in 't Veld, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Elena Yoncheva

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Delara Burkhardt, Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, José Gusmão, Beata Kempa, Jaak Madison, Philippe Olivier, Anne-Sophie Pelletier, Paul Tang, Róża Thun und Hohenstein, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Isabel Benjumea Benjumea, Ana Collado Jiménez, Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Petra Kammerevert, Miapetra Kumpula-Natri, Georgios Kyrtsos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Alin Mituța, Dolors Montserrat, Hermann Tertsch

Deposito

21.2.2024


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

63

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

ID

Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jaak Madison, Philippe Olivier

NI

Martin Sonneborn

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Ana Collado Jiménez, Lena Düpont, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Dolors Montserrat, Nadine Morano, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Georgios Kyrtsos, Alin Mituța, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Delara Burkhardt, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Petra Kammerevert, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Paul Tang, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

The Left

Cornelia Ernst, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

2

-

ID

Susanna Ceccardi, Annalisa Tardino

 

2

0

ID

Nicolaus Fest

The Left

Clare Daly

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2024
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