RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento

1.3.2024 - (COM(2023)0529 – C9‑0339/2023 – 2023/0322(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Kira Marie Peter‑Hansen


Procedura : 2023/0322(CNS)
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A9-0066/2024
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A9-0066/2024
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento

(COM(2023)0529 – C9‑0339/2023 – 2023/0322(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0529),

 visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0339/2023),

 visto l'articolo 82 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0066/2024),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

 

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) L'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) si riferiscono alle strategie di pianificazione fiscale utilizzate dalle imprese multinazionali che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per eludere il pagamento delle imposte. I prezzi di trasferimento, pur essendo attualmente necessari per determinare il luogo di dichiarazione degli utili, sono stati anche utilizzati impropriamente per ridurre i debiti d'imposta delle imprese nei paesi con aliquote fiscali più elevate, con il conseguente trasferimento degli utili. Il principio di libera concorrenza dovrebbe essere applicato negli Stati membri e dai contribuenti in modo tale da garantire maggiore certezza fiscale per i contribuenti e ridurre il più possibile le opportunità di trasferimento degli utili.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) La soluzione a lungo termine per contrastare efficacemente l'elusione fiscale e garantire un livello minimo di imposizione effettiva per i gruppi di imprese multinazionali dovrebbe essere un sistema basato su una formula di ripartizione che vada a beneficio di tutti gli Stati membri.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Quando applicano o interpretano il principio di libera concorrenza in modo diverso, gli Stati membri creano situazioni che potrebbero danneggiare il mercato interno. La mancanza di coerenza nelle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento potrebbe non solo portare alla doppia imposizione, ma anche rendere possibile il trasferimento degli utili e l'elusione fiscale. Tale mancanza di coerenza costituisce un grave ostacolo fiscale per le imprese che operano a livello transfrontaliero, è suscettibile di causare distorsioni e inefficienze economiche e ha un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e sulla crescita.

(3) Quando applicano o interpretano il principio di libera concorrenza in modo significativamente diverso, gli Stati membri creano situazioni che potrebbero danneggiare il mercato interno e tradursi in costi inutili per le imprese in caso di controversie, ma anche stimolare una concorrenza fiscale dannosa, attrarre strutture aggressive di elusione fiscale, comportare aiuti di Stato illegali e ridurre le entrate provenienti dagli Stati membri. La mancanza di coerenza nelle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento potrebbe non solo portare alla doppia imposizione, ma anche rendere possibile il trasferimento degli utili, l'elusione fiscale e la doppia non imposizione. Tale mancanza di coerenza significativa può costituire una grave minaccia per il gettito fiscale, la lealtà fiscale e le limitate capacità delle amministrazioni fiscali. Tale mancanza di coerenza comporta inoltre ostacoli per le imprese, specie le PMI, che operano a livello transfrontaliero, è suscettibile di causare distorsioni e inefficienze economiche e ha un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri. Inoltre, la Commissione dovrebbe garantire che la presente direttiva non crei alcuna mancanza di coerenza con le più recenti linee guida dell'OCSE, compresi gli importi A e B del primo pilastro, che mirano a semplificare le norme vigenti in materia di prezzi di trasferimento.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Tuttavia, le amministrazioni fiscali dovrebbero tenere conto del fatto che, in assenza di forze di mercato o nell'adottare una strategia commerciale specifica, le imprese associate possono determinare un prezzo di mercato con precisione e in modo veritiero.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) All'inizio del progetto BEPS nel 2013, l'OCSE ha stimato, pur riconoscendo i limiti metodologici e dei dati, che l'entità delle perdite globali di gettito dell'imposta sul reddito delle società dovute alle pratiche di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS), compresa la manipolazione dei prezzi di trasferimento, potrebbe essere compresa tra 100 e 240 miliardi di USD all'anno1 bis.

 

_________________

 

1 bis https://www.oecd.org/tax/beps-project-explanatory-statement-9789264263437-en.htm

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La presente direttiva stabilisce norme per garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza in tutta l'Unione al fine di aumentare la certezza fiscale e ridurre i casi di doppia imposizione e di doppia non imposizione.

(4) La presente direttiva stabilisce norme per garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza in tutta l'Unione al fine di aumentare la certezza fiscale, ridurre i casi di doppia non imposizione e di doppia imposizione, ridurre i costi di conformità fiscale e i contenziosi, in particolare per i contribuenti che operano a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione, ed evitare gli abusi fiscali.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di attenuare la doppia imposizione, gli Stati membri dovrebbero disporre di meccanismi adeguati per consentire loro, quando una rettifica primaria è effettuata in un altro Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo, di effettuare una rettifica corrispondente. In particolare gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare rettifiche corrispondenti e non dovrebbero limitare la concessione di tali rettifiche nel contesto delle procedure amichevoli (PA), ma estenderla anche a seguito di: i) una procedura accelerata da concludersi entro 180 giorni senza la necessità di avviare una procedura amichevole quando non sussistono dubbi sulla fondatezza della rettifica primaria; o ii) audit congiunti o altre forme di cooperazione internazionale, quali programmi multilaterali di valutazione dei rischi come l'approccio europeo di fiducia e cooperazione (ETACA) e il programma internazionale di garanzia della conformità (ICAP).

(6) Al fine di attenuare la doppia imposizione, gli Stati membri dovrebbero disporre di meccanismi adeguati per consentire loro, quando una rettifica primaria è effettuata in un altro Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo, di effettuare una rettifica corrispondente. In particolare gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare rettifiche corrispondenti e non dovrebbero limitare la concessione di tali rettifiche nel contesto delle procedure amichevoli (PA), ma estenderla anche a seguito di: i) una procedura accelerata da concludersi entro 180 giorni senza la necessità di avviare una procedura amichevole quando non sussistono dubbi sulla fondatezza della rettifica primaria; o ii) audit congiunti o altre forme di cooperazione internazionale, quali programmi multilaterali di valutazione dei rischi come l'approccio europeo di fiducia e cooperazione (ETACA) e il programma internazionale di garanzia della conformità (ICAP). A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutte le procedure e tutti gli accordi previsti dalla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC), in particolare la terza e la sesta revisione che contemplano lo scambio di informazioni relative agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e lo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica comunicate dagli intermediari o dal contribuente pertinente.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) A causa del possibile aumento dei contenziosi, la presente direttiva chiede l'introduzione di meccanismi rapidi il cui funzionamento risponda a tutte le esigenze. Il sistema di arbitrato deve essere rapido per consentire il raggiungimento di accordi ed evitare eventuali problemi e controversie.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) La presenza di meccanismi accessibili di risoluzione delle controversie è di vitale importanza per il commercio transfrontaliero, in quanto garantisce la certezza fiscale e l'eliminazione della doppia imposizione per i contribuenti. Il rafforzamento dell'uso delle procedure amichevoli, come indicato nella convenzione sull'arbitrato dell'UE, può accelerare la risoluzione dei casi in tempi più brevi. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a stanziare risorse adeguate affinché le scadenze siano rispettate e le procedure amichevoli possano diventare uno strumento efficace per eliminare la doppia imposizione.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Possono sussistere motivi legittimi per cui una rettifica corrispondente non è concessa o è inferiore alla rettifica principale. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero concedere rettifiche corrispondenti se: i) la rettifica primaria non è considerata conforme al principio di libera concorrenza; ii) la rettifica primaria non comporta l'imposizione di un importo di utili in un'altra giurisdizione in cui l'impresa associata nello Stato membro in questione è già stata assoggettata a imposta; e iii) quando è coinvolta una giurisdizione di un paese terzo e non esiste una convenzione fiscale. In assenza di una rettifica primaria gli Stati membri possono effettuare una rettifica al ribasso solo se: i) la rettifica al ribasso è conforme al principio di libera concorrenza: ii) un importo pari alla rettifica al ribasso è incluso nell'utile dell'impresa associata nell'altra giurisdizione e ivi soggetto a imposta; e iii) una comunicazione sull'intenzione di effettuare una rettifica al ribasso è stata inviata alla giurisdizione competente. Le disposizioni precedenti mirano a garantire che: i) gli Stati membri possano mantenere il diritto di valutare se la rettifica primaria è conforme al principio di libera concorrenza; e ii) non vi è né doppia imposizione né doppia non imposizione. Gli Stati membri non dovrebbero creare situazioni di doppia non imposizione.

(7) Possono sussistere motivi legittimi per cui una rettifica corrispondente non è concessa o è inferiore alla rettifica principale. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero concedere rettifiche corrispondenti se: i) la rettifica primaria non è considerata conforme al principio di libera concorrenza; ii) la rettifica primaria non comporta l'imposizione di un importo di utili in un'altra giurisdizione in cui l'impresa associata nello Stato membro in questione è già stata assoggettata a imposta; e iii) quando è coinvolta una giurisdizione di un paese terzo e non esiste una convenzione fiscale. In assenza di una rettifica primaria gli Stati membri possono effettuare una rettifica al ribasso solo se: i) la rettifica al ribasso è conforme al principio di libera concorrenza e non porta alla doppia non imposizione; ii) un importo pari alla rettifica al ribasso è incluso nell'utile dell'impresa associata nell'altra giurisdizione e ivi soggetto a imposta; e iii) una comunicazione sull'intenzione di effettuare una rettifica al ribasso è stata inviata alla giurisdizione competente. Le disposizioni precedenti mirano a garantire che: i) gli Stati membri possano mantenere il diritto di valutare se la rettifica primaria è conforme al principio di libera concorrenza; e ii) non vi è né doppia imposizione né doppia non imposizione. Gli Stati membri non dovrebbero creare situazioni di doppia non imposizione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di ridurre al minimo le controversie e garantire un approccio comune in tutta l'Unione, la presente direttiva prevede inoltre che un contribuente non sia soggetto a rettifica quando i suoi risultati rientrano nell'intervallo interquartile, a meno che l'amministrazione fiscale o il contribuente dimostri che una specifica posizione diversa nell'intervallo è giustificata dai fatti e dalle circostanze del caso particolare. Quando i risultati di un'operazione controllata non rientrano nell'intervallo di libera concorrenza, le amministrazioni fiscali dovrebbero essere tenute a prendere in considerazione la mediana di tutti i risultati, a meno che il contribuente o l'amministrazione fiscale dimostri che qualsiasi altro punto dell'intervallo determina un prezzo di libera concorrenza più affidabile in un determinato caso.

(13) Al fine di ridurre al minimo le controversie, ridurre i costi relativi per le imprese e garantire un approccio comune in tutta l'Unione, la presente direttiva prevede inoltre che un contribuente non sia soggetto a rettifica quando i suoi risultati rientrano nell'intervallo interquartile, a meno che l'amministrazione fiscale o il contribuente dimostri che una specifica posizione diversa nell'intervallo è giustificata dai fatti e dalle circostanze del caso particolare. Quando i risultati di un'operazione controllata non rientrano nell'intervallo di libera concorrenza, le amministrazioni fiscali dovrebbero essere tenute a prendere in considerazione la mediana di tutti i risultati, a meno che il contribuente o l'amministrazione fiscale dimostri che qualsiasi altro punto dell'intervallo determina un prezzo di libera concorrenza più affidabile in un determinato caso.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di ridurre l'onere di conformità per i contribuenti che operano a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione, dovrebbe essere introdotto un approccio comune alla documentazione sui prezzi di trasferimento. Un modello standard, norme sul contenuto e sul regime linguistico, sui periodi e sui contribuenti interessati apporterebbero semplicità e consentirebbero potenziali risparmi sui costi, tenendo conto del capo V "Documentazione" delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento e del codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea33.

(14) Al fine di ridurre l'onere di conformità per i contribuenti che operano a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione, nonché di affrontare il rischio di elusione fiscale, dovrebbe essere introdotto un approccio comune alla documentazione sui prezzi di trasferimento. Un modello standard, norme sul contenuto e sul regime linguistico, sui periodi e sui contribuenti interessati apporterebbero semplicità e consentirebbero potenziali risparmi sui costi, tenendo conto del capo V "Documentazione" delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento e del codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea33. L'interpretazione armonizzata di tali condizioni a livello dell'Unione è necessaria anche per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni fiscali e delle imprese. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare le proprie amministrazioni fiscali in modo che gestiscano in modo efficiente gli sforzi comuni in termini di documentazione sui prezzi di trasferimento.

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_________________

33 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2006, relativa a un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2006.176.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2006%3A176%3AFULL

33 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2006, relativa a un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2006.176.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2006%3A176%3AFULL

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Al fine di creare maggiore certezza per i contribuenti e attenuare il rischio di doppia imposizione, la presente direttiva prevede la possibilità di stabilire ulteriori norme comuni vincolanti in materia di prezzi di trasferimento mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione dovrebbero offrire ai contribuenti un quadro chiaro di ciò che le autorità fiscali dell'Unione considererebbero accettabile da utilizzare per specifiche operazioni e fornire i cosiddetti "porti sicuri", che riducono l'onere di conformità e il numero di controversie. In considerazione del potenziale impatto di tali misure sul potere nazionale di esecuzione e di applicazione in materia di imposizione diretta e di esercizio dei diritti di imposizione attribuiti nell'ambito di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali intese a evitare la doppia imposizione o la doppia non imposizione e in considerazione del potenziale impatto sulle basi imponibili degli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio, su proposta della Commissione, competenze di esecuzione per adottare decisioni ai sensi della presente direttiva.

(16) Al fine di creare maggiore certezza per i contribuenti e attenuare il rischio di doppia non imposizione e di doppia imposizione e tenuto conto del potenziale impatto delle pertinenti misure sul potere nazionale di esecuzione e di applicazione in materia di imposizione diretta e di esercizio dei diritti di imposizione attribuiti nell'ambito di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali intese a evitare la doppia imposizione o la doppia non imposizione e in considerazione del potenziale impatto sulle basi imponibili degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire ulteriori norme comuni vincolanti in materia di prezzi di trasferimento. Tali atti delegati dovrebbero offrire ai contribuenti un quadro chiaro di ciò che le autorità fiscali dell'Unione considererebbero accettabile da utilizzare per specifiche operazioni e fornire i cosiddetti "porti sicuri", che riducono l'onere di conformità e il numero di controversie.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Poiché quello dei prezzi di trasferimento è un tema che evolve nel tempo, sarà essenziale monitorare costantemente la necessità di adeguamenti della presente direttiva con l'obiettivo di garantire l'uniformità delle metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento all'interno dell'UE e a livello mondiale.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 16 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)  Il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento ha proposto soluzioni concrete alle sfide poste dalle pratiche riguardanti i prezzi di trasferimento in tutti gli Stati membri. La ricostituzione di detto Forum con un mandato più ampio consente agli esperti nazionali degli Stati membri, insieme ai rappresentanti della comunità imprenditoriale, del mondo accademico e della società civile, di sostenere la Commissione, il che può tradursi in una legislazione capace di conseguire l'obiettivo dichiarato di aumentare la certezza per le imprese nell'Unione. Una visione comune dei contribuenti e delle autorità fiscali offre un punto di vista più completo nel ricercare soluzioni pratiche.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Al fine di valutare l'efficacia delle nuove norme stabilite dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili.

(17) Al fine di valutare l'efficacia e l'impatto delle nuove norme stabilite dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili, accompagnata da una proposta legislativa, se del caso.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva per i gruppi di imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT).

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per consentire alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, le informazioni sulle disposizioni fiscali di cui alla presente direttiva dovrebbero essere rese accessibili attraverso lo sportello digitale unico (OSS) conformemente al regolamento (UE) 2018/172434. Lo sportello digitale unico offre agli utenti transfrontalieri uno sportello unico per la fornitura online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno.

(18) Per consentire alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, le informazioni sulle disposizioni fiscali di cui alla presente direttiva dovrebbero essere rese accessibili attraverso lo sportello digitale unico (OSS) conformemente al regolamento (UE) 2018/172434. Lo sportello digitale unico offre agli utenti transfrontalieri uno sportello unico per la fornitura online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. Tale sportello unico dovrebbe essere intuitivo, di facile accesso e dotato degli strumenti necessari, in modo da non rappresentare un nuovo ostacolo burocratico per le imprese. L'esperienza positiva dello sportello unico per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un buon esempio di come il suddetto sportello dovrebbe essere progettato per funzionare correttamente.

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34 Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

34 Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i contribuenti alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la documentazione sui prezzi di trasferimento, elaborando modelli comuni, stabilendo requisiti linguistici, definendo il tipo di contribuente che deve rispettare tali modelli e i periodi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(21) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i contribuenti e il rischio di elusione fiscale, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la documentazione sui prezzi di trasferimento, elaborando modelli comuni, stabilendo requisiti linguistici, definendo il tipo di contribuente che deve rispettare tali modelli e i periodi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

 

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma unico

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme per armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento degli Stati membri e garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza all'interno dell'Unione.

La presente direttiva stabilisce norme per armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento degli Stati membri e garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza all'interno dell'Unione allo scopo di semplificare la conformità per le imprese e garantire nel contempo l'applicazione delle norme fiscali all'interno dell'Unione.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1) "principio di libera concorrenza": la norma internazionale che prescrive che le imprese associate debbano negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti. In altri termini, le operazioni tra due imprese associate dovrebbero riflettere il risultato che si sarebbe ottenuto se le parti non fossero collegate, ossia se le parti fossero indipendenti l'una dall'altra e l'esito (prezzo o margini) fosse determinato da forze di mercato (libero).

1) "principio di libera concorrenza": la norma internazionale di cui all'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE che prescrive che le imprese associate debbano negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti. In altri termini, le operazioni tra due imprese associate dovrebbero riflettere il risultato che si sarebbe ottenuto se le parti non fossero collegate, ossia se le parti fossero indipendenti l'una dall'altra e l'esito (prezzo o margini) fosse determinato da forze di mercato (libero).

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

18) "linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento": le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento destinate alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali del 2022, approvate dal Consiglio dell'OCSE a norma della raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate [C(95) 126/final], modificate il 20 gennaio 2022 e incluse nell'allegato I, nonché ogni ulteriore modifica di tali linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento che l'Unione ha approvato nell'ambito del comitato per gli affari fiscali dell'OCSE mediante l'adozione di una posizione dell'Unione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE;

18) "linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento": le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento destinate alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali del 2022, approvate dal Consiglio dell'OCSE a norma della raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate [C(95) 126/final], modificate il 20 gennaio 2022 e incluse nell'allegato I, nonché ogni ulteriore modifica di tali linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento che gli Stati membri hanno approvato nell'ambito del comitato per gli affari fiscali dell'OCSE o che l'Unione ha approvato mediante l'adozione di una posizione dell'Unione a norma dell'articolo 218 TFUE;

 

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare eventuali ulteriori modifiche delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, quali definite al punto (18) del presente articolo, che gli Stati membri hanno approvato nell'ambito del comitato per gli affari fiscali dell'OCSE o che l'Unione ha approvato mediante l'adozione di una posizione dell'Unione a norma dell'articolo 218 TFUE.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;

(Non concerne la versione italiana) 

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) indica tutte le circostanze di fatto e di diritto necessarie per valutare, in base al principio di libera concorrenza, la rettifica primaria effettuata nell'altra giurisdizione;

i) indica tutte le circostanze di fatto e di diritto necessarie per valutare, in base al principio di libera concorrenza, la rettifica primaria effettuata nell'altra giurisdizione, compresa la pertinente documentazione relativa ai prezzi di trasferimento comunicata agli Stati membri;

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis) comunica, per ciascuno Stato membro interessato dalla rettifica, l'aliquota d'imposta effettiva calcolata ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio1 bis;

 

________________

 

1 bis Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Gli Stati membri dichiarano la richiesta ammissibile entro 30 giorni mediante una notifica al contribuente se sono state presentate tutte le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a). Entro lo stesso arco di tempo gli Stati membri notificano al contribuente la mancanza di eventuali informazioni necessarie e concedono almeno 30 giorni per fornirle. Se il contribuente non trasmette le informazioni richieste entro il termine stabilito, la richiesta può essere respinta in quanto inammissibile.

(b) Gli Stati membri dichiarano la richiesta ammissibile entro 40 giorni mediante una notifica al contribuente se sono state presentate tutte le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a). Entro lo stesso arco di tempo gli Stati membri notificano al contribuente la mancanza di eventuali informazioni necessarie e concedono almeno 40 giorni per fornirle. Se il contribuente non trasmette le informazioni richieste entro il termine stabilito, la richiesta è respinta in quanto inammissibile.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) Gli Stati membri provvedono affinché, quando la doppia imposizione deriva da una rettifica primaria effettuata in un altro Stato membro, la procedura si concluda entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente con un atto motivato di accettazione o rifiuto.

(c) Gli Stati membri provvedono affinché, quando la doppia imposizione deriva da una rettifica primaria effettuata in un altro Stato membro, la procedura si concluda entro 200 giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente con un atto motivato di accettazione o rifiuto. La procedura può essere prorogata una volta di un periodo di 100 giorni se il contribuente e gli Stati membri interessati concordano tutti tale proroga.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) In caso di accettazione, gli Stati membri comunicano all'autorità fiscale dell'altra giurisdizione pertinente il riconoscimento della rettifica corrispondente.

(d) In caso di accettazione, gli Stati membri comunicano immediatamente all'autorità fiscale dell'altra giurisdizione pertinente il riconoscimento della rettifica corrispondente.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri utilizzano tutte le procedure e tutti gli accordi disponibili previsti dalla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC).

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) la rettifica al ribasso non comporta una doppia non imposizione, ovvero la rettifica al ribasso è inclusa negli utili imponibili dell'impresa associata nell'altra giurisdizione;

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) nessuna delle (eventuali) differenze tra le operazioni comparate o tra le imprese che effettuano tali operazioni potrebbe incidere in misura rilevante sul prezzo nel mercato libero;

(a) nessuna delle (eventuali) differenze tra le operazioni comparate o tra le imprese che effettuano tali operazioni potrebbe incidere in misura rilevante sul prezzo o sul margine nel mercato libero;

 

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Consiglio può stabilire ulteriori norme, coerenti con le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, sulle modalità di applicazione del principio di libera concorrenza e delle altre disposizioni di cui al capo II della presente direttiva in operazioni specifiche, al fine di garantire una maggiore certezza fiscale e attenuare il rischio di doppia imposizione. Tali operazioni specifiche sono le seguenti:

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di stabilire ulteriori norme, coerenti con le più recenti linee guida sui prezzi di trasferimento raccomandate a livello internazionale, formulate dall'OCSE o dalle Nazioni Unite, sulle modalità di applicazione del principio di libera concorrenza e delle altre disposizioni di cui al capo II della presente direttiva in operazioni specifiche, al fine di garantire una maggiore certezza fiscale e attenuare il rischio di doppia non imposizione e doppia imposizione, nonché ridurre le controversie fiscali e gli abusi fiscali.

(a) il trasferimento di attività immateriali o di diritti su attività immateriali tra imprese associate, compresi i beni immateriali di difficile valutazione;

 

(b) la prestazione di servizi tra imprese associate, compresa la prestazione di servizi di marketing e di distribuzione;

 

(c) accordi di contributo ai costi tra imprese associate;

 

(d) operazioni tra imprese associate nel contesto di ristrutturazioni aziendali;

 

(e) operazioni finanziarie;

 

(f) operazioni tra la sede centrale e le stabili organizzazioni.

 

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di stabilire ulteriori norme, quali l'introduzione di porti sicuri, semplificare l'applicazione del principio di libera concorrenza nell'Unione, assicurare una maggiore certezza fiscale, attenuare il rischio di doppia non imposizione e doppia imposizione e ridurre le controversie fiscali e gli abusi fiscali.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 18 che stabilisce norme per integrare nella presente direttiva l'approccio semplificato proposto in materia di conformità ai prezzi di trasferimento per le attività di distribuzione e fabbricazione di cui alla direttiva XX/XX/UE del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT).

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le norme di cui al paragrafo 2 sono adottate mediante atti di esecuzione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.

soppresso

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Article14 bis

 

Ripristino del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento

 

1. La Commissione istituisce e presiede il Forum europeo sui prezzi di trasferimento. Il Forum fornisce consulenza e assistenza al comitato a norma dell'articolo 17, in particolare per valutare la necessità di eventuali adeguamenti alla presente direttiva con l'obiettivo di garantire l'uniformità costante delle metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento all'interno dell'Unione e a livello mondiale, in particolare tenendo conto degli sviluppi a livello dell'OCSE o delle Nazioni Unite.

 

2. Il Forum è composto da rappresentanti degli Stati membri e da una rappresentanza equilibrata di contribuenti, mondo accademico e società civile. Il Parlamento europeo è membro del Forum in qualità di osservatore. Le condizioni di ammissione dei membri sono stabilite dal comitato di cui all'articolo 17.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 14 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 ter

 

Ampliamento dell'iniziativa dell'approccio europeo in materia di fiducia e cooperazione (ETACA)

 

1. L''ambito di applicazione dell'approccio europeo in materia di fiducia e cooperazione (ETACA) include la revisione dei prezzi di trasferimento di flussi specifici all'interno dell'Unione da parte degli Stati membri partecipanti e non solo le operazioni di scarso valore aggiunto, come attualmente avviene.

 

2. Gli Stati membri sono invitati a stabilire un legame tra l'ETACA e gli APA, affinché l'ETACA funga da corsia preferenziale per trovare soluzioni stabili qualora sorgano problemi durante il processo di revisione.

 

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione esamina e valuta l'applicazione della presente direttiva ogni cinque anni e presenta una relazione sulla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2031.

1. Ogni tre anni la Commissione esamina e valuta l'applicazione, l'impatto nonché l'interazione della presente direttiva con le più recenti linee guida dell'OCSE o delle Nazioni Unite e presenta una relazione sulla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2029. La Commissione può discostarsi da tali termini quando saranno concordati nuovi orientamenti sui prezzi di trasferimento a livello dell'OCSE o delle Nazioni Unite.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della presente direttiva allo scopo di migliorare l'applicazione del principio di libera concorrenza, ridurre la doppia imposizione e combattere gli abusi fiscali.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della presente direttiva allo scopo di migliorare l'applicazione del principio di libera concorrenza, ridurre la doppia non imposizione e la doppia imposizione e combattere gli abusi e le controversie fiscali.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

5. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri e al Parlamento europeo. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni.

2. Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni dal momento in cui i dati personali sono trattati per le finalità della presente direttiva.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, secondo comma, all'articolo 13 e all'articolo 14, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore.

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, secondo comma, all'articolo 13 e all'articolo 14, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il Forum europeo sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 14 bis funge da organismo di esperti competente.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il Parlamento europeo può partecipare in qualità di osservatore ai negoziati internazionali sulle linee guida sui prezzi di trasferimento nell'ambito dei pertinenti consessi internazionali.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

 

Riesame

 

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva per i gruppi di imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT), in seguito all'entrata in vigore di tale direttiva.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 19 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 ter

 

Modifica della direttiva 2011/16/UE

 

Nella direttiva 2011/16/UE, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

 

"i) identificazione del metodo utilizzato per la fissazione dei prezzi di trasferimento o di altri metodi e tecniche di valutazione per stimare il prezzo di libera concorrenza di cui all'articolo 9 della direttiva [2024/XX/XX sui prezzi di trasferimento] e la motivazione alla base dell'applicazione di tale metodo o per determinare il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;";

 

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [31 dicembre 2025] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [31 dicembre 2024] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio 2026].

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio 2025].

 

MOTIVAZIONE

La relatrice riconosce i problemi sollevati dalla Commissione europea e condivide pienamente gli obiettivi della direttiva, pur deplorando che la Commissione europea non abbia adeguatamente consultato i portatori di interessi in merito a questa proposta specifica.

Tenuto conto di quanto precede, nella sua relazione la relatrice ha scelto di semplificare la direttiva e di allinearsi il più possibile alle più recenti linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, allo scopo di fornire certezza sia ai contribuenti che agli Stati membri. La relatrice ritiene che, in alcuni casi, la Commissione europea abbia fatto scelte non sufficientemente giustificate. Tuttavia, è favorevole al fatto che la Commissione europea assuma un ruolo più incisivo in futuro nella ricerca di un approccio più armonizzato nell'UE per quanto riguarda l'applicazione delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. Nella stessa ottica, la relatrice sostiene il coordinamento tra gli Stati membri in vista dei negoziati dell'OCSE sui futuri orientamenti e nei confronti dei paesi terzi.

La semplificazione proposta ha portato al suggerimento della relatrice di accorciare l'entrata in vigore della direttiva, poiché la maggior parte degli Stati membri ha già introdotto il principio di libera concorrenza nella legislazione nazionale.

La relatrice desidera inoltre sottolineare i rischi connessi all'attuale situazione dei prezzi di trasferimento nell'UE, riguardanti la doppia non imposizione, gli aiuti di Stato illegali, la pianificazione fiscale aggressiva e le perdite significative di gettito fiscale e ritiene che tali aspetti siano stati affrontati in misura insufficiente nella proposta di direttiva.

La relatrice sostiene gli obiettivi sanciti dagli articoli 6 e 7, vale a dire ridurre le controversie fiscali ed evitare la doppia non imposizione mediante rettifiche al ribasso unilaterali.

La relatrice difende la necessità di un ruolo più incisivo per il Parlamento europeo, che potrebbe fungere da osservatore nei futuri negoziati sui prezzi di trasferimento a livello dell'UE e dell'OCSE.

Infine, e soprattutto, la relatrice riconosce i limiti significativi del principio di libera concorrenza e delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. La relatrice sostiene l'idea di eliminare gradualmente l'applicazione del principio di libera concorrenza e di introdurre invece il consolidamento a livello di gruppo e l'utilizzo di una formula di ripartizione come mezzo per ripartire equamente gli utili tra i paesi e riconoscere la realtà operativa delle imprese multinazionali. La relatrice accoglie con favore gli importanti sviluppi in questa direzione attraverso la proposta relativa al primo pilastro dell'OCSE, nota anche come convenzione multilaterale, e la proposta di direttiva BEFIT della Commissione europea, pur riconoscendo che nel frattempo è necessaria un'applicazione corretta e coerente del principio di libera concorrenza nell'UE

A tal fine, la relatrice ha inserito nella direttiva una clausola di decadenza. La direttiva dovrebbe cessare di applicarsi innanzi tutto nei confronti delle società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva BEFIT, note come gruppi BEFIT, a partire dal 2035. Successivamente, la direttiva dovrebbe cessare di esistere per tutti i gruppi multinazionali che operano nell'UE a partire dal 2040, fatta eccezione per le loro operazioni con paesi terzi.

In conclusione, la relatrice propone di allineare la direttiva al parere formulato dal comitato europeo per la protezione dei dati.


 

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'articolo 8 dell'allegato I del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

PWC

Finans Danmark, Bruxelles

BEPS monitoring Group

Tax Justice Network

Permanent Representatives from France, Netherlands, Belgium and Denmark

Accountancy Europe

Representatives of DG Taxud

Prof. Joachim Englisch from University of Law Munster Germany

 

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.


 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Prezzi di trasferimento

Riferimenti

COM(2023)0529 – C9-0339/2023 – 2023/0322(CNS)

Consultazione del PE

14.11.2023

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ECON

11.12.2023

 

 

 

Relatori

 Nomina

Kira Marie Peter-Hansen

19.9.2023

 

 

 

Esame in commissione

4.12.2023

14.2.2024

 

 

Approvazione

22.2.2024

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Anna-Michelle Asimakopoulou, Gilles Boyer, Valentino Grant, Claude Gruffat, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Pedro Marques, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Aušra Seibutytė, Paul Tang, Irene Tinagli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Andżelika Anna Możdżanowska, René Repasi, Eleni Stavrou

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

João Albuquerque, Jordi Cañas, Deirdre Clune, Bernard Guetta, Nacho Sánchez Amor, Michal Wiezik

Deposito

1.3.2024

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

28

+

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Deirdre Clune, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Aušra Seibutytė, Eleni Stavrou

Renew

Gilles Boyer, Jordi Cañas, Bernard Guetta, Georgios Kyrtsos, Caroline Nagtegaal, Michal Wiezik

S&D

João Albuquerque, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, René Repasi, Nacho Sánchez Amor, Alfred Sant, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini

 

3

-

ECR

Michiel Hoogeveen, Andżelika Anna Możdżanowska

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

2

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024
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