RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto

5.3.2024 - (COM(2023)0441 – C9‑0305/2023 – 2023/0266(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione per i trasporti e il turismo
(Commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)
Relatori: Pascal Canfin, Barbara Thaler


Procedura : 2023/0266(COD)
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A9-0070/2024
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A9-0070/2024
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto

(COM(2023)0441 – C9‑0305/2023 – 2023/0266(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0441),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0305/2023),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

 visto il parere del Comitato delle regioni[2],

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 58 del regolamento,

 vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0070/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Sostenere gli sforzi volti a migliorare la sostenibilità e l'efficienza del sistema dei trasporti dell'Unione costituisce un prerequisito per mantenere un percorso stabile verso la neutralità climatica entro il 2050, tenendo debitamente conto della necessità di preservare sempre la crescita e la competitività dell'industria europea.

(1) Sostenere gli sforzi volti a migliorare la sostenibilità e l'efficienza del sistema dei trasporti dell'Unione costituisce un prerequisito per mantenere un percorso stabile verso la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, tenendo debitamente conto della necessità di garantire una transizione giusta e inclusiva, preservare sempre la crescita e rafforzare la competitività dell'industria europea.

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra è utilizzata in vari settori economici, compresi i trasporti, per quantificare i dati sulle emissioni di gas a effetto serra generate da attività specifiche di imprese e privati. Una migliore informazione sulle prestazioni dei servizi di trasporto costituisce uno strumento potente per creare incentivi adeguati per gli utenti dei trasporti affinché compiano scelte più sostenibili e per influire sulle decisioni commerciali degli organizzatori e degli operatori dei trasporti. Dati affidabili e comparabili sulle emissioni di gas a effetto serra costituiscono il requisito fondamentale per realizzare tali incentivi e stimolare così cambiamenti comportamentali tanto tra i consumatori quanto tra le imprese, al fine di contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo52 per i trasporti e della normativa europea sul clima.

(2) La contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra è utilizzata in vari settori economici, compresi i trasporti, per quantificare i dati sulle emissioni di gas a effetto serra generate da attività specifiche di imprese e privati. Una migliore informazione sulle prestazioni dei servizi di trasporto costituisce uno strumento potente per ridurre l'impronta di carbonio degli appalti pubblici, creare incentivi adeguati per gli utenti dei trasporti affinché compiano scelte più sostenibili e per influire sulle decisioni commerciali degli organizzatori e degli operatori dei trasporti. Dati affidabili e comparabili sulle emissioni di gas a effetto serra costituiscono il requisito fondamentale per realizzare tali incentivi e stimolare così cambiamenti comportamentali tanto tra i consumatori quanto tra le imprese, al fine di contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo52 per i trasporti e della normativa europea sul clima.

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52 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo COM(2019) 640 final.

52 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo COM(2019) 640 final.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nonostante il crescente interesse dei portatori di interessi del settore dei trasporti, la diffusione complessiva della contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto continua ad essere limitata. Nella maggior parte dei casi gli utenti non ottengono informazioni precise sulle prestazioni dei servizi di trasporto e gli organizzatori e gli operatori dei servizi di trasporto non calcolano né comunicano le loro emissioni. Una diffusione sproporzionatamente bassa della contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra si registra principalmente tra le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano la grande maggioranza delle imprese che offrono servizi di trasporto nel mercato dell'UE.

(3) Nonostante il crescente interesse dei portatori di interessi del settore dei trasporti, la diffusione complessiva della contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto continua ad essere limitata. Nella maggior parte dei casi gli utenti non ottengono informazioni precise sulle prestazioni dei servizi di trasporto e gli organizzatori e gli operatori dei servizi di trasporto non calcolano né comunicano le loro emissioni. Una diffusione sproporzionatamente bassa della contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra si registra principalmente tra le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano la grande maggioranza delle imprese che offrono servizi di trasporto nel mercato dell'UE. Infatti, le PMI si trovano a dover sostenere oneri finanziari e burocratici sproporzionatamente superiori quando decidono di contabilizzare le loro emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La strategia per una mobilità sostenibile e intelligente del dicembre del 202054 fa riferimento a incentivi per la scelta delle opzioni di trasporto più sostenibili, sia per singoli modi di trasporto che per combinazioni di modi. Tali incentivi comprendono l'istituzione di un quadro europeo volto ad armonizzare la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti e della logistica sulla base di norme riconosciute a livello mondiale; tale quadro potrebbe quindi essere utilizzato per fornire alle imprese e agli utenti finali una stima dell'impronta di carbonio generata dalle loro scelte e aumentare la domanda da parte degli utenti finali e dei consumatori a favore di soluzioni di trasporto e mobilità più sostenibili, evitando nel contempo il greenwashing.

(5) La comunicazione della Commissione sulla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente del dicembre del 202054 fa riferimento a incentivi per la scelta delle opzioni di trasporto più sostenibili, sia per singoli modi di trasporto che per combinazioni di modi, insistendo sul passaggio al trasporto ferroviario sia per i passeggeri che per le merci e delineando obiettivi concreti per entrambe le categorie, quali contributi effettivi al ruolo del settore dei trasporti nel raggiungimento dell'obiettivo vincolante previsto dal diritto dell'Unione, stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio53 bis, di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi entro il 2050. Tali incentivi comprendono l'istituzione di un quadro europeo volto ad armonizzare la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti e della logistica sulla base di norme riconosciute a livello mondiale; tale quadro potrebbe quindi essere utilizzato per fornire alle imprese e agli utenti finali una stima dell'impronta di carbonio generata dalle loro scelte e aumentare la domanda da parte degli utenti finali e dei consumatori a favore di soluzioni di trasporto e mobilità più sostenibili, comprese le consegne di pacchi, evitando nel contempo il greenwashing.

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53 bis Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

54 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro (COM(2020) 789 final).

54 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro (COM(2020) 789 final).

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) La maggior parte dei gas a effetto serra relativi ai trasporti e alla logistica è emessa durante il funzionamento e la fabbricazione dei veicoli, e durante la produzione dei vettori energetici.

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È pertanto opportuno stabilire norme armonizzate per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto di passeggeri e merci al fine di ricavare dati comparabili per le emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto ed evitare informazioni fuorvianti sulle prestazioni in conseguenza della possibilità di scelta tra metodi di calcolo delle emissioni e dati di ingresso diversi. Tali norme dovrebbero garantire parità di condizioni tra i modi, i segmenti e le reti nazionali di trasporto dell'Unione. Dovrebbero inoltre contribuire a creare incentivi a un cambiamento comportamentale delle imprese e dei clienti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dai servizi di trasporto attraverso la diffusione e l'utilizzo di dati comparabili e affidabili sulle emissioni di gas a effetto serra.

(6) È pertanto opportuno stabilire norme armonizzate per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto di passeggeri e merci al fine di ricavare dati comparabili per le emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto ed evitare informazioni fuorvianti sulle prestazioni in conseguenza della possibilità di scelta tra metodi di calcolo delle emissioni e dati di ingresso diversi. Tali norme dovrebbero garantire parità di condizioni tra i soggetti del settore dei trasporti dell'UE e quelli di paesi terzi, tra i modi, i segmenti e le reti nazionali di trasporto dell'Unione. Dovrebbero inoltre contribuire a creare incentivi a un cambiamento comportamentale degli organismi pubblici, delle imprese e di altri clienti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dai servizi di trasporto attraverso la diffusione e l'utilizzo di dati comparabili e affidabili sulle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il presente regolamento dovrebbe mettere a disposizione un quadro di riferimento per altre misure di riduzione delle emissioni ulteriormente adottabili dalle autorità pubbliche e dall'industria, anche per clausole sulla trasparenza dei gas a effetto serra nei contratti di trasporto, per la fornitura di informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di opzioni di viaggio o consegne a passeggeri o clienti oppure per la definizione di criteri collegati al clima per le procedure di appalto verdi.

(7) Il presente regolamento dovrebbe fornire un quadro di riferimento per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra su base volontaria o contrattuale o in virtù di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale. Esso dovrebbe mettere a disposizione un quadro di riferimento per altre misure di riduzione delle emissioni ulteriormente adottabili dalle autorità pubbliche e dall'industria, anche per clausole sulla trasparenza dei gas a effetto serra nei contratti di trasporto, per la fornitura di informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di opzioni di viaggio o consegne a passeggeri o clienti oppure per la definizione di criteri collegati al clima per le procedure di appalto verdi. Nel caso del commercio elettronico e delle consegne di pacchi, faciliterebbe il rispetto dell'obbligo di fornire, insieme alle informazioni attuali sulla data di consegna stimata, il prezzo associato e le emissioni associate a ciascuna opzione.

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nonostante i vantaggi derivanti dalla maggiore trasparenza in merito alle prestazioni dei servizi di trasporto, un'applicazione obbligatoria del presente regolamento per tutti i soggetti che offrono servizi di trasporto sul mercato dell'Unione sarebbe sproporzionata e comporterebbe costi e oneri eccessivi. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi pertanto unicamente ai soggetti che decidono di calcolare e comunicare informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto di merci o passeggeri che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione, o ai soggetti che sono vincolati da altri regimi legislativi e non legislativi a procedere in tal senso. Sono quindi inclusi i servizi i cui punti di origine o di destinazione sono situati in un paese terzo.

(8) Nonostante i vantaggi derivanti dalla maggiore trasparenza in merito alle prestazioni dei servizi di trasporto, un'applicazione obbligatoria del presente regolamento per tutti i soggetti che offrono servizi di trasporto sul mercato dell'Unione sarebbe sproporzionata e comporterebbe costi e oneri eccessivi. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi pertanto unicamente ai soggetti che decidono di calcolare e comunicare informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto di merci o passeggeri che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione, o ai soggetti che sono vincolati da altri regimi legislativi e non legislativi a procedere in tal senso. Sono quindi inclusi i servizi i cui punti di origine o di destinazione sono situati in un paese terzo. Infatti, al fine di assicurare che tutti i servizi di trasporto pertinenti siano contabilizzati e garantire parità di condizioni tra i soggetti del settore dei trasporti dell'UE e quelli di paesi terzi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di trasporto che iniziano e terminano al di fuori del territorio dell'Unione ma che si fermano nell'Unione per imbarcare o sbarcare passeggeri o per caricare o scaricare merci.

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli intermediari di dati, quali quelli che offrono servizi digitali di mobilità multimodale, laddove non calcolino direttamente le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto ma si limitino a trasmettere informazioni su tali emissioni fornite da un soggetto interessato o da altre persone fisiche o giuridiche pertinenti. Gli intermediari di dati dovrebbero essere tuttavia vincolati dalle pertinenti norme relative alla comunicazione e alla trasparenza dei dati comunicati sulle emissioni di gas a effetto serra, affinché sia garantita la comparabilità di tali dati sul mercato.

(9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli intermediari di dati, quali quelli che offrono servizi digitali di mobilità multimodale, nonché servizi digitali di navigazione e di pianificazione dell'itinerario di viaggio, quando calcolano le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto, anche quando combinano informazioni su tali emissioni fornite da un soggetto interessato o da altre persone fisiche o giuridiche pertinenti. Gli intermediari di dati, laddove non calcolino le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto ma si limitino a trasmettere informazioni su tali emissioni, dovrebbero essere vincolati dalle pertinenti norme relative alla comunicazione e alla trasparenza dei dati comunicati sulle emissioni di gas a effetto serra, affinché sia garantita la comparabilità di tali dati sul mercato e tra i diversi modi di trasporto.

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Gli intermediari di dati che offrono servizi digitali di mobilità multimodale propongono ai consumatori diverse scelte sulla base dei tempi di viaggio, dei relativi costi e dei modi di viaggio. Tali intermediari di dati dovrebbero inoltre essere in grado di fornire ai consumatori informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di un determinato viaggio. Pertanto, i soggetti interessati o altre persone fisiche o giuridiche pertinenti dovrebbero essere tenuti a fornire tali informazioni agli intermediari di dati.

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Qualsiasi dichiarazione fatta sulla base dei dati di uscita riportati in conformità del presente regolamento dovrebbe essere pienamente conforme alla direttiva (UE) (…)/(…) sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) nonché alla direttiva (…)/(…) che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Un metodo adeguato per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto è uno degli aspetti chiave del quadro armonizzato dell'Unione stabilito dal presente regolamento. Tale metodo dovrebbe garantire che i calcoli delle emissioni effettuati lungo una catena di trasporto forniscano dati comparabili e precisi sulle emissioni di gas a effetto serra, seguendo un'unica serie di fasi metodologiche. Dovrebbe inoltre tenere adeguatamente conto delle esigenze del mercato dei trasporti, al fine di evitare un'inutile complessità, nonché oneri e costi eccessivi, ed essere accettata dai portatori di interessi.

(11) Un metodo adeguato per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto è uno degli aspetti chiave del quadro armonizzato dell'Unione stabilito dal presente regolamento. Tale metodo dovrebbe garantire che i calcoli delle emissioni effettuati lungo una catena di trasporto forniscano dati comparabili e precisi sulle emissioni di gas a effetto serra, seguendo un'unica serie di fasi metodologiche. Dovrebbe inoltre tenere adeguatamente conto delle esigenze del mercato dei trasporti, al fine di evitare un'inutile complessità, nonché oneri e costi eccessivi, in particolare per le PMI, ed essere accettata dai portatori di interessi.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La norma EN ISO 14083:2023, pubblicata dal Comitato europeo di normazione57 nell'aprile del 2023, che recepisce la norma ISO 14083:2023, è stata scelta come metodologia di riferimento per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto ai sensi del presente regolamento.  Dall'analisi è emerso che la norma ISO 14083:2023 si è rivelata la più pertinente e proporzionata ai fini degli obiettivi del presente regolamento. La quantificazione delle emissioni è effettuata "dal pozzo alla ruota", di conseguenza comprende le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'approvvigionamento energetico e dall'uso dei veicoli durante le operazioni di trasporto e di hub.

(12) La norma EN ISO 14083:2023, pubblicata dal Comitato europeo di normazione57 nell'aprile del 2023, che recepisce la norma ISO 14083:2023, dovrebbe essere la metodologia di riferimento per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra "dal pozzo alla ruota" dei servizi di trasporto ai sensi del presente regolamento. Dall'analisi è emerso che la norma ISO 14083:2023 si è rivelata la più pertinente e proporzionata ai fini degli obiettivi del presente regolamento, ivi comprese tra cui una rapida adozione da parte del mercato e la comparabilità dei dati. La quantificazione delle emissioni è effettuata "dal pozzo alla ruota", di conseguenza comprende le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'approvvigionamento energetico e dall'uso dei veicoli durante le operazioni di trasporto e di hub.

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57 https://www.cencenelec.eu

57 https://www.cencenelec.eu

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) La norma EN ISO 14083:2023 ha i suoi limiti, in particolare il fatto che non considera le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'intero ciclo di vita dei servizi di trasporto. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la possibilità di ampliare, nel prossimo futuro, l'ambito di applicazione della metodologia di riferimento per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto, al fine di permettere il calcolo e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto prodotte durante il loro ciclo di vita. La metodologia futura dovrebbe tener conto della diffusione dei veicoli a zero emissioni e delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. A tal fine, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione gli sforzi esistenti, come la norma ISO 14067:2018 e le norme per categoria di prodotto relative ai servizi di trasporto stabilite nel sistema internazionale di dichiarazione ambientale di prodotto.

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) La Commissione, in collaborazione con il Comitato europeo di normazione e gli organismi nazionali di normazione degli Stati membri, dovrebbe impegnarsi a fornire al settore dei trasporti l'accesso gratuito alla norma ISO 14083:2023 o all'equivalente norma europea CEN ISO 14083 per le microimprese e le piccole e medie imprese ("PMI"), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Le norme dovrebbero essere accessibili nella loro versione autentica nonché in tutte le lingue ufficiali dell'Unione al fine di rendere il presente regolamento più accessibile a tutti coloro che vi sono soggetti.

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) Si ritiene generalmente che le emissioni prodotte durante l'intero ciclo di vita comprendano le emissioni di gas a effetto serra "dal pozzo alla ruota" e le emissioni della produzione, della manutenzione e dello smaltimento dei veicoli, come anche, ove pertinente, delle infrastrutture, come stabilito nella raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione. Per motivi di proporzionalità e al fine di limitare la complessità amministrativa e i costi di attuazione, le infrastrutture non dovrebbero essere incluse nella valutazione delle emissioni prodotte durante il ciclo di vita ai fini del presente regolamento.

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È opportuno fare attenzione a non discostarsi dalle scelte metodologiche originarie della norma EN ISO 14083:2023, al fine di evitare incongruenze nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto sul mercato, in particolare nel contesto delle catene di trasporto internazionali. È tuttavia opportuno valutare di volta in volta la necessità di un eventuale adeguamento della norma EN ISO 14083:2023 dal punto di vista delle politiche dell'Unione, nonché delle modifiche future di tale norma che potranno essere effettuate dal Comitato europeo di normazione o da un altro organismo competente. Qualora da tali valutazioni emerga il rischio che talune parti della norma possano creare squilibri indebiti nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto in specifici segmenti di mercato oppure determinare discrepanze tra tale norma e gli obiettivi del presente regolamento o di altre normative dell'Unione applicabili, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può prendere in considerazione la possibilità di chiedere al Comitato europeo di normazione di rivedere la norma di conseguenza oppure decidere di escludere tale parte della norma dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(13) È opportuno fare attenzione a non discostarsi dalle scelte metodologiche originarie della norma EN ISO 14083:2023, al fine di evitare incongruenze nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto sul mercato, in particolare nel contesto delle catene di trasporto internazionali. È tuttavia opportuno valutare periodicamente la necessità di un eventuale adeguamento della norma EN ISO 14083:2023 dal punto di vista delle politiche dell'Unione, compresa la legislazione futura, nonché delle modifiche future di tale norma che potranno essere effettuate dal Comitato europeo di normazione o da un altro organismo competente. Se tali valutazioni concludono che vi è il rischio che talune parti della norma possano creare squilibri indebiti nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto in specifici segmenti di mercato oppure determinare discrepanze tra tale norma e gli obiettivi del presente regolamento o di altre normative dell'Unione applicabili, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può prendere in considerazione la possibilità di chiedere al Comitato europeo di normazione di rivedere la norma di conseguenza oppure decidere di escludere tale parte della norma dall'ambito di applicazione del presente regolamento. È opportuno escludere modifiche della norma o di uno dei suoi elementi che comportino un rischio manifesto di incompatibilità con gli obiettivi del presente regolamento e di altre norme applicabili dell'Unione, in particolare con l'obiettivo climatico a lungo termine dell'Unione e i traguardi intermedi quali stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119, e con altra normativa dell'Unione in materia di clima.

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto possono essere utilizzati tipi diversi di dati di ingresso, fra cui dati primari e secondari. L'uso di dati primari consente di ottenere risultati più affidabili e precisi, per cui dovrebbe essergli accordata la precedenza, di modo che gradualmente tali dati si diffondano nei processi di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. I dati primari potrebbero però non essere ottenibili, oppure rivelarsi eccessivamente onerosi per alcuni portatori di interessi, in particolare per piccole e medie imprese. Dovrebbe pertanto essere ammesso l'uso di dati secondari, nel rispetto di condizioni chiare.

(15) Ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto possono essere utilizzati tipi diversi di dati di ingresso, fra cui dati primari e secondari. L'uso di dati primari consente di ottenere risultati più affidabili e precisi, per cui dovrebbe essere obbligatorio nei processi di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. Poiché i dati primari potrebbero però non essere ottenibili, oppure rivelarsi eccessivamente onerosi per le piccole e medie imprese, queste ultime dovrebbero essere esentate. Dovrebbe pertanto essere ammesso l'uso di dati secondari, nel rispetto delle condizioni di cui nel presente regolamento. I costruttori di apparecchiature originali (OEM) dovrebbero fornire alle PMI l'accesso ai dati di bordo dei veicoli pertinenti a tal fine.

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Se un organizzatore di servizi di trasporto che subappalta parzialmente o totalmente la prestazione concreta di un servizio di trasporto decide di integrare i dati sulle emissioni di gas a effetto serra del subappaltatore nel suo calcolo complessivo, dovrebbe poter fare affidamento su dati secondari per quanto riguarda i servizi di trasporto prestati da uno o più subappaltatori. Dovrebbe essere concessa la possibilità di utilizzare i dati secondari forniti da uno o più subappaltatori, anche se i dati primari sono utilizzati per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai servizi di trasporto effettuati da altri subappaltatori o dalla flotta dell'organizzatore del servizio di trasporto.

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Considerando 15 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) Gli Stati membri possono introdurre incentivi di natura amministrativa, finanziaria od operativa per stimolare l'uso dei dati primari e, a tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione quando mettono in atto tali incentivi, affinché la Commissione possa monitorare il corretto funzionamento del mercato interno e garantire condizioni di parità.

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per quanto concerne i dati secondari, le emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto possono essere calcolate utilizzando valori standard o dati modellizzati. Dall'impiego di valori standard e dati modellizzati si dovrebbero tuttavia ottenere informazioni precise e affidabili sulle emissioni di gas a effetto serra di uno specifico servizio di trasporto e, pertanto, tali valori standard dovrebbero essere stabiliti, e i dati modellizzati sviluppati, in modo neutro e obiettivo, sulla base di fonti affidabili e di parametri adeguati.

(16) Per quanto concerne i dati secondari, le emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto possono essere calcolate utilizzando valori standard o dati modellizzati. Dall'impiego di valori standard e dati modellizzati si dovrebbero tuttavia ottenere informazioni precise e affidabili sulle emissioni di gas a effetto serra di uno specifico servizio di trasporto e, pertanto, tali valori standard dovrebbero essere stabiliti, e i dati modellizzati sviluppati e soggetti a frequenti aggiornamenti, in modo neutro e obiettivo, sulla base di fonti affidabili e di parametri adeguati. Le banche dati e i valori standard che porterebbero a sottostimare le emissioni risultanti rispetto a quelle dichiarate nella comunicazione dei dati primari sono ritenuti non idonei al superamento dei controlli tecnici della qualità riguardanti la precisione e l'affidabilità delle informazioni. I controlli tecnici della qualità dovrebbero essere ripetuti periodicamente.

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È pertanto opportuno istituire una banca dati di base dell'UE dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra al fine di migliorare la comparabilità dei risultati delle emissioni di gas a effetto serra ottenuti in applicazione del presente regolamento. Tuttavia, date le specificità settoriali, nazionali e regionali di tali valori standard nell'Unione, dovrebbero essere autorizzate altre banche dati e serie di dati rilevanti gestite da terzi, a condizione che siano sottoposte a un controllo tecnico della qualità a livello di Unione.

(17) È pertanto opportuno istituire una banca dati di base dell'UE dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra al fine di migliorare la comparabilità dei risultati delle emissioni di gas a effetto serra ottenuti in applicazione del presente regolamento. Tale banca dati dovrebbe fornire una granularità sufficiente e riflettere le specificità settoriali, nazionali e regionali di tutta l'Unione, e dovrebbe includere tabelle separate per ciascun modo di trasporto, garantendo la regolarità dell'aggiornamento e incorporando, se del caso, i progressi tecnologici più recenti in materia di riduzione delle emissioni. Tuttavia, date le specificità settoriali, nazionali e regionali di tali valori standard nell'Unione, dovrebbero essere autorizzate altre banche dati e serie di dati rilevanti gestite da terzi, a condizione che siano sottoposte a un controllo tecnico della qualità a livello di Unione.

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Nel quantificare le emissioni legate all'uso dell'energia elettrica sulla base di valori di intensità delle emissioni aggiornati e accurati per ciascuno Stato membro, si dovrebbe incoraggiare un approccio fondato sulla localizzazione, sulla base di una serie di valori di intensità aggiornati e accurati per i diversi Stati membri. È altresì auspicabile un approccio basato sul mercato, a condizione che sia garantita un'adeguata tracciabilità, mediante un contratto accreditabile con garanzie di origine. Le banche dati istituite dal presente regolamento dovrebbero utilizzare cifre fondate su un approccio basato sulla localizzazione.

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) La realizzazione e manutenzione delle banche dati dell'UE dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e i fattori di emissione di gas a effetto serra e il controllo tecnico della qualità delle banche dati e delle serie di dati esterne gestite da terzi dovrebbero essere effettuati da un organismo neutrale e competente operante a livello di Unione. Dato il suo mandato, l'Agenzia europea dell'ambiente si trova nella posizione migliore per fornire l'assistenza necessaria per la corretta attuazione di questa parte del regolamento. Se del caso, per tali attività può essere fatto ricorso al contributo e al sostegno di altri organismi settoriali dell'UE, conformemente a normative distinte dell'Unione.

(19) La realizzazione e manutenzione delle banche dati dell'UE dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e i fattori di emissione di gas a effetto serra istituiti dal presente regolamento, e il controllo tecnico della qualità delle banche dati e delle serie di dati esterne gestite da terzi dovrebbero essere effettuati da un organismo neutrale e competente operante a livello di Unione. Dato il suo mandato, l'Agenzia europea dell'ambiente si trova nella posizione migliore per fornire l'assistenza necessaria per la corretta attuazione di questa parte del regolamento. Se del caso, per tali attività può essere fatto ricorso al contributo e al sostegno di altri organismi settoriali dell'UE, conformemente a normative distinte dell'Unione.

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il regolamento (UE) 2015/75758 e la direttiva 2003/87/CE59 impongono la raccolta, il calcolo e la comunicazione annuale delle emissioni di CO2 generate rispettivamente da navi ed aeromobili. Il regolamento (UE) 2015/757 e la direttiva 2003/87/CE possono, in una certa misura, essere complementari alle disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la produzione di dati sul carburante combusto come dati di ingresso per la quantificazione delle emissioni dei servizi di trasporto. I dati di ingresso per la generazione di emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto possono anche derivare dall'attuazione di altri quadri legislativi, quali i regolamenti (UE) 2019/124260 e (UE) 2019/63161.

(21) Il regolamento (UE) 2015/75758 e la direttiva 2003/87/CE59 impongono la raccolta, il calcolo e la comunicazione annuale delle emissioni di gas a effetto serra generate rispettivamente da navi ed aeromobili. Il regolamento (UE) 2015/757 e la direttiva 2003/87/CE possono, in una certa misura, essere complementari alle disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la produzione di dati sul carburante combusto come dati di ingresso per la quantificazione delle emissioni dei servizi di trasporto. I dati di ingresso per la generazione di emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto possono anche derivare dall'attuazione di altri quadri legislativi, quali i regolamenti (UE) 2019/124260, (UE) 2019/63161 e (UE) 2023/2405.

__________________

__________________

58 Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

58 Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

59 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

59 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

60 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

60 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

61 Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

61 Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) È opportuno stabilire metriche comuni per esprimere i dati di uscita sulle emissioni di gas a effetto serra che sono alla base della comparabilità di tali dati e consentono un'efficace analisi comparativa di vari servizi di trasporto. Le metriche comuni dovrebbero inoltre consentire una comunicazione chiara da parte del fornitore dei dati e una comprensione accurata di tale comunicazione da parte del destinatario dei dati.

(22) È opportuno stabilire metriche comuni per esprimere i dati di uscita sulle emissioni di gas a effetto serra che sono alla base della comparabilità di tali dati e consentono un'efficace analisi comparativa di vari servizi di trasporto. Le metriche comuni dovrebbero inoltre consentire una comunicazione chiara da parte del fornitore dei dati e una comprensione accurata di tale comunicazione da parte del destinatario dei dati. In tal senso, nel determinare le distanze, in particolare per quanto riguarda la determinazione dell'intensità delle emissioni, la Commissione dovrebbe specificare le norme dettagliate relative all'uso dell'opzione della distanza ortodromica ("GCD") nell'ambito della norma ISO14083. Tali norme non dovrebbero impedire l'uso di dati primari relativi alla distanza effettiva, ad esempio nel settore ferroviario.

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) La divulgazione di informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra prima della fornitura di un servizio di trasporto è essenziale per incoraggiare un processo decisionale informato da parte dei cittadini e influenza le decisioni commerciali dei soggetti che organizzano e forniscono tali servizi sul mercato. Pertanto, i soggetti interessati e gli intermediari di dati dovrebbero divulgare, ove possibile, le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra relative a uno specifico servizio di trasporto prima della fornitura dello stesso. Tuttavia, le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra possono essere rese note dopo la prestazione del servizio di trasporto, soprattutto quando le comunicazioni tra imprese richiedono un livello di informazione più dettagliato, in particolare nel contesto delle catene logistiche e dei rapporti di subappalto.

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 ter) Gli intermediari di dati dovrebbero avere l'obbligo di integrare le informazioni in modo visibile in ciascun risultato di ricerca e di includere la classificazione delle emissioni come opzione di selezione predefinita, per cui l'opzione più rispettosa dell'ambiente sarebbe visualizzata per prima, nonché di integrare un facile confronto tra opzioni di modi di trasporto diversi, compreso l'uso dell'autovettura privata e, se del caso, della bicicletta. Gli operatori del commercio elettronico dovrebbero inoltre mostrare le emissioni dei servizi di trasporto associate alle diverse opzioni di consegna dei pacchi, insieme alla data e al costo stimati attualmente disponibili. I dati di uscita relativi alle emissioni effettive del servizio di trasporto dovrebbero essere forniti anche dopo la sua conclusione.

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Strumenti di calcolo esterni forniti sul mercato per un uso commerciale e non commerciale più ampio possono facilitare la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto, sostenendone così la diffusione tra gruppi più ampi di portatori di interessi. L'uso di tali strumenti dovrebbe essere certificato, per garantire che gli strumenti siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'uso della metodologia di riferimento comune e di una serie adeguata di dati di ingresso.

(26) Strumenti di calcolo esterni forniti sul mercato per un uso commerciale e non commerciale più ampio possono facilitare la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto, sostenendone così la diffusione tra gruppi più ampi di portatori di interessi. L'uso di tali strumenti dovrebbe essere certificato, per garantire che gli strumenti siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'uso della metodologia di riferimento comune e di una serie adeguata di dati di ingresso. La certificazione dovrebbe specificare se lo strumento di calcolo supporta i calcoli basati su dati primari.

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) Al fine di creare una procedura comune e facilmente comparabile, nonché di ridurre l'onere amministrativo e finanziario per i soggetti che desiderano calcolare le loro emissioni, in particolare le PMI, la Commissione dovrebbe sviluppare uno strumento pubblico di calcolo gratuito che garantisca l'accessibilità dei dati di uscita e che sia di facile uso nonché facilmente accessibile online. Tale strumento di calcolo dovrebbe essere accompagnato da documenti di orientamento passo per passo. La Commissione dovrebbe assicurare che tale strumento contribuisca a sensibilizzare in merito all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra e a incentivare tale uso.

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Un sistema di verifica adeguatamente concepito per la conformità dei dati di uscita sulle emissioni di gas a effetto serra comunicati sul mercato e dei relativi processi di calcolo rispetto alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe aumentare in modo sostanziale la fiducia nell'affidabilità e nella precisione di tali dati. I soggetti che hanno superato con successo la valutazione della conformità dovrebbero avere il diritto di ottenere una prova di conformità comunemente riconosciuta in tutta l'Unione. Se sono stati inclusi dati primari, la prova di conformità dovrebbe recarne indicazione, in particolare al fine di incentivare la raccolta e l'uso di dati primari da parte di ogni soggetto interessato dalle norme stabilite dal presente regolamento.

(27) Un sistema di verifica adeguatamente concepito per la conformità dei dati di uscita sulle emissioni di gas a effetto serra comunicati sul mercato e dei relativi processi di calcolo rispetto alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe aumentare in modo sostanziale la fiducia nell'affidabilità e nella precisione di tali dati. I soggetti che hanno superato con successo la valutazione della conformità dovrebbero avere il diritto di ottenere una prova di conformità comunemente riconosciuta in tutta l'Unione. La prova di conformità dovrebbe specificare la quota dei dati primari utilizzati, al fine di incentivare la raccolta e l'uso di dati primari da parte di ogni soggetto interessato dalle norme stabilite dal presente regolamento.

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) La contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra basata su dati primari potrebbe rivelare la quantità di carburante o di energia consumata correlata agli incarichi di clienti specifici e pertanto le emissioni possono essere convertite all'inverso in costo operativo. Soprattutto nel settore del trasporto di merci, ciò influisce negativamente sul potere di negoziazione delle PMI. Pertanto, non si dovrebbe consentire alle grandi imprese di richiedere ai partner della catena del valore, in particolare alle PMI, le emissioni di gas a effetto serra sulla base di dati primari.

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Considerando 29 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 ter) Per garantire la corretta adozione e attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero contribuire alla sua applicazione, anche istituendo un sistema di sanzioni. Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere proporzionate e dissuasive e tenere conto del carattere ricorrente del mancato rispetto dei requisiti di calcolo e di informazione o della fornitura di informazioni fuorvianti da parte dei soggetti interessati. Gli importi minimi o massimi stabiliti non dovrebbero in alcun modo costituire incentivi alla non conformità.

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione.

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca o organizzi servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione e calcoli le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione e comunichi a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi.

Il presente regolamento si applica:

 

a) ai soggetti che forniscono o organizzano servizi di trasporto di merci e trasporto passeggeri nell'Unione, che calcolano le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione, e che comunicano a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni;

 

b) agli intermediari di dati che calcolano le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto e che non si limitano a trasmettere informazioni su tali emissioni fornite da un soggetto interessato o da altre persone fisiche o giuridiche pertinenti.

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1) "gas a effetto serra": componente gassoso dell'atmosfera, naturale o antropico, che assorbe ed emette radiazioni a lunghezze d'onda specifiche nello spettro delle radiazioni infrarosse emesse dalla superficie della Terra, dall'atmosfera e dalle nuvole;

1) "gas a effetto serra": componente gassoso dell'atmosfera, naturale o antropico, che assorbe ed emette radiazioni a lunghezze d'onda specifiche nello spettro delle radiazioni infrarosse emesse dalla superficie della Terra, dall'atmosfera e dalle nuvole, come stabilito nella più recente relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13) "intermediario di dati": persona fisica o giuridica che raccoglie e comunica informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto sulla base di accordi giuridici, contrattuali o di altro tipo distinti;

13) "intermediario di dati": persona fisica o giuridica che raccoglie, calcola o comunica informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto;

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

17) "fattore di emissione di gas a effetto serra": coefficiente che descrive il rapporto tra l'attività che genera gas a effetto serra e l'emissione di gas a effetto serra;

17) "fattore di emissione di gas a effetto serra": coefficiente che descrive il rapporto tra i dati indicati relativi a un'attività che genera gas a effetto serra e l'emissione di gas a effetto serra;

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

18) "emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota": emissioni che rappresentano l'impatto, in termini di gas a effetto serra, dell'utilizzo dei veicoli e del loro approvvigionamento energetico;

18) "emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota": emissioni che rappresentano l'impatto, in termini di gas a effetto serra, dell'utilizzo dei veicoli e del loro approvvigionamento energetico, che costituiscono un sottoinsieme delle emissioni prodotte durante l'intero ciclo di vita;

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 bis) "emissioni prodotte durante l'intero ciclo di vita": emissioni che rappresentano la somma della quota corrispondente delle emissioni relative alla costruzione dell'infrastruttura utilizzata dal veicolo, delle emissioni relative alla produzione, alla manutenzione e al fine vita del veicolo e delle emissioni dal pozzo alla ruota;

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

23) "valore standard": valore di dati secondari tratto da una fonte pubblicata, considerato predefinito in caso di mancanza di dati primari o modellizzati;

23) "valore standard": valore di dati secondari tratto da una fonte pubblicata e verificato da un organismo di valutazione della conformità, considerato predefinito in caso di mancanza di dati primari o modellizzati;

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

30 bis) "organizzatore di servizi di trasporto": soggetto che fornisce servizi di trasporto nell'ambito dei quali l'esecuzione di alcuni elementi della catena di trasporto è subappaltata a uno o più soggetti che li gestiscono;

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 30 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

30 ter) "subappaltatore di trasporti": soggetto che fornisce operazioni di trasporto per uno o più elementi della catena di trasporto per conto di un organizzatore di servizi di trasporto nel quadro di accordi contrattuali;

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto sono calcolate sulla base della metodologia definita nella norma EN ISO 14083:2023, nella sua versione aggiornata, e delle norme di cui al capo III del presente regolamento.

1. Le emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota dei servizi di trasporto sono calcolate sulla base della metodologia definita nella norma EN ISO 14083:2023, nella sua versione aggiornata, e delle norme di cui al capo III del presente regolamento.

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro [la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione rende gratuito l'accesso alla norma EN ISO 14083:2023 attraverso un sito web facilmente accessibile.

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione valuta la necessità di un adeguamento di componenti della norma di cui al paragrafo 1 entro 36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. Entro 36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione valuta la necessità di un adeguamento di componenti della norma di cui al paragrafo 1, in particolare al fine di garantirne la coerenza con gli obiettivi climatici a lungo termine e i traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119 e con altre normative dell'Unione in materia di clima ed energia.

Emendamento  47

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che definisce una metodologia comune dell'Unione per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita da tutti i modi di trasporto, in particolare le emissioni derivanti dalla fabbricazione, dalla manutenzione e dallo smaltimento dei veicoli. La relazione tiene debitamente conto di tutte le metodologie per le emissioni prodotte durante il ciclo di vita sviluppate conformemente al regolamento (UE) 2019/631, al regolamento (UE) 2023/1542 e al regolamento (UE) 2019/1242. La relazione valuta l'approccio migliore per attuare la metodologia comune dell'Unione relativa al ciclo di vita ai fini del presente regolamento e, ove necessario, è immediatamente accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta la fattibilità e gli impatti economici, ambientali, sanitari e sociali dell'inserimento nell'ambito di applicazione del presente regolamento della contabilizzazione dell'inquinamento atmosferico causato dai servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione.

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di chiarire la metodologia di riferimento di cui al paragrafo 1, di garantirne l'attuazione uniforme sul mercato per quanto concerne l'approccio per stabilire parametri appropriati relativi alle emissioni di gas a effetto serra per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prima della fornitura di un servizio e, se del caso, altri parametri tecnici relativi all'assegnazione delle emissioni o all'aggregazione di elementi di dati non esplicitamente spiegati in tale metodologia.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di chiarire la metodologia di riferimento di cui al paragrafo 1, di garantirne l'attuazione uniforme sul mercato per quanto concerne l'approccio per stabilire parametri appropriati relativi alle emissioni di gas a effetto serra per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prima della fornitura di un servizio e, se del caso, altri parametri tecnici relativi all'assegnazione delle emissioni o all'aggregazione di elementi di dati non esplicitamente spiegati in tale metodologia.

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti di cui all'articolo 2 ricorrono in primis all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 utilizzano dati primari per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto da loro fornito, ad eccezione dei servizi forniti dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Le PMI ricorrono in primis all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto.

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Quando operano in qualità di subappaltatori di trasporti, le PMI devono essere in grado di basarsi su dati secondari anche se l'organizzatore dei trasporti utilizza dati primari per calcolare le emissioni di gas a effetto serra derivanti da un servizio di trasporto effettuato da altri subappaltatori di trasporti o dalla propria flotta.

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Gli Stati membri possono introdurre incentivi amministrativi, finanziari o operativi per stimolare l'uso dei dati primari e dovrebbero notificarne alla Commissione la natura e la tempistica.

Emendamento  53

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'uso di dati secondari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto è consentito alle condizioni seguenti:

2. L'uso di dati secondari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto è consentito alle PMI alle condizioni seguenti:

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate sull'applicazione di criteri di esclusione e di deviazioni dalla GCD.

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Gli OEM concedono alle PMI un accesso adeguato ai dati di bordo pertinenti, nella misura in cui è necessario ai fini della conformità con il presente regolamento e finché è rilevante allo scopo di agevolare la raccolta di dati precisi e i successivi calcoli.

Emendamento  56

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, tenendo conto delle competenze dei portatori di interessi pertinenti e di altri organi settoriali dell'UE, istituisce, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i) che sia disponibile gratuitamente.

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nell'istituire la banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente elaborano una tabella distinta per ciascun modo di trasporto.

Emendamento  58

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. 1 ter. Nell'elaborare i valori standard dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, la Commissione:

 

a) applica l'approccio basato sul luogo previsto dalla norma di cui all'articolo 4 ("approccio basato sul luogo");

 

b) tiene conto dei fattori di emissione di gas a effetto serra determinati conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

Emendamento  59

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Qualora le emissioni di gas a effetto serra generate dall'energia elettrica consumata dai trasporti possano essere quantificate utilizzando l'approccio basato sul luogo e l'approccio basato sul mercato ai sensi della norma EN ISO 14083:2023, è comunicato il mix di energia elettrica basato sul mercato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato J della suddetta norma.

Emendamento  60

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. Fino all'istituzione della banca dati di base dell'UE, i soggetti possono fare riferimento ad altre banche dati nazionali che si considerano verificate a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, o che sono state verificate ai sensi di altre normative dell'Unione esistenti, a condizione che tali dati siano disponibili allo stesso livello di aggregazione di quello richiesto dal presente regolamento.

Emendamento  61

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione garantisce la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

2. La Commissione garantisce, almeno una volta all'anno, la manutenzione, l'aggiornamento, lo sviluppo continuo e un livello adeguato di sicurezza della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. Qualsiasi aggiornamento dei valori standard è notificato senza indugio al pubblico. A seguito di tale aggiornamento, i soggetti interessati utilizzano i più recenti dati disponibili per calcolare e comunicare le loro informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento  62

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente e tenendo conto delle competenze dei portatori di interessi pertinenti, garantisce lo svolgimento di controlli tecnici della qualità dei valori standard dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, analogamente a quelli applicabili alle banche dati o alle serie di dati gestite da terzi.

Emendamento  63

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard di intensità di emissione è aperto al pubblico e gratuito.

3. La banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard di intensità di emissione è facilmente accessibile, aperta al pubblico e gratuita.

Emendamento  64

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo sviluppatore di una banca dati o di una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), presenta alla Commissione una domanda di controllo tecnico della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti in tale banca dati o serie di dati. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, effettua il controllo tecnico della qualità conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento.

1. Una banca dati o una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), può essere utilizzata per calcolare dati secondari purché fornisca dati più granulari o settoriali rispetto a quelli che figurano nella banca dati di base dell'UE di cui all'articolo 6. Lo sviluppatore di una banca dati o di una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), presenta alla Commissione una domanda di controllo tecnico della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti in tale banca dati o serie di dati. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, effettua il controllo tecnico della qualità conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento. Il controllo tecnico della qualità è effettuato entro 12 mesi dal ricevimento ufficiale della domanda.

Emendamento  65

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il controllo tecnico della qualità delle banche dati e delle serie di dati dei valori standard dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 1 comprende un confronto tra le emissioni comunicate utilizzando i dati primari e le emissioni che sarebbero comunicate utilizzando la banca dati o i valori standard, per i casi d'uso rappresentativi equivalenti. Le banche dati e i valori standard che porterebbero a sottostimare le risultanti emissioni rispetto a quelle comunicate sulla base dei dati primari ricevono una valutazione negativa dal controllo tecnico della qualità.

Emendamento  66

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Il controllo tecnico della qualità garantisce inoltre che le banche dati e le serie di dati gestite da terzi siano conformi alle norme indicate nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis.

Emendamento  67

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'utilizzo di dati secondari conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), devono essere utilizzate esclusivamente banche dati e serie di dati dei valori standard dell'intensità delle emissioni che sono stati valutati positivamente nel contesto del controllo tecnico della qualità di cui al paragrafo 1.

2. Ai fini dell'utilizzo di dati secondari conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), devono essere utilizzate esclusivamente banche dati e serie di dati dei valori standard dell'intensità delle emissioni che sono stati valutati positivamente nel contesto del controllo tecnico della qualità di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco delle banche dati dei valori standard dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra gestite da terzi che hanno ricevuto una valutazione positiva. L'elenco aggiornato è messo a disposizione del pubblico su un apposito sito web.

Emendamento  68

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il controllo tecnico della qualità deve essere eseguito non oltre 24 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento. La registrazione di una valutazione positiva del controllo della qualità è valida per due anni.

3. Il controllo tecnico della qualità deve essere eseguito non oltre 12 mesi dopo la data di applicazione di cui al paragrafo 1. La registrazione di una valutazione positiva del controllo della qualità è valida per due anni.

Emendamento  69

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard dell'intensità delle emissioni è aperto al pubblico e gratuito per le PMI.

Emendamento  70

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

1. Entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, tenendo conto delle competenze dei portatori di interessi pertinenti e di altri organi settoriali dell'UE, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento  71

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nell'elaborare i fattori standard di emissione di gas a effetto serra, la Commissione:

 

a) applica l'approccio basato sul luogo previsto dalla norma di cui all'articolo 4 ("approccio basato sul luogo");

 

b) tiene conto dei fattori di emissione di gas a effetto serra determinati conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

Emendamento  72

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Qualora le emissioni di gas a effetto serra generate dall'energia elettrica consumata dai trasporti possano essere quantificate utilizzando l'approccio basato sul luogo e l'approccio basato sul mercato in conformità della norma EN ISO 14083:2023, è comunicato il mix di energia elettrica basato sul mercato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato J della suddetta norma.

Emendamento  73

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Fino a quando non sarà istituita la banca dati centrale dell'UE, i soggetti possono fare riferimento ad altre banche dati nazionali che si considerano verificate a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, o che sono state verificate in conformità di altre normative dell'Unione in vigore, a condizione che tali dati siano disponibili allo stesso livello di aggregazione di quello richiesto dal presente regolamento.

Emendamento  74

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce, almeno una volta all'anno, la manutenzione, l'aggiornamento, lo sviluppo continuo e un adeguato livello di sicurezza della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. Qualsiasi aggiornamento dei valori standard è notificato senza indugio al pubblico. A seguito di un aggiornamento, i soggetti interessati utilizzano gli ultimi dati disponibili per calcolare e comunicare le informazioni sulle loro emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento  75

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è aperto al pubblico e gratuito.

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è facile, aperto al pubblico e gratuito.

Emendamento  76

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Sostegno alla governance per le piccole e medie imprese

 

1. Entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione mette a punto uno strumento di calcolo semplificato per le PMI, che sia accessibile al pubblico, di facile utilizzo e gratuito, conformemente all'articolo 11. Tale strumento di calcolo è corredato di documenti contenenti indicazioni passo per passo, che ne illustrino chiaramente le modalità di funzionamento.

 

2. La Commissione monitora il rischio che i dati comunicati dalle PMI che operano in qualità di subappaltatori a norma del presente regolamento possano essere utilizzati dagli organizzatori di servizi di trasporto ai fini di pratiche commerciali sleali. Entro [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che preveda misure volte a tutelare la riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

Emendamento  77

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I dati di uscita constano quanto meno della massa totale di biossido di carbonio equivalente (CO2e) per ciascun servizio di trasporto e, in relazione al tipo di servizio di trasporto in questione, quanto meno di una delle seguenti metriche di dati:

3. I dati di uscita constano della massa totale di biossido di carbonio equivalente (CO2e) per ciascun servizio di trasporto e, in relazione al tipo di servizio di trasporto in questione, quanto meno di una delle seguenti metriche di dati:

Emendamento  78

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile, ove possibile, prima della prestazione di un servizio di trasporto o della conclusione del contratto. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota calcolate conformemente al regolamento (UE) [riferimento al presente regolamento]", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

Emendamento  79

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I soggetti interessati possono scegliere di indicare in maniera visibile:

 

a) se i loro dati sono soggetti alla verifica annuale;

 

b) se hanno utilizzato dati primari, nel qual caso sono fornite le variabili derivate da dati primari;

 

c) se hanno utilizzato lo strumento di calcolo dell'UE istituito dall'articolo 9, paragrafo 2 bis.

Emendamento  80

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se i dati di uscita sono ottenuti e comunicati da un intermediario di dati sulla base di accordi distinti, si applicano le norme di cui al paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 3. Nel comunicare i dati di uscita, l'intermediario dei dati include un riferimento alla fonte dei dati.

2. Se i dati di uscita sono comunicati da un intermediario di dati, in particolare da servizi di navigazione digitale e di pianificazione degli itinerari, sulla base di accordi distinti, si applicano le norme di cui al paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 3. Nel comunicare i dati di uscita, l'intermediario dei dati include un riferimento alla fonte dei dati.

Emendamento  81

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto sono fornite agli intermediari di dati digitali da un soggetto interessato o da altre persone fisiche o giuridiche pertinenti. I dati di uscita comunicati da tali intermediari di dati digitali integrano le informazioni in modo visibile in ciascun risultato di ricerca e includono la classificazione delle emissioni come opzione di selezione predefinita, di modo che l'opzione più rispettosa dell'ambiente sia visualizzata per prima, nonché un facile confronto tra i diversi modi di trasporto, compreso l'uso dell'autovettura privata e, se del caso, della bicicletta.

Emendamento  82

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono messe a disposizione su richiesta di un'autorità competente o di un'altra terza parte nella misura in cui si applichino accordi giuridici o contrattuali distinti;

(b) sono messe a disposizione su richiesta di un'autorità competente, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 9, o di un'altra terza parte nella misura in cui si applichino accordi giuridici o contrattuali distinti;

Emendamento  83

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. I dati di uscita e le prove di cui al paragrafo 5 sono redatti in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ove possibile, sono resi disponibili sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti.

5. I dati di uscita e le prove di cui al paragrafo 4 sono redatti in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Sono resi disponibili in maniera armonizzata e semplice, sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti, consentendo l'interoperabilità dei dati di uscita e delle prove tra i diversi fornitori di servizi di trasporto.

Emendamento  84

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. I destinatari dei dati di uscita e delle prove di cui al paragrafo 5 adottano misure volte a garantire la riservatezza dei dati commerciali pertinenti trattati e comunicati conformemente al presente regolamento, nonché ad assicurare che tali dati possano essere consultati, trattati e divulgati soltanto in presenza di un'autorizzazione.

7. I destinatari dei dati di uscita e delle prove di cui al paragrafo 4 adottano misure volte a garantire la riservatezza dei dati commerciali pertinenti trattati e comunicati conformemente al presente regolamento, nonché ad assicurare che tali dati possano essere consultati, trattati e divulgati soltanto in presenza di un'autorizzazione.

Emendamento  85

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo sviluppatore dello strumento di calcolo presenta una domanda a un organismo di valutazione della conformità, il quale valuta la conformità dello strumento di calcolo rispetto alle prescrizioni degli articoli da 4 a 9. In caso di valutazione positiva, l'organismo di valutazione della conformità emette un certificato di conformità dello strumento di calcolo al presente regolamento. In caso di valutazione negativa, l'organismo di valutazione della conformità ne comunica al richiedente le ragioni.

2. Lo sviluppatore dello strumento di calcolo presenta una domanda a un organismo di valutazione della conformità, il quale valuta la conformità dello strumento di calcolo rispetto alle prescrizioni degli articoli da 4 a 9. In caso di valutazione positiva, l'organismo di valutazione della conformità emette un certificato di conformità dello strumento di calcolo al presente regolamento, che specifica se lo strumento supporta i calcoli basati su dati primari. In caso di valutazione negativa, l'organismo di valutazione della conformità ne comunica al richiedente le ragioni.

Emendamento  86

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli strumenti di calcolo utilizzati internamente da un soggetto per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono conformi anche alle prescrizioni stabilite dalla metodologia di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento  87

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco di tutti gli strumenti di calcolo certificati conformemente ai paragrafi 1 e 2.

5. La Commissione pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco facilmente accessibile di tutti gli strumenti di calcolo certificati conformemente ai paragrafi 1 e 2, nonché i link ai siti web di cui al paragrafo 3.

Emendamento  88

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I dati di uscita di cui all'articolo 9 sono soggetti a verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento.

1. I dati di uscita di cui all'articolo 9 sono soggetti a verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento. La verifica è effettuata almeno una volta all'anno conformemente agli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 9. La verifica può altresì essere richiesta dall'organismo di valutazione della conformità, da un altro soggetto interessato o dai suoi clienti.

Emendamento  89

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le prescrizioni in materia di verifica di cui al paragrafo 1 si applicano ai soggetti interessati di cui all'articolo 2, fatta eccezione per le microimprese e le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Le microimprese e le piccole e medie imprese possono essere sottoposte a verifica su loro richiesta.

2. Le prescrizioni in materia di verifica annuale di cui al paragrafo 1 si applicano ai soggetti interessati di cui all'articolo 2, fatta eccezione per le microimprese e le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione66. Le microimprese e le piccole e medie imprese possono essere sottoposte a verifica su loro richiesta.

__________________

__________________

66 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

66 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento  90

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 verifica l'affidabilità, la credibilità, la conformità e la precisione dei dati comunicati dai soggetti interessati.

1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 verifica l'affidabilità, la credibilità, la conformità e la precisione dei dati comunicati dai soggetti interessati. La verifica è effettuata almeno una volta all'anno secondo le modalità precisate negli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 9.

Emendamento  91

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la fonte o le fonti dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo;

(b) la fonte o le fonti dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo e la quota di dati primari utilizzati;

Emendamento  92

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La verifica cui sono soggetti gli intermediari di dati garantisce che i loro algoritmi integrino correttamente informazioni ordinate accuratamente in base alle emissioni e ne consentano la visualizzazione includendole come opzione predefinita, nonché diversi filtri o evidenziazioni relativi alla qualità dei dati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 bis.

Emendamento  93

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora il soggetto utilizzi i propri strumenti di calcolo per i dati di uscita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'organismo di valutazione della conformità ne valuta la conformità alle prescrizioni della metodologia di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento  94

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora la valutazione di verifica individui calcoli inesatti o non conformità rispetto agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, l'organismo di valutazione della conformità ne informa tempestivamente il soggetto interessato. Tale soggetto corregge quindi il calcolo o pone rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica.

4. Qualora la valutazione di verifica individui calcoli inesatti o non conformità rispetto agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, l'organismo di valutazione della conformità ne informa senza indugio il soggetto interessato. Tale soggetto corregge quindi il calcolo o pone rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica.

Emendamento  95

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Se il soggetto, a seguito di almeno due notifiche da parte dell'organismo di valutazione della conformità, rifiuta di correggere i calcoli o di porre rimedio alla non conformità in relazione agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, l'autorità competente, su richiesta dell'organismo di valutazione della conformità, avvia una procedura sanzionatoria secondo le modalità precisate negli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 9. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e, se del caso, possono tenere conto, tra l'altro, dei benefici economici ottenuti o che si prevede saranno ottenuti dal soggetto interessato mediante la non conformità.

Emendamento  96

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il soggetto interessato fornisce all'organismo di valutazione della conformità tutte le informazioni aggiuntive che gli consentono di svolgere le procedure di verifica. L'organismo di valutazione della conformità può effettuare controlli durante il processo di verifica per determinare l'affidabilità dei dati e dei calcoli.

5. Entro 30 giorni il soggetto interessato fornisce all'organismo di valutazione della conformità tutte le informazioni aggiuntive che gli consentono di svolgere le procedure di verifica. L'organismo di valutazione della conformità può effettuare controlli durante il processo di verifica, secondo le modalità precisate negli atti delegati di cui al paragrafo 9 per determinare l'affidabilità dei dati e dei calcoli.

Emendamento  97

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Al termine della verifica, l'organismo di valutazione della conformità rilascia, se del caso, una prova di conformità in cui conferma che i dati di uscita sono conformi alle prescrizioni corrispondenti di cui al presente regolamento.

6. Al termine della verifica, l'organismo di valutazione della conformità rilascia una prova di conformità in cui conferma che i dati di uscita sono conformi alle prescrizioni corrispondenti di cui al presente regolamento e specifica se il soggetto utilizza dati primari.

Emendamento  98

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. L'organismo di valutazione della conformità competente redige e mantiene aggiornato un elenco dei soggetti che sono stati sottoposti a verifica a norma dei paragrafi da 1 a 6. Entro il 31 marzo di ogni anno l'organismo di valutazione della conformità trasmette tale elenco alla Commissione.

7. L'organismo di valutazione della conformità competente redige e mantiene aggiornato un elenco dei soggetti che sono stati sottoposti alla verifica annuale a norma dei paragrafi da 1 a 6. Entro il 31 marzo di ogni anno l'organismo di valutazione della conformità trasmette tale elenco alla Commissione.

Emendamento  99

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 17 che stabiliscono norme dettagliate sulla verifica dei dati di uscita e la relativa prova di conformità. Tali norme comprendono disposizioni in merito alle prove di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e ai diritti di comunicazione associati all'uso di dati primari di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

9. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 che stabiliscono norme dettagliate sulla verifica dei dati di uscita, la relativa prova di conformità e le procedure sanzionatorie. Tali norme comprendono disposizioni in merito alle prove di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e ai diritti di comunicazione associati all'uso di dati primari di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento  100

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'organismo di valutazione della conformità deve essere indipendente dal soggetto che richiede le attività di verifica o certificazione di cui agli articoli 11, 12 e 13.

2. L'organismo di valutazione della conformità deve essere indipendente da qualsiasi soggetto che richiede le attività di verifica o certificazione di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Emendamento  101

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, all'articolo 5, paragrafo 2 bis, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 15, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento  102

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, all'articolo 5, paragrafo 2 bis, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 15, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  103

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, dell'articolo 5, paragrafo 2 bis, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 13, paragrafo 9, e dell'articolo 15, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  104

 

Proposta di regolamento

Articolo 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data in cui il presente regolamento diventa applicabile], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che si prefigge e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data in cui il presente regolamento diventa applicabile], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che si prefigge e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

 

La relazione di cui al primo comma comprende:

 

(a) una valutazione delle conseguenze per i soggetti interessati in relazione agli oneri burocratici generati dall'attuazione del presente regolamento;

 

(b) una valutazione degli effetti dell'attuazione e dell'applicazione del presente regolamento alla luce delle operazioni subappaltate;

 

(c) una valutazione d'impatto in relazione agli incentivi amministrativi, finanziari od operativi nazionali introdotti dagli Stati membri conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 ter;

 

(d) una valutazione degli effetti dell'obbligo di quantificare e comunicare le emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento, applicabile a tutti i soggetti che organizzano e forniscono servizi di trasporto.

Emendamento  105

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento  106

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Tuttavia l'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15, paragrafo 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tuttavia l'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15, paragrafo 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


MOTIVAZIONE

L'11 luglio 2023 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto nell'UE (CountEmissionsEU) nell'ambito del pacchetto legislativo "Rendere più ecologico il trasporto merci".

La contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) è una misura utilizzata in vari settori economici per generare dati sulle emissioni di GES prodotte da attività specifiche di imprese e privati. Nel settore dei trasporti, informazioni trasparenti sulle emissioni dei servizi di trasporto consentono ai clienti di compiere scelte consapevoli e influenzano le decisioni commerciali dei soggetti che organizzano e forniscono tali servizi sul mercato. La disponibilità di dati affidabili sulle emissioni può incoraggiare la sostenibilità, l'innovazione e il cambiamento comportamentale verso opzioni di trasporto più sostenibili.

CountEmissionsEU fornisce un quadro comune per quantificare le emissioni di GES dei servizi di trasporto sulla base di una norma ISO. L'obiettivo è migliorare la comparabilità dei dati sulle emissioni di GES condivisi lungo l'intera catena del trasporto multimodale. Inoltre, l'iniziativa mira a incoraggiare gli operatori economici e altri soggetti pertinenti ad adottare sempre più spesso la contabilizzazione delle emissioni di GES, contribuendo così alla riduzione di tali emissioni prodotte dai servizi di trasporto.

La proposta della Commissione non rende obbligatori il calcolo o la comunicazione delle emissioni di GES. Essa impone tuttavia al soggetto che fornisce od organizza un servizio di trasporto di utilizzare il quadro comune stabilito nella proposta in esame quando comunica i dati o qualora altre normative dell'Unione o il diritto nazionale applicabile richiedano tale calcolo e comunicazione.

Norma ISO 14083:2023

La Commissione propone come metodologia unica per il calcolo delle emissioni prodotte dai servizi di trasporto la nuova norma ISO 14083:2023. Tale norma è riconosciuta a livello mondiale, il che crea l'opportunità per un allineamento a livello globale.

Dati di ingresso

Per garantire risultati comparabili e precisi nel calcolo delle emissioni di GES, la proposta della Commissione dà priorità all'uso di dati primari. Tuttavia, poiché i dati primari potrebbero non essere ottenibili oppure rivelarsi eccessivamente onerosi per alcuni portatori di interessi, l'utilizzo di dati secondari, compresi i valori standard, dovrebbe essere ammesso a condizioni chiare. La Commissione introdurrà una serie armonizzata di valori standard che saranno pubblicati nelle banche dati centrali dell'UE, consentendo nel contempo l'uso di banche dati esterne certificate sviluppate da terzi. Per incoraggiare l'uso di dati primari, i relatori rendono obbligatorio l'utilizzo di tali dati per tutti i soggetti interessati, ad eccezione delle PMI. Propongono inoltre che le prove di conformità rilasciate dagli organismi di valutazione della conformità specifichino chiaramente se i soggetti interessati hanno utilizzato dati primari. Infine, prevedono di comunicare se gli strumenti di calcolo esterni supportano i calcoli basati su dati primari.

Entrata in vigore e attuazione

Nell'ambito della clausola di riesame, i relatori chiedono alla Commissione di valutare gli effetti dell'introduzione dell'obbligo, per i soggetti che forniscono o che organizzano un servizio di trasporto, di quantificare e comunicare le emissioni di GES.

 


 

 

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI I RELATORI HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, i relatori dichiarano di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

 Entità e/o persona

 

CEFIC

SNCF

T&E

ICCT

Smart Freight Centre

ADEME

Trainline

La Poste

BEUC

Arbeiterkammer Wien AK

Volvo

Scania

UNIFE

A4E

 

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice Thaler dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

ACEA

Alstom

DB

GE Aerospace

FS Itaniane

CER

FuelsEurope

Volvo

Connekt

UNIFE

UPS

Rolls Royce

Daimler

CEFIC

SNCF

IRU

Trainline

Arbeiterkammer Wien AK

ZF Group

DHL Group

ERFA

ÖBB

WKÖ

UIRR

CIPRA

Climanomics

Land Tirol

Lufthansa

A4E

 

Gli elenchi che precedono sono compilati sotto l'esclusiva responsabilità dei relatori.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto

Riferimenti

COM(2023)0441 – C9-0305/2023 – 2023/0266(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.7.2023

 

 

 

Commissioni competenti per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

19.10.2023

TRAN

19.10.2023

 

 

Relatori

 Nomina

Pascal Canfin

12.10.2023

Barbara Thaler

12.10.2023

 

 

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte

 Annuncio in Aula

 

 

19.10.2023

Esame in commissione

11.1.2024

 

 

 

Approvazione

4.3.2024

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

19

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, José Ramón Bauzá Díaz, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Karolin Braunsberger-Reinhold, Nathalie Colin-Oesterlé, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Jens Gieseke, Linus Glanzelius, Catherine Griset, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Elena Kountoura, Bogusław Liberadzki, César Luena, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ljudmila Novak, Jan-Christoph Oetjen, Nikos Papandreou, Rovana Plumb, Jessica Polfjärd, Dominique Riquet, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Maria Spyraki, Barbara Thaler, Edina Tóth, Achille Variati, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Stefania Zambelli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

João Albuquerque, Catherine Chabaud, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Angel Dzhambazki, Michael Gahler, Martin Häusling, Radan Kanev, Ska Keller, Max Orville, Andrey Slabakov

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Andrus Ansip, Gabriele Bischoff, Ilana Cicurel, Katalin Cseh, Marie Dauchy, Martina Dlabajová, Francisco Guerreiro, Anja Haga, Heidi Hautala, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Miapetra Kumpula-Natri, Javier Moreno Sánchez, Maria Noichl, Witold Pahl, Mounir Satouri, Birgit Sippel, Thomas Waitz

Deposito

6.3.2024

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

58

+

PPE

Nathalie Colin‑Oesterlé, Jessica Polfjärd, Maria Spyraki, Stefania Zambelli

Renew

Andrus Ansip, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan‑Christoph Oetjen, Max Orville, Dominique Riquet, Michal Wiezik, Sophia in 't Veld

S&D

João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Gabriele Bischoff, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Cyrus Engerer, Linus Glanzelius, Marina Kaljurand, Miapetra Kumpula‑Natri, Bogusław Liberadzki, César Luena, Javier Moreno Sánchez, Alessandra Moretti, Maria Noichl, Nikos Papandreou, Rovana Plumb, Sándor Rónai, Birgit Sippel, Achille Variati

The Left

Malin Björk, Elena Kountoura, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Heidi Hautala, Martin Häusling, Ska Keller, Alice Kuhnke, Lydie Massard, Tilly Metz, Mounir Satouri, Thomas Waitz

 

19

-

ECR

Sergio Berlato, Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Andrey Slabakov

ID

Marie Dauchy, Catherine Griset

NI

Edina Tóth

PPE

Karolin Braunsberger‑Reinhold, Traian Băsescu, Michael Gahler, Jens Gieseke, Anja Haga, Radan Kanev, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Ljudmila Novak, Witold Pahl, Barbara Thaler, Pernille Weiss

 

1

0

ID

Maria Veronica Rossi

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024
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