RELAZIONE sulle modifiche del regolamento del Parlamento concernenti la formazione sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio
4.4.2024 - (2024/2006(REG))
Commissione per gli affari costituzionali
Relatrice: Gabriele Bischoff
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulle modifiche del regolamento del Parlamento concernenti la formazione sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9‑0163/2024),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. decide che tali modifiche entreranno in vigore il 16 luglio 2024;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha firmato la dichiarazione relativa al Codice. |
Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali: |
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(a) se non ha firmato la dichiarazione che attesta il suo impegno a rispettare il Codice, incluso il completamento di corsi di formazione specializzati, organizzati per i deputati dal Parlamento europeo, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio; o |
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(b) se non ha completato la formazione specializzata di cui alla lettera a) in violazione del termine e delle condizioni stabilite nel Codice. |
Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 21
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Testo in vigore |
Emendamento |
La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di Presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra posizione cui un deputato è stato eletto in seno al Parlamento, qualora ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Il Parlamento decide in merito a tale proposta a maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresentano la maggioranza dei deputati che lo compongono. |
La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di Presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra posizione cui un deputato è stato eletto in seno al Parlamento, qualora ritenga: |
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(a) che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave, oppure |
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(b) che il deputato in questione non abbia completato i corsi di formazione specializzati organizzati per i deputati dal Parlamento europeo sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio in violazione dei termini e delle condizioni stabiliti dal Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni 12 bis. |
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Il Parlamento decide in merito a tale proposta a maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresentano la maggioranza dei deputati che lo compongono. |
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12bis Cfr. allegato II. |
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 21 – comma 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
Qualora un relatore violi le disposizioni del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo concernente l'integrità e la trasparenza13, la commissione che lo ha designato può revocare tale carica, su iniziativa del Presidente e su proposta della Conferenza dei presidenti. Le maggioranze previste al primo comma si applicano mutatis mutandis a ciascuna fase di tale procedura. |
Qualora un relatore abbia commesso una colpa grave o non abbia completato la formazione specializzata di cui al primo comma, lettera b), in violazione dei termini e delle condizioni stabiliti dal Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni, la commissione che lo ha designato può revocare tale carica, su iniziativa del Presidente e su proposta della Conferenza dei presidenti. Le maggioranze previste al primo e al secondo comma si applicano mutatis mutandis a ciascuna fase di tale procedura. |
Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 176 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
In relazione all'articolo 10, paragrafo 6, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione. |
Per quanto concerne il divieto di qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale sancito dall'articolo 10, paragrafo 6, primo comma, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione. |
Emendamento 5
Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II – punto 5
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Testo in vigore |
Emendamento |
5. Se necessario, i deputati al Parlamento europeo coopereranno prontamente e pienamente con le procedure in atto per la gestione di situazioni conflittuali o molestie (a sfondo psicologico o sessuale), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di molestia. I deputati dovrebbero seguire corsi di formazione specializzati, organizzati per loro, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio. |
5. Se necessario, i deputati al Parlamento europeo coopereranno pienamente, in conformità delle procedure fissate dall'Ufficio di Presidenza, al fine della gestione di situazioni conflittuali o molestie (a sfondo psicologico o sessuale), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di molestia. |
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I deputati che non l'hanno ancora fatto seguono corsi di formazione specializzati, organizzati per loro dal Parlamento europeo, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio. Tale formazione specializzata è completata entro i primi sei mesi del mandato del deputato, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati. I certificati dei deputati attestanti il completamento di tale formazione specializzata saranno pubblicati sul sito web del Parlamento. |
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Si considera una grave violazione dell'articolo 10, paragrafo 6, il fatto che un deputato non abbia completato la formazione specializzata in violazione del secondo comma. Tale violazione comporta, a norma dell'articolo 176, l'irrogazione di una o più sanzioni. |
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI
Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.
INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
3.4.2024 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
14 9 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Bischoff, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Ana Collado Jiménez, Daniel Freund, Charles Goerens, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Jaak Madison, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, Loránt Vincze, Rainer Wieland |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Gilles Boyer, Mercedes Bresso, Christian Doleschal, Sophia in ‘t Veld, Miapetra Kumpula-Natri, Niklas Nienaß |
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Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale |
François Thiollet, Lucia Vuolo |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
14 |
+ |
Renew |
Gilles Boyer, Charles Goerens, Sandro Gozi |
S&D |
Gabriele Bischoff, Mercedes Bresso, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira |
The Left |
Leila Chaibi, Helmut Scholz |
Verts/ALE |
Daniel Freund, Niklas Nienaß, François Thiollet |
9 |
- |
ID |
Jaak Madison, Antonio Maria Rinaldi |
PPE |
Ana Collado Jiménez, Christian Doleschal, Brice Hortefeux, Sven Simon, Loránt Vincze, Lucia Vuolo, Rainer Wieland |
0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti