PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati dell'accordo di partenariato previsto tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi previsto tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra
14.1.2026 - (2026/2560(RSP))
Jordan Bardella, Kinga Gál, Anders Vistisen, Klara Dostalova, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Paolo Borchia, António Tânger Corrêa, Gerolf Annemans, Jean‑Paul Garraud, Tamás Deutsch, Ondřej Knotek, Nikola Bartůšek, Antonín Staněk, Jorge Buxadé Villalba, Tom Vandendriessche, Anna Bryłka, Vilis Krištopans, Mathilde Androuët, Christophe Bay, Marie‑Luce Brasier‑Clain, Marie Dauchy, Valérie Deloge, Mélanie Disdier, Anne‑Sophie Frigout, Angéline Furet, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Fabrice Leggeri, Julien Leonardelli, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Philippe Olivier, Gilles Pennelle, Pascale Piera, Pierre Pimpie, Julie Rechagneux, André Rougé, Julien Sanchez, Pierre‑Romain Thionnet, Rody Tolassy, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Séverine Werbrouck, Csaba Dömötör, Viktória Ferenc, Enikő Győri, András Gyürk, György Hölvényi, András László, Ernő Schaller‑Baross, Pál Szekeres, Annamária Vicsek, Jaroslav Bžoch, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Aldo Patriciello, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Roberto Vannacci, Mireia Borrás Pabón, Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Martín Frías, Margarita de la Pisa Carrión, Rachel Blom, Ton Diepeveen, Marieke Ehlers, Auke Zijlstra, Roman Haider, Georg Mayer, Barbara Bonte, Tomasz Buczek, Tiago Moreira de Sá, Afroditi Latinopoulou, Mieke Andriese, Sebastian Kruis, Elisabeth Dieringer, Gerald Hauser, Petra Steger, Adam Bielan, Tobiasz Bocheński, Waldemar Buda, Michał Dworczyk, Małgorzata Gosiewska, Patryk Jaki, Mariusz Kamiński, Marlena Maląg, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Müller, Daniel Obajtek, Jacek Ozdoba, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Maciej Wąsik, Anna Zalewska, Kosma Złotowski
B10‑0061/2026
Risoluzione del Parlamento europeo sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati dell'accordo di partenariato previsto tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi previsto tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra
Il Parlamento europeo,
– visto l'accordo di partenariato previsto tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra,
– visto l'accordo interinale sugli scambi previsto tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra,
– visto l'articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra (COM(2025)0357),
– vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra (COM(2025)0339),
– visto il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra,
– visto il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra,
– visti l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 11, 39, 168, 169, 191, 207, 217 e 218 TFUE,
– visti gli articoli 35, 37 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),
– viste le direttive di negoziato del Consiglio adottate il 17 settembre 1999 per la conclusione di un accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercosur, dall'altra,
– viste le conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2018,
– vista la decisione della Commissione del 3 settembre 2025 di proporre due strumenti distinti, ossia un accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur e un accordo di partenariato UE-Mercosur, suddividendo in tal modo l'accordo di associazione iniziale in strumenti giuridici distinti,
– visti i pertinenti pareri della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare il parere 2/15 del 16 maggio 2017 sull'accordo di libero scambio UE-Singapore e il parere 1/17 del 30 aprile 2019 sull'accordo economico e commerciale globale UE-Canada,
– visto l'articolo 117, paragrafo 6, del suo regolamento,
A. considerando che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, il Parlamento ha il diritto di chiedere il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati prima della sua conclusione;
B. considerando che l'accordo di associazione UE-Mercosur, negoziato e siglato come testo unico e completo, è stato presentato dalla Commissione e dal Consiglio come un accordo misto, che richiede la ratifica sia dell'UE che dei suoi Stati membri in virtù dell'inclusione di disposizioni che rientrano nelle competenze concorrenti o nazionali, tra cui l'ambiente, la salute e gli investimenti non diretti;
C. considerando che le direttive di negoziato del Consiglio del 17 settembre 1999 avevano esplicitamente incaricato la Commissione di negoziare un accordo equilibrato e globale che costituisse un impegno unico riguardante il pilastro commerciale, politico e di cooperazione; che le conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2018 hanno ribadito che i negoziati UE-Mercosur sono stati condotti sulla base di un accordo di associazione unico e misto, conformemente al mandato del 1999 e alla ripartizione delle competenze stabilita dai trattati; che, in linea con le competenze concorrenti dell'Unione e degli Stati membri, le conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2018 hanno ribadito che spetta al Consiglio decidere se avviare negoziati e stabilire, caso per caso, se un accordo debba essere suddiviso in strumenti distinti, il che conferma che tale decisione non rientra nella discrezionalità autonoma della Commissione;
D. considerando che la decisione unilaterale della Commissione di dividere l'accordo in due strumenti distinti – un accordo interinale sugli scambi che rientrerebbe nella competenza esclusiva dell'Unione e un accordo di partenariato riguardante questioni politiche e di cooperazione – modifica in maniera sostanzialmente la natura giuridica, la portata e la procedura di ratifica stabilite dalle direttive di negoziato iniziali del Consiglio;
E. considerando che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 2, TFUE, la competenza a determinare la natura, la portata e la composizione dell'accordo previsto spetta al Consiglio;
F. considerando che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, il potere di adottare una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore spetta al Consiglio;
G. considerando che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, la proposta del negoziatore al Consiglio non conferisce alla Commissione alcuna discrezionalità nel determinare o modificare l'architettura giuridica dell'accordo previsto prima della sua entrata in vigore;
H. considerando che qualsiasi modifica unilaterale apportata dalla Commissione alla struttura o alla portata dell'accordo previsto, compresa la sua suddivisione in strumenti distinti, andrebbe quindi oltre i limiti del mandato conferito dal Consiglio a norma dell'articolo 218 TFUE;
I. considerando che tale suddivisione solleva seri dubbi quanto alla sua compatibilità con i principi di attribuzione delle competenze (articolo 5 TUE) e di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, TUE), nonché con il principio dell'equilibrio istituzionale riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nella misura in cui altera la ripartizione delle competenze stabilita dai trattati e l'equilibrio procedurale stabilito dall'articolo 218 TFUE;
J. considerando che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura e che qualsiasi elusione di tale obbligo pregiudica il diritto di approvazione del Parlamento (articolo 218, paragrafo 6, TFUE);
K. considerando che, nel parere 2/15, la Corte ha operato una distinzione tra competenze esclusive e competenze concorrenti nell'ambito di un unico accordo misto, ma non ha contemplato la ristrutturazione o la divisione di tale accordo dopo la negoziazione e la sigla, né ha autorizzato la Commissione ad adottare tali misure;
L. considerando che le dimensioni ambientale, sociale e sanitaria dell'accordo rientrano nelle competenze concorrenti e sono soggette al controllo democratico a livello nazionale; che l'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi inciderebbe su tali competenze concorrenti senza consentire un adeguato controllo democratico e una sufficiente vigilanza da parte dei parlamenti nazionali;
M. considerando che diversi Stati membri hanno espresso pubblicamente la loro opposizione alla ratifica dell'accordo UE-Mercosur nel suo stato attuale, adducendone l'incompatibilità con gli obiettivi climatici e agricoli dell'UE;
N. considerando che un'eccessiva liberalizzazione senza adeguate disposizioni di salvaguardia potrebbe essere in conflitto con gli obiettivi di cui all'articolo 39 e all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, che richiedono che la politica commerciale comune sia condotta in conformità con le politiche e gli obiettivi interni dell'Unione, compresa la protezione dei produttori agricoli e delle comunità rurali;
O. considerando che la prevista liberalizzazione del commercio agroalimentare nel quadro dell'accordo UE-Mercosur può esporre i consumatori dell'UE a rischi sanitari connessi all'importazione di prodotti che potrebbero non rispettare le norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare e di salute animale e vegetale, e che la capacità limitata di effettuare controlli sistematici alle frontiere potrebbe compromettere l'elevato livello di protezione umana, ambientale e dei consumatori richiesto dagli articoli 35, 37 e 38 della Carta e dall'articolo 168 TFUE;
P. considerando che il principio di leale cooperazione impone alla Commissione di agire in modo trasparente e in stretto coordinamento con gli Stati membri e con il Parlamento durante l'intero processo di negoziazione e conclusione degli accordi internazionali; che la Commissione dovrebbe pertanto garantire la piena trasparenza e l'equilibrio istituzionale nell'applicazione dell'articolo 218 TFUE, al fine di salvaguardare le prerogative del Parlamento e la legittimità democratica dell'azione esterna dell'UE;
1. ritiene che vi sia incertezza giuridica circa la compatibilità degli accordi proposti con i trattati, in particolare con gli articoli 4, 5 e 21 TUE e con gli articoli 7, 11, 39, 191, 207 e 218 TFUE;
2. decide di chiedere il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità con i trattati dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra, e del proposto accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra, e se:
a) la decisione della Commissione di dividere un accordo di associazione negoziato e siglato come unico strumento misto sia coerente con i principi di attribuzione delle competenze (articolo 5 TUE), equilibrio istituzionale (come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia) e leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, TUE);
b) tale divisione incida sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri o modifichi la procedura di conclusione di cui all'articolo 218 TFUE;
c) gli accordi previsti siano conformi agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui agli articoli 11 e 191 TFUE e al principio di precauzione riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
d) la politica commerciale comune perseguita mediante tali accordi sia coerente con le politiche e gli obiettivi interni dell'Unione, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE e all'obbligo generale di coerenza di cui all'articolo 7 TFUE;
e) nel complesso, le azioni della Commissione rispettino la legittimità democratica e le garanzie procedurali richieste a norma dell'articolo 218, paragrafi 6 e 10, TFUE per quanto riguarda il diritto del Parlamento di essere informato e di dare la propria approvazione;
3. incarica la sua Presidente di prendere le misure necessarie per ottenere il parere della Corte di giustizia e di trasmettere la presente risoluzione, per conoscenza, agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione.