PROPOSTA DI RISOLUZIONE
7 dicembre 1999
dall'on. Caroline Jackson
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
sul seguito da dare al parere del Parlamento europeo concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari geneticamente modificati
B5-0313/1999
Risoluzione sul seguito da dare al parere del Parlamento europeo sull’etichettatura dei prodotti alimentari geneticamente modificati
Il Parlamento europeo,
- vista la direttiva 79/112/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari,
- vista la direttiva 90/220 sull’immissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell’ambiente,
- visto il suo parere sulla proposta di regolamento CE del Consiglio concernente l' obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati, caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE (A4-0181/98) (GU C 167 dell'1.06.1998, pag. 189),
- visto il regolamento 1139/98 sull’obbligo di indicare nell’etichetta di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE,
- visto il regolamento 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari,
- vista la proposta di regolamento della Commissione (PMC 1899) che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1139/98 e la proposta di regolamento della Commissione (PMC 1900) sull'etichettatura dei prodotti alimentari e degli ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati,
- visto che gli effetti degli OGM sull'ambiente e sulla salute umana sono lungi dall'essere chiariti,
- vista la decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1999/468/CE),
- visti gli articoli 70, paragrafo 3 e 88, paragrafo 2 del suo regolamento,
A. considerando che la base giuridica delle due proposte di regolamento della Commissione rientra, secondo i trattati, nell’ambito della codecisione,
B. considerando che, per quanto riguarda l’istituzione di una soglia minima per la presenza fortuita di DNA o di proteine derivanti da modificazioni genetiche, come previsto nel regolamento 1139/98, la Commissione ha proposto un livello di tolleranza massimo dell’1% per ogni ingrediente e per gli alimenti composti da un solo ingrediente, ma non ha giustificato questa cifra,
C. considerando che la proposta di regolamento (PMC 1899) che istituisce tale soglia è soltanto applicabile ai prodotti di due linee specificate di varietà di soia e di mais geneticamente modificate, sia utilizzata separatamente, sia in combinazione con altri nuovi alimenti o nuovi ingredienti alimentari ma non è applicabile ad altri nuovi alimenti o ad altri nuovi ingredienti in quanto tali;
D. considerando che i criteri di etichettatura stabiliti nel regolamento 1139/98 facendo riferimento alla presenza di DNA o di proteine modificate non sono ancora legalmente applicabili a tutti i nuovi alimenti o ai nuovi ingredienti alimentari;
E. considerando che, in mancanza di legislazione sui mangimi animali geneticamente modificati, le attuali modalità di utilizzazione dei due prodotti specificati rimangono in gran parte non regolamentate e non etichettate;
F. considerando che la Commissione intende presentare una proposta concernente le norme sull’etichettatura dei prodotti esenti da OMG e considerando che tali norme devono essere coerenti con la presente legislazione;
G. considerando che i consumatori esigono un’impostazione coerente, compatibile e globale nei confronti dell’etichettatura degli alimenti genetici per assicurare la fiducia negli acquisti di prodotti alimentari;
H. considerando che il Centro comune di ricerca, in consultazione con altri istituti di ricerca, dovrebbe adesso continuare i suoi lavori sulla convalida dei test metodologici di rilevazione per un livello inferiore all’1%;
1. ritiene che l’attuale impostazione nei confronti della legislazione in questo settore sia frammentaria, incoerente e carente; invita pertanto la Commissione a riflettere nuovamente sulla sua strategia e a ripresentare le sue proposte, comprese quelle concernenti i nuovi mangimi animali e l’etichetta per i prodotti alimentari esenti da OMG, in modo da assicurare una maggiore coerenza e fornire ai consumatori la certezza della scelta da un lato e affinché le industrie possano operare in un contesto giuridico sicuro dall'altro;
2. invita la Commissione a incorporare nel regolamento una clausola di revisione rigorosamente limitata nel tempo, in modo che il livello massimo di tolleranza dell’1% possa essere eventualmente sottoposto a revisione entro 12 mesi ; chiede inoltre che con tale revisione si proceda a esaminare e, ove necessario, a migliorare il campo di applicazione e il funzionamento di tutta la legislazione connessa sui prodotti alimentari e sui derivati GM;
3. invita con forza la Commissione affinché, in un settore tanto sensibile e controverso come quello della regolamentazione e dell’etichettatura degli alimenti geneticamente modificati, preveda l' applicazione della procedura di codecisione alle misure da adottare;
4. invita la Commissione a presentare quanto prima proposte concernenti l'etichettatura degli OGM utilizzati per i mangimi animali;
5. invita la Commissione a illustrare la definizione di "fortuita" utilizzata nel presente regolamento;
6. invita la Commissione a illustrare in che modo il presente regolamento sarà applicabile ai prodotti preimballati contenenti OGM importati nell'Unione europea;
7. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.