Proposta di risoluzione - B5-0751/2000Proposta di risoluzione
B5-0751/2000

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

5 settembre 2000

presentata a seguito della dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento
da Elizabeth Montfort, Cristiana Muscardini, Nicole Thomas-Mauro e José Ribeiro e Castro
a nome del gruppo UEN
sulla clonazione umana

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B5-0710/2000

B5‑0751/2000

Risoluzione del Parlamento europeo sulla clonazione umana

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione del governo britannico di legalizzare la clonazione a fini terapeutici,

–  vista la decisione del governo americano di autorizzare l'utilizzazione di embrioni a fini di ricerca,

–  viste le proprie risoluzioni del 16 marzo 1989 sulla manipolazione genetica1[1] e sulla fecondazione artificiale "in vivo" e "in vitro"2[2] nonché quella del 12 marzo 1997 sulla clonazione3[3],

–  viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche4[4] e la propria risoluzione del 20 settembre 1996 su tale argomento5[5],

–  vista la dichiarazione della Commissione del 30 marzo 2000 sulla clonazione degli esseri umani,

–  vista la propria risoluzione del 30 marzo 2000 sul brevetto n. EP 6953516[6],

–  visto l'appello dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in data 29 giugno 2000, che chiede una revisione della direttiva 98/44, ai sensi della quale un gene è brevettabile se è isolato dal corpo umano,

A.  considerando che la clonazione e la brevettabilità sono e devono restare vietate per tutto ciò che concerne l'essere umano,

B.  considerando che un rilassamento del divieto della clonazione umana è contrario al rispetto della vita e della dignità umana,

C.  considerando che non esiste alcuna differenza tra la clonazione a fini terapeutici e quella avente come oggetto la riproduzione,

D.  considerando che una nuova strategia semantica cerca di indebolire la valenza morale della clonazione umana,

E.  considerando che la rimozione del divieto è generalmente motivata con i benefici terapeutici, ma che questi ultimi non possono giustificare l'utilizzazione di embrioni umani per la fabbricazione di organi,

F.  considerando che le ricerche sulla produzione di cellule a partire da embrioni umani clonati sono illegittime dal punto di vista della legge naturale come da quello dei diritti umani,

G.  considerando che questa iniziativa non è moralmente coerente, in quanto manipolare un essere umano nelle prime fasi della sua vita per prelevarne il materiale biologico necessario alla sperimentazione di nuove terapie, uccidendo così questo stesso essere umano, è palesemente in contraddizione con il valore contenuto nell'obiettivo dichiarato di salvare altri esseri umani,

H.  considerando, tenuto conto della portata della questione per l'essere umano, che è necessario regolamentare e controllare le ricerche nel settore della genetica,

1.  ribadisce che è inammissibile che l'aspetto della ricerca, e ancor meno quello del profitto, possano prevalere sul senso della dignità della vita umana e chiede che tale principio venga iscritto nel futuro trattato dell'Unione;

2.  chiede l'applicazione immediata del principio di precauzione;

3.  chiede alla Commissione e al Consiglio di porre rimedio al vuoto giuridico, poiché la clonazione di embrioni a fini terapeutici non è coperta da alcuna regolamentazione comunitaria;

4.  ribadisce il proprio convincimento che nel settore della biotecnologia è indispensabile definire norme etiche basate sul rispetto della dignità umana;

5.  invita il Gruppo europeo di etica a tenere conto di questi nuovi sviluppi nel parere che dovrà formulare prossimamente;

6.  chiede alle autorità nazionali e comunitarie competenti di provvedere a che sia riaffermata l'esclusione degli elementi umani dalla brevettabilità e dalla clonazione e di adottare le necessarie misure regolamentari in tal senso;

7.  chiede al Consiglio di prendere l'iniziativa di una convenzione internazionale sull'utilizzazione della materia vivente;

8.  invita la comunità scientifica a cercare soluzioni per ridurre il numero di embrioni in soprannumero e ad approfondire le sue ricerche sulle possibilità di ottenere cellule staminali differenziabili a fini terapeutici, in particolare a partire da organi adulti;

9.  invita la Convenzione incaricata dell'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali a confermare questo divieto riprendendo gli esatti termini utilizzati dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE nella direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;

10.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi degli Stati membri e alla Commissione.