PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO
15.12.2004
da António Costa
a nome del gruppo PSE
sulla qualità della giustizia penale nell'Unione europea
B6‑0234/2004
Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale nell'Unione europea
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,
– rammentando che gli articoli 47-50 della Carta dei diritti fondamentali nonché gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo definiscono la portata del "diritto al giudice" che l'Unione e i suoi Stati membri sono tenuti a garantire ai cittadini europei in conformità delle loro rispettive competenze,
– considerando che detto "diritto al giudice" comprende, segnatamente, il diritto ad un ricorso effettivo, il diritto di accesso ad un tribunale imparziale, il diritto ad un equo processo, il diritto ad essere giudicato in un congruo lasso di tempo nonché il diritto di accesso all'assistenza giuridica e che la tutela di detti diritti è tanto più essenziale in materia di processo penale,
– convinto che una siffatta tutela rientra innanzitutto nella sfera di competenza di ciascun Stato membro che la garantisce in linea con il proprio ordinamento costituzionale e le proprie tradizioni giuridiche essendo inteso che l'adesione all'Unione comporta, da una parte, la necessità di garantire ai cittadini europei un trattamento comparabile dovunque si trovino nell'Unione e, dall'altra, il potenziamento della reciproca fiducia tra gli Stati membri onde consentire il mutuo riconoscimento delle sentenze fino alla consegna stessa dei propri cittadini ai giudici di un altro Stato membro,
– rammentando che il progetto del trattato costituzionale (articolo III-260) ed il programma dell'Aia (paragrafo 3.2) riconoscono la rilevanza della mutua valutazione tra Stati membri onde intensificare la reciproca fiducia e che occorre definire gli strumenti e le procedure più idonee per una siffatta valutazione e per intensificare lo scambio di informazioni e le possibilità di formazione al servizio della qualità della giustizia penale in Europa,
1. raccomanda al Consiglio di:
- –definire, tenendo conto delle mutue valutazioni già in atto nell'ambito dei provvedimenti connessi con la lotta al terrorismo e con la cooperazione Schengen, indicatori e procedure che consentano di predisporre un sistema di mutua valutazione sulla qualità della giustizia penale negli Stati membri;
- –recepire dette procedure e indicatori in una o varie decisioni basate sull'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, che pongano in atto i principi della giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo nonché gli orientamenti enucleati dalla Commissione per l'efficacia della giustizia in Europa;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.