Proposta di risoluzione - B6-0327/2005Proposta di risoluzione
B6-0327/2005

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

30.5.2005

presentata a seguito delle interrogazioni orali B6‑0164/2005, B6‑0165/2005, B6-0014/2005, B6-0154/2005, B6-0156/2005, B6-0160/2005, B6-0017/2005, B6-0020/2005, B6-0155/2005 e B6-0159/2005
a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento
da Jean-Marie Cavada
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sui progressi compiuti nel 2004 in sede di creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) (articoli 2 e 39 del trattato UE)

Procedura : 2005/2532(RSP)
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B6-0327/2005
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B6‑0327/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi compiuti nel 2004 in sede di creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) (articoli 2 e 39 del trattato UE)

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. richiamandosi alle sue recenti risoluzioni del 31 marzo 2004[1] e del 14 ottobre 2004[2] nelle quali aveva già tracciato un bilancio dell'attuazione del programma di Tampere e formulate le sue prime raccomandazioni al Consiglio europeo che ha adottato il 5 novembre 2004 il programma dell'Aia che definisce gli orientamenti per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il futuro quinquennio,

B. tenuto conto della discussione dell'11 aprile 2005 e delle risposte fornite dal Consiglio e dalla Commissione alle interrogazioni orali (B6-0164/2005 e B6-0165/2005),

C. consapevole del fatto che nello scorso anno, tranne il passaggio alla codecisione di una parte delle misure previste in materia di immigrazione illegale non si sono registrati gli auspicati progressi in sede di attuazione dello SLSG a fronte dei significativi sviluppi in altri settori dell'attività comunitaria o persino della cooperazione intergovernativa in materia di politica di difesa o di sicurezza,

D. prendendo atto del fatto che tale situazione di progressivo blocco si denota anche in seno al Consiglio europeo che nel corso del 2004 ha dovuto per tre volte riconoscere le difficoltà in sede di attuazione delle decisioni dell'Unione, con specifico riferimento alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e più specificamente nella lotta al terrorismo ed alla criminalità internazionale,

E. inquieto per il fatto che, ad onta dei reiterati inviti, a tutt'oggi nove dei vecchi paesi membri e sei dei nuovi devono ancora ratificare la convenzione del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea e che undici paesi non hanno ancora ratificato il protocollo del 27 novembre 2003 alla Convenzione Europol,

F. allarmato per i ritardi e difficoltà sollevate dagli Stati membri in sede di attuazione del mandato di cattura europeo nonché per le tiepide iniziative in materia di assistenza giudiziaria o di mediazione in materia civile che taluni preferiscono limitare ai soli casi transfrontalieri, elementi questi che stanno a dimostrare la scarsa fiducia che caratterizza le relazioni fra gli Stati membri,

G. consapevole del fatto che per sbloccare la situazione taluni Stati membri hanno sviluppato in margine ai trattati forme di cooperazione come il "G5" o organi "quasi decisionali" quali il GAFI per il riciclaggio del denaro sporco, il "Gruppo di Dublino" per la lotta alla droga, il "Gruppo di Berna" per lo scambio di informazioni, organi questi che sfuggono al controllo democratico; convinto che, pur auspicabili e opportuni, i passi in avanti dovrebbero concretarsi in una "cooperazione rafforzata" (come quella cosiddetta di "Schengen +"),

H. convinto che tutti questi elementi intaccano la credibilità politica dell'Unione e la legittimità del suo operato in un momento in cui ci si trova alle prese con sfide imponenti contestuali alle politiche migratorie, al controllo delle frontiere, alla promozione delle libertà ed alla lotta contro la criminalità transnazionale e il terrorismo e che occorre ad ogni costo rilanciare pressantemente la costruzione di uno spazio comune, rafforzare la fiducia reciproca tra i 25 paesi membri e preparare l'adesione dei paesi candidati,

Sopprimere urgentemente il deficit democratico e promuovere un contesto legale omogeneo nello SLSG

1. reitera il suo invito al Consiglio perché dia vita ad un contesto giuridico omogeneo per le politiche connesse con lo SLSG trasferendo urgentemente in ambito comunitario la cooperazione giudiziaria e di polizia, a norma dell'articolo 42 del TUE, da un parte, e, dall'altra, generalizzare ai sensi dell'articolo 67 del TCE la maggioranza qualificata in seno al Consiglio ed il ricorso alla procedura di codecisione per tutte le politiche inerenti allo SLSG;

2. richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che mantenere l'attuale situazione in attesa della ratifica del trattato costituzionale oltre che aggravare maggiormente l'attuale deficit democratico renderà impossibili le decisioni a 25 e praticamente inverificabile la loro attuazione (come si evince dalle valutazioni compiute dallo stesso Consiglio europeo);

3. invita pertanto la Commissione a predisporre, entro settembre 2005, una proposta di decisione a norma dell'articolo 42 del TUE che assegni al titolo IV del trattato istitutivo della Comunità europea le azioni nei settori di cui all'articolo 29 e, nel contempo, determini il ricorso alla maggioranza qualificata per la loro adozione; sollecita il Consiglio a adottare una nuova decisione a norma dell'articolo 67 del TCE per disporre il passaggio alla codecisione delle azioni comunitarie previste dal titolo IV nonché la soppressione dei limiti di competenze della Corte;

4. invita il Consiglio a modificare senza indugio il suo regolamento interno onde consentire la divulgazione di tutti gli atti legislativi preparatori compresi i pareri giuridici predisposti in tale contesto, come più di una volta sollecitato dal Parlamento europeo e nelle Cause C-52/05P e C-32/05 nonché tutti i pareri approvati dagli Stati membri rendendo di pubblico dominio le discussioni e le deliberazioni relative a tali problematiche, con specifico riferimento ai problemi inerenti all'SLSG; invita la sua commissione competente a verificare l'opportunità di intervenire in siffatti casi onde garantire la trasparenza in caso di adozione di provvedimenti riguardanti i cittadini europei,

5. richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità di collocare qualsiasi progresso contestuale allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in un'ottica di leale cooperazione con il Parlamento europeo e nel rispetto del principio democratico, secondo cui il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto sin dall'inizio nella predisposizione della legislazione europea e non già a conseguimento avvenuto di un accordo politico;

6. propone alla Commissione di definire una procedura che preveda la regolare informazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sugli aspetti esterni dello SLSG con specifico riferimento alle negoziazioni degli accordi nonché al dialogo politico con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; invita la Commissione a ultimare il progetto pilota denominato "TRANS-JAI", che dovrebbe consentire di seguire passo a passo gli eventi e documenti connessi con le procedure legislative contestuali al SLSG, sempre che dette informazioni e documenti siano accessibili sui registri delle istituzioni; invita i parlamenti nazionali ad associarsi a tale progetto pilota aggiornando i lavori preparatori inerenti a ogni procedura legislativa relativa all'approvazione o recepimento di provvedimenti dell'UE contestuali al SLSG;

7. invita gli Stati membri a far salve le competenze della Comunità europea e dell'Unione europea in materia di accordi internazionali e ad attivarsi per inserire nelle convenzioni internazionali clausole di "connessione" che consentano all'Unione e alla Comunità di aderire a tali convenzioni o, quanto meno, clausole di "deconnessione" atte a preservare gli acquis dell'Unione nelle relazioni fra Stati membri nei settori di cui nelle convenzioni;

8. incoraggia tutte le Istituzioni dell'Unione a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile e a promuovere e agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta volta a promuovere iniziative concrete in questa direzione;

Libertà, sicurezza, giustizia e solidarietà

9. reputa necessario integrare le misure inerenti allo sviluppo dello SLSG nel contesto comunitario non solo sotto il profilo giuridico bensì anche in considerazione degli obiettivi politici da conseguire in uno spirito di solidarietà fra Stati membri e cittadini. All'uopo, il Consiglio Giustizia e Affari interni dovrebbe rendere accessibili i suoi lavori e deliberare di concerto segnatamente con:

  • -il Consiglio "Sviluppo, Affari generali e Affari sociali" in sede di definizione delle politiche di immigrazione, d'integrazione e di riammissione,
  • -il Consiglio "Bilancio e Affari generali" in sede di definizione delle misure di solidarietà finanziaria con riferimento all'attuazione sia dei sistemi di controllo delle frontiere e della politica di asilo sia delle infrastrutture e risorse necessarie alla protezione civile ed alla prevenzione dei disastri e attentati terroristici;

Integrare la promozione dei diritti fondamentali

10. ribadisce la sua convinzione che l'attuazione dello SLSG postula un impegno ancora più risoluto da parte delle istituzioni europee e nazionali per promuovere il massimo livello di tutela dei diritti fondamentali tanto nell'interesse degli individui quanto per evitare successivamente qualsiasi ritardo o rifiuto di recepimento dei provvedimenti adottati; propone che:

  • -qualsiasi nuova proposta legislativa, specie di materia di SLSG, sia corredata di una valutazione motivata d'impatto sui diritti fondamentali; invita peraltro il gruppo di lavoro dei Commissari incaricati dei diritti fondamentali ad informare periodicamente la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e provvedere ad un buon coordinamento dei rispettivi lavori;
  • -il Parlamento disponga degli stessi diritti del Consiglio in sede di adozione da parte della Commissione di provvedimenti attuativi di atti legislativi della Comunità e dell'Unione allorquando tali atti potrebbero incidere sui diritti fondamentali, come accade spesso nel settore dello SLSG,
  • -le future discussioni annuali del PE in materia di SLSG offrano lo spunto anche per valutare la tutela dei diritti fondamentali in seno all'Unione sulla scorta di relazioni tematiche specifiche all'uopo predisposte, da una parte, dalla Commissione contestualmente alla relazione di cui all'articolo 212 del TCE e, dall'altra, dell'Agenzia dei diritti fondamentali come suggerito nella risoluzione sulla promozione e tutela dei diritti fondamentali; il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee compreso quello dell'Agenzia dei diritti fondamentali[3];

11. reputa urgente per la promozione dei diritti fondamentali:

  • -l'adozione di adeguate misure di promozione dell'integrazione delle minoranze e di lotta contro qualsiasi forma di discriminazione (art. 13 TCE) compresa l'adozione, previa nuova consultazione del PE, della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia,
  • -la definizione, d'intesa con gli Stati membri, di un programma di qualità della giustizia in Europa in linea con la sua raccomandazione sulla qualità della giustizia[4]
    • -l'adozione di provvedimenti congiunti in materia di accesso alla giustizia civile e penale in Europa (evitando "duplici standard" per gli affari transfrontalieri)
    • -il rafforzamento delle garanzie procedurali in sede processuale; invita il Consiglio ad approvare senza indugio l'apposita decisione quadro, tenendo debitamente conto del parere del Parlamento; invita la Commissione a presentare entro la fine del 2005 le annunciate proposte legislative in materia di:
    • *mutuo riconoscimento durante la fase preliminare del processo,
    • *misure di controllo che non comportino una privazione di libertà,
    • *principio di "ne bis in idem in absentia",
    • *equo trattamento in sede di assunzione e utilizzo dei mezzi di prova,
    • *diritti derivanti dalla presunzione d'innocenza,
  • -l'adozione di misure di solidarietà verso le vittime specie allorquando si tratti di fanciulli;
  • -l'adozione ufficiale da parte dell'UE del Codice europeo di etica della polizia[5] già sancito dal Consiglio GAI il 28.10.2004[6] e il potenziamento del ruolo di CEPOL;

Definire obiettivi precisi dell'UE e dei suoi Stati membri

12. invita la Commissione a sottoporre all'esame del prossimo Consiglio europeo un programma attuativo del programma dell'Aia che:

  • -indichi gli obiettivi precisi che si intendono conseguire d'intesa con gli Stati membri nel corso del prossimo quinquennio in materia di riduzione della criminalità, tutela degli individui e potenziamento delle libertà,
  • -preveda un meccanismo trasparente di verifica a livello europeo e nazionale dell'attuazione di tali obiettivi, nonché una congrua analisi delle eventuali carenze;

Giustizia

13. rammenta che la cooperazione giudiziaria penale si basa sui principi di reciproca fiducia fra autorità giudiziarie e cittadini e fra le stesse autorità giudiziarie e di mutuo riconoscimento: tali obiettivi saranno conseguiti tramite la predisposizione di norme comuni, un migliore scambio di informazioni fra le parti interessate, nonché la formazione dei magistrati alle questioni europee; in tale settore risulta indispensabile il potenziamento di Eurojust con l'obiettivo di dar vita a una Procura europea;

14. si augura ulteriori progressi nel settore della cooperazione giudiziaria civile, con specifico riferimento al diritto della famiglia e al diritto commerciale;

Politiche di migrazione, di asilo e di varco delle frontiere

15. invita la Commissione a presentare la proposta relativa ad un meccanismo di controllo integrativo del meccanismo di valutazione esistente previsto da Schengen per la fine dell'anno 2006;

16. sollecita una vera e propria politica europea di asilo e d'immigrazione giusta, equa e rispettosa dei diritti fondamentali degli immigranti;

17. respinge l'esternalizzazione delle politiche d'asilo e d'immigrazione e l'allestimento di campi o portali d'immigrazione all'esterno dell'Unione europea;

18. ricorda la necessità di una politica comune d'immigrazione che non si limiti a combattere unicamente l'immigrazione illegale; sollecita pressantemente il varo di una politica d'immigrazione legale;

19. ricorda che a una politica migratoria europea deve far riscontro una politica europea d'integrazione che consenta, fra l'altro, un regolare inserimento sul mercato del lavoro, il diritto all'istruzione e alla formazione, l'accesso ai servizi sociali e sanitari, nonché la partecipazione degli immigrati alla vita sociale, culturale e politica;

20. prende atto del Libro verde della Commissione sulla migrazione economica; ricorda che l'immigrazione economica in Europa non deve limitarsi alle esigenze del mercato del lavoro europeo, bensì deve tener conto di tutti i tipi di migrazione, compreso il raggruppamento familiare; si augura vivamente che l'immigrazione economica europea sia sostenuta da un'armonizzazione spinta delle norme di ammissione degli immigranti nell'Unione europea, costituendo un fattore di lotta alle discriminazioni sul mercato del lavoro;

21. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei lavoratori migranti, nonché le Convenzioni 97 e 143 sui lavoratori migranti dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

   invita la Commissione a riprendere nelle decisioni e nelle decisioni quadro tutte le disposizioni figuranti nella Convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

22. esprime la sua viva preoccupazione per la politica di rimpatrio dell'Unione europea, specie per i voli collettivi di espulsione; ricorda che gli accordi di riammissione con gli Stati terzi devono basarsi su un vero e proprio dialogo e tener conto delle esigenze di questi ultimi, essendo inteso che tale dialogo deve consentire la cooperazione politica e il co-sviluppo per risalire alle cause delle immigrazioni;

23. invita la Commissione ad assicurare che le persone bisognose di protezione possano ottenere un accesso sicuro all'Unione e un trattamento adeguato delle loro domande e a garantire una rigorosa osservanza delle norme internazionali in materia di diritti umani e della normativa sui rifugiati, in particolare del principio di non respingimento;

24. rammenta alla Commissione, custode dei trattati, il suo dovere di vigilare sul rispetto del diritto di asilo nell'Unione europea, ai sensi degli articoli 6 del trattato UE e 63 del trattato CE, visto che recenti episodi di espulsioni collettive da taluni Stati membri hanno gettato un'ombra sul rispetto degli obblighi di questi ultimi derivanti dal diritto dell'Unione;

25. ricorda la necessità di una politica comunitaria d'immigrazione e d'asilo basata sull'apertura di canali legali d'immigrazione e sulla definizione di norme comuni di tutela dei diritti fondamentali degli immigrati e dei richiedenti asilo in tutta l'Unione europea, come stabilito dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e ribadito dal programma dell'Aia;

26. ribadisce le sue forti riserve sull'approccio del minimo comun denominatore adottato nel progetto di direttiva del Consiglio sulle procedure d'asilo e chiede agli Stati membri di garantire un rapido recepimento della direttiva 2004/83/CE;

Lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo

27. ribadisce la sua convinzione che qualsiasi politica di sicurezza all'interno dell'Unione postula non soltanto la reciproca fiducia bensì anche la definizione di obiettivi comuni, risorse adeguate e un contesto giuridico e di garanzie per i cittadini. Sotto questo profilo è deplorevole che:

  • -da una parte, non esista ancora una vera e propria strategia europea di sicurezza interna che definisca gli obiettivi concreti, la responsabilità di esecuzione, i risultati scontati e criteri oggettivi di valutazione delle prestazioni
  • -dall'altra, nonostante i vaghi obiettivi da conseguire a livello europeo, gli Stati membri esigano per contro l'adozione di misure generalizzate di raccolta e di accesso ai dati siano essi di carattere operativo (in applicazione del principio di disponibilità dei dati) o inerenti ad attività quotidiane delle persone (viaggi, comunicazioni);

28. decide, in mancanza di adeguate informazioni in materia da parte del Consiglio di incaricare la sua commissione parlamentare competente di verificare le misure strategiche ed operative attualmente adottate a livello europeo per contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata. All'uopo la commissione LIBE dovrebbe, entro il 2005, ascoltare:

  • -i responsabili di SITCEN e della Direzione generale "Giustizia, libertà e sicurezza" della Commissione europea preposta alle politiche di lotta alla criminalità organizzata;
  • -i responsabili di EUROPOL, EUROJUST e OLAF per fare il punto della cooperazione fra gli Stati membri e gli organismi dell'Unione con riguardo alle prospettive credibili di detta cooperazione;
  • -i responsabili di INTERPOL per verificare lo stato attuale e la prospettiva di cooperazione fra quest'ultimo e gli Stati membri comprese le sue agenzie o sistemi di scambio di informazioni;
  • -le autorità nazionali giudiziarie e di polizia per verificare la reale portata delle cooperazioni fra gli Stati membri, tra queste ultime, l'UE e le sue Agenzie (scambio di dati, gruppi congiunti, accordi bilaterali);
  • -i rappresentanti dei parlamenti nazionali preposti alle tematiche succitate;

29. invita la Commissione a:

  • -presentare una base giuridica comunitaria per EUROPOL, prima dell'entrata in vigore del trattato costituzionale e prevedere forme spinte di cooperazione fra quest'ultimo e EUROJUST nonché forme appropriate di controllo di ambo questi organismi da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;
  • -presentare la base giuridica per la predisposizione di un elenco europeo di persone, gruppi e attività oggetto di misure restrittive nell'ambito della lotta al terrorismo nonché di persone che possono presentare pericoli per l'ordine pubblico (artt. 96, 99 Convenzione Schengen),
  • -esaminare la possibilità a ricorrere a dette liste, ferma restando la reciprocità, nelle relazioni internazionali in particolare con gli USA;

Politica di sorveglianza generalizzata, esigenze di proporzionalità e protezione dei dati

30. condivide l'impostazione del Consiglio europeo di gestire in modo razionale le informazioni di cui l'Unione e gli Stati membri dispongono; rammenta tuttavia che tutti questi sistemi sono stati congegnati per determinate finalità e nel rispetto dei principi di proporzionalità che nelle società democratiche possono giustificare limiti al loro uso per motivi di protezione dei dati;

31. ricorda che detti limiti non possono essere ignorati invocando semplicemente le nuove esigenze della lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata ma che occorre in via preliminare accordarsi sugli obiettivi ricercati e definire di conseguenza le informazioni indispensabili per conseguire i risultati ricercati mettendo unicamente tali dati a disposizione delle autorità competenti per un congruo periodo; reitera la sua richiesta di passare da un sistema "pull" ad un sistema "push" per l'inoltro dei dati alle autorità americane ed esprime le massime riserve circa la creazione di un sistema PNR europeo sotto la responsabilità di Europol come previsto nella comunicazione su una gestione centralizzata europea dei dati ripresi nei fascicoli dei passeggeri aerei che Europol tratterebbe[7]; invita la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione la risoluzione del PE del 31 marzo 2004 sul PNR[8] in sede negoziale con paesi terzi o organizzazioni internazionali in particolare con l'ICAO;

32. reitera la sua richiesta di definire criteri comuni in materia di tutela dei dati nel settore della sicurezza basandosi sui principi indicati dal Consiglio europeo e dalla Conferenza europea delle autorità per la tutela dei dati (cfr. progetto di raccomandazione Duquesne) e ribadisce il suo invito a creare un'autorità comune per la tutela dei dati in sede di cooperazione giudiziaria e di polizia associandovi le autorità nazionali ed europee presso EUROPOL, EUROJUST SIS e SID. Detta autorità dovrebbe essere incaricata di verificare il rispetto da parte delle autorità europee delle norme di protezione assistendo dette autorità nell'attività legislativa;

33. ricorda la necessità di potenziare la sicurezza dei documenti di viaggio, specie includendovi elementi biometrici, ritenendo della massima importanza la soluzione tecnica prescelta poiché soltanto così si garantirà sia l'efficiente utilizzo dei dati biometrici sia la tutela fisica dei dati specie contro accessi non autorizzati; ritiene importante che siano del pari salvaguardate le specificazioni tecniche caldeggiando soluzioni caratterizzate da un corretto rapporto costo/benefici e che siano sicure ai fini della raccolta, esame, memorizzazione e utilizzazione di tali dati; richiama l'attenzione sul fatto che non sarebbe di alcuna utilità per l'UE optare con precipitazione per una soluzione prematura che successivamente dovesse rivelarsi inadeguata;

34. ricorda che il gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 29 e il Supervisore europeo della protezione dei dati ritengono che le iniziative nazionali dell'aprile 2004 relative alla conservazione dei dati non soddisfino pienamente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

35. sottolinea che i costi dell'analisi dei dati raccolti dovrebbero essere sostenuti dall'organismo richiedente, onde evitare un numero sproporzionato di richieste;

36. contesta ancora una volta la mancanza di trasparenza e di pubblico dibattito nella scelta di questo tipo di tecnologia e nei negoziati sia a livello dei gruppi tecnici dell'ICAO che con l'amministrazione americana. Rammenta la sua opposizione al ricorso a chip "RFID" sul passaporto dei cittadini europei e invita la Commissione a compiere approfondite verifiche di tali tecnologie prima di renderle obbligatorie su centinaia di milioni di siffatti documenti.