PROPOSTA DI RISOLUZIONE
4.7.2005
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento da
- -Anders Wijkman e John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE
- Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock e Marie-Arlette Carlotti,
a nome del gruppo PSE
- Chris Davies e Fiona Hall, a nome del gruppo ALDE
- Satu Hassi, Monica Frassoni e Alain Lipietz, a nome del gruppo Verts/ALE
- Jonas Sjöstedt e Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL
- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis e Inese
Vaidere, a nome del gruppo UEN
- e Johannes Blokland
B6‑0412/2005
Risoluzione del Parlamento europeo su una più rapida attuazione del piano d'azione dell'UE concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)
Il Parlamento europeo,
– vista la decisione n.1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente,
– visto il piano d'azione dell'UE concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di piano d'azione dell'UE del 21 maggio 2003, approvato dal Consiglio Agricoltura nelle sue conclusioni del 13 ottobre 2003[1],
– viste le conclusioni del Consiglio Agricoltura del 21 e 22 dicembre 2004 su FLEGT,
– viste le conclusioni del Consiglio Ambiente del 28 giugno 2004 sull'arresto della perdita di biodiversità entro il 2010,
– visto il parere sotto forma di lettera in data 19 gennaio 2994 della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento (ITRE) sulla Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), proposta di un piano d'azione dell'Unione europea (B5-0397/2003),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio concernente un sistema di concessione su base volontaria di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea[2],
– visto il parere C-2/00 in data 6 dicembre 2001 della Corte di giustizia delle Comunità europee sul regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati,
– visto l’articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il taglio illegale di legname contribuisce alla deforestazione, alla perdita di biodiversità e incide sui mutamenti climatici; che esso alimenta guerre civili e minaccia la sicurezza internazionale per effetto della corruzione, della criminalità organizzata e delle violazioni dei diritti umani,
B. considerando che l'Unione europea, che è uno dei maggiori importatori di legname e prodotti derivati, ha una particolare responsabilità dinanzi alla comunità internazionale e ai Paesi in via di sviluppo,
C. considerando che le importazioni a basso prezzo di legname e prodotti forestali di provenienza illegale, unitamente al mancato rispetto da parte di taluni soggetti industriali degli standard sociali ed ambientali di base, destabilizzano i mercati internazionali, decurtano gli introiti fiscali dei paesi produttori e minacciano l'occupazione nei paesi importatori ed esportatori,
D. considerando che la concorrenza sleale basata sull'illegalità diffusa nuoce a quelle imprese europee, soprattutto di piccola e media dimensione, che si comportano in modo responsabile e rispettano le vigenti disposizioni di legge,
E. considerando che l'UE si adopera per combattere il disboscamento illegale e il commercio di legname di provenienza illecita, conformemente agli impegni assunti in varie sedi internazionali e regionali in materia di lotta contro lo sfruttamento e il commercio illegale di risorse forestali nonché in tema di supporto alle risorse umane e istituzionali ai fini dell'applicazione delle leggi forestali nelle aree interessate,
F. considerando che uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità europea è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale (art. 174 del trattato CE); che, sul piano internazionale, tali problemi includono la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica,
G. considerando che lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei Paesi in via di sviluppo e la lotta contro la povertà nei PVS è uno degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità (art. 177 del trattato CE); che la Strategia mondiale 2002 della Banca mondiale ha indicato che le foreste assicurano il sostentamento del 90% di coloro - 1 miliardo e duecento mila persone - che nei Paesi in via di sviluppo vivono in condizioni di estrema povertà,
H. considerando che i requisiti di protezione ambientale vanno integrati nella definizione ed attuazione della politica CE in materia di sviluppo (art. 6 del trattato CE),
I. considerando che il piano d'azione FLEGT prevede le seguenti azioni prioritarie: attuare un regime volontario di licenze da realizzare mediante accordi di partnership fra l'UE e i paesi produttori di legname; esaminare la fattibilità di nuovi interventi normativi per il controllo delle importazioni di legname di provenienza illegale entro la metà del 2004; sostenere gli obiettivi del piano d'azione con gli strumenti legislativi esistenti, come quelli sul riciclaggio di denaro; attuare la politica del Green Procurement; fornire supporto ai paesi produttori e alle iniziative private;
J. considerando che le conclusioni del Consiglio Agricoltura del 13 ottobre 2003
- -[riconoscono] "che il piano d'azione FlegT proposto dalla Commissione costituisce parte del fermo impegno dell'Ue a contribuire attivamente ai processi internazionali quali il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (Unff), l'ampio programma di lavoro della convenzione sulla diversità biologica (Cbd) per quanto riguarda la diversità biologica delle foreste e l'organizzazione internazionale dei legni tropicali (Itto) e la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Cites);"
- -"(…) che l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale vanno trattati nel quadro dello sviluppo sostenibile, della gestione sostenibile delle foreste e della lotta contro la povertà, nonché dell'uguaglianza sociale e della sovranità nazionale;"
K. considerando che nel luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio concernente l'introduzione di un sistema volontario di licenze FLEGT per l'importazione di legname nella Comunità europea, da attuare mediante accordi di partnership bilaterali, regionali o interregionali, la quale è in linea con il piano d'azione FLEGT che aveva menzionato come obiettivo generale di tali accordi il "contributo allo sviluppo sostenibile, conformemente all'obiettivo complessivo di promozione di tale tipo di sviluppo concordato dall'UE e dai suoi paesi terzi partner in occasione del vertice mondiale di Johannesburg del 2002";
L. considerando che nelle sue conclusioni del 21 e 22 dicembre 2004 il Consiglio Agricoltura ha esortato la Commissione a produrre ulteriori opzioni legislative per il controllo delle importazioni di legname di provenienza illegale,
1. esprime delusione per i progressi estremamente lenti che si registrano nella realizzazione dei vari impegni sanciti nel piano d'azione FLEGT;
2. esprime delusione per il fatto che la Commissione ha finora mancato di rispettare l'impegno di pubblicare lo studio sulle opzioni legislative richiesto dai Consigli Ambiente ed Agricoltura e che avrebbe dovuto, secondo il piano d'azione, essere presentato per la metà del 2004;
3. esprime delusione per il fatto che la Commissione non ha ancora messo mano a una normativa organica che vieti l'importazione di tutti i tipi di legname e derivati di provenienza illegale, indipendentemente dal paese d'origine, e che promuova la gestione forestale sostenibile in tutto il mondo, come richiesto per il mese di giugno 2004 dai membri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento;
4. si rammarica che gli Stati membri abbiano mancato di fornire alla Commissione le informazioni sulle disposizioni di legge nazionali che potrebbero esser fatte valere per affrontare la questione del taglio illegale di legname, e che non sia stata ancora costituita una rete che agevoli lo scambio di dati;
5. è profondamente preoccupato che la proposta di regolamento relativa all'attuazione di un regime volontario di licenze e ai negoziati per la conclusione di accordi di partnership FLEGT con i paesi produttori - che costituisce uno dei pilastri del piano d'azione FLEGT - venga elaborata sulla base dell'articolo 133 del trattato CE;
6. sollecita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rispettare senza ulteriori indugi gli impegni nel quadro del piano d'azione FLEGT nonché gli impegni assunti in sede internazionale sulla biodiversità, l'alleviamento della povertà, la gestione sostenibile delle foreste e l'attenuazione dei fenomeni climatici;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a compiere rapidi e decisi progressi nell'attuazione del piano d'azione FLEGT. Ciò comprenderà
- -la presentazione immediata da parte della Commissione di una proposta legislativa organica che vieti l'importazione nell'UE di tutto il legname e di tutti i prodotti forestali di provenienza illegale, indipendentemente dal paese d'origine, e che si prefigga quale obiettivo finale la promozione di una gestione socialmente ed ecologicamente responsabile;
- -l'analisi delle attuali disposizioni di legge e delle ulteriori opzioni legislative che potrebbero essere esercitate per affrontare la questione del taglio illegale di legname e delle connesse questioni commerciali;
- -la costituzione di una rete UE che faciliti lo scambio di informazioni sul commercio illecito di legname, destinata alle dogane e alle autorità amministrative a giudiziarie;
8. invita la Commissione e il Consiglio a cambiare la base giuridica della proposta di regolamento relativa all'attuazione di un regime volontario di licenze e ai negoziati per la conclusione di accordi di partnership FLEGT, dall'articolo 133 all'articolo 175 e/o 179 del trattato CE;
9. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che gli accordi volontari di partnership incorporino principi che impegnino i paesi produttori a un programma d'azione provvisto di tempi di realizzazione precisi e che comprenda misure atte ad affrontare le debolezze di governance nel settore forestale, a contribuire a una gestione forestale socialmente ed ecologicamente responsabile e alla cessazione della perdita di biodiversità, e a promuovere l'equità sociale e l'alleviamento della povertà;
10. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare una più significativa, decisa ed efficace partecipazione della società civile e dei rappresentanti democraticamente eletti ai negoziati sugli accordi di partnership FLEGT e alla loro attuazione, al processo di analisi della legislazione forestale dei paesi partner per individuarne carenze e ingiustizie sociali ed ambientali e, se del caso, alla definizione di proposte di riforma;
11. insiste affinché il Parlamento sia pienamente informato dei progressi compiuti in ogni fase dei negoziati sugli accordi di partnership FLEGT;
12. insiste affinchè la Commissione e gli Stati membri integrino l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nella pianificazione ed attuazione dei prossimi Country Strategy Papers (CSP), in particolare nelle regioni e nei Paesi che dispongono di consistenti risorse forestali, ed eroghino adeguati finanziamenti a carico delle linee di bilancio geografiche per costituire le necessarie capacità ed assistere nell'attuazione delle principali riforme;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.
- [2] COM (2004) 515 def. del 20 luglio 2004.