Proposta di risoluzione - B6-0582/2005Proposta di risoluzione
B6-0582/2005

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

26.10.2005

presentata in conformità dell'articolo 202 del regolamento
da Richard Corbett
Modifica dell'articolo 80
Codificazione

B6‑0582/2005

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Testo in vigoreEmendamento

Emendamento 1

Articolo 80

1.  Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione ufficiale della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Qualora risulti che la proposta non modifica materialmente la vigente legislazione comunitaria, viene seguita la procedura di cui all'articolo 43.

2.  All'esame e all'elaborazione della proposta di codificazione possono partecipare il presidente della commissione competente per il merito o il relatore da questa nominato. Eventualmente, la commissione competente per il merito può esprimere il proprio parere in via preliminare.

3.  In deroga a quanto stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, a una proposta di codificazione ufficiale non può applicarsi la procedura semplificata se vi si oppone la maggioranza dei membri che compongono la commissione competente per le questioni giuridiche o dei membri che compongono la commissione competente per il merito.

1.  Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione o semplificazione ufficiale della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Qualora risulti che la proposta non modifica materialmente la vigente legislazione comunitaria, viene seguita la procedura di cui all'articolo 43.

2.  All'esame e all'elaborazione della proposta di codificazione o semplificazione possono partecipare il presidente della commissione competente per il merito o il relatore da questa nominato. Eventualmente, la commissione competente per il merito può esprimere il proprio parere in via preliminare.

3.  In deroga a quanto stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, a una proposta di codificazione o semplificazione ufficiale non può applicarsi la procedura semplificata se vi si oppone la maggioranza dei membri che compongono la commissione competente per le questioni giuridiche o dei membri che compongono la commissione competente per il merito.