PROPOSTA DI RISOLUZIONE
4.4.2006
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Martine Roure e Louis Grech
a nome del gruppo PSE
sulla situazione dei profughi a Malta
B6‑0268/2006
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei profughi a Malta
Il Parlamento europeo,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed in particolare l'articolo 14 secondo cui "perseguitato, chiunque ha il diritto di cercare asilo e di godere dell'asilo in altri paesi",
– vista la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei profughi ed in particolare l'articolo 31 relativo ai profughi in situazione irregolare nel paese d'accoglienza,
– vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo ed in particolare l'articolo 5 secondo cui "Chiunque ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà, se non ché sia stato arrestato e detenuto per essere presentato all'autorità giudiziaria competente, allorquando vi siano motivi plausibili di presumere che abbia commesso un'infrazione o che vi siano congrui motivi di credere alla necessità di impedire che commetta un'infrazione o fugga dopo averla commessa",
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1] in particolare l'articolo 1 sull'inviolabilità della dignità umana e l'articolo 18 sul diritto d'asilo,
– viste le direttive 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché di norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta,
– visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 (Dublino II), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo,
– visti gli articoli 6 del trattato UE e 63 del trattato CE,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che una delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni si è recata a Malta il 24 marzo 2006, per visitare i centri di detenzione amministrativa, segnatamente i centri di Safi, Hal Far e Lyster Barracks,
B. considerando i fatti riscontrati in loco dai membri della delegazione e peraltro riferiti dalla stampa maltese,
C. considerando che l'isola di Malta, ai confini meridionali dell'Unione europea, è un piccola isola di 316 km2 che conta un popolazione di 400.000 abitanti con un densità di 1.200 persone/km2 e che evidentemente dispone di limitate capacità di accoglienza per ospitare gli immigrati e i richiedenti asilo i quali in gran numero sbarcano regolarmente sulle sue coste specie da quando ha aderito all'Unione europea,
D. considerando che la media annuale delle persone che giungono a Malta corrisponde al 45% del numero delle nascite in questa isola e che, in termini demografici, un arrivo a Malta corrisponde a 140 in Italia, a 150 in Francia e a 205 in Germania,
E. considerando che nel 2005 per 1000 abitanti, Malta ha ricevuto 2,9 richiedenti asilo e che nell'UE dopo Cipro essa occupa la seconda posizione,
F. considerando che Malta spende l'1% del bilancio nazionale per far fronte all'attuale situazione la quale non potrà che aggravarsi nei mesi e anni futuri,
G. considerando che Malta impiega una notevole parte del suo esercito e dei suoi servizi di polizia, più del 10% dei suoi effettivi, per occuparsi dell'urgenza umanitaria e gestire i centri di detenzione e di accoglienza,
H. considerando che Malta non costituisce la destinazione finale delle persone che giungono sull'isola le quali dichiarano di volersi recare in altri paesi dell'Unione europea,
I. considerando tuttavia che tali considerazioni non possono in alcun caso costituire un motivo per mantenere persone in detenzione per un così lungo periodo di diciotto mesi a fronte di una media di più di otto mesi per i richiedenti asilo in attesa di essere intervistati per ottenere l'asilo,
J. considerando che le autorità maltesi non dispongono di personale sufficiente per esaminare in un congruo arco di tempo le domande di asilo,
K. considerando che parte delle persone che giungono a Malta provengono da paesi in guerra, specie dal corno d'Africa e dal Darfour e che esse non possono essere rinviate nei loro paesi d'origine,
L. considerando che l'immigrazione illegale e l'entrata illegale dei richiedenti asilo non costituiscono reati bensì violazioni amministrative,
M. considerando che la detenzione dei richiedenti asilo non può che essere una misura residua, "decisa caso per caso", "che non deve ledere la sfera inalienabile della vita privata", e che deve "offrire un tenore di vita sufficiente" come previsto dalla direttiva 2003/9/CE sull'accoglienza dei richiedenti asilo, entrata in vigore il 5 febbraio 2005,
N. considerando che la residenza in "centri aperti" è sempre preferibile a quella in veri e propri centri di detenzione, come lo dimostra l'esperienza delle città di Ceuta e Melilla,
O. considerando che, in caso di detenzione, il periodo massimo non può superare una congrua durata e che la detenzione deve riguardare soltanto gli individui da espellere o rinviare alle frontiere e in alcun caso i richiedenti asilo,
P. considerando che il crescente numero di immigranti e richiedenti asilo a Malta può costituire una delle cause dell'insorgere, nella popolazione maltese, di sentimenti razzisti e xenofobi,
Q. considerando che l'Unione europea dovrebbe intervenire per appoggiare Malta nel suo sforzo di gestione dei flussi migratori, come auspicato anche dalle autorità maltesi,
R. considerando che l'adesione all'Unione europea ha comportato per Malta e per altri piccoli paesi difficoltà in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003, (Dublino II),
S. considerando che la Commissione deve procedere ad una revisione del regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (Dublino II) nel corso dei tre anni successivi alla sua entrata in vigore nel marzo 2003,
T. considerando che la comunicazione COM(2006)0067 sul rafforzamento della cooperazione pratica adottata dalla Commissione il 16 febbraio 2006, prevede testualmente che "la prima valutazione del regolamento di Dublino[2] che sarà realizzata nel 2006, fornirà indicazioni utili per stabilire come adeguare il regolamento in determinati casi al fine di garantire che taluni Stati membri non siano ingiustamente svantaggiati dalla loro ubicazione geografica.",
U. considerando che la revisione del regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (Dublino II) dovrebbe esaminare le conclusioni della futura relazione dell'Alto Commissariato per i profughi su Dublino II e delle relazioni delle ONG sulla stessa tematica, con specifico riferimento alla relazione dell'ECRE/ELENA,
1. riconosce le difficoltà incontrate da Malta nella gestione dell'urgenza migratoria di questi ultimi anni riconducibili, segnatamente alla sua adesione all'Unione europea;
2. esprime la sua solidarietà alle autorità maltesi ed alle forze dell'ordine alle prese con notevoli problemi, stanti le dimensioni di Malta e la consistenza della sua popolazione e considerata la destinazione finale degli immigranti e dei richiedenti asilo che non è Malta;
3. plaude allo sforzo di trasparenza compiuto dalle autorità maltesi che hanno consentito alla delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e, per la prima volta, alla stampa, di accedere liberamente ai centri;
4. condanna le condizioni di vita disumane e degradanti dei immigranti e dei richiedenti asilo nei centri di detenzione amministrativa di Malta;
5. invita le autorità maltesi a consentire alle ONG l'accesso completo ai centri chiusi di detenzione e rivolge un appello alle ONG competenti affinché siano presenti in tali centri in modo permanente onde garantire l'accesso all'assistenza medica e giuridica;
6. invita le autorità maltesi ad applicare più rigorosamente la direttiva 2003/9/CE sull'accoglienza dei richiedenti asilo specie per quanto riguarda la vita nei centri di detenzione;
7. invita le autorità maltesi a ospitare i richiedenti asilo in centri "aperti" e di riservare i centri "chiusi" ai soli immigrati clandestini che siano stati espulsi o che saranno riportati ai confini, e ciò in linea con il diritto internazionale e quello dell'Unione europea;
8. invita con fermezza le autorità maltesi a ridurre notevolmente i termini di detenzione degli immigranti astenendosi dal detenere sistematicamente i richiedenti asilo;
9. esprime le sue inquietudini per i sentimenti xenofobi e razzisti sviluppatisi a Malta a seguito del massiccio afflusso di immigranti e di richiedenti asilo nell'isola;
10. caldeggia un crescente ruolo dell'Unione europea nella gestione delle urgenze umanitarie connesse con i flussi migratori e i richiedenti asilo;
11. rivolge un appello al Consiglio e agli Stati membri affinché forniscano un aiuto pratico a Malta:
- -inviando gruppi di esperti, compresi esperti indipendenti, con incarichi di assistenza nel conferimento dello status di richiedente asilo,
- -inviando gruppi di esperti, compresi esperti indipendenti, con incarichi di consulenza sul rispetto della direttiva 2003/9/CE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo;
12. ritiene che gli Stati membri dell'Unione dovrebbero dar prova di una maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri verso i quali si dirigono i flussi migratori a destinazione dell'UE ed invita gli Stati membri ad accogliere i richiedenti asilo provenienti da Malta e da altri piccoli paesi sul loro territorio, specie avvalendosi dei fondi previsti nel programma ARGO e nel Fondo europeo per i profughi 2008-2013;
13. invita gli Stati membri ad applicare sistematicamente la clausola umanitaria (articolo 15) del regolamento (CE) n. 343/2003 Dublino II anche ai richiedenti asilo di Malta onde consentire il loro ricongiungimento con membri della loro famiglia nonché con altri congiunti a carico in un altro Stato membro;
14. invita la Commissione a proporre, con la massima tempestività, la creazione del fondo di urgenza per far fronte alle crisi umanitarie negli Stati membri;
15. invita pressantemente la Commissione a promuovere quanto prima un'iniziativa in ordine ad una revisione del regolamento (CE) n. 343/2003 (Dublino II) che rimetta in causa il suo stesso principio, ossia che lo Stato membro preposto all'esame di una domanda di asilo sia il primo paese di accesso, il che accolla un onere insopportabile ai paesi meridionali ed orientali dell'UE, e che instauri un meccanismo equo di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri;
16. invita la Commissione a proporre, in sede di revisione, soluzioni concrete per modificare il regolamento (CE) n. 343/2003 (Dublino II), segnatamente per:
- -garantire la riunificazione familiare: 1 prevedendo una più ampia definizione della famiglia per i minorenni separati 2 consentendo il ricongiungimento familiare a tutti gli stadi della domanda d'asilo fino alla decisione finale, 3 consentendo il ricongiungimento familiare con un membro della famiglia che risieda legalmente in uno Stato membro per altri motivi quali la protezione sussidiaria,
- -tutelare i gruppi più vulnerabili come i minorenni separati permettendo che la domanda di un minore non accompagnato sia esaminata dallo Stato membro nel quale si trovi il membro della sua famiglia;
- -consentire un diritto di appello sospensivo per qualsiasi trasferimento previsto dal regolamento (CE) n. 343/2003 (Dublino II);
17. si augura che le persone che godono della protezione possano spostarsi liberamente verso gli Stati membri nei quali abbiano legami familiari, il che favorisce una loro migliore integrazione nella società;
18. invita la Commissione, custode dei trattati, a vigilare sul rispetto del diritto di asilo nell'Unione europea, a norma degli articoli 6 del trattato UE e 63 del trattato CE, con specifico riferimento alle direttive 2003/9/CE sull'accoglienza dei richiedenti asilo e 2004/83/CE[3] recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato;
19. invita il Consiglio a procedere, con il Parlamento, all'adozione della direttiva "ritorno" rispettosa degli impegni internazionali che prevede, fra l'altro, un'armonizzazione delle condizioni di detenzione degli immigranti irregolari nell'Unione europea e considera la detenzione unicamente quale estremo rimedio per coloro che debbono essere espulsi;
20. rammenta la necessità di una politica comunitaria di immigrazione e di asilo basata sull'apertura di canali legali di immigrazione e sulla definizione di norme comuni di tutela dei diritti fondamentali degli immigrati e dei richiedenti asilo in tutta l'Unione, come peraltro già stabilito dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e ribadito dal programma dell'Aia;
21. incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di verificare i provvedimenti che le autorità maltesi dovranno adottare per porre rimedio alla situazione e uniformarsi al diritto di asilo nonché le misure legislative necessarie a livello europeo;
22. incarica altresì la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di continuare il suo lavoro di verifica delle condizioni di vita nei centri di detenzione nell'Unione europea, iniziato a Lampedusa, Ceuta e Melilla, Parigi e Malta estendendolo, ove necessario, al resto dell'Unione europea;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi ed ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi.
- [1] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
- [2] Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003).
- [3] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.