Proposta di risoluzione - B6-0269/2006Proposta di risoluzione
B6-0269/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

4.4.2006

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Giusto Catania, Kyriacos Triantaphyllides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tobias Pflüger e Miguel Portas
a nome del gruppo GUE/NGL
sulla situazione dei campi profughi a Malta

Procedura : 2006/2558(RSP)
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B6-0269/2006
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B6‑0269/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei campi profughi a Malta

Il Parlamento europeo,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e in particolare l'articolo 14, secondo il quale "ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni",

–  vista la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati, e in particolare l'articolo 31 sui rifugiati in situazione irregolare nel paese di accoglimento,

–  vista la Convenzione europea per i diritti dell'uomo, e in particolare l'articolo 5, secondo il quale "ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso",

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 1 sull'inviolabilità della dignità umana e l'articolo 18 sul diritto di asilo,

–  vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e la direttiva 200483CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta,

–  visto il regolamento (CE) n. 3432003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo,

–  visto l'articolo 6 del trattato UE e l'articolo 63 del trattato CE,

–  visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che una delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia gli affari interni si è recata il 24 marzo 2006 a Malta per visitare i centri di trattenimento amministrativo, segnatamente i centri di Safi, Hal Far e Lyster Barracks,

B.  considerando che i centri di trattenimento amministrativo dei migranti e dei richiedenti asilo sono luoghi disumani e degradanti,

C.  considerando che la situazione nei centri chiusi maltesi appare peggiore rispetto agli altri centri visitati dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

D.  considerando i fatti constatati sul posto dai membri della delegazione e riferiti peraltro dalla stampa maltese,

E.  considerando che l'isola di Malta è situata alle frontiere meridionali dell'Unione europea, che si tratta di una piccola isola di 316 km², con una popolazione di 400.000 abitanti e una densità di 1200 persone per km² e che essa ha una capacità limitata di accoglienza di migranti e richiedenti asilo che sbarcano regolarmente in gran numero sulle sue coste, segnatamente dopo la sua adesione all'Unione europea,

F.  considerando che Malta spende l'1% del bilancio nazionale per far fronte alla situazione attuale,

G.  considerando che Malta non è la destinazione finale delle persone che arrivano sull'isola, le quali dichiarano spesso di volersi recare in altri Stati membri dell'Unione europea,

H.  considerando che la maggioranza dei richiedenti asilo e dei migranti arrivano a Malta in battello,

I.  considerando che l'immigrazione clandestina, l'ingresso illegale dei richiedenti asilo e la scadenza dei permessi di soggiorno non sono considerati crimini,

J.  considerando che una parte delle persone che arrivano a Malta provengono da paesi in guerra, in particolare dal Corno d'Africa e dal Darfour,

K.  considerando che la legislazione maltese fissa la durata massima del trattenimento a 18 mesi per i migranti e a 12 mesi per i richiedenti asilo in attesa di una decisione sulla loro domanda,

L.  considerando che nessuna considerazione può costituire un motivo per mantenere in stato di trattenimento (a fortiori e per un periodo così lungo) persone che non hanno commesso crimini,

M.  considerando che il trattenimento non deve in ogni caso interessare i richiedenti asilo, in quanto ciò equivale a negar loro il diritto di sottrarsi alle persecuzioni,

N.  considerando che il diritto d'asilo è inalienabile e che non può essere subordinato aconsiderazioni di natura economica,

O.  considerando che secondo la direttiva 2003/9/CE sull'accoglienza dei richiedenti asilo, entrata in vigore il 5 febbraio 2005, il trattenimento dei richiedenti asilo può essere solo una misura residua, "decisa caso per caso" e non deve pregiudicare "la sfera inalienabile della vita privata" e deve offrire "una qualità di vita adeguata",

P.  considerando che la residenza nei "centri aperti" è comunque preferibile a quella nei veri e propri centri di trattenimento, come dimostra l'esperienza delle città di Ceuta e Melilla,

Q.  considerando che l'Unione europea dovrebbe intervenire per sostenere Malta nei suoi sforzi per la gestione dei flussi migratori, come auspicano anche le autorità maltesi,

R.  considerando che l'adesione all'Unione europea ha comportato, per Malta e per altri piccoli paesi, delle difficoltà per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 ("Dublino II"),

1.  deplora le condizioni di vita inaccettabili dei migranti e dei richiedenti asilo nei centri di trattenimento amministrativo di Malta, che non sono degni di un'Europa fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo;

2.  ritiene che la natura stessa del trattenimento amministrativo temporaneo costituisca di per sé una violazione dei diritti umani;

3.  ribadisce la necessità di chiudere tutti i centri di trattenimento amministrativo e di lavorare concretamente a nuove modalità di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo; riafferma, nel contempo, la sua opposizione all'istituzione di campi profughi all'esterno delle frontiere comunitarie;

4.  riconosce tuttavia lo sforzo, in termini di trasparenza, delle autorità maltesi che hanno lasciato accedere liberamente ai centri la delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la stampa;

5.  riconosce le difficoltà incontrate da Malta nella gestione dell'emergenza migratoria di questi ultimi anni, considerate le dimensioni di Malta e della sua popolazione e il fatto che la destinazione finale dei migranti e dei richiedenti asilo non è Malta;

6.  chiede alle autorità maltesi di accogliere tutti i richiedenti asilo in centri "aperti", conformemente al diritto internazionale e al diritto dell'Unione europea e di compiere ulteriori sforzi per l'esame delle domande di asilo, al fine di accelerarne il trattamento;

7.  chiede alle autorità maltesi di applicare in modo più rigoroso la direttiva 2003/9/CE sull'accoglienza dei richiedenti asilo, segnatamente per quanto riguarda la vita nei centri di trattenimento;

8.  esprime preoccupazione per l'aumento delle manifestazioni xenofobe e razziste a Malta;

9.  ricorda l'esigenza di una politica comunitaria in materia d'immigrazione e di asilo, fondata sulla creazione di canali legali d'immigrazione e sulla definizione di norme comuni di protezione dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo in tutta l'Unione;

10.  ritiene che, in attesa che siano predisposte tali politiche comuni, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero dimostrare maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri verso i quali si dirigono le migrazioni a destinazione UE e invita gli Stati membri ad accogliere i richiedenti asilo provenienti da Malta e da altri paesi sul loro territorio, in particolare utilizzando le dotazioni previste nel programma ARGO e nel fondo europeo per i rifugiati 2008-2013;

11.  chiede alla Commissione di proporre quanto prima la creazione del fondo d'emergenza per far fronte alle crisi umanitarie negli Stati membri;

12.  esorta la Commissione a prendere al più presto un'iniziativa per la revisione del regolamento (CE) n. 343/2003 (Dublino II) che rimetta in discussione il suo stesso principio, vale a dire che lo Stato membro responsabile del trattamento di una domanda d'asilo è il primo paese d'accesso, il che fa gravare un onere insopportabile sui paesi situati a sud e a est dell'UE, e che instauri un meccanismo equo di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri;

13.  invita la Commissione ad adoperarsi per il rispetto del diritto d'asilo nell'unione europea, in conformità degli articoli 6 del trattato UE e 63 del trattato CE, ed in particolare della direttiva 2003/9/CE sull'accoglienza dei richiedenti asilo e della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato;

14.  incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di assicurare il seguito delle misure che le autorità maltesi dovranno adottare per porre rimedio alla situazione e conformarsi al diritto d'asilo, nonché delle misure legislative necessarie a livello europeo;

15.  incarica inoltre la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di portare avanti il suo lavoro di verifica delle condizioni di vita nei centri di trattenimento nell'Unione europea, intrapreso a Lampedusa, a Ceuta e Melilla, a Parigi e a Malta, e laddove sia necessario nel resto dell'UE;

16.  esorta gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a recepire la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, considerato che avrebbero dovuto farlo entro il 23 gennaio 2006;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.