Proposta di risoluzione - B6-0270/2006Proposta di risoluzione
B6-0270/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

4.4.2006

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Jeanine Hennis-Plasschaert
a nome del gruppo ALDE
sulla situazione dei rifugiati a Malta

Procedura : 2006/2558(RSP)
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B6-0270/2006
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B6-0270/2006
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B6‑0270/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei rifugiati a Malta

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sull'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 2003/343 detto "Dublino II", che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo,

–  viste le discussioni in corso sulle Prospettive finanziarie, compresi il Fondo europeo per i rifugiati e il Fondo europeo per il rimpatrio,

–  vista la visita della delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ai centri di detenzione a Malta il 24 marzo 2006,

–  visto lo studio dell'ECRE, del 16 marzo, sull'impatto del regolamento Dublino II,

–  visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che le visite della delegazione LIBE ai centri di detenzione nell'UE, tra cui l'ultima a Malta, hanno mostrato che i richiedenti asilo sono detenuti in condizioni ben al di sotto delle norme riconosciute a livello internazionale e che tra le preoccupazioni specifiche si annoverano le condizioni fisiche nonché l'accesso inadeguato o inesistente ai servizi di base, quali l'assistenza sanitaria, il lavoro sociale e l'assistenza giuridica,

B.  considerando che il Sistema europeo comune di asilo è basato su una serie di norme a cui nessuno Stato membro partecipante dovrebbe derogare,

C.  considerando che il regolamento Dublino II costituisce l'elemento centrale del Sistema europeo comune di asilo, con la direttiva relativa alle condizioni d'accoglienza, la direttiva sulle procedure d'asilo e la direttiva sulle qualifiche,

D.  considerando che è imperativo garantire un finanziamento adeguato nel quadro delle Prospettive finanziarie per il Fondo europeo per i rifugiati e il Fondo europeo per il rimpatrio, onde assicurare l'equa condivisione delle responsabilità e degli oneri finanziari tra gli Stati membri,

1.  è fermamente convinto che Malta e gli altri Stati membri dell'UE debbano rispettare i loro obblighi in conformità del diritto internazionale per quanto riguarda la detenzione dei richiedenti asilo, in particolare il requisito sulla detenzione che deve essere soggetta a garanzie procedurali e limitata al minimo tempo necessario per compiere il suo obiettivo legittimo;

2.  riconosce le notevoli difficoltà di Malta nel far fronte al gran numero di richiedenti asilo ed esorta l'Unione a fornire a Malta l'assistenza tecnica e le risorse previste nel programma ARGO e nel Fondo europeo per i rifugiati;

3.  riconosce che le future revisioni del regolamento Dublino II dovrebbero contribuire a una condivisione più equa, più efficace ed autentica delle responsabilità tra gli Stati membri;

4.  ritiene che la condivisione delle responsabilità e degli oneri finanziari tra gli Stati membri debba costituire parte integrante del Sistema europeo comune di asilo;

5.  insiste che gli Stati membri applichino l'accesso alla procedura d'asilo nonché le disposizioni della direttiva relativa all'accoglienza in modo coerente e che le richieste d'asilo vengano esaminate in modo rapido ed efficace;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.