PROPOSTA DI RISOLUZIONE
4.4.2006
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg e Hélène Flautre
a nome del gruppo Verts/ALE
sulla situazione a Malta
B6‑0271/2006
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione a Malta
Il Parlamento europeo,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l’articolo 14, secondo il quale “ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”,
– vista la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, in particolare l’articolo 31 sui rifugiati in situazione irregolare nel paese di accoglimento,
– vista la Convenzione europea dei diritti umani, in particolare l’articolo 5, secondo il quale ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza e nessuno può essere privato della libertà, salvo nel caso in cui sia stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, vi siano ragioni plausibili per sospettare che abbia commesso un reato o vi siano motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[1], in particolare l’articolo 1 sull’inviolabilità della dignità umana e l’articolo 18 sul diritto di asilo,
– viste la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta,
– visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, detto Dublino II, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo,
– visto l’articolo 6 del trattato UE e l’articolo 63 del trattato CE,
– visto l'articolo 103 del suo regolamento,
A. considerando che una delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni si è recata a Malta il 24 marzo 2006 al fine di visitare i centri di detenzione amministrativa, in particolare i centri di Safi, Hal Far e Lyster Barracks,
B. considerando i fatti rilevati in loco dai membri della delegazione e riferiti per altro dalla stampa maltese,
C. considerando che l’isola di Malta è situata alle frontiere meridionali dell’Unione europea, è una piccola isola di 316 km2, conta una popolazione di 400.000 abitanti, ha una densità demografica di 1.200 abitanti/km2 e chiaramente ha una capacità limitata per accogliere e ospitare i migranti e i richiedenti asilo che sbarcano regolarmente in gran numero sulle sue coste, in particolare in seguito alla sua adesione all’Unione europea,
D. considerando che il numero medio annuo di persone che arrivano a Malta corrisponde al 45% del numero di nascite nel paese e che, in termini relativi alla popolazione, lo sbarco di una persona a Malta corrisponde a quello di 140 persone in Italia, 150 in Francia e 205 in Germania,
E. considerando che Malta spende l’1% del bilancio nazionale per far fronte alla situazione attuale, che potrà solo aggravarsi nei mesi e negli anni a venire,
F. considerando che Malta impiega una parte considerevole del suo esercito e dei suoi servizi di polizia, più del 10% dell’effettivo, per occuparsi dell’emergenza umanitaria e della gestione dei centri di detenzione e accoglienza,
G. considerando che Malta non è la destinazione finale delle persone che vi giungono, le quali dichiarano di volere entrare in altri paesi dell’Unione europea,
H. considerando tuttavia che questi elementi non possono in alcun caso giustificare la messa in detenzione di persone per un periodo così lungo come 18 mesi e l’attesa in media superiore a 8 mesi per il colloquio volto all’ottenimento dell’asilo,
I. considerando che le autorità maltesi non dispongono di personale sufficiente per trattare le domande d’asilo in tempi ragionevoli,
J. considerando che parte delle persone che arrivano a Malta provengono da paesi in guerra, in particolare dal Corno d’Africa e dal Darfur, e che non possono essere rinviate nei loro paesi d’origine,
K. considerando che l’immigrazione illegale e l’ingresso illegale dei richiedenti asilo non sono reati ma violazioni amministrative,
L. considerando che la detenzione dei richiedenti asilo può costituire unicamente una misura residuale, decisa “caso per caso”, che “non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata” e deve garantire “una qualità di vita adeguata”, come previsto dalla direttiva 2003/9 sull'accoglienza dei richiedenti asilo, entrata in vigore il 5 febbraio 2005,
M. considerando che la residenza nei “centri aperti” è sempre preferibile al soggiorno nei veri centri di detenzione, come mostra l’esperienza delle città di Ceuta e Malilla,
N. considerando che, in caso di detenzione, il periodo massimo non può superare una durata ragionevole e che la detenzione deve riguardare solamente le persone che devono essere espulse o rinviate alle frontiere e in nessun caso i richiedenti asilo,
O. considerando che il numero crescente di migranti e richiedenti asilo a Malta può essere una delle cause della diffusione, presso la popolazione maltese, di sentimenti razzisti e xenofobi,
P. considerando che l’Unione europea dovrebbe intervenire per sostenere Malta nel suo sforzo di gestione dei flussi migratori, come auspicato anche dalle autorità maltesi,
Q. considerando che l’adesione all’Unione europea ha comportato, per Malta e per altri paesi piccoli, delle difficoltà relativamente all’applicazione del regolamento 343/2003 del 18 febbraio 2003, detto Dublino II,
1. riconosce le difficoltà incontrate da Malta nella gestione dell’emergenza migratoria di questi ultimi anni, dovute in particolare all’adesione di Malta all’Unione europea;
2. esprime solidarietà alle autorità maltesi e alle forze dell’ordine che si trovano dinanzi a un problema considerevole, tenuto conto delle dimensioni geografiche e demografiche di Malta e del fatto che essa non è la destinazione finale dei migranti e dei richiedenti asilo;
3. si compiace dello sforzo di trasparenza effettuato dalle autorità maltesi, che hanno lasciato alla delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e, per la prima volta, alla stampa libero accesso ai centri;
4. deplora tuttavia le condizioni di vita inaccettabili dei migranti e dei richiedenti asilo nei centri di detenzione amministrativa di Malta;
5. domanda alle autorità maltesi di applicare in modo più rigoroso la direttiva 2003/9 sull'accoglienza dei richiedenti asilo, in particolare per quanto concerne la vita nei centri di detenzione;
6. domanda alle autorità maltesi di ospitare i richiedenti asilo nei centri “aperti” e di limitare l’uso dei centri “chiusi” per i soli migranti clandestini che sono stati espulsi o che saranno rimandati alla frontiera, conformemente al diritto internazionale e al diritto dell’Unione europea;
7. chiede con risolutezza alle autorità maltesi di ridurre in misura considerevole i tempi di detenzione dei migranti e di non detenere in modo sistematico i richiedenti asilo;
8. esprime inquietudine per i sentimenti xenofobi e razzisti sviluppatisi a Malta a seguito dei flussi massicci di migranti e di richiedenti asilo nell’isola;
9. chiede un ruolo più incisivo dell’Unione europea nella gestione delle emergenze umanitarie legate ai flussi migratori e alle richieste di asilo;
10. ritiene che gli Stati membri dell’Unione dovrebbero dimostrare maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri verso i quali si dirigono i flussi migratori aventi l’UE come destinazione e invita gli Stati membri ad accogliere sul proprio territorio i richiedenti asilo provenienti da Malta e da altri paesi piccoli, in particolare utilizzando i fondi previsti nel programma ARGO e il Fondo europeo dei rifugiati 2008-2013;
11. chiede alla Commissione di proporre quanto prima possibile la creazione di un fondo d’emergenza per far fronte alle crisi umanitarie negli Stati membri;
12. chiede urgentemente alla Commissione di adottare quanto prima un’iniziativa per sottoporre a revisione il regolamento 343/2003, detto Dublino II, mettendone in discussione il principio centrale, ossia il principio secondo cui la responsabilità del trattamento di una richiesta d’asilo ricade sul primo Stato membro di accesso, il che impone un onere inaccettabile sui paesi situati a sud e all’est dell’Europa, e prevedendo un meccanismo equo di ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri;
13. invita la Commissione, custode dei trattati, a vegliare sul rispetto del diritto d’asilo nell’Unione europea, conformemente al disposto dell’articolo 6 del trattato UE e dell’articolo 63 del trattato CE e in particolare della direttiva 2003/9, sull’accoglienza dei richiedenti asilo, e della direttiva 2004/83/CE[2], recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato;
14. ricorda la necessità di una politica comunitaria in materia di immigrazione e asilo fondata sull’apertura dei canali legali di immigrazione e sulla definizione di norme comuni di protezione dei diritti fondamentali degli immigrati e dei richiedenti asilo in tutta l’Unione, così come stabilito dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e confermato dal programma dell’Aja;
15. incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di assicurare il seguito delle misure che le autorità maltesi devono adottare per porre rimedio alla situazione e garantire conformità col diritto d’asilo, nonché delle misure legislative necessarie a livello europeo;
16. incarica ugualmente la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di continuare il lavoro di verifica delle condizioni di vita nei centri di detenzione nell’Unione europea che ha iniziato a Lampedusa, Ceuta e Melilla, Parigi e Malta e ove necessario nel resto dell’Unione europea;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.